ALLIED MILITARY GOVERNMENT BRITISH - UNITED STATES ZONE FREE TERRITORY OF TRIESTE OFFICIAL GAZETTE VOLUME III No. 1-11 January 1950 Published by the A. M. G. F. T. T. under the Authority of the Commander British - United States Forces Free Territory of Trieste. La EdiLoriale Libraria S. A., TriesLe * 1950 ALLIED MILITARY GOVERNMENT British - United States Zone-Free Territory of Trieste Notice No. 1 MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL IN THE SERVICE OF CRAFTSMEN PAINTERS AND DECORATORS, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel in the service of craftsmen painters and decorators, not members of category associations the following award: LODO: ARTICOLO 1 A partire dal Lo dicembre 1049 al personale delle aziende in premessa, sara dovuto un trattamento economico come previsto nella seguente tabella 1) Pittori - Decoratori - verniciatori - tappezzieri in carta L. 66.55 orarie 2) Manovali - intendendosi per tali i lavoratori di età non inferiore ai 19 anni che porgano e tolgono dal lavoro gli attrezzi e i materiali e che compiono tutti gli altri lavori di fatica inerenti alla attività dell’azienda : sopra i 20 anni ..................................... L. 47.28 orarie sotto i 20 anni (tra i 19 e i 20) ................... L. 45.70 orarie ARTICOLO 2 Dalla stessa data sarà pure corrisposta l’indennità di contingenza nelTammontare e con le modalità previste per i dipendenti del settore dell’ industria. ARTICOLO 3 L’ orario di lavoro è fissato in 48 ore settimanali. Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l’orario normale giornaliero stabilito entro i limiti di cui sopra, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata delle percentuili seguenti : a) per le prime quattro ore straordinarie il 25% : b, per le successive il 100%. Nei giorni festivi il lavoro sarà compensato con la maggiorazione del 50% computata sempre sulla paga base. Per ogni ora di lavoro straordinario sarà aggiunta alla paga base maggiorata delle percentuali di cui sopra una quota oraria, non maggiorata del! indennità di contingenza. Sarà pure corrisposta ai dipendenti in parola un’ indennità stagionale del 10%, computata sulla paga base. ARTICOLO 5 Ai dipendenti dell’azienda di cui sopra sarà corrisposto T importo del 19% computato sulla paga base, indennità stagionale e indennità di contingenza a titolo di compenso forfetario per gratifica natalizia, ferie, festività generali e infrasettimanali. ARTICOLO 6 Per prestazioni fuori del comune di residenza sarà corrisposta T indennità di trasferta di Lire 400 giornaliere oltre al rimborso delle spese di viaggio e al pagamento delle ore impiegate per raggiungere la località di lavoro. Se l’attività vien9 svolta oltre la linea di delimitazione - Obelisco - Opicina, Dazio Barcola, Basovizzana Dazio e Ponte di San Sabba, sarà concessa un’ in dennità di Lire 100 oltre alle spese di traspòrto. ARTICOLO 7 Il presente lodo decorre dal l.o dicembre 1949 e verrà a scadere il 31 luglio 1950. Sarà ammessa ima sua revisione in date anteriore alla scadenza, solamente nel caso in cui venisse modificato il trattamento economico attualmente goduto dai dipendenti in premessa disciplinati dal contratto collettivo di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 24 novembre 1949. Sgd. Walter LEVITUS „ Eugenio BERNARDON „ Giusto CRISTIANI „ Renato COR SI „ Vittorio GANT „ Egidio FURLAN „ Ruggero TIRON1 DEPARTMENT OF LABOR Approved 20 December 1949 Svd. E. de PETRIS Chief, Department of Labor Dated at Trieste, this 5th day of January 1950. Il Presidente : I Componer ti : 1 Consulenti Tecnici : Ref. : LDICI49I41 Dr. Ing. E. de PETRIS Chief, Department, of Labor Notice No. 2 MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL IN THE SERVICE OF FIRMS, RUNNING GARAGE MOTOR-CAR HIRING AND RENTING SERVICES AND GARAGES WITH ANNEXED PARKING AND VARIOUS MOTOR-CAR REPAIR SERVICES, WHICH ARE NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel in the service of firms, running garage motor-car hiring and renting services and garages with annexed parking and various motor-car repair services, which are not members of category associations, the following award: L OD 0: PERSONALE IMPIEGATIZIO ARTICOLO 1 A partire dal 15 novembre 1949 agli impiegati dipendenti dalle aziende di cui sopra, sarà corrisposto lo stipendio base come sotto indicato : CATEGORIA Uomini Donno 1. a categoria ............................................ 31.500.— 31.500.— 2. a categoria : . . superiore ai 21 anni .................................. 21.850.— 18.350.— inferiore ai 21 anni .................................. 17.300.— 14.450.— 3. a categoria : Gruppo A superiore ai 21 anni .................................. 13.750.— 11.650.— da 19 a 21 anni ..................................... 12.250.— 10.300.— da 18 a 19 armi ..................................... 10.250.— 8.800.— da 17 a 18 anni ..................................... 9.GOO.— 8.2C0.— • sotto i 17 anni....................................... 8.200.