ANNO XVIII. Capodistria, 1 Giugno 1884. N. 11. LA PROVINCEA DELL'ISTRIA Esce il 1" ed il 16 d'ogni mese. ASSOCIAZIONE per un anno fior. 3; semestre e quadrimestre in proporzione.— Gli abbonamenti si ricevono presso la Redazione. La direzione della società di mutuo soccorso fra gli artieri ed operai di Capodistria si è costituita in Comitato promotore per la istituzione di una banca cooperativa popolare. L'iniziativa era stata presa dalla stessa direzione tre anni fa, ma il lodevole proposito, malgrado che avesse ottenuto 1" appoggio di molti, dovette cedere dinanzi le poco felici condizioni sociali in cui si trovava allora la città ; avvegnaché per la riuscita di simili istituzioni sia necessario il pieno accordo fra le varie classi sociali e fra tutti i piìi influenti cittadini. Ci lusinghiamo che questo accordo si possa ottenere oggi e che la mirabile istituzione di previdenza possa essere organizzata e funzionare a Capodistria, esempio utile alle città della provincia. Intanto per adempiere a un obbligo, piuttosto che rifare articoli i quali spieghino il congegno delle banche cooperative e ne dimostrino i vantaggi, crediamo meglio pubblicare per intero il progetto di statuto compilato in seguito ai deliberati dell' associazione fra le banche popolari del Regno d' Italia, e che secondo il nostro paese, si dovrebbe adottare tra noi con le modificazioni imposte dalle differenti disposizioni di legge, e suggerite dalle condizioni locali. STATUTO DI UNA BANCA POPOLARE COOPERATIVA. Preliminare La Banca . . . dichiara di sottoporsi alle norme del codice di commercio intorno alle Società cooperative anonime e di conformarsi alle disposizioni dello stesso giusta il seguente Statuto: Articoli comunicati d'interesse generale si stampano gratuitamente. — Lettere e denaro franco alla Redazione. — Un numero separato soldi 15. — Pagamenti anticipati. Titolo I. Costituzione, scopo, durata, e sede della Società Art. 1. È istituita in . . . una Società anonima cooperativa di credito colla denomiuazione di Banca popolare cooperativa. Art. 2. Essa ha il fine di procacciare il credito ai propri soci col mezzo della mutualità e del risparmio. Art. 3. Avrà la durata di 99 anni dalla data dell'atto costitutivo, con facoltà di prorogarsi. Art. 4 Ha il suo domicilio in . . . nella sede del suo ufficio. Per deliberazione dell' assemblea generale dei soci potrà stabilire filiali ed agenzie nel territorio della Pro-virMa e delle Provincie limitrofe. Le norme di costituzione. ,1 "amministrazione delle filiali avranno di mira di agevolare la trasformazione di esse iu banche indipendenti. Titolo II. Patrimonio della Società, Art. 5. Il patrimonio della Società è costituito : a) delle azioni sottoscritte dai soci il cui valore è di lire .... b) della riserva; c) dei fondi speciali che venissero istituiti per operazioni determinate. Art. 6. La società potrà, per l'incremento delle proprie operazioni, raccogliere denaro a prestito e ricevere depositi fruttiferi e infruttiferi sotto la guarentigia dal patrimonio sociale. Titolo III. Soci Art. 7. Chi vuole entrare nella Società deve presentare domanda scritta al consiglio d' amministrazione, dichiarando iu essa di sottoporsi agli oblighi derivanti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali. Nei trapassi d'azione da una ad altra persona, la domanda sarà fatta dall' erede o dal cessionario, quan-d'anche egli fosse già socio. La domanda di chi non è ancora socio dev' essere fissata da due soci, i quali facciano fede della onorabilità del richiedente. Art. 8. Le Società cooperative di mutuo soccorso e i Corpi morali possono essere inscritti nella Società coi diritti e cogli obblighi di ogni altro socio; ma i loro delegati non sono eleggibili agli uffizi sociali. Art. 9. Non possono essere ammessi alla Società gli interdetti, gli inabilitati ed i falliti, nè a queste persone possono appartenere azioni per trapasso, salvo che per aggiudicazione giudiziaria. Ma in tal caso il possessore non avrà altro diritto che di partecipare agli utili sociali. Le azioni che a dette persone pervenissero per causa di successione o di aggiudicazione giudiziaria dovranno essere alienate nei modi prescritti dall' art. 15, 2°. paragrafo. Art. IO. 11 Consiglio delibera sulì' ammissione delle domande così del nuovo socio come del socio che acquista nuove azioni. Dalle sue deliberazioni è lecito appellare al Comitato dei probiviri. Art. 11. Ammessa la domanda, così il nuovo socio come il socio cessionario di azioni devono iscriversi nel libro dei soci nelle forme dell' art. 226 del codice di commercio. Art. 12. Il nuovo socio deve: a) versare nel termine di tre mesi, anche a rate di lire ... la tassa d'ammissione di lire . . .; b) acquistare almeno un'azione; c) rispondendo sino alla concorrenza delle azioni da lui sottoscritte per tutti gli obblighi assunti dalla Società. Art. 13. Il socio che abbia acquistato non più di una azione, la potrà pagare per rate mensili successive di lire . . . almeno. Art. 14. Il socio ha diritto: а) di ottenere il cred'4"T,r. : limiti e modi determinati dallo Statuto: б) di votare nell' assemblea, purché abbia pagato la tassa di ammissione e almeno metà di un'azione, e sia scritto da un trimestre alla Società; c) di partecipare al patrimonio ed agli utili in proporzione delle proprie azioni. Art. 15. A nessun socio il Consiglio può concedere più di . . . azioni. Per quelle che, oltre questo numero, gli fossero j pervenute per successione o per aggiudicazione giudiziaria, j non avrà diritto se non alla compartecipazione negli utili j sociali, e dovrà provvedere al collocamento delle medesi- | me nel termine di due anni. Ove il socio non adempia a tale obbligo, la società potrà sospendere il pagamento dei dividendi ed anche far vendere le azioni nei modi indicati dall'art. 39, tenendo il ritratto a disposizione degli interessati. Art. 16. Il Consiglio può escludere dalla Società il socio : a) che senza scusabile motivo sia iu mora al pagamento di tre rate dell'azioue da lui sottoscritta; b) che abbia costretta la Società ad atti giudiziali per ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni da lui contratte colla medesima; c) che sia stato condannato a pene criminali dipendenti da qualsiasi reato o a pene correzionali per reato di corruzione, di furto o di truffa ; d) che abbia commesso azioni riconosciute disouo-revoli dal Consigiio. II socio potrà appellarsi da tale deliberazioni al comitato dei probiviri. Art. 17. Nei casi indicati dai paragrafi b, c, e d dell' articolo precedente, la Società dovrà rimborsare al socio l'importare delle sue azioni secondo I' art. 24. Art. 18. In caso di morte del socio, la Società potrà obbligare 1' erede a vendere, nei modi prescritti dall'art. 15 le azioni pervenutegli,^ menò'' che l'erede stesso non sia già socio, o avendo fatto richiesta di essere iscritto come socio, venga accolto a termini dell'Art. IO. Art. 19. Se un' azione passa per eredità a più persone, la Società non è tenuta ad iscrivere e riconoscere il trasferimento, finché non sia da essere designato un unico titolare e questo venga ammesso. Art. 20. Le azioni sono nominative e personali: non possono essere cedute uè sottoposte a peguo o vincolo se non col consenso del consiglio d' amministrazione. 