GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO rio. 11—1 Febbraio 1946 Indice.........pag. 52 Pubblicato dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Maresciallo Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G o v e r n o Militare All e a i o 13 CORPO Ordine Generale N. 30 REVOCA DI LEGGI FASCISTE E RAZZIALI; ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE ED ALTRE MODIFICHE DELLA LEGGE E PROCEDURA PENALE Considerato che si ritiene desiderabile e necessario per quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (1) di revocare certe disposizioni delle leggi civili e penali introdotte durante ed a beneficio del regime fascista ; (2) di annullare leggi basate su pregiudizi razziali e sull’intolleranza ; (3) di abolire la pena di morte per i reati previsti nel Codice penale, e (4) di apportare alcune altre modifiche alla legge ed alla procedura penale ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 Revoca di leggi civili Le seguenti leggi e parti di leggi vengono col presente Ordine revocate: A) — LEGGI FONDATE SULLA CARTA DEL LAVORO E. SULLO STATO CORPORATIVO 1) La legge '80 gennaio TIMI, No. 14 «Sul valore giuridico della Carta del Lavoro» che accoglie ed approva il testo della cosidetta Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo .in data 21 aprile 1927. 2) Quella parte dell’articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, No. 262 che, nel-l’approvare il Codice civile, approva pure le disposizioni sul valore giuridico della cosidetta Carta del Lavoro ed il testo di tale Carta, approvata dal Gran Consiglio del Fascismo in data 21 aprile 1927. 3) L’ultimo comma dell’articolo 31 delle «Disposizioni sulla legge generale», premesse al Codice civile, che dispone in sostanza che l’Ordine corporativo fa parte integrante dell’ordine pubblico. 4) L’articolo 811 del Codice civile che sottopone tutti i beni alla disciplina dell’ordinamento corporativo. 5) L’ultimo comma dell’articolo 1371 del Codice civile che dispone in sostanza che l’intenzione delle parti contraenti debba essere interpretata nel senso più conforme ai principi dell’ordine corporativo. 6) Quella parte dell’ultimo comma dell’articolo 147 del Codice civile che dispone sostanzialmente che l’educazione e l’istruzione della prole siano conformi al sentimento nazionale fascista. 7) Quella parte dell’articolo 1175 del Codice civile che dispone sostanzialmente che il reciprocò comportamento del debitore e creditore deve corrispondere ai prìncipi della soli, darietà corporativa. 8) L’articolo 2060 del Codice civile intitolato «Del Lavoro» che dispone sostanzialmente che il lavoro è tutelato in tutte le sue forme secondo i principi della cosidetta Carta del Lavoro 9) Quella parte del primo comma dell’articolo 2071 del Codice civile che dispone sostanzialmente che un contratto collettivo di lavoro deve contenere le disposizioni occorrenti per attuare i principi della cosidetta Carta del Lavoro. B) — LEGGI FONDATE SOL PREGIUDIZIO RAZZIALE In aggiunta agli articoli del Codice civile già revocati dall’Ordine Generale No. 3, di data 3 luglio 1945, e precisamente articoli 91 (terzo comma), 155 (secondo comma), 292, 343, 348 (ultimo comma), 404 (ultimo comma): 1) Quella parte dell’articolo 2196, No. 1 del Codice civile ohe fa obbligo alle persone che richiedono la registrazione di certe attività per le quali tale registrazione è prescritta dall'articolo 2195 del Codice civile, di indicare la loro razza. 2) Quella parte dell’articolo 2295 No. 1 del Codice civile che richiede che nello stillare atti di società debba essere indicata la razza dei soci. 3) Quella parte dell’articolo 2328 del Codice civile che richiede che lo statuto delle Società per Azioni indichi la razza dei soci azionisti. 4) Quella parte dell’articolo 2475 No. 1 del Codice civile che richiede che l’atto costitutivo d’una società a responsabilità limitata indichi la razza di ciascuno dei soci. 5) Quella parte dell’articolo 2518 No. 1 del Codice civile che richiede che l'atto costitutivo delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici indichi la razza di ciascuno dei soci. ARTICOLO II Reyoca di disposizioni penali SEZIONE 1 — Le seguenti disposizioni relative ad offese contro il cosidetto Capo del Governo vengono qui espressamente revocate: Codice penale, articoli 280, 281 e 282, e quella parte dell’articolo 289 No. 2 che si riferisce al «Capo del Governo». SEZIONE 2 — Le seguenti disposizioni relative ad offese contro il Gran Consiglio del Fascismo vengono qui espressamente revocate : Ogni riferimento al Gran Consiglio del Fascismo contenuto nel Codice penale, articoli 289, 290 e 313. • ARTICOLO III i Abolizione della pena di morte SEZIONE 1 — Per tutti i delitti preveduti nel Codice penale e punibili con la morte, detta pena di morte è qui espressamente soppressa. SEZIONE 2 — a) La massima pena per tutti i delitti punibili secondo le vigenti disposizioni del Codice penale con la pena di morte, sarà la pena dell’ergastolo e tutti gli ar- ticoli di detto Codice che prevedono la pena di morte vengono qui espressamente emendati in conformità . b) Qualora la pena dell’ergastolo venga inflitta nell’ipotesi prevista dall’articolo 72 primo comma del Codice penale, il condannato non potrà essere ammesso al lavoro all’aperto, prima che abbia scontato almeno un anno di pena. ARTICOLO IV Cambiamenti ed aggiunte. a certe disposizioni del Codice penale SEZIONE 1 — La seguente disposizione farà parte del Codice penale, venendo inserita dopo l’articolo 62 e contrassegnata coll’indicazione articolo 62 bis : «Il giudice, in aggiunta ed indipendentemente dalle circostanze attenuanti prevedute dall’articolo 62, nel fissare la pena, può prendere in considerazione altre circostanze, qualora ritenga tali da giustificare una diminuzione della pena che altrimenti dovrebbe vénir inflitta. Tali circostanze sono considerate come una sola circostanza, la quale può anche concorrere con una o più circostanze indicate nel predetto articolo 62». SEZIONE 2 — a) Non si applicano le disposizioni degli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342 e 343 del Codice penale che prevedono certi delitti commessi contro pubblici ufficiali, pubblici impiegati e persone incaricate d’un pubblico servizio. Quando risulti provato che il pubblico ufficiale od il pubblico impiegato ovvero l’incaricato di un pubblico servizio abbia provocato o dato causa al fatto imputato all’accusato, eccedendo con atti arbitrari i giusti i limiti delle sue attribuzioni. b) La disposizione che precede farà parte del Codice penale, e seguendo l’articolo articolo 596, verrà numerata Articolo 596 bis : SEZIONE 3 — La seguente disposizione farà parte del Codice penale e, seguendo lo articolo 596, verrà numerata Articolo 596 bis: «Quando i delitti preveduti daU’articolo 574 (ingiuria) e dalFai-ticolo 595 (diffamazione) consistono nell’attribuzione di un fatto determinato alla parte offesa, la prova .dèlia verità del fatto medesimo è però sempre ammessa nel procedimento penale nei seguenti casi: 1) se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni;. 2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttavia aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale ; 3) se la parte offesa domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad essa attribuito. Nei casi suddetti se la verità del fatto in discussione è provata o la persona, a cui il fatto è attribuito, è per esso condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore dell’imputazione non è punibile, salvo che i modi da esso usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell’articolo 594, comma primo, ovvero dell’articolo 595, comma primo del Codice penale». ARTICOLO V Cambiamenti ed aggiunte al Codice di procedura penale SEZIONE 1 — Il comma terzo dell’articolo 74 del Codice di procedura penale viene qui modificato come segue : «Il pubblico ministero, qualora reputi che per il fatto non si debba promuovere l'azione penale, richiede il giudice istruttore di pronunciare un decreto in tal senso. Il giudice istruttore, . se non ritiene di accogliere la richiesta dispone con ordinanza l’istruzione formale. Il pretore provvede parimenti con decreto, qualora reputi che non si debba promuovere l’azione penale. In questo caso egli deve informare immediatmente il pubblico ministero, il quale può richiedere gli atti e disporre invece che si proceda». SEZIONE 2 — All’articolo 468 del Codice di procedura penale è sostituita, con lo stesso numero, la seguente disposizione : Articolo 468 : «Terminata l’assunzione delle prove, la parte civile legge e può svolgere le sue conclusioni, che debbono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare; indi il pubblico ministero pronuncia, le sue requisitorie e successivamente i difensori dell’imputato, della persona civilmente obblL gata per l’ammenda e del responsabile civile espongono le loro difese. Il pubblico ministero, il difensore della parte civile, della persona civilmente responsabile per l’ammenda, del responsabile civile e dell’imputato possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e dev’essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversari che non sono già stati precedentemente discussi. In ogni caso l’imputato ed il difensore a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano. La discussione si svolge, osservate le precedenti disposizioni, secondo le direttive date dal presidente o dal pretore». SEZIONE 3 — All’articolo 470 del Codice di procedura penale è sostituito, con lo stesso numero, il seguente articolo: v Articolo 470 : «Quando nella discussione i difensori ovvero il pubblico ministero non si attengano alle direttive date dal presidente o dal pretore per la discussione o abusano della facoltà di parlare, per prolissità, divagazioni o in altro modo, e non sono valsi due successivi richiami, il presidente o il pretore toglie la facoltà di parlare a chi ne ha abusato.. In questo caso, e in ogni altro nel quale sia stata tolta a ragione la facoltà di parlare, si procede alla deliberazione dell’ordinanza o della sentenza anche senza le conclusioni del pubblico ministero o del difensore al quale è stata tolta la facoltà predetta». ARTICOLO VI Entrata in vigore Questo ordine entrerà in vigore nel giorno in cui verrà da me firmato. Trieste, 11 dicembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 31 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE FER LA RICOSTRUZIONE EDILIZIA Premesso che con l'Ordine Generale No. 14 sono state disposte previdenze finanziare per la riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui appresso denominata «il Territorio») e Considerando che è opportuno di accordare ulteriori agevolazioni per la ricostruzione di edifici danneggiati da eventi bellici, mediante la riduzione di determinate tasse come in appresso disposto : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel Territorio, ordino : ARTICOLO I Condizioni per la concessione delle agevolazioni Le agevolazioni qui appresso accordate si applicano a tutti gli atti e contratti relativi a riparazioni di case, altri edifici ed impianti tanto pubblici che privati siti nel Territorio, distrutti o danneggiati da eventi bellici, pei quali ricorrano le condizioni qui appresso indicate: A) per le case e le altre costruzioni di cui trattasi, la circostanza che esse sono state distrutte 0 danneggiate da eventi bellici, deve risultare da attestazione scritta dal Presidente del Comune o dell’Ufficio del Genio Civile, o dell’Ufficio Tecnico Erariale dell’Area in cui la costruzione o rimpianto sono siti. B) Le riparazioni o la ricostruzione degli edifici e degli impianti predetti dovranno essere compiute entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine Generale. C) I contratti, gli atti e le private scritture devono essere di data non anteriore al 1 luglio 1945. D) Le scritture private non devono essere senza data o con la data comunque alterata. Agevolazioni accordate per gli atti e contratti relativi ad acquisti di fabbricati o terreni ai fini della ricostruzione di edifìci danneggiati da eventi bellici A) — COMPRA VENDITA. Le agevolazioni in appresso accordate sono applicabili, ove ricorrano le condizioni stabilite al precedente Articolo I, alle compravendite di ediiici od impianti danneggiati da eventi bellici (anche se ridotti alla sola area fabbricabile), fatte a favore di persone od enti che ne assumano la riparazione o la ricostruzione. B) — COMPRAVENDITA DI TERRENI. Qualora, per effetto di piani regolatori o di altre limitazioni, sia impossibile di ricostruire sull’area primitiva gli edifici od impianti distrutti da eventi bellici, le agevolazioni in appresso accordate si applicano agli acquisti di altre aree fabbricabili fatte a scopo di ricostruirvi detti edifici od impianti, ferme restando le condizioni stabilite nell'articolo 1 del presente Ordine. ARTICOLO III Agevolazioni per le compravendite di beni immobili a favore di società (o consorzi) costitituite ai fini della ricostruzione Le agevolazioni tributarie in appresso indicate sono applicabili, ove ricorrano le condizioni stabilite all’articolo 1 del presente Ordine, alle compravendite di beni immobili fatte a favore di società (o consorzi) costituite al solo scopo di ricostruire edifici od impianti danneggiati o distruttti da eventi bellici, \ ARTICOLO IV Agevolazioni accordate •. A tutti gli alti o contratti indicati negli articoli da I a III del presente Ordine, osservate le condizioni stabililte all’articolo Idei predetto, sono accordate le seguenti agevolazioni: A) — TASSA DI REGISTRO. 