— 7.000,— 3. a categoria : Gruppo B superiore ai 21 anni da 19 a 21 anni da 18, a 19 anni' da 17 a 18 anni sotto i 17 anni .... 10.200.— 8.700,— 9.100, — I7.620. — 7.650.— 6.510.— 7.100, — 0.080,— 6.100, — 5.230,— ARTICOLO 2 Dalla stessa data sarà pure corrisposta T indennità di contingenza nella stessa misura in vigore per gli impiegati del settore industriale. La durata dell’orario normale di lavoro è di 45 ore settimanali. Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento della retribuzione oraria per le ore prestate in più senza alcuna maggiorazione. Agli impiegati ai quali sia consentita, in deroga ed eccezione alle norme di legge sulla limitazione dell’orario di lavoro, la protrazione dell’orario stesso oltre i limiti normali, il lavoro prestato in più fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere e 60 settimanali, sarà compensato con la normale retribuzione oraria senza la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario (stipendio e contingenza divisi per 180). Restano ferme le condizioni di migliore favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria. ARTICOLO 4 L’ impiegato non potrà rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere il lavoro straordinario, il lavoro notturno e festivo, salvo giustificati motivi d’impedimento. È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di cui all’articolo 3. È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 7, salvo per gli impiegati tecnici, che eseguono lavoro notturno in turni avvicendati per i quali l’orario notturno è quello coincidente con l’orario del terzo turno. È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi e nella domenica, salvo per gli impiegati per i quali il riposo compensativo cade in altro giorno, per questi ultimi è lavoro festivo quello compiuto iv Ila giornata di riposo compensativo. È considerato lavoro domenicale quello compiuto dall’ impiegato il quale goda della giornata di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella domenica o ha inizio nella stessa. Per lavoro straordinario notturno e1 festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto : 1) lavoro straordinario diurno feriale ..................... 25% 2) „ „ notturno ........................... 50% 3) „ festivo ............................ 65% 4) „ „ notturno festivo ................... 75% 5) „ compiuto nei giorni considerati festivi ............ 50% 6) nòtturno compreso in turni avvicendati ............. 15% 7) „ non compreso in tomi avvicendati .... 25% 8) domenicale con riposo compensativo : a) per le ore normali di lavoro .. .................. 20% b) per le ore straordinarie ............................... 50% Le suddette percentuali non sono accumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la recri buzione mensile (stipendio e contingenza) per 180. Ove la retribuzione sia corrisposta in tutto o in parte in elementi variabili, si prenderà per base la parte fissa coi minimo in ogni caso dello stipendio minimo della categoria. Gli impiegati per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo a-ziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa Società) hanno diritto per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per otto bienni della loro carriera. Tale aliquota è calcolata sul minimo di stipendio mensile della categoria o grado cui appartiene 1’ impiegato. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal l.o giorno del mese immediatamente successivo .a quello in cui si compie il • biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo nel caso di passaggio di categoria. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, l’anzianità per il servizio prestato dal l.o luglio 1930. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria o grado superiore sarà mantenuto all’ impiegato 1’ importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie o gradi cii provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sarà rivalutato riealeolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo eompcngono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biènnio della nuova categoria. ARTICOLO 6 L’azienda corrisponderà in coincidenza con la festività natalizia, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile (stipendio e contingenza) percepita normalmente dall’impiegato. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della 13. ma mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori a 15 giorni. ARTICOLO 7 Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà : a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiore alla seconda classe) ; b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio — nei limiti della normalità — quando la durata del servizio obblighi 1’ impiegato ad incontrare tali spese ; o) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l’espletamento della missione. PERSONALE NON IMPIEGATIZIO ARTICOLO 8 A partire dal 15 novembre 1949, al personale non impiegatizio delle aziende in premessa sarà corrisposta la paga base come segnato nella tabella che segue : Paga giornaliera QUALIFICHE per 9 ore per 10 ore « Lire a) Autista 435,— b) Uomo di garage (lavaggio vetture, riparazioni gomme, pulizia ai locali, ecc. 332,— — c) Personale custodia Paga oraria 342,— d) Collaudatore e complessi^ista 54.25 e) Operaio specializzato 49.30 f) Operaio qualificato 44.45 g) Operaio comune 41.95 h) Manovale 38.65 Per i lavoratori oi età inferiore ai 20 anni e non soggetti all’apprendistato saranno apportate le seguenti riduzioni percentuali : 10% per il lavoratore di età compresa tra 17 e i 20 anni 30% „ „ „ „ „ „ „ 16 e i 17 Agli apprendisti spetta : nel 1°. anno di app-endistato il 20% nel 11° „ „ „ „ 30% nel III0 ,, ■„ „ „ 45% nel IV» ,, ,, „ „ 60% della paga degli operai qualificati. ARTICOLO 9 Dalla stessa data sarà pure corrisposta l’indennità di contingenza nella stessa misura in vigore per il personale non impiegatizio del settore industriale. La durata normale di lavoro è di 48 ore settimanali con un massimo di otto ore gior" naliere. Per il personale addetto ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la durata normale di lavoro è di 60 ore settimanali con un massimo di 10 giornaliere per il personale viaggiante addetto ai servizi extra urbani, considerati tali quelli che comportano l’uscita dell’automezzo fuori della cinta daziaria e in quanto il personale stesso goda di tutta o parte del-l’indennità di trasferta — (custodi e custodi di magazzino — portieri — guardiani — fattorini di recapito). 54 ore settimanali e con un massimo di 9 or e'giornaliere per il rimanente personale, salvo che per i custodi e portieri con alloggio nello stabilimento e nelle immediate vicinanze, per i quali l’orario potrà essere di 12 ore giornaliere con un massimo di 72 ore settimanali. L’orario di lavoro va conteggiato dall’ora preventivamente fissata dall’azienda per l’entrata in rimessa o in magazzino, o comunque nel luogo di lavoro per 1’ inizio della prestazione fino all’ora in cui il lavoratore ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inoperosità. Durante le giornate e nelle ore di minore lavoro, il lavoratore ha diritto ad almeno un’ora di libertà non retribuita per la consumazione del pasto. L’azienda deve 1 issate il turno di lavoro ed il riposo tra il personale avente le medesime qualità, curerà che compatibilmente con le. esigenze dell’azienda, essi siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero 24 ore di ininterrotto riposo per ogni settimana. L’orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall’azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione. Nel caso di lavoro a turno, il personale di turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo. ARTICOLO 11 Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano, il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, l’opera sua anche oltre l’orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. 11 dipendente è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi sempre che il lavoro sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia. È considerato lavoro straordinario, e dà luogo a un compenso quello disposto dall’azienda ed eseguito oltre la durata normale del lavoro di cui all’articolo 10. Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e nelle ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione : 1) lavoro straordinàrio diurno feriale..................................... 25% 2) „ „ notturno ..................................... 50% 3) „ „ festivo ....................................... 05% 4) „ „ notturno festivo ................................... 75% 5) „ compiuto nei giorni considerati festivi ...................... 50% 6) „ notturno compreso in turni avvicendati ....................... 15% 7) „ notturno non compreso in turni avvicendati ..................... 25% Per coloro che effettuassero l’orario normale di 9 ore giornaliere, il compenso per il lavoro compiuto per la 10. ma ora viene maggiorato del 10%. All’operaio che presti la propria opera nelle festività infrasettimanali, che non cadano di domenica competerà la retribuzione per le ore lavorate senza maggiorazione festiva. Le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla paga oraria di fatto, compresa una quota oraria della contingenza vigente al momento della liquidazione di esse. Le suddette percentuali di maggiorazione non sono cumulabili nel senso che la maggiore assorbe la minore. S’ intende per lavoro notturno quello compreso tra le 22 e le ore 6 del mattino. Le ore straordinarie non possono superare le due ore giornaliere e le ore 12 settimanali, ma il dipendente non è tenuto a prestare più di 10 ore giornaliere, di guida effettiva, senza altra intermittenza che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare d lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario. ARTICOLO 12 Al personale viaggiante comandato a prestare servizi extra urbani di cui all’articolo 10 e costretto per ragioni di servizio stesso a pernottare o a consumare pasti fuori sede, spetta un’ indennità di lire 525 per ogni pasto e di lire 450 per ogni pernottamento, comprensiva della