UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper Società storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE 22, 2014, 2 KOPER 2014 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 ISSN 1318-0185 Odgovorni urednik/ Direttore responsabile/ Editor in Chief: Uredniški odbor/ Comitato di redazione/ Board of Editors: Urednik/Redattore/ Editor: Lektorji/Supervisione/ Language Editor: Prevodi/Traduzioni/ Translations: Stavek/Composizione/ Typesetting: Izdajatelj/Editore/ Published by: Sedez/Sede/Address: UDK/UDC 94(05) Letnik 22, leto 2014, številka 2 Darko Darovec Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Dragica Čeč, Lovorka Čoralic (HR), Darko Darovec, Darko Friš, Aleksej Kalc, Borut Klabjan, John Martin (USA), Robert Matijašic (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Aleksander Panjek, Egon Pelikan, Jože Pirjevec, Claudio Povolo (IT), Vida Rožac Darovec, Marta Verginella, Salvator Žitko Gorazd Bajc Quality Constructs Ltd (angl.), Irena Lampe (it.) Quality Constructs Ltd (sl./angl., sl./it., angl./it., it./angl., it./sl.), Irena Lampe (sl./it.) Grafis trade d.o.o. Zgodovinsko društvo za južno Primorsko / Società storica del Litorale© Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000 Koper-Capodistria, Kreljeva 3 / Via Krelj 3, tel.: +386 5 6273-296; fax: +386 5 6273-296; e-mail: actahistriae@gmail.com; www.zdjp.si Tisk/Stampa/Print: Naklada/Tiratura/Copies: Finančna podpora/ Supporto finanziario/ Financially supported by: Slika na naslovnici/ Foto di copertina/ Picture on the cover: Grafis trade d.o.o. 300 izvodov/copie/copies Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research Agency Tretja stranka / Terza parte / The Third Party Redakcija te številke je bila zaključena 27. julija 2014. Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: Thomson Reuters: Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities (ERIH); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL) ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS James D. Tracy: The ambassador as third party: Busbecq's summary account for the year 1559 ........................................................... 195 L 'ambasciatore come terza parte: il riassunto della relazione di Busbecq per l'anno 1559 Ambasador kot tretja stranka: Busbecqov povzetek pogajanj za leto 1559 Tomislav Popic: Službenici zadarskoga velikoga sudbenoga dvora gradanskih sporova iz druge polovice 14. stoljeca.......................................................207 Gli ufficiali del tribunale per le cause civili di Zara dalla seconda meta del Trecento Officials of the Zadar 's high court for civil actions from the second half of the fourteenth century Michelangelo Marcarelli: Il terzo nei riti di mediazione e di pace nel Friuli del Cinquecento.............................................................................225 The third party in mediation and peace rituals in sixteenth century Friuli Tretja stranka v mediacijskih in mirovnih obredih v Furlaniji 16. stoletja Jacopo Pizzeghello: Solenni processi e tagli di scure: le commissioni bilaterali come terza parte nei conflitti confinari della Repubblica di Venezia............241 Solemn processes and "axe-cuts": bilateral commissions as third party in border disputes of the Venetian Republic Formalni postopki in rezi: bilateralne komisije kot tretja stranka v mejnih sporih Beneške republike Andrea Savio: Il ruolo di mediatore. Venezia tra autoctoni e forestieri: i morlacchi nel secondo Cinquecento in Istria...........................................265 The role of the mediator. Venice between natives and strangers: the Morlachs in Istria during the second half of the sixteenth century Vloga posrednika. Benetke med domačini in tujci: Morlaki v Istri v drugi polovici 16. stoletja Mauro Pitteri: Incidenti sul confine di stato del bosco Veneto di Montona nel '700 ... 275 Disputes on the boundaries of the Montona forest in the 18th century Incidenti na območju državne meje ob beneških gozdovih pri Motovunu v 18. stoletju Lucien Faggion: La mediazione sociale nello Stato regionale Veneto: il notaio, lo zio, il prete (1560-1590 circa)...................................................................291 Social mediation in the Venetian regional State: the notary, the uncle, the priest (c. 1560-1590) Socialno posredništvo v regionalni državi Veneto: notar, stic in duhovnik (okoli 1560-1590) ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno Orlando: Pratiche di mediazione e controllo del matrimonio in eta pre-tridentina......................................................................................................305 Practices of marriage mediation and control in the Pre-Tridentine Age Primeri posredovanja in nadzora porok v predtridentinskem obdobju Dušan Kos: Prodane neveste barona Raigersfelda ali ženitno posredništvo v predstavah poznobaročnega svetovljana...................................................................327 Le spose vendute del barone Raigersfeld: la mediazione matrimoniale nella visione di un cittadino cosmopolita del periodo tardobarocco Bartered brides of Baron Raigersfeld or marriage brokerage of a Late Baroque cosmopolitan Giovanni Florio: La proprieta delle Fiere della Madonna di Lonigo (1542-1545). Mediatori laici e mediatori ecclesiastici tra centro e periferia della congregazione olivetana.....................................................................345 Proprietary rights over the Fairs of Madonna di Donigo (1542-1545). Lay mediators and ecclesiastical mediators between the centre and the periphery of the olivetan congregation Lastništvo sejmovMadonne di Lonigo (1542-1545). Laični in cerkveni posredniki med centrom in periferijo olivetanske kongregacije Roberto Bragaggia: Comunità e arbitri sulla «sommità de' monti». Territorio, società e istituzioni in Val Belluna nel XVII secolo....................................361 Local communities and arbitrators on the «mountain peak». Territory, society, and institutions in Val Belluna during the 17th century Lokalne skupnosti in arbitri na «vrhovih gora». Teritorij, družba in institucije na območju Val Belluna v 17. stoletju Aleksander Panjek: Kdo je tretja stranka v tej mačji godbi? Posredniki med vdovcem in fantovščino v Štivanu pri Devinu leta 1651 ......................... 379 Chi e la terza parte in questa mattinata? Gli intermediari tra il vedovo e i giovani a s. Giovanni di Duino nel 1651 Who is the third party in this rough-music ritual? The intermediaries between the widower and the youth-abbey in Štivan (s. Giovanni di Duino) in 1651 Malter Panciera: Il compromesso arbitrale e il concordato fallimentare nella Repubblica di Venezia.........................................................................................391 Arbitration and bankruptcy agreement in the republic of Venice Postopki prisilne poravnave in arbitraže v Beneški republiki ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo Demo: "Per evitar molte spese et longhezze". Esempi di arbitrato mercantile nella Repubblica di Venezia del XVI secolo..............................................403 "To avoid much expense and delay". Examples of mercantile arbitration in the Republic of Venice in the 16th century "Da bi se izognili visokim stroškom in zavlačevanjem". Primeri trgovske arbitraže v Beneški republiki v 16. stoletju Elisabetta Traniello: Una controversia sui dazi a Ferrara alla fine del XVI secolo ... 413 A dispute on taxes in Ferrara at the end of the 16th century Spor o davkih v Ferrari konec 16. stoletja Andrea Bonoldi: "La presta espedittione delle liti". Il magistrato mercantile alle fiere di Bolzano (1635-1850): tra giustizia e mediazione.....................................425 "Prompt resolution of disputes". The fair court of Bolzano (1635-1850): between justice and mediation "Hitro razreševanje sporov". Trgovsko sodišče na sejmih v Bocnu (1635-1850): med sodno oblastjo in mediacijo Navodila avtorjem....... Istruzioni per gli autori Instructions to authors 441 444 448 Received: 2011-10-13 Original scientific article ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 UDC 327(4)"15" THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT FOR THE YEAR 1559 James D. TRACY Emeritus Professor of History, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, United States e-mail: tracy001@umn.edu ABSTRACT During his tenure as Emperor Ferdinand I's ambassador at the Sublime Porte (15551562), Oghier Ghiselin de Busbecq showed how a resident ambassador could function as a third party by adapting the instructions of a far-off sovereign to the situation he found at hand. This essay discusses Busbecq's long summary of the negotiations of one year (1559) to show how Busbecq at times ignored or overlooked specific directives from Ferdinand and his Hofrat, in order to work toward his sovereign's larger objectives. Key words: Oghier Ghiselin de Busbecq, Emperor Ferdinand I, Habsburg Monarchy, Sultan Suleyman the Lawgiver, Grand Vezir Rustem Pa§a L'AMBASCIATORE COME TERZA PARTE: IL RIASSUNTO DELLA RELAZIONE DI BUSBECQ PER L'ANNO 1559 SINTESI Durante il suo mandato come ambasciatore dell'imperatore Ferdinando I presso la Sublime Porta (1555-1562), Oghier Ghiselin de Busbecq dimostrd come un ambasciatore residente potesse funzionare come mediatore (terza parte) adattando le istruzioni di un sovrano lontano alla situazione contingente. Il saggio descrive il copioso riassunto di Busbecq dei negoziati di un anno (1559), per mostrare come egli avesse a volte ignorato o trascurato le direttive specifiche di Ferdinando e del suo consigliere di Corte, con l'o-biettivo di raggiungere obiettivi di più ampia portata del suo sovrano. Parole chiave: Oghier Ghiselin de Busbecq, l'imperatore Ferdinando I, monarchia as-burgica, il sultano Solimano il Legislatore, il Grand Vezir Rüstem Pa§a 195 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 Diplomacy is not to be confused with mediation. A resident ambassador was first and foremost a conduit for information about the intentions of a potential enemy, and only on occasion a party to peace negotiations (Anderson, 1993). While ambassadors of the early modern age had more latitude for acting independently than their counterparts do in an age of instant communications, this was also an era when cash-strapped governments stinted on diplomatic expenses, so that a resident ambassador often cut a sorry figure (Dover, 2008), and was hardly in a position to present himself as a quasi-independent broker. By contrast, this essay deals with a diplomatic posting that was richly supported, and an ambassador who made the most of his opportunities. THE SETTING: HABSBURG CONSULTATIVE PROCEDURES, AND RELATIONS WITH THE OTTOMAN EMPIRE IN 1559 After the so-called Long Turkish War of 1593-1606 (Niederkorn, 1993), the long border between the Habsburg Monarchy and the Ottoman Empire was relatively peaceful, until the series of conflicts touched off by the second siege of Vienna in 1683.1 During the 16th Century, however, there was constant low-level fighting, and until a reorganization of Habsburg defenses in the 1570s (Simoniti, 1991), the Ottomans had the better of things in the rough game of border warfare (Szakaly, 1982). Accordingly, Ferdinand I (d. 1564) and Maximilian II (d. 1578) attached great importance to diplomacy. A treaty of peace did not stop the fighting along the frontier, but it did afford some assurance that Habsburg Hungary would not be subjected to a full-scale invasion by the main Ottoman army (Petritsch, 1979).2 Ambassadors to the Sublime Porte were thus allotted a handsome salary, and had considerable freedom to borrow money for bribes and other extraordinary expenses.3 Moreover, in the Habsburg Monarchy, an ambassador's dispatches were not intended only for the sovereign and his Hofrat. This composite polity - even its component parts were themselves composite4 - could only function on the basis of continuous consultation. Thus the permanent committees of the provincial estates of the Austrian and Bohemian lands were polled for advice before decisions on Ottoman policy were made,5 and 1 Ferdinand I (Archduke of Austria from 1519, Holy Roman Emperor 1556-1564) claimed the crown of Hungary in 1526, after his brother-in-law (Louis II Jagellio) had perished in the great Ottoman victory at Mohacs. The Habsburg-Ottoman conflict finally ended with the Treaty of Pozarevac in 1718. 2 I am grateful to Dr. Petritsch of the Haus- Hof- und Staatsarchiv for letting me read a copy of his dissertation. Full-scale Ottoman invasions came in 1526, 1529, 1532, 1540, and 1566. 3 Busbecq's finances are documented in HHSA, Turcica, I 12 Konvolut 1, f. 187-191, an Italian language summary for 28,000 Hungarian florins in receipts between 1556 and 1560, with corresponding expenses; and HHSA, Turcica, I 14 Konvolut 4, f. 178-183, a German-language summary for transfers on Busbecq's behalf by the Augsburg firm of Michael Manlich, for a total of 155,981 cronen (equal to 89,332 Hungarian florins) between 1554 and 1560. The latter account seems to include all sums from the former. 4 Austria was made up of the duchies of Lower Austria, Upper Austria, Styria, Carinthia, Carniola, and Tirol; the Bohemian crown lands (ruled by Ferdinand since 1526) included Bohemia proper, Moravia, Silesia, and Upper and Lower Lusatia. For Hungary and Croatia, Palffy, 2009. 5 E.g., when the sultan demanded in August 1557 that the fortress of Szigetvar be razed, Ferdinand did not reply until June 1558; after multiple consultations, the answer was no: Tracy, 2013. 196 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 copies of the ambassador's missives were included as part of the documentation. The dispatches of Oghier Ghiselin de Busbecq, who served at the Porte from 1555 to 1562,6 are often referred to in (for example) opinions that Ferdinand requested from the Council of Hungary in Posonia (modern Bratislava).7 In the 1570s, Ambassador David Ungnad - a member of Styria's Herrenstand who served at the Porte from 1573 to 1578 - would send long circular letters directly to the Austrian estates, with the knowledge and permission of Emperor Maximilian II.8 Busbecq, a native of Flanders, had no personal connections to Austria's leading families. What he did have was a gift for compressing complex issues into a few lines of terse, "Tacitean" Latin. Busbecq's "clarity" and "brevity" were appreciated by Ferdinand I, as they would later be appreciated by readers of his Litterae Turcicae (1581-1589) (Martels, 1989, 47-49, 112).9 Busbecq's tenure at the Porte was punctuated by crises, and by threats of war from Grand Vezir Rustem Pa§a (d. 1561). As he arrived in Istanbul in January 1555, Sultan Suleyman the Lawgiver (d. 1566) was en route home from a victorious campaign against his greatest foe, Shah Tahmasp I of Iran, and his ministers demanded that Ferdinand renounce his plans for extending Habsburg rule to the Principality of Transylvania, a surrender of his claims that Ferdinand was ultimately forced to make, although not until the fall of 1556. But from 1555 through 1558 the main focus of Ottoman complaints was the fortress of Szigetvar, whose garrison troops again and again raided Ottoman shipping along the vital Belgrade-to-Buda supply corridor (Martels, 1989, 149-196).10 1559 was dominated by civil war between Sultan Suleyman's two surviving sons, Bayezid and Selim. Bayezid was the older brother, and had support from the military establishment, but the Grand Vezir had in effect staked his career on the succession of Selim, the son of Hurrem (Roxelana), the concubine whom Suleyman had made his wife (Imber, 2002, 104-108).11 In these circumstances, Rustem Pa§a thought it prudent to forestall a war in the west; thus in January 1559 he and Busbecq worked out the terms for a new peace treaty, to replace the Treaty of Edirne (1547-1555), which had officially expired a few years previously. Ferdinand sent back a confirmatory letter accepting the terms proposed, and giving Busbecq options for working out the details. But when officials at the Porte presented a sealed sacculum containing the sultan's confirmatory letter, Busbecq refused to forward it on to Vienna unless he was given an authenticated copy; this, he was told, was contrary to the custom (consuetudo) of the Ottoman court. In the end no agreement 6 From 1555 to 1557 Busbecq served jointly with his two predecessors, Antun Vrančič (Veranscics Antal) and Ferenc Zay. See Martels, 1989. 7 E.g., Council of Hungary to Ferdinand, s.d., reacting to Busbecq's dispatch of 13 August 1559, HHSA, Turcica, I 14 3, f. 34-36, and 10 November 1559, referring to a dispatch for which no date is given, HHSA, Turcica, I 14 3, f. 66-70. 8 Ungnad to the Stände of Styria etc., 1 December 1576, ARS, Deželni Stanovi 210, 2nd sub-folder. Ungnad's uncle, Hans Ungnad, had been Landeshauptmann of Styria. 9 Cfr. Ferdinand to Busbecq, 23 October 1559, HHSA, Turcica, I 14 3, f. 60: "Tuam fidem ac diligentiam quae nobis in negotiis illis prudenter et accurate tractandis cumulate satisfacis clementer admodum laudamus et probamus." 10 Above, note 5. 11 Rüstem Papa's wife, Mihrimah, was a full sister of the future Sultan Selim II (r. 1566-1574). 197 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 was struck.12 Meanwhile, Ferdinand launched in the fall a military strike against three important castleries west of the Tisza River that was by his lights unlawfully occupied by Transylvania.13 The negotiations for this year are summarized in a long dispatch dated November 30.14 This document is well suited for examining an ambassador's initiatives, because it can be checked against Busbecq's correspondence for 1559, and also against the correspondence of Ferdinand's master-spy in Constantinople, Michael Cernovic.15 I will look first at Busbecq's overall strategy in negotiating with Rutem Pa§a, then at some of his tactical decisions. BUSBECQ'S STRATEGY IN NEGOTIATING WITH RUSTEM PA§A Despite Habsburg losses in Hungary, Ferdinand did not abandon hope of reversing Ottoman gains. Busbecq's general instructions were to seek a treaty for eight years,16 along the lines of the treaty concluded in 1547. But Ferdinand made it clear he wished to preserve his freedom of action in regard to the eastern sector of what was called Upper Hungary. While he undertook to respect the territorial integrity of Transylvania, as per his promise in 1556, he explicitly reserved the right to use force if needed to assert his claim to the three castleries west of the Tisza, currently held by Transylvania.17 The closest that Busbecq comes to enunciating a strategy or guiding principle for his negotiations with the Grand Vezir is a statement that fits neatly within this framework. During the later summer of 1559, when he was pressed to forward to Vienna a letter from the sultan whose contents he knew to differ from what he had been told, Busbecq says that he faced a difficult decision. One of the reasons he gives for deciding not to send on the letter was that "Your Majesty will thereby have more freedom to choose between peace and war."18 His mandate was to seek a treaty, but not at any price. In January 1559, when Rustem Pa§a proposed a peace that would be "perpetual", meaning that the Ottomans would have grounds for objecting to a Habsburg military buildup at any future time, Busbecq was put on the defensive. He countered by suggesting a peace for the lifetime of Ferdinand and of Suleyman (then 64 years old, and in ill 12 The terms of this failed treaty were not substantially different from the terms of the treaty that Busbecq concluded in 1562 with Rustem Papa's successor, 'Ali Pa§a. 13 Munkachevo, Huszt, and Thokay. Ferdinand had to renounces his ambitions for the three towns, but parts of this region would later be conquered for the Habsburgs by Lazarus Schwendi, during the reign of Maximilian II. 14 HHSA, Turcica, I 14 3, f. 79-108. 15 Zontar, 1971. I have used this essay, although the chapter on Cernovic in Zontar, 1973 has some additional details 16 Ferdinand to Vrancic, Zay, and Busbecq, 15 June 1556, Monumenta Hungariae Historiae, Scriptores, V, Letter: XIV, pp. 197-202. This letter is cited by Busbecq in his dispatch of 30 November 1559, HHSA, Turcica, I 14 Konvolut 3 [hereafter abbreviated as 30 November 1559], f. 80. 17 Ferdinand to Busbecq, 3 October 1559, HHSA, Turcica, I 14 Konvolut 3, f. 53-56, stressing that he had made this distinction in his confirmatory letter of April 29. 18 30 November 1559, f. 99. 198 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 health), but the Grand Vezir insisted that it be extended to their heirs and successors - in effect, a perpetual peace. So as "not to give offense," Busbecq agreed. In a retroactive justification of why he had done so, he appealed to one of the options listed in Ferdinand's confirmatory letter, in which no time limit for a proposed treaty was stated. In other words, he had not acted beyond his instructions.19 Not wishing to leave things at this point, however, he took advantage of a visit by Murad Beg, the dragoman assigned to him by the Porte. Telling Murad Beg what he wanted Rustem Pa§a to hear, Busbecq made as if to boast of his influence in Vienna, saying that when he suggested a peace of six, seven or eight years, "Your Majesty had approved the longest period; and had I proposed a peace of 50 or 60 years, Your Majesty would have responded in the same way." Invoking the style of the Ottoman court, in which decisions by the sultan were made once and for all, he noted that the letter of safe-conduct that was given to an ambassador en route to the Porte contained a "permission to depart" (facultas discedendi); even if the Porte did not allow an ambassador to leave whenever he wished, the facultas discedendi granted by his own sovereign was not thereby revoked. In the same way, Busbecq suggested, a peace once made by Ferdinand could easily be extended.20 In the end, Busbecq's interlocutors agreed to continue discussions on the basis of an eight-year term.21 The inclusion of "friends" was another sticking point. In January 1559, Busbecq tried without success to have both Spain and England included as friends of Emperor Ferdi-nand.22 One may surmise that Rustem Pa§a did not insist on including the sultan's allies either, because the issue does not come up in the correspondence between Busbecq and Ferdinand until June.23 But Ferdinand's spy, Michael Cernovic, knew by early February that the Porte had sent to France's King Henri II a version of the treaty containing a clause in which both France and Transylvania were included as "friends" of the sultan.24 In June, Busbecq was obliged to follow the sultan and his court to Asia Minor, to be nearer the scene of an impending battle between Suleyman's two sons. When he was summoned for a divan in the Grand Vizier's tent, Busbecq was given a red silk sacculum containing the sultan's confirmatory letter, but he would not accept it without an authenticated copy. He suspected that the letter in the sacculum included clauses of which he had not been informed, regarding France and Venice as "friends" of the sultan: "For Murat Beg recently showed me copies of the two articles, having first sworn me to silence."25 Busbecq finally agreed to take the sacculum into his possession, after being told that he would receive a copy. When the copy came several days later, Busbecq and his translator found that it did not differ materially 19 Dispatch of 30 November 1559 HHSA, Turcica, I 14t 3, f. 80, referring to the letter cited above, and also to the letter of 29 April 1559, carried by Baldus (HHSA, Turcica, I 14 2, f. 43-47; f. 52-55, another copy). 20 30 November 1559, f. 81-81v. Busbecq says that he spoke "simplicissime" of these matters to Murad Beg. 21 Busbecq to Ferdinand, 21 June 1559, HHSA, Turcica, I 14 2, f. 146-149. 22 Busbecq to Ferdinand, 10 February 1559, HHSA, Turcica, I 14 1, f. 33-36v, here f. 35. Ferdinand's nephew, King Philip II of Spain, had recently married England's Queen Mary. 23 In the later summer of 1559, Busbecq was still hoping to include Spain, until word came that Spain would be preparing a war fleet for the following spring: 30 November 1559, f. 88. 24 Cernovic to Ferdinand, 11 February 1559, HHSA, Turcica, I 14 1, f. 48-49. For details about Cernovic, from the Venetian branch of a Montenegrin noble family, see Zontar, 1973. 25 Busbecq to Ferdinand, 21 June 1559, HHSA, Turcica, I 14 2, f. 146-149. 199 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 from the clauses shown him by Murad Beg, save that some things were said "obscurely or suspiciously." In a letter to the divan, he asked for clauses concerning the sultan's friends to be "changed altogether," as Murad Beg had said could be done. When told that the clauses in question could not be altered, because it was the Ottoman custom (consuetudo) to include friends in treaties, Busbecq announced that he could not forward the sacculum to Vienna, since he had no instructions from Ferdinand about including France or Venice.26 In a letter of 3 October, received by Busbecq shortly before he completed his long dispatch of 30 November, Ferdinand removed this obstacle to an agreement, saying he would observe friendship with France and Venice so long as they did not attack his dominions.27 Meanwhile, the Ottomans had added Transylvania to the mix. Summoned to a meeting with the vezirs, Busbecq was told he must write a letter to Queen Isabella of Transylvania, promising friendship on Ferdinand's behalf.28 For the sultan had made a pronouncement: "It would be an infringement (dedecus) to our dignity if, while maintaining the bond of friendship with one who is powerful, we should leave a lesser friend in the lurch." Busbecq says that this "unexpected" demand "disturbed me greatly" - probably29 because he expected that Habsburg forces would soon be contesting Transylvania's control of the three castleries west of the Tisza. Backed into a corner, he decided to ask for "that which I knew they would grant me most unwillingly," that is, permission to depart for Vienna, so that he might carry the sacculum himself, instead of entrusting it to a lesser personage. Busbecq knew what the answer would be, because when he had on a previous occasion written the divan requesting his dismissal, the Viziers "kept my letters secret as best they could, lest word come to the common people (vulgus)." The point was that if the Porte was seen to be detaining an ambassador against his will, it could only mean that the vezirs were worried about a possible war.30 This time too, Ottomans would not let him go; Busbecq thought that it was because if he carried the sultan's letter himself it would be clear sign of his disapproval, meaning that peace was less likely.31 Murad Beg continued pressing for a compromise, so Busbecq listed three points in the sultan's confirmatory letter (as he understood it) that he wanted changed. Murad Beg 26 30 November 1559, f. 85-87. 27 Ferdinand to Busbecq, 3 October 1559, HHSA, Turcica, I 14 3, f. 53-56. 28 Isabella Jagellio, who died in September 1559, was the widow of Janos Szapolyai (d. 1539), who had claimed the crown of Hungary, and the mother of his posthumous son, Janos Sigismund Szapolyai, Prince of Transylvania (d. 1577). 29 According to the summary-of-negotiations dispatch, this conversation between Busbecq and the Viziers (30 November 1559, f. 87v) comes prior to the arrival in Vienna of Albert de Wijs (9 July 1559), who carried a copy of Ferdinand's confirmatory letter (Busbecq had already received another copy sent via Venice), and gifts for the sultan and the Viziers. Busbecq himself advocated a strike against the three castleries: Busbecq to Archduke Maximilian, 13 August 1559, HHSA, Turcica, I 14 3, f. 20-24. For how the news of this Habsburg adventure was received at the Porte: 30 November 1559, f. 94v-96. 30 Busbecq to Ferdinand, 19 November 1558, HHSA, Turcica, I 13 3, f. 201-205, here f. 202. 31 30 November 1559, f. 87v, 91; cfr. f. 93v, the vezirs maintain that a letter Busbecq himself carried back would be more favorable to Ferdinand's cause, since there would in that case be a greater likelihood of war if Ferdinand rejected the treaty; and f. 103v, Rustem Pa§a is said to have commented in the divan that Busbecq's requests for dismissal had become more urgent once he knew that King Henri II, that great foes of the Habsburgs, had been killed in a joust. 200 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 then brought back the Turkish text of a proposed addendum to the sultan's letter, together with a Latin translation. After having his interpreter stay up through the night to translate the Turkish text, Busbecq found it was "more tolerable" than he had expected, but he was still suspicious, and raised further points in another letter to the divan. At these new demands the Viziers reportedly laughed aloud. When Busbecq was asked to return the sacculum, so it could be deposited in the treasury (hazna), he complied.32 But Murad Beg soon came back with another version of a proposed addendum to the sultan's confirmatory letter, and Busbecq found some changes that he liked.33 This was, he says, the first letter that he would have been willing to send on to Vienna. The next day, after the revised addendum had been read aloud to the sultan at the divan, a chiaus brought Busbecq a new sacculum, said to contain both the original letter and the addendum that he had approved. But "certain men" had advised Busbecq that the Turks will tell an ambassador one thing, and write something else in the text. He decided to do as the Venetians were said to do, by prying the sacculum open at the bottom in such a way that it could be re-sewn without detection. In fact, the actual text was "quite different" from what he had been told. This was the point, noted above, at which Busbecq says he faced a decision, but the choice was clear. As he says, if he sent the sacculum on to Vienna, he would give the Ottomans reason to think Ferdinand was willing to accept whatever terms they might impose. If he delayed things by refusing to do so, Ferdinand would have more freedom to launch a military operation. In order to justify what he was doing, Busbecq again asked for an exemplum of the full text. Rustem Pa§a again responded "in public divan" that such was not the consuetudo of the Ottoman court.34 Murad Beg tried one more time: he brought what he said was an exemplum of the sultan's letter, but Busbecq saw that it was in certain respects less favorable than some of the texts he had been shown previously. Instead of renewing his request for dismissal, he decided at this point "to keep silence." Murad Beg came back again on September 11, to demand the sacculum, which Busbecq now surrendered for a second time. At this Murad Beg had the doors to Busbecq's residence locked from the outside, whereupon the ambassador had them locked from the inside as well.35 If Busbecq had leisure to compose his long missive of November 30, it was because he had little else to do. BUSBECQ'S TACTICAL INITIATIVES It was a convention of Habsburg-Ottoman diplomacy that neither ruler would accept a dedecus, a public affront to his dignity.36 In this respect, Busbecq sometimes acted as 32 30 November 1559, f. 91v-93v, f. 97. 33 Notably that Ferdinand would no longer have to make good on his tribute arrears (a total of 60,000 Hungarian florins) before peace could be concluded: 30 November 1559, f. 97v-98. 34 30 November 1559, f. 97v-100. 35 30 November 1559, f. 101v, 103v, 105; Martels, 1989, 253-254. 36 E.g., Busbecq's summary of negotiations that he and his colleagues conducted in 1555, Busbecq to Ferdinand, Vienna, 13 December 1555, HHSA, Turcica, I 12 1, f. 37v: with regard to the treaty made between Ferdinand and Isabella Jagellio of Transylvania, regarding a transfer of Transylvania to the 201 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 if his instructions from Vienna were not sufficiently cognizant of Ferdinand's dignitas as emperor and king. The draft treaty of January 1559 included a clause to the effect that "Hamza Beg" should be removed from office, as a punishment for having seized the Habsburg fortress town of Tata during a period of truce the previous year.37 In his confirmatory letter of 29 April, Ferdinand deleted the article about Hamza Beg, which had been recommended by the Council of Hungary, on the grounds that Hamza Beg might cause even more trouble if he learned the Habsburgs were to blame for his transfer to a lesser post. Yet in his dispatch of November 30, Busbecq says that he knew he could not get his interlocutors to agree that Hamza Beg deserved execution, as the Council of Hungary had wanted, and so he obtained agreement instead for his removal from office, "which they call mansil," knowing that such "lighter penalties" were deemed "ignominious" by the Ottomans.38 But if Busbecq reinstated a clause that Ferdinand wanted removed, he framed things in such a way as to suggest that Ferdinand had accepted and passed on the Council of Hungary's recommendation. Thus the Council (sure to receive a copy of this dispatch) would have the satisfaction of thinking its recommendation had been taken seriously, and Ferdinand would be spared (even if against his will) the indignity of seeming to tolerate Hamza Beg's offense. Dignity was measured also in giving gifts. Ferdinand was two years behind in sending the 30,000 Hungarian florins that he had to pay annually for the right to hold his lands in Hungary.39 To keep up appearances, the emissary that carried his letter of April 29 also brought elaborate clocks and handsome silver cups for the sultan and the vezirs. Since the presentation was to be made "with the whole army looking on," Busbecq judged that the gifts marked out for the sultan were not sufficient. As two vezirs were not to be present, he added their gifts to those allotted for the sultan. To draw Rustem Pa§a into his plan, he suggested having Murad Beg judge whether the two added cups were "worthy" of the sultan, and Murad Beg found that they were. Rustem Pa§a insisted that the allocation of gifts for His Magnificence be attributed to Ferdinand himself, not to his ambassador. He also thought that some silk vests ought to be added to the gifts for the sultan, "for the better satisfaction, he said, of the malignant multitude." Busbecq thought that the silver cups and the clocks would make "a very satisfying gift," so that vests were "an unnecessary expense."40 But his decision about the cups was the kind of small intervention by which an ambassador prevented relations between the two powers from becoming more tense. Habsburgs in return for suitable compensation, the ambassadors had expressed the pious hope that "His Magnificence [the sultan] would make allowance for the contract that has been made, and not wish it to be revoked, to the great shame (dedecus) of Your Majesty." Cfr., note 34 above, Suleyman is said to believe that it would be a dedecus for him to abandon his "lesser friend" (Transylvania) in order to make peace with Ferdinand. 37 Busbecq to Ferdinand, 10 February 1559, HHSA, Turcica, I 14 1, f. 33-36v, article 18. On the taking of Tata, Ferdinand to Busbecq, 27 June 1558, HHSA, Turcica, I 13 3, f. 135-141, here f. 137. The Hamza Beg in question could be Hamza Beg Biharovi, who served as sançakbeg of Bosnia from 1557 to 1561. 