GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 9 - 1 Febbraio 1947 Pubblicala dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale libraria, Trieste - 1947 ■ ' A \ . Governo Militare Allealo VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 89 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE POICHÉ si considera opportuno e necessario di modificare le disposizioni riguardanti la riscossione delle imposte alio scopo di ridurne il costo delle spese e di semplificare le procedure esecutive, e POICHÉ si considera necessario di modificare le disposizioni riguardanti la procedura della notifica ai contribuenti e la pubblicazione dei ruoli dei contribuenti, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, .T./lGr.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, *.■■■- ORDINO: ARTICOLO I ABROGAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI Dì LEGGE Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge: Art. 26 del Testo Unico 17 ottobre 1922, No. 1401 ; Art, 1 del R. D. L. 30 giugno 1927, No. 1220; Art. 2:, 3 e 4 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1465 ; Art. 1 e 2 del R. D. L 7 dicembre 1933, No. 1762 ; Art, 10 della Leggo 16 giugno 1939, No. 942. ARTICOLO II DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO IN 3 RATE Sezione i. —• Salvo le eccezioni stabilite età leggi speciali, il pagamento delle imposte dirette è ripartito in tre rate quadrimestrali eguali che scadono alle epoche seguenti : 10 aprile, 10 agosto, 10 dicembre Sezione 2. —- Tutte le imposte iscritte nei ruoli pubblicati nel corso delTanno sono pagate in tre rate uguali a partire dalla data, fra quelle anzidetto, più prossima a quella della pubblicazione dei ruoli. Sezione 3. — L’ Intendente di Finanza ha la facoltà di disporre che il carico dei ruoli suppletivi di seconda serie delle imposte dirette sia ripartito in meno di tre rate e, se lo ritiene opportuno, anche in misura diversa per ciascuna rata. ARTICOLO III PUBBLICAZIONE DEI RUOLI DEI CONTRIBUENTI Sezione 1. —- I Presidenti Comunali pubblicano nel rispettivo Comune i ruoli dei contribuenti resi esecutivi dall’ Intendente di Finanza, ricordando ai contribuenti l’obbligo del pagamento in conformità delle scadenze e le sanzioni nelle quali incorrono i morosi. Salvo eccezioni stabilite da leggi speciali la pubblicazione deve avvenire entro la data del 15 febbraio, per i ruoli principali e suppletivi prima serie, ed almeno quarantacinque giorni avanti a quello di scadenza di una delle rate di cui all’Art II per gli altri ruoli. Sezione 2. — La pubblicazione dei ruoli è fatta per cinque giorni consecutivi e la loro consegna agli esattori ha luogo entro la data del 2t> febbraio per i ruoli principali e suppletivi prima serie e quaranta giorni prima della scadenza della prima rata per gli altri ruoli. Sezione 3. — I ruoli consegnati con ritardo vanno in riscossione con la scadenza successiva, alla quale la prima rata è pagabile unitamente alla seconda. Sezione 4. — La pubblicazione dei ruoli costituisce il debitore legalmente obbligato al pagamento dell’ imposta alle scadenze fissate. ARTICOLO IV COMPILAZIONE DI RUOLI STRAORDINARI Sezione I. — L’ Intendente di Finanza può autorizzare in ogni tempo la compilazione di ruoli straordinari per qualsiasi imposta ordinando la notifica a mezzo di avviso individuale che tiene luogo anche della cartella dei pagare :nti. Se trattasi di ruoli straordinari che comprendono più contribuenti, può anohe disporre che, in luogo della notifica individuale, sia eseguita la pubblicazione nelle forme ordinarie a mezzo affissi. Sezione 2. — L’ Intendente di Finanza può ridurre a meno di tre il numero delle rate per le somme iscritte nei ruoli straordinari ed ordinarie altresì il pagamento in unica soluzione. ARTICOLO V DEBITO D’ IMPOSTA Sezione z. — Ciascuna partita di ruolo fa carico per intero non solo a chi vi è intestato, ma anche ai suoi aventi causa, ai termini dell’Articolo 1316 del Codice Civile, e salvo il regresso contro i coobbligati. . Sezione 2. — Fermo il disposto dell’Articolo 43 del R. D. L. 6 novembre 1930, No. 1401, i nuovi proprietari o possessori di immobili rispondono solidamente con i precedenti proprietari o possessori di qualsiasi imposta gravante sugli immobili stessi, iscritta a ruolo a nome di questi ultimi, per il periodo posteriore alla data del titolo che serve di base alla voltura catastale a loro nome. ARTICOLO VI NOTIFICA AL CONTRIBUENTE Sezione 1. — Gli Esattori dovranno entro il giorno sei del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata successiva alla data di ricevimento dei ruoli, notificare a ciascun contribuente, nei modi stabiliti dal regolamento, ima cartella nella quale sarà indicato l’ammontare di ciascuna imposta e quella di ciascuna rata. Sezione 2. —• Per la località in cui la notifica al contribuente incontra delle difficoltà straordinarie, 1’ Intendente di Finanza può, a richiesta dell’ Esattore e previa approvazione del Presidente di Zona, ordinare il deposito delle cartelle presso il Presidente Comunale a disposizione dei contribuenti. Il rispettivo Ordine Intendentizio è pubblicato con manifesto affisso alla sede del Presidente Comunale entro il giorno 6 del mese in cui si verifica la scadenza della prima rata. : Sezione 3. — Le suddette cartelle saranno stampate in italiano e sloveno oppure in quella delle due lingue che è usualmente parlata dal contribuente. - - Sezione 4. — La cartella può anche èssere notificata a mezzo posta raccomandata a carico dell’ Esattóre. Sezione 5. —■ Se l’obbligo della notifica non viene adempiuto nel detto termine, l’indennità di mora non sarà applicabile che dopo trascorsi venticinque giorni da quello della avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento. ARTICOLO VII LOCALITÀ’ DI RISCOSSIONE Sezione 1. —- In uno e, occorrendo, anche in più giorni degli otto anteriori all’ ultimo giorno del mese di scadenza, 1’ Esattore od uno dei Collettori di cui all’Articolo 22 del T. U. 17 ottobre 1922, No. 1401, deve recarsi ad eseguire la riscossione in ciascuno dei capoluoghi di comune e dei centri di popolazione fissati nei capitolati d’appalto. Sezione . 2..— Egli fa conoscere pubblicamente, almeno otto giorni prima, il giorno e l’ora della sua venuta. Sezione 3. — L’intendente di Finanza può, nell’ordine previsto dall’Articolo VI del presente Ordine, destinare quale luogo di riscossione un’altra località vicina indicandovi il giorno e l’ora fissati per la stessa. ARTICOLO Vili INDENNITÀ’ DI MORA Sezione 1. —- Decorso l’uitimo giorno del mese relativo alle scadenze della rata di imposta dovuta il contribuente che non la paghi o la paghi solamente in parte è assogettato, sulla somma non pagata, all’ indennità di mora di centesimi sei per ogni lira del debito. Sezione 2. —. L’indennità di mora viene ridótta da centesimi sei a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegue il pagamento entro i tre giorni successivi al termine stabilito nella precedente Sezione. Sezione 3. — Qualora l’ultimo giorno del mese cada in giorno festivo, il contribuente ha facoltà di effettuare il pagamento nel giorno successivo non festivo. Sezione 4. — Il contribuente però non è soggetto all’ indennità di mora se non siano decorsi cinque giorni dalla notificazione di cui al primo comma dell’Articolo 31 del T. U. 12 ottobre 1922. No. 1401. Sezione 5. — Le indennità -di mora per ritardo nel pagamento di imposte per le quali 1’ Esattore abbia solo l’obbligo di versare le somme riscosse, vanno a beneficio dell’ Ente cui è dovuta l’imposta. ARTICOLO IX RUOLI SUPPLETIVI E SOVRAPPOSTE Sezione 1. — I ruoli principali o suppletivi delle sovraimposte e tasse locali e dei contributi a favore dei consorzi speciali e di altri Enti che in base a'leggi particolari, siano autorizzati a riscuotere a mezzo dell’ Esattore con le norme stabilite per l’esazione delle imposte dirette, vanno ripartiti nelle rate quadrimestrali dell’anno in corso. Sezione 2. —• Anche le tasse 0 contributi d’ogni specie applicati a quota fissa non superiore a Lire 100.