ACTA 111 STRIAE IV. ricevuto: 1995-07-25 UDC: 34:340.130,56 Repubblica di Venezia 34:340.130.56(497.4 Capodistria) DIRITTO DA TERRA, DIRITTO DA MAR. GLISTATUTIDELLA TERRAFERMA VENETA E GLI STATUTI DI CAPODISTRIA, AD UN PRIMO CONFRONTO SECC. (XV-XVTII) Leo TEDOLD1 assistente, Dipartimento di Studi storici deli'Univcrsitá di Venezia, IT-30124 Venezia, San Marco 2546 S1NTESI Problematizzare i'azione del diritto siaiiitario definendone i contorni e le riper-ciissioni politiche, istituzionali ed economiche nelle diverse regioni della Terraferma véneta, presuppone una complessitá interpretativa sulle diverse peculiarítá di inler-vento normativo veneziano nelle dinamiche e nei legami Ira la Domínate e le citta soggette. Quesio articolo tenta di individuare un primo punto di partenza per un confronto comparativo proprio tra sistemi norrnativi statutari. L'intervento qui presentato non e altro che un primo tímido tentativo di definiré i piani di indagine attraverso i quali passa e si delinea il complesso percorso dei dirítti "statutari" nella costruzione e nel consolidamento di uno stato in etá moderna come quello veneto. Le implicazioni, correlate ailo studio in chiave storico-sociale del diritto sta-tutario nello stato veneziano, non possono che rovesciarsi sull'idea della pluralita degli "strumenti-diritto" neli'unita della sovranitá statale, gravidi di problematiche; contrallo sociale, mediazioue tra potere centrale e poteri Iocali, vere e proprie basi della sovranitá. autoritk deile oligarchie tittadine contra il potere d'intervento ne-gü statuti del ceto dirigente veneziano.1 fi mutile ora soffermarsi sulle inolteplici 1 La bibliografía su questí argomenti diritto/stato e vasta. Mi sia permesso rínviarc ai lavori di Gaetano Cozzi per quanto riguarda la Repubblica di Venezia e al recente iavoro dt N. Rou-!and, Antropología giuridica, Milano 1992. Ancora valide rimangono da un punto di vista teoríco-sociologico le riflessioni di N. Luhmann, La differenziazione de!diritto, Bolagna 1990, con le cntiche di j. Habermas, Morale, Diritto, Política, Torino 1992, speeialmente le p.45 e segg. Inoltre segnalerei anche V. Ferrari, Le funziom del diritto, Roma-Bari 1989, G. Tarello, Storin delta cultura giuridica moderna. Absolutismo e codificazione del diritto, Bologna 1976, soprattutto nelle premesse e dello stesso autore, Cultura giuridica del diriuo, Bologna 1988. 31 ACTA HISTRtAE IV. LcoTEDOLDL DÍRnTO DA TERRA. DIRITTO DA MAR. GLI STATUT! DELIA ... 31-36 tematiche legate al peso político esercitato dal diritto penale da una parte e da quello civile dall'altra,2 oppure sulla diversa tradizione. romanistica degíi statuti della Terraferma e del Dominio, rispetto a quelli veneziani e alie terre slave, anche se non si puo' evitare di sottoüneame la costante dialettica politica, fíltrala o imposta, in ogni loro riforma dal '400 al '600. Una lógica di radicamento istituzionale e sociale del sistema normativo -come ci ricordano gli studi di Gae-tano Cozzi3- mantiene viva l'eco dell'autonomia coraunale e del "patto di dedi-ziooe", cioè di fedeltà tra realtà economiche e di potere, o meglio tra autorità isti-tuzionali. le città e la dominante, separate, Un rapporto, quindi, un'azione giuri-cüca, una prassi giudiziaria tra governo veneziano e rivendicazione sociale e politica delle normative statutarie da parte del Dominio di Terraferma, mai risolte per la costante affermazione di intangibilità e di autonomia delle città soggette.4 L'occasione del confronto, allora, si fa intéressante se, il contrappeso