indennità per eventuale lavoro straordinario. Si considera costretto a consumare i pasti fuori sede il personale viaggiante di cui sopra che risulti in servizio continuativo tra le ore 12 e le ore 14 per il primo pasto, e tra le ore 19 e le ore 21 per il secondo pasto. Si considera costretto a pernottare fuori sede lo stesso personale che risulti in servizio per un qualsiasi periodo di tempo compreso fra le ore 23 e le ore 5, con esclusione però di quel personale che non avendo superato sei ore di servizio continuativo, abbia usufruito »dell’ indennità relativa al secondo pasto. L’indennità di trasferta sarà ridotta a Lire 200 quando l’azienda provveda a fornire l’alloggio e i pasti. Il lavoratore che viene mandato'in trasfèrta ha diritto ad un congruo anticipo dell’ indennità per le giornate prevedibili di assenza dalla residenza. ARTICOLO 13 La liquidazione della gratifica natalizia sarà effetuata per ciascun anno nella misura di 25 giornate lavorative. Per i cottimisti si farà riferimento al guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi prestati presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 20 giorni lavorativi si considera, ai fini della corresponsione dei dodicèsimi della gratifica natalizia, come mese intero. ARTICOLO 14 Saranno concordate tra le parti le seguenti indennità: 1) Indennità di uso bicicletta, nel caso in cui il lavoratore usi la propria bicicletta per servizio. 2) Indennità di zona malarica, nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in zona riconosciuta tale dalle autorità sanitarie competenti. 3) Indennità di alta montagna, nel caso in cui il lavoratore presti la sua opera in località di alta montagna fuori della sua normale sede di lavoro. 4) Indennità di lontananza da centri abitati, nel caso' in cui la sede dell’azienda disti dal perimetro del più vicino centro abitato oltre tre chilometri, e vi è mancanza di mezzi pubblici di trasporto. Indennità per maneggio di danaro. — Al personale normalmente incaricato della, riscossione con responsabilità di bollette, fatture, note ecc. di importo complessivo superiore a lire 3.000 giornaliere, sarà corrisposta un’ indennità nella misura del 3% sul salario base. Qualora la ditta richieda cauzione a garanzia, questa non potrà superare le lire 1000 e l’interesse relativo andrà a beneficio del lavoratore. Indennità carico e scarico masserizie. — Ai braccianti adibiti al carico e allo scarico delle masserizie verrà corrisposto un supplemento del 15% sul salario base, per le ore di effettivo lavoro nell’espletamento di tale mansione. ARTICOLO 15 Il presente lodo decorre dal 15 novembre 1949 e verrà a scadere il 30 aprile 1950. Nel caso in cui il trattamento economico del personale disciplinato dal relativo contratto collettivo di categoria, avesse a subire delle modificazioni, sarà giustificata una revisione del lodo anteriore alla scadenza. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 20 ottobre 1949. Il Presidente : I Componenti : I Consulenti tecnici: DEPARTMENT OF LABOR Approved: 16 December 1949 Sgd. E. de PETRIS Chief, Department of Labor Dated at TRIESTE, this 5th day of January 1950. Dr. Ing. E. de PETRIS Ref.: LD/Cj49/42 Chief, Department of Labor Sgd. Walter LEVLTUS „ Alberto CASAMASS1MA „ Mario COCCI „ Giacomo LEVI. „ Renato CORSI „ Nicolò PASE „ Ruggero TIRO NI Notice No. 3 MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL EMPLOYED WITH BUSINESS FIRMS IN THE FOOD-STUFF SECTOR, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS Notice is hereby given that the Minimum, Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect oj personnel employed with business firms in the foodstuff sector, not members of category associations, the following award : LODO: ARTICOLO 1 A partire dal 1° dicembre 1949 al personale in argomento sarà dovuto un trattamento economico come indicato nelle tabelle seguenti : 1°) Personale impiegatizio a) addetti agli. uffici uomini donne mensili 1) capi di servizi 'tecnici ed amministrativi, capi contabili, Lj i r e acquisitori indipendenti ............................ 30.100 30.100 2) capi ufficio, ispettori alle vendite ........................ 23.450 23.450 3) contabili di concetto, corrispondenti indipendenti ed altro personale con analoghe mansioni di concetto .................. 19.550 17.075 4) contabile d’ordine, corrispondenti comuni cassieri, stenodat- tilogràfi .................................................... 14.200 12.785 , 5) aiuto contabili, fatturisti, scritturali, comptometristi, archivisti, dattilografi, riscuotitori esterni, telefonisti ed altro personale analogo ........................................... 11.250 9.395 b) Addetti ai negozi e magazzini 6) gerenti con alle dipendenze oltre 3 venditori o addetti alla cassa, oppure con alle dipendenze oltre 3 venditori, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze oltre 3 magazzinieri o aiuto magazzinieri ......................................... 