IV. ANNO. Sabato 3 Maržo 1849. M IO. Della nuova legge Comiinale. (Continuazione — Vedi num. anteced.) I Comuni tengono due sedute ordinarie nelle qua)i si devono discutere tutti gli affari; sedute straordinarie possono essere convocate dal Borgomastro, o da lui so-pra domanda scritta di un terzo dei deputati. I Consigli dei circondari si radunano almeno una volta 1'anno, a chiamata del capo; pero hanno luogo sedute straordinarie per urgenza d'affari, a domanda scritta d'un terzo dei deputati, o per ordine deli'autorita distrettuale. Le sedute sono pubbliche. I Consigli di distretto si radunano regolarmente due volte 1' anno, pero anche a sedute straordinarie nei časi sopradetti, o per ordine del Presidente del circolo. Le sedute sono pubbliche. Anche le sedute della Rappresentanza circolare sono pubbliche. Le citta capitali di provincia o di circolo avranno per legge provinciale, propri statuti; altre citta di mag-gior conto potranno chiederli. Ed a chiusa (dacche abbiamo preferito 1' ordine in-verso) diremo le massime cardinali che stanno in fronte al progetto di legge. La base di stato libero, si e il libero comune. Le attribuzioni dei comuni, altre sono proprie, altre delegate. Le proprie comprendono quanto prossimamente tocca P interesse dei comuni, e puo compiutamente eseguirsi entro i confini del comune. Le limitazioni richieste soltanto dal benessere generale vengono fissate dalla legge. Le attribuzioni delegate comprendono la trattazione di determinati affari pubblici, che dallo Stato si assegna-no ai comuni in via di delegazione. L' amministrazione delle cose che cadono nelle attribuzioni proprie dei comuni, spetta al comune medesi-mo, il quale si pronuncia mediante la maggioranza dei suoi rappresentanti. Per le attribuzioni proprie dei comuni, il Capo del comune e 1' organo esecutivo. Noi salutiamo questa prima legge (se otterra san-zione dali' ImperatoreJ siccome quella che getta le basi, e fissa gli elementi per ricostruire 1' Impero nelle nuove forme; in questa legge tenteremo di leggere i princip! cardinali, e francamente diremo 1' opinione nostra.. E prima di tutto diremo come alcune disposizioni non sono gia di costituzione municipale, sibbene di legge generale da osservarsi in tutti i comuni deli' impero, ancho nelle citta che avranno peculiare costituzione; siccome e per esempio le condizioni personali politiche, le quali non possono essere diverse nei differenti comuni, senza portare quella incertezza nel diritto, che appunto i tempi moderni vogliono togliere, e che e necessita venga tolta se si voglia fare deli' Impero un corpo solo sociale, anziche una cucitura di regni, di duchee, di provincie, di citta libere, di comuni europee o mondiali in questa vecchia parte del mondo, la quale non puo pa-ragonarsi alle incipienti societa del nuovo mondo. Cominciano invero e le citta e gli stati coll' assem-brare quanta genje puo venire insieme, e cosi ebbe co-minciamento 1' antica Roma, ma quei modi che servono a creare, non sono poi i modi di conservare, e di cre-scere, cosi nell'ordine fisico come nell'ordine morale; e sebbene questa verita puo trascurarsi da chi non vede nelle politiche societa che un assembramento di corpi umani, perche non v' ha mai pošto mente ali' indole dei corpi politici, o non črede affatto alla necessita od alla con-venienza di politici ordinamenti, o vi trova impedimento al proprio intendimento; pure questa verita non puo sco-noscersi da. chi e chiamato a governare la famiglia po-litica od a darvi leggi, il parlamento costituente esigeva la qualita di austriaco per 1' esercizio dei diritti politici, fra cui anche il portare l'armi per la patria; ainmetteva un' eccezione per 1' arrnata, discorde in cio dalle massime deli' antica Roma, la quale non concedeva 1' armi se non a chi avesse pienezza di diritti politici; ne vi porto al-terazione se non quando il portare delle armi venne me-stiere. La legge Comunale assolutamente esclude dai Comuni chi non e austriaco; pero la qualita di austriaco non e ancora sufficiente ad essere della famiglia comunale; perche esige un modo di aggregazione, o per ac-cettazione, o per domicilio, o per eredita di realila, o per esercizio di arti e mestieri. Secondo