received: 2008-04-07 UDC 340.141:343.2/.7(495.4)"1815/1863" original scientific article "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE": ISTITUTI DI COMMON LA WNEL CODICE DI PROCEDURA PENALE DEGLI STATI UNITI DELLE ISOLE JONIE (1844) Ettore DEZZA Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto, IT-27100 Pavia, Strada Nuova, 65 e-mail: ettore.dezza@unipv.it SINTESI I codici degli Stati Uniti delle Isole Jonie (1815-1863) costituiscono uno stra-ordinario esempio di come divergenti culture giuridiche (il diritto veneziano, il diritto comune romano-canonico, il diritto codificato a base giusnaturalistica, la common law, il diritto consuetudinario), mediate da differenti tradizioni linguistiche (l'italiana, l'ellenica, l'anglosassone), si siano potute incontrare, dando luogo a un originale sistema di fonti del diritto. Una interessante testimonianza di questa sintesi è offerta dal Codice di Procedura Penale del 1844. In questo codice il retaggio della common law è presente con una serie di istituti inseriti in una struttura processuale ispirata ai modelli napoleonici e alla tradizione del diritto comune e del diritto veneziano. Gli istituti di common law modificano in senso liberale e garantista gli equilibri della disciplina processuale e la rendono sensibile al pragmatismo giuridico anglosassone. Parole chiave: Codice di Procedura Penale, common law, Stati Uniti delle Isole Jonie "THE COURT ASKS YOU WHETHER YOU PLEAD GUILTY OR INNOCENT" THE INSTITUTIONS OF COMMON LAW IN THE PENAL CODE OF THE UNITED STATES OF THE IONIAN ISLANDS (1844) ABSTRACT The codes of the United States of the Ionian Islands (1815-1863) represent an extraordinary example of how divergent judicial cultures (Venetian law, common Roman-canon law, natural law, English common law, customary law) mediated by different linguistic cultures (the Italian, the Hellenic, the Anglo-Saxon) could meet 545 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 and merge, forming a unique system of law sources. An interesting testimony of this synthesis is offered by the 1844 Penal Procedure Code, in which the legacy of English common law is manifest through a series of institutions integrated in a trial structure inspired by Napoleonic models and the traditions of Roman-Canon law and Venetian law. The institutions of common law modify the balances of the field of trial in the spirit of liberalism and commitment to the defence of civil rights, making it sensitive to Anglo-Saxon judicial pragmatism. Key words: Penal Procedure Code, common law, United States of the Ionian Islands I. Un Atto del Settimo Parlamento che reca il numero LXXI e la data del 7 giugno 1844, adotta e pone in vigore, "due mesi dopo la pubblicazione che sarà fatta dal Potere esecutivo", la versione definitiva del Codice di Procedura Penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie.1 Il provvedimento non conclude certo, in quel lembo dell'Europa mediterranea, il tumultuoso sviluppo, avviatosi nel lontano 1799,2 del di-ritto processuale penale, ma senza dubbio costituisce un preciso spartiacque in una vicenda in gran parte sconosciuta e tuttora gelosamente custodita dalle carte d'archivio. In effetti, l'intero concatenarsi degli eventi di natura storico-giuridica che hanno interessato le Isole Jonie dalla fine del dominio veneziano (1796) all'annessione allo Stato ellenico (1864) - e a epoche ancora successive3 - attende oggi di essere in-dagato e conosciuto in modo soddisfacente e compiuto, segnatamente per quanto ri-guarda l'età della codificazione. 1 Codice di Procedura Penale degli Stati Uniti delle Isole Jonie, Corfú, Nella Tipografía del Governo, 1844. L'edizione del 1844 sostituisce la precedente versione del codice, pubblicata con il titolo di Codice di procedura pei giudizj penali degli Stati Uniti delle Isole Jonie, Corfú, Nella Tipografía del Governo, 1841. La nuova e definitiva edizione si era resa necessaria in seguito ai mutamenti nell'ordi-namento giudiziario innescati dalla Risoluzione dell'Assemblea Legislativa jonia del 12 maggio 1842, che aveva autorizzato una serie di interventi sul Capo Sesto, Del potere giudiziario, della Costituzione del 1817. La Risoluzione è pubblicata in Le tre costituzioni (1800, 1803, 1817) della Sette Isole Jonie ed i relativi documenti con laggiunta dei due progetti di costituzione del 1802 e 1806 e delle modi-ficazioni e riforme alla costituzione del 1817, Corfú, Tipografía Mercurio, 1849, 250. Nel 1841 gli Stati Uniti delle Isole Jonie si erano dati una completa codificazione civile, penale, commerciale e processuale. Come il codice di rito penale, anche il Codice di Procedura Civile viene riformato nel 1844, e per i medesimi motivi. 2 Ci riferiamo al Piano provvisorio del Governo delle Isole ex Venete ed Istruzione e Regole generali per tutti li tribunali di Giustizia Civile e Criminale, segnalato in Ricotti, 2005, 334 e n. 36. 3 Degna di segnalazione, al riguardo, è la lunga vigenza di alcune componenti della legislazione jonia, e segnatamente del Codice Civile del 1841, sostituito solo nel 1946 dal primo Codice Civile ellenico. Cfr., in argomento, Zepos, 1946. 