GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME I N. 22 - 21 Luglio 1947 Pubblicata da! Governo Militare Alleato con I' autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 G o v e r n o Mili ć are Alle a l o VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 110 (88 A) AVOCAZIONE DEI PROFITTI ECCEZIONALI DI SPECULAZIONE PREMESSO che si è considerato opportuno apportare delle modificatemi al.'Ordine Generale Nó. S3 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «Territorio »); IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Siiperiore agli Affari Civili ORDINO : ARTICOLO I La Sezione I della Parte II (articoli 16 e 17) dell’Ordine Genèrale No. 83 è abrogata e sostituita dalla seguente : «PARTE II SEZIONE I PROFITTI SOGGETTI AD AVOCAZIONE ARTICOLO 16 1. — Sono avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza conseguiti dal l.o Gennaio 1939 in dipendenza : a) dell’esercizio di qualsiasi attività in contrasto con le disposizioni concernenti il conferimento obbligatorio od il blocco di certe merci e derrate, od il blocco dei prezzi; b) delle rivalutazioni delle merci soggette a limitazione o disciplina dei prezzi,'giacenti presso importatori, assegnatari, grossisti e distributori, a seguito di concessione di aumento dei prezzi. La stessa norma si applica in confronto dei produttori, limitatamente ai quantitativi che eccedano la consistenza necessaria per assicurare il normale andamento del ciclo produttivo ; <0 della realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, dei prodotti e dei materiali di proprietà statale sotto il controllo dello Stato (provenienti anche da requisizione o 'da raccolta) ceduti a prezzo bloccato e non utilizzati per le forniture o per gli scopi cui erano destinati ; nonché dalla realizzazione, a prezzo di libero mercato, delle merci, prodotti e materiali ceduti dal Commissario alla produzione bellica ; d) della libera vendita delle merci soggette a regime vincolistico dei prezzi, in seguito a cessazione del regime stesso, limitatamente ai quantitativi in giacenza al momento di tale cessazione. 2. — Sono, altresì, avocati allo Stato i profitti eccezionali di contingenza, che, pur non rientrando nei casi previsti nel comma precedente, prendano origine da ogni attività diretta a trarre particolare vantaggio dai bisogni e dalle privazioni determinate dalla guerra e dagli eventi con la medesima connessi, o siano il frutto di un improvvisato affarismo, sorto in relazione agli eventi suddetti. 3. — Per la'determinazione dei profitti. eccezionali di contingenza previsti nel presente articolo, può procedersi anche in via induttiva, avuto riguardo al tenore di vita ed al patrimonio posseduto, senza che la formazione o l’incremento di qu'esto possa ricollegarsi ad acquisizioni a titolo gratuito o ad idonea capacità di risparmio, riferita ai redditi accertati. 4. — Fermi restando gli accertamenti divenuti definitivi, i profitti eccezionali di contingenza sono soggetti ad avceazione con detrazione del 20% dal loro ammontare. 5. — Per l’accertamento e la riscossione dei profitti di contingenza, si applicano le norme valevoli in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra. ARTICOLO 17 Dall’importo dei profitti eccezionali di contingenza, è portata in detrazione la parte dei profitti medesimi che sia stata, eventualmente, compresa nell’accertamento ai fini della imposta straordinaria sui profitti di guerra, quando detto accertamento sia divenuto definitivo. ARTICOLO 17a Le disposizioni del’articolo 16 si applicano anche per i profitti eccezionali di contingenza conseguiti, dal l.o Gennaio 1945, in dipendenza di situazioni di particolare vantaggio determinate dal dislivello tra i prezzi del mercato interno e quello dei mercati esteri e tra il cambio ufficiale e quello libero, per le operazioni aventi per oggetto merci provenienti dall’estero». ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. TRIESTE, , addì 9 Luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Generale N. 112 (100 A) NORME TEMPORANEE RELATIVE AI CASI DI GIUDIZIO DIRETTISSIMO RITENUTO opportuno e necessario emanare disposizioni dirette a disciplinare la trattazione sollecita dei delitti di diffamazione a mezzo della stampa ed a favorire l’adozione più frequente del giudizio direttissimo nei procedimenti contro imputati detenuti di competenza del pretore, nella parte detta Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso chiamata il „Territorio"), IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ARTICOLO I PROCEDIMENTI PER DELITTI DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA Sezione 1. ■■— Per i delitti di diffamazione commessi nel Territorio a mezzo della stampa si procede a giudizio direttissimo anche se non ricorrono le condizioni prevedute nell’Art. 502 del vigente codice di procedura penale. Sezione 2. — La competenza per i procedimenti suddetti è in ogni caso del Tribunale e non si può fare luogo alla rimessione del procedimento al pretore ai sensi dell’Art. II, Sezione 1, comma 2 e 3, dell’ Ordine Generale No. 30 B di data l.o giugno 1946. Sezione 3. — Il termine per l’udienza previsto dall’Art. 502 del vigente codice d: procedura penale è prolungato fino al quindicesimo giorno dalla data della presentazione della querela. ARTICOLO II GIUDIZIO DIRETTISSIMO NEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL PRETORE Sezione 1. — Le norme sul giudizio direttissimo contenute negli Art. VII e Vili del-1’ Ordine Generale No. 100, di data 26 aprile 1947, si applicano nel Territorio anche relativamente ai procedimenti di competenza del pretore, in quanto possibile. Sezione 2. — Resta invariata, in caso di sostituzione del procedimento ordinario al giudizio direttissimo, la disposizione fondamentale dell’Art. 272, terzo comma, del vigente codice di procedura penale relativamente al termine di compimento dell’ istruzione sommaria, che in ogni caso non deve eccedere i 30 giorni dall’arresto dell’ imputato salvo che concorranno gravi ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l’imputato, e delle quali deve essere data immediata notizia all’ Ufficiale Legale Capo del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Quest’ Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 16 luglio 1947. JAMES J. CARNES , Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA REQUISIZIONE DI VEICOLI CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emendale l’Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 riguardante la Disciplina del piegamento delle '.Indennità di requisizione degli Autoveicoli requisiti1 dalle Autortà Alleate IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO : ARTICOLO I AGGIUNTA ALL’ARTICOLO II DELL’ORDINE No. 225 All’Art. II dell’Ordine No. 225 viene aggiunto quale «Sezione 4» la seguente disposizione : «SEZIONE 4. Dovranno venir considerati di esser stati requisiti definitivamente in proprietà pure tutti i veicoli relativamente ai quali la Commissione ha conseguito prove sufficienti, che gli stessi .durante l’uso fattone dalle Eorze Alleate siano andati perduti in un’azione bellica, distrutti o sia sorta per qualsiasi altra causa l’impossibilità di restituirli ai loro proprjetari». ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato. Trieste, 9 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine N. 403 RICONOSCIMENTO LEGALE DELL’ENTE ASSISTENZA LAVORATORI (E.N.A.L.) CONSIDERATO che coll’Ordine No. 12, Articolo II, emesso dal Governo Militare Alleato il 6 settembre 1945 i beni e le attività dei vari „Dopolavoro“ già operanti entro la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio^ ) furono affidati in custodia per la conservazione agl ’ Intendenti di Finanza ; CONSIDERATO che successivamente, con Ordine Amministrativo No. 11 di data 20 marzo 1946 del Commissario della Zona di Trieste, No. 70 di 'data 16 ottobre 1946 del Commissario della Zona di Pola e No. 124 di data 13 gennaio 1947 del Commissario della Zona di Gorizia venivano temporaneamente nominati dei Commissari agli Enti Assistenza Lavoratori per le Zone di Trieste, Pola e Gorizia