ACTA HISTRIAE 30, 2022, 4 UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185ACTA HISTRIAE 30, 2022, 4, pp. 757-1232 UDK/UDC 94(05) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper Società storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE 30, 2022, 4 KOPER 2022 ISSN 1318-0185 e-ISSN 2591-1767 V čast Salvatorju Žitku In onore di Salvator Žitko In honour of Salvator Žitko ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) Letnik 30, leto 2022, številka 4 e-ISSN 2591-1767 Darko Darovec Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Stuart Carroll (UK), Angel Casals Martinez (ES), Alessandro Casellato (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Lucien Faggion (FR), Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleš Maver, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Žiga Oman, Polona Tratnik, Jože Pirjevec, Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (MNE), Luca Rossetto (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen , Marta Verginella, Salvator Žitko Urška Lampe, Gorazd Bajc, Lara Petra Skela, Marjan Horvat, Žiga Oman Petra Berlot Urška Lampe (angl., slo.), Gorazd Bajc (it.), Lara Petra Skela (angl., slo.) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper / Società storica del Litorale - Capodistria© / Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja / Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment / Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della società, cultura e ambiente© Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000, Koper-Capodistria, Garibaldijeva 18 / Via Garibaldi 18, e-mail: actahistriae@gmail.com; https://zdjp.si/ Založništvo PADRE d.o.o. 300 izvodov/copie/copies Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research Agency, Mestna občina Koper Koprsko pristanišče (avtor: Salvator Žitko, 1962) / Porto di Capodistria (autore: Salvator Žitko, 1962) / Port of Koper (author: Salvator Žitko, 1962). Redakcija te številke je bila zaključena 15. decembra 2022. Odgovorni urednik/ Direttore responsabile/ Editor in Chief: Uredniški odbor/ Comitato di redazione/ Board of Editors: Uredniki/Redattori/ Editors: Prevodi/Traduzioni/ Translations: Lektorji/Supervisione/ Language Editors: Izdajatelja/Editori/ Published by: Sedež/Sede/Address: Tisk/Stampa/Print: Naklada/Tiratura/Copies: Finančna podpora/ Supporto finanziario/ Financially supported by: Slika na naslovnici/ Foto di copertina/ Picture on the cover: Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: CLARIVATE ANALYTICS (USA): Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL); DOAJ. To delo je objavljeno pod licenco / Quest'opera è distribuita con Licenza / This work is licensed under a Creative Commons BY-NC 4.0. Navodila avtorjem in vsi članki v barvni verziji so prosto dostopni na spletni strani: https://zdjp.si. Le norme redazionali e tutti gli articoli nella versione a colori sono disponibili gratuitamente sul sito: https://zdjp.si/it/. The submission guidelines and all articles are freely available in color via website http: https://zdjp.si/en/. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 Volume 30, Koper 2022, issue 4 VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS Darja Mihelič: Korenine piranske družine Petrogna/Petronio (1257–1350) .............. Le radici della famiglia Petrogna/Petronio di Pirano (1257–1350) The Roots of the Petrogna/Petronio Family of Piran (1257–1350) Marijan Premović: Banditry in Zeta in the Balšić Period (1360–1421) .................... Brigantaggio a Zeta nel periodo dei Balšić (1360–1421) Razbojništvo v Zeti v času Balšićev (1360–1421) Dušan Mlacović: Koper v poznem srednjem veku: opažanja o mestu in njegovih portah po pregledu knjig koprskih vicedominov s konca 14. stoletja ................. Capodistria nel tardo medioevo: osservazioni sulla città e le sue porte dopo una disamina dei quaderni dei vicedomini capodistriani della fine del XIV secolo Late Medieval Koper: Observations about the Town and Its Portae from a Survey of the Books of the Koper Vicedomini from the End of the 14th Century Darko Darovec: Knjiga koprskih kapetanov Slovanov (1587–1724) ........................ Il libro di capitani degli Slavi di Capodistria (1587–1724) The Book of the Koper Captains of the Slavs (1587–1724) Lovorka Čoralić: Zadarski plemić Josip Antun Fanfonja – zapovjednik mletačkih prekomorskih pješačkih postrojbi u 18. stoljeću ........................................ Il nobile Giuseppe Antonio Fanfognia di Zara – comandante delle formazioni di fanteria oltremarina della serenissima nel settecento Nobleman of Zadar Joseph Anthony Fanfognia – Commander of Venetian Overseas Infantry Units in the Eighteenth Century Claudio Povolo: Violenza e inimicizie tra cinque e seicento. Due pratiche sociali nella loro dimensione antropologico-giuridica ................................................ Violence and Enmity between the 16th and 17th Centuries. Two Social Practices in their Legal Anthropological Dimensions Nasilje in sovražnost v 16. in 17. stoletju. Družbeni praksi v pravno-antropološki dimenziji 757 799 819 UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 e-ISSN 2591-1767 909 855 933 ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 Žiga Oman: Sosedje in sovražniki: reševanje sporov pred ljubljanskim mestnim svetom v zgodnjem novem veku (1521–1671) ............................................ Vicini e nemici: risoluzione dei conflitti davanti al consiglio comunale di Lubiana nella prima età moderna (1521–1671) Neighbours and Enemies: Dispute Settlement before the Ljubljana Town Council in the Early Modern Period (1521–1671) Tilen Glavina: »Lakomen volk in uničevalec Kristusove vere.« Vergerijane (1550): povod ali rezultat pregona Petra Pavla Vergerija? ................................................................................................ «L’avido lupo e distruggitore della fede di Christo». Le Vergeriane (1550): pretesto o conseguenza della persecuzione di Pier Paolo Vergerio? “A Greedy Wolf and Destroyer of the Faith of Christ.” Le Vergeriane (1550): A Cause or a Result of the Persecution against Pier Paolo Vergerio? Furio Bianco: Tra storia e stampe popolari in età moderna. Perfetta, e veridica relatione, delli processi criminali, et essecutioni delli medesimi, fattasi contro li tre conti, Francesco Nadasdi, Pietro di Zrin, e Francesco Cristofforo Frangepani (1671) .................................................. Between History and Popular Print in the Modern Age. Perfetta, e veridica relatione, delli processi criminali, et essecutioni delli medesimi, fattasi contro li tre conti, Francesco Nadasdi, Pietro di Zrin, e Francesco Cristofforo Frangepani (1671) Med zgodovino in ljudskim tiskom v novem veku. Perfetta, e veridica relatione, delli processi criminali, et essecutioni delli medesimi, fattasi contro li tre conti, Francesco Nadasdi, Pietro di Zrin, e Francesco Cristofforo Frangepani (1671) Borut Klabjan: Za boga, narod in domovino! Katero? Vprašanje verskih, narodnih in državnih pripadnosti ter vloga češke in moravske duhovščine v Istri pred in po prvi svetovni vojni ....................................................... Per dio, nazione e patria! Quale? La questione delle affiliazioni religiose, nazionali e statuali e il ruolo del clero boemo e moravo in Istria prima e dopo la prima guerra mondiale For God, Nation and Motherland! Which One? The Question of Religious, National and State Affiliation, and the Role of Czech and Moravian Priests in Istra before and after World War I Andrej Rahten: Josip Vilfan v prvem desetletju panevropskega gibanja .................. Josip Vilfan nella prima decade del movimento paneuropeo Josip Vilfan in the First Decade of the Paneuropean Movement 1057 1015 1075 1039 973 ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 Martin Bele: Prispevek k podrobnejši osvetlitvi družinskih vezi in mladostnih let dr. Antona Korošca – družina in mladost Bižikovega Toneta ................................ Contributo a una delucidazione più dettagliata dei legami famigliari e degli anni giovanili del dott. Anton Korošec ‒ la famiglia e la gioventù di Tone Bižik Contribution to a More Detailed Exposure of Family Relations and Younger Years of Dr. Anton Korošec – Bižik Tone Urška Lampe: Tajna misija Josipa Smodlake v Rim: prvi poskus neposrednega sporazuma med Jugoslavijo in Italijo, oktober 1945–januar 1946 .............................. La missione segreta di Josip Smodlaka a Roma: il primo tentativo di accordo diretto tra la Jugoslavia e l’Italia, ottobre 1945-gennaio 1946 The Secret Mission of Josip Smodlaka to Rome: The First Attempt at a Direct Agreement between Yugoslavia and Italy, October 1945–January 1946 Ana Šela: Delovanje slovenske službe državne varnosti v osemdesetih letih 20. stoletja ................................................................... Il funzionamento del sloveno servizio di sicurezza nazionale negli anni ottanta Functioning of the Slovenian State Security Service in the 1980s Aleš Maver: Narod na preklic? Oblikovanje beloruske identitete v primerjavi s slovensko ............................................................................................ Una nazione a revoca? La formazione dell’identità bielorussa a confronto con quella slovena A Nation to Recall? Formation of Belarusian Identity Compared to the Slovenian Case Marjan Horvat: Uporabe ljudskih pravljic v legitimizaciji političnih ideologij 20. stoletja: nenavadni primer slovenske verzije pravljice Repa velikanka in jugoslovanski samoupravni socializem ......................................... L’uso dei racconti popolari nella legittimazione delle ideologie politiche del novecento: l’esempio insolito della versione slovena del racconto La rapa gigante e il socialismo di autogestione jugoslavo The Use of Folktales in the Legitimization of Political Ideologies of the 20th Century: The Unusual Case of the Slovenian Version of the Folktale The Gigantic Turnip and Yugoslav Self-governing Socialism Polona Tratnik: The Pre−Enlightenment Formation of the Emerging Modern Scientific Episteme and Building Community from Mythical Discourse ......................... La formazione pre-illuministica dell’emergente episteme scientifica moderna e la costruzione della comunità partendo da un discorso mitico Predrazsvetljensko oblikovanje modernega znanstvenega epistema in grajenje skupnosti iz mitskega diskurza 1215 1095 1159 1115 1185 1137 ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 933 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI NELLA LORO DIMENSIONE ANTROPOLOGICO-GIURIDICA Claudio POVOLO Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo, e strategie della società, cultura e ambiente, Čentur 1f, 6273 Marezige, Slovenia e-mail: claudio.povolo@irris.eu SINTESI Il saggio affronta i temi della violenza e delle inimicizie sia nelle loro caratteristiche tradizionali e culturali, che alla luce delle trasformazioni da cui vennero investite tra Cinque e Seicento, di seguito ai provvedimenti assunti in molte realtà europee, per affron- tare soprattutto il preoccupante fenomeno del banditismo, alla luce delle nuove esigenze di sicurezza e tranquillità. Le inimicizie sono una caratteristica di tutti i gruppi umani, in ogni luogo e in ogni tempo. E poiché, almeno per un lungo periodo, furono molto spesso in stretta relazione con una spiccata dimensione della violenza, le loro caratteristiche e i loro mutamenti sono rivelatori di come ciascuna società assegni determinati simboli e valori ai conflitti che insorgono e alle modalità della loro risoluzione. In realtà il concetto di inimicizia, strettamente intrecciato a quello di vendetta, svolse una funzione essenziale nell’ambito di una società in cui era non solo preminente un ordine incentrato sulla pace, ma anche si costituiva come la salvaguardia di gerarchie sociali incentrate sullo status, la parentela e l’onore. Nella seconda metà del Cinquecento, di seguito alla diffusa insicurezza sociale e alla crisi del policentrismo politico che aveva caratterizzato lo stato medievale, il sistema culturale delle inimicizie smarrì il suo timbro tradizionale e divenne strumento spesso inconsapevole di una violenza estrema. Questo passaggio è nettamente avvertibile nella sfida senza quartiere che i poteri centrali lanciarono al banditismo, emanando una legislazione che diede luogo ad un vero e proprio stato di emergenza in cui si prevedeva, tra l’altro, un’esplicita delega all’uso della violenza privata. Parole chiave: Violenza, inimicizie, pena del bando, banditismo, onore, vendetta, pace VIOLENCE AND ENMITY BETWEEN THE 16TH AND 17TH CENTURIES. TWO SOCIAL PRACTICES IN THEIR LEGAL ANTHROPOLOGICAL DIMENSIONS ABSTRACT This paper deals with the topics of violence and enmity both in terms of their traditional and cultural characteristics, as well as in light of the transformations undergone between the 16th and 17th centuries following the measures implemented in various European environments to target Received: 2022-04-22 DOI 10.19233/AH.2022.37 ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 934 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 above all the alarming phenomenon of banditry, and adopted in consideration of the new-found need for safety and tranquillity. Enmity is typical of all human groups everywhere and at any point in time. And since for long it was often closely related to a distinct dimension of violence, its characteristics and changes reveal the symbolic meanings and values that each society ascribes to conflicts and to the methods of their resolution. In fact, the concept of enmity, deeply intertwined with that of revenge, played an essential role within a society in which a peace-centred order was not only pre-eminent but also constituted as the safeguarding of social hierarchies focused on status, kinship, and honour. In the second half of the 16th century, in the wake of widespread social insecurity and the crisis of political polycentrism that had characterised the mediaeval state, the cultural system of enmity lost its traditional stamp and became, often unawares, a means of ex- treme violence. This passage is clearly noticeable in the ruthless challenge that the central powers mounted against banditry, enacting a legislation that led to a veritable state of emergency, which among other things entailed an explicit mandate for the use of private violence. Key words: violence, enmity, penalty of banishment, banditry, honour, revenge, peace VIOLENZA Da un balcone, alla luce fioca di un lume (Malcesine, 16 settembre 1586) Quanto avvenne la notte del 16 settembre 1586 a Malcesine, lungo la riva orientale del lago di Garda ci è trasmesso dal fascicolo istruito nei giorni seguenti nella cancel- leria pretoria di Verona su iniziativa del bandito Giuliano Mozzetto, il quale, insieme al fratello Sante e a un gruppo armato di cinque o sei uomini, aveva ucciso il bandito Alvise Menin. Tramite il padre, nominato suo procuratore, il Mozzetto presentò alcuni testimoni, che ebbero i compito di riconoscere la testa del bandito ucciso, posta sulla pietra del bando nella piazza principale della città1. Uno di costoro, quasi sicuramente, 1 La presentazione della testa del bandito sulla pietra del bando, collocata nelle principali città, costituiva il primo passo per formalizzare la richiesta dei benefici previsti dalle leggi e dalla sentenza di bando contro di lui pronunciata. L’uccisore o, come più spesso avveniva, un suo procuratore, presentava dei capitoli (pun- ti argomentativi) inerenti l’identificazione del bandito e il luogo e le modalità della sua uccisione. Doveva inoltre produrre dei testimoni non coinvolti nella riscossione del beneficio, i quali attestassero che quanto veniva affermato corrispondesse a verità. Il fascicolo istruito veniva esaminato dalle magistrature competenti, che avrebbero dovuto vagliare la legittimità della procedura, rilasciando eventualmente le taglie previste e soprattutto la concessione di una voce liberar bandito, tramite la quale il richiedente poteva liberare se stesso, se bandito; oppure venderla ad altre persone interessate ad utilizzarla. Un iter complesso, che diede luogo a diversi imbrogli e sotterfugi, inducendo il Consiglio dei dieci ad intervenire ripetutamente per regolamentare quello che, a tutti gli effetti, era divenuto un vero e proprio mercato delle voci. Per un’analisi specifica del fenomeno rinvio a Povolo, 2018b. Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del progetto «FACING FOREIGNERS Between the Medieval and Early Modern Period in the North Adriatic Towns», finanziato dall'Agenzia per la ricerca di Slovenia (ARRS, n. J6-4603). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 935 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 aveva partecipato all’agguato perché non nascose di conoscere il Menin, in quanto erano entrambi di Pollo, un villaggio della Valpolicella, posto lungo il corso dell’Adige: Era mio vicino una balestra, cioè innanzi che egli fosse bandito di molti bandi; e casa sua, sua madre, sua moglie e un fratello mi sono vicini quanto ho detto. E ho troppa cognizione di lui che i suoi vecchi e i miei sono stati anche nemici; e lui parimenti nemico di un mio primo cugino per giocare alle carte. Il linguaggio dell’inimicizia traspare apertamente dalle parole di questo teste. Ma tra coloro che l’uccisore volle fossero citati in cancelleria, in quanto avevano assistito alla fase finale dell’uccisione del Menin, c’erano alcuni abitanti di Malce- sine. Uno di costoro, Battista Bighello, dovette raccontare quanto, con sua grande sorpresa, aveva visto quella notte. La sua casa era infatti posta vicino al luogo dove il bandito era stato ucciso: Vennero a batter alla mia porta della casa che tengo in Malcesine, vicina al lago, alcuni che non so nemmeno chi fossero, i quali mi dissero che dovessi dargli un lume. E avanti che battessero avevo sentito sparare fuori di casa. Io li risposi che non volevo venire fuori di casa, sebbene anche mi dissero che Giuliano dei Mozzettini aveva trovato un bandito e gli voleva togliere la testa. E li soggiunsi che sarei stato al balcone con il lume per farli servizio. Dove stando, che era anche scuro, sentivo uno a gemere2. Quegli uomini dovettero accontentarsi della sua limitata disponibilità. Il teste proseguì poi narrando quanto aveva potuto scorgere, sporgendosi dal balcone, alla fioca luce del lume: E stettero ancora un poco e sentii sparare due altre archibugiate. E essendo io al bal- cone vidi Giuliano, che ho predetto, che toglieva la testa a uno che non so chi fosse, il quale era sopra il porto presso alla mia casa, la quale guarda sopra esso porto. La qual testa vidi mettere in un carnero e dare a Santin, fratello del detto Giuliano […]. Io dico che non giurerei che fosse vivo quando vidi a togliergli la testa, ma vidi ben uno a cascare in terra e credo che fosse quello a cui Giuliano tolse la testa.3 Il teste aveva probabilmente ricevuto un compenso per recarsi in cancelleria a Verona e testimoniare intorno a quanto aveva visto quella notte. Ma la sua testimonianza, filtrata da una narrazione quasi surreale, esprime bene come la rappresentazione di quanto era avvenuto si manifestasse senza lasciare apparen- temente trasparire il sotteso flusso emotivo. Quella scena notturna, descritta da un balcone alla fioca luce di un lume, veniva alcuni giorni dopo da lui rievocata come un episodio del tutto estraneo alla sua esperienza personale. La violenza 2 ASVr, Rettori veneti, busta 13, presentatio capitis Aloisii de Meninis de Pullo. 3 ASVr, Rettori veneti, busta 13, presentatio capitis Aloisii de Meninis de Pullo. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 936 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 perpetrata nei confronti del bandito è infatti narrata come fosse un fatto oggettivo, privo di ogni qualificazione morale. La vittima, che non ha voce diretta, entra a far parte di una sorta di rito narrato dagli attori principali e dai testimoni che vi hanno assistito. La descrizione della violenta esecuzione sembra spogliarsi di ogni valore aggiunto, che si è soliti ritrovare nel momento in cui l’evento è riproposto nelle sue motivazioni e nelle sue conseguenze. UN CONCETTO SFUGGENTE Alcuni degli episodi affrontati in queste pagine descrivono una particolare forma di violenza, esercitata contro banditi e fuorilegge colpiti dall’ostracismo decreta- to nei loro confronti dalle autorità politiche e, molto spesso, legittimato pure da alcuni settori sociali influenti sul piano economico4. Una violenza estrema, le cui rappresentazioni, pur nella loro rituale teatralità, manifestavano, senza apparenti contraddizioni, la crudeltà di uccisioni condotte nei confronti di persone spesso ignare del destino loro riservato. Si trattava di veri e propri omicidi, compiuti con modalità efferate e brutali, ma del tutto legali, in quanto permessi e agevolati dalla straordinaria legislazione che, nonostante l’apparente timbro provvisorio, aprì sul finire del Cinquecento, a un vero e proprio stato di eccezione5. Una violenza legale, dunque, ma della cui legittimità, in più di un caso, è lecito dubitare. Anche se appro- vate e, molto probabilmente, incentivate da forze sociali che premevano sul potere politico del centro dominante per ottenere quella tranquillità e quella sicurezza messe in discussione dall’emergenza del banditismo, è intuibile che queste forme estreme di violenza, esercitate da individui spesso privi di scrupoli, nei confronti di persone che avevano dovuto abbandonare definitivamente il luogo natio, fossero per lo più disapprovate dal comune sentire. Se si raffrontano queste manifestazioni di violenza con quelle analoghe e assai numerose, perseguite dall’attività giudiziaria dei tribunali dell’epoca, appare evi- dente che le loro rappresentazioni sono però prive di quelle qualificazioni morali e giuridiche che generalmente connotavano un comportamento ritenuto disdicevole o lesivo dei valori sociali predominanti6. E impongono allo storico una riflessione sui significati e sulla natura stessa della violenza. 4 Sono frequenti in questo periodo le richieste di mercanti tedeschi e fiamminghi volte a richiedere un porto d’armi e ad auspicare l’assunzione di provvedimenti straordinari per garantire la sicurezza delle vie di comunicazione che collegavano i mercati del centro Europa con la città lagunare. Ad esempio nel giugno del 1583 è la stessa città di Norimberga a sollecitare l’intervento del Consiglio dei dieci, ASVe, CX, Comuni, filza 153, 10 giugno 1583; ASVe, CX, Comuni, filza 164, 26 novembre 1586: richiesta dei mercanti veneziani Dalla Grotta in cui si attesta il privilegio del porto d’armi ottenuto negli anni prece- denti dalla nazione alemanna. Di analogo tenore i privilegi ottenuti nello stesso anno dai corrieri e dai viandanti che li accompagnavano nei loro viaggi verso la Savoia e la Spagna: ASVe, CX, Comuni, filza 165, 23 dicembre 1586; ma anche: ASVe, CX, Comuni, filza 194, 3 dicembre 1592. 5 Per la serie di provvedimenti eccezionali adottati a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento rinvio a Povolo, 2014. 6 Cf., ad esempio, la vasta gamma di casi riproposta in Povolo, 2000. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 937 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Che cosa esattamente si intende con il termine violenza? Studi e ricerche compiute soprattutto negli ultimi decenni hanno rivelato che non esiste in realtà un accordo da parte degli studiosi (storici, sociologi, filosofi…) sul significato di una pratica sociale che sembra riferirsi ad una molteplicità di aspetti. L’ambiguità e l’indeterminatezza del termine appaiono tanto più evidenti se solo si riflette all’origine etimologica latina del termine. Violentia indica veemenza, impeto, una forza incontrollata. Il termine tende però spesso a sovrapporsi a quello di violare cioè di violazione, in quanto l’uso eccessivo della forza fisica è spesso rivolto a ledere norme e diritti ritenuti importanti o essenziali in una determinata società (Bufacchi, 2005)7. Laddove, dunque, il termine violenza è per lo più associato all’uso della forza fisica e si qualifica soprattutto per il suo significato restrittivo, nondimeno esso è molto spesso utilizzato per definire un vasto spettro di comportamenti che violano il corpo o la dignità di una persona E non è un caso che la bibliografia sul tema sembra essere animata dalle due diverse (e inevitabilmente ambigue) definizioni di violenza: una contraddistinta da un approccio minimalista, che considera es- senzialmente la violenza come un atto intenzionale ed eccessivo di forza; l’altra rivolta a considerare ed accogliere le molteplici forme di violazioni rivolte contro individui, collettività o parte di esse8. Il tema è reso ancor più complesso se lo si esamina sul piano storico. Numerosi studi improntati dalle ricerche sociologiche e psicologiche degli ultimi anni han- no affermato una nuova ortodossia: il ventesimo secolo si è contraddistinto per la minore intensità della violenza rispetto al passato e, nonostante tutte le atrocità commesse, nel presente si vive in uno stato di pace. Un’ortodossia assai diffusa e che, come è stato notato dallo storico britannico Stuart Carroll, è caratterizzata da quella che egli ha definito comfort history. Una visione di tipo evoluzionistico, che ignora inconsapevolmente la complessità della società medievale e moderna e che è stata profondamente influenzata dalle ricerche che, in maniera diversa, ma assonante, sono state prospettate da Sigmund Freud, Max Weber e Norbert Elias (Carroll, 2017, 23–43). Una storia che, più di recente, è stata profondamente e diversamente messa in discussione da alcuni studi rivolti a cogliere il contesto politico, economico e socia- le entro cui si sviluppano forme di violenza altrimenti inspiegabili con gli strumenti tradizionali di analisi. Un approccio incentrato sul case study e su un’analisi storica non inibita dalle tradizionali ripartizioni cronologiche, sembra dunque ricercare una via d’uscita per aggirare, se non superare, le opposte definizioni restrittive (e minimaliste) e inclusive (e perciò estensive) di violenza (De Haan, 2008, 38). Se la prima definizione si sofferma essenzialmente sull’autore della violenza (come atto di forza o di potere), la seconda sembra privilegiare la vittima, il suo punto di 7 Ma come nota l’autore non sempre l’atto di forza fisica significa la violazione nei confronti di qualcosa e di qualcuno. Così come una violazione può realizzarsi senza il ricorso all’uso della forza. 8 Rinvio alle riflessioni di De Haan, 2008, con un’ampia bibliografia sul tema. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 938 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 vista, ma anche il suo effettivo ruolo nel conflitto. Il contesto rinvia comunque a possibili imparziali spettatori o a terze parti, che hanno assistito alla manifestazione di violenza, ma che sono pure a conoscenza delle dinamiche sociali e emotive che l’hanno generata9. Le diverse e molteplici forme di descrizione10 tramite cui la violenza è sotto- posta all’attenzione dello storico, assumono comunque un rilievo non indifferente, soprattutto nel senso che esse stesse sono inevitabilmente il risultato artefatto di una violenza insita nella rappresentazione e nella narrazione di un fenomeno così complesso e radicato nella società11. Ma, si potrebbe aggiungere, le rappresentazioni tramite cui la violenza è narrata, sono talvolta in grado di porre in luce le contrad- dizioni e le apparenti incongruenze di un sistema sociale, soprattutto qualora esse svelino apertamente la loro strumentalità. Le scene di inusitata violenza nei confronti di persone che, colpite dalla pena del bando, erano state escluse dal contesto sociale di appartenenza e potevano essere impunemente uccise da chiunque ne avesse avuto motivazione o interesse sono, in questa direzione, assai significative12. Si tratta di descrizioni che, pur nell’ambito di un’ambigua ritualità prevista dalle leggi, esprimono la rappresentazione di una violenza estrema rivolta senza infingimenti nei confronti di banditi e fuorilegge. I testimoni chiamati a rievocarla, anche se non coinvolti direttamente dagli ucci- sori, entrano a far parte di una narrazione che, molto di rado, è soggetta a dubbi e contestazioni. E assai raramente la vittima ha una voce che la renda attivamente partecipe di un rito violento, svelandone la strumentalità. Ma è proprio l’esplicita spietatezza e l’assenza di ogni formulazione morale nella rappresentazione dell’uccisione di un fuorilegge a definire indirettamente, e più in generale, la complessità di una pratica sociale come la violenza, difficilmente circoscrivibile in molte delle sue manifestazioni trasmesse allo storico soprattutto tramite la prassi repressiva delle istituzioni giudiziarie e politiche13. Le sue rap- 9 Cf. quanto osservato da S. Carroll nella densa introduzione al volume da lui curato:»Understanding the relations between performer, victim and witness will tell us a lot about the political and social environment within which the act occurs» (Carroll, 2007, 10). 10 Nel senso etnografico del termine; cf. quanto osservato a tal proposito da Fabietti, 1999, 299. 11 Per questi problemi rinvio in particolare al volume collettaneo Violence and the limits of represen- tation. Come osservano i due curatori:»Cultural representations offer a subjective counterpoint to psychological, sociological or economic analyses, which tend to treat violence as an ‘objective’ physical force». Sono per lo più le forme di rappresentazione»that naturalise and therefore legiti- mise certain forms of violence while exposing others to condemnation and critique» (Matthews & Goodman, 2013, 3-5). 12 Per un case study significativo in questa prospettiva cf. Povolo, 2011a. 13 Come è stato notato a proposito dell’homo sacer di Giorgio Agamben:»To be excluded from the law is to be denied the rights and privileges the law offers, including the protection it offers against certain forms of violence. The violence to which homo sacer is exposed by its exclusion from the legal order is not the normalized violence that is achieved through the systematic arti- culation of the law, but the arbitrary violence of sovereign decision, which decides when the law does and does not apply. That violence cannot be sanctioned, because it takes place in an anomic space outside the law» (McQuillan, 2015, 128). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 939 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 presentazioni non nascondono infatti le forti disparità sociali e le reti di inimicizie che la sottendevano, rendendo assai complesso il compito dello storico che intenda svelarne i meccanismi reconditi14. INIMICIZIE La coda del serpente (Acqua Fredda, Brescia, contrada dell’Abisso. Notte tra il 27 e il 28 novembre 1580) Il 29 novembre 1580 Giovan Battista Cattaneo si presentò presso la cancelleria pretoria di Brescia per testimoniare intorno a quanto era accaduto due notti prima in quella sperduta località del territorio bresciano15. Il suo nome, insieme a quello di pochi altri testimoni, era stato fatto dai tre fratelli Camillo, Giovan Battista e Lorenzo Romagnoli, i quali, quello stesso giorno, avevano denunciato l’uccisione del bandito Giovan Maria Buratto detto Mariotto, da loro definito un uomo scellerato e «coda veramente di serpente delle reliquie di Giulio Arrigoni»16. Il Mariotto, che per un certo periodo aveva vissuto in casa loro in qualità di servitore, si era infatti unito ad alcuni uomini, che nel luglio precedente avevano proditoriamente ucciso il 14 Nel corso della notte del 24 agosto 1609 un gruppo di persone attraversò a piedi i circa venti chilometri che separavano il territorio milanese dalla chiesetta di Santa Maria della neve di Adro posta nella giurisdizione bresciana. Postisi in agguato, uccisero due uomini i quali, del tutto ignari, stavano transitando insieme ad altri lungo la strada che affiancava il piccolo santuario. E poi, evitando sul momento di segnalare la loro pre- senza, fecero ritorno alla località oltre confine da cui erano partiti. Ritrovati i due cadaveri, alcuni viandanti si rivolsero al rappresentante della comunità di Adro, il quale sporse immediatamente denuncia all’ufficio criminale di Brescia. Interrogato dal cancelliere sulle eventuali voci sparse in merito alle cause della loro uccisione, di cui ancora non si conoscevano gli autori, il console rispose di non poter dare una spiegazione sicura. C’era infatti chi sosteneva che «i due potrebbero essere stati morti per inimicizia; chi per esser forse banditi; e altri per toglierli il denaro». Nei giorni seguenti uno dei due uomini uccisi venne riconosciuto come il bandito Daniele Galliccioli, mentre gli uccisori non tardarono a rivendicare l’agguato compiuto nei suoi confronti, presentando come testimoni alcuni di coloro che vi avevano partecipato (ASVe, CX, Comuni, filza 273, 10 nov. 1609: fascicolo istruito su iniziativa di Livio Peroni per ottenere la voce liberar bandito di seguito all’uccisione di Daniele Galliccioli). 15 Il fascicolo istruito a Brescia nel novembre del 1580 venne presentato al Consiglio dei dieci nel settembre del 1583. Con una delle tre voci ottenute essi chiedevano fosse liberato il cittadino di Brescia Scipione Bo- rella, bandito dai rettori della città per un grave omicidio commesso in chiesa. A causa evidentemente della gravità del reato il supremo organo veneziano non accolse però la richiesta. In precedenza, come si vedrà, essi avevano però riscosso gli altri benefici previsti dalle leggi. Per la vicenda cf. ASVe, CX, Comuni, filza 154, 26 settembre 1583. 