la legge vi sarebbero tre classi di abi-tanti: cittadini, comunisti, forestieri; divisione che e tut-tora in vigore a Trieste secondo la legge dimenticata e negletta, secondo le leggi romane = Cives, Incolae, Peregrini, con diversita di diritti. Imperciocche i cittadini avrebbero il voto attivo e passivo alla rappresentanza ed alle cariche, i comunisti avrebbero il voto pas- sivo, il voto attivo sarebbe soltanto di alcune classi dei comunisti; e vi sarebbe differenza anche in cio che il comunista non puo esserlo che di un solo comune, e questa sua condizione e essenzialmenle vincolata al do-micilio, Iaddove il cittadino puo esserlo di piu comuni (cosa che allrimenti sembrerebbe strana al pari di quella di essere cittadino di due stati differenti e che fu argo-mento di tante dubbiezze a tempi addietro) e non aven-do domicilio nel comune del quale e membro, non sot-tosta che ai pesi reali soltanto, senza che questa dimi-nuzione nei carichi, porti una diminuzione nei diritti, sebbene nei comuni gli aggravi maggiori sieno appunto gli incidentali ed i personali, di assai maggiori che non le iinposizioni reali. I forestieri non hanno altro diritto che a prote-zione di polizia per le persone e per le sostanze. E questa formazione del comune escludendo onni-namente i forestieri (la quale voce non solo comprende gli esteri, ma altresi gli austriaci non appartenenti al comune) fa che il novello comune austriaco somigli a un corpo chiuso, al quale si appartenga per patto e-spresso o lacito; ben diverso dali'idea di comune dei tempi moderni (intendiamo da oltre 50 anni a questa parte) dal quale gli esteri sono bensi esclusi, ma al quale appartengono tutti i cittadini dello stato medesimo; e vi esercitano i diritti attivi da un anno o meno dal di di loro primo ingresso. Mentre i comuni moderni hanno per base il principio fisiocralico, che cioe la terra dia base al comune, mediante tutti i cittadini che vi si trovano sopra; il novello comune austriaco ha per base il patto; la terra e accidente, tanto e vero che contro la massima di tutti i tempi, e di tutti i luoghi, e lecito ai comuni lo smembrarsi, 1' abbinarsi, il fondersi, fossero anche di due distretti, di due circoli, di due provincie diverse; mentre la territorialita fu in ogni tempo consi-derata tanto essenziale che al solo principe fu riservato il diritto di fissare 1' agro dei comuni, di abbinarli, di dividerli. II novello comune austriaco ammette i cittadini o-norari, non gia come finora fu praticato fra noi da se-coli, per onorare nel modo migliore qualche persona, siccome avvenne deli'attuale nostro Governatore; ma con dispensa di versare quella tale somma che sarebbe il prezzo di aggregazione. Questi cittadini onorari del novello comune ci ricorda come nei Comuni romani si esigesse una tassa dal nuovo aggregato (di 200 talleri) la quale veniva detta HONORARIA; ed insigne lapida del nostro Museo, che fra breve pubblicheremo, ne parla, dicendo che si esigeva doppia da certa qualita di terri-toriali. Gli onorari moderni sarebbero quelli che ven-gono dispensati dal versare 1' onorario di aggregazione al comune. (sara continuato) Antichita. Al Dr. Pietro Kaniller Sebbene la storia della Stiria, che il dottissimo pro~ fessor Muchar va pubblicando, sia mia frequente lettura e prediletta a motivo delle antiche relazioni di provincia, la importantissima iscrizione ricuperata in Pettau di quel cotale C. Cornelio Vuctor C. F. T. P. Mission. Agr. m' era passata inosservata. Voi ali' invece, guidato da quel tatto che vi e proprio e dali' occhio vostro esper-tissimo, leggendo in quelle quattro sigle una Colonia Ulpia Trajana Poetovium, scopriste terreno, e colla elu-cubrazione a me indirizzata non soltanto rendete cer-tezza cio ch' era sospetto, essere stato Poetovium vera-mente colonia, ma di piu colonia condotta ed appellata da Ulpio Traiano. Anche questa volta, amico carissimo, io posso con-fermare irrefragabilmente la verita delle vostre perspicaci induzioni a mezzo di documento venerando scolpito su marmo, e ricuperato pochi anni or sono sul campo pre-cipuo di quelle gesta traiane, onde Petovio colonia non e che un corollario. II generale valacco Mavro, fugati i Turchi da Tumul (1827), vi