a questa situazioae della Terraferma è costituito dalla normativa statutaria Capodistriana. Già Lamberto Pansolli prima e Gaetano Cozzi in seguito (prima ancora De Vergottini), misero in evidenza la particolarità della posizione giuridica della città istri-ana attraverso l'atteggiamento autoritativo veneziano nella concessione statutaria 5 Ci mostravano una comunità di stretto legame si con Venezia, ma con una Cfr. ancora E. Carino, 11 diritto civile, in Storia della cultura veneia, 5/2, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore, Viceriza 1986: "...Occorre soítolineare - bene lo ha nolaio Aldo Mazzacane - come ¡a percezione del dirüto a Venezia si sia sempre oriéntala anzic.hè al versante della produzione teórica e della acerca di «mediazione concettuule», a quello della prassi «vicenda procédurale o istituzionale direttamente dedotta dal momento político» ' 2 Sono gia' stati messi iri evidenza i diversi ruoli del penaie e del civile in numerosi studi di R. Levy e X. Rousseaux, Etat et justice pénale: un bilan historograpltiqite et une rêlècutre, cornu-nicazionc presentara al colloquio "Douze ans de recherce sur l'histoire du crime et de la justice criminelle. Hommage a Y. Castan, Parigi 11-12 gennaio 1991; cfr. anche C. Povolo, La con-flittualità nobiliarc in Italia nella seconda me.tà del Cinquecento. Il caso della Repubblica di Venezia (tienne ipotesi e possibili interpretazioni, in «Atti dell'lslituto Véneto di Scienze Let-tere ed Arli». Tomo CL1 (1992-1993), pp. 90-139 3 Non si puô prescindere da una analisi deila costruzione storica del diritto veneto sen?.a una approfondita visions dell ormai ciassico (avoro di G. Cozzi, Repubblicti dl Venezia e stati italiani, Torino 1982, in particolare il cap. quarto, Fortuna, o sfortiina, del diritto veneto nel Settecento, pp. 319-410. 4 Per le brevi, ma efficaci, osservazioni sut partiraiarismo giuridico nel dominio veneziano, cfr. C. Povolo, Parlicolarismo istituzionale e pluralismo giuridico nella Repubblica di Venezia: H Friuli e VIstria nel 6-700, in «Acta HistriaeHI», 1993 pp. 21-36. Inoltre J.E. Law, Verana and Venetian State in the fifteenth Century, in «Buiietin of the Instituto of Historical Research», LI, 1979. 5 Vorrei ricordare brevemente alcuni fatti: nel 1348 Capodistria fu prívala dello i us statuendi; nel 1394 il doge Antonio Vcnier le concesse di teggersi corne tutte le allre «Terrae nostrae Istriae cum Statittis et ordmibus suis quos credendum est suas antecessores condidiss's». Fa seguito nel 1423 la successiva resazione statutaria in quattro iibri che resto' in vigore fino alla caduta della Repubblica. L. Pansolli, La gcrarchia delle fond di diritto nella leglslazione medioevale veneziana, Milano 32 ACTA 111 STRIAE IV. LeoTEDOt.Dt: DIRO'IO DA TERRA. DIRITTO DA MAR. GLI STATUTl DELLA ... 31-36 storia origínale di continua ricerca d'autonomía giurisdizionale in parte diversa dalle altre re alta istriane. La struttura dello statuto di Capodistria si presentava in piena etá moderna formata da "quattro libri" quattrocenteschi, ma che riprendevano con le opportune modiñche quelli pi£X antichi d'origine duecentesca, con l'aggiunta riel 1668 di un quinto libro di Lettere, Ducali e TcrminazionL Lo schema compositivo conso-lidatosi, non si discosta in linea fórmale dagli statuti della Terraferma, anche se al suo interno, dal punto di vista contenutistico, si notano immediatamente delle forti discrepanze. Inaanzituíto non era prevista una "gerarchia delle fonti", vero atto di riconoscimento della tradizione