1 predetti atti e contratti scontano la sola tassa fissa stabilita dalla legge. B) — IMPOSTA GENERALE SULLE ENTRATE. I pagamenti fatti in esecuzione ai predetti atti e contratti sono esenti dall’Imposta Generale sull’Entrata. C) — TASSA DI BOLLO. I predetti atti o contratti sono esenti dalla tassa di bollo. D) — MUTUI IPOTECARI CONTRATTI DA SOCIETÀ’ (0 CONSORZI) DI CUI AL- " L’ARTICOLO III. Gli atti di mutuo ipotecario stipulali da società (o consorzi) indicate nell’articolo III, al fine di realizzare gli scopi per cui sono state costituite, sono soggetti al pagamento della tassa ipotecaria nella misura fissa stabilita dalla legge e ciò senza pregiudizio delle altre agevola-izoni tributarie concesse col presente Ordine. E) — CONTRATTI PEL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI RIPARAZIONE E RICO- STRUZIONE DI OPERE DANNEGGIATE DA EVENTI BELLICI. Gli atti e contratti stipulati pel finanziamento di lavori di riparazione o ricostruzione di edifici ed impianti danneggiati o distrutti da eventi bellici', come pure pel finanziamento di acquisti di edifici danneggiati da eventi bellici o di altre aree fabbricabili, alle condizioni stabilite dal presente Ordine, sono soggette alla tassa di registro nella misura di un quarto dell’ammontare normalmente stabilito dalla legge ed a quella ipotecaria, nella misura fissa legale. ARTICOLO V Pagamento per appieno dei diritti tavolari Tutti i diritti e le tasse dovute agli uffici tavolari per gli atti e contratti menzionati nel presente Ordine, sono dovuti per appieno nella misura stabilita dalla legge. ARTICOLO VI Mantenimento delle agevolazioni tributarie precedentemente concesse Le più estese agevolazioni tributarie accordate da altre leggi vigenti in questo Territorio, restano immutate. ARTICOLO VII Rimborso di tasse Le tasse già pagate relativamente agli atti e contratti sovra indicati, saranno rimborsate per la parte pagata in più della misura fissata nel presente Ordine, purché richiesta ne sia fatta all’Intendenza di Finanza competente, entro mesi tre dalla pubblicazione del presente Ordine. ARTICOLO Vili Il presente Ordine Generale entrerà in vigore nel Territorio alla data indicata sulla copertina del numero della Gazzetta del Governo Militare Alleato, in cui esso verrà pubblicato. Trieste, 18 dicembrp 1915. ALFRED C. BOWMAN 'Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 32 IMPOSTA GENERALE SULL’ENTRATA Premesso che si è resa necessaria la revisione delle aliquote delTimposta generale sul-entrata e per provvedere alle modifiche attinenti a tale imposta nella parte della 'Venezia Giulia controllata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamata «Territorio») - Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino quanto segue: ARTICOLO 1 Aliquota dell’imposta generale sull'entrata L’aliquota dell’imposta sull’entrata stabilita dall’art. 7 della legge 19 giugno 1910 No. 762 è determinata nella misura del quattro (1) per cento dell’entrata imponibile. ARTICOLO 2 Aliquota imposta sul commercio delle uova L’aliquota dell’imposta sull’entrata sul commercio delle uova allo stato naturale è fissata al due (2) per cento dell’entrata imponibile. ABTICOLO 3 Aliquota dell’imposta sull’entrata per gli oggetti d'arte J/aliquota dell’imposta sull’entrata per gli oggetti d’arte, in conformità alle disposizioni stabilite dall’art. 6 del R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, è ridotta al sei (6) per cento dell’entrata imponibile. ABTICOLO 4 Aliquota dell’imposta generale sull’entrata per il bestiame bovino, ovino e suino Bestano ferme le speciali aliquote di imposta per il bestiame bovino, ovino e suino, stabilite dall’art. 7 del B. D. L. 3 giugno 1943 No. 452. ABTICOLO 5 Aliquota dell’imposta generale sull’entrata su libri, riviste, pubblicazioni ecc. 1) — L’aliquota dell’imposta generale sull’entrata per i libri, le riviste, gli opuscoli rilegati e non rilegati, stampe, musica stampata e carte geografiche, è fissata nella misura del due (2) per cento. •2) — Tale imposta si applica in base al prezzo di vendita al pubblico delle pubblica-cazioni e soltanto su un’operazione di vendita, comprensiva delle vendite successive e deve essere corrisposta dall’editore. 3) — li prezzo di vendita al dettaglio deve essere stampato o impresso sulla copertina o nell’interno di ciascuna pubblicazione. 4) — I giornali quotidiani e periodici sono esonerati dal pagamento dell’imposta generale sull’entrata. ARTICOLO 6 Aumento dell’alìquota dell’imposta generale sulla entrata per certe categorie di merci 1) — Le aliquote d’imposta stabilite dalla legge 1 novembre 1940 No. 1608 per le merci indicate nelle tabelle A e B annesse alla legge stessa sono aumentate del due (2) -per cento del prezzo o valore imponibile. 2) — L’aliquota stabilita all’art. 1 della detta legge per le vendite delle merci di cui alla tabella A, fatte dal fabbricante o produttore nei confronti di chiunque destini le merci acquistate alla rivendita senza ulteriori trasformazioni o lavorazioni, è fissata nella msiura del dodici (12) per cento. ABTICOLO 7 Merci importate dall’estero Nella stessa misura è dovuta l’imposta generale sull’entrata prevista dai precedenti articoli del presente Ordine per le merci importate dall’estero; essa sarà riscossa dalle dogane all’atto dell’importazione. ABTICOLO 8 Vendite al minuto 1) —• L’imposta dovuta a sensi degli articoli precedenti di quest’ordine si applicherà sulle vendite al minuto, comprese quelle effettuate da venditori ambulanti, in base al prezzo di acquisto dei prodotti da parte del dettagliante e deve essere corrisposta a cura di questo sulle fatture di acquisto entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle fatture stesse. 2) — Per prezzo di acquisto si intende il prezzo dei prodotti aumentato delle spese accessorie e di ogni altra somma addebitata in fattura, anche a titolo di imposta, all’acquirente. 3) — Le suddette disposizioni si applicano anche alle vendite al dettaglio di articoli agricoli ed alle vendite casuali al minuto fatte da persone fisiche che non siano commercianti, come previsto dagli articoli 35, 36 e 37 del B. D. L. 26 gennaio 1940 No. 10 solo che l’imposta generale sulla entrata stabilite per le vendite al dettaglio sarà corrisposta assieme all’importo per l’acquisto e sullo stesso documento. 4) — ter le vendite al minuto effettuate da fabbricanti o produttori a mezzo di propri negozi o spacci di vendita diretti al pubblico, anche se comunicanti colla fabbrica o luogo di produzione e senza tener conto della loro ubicazione, l’imposta sarà corrisposta nella misura sopra indicata, salvo che l’imposta medesima sia stata pagata sul documento di trasferimento all’atto del passaggio dalla fabbrica .o luogo di provenienza ai detti spacci o negozi. L’imposta dovuta a tali passaggi si applica (a) in base ai prezzi all’ingrosso, più (b) il prezzo all’ingrosso comprensivo dell’imposta. 5) — L’ abrogata la disposizione dell’art. 8 lettera b) della legge 19 giugno’1940 No. 762. ARTICOLO 9 Alìquota dell'impQsta generale sull’entrata generale per 1 vini 1) — Per le entrate derivanti dal commercio dei vini funi, esclusi gli spumanti, e dei vini comuni, mosti ed uva da vino, escluse le vinacce, l’imposta sull’entrata è dovuta nella misura dell’8 (otto) per cento sul prezzo o valore dei detti prodotti. 2) — Salvo le vendite al minuto, l’imposta sarà pagata una Volta sola ed è comprensiva per tutti gli atti economici relativi al commercio dei prodotti stessi, a norma del-l’art. 14 della legge 19 giugno 1940 No. 762. ARTICOLO 10 Esenzione dell’imposta 1 seguenti prodotti sono esenti dall’imposta generale sull’entrata : olio d’oliva, riso, formaggio, patate, legumi secchi, grassi di maiale e lardo, farina di granoturco, pasta. ARTICOLO 11 Abolizione dell’addizionale di guerra L’addizionale straordinaria di guerra all’imposta generale sull’entrata, istituita col R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, è abolita. ARTICOLO 12 Pagamento provvisorio dell’imposta 1) — Salvo quanto stabilito dall'art. 26 del E. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, lTspettorato Compartimentale Tasse e Imposte Indirette di Trieste, dopo aver ottenuto l’approvazione del Governo Militare Alleato, può disporre che l’imposta sulle entrate per l’anno 1946, derivante dalla vendita di. prodotti e dalla presentazione di servizi come stabilito al comma 3 del presente articolo sia corrisposta provvisoriamente in base alla dichiarazione fatta dal contribuente riguardante l’ammontare del volume degli affari per l’anno 1945 e sul presunto volume degli affari soggetti ad imposta per l’anno 1946. 2 — .Nei casi previsti dal precedente comma, le dichiarazioni richieste dovranno essere presentate all’Ufficio del Registro non oltre il 28 febbraio 1946, 3) —- Il presente aritcolo si applica alle seguenti categorie : Prodotti ortoflorofrutticoli e della pesca e dell’artigianato, venditori ambulanti, gestione di pubblici esercizi, trasporti di persone con autovetture da piazza, da noleggio e da rimessa, vetture di piazza, motoscafi e battelli,esercizio di professioni, agenzie di cambio, commissioni di borsa e cambio-valute. 4) — E’ abrogato l’art. 16 della legge 19 giugno 1940 No. 762. Competenze dell’Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte indirette 11' data facoltà all’Ispettorato Compartimentale Tasse e Imposte indirette di rivalutare ed aumentare d’autorità l’imposta generale sull’entrata, che, come risulta dall’applicazione dell’art. 12 di questo Ordine, sia stata sottovalutata e gli ufficiali fiscali sono autorizzati a fare le necessarie indagini concernenti la veridicità e l’esattezza delle dichiarazioni dentro e fuori dei locali dei contribuenti. ARTICOLO 14 Abbonamenti Tutti gli abbonamenti riguardanti il pagamento delle imposte generali sull’entrata per l’anno 1945 rimangono in vigore, sino al 31 dicembre 1945. ARTICOLO 15 Penalità 1) — Chi omette di presentare nei termini le dichiarazioni prescritte dall'art. 12 del presente Ordine incorre nella pena pecuniaria da Lire 500.— a Lire 10.000.— e in una sopratassa pari all’imposta dovuta. La sopratassa è ridotta ad un decimo, se la dichiarazione è presentata entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine previsto all’art. 12 No. 2 di quest’ordine. 2) Per le dichiarazioni che risultino infedeli è comminata la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 10.000.— ed una sopratàssa pari all’imposta sottratta all’Erario. 3) — Per le violazioni delle altre disposizioni stabilite dal presente Ordine si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940 No. 762 e dal R. D. L. 3 giugno 1943 No. 452. ARTICOLO 16 Entrata in vigore II presente Ordine entra in vigore nel Territorio nel sesto giorno dalla sua pubblicazione. Trieste, 19 dicembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILIT A R E ALLEATO 13 Carpo Ordine N. 53 ATTRIBUZIONE FORMALE DELLA QUALIFICA DI STATI NEMICI ALLA GERMANIA E AL GIAPPONE Atteso che, ai fini dei sequestro dei beni nemici, si rende necessario di dichiarare formalmente che la Germania e il Giappone sono da considerarsi tuttora stati nemici e ciò in relazione al disposto deU’art. 2 del R. D. L. 8 luglio 1938 No. 1415 : Io, ALFRED G. BOWMAN Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Qualifica di Stati nemici Agli effetti dell’applicazione di tutte le leggi qui in vigore, la Germania e il Giappone son da considerarsi per il passato ed anche attualmente quali Stati nemici. ARTICOLO IL Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 3 gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 54 CONCESSIONE DI INDENNITÀ’ A FAVORE DEI GIUDICI POPOLARI DELLA CORTE D’ASSISE STRAORDINARIA Atteso che si ritiene equo emanare -disposizioni relative ad indennità ed al rimborso di spese a favore dei giudici popolari della Corte d’Assise Straordinaria costituita in virtù del Proclama No. 5 ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino: ARTICOLO I PARTE 1 — a) I giudici popolari della Corte d’Assise Straordinaria costituita in virtù del Proclama No. 5, avranno diritto ad un’indennità giornaliera di Lire 250.