IV. ANNO. Sabato 27 Gennaio 1849. M Al Sig. Pasquale Jtesenghi degli tlghi. Eccovi, amico carissimo, il testo rettificato, come io penso, delle due epistole di Cassiodoro, nelle quali si parla della trasmissione di generi dali' Istria in Ravenna, ordinata dal Re Vitige; ed in una delle quali si fa la descrizione della penisola. Ci e avvenuto sovente di parlarne, e deli' opinione di quelli che intendevano vi fosse descritto piuttosto il Friuli, il Trevigiano od il Pa-dovano, insomma la Venezia litorale; convenimmo che furono tratti in errore da lezione erronea di una voce, la quale facilmente avrebhe dovuto riconoscersi per viziata, m' intendo il nobis, invece di uobis. Cassiodoro, o se meglio volete, il Re Vitige, dava contemporaneamente ordine ai Tribuni marittimi di recarsi nell' Istria a cari-care nelle loro navi i generi richiesli ed in questa epistola, a Voi ben nota, si contiene la descrizione deli' E-stuario e delle terre vicine; sicche non parlava della Venezia quando scrisse agli Istriani. Vogliateini bene — Addio P. Kandleb. Costituzione provinciale del Litorale data nel 1814. Al cedere del governo francese in queste nostre parti in sulla fine deli'anno 1813, la cosi detta inten-denza d' Istria, formavasi, come abbiamo mostrato nel primo anno di questo Giornale, della Contea di Gorizia quanta era al di qua deli' Isonzo, del comune di Trieste, e di tutta P Istria come intendevasi nei tempi anteriori al 1813, cioe tutta la penisola, escluse le isole del Quar-nero, le pendici orientali del Monte Maggiore, ed escluse pure intorno Trieste alcune frazioni; dacche la configu-razione fisica, non fu base alle confinazioni politiche. Le provincie illiriche deli' Impero francese, come corpo complessivo avevano certa tal quale costituzione (voce che non indicava ne allora ne poi cio che indica oggidi) pero le singole provincie non ne avevano alcuna di propria, e non erano piu che ripartizioni amministra-live. I comuni erano gli elementi coi quali si compo-neva lo stato, fra i comuni e P impero non v' erano altri corpi intermedi; ne altre figure esercitavano poteri di governo. I comuni non erano quali oggidi, ma il com-plesso di frazioni che poi si dissero sotto-comuni, e che in verita furono altrettanti comuni di nome e di fatto. Ai comuni venne attribuito po[ il nome di capo-comuni, e questo nome si die poi a quei sotto-comuni che die-dero il loro nome ai capo-comuni; per cui, p. e., il capo-comune della citta Y che si sarebbe formato dal sotto-comune Y e di tutti gli allri sotto-comuni, fu cre-duto essere il sotto-comune Y, il quale percio avrebbe avuto supremazia, o di titolo o d'altro sui sotto-comuni. Cosi per questo scioglimento moltiplicatisi i comuni a dismisura, ne uscirono di si piccoli, che gli abitanti e-rano in numero minore che non da una časa di Trieste, le sostanze comunali si meschine da non poter fare cosa di pubblica utilita comunale; P immensa maggiorita dei comuni piccoli, senza contiresi, senza conti di previsione; niuna poi la rappresentanza, perche ogni frazione comunale credette che i delegati da lei fossero per lei, non gia delegati ad una radunanza del comune; niuna la rappresentanza dei distretti che pure era ordinata, e che aoveva vegliare sulle casse distrettuali. Noi non direrno se la legge o gli uomini abbiano voluto quell'effetto che ne conseguito; forse non poco contribui la rarita del testo di legge, non inserito in collezione alcuna di leggi, ne, per quanto sappiamo, ripub-blicato da altri prima di noi; non poco contribui la tra-duzione italiana che non corrisponde al testo tedesco, traduzione che nel 1813 era la sola intelliggibile ai piu degli impiegati regi, a tutti gli amininistratori comunali ed al popolo. Diamo traduzione novella di questa legge del 13 settembre 1814, la quale emano per autorita del