★ RASSEGNA UFFICIALE DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA Anno I. Capodisfria, 25 S O M M PRESCRIZIONI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE DI CAPODISTRIA 9. Decreto studia iproiolamazione del giorno ventidiue luglio a giorno festivo del distretto di Capodistria 10. Decreto sulla modisicazione del decreto del Comitato popolare circondariale delll’Istria (concernente la suddivisione del Circondario dell lstria in distretti e comuni. 11. Decreto sulla proclamazione della costruzione del distributore di benzina a Isola a opera di utilità pubblica. 12. Decreto sul pagamento dei prestiti scaduti verso il bilancio di previsione e verso gli altri fondi sociali. 13. Decisione sulla devoluzione in gestione delle realità al Gomitato popolare del Comune di Šmarje. 14. Decisione sulla costituzione della scuola ausiliaria per m bambini minorati e non sviluppati con sede >a Portorose. 15. Decisione sulla costituzione delFimpresa «Miniera del carbon fossile di Siedale». settembre 1952 N.o 3 A R I O: 16. Decisione sulla costituzione dellimpresa «Farmacia Centrale». 17. Decisione sulla costituzione dellll’lanprèsa alberghiera «Mensa comune». 18. Decisione su 11’annullamento delle decisioni penali amministrative del Comitato popolare del Comune della città di Capodistria. LEGISLAZIONE JUGOSLAVA: 9. Legge sui comitati popolari dei comuni. 10. Legge sui comitati popolari distrettuali. IL Legge sulle elezioni e la revoca dei delegati dei comitati popolari. * 12. Decisione sulla tariffa per la corresponsione dei diritti di marchiatura e delle altre tasse di verificazione e marchio, delle misure e degli oggetti di metalli preziosi. ANNUNZI LEGALI Prescrizioni del comitato popolare distrettuale di Capodistria 9. In base alFart. 1 punto b)„ comma primo del decreto del Comitato popolare circondariale dell’Istria del 10 dicembre 1951 sui giorni festivi, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette il seguente DECRETO SULLA PROCLAMAZIONE DEL GIORNO VE-NTIDUE LUGLIO A GIORNO FESTIVO DEL DISTRETTO DI CAPODISTRIA Art. 1 Il giorno ventidue luglio — giorno de ! !'i n-u rrez i onc del popolo contro Foooupatore fascista — viene proclamato tjuale giorno festivo idei distretto di Capodistria. Art. 2 Gli operai godono per il giorno festivo di cui aill’art. 1 del presente decreto r l’economia, che ha emanato la decisione, al CPD che è tenuto ad emettere la decisione suil ricorso entro 3 giorni. Avverso la decisione del GPD il debitore può entro trenta giorni dall suo ricevimento presentare la petizione al giudizio competente. L’opposizione, il ricorso e la petizione non sospendono l’eseeuzione del mandato di pagamento. Art. 5 Se il mandato di pagamento in seguito all’opposizione, al ricorso o alla petizione non rimane in vigore, il Consiglio per l’economia, che lo ha emesso, deve senza indugio versare sul conto corrente, dal quale è stato effettuato il pagamento, l’importo pagato irregolarmente. Art. 6 Per versamenti e operazioni secondo questa disposizione non è dovuta tassa alcuna. Art. 7 Il presente decreto entra in vigore con il giorno della sua pubblicazione nella Rassegna xiffieiale del CPD. Capodistria, lì 23 agosto 1952. Il Presidente : F.to Frane Kralj 13. In base aiM’rt. 3 dell’ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dellTstria del 23 marzo 1950 (suiramtmiinistrazione dell Patrimonio popolare ed in relazione all’art. 1 dell’Ordine N.ro 3 del Comandante del-l’AMAPJ della Zona jugoslava del TLT e dell’art. 1 del decreto del Comitato ipopolare circondariale dell’Istria del 14 giugno 1951 su]lini avola/ione del diritto di proprietà sugli immobili che sono patrimonio tavolare, il Comitato poipolare distrettuale di Capodistria emette la seguente DECISIONE SULLA DEVOLUZIONE IN GESTIONE AL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE DI ŠMARJE DELLE REALITÀ’ PART. TAV. 431 C. C. KRKAVČE C. T. 1-17, PART. TAV. 7 C. C. KRKAVČE C. T. 2, 6, 7, 8, 9 e 10, PART. TAV. 277 C.C. KRKAVČE C. T. 3 e 9—12 1. Le realtà del Patrimonio popolare part. tav. 431 c. c. Krkavče c. t. 1—17, part. tav. 7 e. c. Krkavče c. t. 2, 6, 7, 8, 9 e 10, part. tav. 277 c. c. IvrvavN1 e. t. 3 e 9—12 sono devolute in gestione al comitato popolare del Comune di Šmarje. 2. Il Giudizio popolare distretuale di Capodiistria quale giudizio tavolare iscrive nel libro tavolare nel loglio di proprietà delle suddette realità nuailo gestore il comitato popolare del Comune di Šmarje. MOTIVAZIONE In base alla sentenza esecutoria del Tribunale popolare circondari alle di Capodistria del 1. 6. 1951 N.ro d’alt, ko 7-19/52 vennero confiscate le realità indicate all’art. 1 della presente decisione a favore del Patrimonio popolare e venne intavolato il diritto di proprietà sulle realità stesse al nome dell Patrimonio popolare con il decreto esecutorio del Giudizio popolare distrettuale di Capoidistria <1 e 11*8 maggio 1952 N.ro d’aff. I 21 51-12. Le realità stesse sono situate sul territorio del Comune di Šmarje e dovevano perciò venir devolute in gestione al comitato popolare del comune stesso. 3. La presente decisione entra immediatamente in vigore. Capodistria, lì 23 agosto 1952. Il Presidente: F.to Franc Kralj 14. In base al la rt. 1 del decreto del Comitato popolare circondariale dellTstria sulla costituzione di scuole nuove dd. 14 settembre 1947 ed in relazione all’art. 1 dell’Ordine N. 3/52 del Comandante l’Amministrazjione Militare del-1APJ della Zona jugoslava del TLT, concernente il'trasferimento delle competenze del Comitato poipolare circondariale ‘dell Istria ai diue Comitati popolari distrettuali di Capodistria e di Buie dd. 15 maggio 1952, il Comitato popolare distrettuale di Capoidistria emette la seguente DECISIONE SULLA COSTITUZIONE DELLA SCUOLA AUSILIARIA PER BAMBINI MINORATI E NON SVILUPPATI CON SEDE A PORTOROSE 1 2 1. E costituita la Scuola ausiliaria per bambini minorati e non sviluppati con sede a Portorose, che comincerà a funzionare con Tanno scolastico 1952/53. 2. Ven gono accolti nella souanla i bambini minorati e non sviluppati di ambedue i sessi, soggetti all’obhligo scolastico. L’istruzione è gratuita. La scuola ha il proprio internato. 3. La scuola è finanziata dal bilancio di previsione del Comitato popolare distrettuale di Capodistria. 4. Disposizioni dettagliate in merito all’organizzazione ed al funzionamento della scuola saranno prescritte dal Consiglio per l’istruzione e la cultura del Comitato popolare distrettuale di Capodistria. 5. La presente decisione entra immediatamente in vigore. Capodistria, lì 23 agosto 1952. Il Presidente: F.to Frane Kralj 15. In base all’ar.t. 1 dell’ordiinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale deU’Istria dd. 15 maggio 1949 sulle imprese economiche dei comitati popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente DECISIONE SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA «MINIERA DEL CARBON FOSSILE DI SICCIOLE» 1. Viene costituita l’impresa industriale del Comitato popolare distrettuale di Capodistria per lo (sfruttamento della «Miniera del icarbon fossile di Siociole» con sede a S iceiole. L’impresa avrà la denominazione «Miniera del earbon fossile di Sicciole». 2. AU’iimipresa si cede in amministraziorie il patrimonio pubblico, composto del capitale fisso, risultante dall’allegato inventario, che forma parte integrante della presente decisione. e din 140,000.000, ohe saranno versati dal CPD di Capodistria. I mezzi circolanti vengono stabiliti all’impresa con l’importo di din 500.000 da versarsi dal CPD di Capodistria quale fondatore dell’impresa. 3. L’oggetto del Tatti vi tà dell’impresa è lo sfruttamento della miniera di Sicciole e la vendita dei suoi prodotti nell’interno ed all’estero. 4. L’organo economico amministrativo dellimpresa è il Consiglio per l’economia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, ohe prescriverà il regolamento sull’organizzazione deM’impresa e sul modo del suo funzionamento. 5. L’impresa deve, a sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulle imprese economiche dei comitati popolari, richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese economiche presso il Consiglio pe: l’economia del CPD di Capodistria. Con l’iscrizione nel registro l’impresa acquista il carattere di persona giuridica ed il diritto di svolgere l’attività. Capodistria, lì 23 agosto 1952. Il Presidente: • F.to Frane Kralj 3 In base all’art. 1 dell’ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell’Istria dd. 15 maggio 1949, concernente le imprese economiche dei comitati \ popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente DECISIONE SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA «FARMACIA CENTRALE» 1. Viene costituita l’impresa commerciale «Farmacia centrale» con sede a Isola. 2. Il capitale fisso dell'impresa viene stabilito nell importi di din 950.000 ed il capitale d’esercizio nell’importo di din 300.000, entrambi da versarsi dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria. 3. Oggetto dell’attività è l’esercizio della farmacia a Isola, nonché l’importazione e l’esportazione, 1 acquisto e la vendita alil’ingrosso di tutti gli articoli farmaceutici nell’interno ed a 1 l'est ero. 4. L’organo economico amministrativo dell’imipresa è il Consiglio per l’eeonomia del Comitato popolare distrettuale di Capodistria, che prescriverà il regolamento dell’organiiz-zazione dell’impresa ed il modo del suo funzionamento. 5. L’impresa deve venir denunciata ai sensi dell’art. 4 dell’ordinanza sulle aziende economiche dei comitati popolari, per essere iscritta nel registro delle aziende economiche presso il Consiglio per l’economia del Comitato popolare distrettuale di Gap od ¡stria, amministrazione per le entrate. Con l’iscrizione nel registro l’impresa acquista il carattere di persona giuridica con il diritto di svolgere l’attività. Capodistria, lì 23 agosto 1952. , Il Presidente : i F.to Frane Kralj 17. In base all’art. 1 dell’ordinanza del Comitato esecutivo del Comitato popolare circondariale dell’Istria dd. 15 maggio 1949 concernente le imprese economiche dei comitati popolari, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emette la seguente DECISIONE SULLA COSTITUZIONE DELL’IMPRESA ALBERGHIERA «MENSA COMUNE» 1 1. Viene costituita l’impresa alberghiera «Mensa comu-nei» con sede in Capodistria. 2. Il capitale fisso dell’impresa viene stabilito nell’importo di din 1,000.000 ed il capitale d’esercizio nell’importo di din 300.000, entrambi da versarsi dal Comitato popolare distrettuale di Capodistria. 3. Oggetto dell’attività è la fornitura in abbonamento del vitto agli operai, impiegati e dipendenti. 4. L’organo economico amministrativo dell’impresa è il Consiglio per l’ecoinoimia ¿el Comitato popolare distrettuale di Capodistria, sezione industria alberghiera e turismo, ohe prescriverà il regolamento dell’organizzazione dell’impresa ed il modo del suo funzionamento. 5. L’impresa deve venir denunciata ai sensi dell’art. 4 dell ordinanza sulle aziende economiche dei comitati popolari, per essere iscritta nel registro delle aziende econo- miche presso il Consiglio per l’economia del Comitato popolare distrettuale, amministrazione per le entrate, Capodistria. Con l’iscrizione nel registro l'impresa acquista il carattere di persona giuridica con il diritto di svolgere Fattività. Capodistria, lì 23 agosto 1952. Il Presidente: F.to Frane Kralj 18. In base all’art. 5 del decreto del CPCI sulle modificazioni ed integrazioni del decreto sulla costituzione e competenza ideila Pubblica accusa per il Circondario dell’Istria e del decreto del CPCI sulla competenza dei CP locali di prescrivere pene amministrative ed in relazione al comma primo dell'art. 50 del decreto del CPCI del 10. XII. 1951 sulla modificazione ed integrazione del decreto sulle trasgressioni, il Comitato popolare distrettuale di Capodistria emana la seguente DECISIONE SULL’ANNULLAMENTp DELLE DECISIONI PENALI AMMINISTRATIVE DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE DELLA CITTA’ DI CAPODISTRIA N.ro D’AFF. 739/1-52, 794/1-52 e 928/2-52 1. Le decisioni penali amministrative del Comitato popolare del Comune della città di Capodistria N.o d’aff. 739/1-52 del 5 giugno 1952. N.o d’aff. 794/1-52 del 5 giugno 1952 e N.ro d’aff. 928/2-52 del 19 giugno 1952, con le quali vennero rispettivamente l'albergo »Triglav« di Capodistria; Buriini Rinalda, proprietaria del lavoratorio artigiano di rammendo di calze in Capodistria, Calegaria, e Delpontc Emma, proprietaria della rivendita di frutta e verdure in Capodistria, Via S. M. Maddalena, riconosciuti colpevoli della trasgressione di cui all’art. 1 del decreto della Delegazione del GRLN per il Litorale Sloveno N.ro 3 45 sul-l’apentura e chiusura degli esercizi commerciali ed artigiani "e puniti l’albergo »Triglav« con la pena pecuniaria di din 2.000, Buriini Rinalda di din 900. - e Delponte Emma idi din 400.— , sono annullate. MOTIVAZIONE La prqposta per l’amnullamento delle decisioni indicate all’art. 1 venne fatta dalla Pubblica Accusa del Distretto di Capodistria con l’atto del 3. ^VII. 1952 N.o d’aff. ON 33/52, quale autorità competente a sensi dell’art. 5 del decreto sulle modificazioni ed integrazioni del Circondario del-l’Isitria. Le pene amministrative, menzionate nella decisione, vennero pronunziate in base all’art. 1 del decreto sull’apertura degli esercizi commerciali ed artigiani emanato dalla Delegazione del CRLN per il Litorale Sloveno e che con l’entrata in vigore del decreto sulla competenza dei CP locali (cittadini) di prescrivere pene amministrative deve intendersi per abrogato e eiò specialmente per il motivo, in quanto quest’ultimo decreto al punto d. 4 espressamente dispone che le pene per tali trasgressioni vengono prescritte dai CP locali (cittadini) con propri decreti. Il CP per il Comune della città di Capodistria non ha emanalo finora in questa relazione alcun decreto. Perciò non era competente per l amissione delle suddette decisioni penali amministrative. Sebbene il menzionato decreto della Delegazione del CRLN potesse considerarsi tuttora in vigore, sarebbe competente per remissione di tali decisioni penali il giudice per le trasgressioni presso il CPD e ciò a sensi del comma primo deH’art. 50 del decreto del CPCI di data 10 XII. 1951 sulle modificazioni ed integrazioni del decreto sulle trasgressioni. Perciò le citate decisioni penali amministrative dovevano venir annullate. Capodistria, lì 23 agosto 1952. 2. Lo presente decisione entra inmediatamente in vigore. Il Presidente: F.to Frane Kralj Legislazione jugoslava 9. ORDINE In base all’art. 70, comma 5 della costituzione della RP della Slovenia, il Presidium deli’Assemblea popolare della RP della Slovenia pubblica la legge sui comitati popolari dei comuni, approvata dall’Assemblea popolare della RP della Slovenia nella 3. sessione straordinaria di data 30 giugno 1952 e pubblicata con decreto in data 30 giugno 1952 N.ro LS 139/1-52 e che è del seguente tenore: Per l’organizzazione e 1 attività dei comitati popolari creati e 'sviluppati nella guerra di liberazione nazionale e nella rivoluzione socialista dalle masse lavoratrici con a capo la classe operaia e che formano la base del potere del popolo lavoratore della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, 1 Assemblea popolare della Repubblica popolare della Slovenia emette la seguente LEGGE SUI COMITATI POPOLARI DEI COMUNI Capitolo primo DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Il comitato poipolare del comune è quale organo rappresentativo locale dell’auto rata statale, l’organo deH’auto-nonna popolare nel comune. Art. 2 Il comitato popolare del comune dà l’indirizzo allo sviluppo economico, sociale e culturale del comune assicurandolo; consolida e sviluppa l’ordinamento socialista e l’ordine giuridico ed assoda i diritti dei cittadini che ad essi derivano dalla costituzione e dalle leggi, sviluppa la propria autonomia e ^autonomia delle organizzazioni economiche e sociali nel comune ed adempie gli altri compiti previsti dalla legge. Il comitato poipolare del comune può trattare anche affari di competenza degli organi statali superiori e può proporre il modo con cui questi vanno risolti. , Art. 3 Il comitato popolare del comune è l’organo supremo dell autorità statale del comune; allo stesso sono subordinati lutti gli organi locali amministrativi del comune. * * Pubblicata nel Bollettino ufficiale della RPS N.ro 19-88/52 ed estesa al Distretto di Capodistria con VOrdine del Comandante delVAMAPJ N.ro 29/52. Il comitato popolare del comune esercita il potere nei limiti dei diritti e doveri stabiliti dalla costituzione e dalla legge. Soltanto- con la legge della repubblica si possono istituire nel comune organi amministrativi per affari di competenza della repubblica i quali organi amministrativi sono subordinati direttamente agli organi statali repubblicani. Art. 4 Il comitato popolare del comune è composto dii delegati eletti in base al diritto elettorale generale, eguale e diretto, oon votazione segreta dai cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia iscritti nella lista elettorale per il territorio del comune. Il comitato popolare del comune viene elletto per tre anni. Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS ha diritto di prorogare in seguito a condizioni particolari al massimo per un anno il mandato di tutti i comitati popolari dei comuni della Repubblica popolare della Slovenia, come pihre di indire elezioni generali dei comitati popolari dei comuni ancor prima della scadenza del loro mandato. Art. 5 I delegati del colitato popolare del comune rispondono del proprio operato agli elettori. Gli elettori hanno diritto di revocare il delegato che non gode più della loro fiducia. Le elezioni e le revoche dei delegali sono regolate da apposita legge. Art. 6 II comitato popolare del comune compie le funzioni del potere nelle proprie sedute, le funzioni deiramministra-zione statale invece anche per mezzo dei suoi organi collegiali (consigli). Il comitato popolare del comune deve nell’ad empi ere i propi compiti basarsi suU’fljniziativa e collabo-razione delle masse popolari e sulle organizzazioni del popolo lavoratore. Art. 7 I comuni rientrano nell’ambito del distretto. II comune è un’integrità territoriale ed economifa composta di uno o più abitati. La circoscrizione del comune viene determinata e modificala solamente con la legge, il nome e la sede del connine anche con l ordine del Presidinni dell Assemblea popolare della RPS. Il comune è persona giuridica. Art. 8 I rapporti tra i comitati popolari dei comuni e gli altri organi statali si basano sui diritti e doveri stabiliti dalla costituzione e dalle leggi. La legalità del lavoro del comitato popolare del comune è sorvegliata dal comitato popolare distrettuale. Art. 9 II comitato popolare del comune ha lo statuto, emesso da esso stesso. Con lo statuto si prescrive Lordili amento interno del comitato popolare del comune, la distribuzione delle prescrizioni e le modalità del suo lavoro. Lo statuto determina anche di rapporto del comitato popolare del comune nei confronti delle imprese e degli enti dallo stesso istituiti. Lo statuto viene emesso in conformità alla presente legge, tenuto conto delle condizioni particolari del comune. Lo statuto del comitato popolare del comune entra in vigore con la sua convalidazione da parte del comitato popolare distrettuale. Art. 10 Su proposta del comitato popolare del comune maggiormente sviluppato può con la legge repubblicana, con lordine del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS o con statuto del comitato popolare distrettuale venir stabilito, che iL comitato popolare di tale comune adempia e disimpegni alcuni affari per i quali è normalmente competente il comitato popolare distrettuale. Art. 11 Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai comitati popolari di quei comuni delle città, per i quali non valgono le disposizioni della legge sui comitati popolari delle città e dei comuni delle città, corno pure ai comitati popolari dei comuni neirambito della città, in quanto la legge sui comitati poipolari delle città e dei comuni della città non contenga per essi disposizioni particolari. Il comitato popolare del comune della città che si trova nelle condizioni per poter ottenere diritti speciali, può proporre all’Assemblea popolare della RPS ohe venga emanata una legge secondo la quale questo comune divenga il comune della città, avente diritti speciali secondo la legge sui comitati popolari dello città e dei comuni delle città. Capitolo secondo DIRITTI E DOVERI DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE I. Competenza Art. 12 Il comitato popolare del comune svolge tutti gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, in quanto per i singoli affari non sia stabilita dalla legge la competenza degli organi statali superiori. Nella competenza dei comitati popolari del comune rientrano specialmente i seguenti affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune: — bilancio di previsione; — contributi locali; — ordine e modo di sfruttamento dei pascoli, foreste, prati e cave di pietra che gestisce, pascoli sui possedimenti privati, modo di utilizzazione delle strade stagionali e dei passaggi; — emissione del piano regolatore d’accordo con il comitato popolare distrettuale; impianti comunali e determi-nazioné delle condizioni per il loro uso, come pure enti comunali e loro rapporti con i cittadini (acquedotto, fontane, sorgenti, pozzi, cisterne, canalizzazioni, bagni, lavanderie e simili); regolazione della località, costruzione e manutenzione delle vie, dei viali, dei giardini e simili; regolazione dei mercati; manutenzione della pulizia; traffico locale, costruzione e manutenzione delle strade e ponti locali; illuminazione pubblica, manutenzione del fondo alloggi e sorveglianza della sua utilizzazione ; cimiteri; — cura per l’adempimento delle prescrizioni sull’istruzione scolastica obbligatoria; manutenzione materiale delle scuole e istituti; — manutenzione del servizio medico, della stazione sanitaria, ambulatori, dispensari, servizio ostetrico e simile; emanazione di provvedimenti per la lotta e la repressione delle malattie, specialmente delle malattie contagiose; lavori di sanamente neH’ambito -locale, sorveglianza sul mantenimento della nettezza presso le sorgenti, ruscelli, rive dei fiumi e simili; sorveglianza sulle condizioni igieniche nei locali pubblici; — assistenza dei bambini e delle madri; asili, campi di «gioco per bambini, villegiature, giardini d infanzia e simili, cura