Received: 2012-10-18 UDC 347.961:339(450.34)"15" Original scientific article "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO MERCANTILE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA DEL XVI SECOLO Edoardo DEMO Universita di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, Lungadige Porta Vittoria 41, 37129 Verona, Italia e-mail: edoardo.demo@univr.it SINTESI Basandosi su fonti notarili e giudiziarie con il presente breve intervento si intendono presentare diversi esempi, attraverso i quali porre l'accento sulle modalita e le consue-tudini seguite nell'uso dell'arbitrato mercantile a Venezia e nelle citta suddite, al fine di dirimere controversie di natura commerciale che altrimenti avrebbero potuto durare molto a lungo, arrecando un grave danno economico ad entrambe le parti in causa. Parole chiave: Repubblica di Venezia, Terraferma veneta, manifatture, commercio inter-nazionale, mercanti, controversie, abitrato mercantile "TO AVOID MUCH EXPENSE AND DELAY". EXAMPLES OF MERCANTILE ARBITRATION IN THE REPUBLIC OF VENICE IN THE 16th CENTURY ABSTRACT With this brief intervention we would like to present several examples based on notarial and judicial sources. With their help we want to focus on the ways and customs used in mercantile arbitration in Venice and the subjected cities, in order to settle disputes related to trade that otherwise would have lasted very long, causing serious economic damage to both parties. Key words: Republic of Venice, Venetian Terraferma, manufacturing, international trade, merchants, disputes, mercantile arbitration Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Le piu recenti ricerche hanno permesso di porre in risalto I'intenso sviluppo economi-co che la Terraferma veneta conosce nel corso del XVI secolo, quando i manufatti (prin-cipalmente tessili, sia di lana che di seta) in essa prodotti trovano amplissimo smercio in quasi ogni angolo della Penisola italiana, d'Europa e del Vicino Oriente1. In un'area cosi fortemente votata alla manifattura ed ai traffici intemazionali, la possibility di poter accedere a norme e pratiche rivolte a favorire le procedure di arbitrato e di con-cordato in materia commerciale e di cruciale importanza, citando le fonti, "per evitar molte spese et longhezze"2. Scopo dell'intervento e presentare, in rapida sintesi, diversi esempi reperiti nella documentazione notarile e giudiziaria dei ricchissimi archivi veneti, attraverso i quali porre in evidenza in che modo e secondo quali consuetudini venisse utilizzato l'arbi-trato mercantile nella Venezia e nelle altre citta suddite della Terraferma del XVI secolo, al fine di dirimere controversie di natura commerciale che altrimenti avrebbero potuto durare molto a lungo, arrecando un grave danno economico ad entrambe le parti in causa. LA PROCEDURA DELL'ARBITRATO MERCANTILE La procedura prevede che prima di tutto si arrivi alla redazione del compromesso. Tramite esso si arriva alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, alla determinazione delle competenze e del modo con il quale si deve procedere. Il compromesso puo essere sinte-tico e non fare riferimento al motivo del contendere o essere assai piu particolareggiato, riportando esplicitamente la natura della discordia. Cosi ad esempio se nel gennaio del 1589 i mercanti Orazio Verteman e Francesco Brocchi dichiarano che "si compromettono de iure et de fatto more veneto di tutte le differenze vertite, vertenti et che possono vertire fra di essi in che modo si voglia senza eccettuarsi cosa alcuna", senza aggiungere altro che renda chiaro il perche del ricorso agli arbitri3; nel settembre del 1588 il cavaliere veronese Alessandro Guagnini ed i mercanti Giacomo e Gian Martino Gavazzeni, soci in una compagnia mercantile operante in Svezia, "se comprometteno de iure et de fato more veneto" a causa delle "controversie et difficolta che vertisse sopra una parte della nave nominata Cerva" naufragata, carica di mercanzie, sulla via del ritorno dalla Scandinavia4. Per il tema, oggetto di numerosissimi studi, basti in