4 / Vx ' GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO Ho. 17 — 1 Maggio 1946 Indice..........pag. 70 Pubblicato dal Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 Governo Militare Alleai o 13 CORPO Ordine Generale N. 38 B MODIFICHE ALL’ORDINE GENERALE No. 38 CONCERNENTE LA TASSA ADDIZIONALE SUI PRODOTTI TESSILI Atteso che si ritienei necessario di apportare modifiche all'Ordine Generale No. 38 del Governo Militare Alleato* 13 Corpo, concernente una tassa addizionale sui prodotti tessili in (quella parte ideila Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata quale «Territorio»), Io. H. P. P. ROBERTISO'N, IColonello O. B. E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I E abrogato 1 articolo IA dell Ordine Generale No. 38 del Governo Militare Alleato, 13 Corpo. ARTICOLO II A partire dalla data di entrata in vigore del presente Ordine Generale l’articolo IA dell Ordine Generale No. 38 è modificato nel modo seguente: La tassa addizionale sulla vendita di prodotti tessili, di cui all’articolo 3 del R. D. L. No. 65 in data 11 gennaio 1943 è stabilita nella misura del 6 % sul valore imponibile per tutti i prodotti tessili indicati nel suddetto articolo, ad esclusione dei filati da impiegarsi in ulteriori procedimenti di trasformazione o lavorazione. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del 6 marzo 1946. Trieste, 1 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.tì.B. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 41 B CORTE STRAORDINARIA D’ASSISE Atteso che la Corte Straordinaria d'Assise venne istituita con il Proclama No. 5 con le finalità in esso fissate per la durata di mesi sei, termine questo scaduto addì 8 febbraio 1946, ed atteso che l'efficacia del Proclama stesso fu prorogata per un periodo di mesi tre da tale data in virtù dell'Ordine Generale No. 41. ed Atteso che si ritiene necessario prorogare l’attività della predetta Corte per un ulteriore periodo, Io, ALFRED C, BOW.MAN,, Colonnello J.A.G.1D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO'! La Corte Straordinaria d'Assise, istituita con il Proclama No. 5, rimarrà in attività per un ulteriore periodo dii mesi tre a (datare dell’8 maggio 1946, ARTICOLO II La competenza della predetta Corte, tutte le facoltà e i compiti attribuiti alla stessa in base al Proclama No. 5, rimarranno invariati come se la Corte fosse stata istituita da tale Proclama per il suindicato! ulteriore periodo di mesi tre a datare dall’8 maggio 1946, ARTICOLO III 11 presente Ordine andrà in vigore nel Territorio alla data dell'8 maggio 1946. Trieste, addì 18 aprile 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 1 3 C o r p o Ordine Generale N. 44 NORME COMPLEMENTARI ALLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINE GENERALE No,3 CORCERNENTI LA REINTEGRAZIONE NEI DIRITTI CIVILI E POLITICI DELLE DELLE PERSONE DI RAZZA EBRAICA Atteso che in forza dell'Ordine Generale (No. 3 furono abrogate le leggi razziali nazifasciste ivi menzionate e vennero presi dei provvedimenti relativi alla reintegrazione nei diritti civili e politici! delle persone di razza ebraica o altrimenti colpite dalle leggi razziali, nella parte della Veneza Giulia amministrata dalle Forze Alleate ¡qui di seguito denominata «Territorio»); Ritenuta inoltre la necessità di prendere ulteriori provvedimenti per completare il suddetto Ordine Generale in tema di reintegrazione nei diritti ivi specificati; Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Rettificazione di atti e registri di Stato Civile in maniera non conforme al vero, il Procuratore di Stato può promuoverne la modificazione col procedimento di rettificazione preveduto ¡dagli articoli 165 e 168 del ‘R. D, L. 9 luglio 1939, No, 1238, SEZIONE 2, — Non ¡sono penalmente o disciplinarmente punibili le persone che abbiano fatto dichiarazioni o attestazioni o abbiano ottenuto o prodotto certificazioni non conformi a verità, ai fini della formazione degli atti e dei registri indicati nella sezione precedente. ARTICOLO II Rettificazione di atti, dichiarazioni e registri pubblici contenenti nomi falsi Quando, al .solo scopo di evitare l'applicazione delle leggi razziali, le persone colpite dalle stesse abbiano dichiarato o fatto dichiarare un. nome diverso dal vero in atti pubblici o in denuncie; ovvero siano state ottenute, a causa delle leggi' razziali, sotto altro nome concessioni, autorizzazioni ed iscrizioni in pubblici registri o in scuole, tali atti, dichiarazioni, registri, iscrizioni o altri documenti possono essere rettificati sostituendosi in essi il nome vero a quello falso. Tali rettifiche saranno effettuate dal pubblico ufficiale che redasse l'atto pubblico in questione o dall’autorità che ricevette la denuncia c| emanò il provvedimento di concessione, autorizzazione o iscrizione. ARTICOLO III Riassunzione dei cognomi cambiati in applicazione alle leggi razziali Le persone cui fu imposto o che ottennero il cambiamento del proprio cognome in base agli articoli 2, 3 e 4 della Legge 13 luglio 1939, No. 1055, nonché il coniuge e i discendenti delle stesse,. possono riottenere il cognome originario per mezzo di un decreto emesso dal competente Presidente di Zona su domanda, 'di dette persone. A tal uopo non sarà necessario seguire la procedura prevista dal |R. D, 9 luglio 1930, No, 1238, 11 diritto a tale provvedimento diverrai assoluto su presentazione della relativa domanda corredata dal decreto, certificato o altra prova idonea a dimostrare il cambiamento del cognome in conformità alla Legge 13 luglio 1939, No. 1055. Il decreto concedente la riassunzione del cognome originario dovrà essere trascritto ai sensi dell'articolo, 163 del IR. D. 9 luglio 1939, No. 1238. ARTICOLO IV Trascrizione dei matrimoni, di cui era vietata la trascrizione SEZIONE 1: a) I matrimoni celebrati davanti a ministri del culto cattolico e non trascritti nei registri dello stato civile per il disposto dell'articolo 6 del R. D. L, 17 novembre 1938, No. 1728, dovranno esservi trascritti su richiesta scritta di entrambi i contraenti- purché tutte lei condizioni stabilite dalla legge, escluse quelle di carattere razziale, sussistessero al momento della celebrazione del matrimonio. b) Qualora uno dei contraenti sia morto, la richiesta può essere fatta dal superstite .Se siano morti enrambi la richiesta può essere fatta da uno dei discendenti. SEZIONE 2. — La trascrizione del matrimonio eseguita in base al disposto della Sezione 1 dei presente articolo produce gli effetti del matrimonio civile dal giorno della celebrazione, salvi tuttavia i diritti acquisiti in buona fede da terzi nel periodo intercorso tra la data della celebrazione e quella della trascrizione. ¡SEZIONE 3. — La trascrizione non è ammessa (a) quando sia stata già pronunciata la nullità del matrimonio o concessa la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, con setenza o provvedimento della competente autorità ecclesiastica annotati nei registri dello stato civile; o (b) quando, prima della richiesta di trascrizione, uno dei coniugi abbia contratto altro matrimoio valido agli effetti civili. SEZIONE 4, — I matrimoni civili contratti in violazione dell'articolo 1 del R. D. L. 17 novembre 1938. ¡No. 1728, non possono essere più annullati per il solo motivo della cosidetta diversità di razza dei contraenti. ARTICOLO V Reintegrazione ne! diritto di patria potestà Con provvedimento del competente Tribunale per i minorenni è reintegrato nei suoi pieni diritti di patria potestà il genitore che ne sia stato privato in applicazione dell’articolo il del R. D. L. 17 novembre 1938, No. 1728. Il diritto alla reintegrazione è ¡assoluto. Il relativo provvedimento sarà preso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. i ARTICOLO* VI Istruzione SEZIONE 1. — Le persone colpite dalle disposizioni di cui aH'articolo 3 del R. D. L, 15 novembre 1938, ¡No. 1779, sono ammesse a ¡qualsiasi esame negli Istituti di Istruzione media, classica, scientifica, Imagistrale, tecnica ed artistica, con dispensa dall’obbligo di presentare titoli di studio inferiore, purché abbiano l'età corrispondente a quella di chi abbia seguito il corso normale in conformità alle disposizioni di legge. Tali esami dovranno essere sostenuti entro i due anni scolastici successivi all’entrata in vigore del presente ordine. SEZIONE 2. — Le persone colpite dalle disposizioni dell'articolo 3 del R. D. L. 15 novembre 1938, No. 1779, saranno su loro richiesta ammesse presso l'Università degli Studi di Trieste all'anno di corso per il quale dall'autorità Accademica ¡siano ritenuti sufficienti i titoli di studio conseguiti all'estero o nei corsi di tipo universitario istituiti a suo tempo per le persone colpite dal sopra indicato provvedimento di legge a Roma e a Milano. SEZIONE 3: a) Insegnanti colpiti dalle leggi razziali. — Sono revocati i provvedimenti con cui i liberi docenti colpiti dalle disposizioni razziali furono impediti o limitati nel libero esercizio della loro professione. b) Insegnanti abilitaii all'insegnamento di persone colpite dalle leggi razziali. — L’abilitazione a impartire l'insegnamento medio ad alunni dichiarati o considerati di razza ebraica, ai sensi dell'articolo 7 del R. D. L. 15 novembre 1938. No. 1779, sarà d'ora in poi titolo sufficiente per l’insegnamento a qualsiasi persona, senza la limitazione contenuta nella citata disposizione di legge. fi ARTICOLO VII Disposizioni concernenti gli impiegati SEZIONE 1. — Le persone che furono dispensate dal servizio per motivi razziali e che sono state riammesse in servizio a norma dell'articolo 4 dell'Ordine Generale No. 3, riprendono il gra,do che possedevano al momento1 dell’allontanamento dal servizio, con diritto a quelle eventuali promozioni che sarebbero loro spettate se non fossero state dispensate, A tal uopo, il periodo intermedio tra la dispensa e la riassunzione in servizio sarà ccomputato come servizio prestato. SEZIONE 2: — Tutti i benefici economici spettanti alle persone dispensate del servizio per effetto delle leggi razziali saranno computati con decorrenza dal Io luglio 1945. Tutte le somme complementari dovute alle persone suddette a titolo di stipendio o assegni di qualsiasi genere dovranno essere loro pagate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine. SEZIONE 3: a) Nel computo dell'età delle persone di cui trattasi, ai fini di qualsiasi regolamento riguardante i limiti d'età o la durata del servizio richiesto per la concessione di una pensione, non verrà incluso il periodo intercorso tra la data dell’allontanamento dal servizio per effetto delle leggi razziali e quella della loro riassuzione. b) Il suddetto periodo dovrà però essere incluso agli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità o del trattamento di quiescenza. Le indennità eventualmente pagate in occasione dell'allontanamento dal servizio per motivi razziali saranno tuttavia scontate nella liquidazione finale come anticipo senza interessi. SEZIONE 4. — Nel caso che la persona dispensata dal servizio per effetto delle leggi razziali sia deceduta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Ordine, le succederanno nei diritti previsti da questo articolo gli eredi testamentari e legittimi. SEZIONE 5. — Tutte le convenzioni ¡stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Ordine da persona che sia stata dispensata dal servizio per ragioni razziali, relative alla sua riammissione in servizio, potranno, a domanda dell'interessato, essere dichiarate prive di efficacia giuridica in quanto contrastino con le disposizioni dell’Ordine Generale No. 3 e del presente Ordine. ARTICOLO Vili Reiscrizione negli albi professionali SEZIONE 1. — Coloro i quali siano stati cancellati dall'albo di una Professione od Arte per motivi di carattere puramente razziale, come pure coloro che sono stati iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 3 della legge 29 giugno 1939, No. 1054, sono con la presente disposizione automaticamente reiscritti nell'albo suddetto, anche in soprannumero. SEZIONE 2. — 11 periodo di tempo intercorso tra la data di cancellazione dall’albo e rispettivamente di iscrizione negli elenchi summenzionati, e la data di reiscrizione r.ell'albo come stabilito dal presente articolo, è considerato utile ai fini del computo dell’anzianità di iscrizione. ARTICOLO IX Riammissione aile Accademie ed Associazioni professionali a) I membri delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere od arti, radiati dalle stesse per effetto dell'articoflo 4 del R. D, L. 5 settembre 1938, No, 1390, convertito nella legge 5 gennaio 1939, No. 99, sono riammessi d'ufficio ¡nel posto che avevano nelle dette istituzioni. b) Il periodo intercorso fra la radiazione e la riammissione è considerato utile ai fini dell’anzianità d’iscrizione. ARTICOLO X Pubblici concorsi SEZIONE 1. — I canditati in concorsi a posti delle amministrazioni pubbliche risultati vincitori ¡per la loro collocazione nella graduatoria generale di merito, i quali non abbiano potuto ottenere la nomina per effetto delle disposizioni razziali, possono conseguirla, a loro domanda da presentarsi per iscritto entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Ordine. Qualora non vi fossero vacanze nel ruolo, la nomina è disposta in ¡soprannumero, salvo riassorbimento. SEZIONE 2, — La nomina di cui sopra è subordinata all'espletamento soddisfacente del periodo di prova all’uopo previsto dalla legge. ¡Compiuto tuttavia tale periodo, la decorrenza della nomina è retrodatata, a tutti gli effetti giuridici, alla data della nomina degli altri candidati dichiarati vincitori nel medesimo concorso sostenuto dalla persona nominata ai sensi di quest'Ordine. ARTICOLO XI Benefici a favore dei coniugi di prigionieri di guerra, internati e dispersi I mariti, mogli e altri congiunti di, coloro che, dovendo essere riammessi in servizio d'ufficio ai sensi dell'articolo 4 dell’Ordine Generale No. 3, siano prigionieri di guerra, internati o dispersi, godranno dei benefici economici disposti daH'artiicolo 41 del R.’ D. L. 19 maggio 1941, No. 583. ARTICOLO XII Impunità di coloro che commissero determinati reati onde evitare le leggi razziali SEZIONE 1. — Non è perseguibile 0 punibile chi, al solo scopo di evitare per sè o per altri le persecuzioni razziali, dopo l'8 settembre 1943, in Territorio occupato o controllato dalle forze armate germaniche o dal governo tedesco, abbia om-messo alcuno dei fatti contemplati negli articoli 374, 476-485, 489, 490 , 494 , 495 , 496 e nel secondo paragrafo dell’articolo 567 del Codice Penale. SEZIONE 2. — Non è perseguibile o punibile chi, nelle circostanze previste dalla precedente Sezione di questo articolo, abbia commesso alcuno dei fatti contemplati dal-l’art. 334 del Codice Penale, al solo scopo di favorire il proprietario della cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro in seguito a persecuzione razziale del proprietario stesso. ¡SEZIONE 3. — Nei casi in cui. per alcuno dei reati previsti più sopra, sia stata pronunciata condanna, tale sentenza è da considerarsi nulla e priva d effetti giuridici. Nessuna menzione verrà fatta di tale condanna nei certificati rilasciati a richiesta dei privati o per ragioni di elettorato. ARTICOLO XIII Esenzione di certi documenti dai tributi fiscali Gli atti amministrativi e di provvedimenti di volontaria giurisdizione emanati in attuazione delle disposizioni del presente Ordine, e le istanze dirette a promuoverli e i documenti da presentare a fondamento di esse saranno esenti delle tasse di bollo, di registro e di concessione governativa. ARTICOLO XIV Decorrenza dei termini per le persone residenti fuori del territorio I termini stabiliti nel presente Ordine decorrono, per coloro che risiedono fuori del territorio, dal giorno del loro reingresso in esso o dalla dichiarazione formale di cessazione dello stato di guerra, se tale data sia precedente al reingresso. ARTICOLO XV Data di entrata in vigore II presente Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 11 febbraio 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. per ALFRED BOWMAN Colonnello J.A.G.D. GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Generale N. 46 B MODIFICHE ALL’ORDINE GENERALE No. 46 — CONCESSIONE DI UN’AMNISTIA E DI UN CONDONO Poiché risulta che nella Sezione 2 dell'articolo V dell'Ordine Generale No. 46 intitolato «Concessione di un’amnistia e di un condono» è stato ommesso per errore materiale un paragrafo indicante che il condono non si applica per i reati contemplati nella Sezione 2 dell’articolo H dell'Ordine stesso; Ritenuta la necessità di ovviare a tale omissione materiale mediante 1 aggiunta del paragrafo di cui trattasi; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B, E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordina quanto segue: ARTICOLO 1 Completamento dell’articolo Y, Sezione 2, dell’Ordine Generale No. 46 La Sezione 2 dell'articolo V dell'Ordine Generale No. 46 intitolato «Concessione di un'amnistia e di un condono» viene completato nel senso che dopo il paragrafo (3), s'intende aggiunto il paragrafo seguente: 4) — per i reati contemplati nella Sezione 2 dell'articolo II di quest'Ordine. ARTICOLO II Efficacia Il presente Ordine avrà efficacia per i reati commessi a tutto il 1 marzo 1946. ARTICOLO III Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore in tutto il Territorio nel giorno in cui sarà firmato dà me. Trieste, 4 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 48 MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI PRODOTTI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO ATTESO che si ritiene necessario modificare il trattamento tributario e gli emolumenti dovuti sugli atti prodotti al (Pubblico Registro Automobilistico nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamato il «Territorio»}. Io, H. P, P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 1. — Gli atti che, a termini dell’art. 6 del R- D. 29 luglio 1927, No. 1814, sono prodotti per la prima iscrizione della proprietà di un autoveicolo nuovo di fabbrica nel Pubblico Registro Automobilistico, sono redatti in carta libera ed esenti dalla formalità di registrazione. 