11 Consiglio può accordare anticipazioni sulle azioni, le quali sono v'incoiate a favore delle Società per tutti gli obblighi di qualsiasi natura del socio verso la medesima. Ma se il valore delle azioni possedute dal socio superi l'ammontare delle ragioni attive della Società verso di lui. egli potrà disporre dell' eccedenza. Art. 21. Ove il socio non soddisfaccia ai propri obblighi verso la Società, potrà questa far vendere le di lui azioni nei modi indicati dall' articolo 30, anche rilasciando un duplicato tutte le volte che non sia stato presso di lei depositato il relativo certificato. Art. 22. Il socio partecipa ai divideudi cominciando dal trimestre (computato secondo 1' anno solare) successivo a quello in cui abbia compiuto il versamento della sua azione. Art. 23. Versata la propria azione, soddisfatta la tassa d' ammissione,.e ogni altra spesa relativa, il socio riceverà uu certificato o iitolo dell' azioue, designante 1' importare delle sue partecipazioni nel patrimonio sociale. Art. 24. Al principio d'ogni anno il Consiglio determinerà il valore delle nuove azioni sulla base del capitale sottoscritto e del fondo di riserva. Titolo IV Operazioni della Società Art. 25. La Società: «) fa prestiti e sconta cambiali, warauts, note di lavoro. fatture, mandati di pubbliche amministrazioni e buoni del tesoro, provinciale e municipali ; i») fa prestiti sull'onore; c) fa operazioni di credi',o agrario; d) accorda sovvenzioni contro pegni di effetti pubblici; e) apre conti correnti verso malleverie di due o più persone benevise ; f) riceve depositi di numerario; g) fa il servizio di cassa anche per conto di terzi; h) riceve valoii a custodia e in amministrazione; i) Amministra senza lucro il patrimonio delle altre Società cooperative e di Mutuo soccorso. Le operazioni di cui alle lettere a, c, ed e non potranno compiersi se non coi soci. Art. 26. I prestiti, gli sconti, le operazioni di credito agrario e le sovvenzioni più piccole avranno la preferenza. e, se la Società non può soddisfare a tutte le domande, saranno preferibili i soci più anziani della Banca e coloro che fanno parte eziandio di alti e Società cooperative o di Società di mutuo soccorso e sono in regola coi pagamenti. Art. 27. La Società si interdice le operazioni aleatorie e ;:on impiega le somme ricevute in deposito in operazioni a lunga scadenza, uè in acquisto di stabili, eccetto che per far salvo un proprio credito o per collocare i suoi uffici. Il Consiglio d' amministrazione, quando sovrabbondino i capitali, avrà facoltà, sentiti i sindaci, di impiegare in acquisto di valori pubblici emessi o garantiti dallo Stato o di cartelle di credito fondiario, una somma che in niun caso potrà eccedere la metà del capitale e detla riserva. Il Consiglio d' amministrazione può, a seconda dei bisogni sociali, cedere o viucolare il portafoglio, acquistare Buoni del tesoro e tenere somme disponibili presso istituti di credito e Casse di risparmio di notoria solidità. a) Prestiti e sconti Art. 28. Il sccio, che domanda un prestito o uno sconto deve: «) avere versato almeno la metà dell'importo di una azione: .-Ioni b) non aver debiti scaduti nè verso la Società, nè verso i propri mallevadori per altri prestiti o sconti ottenuti dalla Società: e) offrire, secondo i casi, mallevane morali e materiali dell' esatto adempimento degli obblighi che assume. Art. 29. Si potranno coucedere ai soci prestiti fino al doppio della somma versata sulle azioni. Ma queste operazioni non possono eccedere per ciascun socio L . . oltre il versato e iu tutto non possono supeiare il terzo del capitale sociale. Art. 30. I prestiti, di cui tratta 1' articolo precedente, devono farsi in torma cambiaria e avranno la durata uon maggiore di sei mesi : potrà peraltro essere concessa una proroga di altri quattro mesi qualora alla scadenza venga rimborsato almeno un quarto della somma sovvenuta. Art. 31. Le cambiali, di cui si domanda lo sconto, dovranno portare almeno due firme note e benevise, ed jvere una scadenza di non oltre sei mesi dalla data della loro presentazione. Nel computo delle firme sarà compresa anche quella ilei socio presentatore. Trattandosi di warrants, la merce depositata potrà tener luogo di seconda firma. Art. 32. Le note di lavoro e le fatture da scontarsi dovranno portare la liquidazione del committente e la sua dichiarazione che uon pagherà se non alla Banca. Art. 33. A nessun socio si accorderà contemporaneamente credito sotto forme di prestito o di sconto corrente per una somma maggiore di quella che, su proposte dal Consiglio d' amministrazione, 1' Assemblea generale determinerà di anno in anno: Il Consiglio d' amministrazione, in unione ai Sindaci e al Comitato di sconto, determinerà, entro il limite sopraindicato, il massimo del fido che merita ciascun socio col sistema del castelletto, che dovrà esser tenuto il corrente colla massima esattezza ed esser riveduto almeno ogui sei mesi. La Commissione del castelletto delibera validamente quando siano presenti almeno un sindaco e la metà dei consiglieri d'amministrazione e dei consiglieri di sconto. È presieduta dal presidente della Banca o da chi ne fa le veci. In caso di parità di voti prevale il partito al quale aderisce il presidente. b) Prestiti stili' onore Art. 34 L'Assemblea determinerà ogni anno la somma da impiegare in prestiti sull'onore giusta le discipline di speciale regolamento. c) Operazioni di credito agrario Art. 35. La Società potrà: «) fare autecipazioui con pegno di prodotti agrari; b) scontare ai proprietari i canoni di affitto, sotteu- trando nei diritti spettanti ai medesimi verso i conduttori ; n) fare anticipazioni ai coltivatori con pegno sulle scorte e sui frutti peudeuti o raccolti, previa formale rinunzia del proprietario del fondo al suo privilegio in favore della Società. Art. 36. Queste operazioni ed i prestiti e gli sconti fatti agli agricoltori colle norme ordinarie, potranno aver una scadenza più luuga di quella statuita per le altre operazioni. Ogni anno il Consiglio d' amministrazione, d' accordo coi Sindaci, determinerà la scadenza massima delle operazioni di credito agrario e la somma massima che potrà essere complessivamente impiegata iu esse. In i niuu caso per altro la scadenza massima potrà essere superiore ad un anno, nè la somma massima potrà superare I' importare complessivo di metà del capitale e della riserva e di un terzo dei depositi a scadenza fissa corrispondente. d) Sovvenzioni contro pegno Art. 37. La Società potrà fare sovvenzioni sovra pegno di valori pubblici emessi o guarentiti dallo Stato e di cartelle di credito fondiario, non oltre i quattro quinti del loro valore. Art. 38. Le sovvenzioni non dovranno avere uua durata di oltre sei mesi; non potranno essere rinnovate. Art. 39. Se i titoli dati in pegno soffrissero uua diminuzione di valore nou inferiore al 10 per cento, chi ha ricevuto la sovvenzione dovrà rimborsare partn della sovvenzione avuta o fornire un supplemento di cauzione. Se alla scadenza la somma sovvenuta uon sia restituita e se, in caso di diminuzione di valore, il debitore nou si presti al rimborso parziale od al supplemento di cauzione, la Società potrà, senz' uopo di costituzione in mora e senza formalità giudiziali, far vendere a mezzo di pubblico mediatore o di notajo i valori ricevuti in pegno fino alla somma del suo credito per capitale, interessi e spese. Tali coudizioui dovranno essere anticipatamente consentite dal debitore pignoratizio nella dichiarazione di debito od anche in atto separato. Ma la dichiarazione non è necessaria per le obbligazioni guarentite unicamente dalle azioni del socio. e) Conti correnti verso malleveria Art. 40. La durata massima del conto corrente si intende stabilita a due anni. L'importare complessivo dei crediti aperti non dovrà mai eccedere la . . . parte del capitale versato e della riserva. La cifra massima del credito che può essere aperto ad uuo stesso socio sotto torma di conto corrente uon potrà oltrepassare la . . . parte del credito complessivo che può essere concesso a ciascun socio secondo il disposto della prima parte dell' art. 33. f) Deposito di numerario Art 41. I depositi