delle persone spossate e bisognose di assistenza ; — manutenzione dell’ordine locale e della quiete, sorveglianza suM’uso delle piazze, vie e delle altre località pubbliche per i bisogni sociali dei cittadini; custodia dei campi, vigneti ed impianti agricoli, servizio di spazzaea*-mino e misure contro gli incendi, inondazioni ed altre calamità elementari. Il comitato popolare del comune eseguisce diretta mente le leggi e le altre prescrizioni degli organi statali superiori e svolge affari dell’attività esecutiva nei rapporti con i cittadini, organizzazioni ed enti economici e sociali, quando ciò per legge o altra prescrizione gli sia conferito in competenza. Art. 13 La competenza del comitato popolare del comune, viene stabilita con la legge c con le disposizioni degli organi statali superiori emesse in base alla legge. T singolii affari che riguardano sopratutto lo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, si possono trasferire dalla competenza del comitato popolare dc-1 comune nella competenza degli altri organi statali solamente con la legge. Così pure si può limitare la sua competenza in tali affari solamente con la legge. Art. 14 Il comitale) popolare del comune svolge tutti gli affari per i quali esso è competente in base e nei limiti delle proprie prescrizioni, leggi e disposizioni generali degli organi statali superiori. Art. 15 Il comitato popolare del comune ha diritto di emettere di per se stesso disposizioni autonome negli affari che innanzi tutto si riferiscono allo sviluppo economico comunale, culturale e sociale del comune, in quanto tali affari non siano contemplati dalla legge. Se la legge disciplina un dato affare soltanto in linea generale, può il comitato popolare del comune, nei limiti della propria competenza emettere disposizioni integrative (decreti) per disciplinare tali affari con riguardo alle esigenze del comune. Il comitato popolare del comune ha diritto di prescrivere con decreto, per trasgressione delle sue disposizioni, pene amministrative stabilite dalla legge. Con le disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali si determinano i diritti e doveri dei cittadini o delle organizzazioni sociali, dev’essere garantito il diritto di ricorso al competente comitato popolare distrettuale. Se le disposizioni del comitato popolare del comune non sono conformi alile disposizioni degli organi statali superiori, valgono le disposizioni degli organi statali superiori. Art. 16 Il comitato popolare idei comune emette autonomamente il bilancio di previsione del comune. Il comune ha diritto ad una parte deil contributo sociale, defili imposta sul reddito e delle altre imposte stabilite dalla legge, dovute dalle organizzazioni economiche e dai contribuenti del suo territorio. La parte minima del contributo sociale e delle imposte ohe va a favore del bilancio di previsione del comune è determinata dal piano sociale del distretto in armonia con il piamo sociale e con le prescrizioni della Repubblica popolare della Slovenia. Art. 17 Il comitato popolare del connine ipuò in conformità alle disposizioni legali introdurre per le esigenze del comune l’aggiunta comunale. Art. 18 Il Il comitato popolare del comune può introdurre per la costruzione degli impianti comunali, culturali, sociali e sanitari il contributo locale speciale. Art. 19 Il comitato popolare del comune determina autonomamente con il bilancio di previsione il modo di ripartizione delle entrate comunali e precisamente per l’adempimento dei suoi compiti e per le proprie spese amministrative, per Economia e per le altre attività sociali da finanziarsi dal bilancio di previsione del comune. Art. 20 Il comitato popolare del comune gestisce in conformità alile disposizioni vigenti tutti i terreni e gli stabili del co- mune che sono patrimonio popolare, in quanto tate diritto in base alla legge non spetti agli altri organi statali, alle organizzazioni economiche, agli enti e collettività (villaggi e simile). Il diritto di gestire terreni e stabili può venir trasferito dal comitato popolare del comune ad alfro comitato popolare o »iceversa in base alll’aceordo reciproci. In mancanza di tale accordo, tale diritto viene trasferito con l'ordine del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Il diritto di gestire terreni e stabilii viene trasferito dal comitato popolare del comune agli organi repubblicani con ordine • del Presidium 'dell’Asse nubi e a popolare della RPS, sentito il comitato popoilare del comune. Art. 21 Il comitato popolare del comune dirige l’amministTa-zione del patrimonio popolare d’uso comune nel suo territorio, (strade, fiumi, canali, parchi, eoe.) e serve esclusivamente ai bisogni degli abitanti del comune, in quanto por legge, singole parti di questo patrimonio non siano cedute in amministrazione agli altri organi statali, alle organizzazioni o enti economici. Il comitato popolare del comune gestisce anche altro patrimonio popolare d’uso comune nella sua circoscrizione, se lo stesso sia posto in sua amministrazione con prescrizioni degli organi statali superiori. Nell’amministr are il patrimonio popolare d’uso comune, il comitato popolare del comune è in diritto di determinare il suo scopo, le modalità e le condizioni del suo uso, emettere disposizioni e provvedimenti per la salvaguardia e manutenzione del medesimo, decidere in merito al trasferimento di ta/le patrimonio dall’uso comune e designare gli organi per il disimpegno delle singole operazioni inerenti la gestione di tale patrimonio. Nella controversia tra due comitati popolari del comune del territorio dello stesso distretto, come pure fra il comitato popolare del comune da una parte e l’altro, organo statale, organizzazione o ente economico dall’altra parte, a chi cioè spetti il diritto di amministrare il patrimonio popolare d’uso comune, decide il comitato popolare distrettuale. Art. 22 Il comitato popolare del comune ha diritto di costituire di propria iniziativa su proposta dei collettivi di lavoro delle organizzazioni sociali e dei cittadini con mezzi del bilancio di previsione del comune imprese economiche, nonché enti ed impianti comunali, culturali, d’istruzione, sanitari e sociali. Il comitato popolare del comune può d’accordo con gli altri comitati popolari del comune oppure con i comitati popolari delle città rispettivamente dei comuni delle città costituire imprese ed enti in comune. ) Art. 23 Il comitato popolare del comune ha nei confronti delle organizzazioni ed enti economici del comune diritti e doveri stabiliti dalla legge e dalle disposizioni basate sulle leggi: contro di essi può prendere provvedimenti econo-mici-amministrativi e di sorveglianza in base a disposizioni speciali. L’organo economioo-amiministrativo dell’impiresa o ente in connine (comma secondo dell’art. 22) è il comitato popolare stabilito di comune accordo dai fondatori o comunque il comitato popolare nella cui circoscrizione si trova la sede dell’impresa o ente. • Art. 24 Il comitato popolare del comune (dirige il procedimento amministrativo di primo grado, in quanto ciò per espressa disposizione della legge gli sia conferito in (competenza. Art. 25 Il comitato poipolare del comune deve provvedere al-l’ad empimento delle sue prescrizioni e delle altre sue deliberazioni. Art. 26 Il .comitato popolare del comune deve prestare assistenza legale agli altri organi statali. Art. 27 Per la manutenzione dell’ordine e della quiete e per l’esecuzione amministritiva delle saie deliberazioni e decisioni il comitato popolare del comune può avere una guardia comunale popolare. La guardia comun ale-popolare viene costituita con decisione deJl’organio repubblicano per gli affari interni, d'accordo con il comitato popolare del comune. Il comitato popolare del comune chie non ha la guardia comunale popolare può ordinare alla milizia popolare di essicurare l’esecuzione amministrativa delle sue deliberazioni ,e decisioni. Art. 28 Le controversie riguardanti la competenza fra i comitati popolari dei comuni nella circoscrizione dello stesso distretto vengono risolte dal comitato popolare distrettuale. Le controversie sulla competenza fra i comitati popolari dei comuni nel territorio di distretti diversi vengono risolte dal Presidium deiM’Assemblea popolare della RPS. 2 2. Rapporti tra i comitati popolari dei comuni e gli'organi statali superiori Art. 29 Il comitato popolare distrettuale ha diritto di sorvegliare i comitati popolare dei comuni, se questi osservano o meno la legge. — NeH’eseguire tale sorveglianza il comitato popolare del distretto ha soltanto quei diritti che ad esso spettano per legge. Art. 30 Il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annidare le disposizioni illegali del comitato popolare del comune. Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare anche disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali vengono intaccati gli interessi generali. Il Consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo territorio operativo sospendere 1 esecuzione delle disposizioni illegali del comitato-popolare del comune rispettivamente delle sue disposi ziioni, con le quali sono lesi gli interessi generali, e proporre al comitato popolare distrettuale l’abolizione o annullamento delle medesime;, nei casi urgenti tale diritto spetta anche al presidente del comitato popolare distrettuale. Tali organi possono sospendere l’esecuzione delle disposizioni nel termine previsto per rabolizione o annullamento di tali disposizioni (art. 34). «Se il comitato popolare distrettuale in base alla proposta di abolizione o annullamento della sospesa disposizione del comitato popolare del comune non emette alcuna decisione nel termine previsto daH’art. 34 della presente legge, la disposizione sospesa vaile per confermata. Art. 31 Il consiglio del comitato popolare distrettuale può nel suo territorio operativo abolire o annullare le disposizioni illegali del consiglio del comitato popolare del comune. Se tale disposizione sia stata emessa in base al decreto o ad altra disposizione generale del comitato popolare del comune, può il consiglio del comitato popolare distrettuale soltanto sospendere l’esecuzione di tale disposizione e proporre al comitato popolare del eumene, di abolire o annullare la medesima. I competenti consigli del comitato popolare distrettuale hanno pure il diritto di sospendere l’esecuzione ^di tale disposizione emessa dal consiglio del comitato popolare del comune, negli affari non previsti dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con tale disposizione siano Iesi gli interessi generali. Se il comitato popolare del comune, al quale è stata proposta l’abolizione o annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio, ntm emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissionè della decisione sulla sospensione, la disposizione sospesa vaie per confermata dal medesimo. Art. 32 Gli interessi generali sono lesi allorquando la disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi isia in contrasto con i principi fondamentali deH’ord in amento giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia oppure con la linea generale di condotta della sua evoluzione socialista. Art. 33 Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può avvertire il comitato popolare del comune rispettivamente suo consiglio che ha emesso la disposizione illegale sull’ illegali tà della disposizione e chiedere allo stesso di abolire o modificare esso stesso tale disposizione ne;l termine che glielo fisserà. Art. 34 Il comitato popolare del distretto rispettivamente il suo consiglio può abolire o annullare la disposizione del comi- tato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione. Art. 35 La decisione su 11 ’¡aboliizione, annullamento o sospensione defila disposizione del comitato popolare del comune dev’essere motivata e deve riferirsi alle rispettive disposizioni. Art. 36 Il comitato popolare del comune deve trasmettere i propri decreti, ordinanze ed istruzioni al comitato popolare distrettuale al più tardi entro 3 giorni dal giorno dell’emissione. Art. 37 Il comitato popolare del comune, cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Il consiglio del comitato popolare del comune cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al competente organo statale repubblicano. Il reclamo va prodotto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione. L’organo a cui è stato presentato il reclamo può confermare, abolire o annullare la decisione avverso la quale è stato presentato il reclamo. Art. 38 —> Il comitato popolare distrettuale può abolire, annullare 0 modificare le «decisioni del comitato popolare del comune rispettivamente idei suoi organi, emesse nel procedimento amministrativo, solamente in base alle disposizioni del procedimento amministrativo. Art. 39 «Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio non esercita il proprio diritto di sorveglianza sopra la legalità dell’attività dell comitato popolare del comune, il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS rispetti vani ente il competente organo statale repubblicano lo avverte in merito a'Hillegalità della disposizione del comitato popolare del comune, pretendendo dallo stesso di abolire o annullare tale disposizione nel termine che all’uopo glielo fisserà. Se il comitato popolare distrettuale o suo consiglio anche dopo trascorso tale termine non abolisce o annulla tale disposizione del «comitato popolare del oomutie o dei suoi organi, il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano ha diritto di emettere da solo in virtù della propria competenza, nel termine di 30 giorni da quello, con cui scade il termine di cui al cànnula precedente, la decisione sull abolizione o annullamento, per la quale è nor-malmenite competente l’organo di sorveglianza. Art. 40 Se il comitato popolare del comune rispettivamente suo organo non esegue l’operazione che doveva eseguire oppure 1 operazione che in virtù della propria competenza gliela ordinò il comitato popolare distrettuale o la esegue intempestivamente, può eseguirla il comitato popolare distrettuale da solo, il comitato popolare del comune gli deve invece rimborsare le . relative spese. Avverso la decisione con la quale il comitato popolare distrettuale o suo consiglio si assume d,a solo l’esecuzione dell’affare per il quale è competente il comitato popolare del comune o suo consiglio, il comitato popolare del comune o suo consiglio ha diritto di presentare reclamo al Presidium dell’Assembeia popolare della RPS rispettivamente al competente organo statele repubblicano entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. Art. 41 Dove nel presente capitolo si fa menzione dell’abolizione, annullamento o sospensione delle disposizioni iLlegali, valgono le relative norme anche per tutti gli altri provvedimenti illegali del comitato popolare del comune e dei suoi consigli, in quanto non trattisi di decisione del procedimento amministrativo, (art. 38). Art. 42 Se il comitato popolare del comune tratta gli affari che rientrano nella competenza dell’organo superiore secondo il comma secondo dell’art. 2 della presente legge e gli propone il modo di risolverli, deve tele organo avvertire il comitato popolare del comune del proprio punto di vista di fronte alla relativa proposta. Art. 43 Se il comitato popolare del comune è del parere ohe 1 organo statale superiore con sua disposizione o con altra decisione abbia violato qualche suo diritto derivante dalla legge, ha diritto di avvertire il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS o il Presidium dell’Assemblea popolare «della RFPJ, qualora trattisi di disposizione dell’ organo centrale. Se il presidium dell’assemblea popolare con sua decisione viola i diritti del comitato popolare del comune derivante dalla legge, il comitato popolare del comune, ne avverte l’assemblea popolare. Il presidium rispettivamente assemblea popolare può in seguito a 11’avvertimento abolire o annullare la disposizione rispettivamente decisione, avverso la quale è stato prodotto l’avvertimento. * L’avvertimento non sospende l’esecuzione della disposizione rispettivamente decisione. Art. 44 Il comitato popolare distrettuale, cura il regolare funzionamento dei comitati popolari dei comuni, prestando loro la necessaria assistenza professionale e tecnica. Art. 45 « Il Presidium deU’Assemlblea popolare della RPS può dii per se stesso o su proposta del competente comitato popolare distrettuale sciogliere agni comitato popolare del comune nel territorio della Repubblica popolare della Slovenia, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con le leggi del Governilo centrale o repubblicano, sopra tutto se il comitato popolare dell comune nonostante gli avvertimenti del comitato popolare distrettuale non adempia i propri compiti. Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS prima di emanare l’ordine di cui al primo comma del presente articolo, deve sentire il relativo comitato popolare del comune. Se il comitato popolare del comune viene sciolto, li Presidium dell’Assemblea popolare della RPS nomina l’aminlistrazione provvisjnria tra i delegati del comitato popolare del comune sciolto oppure tra gli altri cittadini che hanno il diritto di essere eletti delegati del comitato popolare del comune. L’ammiinistrazione provvisoria può sbrigare soltanto affari amministrativi correnti. Se il comitato popolare del comune viene sciolto, si devono contemporaneamente con l’ordine di scioglimento, indire elezioni per il nuovo comitato popolare del comune. Le elezioni devono aver luogo al più tardi entro due mesi dallo scioglimento. 3. Responsabilità di risarcimento danni del comune Art. 46 Il comune è responsabile del danno causato dal delegato, membro del consiglio o dal dipendente del comitato popolare del comune con l’azione illegale al cittadino o alla persona giuridica nel disimpeignare i suoi doveri. Il danneggiato presenta la richiesta d’indennizzo all comitato popolare del comune. Se questi non accoglie la richiesta o la accoglie soltanto parzialmente oppure se entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta non si esprime sulla stessa può il diamneggiatto produrre petizione al competente tribunale civile. Il comune può esigere dal delegato del consiglio rispettivamente dal dipendente, che con l’azione illegale ha causato il danno, il risarcimento del danno pagato. Per quanto riguarda la prescrizione delle richieste di risarcimento danni e la competenza del trihuntle riguardante le vertenze di risarcimento danni valgono le disposizioni ohe si applicano ai dipendenti statali. Capitolo terzo ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ’ DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE 1. Composizione del comitato popolare del comune Art. 47 Il comitato popolare del comune è composto di 11 a 35 delegati. II numero dei delegati del comitato popolare del comune viene determinato dallo statuto rigurdo alla grandezza del comune ed al numero degli abitanti come pure alle particolari condizioni economiche, sociali, culturali eid altre del comune. Art. 48 Se una parte del comune, che al tempo delle elezioni al comitato popolare del comune fu un’unità elettorale a se, viene aggregata ad altro comune, al comune della città rispettivamente alla città; i delegati del comitato popolare del comune, eletti all’unità elettorale che viene aggregata, divengono delegati del comitato popolare del (Comune, del comune della città rispettivamente città, la cui circoscrizione viene ingrandita. 2. Territorio operativo del comitato popolare del comune Art. 49 Il comitato popolare del comune sbriga tutti gli affari di sua competenza, nelle proprie sedute, alcuni affari amministrativi può però svolgere anche per mezzo dei suoi consigli. Art. 50 Il comitato popolare del comune può sbrigare solamente nella sua seduta i seguenti affari che non possono venir sbrigati per mezzo dei suoi organi: 1. emette e modifica il proprio statuto; 2. emette decreti ed ordinanze; 3. elegge ed esonoTa il presidente del comitato popolare del comune ed iil delegato ohe sostituisce il presidente, qando quest’ultimo è Lempoaraneamente assente o impedito; 4. costituisce ed abolisce le commissioni dei delegali e le commissioni speciali; 5. elegge ed esonera i delegati delle proprie commissioni dei delegati, nonché presidenti e delegati dei propri consigli e delle commissioni speciali ; 6. autorizza la carcerazione preventiva del delegato; 7. delibera la decisione dei (mandati dei delegati; 8. determina le circoscrizioni, peir le quali vengono convocate le adunanze degli elettori; delibera la convocazione e decide in merito alle conclusioni delle adunanze degli elettori ; 9. delibera la pubblicazione del referendum comunale; 10. emette il bilancio di previsione del comune ed approva il conto consuntivo; 1. dà pareri e osservazioni alla proposta del piano sociale distrettuale ; 12. emette piani regolatori per il comune e le sue frazioni ; 13. Introduce in conformità alle prescrizioni legali l’aggiunta comunale; 14. applica a norma della deliberazione dell’adunanza degli elettori il contributo speciale locale; 15. delibera ¡provvedimenti eoonomioo-aimministrativi ; 16. delibera la costituzione, fusione e cessazione delle imprese economiche e degli enti, nonché il trasferimento degli elementi del capitale fisso delle imprese economiche; 17. nomina ed esonera i direttori delle imprese nonché i dirigenti degli enti; * 18. delibera circa la disposizione del patrimonio popolare che gestisce; 19. delibera l’assunzione di prestiti e la garanzia da darsi da parte del comune per prestiti concessi all’organizzazione o ente economico del comune ; 20. delibera in merito all’ammontaire della rimunerazione fissa al presidente del comitato popolare del comu- ne ed in merito alla regolazione di rimborso delle spese ai delegati, ai membri dei consigli ed ai membri delle commissioni speciali ; 21. nonnina ed esonera i dipendenti del comitato popolare del comune; 22. determina i posti di lavoro nell’amministrazione del comitato popolare del comune ; 23. delibera sui ¡ricorsi dei dipendenti e degli operai del comi tato popolare del comune avverso le decisioni del presidente riguardo ai loro rapporti di lavoro ; decide in merito ai ricorsi dei dipendenti avverso le decisioni del presidente, con le quali sono stati puniti per irregolarità disciplinari e in merito ai ricorsi degli operai avverso le decisioni con le quali sono stati puniti per trasgressioni disciplinari ; 24. delibera in merito al fatto se si debba avvertire o meno della disposizione illegale o di altra decisione del-Pongano stadiale superiore, con la quale sono violati i diritti del comitato popolare del comune; 25. iSbriga gli altri affari i quali per legge o statuto devono venir sbrigati dal comitato popolare del comune solamente nella seduta. 