Com-missario plenipotenziario Conte de Saurau. E siccome questa legge verra fra breve di ragione della storia, avremmo amato di consegnare alla storia il nome altresi di quegli che propose al Conte di Saurau siffatta legge, e di quello che detto il testo italiano. ORDIM1Z V deli' i. r. Governo generale deli' Illirio. Colla quale viene organizzata V amministrazione politi-ca nei due Circoli di Trieste e di Fiume, secondo il sistema Austriaco. Per attivare nelle parti di questi circoli una costituzione uniforme, simile a quella degli altri stati eredi-tari tedeschi, in luogo delle svariate esistenti, per quanto le circostanze lo permettano, e essenziale di porre P or-ganismo della pubblica amministrazione nel ramo politico, delle imposto e della giustizia, sopra base conforme ai principi deli'austriaco reggimento, diversi da quelli at-tualmente osservati. Partendo da questa massima, e con riserva di pubblicare quanto prima cio che riguarda il sistema delle imposte, ed avvertendo che per 1' ammi-nistrazione della Giustizia civile il Commissario Aulico per 1' organizzazione giudiziaria, provvedera gli ulteriori dettagli, Sua Eccellenza il Commissario Aulico plenipo-tenziario Conte di Saurau, ha trovato di ordinare quanto segue per riguardo ali'Amministrazione politica. In luogo delle varie autorita locali esistenti, 1' amministrazione nei distretti della Provincia e dei Cir-coli, verra esercitata da Autorita distrettuali, quindi i Circoli di Trieste e di Fiume verranno ripartiti in distretti, e per ora e fino a diversa disposizione di Sua Maesta, dal 1,° Novembre di quest' anno saranno distretti: Nei Circolo di Trieste: Monfalcone, Duino, Capo-distria, Pirano, Buje, Montona, Piaguente, Parenzo, Ro-vigno, Dignano e Pola; Nei Circolo di Fiume: Castua, Lovrana, Albona, Pisino, Bellai, Cirquenizza, Buccari e Fiume. 2.° Nell' impossibilita di sciogliere i Comuni formati del Governo francese, senza portare grande confusione nei sistema adottato per le imposte, e senza imprendere faticosi cangiamenti, che almeno pel momento non sono addatti alle circostanze; non poterono assegnarsi ai distretti che comuni intieri. Questi comuni da ora in poi porteranno nome di Capo-Comuni; ed i piccoli comuni di coscrizione di gia esistenti e compresi in questi Capo-comuni, porteranno nome di Sotto-Comuni. Ogni Capita-nato Circolare annunciera pubblicamente 1' assegnazione dei Capo-comuni ai Distretti, e la destinazione nomi-nale fatta dali'I. R. Commissione aulica organizzatrice, delle Signorie e dei Commissariati distrettuali che as-sumono 1' amministrazione pubblica nei distretti sopra enunciati. 3.° Alle Signorie viene provvisoriamente conferila 1' amministrazione pubblica in nome di Sua Maesta in forma di regia delegazione, in quei distretti che vengono loro assegnati, ed a quelle Signorie che vennero a cio destinate. Di rincontro esse dovranno essere responsabili per 1' amministrazione loro poggiata, e specialmente per i pubblici danari che hanno da introitare. Non si puo dubitare che questi Signori si alfretteranno di assumere tali incarichi veramente onorifici, dando con cio prova di loro rispettosa gratitudine per la fiducia in loro riposta dal pubblico Governo, e di loro affezione al sistema austriaco. Ouindi viene loro dichiarato che avranno da assumere 1' amministrazione degli oggetti pubblici loro affidati col primo del prossimo novembre. 4.° Viene fino da ora notificato a queste Signorie, che con speciale disposizione, verra loro poggiata dal 1.° novembre in poi la giurisdizione civile contenziosa, la giurisdizione civile onoraria, la ventilazione di facolta ereditarie,e la cura di affari pupillari; ed altresi 1'incasso delle imposte regie, in via di regia delegazione; per lo che dovranno fino da ora disporsi ad assumere e trattare anche queste incombenze. 5.