GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 8 - 15 Gennaio 1947 Pubblicata dal Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 Governo Militare Allealo * VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 64 (54 C) AUMENTO E CONTROLLO DEI CANONI LOCATIZI CONSIDERATO che si ritiene opportuno ed utile ai proprietari di immobili, agli affittuari ed al pubblico in genere di apportare alcune modifiche ed aggiunte all’ Ordine Generale No. 54, concernente l’aumento ed il controllo dei canoni locatizi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso, denominata il „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: PARTE I AUMENTO DI CANONI LOCATIZI ; RAPPORTO TRA PROPRIETARIO ED AFFITTUARIO DIRETTO ARTICOLO I AUMENTO DI CANONI LOCATIZI Sezione i. — Il paragrafo a) della Sezione 2, dell’Articolo I, dell’ Ordine Generale No. 54, viene modificato con la seguente aggiunta : ,,A decorrere dal 1 febbraio 1947, i proprietari di immobili situati nel Territorio possono, rispetto ai loro affittuari diretti, aumentare del 70% il canone locatizio legale in conformità all’ Ordine Generale No. 54, in vigore alla data dell’ Ordine Generale N. 64". Sezione 2. — Il paragrafo b) della Sezione 2, dell’Articolo I, dell’ Ordine Generale No. 54, viene modificato con la seguente aggiunta : ,,À decorrere dal 1 febbraio 1947, i proprietari di immobili situati nel Territorio, possono aumentare i canoni locatizi, rispetto ai loro affittuari diretti, nelle misure seguenti : (a) per immobili adibiti ad uso d’uffici per professionisti, del 100 per cento del canone locatizio legale in conformità all’ Ordine Generale No. 54, in vigore alla data del-1’ Ordine Generale No. 64. (b) per immobili adibiti ad uso diverso da quello d’uffici per professionisti, del 200 per cento del canone locatizio legale in conformità all’ Ordine Generale No. 54, in vigore alla data dell’ Ordine Generale No. 64". Sezione 3. — I proprietari di immobili che siano stati affittati per la prima volta posteriormente all’ 8 settembre 1943 e prima della data di entrata in vigore del presente Ordine, possono aumentare i canoni locatizi, rispetto ai loro affittuar i diretti, nella misura del 70 per cento del canone fissato ai sensi della Sezione 3, dell’ Articolo I, dell’ Ordine Generale No. 54. ARTICOLO II CANONI LOCATIZI DI IMMOBILI PRESI IN LOCAZIONE DA ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E DI BENEFICENZA Nel caso di immobili presi in locazione da istituzioni di assistenza e di beneficenza per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si applicano gli aumenti previsti dalla Sezione 1, Articolo I, del presente Ordine, purché in essi non sia svolta un’attività commerciale. ARTICOLO III CANONI LOCATIZI RELATIVI AD IMMOBILI RIPARATI Sezione 1. — I limiti dei canoni locatizi stabiliti nella Sezione 2, paragrafi „a“ e ,,b“ 0 nella Sezione 3, Articolo I, dell’ Ordine Generale No. 54, modificati dall’Articolo T, Sezione 1, 2 e 3, del presente Ordine, non si applicano quando, successivamente alla data del 7 maggio 1946, sono state apportate all’ immobile importanti opere di riparazione o riattamento necessarie per la conservazione dell’ immobile stesso, ed anche in caso di immobili danneggiati per fatti di guerra, ricostruiti ai sensi degli Ordini Generali No. 14 e No. 27 del Governo Militare Alleato. Sezione 2. — Per tali immobili l’aumento è determinato in modo da garantire un interesse non inferiore al 3 per cento e non superiore al 6 per cento del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati,dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell’ immobile. ARTICOLO IV CANONI LOCATIZI DI NUOVI IMMOBILI, DI IMMOBILI COMPLETAMENTE DISTRUTTI E RICOSTRUITI E DI VECCHI IMMOBILI AFFITTATI PER LA PRIMA VOLTA Sezione i. -— È concessa la libera contrattazione dei canoni locatizi di immobili e locali non previsti dalle disposizioni dell’Articolo III che siano stati ricostruiti posteriormente alla data del 7 maggio 1946, nei casi in cui a seguito di tale ricostruzione o costruzione i locali siano stati resi abitabili. Sezione 2. -— Qualora il proprietario degli immobili indicati nella Sezione 1 del presente Articolo non abbia affittato i locali o non li abbia personalmente accettati a scopo di abitazione permanente entro il termine di un mese dal giorno in cui ha ottenuto dal Genio Civile il relativo decreto di abitabilità, T Ufficio- Alloggi del Comune nel cui territorio si trova l’immobile, sarà autorizzato a requisirlo e 1’ Ufficio Reclami per gli Affitti lo affitterà ad un canone locatizio equo, tenuto conto della spesa sostenuta dal proprietario, rispettivamente per la costruzione o per la ricostruzione. PARTE II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SUBLOCAZIONE ARTICOLO V RAPPORTO FRA L’ AFFITTUARIO DIRETTO ED IL PRIMO SUBINQUILINO Sezione i. — L’affittuario diretto d’immobili adibiti ad uso d’abitazione è autorizzato a subaffittare una parte dell’ immobile anche nel caso che il contratto d’affitto stipulato col proprietario contenga una clausola contraria. Il subaffitto per uso diverso da quello d’abitazione è da intendersi tuttavia vietato tranne nel caso che il proprietario dell’ immobile ne dia espressa autorizzazione scritta. Sezione 2. — A doeorrere dal 1 febbraio 1947 gli affittuari diretti di immobili situati nel Territorio, possono aumentare i canoni locatizi nei riguardi dei primi subinquilini, applicando le percentuali fissate ai paragrafi a), b), c) e d) della Sezione 2 dell’Articolo II del-1’ Ordine Generale No. 54, ai canoni locatizi aumentati ai sensi degli Articoli I e II del presente Ordine Generale ; è abrogata qualsiasi disposizione della Sezione 4 dell’ Articolo II del-1’ Ordine Generale No. 54 incompatibile con quanto disposto nella presente Sezione. Sezione 3. ■— La Sezione 6 dell’Articolo II dell’ Ordine Generale No. 54 è abrogata e sostituita dalla seguente : „A decorrere dal 1 febbraio 1947, non potrà venir proposto, richiesto, pagato o ricevuto, in qualsiasi forma o a qualsiasi titolo, un canone locatizio superiore a quello sopra stabilito". ARTICOLO VI PRESUNZIONE DELLA SUBLOCAZIONE Sezione 1. — Si presume 1’esistenza della sublocazione quando l’immobile risulta occupato da persone che non sono al servizio dell’affittuario, o non sono a questo legate da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado, salvo che si tratti di persone sfollate a causa di eventi bellici ovvero di ospiti con carattere transitorio. Sezione 2. ■— La presunzione stabilita nella Sezione 1 del presente Articolo non si applica nei confronti delle persone che si sono trasferite nell’immobile assieme all’affittuario. ARTICOLO VII PARTECIPAZIONE DEL PROPRIETARIO AI CANONI LOCATIZI PERCEPITI DALL’ AFFITTUARIO DIRETTO Sezione x. — L’affittuario diretto che abbia subaffittato l’immobile è obbligato, a decorrere dal 1 febbraio 1947, a corrispondere al proprietario : a) per immobili subaffitati non ammobiliati o ad uso diverso da quello di abitazione, una somma pari alla metà della differenza esistente tra il canone locatizio legale pagato dal primo subinquilino ai sensi del presente Ordine Generale e quello da lui dovuto al proprietario ; b) per immobili subaffittati dopo esser stati ammobiliati dall’affittuario diretto una somma pari ad un terzo della differenza indicata al paragrafo a) della presente Sezione. Sezione 2. ■— L’affittuario diretto che subaffitta deve darne comunicazione al proprietario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine Generale e, per quanto riguarda sublocazioni future, entro lo stesso termine dalla data del contratto di sublocazione. Sezione 3. ■— Si presume che l’affittuario diretto abbia subaffittato l’intero immobile quando non vi dimora permanentemente. ARTICOLO Vili RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA IL PROPRIETARIO E L’ AFFITTUARIO DIRETTO Sezione 1. — In caso di subaffitto il proprietario dell’ immobile ha diritto di chiedere la risoluzione del contratto-concluso con l’affittuario diretto: 1) se l’affittuario diretto ha omesso di fare la comunicazione prescritta dalla Sezione 2 del presente Articolo, nonostante diffida del proprietario e decorsi quindici giorni da questa ; 2) se l’affittuario ha fatto una comunicazione non corrispondente al vero per eludere in tutto o in parte l’obbligo di partecipazione a favore del proprietario dell’ immobile di cui alla Sezione 1 del precedente Articolo ; 3) se l’affittuario ha subaffittato l’immobile senza esserne autorizzato, per uso diverso da quello di abitazione, oppure se ha subaffittato l’intero immobile avuto in locazione. Sezione 2. ■— Se il subaffitto dell’ intero immobile è stato stipulato anteriormente al presente Ordine Generale, il primo subinquilino può chiedere al proprietario di subentrare all’affittuario diretto nel contratto di locazione, ed il proprietario non può opporvisi, salvo che sussistano l’abuso dell’ immobile locato, ragioni di moralità o altri gravi motivi. PARTE III OBBLIGO DI RIMBORSO AL PROPRIETARIO DELL’ IMMOBILE DEI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DA SERVIZI PRESTATI ARTICOLO IX GENERE DEI SERVIZI E RIPARTO DEI MAGGIORI ONERI Sezione 1. — A decorrere dal 1 febbraio 1947, gli affittuari diretti di immobili forniti di servizi di : . a) portiere, b) illuminazione e pulizia delle scale, c) ascensore e riscaldamento centrale, d) pulizia di camini, debbono rimborsare al proprietario dell’ immobile la differenza fra il costo attuale di tali servizi ed il costo degli stessi alla data dell’ 