received: 2QQ8-1Q-Q6 UDC 347.934:316.7(45Q.34)"1871/1876" original scientific article "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO". IL GIUDICE ISTRUTTORE COME DECODIFICATORE DI CULTURE E TRADUTTORE DI LINGUAGGI NEI PROCESSI PENALI VENEZIANI, 1871-1876 Francesca BRUNEI Leopold-Franzens-Universität Innsbruck, Institut für Geschichte und Ethnologie, A-6Q2Q Innsbruck, Innrain 52 e-mail: francescabrunet@libero.it SINIESI L 'intervento descrive le fonti e gli approcci di lettura adottati per l'analisi delle stesse allo scopo di individuare l'azione interpretativa del giudice istruttore nei fasci-coli istruttori esaminati, ovvero quelli relativi ai procedimenti penali dibattuti avanti la Corte d'assise veneziana nei primi anni di unificazione legislativa del Veneto al Regno d'Italia (1871-1876). Per interpretazione, in questo contesto, si intende da una parte la decodificazione del sostrato socio-culturale al quale appartenevano le persone investite dal processo penale; dall'altra l'operazione di trascrizione, vale a dire di traduzione in forma scritta di un linguaggio dialettale e popolare. Nello specifico, si sono esaminati alcuni atti (gli interrogatori degli imputati, gli esami dei testimoni e delle vittime, il compendio riassuntivo delle indagini) che con più evidenza hanno permesso di ricostruire le tracce di tale operazione interpretativa. Parole chiave: processo penale, fonti processuali, interpretazione, Corte d'Assise veneziana "THE BACKGROUND OF A GLOOMY PICTURE". THE INVESTIGATING JUDGE AS A DECODER OF CULTURE AND INTERPRETER OF LANGUAGES IN VENETIAN CRIMINAL TRIALS (1871-1876) ABSTRACT The article describes the sources and the reading approaches adopted in analysing them. The purpose of this analysis was to identify the interpretative action of the investigating judge in the examined investigation files; i.e., those related to criminal trials conducted before the Venice Court of Assizes in the first years of the 435 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 legislative integration of the Veneto region with the Kingdom of Italy (1871-1876). The term interpretation, in this context, refers on the one hand to the decoding of the socio-cultural substrate to which the people involved in the criminal trial belonged, and on the other hand, to the action of transcribing - translating into written form a dialectal or vernacular language variant. More specifically, we have examined several acts (the questioning of the defendants, the examinations of the witnesses and victims, the summarising abstract of the investigation) that have allowed us, more evidentially, to reconstruct the traces of such an interpretative action. Key words: criminal trial, trial sources, interpretation, Venice Court of Assizes CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE Le considerazioni che verranno qui proposte sull'azione interpretativa del giudice istruttore nei processi penali veneziani postunitari traggono origine dallo studio dei fascicoli istruttori prodotti nel primo quinquennio di attività della Corte d'assise a Venezia (1S71-1S76).1 Il periodo preso in esame, è bene sottolinearlo preliminarmente, si inserisce quindi in uno specifico contesto politico e giudiziario, che per certi versi si potrebbe definire transitorio e proprio per questo seguito attentamente da molteplici osser-vatori (avvocati, giuristi, giornalisti, politici di diversa estrazione) e carico di as-pettative, speranze e delusioni. Dopo un prolungato e sotto molti punti di vista travagliato periodo di "stasi legislativa" susseguente l'annessione politica al Regno d'Italia (1S66), durante il quale, salvo alcune modifiche puntuali, l'apparato legislativo e giudiziario austriaco aveva continuato a sussistere, l'unificazione legislativa era stata infatti completata con la legge 26 marzo 1S71 n. 129 (che estendeva alle province venete e a Mantova i codici italiani e la legge sull'ordinamento giudiziario), a cui seguirono i decreti regi 25 giugno 1S71 nn. 2S4 e 2S5 (il primo dei quali approvava le disposizioni transitorie per l'unificazione, il secondo portante altre leggi e decreti, tra cui il regolamento generale giudiziario) e, infine, la legge 3 luglio 1S71 n. 334 che statuiva sulla circo-scrizione giudiziaria delle nuove province. Nel novembre dello stesso anno si sareb-bero dibattuti - secondo il rito giudiziario appena introdotto - i primi processi avanti la nuova Corte d'assise veneziana. 1 II fondo che contiene tali fascicoli è quello della Corte d'assise (1871-1888) conservato presso la sede sussidiaria della Giudecca dell'Archivio di Stato di Venezia. Ringrazio il Direttore dell'Archivio dott. Raffaele Santoro che mi ha permesso di accedere al fondo. 436 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 Non è naturalmente questa la sede in cui ricostruire l'acceso dibattito di ordine politico e giudiziario che accompagné il lento processo di integrazione legislativa del Veneto al Regno d'Italia (Di Simone, 1999; 2002; Vergani, 1970; Pototschnig, 1967; Ghisalberti, 1969, 1979; Giusti, 1981). Quello che merita tuttavia sottolineare è la particolarità del periodo preso in considerazione, durante il quale l'assunzione del nuovo ordinamento processuale (e soprattutto del dibattimento pubblico e orale in Corte d'assise, escluso dalla procedura austriaca adottata nei decenni precedenti) animó una nuova attenzione verso i processi penali, seguiti dalla cronaca giudiziaria e dalla stampa specialistica non solo nella loro fase dibattimentale, ma anche in quella istruttoria. I fenomeni criminali venivano quindi pubblicamente commentati e giudi-cati, all'interno del circuito "circolarmente condizionato e condizionante" di mutua influenza stampa-pubblico (Giostra, 2006, 517), attraverso formule rappresentative che riflettevano e allo stesso tempo informavano la percezione della criminalità e in generale della devianza da parte di quella porzione di società alla quale appartenevano