546 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 Nel vuoto delle conoscenze storiografiche e nel fervore delle ricerche archi-vistiche e storico-comparatistiche che si stanno avviando, il presente contributo è consacrato alla disciplina del processo penale, e in particolare a una prima lettura del codice del 1844 da un punto di vista che puó indubbiamente apparire settoriale, ma che offre nondimeno la possibilité di delineare un primo giudizio di massima in ordine a uno degli elementi costitutivi di maggiore rilevanza dell'esperienza giuridica jonia. Tale elemento è rappresentato dal rapporto stabilitosi, in quest'area politico-geografica e nel periodo storico indicato, tra una pluralité di tradizioni giuridiche, e segnatamente tra il diritto continentale di prevalente matrice romano-germanica (anche nella sua versione 'eretica' rappresentata dal diritto veneziano) e il retaggio di common law. In quest'ottica, la storia dell'esperienza legislativa delle Isole Jonie, dipanatasi per circa un secolo e mezzo (1796-1946), costituisce uno straordinario esempio di come divergenti culture giuridiche (il diritto veneziano, il diritto comune romano-canonico, il diritto codificato a base giusnaturalistica, la common law, il diritto consuetudinario di matrice locale), mediate da differenti tradizioni linguistiche (l'italiana, l'ellenica, l'anglosassone), si siano potute incontrare, dando luogo, secondo combinazioni diverse, a un peculiare e interessantissimo sistema di fonti del diritto e di ammini-strazione della giustizia. Si tratta di un sistema che non solo presenta notevoli tratti di originalité ma che appare altresi in continua evoluzione, anche perché risulta inserito in un articolato contesto sociale e culturale che se talora si dimostra refrattario o semplicemente impreparato di fronte alla diretta applicazione di raffinati modelli giuridici di importazione, in altre occasione è in grado di offrire stupefacenti esempi di maturité e modernité tecnica e dottrinale. Alla luce di questi ultimi rilievi, il presente contributo si prefigge lo scopo di illustrare brevemente i primi provvisori risultati di una ricerca volta a individuare nel corpo del Codice di Procedura Penale jonio del 1844, accanto alle matrici riferibili alla tradizione giuridica continentale, i più evidenti apporti imputabili alla tradizione anglosassone. II. Non v'è dubbio che, a una prima veloce lettura, il testo del 1844 denunci la propria appartenenza alla grande famiglia dei codici processuali penali che discendono, se cosi si puó dire, dal codice Romagnosi, o per meglio dire dal Codice di Procedura Penale entrato in vigore nel napoleonico Regno d'Italia nel 1807 (Dezza, 1983). Il cortese lettore che abbia per avventura contezza degli itinerari di ricerca seguiti dall'autore di queste note sospetteré nello stesso, non senza fonda-mento, una qualche forma di monomania, attestata dal pertinace disegno di voler ricondurre al codice Romagnosi qualsiasi manifestazione legislativa concretatasi in 547 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 materia di processo penale a sud delle Alpi dopo il 1807. Tale forma monomaniaca è del resto potentemente assecondata dal fatto che se non la totalità, certo la gran parte delle normative processuali penali dell'epoca denunciano, in misura più o meno ac-centuata, tale ascendenza, talora diretta, in altri casi mediata da testi successivi a quello italico. Del resto, dopo un oblio secolare, oggi la percezione di trovarsi di fronte, con il codice Romagnosi, a un "codice capostipite" (Cordero, 1984, 69) sembra ormai abbastanza diffusa tra gli stessi cultori del diritto positivo. Per quanto riguarda il codice jonio del 1844, una primo rapido esame dei suoi aspetti formali e sostanziali induce a concludere che i legislatori joni abbiano attinto al modello romagnosiano con la prevalente mediazione della Parte Quarta, Leggi della Procedura ne' Giudizj Penali, del Codice per lo Regno delle Due Sicilie del 1819. Nondimeno, talune esatte corrispondenze testuali suggeriscono una diretta consultazione anche del codice italico del 1807. In effetti, la struttura del codice jonio ripete la classica tripartizione romagnosiana istruzione-giudizio-speciali giudizi,4 ma ancora più significativo è il fatto che il testo del 1844 disegni, come i suoi modelli, un processo penale misto o bifasico, articolato una fase istruttoria e in una fase dibattimentale. La prima vede agire un procuratore pubblico titolare del pubblico ministero e un magistrato istruttore, e viene scandita nei due consueti momenti delle indagini preliminari e dell'istruzione formale, nei quali peraltro - e questo è un dato sul quale si dovrà tornare a riflettere in altra occasione - l'eredità inquisitoria appare meno incombente. L'azione penale è concepita come "essenzialmente pubblica", ma nei casi di minore gravita si richiede l'iniziativa della parte lesa. La sentenza si fonda sul libero convincimento del giudice togato e prevede la terza formula italica del non liquet. La disciplina jonia è altresi caratterizzata, come nei suoi modelli, da un penetrante sistema di nullità formali, che costituisce forse la spia più costante e diffusa, nei codici ottocenteschi, dell'im-printing romagnosiano. Non è pero sulle matrici italiche o sulla mediazione partenopea (né sulla concreta presenza di taluni importanti riflessi dell'antica tradizione processuale veneziana5) che intendiamo soffermarci nella presente occasione, ma su una serie di elementi che dimostrano in modo inequivocabile come su questa parte della legislazione jonia non 4 I 329 articoli del codice jonio sono infatti distribuiti in 10 titoli: il primo, Delle istruzione delle prove, richiama per argomento il Libro Primo del codice italico; il secondo, Della procedura ne' giudizj de' misfatti, corrisponde al Libro Secondo; i restanti otto configurano, in linea di massima, gli "speciali giudizi" raggruppati nel Libro Terzo del codice Romagnosi. 