ACTA HTSTRIAE • 8 • 2000 • 1 aX.) riccvuto: 2000-03-30 UDC 173(450)"15/I7" SCELTA INDIVIDUALE E ONORE FAMILIARE: CONFLITTI MATRIMONIALI NELLA DIOCESI FIORENTINA TRA '500 E '700* Daniela LOMBARDI Univeisità dcgli Studi di Pisa. IT-56100 Pisa, Piazza Torricelii 3/A SINTESI Il saggifl si propone di metiere in luce, basandosi sulle fonti processuali del tribunale arcivescovile di Firenze e sulla trattatistica teologico-giuridica coeva, ¡a complessità dette relazioni Ira C'aiesa, S tato e famiglie di fronte alia questione della scella matrimoniale. Ad un periodo, il tardo '500. in cui la Chiesa interviene pesantemente a favore delle ftglie - maggiormente soggette all'autorità dei padri ■ per sottrarle alie influenze familia ri e impone casi un nuovo modello di matrimonio, sotto il contrallo del corpo ecclesiastico, segue una fase di segno diverso in cui la frattura tra uontini di chiesa e padri di famiglia tende a ricomporsi, a svantaggio delle scelte individuad. Nel primo Settecento. in un periodo ossessionato dalle mésalliances e dalle differenze cetuali. alcuni settori della Chiesa si mostrano sensibili a recepire le istanze di di/esa delle strategie familiari contro i fenomeni di ribellione dei figli maschi, non piii disposti ad assecondare la rígida política di conservazione dei patrimoni che privilegia il matrimonio di un solo figlio Parole chía ve: etica, onore familiare, matrimoni, Italia, '500-700 Gil studi piü recenti hanno messo in lucc come anche per i ceti popolan - c non solo per quelli aristocratíci - la concezione dei matrimonio come alleanza rap-presentasse "l'etemento ordinatore delle stesse relazioni sociaii" (Merzario, 19S1, 5). La scelta matrimoniale implicava necessariameníe l'accordo amorevole tra le famiglie e non l'amore tra i partner, considéralo come motivo di anarchia sociale1. L'opposizione tra scelta familiare e scelta individúale, cara alia cultura romantica. é quindi del tutto fuorviante per i secoli dell antico regime. Ció non significa che non * Anticipo qui alcuni risullati di una piü ampia rice rea in corso di puhbtioazione nella collana del- ITstitulo I talo-germanico in Tremo, col ttlolo Matrimoni d'antico regime. 1 Sul punto, ollre al saggiodi Merzario, si vedano Delille (1976 e 1988) e Fazio (1996). Peril contesto nubilíaro rinvio alia sinlesi di Ago (1994) 111 ACTA HÍSTR1AE • 8 • 20«« • i (IX.) Dunicla l.OMBARIM SCELTA INDIVIDUALE ¡i ONIJRF FAMILiARE: CONFL'TT! MATRIMONIALI.... 111-128 vi fossero spazi di inízíativa individúale, pur ail'interno di un sistema di valori ampiamente condiviso da genitori e figli La scelta del partner rappresentava un momento cruciale nella vita di un individuo, che bisognava saper sfruttare nel modo migliore. Talvolta ció apriva conflitti laceran ti tra genitori e figli, fratcili c .sorclle, zii e nipoli. Ne ritroviamo le traccc nelle fonti giudiziarie degli arcbivi diocesani: fino alio scorcio del XVIII sccolo furono difatu i iribunali ecclesiastici ad avere gjurisdizione sulie cause matrimoniali. Dei confütti venuti alia luce nella diócesi di Firenze !ra tardo '500 e '700 mi occupero in questa sede, sottolineando in particolare i mutamcnti intervenuti nei rapporti tra Chiesa, famiglie e poteri secolari. La liberta di scelta dopo II concilio di Trenlo Nei decenni successivi al concilio di Trento la Chiesa cerco di imporre un nuovo modello di matrimonio: celebrato secondo un rituale único per tutta la cattolicita (e non piii secondo le consuetudini locali), in uno spazio sacro e, soprattutto, alia presenza di un uomo di chiesa. C't un altro elemento importante che caratlerizza il nuovo modello: l'insisienza sulla libera scelta deU'individuo. II matrimonio non dcve essere imposto dalle famiglie ma deve fondarsi su un libero convincimento individúale. A differenza dei paesi protestanti, dove íl consenso paterno fu quasi sempre considerato un requisito di validitá del matrimonio al fine di debellare il fenomeno dei matrimoni clandestini, in area cattolica la negazione del principio del consenso paterno apri, almeno potenzialmente, una frattura tra uomini di chiesa e padri di famiglia. In effetli, nei processi matrimoniali fiorentini degli ultimi trent'anni del Cinque-ccnto, i giudici ecclesiastici (che erano i vicari dell'arcivescovo, vale a diré coloro che operavano concretamente nella diócesi) si adoperarono per sottrarre i figli al-l'influenza dei padri In particolare le figlie, perché maggiormente soggette al-l'autorita paterna. Non mi riferisco alie cause di annullamento per vizio di consenso, che giungevano di fronte ai tribunali su querela delle figlie, vitiime di scelte matrimoniali imposte loro con la forza.2 Non si tratta, mfatti, di esplicite situazioni di confiittualita tra genitori e figli. E' solo grazie all'iniziativa del giudice che il conflitto emerge alia luce. Quando costui, nel corso del processo, veniva a conosccnza delle pressioni familiari esercitate sulle figlie per imporre - o per impedire - un matrimonio, faceva rinchiudere la ragazza in un monastero per allontanarla dalla famiglia e farla riflettere in solitudine. Passati alcuni giomi la sottoponeva ad interrogatori incalzanti, se necessario ripetuti piii volte. La figlia di un mugnaio dei sobborghi di Firenze si sentí domandare (il discorso é riportato in forma indiretta): 2 A questo proposito si veda i! recente saggio di Hacke (1999) 112 ACTA H1STR1AE • 8 - 2000 ■ 1 (IX.) Daniel.» LOMBARüi. SCELTA INDIVIDUALfc L ONOR1-; FAMILIAR!» CONFUTTI MATRIMONIAL! ... U 1-128 "che dica liberamente qual sia l'animo suu el se e d'animo di vnlere il detto Matteo et che il matrimonio vadia avanti. Pcnsici bene che in lei sta et non la depende da alcuno"} A un'altra giovane, di ceto medio-alto, il giudice Sebastiano Medici, un noto giureconsulto fiorentino che fu anche vicario neila diócesi bolognese al tempo dcll'arcivescovo Paleotti (Fasano Guarini, 1994, 673-679: Prodi, 1967, 64), si rivolse con queste parole: "suo padre non é padrone della sua volontá ma le i é sola libera di fare in questo caso di sé stessa queüo