anche i funzionari giudiziari preposti all'espletamento delle varie fasi del proce-dimento giudiziario. Il momento istruttorio del processo penale pué essere considerato come luogo di inteipietazione e, secondariamente, di rappresentazione; non solo degli episodi criminali, ma anche delle figure sociali coinvolte in essi. Gli atti prodotti e confluiti nel fascicolo processuale sono stati pertanto analizzati al fine di isolare le interpretazioni dei funzionari giudiziari e tra questi, in particolare, del giudice istruttore. Questo mio intervento è il frutto di tale approccio analitico; qui mi propongo non tanto di fornire risultati conclusivi ma piuttosto di muovere alcune osservazioni di ordine metodologico sugli strumenti che mi hanno permesso di rilevare e misurare - e talvolta solo di intuire - l'operazione interpretativa del giudice istruttore, tenendo conto del significato (o più precisamente dei significati) che il termine "interprete" assume in questo contesto specifico e partendo dal presupposto che la conduzione delle indagini istruttorie si prestasse, e in certa misura esigesse, un lavoro di interpretazione declinato su un duplice livello, culturale e linguistico.2 Con interpretazione culturale si intende la comprensione e la rielaborazione di un contesto locale e dei suoi caratteri socio-antropologici completamente estranei a quelli del giudice e propri invece della parte debole dello sproporzionato rapporto di forza attorno al quale si sviluppava il processo penale: imputati, testimoni, vittime (Povolo, 2006, 18-19). L'interpretazione linguistica è invece l'operazione di trascrizione, vale a dire di tiaduzione in forma scritta di un linguaggio dialettale e popolare. In quest'ultimo senso credo che la di-stinzione elaborata da Clifford Geertz tra concetti vicini e lontani dall'esperienza (Geertz, 1988) citata da Claudio Povolo nell'introduzione al primo volume degli atti di 2 Il problema della duplice traduzione linguistica e culturale viene sollevato, in ambito antropologico, anche da Ugo Fabietti, il quale nota come l'antropologo sia costretto a "liconduiie le esperienze culturali umane" al suo orizzonte di senso (Fabietti, 2004, 227). 437 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 questo convegno (Povolo, 2008), si possa a ragione estendere dall'ambito culturale anche a quello più specificamente lessicale. Non si tratta insomma di misurare i risultati e le possibili manifestazioni di una biforcazione esclusivamente concettuale, ma anche più propriamente linguistica. L'aspetto che qui voglio prendere in considerazione è quindi quello eminentemente narrativo; d'altra parte i limiti intrinseci al tipo di fonte utilizzata, filtrata, come si diceva, da un duplice livello di trasposizione traduttivo-interpretativo,3 possono essere utilizzati positivamente come spie rivelatrici non tanto del modo in cui i soggetti coinvolti a vario titolo nel fatto criminoso raccontarono la propria esperienza, ma soprattutto di come questa venne elaborata dagli "operatori della giustizia" che raccolsero le loro deposizioni, condussero gli interrogatori e ne riassunsero i risultati. I due piani (racconto di imputati, testimoni e vittime ed elaborazione del giudice) teoricamente ben distinti, sono, in realtà, difficilmente scindibili. La lettura deve quindi essere, in qualche modo, duplice, mirata all'isolamento dei piani di inter-pretazione, onde distinguerne le sovrapposizioni; da un lato individuando la deform-azione interpretativa e traduttiva attraverso la quale le deposizioni e le testimonianze sono state elaborate per confluire negli atti processuali, e dall'altro cercando di ricostruire l'oggetto stesso dell'interpretazione, per quanto esso possa emergere dal fascicolo istruttorio: vale a dire le caratteristiche socio-culturali degli attori del pro-cesso, le loro condizioni economiche e famigliari, il contesto urbano o provinciale, l'ambiente comunitario di riferimento.4 Ció significa che quanto potrebbe definirsi "rumore", ovvero tutti gli elementi spuri derivati dalla trascrizione cancelleresca e dalla rielaborazione del giudice che inficiano la spontaneità del racconto (una spontaneità ammessa e non concessa, in ambito processuale),5 non vanno eliminati dalla panoramica analitica, bensi rivalutati e letti secondo l'ottica, appunto, dell'interpretazione deformante. 3 Renzo Villa parla della sovrapposizione successiva di tre livelli di mediazione. Il primo livello consiste nella selezione stessa dei devianti: vale a dire, di cosa viene considerato criminalità dall'apparato giuridico. Il secondo è la selezione di quanto è ritenuto significativo dall'apparato stesso: gli interrogatori, le prove, le perizie, le testimonianze, ovvero tutti gli atti che confluiscono nel fascicolo istruttorio. Il terzo è infine la selezione narrativa del cancelliere, che molto raramente riporta le parole testuali dell'interrogato o esaminato. I tre livelli di mediazione, aggiunge Villa, informano sull'ap-parato repressivo, più che sul soggetto inquisito o sugli altri attori del processo (Villa, 1981, 657). 4 Come suggeriva Mario Sbriccoli, lo studio dei processi e delle sentenze - e in generale delle fonti giuridiche - puó infatti essere efficacemente inteso come "campo di esplorazione" della storia della società. Le fonti legislative, giudiziarie e giuridiche (leggi, processi, opinioni di giuristi) sono infatti, secondo lo studioso, tanto cariche di segni ("graffi") da potervi dedurre "fatti sociali avvenuti" (Sbriccoli, 1986, 142-143). 5 Per quanto riguarda la confessione di un crimine, ad esempio, L. M. Seidman nota come l'inter-pretazione di essa sia spesso fuorviante; quello che puó sembrare un'autentica rivelazione di sé e delle proprie azioni è solo un sovrapporre una costruzione artificiosa su un'altra costruzione: "a mask over the first mask" (Seidman, 1996, 164). 