L' ASSOCIAZIONE per un anno anticipati f. 4. III. ANNO. Sabato 6 Maggio 1848. M 25. caso che da se. 7. Legge speciale provvedera per la Reggenza nel che I' erede sia minore, od incapace al governare Potremmo facilmente dispensarci dali'inserire nell'1-stria la legge Sociale deli' Impero Austriaco, perche di-vulgata coll' Osserratore triestino, e col Giornale del Ltoyil, e pubblicata dal Governo. Pero sembrandoci che le traduzioni italiane comparse finora non corrispondano onninamente alla volonta della legge nel testo tedesco, la diamo voltata in italiano come a noi sembra che si possano trasportare in questa lingua le espressioni deli" altra; pero dichiarando espressamente essere la no-slra traduzione, privatissima. Legge Sociale deli'Impero d'Austria del 25 aprile i848. TITOLO I. Disposilive generali. 1. Gli Stati appartenenti ali' Impero d' Austria for-mano una Monarchia costituzionale, indivisibile. 2. La legge sociale viene applicata ai seguenti Stati deli' Impero — Regno di Boemia, Regno di Galizia, Regno di Lodomiria conAuschwiz, Zator e Ia Bucovina; Regno di Ilhria (formato dal Ducato della Carinzia, dal Ducato del Carnio, e dal Litorale *), Regno di Dalma-zia, Arciducaio deli'Austria superiore, Arciducato delPAu-stria inferiore, Ducato di Salisburgo, Ducato della Stiria, Ducato della Silesia superiore, Ducato della Silesia inferiore, Marchesato di Moravia, Contea principesca del Ti-rolo col Vorarlberg. 3. Questi singoli Stati rimangono nella loro estensione territoriale come sono attualmente conformati; sol-tanto legge speciale potra portarvi alterazione. 4. Ad ogni stirpe di popolo e assicurata inviolabile la nazionalita e la lingua. 5. La corona e ereditaria nella famiglia di Abs-burgo-Lorena, secondo le disposizioni della cosi detta Sanzione prammatica del 19 aprile 1713. 6. L'erede della corona e maggiore, compiuto che abbia P anno decimottavo di eta. (*) Formato quest'ultimo dal Marchesato d'Istria colle Isole del Quarnero, dalle Contee principesche unite di Gorizia e Gradišča con Monfalcone, dal Municipio di Trieste. TITOLO II. V Imperatore. 8. La persona deli' Imperatore e sacra ed inviolabile. Esso non risponde deli'esercizio dei suoi poteri; pero le sue ordinanze per avere forza compiuta devono contrassegnarsi da Ministro risponsabile. 9. L' Imperatore giura P osservanza della legge Sociale, ali' apertura del primo Parlamento imperiale; ogni successore la giura tosto assunto 1' impero. 10. II potere esecutivo e soltanto deli'Imperatore; il legislativo e deli' Imperatore col Parlamento imperiale. 11. L'Imperatore provvede agli impieghi tutti dello Stato, conferisce le dignita, gli ordini cavailereschi, la nobilta; ha il supremo comando dell'armata e del navilio di guerra e ne dispone. 12. L' Imperatore dichiara la guerra, conchiude la pace, fa trattati cogli Stati esteri. Silfatti trattati hanno bisogno di successiva ratifica del Parlamento imperiale. 13. L'Imperatore premia il merito distinto, ha il diritto di grazia e di mitigazione; la grazia per un Ministro condannato, non puo esercitarsi dali' Imperatore se non sopra domanda di una delle Camere del Parlamento imperiale. 14. Ogni esercizio di giudicatura emana dali'Imperatore e si fa in di lui nome. 15. L'Imperatore propone le leggi nel Parlamento imperiale; esso soltanto ha il diritto di approvarle. 16. L'Imperatore convoca ogni anno il Parlamento imperiale; puo prorogarlo e scioglierlo; pero deve con-vocarne un altro al piu tardo entro novanta giorni. II Parlamento imperiale si raduna nel caso di morte deli' Imperatore entro quattro settimane. TITOLO ID. Diritti cittadini e politici degli abitanti delC Impero. 17. Ad ogni cittadino austriaco e garantita la liberta di credenza e di coscienza, e la liberta personale. 18. Nessuno puo venir arrestato se non siensi os-servate le forme di legge, a meno che non venisse colto nell' atto. Ogni arrestato deve essere esaminato entro le 24 ore sulla causa deli' arresto, e rimesso al suo giudice ordinario. Perquisizioni di domicilio possono imprendersi soltanto nei časi e nelle forme previste dalla legge. 19. La legge Sociale garantisce la liberta della parola e dello scritto, abolita interamente la censura. II primo Parlamento imperiale dettera legge penale per gli abusi. 