giuridica cittadina nella Terraferma. Mancava, inoltre, non solo ü tradizionale "Proemio" delle redazíoni qnattrocentesche con i nomi della commissione deí giuristi incaricati di redigere la redazione statutaria, ma anche la parte relativa aU'organigramma ed ai reíativi giuramentí per l'accet-tazione delle cariche istituzioaali, gíi Statuta Domini Patestatis, che segnavano il iegame istituzionale di ogni cittá della Terraferma con la Dominante.6 Ma la forte differenza risiede nella parte normativa relativa al diritto penale: era intégrala directamente con la fonte di diritto veneto.7 Solo nella seconda meta del Seicento avremo a Verona e Udine la stessa integrazione del diritto veneto nella normativa statutaria ad opera proprio di quei giuristi locali che tanto erano imbevuti di cultura romanistica. Non si lasciava, cosi, soprawivere neíla cittá istriana la tradizionale sussidiarietá delle consuetudiní proprie della comunitá; Índice, se ce ne fosse bisogno, di una conferma della stretta dipendenza alia cittá-dominante Venezia. A questo si aggiungono i capitoli XXXH, XLII, XLV, del primo libro, e XXXVII del secondo, dove si introduce, radicalizzandolo «nella 1976, pp. 250 e segg. e G. Cozzi, La política de! dirilto, in idem (a cura), Stato, sacíela e giastizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV-XVIII), Roma 1980, pp. 48 e segg. 6 Statuta [ustiiwpolis metropolis [striae, Venetiis, apud Franciscum Salemi ct Joannes Cagno-lini, 1668. Sugli aspetii riguardanti la struttura interna degli statuti delle citta' deila Terraferma mi sta concesso rinviarvi a L. Tedoidi, II destino della norma. Auiorítá, potete e isli-luz ion i negli statuti di Brescia in elä vencía (Secc, XV-XVIII), tesi di laurea della Facoltä di Lettere e Filosofía deli'Universitá di Venezia, anno accademico 1992-1993, relatore G. Cozzi. Per la "gerarchia delle fonti", cioe ia prioritiä di utiiizzo delle fonti giuridiche da parte del rettore e dei giudici all'atto della prassi giudiziaria, si veda Cozzi, La política del diritto..,, cit., pp. 91 e segg. "... La gerarchia indicata negli statuti di Brescia proponeva neíl'ordine «statuta, ordinanwnta, provisiones communis Brixiae». Piü compiessa era ia gerarchia fissaía nel testo del giuramento che eran tenuti a presentare il podest« e i giudici di Bergamo: «Statuta Communis Bergoini et.consuetudines, iura, leges et bonos mores, decreta, privilegia et con-cessiones concessa et concessas per Serenissimum Ducalem Dominium Nostrum Vene-tum»...\ Le edizioni statutarie quattrocentesche nella Terraferma: Padova 1420, Vicenza 1450, diverso il caso della Lombardia veneta, Brescia 1429 e 1473 mentre Bergamo Í430,1453 e 1491. 7 Statuta lustinopolis, Libro I Cap. II, «Quod Civitas íustiiwpolis et eins dis'trictus in cri-minalibus regatur secundum statuta el or dines communis venelorum». 33 ACTA HISTKIAE IV. Leo TEDOLDÍ; DIRITTO DA TERRA, DHUTTO DA MAR. GL( STATUTI DELLA ... 31-36 creazione di un sistema normativo único» sostitutivo del diritto comune, Varbi-trium del podestà come fonte normativa. Sono già state evidenziate le forzature di questa tesi del Pansoili8 che non interpreta appieno quello sforzo veneziano, più che consapevolezza giuridica, di diffondere nel Dominio la propria cultura giuri-dica «arbitrale» come emanazione e símbolo più che strumento di quella oligar-chia che tanto si identificava nello Stato. Ricordo che la cultura ùtWarbUrUtm del podestà non troverà mai nelle grandi città délia Terraferma una propria prassi, mentre verra riconosciuta, come ci indica