2. •— Sono anche redatte in carta libera le dichiarazioni della ditta fabbricante concernenti le condizioni tecniche dell’autoveicolo. ARTICOLO 2 1. — Gli atti indicanti negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 9, prescritti per il conseguimento dell’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico, vanno redatti in carta da bollo, come prescritto per gli atti pubblici e privati dalla legge del bollo 30dicem-bre 1923, No. 3268 e successive modificazioni; tali iscrizioni vanno fatte entro i termini stabiliti dàlia legge del Registro 30 dicembre 1923, No. 3269. 2. — Le copie dei fogli dei regisri del Pubblico Registro Automobilistico, gli estratti degli stessi ed i certificati, anche se negativi, relativi alle varie formalità vanno redatti in carta libera, ✓ ARTICOLO 3 Gli atti pubblici e privati e le dichiarazioni, anche se autenticati, che confermano vendite eseguite verbalmente, le transazioni, le sentenze e i provvedimenti concernenti i trasferimeti di autoveivoli, sono soggetti alla tassa stabilita nella tabella A allegata al presente Ordine, ARTICOLO 4 Gli atti e le sentenze che costituiscono, modificano o trasferiscono i diritti di usufrutto o di uso di un autoveicolo, quelli di transazione o di rinuncia ai diritti, stessi, e gli atti di assegnazione in divisione di autoveicoli sono soggetti alla tassa proporzionale stabilita nella tabella A allegata al presente Ordine ridotta ad un quarto. ARTICOLO 5 1. — Gli atti costitutivi di privilegio legale o convenzionale su un autoveicolo a garanzia di crediti che abbiano già scontato le imposte-di registro, sono soggetti alla tassa di iscrizione e di annotazione del 10 per mille da applicarsi sull'ammontare del credito e degli accessori, 2. — Sono soggetti alla tassa del 2% da applicarsi sull’ammontare del credito ed accessori gli atti relativi all'annotazione della; a) —< costituzione o della cessione del credito garantito da un privilegio su un autoveicolo; b) — surrogazione di un terzo nei diritti del creditore; c) — sostituzione di un debitore all'altro, con o senza novazione del credito; d) — costituzione in pegno:, del credito o annotazione di altri negozi dispositivi del credito ed insieme ¡della garanzia sull'autoveicolo. 3. — Nei casi di contemporaneo trasferimento di un autoveicolo e costituzione di privilegio per il prezzo dilazionato, le tasse previste dal presente articolo non possono essere inferiori a quelle stabilite per i trasferimenti dell’articolo 3 del presente Ordine. ARTICOLO 6 Gli atti che danno luogo alla rinnovazione di un privilegio sono soggette alla tassa fissa di Lit, 40,— ARTICOLO 7 1, — Gli atti e le dichiarazioni rilasciate dal creditore per la cancellazione dell’iscrizione del privilegio con o senza formale dichiarazione di quietanza, sono soggeti alla tassa proporzionale in ragione del 0,50 per cento sull'importo della somma per cui la formalità è richiesta. 2, — Quando l'ammontare della tassa rappresenta una frazione di lira, questa frazione si computa per una lira intera. ARTICOLO S 1 - — Le domande giudiziali per il sequestro conservativo, il pignoramento ed altri atti e provvedimenti concernenti l'autoveicolo soggetti a trascrizione a norma del Codice Civile, e non contemplati negli articoli precedenti, sono soggetti alla tassa fissa di L, 40,— oltre alla prescritta tassa di bollo. 2. — Tale tassa viene versata all’ufficio del Registro mediante rilascio di quietanza. ARTICOLO 9 1. — Alla tassa stabilita dalia tabella «A» allegata al presente Ordine, sono soggetti anche i trasferimenti per causa di morte. Tale tassa assorbe le imposte di successione. 2, — Per conseguire l'annotamento occorre produrre un atto di notorietà attestante il trasferimento. ARTICOLO 10 Gli emolumenti dovuti all'Automobile Club - Trieste per le prestazioni degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico sono stabiliti nella tabella «B» allegata al presente Ordine. ARTICOLO 11 1. — Per l'applicazione delle tasse previste dal presente Ordine valgono le disposizioni stabilite dalla Legge del Registro 30 dicembre 1923, No. 3269 e successive modificazioni, anche per quanto riguarda le sanzioni ed i termini di prescrizione e di decadenza. 2. — La decisione delle controversie in via amministrativa spetta all'Intendenza di Finanza e al Governo Militare Alleato secondo la rispettiva competenza a norma delle disposizioni vigenti. •ARTICOLO 12 Tutte le tasse previste dal presente Ordine sono comprensive dell'imposta di registro e della tassa addizionale per l'assistenza sociale. ARTICOLO 13 Il presente Ordine Generale entrerà in vigore nel decimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella «Gazzetta». Trieste. 27 marzo 1946. ALLEGATO «A» TABELLA TASSA SULLA VENDITA E CESSIONE DI AUTOVEICOLI Tassa fissa a) — Motocicli e trattrici agricole Lire 500,— Motocarrozzette : : . ■ » 1.500,— b) •— Automobili di potenza: A) fino a 8 CV ..... . » 2.500.— B) da 9 a 12 CV . . . . ; . . » 5.000,— C) da oltre 12 a 20 CV , » 7.500,— D) da oltre 20 a 30 CV . » 10.000.— E) da oltre 30 a 40 CV : . » 15.000,— F) oltre i 40 CV ; . » 20.000.— c) — Autovencoli industriali, di portata: A) fino a 7 q.li .... . 5.000,— B) da oltre 7 a 15 q.li . 12.000,— C) da oltre 15 a 30 q.li , » 15.000,— D) da oltre 30 a 45 q.li . 20.000.— E) da oltre 45 a 60 q.li . >> '25.000,— F) da oltre 60 a 80 q.li . » 30.000.— G) oltre 80 q.li .... . » 40.000,— d) — Rimorchi di portata: - A) fino a 20 q.li .... . » • 10.000.— B) da oltre 20 a 50 q.li » 17.000,— C) oltre i 50 q.li .... . » 25.000— e) — Pel gli autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale e per i rimorchi destinati esclusivamente a ¡servire tali automezzi, semprechè non atti al trasporto di cose, la tassa stabilita alle lettere c) e d) è ridotta d'un quarto. f) — Negli atti di trapasso devono essere riportate le indicazioni descrittive dei dati tecnici risultanti dalle licenze di circolazione riflettenti il numero distintivo del motore e del telaio, della potenza, espressa in cavalli vapore, e della portata utile, in quintali, per i veicoli destinati al trasporto di cose. ALLEGATO «B» TABELLA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI AGLI UFFICI DEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO SEZIONE 1 a) —- autovetture, autocarri, motocarri ed altri veicoli ad essi assi- milabili o rimorchi per ogni formalità • b) — motocicli, motocarrozzette, motofurgoncini e veicoli ad essi assimilabili, per ogni formalità.................................... c) —• trattrici agricole, per ogni formalità - Lire 100.— Lire 60.— Lire 40.— Rinnovazione dell iscrizione di un autoveicolo nel Pubblico Registro Automobilistico in seguito a trasferimento da una ad altra provincia o. in seguito a rilascio di una nuova licenza o autorizzazione alla circolazione: a) — per autoveicoli indicati al No. 1, lett. a) per ogni formalità Lire 100.— b) — per motocicli, motocarrozzette ecc. indicati al No. 1 lett. b) per ogni formalità . ..... Lire 60.— c) — per le trattrici agricole, per ogni formalità .... Lire 40.— SEZIONE 3 Annotazione dei trasferimenti di proprietà e delle radiazioni per qualsiasi specie di autoveicolo, per ogni formalità Lire 40.— SEZIONE 4 Rettifica dell'iscrizione di proprietà, rettifica dei dati di individuazione degli autoveicoli iscritti e della residenza del proprietario per ogni formalità Lire 25.— SEZIONE 5 Annotazione della costituzione di una garanzia sull'autoveicolo iscritto: a) — se l’ammontare del credito garantito non supera L. 100.000.— per ogni formalità ......... Lire 115.— b) —■ se l'ammontare del credito garantito supera L. 100.000.— per ogni formalità .......... Lire 210.— SEZIONE 6 Annotazione della cessione, riduzione, restrizione, rinnovazione o cancellazione della garanzia; della surrogazione di un terzo nei diritti del creditore garantito e di altre modificazioni relative alla garanzia; per ogni formalità . Lire 40.— SEZIONE 7 Ispezione del Pubblico Registro; per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo ..... Lire 20.— SEZIONE 8 Ispezione dei titoli e delle note conservate dal Pubblico Registro Automobilistico e relativi a ciascun autveicolo; per ogni ispezione concernente un solo autoveicolo Lire 20 — Copia delle iscrizioni e annotazioni riferentisi ad un autoveicolo rilasciata dal conservatore del Pubblico Registro Automobilistico; per ciascuna e qualsiasi iscrizione ed annotazione con un minimo per copia rilasciata ........ Lire 10.— Lire 20.— SEZIONE 10 Certificato negativo riguardante la costituzione di garanzia sull'autoveicolo; per ogni certificato . . . . . . . . Lire 25.— SEZIONE 11 Copia integrale autentica del foglio del Pubblico' Registro Automobilistico, rilasciata ai fini del trasferimento della iscrizione, compreso il diritto di scritturazione, per ogni copia ....... Lire 40.— SEZIONE 12 Rilascio della copia autentica degli atti e documenti depositati negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico; in originale a) — diritto fisso per ciascun atto Lire 30.— b) — diritto di scritturazione; per ogni facciata o porzione Lire 10.— SEZIONE 13 Copia delle note, delle dichiarazioni e dei certificati di origine, originale negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico: depositati in a) — diritto fisso per ogni copia Lire 30.— b) — diritto di scritturazione per ogni facciata o porzione SEZIONE 14 Lire 10.— Iscrizione della proprietà, rinnovazione dell'iscrizióne> annotazione dei tra- sferimenti di proprietà e radiazione dell'autoveicolo dal Registro; a) — diritto fisso di statistica, per ciascuna formalità Lire 10.— SEZIONE 15 Diritto fisso d'urgenza Lire 50.— GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 49 PROYYEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER IL PAGAMENTO 'Ritenuta la necessità di provvedere all'aumento delle tasse dii bollo nonché di apportare alcune modifiche alle vigenti disposizioni di legge relative al pagamento di dette tasse nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio») ; Io. H, P. P, ROBERTSON, Colonnello O. B, E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento delle tasse di bollo SEZIONE 1. —-Le tasse di bollo, la cui corresponsione è prevista entro il Territorio indistintamente per tutti gli atti, i registri e i documenti, di cui alla Tabella «A» allegata al R. D. 30 dicembre 1923, No, 3268 (qui di seguito denominata «Tabella A» rispettivamente «Legge del bollo»), nonché quelle stabilite da leggi speciali e concernenti tutti gli altri atti o documenti soggetti al pagamento della tassa di bollo, sono aumentate in conformità alle disposizioni del presente Ondine. SEZIONE 2. — Le tasse 'fisse d'importo inferiore a Lire 1.— sono raddoppiate e quelle non inferiori a Lire 2.— sono elevate: 'da Lire 2,— a Lire 3,— » » 3,—■ » » 4,— » » 4,— » » 6,— » » 6,— » » 8,— » » 8-10.— » » 12.— » » 12,— » » 16 — » » 18,— » » 24,— » » 24,— » » 32,— SEZIONE 3: a) — Le tasse di bollo da corrispondersi per ricevute, quietanze, note, conti e tutti gli altri documenti indicati negli articoli 52, 53 — a, b, c e d- 205, e 207 — a. b e c della tabella «A», sono stabilite nel modo seguente: non incluse tassa fissa da Lire 10 — a Lire 100.— Lire 0.60 » » 100,— » » ÌOOO.— » 1,— » » 1000,— » » 3000.— » 3.—- » » 3000,— » » 300.000.— proporzionale di Lire per ogni Lire 1000.— o frazione di Lire 1000.—; b) — Quando la somma in questione (1) ammonta a Lire 300.000 o più; oppure (2) sia indeterminata oppure (3) a saldo di un debito originario di ammon- tare superiore senza indicazioni del debito originario e dei versamenti precedenti, la tassa di bollo (fissa) è di Lire 300.— c) — Le tasse di bollo enumerate nei suddetti articoli della tabella «A» sono conformemente modificate. SEZIONE 4: a) — Le tasse di bollo relative a ricevuta, note, conti, e tutti gli altri documenti indicanti negli articoli 53 - e, 54 - a, b, c, d ed e, come pure 207 - d, della tabella «A» e nell'articolo 24 della «Legge sull’imposta generale, di data 19 giugno 1940, No. 762 sono stabilite nella misura seguente: Più di importo superiore a Lire 10.—• e inferiore di Lire Lire Lire 100,— 1000.— 3000,— Lire 100. Lire 1000.— » 3000,- e oltre . . Lire Lire 0.60 1,— 3, — 4, — b) — Le tasse di bollo enumerate nei sudddetti articoli della tabella «A» conformemente modificate. SEZIONE 5: / — Le tasise di bollo fisse relative a ricevute, indicate negli articoli 54 - f, g, e 206 della tabella «A» sono determinate nella misura seguente: Per l'importo di tassa fissa Lire 10.— e inferiore a Lire 1 © o Lire 0.60 » 100,— » 1000.— » 1,— » 1000.— » » 3000,— » 3,— » 3000.—e oltre » CO ì b) — Nonostante le aliquote suddette, quelle indicate nella sezione 3 del pre- sente articolo saranno da applicarsi quando risultino più favorevoli al contribuente. c) — I suddetti articoli della tabella «A» sono conformemente modificati. SEZIONE 6. — La tassa fissa (di bollo) per le copie, seconde e ulteriori, di cambiali stabilito negli articoli 34 e 204 della tabella «A» è elevata a Lire 10— e gli articoli suddetti sono conformemente modificati. SEZIONE 7: a) — La tassa fissa (idii bollo) da corrispondersi rispettivamente per ogni ricorso principale al Consiglio di Zona, come stabilito nell’articolo 122 - 3b della tabella «A» è fissata a Lire 60.— e il detto articolo viene conformemente modificato. b) — La tassa fissa (di bollo) da corrispondersi rispettivamente per ogni, domanda (incidentale) di sospensione al Consiglio di Zona, come Indicato nell'articolo 122 - 3c diella tabella «A», è stabilita a Lire 40.— e il detto articolo è conformemente modificato. SEZIONE 8: a) — Le tasse fisse di bollo per procedimenti innanzi alla Corte come contemplato nel secondo paragrafo dell’articolo 6, R. D. L.. di data 11 maggio 1942, No. 501, sono determinate nella misura seguente: per ogni causa civile innanzi al pretore.............Lire 20._____ » » » » » Tribunale ..... » 40.__• * * » » » alla Corte d’Appello . . » 60.— b) — La tassa detta deve essere corrisposta mediante marche da bollo! da applicarsi e da annullarsi dalTUflficiale giudiziario sull’atto introduttivo del giudizio e prima della notifica di esso alla parte convenuta. In caso di inosservanza l’Ufficiale giudiziario è obbligato al pagamento in proprio oltreché della tassa, anche della pena pecuniaria nella misura di 1 a 100 volte la tassa dovuta per ogni atto non munito, delle prescritte marche da bollo, di cui alla presente Sezione, SEZIONE 9, — Le tasse graduali, comprese quelle in ragione della dimensione della carta, previste nella misura inferiore a Lire 1.—, sono raddoppiate e quelle di importo inferiore a Lire 1.— sono aumentate in ragione della metà, salvo il disposto delle sezioni 10 e 11 del presente articolo. SEZIONE 10 — La tassa graduale sulle cambiali e altri effetti di commercio emessi e pagabili nel Territorio o nella Area in cui la, Lira Italiana ha corso legale, è stabilita nella misura seguente: 1) — cambiali e altri effetti di commercio con scadenza non superiore a un mese Lire 0.60 per ogni 1000.— Lire o frazione di Lire 1000,—•. 2) •— cambiali e altri effetti di commercio con scadenza superiore a uno non superiore a 4 mesi: tassa fissa sino inclusive Lire 200,— Lire 0.60 oltre Lire 200.— fino a Lire 400,— Lire 1.— » » 400.— » » 600,— 1.50 » » 600.— » » 800,— » 2.— » » 800.— » » 1000,— » 2.50 • » » 1000,— . . Lire 2.50 per ogni Lire 1090.— o frazione di Lire 1000.— 3) — Cambiali e altri effetti di commercio con scadenza superiore a oltre i 6 mesi: sino inclusive tags a fissa Lire 200,- . Lire 0.80 oltre Lire 200,— e non eccedenti Lire 400,— Lire 1.60 » » 400,— » » 600,— » 2,40 » » 600 — » » 800,— » 3.20 » » 800.— » » 1000,— » 4 — Per somme superiori Lire 1000.—..................Lire 4.— per ogni Lire 1000.— o frazione di Lire 1000.— 4) — Cambiali e altri effetti di commercio con scadenza superiore a 6 mesi e per quelli con scadenza in bianco: il doppio delle tasse previste nel capoverso 3 della presente sezione. b) — Le tasse (di bollo) stabilite più sopra per le cambiali ed altri effetti di commercio sono comprensive della tassa fissa della relativa quietanza. c) — Le tasse, di cui ai capoversi 2, 3 e 4 del punto a) della presente sezione, sono ridotte alla metà per gli effetti emessi nel «Territorio» e pagabili fuori dell'area nella quale la Lira italiana ha corso legale; sono pure ridotte alla metà per gli effetti emessi fuori dell’area nella quale la Lire italiana ha corso legale, in quanto siano stati assoggettati all’equivalente tassa (di , bollo) nel paese di origine. Qualora detti effetti emessi fuori del «Territorio» e dell area, nella quale la Lire italiana ha corso legale non fossero muniti di un numero sufficiente di marche da bollo (bolli), in conformità alle disposizioni di legge in vigore nel luogo di origine, sono soggetti alla intera tassa prevista nella presente sezione, d) — Cambiali ed altri effetti emessi fuori del «Territorio» ma nell'area in cui la Lire italiana ha corso legale, i quali sono pagabili nel «Territorio», saranno considerati sufficientemente bollati, se le tasse pagate con (’applicazioni di detti bolli nel luogo di emissioni corrispondono alle tasse stabilite nella presente sezione. SEZIONE 11. — Le tasse graduali su titoli di cui l'articolo 50 della tabella «A» saranno le seguenti: 1) — Titoli nominativi: Tassa fissa quando il capitale nominale del titolo non supera Lire 200.— , . Lire 1.— quando supera Lire 200.— e non Lire 500.— ...... » 2.— Lire 500.— o più e inferiore a Lire 2500.— . . ... , . » 4.— » 2500.— e oltre ............ » 6.—- 2) — Titoli al portatore: Tassa fissa quando il capitale nominale del titolo non supera Lire 200.— . . Lire 1.— quando supera Lire 200.— e per un importo minore a, Lire 500.— . . » 2.— Lire 500.— o più e importo inferiore a Lire 1000.— ..... » 4— Lire 1000.