ACTA 1IISTRIAF, III. ricevuto: 1993-06-12 UDK/UDC: 35.07(439-89):949.713 Istria "18 LA PRIMA FASE DIRIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO NELLTSTRIA GlA VENEZIANA: IDECRETI NTJGENT DEL SETTEMBRE 1813 Pierpaolo DORSI dott., archivista delTArcbivio tli Stato , 1398 del 13 setiembre 1814: ' ErgánzungsS.immiung", cit., 1,3, n. 261. H futuro capiiano del circolo di Trieste conté Cari von Chotekavevaeffetíuatoun sopralluogonei territori istriani ch¡>sarebbero stati affídati alia sua amministrazione gia traagosto e setiembre 1814: AST, Intendenta dell'lstria, b. 3, n. 5745/1814. 58 Sulla questíone cfr. P. DORSI, ff problema costituzionak dei Litorale nell'eia della Resiaurazione, in Miscellnrrea di sludi giuliani in onore di Giulio Cervaniper U suo LXX. eompleanna, Udine 1990, pp. 67-94. 59 Nota della Commissione aulica centrale di organizzazione n- 2694 del 3 novembre 1814: "Breanzungs Sainmlung", cií., 1,3, n. 303. 60 Sulrordínamento dei comuni deH'Istria dopo il novembre 1814, si v. [P. KANDLER], Delle Muniápalita e dei comuni istriani, "L'Istria", I (1846), n. 16-17, pp. 62-64; IDEM, Massime per I'arttmimslrazionedelle cose di comune,"Listria", 1 (1846), n. 22-23, pp. 85-88; G. CRNKOVlC, cit, pp. 217-218. 61 AST, Arckivio ntunicipale anlico di Capodisíria (riproduzione fotografíes), f. 566b, c. 91v (bobina 709, fotogramma 197). 224 ACIA HISTRIAEILL PieTpaolo DORSI: LA PRIMA FASE DI RIPRiSTINO DELL'ORD[NAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 vigore dal secondo dei decretiMugen! continuo perció a trovare applicazione neigiudizi deU'Istria giá veneziana per ben due anni, fino a quando - col 1° ottobre 1815 - fu abolita definitivamente in seguito all'íntroduzione del códice civile gen érale6". Ma significativi residui del sistema restaúralo nel 1813 permanevano ancora nell'or-ganizzazione giudiziaria, che era stata riformaía solo parzialmente nella primavera del 1814, quando la provincia conservava ancora gran parte dei suoi speciali ordinamenti. Una "definitiva regolazione della giustizia nei circoli di Trieste e di Fiume" fu disposta appena col decreto áulico del 4 maggio 1816: dal 1° luglio successivo furono soppressi il Giudizio crimínale di Capodistria, i tribunali di prima istanza e le giudicature sommarie ancora funzionanti nei centri principal! deli'lstria gia veneziana, e le tredici giurisdizioni feudali. A Rovigno fu stabilita la sede dell'umco tiibunale civile e penale deli'lstria, mentre nelle campagus l'amministrazione della giustizia venne affidata, come era giá avvenuto nel resto del Litorale, ai giudizi istituiti presso ciascun Commissaríato distret-tuale63. II 7 maggio 1816 gjunse in visita a Capodistria l'imperatore Francesco I; con il resoconto ufficiale delle solenni accoglienze fuinterrotta definitivamente la compilazio-ne del "Libro dei consigli" della Comunita di Capodistria64. Dopo quasi tre anni era stato portato a compimento quel processo di adattameato all'ordinamento austríaco delle condizioni giuridiche deli'lstria giá veneziana che aveva preso avvio con le ordinanze eversive del generale Nugent. A conclusione di questo periodo la regione si trovó nuevamente intégrala, dopo esserlo stata per la prima volta nella fase franco italica, in un organismo statale decisamente oriéntalo verso la modernitá. L'Austria dell'assoluti-smo burocrático, anche se non possedevail monolitismo dell'impero napoieonico, aveva comunque raggiunío un grado notevole di