20. II segreto delle lettere missive e inviolabile. 21. Le liberta di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 sono comuni agli stranieri che non sono peranco in pos-sesso dei diritti cittadini. 22. Ogni cittadino austriaco ha il diritto di peti-zione e di associazione; leggi speciali ne regoleranno 1' esercizio. 23. E vietato alle amministrazioni pubbliche di dif-licoltare la liberta di emigrazione. 24. Ogni cittadino austriaco puo possedere beni-fondi, esercitare qualunque industria ammessa dalle leggi, venire promosso a qualunque officio e dignita. 25. La legge e efficace in modo eguale per ogni cittadino, per tutti i cittadini vi ha eguale Tribunale di persona. Ognuno ha eguale dovere al servigio militare, ed ai tributi; nessuno puo contro volonta venire sot-tratto al suo giudice legittimo. 26. Le persone mililari hanno proprio Tribunale, fino a che la legge non disponga altrimenti. 27. Al primo Parlamento imperiale verranno pro-poste leggi che facciano cessare le diversita legalmente esistenti in alcune provincie sulla incapacita ai diritti cittadini e politici, per motivo di religione; e tolgano le restrizioni esistenti sull' acquisizione di ogni specie di benifondi. 28. I giudici possono venire rimossi, degradati, tras-feriti contro volonta in altro luogo, o posti in riposo, soltanto per sentenza di Tribunale. 29. II procedimento nelle liti civili e pubblico ed orale; la giudicatura punitiva sara per mezzo di giurali, che verranno instituiti da legge. 30. La legge soltanto puo cangiare 1' ordinamento dei Tribunali. 31. Alle confessioni cristiane ammesse dalle leggi nell' impero, e alla confessione mosaica viene garantito il libero esercizio del culto. TITOLO IV. Ministri. 32. I Ministri sono risponsabili di ogni atto e di ogni proposizione nell' esercizio di loro funzioni. 33. Legge speciale fissera la risponsabilita dei Ministri e destinersk chi debba accusare e chi abbia a pro-nunciare giudizio. TITOLO V. Parlamento Imperiale. 34. II Parlamento imperiale esercita insieme ali'Imperatore il potere legislativo. E diviso in due collegi, il Senato, e la Camera dei Deputati. Ogni Parlamento imperiale rimane in attivita per cinque anni, e viene con-vocato ogni anno. 35. Nel Senato siedono: «) 1 principi della famiglia imperiale compiuto che abbiano 1'anno ventiquattresimo di eta. 6) I Senatori nominati a vita dali' Imperatore, senza distinzione di condizione o di nascita. c) Cento cinquanta Senatori eletti per tutta la durata del Parlamento imperiale dai maggiori proprietari di benifondi, tratti dal proprio ordine. 36. L' altra Camera e di trecento ottantatre Deputati. L' elezione dei Deputati si regola secondo il numero del popolo e sulla rappresentanza di tutti gli interessi cittadini. 37. Pel primo Parlamento imperiale le elezioni dei Senatori e dei Deputati seguiranno secondo legge inte-rinale. 38. La legge elettorale verra dettata dal Parlamento, il quale provvedera per le indennita da darsi ai Deputati. 39. II Senato e la Camera dei Deputati scelgono il Presidente ed i funzionari, esaminano e pronunciano la validita delle elezioni; ognuno per se. 40. I Senatori ed i Deputati votano in persona; e vietato di aceettare istruzioni dai loro mittenti. 41. Le sedute delle due Camere sono pubbliche; possono essere segrete per deliberazione della Camera sopra proposizione di dieci membri, o del Presidente. 42. Nessun Senatore, nessun Deputato puo essere processato od arrestato, sedente il Parlamento imperiale, senza espressa adesione della Camera di cui fa parte, a meno che non venisse colto nell' atto. 43. II Senatore od il Deputato che accettasse im-piego lucrativo dallo Stalo, deve sottoporsi a rielezione; il Governo non ricusera 1'entrata nelle Camere a nessun. eletto. ' . 44. Le Camere si radunano soltanto a chiamata deli'Imperatore; ne possono agire dopo sciolte od ag-giornate. TITOLO VI. Attribuzioni del Parlamento Imperiale. 45. Ogni legge deve venire assentita dalle due Camere, e sanzionata dali' Imperatore. 