successori di fatto dei Dopolavoro provinciali ; RITENUTA ora l’opportunità di conferire riconoscimento legale entro tutto il Territorio al nuovo Ente Assistenza Lavoratori, affinchè esso possa perseguire ufficialmente ed in regime di autonomia i suoi scTìpi di miglioramento della vita postlavorativa e culturale dei lavoratori ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I • RICONOSCIMENTO LEGALE È col presente Ordine legalmente riconosciuto 1’ Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.), quale successore nel Territorio dei Dopolavoro già in esso operanti. Esso è un’ istituzione apolitica che ha per scopo il miglioramento della vita postla\orativa e culturale dei lavoratori. ARTICOLO II CONSEGNA DEI BENI CUSTODITI DAGLI INTENDENTI DI FINANZA I beni già appartenenti ai Dopolavoro operanti nel Territorio e dati in custodia per la conservazione agli Intendenti di Finanza ai sensi dell’ Articolo II dell’ Ordine No. 12 dovranno essere consegnati da detti Intendenti nel termine di giorni sessanta dall’entrata in vigore del presente Ordine al legale rappresentante dell’ E.N.A.L. ARTICOLO III ORGANI PROVVISORI L’ Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) è provvisoriamente retto ed amministrato da un Consiglo Direttivo che sarà nominato dal Presidente della Zona di Trieste su proposta del Consiglio di Zona e con l’approvazione del Governo Militare Alleato, purché il Consiglio Direttivo Provvisorio sia presieduto dal Commissario già nominato con 1’ Ordine Amministrativo n. 11 della Zona di Trieste. I commissari per Gorizia e Pola, nominati dal Governo Militare Alleato rimarranno in carica in attesa di ulteriori istruzioni e nel frattempo riceveranno le direttive dal Consiglio Direttivo Provvisorio. Il Presidente del Consiglio Direttivo Provvisorio sarà il legale rappresentante dell’ Ente Assistenza Lavoratori. (E.N.A.L.). ARTICOLO IV STATUTO Il Consiglio Direttivo provvisorio nominato ai sensi dell’Articolo precedente, entro due mesi dalla data della sua nomina, predisporrà e trasmetterà per l’approvazione al Governo Militare Alleato, Divisione dell’ Educazione lo Statuto dell’ Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) LEGGE REGOLATRICE E VIGILANZA * Per quanto non incompatibile col presente Ordine ed altri Ordini emessi dal Governo Militare Alleato, 1’ E.N.A.L. continuerà ad essere regolato dal R. D. L. 1 maggio 1925 n. 582, e dalle disposizioni successivamente emanate in merito. Ogni attività dell’ Ente sarà controllata e vigilata dal Governo Militare Alleato, Divisione dell’ Educazione. ARTICOLO V DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 17 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 410 (392 A) COMMISSIONE COMPETENTE A DECIDERE SUI RICORSI PER IL SUSSIDIO STRAORDINARIO DI DISOCCUPAZIONE Ritenuto opportuno e necessario di istituire una Commissione chiamata a decidere sui ricorsi per la concessione del sussidio straordinario dt disoccupazione di ciui all'Ordine No. 302 (103-c), di data 31 ràggio 1947, nella parte dellà Venedia GktDAa amministrata da.le Forze Alleate ! n appresso d\encminÒta «Territorio» , e d% apportare un emendamento al detto Ordine; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE E’ istituita una Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinàrio di disoccupazione di cui all’Art. Ili dell’Ordine No. 392 (103 c), di data 31 maggio 1947. Tale Commissione sarà nominata con Ordine Amministrativo del Governo Militare Allato e sarà composta dei seguenti membri : 1) Un rappresentante dell’Ufficio Territoriale del Lavoro che la presiede ; 2) un rappresentante dei lavoratori, da designarsi da parte delle organizzazioni dei lavoratori del Territorio ; 3) l’Ispettore per il Territorio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. EMENDAMENTO ALL’ORDINE No. 392 (103 c) All’Articolo IV dell’Ordine No. 392 (103 c), di data 31 maggio 1947, viene aggiunta la seguente lettera : «g) coloro che al 31 maggio 1947 non avevano ancora chiesto 1 iscrizione ai turni di collocamento dell’Ufficio del Lavoro, pur trovandosi alla suddetta data in istato di disoccupazione da oltre due mesi». ARTICOLO III • ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 11 luglio 1947. JAMES J. CARNES . Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 411 AUTORIZZAZIONE AD ACCETTARE DUE DONAZIONI DI IMMOBILI A FAVORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI S. ROCCO IN VILLESSE POICHÉ’ la Parrocchia di S. Roccia in Vii.’lesse ha inoltrato domanda di '.autorizzai': one ad accettare due donazioni di immobili a favore della delta Chiiesa], la plima falta] d'olla Spignora Maria GAŠPERINI fu Giuseppe, la seconda dalla Signora Maria Assunta , MARCU ZZI di Giuseppe; e POICHÉ’ la su, accennata domanda è stato debitamente approavta per iscritto dal Presidente della Zona di 'Gorizia; e POICHÉ’ non sussiste alcun motivo per respingere la domanda; IO, JAMES t. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : 1. La Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Viliesse è autorizzata ad accettare due donazioni di immobili : la prima quella fatta in favore della Chiesa stessa dalla signora Maria GAŠPERINI secondo quanto descritto nell’atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 15437, redatto dal notaio CARLO MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946, la seconda quella fatta a favore della suindicata Chiesa dalla Signora Maria Assunta MARCUZZI di Giuseppe, secondo quanto descritto nell’atto di donazione di data 4 Marzo 1946, No. Rep. 15438, redatto dal notaio Carlo MOSETTI e registrato al Comune di Gradisca addì 16 Marzo 1946. L’autorizzazione è concessa in conformità a quanto stabilito nei. suddetti atti di donazione e senza alcun • pregiudizio ai. diritti dei terzi. 2. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 11 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili RITENUTO che si\rende opportuno e necessario emanare alcuni provvedimenti economici temporanei a javore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati, che esercitano le loro funzioni nella parte della. Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate in appresso chiamata il Territorio, in. aggiunta a quelli disposti con V Or d'ine No. 179 del 21 agosto 1946; IO', JAMES J. C ARNES} Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO ; V - ARTICOLO I AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE MINIMA GARANTITA DALLO STATO La retribuzione minima garantita agli ufficiali giudiziari, risultante dalla tabella annessa alla Sezione I đell’art. II dell’Ordine No. 179, è aumentata del 70% a decorrere dal l.o Settembre 1946. ARTICOLO II AUMENTI AI FINI DÉL VERSAMENTO ALLO STATO DEI SUPERI DEI PROVENTI Ai fini del versamento allo Stato del supero dei proventi, le somme di cui all’Art. V, Sezione I, dell’Ordine No. 179, sono aumentate del 70% a decorrere dal l.o Settembre 1946, / " ARTICOLO III PARTICOLARI DIRITTI SEZIONE 1. — Il Diritto di accesso spetta agli ufficiali giudiziari anche per gli atti di potesto cambiario e per quelli in materia penale nella misura stabilita per gli atti in materia civile. SEZIONE 2. — Per gli atti a pagamento in materia civile e penale i richiedenti, in aggiunta ai diritti ed alle indennità che sono tenuti ad anticipare, debbono corrispondere la somma fissa di L. 20.-— per ogni originale. Detta somma, da devolversi a favore dell’Erario, sarà corrisposta nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente, da farsi a cura degli ufficiali giudiziari sull’originale degli atti. ARTICOLO IV PAGAMENTO DI UNA TREDICESIMA MENSILITÀ’ DI CAROVITA SEZIONE 1. — Con effetto dal 16 dicembre 1946 agli ufficiali giudiziari è concessa a titolo di gratificazione una tredicesima indennità mensile di carovita, escluse le quote complementari, da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari SEZIONE 2. — Alla stessa data e con la medesima decorrenza gli ufficiali giudiziari devono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, a titolo di gratificazione e salvo l'imi;orso da parte dell’Erario, con la modalità di cui alla Sezione precedente, una tredicesima mensilità dell’indennità di carovita di cui i commessi stessi fruiscono ai sens] delle disposizioni in vigore nel Territorio. AETICOLO V AUMENTO DELLA RETRIBUZIONE DEI COMMESSI A decorrere, dal l.o Gennaio 1917 gli ufficiali giudiziari debbono corrispondere ai commessi autorizzati da loro dipendenti, salvo rimborso da parte dell’Erario, con le modalità stabilite per la liquidazione delle indennità supplementari, la somma di L. 6.000.