19.550 19.550 7) gerenti di negozio con alle dipendenze fino a 3 venditori, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze fino a 3 magazzinieri o aiuto magazzinieri .............................. 17.800 16.175 8) commessi di vendita, magazzinieri ........................... 14.500 11.786 9) aiuto commessi di vendita, aiuto magazzinieri ed addetti alla cassa di negozio o ai registratori di cassa ............. 11.250 9.395 2°) Personale non impiegatizio c) Addetti agli uffici, ai negozi e ai magazzini settiman. Lire 10) addetti alla pulizia degli uffici, uscieri .......................... 2.755 10 a) fattorini con mansioni non impiegatizie ............................ 2.756 11) fattorini di negozio, portapacchi, uomini di fatica e addetti alla pulizia dei negozi............................................................ 2.520 12) braccianti di magazzino ............................................. 2.755 Lire 13) operai qualificati ^ meccanici, falegnami, muratori, elettricisti, ecc. ) 2.880 14) operai comuni (addetti a lavori di semplice manovalanza, braccianti) 2.520 15) autisti e motocarristi con preparazione tecnica : a) per un orario di 8 ore giornaliere ......................................... 2.880 b) per un orario di 10 ore giornaliere ........................................ 3.550 16) autisti e motocarristi senza preparazione tecnica': a) per un orario di 8 ore giornaliere .. ................................ 2.755 b) per un orario di 10 ore giornaliere .................................. 3.390 17) cocchieri e carradori..................................................... ‘ 2.995 18) guardiani diurni e notturni .............................................. 3.360 19) pompieri, custodi, portieri a cui viene fornito l’alloggio ............... 2.880 3°) Apprendisti Gli apprendisti commessi di negozio e gli apprendisti operai qualificati percepiscono : nel primo anno ......................... il 30% nói secondo anno ............................il 45% nel terzo anno .................... il 65% nel quarto anno .........................\ .. 1’ 85% della retribuzione, rispettivamente spettante all’aiuto commesso di negozio o all’operaio qua-lificato. La durata massima dell’apprendistato è di 4 anni e può iniziarsi in qualsiasi momento, purché anteriore al compimento del 19° anno di età. ARTICOLO 2 Il personale femminile non impiegatizio avrà diritto alla retribuzione del corrispondente personale maschile ridotta del 20%. Il personale minorile (maschile e femminile) non soggetto all’apprendistato percepirà : se con meno di 16 anni ................il 50% se fra i 16 e i 18 anni ............... il 65% se fra i 18 e i 20 anni .................1’ 80% della retribuzione spettante al corrispondente personale maschile o femminile superiore ai 20 anni. ARTICOLO 3 Gli stipendi fissati nella tabella di cui all’articolo 1 per il personale impiegatizio sono considerati stipendi iniziali. Per gli anni di servizio già maturati o da maturarsi, il personale avrà diritto ad 8 scatti biennali, da concedersi rispettivamente all’ inizio del 3°, 5°, 7°, 9°, 11°, 13°, 15°, 17° anno di servizio, del seguente ammontare : a) Uomini per il personale di cui ai numeri 1, 2 dell’articolo IL. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5720, per il personale di cui ai numeri 3, 6 e 7 dell’articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare Complessivo di L. 5160, per il personale di cui ai numeri 4 e 8 dell’articolo 1 L. 625 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5000, per il personale di cui ai numeri 5 e 9 dell’articolo 1 L. 455 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3640. b) Donne per il personale di cui ai numeri 1 e 2 dell’articolo IL. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5720, per il personale di cui ai numeri 3 e 7 dell’articolo 1 L. 575 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4600, per il personale di cui al numero 6 dell’articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5160, per il personale di cui ai numeri 4 e 8 dell’articolo 1 L. 510 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4080, per il personale di cui ài numeri 5 e 9 dell’articolo 1 L. 375 per ciascun scatto per un’ammontare complessivo di L. 3000. Gli aiuto commessi di vendita hanno diritto a 5 scatti biennali di 455 lire ciascuno (se uomini) e di L. 375 ciascuno (se donne), dopo il conseguimento dei quali e cioè al compimento dell’undicesimo anno di servizio, come aiuto commessi, devono essere promossi commessi con il relativo stipendio base. I salari fissati nell’articolo 1 per il personale non impiegatizio sono da considerarsi iniziali ; per l’anzianità maturata o da maturarsi il personale avrà il diritto a tre scatti quinquennali pari al 2% del salario base da concedere rispettivamente all’ inizio del 6°, 11° e 16° anno di servizio. ARTICOLO 4 II personale impiegatizio promosso ad una categoria superiore che percepisce all’atto delle promozioni uno stipendio superiore allo stipendio iniziale della nuova categoria, percepirà lo stipendio immediatamente superiore nella nuova categoria allo stipendio finora