46. Nel primo Parlamento imperiale e ad ogni as-sunzione di novello Imperatore, si fissa il trattamento deli'Imperatore per tutta la durata del'suo impero. Gli appanaggi, ed i corredi pei Principi della fa-_ miglia imperiale verranno proposti a deliberazione del Parlamento di caso in caso. 47. L' annuo completamento deli' armata stabile, la percezione delle imposizioni e tributi; il contrarre debiti a carico dello Stato; 1' alienazione dei beni dello Stato; 1' esame e la fissazione del conto annuo di previsione dei redditi e dispendi dello Stato; 1' esame ed approvazione del conto reso di ogni anno, sono oggetti soltanto di legge. Le proposizioni di legge devono farsi prima alla Camera dei Deputati. 48. Ognuna delle Camere puo proporre legge; od esponendone le ragioni chiedere al Governo che la pro-ponga. Le Camere possono accogliere petizioni, e por- tarle a discussione quando vengono presentate da un meinbro della Camera. Persone private e corporazioni non possono direttamente presentarle. 49. Per la validitž di una deliberazione e neces-saria la presenza di trenta membri nel Senato, di sessanta nella Camera dei Deputati. 50. Ogni proposizione che portasse completamento, spiegazione, o cangiamento della legge sociale deve essere votata da due terze parti del numero dei membri presenti. 51. Per mozioni di altra categoria e sufficiente la maggioranza assoluta. 52. II Governo si fa rappresentare in ognuna delle Camere dai Ministri risponsabili, o da Commissari del Governo che vengono fatti noti alle Camere. Ouesti non hanno voto se non sieno membri delle stesse. 53. Ogni Camera adottera R»golamento specijrie per 1'ordine degli affari; il Governo dara un Rcgola-mento provvisorio per ognuna dglle Camere, fino a che emani il Regolamento dalle Camere medesime. TITOLO VII. Parlamenti Provinciali. 54. Ogni Stato deli' impero avra Parlamento provinciale proprio a fine di provvedere agli interessi della Provincia, ed alle esigenze che ne deriverebbero, in quanto queste non sieno comprese nelle esigenze deli' impero. Gli Stati provinciali fino ad ora esistenti conservano la loro-pianta e le loro attribuzioni in quanto non venga derogato da questa legge Sociale. 55. II Parlamento imperiale fra le prime sue cure prendera ad esame e deliberera quelle modificazioni nelle Costituzioni provinciali che i tempi odierni desiderano e le quali verranno proposte dai Parlamenti provinciali. Fara altrettanto delle indennita per censi fondiari dichiarati redimibili. 56. La legislatura provvedera mediante instituzioni municipali per gli interessi dei Circoli, e dei distretti in ogni provincia. 57. Gli statuti municipali dovranno modellarsi sui principio che abbiano ad esservi rappresentati tutti gli interessi dei comuni e dei comunisti. 58. In tutta 1' estensione deli' impero verra formata la Guardia Nazionale secondo le norme che verranno fissate da legge spociale; la Guardia Nazionale rimane soggetta alle Autorita ed ai Tribunah civili. 59. La Guardia Nazionale e tutti gli impiegati giu-rano ali' Imperatore 1' osservanza della legge sociale. II giuramento dell'armata sulla Costituzione verra inserto nel giuramento militare. Cronaca municipale. Gli affari pubblici occupano per tale fatta le menti tutte, che non e meraviglia se nel frastuono di tanti par-lari dimenticammo di registrare fatto che mostro quanto la religione tergestina siasi mostrata operosa. Impercioc- che mentre le notizie dal di fuori o funeste o mancate tenevano in dolorose trepidazioni assai dei nostri che altrove avevano care persone, e fortune ed interessi, mentre fra noi il repentino cangiamento ingenerava stu-pore della appena sperata liberta, e frequenti erano i ti-mori di sovverlimenti, di assalti nemici, di sfrenatezza di quelli che propensi al malfare avevano facile occa-sione di non rispetlare ne le sostanze, ne le persone, mentre il parlare occupavasi di togliere 1' antico mai gradito, di sostituire novello ordinamento non bene fis-sato, mentre la sicurezza muoveva tutti a prendere il fucile della Nazionale, ed a scorrere di notte le vie della citta; opere pietose preparavansi nel silenzio per amore del povero, per amore di quelli che gli avvenimenti in-attesi e non calcolabili potevano gettare nella poverta. Alcuni cittadini, il di cui nome vuole religione che sia taciuto, fatto