GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 26-1 settembre 1947 Pubblicala dai Governo Militare Allealo con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Librari1» Trieste - 1947 G overno Militare A 11 e a £ O VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 114 PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di"emanare delle disposizioni sulla • proroga dei contratti d’affitto e' subaffitto in quella parte della Venezia Giulia■ che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso, denominata il „ Territorio”) ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanterìa, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE Tutti i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, in vigore alla data del 28 febbraio 1947, sono prorogati fino alla prima scadenza, successiva al 31 dicembre 1947, del termine stabilito dalla legge o dagli usi per il caso di rinnovazione tacita del. contratto. Tale diritto spetta sia nei confronti del locatore e sublocatore, sia rispetto all’acquirente dell’ immobile, nonostante qualunque patto contrario, e quand’anche sia stata pattuita la risoluzione del contratto per il caso di vendita. ARTICOLO II CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROROGA Sezione i. — La proroga delle locazioni e sublocazioni, di cui all’Articolo precedente può essere esclusa soltanto : a) nel caso d’ inadempienza contrattuale ; . b) nel caso in cui il locatore o sublocatore dimostri di avere urgente ed improrogabile necessità di disporre dell’ immobile per proprio uso o per uso dei suoi parenti in linea retta non oltre il secondo grado. c) qualora la rescissione del contratto sia stata richiesta in conformità a quanto disposto all’art. Vili dell’ Ordine Generale No. 64 (54 B). Sezione 2. — L’esclusione della proroga di cui alla Sezione 1 (b) di quest’Articolo non può essere richiesta da coloro che abbiano acquistato la proprietà dell’ immobile dopo l’entrata in vigore del presente Ordine. Sezione 3. —; Qualora il locatore o subloeatore sia stato esonerato dall’obbligo di prorogare la locazione o sublocazione, ai sensi della Sezione 1 (b) di quest’Articolo, affitti o subaffitti ad altri l’immobile senza giustificato motivo, il conduttore o subeonduttore ha diritto al risarcimento dei danni. In nessun caso l’immobile potrà essere locato o sublocato ad un prezzo superiore a quello pagato dal precedente inquilino o subinquilino. Il nuovo affittuario o subaffittuario potrà, entro un anno dalla fine della locazione o sublocazione, ripetere quanto abbia pagato in eccedenza. ARTICOLO III DECISIONE DELLE CONTROVERSIE DERIVANTI DALL’ APPLICAZIONE DEL PRESENTE . ORDINE Gli Uffici Reclami per gli affitti costituiti in base all’A#ticolo IV dell’ Ordine Generale No. 54 e in conformità alle altre disposizioni contenute nello stesso Ordine Generale e in quello No. 54 B, giudicheranno su tutte le controversie derivanti dall’applicazione del presente Ordine ; mentre la decisione sulle controversie che potrebbero derivare dall’applicazione di quest’ Ordine o riguardanti il diritto alla proroga d’ un’ affittanza o subaffittanza spetteranno all’Autorità Giudiziaria ordinaria. ARTICOLO IV ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI Tutte le disposizioni emanate in precedenza e concernenti le proroghe in materia d’affittanza e subaffittanza, sono abrogate. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. TRIESTE, li 29 agosto 1947 JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Generale N. 116 (63 D) NUOVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE RETRIBUZIONI E LE PENSIONI DEI DIPENDENTI STATALI Atteso che si rende opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio") dì apportare alcune modifiche allo Ordine Generale N. 63 ed all’Ordine No. 349 concernenti il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati, IO, JAMES J. GAENES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I DISPOSIZIONI SULL’INDENNITÀ’ DI CAROVITA Sezione 1. — L’importo dell’indennità di carovita e relative quote complementari, derivante