percepito, con la assegnazione della conseguente anzianità convenzionale. ARTICOLO 5 Gli operai ai quali viene affidata dal dirigente dell’azienda o da un suo incaricato la sorveglianza e la guida di ima squadra di lavoratori del proprio gruppo, percepiscono ima percentuale del 10% di aumento sul salario loro spettante. Al personale adibito a lavori particolarmente pesanti ed a lavori durante ì quali sia sottoposto ad agenti dannosi p. e. fumo, fuliggine, cenere infuocata, acidi corrosivi, gas, polvere, umidità, temperature elevate o basse, verrà corrisposto, soltanto per la durata dei lavori stessi, un supplemento fino al 25% del salario base. L’orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere e 48 settimanali per la categoria di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, j4, 15a, 16b dell’articolo 1 del presente contratto ; in dieci ore giornaliere e 60 settimanali per il personale di cui ai numeri 10, IOa, 15b, 16b, 17 e 18 dell’articolo 1 del presente lodo : in dodici ore giornaliere e 72 settimanali per il personale di cui al numero 19. Il lavoro straordinario intendendosi per tale quello prestato oltre Torario normale di lavoro giornaliero, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata del 25% per le prime due ore, 50% per le successive due ore, 75% per le successive. Il lavoro nei giorni festivi verrà compensato con una maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno, intendendosi come tale quello prestato fra le ore 22 e le 6, con il 20%. Il lavoro notturno in regolari turni periodici con il 10%. Nel caso che il lavoro straordinario venga prestato in giorni festivi o in ore notturne, si applica la percentuale per il lavoro straordinario, festivo o notturno, scegliendo fra le tre la maggiore. ARTICOLO 7 In corrispondenza della vigilia di Natale le ditte corrisponderanno mia gratifica natalizia che sarà di una mensilità globale per gli impiegati e di 25 giornate di salario e di indennità di contingenza per il personale non impiegatizio. Npl caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi di servizio prestato nell’anno presso l’azienda ; le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computeranno come mese intero. ARTICOLO 8 A partire dal 1° dicembre 1949 ai dipendenti cui il presente lodo si riferisce sarà pure corrisposta T indennità di contingenza nella misura e nella forma stabilita per le aziende commerciali in genere. ARTICOLO 9 11 presente lodo decorrerà dal 1° dicembre 1949 e verrà a scadere il 30 giugno 1950. Sarà ammessa una sua revisione anteriore alla scadenza solamente nel caso in cui il trat- tamento economico in vigore in base ai contratti di lavoro concernenti il settore commerciale, avesse a subire delle modificazioni. Trieste, 17 novembre 1949. Letto, confermato e sottoscritto. x II Presidente: Sgd. Walter LEVITUS I Componenti: „ Pietro BEVILACQUA „ llario SOLI EU GIN A Renato COESI „ Deodato DECOLLE I Ccnsulenti tecnici: „ Buggero TIRONI ,. Giovanni POLI DEPARTMENT OF LABOB Approved 23 December 1949 Sgd. E. de PETBIS Chief, Department of Labor Dated at Trieste, this 5th day of January 1950. Dr. Ing. E. de PETRIS Chief, Department of Labor Bef. : LD/CI49I43 Notice No. 4 MINIMUM WAGE FOR PERSONNEL EMPLOYED WITH BUSINESS FIRMS PERTAINING TO THE CLOTHING SECTOR AND GENERAL GOODS, NOT MEMBERS OF CATEGORY ASSOCIATIONS Notice is hereby given that the Minimum Wage Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947, has issued, in respect of personnel employed with business firms pertaining to the clothing sector and general goods not members of category associations, the following award : LODO: ARTICOLO 1 A partire dal 1° dicembre 1949 al personale delle aziende di cui in premessa sarà dovuto un trattamento economico come indicato nelle tabelle seguenti : Uomini Donne a) Addetti agli Uffici: Mensili Lire 1) Capi servizio tecnico ed amministrativo, capi, ufficio e capi contabili ................................................. 30.100 30.100 2) Contabili di concetto, corrispondenti indipendenti, cassieri principali ed altro personale con mansioni di concetto .... 19.550 17.675 3) Contabili d’ordine, corrispondenti comuni, cassieri comuni, stenodattilografi ed altro personale con analoghe mansioni 14.200 12.785 4) Aiuto contabili, fatturisti, comptometristi, archivisti, dattilografi, riscuotitori esterni, telefonisti ed altro personale con mansioni analoghe ............................................. 11.250 9.395 b) Addetti ai magazzini : 5) Direttore responsabile delle organizzazioni di vendita nelle aziende e nelle filiali più importanti (quando non rientrano nella qualifica di dirigenti di azienda) gerente di filiali con sede centrale fuori della zona ............................. 30.100 30.100 6) a - Gerenti di negozio con alle dipendenze oltre tre venditori o addetti alla cassa, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze oltre. tre magazzinieri o aiuto magazzinieri, vetrinisti di l.a categoria tecnicamente indipendenti o con aiuto vetrinisti alle loro dipendenze .......................... 