centro in quegli che fra noi e ministro di divina carita, raccoglievano elemosine, ed in pochi di portarono insieme la somma di 32,000 fiorini destinan-dola a dare pane ai famelici del popolo agricola ed ar-tiere, nello stretto senso della voce. Ma per questi non fu il bisogno si grande ne si urgente, come temevasi; che se i lavori scarseggiarono, non pero v' ebbe tale difetto da non dare cibo sebbene assottigliato. Bensi altra classe trovossi in grande strettezza, quella cioe che traendo sussistenza da opera personale nelle transizioni mereantili, coll' arrestarsi di queste si trovo repentina-mente in mai tollerata pur irremediabile inazione. Ed era ed e questa una classe cui amore di pros-simo non concedeva che si rifiutasse soccorso; ne a lei poteva darsi il facile, pur non benevolo consiglio di schierarsi fra gli accattoni di via e di trivio; perche 1' uomo che sente il desiderio deli' attivila, che fra breve come e speranza potra riassumerla, non facilmente vince il naturale rossore di chiedere l'elemosina; la poverta e troppo spesso consigliera di male opere, e disponente a miscredere la probita e la virtu, se non viene soccorsa; lo sfacciato pitoccare ingenera troppo di frequente tale disistima in chi ascolta la domanda, perche creduta facilmente frutto di oziosita volontaria, che difficile e il ricollocarsi in migliore estimazione. Iddio che ascolta benigno le parole del povero soccorso, che premia le opere di carita sincera, dia ampia mercede ai credenti in lui che si nobilmente posero a pratica i santi precetti. 28 aprile. La Commissione Municipale si occupa di atti amministrativi ordinari, e della formazione solle-cita della Guardia Municipale di sicurezza, d' accordo colla direzione di Polizia. Dal costante uso della voce Pulizia per indicare il buon governo, vediamo non essere scambio di lettere a colpa del compositore di stampa, ma credenza che la voce italiana pulizia o nettezza sia identica con quella tolta dal greco, e che gravi autori scrissero politia, sprimente governo. I procedimenti per le elezioni al Parlamento te-desco procedono; di queste parleremo tosto che 1' esito sara per mostrarne i modi e le intenzioni. Nulla della futura Rappresentanza del Comune: sembra che si andra ancora in lungo colla Commissione, convocata dalla Magistratura il giorno 1.° aprile. Ancora mistero delle discussioni, ancor ignoti al popolo i pen-samenti dei Commissari. 30 detto Radunanza al Teatro Costituzionale ad oggetto di formare un' associazione popolare proponente il sig. Herinet per il Comitato che ne fe' il progetto. La proposizione viene sostenuta dal D.r Kandler, il quale tocco in generale il quadro delle condizioni di Trieste. Preposta la professione di fede politica, accolta con ap-plausi, di fedelta ali' Imperatore, devozione alla Costituzione, fu ricordato come patto volontario di dedizione unisse Trieste alla Časa d'Austria, come tutti i principi per lunga serie di secoli si fossero mostrati benigni; come la intenzione dei nostri maggiori nel darsi volon-tariamente si fosse raggiunta, essendo divenuto Trieste 1" emporio dei paesi cisdanubiani come natura 1' ha desi-gnata. Fu ricordato come i desideri di liberta avessero avuto effetto colla Costituzione mediante provvedimenti saggi, dacche erano assicurate oltreche le liberta deli' impero, le liberta provinciali, temperamento ad eccedente dominio di Parlamento imperiale, guarentigia delle liberta municipali; erano state guarentite al popolo non solo la lingua, ma altresi la nazionalita. Fu toccato indi delle tre condizioni di Trieste, come emporio, come citta provinciale di maggior conto, come consorzio di progresso e di civilta. Dell' emporio fu detto essere questo 1' ele-mento il quale unicamente da vita e possibilita alle altre condizioni; come questo sia nato per saggezza di principe ponendo a profitto le disposizioni naturali di questa terra, , di queste spiaggie di mare, e del naturale movimento dei paesi cisdanubiani verso il punto piu interno delfAdriatico; come il dominio mercantile deli'Adriatico sia della spiag-gia orientale di questo, lungo la quale soltanto sono la via di navigazione, porti e popolo disposto alle cose di mare; ! come sia