di numerario potranno essere resi mobili coli1 uso degli assegni (cbecks) o mediante libretti di risparmi nominativi o al portatore o verso buoni fruttiferi a scadenza fissa. Gli interessi sui depositi di risparmio o in conto corrente alla fine di dicembre di ogni anno vanno iu aumento del capitale. Le norme relative alle diverse specie di depositi saranno disciplinate da uno speciale regolamento. g) Servizio di cassa Art. 42. La Società potrà per conto dei soci fare gratuitamente pagamenti ed esazioni, o per conto di soci e di terzi, verso il rimborso delle spese e della provvigione mercantile d' uso, emettere assegni sulle diverse piazze del Regno e ricevere cambiali per l'incasso. L' Assemblea dei soci potrà dare facoltà al Consiglio di assumere, udito il parere dei Sindaci, il servizio di esattoria in quei Comuni nei quali la Società ha sede od agenzie, e di pagare in tal caso in tempo deliberato le imposte a carico del socio che abbia margine sufficiente nel suo conto corrente e che ne faccia espressa domanda. Uuo speciale regolamento proposto dal Consiglio d' amministrazione ed approvato dal!' Assemblea generale determinerà le norme e le condizioni di questa operazione. h) Depositi a custodia ed amministrati Art. 43. La Società riceve in deposito a custodia titoli di credito, manoscritti ed oggetti preziosi, verso una provvigione da determinarsi dal Consiglio. Art. 44. La Società risponde degli oggetti depositati, salvo i casi di forza maggiore e non oltre i limiti del valore attribuito dal depositante agli oggetti stessi. Art. 45. La Società potrà ricevere in amministrazione titoli di credito pagabile nel Reguo, provvedendo alla esazioue degli interessi o dividendi relativi ed all' incasso dei titoli estratti, e passando le somme riscosse in conto corrente a favore del depositante. Titolo V. Bilancio, utili e loro riparto, e riserva Art. 46. Il bilancio indicherà il capitale sociale realmente esistente, le somme dei versamenti effettuati iu conto delle azioni e di quelli in ritardo, e dimostrerà con evidenza e verità gli utili realmente conseguiti e le perdite sofferte. Art. 47. Gli utili saranno ripartiti come segue: Il 70 per cento ai soci in proporzione delle azioni da essi possedute ; Il 20 per c»;uto alla riserva; 11 10 per cento a disposizione del Consiglio di Amministrazione, per assegnarsi agli impiegati ed erogarsi iu premi e sussidi d' istruzione o di previdente beneficenza. Quella parte che il Consiglio non credesse di attribuire a questi fini sarà devoluta alla riserva, anche quando questa sia completa a norma dello Statuto. Art. 48. Della quota d' utili assegnata agli impiegati, una parte potrà essere trattenuta per costituire un fondo di previdenza od una cassa di pensioni con norme da approvarsi dal Consiglio. Art. 49 La riserva è costituita. a) col prelevamento annuo sugli utili dell' esercizio, come dall' articolo 47 ; b) colle tasse d' ammissione ; c) colia differenza fra il valore nominale dell' azione e quello fissato ogni auno a norma dell'art. 24 e pagato dai sottoscrittori di nuove azioui ; d) coi lucri eventuali. Art. 50. Allorché la riserva avrà raggiunto la metà del capitale sociale, la quota di utili ad essa spettante verrà ripartita fra i soci insieme ai profitti dell' esercizio. In caso che la riserva venisse a diminuire, le sarà devoluto nuovamente la quota degli utili di cui tratta 1' articolo precedente, e ciò fino a che abbia di nuovo raggiunto la metà del capitale sociale. Titolo VI. Organi della Società Art. 51. Sono organi della Società: a) le Assemblee dei soci ; b) il Consiglio d'amministrazione; c) il Direttore coli' occorrente numero d'impiegati ; d) il Comitato dei sindaci ; e) il Comitato di sconto; f) il Comitato dei probiviri. a) Assemblee Art. 52. Le Assemblee dei soci sono ordinarie e straordinarie. Quando siano legalmente costituite, esse rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli affari loro attribuiti dal presente Statuto. Art. 53. L'Assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno, uon oltre la prima metà di marzo, e in essa : a) sarà presentato per 1' approvazione il resoconto ed il bilancio dell'anno precedente; b) si procederà a nominare coloro che devono rivestire gli uffici sociali per l'anno in corso; c) si tratteranno tutti gli altri oggetti attribuiti all'Assemblea che, per deliberazione del Consiglio o dietro domanda del Comitato dei sindaci o di almeno . . . soci, fossero posti all' ordine del giorno. La domanda dei soci dovrà esser fatta per iscritto al Consiglio uon più tardi della prima metà di gennaio. Art. 54. Potranno convocarsi Assemblee straordinarie quando il Consiglio lo crede necessario o ne sia fatta richiesta dal Comitato dei Sindaci o da . . . soci, oppure dal decimo dei soci, se questi son meno di cinquecento. Art. 55. Il Consiglio convocherà le Assemblee con avviso da pubblicarsi nel foglio degli annunzi giudiziari della Provincia e per affissi almeno quindici giorni prima, e in quegli altri modi che verranno determinati dal Consiglio. Nello stesso foglio si pubblicheranno anche gli altri atti sociali. Neil' avviso si indicheranno gli oggetti posti all'ordine del giorno e la data dell' eventuale seconda convocazione. Art. 56. L' Assemblea è validamente costituita quando intervenga almeno un quinto dei soci. Se uon si raggiunga questo numero, l'Assemblea sarà riconvocata nel settimo giorno successivo, e allora si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e potrà deliberare legalmente su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno della prima convocazione. Art. 57. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta : nel caso di parità di voti la proposta s'intende respinta. Trattandosi di persone o quando venti soci almeno lo richiedono si procede a scrutinio segreto. Gii amministratori non possono dar voto nell'approvazione dei bilanci e nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. Art. 48. La presidenza delle Assemblee è affidata al presidente del Consiglio, salvo che 1' Assemblea, con apposita deliberazione da potersi prendere anche a voto palese, deleghi tale ufficio ad altro socio. Trattandosi dell' approvazioue dei bilanci o di de-liberazioui relative alla responsabilità degli amministratori, 1' Assemblea potrà delegare 1' ufficio di presidente ad altro socio. Iu assenza del presidente ne fa le veci il vicepresidente, e, in mancanza di questo, un consigliere delegato dal Consiglio. 11 presidente nomina il segretario e gli scrutatori dell' Assemblea fra i soci. Art. 59 Ove iu una tornata nou sia stato esaurito l'ordine.del giorno, l'Assemblea si proroga non oltre il settimo gioruo successivo mediante dichiarazione fatta dal presidente all' adunanza senza uopo di altra pubblicazione. Nelle adunanze di continuazione si potrà validamente deliberare qualunque sia il numero degli intervenuti, semprechè si tratti di oggetti indicati nell' ordine del gioruo già pubblicato. b) Consiglio d' amministrazione Art. 60. Il Consiglio è composto da un presidente, dal vicepresidente e da . . . consiglieri, i quali durano nell' ufficio per un triennio e sono rieleggibili. I Consiglieri si rinnovano ogui auuo per un terzo. Nel primo e nel secondo anno la scadenza è determinata dalla sorte, in seguito dell'annunziata nomina. In caso di vacanza di uu posto d'amministratore, gli altri amministratori uniti ai Sindaci procedono a surrogare il mancante sino alla couvocazione dell' Assemblea generale, deliberando colla presenza dei due terzi ed a maggioranza assoluta di voti. Fa da segretario uno dei consiglieri, quando il segretario non si scelga fuori del Consiglio. Art. 61. Le funzioni dei membri del Consiglio sono gratuite. Eìsì sono esonerati dall' obbligo di prestare cauzione, e non contraggono, per effetto della loro gestione, altra responsabilità che quella determinata dal codice di commercio. Art. 62. Il presidente ed il vicepresidente, quando fa da presidente, non possono contrarre obbligazioni personali di debito verso la Società. Art. 63. Il Consiglio d'amministrazione si raduna ordinariamente ogni quindici giorni, e le sue adunanze si ritengono legali quando intervenga la metà dei membri che lo compongono. Art. 64. Le votazioni sono palesi o segrete. Quest' ultimo modo dovrà sempre adottarsi quando fosse domandato anche da uno solo fra i consiglieri o Sindaci, oppure si tratti di persone o d' affari in cui taluno dei componenti il Consiglio abbia uu interesse diretto od indiretto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di voti, nelle votazioni palosi, prevale il voto del presidente, nelle segrete la parità vale la perdita del partito. Art. 65. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal presidente, e, in sua assenza od impedimento, dal vicepresidente. Mancando anche quest' ultimo, il presidente può delegare a rappresentarlo uno fra i consiglieri. Art. 66. Il Consiglio d'amministrazione: a) stanzia le spese d' amministrazione ; b) forinola i bilauci proponendo il relativo riparto degli utili: c) ferma e modifica le misure degli interessi attivi e passivi e delle provvigioni; d) forma i regolamenti ; e) esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che per il presente Statuto non siano tassativamente riservati all' Assemblea o ad altro organo amministrativo. Il Consiglio potrà per la trattazione e definizione di speciali affari e per 1' esercizio di determinate incombenze delegare i suoi poteri ad uno o più de' suoi membri o degli impiegati della Società. Art. 67. Gli atti del Consiglio sono firmati dal presidente o da chi lo rappresenta e dal segretario. Art. 68. L' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, in quanto non venga delegata ad uno od a parecchi dei suoi membri, resta affidata al Direttore. Secondo le norme del regolamento, l'opera del j Direttore sarà sorvegliata da un consigliere delegato per | turno ad assisterlo nelle diverse mansioni a lui affidate. c) Direttore ed impiegati Art. 69. Per la nomina o la revoca del Direttore occorre che siano presenti alla seduta almeno tre quarti I dei consiglieri, e che la deliberazione sia presa alla maggioranza almeno di tre quarti dei presenti. Art. 70. Il Direttore, sotto l'immediata sorveglianza i e dipendenza del Consiglio, ed a norma di speciale rego-; lamento, rappresenta la Società in confronto ai terzi ed in giudizio, firma la corrispondenza, i giri cambiari e gli altri atti e documenti sociali, sorveglia gli impiegati e la contabilità, provvede alla pubblicazione delle situazioni meusili, intervieue con voto consultivo alle adunanze del Consiglio e delle Commissioni di sconto e di castelletto, e compie tutti gli atti pei quali gli sia data facoltà con deliberazione del Consiglio. Art. 71. Il Cassiere deve tenere in giornata ed in piena evidenza i libri dell' entrata ed uscita, prestandosi alle verifiche e fornendo gli schiarimenti richiesti dal consigliere di turno, dai Sindaci e dal Direttore. Art. 72. Il Direttore ed il Cassiere devono prestare cauzione nella misura determinata dal Consiglio d' amministrazione. Art. 73. In caso d'impedimento, d' assenza o di remozione del Direttore o del Cassiere, ne fa le veci un membro del Cousiglio, a meno che il Consiglio stesso non stabilisca di affidare le mansioni di Direttore o di Cassiere ad altra persona, determinandone i poteri e la responsabilità a norma delle circostanze. Art. 74 Gli impiegati dipendono dal Consiglio d'amministrazione, il quale li nomina, sospende e revoea colle norme e nei casi stabiliti dal regolamento. Art. 75. Gl'impiegati debbono, all'atto della loro nomina, iscriversi come soci della banca e versare 1' intera somma delle azioni da essi sottoscritte. GÌ' impiagati non possono couirarre obbligazioni personali di debito verso la Società. d) Gomitato dei sindaci Art. 76. I Sindaci sono cinque, di cui tre effettivi e due supplenti, scelti tutti fra i soci. Le loro funzioni sono gratuite. Art. 77. I Sindaci vegliano alla stretta osservanza ' dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali, j ed adempiono a tutti gli uffici loro affidati dal art. 184 j del Codice di commercio. Essi possono avvicinarsi per turno settimanale colle norme stabilite dal regolamento. Non sono eleggibili e decadono dall' ufficio di sindaco i parenti e gi affini degli amministratori fino al quarto grado di CÒnsauguiuità ed affinità. e) Gomitato di sconto Art. 78. Il Comitato di sconto si compone del Consiglio d' amministrazione e di . . , soci nominati a schede segrete dall' assemblea, i quali durano iu carica due anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. L' assemblea potrà anche deferirne la nomina ad una Commissione di . . . membri, eletta a maggioranza assoluta. Art. 79. I membri del Comitato di sconto esercitano, secondo 1' elenco formato dal Presidente, a due per settimana insieme a due consiglieri d' amministrazione, le fuuzioui della Commissione di sconto. La Commissione è presieduta da uno dei due consiglieri d' amministrazione. Art. 80. Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, iu caso di parità di voti la domauda si intende respinta. I membri della Commissione non potranno presentare cambiali allo sconto nella settimana in cui sono di turno, e dovranno astenersi dal voto negli affari in cui abbiano un iuteresse diretto od indiretto. Art. 81. Le votazioni possono essere palesi o segrete sulle proposte d' affari presentate da membri del Consiglio d'amministrazione o del Comitato di sconto, la votazione dovrà sempre aver luogo a scrutinio segreto, e le domande medesime non s'inteuderauuo ammesse se non quando siano approvate con tre voti almeno. Art. 82. Nessun prestito può essere concesso, uè alcuna cambiale scontata se non dietro approvazione della Commissione di sconto. II Direttore e gli altri impiegati hanno obbligo di dare tutte le informazioni chieste dalla Commissione di sconto. Art. 83. L' amministrazione non è tenuta a dare spiegazione del rifiuto opposto a chi ha chiesto il credito, nè può venir fatta interpellanza nell'Assemblea generale sui motivi del rifiuto stesso: può solameute il socio, a cui venga negato il credito da lui richiesto, reclamare al Comitato dei probiviri, il quale risolverà, sentito il Direttore. f) Comitato dei probiviri Art. 84. Il Comitato dei probiviri è costituito da tre soci nominati dall'Assemblea, i quali durano in uffizio tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a retribuzione. I probiviri decidono inappellabilmente di tutte le controversie di cui agli articoli 10, 16 e 83 del presente Statuto e di quelle il giudizio delle quali fosse loro attribuito da speciali regolamenti o da deliberazioni sociali. Dovranno inoltre risolvere le questioni fra i soci e l'amministrazione per affari conclusi colla Banca, quando anche le parti ne facciano richiesta cou formale compromesso. Art. 85. Il Comitato sceglie nel suo seno un presidente. il quale lo convoca. II Consiglio d' amministrazione e il Direttore sono tenuti a dare ai probiviri le informazioni e gli schiarimenti di cui fossero richiesti. Art. 86. I probiviri, salvo il caso contemplato dall' articolo 10, giudicano anche come amichevoli compositori. Titolo VII. Dell' ammortizzazione dei titoli smarriti Art. 87. Nei casi di smarrimento, furto o distruzione di certificati di azione, di polizze di deposito di titoli, di libretti di c^nto corrente o di risparmio nominativi, di mandati di pagamento, di ricevute o di