che lei mole, o monacarsi o pigliar marito, a suo beneplácito, et il padre et li fratelli sono obligati a dotarla competentemente". La liberta di scelta é ovviamente limitata alia condizione di sposa o monaca. Sebastiano Medici cerco anche di convincere ia giovane a non tener conto dellc differenze di ceto: "nel maritarsi non é necessario che le qualitá si ano pari di nobiltá. di grado nc di conditionc. ma basta solamente la Libera volontá et non si atiende se é ncco o povero, nobile o ignobile o altra conditione".4 "La libera volontá", "la libera scelta" dclla donna: sono espressioni úsate di frequente dai giudici fiorentini, che indicano un capovolgimento dei tradizionale molo passivo attribuito alia donna che andava sposa. che dal padre era ceduta al futuro manto. Que! che stava cambiando profondamenle era il modo di concepire la liberta di scelta della sposa. In un momento in cui 1a Chiesa si proponeva di estendere il suo contrallo sui comportamenb individuali e famihari, il modello di donna succube dell'automá familiare non era piü accettabile. Nel chiuso delle aule giudiziarie, cosí come nel segreto dei confessior.ali, la chiesa post-tridenlina andava costruendo un rapporto privilegiato con le donne, che nel contempo modificava la sensibihtá religiosa, orientándola verso rinteriorizzaztonc c la valorizzazione dei sen timen ti (Prospcri, 1996). Cosa rispondevano queste giovani alie insistenti domande dei giudici? Innanzi tutto esprimovano dei dubbi sul falto che il proprio consenso potesse bastare. "lo mi contento [di sposarlo] se ii consenso mió vale"; "lo lo avrei preso per marito ma mió padre non se ne contenta et io non lo vonei scontentare". Riconoscevano che era la volontá paterna a guidare la scelta del partner, anche tra i ceti medio-bassi. Nella maggior parle dei casi non c era ribeílionc al principio di autoritá. Ma alcunc, dopo ripetuti interrogatori, finivano con l'esprimere la propria volontá, opponendosi alie strategie familiari. In questi casi si puo davvero parlare di un processo di autonomía dell'individuo dalla famiglia (Zarn, 1996), sotto la guida, pero, degli uominí di chiesa. Collocate in spazi sacri, assistite e sollecitate da un personale ecclesiastico capace di penetrare nei loro cuori, queste giovani riuscivano talvolta a compicre un cammino autonomo verso la libera scelta. Restavano escluse quelle di ceto molto elevato, prigioniere di strategie familiari che avevano conseguenze decisive sulle 3 Archivio Arcivescovile di Firenze (AAF(, Cause criminal! malrimoniali (il corsivo ¿ inio), 5, 3 agosto 1593. II vicario/giudice era Antonio Senivicni. doctore in utroque iurc. 4 AAF, Cause civjii matnmoniali {CCM), 24. n. ¡2 til corsivo 6 mío). 113 ACTA HISTRIAE ■ 8 ■ 200» • l (IX.) Daniela LOMBARDI: SCELTA INDIVIDUALE E ONORE F AMI LIARE: CQNELITT! MATRI MONI ALI ., 1H-1M politiche di aHeanza deii'éUíe di governo. con le cjuali gli uoiriini di chiesa pre-fcrivano evidentemente non interferire. La ribeilione dei figli e la coercizione delle famiglie Sul lungo periodo le cose cambiano. Una volta affermata l'egemonia ccclesiastica sullo svolgimento del mauimonio (ne è un segno la brusca diminuzione dei processi per matrimoni contesta(i), la frattura tra uomini di chiesa e padri di famiglia tende a ricomporsi. La sicurezza acquisita nel controllo dell'istitulo matrimoniale rende i chieria piii disponibili verso le esigenze dei laici. E' a qucsto punto che si registra un mutamento profondo. Nel corso del Seiccnto non troviamo più giudici impegnati a sottrarre le figlie all'autorità paterna. Le voci e i gesti di ribeilione dei figli comin-ciano a scomparire dalle carte processuali. Acquitta voce, invece, il dissenso delle famiglie. Padri, fratclli o allri parenti si rivolgono al tribunale ecclesiastico per impedire che venga cclebrato il matrimonio del loro consanguíneo, se minorenne, chiedendo la sospensione delle denunce. Tra i motivi addotti appare queDo delia dispantà di condizione sociale tra gli sposi. Tonuiiaso Martini, nobile fiorentino, e sua moglie Lucrezia Giudotti comparvero. il 3 di apnle del 1625, di fronte ai vicario per esporre come il figlio Giuhano, irretito o per ineglio dire corrotto dall'amore, avesse osato contraire sponsali de futuro con la figlia di un Ínfimo negoziante, senza infórmame i genitori e senza tener conto della considerevole differenza di ceto sociale.5 Dei conflitti di questo tipo conosciamo solo la versione dei fatti data dalle famiglie. Ma anche se i figli tacciono, la loro ribeilione appare chiaramente. Ad essere coinvolti sono qui i maschi appartenenti a ccti mcdioalü, destinati a matri moni prestigiosi. se primogeniti, o a restare esclusi dal mercato matrimoniale, se cadetti. Ribellandosi all'autorità paterna sceglievano di sposarsi con chi volevano, nel momento che giudicavano piti opportuno, senza attener.si alie questioni di precedenza che regolavano i ternpi di costruzione del matrimonio, imposti dalle esigenze familiari. Prima che al matrimonio clandestino, che metteva la famigha di fronte al fatto compiuto, con tutti i rischi che ció comportava, ricorrevano all espediente di contraríe sponsali segreti (cioè di fidanzarsi segretamente). con la speranza di veder riconosciuto il loro impegno al matrimonio dalle autorité ecclesiastiche. nel caso in cui il conflitto fosse finito nelle aule di un íribunale diocesano. Nel diritto canonico, difatti, gli sponsali (o promessa) obbligavano all'adempimento, vale a dire a celebrare il matrimonio, a meno che non si verificassero eventi eccezionali - come la partenza di uno dei partner per paesi lontani, la perdita delle proprie ricchezze, il sopraggiungere di una malattia contagiosa, ecc. - che mutavano profondamente la 5 AAF, CCM, 38, ti. 3. 