trovo una colonna onoraria con analoga iscrizione che trasporto in Bukarest do-ve oggidi si conserva, e che ivi fu pubblicata nel 1846 da A. Treb. Lauriani profess. di filosofia in quel collegio nazionale. Eccovi la iscrizione: IVL-CAPITONI-C-P-P - I L L Y R1 C I T R • T • O M N I B -HONORIB-AB-ORD F L • SIRMIATIVM • HONORATO • ET SENTENTIAE • DICVNDAE • ITEM • SACERDOTALIB AB • ORDINE • COL • VLP • OESC • ET • STATVAM • AERE • CO DECRETIS • IAM • PRIDEM • AB • EODEM • ORDINE ORNAMENTIS • IIVIRAL • ITEM • DECVRIONA . LIB -ORNAMENTIS-HONORATO • AB • ORDIN1B COLONIAR-VLP • P O E T O VIONENSIS EX • PANNONIA • SVPERIORE • VLP • RATIAR EX ■ MOESIA-SVPERIORE • TRAIANAE • SARM1 ZEGETHVSENSIVM • EX • DACIA • SVPERIORE ITEM • IIVIRALIB • AB • ORDINE . MVNICIPII ROMVLENSIVM • BVLEVTAE • CIVITAT IS PONTICAE* TOMITANORVM•PATRONO AVG • COL • VLP • OES C ■ ORDO • COL • VLP • OESC • STATVAM • AERE COLLATO-CVM- ORNAMENTIS- SACER DOTALIB • EX • DECRETO • ET • ORNAMENT . IIVIRAL - IAM • PRIDEM - HONORATO OB • EIV S • ERGA • SEMERITA • HONORE CONTENTVS • IMPENDIVM . REMESIT L • D • D • D Eccovi, egregio amico, Petovio Colonia Ulpia della Pannonia superiore in sasso di que' tempi e di que' luoghi, il quale altre colonie e municipi vien pur nominando che tocchero di volo. La colonia Flavia Sirmialium sulla sinistra sponda della Sava e nella odierna Slavonia ove Mitrovitz, citta-della ricca di romane iscrizioni, di monumenti, di marini, che continumente si va dissotterrando. La colonia Ulpia Oescente fu sulla sponda sinistra deli'Isker, forse dove oggidi sta Orechovilza nella Bul-garia; la colonia Ulpia Ratiaria della Mesia superiore (una delle quatlro fabbriche d' anni deli' antico Iilirio) sulla destra riva danubiana corrisponde ali' odierno Ar-ziar poco lungi da Vidino; e la Trajana Sarmizegetu-sa della Dacia superiore fu presso il fiume Aluta ovvero Alt dove oggi Gradushtje (Varhely) di Transilvania. II municipio di Romula nella Dacia meridionale e 1' odierno Campolungo di Valacchia, la Civitas Buleutae Ponticae Tomitanonum e Kuistendgj sui Ponto. Della colonia Trajana Augusta dacica Sarmize-gelhusa abbiamo meinorie su marmo; nonclie di una Trajana Augusta Dacica Savana; 1' epiteto di Trajana do-po Ulpia ora vi si legge, talvolta vi viene taciuto; la Ulpia Trajana di Transilvania figura eziandio su qual-che medaglia del tempo di Traiano. Mi e personaggio sconosciuto quel Giulio Capitone messo la cosi secco secco senza pronome; da voi atten-do rettificazioni o notizie. Difettando la iscrizione di note croniche, e non avendo veduto il marmo, non potrei precisare la eta sua; la considerazione pero che tante colonie traiane andas-sero a gara per onorare questo Capitone, fa sospettare ragionevolmente ch' egli vivesse al tempo di quell' impe-rante, che ne godesse il favore, e le onorificenze usate al protetto, tendessero a cattivarsi la benevolenza del-1' augusto suo protettore. Ad ogni modo la vostra lezione della Iapida regi-strata dal Muchar e giustificata e comprovata dalla leg-genda che vi venni riferendo. La legione II adjutrice fu coscritta da Vespasiano nella Pannonia inferiore, non vi so dire se accompagnasse Trajano nella spedizione Dacica, ma quasi lo crederei perche non mi venne fatto di trovarla in altri Iuoghi; nei 193 di Cristo era certa-mente a Carnunto con Settimo Severo; del 228 al con-fine pannonico danubiano; e facendo sempre parie delle legioni che costituivano 1' esercito illirico sembra aver preso parte a tutte quelle imprese; ma neppur io, mio buon amico, ho a mano il Borghesi; vi do cjuanto posso. Ho veduto pur con piacere la seconda iscrizione che a me indirizzate, di quel L. Giulio Massimo Trie-rarca della Classe Flavia Pannonica. Leggo Flavia con voi; non perche la ritenga una delle 3 flotte Nori-co-Pannoniche che avevano altri nomi; ma perche Do-miziano avea condotto in Pannonia molti veterani della classe Flavia Mesica esentandoli dal militare servizio e donando loro terreni. Del nostro Calpetano Ranzio Console o Consolare, e d' altro cui allude il gentilissimo voslro scritto, vi chiaccherero altra volta; ricevete infrattanto i miei sin-ceri ringraziamenti pella generosa comunicazione del lapidario triestino da voi