altri ricapiti intestati, potranno essere emessi duplicati nei modi e colle cautele descritte qui appresso. Art. 88. Chi denunzia la perdita di un titolo e ne chiede il duplicato dovrà dar ragguaglio minuto e preciso del titolo perduto. Art. 89. Il Consiglio d' amministrazione, dietro tale domanda, sospenderà, per un termiue da fissarsi volta per volta, il pagamento o la restituzione dei valori rappresentati dal titolo smarrito. Art. 90. Trascorso il termine stabilito senza che siano state notificate opposizioni di terzi, o quando siano le medesime state rimosse da sentenza, o siasi notificato atto di recesso dall' opposizione, il Consiglio dichiarerà annullati i titoli smarriti e surrogherà ai medesimi un duplicato. Art. 91. Il Consiglio potrà esonerare il richiedente dalle formalità degli articoli precedenti, concludendo il duplicato verso cauzione personale o reale. Titolo Vili. Dello scioglimento della Società. Art. 92. La Società potrà sciogliersi anche prima del termiue prefisso, quando si verificasse la perdita di almeuo la metà del capitale versato al tempo dell' ultimo bilancio, oppure quando lo scioglimento fosse votato alla maggioranza di almeno tre quarti dei presenti in una Assemblea convocata espressamente a tale fine, e nella quale sia intervenuto almeno un terzo dei so«ci. In caso di scioglimento P Assemblea determinerà le norme della liquidazione e nominerà i liquidatoci. Il riparto della somma ricevuta dalla liquidazione avrà luogo fra i soci in ragione della loro compartecipazione nel patrimonio sociale. Titolo IX. Disposizioni diverse Alt. 93. L' Assemblea potrà fare modificazioni od aggiunte al presente Statuto, ove queste vengano approvate dal numero di soci e colla maggioranza stabilita pei casi di scioglimento della Società. Se a questa Assemblea non intervenisse il terzo dei soci, ne avrà luogo, quindici giorni dopo, una seconda, che delibererà validamente qualunque sia il numero degli intervenuti, alla maggioranza di tre quarti dei presenti. Art. 94. La Società s'intenderà costituita quando siansi sottoscrìtte almeno . . . azioni e versate lire . . . Art. 95. Uu Regolamento generale approvato dal Consiglio d' amministrazione dovrà sempre essere tenuto a disposizione dei soci per loro conoscenza. Dal chiarissimo filologo istriano, Abate Giovanni Moise da Cherso, abbiamo ricevuta la lettera che qui sotto rechiamo, la quale addimostra quanto sia vivo e forte il sentimento di questo sacerdote per la nostra provincia e per la sua coltura eminentemente italiana, che da molti anni propugna con sapientissimi scritti. All' lll.mo Sig. Cav. Tommaso Luciani in VENEZIA Mio caro Tommaso, Fo risposta alla gradita vostra lettera de' 25 marzo, e, per non essere da meno di voi, siccome voi inseriste nella Provincia la vostra missiva o responsiva che sia, così io inserisco nel medesimo giornale la mia responsiva o controresponsiva, che chiamar la vogliate. Vi fo un monte di ringraziamenti delle notizie che mi date sui due miei concittadini e congiunti Giaufrancesco e Giorgio Moise, autori che finora erano a me in tutto e per tutto ignoti e che ora appena dopo letta la vostra lettera incomincio a conoscere e stimare. Grazie dunque e rigrazie. Mi piace peraltro di avvertirvi che non bisogna confondere, come voi fate, le Rose d'amore di Giaufrancesco Moise con le Lettere amorose di Francesco Moise. Potrebbe darsi che 1' una e l'altra operetta siano dello stesso autore, detto in quella Gianfrancesco e in questa Francesco semplicemente; ma certo è che le Rose d' amore non sono le Lettere amorose. Quelle sono in versi, qualmente lo sapete voi che le avete vedute e lette, laddove queste sono in prosa, e ve ne posso assicurare io che da bambino 1' ebbi in mano le tante volte e tì lessi alcuna lettera di Florindo o Lelio o altri che sia a Rosalba. Del merito di queste lettere non sono in grado di dirvi nulla, perchè, come ho detto ora, quando le vidi ero bambino, e dopo d' allora non ne seppi più nè fumo nè bruciaticcio. Nonostante, io tengo per fermissimo che nella Marciana le ci debbono essere ; fatene pertanto a comodo diligente ricerca e state pur sicuro che le troverete. Mi vi raccomando. Non accade eh'' io vi dica nulla di Francesco Patrizi, perchè le notizie che voi n' avete, aggiunte a quelle che si leggono nel N. 8 della, Provincia, vi bastano e trabastano, e d' altra parte tutte le persone colte conoscono le opere di lui, almeno le principali. Nulla similmente, i' vi dirò de' nostri quattro uomini d' arme Giovanni, Stefano, Niccolò e Andrea Petris, sapendone voi dalle indagini fatte assai più di quello eh' io ve ne potrei dire. Solo mi piace d' avvertirvi, che, ove di questi vi prema di avere una qualche speciale notizia, voi potete rivolgervi al mio concittadino Stefano Petris, Professore nel-l'i. r. Ginnasio di Capodistria, il quale e qui e altrove fece sui medesimi molte e accurate ricerche, per valersene nella sua Storia di Cherso, che presto verrà in luce e che noi tutti stiamo ansiosamente aspettando. E nè meno è necessario eh" io vi ricordi Antonio Adrario, dacché intorno a lui sono rivolti gli studj di quel valentuomo che è lo Zenatti, il quale saprà bene svilupparne a suo tempo la vita, la morte e i miracoli. Vi dirò invece qualcosa di Antonfrancesco Marcello Petris, da noi comunemente conosciuto sotto il nome di Marcello senza più. Le son poche notizie storiche, avute dal M. R. P. Vincenzo de Paoli da Segni, Prefetto degli studj in questo nostro convento di S. Francesco, ma, secondo me, di non poca importanza. Eccovele qui. — Antonfrancesco Marcello Petris de' Frati Minori Conventuali, Ministro Provinciale della Dalmazia fin dal 1505, venne eletto in Roma Ministro Generale dei suo Ordine e fu il primo de' Conventuali eletto dopo la divisione dell' Ordine Francescano fatta da Papa Leone X. Governò due anni, indi fu creato Arcivescovo di Patrasso in Grecia e poi trasferito alla sede vescovile di Cittanuova in Istria. Pubblicò per ordine del Papa alcune Costituzioni, dirette a procurare il raccoglimento dei religiosi col ritiro, col silenzio, colla salmodia e coli' applicazione allo studio. Alla fine di queste Costituzioni si legge un epigramma latino del P. Tiberio Carleni da Montenuovo (il quale epigramma mi riserbo a trascrivere più sotto). Abbiamo inoltre di lui alcuni Dialoghi sulla Storia. Morì l'anno 1526 e fu sepolto nella chiesa de' Frati Minori di Cherso, sua patria, con 1' elogio riportato dall' Ughelli nel tomo 5° e dallo Sberaglia negli Scrittori Francescani. „ Le Costituzioni del Marcello gli è facile ad averle, ma la non è così de' Dialoghi della Storia, e tutte le indagini da me fatte finora per rinvenirli riuscirono a zero. Non so se il Prof. Petris soprannominato sia stato più fortunato di ine. Comunque sia, io da me non valgo a sfangarlo questo quesito, e però ricorro a voi e al detto Professore. Mettetevi tutt' e due animosi all' impresa e vi auguro che in breve vi venga fatto di levarne felicemente le gambe. Leggete intanto per tornagusto 1' epigramma del P. Carleni : „Dum stetit invictis Francisci exercitus armis Alter, et aasuetum pressit honore graduai, Tum facile et servare gregem et concurrere in liostes; Nec grave vel quemquam tum fuit esse ducem. Ast postquam magni pars agminis altera tentat Pressa sub antiquo colla levare jugo, Elitus ecce redit venetis Antonius oris, Doctrina insignis, moribus, eloquio, Ut revocet sparsas majora in castra cohortes, Figat et in tato signa recepta loco. Sacrata intereà haec socios dat dogmata in omnes, Quisque sciat vitae formula quanta suae. Nos ergo, ut nostra prò religione precemur, Optimus Cherso tempora longa duci." E perchè questo epigramma a taluno de' lettori della Provincia, il quale