114 ACTA HISTR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Daniel» l.OMBARDIr scelta individuale e onore FaMIUARE: conflitti matrimonial!..,, 111-i2s condizione di uno dei promessi sposi e consentivano alí'altro di ottencre lo scioglimento della promessa. Tra Sei c Settecento i giudici del tribunale fiorentino si trovarono scmpre piú spesso a fare i eonti con domando di scioglimento motívate dalla disparitá dei nalali, come nel caso che abbiamo appena esaminato. II vicario Pietio Niccolini, in realtá, non accolse la richiesta del nobile Martini e dichiaro validi gli sponsali contratti dal figlio. Ma tre anni dopo l'arcivescovo in persona, AJessandro Marzi Medid, giusti-ftcó ia sospensione delte denunce accordata in un altro caso dallo stesso Niccolini proprio appellandosi alia disparitá di condizione sociale degli sposi: "Alcune volee occorre che si habbino a sospendere le denunzie ne matrimoni da contrarsi, ordinandosi a' curali dell'uno e I'altro coniraente che non le publichino. e non assistino alia celebratione del matrimonio, et essendost fatto dal mió vicario prohibilione simile in un matrimonio da contrarsi fra Niccoló degl'Asini e Maria Ciucci, ad instanzia di messer Marcantonio degl'Asini. nobile avvocato fiorentino suo fraíciio, per la disuguaglUmia de lie qualita per esser leí d'un castello chiamato S.Casciano et egli nobile fiorentino, c che /ra loro peirenti ne sarebbano nate molte discordie, e dissentioni, arrecandosi a vergogna tal matrimonio seguisse, et altre ragioni, et impedimenti che dedurrebbe [...]".6 Nelle parole delí'arcivescovo non é difficile cogliere l'eco delle tesi di un leologo prestigioso come Thomas Sánchez, chc nel timore dello scandalo e delle inimici/.ie tra le famiglie che ne sarebbero conseguite aveva individuato un giusto motivo di scioglimento della promessa, raccomandando pero di vaiutare attentamente la gravita dello scandalo.■' U problema era per l'appunto dell'inlerprctazione da daré a fenomeni di differenziazione sociale. Non possiamo sapere - dato che le sentenze non erano motívate - in che modo i vicari fiorentini valutassero le eventuaii differenze sociali e perché, di conseguenza, in taiuni casi accordassero il loro sostegno agli interessi fainitiari e in altri lo rifiutassero a vanlaggio della scelta individúale. Sappiamo invece che alia sospensione delle denunce ordinata dalla curia Niccold degli Asini e Maria Ciucci reagirono ricorrendo al matrimonio a sorpresa (definito clandestino dai contemporanei): vale a diré presentandosi all'improvviso con due testimoni davanti al párroco della sposa e pronunciando Tapidamente le parole del reciproco consenso al matrimonio. Ció bastava per assicurare la validiiá del vincolo, perché i requisiti essenziali previsti dai decreti tridentini erano stati rispettati. Tali matrimoni erano peró proibiti dalla Chiesa e pnniti, nella diócesi florentina, con pene pecuniarie inflitte alia coppia e ai loro complici. Essi consentivano ai laici di riappropriarsi di un sacramento chc il concilio di Trento aveva invece voluto affidare al corpo eccle-siastico. Come scriveva alia Cungregazione del concilio l'arcivescovo Marzi Medici, 6 AAF. Libro d'lnformazioni, 161 (-1630, c. 295r-v, 5 agosto 1628 (il corsivo é mió). 7 Sanche/ (1654), lib. It, ilisp.27, lib. [V, disp.22,23, 24. 25, 26. 115 ACTA HISTR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Danicla LOMBARD! ■ SCKUTA INDIVIDUALE E ONORE FAMJUARE: CONFUTO MATRIMONIALI .., 111-12« "se s'aprc questa strada che i matrimoni s'habbino a fare di propria autorilù et in conlemptum Ecclesiae e che non habbino a esscr puniti, giomalmente scguiranno di questi simili casi e non stimeranno né Concilio né altro".8 Era quesla liberta di contraríe il matrimonio da per lora, in aperta sfida all'autorità ecclesiastica oltre che a quella familiare, che andava condannata e punita. E' pcrô indubbio che, pur se strenuamente osteggiato dalle élites ecclesiastiche locali. il matrimonio a sorpresa rapprescnld, tra Sei e Seltecento, un efficace strumento neJle mani dei figli per sfuggire aU'autorità parentale.9 Per tutto il Seicento la situazione sembra essere ancora fluida: pochi furono i padri (o i parenti piu prossimi) che si rivolsero alia cuiia arcivescovile per irnpedire un matrimonio non gradito. La svolta. nella diócesi fiorentina, è chiaTamente perce-pibile nei primi anni del XVIII secolo. Una forte pressione dal basso costrinse gli uomini di chiesa ad affrontare delicate questioni di gerarchia sociale. Quel che colpisce è che nei fascicoh processuali di un tribunale ecclesiastico appaiano con insistenza documenti atti a provare î quarii di nobiltà di una famiglia; oppurc neo-struzioni accurate di généalogie, non per slabilire gli impedimenti di coiisangumeiià ma il rango di appartenenza. Non solo: la fase cruciale del processo, che è quella in cui le parti e i lestimoni sono chiamati a risponderc, e volta essenzialinente a slabilire la disuguaglianza dei partner, con domande minuziosissime sullo status sociale delle rispeüive famiglie. Ad essere coinvolte non sono solo le famiglie florentine di ceto medio-alto, ma anche quelle appartenenti all'artigianato urbano delle piccole citó di provincia. Per fare un esempio: un artigiano di Empoli, che faceva il legnaiolo ed era riuscito ad essere ammesso nella milizia del paese, rivendicava ii suo ruolo privilegíalo nella comunità rispetto ad un sempüce manifattore come il baUila.no, che lavorava alie dipendenze del maestro lanaiolo, e di conseguenza negava il suo consenso al matrimonio dei figlio con la figlia del battilano.10 Di tutto questo si discuteva di fronte al giudice ecclesiastico. L'infittirsi di questi casi nei primi anni del secolo è un segno della penetrazionc dell'ideologia nobiliare che caratterizza la Toscans del primo Settecento, in sintoniai con quel fenomeno di crescita del potere politico delle grandi famiglie fiorentine che il granduca Cosimo III aveva incoraggiato fin dallo scorcio del Seicento (Diaz, 1976, 8 AAF, Libro d'lnformazioni, 1611-1630, cit 9 II processo contro degli Asini e Ctucci e consérvalo in AAF, Cause criniinali matrimonial!, 6, alia dala 20 dicembre 1626. I processi per malnraoni a sorpresa che ho individúalo nei fondo crimínale sono solo selte, compres; ira gli anni 1626 e 1731. Sicuramente ci sono delle lacune, dal momento che, ad esempio, un matrimonio a sorpresa di cui sono vénula a conoscenza per altre vie non risulta né nelle cause criminali né in quelie civili. E' pero significativo che dopo il 1731 scompaiano del lutlo: segno della capacita della Chiesa florentina di debellare questo abuso1 Sulla questioiic dei matrimoni a sorpresa (o clandeslini) cfr Povolo, 1999 10 AAF, CCM, 56, n. Í0, anno 1721 Sull'miponanza dell'accesso alia milicia come strumenlo di ascesa sociale si veda Benadusi, 1996. 