dall’applicazione degli Art. II e Sezione I dell’Art. Ili dell’Ordine Generale No. 63 e successive modifiche nella misura concessa per il trimestre aprile-giugno 1946, è assunto come indennità base ed è suscettibile di aumento o riduzione in relazione all’aumento od alla riduzione dell’indice medio trimestrale del costo dell’alimentazione. Sezione 2. — Per indice medio trimestrale del costo dell’alimentazione s’intende quello stabilito dal G.M.A. con base luglio-settembre 1946 — 100 per le città con oltre 300.000 abitanti. Sezione 3. — L’importo base dell’indennità di carovita di cui alla sezione 1 del presente Articolo, corrisponde al valore 100 dell’indice medio trimestrale e sarà aumentato o diminuito, dall’inizio di ciascun trimestre, della percentuale di aumento o di riduzione segnata dall’indice, rispetto alla base luglio-settembre 1946, nella media del trimestre precedente. Agli effetti della determinazione delle percentuali di aumento o di i iduzione saranno considerati i valori numerici dell’indice di cinque in cinque punti, trascurando i valori compresi nei singoli intervalli. Sezione 4. — Quando sia da determinare l’importo complessivo dell’indennità di caro* vita e relative quote complementari in applicazione degli Art. II e Sezione I dell’Art. Ili dello Ordine Generale 63 e successive modificazioni, e del presente Articolo, sul nuovo importo così determinato, deve essere applicata la riduzione di cui alla Sezione I dell’Art. IY dell’Ordine N. 349. Sezione 5. — Sono abrogate le Sez. 3 e 4 dell’Art. m dell’Ordine Generale No. 63 e la Sezione 2 dell’Art. IV dell’Ordine No. 349. ARTICOLO II EMENDAMENTI ALL’ORDINE GENERALE N. 63 Sezione 1. — Nella Sezione 7 dell’Art. II dell’Ordine Generale No. 63 sono soppresse le parole : „che non abbia fratelli o sorelle maggiori di lui con propri redditi a qualsiasi titolo ed.“ Sezione 2. — Quando vi siano due o più fratelli o sorelle dipendenti da Amministrazione Statale, ovvero da Ente Pubblico o da Ente di Diritto Pubblico o Parastatale, o comunque provvisti a titolo proprio dell’indennità di carovita, tutti conviventi con i genitori inabili al lavoro ed a carico, le quote complementari dell’indennità di carovita per i genitori stessi spettano soltanto a quello di tali dipendenti avente maggiore età degli altri. ARTICOLO III EMENDAMENTI ALL’ORDINE No, 349 Nei riguardi di personale non di ruolo delle categorie III e IV di cui alla tabella 1 allegata al Regio Decreto Legge 4 febbraio 1937, No. 100, con sede di servizio in Comune avente meno di 500.000 abitanti, ed ai soli fini del raffronto previsto della Sezione 1 dell’Art. VII dello Ordine No.* 349, per la determinazione del miglioramento economico complessivo derivante dalla prima applicazione dell’Ordine stesso, dovrà tenersi conto, anziché della retribuzione e dell’eventuale assegno personale effettivamente spettanti al 31 agosto 1946, della retribuzione spettante alla predetta data al personale delle stesse categorie avente sede di servizio in Comune con almeno 500.000 abitanti e dell’assegno personale che sarebbe eventualmente spettato se l’abolizione della distinzione della retribuzione in rapporto alla sede di servizio, disposta dal-l’Art. Ili dell’Ordine No. 349, fosse già in essere al 30 settembre 1945. ARTICOLO IV AGGIUNTA DELLA SEZIONE 8 DELL’ARTICOLO IX DELL’ORDINE No. 349 All’Articolo IX dell’Ordine No. 349 viene aggiunta la seguente Sezione 8 : „Nei riguardi del personale sospeso dal servizio, perchè sottoposto al giudizio di epurazione, la gratificazione non compete se non quando il giudizio definitivo siasi concluso favorevolmente. " ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE Le disposizioni di cui agli Art. Ill e IV del presente Ordine hanno effetto dal 1 settembre 1946 e quelle degli Art. I e lì dal 1 gennaio 1947. Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Trieste, addì 26/8/1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 434 NORME SPECIALI PER L’ ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI POICHÉ' con l'Ordine Generale No. 20, di data 20 ottobre 1945, modificato con l'Ordine Generale No. 75, era stato provveduto alla riorganizzazione delle libere professioni, ivi compresa quella di Avvocato e Procuratore legale ; e POICHÉ’, tra l’altro, nel disporre tale riorganizzazione era stata istituita una Commissione Centrale coi poteri e le funzioni specificate nell'articolo XII dell' Ordine Generale No. 20 : e POICHÉ' si ritiene ora opportuno di sostituire per V Ordine degli Avvocati e Procuratori il sistema cosi creato con altro più adeguato e corrispondente alle speciali esigenze della professione legale ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I INAPPLICABILITÀ DI ALCUNE NORME DELL’ ORDINE GENERALE No. 20 ALL’ ORDINE DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI Sezione 1. — Le disposizioni degli Art. X, XI e XII dell’ Ordine Generale No. 20, relative alla disciplina, composizione e doveri o attribuzioni della Commissione Centrale, non si applicano all’Ordine degli Avvocati e Procuratori. Sezione 2. — Tutte le altre disposizioni emanate con gli Ordini Generali N.ri 20 e 75 restano in vigore anche per 1’ Ordine degli Avvocati e Procuratori in quanto non siano modificate o rese incompatibili con le disposizioni del presente Ordine. I ARTICOLO II COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE Il Consiglio dell’ Ordine degli Avvocati e Procuratori di Trieste (qui in appresso chiamato „il Consiglio11) è composto di 13 membri da scegliersi come previsto dal seguente Articolo V. FORMAZIONE DI COMMISSIONI SPECIALI E LORO ATTRIBUZIONI Sezione 1. — Entro un mese, dalla costituzione, il Consiglio procede alla formazione nel proprio seno : a) della Commissione per l’Albo, che è competente a trattare e decidere tutte le questioni attinenti all' iscrizione nell’Albo professionale ; b) della Commissione disciplinare, che è competente a trattare e decidere le questioni disciplinari. Sezione 2. — Le due Commissioni sono composte ciascuna di 4 membri del Consiglio, i quali eleggono il proprio Presidente .e decidono in Collègio di 3 membri. Sezione 3. — Contro le decisioni delle Commissioni di cui sopra è ammesso ricorso al Consiglio, che decide in via definitiva. ARTICOLO IV DOVERI E ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DELL’ ORDINE Sezione 1. — I doveri e le attribuzioni spettanti secondo le leggi in vigore al Consiglio Superiore Forense sono deferiti al Consiglio dell’ Ordine. Sezione 2. — Sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni contemplate dal precedente articolo, il Consiglio giudica con esclusione dei componenti la Commissione che ha pronunciate la decisione impugnata. ARTICOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE Sezione 1. — Per la integrazione del Consiglio attualmente in carica ai sensi dell’ Ordine Generale No. 75 con i nuovi quattro membri, sarà provveduto a cura del Presidente, entro un mese dalla pubblicazione del presente Ordine, mediante elezioni supplettive con le modalità stabilite dall’art.- VII dell’ Ordine Generale No. 20. Sezione 2. — Le decisioni del Consiglio dell’ Ordine rimangono in pieno vigere, salvo il diritto degli interessati di presentare ricorso ai sensi deLle disposizioni del pi esente Ordine, (1) qualora la decisione sia seggetta a ricorso alla data di entrata in vigore del presente Ordine o (2) qualora sia stato presentato ricorso anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordine e la relativa decisione non sia stata presa alla data stessa. ARTICOLO VI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. TRIESTE, addì 22 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DETERMINAZIONE DELLE MISURE DEI CONTRIBUTI IN AGRICOLTURA DOVUTI PER L’ ANNO 1947 Ritenuto necessario 'procedere alla determinazione della misura dei contributi dovuti per Vanno 1947 dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura e1 relativi alle assicurazioni sociali, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso designala quale „ Territorio^ ) IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MISURE DEI CONTRIBUTI PER L’ ANNO 1947 I contributi