GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA \ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO Ho. 8 — 15 Dicembre 1945 Indice ....... pag. N, 44-45 Pubblicato dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1945 Governo Militare Allealo 13 CORPO Ordine Generale N. 24 TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MOTO-VEICOLI CONSIDERATO che si è reso necessario di provvedere alla riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e autoscafi nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito designato quale «Territorio»); CONSIDERATO il R. D. L. 30 Dicembre 1923, n. 3283, che approva il testo di legge sulle tasse ciclistiche e automobilistiche e successive modificazioni ; CONSIDERATO il R. D. L. 29 Luglio 1938, n. 1121, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58 portante Umificazione del regime tributario per l’automobilismo pesante, e la istituzione del pagamento quadrimestrale della tassa unica di circolazione, modificato col R. I). Io 2] Novembre 1938, n. 1937 convertito nella legge 2 Giugno 1939, n. 739; , CONSIDERATO il R. D. L. 24 Novembre 1938 ,n. 1937 che abolì la tassa di circolazione sulle automobili, sui motocicli, sulle motocarrozzette e sugli autoscafi per il trasporto di persone ed istituì il diritto erariale di statistica ; CONSIDERATO la legge 4 Luglio 1941, n. 694, che istituì il pagamento della tassa unica di circolazione a periodi bimestrali ed il disco contrassegno per la riscossione del diritto erariale di statistica ; , CONSIDERATO il R. D. L. 10 Marzo 1943, n. 94, portante la fusione della tassa di circolazione sugli autoveicoli e rimorchi con la tassa sui trasporti di cose con automezzi ; Io, ALFRED C BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino quanto segue : ARTICOLO 1 Il Regio Decreto-Legge 24 novembre 1938, ni 1937 è abrogato. ARTICOLO II SERVIZIO PASSEGGERI La circolazione dei motocicli, delle motocarrozzette, delle automobili, degli autoscafi per trasporto di persone ad uso privato, per servizio pubblico di piazza o da noleggio di rimessa, per servizio pubblico sulle linee regolarmente concesse o autorizzate, per servizo di alberghi ed istituti nel Territorio è soggetta alla tassa stabilita nelle Tariffe A, B e C qui allegate, in conformità alle norme previste dal Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3283, e successive disposizioni. ARTICOLO III 1) La tassa unica di circolazione sugli autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi, per il trasporto di merci è applicata secondo la tariffa stabilita nella tabella D qui allegata. 2) Gli autoveicoli adibiti al trasporto e distribuzione del latte, delle carni macellate fi esche, delle immondize e spazzature, dei generi di monopolio, nonché i carribotte per la vuotatura dei pozzi neri, sono soggetti al pagamento della tassa sulla portata utile ridotta del 50 per cento. ARTICOLO IV VEICOLI INDUSTRIALI E DI SERVIZIO PUBBLICO a) Sono soggetti alla tassa di circolazione in ragione di L. 35 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale non atti comunque a trasporto di cose: 1) Trattrici stradali ; 2) Avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi; 3) Autospazzatrici ; 4) Autopompe ; .5) Autoinnaffiatrici; 6) Autospazzaneve ; 7) Autocarri attrezzi ; 8) Autocarri scala e autocarri per riparazioni linee elettriche; 9) Autocarri-gru per soccorsi e ricuperi automobilistici ; 10) Autcsgranatrici ; 11) Autotrebbiatrici; 12) Autoambulanze ; 13) Autofunebri ; 14) Autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti ; 15) Autoveicoli per disinfezioni ; •16) Autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie,semprechè provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi ; 17) Autoveicoli per radio cinema sonoro, b) Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, semprechè non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 500.— annua. c) Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 20 per ogni cavallo di potenza del motore. ARTICOLO V CONCESSIONI SPECIALI 1) Per la circolazione degli autoveicoli di seguito indicati alle lettere a) b), compete un abbuono del trenta per cento sull'ammontare della tassa risultante dalla tabella allegato D e tale speciale abbuono è concesso con decreto dell’Intendenza di Finanza. a) Per gli autoveicoli con o senza rimorchio (autotreni) che circolano nel Territorio per eseguire trasporti solamente neU’ambito di uno stesso Comune e nel raggio di I\m. 5 dal limite territoriale del Comune, quando l’attività aziendale del proprietrio degli automezzi si svolga esclusivamente nel Comune; b.) per gli autoveicoli con o senza rimorchio (autotreni) adibiti esclusivamente per conto di enti pubblici al trasporto di derrate alimentari per l'approvvigionamento dei mercati. 2) Per conseguire la riduzione del trenta per cento della tassa unica di circolazione prevista dal precedente articolo, deve presentarsi regolare domanda allTntendenza di Finanza in conformità con le norme stabilite dall’art. 5 del Regio Decreto Legge 10 Marzo 1943 n. 94. Il beneficio decorre dalla data della speciale destinazione dell’autoveicolo o da quella della dogana, se posteriore. ARTICOLO VI AUTOVEICOLI IN PROVA La tassa di circolazione di prova, stabilita dall’art. 2 del .R. Decreto-Legge 19 dicembre 1936, n. 2168 è stabilita in L. 5.0Ò0.— per le autovetture e per gli autocarri, in L. 500.— per i motocicli, motocarrozzette e motocarri, in L. 200.— per gli autoscafi. IMPOSIZIONE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE La tassa di circolazione dovuta in conformità ai precedenti paragrafi 1 - 5 è stabilita in ragione di anno solare ed è pagabile a periodi quadrimestrali decorrenti dal l.o gennaio,, l.o maggio e l.o settembre di ciascun anno. Nel caso che gli autoveicoli o autoscafi entrino in circolazione nel secondo, terzo e quarto mese del quadrimestre la tassa è dovuta rispettivamente nella misura di 3/4, 2/4, 1/4. A chiunque esegue il pagamento per l’intero anno solare e concessa la riduzione di 1/20 della tassa dovuta. Quando la tassa presenta una frazione minore di una lira, questa frazione si computa per una lira intera. Restano abrogate tutte le precedenti disposizioni che comunque regolano il pagamento in modo diverso. ARTICOLO Vili CONTRAVVENZIONI 1) 11 contravventore alle disposizioni sulla circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e degli autoveicoli industriali, dei rimorchi e degli autoscafi destinati al trasporto di cose incorre nelle seguenti pene pecuniare oltre al. pagamento della tassa dovuta : a) se non ha pagato la tassa : da un minimo pari alla tassa dovuta ad un massimo del doppio di essa; b) se dell’autoveicolo, del rimorchio o dell’autoscafo fa uri uso per il quale è dovuta una tassa maggiore : da un minimo pari alla differenza fra la tassa pagata e quella maggiore dovuta ad un massimo del doppio della differenza stessa ; c) se durante la circolazone del veicolo non porta la prescritta licenza di circolazione e la ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento della tassa nonostante che la tassa \ risulti pagata : da un minimo di L. 100 ad un massimo di L. 300. 2) Chi sull’autoveicolo adibito al servizio pubblico da piazza, o su linea regolarmente concessa o autorizzata, non appone la speciale targa con la dicitura «servizio pubblico» incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500.— ad un massimo di L. 1000.—. 3) Chi suU’autoveicolo-ehe gode dell’esenzione della tassa non applica in modo visibile il contrassegno nel modo e posto prescritto, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 50.— ad un massimo di L. 300.—■. 4) Chi, avendo ottenuto l’abbuono del trenta per cento della tassa unica, prevista all’art. 5, circola nel Territorio senza portare insieme alla licenza di circolazione il decreto in-tendentizio di concessione (a meno che il consentito abbuono non risulti da annotazione, che gli Ispettorati Compartimentali della motorizzazione Civile sono autorizzati ad apporre, a richiesta degli interessati, sulla licenza di circolazione indicando gli estremi del decreto),, incorre nella pena pecuniara da un minimo di L. 100.— ad un massimo di L. 1000.—. 5) Chi è sorpreso a circolare nel Territorio con autoveicolo, rimorchio o natante con carico di cose superiore alla portata utile risultante dalla licenza di circolazione, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L- 1000.— ad un massimo di L. 10.0000.— oltre al pagamento della differenza di tassa dovuta in ragione del maggior carico trasportato. 6) Chi circola nel Territorio con autoveicolo o navighi con autoscafo usando la targa di prova, per fini diversi dalla prova, incorre nella pena pecuniaria da un minimo di pari alla tassa dovuta per le caratteristiche dell’autoveicolo, ad un massimo del triplo oltre al pagamento della tassa. 7) Il concessionario che effettui nel Territorio circolazione di prova senza la speciale targa è punito con la pena pecuniaria di un minimo di L. 1000.— ad un massimo di L. 3000.— oltre il pagamento della tassa. Il concessionario ha l'obbligo di restituire alla Prefettura la targa di prova entro dieci giorni dalla scadenza della concessione ; nel caso di inadempienza incorre nella pena pecuniaria da un minimo di L. 500.— ad un massimo di L. 3000.—. 