questa sede il rinvio a Fontana, 2004; Lanaro, 2006 (in particolare si veda l'intervento della medesima curatrice); Demo, Vianello, 2011. In ognuno di questi contributi si trova opportuno rinvio alla bibliografia precedente in materia. La citazione riportata nel titolo dell'articolo e tratta da ASV, NA, reg. 10528, c. 554v, 10 settembre 1588: "Compromissuminter magnificos Alexandrum Guagninum equitem et Iacobum et Ioannem Martinum Gavaceni". Per la citazione riportata nel testo si veda il riferimento archivistico alla nota 1. In altri casi davanti al notaio le parti in causa dichiarano di ricorrere al giudice arbitro "per fugir le spese di palazzo" (ASV, NA, reg. 10529, c. 41r, 30 gennaio 1589) o richiedono espressamente che si operi ^fuori di palazzo" (ASV, NA, reg. 10526, c. 508v, 25 settembre 1587). Come si vedra in seguito vi sono anche dei contratti societari in cui viene esplicitamente dichiarato che "sii prohibito l'andar in palazzo" (si veda il documento riportato alla nota 11). ASV, NA, reg. 10529, c. 41r, 30 gennaio 1589. Per la procedura dell'arbitrato mercantile nella Repubblica di Venezia tra tardo medioevo ed eta moderna,si veda Marrella, Mozzato, 2001, in particolare per le modalita con cui si procede per la stipulazione di un compromesso, 51-56. Per altre utili osservazioni, cfr. Panciera, 2001, soprattutto 100-115. ASV, NA, reg. 10528, c. 554v, 10 settembre 1588: "Compromissum inter magnificos Alexandrum Guagninum equitem et Iacobum et Ioannem Martinum Gavaceni". 2 3 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Assai di frequente, poi, e prevista la possibilita - d'accordo entrambe le parti in causa - di usufruire di una proroga, concedendo, in tal modo, piu tempo ai giudici per emettere la sentenza5. Gli arbitri possono disporre di amplissimi poteri che permettono anche di escutere testimoni, nonche assumere mezzi di prova (libri contabili, lettere commerciali, lettere di cambio ^). Un caso molto interessante, a tal proposito, e quello della societa "Pellizzari-Fossa" di Venezia, Vicenza e Cremona. Nata nel 1581 al fine di operare in traffici mer-cantili di carattere internazionale che coinvolgono l'intera penisola italiana, la Francia, le Fiandre e l'area tedesca; rinnovata, con piena soddisfazione dei soci, cinque anni dopo nel luglio del 1586; nel corso del 1587 la compagnia va incontro ad improvvise difficolta che nel giro di pochi mesi ne sanciscono la prematura e burrascosa fine sfociata in un cata-strofico fallimento. Ha inizio da questo momento una lunghissima causa tra i soci che non si concludera se non tramite una definitiva sentenza arbitraria emessa intorno alla meta degli anni '90, a cui i giudici arbitri pervengono solo dopo aver sentito decine di testimoni ed aver lungamente e approfonditamente esaminato ampi estratti di registri contabili, atti notarili di vario genere e natura, centinaia e centinaia di lettere commerciali provenienti da ogni angolo d'Europa (Demo, 2006b, 284-286). IL NUMERO DEGLI ARBITRI Circa il numero degli arbitri non paiono esistere particolari obblighi (Marrella, Moz-zato, 2001, 57-59). Nella maggior parte dei documenti reperiti il modello piu diffuso pare essere quello che prevede l'utilizzo di due arbitri. Ad esempio, due sono gli arbitri (il mercante vicentino Paolo Ravazzoli ed il milanese Melchiorre Scotti) che nel febbraio del 1584 vengono nominati per dirimere la controvesia insorta tra Vincenzo Pilati "mer-cator vincentinus in presentiarum moram trahens in civitate Lugduni" ed il fratello Gian Battista6. Due ancora sono i giudici eletti nel dicembre 1582 dall'uomo d'affari tedesco Gerolamo Craster di Augusta e dal mercante bresciano Bernardino Aroldi "per occasione di alcune lettere di cambio" la cui riscossione non e andata a buon fine7. E sempre due sono gli arbitri a cui viene demandato il compito, nel settembre del 1587, di "rissolvere le differenze" che contrappongono il mercante/banchiere fiorentino Roberto Strozzi al "mercator sirici" veronese Gian Battista Zaccaria8. 