5 Segnaliamo al proposito la previsione da parte del legislatore jonio di una particolare procedura in caso di coartata (Capitolo III del Titolo II, Della procedura in caso di coartata, artt. 119-125). La coartata (o difesa di coartata) si verifica quando l'imputato intenda dimostrare mediante testimoni che nel tempo del commesso reato si trovava nell'impossibilita fisica di commetterlo. Sulle persistenze di lungo periodo del diritto veneto nelle Isole Jonie si e soffermato Cozzi, 2000b. 548 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 abbia mancato di far sentire il suo peso la dominazione britannica, affermatasi nell'Eptaneso jonico, sotto forma di protettorato, dopo la caduta dei regimi napo-leonici6. In particolare, nel Codice di Procedura Penale si manifesta con tutta evi-denza la recezione di almeno quattro classici istituti del processo penale di common law. Si tratta, per usare la corretta denominazione anglosassone, della hearsay rule, della opinion rule, del privilege against self-incrimination e del guilty plea. Esaminiamo partitamente questi rilevanti aspetti del testo jonio del 1844. III. Tra Sette e Ottocento nelle corti penali inglesi gli avvocati delle parti, e segnata-mente gli avvocati della difesa, presero a sollevare con sempre maggiore frequenza -a differenza di quanto (non) faceva l'accusato, chiamato fino al XVIII secolo a garantire la propria autodifesa - una serie di obiezioni sulFammissibilita delle prove, appellandosi a criteri di conformita alla legge, di tutela dei diritti, di ragionevolezza, di opportunitá, e cosi via. Si trattava di obiezioni calibrate sul presupposto che chi doveva decidere dei fatti era pur sempre la giuria. Diveniva quindi di capitale importanza stabilire se e come i fatti dovessero essere presentati a un giudice per definizione privo di nozioni giuridiche. Nella misura in cui venivano accettate dai giudici togati chiamati a presiedere le corti, queste obiezioni si consolidarono rapidamente in una serie di precise regole che erano innanzitutto regole di esclusione di determinati elementi probatori o indiziari connotati da specifiche caratteristiche. Tali regole hanno dato origine a quel complesso diritto della prova (rules of evidence) che oggi e tipico dell'esperienza di common law. Con il meccanismo testé accennato (obiezione dell'avvocato e successivo accogli-mento della stessa da parte del giudice togato), fin dal XVIII secolo almeno quattro fondamentali regole processuali vengono progressivamente create dalla pratica penale delle corti inglesi. Tre di queste sono proprie del processo penale: la character rule (che impedisce l'assunzione di prove intese a mettere in cattiva luce l'accusato), la corroboration rule (che stabilisce l'inefficacia della chiamata di correo quando non sia corroborata da altri consistenti elementi probatori) e la confession rule (che esclude la rilevanza probatoria della confessione stragiudiziale, a meno che questa non sia volontaria e consapevole). La quarta, appunto la hearsay rule, e condivisa anche dal processo civile. Essa colpisce le testimonianze de relato, quando tali testimonianze siano presentate per provare la veritá di quanto sia accaduto fuori dalla corte. 6 In argomento cfr., da ultimo, Ricotti, 2005, 319-425. Conviene rammentare come la Costituzione degli Stati Uniti delle Isole Jonie del 1817 avesse realizzato una notevole concentrazione di poteri nelle mani del Lord Alto Commissionario, rappresentante a Corfu del sovrano britannico. 549 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 L'accuratezza di queste norme - e gli effetti puntualmente garantisti che ne derivano - è ricollegabile a uno dei caratteri fondamentali del processo penale di common law, e cioè al fatto che chi decide nel merito è la giuria, e che dunque il processo ha esattamente lo scopo di accertare se le prove fornite dall'accusa sono tali da convincere la giuria della commissione del fatto da parte dell'imputato.7 Orbene, nel codice del 1848 la hearsay rule emerge con una certa evidenza all'art. 134, che recita: "134. Ne' procedimenti per misfatti, tanto nell'accusa quanto nella difesa, è assolutamente vietata la introduzione di quei testimoni che si propongono per deporre solamente ció che intesero da altri, senza indicare nemmeno la persona da cui l'udirono, od offrire connotati capaci a farla conoscere; perché tali testimoni non sono sufficienti a far prova in giudizio". Conviene sottolineare come nell'ordinamento jonio il divieto della testimonianza de relato, enfatizzato dall'avverbio "assolutamente", venga accolto nonostante l'as-senza della giuria popolare, la cui presenza aveva presieduto, come abbiamo testé ac-cennato, alla stessa nascita della norma nelle corti inglesi. Non dobbiamo peraltro dimenticare, al proposito, che nei sistemi continentali si guarda al giudice togato come a una sorta di sostituto del giudice popolare laddove quest'ultimo non venga ammesso in base a considerazioni di natura prevalentemente politica.8 Una forte coloritura 'britannica' è presente anche nel successivo art. 135, che accoglie una seconda regola di esclusione, per molti versi analoga alla moderna opinion rule. Secondo tale regola non possono essere accolti con valore di prova i giudizi e le manifestazioni di opinioni personali, purché ovviamente il teste non operi in qualité di esperto o di perito.9 Recita al proposito la norma jonia: "135. È pure vietata la introduzione di quei testimoni dai quali non si esiga se non che la loro opinione ed il loro giudizio intorno a qualche particolarità, senza che sieno professori o artisti nella materia di cui si tratta ". 7 Sulla genesi e sulla natura delle regole di esclusione cfr., da ultimo, Langbein, 2003, 178-251. 