coesione e di uniformitá amoninistrativa; i corpi intermedi coi quali la monarchia in passato si era trovafa in rapporti anche conflitluali, e comunque di confronto dialetiico, erano stati ridotti a semplici ingranaggi interni alia macchina dello Stato centralistico. La lunga fase di stabilita di cui l'lstria poté godere dopo due decenni segnali da turbinosi mutamenti político istituzionali ebbe il suo contrappeso nelFesautoramento di quei poteri locali che i decreti Nugent avevano temporáneamente richiamato in vita nel 18136?. La fase inaugurata das decreti fu pero funzionale all'esigenza di governare senza 62 Patente 21 gennaio 1815: "G'esetze und Verordnungen im Justiz Fache", 1815, n. 1126. 63 Decreto áulico 4 maggio 1816: "Gesetee", dt., 1816, n. 1240; cír. l'ordinanza appüeativa emanata il 27 maggio dal Tribunale d'appello di Klageníurt: ASI, Giudizio cívico e pratñnciale, b. S83, n. 5589/1816. 64 AST, Archivio municipale anfico di Capodistria (riproduzione fotográfica), f. 566b, cc. 91v 92-r (bobina 709, fotogramma 197). 65 Sulle condizioni deli'lstria dopo la sua definitiva integrazione neU'ordinamenio' delia monarchia, si v. D. Mll.OTVI, cit.; G. DE BRODMANM Memorie politico-economcche delia cilla e lerritoria di Trieste deiia penisolad'lstria della Dalmaziafu veneta di Rtigusiedell'Albmiiaoracotigiunii aU'Austríaco Impero. Venesria 1821, pp. 109-176. Cfr. inoltre B. STULLl, cit.; G-CUNKOVIC, cit., pp. 224-225. 225 ACIA JIISTRIAE ili. Pieipaolo DORSI: LA PRIMA FASE Di RIPRISTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO,.., 209-230 scosse e colmassimo del consenso il trapasso verso l'integrazione nel sistema assoluti-stico di una térra come l'Istria, la cui radicata tradizione istituzionale ai primi del XIX secolo si presentava ormaí definitivamente superara. DOCUMENTI I - Ordinanza del générale Nugrnt del 22 setiembre 1813 In nome di S.M. I'Imperatore d'Austria Francesco ÍI. Noi Générale comandante austríaco co. di Nugent. Considerando che alParrivo delle truppe di S.M. in questa provincia d'Istria deve intieramente cessare tutto ció ch'è relativo al governo francese, Fatto riflesso all'urgenza di destinare prowisoriamente un método di amministrazio-ne política, economica, erariale e comunale per far osservare tutto ció che concerne il buon andamento degli affari de1 sudditi di questa provincia, e prowedere di mió ordine a tutto ció che abbisogna il militare serviggio conformandosi per quanto è possibile al piano vigente all'epoca 1805, siamo venuti in deteraiíuazione di ordinare quanto segue. Art, I. Cesseranno immediatamente le percezioni delle dirette, del demanio nella parte del registro e carta bóllala, l'officio deU'ipoteche, e dogace, e diritti saaitaij che non esistevano all'epoca 1805. Quanto ai sali saranno prowisoriamente venduti col ribasso di un terzo del prezzo attuale. E quanto ai tabacchi restaño confermati li prezzi correnti fíno a nUove disposizioni. Art. II. Fino a tanto che venga altrimenti disposto vi sarà una Commissione provinciale composta di tre commissarj civili e di un segretario che risiederà in questa città di Capodístria, dagli ordini della quale dovranno dipendere tutte le direzioni politiche locali, ed ogoi altro irapiegato subalterno in tutto ció che riguarda gli oggetti premessi. Art. III. In ogni luogo della provincia ove all'epoca 1805 esisteva un'autorità política locale sotto qualunque siasi determinazione vi sarà una Direzione política prowisoria