5 Sulla proroga Marrella, Mozzato, 2001, 56. Per un esempio eclatante di continue proroghe concesse ai giudici arbitri Demo, 2006a, 133 n. 34. 6 ASV, NA, reg. 6531, c. 78r, 29 febbraio 1584. 7 ASV, NA, reg. 8376, 12 dicembre 1582. 8 ASV, NA, reg. 10526, c. 508v, 25 settembre 1587. Tra i numerosissimi altri documenti in cui le parti in causa procedono alla nomina di due giudici arbitri, v., ad esempio, ASV, NA, regg. 2587 (c. 14r, 23 gennaio 1581), 3106 (c. 40r, 27 gennaio 1574), 3335 (19 ottobre 1580), 3360 (c. 40v, 11 febbraio 1589), 3363 (c. 200r, 23 maggio 1592), 3364 (c. 148v, 22 marzo 1593), 8279 (c. 210v, 15 maggio 1565), 8283 (cc. 158r e 216v rispettivamente 29 marzo e 5 maggio 1568), 8288 (c. 229v, 11 agosto 1571), 10661 (c. 472r, 5 settembre 1579), 10670 (c. 301r, 21 giugno 1584), 10682 (c. 185v, 4 aprile 1590), 10686 (c. 180r, 10 giugno 1592). Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Spesso (e soprattutto per le dispute di maggior rilievo economico) dopo diverse proro-ghe dell'atto di compromesso e visto che i 2 giudici arbitri nominati inizialmente non ri-escono a giungere ad una decisione condivisa, si procede con la scelta di un terzo arbitro. Anzi vi sono casi in cui gia nell'atto di compromesso e prevista la clausola che, qualora se ne presentasse la necessita, venga eletta una terza persona con cui risolvere eventuali situazioni di difficolta che hanno reso impossibile pervenire alla sentenza. Cosi avviene alla fine degli anni '80 del '500 nella lite insorta tra i vecchi soci della compagnia "Pellizzari-Fossa" di cui si e parlato anche in precedenza. Fin da subito, in-fatti, nell'atto di compromesso si stabilisce che vengano nominati tre giudici arbitri: il pisano Benedetto Puppi come persona di fiducia dei Pellizzari di Vicenza, il cremonese Gian Battista Regazzola per conto dei Fossa e il milanese Iseppo Villa come terzo arbitro interveniente in caso di discordia tra i primi due (Demo, 2006b, 284-286). Altrettanto interessante il caso della Guagnini-Gavazzeni operante sul mercato svede-se. In questo caso inizialmente con compromesso del settembre 1588 vengono nominati in veste di giudici arbitri i patrizi veneziani Alvise di Andrea Sanudo e Giovanni da Mo-sto. Nel luglio del 1589, tuttavia, per cercare di risolvere i gravi problemi nel frattempo emersi si decide di procedere con la nomina di un terzo arbitro. Si tratta ancora una volta Fig. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Firenze. Fig. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Florence. Sl. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Firence. Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 di un patrizio veneziano tra i piu esperti nella pratica di mercatura: Marco di Paolo Con-tarini (Demo, 2006a, 133-134 e n. 34). In alcuni casi si e a conoscenza anche della sostituzione di tutti e tre i giudici arbitri inizialmente nominati, perche entrambe le parti in causa sono in disaccordo con quanto da loro sentenziato. E' quanto fanno nel giugno del 1578 il "magnificus eques et nobilis Primarius vincentinus" Giuliano di Guido Piovene ed il mercante berico attivo sul mer-cato di Lione Orazio di Rocco Agudi. Non contenti di quanto "sententiado" nell'ottobre del 1577 "dalli signori arbitri Gio Pietro di Ferrari, Vicenzo di Pilati e Paolo Ravazzolo" soprattutto "sopra la interpretatione di alcuni capitoli et partite" inerenti all'esito di un cospicuo quantitativo di seta posto in vendita durante le famose fiere della citta sul Roda-no, decidono di nominare "in loro giudici arbitri et arbitratori amici communi et amicabili compositori" tre mercanti fiorentini dimoranti a Venezia: Gian Battista Michelozzi, Pel-legrino Brunacini e Nicolo Galli9. Meno diffusa, anche se prevista, e la possibilita di ricorrere ad un unico arbitro. Si tratta per lo piu di dispute di poco rilievo economico, in cui fondamentale e la necessita di ottenere significativi risparmi in termini di tempo e di denaro10. Rarissimi (almeno stando alla documentazione consultata) i casi in cui gli arbitri sono piu di tre. LA PREVISIONE DI UNA PENALE Assai di frequente negli