38 Ferdinand to Busbecq, 29 April 1559, HHSA, Turcica, I 14 2, f. 48-51; 30 November 1559, f. 79-79v. 39 Above, note 33. 40 30 November 1559, f. 88-88v. 202 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 There was, finally, the question of how to deal with Rustem Pa§a. It was customary for the Grand Vezir to be rewarded for his pains by European interlocutors (Tracy, 2010). When Ferdinand's confirmatory letter was brought to the Porte, Busbecq found that Rustem Pa§a's disposition improved when he told him he would receive a handsome gift when peace was concluded. In their discussion about the allocation of silver cups, he suggested that the Grand Vezir's cup might appropriately contain an added gift of 3,000 or 4,000 Hungarian florins; although no such sum had been sent from Vienna, Busbecq had in mind taking out a loan to raise the money, and his credit in Pera would have permitted him to do so. But Rustem Pa§a was under scrutiny because of his personal stake in the struggle between the sultan's two sons, and he insisted, even when asked a second time, that he wanted "not so much as an obol" in his cup.41 The other vezirs were not so scrupulous, and Vienna had sent smaller sums for inclusion in their gift-cups. But here too Busbecq made a choice. 'Ali Pa§a Semiz, the second vezir, had previously served as pa§a of Buda. When Busbecq called on him in December 1554, 'Ali Pa§a presented himself as a man of peace surrounded by subordinates eager for combat.42 Now, at the Porte, there were signs that 'Ali Pa§a was more disposed to an agreement than the Grand Vezir was. One contentious issue was the extraction of taxes from border villages: should traditional obligations to be respected, as the Habsburgs demanded, or did the Ottomans have the sole right to collect taxes in any areas their troops controlled? Rustem Pa§a upheld the Ottoman view, but 'Ali Pa§a said that for the sake of peace he could accept the Habsburg position.43 On another occasion, when Busbecq brought up Ottoman forts built during a time of truce, Rustem Pa§a wanted to argue, but 'Ali Pa§a held him back, saying that such matters could be settled later, when boundaries were negotiated.44 Thus when the gift-cups were being prepared for the vezirs, Busbecq arranged that while other vezirs got 400 Hungarian florins in their cups, 'Ali Pa§a got 1,000. Rustem Pa§a was angry when he learned that Busbecq had made what he deemed an invidious distinction among the vezirs.45 But Busbecq was evidently looking to the future. When Rustem Pa§a died in 1561 and 'Ali Pa§a succeeded him, there was an immediate improvement in the tone of conversations between the ambassador and the Grand Vezir, leading eventually to the treaty of peace that Busbecq brought back to Vienna in 1562.46 CONCLUSION Busbecq was of course not just presenting a narrative of events, he was also presenting himself as a skilled negotiator. That he overstated his initiative would have been clear to Ferdinand and his Hofrat, since they were also receiving Cernovic's reports. Though 41 30 November 1559, f. 81, 88, 88v. 42 Busbecq to Ferdinand, Buda, 12 December 1554, HHSA, Turcica, I 11 3, f. 201-204. 43 30 November 1559, f. 82. 44 30 November 1559, f. 83v. 45 30 November 1559, f. 100. 46 See the contrast that Busbecq later makes between Rüstem Pa§a and 'Ali Pa§a in his Litterae Turcicae, 317-327. 203 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 Busbecq does not name him, it was Cernovic who suggested prying open the saccu-lum containing the sultan's confirmatory letter, pried it open, and translated the Turkish documents.47 Without disclosing that he too was working on Ferdinand's behalf, Cernovic visited Busbecq regularly (Martels, 1989, 220), and one suspects that Buesbecq's first inkling that France was included in the Turkish version of the treaty came from Cernovic, not from Murad Beg. One might also argue that Busbecq fails to give his Ottoman interlocutors due credit for the subtlety of their initiatives. For example, when Rustem Pa§a tells Busbecq that this or that cannot be done because Ottoman consuetudo forbids it, it looks as if he is turning against the Habsburgs an argument that Ferdinand's diplomats had used time and again.48 Still, it is hard to avoid the conclusion that Busbecq was, in a difficult situation, a resourceful and effective defender of his sovereign's dignity. He also impressed Ferdinand (and no doubt others) with the way in which he presented things; he was not the only Habsburg ambassador to write in an elegant classical Latin,49 but I at least have not found the same terseness of description in any of his colleagues. Yet not all members of the ruling elite were comfortable with Latin: Busbecq's dispatches had to be translated into German for the convenience of the Hofrat.50 Moreover, Tacitean brevity was not the preferred idiom of the day for all readers. The above-mentioned David Ungnad was more a man of his time and place, both in the pleonasm of his German prose, and in the effusive Lutheran piety that often breaks through.51 Busbecq, by contrast, never lets a word slip that might indicate his personal religious preference.52 Upon his return to Vienna he was given an honorable post as tutor to the emperor's grandsons, but he was not called upon to join in the councils of state. Thus if the brilliant Latinist used his dispatches to make a career, it would not be a brilliant career. 47 Martels, 1989, 248, citing a letter from Cernovic to Ferdinand, dated early August 1559. 48 E.g., Ferdinand's instructions for Vrancic, Zay, and Busbecq, 14 November 1555, HHSA, Turcica I 12 t 1, f. 153-161, here f. 158: Ferdinand cannot renounce his claim to Transylvania all at once, because it is the consuetudo of Christian princes to consult with their estates on such matters. 49 Antun Vrancic was his peer in this respect. 50 By contrast, the opinions of the Council of Hungary are always written in an elegant classical Latin, not doubt by clerical members of the council, like Nicholas Olah or (later) Antun Vrancic. 51 Above, note 11. An erstwhile rector of the University of Wittenberg, Ungnad is said to have spoken Latin and Greek as well as six vernacular languages, but he wrote his dispatches in German. Following his return to Vienna he joined the Hofkriegsrat, of which he was president from 1583 to 1605. 52 This is true both of his dispatches and his later published writings. 204 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 AMBASADOR KOT TRETJA STRANKA: BUSBECQOV POVZETEK POGAJANJ ZA LETO 1559 James D. TRACY Emeritus Professor of History, University of Minnesota, Minneapolis, MN 55455, ZDA e-mail: tracy001@umn.edu POVZETEK V času svojega mandata je Oghier Ghiselin de Busbecq kot ambasador cesarja Ferdinanda I. na Visoki porti (1555-1562) pokazal, kako bi lahko ambasador rezident deloval kot tretja stranka, in sicer s prilagajanjem navodil (ki jih je dobil od oddaljenega vladarja) razmeram, ki so ga obdajale. Pričujoča razprava obravnava dolg Busbecqov povzetek pogajanj enega leta (1559), da bi pokazala, kako je Busbecq včasih ignoriral in prezrl določene direktive Ferdinanda in njegovega Hofrata, da bi s tem dosegel višje cilje .svojega vladarja. Ključne besede: Oghier Ghiselin de Busbecq, cesar FerdinandI., Habsburška monarhija, sultan Sulejman Zakonodajalec, Grand Vezir Rustem Pa§a 205 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 James D. TRACY: THE AMBASSADOR AS THIRD PARTY: BUSBECQ'S SUMMARY ACCOUNT ..., 195-206 SOURCES AND BIBLIOGRAPHY ARS, Deželni Stanovi - Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana (ARS), Deželni Stanovi. HHSA, Turcica - Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien (HHSA), Turcica. Litterae Turcicae - Augerius Gislenus Busbequius / Ogier Ghiselin van Boesbeeck (1994), Legationis turcicae epistolae quattuor / Vier brieven over het gezantschaap naar Turki. Introd. and notes R. W. M. Zweder von Martels, tr. Michel Goldsteen. Hilversum, Verloren. Anderson, M.S. 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Suci Velikoga sudbenoga dvora za gradanske sporove birali su se isključivo za djelovanje u sklopu toga sudišta, dok su drugi službenici - tribuni, egzaminatori i gradski glasnici - djelovali u sklopu opcega sustava lokalne uprave i poslove iz svoga djelokruga obavljali za sve gradske sudove istodobno. Ključne riječi: Curia maior ciuilium, Zadar, srednji vijek, suci, tribuni, egzaminatori, gradski glasnici GLI UFFICIALI DEL TRIBUNALE PER LE CAUSE CIVILI DI ZARA DALLA SECONDA METÀ DEL TRECENTO SINTESI L'articolo presenta la struttura del Tribunale per le cause civili (Curia maior civi-lium) di Zara dalla seconda metà del Trecento e l'attività dei suoi ufficiali come mediatori nella soluzione delle controversie. Gli atti di questo tribunale rappresentano due gruppi di ufficiali giudiziari. I giudici del Tribunale per le cause civili venivano eletti soltanto come ufficiali di questo tribunale, mentre gli altri ufficiali - gli esaminatori, i tribuni e gli araldi - agivano come parte della amministrazione generale del sistema di governo locale e lavoravano per tutti i tribunali della città contemporaneamente. Parole chiave: Curia maior civilium, Zara, Medioevo, giudice, esaminatore, tribuno, araldo 207 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 Zadarsko sudstvo je barem od početka 14. stoljeca uredeno kroz opci sustav uprave iz kojega se granaju pojedini sudovi s manje ili više definiranim ovlastima. Jedan od takvih sudova bio je i Veliki sudbeni dvor za gradanske sporove (Curia maior civilium, dalje: CMC). Djelatnost ovoga suda uspostavljena je početkom 1361. godine kada završava proces konsolidacije vlasti u Zadru na temeljima Zadarskoga mira (Popic, 2011a, 50-55; Popic, 2011b, 323-325). Te godine u Zadru dolazi do razdvajanja gradanskoga i kazne-noga sudstva koje ce se održati do 1409. godine kada Venecija ponovno unosi odredene promjene (Popic, 2012, 52-56). Razdvajanje gradanskoga i kaznenoga sudstva u Zadru početkom 1361. godine obavljeno je pod okriljem jedne ustanove - Velikoga sudbenoga dvora (Curia maior) - u sklopu koje su djelovali i suci za kaznene predmete (knez i rektori) i suci za gradanske sporove. Veliki sudbeni dvor za gradanske sporove bio je, dakle, ogranak Velikoga sudbenoga dvora i imao je vlastite suce (iudices ad civilia) i notara (notarius ad civilia). Buduci da sam o notarima zadarskih sudova vec pisao u dva navrata (Popic, 2011b, 329-333; Popic, 2011c, 148-154), ovdje cu se uz suce fokusirati na druge zadarske sudske službenike iz druge polovice 14. stoljeca. Za razliku od sudaca i notara ti sudski službenici su poslove iz svoga djelokruga obavljali za sve gradske sudove istodobno, tj. u okviru opce gradske uprave. Radi se o egzaminatorima koji su u sudstvu opcenito imali više zadaca, zatim tribunima koji su u prvom redu izvršavali presude te gradskim glasnicima koji su bili zaduženi za uručivanje i proglašavanje poziva i obavijesti. SUCI Suce svih zadarskih sudova, pa tako i CMC, biralo je Veliko vijece na mandat od šest mjeseci. Iznimku predstavljaju jedino zadarski rektori koji su u sklopu vlastitoga Sudbenoga dvora (Curia dominorum rectorum) rješavali odredene gradanske sporove i sve kaznene predmete jer su se oni birali svaka tri mjeseca. Postupak izbora sudaca u zadar-skom Velikom vijecu nije poznat i vjerojatno je bio ureden danas nepoznatim kapitularom zadarskih vijeca (Popic, 2012, 52). Zadarski statut iz 1305. godine propisao je samo da članovi uže obitelji nisu smjeli pristupiti biranju svoje rodbine na odredene funkcije, uk-ljučujuci i funkciju suca, pa su oni prilikom glasovanja morali napustiti dvoranu u kojoj se glasovalo (ZS, lib. I, cap. IV-V), te da se ista osoba mogla ponovno birati za suca nakon tri izmjene, tj. nakon jedne i pol godine od završetka obavljanja te iste funkcije suca (ZS, lib. II, cap. II). Kasnijom reformacijom od 27. svibnja 1310. godine posljednja je odredba izmijenjena, pa se sudac mogao ponovno birati nakon godinu dana od isteka službe suca (ZS, lib. II, cap. II). Uobičajena praksa bila je da svakim gradskim sudom predsjedavaju tri suca. U mandatu jednoga sudskoga vijeca pojedini suci mogli su se zamijeniti novim sucima pri čemu se u sudskim zapisnicima nikada ne navode razlozi jer notarima takvi podaci nisu bili važni. Razlozi postavljanju novoga suca ili više njih mogli su biti bolest ili obveze zbog kojih je sudac duže vrijeme bio spriječen obavljati povjerenu mu sudsku funkciju. U ta-kvim situacijama Veliko je vijece biralo novoga suca koji bi trajno zamijenio staroga. Pri-mjerice, u prosincu 1387. i siječnju 1388. godine suci CMC bili su Madije de Fanfogna, Krešo pokojnoga Grgura de Zadulinis i Šimun de Rosa (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 106r, 208 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRADANSKIH ..., 207-224 112v). No, u travnju 1388. godine uz Madija i Krešu kao sudac se umjesto Šimuna javlja Jakov de Fera što znači da je u meduvremenu Šimun zamijenjen (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 112v). Mandat novoizabranoga suca u ovakvim situacijama nije trajao punih šest mjeseci, nego samo do isteka mandata zamijenjenoga suca kada su se u Velikom vijecu ponovno birala sva tri suca na puni mandat. Osim trajnih postojale su i privremene zamjene, odnosno izuzeca sudaca iz pojedinih sudskih sporova. Razloge privremenom izuzimanju sudaca djelomično je regulirao Za-darski statut, a njihova opširnija primjena zrcali se u sudskoj praksi. Statut je tako propi-sao izuzece sudaca u slučaju srodstva s procesnom strankom i njezinim punomocnikom, za slučaj da je sudac bio pozvan svjedočiti u nekom sporu, u slučaju da se tužba odnosi na njega osobno te u slučaju da je sam ili netko od njegove rodbine u postupku sudjelovao kao odvjetnik (ZS, lib. I, cap. VI; lib. II, cap. I, III, LIX; R 85). U svim slučajevima radi se, dakle, o sukobu interesa koji je mogao ugroziti regularnost sudskoga postupka jer se predmnijevalo da suci u takvim situacijama nece biti nepristrani. Sve statutarne odredbe 0 isključivanju sudaca u sukobu interesa nalaze svoju stvarnu primjenu u sudskoj praksi. Primjerice, u parnici koju je Grgur pokojnoga Damjana de Nassis pokrenuo protiv Šimuna pokojnoga Nikole de Begna 17. travnja 1383. godine, sudski notar na margini je dopi-sao više bilješki o izuzecu suca Ivana de Nassis, koji je očito bio u srodstvu s tužiteljem Grgurom, te izuzecu suca Kože de Begna koji je bio u srodstvu s tuženikom Šimunom (DAZd, CMC, II, 7, fol. 16r-16v). U presudi od 31. kolovoza 1388. godine navodi se da je sudac Petar Ljubavac bio izuzet iz sudskoga postupka jer je u njemu sudjelovao kao svjedok (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 83v). Ursa, kci Damjana i Agnezine, pokrenula je 1. prosinca 1402. godine parnicu protiv oporučnih izvršitelja svoga muža Nikole Tolimero-va de Spingarolo tražeci povrat miraza u iznosu od 112 zlatnih dukata i 350 libri malih mletačkih denara (DAZd, CMC, III, 2, fol. 148r). Jedan od oporučnih izvršitelja bio je 1 Blaž de Soppe koji je istodobno s pokretanjem parnice djelovao kao sudac CMC pa je zbog toga izuzet iz postupka. I na kraju, prilikom svodenja presude od 18. siječnja 1393. godine u pisani oblik sudski notar je izmedu ostaloga pribilježio da je sudac Juraj de Georgiis izuzet iz spora jer je u parnici bio odvjetnik jedne procesne stranke (DAZd, CMC, V, 10, fol. 115r). U sudskoj praksi zabilježen je još jedan slučaj izuzeca sudaca u sukobu interesa koji nije bio reguliran statutom. Naime, u parnici od 21. veljače 1399. godine izmedu zlatara Emeri-ka s jedne te roditelja njegova šegrta Kuzme s druge strane, odvjetnik tužitelja Damjan de Begna zatražio je izuzece suca Kože de Begna. Svoj zahtjev Damjan je obrazložio tvrdnjom da Koža ne može suditi u toj parnici jer je bio zastupnik samostana sv. Demetrija iz Zadra, a Kuzmini roditelji bili su kmetovi toga samostana (DAZd, CMC, III, 2, fol. 20v). No, bez obzira je li izuzece sudaca bilo regulirano statutom ili ne, zamjetan je obrazac po kojem se oni udaljavaju iz postupka ako su u sukobu interesa po bilo kojoj osnovi. Po izuzecu sudaca u sukobu interesa postupak se mogao nastaviti na dva načina. U prvom slučaju, koji je u sačuvanim zapisnicima češci i koji je bio reguliran statutom, suce u sukobu interesa zamjenjivali su egzaminatori. Buduci da ce o tome još biti govora, do-voljno je ovdje pripomenuti kako je u sudskoj praksi zabilježen i slučaj iz kojega se vidi da suca u sukobu interesa nije zamijenio nitko i da su preostala dva suca vodila postupak 209 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 do kraja. Primjerice, 11. ožujka 1393. godine donesena je presuda o 40 zlatnih dukata koje je suknar Petar pokojnoga Andrije iz Zadra pozajmio trgovcu Antunu pokojnoga Alegreta iz Zadra. Presudu su donijeli suci Teobald de Nassis i Juraj de Georgiis u odsut-nosti trecega suca Žuvola de Gallo (DAZd, CMC, V, 10, fol. 108r). Ovakve situacije rijet-ke su u sačuvanim sudskim zapisnicima pa je teško razaznati postoji li obrazac po kojem se pojavljuju i kakav je postupak trebalo slijediti kada se dva suca ne bi mogla složiti oko presude. Svemu tome valja pridodati da ponekad ni izabrani egzaminatori koji su zamje-njivali suce nisu sudjelovali u postupku. Primjerice, presudu od 24. travnja 1387. godine donijeli su suci Grgur de Nassis i Nikola de Matafaris. Trecega suca Andriju pokojnoga Kreše de Grisogonis u postupku je zamijenio egzaminator Andrija de Cessamis koji po notarevu zapisu nije prisustvovao donošenju presude (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 98v2). Suci su odluke donosili vecinom glasova, a ne jednoglasno. Tako su u parnici od 25. siječnja 1370. godine suci Ivan de Varicassis, Vid de Zadulinis i Mihovil de Sloradis dali odvjetniku tuženice rok od tri dana da se upozna sa slučajem. Buduci da je do sljedecega ročišta prošlo gotovo mjesec dana, odvjetnik je za istu stvar dobio novu odgodu, pri čemu se sudac Mihovil de Sloradis nije složio s odlukom svojih kolega držeci odvjetnikov postupak odugovlačenjem (DAZd, CMC, IV, 5, fol. 19r). Slično, 30. kolovoza 1393. godine riješena je parnica kojom je trgovac Lipparello pokojnoga Jurja iz Ancone, punomoc-nik svoje žene Klare, tražio od Klarina bivšega svekra Venturina 400 zlatnih dukata kao njezin miraz iz braka s Venturinovim sinom Julijanom. Suci Benedikt de Gallo, Blaž de Soppe i Petar de Nassis donijeli su presudu u korist tužitelja kojem je uz tražbinu trebala biti isplacena i kazna četvrtine. No, sudac Petar de Nassis usprotivio se dijelu presude koji se odnosio na rečenu kaznu smatrajuci da ju tuženik ipak ne bi trebao platiti (DAZd, CMC, V, 10, fol. 220v). Iako su imali pravo na vlastito mišljenje, suci nisu mogli izbjeci glasovanje o presudi. Suci koji su se dvoumili imali su rok od osam dana za donošenje presude jer su u protivnom bili smijenjeni i više nikad nisu mogli obavljati funkciju suca (ZS, lib. II, cap. IV, V). Ovlasti i dužnosti sudaca CMC bile su regulirane Kapitularom sudaca CMC (Capitulare dominorum iudicum civilium) koji nažalost nije sačuvan (Popic, 2012, 48-51, 57-67). Medutim, sudska praksa i pojedine odredbe ovoga kapitulara koje se posredno otkrivaju iz novih uredbi zadarskoga kneza nakon 1409. godine pokazuju da je uloga sudaca CMC u rješavanju sporova opcenito bila pasivna. To znači da suci nisu aktivno sudjelovali u postupku kroz traganje za svjedocima i dokaznim materijalom. Uloga sudaca svodila se isključivo na pracenje regularnosti postupka, primjenu normi procesnoga prava kroz utvrdivanje rokova i procesne sposobnosti, ispitivanje svjedoka koje imenuju procesne stranke, preuzimanje dokumenata i drugoga dokaznoga materijala koji prikupljaju stranke te izdavanje naloga sudskim službenicima na zahtjev procesnih stranaka. Suci tako uopce ne utječu na odluke procesnih stranaka, primjerice o tome koga ce pozvati za svjedoke, koje ce dokumente podnijeti sudu kao dokaze, hoce li zatražiti proglašenje ogluhe, provedbu očevida i slično. Na taj način sud se ograduje od nepovoljnoga ishoda za jednu procesnu stranku i svu krivnju prebacuje na procesne stranke koje su aktivno su-djelovale u postupku i same donosile odluke o tome što ce, kada i na koji način napraviti (Popic, 2011a, 100-107). 210 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 Osobe koje su nakon Zadarskoga mira obnašale funkciju sudaca CMC mogu se svr-stati u dvije kategorije. Najčešce su to pripadnici zadarskoga patricijata kojem obnašanje funkcija u sudskoj vlasti nije donosilo znatniju materijalnu korist. Lokalna elita doživ-ljavala je to kao iskazivanje političkih ovlasti patricijata u okviru zajednice te vlastitoga društvenoga statusa. U tom pogledu postavlja se pitanje koliko su oni bili predani obnašanju sudskih funkcija, tj. jesu li ih obnašali zato što su htjeli ili zato što su morali. Zbog naravi sačuvanih izvora na to je pitanje teško dati zadovoljavajuci odgovor, ali ako se kao indikator uzme učestalost javljanja pojedinih osoba na funkciji suca zadarske CMC, onda bi zaključak išao u prilog druge tvrdnje. Naime, u sačuvanim sudskim spisima jedna se osoba rijetko javlja na funkciji suca CMC u više od dva mandata. Iznimka je, primjerice, Damjan de Begna koji je na funkciji suca CMC odradio barem četiri mandata (1374., 1387., 1395. i 1398. godine) i koji je osim toga u parnicama često nastupao kao odvjetnik, što bi moglo značiti da je u tome pronalazio odredeni osobni interes. Slično je i s Ivanom pokojnoga Nikole de Viticor koji se u sačuvanim sudskim spisima kao sudac CMC javlja u pet mandata (1382., 1383., 1393., 1395. i 1398. godine). Medutim, izuzimajuci još ne-kolicinu zadarskih patricija koji su funkciju suca CMC obnašali kroz tri ili više mandata, velika vecina osoba na toj je funkciji odradila samo jedan ili dva mandata. Pokoje zrnce u prilog teze da su pripadnici lokalne elite u sudskoj vlasti sudjelovali zato što su na taj način legitimirali svoju poziciju nositelja vlasti, a ne zato što su to htjeli, baca i jedan zanimljiv slučaj iz 1390. godine. Primjer doduše ne potječe sa zadarskoga, nego s trogirskoga sudbenoga dvora, ali iz njega bi se ipak mogao ocrtati svojevrsni obrazac djelovanja sudaca. Sam slučaj zabilježen je u okviru jedne kaptolske isprave sa-stavljene u Splitu 20. ožujka 1390. godine (KAS, 64, fol. 70r-71r), a osim što progovara 0 sudskoj praksi zanimljiv je i stoga što zrcali ono što je na sudbenom dvoru stvarno iz-govoreno bez notareva upliva u iskaz.1 Nekoliko dana prije sastavljanja ove isprave pred Splitskim se kaptolom pojavio plemeniti splitski gradanin Dujam pokojnoga Jeremiije Ivanova de Cuchiulis kao punomocnik Dobre, kceri pokojnoga postolara Raška iz Splita 1 žene postolara Ratka iz Splita koja je prije njega bila udana za pokojnoga Bertana Ces iz Trogira, te kao punomocnik Dobrine i Bertanove kceri Radule koja je bila udana za trgovca Ivana pokojnoga Jeremije Ivanova iz Splita, tj. za Dujmova brata. Dujam je u Dobrino i Radulino ime tražio od Splitskoga kaptola da mu dodijeli jednoga kanonika koji ce s njim otputovati u Trogir i svjedočiti zbivanjima u vezi sa sudskim pozivom koji je trogirski sudbeni dvor po opcinskom glasniku uputio rečenoj Dobri i Raduli. U samoj kaptolskoj ispravi ne navode se razlozi zbog kojih su Dobra i Radula pozvane na trogirski sud, ali se navodi kako je Dobra na sud pozvana u svojstvu Bertanove oporučne izvršiteljice, a Radula kao njegova nasljednica. Splitski kaptol je na ovaj Dujmov zahtjev svjedokom imenovao splitskoga kanonika Ivana pokojnoga Jurja iz Šibenika koji je potom zajedno s Dujmom otputovao u Trogir. Po povratku iz Trogira Ivan je kaptolu podnio izvještaj u kojem navodi da su on i Dujam pristigli u Trogir 18. ožujka 1390. godine i da je Dujam smjesta otišao u opcinsku palaču gdje je zatekao kneževa zamjenika (vikara) Nikolu iz Riminija i gradske suce Nikolu Jakovljeva i Bivca Grgurova. Pred njima je 1 Na ovaj dokument uputio me prof. dr. sc. Mladen Ančic kojem ovom prigodom na tome zahvaljujem. 211 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 Dujam podastro ispravu kojom se imenuje Dobrinim i Radulinim punomocnikom, zajedno s preporučnim pismom splitske opcine kojim se jamči autentičnost te isprave te još jednim pismom splitske opcine koje je bilo upuceno trogirskim vlastima. Pred vikarom i sucima sve je te dokumente pročitao trogirski notar Vilim Franjin de Dobrolino iz grada Belluna u sjevernoj Italiji. Po izvještaju kanonika Ivana kaptolska isprava potom navodi da su nakon iščitavanja ovih dokumenata suci Nikola i Bivce jednostavno napustili pala-ču gdje je ostao samo rečeni vikar s notarom. Dujam je potom od vikara zatražio da mu odgovori zašto su Dobra i Radula pozvane pred trogirski sudbeni dvor na što mu vikar nije ponudio nikakav konkretan odgovor. Osim toga vikar mu je rekao, a kaptolski pisar po Ivanovu izvještaju i koristeci upravni govor u ispravu unio kako on sam bez sudaca ne može ništa napraviti (scias ser Duyme quod solus et sine iudicibus nichilpossum facere). Sukladno tome Dujam je od vikara zatražio da pozove suce i sazove sudbeni dvor, na što mu je vikar odgovorio da ih pozove i okupi sam ako mu je potrebno (si tibi necesse est congrega tumet eos et voca). Dujam je na to odgovorio kako nije na njemu da poziva i okuplja suce, jer se na njegov poziv nece odazvati, nego na vikaru koji je glava grada Trogira i njegove vlasti (mea non est congregare eos et vocare quia ad meam vocationem non venient nec congregabuntur, sed tua est qui es caput regiminis et ciuitatis). Vikar je na to Dujmu rekao kako zasigurno zna da za sada ni na njegov poziv nece doci (scias pro certo quia (!) nec pro nunc ad uocationem meam venient), na što ga je Dujam upitao zašto je to tako (cur hoc est). Vikar mu je konačno odgovorio kako sam ništa ne može učiniti (ego solus nichil possum facere), nakon čega je Dujam po iskazu kanonika Ivana odmah pred vikarom usmeno izrazio protest zbog sve štete i svih troškova koje bi Dobra, Radula ili sam Dujam mogli imati u vezi s tim sudskim pozivom. Osim toga Dujam je od notara Vilima zatražio da o njegovu pravodobnom dolasku pred trogirski sudbeni dvor, dokumentima koje je u vezi s tim podastro te o vikarovu odgovoru sastavi instrument, što je Vilim odbio tvrdeci kako mu nije dopušteno raditi protiv vlasti grada Trogira. Dujmu nakon toga nije preostalo drugo do zamoliti kanonika Ivana koji je bio u njegovoj pratnji da o svemu što je vidio i čuo izvijesti Splitski kaptol koji je onda po Ivanovu svjedo-čanstvu 20. ožujka 1390. godine i izdao ispravu. Ova epizoda pred trogirskim sudbenim dvorom sasvim lijepo otkriva kako se javni poslovi prilagodavaju nositeljima vlasti, pa su suci, ne želeci više toga dana rješavati zahtjeve, naprosto napustili opcinsku palaču i time odvijanje postupka doveli u pitanje jer knežev zamjenik samostalno nije mogao donositi nikakve odluke. Obnašanje funkcije suca u 14. stoljecu još nije bilo odvojeno od političkoga utjecaja pa su osobe uključene u politički život grada istodobno radile i kao suci po zadarskim sudovima. Kompletan zadarski sudski sustav počivao je, dakle, na pripadnosti utjecajnoj gradskoj plemickoj obitelji, a ne na korištenju usluga profesionalnih elita. Zbog toga se tijekom druge polovice 14. stoljeca rijetko susrecu zadarski patriciji koji su studirali ili završili pravni studij na nekom talijanskom sveučilištu i u stvarnosti je nemoguce zamisliti situaciju u kojoj bi školovani pravnik dobivao prednost pred patricijem u obavljanju funkcije suca samo zato što ima sveučilišnu titulu (Lonza, 2008, 127). Titule zaslužene završetkom sveučilišnoga studija, osobito onoga pravnoga, nisu donosile prednosti kroz zaposlenje u gradskoj upravi, ali su uvecavale simbolički kapital pojedinca u društvu, 212 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRADANSKIH ..., 207-224 njegov društveni ugled i prestiž u lokalnoj zajednici. Glavni motiv koji je u ovo vrijeme i zadarske mladice vodio na pravne studije u Italiju stoga nije bilo stjecanje znanja koje bi im omogucilo početak karijera u gradskoj upravi, nego stjecanje i uvecanje društvenoga statusa koje je sveučilišna titula za sobom nosila (Lonza, 2008, 127). Pritom svakako treba istaknuti da obnašanje funkcije suca na zadarskim sudovima u ovo vrijeme zapravo i nije iziskivalo opsežnije poznavanje opcega europskoga prava (ius commune) koje se izučavalo na pravnim studijima. Pluralizam srednjovjekovnoga prava (Grossi, 1999, 52-56, 223-235; Grossi, 2010, 1-5, 33-35) nalazio je svoj odraz i u pravnom sustavu zadarske opcine koji se temeljio na statutu i širokom sklopu običajnoga prava koje nije našlo svoje mjesto u njemu. Sucima je tako za uspješno vodenje sporova dostajalo praktično poznavanje procesnoga prava koje svoje korijene ima u opcem eu-ropskom pravu, ali koje se kroz svakodnevno iskustvo i sudsku praksu primjenjivalo rutinski. Uz to, reprodukcija sudskoga sustava uvelike je počivala na školovanim notarima koji su vodili brigu o sudskim zapisnicima. Oni su bili posrednici izmedu kompleksnih sukoba i pojednostavljenih sudskih zapisnika iz kojih je slučajeve bilo moguce lakše pratiti, voditi i konačno riješiti. U tom kontekstu znakovito je da se u nekoliko presuda iz 1334. godine umjesto suca Pavla de Varicassis potpisao sudski notar jer je sudac bio doslovno nepismen (CD, 1912, 124, 142, 143). Kako su sveučilišne titule uvecavale simbolički kapital i društveni status pojedinca u lokalnoj zajednici, njihovi su ih nositelji u svakoj prigodi rado isticali. Na teorijskoj razini u tom je pogledu značajna studija Rodneyja Barkera koja počiva na postavci da pojedinci kroz isticanje svojih titula, zasluga i postignuca s jedne strane legitimiraju su-stav u kojem sudjeluju kao nositelji vlasti, ali s druge strane istodobno laskaju sami sebi stvarajuci sliku o autoritetu i ugledu vlastite osobe u društvenoj zajednici (Barker, 2001). S obzirom na to da se zadarski suci u sačuvanim zapisnicima rijetko javljaju kao nositelji sveučilišnih titula, iz ove postavke proizlazi da ih vecina zapravo nije ni imala. Tako se u sudskim spisima javljaju samo tri suca sa sveučilišnim titulama premda ih je u gradu bilo još nekoliko koji očito nisu bili aktivni u sudskoj vlasti (Grmek, 1957, 348; Klaic, Petricioli, 1976, 345.). Svakako najpoznatiji bio je Jakov de Raduchis. Obitelj Raduchis vukla je porijeklo od Raduka iz Senja koji je početkom 14. stoljeca u tom gradu obnašao funkciju kneževa zamjenika (Ljubic, 1868, 199; CD, 1910, 115, 314). Radukovi nasljed-nici takoder su u Senju obnašali ugledne gradske funkcije pa je njegov sin Jakov u Senju bio sudac (CD, 1915, 482), a unuk Filip egzaminator i sudac (CD, 1913, 585; CD, 1914, 3; CD, 1915, 482). Jakov de Raduchis koji je djelovao kao sudac zadarske CMC bio je sin rečenoga Filipa Jakovljeva de Raduchis i 1367. godine javlja se kao student prava u Padovi (DAZd, SZB, PP, 1, 6, fol. 7v-8r). Jakov je u Padovi svoj studij i završio stekavši titulu doktora rimskoga prava (legum doctor). Po završetku pravnoga studija Jakov dolazi u Zadar gdje se oženio Fantinom, kceri Saladina i unukom Kože de Saladinis, jednoga od najuglednijih Zadranina prve polovice 14. stoljeca. Nakon Fantinine smrti oženio se Palmucijom, kceri Ivana de Grisogonis (DAZd, CMC, V, 10, fol. 144r), a 1425. godine spominje se i kao nekadašnji muž stanovite Nikolote s kojom je imao kcer Priju (DAZd, CMC, VII, 1/7, fol. 3r). Imao je i sina Filipa koji je 1425. godine, kao i Jakov, bio mrtav (DAZd, CMC, VII, 1/7, fol. 3r). Jakov je bio jedna od najznačajnijih političkih figura u 213 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 društvenom životu Zadra druge polovice 14. stoljeca, osobito krajem toga i početkom 15. stoljeca (Ančic, 2009). Kao akter svih važnijih političkih zbivanja u Zadru redovito se javlja i u ljetopisu Pavla de Paulo. U više navrata obavljao je funkciju rektora i zadarsko-ga poslanika, a kao sudac zadarske CMC javlja se samo u travnju 1389. godine (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 85r-85v). Češce se u svojstvu suca CMC javlja još jedan doktor rimskoga prava Teobald de Nassis, sin Damjana Bivaldova de Nassis (Thobbaldus de Nassis legum doctor). Rečenu funkciju Teobald je obnašao 1393. i 1398. godine, a nekoliko se puta spominje i kao rektor (Šišic, 1904, 16). Da je uživao izniman ugled u lokalnoj zajednici pokazuju dva dnev-nička upisa Pavla de Paulo. Prema jednom, nekolicina zadarskih plemica pristigla je 18. siječnja 1397. godine u Knin pred kralja Sigismunda. Premda se odreda radi o osobama iz najuglednijih zadarskih patricijskih obitelji, Pavao je samo Teobaldu uz ime dodao oznaku dominus, baš zato što je bio doktor prava, dočim je sve ostale označio pojmom ser (Šišic, 1904, 23). Sljedeca epizoda veže se uz uplovljavanje austrijskoga vojvode Alberta IV. (1395.-1404.) u zadarsku luku na blagdan sv. Krševana 24. studenoga 1398. godine. Albert je tada bio na hodočašcu za Svetu Zemlju, a prije samoga dolaska u Zadar gradska je vlast imenovala povjerenstvo za njegov doček. U tom su povjerenstvu izmedu ostalih bili i neki od najuglednijih zadarskih patricija koje Pavao po različitim osnovama označava pojmom dominus: Filip de Georgiis koji je bio kraljevski admiral, Krešo de Zadulinis koji je bio kraljevski vitez i Teobald de Nassis koji je bio doktor rimskoga prava (Šišic, 1904, 26). Treci zadarski sudac sa sveučilišnom titulom bio je Juraj de Georgiis, sin kraljev-skoga viteza Pavla Franjina de Georgiis, a školovao se na sveučilištu u Padovi (Inchio-stri, 1929, 84-85). Juraj je takoder bio aktivan u političkom životu grada. Pavao de Paulo spominje ga 1399. godine kao člana Tajnoga vijeca (Šišic, 1904, 28-29), a u nekoliko je navrata krajem 14. i početkom 15. stoljeca bio zadarski rektor. U sudskoj vlasti javlja se 1388., 1393. i konačno 1398. godine kada ga notar počinje titulirati kao licenciatus in iure civili (DAZd, CMC, V, 2, fol. 13r, 13v, 16r, 17r, 18r, 19r). Za razliku od titule doktora prava koja je predstavljala najviši stupanj poznavanja prava i omogucavala njezinu posjedniku da predaje pravo, titula licencijata iz prava bila je nižega stupnja i dodjeljivala se osobama koje su više godina provele u izučavanju prava te koje su polaganjem formalnoga ispita stekle odredena znanja i vještine (Le Goff, 1982, 87-95; Verger, 1994, 144-148; Brundage, 2008, 257-262). Tako ova Jurjeva titula pokazuje da je on nekoliko godina proveo na padovanskom sveučilištu izučavajuci pravo i da je za to vrijeme stekao odredena znanja iz gradanskoga prava koja su u konačnici rezultirala dodjelom pripadajuce titule. Po dobivanju ove titule Juraj je nastavio svoje sveučilišno obrazovanje, ali ne zna se kada je studij priveo kraju. Poznato je samo da je u konačnici ipak stekao titulu doktora, ali ne rimskoga nego kanonskoga prava (decretorum doctor) (Karbic, 2012, 19). Drugu kategoriju sudaca CMC čine strani pravnici, a tijekom druge polovice 14. sto-ljeca zabilježena su četiri takva suca. Redovito se radi o profesionalnim pravnicima koji su se školovali na talijanskim sveučilištima i koji se u Zadru javljaju isključivo na čelu CMC, a ne drugih gradskih sudova. Od četiri stranca koja su obavljala funkciju suca 214 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRADANSKIH ..., 207-224 CMC u drugoj polovici 14. stoljeca tri su bila doktori prava, a jedan je imao licencijat. Prvi stranac koji je u Zadru samostalno obavljao funkciju suca CMC bio je doktor rimskoga prava Antun iz Marostice (Anthonius de Marostica legum doctor), mjesta u bližini Vicenze na sjeveru Italije. Prvi put se kao sudac CMC javlja 7. siječnja 1361. godine (DAZd, CMC, II, 5, fol. 36r), a zadnji put 20. travnja 1364. godine (DAZd, CMC, III, 1, fol. 41v). Antun je jedini od četvorice stranaca uz čiju se djelatnost na čelu zadarske CMC izravno vezuju i konkretni zahvati u sudski sustav i sudske zapisnike. Njegov dola-zak u Zadar odvija se u vrijeme konsolidacije vlasti poslije Zadarskoga mira i opsežnijih promjena u gradskoj upravi pa stoga ne bi trebalo dvojiti oko toga je li njegov dolazak u Zadar unaprijed isplaniran s ciljem da se postave temelji novom sudskom sustavu i poslovanju zadarskih sudova. Antun tako po dolasku u Zadar početkom 1361. godine u ve-likoj mjeri sudjeluje u oblikovanju novoga sudskoga sustava i reorganizaciji poslovanja gradskih sudova koja se zrcali kroz administrativni aparat (notari), ustroj sudskih knjiga i način na koji se pojedine zapise u njih trebalo unositi (Popic, 2011b, 334-347, 349-352). Sl. 1: Ulomak iz sudske knjige presuda (1393.) s potpisom suca Antuna de Ghisis iz Ferma (DAZD, CMC, V, 10, fol. 227r). Fig. 1: Fragment from the book ofjudgments (1393) with the signature of the judge Anthonius de Ghisis de Fermo (DAZD, CMC, V, 10, fol. 227r). Fig. 1: Frammento dal libro delle sentenze giudiziarie (1393) con la firma del giudice Anthonius de Ghisis de Fermo (DAZD, CMC, V, 10, fol. 227r). 