438 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 IL GIUDICE ISTRUTTORE Secondo la procedura italiana la fase istruttoria dei procedimenti penali per reati di competenza della Corte d'assise si articolava a livello circondariale ed era gestita dal giudice istruttore, il quale era uno dei giudici del Tribunale civile e correzionale incaricato annualmente con decreto reale, come stabilito dall'art. 43 dell'ordinamento giudiziario (OG, 1865, art. 43) e dal procuratore del Re presso il Tribunale civile e correzionale, artt. 81-82 del codice di procedura penale (CPP, 1865, artt. 81-82). Dopo la fase iniziale condotta dalla polizia giudiziaria6 di primo grado, il giudice istruttore incaricato del caso procedeva con ulteriori pratiche; come il pretore, egli si avvaleva dell'assistenza del cancelliere, e il suo lavoro era sottoposto al controllo del procuratore del Re che poteva intervenire in qualsiasi atto istruttorio, "ove lo creda conveniente" (CPP, 1865, art. 82). Compito del giudice istruttore era quello di esaminare "le denunce, le querele, i verbali e altri documenti che gli fossero stati comunicati dal procuratore del Re con le sue conclusioni" (CPP, 1865, art. 84), di raccogliere i mezzi di prova, "tanto a carico che a discarico" (CPP, 1865, art. 161)7 e condurre le indagini necessarie "alla manifestazione della verità" (CPP, 1865, art. 84): nuovi interrogatori, esami e perizie, e tutti gli altri accertamenti che non fossero già stati espletati dal pretore (sopralluoghi, reperimento dei corpi di reato, richiesta dei certificati di penalità ecc.). L'istruttore ricopre quindi un ruolo di primo piano nel procedimento penale. Anello di congiunzione tra la polizia giudiziaria in loco e il Tribunale cittadino, traduttore 6 Funzionari della polizia giudiziaria, che esercitava le proprie funzioni sotto la direzione e la dipendenza del procuratore generale (CPP, 1865, art. 39) erano, in ordine gerarchico (CPP, 1865, art. 57): le guardie campestri e gli agenti di pubblica sicurezza; gli ufficiali e bassi ufficiali dei carabinieri reali, gli applicati e delegati di pubblica sicurezza e i sindaci; i pretori (che, secondo l'art. 35 dell'OG erano anche giudici in materia civile, commerciale e penale); i giudici istruttori (OG, 1865, art. 35). 7 Il duplice compito inquisitorio e difensivo del giudice istruttore, delineato teoricamente dal codice di procedura penale e sistematicamente disatteso, fu uno dei punti maggiormente criticati e dibattuti dai giuristi più liberali, sostenitori di una riforma della procedura in senso garantista. Tra questi cito il più autorevole, Luigi Lucchini, il quale prospettava una sostanziale parità tra accusa e difesa nel corso dell'istruttoria, poiché solo dall'equilibrio di questi principi poteva derivare l'atto di giustizia che mette fine al procedimento penale, la sentenza. "L'istruzione, perché sia veramente tale, e non sia inqui-sizione, informativa e non offensiva, fa mestieri si faccia cosi a carico che a discarico;" ma poiché è "una chimera il credere che un giudice istruttore vi possa attendere con tutta imparzialità e indi-pendenza, se non sussidiato e illuminato dall'opera di entrambe le parti," ed osservato che "l'azione pubblica com 'è intesa oggid'i esprime un atto di opposizione ai diritti dell'individuo" dal momento che tale azione viene svolta dal pubblico ministero il quale fa capo all'accusa formale, "ne viene di necessaria conseguenza che il p.m. sia investito del pieno potere istruttorio, per quanto concerne la prova a carico, e il giudicabile, a vantaggio del quale sorge parallelamente all'azione penale quell'altra forza opposta che vorremmo ben dire azione difensiva, sia posto nel caso di poterne usare colla maggior estensione possibile ed avere esso medesimo il pieno potere istruttorio, per quanto concerne la prova a discarico" (Lucchini, 1873, 64-65). 439 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 delle vicende processuali (e del sostrato socio-culturale ad esse sotteso) agli organi giudiziari che stabilivano gli esiti dell'indagine, la figura del giudice istruttore rap-presenta un interessante oggetto di analisi secondo l'ottica fatta propria da questo convegno. Un ruolo, quello dell'interprete, estremamente concreto; spesso, tuttavia, solo in-tuibile dalle carte processuali. In che modo quindi il giudice istruttore ci restituisce la sua "traduzione culturale"? Risponderô alla domanda proponendo degli approcci di lettura con i quali esaminare due tipologie di documenti rinvenibili nei fascicoli processuali: innanzi-tutto, gli esami testimoniali e gli interrogatori degli imputati; in secondo luogo, il compendio nel quale i primi venivano riportati. ESAMI E INTERROGATORI I verbali degli interrogatori restituiscono solo lo scheletro di quel fondamentale "corpo a corpo"8 che si instaurava tra giudice e imputato; non solo per la già menzionata traduzione linguistica e cancelleresca attraverso cui il linguaggio orale e dialettale veniva trasposto nell'atto, ma anche per l'unilateralità dei documenti nei quali venivano riportate le parole dell'interrogato ma assai raramente quelle dell'inter-rogante.9 Il testo dell'interrogatorio assume quindi spesso la forma fuorviata del monologo spontaneo e continuo, privo di interruzioni. Se l'art. 85 del codice di procedura penale (CPP, 1865, art. 85) prevedeva infatti che le risposte venissero riportate in prima persona, lo stesso veniva tuttavia sistematicamente trasgredito nell'alinea ri-guardante la fedeltà della trascrizione, secondo la quale il cancelliere avrebbe dovuto verbalizzare, senza abbreviazioni, sia le domande del giudice che le risposte dell'im-putato.10 L'articolo esplicita inoltre la facoltà della persona esaminata o interrogata di dettare le risposte, nonché vieta le "domande suggestive". È chiaro peraltro che quest'ultimo punto, alla luce delle considerazioni qui esposte, non possa essere verificato per mezzo della lettura degli atti processuali. S L'espressione è di Paolo Marchetti; secondo il quale la posta del simbolico combattimento sarebbe, in ultima analisi, la confessione del presunto reo (Marchetti, 1994, 2S5-2S6). 