8) Per ogni altra violazione delle disposizioni del E, Decreto 30 Dicembre 1933 n. 3283, e successive norme integrative e modificative s’incorre nella pena pecuniaria da un minimo di Lire 100.— ad un massimo di Lire 500.—. ARTICOLO IX Restano in vigore le disposizioni in materia di tasse automibilistiche stabilite dal E. D. 30 Dicembre 1923 n. 3283 e da successive norme integrative e modificative, in quanto non incompatibili con il presente decreto. ARTICOLO X La riscossione della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi nel Territorio è affidata nel Territorio all'Automobile Club, Gorizia, Trieste e Pola. La commissione dovuta ai suddetti Automobile Club per la riscossione delle tasse di circolazione stabilite con il presente decreto è fissata in 8%. ARTICOLO XI — Le tasse nella misura stabilita nel presente Decreto come tutte le altre disposizioni si applicano in tutto il Territorio con decorrenza Lo Gennaio 1946. Trieste, addi 26 Novembre 1915. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ALLEGATO A Moto cicli Potenza in C. Y Tassa annua Potenza in C. V Tassa annua 1 200 11 730 2 230 12 810 3 265 13 895 4 305 14 985 5 350 • 15 , 1080 6 460 16 1180 ■ 7 460 17 1285 8 520 18 1395 9 585 19 1510 10 655 20 1630 Motocarrozzette Uso privato Potenza in Tassa annua C. V Potenza in C. V Tassa annua i 275 ii 1035 2 315 12 1155 ' 3 363 13 1283 4 419. 14 1419 5 483 15 1563 6 . 555 16 1715 7 635 17 1875 8 723 18 2043 9 819 ' 19 2219 10 923 20 2403 N. T. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta alla metà. ALLEGATO B Autovetture adibite al trasporto di persone Uso privato Potenza in C. V Tassa annua Potenza in C. V Tassa annua 5 612 18 2664 6 696 19 2908 7 796 20 3160 8 904 21 3428 9 1028 22 3704 10 1160 23 3996 11 1308 24 4296 12 1464 25 4612 13 1636 26 4936 14 1816 27 5276 15 2012 28 5624 16 2216 29 5988 17 2436 30 6360 Per le autovetture di potenza superiore ai trenta C. V. si applica la tassa corrispondente ai C. V. 30 aumentata di L. 380.— per ogni C. V. in più dei 30. N.B. — La tassa riportata nella presente tabella, si applica : .nella stessa misura, per le autovetture da noleggio di rimessa, mentre è ridotta a metà per quelle adibite a servizio pubblico, da piazza e ad 1/3 (un terzo) per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare (autobus). ' ALLEGATO C Autoscafi ad uso privato Trasporto persone Potenza in Tassa annua Potenza in Tassa annua C. V C. Y 1 100 26 1236 2 108 27 1320 3 120 28 1408 . 4 136 29 1496 5 156 30 1592 6 164 31 1688 7 200 32 1788 8 228 33 1892 9 260 34 1996 10 292 35 2104 11 340 36 2216 12 368 37 2332 13 412 38 2416 14 456 39 2568 15 504 40 2692 16 556 41 2820 17 612 42 2948 17 612 43 3132 18 668 44 3216 19 728 45 3356 20 792 46 3496 21 860 47 3640 22 . 928 48 3788 23 1000 49 3940 24 1076 50 4092 25 1156 Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C. V. si applica la tassa corrispon- dente ai C. V. 50 aumentata di L. 150.— per ogni C. V. in più dei 50. N. T. — Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata nella tabella presente, ridotta a metà. ALLEGATO D Tariffa della tassa unica di circolazione autocarri, motocarri, motofu rgoncini e rimorchi TASSA ANNUA Autocarri, N.ro POETATA UTILE motocarri Rimorchi d ordine DEL VEICOLO e motofur- goncini 1 Fino a 7 quintali 1.125 1.245 2 » 8 » ... 1.350 1.485 3 . » 10 .... 2.230 2.475 N.rò d’ordine PORTATA UTILE DEL VEICOLO TASSA ANNUA Autocarri, motocarri , c Rimorchi e motoiur- goncini 4 Da oltre 10 e fino a 15 quint. 4.500 4.950 5 » 15 » 20 » 6.950 7.680 6 » 20 » 25 , » . 9.300 10.000 7 » 25 » 30 » 11.625 12.795 8 » 30 » 35 » 12.795 14.070 9 » 35 » 40 » 13.950 15.345 10 » 40 » 45 » 18.600 20.460 11 » 45 » 50 20.925 23.025 12 » 50 » 60- » 24.000 26.400 13 » 60 » 10 » 28.800 31.680 14 » 70 ». 80 » ; 31.200 34.320 15 » 80 » 90 » 36.000 39.600 16 » 90 43.200 — 17 » 90 » 100 » — 42.240 18 » 100 » 110 » — 45.600 Oltre 110 quintali 47.520 G 0 V E R N 0 M I LIT ARE A LLEATO 13 Corpo Ordine N. 28 AMMASSO E VENDITA DEL LATTE E DISTRIBUZIONE DEI FORAGGI ATTESOCHÉ’ si considera opportuno di disciplinare l’ammasso e la vendita del latte, nonché la distribuzione dei foraggi in alcuni Comuni situati in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dal Governo 'Militare Alleato (qui di seguito designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Censimento delle vacche da latte a) Ogni ente o persona che, entro il Territorio d'uno dei Comuni, nel quale, per disposizione del competente Commissario di Zona, cornei più sotto è indicato, il presente Ordine sia entrato in vigore, abbia in, proprietà o in detenzione una o più vacche da latte- dovrà notificarle presso la sede comunale dell'Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell’Agricoltura e ciò entro giorni 30 (trenta) diali’entrata in vigore di quest'Ordine nel rispettivo Comune. Nel caso, in1 cui si sia entrati in possesso di tali animali dopo l'espiro di tali termine, la notifica dovrà avvenire entro giorni 15 (quindici) dall’acquisto. b) La notifica avverrà nel tempo, nel luogo e con le modalità che saranno stabilite e resi di pubblica conoscenza ’dal sopra indicato Ufficio Provinciale Statistico-Economico dell'Agricoltura (U.P.S.E.A.) in ogni singolo Comune, in cui quest'Ordine sarà entrato ira vigore. Tali modalità dovranno essere previamente approvate dall'Ispettorato Territoriale dell'Agricoltura e dal Governo Militare Allealo. ARTICOLO li Conferimento e consegna del latte Per ogni vacca adulta si conferirà giornalmente un quantitativo:1 di latte, ammontante, in media a litri due (con le facilitazioni più ¡sotto previste al comma (ii) dell'Art. V). che sarà giornalmente consegnato ad un Centra autorizzato alla raccolta del latte, a sensi dell’Art. V di quest'Ordine. b) Agli effetti di quest'Ordine, si considera adulta ogni vacca che abbia iniziato il primo allattamento. , ARTICOLO III Istituzione dei centri raccolta del latte a) Ogni Comune, in cui avrà vigore il presente Ordine, istituirà, secondo le necessità e le esigenze dell'igiene, uno o più centri per la raccolta del latte e dei prodotti caseari. Ciascuno di questi centri ¡sarà gestito in conformità alle istruzioni che saranno emanate dalla SBPRAL, con l'approvazione delle divisioni per la pubblica igiene e per l’agricoltura del Governo Militare Alleato. b) ¡Ogni centro di raccolta terrà un esatto registro di tutti i conferimenti d:el ¡atte e di prodotti caseari, con l'indicazione del prezzo d'acquisto, dell'uso' fattone, nonché del prezzo di vendita. Tali registri e le relative pezze d’appoggio potranno essere in ogni momento esaminati e verificati dallTspettorato Territoriale dell’Agri-coltura. ^ c) II latte sarà acquistato dai centri di raccolta sulla base d’un contenuto di grassi non infeiiore al 3,5 %>. Il prezzo base da corrisponderai per il latte ed i prodotti caseari, nonché eventuali maggiorazioni o ¡detrazioni relative al maggiore, o minore contenuto di grassi, sarà fissato periodicamente dalla SBPRAL. previa approvazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO IV Vendita del latte Il latte ed i piodotti caseari che faranno capo ai centri di raccolta saranno venduti al pubblico ai prezzi e con le modalità che saranno fissati dalla SBPRAL, pi-evia approvazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Distribuzione dei foraggi a) Gli animali produttori di latte avranno la preferenza nella distribuzione di ogni genere disponibile di foraggi. Eccezioni in questdirldine di preferenza potranno consentirsi a beneficio di animali da macello, conformemente ad eventuali disposizioni della Divisione per l'Agricoltura del Governo Militare Alleato, IO b) La distribuzione dei foraggi si farà mensilmente in base a buoni di prelevamento da emettersi dall'Ispettcrato Territoriale dell’Agricoltura, in conformità alle registrazioni dei conferimenti fatti ai singoli centri di raccolta del latte e alle seguenti disposizioni: i) La distribuzione avverrà a favore dei possessori di animali produttori di latte che conferiscano mensilmente ai rispettivi centri di raccolta almeno sessanta litri per ogni capo di bestiame. ii) Coloro che possiedono fino a 'tre vacche adulte potranno rivolgere domanda alla locale sede dlell’fspettorato Territoriale dell'Agricoltura per ottenere una riduzione del prescritto minimo mensile di litri 60- per ogni capo, che nondimeno li ammetta alla distribuzione dei foraggi. iii) Coloro che conferiranno mensilmente un quantitativo superiore al minimo idi litri sessanta per ogni vacca adulta, avranno diritto a ricevere un supplemento di foraggi, proporzionalmente ad ogni litro conferito in più e sulla base dei quantitativi da assegnarsi in conformità alle disposizioni che precedono. Tale supplemento sarà direttamente proporzionale al quantitativo conferito in più al minimo previsto. ARTICOLO VI Sanzioni penali Chiunque violi le disposizioni contenute in quest'Oridine sarà sottoposto a procedimento penale da parte di un Tribunale Militare Alleato e, se ritenuto responsabile del reato ascrittogli, sarà punito con pena pecuniaria o con pena restrittiva della libertà personale, o con entrambe le pene e si potrà inoltre, procadlerre alla confisca degli animali non debitamente notificati a sensi di questo Ordine. ARTICOLO Vili Entrata in yigore Quest'Ordine entrerà in vigore ' soltanto in quei Comuni che verranno indicati con ordinanza dìel competente 'Commissario di Zona, e la data, dell'entrata in vigore sarà quella in cui nel rispettivo Comune sarà avvenuta la pubbicazionè di entrambi. Trieste, 19 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MIL I T A R E ALLEA T O 13 Corpo Ordine N. 37 LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ’ INCOMBENTE ALLE FERROVIE DELLO STATO RELATIVA AL TRASPORTO DI MERCI Atteso che, nelle presenti circostanze è necessario apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni riguardanti la responsabilità incombente alle Ferrovie dello Stato, derivate dal trasportò di cose nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, (qui appresso designata quale «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Rischio a carico dei mittente Nonostante le disposizioni contenute nel R. D. L. 25 gennaio 1940 No. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940 'No. 674, il trasporto di merci sulle Ferrovie dello Stato, entro il Territorio ,avrà luogo, sino alla dichiarazione ufficiale della cessazione dello stato di guerra ad esclusivo rischio del mittente. ARTICOLO II Evento di forza maggiore presunto Nei casi qui sotto contemplati, e in relazione alle cose, il cui trasporto sulle Ferroyie dello Stato, entro il Territorio, si sia iniziato con la consegna delle stesse o sia già stato effettuato nel periodo dal l.o gennaio 1943 a tutto il 9 novembre 1945, sarà considerato, in mancanza di prova contraria, evento di forza maggiore : a) ogni avaria riportata dalle cose trasportate, nonché la parziale o totale perdita di queste ; b) il ritardo nel ritiro di tali cose o il loro mancato ritiro; c) la mancata osservanza dei termini di consegna previsti dagli articoli 25, 53 e 55 del R. D. L. 25 gennaio 1940 No. 9. ARTICOLO III Proroga del termine relativa alla presentazione di un eventuale reclamo Sino alla dichiarazione ufficiale della cessazione dello stato di guerra, il termine concesso all’Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, entro il Territorio, per decidere su un reclamo riguardante il trasporto di merci, prima che venga iniziata l’azione giudiziaria, è prorogato, con il presente provvedimento, da 120 giorni, come previsti nella legge vigente, a 180 giorni. ARTICOLO IV Applicabilità di quest’ordine Le disposizioni di quest’Ordine saranno applicabili anche al trasporto di merci su linee concesse, nel Territorio, a imprese private e soggette ai regolamenti, condizioni e tariffe in vigore presso le Ferrovie dello Stato. ARTICOLO V Data di entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma. Trieste, li 9 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 38 RICOSTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI DELL’AGRICOLTURA, DEGLI UFFICI ESECUTIVI PROVINCIALI (U.P.S.E.A.) E COMUNALI (U.C.S.E.A.), DELL’UNIONE NAZIONALE STATISTISTICO-ECONOMICA DI AGRICOULTURA (U.N.S.E.A.), NONCHÉ’ DELL’ENTE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA COLTIVAZIONE AGRICOLA CON MEZZI MECCANICI (U.M.A.). Premesso che con R. D. dd. 18 novembre 1929, No. 2071 (successivamente convertito in R. D. L. dd. 18 novembre 1929 No. 270) furono istituiti degli Ispettorati regionali (successivamente denominati compartimentali) dell’agricoltura, con poteri, diritti, funzioni e obblighi ivi specificati ; Premesso che, con la legge dd. 2 giugno 1930 No. 755, ulteriori poteri e obblighi furono assegnati al suddetto Ispettorato Regionale dell’Agricoltura ; Premesso che, con R. D. dd. 13 giugno 1935, No. 1220, furono istituiti degli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura con poteri, diritti, funzioni e obblighi nello stesso specificati ; Premesso che, con la legge dd. 18 maggio 1942 No. 556, fu istituita un’Unione .Nazionale dell’Agricoltura (U.N.S.E.A.) con uffici esecutivi in. ogni provincia, (U.PiS.E.A.) e che a questa Unione e agli uffici esecutivi furono assegnati i poteri ivi specificati; Premesso che,* con R. D. 26 luglio 1935, No. 1534, fu istituito un Ente per l’incremento delle culture col mezzo dei macchinari agricoli (qui di seguito denominato U.M.A.) con poteri, funzioni, diritti e obblighi ivi specificati; Premesso che, inoltre, e desiderio del Governo Militare Alleato di riorganizzare il sistema agricolo (inclusi gli Enti qui menzionati) entro la parte della Venezia Giulia da esso amministrata (e qui di seguito designata quale «Territorio») : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Officiale Superiore _ per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I A) Ispettorati dell’agricoltura A) Viene istituito un Ispettorato Territoriale dell’Agricoltura, che avrà tutti i poteri) diritti, funzioni e obblighi di un Ispettorato Regionale o compartimentale dell’Agricoltura. B) Il suddetto Ispettorato Territoriale sarà composto di tre sezioni (ciascuna con ufficio proprio) che saranno denominate sezione tecnica, statistica e amministrativa, rispettivamente (e uffici relativi). Ognuna di queste sezioni coordinerà l’attività degli organi analoghi distribuiti nelle tre Zone del Territorio come qui di seguito menzionato. C) Il capo dell’Ispettorato Territoriale sarà un funzionario del gruppo e di grado almeno uguale a quello di tutti gli altri funzionari alle dipendenze degli Ispettorati Agricoli del Territorio e, in ogni caso, non di un gruppo o grado inferiori al gruppo (A) rispettivamente al grado VI, e gli competerà il titolo di «Ispettore Territoriale dell’Agricoltura». Sarà, fra altri, assistito anche da un funzionario dèi gruppo (A), di grado VII, col titolo di Vice Ispet- ^ tore Territoriale déH’Agricoltura e da un funzionario del gruppo (A), di grado VII, col titolo di «Ispettore Principale dell’Agricoltura». Tutti questi funzionari saranno nominati o rimossi per iscritto, soltanto da me o dai miei successori e avranno tutti i poteri, le attribuzioni, e i diritti spettanti a funzionari che occupano posti corrispondenti presso Ispettorati Regionali e Compartimentali dell’Agricoltura. ARTICOLO II Ispettorati di Zona e uffici A) Gli Ispettorati Provinciali dell’Agricoltura, con giurisdizione entro il Territorio, saranno denominati «Ispettorati dell’Agricoltura - di Zona». I poteri, gli obblighi, le funzioni e i diritti di questi uffici (sempre in conformità alle disposizioni di questo Ordine) rimarranno inalterati. B) Ogni ispettorato di Zona sarà composto di tre Sezioni simili a quelle dell'Ispettorato Territoriale. La Sezione Statistica di ogni Ispettorato Territoriale. La Sezione statistica di ogni Ispettorato di Zona comprenderà e avrà poteri, obblighi, funzioni e diritti del-l’U.P.S.E.A. locale; tale Ufficio Statistico sarà denominato Ufficio Statistico dell’Agricoltura - di Zona. (U.A.S.E.A.). In ogni Ispettorato di Zona saranno pure incorporati gli ex Uffici Provinciali dell’U.M.A. C) Il funzionario Superiore di ogni Ispettorato di Zona dovrà appartenere al gruppo (A) del grado YII e sarà denominato «Capo Ispettore dell’Agricoltura di Zona». Sarà assistito da un funzionario del gruppo (A) del grado Vili, denominato «Vicecapo Ispettore dell’Agricoltura di Zona». Inoltre, nella Sezione Tecnica potranno trovarsi (fra altri) non più di due periti, dei quali uno dovrà appartenere al gruppo (B), grado IX o inferiore, e uno al gruppo (B) del grado X o inferiore. Nessun funzionario della Sezione Amministrativa potrà, qualora sia segretario contabile, appartenere a un gruppo o grado superiore al gruppo (B) rispettivamente al grado X e, se segretario sostituto, a un gruppo o grado superiore al (C) , rispettivamente al XIII. Il Capo Ispettore di Zona sarà nominato o rimosso in iscritto soltanto dal competente Commissario di Zona del Governo Militare Alleato; gli altri funzionari di carriera menzionati saranno in modo analogo nominati dal suddetto Commissario di Zona, da persone designate dal Capo Ispettore di Zona rispettivamente dai rimanenti funzionari dei cessati Ispettorati Provinciali e degli Uffici Statistici. (U.N.S.E.A.). Tutti i funzionari menzionati in questo articolo avranno i poteri, obblighi, funzioni e diritti pari a quelli dei funzionari che occupano posti analoghi negli Ispettorati Provinciali e nei dipendenti uffici. ARTICOLO III Uffici di Zona Per ragioni di ordine amministrativo, il Governo Militare Alleato potrà dividere ogni Zona in due o più settori e stabilire un apposito ufficio dell’Agricoltura in ciascun settore. Ciascuno di questi uffici eserciterà le attribuzioni dell’Ispettorato di Zona entro il settore di sua competenza, rimanendo, tuttavia, sottoposto al controllo del rispettivo Ispettore di Zona. Gli uffici di settore non saranno divisi in sezioni, ma vi potranno essere segnati degli ispettori, degli specialisti e dei periti, da nominarsi per iscritto dal competente Commissario di Zona del Governo Militare Alleato, su designazione del rispettivo Ispettore di Zona. ARTICOLO IV Uffici comunali A) Uffici Statistici saranno istituiti nei Comuni o frazioni di essi secondo le istruzioni impartite dal Governo Militare Alleato. Questi uffici avranno gli stessi poteri, obblighi, funzioni e diritti degli uffici comunali dell’U.P.S.B.A. Ognuno di tali uffici sarà d'ora in poi denominato «Ufficio Comunale Statistico-economico dell’Agricoltura (U.C.S.E.A )»„ ARTICOLO V Ordine gerarchico