8 Assai significativo, al proposito, appare il discorso pronunciato da Napoleone il 7 giugno 1805 al Corpo Legislativo italico, nel quale l'imperatore delinea il piano di riforma giudiziaria per il Regno d'Italia. Leggiamo il passo saliente di tale discorso: "Non ho creduto - afferma Napoleone - che le circostanze, nelle quali si trova attualmente l'Italia, mi permettessero di pensare allo stabilimento del Juri. Ma i giudici debbono pronunziare, come i giurati, secondo l'intima lor convinzione, e senza af-fidarsi a quel sistema di semi-prove, che compromette assai più spesso l'innocenza, di quello che serva a scoprire il delitto. La norma più sicura di un giudice, che ha presieduto ai dibattimenti, è la con-vinzione della propria coscienza". Il discorso è riportato in Coraccini, 1823, 35-41 (in particolare, per il brano riportato nel testo, 36-37). Cfr., in argomento, Dezza, 1983, 169-171. 9 Per una prima informazione in argomento: Papa, 1988, 365. 550 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 La violazione delle due rególe testé illustrate, e cioe la presentazione di testi-monianze previamente dichiarate inammissibili dalla legge, comporta sia per l'accusa che per la difesa l'obbligo di "compensare i testimoni superfluamente citati, per la perdita del loro tempo" (art. 136).10 IV. Come noto, il privilege against self-incrimination e uno degli elementi costitutivi di maggiore spicco (e di maggiore notorietá) nel modello processuale penale di common law. Il privilege integra il diritto di rifiutarsi di rispondere alle domande (o di rendere comunque una testimonianza) che potrebbero portare all'incriminazione della persona sottoposta a interrogatorio. Tale diritto si venne affermando nelle procedure criminali di common law a partire dall'inizio del XVIII secolo, e in un primo tempo opero a favore dei soli testimoni. Questi ultimi erano bensi tenuti al giura-mento, ma nel momento in cui si consolido la pratica della cross-examination a opera dei difensori delle parti in causa, i testimoni cominciarono a essere protetti dagli stessi giudici nei confronti di attacchi tendenzialmente sempre piu violenti da parte degli avvocati. In particolare, i giudici finirono per impedire che si ponessero domande che potessero portare all'autoincriminazione del testimone o piu semplice-mente a enfatizzare aspetti turpi o comunque negativi della vita privata dello stesso, che nulla avevano a che fare con l'oggetto della causa. In questo modo, giá alla fine del Settecento il privilege against self-incrimination a favore dei testimoni si consolido come principio generale nella procedura delle corti inglesi. Nel caso degli accusati l'affermazione del privilege risulto invece molto piu lenta e, al contrario di quanto precocemente accaduto nell'esperienza americana, maturo solo nel pieno del XIX secolo (Langbein, 2003, 5-6, 277-284). Quest'ultimo dato e peraltro di minore interesse nel presente contesto, in quanto il privilege against self-incrimination accolto del legislatore jonio e precisamente quello stabilito in favore del testimone. Leggiamo infatti nell'art. 152 del codice del 184411 che "152.1 testimoni saranno interrogati, per mezzo del Presidente, dal proponente e dalla Corte, e risponderanno a viva voce, senza potersi valere di alcuna carta nel fare le loro deposizioni; ma la Corte stessa impedirá ogni domanda impropria, in-concludente o suggestiva, e proteggera i testimoni da qualunque ingiuria. Ogni decisione della Corte su tal proposito sara definitiva. 10 "136. Il prevaricatore delle disposizioni de' due articoli precedenti sarà soggetto a compensare i testimoni superfluamente citati, per la perdita del loro tempo.". Gli artt. 134-136 appartengono al Capitolo IV, Dell'atto di accusa, e della difesa, del Titolo II. 11 L'art. 152 appartiene al Capitolo V, Della discussione e del giudizio, del Titolo II. 551 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 Il testimone in nessun caso è tenuto a rispondere ad una interrogazione tendente ad incolpare sé medesimo ". Balza agli occhi, in questo articolo, la piena corrispondenza con l'esperienza britannica testé accennata. Da una parte, infatti, la norma sottolinea il ruolo protettivo che deve essere assunto dal giudice nei confronti del testimone, che appare esposto, nel corso di un'udienza ispirata ai principi dell'oralità, della pubblicità e del con-traddittorio, agli attacchi di difensori e accusatori ben decisi a minarne in ogni maniera la credibilità. Dall'altra, enfatizza con un dettato di spiccata allure garantista ("in nessun caso è tenuto a rispondere") la rilevanza del diritto al silenzio posto in capo al testimone. V. E veniamo da ultimo, nella nostra breve rassegna, al guilty plea. In Inghilterra, all'inizio dell'udienza pubblica di giudizio e dopo la lettura dell'atto di accusa, il giudice che presiede la corte chiede all'imputato di dichiararsi colpevole (guilty) o innocente (not guilty). Se l'imputato - che è obbligato a rispondere - si dichiara innocente, il giudice convoca la giuria e avvia la discussione della causa. L'ammissione di colpevolezza consente invece di pronunciare immediatamente una sentenza di condanna. La dichiarazione con cui l'imputato si riconosce colpevole (e la con-seguente procedura) si definisce appunto guilty plea. Il guilty plea, al contrario degli istituti richiamati in precedenza, affonda le proprie radici nella fase formativa del processo penale di common law. Fin dall'epoca medievale, infatti, l'udienza (day in court) prendeva l'avvio proprio con la dichiarazione di colpevolezza o non colpevolezza da parte dell'accusato. Per un lunghissimo periodo di tempo, peraltro, il guilty