16 Il bandito Giulio Arrigoni era stato ucciso alcuni mesi prima, come si evince dalla supplica presentata l’11 dicembre 1580 dai suoi uccisori. Costoro richiedevano una licenza d’armi per sé e «per un uomo presso cadauno di essi» (ASVe, CX, Comuni, reg. 35, cc. 107-198). Tale concessione venne successiva- mente menzionata come un vero e proprio precedente dai conti veronesi Giusto Giusti, Ludovico Fraca- storo, Antonio Angiani, Pier Francesco e Benedetto Verità, colpiti dagli attacchi e devastazioni compiuti da Ottavio Avogadro e Alvise Stagnolo. Essi chiedevano di poter portare le armi in città e nel territorio, insieme a «quattro uomini per cadauno» (ASVe, CX, Comuni, filza 153, 5 maggio 1583). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 940 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 dottor Lattanzio Romagnoli loro cugino17. Allegando le numerose sentenze di bando pronunciate contro il bandito ucciso, i tre fratelli avanzavano la richiesta di ottenere i premi e i benefici previsti dalle leggi in materia di banditismo. L’uccisione era in realtà avvenuta tramite un vero e proprio agguato18, che rivelava le forti tensioni esistenti nei confronti di coloro che venivano apertamente dichiarati nemici19. Non si era comunque trattato di una di quelle consuete aggressioni condotte a spese di un ignaro bandito. Come ricordava il Cattaneo, le posizioni si erano, per così dire, invertite: Io sono stato di compagnia di messer Camillo e messer Giovan Battista e messer Lorenzo fratelli di Romagnoli, con i quali era anche alcune volte Giulio Pelusella, al fienile20 di essi fratelli Romagnoli alla campagna nella contrada della Bissa21, territorio di Acquafredda, perché essi fratelli Romagnoli avevano presentito22 che Giovan Maria Buratto detto Mariotto voleva andar in quel luogo per bruciarli il fienile. E finalmente vi andassimo i predetti fratelli e messer Giulio Pelusella e io ieri l’altro di sera circa le ore tre di notte, perché erano stati avvisati che quella notte detto Giovan Maria doveva venire certo a bruciare detto fienile. 17 Lattanzio Romagnoli, definito cittadino di Brescia, fu ucciso ad Acquafredda «mentre lui fosse andato per raccoglier frutti». Probabilmente su iniziativa dei tre fratelli, il Consiglio dei dieci aveva cassato la sentenza pronunciata dagli stessi rettori con l’autorità ordinaria e aveva delegato loro il caso con la possibilità di bandire da tutti i luoghi dello stato. Inoltre veniva promessa una taglia di mille ducati a chi avesse ucciso, anche in terre aliene, il Buratto e gli altri presunti autori dell’omicidio. La sentenza venne pronunciata il 25 ottobre 1580. Giovan Maria Buratto non è indicato come vero e proprio esecutore mate- riale dell’omicidio, ma, si aggiungeva, se entro due mesi ne avesse manifestato i mandanti, sarebbe stato assolto ed avrebbe riscosso quei mille ducati di taglia posti sul suo capo. Una clausola che suggerisce come in realtà la dinamica dell’omicidio fosse tutt’altro che chiara; e che, soprattutto, il Buratto fosse un semplice comprimario. 18 I tre fratelli, nella richiesta presentata per ottenere i benefici previsti dalle leggi, ricordarono che il bandito era intenzionato a bruciarli il fienile e perciò «più e diverse volte s’erano ridotti a quel luogo credendo che dovesse andargli, aspettandolo molte notti indarno e con moltissimo loro disagio e pa- timento». E finalmente «in quello andò detto Mariotto per bruciarlo e acceso presso la porta di detto alloggiamento il fuoco, con paglia e legna, quali erano nell’ara e sotto il portico», fu da loro ucciso sparando «da alcune bombardiere da alcune settimane prima apparecchiate». 19 Come appare dalla sentenza pronunciata dai rettori di Brescia con autorità delegata dal Senato, il Buratto, insieme ad altri, nella notte del 27 settembre 1580 aveva compiuto un’incursione in altri due fienili dei fratelli Romagnoli nel territorio di Asola, asportando una certa quantità di cereali, ASV, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 144, 31 marzo 1581: con una delle tre voci liberar bandito ottenute i tre fratelli chiedevano di liberare Giacomo Zacco, relegato dai rettori di Padova a Rettimo nell’isola di Candia per anni 10. Per un’altra voce da loro richiesta (cf. ASVe, CX, Comuni, reg. 35, c. 209, 6 luglio 1581). È probabile che anche in contrada dell’Abisso, il Mariotto e i suoi compagni intendessero in realtà appropriarsi di cereali a spese dei Romagnoli, che ritenevano responsabili del loro bando. 20 Il termine fienile per lo più poteva talvolta indicare una costruzione assai simile a quella che oggi si definirebbe casa colonica. Giulio Pelusella era cognato dei tre fratelli. 21 Tutte le altre testimonianze parlano in realtà di contrada dell’Abisso. 22 Un termine spesso utilizzato nei fascicoli istruiti per richiedere le voci liberar bandito e che sta ad indicare come le notizie in possesso degli uccisori dei banditi fossero state ottenute tramite spie o informatori di cui non si intendeva svelare l’identità. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 941 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 La difesa contro gli aggressori era stata comunque predisposta già da tempo: E così il signor Lorenzo e io andammo di sopra nel solaio e ci appostammo a far la spia a due balestriere che sono state fatte a questo effetto,23 e gli altri sono restati dabbasso in una camera24. L’attesa durò qualche ora: E stati così ad aspettare fino alle otto ore di notte sentimmo, il signor Lo- renzo e io, bisigare25 nel pagliaio e poi gente che camminava per il cortile. E così essendo stata portata della paglia negli usci della casa del fienile e della camera che è lì appresso; e essendo stato acceso il fuoco per bruciar il fienile, il signor Lorenzo, che era appostato alla balestriera, la quale guarda quei due usci, vide che quello che aveva acceso il fuoco era detto Giovan Maria Mariotto, per quanto disse poi; al quale lui sparò una archibugiata e sapendo certo di averlo colto, cominciò a gridare ‘fuori, fuori’. E così quelli che erano dabbasso saltarono fuori e il signor Lorenzo e io saltassimo fuori e seguimmo i nostri che erano già corsi fuori di casa e dal cortile e sparavano delle archibugiate. Il bandito ferito non ebbe scampo e dopo aver tentato la fuga correndo dietro al fienile venne finito in un fosso prima che potesse dileguarsi nella notte.26. Saliti a cavallo, Lorenzo Romagnoli e Giovan Battista Cattaneo, percorsero velo- cemente il miglio che separava la loro contrada dal centro di Acquafredda, dove ritrovarono due testimoni disponibili a seguirli: 23 Sorta di feritoia ricavata da buchi nelle muraglie (Vocabolario, 1612, 107). Come attestato dagli stessi fratelli Romagnoli le feritoie erano state approntate tempo prima, in previsione del temuto attacco. Un caso simile si ebbe nel 1607 a Biadene nel territorio trevisano (ASVe, CX, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 261, 24 luglio 1607: Richiesta di Marcantonio Fioravanti, cittadino di Treviso, per ottenere una voce con la quale liberare il nipote Pietro Benaglia). Il Fioravanti nella notte del 21 maggio 1607 aveva atteso un attacco da parte dei suoi nemici giurati, i fratelli Della Grimana, e, attraverso una balestriera appositamente preparata, uccise un componente della banda. 24 Nel corso del suo interrogatorio il Cattaneo aggiunse che «il fienile è serrato d’un muro che non si può togliere fieno che non va per casa e non ha altro che quella finestra dove eravamo appostati il signor Lorenzo e io. E non si poteva dare il fuoco a esso fienile se non con il bruciare prima le porte, come aveva principiato esso Mariotto, che già aveva cominciato a bruciare una di dette porte con la paglia e la legna con le quali era stato acceso il fuoco». 25 Probabilmente sta per rovistare. 26 Il teste aggiunse che altri due compagni del bandito ucciso erano riusciti a fuggire, anche se, come gli riferirono, i fratelli Romagnoli erano convinti di averne ferito uno. Egli non conosceva l’uomo ucciso, «ma essi fratelli Romagnoli, come lo ritrovarono e l’ebbero visto, dissero che era Giovan Maria Buratto detto il Mariotto, loro nemico». Nella loro richiesta per ottenere la voce i tre fratelli affermarono «Mariotto veramente, essendo corso verso monte per un campo contiguo a detto fienile, fu seguitato e atterrato e subito tagliatagli la testa». ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 942 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 E come fummo ritornati al fienile, andammo al fosso dove era detto morto, il quale fu tirato su con un roncone27 e fu mostrato ai predetti due che conducemmo da Acqafredda, i quali, avendolo veduto, dissero che era Giovan Maria Buratto pre- detto. E così il signor Lorenzo gli taglio via il capo e fu portato qua in Brescia ed è quella che ho veduto ieri e vedo adesso qui nella cancelleria28. I tre fratelli Romagnoli, per giustificare l’uccisione di Giovan Maria Buratto, affer- marono che le sue incursioni notturne erano dirette a danneggiare e incendiare le loro proprietà. In realtà le azioni del bandito sembravano essere volte a sottrarre parte del loro raccolto, quasi a rivendicare una sorta di compensazione nei confronti di coloro che erano stati la causa prima del grave bando che l’aveva colpito29. Di certo egli era un personag- gio minore, coinvolto in un conflitto che originava da profonde inimicizie che avevano opposto alcune famiglie altolocate del Bresciano e di oltre confine. Inevitabilmente la sua uccisione era dunque destinata ad acuire le tensioni, se non a causare delle pericolose ripercussioni. Agli inizi di aprile del 1581 i tre fratelli Romagnoli e il loro cognato presen- tarono una supplica ai Capi del Consiglio dei dieci, chiedendo fosse loro rilasciata «per difesa» un porto d’armi, esteso pure a loro quattro uomini di scorta30. Aggiungevano di non conoscere i mandanti dell’uccisione del cugino, ma temevano comunque che quanto accaduto quella notte del novembre precedente potesse costituire una costante minaccia per le loro vite. La morte del Buratto, infatti, aveva piuttosto irritato che altrimenti l’animo di persone estranee e potentissime che lo hanno sempre spinto ai nostri danni e alle rovine. E essendo rimasti quattro fratelli di lui, uomini audacissimi e sanguinari, ci vediamo costituiti in evidentissimo pericolo della vita. E, quasi a rivelare da dove proveniva il reale pericolo, continuavano: Il quale più tanto si fa maggiore quanto i nostri luoghi e le possessioni nostre, essendo poste sopra i confini di questo illustrissimo dominio e contigue con le possessioni dei signori di Castel Goffredo e Castiglione ci sono restate senza lavoratori, essendoci loro stati licenziati con minacce e terrore31. In tale vicenda le dinamiche delle inimicizie rivelavano tutta la loro comples- sità e strumentalità, dettate in particolar modo dall’area di confine in cui si erano svolte. Il bandito ucciso veniva indicato dai suoi uccisori come nemico. In realtà la sua inferiore condizione sociale suggerisce come la rete di inimicizie dei fratelli 27 «Strumento di ferro fatto a guisa di falce» (Vocabolario, 1612, 326). 28 ASVe, CX, Comuni, filza 154, 26 settembre 1583. 29 Non si deve dimenticare che inizialmente il processo si era svolto con l’autorità ordinaria del rettore veneziano e non era dunque considerato particolarmente significativo. Con l’autorità delegata ai rettori di Brescia e la facoltà di procedere con il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci l’esito processuale divenne inevitabilmente assai più severo. 30 ASVe, CX, Comuni, reg. 35, c. 166, 7 aprile 1581. 31 ASVe, CX, Comuni, reg. 35, 7 aprile 1581. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 943 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Romagnoli fosse molto più estesa e articolata, di quanto essi non fossero disponibili a rivelare esplicitamente. E in quella rete Giovan Maria Buratto, molto probabil- mente, svolgeva un ruolo del tutto secondario. NEL CUORE DELLA DIMENSIONE ANTROPOLOGICO-GIURIDICA DELLE INIMICIZIE Le inimicizie tra parentele, fazioni e gruppi contrapposti interloquivano dunque con il banditismo e, si può aggiungere, che nei decenni di fine Cinquecento i due fenomeni fossero intensamente intrecciati e traessero le loro manifestazioni più vi- rulente di seguito all’emanazione di quella legislazione che, quantomeno nelle sue formulazioni apparenti, aveva inteso porre un freno alla diffusa violenza sociale. A questo proposito è stato notato, forse a ragione, come il banditismo contribuì ad una più netta demarcazione dello spazio territoriale degli stati. I confini assunsero infatti forme più concrete di delimitazione tramite la lotta senza quartiere rivolta contro fuoriusciti e banditi che si muovevano agevolmente in zone contraddistinte da una certa ambiguità giurisdizionale (Neocleous, 2003). Le dimensioni stesse della violenza, sia nelle sue rappresentazioni, che nella concreta prassi delle sue manifestazioni, finirono per assumere connotazioni note- volmente diverse: inizialmente espressione di contesti sociali e culturali giurisdi- zionalmente frammentati, la violenza divenne caratteristica di un spazio territoriale più ampio, in cui i poteri centrali dialogarono con forze economiche in grado di interagire nella lotta contro il banditismo e le tradizionali gerarchie sociali che si opponevano ad ogni forma di ingerenza (Thomson, 1994, 4) 32. Il termine inimicizia, come si vedrà, è utilizzato nelle fonti cinquecentesche non solo per definire un potenziale conflitto tra gruppi contrapposti, ma pure per contrassegnare un vero e proprio stato di belligeranza, incline alla ritorsione e alla vendetta. In realtà le inimicizie sono una caratteristica di tutti i gruppi umani, in ogni luogo e in ogni tempo. E poiché, almeno per un lungo periodo, furono molto spesso in stretta relazione con la violenza, le loro caratteristiche e i loro mutamenti sono rivelatori di come ciascuna società assegni determinati simboli e valori ai conflitti che insorgono e alle modalità della loro risoluzione. Gli storici hanno cominciato a prestare attenzione al fenomeno a partire dalla seconda metà del Novecento, quando 32 La catalizzazione del banditismo nelle aree di confine fu innanzitutto il risultato inevitabile della messa in discussione della tradizionale pena del bando. Ma per poter far rispettare la diversa concezione di ordine e di sicurezza le autorità centrali non esitarono ad utilizzare le dinamiche e le ambiguità che animavano lo stesso banditismo e puntando su figure che si potrebbero definire interscambiabili tra il ruolo di banditi o di cacciatori di taglie, più o meno apertamente legittimati ad operare sul territorio. Le nuove realtà statuali emergenti, come ha notato lo storico statunitense Thomas Gallant, furono costrette ad utilizzare queste forze irregolari come guardiani delle frontiere e, molto spesso, risultava difficile distinguerle dagli stessi banditi che operavano ai confini o si addentravano nei territori per compiere rapine o per portare a compi- mento la loro vendetta. L’azione repressiva mise comunque in rilievo il ruolo dei poteri centrali nell’utilizzo legale della violenza e nella ridefinizione politica degli stessi confini, cf. Gallant, 1999, 47–51. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 944 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 le ricerche antropologiche condotte sulle società tradizionali hanno posto in rilievo l’importanza della faida come sistema culturale portante che regolamentava quasi ogni aspetto della vita sociale (Netterstrøm & Poulsen, 2007, 9–12). L’inimicizia può essere definita come uno stato di ostilità tra gruppi, parentele e fazioni antagonisti, provvisto di una dimensione giuridica consuetudinaria, che poteva prevedere sia il ricorso alla vendetta, che a quello della pace. Ma la sua dimensione consuetudinaria è restia a svelare le motivazioni profonde che stavano alla base di quello che certamente è definibile come un conflitto aperto tra gruppi contrapposti e potenzialmente inclini al ricorso alla violenza33. Si può certamente affermare che l’assetto costituzionale medievale e della prima età moderna, caratterizzato dal policentrismo e dal concetto di piccola patria, fosse un fattore non indifferente nel caratterizzare la pronunciata dimensione politica dell’inimicizia. Così come è del tutto plausibile che le contrapposizioni insorgessero per una molteplicità di cause: concorrenza nella gestione della proprietà e delle risorse economiche; rivalità tra alleanze familiari antagoniste; l’ambizione a primeggiare, soprattutto laddove lo status dei soggetti coinvolti non fosse chiaramente definito34. Tutti elementi che per lo più incontravano una pronunciata rappresentazione nell’idioma dell’onore, volto soprattutto a contrassegnare il ruolo e la posizione sociale dei soggetti coinvolti nel conflitto35. Di certo il concetto di inimicizia è sotteso ad istituti che come il matrimonio e la dote contraddistinguevano non solo le alleanze tra parentele e fazioni, ma pure la risoluzione di un cruento conflitto che poteva aver dato luogo ad una serie di omicidi. E, a ben vedere, le stesse regolamentazioni del sacramento del matrimonio, dapprima nel XIII secolo e poi con il Concilio di Trento non potevano ignorare le complesse trasformazioni che avevano investito il mondo delle parentele e delle inimicizie. Così come per l’istituto del rapimento, che indicava l’emergere di tensioni tra le opposte ma ineliminabili gerarchie dell’onore e della ricchezza36. Strettamente connesso all’inimicizia era il concetto culturale di amicizia, che sino alla tarda età moderna contrassegnava relazioni ineguali di patronato, ma comunque provviste del timbro della reciprocità. Difficilmente una relazio- ne di inimicizia tra parentele poteva svolgersi nei livelli inferiori della società, senza l’approvazione o il tacito consenso delle relazioni amicali rispettivamente 33 Sul ruolo predominante delle consuetudini e sulla loro incidenza nel diritto sritto cf. Berman, 1983, 397. 