— per ogni giornata di attività. b) Tale indennità sarà ridotta della metà nei casi in cui i giudici popolari sieno dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o parastatali. c) L’indennità giornaliera sarà corrisposta anche ai giudici popolari che presentano per esplicare la loro funzione ma ne vengono dispensati. d) Detta indennità non sarà soggetta alla riduzione prevista dal B. D. L. 14 aprile 1934 No. 561. PABTE 2 — a) I giudici popolari della suindicata Corte residenti fuori del Comune di Trieste, avranno anche diritto all’indennità di soggiorno ed al rimborso delle spese di viaggio, secondo quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti per i giudici di grado Vili. b) I giudici popolari residenti fuori del Comune di Trieste, i quali si presentano per esplicare le loro funzioni ma ne vengano dispensati, avranno diritto alla quota dell’indennità di soggiorno che verrà in ciascun caso fissata dal Presidente della Corte. AETICOLO li Effetto retroattivo per la corresponsione di indennità Le indennità e la rifusione delle spese stabilite nel precedente Articolo, avranno effetto retroattivo dalla data di costituzione della Corte d’Assise Straordinaria. AETICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine andrà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, addì 7 gennaio 1946. ALFRED BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 55 CORTE D’ASSISE ORDINARIA Atteso che si rende necessario nominare gli assessori per la Corte d’Assise ordinaria di Trieste ed apportare alcune modifiche nelle disposizioni di legge che disciplinano il funzionamento di tale Corte, e ciò per quanto concerne quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio») : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari civili nel «Territorio». determino : ARTICOLO I I sottóelencati cittadini sono nominati assessori per la Corte d’Assise ordinaria di Trieste : 1. Alesani Attilio, Gorizia, Corso V. E. III, 16 * 2. Avanzini dr. Guido di Carlo, Trieste, via Slataper 10/1 3. Bartoli dr. Giulio di Vincenzo, Trieste, via Battisti 12 4. Bertoli Ercole fii .Giovanni,- Trieste, via SS. Martiri '6/11 5. Bermi dr. Bartolomeo fu Carlo, Trieste, Pendice Scoglietto 10 6. Borsatti Eugenio fu Eugenio, Trieste, via Torrebianca 32 7. Bradaschia rag. Mario di Antonio, Trieste, via R. Manna 1 8. Brattina Michele fu Giuseppe, via Cumano 14 9. Brusini Carlo fu Carlo, Trieste, via Battisti 20 10. Buffulini ing. Vittorio fu Ferdinando, Trieste, via del .Ronco 6 11. Busutti dr. Guido di Giovanni, Trieste, piazza Evangelica 12. Candutti dr. Edmondo di Giuseppe, Gorizia, viale Virgilio 6 13. Corradini Urbano fu Ferdinando, Trieste, via Porta 34 14. Cossar comm. Ranieri fu Giovanni, Trieste, viale Miramare 45 15. Cozzi Silvio fu Carlo, Trieste, via Canova 24 16. De Grassi Giovanni fu Flaminia, Trieste, via dellTstria 139 17. De Vetta prof. Guido di Pietro, Gorizia, via Brigata Casale 37 18. dr. Pregi Ruggero, Gorizia, Corso V. E. 28 19. Devetag dr. Dorino di Pietro, Gorizia, via Brigata Casale 41 20. De Visintini dr. 'Edoardo fu Francesco, Trieste, via Madonna del Mare 19 21. Dorigo ing. Ernesto di' Rodolfo, Trieste, via Tagliapietra 6 z 22. Fabioli dr. Astolfo fu Fabio, Gorizia, viale XX Settembre 30 23. Fiore Domenico fu Giuseppe, Trieste, via Fabio Severo 80 24. Franzo Marcellino, Monfalcone, Cassa Ammalati 25. Gerlanc Antonio di Giuseppe, Trieste, vicolo Ospedale Militare 11 26. Giorgacopulo dr. Demetrio, Trieste, viale XX Settembre 1 27. Godina Leandro fu Antonio, Trieste, Servola 437 28. Grossi ¡Federico fu Francesco, Trieste, via Galileo Galilei 9 29. Guastalla dr. Sergio fu Umberto, Trieste, viale Miramare 23 30. Kossuta Stanko fu Rodolfo, Trieste, vicolo delle Rose 37 31. Janke Francesco fu Francesco, Gorizia, via Parcar 20/11 32. Janòvitz Edoardo fu Paolo, Trieste, via Ciamician 6 33. Jurcotta dr. Ercole fu Giovanni, Trieste1, via Montorsino 7 34. Laurenzano Francesco fu Vincenzo, Trieste, via Tor S. Pietro 34 35. Lonciari dr. Aldo fu Carlo, Trieste, via Settefontane 35 36. Lupi rag. Carlo fu Antonio, Trieste, via C. Battisti 7/1 37. Machlig Antonio fu Pietro, Trieste, via" Genova 14 38. Manzini dott. Giovanni fu Giovanni, Gorizia, via Barzellini 2/1 39. Martinolli Carlo fu Carlo, Trieste, via Fontanone 1 40. Miani cap. Ercole fu Pietro, -Trieste, via Bazzoni 11 41. Michelcich Giuseppe fu Maria, Trieste, Salita Trenovia 8 42. Mikiuz Bruno, Gorizia, via Garzarelli 29 43. Milleri Romano fu Leopoldo, Trieste, via Rossetti 28 44. Mulli prof. Emilio fu Antonio, Gorizia, via Diaz 1/1 45. Paladini Giovanni di Matteo, Trieste, via C. de Rittmeyer 14 46. Paulizza-Paulica Andrea fu Antonio, Trieste, via Moreri 86 '47. Politeo Andrea fu Pietro, Trieste, via Piccolomini 4 48. Gugliano Sabadino di Giovanni, Trieste, Istituto Tecnico «Leonardo da Vinci» 49. Reinoldi ing. Paolo fu Gastone, Gorizia, via Leopardi 4 50. Robba Aristide fu Giuseppe, Trieste, via Giusti 6 51. Schiozzi ing. Guido di Giovanni, Gorizia, via Manzoni 26 52. Steccherini dr. Giorgio fu Ernesto, Gorizia, via delle Monache 14 53. Stubelj Danilo di Antonio, Opicina, via Ermada 4 54. Stuparich Giani di Giovanni, Trieste, via Monte Monte Cengio 19 55. Sturni dr. Edoardo di Giovanni, Gorizia, via Manzoni 24 56. Sussi dr. Giusto di Giusto, Gorizia, via dei Torriani 1/1 57. Venturini prof. Alfredo ¡fu Edoardo, Trieste, via1 A. Volta ('6/I !l 58. Verbi dr. Giovanni di Giovanni, Gorizia, via dei Cappuccini 13 59. Zaccaria Francesco fu Bartolomeo, Trieste, via B. Manna 23 60. Zerren dr. Ferdinando di Biccardo, Gorizia, via Mattioli 19 ARTICOLO II Giuramento degli assessori e indennità loro spettante SEZIONE 1 — All'inizio di ciascun giudizio, il Presidente della Corte deferirà agli assessori il giuramento colla formula seguente : «Con la ferma intenzione di adempiere da uomo d'onore alTintero vostro dovere e consapevole della suprema importanza morale e civile deH’ufficio che la legge vi affida, giurate di ascoltare con diligenza e di esaminare con serenità in questo processo le prove e gli argomenti dell’accusa e della difesa e di valutarli con rettitudine e imparzialità per formare la vostra opinione in proposito e di 'astenervi da qualsiasi pregiudizio o favori, tismo di modo che il vostro giudizio sia, come lo richiede la società, una sincera dichiarazione di verità e di giustizia». SEZIONE 2 — Agli assessori spetteranno le stesse indennità e il rimborso spese, come previsti dall’Art. 1 dell’Ordine No. 54 dd. 1 gennaio 1946 in favore dei giudici popolari della Corte d’Assise Straordinaria. ARTICOLO III Ricorsi per Cassazione Contro le sentenze della Corte Ordinaria di Assise è ammesso ricorso alla Corte d’Appello di Trieste in tutti i casi in cui a norma del Codice di procedura penale sarebbe ammissibile ricorso alla Corte di Cassazione, e detta Corte d’Appello di Trieste godrà all’uopo di tutti e soltanto di quei diritti e facoltà spettanti alla Corte di Cassazione per il giudizio su tale ricorso. ARTICOLO IV Norme da applicarsi Il funzionamento della Corte d’Assise Ordinaria di Trieste sarà in ogni altro riguardo, regolato dalle disposizioni contenute nel Testo Unico delle norme riguardanti le Corti d’Assise Ordinarie, approvate con R. D. 4 ottobre 1935, No. 1889. ARTICOLO V Entrata in vigore Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 7 gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 56 COMMISSIONI DISTTRETTUALI E PROVINCIALI PER LE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE SUGLI AFFARI Considerando che si è reso necessario di procedere alla ricostruzione delle Commissioni distrettuali e provinciali per «le imposte dirette e per 'le imposte indirette’ sugli affari» e di provvedere al loro funzionamento nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare AJleato ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino quanto segue : ARTICOLO I Scioglimento delle attuali Commissioni Le attuali Commissioni distrettuali e provinciali per «le imposte dirette e per le imposte indirette sugli affari» sono con il presente Ordine sciolte. ARTICOLO II Costituzione e composizione delie Commissioni distrettuali CAPOVERSO 1 — L'art. 24 del R. D. L. 7 agosto 1936, No. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, No. 1016, relativo alla composizione delle Commissioni distrettuali per le imposte è con il presente Ordine modificato come appresso; CAPOVERSO 2 — Ogni Commissione distrettuale sarà composta di un Presidente, di un vice-presidente e di otto membri effettivi e quattro supplenti che dovranno essere nominati, come di seguito stabilito, dall’Intendente di Finanza della Zona in cui è situato il distretto. CAPOVERSO 3 — Il presidente, il vice-presidente, i membri effettivi e supplenti verranno scelti esclusivamente fra i cittadini contribuenti alle imposte dirette residenti nel Distretto dell’Ufficio. CAPOVERSO 4 — L’Intendente di Finanza sceglierà i suddetti nominativi da una lista di persone eleggibili, che dovrà essere compilata sulla seguente base: a) Il Presidente di Zona e l’Intendente di Finanza, di comune intesa, stabiliranno il numero dei membri che dovranno essere designati dai vari Comuni compresi nel Distretto, tenendo conto della entità degli, interessi delle diverse attività produttive operanti nel Distretto medesimo. b) I Presidenti dei singoli Comuni, dieci giorni dopo aver ricevuto dall’Intendente di Finanza la notifica del numero dei membri da eleggere per Comune, sottoporranno all’Intendente di Finanza stesso un elenco di nominativi designando un numero doppio dei membri da nominarsi. c) Le designazioni saranno effettuate dall’Intendente di Finanza sulla base dei summenzionati elenchi. CAPO VERSO 5 — Salvo quanto disposto dalle norme in appresso indicate, tale Commissione distrettuale per le imposte avrà tutti i poteri e le funzioni ad essa attribuite dalle leggi in vigore all’8 settembre 1943. ARTICOLO III COSTITUZIONE E COMPOSIZONE DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI CAPOVERSO 1 —• L’articolo 25 del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertirò nella legge 7 giugno 1937, n. 1016 è modificato come appresso ; CAPO VERSO 2 —• Con il presente ordine vengono costituite delle Commissioni Provinciali per le imposte per le Zone di Trieste, Gorizia e Fola e, salvo quanto viene stabilito con le norme in appresso indicate, tali Commissioni avranno tutti i poteri eie attribuzioni ad esse demandate dalle leggi in vigore all’8 settembre 1943. CAPO VER SO 3 — Le Commissioni provinciali per le imposte dovranno avere la loro sede a Trieste, Gorizia e Pola rispettivamente. CAPOVERSO 4 — Ogni Commissione sarà composta di un Presidente, di un vice-prsidente, di otto membri effettivi e di quattro supplenti nominati esclusivamente fra i cittadini contribuenti aile imposte dirette che abbiano residenza nella provincia. CAPO VER SO 5 — Il Presidente, il vice-presidente e i membri di tali Commissioni verranno nominati dal Governo Militare Alleato in conformità alle seguenti disposizioni : a) I membri effettivi e supplenti sono scelti per metà fra magistrati dell’ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo. Questi verranno scelti sulla base di un elenco comprendente il doppio del numero sopra designato che sarà presentato per iscritto dall’Intendente di Finanza. b) i rimanenti membri saranno proposti per iscritto dal Presidente di Zona. c) Per quanto possibile, una metà dei membri dovrà essere scelta in modo da rappresentare l’entità degli interessi delle attività produttive operanti nella provincia ,mentre l’altra metà dovrà essere scelta fra i tecnici ed esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili. ARTICOLO IV SEZIONI DELLE COMMISSIONI CAPOVERSO 1 — L’art. 26 del R. decreto legge 7 agosto 1936,. n. 1639, convértito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, relativo alle Sezioni delle Commissioni distrettuali e provin-iclai per le imposte, è modificato come appresso ; CAPOVERSO 2 — a) Le Commissioni distrettuali e provinciali funzioneranno in due distinte sezioni, presiedute rispettivamente dal Presidente o dai vice-presidente e composte di uguale numero di membri. Nella composizione delle sezioni delle Commissioni provinciali per le imposte, dovrà essere serbata la stessa proporzione fra il numero dei membri scelti dall’Intendente di Finanza e il numero dei membri nominati su designazione del Presidente di Zona, come