° La giustizia penale aH' incontro non verra data in amministrazione ne a queste Autorita distrettuali, ne agli antichi Giudizi provinciali, ma visara proveduto se-condo quanto viene disposto ali' articolo 13. 6.° Le Signorie le quali assumeranno nei] distretti la pubblica amministrazione, avranno dal giorno in cui co-mincieranno ad esercitare 1' amministrazione giudiziaria, la percezione di tutte le tasse giudiziali, di tutte le tasse d'offizio nobile, di tutti i diritli di mortuario, la di cui percezione sia einanazione del potere di ventilazione. La percezione di queste tasse e di loro esclusivo e pieno diritto nei loro distretti, e senza debito di rendere conto. Esse dovranno attenersi alle Patenti austriache delle tasse del 1.° novembre 1781, del 5 aprile 1782, 13 settembre 1787, le quali verranno quanto prima ripubblicate, e sono obblijrate di tenere registri regolari di tasse, se-condo li formolari e le istruzioni che verranno loro date, dai quali registri dovra risultare quali tasse e mortuari abbiano esatto per ogni caso. 7.° A queste Signorie viene oltreccio provisoria-mente accordata sulla somma della Imposta fondiaria fissa, della Personale, e deli' industria che riscuoteranno in forza deli'articolo 4, la percezione di tanto per cento proporzionato alle loro incombenze, percento che verra fissato quando passera in loro 1' esazione delle imposte. 8.° Di rincontro dovranno le Signorie alle quali viene conferita 1' amministrazione pubblica sopradeler-minata nei distretti, tenere negli offici personale capace e sufficiente per la trattazione degli affari pubblici loro poggiati. Ad esse viene onninamente lasciata la scelta e la paga degli impiegati superiori ed inferiori; pero cominciando dal 1.° gennaro 1815 nessun impiegato su-periore potra ritenersi atto ali' amministrazione del di-stretto, se non sara munito di decreto d'eleggibilita dal Governo provinciale per gli affari politici, e per la giu-dicatura unitavi delle gravi trasgressioni di polizia; e dal Tribunale di appellazione di decreto d' eleggibilita a giudice civile. I proprietar! delle Signorie dovranno in- | sinuare di caso in caso ai Capitanati circolari questi impiegati superiori producendo i decreti di eleggibilita, i Capitani circolari dovranno riconoscere con decreto gli insinuati, ed ogni impiegato superiore dovra prestare apposito giuramento al Circolo, e deporre il Riversale conlro le Sociela secrete. 9.° Oualora in progresso un impiegato superiore si mostrasse inetto ali' amministrazione dei pubblici affari, resta riservato al Governo provinciale ed al Tribunale di Appellazione, ognuno nelle sue attribuzioni, di ricusarlo ad onta del decreto di eleggibilita e di ingiungere alla Signoria la designazione di altro. Ali' incontro, gli impiegati che si distinguessero per cognizioni, zelo, atti-tudine, e buon risultato Ji servigio, specialmente nei primo rislabilirnento deli' ordine, negli oggetti di loro incarico, verranno dal Circolo indicati al Governo, e que-sto proporra a Sua Maesta di premiarli secondo merito. 10.° Oltre 1' impiegato superiore, dovra iu ogni of-ficio distrettuale trovarsi almeno un' attuario politico e giudiziario, giurato; ed un'impiegato per esazione delle imposte per le quali e responsabile la Signoria medesi-ma, in quanto sieno state introitate. 11.° Le Signorie dovranno tenere i serventi ehe occorrono ali'amministrazione distrettuale, Iuoghi d'ar-resto di polizia occorrenti, d'arresto per custodia dei prevenuti di delitlo, pei quali ultimi hanno da agire soltanto in quanto e loro imposto dalle leggi, come autorita di polizia, dovendoli poi consegnare al Tribunale criminale. 12.