34 Cf. gli esempi più sotto riportati. 35 »Virtue, honour and ‘honours’, in the sense of titles and lands, were three pillars on which old regimes rested [...] Anthropologists working on Mediterranean peasant societies at the present day have tended to see status as a function of ‘political’ considerations (in the broad sense). It is not that wealth is not important to social stratification: it is very clearly is. But money needs to be channeled into socially acceptable ways. The wealthy must, as it were, ‘purchase’ consideration by the prominent public role which they adopt, involving the ‘protection’ of the less fortunate» (Casey, 1989, 19-20). 36 Cf. per questi aspetti le penetranti osservazioni di J. Casey nel capitolo del suo libro dedicato a The nature of passion (Casey, 1989, 86–115). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 945 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 intrattenute con i gruppi posti al vertice della scala sociale37. Un fenomeno che è stato approfondito, ad esempio, per l’Alto-Medioevo in cui la nozione di famiglia in tutte le sue interconnessioni amicali era in stretta dipendenza con le relazioni verticali sul piano politico e sociale38. Come è stato notato diversi anni orsono dallo storico britannico John Bossy:»Three powerful images have governed the resolution of disputes in the West since the disintegration of Roman authority: the image of feud; the image of charity; and the image of law (or the state)». L’inimicizia contraddistingueva inevitabilmente i nemici dagli amici e comportava l’obbligo della ritorsione per l’offesa ricevuta. Una presenza silenziosa, che operava dietro al ricorso alla legge o all’esigenza di stabilire la pace. Un’esigenza che veniva sentita anche come obbligo per porre fine al conflitto e per ristabilire la tranquillità sociale (Bossy, 1983, 287–293)39. Ampiamente diffuse nell’alto medioevo, l’inimicizia e la vendetta incontrava- no spesso un’inevitabile risoluzione con atti di pace, che si stabilivano nell’ambito della comunità, all’insegna di procedure e riti consuetudinari40. Progressivamente la Chiesa giocò un ruolo decisivo nella regolamentazione dei conflitti e del perseguimento della vendetta, soprattutto tramite il sacramento della penitenza, istituito con il quarto Concilio Laterano nel 1215. Ma lo stesso concetto di pace 37 Come è stato osservato per la Francia,»Through the seventeenth century, writers commonly used the term»friend» to refer to protectors and patrons, this was friendship not as intimacy but as a means of organizing political and social life» (Dewald, 1993, 106). Si tratta di un aspetto decisivo della società di antico regime, che negli ultimi anni è stato affrontato in numerose ricerche. Ad esempio Tadmor, 2004; Gowing, Hunter & Rubin, 2005; in particolare il saggio di N. Tadmor, che esamina il rapporto tra relazioni di vicinato e di amicizia nell’Inghilterra della prima età moderna (Tadmor, 2004,150–176); una sintesi di carattere generale in Österberg, 2010. L’autrice osserva giustamente:»The dividing line with what perhaps ought to be termed patron-client relationships was often indistinct. Patron-client relationships are meant to incline towards the informal, personal, and reciprocal, and, with a bit of luck, equal besides» (Österberg, 2010, 190–192). È molto probabile che quel connubio tra le dinami- che delle inimicizie e le relazioni di amicizia, che per secoli aveva caratterizzato il policentrismo della società medievale e della prima età moderna, di fronte all’impatto delle trasformazioni economiche e sociali cinquecentesche, smarrisse la tradizionale fisionomia contraddistinta dal legame indissolubile tra strutture parentali e autonomia politica. È dovesse, nella successiva fase sei-settecentesca ridefinir- si alla luce di nuovi rapporti di protezione e di una diversa declinazione della violenza. Un processo che nel caso veneziano assunse un’intensità e un rilievo particolari considerata la struttura repubblica- na dello stato. Su questo tema cf. Muir, 1999, 395; Povolo, 1997, 186–190, 297–299. 38 Assai efficace, sul tema dell’amicizia nell’Alto Medioevo, l’analisi di Althoff, 2004. 39 In quel volume è di grande importanza il saggio di Castan (2003, 219–260), che affrontava l’intensa diffusione della pace nel secolo XVIII accostandola all’indubbia affermazione di forme di giustizia che incidevano sensibilmente sulle inimicizie. La sottesa divergenza di prospettiva e di valutazione tra quanto sostenuto dal Postscript del curatore del volume e le valutazioni della Castan non sono state adeguatamente riprese nei successivi studi sul tema della pace e degli arbitrati. Cf. a questo proposito Carroll, 2016, 101–142; S. Cummins & Kounine, 2016.; Broggio, 2021. 40 Le strette connessioni tra faida, parentele e riti giudiziari nell’Alto Medioevo sono state ben evidenzia- te per l’Inghilterra e l’Irlanda da Thornton (2009, 100), ma la storiografia si è ampiamente soffermata sul tema: Davies & Fouracre,1986. La bibliografia sulla faida dei secoli dell’Alto Medioevo è assai ampia: Smail & Gibson, 2009; Throop & Hyams, 2010; B. Tuten, White & Billado, 2010. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 946 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 finì per assumere un significato che non poteva prescindere dai nuovi contesti politici sovrani che si affermarono a partire dai secoli dodicesimo e tredicesimo. Con l’avvento delle grandi città comunali nell’Italia Centro-Settentrionale e l’af- fermarsi di entità statuali in tutta Europa il tema della pace si pose come rilevante anche per i poteri secolari, che dovevano assicurare la tranquillità delle città e dei territori (Petkov, 2003, 130). Come è stato osservato, fu un cambiamento rilevante, che progressivamente segnò un passaggio dalla sfera del privato a quella del pubblico. Il tema della pace, che nell’Alto Medioevo era garantito dall’aura di rispetto che investiva il gruppo parentale, nel corso del Basso Medioevo divenne compito e prerogativa della Chiesa e degli spazi sacri da essa garantiti. Per essere infine esteso all’intera comunità rappresentata dal potere sovrano (Lupoi, 2006, 380). Il diritto d’asilo offerto dai luoghi sacri come uno strumento per contenere la violenza e per creare le condizioni all’instaurarsi di una tregua cominciò ad essere seriamente messo in discussione (cf. Schuster, 2003; Shoemaker, 2011). L’affermazione del diritto romano giustinianeo (diritto comune) a partire dal XII secolo, interpretato da ceti di giuristi dotati di un sapere colto ed elaborato, condusse progressivamente all’integrazione delle pratiche consuetudinarie in riti giudiziari che venivano espletati nell’ambito delle numerose corti diffuse in tutta Europa. In tal modo è possibile cogliere la diffusione e l’intensità delle inimicizie soprattutto laddove, come nelle grandi città dell’Italia centro-settentrionale il tema della sicurezza interna si coniugò con l’esigenza di contenere in una qualche misura la diffusa violenza tra parentele e gruppi antagonisti41. Le nuove forme di giustizia si caratterizzarono sia per l’adozione di procedure scritte ed affidate a veri e propri professionisti del diritto, ma anche per la loro estrema duttilità ad accogliere al loro interno le pratiche consuetudinarie ancora vigenti. Come è stato acutamente osservato: In such societies, informal mediation, arbitration and self help through retaliation are less prominent than in the societies which lack such institutions. But these me- thods of dispute settlement do not disappear. They may survive as alternatives to the regular court process, or they may be incorporated into that process and allowed after a court decision to that effect (Stein, 1984, 13)42. 41 Cf. Milani, 2009, 109-140. Nel corso del Trecento si affermò la prassi di bandire anche oltre la città e il territorio cui apparteneva la persona colpita dal bando: una misura che intendeva probabilmente allentare le tensioni conflittuali interne, ma che sarebbe comunque rimasta una costante anche nei periodi successivi. Su tale aspetto cf. Heers, 1997, 107–113. 42 Sul testo di Stein cf. le osservazioni di Kuehn, 2009, 335–336. Per una ricerca condotta prestando estrema attenzione a tali aspetti cf. Smail (2003), nel quale l’utilizzo culturale e strumentale delle fazioni rispetto alle corti giudiziarie è analizzato con sensibilità giuridica e antropologica. La storio- grafia non ha comunque prestato attenzione ai riti processuali tramite cui le inimicizie risolvevano gli aspetti più cruenti del conflitto. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 947 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 L’amministrazione della giustizia che si affermò a partire dal basso medioevo enfatizzò il ruolo del giudice, ma il suo timbro era prevalentemente risarcitorio, salvo laddove si dovevano salvaguardare i valori e la sicurezza della città. In tal caso il processo era improntato a una maggiore severità. Ma nel complesso esso era caratterizzato da riti procedurali che favorivano l’inserimento delle parti e poteva spesso essere interrotto da atti di pace. Un aspetto che veniva evidentemente decli- nato alla luce dei singoli contesti politici e sociali e alla loro rilevanza nell’ambito degli stati territoriali di cui facevano parte (Vallerani, 2005, 197–199; Blanshei, 2010)43. Un sistema che nel suo complesso sembrerebbe prestarsi poco a qualsiasi tentativo di schematizzazione e di sintesi, se non si considerassero gli aspetti giuri- dici e culturali che lo animavano nel suo insieme, conferendogli una sottile logica interna (Hespanha, 2003, 25–27). La dimensione culturale e giuridica della giustizia, filtrata dall’attività giurispru- denziale dei giuristi di diritto comune, rifletteva infatti, nel suo profondo, la struttura di una società fortemente innervata dalle parentele e dalla loro capacità di rappresen- tarsi sul piano dell’onore e dello status. Se quest’ultimo definiva la fisionomia e la posizione sociale della parentela, l’idioma dell’onore ne rappresentava le aspirazioni e le tensioni. Le pratiche di giustizia riflettono infatti, pur tramite istituti giuridici elaborati dai giuristi di diritto comune, conflitti e contrapposizioni che sono animati dal complesso linguaggio delle inimicizie e dell’onore (per un case study cf. Povolo, 2011b). Anche là dove non è apparentemente visibile, l’onore si configura come un filo invisibile che anima i conflitti e, soprattutto, costruisce la conformazione sociale delle parentele e delle loro contrapposizioni. Le due dimensioni della violenza e dell’onore erano strettamente interconnesse, anche perché esisteva un’intima relazione tra la persona fisica e l’onore: ed ogni offesa rivolta all’onore di una persona doveva essere necessariamente ripagata con la violenza fisica (Pitt-Rivers, 1977, 4–6). Il timbro decisamente risarcitorio e incline alla mediazione della giustizia me- dievale e della prima età moderna è una caratteristica che si può cogliere in tutti i conflitti sociali: da quelli informali, non trasmessi dalle istituzioni giudiziarie, ma pure contraddistinti da una loro ritualità, a quelli più propriamente definibili come pubblici, in cui, cioè, le parti rinunciano, anche se spesso provvisoriamente, alla composizione comunitaria per adire le corti cittadine, signorili o ecclesiastiche. Un timbro caratterizzato essenzialmente dalla mediazione, in cui è percettibile chiara- mente la dimensione della parentela e dell’onore, così come la volontà di imporre una pausa se non un’interruzione ai rapporti di inimicizia. Se solo si esaminano le pratiche giudiziarie filtrate dalle corti secolari ed eccle- siastiche si può cogliere come i loro riti processuali e le loro pronunce abbiano una finalità punitiva assai debole ed anche laddove sembrano estrinsecarsi in punizioni 43 Forme di giustizia, dunque, assai difficilmente definibili nel loro insieme come egemoniche od espressione di una state law. Cf. per queste definizioni Lenman & Parker, 1980, 22–24; Sbriccoli, 2009, 3–44. Sulla distinzione tra le diverse forme di giustizia espresse da questi studiosi ho più volte espresso le mie riserve. Cf., da ultimo, Povolo, 2020, 371–386. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 948 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 esemplari, il loro significato simbolico è in realtà declinato in funzione di esigenze tipicamente comunitarie, volte a garantire l’ordine della pace. L’incidenza delle pene pecuniarie, anche per reati di sangue (ad esempio l’omicidio) suggerisce come il con- fine tra la dimensione civile e quella penale delle controversie fosse assai labile. Una procedura contraddistinta dal contraddittorio tra le parti, che aveva essenzialmente il fine di ristabilire gli equilibri infranti dal conflitto e mirava, tramite soprattutto la pena pecuniaria e quella del bando, ad agevolare il ristabilimento della pace tra i lignaggi contrapposti. Gli stessi riti processuali erano caratterizzati dalla presenza di formalità il cui obiettivo essenziale era di ripristinare l’ordine della pace. La cosiddetta piezaria (una sorta di cauzione o fideiussione) consentiva all’imputato di difendersi a piede libero, mentre la difesa per patrem, permetteva che il padre dell’imputato o il membro più autorevole del lignaggio potesse assumere su di sé la responsabilità dell’omicidio, agevolando la ricomposizione con il gruppo avversario. I giuristi di diritto comune avevano inoltre elaborato sofisticate distinzioni sulle modalità tramite cui i reati erano stati commessi, in modo di impedire alle inimicizie esistenti tra le parentele di protrarre il ricorso alla violenza. E così un imputato poteva, tramite un salvacon- dotto, richiedere di difendersi dalla premeditazione (omicidio pensato) e, una volta ottenuta l’assoluzione, a sua discrezione, ripresentarsi per difendersi dal puro (e cioè dall’omicidio colposo) (cf. Povolo, 2015). In tal modo le manifestazioni più cruenti dell’inimicizia, nella quale i fatti di per sé (ad esempio la sottrazione della vita di un membro della parentela) erano ritenuti più rilevanti delle circostanze tramite cui erano stati commessi, venivano ad attenuarsi nelle corti giudiziarie tramite la media- zione dei giuristi44. Nel corso del Medioevo e della prima età moderna, in particolare nelle grandi città della pianura veneta e lombarda, si erano delineate forme di giustizia dal tim- bro più spiccatamente punitivo, come del resto viene attestato dall’affermazione di una procedura (inquisitio) volta a far prevalere l’intervento della corte e dei giudici rispetto all’autonoma iniziativa delle parti: una manifestazione esplicita del predo- minio politico delle città e dei loro ceti dirigenti nei confronti dei rispettivi contadi e, più in generale, dei ceti privi di una quota d’onore che poteva corrispondere ad uno status sociale privilegiato (Weisser, 1989, 197–199). In realtà, si trattava di una procedura che per lo più non modificava i riti che successivamente caratterizzavano il processo, la cui impronta rimaneva sostanzialmente aperta al contraddittorio e ad un ruolo rilevante delle parti in conflitto. Le pene inflitte, ancora per buona parte del Cinquecento, saranno inoltre sostanzialmente caratterizzate da un’impronta risarci- toria. La diffusione della pena pecuniaria e di quella del bando si accompagnano ai frequenti atti di pace, che mirano ad interrompere le ritualità processuali già avviate o a spingere la corte ad assumere una decisione estremamente mite. La rarità delle esecuzioni capitali, inflitte nei casi che ledono profondamente i valori predominanti, si accosta a pene che hanno essenzialmente l’obiettivo di contrassegnare fisicamente 44 Per tutti questi aspetti rinvio a Povolo, 2013, 519–520. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 949 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 (ad esempio il taglio delle orecchie o del naso per i furti), di fronte a tutti, le persone che sono ritenute nocive alla comunità (Povolo, 2004, 75–76). In definitiva, l’am- ministrazione della giustizia si compenetrava intensamente con pratiche sociali che s’innervavano nella struttura parentale della società e nella sua innata predisposizione alle inimicizie e alla violenza (Dinges, 2004, 165–169). Queste forme di giustizia, inclini alla composizione e al mantenimento di un ordi- ne incentrato sulla pace, sarebbero scomparse assai lentamente, ma già nel corso del Cinquecento è possibile individuare l’affermazione di una giustizia punitiva decisa- mente nuova, che si sarebbe rapidamente caratterizzata per i suoi obbiettivi, volti ad assicurare un nuovo concetto di ordine che non si identificava più nel mantenimento dei valori e degli equilibri politici della città. Il sistema culturale collegato alla pace e all’onore si sarebbe così raffrontato con un concetto di ordine pubblico teso essen- zialmente a garantire la tranquillità e la sicurezza di territori che geograficamente e politicamente cominciavano ad essere percepiti in maniera assai più estensiva rispetto alle antiche suddivisioni territoriali (Povolo, 2007)45. Cause profonde di origine economica e sociale furono all’origine di questa grande trasformazione che, pur non incidendo formalmente sulla struttura politica e ideolo- gica della società cetuale, la costrinsero ad accogliere nel suo ambito un concetto di ordine pubblico i cui obiettivi erano, soprattutto, il controllo dell’intensa mobilità geografica e l’esigenza di assicurare gli scambi economici46. Così come di garantire una maggiore fluidità sociale e politica nell’ambito di una gerarchia di valori ancora declinati in base all’idioma dell’onore, dell’amicizia e della parentela (Aymard, 1987, 360–365). E tale trasformazione non fu di certo indolore, soprattutto per quei ceti privilegiati che, come l’antica nobiltà di sangue, si identificava con i tradizionali assetti politici e con un ordine della pace che aveva da sempre caratterizzato l’am- ministrazione della giustizia civile e penale e la sottostante permanenza di inimicizie ancora intensamente attratte dal richiamo della parentela e dall’onore (Farr, 2007).47. Nel corso del Cinquecento è avvertibile ovunque un’esigenza di controllo sociale e di contenimento della violenza che si esprime innanzitutto sia con l’istituzione di nuovi tribunali secolari ed ecclesiastici, che con la diffusione di riti processuali dal carattere deci- samente inquisitorio, volti a contenere, se non ad impedire, il ruolo attivo delle parti e la loro possibilità di incidere sugli esiti del processo (Langbein, 1974). A Venezia il Consiglio dei 45 Il nuovo clima non risparmiò nemmeno la tradizionale immunità garantita dai luoghi sacri persino ai ban- diti, cf. Povolo, 2021, 503–530. 46 Uno sguardo d’insieme per l’Italia cf. Black, 2001, 188–197; Povolo, 1997, 171–174. 47 È pienamente condivisibile quanto affermato dallo studioso statunitense in un passo che coglie efficace- mente le interrelazioni tra l’idioma dell’onore e le logiche sottese alle inimicizie:»Honor became society’s measure of social standing in the increasingly visible hierarchy, and it enforced standards of accepted conduct and measured an individual’s actions and worth against a norm recognized by peers, superiors, and inferiors. Duty and obligation, revenge and redress against insult and humiliation, even vindication by violence, were all subsumed in an understanding of honor which relied on the notion that the social hierarchy was established by God and was mediated through signs and symbols by which the hierarchy could be»read». Clearly, then, if on one side of the coin of honor was status and hierarchy, on the other was discipline and subordination»(Farr, 2007, 127). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 950 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 dieci, supremo organo politico-giudiziario, a partire soprattutto dagli anni ’80 del Cinque- cento, estese la sua autorità nei confronti dei tribunali delle grandi città della pianura veneta e lombarda. Con un’attività di delega, che si intensificò vieppiù nel corso dei primi decenni del Seicento, il massimo organo giudiziario veneziano entrò decisamente nella gestione dei conflitti, da sempre appannaggio dei tribunali locali, che si avvalevano della normativa locale e di procedure atte a favorire in primo luogo il ristabilimento della pace. Tutti i casi, ritenuti particolarmente gravi sul piano dell’ordine pubblico o comun- que insigniti di rilevanza politica, vennero delegati ai rettori delle più grandi città dello stato di Terraferma o ai rappresentanti politicamente più significativi dello stato da mar. Insigniti di amplissimi poteri, costoro avrebbero potuto procedere applicando la recente normativa emanata da Venezia ed avvalendosi del rito inquisitorio del Con- siglio dei dieci: una procedura segreta e priva delle consuete garanzie procedurali. Gli imputati non avrebbero avuto il diritto di essere assistiti da un avvocato e le loro difese si sarebbero svolte senza conoscere i nomi dei testimoni chiamati a deporre in processo. I processi erano affidati al cancelliere del podestà, con l’esclusione dei notai locali e di ogni altra forma di privilegio giudiziario goduto dalla città48. Tale inserimento, insieme ai provvedimenti assunti in tema di banditismo, ebbero un’efficacia straordinaria, anche perché incisero traumaticamente nelle dinamiche che animavano le inimicizie e il ruolo di contenimento della violenza che la pena del bando aveva tradizionalmente svolto per secoli. PLENILUNIO (Grumolo di Roncà, Verona, 11 novembre 1584) Quella notte di San Martino del 1584 la luce della luna illuminava quasi a giorno il paesaggio circostante l’isolata località Boschetti di Grumolo, allora facente parte del comune di Roncà49. I tre uomini che raccontarono di aver assistito all’uccisione del bandito Giacomo Rossato avevano quasi sicuramente partecipato all’agguato. Ma la testimonianza da loro resa alcuni giorni dopo presso la cancelleria pretoria di Verona si limitò a render conto di alcuni particolari, che dovevano essenzialmente confermare quanto sostenuto dai due uccisori, Tommaso Camera e il nipote Agostino Aldighieri. Essi, infatti, non seppero o non vollero render conto di come il Rossato si ritrovasse in quel luogo e a quell’ora, insieme ai due che l’avevano ucciso, anche se avevano comunque non solo assistito alla sua uccisione, ma erano pure in grado di riferire le sue ultime parole. E in ogni caso tutti e tre avevano riconosciuto le sue fattezze nella testa depositata presso la pietra del bando della città. Nonostante qualche domanda insinuante posta dal cancelliere pretorio ai testimoni, il resoconto concordato con i due uccisori venne infine accolto. Battista Pasquin servitore di Tommaso Camera, la 48 Un esempio significativo è il processo condotto contro Paolo Orgiano e altri membri dell’aristocrazia vicenti- na nel primo decennio del Seicento. Gli atti processuali sono stati integralmente pubblicati cf. Povolo, 2003. 49 Oggi appartenente al comune di Montecchia di Crosara. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 951 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 cui casa era posta proprio in quel luogo isolato, aggiungeva qualche particolare, che lasciava intuire come si fosse trattato di un vero e proprio agguato: Fu la sera di San Martino prossima passata, circa due ore, che ero a casa e sentii a gridare: ‘aiuto, aiuto’. Corsi lontano da casa circa un trar di balestra e vidi che il detto Tommaso con Agostino Aldighieri ammazzavano questo Giaco- mo […]. Egli diceva: ‘vi domando la vita’ […]. E luceva la luna, che si vedeva benissimo quando lo ammazzarono. E Tommaso venne, dopo di avergli tolto la testa, a casa e disse che l’aveva trovato che veniva verso casa sua e si era accompagnato con lui. E gli aveva tolto la testa perché era bandito, per essere stato con il conte Ottavio Avogadro. Nonostante i due uccisori avessero richiesto la voce liberar bandito quello stesso novembre del 1584, essa venne però concessa dal podestà di Verona solamente nel febbraio del 1586. Un ritardo notevole, che poteva forse essere giustificato con la morte di Agostino Aldighieri, di cui Tommaso Camera era divenuto erede. Agli inizi di settembre del 1586 quest’ultimo, tramite atto notarile, nominò come suo procu- ratore Luca Foligno di Venezia, con il compito di chiedere al Consiglio dei dieci la liberazione di Alessandro Rivola, bandito dai rettori di Bergamo nel giugno del 1583 con l’accusa di complicità in rapimento. Il 17 novembre dello stesso anno, presentando il fascicolo istruito presso la cancelleria di Verona due anni prima, il Foligno chiese ed ottenne senza particolari difficoltà la liberazione del Rivola50. Nella supplica, presentata a nome del Camera, Luca Foligno riassunse assai bene il senso dei provvedimenti assunti dal Consiglio dei dieci in quel torno d’anni: Giudicò questa santissima repubblica esser utile alla pace universale il far gagliarda provvisione per estirpare e estinguere i banditi e fuoriusciti dello stato; e fra gli altri salubri rimedi fece la parte 1580, 20 luglio, prorogata poi di tempo in tempo, che chi ammazzasse entro i confini alcuno di questi sicari, fatta prima fede dell’uccisione, avesse facoltà di aiutare uno di bando simile o inferiore. La quale essendo etiam Dio stata inviolabilmente osservata da tutti gli illustrissimi rappresentanti di questo stato, ha partorito quel buon effetto che tuttavia si vede, con ciò sia che è tosto si trova sradicata e distrutta questa così fatta peste da ogni intorno. E ciò massime ha sommamente giovato nel territorio veronese, ove per la comodità delle alpi di Alemagna e confini molto vicini ad altri principi, al piano facevano danni non piccoli nella roba, nella vita e nell’onore degli uomini. Ma il Foligno, a cui non difettava di certo una retorica ridondante, proseguiva con una sorta di incitamento, il cui fine era evidentemente ottenere che la sua richiesta fosse accolta: 50 Ritardi ed incertezze che sarebbero stati preclusi dalla successiva legislazione del Consiglio dei dieci, volta ad evitare abusi e imbrogli. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 952 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Ma tuttavia l’osservanza ancora di questa prudentissima e utilissima legge non deve essere in alcun modo dalle vostre eccelentissime signorie pretermessa, essendovi anco- ra nelle campagne e paesi non piccole incursioni e infestazioni di questi ribaldi, fatte in diverse maniere e luoghi, serpendo ora qua ora là, ai danni altrui, sì come è ben noto alle vostre illustrissime signorie, così che ora più che mai, per darvi l’ultimo crollo e per estirparli ha fatto con il mezzo degli abitanti (perfettissimo mezzo appunto per ottenere questo salubre fine), deve la sopraddetta legge essere costantemente effettuata51. Giacomo Rossato aveva partecipato alle devastazioni compiute a Sanguinetto e altre località del Veronese, da Ottavio Avogadro, Ottavio Giusti e Alvise Stagnolo, al comando di un centinaio di uomini armati52. La proposta di liberazione non poteva dunque che essere accolta. Nonostante il resoconto di quel processetto, presentato dal Rivola al Con- siglio dei dieci, facesse sorgere più di qualche dubbio sullo svolgimento della vicenda. IL NUOVO CORSO DELLE INIMICIZIE Il ricorso a procedure inquisitorie e la straordinaria legislazione emanata per fronteggiare il banditismo furono strumenti che incisero profondamente sugli antichi assetti istituzionali e soprattutto sulle dinamiche che muovevano le inimicizie nei vari contesti locali. Il valore normativo e politico degli statuti locali venne di fatto ad essere aggirato. I gruppi e le parentele in conflitto ebbero sempre maggiori difficoltà ad utilizzare le tradizionali procedure che avevano come precipuo obbiettivo il ristabilimento degli equilibri esistenti. A fronte di queste profonde trasformazioni anche la dimensione consuetudinaria e il valore intrinseco delle inimicizie subirono rilevanti cambiamenti. Non solo perché le consuete ritualità processuali53 si erano notevolmente indebolite, ma anche perché divenne sempre più frequente da parte delle fazioni antagoniste di tentare di risolvere a proprio favore il conflitto in corso, ricorrendo alle magistrature del centro domi- 51 ASVe, CX, Comuni, filza 164, 17 novembre 1586. Come attestato da un altro teste, Giuseppe Camera di Grumolo, il Rossato aveva assunto tale cognome dopo che si era trasferito a Manerbe, ma in realtà il padre si chiamava Michele Camera ed era originario di Roncà. Molto probabilmente i due uccisori erano legati da relazioni di parentela con il bandito. Giuseppe Camera aggiunse che il parroco si era rifiutato di seppel- lirne il corpo nel sagrato della chiesa e così, volle precisare, «l’ho sepolto questo Giacomo per essere mio parente, ivi vicino dove è stato ucciso». In un certo senso una testimonianza che non nascondeva una certa riserva nei confronti della brutale uccisione del bandito. 52 Una testimonianza significativa di quanto era allora avvenuto è data nella supplica presentata da alcuni nobili veronesi ai Capi del Consiglio dei dieci (ASVe, CX, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 153, 5 maggio. 1583). 53 Tra cui l’applicazione della pena del bando, utilizzata per lo più per agevolare le tregue e il raggiungimento della pace. L’allontanamento del responsabile di un grave fatto di sangue dalla giurisdizione di competenza della città aveva infatti per lo più il fine di smorzare le tensioni e di agevolare la ricomposizione tra i gruppi antagonisti, con il fine di ristabilire gli equilibri preesistenti al conflitto. Nel momento in cui la pena del ban- do divenne prerogativa quasi esclusiva dei tribunali del centro dominante, colui che la riceveva era bandito da tutti i territori dello stato e, in virtù dei premi e dei benefici promessi dalla nuova legislazione, diveniva facile preda dei cacciatori di taglie. Era quindi inevitabile che il bandito finisse per assumere la fisionomia di un vero e proprio fuorilegge, che poteva essere impunemente ucciso dai suoi nemici. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 953 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 nante. La conseguenza fu l’indebolimento del contesto politico-istituzionale in cui da sempre avevano tratto origine, il quale legittimava un ordine della pace il cui fine era comunque il ristabilimento degli equilibri infranti dal conflitto. Inoltre la stessa dimensione culturale e sociale entro cui il concetto di inimicizia traeva ragion d’es- sere finì per smarrire i suoi tratti più distintivi: nell’impossibilità del raggiungimento di una pace realmente condivisa, la vendetta divenne fine a se stessa, innescando un vortice di violenza, di cui il banditismo sarebbe divenuto una delle manifestazioni più significative. Da legittimo antagonista che giustificava comunque la reciprocità del conflitto, il nemico divenne un soggetto che doveva essere eliminato ad ogni costo e ricorrendo ad ogni mezzo, anche il più disonorevole54. Il 13 maggio 1579 il Consiglio dei dieci intervenne per l’ennesima volta a sospen- dere la legge che nel lontano 1549 aveva deliberato per porre fine alla possibilità che da sempre i banditi avevano avuto a loro disposizione di ottenere la propria liberazione uccidendo o catturando un altro bandito. Una legge che in realtà era stata ripetutamente sospesa e ripresa a periodi alterni, dando luogo a quella che si può definire una vera e propria politica della sospensione55. Una politica che apparentemente era sembrata passivamente muoversi sulla scia delle manifestazioni più virulente del banditismo, ma che in realtà aveva probabilmente avuto l’obiettivo di interferire nelle dinamiche conflittuali sottese alle reti di inimicizie e di vendette. La legge del 1579, a diversità di quelle analoghe deliberate in precedenza, sembrava però non essere semplicemente rivolta a riproporre l’antica normativa. L’incipit faceva prospettare un decisivo cambio di rotta: I gravissimi delitti che sono commessi nello stato nostro, particolarmente da ban- diti, i quali hanno recapito in luoghi alieni vicino ai nostri confini devono muovere questo Consiglio a fare ogni provvisione possibile a sicurezza dei fedeli nostri. Si decideva quindi, per altri due anni, che i banditi potessero ottenere la loro liberazione uccidendosi l’uno con l’altro. Ma veniva prevista un’aggiunta signi- ficativa: Quelli che presenteranno nelle forze nostre, ovvero ammazzeranno anche in terre aliene, per trenta miglia oltre i nostri confini, conseguiranno il medesimo beneficio della loro liberazione56. 