— annue per ogni contribuente, possono riscuotersi in unica soluzione. Sezione 3. — I ruoli che comprendono sovraimposte delegate alla Cassa Depositi c Prestiti. agli Istituti di previdenza da essa amm’nistrati o al Tesoro o adenti parastatali a garanzia. di prestiti possono andare in riscossione con qualsiasi rata dell’anno. ARTICOLO X VERSAMENTI DA PARTE DELL’ESATTORE 11 versamento da parte dell’Esattore previsto nell’Articolo 80 del T.U. 17 ottobre 19221 No. 1401, delle somme dovute allo Stato o alla Zona per imposte e sovraimposte di ogni specie deve essere effettuato : per gli otto decimi entro il giorno cinque del mese successivo a quello di scadenza di ciascuna rata ; per gli ultimi due decimi entro il giorno cinque del secondo mese successivo a quello in cui è stato effettuato il primo versamento. ARTICOLO XI VERSAMENTI DA PARTE DELLE RICEVITORIE Il versamento da parte delle Ricevitorie degli ultimi duo decimi previsti nel secondo capoverso dell’Articolo 83 del T.U. 17 ottobre 1922. No. 1401. deve essere effettuato non più tardi del decimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui'è stato effettuato il primo versamento. ARTICOLO XII LIMITAZIONE AI RUOLI IN PUBBLICAZIONE NEL 1847 Sezione 1. — L’applicazione del presente Ordine Generale intendesi limitata alla riscossione dei tributi da iscriversi nei ruoli ordinari in pubblicazione nell’anno 1947. Sezione 2. — La riscossione dei tributi iscritti nei ruoli dell’anno in corso dovrà continuare con l’osservanza delle modalità già in vigore. ARTICOLO XIII MODIFICAZIONE DEI TERMINI STABILITI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI I termini prescritti dalle disposizioni vigenti e relativi alla suddivisione delle quote in rate b'mestrali intendosi modificati in conformità alla suddivisione delle dette quote in rate quadrimestrali. ARTICOLO XIV ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 17 gennaio 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili NUOVI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI L’IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA PREMESSO che si ritiene opportuna e necessaria la revisione delle aliquote dell’imposta generale sull’entrata e la modificazione delle relative disposizioni nella parte delia Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio”), e PREMESSO che si ritiene necessario di abrogare l’Ordine Generale No. 32, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ORDINO : ARTICOLO I ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE a) Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge : Legge I novembre 1940, No. 1608; Art. 6 e 7 del R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452 ; Art. 2 del D.L.L. 26 aprile 1945, No. 223 ; Art. 8b del R.D.L. 19 giugno 1940, No. 762; Art. 2 della Legge 4 ljglio 1941, No. 770. b) E’ abrogato l’Ordine Generale N. 32, di data 19 dicembre 1945. PARTE I ALIQUOTE DELLA IMPOSTA SULL’ENTRATA E DELLA IMPOSTA PER LA IMPORTAZIONE DI MERCI DALL’ESTERO • - \ ARTICOLO II Con effetto dal 1 gennaio 1947 l’aliquota dell’imposta sulla Entrata è determinata nella misura del 3% dell’entrata imponibile ed è dovuta in massima por ciascun atto economico relativo a merci o servizi per i quali l’esenzione non è prevista dalla legge in v.gore, ed eccetto quanto sopra disposto dal presente Ordine Generale. Nella stessa misura è dovuta l’imposta per la importazione di merci dall’estero, salvo quanto altrimenti disposto dal piesente Ordine Generale. ARTICOLO III Per gli atti economici-relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l’imposta sulla entrata è dovuta nella misura del 2% dell’entrata imponibile : a) uova di pollame ; b) burro ; c) margarina animale o vegetale ; d) formaggi, tanto duri che molli ; e) ricotta : f) ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale al fine di evitarne l’immediato deperimento, in semplice salamoia od altra simile soluz'one, osciusi i prodotti in altro modo conservati o comunque manipolati ; g) frutta fresca allo stato naturale e frutta secca, anche sgusciata, esclusi i prodotti comunque lavorati o manipolati ; h) legumi secchi, compresi i lupini e le castagne secche ; conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti ; i) pesce fresco, anche congelato ; j) pesci secchi, salati, in salamoia ,anche pressati, esclusi quelli in altro modo manipolati o conservati ; h) zucchero, a qualunque uso destinato. Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati Firoposta sull’entrata è dovu a nella misura del 6% dell’entrata imponibile : a) vini spumanti ; b) liquori ad aperitivi a base di alcool ; c) macchine fotografiche con o senza obiettivo ; d) obiettivi per macchine fotografiche ; e) pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia ; f) essenze estratti, polveri, escluso il borotalco, acque, pomate, creme, vaseline e smalti per toeletta ; profumo e cosmetici di ogni genere ; tinture, pomate petroli, olii ed acque per capelli ; saponi profumati, esclusi quelli da barba ; ogni altra simile sostanza od articoli usati ed applicati per toeletta ; g) pelli da pelliccerie grezze o.comunque lavorate o confezionate ; confezioni in pelliccerie ; h) pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale ; perle naturali e colti vate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato ; i) lavori in oro ed in platino esclusi i lavori per uso industriale e di lavoratorio ; articoli con parti e guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi, con cassa in oro o in platino ; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l’argento costituisce l’elemento di prezzo prevalente ; antichità di ogni genere ; curiosità, libri antichi, oggetti di collezionò, compresi francobolli, pitture, acquarelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi ; j) grammofoni, fonografi e dischi ; fisarmoniche, p'ani meccanici ; k) tappeti e guide di ogni genere, esclusi gli scendi letti ; l) servizi da toeletta, fissi e portatili ; servizi ed articoli per manicure; m) fiale, bacinelle, bottiglie ed altri articoli da toeletta, escluse le spazzole, gli specchi ed i pettini ; n) collane, spille, boccole, anelli, orecchini e braccialetti ; gioiellerie d’imitazione o placcate o in materia non preziosa ; brillanti chimici ; perle