215 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 Drugi stranac na čelu zadarske CMC bio je doktor rimskoga prava Pavao de Blanchardis iz Parme (Paulus de Blanchardis de Parma legum doctor) koji je kao rečeni sudac dje-lovao od kolovoza 1365. do travnja 1367. godine (DAZd, CMC, III, 1, fol. 191r; DAZd, CMC, III, 1, fol. 45r, 161r, 162r, 164v). Treci doktor rimskoga prava koji je djelovao u sklopu zadarske CMC bio je Antun de Ghisis iz Ferma (Anthonius de Ghisis de Fermo legum doctor), a prema dnevničkom upisu Pavla de Paulo stigao je u Zadar iz Riminija 10. listopada 1393. godine (Šišic, 1904, 18). Vec sama činjenica da je Pavao našao za shodno zapisati dolazak jednoga školovanoga i profesionalnoga pravnika u Zadar koji je trebao zasjesti na čelo CMC govori koliko je taj dogadaj njemu osobno, ali i u svijesti lokalne zajednice bio važan. Na funkciji suca CMC Antun se javlja vec 13. listopada 1393. godine (DAZd, CMC, V, 6, fol. 7v, 10v, 12r, 13r, 14v, 15r) i na njoj je ostao do listopada 1394. godine (DAZd, CMC, III, 2, fol. 80r, 86v, 87r). Četvrti stranac na čelu zadarske CMC bio je Galeazzo de Surdis iz Piacenze (Galeag de Surdis de Piacenza) koji se u izvorima označava kao licenciatus in iure civili. Galeazzo se na čelu CMC prvi put spominje 8. ožujka 1371. godine (DAZd, CMC, IV, 6, p. 118), ali ga vec u travnju iste godine zamjenjuju tri zadarska patricija (DAZd, CMC, IV, 6, p. 120). Ponovno se kao sudac CMC javlja 10. studenoga 1372. godine (DAZd, CMC, IV, 3, fol. 1v) i otada ju je neprekidno obavljao do 25. kolovoza 1374. godine (DAZd, CMC, IV, 4/2, p. 54). Galeazzo je u Zadar pristigao kao osoba od kraljeva povjerenja zajedno sa svojim bratom Ivanom koji je postavljen za zadarskoga kneza, a koji je u to vrijeme bio i vacki biskup (CD, 1916, 426; Brunelli, 1974, 489). Istodobno s funkcijom suca zadarske CMC Galeazzo je obavljao i funkciju kraljeva suca za prizive na području vladanja Dalmacijom. U bilješkama Ivana Lučica tako je zabilježen kao iudex appelatio-num in provincia Dalmatie (CD, 1916, 508) te iudex appelationum in civitatibus, terris et locis Dalmatie pro domino rege (CD, 1916, 527), dok se u još jednom dokumentu javlja kao vicarius appelationum (CD, 1916, 520). EGZAMINATORI Egzaminatori se u dalmatinskim gradovima počinju javljati tijekom prve polovice 13. stoljeca, a o njihovu porijeklu i ovlastima puno je vec napisano (Kostrenčic, 1930, 78-80; Beuc, 1954, 730-733, 753-754; Margetic, 1971). Temeljna Margeticeva studija o egza-minatorima pokazuje da je ta funkcija potekla iz Venecije i da je njihova prvotna zadaca bila ovjeravati zapise o iskazima svjedoka izvan parničnoga postupka (Margetic, 1971, 205-206). Ova njihova dužnost pronašla je svoje mjesto i u Zadarskom statutu, a u praksi se zatječe kroz čitavo 14. stoljece. Sama odredba regulirala je obveze egzaminatora u situaciji kada postupak pred gradskim sudom nije pokrenut, ali pojedinac svejedno želi napraviti zapis o iskazima svjedoka kako bi pribilježio odredene dogadaje za slučaj da kasnije odluči pokrenuti parnicu (ZS, lib. II, cap. LXXX). Svrha takvoga postupka bila je memorirati dokaze za buducnost, primjerice za slučaj da svjedok umre, a egzaminatorima se povjeravala provedba radi javne vjere. Egzaminatori su tako u prisustvu ili odsustvu protivne strane odlučivali je li zahtjev za sastavljanjem zapisa o iskazima svjedoka osnovan ili nije. U slučaju da jest trebali su naložiti jednom bilježniku sastavljanje zapisa koji 216 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRADANSKIH ..., 207-224 bi potom i sami ovjerili. Time je zapis postajao vjerodostojan kao i u slučaju iznošenja svjedočanstava pred sudom. Ova statutarna odredba zrcali se, primjerice, u slučaju od 19. siječnja 1390. godine kada glasnik Toma izvještava sudskoga notara o tome da je na za-htjev zadarskoga gradanina Šimuna pok. Prodana pozvao pred suce egzaminatore (coram dominis iudicibus examinatoribus) Krestula Lučica s Ugljana (DAZd, CMC, I, 2, 2, fol. 44r-44v). Šimunov cilj bio je ishoditi odobrenje egzaminatora za sastavljanjem zapisa o iskazima svjedoka vezano uz njegov sukob s Krestulom. Predmet svade bilo je 100 go-njaja zemlje u Lukoranu na otoku Ugljanu koje je posjedovao Krestul, a Šimun je od egzaminatora tražio da u vezi s tim ispitaju trojicu njegovih svjedoka. Nekoliko dana nakon poziva, 23. siječnja 1390. godine, obje sukobljene strane i svjedoci pojavili su se pred eg-zaminatorima Franjom de Matafaris i Šimunom de Begna. Po statutarnoj odredbi Krestul je imao pravo osporiti Šimunov zahtjev za ispitivanjem svjedoka i sastavljanjem zapisa pa je zatražio da egzaminatori ne ispituju svjedoke i ne smatraju njihove iskaze vjerodo-stojnima jer su i sami imali udjela u spornom zemljišnom posjedu. Svoje tvrdnje Krestul je pritom pokušao potkrijepiti i ugovorom o kupnji spornoga zemljišnoga posjeda. No, egzaminatori su Šimunov zahtjev smatrali osnovanim bez obzira na Krestulov prigovor, a iako zapis tu prestaje po statutarnoj se odredbi očito pristupilo ispitivanju svjedoka i sastavljanju zapisnika koji su egzaminatori u skladu sa svojim ovlastima ovjerili. Ovlasti egzaminatora postupno su prerasle svoje prvotne okvire jer su im gradske vlasti počele povjeravati sve više poslova, od kojih se kao njihova glavna funkcija iskri-staliziralo ovjeravanje svih bilježničkih isprava (Beuc, 1954, 730; Margetic, 1971, 207; Klaic, Petricioli, 1976, 200), slično na neke druge ustanove u Jadranu, npr. bolonjskih memoriala, istarskih vicedomina ili auditora u Kotoru i Budvi (Darovec, 2010). Medutim, Margetic je pritom propustio spomenuti važan skup poslova koji su bili u nadležnosti egzaminatora: njihove sudske ovlasti. Zapisnici CMC redovito bilježe egzaminatore kao zamjene sucima koji su bili u sukobu interesa. Statut je pritom regulirao i način izbora egzaminatora koji je trebao zamijeniti suca pa se on morao obaviti ždrijebom (ZS, lib. I, cap. VI; lib. II, cap. VI). U sudskoj praksi zatječe se puno takvih slučajeva, a jedan je, primjerice, i onaj od 28. svibnja 1385. godine. Oporučni izvršitelji Jelene, pokojnoga Lovre de Zambonino toga su dana pokrenuli parnicu protiv oporučnih izvršitelja trgovca suknom Luke Leonova iz Zadra. Po upisu tužbe u sudsku knjigu notar je na margini unio i bilješku o tome kako su egzaminatori Marin de Matafaris i Ivan de Calcina izabrani ždrijebom da zamijene suca Marina de Ginano koji je bio punomocnik jedne procesne stranke i suca Petra Ljubavca koji je bio oporučni izvršitelj Luke Leonova (DAZd, CMC, II, 7, fol. 39r). Jedan egzaminator ždrijebom je zamjenjivao jednoga suca i to samo u konkretnoj parnici, pa je za svaku novu parnicu po potrebi trebalo ponovno provesti izbor. Primjer pokazuje da su iz postupka mogla biti izuzeta i dva suca ako su obojica bila u sukobu interesa, do-čim jedna statutarna odredba otkriva i mogucnost izuzeca kompletnoga sudskoga vijeca po potrebi (ZS, lib. II, cap. VI). Egzaminatori su u istim situacijama i kroz isti izbor ždrijebom zamjenjivali i zadarske rektore u sukobu interesa (DAZd, CMC, III, 1, fol. 12v). Osim kao zamjene sucima u sukobu interesa egzaminatori su sudili i samostalno pri čemu ih notari ponekad označavaju kao Sudbeni dvor egzaminatora (Curia examina-torum). Presuda koje donose egzaminatori nema puno, ali vec se iz malobrojno saču- 217 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 vanih naslucuje nadležnost egzaminatora u sudskim sporovima. Naime, iz tih presuda proizlazi da su egzaminatori bili ovlašteni rješavati sporove u vezi s razgraničenjem nekretnina te sporove u vezi s nepropisnom gradnjom, primjerice u slučaju da se zidovi, stubišta i balkoni izgrade nad tudom nekretninom ili na način da zaklanjaju javnu ili privatnu površinu (DAZd, CMC, II, 5, fol. 40r, 48r, 49r; DAZd, CMC, III, 1, fol. 182r-182v). Prva takva sačuvana presuda potječe iz ožujka 1283. godine, a bila je rezultat parnice kojom je Dominik Zlogodina tužio Disinu Stricu zbog toga što je svojom gradnjom u predjelu Babe u Zadru prešao na posjed Dominikova dvorišta. Disina se u parnici branio tvrdnjom kako je kucu i dvorište u kojem je započeo neku gradnju kupio od Marina Stumula koji je na sudu to i potvrdio, no suci egzaminatori presudili su u Do-minikovu korist zabranjujuci Disini graditi na predjelu spornoga dvorišta (CD, 1908, 424-425). Prije ovoga sačuvana je jedino presuda iz 1232. godine donesena u parnici o nekom medašnom zidu (CD, 1905, 366-367). Medutim, tu parnicu nisu rješavali eg-zaminatori nego knez i njegovi suci, što znači da su egzaminatori stekli ovlasti u ovim parnicama izmedu 1232. i 1283. godine. Dužnosti egzaminatora takoder su bile regulirane kapitularom (Capitulare dominorum iudicum examinatorum) koji nije sačuvan, a vjerojatno potječe još iz 13. stoljeca (Popic 2012, 48, 72). Tijekom druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeca u Zadru istodobno djeluju tri egzaminatora koja su se birala na razdoblje od šest mjeseci (ZS, R 116; Grbavac, 2006, 52-54). Službu egzaminatora redovito su obnašali zadarski patriciji, a priroda njihova posla tražila je da budu pismeni. TRIBUNI Hrvatska historiografija dosta je pažnje posvetila i funkciji tribuna u dalmatinskim gra-dovima (Klaic, 1968; Margetic, 1975; Nikolic, 2003, 125-126, 173-177; Nikolic, 2005, 3; Lonza, 2013, 1208-1209). Tijekom ranoga srednjega vijeka tribuni su prvenstveno u gradovima pod bizantskom vlašcu bili vojni zapovjednici, konkretno u Zadru vojni zapo-vjednici pojedinih gradskih četvrti (Margetic, 1975, 37). No, krajem 11. stoljeca tribun se u jednom zadarskom sporu javlja kao osoba koja prisustvuje sudskom ročištu (Margetic, 1975, 40-42, 51). Premda je u to vrijeme funkcija tribuna još uvijek političke naravi, po Margeticu je ovo bila prvobitna uloga tribuna u okviru njihovih sudskih poslova jer sam postupak tada nije voden u pisanoj formi (Margetic, 1975, 38). Počevši od 13. stoljeca tribuni se u Zadru počinju javljati i kao osobe zadužene za izvršavanje presuda iako taj posao tada nisu obavljali sami, nego zajedno s pristavima (Margetic, 1975, 40). Tijekom vremena uloga tribuna kao osobe koja izvršava presude postala je njegova glavna zadaca, pa se u 14. stoljecu u tom poslu više ne susrece nitko osim tribuna. No, Margetic je tvrdio kako su tribuni u vrijeme kada se sudski postupak počinje voditi u pisanoj formi postupno izgubili svoju prvotnu obvezu da prisustvuju proglašenju presuda (Margetic, 1975, 39), ali sudski zapisnici ga ponešto demantiraju. Tako je u drugoj polovici 14. stoljeca još uvijek aktualna obveza tribuna da prisustvuju proglašenju presuda pri čemu notari u knjigu presuda zapisuju ime tribuna kojem sud povjerava izvršenje presude (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 63r, 64v, 72r; DAZd, CMC, V, 4, fol. 37r; DAZd, CMC, V, 10, fol. 114r, 117r). 218 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRADANSKIH ..., 207-224 Tribuni su često prisustvovali i zasjedanjima rektora, a sudski notari koji im nisu nazočili najčešce su rektorske presude i naloge unosili u sudske knjige po tribunovu izvještaju (DAZd, CMC, III, 1, fol. 175r). Nadležnost tribuna samo je sporadično propisana Zadarskim statutom (ZS, lib. II, cap. LV, LXXVI, XCVIII, CXXVII, CXXVIII, CXXX; R 130), i to zato što je i njihovo djelo-vanje bilo regulirano kapitularom (Brunelli, 1906, 11-12; Popic, 2012, 47-48). Kapitular nije sačuvan, ali djelokrug njihovih poslova u drugoj polovici 14. stoljeca lako se prati kroz sudske zapisnike. Njihova glavna zadaca, zabilježena u velikom broju sudskih spisa, bila je izvršavati presude, tj. provoditi postupak ovrhe na temelju presuda gradskih sudova. Primjerice, 1. srpnja 1382. godine tribun Grgur de Botono izvještava sudskoga notara kako je po nalogu rektora izvršio presudu sudaca CMC od 25. lipnja 1382. godine koja je proistekla iz spora izmedu Krševana de Varicassis i Franje de Civalelis u vezi s dugom od 60 zlatnih dukata (DAZd, CMC, II, 3, fol. 12r-12v). Uz izvršavanje presuda tribuni su provodili naloge i zapovijedi sudaca CMC pri čemu se redovito javljaju dva slučaja. U slučaju tuženikove ogluhe na sudski poziv tribuni su o tome izvještavali gradskoga glasnika. Glasnik je potom trebao razglasiti kako se tužitelju zbog tuženikove ogluhe dodjeljuje založno pravo nad nekom tuženikovom imovinom koja ce po isteku ogluhe poslužiti kao sredstvo naplate tražbine. Primjerice, 4. veljače 1392. godine glasnik Pavao izvijestio je sudskoga notara kako je po nalogu tribuna Franje de Gusco dodijelio Ivanu zvanom Skarsije iz Zadra založno pravo na dva gonjaja vinograda na otoku Ugljanu koji su bili vlasništvo drvodjelca Andrije zvanoga Brusač, i to zato što se Andrija nije odazvao sudskom pozivu u parnici koju je protiv njega pokrenuo Ivan (DAZd, CMC, V, 8, fol. 16r). Drugi čest slučaj u kojem se javljaju tribuni vezan je uz provedbu očevida nad nekretninama koje su bile predmet spora. Primjerice, 16. studenoga 1384. godine tribun Grgur de Botono izvijestio je notara o provedbi očevida nad vinogradom koji je bio predmet spora izmedu postolara Ivana Sasinica i Radica, kmeta Grgura de Saladinis (DAZd, CMC, II, 7, fol. 26v). Obvezu da nadziru očevid tribuni su mogli prenijeti na gradske glasnike koji su potom o svemu trebali izvijestiti sudskoga notara. Služba tribuna takoder je bila rezervirana za zadarsku političku elitu, zasigurno temeljem tradicije i uloge koju su tribuni imali u ranom srednjem vijeku. Po jednoj novoj statutarnoj uredbi i zapisnicima Velikoga vijeca iz 15. stoljeca u Zadru su se svaka tri mje-seca birala dva tribuna (ZS, R 129; ZkZd, LCCI; Brunelli, 1882, 45). Isto je bilo i tijekom druge polovice 14. stoljeca pa se u sudskim zapisnicima ne nalaze primjeri istodobnoga djelovanja više od dvojice tribuna. No, čini se da nije postojala stalna praksa istodobnoga izbora dvojice tribuna svaka tri mjeseca. U slučaju da jednom tribunu istekne mandat ili da ga novi tribun treba zamijeniti zato što nije bio u mogucnosti obavljati povjerenu mu službu, na njegovo se mjesto birao novi tribun, ali ne do isteka mandata zamijenjenoga tribuna, nego na puna tri mjeseca. Moglo bi se pretpostaviti da je takva praksa bila uo-bičajena, osobito kada se uzme u obzir da se funkcija tribuna često povjeravala mladim članovima elite koji su tek ulazili u politički život grada. Kroz takvu praksu funkciju je uvijek obavljao jedan tribun koji je vec uhodan u službu i koji dobro zna posao, pri čemu je onaj drugi dobivao priliku da nauči posao i uhvati korak. 219 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 GRADSKI GLASNICI Gradski glasnici u Zadru su se označavali nekolicinom latinskih pojmova. U sudskim zapisnicima glasnik se gotovo isključivo označavao kao preco (praeco), dočim se u Zadar-skom statutu javljaju i pojmovi plazarius (ZS, lib. I, cap. XXVII; lib. II, cap. XIV) i rivarius (ZS, lib. I, cap. XXI-XXVI). Kako je obrazac po kojem se pojmovi javljaju nasumičan, a ponekad se svi koriste za osobe koje obavljaju iste poslove, čini se da su bili sinonimi. Oso-ba koja je bila na čelu glasnika nazivala se gastald glasnika (gastaldio preconum). Glasnici su obavljali različite poslove u okviru opce gradske uprave pri čemu se svi mogu svesti pod isti nazivnik - diseminacija informacija i obavijesti. Glasnici su bili za-duženi za pravovremeno i točno obavještavanje stanovništva, upucivanje svakoga poziva kolektivu (primjerice članovima Velikoga vijeca za sjednicu) i pojedincima te za izvrša-vanje svakoga proglasa na teritoriju čitave zadarske opcine po nalogu institucija vlasti. Za zadarsku CMC glasnici su opcenito obavljali više poslova. Radi se uglavnom o po-slovima oglašavanja bez čije provedbe ne bi mogao nastati odredeni pravni učinak. Tako su tuženicima uručivali sudske pozive, a u slučaju njihove ogluhe proglašavali stjecanje tužiteljeva založnoga prava na nekoj tuženikovoj imovini. U vezi s tim glasnici su oba-vještavali tužitelje i o ukidanju toga založnoga prava kada bi se tuženici odlučili upustiti u spor. Glasnici su razglašavali i zahtjeve za bezoporučnim nasljedivanjem pokojnikove ostavine, kao i zahtjeve za održavanjem javnih dražbi te sve eventualne prigovore upuce-ne na te zahtjeve. Na kraju, dužnost im je bila upucivati dužnicima vjerovnikove ponude za otkup ovršenih stvari te opcenito ponude za otkup zaloga, a bili su ovlašteni i nadzirati očevid kada tribuni to ne bi mogli. O obavljenim poslovima glasnici su bili dužni izvije-stiti sudske notare koji su potom njihove izvještaje unosili u odgovarajuce sudske knjige. Zbog prirode posla glasnicima je svojevrstan ured bio grad. Oglašavanje se obavljalo na javnim mjestima gdje se okupljao veci broj ljudi. Primjerice, prodaja nekretnina na javnim dražbama oglašavala se mjesec dana pred lodom na glavnom gradskom trgu te nedjeljama ujutro pred crkvama sv. Franje, sv. Dominika, sv. Nikole, sv. Stošije, sv. Krše-vana i sv. Petra na Trgu (ZS, lib. III, cap. XXXII). Iste ili slične lokacije koristile su se i za druge potrebe. Nasuprot tome, kada su glasnici o nečemu trebali obavijestiti pojedinca, a ne zajednicu, primjerice uručiti sudski poziv nekome koga u gradu nisu mogli pronaci, proglas su osim na gradskom trgu trebali izvršiti i pred kucom u kojoj je stanovala na sud pozvana osoba ili njegova obitelj. Je li u sklopu glasničke službe postojala kakva podjela poslova teško je utvrditi. Statut o tome ne govori ništa, ali jedan primjer mogao bi ukazivati upravo na takvo nešto. Naime, 30. kolovoza 1386. godine donesena je presuda u postupku oko ostavine pravnika (giurista) Kolana koji je umro bez oporuke. Kolan je bio djed Bogdola Vidova de Rubeo koji je podnio nasljedni zahtjev. Kada je o proglašenju njegova zahtjeva trebalo napraviti zapis u sudskoj knjizi sukcesija, glasnik Antun notara je izvijestio, a notar potom i zapisao da je Antun osobno izvršio proglas jer gastalda u tom trenutku jednostavno nije bilo u službi (DAZd, CMC, VI, 5, fol. 64v). Iz toga bi se moglo zaključiti da su oglašavanje na-sljednih zahtjeva provodili gastaldi zadarskih glasnika, što dodatno potvrduje i nekoliko sačuvanih zahtjeva ove vrste (DAZd, CMC, III, 1, fol. 2r-22r). 220 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 Glasničku službu obavljali su niži slojevi gradskoga pučanstva kojima se najčešce navodi samo ime. Za razliku od funkcije suca ili egzaminatora služba glasnika nije bila staleški uvjetovana ni propisana na odredeni rok. Jedna te ista osoba mogla je raditi kao glasnik sve dok je htjela ili barem dok je posao obavljala odgovorno. Tako se, primjerice, Antun kao gastald zadarskih glasnika spominje neprekidno izmedu 1382. i 1395. godi-ne (DAZd, CMC, II, 3, fol. 8r; DAZd, CMC, V, 10, fol. 245v), glasnik Pavao Šepavac od 1384. do 1404. godine (DAZd, CMC, II, 7, fol. 23r; DAZd, CMC, III, 2, fol. 59r), a glasnik Toma čak od 1367. do 1405. godine (DAZd, CMC, IV, 11, p. 196; DAZd, CMC, VII, 2, fol. 103v). Glasnici su za svoju službu od opcine primali placu, a po jednoj novoj statutarnoj uredbi čini se da su dobivali i kucu u kojoj su za službe mogli stanovati bez placanja najamnine (ZS, R 32). Osim place glasnici su uzimali i naknadu za svaki izvršeni proglas ili nalog, a njezina visina ovisila je o tome što rade i obavljaju li posao u gradu, kopnenom dijelu kotara ili na otocima (ZS, lib. I, cap. XXII-XXVII). Ulaskom u službu glasnici nisu morali ostaviti svoje druge poslove pa se osim kao glasnici istodobno javlja-ju i kao obrtnici, ostvarujuci tako dodatne prihode. U drugoj polovici 14. stoljeca javlja se tako glasnik Šimun koji je bio i krojač (DAZd, CMC, III, 1, fol. 165r, 167r; DAZd, SZB, PP, 1, 4, fol. 13v-14r) te glasnik Juraj koji je bio postolar (DAZd, CMC, V, 10, fol. 6r). Koliko je gradskih glasnika istodobno bilo u službi nije moguce precizno utvrditi. Jedna nova statutarna odredba govori kako je knez birao gastalda i četiri glasnika koji su za svoj posao dobivali placu, ali isto tako navodi da je glasnika po potrebi moglo biti i više (ZS, R 32). Tako se čini da broj glasnika nije uvijek bio isti i da se njihov broj mije-njao ovisno o obimu posla koji je trebalo obaviti. Primjerice, 1361. godine u zapisnicima se javlja čak sedam glasnika, 1362. godine pet, a 1367. godine opet sedam. 221 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUZBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 OFFICIALS OF THE ZADAR'S HIGH COURT FOR CIVIL ACTIONS FROM THE SECOND HALF OF THE FOURTEENTH CENTURY Tomislav POPIC Department of History, Centre for Croatian Studies, University of Zagreb HR-10 000 Zagreb, Znanstveno-ucilisni kampus Borongaj, Borongajska 83d, Croatia e-mail: tpopic@hrstud.hr SUMMARY Surviving records of Zadar's High court for civil actions (Curia maior civilium) from the second half of the fourteenth century provide insight into various aspects of judicial activities and its officials. This paper illustrates the structure of that court in the second half of the fourteenth century and the scope of work of its officials as mediators in resolving disputes. Surviving records of this court show that two groups of court officials can be distinguished. Judges of the High court for civil actions were exclusively elected as officers of this court. The court had three judges rotating every six months. During the second half of the fourteenth century judges of this court were members of Zadar's patriciate who most often did not have any formal legal education. However, during this period there were four foreigners, educated on Italian universities, who acted as judges of Zadar's High court for civil actions for a certain period of time. They were Anthonius de Marostica legum doctor, Paulus de Blanchardis de Parma legum doctor, Galeag de Surdis de Placentia licenciatus in iure civili and Anthonius de Ghisis de Fermo legum doctor. Other officials - examinators, tribunes and heralds - were acting under the general composition of the local government system administering their duties within all town courts at the same time. Examinators had various responsibilities and those related to the High court for civil actions included substitution of ordinary judges due to the conflict of interest, managing disputes over boundaries between various real estates and disputes over improper construction work. Tribunes were responsible for the execution of sentences brought by various town courts. Both examinators and tribunes were elected from the members of Zadar'spatriciate. Activity of town's heralds consisted in announcing various notices and orders of the court without which the implementation of certain legal actions could not be carried out or could not produce legal effect. Heralds were chosen from the lower strata of urban population. Key words: Curia maior civilium, Zadar, middle ages, judge, examinator, tribune, herald 222 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Tomislav POPIC: SLUŽBENICI ZADARSKOGA VELIKOGA SUDBENOGA DVORA GRABANSKIH ..., 207-224 IZVORI I LITERATURA CD (1905) - Codex diplomaticus Regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae (Diplomatič-ki zbornik Kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije) (CD). Vol. III., Smičiklas, T. (prir.). Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1908) - CD, Vol. VI. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1910) - CD, Vol. VIII. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1912) - CD, Vol. X. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1913) - CD, Vol. XI. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1914) - CD, Vol. XII. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1915) - CD, Vol. XIII. Zagreb, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti. CD (1916) - CD, Vol. XIV. 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E emerso che, quando essa era socialmente superiore ai conten-denti, il luogo ove sólitamente avvenivano le pacificazioni era il castello o il palazzo di sua proprietá (o di residenza), mentre le paci nelle quali la terza parte apparteneva allo stesso ceto sociale dei litiganti, gli atti di pace si celebravano di preferenza nelle chiese dei villaggi, specie se il reato all'origine del conflitto era di una certa gravita. Si é inoltre cercato di delineare le caratteristiche del passaggio delle paci da cerimonie pubbliche e comunitarie a atti privati inseriti nella procedura penale, avvenuto nei decenni a cavallo del Seicento. Parole chiave: pace, comunitá di villaggio, giustizia penale, Friuli, giurisdizioni signori-li, Belgrado, Gemona, Carnia THE THIRD PARTY IN MEDIATION AND PEACE RITUALS IN SIXTEENTH CENTURY FRIULI ABSTRACT This article analyzes the role played by the third party in Friuli during the sixteenth century. It seems that the place in which usually the settlements happened was castle, when the third party was socially higher. Conversely, the settlements took place at village parish, when the contenders and the third party were socially at the same level. Further more, it seems that the agreement was imposed when third party was socially upper, while in the case of social equality, the settlement was the result of the mediation done by the third party. Key words: settlement, peace, village community, criminal justice, feudal jurisdiction, Friuli, Belgrado, Gemona, Carnia 225 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 COMUNITÀ, TRIBUNALI E MEDIAZIONI Una delle caratteristiche più importanti dell'assetto istituzionale della Patria del Friuli durante la dominazione veneziana fu la mancanza di città che fossero riuscite ad estendere la propria giurisdizione su parti significative del territorio nel quale, fino al l420, la Chiesa aquileiese aveva esercitato il potere temporale. Eredità delle lotte che dilaniarono lo stato patriarcale negli ultimi decenni della sua esistenza fu la frammentazione del territorio in una miriade di giurisdizioni, talvolta di estensione piuttosto ridotta, in cui signori, comunità o enti ecclesiastici esercitavano il di-ritto di amministrare la giustizia civile e penale (Da Porcia, 1897; Leicht, 1955, 188-190). La maggioranza della popolazione viveva in una miriade di piccoli villaggi diffusi in un territorio vasto e scarsamente abitato (Bianco, 1994, 53). La Patria del Friuli era quindi una realtà prettamente rurale. In un simile contesto, i conflitti in molti casi erano mediati di preferenza nell'am-bito della comunità di villaggio: solitamente si preferiva evitare il ricorso alla giustizia ufficiale (Povolo, 2004, 49), e la terza parte era costituita da anziani, uomini di chiesa, notabili del luogo. Spesso, erano questi che si muovevano di propria iniziativa, allo scopo di evitare che si verificassero situazioni di conflittualità che potevano essere un pericolo per il normale svolgersi della vita sociale delle comunità (Marcarelli, 2004, 262); in altri casi, invece, erano le parti coinvolte che affidavano le trattative a queste persone, che godevano di un certo prestigio nella comunità in cui vivevano. Da rilevare, inoltre, che per gli uomini di chiesa, principalmente pievani e curati, ma non solo, la pace all'interno della comunità nella quale operavano era il presupposto per la celebrazione della comunione pasquale. In particolare il parroco doveva, il giovedi santo, "al momento della confessione, o in modo meno formale per tutto il corso dell'anno, procurare la ricomposizione delle inimicizie attraverso l'arbitrato, la soddisfazione e i riti di riconciliazione celebrati in chiesa, in osteria o altrove" (Bossy, 1990, 79).Il ruolo nella risoluzione delle contese esercitato dal clero era una qualità tenuta in gran conto nelle comunità di villaggio1 ed era anche approvata dalle gerarchie ecclesiastiche. Significativo il fatto che Bartolomeo da Porcia, abate di Moggio Udinese, durante la visita pastorale da lui effettuata nel 1570 nei territori della diocesi aquileiese nei domini dell'arciduca d'Au-stria, volle dare il buon esempio e di fatto si sostitui al clero residente (e inadempiente): "chiamava a sé gli inconfessi e li esortava a dar tregua agli odi privati e a riaccostarsi ai sacramenti" (Bertolla, 1907, 92-93). Vale la pena citare le testimonianze di due di questi mediatori, il reverendo Bastiano (probabilmente) parroco di Flambro e messer Ferandino De Thadeis dello stesso pae-se, che riferirono al capitano del tribunale di Belgrado2 come avevano portato avanti le 1 Un buon esempio è offerto da una testimonianza sul comportamento di un membro del capitolo della cattedrale di Concordia raccolta durante la visita pastorale effettuata nel 1584 "in Concordia detto monsignor Marino è tenuto un po'per fastidioso e superbo, ma è ben vero che quando occorre qualche rissa lui crca di interporse e far pace" (Marin, 2005, 29). 2 Per le caratteristiche di questa giurisdizione, vedi sotto. 