e reponsabilità A) — ENTRO L’ISPETTORATO TERRITORIALE. Il funzionario Superiore di ciascuna delle tre sezioni dell Ispettorato Territoriale menzionato. nell’articolo I di quest'ordine, sarà in riguardo responsabile verso l’Ispettore Territoriale dell’Agricoltura e sarà sottoposto al suo controllo. B) — TERRITORIO DI ZONA. Ogni ufficio di Zona sarà responsabile, secondo la ripartizione delle attribuzioni, verso la corrispondènte sezione dell’Ispettorato Territoriale e sarà sottoposto al suo controllo. Nel disimpegno di altre mansioni, queste sezioni saranno responsabili e sottoposte al controllo del Capo Ispettore di Zona, che, a sua volta sarà responsabile e sottoposto al controllo dell’Ispettorato Territoriale. C) — ZONA. Il funzionario superiore di ogni ufficio di Zona sarà in materia di sua competenza responsabile e sottoposto al controllo del capo della rispettiva sezione del competente Ispettorato di Zona e in, ogni altra materia, sarà posto sotto il controllo diretto del Capo Ispettore di Zona. D) — COMUNE -SETTORE. Il funzionario preposto a uno degli uffici dell’U.C.S.E.A. sarà responsabile ndhchè sotto il controllo del funzionario preposto all’Ufficio esistente nel Comune; in mancanza di tale ufficio, il funzionario preposto all’Ufficio dell’U.C.S.E.A. sarà responsabile secondo la già accennata ripartizione delle attribuzioni, verso il capo del rispettivo settore, mentre nel disimpegno di altre mansioni sarà sottoposto al controllo diretto del Capo Ispettore di Zona. ARTICOLO VI Controllo esercitato dal Governo Militare Alleato Tutti 1 funzionari o Enti istituiti .riorganizzati e comunque menzionati in quest’Or-dine, saranno sempre sotto il controllo rispettivamente dovranno uniformarsi agli .ordini e alle istruzioni del Governo Militare Alleato. ARTICOLO VII Eventuali divergenze tra i provvedimenti di quest’ordine e altre leggi Nel caso che una legge o decreto richiamati in quest’ordine siano in conflitto con le disposizioni di esso saranno decisive le disposizioni contenute in quest’ultimo. . ARTICOLO Vili Data di entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione. Trieste, li 12 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo __ Ordine N. 39 CONCESSIONE DI UN’ INDENNITÀ DI CONGIUNTURA AI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI Atteso che si ritiene opportuno autorizzare l’erogazione di un’indennità di congiuntura a tutti i dipendenti da Enti pubblici entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»); lo, ALtRED C. BOWMANt Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili: dispongo : ARTICOLO I Concessione deli’indennità di congiuntura Parte 1: iNel presente Ordine viene stabilito il pagamento di una indennità di congiuntura, in ragione di una, somma globale, a favore di tutti i dipendenti da Enti pubblici, in servizio entro il Territorio, come qui appresso specificato. Parte 2: La -denominazione «Dipendenti da Enti (Pubblici» comprende i dipendenti di ruolo e avventizi, civili e militari, statali, parastatali, provinciali, comunali, di istituzioni di beneficenza e assistenza, come pure di. altri Enti pubblici o organizzazioni. ARTICOLO II Ammontare dell’indennità di congiuntura L’ammontare dovuto a titolo d'indennità dii congiuntura è il seguente: a) Per il personale residente nel Comune di Trieste . , , L, 2,000 b) Per il personale residente negli altri comuni del Territorio L, 1.500 - c) Per il personale residente nel comune di Trieste che riceve razioni in natura......................... .................L. 1.200 d) Per il personale residente negli altri comuni del Territorio che riceve razioni in natura............................... , L. 900 ARTICOLO dii Pagamento Integrale dell'indennità di congiuntura L’indennità di congiuntura sarà integralmente dovuta a tutti i dipendenti da Enti Pubblici che si trovavano in servizio alla data del 15 agosto 1945 e per un periodo almeno di sei mesi anteriormente a tale data. ARTICOLO IV Pagamento parziale dell’indennità di congiuntura Paite 1: l L indennità di congiuntura sarà da corrispondersi parzialmente a tutti i dipendenti da Enti pubblici che, pur trovandosi in servizio alla data del 15 agosto 1945, abbiano prestato l’opera loro, nel periodo immediatamente precedente a tale data, per una durata inferiore ai sei, mesi; in tal caso, l'indennità ida corrispondersi sarà pari a tanti sesti dell'importo sopra precisato, quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato, computandosi una frazione superiore alle dlue settimane quale mese intero. Parte 2: Il pagamento parziale, di cui sopra, sarà pure corrisposto nei casi seguenti; 1) Qualora un dipendente da Enti pubblici, nel periodo di sei mesi immediatamente anteriore alla data del 15 agosto 1945, abbia cessato il rapporto di servizio pbfr1 .motivi lestranei a provvedimenti di carattere penale o disciplinare^ 2) alle vedove e ai minori a carico di dipendenti da Enti pubblici che sono deceduti nel periodo di sei mesi immediatamente anteriore alla data del 15 agosto 1945 ARTICOLO V Dipendenti da Enti pubblici sospesi o dimessi dal servizio L’indennità di congiuntura non sarà dovuta ai dipendenti da Enti pubblici che siano definitivamente dimessi c sospesi dal servizio da parte d'una Commissione depurazione istituita in conformità all'Ordine Generale N.o 7- dopo che sarà stata esaminata ['opposizione eventualmente prodotta. Coloro, che siano stati sospesi in via non definitiva, non percepiranno l'indennità di congiuntura fintantoché non sia intervenuta una decisione definitiva da parte della Commissine d',Epurazione che abbia fatto luogo all'opposizione prodotta, in conformità al summenzionato Ordine Generale, contro la dimissione o la sospensione non definitive. ARTICOLO VI Assunzione dell’onere per la corresponsione delTindennità di congiuntura da parte dei vari bilanci L'indennità di congiuntura farà carico ai capitoli dei vari bilanci che si rfe-riscono alle voci «Stipendi e Salari». ARTICOLO VII Entrata in vigore 11 Presente Ordine entrerà in vigore all’atto della firma da parte mia. Trieste, li 12 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili G O V E E N O M ILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 40 ASSUNZIONE DI MARCONISTI SU NAVI ATTESO che si ritiene necessario di adottare provvedimenti relativi alla assunzione di marconisti su novi appartenenti al Compartimento di Trieste; Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili: dispongo : Assunzione di due marconisti Parte Prima: Le navi da carico, che, per disposizione di legge, devono avere installata a bordo una stazione R, T„ dovranno assumere almeno due marconisti abilitati, residenti nel Comune di Trieste. Parte Seconda: Uno di questi marconisti dovrà appartenere ai ruoli della Società Italiana Radio detta Società, mentre il secondo ruolo comprenderà i cosidetti marconisti liberi trie- ARTICOLO II Classificazione dei marconisti! La Società Italiana Radio Marittima terrà due ruoli esatti ed aggiornati dei marconisti abilitati: in uno di questi ruoli saranno iscritti i marconisti appartenenti a detta Società, mentre il secondo ruolo comprenderà i cosi detti marconisti liberi triestini. I marconisti da assumersi per le singole navi da carico, in conformità alle di- sposizioni di quest'Ordine, saranno prescelti dai due ruoli su accennati, in ordine di anzianità, ! ARTICOLO III Obbligo incombente al Capitano del Porto II Capitano del Porto è incaricato di vigilare acchè Se presenti disposizioni siano debitamente osservate. ARTICOLO IV Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, addi 15 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 41 AUMENTO DEI DIRITTI DI VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI METRICI ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di fissare alcuni aumenti dei diritti di verificazione degli strumenti metrici nella parie della 'Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui sotto designala quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J-A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili: determino : Parte 1: I diritti di verificazione attualmente in vigore, dovuti per le verificazioni periodiche degli strumenti metrici, come indicati nella tabella allegata al R, D, L. 28 novembre 1938, N.o 1941 sono aumentati, nel Territorio, del 100 % (cento per cento). Parte 11: a) I diritti attualmente in vigore, dovuti per la verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare, nonché per i misuratori del gas e per i manometri, come indicati nella tabella sopra citata, unitamente alle altre due tasse fissate a Lire 200 ciascuna, a sensi dell'articolo 3 del decreto citato, sono aumentati, nel Territorio, del 200 % (diuecento per cento). b) L'ammontare complessivo della tassa dovuta per la verificazione prima dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, aumentato ai sensi di que-st'Ordine sarà ridotto della metà, quando l'esito della verifica dovesse essere negativo. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 19 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili- GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 42 USO NON AUTORIZZATO DI DIVISE MILITARI Atteso che si ritiene necessario di proibire l'uso non autorizzato delle divise militari in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito designata quale «Territorio») : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ■ . _ dispongo : ARTICOLO I Divieto d’uso di divise militari non autorizzato Senza speciale autorizzazione del 13.o Corpo, l’uso delle divise militari, di parti di esse o dei distintivi ad esse inerenti, è proibito. ARTICOLO II Pene comminate ai contravventori La violazione delle disposizioni contenute in quèst’Ordine costituisce reato perseguibile dinanzi ad una Corte Militare Alleata, e punibile con pena restrittiva della libertà personale o con pena pecuniaria, o con entrambe le pene, a giudizio della Corte, e con tutte le .conseguenze di legge. ARTICOLO III Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma. Trieste, '22 novembre 1915. J. C. SMUTS Ten. Col. per : ALFRED C. BOWMAN Colonnello ■!.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili G O V E K N O M I L IT A R li ALLEA T O 13 Corpo Ordine N. 48 SOSPENSIONE DELLE TASSE D’ESPORTAZIONE E DEI DIRITTI DI LICENZA Atteso che si ritiene opportuno di sospendere le tasse d’esportazione su taluni generi e merci, nonché i diritti di licenza sulle esportazioni di taluni generi e merci, e ciò nel 1 a parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.GjD., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, determino : Sospensione delle tasse d’esportazione ARTICOLO I Le tasse d’esportazione su generi e merci, come fissate dal R.iD.L. 9 giugno 1921 No. 800, convertito nel R.D.L. 17 aprile 1925 No. 473, rimangono sospese nel Territorio. ARTICOLO II Sospensione dei diritti di licenza sulle esportazioni I diritti di licenza sulle esportazioni di generi o merci, oome fissati all’arl. 2 del R-D.L. 15 aprile 1943 No. 249, rimangono sospesi nell Territorio. ARTICOLO ITI Entrata in vigore Quest’ Ordine è entrato in vigore alla data dal 14 (quattordici) novembre 1945 Trieste, 24 novembre 1945. J. C. SMUTS Ten. Col. in sostituzione di : ALFRED C. BOWMAN Colonnello -T.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine di Zona N. 45 PROROGA DEL TERMINE UTILE ALLA RINNOVAZIONE DELLE IPOTECHE Atteso che si ritiene opportuno prorogare, nelle presenti circostanze, il termine utile alla rinnovazione delle ipoteche, come preveduto dalle leggi in vigore all 8 settembre 1943, e ciò ■entro la parte della Venezia Giulia occupata : dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quilre «Territorio») ; Io, ALFRED C. BOWMAN, .Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Proroga del termine utile alla rinnovazione delle ipoteche Il termine entro il quale, a sensi delle leggi in vigore nel Territorio alla data dell’ 8 settembre 1943, si deve procedere, alla riinnovazione delle ipoteche, incluse quelle a garanzia di ci editi dello stato, è prorogaci fimo a sci mesi dopo da dichiarazione ufficiale della cessazione dello stato di guerra. ARTICOLO II Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore alila data della firma da parte mia. Trieste, 24 novembre 1945. J. C. SMUTS Ten. Col. , in sistituzione di: ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MI L I T A R E ALLEA T O 13 Corpo Ordine N. 47 ISTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSULTIVE PER L’ALIMENTAZIONE ATTESO che il problema dell’alimentazione e quello relativo ai prezzi dei vari generi è tale da rendere opportuna e necessaria ¡l’istituzione di commissioni consultive per l'alimentazione in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e qui di seguito designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili: dispongo : Istituzione di commissioni consultive per l’alimentazione Parie 1: Una commissione consultiva per l'aiimentazione viene istituita per il Territorio, e sotto-commissioni consultive di zona vengono istituite per le zone di Gorizia e di P ola. con i poteri e le attribuzioni qui sotto specificate. Parte 2: La commissione consultiva per il Territorio sarà composta a un presidente e da sei membri che saranno nominati e potranno essere revocati dal Governo Militare Alleato. Di questi ultimi, tre saranno rappresentanti dei consumatori e, tra essi uno almeno sarà rappresentante delle organizzazioni dei prestatori d’opera. I rimanenti tre membri saranno rappresentanti dei seguenti enti, rispettivamente: Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SElPRAL); Cetro Autotrasporti e Camera di Commercio ed Industria. Parie 3: Le sotto-commissioni consultive per la zona di Gorizia e dii Pola, rispettivamente, saranno sotto il controllo e la vigilanza della Commissione consultiva per il Territorio e saranno istituite e nominate dal Governo Militare Alleato in, conformità a quanto stabilito alla parte 2. AETICOLO II Attribuzione delle commissioni consultive per l’alimentazione Le attribuzioni delle commissioni consultive per l'alimentazione saranno le seguenti: a) Compiere studi e indagini riguardanti il prezzo, la fornitura e la distribuzione dei generi alimentari entro il Territorio e le zone rispettive. b) Esternare pareri periodicamente, su richiesta o quando risulterà opportuno, al Governo Militare Alleato, riguardanti problemi dell’alimentazione entro il Territorio e le zone rispettive; c) Disimpegnare quei compiti attinenti all’alimentazione nel Territorio e nelle zone rispettive, che dovessero loro venire affidati dal Governo Militare Alleato. AETICOLO III Facoltà delle commissioni consultive per l’alimentazione Le commissioni consultive per l'alimentazione avranno facoltà di: a) Assumere un direttore stipendiato ed altri impiegati che dovesero risultare necessari, corrispondendo loro emolumenti da fissarsi dal Governo Militare Alleato; b) citare testimoni, deferire il giuramento, disporre comunicazione e la verifica di registri e di documenti; c) svolgere la loro attività attraverso comitati o sezioni che si occupino di particolari aspetti del problema dell’alimentazione e della distribuzione dei generi alimentari. AETICOLO IY Vigilanza del Governo Militare Alleato Le commisioni consultive per l’alimentazione saranno sotto la vigilanza e il controllo del Governo Miliare Alleato. Penalità per i contravventori Chiunque deliberatamente rifiuti o trascuri d'obbedire ad un ordine legalmente dato dalla commissione consultiva per l’alimentazione del Territorio o dalle rispettive sotto-commissioni consultive di zona, oppure contravvenga in qualsiasi altro modo alle disposizioni contenute in quest'Ordine, si renderà responsabile d'un reato e, se sarà ritenuto colpevole da una Corte Militare Alleata, sarà punito con pena pecuniaria o con la reclusione, o con entrambe le pene, a giudizio della Corte, ARTICOLO VI Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia, Trieste. 29 novembre 1945, ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.O.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili 2'à GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Avviso N. 8 CONTINUAZIONE DEL PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE DOPOGUERRA, MODIFICHE NELLE ALIQUOTE DELL’INDENNITÀ’ DI CONTINGENZA E PAGAMENTO DELL’INDENNITÀ’ TEMPORANEA DI ADEGUAMENTO SALARIALE ARTICOLO I Assegno di disoccupazione dopoguerra per il mese di dicembre 1945 Le particolari provvidenze a favore dei disoccupati, denominate «assegno di disoccupazione dopoguerra» saranno conservate fino al 31 dicembre 1945, nell’entità e alle condizioni indicate nelT Ordine No. 13. ARTICOLO II Modifiche nelle aliquote dell’indennità di contingenza Il sussidio denominato «indennità di contingenza», potrà essere pagato, a partire dal I.o dicembre 1945, alle seguenti percentuali delle aliquote indicate alla parte 1, comma 1 dell’Avviso No. 4, in luogo delle aliquote indicate alla parte 1, comma 2 dello stesso : a) ai prestatori d’opera nei Comuni di TRIESTE, MONFAiLCOiNE e MUGGIA: 100%. b) ai prestatori d’opera nei Comuni di GORIZIA e POLA : 90%. c) ai prestatori d’opera negli altri Comuni del Territorio: 80%. ARTICOLO III Pagamento dell’indennità temporanea di adeguamento salariale A) Durata della corresponsione: In aggiunta all salario base e alle indennità di contingenza, potrà essere corrisposta, per i mesi di novembre e di dicembre 1945, ai prestatori d’opera più sotto specificati, l’indennità temporanea di adeguamento salariale B) Persone aventi diritto a tale indennità: Tale indennità sarà corrisposta a tutti i prestatori d’opera, cui al presente può essere corrisposta l’indennità di contingenza a sensi dell’Avviso No. 4 e di successivi accordi autorizzati dal Governo Militare. C) Aliquote e condizioni di pagamento : Le aliquote e le condizioni per (la corresponsione di tale indennità saranno uguali a quelle previste riguardo all’ «indennità di contingenza» dell’Avviso No. 4 e dalle norme in seguito emanate dall’Ufficio del Lavoro e salve le modificazioni previste all’art. 2 del presente Avviso. D) Imprenditori autorizzati a includere nelle condizioni contrattuali le maggiori somme erogate a titolo d’indennità: Agl’importi, il cui pagamento è contrattualmente fissato, gl’imprenditori sono autorizzati ad aggiungere qualsiasi somma che essi siano tenuti a corrispondere a titolo d’indennità temporanea di adeguamento salariale, e ciò in dipendenza di tutti i contratti, la cui esecuzione non sia avvenuta* anteriormente al 1 novembre- 1945, indipendentemente dalla circostanza se ili pagamento di tali importi sia già avvenuto o no. Trieste, 30 novembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE ( Ordine di zona N. 24 RIORGANIZZAZIONE DELL’OPERA NAZIONALE MATERNITÀ’ E INFANZIA (O.N.M.I.) E NOMINA DEL COMMISSARIO MEDICO DELLA SUDDETTA VISTO che è desiderio del Governo Militare Alleato di migliorare le istituzioni per la cura delle madri e dei bambini nella Zona di Trieste, e VISTO che con R. D. del 24 dicembre 1934, N.o 2316, furono presi provvedimenti in relazione all'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (d'ora innanzi chiamata O.N.M.I.), alle Federazioni Provinciali ed ai Consigli Comunali facenti parte della suddetta, e VISTO che per effettuare tale desiderio è considerato necessario procedere alla nomina e prendere i provvedimenti qui appresso impartiti. io. J. C. SMUTS. Ten. Col-, Commissario della Zona di Trieste, col presente ORDINO j quanto segue: ARTICOLO I Il Prof. JACCHIA Paolo è nominato Commissario Medico dell' O.N.M.I, nella Zcra idi Trieste. ARTICOLO II Il suddetto Commissario assumerà tutti i doveri, poteri e diritti della Federa-zine Provinciale come .stabilito dal detto R. D. del 24 dicembre 1934, N.o 2316. ARTICOLO III Il detto Commissario finché manterrà la nomina conferitagli con quest’Ordine percepirà un onorario mensile di Lire 8.000.