imitate, perle romane ; bigiotterie in genere ed ogni altro lavoro ed oggetto di ornamento personale di qualunque specie e tipo ; o) lavori, incisioni, intagli in alabastro, in ambra, in avorio, in tartaruruga, in schiuma, in pietre dure non preziose, in rame, in ebano, in ottone, in plexiglas ed in rodhoid, che abbiano carattere ornamentale e decorativo, esclusi in ogni caso i giocattoli ; p) carte da gioco ; servizi, articoli ed accessori per gioco ; q) fucili da caccia, articoli da caccia, escluse le munizioni ; r) bronzi artistici ed imitazioni in altro metallo ; lavori in mosaico ; 8) maioliche artistiche e di ornamento, comprese le terraglie e porcellane artistiche ; t) lavori in cuoio od in pelle, escluse le calzature ; mobili in cuoio od in pelle, escluse le imitazioni ; u) mobili-bar con o senza annessi servizi ; v) specchi incorniciati, specchi decorati ; w) lampadari da soffitto e da parete in bronzo od in cristallo, lampadari in metallo con pendenti in cristallo. ARTICOLO V Sui seguenti generi l’imposta non è dovuta per qualsiasi atto economico successivo, se l’imposta sull’entrata è stata pagata in base all’aliquota qui appresso stabilita, sull’atto economico riguardante l’introduzione del genere in commercio, in un luogo dove la Lira italiana ha corso legale : * I. — L’imposta sull’entrata nella misura del 4% è dovuta su : a) frumento, granoturco, segala, risono, orzo vestito destinato alla miscela con farina degli anzidetti cereali. Ogni atto economico successivo relativo ai summenzionati generi e loro sotto-prodotti come per es. farina o pasta alimentare destinati all’alimentazione umana, compresa la vendita al dettaglio, è esente di imposta. L’imposta si corrisponde all’atto della vendita da parte del produttore ; per i prodotti conferiti all’ammasso l’imposta si corrisponde all’atto in cui dente o la ditta incaricata dell’ammasso provvede alla vendita o consegna dei detti prodotti b) olii vegetali destinati all’alimentazione, compreso le vendite al dettaglio. IT. —- L’imposta suli’entrata nella misura del 2% è dovuta su : a) libri, riviste, opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e \?arte geografiche. 1. — Tale imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblicazioni « soltanto su un’operazione di vendita, comprensiva delle vendite successive e deve essere corrisposta dall’editore. 2. -— Il prezzo di vendita al dettaglio deve essere stampato o impresso sulla copertina o nell’intemo di ciascuna pubblicazione. 3. — I giornali quotidiani e periodici sono esenti dal pagamento dell’imposta generale sull’entrata. b) L’imposta, sull’entrata non è dovuta su libri, riviste, Opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche destinati alla vendita all’estero in ottemperanza alle norme stabilite dall’Intendenza di Finanza per la registrazione ed il controllo delle relative fatture. III. — VINI a) L’imposta sull’entrata dovuta sulla vendita dei vini comuni e di lusso, eccetto gli spumanti, sui mosti ed uve da vino, escluse le vinacce, è determinata nella misura del 6% ed è pagabile una volta tanto per tutti gli atti economici precedenti e comprensiva di quello sul quale sia stata riscossa l’imposta di consumo ; b) L’imposta sull’entrata è dovuta con aliquota normale ; i) sui susseguenti atti economici per la vendita al dettaglio ; ii) sulle vendite per uso industriale cui non sono applicabili le disposizioni dell’Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762. IV. — CARNE : a) L’imposta sull’entrata dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bo ino, ov’no e suino a norma delle disposizioni stabilite dai!Art. 14 della Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dell’Art. 7 del R. D. L. 3 giugno 1943, N. 452, è determinata nella misura del 7%. Essa assorbe anche il tributo afferente il commercio dei grassi allo stato naturale. b) Per importazioni dall’estero di carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, l’imposta sull’entrata è dovuta nella misura del 6% del valore determinato a norma dello Art. 18 della Legge 19 giugno 1940, N. 762. V. — CARNI EQUINE. o,) L’imposta sull’entrata per la vendita della carne di cavallo, mulo ecc. compresa la vendita del grasso allo stato naturale e delle salumerie è determinta nella misura del 6% ed è dovuta una volta tanto per tutti gli atti economici,compresa la vendita al dettaglio. . b) Entrate derivanti dal commercio del bestiame equino vivo, nonché dalle vendite delle pelli, ossa, peli ecc. sono soggette all’imposta sull’entrata con aliquota normale. ARTICOLO VI L’imposta dovuta a sensi degli articoli precedenti di quest’ordine si applicherà sulle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da vend.tori ambulanti, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro clique (5) g:orni dal ricevimento delle fatture stesse. Per prezzo d’acqu sto s’mtende il prezzo dei prodotti aumentato dolio spese accessorie, (assicurazione, trasporto, materiale d’imbaliaggio non restituibile) e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo di. imposta all’acquirente. Le suddette disposizioni si applicano anche alle vendite al dettaglio di articoli agricoli ed alle vendite casuali al minuto fatte da persone fisiche che non siano commercianti, come previsto dagli Art. 35, 36 e 37 del R.D.L. 26 gennaio 1940, N. 10 solo che l’imposta generale sulla entrata stabilita por la vendita al dettaglio sarà corrisposta assieme all’importo per l’acquisto e sino stesso documento. Per le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretti al pubbl.co, anche se comunicanti con la fabbrica o luogo di produzione e senza tener conto della loro ubicazione, l’imposta sarà corrisposta nella misura sopra indicata, salvo che l’imposta medesima sia stata pagata sul documento di trasferimento all’atto del passaggio dalla fabbrica o luogo di provenienza ai detti spacci o negozi. L’imposta dovuta a tab passaggi si applica (a) in base ai prezzi all’ingrosso, più (b) il il prezzo «all’ingrosso comprensivo dell’imposta. Per il pagamento dell’imposta sull’entrata frazioni di una lira saranno arrottondat» alla lira intera. ARTICOLO VII La competenza in via amministrativa normale a pronunciarsi circa l’ammissione del rimborso dell’imposta sull’entrata nei casi previsti dall’Art. 47 della Legge 19 giugno 1940, N. 762, è deferita all’Intendenza di Finanza, quando l’importo non supera Lire 50.000.—, ed al Capo Divisione Finanza - G.M.A. negli altri casi. Per le violazioni delle disposizioni in materia di imposta sull’entrata, il ricorso al G.M.A,, Divisione Finanza, avverso le ordinanze emesse dall’Intendente di Finanza a norma dell’Art. 55 della Legge 7 gennaio 1929, N. 4, è ammesso quando la pena pecuniaria prevista dalla Leggo sia superiore nel massimo a Lire 50.000.