8 settembre 1943, differenza qui in appresso denominata quale maggior onere. Sezione 2. •— L’importo dei maggiori oneri è ripartito fra tutti gli affittuari diretti che beneficiano dei servizi di cui alle lettere e ,,b“ della precedente Sezione in proporzione al numero dei vani usati in ogni appartamento. Sezione 3. —- L’importo dei maggiori oneri concernenti l’uso dell’ascensore è ripartito fra tutti gli affittuari diretti che ne beneficiano, in proporzione al numero dei piani e dei vani usati in ogni appartamento. Sezione 4. —- L’importo dei maggiori oneri concernenti il riscaldamento centrale è . ipartito fra tutti gli affittuari diretti in proporzione al numero dei termosifoni installati nei rispettivi appartamenti. Sezione 5. — L’importo dei maggiori oneri derivanti dalla pulizia dei camini è computato separatamente per ciascun affittuario dirette». PAKTE IV DECISIONE DI CONTROVERSIE ARTICOLO X DECISIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’ APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE Gli Uffici Reclami per gli Affitti di cui all’Articolo IV dell’ Ordine Generale No. 54, esamineranno e decideranno tutte le contróversie derivanti dall’applicazione del presente Ordine in conformità a quanto disposto negli Ordini Generali No. 54 e No. 54 B. ARTICOLO XI COMPETENZA DEGLI UFFICI RECLAMI PER GLI AFFITTI CIRCA ALTRE CONTROVERSIE Agli Uffici Reclami per gli Affitti sono devolute : 1) le controversie relative alla revisione dei canoni locatizi a norma del R. D. L. 24 marzo 1942, No. 200, tuttora pendenti dinanzi alle autorità previste nell’Articolo 1 del K. D. L. stesso ; 2) le controversie relative alla revisione dei canoni di sublocazione a norma del R. D. L. 29 agosto 1942, No. 1189, tuttora pendenti dinanzi alle autorità previste nell’Articolo I del R. D. L. stesso ; 3) le controversie, anche se pendenti, relative alla riduzione dei canoni locatizi dovuti per immobili danneggiati da eventi bellici, a norma dell’Articolo 6 del R. D. L. 25 gennaio 1943, No. 162 ; 4) le controversie, anche se pendenti, relative all’aumento dei canoni locatizi a norma del sesto comma dell’Articolo 13 del R. D. L. 16 giugno 1936, No. 1387, e del sesto comma dell’Articolo 2 d 1 R. D. L. 12 marzo 1941, No. 142. ARTICOLO XII ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data del 1 febbraio 1947. TRIESTE, addì 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 85 (73 B) MODIFICAZIONE DELL’ ORDINE GENERALE No. 73 — ELENCO DEI GIORNI FESTIVI RICONOSCIUTI DALLA LEGGE POICHÉ nell’Articolo I, Sezione 2, dell’ Ordine Generale No. 73, nell’ elencare i giorni festivi religiosi riconosciuti dalla legge, è stata, erroneamente indicata la data del 14 gennaio cerne quella del Patrono della città di Gorizia, mentre tale data risulta essere il 16 marzo ; RITENUTA la necessità di modificare in tal senso l’Articolo 1, Sezione 2 dell’ Ordine suddetto : IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO I, SEZIONE 2, DELL’ ORDINE GENERALE No. 73 L’Articolo I, Sezione 2, dell Ordine Generale No. 73 è col presente Ordine modificato nel senso che, in sostituzione della data del 14 gennaio, dovrà essere letta quella del 16 marzo come corrispondente alla festa del Patrono della città di Gorizia. i ARTICOLO II DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà, in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 31 dicembre 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 86 (40 B) EMENDAMENTO ALL’ ORDINE GENERALE No. 81 (55 B) — PERCENTUALE DOVUTA AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA NELLA VENEZIA GIULIA ATTESO che si ritiene opportuno e necessario di emendare 1’ Ordine Generale No. 81 e di provvedere all’aumento dei proventi in favore del Consorzio per la tutela della pesca, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"), IO. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I REVISIONE DELLA PERCENTUALE SPETTANTE AL CONSORZIO PER LA TUTELA DELLA PESCA L’Articolo I dell’ Ordine Generale 81 (55 B) è sostituito dal seguente : „La seguente Sezione II è aggiunta all’Articolo V dell’ Ordine Generale Nc. 55 di data 19 giugno 1946. „Ciascun centro per la raccolta del pesce pagherà al Consorzio per la Tutela della Pesca nella Venezia Giulia (qui appresso chiamato „Consorzio") 50% delle somme incassate come quota parte per la raccolta, manipolazione e distribuzione del pesce." ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1 ottobre 1946. TRIESTE, 31 dicembre 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 225 DISCIPLINA DEL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ’ DI REQUISIZIONE DEGLI AUTOVEICOLI REQUISITI DALLE AUTORITÀ’ ALLEATE POICHÉ’ si ritiene opportuno e necessario di emanare disposizioni per la presentazione di reclami relativi all’uso, al deterioramento, al danneggiamento ed alla perdita di autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate e per la fissazione ed il pagamento degli importi dovuti per tale uso, deterioramento, danneggiamento o perdita, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio") IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: . ARTICOLO I DEFINIZIONI La Commissione istituita ai sensi della Sezione 1, dell’Articolo III, del presente Ordine sarà qui di seguito chiamata „la Commissione". L’ Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile di Trieste sarà chiamato „P Ispettorato". Per „veicolo" s’intenderà qualsiasi autoveicolo e qualsiasi rimorchio destinato ad essere dal primo rimorchiato. ARTICOLO II RICEVIMENTO E CUSTODIA DI VEICOLI RESTITUITI DALLE AUTORITÀ’ ALLEATE iSezione i. — L’ Ispettorato Compartimentale della Motorizzazione Civile di Trieste è incaricato di ricevere in consegna e di tenere in'custodia tutti gli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate che vengano dalle stesse rilasciati. Sezione 2. — Per ogni autoveicolo in tal modo rilasciato 1’ Ispettorato rilascierà una ricevuta in duplice copia contenente tutti i dati richiesti dal relativo modulo. L’esame del veicolo è compiuto da due ingegneri dell’ Ispettorato, ambedue dei quali firmano su entrambe le copie della scheda allegata alla ricevuta una dichiarazione attestante l’esattezza dei dati ivi contenuti. Sezione 3. — Tutti i veicoli requisiti dalle Autorità Alleate che, ad una data che sarà resa nota dal Governo Militare Alleato a mezzo di un Ordine Amministrativo da pubblicarsi nella Gazzetta del Governo Militare Alleato stesso, non siano stati restituiti all’ Ispettorato, dovranno considerarsi come requisiti definitivamente in proprietà. ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE Sezione i. — Col presente Ordine viene istituita una Commissione con sede presso T Ufficio dell’ Ispettorato e composta dai seguenti membri : U Direttore dell’ Ispettorato ; un rappresentante dell’ Intendenza di Finanza nominato dall’ Intendente di Trieste ; il Direttore dell’ Automobile Club di Trieste ; fungerà da segretario della Commissione tin impiegato dell’ Ispettorato nominato dal Direttore dello stesso. Sezione 2. — Ai membri ed al segretario della Commissione viene corrisposto, per ogni seduta cui abbiano preso parte, un compenso da fissarsi da parte del Governo Militare Alleato. ARTICOLO IV DISPOSIZIONE DEI VEICOLI RILASCIATI DALLE AUTORITÀ’ ALLEATE Sezione i. — La Commissione procede agli accertamenti necessari per ritrovare il proprietario di ciascun veicolo ricevuto in consegna dall’ Ispettorato. Sezione 2. — Se il veicolo risulta appartenente a qualsiasi ente statale, comunale o provinciale o a taluno degli enti o delle persone indicate dall’ Articolo 2 del Testo Unico approvato con R. D. 31 gennaio 1926, No. 452, modificato dall’Articolo 3 della Legge 24 marzo 1942, No. 479, deve essere immediatamente restituito dalla Commissione all’ente o persona proprietaria. Sezione 3. — Se il veicolo risulta appartenente a proprietario diverso da quelli specificati alla precedente Sezione 2, il ricevimento in consegna dello stesso è comunicato dall’ Ispettorato al Governo del Territorio unitamente ad una breve descrizione del veicolo e ad osservazioni circa le condizioni generali dello stesso. Se entro 60 giorni dalla comunicazione il Governo del Territorio, o un competente rappresentante dello - stesso, non ha ordinato la requisizione, il veicolo deve essere restituito al proprietario. Sezione 4. — Le requisizioni effettuate ai sensi della precedente Sezione 3 devono essere compiute ed i relativi compensi corrisposti con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni degli Articoli 34, 4! e seguenti del Regolamento sulle requisizioni approvato con R. D. 18 agosto 1940, No. 1741. • Sezione 5. — Qualora il veicolo sia stato requisito in località diversa da quella in cui 1’ Ispettorato lo ha accantonato, la restituzione dello stesso al proprietario è effettuata osservate le disposizioni contenute nel terzo comma dell’ Articolo 74, nel primo comma del! Articolo 75, e nell’Articolo 117 del Regolamento approvato con R. D. 11 dicembre 1927, No. 2598, come modificato. Sezione 6. — Qualora il proprietario del veicolo, dopo la relativa comunicazione, non o ritiri entro il termine-prescritto,. saranno addebitate allo stesso le relative spese di custodia ARTICOLO V CASI IN CUI IL PROPRIETARIO NON PUÒ’ ESSERE RITROVATO ED IL VEICOLO E’ STATO NUOVAMENTE REQUISITO DALLO STATO Sezione 1. — Qualora non sia stato ritrovato il proprietario del veicolo, e questo sia stato requisito a norma delle Sezioni 3 e 4 dell’ Articolo IV. nell’ordine di requisizione previsto