di latino non ne sa briccicata, non riesca per avventura soverchiamente ostico, non vi sappia male, amico mio, eh' io ne aggiunga qui la traduzione italiana, chè così a tutti tutto sarà chiaro. „Finché il primo esercito di Francesco stette invitto nelle armi, e calcò onorevolmente la consueta via, Fu facile allora e guardare il gregge e andare incontro ai nemici ; nè fu grave a nessuno essergli duce. Ma poiché una parte di quella grande schiera tenta di levare il collo di sotto all' antico giogo, Ecco per celeste disposizione ritorna dalle venete spiagge Antonio, insigue per dottrina, per costumi, [per eloquenza, A richiamare dentro maggiori alloggiamenti gli sparsi drappelli, e piantare in sicuro luogo le riacquistate insegne, Egli dà intanto a tutti i compagni queste sacre leggi, [perchè ognuno sappia quanto è grande la regola della [sua vita. Noi dunque, per ajutare con la preghiera la nostra [religione Auguriamo lunga vita al duce Chersino.." E con questo per ora fo punto. Voi fate di queste mie notizie quel molto o poco o nessun conto eh' elle meritano, continuate tuttavia a scrivere e onorare co' vostri studj la patria e le lettere, ed io, stringendovi amorosamente al petto e pregandovi ogni bene, mi confermo Tutto vostro di cuore G. M. Cherso, 20 maggio 1884. Portole, 20 maggio 1884 Onorevole Redazione. Rovistando fra le carte dell' Archivio Vescovile di Cittanova, nel volume N. 531 intitolato Lettere pubbliche, trovai questa memoria del 97. Non la giudico di grande importanza, ma utile per la cronaca degli ultimi giorni di dominio veneto in Istria. Veda cotesta onor. Redazione se può accoglierla nella ^Provincia", intitolandola—Una memoria del 1797. Corcai pure notizie intorno allo Stratico, ma sinora tutto si riduce a pochissima cosa. Quel poco vedrò di mettere assieme e manderò quanto prima.*) Devotissimo G. V. Una memoria del 1797 Nell'anno 1797, il Giorno 7 d'aprile, a un' ora e mezzo di notte, il vescovo di Cittanova *) Sul proposito dello Stratico, abbiamo ricevuto una gentilissima lettera dell' egregio professore Vitaliano Brunelli, della quale rechiamo il brano seguente : "Ringrazio infinitamente la spettabile Redazione della Provincia dell' Istria per i due numeri speditimi. Siccome però veggo che codesto riputato periodico continuerà a trattare dello Stratico, così, onde avere tuttociò che vera pubblicato in argomento, prego ! di mandarmi anche i numeri susseguenti, che si riferiscono al j medesimo. Lo studio sullo Stratico, pubblicato dall' Ademollo nel Fan-fulla, mosse anche me ad occuparmi di questo illustre zaratino, divenuto tale a mezzo della nostra coltura italiana. Qui a Zara, ho raccolto un monte di sue cose inedite, e molte me ne furono man-; date anche da Lesina . . . , Ora la Sedazione della Provincia attende da chi. non è molto, le promise notizie, scritti, documenti intorno all' illustre vescovo di Cittanova. lied ' Teodoro Loredan dei conti Balbi riceveva questa lettera : Ill.mo e Rev.mo P. Col.mo Li segni della più significante rivolta sparsi in alcuni luoghi dello Stato per rea opera di vani sudditi male intenzionati potendo dilatarsi per il mal esempio e promuovere conseguenze ancor più fatali, hanno mossa la Sovrana Pubblica Autorità ad impedire il corso di simili disgustosi avvenimenti. Conoscendo di quanta importanza sia l'ispirare ne' sudditi stessi la massima del dovuto attaccamento verso il proprio Sovrano ed insieme di ricordare a' medesimi la Cristiana Religione, m'incarica colle Ducali 24 Marzo ultimo scorso, di eccitare il Pastoral zelo di V. S. Ill.ma e Rrev.ma anco col mezzo del di lei clero e de' parrochi, ad infondere nel cuore di cotesti Diocesani 1' ubbidienza e fedeltà al naturale loro principe facendo loro conoscere che la Religione stessa e lo Stato sono egualmente minacciati; che questa Celeste religione ereditata da' loro Antenati, è sempre stata il principale appoggio della Republica e la fonte inesausta d'ogni consolazione per li sudditi e per il Governo, e dalla medesima ha costantemente il Senato appreso a reggere il suo Popolo colla maggiore dolcezza. Anco il Supremo Tribunale di Stato, in vista delle correnti calamità, derivate dalle invasioni di Truppe straniere in molti luoghi sudditi, prestando le proprie meditazioni alla prevideuza di casi possibili, delibera che quelle funzioni nel corso della settimana santa che dal Giovedì specialmente al Sabato fossero dalla consuetadine introdotte in co-testa Città e diocesi, e che si eseguissero da dopo le ore 24 fino allo spuntare del sole, tanto dentro le Chiese che fuori di esse processionalinente o in altra forma, siano sospese o anticipate in modo che alle ore 24 siano terminate. Mi incarica però di passare d'intelligenza con V. S. Ill.ma e Rev.ma ed operare in modo che qualora capitasse in poca o in molta quantità Truppe straniere, non sole le funzioni a detta ora siano terminate, ma chiuse le porte di tutte le Chiese, niuna eccettuata; ordinando inoltre che anco nelle Processioni di giorno sia osservata la moderazione e decenza per quiete e disciplina che occorrono, perchè ogni disordine sia prevenuto ed impedito. Da quel zelo di Religione e di costante attaccamento eh' Ella professa verso il publico Nome, confido eseguito ogni incarico, col rilascio degli ordini relativi ancora a' Parrochi soggetti, ed at- tendendo li suoi graditi riscontri, mi protesto con stima Capo d'Istria 3 Aprile 1797 Francesco Alinorò Balbi Podestà e Capitanio„ Il giorno seguente, 8 aprile, quest' ottimo prelato rispondeva da Cittanova in questa forma : "Dalle riverite Lettere dell' E V. pervenutemi ier sera ad un' ora e mezzo di note rilevo le Sovrane deliberazioni dell'Ecc.mo Senato, nonché del Supremo Tribunale di Stato. Sino da quando fui destinato imiueritamente a questa Pastoral Cura ho sempre insinuato nelle mie Omelie al Popolo che la Santità della Nostra Religlione ha per base 1' obbedienza e la fedeltà al suo principe, e che questa protetta dalle Leggi cristiane e divote del Principato ne fluisse il perfetto accordo della Religione e della Giustizia che formano la benestanza, la sicurezza e la tranquillità de' suoi sudditi. Ora lo farò colla maggior espansione d' animo e di cuore obbedendo alli derivatimi Sovrani Comandi coli' infervorato suddito naturale mio impegno e devozione; e così sarà anche puntualmente eseguito dal Clero e dalli Parrochi da me dipendenti; avendo a tale oggetto sollecitamente spediti gì' ordini opportuni in tutti li luoghi di questa mia Diocesi., Trentaquattro giorni dopo la Republica veneta era caduta. UST o tizi e Nella decorsa quindicina ebbero luogo le elezioni primarie per l'elezione suppletorie di due deputati alla dieta provinciale nel collegio dei Comuni foresi del distretto politico di Capodistria ; le elezioni riuscirono favorevoli al partito autonomo provinciale, nel comune di Lazzeretto appartenente al comune locale di Capodistria, e nei comuni di Rozzo e Pinguente; favorevoli al partito clericale - slavo nei comuni ceusuari di Pirano, Muggia, Paugnaiio, Decani, Dollina. Il giorno 6 giugno avrà luogo l'elezione diretta; i candidati del nostro partito sono i signori Giuseppe marchese Gravisi di Capodistria e G. Adolfo Clarici di Pinguente. La Direzione della società politica istriana tenue una seduta il giorno 26 Maggio p. p. in Pirano e tra altri deliberati prese quello importantissimo di presentare alla dieta provinciale il voto contrario raccolto da molti soci sul progetto governativo per l'istituzione dei consorzi agrari distrettuali ed un consiglio agrario provinciale in Istria. Appunti bibliografici Sulla vita e sugli scritti di Carlo Witte. Cenni di Carlo Vassallo. Firenze, Uffizio della Rassegna nazionale, Via Faenza, N. 72. 