di cui all’Art. unico del R. D. L. 28/11/1938, No. 2138, sono fissati, entro il Territorio per l’anno 1947, nelle seguenti quote : (a) per ogni giornta di lavoro prestata da salariati fissi addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame ; 1) quota per l’assicurazione malattia : per ogni giornata di uomo L. 4.50 ; per ogni giornata di donna e ragazzo : Lire 3.04 ; 2) quota per l’assicurazione invalidità e vecchiaia : contributo base : per ogni giornata di uomo L. 0.54 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.27 ; contributo integrativo: per ogni giornata di uomo L. 6 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3 ; 3) quota per l’assicurazione tubercolosi : contributo base : per ogni giornata di uomo L. 0.12 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.10 ; contributo integrativo : per ogni giornata di uomo L. 2.40 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2 ; 4) Quota per l’assicurazione di nuzialità e natalità: per ogni giornata di uomo L. 0.073 ; per ogni giornata di donna e di ragazzo L. 0.08 : 5) quota per la corresponsione degli assegni familiari : per ogni giornata di uomo, donna o ragazzo JL. 1.50 ; (b) per ogni giornata di lavoro prestata da giornalieri di campagna : 1) quota per l’assicurazione malattia : per ogni giornata di uomo L. 6.10 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 4.10; 2) quota per l’assicurazione invalidità e vecchiaia : contributo base : per ogni giornata di uomo L. 0.54 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.27 ; contributo integrativo : per ogni giornata di uomo L. 6 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 3 ; 3) quota per l’assicurazione tubercolosi : contributo base : L. 0.20 ; contributo integrativo : L. 4 ; 4) quota per l’assicuraz’one nuzialità e natalità : per ogni giornata di uomo L. 0.24 ; per ogni giornata di donna e ragazzo L. 0.22 ; 5) quota per là corresponsione degli assegni familiari : per ogni giornata di uomo, donna o ragazzo L. 1.50 ; (c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni: 1) quota per l’assicurazione malattia: L. 1.40; 2) quota per l’assicurazione tubercolosi : contributo base : L. 0.0625 ; contributo integrativo : L. 1.25 ; 3) quota per l’assicurazione nuzialità e natalità : per ogni giornata di uomo, donna o ragazzo L. 0.075. ARTICOLO II COMPUTO DELLE GIORNATE LAVORATIVE AI FINI DEL CALCOLO DEI CONTRIBUTI Sezione 1. — Le quote indicate all’ Art. I del presente Ordine si applicheranno alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del R. D. L. 28/11/1938, n. 2138 e delle relative disposizioni di attuazione. Sezione 2. — Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da. essi impiegate sarà considerato, ai fini dell’applicazione dei contributi di cui all’Art. I, lettera a), del presente Ordine, in 300. Ove i predetti salariati siano addetti alle colture ed al bestiame tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all’azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Sezione 3. — Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili il numero delle giornate impiegate da ogni unità lavorative del nucleo familiare sarà considerato, ai fini dell’applicazione dei contributi di cui all’art. I, lettera c), numeri 1, 2 e 3 del presente Ordine, in 240. Sezione 4. — I proprietari di teire affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nelle lettere a) e b) dell’Art. I del presente Ordine, per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e di sistemazione del fondo. ARTICOLO III CONTRIBUTI PER L’ ASSICURAZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO IN AGRICOLTURA Per l’assicurazione dogli infortuni sul lavoro in agricoltura per le categorie di cui all’art. I, lettere a), b) e c), i contributi da iscriversi in relazione all’estimo catastale nei ruoli dell’imposta fondiaria per l’anno 1947, ai sensi del I.o comma dell’art. 3 della Legge 16 giugno 1939 n. 942, saranno determinati con successivo Ordine. ARTICOLO IV CONTRIBUTI A CARICO DEI COLONI 0 MEZZADRI I concedenti i fondi condotti a mezzadria e colonia trattengono l’importo dei contributi di cui all’Art. I, lettera a) e b) del presente Ordine, dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavori di spettanza dello stesso colono o mezzadro. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 22 agosto 1947 JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ASSEGNI FAMILIARI IN AGRICOLTURA Ritenuto opportuno e necessario di provvedere alt adeguamento dalla misura degli assegni familiari e dei contributi relativi stabiliti per i lavoratori dall’agricoltura in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio’’), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Vffidale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MISURA DEGLI ASSEGNI FAMILIARI E DEI RELATIVI CONTRIBUTI La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi previsti per il Territorio dalla Tabella „B“, allegata all’ordine No. 325 di data 5 marzo 1947, è revocata e sostituita con effetto dal I gennaio 1947, da quella stabilita nella tabella seguente : TABELLA ,,B“ ASSEGNI FAMILIARI ORDINARI E DI CAROVITA E RELATIVI CONTRIBUTI PER LA AGRICOLTURA I. — Assegni Giornalieri AVENTI DIRITTO Per ciascun figlio Per la moglie ed il marito invalido Per ciascun genitore ordinari di carovita ordinari di carovita ordinari di carovita Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali o collettivi, salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili ì.— 12,— 1.45 12.55 0.80 8.20 Impiegati 9,— 36,— 17,— 29,— 4,— 24,— II. — Contributi (a carico del datore di lavoro) CATEGORIE MISURE Avventizi o giornalieri di campagna, compartecipanti individuali e collettivi, salariati fissi obbligati, (addetti o non addetti alle colture agrarie) e categorie assimilabili ...................................... Per giornata di lavoro L. 29.—- Impiegati Sulla retribuzione lorda 27% CORRESPONSIONE DEGLI ASSEGNI Gli assegni familiari dovuti ai lavoratori dell’agricoltura per i quali si applicano le norme sui contributi unificati di cui al R. D. L. 28 novembre 1938, n. 2138, saranno annualmente corrispósti come segue : a) per i salariati fissi, obbligati e categorie assimilabili in quattro rate trimestrali uguali ; b) per gli avventizi e giornalieri di campagna, nei primi tre trimestri, in ragione di un quarto delle giornate attribuite nell’anno precedente a ciascuna delle sottocategorie dei permanenti, degli abituali, degli occasionali o degli eccezionali e, nell’ ultimo trimestre, nell’ammontare corrispondente alla differenza tra gli assegni familiari liquidati a titolo di acconto nei precedenti trimestri e quelli spettanti in base al numero di giornate lavorative attribuite a ciascuna delle sottocategorie predette, a norma della Tabella ,,B“ di cui all’articolo I del presente Ordine. ARTICOLO III CONTRIBUTO PER I GIORNALIERI DI CAMPAGNA La differenza fra la misura del contributo previsto per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia come indicato dalla Tabella ,,B“ di cui all’art. I del presente Ordine e quella stabilita dall’ Ordine n. 441 di data 22 agosto 1947 contenente le aliquote per il 1947'dei contributi agricoli unificati, ammontante a Lire 27.50 per ogni giornata di lavoro, sarà corrisposta dai datori di lavoro con le modalità previste dalle Sezioni 3 e 4 dell’Art. V dell’ Ordine n. 275 di data 5, dicembre 1946, e con l’osservanza dei termini di cui all’articolo successivo. ARTICOLO IV MODALITÀ’ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO Sezione i. — Il versamento della differenza di contributo di cui all’articolo precedente, sarà effettuato in due soluzioni : la prima entro il 31 agosto e la seconda entro il 30 novembre 1947. Sezione 2. — Nei confronti dei datori di lavoro che risultino inadempienti all’obbligo del versamento della prima rata entro il termine di cui alla sezione precedente, la riscossioni sarà effettuata per l’intera somma dovuta, con le modalità previste dalla Sezione 4 dell’Art. V dell’ Ordine n. 275 di data 5 dicembre 1946. Sezione j. — Nei confronti dei datori di lavoro che, pur''avendo regolarmente versato la