116 ACTA HJSTR1AE • K • 2000 - i flX.) QjniclaLOMBARRF- SCELTA INDIVIDUALEEONORE J'AMILIARH CONFirmMATRIMONIAL! . Il 1-128 475-476: Donati, 1988, 320-321). In sintonía, anche, con il clima di reviva! aristocrático che si impose in molli paesi d'Europa e produsse, sul piano cuhurale, il rifiorire di dibattiti ed opuscoli sulle questioni d'onore (Donati, 1978, 32 c passim). Non è un caso che il linguaggio dell'onore permeasse di sé i rapporti sociali proprio in un periodo di forti tensioni tra i tradizionaii valori deilo status e quelli cmergenti della ricchezza (Casey, 1991, 135-136; Povolo, 1996, 49-50). 1 processi di depauperimento délia nohiltà, se da un lato si tradueevano in una strenua difesa delk prérogative di rango, dall'altro costringevano ad adottare una política matnmomale più flessibile, che derogava, ma solo in determínate condizioni. alla norma del ma tri rnonio pari, favorendo l'ascesa sociale dei ceti borghesi. Come suggeriva ii cardinale Giovan Battista De Luca, noto giurcconsulto e collaboratore del papa Innocenzo XI, se la l'amiglia nobile aveva difficollà economiche era preferibile far sposare una figlia con poca dote ad un ricco borghese, piuttosto chc intaccare l'eredità dei maschi (De Luca. 1675, cap. XXIV, 428sgg.). Per giustificare la diminuzione del valore delle doti elargitc aile figlie da parte delle famiglie nobili económicamente più deboli, si ammetteva quindi, nella seconda metà del Seicento, chc una donna nobile potesse sposare uno di condizione inferiore, senza perdere il suo status nobiliare.11 Non solo: si sosteneva che i figli, pur se non potevano essere deftniti nobili, dal momento che seguivano la condizione del padre, traevano perô un grande vantaggio dal discenderc da una madre nobile, tanto che col tempo avrebbero poluto aspirare al rango nobiliare.12 Ne conseguiva che le donne nobili, ma povere. avrebbero poluto sottrarsi al destino della monacazione che inesorabilmente attendeva chi non disponeva di sufficienli risorse per sposare uno di pari grado. La novità era rilevante, proprio perché consentiva meccanismi di ascesa sociale in virtù deîlo status nobiliare della donna. La nobiltà si acquisiva anche attraverso il lignaggio materno, non più solo attraverso quello paterno. Questo principio che valorizzava l'ascendenza matrilineare cotninciô ad essere formalizzato già nel Cinquecento (Visceglia, 1992, XX1V-XXV1). L'ideologia nobiliare aveva invece sempre negato che la donna possedesse qualiîà propric: il suo status dipendeva esclusivamente da quello del marito. Era quindi il matrimonio chc trasmetteva alla donna la dignità nobiliare, anche quando ne era priva. Ed era sempre il matrimonio che le faceva perdere la nobiltà se lo sposc» non era nobile. " Di consegucnza l unica 11 Si veda 3nche l'opinione esprexsa da C. Rota nell'opera Legaiis Andiogynus sire Ttactatus de priviïegiis mulierum, ampisitiente analizzata da Visceglia, 1988, 167-16'J. 12 Scrivcva De Luca: "Cesser nati da una madre la quale naturalmente sia nata dama, de falto appiesso il mondo li qualifies incito, e 11 constiluisce in quai che stato con sido rabile, sic he acquittant; la stima, e col progressa del tempo, quella casa continuando a vivete nel conveniente decoro, e nell'operare virtuosamente, si costituisce nello statoeavalleresco" (De Luca, 1675. cap. XXIV. 4ÎI). 13 Lo sosleneva lu siesso De Luca in un altro passci de II cavalière e h doma, citato in Visceglia (1988, 74-76). Le due tesi conlrappostc a proposito della nobiltà delle donne sono efficacemenie rap-piesentate ne i Dtscorsi del le ne ra lo ferrarese Annibale Romei, pubblicati a Vene/.ia nel 1585 e de- 117 ACTA illSTKIAE « 8 ■ 2000 • 1 (IX.) Daniela LOMBARD!; SCELTA INDIVIDUALE E ONORE FAMILiARE: CONFLITTI MATRIMONIAL!.... IÍI-I28 mésalliance ammessa era quella del nobile che sposava una donna di ceto inferiore, che, col matrimonio, avrebbe immediatamente assunto lo status nobiliare. 11 riconoscimento della capacita della donna di trasmettere la nobiltá14 ha delie ricadutc importanti sulla questione dei matrimoni disuguali. Ridimensionare l'impor-tanza dell'ascendenza patrilineare implicava che neppure la mésalluince tra uorno nobile e donna borghese poteva essere tollerata. H' proprio intorno a questo tipo di unione disuguale che, tra Sei e Settecento, si addensarono le preoccupazioni delle élites. De Luca giunse a sostenere che introdurre una donna plebea in una casa nobile apportava comunque "una certa macchia nelia posteritá", anche se de iure la donna acquisiva il rango nobiliare del manto. Proprio perché considérala pregiudiziale alia discendenza legittima, la mésalliance di questo tipo andava accuratamente evitata. De Luca non si sofferma sulle questioni d'ordine economico e sociale che favorivano i nuovi orientamenti della cultura nobiliare. Possiamo tuttavia supporre che la necessitá, da parte dei ceu piü elevaíi, di ridurre considerevolmente il numero dei figli maschi da avviare al matrimonio per preservare l'intcgritá dei patrimoni, attra-verso la diffusione del sistema primogeniturale e fidecommissario, avesse contribuito a far confluiré sul matrimonio di un único íiglio tutte le aspeítative di prestigio familiare. II periodo a cavallo tra XVII e XVI11 secolo é caratterizzato, come é noto, da una forte chiusura dei gruppi aristocratici, che si manifesta attraverso rirrigi-dimento della loro política matrimoniale. I processi fiorentini dei primi decenni del Settecento rivelano che padri, fratelli. zii si rivolgevano al foro ecclesiastico prevalentementc per impediré i matrimoni dei maschi con donne