— lorde mensili, in aggiunta alle retribuzioni a loro caricò secondo le disposizioni vigenti nel Territorio. ARTICOLO VI SOPPRESSIONE DI PRECEDENTI ALIQUOTE DI RIDUZIONE Le aliquote di riduzione dell’indennità di carovita e delle quote complementari eventuali previste dall’Art. 1 del E. D. L. 29 Maggio No. 488 sono soppresse in favore degli ufficiaci giudiziari e dei loro commessi con decorrenza l.o settembre 1946. ARTICOLO VII REVOCA DEI COMMESSI In caso di revoca di un commesso il relativo decreto presidenziale deve essere approvato dalla Divisione Legale del Governo Militare Alleato. Il commesso revocato è sospeso dalle funzioni e dagli assegni con effetto dalla data del decreto presidenziale. ARTICOLO Vili ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia. <• « . TRIESTE, addì 9 Luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili AUTORIZZAZIONE ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GIORGIO IN MERNA AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETÀ’ POICHÉ’ la Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Marna ha inoltrato domanda dii auto-r.esazione per la čessione di un..proprio immobile in óambìo di uno di proprietà dei Signori MOSETTI Francesco e ZIGON Carlo, da Ranziano; e POICHÉ’ la domanda è stata debitamente approvata per iscritto dal Presidente d{ Zona di Gorizia; e POICHÉ’ non sussiste alcuna obiezione all’accettazione della domi inda stessa; Id, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : 1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna è autorizzata ad effettuare uno scambio di proprietà e precisamente dell’immobile di proprietà della Chiesa stessa costituente una parte della p. c. 35 B, mq, 2698, IV c. t. della P. T. 32, Merna, verso cessione di una parte della p. c. 40 B, mq. 2898, II c. t. della P. T. 480, Merna, di proprietà del Signor Mosetti Francesco e del Signor Zigon Carlo, in conformità alla descrizione contenuta nel piano tavolare del geom. Mario BRASSAN, Gorizia, di data 7 ottobre 1946. 2. —■ Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 11 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ________________________________l__ Ordine N. 415 DISPOSIZIONI PER IL CONTRATTO DI MEZZADRIA CONSIDERATA Vopportunità di istituire un regolamento speciale per la definizione nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominato „Il Territorio^ ) delle controversie relative ai contratti di mezzadria, IO, JAMES J. CARNÈS, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDIN 0: # % ARTICOLO I RINVIO AL DECRETOL EGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947, No. 495 Con le modificazioni di cui agli Articoli seguenti di quest’ Ordine, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, No. 495, (qui di seguito citato coll’espressione „detto decreto") emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana No. 141 del 24 giugno 1947 e concernente „Disposizioni per il contratto di mezzadria44, sono estese, per virtù di quest’ Ordine e in quanto applicabili, al Territorio. ARTICOLO II MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 MAGGIO 1947 No. 495 Sezione 1. ■— L’Articolo 1 di detto decreto è soppresso. Le funzioni delle Commissioni provinciali menzionate nell’articolo 2 e seguenti fino al-’articolo 8 incluso di detto decreto sono affidate alle Commissioni di Zona istituite con 1’ Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 1946, Articolo IV, Sezione 3. Sezione 2. — Il secondo comriia dell’Articolo 4 di detto decreto è soppresso. Sezione 3. — Il secondo comma dell’Articolo 8 di detto