19.550 17.675 6) b - Gerente di negozio con alle dipendenze sino a tre venditori • o addetti alla cassa, magazzinieri consegnatari con alle dipendenze sino a tre magazzinieri, capi reparto con alle dipendenze oltre tre venditori, vetrinisti di 2.a categoria .. 17.800 16.175 6) c - Capi reparto con alle dipendenze sino a tre venditori, controllori disciplinari ............................................. 17.100 15.475 7) Commessi di vendita, magazzinieri cassieri di negozio con responsabilità di cassa, impaccatori avvolpitori con responsabilità di controllo o con altri impaccatori o avvolgitori alle loro dipendenze ........................................... 14.200 11.785 8) Aiuto commessi di vendita, aiuto magazzinieri, addetti alla cassa di negozio, ai registratori di cassa, aiuto vetrinisti, indossatrici ................................................... 11.250 9.395 2°) Personale non impiegatizio Uomini Donne c) Addetti agli Uffici, ai negozi e ai magazzini : Settimanale Li r e 9) Assortitori di legnami, imballatoli di mobili, vetro e ceramica ed altri articoli che richiedano speciale competenza, controllori, operai di magazzino con conoscenza delle merci, confezionatori di canestri e corone nei negozi di fiori........... 2.880 2.393 10) "Uscieri, portapacchi e addetti alla, pulizia ............. 2.755 2.290 10) « - Fattorini con mansioni non impiegatizie ................... 2.755 2,290 11) Marcatori, impaccatori, avvolgitori e uomini di fatica .... 2.520 2.098 Settimanale d) Personale ausiliario Lire 12) Operai qualificati (meccanici, falegnami, muratori elettri- cisti, pittori) ................................................. 2.880 2.393 13) Operai comuni ................................................... 2.520 2.098 14) Autisti, motocarristi con preparazione tecnica : a) per un orario di 8 ore giornaliere ........................ 2.880 — b) per un orario di 10 ore giornaliere ....................... 3.550 — 15) Autisti e motocarristi senza preparazione tecnica : a) per un orario di 8 ore giornaliere ........................ 2.755 — b) p9r un orario di 10 ore giornaliere ....................... 3.390 — 16) Cocchieri e carradori ...................................... 2.995 — 17) Guardiani diurni e notturni ................................ 3.360 — 18) Pompieri, custodi e portieri a cui viene fornito 1 alloggio 2.880 2.393 3°) Apprendisti La durata massima dell’apprendistato è di tre anni e l’apprendistato stesso può iniziarsi in qualsiasi momento purché in data anteriore al compimento del 19° anno di età. Gli apprendisti commessi di negozio, vetrinisti ed operai qualificati percepiscono : Nel 1 anno .................il 30% nel li anno ................il 45% nel III anno ...............il 60% della retribuzione spettante all’aiuto commesso di negozio aiuto vetrinista e all’operaio qualificato. ARTICOLO 2 Il personale femminile non impiegatizio riceve la retribuzione prevista per il corrispondente personale maschile ridotta del 18%. Il personale minorile, maschile e femminile, non soggetto all’apprendistato percepirà : se con meno di 16 anni .....il 50% se tra i 16 e i 18 anni ....il 65% se tra i 18 e i 20 anni ....1’ 80% delle retribuzioni spettanti al corrispondente personale (maschile e femminile) di età maggiore degli anni 20. Gli stipendi fissati dalla tabella di cui all’articolo 1 por il personale impiegatizio, sono considerati stipendi iniziali. Per gli anni di servizio già maturati o da maturarsi, il personale avrà diritto ad otto scatti biennali da concedersi rispettivamente all’ inizio del III0, V°, VII0, IX0, XI°, XIII0, XV0 e XVII0 anno di servizio, del seguente ammontare : a) Uomini — per il personale di cui ai . N.ri 1 e 5 dell’articolo IL. 715 per ciascun scatto, per un ammontare complessivo di L. 5.720.—, — per il personale di cui ai N.ri 2, 6 a), 6 6), 6 c), dell’articolo 1 L. 645 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.160.—, — per il personale di cui ai N.ri 3 e 7 deìl’articolo 1 L. 625 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.000.—, — per il personale di cui ai N.ri 4 e 8 dell’articolo 1 L. 455 per ciascun scatto per va ammontare complessivo li u 2.640. -, b) .Dorme. — per il personale di cui ai N.ri 1 e 5 dell’articolo 1 L. 715 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 5.720.—, — per il personale di cui ai N.ri 2, 6 a), 6 6), 6 c) dello articolo 1 L. 575 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4.600.-—, — per il personale di cui ai N.ri 3 e 7 dell’articolo 1 L. 510 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 4.08&—, — per il personale di cui ai N.ri 4 e 8 dell’articolo 1 L. 375 per ciascun scatto per un ammontare complessivo di L. 3.000.