convenienza di mantenere questo avviamento a Trieste, tanto dalla parte di mare, che dalla parte di terra, dando studio agli elementi e condizioni tutte che possono giovarlo; come i nostri vecchi cadessero per cio in errore credendo di poter facilmente imitare cio che altrove fu fatto sotto 1'impero di altre condizioni; essere necessita per Trieste di assicurarsi le relazioni coi paesi al Danubio, e doverlasi sufTragare con tutti quei van-taggi di che Trieste ha duopo; doversi cercare di esten- i dere 1' attivita deli' emporio quanto possibile mediante combinazioni col centro d' Europa, colla Germania, ma doverlosi fare per le cose di economia, e per quelle altre ancora, purche non tocchino, ne alterino la condizione deli' impero, dacche altrimenti i benefizi della Costituzione Austriaca andrebbero perduti. Fu accennato che la condizione di emporio conve-niva che avesse suffragio e consolidazione dalle condizioni provinciali, ormai rese necessarie dal numero del popolo in Trieste che sostituisce citta non piccola, che F esistenza di citta fosse di giovamento alla provincia i medesima; che P Istria era la naturale provincia con cui accomunarsi, che pronuneiata la composizione della provincia del Litorale anche col Goriziano, anche il Goriziano potrebbe dame ed averne vantaggio; che 1' espe- rienza di un trentcnnio aveva avvertito, in questi ultimi avvenimenti, come P Istria trovava le sue convenienze nel rimanere congiunta con Trieste, come la Dalinazia lo sentisse egualmente e lo manifestasse; come la comu-nanza di Parlamento provinciale coll' Istria e col Goriziano sia per giovare moltissimo a siffatte relazioni d i provincialita, e come le relazioni mercantili colla Dal-mazia fossero vincolo assai propizio. Fu toccato come Trieste che dali' emporio trasse esistenza sia al punto di dover soddisfare a quell' ob-bligo naturale che le impone la sua precedenza per numero di popolo, per commeroi, per provincialita, nelle opere di progresso e di incivilimento; doversi provvedere alla coltura della mente, doverlosi fare mediante i mezzi che gia vi sono, e che facilmente possono crearsi in ogni genere di educazione piu alta, ponendo in azione quegli elementi di civilta che sono su tutto il Litorale orientale deli'Adriatico, omogenei a quelli di Trieste; non potersi da altra parte cercarli; doversi attendere da quelli che sono gia pronti e consentanei a Trieste la consolidazione delle proprie e delle altrui condizioni intellettuali e civili. Fu ricordato come nelle; nuove ripartizioni territo-riali di questo Litorale sarebbe convenienza che venis-sero fatte in modo che corrispondano a quelle condizioni di citta e di precipuo centro di civilta che si addicono; che a queste ripartizioni e condizioni conviene che corrispondano quegli organi amininistrativi e deliberanti che meglio si mostrano adatti per raggiungere quei destini cui Trieste e chiamata. Fu detto che fino ad ora la sapienza del Principe diresse il governo virtuale e materiale di Trieste, che ora vi e chiamata la sapienza del popolo, e che questa sapienza non potrebbe acquistarsi se non prendendo cono-scenza delle cose nostre finora troppo taciute e scono-sciute, mediante onesto e libero discorrere di queste, preparando le menti al chiaro pensare; preparando la lingua alla libera ed improvvisa parola; potersi cio otte-nere mediante associazione, il di cui proponimento sarebbe il diseutere le nostre condizioni; mezzo, Poneslo e franco parlare di privata radunanza, entro la medesima, la stampa dei diseorsi; nessun altro. E chiesto ali' adunanza se questo divisamento pia-cesse; la maggioranza dichiaro che si, e 1'associazione fu ritenuta per costituita. Siccome ogni cosa che e per il popolo, dal popolo deve ripetere 1' autorita, anzi che da alcuni, fu annun-ciato che gli statuti e le discipline verrebbero in altra convocazione poposti aH' accettazione libera deli' intera associazione, dalla quale emaneranno gli offici indispen- • sabili a tenere 1' ordine interno. Ne altro Scopo avendo avuto quella riunione essa si soiolse, nominando a suo Presidente il D.r Pietro Kandler. II Comitato si occupa delle cose che occorrono a porre in attivita 1' Associazione triestina.