1884. Cellini e Compagni. In meno d' un anno due illustri cultori di studi danteschi si spensero, in Germania l'uno, 1' altro in Italia. Il primo è Carlo Witte morto nel Marzo f del 1883 a Halle in Prussia, l'altro il padre ! Giuliani. Di Carlo Witte singolarmente solenni furono le pompe funebri ; il dottor Leopoldo suo figlio, per volere del padre gli disse il vale supremo, prendendo per testo le parole del vecchio Simeone: Nunc di-mittis servutn tuum Domine, e depose sulla bara, per ordine espresso del defunto, il ritratto di Dante j e alcuni volumi di studi danteschi : grande laude ! davvero, migliore degli aviti stemmi, e dei facili cioudoli, onde oggi vanno superbi in vita e in morte tanti poveri morti. Il Prof. Giuliani poi dalla sua cattedra dantesca pronunziò un così affettuoso discorso che la signora Iacopson, gentile traduttrice della Vita Nuova, ne scrisse un grazioso articolo, che fu stampato in un supplemento foWAllgemeine Zeitung del 22 Marzo 1883. Ma prima che un anno passasse, anche il padre Giuliani raggiungeva l'amico nel mondo migliore. E del Giuliani parlarono con riverente affetto i periodici migliori italiani e tedeschi in nobile gara; perchè la scienza non domanda il passaporto a nessuno. Sulla vita e sugli scritti di Carlo Witte stampò testé uno studio erudito il dotto Prof. Canonico Carlo Vassallo, Preside del E. Liceo di Asti. Tutti i cultori di studi danteschi, e non sono pochi, a j Trieste e nell'Istria, sanno chi fosse Carlo Witte: ' i ma non sarà discaro anche ai profani di leggere | qui un cenno biografico di questo opuscolo, tanto j più perchè un brano di questo si presta ad utili e pratiche applicazioni anche alia nostra vita politica istriana. Nella prima parte di questo lavoro — Notizie biografiche e principali scritti del Witto — il signor Vassallo, oltre a darci preziose notizie sulia ; vita dell'illustre dantofilo tedesco, da quel profondo j conoscitore della materia che egli è, ci dà alcuni j franchi e sicuri giudizi che getta molto lume su importanti questioni, come a pagina 12 dove tocca ! dei due sistemi seguiti dal Witte e dal Giuliani nell'interpretazione della Divina Commedia. Il Giuliani, come è noto, inclinava alla ricerca dei luoghi paralleli del Poeta, e il Witte invece al confronto dei testi. „E dico inclinavano, aggiunge il Vassallo, perchè non furono nè l'uno nè 1' altro esclusivi, imperocché entrambi i sistemi, se isolati e spinti agli estremi, non possono dar buoni f-utti. Il Witte ricercò e confrontò i codici; ma non rinunziò per nulla agli altri sussidi dal Giuliani sfruttati ; il Giuliani poi si servì dei luoghi paralleli, ma non trascurò la ricerca e 1' esame dei codici, quando ne ebbe occasione. Così battendo due vie diverse | contribuirono entrambi alla correzione del testo. Ed è cosa bella, ma pur troppo rara, che due uomini abbiano consacrata la loro vita ad un solo studio, seguendo diverso sistema; e tuttavia, senza mai combattersi fra loro, si siano per contro sorretti, mossi solo dal sincero desiderio dell' incremento della scienza." Questa osservazione del Vassallo dovrebbero farsi rileggere, secondo il fratesco costume, a colazione, a pranzo, a cena, e magari al pusigno, que'critici arrabbiati, que'satirelli della nuova scuola festajola che non vedono il mondo che per la loro corame'a, insofferenti di chi in letteratura giudica con altri criteri, e non si adatta a credere che la critica, la storia, l'arte, la poesia, tutto tutto cominci proprio da loro. Ma non usciamo di carreggiata. In questi cenni il Vassallo ci ricorda la nobile corrispondenza d'affetti e gli alti sensi del Witte e del Giuliani nelle feste del centenario di Dante nel 1865. A Dresda il Witte leggeva il discorso d'inaugurazione alla, presenza dell' altro illustre dantofilo, che fu il re Giovanni di Sassonia, avo della regina Margherita, e in sul bel principio si rallegrava di vedere ne! nome di Dante riunite tante persone di nazioni diverse, divise fra loro per politiche istituzioni e religiose credenze, e di poter salutare il Giuliani, ivi presente come il Dantista che fra gì' Italiani viventi era più profondamente penetrato nello spirito del poeta. Al Witte rispondeva il Giuliani con un discorso che si chiude cosi : „I popoli italiani pur sentono le virtù deli' antico sangue, che consocia alla romana stirpe la stirpe germanica, e s' affrettano di costituirsi in nazione per cooperare colla dotta Alemagna in benefizio della civiltà universale. Nel giorno solenne che all'Italia fu dato di celebrare il primo centenario della nascita di Dante, l'Italia raffermò al cospetto del mondo civile la propria indipendenza ed unità; ed il mondo ne stupisce ancora." Il Vassallo ci dà quindi una succinta relazione dei due volumi delle Dante-Fortschungen del Witte. A chi noi sapesse dirò che ciò che rese più popolare in Germania ii nome del Witte fu la traduzione della Divina Commedia in versi giambici sciolti (Dante Alighieri 's Góttlicher Komódie, ue-bersetzt von Karl Witte — Berlin, lei Rudolph 1/udvig von DerJcer. 1865). E pare impossibile a noi moderni scombiccheratori di articoli giornalistici, come al Witte bastassero le forze a scrivere tante dotte disquisizioni, frutto di lunghi studi e ricerche. Il primo volume delle Fortschungen comprende 27 lavori. Dirò solo di alcune di queste ricerche, con la scorta del Vassallo, rilevando le cose di maggiore importanza per noi. Nella -— Spiegazione di Dante iata dal Rossetti 1829 — il Witte dice che il Rossetti soffrì un' allucinazione come quella del famoso eroe della Mancia, elio scambiava con turrite castella i mulini a vento, e con madonne castellane le fregone delle taverne spagnole. Dispiace al Witte quindi che iu conseguenza di queste false interpretazioni, accettate da indi'ti in Italia, la stessa solennità del centenario abbia, assunto un aspetto più politico che letterario. D' accordo col-f illustri tedesco nel deplorare le aberrazioni del Rossetti e compagni, non dispiace però a me, che la solennità del centenario abbia assunto in quel-l'anno, nell' influenza di quelle date circostanze, un aspetto politico ; perchè da Firenze si mirava a Roma, capitale di un' Italia, se non costituita con le precise idee di Dante, certo con la prima approvazione del grande poeta, se a nostri giorni gli fosse toccato di vivere, e sempre a noi presente e vivo nella scuola italica, nelle tradizioni, e nella mente di tutti i nostri grandi allora viventi, Cavour, Garibaldi, Vittorio, Manzoni. Perchè (altre volte 1' ho detto, e qui giovi ripeterlo), se non si devono accettare le aberrazioni rossettiane, anche non si vuol accogliere la fredda interpretazione del primo canto dell' Inferno dataci dal Giuliani, senza la viva e reale incarnazione dei tre vizi rappresentati dalle tre belve nelle tristi figure di Bonifazio, Filippo il Bello, e della scapigliata democrazia fiorentina. Meglio gioverà rilevare col Vassallo come l'ortodossia cattolica di Dante (fatto questo degno ii nota) sia stata sostenuta dal Witte protestante, iglio di pastore protestante ; ed ora sia difesa dallo Scartazzini, anche egli ministro protestante. Nello studio XII — Bibliografia dantesca di Colombo di Batines 1847, — attenti, Slavofili, Russofili ecc. ecc., il Witte, fior di tedesco, si maraviglia che molte fra le più importanti città italiane non abbiano fatta nessuna edizione della Divina Commedia, „fra le quali Genova, Sinigaglia, Salerno, Brindisi, Lecce, Otranto, Messina, Catania, Pavia, Siena, Perugia e nemmeno TriesteQuel mmeno per noi vale un Perù ! L'ho sempre detto 10 che con quei buoni e bravi Tedeschi, tolta via 11 politica, si sarebbe finito con l'intendersi. Ecco lui un tedesco, uno scrittore celebre, un dantofilo ii baldacchino