* BOLLETTINO UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE DEL COMITATO REGIONALE DI LIBERAZIONE NAZIONALE PER IL LITORALE SLOVENO Redazione e Ammin. : Ajdovščina Ajdovščina 19 febbraio 1947 Anno 1. - No. 23 CONTENUTO: 7 554. Decreto sulle modifiche e completaménti della ordinanza sulla applicazione dell'assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN iper il Litorale Sloveno (Boll. Uff. No. 1/2). 555. Ordinanza sulle modifiche e complementi della ordinanza del 31 dicèmbre 1945 Boll. Uff. No. 7/54 sulla determinazione e sul pagamento delle rendite e pensioni minime da parte dell’assicurazione sociale su] territorio del Litorale Sloveno. 586. Ordinanza sulla derognziop^lMlle ordinanze concernenti la categorizzazkmi dei luoghi nel distretto di Capodistria. 587. Provvedimento sulla nominazione dei membri del Tribunale per rassicurazione sociale. 588. Provvedimento sulla nominazione del quinto membro del-ramminiistrazioae provvisoria dellTstituto d’assicurazione sociale a Capodistria. 589. Provvedimento sulla nominazione dei ulteriori membri del-ramminiistrazione provvisoria dell’assicurazione sociale. 584. Decreto sulle modifiche e completamenti della ordinanza sulla applicazione dell’assicurazione sociale obbligatoria sul territorio della Delegazione del CRLN per il Lito-' rate Sloveno (Boll. Uff. No. 1/2) La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’approvazione dellammilustrazione Militare delt’A. J. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed in base all’a u tori zza z io n e del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, promulga ¡1 seguente decreto : Art. 1 L’art. 10 viene modificato ed è del seguente tenore: Per tutti gli assicurati il datore di lavoro corrisponderà tutti 1 contribuii con propri mezzi. Art. 2 L’art. 13 comma 4 si modifica come segue; L’assicurato ha diritto alla cura negli ospedali pub- • Mici, nelle cliniche universitarie e nelle scuole di oste-' tracia non oltre il giorno in cui cessa il diritto all’assistenza e precisamente secondo la classe più bassa. L’art. 13 comma 5 si modifica come segue: Dopo l’uscita dal servizio, la persona che fu assicurata negli ultimi due anni prima dell’uscita dal servizio per almeno 6 mesi, conserva tutti i diritti alle prestazioni dall’assicurazione nel caso di malattia, gravidanza e natalità verificatosi nel periodo di due (2) mesi dopo* l’uscita dell’ assicurato dal servizio. Coloro che negli ultimi due anni prima dell’uscita dal servizio erano assicurati almeno 12 mesi, conservono sotto le stesse premesse, il diritto a queste prestazioni anche per il caso di malattia, gravidanza e natalità che si verifica nel periodo di tre (3) mesi dopo l’uscita dell’assicurato dal servizio. Alt’art. 13 si aggiunge comma 6 del seguente tenore: Per la durata della cura ospedaliera, in sanatorio, luoghi di cura o climatici l’assicurato ha diritto alla sovvenzione in danaro per il mantenimento della famiglia nell’ammontare della Vs dell’indennità di vitto oppure alla sovvenzione in danaro per piccole spese gior- naliere fino all’ammontare del lJò dell’indennità di vitto per il caso che l'assicurato non mantiene la famiglia. Art. 3 L’art. 16 primo capoverso si modifica come segue: Ai membri di famiglia dell’assicurato sono offerte in caso di loro malattia, le seguenti prestazioni: a) l’assistenza medica gratuita, medicine gratuite, i necessari bendaggi e mezzi di cura ausiliari per il tempo finché dura la malattia però ali massimo per il periodo di un’anno per ogni singolo caso di malattia. b) Cura ospedaliera gratuita per un massimo d; 6 (sei) mesi per ogni singolo caso di malattia. Pei- usufruire i benefici derivanti dall’assicurazione. in caso di malattia, vengono considerati quale membri di famiglia dell’assicurato sempre che vivano con lui in comune economia e vengono da lui realmente mantenuti: a) il coniuge dell’assicurato b) i figli legittimi, illegittimi e adottati, i figliastri, i nipoti, i fratelli e le sorelle dell’assicurato, tutti fino al compiuto 17 anno di età, rispettivamente al 23 anno di età. se frequentano una scuola; se poi causa difetto fisico 0 mentale sono inabili al guadagno, finché dura tale inabilità; •, c) padre, e madre dell’assicurato. Art. 4 L’art. 18, capoverso 2 si modifica come segue: Nel caso di vecchiaia l'assicurato ha diritto! alla rendita di anzianità quando egli verso il contributo per 520 settimane e se ha compiuto il 60.