plea non solo è stato utilizzato in pochissime occasioni ma è stato anzi sostanzialmente scoraggiato dalle corti inglesi. In parti-colare, fino al Settecento (e in alcuni casi fini ai primi anni dell'Ottocento) le corti inglesi hanno fatto di tutto per persuadere gli accusati intenzionati a dichiararsi colpevoli a tornare sulle loro decisioni, a volte semplicemente obbligandoli a sostenere il processo.12 12 Le motivazioni di tale atteggiamento sono molteplici ma tutto sommato chiare. Innanzitutto, il trial on indictment nella sua forma classica (anteriore cioé all'evoluzione settecentesca) é sempre stato di sua natura un procedimento assai celere e lineare, e dunque le corti non avevano quasi mai avuto la necessita di guadagnare tempo. In secondo luogo, evitando il guilty plea l'accusato anche chiaramente colpevole aveva la possibilita di sottoporre all'attenzione della corte e della giuria circostanze che potevano suscitarne la clemenza o che erano comunque in grado di mitigare la pena. In terzo luogo, negli ambienti giudiziari e in genere nell'opinione pubblica era diffusa la convinzione che fosse moral-mente scorretto e comunque unfair condannare un accusato a pene anche gravissime senza avere esa-minato almeno brevemente le prove e senza avere il sostegno di un verdetto della giuria. 552 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 Nel corso del XIX e XX secolo le cose sono cambiate in maniera profonda. L'affermarsi della difesa tecnica, la cross-examination, l'adversary model, il nuovo diritto delle prove, la presunzione di innocenza, in una parola il manifestarsi dei caratteri moderni del processo penale di common law, coniugati all'aumento della criminalité e al conseguente aumento del carico di lavoro delle corti, hanno portato a un vero e proprio ribaltamento della situazione di partenza. Le corti hanno infatti cessato di contrastare le spontanee dichiarazioni di colpevolezza, mentre gli organi della pubblica accusa creati a partire dalla prima metà dell'Ottocento hanno adottato una politica di vera e propria incentivazione dei guilty pleas, sviluppando una serie di strumenti promozionali che si si sono essenzialmente concretati nell'offerta di una riduzione di pena all'accusato che si dichiari colpevole.13 Posto che - come vedremo subito - il guilty plea è ben presente nel Codice di Procedura Penale oggetto di queste note, il breve excursus testé svolto tornerà utile per meglio inquadrare storicamente la disciplina jonia in rapporto al modello inglese. Nel codice del 1844 al guilty plea sono dedicati gli artt. 144-148, che apparten-gono al Capitolo V, Della discussione e del giudizio, del Titolo II. Esaminiamo sinteticamente la procedura ivi prevista. Nel giorno prefissato, i giudici e il pubblico ministero prendono posto nella sala delle udienze, e l'usciere proclama che la corte criminale è aperta "per procedere, ascoltare, e giudicare" (oyer et terminer, secondo la classica formula in law-French) sull'accusa prodotta contro l'imputato, che viene chiamato "alla sbarra". Alla pre-senza dell'imputato, il registratore (cioè il cancelliere; anche questo termine sembra tradire una matrice anglosassone) legge l'atto di accusa, e subito dopo il presidente della corte si rivolge all'imputato pronunciando la seguente formula: "La Corte vi domanda se siete reo o innocente di quanto a voi s'imputa coll'accusa che vi fu let-ta ". Se l'imputato si dichiara innocente, si procede alla discussione della causa. Se invece confessa "la sua reità", il presidente lo ammonisce che l'"effetto" della con-fessione "non sarà né di alterare il giudizio, né di attenuare la punizione, ma che dovrà subire la dovuta pena". Qualora l'imputato, nonostante tale ammonizione, con-fermi la sua dichiarazione, il presidente ordina che quest'ultima sia registrata a verbale, e la corte passa a pronunciare il giudizio. Se perô la corte "avesse ragio-nevole motivo di sospettare la non esistenza dell'ingenere" (la formula appartiene alla tradizione di diritto comune e appare di chiare ascendenze partenopee; essa indica l'assenza della prova generica circa l'effettiva sussistenza del reato de quo), prima di deliberare dovrà procedere a riconoscere l'ingenere e dovrà giudicarlo "suficientemente provato". L'imputato ha l'obbligo di dichiararsi colpevole o innocente. In caso di ostinato rifiuto, "la causa avrà il suo corso legale" e si svolgerà dunque secondo il rito ordinario.14 13 Sugli argomenti qui rapidamente riassunti: Langbein, 2003, 19-20 e 59. 14 Riportiamo di seguito il testo integrale degli articoli in questione. 553 Ettore DEZZA; "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 La disciplina testé riassunta si presta a un paio di sintetici rilievi. Il primo segnala la quasi perfetta corrispondenza di questa parte della disciplina jonia con le linee generali del tradizionale istituto di common law15 L'unica 'iniezione', per cosi dire, riferibile al modello romano-canonico è rappresentata dalla cautela prevista in tema di ingenere, in ordine alla quale il retaggio continentale si manifesta anche dal punto di vista lessicale. La seconda osservazione appare di maggior rilievo, e si riferisce alla diffidenza manifestata dal legislatore jonio nei confronti del guilty plea. Tale percezione negativa traspare con una certa evidenza quando si consideri che la dichiarazione di colpevolezza non ha effetti automatici ma produce, in capo al presidente della corte, "144. Nel giorno della discussione tosto che la Corte ed il Pubblico Ministero hanno preso i loro posti, l'Usciere proclamera che la Corte crimínale è aperta per procedere, ascoltare, e