raccolto con amore pari alla dottrina; lo serbero presso di me ancora qualche giorno per farne tesoro, e per poter meno male seguir le orme vostre in quegli studi che, al dir di Cicerone, nudriscono la giovinezza, sollazzano la vecchiezza, adornano i lieti stali, arrecano rifugio e conforto negli avversi; dilettano in časa, non impediscono fuori; pernottano con noi, viaggiano, villeggiano. Addio. costantino cuiiano. II diritto di Caccia nei Comune di Trieste. II diritto di cacciare sui fondi altrui sublimato fino al punto di farne un diritto di regalia, spettante sopra un intero distretto o sopra una provincia o al barone od al principe; desto in tutti i tempi grandissimi reclami da parte dei proprietari dei fondi, i quali lo riguarda-rono non soltanto come una restrizione dei diritli civili di proprieta privata, ma perfino come grandissimo pre-giuilizio ali' agricoltura. II singolare di questa provincia si e che mentre in alcune parti, il sistema baronale non ebbe mai vita, cioe a dire nelle municipalita, mentre su quelle terre che erano baronali, questo sistema andava semprep-piu diradandosi; mentre il governo fra il 1805 ed il 1814, tolse affatto ogni traccia di feudalita, mentre gran parte di Europa tendeva a toglierla, in questa provincia ali' invece si introducesse un sistema che mai era in pria, e lo si introducesse con nodi che non sembrano i migiiori ad acquistare diritti. Imperciocche quelli che postergata ogni legge, col solo fatto si impadronirono del diritto baronale di Caccia in qualche territorio od agro, 1'ebbero poi consacrato da legge successiva; quelli che rispettando la legge non scesero a vie di fatto, non vennero poi ascoltati, il loro precedente diritto si riten-ne confiscato a pro della Finanza, la quale postasi in luogo dei baroni, considero la caccia come diritto da se, di periinenza del tesoro indipendentemente affatto dalla proprieta delle terre sulle quali cacciare; non gia come diritto di buon governo deli' agricoltura, ma come prov-vento di danaro, poiche I' e*ercizio della caccia si ven-deva ali' asta a chi dava di piu, esoluse pochissime per-sone, e fra queste gli Ebrei, perche fra le restrizioni nei diritti di questi, fu anche 1' andare alla caccia, ed il comperare polvere da sparo. Trieste seppe a lungo mantenere la sua condizione di municipalita perfetta, con diritti di provincia, ed a lungo tenne gli antichi ordinamenti nella propria legi-slazione. Di che daremo un saggio nella legge sulla caccia emanata da Maria Teresa. Fino a questo tempo la caccia su terreni privati non si riteneva mai separata dal diritto di proprieta; nelle boscaglie e sui fondi comunali si riteneva di ragione del comune, ed il comune ne lasciava 1' uso ai privati (non pero ad ogni classe di persone) eccettuati alcuni tempi deli' anno. La caccia delle lepri doveva farsi con bastoni, affinche i giovani ne avessero esercizio del corpo, ed attitudine alla guerra. Maria Teresa diede legge nei 1769 divcnuta oggidi rarissima. La diamo nell'intero testo, siccome monu-mento pregievole di patria Iegislazione. NOI PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELLA GESAREO regia lntendenza commerciale di tutto il litorale austriaco , Annunciamo a tutti e ciascheduno la nostra propensione ed ogni bene. Abbenclie Sua Sacra Cesarea Reale Apostolica Mae-sta abbia conosciuto, non essere tale questo territorio, che possa in esso stabilirsi, siccome in parecchie altre parti de' regni Suoi, una Caccia riservata, e perche di-spone altrimenti la lettera di quegli statuti, ai quali dalla medesima non fu sin or derogato, e perche finalmente, qualora vi fosse, o potesse crescere copia del selvaggiu-nie, richiederebbe anzi questa, che la sua materna sol-lccitudine, intenta sempre a proteggere ed animare P in-dustria, si opponesse provvidainente alla soverchia pro-pagazione degli animali selvatici, che riguardati esser possono siccome nocivi, ed incomodi alla collura de' ter-reni, da cui nello stato civile, e principalmente dove abbonda il popolo, e scarseggiano le vettovaglie, preci-samente dipende la sussistenza deli' uomo: cio non per tanto avendo altresi la Sovrana Augustissima con suo rincrescimento riconosciuto, che una illimitata