-mo anno d’età ovvero rassicurata quando ha compiuto il 55.-mo anno d’età. La rendita l’invalidità ovvero d’an/Janita (pensione) ammonta dopo 260 settimane dell’assicurazione il 30% della inedia della mercede assicurata negli ultimi o anni del-l’àssicuraziione, che si ammonta di 1% per ogni periodo di 26 settimane susseguenti. L’art. 18 capoverso 3 comma b si modifica come segue: La rendita infantile per ogni figlio legittimo ed illegittimo jovvero prima deirinvalidità adottato ¡sotto il l7.-mo anno d’età, fino che egli non compie il 17.-ino anno d’età, qualora egli frequenta la scuola finché egli non compia il 23.-mo anno d’età e ciò nell’importo annuo di 1/4 del diritto dei genitori alla rendita ovvero alla rendita paterna. Atl'art. 18 si aggiunge un nuovo capoverso come segue: A godenti la pensione di invalidità e vecchiaia come pure ai godenti la rendita che sono divenuti inabili causa le conseguenze di un infurtunio sul lavoro, viene offerta in caso di malattia la cura gratuita, cioè Passi sten za medica gratuita, le medicine gratuite, cura termali, tenue, i necessari bendaggi e mezzi ausiliari terapeutici e ciò per tutto il tempo in cui sono in godimento della pensione o rendita. In luogo di queste cure gratuite. si può offrire loro la cura ospedaliera gratuita per un periodo massimo di tre mesi durante un anno, calcolando dal giorno in cui principiò la cura ospedaliera. Le disposizioni dei capoverso precedente valgono anche per i beneficiari delle pensioni e delle ' rendite indi ritte. In beneficiari diretti ed indiretti delle pensioni e rendite .dipendenti dallassicurazone sociale, devono pagare, per La loro protezione sanitaria un contributo nell’ammontare del 3% sull’importo complessivo della loro rendita o pensione. Tale contribuito si detrae all’atto del pagamento della rendita o pensione. Da] pagamento del contributo per la protezione sanitaria sono esentati quei beneficiari della rendita o della pensione, i quali, dopo detratto il suddetto contributo perceperebbero una rendita o pensione minore di quanto ammonterebbe la prescritta rendita o pensione minima. I beneficiari della pensione e della rendita hanno questo diritto nella medesima estenzione anche per i loro famigliarli coi quali vivono in connine economia do mestica e che vengono dal pensionato realmente mantenuti. Art. 5 L’art. 19 primo capoverso si modifica come segue: L’Istituto assicuratore paga agli operai ed impiegati l'assegno per i figli neH'importo di Lire 24.— per ogni figlio e per ogni giorno di lavoro, rispettivamente Lire 600.— al mese. L’assicurato ha diritto all’assegno per ogni figlio legittimo, illegittimo e adottato come pure per i figliastri e gli orfani che vengono da lui mantenuti effettivamente e vivono con lui in comune economia domèstica. L’assegno per i figli viene pagato fino quando i Figli compiono d 17 anni. Dopo i 17 anni fino al compimento del 23 anno, viene pagato l’assegno per i figli che frequentano una scuola. Ai figli che frequentavano una scuola e divennero prima del compimento dei 17 rispettivamente dei 23 anni, permanentemente inabili al lavoro causa malattia o difetto mentale o fisico, spetta L’assegno anche dopo il compimento del 17 rispett. del 23 anno di età e ciò fino a quando dura tale inabilità. Art. 6 L’art. 22 si modifica come segue: L'Istituto regionale per le assicurazioni sociali e un ente di diritto pubblico basato sul principio dell'autonomia amministrativa. Finché non si procederà degli organi autonomi la Delegazione del CRLN su proposta delle organizzazioni interessate nominerà una provvisoria amministrazione autonoma di 8 membri. Art. 7 Il presente decreto acquista forza legale col giorno della pubblicazione nei Bollettino Ufficiale, ed avrà esecuzione a cominciare dal 1 gennaio 1.947. Ajdovščina li 22 gennaio 1947. Il capodipartimento U segretario per la previdenza sociale: delta Delegazione del CRLN: dr. Franc .Marušič m. p. France Fcrovšek m. p. 585. Ordinanza sull«* modifiche e complementi della ordinanza dal 31 dicembre 1945 Boll. Uff. No. 7/54 sulla determinazione e sul pagamento delle rendite «' pensioni minim«' da parte dell’assicurazione sociale sul territorio del Litorale Sloveno La Delegazione del CRLN per il Litorale' Sloveno in base all’approvazione delLamministrazione Militare del FA. .1. per la Regione Giulia, Istria, Fiume e Litorale Sloveno ed alLautorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana la seguente o i' d i il a n z a : Art. 1 L'ari. 2 delia citata ordinanza si modifica ed è del seguente tenore: Le rendite minime, per l’assicurazione in raso di infortunio ammontano mensilmente 1. per gli aventi diritto alle rendite personali, con la diminuzione della capacità lavorativa: a) oltre il 10% fino al 20% compreso Lire 325.— b) oltre il 20% fino al 33.33% compreso „ 650.— c) oltre il 33.33% fino al 50% comp reso „ 1.325.— d) oli re il 50% fino al 60% compreso „ 1.050 — e) oltre il 60% fino al 80% compreso „ 2.325 — f) oltre il 80% fino al 100% compreso „ 3.000.— g) oltre 100% „ 4.000,— 2. per gli a\ ■enti diritto alle rendite di vedovanza (vedove e vedovi), per i genitori e figli: Lire a) |)ei- la vedova (vedovo), i genitori ed i parenti 1.500.— b) per ciascun figlio............................ 600.— c) per il primo orfano...........................1.500.— d) per ciascun ulteriore orfano.................. 600.— Le pensioni mensili di tutti gli aventi diritto non devono complessivamente superare il totale dela pensione dell’assicurato deceduto o dei suoi diritti alla pensione. Art. 2 L'art. 3 della citata ordinanza si modifica, si completa ed è del seguente tenore: Le pensioni minime deU’assicurazione in caso di invalidità, vecchiaia e morte (assicurazione per le pensioni) ammontano mensilmente: 1. per gli aventi diritto alle pensioni personali: a) per .invalidità........................Lire 2.325.— b) per vecchiaia.........................Lire 3.000.— 2. per gli aventi diritto alle pensioni di vedovanza (vedove e vedovi) per i genitori, parenti e figli: Lire a) per la vedova (vedovo) i genitori ed i parenti 1.500.— b) per ciascun figlio............................ 600.— c) per il primo orfano...........................1.500.— d) per ciascun ulteriore orfano.................. 600.— 3. Cìli assicurati ed i pensionati che furono assicurati per La pensione durante il periodo indicato nel presente capoverso, ricevono, a principiare dal 1 gennaio 1947 in poi la pensione minima mensile come segue: oltre 10 fino a 20anni d'assidirazione Lire 3.000.— oltre 20 fino a 25 anni d’assicurazione „ 3.500.— oltre 25 fino a 30 anni d’assicurazione 4.000.— oltre 30 anni d’assicurazione ,, 4.500.— Le pensioni mensili di tutti gli aventi diritto non devono complessivamente superare il totale della pensione dell’assicurato deceduto e dei suoi diritti alla pensione. Art. 3 L'art. 8 della cit. ordinanza si modifica ed è del seguente tenore: 1. Se Vavente diritto alla rendita personale acquisisce il diritto alla pensione personale ovvero se l’avente diritto alla pensione personale acquisisce il diritto alla rendita personale, la pensione gli viene ribassata per 2/s dell’ammontare della rendita. In quanto poi questi •/* sono uguali o superiori della pensione, si corrisponde solamente la rendita. La rendita e la pensione assieme non devono eccedere l’ammontare al 100% della rendita base ovvero della pensione base, prendendo in considerazione la base superiore. 2. Se rassicurato acquisisce contemporaneamente il diritto alla rendita personale e alla pensione personale, gli spetta soltanto una prestazione e precisamente quella maggiore. 