— PARTE II DISPOSIZIONI CONCERNENTI ABBONAMENTI, CONTROVERSIE E PENALITÀ ARTICOLO Vili L’ispettorato Compartimentale delle Tasse e Imposte Dirette sugli Affari di Trieste può determinare che speciali regimi d’imposizione dell’imposta sull’entrata pagata in abbonamento siano applicati : a) sugli atti economici risultanti dalla vendita di vegetali, frutta, pesci e fiori; b) sugli atti economici effettuati dai Venditori ambulanti, pasticcerie, bar, caffè, ristoranti, rivend.te di -vino, servizi di tassametri, vetture di piazza, motoscafi e battelli ; c) sugli atti economici effettuati da agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambio-valute ; artigiani, professionisti, spedizionieri, agenzie di città ; d) sugli atti economici derivanti dal commercio dei prodotti soggetti all’imposta erariale di fabb.icazione e di consumo, dei combustibili fossili, dei prodotti fertilizzanti ed anticrittogamici, dei prodotti alimentari conservati in recip enti appr stati per la diretta vendita al pubblico e dei prodotti di esclusiva, importazione dall’estero, nonché per le entrate conseguite in dipendenza delle vendite al pubblico di qualunque materia, merce o prodotto. ARTICOLO IX а) A decorrere dall’anno 1948 non si provvederà al rinnovo delle licenze di esercizio delle attività commerciali o industriali ambulanti, per le quali l’imposta sull’entrata deve essere corrisposta in abbonamento, qualora gli interessati non dimostrino, con la esibizione di apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Ufficio del Registro, che sono in regola col pagamente della detta imposta. б) Il rilascio del certificato da parte dell’Ufficio del Registro è gratuito. ARTICOLO X a) Quando l’imposta sull’entrata è dovuta in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliant al volume degli affari, il tributo si corrisponde in baso alle entrate conseguite dal soggetto nell’anno precedente, da dichiararsi al competente Ufficio del Registro entro il mese di febbraio. bj I contribuenti che iniziano '’attività nel corso dell’anno debbono dichiarare, entro due mesi dall’inizio della attività stessa, l’ammontare presunto dell’entrata conseguirle nel restante periodo dell’anno, sul quale l’Uffic o del Registro in via provvisoria liquida e riscuote il canone d’imposta. Entro il febbraio dell’anno successivo i detti contribuenti sono tenuti a presentare la d,chiarazione delle entrate effettive con-guito nell’anno precedente, sulla base delle quali sarà provveduto alla liquidazione del canone definitivo per tale ultimo anno. Ai fini poi della dot rminazione del canone d’imposta per l’anno in corso dovuto dai contribuenti medesimi, l’entrata imponibile sarà calcolata sulla base dell’entrata da essi conseguita nell’almo precedente rapportata all’intero anno. c) La cessazione definitiva dell’esercizio dà diritto allo esonero del pagamento dell’im-posta dal g orno in cui la t essazione si è verificata, a condizione che l’interessato entro 90 giorni da tale data ne fai eia denuncia per iscritto all’Ufficio del Registro competente. Quando la denuncia sia presentata oltre il detto termine, l’esonero del pagamento dell’imposta decorre dal giorno della presentazione della denuncia medesima. d) Il cessionario dell’Azienda è tenuto in solido col cedente al pagamento dei canoni d’imposta eventualmente ancora dovuti per l’anno corrente e per i due anni precedenti. e) Gli Uffici cel Registro sono tenuti a rilasciare, su richiesta ed à spese degli interessati un certificato dal quale risulti la posizione del cedente in ordine al pagamento dei canoni d’imposta per il periodo anzidetto. ARTICOLO XI a) La dichiarazione presentata dal contribuente a norma del I e li comma del piecedente Articolo dà luogo aH’immediata liquidazione e riscossione del tributo sull’entrata dichiarata. b) Tale entrata è tuttavia soggetta a controllo da parte degli organi della Finanza. c) Quando l’entrata accertata dagli organi della Finanza sia superiore a quella dichiarata dal contribuente, l’Ufficio del Registro notifica a questi regolare avviso di accertamento. d) Il contribuente, qualora non intenda addivenire con l’Ufficio ad un amichevole concordato ai fini della determinazione definitiva dell’entrata, può, entro trenta giorni dalla notificazione dell’accertamento, produrre ricorso alla Commissione di Zona istituita a norma del successivo Articolo XII. e) Il ricorso è motivato ed è presentato dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, al competente Ufficio del Registro che provvede ad inoltrarlo alla Commissione illustrando con una esauiiente relazione la fondatezza dell’accertamento ed allegando tutti gli atti acquisiti alla vertenza. ARTICOLO XII ‘ a) Presso la Commissione di Zona delle Imposte ò costituita una speciale Sezione per la risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l’Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all’applicazione della imposta sulla entrata nei casi in cui il tributo si corrisoonde in abbonamento. b) La Sezione è composta di un Vice-Presidente e di otto membri effettivi e.quattro supplenti nominati dall’Intendente di Finanza. c) Il Vice-Presidente e metà dei membri effettivi e supplenti sono scelti fra magistrati o funzionari dello Stato in attività di servizio od a riposo ; l’altra metà è scelta nelle categorie professionali, industriali, commerciali ed artigiane della Zona su proposta delle Camere di Commercio e dei Consigli professionali. d) Il Governo Militare Alleato può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte. e) Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per lo Commissioni Amministrative delle Imposto. f) I componenti della Sezione hanno tutti identica funzione esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. Il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all’applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi di cui siano a conoscenza. g) La de isione della Commissione è definitiva. ARTICOLO XIII a) La decisione delia Commissione è notificata al contribuente dall’Ufficio del Registro con invito a pagare, entro venti giorni dalla notifica, la differenza d’imposta e la Bovratassa eventualmente dovute. Qualora il debito del contribuente superi le ventimila lire, l’Intendente di Finanza può consentire, su domanda dell’interessato, ii pagamento a rate delle somme dovute in un termine non maggiore di sei mesi, con la osservanza delle norme stabilite dall’Art. 46 della Legge .19 giugno 1940, N. 762, o dall’Art. 117 del Regolamento approvato con R.D. 26 gennaio 1940, N. 10. b) Per la pena pecuniaria, nella quale eventualmente sia incorso il contribuente a norma del successivo Art. 14, si procede nei suoi confronti ai sensi della Legge 7 gennaio 1929, X. 47, in base al verbale di accertamento da redigersi dall’ Ufficio del Registro. c) E’ data facoltà all’Ispettorato Compartimentale delle Tasse ed Imposte Indirette sugli Affari di Trieste di emanare norme obbligatorie per l’assestamento definitivo dei canoni per l’anno 1946, nei confronti dei contribuenti che hanno assolto il tri bito in abbonamento in base alla dichiarazione provvisoria. ARTICOLO XIV Le sanzioni previste per violazione alle disposizioni del presente Ordine sono le seguen i : a) Chi omette di presentare nei termini le dichiarazioni'prescritte dall’Art. X di questo Ordine incorre nella pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 10 000.