° In quei distretti nei quali 1' amministrazione non viene conferita alle Signorie, verranno posti dal Governo Commissari distreltuali per tutta la azienda distrettuale; salariati dalla Cassa Camerale. Ouesti Commissari hanno le stesse incombenze ed affari degli of-fici dislrettuali Signoriali; pero delle tasse e dei mor-tuari di cui si fa parola ali'art. 6, dovra rendersi conto alla Cassa Camerale, e non ha luogo la percezione del percento di cui all'articolo 7; anche questo perceuto deve versarsi alla Cassa Camerale. 13.° Siccome per 1'organizzazione della giustizia, verra attivato un Regio Tribunale Civico e Provinciale in ognuna delle due citta di Trieste e di Fiume, il quale sara istanza personale degli abitanti di esse citta, ed oltre cio dei nobili, del clero, ed in generale delle altre persone assegnate ai Tribunali Provinciali, ed inoltre Tribunale generale criminale, e propriamente P uno nel Circolo di Trieste, 1' altro nel Circolo di Fiume, ne se-gue che in ciascheduna di queste due citta verranno attivati soltanto Magistrati polilici economici, i quali non avranno ingerenza in nessun affare giudiziario. L' attivila di questi Magistrati si limita al territorio loro assegnato, nel quale saranno perfette autorita politiche distrettuali. II Magistrato di Trieste e dipendente soltanto dal Governo provinciale, il Magistrato di Fiume dipende dal Capitanato Circolare di Fiume. 14.° Insieme coll' organizzazione deli' Amministrazione politica e giudiziaria, eutrano pienamente in attivila le leggi austriache. II modo e forma per 1' attivazione delle leggi civili verra separalamente annunciato dal Com-misario aulico in oggetti di giustizia. 15.° Col di 1.° novembre a. c. nel quale entrano in attivila le Autorita ed i Commissariati distrettuali nei Circoli di Trieste e di Fiume, cesseranno i Maires e gli impiegali municipali esistenti in quaiche luogo, ed i su-periori locali o distrettuali, come pure 1' attuale riparti-zione distrettuale; percio la pubblieazione delle leggi ed ordinanze, e tutto P andamento degli affari, tanto nelPes-senzialita come in tutte le forme, dova infallibilmente porsi sul rolo piede austriaco. 16.° Siccome le Autorita dislrettuali devono avere organi ed aiulanli subalterni nel distretto, e indispensa-bile di introdurre nei distretti, tosto che eulreranno in attivila, i cosi detli giudici comunali come esijstono nelle provincie austriache. Per rneglio adaltare questa institu-zione alla ripartizione in distretti, viene ordinato, che " non soltanto in ogni Sotto-comune (comune di conscri-zione) e se sono troppo piccoli, in molti insieme, vi sia un cosi delto Giudice, pošlo dali' Autorita distrettuale, ma che in ogni Capo-comune sia posta dali'Autorita djStreltuale persona adatta, come Cnpo-giudice al quale g i altri sieno sottoposti. Ai Giudici verra assicurata l'I esenzione dalle angarie (robotle} comunali, dalla som-m inistrazione di animali da tiro, e dagli alloggiamenti militari. 01 tre c o ogni Sotto-comune deve scegliere dal proprio corpo due delegati, i quali nelle cose comunali avranno da rappresentare i comuni, e potranno venire interpellati pei Comuni. 17." La cessazione delle autorita esistenti, e meglio P attivazione del sistema Austriaco tanto diverso in molte cose dali' attuale, esige una chiusa ed una riforma nelle casse comunali. Col 1.° novembre di quest' anno deve farsi questa chiusa e liquidazione delle Casse comunali fra i preposti esistenti e le autorita distrettuali che vengono attivate, ed i protocolli di liquidazione da farsi in doppio, come anche i conti chiusi dovranno rasse-gnarsi agli Offizi Circolari. 18.° In queste liquidazioni ed in esecuzione di queste, quella facolta in capitali, terreni, o realita che originariamente spettava in esclusiva proprieta di singoli Comuni, specialmente delle citta e dei borghi, dovra essere restituila a questi comuni col 1.