liberta d'esercitar la caccia sia degenerata in abuso, dissolu-tezza, ed infingardagine, per ovviare ad incongruenze, che esignono riforma, si e degnata spiegare su tal pro-posito la Sua Sovrana intenzione, ordinando che per P av-venire si osservino i seguenti punti. I. Sara lecito a cischeduno cosi di scacciare, come di predare ogni specie di salvaggiume, volatile o qua-drupede, al corso ed al volo, sia collo schioppo, o coi cani, sia colle reti, ovver colle pannie, in tutta P esten-sione del proprio fondo; nulla potendo permettersi di piu consentaneo al naturale diritto di un possessore. II. Sara proibito ad ogni genere di persone, sotto le infrascritte pene, d' introdursi con animo ed atto di cacciare, non solamente ne'luoghi chiusi d'altrui pertinenza, ma e-ziandio nelle altrui vigne, e terre coltivale; queste e quelli rimaner dovendo di privativo comodo ed uso de' rispet-tivi loro proprietar! soltanto. III. Potra esercitar liberainente, ed in qualsivoglia modo la caccia ne' campi aperti, e non coltivati, comu-nali, ed a qualunque possessore spettanti, chi sara rau-nito di espressa licenza di questo Magistrato pubblico della citta. IV. Una tale licenza, la quale non verra mai ac-cordata che per cacciare ne' campi aperti, e segnatamen-te a coloro che non possono quindi abusarne, non solo sara limitata, e ristretta alla sola persona deli' impe-trante, ma dovra per la sua validita essere rinnovata ad ogni anno. V. Per ottener la medesima dovra contribuirsi in denaro effettivo ogni volta, rispetto alla caccia collo schioppo firini due, e rispetto alt' uccellagione un fiori-no. Tributo che dovra convertirsi al mantenimento dei custodi destinati a vegliar sotto gli ordini del Magistra- to, e dovunque lo [esiga il bisogno ali' esecuzione del presente editto. VI. E quantunque non sia da presumersi, che nessun possessore voglia praticar il diritto proprio in de-trimento del suo terreno, e de'cosi detti frutti pendenti; resta proibito nulladimeno sotto le infrascritte pene tanto a proprietari, quanto ad ogni altra persona di qualunque grado, e condizione esser possa, munita eziandio della teste indicata licenza, di cacciare, od uccellare, sotto verun pretesto, dal primo giorno di febbraio fino a tutto il 23 del mese di giugno. VII. Acciocche 1' editto presente sorta in qualunque tempo il suo pieno effetto, resta stabilito ad universale notizia, che chiunque ardira d' introdursi con animo di cacciare, od uccellare nelle altrui vigne, o terre lavo-rate, o ne' luoghi chiusi d' altrui pertinenza, senza 1' e-spresso consenso del proprietario, e chiunque ardira e-sercitare la caccia, o 1' uccellagione negli altrui campi aperti non premunito della sovramenzionata Magistrale licenza, incorrera, oltre la confiscazione cosi degli arnesi, che delle prede, nella pena pecuniaria di venti cinque fiorini, non meno che in altre arbitrarie, secondo la qua-lita personale de' trasgressori, le circostanze del caso, 1' entita del delitto, e la recidiva. VIII. Alle denunzie de' custodi, o guardiani, sara prestata credenza, qualunque volta provato non venga dagli accusati legalmente in contrario. IX. E siccome questo provvido sistema altro non ha per oggetto, che di mantenere i proprietari de'fondi nei loro naturale diritto, d' impedir i furti possibili, e di salvar i prodotti di questi terreni da que' sensibili danni, che potrebbero lor cagionare tanto gli animali salvatici, quanto una illimitata universal liberta, mascherata sotto il color della caccia; cosi resta dichiarato, che chiunque inferira pregiudizio agli altrui prodotti, o commettera azione contraria a questi salutari principi, non solo dovra subir le predette pene, ma verra ligorosamcnte ob-bligato al risarcimento di qualunque contingibile [danno. Che d, quanto notifichiamo a tutti come sopra mediante il presente editto da stamparsi, essere pubblicato, e star affisso more, et loco solito per direzione di o-gni uno. Franc. Sav. L. B. de Konigsbrunn. Giovanni Signore de Scharffenberg. Francesco Barone de Lopresti. Pasquale de Ricci. Alessandro de Schell. (L, S ) Per Supremam Caes. Reg. Intendentiam Commerc. Univ. Lit. Austriaci Trieste a' di 7 di gennaio 1769. Giuseppe Marino Voxilla de Wistenau Seg.