che dichiara Trieste città italiana. Che cosa sono mai gli anfanamenti, e gli urli selvaggi e le strìda di que' dottorelli di Zagabria, ripieni il capo di dottrinetta germanica che non hanno mai capito e non capiranno, che scrivono in croato e pensano in tedesco? Vadano a imparare geografia dai loro maestri. Il secondo volume delle Fortschungeu contiene 25 studi diversi ; ed anche di questi discorre egregiamente il Vassallo. Ammirabile iu questi studi la piena conoscenza del soggetto; il dotto Tedesco prende notizia di quanto fu stampato ; e non c' è pericolo che gli sfugga neppure uno scrittorello : esempio a certi nostri critici che quando trattano un argomento, ricevuta 1' imbeccata dal maestro, e citati due o tre campanili, danno la loro brava sentenza in uno stile tra insolente e sbrigativo. E non sanno come anche un umile scritto può portare la luce in una questione, chè le fabbriche non si tirano su solo con sassi e mattoni, ma anche con pietruzze necessarie per le commettiture. Di questa ammirabile diligenza del Witte citerò un esempio. Nello studio XVI — Nuovi lavori sulla critica del testo della Divina Commedia — il Witte disapprova il Gregoretti, perchè nella sua edizione della Commedia seguì quella pubblicata sotto il nome del Foscolo. Contro il Gregoretti, ed a favore dell' edizione di Berlino si schierarono lo Scolari, 1' Occioni, il Tedeschi ed altri fra cui il Fanfani; il Witte discute quelle varianti, e specialmente si lagna che si facesse questione di nazionalità, quasi si dicesse: A Germania potest aliqnid boni esse? (pag. 45). Davvero che il mio povero nome ci sta come un invitato qualunque chiamato a un pranzo per scongiurare il numero tredici. Trattasi di un articolo sconclusionato nel Tempo di Trieste N. 69 del 1865, nel quale con una critica da pugni mi avventai (ed or me ne dolgo) contro il Gregoretti che avea per altro detto cose de populo barbaro contro 1' Occioni, il Blanc ed il Witte. Ma si sa, in tali questioni, i discorsi, le citazioni di libri e di articoli sono come le ciliege ; e a qualche cosa possono giovare. In questa rapida scorsa delle opere del Witte si leggono cenni del Vassallo che possono giovare assai a que' professori lontani dai centri principali, e che non hanno opportunità di avere alla mano tutte le opere dell' illustre dantofilo tedesco. Rileveranno questi per esempio che il migliore commentatore moderno è lo Scartazzini ; vedranno risolte varie questioni, proposta la miglior lezione nei punti più controversi, come il succedette per quel brutto sugger dette del V dell' Inferno (pag. 25); risulta la questione delle relazioni di Dante ') Questo sia detto nei loro rapporti con l'Istria ; a casa loro li venero e rispetto. con la moglie Gemma, della quale pare che il Witte porti più equo giudizio che Vittorio Imbria-ni „considerando che il loro non fu matrimonio di amore rea di convenienza, e che del resto il loro affetto siasi appresso ancor più raffreddato, tanto più perchè la moglie non era donna da saper valutare 1' altezza dell' ingegno di Dante, ed era inasprita dalla ristrettezza della fortuna cagionata dalla rovina del marito ; e per altra parte i ragguagli, esagerati intorno alla moglie, abbiano potuto nel-1' esule poeta inacerbire 1' alienazione di cuore, la quale al Witte pare fra i due conjugi indubitabile." (pag. 39). Non dico già che ad occhi chiusi si abbiano ad accettare tutte le proposte e le conclusioni del Witte; nè che la sua sia sempre l'ultima parola. Così nel secondo volume delle Forschungen — studio XII — Questioni italiane, dove si tocca per incidenza dell'Istria, e si diceche „Y imperatore Guglielmo a Sadowa compiè le promesse del suo antecessore Enrico VII di Lussemburgo (pag. 42). 1' angelo aspettato da Dante e da tutti i Ghibellini" la mi pare tirata parecchio, perchè tra gl'intendimenti di que'due angeli ci corre un gran tratto. Finalmente nella terza parte del suo lavoro il Vassallo va spigolando nell' epistolario del Witte per darci un saggio della corrispondenza epistolare di lui col Giuliani, la quale dà prova non solo della eletta mente, ma anche del nobile cuore dell' illustre dantista di Germania. Ne cito qualche brano de' più curiosi: «Quantunque io sia acattolico, scriveva al padre Giuliani nel 1845, ho sempre creduta falsissima 1' opinione di accoppiar il nome di Dante con quelli di Pietro Valdo, di Huss e di Lutero. Invece di farci conoscere nella Divina Commedia il più squisito fiore del Medio Evo, e-salante quanto di più sublime e di più santo nacque nei cuori di tante generazioni, questa opinione ce la trasporta in un secolo sì differente, e deve di necessità far crollare i fondamenti della gran fabbrica del poema con somma pazienza gettati dall' autore sull' immutabile dottrina della chiesa e sulle credenze del suo tempo." Un' altra volta, con data del 68, il Witte annunzia all' amico la sua partenza da Roma, e gli comunica „di aver avuto il bene di baciare la mano alla Sua Santità; e che le ultime parole che gli diresse il Santo Padre furono: Et Arcangelus Raphael comitetur te in itinere tuoMa le benedizioni di Pio IX, si sa, avevano la jettatura, e il Witte nel ritorno ebbe viaggio disastroso, trovò impraticabili il San Got-tardo^ il San Bernardino e lo Spluga; rotte per CAPOUIS'IBIA, Tipografia di Carlo Priora. l'inondazione le ferrovie che per Pavia e per Piacenza dovevano condurlo a Milano, intransitabile il Brennero, ed ebbe di grazia di trovar almeno aperta la strada da Mestre e Nabresina a Vienna." Nel leggere questo dotto e affettuoso epistolario, scrive il Vassallo, mi sono sentito correre sovente alle labbra i bei versi dell' Ariosto : Oh gran bontà dei cavalieri antiqui ! Eran rivali, eran di fè diversi , . . E davvero, nel presente rinfocolare di sdegni che parevauo attutiti, allarga il cuore vedere come si amavano questi due galantuomini, tedesco l'uno e protestante, 1' altro italiano e prete. Lo studio del Vassallo, di cui si è qui tenuto parola, fu stampato da prima nell' ottimo periodico la Rassegna nazionale di Firenze, che con la Nuova Antologia, il Propugnatore di Bologna ed altri continua la tradizione di belle lettere e della scienza in Italia, la quale, grazie a Dio, non è solo rap- ! presentata da certi giornaletti boemi che spappac- i ciano la scienza e lettere brutte. Onde io non saprei meglio conchiudere il presente scritto che con le parole di chiusa dell' egregio Vassallo, al quale dobbiamo essere grati per questo ottimo studio sul Witte. „È a sperarsi che nou languisca in Italia, | aDzi vigoreggi sempre più lo studio di Dante. . r Così sarà possibile porre un freno alla letteratura ! frivola e corrotta, cui sitibonda accorre la nostra gioventù ; perchè, come Dante fu dal Balbo salu- : tato col titolo di termometro della nostra lettera- | tura, così il suo studio ne impedirà la rovina, richiamandola all' alto ufficio di servire come nobile istrumento per seguire virtude e conoscenza ; in che consiste la vera nobiltà dell' umana famiglia. P. T. PUBBLICAZIONI Annuario dalmatico -- redatto da L. prof. Benevenia — V. prof. Brunetti — S. Ferrari Cupilli. Anno I, Zara, tipografia Spiridione Artale, 1884. Paletnologia istriana. Appunti per lo studio dei vasi antichi di pietra oliare. L. Pigoriui. Estratto dal Bollettino di paletnologia italiana, anno IX, fase. 11 e 12, 1883. Reggio dell' Emilia, tipografia degli Artigianelli. — Ornamenti italiani inediti disegnati a mezza macchia dall' architetto cav. Ferdinando Mazzanti, professore di disegno ornamentale nel Museo industriale di Torino. La pubblicazione risulterà di dieci fascicoli con dieci tavole ciascuno. Torino, tip. Ermanno cav. Loescher, 1884. Pietro Madeuizza — Ante* Gravisi edit.e redat. responsabili.