che viene abilitata a fare lascelta nel luogo stesso dinn segretario di propria coníidenza. Art. IV. Sono confermati in qualità di direttori politici locali tutti quelli che sonó stati destinati con precedenti nostri ordini sotto la denomínazione di superiorità locali. Ove non fosse stato da noi ancora proweduto, vengono autorizzati li sig.ri commissarj di scegliere persone di loro fiducia per disimpegnare quelle fonzionj subalterne che riferissero alie loro atíribuzioni in mtti i rami d'amministrazione qui sopra dichiarati. Questa scelta potrà cadere anche sopra i maires delle cessant! municipalité, quali dovranno anzi disimpegnare le fuazioni del direttore político locale sino alia verifica-zione delle nomine premesse. Art. V. Ogni Direzione política locale di questa provincia dovrà dipendere dagli ordini dei sig.ri commissarj provincial! íenendo con essi un' immediata direíia corrispon- 226 ACTA HÍSTKXAE Hi. Pierpaclo DO RSI: LA PRIMA PASE DI RIPRISTINO DELL'0RDINAMENTO AUSTRIACO ... 209-230 denza, eccetuata la contea di Pisino colle sue dipendenze per cui abbiamo diversamente ordinato. Art. VI. Tutti gl'impiegati si aorninati che da nominarsi in dipendenza di questo nostra ordine dovranno con tutta l'attività corrispondere alia pubblica confidenza con la cominatoria, qualora fossero recredenti, délia sovrana indignazione e della propria personaje responsabilità. Art. VII. Li sig.ri commissarj provinciali qui sotto nominati sono incaricati dell'ese-cuzione del presente nostro ordine che sarà pubblicato e difuso per la provincia a regola universale. Segue la nomina dei commissaij dvili provinciali: Totto co. Giovanni da Capodistria, Battiala co. Nicolo da Albona, Polesini márchese Benetto da Parenzo, segretario Fachi-netti Gio. Francesco da Visinada. Capodistria li 22 setiembre 1813. Nugent 2 - Ordinanza del generale Nugent del 23 setiembre 1813 In nome di S.M. I'Imperatore d'Austria Francesco II. Noi Generale conté Nugent comandante austríaco. Avendo col nostro decreto del giomo di jeri sistémala questa cittá e provincia deH'Istria nell'amministrazione civile ed economica, ed essendo di eguale urgenza il sistemare l'amministrazione giudiziaria, affinché non manchi ai sudditi la giustízia che garantisce le loro proprietá e la loro liberté individúale, e volendo noi anche in ció rimontare al piano che vigeva ali'epoca 1805, ordiniamo alia Commissione provinciale prowisoría di far eseguire quanto segue. Art. L E' richiamata alia piena osservanza la legislazione civile e crimínale che vigeva ali'epoca 1805, e questa dovré essere la base e la norma dei giudizi. Art. II. Tuítigti atti dovranno esser fatti sul sistema dell'ordine giudiziario ch'era in attivita ali'epoca 1805, tanto negli argomeníi sommarj, quanto in quelli di qualunque altra competenza. Art. III. L'amministrazione della giustizia sara esercitata dalli stessi tribunal) e autoritá che vigevano nell'anno 1805. Art. IV. Saranno impiegate e rimonteranno al respettivo posto le stesse persone che i'amministravano ali'epoca medesima, e con imedesimi emoiumenti. Art. V. Se un qualche individuo tra gl'impiegati di quell'época o avesse altro impiego neil'attuale organizzazione da noi fin'ora fatta, o avesse in prossimitá ail'anno 1805 ottenuta la sua dispensa, oppure fosse mancato di vita o absente da questa cittá e 227 ACTA HISTRIAElEf. Picrpsolo DORSI: LA PRIMA PASE DI RIPR1STIN0 DELL'ORDLN AMENTO AUSTRIACO..., 209-230 provincia, la Commissione