— (ottomila) pagabili coi fondi della Zona Zona di Trieste. ARTICOLO IV Il detto Commissario può essere rimosso e un successore può venir nominato soltanto per ordine scritto emanato da me o da chi dovesse succedermi. ARTICOLO V Il succitato Commissario sarà assistito nell'esercizio delle sue funzioni da un Consiglio costituito come stabilito (per un Consiglio Provinciale nel detto R. D. 24 dicembre 1934, N.o 2316 (purché compatibile con i termini del presente Ordine), con l'aggiunta dei membri che l’Ufficiale Capo della Pubblica Sanità del Governo Militare Alleato nominerà per tale Consiglio che eserciterà le funzioni del succitato Consiglio Provinciale (purché compatibile con i termini del presente), ARTICOLO VI Il Consiglio Comunale di cui al R. D, del 24 dicembre 1934, N.o 2316, sarà costituito (purché compatibile con i termini del presente Ordine), come stabilito nel detto R. D., con l'aggiunta dei membri che saranno nominati dall'Ufficiale Capo della Pubblica Sanità del Governo Militare Alleato ed avrà le funzioni di un Consiglio Comunale (purché compatibile con i termini del presente Ordine), come stabilito nel detto R. D. •ARTICOLO VII Dove in tale.R. D. vien fatto riferimento ad un Ente o persona ora dissolta o non esistente tale riferimento sarà considerato diretto, per le finalità del presente Ordine. all'Ente o persona che ora per legge esercita le funzioni dell'Ente o persona dissolta o non esistente. Laddove nessuna persona eserciti ora tali funzioni, il riferimento alla persona prosciolta non sarà preso in considerazione. ARTICOLO Vili Il Commissario, le Federazioni ed i Consigli succitati ¡saranno cstantemente sotto il controllo del Governo Militare Alleato ed agiranno in conformità agli ordini ed alle Istituzioni da questo emanati. ARTICOLO IX Questo Ordine entrerà in vigore nella Zona di Trieste il giorno della sua prima pubblicazione. Trieste, 30 ottobre 1945. k. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona Trieste G 0 V E R N O M ILIT A R E ALLEATO Zona rii Triesle Ordine di zona N. 27 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DEL COMUNE DI FOGLIANO-REDIPUGLIA In conformità ai provvedimenti detTOrdine Generale No. 11, io, J. G. SMUTS,. Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, con il presente ordino : le seguenti nomine per l’amministrazione del Governo locale del Comune di Fogliano-iRedipuglia, con effetto dalla data deljia prima pubblicazióne di questo Ordine : Presidente del Comune : Vinzi Francesco CONSIGLIO COMUNALE : Presidente del Consiglio : Butbignon Giuseppe Membri del Consiglio : F'urlan Simone Cechet Giacomo Stabile Ettore Visintin- Giuseppe Antonio Sostituti Membri del Consiglio : Vdsintin Bruno Brumai Giov. Battista - 30 Ottobre 1945. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona Trieste • Ordine di Zona N. 28 ISTITUZIONE DELLA SEZIONE STATISTICA DEL COMITATO ALLOGGI Visto elle è urgente provvedere di alloggi i membri dèlia popolazione che ‘ne sono sprovvisti e VISTO che è considerato necessario di accertare le disponibilità di tali alloggi, IN CONFORMITÀ’ all’autorità delegatami con (l’Ordine Generale No. 10, io, J. C. S'MUTS, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, col presente ordino : SEZIONE I. *• Istituzione della Sezione Statistica La sezione Statistica è costituita come suddivisione del Comitato Alloggi della città di Trieste. SEZIONE 2. Funzioni della Sezione Statistica La Sezione Statistica farà una completa reazione, di lutti i fabbricati della città di Trieste, indicante il proprietario e l’amministratore dii fabbricato, lo scopo cui è adibito, il numero degli appartamenti specificando le stanze e gli altri vani, le persone che vi abitano e l’affitto pagato. Questa relazione enumererà inoltre gli ambienti facilmente adattabili a quartieri di abitazione. SEZIONE 3. Poteri della Sezione Statistica La Sezione statistica impiegherà un personale qualificato che ispezionerà personalmente tutti i locali al fine di assumere tutte le informazioni opportune. Ogni membro del personale sarà fornito di un documento rilasciato dalla Sezione che lo qualifichi come tale e che lo autorizzi di fare le indagini. SEZIONE'4. Riferimento all’Ordine di Zona Il presente è un’aggiunta all’Ordì ne di Zona No. 6 che rimane in piena forza ed effetto. SEZIONE 5. . Contravvenzioni Chiunque ostacoli il lavoro della Sezione o manchi di dare delle risposte esaurienti ajile domande del personale oppure fornisca delle informazioni false, sarà se ritenuto colpevole da un Tribunale Militare Alleato, passibile di quella pena pecuniaria e detentiva o di entrambe che detto Tribunale stabilirà- SEZIONE 6. Data di entrata in vigore Il presènte Ordine entrerà in vigore nella Zona di Trieste alla data della sua prima pubblicazione. 2S 9 novembre 1945. J. C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona Trieste Ordine di Zona X. 29 ORDINE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEGLI OSPEDALI RIUNITI POICHÉ’ è necessario provvedere a un Direttore degli Ospedali Riuniti, POICHÉ’ si è fatto un concorso per la suddetta carica e le domande concernenti questa sono state considerate dall’Ufficiai e Capo della Pubblica Sanità, ORA DUNQUE, in conformità a IP autorità delegatami dall'Ordine Generale N. 11, Io, J. 6. SMUTS, Ten. Col. 0. B. E., Commissario della Zona di Trieste, con il presente ordino : 1. — Ili Doti. PECQRARI FAPSTO è con il presente nominato Direttore Medico provvisorio degli Ospedali Riuniti per un periodo non superiore a 12 mesi. 2. — Questo Ordine entrerà in vigore il giorno della sua prima pubblicazione nella Zona di Trieste. Triieste, 24 novembre 1945. J. C. SMUSTS Ten. Col. Commissario di Zona Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di zona N. 47 NOMINA DI UN COMITATO ALLOGGI PER GORIZIA In base ai poteri conferitimi in virtù dell’ Ordine Generale 1N.0 10 Io, K. L. SHIRK, Maggiore A.U.S. Governatore di Zona, ordino : che 1) Un Comitato Alloggi per il Comune di Gorizia sia ed è con ciò nominato, composto dai membri seguenti : v Dott. Tullio Barnaba, Presidente Sig.a Emilia Coceanis, Membro Sig.r Marcello Morpurgo, Membro Sig.r Vittorio Bramo, Membro Sig.r* Giovanni Hvalic, Membro 2) Detto Comitato avrà i suoi uffici al Municipio di Gorizia 23 Novembre 1945. K. L. SHIRK Major, A. U. S. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordinanza N. 5 DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL TAGLIO, YENDITA O POSSESSO DI LEGNAME 1) E' fatto divieto a chiunque di abbattere o tagliare albera, vecchi o giovani, senza averne ottenuto precedentemente il permesso dal G, M. A. 1 2) E' proibito, inoltre, a chiunque idi fendere o scambiare legname, tagliato di recente, tronchi o legna,, tagliati o no di recente, senza averne ottenuto il permesso dal G, Mi A. 3) Chiunque possieda quintali 10 o più dii legna, tagliati o no di recente, ne farà dichiarazione all’Ufficio Rifornimenti )Supply Office) del G. M. A. 4) Chiunque contravvenga a quest'ordine sarà passibile di arresto o multa o di entrambi, secondo il giudizio del Tribunale Militare Alleato. Dato a Pola il 19 novembre 1945. V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 4 NOMINA A DIRETTORE DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI POLA Io, V. R, JOHjNiSTOIN, M, iC. General List. Maggiore, in sostituzione del Commissario di Zona, nomino : SIASI Antonio quale Direttorie della Manifattura Tabacchi di Pola, Questa nomina ha effetto immediato, Dato il 1 novembre 1945. Y, R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 5 NOMINA A INGEGNERE DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI POLA Io, V, R. JOHNSTON, M. iC,„ General List, Maggiore, in sostituzione del Commissario di Zona, nomino : DE DIENICO Antonio di Pola quale Ingegnere della Manifattura Tabacchi di Pola. Questa nomina ha effetto immediato. Dato il 1 novembre 1945, V. R. JOHNSTON, Maggiore M. G. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pota Ordine AmministrativoN. 