9 Normalmente riassunte nelle formule: "interrogato rispose", "opportunamente interrogato", ecc. 10 Cosí anche l'art. 233 del codice di procedura penale: "Gli interrogatori dovranno essere chiari, precisi, e diretti ad accertare imparzialmente i fatti. L'imputato sarà espressamente eccitato a dichiarare se e quali prove abbia a proprio discarico; e si farà speciale menzione nel verbale tanto del datogli eccitamento, quanto della risposta in proposito" (CPP, 1S65, art. 233). Un articolo trasgredito non solo, come sopra si evidenziava, nelle sue indicazioni formali, ma anche nel suo contenuto sostanziale. Inserito in una procedura di tipo inquisitorio, l'interrogatorio finiva quindi inevitabilmente per disattendere le funzioni garantiste che avrebbe dovuto assicurare, per fungere unicamente come mezzo di prova contro l'imputato stesso (Garlati, 2006, 329). 440 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 Si tratta di una lacuna limitante nell'analisi dei verbali, dal momento che per uno studio sui modelli interpretativi dell'organo inquirente relativamente alla criminalità e alla devianza, sarebbe di fondamentale importanza conoscere il modo e i termini con i quali furono poste le domande e le eventuali sollecitazioni, oltre che le risposte dell'imputato (Cordero, 1966, 232). Il vuoto interpretativo generato dalla parzialità di questi documenti, che di un dialogo registrano (più o meno fedelmente) solo una delle due voci - in modo da creare, come osserva Patrizia Guarnieri, un paradossale capo-volgimento nel quale la parte forte rimane nell'ombra concedendosi il silenzio, mentre la parola viene imposta alla parte debole (Guarnieri, 2006, 28) - puó essere in certa misura arginato prestando attenzione ad alcuni "indizi". Se non è possibile risalire alla formulazione precisa delle domande, in alcuni casi la ricostruzione dei punti sui quali l'interrogante rivolge l'interesse sono rivelatori di una precisa interpretazione del fatto criminale e, prima ancora, del suo contesto sociale e delle sue cause ed implicazioni di ordine morale; è chiaro quindi che l'emersione di tali aspetti risulti tanto più evidente quanto più viene presumibilmente coinvolto il sistema valoriale del giudice che conduce gli interrogatori. Un esempio eloquente è il processo istruito contro una giovane domestica di Vigonovo di Dolo, accusata di infanticidio nel marzo del 1872. L'esperienza della donna e i suoi momenti salienti (la gravidanza, il parto, la consumazione del crimine, l'occultamento e infine lo scoprimento del cadavere) sembrano inserirsi in un solco comune alla maggioranza dei casi di infanticidio compresi tra l'età moderna e i primi decenni del Novecento che sono stati oggetto di studi storiografici:11 la giovane, nubile, lavoratrice, analfabeta, in un primo momento nega anche a se stessa di essere incinta pensando all'ipotesi di una malattia; riesce a nascondere a tutti la gravidanza (pur suscitando diversi sospetti, dal momento che la voce pubblica la indicherà poi come autrice del crimine); partorisce da sola e senza aiuti; uccide il neonato con le proprie mani; lo nasconde in un luogo la cui funzione è quella di raccogliere rifiuti e sporcizia (in questo caso il letamaio, in altri la latrina o l'immondezzaio), dopo averlo momentaneamente riposto nel nascondiglio più vicino al luogo del parto (che spesso è la camera da letto), e quindi poco sicuro, come un cassetto o un baule; ritorna infine alla vita e al lavoro di tutti i giorni come se niente fosse successo. Analogamente, l'interrogatorio (ASV, 3) al quale il giudice istruttore sottopone la donna sembra a sua volta rispondere ad uno schema narrativo ben preciso, che ricalca lo svolgimento cronologico, si potrebbe dire tripartito, della vicenda (condotta 11 Ira i principali studi che si sono occupati di infanticidio in età moderna e contemporanea, e che avvalorano l'ipotesi dell'esistenza di un "canovaccio" ripetuto che accumuna molte delle storie esaminate, segnalo in particolare: Ambrosetti, 1982; Casarini, 1982; 1983; 1988; Di Bello, Meringolo, 1997; Pelaja, 1981; Povolo, 1979; 1980; 1991; Prosperi, 2005; Selmini, 1987. Considerazioni sull'op-portunità metodologica di confrontare fenomeni tra loro lontani nel tempo, specialmente nell'ambito della storia delle donne, si trovano in Accati, 1980, 338-339. 441 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 sessuale e circostanze del concepimento; gravidanza; soppressione del bambino). Nonostante l'assenza di informazioni esplicite che possano dare la cifra del tenore delle domande, i punti sui quali il giudice rivolge l'attenzione sono evidenti. È il "primo atto", come si potrebbe definire, l'elemento centrale dell'interrogatorio; vale a dire, la vita sessuale della donna e, nello specifico, le modalità dell'avvenuta "seduzione". Solo dopo aver accertato il "grado di onestà" dell'imputata le domande sono volte a chiarire le circostanze (ma, è importante sottolinearlo, non le cause) del crimine. Il giudice, in questo come negli altri processi per infanticidio che ho avuto modo di esaminare, non sembra infatti interessato a stabilire il preciso movente del gesto criminoso. La sorprendente assenza di spiegazioni causali nelle dichiarazioni della donna (mancanti perché evidentemente non richieste) puó essere dovuta da una parte alla ripetitività di casi tra loro molto simili e pertanto riconducibili a dei canoni esplicativi già consolidati, a discapito della contemporanea elaborazione dottrinale attenta alle cause criminogene dell'infanticidio e che proprio dagli ultimi decenni del secolo aveva iniziato a proporre nuove teorie ermeneutiche relative a questo crimine;12 dall'altra, probabilmente, all'inadeguata capacità interpretativa del giudice rapportata ad un reato che era, prima di tutto, un problematico e diffuso fenomeno sociale. La lettura degli esami testimoniali impone analoghe