— o più e per un importo inferiore a Lire 2500.— ... » 6.— Lire 2500.— o più e importo inferiore a Lire 5000.— .... » 8.— Lire 5000'.— o più e importo inferiore a Lire 10000.— .... » 12.— Lire 10000.— e oltre ........... » 20.— b) —• La suddetta tassa è dovuta per ogni titolo. c) — La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli summenzionati, d!) — La tassa sui titoli .si corrisponde mediante punzone, marche da bollo e carta bollata, quella sui certificati provvisori esclusivamente con marche da bollo e carta bollata. e) — Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte e annullate esclusivamente daH'Ufficio del Registro. f) — L’articolo 50 è modificato conformemente, mentre per il rimanente resta ferma ogni altra disposizione del citato articolo. SEZIONE 12. ■— Le tasse (proporzionali) dovute per registri (atti) commerciali, di cui all'articolo 70-b della, tabella «A» sono raddoppiate; il suddetto articolo viene conformemente modificato. ARTICOLO II SEZIONE 1. — L'aggio spettante (giusta le norme in vigore) sull'importo dei prelevamenti dei valori bollati presso gli Uffici del Registro presso gl’istituti di Credito e gli Enti autorizzati alla distribuzione primaria dei valori stessi, prelevamenti effettuati dai rivenditori dei generi di monopolio dai cancellieri e dagli ufficiali giudiziari per l’uso nei rispettivi uffici e da tutti gli altri distributori secondari di valori bollati che a norma delle vigenti disposizioni di legge hanno diritto ad un aggio per (acquisto di taluni tipi di valori bollati presso gli Uffici del Registro, gli Istituti e gli Enti sopra precisati sarà in conformità al disposto delle seguenti sezioni del presente articolo computato per ciascun anno solare, al netto delle ritenute di cui ai R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491 e 14 aprile 1934 >No. 561. * SEZIONE 2. — Tale aggio dovuto ai rivenditori di generi di monopolio è stabilito nella misura .seguente: a.) fino all importo di Lire 250.000.— di valori bollati prelevati nell'anno: 3 per cento (sul valore nominale) ; b) — per gl'importi prelevati nello stesso anno oltre Lire 2.50.—: 2 per cento (sul valore nominale). SEZIONE 3. — L aggio spettante ai cancellieri giudiziari è stabilito nella misura seguente: a) fino a Lire 50.000.— (incluse) di valori bollati prelevati nell’anno: 1 per cento (sul valore nominale) ; b) Oltre Lire 50.000.— fino a Lire 250.000.— (non incluse) di valori bollati prelevati nello stesso anno 0.50 per cento (.sul valore nominale); c) — Oltre Lire 250.000.— dei valori bollati prelevati nello stesso anno 0.20 per cento (sul valore nominale). SEZIONE 4. —: Ai distributori secondari diversi da quelli in cui alle sezioni 1 e 2 del presente articolo ed a coloro, che a norma di legge fruiscono dell’aggio, prelevando direttamente presso gli Uffici del Registro, Istituti di Credito ed Enti autorizzati, spetterà un aggio sui valori prelevati, ad esclusione di quello relativo ai bolli per il pagamento della Imposta Generale sull’entrata e precisamente: a) — fino a Lire 250.000.— (incluse) di valori bollati prelevati nell’anno 2 per cento (sul valore nominale); b) — oltre Lire 250.000.— di valori bollati e non eccedenti Lire 2.000.000.—: 0.50 per cento (sul valore nominale) ; c) ■— oltre Lire 2.000.000.— di valori bollati: 0.30 per cento (sul valore nominale). SEZIONE 5. — Appaltatori e incaricati alla riscossione dell’imposta di consumo ed incaricati della riscossione dei diritti di macellazione che a norma dell’articolo 14 del R. D. L. 9 gennaio 1940 No. 2, convertito, con modificazioni nella Legge 19 giugno 1940', No. 762 devono provvedere anche alla riscossione dell'imposta sulla entrata per il bestiame e per i vini, avranno diritta) di percepire l’aggio del 2 per cento sugli acquisti per qualsiasi importo delle marche prescritte, se effettuati direttamente presso gli Uffici del Registro, Istituti di Credito e Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati. SEZIONE 6. -— A privati che acquistano 'direttamente dagli Uffici del Registro Istituti di Credito o Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per la imposta generale sull'entrata in cui al Regio D. L. 9 gennaio 1940, No. 2, convertito con modificazioni nella Legge 19 giugno 1940, No, 762. spetterà l’aggio dtel 0.75 per cento sull'importo delle marche acquistate a condizione che l'acquisto non sia di volta in volta d’importo inferiore a L. 5000.— ¡SEZIONE 7. — Il ¡Comitato direttivo degli agenti di cambio presso le borse, agenti di cambio, aziende di credito agrario e commissionari di borsa che acquistano direttamente presso gli Uffici del Registro, Istituti di Credito o Enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, le marche doppie per il pagamento dell'imposta sul plusvalore e della sovra imposta di negoziazione, avranno diritto di percepire l'aggio alle stesse condizioni previste dalla sezione 6 del presente articolo. Applicazione di marche da bollo complementari SEZIONE 1. — La carta bollata, 1 moduli e registri, usualmente bollati con l'applicazione di marche, che all'attuazione del presente Ordine si trovano presso uffici publici e privati, enti o istituzioni, potranno aidloperarsi. previo completamento della tassa dovuta nella misura stabilita da questo Ordine stesso, con l'applicazione di marche da bollo fino a raggiunger l'importo dovuto. SEZIONE 2. — Le marche complementari non dovranno oltrepassare il numero di cinque per ciascun foglio e il loro annullamento potrà farsi dall'Ufficio del Registro e dall'Ufficio: di Bollo o dalle parti colla scritturazione della carta e della firma, in modo che su ciascuna marca, si trovi almeno una parte della data e una parte della firma. SEZIONE 3. — La data di annullamento dovrà sempre corrispondere a quella dell'atto cui dovrà1 servire il foglio. ARTICOLO IV Disposizioni per il pagamento deila tassa di bollo SEZIONE 1: a) — Fino a nuova disposizione per gli atti (registri) e documenti, per i quali dalla tabella «A» del Decreto sul bollo è prescritto l’uso della carta filigranata, — è consentito l'impiego di carta libera uso bollo, purché munita di marche, idi corrispondente valore apposte e annullate prima di essere adoperate dalTUfficio del Registro. b) — Le marche possono essere apposte e annullate nei modi indicati dall'articolo 22 della suddetta Legge del bollo da Enti (autorità) governativi, pubblici, amministrazioni pubbliche, funzionari, pubblici ufficiali, avvocati e procuratori purché i suddetti scritti siano da essi compiuti o comunque rilasciati. c) — Per le istanze, petizioni e ricorsi se redatti in carta libera l’applicazione e l’annullamento delle marche può essere fatto direttamente dalle parti mediante scritturazione della data e della firma. SEZIONE 2: a) — I contratti, gli atti e i registri, inclusi quelli giudiziari, soggetti a regi- strazione in termine fisso a norma della legge ¡sul bollo e successive modificazioni. possono essere scritti anche su carta libera uso bollo, con l'applicazione di marche da bollo, con l’obbligo però di corrispondere eventuali addizionali all'ammontare dell'importo della tassa dovuta all’atto della registrazione. b) — DelTavvenuta, riscossione deve essere fatta particolare menzione sull'atto re- gistrato nonché sugli altri atti originali e copie, relativi all'atto e presentati per la registrazione. c) — La inosservanza delle norme stabilite nella presente. sezione rende appli- cabile la pena pecuniaria da Lire 100.— a Lire 1000.— indipendentemente dalle sanzioni stabilite dalla legge del registro per la tardiva o mancata registrazione. SEZIONE 3. — Le limitazioni, di cui agli articoli 17, 18 e 26 della legge (Decreto) sul bollo e successive modificazioni, saranno applicate in relazione a tutti i documenti e registri, per i quali, in conformità alle precedenti sezioni del presente articolo, è consentito di adoperare la’ carta libera uso bollo. Applicabilità della Legge (Decreto) sul bollo salvo le modificazioni effettuate col presente Ordine La legge sul bollo (R. D. L. 30 dicembre 1923, No. 3268) e le successive modificazioni anteriori alla data dell’8 settembre 1943, sarà applicata in materia di tasse di bollo, di responsabilità di funzionari pubblici e quella di persone private, di penalità di controversie da decidersi, e di tutte le rimanenti questioni non specificatamente previste o incluse nel presente Ordine. Sono abrogate le disposizioni della legge (Decreto) sul bollo, di modificazioni successive come pure quelle di leggi attualmente in vigore, contrastanti o incompatibili col presente Ordine. ARTICOLO VI Data dell’entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua prima pubblicazione nella «Gazzetta» del Governo Militare Alleato. Trieste, li 25 marzo 1946. H. P. P. ROBERTSON Colonnello, O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine Generale N. 51 EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AMPLIFICAZIONI DELLE LEGGI CONCERNENTI LE «DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE UNICA PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE» ATTESO che si ritiene necessario apportare alcune modifiche alle «DISPOSIZIONI SULLA DICHIARAZIONE UNICA PER L’ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE DIRETTE» nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il «Territorio»). Io. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E„ ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Salve le eccezioni espressamente indicate qui di seguito, tutte le disposizioni del D'.L.L. 24 agosto 1945, No. 585 del Governo Italiano, concernente le «Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette», copia del quale trovasi allegato al presente Ordine e reca l’indicazione «Allegato A», costituiscono parte integrante idei presente Ordine ed hanno, nel Territorio, la medesima efficacia come se fossero qui nel contesto interamente riprodotte, ARTICOLO II Ogni riferimento allo ¡Stato italiano ed a qualsiasi Amministrazione. Ente, Ministro o funzionario dipendente dallo Stato italiano compreso nel suindicato decreto legge, deve essere considerato abolito e sostituito dalla dizione «Governo Militare Alleato e funzionari ed Enti esplicanti attività nel Territorio sotto la vigilanza del Governo Militare Alleato»; nessuna disposizione del presente Ordine conferisce alcun potere di giurisdizione allo Stato italiano, o ad alcuna persona od ente dipendente dallo stesso, per quanto riguarda qualsiasi persona, proprietà, o questione entro l'ambito del Territorio. ARTICOLO III Le norme contenute nelle «¡Disposizioni sulla dichiarazione unica per l'accertamento delle imposte dirette» di cui al D.L.L. 24 agosto 1945 No. 585 che non costituiscono parte del presente Ordine, e le modificazioni allo stesso che hanno efficacia entro il Territorio, sono le seguenti: L'art. 24 è sostituito dal seguente: «Le denuneie 'dei redditi previste negli articoli 10, 15, 16, 17 e 20 di detta Legge ¡saranno presentate ai competenti uffici entro il 30 aprile per l’anno 1946, e, secondo quanto disposto nell'art. 10 di detta Legge,, dal 1 gennaio al 31 marzo per ciascun degli anni seguenti». ARTICOLO IV ,11 presente Ordine andrà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia. Trieste, addì 3 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili NOTA L’ORDINE GENERALE No. 51 tratta della dichiarazione unica dei redditi e dei mobili soggetti ad imposte dirette. Tale dichiarazione deve comprendere i redditi di qualsiasi genere e contenere tutti gli elementi necessari all'accertamento delle imposte dirette. La dichiarazione unica deve essere completata nel periodo dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni ann,o. Per quanto riguarda l'anno 1946 il termine per la dichiarazione unica sarà fissato da un successivo Ordine del Governo Militare Alleato. Moduli atti a facilitare la dichiarazione unica saranno disponibili al pubblico agli uffici delle imposte del Territorio. Ordine N. 69 CONCORSO PER LA NOMINA AD AMMINISTRATORI GIUDIZIARI Atteso che, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate, l'ultimo concorso per la nomina ad amministratore giudiziario è stato tenuto nel 1939; e ritenuto essere opportuno e necessario di disporre, a tale scopo, un nuovo concorso; Io. ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo ; ARTICOLO I Concorso per amministratori giudiziari Viene indetto un concorso per titoli per la nomina d'amministratori giudiziari per le circoscrizioni dei Tribunali di Trieste, Gorizia e Pola. e ciò con le modalità e alle condizioni qui appresso stabilite. ARTICOLO II Numero degli amministratori giudiziari 11 numero degli amministratori giudiziari da nominarsi viene fissato come segue: Tribunale di Trieste, 40; — Tribunale di Gorizia. 7; — Tribunale di Pola, 5. ARTICOLO III Candidati ammessi al concorso SEZIONE 1. — Saranno ammessi a partecipare al concorso: a) — gli avvocati che esercitino la professione da almeno quattro anni; b) — i procuratori legali che esercitino la professione da almeno sei anni; c) — i laureati in Scienze economiche e commerciali che esercitino la professione da almeno sei anni; d) — i ragionieri che esercitino■ la professione da almeno dieci anni. SEZIONE 2. — L'eventuale periodo di attività quale magistrato dell'ordine! giu diziario e di un consesso amministrativo sarà computato nel periodo d'esercizio effettivo delle rispettive professioni, come preveduto alla Sezione precedente. SEZIONE 3. — I candidati avranno l'obbligo della residenza entro il circondario del Tribunale, per Pi,scrizione nel cui albo degli amministratori giudiziari avranno concorso. Domanda di ammissione al concorso e relativi allegati SEZIONE 1. —- Per partecipare al concorso, j candidati dovranno produrre domanda su carta bollata, diretta al Presidente della Corte d'Appello di Trieste, presentandola, assieme ai richiesti documenti al Presidente del Tribunale, per l'iscrizione nel cui albo degli amministratori giudiziari essi intendono concorrere, e ciò entro e non oltre il 31 marzo 1946. SEZIONE 2. •— I documenti da allegarsi alla domanda su menzionata sono elencati all'articolo 4 del R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1595, ad eccezione di quelli indicati al penultimo paragrafo dello stesso articolo. ARTICOLO V Procedura da seguire dopo la presentazione delle domande ¡SEZIONE 1. — Il Presidente trasmetterà un elenco di tutti i candidati, assieme a tutte le disponibili informazioni, al Presidente dj Zona, al Procuratore di Stato, nonché ai singoli ordini professionali locali, cui appartengono i vari candidati. ¡SEZIONE 2. — Il Presidente di Zona, il Procuratore di Stato, nonché gli ordini professionali su richiamati avvieranno le opportune indagini sulla moralità e sulla capacità professionale dei singoli candidati, e ne faranno conoscere il risultato, entro il termine di trenta giorni, al Presidente del Tribunale, il quale, ove lo riterrà opportuno, disporrà ulteriori accertamenti. Il Presidente del Tribunale trasmetterà, quindi le domande, assieme all’esito delle indagini sopra eccennate, al Primo Presidente della Corte d'Appello di Trieste. ARTICOLO VI Costituzione della commissione e procedura da seguire SEZIONE 1. — Per sovrintendere al concorso, di cui trattasi, presso la Corte di Appello di Trieste viene costituita una commissione composta dal Primo Presidente della Corte d'Appello o da un magistrato da lui designato, di grado non inferiore al quarto, che presiederà la Commissione; al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello o da un Sostituto Procuratore Generale da lui designato; da due altri magistrati di grado non inferiore a quello di Consigliere di Corte d'Appello, che saranno nominati dal Presidente della Corte; e, inoltre, da tre ulteriori membri, pure essi da nominarsi dallo stesso Presidente, ciascuno dei quali dovrà appartenere ad una delle professioni indicate alla Sezione 1 dell'articolo III del presente Ordine. SEZIONE 2; a) — Per la validità delle decisioni sarà necessaria la presenza di almeno metà dei membri della Commissione. b) — Le decisioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità, deciderà il voto del Presidente o del membro che lo sostituisce. c) — In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente della Commissione, la stessa sarà presieduta dal Procuratore Generale o dal Sostituto Procuratore Generale da lui designato quale membro. Regolamento per la commissione ed elenchi dei candidati vincitori SEZIONE 1. — Il concorso dovrà svolgersi in conformità alle norme stabilite all’art. 9 del R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1505, con la sola variante che nessuna preferenza dovrà accordarsi agl'iscritti al partito fascista, ai membri di sindacati fascisti» agli ex combattenti, mutilati, nè ai capi, di famiglie numerose, com'è previsto al secondo capoverso dello stesso articolo. SEZIONE 2. — A seguito del concorso e in relazione a ciascun albo, verrà formata una graduatoria in rigorosa conformità ai meriti dei singoli candidati vincitori. Copia di queste graduatorie dovrà essere trasmessa al Governo Militare Alleato, per l'approvazione e, rispettivamente per la pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato, dopo ottenuta l’approvazione. ARTICOLO Vili Nomina degli amministratori giudiziari dagli elenchi SEZIONE 1, — Gli Amministratori giudiziari, salvo speciali giustificabili motivi» saranno nominati dal Governo Militare Alleato in conformità al numero assegnato dal presente Ordine a ciascun Tribunale ed alla graduatoria menzionata all'articolo precedente. SEZIONE 2. — Gli amministratori in tal modo nominati presteranno l'opera per il periodo) di tempo, durante il quale il Territorio rimarrà amministrato dalle Forze Alleate, oppure fino a nuova disposizione. SEZIONE 3. — Nel caso di rinuncia o, qualora, per una qualsiasi altra ragione, un posto rimanga vacante nei rispettivi albi, nuove nomine saranno effettuate togliendo i nominativi dagli elenchi sopra menzionati, sempre in ordine della graduatoria dei candidati ammessi, a meno che, per uno speciale giustificabile motivo, non venga diversamente disposto. ARTICOLO IX Entrata in vigore Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 13 febbraio 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 80 ABOLIZIONE DEL CONTRIBUTO SULLE RETRIBUZIONI DEI LAVORATORI DEL COMMERCIO PER DETERMINATE INDENNITÀ’ DI EMERGENZA Atteso che, ,si ritiene opportuno e necessario provvedere, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, all’abolizione del contributo del 0.50% sulle retribuzioni dei dipendenti da aziende commerciali disposto per assicurare il pagamento di determinate indennità di emergenza concesse durante la guerra; Io, H. P. P, ROBERTSON, Colonnello 0. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Abolizione del contributo con effetto dal 1° gennaio 1946 SEZIONE 1. — Con il 1° gennaio 1946 cessa il contributo del 0.50% sulle retribuzioni dei dipendenti da aziende commerciali dovuto alla «Cassa Integrazioni Salariali per il Commercio». SEZIONE 2, — Tutti i pagamenti effettuati per periodi successivi alla data suindicata dovranno essere prontamente rimborsati. ARTICOLO II Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato. ¡Datato Trieste, 28 febbraio 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O-B.E. f,f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO . ;r. \ Ordine N. 82 SPECIALE INDENNITÀ’ TEMPORANEA DI DISOCCUPAZIONE Ritenuta la necessità nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata quale «Territorio»), di provvedere temporaneamente al pagamento di una speciale indennità di disoccupazione a favore di coloro che sono rimasti privi di lavoro per effetto dello sblocco dei licenziamenti, Io. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Pagamento di lina speciale indennità di disoccupazione SEZIONE 1. — Ai lavoratori, residenti entro il Territorio, licenziati o sospesi dal lavoro successivamente al 31 agosto 1945, ma anteriormente al 1 gennaio 1946, è concessa una speciale indennità temporanea di disoccupazione [in seguito chiamata «indennità») nell'ammontare, alle condizioni ed entro i limiti precisati nelle sezioni ed articoli seguenti. SEZIONE 2. — L'indennità è limitata al periodo di tre mesi che ha avuto inizio il 1 gennaio 1946 ed avrà termine il 31 marzo 1946. SEZIONE 3. —i Sono esclusi, dal beneficio deU'indennità gli addetti ai lavori domestici, i lavoratori occasionali, gli operai dell'agricoltura, i mezzadri, i contadini, gli artigiani e le persone occupate nella propria azienda. SEZIONE 4. —■ L’indennità assorbe, nell'indicato periodo della sua durata-l'indennità di disoccupazione normale e i relativi assegni integrativi a carico dell'assicurazione obbligatoria. ARTICOLO li Requisiti richiesti per la concessione dell’indennità La concessione dell'indennità è subordinata alle seguenti condizioni: a) — Il lavoratore deve risiedere entro il Territorio. La prova della residenza deve essere fornita mediante esibizione della speciale carta di identità rilasciata dal Governo Militare Alleato in conformità all’Ordine No. 14, di data 10 settembre 1945. b) — Il lavoratore deve essere stato licenziato o sospeso dal lavoro successiva- mente al 31 agosto 1945, ma non successivamente al 31 dicembre 1945. c) — La disoccupazione deve essere involontaria e non conseguente a fatti impu- tabili al lavoratore. d) — Il lavoratore deve essere di età non inferiore ai 16 anni e non superiore ai 70 anni alla data del 1 gennaio 1946. e) — 11 lavoratore deve essere abile al lavoro e disposto ad accettare qualsiasi altra adeguata occupazione che gli venisse offerta dal locale Ufficio del Lavoro, presso il quale deve essere registrato. ARTICOLÒ III Ammontare dell’indennità a) SEZIONE 1. — La misura dell'indennità è stabilita — Uomini e donne tra i 16 e 18 anni di età come segue: Lire 40,— gior b) — Uomini oltre i 18 anni ..... . 80,— » c) — Donne oltre i 18 anni • . » ' 60.— » SEZIONE 2. — Per i lavoratori aventi a carico la moglie e figli di età inferiore ai 18 anni la misura dell'indennità sarà aumentata come segue: a) —' per una persona a carico Lire KX— gior. b) — per due persone a carico . . . » 15,— » c) — per tre persone o più a carico - . . » 20,— » ARTICOLO IV Ente incaricato del pagamento dell’indennità e relative norme di regolamento SEZIONE 1. — L’indennità sarà pagata dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con l’osservanza delle modalità e delle norme che disciplinano la corresponsione dell'indennità di disoccupazione normale, salvo quanto sia diversamente disposto dal presente Ordine. SEZIONE 2. — L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, previa approvazione! del Governo Militare Alleato, è autorizzato a promulgare quelle norme di regolamento che riterrà necessarie per la pratica applicazione del presente Ordine. SEZIONE 3. — L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l'Ufficio del Lavoro saranno, per quanto riguarda l’adempimento delle funzioni e doveri inerenti all'indennità da essi delegati ai sensi tei presente Ordine, o da delegarsi ,n appresso, soggetti alla sorveglianza e al controllo del Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Limiti ulteriori al diritto alTindennità Non saranno ammessi al pagamento dell'indennità: a) — I lavoratori rimasti disoccupati durante uno sciopero o sospensione del la- voro in cui essi, siano comunque coinvolti. In tal caso la perdita del diritto all'indennità è limitata alla durata dello sciopero o della sospensione del lavoro ; b) — i lavoratori sospesi o licenziati dal lavoro in seguito a decisione (ordine) definitiva di una. Commissione di Epurazione di cui agli Ordini Generali iNo. 7 e No. 8. entrambi di data 11 luglio 1945; c) — i lavoratori che si rifiutino di accettare altra adeguata occupazione. ARTICOLO VI Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, li 5 marzo 1946. Ordine N. 86 DIRITTI ERARIALI SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE E SULLE PIETRINE FOCAIE Considerato che si ritiene necessario di promulgare nuove disposizioni in riguardo ai diritti erariali sugli apparrecchi di accensione e sulle pietrine focaie in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito designata come il «Territorio»); Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello 0. B. E, f.f, di Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Classifica degli apparecchi di accensione SEZIONE 1, — I diritti erariali sugli apparecchi di accensione dei sotto indicati tipi ed azionati da pietrine focaie od a carta piroforica vengono fissati come segue: DIRITTI ERARIALI DESCRIZIONE (i) 500,— Lire se di platino o d'oro o di altro metallo pla- tinato o dorato anche parzialmente; (ii) 300.— Lire se d’argento o d'altro metallo comunque an- che parzialmente argentato, smaltato o comunque! ornamentato; (iii) 50.— Lire se di metallo comune, senza ornamenti o ri- vestimenti. I diritti erariali degli apparecchi di accensione dei sotto indicorrente elettrica vengono fissati come segue; se utilizza il riscaldamento di un conduttore e l’accenditore stesso è costituito di metallo prezioso oppure di altro metallo comunque platinato dorato ed argentato anche parzialmente; se utilizza la scintilla elettrica; se utilizza il riscaldamento di un conduttore ed è costituito di metallo comune od altra materia. SEZIONE 3. — Apparecchi detenuti per uso personale, che non siano stati finora sottoposti a tassazione, dovranno venir sottoposti alla stessa ed i diritti fissi stabiliti nella sezione 1 e 2 dovranno venir corrisposti entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Ordine. SEZIONE 2. — cati tipi edi azionati da (i) 500.— Lire (ii) 50,— Lire (iii) 30.— Lire SEZIONE 4. — Trascorso tale termine, la regolazione degli apparecchi sottoposti alla tassazione sarà effettuata contro pagamento del diritto fisso e. della sopratassa uguale al 50% del diritto stesso. ARTICOLO II Diritti erariali sulle pietrine focaie Il diritto fisso sopra ogni pietrina focaia dei tipi sotto indicati viene stabilito come segue: Tipo A — forma cilindrica come diametro mm. 2.80 e lunghezza mm. 5 ........ Lire 7.20 Tipo B — forma prismatica di mm. 2X3X5 .... » 7.20 Tipo C — forma prismatica di mm. 3X4X45.5 .... » 108.— Tipo D — forma cilindrica con diametro 3 mm. e lunghezza 3 mm. » 4.50 ARTICOLO III Entrata in vigore Questo Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno che sarà stato da me firmato. Trieste, li 22 marzo 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 87 CONCESSIONE DI AMMNISTIA ED INDULTO PER REATI IN MATERIA FINANZIARIA E CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE PER INFRAZIONI ALLE LEGGI FINANZIARIE Atteso che si ritiene opportuno concedere un’amnistia e un indulto per reati in materia finanziaria nonché un condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie in quelle parti della Venezia Giulia che sono amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito designate quale «Territorio») : Io, H. 1>. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione di Ufficiale 'Superiore por gli Affari Civili, dispongo : Concessione deii’amnistia --- ARTICOLO I E’ concessa amnistia per le violazioni punite ai termini degli articoli seguenti de) R. I). 17 settembre 19*31, No. 1608: 1) art. 15 e art. 21 n. 4 per omessa dichiarazione di redditi; 2) art. 19, per occultamento da parte degli operai al datore di lavoro del proprio stato di celibato, ovvero per la dichiarazione al datore di lavoro o all’Ufficio delle imposte di un’età diversa dalla vera : 3) art. 20, per mancata ottemperanza alle disposizioni date od alle richieste fatte dal, l’Ufficio delle imposte e dalle Commissioni amministrative nell’esercizio di alcuna delle facoltà loro conferite dalle singole leggi tributarie ; 4) art. 27, per morosità per sèi rate sucessive d’imposta. ARTICOLO li i£’ pure concessa amnistia per le violazioni relative alla omissione delle dichiarazioni prevedute dalle leggi seguenti e loro successive aggiunte e modificazioni : 1) R.D.L. 7 settembre 1935, No.' 1627, convertito nella Legge 13 gennaio 1936, No. 76, istitutivo dell’imposta cedolare; 2) R. L>. L. 5 ottobre 1936, No. 1743, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, No. 151, riguardante l’emissione d’un prestito redimibile 5% ,e l’istituzione dell’imposta straordinaria immobiliare ; 3) R. D. L. 5 ottobre 1936, No. 1744, convertito nella Legge 14 gennaio 1937, No. 91, concernente l’imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commer- ciali ; 4) R. D. L. 19 ottobre 1937, No. 1729, convertito nella Legge 18; gennaio 1938, No. 19, istitutivo di un’imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni; 5) R. D. L. 19 novembre 1938, No. 1720, convertito nella,Legge 19 gennaio 1939, No. 250, istitutivo d’una imposta straordinaria delle aziende commerciali e industriali; 6) R. D. L. 13 aprile 1939, No. 652, convertito nella Legge 11 agosto 1939, No. 1249, ( relativo all’accertamento generale dei fabbricati ¡urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano ; 7) R. I). .L. T2 ottobre 1939, No. 1529, convertito nella Legge 8 febbraio 1940, No. 100, istitutivo della imposta ordinaria sul patrimonio ; 8) Legge 25 giugno 1940, No. 870 istitutiva del contributo straordinario del 2 per cento sui salari non assoggettati all'imposta di R. M. a favore delle famiglie dei richiamatti. 9) Legge 1 luglio 1940, No. 803 istitutiva dell'imposta sui compensi degli amministratori e dirigenti delle società commerciali ; 10) R. 1). L. 25 ottobre 1941 No. 1148, convertito nella Legge 9 febbraio 1942, No. 96 e successive modificazioni, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari; 11) R. II. L. 7 dicembre 1942 No. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e sovraimposte inerenti al reddito dei terreni, in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguita ai- sensi del R. D. L. 4 aprile No. 589, convertita con modifiche nella Legge 11 marzo 1943, No. 204 ; 12) R. I). L. 12 aprile 1943, No. 205, riguardante l’istituzione d’un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco nonché l’imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie. E’ concessa amnistia per le violazioni punite ai termini delle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative : 1) E. D. 30 dicembre 1923 No. 3277, concernente tasse sulle carte da gioco, limitata-mente alle infrazioni punibili ai termini degli articoli 21 e 22; 2) R. D. 30 dicembre 1923 No. 3275, sulla tassa di bollo sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico ; 3) R. D. L. 2 dicembre 1935 No. 1781, relative alla presentazione annuale dei con- tratti locazione dei fabbricati, convertita nelle Legge 30 dicembre 1935, No. 2247; 4) R. D. L. 2 dicembre 1935, No. 2097, relativo alla tassa dei trasporti di cose con automezzi, convertito nella Legge 28 maggio 1936, No. 1260 ; 5) R. D. L. 29 luglio 1938, No. 1121, sul regime tributario dei trasporti automobilistici, convertito nellla Legge 3 gennaio 1939 No. 58 ; 6) R. D. L, 15 luglio 1941 No. 647, istitutivo d-’una imposta sul plusvalore dei titoli azionari, convertito nella Legge 29 dicembre 1941, No. 1468; 7) R. D. L. 27 settembre 1941 No. 1014, concernente l’imposta e la sovraimposta di negoziazione convertito nella legge 29 dicembre 1941 No. 1469 ; 8) R. D. L. 5'marzo 1942, No. 186, concernente rapplicazione deU’imposta di trasferimento convertito nella Legge 21 giugno 1942 No. 840 ; 9 R. D. L. 4 maggio 1942 No. 417, concernente l’imposta speciale sul registro sul plusvalore dei beni immobili nei trasferimenti per atti tra vivi, convertito nella Legge 26 settembre 1942 No. 1151 ; 10) R. D. L. 4 maggio 1942 No. 434, concernente l’imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella Legge 18 ottobre 1942, No. 1220; 11) R. E>. L. 10 marzo 1943 No. 94, relativo alla tassa annua - di circolazione sugli autoveicoli industriali ; 12) I|egge 30 dicembre 1923 No. 3278, concernente tasse sui contratti di borsa. ARTICOLO IV E’ concessa amnistia per le violazioni punite ai termini delle seguenti leggi e di quelle modificative ed integrative ; 1) Legge 28 luglio 1930 No. 1011, sull’abolita tassa di scambio; 2) R. D. L. 9 gennaio 1940 No. 2, istitutivo dell’imposta generale sull’entrata, convertito nella Legge 19 giugno 1940 No. 762 ; 3) R. L. 3 giugno 1943 No. 452, istitutivo di una addizionale straordinaria di guerra. ARTICOLO V ilo • u> E’ concessa ammnistia per le violazioni alle seguenti leggi: 1) leggi doganali, ivi comprese quelle sulle importazioni ed esportazioni temporanee; 2) leggi riguardanti le imposte di fabbricazione; 3) leggi relative alle imposte governative sul consumo del gas-luce e dell’energia elettrica ; ARTICOLO VII E’ concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul monopolio dei sali e tabacchi, sul chinino di Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi e sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette. ARTICOLO Vili E’ concessa amnistia per le violazioni delle leggi sul Lotto pubblico. ARTICOLO IX E’ concessa amnistia per le contravvenzioni previste: A) daU’articolo 296 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con R. I). 14 settembre 1931 No. 1175, e successive aggiunte e modificazioni; B) dall’R. D. L. . 24 novembre 1938 No. 1926, concernente l’imposta di soggiorno, di cura e di turismo, convertito nella legge 2 giugno 1939 No. 739. Condizioni per la concessione dell’aminstia ARTICOLO X L'amnistia prevista dal presente Ordine è limitata a quelle violazioni per le quali seno stabilite le sole pene della multa o dell’ammenda, ed è concessa alle condizioni che: 1. Trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti a carico dei quali non sia stato ancora iniziato raecertamento d’ufficio del reddito all’imposta, presentino la denuncia stessa entro 210 giorni dall,a data di entrata in vigore del presente Ordine. 2. Trattandosi di infedele denuncia i contribuenti ai quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d’ufficio, completino la precedènte dichiarazione entro 210 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. 3 3. Trattandosi di morosità al pagamento dei tributi o canoni, o di omissioni di formalità o di operazioni previste dalle leggi, i contribuenti paghino i tributi o i canoni, 0 adempiano alle operazioni o formalità di cui sopra entro il predetto periodo di 210 giorni.. Condono di sopratasse e pene pecuniarie ARTICOLO XI Sono condonate le seguenti sopratasse e pene pecuniarie: 1. La sopratassa combinata dall’articolo 15 del R. D. 17 settembre 1931 No. 1608, per 1 contribuenti che non abbiano presentato la dichiarazione ai fini dell’applicazione delle imposte dirette ; 2. La sopratassa comminata dall’articolo 16 del R. D. 17 settembre 1931 No. 1603, per i contribuenti che abbiano presentato dichiarazioni infedeli ; 3. La pena pecuniaria da Lit. 50.— a. Lit. 150.'— comminata dall’art. 21 del B. D. 17 settembre 1931 No. 1608, per i fuzionari dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, che non abbiano adempiuto alle prescritte dichiarazioni agli Uffici delle imposte ; 4. La pena pecuniaria da Lit. 25.— a Lit. 75.