3. Costituzione del comitato popolare del comune Art. 51 Allo scopo di costituire il comitato popolare del comune il presidente del comitato popolare del comune finora ¡in carica convoca alla prima riunione i neoletti delegati immediatamente dopo la pubblicazione dei risultati elettorali. Questa deve aver luogo al piu tardi il quindicesimo giorno dopo quello delle elezioni. Se il presidente nel predetto termine non convoca i delegati neoleltii, questi si riuniscono da soli la prima domenica dopo tale termine alle ore 9 nel luogo stabilito per ile riunioni del comitato popolare del comune. Art. 52 La prima riunione è aperta e diretta dall delegato più anziano. Indi viene eletta la commissione di verificazione di tre delegati per verificare i certificati di elezione dei delegati, accertandone la regolarità e facendone relazione al. comitato popolare del comune. Art. 53 In merito alla verificazione dei mandati dei delegati decidono i delegati del comitato poipolare del comune. Il delegato cui mandato è in contestazione non può votare in merito alla convalidazione del proprio mandato, se alla verificazione dello stesso si procede con votazione separata. Art. 54 Il comitato popolare del comune può convalidare o meno reiezione idei singolo delegato, può iperò anche rimandare la decisione e ordinare le necessarie indagini. Se il mandato del delegato non viene convalidato perchè il delegato - eletto non possiede i rei pi isiit i per essere eletto delegato, si ripetono le elezioni per tale mandato. Le elezioni devono ripeterei pure quando il mandato non venga convalidato in seguito alle irregolarità verificatesi nelle elezioni che sostanzialmente influivano sull’esito finale delle elezioni. Tali elezioni vengono indette al più tardi per il 15. giorno dopo la decisione in merito alla convalidazione di tale mandato. Art. 55 Dopo la verificazione dei mandati, i membri cui elezione è stata convalidata, prestano e firmano il giuramento : Il giuramento è del seguente tenore: «■Giuro idi servire fedelmente il popolo, di adempiere coscienziosamente ed indefessamente i miei doveri, di salvaguardare l’oniore del delegato popolare e di difendere, sviluppare e tutelare le conquiste democratiche della lotta di liberazione e della rivoluzione poipolare attenendomi allo statuto ed alle leggi, e di contribuire con tutte le mie forze all’edificazione del socialismo, al progresso del comune, della Repubblica Popolare della Slovenia e della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia». I delegati ohe appartengono alle minoranze nazionali possono prestare ¡giuramento nella propria lingua. Fino a che il delegato non abbia, prestato giuramento, non può esercitare i diritti e doveri di delegato. 9 Art. 56 Dopo il giuramento i delegati eleggono il presidente del comitato popolare del comune che assume l’ulteriore direzione della seduta. II comitato poipolare del comune elegge indi il delegato che sostituirà il 'presidente del comitato popolare del comune quando questi sarebbe assente o impedito temporaneamente, i delegati ideile proprie commissioni permanenti dei delegati, nonché i presidenti ed i membri dei suoi consigli. 4. Sessione del comitato popolare del comune Art. 57 Il comitato ¡popolare del comune è in sessione permanente per tutto il periodo peT il quale è stato eletto e svolge la sua attività sia nelle sedute ohe nei consigli rispettivamente nelle commissioni dei deputati. Il comitato poipolare del comune deve tenere le sedute almeno una volta al mese. Art. 58 Le sedute del comitato popolare del comune sono convocate dal presidente del comitato popolare del comune. Ogni delegato deve essere invitato alla seduta per iscritto, con l’indiicaizione del luogo, ora e proposta deil’oitdine del giorno. L’invito con l’ordine del giorno della seduta viene pubblicato all’albo degli affissi del comitato popolare del comune ed oltre a ciò anche secondo l’usanza del luogo. Ogni delegato ha diritto di proporre al proposto ordine del giorno integrazioni e modificazioni del proposto ordine del giorno. Art. 59 Se mi quinto dei delegati dèi comitato popolare del comune chiede o se il comitato popolare distrettuale oppure il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS ordinano di convocare le sedute e se contemporaneamente viene fatta la proposta dell’ordine del giorno, il presidente del comitato popolare del comune deve convocare la seduta entro 5 giorni. Art. 60 Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca la seduta, quantunque in base alla leiggie o a richiesta di un quinto dei delegati l’avesse dovuto convocare, il comitato popolare del comune -può riunirsi anche da solo, se la seduta sia convocata da un quinto dei delegati. Art. 61 La seduta del comitato popolare dell comune è diretta dal presidente del comitato popolare del comune. Art. 62 All’inizio della seduta il comitato popolare del comune discute e delibera l’ordine del giorno della seduta ed elegge due verificatori del verbale. La seduta non può venir chiusa prima che l’ordine del giorno sia stato esaurito. Art. 63 Il comitato popolare del comune discute e delibera la relazione presentata sul proprio lavoro dal presidente dell comitato popolare del comune rispettivamente sul lavoro dei consigli da parte dei presidenti dei consigli del comitato potpolare del comune. • Art. 64 Hanno diritto di discutere e di votare solamente i delegati del comitato popolare del comune, il diritto di discutere invece anche il presidente del comitato popolare distrettuale, come pure i delegati dell’Assemblea popolare della RFPJ dell’Assemblea popolare della RPS ed i delegati del comitato popolare distrettuale eletti sul territorio del comune, il comitato popolare del comune può deliberare di far partecipare alla discussione anche la persona che non sia delegato. 11 diritto di fare proposte al comitato popolare del comune spetta ai delegati, alle commissioni dei delegati ed ai consigli del comitato ipo,polare del comune. In merito alla proposta deve venir emessa la deliberazione. E’ escluso dalla deliberazione e votazione il delegato, quando trattasi degli affari che direttamente lo riguardano o che riguardano i suoi congiunti più prossimi. Art. 65 I delegati hanno diritto di porre quesiti orali o scritti nelle sedute del comitato popolare del comune al presidente del comitato popolare del comune ed ai presidenti dei' consigli. Il presidente del comitato popolare del comune rispettivamente il presidente del consiglio deve rispondere oralmente alle domande al più tardi nella prossima seduta. Art. 66 Le sedute del comitato popolare .del comune sono pubbliche. Se lo richiedano importanti interessi generali, il comitato popolare del comune ha inoltre la facoltà di deliberare l’esclusione del pubblico dàlia singola seduta o lavoro della seduta. Art. 67 Il comitato popolare del comune delibera validamente quando alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi delegati. Il comitato popolare del. comune delibera a maggioranza di voti dei delegati presenti, a meno che con la legge o con lo statuto del comitato popolare del comune non sia prescritta nu’apposita maggioranza. Lo statuto del comitato popolare del comune viene accolto e modificato con la maggioranza dei, voti di tutti i delegati del comitato popolare del comune. Art. 68 Nella seduta si procede normalmente alla votazione pubblica; la votazione può essere soltanto personale. Ha luogo la votazione segreta quando questa viene deliberata dal comitato popolare idei comune. Art. 69 Il presidente del comitato popolare del comune può ammonire il delegato che con il proprio comportamento o agire disturba la seduta. Se il delegato malgrado l’ammonizione disturba ulteriormente la seduta, il comitato popolare del comune può escluderlo dalla seduta. Art. 70 Delle sedute del comitato popolare del comune viene redatto il verbale, ohe viene sottoscritto dal presidente e dai verificatori del verbale. Il verbale verificato viene trasmesso immediatamente al comitato popolare distrettuale. Disposizioni più dettagliate sul lavoro della commissione di verificazione, sulla verificazione dei mandati e sulla convocazione, lavoro e andamento della seduta del comitato popolare del comune vengono prescritte dallo statuto del comitato popolare del comune. 5. Commissioni dei delegati del comitato popolare del comune Art. 72 Per lo studio delle singole questioni, per la preparazione delle deliberazioni e per lo svolgimento delle inchieste il comitato popolare del comune elegge tra i propri dele-iglati le commissioni dei delegati permanenti e temporanee. Le commissioni permanenti dei delegati vengono elette dal comitato popolare el comune nella prima seduta per tutta la durata dei mandati, le commissioni temporanee invece secondo il bisogno. La commissione temporanea fun- ziona fijio a quando non abbia eseguito il compito affidatole rispettivamente fino all esonero da parte del comitato popolare del comune. Il comitato popolare del comune ¡può però in qualunque tempo esonerare tutti o singoli delegati di qualsiasi sua commissione dei delegati, eleggendone nuovi. Il singolo delegato può far parte al massimo di due commissioni permanenti dei delegati. Art. 73 Ogni comitato popolare del comune ha la propria commissione dei mandati e delTimmunità e da propria commissione dei conti. La commissione dei conti sorveglia 1’eseouzione del bilancio di previsione del comune. Il comitato popolare del cernirne può costituire anche altre commissioni permanenti dei delegati, come la commissione per le prescrizioni legali, la commissione per l’economia e la commissione per le istanze ed i reclami. • Art. 74 Le commissioni permanenti dei delegati studiano le proposte trasmesse loro dal comitato popolare /del comune per il relativo esame. La commissione dei delegati fa la propria relazione sulle proposte nella seduta del comitato popolare del comune. Art. 75 Il presidente del comitato popolare del comune ed i presidenti dei consigli del comitato popolare del comune non possono essere m-emhri delle commissioni dei delegati. Art. 76 Le commissioni permanenti dei delegati sono composte di 3 a 5 delegati ; la commissione dei conti ha tre membri. Ciascuna commissione elegge dal ¡proprio seno il presidente. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei propri membri. Del lavoro della commissione viene redatto il verbale. Art. 77 Disposizioni più dettagliate sulla costituzione, composizione e lavoro delle commissioni permanenti dei delegati .sono stabilite dallo statuto, sulle commissioni temporanee dei delegali invece dalla deliberazione sulla loro costituzione. 6. Prescrizioni legali, decisioni ed altre deliberazioni del comitato popolare del comune Art. 76 li Comitato popolare del comune emette prescrizioni generali, decisioni ed altre deliberazioni. Art. 79 Il comitato popolare del comune emette le prescrizioni generali nella forma di decreti, ordinanze ed istruzioni. Art. 80 I decreti, le ordinanze e le istruzioni vengono sottoscritti dal presidente del comitato popolare del comune. Art. 81 è I decreti e le ordinanze de'l comitato popolare del comune devono essere pubblicati ; questi vengono pubblicati secondo le usanze del luogo, se il modo diverso di pubblicazione non sia prescritto separatamente. Riguardo alle altre deliberazioni decide il comitato popolare del comune se e come vanno pubblicati. Le prescrizioni generali del comitato popolare del comune entrano in vigore col giorno della loro pubblicazione, se con queste prescrizioni non sia disposto diversamente. Art. 82 II comitato popolare del comune emette deliberazioni in merito ai problemi che esso non risolve con disposizione generale. Il comitato popolare del comune risolve con decisioni e deliberazioni anche singoli affari della propria competenza. Capitolo quarto DIRITTI E DOVERI DEI DELEGATI Art. 83 I delegati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del comitato popolare del comune e di collaborare al suo lavoro, eollaborare al lavoro delle commissioni dei delegati e dei consigli, alile quali sono stati eletti, e di disimpegnare tutti gli altri doveri e compiti loro affidati da parte del comitato popolare del comune. I delegati possono prendere parte anche alle sedute delle commissioni dei delegati e dei consigli di cui non sono membri, e possono nelle medesime colllaborare alle discussioni senza il diritto di voto. Art. 84 Ogni delegalo del comitato popolare del comune ha diritto di proporre decreti, ordinanze, istruzioni, decisioni ed altre deliberazioni su tutti gli affari di competenza del comitato popolare del comune. I delegati hanno diritto di porre quesiti verbali o scritti nelle sedute del comitato popolare del comune (art. 65). Art. 85 I delegati devono partecipare ^ille adunanze dei propri elettori; agli elettori devono fare relazione sulla loro attività e sul lavoro del comitato popolare del comune, rendendone conto. Art. 86 II delegato non può essere dipendente deli’animinìstra• zinne del proprio comitato popolare del comune. Art. 87 I delegati rispondono del proprio operato a>l proprio comi tato p opolare. II comitato popolare del comune, può ammonire il delegato ohe ha trasgredito i propi doveri da deilegato oppure proscioglierlo dai compiti affidatigli. Il comitato popolare del comune può proporre ravviamento dell procedimento per la revoca del (delegato, se questi da almeno sei mesti non ha partecipato ad alcuna seduta-dei comitato popolare del comune del suo consiglio non giustificandosi al riguardo. Art. 88 I delegati godono deirimmunità nell’esercizio dei propri doveri. Per il reato che viene perseguitato per dovere d ufficio non è ammessa la carcerazione preventiva del delegato senza il consenso del comitato popolare del comune. Il consenso non è necessario se trattisi di reato, per il quale il carcere preventivo è obbligatorio o se il delegato sia stato colto nel compimento del reato per il quale è prevista la pena di reclusione superiore ad un anno o pena più severa oppure se sussista il timore della sua evasione. L’organo che ha iniziato i.1 procedimento penale contro il delegato deve riferire il fatto senza indugio al proprio comitato popolare 'del comune. Art. 89 I delegati rispondono materialmente al proprio comitato popolare del comune del danno, causato nei l’esercizio del proprio dovere da delegato direttamente al comune op/pure ai cittadini o alle persone giuridiche mediante l’esercizio illegale del dovere da delegato, danno che il comune deve risarcire. In merito dalla responsabilità di risarcimento del danno causata dai delegati ed al F ammontare dello .«tesso decide il comitato popolare del comune. Avverso la sua decisione il delegato può produrre petizione all competente tribunale entro 30 giorni dal ricevimento della medesima. Art. 90 I delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute neH’eseroiziio dei loro doveri d’uffiicio e iil diritto al rimborso del loro guadagno normale per il tempo in cui disimpegnano tali doveri. II comitato popolare del comune emette in conformità alle dispoisiizdionii repubblicane disposizioni più dettagliate, determinando i casi e l’ammontare del rimborso delle spese e del guadagno venuto meno ai delegati. Art. 91 Il mandato del delegato cessa prima del tempo per il quale è stato eletto : 1. se perde il diritto elettorale — con il giorno della perdita dello stesso ; 2. se viene revocato dagli elettori — con il giorno in cui la revoca venne votata; 3. se rinuncia al mandato con il giorno in cui il comitato popolare accoglie la sua dimissione; 4. se è stato condannato per reato per motivi di lucro o per altro reato .alla pena dall’aresto superiore a sei mesi oppure alla pena di reclusione con il giorno di esecutorietà della sentenza ; s 5. se accetta il servizio neiramministrazione del proprio comitato popolare — con il giorno della sua entrata in servizio. Art 92 Avverso la deliberazione del comitato popolare del comune, con la quale viene constatata la cessazione del mandato, il delegato può ricorrere al comitato popolare distrettuale nel termine di 15 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa. Capitolo q u int o DEL GOMITATO POPOLARE DEL COMUNE 1. Presidente del comitato popolare del comune Art. 93 Il comitato popolare del comune elegge tra i propri delegati il presidente. Il presidente rappresenta il comitato popolare del comune ed il comune stesso quale persona giuridica dinanzi agli organi statali e nei rapporti giuridici di fronte alle singole persone fisiche e giuridiche. Il presidente può di caso in caso delegare altri a rappresentare il comune. Art. 94 Il presidente è eletto ed esonerato dall comitato popolare nella sua seduta. La stessa persona può essere presidente per al maissimo due periodi di lavoro consecutivi del comitato popolare del comune. Trascorso il periodo di lavoro del comitato popolare del comune, il presidente può svolgere ulteriormente il suo (lavoro fino all’elezione del nuovo presidente. Il presidente del comitato popolare dell comune non può essere contemporaneamente presidente o membro del consiglio o della commissione del proprio comitato popolare. Art. 95 II presidente adempie le seguenti funzioni: 1. convoca e dirige le sedute del comitato popolare; 2. cura la preparazione delle sedute del comitato popolare e compila le proposte dell’ordine del giorno delle sedute ; 3. cura la regolare esecuzione delle deliberazioni del comitato popolare e delle deliberazioni degli organi statali . \ superiori ; 4. riferisce al comitato popolare in merito al proprio lavoro ed al lavoro d ell’aiiim in ist razione ; 5. cura la concotrdanza del lavoro dei consigli del comitato popolare, esigendo all’oeoorrenza per singoli casi la decisione del comitato popolare; 6. ha diritto di pretendere dal presidente del consiglio la relazione sul lavoro del consiglio, all’oeeorenza convoca le sedute del consiglio e può pretendere di discutere e deli- berare nella seduta dell consiglio; nomina tra i delegati il sostituto del presidente del consiglio, se questi è temporaneamente assente o impedito ; 7. cura il regoli are svolgimento del lavoro delle commissioni dei delegati del comitato popolare, riunendoli in seduta in caso di bisogno anche da solo; 8. cura la compilazione del progetto del bilancio di previsione del comune e del progetto del bilancio di chiusura, dei disegni di decreti e disposizioni, proposte al comitato popolare dai consigli e dagli altri organi del comitato popolare; cura la tempestiva rimessa di tali disegni alle competenti commissioni permanenti dei delegati del comitato ipopolare ; 9. pubblica decreti ed ordinanze del comitato popolare, le altre deliberazioni del comitato popolare invece se la pubblicazione è prescritta; 10. esercita la sorveglianza sul lavoro dell’amministrazione e dei dipendenti dell’amministrazione del comitato popolare; emette decisioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti e operai nei limiti dei diritti spettantigli per legge o statuto del icomitato popolare; determina la sostituzione del segretario del icomitato popolare del comune quando questi è temporaneamente assente o impedito ; propone contro il segretario e gli altri dipendenti del icomitato popolare del comune il procedimento disciplinare, pronunziando nei loro confronti pene per irregolarità disciplinari; pronunzia le pene per trasgressioni disciplinari degli operai del comitato popolare; 11. convoca le adunanze degli elettori ; 12. disimpegna tutti gli altri affari che rientrano nella sua competenza per legge o per altre disposizioni degli organi statali superiori, per statuto o deliberazioni del comitato popolare. Ant. 96 Quando il presidente è temporaneamente assente o. impedito io sostituisce il delegato da designarsi dal comitato popoilare del comune. Art. 97 Il presidente percepisce per la sua attività nel comitato poipolare una rimunerazione fissa in danaro. 