Cozzi, uei centri minori (solo a Verona nel 1450 avrà una valenza normativa negli statuti criminali). A questo riguardo, per indagare la piassi iudicandi, meriterebbero maggiore attenzione e ricerca le indicazioni contenute nelle "Commission!" (istruzioni) date ai rettori che venivano inviati a Capodistria. Il podestà capodistriano - único giudice a differenza di altre città come Pirano che riconoscevano ai giuristi locali una piccola partecipazione ail' amministrazione délia giustizia anche in campo penale - riceveva all'atto délia sua nomina ai governo délia commuta delle indica2ioni sulla politica da adottare nel governo délia comunità; Venezia curava più una stralegia politica del diritto rivolta verso la continua affermazione délia prassi procédurale che ad una vera imposizione di materia normativa.9 Riprendendo poi lo sguardo sugli statuti di Capodistria non sfugge il falto che 0 quinto libro (di Lettere, Ducali, Terminazioni) sia una sistematízazione, un tentativo di organicità della normativa antica, non riscontrabile, ad eccezzione di Pa-dova, nella Terraferma. Brescia, Verona, Vicenza inseriscono certamsnte una rac-colta. il più delle volte dísordinata, di disposizioni delle autorità veneziane (ad esempío Ouaedam Litlerae Ducales, nel caso degti statuti veronesi del 1582: Privilegia Magnificae Civitatis Veronae, Parces el Decreta quaedam illustrissimi Domini Venetiarum tam civiles quam criminales), ma "discretamente" posta in appendice al volume statutario. Se da una parte abbiamD un diritto, una terra e quindi dei confini politici amministrativi, dall'altra la città di Capodistria e i) suo diritto ritrovano nella conformità all'azione normativa e coercitiva di Venezia il 8 Pansolli, op. cit., p. 255. La commissione del doge Antonio Venier, alia fine del '300, pre-vedeva i'uso dclla «discreiio» come foote di diritto in civilibus e in criminnlibus da parte del podesta' inviato a Capodistria. Suite «commission» affidate ai Rettori che si recavano in Istria si veda B. Benussi, Commisswm dei Dogi ai Padcsiii veneti dell'Islria, «AMSi», 3 (1S87), pp. 3-20. Cfr. inoitre G. M. Varanini, Gli statuti delte citta delta Terraferma veneta net Quattrocento, in Ci. Chittolini e D. Willoweit (a cura), Statuti citta e territari in Italia e Germania tra medioevo ed eld modems, Bologna 1991. 9 Alcuni indicazioni important! sul peso giuridieo e di indirhsio delle Commissioni rettorili sono contenute nel lavoro di R, Marino, L istituzbne del Magistrato di Capodistria nel 1584. Una riforma politica e giudizieria nelVlstria Veneta, tesi di ianrea deila Facolta di Lettere e Filosofia dell'Universiti di Trieste, anno accademicol992-1993, relatore Giuseppe Trebbi, pp. 47 e segg. Per la Terraferma non si puo prescindere da Cozzi, La politico del diritto .... cit., pp. 97-98" 34 ACr A H1STRIAEI V. LeoTEDOLDI: D1RITTO DA TERRA, DîRITTO DA MAR. OLI STATUT! DELLA ..,31-35 loro essere giurisdizione e amministrazione. Non solo: la situazione della comunitü istriana rimarrá serapre diveisa dalle altre realtá della regione.10 Non si puo' nascondere che anche ii diritto capodistriano contiene delle pecu-liarita ed esprime sicuramente una ereditá giuridica. Margetic, curando la pubbli-cazione dell'edizione statutaria11, ha messo in luce la conoscenza romanistica dei giuristi istriani che permeava i singoli capiíoli statutari e le differenze nomiative sulla tutela del possesso protetta da una procedura abbreviata distinta da quella del procedimento civiie ordinario, sulla mancanza di disposizioni concernenti