atti si prevede la possibilita di poter ricorrere ad una penale nel caso di ricorso alla magistratura ordinaria. La scelta di inserire una clausola di tale tenore ha la chiara funzione di limitare il contenzioso, di ridurre il rischio di spese elevate e, nel contempo, di evitare il pericolo di eccessiva lunghezza del dibattimento (Marrella, Mozzato, 2001, 63-69). Tale aspetto e particolarmente evidente se si fa riferimento a diversi contratti societa-ri. Anzi piu rilevante e l'attivita praticata dalla compagnia, piu di frequente e inserita la suddetta clausola. Bastino tre esempi. Nel contratto societario per commerciare in Svezia stipulato nel luglio 1582 tra il veronese Alessandro Guagnini ed i patrizi veneziani Gerolamo Corner e Alvise Priuli "de diverse sorte di mercantie da essere tratte die quelle parti di Svetia et similmente da essere mandate et rimesse in detto Regno" per la durata di cinque anni con un capitale di 20.000 ducati, il capitolo XV recita come segue : Che occorrendo, il che non si crede, alcun disparer fra detti compagni per qual si voglia cosa et in qual si voglia luoco, le sii prohibito l'andar in palazzo, ma il tutto 9 ASV, NA, reg. 8300, c. 261v, 10 giugno 1578. Sull'operato a Lione di entrambi Demo, 2003. Per altri esempi in cui i giudici arbitri sono tre, v. ASV, NA, regg. 8261 (c. 7v, 7 dicembre 1571), 8288 (c. 275r, 20 ottobre 1571), 8302 (c. 66v, 21 gennaio e 3 marzo 1580), 8308 (c. 222v, 23 maggio 1571), 11914 (c. 135v, 13 marzo 1593). Si veda, anche, quanto stabilito nei contratti societari riportati alle note 12 e 13 del presente lavoro. 10 Per qualche esempio, v. ASV, NA, regg. 3103 (c. 369r, 2 agosto 1571), 8309 (c. 107r, 12 marzo 1572), 10529 (c. 41r, 30 gennaio 1589), 10682 (c. 186v, 4 aprile 1590). Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 debba esser terminato et diffinito per mezzo di comuni amici che da ogn'un di loro in tala caso sera nominato11. Nel giugno del 1581 viene stipulato il contratto societario della compagnia "Murari-Fabriani" di Verona attiva prevalentemente alle fiere di Bolzano e sul mercato tedesco (Norimberga, Francoforte, Lipsia), ma anche nelle Fiandre, in Inghilterra e in Francia per la durata di sette anni e dotata di un capitale di ben 50.000 ducati. Anche in questo caso un capitolo (il nono) recita: Son convenutti che ogni volta per qual si voglia occasione nascesse per questi negocii fra l'interessati alcuna disparita, che Iddio non voglia, non sia licito a nissuno d'essi ne possi andar alla giustitia, ma che la differentia sia rimessa e lasciata terminare da dua communi amici mercanti et in caso che gli dua non fusse d'accordo s'habbi dalle parti a ellegere il terzo et chi a questo contrafacesse cada in pena de ducati 1000 correnti d'essergli tolti delle loro porcioni e applicati all'altre parte et questo si fa per oviare alle litte et che tutto habbi d'haver fine con ogni amorevolezza12. Se ci spostiamo a Vicenza, qui nel marzo del 1585 viene stipulata una societa per commerciare in seterie vicentine alle fiere di Francoforte, a Norimberga e a Strasburgo. I soci sono i vicentini Cogollo ed i grigionesi Verteman; la durata della societa e stabilita in cinque anni, mentre il capitale versato dai soci ammonta a 33.700 ducati. Anche in questo caso si trova un capitolo riguardante il pagamento di una penale da parte del socio che decidesse di ricorrere alla magistratura ordinaria per dirimere un contenzioso. Nel contratto, infatti, si legge che In caso de differentie che potesse nascere tra li sopradetti interessati siano da essi eletti dui mercanti periti di questa citta de Vicenza con auttorita di elegere un terzo li quali habiano auttorita di accomodare ogni sorte de differentia, contentandossi ogn'uno del-li suddetti compagni di essequire et stare a quel tanto che per detti eletti et loro terzo sera stato terminato et dechiarito13. Ma clausole di questo tipo sono frequentemente riportate tra i patti costitutivi di societa mercantili attive su scenari internazionali. Anzi si trovano anche negli atti di procura con cui gli operatori commerciali nominano i loro rappresentanti presso i mercati esteri. Cosi, ad esempio, fanno sia il nobile Vincenzo Scroffa, esponente di una tra le piu antiche e prestigiose famiglie vicentine che negli anni '80 del '500 risulta essere proprietario di una nave denominata significativamente "Scroffa" facente la spola tra Venezia, Cadice 11 ASV, AC MC, b. 76/24, fasc. intestato "A. Registro di tutto il negozio di Svecia con le litere che di tempo in tempo si andarano scrivendo", alla data, in cui e per esteso riportato il contratto societario. 