2. Consigli del comitato popolare del comune Art. 98 ¡Nei comitati poipolari dei comuni si possono costituire al bisogno i consigli per l’adempimento di alcuni affari amministrativi. Neli esecuzione idi decreti, ordinanze, istruzioni ed altre dèi iber azioni del comitato popolare del comune, nonché delie leggi e delle altre disposizioni generali degli organi statali superiori, i consigli svolgono innanzi tutto i seguenti affari ammlnistratitivi : 1 ) discutono problemi dii massima del proprio ramo amministrativo, indirizzano mediante istruzioni c insegnamenti il lavoro amministrativo del comitato popolare del comune del proprio ramo amministrativo e sorvegliano ! esecuzione delle proprie deliberazioni ; 2) preparano progetti di decreti e delle altre disposizioni generali da emettersi dal comitato popolare del co- mune; emettono provvedimenti per 1 esecuzione delle disposizioni del proprio comitato popolare, per le quali sono autorizzati ; 3) emettono decisioni nel procedimento amministrativo se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comune ciò rientri nella loro competenza. Il consiglio è corpo collegiale; esso si compone del presidente e di 4 a 8 membri. Il presidente del consigliò viene eletto dal comitato popolare del comune ir! .i delegati, gli altri membri invece tra i membri, rappresentanti delle organizzazioni ed enti economici e sociali e tra cittadini che per le loro capacità personali e professionali possisene dare aiuto nell’esecuzione dei compiti del consiglio. Può essere eletto membro del coniglio solo il cittadino che ha diritto di essere eletto delegato del comitato popolare. Il presidente ed i membri del consiglilo sono eletti per un lanno. Ninno può essere membro di più di due consigli. I membri del consiglio hanno diritti e doveri uguali. Il dipendente deH’amministrazione del comitato popolare del comune non può essere membro del consiglio. Art. 100 1 consigli svolgono la loro attività anche dopo il decorso del periodo di lavoro del comitato popolare del comune fino a quando il nuovo comitato popolare non abbia eletto i nuovi consigli. Art. 101 I consigli rispondono idei proprio lavoro al comitato popolare del comune. I consigli fanno relazioni sul proprio lavoro nonché proposte per la soluzione degli affari che non possono venir sbrigati da loro stessi. II comitato popolare del comune può in ogni momento esonerare tutti o singoli membri del consiglio e al loro posto eleggere nuovi. Art. 102 I consigli svolgono l’attività inelle sedute. Le sedute vengono convocate dal presidente del consiglio nei termini stabiliti dallo statuto, dalla necessità o dalla deliberazione del consiglio. La seduta deve essere convocata amiche a richiesta del presidente idei comitato popolare del comune o di un terzo dei membri del consiglio. Nei casi urgenti la seduta del consiglio può venir convocata anche dal presidente stesso del comitato popolare del comune. L’invito ¡alia seduta deve contenere lanche la preposta dell’ordine del giorno. * II consiglio delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri del consiglio. Votando un determinato affare vale per accolta ìa deliberazione che è stata votata a maggioranza di voti dei membri del consiglo presenti. , Art. 103 Le sedute del consiglio sono dirette dal presidente del consiglio. In ogni seduta il presidente del consiglio fa relazione sull’esecuzione ideile deliberazioni dell’ultima seduta e sulle questioni correnti, con la facoltà idi delegare per la relazione sui singoli problemi debordine del giorno anche il segretario o altro dipendente idei comitato popolare 'del comune. Se il consiglio o il ¡presidente del consiglio siano del parere di dioiver presentare un dato affare al comitato popolare del comune, può tale affare venir discusso nella seduta del consiglio, tuttavia il consiglio non può decid ere in merito, ma per lo più proporre al comitato popolare del comune di decidere in merito. Se il comitato popolare del comune delibera che il consiglio debba prendere la relativa decisione, esso è legato a tale deliberazione. Il presidente del consiglio firma le decisioni emesse dal consiglio in base al punto 3. dell’art. 98 della presente legge. Art. 104 Delle sedute del consiglio viene rediatto il verbale; a richiesta del membro del consiglio viene messo nel verbale anche il parere separato del medesimo. Il verbale viene sottoscritto dal presidente del consiglio e dal verbalista. Art. 105 I membri del consiglio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute neM’ad empimento dei propri doveri nel consiglio, nonché il diritto al rimborso dell’effettivo guadagno normale perduto per il tempo in cui adempiono tali doveri. Art. 106 I membri idei consiglio che non sono delegati del comitato popolare del comune rispondono del danno causato nell’ad empimento dei propri doveri, analogamente ai delegati del comitato popolare del comune. Art. 107 Lo statuto del comitato popolare del comune prescrive se il comitato popolare del comune abbia da avere consigli e quali, come pure disposi aioni più dettagliate sul numero dei membri, suH’orgainiizzazione, competenza e lavoro dei consigli. 3 3. Commissioni speciali ed altri organi del comitato popolare del comune Art. 108 Il comitato popolare del comune può costituire per la preparazione o l’attuazione di singoli compiti commissioni speciali che però non hanno diritto di decidere. Possono far parte di tali commissioni i membri ed altri cittadini. Il lavoro e ^organizzazione della commissione sono stabiliti dal comitato popolare dell comune con deliberazione sulla costituzione della commissione. Art. 109 Per T adempimento dei singoli compiti sono formate in base alle disposizioni generali degli organi statali supe- riori presso il comitato popolare del comune anche altre commissioni speciali (per esempio la commissione per le trasgressioni) © altri organi speciali, cui lavoro e organizzazione sono stabiliti da tali disposizioni. Capitolo sesto COMITATI DI VILLAGGIO Art. 110 Nei villaggi e casali possono venir costituiti comitati di villaggio allo scopo di sbrigare efficacemente i singoli alari per i quali è competente il comitato popolare del comune, affinchè i cittadini possano conseguire più agevolmente :i propri diritti e per sbrigare affari d’interesse locale, in merito ai quali non decide Tadunanzà degli elettori. Il comitato popolare del eommne costituisce il comitato di villaggio con decreto, su proposta deH’admianza degli elettori o idia solo. Se il comitato poipolare non accoglie la proposta per la costituzione del comitato di villaggio, l’adunanza degli elettori può avverso tale decisione ricorrere al comitato popolare distrettuale. Il comitato di villaggio è composto di delegati del comitato popolare del comune eletti nel villaggio rispettivamente casale, nonché dei cittadini eletti dall’adunanza degli elettori. Il comitato di villaggio può proporre al comitato popolare del comune i decreti ed altri provvedimenti da emettersi. Il comitato popolare del comune deve deliberare in merito alle proposte dei comitati idi villaggio. II comitato di villaggio può convocare l’adunanza degli elettori (comma quarto dell.art. 134). •Il comitato popolare del comune sorveglia il lavoro del comitato di villaggio ed ha diritto di abolire o annullare le sue deliberazioni e di decidere in merito da solo. Il comitato di villaggio ha diritto idi ricorrere al comitato popolare die tre ttu alle se il comitato popolare del comune abolisce o annulla la sua deliberazione. Art. 112 Lo statuto del comitato popolare del comune, stabilisce quali compiti d’importanza locale devono essere svolti dal comitato idi villaggio. Il comitato di villaggio non può emettere decisioni nel procedimento amministrativo e non può avere dipendenti. Capitolo s et t imo AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DEL GOMITATO POPOLARE DEL COMUNE I 7. Amministrazione Art. 113 Per la preparazione e l’esecuzione degli affari di competenza del comitato popolare del oomune, esso dispone di un’amministraizioine ; l’araministrazione ha dipendenti amministrativi e professionali nonché esecutivi e di cancelleria. L’amministrazione del comitato popolare del comune cid il lavoro di questo sono diretti dal segretario del comitato popolare del comune sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare del cornine. Art. 114 L’amministrazione del comitato popolare del comune è un’unità organizzatila. L’orgamizzaeiome delFamministraziione è stabilita dallo statuto del comitato popolare del comune in conformità alle disposizioni degli organi. statali superiori. Art. 115 Allo sootpio di facilitare il lavoro (Fartimin istrazione del comitato popolare del comune con gli abitanti delle località più lontane del comune si poffiomo fissare con statuto determinati giorni d’ufficio nei singoli villaggi fuori della sede del comitato popolare del comune. 2. Dipendenti Art. 116 I dipendenti del comitato popolare del comune vengono nominati ed esonerati dal comitato popolare del comune. II segretario, il cassiere e gli altri dipendenti amministrativi e professionali vengono nominati e esonerati dal comitato popolare del comune (¡'accori!o cpn il presidente del comitato popolare distrettuale. Art.. 117 Può venir nominato segretario ohi possiede l’abilitazione professionale secondo le disposizioni vigenti, il pre-(sciriitto 'esame eid almeno tre anni di piratica amministrativa. Art. 118 Il segretario del comitato popolare del comune disim-¡pegna innanzi ' tutto i seguenti aff ari : 1) cura la regolarità e legalità del lavoro amministrativo, adeguando il lavoro dei dipendenti del comitato popolare del oomune; 2) dispone i dipendenti 'del comitato popolare del comune per singoli posti di (lavoro; 3) dirige gli affari personali idei dipendenti e operai del comitato popolare del comune dando proposta al presidente del comitato popolare del comune per l’emissione delle decisioni in merito ai loro rapporti di lavoro ; 4) cura il progresso professionale dei dipendenti; ' 5) emette in base alle istruzioni e direttive del consiglio rispettivamente nei riguardi delle deliberazioni del 'comitato popolare in base alle istruzioni e direttive del presidente del comitato popolare decisioni nel procedimento amministrativo, se per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comi iti e ciò non rientri nella competenza del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio ; 6) rilascia attestati e certificati di competenza del comitato popolare del comune e dirige la corrispondenza di 'cancelleria ; 7) coadiuva il presidente nella preparazione delle sedute del comitato ¡popolare del comune e nell’adeguamento idei lavoro dei singoli consigli e degli altri organi del comitato popolare del comune. Il segretario h;a diritto di partecipare alle sedute del comitato popolare del comune. Tiene i verbali delle sedute del comitato popolare del comune ed ha diritto di partecipare alle sedute dei consigli e delle commissioni e col-1 alberare al loro lavoro, però senza diritto di voto. Art. 119 Il segretario risponde del proprio operato e del regolare lavoro d’uffiicio dei dipendenti dell’ j^mministraizione del comitato popolare del comune al presidente ed al comitato popolare del comune. Art. 120 Se il segretario è temporaneamente assente o impedito lo sostituisce il dipendente del comitato popolare del comune designato dal presidente. Art. 121 (Oltre al segretario, il comitato popolare del oomune ha per disimpegnare affari amministrativi professionali e di cancelleria ancora altri dipendenti. di numero dei posti di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione del Comitato popolare del comune e l’abilitazione professionale necessaria per ciascun posto dii lavoro sono stabiliti dal comitato popolare del oomune d’accordo con il comitato popolare distrettuale. Art. 122 Le decisioni sui rapporti di servizio dei dipendenti del comitato ppolare del comune vengono emesse in conformità alle disposizioni degli organi statali superiori dal presidente del comitato popolare del oomune, in quanto la presente legge, le deposizioni degli organi statali superiori o lo statuto del comitato popolare del oomune non dispongano diversamente. In merito ai reclami avverso le decisioni sui rapporti di servizio ed ai reclami avverso le decisioni sulle irregolarità disciplinari dei dipendenti emesse dal presidiente, decide il comitato popolare del comune. Art. 123 Le disposizioni che si applicano ai dipendenti statali vengono applicate anche ai diipendeti del comitato popolare del comune, in quanto con la presente legge non sia disposto diversamente. ¡3. Guardia popolare comunale Art. 124 La guardia popolare comunale è organo esecutivo del comitato popolare del comune ed è direttamente subordinata al presidente del comitato popolare del comune. Le spese per il mantenimento ¡della guardia popolare comunale vengono coperte dal bilancio di previsione del comune. Art. 125 La guardia popolare comunale tutela l’ordine e la quiete locale a norma delle decisioni del comitato popo- lare del comune e delle istrussiorai e sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare del comune, la sicurezza personale e patrimoniale invece a norma delle istruzioni e sotto la sorveglianza del caipix] i.p art imento per gli aliar» interni del comitato popolare distrettuale. Art. 126 L’organo repubblicano per gli affari interni emette prescrizioni più dettagliate sul lavoro, organizzazione, disciplina, armamento, abilitazione professionale ed uniforme della guardia popolare comunale. Capitolo ottavo SORVEGLIANZA E PARTECIPAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI- * 1. Adunanze degli elettori Art. 127 Al fine di far partecipare in numero quanto maggiore i cittadini al lavoro del comitato popolare del comune, al fine di rafforzare la responsabilità dei rappresentanti eletti del comune e per assicurare la sorveglianza popolare sull lavoro del comitato popolare del comune, vengono nei comuni convocate le adunanze degli elettori. Art. 128 Le adunanze degli elettori accolgono le deliberazioni che sono obbligatorie per il comitato popolare del comune se è così stabilito dalla legge. Le adunanze degli elettori danne pareri e fanno proposte negli affari per i quali ciò sia obbligatorio per legge. Le adunanze degli eiettori possono trattare questioni e dare pareri e proposte anche negli affari che sono d’interesse del distretto, della Repubblica popolare della Slovenia o di 'tutto ilo Stato, negli affari messi a discussione generale, come pure negli affari per i quali ciò sia richiesto diagli organi statali superiori. Art. 129 Le adunanze degli elettori si tengono di regola nei villaggi. Le circoscrizioni per le quali si 'tengono le adunanze degli elettori sono determinate dal comitato popolare del comune. Art. 130 La deliberazione che viene accolta dall’adunanza degli elettori viene trasmessa al comitato popolare del comune. Il comitato popolare del comune deve quanto prima trattare la deliberazione comunicando la propria decisione all’adunanza degli elettori. Art. 131 Se il comitato popolare del comune rileva che ila deliberazione deH’adunamza degli elettori, la quale è obbligatoria per il comitato popolare del comune, sia Illegale, lo fa presente al comitato popolare dei comune per la relativa decisione. Art. 132 Il comitato popolare del comune può emettere il decreto concernente rintroduzione deH’aggiunta locale speciale appena dopo che la .'relativa deliberazione sia stata accolta dall’adunanza degli elettori alla quale ba preso parte la maggioranza degli elettori. La deliberazione del-l’adunanza degli elettori è obbligatoria per il comitato popolare del comune. Art. 133 Le adunanze degli elettori devono essere sentite prima di emanare la decisione sulla modificazione trerritoriale dei comune. Art. 134 Le adunanze degli elettori si riuniscono secondo l’occor-renza, almeno però una volta ogni tre mesi. L’adunanza degli elettori è convocata" dal presidente del comitato popolare del comune in base alla decisione del comitato popolare del comune. Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca l’adunanza degli elettori nel termine prescritto, la stessa può venir convocata dall presidente del comitato popolare distrettuale. L’adunanza degli elettori dev’essere convocata anche se richiesta da un decimo degli elettori della circoscrizione per la quale radunanza sia da ccfÉjvoc arisi, oppure dal comitato popolare distrettuale, proponendo contemporaneamente l’ordine del giorno. Se il presidente del comitato popolare del comune non convoca radunanza degli elettori, questi possono riunirsi anche da soli. Il comitato di villaggio può convocare radunanza degli elettori, deve però darne avviso al comitato popolare del comune almeno tre giorni prima dell’adunanza stessa. Art. 135 La convocazione ideil’adunanza degli elettori viene pubblicata all’albo degli 'affissi idei comitato popolare del cornarne ed in altro modo adatto nella circoscrizione per la quale è convocata radunanza degli elettori, e ciò di regola otto giorni, nei casi urgenti però almeno tre giorni prima dell’adunanza degli elettori. Nella pubblicazione di convocazione dell* adunanza degli elettori devesi indicare anche ¿1 tempo ed il luogo dell’adunanza degli elettori, chi la convoca e a richiesta di chi, come pure la proposta dell’ordine del giorno. Gli elettori hanno diritto /dii chiedere il’inclusione nell’ordine del giorno lanche di altri affari. L’ordine del giorno viene siti abilito dall’adunanza degli elettori stessa. Art. 136 Il diritto dii oollaiborare al lavoro dell’adunanza degli elettori spetta a tutti gli elettori della circoscrizione dei-radunanza stessa. Art. 137 Gli elettori possono prima dell’adunanza degli elettori ed anche durante la stessa porre quesiti al comitato popolare del comune in relazione al suo lavoro ed al lavoro dei suoi organi. Il presidente del comitato popolare del comune rispettivamente gli altri delegati presenti devono rispondere a tali quesiti immediatamente nell'adunanza degli elettori, se però è necessario eseguire indagini e raccogliere dati, al più tardi nella prossima adunanza degli elettori. P . Art. 138 Al radunanza degli elettori devono partecipare i delegati del comitato di villaggi»- della circoscrizione dell’-aidunatnza degli elettori. Art. 139 I delegati del comitato popolare distrettuale, e comunale eletti nella -circoscrizione, per la quale è stata convocata radunanza degli elettori, riferiscono 'all’adunanza degli elettori sulla propria attività e sull’attività del comitato popolare di cui essi fanno parte. II comitato piopolare deve -di quando in quando ed almeno una volta all’anno presentare la relazione sul loro lavoro complessiva alle adunanza degli elettori per la discussione. • Art. 140 -L’adunanza degli elettori viene aperta dal presidente del .comitato popolare del comune ed è da lui diretta fino all elezione della presidenza delH'adunanza. Il presidente può designare un altro delegato per sostituirlo nell’adunanza degli elettori. L adumatreza degli elettori c diretta dalla presidenza eletta tra gli elettori ne.W’ackinanza stessa. La presidenza è composta del presidente ie di due delegati. Il delegato del comitato popolare -del comune non può venir Metto alla presidenza -deH’aidunaiiz-a degli elettori. Art. 141 .Sul lavoro deill adunanza degli elettori -viene redatto il verbale ohe viene sottoscritto dall presidente, dal verbalista e da due -verificatori del verbale. I verbali dell adunanza degli elettori devono essere immediatamente trasmessi al comitato popolare del comune. Art. 142 L adunanza degli eiettori accoglie le proprie deliberazioni con votazione. La votazione ha luogo con alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’a-dujnainza. Se sorge il -dubbio con -riguardo alla maggioranza, si vota individualmente. La deliberazione viene accolta se la -proposta è stata votata dalla maggioranza degli elettori presenti, -accetto che per singoli casi non si disposto diversamente. Art. 143 Quando la questione -prevista dall’art. 132 della presente legge viene trattala in più adunanze degli elettori separatamente per le singole circoscrizioni, vale per approvata la deliberazione, in quanto la stessa sia stata approvata dalla maggioranza 3i tali adunanze degli eletto-ri e se per la stessa ha votato la maggioranza di tutti gli elettori presenti in tutte le adunanze. • Art. 144 Le deliberazioni delle adunanze degli elettori in merito agli affari previsti dal terzo comma dell’art. 128 della presente legge trasmette il presidente del comitato popolare del comune immediatamente per la trattazione e la decisione al competente organo statale superiore. 2. Referendum comunale •Art. 145 Il coimitato popolare del comune può da solo o a richiesta di uin quinto degli elettori del ooimune indire il referendum comunale allo scopo di approvare singoli decreti e provvedimenti riguardanti il comune o lo sviluppo di questo, oppure allo scopo di far esprimere dagli elettori in anticipo il proprio parere in merito a tali provvedimenti. Il referendum può essere indetto dal comitato popolare -del comune appena dopo il consenso del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Se il referendum è richiesto dagli elettori, deve essere indetto al più tardi entro 10 giorni -dal ricevimento del consenso daparte del Presidium deill’Assemblea popolare della RPS. Art. 146 Sui -quesiti posti si esprimono gli elettori nel referendum direttamente mediante lo scrutinio segreto. La votazione si effettua con schede elettorali. La scheda elettorale deve portare il q-uesito da votarsi. Il quesito dev’essere posto nel modo ohe gli elettori possano rispondere su di esso co-n la sola -p-arola ii-pr-oi» o «contro». Art. 147 Il testo del quesito in merito al quale deve essere presa la decisione nel referendum è compilato dal comitato popolare del comune rispettivamente dai proponenti del referendum. In merito ai quesiti posti decidono gli -elettori mell’inte-grità, così che la proposta venga nella sua integrità approvata o respinta. Art. 148 Il giorno fissato per il referendum è stabilito dal comitato popolare del comune. La deliberazione sull’editto del referendum viene pubblicata nel modo prescritto per i decreti del comitato popolare del comune, in più viene trasmessa anche al competente comitato popolare del comune. Tra il giorno di pubbli«azione dell’editto del referendum e quello della votazione non possono intercedere meno di 10 e più di 30 giorni. Art. 149 Al referendum si vota con «prò» o «contro». La proposta fatta aigli elettori per esprimersi su di essa mediante il referendum vale per approvata se per la stessa hanno votato più della metà degli elettóri votanti. La proposta approvata è obbligatoria per il comitato popolare del comune. v La proposta respinta con la votazione non può venir ripresentata per la votazione prima del decorso di un anno, ed il comitato popolare del comune non può prima di un anno emettere la deliberazione che sarebbe in contrasto con l’esito della votazione. Art. 150 Iil referendum è diretto dalla commissione di tre dele- -gati eletti in seno al comitato popolare del comune. La commissione per l’attuazione del referendum prepara e dirige la votazione,, procede all’accertamento della votazione 'pubblicandolo nel modo prescritto per i decreti dell comitato popolare del comune; la commissione riferisce sull’esito della votazione al proprio comitato popolare del comune ed al competente comitato popolare distrettuale. Art. 151 Per quanto riguarda il diritto di votazione, modo di votazione, accertamento dell’esito della votazione ed il diritto di reclamo in seguito alle irregolarità neiH’attuazione del referendum si applicano adeguatamente le disposizioni concernenti le elezioni dei delegati dei comitati popolari dei comuni. 3. Commissioni di cittadini Art. 152 Al fine di far partecipare i cittadini all’amministra ione locale in numero quanto maggiore, il comitato popolare del comune jjuò costituire commissioni di cittadini (art. 108) per l’attuazione dei singoLi compiti amministrativi. Capitolo nono NOME E TIMBRO DEL COMITATO POPOLARE DEL COMUNE Airt. 153 Il comitato popolare del comune ha il proprio nome che è: «Comitato popolare del comune di............ (deno- minazione del comune)». Se in qualche comune vive una rilevante minoranza na-zinale, il nome del comitato popolare del comune dev’essere usato nella lingua slovena e in quella della minoranza nazionale. Art. 154 Il comitato popolare del comune ha il proprio timbro con il nome del comitato popolare del comune, nome del distretto, lo stemma e nome della Repubblica popolare della Slovenia. Se la- sede del comitato popolare del comune si trova fuori del luogo secondo il quale il comitato popolare del comune porta il nome, deve essere indicata nel timbro anche la sede del comitato popolare del comune. Art. 155 v Sullo stabile nel quale il comitato poipolare del comune ha i propri uffici dev’essere l’insegna con lo stemma ed il nome della Repubblica popolare della Slovenia, il nome del comitato popolare del comune ed il nome del distretto, di cui fa parte il comune. Capitolo decimo DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 156 Fino a che non verranno emesse disposizioni particolari sul procedimento amministrativo generale, i comitali popolari dei comuni devono attenersi nel procedimento amministrativo ai seguenti principi: 1. Il comitato popolare, decidendo nell procedimento amministrativo in merito ai diritti ed obblighi del cittadino o della persona giuridica, emettendo il provvedimento economico-amministrativo o di sorveglianza nei confronti dell’organizzazione economica e decidendo in base al diritto di sorvegilanza in merito all’affare che riguarda l’ente o l’organizizazione sociale, emette la decisione che deve venir notificata alla parte. 2. Nel comitato poipolare del comune emette le decisioni nel procedimento amministrativo il segretario del comitato popolare del comune, a meno ohe per legge o per altre disposizioni generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare del comune ciò non rientri nella competenza del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio. 3. Prima di emettere la decisione deve nel procedimento amministrativo procedere a 11’accertamento delle circostanze di fatto importanti per la soluzione dell’affare, le parti devono essere interrogate, le loro deposizioni e proposte invece succintamente iscritte nel verbale in quanto per singoli casi con la legge non sia disposto diversamente; sodamente allorquando la parte non comparisca sebbene regolarmente citata, il procedimento può venir espletato in sua assenza. 4. Per tutte le richieste della parte deve venir emessa la decisione. La decisione emessa nel procedimento amministrativo deve richiamarsi alla prescrizione in base alla quale è stata emessa e deve essere motivata; la decisione dieve contenere l’insegnamento al diritto di reclamo. 5. Le vertenze del procedimento amministrativo devono essere esaminate immediatamente e la relativa decisione emessa quanto prima. 6. Avverso la decisione di primo grado la parte può nel procedimento amministrativo ricorrere alForgano immediatamente superiore se .con la legge o con la disposizione generale emessa in base all’apposita autorizzazione della legge non sia disposta diversamente. Il reclamo è da presentarsi entro 15 giorni dal ricevimento della decisione, se con la legge o decreto-legge non sia disposto diversamente,e precisamente al eómitato popolare del comune che ha emesso la decisione impugnata. 7. In merito al reclamo avverso la decisione emessa nel procedimento amministrativo dal segretario del comitato popolare del comune decide il capo del competente dipartimento del comitato popolare distrettuale, nelle vertenze ohe non rientrano nella competenza dei dipartimenti invece il segretario del comitato popolare -distrettuale. Se la decisione nel proioedimento amministrativo è stata emessa dal (cotoni tatk> popolare del comune ri sportivamente dall suo consiglio, decide in merito al reclamo avverso la stessa il competente consiglio del comitato popolare distrettuale. La decisione in merito al reclamo deve essere emessa quanto prima. Il reclamo sospende l’esecuzione della decisione, se con la legge o decreto-legge non sia stabilito diversamente. 8. Il competente organo di secondo grado rigetta il ricorso o annulla la decisione di primo grado, ordinando all’organo di primo grado di emettere altra decisione oppure modifica la decisione di primo grado decidendo esso stesso in merito all’affare. La decisione può venir modificata a danno del ricorrente solamente se lo richiedono gli interessi generali. Avverso la decisione in merito al reclamo non è ammesso ricorso all’organo superiore. 9. La decisione può venir eseguita solamente quando questa nel procedimento amministrativo sia passata in giu-dicacfco e divenuta esecutoria, a meno ohe con la legge o decreto-legge non sia disposto diversamente. 10. La decisione di primo grado passa in giudicato: a) con la scadenza del termine di reclamo se la parte non interpone ricorso; b) con la notificazione alla parte se il reclamo non è am m esso ; c) icón la notificazione della decisione di sccohdo grazio alla parte, se il reclamo viene rigettato. La decisione diviene esecutoria: a) immediatamente dopo passala in giudicato, se con la decisione non sia stabilito il termine per la sua esecuzione; h) immediatamente dopo la scadenza del termine di esecuzione fissato nella decisione ; c) con la notificazione alla parte, se con la legge o decreto-legge sia prescritto che il reclamo non sospende l’esecuzione. La decisione esecutoria nel precedimento amministrativo viene di regola eseguita .dall’organo che ha emesso la decisione di primo grado, se non è diversamente disposto. 11. In base al diritto di sorveglianza l’organo amministrativo superiore abolisce o annulla la decisione passata iin giudicato dell’organo amministrativo inferiore emessa nel procedimento amministrativo : a) .se la decisione è stata emessa dall’organo incompetente per materia; b) se con l’esecuzione della decisione si commettesse reato o se l’esecuzione provocasse grave pericolo di vita e salute della popolazione o dell’ordine e della quiete pubblica. Con l’abolizione della decisione si aboliscono anche le conseguenze giuridiche della stessa. Con l’annullamento della decisione non vengono abolite le conseguenze giuridiche già sorte, non possono in base a tale decisione però avverarsi ulteriori conseguenze giuridiche. In base al diritto di sorveglianza la decisione illegale viene norm.almente abolita. La decisione viene annullata solamente allorquando non fosse possibile abolire le conseguenze giuridiche della decisione già sorte oppure si potrebbero abolire soltanto con grandi difficoltà. 12. La decisione con la quale viene riconosciuto alla parte qualche diritto può venir in base al diritto di sorveglianza abolita o annullata solo nel caso che la parte sia stata in precedenza interrogata ; ciò non vale se la decisione ha emesso l’organo incompetente per materia. Avverso la decisione* in merito all abolizione o annullamento è ammesso reclamo, eccetto che la decisione sia stata emessa dall’organo statale repubblicano ; in questo caso la parte può promuovere il contenzioso amministrativo. Per il precedimento amministrativo nel quale è parte 1’'organizzazione economica, si possono con leggi o decreti-legge prescrivere decisioni che possono deviare dai principi della presente legge. Art. 157 Dopo l’entrata in vigore della presente legge possono venir nominati segretari dei comitati popolari dei comuni eccezionalmente ancoira per tre anni anche le persone che non posseggono i requisiti previsti dall’art. 117 della presente legge. Trascorso il (triennio verranno nominati segretari dei comitati poipolari dei còmuni solamente le persone che adempieranno le condizioni previste dall’art. 117 della presente legge rispettivamente le persone che nel icaso del triennio idi cui al primo comma del presente articolo sono state nominate ad occupare tali posti. Art. 158 Fino a quando i singoli comitati popolari dei comuni non avranno emesso i propri statuti, il numero dei delegati viene stabilito ¡dall comitato popolare del comune con deliberazione da approvarsi dal comitato popolare distrettuale. Negli altri casi, in base alla presente legge remissione delle disposizioni più dettagliate sia riservata allo statuto, il comitato popolare del comune emetterà le necessarie disposizioni in via provvisoria con decreto. Art. 159 Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS è autorizzato a prescrivere quali affari conferiti in competenza agli organi repubblicani d e 1 Lanini ini* tr az io ne statale con prescrizioni del Governo della RPS e dei suoi orgasmi, abbiano da rimanere, ira deroga al disposto del terzo comma deU’art. 12 della presente legge, nella competenza degli organi repubblicani. Art. 160 La presente legge entra in vigore con il giorno della isua pubblicazione da parte dell’Assemblea 'popolare della RPS nel Bollettino ufficiale della RPS. U. N.ro 81 Ljubljana, lì 8 luglio 1952. IL PRESIDIUM DELL'ASSE MUFFA POPOLARE DELLA REPUBBLICA POPOLARE DELLA SLOVIEiNIA Il Segretario : Il Presidente : F.'to France Lubej F.to Josip Vidmar ORDINE In base al comma 5 dell’art. 70 dello statuto della RP della Slovenia, il Presidium dell’Assemblea popolare della RP della Slovenia pubblica la legge sui comitati popolari distrettuali, approvata da11*Assemblea popolare della RP della Slovenia nella III. sessione straordinaria dd. 30 giugno 1952 e pubblicata con decreto in data 30 giugno 1952 N.ro LS 139/1-52 e che è del seguente tenore: Per l’organizzazione c l’attività dei comitati popolari creati e sviluppali nella guerra dd liberazione nazionale e nella rivoluzione socialista dalle masse lavoratrici con a capo la classe operaia c che formano la base del potere del popolo lavoratore della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, l’Assemblea popolare della RP della Slovenia emette la seguent« L E G G E SUI COMITATI POPOLARI DISTRETTUALI* Capitolo primo DISPOSIZIONI GENERA LI Art. 1 Il comitato popolare distrettuale è quale organo rappresentativo locale deilautorità statale l’organo dell’autonomia poipolare nel distretto. Art. 2 Il comitato popolare distrettuale dà l’indirizzo allo sviluppo economico, sociale e culturale del distretto assi* * Pubblicata nel Bollettino ufficiale della RPS N.ro 19-89/52 ed estesa al Distretto di Capodistria con l’Ordine del Comandante dell’AMAP] N.ro 31/52. curandolo ; consolida e sviluppa Lordine socialista e l’ordine giuridico e assoda i diritti dei cittadini che ad essi derivano dallo statuto e dalle leggi ; assoda e sviluppa i diritti autonomi dei comuni e dei comuni delle città, delle organizzazioni economiche e sociali del distretto ed esercita i diritti che ad esso spettano di fronte alle organizzazioni ed enti autonomi economici e disimpegna altri compiti che per‘ legge gli sono conferiti in competenza. Il comitato popolare distrettuale può trattenere anche affari di competenza degli organi statali superiori e può proporre il modo con cui questi vanno risoliti. Art. 3 II comitato popolare distrettuale è l’organo supremo dell’autorità statale nel distretto; allo stesso sono subordinati tutti gli origani locali amministrativi del distretto. Il comitato popolare distrettuale esercita il potere nei limiti dei diritti e doveri stabiliti dallo statuto e dalla legge. Il comitato popolare distrettuale elegge ed esonera i giudici ed d giudici assessori dei tribunali distrettuali e circondariali. Soltanto con la legge della repubblica si possono istituire nel distretto organi amministrativi per affari di competenza della repubblica, i quali organi amministrativi sono subordinati direttamente agli organi statali repubblicani Art. 4 Il comitato popolare distrettuale è composto della camera distrettuale e della camera dei produttori. La camera distrettuale quale corpo rappresentativo generale è composta di membri eletti, in base al diritto elettorale generale, eguale e diretto, dai cittadini della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia, iscritti nell’elenco elettorale per il territorio del distretto. La camera dei produttori è il corpo rappresentativo del popolo lavoratore che svolge la sua opera 'sul territorio del distretto nella produzione, trasporto e commercio. Essi sono rappresentati nella camera in rapporto al loro contributo per la collettività sociale, dimostrato dalla loro quota nel prodotto sociale del distretto. I membri vengono eletti con scrutinio segreto. Art. 5 La camera distrettuale e la camera dei produttori hanno diritti uguali inell’emettere deliberazioni del comitato popolare che si riferiscono alila ripartizione ed utilizzazione dell’eccedenza 'del lavoro ed agli altri compiti economici. I membri ideila camera distrettuale e ideila camera dei produttori eleggono nella seduta comune igl'i organi ilei comitato popolare c procedono ad altre elezioni per le quali secondo la legge è competente il comitato popolare. r Art. 6 La camera distrettuale viene eletta per quattro anni, la camera dei produttori invece iper due anni. II Presidium delil’A'semlìlea popolare della RPS ha diritto di prorogare in seguito a condizioni particolari al massimo per un anno il mandato di tutti i comitati popolari distrettuali della Repubblica popolare della Slovenia, come pure di indire elezioni generali dei comitati popolari ancor prima della scadenza del loro mandato. La duplice carica di membro della camera distrettuale e di membro della camera dei produttori è incompatibile. I membri del comitato popolare distrettuale rispondono del proprio operato agli elettori. Gli elettori ¡hanno diritto di revocare il membro che non gode più della loro fiducia. Le elezioni e le revoche dei membri sono regolate da apposita legge. Art. 8 II comitato popolare distrettuale compie le funzioni del potere nelle proprie sedute, le funzioni deirammmistrazione statale invece anche per mezzo dei suoi organi collegiali (consigli). Il comitato popolare distrettuale deve nel disimpegnare i propri compiti basarsi suliFiniziativa e collaborazione delle masse popolari e sulle organizzazioni del popolo lavoratore. Art. 9 Il distretto è un’integrità territoriale composta di più comuni e comuni delle città che tra di loro sono collegate nell’economia, cultura e comunicazioni. La circoscrizione del distretto viene determinata e modificata solamente con la legge, La sua denominazione e sede invece anche con l’ordine del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Il distretto è persona giuridica, u Art. 10 I rapporti tra il comitato popolare distrettuale e gli altri organi stallali si basano sui diritti e doveri stabiliti dallo statuto e datile leggi. II comitato popolare distrettuale sorveglia la legalità del lavoro dei comitati popolari dei comuni e dei comuni delle città del distretto. La legalità del lavoro de'l comitato popolare distrettuale è sorvegliata dal Presidium dell’Asseuublea popolare della RPS © dai competenti organi statali repubblicani. Art. 11 Il comitato popolare distrettuale ha lo statuto, emesso da esso stesso. Con lo statuto si prescrive l’ordinamento interno del comitato popolare distrettuale, la distribuzione delle funzioni e le modalità del suo lavoro. Lo statuto determina anche il rapporto del comitato popolare nei confronti delle imprese e degli enti ¡dallo stesso istituiti. Su proposta del comitato popolare del comune maggiormente sviluppato può il comitato popolare distrettuale stabilire con il proprio statuto che il comitato popolare di tale comune del proprio territorio disimpegni alcuni affari per i quali è normalmente competente ili comitato popolare distrettuale. Lo statuto viene emesso in conformità alla presente legge, tenuto conto delle condizioni particolari del distretto. Lo statuto del comitato popolare distrettuale entra in vigore con la sua convalidazione da parte del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Capitolo secondo DIRITTI E DOVERI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE 1. Competenza Art. 12 II comitato popolare distrettuale svolge tutti gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del distretto quale un unico intero, dn quanto per i singoli affari non sia stabilita dalla legge la competenza degli organi statali superiori. Il comitato popolare distrettuale esegue direttamente tutte le leggi e le altre disposizioni degli organi statali superiori, in quanto ciò con la legge o con altre disposizioni non sia conferito in competenza agli organi statali superiori. Il comitato popolare distrettuale disimpegna anche gli affari dell’attività esecutiva nel rappòrti con i cittadini, organizzazioni ed enti economici e sociali, in quanto singoli tali affari non siano conferiti in competenza agli organi statali repubblicani o centrali con la legge o con le disposizioni degli organi statali superiori, emesse in base alla legge. Non rientrano nella competenza del comitato popolare distrettuale gli affari che direttamente si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del comune, come pure gli affari del secondo e terzo comma del presente articolo, in quanto di competenza del comitato popolare comunale. Art. 13 La competenza del comitato popolare distrettuale viene stabilita con la legge e con le disposizioni degli organi statali superiori emesse in base alla legge. Nei singoli affari che riguardano sopratutto lo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale ¡del distretto, si possono trasferire dalla competenza dell comitato popolare distrettuale nella competenza agli altri organi statali solamente con la legge. Così pure si può limitare la sua competenza in tali affari solamente con la legge. Art. 14 Il comitato ipopolare distrettuale svolge tutti gli affari per i quali esso è competente in base e nei limiti delle proprie prescrizioni, leggi e disposizioni generali degli organi statali superiori. Art. 15 Il comitato popolare distrettuele hia diritto di emettere di per se stesso disposizioni autonome negli affari ohe innanzi tutto si riferiscono allo sviluppo economico, comunale, culturale e sociale del distretto, in quanto tali affari non sono contemplati dalla legge. Se la legge disciplina un daito affare soltanto in linea generale può il comitato popolare 'distrettuale nei limiti della propria competenza emettere disposizioni integrative (decreti) per disciplinare tali affari con riguardo alle esigenze del distretto. Il comitato popolare distrettuale ha diritto di prescrivere con decreto, per trasgressione ideile sue disposizioni, pene amministrative stabilite dalla legge. Con le disposizioni del comitato popolare distrettuale, con le quali si determinano i diritti e doveri dei cittadini o delle organizzazioni sociali, dev’essere garantito il diritto di ricorso al competente organo repubblicano. Se le disposizioni del comitato potpolare distrettuale non sono conformi alle disposizioni degli altri organi statali superiori, valgono le disposizioni degli organi statali superiori. Art. 16 Il comitato popolare distrettuale emette (autonomamente il piano sociale distrettuale; al riguardo esso deve attenersi agli obblighi derivanti dalle proporzioni fondamentali stabilite dal piano sociale della Repubblica ipopolare della Slovenia. Il piano sociale distrettuale riporta le somme dei piani sociali dei comuni delle città aventi particolari diritti. Questi piani sociali devono pareggiarsi con il piano sociale distrettuale. Se il comitato popolare del comune della città non è d’accordo con la proposta del comitato poipolare distrettuale sul come pareggiare il piano sociale del comune della città con il piano sociale distrettuale, viene l’affare rimesso per la decisione all’Assemblea popolare della RPS; la sua decisione è definitiva. Art. 17 Il comitato popolare distrettuale emette autonomamente il bilancio distrettuale di previsione. Il distretto ha diritto ad una parte del contributo sociale, dell’imposta sul reddito e delle altre imposte stabilite dalla legge, dovute dalle organizzazioni economiche e dai contribuenti del suo territorio. La parte del contributo sociale e delle imposte, che va a favore del bilancio distrettuale di previsione, è stabilita dal piano sociale e dalle disposizioni della Repubblica poipolare della Slovenia. Art. 18 Il comitato popolare distrettuale può in conformità alle disposizioni vigenti introdurre per le esigenze del distretto l’aggiunta distrettuale. Art. 19 Il comitato pop oliare distrettuale determina autonomamente con il bilancio di previsione il modo di ripartizione delle entrate distrettuali e precisamente: per l’ademipimento dei propri compiti e per ile proprie spese amministrative, per recomomiia e per le altre attività sociali da finanziarsi dal bilancio distrettuale di previsione. Art. 20 Il comitato popolare distrettuale gestisce in conformità alle disposizioni vigenti i terreni e gli stabili che sono patrimonio popolare e che in base alla legge sono ceduti in gestione al comitato popolare distrettuale. Il diritto di gestire terreni e stabili può venir trasferito dal comitato popolare distrettualle ad altro comitato popolare o viceversa in base all’ accordo reciproco. In mancanza di tale accordo tale diritto viene trasferito con ordine del Presidium idell’Assemblea popolare della RPS. Il diritto di gestire terreni e stabili viene «trasferito dal comitato popolare distrettuale agli organi repubblicani con ordine del Presidium dell’Assemblea popolare della RPS sentito il comitato popolare. Art. 21 Il comitato popolare distrettuale dirige ramminislra-zione del patrimonio popolare d’uso comune nel suo territorio «(strade, ponti, fiumi, canali, laghi ed altre acque ecc.), in quanto per legge o per altre disposizioni degli organi statali superiori, emessi in base alla legge, tale patrimonio popolare non sia ceduto in amministrazione agli altri organi statali, alle 'organizzazioni o enti economici. NeH’amministrare il patrimonio popolare d’uso comune il comitato popolare distrettuale è in diritto di determinare il suo scopo, le modalità e le condizioni del suo uso, emettere disposizioni e prowedimeniti per la salvaguardia e manutenzione del medesimo, decidere in merito al togli-ment'O di tale patrimonio dall’uso comune e 'designare gli organi per il disimpegno delle singole operazioni inerenti alla gestione di tale patrimonio. Nella controversia tra il comitato popolare distrettuale da una parte ed altro organo statale, organizzazione o ente economico dall’altra parte, a chi cioè spetti il diritto di amministrare il patrimonio popolare d’uso comune, decide il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Art. 22 Il comitato potpolare distrettuale ha diritto di costituire di propria iniziativa o su proposta dei collettivi di lavoro, delle organizzazioni sociali e dei cittadini con i mezzi del bilancio di previsione del distretto imprese economiche, nonché enti ed impianti comunali, culturali, d’istruzione, sanitari e sociali. Il comitato popolare distrettuale può d’accordo coi comitati popolari dei comuni delle città, come pure coi comitati popolari degli altri distretti o città, costituire imprese ed enti in comune. Art. 23 Il comitato popolare distrettuale ha nei confronti delle organizzazioni ed enti economici del distretto i diritti e doveri, stabiliti dalla legge e dalle disposizioni basate sulle leggi; contro di essi può prendere provvedimenti econonib o-amuiinistratiivi e di sorveglianza in base a dispos;zioni speciali. L’organo eeonomieo-amministraliivo delFimpresa o ente in comune (comma secondo dell’art. 22) è il comitato popolare, stabilito di comune accordo dai fondatori, o comunque il comi lato popolare nella cui circoscrizione si trova la sede dell’impresa o ente. Art. 24 Il comitato popolare distrettuale dirige in primo grado il procedimento amministrativo, in quanto pei legge non siano al riguardo competenti altri organi statali. Art. 25 Il com'lcto popolare distrettuale deve provvedere al-radempimento delle sue prescrizioni e delle altre sue deliberazioni. Art. 26 Il ¡comitato popolare distrettuale deve prestare assistenza legale agli altri organi statali. Art. 27 Il comitato popolare distrettuale può ordinare alla milizia popolare di assicurare radempiimento amministrativo delle sue deliberazioni e dicisioni. Art. 28 Le controversi riguardanti la competenza, che sorgono tra il comitato popolare distrettuale ed altro comitato popolare del distretto o città o del comune della città, vengono risolte dal Presidium dell’Asse nubile a poipolare della RPS. 2. Rapporti tra il comitato popolare distrettuale ed i comitati popolari dei comuni Art. 29 Il comitato popolare distrettuale ha diritto di sorvegliare i comitati popolari dei comuni se questi osservano o meno la legge. Nell’ese/guire tale sorveglianza il comitato popolare distrettuale ha soltanto quei diritti che ad esso spettano per legge. Art. 30 Il Il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare le disposizioni illegali del comitato popolare del comune. Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali- superiori il comitato popolare distrettuale ha diritto di abolire o annullare anche disposizioni del comitato popolare del comune, con le quali vengono intaccati gli interessi generali. Il consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo territorio operativo sospendere l’esecuzàone delle disposizioni illegali del comitato popolare del comune rispettivamente delle sue disposizioni, con le quali sono lesi gli interessi generali e proporre al comitato popolare distrettuale 1 abolizione o annullamento delle medesime; nei casi urgenti tale diritto spetta anche al presidente del comitato popolare distrettuale. Tali organi possono sospendere l’esecuzione delle disposizioni nel termiine previsto per l’abolizione o annullamento di tali disposizioni (art. 34). il comitato popolare distrettuale in base alla proposta di abolizione o annullamento della sospesa disposizione del cera.tato poipolare del comune non emette alcuna decisione nel termine previsto dall’art. 34 della presente legge, la disposizione sospesa vale per confermata. Art. 31 Il consiglio del comitato popolare distrettuale può sul suo ferrite rio operativo abolire o annullare le disposizioni illegali del consiglio del comitato popolare del comune. Se tale disposizione sia stata emessa in base al decreto o ad altra disposizione generale del comitato popolare dei comune, può il consiglio del comitato popolare distrettuale soltanto sospendere l’esecuzione di tale disposizione e proporre al comitato popolare del comune di abolire o annullare la medesima. I competenti consigli del comitato popolare distrettuale hanno pure il diritto di sospendere l’ese-cuzdone di tale disposizione, emessa dal consiglio del comitato popolare del comune negli affari non previsti dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con tale disposizione siano lesi gli interessi generali. Se il comitato popolare del comune, al quale è stata proposta rabolizione o annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio, non emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissione della decisione sulla sospensione, la disposizione sospesa vale per confermata dal medesimo. Art. 32 Gli interessi generali sono lesi allorquando la disposizione del comitato poipolare del comune o dei suoi organi sia in contrasto con i principi fondamentali dell’ondine giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia oppure con la linea ’generale di condotta della sua evoluzione socialista. Art. 33 Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può avvertire il comitato popolare del comune rispettivamente il suo consiglio, che ha emesso la disposizione illegale, sull’ illegalità della disposizione e chiedere allo stesso di abolire o modificare esso stesso tale disposizione nel termine che glielo fisserà. Art. 34 Il comitato popolare distrettuale rispettivamente il suo consiglio può abolire o annullare la disposizione del comitato popolare del comune rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione. Art. 35 « « La decisione sull’abolizione, annullamento o sospensione della disposizione, del comitato popolare del comune dev’essere motivata e deve riferirsi alle rispettive disposizioni. Art. 36 Il comitato popolare del comune, la cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al Presidium de 11’Assemblea popolare della RPS. Il consiglio del comitato popolare del comune, la cui disposizione è stata abolita, annullata o sospesa, ha diritto di reclamo al competente organo statale repubblicano. Il reclamo va prodotto nel termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione. L’organo al quale il reclamo è stato presentato, può confermare, abolire o annullare la decisione, avverso la quale è stato presentato reclamo. Art. 37 Il comitato popolare distrettuale può abolire, annullare o modificare le decisioni del comitato popolare del comune rispettivamente dei suoi organi, emesse nel procedimento amministrativo, saitanto in base alle disposizioni del procedimento amministrativo. Art. 38 \ Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio non esercita il proprio diritto di sorveglianza della legalità dell’attività del comitato popolare del comune, il Presidium dell’Assemblèa popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale -repubblicano lo avverte in merito all’illegalità della disposizione del comitato popolare del comune, pretendendo dallo stesso di abolire o annullare tale disposizione nel termine che all’uopo glielo fisserà. Se il comitato popolare distrettuale o il suo consiglio anche dopo trascorso tale termin eno abolisce c annulla tale disposizione del comitato popolare del comune o dei suoi organi, il Presidium deH’Assemiblea popolare della RPS rispettivamente i-1 competente organo statale repubblicano ha diritto di emettere da solo in virtù della propria competenza nel termine di 30 giorni dal giorno, cop il quale scade il termine di cui al comma precedente, la decisione sull’abolizione o annullamento per la quale è normalmente competente l’organo di sorveglianza. Art. 39 Se il comitato popolare del comune rispettivamente il suo organo non esegue l’operazione che doveva eseguire oppure l’operazione che in virtù della propria competenza gliela ordinò il comitato popolare distrettuale, o la esegue intempestivamente, può eseguirla il comitato popolare distrettuale da solo, il comitato popolare del comune gli deve invece rimborsare le relative spese. Avverso la decisione, con la quale il comitato popolare distrettuale >o il suo consiglio si assume da solo l’esecuzione dell affare per il quale è competente il comitato popolare del 1C'OniVUTie 0 ¡guio consiglio, il comitato poipolare del comune o y suo consiglio ha diritto di presentare reclamo al Prcsid'jujjjj dell’Assemblea popolare della RPS rispettivamente al competente organo statale repubblicano entro 15 giorni dal, ricevimento della decisione. Art. 40 , % Dove nei presente capitolo si fa menzione dell’abolizione, anmj]iamento 0 sospensione delle disposizioni illegali, valgono ie relative norme anche per tutti gli altri provvedimene illegali del comitato popolare del comune e dei suor consigli, in quanto non trattisi di decisioni del proce-dirnento amministrativo (art. 37). Art. 41 • Il comitato popolare distrettuale cura il regolare funzionamento dei comitati popolari dei comuni, prestando loro la necessaria assistenza «professionale e tecnica. Art. 42 Il comitato popolare distrettuale esercita il diritto di sorveglianza in conformità alle disposizioni degli articoli 29 a 41 della presente legge anche nei confronti dei comitati popolari dei comuni delle città sul territorio del di- stretto, in quanto per i comitati popolari dei comuni delle città con diritti particolari conferiti con la legge sui comitati popolari delle città e dei comuni delle città non sia disposto diversamente. Art. 43 Il comitato popolare distrettuale h,a diritto di proporre al Presidium dell’Assemblea popolare della RPS di sciogliere il comitato popolare del comune trovantesi sul territorio del comitato popolare distrettuale, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con le leggi «del «governo centrale o repubblicano, sopratutto se il comitato popolare del comune nonostante ravvertimento del comitato popolare distrettuale non adempia i propri compiti. 3. Rapporti tra organi statali superiori e comitati popolari distrettuali Art. 44 Gli organi statali repubblicani hanno diritto di sorvegliare i comitati popolari distrettuali ed i loro organi, «se questi osservano le leggi. Nell’esiercitare tale sorveglianza gli organi statali repubblicani hanno soltanto quei diritti che dalla legge sono previsti. Art. 45 Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS ha diritto di abolire o annullare le disposizioni illegali del comitato popolare distrettuale. Negli affari non contemplati dalla legge o dalle disposizioni particolari degli organi statali superiori, il Presidium dell’ Assemblea della RPS ha -diritto di abolire o an miliare pure le disposizioni del comitato popolare distrettuale con le quali sono lesi gli interessi generali. Il competente organo statale repubblicano può nei limiti della propria competenza sospendere l’esecuzione delle disposizioni illegali del comitato popolare distrettuale rispettivamente delle sue disposizioni con le quali sono lesi gli interessi gefnerali, proponendo, al Presidium e all’Assemblea della RPS la loro abolizione o annullamento. Tali organi possono sospendere l’esecuzione delle disposizioni nel termine stabilito per l’abolizione o rannullamento di tali disposizioni (art. 49). Se il Presidium dell’Assemiblea poipolare della 'RPS in seguito alla proposta di abolizione o annui il amento della sospesa disposizione idei comitato popolare distrettuale non emette alcuna disposizione nel termine stabilito dellWt. 49 della presente legge, la disposizione sospesa vale per confermata 'dal presidium stesso. Art. 46 Il competente organo statale repubblicano può nei limiti della propria competenza abolire o annullare le disposizioni illegali dei consigli del comitato popolare distrettuale. Se tale disposizione è emessa in base al decreto o altra disposizione generale del comitato popolare distrettuale, il competente organo statale repubblicano può solamente sospendere l’esecuzione di tale disposizione e proporre al co- militato popolare distrettuale di abolire o annodare la disposizione stessa. I competenti organi stati repubblicani hanno altrettanto il diritto di sospendere l'esecuzione della disposizione emessa dal consiglio del comitato popolare distrettuale negli affari non regolati dalla legge o dalle disposizioni generali degli organi statali superiori, se con la medesima siano lesi gli interessi generali. Gli organi statali repubblicani ed i consigli del comitato popolare distrettuale possono sospendere Fesecuizione delle disposizioni dii cui ai comma precedenti ne'l termine stabilito per 1*abolizione o annullamento delle disposizioni illegali (art. 49). Se il comitato popolare distrettuale, al quale è stata proposta Lab oli i zìi om e o 1’'annullamento della sospesa disposizione del suo consiglio non emette alcuna decisione nel termine di 30 giorni a partire da quello di emissione della decisione di sospensione, la disposizione soppesa vale per confermata dal medesimo. Art. 47 Gli interessi generali sono lesi allorquando la disposizione del comitato popolare distrettuale o dei suoi organi sia in contrasto coi principi fondamentali dell’ordine giuridico della Repubblica Federativa Popolare della Jugoslavia o con la linea di condotta della sua evoluzione socialista. Art. 48 Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano può avvertire il comitato popolare distrettuale rispetflirvamente il suo consiglio che ha emesso la disposizione illegale, sul carattere illegale della disposizione e pretendere da esso di abolire o modificare da' solo tale disposizione nel termine che glielo fisserà. Art. 49 Il Presidiuin dell Assemblea popolare della RPS rispettivamente il competente organo statale repubblicano può abolire o annullare la disposizione del comitato popolare distrettuale rispettivamente del suo consiglio entro 60 giorni dalla sua emissione. , Art. 50 La decisione di abolizione, annullamento o sospensione della disposizione del comitato popolare distrettuale dev’essere motivata e deve riferirsi alle relative prescrizioni. Art. 51 Il comitato popolare distrettuale rispetivamente il suo consiglio paio ricorrere avverso la decisione di abolizione, annullamento o sospensione della propria disposizione al Presidium dell’Assemblea popolare della RPS entro 15 giorni dal ricevimento della decisione stessa. Se la decisione è stata emessa dal Presidium dell’Assemblea popolare della RPS, questa è definitiva. Il Presidium dell Assemblea popolare della RPS può confermare, abolire o annullare la decisione avverso la quale è stato presentalo reclamo. Art. 52 L’organo statale superiore può abolire, annullare o modificare le decisioni emesse dal comitato popolare distrettuale o dai suoi organi soltanto in base alle disposizioni del procedimento amministrativo. T Art. 53 Ove nel presente capitolo si fa menzione dell’abolizione, annullamento o sospensione delle disposizioni illegali, le disposizioni analoghe valgono anche per tutti i provvedimenti illegali del comitato popolare distrettuale o dei suoi consigli, in quanto non trattisi di decisioni del procedimento amministrativo (art. 52). Art. 54 Se il comitato popolare distrettuale tratta affari che rientrano nella competenza dell’organo statale superiore di cui al secondo comma dell’art. 2 della presente legge e gli propone il modo con cui risolverli, deve tale organo comu-caré al comitato popolare il proprio punto di vista nei confronti della sua proposta. Art. 55 Se il comitato popolare distrettuale rispettivamente suo organo non esegue affato o esegue intempestivamente l’ape-razione che doveva eseguire oppure l'operazione che nella sua competenza gliela ordinò l’organo statale repubblicano, può eseguirla il competente organo statale repubblicano stesso il comitato popolare distrettuale gli deve rimborsare però le relative spese. Avverso la decisione di cui al comma precedente il comitato popolare distrettuale può ricorrere al Presidium dell’Assemblea popolare della RPS entro 15 giorni dal ricevimento della decisione stessa. Art. 56 Se il comitato popolare distrettuale è del parere che Porgano statale superiore abbia violato con sua disposizione o con altra decisione qualche suo diritto derivante dalla legge, ha diritto di avvertirne il Presidium dell’Assemblea popolare de (a RPS o il Presidium dell’Assemblea popolare della RFPJ, qualora trattisi di disposizione dell’organo centrale. Se il presidium deH'assemblea popolare con sua decisione viola i diritti del comitato popolare distrettuale derivanti dalla legge, il comitato popolare distrettuale ne avverte ¡’assemblea popolare. Il presidium rispettivamente 1 assemblea popolare può in seguito ali’aweTtioreoto abolire o annullare la disposizione rispettivamente decisione avverso la quale è stato presentato l’awertimento. L’avvertimento non sospende l’esecuzione della disposizione rispettivamente decisione. Art. 57 Il competente organo statale* repubblicano deve provvedere affinchè il funzionamento deH’amministrazione dei comitato popolare distrettuale malgrado Vavvertimento del abilitare i dipendenti, sorvegliando il lavoro della loro amministrazione. Per tale scopo esiso emette disposizioni generali sull’organizzazione dell’amministrazione dei comitati popolari distrettuali. Art. 58 Il Presidiami dell’Asseanblea popolare della RPS può sciogliere ogni comitato popolare distrettuale nel territorio della Repubblica poipolare della Slovenia integralmente oppure la sola camera distrettuale o la camera dei produttori, se la sua attività sia in evidente contrasto con la costituzione della RFPJ, con la costituzione della RPS, con le leggi del governo centrale o repubblicano, ed in ¡specie se il comitato popolare distrettuale malgrado l’avvertimento del Presidium popolare della RPS non adempia i propri compiti. Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS, prima di emettere Tardine 'di cui al primo comma del presente articolo, deve sentóre il relativo comitato popolare distrettuale rispettivamente camera. Se viene sciolto il comitato popolare distrettuale rispettivamente camera, il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS nomina Tamministrazione temporanea tra i membri del comitato poipolare rispettivamente camera sciolta oppure tra gli altri cittadini ohe hanno diritto di essere eletti delegati del comitato popolare distrettuale rispettivamente della sua camera. L’amministrazione temporanea può sbrigare solamente affari amministrativi correnti. Se viene sciolto il comitato popolare distrettuale rispettivamente camera, il Presidium dell’AssemMea popolare della l’ordine di scioglimento venir indette le elezioni per il nuovo comitato popolare distrettuale rispettivamente camera. Le elezioni devono aver luogo al più tardi entro due mesi dallo scioglimento. 4. Responsabilità di risarcimento danni del distretto Art. 59 Il distretto è responsabile del danno provocato dal delegato, dal membro del consiglilo o dal dipendente del comitato popolare distrettuale con azione illegale al cittadino o alla persona giuridica nel disimpegnare i propri doveri. 11 danneggiato presenta la richiesta di risarcimento presso il comitato popolare distrettuale. Se questi non accoglie la richiesta o la accoglie soltanto parzialmente o se entro 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta non sii esprime in merito alla medesima,, il danneggiato può produrre petizione presso il competente tribunale civile. LI distretto può esigere dal membro del consiglio rispettivamente dal dipendente, che con l’azione illegale ha causato il danno, il risarcimento del danno pagato, Per quanto riguarda la prescrizione delle richieste di risarcimento danni e la competenza de] tribunale rigurdante le vertenze di risarcimento danni valgono le disposizioni previste per i dipendenti stilali. Capito'lo tesrzo ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ’ DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE 1. Composizione del comitato popolare distrettuale a) Composizione della camera distrettuale Art. 60 II numero dei membri della camera distrettuale è stabilito dallo statuto del comitato popolare distrettuale con riguardo al numero degli abitanti ed alle particolarità delle condizioni economiche ed altre 'del distretto nei seguenti limiti : il comitato popolare del distretto clic conta fino aMO.OOQ abitanti ha 30 a 50 membri; il comitato poipolare del distretto che conta fino a 70.0110 abitanti ha 40 a 60 membri; il comitato poipolare del distretto clic conta ipiù di 70.000 abitanti ha 50 a 70 membri. Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS può con ordine aumentare il numero dei membri fino a 100 per singoli distretti. Art. 61 Se una parte del distretto o città, clic al tempo delle elezioni alla camera distrettuale o cittadina fu un’unità elettorale a se, viene aggregata ad altro distretto, lutti i membri della camera distrettuale o cittadina, eletti all’unità elettorale che viene aggregate .divengono membri della camera distrettuale del distretto, la cui circoscrizione viene ingrandita. li) Composizione della camera dei produttori Art. 62 La camera dei produttori ha normalmente la metà dei membri rispetto alla camera distrettuale. Il comitato popolare distrettuale stabilisce il numero complessivo dei membri da eleggersi alla camera dei produttori nonché il numero dei membri che verranno eletti da singoli gruppi elettorali rispettivamente sottogruppi. Tale deliberazione viene convalidala dal Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS può su proposta del comitato popolare distrettuale aumentare il numero dei membri della camera dei produttori al numero maissimo di tre quarti del numero dei membri della camera distrettuale, quando ciò si rende necessario in seguito al numero ed entità delle organizzazioni economiche della circoscrizione del distretto. 