54 Come è stato notato da N. Rouland, rifacendosi alla teoria dello scambio di Robert Verdier, in origine la vendetta (intesa come inimicizia) «si fonda sulla legge dello scambio che struttura il sistema vendicatorio: la vendetta cessa quindi di essere quel desiderio represso o frenato dalla legge, per diventare una norma consacrata dalla società» (Rouland, 1992, 308). 55 Infatti nel 1555 essa venne sospesa per tre anni; e così successivamente nel 1559 (per cinque anni), 1569 (per un anno), 1573 (per un anno), 1574 (per un anno), 1577 (per due anni), 1579 (per due anni), cf. Povolo, 1997, 117-126. 56 Parti prese in diversi tempi 1607, c. 39 (ma il testo in realtà raccoglie anche alcune leggi successive). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 954 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Un salto di qualità, che prospettava un deciso cambio di rotta57. Ed infatti il 20 luglio 1580, ancor prima della scadenza della legge precedente, il Consiglio dei dieci diede avvio ad una politica criminale decisamente nuova, che rompeva definitiva- mente con le scelte attuate in precedenza: Se qualcuno, da qui ad un anno prossimo, prenderà dentro i confini e consegne- rà nelle forze della giustizia o ammazzerà, fatta legittima fede dell’uccisione, alcun bandito di questo Consiglio, ovvero per gli altri consigli, magistrati e uffici di questa città, o per i rettori nostri di fuori, etiam per autorità di questo Consiglio, definitivo e in perpetuo, con pena della vita, conseguisca, oltre tutte le taglie che avesse il bandito, anche la liberazione di se stesso, se sarà bandito di bando uguale o inferiore a quello del preso ovvero ucciso. E se non sarà bandito avrà libertà di bandire un bandito, ovvero confinato per caso eguale ovvero inferiore58. Non solo dunque veniva ripresa la facoltà che i banditi potessero liberarsi ucci- dendosi l’un con l’altro, ma era pure prevista che una qualsiasi persona ottenesse il diritto di liberare un bandito, di seguito all’uccisione di una persona colpita dalla pena del bando59. La legge dava dunque avvio alla concessione delle cosiddette voci liberar bandito, che, pur con modalità che sarebbero state modificate nel corso del tempo, avrebbe contraddistinto per più di due secoli la lotta contro il banditismo. Inevitabilmente la cessione della voce ottenuta da colui che bandito non era generò da subito un vero e proprio mercato, favorendo pure gli imbrogli60 57 Laddove nella prassi la pena del bando, nei delitti ritenuti più gravi, si estendeva molto spesso anche in terre aliene, la legislazione vi fece scarsamente ricorso, perché interferiva chiaramente con la giurisdi- zione degli stati confinanti. Un altro esempio avvenne nel 1589, in cui si stabilì che i banditi avrebbero potuto liberarsi «ammazzandosi uno con l’altro per miglia 50 oltre i confini nostri per il tempo di anno uno solamente» (ASVe, CX, Comuni, reg. 40, c. 183r, 28 nov). 1589. È del tutto probabile che il divario tra leggi emanate e prassi rendesse molto incerti i limiti imposti dalla normativa nell’uccisione dei ban- diti, rendendo esplicito lo stato di eccezione venutosi a creare per contenere il banditismo. 58 Parti prese in diversi tempi, 1607, c. 46-47. Analoga possibilità, con i medesimi criteri, era prevista per coloro che uccidevano un bandito in terre aliene. 59 Una facoltà non concessa nelle leggi cinquecentesche, anche se, ovviamente, venne spesso utilizzata in singoli casi considerati politicamente rilevanti. Nel 1522 la Quarantia criminal, ribadendo la neces- sità che i banditi potessero ottenere la liberazione uccidendosi l’uno con l’altro, aggiungeva però che se ad uccidere il bandito fosse stata una persona non colpita dalla pena del bando, avrebbe avuto diritto ad una taglia di lire seicento (Leggi criminali, 1751, c. 217). Analoga possibilità era concessa dal Consiglio dei dieci nel 1536, Leggi criminali, c. 34. Nel 1577, in una delle ripetute sospensioni della legge del 1549 si precisava: «Che alcuno che non sia bandito, ammazzando ovvero presentando alcuni dei predetti, non possa liberar alcun bandito, ma solamente consegua la taglia che avesse il morto o presentato da lui, oltre l’impunità», Leggi criminali, 1751, c. 220. In realtà nel 1565 venne considerata anche la possibilità che un uccisore di un bandito potesse liberare un altro bandito, ma limitatamente ai banditi colti nella città di Venezia; e comunque era esclusa l’assoluzione di banditi del Consiglio dei dieci, Leggi criminali, 1751, c. 219. 60 Anche perché, come si è già detto, non era infrequente che gli stessi banditi rinunciassero alla loro libera- zione per cedere la voce ad altri banditi. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 955 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 LA PREDA (Salvirola, Crema, 1582–1585) Le vicende dei due fratelli Camillo e Giovan Battista Benvenuti potrebbero a ragione essere assunte come emblematiche delle modalità tramite cui le dinamiche delle inimicizie tra fazioni antagoniste si svolgessero intensamente in aree di confine contraddistinte dal banditismo e da una dimensione della violenza difficilmente com- prensibile con i consueti parametri interpretativi61. Nobili della città di Crema, i due fratelli possedevano gran parte delle loro proprietà nel villaggio di Salvirola, posto proprio a ridosso dei confini che divi- devano la Repubblica di Venezia dallo stato di Milano. Una roggia62 separava il villaggio di Salvirola da quello omonimo posto in territorio milanese. Un confine labile, nonostante la sua dimensione politica, che non nascondeva di certo le interrelazioni economiche e sociali che davano origine alle numerose inimicize tra le famiglie del luogo. Richiesto di un parere, in merito ad una supplica che nel gennaio del 1582 i due fratelli Benvenuti avevano presentato ai Capi del Consiglio dei dieci per ottenere il porto d’armi, il podestà di Crema Pietro Capello, nel luglio del 1582, mise in rilievo come le vicende personali dei due supplicanti giustificassero ampiamente la loro richiesta. Camillo, il mese precedente, era infatti stato assalito a Milano da alcuni gentiluomini di quella città a causa di «alcuni dispareri» che aveva con loro; mentre il fratello Giovan Battista era stato gravemente ferito da Maurizio Fracavallo di Salvirola. A sostegno della loro richiesta il podestà ricordava che Camillo nel 1563 era stato alfiere63 al servizio del condottiero Girolamo Pallavicino e che nel 1558 aveva ottenuto licenza di portare le armi insieme ad un suo servitore64. Nonostante i due fratelli non accennassero alle inimicizie in corso, appare evidente che la richiesta del porto d’armi era evidentemente strumentale alla loro personale legittimazione rispetto agli avversari65. Un aspetto che sarebbe divenuto palese nel settembre del 1584, quando Camillo Benvenuti richiese nuovamente il porto d’armi per sé e per dieci uomini di scorta facendo riferimento all’uccisione del 61 Una ricerca che sarebbe certamente agevolata dal ricco archivio della famiglia Benvenuti conservato presso la Biblioteca comunale di Crema e del quale è stato redatto un analitico Inventario (1290). La documen- tazione ivi conservata offrirebbe il vantaggio di rapportarsi agevolmente agli interventi delle magistrature della città lagunare, sollecitati sia dai soggetti coinvolti nei numerosi conflitti, che dai rettori che nel corso dei secoli governarono la città di Crema. 62 La Roggia Madonna Gaiazza. 63 Sorta di porta stendardo o bandiera (Vocabolario, 1612, 108). 64 ASVe, CX, Comuni, filza 153, 7 giugno 1583, con allegata supplica dei Benvenuti e lettera del podestà di Crema, entrambe dell’anno precedente. 65 Un aspetto assai diffuso in questi decenni di fine Cinquecento. Appare inoltre evidente che la professione militare esercitata quantomeno da Camillo rendesse superfluo il porto d’armi. Come ricorderà lo stesso Capello nella sua relazione letta in Senato molti gentiluomini cremaschi esercitavano la professione delle armi per disporre del privilegio del porto d’armi (Relazioni dei rettori, 1979, 72). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 956 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 fratello Giovan Battista da parte di alcuni nemici che vivevano sia nella Salvirola veneta che in quella cremonese. Costoro avevano reagito violentemente al fatto che Giovan Battista avesse accolto nella sua dimora un centinaio di soldati inviati dal podestà di Crema a combatterli. E poiché il rappresentante veneziano aveva ordinato l’abbattimento delle loro abitazioni, essi rivolsero la loro aggressività nei confronti delle proprietà che il fratello Camillo possedeva nella vicina località di San Donato66. Considerando lo stato di tensione esistente, il Consiglio dei dieci ritenne oppor- tuno accogliere la richiesta, ma imponendo alcune condizioni, la cui applicazione affidava alla discrezionalità del podestà di Crema: Quando sarete ricercato dal suddetto fedele nostro, così per uscire in campagna a danno dei suddetti, come per difendere i beni e entrate sue, dobbiate permettere che esso supplicante, con quella compagnia di uomini che a voi parerà conve- niente e necessaria, possa portare seco anche degli archibugi, di quelli però che non siano proibiti dalle leggi nostre, dandogli licenza con quegli ordini e modi che a voi parerà, o con bollare gli archibugi o con quell’altra via che vi paresse migliore, specificando sempre in essa licenza, quando gliela darete, il tempo che avrà a durargli, accioché il tutto passi sempre con vostra saputa67. La concessione della licenza era dunque sottoposta a restrizioni e controlli, che intendevano comunque sottolineare le sue finalità essenzialmente difensive. E il supremo organo veneziano non intendeva evidentemente inserirsi direttamente nelle inimicizie in corso, conferendo a Camillo Benvenuti quel crisma di legalità da lui richiesto in contrapposizione ai suoi avversari. Una decisione che ovviamente non soddisfece le attese del Benvenuti, il quale, nel luglio dell’anno seguente, ritornò alla carica presentando una nuova supplica, con la quale evidenziava esplicitamente tutte le incongruenze e le difficoltà che, a suo giudizio, riguardavano il porto d’armi a lui concesso in precedenza. Camillo Benvenuti ricordava le devastazioni e le violenze subite nelle sue pro- prietà e le minacce di morte nei suoi confronti, che non potevano essere affrontati adeguatamente a causa delle procedure farraginose previste nel porto d’armi a lui concesso, che lo costringevano a rimanere in una costante e pericolosa difensiva: 66 La supplica venne in parte pubblicata e commentata da un discendente della famiglia nel 1853 (cf. Benvenuti, 1853, 38–41). L’autore ricorda che la famiglia Benvenuti «aveva un vasto ed antico possesso in Salvirola cremasca; Giovan Battista vi soggiornava dilettandosi di caccia e agricoltura, abitando una casa tuttora esistente, annessa, anzi confusa, col rustico caseggiato. In un sito di tanto pericolo non c’era muraglia di difesa a mezzodì ove il fabbricato mancava ed a levante vi stava l’estremo confine dello stato veneto, mediante il fosso salvatore degli scelle- rati, impercioché molto agevole riusciva ai banditi una vendetta». Il gruppo d’uomini armati e mascherati, al numero di circa quaranta, compirono una vera e propria devastazione, bruciando la casa domenicale e il «grandissimo fienile». 67 ASVe, CX, Comuni, reg. 37, cc. 134–135, 17 settembre 1584. Nel luglio precedente il podestà di Crema aveva informato il supremo organo veneziano dell’uccisione di Giovan Battista Benvenuti. La supplica di Camillo Benvenuti non è conservata nelle filze del Consiglio dei dieci. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 957 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Dall’altro canto, per le leggi degli archibugi (armi per tal effetto necessarie) mi sono proibiti se spendo in spie, mentre questi successi devono essere rapidi, occulti e all’improvviso non posso esercitarli. Mi vedo talora la preda in mano e per viver in tema delle leggi e con quella terminata e ristretta libertà che mi è stata sinora concessa, convengo lasciarmela scappare. Chiedeva quindi di poter circolare liberamente con trenta o quaranta uomini armati di tutto punto: E a tempi di spie star di giorno e di notte alla campagna secondo le occasioni che mi verranno porte, perché le sono sicure che io non eserciterò né la mia vita, né il mio potere contro altri che loro, sì perché io non tengo particolari inimicizie, come perché desidero la quiete e conservazione della mia facoltà. In tal modo, aggiungeva senza infingimenti: come questi tristi sapranno che io abbia il comodo di poterli offendere e che cammini in vista della gente con libertà da un punto all’altro di poterli assalire, converranno mutar proposito e far altro pensiero, vedendo che li bisognerà non solamente, come hanno fatto finora star sopra le offese, ma aver cura alle difese loro68. Camillo Benvenuti chiedeva dunque senza mezzi termini di avere un’estrema libertà di poter perseguire i suoi nemici, anche qualora non fosse stato direttamente da loro attaccato. La licenza d’armi concessa a lui e al suo folto seguito avrebbe conferito un crisma di legalità alla violenza che egli avrebbe esercitato nei confronti di coloro che avevano danneggiato le sue proprietà ed ucciso il fratello. Il Consiglio dei dieci accolse quasi del tutto la richiesta del supplicante. Per due anni egli avrebbe potuto tenere alla guardia delle sue terre e cortili sino alla somma di dodici uomini, con ogni sorta d’armi e etiam archibugi grandi e di misura. E con essi archibugi camminare anche per i luoghi delle sue possessioni, ma non altrove, se non in caso che venissero detti ribaldi canonici per fargli alcun danno, nel qual caso possano andar a perseguitarli etiam in altri luoghi69. Ma la concessione della licenza era condizionata da una clausola significativa: Non dovendo però avere esecuzione la predetta licenza se non dopo che sia seguita la pace e riconciliazione fra esso Benvenuto e il Fracavalli, che scrive quel podestà e capitano nostro aver possessioni nella stessa villa70. 68 ASVe, CX, Comuni, filza 160, 8 luglio 1585, con allegata supplica di Camillo Benvenuti. 69 È significativo che non si escludessero le più che prevedibili ‘terre aliene’. 70 ASVe, CX, Comuni, reg. 38, cc. 44-45, 11 settembre 1585. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 958 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Il supremo organo veneziano intendeva dunque assicurarsi che la licenza d’armi non fosse utilizzata per le latenti inimicizie, che avrebbero potuto degenerare di seguito alla sua concessione71. Il ricorso alle richieste di porto d’armi rivolte al Consiglio dei dieci è uno degli aspetti che, negli ultimi decenni del Cinquecento, caratterizzano, in maniera più o meno esplicita, l’emergere delle inimicizie dal contesto istituzionale e sociale entro cui da sempre le parti in conflitto avevano teso ad affermare la loro identità e le loro prerogative. Ma la supplica era pure uno strumento tramite cui tradizionalmente si ricorre- va al centro dominante per perorare diritti e prerogative che soggetti e comunità ritenevano fossero stati lesi, chiedendo nel contempo che il loro ripristino fosse assicurato tramite una delega ad altri organi giudiziari come ad esempio l’Avo- garia di comun. La petizione era generalmente rivolta al Collegio, il quale, dopo averla accolta, chiedeva al magistrato giurisdizionalmente competente di formu- lare direttamente una risposta in merito a quanto sostenuto dal supplicante72. La supplica di una parte poteva però essere eventualmente contestata dagli avversari, che ovviamente si opponevano alla delega richiesta dal supplicante. Il conten- zioso, alla presenza dei rispettivi avvocati, veniva così risolto nell’ambito dello stesso Collegio, sulla scorta di una risposta dell’organo competente e, spesso, di un parere dell’Avogaria di comun. Sono tali contenziosi a svelare, soprattutto tramite le risposte e i pareri delle magi- strature coinvolte, le reali dinamiche delle inimicizie e le motivazioni che sottostavano alle richieste volte ad evitare che il conflitto si svolgesse nel contesto istituzionale ori- ginario. Alcuni esempi aiutano a capire come, in questo torno d’anni, le interrelazioni tra banditismo e inimicizie fossero strettamente correlate all’estrema debolezza delle istituzioni locali nell’affrontare e risolvere adeguatamente i numerosi conflitti tra le fa- zioni avversarie. E soprattutto, tramite le risposte inoltrate dalle diverse magistrature al Collegio, è spesso possibile individuare le motivazioni che sottostavano alle inimicizie in atto e la molteplicità dei significati assegnati alla dimensione della violenza, non solo dai protagonisti in conflitto, ma anche da parte di coloro chiamati a narrarla per permettere al supremo organo veneziano di deliberare in merito73. 