riserve a quelle degli inter-rogatori. Malgrado le precise norme sancite dal codice di procedura penale per la compilazione dei verbali, si osserva come queste venissero parzialmente disattese; secondo l'articolo 173, infatti, le deposizioni dovevano essere trascritte "ilpiù che sia possibile, colle stesse espressioni usate [dai testimoni], e ció particolarmente quando riferiscano discorsi tenuti dall'imputato o da altrepersone"(CPP, 1865, art. 173). Se la seconda parte della norma veniva quasi sempre osservata (come negli interrogatori, le parole altrui riportate dal teste sono spesso in dialetto, forse per non aggiungere ulteriori filtri ad un'informazione già di per sé mediata), non altrettanto si puó dire per la prima disposizione. Dalla lettura di tali documenti risulta chiaro che le espressioni verbalizzate sono una rielaborazione di quanto detto da interrogati ed esaminati; al di là dalla traduzione in italiano, anche il lessico e la sintassi con i quali fu stilato il verbale appaiono decisamente estranei a quelli che dovevano essere i codici comunicativi della maggior parte dei testimoni e degli imputati. Si tratta di una traduzione linguistica che talvolta sembra eccedere il piano puramente formale declinandosi su un livello interpretativo più profondo; coinvolgendo cosi la sfera del senso e del significato, oltre a quella della forma. 12 Tali teorie, che portarono ad una gradúale deresponsabilizzazione della donna infanticida, si dis-costavano infatti dalla precedente impostazione dottrinale e dalla contemporanea formulazione normativa, particolarmente severa nella punizione dell'infanticidio, ancora definito come omicidio aggravato e assimilato al parricidio (CP, 1865, art. 531) - nonostante la previsione di circostanze attenuanti (CP, 1865, art. 532). 442 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 La deformazione linguistica applicata alle testimonianze e agli interrogatori con-fluiti nel fascicolo, onde individuabile, è talvolta di per sé indicativa del modo in cui essi venivano recepiti e interpretati. È proprio su questa deformazione che si applica l'esercizio, per cosí dire, meta-interpretativo del lettore dei fascicoli, che puô misurare il grado di divaricazione tra l'interpretazione del giudice e le narrazioni (di imputati, vittime e testimoni) su cui la prima si basa. Tale divaricazione sembra assumere, ancora una volta, una significativa pregnanza (in un rapporto direttamente proporzionale) nei casi particolarmente delicati e intimi, che con più evidenza fanno emergere il giudizio morale e, in un certo senso, la distanza culturale del giudice che si rapporta ad essi. Faccio riferimento, ad esempio, ai nume-rosi processi per stupro, sovente associati all'incesto e rivelatori quindi di rapporti famigliari devianti, in cui le formule linguistiche e narrative utilizzate nella tra-scrizione delle testimonianze sono spesso il frutto non solo di una consueta traduzione stilistico-formale - è poco verosimile che imputati e vittime comunicassero la loro esperienza utilizzando espressioni come "perverso disegno" (ASV, 1) e "libidinose voglie" (ASV, 2) - ma di un giudizio ben preciso. La definizione di "snaturato genitore" (ASV, 4), ad esempio, presente nella deposizione di una ragazzina analfabeta stuprata dal padre (quindi appartenente a quella tipologia di figure femminili processualmente ibride che erano le vittime-imputate, qualora si doveva stabilire se l'incesto era stato subito o voluto) è da una parte il risultato di un uso distorto ed epurato del linguaggio, dall'altra la spia che tradisce più la prospettiva e il giudizio propri di chi raccolse la testimonianza, che quelli di chi invece la rese verbalmente. Utilizzando opportunamente tale "scarto" misurabile nelle verbalizzazioni delle testimonianze, si puô ovviare, almeno parzialmente, alle limitazioni imposte all'analisi dalle fonti processuali, assai raramente verificabili e soppesabili attraverso un confronto esterno, e dallo stesso fascicolo istruttorio globalmente inteso, che è naturalmente una rappresentazione molto parziale e filtrata non solo dei fenomeni sociali in cui si inserisce il crimine ma anche della stessa procedura giudiziaria; e, di conse-guenza, del confronto - che doveva inevitabilmente generare frizioni, aperti contrasti e pregiudizi - tra le due sfere socio-culturali in cui si muovono gli attori del processo. IL COMPENDIO Il compendio (più raramente chiamato "storia breve"), con il quale si apre il fa-scicolo e che cronologicamente ne rappresenta l'atto finale, è il riassunto stilato dal giudice al termine dell'istruttoria, che aveva la funzione di riepilogare gli atti del pro-cesso e semplificarne quindi la fruizione.13 13 Mi sembra opportuno fare un breve cenno anche ai destinatari del compendio, ovvero chi nella fase accusatoria del processo misto esaminava i risultati di quella inquisitoria. Gli atti del processo, una volta terminata l'istruttoria e trasmessi al procuratore generale, venivano depositati per otto giorni 443 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 Il grado di accuratezza dell'esposizione varia a seconda dei casi. I compendi più completi elencano con precisione i fatti e le relative indagini, talvolta con il riferimento a margine del numero delle carte corrispondenti:14 un particolare, quest'ultimo, che facilitava e in qualche misura orientava la consultazione del fascicolo processuale. Il livello di esaustività coinvolge anche l'aspetto espositivo; non di rado infatti il compendio si risolve in un vero e proprio esercizio narrativo, assumendo la forma di un lungo racconto del crimine e delle indagini, dotato talvolta di dimensioni nonché di qualità e spessore letterari davvero notevoli. Un esempio significativo è il compendio di un processo per parricidio istruito contro il figlio dell'ucciso, due nipoti e un vicino di casa, che nel febbraio del 1875 veniva dibattuto avanti la Corte d'assise di Venezia. Le indagini istruttorie