— comminata dall’articolo 22 del B. L. 17 settembre 1931 No. 1608, per coloro che, invitati a presentarsi all’Ufficio delle imposte, non abbiano aderito all’invito. « ARTICOLO XII Sono altresì condonate le sopratasse dovute per la omissione o la infedeltà delle dì_ chiarazioni prescritte dalle seguenti leggi e successive aggiunte e modificazioni : 1. R. I). L. 7 settembre 1935 No. 1627, istitutivo della imposta eedolare, convertito nella Legge 13 gennaio 1936 No. 76; 2. B. D. L. 5 ottobre 1936 No. 1713, concernente remissione di un prestito redimi- bile 5% e l’istituzione della imposta straordinaria immobiliare, convertito nella Legge 11 gennaio 1937 No. 151 ; ------- 3. B. D. L. 5.ottobre 1936 No. 1741, concernente l’imposta straordinaria progressiva sui dividendi delle società commerciali, convertito nella Legge 14 gennaio 1937 No .91; 4. R. I). L. 19 ottobre 1937 No. 1729, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle società per azioni, convertito nella Legge 13 gennaio 1938 No. 19; 5. B. D. L. 9 novembre 1938 No. 1720, istitutivo di una imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali, convertito nella Legge 19 gen- naio 1939, No. 250; 6. II. D. L. 12 ottobre 1939 No. 1529, istitutivo della imposta ordinaria sul patri- monio, convertito nella Legge 8 febbraio 1940 No. 100; 7. Legge 25 giugno 1940 No. 870, istitutivo del contributo straordinario del 2% sui . salari non assoggettati alla imposta di ricchezza mobile a favore delle famiglie dei richiamati'; 8. Legge 1 luglio 1940 No. 803, istitutiva dell’imposta sui compensi degli amministra- tori e dei dirigenti delle società commerciali; 9. B. D. L. 25 ottobre 1941 No; 1148, concernente la nominatività obbligatoria dei titoli azionari, convertito nella legge 9 febbraio 1942 No. 96 ; 10. R. I). L. 7 dicembre 1942 No. 1418, concernente la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovraimposte inerenti al reddito dei terreni in dipendenza della revisione generale degli estimi eseguiti ai sensi del R. D. L. 4 aprile 1939 No. 589, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1943 No. 204 ; 11 11. R. D. L. 12 aprile 1943 No. 205, riguardante l’istituzione di un contributo erariale di guerra sui canoni di locazione non assoggettati alle norme del blocco, nonché la imposta speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle società non azionarie. Sono condonate le sanzioni stabilite dagli articoli 25 e 26 del R. D. 17 settembre 1931 No. 1608, nei confronti dei contribuenti morosi.- ARTICOLO XIV Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite dalle seguenti leggi e successive modificazioni ed aggiunte : 1. R. D. 2-1 marzo 1907 No. 237, relativo alla conservazione degli antichi catasti; 2. R. I). 8 ottobre 1931 No. 1-572, relativo* al nuovo catasto terreni; 3. R. D.8 dicembre 1938 No. 2153, relativo alla conservazione del nuovo catasto terreni. ARTICOLO XV Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie per coloro che siano incorsi in violazioni delle seguenti leggi e successive modificazioni ed aggiunte : 1. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3268, concernente la tassa di bollo; 2. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3269, concernerite l’imposta di registro compresa la cessata imposta speciale di cui al R, D. L. 14 giugno 1940 No. 643, convertito nella Legge 21 ottobre 1940 No. 1511 ; sono comprese nell'esenzione le sopratasse richiamate nell’articolo 110 della sopra citata Legge sulle imposte di registro fermo peraltro l’obbligo del pagamento delle imposte ordinarie ; 3. R. D. L. 30 dicembre 1923 No. 3270, sull’imposta di successione; 4. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3271, sull'imposta di manomorta; 5. R. I>. 30 dicembre 1923 No. 3272, sull’imposta ipotecaria; 6. R. L. 30 dicembre 1923 No. 3275, concernente il bollo sulle lettere di vettura e sulle polizze di carico; 7. R. D. 30 dicembre 1923.No. 3276, sui diritti erariali sugli spettacoli; 8. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3279, sulle concessioni governative; 9. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3280, sulle imposte di surrogazione del bollo e registro e R. D. li. 15 dicembre- 1938 No. 1975, sulla imposta di negoziazione, convertito nella Legge 2 giugno 1939 No. 739 ; 10. lì. D. 30 dicembre 1923 No. 3281, sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi ; 11. R. D. 30 dicembre 1923 No. 3283, sulle tasse automibilistiche ; 12. Legge 28 luglio 1930 No. 1011, sull’abolita tassa di scambio; 13. R. D. L. 21 febbraio 1938 No. 246, contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento delle radioaudizioni, convertito nella Legge 4 giugno 1938 No. 880; 14. Legge 19 giugno 1940 No. 762, istitutiva dì una imposta generale sull’entrata e E. D. L. 3 giugno 1943 No. 452, istitutiva di una addizionale straordinaria di guerra; lo. R. 11. 9 marzo 1942 No. 357, recante norme sull’imposta sul plus valore e sovra. imposta di negoziazione dei titoli azionari : 16. R. il. L. 4 maggio 1942 No. 434, concernente l’imposta sul valore netto globale delle successioni, convertito nella Legge 18 ottobre 1942, No. 1220. Sono condonate le pene peeuniarie 1. j'<■!' coloro che, anteriormente alla data in vigore del presente Ordine, - sieno incorsi in violazioni degli articoli 111 (esclusa la lettera è), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. D. 12 ottobre 1924, No. 1590, e modificato con R. I). 2-1 novembre 1932 No. 1571; 2. Per i magazzinieri ed i rivenditori dei generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme suH’ordinamento dei servizi di monopolio. ARTICOLO XVII Sono condonate le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul Lotto pubblico. Condizioni per il condono di sopratasse e pene pecuniarie ARTICOLO XVIII Le soprafasse e le pene pecuniarie previste nel presente Ordine sono condonate a condizione ohe : 1. Trattandosi di omessa denuncia, i contribuenti, ai quali non sia ancora' notificato alcun accertamento d’ufficio, presentino la denuncia stessa entro 210 giorni dalla data di entrata i vigore del presente Ordine ; 2. Trattandosi di infedele denuncia, i contribuenti, ai quali non sia stata ancora noticata alcuna rettifica d’ufficio, completino la loro precedente denuncia entro lo stesso periodo di cui sopra ; 3. Trattandosi di morosità al pagamento di tributi o canoni, o di omissioni di opera-zoili o di formalità previste dalla legge, i contribuenti paghino i tributi o canoni, od adempiano alle operazioni o formalità di cui sopra entro il predetto periodo di 210 giorni. ARTICOLO XIX 1. — Restano in vigore le dilazioni concesse, prima della data di entrata in vigore del presente Ordine, per il pagamento di imposte, tasse, sopratasse e pene pecuniarie; tuttavia le concessioni stabilite dal presente Ordine sono soggette al puntuale adempimento entro i termini ed alle condizioni previste dall’atto di dilazione. 2. — Per le dilazioni concesse dopo la la data di entrata in vigore del presente Ordine, le concessioni di cui sopra sono soggette alla stipulazione dell’atto di dilazione entro 120 giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento entro i termini ed alle condizioni previste dall’atto stesso. ARTICOLO XX 1. — Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente Ordine, si sia verificata la decadenza del beneficio della dilazione già concessa, la decadenza si intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine, le rate d’imposta scadute e non pagate. 2. — In tal caso gli atti di dilazione stipulati in precedenza continueranno ad avere vigore, e rimarranno, ferme, le garanzie già prestate. Le disposizioni del presente Ordine si applicano alle violazioni delle leggi contemplate dallo stesso, in vigore nel Territorio prima dell’8 settembre 1943, a condizione che tali violazioni siano commesse dopo la data di entrata in vigore della legge di cui si tratta e prima della data di entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO XXII » Ricorsi per dispense dal pagamento di imposte già corrisposte ai Comitati di Liberazione Nazionale ed ai Comandi partigiani Coloro che abbiano corrisposto imposte a Comitati di Interazione Nazionale od a Comandi Partigiani nel periodo irà 1*8 settembre 1943, ed il 12 giugno 1945, possono presentare prova scritta di tali pagamenti al Governo Militare Alleato, il quale, in certi casi, potrà concedere dispensa dalla corresponsione delle imposte con riguardo ai pagamenti effettuati. ARTICOLO XXJ.II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parie mia. Trieste, addì 22 marzo 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello 0.1!.E. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO i 3 C O RFC) Ordine N. 95 AUTORIZZAZIONE ALL’AUMENTO DELLA TARIFFA DELLE «ASSICURAZIONI GENERALI» PER PREMI ASSICURAZIONE VITA Atteso che si ritiene opportuno e necessario di autorizzare la società per azioni «Assi, curazioni Generali», registrata a Trieste -ad aumentare le tariffe per rassicurazione vita ora in vigore nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio») Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello 0.1!.E,, facente funzione di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumenti di tariffa autorizzati SEZIONE 1 — La Società su indicata «Assicurazioni Generali», è autorizzata ad apportare i seguenti aumenti alle proprie proprie tariffe attualmente in vigore : A) 6% del premio con un massimo del 3 per mille sulla somma assicurata per le seguenti tariffe: 31 C — Vita intera, somme1 assicurata (capitale) crescente dal secondo anno di assicurazione; ‘ 5 — temporanea a premio apnuo; 5 A — temporanea a capitale (somma assicurata) decrescente ; 4 0 — assicurazione speciale; 14 — assicurazione ipotecaria ; 14 S — assicurazione complementare di rendita temporanea da usarsi solo in combinazione con la 13A ; 4 B — assicurazione in caso di morte su due teste ; 13 s. y. m. — mista immediata senza, visita medica ; 4 BM — mista immediata su due teste; lg .— 6% mista a termine fìsso combinata con una assicurazione temporanea in caso di morte pari al 6% del capitale e con* una rendita annua pure del 6% del capitale ; 18 __ 15% lnista a termine fisso combinata con una assicurazione temporanea in caso di morte pari al 15% del capitale e con una rendita annua pure del 15% sul capitale ; 13 - 8 H — mista a capitale crescente ; 12 - 14 8 — rendita differita combinata con una rendita temporanea speciale da propagarsi in caso di morte ; HI — assicurazione complementare di rendita di invalidità. B) 6% del premio con un massimo del 4 per mille sulla somma assicurata (capitale) per le seguenti tariffe: 31 — assicurazione in caso di morte, versamenti limitati, premio decrescente del 3,50%- a cominciare dal 2.o anno di assicurazione ; 32 C — assicurazione in caso di morte a capitale crescente e a premio decrescente dal 2.o anno di assicurazione ; 23 — mista a premio decrescente del 3,50% a cominciare dal 4.o anno di assicurazione; 24 — mista a premio decrescente del 4,50% a cominciare dal 4.o anno di assicurazione; 23 A -— termine fìsso a premio decrescente del 3,50% a cominciare dal. 4.o anno di assi- curazione; 24 A — termine fìsso a premio decrescente del 4,50% a cominciare dal 4.o anno di assL curaziòne ; 25 A — termine fìsso a premio decrescente del 3,50% a cominciare dal 2.o anno di assi- curazione ; 26 — mista a premio decrescente del 4,50% a cominciare dal 2.o anno di assicurazione; 26 A — termine lisso a premio decrescente del 4,50% a cominciare dal 2.o anno di assi- curazione ; 23 E — mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 3,50%, a cominciare dal 4.o anno di assicurazione : 24 E — mista con pagamento frazionato del 4,50%? a cominciare dal 4.o anno di assi- curazione ; • 25 E.— mista con pagamento' frazionato del capitale a premio decrescente del 3,50%, a cominciare ’ da! 2,o anno di assicurazione ; 26 E —.mista con pagamento frazionato del capitale a premio decrescente del 4,50%, a cominciare dal ‘2.0 anno di assicurazione; 25 E — assicurazione fanciulle a premio decrescente del 3,50%, a cominciare dal 2,o anno di assicurazione ; 26 F —-, assicurazione fanciulle a premio decrescente del 4,50%., a cominciare dal 2.0 anno di assicurazione G) 4% del premio con un massimo del 2 per mille sulla somma assicurata (capitale) per le seguenti tariffe : 8 B — Assicurazione in caso di vita, a premio annuo, senza restituzione dei premi versati ; 8. E — assicurazione dotale con restituzione dei premi pagati in caso di morte del fan- ciullo assicurato e con cessazione del pagamento del premio annuo in caso di morte del contraente ; 8 F — assicurazione fanciulle i elativa ad un capitale pagàbile il giorno delle nozze; 8 M — assicurazione in caso di vita crescente con capitalizzazione; 4% del premio unico per le seguenti tariffe : 8 C — assicurazione in caso di vita, a premio unico, senza restituzione del premio; Poliz." lib. Assicurazione, a premio unico, con restituzione del premio; 10 — rendita vitalizia immediata su due teste. SEZIONE 2 — a) La società è inoltre autorizzata a apportare a. tutti i tassi di premio-non compresi nelle tabelle approvate dal Decreto Ministeriale 11 maggio 1940 per le seguenti tariffe di assicurazione : IAE, IDE, IC, CO, 13 T, 13, 13 A, 25, 12, 12 E, 8H, 9, 31, 31 C. b) Gli aumenti autorizzati per ciascuna categoria (tariffa) di assicurazione summenzionata sono quelli fissati nel presente Ordine e neH’artieolo 3 dell’Ordine No. 9 dd. 27 agosto 1945, 3.a Gazzetta del Governo Militare Alleato (Edizione inglese) p. 13. ARTICOLO II Data di entrata in vigore 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 25 marzo 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.È. ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 98 AUMENTO DEL CANONE DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI Atteso die si ritiene opportuno aumentare il canone di abbonamento alle radioaudL zioni nella parte della Venezia G-iula che è amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso designata quale «Territorio») ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione di Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Abrogazione dell’Ordine No. 37 L’Ordine No. 57 del Governo Militare Alleato, 13.o Corpo, in data 8 gennaio 1946, concernente l'aumento del canone di abbonamento alle radioaudizioni, è abrogato con effetto dal 1 febbraio 1946. ARTICOLO II Canone di abbonamento per uso privato SEZIONE 1 — Il canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato nel Territorio è con il presente Ordine aumentato a Lire 420.— annue. SEZIONE 2 — E’ consentito il pagamento di detto canone indue rate semestrali di Lire 215.—. ciascuna. SEZIONE 3 — Chiunque ottenga l’abbonamento durante il corso dell’anno è tenuto a pagare il canone per il semestre successivo e Lire 35.— per ciascun mese o frazione di mese dalla data dell’abbonamento all’inizio di detto semestre. ARTICOLO III Canone di abbonamento per locali pubblici SEZIONE 1 — Chiunque detenga apparecchi radioriceventi in locali autorizzati o in qualsiasi locale aperto al pubblico, o a scopo di lucro diretto o indiretto, dovrà stipulare uno speciale contratto con l’Ente-Eadio-Teatro di Trieste. SEZIONE 2 — 11 canone fìsso di abbonamento dovuto dagli stabilimenti balneari, Kursaal, locali di trattenimento, circoli ed associazioni, e dagli stabilimenti termali e idro-terapici, ai sensi dell’art. 15 del R. D. L. 17 novembre 1927, No. 2207, è fissato nelle seguenti misure : a) per gli stabilimenti termali e idroterapici (per ogni stabilimento) Lire 1000.— b) per gli stabilimenti marittimi, fluviali e lacustri, provvisti di: più di 50 e fino a 100 cabine.......................Lire 500.— più di 100 e fino a 200 cabine ........ 750.— C) d) ti un ricevitore centrale e diversi altoparlanti installati in particolari quartieri od fissato nella misura di Lire 4-20.— annue per l’apparecoliio radioricevente centrale da ripartirsi in parti uguali fra vari utenti degli altoparlanti. Il canone annuale per ciascun altoparlante è fissato nella misura di Lire l‘25.—. Se l’abbonamento ha inizio nel corso dell’anno, i ratei mensili da pagarsi sono fissati nella misura di Lire 10.—. AETICOLO IV Canone per commercianti e rivenditori JN011 è apportata alcuna modifica alle disposizioni in vigore circa il pagamento del canone di abbonamento ordinario da parte di commercianti e rivenditori di apparecchi radio. Comunque l’Ente Radio Teatro Trieste è autorizzato ad adeguare, con effetto dall’entrata in vigore del presente Ordine,■ i canoni speciali, aumentandoli in misura proporzionale all’alimento disposto dal presente Ordine per i canoni di abbonamento per uso privato. ARTICOLO V Licenza di temporanea importazione La licenza di temporanea importazione viene rilasciata contro pagamento della somma di Lire 100. La rinnovazione della licenza di temporanea importazione per gli apparecchi radio stabilmente installati su autoveicoli è soggetta al pagamento di un diritto fisso di Lire 100.— per pgni periodo di DOgiorni. ARTICOLO VI Licenze per apparecchi radio in prova I lit retti contenenti 25 moduli per, apparecchi radioriceventi • dati in prova sono esitati dall’Ente concessionario delle radiodiffusioni al prezzo di Lire 100.—, e pertanto ogni modulo di licenza ha il costo di Lire 4.—. ARTICOLO VII Pagamento del canone e sanzioni di morosità SEZIONE 1—- Il versamento dei canoni di abbonamento in conto corrente postale ed il recapito del libretto personale d'iscrizione all’utente delt'appai*ecchio radio sono esenti da tasse e spese postali. più di ‘200 e fino a 300 cabine . più di 300 cabine per i Kursaal e locali di ritrovo e l’Ufficio delle Imposte: fino a Lire 18.000.— • da Lire 18.001.— a Lire 36.000.— da Lire 36.001.— a Lire 75.000.— da Lire 75.001.— in più » laOO.— » 2500.— trattenimento con reddito lordo accertato, dal- ....................Lire 500.— ; . .. . . . » 750.— . . . . » 1500.— |jj$ . 'e::ÌV.VÙC J 4000.— per circoli ed associazioni, se situati in città con popolazione riunita fra 5000 e 20.000 abitanti . ..............................Lire 500.— da 20.001 a 100.000 abitanti............................... • » 750.— da 100.001 abitanti in più.......................................» 1500. SEZIONE 3 — II- contributo'annuo fìsso stabilito per i Comuni, è raddoppiato. SEZIONE 4 — L’importo ridotto dell’abbonamento speciale per impianti radio aven- SEZIONE 2 — L’imposta generale sull’entrata è compresa nel canone di abbonamento e verrà versata dall’Ente concessionario (ielle radiodiffusioni alla Tesoreria sull apposito capitolo. SEZIONE 3 — 11 pagamento del canone è dovuto anticipatamente entro il primo mese dell’anno o, rispettivamente, del semestre, o, in caso d’inizio durante 1 anno, il giorno in cui lia inizio la detenzione. SEZIONE 4 — Chiunque detenga uno o più apparecchi radioriceventi od impianto aereo od altro dispositivo comunque atto od adattabile alla radioricezione senza aver corrisposto il canone di abbonamento ai sensi del presente Ordine, incorre nell’ammenda da Lire 300.