226 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 trattative per giungere alla pacificazione tra due famiglie coinvolte in una rissa. Il caso è esemplare, e questa narrazione assume ancor più valore in quanto è piuttosto difficile incontrare negli atti notarili e giudiziari testi che descrivano in modo cosi dettagliato il modus operandi della terza parte, la sequenza degli incontri e delle trattative, il loro esito. Ecco il racconto dell'uomo di chiesa, purtroppo lacunoso e incompleto a causa del cattivo stato del supporto cartaceo: "[essendo] che fu ferito da Iacomo Maras Zuane Toneatto caminando [in Flamero al verso della piazza, mi chiamd Hieronimo Maras padre... [et mi] prego a voler insieme con messer Ferandin esser contento di andar a... pase a Zuanne Toneatto, volendo esso viver in pace, al che io contentai...". Fortunatamente la testimonianza di Ferandino de Thadeis si è conservata quasi integralmente: ". essendomi venuto a trovar Hieronimo Maras, me prego che io, assieme con messer pre ' Bastian poco avanti essaminato, volessi andar da Zuan ferito, et a suo nome domandarli pace, perché voleva viver da homo daben, laonde io in compagnia del messer pre ' Bastian andai da Zuanne, qual trovassimo in letto ferito, et visitatilo li dicessimo di esser venuti li da parte de Hieromino chel vorebbe far pace con lui, et cosí ancho nui l'esortassimo et pregassimo, il qual Zuanne. promisse la pace, et contentó di farla, ma voleva che li fussero pagati li suoi danni et interessi, et perché noi non havevimo commissione da Hieronimo di questo, dicessimo ad esso Zuanne che volevimo parlar con esso Hieronimo, al quale ancho parlassimo in quel giorno stesso, et dicessimo di quanto havevimo operato con Zuane, et che lui era contento di far la pace, ma che voleva esser pagato di tutti suoi danni et interessi, il qual Hieronimo si contentó di pagarli, et che se rimeteva in quello che io et che messer pre ' Bastian havessimo comandato, et cosi ritornassimo a parlar a Zuane, qual se contentó de remetersi anchor lui in noi, et cosi ne promise la pace" (ASU, CB, 149, verbali di cause criminali, c. n. n.). In questo documento emerge abbastanza chiaramente come ci si rivolgesse a persone che godevano di una solida reputazione, affinché usassero il loro prestigio per convincere la parte lesa a sottoscrivere un accordo che poteva essere difficile da accettare, sia per il rancore verso l'aggressore, sia per il desiderio di vendetta, necessaria a ripristinare l'onore perso a causa di quella che era, a tutti gli effetti, una grave offesa e quindi un'umiliazione. Si evince, nel caso specifico, la grande considerazione che le parti in causa avevano dei due mediatori, e la fiducia nei loro confronti: entrambe infatti si affidarono a loro per stabilire l'ammontare dei danni che l'aggressore doveva pagare alla sua vittima. Quindi essi agirono prima da mediatori, per rappacificare le parti, poi, una volta raggiunto questo obiettivo, eb-bero l'autorità di arbitri: in quest'ultimo ruolo, le loro decisioni sarebbero state vincolanti. Notevole il fatto che fu il padre del feritore a far chiamare uno dei mediatori e a recarsi dall'altro per chiedere di interessarsi al suo problema: forse il figlio era in minore età, più probabilmente si era allontanato dal paese per evitare ritorsioni dai parenti della vittima. In questo modo, mancando la persona che poteva essere l'oggetto principale (se non l'u-nico) di azioni di vendetta, tra le due famiglie si creava un clima di non belligeranza. Ció naturalmente favoriva le trattative, che comunque i due mediatori vollero (e riuscirono a) concludere piuttosto rapidamente, nell'arco di una sola giornata. Prima di passare ad esaminare alcuni atti di pace rogati nel periodo che qui interessa, mi sembra utile accennare al rapporto tra pacificazioni e procedura. In altre parole, che 227 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 cosa avveniva nei tribunali in presenza di accordi fra le parti? Sólitamente, nei casi in cui era stato avviato il processo, i giudici vedevano con favore la risoluzione delle contese in ambito extragiudiziale. In effetti, la presentazione dell'atto di pace era considerata come un'ammissione di colpa da parte del reo, che di fatto concludeva il procedimento, e la pena era comminata "mitius agendo stante la pace": il colpevole doveva pagare le spese processuali e un'ammenda, che di fatto era anche il riconoscimento della legittimi-tá del tribunale stesso (Povolo, 1997, 137). Non e errato affermare che fra gli scopi che perseguivano i giudici attivi nei tribunali minori della Patria del Friuli ci fosse quello di favorire il riequilibrio dei rapporti forza tra le parentele, e che uno dei mezzi per ottenerlo era l'accettazione delle ricomposizioni delle contese (Povolo, 2000, 9; Marcarelli, 2007a, 329): come si vedra meglio sotto, le pacificazioni non riguardavano solo le persone di-rettamente coinvolte nei contrasti, ma gli interi gruppi di parentela di cui facevano parte. Talvolta, erano gli stessi giudici che agivano in maniera di assecondare gli accomo-damenti. LA CHIESA Nei casi piu gravi, quali ferimenti ma soprattutto omicidi, la pacificazione avveniva nelle chiese dei villaggi: il rituale sanciva il rientro nella comunitá del reo che, compiendo un omicidio o una grave offesa contro una o piu persone, di fatto si era tolto da essa. Il perdono avveniva di fronte a Dio ma in particolare di fronte agli uomini. In effetti, le paci assumevano l'aspetto di vere e proprie cerimonie pubbliche in cui erano interessate non solamente le parti in causa, ma anche la comunitá stessa in funzione di testimone e di garante dell'accordo, grazie alla presenza dei cosiddetti "vicini" (ossia dei suoi membri), che vi assistevano numerosi, chiamati dal suono delle campane, come per una funzione religiosa (Marcarelli, 2004, 262-264). A cautela della parti, in molti casi il tutto veniva registrato da un notaio, che pero la maggior parte delle volte si limitava ad annotare solo le notizie essenziali, non dilungan-dosi troppo nella narrazione di quanto effettivamente accadeva. Di solito, oltre naturalmente ai termini dell'accordo, sono menzionati i nomi dei contraenti, dei mediatori e di alcuni testimoni, indulgendo molto brevemente sulla richiesta di perdono, che poteva essere reiterata, e il gesto che sanzionava l'accordo: un abbraccio, una stretta di mano, il "bacio della pace" (e talvolta omettendone la citazione). Alcuni esempi possono chiarire quanto sopra esposto. L'epoca e attorno alla meta del Cinquecento, il luogo e dato dalla bassa pianura friulana, zona caratterizzata dalla pre-senza di piccoli insediamenti poco distanti fra loro e appartenenti a diverse giurisdizioni signorili. L'antefatto: domenica 25 aprile 1568 "orta esset rixa in villa Varmi inter olim Io-sephum q. Sebastiani a Turca, q. Franciscum olim Angeli a Turca ambos de Rovereto, ac Vincentium fratrem dicti q. Iosephi et Dominicum atque Colaum fratres olim Francisci ex una, et q. Gasparem Favorlinum de Musillo et Valentinum, Ioannem Cecchum et Novel-lum fratres dicti q. Gasperis, Beltrandum de Villa Chiaceli in Varmo Inferiori degentem, Iacobum et Franciscum fratres de Loncha ex altera". Lo scontro ebbe conseguenze tragi- 228 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 che, con la morte dei cugini Ioseffo e Francesco Turca e di Gaspare Favorlino. Due setti-mane dopo, nella chiesa del vicino villaggio di San Martino, il reverendo Pietro Veronese, che officiava nel contiguo paese di Muscletto, assieme al domino Domenico Molinari di Romans, e il reverendo Giovanni Siena Iustinopolitano assieme al magister Domenico, fabbro di Santa Marizza, agendo rispettivamente i primi due per i Turca e gli altri per i Favorlini, si incontrarono, "nomine dictorum rixantium ominumque eorum affinium et consanguineorum". I quattro si erano mossi "pro evitandopericulis [sic] et expensa que de facile oriri possint". Essi nominarono due persone che avrebbero agito da amicabili compositori per stabilire l'ammontare dei danni che le parti dovevano rifondere ai parenti delle vittime, impegnandole a rispettare la sentenza arbitraria sotto la pena di forti ammende in denaro. Solo dopo questo primo accordo, tutte le persone coinvolte nella rissa e nominate nell'atto entrarono in chiesa e agendo "per se omnes et singulos eorum affines, consanguineos, amicos et benevolentes, tam presentes quam absentes" fecero "bonam, puram, etmeram simplicem atque irrevocabilem... pacem" (ASU, ANA, 3838, 9 maggio 1568). Esposto quanto contenuto dall'atto rogato dal notaio Andrea Molinari di Romans (molto probabilmente parente del domino Domenico), si possono fare alcune osservazio-ni. Non è molto chiaro se i quattro mediatori si fossero mossi di loro spontanea volontà mettendosi a disposizione delle parti avverse (spinti da "inspiratione divina", come si puó leggere in simili atti coevi), o se invece fossero stati chiamati dalle parti stesse e aves-sero avuto da queste una sorta di delega per favorire la composizione. In entrambe le ipo-tesi, comunque, essi dovevano essere ben consci della pericolosità delle conseguenze che i tre omicidi avrebbero potuto avere in termini vendette e ritorsioni, che verosimilmente avrebbero coinvolto non solo le persone direttamente implicate nel fatto di sangue ma tutta la loro parentela. Da qui la reiterata insistenza nel documento sull'impegno a rispettare gli accordi non solo da parte delle persone presentí, ma anche di tutti i loro parenti e amici. È lecito inoltre pensare che, in ogni caso, i quattro agirono con la l'approvazione dei contendenti che, oltre a raggiungere un accordo onorevole, dovevano essere ben interessati ad evitare le ingenti spese processuali che avrebbero dovuto affrontare in caso di ricorso alla giustizia formale. In questo caso la composizione giunse a buon fine e le parti si accordarono a vivere pacificamente come "si nulla inter eos intervenisset offensa". Ad ogni buon conto, i mediatori vollero comunque stabilire una penale per far si che l'accordo ratificato in chiesa davanti agli uomini e a Dio fosse ancora più solido, anche allo scopo di difendere il proprio prestigio e la propria credibilità, che in caso di nuovi scontri sarebbero stati inevitabilmente ridotti. Se la pace fosse stata infranta, il trasgres-sore avrebbe dovuto pagare la non modesta cifra di cinquanta ducati in caso di violazione "in verbis" e il doppio in caso di infrazione "in factis". Un buon deterrente era costituito dal fatto che la metà della somma avrebbe dovuto essere versata direttamente alla parte avversa (l'altra metà sarebbe andata alla chiesa di San Martino). La difesa dell'accordo e, parallelamente, la difesa del prestigio delle persone che ave-vano agito nel ruolo di terza parte furono determinanti nell'introduzione di un'ulteriore clausola di salvaguardia: se una delle parti avesse deciso di adire le aule giudiziarie nono-stante la pace, avrebbe dovuto pagare la penale massima di cento ducati. 229 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 Qualche dettaglio in più sulla richiesta di perdono e sul ruolo della terza parte è con-tenuto in un rogito che descrive una cerimonia di pace svoltasi nella chiesa di Tualis, villaggio posto nella valle di Gorto, in Carnia, il 16 agosto 1525 (AMG, FR, 11, f. 7, cc. 25-30). Anche in questo caso, si tratta di una pacificazione per un omicidio. Il colpevo-le si presentó di fronte al fratello e al figlio della vittima, "flexis genibus supplicans et rogans... bonam pacem et ...indubitatam concordiam sibi facere dignarentur". Segui il perdono concesso dai due "per se et omnes ex domo paterna ac agnatos et cognatos, affines et amicos et parentes". Il dato più interessante contenuto in questo atto notarile, a mio avviso, è costituito dal fatto che il notaio riportô in maniera esplicita che il reo si umiliô e chiese perdono "ductus interventis, precibus ac suplicationibus proborum virorum". Mi sembra abbastanza chiaro che qui la terza parte avesse agito di propria iniziativa non solo "propter misericordia et Dei amorem et Beate Marie Virginis" ma soprattutto perché spinta, anche in questo caso, dalla necessità di evitare l'innescarsi di vendette e ritorsioni. Fig. 1: La chiesa di Belgrado, attualmente intitolata ai ss. Nicoló e Rocco. Fig. 1: The church of Belgrado, currently entitled to Saints Nicholas and Rocco. Sl. 1: Cerkev v kraju Belgrado, trenutno poimenovana po Sv. Nikolaju in Sv. Roku. 230 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 Tenuto conto della sinteticitá di questi resoconti che, caratterizzati da una certa ripetiti-vitá delle formule, descrivono poco o non descrivono affatto quello che accadeva effettiva-mente tra le parti durante le cerimonie di pacificazione che si svolgevano in chiesa, appare particolarmente interessante un dettagliato atto di pace rogato nel marzo del 1554, a Belgrado, un piccolo centro posto nella bassa pianura, sede di un importante tribunale la cui giu-risdizione era prerogativa della potente famiglia Savorgnan (Marcarelli, 2004, 266-269). Mattia di Vincenzo di Mattia, reo di aver ucciso Valentino Sebastianutti, accompagna-to da eius mediatoris, l'egregio Batta Belgradino, si presento alla porta della chiesa di San Nicolo e, inginocchiatosi, invoco il perdono di Bernardino Sebastianutti, fratello della sua vittima, che lo attendeva presso l'altare maggiore. Ottenuta una risposta affermativa, egli entro da solo in chiesa e, fermatosi alla metá dell'edificio sacro, si inginocchio di nuovo, ripetendo la richiesta, e gli fu confermato il perdono. Si alzo di nuovo, raggiunse gli scalini del coro e, postosi un'ultima volta in gi-nocchio, formulo per la terza volta la richiesta, ricevendo finalmente il perdono definitivo. Si tratta di un rituale preciso - la richiesta di perdono "tripartita" e presente in altri atti di pace- che implicava una progressiva purificazione del reo, che si compieva a tappe: man mano che le sue suppliche venivano accolte, si avvicinava sempre di piu al luogo simbolo della riconciliazione, l'altare maggiore, dove avveniva la consacrazione dell'eu-carestia, sacramento che sanciva la pace sociale nella comunitá. Dopo che il rappresentante della famiglia dell'ucciso concesse il perdono per la terza volta, si esauri la componente religiosa del rituale. Inizio una parte (della quale non ho trovato riscontri in altri documenti) che e probabilmente ricollegabile alla funzione che la cerimonia ricopriva sul piano dell'onore delle persone coinvolte. Il fratello della vittima fece un gesto che potrebbe essere interpretato come una metafora dell'atto fisico della vendetta: colpi ripetutamente Mattia di Vincenzo con una bac-chetta di legno. Era la soddisfazione simbolica e sublimata dell'omicidio del nemico, che rappresen-tava la reintegrazione dell'onore del lignaggio di fronte alla comunitá. Che si ragionasse in questi termini e confermato dal fatto che l'atto delle percosse fu ripetuto da Domenico Sebastianutti, altro fratello della vittima, come se si volesse rivendicare una specie di responsabilitá collettiva da parte di coloro che avevano il diritto/dovere di vendicarsi. Mi pare inoltre significativo il fatto che, dall'entrata in chiesa del reo, la questione riguar-dasse solo i contendenti: il mediatore si era limitato ad accompagnare Mattia di Vincenzo fino alla porta della chiesa. Nel suo complesso, la cerimonia qui descritta puo essere assimilabile a quello che, in antropologia, e definito un rito di passaggio. In generale, esso e distinto in tre fasi: preli-minare, liminare e postliminare, anche definite rispettivamente di separazione (distacco della persona coinvolta nel rito dallo status in cui si trovava), di transizione (la persona e sospesa tra il vecchio stato e quello in cui si troverá ad essere) e incorporazione (entrata nel nuovo status) (Muir, 2000, 25-27). Nel rituale di Belgrado come fase preliminare potrebbe essere interpretata la richiesta di perdono di Mattia, che ammetteva la sua colpa e si poneva fuori dalla comunitá, assu-mendosi la responsabilitá di averne ucciso un membro. 231 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 Questo stato era rappresentato anche fisicamente: l'omicida, al suo comparire nella cerimonia, si trovava all'esterno della chiesa, metafora della comunità stessa. La fase di transizione era data dall'ingresso e dal tragitto nell'edifico sacro: l'aver attraversato la porta, luogo liminare per eccellenza, affermava lo stato di separazione dalla comunità, ma non ancora la riaggregazione, che significativamente si realizzava presso l'altare maggio-re, dove si celebrava l'Eucarestia, ovvero il raggiungimento della pace nella comunità. Ora alcune considerazioni sul sito: come già osservato, e come appare abbastanza chiaramente dal caso belgradese appena descritto, la chiesa era il luogo centrale della comunità di villaggio, di forte impatto simbolico, punto d'incontro tra tutti i vicini, vivi e morti: all'interno ed attorno all'edificio sacro c'erano le tombe in cui erano sepolti i membri delle famiglie che vivevano nel villaggio da tempo "immemorabile". Assieme al campanile, la chiesa era costante oggetto di attenzione di tutti gli abitanti del paese, mediante l'azione dei camerari (Le Bras 1979, 3O e sgg.). Essa era l'espres-sione collettiva della comunità e del suo prestigio, sia verso l'esterno, nei confronti dei villaggi vicini, sia verso l'interno, appianando simbolicamente le differenze di prestigio delle famiglie che le componevano (fermo restando che nella comunità non c'erano differenze di rango sociale). Pertanto è ragionevole supporre che la chiesa fosse il luogo più indicato dove celebrare le pacificazioni in cui la terza parte apparteneva o era fortemente legata alla comunità stessa, e non si distingueva per rango o per nobiltà dai contendenti. Essa non si imponeva sulle parti, ma cercava di usare il proprio prestigio per indurle a rappacificarsi. IL CASTELLO, IL PALAZZO Cosí non avveniva se la terza parte, pur appartenendo al contesto sociale in cui si trovava a comporre conflitti, era superiore ai contendenti per nobiltà, per onore o per ricchezza. Rimaniamo a Belgrado: nel gennaio del 1565, il conte Mario Savorgnan si fece promotore della pacificazione tra due persone appartenenti al suo seguito, che si erano scon-trate qualche tempo prima: quello che emerge dall'atto notarile è la passività dei conten-denti rispetto al signore, che di fatto assumeva un ruolo da protagonista. Nella scrittura privata, riportata in seguito in un registro notarile, il Savorgnan descrisse in prima persona la sua azione: prima volle sapere ció che era accaduto - "ho voluto intender" -, poi decise il da farsi e convocó le parti -"li ho chiamati a me"- ordinando loro la riconciliazione e ottenendo una immediata obbedienza - "volsi che si riconciliassero, come fecero alla presentia mia" -. Il tutto non avvenne in chiesa, ma in una stanza, precisamente la "sallaparva" nel castello in cui il conte viveva (Marcarelli, 2004, 269-270). Rispetto alla terza parte della comunità di villaggio che, come si è sopra esposto, mediava con persone allo stesso livello sociale, appare evidente che qui il nobile, forte del suo rango, semplicemente impose la sua volontà, fatto abbastanza scontato tenuto conto che i litiganti -come già accennato- facevano parte del suo seguito. Appare comunque significativo che il luogo della riconciliazione non fosse stata la chiesa del paese, ma la residenza signorile, e i testimoni non fossero stati gli abitanti del villaggio, ma persone di un certo prestigio, che ricoprivano vari incarichi istituzionali al servizio del conte. 232 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 L'esame di un altro atto notarile, rogato ancora presso il castello di Belgrado qualche anno prima di quello sopra descritto (precisamente il 5 febbraio del 1549, ASU, ANA, 248), chiarirà come, a mio avviso, la ratificazione di un accordo potesse divenire anche un modo per ostentare la superiorità di una terza parte che più che mediare, aveva la pos-sibilità di far valere la propria autorevolezza. L'atto riguarda un accordo tra i conti di Varmo e i loro sudditi in materia di sequestri, annona, pesi e misure. Il ruolo di terza parte era svolto dal conte Giulio Savorgnan, fratello di Mario3. La posizione sociale della sua famiglia era superiore a quella delle parti in causa: i signori di Varmo di Sopra e di Sotto, pur appartenendo all'antica aristocrazia feudale friulana e avendo facoltà di giudicare in civile e in penale nel distretto a loro infeudato4, non avevano di certo il prestigio del quale godeva la famiglia Savorgnan, ascritta già verso la fine del XIV secolo al patriziato veneziano (Trebbi, 1997, 11). Inoltre, ben diverse erano le caratteristiche delle giurisdizioni delle due famiglie. In effetti, il contado di Belgrado era stato attribuito a Girolamo Savorgnan, padre di Giulio, come ricompensa per il fondamentale ruolo avuto nella difesa del Friuli contro l'esercito asburgico, in particolare nel 1515 (Trebbi, 1997, 127). Si trattava di una giurisdizione privilegiata: oltre ad esercitare la giusti-zia civile e penale fino al terzo grado, il tribunale rispondeva direttamente alle magistrature della Dominante, e non al luogotenente della Patria del Friuli, dalla quale il contado era formalmente separato, anche per quanto riguarda la materia fiscale (Da Porcia, 1897, 47). La giurisdizione belgradese era senz'altro più prestigiosa di quella varmese5. Il preambolo del rogito in oggetto fa intuire la solennità del momento e allo stes-so tempo offre un esempio significativo di come fosse considerato ideologicamente il rapporto di subordinazione tra signori e sudditi: "essendo debito et oficio d'ogni gien-til'homo de metter bene et assettamento dove si vede alcuna differentia et maxime tra quelli che l'uno non puol star senza lo altro, come è che li signori non ponno star senza li suoi suditi et meno li suditi senza li soi signori, et l'uno per l'obedienza et l'altro per l'amorevolezza se conservano benissimo insieme". Il testo prosegue osservando, quasi con preoccupazione, che le molte et longe differentie" tra i signori di Varmo e gli uomini dell'omonimo "comune" potevano causare "cativi effetti, cioè di spese et travagli". 3 Alcune notizie biografiche su Giulio Savorgnan in Casella, 1987, 24—25. 4 Le due famiglie esercitavano la giurisdizione sull'omonimo feudo ad anni alterni, e vivevano in due diversi castelli nei pressi della villa di Varmo (Da Porcia, 1897, 55). Da notare che alcuni esponenti di spicco dei varmo di Sotto erano legati strettamente ai Savorgnan, avendo militato tra le fila della fazione zamberlana (Muir, 1993, 287). 5 Renata Ago ha osservato che "il signore che aveva il diritto di amministrare l'alta giustizia si considerava automaticamente superiore a chi non godeva di tale prerogativa e, dove le gerarchie interne alla nobiltà non erano codificate da un sistema diversificato di titoli, questo genere di privilegi permetteva di stabilire una graduatoria delle preminenze (Ago, 1998, 16). Questa affermazione puo essere estesa anche al caso sopra menzionato: non mi sembra scorretto affermare che il nobile che aveva la possibilità di amministrare la giustizia fino al tezo grado di giudizio, rispondendo direttamente ai tribunali della Dominante e non a un suo rappresentante (il Luogotenente di Udine), si ritenesse e fosse ritenuto superiore, quanto meno per onorabilità, al nobile che aveva la giurisdizione solo in primo grado. In particolare, la diretta dipendenza da Venezia era una prerogativa che isolava e distingueva i Savorgnan dagli altri signori friulani (Trebbi, 1997, 128). Alcune osservazioni sui privilegi del tribunale di Belgrado in Veronese, 1999. 233 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 Da qui l'intervento di Giulio Savorgnan: "il detto signor conte s'ha ha interposto et voluntariamente ha redutto con le sue exortationi amorevoli li sopraditti signori et il antedetti huomini del villa et comun a tal compositio, transactio, et concordio che appar qui de sotto...". Senza entrare nel mérito dell'accordo, si possono fare alcune osservazioni. Il testo vuole mettere bene in evidenza come il conte Giulio fosse intervenuto di sua spontanea volontá, senza aver ricevuto alcuna delega dalle parti o alcuna nomina formale ad arbitro. Ufficialmente egli agi di sua iniziativa, per dovere e per onorare il suo "debito di gen-til'huomo", ed in effetti riusci a dirimere una controversia che era sicuramente complessa. In casi simili le cause si erano trascinate per decenni nelle aule giudiziarie della Dominante e gli "huomini di commun" erano disposti a sobbarcarsi spese non indifferenti pur di far valere quelli che ritenevano essere i propri diritti. Il rogito descrive quella che puo essere considerata una vera e propria cerimonia civile, che avvenne in forma pubblica "in castro super salla magna". Era il luogo di rap-presentanza dei giurisdicenti: riccamente arredato, conteneva i segni del loro prestigio e della loro ricchezza. Anche le persone chiamate a fare da testimoni alla stesura dell'atto denotavano la forza dei legami dei Savorgnan. Tra gli altri, infatti, era presente il "magnifico domino Antonio Thieppolo filio clarissimi domini Niccolai Thieppoli doctori patricio veneto". Probabilmente la combinazione di tutti questi fattori - solennitá dell'atto, sfog-gio del blasone, della ricchezza e dei legami diretti con Venezia - era destinata a colpire i numerosi rappresentanti della comunitá presenti alla ratifica, confermando visivamente e ritualmente l'autorevolezza della famiglia ospite. Questa ostentazione non doveva essere solamente un modo per ribadire l'onore familiare rispetto ai ceti sottoposti, ma mi pare che si possa ipotizzare che fosse anche un modo per assicurare il rispetto dell'accordo del quale il conte Giulio Savorgnan si era fatto garante. Similmente, anche a Gemona, contesto la cui realtá sociale era piu simile a quella di una cittá che a un villaggio di campagna, accadeva qualcosa di analogo: dove il mediatore era un nobile, la pace si celebrava nel suo palazzo. Un esempio: a seguito di una rissa che vide il ferimento di due persone, Zuane e Andrea (padre e figlio) del paese di Braulins per mano di Defendo e Giusto Vinturini di Avasinis, fu inoltrata denuncia del fatto pres-so il tribunale competente di Osoppo6. Allo scopo di evitare il procedimento penale, le parti decisero di "rimettere ogni loro diferenza nell'illustrissimo signor Ludovigo Pram-pergo". Quindi, il 29 gennaio 1606, nella residenza di sua proprietá, "apersuasione di detto signor Lodovigo mediante stretti abbracciamenti seguiti l'uno con l'altro, a laude della santissima Trinitá Dio nostro, hanno fatto buona e sincera pace, la qual promisero osservar a vicenda come s'aspetta al obligo di vero cristiano". Sembra chiaro che fu il nobile gemonese a pretendere l'abbraccio rituale che sanzionava simbolicamente l'avve-nuta pacificazione e l'impegno a rispettare l'accordo per il futuro. Ludovico Pramapero, come gli fu richiesto di fare dalle parti, decise anche l'ammontare del risarcimento che i due feritori erano tenuti a pagare "per ogni et qualunque danno et interesse patiti per li medesimi offesi per occasione delle ferite loro date", stabilendo anche le scadenze delle 6 Altra importante giurisdizione dei Savorgnan (Da Porcia, 1897, 46). 234 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 tre rate in cui era stato diviso il pagamento. Egli inoltre "si obligó far effettuar quanto di sopra si contiene", rendendosi garante di tutte le clausole dell'accordo per il quale aveva agito da terza parte (ASU, ANA, 2288, alla data). A mio avviso, due sono le caratteristiche salienti di questo accordo. In primo luogo, Ludovico di Prampero di fatto fu nominato arbitro, di modo che le sue decisioni fossero vincolanti. Secondariamente, fu lui a persuadere i contendenti a riconoscere la validitá dell'accordo e della pacificazione facendo un gesto fortemente impegnativo e di grande impatto simbolico quale erano gli "stretti abbracciamenti". Anche in questo caso, mi sembra corretto affermare che la terza parte, superiore socialmente a quelle in causa, agi non tanto mediando, ma piuttosto tendendo a imporre, almeno in una certa misura, la sua volontá. In altri contesti, come quello della Carnia, giurisdizione caratterizzata dall debo-lezza del tribunale della magnifica comunitá di Tolmezzo e dall'assenza di nobiltá di sangue residente in loco, la ratifica di un accordo presso la residenza della terza parte assumeva anche lo scopo di sancire il ruolo di preminenza da essa raggiunto nell'am-bito comunitario. E il caso della famiglia Nigris di Ampezzo, villa collocata nell'alta valle del Taglia-mento. A partire dalla fine del Cinquecento, alcuni dei suoi membri riuscirono ad arric-chirsi attraverso attivitá commerciali (legname e generi alimentari) e finanziarie (prestiti), riuscendo a monopolizzare le principali attivitá economiche della zona (Stefanutti, 1994). La ricchezza presto inizio a tradursi in forza politica: la famiglia ebbe modo di far sentire la sua influenza anche sulle questioni amministrative ampezzane e delle ville vicine. I membri della famiglia Nigris erano presenti come terza parte in moltissimi arbitrati, affrontando e risolvendo liti per ereditá, controversie di lavoro e intervenendo perfino in contese fra comuni. (Marcarelli, 1997, 117-119). Si inizio inoltre a firmare contratti e a pubblicare le sentenze arbitrarie presso il loro palazzo, e nel novembre del 1641, vi si sti-pulo una pace (ASU, ANA, 55, 24 novembre 1641). Il palazzo dei Nigris era divenuto il centro della vita amministrativa, economica e anche giudiziaria della zona, evidenziando la potenza raggiunta della famiglia. I Nigris, di fatto, tenevano lo stesso comportamento dei nobili che, come i Savorgnan nella zona di Belgrado e i Di Prampero a Gemona, agi-vano da pacificatori nelle comunitá in cui vivevano o avevano interessi. EPILOGO In sintesi, quando la terza parte era socialmente superiore ai contendenti, il luogo ove solitamente avvenivano le pacificazioni era il castello o il palazzo di sua proprietá (o di residenza), mentre le paci nelle quali la terza parte apparteneva allo stesso ceto sociale dei litiganti, gli atti di pace si celebravano di preferenza nelle chiese dei villaggi, specie se il reato all'origine del conflitto era di una certa gravitá. Le ratificazioni di questi accordi mantennero l'aspetto di cerimonie comunitarie almeno fino agli ultimi anni del Cinquecento. Pero le cose stavano mutando. Era il periodo nel quale la politica della repubblica di Venezia nell'ambito dell'amministrazione della giu-stizia penale stava passando "dall'ordine della pace all'ordine pubblico" (Povolo, 2007, 235 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 38 e sgg.). L'affermarsi della giustizia punitiva come reazione alla recrudescenza del banditismo ridusse drasticamente le prerogative dei tribunali delle giurisdizioni friulane. Tra le molteplici conseguenze, quella che in questa sede piu interessa e data dal venir meno dell'aspetto pubblico e solenne delle paci. Ferma restando la predisposizione dei giudici signorili ad accettare le transazioni extragiudiziali, almeno per quanto riguarda reati non gravi (Marcarelli, 2007a), la pace venne progressivamente assumendo le ca-ratteristiche di un atto inserito nella procedura, perdendo l'aspetto rituale e comunitario. In altre parole, la tendenza era di concludere gli accordi nella casa del notaio di fronte a pochi testimoni piuttosto che in chiesa davanti alla comunita. Alcuni esempi chiariranno questa affermazione. Nel 1576, a Gemona del Friuli, c'e ancora spazio per la cerimonialitá: nella chiesa di San Rocco, Antonio Sabbidussi e Ni-colo Aita, agendo anche a nome di amici e parenti, si perdonarono per gli "assaltis, per-cussionibus, vulneribus" avvenuti tra loro, scambiandosi l' "osculum pacis" di fronte a molti testimoni e impegnandosi ad annullare i procedimenti penali in corso (ASU, ANA, 2274, 19 ottobre 1576). All'inizio del secolo successivo lo scenario era giá cambiato. Una ricerca a campione effettuata su un numero significativo di registri notarili rogati in Fig. 2 : La chiesa di S. Giorgio di Colza. Fig. 2: The church of St. George of Colza. Sl. 2: Cerkev S. Giorgio (Sv. Jurija) di Colza. 236 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 loco rende lecito ipotizzare che gli atti di pace erano divenuti a tutti gli effetti transazioni private7, con la sola eccezione della pace per "ingiuria e offesa di parole" stipulata nella parrocchiale tra due donne, senza pero particolari ritualità e alla presenza di due soli testimoni (ASU, ANA, 2288, 11 aprile 1611). La scelta del luogo fu forse legata al fatto che la terza parte era costituita dal reverendo monsignor Franco D'Abramo, molto attivo come mediatore e paciere in quegli anni. Di solito, perô le ratificazione degli accordi da lui mediati avveniva nella sua abitazione o in quella del notaio rogante. Più sfumata la situazione in Carnia, dove le due modalità di ratificare la pace, che potremmo definire l'una comunitaria e l'altra privata, coesistettero ancora per qualche tempo. Sfogliando i registri notarili dei notai Virgilio e Gio Batta Moldone, che furono attivi nel piccolo villaggio di Maiaso tra la fine del Cinquecento e i primi due decenni del secolo successivo, si puô notare che le pacificazioni stipulate in casa dei notai e nella locale chiesa (o nelle chiese dei paesi vicini, come San Giorgio di Colza8 o santa Giuliana di Freisis) più o meno si equivalevano. In Carnia il cambiamento ebbe tempi più lunghi, probabilmente a causa delle pecu-liarità di questo distretto montano: in primo luogo, la debolezza del tribunale di Tolmez-zo, che aveva sempre avuto difficoltà ad affermare la sua giurisdizione su un territorio piuttosto vasto e, secondariamente, la coesione interna delle comunità di villaggio, che permetteva ancora di mediare e risolvere un certo numero di controversie in loco, senza dover ricorrere ad autorità esterne. Un sentito ringraziamento alle professoresse Marzia Moro e Barbara Tieppo che mi hanno prontamente aiutato in un momento di difficoltà nella stesura dell'articolo. 7 Si tratta di registri compilati da diversi notai gemonesi a cavallo del Seicento: ASU, ANA, 2275, 2287, 2288, 2289, 2290. 8 Presso questa chiesa, ad esempio, Zuan Maria Vuezil si pacifico con Angelo Pascolo, che gli aveva inferto una ferita (ASU, ANA, 2915, 26 luglio 1601), e si tenne la pace tra "liPaschuli" e ancora Zuan Maria Vuezil (ASU, ANA, 2916, 22 marzo 1609). Tutti i contraenti vivevano nel piccolo villaggio di Colza. Da notare che nel primo caso, la pace avvenne di fronte a pochi testimoni, mentre nel secondo i mediatori "hanno pregato me infrascritto nodaro che scriva e publichi solennemente questa sua unanime deliberatione": questa pace manteneva ancora una forma pubblica. 237 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 TRETJA STRANKA V MEDIACIJSKIH IN MIROVNIH OBREDIH V FURLANIJI 16. STOLETJA Michelangelo MARCARELLI via Rivignano 12, 33030 Varmo (Ud), Italija e-mail: michelangelomarcarelli@hotmail.com POVZETEK Članek analizira vlogo, ki jo je v Furlaniji 16. stoletja igrala tretja stranka. Študija je bila oblikovana z upoštevanjem različnih notarskih dokumentov, ki so bili napisani na določenih območjih in ki bolje predstavljajo različne teritorialne ustanove. Razprava obravnava tri glavna območja: prvo je območje ravnin levo od reke Til-ment, katerih posebnost je prisotnost številnih majhnih jurisdikcij, sledi dokaj razširjeno območje »magnifica comunita« v Huminu in ne nazadnje še Karnija, obsežno gorsko območje s številnimi majhnimi vasicami. Poleg tega je avtor preučil tudi nekatere listine sodišča Belgrado, fevda vplivne rodbine Savorgnani. Ko je bila tretja oseba na družbeni lestvici višje od nasprotnikov, je do poravnav prihajalo na njenem gradu ali dvoru. Vna-sprotnem primeru, ko so nasprotniki pripadali istemu družbenemu sloju, pa so poravnave potekale v vaških župnijah. Poleg tega se zdi, da je bil sporazum vsiljen, ko je tretja stranka pripadala višjemu sloju, medtem ko je bila poravnava med stranmi, ki so pripadale istemu družbenemu sloju, rezultat posredovanja s strani tretje osebe. Članek vsebuje tudi opis postopka poravnave, ki je potekal v župnijskih cerkvah. Vpr-vih desetletjih šestnajstega stoletja so ti običaji postopoma zbledeli, in sicer zaradi nove politike beneške vlade, s katero je bil poostren nadzor nad kriminalom. Ključne besede: poravnava, mir, vaška skupnost, kazensko pravosodje, fevdalna jurisdik-cija, Furlanija, Belgrado, Humin, Karnija 238 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Michelangelo MARCARELLI: IL TERZO NEI RITI DI MEDIAZIONE E DI PACE NEL FRIULI DEL CINQUECENTO, 225-240 FONTI E BIBLIOGRAFIA AMG, FR - Archivio del Museo Gortani di Tolmezzo (AMG), fondo Roja (FR). ASU, ANA - Archivio di Stato di Udine (ASU), archivio notarile antico (ANA). ASU, CB - ASU, cancellería di Belgrado (CB). Ago, R. (1998): La feudalità in età moderna. Roma, Bari, Laterza. Battistella, A. (1907): La prima visita apostolica nel patriarcato aquileiese dopo il concilio di Trento. Memorie Storiche Forogiuliesi. Cividale del Friuli, 3, 84-100. Bianco, F. (1994): Le terre del Friuli. La formazione dei paesaggi agrari in Friuli tra il XV e il XIX secolo. 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Girardi", Via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Padova), Italia e-mail: jacopopizz@alice.it SINTESI In questo contributo si esamina il lungo processo di riduzione a confine lineare di un tratto della frontiera montana veneto-asburgica, come campo di una composizione negoziale affidata a una terza parte rappresentata ora da giuristi componenti collegi ar-bitrali o commissioni bilaterali espresse a livello "locale" dalle realtà giurisdizionali in causa, ora da commissari plenipotenziari degli Stati. Attraverso l'analisi delle principali tappe congressuali che tra il XVI e la metà del XVIII sec. disegnarono, con i tracciati di possessi e proprietà dei sudditi, le linee di demarcazione interstatuali, si cerca di coglie-re i meccanismi di costruzione dei confini, intersecando le letture delle controversie dal centro (o da differenti centri dello «Stato composito») e dalle periferie. La progressiva precisazione delle competenze territoriali dello Stato viene dunque valutata in relazione alla composizione delle forze sociali, colta anzitutto nella loro interazione negli spazi di frontiera, oltre che ai rapporti di forza tra Stati contermini. Parole chiave: frontiera zonale, confine lineare, arbitrato, commissari plenipotenziari, sovranità territoriale SOLEMN PROCESSES AND "AXE-CUTS": BILATERAL COMMISSIONS AS THIRD PARTY IN BORDER DISPUTES OF THE VENETIAN REPUBLIC ABSTRACT This paper examines the long linear reduction process of the Veneto-Hapsburg mountain frontier stretch, which was one area of negotiation entrusted to a third party, represented from time to time by jurists in committees of arbitration or bilateral commissions set up by "local" jurisdictions, or by plenipotentiary commissioners of the two states. Analysing the main steps of the congresses that, between the 16th and the mid-18th century, defined the demarcation lines between these two states, along with the borderlines ofproperties and possessions of the states' subjects, we try to understand the mechanisms by which state borders were marked out, with an approach that intersects an interpreta- 241 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 24i-264 tion of the disputes from the point of view of the centre (or centres, in these "composite" states) and of the outskirts. The gradual definition of state territorial authority is thus evaluated in relation to the composition of the social forces which were active as they interacted in the border areas, as well as to the balance of power between the bordering states. Key words: zone-frontier, linear border, arbitration, plenipotentiary commissioners, territorial sovereignty Nell'articolato sviluppo della frontiera veneto-imperiale in età moderna, le Prealpi Vicentine si connotarono come uno del settori di più sensibile attrito sotto il profilo delle controversie confinarle dl lunga durata che, a partire dalla fine del XV sec., alimentarono lnslstentl tenslonl toplche dalla non trascurablle potenzlalltà degeneratlva nelle relazlo-ni interstatuali (Knapton, 1995, 397-402). La fluida labilità delle giurisdizioni su spazl marglnall sottopostl a crescente e concorrenzlale sfruttamento promlscuo dl boschl e pa-scoli da parte delle comunità rurali venete e trentino-tirolesi, e alle pressioni di molteplici attori istituzionali (Panciera, 1994; Panciera, 2009b; Occhi, 2009), si prestó facllmente all'innesto di ulteriori motivi di contrasto a seguito dei confronti bellici del primo Cinquecento, che produssero un'autentica cesura nei rapporti di vicinato. Se la dimensione difensiva ascrivibile a tall rilievi montuosl si era infatti segnalata all'attenzlone venezlana fin dall'occupazlone della Valsugana da parte di Federico IV d'Asburgo (1413), il breve conflitto retlco-veneto del 1487 (che segnó la perdlta definitiva del domini marciani nel Trentino meridionale con la sconfitta di Calllano) rlbadi la strategicità di questa posslblle via d'accesso alla pianura vicentina anche con un'incursione offensiva nell'Altopiano dei Sette Comuni, che fu pol rinnovata durante il conflitto del 1508 tra Massimiliano I e la Repubblica e nella guerra della lega di Cambrai. Il coagulo di problematiche insediative, economiche, liminari dettô, d'altro canto, i tratti precipui di quegli stessi Sette Comuni vicentini, una border society (Wilson, Donnan, 1998, 1-30; Panciera, 2009a) dotata di privilegi già in età scaligera e viscontea, che la Repubblica veneta aveva ribadito al momento della dedizione (1405), connettendoli dal 1422 anche agll obblighi dlfenslvl di quella dellcata area di frizione (Varanini, 1994; Varanini, 2009; Plzzeghello, 2008a, 15-30, 164-203). Le alterazioni apportate agll assetti di frontiera dalle guerre d'Italla imposero dunque l'eslgenza dl applanare numerose dispute anche sulle Prealpi Vicentine, pervenendo alla formulazlone dl tracclatl confinarl rlconosclutl e rlconosclblll. Concetti, quelll di "frontiera" e "confine", la cul lettura contrastivai puô essere illu-strata movendo dalla testlmonlanza dl una figura lstltuzlonalmente lncarlcata della tutela della giurisdizione venezlana nelle zone in esame: indirizzandosi al doge nel 1598, 1 Cruciale è, d'altro canto, la questione della loro polisemia nelle diverse lingue europee (Febvre, 1962; Nordman, 1987; Donati, 2006; Fasano Guarini, 2007). 