si erano concluse nel marzo precedente con l'ordinanza di rinvio della Camera di consiglio con la quale le carte del processo erano state trasmesse al procuratore generale presso la Corte d'appello di Venezia. Il processo, che conta decine di deposizioni tra inter-rogatori e testimonianze, era stato espletato, dopo una prima fase condotta dal pretore di Portogruaro,15 dal giudice istruttore applicato. Il compendio nel quale l'istruttore riporta lo svolgimento e le conclusioni delle indagini è eccezionalmente lungo e approfondito (trentadue pagine fronte e retro) e la struttura della narrazione è dotata di uno stile spiccatamente letterario. I fatti e i personaggi coinvolti sono infatti rielaborati in chiave quasi romanzata; come già rivela, per altro, lo stesso incipit "È Bagnara un villaggio della Comune di Gruaro, in sù quel di Portogruaro" (ASV, 5). presso la cancelleria della Corte d'appello in modo che potessero essere visionati dall'accusato e dall'eventuale parte civile per mezzo di un avvocato (CPP, 1865, art. 423). Nei primi anni di attività della Corte d'assise veneziana era ancora in vigore, inoltre, l'art. 498 del codice di procedura penale, secondo il quale il presidente della Corte consegnava ai giurati, prima che questi si ritirassero nella Camera di consiglio per formulare il verdetto, non solo i quesiti e l'atto di accusa, ma anche i processi verbali e gli atti istruttori. La disposizione venne poi abrogata con la riforma del 1874 sull'ordina-mento dei giurati e dei giudizi avanti la Corte d'assise (Corte d'Assise, 1874); l'art. 47 prevedeva infatti che il presidente dovesse rimettere al capo dei giurati unicamente i quesiti e non gli atti del processo (Corte d'Assise, 1874, art. 47). In questo modo si cercava di svincolare il giudizio dal fasci-colo istruttorio, onde potenziare il principio di oralità che doveva informare il dibattimento, ancora troppo legato alla fase inquisitoria del processo penale (Ferrua, 1981, 1Q4). Il compendio veniva quindi visionato, in un primo periodo, anche dai giurati. 14 Cosí infatti recitava l'art. 323 del Regolamento generale giudiziario: "Deve unirsi [al fascicolo] il compendio del processo, ossia una breve esposizione del fatto, colla indicazione succinta delle prove raccolte, delle fonti da cui sono tratte, e dei corrispondenti fogli del processo" (RGG, 1865, art. 323); disposizione, quest'ultima, che tuttavia veniva spesso disattesa, visto che non sovente si indicavano i numeri delle carte di riferimento. 15 Secondo l'art. 81 del codice di procedura penale, il giudice istruttore poteva rimettere le sue com-petenze al pretore, tranne che nel luogo di residenza. La prassi di delegare le fasi iniziali dell'istruttoria al pretore in loco doveva essere generalizzata, come dimostrano i processi esaminati, nei quali il giudice istruttore si occupa in rarissimi casi delle prime indagini per i crimini commessi in provincia (CPP, 1865, art. 81). 444 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 Come in un racconto nero, la narrazione non si limita all'esposizione delle vicende processuali, ma parte da ampie premesse, risalendo alle origini delle tensioni che sfociarono nell'omicidio e presentando i protagonisti della vicenda alla stregua di veri e propri personaggi drammatici: con personalità, caratteri ed inclinazioni ben definite. È cosí che il giudice introduce la storia della famiglia C.: "Il vecchio C. Antonio fu Valentino - morto di morte violenta e per altrui mano - avea raccolto in casa, da tre anni retro, per mera benevolenza e per carità, un suo figlio, di nome Pietro, e la famiglia di costui, composta dalla moglie Anna, e dei figli Eugenio, d'anni 20, ed Antonio, d'anni 17. Ma non tardo molto che ed il Pietro C., e i suoi due figli, nonché anche sua moglie Anna, invece di mostrarsi grati della ospitalità loro accordata dal vecchio C., ne lo ricompensavano usandogli continue minaccie [sic!], frequenti malitratti, ed insomma ogni maniera di angherie e cattivezze. L 'iniquo procedere dei C. verso il rispettivo padre, ed avolo Antonio, costrinse il medesimo a far loro notificare fino dall'anno 1872precetto di sloggio della propria casa [...]. Ma i C. figlio e nipoti, e sempre consenziente, se non plaudente anzi istigatrice, l'Anna, dopo avuto quel precetto di sloggio, e vista la ferma volontà del C. Antonio di volerli fuori di casa sua per le amarezze continue di che lo contristavano, invece di acquietarsi, e cessare dal maltrattarlo, sempre più si fecero riottosi, insolenti, crudeli. L 'odio loro contro quel povero vecchio era cosa notoria, e crebbe a tal segno - con corrispondenti atti che lo esternavano - specialmente da parte del Pietro e del figliuolo suo Eugenio, che allorquando nel mattino del 7 novembre 1873 si sparse in Bagnara la triste novella che il vecchio C. era stato molto ferito a morte [...] la pubblica voce designo tosto siccome autori del lugubre fatto, il figlio ed i nipoti sunnominati del misero ferito, che spirava sulle ore 10 dello stesso giorno. E la pubblica voce non tardo a denunciare assassini dell'infelice que ' suoi parenti, oltre che per l'odio loro e i malitratti che gli usavano, anche perché già conosciuti tutti e tre - e più l'Eugenio - d'indole triste, e per questo assai temuti dai proprii conterranei" (ASV, 5). In questo primo quadro, in cui si possono per altro notare diversi espedienti let-terari che ne arricchiscono la qualità stilistica (ad esempio i climax: minaccie, malitratti, angherie e cattivezze; consenziente, plaudente, istigatrice; riottosi, insolenti, crudeli, nonché l'effetto suspense delle prime righe in cui, accennando alla morte violenta di Antonio, non si vuole tuttavia anticipare l'identità dei presunti autori) il giudice già riassume tutta la sua interpretazione, sviluppata poi nei diversi capitoli susseguenti un'ampia premessa generale e dedicati a ciascuno degli imputati. La trattazione dei fatti è mirata a sottolineare l'aspetto caratteriale