stabilito dall’art. 2, capoverso 5-a e 5-b del presente ordine. b) La prima sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti „le imposte dirette di carattere personale e mobiliare“. c) La seconda sezione ha competenza a decidere sulle controversie riguardanti „le imposte sui fabbricati, nonché le imposte sui trasferimenti“. A tale sezione debbono appartenere per quanto possibile i tecnici e gli esperti in materia di affitti e di valutazione di immobili come stabilito dall’art. 3, capoverso 5-c del presente ordine. d) L’Intendente di Finanza può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di sezioni aggiunte. In tale caso le Sezioni saranno costituite sulla base di quanto stabilito al comma a) di questo capo ver so. CAPOVERSO 3 — a) L’art. 30 del R. decreto legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, relativo alla decisione delle controversie in materia di „imposta sui trasferimenti della ricchezza“ è modificata come appresso : b) Per la decisione delle controversie in materia di „imposta sui trasferimenti della ricchezza“ devolute in primo grado alle Commissioni provinciali verrà istituita in seno alle Commissioni predette una apposita sezione. c) Questa sezione sarà composta di un vice-prsidente e quattro membri effettivi e due supplenti, che verranno nominati dal Governo Militare Alleato. d) Detti membri verranno nominati per metà, su designazione scritta dall’Intendente di Finanza, tra i magistrati dell’ordine giudiziario e funzionari dello Stato in attività di servizio o a riposo, per metà, su designazione scritta del primo presidente della Corte d’Appello di Trieste, fra esercenti di professioni legali. CAPO VER SO 4 — Una. sezione speciale aggiunta sarà istituita presso la Commissione Provinciale delle Imposte di Trieste, in conformità all’ordine generale N. 21 del 23 ottobre 1945, per la risoluzione delle controversie riguardanti l’imposte di negoziazione di titoli sul capitale delle società estere. ENTRATA IN VIGORE Quest’ordine avrà effetto alla data della firma da parte mia. Trieste. 7 dicembre 1945. ALFREDO. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 57 AUMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLE RADIO-AUDIZIONI Atteso che si ritiene opportuno aumentare il canone di abbonamento alle radioaudlzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito designata quale „Ternàrio“) Io, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : quanto segue : ARTICOLO I Il canone di abbonamento alle radioaudizioni nel territorio è, con il presente ordine aumentato a 420.'—- lire annue. È consentito il pagamento di detto canone in due rate semestrali, di lire 215.—• ciascuna. ARTICOLO II Le licenze di abbonamento per esercizi pubblici e i contributi fissi obbligatori pagati dai comuni all’Ente Radio di Trieste saranno stabiliti in conformità alle istruzioni impartite dalla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III Il termine entro il quale gli utenti possono notificare alTUfficio del Registro la cessazione dell’utenza di un apparecchio è prorogata al 31 gennaio 1946. ARTICOLO IV Entra in vigore il presente ordine il 1. gennaio 1946. Trieste, 8 gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.I).' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 58 MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 17 MARZO 1932 No. 368 CHE DISCIPLINA I TIPI DI FARINA E DI PANE, NONCHÉ’ A QUELLE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO PER LA SUA APPLICAZIONE. APPROVATO CON R.D. 23 GIUGNO 1932 No. 904 A teso che si ritiene opportuno di apportare delle modifiche alle disposizini contenute nella legge, 17 marzo 1932 No. 368, che, disciplina i tipi di farina e di pane, nonché al regolamento per la sua applicazione, approvato con R. D. 23 giugno 1932 No. 904, da valere entro quelle parti della Venezia Giulia, amministrata dalle Forze*-Alleate (qui di seguito designata quale , Territorio“) ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colohnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, determino: ARTICOLO I Le domande di revisione delle analisi dei campioni di farina e di pane, di cui all’art. 16 della legge 17 marzo 1932, No. 368, rispettivamente all’art. 21 del regolamento approvato con R. D. 23 giugno 1932, No. 904, vanno dirette alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione (S.E.P.R.A.L.). ARTICOLO II La revisione delle analisi, menzionata negli articoli su riportati, verrà effettuata dal Laboratorio Chimico dell’Ufficio doganale di Trieste. ARTICOLO III Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione in ciascuna Zona del Territorio. Trieste, 9 gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 59 COSTITUZIONE DI COMMISSIONI PER LA CONCESSIONE DI RAZIONI SUPPLEMENTARI DI VIVERI AGLI ADDETTI A LAVORI PESANTI Atteso che, con riuardo a quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dal Governo Militare Alleato (qui di seguito designate quale ,,Teritorioil ) si ritiene opportuno costituire un organo per la, concessione di razioni supplementari di viveri agli addetti a lavori pesanti, in conformità alla loro classifica per categorie ; Civili, dispongo: ARTICOLO I COSTITUZIONE DI COMMISSIONI Per ciascuna delle due Zone di Trieste, nonché per la Zona di Gorizia e per il comune di Pola, sarà costituita un’apposita commissione con l’incarico di stabilire a quale delle categorie specificate alPart. Ili del presente Ordine appartenga ogni singolo addetto a lavori pesanti, residente nelle circoscrizioni territoriali su nominate. ARTICOLO 11 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI Le commissioni contemplate all’articolo precedente saranno composte da un rappresentante per ciascuna delle sotto indicate organizzazioni, aventi giurisdizione nella rispettiva zona o nel comune di Pola. Ufficio Provinciale del Lavoro. Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura. Sindacati Unici. Sindacati Giuliani. Sezione Provinciale dell'Alimentazione. Il rappresentante dell’Ufficio Provinciale del Lavoro fungerà da presidente della rispettiva commissione. ARTICOLO III CATEGORIE DI LAVORATORI I lavoratori addetti a lavori pesanti residenti nelle circoscrizioni Territoriali su nominate. saranno assegnati, secondo la specie del lavoro cui attendono, alle seguenti categorie : 1) addetti a lavori pesanti, lavoratori agricoli e attività aflini. 2) Lavoratori addetti a lavori pesantissimi. 3) Minatori-e cavatori addetti a lavori sotterranei nonché tagliaboschi. 0 Governo Militare Alleato emetterà periodicamente delle istruzioni riguardanti le qualifiche necessarie per l’assegnazione dei singoli lavoratori ad una delle su indicate categorie. ARTICOLO IV PROCEDIMENTO PER RICHIEDERE LA RAZIONE SUPPLEMENTARE La Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL) farà stampare dei moduli, contenenti le necessarie indicazioni, i quali saranno da riempirsi dalle imprese che avranno da richiedere la razione supplementare per i lavoratori da esse occupati, e ciò in conformità ad apposite schede che saranno fornite dal Governo Militare Alleato. In ciascuna delle circoscrizioni Territoriali sopra indicate, ogni impresa che occupa lavoratori compresi nelle categorie su precisate, presenterà all’ufficio annonario del comune, in cui l’impresa ha la sua sede, una notifica, compilata sui moduli di cui sopra, contenente i nomi dei lavoratori da comprendere in ogni singola categoria. Eseguiti i necessari accertamenti, ogni comune trasmetterà tali notifiche alla Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL). competente per Territorio. ARTICOLO V ESAME DELLE RICHIESTE DA PARTE DELLE COMMISSIONI La Sezione Provinciale dell' Al i meni a/ione (SEPRAL) trasmetterà le notifiche alla competente commissione, che dopo averle singolarmente' .esaminate, deciderà in via definitiva, conformemente ai principi generali fissati dal Governo Militare Alleato, se e in quale delle categorie sopra precisate debbano assegnarsi i lavoratori elencati nelle singole notifiche. RILASCIO DELLE TESSERE ANNONARIE PER I SUPPLEMENTI Qualora la competente commissione abbia fatto luogo alla richiesta, essa restituirà, per tramite della Sezione Provinciale dell’Alimentazione (SEPRAL) ,la relativa notifica al competente municipio, il quale provvederà al rilascio della tessera annonaria per i supplementi, in conformità alle istruzioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO VII ISTRUZIONI INTEGRATIVE Il Governo Militare Alleato emanerà le necessarie istruzioni integrative per il rilascio e la distribuzione delle tessere annonarie per i supplementi. ARTICOLO VII! ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigere' alla data della firma da parte mia. Trieste, 10 gennaio 1940. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE 13 Corpo ALLEATO Ordine N. 60 LIQUIDAZIONE DELL’. ENTE PER GLI SCAMBI COMMERCIALI E APPROVVIGIONAMENTO DEI TERRITORI ANNESSI DEL FIUMANO’ (E.S.C.A.T.A) Atteso che si ritiene opportuno procedere alla liquidazione delle attività di ragione deli'„Ente per gli scambi commerciali e approvvigionamenti dei territori annessi del Fiumano“ (qui di sotto designato quale „E.S.C.A.T.A.) e ciò per quanto riguarda quelle partì della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze alleate (qui di seguito nominate ,, Territorio") ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, determino: ARTICOLO I Tutte le attività di ragione dell’,.E.S.C.A.T.A.“ che si trovano entro il territorio, vengono poste in liquidazione. ARTICOLO II L’avv. Bruno Forti, domiciliato a Trieste, in via Nizza 4, è nominato liquidatore di tutte le attività di ragione deli’,,E.S.C.A.T.A.” che si trovano entro il territorio. Egli potrà venire esonerato da tale incarico soltanto da me o dai miei eventuali successori, con ordine scritto. 1. Il liquidatore qui nominato, nonché i suoi eventuali successori, designati a sensi dell’articolo che precede, avranno il compito d’inventariare e di liquidare tutte le attività di ragione delT„E.S.C.A.T.A.“, che attualmente si trovano entro il Territorio. Dovranno inoltre versare il ricavato delle vendite effettuate -in un conto vincolato, presso una banca del luogo, in attesa di disposizioni da parte dell’Ufficiale Capo della Sezione Finanziaria del G. M. A., sul suo investimento. 2. Il liquidatore assumerà la gestione dell’Agenzia di Trieste deU’.,E.S.C.A.T.A.“. 3. Il liquidatore, durante tutto il periodo delle operazioni di liquidazione, .sarà sotto la vigilanza del G. M. A., al quale dovrà fornire ogni ragguaglio, di cui venisse richiesto ARTICOLO IV In quanto non contrastanti con il contenuto di questo Ordine, saranno applicabili al caso in parola tutte le disposizini riguardanti tali liquidazioni, già in vigore nel territorio alla data dell’8 Settembre 1943 ARTICOLO V Quest’Ordine entrerà in vigore nel territorio alla data della firma da parte mia. Trieste, 14 Gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 61 MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEL CLERO CATTOLICO Ritenuto necessario migliorare il trattamento economico del Clero cattolico nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (di sèguito denominata „Territorio“), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.I)., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I AUMENTO DEI ..LIMITI Di CONGRUA" A decorrere dal 1° Luglio 1945 la misura dei limiti di congrua, le Spese di Culto e gli altri assegni fissi, previsti dal R. D. 29 gennaio 1931 No. 22 sono aumentati del 180%. ARTICOLO li A decorrere dal 1° Luglio 1.945 cessa di aver vigore il R. D. .L. del 23 Febbraio 1942 No. 162. ENTRATA IN VIGORE TI presente Ordine entrerà in vigore dal giorno in cui sarà da me firmato Dato a Trieste il 15 Gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Givili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 18 NOMINA DI GAMBEL BENUSSI RAIMONDO AD ISPETTORE DELL’ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E DI ATTILIO ZANINI AD ISPETTORE DELL’ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI Atteso che MURARA Candido ha rinunciato all’incarico d’ispettore dell’Istituto Nazionale per l Assicurazione con ro gì’Infortuni sul Lavoro, con giurisdizione su quelle parti della Venezia Giulia che é amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale „Territorio“) : e atteso che MARGON Giovanni Aldo ha, a sua volta, rinunciato all'incarico d'ispettore per il territorio dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i dipendenti statali ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.G.A.