— a Lire 3000.— ed è tenuto al pagamento del canone di abbonamento non corrisposto. SEZIONE 5 — Per il pagamento ritardato del canone di abbonamento per uso privato, ammenda può essere fatta, semprechè l’accertamento di tale violazione non sia ancora avvenuto da parte dell’Ufficio competente, a mezzo di versamento della quota scaduta maggiorata del : 5% se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza ; 10% se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla scadenza ; •20% se il pagamento avviene dopo 60 giorni dalla scadenza. ARTICOLO Vili Tassa di fabbricazione Le tasse di fabbricazione su materiale radiofonico quali gli apparecchi radioriceventi, le valvole, gli altoparlanti ed i rivelatori a cristallo, sono fissate nelle misure seguenti: a) per ogni apparecchio radioricevente a valvole, il 2 per cento sul prezzo di fattura, senza detti-azione di sconti, abbuoni, eoe., con un minimo di Lire 100.—. Gli importatori hanno l’obbligo di specificare sulla normale dichiarazione doganale il prezzo al quale intendono vendere gli apparecchi radio soggetti a tassa. b) per ogni apparecchio a cristallo...............................................Lire 25.—- c) per ogni valvola termoionica di qualsiasi tipo, anche se rigenerata, usata a scopo di ricezione, di trasmissione, o di rettificazione di correnti elettriche industriali . ................................................» 55.— d) per (Ogni altoparlante che costitnise o sia destinato a costituire una parte inscindibile dell’apparecchio radioricevente ...... e) per ogni altoparlante staccato dal corpo dell’aparecchio radio f) per ogni rivelatore a cristallo . . ............................ » 60.— » 120.— » 10.— ARTICOLO IX Spese di imballaggio, suggellamelo e dissuggellamento Gli importi stabiliti per l’imballaggio, il suggellamento ed il dissuggellamento di ap_ ’ parecchi radio, sono elevati, rispettivamente, a Lire 50.—, 60.— e 25.60. ARTICOLO X Disdette di abbonamenti Non è apportata alcuna modifica alle precedenti disposizioni concenenti i termini e le modalità da osservarsi da parte degli utenti di apparecchi radio per quanto, riguarda la disdetta di abbonamenti. ARTICOLO XI Condono di penalità SEZIONE 1 — Le penalità statuite neU’art. VII del presente Ordine non si applicano ai detentori di apparecchi radio che non abbiano ancora versato il canone di abbonamento nè ai detentori di apparecchi radio acquistati di recente, a condizione ehe provvedano al pagamento del canone entro il 30 aprile 1946. SEZIONE 2 — Le pene pecuniarie stabilite dalla legge non si applicano ai detentori di materiale radioelettrico che non abbiano corrisposto le tasse di fabbricazione, a condizione che provvedano al pagamento di tali tasse, in conformità all’art. Vili del présente Ordine, entro il 30 aprile 1946. ARTICOLO XII Entrata in vigore Le disposizioni del presente Ordine avranno effetto dal 1 gennaio 1946, ad eccezione di quelle di cui all’art. VII, che decorreranno in vece dal 5 febbraio 1946. Trieste, addì 1 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. ff, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N, 100 ABROGAZIONE DI CERTE TARIFFE ECCEZIONALI PER MERCI TRASPORTATE SULLE FERROVIE DELLO STATO Atteso che si ritiene desiderabile e necessario abrogare certe tariffe preferenziali eccezionali per merci in transito, trasportate dalle Ferrovie dello Stato, per quella parte della Venezia. Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso indicata come «Territorio») ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Abrogazione di tariffe eccezionali SEZIONE 1 — Le tariffe eccezionali No. 203 G. V. e No. 403 P. V., delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose stille Eerrovie dello Stato, sono abrogate a partire dal 19 gennaio 1946. SEZIONE 2 — Con effetto dal 19 gennaio 1916, è soppressa l’indicazione della tariffa eccezionale No. 203 G. V., dove essa appare, nella nomenclatura e classificazione delle cose spedite a grande velocità di cui alle Condizioni e Tariffe nella Sezione 1. ARTICOLO li Trieste Data di entrata in vigore dell’Ordine Questo Ordine entra in vigore nel Territorio dalla data nella quale è firmato da me. addi 5 aprile 1916. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 101 AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO Visto l’Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, con il quale è stato disposto un aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ; e Ritenuto giusto e necessario concedere nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio») un analogo aumento delle pensioni per invalidità, vecchiaia e per i superstiti del Fondo speciale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ARTICOLO I Aumento delle pensioni SEZIONE 1 — Tutte le pensioni per invalidità, vecchiaia, e per i superstiti liquidate o da liquidarsi entro il Territorio a carico del Fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, regolato dal R. Decreto 30 settembre 1920 No. 1538 e successive modificazioni, sono aumentate nella misura, alle condizioni e con i limiti stabiliti nell’Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, dagli articoli dal II e VII inclusi. SEZIONE 2 •— Tali aumenti hanno effetto a decorrere dal 1 luglio 1945. SEZIONE 3 — Nel caso- in cui il titolare di una pensione a carico del Fondo speciale fruisca anche di una quota di pensione per invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, lo speciale aumento per raggiungere il minimo delle pensioni stabilito dall’ast. Ili dell’Ordine Generale No. 17 spetta soltanto una volta ed e calcolato avendo riguardo all'importo globale della pensione percepita risultante dalla somma di entrambe le quote. ARTICOLO li Contributi SEZIONE 1 — Al pagamento dell’aumento delle pensioni disposto dal presente Ordine si provvede con un contributo fissato Della misura del 5.10% della retribuzione lorda del lavoratore, di cui l’1.70% a carico del lavoratore e il li.40% a carico delle imprese di pubblici servizi di trasporto in concessione. ' . g/ SEZIONE 2 — Tale contributo èdovuto a decorrere dal 1 gennaio 1946. ARI 1001,0 III Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore nella data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 5 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnelo O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine X. 102 CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER L’AUMENTO DELLE PENSIONI D’INVALIDITÀ’ E VECCHIAIA Visto l’Ordine Generale No. 17, in data 13 ottobre 1945, con il quale è stato concesso un aumento delle pensioni d’invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria ; e Visto l’articolo Vili di detto Ordine Generale, il quale prevede ohe «il pagamento delle pensioni aumentate in base al presente Ordine, sarà effettuato a mezzo di contributi da parte dei datori di lavoro e dei prestatori d’opera, nella misura e con le modalità che saranno in seguito rese note» ; e Ritenuto ora utile e necessario provvedere in merito a tali contributi in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Eorze Alleate (in appresso designata quale «Territorio») ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino: ARTICOLO I Misura e condizione del contributo SEZIONE 1 — Salvo quanto in appresso disposto, il contributo per il pagamento dell'aumento delle pensioni d’invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbli- gatoria, in conformità all’Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, è fissato entro il Territorio nella misura del 7.50%, della retribuzione lorda, di cui il 5% a carico dei datori di lavoro e il 2.50% a carico dei lavoratori. SEZIONE 2 —, Il detto contributo è dovuto a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945. SEZIONE 3 — Per la determinazione degli elementi, condizioni e limiti della retribuzione soggetta a contributo, si applicano le disposizioni contenute nell’Ordine Generale No. 47, intitolato «Contributi per gli Assegni familiari*, di data 20 marzo 194G, che si considerano qui come interamente riportate. SEZIONE 4 — Per i lavoratori soggetti a forme di previdenza obbligatoria sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria per invalidità e vecchiaia, il contributo sarà de-' terminato con le norme successive. ARTICOLO lì Lavoratori agricoli SEZIONE 1 ______ Per i lavoratori agricoli non aventi qualifica impiegatizia, il contri- buto per l’aumento delle pensioni d'invalidità e vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria è fissata nella misura di Lire 3.— per ogni giornata di lavoro prestata dai salariati fissi e dai giornalieri di campagna, siano essi uomini, donne o ragazzi, di cui Lire 2.— a carico deidatori di lavoro e Lire 1.— a carico del lavoratore. SEZIONE 2 — Il contributo di cui sopra è accertato e riscosso con la procedura prevista dal R. D. L. 29 novembre 1938, No. 2138 ,e dai Regi decreti 24 settembre 1940, No. 1949 eNo. 1954. ARTICOLO III Penalità SEZIONE 1 — In caso di inosservanza delle norme contenute nel presente Ordine sono applicabili, in aggiunta alle sanzioni civili e penali previste dalle Leggi vigenti, le seguenti penalità : a) Il datore di lavoro che non provveda entro :il termine stabilito al pagamento della quota di contributo a suo carico e della quota a carico dei lavoratori o vi provveda in misura inferiore atf adovuta,, è tenuto al pagamento del doppio dei contributi omessi ed è punito con un’ammenda da Lire 100.— a Lire 5000.—. bj II datore di lavoro che trattiene- sulla retribuzione del lavoratore somme maggiori, di quelle corrispondenti al contributo del lavoratore, è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente trattenute ed è punito con un’ammenda da Lire 50.— a Lire 500.—. c) 11 datore di lavoro che ometta o si rifiuti di fornire ai funzionari incaricati per legge del controllo e deH'appUcazione del presente Ordine le necessarie informazioni o le fornisca scientemente false o inesatte, o che si opponga all’ispezione degli atti e documenti necessari ai fini dell’adempimento del presente Ordine, è punito con una ammenda da Lire 100.— a Lire 3.000.—. SEZIONE 2 — I provènti delle pene pecuniarie sono devoluti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. ARTICOLO IV Entrata in vigore dell'Ordine Il presente Ordine entrerà in vigore nella data in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnelo O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 CORPO Ordine N. 105 INTEGRAZIONE SALARIALE AGLI OPERAI DELL’INDUSTRIA E ISTITUZIONE DI UNA APPOSITA CASSA: TEMPORANEO BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E TEMPORANEA RIDUZIONE DELLA SETTIMANA LAVORATIVA Atteso che si ritiene giusto e necessario concedere una integrazione dei guadagni agli operai dell’industria in relazione alla riduzione delle ore di lavoro ed istituire una Cassa a tale scopo ; nonché di emanare delle norme transitorie al fine di diminuire la disoccupazione nell’industria in quella parte della Venezia Giulia che amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il «Territorio») ; Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., facente funzione Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino : ARTICOLO I Integrazione dei guadagni per riduzione delie ore di lavoro SEZIONE 1 — a) Alle condizioni e con i limiti in appresso stabiliti, agli operai dell'industria, i quali effettuino entro il Territorio un orario di lavoro inferiore a 40 ore settimanali con conseguente riduzione della retribuzione, è dovuta un’integrazione dei guadagni (in seguito chiamata «Integrazione») pari a due terzi della retribuzione globale che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 24 e 40 ore settimanali. b) Agli operai ammessi all’integrazione sono dovuti gli assegni familiari nella misura normale a carico della relativa Cassa Unica per gli Assegni Familiari. SEZIONE 2 — Agli operai per i quali sieno stabiliti, per disposizione contrattuale e in relazione alle caratteristiche delia loro prestazione, particolari orari, l’integrazione è dovuta per le ore di lavoro settimanali effettuate in meno di tali particolari orari e in ogni caso entro i limiti di cui alla Sezione precedente.. SEZIONE 3 — Entro i limiti di cui alla Sezione 1, per quanto riguarda gli operai con retribuzione fìssa periodica, quando tale retribuzione sia ridotta in conformità a norme contrattuali per effetto di una riduzione di attività, l’integrazione è fissata ragguagliando1 ad ora la retribuzione fissa periodica in rapporto all’orario prevalentemente praticato dalle singole industrie. SEZIONE 4 — Nel caso in cui la riduzione dell’orario di lavoro sia effettuata con ripartizione deU’orario su periodi ultrasettimanali predeterminati, l’integrazione è computata, entro i limiti di cui alla Sezione 1, sulla base della durata media settimanale dell’orario nel periodo ultrasettimanale considerato. SEZIONE 5 — Per gli operai a cottimo e per quelli retribuiti in tutto o in parte con premi diproduzione,interessenza e simili, l’integrazione è riferita al guadagno medio orario percepito nel periodo di paga per il quale l’integrazione è dovuta. SEZIONE 6 — Agli effetti dell’integrazione, le indennità accessorie alla retribuzione base, corrisposte con riferimento alla giornata lavorativa, sono, computate in conformità alle disposizioni di legge e di contratti collettivi che regolano le indennità stesse. A tale scopo, la misura delle indennità è ragguagliata ad ora in rapporto ad un orario di 8 ore giornaliere. SEZIONE 7 — a) Il pagamento dell'integrazione sarà effettuato dai datori di lavoro soggetti al Contratto Collettivo di Lavoro 13 giugno 1941 agli operai aventi diritto da essi dipendenti, alla fine di ogni periodo di paga a decorrere dal primo periodo di paga successivo al 29 dicembre 1945. b) L’importo dell'integrazione sarà rimborsato alle imprese dalla Cassa istituita a tale scopo di cui più oltre, secondo per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposto in vigore per le gestioni speciali affidate all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. SEZIONE 8 — Il Governo Militare Alleato, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e previo parere del Comitato per la Cassa di cui all’articolo IV del presente Ordine può emanare opportune disposizioni per la determinazione della retribuzione e stabilire apposite tabelle di salari medi per categoria. ARTICOLO II Limiti al diritto all’integrazione L’integrazione concessa ai sensi del precedente articolo del presente Ordine non è dovuta : a) nel caso di sospensione totale di lavoro; b) per le ore di lavoro non effettuate in seguito a sciopero e serrata; c) per riduzione di orario nelle festività non retribuite; d) per le ore di lavoro non effettuate per assenze che non comportino retribuzione; e) per le giornate di riduzione di lavoro durante le quali il lavoratore si dedichi ad altre attività remunerate. ARTICOLO III Contributi SEZIONE 1 — Al pagamento dell’integrazione si provvede con un conrtibuto a carico del datore di lavoro fissato nella misura del 5% delle retribuzioni lorde degli operai e con il concorso delGoverno Militare Alleato per lo stesso ammontare. Il detto contributo decorre dal primo periodo di- paga successivo al 29 dicembre 1945. SEZIONE 2 — Per la determinazione degli elementi, delle condizioni e dei limiti medesimi delle retribuzioni degli operai per il compito dei contributi di cui sopra si applicano le disposizioni dell’Ordine Generale No. 47, intitolato «Contributi per gli assegni familiari», in data 20 marzo 1946, che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate. ARTICOLO IV Cassa per il pagamento dell’integrazione e rispettivo speciale Comitato di vigilanza SEZIONE 1 — Presso l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale del Territorio (in appresso chiamato «Istituto») viene costituita una Cassa per l’integrazione dei guadagni degli operai dell’industria. SEZIONE 2 — a) A sovraintendere tale Cassa è costituito uno speciale Comitato composto di un presidente e di altri quattro membri. b) Presidente è l’Ispettore dell’Istituto e, in sua vece e impedimento, un altro funzionario dell’Istituto da questo designato a tale scopo. c) Gli altri quattro membri del Comitato devono essere i rappresentanti, uno per ciascuno, dei seguenti Enti e devono da questi essere proposti per iscritto al Governo Militare Alleato : Ufficio del Lavoro ; Camera Confederale del Lavoro ; Sindacati Unici ; Associazione degli Industriali. Tali membri sono nominati dal Governo Militare Alleato. d) Segretario del Comitato è un funzionario dellTstituto a tal fine designato dall’Istituto stesso. ARTICOLO V Funzioni del Comitato speciale e ricorsi contro le decisioni dello stesso SEZIONE 1 — Le funzioni del Comitato sono le seguenti : a) decidere in merito ai ricorsi riguardanti il pagamento dell’integrazione e i relativi contributi ; b) esaminare i bilanci annuali della Cassa ; c) dare parere su ogni altra questione concernente l’applicazione del presente Ordine. SEZIONE 2 — Contro le decisioni del Comitato riguardanti il pagamento dell’integrazione e i relativi contributi,, di cui alla Sezione 1, a) di quest’articolo, è dato ricorso al competente Ufficio del Lavoro. Tale ricorso deve essere presentato per iscritto entro dieci giorni dalla ricevuta notifica della decisione. La decisione sul ricorso viene presa amministrativamente ed in via definitiva. In ogni caso, . entro trenta giorni dalla ricevuta notifica della decisione dell’Ufficio del Lavoro, può essere iniziata l’azione avanti l’Autorità giudiziaria ordinaria per una decisione giudiziale delle questioni di cui si tratta. Sono in ogni caso escluse dalla competenza di detta Autorità giudiziaria le questioni relative alla determinazione del-l'ammontare dell’integrazione e dei contributi. L’inizio e la prosecuzione dell’azione non sospendono e non ritardano l’esecuzione della decisione dell’Ufficio del Lavoro. ARTICOLO VI Penalità SEZIONE 1 — Nel caso di infrazione alle norme contenute nel presente Ordine sono applicabili, in aggiunta alle sanzioni previste dalle vigenti leggi, le seguenti penalità : a) il datore di lavoro che non provveda in tutto o in parte entro il termine stabilito al pagamento dei contributi di cui al presente Ordine è tenuto a pagare il doppio deL l’ammontare di tali contributi ed un’ammenda da Lire 1000.