la servitü, come si trovano invece nel diritto giustinianeo. Ne ha ricavato una strut-tura con una propria vitalitá anche se ingessata da una pressione política esterna che poco permetteva l'espressione sociale della norma statutaria lócale. Una dualitíl di condizione, dunque, tra la térra e il mar: imposizione normativa ed efficacia politica si mescolaao nell'azione autoritativa di Venezia per ricomporsi fuori dalla Dominante, all'atto delle decisión! di governo, in un gioco di sponda: m Terraferma gli assetti uormativi mantengono una divaricazione, una alteritá di azi-one giuridica, pur ricordandone airinterno il controllo della dominante, salvo semper arbiírid Dominationis nostrae addendi, mimiendi, corrigenda - su quest'ultimo punto, fe inutile rimandare ancora una volta alie pagine importanti di Gaetano Cozzi.13 A Capodistría, punto di riferimento istituzionale dell'intera regione per autorevolezza (non dimentichiamoci che la legge del 5 agosto 1584 impo-neva al podestá ed ai nuovi consiglieri inviati. dalla Dominante la funzione di Magi-strato Supremo per gli appelli provenienti dall'intera penisola come Rolan Marino ci ha mostrato), il governo veneziano, invase, appropiandosene, la continuitá giuridica della stessa comunítá. Le basi di partenza storiche tra le due anime geograficíie del Dominio sonó certamente diverse e differenziate, ma la tradizione comuñale cittadina e impelíale prima, patriarcale poi della citta istriana non spiegano fino in fondo questo dualismo. La crescita istituzionale del capoluogo istriano, posto oraai nel Seicento a centro nevralgico dell' amministrazione giu-diziaria, obbligava Venezia a irrigidire e nello stesso tempo a consentiré, una dialettica di rapporto con un ceto di giuristi che compartecipe insieme al rettore 10 Come a ricorda P.A. Quarantotti Gambini, I Nobili di Rovigno e delle altre citta' isiriane, Deputa2ione Storia Patria per le Venezie, Biblioteca dell' Archivio Veneto, vol 111, Venezia 1968, p. 17 e 18: «1 nobili di Rovigno dovetlèro tutti i diritti che godevano a uno sviiuppo autentico delle proprie istítuzioni civicbe, Capodistría dovette la sua forma municipale e i suoi privilegi all'intervento creatore e plasmatore e moderatore di una forza esterna». 11 L. Margetic (a cura di), Lo statuío del Comune di Capodistría del 1423 con le aggiunte fino al 1668, Capodistría-Rovigno, 1993. 12 La stessa formula compare in tutti gli statut! delle citta' della Terraferma. Cfr. G. Cozzi, La politica del diritto, cit., p. 85. Un esempio dell'applicazione di questa formula nei decreti ducali a Capodistría, cfr. Margetic, op. cit., p. 134. Ducale di Francesco Fosean del 1452. 13 Cozzi, La politica del diritto.:., cit., pp. 85-86 e soprattutto la nota 10. 35 ACTA IflSTRIAËIV. Leo TED0LD1: DIR1TTO DA TERRA, DIRITTO DA MAR. OLI STATUT! DELLA ... 31-36 veneziano della ristrutturazioae gerarchica della regione istriana, alimentava, inde-bolendoli. gil antichi sistemi istituzionali bisognosi ormai di una normativa inte-grativa. II pesante carico sociale che imponcva il nuovo ruolo di Capodistria non poteva concedere ancora troppa tenuta istituzionale agli statuti cittadini. Forse queste, ml par di capire, furono le premesse, come scrive Claudio Povolo, alia pubblicazione, nel 1683, da parte del rettore Valerio da Riva della raccolta: Leggi, ¿iecreti e terminazioni del Serenissimo Maggiar Consiglio dell'Ecc. Pregadi, dell'Ecc, Consiglio dei Dieci e dei pubblici rappresentanti con la pubblica appro-vazione concemenú ü buon governo dell'Istria. 36