di ceto inferiore. II caso contrario appare raramente nelle cartü processuali. Le fonti processuali, purtroppo, non ci dicono se si trattava di figli primogeniti o cadetti. In qualche caso, tuttavia, risulta chiaro che dietro il pretesto della disuguagüanza si nascondevano conflitti patrimonial tra fratelli, che esplo-devano dopo la morte dei padre: erano i primogeniti o comunque coloro che avevano ereditato il patrimonio ad opporsi al matrimonio degli altri fratelli, per non essere costretti a cedere parte dell'ereditá ad eventual! discendenti. In Toscana, difatti, il fcdecommesso era divisibile. Tuttavia, per evitare la dispersione dei patrimoni, le famiglie esercitavano forti pressioni sui cadetti affinché non si sposassero, rinun-ciando cosi a rivendicare la loro parte di ereditá necessaria per la formazione di una nuova famiglia. in cambio di un vitalizio.15 Nel caso dei ceti medio-bassi, come dicati alla duchessa d'Urbino Lucrcyia d'Esté (pp. 184-193). il trallalo cra già stato segnalato Ua Dwiali, 1978, 55, nota 79. 14 Ricordo che in Toscana le prove di nobiltà, richieste pet essere ammessi all'Ordinc cavatleresco di Ssnto Slefano, cornprendevano anche la nobiltà ciel ramo matemo (Angiolini, 1996. 69). Pcr un quadro générale sulla nobtilà loscana si vedano. olire a) già citato lavoro di Angiolini, Litchfield. 1986; Boulier, 1993; Pazzagli. 1996; Angiolini. 1998. 15 Sul punto si veda il recenle lavoro di K Bizzocchi: Interessi e affctli. Sei storie di famiglia, in corso di pubbiicazione presso ta casa edilrice Latent*. RingTa/io l'autore per avermi consenti«) di leggere il 118 ACTA mSTRIAE • 8 » 201)0 - I (IX.) Daniela LOMUARDI: SCELTA ¡NPivrDUALK E ONORE FAMILIARE. CONFUTO MATRIMONIAL!..., I! 1-128 abbiamo avuto modo di notare a proposito della controversia tra legnaiolo e bat-tilano, erano probabilmente i tentalivi di ascesa sociale a irrigidire le distinzioni di status.16 Quel che sembra emergere in questi casi, pur se tra le righe. é la ribellione dei cadetti alie strategie familiari che imponevano la loro esclusionc dal mercato matri-¡nomale. 11 fenomeno b ben noto: il caso veneziano é stato ampiamente studiato in questi uitimi anni, a partiré dai lavori pionieristici di Gaetano Cozzi (Cozzi, 1976; Gambier, 1981; Meneghetti Casarin, 1989; Hunecke, 1991 e 1997; Derosas, 1992; De Biase, 1992). II frequente ricorso, da parte dei giovani patrizi, al matrimonio segreío e al matrimonio clandestino con donne di ceto inferiore: l'ostentazione con cui venivano vissute le relazioni d amore chc i nobili intrattenevano con ragazze del popolo; 1'aumento delle do man de ds separazione e di annullamento, da parte dellc donne aristocratichc; la diffusione di una litigiositñ che avvelenav'3 i rapporti tra padri e figli, mariti e mogSi, fratelli e sorelle: pur se circoscritti ad una minoranza del paíriziaio, sono tutti segnaii di un profondo malessere e di una forte msofferenza verso il principio di autoritá che, ncl corso del Settecento, caratterizzarono le relazioni familiari in alcum ambienti dell'éhtc veneziana.'7 La difesa del decoro delle famigtie In questa sede mi interessa sottolineare la risposta data dalle autoritá eccle-siastiche. Come in tutti i casi in cui venivano frapposti degli impedí mentí alia cele-brazione di un matrimonio, il tribunale accogiieva immediatamente la domanda di sospensione delle denunce e la trasmetteva, per vía di precetto, alia coppia e ai parroci interessati. Se la coppia si opponeva al precetto, il giudicc chiamava l'ac-cusatore in gíudizio perché motivasse la sua istanza. Nelle fonti giudiziarie troviamo quindi solo i casi di precetti contestati che misero in moto un regolare processo. Ció significa che le sei cause (su ventuno relative alia formazione del matrimonio) disetisse nei primi venticinque anni del Settecento nel tribunale arcivescovile florentino non sono probabilmente rappresentative delle demande inoltrate per impedire il matrimonio di un consanguíneo. E' comunque significativo che nessuna si dauiloscritto. Le ptessioni familiari potevano tramutarsi in interven!! repressivi da parte delle autoritá giudiziarie, come accadde a Pietro Passerini, condannato "per díscolo" alteó di trenl'anm e confínalo a Portoferraio, neli'lsoia d'Elba, su istanza del fratello maggiore. Cfr AAF, CCM, 57, n. 8, anno 1723. 16 Un allro caso interessante é queilo di un canceliicre delta curia arcivescovile che nel giro di pochi anni terco di impedire ii matrimonio di ben due figli, uno dei quali niaggiorenne Cfr. AAF, CCM, 57. nn. ! e 12, anni 1722 e 1724 Anche se difícilmente nelle carte processuall si fa riferimento alt'etó delle persone coinvolte. risuila chiaro da quesli esempi che l'iniervento repressivo delie fatniglie non si esercilava solo su: minorenn). !7 Per la Toscana rinvio ai giá citato lavoro di Bi/./.occhi 119 ACTA HISTR1AE • 8 • 2B08 ♦ 1 (IX.) Daniel* LOMBARD1: SCELTA INDIVIDUAIS. E ONORE FAMIL1ARU: CÜNFLITT! MATklMONlALI ,111-12B concluse a favore di chi avcva frapposto 1'impedimemo. I due vicari/giudici che si succedettero in questi anni - Niocoló Castellani e Ubaldino Ubaldini - revocarono tutti e sei i precetti da loro precedentemente emanati, ton sentando cosi alie coppie di convolare a nozze. Tuttavta, in allri tipi di processi in cui l'opposizione parentale emergeva solo in tin sccondo lempo, gli stessi giudici non esitarono a schierarsi dalla parte degli interessi famüiari. Quel che non si tollerava, evidentemente, era l'intervento esplicito delle famiglic finalizzalo ad impedire matnmoni disuguali. Bisogna aggiungerc che aíl'intemo deila Cltiesa florentina esistevano posizioni diverse. Nel 1710 fu pubblicaia a Fircnze, per i tipi di Cesare Bindi, un'opera dal titolo significativo: Theologico-canonica de sponsalium ad instantiam parentum a JUiofamilias contra eorum voluntatem cum imparis condilionis puella initorum solubilitale. Kcsolutio. Conteneva íl parere di un moñaco cassinese, Virginio Valsecchi, che aJIora era professore di teología nella Badia florentina di S. Maria e l'anno successivo fu