242 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Francesco di Antonio Caldogno - di li a due anni «deputato» dal Senato e più tardi eletto provveditore ai confini del Vicentino (1605) (Pizzeghello, 1999; Maculan, 2009) -, introduceva in questi termini la sua corposa Relatione dell'Alpi Vicentine: «Lo Stato di Terraferma soggetto a questa Republica felicissima giace tutto in frontiera, massi-me dalla parte dell'Alpi, dove confina co' Grigioni sul Bergamasco, et seguentemente co'l contado di Tirolo et co' Tedeschi nelli territorii di Brescia, di Verona, di Vicenza, di Feltre, di Cividale di Belluno, et della terra di Cadore, et della Patria del Friuli, nell'ultimo della quale l'Alpi sopradette vengono terminate. Queste Alpi hanno tutti i loro passi et sentieri diversi da calar in Italia con gl'esserciti et ne' paesi della Serenità Vostra per valloni et gioghi et boschi diversi, per i quali la più parte de' discorrimenti de' barbari sono scesi ad infestarli con l'armi. Vera cosa è che nel territorio vicentino, si come trovansi molte vie, alcune assai agevoli da varcare nelle pianure italiche, cosi le montagne d'esso guernite sono di selve et boschi d'alberi quasi infiniti d'ogni maniera, et maggiormente contese per la difficultà de' confini non già mai stabiliti forse più di qual si voglia dell'altre de' territorii sudetti, nuove querele assai spesso essendo nate per ció nel preterito tempo, et anco al presente rinovellandosi ciascun giorno».2 La nozione di frontiera richiama qui la sua matrice militare, a indicare un'entità mu-tevole capace di descrivere, rinviando al diritto del più forte, la fluidità degli equili-bri marginali rispetto a un centro propulsore o d'attrazione, laddove il confine viene determinato a garanzia della sicurezza e della pace, e deve la sua apparente stabilità a una definizione contrattuale (Nordman, 1987; Papagno, 1987, 66). Se, assumendo tale approccio interpretativo, l'indeterminatezza configura la frontiera - la cui chiusura sarà opera dello Stato-nazione - in una dimensione zonale e sfrangiata, la fissità del confine introduce un riferimento, in prima lettura certo, cui attenersi sino all'eventuale revisione delle condizioni che l'hanno prodotto (Zientara, 1979; Zanini, 1997, 14; cfr. Raffestin, 1987a; Steiner, 1987; Lombardi, 1987; M^czak, 1995, 133-136; Le Goff, 2003, 180-196; Donati, 2006; Cella, 2006; Pastore, 2007; Ceschi, 2007). Dopo la pace di Noyon (1516) una serie di accordi e trattati aveva stabilito per via diplomatica una sistemazione transitoria degli assetti liminari sino alla pace di Bologna (1529), che prefiguró esplicitamente la convocazione di un convegno arbitrale destina-to a dirimere le numerose pendenze accumulatesi dal Trentino all'Istria (Trebbi, 1998, 134-138; Pizzeghello, 2005, 76-80).3 Nell'alto Vicentino, queste impegnavano sul piano del dominio diretto la città di Vicenza contro taluni giusdicenti tirolesi dipendenti dalla Camera di Innsbruck (i conti Trapp, signori di Beseno, per i rilievi tra i torrenti Posina e Astico, tra cui le Laste, a oriente della comunità trentina di Folgaria; i Wolkenstein, signori di Ivano, per i monti Marcesina e Frizzon, nella parte nordorientale dell'Altopiano dei Sette Comuni), su quello del dominio utile le comunità rurali contermini e attori privati. 2 BNMVE, It., VI, 88, Caldogno F. «Relatione dell'Alpi Vicentine et de' passi, boschi, et populi loro del Signor Conte Francesco Caldogno al Serenissimo Signor Marino Grimani Prencipe di Venetia, etc., Signore Colendissimo» (10. 10. 1598), 1. Manca un'edizione critica dell'opera, finora pubblicata sulla base di copie poco fedeli alla lezione dell'originale veneziano (Rossi, Rossi, 1877; Caldogno, 1972; Bello, 2010). 3 Tregua quinquennale di Bruxelles (1518), trattato di Worms (1521), pace di Venezia (1523). 243 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ... , 241-264 La soluzione della commissione arbitrale quale terza parte in tale tipologia di conflitti seguí al fallimento della via del giudice individuale, impersonate da un principe o da un suo rappresentante (Arangio-Ruiz, 1958, 975-978; Piano Mortari, 1958; Talamanca, 1961; Bellomo, 1961; Ferro, 1845, 123-125). Se già a fine Quattrocento, in relazione a Marcesina, gli Arciducali avevano ricusato, con la sua sentenza favorevole a Vicenza (1460), il doge in tale veste, improduttivo si era infatti dimostrato anche il congresso di Verona del 1519-1520, con mediatore l'oratore del re di Francia, scioltosi re infecta dopo confronti caratterizzati dall'irriducibile intransigenza delle parti nelle numerose cause in discussione (Pizzeghello, 2005, 78-79, 95). Il «processus... pro executione foederis bononiensis» fu dunque affidato a un colle-gio di tre giuristi di spicco, che si riunirono a Trento fra il 1533 e il 1535: il bresciano Matteo Avogadro, espresso dalla Repubblica; il dottore utriusque iuris Girolamo Bal-dung da Costanza (che, deceduto nel 1534, fu sostituito dal giurista trentino Antonio Quetta), designato da Ferdinando I; il senatore e presidente del Magistrato delle entrate straordinarie del ducato di Milano Ludovico Porro, come mediatore comune o superar-bitro, scelto dal re dei Romani in una rosa di tre nomi avanzata da Venezia. Con l'au-torità conferita dai principi essi avrebbero provveduto alla composizione delle dispute, restituendo, ai privati cui fossero spettati ante bellum, beni, possessi, diritti, e appianan-do le vertenze di interesse pubblico (Morizzo, 1884, 9-15; Pizzeghello, 2005, 76-80). Sulle Prealpi Vicentine la definizione degli assetti delle eterogenee «entità minori» su cui insisteva la giurisdizione statale (Scaramellini, 2007, 123) avrebbe dovuto in tal senso regolare, contraendola linearmente, quella che si puó indicare come una sfumata interfaccia di montagna, nella quale si concretizzava una delle tipologie del confine secondo il pensiero giuridico (Marchetti, 2001, 200-204); un confine spesso, che il fitto manto forestale avrebbe dovuto oltretutto rendere difficoltosamente accessibile (Am-brosoli, 2007, 20-23), come testimoniano i provvedimenti marciani atti a scongiurarne, per motivi difensivi, il diradamento in alcune zone dei Sette Comuni (Pizzeghello, 2008a, 27-29; Lazzarini, 2009, 210). E in coerenza con ben note suggestioni letterarie (riconducibili sino a Plinio e mediate da Petrarca) (Ossola, 1987; Mazzacurati, 1987; Guichonnet, 1987) che eleggevano nella catena alpina la barriera protettiva della Pe-nisola dalla barbarie, anche la sfocata fascia di frontiera dell'alto Vicentino si sarebbe prestata a tale lettura (Pizzeghello, 2005, 94-97).4 In questo quadro, la definizione dei fines publici si configurava dunque come effetto più che scopo del negoziato, teso a «ordinare gli spazi» (Sereno, 2007) tra una pluralità di attori, movendo da una scienza giuridica pressoché unicamente focalizzata, sulla scorta del Corpus iuris, sui confini privati, e da una nozione di giurisdizione che, esercitan-dosi sugli individui, decretava la circolare coincidenza fra i «limites territorii» e quelli, per l'appunto, «iurisdictionis» (Marchetti, 2001, 63-140; Marchetti, 2007, 75; Nordman, 2007, 27). È in tal senso significativo che lo stesso termine "confini" (privati e pubblici, 4 Lo stesso F. Caldogno cita, in un'altra opera di argomento confinario dedicata al doge M. Grimani, i primi tre versi della terza stanza della canzone di F. Petrarca Italia mia, benché 'l parlar sia indarno; vedi ASVE, PSCC, 118, «Allegationi in iure de le montagne et confini vicentini...» (20. 10. 1603), 3v. 244 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nell'ordine) si smarrisca nel Liber principalis actorum del congresso trentino nella minu-ziosa enumerazione di accezioni delle oltre cento controversie esaminate.5 La chiave interpretativa adottata dalla commissione fu il profilo possessorio dei siti, sensibile al fluido equilibrio tra interessi confliggenti, secondo un approccio che, a fronte della statica garanzia dei tituli d'acquisto, premiava le attestazioni fattuali del possesso, contribuendo con ció a sancirne anche il ruolo prioritario nella successiva prassi negozia-le. Giacché il fatto produce diritto, i diritti rivendicati dovevano essere insomma vagliati alla luce delle pratiche attuate alla scala delle comunità, in quanto capaci di veicolare e legittimare la giurisdizione (Raggio, 1995, 507-513; Raggio, 2007; Marchetti, 2001, 56-61); e la linea di sovranità si riconosceva anzitutto in quella della comunità (Grendi, 1986, 837). Gli arbitri furono perció chiamati a commisurare gli equilibri interstatuali alla commistione di differenti interessi e piani istituzionali della frontiera. Il meticoloso allestimento del convegno - articolato, secondo una prassi consolidata, in produzione de-gli atti di parte (domande, repliche, eccezioni, posizioni, moduli per le prove testimoniale, escussione dei testimoni, esame dei titoli giuridici (Ferro, 1845, 470-472; Marchetti, 2001, 141-181) - prestó grande cura per l'inappuntabilità della forma procedurale, al fine di coniugare la focalizzazione particolaristica delle controversie con la riconoscibile imparzialità della commissione, presupposto per l'accettabilità delle sue decisioni. Questione rilevante, quest'ultima, specie in considerazione dello iato prodotto dai conflitti e del sottile confronto ideologico sotteso alla stessa dialettica congressuale, se gli echi del battage propagandistico connesso alla guerra retico-veneta avevano finito per impregnare le ragioni del diritto.6 È il caso del bellum iustum contro il predatorio espan-sionismo veneziano, quale cornice legittimante del ius belli con cui il signore di Beseno prospettó l'acquisizione della zona delle Laste come reintegrazione territoriale del proprio antico dominio; guerra per contro additata dai Vicentini quale occasione da lui attesa per attuare una sottrazione «viciosa, clandestina et violenta». Ma pure nel settore di Mar-cesina la presunta aggressione fu denunciata da parte berica anche in termini di forzatura del "confine naturale" montano (concetto non privo di impliciti rimandi all'arginamento della barbarie "tedesca") ad opera dei boscaioli e pastori di Grigno (in giurisdizione di Castel Ivano), (Pizzeghello, 2005, 91-97). In ogni caso la possibilità di rivendicare diritti si giocava sulla capacità di dimostrare la continuità del possesso in rapporto alla situazio-ne prebellica, sostenendo senza cedimenti un estenuante confronto di pratiche di legitti-mazione pubbliche, ripetitive e concrete, che dichiaravano, con la fruizione delle risorse, il potere sulle cose (Stopani, 2005): oltre che nel linguaggio rituale degli atti possessori e delle rappresaglie alla scala delle comunità locali, esse si esprimevano, in relazione alle prerogative di città e giusdicenti locali, nell'adozione di misure talora informate a 5 Controversie, per l'appunto, «de urbibus, oppidis, castellis, villis, aedibus, viis publicis, montibus, vallibus, nemoribus, pascuis, pratis, agris, praediis urbanis rusticisque, finibus privatis publicisque, fluminibus, paludibus, praefecturis, iurisdictionibus, portoriis, vectigalibus, piscationibus, venationibus, decimis, censibus, salinis, proscriptionibus» (ASVE, PSCC, 150, 4v). 6 Un confronto acceso dalla diffusione di alcuni libelli: Burcardo di Andwil, Bellum ducis Sigismundi contra Venetos e Konrad Wenger, De bello Veneto, in ambito tirolese; in campo veneto, Iacopo Caviceo, De bello Roboretano (Pizzeghello, 2005, 91-92). 245 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 spregiudicato pragmatismo e che rinviavano, inoltre, all'aspetto della tracciabilita documéntale. Emerse, infatti, che il signore di Beseno imponeva un proprio ulteriore canone ai Veneti che sfruttavano le zone contenziose, e che Vicenza attuava una politica di ribasso dei fitti nei momenti di piu acuta tensione (al fine di garantire il possesso grazie a tale incentivo, scongiurando al contempo il pregiudizievole tacito assenso a quello altrui) e promuoveva una prassi ufficialmente condannata, come la stipulazione da parte dei pro-pri affittuari di un simultaneo contratto con il Trapp (Pizzeghello, 2005, 97-105). Stante l'indeterminatezza giurisdizionale dei siti, l'accertamento, tramite i riscontri testimoniali, del fattivo godimento, e lo scandaglio della memoria e della publica vox et fama pure in merito a pregresse demarcazioni o a vaghe «linee intellettuali» tra elementi naturali (Grendi, 1986, 837, 840),7 composero una geografia "popolare" (Nordman, 1997, 1135; cfr. Marchetti, 2007, 175-176) di spazi e risorse rivendicati in quanto vitali per la soprav-vivenza delle comunita, e messi a disposizione dalla natura anche in base a un elementare criterio di prossimita che avrebbe dovuto orientarne la pertinenza. Se sulle montagne nel quadrante delle Laste l'assiduo contenimento delle pressioni tirolesi poteva ben concretizzare l'animuspossidendi dei Veneti, cui i rilievi furono alfine attribuiti, di fronte all'insolubile profilo possessorio commisto delineatosi in relazione a Marcesina (polarizzato, tuttavia, da un'approssimativa distinzione tra due aree diversamente utilizzate), il criterio decisionale escogitato dagli arbitri dopo il fallimento di ogni tentativo di composizione, anche in loco, fu la compromissoria assegnazione alle parti di differenti frazioni dell'area contesa e della tipologia stessa delle sue risorse: «.. .Volentes iidem magnifici iudices, quatenus ipsis licet, hanc controversiam sedare, ordinarunt mon-tem de quo contenditur ea in parte qua tantummodo pascua sunt sine nemoribus magnifi-cae communitati Vincentiae libere dimittendum esse. Alteram vero ipsius montis partem, quae nemora continet, in tres partes esse dividendam. Et duas quidem ipsi communitati dandas esse, tertiam vero Grignensibus assignandam fore. Ipsumque montem per peritos partium confidentes quamprimum esse dividendum. Qui non mensurae modo aequalitate inspecta, sed soli quoque qualitate considerata, suam utrique portionem quanta fieri pote-rit ambarum partium commoditate distribuant. Eamque divisionem facere incipiant non a radicibus et ascensu montis qui in flumen Brentam prospicit, sed postquam in ipsum montem statim conscensum fuerit, et iuxta fontem perventum qui ab ascendentibus per viam Perticae primus invenitur. Et donec ipsa divisio facta fuerit, licere utrique parti in ipsis nemoribus lignari et pascere eisque promiscue uti frui. Inhibendumque esse utri-que parti per Regiam Maiestatem et Illustrissimum Dominium, ne contra formulam pra-esentis ordinationis altera alteram molestet. Et haec omnia sine tamen praeiudicio iurium ipsarum partium in petitorio. Dissentiente magnifico arbitro veneto in ea parte quae Grignensibus datur, cum maxime de loci qualitate non sit informatus» (ASVE, MADP, 56-1816, 10v-11r).8 7 Di «appartenenza territoriale» come «fatto di mappa mentale costruita localmente» parla anche Sereno, 2007, 62. 8 Si sconfessava in tal modo il preteso confine del territorio vicentino sul Brenta. Il sito della prima fonte della montagna dopo la salita per il sentiero della Pertica fu oggetto della preliminare «visione delli luoghi 246 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 La soluzione adottata con questa sentenza (17 giugno 1535), equitativa nel suo astrat-to rigore aritmetico, contrastava tuttavia con la percezione sociale della frontiera (Barth, 1994; Fabietti, 1991, 268-273; Fabietti, 1995, 93-116; Sacchi, 1997, 190-191; Gri, 1998; Viazzo, 2007), un'interfaccia osmotica reciprocamente funzionale, che limitava e insieme favoriva l'interazione tra comunità per un verso concorrenti e confliggenti, per l'altro interdipendenti per interessi economici, attività di contrabbando (e, come si sarebbe pa-lesato nel XVII sec., ramificazioni di fazioni locali) (Pizzeghello, 2008a; Pizzeghello, 2009b, 194-197). Dimensione implicitamente ribadita dallo stesso godimento promiscuo transitoriamente garantito fino alla concretizzazione del lodo, demandata ai periti della fase esecutiva. Se, pertanto, l'arbitrato intendeva comporre le dispute appellandosi a lo-giche avulse da quelle della comunicazione locale, evidenziando con ció la sostanziale incongruenza tra due differenti nozioni di territorialità, contribuiva a definire il confine come «spazio di conflitto» (Zanini, 1997, 106-108) e a introduire una persistente «scia di rancore» nelle relazioni tra vicini (Berengo, 1999, 339). La formula compromissoria, che avrebbe dovuto regolare la contrazione lineare della frontiera, enfatizzava d'altro canto l'artificiosa convenzionalità del confine stesso, il quale, caricato di istanze e significati allogeni, si sarebbe imposto come agente esterno della costituzione identitaria delle comunità (Fabietti, 1995, 17-21, 36-50), sollecitato anche dalla ricorsiva asserzione della «distinzione» (Cella, 2006, 13-76, 147-184) nei negoziati convocati a comporre i dissidi. Se sui rilievi occidentali il boicottaggio del signore di Beseno vanificó di fatto la decisio-ne arbitrale, il fallimento dei reiterati tentativi cinquecenteschi di tradurre in un tracciato la sentenza relativa a Marcesina parve del resto attestare come fosse la nozione stessa di confine lineare a non trovare collocazione, per dirla con Paola Sereno, «in un ordine spa-ziale precedente basato sull'indistinto» (Sereno, 2007, 62). Un indistinto coerente con il potere risolutivo delle fonti scritte - la cui inefficacia probatoria veniva denunciata dalle mutate esigenze di conquista e percezione degli spazi marginali -, ed estraneo a più tarde istanze e capacità tecniche di rappresentazione cartografica (Raffestin, 1987b; Bevilac-qua, 1994; Sereno, 2007, 59-64; Marchetti, 2007, 72).9 La commissione bilaterale fu la formula negoziale adottata ai primi del Seicento per rileggere le contese, dando esecuzione al lodo trentino, e dirimerne anche altre. In un primo tempo si esperi la via dell'accordo tra realtà giurisdizionali "locali", poi la tratta-tiva si spostó a livello interstatuale. Al congresso di Vicenza del 1602-1603, promosso contentiosi» prescritta il 26. 08. 1605 dal Senato a Nicolô Contarini (ASVE, SS, 96, 257v), commissario al congresso di Rovereto; lo accompagnarono il consultore Ettore Ferramosca, gli ambasciatori vicentini, il provveditore ai confini F. Caldogno, il perito asiaghese Giovanni Dal Molin. Vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. (= lettera) degli oratori di Vicenza ai deputati cittadini, Asiago, 11. 09. 1605: «Questa matina a bon'hora siamo partiti d'Henego et andati a visitar le montagne del Frizzon et di Marcesina insieme col passo della Pertega... Gionti che siamo al luogo della Pertega habbiamo veduto con grandissima sodisfatione quella fontana insima al monte della quale parla la sententia tridentina... In questo viaggio et in questa visitacione di montagne habbiamo imparato molte cose et fondatamente intese quelle che prima havevamo lette nelle scritture». Vedi anche BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati di Vicenza agli oratori, 15. 09. 1605. 9 Nel 1562, dopo la designazione di una nuova commissione di tre arbitri per l'esecuzione del lodo, Venezia chiese alla corte viennese di dar mandato al suo arbitro di procedere con quello veneto alla divisione di Marcesina «con la visione del monte et con la sententia di Trento in mano» (Pizzeghello, 2005, 113). 247 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 dai contatti diplomatici tra Venezia e Trento, si tentó l'accomodamento tra due giuri-sti, espressi dalla città di Vicenza e dal principe vescovo Carlo Gaudenzio Madruzzo (il consultore Ettore Ferramosca e il fiscale trentino Girolamo Graziadei) (Pizzeghello, 2008b, 8, 12-21; Panciera, 2009a, 153-155; Lavarda, 2009, 117-131). In ambito veneto il negoziato si collocava nel contesto di crescente presenza del potere marciano nello Stato da terra, che coniugava la compressione delle prerogative dei ceti dirigenti urbani, a vantaggio dei Corpi territoriali, con l'affinamento degli strumenti di controllo sugli assetti marginali: al graduale approntamento, dal 1554, di una struttura archivistica im-perniata sulla Camera dei confini veneziana, si sarebbe aggiunta nel 1605 l'istituzione dei provveditore ai confini (eletti dal Senato in numero di due per ciascuna città di interesse liminare tra gli aristocratici di sicuro orientamento filoveneziano) con compiti sia archi-vistici sia di sorveglianza operativa e consulenza giuridica (Pizzeghello, 1999, 127-132; Pitteri, 2006, 259-264; Pizzeghello, 2008a, 93-110, 164-205). In tale cornice, i rettori esercitarono uno stretto controllo sul commissario vicentino, pilotando le trattative allo scopo di scongiurarvi perniciose ripercussioni dei contrasti in seno alla nobiltà cittadina, accusata oltretutto di filoimperialismo dal capitano Nicoló Pizzamano, indignato anche per la calda accoglienza riservata al fiscale trentino (Tagliaferri, 1976, 152-154). Sull'al-tro versante, d'altro canto, e sullo sfondo delle tensioni tra conti del Tirolo e principi vescovi (Bellabarba, 2002, 50-59), gli accordi siglati dal Graziadei dovevano intendersi subordinati alla ratifica imperiale. Ispezionati i luoghi con gli intervenienti delle parti, vagliati richieste e titoli di queste (senza introdurne gli avvocati),10 i commissari convennero sull'attribuzione ai conti Trapp (in qualità di signori di Caldonazzo) di parte della Val d'Astico con alcune zone montuose, alla comunità trentina di Levico di due rilievi già oggetto di una precedente transazione (Costa e Vezzena, esclusa un'area assegnata ai Veneti oltre i confini fissati dopo l'accomodamento del 1556 tra Rotzo, uno dei Sette Comuni, e Levico) e rividero gli esiti del 1535 riguardo ai monti occidentali, riconosciuti quale territorio e giurisdizione vicentini ad eccezione delle Laste, da dividere in due parti eguali, anche in termini qualitativi quanto a boschi e pascoli: la superiore fu destinata a Vicenza; quella inferiore, con i boschi pertinenti, ai Trapp, signori di Beseno, di cui si sanciva la giurisdizione, insieme ai sudditi che vi abitavano, dichiarati del territorio e del comune di Folgaria.11 Fu inoltre stipulata una convenzione sul libero transito del legname in Marcesina, in attesa di definire la divisione del sito.12 Ma non era mancata l'emersione di imbarazzanti contraddizioni, come la generale opinione, presso la nobiltà vicentina, dell'insussistenza delle ragioni della città sui monti contesi, o le pressioni dei mercanti 10 ASVE, PSCC, 115, «N. 2. Informationi diverse delle Montagne Vicentine», Relazione di E. Ferramosca, Vicenza, 1°. 06. 1603; BCBVI, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 11. 04. 1603. 11 Con espressa dichiarazione, inoltre, che specie il comune e gli uomini di Folgaria dovessero ratificare la sentenza entro 4 mesi, o 6 dalla pubblicazione: diversamente, anche le Laste Basse sarebbero spettate a Vicenza; vedi ASVE, PSCC, 113, 86, «MDCIII. Sententia montanearum Excellentissimorum DD. Commissariorum Vicentiae et Tridenti» (6. 06. 1603). Copia di atti e sentenza anche in BCBVI, AT, C, 938, 9. 12 ASVE, PSCC, 117, Scrittura di convenzione, 1°. 06. 1603, allegata a dispaccio dei rettori di Vicenza 4. 06. 1603; vedi anche lett. dei rettori al signore di Ivano, 4. 06. 1603. 248 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 di legname su oratori cittadini e commissario affinché assentissero a un interim (cui questi erano favorevoli)13 che, con l'affitto promiscuo delle montagne, avrebbe garanti-to introiti alla città e assecondato i loro traffici, senz'alcun riguardo per la giurisdizione dello Stato; e pure quanti sostenevano la linea dei rettori, contrari a tale ipotesi, lo facevano, precisava il Pizzamano nella sua relazione di fine mandato (8 ottobre 1603), con speranza d'arricchirsi a loro volta in quei boschi (Tagliaferri, 1976, 164-168). La sentenza (6 giugno 1603), approvata dal principe vescovo, fu del resto avversata dal signore di Beseno (appoggiato dall'arciduca Massimiliano III, suo principe quanto alle azioni personali, laddove il vescovo lo era quanto alle reali concernenti il suo feudo)14 mediante intimidazioni, il sequestro di bestiame e la cattura di sudditi convicini, e non fu ratificata da Rodolfo II perché lesiva degli interessi imperiali-arciducali e dei confini, «materia da esser negotiata dalli principi supremi», nella quale, dunque, il prelato non poteva «senza il consenso di Sua Maestà et di Sua Altezza deputar commissarii».15 Tale incoerenza tra obiettivi di differenti livelli istituzionali faceva eco in certo modo ai contrasti in campo veneto, dichiarati anche dall'ostilità di parte dell'aristocrazia berica verso il deputato (poi provveditore) vicentino ai confini Francesco Caldogno, interprete degli orientamenti più rigidi del patriziato lagunare e chiamato a intervenire, al biso-gno, al negoziato. Un dato era stato comunque confermato dal congresso, ossia che, nei contenziosi liminari, «è riputata tale la materia possessoria, che il petitorio è havuto come un adminiculo di esso in suo parangone».16 In una stagione focalizzata dal partito dei «giovani» alla guida della politica marciana sul tema della pienezza delle prerogative sovrane dello Stato, e sullo sfondo delle tensioni che si sarebbero liberate nello scontro dell'Interdetto con la Santa Sede e nel conflitto di Gradisca, la Repubblica convenne con l'Impero sull'opportunità di rimuovere gli annosi focolai d'attrito confinario.17 Dopo il fallimento della trattativa "locale" tra giureconsulti, 13 Sull'intérim, vedi ASVE, PSCC, 117, dispaccio dei rettori di Vicenza, 5. 04. 1603; scrittura di G. Graziadei, 31. 03. 1603; «1604, XX agosto. Informatione del Illustrissimo Signor Pizzamano capitanio di Vicenza, presentata nell'Eccellentissimo Collegio 21 detto...»; BCBVI, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 5-11. 04. 1603. 14 ASVE, PSCC, 117, copia di scrittura di G. Graziadei, allegata a dispaccio dei rettori di Vicenza, 30. 06. 1603; BCBVI, AT, C, 938, 10, lett. di Giulio Ghellini, 30. 06. 1603; BCBVI, AT, C, 931, 7, copia di dispacci dei rettori di Vicenza, 21. 06. 1603-19. 08. 1603, in particolare 6. 07. 1603; BCBVI, AT, C, 935, 16, ducale 4. 07. 1603 (loda la mancata ratifica della sentenza da parte dei rettori per la renitenza del signore di Beseno); BCBVI, AT, C, 935, 17, ducale 12. 07. 1603 (loda i risarcimenti operati da F. Caldogno, con cattura di uomini); ASVE, SS, 96, 186v-187r, lett. all'imperatore, 12. 02. 1605. Vedi inoltre Panciera, 2009a, 154. 15 ASVE, PSCC, 117, dispaccio dei rettori di Vicenza, 16. 08. 1603: in caso di trattative, l'imperatore avrebbe inoltre inteso includervi anche le vertenze del Friuli; vedi anche ivi, sommario di lett. dell'imperatore 9. 07. 1603, allegato a dispaccio dei rettori, 19. 08. 1605, e carteggio tra Senato, arciduca e imperatore, con consulti di Erasmo Graziani; BCBVI, AT, C, 938, 10, lett. di G. Ghellini, 30. 06. 1603 (allude a un'intesa tra arciduca e Venezia su una commissione che avrebbe dovuto essere composta da Gaudenzio Madruzzo e «Antonio Traus» da una parte e due senatori veneziani dall'altra). 16 ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. 17 Dopo l'assise di Rovereto i commissari ebbero incarico di affrontare anche le vertenze tra Cadore e Ampezzo, per le quali vedi Pozzan, 2009. Nell'occasione Contarini ebbe al seguito anche E. Ferramosca e F. Caldogno; vedi ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie delli commissarii Madruzzo et Contarini intorno 249 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 l'assunzlone statale delle questioni si tradusse nel congresso dl Rovereto del 1605 (Pizze-ghello, 2008b; Plzzeghello, 2009a; Lavarda, 2009, 124-131; Panclera, 2009a, 155-159), in cui la terza parte fu rappresentata da due commissari il cui profilo politico era desti-nato a concretlzzare l'lmpegno del principi a un'«amicabile compositione» dell'lntero ventaglio dl pendenze del Vicentino, anche quelle escluse da precedentl trattative:18 per la Repubbllca Nicoló Contarini, esponente di punta del «giovani» e futuro doge, per la Casa d'Austria Giovanni Gaudenzio Madruzzo, cuglno del principe vescovo e capitano generale del Tirolo. I due commissari abblnarono a quello in materia giurisdizionale e confinarla il relativo esame del petitorio, adottando una procedura oscillante tra gli estremi del «solenne processo»19 e dl intese capacl dl «far un taglio dl grosso et usar la manera».20 Dopo la vlslone del luoghl contenzlosl, lnfattl, le dlverse poslzlonl furono vagllate attraverso gll atti e gli iniziali interventi dl avvocati e procuratori, evitando escussioni testlmoniall e successive cavillose dispute di avvocati. In tal modo, il vero focus dei lavori si concentró sulla dlscusslone tra commlssarl, con le lnformazlonl e proposte del consultorl21 e il parere delle principali parti in causa. Se, com'è stato rimarcato, è dalla composizione delle forze sociali che emerge la fisionomia della frontiera (Nordman, 2007, 29), il ruolo politico dei commissari a Rovereto risulta riconoscibile proprio in rapporto ai delicati equilibri tra i diversi attori e interessi in gioco, nella loro dialettica "interna" allo Stato composito e policentrico (Raggio, 1995) prima che transfrontaliera, in un articolato bilancio tra differenti scopi e aspettative. Sul plano della condotta negozlale, alla stretta aderenza del Madruzzo alla rlglda llnea dettata da Massimiliano III e dalle pressioni degli intervenienti arciducali22 fece da contrappunto la dlsponibllltà raccomandata in sostanza da Venezia al Contarini, la cul interpretazione delle controversle si indirizzó plù a un compromesso valutablle sull'lntero svlluppo confi- le difficoltà nelle Montagne Vicentine et alcune differentie in Cadore et per il bosco di Somadida ed altre scritture»,passim, in particolare 80r-81v, lett. di Contarini, 6. 11. 1605. 18 ASVE, SS, 96, 187v-188r, deliberazione del Senato, 12. 02. 1605; 257v-259r, deliberazione 26. 08. 1605; BCBVI, AT, C, 936, 16, ducale 12. 08. 1605, relativa all'incarico a Contarini. Commissioni di Contarini e Madruzzo anche in ASVE, PSCC, 113, «Primus. Atti del convento de' commissarii cesareo et veneto l'anno 1605 nelle montagne di Vicenza», 90v-98r; vedi anche in altra copia degli atti, in BCBVI, AT, C, 944, 4r-11v. 19 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 22. 09. 1605: gli ambasciatori lo definirono «giuditio ... tanto solenemente principiato che de solenità non ciede al sacro Concilio de Trento». Vedi anche ivi, lett. 21 e 25. 09. 1605, 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa» («giudicio solenne»), 4. 10. 1605 («questo negocio de' confini viene trattato in due maniere: l'una alla lunga per via del solenne processo et l'altra alla breve per via de questi trattamenti, che tendono o a componere presto il tutto o a dissolvere il convento»), 19. 09. 1605. 20 Ossia "la scure": l'espressione fu usata da uno degli assistenti del Madruzzo; vedi ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 3r, lett. di Contarini, 18. 09. 1605. 21 Intervennero i consultori veneti E. Ferramosca e Marc'Antonio Pellegrini e, per parte cesarea e arciducale, i giuristi Matthias Burgklechner, consigliere imperiale e reggente delle province dell'Austria superiore, Giorgio Savoni (anche per parte trentina), consigliere vescovile e per due volte podestà di Rovereto, e Cristoforo Frizzi, già vicepodestà di Rovereto. 22 A ció il Madruzzo attribui la propria renitenza, di cui alfine si scusó con Contarini, alludendo anche ai rapporti conflittuali dei principi vescovi di Casa Madruzzo con imperatore e arciduca. 250 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nario in esame che a una lettura particolaristica delle stesse, restando del resto subordinati gli accordi via via raggiunti alla composizione complessiva. Teso anche al fermo quanto vano obiettivo di interdire, sulla scorta della commissione ricevuta, la discussione sugli assetti sul monte Frizzon (attinente al petitorio e in quanto tale esclusa dal convegno di Trento), Contarini rivelô agli esordi un verticismo che compresse il ruolo dei due amba-sciatori vicentini e dei consultori veneti, con i quali pure aveva meticolosamente studiato cause e linea d'azione «et con li dissegni et con le scritture in mano».23 Liquidando in poche battute la controversia di Marcesina, cruciale in prospettiva cittadina, egli concordó infatti con la contraparte sulla proposta d'intesa avanzata da Grigno, la quale, assegnando a questa comunità la proprietà e il possesso, e a Castel Ivano la giurisdizione, di boschi e pascoli che dal Campo Grande (o Largo di Marcesina) scendevano verso la Valsugana, fu valutata da intervenienti e vertici politici cittadini come un danno intollerabile, in quanto appariva più penalizzante del lodo trentino, riconoscendo tra l'altro ai convicini due siti di rilevante importanza come Val Coperta e Campo Capra.24 Minuti assetti periferici, che il Contarini sembró per contro banalizzare: «Horsù, non voglio che teniamo conto di un poco di campo o di bosco».25 Sotto il profilo economico, lo scollamento tra le due letture rinviava, com'era già emerso al convegno di Vicenza, allo stesso protagonismo nobiliare 23 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 10v, lett. di Contarini, 17. 