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo: 1) GAMBEL-BENUSSI Raimondo viene temporanemente nominato Ispettore dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gl’infortuni sul Lavoro, con giurisdizione sul territorio ; egli disimpegnerà tale incarico fino a nuova disposizione da parte del Governo Militare Alleato ; 2) ZANINI Attilio viene temporanemente nominato Ispettore dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali, con giurisdizione sul territorio ; egli disimpegnerà tale incarico fino a nuova disposizine da parte del Governo Militare Alleato'. 3) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 29 dicembre 1945. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 19 TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DI FUNZIONARI DELL ORDINE GIUDIZIARIO CHE HANNO RAGGIUNTO I LIMITI D’ETÀ Atteso che il dott. Giuseppe de Dottori e il dott. Alfonso Capriolo, giudici del Tribunale di Trieste, nonché il cancelliere capo dello stesso Tribunale, Francesco Paterno, hanno raggiunto 'prescritti limiti d’età, atteso che il Presidente della Corte d’Appello per la Venezia Giulia ha, richiesto il nullaosta al loro temporaneo trattenimento in servizio, in conformità al disposto della legge 28 gennaio 1943, No. 33, ritenendosi opportuno e necessario accogliere tale richiesta : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari C ivili, determino: 1) — Il dott. Giuseppe de Dottori, consigliere di Corte d’Appello, con funzioni di presidente di sezione del Tribunale di Trieste ; — Il dott. Alfonso Capriolo, consigliere istruttore del Tribunale di Trieste ; e — Francesco Paterno, cancelliere capo del Tribunale di Trieste, i quali, a sensi delle vigenti disposizioni, hanno raggiunto i limiti d’età, continueranno cionon-pertanto temporanemente il loro servizio, in conformità alle disposizioni contenute nella legge 28 gennaio 1943, No. 33. 2) Quest’Ordine avrà effetto dalla data della firma da parte mia. Trieste, 9 gennaio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello^ J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 34 NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER GLI ALLOGGI DI MUGGIA A seguito del potere conferito con l’Ordine Generale N. 10 sono promulgate le seguenti norme: regolamentari per il Comitato per gli Alloggi del Comune di Muggici e pertanto io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, ordino: e decreto che : 1. I proprietari (indifferente se singoli individui o enti corporativi o società o istituzioni), amministratori e portinai degli stabili situati entro il perimetro del Comune di Muggia (compresi i sobborghi), dovranno denunciare all’Ufficio del Comitato per gli Allogi entro 7 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine qualsiasi alloggio o appartamento inabitato anche Ae i relativi inquilini, pur.continuando a pagare l’affitto, abbiano preso altra abitazione o trasferito altrove le loro famiglie. 2. Nessun proprietario, come sopra indicato, o altra persona potrà affittare locali per abitazione o per qualsiasi altro uso senza-aver prima ottenuto l’autorizzazione scritta da detto Comitato per gli Alloggi. Tale autorizzazione sarà pure obbligatoria in tutti i casi di subaffitto e per i contratti stipulati prima della entrata in vigore del presente Ordine, purché si tratti di contratti non ancora eseguiti. 3. Qualunque trasferimento . comunque sia fatto, della proprietà o dell’affittanza dei locali sopra menzionati, senza l’autorizzazione scritta prescritta nel paragrafo N. 2 sarà nullo ed i locali resteranno a disposizione del predétto Comitato. 4. Istanze per gli alloggi dovranno essere fatte su un formulario speciale ottenibile all'Ufficio Alloggi e presentate soltanto da coloro che dimorano usualmente nel Comune di Muggia, che sono stati privati della loro abitazione ed appartengono ad una delle seguenti classi : 1) Persone danneggiate da bombe. 2) Persone perseguitate por motivi politici. 3) Fuggiaschi. 4) Persone che in precedenza abitavano in case o appartamenti attualmente occupati da autorità politiche o militari. * 5) Persone il cui posto d’impiego è situato nel Comune. 5. L’assegnazione di appartamenti sarà fatta dall’Ufficio Alloggi con l’approvazone del Presidente del Comitato per gli Alloggi. Un appello scritto contro la decisione dell’IJffici.o Alloggi potrà essere presentato per iscritto ài Comitato per gli Alloggi entro 3 giorni dopo ottenuta la decisione dell’Ufficio Alloggi. 6. Chiunque violi le disposizioni del presente Ordine sarà passabile di punizione, sia in base all’art. 650 del Codice Penalo Italiano o al Proci. 1 Art. V Sec. 42 del Governo Militare Alleato. Ai portinai possono inoltro essere tolte le licenze di polizia. Trieste, 31 dicembre 1945. FRANCIS JOHN ARMSTRONG Ten. Col. Commissario di Zona Trieste Ordine di zona N. 36 LIMITAZIONI NEL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA Considerato che la deficienza di energia elettrica-nella Zona di Trieste ha raggiunto proporzioni allarmanti e che si è reso necessario prendere ulteriori misure per diminuire il consumo di energia elettrica, Io, Ten. Col. FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Commissario della Zona, di Trieste, ordino : Art. 1. — RESTRIZIONE DELL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA. Paragrafo 1. — Nessun negozio, ufficio o impresa commerciale, che si serve del serviziocomunale di elettricità potrà usare l’energia elettrica a scopi commerciali dalle ore 16.30 alle ore 8, fatta eccezione per i casi al paragrafo secondo. Paragrafo 2. -— Le seguenti categorie sono esenti dall5osservare le disposizioni del paragrafo 1 ; ma dovranno conformarsi per l’uso dell’energia elettrica all’orario stabilito e il totale di energia consumata verrà ridotto del 3-3.3% : a) .Barbieri e parrucchieri dalle ore 16.30 alle 18. b) Bar, alberghi, cinematografi, teatri dalle ore 16.30 alle 24. c) Farmacie e posti di soccorso senza limitazione. Paragrafo 3. — Non è concesso l’uso di ascensori in nessun edificio nella Zona di Trieste senza autorizzazione scritta da parte del Commissario di Zona. A questa misura fanno eccezione gli ospedali. Paragrafo 4. — Non è concesso l’uso di energia per illuminare vetrine e mostre. Art. 2. — VARIAZIONI AL PRESENTE ORDINE. Il Commissario eli Zona si riserva il diritto di apportare variazioni e aggiunte ad ognuna delle prescrizioni del presente Ordine mediante un avviso che verrà pubblicato sui giornali cittadini. Art. 3. — SANZIONI. Chi violerà le prescrizioni contenute nel presente Ordine, sarà passibile, previo accertamento di un Tribunale Militare Alleato, di multa ó di detenzione o di entrambi, a giudizio del Tribunale, e in sostituzione o in aggiunta a tali sanzioni il Tribunale potrà ordinare la confisca delle installazioni elettriche usate o la sospensone della fornitura della corrente elettrica o entrambe. Art. 4. — DATA DI ENTRATA IN VIGORE. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua prima pubblicazione nella Zona di Trieste. 9 gennaio 1946. FRANCIS JOHN ARMSTRONG Ten. Col. Commissario di Zona Ordine di Zona N. 37 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE PER IL COMUNE DI TURRIACO In conformità alVordine generale N. 11,. Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste ordino : che dalla data della prima pubblicazione del presente le seguenti nomine abbiano effetto per l'amministrazione locale del Governo del Comune di Turria co. Rodolfo Clemente Gregorin dementino Tonca Emilio Cristin Emilio Facchini Emanuele Martinuzzi Guido Gregorin Mario Millo Giovanni Ten. Col. FRANCIS JOHN ARMSTRONG Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 38 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI S. PIER D’ISONZO Con riferimento a quanto stabilito dalVOrdine Generale No. 11, io FRANCIS JOHN ARMSTRONG, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste ordino: le seguenti nomine per Vamministrazione del Governo locale del Comune di S. Pier d’Isonzo, -che entreranno in vigore il giorno della prima pubblicazione del presente ordine : Presidente del Comune : Facis Iginio Con siglio Comuale : Presidente : Colaone Duccio Presidente del Comune : Consiglio Comunale: Presidente del Consiglio : Membri del Consiglio : Membri sostituti del Consiglio : Trieste, 4 gennaio 1946. Membri : Membri sostituti : Data: 8 génnaio 1946. Smareglia Filippo Beltrame Luigi Bragagnolo Angelo Boscarol Giuseppe Tivan Giovanni Guanin Costante FRANCIS JOHN ARMSTRONG Ten. Col. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIEST E Ordine di Zona N. 39 REGOLAMENTI PER LA RACCOLTA E LA VENDITA DEL LATTE E PER LA DISTRIBUZIONE DI FORAGGIO PER GLI ANIMALI NEL COMUNE DI RONCHI In conformità alle disposizioni dell'Ordine No. 28, Io, FRANCIS JOHN ARMSTRONG. Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste, ordino : che con effetto dalla data della prima pubblicazione del presente Ordine di Zona, l’Ordine No. 28 entri in vigore ne! Comune di RONCHI. Data: 14 Gennaio ]i)4(S. FRANCIS JOHN ARMSTRONG Ten. Col. Commissario di Zona Trieste » ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 59 NOMINA DI UN COMITATO CONSULTIVO PER IL CIRCOLO AUTOMOBILISTICO DI GORIZIA Dato che è necessario di stabilire un equa sistema per il rilascio di un limitalo numero di autorizzati permessi di circolazione per veicoli a quei pubblici ufficiali che rivestono cariche di primaria importanza nella Zona di Gorizia, Io, K. L. SHIRK, maggiore A. U. S. Governatore della Zona di Gorizia ordino : che sia formato 1. Un Comitato Consultivo all’uopo di consigliare e di assistere il Direttore del Circolo Automobilistico di Gorizia nell’esaminare tutte le domande per ottenere i permessi di circolazione per gli autoveicoli. 2. Le seguenti persone sono in virtù di questo ordine nominate membri del detto Comitato Consultivo : Dr. EDMONDO CANDUTTI Col. CARLO MARZETTINI Dr. MARIO HAUSER Sig. GIUSEPPE COTAR Sig. LEOPOLDO DOLIAK Sig. FRANCESCO PERCO Dato a. Gorizia il 17 Dicembre 1945. K. L. SHIRK, Maggiore A. U. S. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 60 ESECUZIONE DELL’ORDINE N. 28 NEI VARI COMUNI DELLA ZONA DI GORIZIA Dato che per virtù dell’articolo VII dell’Ordine N. 28 del Governo Militare Alleato, 13° Co rpo é previsto che detto Ordine possa avere vigore in qualsiasi Comune, Io, JAMES E. LONG, Maggiore C. M. Pfacente funzioni di Governatore di Zona con ciò ordino : che VOrdine X. 28 abbia vigore nei seguenti Comuni, ed entri in vigore con questa data Bergogna Caporetto Capriva Farra d’Isonzo Gorizia Gradisca d’Isonzo Idresco Lui co Mariano del Friuli Roiiians d’Isonzo Sagrado Staro solo Susida Tarnova Datato a Gorizia il 4 di Gennaio 1946. JAMES E. LONG, Maggiore C. M. P. f,f. del Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo N. 22 NOMINA DEL PROF. ANTONIAZZI EGIDIO A MEDICO PRIMARIO DELL’OSPEDALE „SANTORIO SANTORIO“ Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commisa-rio della Zona di Pota, con questo mezzo riconfermo il Prof. ANTONIAZZI EGIDIO quale Medico Primario dell’Ospedale „Santorio Sahtorio“ di Pola. Datato : 5 Gennaio 1940. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo N. 23 RETTIFICA ALL’ORDINE AMMINISTRATIVO No. 22 APPROVAZIONE DI NOMINA Io, Tenente-Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reale Reggimento del Berkshire, Commissario della Zona di Pola, dispongo che, con questo mezzo, sia data Vapprovazione al Prof. ANTONI AZZI Egidio di riprendere la sua posizione di „Medico Primario“ dell’Ospedale „Santorio Santorio“ di Pola. D’Ordine Amministrativo No. 22 viene annullato. Datato 16 Gennaio 1946. E. S. ORPWOOD. Ten. Col. Commissario di Zona* Pola PARTE III SEZIONE CIVILE - INSERZIONI \ ’ V , r ■ v PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Vista la domanda 14 dicenbre 1945 con la quale il Presidente della „Associazione degli esercenti Pubblici Esercizi, Caffè, Bars e similari della Zona di Trieste“ Signor Francesco Alzetta chiede che sia riconosciuta la personalità giuridica aH’assoeiazione stessa ; Visto l’atto costitutivo, rogato dal notaio dott. Mario Froglia il 14/8/1945, col No. 1128 di repertorio, N. di racc. 374 e l’allegatovi Statuto dell’Associazione ; Visto l’art. 1-Lettera e) - dell’ordine 26/8/1945, N. 7 del Governo Militare Alleato della V. G. - Zona A - e gli articoli 12 e seguenti del vigente Codice Civile ; Decreta: E’ riconosciuta la personalità giuridica dell’,,Associazione degli esercenti pubblici Esercizi, Caffè, Bars e similari della Zona di Trieste“ aventi scopi contemplati nello Statuto i premessa e con sede in Trieste. Trieste, 26 dicembre 1945. Il Presidente di Zona avv. Edmondo Puecher PREFETTURA DI TRIESTE IL PRESIDENTE DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE Vista, la domanda 14 dicembre 1945 con la quale il Presidente dell’Associazione degli esercenti pùbblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie é similari nella Zona di Trieste Signor Edoardo Giacomini chiede che sia riconosciuta la personalità giuridica all’associazione stessa ; Visto Tatto costitutivo rogato dal notaio dott. Mario Froglia il 23/8/1945 col No. 1181 di repertorio, No. di racc. 376 e l’allegatovi Statuto doll'assoeiazione ; Visto l’art. 1 - lettera e) - dell’ordine 26/8/1945 N. 7 del Governo Militare Alleato della V. G. - Zona A - e gli articoli 12 e seguenti del vigente Codice Civile ; Decreta: E’ riconosciuta la personalità giuridica dell’,.Associazione degli esercenti pubblici esercizi, ristoranti, trattorie, osterie e similari nella Zona di Trieste“ avente li scopi contemplati nello Statuto in premessa con sede in Trieste. Trieste, 26 dicembre 1945. 