dall’Articolo 42 del R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, vengono omesse le indicazioni prescritte dal No. 4 dell’Articolo medesimo, e la notifica di tale ordine è fatta al segretario del Comune dove la Commissione ha sede. Sezione 2. — La Commissione dà annuncio nella Gazzetta del Governo Militare Alleato degli importi dovuti al proprietario ai sensi degli Articoli Vili e IX. indicando dati sufficienti per l’identificazione del veicolo ; tale annuncio vale come pubblicazione a tutti gli effetti e come notificazione ah’ interessato. Sezione 3. — Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza che il proprietario si sia presentato, la Commissione ordina il deposito della somma liquidata, detratte le spese, alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell’avente diritto, indieando i dati relativi all’ identificazione del veicolo. Sezione 4. -— La Cassa Depositi e Prestiti consegna la somma depositata all’avente diritto su presentazione del libretto di circolazione o di documento equipollente. Sezione 5. •—- Le disposizioni di questo Articolo si applicano anche nel caso in cui la requisizione in uso da parte dello Stato venga convertita in requisizione definitiva in proprietà ; le disposizioni delle Sezioni 2, 3 e 4 del presente Articolo si applicano anche nel caso di pagamenti ai proprietari i cui veicoli siano considerati assoggettati a tale ultima requisizione in base alla Sezione 3 dell’Articolo II, e che non possano essere ritrovati. ARTICOLO VI CASI IN CUI IL PROPRIETARIO NON PUÒ’ ESSERE RITROVATO ED IL VEICOLO NON E’ STATO NUOVAMENTE REQUISITO Sezione I. — Qualora non sia stato ritrovato il proprietario del veicolo e questo non sia stato requisito a nofma delle Sezioni 3 e 4 dell’Articolo IV, la Commissione ne dà notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato, indicando i dati relativi all’ identificazione del veicolo. Sezione 2. — Decorsi trenta giorni dalla pubblicazione senza c'he il proprietario si sia presentato, il veicolo viene alienato all’asta pubblica ed il ricavato, detratte le spese, è depositato alla Cassa Depositi e Prestiti a disposizione dell’avente diritto, indicando i dati relativi all’ identificazione del veicolo. Sezione 3. ■— Unitamente al ricavato della vendita vengono depositati gli importi dovuti al proprietario a norma dell’Articolo Vili. Sezione 4. — La Cassa Depositi e Prestiti consegna le somme depositate all’avente diritto su presentazione del libretto di circolazione o di altro documento equipollente. Sezione 5. — Le disposizioni delle Sezioni 1, 2 e 4 del presente Articolo si applicano anche nel caso di veicoli requisiti dallo Stato a norma delle Sezioni 3 e 4 delTArticolo IV, dei quali venga disposta la restituzione ai proprietari che, tuttavia, non possono essere ritrovati. ARTICOLO VII STIMA DEI VEICOLI E DELLE RELATIVE PARTI Sezione 1. — Agli effetti del presente Ordine, il valore di qualsiasi veicolo completo o di qualsiasi parte di veicolo è quello indicato nel listino prezzi del 1940 relativo agli stessi, aumentato o ridotto in conformità alle disposizioni del presente Articolo. Sezione 2. — Il valore venale del veicolo è fissato moltiplicando il prezzo di listino del 1940 per il coefficente 8.50 nel caso di veicoli completi in efficienza, forniti di cinque (5) gomme ; e moltiplicando il prezzo base di listino del 1940 per il coefficmte 4.25 nel caso di veicoli sprovvisti di gomme. Sezione 3. — Il valore venale del veicolo di cui alla Sezione 2 del presente Articolo è soggetto ai seguenti aumenti e riduzioni : Aumenti : (1) 10% nel caso di carrozzerie costruite in serie; (2) 3% nel caso di tappezzeria in pelle ; (3) Il valore delle gomme esistenti sul veicolo al momento della riparazion , se lo stesso non è fornito di un treno completo di cinque (5) gomme. Il valore di ciascuna gomma è stabilito moltiplicando il prezzo di listino del 1940 del veicolo per il coefficente 4.25 e dividendo il risultato per cinque (5). \ Riduzioni : (1) 5% per ciascun anno di fabbricazione del veicolo anteriormente al 1940; (2) Il valore delle parti del veicolo mancanti all’atto della requisizione, valutate al prezzo di listino del 1940. ARTICOLO Vili INDENNITÀ’ DOVUTE PER USO, DEPREZZAMENTO, PERDITA E DANNI Sezione i. ■— Per l’uso e per il normale deprezzamento di un veicolo durante il tempo in cui lo stesso è stato adoperato dalle Forze Alleate, al relativo proprietario è corrisposto, per ciascun anno in cui il veicolo è stato usato, un importo pari al quindici per cento del valore del veicolo alla data della requisizione, computato a norma dell’Articolo VII del presente Ordine. Sezione 2. — Per i veicoli considerati requisiti definitivamente in proprietà ai sensi della Sezione 3 dell’Articolo II, e per i copertoni, le camere d’aria, le parti di ricambio e altri accessori requisiti dalle Autorità Alleate, al relativo proprietario sono corrisposti il valore del veicolo, dei copertoni, delle camere d’aria, delle parti e accessori al momento della requisizione, computato a norma dell’Articolo VII, ed un interesse annuale del cinque per cento di tale valore per il periodo dalla data di requisizione a quella di pagamento. Sezione 3. — Per ogni parte del veicolo mancante all’atto della sua restituzione all’ Ispettorato, al relativo proprietario è corrisposto il prezzo di listino della parte nel 1940 moltiplicato per il coefficente 4.25 con l’aggiunta del 20 % per spese di montaggio. Le gomme mancanti sono considerate come parti mancanti, ma il loro valore è determinato ai sensi della Sezione 3 dell’Articolo VII. Sezione 4. — Nel caso di veicoli restituiti dalle Autorità Alleate direttamente ai proprietari, non è ammessa la corresponsione di alcun importo in base alla precedente Sezione 3, ammenoché non vengano fomite prove sufficienti dell’entità del danno che si pretende eccedere il normale deterioramento. Sezione 5. — Se il veicolo è restituito all’ Ispettorato in condizioni tali da escluderne la riparazione, la Commissione valuta il valore del veicolo stesso e detrae tale valore da quello del veicolo al momento della requisizione. La differenza fra i due valori rappresenta l’importo dovuto al proprietario per il deterioramento ; a tale importo è aggiunto, per ogni anno, il cinque per cento del valore del veicolo al momento della requisizione. Sezione 6. — Il valore delle parti del veicolo requisite separatamente è rappresentato dal relativo prezzo di listino del 1940 moltiplicato per il coefficente 4.25 con l’aggiunta del 5% per ogni anno. Il valore delle gomme requisite separatamente è computato a norma della Sezione 3 dell’Articolo VII con l’aggiunta del 5% per ogni anno. Sezione 7. — Nel caso che il proprietario di un veicolo requisito dalle Forze Alleate abbia anticipatamente pagato la tassa di circolazione o qualsiasi altra relativa al veicolo stesso e la requisizione sia avvenuta uno o più mesi prima dello spirare del periodo al quale il pagamento si riferisce, al proprietario è rimborsata una quota del relativo importo in proporzione al numero dei mesi completi intercorrenti fra la data di requisizione lo spirare del detto periodo. ARTICOLO IX DECISIONI DELLA COMMISSIONE E RICORSI CONTRO LE STESSE Sezione 1. — La Commissione istituita a norma dell’Articolo III del presente Ordine determina, in base all’Articolo VII, un valore per ogni veicolo requisito dalle Autorità Alleate e computa gli importi dovuti al proprietario dello stesso in base all’Articolo Vili ; tali importi sono notificati dalla Commissione al proprietario. Sezione 2. — Entro trenta giorni dalla notifica al proprietario degli importi computati dalla Commissione e da questi ritenuti a lui dovuti ai sensi del presente Ordine, il proprietario stesso può ricorrere al Comitato Giurisdizionale Territoriale istituito a norma degli Articoli 77 e 78 del R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, notificato dall’ Ordine No. 226. Sezione 3. —- Tali ricorsi sono trattati, in quanto applicabili ai sensi delle disposizioni del R. I}. 18 agosto 1940, No. 1741. PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI AI PROPRIETARI Sezione i. — Il pagamento degli importi dovuti ai proprietari per le requisizioni da parte delle Autorità Alleate è effettuato da fondi pubblici tramite un ufficio da istituirsi dal Governo Militare Alleato ; l’effettuazione di tali pagamenti è soggetto alle condizioni di cui all’Articolo 31 del R. D. 29 luglio 1927, No. 1814. Sezione 2. — Il pagamento degli importi dovuti ai proprietari per le requisizioni da parte della Pubblica Amministrazione ai sensi delle Sezioni 3 e 4 dell’Articolo IV, è effettuato dai fondi dell’Amministrazione stessa da parte dell’ente che ha ricevuto il veicolo. Sezione 3. — La Commissione può ordinare pagamenti periodici provvisori degli importi dovuti ai proprietari ai sensi della Sezione 1 dell’Articolo Vili del presente Ordine. Sezione 4. —-La Commissione può ordinare tali pagamenti provvisori solamente. nei casi in cui risultano elementi sufficienti a determinare definitivamente i relativi importi. Gli importi computati in tale modo non possono essere modificati se non in conformità delle Sezioni 2 e 3 dell’Articolo IX del presente Ordine. Non possono essere effettuati pagamenti provvisori i cui importi non siano stati determinati ai sensi della presente Sezione. Sezione 5. — Nel caso in cui il veicolo non sia restituito al proprietario, i pagamenti provvisori effettuati in base alle Sezioni 3 e 4 del presente Articolo sono detratti dall’ importo