— a Lire 5000.— ; b) il datore di lavoro che rifiuti di prestarsi alle opportune indagini dei funzionari incaricati della sorveglianza o di fornire loro i libri, documenti, registri e altri dati necessari è punito con un’ammenda da Lire 1000.— a Lire 3000.— ; c) chiunque faccia dichiarazioni false o fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sè o ad altri un’integrazione è punito con un’ammenda da Lire 1000.— a Lire 5000.— ; SEZIONE 2 — a) I contravventori delle disposizioni di cui sopra possono presentare domanda di oblazione all’Istituto. b) Tale domanda di oblazione, deve essere presentata per iscritto all’Istituto prima dell’apertura del dibattimento del giudizio di primo grado. c) L’Istituto, previo parere del Comitato speciale, determina la somma da pagarsi per l'oblazione entro i limiti minimo e massimo delle ammende stabilite nella precedente Sezione. SEZIONE 3 — L’Istituto, previo parere del Comitato, può anche ridurre la somma del doppio dei contributi di cui al paragrafo a) della Sezione 1. SEZIONE 4 ■— Tutti i proventi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono pagati alla Cassa istituita dal presente Ordine ed a beneficio della stessa. Applicabilità del K. D. L. ì ottobre 1935 No. 1827, ed eccezioni derivanti dalle modifiche di cui al presente Ordine Per tutte le questioni concernenti l'integrazione concessa dal presente Ordine ed i relativi contributi, si osservano, sempre che siano applicabili e non siano in contrasto con le disposizioni del presente Ordine, le norme del B. D. L. 4 ottobre 1935, No 1827, convertito, con modificazioni nella legge 6 aprile 1936 No. 1155. ABTICOLO Vili Divieto dei licenziamenti SEZIONE 1 — a) Come è già stato pubblicamente annunciato e notìficato, è fatto divieto di licenziare, nel periodo dal 1 gennaio al 10 aprile 1946 gli operai e gli impiegati delle imprese industriali soggette al Contratto Collettivo di Lavoro del 13 giugno 1941. b) Dopo il 10 aprile 1946 tale divieto sarà regolato da norme da emanarsi. SEZIONE 2 — Il divieto dei licenziamenti di cui sopra non si applica ai seguenti lavoratori (operai ed impiegati) : a) ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del presente Ordine; b) ai lavoratori occupati in la-vori stagionali o con contratto a termine e per determinati lavori, dopo la fine dei lavori stessi; c) ai lavoratori i quali, pur essendo occupati in imprese industriali, sono. considerati dall’Ufficio del Lavoro come normalmente appartenenti alla categoria dei lavoratori deU’agricoltura ; d) ai lavoratori che senza grave e giustificato motivo abbiano rifiutato e rifiutino di accettare un’occupazione che sia loro offerta da e presso altro datore di lavoro; e) ai lavoratori licenziati per atti da essi stessi compiuti per i quali sia consentito il licenziamento per disposizione di legge e di Contratto Collettivo di Lavoro; f) ai lavoratori che abbiano preso parte a qualsiasi attività in relazione con l’OVBA e che siano stati licenziati o sospesi dal lavoro da una Commissione di epurazione per almeno tre mesi ; g) ai lavoratori che abbiano sufficienti risorse personali e familiari non derivanti dal loro lavoro ; SEZIONE 3 — I lavoratori di cui ai paragrafi d) ,e) ed f) della Sezione precedente non hanno diritto all’indennità di licenziamento. SEZIONE 4 — Tutte le controversie derivanti dalFapplicazione della Sezione 2 di quest’artìcolo che non possono essere conciliate con l’assistenza dei rappresentanti debitamente eletti degli operai e degli impiegati nelle rispettive imprese industriali, sono esaminate e decise in conformità alla speciale procedura arbitrale in vigore presso il competente Ufficio del Lavoro. ABTICOLO IX Riassunzione dei lavoratori Tutti i lavoratori dell’industria soggetti al Contratto Collettivo del Lavoro del 13 giugno 1941, ad eccezione di quelli di cui alla Sezione 2 del precedente artìcolo che sono stati o sono licenziati nel periodo dal I gennaio 1946 al 10 aprile 1946, devono immediatamente essere riassunti al lavoro . Integrazione nel periodo del blocco dei licenziamenti e relativi contributi SEZIONE 1 — Nel periodo del blocco dei licenziamenti, e precisamente dall’l gennaio 1946 al 10 aprile 1946, comprese ambedue tali date, agli operai ed agli impiegati di imprese industriali è dovuta l’integrazione di cui all’articolo I del presente Ordine, per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali. SEZIONE 2 — In deroga alle disposizioni di cui alla Sezione precedente di questo articolo gli operai di imprese industriali che, nel mese di gennaio 1946, abbiano avuto un orario di lavoro inferiore a quarantotto ore settimanali con conseguente riduzione proporzionale della retribuzione, è corrisposta l’integrazione per le ore di lavoro non effettuate nella misura del 75% dei loro salari, comprese le indennità di contingenza e l’indennità temporanea di adeguamento salariale. SEZIONE 3 — a) Oltre il contributo per gli operai di imprese industriali di cui all'articolo III del presente Ordine, nel periodo dal 1 gennaio 1946 al 10 aprile 1946, comprese ambedue talidate, è dovuto dai datori di lavoro e dal Governo Militare Alleato, in conformità alle disposizioni dell’articolo III del presente Ordine, anche un contributo nei confronti degli impiegati di imprese industriali nella misura del 5% degli stipendi al lordo di ogni trattenuta. b) Re rii computo dei contributi non si applicano, fino al 10 aprile 1946, i limiti massimi delle retribuzioni sia degli operai che degli impiegati di cui all’Ordine Generale No. 47, del 26 marzo 1946. ARTICOLO XI Abrogazione di contratti collettivi di lavoro SEZIONE 1 — I contratti collettivi di lavoro del 13 giugno 1941 e del 29 luglio 1941, sono, per quanto riguardano la Cassa Integrazione dei guadagni degli operai dell’industria lavoranti ad orario ridotto, col presente Ordine abrogati. SEZIONE 2 — a) Gli operai dell’industria hanno diritto a qualsiasi indennità od assegno dovuti iu base a contratti collettivi di lavoro che noti siano quelli stabiliti più sopra nel presente Ordine, a carico dei datori di lavoro invece che della Cassa di cui alla Sezione precedente. b) In deroga alle disposizioni dell’Ordine Generale No. 16, iu data 26 settembre 1945, le richieste di tali indennità ed assegni e dei relativi contributi, riferentisi a periodi anteriori al 29 dicembre 1945, devono essere presentate entro 6 mesi dall’entrata in vigore dqj presente Ordine. Le richieste presentate oltre tale termine saranno respinte. ARTICOLO XII Temporanea riduzione delle ore di lavoro settimanali SEZIONE 1 — Come già pubblicamente annunciato, fino al 10 aprile del 1946 incluso, le imprese industriali soggette al contratto collettivo di lavoro 13 giugno 1941, presso le quali si attui un orario superiore alle 40 ore settimanali, dovranno ridurlo a 40 ore settimanali, allo scopo di procurare lavoro agli optrai ed impiegati dell’industria disoccupati e in cerca di lavoro. \ SEZIONE 2 — La predetta riduzione della settimana lavorativa sarà regolata in conformità al R. D. L. 29 marzo 1937 No. 1768, convertito nella .Legge 13 gennaio 1938 No. 203, che avrà vigore fino al 10 aprile 1946 incluso. SEZIONE 3 — Nelle assunzioni al lavoro conseguenti alla riduzione delle ore di lavoro di cui sopra, deve essere data la precedenza ai partigiani riconosciuti come tali ai sensi delle disposizioni vigenti, ai reduci dai fronti di combattimento, dalla prigionia o dai campi di concentramento e alle vittime di persecuzioni politiche. ARTICOLO XIII Proroga di sussidi di disoccupazione Tutti gli operai e gli impiegati che percepiscono od hanno diritto a percepire sussidi di disoccupazione ai sensi dell’Ordine No. 82, intitolato «Indennità Speciale Temporanea di Disoccupazione», in data 5 marzo 1946, continueranno a percepire tali sussidi, secondo quanto disposto in detto Ordine No. 82, fino al 10 aprile 1946, ed oltre tale data se ciò sarà disposto da un succcessivo Ordine. ARTICOLO XIY Entrata in vigore 11 presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 5 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnelo O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 106 SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI PRESSO AZIENDE INDUSTRIALI; TRATTAMENTO ECONOMICO E RIDUZIONE DELLE ORE DI LAVORO Ritenuta la necessità di provvedere gradualmente allo sblocco dei licenziamenti degli operai e degli impiegati addetti alle imprese industriali nonché alla loro assistenza come pure di tutti coloro che lavorano con orario ridotto, nella parte della «Venezia Giulia» amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»); Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B. E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Sblocco dei licenziamenti Con effetto dall'll aprile 1946 è consentito il licenziamento di operai e impiegati dipendenti da imprese industriali del Territorio soggette al contratto collet- tívo di lavoro in data 13 giugno 1941 e all'attuale divieto dei licenziamenti, nei limiti e con le modalità stabilite nel presente Ordine. ARTICOLO II immiti e criteri dei licenziamenti SEZIONE 1: a) La percentuale massima degli operai e degli impiegati, che i datori di lavoro potranno licenziare, riferita al numero degli operai e degli impiegati occupati alla data del 31 dicembre 1945, è la seguente: 10% durante il periodo dallTl al 30 aprile 1946, comprese ambedue tali date; 5%^ durante il periodo da! 1 al 31 maggio 1946 incluso, e 5% durante il periodo 1 al 30 giugno 1946 incluso. Qualora fosse necessario prorogare la limitazione sui licenziamenti successivamente al 30 giugno 1946. saranno emanate ulteriori disposizioni al riguardo. SEZIONE 2, — Le suddette percentuali potranno essere aumentate e integrate da parte dei datori di lavoro con ulteriori licenziamenti previo accordo per iscritto intervenuto fra le competenti associazioni degli operai e impiegati rispettivamente dei datori di lavoro, che dovrà essere basato sulle eventuali precarie condizioni finanziarie dell impresa e del pericolo sussistente di un dissesto o fallimento. SEZIONE 3. — Nonostante le disposizioni contenute nella Sezione 1 del presente articolo e prescindendo dalle percentuali in essa stabilite, è consentito l’ulteriore licenziamento di operai e di impiegati, sempreehè sussistano ragioni idonee e sufficienti per avvenuta violazione del contratto collettivo di lavoro e in conformità alle disposizioni previste dallo .stesso. In questo riguardo nessuna disposizione contenuta nel presente Ordine potrà essere interpretata come divieto o limitazione al isummenzianato diritto dei datori di lavoro, nè sarà richiesto il pagamento di un'indennità di licenziamento a tali operai e impiegati. SEZIONE 4. — In deroga alle disposizioni della Sezione 1 del presente articolo e senza riguardo alle percentuali in essa contenute, è consentito il licenziamento degli operai e degli impiegati che siano stati finora sospesi ma non licenziati. A tali operai e impiegati, se licenziati, spetteranno i benefici economici contemplati all'articolo III del presente Ordine. SEZIONE 5. — Il numero degli impiegati licenziati o sospesi in, seguito a procedimento di epurazione, non sarà computato nelle percentuali stabilite nella Sezione 1 del presente articolo. SEZIONE 6; a) Ai datori di lavoro sarà consentito di licenziare innanzitutto i seguenti operai e impiegati fino al raggiungimento delle percentuali contemplate nella Sezione 1 del presente articolo; operai e impiegati di scarso rendimento; operai e impiegati occupati successivamente alla data 10 giugno 1940, che appartengono a famiglie in cui un membro su quattro abbia un'occupazione continuata e retribuita oppure siano appartenuti originariamente a qualche categoria di lavoro differente da quella industriale, come per esempio al ramo agricolo, commerciale ecc., o che originariamente abbiano, avuto un impiego in altra industria. b) Qualora il numero dei summenzionati operai ed impiegati da licenziarsi sia inferiore a quello ammesso ai sensi della Sezione 1 del presente articolo, i datori di lavoro avranno la facoltà di licenziare un ulteriore contingente di operai e di impiegati occupati prima della data del 10 giugno 1940. Tuttavia il numero complessivo dei licenziati non potrà eccedere le percentuali stabilite nella Sezione 1 del presente articolo. c) Nel procedere al licenziamento degli operai e degli impiegati che si trovino nell6 condizioni previste dai capoversi della presente Sezione, i datori di lavoro dovranno seguire l'ordine dell'anzianità di detti operai e impiegati proposti a tale licenziamento. SEZIONE 7, — Non potranno in applicazione delle suddette disposizioni essere licenziati gli apprendisti, e gli operai che alla data del 31 dicembre 1945 non abbiano ancora compiuto un anno di servizio dopo terminato il periodo di apprendistato. SEZIONE 8: — I rappresentanti degli operai e degli impiegati debitamente eletti nelle loro rispettive aziende industriali (qui di seguito denominati rappresentanti degli operai e degli impiegati), potranno essere licenziati salvo previa approvazione intervenuta di comune accordo fra le competenti associazioni dei datori di lavoro rispettivamente degli operai e degli impiegati. In caso di mancato accordo fra le parti la questione sarà devoluta al competente Ufficio del Lavoro e sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni contenute nell'Ordine No. 78, intitolato «Arbitrato e Mediazione nei rapporti di lavoro» e in ottemperanza alle norme e alla procedura ivi stabilite. ARTICOLO Ili Procedura Per il licenziamento di operai e di impiegati contemplato nel presente Ordine si farà luogo alla procedura seguente: a) Il datore di lavoro consegnerà ai rappresentanti degli operai e degli impiegati un elenco degli operai e degli impiegati proposti al licenziamento di volta in volta. b) Il licenziamento avrà effetto dopo cinque giorni successivi a meno. che i rappresentanti degli operai e degli impiegati non presentino entro tale termine ricorso per iscritto al datore di lavoro contro il licenziamento di uno o più di detti lavoratori adducendo i motivi per cui è contrario o non conforme alle disposizioni del presente Ordine. c) Quindi il datore di lavoro trasmetterà immediatamente l'elenco degli operai e degli impiegati proposti al licenziamento, e le rispettive obiezioni sollevate, al competente Ufficio del Lavoro per essere sottoposti all’arbitrato da parte di una Commissione Arbitrale costituita ai sensi dell'Ordine No. 78, intitolato «Arbitrato e Mediazione nei rapporti di lavoro», seguendo all'uopo le norme e la procedura ivi stabilite. d) La Commisisone arbitrale notificherà per iscritto al datore di lavoro e ai rappresentati degli operai e degli impiegati la data dell’udienza, che non potrà aver luogo prima, dei 3 giorni nè dopo i cinque giorni successivi alla data di tale notifica. La Commissione Arbitrale deciderà entro i 10 giorni successivi alla data dell'udienza. In casi particolari difficili e complessi la decisione potrà essere ritardata di ulteriori cinque giorni. Il fatto che una o, ambedue le parti manchino a presentarsi all'udienza non ritarderà l’udienza o la decisione della Commisione. ARTICOLO IV Benefìci economici SEZIONE 1: a) Agli operai e agli impiegati licenziati in conformità alle disposizioni del presente Ordine spetterà la normale indennità di licenziamento da corrispondersi dal datore di lavoro ed, in aggiunta, una integrazione per 60 giorni successivi alla data di licenziamento da pagarsi dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai deH'industria (qui di seguito denominata «La Cassa») istituita con l'Ordine No. 105 dd. 5 aprile 1946, integrazione pari al 66 2/3 per cento dell'ammontare complessivo della retribuzione settimanale dovuta agli operai e agli impiegati, da calcolarsi sulla base di 40 ore lavorative settimanali. Tale integrazione non sarà dovuta all'operaio o all'impiegato, al quale sia stata offerta e da lui rifiutata un'occupazione oppure ne abbia ottenuta un'altra continuativa e retribuita. b) Ai fini del pagamento della .suddetta integrazione i datori di lavoro daranno il seguente contributo alla 'Cassa: 16 2/3 per cento delle retribuzioni globali spettanti agli operai e agli impiegati sulla base di 40 ore lavorative settimanali rispetto agli operai e impiegati licenziati, per la durata della corresponsione della integrazione. SEZIONE 2: a) Trascorso il suddetto periodo di 60 giorni, spetterà agli operai e agli impiegati licenziati in applicazione del presente Ordine la speciale indennità di disoccupazione, in conformità all'Ordine No. 82 dd. 5 marzo 1946, sino al 30 giugno. b) Il godimento di tali benefici di disoccupazione contemplate nell'Ordine No. 82 continuerà sino al 30 giugno 1946 in favore di tutti gli operai ed impiegati che lo percepiscono ora ai sensi del summenzionato Ordine. 