11 Presidente di Zona Avv. Edmondo Puecher IL PRESIDENTE DI ZONA DI GORIZIA N. 11816/Div. III Ritenuto urgente provvedere con ogni mezzo più energico ad assicurare l’approvvigionamento della legna da ardere per la popolazione civile della Zona ; Conformandosi al parere di una apposita Commissione ; Coi poteri demandati dal Signor Commissario Alleato per l’Area di Gorizia ; Visto l’art. 19 del T. U. della Legge Comunale e Provinciale, DECRETA 1) E vietata ogni esportazione di legname da opera e legna da ardere e carbone vegetale dalla Zona di Gorizia a mano che non sia autorizzata per iscritto dall’Amministrazione Forestale di Gorizia. 2) Ai Signori Presidenti Comunali, agli agenti dell’Ispettorato della Civil Police, agli agenti del Corpo Forestale incombe il compito di far osservare quanto disposto con l’articolo 1 del presente decreto. 3) I contravventori saranno deferiti all’Autorità giudiziaria e saranno passibili di cattura e la merce e i mezzi di trasporto saranno passibili di sequestro e di confisca, a norma della legislazione vigente e particolarmente in base al R. D. L. 22 aprile 1943 n. 245. Gorizia, li 30 Novembre 1945. \ Il Presidente G. HUGUES IL PRESIDENTE DI ZONA DI GORIZIA N. 11373 - Div. Ili Vista la concorde proposta delle Associazioni dei datori di lavoro e dei Sindacati dei" lavoratori ; Sentita la Camera di Commercio Industria e Agricoltura e l’Ufficio del Lavoro di Zona ; Visto l’art. 2 della Legge 16 giugno 1932 n. 973 e l’art. 7 della legge 12 febbraio 1934 n. 370. DECRETA A partire dal 20 dicembre 1945 l’orario d’apertura e chiusura dei negozi viene fissato, per tutto il territorio della Zona di Gorizia, fino a nuova disposizione, come appresso : Genere di negozi Giorni feriali Ciorni semifestivi Domeniche e giorni festivi Mattino Pom. Mattino Pom. Mattino Pom. Panetterie e Latterie 6.30-12 16-18 6.30-12 chiuso 7-11 chiuso Macellerie Alimentari e 7.30-12 16-18 7-11 chiuso chiuso chiuso drogherie 8-12.30 15-18.30 8-12 chiuso chiuso chiuso Frutta e verdure 8-13 15.30-18.30 8-12 chiuso chiuso chiuso Dettaglianti comb. Legnami e materiali 8-12 13.30-17.30 8-12 chiuso chiuso chiuso da costruzione Abbigliamento, arredamento, merci d’uso e prodotti industriali, automotocicli e accessori ed altri ne- 8-12 13.30-17.30 8-12 chiuso chiuso chiuso gozi non specificati 8.30-12.30 15-18.30 8.30-12 chiuso chiuso chiuso Cartolerie e librerie 8-12 15.30-18.30 8,12 chiuso chiuso chiuso Negozi fiori 8-12.30 15-18.30 8-12.30 chiuso 8-12-30 chiuso Ai negozi di vendita promiscua di diverse merci è fatto obbligo di osservare nella vendita delle merci stesse l’orario fissato per i rispettivi negozi. Le cartolerie per la durata dell’anno scolastico potranno aprire gli esercizi di vendita mezz' ora prima dell’inizio delle lezioni. Nelle giornate di sabato e in quelle che precedono un giorno totalmente festivo, l’orario di chiusura serale potrà essere protratto di mezz’ora. Nei giorni di mercati annuali, tutte le aziende potranno rimanere aperte ininterrottamente, senza osservare la chiusura pomeridiana. Nelle vigilie di Pasqua, Pentecoste, Ferragosto (14 agosto) S. Nicolò (5 dicembre) Natale (24 dicembre) e Capodanno (31 dicembre) la chiusura serale di tutti gli esercizi]è facoltativa. Qualora l’orario complessivo giornaliero di apertura dei negozi ecceda la durata dell’orario normale di lavoro, al personale che sarà trattenuto in servizio saranno corrisposte le maggiorazioni salariali, previste dai contratti di lavoro per xe ore straordinarie. AI personale occupato nelle domeniche dovrà essere accordato il riposo compensativo in altra giornata lavorativa della settimana. Sono considerate giornate festive : tutte le domeniche, il giorno di Capodanno (1° gennaio), Ferragosto (15 agosto) e Natale (25 dicembre). Qualora una delle giornate festive a chiusura completa dovesse precedere o seguire un giorno domenicale, in tale caso gli esercizi commerciali potranno osservare nella rispettiva , domenica l’orario semifestivo. Sono considerate giornate semifestive : l’Epifania (6 gennaio), Purificazione (2 febbraio), ultimo di Carnevale, S. Giuseppe (19 marzo), il lunedì di Pasqua. l’Ascensione, il lunedì di Pentecoste, il Corpus Domini, S. Pietro e Paolo (29 giugno), la Natività (8 settembe), il giorno di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre), l’Immacolata Concezione (8 dicembre) e S. Stefano (26 dicembre). I Presidenti dei Comuni, gli Ufficiali o gli Agenti della Forza pubblica sono incaricat del l’esecuzione del presente decreto. Gorizia, li 18 Dicembre 1945. Il Presidente di Zona Avv. Guido Hugues MUNICIPIO DI GORIZIA Ufficio Tecnico AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori di costruzione d’una galleria-ricovero antiaereo pubblico in Via Ippolito Nievo eseguiti dall’Impresa dott. ing. Mario Franzotti in seguito a contratto del 9.2.1945 rep. n. 184 reso esecutorio dalla Prefettura di Gorizia in data 25.4.1945 con suo numero 10194/IV e registrato a Gorizia il 15.2.1945 al n. 226 Voi. 22 Mod. I. In conformità dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n 2248, Allegato F, s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavor a presentare i loro titoli alla Presidenza delia Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine idi giorni 15 decorribili dal giorno della pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentato fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all’Autorità Giudiziaria. Gorizia, li 30 novembre 1945. Il Presidente Veri! MUNICIPIO DI GORIZIA AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve proceder al collaudo e conseguente par gamento della ultima rata d’appalto dei lavori di potenziamento anticrollo del rocovero antiaereo dell’Ospedale della Croce Rossa, sito in Via S. Chiara (Palazzo di „Nostra Signora“) eseguiti dall’Impresa Zaccaria Lupieri in seguito a contratto del 15.7.1944 rep. n. 113 reso esecutorio dalla Prefettura di Gorizia in data 4.8.1944 con suo numero 12459/III e registrato a Gorizia il 17.8.1944 al n. 53 Voi. 22 Mod. I. In conformità dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, 1 allegato F, s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell’„albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“ e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro dell’Autorità Giudiziaria. Gorizia, li 6 Dicembre 1945. Il Presidente Verli MUNICIPIO DI GORIZIA Ufficio Tecnico AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori di costruzione d’ima trincea ricovero sul fondo Livellara (Stazione Centrale) eseguiti dall’Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 25.5.1944 rep. n. 107 registrato a Gorizia addi 1.6.1944,al n. 413 Voi. 22 Mod. I. In conformità dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decombili dal giorno della pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, doVranno chiederne in tempo debito il sequestro dell’Autorità Giudiziaria. Gorizia, li 6 dicembre 1945. Il Presidente Ve rii MUNICIPIO DI GORIZIA AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori di copertura e di potenziamento delle trincee di Via Duca d’Aosta e di via V. Alfieri eseguiti dall’Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 24.11.1944 rep. n. 122 registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 150 Voi. 22 Mod. I. In conformità dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua pubblicazione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli-effetti dell’art. 361 della legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuori del detto termine non potranno essere preso, in considerazione in sede amministraèiva e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all’Autorità Giudiziaria. Gorizia, li 6 Dicenbre 1945. Il Presidente Veril MUNICIPIO DI GORIZIA AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori di potenziamento anticrollo del ricovero antiaereo nelle cantine delle Case Popolari di Via Garzarolli eseguiti dall’Impresa Rodolfo Macuzzi in seguito a contratto del 24.11.1944 rep. n. 123, registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 151 Voi. 22 Mod. I. ... -, ,In conformità dell’art.' 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso l’Impresa stessa per occupazioni permanenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al a pamento presentate fuori del detto termine non potranno essere prese in considerazine in sede amministrativa e che i creditori per i titoli sopraccennati, i quali intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all’Autorità Giudiziaria. Gorizia, li 7 Dicembre 1945. Il Presidente Verli MUNICIPIO DI GORIZIA AVVISO AD OPPONENDUM L’Amministrazione comunale di Gorizia deve procedere al collaudo e conseguente pagamento della ultima rata d’appalto dei lavori di potenziamento della Galleria-ricovero antiaereo pubblico nel „Torrione del Castello“ eseguiti dallTmpresa Bruno Veronese in seguito a contratto del 29 ottobre 1944 rep. n. 117 reso esecutorio dalla Prefettura di Gorizia in data 18.11.1944 al n. 16867/III e registrato a Gorizia addì 19.12.1944 al n. 153 Voi. 22 Mod.I. In conformità dell’art. 360 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248. allegato F, s’invitano tutti coloro che vantano crediti verso ¡’Impresa stessa per occupazioni per-menenti e temporanee di stabili e terreni e danni relativi dipendenti dall’esecuzione di detti lavori a presentare i loro titoli alla Presidenza di Zona (Prefettura di Gorizia) entro il termine di giorni 15 decorribili dal giorno di pubblicazione del presente avviso nell’albo comunale e della sua inserzione nella „Gazzetta Ufficiale del Governo Militare Alleato“, e ciò agli effetti dell’art. 361 della Legge citata, con avvertenza che le opposizioni al pagamento presentate fuor del detto termine non potranno essere prese in considerazione in sede amministrativa e che i creditori per i tito'i sopraccennati, i qua’i intendessero agire sulla ritenuta di garanzia, dovranno chiederne in tempo debito il sequestro all’Autorità Giudiziaria. Goriza, 7 Dicembre 1945. Il Presidente Verli TRIBUNALE CIYILE E PENALE DI TRIESTE COSTITUZIONE Con mio rogito dd. 6 ottobre 1945 n.ro di rep. 1355, reg.to a Trieste il 16 ottobre 1945 n.ro 2197, e omologato di Tribunale di Trieste con decreto del 7 novembre 1945, è stata costituita la „Società Cooperativa Internazionale Trasporti e Spedizioni a responsabilità limitata" con sede in Trieste. La durata è di anni trenta dal giorno della legale costituzione. Il capitale sociale è formato da mi numero illimitato di quote sociali del valore di Lire 1000— ciascuna. Possono essere soci quei lavoratori che abbiano svolto per un periodo di tre anni almeno, attività inerente alla società stessa, dando effettiva prova di capacità, competenza e senso di responsabilità alle operazioni sociali. La loro ammissione è decisa dal Consiglio d’Amministra-zione. La Società si propone gli scopi seguenti : effettuare tutte le operazioni di spedizioni e trasporti merci nonché le attività complementari inerenti nel porto di Trieste. La Società è retta da im Consiglio d’Amministrazione composto da un mimmo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall’Assemblea dei soci. Il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio d’Amministrazine congiuntamente hanno la rappresentanza e la firma sociale in giudizio e di fronte a terzi. Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente : Giuseppe Pertot - Vice-Presidente ¡Danilo Plesaicar. Consiglieri ¡Danilo Furlani, Clemente Adami. Sindaei effettivi: Cirillo Scherlj, Giovanni Velicogna, Salvatore Catalano. Sindaci supplenti : Mario Vouch, Giuseppe Perlazzi. Froglia Mario notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945, inscritto al N. 17146 del Registro d’ordine, annotato al N. 1599 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Estratto autentico COSTITUZIONE DI SOCIETÀ Società Cooperativa fra Produttori e rivenditori di latte in Grado, a r. 1. con sede in Grado Con mio rogito dd. 26 settembre 1945 n. di rep. 1307 reg.to a Trieste il 2 ottobre 1945 n. 1830 e omologato dal Tribunale di Trieste con decreto del 7 novembre 1945 è stata costituita la „Società Cooperativa fra Produttori e rivenditori di latte in Grado, a responsabilità limitata'1 con sede in Grado. La durata è di anni trenta dal giorno della sua legale costituzione. Il capitale sociale 6 formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di Lire 3000.