decreto è cancellato ed in sua lvece sarà letto il seguente : „Le norme procedurali, in quanto applicabili, sono quelle contenute nell’ Ordine del Governo Militare Alleato No. 256, di data 25 ottobre 194644. Sezione 4. — L’Articolo 9 di detto decreto è soppresso ed in sua vece sarà letto il seguente : „La decisionè delle controversie individuali, dispendenti dall’applicazione del presente decreto, è affidata alle Commissioni previste nell’Articolo IV dell’ Ordine del Governo Militare Alleato No. 141, di data 3 giugno 194644. Sezione 5. — Gli Articoli 10, 11 e 12 di detto Decreto sono soppressi. ARTICOLO III DISPOSIZIONI FINALI Sezione 1. — Nessuna delle disposizioni contenute in detto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che con riguardo a beni esistenti nel Teriitorio. Sezione 2. — Copia di detto Decreto è depositata presso ogni Ufficio Giudiziario del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. TRIESTE, addì 16 Luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili AUMENTO DELLE SOPRATASSE VENATORIE POICHÉ’ si ritiene necessario di aumentare V importo di alcune sopratasse venatorie nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"') ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Con effetto dal l.o luglio 1947 le sopratasse venatorie previste nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell’Articolo 91 del Testo Unico delle norme per l’esercizio della cacòia, approvato con R. D. 5 giugno 1939, No. 1016, sono rispettivamente elevate da lire dodici, venticinque, dieci, venticinque e cinque a lire centoventi, duecentocinquanta, cento, duecentocinquanta e cinquanta. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 17 aprile 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 126 NOMINA DI UN COMMISSARIO STRAORDINARIO E DEL DIRETTORE TECNICO PER IL CONSORZIO PER L’ISTRUZIONE TECNICA DELLA ZONA DI GORIZIA RITENUTO opportuno c necessario di procedere alia nomina d’un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l’istruzione tecnica della Zona di Gorizia; IO, IAMES J, CARNES, Colonnello d> Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO : 1. — L’ing. Renato PENSO, presidente della Camera di Commercio e Industria di Gorizia è nominato Commissai'io straordinario del Consorzio per l'istruzione tecnica della Zona dì Gorizia ; 2. — L’ing. Marcello BALDOGCH1, direttore della Scuola Tecnica Industriale di Gorizia è nominato Direttore tecnico del Consorzio stesso. 3. — Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 9 luglio 1917. . JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 127 NOMINA DEL DIRETTORE DELL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO POICHÉ’ il posto di direttore deli’ Osservatorio Astronomi co dì Trieste è Ocvrite e si manifesta la necessità e l’opportunità di coprirlo; RITENUTO che il prof. ETTORE MARTIN ha tutti i requisiti richiesti dalla legge IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO : 1. — Il prof. Ettore MARTIN è nominato direttore dell’Osservatorio Astronomico di Trieste. 2. —■ La nomina decorre a tutti gli effetti dal l.o giugno 1947. 3. — Al prof. Ettore MARTIN competono lo stipendio e gli assegni previsti dalla legge per i direttori degli osservatori astronomici (Gruppo A, ruolo A, grado iniziale VI). 4. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 9 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 128 CANCELLAZIONE DJ UN’IPOTECA A SOLLIEVO DI UN IMMOBILE GIÀ’ DI PROPRIETÀ’ DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ’ CONSIDERATO che a peso dell’immobile formante la partita tavolare No. 1638 di Trie-sle città già d’iscritta ragione della Compagnia di Assicurazioni Riunione. Adriatica di. Sicurtà m base al Decreto di data 17-1-1933 è stata iscrìtta in data 10-2-1933 un’ìpdteca per l’importo di' Lire 900.000.—, e ci io in garanzia degU assicurati sulla vita della predetta Compagnia; CONSIDERATO che la predetta Compagnia ha provveduto a sostituire la suddetta garanzia con altrp; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO : 1- — Viene disposta la cancellazione dell'ipoteca per l’importo di L. 900.000.