— ed una sopratassa pari all’imposta dovuta. La sopratassa sarà ridotta di nove decimi (9/10) se il contribuente presenta la dichiarazione entro novanta giorni dal termine prescritto dall’Art X dd presente Ordire. b) Per le dichiarazioni che risultino infedeli è comminata la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 10.000.-— ed una sopratassa pari all’imposta dovuta. c) Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite col presente Ordine si applicano le sanzioni previste dalla Legge 19 giugno 1940, N. 762 e dal R.D.L. 3 giugno 1943, N. 452. Le sanzioni previste dal comma b) di quest’Articolo si applicano anche quando l’entrata determinata dalla Commissione di cui al precedente Art. XII, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente. AR1ICOLO XV L’imposta sull’entrata nella misura -stabdita dal precedente Art. Ili* è dovuta anche per gli atti economici seguenti concernenti il commercio di quei prodotti ivi elencati, per i. quali il contributo è stato corrisposto una volta tanto. 0 ARTICOLO XVI Per l’esecuzione dello norme contenute nel presente Ordine, lTntendente di Finanza, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, potrà assumere personale civile non di ruolo, con le modalità, alle condizioni e eoi trattamento previsto dal R.D.L. 4 febbraio 1937, N. 100 e successive modificazioni. ARTICOLO XVII ENTRATA IN VIGORE a) Le disposizioni del presente Ordine si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 1947. b) L’imposta sull’entrata corrisposta dopo il 1 gennaio 1947 con una aliquota maggiore di' quella stabilita dal presento Ordine non sarà restituibile. Trieste, addi 24 gonnaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 91 ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI Premesso che si è considerato opportuno istituire una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali in sostituzione di quanto stabilito dagli Ordini Generali No. 38 e 38 B, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata il „Territorio”1), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sono abrogati'gli Ordini Generali No. 38 e No. 38 B, rispettivamente di d$ta 24 Gennaio 1946 e 1 Aprile 1946. ARTICOLO II Sezione I. — Salvo quanto più sotto specificamente indicato tutti i provvedimenti contenuti nel D. L. C.P.S. 3 Gennaio 1947 n. 1, „Istituzione di una Imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali" e nel Decreto Ministeriale 3 Gennaio 1947 „Norme per l’applicazione del D. L. C.P. S. 3 Gennaio 1947, n. 1, relative alla importazione ed alla esportazione dei filati e manufatti tessili", dei quali è unita copia controdistinta come „Allegato", fanno parte integrante di quest’ Ordine ed hanno lo stesso vigore ed effètto nel Territorio come se fossero qui riportati per intero. Sezione 2. — Copia dei suindicati decreti trovasi depositata presso 1' Intendenza di Finanza e 1’ Ufficio Tecnico Imposte di Fabbricazione di ciascuna Zona. ARTICOLO III Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti su autorizzazione dello stesso, contenuta nei suddetti decreti, devono ritenersi abrogati e sostituiti con le parole : „Governo Militare Alleato" e „funzionari ed Enti operanti nel Territorio, sotto il controllo del Governo Militare Alleato", e nulla di quanto contenuto in questo Ordine Generale può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano o persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone, proprietà od oggetti esistenti in questo Territorio. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio con effetto dal 4 Gennaio 1947. Trieste, addì 24 Gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.À. Gf.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 266 DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA AI FINI DEL RISARCIMENTO PER DANNO DI GUERRA ATTESO che si considera necessario che la definizione di fatto di guerra data dalla Legge 26 Ottobre 1940, n. 1543, sia estesa per includere certe altre categorie di fatti differènti da quelli previsti dall’Art. 2 della detta Legge, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I. DEFINIZIONE DI FATTO DI GUERRA L’Art. 2 della Legge 26 Ottobre 1940 n. 1543, ó cancellato e sostituito dal seguente : „È considerato fatto di guerra, ai fini del risarcimento per danno di guerra, ogni,fatto compiuto da forze armate nazionali, alleate o nemiche, coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra o anche quello che, pur non essendo coordinato alla preparazione ed alle operazioni della guerra, è stato occasionato dalle medesime. Ai fini del risarcimento per danno di guerra, anche le azioni di rastrellamento, le azioni di rappresaglia, i saccheggi, le irregolari occupazioni di immobili e gli irregolari od abusivi prelevamenti di cose mobili, sono considerati fatti di guerra se compiute da forze armate, includendo nelle medesime le formazioni volontarie partecipanti alle operazioni belliche, a meno che tali fatti siano classificabili tra : a.) requisizioni od acquisti di materiali da parte di Forze Inglesi o Americane ; b) servizi prestati alle 'Forze Inglesi o Americane ; c) requisizioni di immobili da parte delle Forze Inglesi o Americane ; d) danni dipendenti da azioni, che non siano di combattimento, da parte delle Forze Inglesi o Americane o connessi con le loro requisizioni. Le esplosioni di munizioni o di ordigni bellici ovunque depositati o trasportati durante e dopo il periodo bellico, qualunque sia la causa dell’esplosione, sono parimenti considerate fatti di guerra. La domanda di risarcimento per danni causati da tali fatti deve essere presentata non più tardi di sei mesi dalla data di entrata in vigore di questo Ordine o di sei mesi dalla data dell’osplosione se è posteriore a tale data. Tali termini sono perentori". ARTICOLO II. ENTRATA IN VIGORE Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì 24 Gennaio 1947 REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI ECONOMI E DEI VICE SEGRETARI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE D ISTRUZIONE MEDIA-TECNICA CONSIDERATO che si ritiene necessaria una revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti' e scuole d’istruzione media-tecnica, esistenti in quella parte, della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"), Io.. ALFRED C. BOWMAN. Colonnello. J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ' ORDINO: ARTICOLO I TRATTAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D ISTRUZIONE MEDIA-TECNICA La tabella D annessa alla legge 15 giugno 1931, No. 889, per la parte concernente i segretari-economi e i vice-segretari degli istituti e delle scuole d’istruzione media tecnica è sostituita dalla seguente : SEGRETARI (Gruppo B) Di prima nomina, vice-segretario in prova, grado 12° ; Dopo 3 anni di servizio, segretario-economo, grado 11° ; Dopo 5 anni di servizio, segretario-economo di seconda classe, grado 10° : Dopo 10 anni di servizio, a seguito di esame di merito distinto o dopo 12 anni di servizio, a seguito di esame di idoneità, segretario-economo di prima classe, grado 9°. ARTICOLO II INQUADRAMENTO DEI SEGRETARI ECONOMI IN SERVIZIO I sogretari-economi in servizio alla data del 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole distruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell’articolo I del presente Ordine. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nei ruoli di provenienza e richiesti dal precedente articolo I per il oonseguimento delle promozioni ai gradi successivi all’undicesimo. Limitatamente ai segretari-economi di cui al precedente comma, l’anzianità di servizio prescritta per la promozione al grado 9° è ridotta ad anni nove. L’inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto a seguito dell’esito favoreyole di un’apposita ispezione che sarà ordinata dalla Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato. I segretari-economi che non siano riconosciuti idonei por l’inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio sono assegnati al grado 11° del nuovo ruolo e restano esclusi dall’avanzamento ai gradi successivi. ARTICOLO III INQUADRAMENTO DEI VICE SEGRETARI IN SERVIZIO I vice-segretari in sei vizio alla data dei 16 ottobre 1945 negli istituti e nelle scuole d’istruzione media tecnica del Territorio sono inquadrati nei ruoli stabiliti dalle disposizioni dell’articolo I del presente Ordine. Ad essi sono attribuiti, a decorrere dalla stessa data, il grado e la qualifica corrispondenti agli anni di servizio prestato nel ruolo di provenienza e richiesti dall’articolo I del presente Ordine per il conseguimento delle promozioni ai gradi successivi al dodicesimo. Per vice-segretari, di cui al precedente comma, l’anzianità di servizio prescritta per J’in-quadramento al grado 9° è di anni dodici. L’inquadramento nel nuovo ruolo sarà disposto in seguito a.l’esitp favorevole di un’apposita ispezione ord-nata dalla Divisione per .’Educazione del Governo Militare Alleato. I vice-segretari che non siano riconosciuti idonei per l’inquadramento nel grado corrispondente alla loro anzianità di servizio, sono assegnati al grado 12° del nuovo ruolo e restano esclusi dall’avanzamento ai gradi successivi. ARTICOLO IV TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE COLLOCATO NEL NUOVO RUOLO Al personale collocato nel nuovo ruolo a norma dei precedenti articoli è dovuto, a decorrere dalla data del 16 ottobre 1945, il trattamento economico stabilito per i gradi del gruppo B che, per effetto dell’inquadramento, sono ad esso attribuiti, tenuto conto altresì dell’anzianità da conferire in tali gradi in base agli anni di effettivo servizio prestato nel ruolo di provenienza. ARTICOLO V FISSAZIONE DEGLI ESAMI Con successivo Ordine saranno fissate le norme che disciplinano gli esami di merito distinto e di idoneità previsti dall’Articolo I del presente Ordine. ARTICOLO VI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. Trieste, 14 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DISPOSIZIONI SULLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI Poiché si ritiene opportuno e necessario di prorogare a tutto il 31 marzo 1947 le disposizioni in vigore sui limiti dello sblocco dei licenziamenti disposte ai sensi dell’ Ordine No. 106, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI Sezione 1. — È prorogata a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute neìPArtieolo I, Sezione 1, dell’Ordine N. 106 D, di-data 28 agosto 1946, e negli Articoli II. III, IV,. V e VI dell’ Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, e successive modificazioni. Sezione 2. —-È prorogata altresì a tutto il 31 marzo 1947 la validità delle disposizioni contenute nell’Articolo II dell’ Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, già prorogata in virtù dell’ Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Salvo quanto specificatamente disposto nell’Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 18 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 304 (162) MODIFICHE ALL’ ORDINE No. 162 — AMPLIAMENTO DELL’ OSPEDALE INFANTILE Poiché si ritiene opportuno e necessario di modificare la Sezione 1 dell’Articolo I del-1’ Ordine No. 162, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICA ALL’ ORDINE No. 162 La Sezione 1 dell’Articolo I dell’ Ordine No. 162 è abrogata e sostituita dalla seguente disposizione : „Si autorizza col presente Ordine la costruzione di due padiglioni, per bambini lattanti e per bambini pre-tubercolotici, per l’ammontare totale che sarà stabilito dalla Divisione per i Lavori Pubblici ed approvato dalla Divisione per le Finanze, e che non potrà comunque eccedere l’importo di Lire 200.000.000.—“. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 18 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 305 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORSO AGUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A TIPO AGRARIO ESISTENTE A S. LORENZO (CAPRIVA) CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva) in corso biennale ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I TRASFOSSI/ Z'ONE BEL CORRO ANNUA! E Di AVVIAMENTO PRCF1SSIONALE A il?0 AGRARIO E JISTE TI E a a. LORE Z0 (JAPRIVi) Il Corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Comune di Capriva) viene con ciò trasformato in corso biennale. ARTICOLO II INIZIO E DORATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE L’effetto delia trasformazione decorrerà da.l’inizio dell’anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà per ora temporaneo. ARTICOLO III RIFAI.T ZIONE DEI MAGGIORI ONERI I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta coll’Articolo I de! presente Ordine andranno a carico del Comune di Capriva, per quanto si riferiscono all’amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono a] personale insegnante. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sara stato da me firmato. DISPOSIZIONI CIRCA IL CORSO DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI CONSIDERATO che si ritiene utile e necessario di trasformare il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto; esistente a Mariano del Friuli, in corso biennale con programma normale, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDIN 0: ARTICOLO I TRASFORMAZIONE DEL CORSO ANNUALE DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE A CARATTERE INDUSTRIALE, A PROGRAMMA RIDOTTO, ESISTENTE A MARIANO DEL FRIULI, IN CORSO BIENNALE CON PROGRAMMA NORMALE Il corso annuale di avviamento professionale a carattere industriale, a programma ridotto, esistente a Mariano del Friuli viene trasformato in corso biennale con programma normale. ARTICOLO II INIZIO E DURATA DEGLI EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE L’effetto della trasformazione decorrerà dall’inizio doll’anno scolastico 1946/1947 (1 ottobre 1946) e sarà, per ora, temporaneo. ARTICOLO III I maggiori oneri derivanti dalla trasformazione disposta coll’articolo I del presente Ordine andranno a carico del Comune di Mariano del Friuli, per quanto si riferiscano all’amministrazione, ed a carico del Governo Militare Alleato, per quanto si riferiscono al personale insegnante. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. Trieste, addì 14 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili INTEGRAZIONE DEI GUADA NI DELL’INDUSTRIA Poiché si ritiene opportuno e necessario di emanare norme relative all’ integrazione dei guadagni nell’ industria nei casi di sospensione del lavoro in conseguenza delle restrizioni sul consumo de1‘’energia elettrica, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „il Territorio"). IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.', Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I INTEGRAZIONE DEI GUADAGNI'PER RIDUZIONE 0 SOSPENSIONE DEL LAVORO PER MANCANZA DI ENERGIA ELETTRICA Nei casi di riduzione o sospensione del lavoro dovuta alle restrizioni sul consumo dell’energia elettrica disposte dal Governo Militare Alleato, l’integrazione dei guadagni è computata, nella misura prevista dalla Sezione 1 dell’Articolo VI dell’ Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946, sulla base della durata media settimanale dell’orario di lavoro che sarà effettuato nel periodo delle sei settimane decorrenti dal 20 gennaio al 2 marzo 1947 e, se necessario, nei successivi periodi di tre settimane ciascuno, in cui le restrizioni sull’energia elettrica venissero eventualmente prorogate. ARTICOLO II PROROGA DELL’ INDENNITÀ’ SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE L’indennità speciale di disoccupazione disposta con 1’ Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, viene prorogata sino al 31 marzo 1957. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Salvo quanto specificamente disposto nell’Articolo I, il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 18 gennaio 1947 ALFRED C. BOWMAN f Colonnello, J.A.G D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 87 CESSAZIONE DALLE FUNZIONI DI DIRETTORE DEL CENTRO AUTOTRASPORTI DEL DOTTOR ATTILIO INC ARDONA Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, O R D.I N 0 : 1. — Il dott. Attilio INCARDONA, nominato coll’Ordine Amministrativo No. 8 di data Trieste, 2 ottobre 1945, Direttore del Centro Autotrasporti, cessa coll’entrata in vigore del presente Ordine dalle sue funzioni. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Ordine Amministrativo N. 92 NOMINA PROVVISORIA DEL DOTT. FRANCO MAI AD AVVENTIZIO DI I.a CATEGORIA PRESSO LA SOVRAINTENDENZA SCOLASTICA PREMESSO che il Sovraintendente Scolastico di Trieste ha suggerito la nomina del dott. FRANCO MAI ad avventizio di l.a categoria, gruppo A, e PREMESSO che tale nomina è ritenuta opportuna ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili : ORDINO: 1. — Il Dott. FRANCO MAI, impiegato presso la Sovraintendenza Scolastica, di Trieste, è provvisoriamente nonrnato avventizio di I.a categoria, gruppo A, presso la Sovraintendenza stessa, con effetto dal 15 Agosto 1945. 2. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 24 Gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Errata - corrige La Sezione III dell articolo VII, dell’ Ordine No. 225 pubblicate nella Gazzetta No. 8, voi. II di data 15 gennaio 1947 pag. 358, va rettificala come segue : „ Sezione III. — Il valore venale del veicolo di cui alla Sezione 2 del presente Articolo è soggetto ai seguenti aumenti e riduzioni : AUMENTI : (1) 10% nel caso di carr zzerie costruite fuori serie : (2) 3% nel caso di tappezzeria in pelle ; (3) Il valore delle gomme esistenti sul veicolo al momento della requisizione, se lo stesso non è fornito di un treno completo di cinque (5) gomme". ZONA Dì GORIZIA Ordine di Zona N. 123 NOMINA A UN POSTO VACANTE NELLA COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA DI GORIZIA Promesso che la Commissione di Epurazione di Prima Istanza per la Zona di Gorizia è stata costituita con Avviso di Zona No. 1 in data 24 luglio 1945, Premesso che in seguito alla morte del Presidente di detta Commissione, Dott. Artusi Sebastiano, il posto di questi si è reso vacante, IO, FRED O. MAVIS, Ten. Cel. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi coll’ Ordine Generale No. 7, Sezione 3, ORDINO: che il su menzionato posto vacante sia ricoperto dal Sig. CANEVA PIETRO. Quest’ Ordine entra in vigore alla data in cui V da me firmato. Datato a Gorizia, addì 1 gennaio 1947. FRED 0. MAVIS 1 on. Col. Fant. Commissario di Zona, Gorizia Ordine di Zona N. 124 NOMINA DI MILANO ANGELO A COMMISSARIO PER L’ENTE NAZIONALE ASSISTENZA LAVORATORI DI GORIZIA Io, FRED O. MAVIS, Ton. Col. Fant., Comm'ssario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò ORDINO: che MILANO Angelo sia temporaneamente nominato Commissario per l’Ente Nazionale Lavoratori di Gorizia. Quest’Ordine entra in vigore con effetto dal 27 novembre 1946. FRED 0. MAVIS Ten. Col. Fant. Commissario di Zona, Zona di Gorizia ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 78 SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELL’OSPEDALE „SANTORIO SANTORIO" RETTIFICA DELL’ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 45 1. — Io Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Regimento Reale Berkshire, Commissario della Zona di Pola, eon questo mezzo temporaneamente NOMINO Avv. BACICCHI Giuseppe quale membro del Consiglio d’Amministrazione dell’Ospedale „Santorio Santorio“ di di Pola, al posto del Dott. Petronio Bartolomeo, che ha dato le dimissioni. 2. — Quest’Ordine avrà effetto immediato. Pola, 4 gennaio 1947. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 79 SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI RETTIFICA DELL?ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA N. 12 1. —• Io, Tenente Colonnello E.S. ORPWOOD, del Regimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il signor FRANCE SCHINI Romeo quale membro della Commissione Licenze Commerciali di Pola, in sostituzione del signor SOPPA Gastone che ha dato le dimissioni. 2 — Quest’Ordine avrà effetto immediato. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola m* ■ APPENDICE ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO COMMISSIONE DEPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA TRIESTE II LISTA La Commissione, considerando le obiezioni presentate nei casi seguenti secondo quanto previsto dalla Sezione IX delTOrdine Generale 7 o dalla Sezione IX dell’Ordine Generale 8 ha deciso quanto segue : I SEZIONE NOME OCCUPAZIONE DECISIONE Autori Emidio Ferrovie dello Stato 1 mese sosp. Brueculeri Luigi Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp. Bruschi Mauro Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp, Colombo Paolo Ferrovie dello St to 3 mesi sosp. Di Maio Vito Az. Aut. Stat. Strada 12 mesi sosp. De Belli Umberto Ferrovie dello Stato 4 mesi sosp. De Zio Paolo Poste e Telegrafi • retrocessione di grado Pagone Busimese Fabio Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Furlan Masellino Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp. Falcone Nicola Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Justolin Mario Poste e Telegrafi 3 mesi sosp. Linossi Abbondio Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp. Lorenzini Alberto Ferrovie dello Stato 12 mesi sosp. Mangano Attilio Ferrovie dello Stato 12 mesi sosp. Natale Giacomo Ferrovie dello Stato ' 4 mesi sosp. Pinto Giovanni Poste e Telegrafi licenziamento Panzani Guido Ferrovie dello Stato 4 mesi sosp. , - Rocco Aldo Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp. Santi echi Giuseppe Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Sarno Eleuterio Ferrovie dello Stato 4 mesi sosp. Scucimaria Pompeo Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Tamaro