71 Evidentemente, tale prudenza non era applicata qualora la parte avversaria si fosse già posta al di fuori della legge. 72 La risposta era comunque stesa in base alle testimonianze giurate presentate dallo stesso suppli- cante e tendevano quindi ad avvalorare la sua versione dei fatti. Per ovviare a tale inconveniente il Collegio nel 1605 deliberò che i rettori delle varie città dovessero formulare le loro risposte avvalendosi in primo luogo dell’eventuale processo criminale da loro istruito ex officio e solo in seconda battuta sulle attestazioni prodotte dai supplicanti, ASVe, Collegio, Notatorio, filza 175, 5 ott. 1605. Sulle procedure inerenti le suppliche rinvio alla mia Introduzione a Il processo a Paolo Orgiano…, XXXVII-XXXVIII. 73 La decisione del Collegio, volta ad accogliere l’istanza del supplicante o a respingerla sulla scorta delle motivazioni dei suoi avversari, finiva comunque per assumere una valenza politica nei confronti delle prerogative costituzionali dei centri sudditi. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 959 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 ONORE (Asolo, novembre 1603) Il podestà della cittadina era stato informato che la famiglia Bevilacqua aveva apertamente manifestato la propria inimicizia nei confronti di alcuni membri delle famiglie Varisco, Sartorio e Puppi. Aveva così disposto che entrambe le parti rimanessero sequestrate in casa, in attesa di sentire le ragioni di ciascuna di esse. A nulla era però giovato ogni suo tentativo di comporre il dissidio, in quanto Giuseppe Bevilacqua aveva sdegnosamente affermato di considerare i membri della fazione avversaria come veri e propri nemici74. Il podestà era così giunto alla decisione di suddividere la cittadina in due zone ben distinte, stabilendo che ciascuna delle due fazioni avrebbe potuto circolare solo entro i confini ad essa assegnati. I provvedimenti erano però stati del tutto inefficaci, in quanto tre dei fratelli Bevilacqua, non rispettando lo spazio loro assegnato, avevano aggredito i rivali, uccidendo Sebastiano Varisco. Il rappresen- tante veneziano aveva avviato il processo, ma gli offesi, paventando il timore di non ottenere una giustizia equa, erano ricorsi al Collegio, chiedendo che il caso fosse delegato all’Avogaria di comun75. La suprema magistratura veneziana aveva infine deciso che sia il podestà di Asolo, che l’Avogaria di comun inoltrassero una risposta in merito a quanto sostenuto dai supplicanti. Il podestà di Asolo riassunse la vicenda senza però entrare nel merito dell’ini- micizia esistente tra le due fazioni e non poté esimersi dal rilevare che i membri della famiglia Bevilacqua «sono sì cittadini principali, ma però di natura quieta e non soliti vivere, né ingerirsi fra questioni e risse». Assai argomentata e ben diversa nel tenore fu la risposta dei tre avogadori di comun, i quali avevano richiesto che il podestà di Asolo inviasse loro il pro- cesso inizialmente istruito. Dopo aver descritto l’aggressione, i tre magistrati veneziani rilevarono come la persona uccisa avesse manifestato l’intenzione di offrire ogni soddisfazione agli avversari, a causa di una rissa avvenuta in precedenza: Il podestà mandò perciò a chiamare Giuseppe Bevilacqua, ma lui sdegnosa- mente gli rispose che aveva tutti di quella fazione per inimici e che passando ciascuno di loro avanti la sua casa li avrebbe dato delle archibugiate. 74 Per la vicenda cf. ASVe, Collegio, Notatorio, filza 169, 8 mar. 1604. 75 Sottolineando che un membro della famiglia Bevilacqua era bandito, ma che non disdegnava comunque di intrattenere rapporti con i fratelli. La delega all’Avogaria di comun avrebbe comportato che il processo sarebbe stato affrontato nell’ambito della Quarantia Criminal. Il conflitto giudiziario si sarebbe avvalso di una procedura aperta al contradditorio, ma al di fuori del contesto istituzionale originario. La parte che, con tanto di avvocati, si opponeva in Collegio alla richiesta della concessione della delega, riteneva, molto probabilmente, che non avrebbe così potuto raggiungere l’accoglimento delle proprie richieste, che unicamente avrebbero potuto sancire una vera e propria ricomposizione. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 960 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Inoltre essi rilevarono un aspetto non secondario, che assegnava alla vicenda un significato particolare: La causa di questo infelice caso, per quel che si vede è questa. Che esercitandosi grave inimicizia fra le famiglie Beltramini e Rozzolino di quella terra; e essendo i fratelli Bevilacqua dipendenti e fautori dei Beltramini, e i fratelli Puppi, il Sartori e il quondam Varisco amici e dipendenti dei Rozzolini; e praticando il Varisco, mentre viveva, stretta- mente con Ambrogio Beltramini, tenuto dagli altri Beltramini e Bevilacqua per nemico e fautore dei Rozzolini, fossero perciò da essi Bevilacqua odiati e avuti per nemici76. I Bevilacqua si opposero alle richiesta di delegazione richiesta dagli avversari, chiedendo che questi ultimi fossero licenziati. Entrambe le parti, sostenute dai rispettivi avvocati, esposero le loro argomentazioni. Ed infine il Collegio decretò che il caso fosse delegato ai rettori di Padova77. L’inimicizia tra le due fazioni si era dunque svolta nell’ambito di una rete di relazio- ni parentali che contraddistingueva il piccolo ma vivace centro cittadino sia sul piano orizzontale che in quello verticale. Relazioni che evidentemente non solo animavano i conflitti esistenti tra i gruppi famigliari meno in vista della società locale, ma conferivano loro pure la necessaria legittimità. E tali dinamiche enfatizzavano l’idioma dell’onore rivendicato da ciascuno dei protagonisti, lasciando sullo sfondo le più che probabili motivazioni di ordine economico o politico che stavano all’origine del conflitto. COLLUSIONE (Bassano, settembre 1604) Nella sua supplica, discussa in Collegio nel gennaio del 1605, Nicola Magro di Bas- sano denunciò l’uccisione del giovane figlio Bortolamio ad opera di Bortolamio Fattori e Sebastiano Dalla Rizza, uomini che lui non aveva esitazione a definire scellerati78. Costoro, avevano concepito odio mortale nei confronti del figlio: non per altra cagione che perché egli, come consigliere dell’arte dei tessari di quella terra, per debito del suo ufficio, insieme con gli altri suoi colleghi, aveva procurato che 76 ASVe, Collegio, Notatorio, filza 169, 8 marzo 1604. 77 Il processo venne istruito a Padova su delega della Serenissima Signoria e la sentenza venne pronunciata il 14 febbraio 1605 dalla Corte pretoria di Padova, il più prestigioso tribunale della Terraferma veneta. Giuseppe Bevilacqua e Francesco Compagnone, pure ritenuto responsabile dell’omicidio, vennero con- dannati in solidum alla rilevante pena pecuniaria di 450 ducati. Gli imputati svolsero le loro difese «che fecero nel modo come consta; e essendosi udito in lunghe disputazioni l’eccelentissimo avvocato dei querelanti e vedute le scritture di allegazione in risposta per detti rei presentate», (ASPd, Sentenze della Corte pretoria, busta 2, reg. 2, c. 91). Ma la sentenza non previde alcun risarcimento nei confronti degli offesi e, tantomeno, alcuna imposizione di pace. 78 La documentazione è conservata in ASV, Collegio, Notatorio, filza 173, 6 marzo 1605. Gli avversari con si presentarono in Collegio per contraddire la supplica, probabilmente perché la controversia era già stata affrontata di fronte all’Avogaria di Comun. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 961 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 detti Bortolamio e Sebastiano fossero dalla giustizia castigati, come furono, per intacchi e altre cattive operazioni, ai danni di essa scuola per essi fatte mentre erano capi di essa. Nonostante la pace stabilita, il figlio era stato proditoriamente assalito da quegli uo- mini che sembravano procedere spavaldamente, nonostante il grave omicidio commesso: Così fiero caso fu stimato così poco dall’illustrissimo podestà e capitano presente di quel luogo (tali furono i favori che esse rei ebbero appresso detto illustrissimo signore), che fece un atto, che sopra esso non si procedesse, sotto pretesto che detto mio figlio potesse essere impunemen- te offeso, per ritrovarsi condannato in solidum con due altri in lire cinquanta di piccoli, la qual condanna però, al tempo del commesso delitto, era anche appellata e sospesa. Nicola Magro aveva ottenuto tramite l’avogadore Belegno che l’atto del podestà fosse cassato dalla Quarantia criminal, ma chiedeva comunque che il caso fosse delegato all’Avogaria di comun perché fosse imparzialmente giudicato dalla Quarantia criminal79. Prima di giungere ad una decisione il Collegio richiese ben tre risposte: il podestà di Bassano, quello di Treviso e l’avogadore Bernardino Belegno avrebbero dovuto esprimere la loro opinione sul caso. Il podestà di Bassano Giacomo Memmo nascose a fatica il suo imbarazzo rispetto ad una vicenda che manifestava palesemente la sua collusione con gli uccisori di Bortolamio Magro. Su iniziativa di costoro aveva infatti ricevuto una lettera dall’avo- gadore Belegno in cui gli si chiedeva di esprimere la sua opinione in merito all’avvio di un processo per l’omicidio da loro commesso: Onde, stante esse lettere non si procedette più oltre; e essendomi mostrati molti e molti casi e giudizi seguiti negli eccelentissimi consigli, pronunciai che vivendo in raspa la condanna delle cinquanta lire fatta in solidum contro i rei80, la quale veniva a farli tutti e tre debitori, così uniti come separati, di tutta la somma, pronunciai che non fosse proceduto contro i medesimi uccisori. A fronte della pronuncia della Quarantia criminal egli non poteva comunque che esprimere un parere favorevole alla richiesta di delega del padre dell’ucciso. Il podestà di Treviso Antonio Mocenigo, dopo aver escusso i testimoni prodotti dal supplicante, riassunse efficacemente tutta la vicenda, cogliendo la collusione tra il podestà di Bassano e gli uccisori, i quali avevano compiuto l’omicidio pro- ditoriamente e infierendo sul giovane»come cani arrabbiati». Riteneva dunque più che opportuno che il caso fosse delegato ad altro giudice. 79 Molti statuti cittadini prevedevano che il condannato pecuniariamente sopra le lire cinquanta e non depen- nato dal registro delle sentenze potesse essere impunemente ucciso. Ma, come attestato dal criminalista Lorenzo Priori sul finire del Cinquecento, si trattava di una prassi messa decisamente in discussione dal Consiglio dei dieci, soprattutto nel caso che l’omicidio fosse stato commesso proditoriamente (cf. Priori, 1644, 65–66; Povolo, 2004, 99–100). 80 Che cioè il loro nome non era stato depennato di seguito al pagamento della pena pecuniaria. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 962 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 L’avogadore Bernardino Belegno ricordò inoltre come il padre dell’ucciso avesse inoltrato ricorso contro l’atto del podestà di Bassano: Il quale, avendo io veduto e inteso le parti interessate, conosciutolo contro la forma dello statuto di Bassano, contro le leggi e la ragione, principalmente essendo appel- lata e sospesa la suddetta condanna, e essendo intimata la sospensione a uno degli uccisori, l’ho intromesso e nell’eccelentissimo Consiglio di Quaranta civil vecchio (posso dire con tutti i voti) è stato tagliato acciò si proceda contro i rei. Sulla scorta del processo istruito dal podestà di Treviso e a lui inviato, l’avoga- dore entrava pure nel merito della vicenda e dell’inimicizia che l’aveva animata: La causa per la quale si sono mossi questi a commettere una così fatta scelleratezza (per quanto appare da scritture presentate in processo), è stata perché detto Bortolamio Magro ucciso ha procurato e fatto anche seguire condanna contro i suddetti Bastian Della Rizza e Bortolamio Fattori, per avere loro, come capi dell’arte della lana male amministrato e intaccato il denaro di essa arte. Onde, essendo perciò restati nemici fu fatta poi anche la pace e perciò detto Magro se ne stava libero da ogni sospetto81. All’unanimità il Collegio decretava che il caso fosse delegato all’Avogaria di comun. La vicenda delinea un caso di inimicizia insorto in una delle nervature più sensibili dell’economia locale, dando luogo a una irrefrenabile manifestazione di violenza che giunse a infrangere il valore consuetudinario della pace. L’atteggiamento decisamente di parte del podestà Giacomo Memmo impedì che il conflitto potesse risolversi tramite i consueti riti processuali nell’ambito delle istituzioni giudiziarie locali, inducendo, di conseguenza, il padre della vittima a ricorrere alle magistrature del centro dominante. Nelle loro risposte i magistrati interpellati riassunsero efficacemente le dinamiche di un conflitto, descritto evidentemente dal supplicante alla luce della violenza subita. UN ODIO CRUDELE (Brescia, settembre 1604) Nel settembre del 1604 i figli dell’avvocato bresciano Gabriele Rodengo presentarono una supplica in Collegio per rievocare l’uccisione del padre, avvenuta pochi giorni prima all’e- sterno del palazzo pretorio di Brescia. Essi ricordarono come nel 1602 lo zio Giovan Battista Rodengo fosse stato condannato a quattro anni di carcere e al bando perpetuo per l’omicidio di Vincenzo Burato82. Il padre di quest’ultimo, Francesco Burato, come essi sottolineavano, era gentiluomo potente sia per le ricchezze che per le aderenze sociali e, a causa dell’offesa ricevuta, aveva concepito odio crudele contro Giovan Battista Rodengo, al punto tale che 81 ASVe, Collegio, Notatorio, filza 173, 6 marzo 1605. 82 Per la vicenda cf. ASVe, Collegio, Notatorio, filza 176, 4 dicembre 1604. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 963 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 non ha potuto però placarsi mai l’animo suo, ma ha sempre macchinato la rovina di tutta la sua casa e specialmente del signor Gabriele suo fratello, che come maggiore e capo della casa sosteneva l’onorevolezza e dignità di essa e in ogni caso aveva la protezione di tutti. A tal fine, essi proseguivano, il Buratto aveva iniziato ad aiutare e a dare recapito nella propria casa a tutti coloro che avevano liti civili o criminali con il loro padre. Sino ad organizzare un vero e proprio agguato: andando esso signor Gabriele ogni giorno in palazzo come dottore per servizio dei suoi clienti e anche per cause sue particolari e specialmente per molte liti civili e criminali contro il comune di Gottolengo e in particolare per occasione di un incendio che gli fu fatto di notte nei fienili e case sue, non potendo il signor Buratto farlo cogliere in altro luogo. L’uccisione era avvenuta ad opera di un certo Pietro Nassa e di altri bravi del Buratto, i quali erano pure sospettati di aver sparato nei giorni precedenti delle archibugiate contro alcuni amici e un gastaldo del padre. Per tutti questi motivi, essi chiedevano al supremo organo veneziano che, dopo raccolte le necessarie informazioni, si degni delegare questo caso all’ufficio illustrissimo dell’Avogaria, acciocché sia fatta quella giustizia che in alcun luogo di Terraferma, per gli aspetti suddetti, non potrebbero sperare. Il Collegio richiese una risposta ai rettori di Brescia che, pur confermando alcuni aspetti della vicenda narrata dai costoro, aggiunsero altri particolari che i supplicanti non avevano menzionato. A seguito della morte di Vincenzo Buratto Nacque perciò inimicizia capitale tra d. Francesco suo padre e d. Giovan Battista Rodengo, il quale imputato di esso caso fu espedito dall’illustrissimo signor Zuanne Cornaro predecessore di me podestà e condannato a stare in prigione per anni quattro e d. Gabriele Rodengo difese il fratello in questa occasione, ma dopo la suddetta espedi- zione, per via di grazia, ottenne dalla Serenità vostra la sua liberazione dalla prigionia. I rettori aggiunsero inoltre che Essendo stata fatta domandare dai Rodenghi col mezzo di questo signor gover- natore al Buratto la pace, appare giustificato da testimoni che lui abbia risposto che non era ancora il tempo, dando segno nelle parole generali delle risposte che non avesse animo a farla. Si vede anche che essa pace sia stata trattata da altri e massime da senatori principali e che non abbia mai potuto seguire83. 83 In questo, come nel precedente caso di Asolo, il rifiuto ad accordare la pace proveniva, molto probabilmente, dall’assenza di una vera e propria tregua tra le parentele antagoniste, che avrebbe dovuto sancire pubblicamente le responsabilità dell’omi- cida e le condizioni per raggiungere una sostanziale ricomposizione. Accordi privati e riti processuali avrebbero così potuto stabilire una pace, ponendo definitivamente fine al conflitto (ASVe, Collegio, Notatorio, filza 176, 4 dicembre 1604). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 964 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 E ricordarono che quel Pietro Nassa, il quale aveva partecipato all’aggressione, era rappresentante del comune di Ottolengo, contro il quale Gabriele Rodengo si era mosso giudiziariamente per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’incendio della sua casa. E, nonostante egli e i suoi complici avessero tentato di dimostrare che si era trattato di una vera e propria rissa, era comunque indubitabile che fossero tutti legati a Francesco Buratto. Il 4 dicembre 1604 la supplica venne discussa in Collegio con le argomentazioni degli avvocati di entrambe le parti ed infine la suprema magistratura veneziana decise che il caso fosse delegato ai rettori di Brescia. Una decisione che aveva probabilmente tenuto contro della complessità dell’inimicizia tra le due fazioni, che meglio poteva es- sere risolta dai rettori del luogo. I figli di Gabriele Rodengo non accennarono nella loro supplica alla pace rifiutata dagli avversari: un elemento che avrebbe forse potuto loro giovare per ottenere la delega all’Avogaria di comun84. Così come non entrarono nel merito della devastazione commessa nei confronti delle loro proprietà, che poteva forse risalire a conflitti insorti con la famiglia Buratto dopo l’uccisione di un loro membro. Inoltre essi non fecero cenno alla grazia che aveva permesso allo zio di non sconta- re tutta la pena del carcere. Tutti elementi che lasciano presupporre che all’origine dell’inimicizia esistesse una forte contrapposizione economica e sociale difficilmente risolvibile alla luce dei due omicidi, se non tramite una complessa trattativa, la quale doveva comunque essere preceduta dalla punizione dei responsabili85. IN VILLA (Grumello, Bergamo, 31 ottobre 1605) Il 15 aprile 1606 il Collegio deliberò in merito alla supplica che nel gennaio precedente era stata presentata dai quattro fratelli Borrella, abitanti nel villaggio di Grumello nel Bergamasco, di seguito all’omicidio del padre Girolamo86. A contrastarla, chiedendo che gli avversari fossero licenziati, si presentarono gli avvocati dei due fratelli Orazio e Cristoforo Agosti, appartenenti ad una delle famiglie più in vista di Bergamo, ma che avevano pure alcune loro proprietà nello stesso villaggio. Sulla scorta di quella supplica la magistratura veneziana aveva deliberato che i rettori di Brescia e Bergamo inviassero le loro risposte in merito a quanto sostenuto dai supplicanti, i quali avevano chiesto che il caso fosse delegato all’Avogaria di comun. 84 Come ricordarono i supplicanti, dopo la grazia ottenuta, Giovan Battista Buratto, responsabile del primo omicidio, era stato bandito perpetuamente. Come del resto appare dall’assenza di ogni suo coinvolgimento nel proseguimento del conflitto. La concessione della pace era inevitabilmente collegata alla sua liberazio- ne, che poteva essere accolta dalla famiglia dell’ucciso solo se i Rodengo avessero accettato determinate condizioni. 85 Il 22 aprile 1606, avvalendosi della delega concessa dalla Serenissima Signoria, i rettori di Brescia condannarono al bando perpetuo Pietro Nassa e un altro responsabile dell’omicidio. Francesco Buratto e altri imputati si erano presentati e attendevano ancora il giudizio. Nel settembre del 1610 il Nassa ottenne la liberazione dal bando (cf. Povolo, 2000, 58). 86 Per la vicenda cf. ASVe, Collegio, Notatorio, filza 177, 15 aprile 1606. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 965 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 La decisione del Collegio avrebbe dovuto dunque essere assunta mettendo a raf- fronto quanto sostenuto dai supplicanti con le valutazioni dei rettori delle due città, cui era stato comunque chiesto che le loro risposte non si avvalessero, come di consueto, solamente sulle testimonianze giurate fornite dai Borrella, ma pure sul processo istruito ex-officio dal tribunale di Bergamo . Nella loro supplica i fratelli Borrella misero da subito in evidenza come l’omicidio del padre, avvenuto nel territorio di Chiuduno, fosse stato commesso da diversi pericolosi banditi, tra cui un certo Andrea Chierico «uno dei più famosi banditi di questo stato». A loro dire, co- storo erano protetti e favoriti dai due fratelli Agosti, i quali già negli anni precedenti avevano dimostrato una palese inimicizia nei confronti della loro famiglia, nonostante avessero inutil- mente tentato di ottenere da loro la pace. E, per avvalorare la forza delle loro argomentazioni e della loro richiesta, essi non esitarono a descrivere la potenza della famiglia avversaria: Essendo capitalmente odiati dai signori Orazio e Cristoforo Agosti, figli del quondam eccelentissimo signor Polidoro Agosti dottore dell’una e l’altra legge, principali della città di Bergamo, sì per famiglia come anche di parentela, avendo in essa l’eccelentissi- mo signor Ludovico Agosti, uno dei più famosi dottori di quella città, molto intrinseco di quei curiali, sì per la sua professione, come anche per aver egli esercitato questo ufficio di curiale con molti illustrissimi signori di questa eccelsa repubblica; e onestamente comodi anche di beni di fortuna, tiranni e caporioni nella terra di Grumello. E perciò assai difficilmente essi avrebbero potuto ottenere giustizia nel tribunale locale, anche perché gli avversari erano molto differenti di condizione da noi meschini fratelli, che sempre abbiamo atteso ai fatti nostri, stando fuori in villa. Nella loro risposta i rettori di Bergamo e di Brescia confermarono le linee di fondo della vicenda che aveva condotto all’omicidio di Girolamo Borrella, ma offrirono un contesto assai più articolato e credibile in cui essa si era svolta. In realtà nessun testimone confermò la versione dei supplicanti e, come affermarono i rettori di Bergamo, gli Agosti si erano tutti presentati nel processo in corso ed essendo a disposizione della giustizia avrebbero dovuto rispondere delle loro eventuali responsabilità; mentre il Chierico, rimasto latitante sarebbe stato bandito, anche se sulla sua testa pendevano altri sei o sette bandi. Inoltre, aggiungevano: si vede che la famiglia di questi Agosti è delle principali e che tengono parentela con l’eccellente signor Ludovico Agosti, dottor di legge, gentiluomo di gran bontà, quale ha servito per curiale molti illustrissimi senatori e che egli pratichi con questi curiali, il che fanno tutti gli altri dottori. E, all’incontro essi Borrella esser persone di poca stima e concetto, che abitano sempre in villa. Nel resto delle cose espresse in detta supplica, che sono in sostanza le medesime che hanno addotto nel primo processo, pare che detti Agosti siano persone che nella terra di Grumello vogliano esser temuti e che usino imperio con questo o con quello. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 966 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 Nessun testimone aveva però voluto o potuto dimostrare che i quattro uomini ma- scherati, responsabili dell’uccisione del Borrella, fossero in qualche modo collegati agli Agosti. Non diversamente i rettori di Brescia sottolinearono che, nonostante i Borrella facessero riferimento ad una vecchia inimicizia con gli Agosti, ma però nel detto processo, sebbene sia stata usata ogni diligenza, con esame di molti testimoni, non si cava contra detti Agosti indizio alcuno concludente, anzi è introdotto che il Chierico era nemico dei Borrella, perché avessero procurato di farlo prendere dai cappelletti87. Disponendo di questi elementi, il Collegio, deliberò a maggioranza che i suppli- canti fossero licenziati. È assai probabile che nel villaggio di Grumello si fosse cre- ata una certa tensione tra le due famiglie e che, forse, gli Agosti fossero i mandanti dell’uccisione di Girolamo Borrella, responsabile di aver messo in discussione il loro predominio a livello locale. Nella loro supplica i Borrella avevano rivendicato un’inimicizia che la netta disparità sociale tra le due fazioni rendeva però poco credibile e comunque non dimostrabile a livello giudiziario, e scarsamente convin- cente in una petizione rivolta al centro dominante. Diversamente, se essi avessero semplicemente denunciato di aver subito violenza e sopraffazioni da parte di chi esercitava abusivamente un ruolo di potere, la loro richiesta di delegazione avrebbe certamente incontrato un riscontro positivo. E, assai probabilmente, le narrazioni dei testimoni escussi in un processo istruito nella Quaranti criminal, avrebbero assunto ben altro tenore88. 87 ASVe, Collegio, Notatorio, filza 177, 15 aprile 1606. 88 Sono molte le suppliche inoltrate e discusse in Collegio in cui la violenza denunciata non è frutto di una contrapposizione tra fazioni rivali, ma semmai espressione di vere e proprie sopraffazioni compiute da persone che utilizzano il loro potere nei confronti di chi è impossibilitato a difendere adeguatamente i propri beni, onore e la stessa incolumità fisica. In tali casi la delega è quasi sem- pre concessa. Ad esempio nell’aprile del 1606 venne discussa la supplica della madre di Giulia Poli di San Vito sotto Legnago. La donna aveva denunciato l’uccisione della figlia falsamente accusata di adulterio da tre membri della famiglia Bellini, i quali avevano commesso molti altri delitti, godendo della protezione di Girolamo Verità, potente gentiluomo della città. Ella chiedeva che il processo non fosse istruito a Verona con l’autorità ordinaria, in quanto al giudizio avrebbe concorso il Consolato, magistratura cittadina composta di nobili. Alla supplica si era opposta la città di Verona, a difesa dei propri privilegi. Ma il Collegio aveva infine deciso che il caso fosse giudicato dai rettori con la loro corte pretoria, escludendo il Consolato. Analogamente nel mese precedente il Collegio aveva accolto la richiesta dei figli e dei fratelli di Muzio Mozzi, i quali avevano supplicato che l’uccisione del loro padre e fratello fosse delegata all’Avogaria. L’autore dell’omicidio, Francesco Mascarello, gentiluomo della città di Vicenza, uomo potente e assai influente nel villaggio di Breganze, aveva compiuto quell’azione violenta in quanto non aveva gradito che si corteggiasse una giovane che egli voleva per sé. I rettori di Verona osservarono che mentre i Mascarello erano ricchi e potenti, «all’incontro i supplicanti in stretta fortuna, con pochi parenti, anzi che, per strettezza di beni, dimoravano alla villa». Il Collegio, senza esitazioni, de- legò il caso all’Avogaria di comun (cf. per le due vicende, ASVe, Collegio, Notatorio, filza 177, 12 marzo e 19 aprile 1606). ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 967 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 CONCLUSIONI Queste vicende denotano come tra inimicizia e violenza ci fossero strette relazioni. Competizione economica, desiderio di primeggiare, esigenza di affermare il proprio prestigio erano tutti elementi che esprimevano le nervature profonde della società cetuale e dell’idioma dell’onore tramite cui essa si rappresentava in un contesto politico caratte- rizzato dal policentrismo. Consuetudini e ritualità processuali conferivano alle inimicizie i percorsi tradizionali tramite cui esse si manifestavano e trovavano risoluzione. Nel momento in cui si esprimevano apertamente per cercare una risoluzione esterna, nell’am- bito delle magistrature del centro dominante, esse denotavano la loro debolezza e le loro contraddizioni. Gli esempi qui affrontati denotano innanzitutto una costante importante e significativa: i soggetti che richiedono una delega all’Avogaria di comun o ad altre corti giudiziarie, sottraendo il conflitto al contesto istituzionale originario, sembrano per lo più evocare il timore ad accogliere quel rito di pubblica umiliazione richiesto dagli avversari per poter sancire una tregua e l’avvio di trattative volte a stabilire una pace effettiva89. Sorte analoga sarebbe avvenuta con la pena del bando, che da sempre aveva inter- loquito con le inimicizie e con l’esigenza di ristabilire gli equilibri infranti dal conflitto. Il possibile reinserimento della persona bandita avrebbe potuto agevolmente essere rag- giunto, solamente dopo un sostanziale accordo tra le parentele antagoniste. Il banditismo e la sua repressione da parte del potere centrale si sarebbero così inesorabilmente nutriti delle dinamiche che contraddistinguevano le contrapposizioni tra le fazioni contrapposte, indebolite comunque dalle difficoltà a raggiungere una pace realmente condivisa. 89 Che invece poteva essere agevolata nell’ambito di riti giudiziari che, con l’avallo delle magistrature locali, avevano il fine di ristabilire gli equilibri preesistenti al conflitto. Sul rito di umiliazione, implicito nell’atto di pace, cf. Darovec, 2017; Povolo, 2018a, 229–245. ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 968 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 NASILJE IN SOVRAŽNOST V 16. IN 17. STOLETJU. DRUŽBENI PRAKSI V PRAVNO-ANTROPOLOŠKI DIMENZIJI Claudio POVOLO Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja, Čentur 1f, 6273 Marezige, Slovenija e-mail: claudio.povolo@irris.eu POVZETEK Nasilje in sovražnost sta koncepta in družbeni praksi, ki močno zaznamujeta življenje in kulturni sistem sleherne družbe. V srednjem veku in zgodnjem novem veku sta se ti praksi tesno prepletali in odigrali nemajhno vlogo v kontekstu druž- benih ravnovesij in hierarhij, ki so se izražale predvsem skozi govorico časti in policentrično strukturo obstoječega ustavnega reda. Naloga zgodovinarjev je, da razberejo njun globok pomen in predvsem razpoznajo spremembe, ki so ju oprede- ljevale skozi stoletja, še zlasti od takrat naprej, ko so se v večjem delu Evrope začeli kazati prvi obrisi državnih struktur, ki so težile k ponovnemu premisleku o samem pojmu lastnega ozemlja in njegovih meja. S pravno-antropološkim pristopom, uporabljenim predvsem za študij primera, je mogoče izničiti predsodke in prepri- čanja v zvezi z domnevno nagnjenostjo k nasilju srednjeveške in zgodnje novoveške družbe primerjavi s sedanjo, ki neupravičeno velja za manj nagnjeno k nasilju in v osnovi bolj miroljubno. V resnici strokovnjaki še ne zmorejo natančno opredeliti kompleksnosti izvorov in pomenov nasilja, še zlasti pa ne njegovih družbenih in kulturnih implikacij. Tako je tudi izjemno težko v celoti dojeti dinamiko, na kateri temelji koncept sovražnosti, predvsem v dolgem obdobju, ko so iz nje vznikali očitni izrazi nasilja in nasprotovanj. Pravzaprav je imel tudi sistem sovražnosti, tako kot kazen pregnanstva, funkcijo družbene samoregulacije, cilj katere je bil zagotavljati sistem miru, še zlasti pa ravnovesje, ki je obstajalo pred konfliktom. Avtor se v članku pomudi tudi pri analizi medsebojnih povezav med nasiljem in sovražnostjo, pri čemer nameni posebno pozornost razširjenemu pojavu banditizma, ki je bil v 16. in 17. stoletju značilen za mnoge evropske dežele. Prav v tem obdobju so namreč nove državne strukture sprejele zelo ostre ukrepe proti tistim, ki so zaradi obsodbe na pregnanstvo veljali za čisto prave politične nasprotnike, ki jih je bilo treba preganjati z vsemi sredstvi. V odsotnosti pravih represivnih orodij so bile nove, malodane splošno sprejete kazenske politike izjemno uspešne, saj so izkoriščale konfliktno dinamiko sovražnosti in posledično široko pooblastilo za zasebno nasilje. S tem je bil kulturni in družbeni sistem, v katerem je binom sovražnost-maščevanje stoletja dolgo brzdal nerazsodno rabo nasilja, v resnici oropan legitimnosti, da bi se lahko uzpostavile nove instance reda in miru, ki so jih zahtevale uveljavljajoče se družbene in gospodarske sile. Ključne besede: nasilje, sovražnost, kazen pregnanstva, banditizem, čast, maščevanje, mir ACTA HISTRIAE • 30 • 2022 • 4 969 Claudio POVOLO: VIOLENZA E INIMICIZIE TRA CINQUE E SEICENTO. DUE PRATICHE SOCIALI ..., 933–972 FONTI E BIBLIOGRAFIA Althoff, Gerd (2004): Political and Social bonds in Early Medieval Europe. Cam- bridge, Cambridge University Press. ASPd – Archivio di stato di Padova (ASPd), Sentenze della Corte pretoria. ASVe, CX – Archivio di stato di Venezia (ASVe), Consiglio dei dieci, Comuni. ASVe, Collegio – Archivio di stato di Venezia (ASVe), Collegio, Notatorio. ASVr – Archivio di stato di Verona (ASVr), Rettori veneti, presentatio capitis Aloisii de Meninis de Pullo, busta 13. Aymard, Maurice (1987): Amicizia e convivialità. In: Ariés, Philippe & Georges Duby (eds.): La vita privata dal Rinascimento all’Illuminismo. Roma-Bari, Laterza, 360–365. Benvenuti, Luigi (1853): Racconti inediti tratti dalla storia di Crema. Crema, Tip, Campanini. Berman, J. 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