09. 1605; cfr. 12, lett. 12. 09. 1605; BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 17, 20, 23. 09. 1605. Per i convegni di Vicenza e Rovereto da parte veneta furono realizzati disegni delle montagne da periti con la consulenza di F. Caldogno (BCBVI, AT, C, 932, 15, ducale 24. 10. 1602; 24, ducale 13. 09. 1604; Bonato, 1859, 401-402; Maculan, 2009, 113, 128-131, 183-187) e nel caso di Rovereto anche un «modello di rilievo», consegnato a Contarini con scritture e disegni necessari al negoziato, da restituire poi all'ufficio dei confini con gli atti congressuali: vedi ASVE, SS, 96, 258v; cfr. BCBVI, AT, C, 932, 41, «Nota della spesa fatta nel fabricar il dissegno di rillievo, con altre commissioni et mandati come dentro», del perito Giovanni Dal Molin (9. 04. 1605). La fase esecutiva previde l'indicazione dei termini di confine sui disegni; vedi BCBVI, AT, C, 936, 24, ducale 31. 05. 1606. Plastici orografici in legno furono poi realizzati in occasione di un infruttuoso convegno roveretano del 1710 e di quello del 1751 (Sartore, 1987, 318-322). 24 Nella bozza d'accordo gli oratori ottennero la possibilité per i conduttori vicentini di ricoverare il bestiame, in caso di intemperie, entro i boschi adiacenti dei Grignati, e di attraversare il settore di questi per il trasporto del legname al Brenta, con uso comune dei ponti costruiti dalle parti; la composizione contemplava tuttavia la servitù di abbeveraggio del bestiame dei vicini alla fontana del Campo Grande. Sulla possibilité di ulteriori rettifiche all'intesa, gli oratori osservarono che Contarini «sente et vuole che sia detta compositione purché ancho le altre controversie si compongano»; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 3. 10. 1605. La precisazione delle istanze dei deputati ad utilia (la disponibilité, alla peggio, di una fascia boschiva addossata al Campo Grande e la rimozione della servitù dell'abbeveraggio, con successiva richiesta di uno dei due siti pascolativi di Val Coperta e Campo Capra e di metà dei boschi tra questi e il Campo Grande, recriminando anche sulla lesione alla giurisdizione cittadina su Marcesina) e il loro esito sono ricostruibili attraverso il carteggio con gli intervenienti al congresso: BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati, 4 e 8. 10. 1605; lett. degli oratori ai deputati, 1°. 10. 1605 (una scritta «a hora de disnare», un'altra «a hore 2 di notte in circa»), 3 e 4. 10. 1605; lett. di Ferramosca ai deputati, 1° e 6. 10. 1605; lett. dell'oratore Giulio Cesare Valmarana ai deputati, 3 e 9. 10. 1605; lett. del nunzio vicentino a Venezia Strozzi Cicogna, 6 e 7. 10. 1605. Circa Marcesina, nel 1602 gli oratori vicentini avevano informato i savi che la montagna «si divide in tre portioni, in tre nomi et in tre possessori»: Marcesena di sopra «possessa da nostri», Marcesena di sotto da Enego, Campo Capra da «Castel di Grigno»; vedi ASVE, PSCC, 117, «Informatione» degli oratori G. C. Valmarana e G. Arnaldi (1602). 25 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 3. 10. 1605. 251 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nello sfruttamento delle risorse, in specie boschive; che la posta in gioco fosse rimarche-vole, era per altra via testimoniato da una lite innescata dalla locazione del taglio nelle selve di Campo Capra e Valbona da parte di Vicenza (1586), che avrebbe impegnato per due secoli la città contro i Sette Comuni, decisi a rivendicare il proprio diritto allo sfrut-tamento dei boschi dell'Altopiano (Pizzeghello, 2008a, 25-110).26 Di fatto, a Rovereto gli ambasciatori motivarono la propria approvazione alla bozza d'accordo su Marcesina con la posizione gerarchica del Contarini: dopo una sterile contestazione al suo proponi-mento, spiegarono, «fu necessario, ben che contra nostra voglia, cederli et in quel ponto permettere che dalla auttorità fosse superata la ragione».27 E se il commissario promise di «non far più altro» senza il loro «espresso consenso, politicamente discorrendo» essi previdero tuttavia di inscenare un «protesto solenne» nei suoi riguardi (reclamando «libe-ramente in forma senza rispetto alcuno») qualora non fossere seguite composizioni «iuxta vota» nelle altre controversie, soprattutto sulle Laste.28 Lesione ad ogni modo relativa, quella su Marcesina, se la verifica del loro perito convinse oratori e consultori che l'erosione territoriale in termini quantitativi - agli Arci-ducali sarebbe stata assegnata, con la giurisdizione sulla propria zona, un'area boschiva eccedente il terzo prescritto dal lodo trentino e più comoda al fiume Brenta, nonché, a di-spetto di quel dettato, una porzione di pascoli - era compensata dalla superiore quantità e qualità dei boschi destinati a Vicenza.29 Talché l'assicurazione circa alcuni correttivi, otte- 26 La causa si concluse nel 1783 con una transazione in base alla quale i monti di Vicenza furono concessi in enfiteusi ai Sette Comuni. La vicenda conobbe pure la confezione di una falsa infeudazione scaligera a favore degli Altopianesi, oggetto di un noto processo (1588-1589) (Varanini, 1994). Vedi anche ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. Venezia perfeziono il controllo dell'Altopiano anche con l'introduzione di una milizia territoriale con ruoli propri, attraverso defatiganti trattative (1573-1623) interpretate soprattutto dai provveditori ai confini (Bonato, 1859, 406-474; Pizzeghello, 2008a, 164-203). Sul nesso problematico tra status privilegiato dei Sette Comuni e loro contributi di uomini per la leva da mar, cfr. Girardi, 2005; Girardi, 2009. 27 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 8. 10. 1605; cfr. lett. 3. 10. 1605. Vedi anche lett. degli oratori, 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa»: «Ne andava per la mente qualche pensiero di protestare etc., ma il timore di maggior male n'ha trattenuto». Il 2. 10. 1605 Contarini aveva comunicato a Venezia il raggiungimento dell'intesa e la soddisfazione dei Vicentini: ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 16r; vedi anche BCBVI, AT, C, 936, 20, lett. di Contarini ai rettori, 4 e 8. 10. 1605. 28 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 5. 10. 1605, in cui aggiungevano: «habbiamo detto et fatto quello che si poteva, salva quella riverentia che si deve a un eccellentissimo commissario veneto». Vedi anche lett. 7. 10. 1605. 29 II perito Giovan Domenico Dal Molin informo che, «quanto alla quantità, li Grignesi esser per havere campi 276, quarti 0, tavole 57 di più oltre il terzo a loro solamente debito per la sententia tridentina... Quanto alla qualità, nella parte de' Grignesi esservi pascoli molto megliori, ... li quali tutti sono pascoli de campi, come dicono, frattati, et essistenti fuori de' boschi. Ma si bene all'incontro in detta parte de' Grignesi esservi boschi in minor quantità per esser stati tagliati tra Campo Capra et Valcoperta, et assai peggiori per esser la maggior parte boschi bianchi de fagari da fuoco. Nella parte veramente della città esservi solamente doi campetti. Et li pascoli essistenti ne' boschi essere cattivi per li molti sassi che per dentro vi si ritrovano. Ma si bene esservi molto più boschi et megliori et più belli per essere quasi tutti boschi negri de pezzi, avezzi et laresi da opera, eccetto alcuni pochi boschi bianchi de fagari da fuoco verso. Campo Mandrielle»; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 7. 10. 1605. Vedi anche lett. di Valmarana, 8, 9, 12. 10. 1605 (l'8. 10. 1605 spiegava che, circa l'attribuzione di pascoli ai Grignati, questi ribattevano che si trattava in gran parte di selve diboscate nel tempo dai Vicentini dilatando i pascoli). Cfr. ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 31r, lett. di Contarini, 19. 10. 1605. 252 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 nuta dagli oratori nei loro colloqui con il Contarini e lo stesso Madruzzo, e la volontà del commissario veneziano di conseguire una compensazione sulle Laste poterono soddisfare anche i vertici berici, convinti alfine della necessità di sopire ogni contesa e di non com-promettere, data pure la strettezza dei margini di trattativa, l'intero negoziato.30 Tuttavia, spia dei contraddittori interessi già emersi due anni innanzi in campo veneto, Contarini segnaló lo scontento di alcuni soggetti che, sin li favoriti dalla funzionalità osmotica di una zona vantaggiosamente indefinita e permeabile che permetteva loro di intendersi con entrambe le parti in conflitto, si vedevano ora ostacolati nei loro affari. Posta dal conte del Tirolo quale conditio sine qua non per le intese nelle altre cause, la composizione della vertenza del Frizzon distinse gli obiettivi di Vicenza, coinvolta sul terreno della giurisdizione, da quelli più immediati di Enego, che deteneva il possesso del sito. Il comune altopianese (sottrattosi al pagamento della decima a Castel Ivano e condannato nel 1593 dai Giudici del Piovego alla confisca, in favore del Serenissimo Dominio, di terre e beni usurpati sul monte) oppose la declinatoria del foro, appoggiato dal Contarini e dai consultori veneti: il suo possesso era stato riconosciuto, infatti, con sentenza dei rettori di Vicenza (7 giugno 1602) delegati dalla Signoria, contro cui i Wolkenstein si erano appellati agli Auditori.31 I consultori veneti, ribadendo la competenza del giudice ordinario nelle cause private (ossia i rettori) e affermando che i Wolkenstein dovessero proseguire l'appello in Quarantia se insoddisfatti del giudizio emesso, sottolinearono la necessità di non recedere dalla declinatoria per non rinunciare a quella sentenza, ció che avrebbe messo a rischio, con la giurisdizione, la proprietà e il possesso del monte.32 Con la controparte, mostra-tasi infine propensa a un accomodamento extragiudiziale, fu raggiunto un compromesso, espressamente autorizzato da Venezia, la cui alternativa, informava Contarini, sarebbe stata lo scioglimento del convegno.33 Se l'accordo frustró le aspettative enegane, la valutazione 30 Preciso in tal senso, emendando anche taluni refusi, quanto in Pizzeghello, 2008b, 45-52, 89-92; Pizzeghello, 2009a, 100-102, 115-116; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 3, 6 e 8. 10. 1605; lett. degli oratori, 4. 10. 1605; lett. di G. Ghellini ai deputati, 8. 10. 1605 (circa la volonta di Contarini di bilanciare sulle Laste lo «svario» con i Grignati in Marcesina); lett. dei deputati, 12 e 13. 10. 1605; BCBVI, AT, C, 936, 20, lett. di Contarini ai rettori, 4 e 8. 10. 1605. Vedi anche Panciera, 2009a, 155-157. La sentenza concesse infine a pastori e mandriani di Vicenza di servirsi di una fascia di dieci pertiche (sottratta al taglio) entro i boschi assegnati a Grigno oltre i confini del Campo Grande, assieme al transito attraverso il settore convicino per il trasporto del legname al Brenta (con uso comune dei ponti); accordo per contro, benché in caso di estrema necessity l'abbeveraggio alla fontana del Campo Grande a pastori e mandriani di Grigno (Pizzeghello, 2008b, 51-52; Pizzeghello, 2009a, 101-102). 31 BCBVI, AT, C, 936, 4, in particolare sentenza dei rettori G. F. Grimani e N. Pizzamano, alla data. Difensori dei signori di Ivano nel 1602 erano stati lo stesso E. Ferramosca, suo figlio Scipione e Francesco Muzzan, poi biasimati da Pizzamano per la scarsa considerazione per gli interessi della Repubblica; vedi ASVE, PSCC, 117, «1604, XX agosto. Informatione», cit. 32 ASVE, PSCC, 115, 111-115, «Informatione delli ss. DD. Pellegrini et Feramosca per la differenza del Monte di Frizzon» (1605). 33 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 28v-29r, lett. di Contarini, 24. 09. 1605; 18v-19v, 4. 10. 1605; BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 28. 09. 1605; 1°. 10. 1605 «a hora de disnare» (in cui gli oratori pronosticarono anche che «la gran difficolta scritta del Frizzon ne pregiudica in questa materia di Marcesina, et forse ancho delle altre, perché sua Signoria Eccellentissima [Contarini], purché non si parli di esso Frizzon, overo habbino l'intento suo, sara facile a dar sodisfattione [agli avversari] in questi altri monti»), 1°. 10. 1605 (senz'altra indicazione) e 1°. 10. 1605 «a hore 2 di notte in circa». L'assenso 253 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ... , 241-264 positiva dei vertici urbani ribadiva la non automatica coincidenza tra interessi del centro e della periferia, tanto nello Stato quanto nel territorio vicentino.34 La compensazione dell'esito relativo a Marcesina fu attuata sui rilievi contesi tra Asti-co e Posina,35 dove, deposta la disponibilità marciana all'accomodamento e minacciato a sua volta l'abbandono dei lavori,36 Contarini riusci ad assicurare la giurisdizione a Vi-cenza, in particolare sull'intera montagna delle Laste, in merito alla quale, tuttavia, egli assenti all'attribuzione della proprietà di boschi, pascoli e pertinenze delle Laste Basse ai signori di Beseno, e di quella delle Laste Alte alla città berica, con divisione in due parti equivalenti, anche per qualità, di tutta l'area boschiva.37 In tal modo, con un risultato più favorevole ai Veneti rispetto a quello prospettato dalla sentenza del 1603, furono distinti i confini quoad iurisdictionem e quoad proprietatem, cosicché il dominio utile di Folgaria fu dislocato in due diverse giurisdizioni statali (di li a un anno gli abitanti delle Laste Basse giurarono obbedienza a Venezia) (Bellabarba, 1999, 236-244). Si definirono quindi i tracciati ora sovrascrivendo, ora intersecando i perimetri, con una soluzione foriera di ulteriori attriti, ma del resto coerente con quelle adottate in altre vertenze dai commissari, i quali, anche nel caso di un tracciato unico, come su Marcesina, avevano previsto zone cuscinetto destinate in definitiva a regolare spazi e modalità d'interazione della realtà sociale di frontiera.38 E ció a fronte delle attese dei vertici vicentini, i quali intendevano che tutte le montagne del settore con le loro risorse fossero assegnate alla città, concedendo al più ai signori di Beseno o ai mercanti di legname il taglio di parte dei boschi delle Laste per un periodo limitato (15 o 20 anni).39 A oriente dell'Astico venne inoltre ribadita la cessione di Costa e Vezzena alla comunità di Levico, salvo una zona oltre i termini del 1556, e furono definiti i confini con la giurisdizione di Caldonazzo dei conti Trapp. veneziano alla bozza d'accordo in tale causa (promossa sul versante del petitorio) fu richiesto dal Contarini, e deliberato dal Senato il 6. 10. 1605; vedi ASVE, SS, 96, 285v-286r. 34 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 4 e 7. 10. 1605; lett. dei deputati, 12. 10. 1605; lett. di Valmarana, 12. 10. 1605. Anche sul Frizzon la sentenza attribui la giurisdizione per due terzi a Vicenza e per un terzo ai signori di Ivano, cui riconobbe la proprietà del monte e il diritto alla decima sui grani; agli Enegani furono assegnati i boschi del settore vicentino, a Ivano i pascoli qui presenti. Gli Enegani furono assolti dal risarcimento di 30.000 fiorini renani per affitti e decime non corrisposti, frutti percepiti indebitamente e spese causate. Enego presento invano una supplica al Collegio, corredata di copia della sentenza dei rettori del 1602 (Pizzeghello, 2008b, 52-64; Pizzeghello, 2009a, 102-106; Panciera, 2009a, 158-159). 35 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 17, 18 e 22. 09. 1605; 1°, 5, 7 e 14. 10. 1605; lett. di Valmarana, 6 e 9. 10. 1605; lett. di Ferramosca, 12 e 30. 09. 1605; 6 e 9. 10. 1605; lett. dei deputati, 13, 15 e 26. 09. 1605; 12 e 13. 10. 1605. 36 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 25r-26r, lett. di Contarini, 14. 10. 1605; 30r-31r, 19. 10. 1605. Vedi anche BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. degli oratori, 14, 15 e 16. 10. 1605; lett. di Valmarana, 6, 14 e 15. 10. 1605. 37 Secondo Valmarana, Contarini riconobbe con i consultori veneti la fondatezza delle ragioni avversarie; vedi BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. di Valmarana, 13. 10. 1605, in cui anche l'oratore dà segno di condividere tale posizione; cfr. lett. 12. 10. 1605. Nel 1612 una sentenza arciducale sottrasse alla giurisdizione di Beseno l'area assegnatale dalla sentenza roveretana e l'attribui a Folgaria (Bellabarba, 1999, 243). 38 Il ruolo della stessa enclave è del resto nodale nella configurazione del territorio in età moderna (Nordman, 2007, 21; Raffestin, 1987b, 102-103; Torre, 2007, 15). Esempio di enclave nel Canal di Brenta veneto fu l'asburgico Covolo di Butistone, esito dei confronti bellici del primo Cinquecento (Wassermann, 1992). 39 BCBVI, AT, M, 245, 8, lett. dei deputati, 13. 10. 1605. 254 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 Realizzando un difficile compromesso tra intransigenti istanze avversarie, condi-scendenza veneziana e interessi del variegato contesto vicentino, Contarini registró, con l'eccezione degli Enegani, la soddisfazione dei Veneti per la sentenza di Rovereto (20 ottobre 1605), con cui si dava attuazione al lodo di Trento.40 Gli accordi sancirono il di-sconoscimento del preteso confine berico sul Brenta, riguardo al quale, ribadendo il ruolo del possesso dei siti, egli poté comunque addebitare alla «trascuraggine de' nostri» l'oc-cupazione austriaca di «tre o quattro» monti al di qua del fiume, pure indicato da «tutte le scritture» come termine interstatuale assieme alla «perpetua corona de' monti» stessi.41 Il compito di delimitare, delineando sul terreno i confini definiti dai commissari, fu assolto nel 1606, attraverso il confronto con gli intervenienti delle parti, dagli «esecutori» della sentenza,42 i quali provvidero inoltre, per mezzo di periti e scalpellini, alla demarcazione con incisioni su «pietre naturali», non senza successive rivendicazioni reciproche tra vici-ni per errori nei tracciati (anzitutto a Marcesina) o problemi di perticazione (nel caso del Frizzon) (Panciera, 2009a, 159-166). Con la stabilizzazione degli equilibri europei ad Aquisgrana (1748), Venezia e Casa d'Austria provvidero a una complessiva revisione dei reciproci confini che, per quanto concerne il Vicentino, fu realizzata da commissari plenipotenziari nell'ambito dei con-gressi di Rovereto del 1750-175243 (Donati, 2002, 101-102; Pitteri, 2006, 271-275; cfr. Tigrino, 2005). Opera tanto più necessaria per la neutrale Repubblica che, stretta per larga parte fra gli Stati della monarchia asburgica, aveva ormai rinunciato a velleitarie pretensioni, a favore di una politica estera realistica e prudente, indirizzata ad accordi «amichevoli» capaci di preservare, con i tracciati liminari da essi garantiti, la pace e la sua stessa sopravvivenza. Sulle dispute mai sopite nelle aree più delicate (e segnatamente sul-le Laste) in cui, nel 1605, si era riconosciuta la coesistenza delle concezioni comunitaria e statuale degli spazi e dei loro limiti, si erano del resto esercitati gli stessi consultori in iure. Cosi se Paolo Sarpi, pur alternando nel tempo lettura pubblicistica e privatistica delle liti, sostenne infine la piena assunzione da parte dello Stato dei problemi (consigliando un nuovo convegno tra commissari), il ripiegamento in senso privatistico nell'approccio alle contese rilevabile negli anni della guerra di Candia fu risolto nell'ultimo decennio del Seicento, nei consulti del servita fra Celso e di Giovanni Maria Bertolli, affermando che tali controversie erano questioni, per l'appunto, di Stato, da definire mediante commissari designati dai principi e non da parte di arbitri espressi dai comuni coinvolti (Lavarda, 2009, 131-146). Le conferenze di Rovereto si inscrivevano nel clima di vicendevole apertura della nuova stagione dei trattati, in virtù del quale i due Stati si proposero di comporre le que-stioni ancora aperte secondo i principi di equità e giustizia; nel mutato sfondo politico- 40 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 30r-31v, lett. di Contarini, 19. 10. 1605; 36r-37v, 22. 10. 1605. 41 ASVE, PSCC, 118, «1605. Sententie», cit., 25v, lett. di Contarini, 14. 10. 1605. Cfr. 30, lett. 19. 10. 1605. 42 E. Ferramosca e G. C. Valmarana da una parte, C. Frizzi e G. Savoni (con la supervisione di M. Burgklechner) dall'altra. 43 Caspar Paris von Wolkenstein e Joseph Ignaz von Hormayr, e Pietro Correr (cui subentro nel 1752 Francesco Morosini II). 255 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENN PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSION BILATERALI COME ..., 241-264 istituzionale della dialettica con le realtà locali,44 considérate nell'accezione di periferie di un centro, il confronto si configurava come «negoziazione e validazione reciproca di sovranità» (Sereno, 2007, 63). Sulla scorta del razionalismo predominante, la terza parte adottó prassi negoziali più tecniche, mediante le quali la rappresentazione cartografica, autentica «impresa statuale» (Grendi, 1986, 840-841), costitui il presupposto per delineare i margini della sovranità territoriale. Formuló inoltre il proponimento di esaminare unitamente i profili pubblico e privato delle vertenze (emendando il più possibile le estroflessioni dei possessi delle comunità nello Stato vicino e rimovendo la promiscuità stessa dei possessi tramite compensazioni), e intese ribadire e rinnovare i segni di confine non contestati (Predelli, 1913, 128-130; Teso, 1911, 39-41; Folgaria, 1926, 24-25). Le diverse sessioni congressuali furono dal canto loro dedicate alla definizione di trattati specifici per i vari tratti confinari, che, di volta in volta ratificati dai sovrani, furono seguiti dalle operazioni di demarcazione, affidate a commissioni miste di funzionari, ingegneri e deputati delle comunità interessate.45 In tal modo i commissari considerarono dichiarazioni, documenti e deposizioni delle parti alla luce dei rilievi cartografici degli ingegneri, provvedendo ad appianare «amiche-volmente» i contenziosi (Bonato, 1863, 334-345; Sartore, 1987; Pitteri, 2006, 271-273). Cosi se sulle Laste, confermata la sentenza di Rovereto del 1605 per quanto atteneva ai confini interstatuali, il tracciato privato restó comunque distinto dal limite di giurisdizio-ne, la promiscuità dei possessi fu rimossa grazie a un'inequivocabile demarcazione del primo tra le comunità di Folgaria e di Lastebasse (nata a seguito del congresso del 1605): la ragion di Stato impose la demolizione delle case dei Lastaroli esistenti in giurisdizio-ne veneta ma entro il patrimonio comunale di Folgaria, che furono più tardi riedificate nel fondovalle (Bottea, 1860, 93-96; Bellabarba, 1999, 249-252). Nella parte orientale dell'Altopiano dei Sette Comuni furono ribaditi i confini segnati nel 1606; l'erroneo scostamento della linea dal dettato della sentenza relativa a Marcesina e le questioni dei tracciati sul Frizzon furono risolti per mezzo di compensazioni: la proprietà dei signori di Ivano su questo monte, per due terzi in giurisdizione veneta, fu infatti confermata, assieme alla decima, mentre il contestato triangoloide di territorio a nord della piana di Marcesina46 fu assegnato alla comunità di Enego (che avrebbe corrisposto a Vicenza una 44 Alla riforma teresiana dello Stato in senso centralizzato e burocrático, con i Kreisämter alla base della pirámide amministrativa, facevano riscontro nella Repubblica forme di controllo normativo sul patrimonio delle comunità, bilanciate dal riconoscimento di queste come interlocutrici del potere centrale e dalla delega di funzioni di sorveglianza territoriale e governo fiscale (Bellabarba, 1999, 247-249; Donati, 2002, 102). 45 Nell'area qui considerata, al trattato sui confini tra Vicenza e Folgaria del 24. 07. 1751 (Folgaria, 1926, 84-87; Predelli, 1913, 134-136), pubblicato, dopo le ratifiche, il 12. 05. 1752, segui il protocollo del 30. 10. 1752 (ASVE, PSCC, 294bis, 9); a quello su Marcesina e Frizzon dell'8. 10. 1751 (Predelli, 1913, 136-137), pubblicato il 13. 05. 1752, segui il protocollo esecutivo del 31. 10. 1752 (ASVE, PSCC, 294bis, 10). 46 Grigno aveva rinunciato alle sue rivendicazioni al riguardo nel 1669, nel quadro di una convenzione con Vicenza che prevedeva l'annullamento del divieto per i sudditi veneti di prendere in affitto i beni grignati e dei processi seguiti all'incendio di parte del bosco e dei casoni veneti a Marcesina (Panciera, 2009a, 163-164). In base agli accordi del 1751, i signori di Ivano avrebbero compensato Grigno per la perdita dei boschi e dei pascoli nell'area, assegnati a Enego (Predelli, 1913, 136-137). 256 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 somma annua quale risarcimento per la perdita del diritto di pascolo nei boschi di Gri-gno), cui fu riconosciuto il diritto di prelazione sull'affitto di boschi e pascoli del Frizzon {Panciera, 2009a, 162-166). Nel 1752 furono piantati nuovi cippi confinari in queste aree delle Prealpi Vicentine, mentre le mappe diventavano parte integrante dei protocolli ese-cutivi {Sartore, 1987; Cacciavillani, 2000; Belló, 2006, passim). La preminente dimensione statale della materia confinaria fu comprovata anche dal regolamento elaborato al congresso roveretano del 1753, inteso a garantire il futuro funzionamento degli accordi mediante l'istituzionalizzazione di procedure tecniche di controllo e di conciliazione {Cacciavillani, 1991, 27-32; Pitteri, 2006, 272-273; Pitteri, 2009). Fu infatti introdotto il monitoraggio dei termini attraverso visite biennali di commissions di ingegneri, provveditori veneti ai confini, commissari austriaci e deputati dei villaggi {pure responsabili, questi ultimi, delle ispezioni annuali nei tratti di competenza), mentre, vietate le rappresaglie tra vicini in caso di danni per sconfinamento, si affidó la soluzione sul posto di eventuali screzi o trasgressioni al «componimento amichevole» tra commissario austriaco e provveditore veneto (tribunali locali e capi di provincia sarebbe-ro stati coinvolti solo in caso di mancato accordo). Il 1750 rappresenta, insomma, un'autentica svolta nella politica confinaria marciana, che venne informata, specie negli anni dominati dalla figura di Andrea Tron, ai principi di equità e giustizia: uomo-guida della frazione riformatrice del patriziato, questi provvide, non a caso, a riorganizzare in un ufficio tecnico, volto a formulare pronti pareri al Senato, proprio la Camera dei confini {di cui ricopri a lungo la sopraintendenza), assegnandole un ruolo baricentrico nella politica estera della declinante Repubblica, per la quale valeva ormai la massima del sopraintendente Alvise Contarini secondo cui, «preservati i confini, il resto è salvo da sé» {Pitteri, 2007, 61). Quelli interstatuali fissati a Rovereto per il quadrante dei Sette Comuni divennero tra il 1866 e la prima guerra mondiale confine austriaco del Regno d'Italia, e attualmente segnano, con quelli regionali, i limiti ammi-nistrativi tra le province di Trento e Vicenza. Nel 1844 il tracciato veneto-tirolese sulle Laste, allora demarcazione tra Regno Lombardo-Veneto e Impero d'Austria, fu portato sui limiti proprietari dei comuni di Folgaria e Lastebasse, sui quali nel 1S66 si sagomô il confine italo-austriaco {cfr. Sartore, 1987, 310-334). La linearizzazione della frontiera, che Claude Raffestin ha definito un «sottoprodotto dello Stato moderno» {Raffestin, 1987b, 101; cfr. Sereno, 2007, 60), rappresenta, in definitiva, un processo di lunga durata dipendente dal discorso della pace. In tale processo, proprio per la connotazione contrattuale del confine, gli apporti dei differenti attori alla sua graduale precisazione ne fanno il luogo in cui si concretizza la «storia di configurazio-ni istituzionali interne» allo Stato {Bellabarba, 1999, 249), non meno che delle relazioni sovralocali e interstatuali. In questa prospettiva il ruolo delle commissioni bilaterali si esprime in relazione allo «schema delle attese» {Grendi, 1986, 814) e al peso specifico assegnato di volta in volta ai differenti protagonisti nel groviglio di compresenti interessi, legittimando o ridefinendo la mappa dei poteri nelle realtà di frontiera, e riflettendo il riassetto dei rapporti tra centri e periferie degli Stati compositi. Se nel primo Cinquecento la determinazione dei confini veneto-asburgici fu rimessa a un collegio arbitrale che tentó di sovrapporre i margini della giurisdizione statale a quelli dei possessi dei sudditi, 257 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 24i-264 la tappa negozlale volta a demarcarll nell'alto Vicentino fu affidata al primi del Selcento a commissioni bilaterali. Dopo il fallimento dell'opera dei giuristi, rivelatasi incoerente rlspetto agll equlllbrl dl potere colnvoltl, ll profilo sostanzlalmente polltlco della terza parte al congresso del 1605 esprime quelle riconfigurazioni, nel segno dell'assunzlone da parte dello Stato della definlzlone del llmltl terrltorlall della glurlsdlzlone. In merlto ai tracciati, i commissari contrassero l'lndlstlnta interfaccla tra i possessl in un confine llneare dl glurlsdlzlone che lntersecava ln plù puntl l clrcultl proprletarl, garantendo talu-ne aree ad uso promiscuo. A metà Settecento, precisando i limiti delle proprietà, l'opera dl demarcazlone del margini della sovranità territoriale dello Stato si accompagnó alla contestuale rimozione della promiscultà del possessl tra comuni di Stati contermlni, tap-pa rllevante dl un processo dl crlstalllzzazlone sfoclato nella chlusura del terrltorlo dello Stato-nazione entro un perimetro impenetrabile e nell'elaborazlone, nel penslero giuridi-co del primo Novecento, di una nozlone di frontiera di tipo simmetrico (Marchetti, 2001, 51-53; Panciera, 2009a, 180). FORMALNI POSTOPKI IN REZI: BILATERALNE KOMISIJE KOT TRETJA STRANKA V MEJNIH SPORIH BENEŠKE REPUBLIKE Jacopo PIZZEGHELLO Istituto tecnico statale "G. Girardi", Via Kennedy 29, 35013 Cittadella (Padova), Italija e-mail: jacopopizz@alice.it POVZETEK Razprava na podlagi nekaterih mejnih sporov preučuje vlogo tretje stranke, ki je pripadala bilateralnim komisijam, ki so med 16. in 18. stoletjem določile razmejitveno črto med Beneško republiko in Habsburško monarhijo. Določitev mejne črte je bil dolgotrajen postopek, ki je zajemal težavna pogajanja, s katerimi so želeli najti ravnotežje med močjo držav, njihovimi številnimi pristojnostmi, njihovo lastnino ter lokalnimi in nadlokalnimi interesi, ki so zaradi medsebojne povezanosti prisotni vsepovsod. Ta dinamični proces bomo poskušali razumeti s preučevanjem pogajanj in soočenj na glavnih srečanjih kongresa, ki so bila organizirana z namenom določitve razmejitvenih črt. Z večstopenjskim pristopom želimo ovrednotiti prispevek številnih družbenih in institucionalnih subjektov »sestavljene države«. Po nemirih italijanskih vojn na začetku 16. stoletja se je s tega vidika zdelo, da je pravniška arbitraža najprimernejši način za spoprijemanje z novim ravnovesjem pridobljenih koristi. Pravniki so bili imenovani, da s posestniškega vidika opredelijo območja lokalnih subjektov pod državno pristojnostjo: tako so državne meje narisali čez meje skupnosti, ki so bile vpletene v spore. Med konferencami, ki so potekale na začetku 17. stoletja, prizadevanja pravnikov, imenovanih za umiritev sporov in določitev mejne črte, niso bila dovolj, da bi med vključenimi obmejnimi silami našla ravnotežje moči. V na- 258 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Jacopo PIZZEGHELLO: SOLENNI PROCESSI E TAGLI DI SCURE: LE COMMISSIONI BILATERALI COME ..., 241-264 sprotju s tem so komisarji, ki so jih imenovali knezi, utelešali pomembno politično vlogo: sklepali so »prijateljske« sporazume, tako da so omejili pristojnost države in ohranili meje posesti, ki niso nujno sovpadale z državnimi mejami. Sredi 18. stoletja, ko je Aachenski mir na evropski ravni zagotovil večjo stabilnost in ko je na državni ravni prišlo do novih institucionalnih odnosov med centrom in obrobjem, so komisarji na kongresih tolmačili vladajoči politični racionalizem. Na podlagi načel enakosti in pravičnosti so uredili meje, ki so na eni strani določale meje med zasebnimi posestmi in na drugi strani izključevale soprisotnost lastništev subjektov sosednjih držav znotraj meja, ki označujejo in predstavljajo ozemeljsko suverenost države. K temu, da so bile na koncu meje določene, je prispevalo veliko ljudi. Ta proces je bil rezultat zapletenih pogajanj, v katerih so različne stranke in interesi odražali notranjo reorganizacijo države in v enaki meri tudi ravnotežje moči med državami. Ključne besede:območna meja, mejna črta, arbitraža, pooblaščeni komisarji, ozemeljska suverenost FONTI E BIBLIOGRAFIA ASVE, MADP, 56-1816 - Archivio di Stato di Venezia (ASVE), f. 