2. Territorio operativo della camera distrettuale e della camera dei produttori Art. 63 Il comitato popolare distrettuale sbriga tutti gli affari di sua competenza, da solo nelle sedute separate della camera distrettuale e della camera ilei produttori o nelle se- dute comuni idi ambedue le camere rispettivamente dei membri delle due camere; gli affari amministrativi però anche tramite i propri consigli. Le due camere del comitato popolare tengono le sedute separatamente se non deliberano di tenere seduta comune delle due camere. Il comitato popolare, nell’eleggere, nominare o esonerare gli organi rispettivamente dipendenti e nel disimpegnare altri affari a norma dell’art. 67 della presente legge, esercita tale suo diritto nella seduta comune dei membri delle due camere. Art. 64 La camera distrettuale <>\la camera dei produttori hanno diritti uguali nell’acciogliere : 1. lo statuto e le modificazioni di questo; 2. il decreto sul piamo sociale distrettuale ed il decreto sul resoconto consuntivo nonché il parere delle osservazioni al progetto del piano sociale repubblicano; 3. il decreto sul bilancio di previsione distrettuale ed il decreto sul conto consuntivo; 4. il piano relogatore generale e le deliberazioni sull’ac-coglimemto dei piani regalatori generali comuni; 5. le disposizioni sui provvedimenti di carattere economi ic o -»amministrativo ; 6. le deliberazioni sulla costituzione, fusione e cessazione delle imprese ed enti economici e sul trasferimento dei mezzi del capitale fisso delle imprese economiche; 7. le deliberazioni sui rapporti di lavoro e sull’assicurazione sociale; 8. i decreti sulle aggiunte diistrettuali e sugli altri contributi pubblic i ; 9. le deliberazioni sulla disposizione del patrimonio popolare, ceduto in gestione al comitato popolare distrettuale; 10. le deliberazioni sull’assunzione di prestiti e le deliberazioni sulla garanzia da darsi da parte del distretto per prestiti concessi aill organi zza zinne o ente economico del distretto ; 11. le deliberazioni sulla pubblicazione del referendum distrettuale; 12. le deliberazioni sulla pubblicazione delle elezioni dei membri alla camera distrettuale dopo la scadenza del suo periodo di lavoro rispettivamente sulla pubblicazione delle elezioni dei membri alla camera dei produttori ; 13. le deliberazioni suH’ammontare della rimunerazione fissa al presidente ed al vicepresidente del comitato popolare distrettuale e sulla regolazione di rimborso delle spese ai membri, ai membri dei consigli e dei loro comitati ed ai membri delle commissioni speciali; 14. le deliberazioni sulla determinazione dei posti di lavoro nelle unità organizzative del comitato popolare; 15. le deliberazioni su tutti gli affari in merito ai quali a norma delle disposizioni generali o dello statuto devono decidere la camera distrettuale e la camera dei produttori. La camera dei produttori ha diritti equiparati alla camera distrettuale nel decidere pure in merito ad altri affari del settore economico, per i quali è competente il comitato popolare distrettuale. Art. 65 I decreti e le altre deliberazioni del comi talo popolare distrettuale, al cui accoglimento collaborano con diritti ugua- li la camera distrettuale e la camera dei produttori, valgono soltanto se votati da ambedue le camere nel testo identico. Art. 66 Se le camere non si accordano sul testo, nominano la commissione comune con il compito di uniformare il testo : compongono tale commissione i delegati delle due camere in numero uguale. Se le due camere non si mettono d’accordo anche dopo la relazióne della commissione in seduta comune, la seduta viene rimandata al giorno susseguente. Se anche in questa seduta non raggiungono l’accordo, viene rimessa la vertenza all’Assemblea popolare della RPS rispettivamente all apposito organo dell’assemblea. La decisione dell’Assemblo a popolare della RPS rispettivamente del suo organo è obbligatoria per entrambe le camere. Art. 67 Il comitato popolare distrettuale può soltanto nella seduta comune delle due camere: 1. eleggere ed esonerare il presidente ed il vicepresidente del comitato popolare, i presidienti ed i membri dei consigli ed i membri delle commissioni comuni dei membri; 2. nominare ed esonerare il segretario del comitato popolare e gli altri dipendenti, cui nomina o esonero sono previsti dalla legge o dallo statuto; 3. eleggere ed esonerare a norma di legge il presidente, i giudici ed i giudici assessori del giudizio distrettuale e circondariale ; 4. eleggere ed esonerare il giudice per le trasgressioni ed il suo-sostituto f 5. nominare ed esonerare i direttori delle imprese, i dirigenti degli enti ed uffici, quando ciò per legge siia di competenza del comitato popolare distrettuale; 6. decidere in merito a tutti gli affari ebe a ntarma delle disposizioni generali sono deferite per la decisione in seduta comune dei membri delle due camere. Art. 68 In merito a tutti gli affari di competenza del comitato popolare distrettuale che il comitato popolare non sbriga per mezzo dei propri consigli, decide la camera distrettuale da sola, eccettuati gli affari : 1. in merito ai quali decidono con diritti equiparati la carniera distrettuale e la camera dei produttori (art. 64); 2. in merito ai quali decide il comitato popolare soltanto in seduta comune dei delegati delle due camere (art. 67); 3. in merito ai quali decide la camera dei produttori da sola (airt. 72). Art. 69 La camera distrettuSe sbriga soltanto nella propria seduta i seguenti affari che non possono venir sbrigati per mezzo dei suoi organi : 1. accoglie decreti; 2. convalida gli statuti dei comitati popolari dei comuni ; 3. costituisce ed abolisce le proprie commissioni dei delegali; 4. delibera in merito alla cessazione dei mandati dei delegati che fanno parte della camera distrettuale ; 5. autorizza la carcerazione preventiva del delegato del« la camera distrettuale; 6. nomina ed esonera gli organi per il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in applicazione di disposizioni particolari ; 7. decide in merito ai reclami dei dipendenti e operai del comitato popolare distrettuale avverso le decisioni del presidente del comitato popolar© distrettuale riguardanti i loro rapporti di lavoro; decide in merito ai reclami dei dipendenti avverso le decisioni, con le quali sono stati puniti in seguito ad irregolarità disciplinari, nonché in merito ai reclami degli operai avverso le decisioni, con la quali sono stati puniti in seguito a trasgressione disciplinari. 8. decide in merito alle deliberazioni delTaduoamza degli elettori, quando la relativa competenza gli è conferita per legge* 9. abolisce ed annulla i provvedimenti illegali del presidente del comitato popolare distrettuale, le disposizioni eid altre deliberazioni dei consigli del comitato popolare distrettuale nonché le disposizioni illegali ed altre deliberazioni dei comitati popolare dei comuni; 10. delibera in merito al fatto se si debba avvertire o meno della disposizione illegale o di altra decisione del Porgano statale superiore, con la quale sono violati i diritti del comitato popolare distrettuale; 11. sbriga gli altri affari i quali per legge o statuto devono venir sbrigati dal comitato popolare distrettuale solamente nella sua seduta. % Art. 70 La camera dei produttori ha diritto di proporre alla camera distrettuale di emettere disposizioni e provvedimenti anche negli affari, ai quali non collabora la camera dei produttori. La camera distrettuale deve deliberare in merito a tutte le proposte della camera dei produttori, comunicandone la propria decisione. Art. 71 La .camera dei produttori ha diritto di reclamo al Presidium deir Assemblea popolare della RPS avverso tutte le deliberazioni della camera distrettuale, se non ha collabo-rato all’aiccoglimento della deliberazione stessa, quantunque tale diritto gli spettava. Il Presidium dell'Assemblea popolare della RPS annulla la deliberazione della camera distrettuale se ha accertato che il reclamo sia fondato, avvertendo della propria decisione il comitato popolare distrettuale. Art. 72 % La camera dei produttori procede da sola nella sua seduta : 1. alla costituzione e abolizione della propria commissione dei delegati ; 2. alla decisione sulla cessazione dei mandati dei delegati della camera dei produttori ; 3. al rilascio dall’autorizza®;iòne di carcerazione preventiva del delegato della camera dei produttori; 4. alla deliberazione di proporre o meno alla camera distrettuale di emettere disposizioni e provvedimenti per affari ai quali non collabora ; 5. al disbrigo di altri affari che con disposizioni generali o statuto fanno esplicitamente parte del suo territorio operativo. Art. 73 Allo scopo di ragguagliare i vantaggi economici, tecnici ed altri e le necessità delle organizzazioni economiche del territorio del distretto e di sorvegliare adeguatamente lo stato di tali organizzazioni economiche nonché l’adempimento dei loro obblighi sociali, la camera dei produttori ha ancora diritti particolari stabiliti dalla legge. 3. Costituzione della camera distrettuale e della camera dei produttori Art. 74 Per procedere alla costituzione, il presidente finora in carica del comitato popolare distrettuale convoca i neoeletti delegati della camera distrettuale e della camera dei produttori immediaitaimente dopo la pubblicazione dei risultati elettorali alla prima seduta. Questa deve aver lungo al più tardi il quindicesimo giorno dotpo quello delle elezioni. I delegati di ciascuna camera si riuniscono seperala-mente in sedute speciali. Se il presidente nel predetto termine non convoca i neoletti delegati, questi si riuniscono da soli la prima domenica dopo la scadenza di questo termine alle ore nove nel luogo stabilito per le riunioni del comitato popolare. Art. 75 La prima seduta di ciascuna camera apre e dirige il suo membro più anziano. Viene eletta in seguito la commissione di verificazione composta di cinque membri per esaminare i certificati di elezione dei delegati, accertandone la regolarità e facendone relazione alla propria camera. Art. 76 In merito alla verificazione dei mandati dei delegati decidono i membri della camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori. II delegato, cui mandato è in contestazione, non può votare in merito alla convalidazione del proprio mandato, se alla verificazione dello stesso si procede con votazione separata. Art. 77 Ciascuna camera può convalidare o meno l’elezione del singolo delegato e può anche rimandare la relativa decisione e ordinare le necessarie indagini. Se ili mandato del delegato, non viene convalidato perchè il deilegato eletto non possiede i requisti per essere eletto delegato, si ripetono le elezioni per tale mandato. Le elezioni devono ripetersi pure quando il mandato non viene convalidato in seguito alle irregolarità, verifica-tesi nelle elezioni, che sostanzialmente hanno influito sull’esito finale delle elezioni. Tali elezioni vengono indette al più tardi per il quindicesimo giorno dopo la decisione riguardante la convalidazione di tale mandato. Art. 78 Dopo la verificazione dei mandati, i delegati, cui elezione è stata convalidata, prestano ciascuno nella propria camera e sottoscrivono il giuramento. Il giuramento è del seguente tenore: «Giuro di servire fedelmente il popolo, di adempiere coscienziosamente ed indefessamente i miei doveri, di salvaguardare l’onore di delegato popolare e di difendere, sviluppare e tutelare le conquiste democratiche della lotta di liberazione e della rivoluzione popolare, attenendomi allo statuto ed alle leggi e di contribuire con tutte le mie forze all’edificazione del socialismo, al progresso del distretto, della Repubblica popolare della Slovenia e della Repubblica Federativa popolare della Jugoslavia!)). I delegati che appartengono alle minoranze nazionali possono prestare giuramento nella propria lingua. Fino a che il delegato non ha prestato giuramento non può esercitare i diritti e doveri di delegato. Art. 79 Dopo il giuramento i -delegati delia camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori eleggono uno dei delegati a dirigere le sedute e precisamente per una o più sedute, tuttavia al massimo per un anno. Nella stessa seduta vengono elette anche le commissioni dei delegati. Art. 80 Subito dopo le due camere si riuniscono in seduta comune dei delegati diretta dal più anziano tra di loro. In tale seduta viene eletto prima di tutto il presidente del comitato popolare che assume l’ulteriore dirigenza della seduta. Dopo reiezione del presidente si eleggono uno o due vicepresidenti del comitato popolare, commissioni comuni dei delegati nonché presidenti e membri dei consigli del comitato popolare distrettuale. 4. Sessione del comitato popolare distrettuale Art. 81 II comitato popolare distrettuale è in sessione permanente per tutto il periodo, per il quale è stato eletto e svolge la sua attività sia nelle sedute che nei consigli rispettivamente nelle commissioni dei delegati. Le sedute della camera distrettuale vengono tenute normalmente ima volta al mese, almeno però dieci volte ail-Fanno. Art. 82 Le sedute delle due camere avvengono normalmente nei termini uguali. Quando la camera distrettuale sta per decidere in merito a qualche affare che rientra anche nel campo d’attività della camera dei produttori, deve contemporaneamente Tinnirsi in seduta anche la camera dei produttori. Art. 83 Le sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori sono convocate dal presidente del comitato popolare distrettuale. Ogni delegato dev’essere invitato alla seduta per iscritto, con l’indicazione del luogo, ora e proposta dell’ordine del giorno della seduta. L’invito con l’ordine del giorno della seduta viene pubblicato all’albo degli affissi del comitato popolare distrettuale ed oltre a ciò anche secondo l’usanza del lungo. Ogni delegato ha diritto di proporre al proposto ordine del giorno per iscritto integrazioni e modificazioni del proposto ordine del giorno. Art. 84 Se un quinto dei delegati della camera distrettuale o della camera dei produttori chiede, o se il Presidium dell’Assemblea popolare della RPS ordina di convocare la seduta di una o dell’altra camera e se contemporaneamente viene fatta la proposta dell’ordine del giorno, il presidente del comitato popolare distrettuale deve convocare la seduta entro cinque giorni. Art. 85 Se il presidente del comitato popolare distrettuale non convoca la seduta, quantunque in base alla legge o a richiesta di un quinto dei membri delia camera l’avesse dovuto convocare, la camera può riunirsi anche da soia, se la seduta sia convocata da un quinto dei delegati della camera. Art. 86 Le sedute di ciascuna camera sono dirette da un delegato all’uopo designato (art. 79). Art. 87 All’inizio della seduta la camera discute e delibera l'ordine del giorno della seduta ed elegge due verificatori del verbale. Il presidente del comitato popolare distrettuale deve prima di stabilire l’ordine del giorno comunicare alla camera distrettuale rispettivamente camera dei produttori le preposte dell’ordine del giorno da lui ricevute. Là seduta non può venir chiusa prima che l’ordine del giorno sia stato esaurito. Art. 88 Le camere esaminano le relazioni presentate sul proprio lavoro dal presidente del coimitato popolare distrettuale rispettivamente sul lavoro dei consigli dai presidenti dei consigli del comitato popolare distrettuale, deliberando in merito. Per ragioni fondate possono però rimandare la deliberazione alla prossima seduta. Le camere esaminano pure le relazioni che a norma della legge o a loro richiesta vengono fatte dal presidente del giudizio distrettuale suil lavoro di questo e dal giudice per le trasgressioni sugli affari amministraiivi-penali. Contemporaneamente discutono anche problemi sociali che si riferiscono all’attività del giudizio stesso rispettivamente del giudice per le tragressioni, deliberando i necessari provvedimenti. Art. 89 Hanno diritto di discutere e votare solamente i delegati, il diritto di discutere invece anche i delegati dell’Assemblea popolare della RFPJ e dell’Assemblea popolare della RPS, eletti sul territorio del distretto. La camera può però deliberare di far partecipare alla discussione lanche la persona che nòe sìa delegato. Il diritto di fare proposte alla camera riguardanti gli affari del teaitoido operativo della camera spetta a-i delegati, al presidente del comitato popolare distrettuale, alle commissioni dei delegali ed ai consigli del comitato popolare. In merito alla proposta deve venir emessa la deliberazione. E’ escluso della deliberazione e votazione il delegato negli affari che direttamente lo riguardano o che riguardano i suoi congiunti più prossimi. > Art. 90 I delegati hanno diritto di porre quesiti orali o scritti nelle sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori al presidente del comitato popolare distrettuale ed ai presidenti dei consigli. Il presidente del comitato popolare distrettuale rispettivamente il presidente del consiglio deve rispondere oralmente al quesito al più tardi nella prossima seduta della camera. Art. 91 Le sedute delle camere sono pubbliche. Se lo richiedano importanti interessi generali, la camera ha invece facoltà di deliberare rescissione del pubblico dalla singola seduta o parte della seduta. Art. 92 Ciascuna camera delibera validamente, quando alla seduta sia presente la maggioranza dei suoi delegati. Ciascuna camera delibera a maggioranza dei voti dei delegati presenti, a meno che con la legge e con lo statuto sia prescritta un’apposita maggioranza. Lo statuto del comitato popolare viene accolto e modificato con la maggioranza dei voti di tutti i delegati della camera distrettuale e di tutti i delegati della camera dei produttori. Art. 93 Nella seduta si procede normalmente alla votazione pubblica ; la votazione può essere soltanto personale. Ha luogo la votazione segreta, quando questa viene deliberata dalla carniera. Art. 94 Il presidente della seduta può ammonire il delegato che con il proprio comportamento o agire disturba la seduta. Se il delegato malgrado l’ammonimento disturba ulteriormente la seduta, la camera può escluderlo dalla seduta. Art. 95 * Delle sedute della camera viene redatto verbale; questo viene sottoscritto dal presidente della seduta e dal verificatore del verbale. Il verbale verificato viene trasmesso imimedialamente al Presidium dell’Assemblea popolare della RPS. Art. 96 Le due camere possono deliberare di discutere qualche affare del loro comune campo di lavoro (art. 64) nella seduta comune delle due camere; tuttavia anche in questo caso decidono in merito a tale affare separatamente. La seduta comune delle due camere è diretta dal presidente del comitato popolare distrettuale. Art. 97 Le sedute comuni dei delegati della due camere (art. 67) sono convocate e dirette dal presidente del comitato popolare distrettuale. La seduta comune dei delegati è deliberativa soltanto se alla stessa è presente la maggioranza dei delegati di ciascuna camera, mentre la deliberazione avviene a maggioranza di voti dei delegati presenti. Art. 98 Le disposizioni della presente legge concernenti le sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori si applicano analogamente anche alle sedute comuni delle due camere ed alle sedute comuni dei delegati delle due camere, in quanto dagli arti. 96 e 97 non sia disposto diversamente. Art. 99 Disposizioni più dettagliate sul lavoro della commissione di verificazione, sulla verificazione dei mandati e sulla convocazione, lavoro e andamento delle sedute delle camere sono prescritte dallo statuto del comitato popolare distrettuale. 5. Commissioni dei delegati del comitato popolare distrettuale Art. 100 Per lo studio delle singole questioni, per la preparazione delle deliberazioni e per lo svolgimento delie inchieste, ciascuna camera elegge tri i propri delegali le proprie oommisioni dei delegati permanenti e temporanee. Le commissioni permanenti dei delegati sono elette dalle due camere nella prima seduta iper tutta la durata dei mandati, «le «commissioni temporanee invece in caso di necessità. La commissione temporanea funziona fino a quando non abbia eseguito il compito affidatole rispettivamente fino all’esonero da parte della camera. La camera può però in qualsiasi tempo esonerare tutti o singoli delegati di qualsiasi sua commissione dei delegati eleggendone nuovi. Il singolo delegato può far parte al maissimo di due commissioni permanenti dei delegati. Art. 101 Le commissioni permanenti dei delegati della camera distrettuale sono: 1. la commissione dei mandati e 'dell’immunità ; 2. la commissione per «il piano sociale ed il bilancio di previsione ; 3. la commissione per le prescrizioni legali e per le questioni organizzative; 4. la commissione per le istanze ed i ricorsi. Sono commissioni permanenti dei delegati della camera dei produttori: 1. la commissione dei mandati e dell’immunità ; 2. la commissione per il piano sociale ed il bilancio di previsione. % La ¡camera distrettuale e la camera dei produttori possono costituire anche altre commissioni permanenti dei delegati. Art. 102 Le commissioni permanenti dei delegati studiano le proposte che ad esse vengono date per Pesame da parte della camera distrettuale rispettivamente della camera dei produttori. La commissione dei delegati fa la propria relazione sulle proposte nella seduta della camera. Art. 103 Il presidente del comitato popolare distrettuale ed i presidenti dei consigli idei comitato popolare distrettuale non possono essere membri della commissione dei delegati. j Art. 104 Le commissioni permanenti dei delegati sono composte di 3 a 7 membri. Ciascuna commissione elegge dal proprio seno il pre-sidente. Le commissioni deliberano a maggioranza di voti dei propri membri. Del lavoro della commissione viene redatto verbale. ■ Art. 105 Le due camere possono eleggere le commissioni comuni dei delegati permanenti e temporanee per lo studio dei singoli problemi, per i quali è competente il comitato popolare distrettuale. La camera distrettuale e la camera dei produttori devono avere la commissione comune permanente dei delegati per le elezioni e le nomine nonché la commissione permanente dei conti. La commissione per le elezioni e le nomine esamina le proposte per l'elezione e la nomina degli organi e dei dipendenti, da eleggersi rispettivamente nominarsi dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere (art. 67), nonché i motivi per il loro esonero. La commissione dei conti sorveglia l’esecuzione del bilancio distrettuale di previsione. Le due commissioni vengono elette nella seduta comuine idei delegati delle due camere tra i loro delegati. La commissione per le elezioni e le nomine è composta 'di 5 a 9 membri la commissione dei conti invece di 3 membri. Le disposizioni della presente legge concernenti le commissioni permanenti dei delegati della camera distrettuale e della camera dei produttori si applicano analogamente a queste due commissioni, in quanto dal presente articolo non sia disposto diversamente. Art. 106 Disposizioni più dettagliate sulla costituzione, composizione e lavoro delle commissioni permanenti dei delegati sono stabilite dallo statuto, sulle commissioni temporanee dei delegati invece dalla deliberazione sulla loro costituzione. 