chiamato nello Sludio pisano.ls In qiiestione erano gli sponsali conlratti da un giovane di buona faniiglia, non nobiie ma cittadino florentino, con una fanciuíla di uiniti origini, figlia di un caizoíaio, e sen/a dote. L'esclusione dai diritlo di citladinanza e l'eserci'/io di un lavoro manuale. come é noto, erano i crileri che sancjvano l'appartenenza al ceto popolare. Di piü, la disuguaglianza veniva volutamente acccntuata aggiungendo che la madre di lui era nobiie mentre quella di lei era di origine comadina: accogliendo quindi la tesi secondo la quale la nobiltá della donna portava lustro alia faniiglia de! manto che nobiie non era. I due giovani -di cui non si svelano i nomi - avevano confermato la promessa col giuramento e si erano uniti carnajmente. II padre di lui appcna venne a conoscenza del fatto cercó di impedire il matrimonio offrendo alia ragazza una ricompensa in denaro del danno súbito. II quesito, posto a Virginio Valsecchi non sappiamo da chi, era se fosse lecito al padre chiedere al foro ecclesiaslico lo scioglimento degü sponsali. La risposta del moñaco cassinese fu affermativa. La promessa poteva essere sciolta se dal matrimonio si temevano scandali, odi, discordie nel parentado. In alíre parole, se la famiglia si opponeva alie nozzc. Non era certo la prima voJta che si sosteneva una tesi del genere (le auctoritates citaie erano, come di consueto, numerosissime, tra le quali non poteva mancare il nome di Sánchez). Ma Valsecchi nulla dice va a proposito della gravita dello scandalo o della dístanza sociale ira i due sposi che avrebbero poluto consentiré lo scioglimento della promessa. In tal modo finiva con l'attribuire ai padri il dintto di intervenire per impediré qualsiasi tipo di matrimonio non gradiio. Non a caso citava il famoso editto del re di Francia Enrico II in cui si consentiva ai padri di discredare i figli ribelli alie strategic matrimoniali imposte dalle famiglie. Quel consenso paterno che era stato negato dal concilio di Trento come condizíone di validilü del inatrimonio diventava, di fatto, condizione di 18 M. P. Paoli, La teología e la storia sacra, ir corso di pubblicazione. Ringra/io l'autrice per avern» messo a disposi/ione il ilattiloscrítlo. 120 ACTA HISTR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Damcla LOMBA RM. SCF.LTA PWlVIDVAtM E ONORE FAMILIAR)-. CONFLtTTI MATRIMONIAL!..., t ¡ I-J2S validita della proraessa. Per questa vía, che sminuiva il carattere vincolante della promessa, era possibile assicurare un maggior controllo da parte delle famigüe, sempre peró sotto gli occhi vigüi degii uomini di chiesa, anche se dopo la promessa, come nel caso in questione. ia coppia aveva avuto rapporti sessuali. Dopo il concilio di Trenlo, come spiegava Valsecchi, ia copula carnaíc aveva perso molta della stia ¡mporlanza, dal momento che l'istituto del matrimonio presunto (nel diritto canonico pre-tridenlino la promessa seguita dalla copula faceva presumere lo scambio del consenso de praesenti e quindi il matrimonio) non vigeva piü: senza la presenza del párroco edei testimoni il matrimonio non era infatti piü valido. II parerc di Virginio Valsecchi fu sottoscritto da cinquantaquattro teologi, oltre che dai professori del collcgio teologico florentino; da quattordici professori di teología dello Studio pisano; dai membri di due ordini religiosi, i Francescani di S. Francesco al Monte alie Croci c gli Alcantarini dell'Ambrogiana, questi ultimi molto legad al granduca Cosimo Uf. Infine - e la cosa b significativa - da dieci cavalieri "intendenti le materie d'onore", chiamati a giudicare se la distanza sociale üa il figiio del cittadino e la figlia del calzolaio fosse tale da prcgiudicare l'onore del parentado dello sposo. Un folio numero di esponenti deüa Chiesa fiorentina condivideva quíndi le tesi del moñaco cassinese, anche se i vertid, rappresentati dai vicari/giudici, erano su posi2ioni in parte diverse. Non si trattava di un fenomeno esclusivamente fiorentino. Intorno al 1711, appena un anno piíi tardi deila pubblicazione del parere di Valsecchi, va datata la prima stesura di un'altra opera importante: Dissertatio theo-logico-legalis de sponsalibus et matrimoniis quae a fdiisfamilias contrahuntur parentibus insciis vel juste invitis, che fu fatta circolare manoscritta ncH'ambicnte dei giureconsuíti romani e solo nel 1723 fu edita a slampa.L'autorc, Francesco Maria Muscettola, era un teatino napoletano, noto canonista, che ricopri diverse canche nella curia romana e nel 1717 fu nominato arcivescovo di Rossano, in Calabria. Venne sollecitato a redigere la Dissertatio dal vicegerente del cardinal Vicario di Roma, Domenico Zauli, preoccupato del crescente numero di liti (ra genitori e figli che affollavano i trihunali romani. I figli voievano sposarsi senza chiedere il preventivo consenso dei padri. Come andava affrontata la questione? Muscettola argomentd che i figli, se minorenni, commettevano peccato moríale se si sposavano senza il consenso paterno, soprattutto quando il partner scclto era persona indigna. Riappare, qui, la scottante questione dei matrimoni disuguali. A sostegno della sua tesi, il teatino napoletano adduceva la necessitk di evitare lo scandalo, vale a diré gli 19 Come appendice a! primo volume delle Observationes canonicae. civiles, criminales di Domenico Zauli, pubblicato a Roma, appunto, nel 1723, in un'edizione accresciuta. Solo nel 1742. a Napoli, gli scritti di Muscettola furomi pubhlicati come opera a sé, con un'infinttà di aggiunte. comment), note de) canonico Mazzocchi Infine, nell'edizione romana - postuma - del 1766 f'urono inscrite alcune Decisiones della Rota romana ed il parere di Valsecchi. 121 ACTA HÍSTR1AE • 8 ■ 2000 ♦ 1 (IX.) Dmicla LOMBARD!' SCELTA INDIVIDUALE E ONORE FAM1UARE: CONK.1ÎT1 MATRIMONtALl..., t ! 