finale. ARTICOLO XI DENUNCIA DA PARTE DEL PUBBLICO DI VEICOLI REQUISITI Sezione 1. — Chiunque abbia avuto requisiti da parte delle Autorità Alleate veicoli, rimorchi, copertoni, camere d’aria, parti di ricambio od altri accessori di veicoli o di rimorchi, è tenuto a denunciare l’avvenuta requisizione all’ Ispettorato entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Sezione 2. — Tale denuncia deve essere fatta nel modo da stabilirsi dall’ Ispettorato e deve recare la firma del denunciante ; questi deve inoltre fornire all’ Ispettorato tutte le informazioni che gli possono essere eventualmente richieste con riguardo alla requisizione di cui si tratta. Sezione 3. — La Commissione esamina tutte le denuncie ed ulteriori informazioni e, se accerta che qualche veicolo non regolarmente requisito è stato di fatto ritirato dal proprietario da parte delle Autorità Alleate, ne deve richiedere la requisizione di dette Autorità con effetto dalla data del ritiro. ARTICOLO XII RISOLUZIONE E SOSPENSIONE DI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE Sezione I. — I contratti dì assicurazione relativi a tutti i veicoli requisiti dalle Autorità Alleate, nel caso di veicoli considerati requisiti definitivamente in proprietà in base alla Sezione 3 dell’Articolo II, sono considerati risoluti ai sensi del terzo comma dell’Articolo 9 bis del Testo Unico approvato con R. D. 31 gennaio 1926, No. 452, modificato dall’Articolo 8 della legge 24 marzo 1942, No. 479 ; i proprietari di tali veicoli hanno diritto al rimborso di una quota proporzionale del premio pagato, ai sensi del quarto e del quinto comma del suindicato Articolo 9 bis. Sezione 2. — Nel caso di veicoli restituiti ai proprietari, il contratto di, assicurazione è considerato sospeso e prorogato ai sensi del terzo comma dell’Articolo 12 del Testo Unico di cui sopra, modificato dalTArticolo 10 della legge 24 marzo 1942, No. 479. ARTICOLO XIII ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. RICOSTITUZIONE DEL COMITATO GIURISDIZIONALE TERRITORIALE PER LA DECISIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DISCIPLINA DELLE REQUISIZIONI RITENUTA la necessità di ricostituire entro il Territorio il Comitato Giurisdizionale Territoriale previsto dagli Articoli 77 e 78 del R. D. di data 18 agosto 1940, No. 1741, è successive modifiche ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I RICOSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL COMITATO GIURISDIZIONALE TERRITORIALE Sezione 1. — Viene ricostituito un Comitato Giurisdizionale Territoriale che avrà la sua sede a Trieste, presso l’Intendenza di Finanza : il Comitato sarà competente per decidere, entro il Territorio, tutte le controversie menzionate nell’Articolo II del presente Ordine. Sezione 2. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà composto dalle seguenti persone : di tre magistrati dell’Or dine Giudiziario, di cui un Presidente e uno Vice-Presidente, di grado non inferiore al VI, ed uno di grado non inferiore al VII, tutti designati dal Primo Presidente della Corte d’Appello ; da un rappresentante dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, designato dall’Avvocato Distrettuaie Capo ; da un membro designato dal Presidente di Zona, di Trieste, tra i propri funzionari; da un membro designato dall’Intendente di Finanza di Trieste tra i propri funzionari ; da quattro ingegneri designati rispettivamente dall’Ufficio Tecnico Erariale, dal Genio Civile, dal Presidente del Comune di Trieste e dall’Ispettorato della Motorizzazione Civile di Trieste. Il segretario del Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà un impiegato dell’Intendenza di Finanza di Trieste. Sezione 3. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale deciderà, con l’intervento del Presidente o del Vice-Presidente e di 4 membri, dei quali un magistrato ; gli altri 3 membri saranno chiamati di volta in volta dal Presidente a far parte del Collegio giudicante. Sezione 4. — I membri e il segretario del Comitato Giurisdizionale Territoriale percepiranno un’onorario, il cui ammontare sarà fissato, tenendo conto delle loro presenze ai convegni, dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO II COMPETENZA DEL COMITATO Sezione 1. — Il Comitato Giurisdizionale Territoriale sarà competente a decidere su tutte le controversie relative a : a) appelli presentati ai sensi dell’Articolo IX, Sezione II dell’Ordine No. 225, di data 7 gennaio 1947 ; b) applicazione delle disposizioni approvate con R. D. 18 agosto 1940, No. 1741, senza riguardo al valore della controversia e dell’autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ; c) requisizione da parte di autorità civili di mezzi di trasporto e di quadrupedi, effettuata ai sensi del R. D. 19 luglio 1940, No. 1265 ; d) requisizione di navigli mercantili effettuata in conformità alla legge 13 luglio 1939, No. 1154 ; e) requisizione effettuata sulla base dell’Articolo XIX del Testo Unico della legge comunale e provinciale approvata con R.D. 3 marzo 1934, No. 838 ; f) tutte le altre requisizioni non incluse nelle predette disposizioni di legge, da chiunque ordinate. Sezione 2. — Le decisioni del Comitato Giurisdizionale Territoriale sono definitive. Contro le decisioni del Comitato le parti possono proporre allo stesso Comitato domanda di revocazione nei casi e nei termini preveduti dal Codice di procedura civile. ARTICOLO III PROCEDURA Per quanto concerne la decisione di controversie menzionate nella sezione 1 dell’Articolo precedente, restano ferme le disposizioni del R. D. di data 18 agosto 1940, No. 1741, e del regolamento approvato con R.D. 21 giugno 1941, No. 688, in quanto applicabili e non incompatibili con le disposizioni del presente Ordine. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 250 (37 B) RESPONSABILITÀ’ DELLE FERROVIE PER IL TRASPORTO DI MERCI Considerato che coll’Ordine No. 37 ,la responsabilità incombente alle Ferrovie dello Stato . per il trasporto di merci era stata limitata con effetto fino alla formale dichiarazione di cessazione dello stato di guerra ; Ritenuto ora che le circostanze che provocarono l’emanazione di alcune delle disposizioni contenute nel suddetto Ordine No. 37 sono venute frattanto a cessare nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „il Territorio") e che pertanto le disposizioni stesse possono essere abrogate senza attendere la formale dichiarazione di cessazione delle stato di guerra ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI I E III DELL’ORDINE No. 37 Per i trasporti di merci che saranno accettati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, cessano di avere effetto le disposizioni degli Articoli I e III dell’Ordine No. 37. ARTICOLO II DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, il 9 gennaio 1947. CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE - SEZIONE VENETA ORIENTALE ED APPROVAZIONE DELLE SUE TARIFFE Considerato che la sorveglianza sulla costruzione ed esercizio delle caldaie a vapore e recipienti a pressione, nonché il controllo della combustione degli impianti termici nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (e qui in appresso designata quale „Ter-rito io") vengono esercitati dall’Associazione Nazionale per il controllo della Combustione, Sezione Veneta Orientale in Trieste, Via S. Spiridione No. 12, (qui di seguito chiamata „la Associazione") ; Considerato che si ritiene opportuno di mutare la denominazione dell’„Associazione“ in quanto esplica la sua attività entro il “Territorio" e di fissare per l’anno 1940 le tariffe e i contributi dovuti dai eonsortisti del Territorio all’Associazione stessa ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I CAMBIAMENTO DI DENOMINAZIONE E TRAPASSO DELLE ATTRIBUZIONI A partire dall’entrata in vigore del presente Ordine l’Associazione Nazionale per il controllo della Combustione - Sezione Veneta Orientale di Trieste assume la nuova denominazione di „Associazione Giuliana per il controllo della Combustione". Con quest’ordine si dispone il trapasso delle attribuzioni, delle attività e degli oneri dell’Associazione Nazionale per il Controllo della Combustione - Sezione Veneta Orientale di Trieste, per quanto attinenti al Territorio, all’Associazione Giuliana per il controllo della Combustione. ARTICOLO II APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E CONTRIBUTI PER L’ANNO 1946 L’Associazione è autorizzata ad applicare ai consortisti della stessa Associazione nel Territorio le tariffe ed i contributi elencati nelle tabelle A, B, e C di cui all’Articolo III del presente Ordine. ARTICOLO III DEPOSITO DELLE TABELLE A, B e C Le tabelle A, B e O menzionate nell’Articolo precedente, con le note in esse contenute, costituiscono parti integranti del presente Ordine. Esse sono depositate negli Uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e dell’Associazione stessa e possono essere liberamente consultati da eliiunque vi abbia interesse. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, il giorno 27 del mese di dicembre 1946. RICOSTITUZIONE DEI COMITATI FORESTALI POICHÉ’ col Testo Unico delle leggi sui Consigli Provinciali delle Corporazioni e sugli Uffici Provinciali delle Corporazioni, approvato con R. D. 20 settembre 1934, No. 2011, le funzioni dei Comitati Forestali, stabilite con R. D. 20 dicembre 1923, No. 3267, sono state devolute ai Consigli Provinciali delle Corporazioni, successivamente denominati Consigli Provinciali dell’Economia, e POICHÉ’ ai sensi dell’Ordine No. 11, di data 31 agosto 1945, i Consigli o gli Uffici Provinciali dell’Economia sono stati sciolti e sostituiti con le medesime funzioni e con gli stessi poteri dalle Camere di Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura e dagli Uffici dell’Industria e del Commercio, e POICHÉ’ la presente struttura delle Camere di Commercio, .dell’Industria e dell’Agricoltura non è tale da corrispondere ai compiti dei suddetti Comitati forestali e si considera perciò necessario ed opportuno di ricostituire i Comitati stessi nella parte della Venezia Giulia amministrata dalie Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ISTITUZIONE DEI COMITATI FORESTALI Presso ciascuna Camera del Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura rispettivamente di Trieste, Gorizia e Pola, è istituito un Comitato Forestale. I Comitati Forestali redigono ed approvano i propri regolamenti. ARTICOLO II COMPITI E FUNZIONI I compiti e le funzioni dei Comitati Forestali istituiti ai sensi dell’Articolo precedente sono quelli previsti dal R.D.L. 30 dicembre 1923, No. 3267, per il riordinamento e la riforma delle leggi sinle zone forestali e di montagna, e dal rispettivo Regolamento approvato con R. D. 16 marzo 1926, No. 1126, e successive modificazioni. ARTICOLO III COMPOSIZIONE DEI COMITATI I Comitati Forestali istituiti col presente Ordine presso le suddette Camere di Trieste, Gorizia e Pola, sono composti come segue : 1J di una persona particolarmente versata nei problemi che interessano la montagna, nominata dalla Divisione per l’Agricoltura del Governo Militare Alleato, la quale avrà la funzione di presidente ; 2) di due persone particolarmente versate nei problemi che interessano la montagna, nominate dalla giunta della rispettiva Camera ; 3^ dell’Ispettore forestale di Zona o di un ispettore forestale da lui delegato ; 4) dell’ingegnere capo del Genio Civile o di un ingegnere da lui delegato ; 5) dell’Ispettore dell’Agricoltura di Zona ; 6J di un membro nominato da ogni Comune di ciascuna Zona che partecipa ai lavori del Comitato solo relativamente a questioni concernenti il territorio del comune da lui rappresentato ; 7^ di un funzionario forestale, nominato dall’ispettore forestale di Zona, il quale avrà la funzione di segretario. ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà dà me firmato. Trieste, addì 31 Dicembre 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. • Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine No. 278 DISPOSIZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE GIÀ’ LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche alle leggi relative al trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione nei confronti degli agenti già esonerati per ragioni politiche o razziali, in quella parte della Venezia Giul:a amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio44) ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nei provvedimento emanato dal Governo Italiano con il D.L.L, 9 Novembre 1945, No. 848, intitolato : „Trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per motivi politici44, formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Una copia del su citato Decreto è depositata presso le Sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. _ ARTICOLO II Ogni riferimento allo Stato Italiano e p, qualsiasi dicastero, ente, ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel Decreto legislativo di cui all’Art. I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari ed agli enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona o ente operanti in suo nome Una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persona, proprietà o cose del Territorio. ARTICOLO Ili ENTRATA IN VIGORE Il Decreto Legislativo di cui all’Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato. Trieste, addì, 28 gennaio 1947. DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TRIBUTI LOCALI RITENUTA l’opportunità di emanare delle disposizioni riguardanti i tributi locali in quelle parti della Venezia Giulia amministrate-dalle Forze Alleate (qui di seguite denominale „il Territorio"). * Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., -Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I AUTORIZZAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE a) Gli Enti locali che non abbiano ancora fissato le tariffe dei tributi annuali per l’anno 1946. sono autorizzati a farlo entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. b) I termini previsti dall’Articolo 274 e seguenti del Testo Unico 14 settembre 1931. No. 1175, per l’osservazione delle varie disposizioni di legge, decorrono dalla data della fissazione della tariffa. ARTICOLO II DETERMINAZIONE DEI TERMINI a) Agli effetti dell’applicazione dei tributi per l’anno 1947, il termine stabilito dall’Articolo 273 dèi Testo Unico 14 settembre 1931 No. 1175, è prorogato di 5 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. b) La stessa proroga si applica ai termini stabiliti dagli Articoli 274 e seguenti del menzionato Testo Unico. ARTICOLO III AGGIO SUL MAGGIORE PROVENTO a) Per gli appalti, tanto ad aggio che a canone fisso, stipulati prima e dopo l’entrata in vigore 'dell’ Ordine Generale No. 36, sul maggiore prevento derivante dall’applicazione della nuova tariffa, è dovuto all’appaltatore un aggio di riscossione nella seguente misura b) per riscossioni fino ad annue Lire 200.000,—, aggio del 2% ; c) per le ulteriori riscossioni annue: da Lire 200.001 a Lire 500.000 .................................. 1.50% ,, „ 500.001 „ ,,- i.ooo.ooo 1.00% „ „ 1.000.001 „ „ 2.000.000 0.75% „ „ 2.000.001 „ „ 5.000.000 0.50% „ „ 5.000.001 „ „ 10.000.000 0.30% „ „ 10.000.001 „ .. 20.000.000 ................................ 0.20% oltre Lire 20.000.000 .............................................. 0.10% d) Il maggiore provento, al netto del suindicato aggio.- deve essere versato al Comune alle medesime scadenze stabilite nel contratto per i versamenti delle riscossioni delle rate di canone. PAGAMENTI DA EFFETTUARSI DAL CONSORZIO l’ino a quando non sia determinato il nuovo canone, il Consorzio è tenuto a versare, per il detto maggior provento di tasse riscosse salvo conguaglio ed in aggiunta alle rate di canone determinate ai seh«i dell’Articolo VII, Sezione 3 dell’ Ordine Generale No. 36, una quota pari alla metà delTammontare delle suddette rate. ARTICOLO V INTEGRAZIONE DELLE CAUZIONI Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere integrate in relazione al maggiore provento e in conformità alle disposizioni degli Articoli 81 e 87 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175. ARTICOLO VI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 286 AUMENTO DELLE TARIFFE DEI RAGIONIERI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI In considerazione dell’attuale situazione economica, si ritiene opportuno aumentare le tariffe relative alle prestazioni dei ragionieri e dei dottori commercialisti, attualmente in vigore in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio"), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gii Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I AUMENTO DELLE TARIFFE DEI RAGIONIERI E DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Sezione 1. — Con decorrenza dal 1 luglio 1946 la tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri, approvata con Decreto del Capo del Governo di data 20 gennaio 1938, No.137 e quella dei dottori commercialisti, approvata con Decreto del Capo del Governo di data 1 dicembre 1941, No. 1609, viene aumentata nel Territorio del 200%. Sezione 2. —- L’aumento introdotto nell’articolo precedente non potrà applicarsi ai compensi per prestazioni professionali fatte antei iormente al 1 dicembre 1946. ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. # Trieste, 0 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 287 COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE PER LA DEFINIZIONE DI PRATICHE MEDICO LEGALI RELATIVE A PERSONALE MILITARE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CONSIDERATO che la legge 11 marzo 1926, No. 415, e il R.D. 15 aprile 1928, No. 1028,’ e successive modificazioni, costituiscono e determinano le funzioni delle Commissioni Mediche Ospedaliere per gli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità del personale dipendente dalle Amministrazioni Militari e da altre Amministrazioni pubbliche, CONSIDERATO che il. R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, istituisce Commissioni Mediche per la Pensioni di guerra per gli accertamenti sanitari relativi alle cause e all’entità delle menomazioni dell’integrità fisica del personale militare, CONSIDERATO che n R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, istituisce una Commissione Medica Superiore con il compito della revisione dei pareri delle Commissioni Mediche per le Pensioni di Guerra e con funzioni consultive verso gli organi preposti alia liquidazione delle pensioni, CONSIDERATO he in quella parte della Venezia' Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „Territorio") funziona una Commissione Medica per le Pensioni di Guerra con sede a Trieste, CONSIDERATO che con l’Ordine No. 63 del Governo Militare Alleato sono state costituite nel Territorio Commissioni per la determinazione provvisoria delle Pensioni Governative e che tali Commissioni hanno bisogno dei provvedimenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere e della Commissione Medica Superiore che non esistono nel Territorio, CONSIDERATO che si ritiene necessario ed opportuno costituire una Commissione Medica Territoriale (qui di seguito denominata ^.Commissione") con le funzioni attribuite dalle leggi summenzionate alle Commissioni Mediche Ospedaliere ed alla Commissione Medica Superiore, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, . ORDINO: ARTICOLO I ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE E’ istituita una Commissione Medica Territoriale con le funzioni attribuite dalla Legge 11 marzo 1926, No. 416 e dal R.D. 15 aprile 1928, No. 1024, e successive modificazioni, alle Commissioni Mediche Ospedaliere e con le funzioni attribuite dal R. D. 12 luglio 1923 No. 1491, e modificazioni successive, alla Commissione Medica Superior,. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE Sezione 1. — La Commissione sarà costituita da un Presidente o Sostituto e da cinque membri di cui quattro effettivi ed uno supplente, tutti nominati dal Governo Militare Alleato. Sezione 2. —-, La Commissione giudicherà con l’intervento di un Presidente o sostituto e di quattro membri a) quando si tratti di decidere su appello avverso un provvedimento delia Commissione Pensioni di Guerra e b) quando richiesta di dare il proprio parere, alle Commissioni di cui all’Ordine No. 63, in conformità all’art. 57 R.D. 12 luglio 1923, No. 1491, e ail’art. II, sezione 2 dell’Ordine No. 63. Sezione 3. — In tutti gli altri casi fuorché quello previsto dalla Sezione 2 del presente articolo, la Commissione sarà composta dal Presidente, o sostituto, e da due membri. ARTICOLO III APPELLO CONTRO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE MEDICA PER LE PENSIONI DI GUERRA DI TRIESTE Sezione 1. — Gli appelli contro le- dicisioni della Commissione Medica per le pensioni di guerra di Trieste debbono essere proposti alia Commissione Territoriale entro 90 giorni dalla data della notifica delle medesime. Sezione 2. — G,i appelli avverso le decisioni della. Commissione Medica per le pensioni di guerra di Trieste prese nel periodo dal 12 giugno 1945 alla data dell’entrata in vigore dei presente Ordine, saranno ammessi entro 90 giorni da.la data di entrata in vigore su menzionata. ARTICOLO IV DECISIONI DELLA COMMISSIONE Tutte le decisioni prese dalla „Commissione" sono inappellabili ed hanno effetto esecutivo, salvo il potere di revisione da parte del Governo Militare Alleato. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 22 dicembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 288 ' - / AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEI COMANDANTI DI PORTO Considerato che si ritiene opportuno e necessario di aumentare il limite della competenza giurisdizionale civile dei comandanti di porto, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA Il limite di valore della competenza del comandante di porto, nelle materie indicate negli art. 589 e 603 del Codice della navigazione, è elevato a lire cinquantamila. ARTICOLO II DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CAUSE PENDENTI I tribunali continueranno a conoscere il primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell’entrata in vigore del presente Ordine o che comunque si trovino pendenti davanti ad essi al giorno dell’entrata in vigore del presente Ortiine. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà Stato da me firmato. Trieste. 31 dicembre 1946 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. GD Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 291 AUTORIZZAZIONE ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE DELLA PROVVIDENZA DI GORIZIA, DI ACCETTARE UN’ EREDITA’ ATTESO che la Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia ha prodotto istanza al Governo Militare Alleato per essere autorizzata ad accettare l’eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grusovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.140; ATTESO che tale istanza è stata regolarmente approvata, per iscritto dal Presidente di Zona di Gorizia ; RITENENDOSI che nessun motivo osti all’accoglimento della istanza stessa ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ; ORDINO: 1) La Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia è autorizzata ad accettare l’eredità costituita in suo favore dalla defunta Adele Cerruti fu G. Battista, con testamento olografo del 12/12/1944, pubblicato dal notaio Antonio Grusovin in Gorizia il 14/2/1945 al Rep. n. 10.140, in conformità al predetto testamento e con rispetto di tutte le clausole nello stesso contenuto. Quest’-Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Datato a Trieste 7 gennaio 1947 ISTITUZIONE DI UNA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA SUI TRASFERIMENTI DI BENI IMMOBILI PREMESSO che si considera opportuno di istituire una sovraimposta provvisoria sui trasferimenti di beni immobili in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio") Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I DICHIARAZIONE ESTIMATIVA DEI BENI TRASFERITI Nei trasferimenti di beni immobili o di diritti immobiliari, compresi i conferimenti in società, sia per atti tra vivi che per causa di morte, il richiedente la registrazione, indipendentemente dai corrispettivi convenuti o dichiarati nell’atto o nella denuncia, deve presentare all’ Ufficio del Registro una dichiarazione estimativa dei beni trasferiti, sottoscritta dalle parti obbligate al pagamento della imposta. Le imposte di qualsiasi natura ed i diritti sono liquidati sulla base della dichiarazione indicata nel comma precedente. La formalità della registrazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione estimativa. ARTICOLO 2 ISTITUZIONE D’ UNA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA Quando il valore attribuito dall’Amministrazione Finanziaria ai beni trasferiti risulta superiore al 150% del valore indicato nella dichiarazione estimativa prevista dall’Articolo 1 del presente Ordine, oppure eccede detto valore di almeno un milione di Lire, è dovuta una sovraimposta provvisoria pari all’ imposta liquidata sulla differenza tra il valore venale attribuito dall’Amministrazione e quello risultante dalla dichiarazione estimativa prevista dall’Articolo 1 del presente Ordine. ARTICOLO 3 TERMINE PER IL PAGAMENTO DELLA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA L’ammontare della sovraimposta prevista dall’Articolo precedente sarà specificato dall’avviso di accertamento del valore, e dovrà essere versato all’ Ufficio Registro competente entro cinque giorni dalla notifica di detto avviso. È improponibile il ricorso del contribuente alla Commissione Distrettuale in opposizione all’avviso di accertamento se non è data la prova che entro il termine di cui al comma precedènte è stato effettuato il pagamento della sovraimposta. ARTICOLO 4 ASSORBIMENTO 0 RESTITUZIONE DELLA SOVRAIMPOSTA PROVVISORIA La sovraimposta rimane assorbita dall’eventuale imposta complementare dovuta sul valore comunque definitivamente determinato. La restituzione della sovraimposta non dovuta ai sensi del comma precedente deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data in cui il valore sia stato definitivamente determinato. SOVRAPPOSTA STRAORDINARIA Qualunque sia la natura del trasferimento, quando il valore accertato dalle Commissioni, è divenuto definitivo per mancata opposizione all’avviso di accertamento, diminuito del quarto, sia superiore al valóre risultante dalla dichiarazione estimativa indicata nell’Articolo 1 del presente Ordine, oltre all’ imposta complementare dovuta sulla differenza tra i due valori, il contribuente è soggetto al pagamento di ima sovraimposta straordinaria da un minimo pari ad un decimo della detta imposta complementare, fino ad un massimo pari all’ammontare del-l’imposta medesima aumentata di un quinto. In ogni caso il minimo non potrà essere inferiore a Lire 1.000.—. ARTICOLO 6 VALIDITÀ’ DELLE DISPOSIZIONI NON INCOMPATIBILI COL PRESENTE ORDINE Tutte le vigenti disposizioni che non siano incompatibili con quelle del presente Ordine rimangono in vigore. ARTICOLO 7 DATA DI ENTRATA IN VIGORE TI presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato e le disposizioni in esso contenute si applicheranno agli atti e denunce che verranno presentati per la registrazione a partire da tale data. Trieste, 9 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 293 AUMENTO DELL’AGGIO PER LA VENDITA DELLE CARTE VALORI POSTALI PREMESSO che si considera opportuno aumentare l’aggio perla véndita delle carte valori postali in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio “), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I Sezione 1. — L’aggio spettante ai rivenditori secondari delle carte valori postali è fissato nella misura del due e mezzo per cento. Sezione 2. — L’aggio sull’importo delle forniture di carte valori effettuate dalle Casse Provinciali delle Poste ai ricevitori postali è stabilito nella misura del tre per cento, comprensivo di quello da essi dovuto ai rivenditori secondari, per le carte valori a questi cedute per la rivendita. Sezione 3. — La misura dell’aggio di cui alle sezioni precedenti avrà effetto dagli acquisti o dalle forniture effettuati dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente Ordine nella Gazzetta Ilei G.M.A. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 27 dicembre 1946. • ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 298 MODIFICHE DELLE NORME DI PROCEDURA RELATIVE AL GIUDIZIO ARBITRALE PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TRIESTE PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario di apportare alcune modifiche alle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste, approvate con Decreto Ministeriale 29 dicembre 1936; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICA DELL’ART. 2 DELLE NORME L’art. 2 delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste viene qui modificato come segue : „Per la formazione del Collegio arbitrale la Giunta della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste nomina gli arbitri in numero di almeno 40 tra i designati dell’Associa-zione fra gli interessati nel commercio alPingrosso, dall’Associazione fra gli industriali della Provincia e dall’Associazione degli agricoltori giuliani". „La suddetta nomina degli arbitri dovrà venir approvata dal Commissario di Zona." ARTICOLO II MODIFICA DI ALCUNE DENOMINAZIONI CONTENUTE NELLE NORME Ogni qualvolta ricorrano nel testo delle norme menzionate nel preambolo, le diciture „Consiglio Provinciale dell’economia corporativa" oppure „Comitato di presidenza del Consiglio provinciale dell’economia corporativa" queste vanno sostituite dalle parole „Camera di Commercio Industria e Agricoltura" rispettivamente „Giunta della Camera di Commercio, Industria e Agricoltura". ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. Trieste. 27 dicembre 1946. EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI * RITENUTO opportuno e necessario di dar forza di legge alle disposizioni adottate in via amministrativa nel Gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio11), Io, ALFRED C. BOWMAN,' Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 202 Sezione i. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 23 Agosto 1946, No. 202, intitolato „Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel Gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali11, formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Una copia del succitato Decreto è depositata presso le Sedi dell’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO II SOSTITUZIONE DI OGNI RIFERIMENTO ALLO STATO ITALIANO CON UN ANALOGO RIFERIMENTO AL GOVERNO MILITARE ALLEATO Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi Dicastero, Ente, Ministro o funzionario operanti in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui all’Articolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari ed agli Enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od Ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il Decreto Legislativo di cui all’Articolo I avrà effetto nel Territorio dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato. Trieste, li 31 dicembre 1946 PENSIONI PER LA GENTE DI MARE ED ESTENSIONE DEL TRATTAMENTO ASSICURATIVO PER LA PREVIDENZA MARINARA NEI CONFRONTI DEI MARITTIMI RICHIAMATI ALLE ARMI Ritenuto opportuno e necessario apportare alcune modifiche alle leggi relative alle pensioni per la gente di mare in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione i. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel D.L.L. 22 marzo 1946, No. 391, intitolato : „Norme per l’aumento delle pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi", formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Una copia del succitato Decreto è depositata presso le Sedi dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO II Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministero o funzionario operanti in nome dello stesso, contenuto nel Decreto Legislativo di cui all’articolo I del presente Ordine, deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato, ai funzionari e agli enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato e nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio. ARTICOLO III La disposizione contenuta nell’Articolo 17 del Decreto Legislativo di cui all’articolo I viene soppressa e pertanto non è da considerarsi quale parte integrante del presente Ordine. ARTICOLO IV Il Decreto Legislativo di cui all’articolo I avrà effetto nel Territorio a decorrere dalla data in cui il presente Ordine sarà da me firmato. Trieste, 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. i ' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 301 AUMENTO DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO NELLE CAUSE DAVANTI AL GIUDICE CONCILIATORE ED AL PRETORE Considerato che si ritiene necessario di aumentare gli onorari per le prestazioni, professionali di avvocato nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio"), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I AUMENTO DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI AVVOCATO NELLE CAUSE DAVANTI AL GIUDICE CONCILIATORE ED AL PRETORE Nelle cause davanti al giudice conciliatore l’onorario minimo per le prestazioni professionali di avvocato è fissato in L. 800.— e quello .massimo in L. 1.750.— Nelle cause davanti al pretore l’onorario minimo per le prestazioni medesime è fissato in L. 2.500.— è quello massimo in L. 9.000.— ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, li 31 dicembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J. A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civiil Ordine 302 N. (38 B) RICOSTRUZIONE DEGLI ISPETTORATI E DI ALTRI UFFICI DELL’AGRICOLTURA Poiché con l’Ordine No. 38 venivano ricostituiti, nella parte della. Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata „il Territorio11), gli Ispettorati Provinciali della Agricoltura sotto la denominazione di Ispettorati dell’Agricoltura di Zona; Ritenuto che, nel fissare lo schema organico del personale di tali Ispettorati, l’Articolo II Sezione C.dell’Ordine No. 38 ometteva per errore di precisare che anche altri funzionari avrebbero potuto essere nominati, qualora se ne fosse successivamente presentata la necessità ; Io, ALFRED C. BOWMAN. Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ORDINO: ARTICOLO I EMENDAMENTO DELLA SEZIONE C DELL’ARTICOLO II DELL’ORDINE No. 38 La Sezione (c) dell’Articolo II dell’Ordine No. 38 viene modificata nel senso che il secondo comma si intende cancellato e sostituito col seguente : ..Oltre al personale menzionato nel comma precedente, altri funzionari potranno essere nominati, al caso di bisogno, dal Commissario di Zona, negli Ispettorati di Zona e negli Uffici da essi dipendenti, col grado e nel gruppo che sarà di volta in volta specificato." ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste. 31 dicembre 1946. Ordine Amministrativo N. 86 NOMINA TEMPORANEA DELLA DATTILOGRAFA PISTRIN OLGA COME ..AVVENTIZIA" DI III CATEGORIA Ritenuto che il Procuratoró Generale presso la Corte (l’Appello di Trieste ha proposto la nomina della dattilografa Pistrin Olga, come avventizia di III categoria ; Ritenuto che tale nomina appare opportuna ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1) Pistrin Olga dattilografa presso la Pretura di Trieste, è temporaneamente assunta come avventizia di III categoria nello stesso ufficio, e godrà degli emolumenti spettanti al personale della suddetta categoria con effetto 1° novembre 1946. 2) Quest’Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà, da me firmato. Trieste, 27 dicembre 1940. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 89 PROMOZIONE TEMPORANEA DEL PERSONALE DELL’ARCHIVIO NOTARILE DI TRIESTE RITENUTO che il Conservatóre dell’Archivio Notarile di Trieste ha proposto la promozione al grado superiore delle assistenti addette al suo ufficio Alda Bertoli ed Olga Grilanz ; RITENUTO che il Primo Presidente ed il Procuratore Generale della Corte d’Appello di Trieste hanno raccomandato la suddetta promozione ; RITENUTO opportuno e necessario accogliere la proposta stessa ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1) Alda BERTOLI e Olga GRILANZ, assistenti dell’Archivio Notarile di Trieste, sono promosse dal grado XII al grado XI. 2) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello,, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Istruzione Amministrativa No. 1 (Trasporti) TARIFFA FERROVIARIA PER TRASPORTI DI MERCI IN TRANSITO i) Con effetto dal 1 ottobre 1946 e fino a nuovo avviso, alle spedizioni provenienti dall’estero e destinate all’estero, si applica sul percorso delle linee dello Stato la tassazione di cui appresso. Premesso che per i trasporti in questione sono dovute le tasse di porto espresse in franchi svizzeri, le tasse stesse sono da calcolare procedendo come segue : a) ai prezzi base risultanti dal Prontuario dei prezzi (del servizio interno o del „Volume Unico", a seconda che si tratti di spedizioni da ferrovia a ferrovia o di spedizioni effettuate in base ad una tariffa diretta internazionale) si sostituiscono quelli che si ottengono moltiplicando i prezzi stessi — senza tener conto dell’aumento percentuale in vigore — per il eoefficente 0.153. I prezzi sono così ottenuti •— da arrotondarsi alla seconda cifra decimale quando la terza cifra decimale sia uguale o superiore a 5 — rappresentano i prezzi base da applicare espressi in franchi svizzeri. b) Calcolato il prezzo base nel modo sopra indicato, si moltiplica tale prezzo per il peso tassabile della spedizione, stabilito secondo le disposizioni delle Condizioni e Tariffe, e si ottiene la tassa di porto dovuta, espressa in franchi svizzeri. L’importo di tale tasse è da arrotondare ai dieci centesimi di franco superiori. Per quanto riguarda le spedizioni di peso inferiore al peso minimo per carro o di peso intermedio tra due pesi minimi, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 69 delle Condizioni e Tariffe. 