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Il fenomeno assunse una tale portata da spingere i rappresentanti di alcuni gruppi morlacchi, come quelli di Dignano, a scrivere suppliche al Collegio di Venezia. Venezia cercó di controbilanciare ilpotere dell'élite locale come aveva effettuato in altri territori della terraferma? Parole chiave: Età moderna, Repubblica di Venezia, comunicazione politica, Collegio, Istria, morlacchi THE ROLE OF THE MEDIATOR. VENICE BETWEEN NATIVES AND STRANGERS: THE MORLACHS IN ISTRIA DURING THE SECOND HALF OF THE SIXTEENTH CENTURY ABSTRACT This paper aims to analyse the mediating role of the Venetian authorities as exercised by the Collegio, one of the most important and complex institutions of the Republic of Venice during the second half of the sixteenth century. Since the1560s the Morlachs community, emigrated in particular in Istria, suffered constant harassment by the indigenous population supported by Venice. The phenomenon assumed such a scale as to push the representatives of some Morlach groups, such as those of Dignano, to write petitions to the Collegio. Did Venice try to counterbalance the power of the local elite as it had done in other areas of the mainland territories? Key words: Early Modern period, Republic of Venice, Political Communication, Colle-gio, Istria, Morlachs 265 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 INTRODUZIONE: LA TERZA PARTE NELLE PICCOLE COMUNITÀ E IL RUOLO DI UN'AUTORITÀ SUPERIORE Per comprendere le società umane è necessario avere una cognizione adeguata delle norme sociali. Tuttavia, queste sono ancora poco conosciute. Nonostante alcuni recenti progressi, si sa ancora poco sulla loro formazione e i motivi per cui esse cambiano in base alle percezioni di giustizia e di violenza. Secondo i sociologi, l'individuo basa informalmente le sue relazioni sull'autocontrollo personale (first-party) e sulla risoluzione di conflitti senza l'intervento di terzi (second-party). Nella maggioranza dei casi, peró, i conflitti vengono risolti attraverso le tradizioni e le leggi definite complessivamente come terza parte (Black, 1983, 98-113; Black, 1993, 124-137; Gibbs, 1989, 35-37; Hechter, Opp, 2001). Durante un conflitto, i cosiddetti terzi (Cooney, 1998, 37-44) possono incoraggiare i concorrenti a combatiere o in alternativa possono mitigare la violenza, fermarla, o addirit-tura impedirla. I terzi sono coloro che hanno conoscenza di un conflitto, reale o potenziale; essi comprendono non solo gli amici o nemici, gli astanti, e tutti i mediatori, ma anche le forze di polizia che possono decidere di non intervenire o i giudici che possono punirli. In conclusione, il controllo sociale implica un insieme variegato di pratiche e creden-ze. A volte ha il carattere di risoluzione del conflitto, altre volte puó essere visto come l'applicazione delle norme o la regolamentazione del comportamento. Il conflitto puó essere risolto attraverso un arbitrato, o attraverso il contenimento e la punizione dei com-portamenti giudicati inaccettabili. Le norme e valori coinvolti in tutti questi processi sono soggetti a modifiche nel tempo. Il controllo sociale richiama l'attenzione a un modo di agire che considera un certo standard o ideale. In tutte le società il controllo sociale co-stituisce una chiave importante per comprendere la violenza, il conflitto e tutti quei problemi legati alla formazione e all'accettazione delle norme sociali. Durante la Repubblica di Venezia strumenti importanti per comprendere queste dinamiche, sono le suppliche alla Serenissima Signoria che, seppur di difficile contestualizzazione, aiutano lo storico a indirizzarlo nei piccoli e grandi conflitti. LE SUPPLICHE DEI MORLACCHI E IL CONTROLLO GERARCHICO DEL COLLEGIO VENEZIANO Nell'aprile del 1561 una supplica venne redatta dai morlacchi di Dignano, una comu-nità nel Sud dell'Istria a poca distanza da Pola, e venne fatta recapitare immediatamente a Venezia. Nelle prime parole vi è l'atto di accusa alla Serenissima, che li aveva negli anni precedenti fortemente invitati a stabilirsi nei suoi domini con «ferma speranza et large promesse» (ASV, 1). Essi ora si sentivano traditi. Dagli anni Venti del Cinquecento i funzionari veneziani dello Stato da mar appog-giarono un processo di ripopolamento delle aree rurali dell'Istria grazie ad un potenziale umano disposto a emigrare per motivi economici (Ivetic, 2011, 69-73). Nel corso del XVI secolo furono chiamati nuovi coloni, soprattutto morlacchi, vocabolo usato spesso impropriamente come sinonimo di Valacchi, ma in realtà comprendevano più etnie di semino- 266 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 madi di lingua slava che stanziavano soprattutto oltreconfine (Bertoša, 1972; Roksandic, 2009; Panciera, 2011). In generale, il termine veniva usato nel XVI e XVIII secolo per indicare i pastori venuti dalle montagne, senza l'indicazione della nazionalità. Essi si stanziarono isolati, anche a gruppi di centinaia, nell'Istria centro-meridionale. Particolari norme (i capitolari) furono emanate per regolarne la sistemazione (Senato Mare, 1893, 331-335, 373; Benussi, 1886, 121-156; Bratulic, 1959, 129; Caenazzo, 1885, 129-140): fu loro proibito, per esempio, l'insediamento nei casali sparsi per la campagna e imposto di vivere sotto i loro «zuppan» in villaggi già esistenti, in tutto o in parte disabitati, o furono invitati a fondare nuove ville. Tra il 1520 e il 1580 l'Istria raggiunse l'apice della crescita demografica, fenomeno che se da una parte fu gradito dalla Dominante a causa dei nuovi scambi economici, dall'altra produsse tensioni tra le nuove popolazioni e i già residenti, gli autoctoni. Attriti che, almeno per il XVI secolo, coinvolsero anche i podestà, ovvero le autorità locali veneziane1. L'Istria aveva quattro sedi vescovili, una delle quali era Pola, e diciotto podesterie. Questi centri erano governati da consigli cittadini compo-sti dall'élite locale e amministrati dal capo del consiglio nella figura del podestà venezia-no. I podestà facevano parte del patriziato veneziano minore e svolgevano questo incarico per un periodo di tempo limitato per evitare forme di collusione con i poteri locali. Non è casuale peró che più membri di una stessa famiglia si avvicendassero nelle funzioni pode-starili nell'area istriana, intessendo relazioni con i mercanti locali e appoggiando spesso i consigli cittadini a scapito dei nuovi venuti (ASV, 3). Nella supplica dell'aprile del 1561 i morlacchi dignanesi si lamentarono per le continue violenze effettuate dai cancellieri e dagli ufficiali veneziani. I cittadini li persegui-tavano vietando loro di utilizzare i propri pascoli e il podestà di Dignano, approfittando della sua carica, arrestó, condannó, bandi ingiustamente, secondo la supplica, diversi morlacchi (ASV, 1). Dopo un mese una nuova supplica evidenzió le altre gravi proble-matiche di integrazione: differenza nella compravendita delle biave tra vecchi e nuovi cittadini, discriminazione religiosa, furto di denaro, uso di denari pubblici per fare cause contro di loro da parte di privati, giungendo perfino a negare l'uso agli stessi terreni dei morlacchi per coltivare (ASV, 4). Le suppliche manifestavano specifiche richieste rivolte al centro dominante, solitamente per ottenere giustizia o una particolare grazia, perché il caso fosse delegato ad altro organo istituzionale che non fosse quello che aveva istruito, o stava per istruire, il processo. Le suppliche riflettevano complesse dinamiche di potere esistenti a livello locale e avevano quindi il fine di ridefinire equilibri, ottenere vantaggi o, più semplice-mente, ottenere uno strumento di pressione che, spesso, poteva anche non essere utiliz-zato (Cerutti, 2010, 571-612; Garbellotti, 2002, 227-260; Nubola, 2002; Povolo, 2003, XXXVII). Modalità e scansioni temporali della vertenza erano ovviamente importanti, 1 «Noi poveri morlachi, perció che invitati dalla bonta di Vostra Serenita del 1539, mediante l'opera del quondam messer Alvise Baduer, allhora proveditor generale in Dalmatia, non senza inspiration divina, tutti d'un animo et voler, lassassimo le case, vigne et nidi nostri fatti con infiniti spese et sudori nostri padri et qui et de subditi del signor Turco si fessimo sudditi di Vostra Serenita, la quale per patente privilegio del suo eccelentissimo Senato del ditto millesimo de di 15 mazo ne fo permesso che potessimo habitar l'Istria et esser trattati come sono li altri habitatori» (ASV, 2). 267 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 ma inseriti nella narrazione potevano divenire strumentall al fine dl ottenere un oblettlvo politico. Questo emerge distintamente quando Venezia si trovava a decidere di fronte a un vero e proprio contraddittorio tra il supplicante e i suoi antagonisti, valutando le risposte che le erano pervenute. Nell'lnsleme le vlcende conflittuali delle suppliche costrulvano narrazloni elaborate da dlversl soggettl: non solo dalle parti protagoniste, ma anche dai soggetti istituzionali chiamatl ad esprimere la loro oplnione sulla vertenza in corso. L'ln-teresse dl questa narrazione risledeva soprattutto nell'enfatlzzazlone retorica dl taluni aspetti del conflltto, ma anche nella stessa tipologia delle richieste inoltrate. Da queste suppllche si evince, per esemplo, come i morlacchi, dl fronte all'ostllltà della popolazlo-ne di Dignano, e del loro podestà, minacciassero di ritornare nei luoghi di provenienza, qualora la situazione non fosse migliorata2. Come tutte le suppliche, anche questa venne esaminata in un contraddittorio dal Col-legio, l'organo incaricato di accoglierle istruendo le pratiche e suddividendole tra i vari uffici per i pareri di merito. Molto spesso la magistratura veneziana assumeva le sue de-cisioni dopo aver consultato gli avogadori o i podestà non più in carica (Maranini, 1974, 297-305). La Signoria, dopo aver esaminato la supplica, decideva quale fosse l'organo istituzionale più indicato a fornire una risposta. La delibera poteva venire trascritta in una ducale, un documento ufficlale inviato dal senato veneziano agll organi periferici, e affi-data agli stessi supplicanti, che dovevano teoricamente consegnarla agli organi incaricati per la risposta (Povolo, 2003, XXXVII). Le informazioni contenute in tall documenti sono per lo plù dettagliati, anche se tal-volta possono risultare fuorvianti in quanto riflettono gli obiettivi delle parti in conflitto. Per questo motivo oltre alle suppliche, definite dal punto di vista archivistico come Colle-gio, Risposte di fuori, si è effettuato uno spoglio di tutta la serie Collegio, Notatorio (dal 1 settembre 1560 al 1 settembre 1570), distinta in filze e registri, in un periodo in cul l'attl-vità del collegio era ancora, quanto a funzioni e competenze, del tutto fluida, con evidenti ripercussioni nella vischiosità delle scritture prodotte. Per comprendere il rapporto tra le serie delle suppliche e il Notatorio, si è tentato dl ricostruire il percorso istituzionale delle vertenze prestando particolare attenzione alle istituzioni preposte (terze parti), alla riso-luzlone del conflltto e al ruolo del patrizi veneziani nelle decisioni assunte. Il Notatorio è una raccolta cronologica, quasi giornaliera, di atti del Collegio, o parte di esso, nella quale venivano fatte annotazioni, forse con il chiaro significato di agenda o di registrazione, se non con efficacia temporanea, almeno in via dl formulazione3. L'unica vicenda, conservata nel Notatorio degli anni Sessanta relativa a Dignano e che solo marginalmente interessó i morlacchi, fu quella concernente alcune violen-ze commesse all'lnterno della residua noblltà cittadina (ASV, 5). Dopo alcune richieste 2 Già nel 1539 a Pola «duemila case di Morlacchi» stabilitisi nel contado, alle quali il Senato aveva concesso l'esenzione per due anni da ogni gravezza e la facoltà di pascolare il bestiame e di attendere all'agricoltura, provvedendole di denari e di utensili, erano state oggetto di tante persecuzioni da parte dell'oligarchia polese da costringere quel forte contingente di coloni ad allontanarsi dall'Istria, frustando cosi quanto il Senato si attendeva dal suo insediamento in Senato Mare, 1893, 365. 3 La stessa spiegazione nella Guida dell'Archivio è poco chiara su questo tema, Guida generale degli Archivi di Stato. Archivio di Stato di Venezia, 1966, 883, 888-891. 268 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 di delucidazioni a diverse autorità locali, il Collegio si espresse con una sospensione. Praticamente lasció alle autorità in loco la risoluzione del procedimento. Se il ricorso all'istituzione veneziana e la sua disponibilità ad accogliere i conflitti è un dato che si puó individuare come ricerca di consenso di un centro che persegue la collaborazione dei sudditi, è anche interessante notare quando la collaborazione interagisce attivamente e non solo attraverso l'attività di delega, ma ad esempio respingendo, o come in questo caso, sospendendo le richieste del supplicante. Se i supplicanti avevano redatto la peti-zione direttamente alla Dominante, ció era dovuto al sentimento di ingiustizia subito dai governanti veneziani locali. Nello stesso periodo il consiglio della comunità di Dignano richiese ripetutamente a Venezia (Senato Mare, 1893, 343-346) la possibilità che ogni abitante potesse fare appello direttamente al capitano di Raspo in caso di condanna da parte del podestà locale. Entrambe le situazioni evidenziano come i patrizi che reggevano la podesteria non parteggiassero, secondo una certa storiografia, solo per gli autoctoni, come probabilmente era avvenuto fino agli anni Cinquanta, ma che il contesto locale fosse più complesso. Lo stesso Collegio, che con il suo ruolo sovraordinato di terza parte poteva intervenire in maniera incisiva, ad ogni supplica incaricô della risposta il capitano di Raspo. Tutte le suppliche provenienti da Dignano furono cioè delegate a lui, ovvero al governatore militare dell'Istria, la massima autorità politica, alla quale ci si rivolgeva per le questioni amministrative e giurisdizionali, e colui al quale la Repubblica aveva affidato l'amministrazione della giustizia per i nuovi abitanti, ruolo che aveva come compito essenziale quello di mediatore nei conflitti, oltre che di rappresentante Venezia e i suoi interessi. Ovviamente ogni capitanato amministrava il proprio territorio in modo differente, ma la vicenda di Dignano si inseriva nel contesto di accesa conflittualità che caratterizzava il territorio nei pressi di Pola, conseguente alla politica di immigrazione incentivata dalla Repubblica nei decenni precedenti (Alberi, 2001, 226-227; Veronese, 1994, 187-188, De Luca, 2012, 44-46). Questo cambio di prospettiva puô far riconsiderare il vero ruolo dei morlacchi negli anni successivi a quelli dei primi insediamenti. Nel 1551 i morlacchi di Dignano chie-sero, nonostante gli accordi scritti e il divieto emanato dal Consiglio de Dieci, di poter far legna lungo alcune strade su cui avevano autorità solamente i vecchi residenti. Nello stesso periodo redassero una serie di suppliche, nella quasi totalità dei casi stese da av-vocati, sulla scorta delle motivazioni addotte dai supplicanti, e appoggiate da funzionari della capitale prima di passare il filtro della cancelleria. Tutta la preparazione di questa documentazione veneziana, senza contare le cause civili coeve, sarebbe stata economicamente insostenibile per dei poveri pastori delle montagne (ASV, 6). I morlacchi nel corso degli anni Cinquanta erano aumentati demograficamente nell'area e i terreni che essi avevano scelto erano diventati più fertili. Le sovvenzioni e le esenzioni avevano portato quei vantaggi economici che avevano creato non poche tensioni con i locali, ma nelle comunità coloniche più di qualcuno era nel frattempo diventato facoltoso (Ivetic, 2011, 116-125). Dignano stessa era considerata il granaio cerealicolo dell'Istria e i maggiori proprietari erano diventati gli stessi morlacchi, a differenza degli autoctoni che investi-vano preferibilmente sul legname. Lo scontro economico riguardô comunque due risorse appetibili: l'olio e i terreni per i pascoli. Tali conflitti aumentarono proprio alla fine degli 269 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 anni Settanta, quando l'Istria raggiunse il suo apice demografico. Il Senato veneziano, al fine di risolvere queste problematiche, decise cosi di nominare nel 1579 un provveditore per favorire i nuovi coloni ed evitare ulteriori tensioni sociali. Con il rafforzamento paral-lelo del capitano di Raspo sui coloni si concretizzava cosi una gestione più diretta della colonizzazione tramite funzionari delegati nella regione. Il provveditore diventô inoltre il giudice inappellabile nelle cause civili (anche di quelle che riguardavano i nuovi abitanti) e della prima istanza per quelle criminali, coloro che si trovavano coinvolti in queste ultime mantenevano perô il diritto di appello a Venezia4. Negli stessi anni Venezia avviô un processo di centralizzazione amministrativa che fece di Capodistria, il capoluogo dell'intera provincia, a scapito dell'autonomia dei con-sigli locali. Nell'agosto 1584 venne istituito il Magistrato di Capodistria che avrebbe giudicato in seconda istanza tutte le cause, civili e criminali, sostituendo in questo ruolo anche la stessa Venezia. Se da un lato il cambiamento sembrava favorire chi non poteva permettersi di presentare appello a Venezia, dall'altro era un modo per controllare podestà e pubblici uffici dei centri minori modellandoli alla misura del centro e delle sue necessita di governo (Marino, 1994, 185; Povolo, 2000). La differenza di status con i litiganti è di fondamentale importanza: il giudizio di terzi era più facilmente accettato se il loro status sociale era superiore, come nel caso dei podestà. Uno dei vantaggi del controllo dello stato o in genere dell'autorità pubblica, ad esem-pio, risiedeva nella sua giurisdizione più ampia, che poteva forzare a far rispettare la sua decisione in caso di controversie che non trovano da sole un esito positivo. Nel contesto in cui autorità e coercizione erano utilizzate esageratamente, il risultato poteva causare risentimento, protesta e resistenza. Perché il terzo potesse avere successo, doveva contare sulla fiducia dei litiganti. Per questo motivo fino al Novecento le autorità delle comunità furono tra i principali mediatori di conflitti: esse avevano gli strumenti necessari per risol-verli, quali il controllo informale, l'autorità e il consenso. La maggior parte dei riscontri documentali delle terze parti si trova quindi nelle sanzioni applicate dalle comunità ai protagonisti del conflitto (Sober, Wilson, 1997). Nelle piccole comunità i mediatori non erano affatto disinteressati alle sanzioni, perché oltre all'onore sociale entravano in gioco interessi particolari di tipo economico (Fehr, Fischbacher, 2004; Greif, 1994, 912-950; Kandori, 1992, 63-80; Knack, 1992, 133-156). CONCLUSIONI Il ruolo di terza parte delle autorità veneziane esercitato dal Collegio è connesso alla comunicazione politica, secondo modalità che si possono individuare attraverso un processo di astrazione del conflitto (Caizzi, 1993; De Vivo, 2006, 75-80). Un primo punto di riflessione è dato dal conflitto locale: le due parti ricorrono per ridefinire a proprio vantag- 4 «Venezia toglieva agli organi di potere locali la gestione del problema, eliminava ogni possibilità di mediazione tra le esigenze dei coloni e le esigenze dei gruppi di potere locali (probabilmente non esistevano in Istria dei ceti dirigenti forti in grado di far pesare i propri interessi e quindi Venezia poté imporre le proprie scelte)» (Veronese, 1994, 185). 270 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 gio gli equilibri. È importante a tal fine rilevare se chi gioca la prima mossa si possa definire come la parte più debole e se il ricorso serviva dunque come un'ulteriore difesa nel caso di un invio di una seconda supplica. Quanto ai morlacchi nel caso analizzato, inizial-mente si ipotizzava facessero parte del gruppo più debole, in realtà negli anni Cinquanta e Sessanta del Cinquecento le comunità a sud dell'Istria stavano vivendo un momento di ridefinizione desequilibrio politico tra vecchi e nuovi abitanti (non diversamente da quanto accadrà a fine secolo, ASV, 7 e ben delineato in Ivetic, 1997, 89-92, 103-105). La forma di comunicazione politica inerente all'inoltro delle suppliche, la loro acco-glienza e la conseguente attività di delega sono tutti elementi che facevano parte dello sta-to giurisdizionale di antico regime. A differenza degli altri Stati, Venezia aveva istituzioni repubblicane e per mantenere il controllo del suo fragile territorio attuó scelte di delega molto oculate perché sapeva che andava ad agire direttamente negli equilibri istituzionali locali. Nel caso di studio analizzato sembra che Venezia si mosse in modo limitato, ma solo un'attenta analisi dei patrizi che sedevano in Collegio potrà forse risolvere il ruolo di terza parte dello Stato marciano, in una zona di estremo interesse per la complessità sociale ed istituzionale esistente e per gli interessi economici che molte famiglie veneziane avevano in loco. Si ringrazia per gli utili consigli sull'Istria in età moderna Lia de Luca. 271 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 VLOGA POSREDNIKA. BENETKE MED DOMAČINI IN TUJCI: MORLAKI V ISTRI V DRUGI POLOVICI 16. STOLETJA Andrea SAVIO Universita degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell'Antichita - DiSSGeA, via Vescovado, 30, 35122 Padova, Italija e-mail: andrea_savio@hotmail.it POVZETEK Razprava poskuša analizirati posredniško vlogo beneških oblasti, ki jo je igral Col-legio (Kolegij), ena izmed najpomembnejših in najbolj zapletenih institucij Beneške republike iz druge polovice šestnajstega stoletja. Od šestdesetih let 16. stoletja so bile skupnosti Morlakov, ki so emigrirale predvsem v Istro, deležne nasilja s strani domačega prebivalstva, ki so ga podpirale Benetke. Predstavniki nekaterih skupin Morlakov, kot so tiste iz Vodnjana, so se s prošnjami začeli obračati na beneški Kolegij. Zahtevali so večjo zaščito in hkrati tudi preklic nekaterih gospodarskih omejitev. Na prvi pogled se je zdelo, da je do teh zahtev prišlo iz obupa, ki ga je čutila ta manjšina. Morlake so dejansko podpirali tudi sami beneški uradniki, a Kolegiju vseeno ni uspelo rešiti omenjenih problemov. Benetke so se zato odločile imenovati svojega predstavnika, ki je podpiral nove naseljence in preprečeval nadaljnje družbene nemire. Na ta način so si zagotovili bolj neposredno kolonizacijo, ki so jo nadzorovali imenovani predstavniki v regiji, hkrati pa so poenostavili tudi reševanje lokalnih sporov. Ključne besede: zgodnji novi vek, Beneška republika, politična komunikacija, Collegio, Istra, Morlaki 272 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea SAVIO: IL RUOLO DI MEDIATORE. VENEZIA TRA AUTOCTONI E FORESTIERI: I MORLACCHI ..., 264-274 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASV, 1 - Archivio di Stato di Venezia (ASV), Collegio, Risposte di fuori, filza 315, c. 23 aprile 1561. ASV, 2 - ASV, Collegio, Risposte di fuori, filza 313, c. 24 luglio 1559. ASV, 3 - ASV, Collegio, Risposte di fuori, filza 317, c. 12 agosto 1563. ASV, 4 - ASV, Collegio, Risposte di fuori, filza 315, c. 24 maggio 1561. 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Nel 1768, la Repubblica acquistd i prati il cui possesso era rivendicato dagli esteri e che si trovavano in territorio veneto. Ricevuta una somma di denaro gli zumescani per lungo tempo rimasero quieti. La pressione demografica favori nuovi incidenti. Nel ¡7S5, si propose di retrovendere agli esteri i prati contesi e di modificare la linea di Stato cosí da assegnare loro una porzione di bosco. Il piano fu respinto dai Sovrani. Nel 1788, si propose di vendere agli esteri un quantitativo prefissato di legname. Stavolta, il piano fu accolto, nel ¡79¡, ma non si attud per il mancato accordo sul prezzo e per degli errori che si riscontrarono nella misura della superficie dei prati. Parole chiave: bosco, confini, fieno, legname, prato, roveri DISPUTES ON THE BOUNDARIES OF THE MONTONA FOREST IN THE 18TH CENTURY ABSTRACT In the second half of the 18th century the boundaries between the forest Montona and Zumesco were a central problem for Venice and the Austrian Empire. However in three different periods some solutions were proposed by the Austro-Venetian Commission, whose main purpose was to control Istria frontier and the enforcement of the Treaty of Gorizia (1754). In 1768 the Republic of Venice adopted the solution proposed by the Provveditore Gravisi and decided to buy some meadows under the Austrian possession. However in 1780 this agreement was not complied by the people of Zumesco. Engineer Ferro proposed to restore the situation of the Sixties of the century. The Venetian and the Austrian governments however refused this proposal. In 1788 the Venetian Provveditore ai confini dell'Istria Giobatta Fini recommended to maintain the boundaries and to resell the meadows. Finally, in 1791 this proposal was accepted by Venice and Austria, but due to other difficulties the plan was not implemented. Key words: woodland, boundaries, hay, wood, oaks, meadows 275 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 Per tutta la seconda metà del secolo XVIII, il tratto di confine fra il bosco pubblico veneto di Montona e le pertinenze del villaggio austríaco di Zumesco (Zamask) infastidi le Cancellerie di Vienna e di Venezia1. Le parti in causa erano un villaggio di monte e, per certi versi, la Repubblica stessa o, meglio, una sua magistratura. La vertenza inizia nel 1765, quando il commissario austríaco ai confini, Pomepo Brigido, avanzó delle ri-mostranze. Sudditi austriaci di Zumesco avevano subito il sequestro dei loro animali dai guardiani del bosco, a loro avviso, ingiustamente. Invece, per il marchese Giuseppe Gra-visi, provveditore veneto ai confini dell'Istria, il pascolo operato dagli zumescani era un usurpo perché quei prati erano di proprietà pubblica2. L'anno dopo, il provveditore Gravisi, invió a Venezia una relazione «sui possessi privati austriaci nel veneto dominio», tra i quali spiccava la presa prativa rivendicata da Zumesco, adiacente al bosco di Montona, al di là del rio Bolas, confine di Stato3. L'origine di tali contese stava in una vendita, del 1762, di campi padovani 42, fatta dai nobili Polesini di Monto-na al podestà. Su quei fondi, furono costruite due case per l'alloggio dei saltari, «a provvida difesa della sottoposta valle del bosco», fondi parte «posti colà a coltura con l'aratro» e parte rivendicati dagli esteri. Per Gravisi, quei pochi campi «di spazio non riflessibile né per estensione, né per la natura del fondo in parte paludoso e infelice», non valevano il rischio d'incrinare i rapporti di buon vicinato fra la Repubblica e l'Impero e consiglió di acquistarli. Con poca somma di denaro, si otterrebbe l'allontanamento degli animali esteri che entrava-no nel bosco «col pretesto di loro possedimenti» limitrofi; e «colle opportune escavazioni e ripari», si sarebbe migliorata «la condizione ora infelice del contenzioso prativo fondo», recuperando la spesa. Lo stesso commissario austriaco, fin dal 1761, aveva assicurato che gli zumescani si sarebbero accontentati «di ricevere il valore dei prati». Dunque, la soluzione avanzata da Gravisi è pragmatica. In punta di diritto le ragioni venete erano indiscutibili, ma non conveniva intraprendere una lunga contesa per quel fondo cosi poco appetibile in sé, poiché il suo vero valore consisteva nella vicinanza al bosco e nella possibilità di tagliarvi legname di frodo. Meglio acquistare quei terreni e porre cosi fine alla disputa. Nella sua scrittura, il sopraintendente Tron inseri l'affare del bosco di Montona in quello più generale dei possessi; ove possibile, occorreva far coincidere la linea territoriale con quella dei possedimenti privati, di ció le due Cancellerie erano convinte, ma non si fecero significativi progressi. Tra le tante questioni rimaste irrisolte ve n'era una «di riflessibile ed è quella de' possessi austriaci nella valle di Zumesco», dove si pretendevano dei fondi nella valle veneta «inclusi nel bosco di Montona, ne' quali apportano e possono veramente apportare considerabile aggravio», essendo giunti a tagliare «in una volta nove mille semenzali». Erano questi danni di valore ben superiore all'entità dei fondi contesi e perció meglio era acquistarli e por fine alla lite4. 1 Sui confini della Repubblica vedi Pitteri, 2007. Su quelli di Gorizia, Panjek, 2004. Su quelli istriani Bertoša, 1983. 2 ASVE, PSCC, 238, Relazione del provveditore Giuseppe Gravisi, 8 novembre 1765. Sulla storia dell'Istria si sono consultati Ivetic, 1999 e Darovec, 2010. 3 ASVE, PSCC, 238, Relazione del provveditore Gravisi. 31 luglio 1766; ASVE, PSCC, 238/1, Mappa di Cristoforo Bighignato, 16 luglio 1766. 4 ASVE, PSCC, 279, Scrittura del Sopraintendente alla Camera dei confini Andrea Tron, 4 aprile 1767. 276 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 Una volta approvato l'acquisto pubblico, non restava che accordarsi sul prezzo. La stima dei prati si fece da periti di entrambe le parti e si concordó la somma di lire 4.1675. Ma, a sorpresa, il commissario Brigido avanzó una controproposta. Quelli di Zumesco, ogni anno, prima dei due tagli del fieno, avrebbero chiesto al podestà di Montona di designare a loro spese un guardiano a tutela del bosco e cosi si poteva evitare la vendita dei prati. Si puó immaginare il disappunto del nobile istriano che si vide costretto a sospen-dere la trattativa per chiedere istruzioni al Senato. Si perse cosi un altro anno. Nel 1768, Tron intervenne di nuovo. Vienna aveva proposto lo scavo di un fosso divisorio per evitare sconfinamenti, ma un tale progetto era inapplicabile. Innanzitutto, perché mai era stata riconosciuta la proprietà degli zumescani su quella che era una presa del bosco e che solo per quieto vivere si era deciso di acquistare. E poi, la Corte sapeva benissimo che «per preservare la quiete ai confini la massima dei Principi deve essere di procurare che li austriaci possedano il meno possibile nel Veneto e i veneti nell'Austria-co»; unico rimedio era perció l'acquisto pubblico di quei prati6. Gravisi era preoccupato; temeva responsabile di queste lungaggini fosse lo stesso suo collega o che l'affare «sia stato artatamente sublimato dagli zumescani». Qualche giorno prima, un altro incidente lo aveva ancor più convinto della necessità dell'acquisto. Assen-ti i custodi del bosco in un giorno festivo, alcuni esteri «introdussero molti suoi animali nei suddetti prati e bosco conterminante: otto di essi [animali] peró furono fermati da essi custodi nel momento del loro regresso da Montona»7. Probabilmente, il nuovo sconfina-mento aveva destato impressione anche a Vienna e, finalmente, Gravisi riusci ad acquista-re i prati e a ricevere regolare quietanza della somma sborsata8. Il caso sembrava risolto. Si ricominció a parlare d'incidenti al confine di Zumesco nel 1775, quando i guardiani del bosco furono accusati di aver usato prepotenze nei confronti di alcuni sudditi esteri, sequestrando indebitamente i loro animali e, addirittura, consumando un vitello9. Quel comportamento era contrario ai trattati10; infatti, in caso di sconfinamenti, non si doveva-no operare sequestri, ma denunciare invece il fatto alla commissione mista che avrebbe poi provveduto a rendere giustizia. I primi seri incidenti ci furono nel 1780, quando alcuni esteri di Zumesco fecero uno sfalcio abusivo e, di fronte a tanto fieno, per la gioia, un tale Antonio Calligarich versó a tutti del vino, ma la mescita non fu propizia. Catturato assieme ad altri, si vide comminare come pena il carcere e «pan e acqua»11. 5 ASVE, PSCC, 238, Stima sottoscritta da Brigido e Gravisi a Trieste, 7 agosto 1767. 6 ASVE, PSCC, 279, Scrittura di Andrea Tron, 9 marzo 1768. Tron citó un caso analogo al confine vicentino, vedi Bellabarba, 1999. 7 ASVE, PSCC, 238, Relazione del provveditore Gravisi, 1° aprile 1768. Il fatto era accaduto il 20 marzo 1768. 8 ASVE, PSCC, 238, Lettere del podestà di Capodistria, 15 e 24 settembre 1768. Allegati i documenti relativi all'affare e la quietanza di lire 4.167. 9 ASVE, PSCC, 238, Protocollo della visita e relazione Liechtemberg e Fini, 21 settembre 1775. I danneggiati erano Malle Lancovich villico di Caschierga e il parroco di Boruto Marco Terlon che si era visto sequestrare cinque capi bovini e uno di loro macellato. Denunciarono danni per 109 ducati. 10 ASVE, PSCC, 280, Scrittura di Ascanio Girolamo Giustinian, 1° marzo 1776. 11 ASVE, PSCC, 239, Lettera del podestà di Capodistria, 30 agosto 1780. Il successivo 2 dicembre, il Senato 277 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 L'anno dopo, gli sconfinamenti si ripeterono più gravi. Un gruppo di zumescani si era portato sul confine per impedire ai sudditi veneti di falciare i prati, asserendo esservi ordine negativo del governo di Pisino. Uno di loro, il più esagitato, arrivó a minacciare i presenti di morte. Il capitano Zorzi aveva ordinato ai veneti massima prudenza, ma il danno del mancato taglio dell'erba era notevole. Poi, «gli imperiali hanno dato inizio allo sfalcio dei fieni per portarli fuori del veneto Stato» e a fatica quel capitano trattenne i suoi nella moderazione, ma il «troppo malcontento» lo preoccupava12. Infine, gli esteri non si limitarono al solo sfalcio, ma tagliarono anche «semenzali e tolpi che asportarono unita-mente a quantité di legne ivi esistenti e recise di pubblica ragione con offesa dei pubblici diritti»13 e dello stesso trattato di Gorizia14. Il podestà di Capodistria ordinó al provveditore Lepido Gravisi, subentrato al padre, di contattare il commissario Leichtemberg per riferirgli la gravité dell'episodio. Questi n'era già a conoscenza e assicurô il pronto castigo dei rei che, difatti, furono sottoposti a processo15. Lo aveva informato il capitano di Pisino: «Pare che li sudditi di Zumesco abbiano perduto totalmente il giudizio, non so se guidati dal proprio capriccio oppure sedotti da gente cattiva, si presero nuovamente il punibile arbitrio di falzare come fecero li prati al di là del pubblico confine e per quanto ho potuto rilevare di trasportar alcune carra di fieno nelle loro case». Appena avuta denuncia «dello scandaloso fatto, oltre l'ini-bizione di progredire il lavoro, ho dato principio all'inquisizione, onde rilevare i capi ed il modo con cui fu eseguito»16. Nonostante la repressione, gli zumescani continuarono a usurpare quella presa che era «una delle più vaste del bosco e più abbondante e di miglior produzione dei roveri per li pubblici usi»17. Il carteggio fra Capodistria e Pisino permette di seguire il processo che si concluse l'anno seguente. Gli zumescani furono condannati a risarcire i danni, anche se l'ammontare di lire 480 fu ritenuto sproporzionato da Liechtemberg. Il «pozuppo Antonio Verza» colpevole di aver partecipato ai veneti l'ordine inibitivo dello sfalcio, fu condannato a essere «esposto pubblicamente per tre ore con tavoletta pendente del collo ed iscrizione falsario»18. Nel 1782, i Deputati alla Valle di Montona scrissero alla Camera dei confini per informare il Sopraintendente dell'accaduto a un nobile di Pinguente mentre stava girando il bosco; ebbene, lui e i guardiani di scorta «videro una truppa di animali bovini che pasco-lavano nella presa di Zumesco». Mentre i guardiani stavano sequestrando qualche capo, «accorsero rapidamente molti sudditi austriaci armati d'archibugio e di un coltello». Per gli ordinó di sopire la vicenda. 12 ASVE, PSCC, 239, Dispaccio del podestà di Capodistria, 15 luglio 1781; copie di lettere del podestà di Montona, 9 e 13 luglio 1781. 13 ASVE, PSCC, 239, Lettera del capitano di Raspo, 19 luglio 1781. 14 ASVE, PSCC, 239, Parte del Consiglio dei Dieci, 27 luglio 1781; ASVE, C, XVII, Trattato di Gorizia del 26 dicembre 1754. 15 ASVE, PSCC, 239, Dispaccio del podestà di Capodistria, 3 agosto 1781. 16 ASVE, PSCC, 239, Copia di lettera del capitano di Pisino a Liechtemberg, 16 luglio 1781. 17 ASVE, PSCC, 239, Parte del Consiglio dei Dieci e relazione dei Deputati alla Valle di Montona, 4 e 8 agosto 1781. 18 ASVE, PSCC, 239, Lettera del podestà di Capodistria, 20 luglio 1782. 278 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 evitare guai, quel nobile chiese di restare solo col suo servo a parlamentare con gli assalitori, una «torma de' villani che discendevano volando dai monti», e per sua buona sorte li acquietó19. Nell'agosto del 1783, nella presa di Zumesco, i Deputati denunciarono un nuovo sconfinamento degli esteri che recisero e asportarono molti semenzali di rovere, olmo e frassino «per servirsene a proprio particolar uso di cerchi di botte», indizio della diffusione della vite e, dunque, di un incremento demografico. Infatti, i legni sottratti ammontavano a 250 e, in seguito, si denunció un altro furto di sessanta olmi e di dieci «roveretti»20. Durante l'ispezione ordinaria del 1784, i visitatori furono infastiditi da numerose querele avanzate sia dagli zumescani, sia dai guardiani del bosco. Era uno stillicidio. Un tale Mattio Dobrillovich lamentó il sequestro del bestiame mentre pascolava con sei bovini. Un altro, che aveva sconfinato di appena tre pertiche, senza peraltro inferire danno, si vide privato della sua mannaia e picchiato tanto da essere stato costretto alcuni giorni a letto. Il guardiano Cotiga tiró una schioppettata a tale Ive Schiuliaz, colpevole di tenere in mano un ramo secco da fuoco. Poi tiró ancora una schioppettata a tale Ive Mattiasich che «andando alle nozze di un suo parente taglió con la britola da una siepe una vergolta per ripararsi dai cani»21. Gli episodi evidenziavano l'agire irregolare dei saltari veneti. Fatto sta che, dopo molti anni, il commissario Leichtemberg chiese per quelli di Zumesco il diritto di possesso nel bosco al di qua del rio Bollas e, quindi, il diritto di «prevalersi delle legne secche a uso di fuoco e delle legne minute a uso de' cerchi e palli delle viti», senza arrecare danni ai roveri. Al marchese Gravisi sembró risibile l'assunto che in tutta la costiera montuosa di Zumesco non nascessero alberi, perché, se cosí fosse, «nessuno sarebbe andato con famiglie in un posto dove non c'è legna da ardere». Con tali premesse, facile capire che nulla si concluse22. L'affare stava tornando a farsi serio, la sovranità della Repubblica su quella presa era di nuovo messa in pericolo e, nel caso, l'umiliazione sarebbe stata cocente. Nel 1784, pur condannandole, la corte di Vienna giustificó le azioni dei suoi sudditi che altrimenti non avrebbero avuto legna e fieno. Tali incidenti avevano come vera mo-tivazione una disordinata «configurazione» della linea territoriale e perció il principe di Kaunitz propose di affidare alla commissione mista la ricerca di un rimedio radicale23. Forte di tali commissioni il conte Liechtemberg non si fece scrupolo di proporre uno 19 ASVE, PSCC, 239, Lettera dei Deputati alla Valle di Montona, 5 giugno 1782. Allegato: relazione del conte Francesco Alessio de Bocchina, 14 maggio 1782. 