provinciale prov.ia sostituirà a questi degli aitri individui fomiti di probità, capacita, e che godano della pub.ca confidenza. Art, Vî. Nè gli aníichi nè li nuovi impiegati non potranno rifiutarsi dal disimpegno delle respettive attribuzioni verso la sovrana indignazione e sotto responsabilità personale e dei loro beni. Capodistria li 23 setiembre 1813. Nugent 3 • Ordinanza della Commissione provinciale provvisoria dell'8 ottobre 1813 In nome di S.M. l'Imperatore d'Austria Francesco II. L'ammiiiisírazione della giustizia civile e crimiriale è la prima base della società ed il primo garante delle persone e delle proprietà de' sudditi. II bisogno che sia essa attivata in questa provincia non sfuggi alie prowide cure del sig.r Generale conte Nugent, che con suo decreto 23 setiembre decorso incaricft questa Commissione provvisoria provinciale d'organnizzarla coimetodi dell'epoca 1805. E' quindi chela Commissions stessa in esecuzione del detto decreto determina quanto segue. Art. I. E! rimesso il Tribunale di appelle, che risiederà come all'epoca 1805 nella città di Capodistria, e giudicherà in seconda istanza le cause civili e criminali della provincia. Art. II. Esso è composto da un presidente, da quattrogiudici, da un segretario e da un attuario principale. Art. III. Gli emolumenti restaño quei medesimi ch'erano in corso all'epoca 1805. Art. IV. Viene istituito in Capodistria un Tribunale di prima istanza civile composto da un presidente, che sarô l'istesso preside della Direzione política, da due giudici ed un cancelliere con li medesimi emolumenti dell'epoca 1805. Art. V. Il cancelliere del Tribunale di prima instanza sarà nominato come allora dal Consiglio civico. Art. VI. La giurisdizione del detto Tribunale si es tenderá alie común i di Capodistria, Muggia, Isola, Grisignana, Portóle e rispettivi territoij. Art. VIL E' istituito in Capodistria un Giudiçe summario. Esso giudicherà fino alia summa di venete £. 50 inappellabilmente, ed appellabilmente fino alia summa di venete £. 120. La sua giurisdizione si estenderá alia sola Comune e territorio di Capodistria, Esso assumera ed inquirirá sopra le gravi trasgressioni politiche ed accompagnera il proggetto di sentenza al Tribunale crimínale, che pronuncierà definitivamente sopra le inedesime, salvo il solo ricorso alla revisione. Formera gli atti prelirrunari di tutte le azioni criminóse e li accompagnerà al Tribunale crimínale per 1 'ulteriore procedura fino alia loro definizione. 228 ACTA fflSTRTAE III. Picrpaolo DORSI: LA PRIMA FASE DIRÎPRiSTtNO DELL'ORDINAMENTO AUSTRÍACO,.,209-230 Art. VIII. E' istituito un Tribunale crimínale, che risiederà in Capodistria, composto da un presidente, quattro giudici, un cancelliere ed un vice canceliiere. Esso conoscerà tutte le azioni criminóse délia provincia, istruirà Ii relativi processi e li accompagnera col proggetto di sentenza al Tribunale di appelle per il relativo giudizio. Art. IX. E' istituito un Tribunale civile di prima instanza in tutte le comuni di Pirano, Parenzo, Rovigno, Pola, Albona, Pinguente, composto da tre giudici e da un cancelliere ed estenderà la sua giurisdizione nei luoghi dove l'aveva all'epoca 1805. Art. X. Il direttore politico farà le ftmzioni di preside del Tribunale nelle località ove cosï era prima. Vi sarà inolire un giudice relatore, ed il giudice summario sosterrà il posto di lerzo giudice assessore al detto Tribunale. Li giudici summarj avranno un caaceliiere a parte per Si loro