giudicare sull'accusa prodotta contro di N. N. Quindi chiamerà uno per uno tutti gli accusati, afïinché si presentino alla sbarra". "145. Presentatosi l'accusato o gli accusati, il Registratore si alzerà, e dal suo posto leggerà l'atto di accusa; quindi il Presidente dirà all'accusato, o se sono più, ad uno per uno: La Corte vi domanda se siete reo o innocente di quanto a voi s 'imputa coll'accusa che vi fu letta". "146. Se l'accusato risponde "sonoinnocente", il Registratore noterà la sua risposta; e si procederà alla discussione della causa" "147. Qualora poi l'accusato confessasse la sua reità, prima di registrarsi questa sua confessione, il Presidente lo ammonirà che l'effetto di essa non sarà né di alterare il giudizio, né di attenuare la punizione, ma che dovrà subire la dovuta pena. Se, malgrado quest'ammonizione, l'accusato persiste a confessarsi reo, il Presidente ordinerà che la sua risposta sia registrata. Questa confessione sarà suficiente per la Corte a pronunziare il proprio giudizio, menoché si avesse ragionevole motivo di sospettare la non esistenza dell'ingenere, nel quale caso la Corte procederà a riconoscerlo; e trovandolo suficientemente provato, farà la sua sentenza". "148. Se l'accusato si ostinasse a non rispondere alla interrogazione contenuta nell'art. 145, né confessasse come nell'articolo precedente, la causa avrà il suo corso legale". 15 In realtà, anche il resto della disciplina relativa all'udienza tradisce talune influenze di common law, peraltro alternate a disposizioni la cui matrice è rinvenibile nella codificazione franco-napoleonica e italica. Riportiamo al proposito il testo dei successivi artt. 149-150, ove risalta in particolare l'esposizione introduttiva dei fatti e delle prove da parte del rappresentante dell'accusa, del tutto analoga all'opening speech inglese. "149. Il Pubblico Ministero aprirà la discussione, e parlerà, stando in piedi, o dal suo posto o innanzi la Corte, spiegando in maniera succinta e precisa la natura del reato, e le prove che intende addurre: quindi esaminerà ad uno ad uno i suoi testimoni; presenterà le altre prove, interponendo quelle osservazioni e riflessioni che riputasse opportune; e concluderà col fissare ció che intende sostenere, e ció che domanda". "150. Quando il Pubblico Ministero ha finito, il Presidente dirà all'accusato, o se sono più, al primo accusato: "N. N. la Corte vi domanda che cosa volete addurre in vostra difesa; e v'invita ad addurlo". Allora l'accusato o il suo Avvocato sarà ascoltato. Il Presidente avvertirà il difensore di trattare la causa con lealtà, e senza permettersi inutili digressioni. Terminata la difesa, sarà in diritto il Pubblico Ministero di fare le sue osservazioni, senza peró produrre nuove prove; e nella stessa maniera potrà replicare L'Avvocato dell'accusato; dopo ció si chiude la discussione, in modo peró che l'Avvocato dell'accusato sia sempre l'ultimo a parlare". 554 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 l'obbligo di ammonire l'imputato intenzionato ad ammettere la propria responsabilitá che da una scelta siffatta non gli verrá alcun beneficio in termini di eventuali sconti di pena o di maggiore benevolenza nel valutare i dati di fatto e di diritto. Questa particolaritá della disciplina in parola costituisce un sintomo piuttosto significativo del fatto che il guilty plea, trapiantato dal tronco britannico al ramo jonio, risente ancora del tradizionale atteggiamento di scetticismo se non di aperto sabotaggio che nella madrepatria circonda l'istituto fino al XIX secolo inoltrato. Nel codice del 1844, in altre parole, non si e ancora manifestata quella radicale trasformazione del guilty plea che, proprio negli anni della codificazione jonia, iniziava timidamente a prendere corpo in Inghilterra. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, tale progressiva trasformazione avrebbe finito per stravolgere la natura, le funzioni e la stessa collocazione di questo istituto nell'economia generale del processo penale di common law, e lo avrebbe collegato a meccanismi di patteggiamento e di sconto di pena che oggi sono ben noti, ma che nel caso jonio sono ancora esplicitamente e rigorosamente esclusi. VI. Al termine di questa forzatamente breve e probabilmente incompleta16 rassegna, e possibile svolgere alcune riflessioni di carattere generale che non pretendono certo di presentare i caratteri della esaustivitá e della definitivitá, ma che intendono semplicemente segnalare una serie di temi e di problemi meritevoli, a sommesso avviso di chi scrive, di approfondimento. Il cortese lettore ci vorrá perdonare se, con-fermando il taglio votato all'essenzialitá del presente contributo, procederemo per puncta anche in queste note finali. a) Il primo dato che sembra emergere e quello della conferma di quanto avevamo quasi apoditticamente segnalato nell'esordio del presente contributo, e cioe del fatto che la legislazione e in particolare la codificazione jonia rappresentino un privilegiato luogo di incontro di culture giuridiche di segno diverso e natura spesso opposta. b) Da questo punto di vista, le complesse vicissitudini storico-giuridiche jonie hanno dato vita a una sorta di officina legislativa permanente, la cui rilevanza tra-valica gli esigui ambiti territoriali del piccolo Stato euromediterraneo per assurgere a paradigma di portata generale delle possibilitá di integrazione tra differenti esperi- 16 In realtà, i casi segnalati nel presente contributo sono solo quelli che con maggiore evidenza rivelano l'influsso della common law sulla disciplina processuale penale jonia. Altri ve ne sono che indub-biamente meriterebbero ulteriori approfondimenti. Ci riferiamo, ad esempio, a quella sorta di preliminary hearing prevista dall'art. 98 e finalizzata, ex art. 109, a stabilire l'ammissibilità dell'accusa e a decidere la sottoposizione dell'imputato al giudizio criminale. Si tratta di un'udienza presieduta dal magistrato istruttore, che si svolge oralmente in seduta pubblica alla presenza delle parti e che ha come oggetto principale l'esame dei testimoni "indicati ne' rapporti, nelle denunzie e nelle querele, e chiunque altro il Magistrato credesse utile per lo scoprimento del vero" (art. 96). 