— ciascuna. Possono essere soci i produttori di latte e i proprietari di latteria esercenti nel Comune di Grado. La loro ammissione è decisa dal Consiglio d’Amministra/ione. La Società si propone gli scopi seguenti : costituire un centro raccolta del latte in Grado e rivenderlo sia direttamente all’ingrosso oppure al minuto a mezzo dei propri associati proprietari di latterie. La Cooperativa è retta da un Consiglio d’Amministrazione composto di cinque membri eletti dall’Assemblea fra i soci. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione congiunto col Vice-Presidente hanno la rappresentanza e firma sociale in giudizio e di fronte ai terzi. Le cariche sociali sono ripartite come appresso: Presidente:Tripoli Zorzini - Vice-Pre-siden e : Carlo Tortul. Consiglieri: Marco Feresin, Tranquilla Roman, Caterina Toso in Facchinetti. Sindaci effettivi : Anna Tarlao in Cester, Maria Scaramuzza, Giacomo Olivotto. Sindaei supplenti: Giovanni Cester, Carmelo Paolin. doti, Mario Froglia notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945 inscritto al N. 17145 del Registro d’ordine, annotato al No. 1598 del Registro delle Scietà Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE L’assemblea generale ordinaria della LAVANDERIA A VAPORE TRIESTINA S. A. in Trieste giusta verbale Trieste 14 dicembre 1945 ha approvato ad unanimità il bilancio esercizio 1944 Attiro..............................................L. 1.203.736.50 Passivo ............................................... 1.104.876.57 Gestione............................................L. 98.860.30 Paolina Giulio notaio Depositato nella Cancelleria Tribunale Civile Trieste 31/12/1945 inscritto N. 17321 Registro ordine, annotato N. 266 Registro Società. 11 Cancelliere : Giardino Approvazione bilancio ADOLFO VIOTTI & Co. Società a r. I. Trieste - Capitale Lire 100.000.-—- Rendesi noto il bilancio al 31/12/1944 con i seguenti estremi: Attivo.............................................L. 3.012.292.15 Passivo .............................................. „ 3.000.457.10 Utile............. ................................L. 11.835.05 L’amministratore unico Adolfo Viotti Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/11/1945 inscritto al N. 17174 del Registro d’ordine, annotto al N. 1351 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE MUTUA SABAUDA DI ASSICURAZIONI TRIESTE BILANCIO AL 31/12/1944 Attivo .......................................L. 3.870.913 90 Passivo ......................................L. 3.8/0.913.90 L’amministratore Dott. Ugo Irneri Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/12,1945 inscritto al N. 17202 del Registro d’ordine, annotato al N. 798 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE ,,S A I A“ S. A. Immobiliare Adriatica Trieste-Capitale L. 10.000 BILANCIO AL 31/12/1944 Attivo Passivo Utile.................................................. L. 289.30 L’amministratore Dott. Ugo Irneri Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 4/12/1945 inscritto al N. 17199 del Registro d’ordine, annotato al N. 1158 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino L. 10.889.30 „ 10.600.00 Approvazione bilancio e proroga durata L’assemblea dell’,,ENTE APPROVVIGIONAMENTO LATTE (ENAL) Società Anonima“ in Trieste ha approvato il Bilancio 1944 nei seguenti estremi : Attività .................................... . ...L. 693.889.40 Passività ......................................„ 693.889.40 Etile o perdita ................................L. 000.000.00 La stessa assemblea ha deliberato la proroga della durata della società al 31 dicenbre 1946 i Doti. Ezio Galante notaio : \ Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 17/12,1945 inscritto al N. 17277 del Registro d’ordine, annotato al N. 1186 del Registro delie Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE S. A. CONSORZIO APPROVIGIONAMENTI ALIMENTARI (CO.NA.AL.) DELLA PROVINCIA DI TRIESTE CON SEDE IN TRIESTE, COL CAPITALE DI LIRE 600.000,— Bilanci approvati a) in chiusa al 31 Dicembre 1943 Attivo...........................................L. 3.673.414.30 Passivo ......................................... „ 3.619.437.50 Utile netto ....................................L. 53.976.80 bl in chiusa ai 31 Dicembre 1944 Attivo...........................................L. 4.535.155.60 Passivo .........................................„ 4.474.780.75 Utile netto .....................................L.— 60.374.85 Il Commissario, fto : Ferdinando Mainoldi. Dott. Francesco Froglia notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 28,12,1945 inscritto a N. 17319 del Registro d’ordine, annotato al N. 1018 dei Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE SOCIETÀ ANONIMA TERME ROMANE DI MONFALCONE con sede Trieste APPROVAZIONE BILANCI Bilancio in chiusa al 31 Dicembre 1943 Attività .................................L. 140.681.35 Passività .................................... 152.262.75 Perdita ..................................L. 11.581.40 L. 143.186.45 „ 152.262.75 Perdita .................................. ...........L. 9.076.30 L’amministratore unico : Ervino Luzar. I sindaci : Luciano Movia Guido Slataper, Marcello Barbo. Dptt. Francesco Froglia notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 27/12/1945 inscritto al N. 17308 del Registro d’ordine, annotato al N. 1006 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino Attività Passio ità TRIBUNALE C1YILE E PENALE DI TRIESTE L’IMMOBILIARE TRIESTINA S. A. (in liquid.) Trieste, capitale Lire 12.100.— Bilancio al 30 giugno 1943 Attività ....................................... Passività ...................................... Perdita ........................................ Bilancio al 30 giugno 1944 Attività ....................................... Passività ..............*....................... Perdita ........................................ Bilancio al 30 giugno 1945 Attività ....................................... Passiv ità ..................................... Perdita ........................................ Estratto conforme. L. 30.000.— 36.587.90 L. 6.587.90 L. 14.404.40 19.840.00 L. 5.435.60 L. 14.480.— 19.840,— L. 5.360,— dott. Paolina Giulio notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 19/12/1945 inscritto al N. 17283 del Registro d’ordine, annotato al N. 302 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Rendesi noto verbale assemble generale „Consorzio di Consumo Agricolo di Proseceo". 2 dicembre 1945, portante approvazione situazione patrimoniale al 9 maggio 1943 Attivo .................................................. L. 22.743.40 Passivo ................................................. „ 22.743.40 Attivo . Passivo L. 20.314.40 „ 21.443.40 Perdita .......................................... L. 1.129.— Nomina Consiglio di Amministrazione — Husu Francesco - Presidente ; Regente (Regent) Giovanni - Vicepresidente ; Ban Giovanni - cassiere ; Ukmar Luigi - segretario ; Luksa Luigi -sostituto ; Cuk Carlo - sostituto ; Stoka Vittorio - sostituto. Comitato revisione Grilanc Luigi - presidente ; Piriavi (Pirjavee) Carlo - Ukmar Givanni. Artico Carlo notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 24/12/1945 inscritto N. 17299 Registro ordine, annotato N. Cons. Ili0 112 Registro Società, Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Si rende noto il Verbale dell’Assemblea generale ordinaria della „S.I.C.A. - C.E.L.C.E.“ -Società Italiana per il Commercio con l’Africa S. A. con sede in Trieste, tenutasi a Milano addì 30 marzo 1945, portante l’approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 1945 con i seguenti risultati : BILANCIO al 31 dicembre 1944 Attività ............................... conti d’ordine ......................... Saldo attivo Conti d’ordine CONTO PERDITE E PROFITTI AL 31 dicembre 1945 .. L. 11.162.046.63 5.931.575.30 L. 17.093.621.93 . . L. 10.901.592.33 260.454.30 L. 11.162.046.63 5.931.575.30 L. 17.093.621.93 Rendite e Profitti Spese e pedite .. . Saldo attivo ....... Per estratto conforme. L. 1.152.447.75 „ 891.993.45 L. 260.454.30 Sandrin Bruno notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 26/7/1945 inscrìtto al N. 16579 del Registro d’ordine, annotato al N. 824 del Registro delle Società ed inserito nel fascicolo N. 1 Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE INDUSTRIA TRIESTINA PRODOTTI SCIENTIFICI SOC. AN. Trieste - Capitale Lire 1.000.000.— Bilancio al 30 giugno 1945 Attività Passività Utile.... L. 7.047.034.55 „ 6.955.975.— L. 91.059.55 Sandrin Bruno notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 20/11/1945 inscritto al N. 17142 del Registro d’ordine, annotato al N. 661 del Registro dello Società, Il Cancelliere : Giardino AVVISO Si rende noto 1) che con atto dd. Rovignano-Marittima 21 ottobre 1945 a Rog. N. 5244 Fase. N. 3732 del notaro doti. Umberto Mannoni di Cecina, registrato il 24 ottobre 1945 N. 134 Mod. I Voi. 53 il signor Grand. Uff. Ing. Clemente Van Caubergh fu Clememte rappresentante generale in Italia della Società in ac comandita semplice SOLVAY e C. costituisce in suo mandatario il Signor Avv. Sergio Petronio di Antonio con domicilio in Monfalcone di rappresentarlo con illimitati poteri presso l’Intendenza di Finanza-Commissioni Amministrative e tributarie-Pre-fetture-Uffiei tecnici di Finanza, Commissióni Comunali e Provinciali-Camera di Commercio-facendosi assistere ail’occoTenza da esperto o consulente con facoltà di concordare e transigere. Comparire in rappresentanza della Società Solvay presso qualsiasi amministrazione pubblica -Ministeri-Prefetture-Organì sindacali-come presso l’autorità giudiziaria per dichiarazione di terzo pignorato o sequestrato. 2) Revoca la procura speciale ad negotia al signor avv. Tamaro del Duca fu Enrico, nato ad Ortona Mare (Chieti) conferita con atto 30 maggio 1941 Dott. Umberto Mannoni notaro. registrata a Cecina il 4 giugno 1941 al N. 298. Per estrattto conforme. Monfalcone, li 6 dicembre 1945. Manzin Domenico notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 29/12/1945 inscritto al N. 17320 del Registro d’ordine, trascritto al N. 8603. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIYILE E PENALE DI TRIESTE Rendesi nota assemblea generale 12 dicembre 1945 della „CARBO - EDILE" società a g. 1., portante nomina Silvio Franco amministratore unico in sostituzione defunto Renato Martinelli. dott. Artico Carlo notaio Depositato Cancelleria Tribunale Civile Trieste 18/12/1945 inscritto N. 17278 Registro ordine annotato N. 1106 Registro Società. Il Cancelliere : Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE In data 24/9/1945 il Comitato Esecutivo dello Spett. Banco di Roma (Anonima Sede in !Roma, capitale Lire 300 milioni) ha deliberato la nomina a Vice Direttore della Filiale di Trieste dell’Ispettore Capo del Personale ALDO SAMERO. Carlo Capo notaio Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 21/11/1945 inscritto al N. 17157 del Registro d’ordine, annotato al N. 364 del Registro delle Società. Il Cancelliere: Giardino TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE Istituzione di liliale rendesi noto il verbale del Consiglio di Amministrazione della ,,G. Tarabochia db C.“ S. A. in Trieste, datato 17 novembre 1945, portante delibera di istituire una filiale in Genova. Giovanni Iviani notaro Depositato nella Cancelleria del Tribunale Civile di Trieste li 11/12/1045 inscritto al N. 17241 del Registro d’ordine, annotato al N. 1161 del Registro delle Società. Il Cancelliere : Giardino Si rende noto che giusta'il relativo verbale ricevuto dal sottoscritto notaro dott. Guido laschi in Trieste, al N. 10968/3061 del suo Repertorio, nella assemblea generale ordinaria della „Cantieri Navali di Muggia“ - Società a responsabilità limitata cor, sede in Trieste tenutasi in data 2 giugno 1945, i soci hanno deliberato di istituire una filiale a Venezia, stabilendo Che detta filiale sia rappresentata di fronte a terzi dall’amministratore unico della società, signor Ing. Mario Gialdini Mistrovacchi fu Gialdino. Trieste li 8 settembre 1945. dott. laschi Guido notaio Depositato nella Cancelleiia del Tribunale Civile di Trieste li 10/9/1945 inscritto al N. 16795 del Registro d’ordine, annotato al N. 1513 del Registro delle Società Il Cancelliere : Giardino ENTE NAZIONALE PER LA DISTILLAZIONE DELLE MATERIE VINOSE in liquidazone 11 liquidatore rag. Giuseppe BELLIZZI, domiciliato in Trieste Via Giulia n. 5, rende noto che, in ottemperanza all’Ordine n. 49 del G. M. A-, l’Ente Nazionale per la Distillazione delle Materie Vinose in questo „Territorio“ - Uffici provinciali di T-ieste, Gorizia e Pola - è messo in liquidazione. Le richieste di eventuali pretese creditorie, giustificate da esatta documentazione, vanno trasmesse a mezzo lettera raccomandata, entro il 15 febbraio 1946, all’indirizzo del su nominato liquidatore. Trieste, 15 gennaio 1946. Il liquidatore : rag. G. Bellizzì Con suo decreto 21 settembre 1945, il Pretore di Trieste ha dichiarato l’ammortamento dell’assegno circolare N. 023190 di L. 16.081.'