2) Le eventuali tasse accessorie (diritto di transito, diritto per spedizione in assegno, diritti e corrispettivi doganali, eco.) si applicano anche per i trasporti in parola nelle misure previste dalle relative disposizioni ed in lire italiane. 3) Per i trasporti in partenza dai porti, anche l’importo complessivo delle tasse accessorie PS calcolato senza tener conto dell’aumento percentuale, dovrà essere convertito in franchi svizzeri, moltiplicando per il detto eoefficente 0.153. Trieste, 9 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello. J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Avviso N. 20 USO DI BUONI DI PAGAMENTO MILITARI Il personale appartenente agli Stati Uniti di stanza nelle varie località del settore europeo e mediterraneo ha adottato recentemente speciali buoni militari con varie denominazioni in dollari e cents conosciuti come „buoni di pagamento militari1* da essere usati uni • camente per pagamenti da effettuarsi dal Governo degli Stati Uniti al personale autorizzato e a sua volta da essere usati da questo personale autorizzato nei confronti degli enti militari degli Stati Uniti ai sensi delle rispettive norme e dei regolamenti vigenti. E fatto divieto agli Ufficiali di finanza entrò tale settore di accettare siffatti buoni da altre persone che non appartengano al personale autorizzato. Tali buoni non avranno valore che nei confronti del personale debitamente autorizzato, vale a dire soltanto degli appartenenti alle Porze Armate degli Stati Uniti e di un numero limitato di civili americani debitamente autorizzati. Trieste. 7 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Errata corrige L'Articolo III dell’ Ordine No. 228, Parte A, riguardante il trattamento economico degli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari, pubblicato nella Gazzetta No. 2, Vol. II, di data 15 ottobre 1946, pagina 91, va letto come segue : „ARTICOLO III RETRIBUZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SESSIONE AUTUNNALE D’ ESAMI Agli insegnanti provvisori e supplenti ai quali non venga corrisposta la retribuzione durante le vacanze estive spetterà, per la loro eventuale partecipazione agli esami della sessione autunnale, la retribuzione di una mensilità in conformità alle sezioni 1 e 2 dell’Articolo I di quest’ Ordine." PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 50 D RESTRIZIONI SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA POICHÉ si considera necessario apportare ulteriori modifiche all’ Ordine di Zona 1ST. 50 del 5 Novembre 1946, già modificato con gli Ordini di Zona No. 50 B e 50 C, IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste, in conformità al potere conferitomi dall’ Ordine Generale No. 84 del 4 Novembre 1946, ORDINO: ARTICOLO I. Sezione i. — L’Art. I Sez. 2 dell’ Ordine di Zona No. 50 B è con il presente abrogato. Seziona 2. — Alle domeniche la corrente elettrica verrà interrotta in tutta la Zona dalle 13.15 alle 16.15. Sezione 3. — L’Art. I Sez. 5 dell’ Ordine di Zona N. 50 è con il presente abrogato. Sezione 4. — Le imprese industriali che vengono rifornite direttamente dalla SELVE G e le imprese industriali, entro la Zona del Punto Franco, controllate dai Magazzini Generali, avranno la corrente interrotta ogni lunedì dalle 7,30 alle 17.00. Per quel che riguarda le imprese commerciali nella Zona del Porto Franco, l’uso della corrente elettrica a scopi industriali o di illuminazione è proibita dalle 17.30 alle 7.00 giornalmente. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me filmato. Trieste, 19 dicembre 1946 A. H. GARDNER Ten. Col. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 49 NOMINA DI UN NUOVO MEMBRO PER LA COMMISSIONE D’ EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA-TRIESTE In conformità ai poteri conferitimi dalla Sezione III dell’ Ordine Generale No. 7, Io, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario di Zona, Trieste, con il presente NOMINO il Signor OLIMPIO EDER quale membro della Commissione d’ Epurazione di Prima Istanza, Trieste, in luogo del Sig. MARIO COVA, dimissionario. Il presente Ordine di nomina entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 27 dicembre 1946. A. H. GARDNER Ten. Col. Commissario di Zona Zona di Trieste ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 120 D EMENDAMENTO DELL’ORDINE DI ZONA No, 120 e 120 B Considerata la necessità di apportare alcuni emendamenti all’Ordine di Zona No. 120 e 120 B, Io, FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, ORDINO: ARTICOLO I La Sezione 7, Art. 1 dell’Ordine di Zona No. 120 è con ciò soppressa e sotituita come segue : Le aziende industriali che si riforniscono di energia direttamente dalla S.E.L.V.E.G., ridurranno il loro consumo in modo da non superare l’80% del consumo registrato nel mese di ottobre 1946. Tali stabilimenti industriali non potranno fare alcun uso di corrente elettrica dalla predetta fonte di rifornimento fra le ore 7.30 e le 17.00 dal 26 dicembre 1946 al 2. gennaio 1947, e nel periodo successivo il lunedì di ogni settimana. ARTICOLO II La Sezione 5, Art. 1 dell’Ordine di Zona No. 120 B è emendata nel modo seguente : L’energia per tutta la Zona, salvo le eccezioni di cui alla Sezione 7, Art. 1 dell’Ordine di Zona No. 120, sarà sospesa giornalmente dalle ore 12.30 alle 16.30. ARTICOLO III Qualsiasi disposizione dell’Ordine di Zona No. 120 e 120 B che sia in contrasto col presente Ordine, è con ciò annullata. Quest’Ordine entra in vigore con effetto dal 24 dicembre 1946. Datato a Gorizia, addì 30 dicembre 1946. FRED 0. MAVIS Ten. Col. Fant. Commissario di Zona, Gorizia VOLUME II Gazzetta N. 8 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 64 (54 C) Aumento e controllo dei canoni locatìzi................ 351 No. 85 (73 Bis) Modificazione dell’ Ordine Generale No. 73 — Elenco dei giorni festivi riconosciuti dalla legge..................... 355 No. 87 (55 C) Emendamento all’Ordine Generale No. 81 (55 B) — Percentuale dovuta al Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Giulia................................................................. 355 Ordine No. 225 Disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle Autorità Alleate ............... 356 No. 226 Ricostituzione del Comitato Giurisdizionale Territoriale per la decisione nelle controversie relative alla disciplina delle requisizioni ........................................................... 361 No. 250 (37 Bis) Responsabilità delle ferrovie per il trasporto di merci.. .. 362 No. 258 Cambiamento di denominazione dell’Associazione per il controllo della combustione — Sezione Veneta Orientale ed approvazione delle sue tariffe .......................................... 363 No. 277 Ricostituzione dei Comitati forestali .................... 364 No. 278 Disposizioni relative al trattamento di pensione degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione già licenziati per / motivi politici............................................. 365 No. 282 Disposizioni riguardanti i tributi locali ................ 366 No. 286 Aumento delle tariffe dei ragionieri e dei dottori commercialisti 367 No. 287 Costituzione di mia Commissione Medica Territoriale per la definizione di pratiche medico legali relative a personale militare e delle amministrazioni pubbliche........................... 368 No. 288 Aumento del limite di valore della competenza giurisdizionale dei comandanti di porto .................................... 370 No. 291 Autorizzazione alla Congregazione delle Suore della Provvidenza di Gorizia, di accettare un’eredità ........................ 370 No. 292 Istituzione di una sovraimposta provvisoria sui trasferimenti di beni immobili ........................................... 371 Ordine Pag. No. 293 Aumento dell’aggio per la vendita delle carte valori postali.. 372 No. 298 Modifiche delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio. Industria e Agricoltura di Trieste ........................................................ 373 No. 299 Emendamenti, modifiche ed aggiunte alle disposizioni di legge relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ............................. 374 No. 300 Pensioni per la gente di mare ed estensione del trattamento assicurativo per la previdenza marinara nei confronti dei marittimi richiamati alle armi .............................. 375 No. 301 Aumento degli onorari per le prestazioni professionali d’avvocati nelle cause davanti al giudice conciliatore ed al pretore .... 375 No. 302 (38 B) Ricostruzione degli ispettorati e di altri uffici dell’agricoltura 376 Ordine Amministrativo No. 86 Nomina temporanea della dattilografa Pistrin Olga come „avven- tizia“ di III categoria ................................... 377 No. 89 Promozione temporanea del personale dell’archivio notarile di Trieste ........................................................ 377 — Istruzione Amministrativa No. 1 (trasporti) — Tariffa ferroviaria * per trasporti di merci in transito ........................... 377 Avviso No. 20 Uso dei buoni di pagamento militari ........................... 378 Errata Corrige ................................................................ 378 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 50 D Restrizioni sul Consumo di energia elettrica.................. 379 Ordine Amministrativo di Zona No. 49 Nomina di un nuovo membro per laUommissione d’ Epurazione di prima istanza — Trieste ................................... 379 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 120 D Emendamento dell’ Ordine di Zona No. 120 e 120 B................ 380