555 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 enze giuridiche chiamate a interagire in un contesto político e sociale non privo a sua volta di spiccata originalitá. c) Esemplare, in ordine a questo rilievo, é proprio il testo preso a specifico oggetto delle presenti note, e cioé il Codice di Procedura Penale. In esso il retaggio della common law, come abbiamo visto, é significativamente presente con una serie di istituti di indubbia rilevanza. Peraltro, questi istituti sono immersi e sembrano quasi annegare nel mare magnum, per cosi dire, di una classica struttura processuale (e codicistica) che risulta ictu oculi schiettamente continentale. Nondimeno, questi stessi istituti contribuiscono, con la loro semplice presenza ma specialmente con il loro peso specifico, a modificare gli equilibri espressi dal testo cui appartengono, e in particolare a connotarli in modo piu marcato sotto i profili liberale e garantista, rendendo altresi la disciplina processuale maggiormente sensibile al pragmatismo di marca tipicamente anglosassone. d) Nella prospettiva storico-comparatistica testé delineata, il caso delle Isole Jonie presenta rimarchevoli punti di contatto con quello di un altro luogo-simbolo dell'Eu-ropa mediterranea, l'isola di Malta e il suo arcipelago.17 L'incontro tra common lawe diritto continentale avvenuto nel contesto melitense presenta in effetti notevoli parallelismi con quanto avvenuto nelle Isole Jonie. A tale riguardo, non é ovviamente casuale il fatto di poter individuare precisi collegamenti tra le due esperienze sul piano non solo dei contenuti, ma anche delle modalitá attraverso le quali si pervenne alla realizzazione dei testi normativi. Particolarmente istruttivi, sotto quest'ultimo aspetto, sono episodi come quello relativo al chief justice Kirkpatrik, che intorno al 1830 collaboro sia a Corfu che a Malta all'elaborazione dei progetti penalistici.18 e) Delineare con precisione vicende come quella di Kirkpatrik consente di comprendere come si siano effettivamente realizzati gli scambi, le inserzioni e le interazioni cui abbiamo fatto piu volte riferimento. Ci possiamo ad esempio chiedere come concretamente gli istituti di common law considerati nelle pagine precedenti siano penetrati nel corpo del Codice di Procedura Penale del 1844. Non é privo di rilevanza, al proposito, un dato che abbiamo potuto ripetutamente constatare, e cioé il fatto che le norme jonie che accolgono tali istituti riflettano e quasi fotografino la situazione del processo inglese cosi come si presentava verso gli anni Trenta dell'Ottocento. Tale dato suggerisce che gli apporti 'anglosassoni' non siano affatto di seconda mano né siano di natura dottrinale o ideologica, ma siano transitati nel codice jonio attraverso esperienze personali di prima mano. Del resto, sappiamo che ai progetti codicistici delle Isole Jonie era solito mettere mano il Consiglio Supremo 17 Rinviamo, in argomento, ai numerosi saggi raccolti in Vinciguerra, 2003. 18 Per una prima informazione al riguardo: Cadoppi, 2003, LXXXVI; Da Passano, 2003, LX; Ganado, 2003, XXXIII-XXXIV. 556 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 di Giustizia di Corfú,19 e che due dei quattro giudici di tale corte erano appunto britannici.20 f) Dal punto di vista degli apporti continentali, invece, particolarmente fruttuosa si prospetta l'indagine sui caratteri della cultura giuridica diffusa nelle Isole Jonie tra Sette e Ottocento, e in particolare sulla formazione universitaria (di regola presso facoltà legali della penisola) dei giuristi attivi nelle Sette Isole nel periodo considerate.21 Conviene, per ora, fermarsi a questo punto. Negli ultimi capoversi abbiamo po-tuto indicare solo alcuni dei numerosissimi itinerari di ricerca che, all'interno della piú generale evoluzione legislativa delle Isole Jonie, si schiudono non solo allo sto-rico del diritto ma anche al giurista positivo che saggiamente guardi alla dimensione storica e comparatistica come a una componente essenziale del suo bagaglio culturale. Anomala entità politica inopinatamente sopravvissuta alla dissoluzione del dominio veneziano e gettata tra i flutti della storia euromediterranea del XIX secolo, la Repubblica delle Sette Isole sia nel confuso ventennio rivoluzionario e napoleonico, 19 Nel discorso tenuto dal Lord Alto Commissionario Frederik Adam all'Assemblea Legislativa il 6 marzo 1830 si leggono al riguardo le seguenti parole: "Resta ancora da eseguirsi una importantissima misura riguardo l'Amministrazione della Giustizia, l'introduzione cioè di precisi e permanenti Codici di Legge, adattati alle circostanze delle Isole: - Questo interessante travaglio non fu perduto di vista, anzi si è fatto un riflessibile progresso nella compilazione dei Codici. - Ma non mi trovo per ora nel caso di poter dire, che i lavori del Supremo Consiglio di Giustizia nella sua capacità collettiva, ab-benché indefessi, saranno abbastantemente avanzati per potersi assoggettare alle considerazioni della Legislatura, nell'attuale vostra sessione". Il discorso è integralmente riportato nella Gazzetta Stra-ordinaria degli Stati Uniti delle Isole Jonie, Corfú, 6 marzo 1830, 1-4, in particolare 2. 