12 ASVr, N, b. 691, fasc. 1065, 21 marzo 1585: "1581: Scritto della compagnia tra Gieronimo e Gotardo Murari e Gio Battista Fabriani per anni sette da ultimo giugno detto anno fino a di ultimo giugno 1588". 13 ASVi, N, reg. 8452, c. 151r, 11 marzo 1585. Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 e Lisbona; sia il gia piu volte menzionato patrizio Veronese Alessandro Guagnini, nella seconda meta del XVI secolo attivamente impegnato in traffici mercantili di "gran riguar-do" che coinvolgono la Polonia e la Svezia (Demo, 2006a, 123-146). LA SCELTA DEGLI ARBITRI Cruciale e la scelta dell'arbitro (Marrella, Mozzato, 2001, 69-75). Se, ad esempio, si tratta di mercatura internazionale e importante che esso sia pratico ed esperto e sappia muo-versi con dimestichezza con la contabilita, la corrispondenza commerciale, i pesi e le misune in utilizzo in luoghi spesso lontani. Questo e ancor piu significativo se il motivo del contendere riguarda paesi o aree non comunemente inserite lungo le tradizionali linee di traffico. L'arbitro, in ogni caso, non deve essere solo pratico ed esperto, ma deve anche godere di "buona fama" ed essere dotato di adeguato carisma. Proprio per questo si e a conoscenza di operatori ben inseriti nei traffici internazionali che oltre a seguire i propri affari di frequente sono nominati procuratori di altri mercanti o giudici arbitri in diversi dibattimenti. Di grande interesse, ad esempio, e il caso del mercante cremonese Gian Pietro di Giovanni Clerici che alla fine degli anni '70 del '500 dopo oltre vent'anni di proficui traffici mercantili sulla piazza di Venezia ed in diverse parti d'Europa, ormai anziano, risulta specializzarsi, comparendo piu volte negli atti notarili veneziani in veste di procuratore di altri mercanti lombardi, come giudice arbitro in cause "de mercatura" e anche come esperto di scritture mercantili a cui viene richiesto un parere sulla veridicita o meno di partite contabili e lettere commerciali. Tutta una serie di mansioni che ne dimostrano l'indubbio prestigio raggiunto dopo anni di presenza ed attivita sulla piazza di Rialto14. ALCUNE CONCLUSIONI La procedura dell'arbitrato, dunque, garantisce flessibilita, pragmatismo e rapidita, essendo fortemente ispirata ad esigenze di essenzialita e di liberta delle forme. Quello che viene perseguito (anche grazie alla precisa scelta che gli arbitri fossero prevalentemente degli esponenti del ceto professionale e non dei giuristi - o almeno dei giuristi pratici di mercatura) e una risoluzione il piu possibile rapida ed efficace, a disca-pito di una preminenza del momento tecnico-giuridico. In ogni caso, nonostante come visto in precedenza, siano spesso previste delle penali, non sono rari i casi in cui le parti in causa sono costrette a ricorrere alla giustizia ordinaria, vista l'impossibilita di raggiungere un accordo per via extragiudiziale. E' quanto accade, per fare un solo significativo esempio, al nobile vicentino e committente di Andrea Palla-dio Giuliano di Guido Piovene. Implicato in diversi traffici mercantili anche di carattere internazionale, negli anni '60 del '500 risulta intrattenere saldi e proficui rapporti d'affari con il mercante Pietro Dal Pozzo. Il sodalizio entra in crisi, improvvisamente, nel 1566 a causa di una serie di ingenti crediti che il mercante dice di vantare nei confronti del nobile e che il Piovene, al contrario, non vuole riconoscere. Inizialmente si cerca di ri- 14 Demo, 2006b, 276-277, con i riferimenti archivistici ivi riportati. Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 correre ai giudici arbitri per trovare un accordo; ma fallito ogni tentativo (numerosi sono i compromessi, come numerose sono le proroghe concesse agli arbitri perche arrivino ad una sentenza) al Dal Pozzo non resta altro che ricorrere alla giustizia ordinaria per veder riconosciuti quelli che lui stesso definisce "li suoi diritti". La conseguenza e un im-pressionante allungamento dei tempi ed un considerevole aumento dei costi sostenuti da entrambe le parti in causa. E la situazione non si risolve. Anzi. Morti sia Giuliano Piovene che Pietro Dal Pozzo, saranno gli eredi a proseguire nella lite che, lungi dal trovare esito, sfocia in un drammatico fatto di sangue nel gennaio del 1593, quando Marco, figlio di Pietro Dal Pozzo, verra assalito e ferito a morte dagli sgherri al soldo del conte Ascanio, figlio di Giuliano Piovene15! 15 Per la ricostruzione degli eventi v. ASVe, AC MC, b. 128, fasc. 18, intitolato "Prozeso a e contra de domino Marco dal Pozzo e Piovene Ascanio". Per il fatto di sangue e l'apertura di un procedimento penale a carico del conte e "principe dell'Accademia Olimpica" Ascanio Piovene che verra alla fine "bandito", v. ASV, AC MP, b. 244, fasc. 21. Sui rapporti mercantili intercorsi tra Giuliano Piovene e Pietro Dal Pozzo, si veda anche ASV, AC MC, b. 199, fasc. 14 intestato "Prozeso B de domino Marco dal Pozo. Conduttor dazio del sale di Vicenza 1571-1579". Per i loro affari internazionali, cfr. Demo, 2003, 189 192; in specifico per il Piovene, v. Demo, 2008, 26-27. Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 "DA BI SE IZOGNILI VISOKIM STROSKOM IN ZAVLAČEVANJEM". PRIMERI TRGOVSKE ARBITRAŽE V BENEŠKI REPUBLIKI V 16. STOLETJU Edoardo DEMO Universita di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, Lungadige Porta Vittoria 41, 37129 Verona, Italija e-mail: edoardo.demo@univr.it POVZETEK Kot je razvidno iz številnih študij, izjedenih v zadnjih dvajsetih letih, je beneška Ter-raferma v 16. stoletju veljala za eno izmed najpomembnejših območij za trgovske in proizvodne dejavnosti na evropski ravni. Na območju, ki je bilo tako zelo vdano proizvodnji in mednarodni trgovini, je bila možnost dostopa do predpisov in praks za spodbujanje postopkov arbitraže in prisilne poravnave v trgovskih zadevah ključnega pomena, in to zato, "da se izognemo mnogim stroškom in trajanju," če navedemo enega izmed virov. Namen razprave je na kratko predstaviti različne primere iz notarske in sodne dokumentacije, ki jo najdemo v bogatih beneških arhivih. Z njihovo pomočjo bomo pokazali, katere načine in navade so uporabljali pri trgovskih arbitražah v Benetkah in drugih mestih pod Terrafermo šestnajstega stoletja. Z njimi so namreč reševali gospodarske spore, ki bi sicer lahko trajali zelo dolgo in bi lahko posledično povzročili resno gospodarsko škodo za obe strani, vpleteni v spor. Ključne besede: Beneška republika, beneško zaledje, proizvodnja, mednarodna trgovina, trgovci, spori, trgovska arbitraža Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASV, NA - Archivio di Stato di Venezia (ASV), Notarile Atti (NA). ASV, AC MC - ASV, Avogaria di Comun, Miscellanea Civile (AC MC). ASV, AC MP - ASV, Avogaria di Comun, Miscellanea Penale (AC MP). ASVi, N - Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Notarile (N). ASVr, N - Archivio di Stato di Verona (ACVr), Notarile (N). Demo, E., Vianello, F. (2011): Manifatture e commerci nella Terraferma Veneta in Eta Moderna. Archivio Veneto, VI serie, CXLII, 1, 27-50. Demo, E. (2003): Sete e mercanti vicentini alle fiere di Lione nel XVI secolo. In: Lanaro, P. (ed.): La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e citta in Europa (14001700). Venezia, Marsilio, 177-199. Demo, E. (2006a): Gli affari mercantili di dimensione internazionale di due nobili della Terraferma Veneta del secondo Cinquecento: Alessandro Guagnini e Vincenzo Scrof-fa. Studi Storici Luigi Simeoni, LVI, 119-158. Demo, E. (2006b): Dall'auge al declino. 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