6 NOMINA A COMMISSARIO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI POLA Io, V. R. JOHNSTON, M. C. General List. Maggiore, nomino : il jDoit. FClN'DA Vittorio; a Commissario per la Cassa di Risparmio di Pola. Questa nomina ha effetto im,mediato; Dato il 2 novembre 1945. V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N, 7 NOMINA DEL VICE COMMISSARIO PER LA CASSA DI RISPARMIO Io, V. R. JOHNSTON, M. C. General List, Maggiore, nomino : il Doti. BENUSiSI Giovanni a Vice Commissario della Cassa di Risparmio di Pola, Questa nomina ha effetto immediato. Dato il 2 novembre 1945. V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola Ordine Amministrativo N. 8 VARIAZIONE ALL’ORDINE AMMINISTRATIVO No. 4 — NOMINA DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA MANIFATTURA TABACCHI DI POLA Io, V, R. JOHNSTON, M. C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, dispongo: la seguente variazione dell'Ordine Amministrativo N.o 4: Leggasi BIASI Antonio, quale Direttore Amministrativo della; Manifattura Tabacchi di Pola. Questo ordine ha effetto immediato. Dato il 6 novembre 1945, V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 9 VARIAZIONI ALL’ORDINE AMMINISTRATIVO No. 5 — NOMINA DELL’INGEGNERE E DIRETTORE GENERALE DELLA MANIFATTURA TABACCHI Io. V. R. JOHNSTON, M, C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, , , dispongo : la seguente variazione deiTOrdine Amministrativo N.o 5: Leggasi DE DII' NI CO Antonio, Pola, quale Ingegnere e Direttore Generale della Manifattura Tabacchi di Pola, Questo ordine ha effetto immediato. Dato il 6 novembre 1945. V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 10 NOMINA DEL COMITAO DI CONSULENZA DELLA CASSA DI RISPARMIO DI POLA Io. V, R, JOHNSTON, M, C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, con questo nomino : MARTINGlLLI Dr. Ino. Bruno r ; " VASCOTTO Dr. Plinio CELLA Rag. Antonio quali membri del Comitato di Sorveglianza dalla Cassa di Risparmio di Pola, Questo ordine avrà effetto immediato. Datàto, 14 novembre 1945. V. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 11 NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO Io. V, R. JOHNiSTON, M. ¡C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, con questo nomino : FRANZIN Andrea quale Presidente della Camera di Commercio. Questo ordine avrà effetto immediato. Datato, 14 novembre 1945. Y. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario di Zona Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona di Pola Ordine Amministrativo N. 12 NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LE LICENZE COMMERCIALI Io, V. R. JOHNSTON, M. C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, con questo nomino : 1) DAGRI Giorgio 2) SOPPA Gastone 3) VENIER Francesco 4) BAUCER Riccardo 5) BERCI Mario quali membri della Commissione per le licenze commerciali. Questo ordine! avrà effetto immediato. Datato, 14 novembre 1945. Y. R. JOHNSTON, Maggiore M. C- Sostituto Commissario di Zona Pola Ordine Amministrativo N. 13 NOMINA DEL CURATORE DELLE PROPRIETÀ’ ABBANDONATE Io, V, R. JOH'NSTON, M. C., General List, Maggiore, Sostituto del Commissario di Zona, Pola, con questo nomino : FERRARI Dr. Aldo QUALE CURATORE DELLE PROPRIETÀ' ABBANDONATE, Questo ordine avrà effetto immediato. Datato a Pola, il 15 novembre 1945. Y. R. JOHNSTON, Maggiore M. C. Sostituto Commissario Zona Pola PARTE III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI MUNICIPIO DI GORIZIA — UFFICIO TECNICO AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e" conseguente pagamento dqlla ultima rata d’appalto dei lavori di trasformazione e di potenziamento del ricovero antiaereo pubblico di Via Favetti eseguiti dall’Impresa Norbedo^ Natale in seguito a contratto del 21.3.1943 rep. 1773 reso1 esecutorio dalla Prefettura di Gorizia im data 28.4.1943 al n. 6388/1V e registrato a Gorizia addì 4.5.1943 al n. 791 Voi. 21, Mod. I. -In conformità dell’art. 360 della Legge sui Lavori pubblici 20. marzo 1865. n. 2248, allegato F, s’invitano tutti coloro che- vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni pelativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro ri termine di giorni 15 decombili dal giorno della pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella «Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato», e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i (Creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro dell’Autortà Giudiziaria. Il Presidente: STECCHINA GIUSEPPE MUNICIPIO DI GORIZIA — UFFICIO TECNICO AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia dove procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori per la trasformazione e potenziamento del ricovero antiaereo pubblico situato in Via Torriani (Via iCordaiuoli) eseguiti dall’Impresa Norbedo Natale in seguito a contratto dal 21.3.1943 rep. n. 1773 reso esecutorio dalla Prefettura di Gorizia in data 28.4.1943 con suo numero 6388/IV e registrato a Gorizia il 4 maggio 1943 al n. 791 Voi. 21, Mod. I. In conformità dsll’art. 360 della legge sul lavori pubblici .20 marzo 1866 n. 2248, allegato F s’invitanio tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti c temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza della Zona (Prefettura di Gorizia) entro il fermine d/' giorni 15 decombili dal giorno della pubblicazione de|l presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella «Gazzetta Ufficiale del Governo Militare AUleato», e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essi re prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopracennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all’Autorità Giudiziaria. Il Presidente: STECCHINA GIUSEPPE PREFETTURA DI TRIESTE Vista la domanda 9 ottobre 1945, con la quale il Capitano Bruno Agostini, legale rappresentante del «Corpo dei piloti del Porto di Trieste», chiede che sia riconosciuta la personalità al .Corpo stesso; t Visto l’atto costitutivo, rogato dal notaio, dott Mario Froglia, 1 ottobre 1945, col n. 1327 di repertorio, n. 395 di raccolta, e Talllegatovi Statuto dell’Associazione; Tenuto presente il parere espresso daH’avvocatura distrettuale dello Stato con lettera 5 novembre 1941, n. 588/6012; Visto l’art. 1 — lettera c) — del,TOrdine, 26/8/4945, n. 7 del Governo Militare Alleato e gli articoli 12 e seguenti del vigente Codice Civile; Decreta ; E’ riconosciuta la personalità giuridica al «Corpo dei Piloti di Trieste» avente gli scopi contemplati nello Statuto in premessa e con sede in Trieste — presso la testata del Molo Bersaglieri. Il riconoscimento suddetto; s’intende" limitato al periodo della occupazione Militare Alleata. Trieste, ¡14 novembre 1045. Il Presidente di Zona: E. Puecher CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti della Società per azioni Industria Freddo sono convocati in assemblea generale straordinaria presso la sede in Udine — via Palladio, 8 — per le ore 11 del 31 Dicembre 1945 in prima convocazione e nello stesso* luogo ed ora per il 15 gennaio 1945 in seconda convooazione per deliberare sul seguente 1) 2) ORDINE DEL GIORNO : ¡Esame della situazione finanziària della Società e provvedimenti relativi ; Proposta di autorizzazione per emissione di obbligazioni e conseguente modifica dello Statuto Sociale. Per intervenirvi non è necessaria la presentazione dei certificati azionari. Trieste, 30 Novembre 1945. Il Presidente: ETTORE DRIUSSI VINICOLA ADRIATICA SOCIETÀ’ ANONIMA - VINAD TRIESTE — CAPITALE LIRE 250.000.— Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il g'orvo31 dicembre 1945, ore 12, ed in seconda convocazione per il giorno 15 gennaio 1946, stesso luogo ed ora perdeliberare : 1) Approvazione relazioni e bilancio chiuso al 31 agosto 1945. Il Consiglio di Amministrazione % .--------------------------------------------------- SOCIETÀ’ ANONIMA CARBURATORI OLII PESANTI S.A.M.C.O. — TRIESTE — CAPITALE L. 10.000.— Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria presso la sede sociale per il giorno 2 gennaio 1946, ore 10, e in seconda convocazione per il giorno 10 gennaio 1946, stesso luogo ed ora per deliberare : 1) Approvazione relazioni e bilancio al 31 dicembre 1944 ; 2) Nomina del collegio sindacale ; 3) Scioglimento e liquidazione della ¡Società e nomina del liquidatore o dei liquidatori. Il Consiglio di Amministrazione SOCIETÀ’ ANONIMA FORESTALE TRIESTINA Sede in Trieste — Capitale Lire 10.000.000.— interamente versato I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria per il giorno 31 dicembre 1945 ,alle ore 11, nella Sede sociale in Trieste, Piazza della Libertà 3, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale ; 2) Bilancio al 30 Aprile 1945 e deliberazioni relative ; 3) Nomina di amministratori e determinazione dei compensi ; 4) Nomina del Collegio sindacale e del suo Presidente e determinazione degli emolumenti. Potranno intervenire all’Assemblea gli azionisti iscritti sul Libro dei soci almeno cinque giorni liberi prma di quello fissato per la l'unione. Ireste, il l.o Dicembre 1945. Il Consiglio di Amministrazione A. D. R. I. A. ANTICHE DITTE RIUNITE INDUSTRIE ADRIATICU E Soc. An. Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria e straordinaria per il giorno 4 gennaio 1946, alle ore 15, presso la sede sociale per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Parte ordinaria : 1) Relazione del Consiglio di Amministrazione, presentazione bilancio al 31 dicembre 1944, relazione del Consiglio sindacale ; 2) Cariche sociali. Parte straordinaria : 1) Modificazioni statutarie con approvazione del nuovo testo dello Statuto ; 2) Nomina di cariche sociali e del Collegio sindacale. Trieste, 31 ottobre 1945. A. D. R. I. A. S. A. ANTICHE DITTE RIUNITE INDUSTRIE ADRIATICHE SOCIETÀ’ ANONIMA CONSORZIO AGRARIO PER LA PROVINCIA DI TRIESTE Avviso di convocazione L’Assemblea Generale del Consorzio Agrario Provinciale di Trieste è convocata per il giorno 3 gennaio 1946 alle ore 10 negli uffici di via Mazzini 6 per discutere il seguente ORDINE DEL GIORNO : 1) Lettura del verbale della precedente assemblea ; 2) Relazione sull’esercizio 1944 ; 3) Relazione del Collegio Sindacale ; 4) Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 1944. Il Direttore: Dott. Paolo Amadeo Morandini PS. — Qualora il numero dei soci fosse inferiore a quello previsto dall’art. 20, l’Assemblea si terrà in seconda convocazione alle ore 11 nello stesso giorno e nello stesso luogo. Trieste, 15 novembre 1945. La Società Triestina Costruttrice di Edifici Popolari invita gli azionisti alla 75.a ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA dii prima e seconda convocazione che si terrà il giorno 3 gennaio 1946 alle ore 12 negli uffici della Società (via Mazzini n.14, I p.) in Trieste, col seguente ORDINE DEL GIORNO: 1) Relazione, Bilancio della gestione 1943 e della gestione 1944 ; 2) Lettura delle Relazioni dei Sindaci ; 3) Eissazione ‘ del numero dei Consiglieri d.’Amministrazione ; 4) Elezione dei Consiglieri i cui posti si sono resi vacanti. I Signori Azionisti che intendono esercitare il diritto di voto, vorranno depositare,, almeno 5 giorni prima di quelle dell’Assemblea, le loro Azioni presso la Sede della Società in Trieste, va Mazzini n. 14, I p., dalle ore 10 alle 13, presso la Banca Commerciale Italiana o la Banca Triestina,dove verrà lorò rilasciato analogo certificato di ammissione. Nel caso che l'Assemblea di prima convocazione non fosse atta a deliberare per mancanza di numero legale degli intervenuti, ne verrà tenuta una seconda convocazione il giorno succéssivo, nel medésimo luogo, alla stessa ora. Trieste, li 20 novembre 1945. «TERRAMARE» SOC. AN. DI TRASPORTI INTERNAZIONALI (in liquidazione) Sede di Trieste in via San Nicolò 7 I Signori Azionisti sono convocati all’Assemblea Generale Ordinaria presso la Sede sociale per il giorno 31 dicembre a. c. alle ore 11 per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: i-) Relazione del Liquidatore, Rapporto del Collegio Sindacale e presentazione del Bilancio chiuso al, 31 dicembre 1944. Nel caso di insufficienza di voti validi l’Assemblea avrà luogo un’ora dopo in seconda convocazione con qualunque numero di intervenuti. Il Liquidatore TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GORIZIA ESTRATTO del Verbale dell’Assemblea Generale Straordinaria della Soc. An. per azioni «Azienda Agri-Ocla» Ca,’ Dantiera Soc. anonimia per azioni, con sede in Gorizia». Con rogito n. 231 sottoscritto notaio dd. Gorizia 5jX1 j 1945. registrato a Cormòns, il 7/XI/1945, al n. 56 pubbl., omologato dal Tribunale di Gorizia, 14/XI/1945, al Cron. n. n. 449/45, la suddetta Soc. An. per azioni si è trasformata in «Società Semplice Ca’ Pantiera di Guerrini C.ssa Teresa in Luzzatto, Luzzatto avv. Bruno fu. Raimondo e Luzzatto-Guerrini dott. Luigi di Bruno, con sede in Gorizia» ; immutati il capitale ed il patrimonio sociale. — La Società sarà rappresentata congiuntamente e separatamente dai tre soci. Conforme all’atto pubblico dd. Gorizia 5 novembre 1945. Gorizia, li diciasette novembre millenovecentoquarantacinque. Dott. Staffuzza Bruno — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale di Gorizia il 17 novembre 1945, inscritto al n. 4476 del Registro d’ordine, annotato al n. 128 del Registro delleSocietà ed inserito nel fascicolo n. X. Il Cancelliere : Guglielmi Guido AVVISO Il Presidente del Tribunale di Gorizia su istanza di FRANZOSI GIUSEPPE fu ANDREA residente a Gavardo Soprazocco (Brescia) che ha dichiarato di aver smarrito il libretto al portatore n. 6129 della Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Gorizia, contenente il deposito di Lire 5.279.40 ha dichiarato definitivo il fermo apposto sullo stesso diffidando il possessore ad esibirlo entro sei mesi nella cancelleria del predetto Tribunale con le eventuali opposizioni contro il Franzosi. Gorizia, 19 novembre 1945. Franzosi Giuseppe TRIBUNALE DI TRIESTE Il Presidente del Tribunale di Trieste ,con decreto 15/11/45, lia pronunciato l’ammortamento dei vaglia cambiari 397269, 397270,, 397271, da Lire 50.000.— ciascuno ,emessi dalla Banca Nazionale del Lavoro di Trieste in data 21/1/44 all’ordine di Livio Livi, autorizzandone il pagamento dopo quindici ■ giorni dalla pubblicazione del decreto, salva opposizione , Avv. Davanzo Mario TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Ammortamento (Prima pubblicazione ) Con decreto 2/11/1945 il Tribunale di Trieste, dichiarato definitivo il fermo dei libretti al portatore : No. 630, vincolato al nome «Vicenza» con Lire 11.326.95 del Banco di Sicilia di Trieste; No. 2899, vincolato al nome «Donizetti» con lire 17.222.— del Credito Italiano di Trieste; No. 84999 con Lire 16.730. 80 e No. 85270 con Lire 160.80, entrambi della Banca Commerciale Italiana di Trieste, diffida il detentore a produrli in Tribunale, proponendo entro 6 mesi opposizione contro la denunciante Sofia Frausin in Mordo. Avv. Rismondo TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Si rende noto che l'assemblea generale ordinaria della S. A. PRODOTTI ALIMENTARI G. ARRIGONI & C.o in Trieste di cui il verbale 30 agosto 1945 debitamente registrato ha approvato ad unanimità il seguente Bilancio al 31 dicembre 1945 Passività............................Lire 277.386.205.45 Attività............................ . » 249.872.587.45 Perdita d’esercizio..................Lire 27.513.618.— t Dott. Bruno Sandrin — Notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/9/1945 inscritto al N.ro 16862 del Registro d’ordine, ed annotato al N.ro 65 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino N. 8 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I COMANDO DI TRIESTE Ordine Generale Pag. No. 24 Tassa di circolazione sui moto-veicoli . . . . . . ' . 3 Ordine No. 28 Ammasso e vendita del latte e distribuzione dei foraggi ... 9 No. 37 Limitazione della responsabilità incombente alle Ferrovie dello Stato relativa al trasporto di merce...................................11 No. 38' Ricostituzione degli Ispettorati dell’Agricoltura, degli Uffici Esecutivi Provinciali (U.P.S.E.A.) e Comunali (U.C.S.E.A.), dell’Unione Nazionale Statistico-Economica d’Agricoltura (U.N.S.E.A.), nonché dell’Ente per il miglioramento della coltivazioine agricola con mezzi mec- canici (U. M. A.) •..............................................13 No. 39 Concessione di un’indennità di congiuntura ai dipendenti da Enti pub- . blici .... .........................................16 No 40 Assunzioni di marconisti su navi . . . ... . . .17 No. 41 Aumento dei diritti di verificazione degli strumenti metrici . . .18 No. 42 Uso non autorizzato di divise militari . . . * . . .19 No. 43 Sospensione delle tasse d’esportazione e dei diritti di licenza . . 20 No. 45 Prorogai del termine utile alla rinnovazione delle ipoteche . . .21 No. 47 Istituzione di Commissioni consultive per l’alimentazione . . .21 Avviso No. 8 Continuazione del pagamento dell’assegno di disoccupazione dopoguerra, modifiche nelle aliquote dell’indennità di contigenza e pagamento dell’indennità temporanea di adeguamento salariale . . . . . Ordine No. 24 PARTE II ZONA DI TRIESTE Riorganizzazione dell’Opera Nazionale Maternità e Infanzia M. I.) e nomina del Commissario medico della suddetta . (O. N. Ordine Pag. No. 27 Nomina del Presidente e del Consiglio del Comune di Fogliano-Redi- puglia.............................. No. 28 Istituzione della Sezione Statistica del Comitato Alloggi No. 29 Ordine per la nomina del Direttore degli Ospedali Bruniti ZONA DI GORIZIA Ordine No. 47 Nomina di un Comitato Alloggi per Gorizia....................... ZONA DI FOLA Ordinanza No. 5 Disposizioni concernenti il taglio, vendita o possesso di legname . Ordine amministrativo No. 4 Nomina a Direttore della Manifattura Tabacchi di Pola. No. 5 Nomina ad Ingegnere della Manifattura Tabacchi di Pola . No. 6 Nomina a Commissario della Cassa di Rispaimo di Pola No. 7 Nomina a Vicecommissario della Cassa di Risparmio di Pola No. 8 Variazione all’Ordine Amministrativo No. 4 - Nomina del Direttore Amministrativo della Manifattura Tabacchi di Pola .... No. 9 Variazione all'Ordine Amministrativo No. 5 -Nomina dellTngegnere e Direttore Generale della Manifattura Tabacchi . . . No. 10 Nomina del Comitato di Sorveglianza della Cassa di Risparmio di Cola No. 11 Nomina del Presidente della Camera di Commercio . No. 12 Nomina della Commissione per le licenze commerciali .... No. 13 Nomina del Curatore delle proprietà abbandonate...................... PARTE III Sezione Civile . — Inserzioni............................................... 27 28 29 21 33 33 34 34 35 35 35 36 36 3 7 39-43