° novembre p. v. con tangente di aggravio proporzionato alle rendite. Ouanto non apparteneva a questa speciale proprieta, deve passare alla Cassa distrettuale come proprieta del Comune (francese) cioe dei futuri Capo-coinuni, la quale Cassa distrettuale da questo giorno ed in cadauno dei distretti della Provincia, dovra formarsi come nelle pros-sime provincie austriache, per coprire tutte le spese distrettuali, e per riguardo a questa Cassa tutti i Capo-comuni del distretto hanno comunanza di interesse. 19.0 Ogni Sotto-comune conserva lo speciale go-dimento della particolare proprieta, e dal I.° novembre p. v. dovra ognuno tenere conto comunale separato, secondo le norme attivate in tutte le provincie austriache ; alla fine di ogni anno i conti delle citta o borgate regie verranno avanzati dal Circolo alla Contabilita provinciale per esame e liquidazione, i conti degli altri luogbi verranno prodotti per tale effetto alle Autorita politiche distrettuali. 20.° I diritti di pošto nei mercati settimanali od annui, o pel mercato giornaliero sulle piazze delle citta, dovranno seconilo il prescritto dalle leggi austriache, esaminarsi dai Circoli, sancirsi dal Governo, e forme-ranno un reddito speciale delle citta, borgate e villaggi dove vengono esatti, perche questi assegnano il pošto di vendita. Dovranno quindi riportarsi tali reddili nei conti comunali. 21.° Le superiorita che avevano un tempo la giu-dicalura penale, e la giudicatura civile, e che percepi-vano questi diritti a titolo di tali giudicature, non pos-sono piu esigerli, a motivo che il debito di giudicatura venne loro tolto dal Governo francese, e non restituito dal Governo Austriaco. Se una Signoria pretendesse P esazione dei posti di mercato per altro titolo, si dovra conoscere della pretesa in via regolare. 22.° Le tasse per bilancie e misure se vengono pagate per P uso effettivo di questi stromenti, pesandosi le merci sui mercati pubblici con bilancie pubbliche, sono un reddito esclusivo dei Comuni, propriamente delle citta e borgate, ove esislono pese, e sono proprieta di queste. Le tasse pel saggio dei pesi e misure, spettano alle autorita politiche le quali fanno effettuare la sag-giatura. 23.° Nella liquidazione ordinata ali'artic. 17 delle Casse comunali che cessano col 1.° novembre pr. vent. essendo per figurare alcune Rubriche di introito ed esito che nei sistema austriaco non esistono o non nei modo come figurano nei sistema finora osservato; la futura destinazione di queste ed in quanto abbiano da passare nelle Casse distrettuali future, viene pronunciata nell' unita disposizione a stampa. 24.° Le massime secondo le quali dovranno ma-neggiarsi le Casse distrettuali che entrano in attivita col 1.° novembre, sono: а) Ogni autorita distrettuale aH' entrare in afivita, fara un conto preventivo sui bisogni, e sulla dolazione della Cassa distrettuale dal 1.° novembre p. v. ali' ultimo decembre 1815, coll' assistenza dei Giudici in Capo e di due depulati da ogni Capo-comune, da eleggersi per questo oggetto; il preliminare verra avanzato al Circolo. Questo preliminare conterra prima d' ogni cosa 1' attivo e passivo liquido, ed il modo di coprirlo. Tutte le ob-bligazioni rilasciate dal Governo Austriaco ai Comuni, per forniture prestate secondo eguale ripartizione, ed i di cui censi se fossero liquidi spetterebbero alla Cassa distrettuale, ed al conto del distretlo; si prenoteranno soltanto nello stato attivo. Le rubriche di introito e sor-tita delle Casse distrettuali, vengono precisate nell' unita ordinanza separata, quasi tutte come figurano nei sistema austriaco; soltanto vengono di piu le spese di recruta-mento, le paghe alle levatrici, che non figuravano tra le spese comunali. Gli introiti e gli esili dovranno indicarsi secondo cifra la piu verosimile, ed il modo proporzio-nale di coprirle dovra venire indicato. Cio e necessario perche se in un distretto mancasse modo di coprire