Mariano Poste e Telegrafi 1 mese sosp. Lunghi Terzo Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Retina Stefano Ferrovie dello Stato 3 mesi sosp. Bettio Antonio Ferrovie dello Stato 12 mesi sosp. Brunetti Bruno Motorizz. Civile 6 mesi sosp. Bressan Emilia Genio Navale domanda per reimp. respinta Cardo Camillo Ferrovie dello Stato 2 mesi sosp. Di Ci aula Agostino PP. TT. 2 mesi sosp. Gasparini Silva Genio Navale domanda per reimp. respinta Leotti Amedeo Ferrovie dello Stato 15 mesi sosp. Marzutti Rosetta Genio Navale domanda per reimp. respinta Paoli Bianca Gènio Navale domanda per reimp. respinta Ritani Alfonso Ferrovie dello Stato licenziamento Stefani Olimpia Genio Navale domanda per reimp. respinta Suchich Teodora 4* Gemo Navale domanda per reimp. respinta Valdrè Umberto PP. TT. 6 mesi sosp. Zula Alma Genio Navale domanda accettata Perucci Rodolfo CI ari Marcello Del Cielo Umberto Gavardina Giuseppe Galante Felice Chebani Carlo Lisot Giovanni Ortolani Bruno Paoletti Vittorio Seravallo Lodovico II SEZIONE A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. Italia A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. A.C.E.G.A.T. 1 anno sosp. 6 mesi sosp. licenziaménto 6 mesi sosp. licenziamento licenziarti, (e deferito alla Corte di Assise) 6 mesi sosp. licenziamento licenziamento licenziamento Spataro Costanzo Zoppolato Ferruccio Zoppolato Ferruccio Linossi Giovanni Peroncini Attilio Sigon Ettore fu Edoardo Zoldan Paolo fu Giuseppe Blasizza Olivo Costantini Romeo Califgaris Marcello Croci-Crusich Giuseppe Cornar Valentino Colussi Paolo Danielis Giacinto Imperimi Giovanni Laghi Mario Moreu Rodolfo Menegazzi Virgilio Marocco Mario Matti oni Bruno Perez Giuseppe Prosperi Giuseppe Svanut Cirillo Vi don Silvio Visintin Luigi Verando Ardenio Zanolla ‘Nicolò Zaccai Giovanni Mosca Vittorio Piccoli Aureliano Privileggi Gino Seibo Attilio Poi ani Elia Pizzotto Erminio Tornei Renato Caffuzzi Giulio Pii ri Giulio Cucinotto Francesco Putzolu Antonio Spazzapan Guido Denipoti Leone Mauri Luigi Cosani Teodoro Ragni Giuseppe Brosh Giorgio Smici klas Massimo Pietrobon Sebastiano Petruzzelli Antonio Barile Fabrizio Crosatto Michele D’Agostini Angelo Moretti Antonio Pin Giovanni Duanelli Antonio Vicenzin Giuseppe Slanisca Aurelio Lloyd Triestino Comune I.A.M.L. Vigili Urbani Monfalcone A.C.E.G.A.T. Ili SEZIONE IV SEZIONE C.R.D.A. M.R.N. Arsenale Triestino Aquila C.R.D.A. S. Rocco C.R.D.A. - M.R.A. C.R.D.A. - M.O.E.M. C.R.D.A. - M.R.N. C.R.D.A. - Centrale ARSENALE TRIESTINO C.R.D.A. M.R.N. ILVA C.R.D.A. S. Rocco C.R.D.A. S. Rocco C.R.D.A. M.R.A. C.R.D.A. M.R.N. ILVA C.R.D.A.-M.R.N. C.R.D.A.-M.R.N. C.R.D.A.-M.R.N. C.R.D.A.-S. Rocco C.R.D.A.-M.R.N. C.R.D.A.- C.R.D.A. C.R.D,A. Arsenale Triestino C.R.D.A. ILVA ILVA ILVA SOLVAY & Co. ILVA C.R.D.A. C.R.D.A.-F.M.S. A. ILVA ILVA C.R.D.A. C.R.D.A. ILVA AQUILA ILVA ILVA C.R.D.A. C.R.D.A. C.R.D.A. C.R.D.A. C.R.D.A. Arsenale Triestino C.R.D.A. C.R.D.A. 3 mesi sosp. licenziamento licenziamento domanda ppr reimp. respinta licenziamento 15 mesi sosp. 10 mesi sosp. 2 mesi sosp. licenziamento 6 mesi sosp. licenziamento 2 mesi sosp. 2 mesi sosp. 1 mese sosp. 1 anno sosp. licenziamento (m.o.) 6 giorni sosp. 9 mesi sosp. 3 mesi sosp. 8 mesi sosp. licenziamento 3 mesi sosp. licenziamento 6 giorni sosp. 6 giorni sosp. 1 mese (m.o.) 1 anno sosp. .6 mesi sosp. (m.o.) 1 anno sosp. 1 anno sosp. 8 mesi sosp. 1 mese sosp. 3 mesi sosp. 45 giorni sosp. 1 mese sosp. 6 mesi sosp. 4 mesi sosp. 15 giorni sosp. licenziamento 2, mesi sosp. 6 mesi sosp. 3 mesi sosp. 1 anno sosp. 1 mese sosp. 9 mesi sosp. 6 mesi sosp. licenziamento 5 mesi sosp. 2 mesi sosp. 4 mesi sosp. 1 mese sosp. 2 mesi sosp. 1 mese sosp. licenziamento 7 giorni sosp. 15 giorni sosp. NOME OCCUPAZIONE DECISIONE Valentini Bruno Solvay & Co. 3 mesi sosp. Calli gar is Marcello Aquila S.A. 6 mesi šosp. Devescovi Giovanni C.R.D.A. 1 mese sosp. Zanolla Nicolò C.R.D.A. 1 anno sosp. Pomo Antonio C.R.D A. 1 mese sosp. Fasano Martino C.R.D.A. , licenziamento Don vi to Eugenio C.R.D.A. 10 gioni sosp. Macor Quirino C.R.D.A. 15 giorni sosp. Pontarini Luigi Arsenale Triestino 1 anno sosp. Biondi Giovanni Dom. C.R.D.A. 2 mesi sosp. Carlet Domenico C.R.D.A. 3 mesi sosp. Picogna Bonifacio C.R.D.A. 1 mese sosp. Grilli Flavio ILVA 4 mesi sosp. Mattioli Vittorio ILVA 4 mesi sosp. Bracco Vincenzo ILVA 3 mesi sosp. Zannoni Alfredo C.R.D.A. licenziamento Romeo Jacopo C.R.D.A. licenziamento Pii vitello Pietro Assicurazioni Generali 5 mesi sosp. Pross Aurelio C.R.D.A. 3 mesi sosp. Privileggi Mario C.R.D.A. 2 mesi sosp. Riechhoff Ernesto Assicurazioni Generali 2 mesi sosp. Mulattieri Tullio C.R.D.A. licenziamento Pozzar Enrico C.R D.A. licenziamento Vanon Mario C.R.D.A. 3 mesi sospf Chaudoin Giuseppe C.R.D.A. 8 giorni sosp. VOLUME II Gazzetta N. 9 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generate Pag. No. 89 Provvedimenti riguardanti le riscossioni, delle imposte.... 383 No. 90 (32 A) Nuovi provvedimenti concernenti l’imposta generale sulla entrata.................................................. 387 No. 91 Istituzione di una imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali.................... 393 Ordine No. 266 Definizione di fatto di guerra ai fini del risarcimento per danno di guerra ............................................... 391 No. 290 Revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli Istituti e scuole d’istruzione media-tecnica .395 No. 297 (106 H) Disposizioni sullo sblocco dei licenziamenti ..... 397 No. 304 (162) Modifica all’ Ordine No. 162 — Ampliamento dell’ Ospedale Infantile................................................ 397 No. 305 Disposizioni concernenti il corso annuale di avviamento professionale a tipo agrario esistente a S. Lorenzo (Capriva). . . . 398 No. 306 Disposizioni circa il corso di avviamento professionale a carattere industriale esistente a Mariano del Friuli............. 399 No. 308 Integrazione dei guadagni dell’industria.................. 410 Ordine Amministrativo No. 87 Cessazione dalle funzioni di direttore del Centro Autotrasporti del dott. Attilio Ineardona........................... 490 No. 92 Nomina provvisoria del dott. Franco Mai ad avventizio di I categoria presso la Sovraintendenza Scolastica .................. 401 ERRATA-CORRIGE ...................................................... 401 PARTE II Zona di Gorizia Ordine di Zona Pag. No. 123 Nomina di un posto varante nella Commissione di Epurazione di prima istanza ai Gorizia ........................... .41.2 No. 124 Nomina di Milano Angelo a Commissario per l’Ente Nazionale Assistenza Lavoratori di Gorizia....................... 4( 2 ifll Zona di Po!a Ordine Amministrativo di Zona No. 78 Sostituzione di un membro del Consiglio d’amministrazione dell’ospedale „Santorio Santorio11 — Rettifica dell’ Ordine Amministrativo di Zona No. 45 ......................... 403 No. 79 Sostituzione di un membro della Commissione licenze commerciali — Rettifica dell’Ordine Amminisfcativp di Zona No. 12.. 403 PARTE III App:nd:C3 — Elenchi di ordini finali emersi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio....; .................................... 405