—, — Gli aiuti commessi di vendita hanno diritto a cinque scatti biennali di L. 455 ciascuno (se uomini) e di L. 375 ciascuno (se donne) dopo il conseguimento dei quali, e cioè al compimento dell’ 11° anno di servizio come aiuto commesso devono essere promossi commessi con il relativo stipendio base. I salari fissati nell’articolo 1 per il personale non impiegatizio sono salari iniziali. Per gli anni di servizio maturati o da maturarsi, il personale stesso avrà diritto a tre scatti quinquennali pari al 2% del salario base da concedersi rispettivamente all’ inizio del 6°, 11°, 16° anno di servizio. ARTICOLO 4 II personale impiegatizio promosso nella categoria superiore che percepisca all’atto della promozione uno stipendio superiore allo stipendio iniziale della nuova categoria percepirà lo stipendio immediatamente superiore rella nuova categoria, allo stipendio finora percepito, con l’assegnazione della conseguente anzianità convenzionale. Il personale di vendita nei. negozi qualora sia adibito alla preparazione dolio vetrine, percepirà un supplemento del 20% sulla paga base spettantegli. Gli operai ai quali viene affidata dal dirigente dell’azienda o da un suo incaricato là or-veglianza e la guida nella squadra dei lavoratori del proprio gruppo, percepiscono una percentuale del 10% di aumento del salario loro spettante. Al personale adibito a lavori particolarmente pesanti o a lavori durante i quali sia sottoposto ad agenti dannosi come per esempio, fumo, fuliggine, cenere infuocata, acidi corrosivi, gas, polvere, umidità, temperature elevate o basse, verrà corrisposto soltanto per la durata dei lavori stessi, mi supplemento fino al 25% del salario base. ART1COI 0 6 L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e'4.8 settimanali per le categorie di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, 6 6, 6 c, 7, 8, 9, 11, 12, i3, 14 a, 15 a, e 19 dell’articolo 1 del presente contratto. In ore 9 giornaliere e 54 settimanali per il personale di cui ai numeri 10 e 10 a. In ore 10 giornaliere e 60 settimanali per il personale di cui ai numeri 14 6, 15 6 e 16. In ore 12 giornaliere e 72 settimanali per il personale di cui ai numeri 17 e 18. Ad eccezione di quanto più sopra esposto i direttori ed i gerenti di negozio che ordinariamente non partecipino alla vendita, hanno un orario massimo di 9 ore giornaliere e 54 settimanali. Per i fattorini di negozio l’orario normale di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere e 48 settimanali. Il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello prestato oltre l’orario normale di lavoro giornaliero come sopra stabilito, verrà retribuito con la paga base oraria maggiorata, del 25% per le prime due ore, 50% per le successive tre ore e 75% per le ulteriori. 11 lavoro nei giorni festivi verrà compensato con la maggiorazione del 50%. Il lavoro notturno, come tale intendesi quello prestato tra le ore 22 e le ore 6, il 20%, il lavoro notturno in regolari turni periodici con il 10%. Nel caso di lavoro straordinario prestato in giorni festivi e in ore notturne viene applicata la percentuale pei lavoro straordinario festivo notturno, scegliendo fra le tre la maggiore. ARTICOLO 7 In coincidenza con la festività natalizia le aziende corrisponderanno una gratifica natalizia che sarà di una mensilità globale per gli impiegati e di 25 giornate di salario e di contingenza per il personale non impiegatizio. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia quanti saranno i mesi di servizio prestati nell’anno presso l’azienda ; le frazioni di mese superiori a quindici giorni, saranno computate come mense itero. ARTICOLO 8 A partire dal 1° dicembre del 1949 ai dipendenti cui il piesente lodo si riferisce, sarà p ire corrisposta 1’ indennità di contingenza nella misura e nelle forme stabilite per le aziende commerciali in genere. 11 presente lodo decorrerà dal 1° dicembre 1949 e verrà a scadere il 30 giugno 1950. Sarà ammessa una sua revisione anteriore alla scadenza solamente nel caso in cui il trattamento economico in vigore in base ai contratti di lavoro concernenti il settore commerciale, avesse a subire delle modificazioni. Trieste, 24 novembre 1949. Letto, confermato e sottoscritto. Il Presidente : I Componenti : I Consulenti Tecnici DEPARTMENT OF LABOR Approved on 27 December 1949 Sgd. : Dott. Ing. E. de PETRIS Chief, Department of Labor Dated at Trieste, this 7 th day of January 1950. Dr. Ing. E. de PETRIS Ref. : LD\G\&0\ 1 Chief Department of Labor Sgd. Walter LEVITES „ Nicolò PASE „ Ferruccio ROBERTI „ Renato COR SÌ „ Deodato DECOLLE „ Giovanni D’ ELIA „ Giovanni POLI CONTENTS Notice Page No. 1 Minimum wage for personnel in the service of craftsmen painters and decorators, not members of category associations ....................................... 3 No. 2 Minimum wage for personnel in the service of firms, running garage, motor-car hiring and renting services and garages with annexed parking and various motor-car repair services, which are not members of category associations 5 No. 3 Minimum wage for personnel employed with businers firms in the foodstuff sector, not membors of category associations ................................... 12 No. 4 Minimum wage for personnel employed with business firms pertaining to the clothing sector and general goods, not members of category associations.. 16