e l'indole crudele della famiglia C. e specialmente del nipote Eugenio, l'imputato dotato di maggior spessore e sul quale il giudice concentra la sua abilità descrittiva cogliendone le diverse sfaccettature: che tuttavia, si ha ragione di credere siano volte a evidenziare le caratteristiche romanzesche del personaggio, più che a restituirlo realisticamente. Eugenio è "la bête noire del villaggio" (ASV, 5), un individuo violento, ma cinico e 445 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 astuto (mentre la brutalità degli altri imputati sembra al giudice essere più ottusa, bestiale). "L 'Eugenio era il più fiero, e temuto dalla famiglia - ed in pari tempo il più destro, e simulato - ed a prova di quest'indole perversa ed astuta dell'imputato si raccolsero fattiprecisi, i quali pure addimostrano costui: cinico; freddo; determinato; scherzoso anche quando commette una mala azione; schivo del lavoro; insolente; sprezzante. [...] Ma non si limita l'Eugenio a minaccie, ad improperii, a malitratti contra suo nonno, ché inoltre gli fa degli scherzi crudeli [...] i quali rivelano intero l'animo di costui. [Quando la vittima viene condotta a casa in fin di vita] il Parroco, il Segretario, nuovamente allora lo domandano - chi? - percosso l'abbia (senza pero mai menzionargli un nome!!). E da questa domanda - chi? - esso, risponde balbet-tando, e contemporaneamente colle braccia, col capo, coll'occhio che non offeso avea, accennando di dietro, - e cioè in modo evidente al letto nella stanza del figlio. [...] Intanto ilpovero vecchio si aggravava, e poco dopo giunta sul luogo la Commissione giudiziaria, e durante la perizia delle ferite, rende l'anima a Dio" (ASV, 5).16 La descrizione di Eugenio, come quella degli altri imputati, è il frutto di un'opinione consolidatasi nel corso degli esami e degli interrogatori, i quali possono essere analizzati in senso comparativo verificando come gli elementi raccolti in essi siano stati tradotti nel compendio. Contro il consueto, nei verbali degli ultimi inter-rogatori vengono riportate anche le domande che, soprattutto nel caso di Eugenio, dimostrano come i rilievi del giudice fossero volti non solo a smontare la versione difensiva dell'imputato, ma anche a rinfacciargli i fatti e le deposizioni che avrebbero rivelato il suo "animo in sommo grado perverso" (ASV, 8). Il carattere di Eugenio da solo assume quindi un fortissimo valore probante; un carattere che emerge anche dalle interessanti osservazioni sul contegno tenuto dalle persone interrogate ed esaminate durante le deposizioni, il che dimostra la sensibilité del giudice verso il "linguaggio del corpo" del quale normalmente non rimane traccia negli atti processuali ma che qui viene, anch'esso, tradotto in forma scritta. Cosi, ad esempio, il giudice rileva la "cinica indifferenza e la fisionomia indifferente, anzi sorridente" (ASV, 7) di Eugenio nell'interrogatorio in cui egli accusa il proprio padre dell'omicidio del nonno; o ancora, registra efficacemente il timore di una donna che non riesce neppure a pronunciare il 16 L'episodio clou della morte di Antonio C., che cerca disperatamente di accusare i suoi assassini, è ripreso con toni diversi ma altrettanto drammatici nel testo dell'ordinanza della Camera di consiglio, caratterizzato da un analogo stile letterario. L'ordinanza veniva stilata sulla base del rapporto finale del giudice istruttore, il quale doveva essere molto simile al compendio. L'ipotesi che l'ordinanza fosse redatta, di fatto, dallo stesso istruttore, è in questo caso avvalorata dallo stile singolare del testo. "Lo stesso C. il vecchio, quando già stava sulla soglia della vita futura - e quindi in quei solenni momenti in cui non si sa mentire né simulare - [si fece] palesemente accusatore più specialmente dello Eugenio [...]. Come gli si affaccio sulla porta l'Eugenio, si mise tutto spaventato a guardarlo fissamente, lungamente, facendo sforzi per fermarsi, ed accompagnando quello sguardo scrutatore con gesti e suoni della voce (ché non poteva parlare) che pareano dicessero: tu fosti che mi ammazzasti; e l'Eugenio fu veduto impallidire"(ASV, 9). 446 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 nome del giovane, se non dopo diverse sollecitazioni e "poco più che a mezza voce e quasi con pena" (ASV, 9). Le fonti giudiziarie del processo istruito contro i C. e la stampa periodica che ad esso di riferisce,17 valutate in senso comparativo (ovvero attraverso il confronto con altri processi e con l'intera cronaca giudiziaria del periodo) rivelano inoltre un dato significativo sulla percezione dei crimini violenti, i quali se perpetrati in città suscitavano clamore e scandalo,1S mentre sembravano inserirsi senza frizioni nel contesto provinciale. L'interpretazione e la conseguente rappresentazione, da parte della stampa, di straordinarietà cittadina ed ordinarietà provinciale nella consumazione della violenza ci puô dare la cifra del plausibile atteggiamento dei funzionari giudiziari in rapporto ai crimini di sangue più frequentemente commessi in campagna, percepiti appunto come fenomeni sociali relativamente ordinari. Alla luce di tali considerazioni e attraverso l'analisi delle formule retoriche e linguistiche del compendio, il senso delle quali si spinge oltre il piano stilistico - che pur merita, a mio avviso, un'attenzione particolare - per investire quello sostanziale, si puô riconoscere lo sforzo interpretativo del giudice che, calato in un contesto affatto estraneo, cerca di ricostruire un mondo: quel "lugubre quadro" (ASV, 5) che fa da sfondo al crimine commesso, costituito da dinamiche famigliari devianti e violente, dipanate all'interno di una rete più allargata di relazioni e tensioni comunitarie; da cui emergono rapporti interpersonali segnati da intimidazioni, timori e rivendicazioni. È in questo specifico quadro che gli imputati vengono collocati, la loro indole e le loro azioni interpretate. Una fonte di questo tipo permette inoltre di intuire in che modo il giudice istruttore interpretasse il suo stesso compito; che evidentemente non era solo quello di rico-struire le dinamiche della consumazione di un reato, ma anche di indagarle a fondo, di 17 Della notizia del dibattimento si trovano soltanto brevi cenni informativi nella stampa dell'epoca (Il Tempo, 1. 