6. Prescrizioni legali, decisioni ed altre deliberazioni del comitato popolare distrettuale Art. 107 Il comitato popolare distrettuale emette prescrizioni generali, decisioni ed altre deliberazioni. Art. 108 Il comitato popolare distrettuale emette le prescrizioni generali nella forma di decreti, ordinanze ed istruzioni. Art. 109 I decreti, le ordinanze e le istruzioni vengono sotto-scritte dal presidente del comitato popolare distrettuale. Le ordinanze e le istruzioni emesse dai consigli del comitato popolare vengono sottoscritte dal presidente del consiglio, le ordinanze però anche «dal presidente del comitato popolare distrettuale (secondo comma deH’art 136). Art. 110 I decreti del comitato popolare distrettuale devono essere pubblicati nel Bollettino ufficiale della iRPS. I decreti entrano in vigore con il giorno della (loro pubblicazione nel Bollettino ufficiale della RPS, se in essi non sia disposto diversamente. Per quanto riguarda le altre disposizioni decide il comitato popolare distrettuale in merito al tempo della loro pubblicazione e ideila loro entrata in vigore. Art. Ili II comitato popolare emette deliberazioni in merito ai problemi che esso non risolve con disposizione generale. ‘Con decisioni e deliberazioni il comitato popolare risolve anche singoli affari della propria competenza. C apitolo quarto DIRITTI E DOVERI DEI DELEGATI Art. 112 I delegati hanno il diritto ed il dovere di partecipare alle sedute del corpo rappresentativo al quale appartengono, di collaborare al suo lavoro, collaborare al lavoro delle commissioni dei delegati e dei consigli, alle quali sono stati eletti e di sbrigare tutti gli altri doveri e compiti, affidati loro da parte del comitato popolare. I delegati possono partecipare anche alle sedute delle commissioni dei delegati dei consigli di cui non fanno parte e possono nelle medesime collaborare alle discussioni senza il diritto di voto. Art. 113 Ogni delegato ha diritto di proporre decreti, ordinanze, istruzioni, decisióni ed altre deliberazioni su tutti gli affari di competenza del comitato popolare distrettuaile. I delegati hanno diritto di porre quesiti verbali o scritti nelle sedute della camera distrettuale e della camera dei produttori (art. 90). Art. 114 I delegati devono partecipare alle adunanze dei propri ' elettori ; agli elettori devono fare relazione sul proprio lavoro e ani lavoro del comitato popolare distrettuale, rendendone conto. Art. 115 II delegato non può essere dipendente dell’ammini-straizione del proprio comitato popolare. Art. 116 I delegati rispondono del proprio operato al proprio comitato popolare. La camera può ammonire il delegato che ha trasgredito i propri doveri da delegato oppure proscioglierlo dai compiti affida tigli. La camera di cui fa parte il delegato può proporre l’inizio del procedimento per la revoca dello stesso, se • questi almeno 6 mesi -mm ha partecipato ad alcuna seduta della camera o del consigHio del comitato popolare, non giustificandosi al riguardo. Art. 117 I delegati godono delLimmunità nelFesercizio dei propri doveri. Per il reato che viene perseguitato d'ufficio non è ammessa la canceraizione preventiva del delegato senza il consenso della suia camera. Il consenso non è necessario se trattisi di reato, per il quale il carcere preventivo è obbligatorio o se il delegato sia stato colto nel compimento del reato, per il quale è prevista la pena di reclusione superiore ad un anno o pena più severa oppure se sussista il timore della sua evasione. L’organo ohe ha iniziato il procedimento penale contro il delegato deve riferire il fatto senza indugio al proprio comitato popolare. Art. 118 I II I delegati rispondono materialmente al proprio comitato popolare del danno causato nell’esercizio del proprio dovere da delegato al distretto direttamente oppure ai cittadini o alle persone giuridiche mediante l’esercizio illegale del dovere da delegato, danno che il distretto è in dovere di risarcire. In merito alla responsabilità di risarcimento del danno causato da-i delegati ed lai l’ammontare dello stesso decide la camera di cui fa parte il delegato. Avverso la decisione il delegato può produrre petizione al competente tribunale entro 30 giorni dal ricevimento deLla medesima. Art. 119 I delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio dei loiro doveri da delegato ed il diritto al rirmiborso del loro guadagno normale per il tempo in cali disimpegnano tali doveri. II comitato popolare distrettuale emette in conformità alle disposizioni repubblicane disposizioni più dettagliate determinando i casi e l’ammontare del rimborso delle spese e del guadagno venuto meno ai delegati. Art. 120 Il mandato del delegato cessa prima del tempo per il quale è stato eletto : 1. se perde il diritto elettorale — con il giorno della perdita dello stesso; 2. se viene revocato — con il giorno in cui la revoca venne votata ; 3. se rinuncia al mandato — con il giorno in cui il comitato popolare accoglie la sua dimissione; 4. se è stato condannato per motivi di lucro o per altro reato alla pena dell’aresto superiore a sei mesi oppure alla pena di reclusione, — con ri giorno del passaggio in giudicato della sentenza; 5. se accetta il servizio nelFamministrazione del proprio comitato popolare con il giorno della sua entrata in servizio. Art. 121 Il mandato del delegato della camera dei produttori cessa anche allorquando viene a cessare il suo rapporto di lavoro rispettivamente qualità di socio delForganizazio-ne economica sul territorio del distretto o nel ramo di economia, nel quale è stato eletto. Non possono venir licenziati i delegati della camera dei produttori fino a quando dura il loro mandato, eccetto il caso di cessazione dell’impresa. Il delegato della camera dei produttori non può venir trasferito senza il suo consenso ad un posto di lavoro fuori del distretto, Art. 122 Avverso la deliberazione della camera, con la quale si constata la cessazione del mandato, il delegato può ricorrere al Presidi-uni dell’Assemblea popolare della RPS nel termine di 15 giorni dal ricevimento della deliberazione stessa. Art. 123 Per il posto del delegato cui mandato ha cessato, vengono fatte elezioni suppletive. Capitolo quinto ORGANI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTUALE I. Presidente del comitato popolare distrettuale Art. 124 Il comitato popolare distrettuale elegge tra i propri delegati il presidente. Il presidente rappresenta il comitato popolare ed il distretto quale persona giuridica dinanzi agli origani statali e nei rapporti giuridici di fronte alle singole persone fisiche e giuridiche. Il presidente può di caso in caso delegare altri di rappresentare il distretto. Art. 125 Il -presidente è eletto ed esonerato dal comitato popolare nella seduta comune dei delegati delle due camere. La stessa persona può essere presidente al massimo per due periodi di lavoro consecutivi del comitato popolare distrettuale. Trascorso il periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, il presidente può-* svolgere ulteriormente il suo lavoro fino alTelezioine del nuovo presidente. Il presidente del comitato popolare distrettuale non può essere contemporaneamente presidente o membro del consiglio o della commissione del proprio comitato popolare. Art. 126 Il presidente sbriga i seguenti affari: 1. convoca le sedute delle camere e dirige le sedute comuni delle camere, o le sedute comuni dei delegati delle due camere; 2. cura le preparazione delle sedute e compila le proposte dell’ordine del giorno delle sedute; 3. cura la regolare esecuzione delle deliberazioni del mii'tato popolare, esigendo all’occorenza pre singoli oasi superiori ; 4. riferisce a] comitato popolare in merito al proprio lavoro ed al lavoro deiramminiistrazioine ; 5. cura la concordanza del lavoro dei consigli del comitato popolare, esige,ndn all’oocorrenza per singoli casi la decisione del comitato popolare distrettuale; 6. ha diritto di chiedere al presidente del consiglio la relazione sul lavoro del consiglio, aU’ooeorrenza convoca le sedute del consiglio o dei suoi comitati e può pretendere di discutere e deliberare i singoli problemi nella seduta del consiglio ; nomina tra i delegati il sostituto del presidente del consiglio, se questi è temporaneamente assente o impedito ; * 7. cura il regolare svolgimento del lavoro delle commissioni dei delegati del comitato popolare, riunendoli in seduta in caso di bisogno anche da solo; 8. cura la compilazione dei progetti del piano sociale distrettuale e del resoconto finale, dei bilancio di previsione distrettuale e del conto consuntivo, dei disegni di decreti e di altre disposizioni, proposte al comitato distrettuale dai consigli e dagli altri organi del comitato popolare; cura la tempestiva rimessa di tali disegni alle commissioni permanenti dei delegati del comitato ppoolare; 9. pubblica decreti eu ordinanze del comitato popolare, le altre deliberazioni del comitato popolare e dei suoi organi invece, se la pubblicazione è prescritta; 10. esercita la sorveglianza sul lavoro dell’amministrazione e dei dipendenti deiramministraziome del .comitato popolare; emette decisioni sui rapporti di lavoro dei dipendenti e operai nei limiti dei diritti spettantigli per legge o statuto del comitato popolare; determina il sostituto del segretario del comitato popolare o del capodipartimento, quando questi è temporaneamente assente o impedito ; propone contro ili segretario del comitato popolare ed i capidipartiimento il procedimento disciplinare e pronuncia nei lori confronti pene por irregolarità disciplinari ; 11. in casi urgenti sospende l’esecuzione di disposizioni illegali del comitato popolare del comune e di quelle sue disposizioni, con le quali siano lesi gli interessi generali (terzo comma dell’art. 30); 12. convoca le adunanze degli elettori sul territorio del distretto, quando ciò viene omesso da parte del comitato popolare del comune; 13. disiimpegna tutti gli altri affari cbe rientrano nella sua competenza per legge o per altre disposizioni degli or- gani statali 'superiori per statuto o deliberazioni del comitato popolare. v Art. 127 Il comitato popolare distrettuale ha uno o due vicepresidenti. Il vice-presidente sostituisce il presidente in tutti i suoi diritti/ e doveri, quando questi è assente o impedito. Il vicepresidente svolge su deliberazione del comitato popolare distrettuale singole operazioni di competenza del presidente. Gessando il mandato del presidiente prima del decorso del periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, il vicepresidente subentra al suo posto, fino a che nella prossima soduta comune dei delegati delle due camere non venga eletto il nuovo presidente. Lo statnto stabilisce se il comitato popolare distrettuale debba avere uno o due vicepresidenti; lo statuto stabilisce anche i diritti e doveri dei vicepresidenti rispettivamente v ic ep r eis iid e n te. Art. 128 Il presidente percepisce per la sua attività nel comitato popolare una rimunerazione fissa in danaro. La rimunerazione fissa in danaro può ricevere per la sua attività anche il vicepresidente. 2. Consigli del comitato popolare distrettuale Art 129 Per singoli gruppi di affari amministrativi affini il comitato popolare ha idei consigli. Nell esecuzione di decreti, ordinanze, istruzioni od altre deliberazioni dell comitato popolare, nonché delle leggi e delle altre disposizioni generali degli organi statali superiori, i consigli svolgono innanzi tutto i seguenti affari amministrativi : %• 1. in base e nei limiti delle leggi e delle disposizioni generali degli organi statali .superiori e del proprio comitato popolare emettono ordinanze, istruzioni ed altri provvedimenti per l’esecuzione di tali disposizioni, tuttavia le ordinanze solo nel caso ohe con tali disposizioni siano al-l’nopo esplicitamente autorizzati ; 2. discutono problemi dii massima del proprio ramo amministrativo, indirizzano mediante istruzioni ed insegnamenti il lavoro amministrativo del comitato popolare del proprio ramo amministrativo e sorvegliano l’esecuzione delle proprie deliberazioni; 3. preparano progetti di decreti e delle altre disposizioni generali da emettersi dal comitato popolare; 4. emettono decisioni nel procedimento amministrativo, Be per legge o per altre disposizioni ¡generali degli organi statali superiori, per statuto o decreto del comitato popolare distrettuale ciò rientri nella loro competenza. Art. 130 Il comitato popolare distrettuale ha i seguenti consigli : 1. consiglio per l’economia ; rientrano nella sua competenza i seguenti affari : compiilazione dei progetti del piano sociale distrettuale e del bilancio distrettuale di pre- visione, nonché »gli affari del ramo finanze, industria e artigianato, commercio, industria alberghiera e turismo, agricoltura e foreste, caccia *e pesca; 2. consiglio per gli affari comunali ;‘^rientrano nella sua competenza affari comunali più «ristretti, affari degli alloggi, affari dell urbanesimo, afsari di costruzione e del traffico locale, strade e ‘acquedotti; 3. consiglio per Fistruzione e la cultura ; rientrano nella sua competenza gii affari del ramo di educazione prescolastica, scuole, istruzione, cultura, arte, educazione fisica, istruzione premilitare ed altre attività culturali ; 4. consiglio per (la sanità popolare e la politica sociale ; rientrano nella sua 'competenza gli affari del ramo della sanità popolare, assistenza sociale, assicurazioni sociali, rapporti di lavoro e mediazioni di lavoro ; 5. consiglio per gli affari interni; rientrano nella saia competenza i seguenti affari : tutela dell’ordinamento giuridico, tutela delFordine e della quiete pubblica, cura della sicurezza del traffico, reppressioni della criminalità, persecuzione degli autori di regli e Fesecuizioine delle pene; servizio dello stato civile ; affari di protezione antiaerea e del servizio antincendio. Art. 131 Il consiglio è corpo collegiale. Esso si compone del presidente e di 4 a 8 membri; il consiglio per l’economia può avere fino a 12 membri. Il presidente del consiglio viene eletto dal comitato popolare tra i delegati, gli altri membri invece tra i delegati rapipresentanti delle organizzazioni ed enti economici e sociali e tra i cittadini ohe per le loro capacità personali e professionali possano dare aiuto nell’esecuzione dei compiti del consiglio. Può essere eletto membro del consiglio solo il cittadino che ha diritto di essere eletto delegato del consiglio del comitato popolare. Il presidente ed i membri del consiglio sono eletti per un anno. Niuno non può essere membro di più di due consigli. I membri del consiglio hanno diritti e doveri uguali. II consiglio ha il segretario; egli è dipendente del comitato popolare. Il dipendente delFammin.istrazione del comitato popolare distrettuale ¡non può essere membro del consiglio. Art. 132 I consigli svolgono la loro attività anche dopo il decorso del periodo di lavoro del comitato popolare distrettuale, fino a quando il nuovo comitato popolare non abbia eletto i nuovi consigli. Art. 133 I consigli rispondono del proprio lavoro al comitato popolare distrettuale. I consigli fanno relazioni sul proprio lavoro nonché proposte per la soluzione degli affari che non possono venir sbrigati da loro stessi. II comitato popolare distrettuale può in ogni momento esonerare tutti o singoli membri del consiglio ed al loro posto elegge altri. Art. 134 I consigli svolgono Fattività nelle sedute. Le sedute vengono convocate dal presidente del consiglio nei termini stabiliti dallo statuto, dalla necessità o dalla deliberazione del consiglio. »La seduta deve essere convocata anche a richiesta del presidente del comitato popoaliare distrettuale o di un terzo dei membri del consiglio. Nei casi urgenti la seduta del consiglio può venir convocata anche dal presidente stesso del comitato popolare distrettuale. L’invito alla seduta deve contenere anche la proposta dell’ordine del giorno. II consiglio delibera validamente se alla seduta è presente la maggioranza dei membri del consiglio. Volando uin determinato affare vale per accolta la deliberazione che è »stata votata a maggioranza di voti dei membri del consiglio presenti. Art. 135 Le sedute del consiglio sono dirette dal presidente del consiglio. In ogni seduta del consiglio il presidente fa relazione sul l’esecuzione delle deliberazioni dell’ultima seduta e sulle questioni correnti, con la facoltà di delegare per la relazione sui singoli problemi dell’ordine del giorno anche il segretario del consiglio o altro dipendente del rispettivo dipartimento. Se il consiglio o il presidente del consiglio siano dei parere 'di »dover presentare un »dato affare al comitato popolare distrettuale, può tale affare venir discusso nella seduta del consiglio, tuttavia il consiglio non può decidere in merito, ma per lo più proporre al comitato popolare distrettuale di decidere in merito. Se il comitato popolare distrettuale delibera che il consiglio debba prendere la relativa decisione, esso è legato a tale deliberazione. Art. 136 Delle sedute del consiglio viene redatto il verbale; a richiesta del membro del consiglio viene messo a verbale anche il parere separato del medesimo. Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dal segretario del consiglio. Le ordinanze del consiglio vengono sottoscritte oltre al presidente del consiglio anche dail presidente del comitato popolare; questi può rifiutare la firma se a parere suo l’ordinanza sia illegale. Se il consiglio sostiene il suo punto di vista, il presidente del consiglio ha diritto di presentare l’affare al comitato popolare distrettuale. Il presidente del consiglilio firma le decisioni emesse dal consiglio in base al punto 4 dell’art. 129 della presente legge. 4 Art. 137 Il consiglio può eleggere i comitati sottoponendo loro i singoli affari della propria competenza per il relativo esame e la preparazione delle soluzioni. Il comitato non può da solo emettere decisioni. Ciascun comitato ha da 3 a 5 membri che vengono eletti ed esonerati dal consiglio. Il presidente del comitato è eletto dal consiglio tra i propri membri, gli alrti membri del comitato invece tra i delegali e tra gli altri cittadini che per le loro attitudini personali e professionali possono prestale aiuto nell’adempimento dei compili del comitato. Il comitato svolge l’attività nelle sedute ohe all’oecor-renza sono convocate dal presidente del comitato. Delle sedute viene redatto il verbale. Art. 138 I membri del consiglio e del comitato hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell’adempimento dei propri doveri nel consiglio rispettivamente comitato, nonché il diritto al rimborso dell’effettivo guadagno normale perduto per il tempo in cui adempiono tali doveri. I membri del consiglio e dei suoi comitati che non sono delegati del comitato popolare rispondono del danno causato nell’ad empimento dei propri doveri analogamente ai delegati del comitato popolare. Art. 140 Disposizioni più dettagliate sul numero dei membri, sull’orgainizz azione e competenza e lavoro dei consigli sono prescritte dallo statuto. 3. Commissioni speciali ed altri organi del comitato popolare distrettuale Art. 141 II comitato popolare distrettuale o il suo consiglio può costituire per la preparazione o l’attuazione di singoli compiti commissioni speciali ohe però non hanno diritto di decidere. Possono far parte di tajjftcommissioni i delegati od altri cittadini. ^ Il lavoro e ^organizzazione della commissione sono stabiliti dal comitato popolare distrettuale o dal suo consiglio con la deliberazione «rulla costituzione della commissione. Art. 142 Per 1 adempimento dei singoli compiti sono formale in base alle disposizioni generali degli organi statali superiori presso il comitato popolare distrettuale anche altre commissioni speciali o altri organi speciali, cui lavoro e "organizzazione sono stabiliti da tali disposizioni. Capitolo sesto AMMINISTRAZIONE E DIPENDENTI DEL COMITATO POPOLARE DISTRETTO ALE 1. Amministrazione Art. 143 Per la preparazione e l’esecuzione degli affari di competenza del comitato popolare distrettuale esso dispone di nu amministrazione ; nell’amministrazione sono dipendenti amm in ¡stirativi e professionali nonché eseeutici e di cancelleria. L’amministrazione del comitato popolare distrettuale ed il lavoro di questa sono diretti dal segretario del comitato popolare sotto la sorveglianza del presidente del comitato popolare. Art. 144 L’amministrazione del comitato popolare distrettuale è un’unità organizzativa; essa si compone della segreteria e di un dialo umero di segretariati dei consigli rispettivamente di un dato numero di dipartimenti. La segreteria sbriga gli affari comuni nonché quelli che non rientrano nella competenza di lavoro dei consigli. La segreteria del consiglio rispettivamente dipartimento viene costituita per affari che rientrano nella competenza di lavoro di uno o più consigli. Presso i comitati popolari dei distretti più piccoli possono venir costituite in luogo delle segreterie di consiglio rispettivamente dipartimento per affari di competenza di uno o più consigli, delle sezioni o refera}:i della segreteria. La segreteria, le segreterie di consiglio rispettivamente i dipartimenti e le sezioni possono dividersi in unità organizzative minori. •Le disposizioni della presente legge concernenti i dipartimenti ed i suoi capi si applicano anche alle segreterie dei consigli ed ai segretari di questi. L’organizzazione delTamministrazione é stabilita dallo statuto del comitato popolare in conformità alle disposizioni (degli organi (Statali superiori. Art. 145 t La segreteria è diretta dal segretario del comitato popolare. Il dipartimento è diretto dal eapodipartimento ; questi è conteporaneamente segretario del consiglio. La sezione è diretta dal caposezione; il capo della sezione autonoma può essere segretario del consiglio. Art. 146 Allo scopo di agevolare il lavoro dell’amiministrazionc del comitato popolare distrettuale con i cittadini e di accelerarlo, può il comitato popolare distrettuale stabilire con statuto di sbrigare singoli affari d’ufficio quali: legalizzazione dii documenti e firme, accettazione di dichiarazioni, rilascio di certificati diversi, accettazione di domande e reclami, notificazione di inviti e decisioni, racolta di dati diversi ed altri simili affari tecnici, per un determinato territorio del distretto dall’esposituira dell’amministrazione del comitato popolare distrettuale. Tali espositore possono venir costituite soltanto per quel territorio idei distretto che si trova lontano dalla sede del comitato popolare distrettuale ed è collegato con esso con cattive vie di comunicazione. Il lavoro dell’esip osi tura è diretto dal segretario della medesima; egli è nominato ed esonerato dal comitato po-popolare. Il segretario dell'espositura non può emettere decisioni nel procedimento amministrativo. Lo statuto idei comitato popolare stabilisce la parte del territorio distrettuale in cui verrà costitui ta l’esposi tura, la sede della stessa, gli affari da svolgere e tutto quanto sia connesso con l’attività dell’espositura. Art. 147 «Per il campo di lavoro del dipartimento per gli affari interni viene costituita su proposta del consiglio iper gli affari interni Posposi tura di tale dipartimento con decisione del competente organo repubblicano per gli affari interni d’accordo con il competente organo repubblicano per la legislazione e l’edificazione del potere popolare. L’eepositura è diretta dal capo-espoisitura. Il capo ed i dipendenti deill’espositura sono nominati, d’accordo con il presidente del comitato popolare distrettuale, dal competente organo repubblicano per gli affari in tenni, a