3. Se la persona godente la rendita familiare o la pensione familiare, acquisisce il diritto alla rendita personale o alla pensione personale ovvero se la persona godente la rendita personale o pensione personale acquisisce il diritto alla rendila familiare o pensione familiare, la verrà corrisposto solo una prestazione e precisamente quella maggiore, nel mentre il diritto all’altra prestazione e quiescente. Colla cessazione alla prestazione godente, rivive il diritto alla prestazione quiescente. A rt. 4 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale, ma viene attuata cominciando dal 1 luglio 1946. Ajdovščina li 8 gennaio 1947. Il capodi parti mento II segretario ‘ per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLX: dr. Franc Marušič m. p. France Perovšek m. p. 586. Ordinanza sulla derogazione delle ordinanze concernenti la cate-gorizzazioni dei luoghi nel distretto di Capodistria La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno in base all’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e appar approvazione del Pani min istr aziion e Militare dell’A. 4. promulga le seguente ordinanze concernenti la categorizzazione dei .luoghi nella prima e seconda classe di contingenza. Tutti i diritti ed obblighi che scaturiscono dai disposti di queste ordinanze, devono esser sistemati nell'ammontare e contenuto come sano stati disposti per i luoghi nella prima classe di contingenza. Gli emolumenti aumentati ai sensi del 2 capoverso del. presente articolo si ancor aumentano per 10%. . Art. 2 La presente ordinanza entra in vigore col giorno della firma. Ajdovščina li 15 gennaio 1947. Il segretario della Delegazione del CRLN: Franco Perovšek m. p. 587. . Provvedimento sulla nominazione dei membri del Tribunale per l’assicurazione sociale La Delegazione del CRLN pei' il Litorale Sloveno d’accordo coH’Amministrazione Militare dell’A. J. e con l’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente provvedi m e n t o: Ai sensi delPart. 23 del decreto sul L’attuazione del-l’assiicu razione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 vengono nominati quale membri del Tribunale per l’assicurazione sociale pei- tutto ¡1 territorio dell’Istituto regionale per rassicurazione sociale a Capodistria: 1. quale presidente del Tribunale ¡1 giudice del Tribunale popolare distrettuale a Capo d,i stri a delegato dal menzionato Tribunale, 2. quale membro Skočir Matteo, 3. (piale membro P r i m o/, ir Augusto. Ajdovščina li 17 gennaio 1947. Il eapodipartimento II segretario per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLN: dr. Franc Marušič m. p. Franco Perovšek m. p. 588. Provvedimento sulla nominazione del quinto membro dell’amministrazione provvisoria dell’Istituto d’assicurazione sociale a Capodistria La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno d'accordo coll’Alimiin¡strazio»« Militare dell’A. J. e con l’autorizzazione dei CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente p r o v v e d ¡mento : o r dina nz a : Art. 1 Col 1 gennaio 1947 per il territorio de] distretto di Capodistria vengono derogate tutte le disposizioni delle Ai sensi dell’art. 22 del decreto suilFattuazione dell’assicurazione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 si completa l’ordinanza No. 2/12 Bollettino Ufficiale dei 22. settembre 1945 colla ulteriore nomina del quinto membro dell’asaicurazione sociale a Capodistria: Gorkič Josip, dirigente l’ufficio collocamento a Capodistria coll’aggiunta che egli funge da presidente dellammi lustrazione provvisoria autonoma. Ajdovščina li 8 gennaio 1947. Il capodipartimento IL segretario per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLN: dr. Franc Marušič m. p. France Perovšek m. p. 589. Provvedimento sulla nominazione dei ulteriori membri dell’amministrazione provvisoria dell’assicurazione sociale La Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno d’accordo colFAmministrazione Militare delt’A. J. e con l’autorizzazione del CRLN per il Litorale Sloveno e Trieste, emana il seguente provvedimento : ' Ai sensi deU’art. 22 del decreto sull’attuazione del-Fassicurazione sociale obbligatoria del 6 agosto 1945 si completa l’ordinanza No. 2/12 Bollettino Ufficiale del 22. settembre 1945 colla ulteriore nomina dei seguenti membri dell'amministrazione provvisoria: 1. Jaksetič Emilio, fabbricatore di scope e spazzole, 2. Fonda Libero, 3. il terzo membro viene nominato dal CLN distrettuale Buje. Ajdovščina li 29 gennaio 1947. Il capodi par fimento II segretario •per la previdenza sociale: della Delegazione del CRLN: dr. Frane Marušič m. p. France Perovšek m. p. Prosvetna liskama v Ljubljani