prima rata, si rendono inadempienti al versamento della seconda entro il termine previsto, la riscossione con le modalità di cui alla Sezione precedente, sarà effettuata limitatamente al-l’importo della seconda rata. ARTICOLO V ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO Le somme riscosse a titolo di contributo o di multa per mora sono attribuite, con le modalità previste dal R. D. 24 settembre .1940, n. 1954 .per il 97% alla Cassa Unica per gli Assegni Familiari, di cui alla legge 6 agosto 1940, n. 1278, e per il 3% al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, a titolo di rimborso delle spese per l’accertamento e la riscossione del contributo. ARTICOLO VI DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 26 Agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 450 AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA ARC1PRETALE DI S. CANZIAN D’ISONZO A PERMUTARE CERTI TERRENI DI SUA PROPRIETÀ’ PREMESSO che la Chiesa arcipretale di S. Canzian d’Isonzo ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di propri possedimenti in cambio di uno di proprietà della Signora Olga BLASIQ in BRAIDICH e di uno di proprietà del Signor BLASI Alessandro fu Alessandro, ambedue da Ronchi ; CONSIDERATO che detta domanda è stata regolarmente approvata per iscritto dal Presidente della Zona di Trieste ; CONSIDERATO che non sussiste alcuna obiezione per Vaccettazione della suddetta domanda, IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: 1. — La Chiesa arcipretale di S. Canzian d’Isonzo è autorizzata ad effettuare le seguenti permute di proprietà : a) particella di fondo 781 arativo corpo tavolare della P.T. 46 di S. Canzian d’Isonzo, di proprietà della Chiesa di S. Canzian d’Isonzo, verso cessione della particella di fondo 243 arativo 15 corpo tav. della P.T. 104 di S. Canzian d’Isonzo di proprietà di Olga BLASIG in BRAIDICH; b) particella di fondo 669 corpo tavolare 714/1 e 714/2 della P.T. 46 di S. Canzian d’Isonzo, di proprietà della Chiesa di S. Canzian d’Isonzo, verso cessione della particella di fondo 932/6 arativo 45 corpo tav. della P.T. 331 di S. Canzian dTsonzo e della particella di fondo 242 arativo 6 corpo tav. della P.T. 112 di S. Canzian d’Isonzo, di proprietà di BLASI Alessandro fu Alessandro. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 26/8/1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria . Ufficiale Superiore agli Affari Civili CONTROLLO SUL TRASPORTO DI MERCI CONSIDERA TO che si ritiene opportuno e necessario di fare un emendamento all’ Ordine No. 395 che provvede per il controllo sul trasporto di merci in Italia ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I AGGIUNTA ALL’ ELENCO DI MERCI DI CUI NELL’ARTICOLO II DELL’ ORDINE No. 395 All’ elenco di merci di cui l’Articolo II dell’ Ordine No. 395 di data 5 giugno 1947 va fatta la seguente aggiunta : „18) Carburo di calcio ; 19) Carta da giornali." ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in, vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 29 agosto 1947 JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 139 REVOCA DELLA CONCESSIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE ACCORDATA AI FRIGORIFERI GENERALI DI TRIESTE CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario per motivi di pubblica utilità di revocare la concessione del diritto di prelazione accordata ai Frigoriferi Generali di Trieste, IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO: 1. — Viene revocata la concessione del diritto di prelazione di fronte a terzi per l’affitto dell’area sul Molo Fratelli Bandiera in Trieste, adiacente allo stabilimento dei Frigoriferi Generali, di cui all’art. 5 della convenzione di data 26 marzo 1926, stipulata tra i Magazzini Generali di Trieste ed i detti Frigoriferi Generali. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 22 agosto 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 140 NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO A CAPO DELLA SEZIONE ZOOTECNICA DELLO ISPETTORATO TERRITORIALE DELL’AGRICOLTURA CONSIDERATA la disposizione delVArt. I delVOrdine No. 38 in data 12 novembre 1945, riguardante Vistituzione delV Ispettorato Territoriale delV Agricoltura ; CONSIDERATA la necessità di nominare il capo della Sezione Zootecnica delV Ispettorato Territoriale delV Agricoltura ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: 1. — Il dott. Emo PERCO è temporaneamente nominato Capo della Sezione Zootecnica dell’Ispettorato dell’Agricoltura con decorrenza dal 1 agosto 1947 ed è parificato ad un funzionario dello Stato di grado Vili, Gruppo A. 2. — Il dott. Emo PERCO''adempirà ai compiti demandati al suo ufficio in conformità alle disposizioni dell’Ordine No. 38 di data 12 novembre*1945 e sotto la vigilanza ed il controllo del Governo Militare Alleato. f 3. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. Trieste, 26/8/1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Eanteiia Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 142 NOMINA DEL DOTT. EMO PERCO A COMMISSARIO TERRITORIALE PER LA CACCIA CONSIDERATO che, si è resa necessaria la nomina di un Commissario Territoriale per la Caccia IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO: 1. — Il Dott. Emo Porco è temporaneamente nominato Commissario territoriale per la Caccia con decorrenza dal 1 agosto 1947. 2. —■ Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. TRIESTE, 26/8/1947 JAMES J. CARNES Colonnelo di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 80 NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE Dl DUINO- AURISINA Io, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario di Zona, Trieste, in conformità ai poteri conferitimi dell’ Ordine Generale No. il, ORDINO: le seguenti nomine per T amministrazione del governo locale del Comune di T) ui no - Auri sina, con effetto dal 16 agosto 1947 : Presidente del Comune: KAKES FRANCESCO Presidente del Consiglio Comunale : LUPINO LUIGI Membri del Consiglio Comunale: BOSCHETTI TOMMASO PIPAN GIOVANNI LE Gl SA GIUSEPPE MERLUZZI AMEDEO Membro Sostituto: LEGISA ALBINO Trieste, addi 2 luglio 1947 A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 87 NOMINA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI GRADO Poiché con l'Ordine di ZonaNo. 12 del 21 Settembre 1945 vennero nominati il presidente ed i membri del consiglio comunale di Grado e poiché risulta ora necessario sostituire il presidente ed i membri che si sono dimessi circa il giorno %i Marzo 1947 Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi dei poteri conferitimi dall' Ordine Generale No. 11 dell' 11 Agosto 1945• ORDINO: ARTICOLO I Le seguenti persone sono nominate Presidente e Membri del Consiglio Comunale del Comune di Grado in sostituzione del presidente e dei membri che si sono dimessi circa il giorno 21 .Marzo 1947 : Presidente del Consiglio Comunale : PERCO FRANCESCO Membri: TARLAO MARIANO SVERZUT ADELCHI MARCHE SAN NICOLO’ GIORDA FRANCESCO Sostituto: MARIN GIOVANNI ARTICOLO II Il presente Ordine entrèrà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 8 Agosto 1947. A. H. GARDNER Ten. col. R. A. Commissario di Zona, Trieste Avviso di Zona N. 6 RINUMERAZIONE DELL’ORDINE DI ZONA CONCERNENTE L’OBBLIGO DEL PILOTAGGIO NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE L’Ordine di Zona No. 56 (47 A) del 26 Luglio 1947 concernente l’obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone viene rinumerato : 60 (47 A). F.C.S. BAYLISS Maggiore R. A Ufficiale Legale di Zona Ordine di Zona N. 148 NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE COMEL A DIRETTORE DELL’ OSPEDALE CIVILE DI GORIZIA AL POSTO DEL PROF. PIERO MARIN Premesso che con V Ordine N. 42 di data 1 ottobre 1945, il Prof. PIERO MARIN è stato nominato Direttore dell’ Ospedale Civile dì Gorizia ; Premesso che il predetto Prof. PIERO MARIN ha rassegnato le sue dimissioni da tale incarico ; IO, FRED 0. MAVIS, Ten. Col. Fant., Commissario di Zona per la Zona, d,i Gorizia, ORDINO: Art. I. — Il Prof. PIERO MARIN è in forza di quest’ Ordine sollevato dall’ incarico di Direttore dell’ Ospedale Civile di Gorizia. Art. II. — Il Dott. GIUSEPPE COMEL è in forza di quest’ Ordine nominato Direttore dell’ Ospedale Civile di Gorizia. , Art. III. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Gorizia, 14 agosto 1947. FRED 0. MAVIS Ten. Col. Fant. Commissario di Zona Zona di Gorizia Ordine di Zona N. 145 RIMOZIONE DI MACERIE POICHÉ’ si considera necessario portare a termine nella Zona di Gorizia le rimozione di macerie degli edifici danneggiati o distrutti a causa della guerra, IO, S. W. K1GER, Ten. Col. T. C. //. Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, ORDINO: ARTICOLO I RICHIESTA PER LA RIMOZIONE GRATUITA Sezione i. — Qualsiasi proprietario di immobile distrutto o danneggiato a causa della guerra può, su domanda da inviarsi alla Divisione Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, ottenere la rimozione gratuita delle macerie, salvi i diritti del proprietario e trattenersi tutto il materiale che può essere utilizzato e che dovrà venir accumulato e lasciato sul posto a sua disposizione. Sezione 2. — La domanda scritta di cui alla Sezione precedente, dovrà venir presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine, alla Divisione Lavori Pubblici. Dovrà essere usato un modulo speciale che potrà essere ritirato alla Divisione Lavori Pubblici. ARTICOLO II RIMOZIONE OBBLIGATORIA IN CASO DI OMESSA DOMANDA I proprietari di edifici distrutti o danneggiati a causa della guerra che non presentassero la domanda per la rimozione delle macerie nel termine prescritto alla Sezione 2 dell’articolo I, dovranno provvedere, alla rimozione, a loro spese e cura, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO ILI MANCATA RIMOZIONE DELLE MACERIE Nei casi in cui, trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore di quest’ Ordine, la domanda per la rimozione dei detriti non sia stata presentata o la rimozione non sia avvenuta ai sensi dell’articolo II, il Governo Militare Alleato potrà provvedere a ciò direttamente e procedere alla rimozione delle macerie senza discriminazione tre, materiale riutilizzabile o senza che al proprietario' possa spettare alcun diritto a compenso. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Gorizia, addì 28 agosto 1947. S. W. KIGER Ten. Col. TC. f.f. Commissario di Zona Zona di Gorizia VOLUME II Gazzetta N. 26 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I - Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 114 Proroga dei contratti di locazione e sublocazione........ 815 No. 116 (63 D) Nuove disposizioni riguardanti le retribuzioni e le pensioni dei dipendenti statali .............................y. 816 Ordine No. 434 Norme speciali per l’Ordine degli avvocati e procuratori ...... 818 No. 441 Determinazione delle misure dei contributi in agricoltura dovuti per l’anno 1947 ......•................................... 820 No. 447 (325 A) Assegni familiari in agricoltura .................... 822 No. 450 Autorizzazione concessa alla Chiesa Arcipretale di S. Canzian d’Isonzo a permutare certi terreni di sua proprietà. 824 No. 459 (395 B) Controllo sul trasporto di merci ................ 825 Ordine Amministrativo , No. 139 Revoca della concessione del diritto di prelazione accordata ai Frigoriferi Generali di Trieste "................... 825 No. 140 Nomina del Dott. Emo Perco a Capo della Sezione Zootecnica dell’Ispettorato dell’Agricoltura......................... 826 No. 142 Nomina del Dott. Emo Perco a Commissario Territoriale per la caccia .................................................. 826 PARTE II - Zona di Trieste Ordine Amministrativo di Zona No. 80 Nomina del Presidente e del Consiglio Comunale di Duino-Aurisina 827 No. 87 Nomina del nuovo Consiglio Comunale del Comune di Grado .. 827 Avviso di Zona No. 6 Rinumerazione dell’Ordine di Zona concernente l’obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone ............. 828 I Zona di Gorizia Ordine di Zona » No. 143 Nomina del Dott. Giuseppe Cornei a direttore dell’Ospedale Civile di Gorizia al posto del Prof. Piero Marin ... 829 No. 145 Rimozione di macerie .................................... 829