3. 1S75). 1S L'unico omicidio commesso a Venezia nel quinquennio esaminato fu seguito con attenzione dalla stampa periodica e specialistica, che ad esso dedicô lunghi e numerosi articoli, sia in fase istruttoria che soprattutto in fase dibattimentale; il processo per altro si concluse con la comminazione della pena capitale - ormai molto raramente inflitta e ancor meno effettivamente eseguita - in seguito annullata dalla Corte di cassazione. Motivo di questa diffusa trattazione puô essere il fatto che i lettori dei giornali erano soprattutto cittadini interessati ai casi locali più che a quelli avvenuti in campagna. Tuttavia il tenore con il quale vengono esposte le vicende e descritte le persone coinvolte, accanto alle esplicite considerazioni sulla rarità degli omicidi consumati in città, "non avvezza a simili delitti" (Il Veneto Cattolico, 11. 11. 1S71), avvalorano l'ipotesi sopra esposta. Il Tempo, ad esempio, pubblica un lungo articolo sull'omicidio (Il Tempo, 11. 11. 1S71) e successivamente una dettagliata cronaca del dibattimento (Il Tempo, 21. 5. 1S72a; 22. 5. 1S72b; 23. 5. 1S72c); cosí anche la Gazzetta di Venezia (La Gazzetta di Venezia, 11. 11. 1S71; 22. 5. 1S72a; 23. 5. 1S72b) e l'Eco dei Tribunali (L'Eco dei Tribunali, 12. 11. 1S71, 319; 26. 5. 1S72a, 763-764; 2. 6. 1S72b, 77S-7S0). Per il Monitore Giudiziario, periodico veneziano di teoria e pratica giuridica di posizione abolizionista, il caso rap-presentô l'occasione per riflettere sull'inopportunità della pena capitale e dell'influenza del pubblico sui verdetti dei giurati (Il Monitore Giudiziario, 23. 5. 1S72, 4S3-4S4). 447 Francesca BRUNET: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 dame una sua versione consapevolmente personale, attraverso le speculazioni di carattere sociale, culturale e tutto sommato anche psicologico di un osservatore esterno (operazione che nel compendio sopra citato si traduce stilisticamente nel linguaggio del narratore onnisciente); un osservatore certo molto attento, ma fondamentalmente e irriducibilmente distante. "OZADJE ŽALOSTNE SLIKE". PREISKOVALNI SODNIK KOT DEŠIFRANT KULTUR IN PREVAJALEC RAZLIČNIH GOVOROV V BENEŠKIH KAZENSKIH PROCESIH (1871-1876) Francesca BRUNET Univerza v Innsbrucku, Inštitut za zgodovino in etnologijo, A-6020 Innsbruck, Innrain 52 e-mail: francescabrunet@libero.it POVZETEK Prispevek izhaja iz preučevanj preiskovalnih spisov, nastalih v prvih petih letih delovanja Porotnega sodišča v Benetkah (1871-1876). Po uvrstitvi virov v njihov specifični politično-sodni kontekst članek oriše vlogo preiskovalnega sodnika, kakor jo določa kazenski zakonik, ter še posebej njegovpoložaj "tolmača", ki se je razvil v dveh smereh, jezikovni in kulturni. Sodnik je namreč prevajalec, ki se giblje med dvema različnima govoricama (narečjem in italijanščino; knjižnim in ljudskim jezikom), in je hkrati tudi dešifrant kultur, saj pri sklicevanju na kriminalni dogodek neizogibno prireja družbenokulturne lastnosti vpletenih akterjev (obtoženec, priče, žrtve) s šibkejše strani v tem neenakovrednem razmerju moči, okrog katerega se razvije kazenski proces. Da bi določili tovrstno dvojno interpretacijo preiskovalnega sodnika, smo pri analizi sodnih aktov dali prednost pripovednemu vidiku. Pri branju virovje šlo torej za določanje njihovih interpretativnih ravni z namenom, da bi ločili raven pripovedi, ki so jo akterji, vsak na svoj način vpleteni v kriminalni dogodek in sodni proces, podali na osnovi svojih izkušenj, ter njeno obdelano obliko, ki so jo ustvarili "predstavniki pravice", ki so zbirali pričevanja in opravili zaslišanja ter povzeli njihove rezultate. Analiza je torej upoštevala konkretno dve tipologiji virov, ki v določeni meri lahko pripeljejo do sodnikove interpretacije: na eni strani zasliševanja obtoženih in izpraševanja prič, na drugi strani pa izvleček, kijih povzema. V primerih prvega tipa virov lahko z analizo, ki se osredotoča na rekonstrukcijo vprašanj, kijih je postavil preiskovalni sodnik - in ki ponavadi v zapisniku niso bila zabeležena - ter merjenje stopnje razkoraka med "resničnim" pričevanjem in njegovo zabeležbo v zapisniku, pokažemo, kako so bili kriminalni dogodek, predvsem pa nje- 448 Francesca BRUNEI: "LO SFONDO DEL LUGUBRE QUADRO", 435-452 gove moralne implikacije ter s tem povezan družbeni kontekst, obdelani in interpretirani v sodnem procesu. Izvleček, ki ga je sestavil sodnik ob zaključku preiskave in je imel nalogo povzeti pravdne akte ter poenostaviti njihovo uporabo, je tudi sam koristen instrument za ugotavljanje, kako je sodnik dojemal kriminalne in družbene pojave, s katerimi se je soočal. Posebej pomenljiv primer - izvleček iz sojenja za očetomor - namje omogočil, da smo lahko rekonstruirali interpretativni ključ preiskovalnega sodnika ter posledično njegovo predstavitev dogodkov in oseb, ki so bile vanje vpletene. Ključne besede: kazenski proces, preiskovalni spisi, interpretacija, Porotno sodišče v Benetkah FONTIE BIBLIOGRAFIA ASV, 1 - Archivio di Stato di Venezia (ASV), Fondo della Corte d'Assise di Venezia (CAV), b. 3, fasc. 3, Esame testimoniale di Amalia A. ASV, 2 - ASV, CAV, b. 3, fasc. 3, Interrogatorio dell'imputato Valentino Z. ASV, 3 - ASV, CAV, b. 12, fasc. 3, Interrogatorio dell'imputata 11. 3. 1872. ASV, 4 - ASV, CAV, b. 19, fasc. 8, Denuncia. ASV, 5 - ASV, CAV, b. 23, fasc. 3, Compendio. ASV, 6 - ASV, CAV, b. 23, fasc. 3, Esame testimoniale di Anna Z. ASV, 7 - ASV, CAV, b. 23, fasc. 3, Interrogatorio dell'imputato Eugenio C. 1. 12. 1873. ASV, 8 - ASV, CAV, b. 23, fasc. 3, Interrogatorio dell'imputato Eugenio C. 9. 1. 1874. 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