1-I2S odii e le inimicizie chc turbavano la pace delle famiglie e l'ordine dello Stato. Attribuiva quindi ai vescovi ií compito di impediré taii matrimont, anche se la coppia aveva avuto rapporti sessuali. Soffermiamoci su questo punto. La questione dei matrimom disuguali espióse in stretta connessione col dibattito sullo stupro (o seduzione). Furono alcuni teologi e canonisti come Valsecchi. Muscettola e, più lardi, Cristoforo Cosci2y (per citare alcuni autori di opere ¡Meramente dedícate a tale questione), a metiere sotto accusa le antiche disposizioni del diritto canonico sullo stupro - nel suo significato originario di rapporto sessuale con una donna vergine o vedova, indipendentemente dal-l'eventuale violenza - chc prevedevano il risarcimento deH'oíTesa súbita dalia donna altraverso il matrimonio o la dote. Secondo Muscettola l'obbligo imposto al deflo-ratore di sposare o dotare la donna sedotta produceva effetü devastanti per ii decoro delle famiglie nobili, perché consenüva alie ragazze del popolo di farsi sposare da partner di condizione superiorc o. quanto meno. di procurarsi la dote di cui non disponevano. Alla base dei nuovi onentamenü, che tendevano ad aboliré una secolarc tradizione gniridica di tutela del sesso femminilc, era il capovolgimento del principio di minore imputabiliià - e punibilità - délia donna, íondato sulla infirmitas sexos. Ma cid non si traduceva in una maggiore uguaglianza tra i due sessi, considerad parimenti responsabili di una rclazione sessuale exlramatrimoniale. Si traduccva, invece, in una colpevohzzazione dclla donna, alla quale non si poteva attribuire il diritto di far uso del proprio corpo, ma solo di venderlo in quanto merctricc. L'immagine delfa donna si trasformava cosí da vitüma a seduttrice esperta e infida, che sfruttava lutte le sue arti per incastrare giovanotti innocenti. E' quesia immagine che si impone prepotentemente nella trattatistica religiosa del primo Settecento: con toni fortement misogini si condannavano i facili costumi delle ragazze dcl popolo c la scarsa vigilanza delle loro madri, più interessate a liberarsi dall'obbligo di dotare le figlie che ad assolvere il compilo di custodirle dalle insidie maschili. Insomma crano le fanciulle, con la connivenza delle loro famiglie, a irretire giovani di buona famiglia, per poi denunciarU m tribunale allô scopo di procurarsi una dote se non addirittura di farsi sposare, cosí come era previsto dal diritto canonico. Le vecchie leggi, insomma, premiavano il peccaío invece di puniré l'impudicizia fcmminile. Sotto accusa erano in particolare le fanciulle appartenenti ai ceti popolari: ritorna qui í'ossessione delle mésalliances tra nobili e plebec. E' significativo che nei trattati teologici e giuridici ricorra frequentemente 1'espressione decoro delle famiglie: la normativa canónica favoriva difatti - era questo il nodo del problema - le unioni tra persone di ceto diverso, consentendo alie ragazze del popolo di accedere a hvelli più alti dclla scala sociale. Si puñ presumere che la maggiore 20 Coscí, un giureconsulw di Chiusi che eia stalo vicario générait- ¡n diverse diócesi dello Siato della Chiesa, pubblic6 nel 1763, a Roma, ¡1 De xponsalibwtfiionan familias vota decisiva. 122 ACTA HISTR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Danicb LOMBARDI: SCELTA INDIVIDUALE E ONORE FAMIUARB: CONFUIT! MATRIMONIAL!.... i I (-12S libertó dei comportamenti femminili dci ceti popolari, unita alia necessitá. da parte delle élites, di ridurre considerevolmente il numero dei figli da awiare al matrimonio, sia stata effettivamente percepita come un pericolo per le strategie famiiiari e l'ordine sociale. Su questo punto si registro una convergenza significativa tra chierici e laici, tra poten ecclesiastici e autoritá secolari. In questo clima fu promúlgala, proprio nella Roma dei papi, una lcgge severis-sima sugli stupri che metteva radicalmente in discussione ia normativa fino allora vigente nella maggior parte degli slati italiani. L'editto dei 13 setiembre 1736 cma-nato dal cardinale Giovanni Antonio Guadagni. Vicario di Clemente XJI. con un rigore inusitato puniva non piü solo il seduttore-defloratore, ma anche la ragazza sedoíta e i parenti che non erano stati capaci di custodirla (Pelaja, 1994, 53-54). E' probabile che l'editto non sia mai stato applicato: rappresentó, comunquc, un punto di riferimento per le nuove leggi sullo stupro che in pie no e tardo Settecento t'urono emanalc dalle autoritá secolari (Alessi, 1989 e 1990). Pur se con esiti diversi, queste ieggi si ponevano l'obiettivo di deresponsabihzzare il partner maschile: la perdita delíonore femminile non era piii attribuibile a luí, bensi alia donna stessa e alia sua famiglia. In conclusione, nel corso del Settecento la questione delí onore familiare diventa un terreno di concreta collaborazione tra poteri stataii e alcuni setton della Chiesa. Di fronte ai tentativi di ribellione dei figli, probabilmente facilitati da una sociabilitá giovanile fortemente promiscua2', le élites rispondono irrigidendo l'obbligo del nube parí: i maschi non possono sposare donne del popolo se non vogliono comprometiere la nobiltá della discendenza. Neü'eta dcU iHuminismo i! matrimonio d'amore - come insegnano due famosissimi romanzi dell'epoca, i/i Nouvelle Héloise di Jean Jacques Rousseau e La Princesse de Cleves di Madame La Fayette - non ha ancora possibilitá di successo. Le leggi sullo stupro promúlgate dai principi illuminati maturano, come alibiamo visto, all'interno di un dibattito sulla difesa del decoro delle famiglie e contra i matrimoni disuguali che vede impegnate personalitá significative del mondo eccle-siastico. Anche sul principio del consenso paterno - limitatamentc aü'istituto della promessa - si registra un'ampia convergenza Ira laici e chierici. La Congregazione del concilio - la massima interprete dei decreti trideniini - proprio negli anni venti-trenta rispóse ad alcuni quesiti posti dai vescovi di Napoli, Milano, Vienna e Worms, dichiarando che il dissenso paterno era da considerarsi un giusto motivo di scioglimento degli sponsali (Schulte, Ricbter, 1853, 223). E il cardinale Prospero Lambertini (dai 1740 papa col nome di Benedetto XIV), che di quella Congregazione era stato segreiario negli anni venti, al tempo in cui era arcivescovo di Bologna 21 Non a caso h u paniie dal lardo Sácenlo che i moralistí - sia cattolici che laici - lanciano una viólenla offensiva cunlre i comportamemi giovanili del lempo (Guetci, 1988). 