uffizj, che vengono col presente richiamati. Art. XI. Presso cadauno dei detti tribunal! vi sarà un cancelliere con voto, il quale supplirà, al caso di eccezione o impedimento di alcuno dei tre soggetti sunomínati, e cié in quelle località dove non era riservato questo diritto ai giudici comunitativi. Ait. XII. In ogni Comune della provincia dove non vi fosse un Tribunale, vi sarà una Superiorità locale, che avrà le attribuzioni anche di giudice summario con Fístesse incombenze del giudice summario di Capodistria. Art. XIII, Il cancelliere della Supériorité locale sarà insieme cancelliere della Sum-marietà. Art. XIV. La giustízia civile e crimínale sarà esercitata sulla base della stessa procedura e delle stesse leggi civili e críminali che vigevano all'epoca 1S05. Art. XV. Sono richiamati in attività tutti quei notari. ch'erano in offizio all'epoca 1805. Art. XVI. Restaño nondimeno in attività tutti quei nodari che furono legalmente nominati posteriormente. Art, XVII. E gli uni e gli altri dovranno per altro nel termine di un mese aver prodotti al Tribunale di appello li titoli giustificativi il loro esereizio. Frattanto non potranno rifiurarsi sotto la loro responsabilità di rogare gli atti dei quali fossero richiesti, e quindi alla pubblicazione del presente dovranno mettersi in tutta l'attività, rassegnandosi su! momento ai rispettivi superiori locali. Arl. XVIII. E' richiamato in piena osservanza il sistema ipotecario che viggeva all'epoca 1805, mediante Puso delle notificazioni o dalli vicedomini o dalli giudici o presso le cancellerie, secondo gli usi dei respettivi paesi A taie oggetto nella prima domenica susseguente alla pubblicazione del presente, si convocheranno li respettivi consigli civici che vigevano all'epoca 1805, che sono richiamati alla loro attività, sotto la presidenza delle respettive direzioni poliîiche o superiorità locali, per l'elezione dei vicedomini, e nel tempo stesso dei sindaci comunitativi ed altri offizj sanitarj, annonalj e di polizia comunale ch'erano in corso alla detta epoca, 229 ACTA HI STRIAE III. Pierpaolo DORS1: LA PRIMA FASE Dl RIFRiSTINO DELL'ORDINAMENTO AUSTRIACO..., 209-230 Art. XDC. Gli atti dei tribunali, dei notari e di quaiunque altra antoritä saranno rinvestiti delie istesse forme e delle istesse intestatus che erano in uso all'epoca 1805; saranno pagate e riscosse Ie istesse tasse ed osservate Ie medesime tariffe; Ii nodari e Ii cancellieri saranno responsabili dell'esazione dei pubblici diritti e Ii verseranno come all'epoca 1805. Capodistria Ii 8 ottobre 1813. Totto President« Battiala Polesini POVZETEK Zodiakoma, ki ju je general Nugent izdal v Kopru 22. in23. septembra leta 1813, se je v bivši beneški Istri vzpostavil upravni ustroj, kije bil bistveno različen od ustroja na drugih ozemljih "Ilirskega kraljestva ", ki jih je bila Avstrija ponovno osvojila. Za razliko od drugih sestavnih delov Ilirskih provinc\ kjer so avstrijci začasno obdržali Napoleonov sistem, so v tem delu Istre pri priči ukinili ilirski sistem, ker so hoteli vzpostavili pogoje pred francosko okupacijo, torej stanje, ki bi močno zrcalilo upravno tradicijo beneškega obdobja. Z analizo obeh odlokov (oba sla objavljena v dodatku tega prispevka) avtor skuša razložiti, zakaj so se Avstrijci odločili, da v Istri uvedejo poseben poUtičnoupravni sistem. To odločitev so mnogi imeli za slepo reakcijo, vendar je nedvomno, da gre za zelo dobro poznavanje razmer v tedanji istrski družbi. 230