'SEZIONE 3. — Agli operai e agli impiegati licenziati in applicazione al presente Ordine, sarà corrisposto anche l'assegno familiare, nella misura normale, a carico della competente Cassa Unica per gli Assegni Familiari per la durata del menzionato periodo di 60 giorni successivo alla data di licenziamento. SEZIONE 4. — Agli operai e agli impiegati che termineranno il loro impiego di propria volontà anteriormente alla data del 30 giugno 1946, spetterà l'indennità di licenziamento come pure tutti gli altri benefici indicati nella precedente Sezione del presente articolo. ARTICOLO V Riduzione temporanea delle ore lavorative settimanali SEZIONE 1, — Sino a tutto 30 giugno 1946, tutte le imprese industriali soggette al contratto collettivo di lavoro di data 13 giugno 1941, che attuino un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali, lo riducano a 40 ore settimanali allo scopo di provvedere più lavoro per operai e impiegati disoccupati. SEZIONE 2. — La suddetta riduzione dell'orario di lavoro settimanale dovrà essere conforme alle disposizioni del R. D. L. dd. 29 marzo 1937, No, 1768, convertito nella legge 13 gennaio 1938, No. 203, che resterà in vigore a tutto 30 giugno 1946. SEZIONE 3. — Nell'assegnare impieghi resisi disponibili per effetto della summenzionata riduzione dell'orario di lavoro, sarà data precedenza ai partigiani riconosciuti come tali dalle vigenti disposizioni, ai reduci dai fronti di guerra dalla prigionia) di guerra o dai campi di concentramento e alle vittime di persecuzioni politiche. ARTICOLO VI Integrazione per la riduzione delle ore lavorative SEZIONE 1. — Con effetto dall’ 11 aprile 1946 e sino al 30 giugno 1946, spetterà agli operai e agli impiegati delle aziende industriali del Territorio, che osservano un orario di lavoro per meno di 40 ore settimanali, una integrazione a carico della Cassa' nella misura del 50 per cento della loro retribuzione globale per il numero delle ore da 0 a 24 ore settimanali, e del 66 2/3 per cento di tale retribuzione per, il numero delle ore settimanali da 24 a 40, durante le quali non lavorano. I SEZIONE 2: a) Tutte le disposizioni contenute negli articoli I, II, III. IV, V, VI, e VII dell'Ordine No. 105 dd. 5 aprile 1946, intitolato «Integrazione salariale agli operai dell’industria e istituzione di un'apposita cassa ecc.», eccetto l'ammontare deli l'integrazione ivi prevista, saranno da applicarsi all'integrazione di cui alla Sezione 1 del presente articolo con il medesimo effetto come se tali disposizioni fossero qui riportate per intero. b) In aggiunta ai contributi previsti rispetto alle retribuzioni degli operai e degli impiegati nell'articolo III dell’Ordine No. 105, sarà pure dovuto un contributo rispetto agli impiegati delle aziende industriali, con effetto a partire dal 10 aprile 1946 al 30 giugno 1946. incluse ambedue tali date, sulla base del 5 per cento dell'ammontare lorde della loro retribuzione, a carico del datore di lavoro e del Governo Militare Alleato in conformità alle disposizioni del detto articolo III dell'Ordine No. 105. c) 11 limiti massimi rispetto alle retribuzioni tanfo degli operai che degli impiegati, ai fini del computo dei contributi, di cui all'Ordine Generale No. 47. dd. 20 marzo 1946, non entreranno ih vigore sino alla data del 30 giugno 1946. ARTICOLO VII Entrata in vigore Il presente Ordine, ad eccezione di quanto diversamente ed espressamente disposto nello stesso, entrerà in vigore alla data in fcui sarà da me firmato. Trieste, addi 6 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, , Colonnello O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine N. 107 PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER LA NOMINA AD AMMINISTRATORI GIUDIZIARI — SUPPLEMENTO ALL’ORDINE No. 89 ATTESO CHE con l'Ordine No. 69, di data 13 febbraio 1946, intitolato «Concorso per la nomina ad amministratori giudiziari», è stato indetto un concorso per la nomina ad amministratori giudiziari per la parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate; ed ATTESO CHE si ritiene ora opportuno e necessario di prorogare il suddetto termine; Io, H.P. P. ROBERTSON, Colonnello O. B.E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino ; ARTICOLO I Proroga del termine per la presentazione delle domande Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui sopra è prorogato a tutto il 31 maggio 1946, ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entra in vigore dal 31 marzo 1946, Trieste, addì 8 aprile 1946. H. P. P. ROBERTSON, 2 Colonnelo O.B.E. f.f. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO 13 Corpo Ordine Amministrativo N. 36 NOMINA DELL’AYY. ROMEO PRESCA A SEQUESTRATARiO PER LA «MITTELMEER REEDEREI» Atteso che risulta che la «MITTELMEER REEDEREI» (qui di seguito chiamata la «Compagnia») è completamente o parzialmente di proprietà tedesca ed espli- cava attività nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito chiamato il «Territorio»), atteso che in virtù dell Ordine No. 53, in data 3 gennaio 1946, emanato da ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli affari Civili, del Governo Militare Alleato, 13 Corpo, la Germania veniva dichiarato uno Stato nemico, ed atteso che si ritiene opportuno nominare un sequestratario per la suddetta Compagnia, Io, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello 0. B, E., ff. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) L avv. Romeo FRESCA è nominato sequestratario della Compagnia con giurisdizione su tutto il Territorio. 2) Il sequestratario eserciterà tutte le funzioni ed avrà tutte le facoltà, diritti ed obblighi spettanti ad un sequestratario di proprietà nemica in base a tutte le leggi in vigore alla data delì'8 settembre 1943; nell’esercizio di tali funzioni- facoltà, diritti ed obblighi, egli sarà dovrà uniformarsi agli ordini ed alle 3) Il sequestratario potrà essere rimosso minati per iscritto da me o dai miei 4) Il presente Ordine entrerà in vigore Trieste, 5 aprile 1946. in ogni caso sottoposto alla vigilanza e istruzioni del Governo Militare Alleato. ed i suoi succesori potranno venire nosuccessori. alla data della firma da parte mia. H. P. P. ROBERTSON, Colonnelo O.B.E. f.f. trinciale Superiore per gli Affari Civili ZONA PARTE II DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 14 NOMINA DELLA SEZIONE SPECIALE DELLA COMMISSIONE DELLE IMPOSTE PER LA ZONA DI TRIESTE In conformità alle disposizioni dell'Art. 1 dell'Ordine Generale N. 21, io, J.G. SMVTS, Ten. Col., Commissario di Zona per la Zona di Trieste, con il presente ORDINO che dalla data della prima pubblicazione del presente Ordine siano valide le seguenti nomine alla Sezione Speciale della Commissione delle Imposte per la Zona di Trieste : Presidente : Dr. BOSCHINI Francesco Membri : JAUT Guido Dr. BOSUTTI Guido HILTY Attilio IVE Pietro Membri sostituti : DEGIOVANNI Mario Dr. FACCINI Giuseppe Rag. ABBIATI Giuseppe Rag. ZAFFIROPULO Dario Data: 3 aprile 1946. J.C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona,Zona di Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 15 NOMINA BEL DOTT. CARLO COLLAVO QUALE REGGENTE DELLO ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI Di TRIESTE Io, J.C. SMTJTS, Ten. Col., Commissario di Zona, per la Zona di Trieste, con il presente ORDINO che il Dott. Carlo COLLAVO sia nominato Reggente dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori di Trieste, con effetto dalla, data in cui il presente Ordine sarà da me firmato. J.C. SMUTS Ten. Col. Commissario di Zona, Zona di Trieste ZONA DI GORIZIA » / Ordine di Zona N. 74 PROMOZIONE DI GIORGIO RELLI DAL GRADO X» AL GRADO IX° Dato che Giorgio RELLI è stato nominato sotto Vautorizzazione del Governo Militare Alleato in virtù del paragrafo 2, comma 3 dell'Ordine Generale n. 11, Capo Archivista nell’Ufficio del Presidente di Zona, e dato che il suddet'o RELLI è sin dal 1° Agos o 1937 un funzionario di ruolo del grado X°, e dato che ora si desidera promuoverlo, Io, JAMES E. LONG, Maggiore, G.M.P. Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò ORDINO che 1 ) Giorgio RELLI sia, temporaneamente nominato Capo Archivista quale funzionario di grado IX0. 2) Il suddetto godrà di tutti i diritti, privilegi e salario di un funzionario di grado IX° avente nomina provvisoria. 3) La detta nomina a tale grado avrà effetto a meno che non sia revocata da un ordine del Governo Militare Alleato, per la durata del Governo Militare Alleato in questa Zona. Datato a Gorizia il 25 marzo 1946 JAMES E. LONG Maggiore, C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 75 PROMOZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ARALDO DAL GRADO VII0 AL GRADO VP Dato che il Dott. Giuseppe ARALDO é stato nominato sotto Vautorità del Governo Militare Alleato in virtù del par. 2, comma 3, dell’ Ordine Generale n. 11, Veterinario della Zona di Gorizia, e dato che il suddetto ARALDO sin dal 10 marzo 1941 è funzionario di ruolo del grado VII0 e dato che ora si desidera promuoverlo, Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia con ciò ORDINO che, 1) I] Dottor Giuseppe ARxALDO sia, temporaneamente nominato Veterinario per la Zona di Gorizia quale funzionario di grado VI0 gruppo ,,A„. 2) Il suddetto godrà di tutti i diritti, privilegi e salario di un funzionario di grado VI0 gruppo ,,A„ avente nomina provvisoria. 3) La detta nomina a tale grado avrà effetto a meno che non sia revocata da un ordine del Governo Militare Alleato, per la durata del Governo Militare Alleato in questa Zona. JAMES E. LONG Maggiore, C M.P. Commissario di Zona Ordine di Zona N. 76 PROMOZIONE DI ADELE COLLODI DAL GRADO X° AL GRADO IX° Dao che COLLODI Adele è s'ata nominata sotto Vautorità del Governo Militare Alleato in virtù del par. 2, comma 3, deir Ordine Generale n. 11, Capo Archivista nell Ufficio del Presidente Zona, e, dato che la suddetta, COLLODI sin dal 1° maggio 1936 é un funzionario di ruolo del grado X, e dato che ora si desidera promuoverla, Io, JAMES E. LONG, Maggiore, C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, con ciò ORDINO che 1) COLLODI Adele sia temporaneamente nominata Capo Archivista quale funzionario di Grado IX. 2) La suddetta godrà di tutti i diritti, privilegi e salario di un funzionario di grado IX avente nomina provvisoria. 3) La detta noni ma a tale grado avrà effetto a meno che non sia revocata da* un ordine del Governo Militare Alleato, per la durata del Governo Militare Alleato in questa Zona. Datato a Gorizia il 25 marzo 1946. JAMES E. LONG Maggiore, C.M.P. Commissario di Zona GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI GORIZIA Ordine di Zona N. 77 ABROGAZIONE DELLA NOMINA DI PRESIDENTE DELL’ISTITUTO PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI Dato che il signor Lorenzo STRATTA è stato nominato Presidente dell’ Istituto per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori in virtù dell’Ordine di Zona n. 58 datato 17 dicembre 1945, Io, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, s ORDINO che la nomina del signor Lorenzo STRATTA sia abrogata con effetto da questa data, Datato a Gorizia il 27 marzo 1946. JAMES E, LONG Maggiore, C.M.P. Commissario di Zona Ordine di Zona N. 78 NOMINA DEL CONSIGLIO COMUNALE DI GRADISCA Dato che il Consiglio Comunale di Gradisca è stato nominato in virtù dell’Ordine di Zona n. 49 datato 4 dicembre 1945, e, dato che si desidera nominare ora un nuovo Consiglio, IO, JAMES E. LONG, Maggiore C.M.P., Commissario dì Zona per la Zona di Gorizia* con ciò ORDINO che 1 ) L Ordine di Zona n. 49 sia con ciò abrogato. 2) Le seguenti persone .siano in virtù di questo Ordine, nominate membri del Consiglio Comunale per il Comune di. Gradisca : Presidente : Ettore PATUNA Membri: Antonio FRANCHI Giuseppe TOSO Antonio PERCO Marino COCCOLO 3) Il detto Consiglio avrà tutti'i poteri e soggetto a tutti i doveri come stabilito nella sezione 7 dell’Ordine Generale n. 11. Datato a Gorizia il 2 aprile 1946. JAMES E. LONG Maggiore, C.M.P. Commissario di Zona ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 35 NOMINA DEL DOTTOR LUIGI D’ANDRI A CAPO ISPETTORE DELL’AGRICOLTURA DI ZONA 1) Io, Tenente-Colonnello, E.,S. ORPWOOD, del Reggimento Reale dì Berkshire, Commissario della Zona di Fola, con questo mezzo NOMINO il * Doti. Luigi D’ANDRI - Grappo A - Grado VII quale Capo Ispettore del!’Agricoltura di Zona, con effetto dal 1° Ottobre 1945. 2) L’Ordine Amministrativo N. 14 è annullato. Datato : Pola, 1 aprile 1946 E.S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Poia GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 36 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. CARRAVETTA MARIO A DIRETTORE DELLO OSPEDALE SANT ORIO.. SANT ORIO,, DI POLA 1) Io, Tenente-Colonnello, E.P. ORPWOODd el Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, ORDINO che il Dott, CARRAVETTA Mario sia temporaneamente nominato quale Direttore dell’Ospedale „Santorio Santorio“ di Pola. 2) Quest’Ordine avrà effetto immediato. E.S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Poia Ordine Amministrativo di Zona N. 37 DISPENSARIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE - CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DELL’ISTRIA - NOMINA TEMPORANEA 1) Io, Tenente-Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Boia, ORDINO che il Dott. PAVESI Ermanno Direttore incaricato del Dispensario Antitubercolare di Poìa, sia temporaneamente nominato quale Commissario Straordinario del Consorzio Provinciale Antitubercolare dell’Istria, nonché temporaneamente incaricato della Direzione Sanitaria del suddetto Consorzio. 2) Quest’Ordine avrà effetto immediato. Datato: Poìa, 12 aprile 1946 E.S. ORPWOOD Ten. Co). Commissario di Zona. Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 38 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. ARMANDO MARTINZ A COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA „FEDERAZIONE PROVINCIALE O.N.M.I.,. 1) Io, Tenente-Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire. Commissario della Zona di Pola, ORDINO che il Dott. MARTINZ Armando sia nominato temporaneamente come Commissario Straordinario della „Federazione Provinciale O.NM.I.,, 2) Quest'Ordine avrà effetto immediato Datato : Pola, 12 aprile 1946 E.S. ORPWOOD Ten Coi Commissario di Zona, Pola N. 17 della Gazzetta GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 38 B Modifiche all’Ordine Generale N. 38 concernente la tassa addizionale sui prodotti tessili....................... 3 No. 41 B Corte Straordinarig, d’Assise....................... 3 No. 44 Norme complementari alle disposizioni dell’ordirne Generale No. 3 concernenti la reintegrazione nei diritti civili e politici delle persone di razza ebraica .......................... 4 No. 46 B Modifiche all’Ordine Generale No. 46 - Concessione di una amnistia e d’un condono . . .................. ...... 9 No. 48 Modificazioni del trattamento tributario e degli emolumenti dovuti sugli atti prodotti al Pubblico Registro Automobilistico ............................................................. 10 No. 49 Provvedimenti in materia di tasse da bollo e disposizioni transitorie per il pagamento ........................................ 16 No. 51 Emendamenti, modifiche ed amplificazioni delle leggi concernenti le „Disposizioni sulla dichiarazione unica per lo - accertamento delle imposte dirette“ ............................... 22 Ordine No. 69 Concorso per la nomina ad amministratori giudiziari .... 24 No. 80 Abolizione del contributo sulle retribuzioni dei lavoratori del commercio per determinate indennità di emergenza 27 No. 82 Speciale indennità temporanea di disoccupazione ........... 27 No. 86 Diritti erariali sugli apparecchi di accensione e sulle pietrine focaie ................................................. 30 No. 87 Concessione di amnistia ed indulto per reati in materia finanziaria e condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ........................................ 31 No. 95 Autorizzazione all’aumento della tariffa delle „Assicurazioni Generali“ per premi assicurazione vita ................. 38 No. 98 Aumento del canone di abbonamento alle radioaudizioni . . 41 No. 100 Abrogazione di certe tariffe eccezionali per merci trasportate sulle ferrovie dello Stato ............................ 44 No. 101 Aumento delle pensioni a carico del fondo speciale di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto 45 No. 102 Contributi integrativi per l’aumento delle pensioni d’invalidità e vecchiaia ............................................ 46 Ordine Pag. No. 10 ) Integrazione salariale agli operai dell’industria e istituzione di una apposite cagsa : temporaneo blocco dei licenziamenti e temporanea riduzione della settimana lavorativa .... 48 No. 106 Sblocco dei licenziamenti presso aziende industriali : trattamento economico e riduzione delle ore di lavoro .................. 53 No. 107 Proroga del termine per la presentazione delle domade di ammissione al concorso per la nomina ad amministratori giudiziari - Supplemento all’Ordine No. 69 ....................... 58 Ordine Amministrativo No. 36 Nomina del-’avv. Romeo Presca a sequestratalo per la „Mittelmeer Reederei.,. . . . ....................... 58 PARTE II Zona di Trieste Ordine amministrativo di Zona No. 14 Nomina della Sezione Speciale della Commissione delie Imposte joer la Zona di Trieste .................................. 62 No. 15 Nomina del dotte Car7o Collavo quale Reggente dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori di Trieste............................................................... 62 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 74 Promozione di Giorgio Relli dal grado X° al grado TX0 .. 64 No. 75 Promozione del dott. Giuseppe Araldo dal grado VII0 al grado VI0.............................. 64 No. 76 Promozione di*Adele Collodi dai grado X° al grado IX°.. 65 No. 77 Abrogazione della nomina di Presidente dell’Istituto per M Assistenza di Ma’attia ai Lavoratori............... 85 No. 78 Nomina del Consiglio Comunale di Gorizia .................. 66 Zona di Pola Ordine Amminiètraiivo di Zona No. 35 Nomina del dott. Luigi D’Andri a Capo Ispettore, dell’agricoltura di Zona .............................. 68 No. 36 Nomina temporanea del dott Mano Carravetta a Direttore dello Ospedale ., Santo? io Santorio., di Pola ................ 68 No 37 Dispensario Provinciale Antitubercolare - Consorzio Provinciale Antitubercolare deb’Istr a - Nomina temporanea ...... 69 No. 3S Nomina temporanea del dott. Armando Martinz a Commissario Straordinario della „Federazione Provinciale O.N.M. L “ .. 69 ' ■ ' t .