123 ACTA HJSTRIAE ♦ 8 • 20IW ■ 1 (IX.) Daniel» LOMBARD1: SCliLTA INDIVIDUALE E ONORK KAM1LIAR& CONFLim MATRIMONIALI . 111-128 esortava i parroci della sna diócesi a convinccre i giovaoi a conformarsi alla voiontà dei genitori, perché questi ultimi - e qui citava Muscettoia - avevano il diritto di reclamare la millità degli sponsali contradi scnza il loro consenso (Lambertini, 1737, III, Notificazione V). Quindi nella prima meta del Scttecento alcuni settori della Chiesa si mostrarono sensibili a recepirc le istanze di differenziazione sociale che provenivano dalla società. Ma ormai, sullo scorcio del secólo, sono gli stali ad intervenire direttamente per disciplinare i comportamenti matrimoniali e sessuali. La normativa sullo stupro non va disgiunta da quella relativa agli sponsali, su cui, in alcuni stati italiani, i poteri secolari rivendicarono la propria competenza esclusiva, sottraendola alie autorisa ecclesiastiche. Se Pietro Leopoldo, granduca di Toscana. non ginnse fino a depe nalizzare il reato di stupro preceduto da promessa, come fece, nel Regno di Napoli, Fcrdinando IV di Borbonc, di fatto cancellô la possibilité per le donne sedolte di reclamare in tribunaie la conclusione delie nozze, ncl momento in cui, con la legge del 1790. aboli il valore légale degli sponsali. Chi era stata abbandonata dal partner poteva intentare un'azione civile per ottenere il risarcimento dei danni, ma non il matrimonio né la dote che. nel diritto canonico, erano gli unici me2zi che consentí vano di riparare la perdí ta della verginitá. Ancora più radicale fu il riformismo del fratello Giuseppe II, che nel 1784 estese alla Lombardia la costituzione matrimoniale promuigata nei domini austriaci l'anno precedente. Oltre a dichiarare che gli sponsali non potevano daré adito ad azioni giudiziarie, anche se seguiti da deflorazione, per evitare "il pericolo degli sforzati matrimoni", e ad introdurre l'obbligo del consenso paterno alie nozze dei figli mino-renni, Giuseppe II si spinse fino ad affermare I'esclusiva compctcnza secolare non solo sugli sponsali, ma anche sul matrimonio e su tutto il contenzioso matrimoniale (Tosi, 1990; Lombardi, 1996). Sara, come è noto, la rivoluzione francese a spazzare via del tullo la giurisdizione ecclesiastica sul matrimonio. I rapporti tra Chiesa, Stato c famiglie seguono quindi percorsi complessi, non del tutto riconducibili all'opposizione tra una Chiesa sostenilrice del principio della libera scelta e uno Stato difensore delle prerogaüve familiar!. In momenti diversi, la Chiesa ha privilegiato sia l'uno che l'altro principio. Quundo si è trattato di affermare il controllo de! corpo ecclesiastico sul matrimonio, sottraendolo alie famiglie, ha saputo sümolare, nelle figlie, un processo di autoconsapevoiezza che consentisse loro di ribellarsi alla voiontà paterna. Una volta affermato il modeílo tridentino. ha cercato di daré una risposta alie csigenze di difesa dell'onore familiare che provenivano da ampi strati sociali, anticipando onentamenti che saranno alla base della legislazione statuale tardo-settecentesca sullo stupro. 124 ACTA HÏSTR1AE • 8 • 2000 • 1 (IX.) Panlela LOMRARD! SCELTA INDIVIDUALNE ONOKE FAMIUARE: CClNFLITTi MATRIMONIALI ... ti 1-12« IZBOR POSAMEZNIKA IN ČAST DRUŽINE: POROČNI SPORI V FLORENTINSKI ŠKOFIJI MED 16. IN 18. STOLETJEM Daniela LOMBARDl Univerza v Pisi. IT-56I00 Pjsa, Piszza Tomcelli ?/A POVZETEK Prispevek na osnovi podatkov s sadnih obravnav nadškofijskega sodišča v Firencah analizira zapleten način vplivanja cerkve, države in družine na izbiro zakonskega partnerja. Proti koncu 16. stoletja, v obdobju ki je sledilo tridenlinskemu koncilu, je flo-rentinska cerkev spodbujala hčere k izogibanju očetove avtoritete in k temu, da se same odločijo o svoji usodi (izbor je bil kljub temu omejen na možnosti zakon/vstop v samostan). Cilj tega je bil ojačati nadzor cerkvenih oblasti nad zakonom ter zmanjšati vpliv družine. Postopoma so se z. uveljavljanjem tridentinskega modela zakona v 17. stoletju nasprotovanja med cerkvenimi možmi in družinskimi očeti umirjala. V začetku 18. stoletja, v obdobju za katerega je značilna ponovna oživitev plemiške kulture in poostritev zakonske politike v elitnih krogih, ki so bili obsedeni s problemom neenakovrednih zakoncev, so bile ravno družine iz višjih srednjih slojev tiste, ki so spodbujale Cerkev, naj ukrepa proti otrokom, ki SO se pogosteje upirali njihovim vsiljenim strategijam. Posebej so to radi počeli drugorojenci, izključeni iz poročnega trga. Nekateri sektorji cerkvenega sveta so izkazali veliko pripravljenost za izpolnitev zahtev družin. Ta pojav ni izključno fiorentinski. V tem obdobju objavijo dela teologov in kanonistov, ki ostro obsojajo obnašanje mladih: tako fantov, ki se ne podrejajo volji očetov, še bolj pa obsojajo plebejska dekleta, ki zavajajo fante iz dobrih družin in jih potem na sodišču prisilijo k poroki. Problem porok med neenakopravnima partnerjema in problem zaščite časti družine se prepleta z razpravami o posilstvih (ali zapeljevanjih) ki se zgodijo po tem, ko je bila obljubljena poroka. Razpravlja se o cerkvenih normah, ki obvezujejo zapeljevalca k poroki zapeljane ženske, ali bolj splošno, do kakšne mere je obvezujoča obljuba (ali poročna zaobljuba, ki bi jo danes imenovali zaroka}. Želi se preprečili, da bi sinovi skrivoma, ne da bi družine za to vedele, obljubili poroko ter tako tvegali, da jih dekle privede pred sodišče in prisili v zakon. Novi zakoni o posilstvu in o zaroki, ki so jih ob koncu 18. stoletja objaviti prosvetljeni vladarji nekaterih italijanskih držav, temeljijo na mnenju vplivnih ekleziastov, ki so se postavili na stran družin za zaščito njihovih statusnih privilegij. Ključne besede: etika, družinska morala, poroke, Italija. 16.-18. stoletje 125 ACTA H1STHI AE« 8 • 2000 • 1 (IX.) 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