—- emesso dal Banco di Roma, Sede di Trieste, all’ordine di Gemma Gregorich in Reani di Trieste, e ne autorizzato il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Ammortamento di certificati nominativi Il Presidente del Tribunale di Trieste con decreto di data 25 ottobre 1945 ha pronunciato l’ammortamento dei titoli Assicurazioni Generali n. 76451 di 5 azioni, emesso in data 4.5.1942 e n. 76452 di 5 azioni, emesso in data 4.5.1942, intestati al dott. Willy Guglielmo Cavalieri . TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRIESTE AMMORTAMENTO (IT.a Pubblicazione) Con decreto 2/11/1945 il Tribunale di T.ieste, dichiato definitivo il fermo dei libretti al portatore : .N.ro 630, vincolato al nome „Vicenza“ con lire 11.326.95 del Banco di Sicilia di Trieste, N. 2899, vincolato al nome „Donizetti“ con lire 17.222 del Credito Italiano di Trieste, N. 84.999 con lire 16.730.80 e N. 85.270 con lire 160.80 .entrambi della Banca Commerciale Italiana di Trieste, diffida il detentore a produrli in Tribunale, proponendo entro 6 mesi opposizione contro la denunciante Sofia Frausin in Mordo. avv. Rismondo Con decreto 12 novembre 1945 numero 138 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalia Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie/A/5 numeri 104209 e 108064 diffidando l’eventuale detentore a produrli nella cancelleria del Tribunale o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mési. Gorizia, 24 Dicembre 1945. avv. Rodenigo AMMORTAMENTO II.a Pubblicazione Con decreto 29 settembre 1945 numero 572 la Prefettura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie A/2 numeri 106581 91935, 105552, diffidando l’eventuale detentore a produrli nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi. Gorizia, 24 Dicembre 1945. avv. Rodenigo AMMORTAMENTO Ill.a Pubblicazione Con decreto 3 aprile 1945 numero 209 la Pretura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sul libretto al portatore Serie A/2 numero 235 diffidando l’eventuale detentore a produrlo nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi. Gorizia, 24 Dicembre 1945. avv. Rodenigo AMMORTAMENTO II.a Pubblicazione Con decreto 12 novembre 1945 num. 139 il Tribunale di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti al portatore Serie A/2 numeri 248, 104599, 106244, 1066, 2131, 110425, Serie A/5 numeri 566, 527, 525 e 526, diffidando l’eventuale portatore a produrli nella cancelleria del Tribunale o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi. Gorizia, 24 Dicembre 1945. avv. Rodenigo AMMORTAMENTO I.a Pubblicazione Con decreto 23 novembre 1945 numero 984 la Pretura di Gorizia ha dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Cassa di Risparmio di Gorizia sui libretti Serie A/5 numero 1301 e Serie A/2 numero 92465 diffidando l’eventuale portatore a produrli nella cancelleria della Pretura o a far valere le proprie opposizioni nel termine di 6 mesi. Gorizia, li 10 dicembre 1945. avv. Rodenigo Con decreto del 21/VIII/1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana sede di Trieste ai libretti al portatore N. 44733 int. Bepi Oberti con lire 20.280.10, N. 44731 int. Giorgio Oberti con lire 20.280 10, N 44732 int Nella Beltramini con lire 20.280.10, N. 44438 int. Pepi Roberti con lire 41.787.70 emessi dalla Banca -stessa. Vennero altresì diffidati gli ignoti detentori dei libretti a produrli nella Cancelleria del Tribunale stesso prefiggendo loro il termine di sei mesi per far valere e loro opposizioni nei confronti della ricorrente Banca Commerciale- Italiana sede di Trieste. Trieste 8/1/1946. Banca Commerciale Italiana Sede di Trieste IIT.a Pubblicazione Con decreto del 21/VIII/1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo apposto dalla Banca Commerciale Italiana sede di Trieste ai libretti al portatore N. 44642 int. Boris Brizzi con lire 148.202.10, N. 44439 int. Boris Gemelli con lire 165.230, N. 44653 int. Oreste Tuttini con lire 48.941.50, N. 44655 int. Carlo Riserotti con lire 126.974.55, N. 44638 int. Roberto Cantini con lire 68.868.70, N. 44467 int. Alessandro Tuttini (vincolato Olga) con lire 43.290.10, N. 44782 int. Tuttini Secondo con lire 458.666.80 emessi dalla Banca stessa. Vennero altresì diffidati gli ignoti detentori dei libretti a produrli nella Cancelleria del Tribunale stesso prefiggendo loro il temine di sei mesi per far valere le loro opposizioni nei confronti della ricorrente Banca Commerciale Italiana sede di Trieste. Trieste 8/1/1946. Banca Commerciale Italiana Sede di Trieste AVVISO Il Presidente del Tribunale di Gorizia su istanza di FRANZOSI GIUSEPPE fu Andrea residente a Gavardo Soprazocco (Brescia) che ha dichiarato di aver smarrito il libretto al portatore n. 6129 della Banca Nazionale del Lavoro Filiale di Gorizia, contenente il deposito di L. 5.279.40 ha dichiarato definitivo il fermo apposto sullo stesso diffidando il possessore ad esibirlo entro sei mesi nella cancelleria del predetto Tribunale con le eventuali opposizioni contro il Franzosi. Gorizia 20 dicembre 1945. Franzosi Giuseppe AMMORTAMENTO Su ricorso di Vilma Burgei in Frigessi Pretore Trieste con decreto 21 dicembre 1945 dichiara definitivo fermo polizza pegno N. 119 gestione 190 relativa argenteria, emessa Cassa Risparmio Trieste, intestata Guglielmina ; diffida ignoto detentore produrla Cancelleria Pretura, sollevare opposizione entro sei mesi. Avv. Giorgacopulo AMMORTAMENTO' Con decreto 30.3.1945 del Tribunale di Trieste venne dichiarato definitivo il fermo opposto dalla Banca Commerciale Italiana di Trieste al libretto di risparmio al portatore N. 44860 intestato Aimone Fulvia in Busico con lire 100.000 e diffidando l’ignoto detentore a produrlo a.1 Tribunale o a far valere opposizione entro sei mesi. avv. Szombathely Il Tribunale di Trieste ha dichiarato definitivo il fermo Credito Italiano sul libretto portatore n. 5236 intestato beva Antonio, diffida detentore produilo Tribunale proponendo opposizione entro 6 mesi. Trieste dicembre 1945. Avv. Vida II.a Pubblicazione DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA Il Presidente del Tribunale di Trieste, invita chiunque abbia notizie della scomparsa. Grazia Luisa Barton Camerino, nata a Sydney (Australia) nel 1893, di farle pervenire a questo Tribunale entro sei mesi dall’ultima pubblicazione. Il Procuratore : Avv. Bruno Attilio Latini Eredità Giacente Decreto 20 ottobre 1945 Pretore Trieste dichiara giacente eredità Kutianski Maria ved. Bevilacqua fu Pantaleone morta 4 ottobre 1945 suo ultimo domicilio via Balbo 9 Trieste. Curatore avv. Arrigo Letti? Trieste. Trieste 22 dicembre 1945. Il Cancelliere : Biscioni Con Verbale rep. n. 240 notaio Staff uzza dd. Cormons, 21/XI/1945, Mons. Magrini Angelo, arciprete del Duomo di Cormons, ha accettato col beneficio deUMnventario l’eredità abbandonata da Caneva Maria fu Onorato, deceduta in Cormons il 16.9.1945, lasciando il testamento olografo 8/3/1940, pubblicato e registrato. notaio Staffuzza Avviso per cambiamento di nome Il Procuratore Generale di Stato di Triete con decreto 23 ottobre 1945 ha autorizzato la pubblicazione della domanda per cambiamento di nome nell’interesse di Silvana NUCIFERO di Luigi nata in Trieste il 22.10.1941, e quivi residente, per aggiungere ed anteporre al prenome di „Silvana“ quello di „Rosanna“. S’invita chiunque vi abbia interesàe di fare le sue opposizioni entro il termine di giorni 30 a norma rii logge. AVVISO Gli azionisti della ..FALLERSA“ Fabbrica Laslro Legno Reintegrato sono convocati in assemblea Straordinaria addì 20 febbraio ore 11 in via, Canal Piccolo No. 2 per deliberare : 1) revoca di amministratori ; 2) fissazione del loro numero ; 3) nomina di altri amministratori. Trieste, 20 dicembre 1945. SOCIETÀ’ ANONIMA AUTOVIE VENETE Trieste • Capitale Lire 1.000.000.— Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale per il 21 febbraio 1946, ore 16, ed in seconda convocazione per il 4 marzo 1946, stesso luogo ed ora per deliberare : 1) Nomina del Consiglio di Amministrazione 2) Nomina del Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione CONVOCAZIONE ASSEMBLEA gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 20 febbraio 1946 ore 10 col seguente : Ordine dei giorno Approvazione bilancio esercizio 1945 e proposta liquidazione delia società con eventuale nomina liquidatore. Impresa Rossignoli & Maecarini S. A. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria il giorno 18 febbraio 1946 oro 10 col se guente Ordine del giorno Devoluzione amministrazione sociale ad un Consiglio di Amministrazione invece che ad un Amministratore Unico ; conseguente modifica statuto sociale. Commercio Combustibili S. A. N. 11 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA R TE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 30 Revoca delle leggi fasciste e razziali ; abolizione della pena di morte ed altre modifiche della legge e procedura penale............................................. 3 No. 31 Agevolazione tributarie per la ricostruzone edilizia ...................... 0 No. 32 Imposta Generale sull'entrata ............................................. 8 Ordine No. 53 Attribuzione formale della qualifica di stati nemici alla Germania e al Giappone 12 No. 54 Concessione di indennità a favore dei giudici popolari della Corte d'Assise straordinaria ................................................................... 12 No. 55 Corte d'Assise ordinaria ..................................................13 No. 56 Commissioni distrettuali e provinciali per le imposte dirette e indirette sugli affari ............................................................................15 No. 57 Aumento del canone di abbonamento alle radioaudizioni......................18 No. 58 Modifiche alle disposizioni contenute nella legge 17 marzo 1932, N. 368 che disciplina i tipi di farina e di pane, nonché a quelle contenute nel regolamento per la sua applicazione approvato con R. D. 23 giugno 1932 N. 904 .....................19 No. 59 Costituzione di Commissioni per la concessione di razioni supplementari di viveri agli addetti a lavori pesanti.............................................19 No. 60 Liquidazione del'Ente per gli scambi commerciali e approvvigionamento dei territori annessi del Fiumano (E.S.C.A.T.A.)....................................21 No. 61 Miglioramenti economici a favore del Clero Cattolico.......................22 Ordine Amministrativo No. 18 Nomina di Gambel-Benussi Raimondo ad Ispettore dell'Istituto Nazionale per VAssicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, e di Zanini Attilio ad Ispettore dell'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dipendenti Statali..23 No. 19 Trattenimento in servizio dei funzionari dell'ordine giudiziario che hanno raggiunto i limiti d'età ...................................................................24 PARTE II Zona di Trieste Ornine di Zona No. 34 Norme per il funzionamento del Comitato per gli Alloggi di Muggia ........26 No. 36 Limitazione nel consumo dell'energia elettrica. .........................27 No. 37 Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di Turriaco..............28 No. 38 Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di S. Pier d'Isonzo.....28 No. 39 Regolamenti per la raccolta e la vendita del latte e per la distribuzione di foraggio per gli animali nel Comune di Ronchi.............................................29 Zona di Gorizia Ordine di Zona Pag. No. 59 Nomina di un Gomitato Consultivo per il Circolo Automobilistico di Gorizia.. ..32 No. 60 Esecuzione délVOrdine No. 28 nei vari Comuni della Zona di Gorizia.....32 Zona di Pola Ordine Amministrativo No. 22 Nomina del Prof. Antoniazzi Egidio a „Medico Primario“ delV Ospedale „Santorio Santorio“ 34 No. 23 Rettifica alVOrdine Amministrativo Nò. 22 — Approvazione di nomina........34 PA R TE III Sezione civile — Inserzioni .......................................................35-51