— iscritta addì 10/2/1933 No. 373 in base al Decreto 17/1/1933 a garanzia degli assicurati sulla vita presso la Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà a peso della Part. tav. 1638 dì Trieste-città, già d’iscritta ragione della suddetta Compagnia ed ora trascritta in base'al contratto dd. 26/2/1947 a nome dei signori VRIZ Vittorio e BRANDOLIN Veneranda. 2. — L’Ufficio Tavolare di Trieste provvederà d’ufficio alla cancellazione tavolare di cui al No. 1 del presente Ordine. 3. — U presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. TRIESTE, .9 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine N. 130 (66 B) ABROGAZIONE DELL’ ORDINE AMMINISTRATIVO No. 103 (56 A) E SOLLIEVO DEL SINDACATORE DALLA CARICA PREMESSO che con V Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13 marzo 1947, la società Robert METZGER & Co. Trieste, veniva sottoposta a sindacato ed il sig. Costantino PA -LEOLOGO nominato suo sindacatore ; RITENUTA l’opportunità di far cessare tale sindacato e di sollevare il sindacatore dalla su a carica ; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ORDINO: ARTICOLO 1 È abrogato T Ordine Amministrativo No. 103 (56 A), di data 13-marzo 1947, ed il sindacato sulla ditta Robert METZGER & Co. di Trieste con lo stesso disposto viene levato. ARTICOLO II Il sindacatore sig. COSTANTINO PALEOLOGO cessa dalle sue funzioni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 6 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona NT. 56 (4 C) ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE Poiché si considera opportuno estendere la legge ohe regola la chiusura dei locali che somministrano bevande alcooliche, Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., commissario della Zona di Trieste, ORDINO: ARTICOLO I L’Art. I dell’ Ordine di Zona N.' 54 (4 B) viene annullato e sostituito come segue : „II presente ordine è valevole per tutti i Comuni della Zona di Trieste'1. ARTICOLO II Il presente ordine entra in vigore il giorno 12 luglio 1947. Trieste, addì 12 luglio 1947. A. H. GARDNER Lt. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste VOLUME II Gazzetta N. 22 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 110 (83 A) Avocazione dei profitti eccezionali di speculazione...... 743 No. 112 (100 A) Norme temporanee relative ai casi di giudizio direttissimo 744 Ordine No. 394 (225 A) Disposizioni concernenti la requisizione di veicoli..... 746 No. 403 Riconoscimento legale dell’Ente Assistenza Lavoratori (E.N.A.L.) 746 No. 410 (392 A) Commissione competente a decidere sui ricorsi per il sussidio straordinario di disoccupazione............................... 748 No. 411 Autorizzazione ad accettare due donazioni d’immobili a favore della Chiesa Parrocchiale di S. Rocco in Viilesse ......... 749 No. 412 (179 A) Provvedimenti economici temporanei in favore degli ufficiali ' giudiziari e dei loro commessi autorizzati................. 750 No. 413 Autorizzazione alla Chiesa Parrocchiale di San Giorgio in Merna ad effettuare uno scambio di proprietà........................ 752 No. 415 Disposizioni per il contratto di mezzadria ...................... 752 No. 417 Aumento delle sopratasse venatorie .............................. 754 No. 126 Nomina di un Commissario straordinario e del Direttore tecnico per il Consorzio per l’istruzione tecnica della Zona di Gorizia 754 No. 127 Nomina del Direttore dell’Osservatorio astronomico.................. 755 No. 128 Cancellazione di un’ipoteca a sollievo di un immobile già di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà .................................................................... 755 No. 130 (56 B) Abrogazione dell’Ordine Amministrativo No. 103 (56 A) e sollievo del sindacatore dalla carica ...................... 756 pARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 56 (4 C) Orano di chiusura per i locali che somministrano bevande al- cooliche.............................................. 757