le spese, il Circolo possa provvedervi. б) II Circolo esaminera questi conti preliminari, moderera partite esagerate, e rettifichera le partite di dotazione. Se rimane un civanzo si riservera per časi impreveduti; se mostra un deficit, che non puo venire coperto con diminuzione dei dispendi, il Circolo accor-dera 1' esazione di un importo conveniente, da ripartirsi sull'imposta; concessione che pero dovra darsi con molta circospezione. c) Tutte le spese, che ammettono sistemazione, dovranno sistemarsi dal Circolo in ogni distretto. Ove cio non sia possibile, il Commissariato distrettuale dovra chiedere 1 approvazione del Circolo di caso in caso, per ogni spesa che ecceda i dieci fiorini, e senza que-st' approvazione 1' autorita distrettuale non puo fare la spesa. rt) In nessun caso, anche straordinario, e sotto nes-sun titolo, puo 1' autorita distrettuale imporre al distretto 0 ad una parte, un'imposta o contributo in danaro, se non ha 1' autorizzazione del Capitanato, ed inoltre la ripartizione per individui, sancita dallo stesso. e) I danari, per qualunque siasi titolo, che la Cassa distrettuale esige in tale qualita per tutto il distretlo o per una parte, devono registrarsi nei giornale della Cassa distrettuale, e nella resa di conto. O L'autorita distrettuale deve tenere la Cassa del distretto del tutto separata, nei giornali, nella custodia del danaro, e nei contorcso; essa non deve mescolare 1 danari della Cassa distrettuale, sia nell'esazione, sia nell' accusarne ricevuta, con danari d' altra specie e sotto nessun pretesto. p) L' autorita distrettuale risponde col proprio per la Cassa distrettuale, per i danari e pel conto. A) Al finire di ogni anno solare 1' autorita distrettuale deve rendere conto regolare documentato di tutti gl' introiti e di tutti gli esiti della Cassa distrettuale, o cio al Capitanato del Circolo. Questo conto deve essere proposto ai Capi-Giudici, ed a due deputati di ogni co-rnune che devono appositamente venire scelti dai Comu-nisti; dev'essere approvato e sottoscritto da questi. i) II Circolo deve esaminare vigilantemente ogni contoreso dei distretti, e farsi carico severo, che non sia fatlo nessun aggravio incompetente, che ai comuni non sia pošto aggravio il quale non incomba loro per espressa volonta della legge; che non sia ornessa cosa che spetti al conto, e che le Casse distrettuali sieno amministrate a vero incremento di tutte le instituzioni utili che vi sono dotate, e che non sieno aggravati i comuni che con-corrono alla dotazione della Cassa. A) Finalmente le Autorita distrettuali dovranno re-digere i conti dei distretti secondo i formolari che ver-ranno loro quanto prima inviati. I Circoli, le Autorita distrettuali, i loro impiegati, i Comuni ed i Solto-comuni dovranno attenersi alla pre-sente ordinanza. Lubiana 13 Settembre 1814. Di Sua Imperiale-Regia Apostolica Maesta eflfettivo Consi-gliere intimo ed aulico di guerra, Cavaliere delfOrdine militare di Maria Teresa, Generale di Artiglieria, Pro-prietario di un Reggimento dlnfanteria, e Governatore civile e militare netflllirio Bauone de Lattermann. Riempitura. Abbiamo nei precedente numero indicato come pa-recchi monumenti, sieno edifizi, sieno altro, portassero leggende le quali ricordavano avvenimenti memorabili. La cosi detta loggia, o laubia, o lobia del comune, la sala ove tenevasi pubblica udienza per le liti di minor entita, ove tenevansi gli incanti pubblici, poi per lunghi anni anticamera del Preside Magistratuale e nella quale si radunava poi il preesistente Consiglio, il quale rap-presentava la citta di Trieste, la loggia e collocata so-pra un' arcata, nella chiave della quale leggesi LEOPOLDO SEMPER AVGVSTO TRIVMPHVS INTEGERRIMO PRAEFECTO GLORIA FIDELISSIMAE CIVITATI DECVS POSTERIS MONVMENTVM EX HOSTIBVS ARCVS A BVDA CAPTA S-P-O-T P