20 In applicazione dell'art. 4, Sezione Seconda, Capitolo VI, della Costituzione del 1817. La norma prevede in realtà che i due giudici nominati dal sovrano per mezzo del Lord Alto Commissionario possano essere tanto inglesi quanto sudditi joni, ma in pratica la nomina cadde sempre su soggetti britannici. 21 Gli elenchi dei laureati pubblicati in Andreoni, Demuru, 1999, attestano la presenza di sedici studenti joni presso la Facoltà Legale dell'Università di Pavia. Si tratta di: Spiridione Cattiri (Parga, 1822), Nicola Chiveto (Zante, 1820), Demetrio Cralli (Leucade, 1817), Spiridione Garzoni (Zante, 1830), Spiridione Gripari (Zante, 1817), Nicoló Inglessi (Cefalonia, 1817), Erasmo Livadà (Corfú, 1817), Anastasio Michelopato (Itaca, 1819), Pietro Rainer (Zante, 1829), Dionigi Salomoni (Zante, 1817: altri non è se non Dionisios Solomos, il cantore della libertà ellenica), Giorgio Terzetti (Zante, 1819), Costantino Uracliotti (Corfú, 1818), Marco Zarlambà (Santa Maura, 1822), Spiridione Coi dan (Cefalonia, 1816), Demetrio Plesia (Ante, 1816), Demetrio Scordilli (Corfú, 1816). Ulteriori indagini ancora in corso nei fondi universitari depositati presso l'Archivio di Stato di Pavia hanno al momento consentito di documentare le lauree legali pavesi, tutte avvenute il 30 giugno 1805, di quattro studenti corfioti: Giovanni Ganata, Nicola Delviniotti, Altavilla Calichiopulo (che sarà presidente dell'As-semblea Legislativa jonia) e Andrea Mustoxidi, la personalità di maggior spicco (non solo) culturale prodotta dalle Isole Jonie nel corso dell'Ottocento. Ovviamente, ricerche condotte presso l'Università di Padova, che doveva essere lo sbocco tradizionale e naturale per i giovani delle Isole Jonie, dovreb-bero fornire risultati ancora piú consistenti. E anche presso altri atenei italiani (ad esempio Napoli e Pisa), la presenza di studenti joni nel periodo considerato merita di essere verificata. 557 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"..., 545-560 sia nel piu lungo ma non meno agitato periodo del protettorato britannico, e stata teatro di un articolato complesso di esperimenti normativi svoltisi a 360 gradi e aperti a ogni tipo di apporto. Si tratta, e vero, di esperimenti normativi tuttora in larga mi-sura sconosciuti. Nondimeno, siamo convinti che il laboratorio giuridico jonio sia in grado di offrire ancora oggi rimarchevoli sorprese al cultore degli studi giuridici, e di farlo riflettere su alcuni punti nodali della moderna vicenda storico-giuridica. Per tale motivo, ci auguriamo che le approfondite ricerche d'archivio avviate negli ultimi tempi possano presto portare buoni frutti. "SODIŠČE VAS SPRAŠUJE, ALI PRIZNAVATE ALI ZANIKATE KRIVDO": INSTITUCIJE OBIČAJNEGA PRAVA (COMMONLA W) V KAZENSKEM ZAKONIKU ZDRUŽENIH DRŽAV JONSKIH OTOKOV (1844) Ettore DEZZA Univerza Pavia, Oddelek za rimsko pravo, zgodovino in filozofijo prava, IT-27100 Pavia, Strada Nuova, 65 e-mail: ettore.dezza@unipv.it POVZETEK Zakoniki in zakoni Združenih držav Jonskih otokov (1815-1863) so izjemen primer, kako so se lahko divergentne in navidez nezdružljive pravne kulture (beneško pravo, splošno rimsko kanonsko pravo, pravo, kodificirano na naravnopravni osnovi, common law običajno pravo Jonskih otokov), ki so jih posredovale različne jezikovne tradicije (italijanska, grška, anglosaška) soočile in zlile ter tako oblikovale edinstven sistem virov prava in delitve pravice. Zanimiv primer te sinteze ponuja jonski Kazenski zakonik iz leta 1844. V njem se zapuščina anglosaškega običajnega prava (common law) kaže v celem nizu nedvomno pomembnih institucij, med katere lahko prištevamo izključitev pričevanja, ki se opira na govorice (hearsay rule), izključitev osebnih presoj in mnenj (opinion rule^, privilegij proti samoobtožbi (privilege against self-incrimination), priznanje krivde (guilty plea), predhodna sodna obravnava (preliminary hearing) opening speech). Vse te institucije pa so vpete v pravdno strukturo, ki so jo navdahnili modeli zakonikov, narejeni po napoleonskem vzoru, kipa upošteva tudi tradicijo običajnega ter beneškega prava. Predvsem postane jasno, da so zakonodajalci Jonskih otokov kot osnovni referenčni model za svoje delo izbrali "Zakone iz zakonika o kazenskih postopkih v Kraljevini dveh Sicilij (1819)", ki so se zgledovali po delu "Kazenski zakonik napoleonskega Italijanskega kraljestva (1807)", poimenovanem - po njegovem avtorju -tudi "Zakonik Romagnosi". Kljub temu so institucije common law, ki so jih zakonodajalci na Krfu premišljeno vpletli v svoj zakonik, pomagale korenito spremeniti 558 Ettore DEZZA: "LA CORTE VI DOMANDA SE SIETE REO O INNOCENTE"... , 545-560 pravdna ravnovesja, saj so poudarile liberalni in garantistični profil pravdne stroke Jonskih otokov in jo hkrati naredile bolj dovzetno za tipični anglosaški pravni pragmatizem. Ključne besede: kazenski zakonik, običajno pravo, Združene države Jonskih otokov BIBLIOGRAFIA Amodio, E., Cherif Bassiouni, M. (eds.) (1988): Il processo penale negli Stati Uniti d'America. Milano, Giuffrè. Andreoni, A., Demuru, P. (1999): La Facolté politico legale dell'Université di Pavia nella Restaurazione (1815-1848). Docenti e studenti. Bologna, Cisalpino. Cadoppi, A. (2003): Single malt or blended scotch? La natura "mista" del codice penale maltese del 1854. Vinciguerra, S. (ed.): Leggi Criminali per l'Isola di Malta e Sue Dipendenze (1854). Ristampa anastatica. Padova, Cedam, LXXXIII-CXXVI. 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