20 ASVE, PSCC, 239, 241, Lettere dei Deputati alla Valle di Montona, 12 settembre 1783 e successivo 10 gennaio. 21 ASVE, PSCC, 239, Protocollo della visita, paragrafo 29, 25 settembre 1784. Pochi giorni dopo, Fini scrisse di ritenere esagerate le doglianze degli esteri «sul barbaro comportamento dei saltari del bosco», tuttavia, non si poteva negare che il sequestro degli animali era contrario alle regole confinali (ASVE, PSCC, 241, Lettera del provveditore Fini, 29 settembre 1784). I provveditori ai confini dell'Istria erano due, Giobatta Fini e Lepido Gravisi. 22 ASVE, PSCC, 239, Protocollo della visita, paragrafo 30, 25 settembre 1784. 23 ASVE, PSCC, 241, Promemoria della corte di Vienna, 26 agosto 1784. Questa busta è stata usata anche da Bertoša, 2011, 114-132 per studiare un incidente di confine detto «lo svaleggio di Lugoplavo». 279 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 scambio di territori: l'Impero avrebbe ceduto alla Repubblica il circondario di Zumesco in cambio del porto di Fianona; solo cosi, a suo dire si sarebbero tróncate tutte le beghe confinarie. Prima di rispondere a tali richieste, il Senato volle maggiori chiarimenti e perció commise al sergente maggiore Antonio Ferro, ingegnere militare nella fortezza di Palma, di recarsi sui luoghi per valutare la proposta di permuta. Compiuta la missione, l'ingegner Ferro valutô la cosa svantaggiosa. Zumesco non aveva «altro spazio che la costiera di un erto colle» ed effettivamente non possedeva né beni comunali, né boschi e i suoi abitanti «se non se ne appropriassero dai loro vicini di Zumesco veneta, di Casterga [Kascerga] imperiale e del bosco di Montona ne sarebbero affatto privi». Il loro principale introito derivava dalla vendita «di qualche barilla di vino»; insomma, il valore di Zumesco stava a quello di Fianona «come 16 a 77». Era peró vero che quei poveri abitanti non avrebbero avuto di che vivere senza scon-finare. A riprova, la testimonianza del loro zuppano, Giovanni Schiulaz, d'anni 37, resa Fig. 1: La presa di Zumesco nel 1790 e i terreni contesi (ASVE, Provveditori sopraintenden-ti alla camera dei confini, b. 241, dis. 2. Atto di concessione n. 64/2014. Lafotoriproduzione è stata eseguita dalla Sezione di fotoripoduzione dell'Archivio di Stato in Venezia). Fig. 1: The taking of Zumesco in 1790 and the disputed land (ASVE, Provveditori so-praintendenti alla camera dei confini, b. 241, dis. 2). Sl. 1: Osvojitev Zamaska leta 1790 in sporna zemljišča (ASVE, Provveditori soprainten-denti alla camera dei confini, b. 241, dis. 2). 280 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 in un processo celebrato a Pisino: per lui, il legname «che sogliono tagliare sono sempre piante giovani con cui fanno appunto i cerchi delle botti e al più le pollette dei coperti delle nostre miserabili case». Per risolvere l'affare, Ferro propose di assegnare una parte della presa di Zumesco agli austriaci, modificando la linea territoriale e restituendo cosi a quei montanari due piccoli pezzi di prateria e una porzione di bosco dove non vi erano legni atti al «servizio pubblico di costruzioni navali»24. Il sopraintendente Contarini accolse con favore la proposta Ferro. Essa «ha il vantag-gio di non permutar popolazioni ma solo terreni e per accidente qualche colono». E la «retrocessione» di quegli appezzamenti si otterrebbe con una nuova direzione della linea di Stato. In punta di diritto, il Senato aveva «ogni ragione di esigere che le cose restino nel loro stato presente e che i zumescani austriaci si astengano dal por mano nei prati venduti e nel bosco veneto di Montona», ma «l'esperienza maestra delle umane cose non lascia molto luogo a sperare che con ció si ottenesse la necessaria quiete a quelle parti». Il fine della politica confinaría non era difendere a ogni costo la giurisdizione su qualche palmo di terra ma la pacifica convivenza dei rispettivi sudditi. Ora, «il bisogno de' zumescani è comprovato da processi austriaci e da informazioni venete, ma, quel ch'è più, dai fatti che avvengono costantemente». Se non si provvedeva al loro bisogno «sussisterà sempre la causa dei disordini e succedendo questi, qual efficacia e vigore potrebbero avere le rimo-stranze che si facessero allora dal canto veneto al Governo austríaco»? Nessuna, meglio essere pragmatici. L'inutilità dei passati rimedi «dimostra evidentemente la necessità di un nuovo»25. Intanto, continuarono gli incidenti, dovuti ai soliti sconfinamenti di animali, al taglio abusivo di legname e alle reazioni spropositate dei saltari26. Ci fu pure una zuffa, con scarico di archibugiate e incendio di un grande olmo per rappresaglia27. Se accettó la retrovendita dei prati e la cessione di una porzione boschiva ai suoi sudditi, la corte di Vienna non intendeva «accondiscendere al cambio territoriale», per non rendere quella linea ancor più tortuosa, «con pericolo di nuove discordie e contestazioni». E poi, quei poveri sudditi non potevano essere privati di neppure una zolla di terra. In prati-ca, non si voleva rispettare il principio di reciprocità. Per contro, la Repubblica non poteva rinunciare neanche a poche spanne di territorio senza avere in cambio un corrispettivo, ne andava della dignità del Principe. Occorreva che Vienna chiarisse il modo con cui intendeva ricompensare lo Stato veneto della cessione, non necessariamente a Zumesco, poiché un corrispettivo poteva essere trovato in un'altra parte qualsiasi di quella lunga confinazio-ne. Dunque, si ripropose a Vienna il piano Ferro, dicendosi al contempo certi che Sua Ma-està avrebbe trovato un opportuno reciproco28. L'affare era di nuovo in una fase di stallo. Era indubbio che in tutto il resto del lungo confine istriano succedeva poco a confronto di quanto accadeva a Zumesco. Una non ben intesa pratica delle regole confinali da parte dei saltari aggravava la situazione, poiché, anziché rivolgersi al podestà di Capo- 24 ASVE, PSCC, 241, 241/1, Relazione e mappa del sergente maggiore Ferro, 15 febbraio 1785 (1784 m. v.). 25 ASVE, PSCC, 241, Scrittura del sopraintendente Contarini, 28 febbraio 1785 (1784 m. v.). 26 ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Deputati alla Valle di Montona, 20 agosto 1785. 27 ASVE, PSCC, 239, Lettera del podestà di Montona, 28 luglio 1785. 28 ASVE, PSCC, 241, Scrittura del sopraintendente Francesco Pesaro, 9 dicembre 1785. 281 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 distria, competente in materia, essi agivano usando più «le violenze che le pignorazioni prescritte». A riprova, il sequestro di tre bovini e della mannaia di un pastorello, con la quale, per giunta, fu picchiato. Responsabilità erano anche del reggimento di Montona che dagli animali sequestrati «estorcer vuole un prezzo esorbitante, senza che vi precor-rano prima le necessarie prescritte stime». Un guardiano poi scaricó un'archibugiata sui maiali introdottisi nel bosco, uccidendone uno29. Nel 1786, si esegui la perlustrazione statutaria di quella linea territoriale senza che la corte di Vienna avesse ancora risposto alle istanze venete. Cosi, non fu preso alcun provvedimento. Le trattative ripresero solo nel 1788. Durante gli appuntamenti preli-minari, a Trieste, il nuovo commissario austríaco, Giuseppe Kreizberg, ricercó a Fini la retrocessione dei prati acquistati dalla Repubblica vent'anni prima e la cessione di un pezzo boschivo a beneficio degli imperiali di Zumesco, cosi da dare una «esatta calma a quel facinoroso confine», ma questi ricusó l'offerta, non avendo autorità per «versare su questo affare». Nel riferire l'episodio al podestà, Fini avanzó una sua controproposta. Era assodato «che gli zumescani tengano precisa necessità di fieni per i loro animali e di palli per le loro abitazioni e per sostegno alle loro viti». Si potrebbero permutare i prati da retrocedere con il terreno di un privato suddito veneto, il più lontano possibile dalla presa boschiva, da cedere poi agli esteri. Per quel che riguardava il legname, lo zuppano austriaco avrebbe potuto indicare «l'annuo bisogno e i pali gli siano consegnati dietro pagamento dal capitano della valle»30. Se non convinse l'idea della permuta, piacque invece il suggerimento di vendere al giusto prezzo agli esteri una prestabilita quantità di legname. Perció, si commise a Fini d'inviare a Venezia tutto il maneggio e lo s'invitó intanto a cercare di concludere l'affare «in faccia ai luoghi» cosi come proposto dal piano Ferro31. Intanto, gli esteri avevano avanzato delle richieste improponibili: la prima, non vo-levano pagare le lire 4.167 per la retrovendita dei prati poiché, a loro avviso, andavano detratti tutti i mancati proventi patiti. Poi, volevano lo jus lignandi in una porzione del bosco. Per evitare danni al prezioso patrimonio della Repubblica e limitare le funeste «animosità tra confinanti», occorreva subito formulare una controproposta. La retrocessione dei prati era inevitabile. Era anche non ricusabile la richiesta di legname, poiché era accertata la sua penuria nel distretto di Zumesco. Lo esigevano i rapporti del buon vicinare; e il sacrificio di qualche albero era decisamente preferibile «all'alterazione della linea confinale». Perció, si propose la «retrocessione dei prati venduti dai zumescani austriaci ai veneti». E poi s'invitasse Vienna a indicare il bisogno «di pali per le viti e abi-tazioni e la quantità annualmente necessaria a quella popolazione di legna da fuoco». Una volta stabilita la quantità, la si consegnasse ogni anno «all'estero zuppano in confronto a un prezzo che sarà convenuto e ragguagliato con la maggior discrezione». Forniti di fieno e legna gli esteri e tolto loro ogni pretesto di violare il bosco, si sarebbe stabilita la confisca degli animali sorpresi a pascolarvi e l'arresto delle persone, deroga alle regole confinarie valida «soltanto per quanto si estende il solo circondario del veneto bosco di Montona». Tale 29 ASVE, PSCC, 241, Scrittura dei Provveditori ai confini, 23 giugno 1786. 30 ASVE, PSCC, 241, Relazione riservata del provveditore Fini, 23 maggio 1788. 31 ASVE, PSCC, 241, Scrittura dei Provveditori ai confini e parte del Senato, 9 e 30 giugno 1788. 282 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 progetto sembrava al provveditore Vallaresso «il meno funesto», ma abbisognava dell'ap-provazione dei Deputati competenti. Se si trovava l'accordo, per sedare le vertenze passate poteva «bastare il silenzio dei Principi», insomma, una tacita amnistiaS2. I Deputati si dissero d'accordo sulla retrocessione dei prati, poco più di campi S pa-dovani, ma, essendo questi «inviscerati nel bosco», reputavano necessario delimitarli con un fosso. Convennero anche sulla vendita del legname, purché ne fosse fissata l'esatta quantità, e da tagliare solo nella presa di Zumesco. In quanto ai reciproci danni, anche per loro era più saggio rimanere silenti. Fornirono comunque una nota dei danni causati dagli zumescani fra 1783 e il 1788: taglio in tutto di 1.264 alberi, soprattutto semenzali di rovere, olmi e frassini; furto di 25 sacchi di ghiande, dunque, segno di un fiorente alle-vamento di maiali; pascolo abusivo di 270 animali quasi tutti bovini tranne quindici suini, quattro cavalli e due somari, oltre a molte pecoreSS. In quegli stessi giorni, a Capodistria, il provveditore Fini stese la relazione richiestagli dal podestà che in buona parte riguardava l'affare di Zumesco. Innanzitutto, i prati acqui-stati nel 1768 erano a disposizione dei Deputati che li affittavano a un tale di Montona. Poi, per lui, a Zumesco, compresa Dol, non vi erano più di quaranta famiglie, provviste di legna da fuoco ma mancanti di quella per «pali di vite e per cerchi di botte», bisogno che si poteva soddisfare con poche centinaia di «pedali di rovere, olmo e frassino di un piede e di un piede e mezzo di volta» per i cerchi; e con qualche migliaio di pali per sostenere le viti. Provvisti gli esteri di fieno e legname, per Fini era suficiente «a tutelare il pubblico bosco la sola osservanza delle regole confinali che si riscontrano bastantemente operative nel resto della linea». Ma se «non dovessero bastare a frenare l'ingordigia de' zumescani», aveva buone speranze di ottenere dal commissario austríaco «l'estesa di un particolar capitolare di penali più rigorose contro chi per qualunque ragione oltrepassasse la linea». In quanto alle liti pregresse, per lui era difficile far passare tutto sotto silenzio perché trop-pe erano le querimonie avanzate dagli imperiali contro i guardiani del bosco. Era meglio pensare a un concorde risarcimento dei danniS4. Il Senato prese tempo e inviô a Vienna un promemoria con cui di fatto rinviava ogni decisione poiché era necessario «uno speciale esame» prima di entrare nel merito delle proposte avanzateS5. Tre mesi furono necessari alla Camera dei confini per studiare meglio il caso ripercorrendone le vicende, dall'acquisto dei prati del 1768, alla proposta Ferro di retrocessione degli stessi, assieme a una porzione di bosco, respinta da Vienna, fino alle ultime due ispezioni e alla pretesa avanzata dal commissario Kreizberg nel 1788. Non si poteva rifiutare la retrocessione dei prati, avendola offerta gli stessi veneti tre anni prima, a patto che fosse rimborsata l'intera somma di 4.167 lire. In quanto al preteso jus lignandi, era in sé «un usurpo e una ruberia», ma per ottenere la quiete ai confini era «meno incomodo e preferibile il sacrificio di somministrar con addattate discipline e cautelle una conveniente porzione di legna piuttosto che lasciar viva la pretensione degli S2 ASVE, PSCC, 241, Scrittura del provveditore ai confini Zaccaria Vallaresso, 13 dicembre 1788. SS ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Deputati Zuanne Zusto e Agostino Barbarigo, 19 gennaio 1789 (1788 m. v.). 54 ASVE, PSCC, 241, Relazione del provveditore Fini, 18 gennaio 1789 (1788 m. v.). 55 ASVE, PSCC, 241, Parte del Senato, S1 gennaio 1789 (1788 m. v.). 283 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 austriaci sebben privata, ma protetta dal loro sovrano, di boscare in una considerabile parte di quel bosco». La Camera accolse la seconda parte della proposta Fini. Si desse pure allo zuppano estero un concordato quantitativo di legname, a patto di non «eccedere quanto puó dare la vicina presa del bosco cosi da non depauperare le parti lontane» e con l'esclusione «del rovere di qualunque tipo, permettendosi solo l'olmo e il frassino sino alli due o tre piedi veneti per volta di circonferenza alla base». Siglata la convenzione, qualunque animale estero sorpreso nel bosco di Montona sarebbe stato confiscato e il pastore consegnato al Magistrate veneto. Infine, per raggiungere la vera quiete, andavano dimenticati «tutti i pregressi e discussioni» su miglioramenti apportati dai veneti ai prati e sui danni sofferti dal bosco. «Questi sono li sacrifici e li divisamenti meno incomodi che nella complicata fastidiosa e da tanto tempo combattuta situazione di questo affare e nella difficoltà d'im-maginare una stabile disciplina potrebbero raccogliersi in una carta da presentarsi alla corte di Vienna»36. Da Vienna non pervennero riscontri alla nuova proposta veneta. Cosi, in seguito fu spedito un altro promemoria con inserte anche le doglianze per i danni inferti al bosco durante quell'estate37. Ma non si mosse foglia, l'ambasciatore veneto non poteva partecipare alcuna proposta di quella Corte38. Finalmente, in autunno, il principe di Kaunitz ebbe un abboccamento con l'amba-sciatore. Ebbene, non poteva accogliere la proposta veneta perché era molto difficile sca-vare il fosso divisorio. Poi, la comunità di Zumesco era troppo povera per permettersi il pagamento del legname. Infine, sarebbe stata fonte di nuove querele la pretesa confisca del bestiame, poiché il prato avrebbe garantito solo il foraggio d'inverno, ma nelle altre stagioni era inevitabile per loro sconfinare. Per garantire la sussistenza dei suoi sudditi e tutelare il bosco di Montona, la Corte avrebbe rinunziato al preteso diritto di proprietà o almeno di usufrutto del cosiddetto Zumeschi Logh a patto perô che la Repubblica desse in piena proprietà agli esteri «la ristretta porzione di bosco situata tra li prati da retroce-dersi» e la fiumana, ampia solo un quarto di quanto a suo tempo preteso. Se il Senato avesse aderito, continuó Kaunitz, non era più necessario lo scavo del fosso, poiché quella comunità non avrebbe più avuto necessità di legname e fieno e dunque non avrebbe più sconfinato39. Come si vede, le posizioni erano ancora lontane e non se ne fece nulla fino all'anno successivo. Prima di esprimere un giudizio sulla proposta viennese, la Camera invió l'incartamen-to ai Deputati per chiarimenti, soprattutto in merito al fosso divisorio, che tardarono ad arrivare40; infatti, non si riusciva a capire cosa s'intendesse con l'espressione Zumeschi Logh non essendo «a cognizione di persona, abbenché pratica di quei luoghi»41. E intanto continuavano le violazioni territoriali: da Raspo, si segnaló un nuovo taglio nel bosco 36 ASVE, PSCC, 283, Scrittura dei provveditori Vallaresso e Pesaro, 24 aprile 1789. 37 ASVE, PSCC, 241, Parti del Senato, 9 maggio e 10 ottobre 1789. 38 ASVE, PSCC, 241, Dispaccio dell'ambasciatore veneto a Vienna, 24 ottobre 1789. 39 ASVE, PSCC, 241, Promemoria del Governo austriaco, 17 novembre 1789. 40 ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Provveditori ai confini, 23 febbraio 1790 (1789 m. v.). 41 ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Deputati ai Provveditori, 14 giugno 1790. 284 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 di ventitré «pedaletti di rovere» e trentotto olmi42. Da Montona, si denunció il pascolo di armenti zumescani presso le case dei saltari e, addirittura, «in sito seminato a grano marciolo». Poi, gli imperiali tagliarono sedici semenzali di olmo mentre i guardiani assi-stevano alla Santa Messa; e, infine distrussero tre termini di pietra e un pilone in muro con le pubbliche insegne, a colpi di maglio, i cui autori peró furono assicurati alla giustizia43. Il rebus dell'espressione Zumeschi Logh fu risolto dall'ingegnere ai confini Carlo Petronio in un sopralluogo dell'estate 1790; era un tentativo estero di confondere le cose, poiché altro non voleva dire che presa di Zumesco, da lui posta in disegno44. Va-lendosi delle testimonianze degli anziani, dello zuppano e da tali Mattio Flego, nativo veneto ma da anni naturalizzato austríaco per via di moglie, e Iseppo Calegarich, che gli «servirono d'interpreti della lingua schiava», Petronio poté prendere le esatte misure e della presa e della quota di bosco pretesa dagli esteri che era molto superiore alla quarta parte, essendo ampia campi padovani 129 su un totale di 230. Poi, «la presa è feconda e preziosa e tutta ricca di piante novelle piene di vegetazione e di forza le quali attendono dalla natura il tempo necessario alla loro perfetta maturità per somministrar eccellenti legnami da costruzione» e, a confronto di molte altre, era «ancora più felice per essere situata nella parte superiore della valle il che la rende meno soggetta agli allagamenti del fiume, alli ristagni d'acque tanto fatali a quelle piante che soffrono questa rovino-sa sciagura». Un vero peccato privarsene. Poi, a dire dell'ingegnere di Capodistria, i sudditi austriaci esageravano la loro povertà di fieno. Infatti, egli stesso aveva visto due pezzi dei loro prati, di complessivi campi 7 padovani, «ridotti arativi il che prova abbondanza e non scarsezza di foraggio e pastura per i loro animali». Infine, propose di permutare il poco prato di proprietà estera, poco più di campi 3 padovani, con una superficie equivalente di bosco, dopo averla peró dissodata e delimitata con termini di pietra viva. I Deputati risposero solo in settembre, poiché l'affare «grave e complicato» non permise loro di dare risposte più solerti. Senza ripercorrere la loro scrittura che risaliva alla dedizione di Montona a Venezia, con la cessione al Demanio del suo bosco, basti dire che reputarono «chimeriche e insostenibili» le pretese austriache sulla quarta parte della presa. Non ne avevano alcun diritto, specie dopo la confinazione approvata con il trattato del 1754, poiché allora si dimostró che quei fondi erano stati usurpati, come conferma-vano le ripetute richieste venete di risarcimento danni45. Non convinceva i Deputati il piano Petronio poiché si sarebbe persa una quota di bosco tra le più fertili e «si dovrebbe immancabilmente alterare la linea di confine con sfigurazione del bosco medesimo». Co-munque lasciavano ogni decisione alla Camera dei confini. Sia pur vicino a soluzione, l'affare era ancora in una fase interlocutoria; nella primavera del 1791, la corte di Vienna vi richiamó l'attenzione della Repubblica poiché quei sudditi 42 ASVE, PSCC, 241, Lettera del capitano di Raspo, 20 dicembre 1789. 43 ASVE, PSCC, 241, Lettere del capitano di Montona, 15 e 29 luglio e 26 agosto 1790. 44 ASVE, PSCC, 241, 241/2, Relazione e mappa del capitano ing. Carlo Petronio, 31 luglio 1790. Il capitano mancó ai vivi nel 1791 e con ducale 3 dicembre 1791 il Senato approvó la nomina di suo figlio, Benedetto Petronio, a nuovo ingegnere ai confini dell'Istria. 45 ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Deputati alla Valle di Montona Barbarigo e Bembo, 10 settembre 1790. 285 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 erano «ridotti alla disperazione» e necessitati a «trasgredire i limiti del loro troppo ristretto terreno»46. La Camera ebbe gioco facile a sostenere che in realtà quelli di Zumesco voleva-no la restituzione dei prati senza sborsare denaro e volevano anche prendersi una pezzo di bosco vantando titoli inesistenti. Non si poteva far altro che ribadire il piano Fini47. Con buona pace di chi vede negli anni finali della Repubblica un genuflettersi continuo alle richieste asburgiche, la fermezza del Senato diede i suoi frutti. Avendo, finalmente, la comunità di Zumesco accettato la retrovendita dei prati e il piano Fini, la Corte non aveva difficoltà alcuna a farli propri pur di vedere terminato un affare che tante noie aveva dato ai rispettivi Principi. Gli accordi finali li avrebbero presi il provveditore ai confini di Capodistria e il commissario austriaco, si confidava solo nella generosità ed equità veneta per ottenere la legna al minor prezzo possibile48. Sancito l'accordo di massima tra i Principi, la definizione dell'affare era rinviata alla visita ordinaria della commissione mista del 1792. La restituzione dei prati si fece velocemente. Poi, quelli di Zumesco avanzarono due richieste. La prima, di non concorrere alla facitura del fosso divisorio né di cedere terra per il suo scavo, avendone cosi poca; per accontentarli, i Deputati acconsentirono a sca-varlo dentro il bosco. La seconda invece irritó il Magistrate veneto. Essi, come d'accordo, presentarono una distinta del legname occorrente, indicandolo genericamente come «pali a uso di sostegno delle viti, carri di vimini netti, legne da fuoco, carri spini», legni per co-struire carri, «mangolini e giogo», legni per doghe, per fabbriche e altri usi, ma offrirono in pagamento la somma di lire 13, soldi 7 e denari 6, ritenuta dai veneti irrisoria. I due capitani del bosco di Montona, uscente e in carica, furono incaricati di stilare una lista del legname a loro parere necessario agli esteri. A loro dire, bastavano duecento legni da fabbrica, quindici «miara» di pali per sostenere le viti, quaranta legni per costrui-re attrezzi rurali e ottanta piante «per uso de cerchi». Tale quantitativo era stimato lire 115 e soldi 4. Anche limitando il pagamento alle sole spese per il taglio e il trasporto, senza ulteriori guadagni, queste ammonterebbero a lire 59 e soldi 6, quattro volte più di quanto offerto dagli esteri, la cui urgenza di provvedersi di legname era «fittizia», lo provava un attestato di quel curato ove si sosteneva che «essi vendettero del legname ai veneti per uso dei squeri di questa Dominate»49. Insomma, ogni volta che si arrivava a un passo dalla conclusione, nuove pretese ne allontanavano la fine. Ci si puô immaginare con quale stato d'animo i Provveditori ai confini si appresta-rono a redigere l'ennesima lunga e noiosa scrittura sull'affare. Ne vollero ripercorrere punto per punto tutto l'iter, fino alla visita del 1791, quando, accettando l'accordo della retrovendita del prato e della consegna del legname, gli esteri avevano anche risposto di riservarsi «di far le loro lamentele sopra la qualità e prezzo». Ora, non contenti, essi pre- 46 ASVE, PSCC, 241, Promemoria del Governo austriaco, 22 aprile 1791. Richiama anche i precedenti promemoria 19 novembre 1789 e 25 maggio 1790. 47 ASVE, PSCC, 241, Scrittura dei provveditori ai confini Vallaresso e Pesaro, 30 giugno 1791. 48 ASVE, PSCC, 241, Promemoria della corte di Vienna, 7 novembre 1791. Il 3 dicembre la risposta del Senato che finalmente approvava anche le deliberazioni prese dalla commissione mista durante la visita del 1790. 49 ASVE, PSCC, 241, Lettera dei Deputati della Valle di Montona, 8 giugno 1792. In questo documento è l'elenco del legname e le somme proposte. 286 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 tendevano di essere esentati dal pagamento delle imposte per i fondi riacquistati in territorio veneto e di avere, come si è visto, il legname a prezzi di favore, fuori mercato; e non volevano solo quello che serviva «per loro vigne e tuguri e per iscaldarsi nell'inverno», ma pretendevano anche quello necessario «per lavori di traffico, come sono fabbriche, istromenti e vinali»50. Per uscire «da questo intricato affare», occorreva impartire agli ufficiali sottoposti istruzioni semplici e precise che dovevano contenere solo quanto convenuto tra i sovrani. Istruzioni che la Camera dei confini sintetizzó in dodici punti. Tra l'altro, si ribadiva che gli esteri dovevano pagare le 4.167 lire per riavere i prati. Il legname da vendere doveva essere solo di frassino e olmo e non doveva superare il quantitativo sopra indicato dai capitani del bosco e il prezzo doveva compensare le spese e «una quota discreta del valore intrínseco, non essendo ammissibile la vilissima offerta fatta dagli zumescani». Infine, persone o animali scoperti arbitrariamente nel bosco, dovevano essere soggette a quel Magistrato, in deroga alle regole confinali «le quali peró resteranno salve in tutto il resto della confinazione fra i due Stati»51. Nel 1793, ebbe finalmente luogo l'ispezione attuativa del piano convenuto. Stavolta sembrava sul serio che il ruolo terzo della commissione mista potesse superare una volta per tutte le discordie fra il Magistrato presidente del bosco di Montona e il villaggio estero di Zumesco. In giugno, si erano già recati sul posto i rispettivi ingegneri per misurare esattamente i prati da retrovendere52. Tuttavia, ebbero un intoppo, non riuscirono a perti-carli subito «per la gran quantità d'acqua» che li ricopriva; per non perdere tempo, deci-sero di proseguire le loro rilevazioni sul resto della linea confinale, affidando a due periti veneti e a due periti imperiali le stime del legname necessario53. E quando riuscirono a misurarli, ci furono brutte sorprese. Tornati a Trieste, gli ingegneri esposero alla commissione i risultati dei rilevamenti. Ebbene, con stupore del conte Fini, nell'area calcolata da retrocedere vi era una porzione di bosco con querce secolari che non doveva entrarvi. Secondo Petronio, il disegno Bi-ghignato del 1767 era sbagliato, e lo dimostró con dei calcoli precisi messi su mappa54. Gli imperiali presero subito l'occasione per aumentare la superficie richiesta. Come non bastasse, ma era prevedibile, le stime del legname lasciate ai periti di parte diedero esiti tra loro opposti: «quelle venete sono attaccate come esorbitanti e quelle austriache d'in-fimo prezzo». Ancora una volta, quando pareva chiuso, l'affare si riapriva. E cosi ripresero gli incidenti uno dei quali fini in tragedia. Nel giugno del 1794, trenta di Dol si portarono in 50 ASVE, PSCC, 242, Scrittura dei provveditori ai confini Nani e Vallaresso, 27 settembre 1792. 51 ASVE, PSCC, 242, Parte del Senato con le istruzioni in dodici punti per la soluzione dell'affare della presa di Zumesco, 1° dicembre 1792. L'ultimo punto proponeva l'amnistia per «tutte le colpe passate» e l'estinzione di antiche e recenti vertenze. 52 Si trattava di Bernardo Jencich e Benedetto Petronio. Secondo quanto convenuto a Trieste dal commissario Kreitzberg e dal provveditore Fini il 26 aprile, dovevano misurare la superficie esatta dei prati e stimare il legname necessario agli zumescani. 53 ASVE, PSCC, 242, Relazione Fini - Kreitzberg, 22 luglio 1793. 54 ASVE, PSCC, 242/3, Mappa sottoscritta da Jencich e Petronio, 12 giugno 1793. 287 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 quella fatidica presa e, armati di schioppo, falciarono i prati. Avvertito del misfatto, reca-tosi sul posto con due colleghi, dopo un'aspra discussione, il capo dei saltari fu preso a schioppettate; i due che erano con lui, tiratori plù esperti, risposero al fuoco e colplrono tre zumescani, uno del quall cadde a terra morto55. Le Camera del confini tornó a occuparsi della presa dl Zumesco nel settembre del 1795, quando il podestà di Capodistria informó il Senato degli abboccamenti che il conte Fini ebbe col suo collega a Trieste prima della visita ordinaria. Ebbene, fu chiesto a Fini quali fossero le sue istruzioni per risolvere la vertenza. La risposta fu la solita. Era autorizzato a «trattare tanto la retrocessione dei prati quanto la discreta somministrazione di legna, tutto peró colla norma delle passate convenzioni tra sovrani». Ma, al suo interlocutore, stante le passate difficoltà «che impedirono perslno l'approsslmazlone dl qualche discreto componimento», ció parve limitato e, relazionó Fini, «tutto che io l'avessi animato di fare questo nuovo espe-rimento pronosticandogli effetti i più felici subito che proceder si volesse con equità e buona fede», si disse «nella necessità dl riferire la risposta al suo presidente in Lubiana». Per il prov-veditore istrlano quello era «un emergente nuovo e dl cul non sa cogliere le conseguenze»56. Insomma, nonostante gli sforzl la terza parte non era rlusclta a risolvere una faccenda dove tutto era scivoloso. Rimanevano i contrasti fra i guardiani del bosco e i villici di Zumesco la cui soluzione era affidata alla prepotenza del più forte. Tuttavia, entro pochi mesl quel bosco sarebbe dlvenuto proprietà dell'lmperatore grazle a un terzo incomodo; ed è probablle che la vertenza si sla risolta una volta venuto a mancare il confine dl Stato. 55 ASVE, PSCC, 242, Lettera dei Deputati della Valle di Montona al Senato, 11 settembre 1794. 56 ASVE, PSCC, 242, Dispaccio del podestà di Capodistria e allegata lettera del provveditore Fini, 9 e 5 settembre 1795. 288 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 INCIDENTI NA OBMOČJU DRŽAVNE MEJE OB BENEŠKIH GOZDOVIH PRI MOTOVUNU V 18. STOLETJU Mauro PITTERI ITIS C. Zuccante, via Baglioni 22, 30173 Venezia Mestre, Italija e-mail: mpitteri@libero.it POVZETEK V drugi polovici 18. stoletja so mejno območje med Beneško republiko in Habsburškim cesarstvom, ki se je nahajala med vasjo Zamesk in beneškimi državnimi gozdovi pri Motovunu, pretresli hudi incidenti. Vzrok so bila prestopanja meje s strani imperija, in sicer zaradi potrebe, da si zagotovi zaloge sena in lesa. Leta 1768je Beneška republika odkupila pašnike, ki so se nahajali na območju Veneta, njihovo posest pa so zahtevali tujci. Prebivalci Zameska so prejeli določeno vsoto denarja in se zato kar nekaj časa niso vznemirjali. Demografski pritisk je nato povzročil nove incidente. Leta 1785 se je nakazal namen preprodaje pašnikov tujcem in spremembe državne mejne črte, tako da bi jim dodelili predel gozdov. Načrt so oblasti zavrnile. Leta 1788je prišlo do predloga, da bi tujcem prodali določeno količino lesa. Načrt je bil v letu 1791 sprejet, vendar ni prišlo do njegove konkretizacije, saj se niso uspeli domeniti glede cene, obenem pa je prišlo tudi do napak pri meritvah površine pašnikov. Ključne besede: gozd, meje, seno, les, pašnik, hrasti 289 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Mauro PITTERI: INCIDENTI SUL CONFINE DI STATO DEL BOSCO VENETO DI MONTONA NEL '700, 275-290 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASVE, C, XVII - Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Commemoriali (C), vol. XVII, 166-167. ASVE, PSCC - ASVE, b. Provveditori e Sopraintendente alla Camera dei confini (PSCC). ASVE, SC - ASVE, f. Senato. Corti (SC). Bellabarba, M. (1999): Giurisdizione e comunitá: Folgaria contro Lastebasse. Un caso di conflitto confinario fra impero asburgico e repubblica di Venezia, XVII - XVIII secolo. Acta Histriae, 7, 233-255. Bertoša, S. (2011): Osebujino Mjesto austrijske Istre. Lupoglavski kraj u srednjem i no-vom vijeku. Zagreb, Srednja Evropa. Bertoša, M. 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È possibile individuare la funzione assunta da certi attori della società, il cui ruolo è sempre sollecitato, permanente, ma spesso discreto: il notaio, la cui attività gli conferisce una duplice fun-zione - sociale e professionale -, come pure il prete - sociale e il rapporto al sacro -, e, in modo diverso ma determinante, lo zio, figura poco studiata in modo sistematico nell'ambito della storia veneta in età moderna. La mediazione e l'arbitrato palesano l'esistenza di gerarchie sociali interne alla comunità, il ruolo attribuito all'onore e alla parentela: il notaio e il prete svolgono in tal modo un incarico rilevante, come lo zio, la cui parte assunta viene valorizzata dalle logiche e strategie familiari. Viene cosí esposta una distribuzione variegata ed estesa di ruoli sociali e professionali specifici che non sono messi in concorrenza tra di loro, ma sono complementari, sebbene ognuno tiene una funzione particolare a seconda delle attese formulate dai vari membri della Casa e della comunità. Come valutare la mediazione e l'arbitrato nel Vicentino nella seconda metà del '500? Nelle sue molteplici espressioni, sia la mediazione che l'arbitrato ci consentono di considerare e di confondere il ruolo detenuto da ognuno dei personnaggi sollecitati, i quali compiono un'attività che segue, secondo i casi loro sottoposti, una logica della preservazione del patrimonio e del lignaggio, la volontà di mantenere le reti sociali e clientelari, di consolidare un assetto sia sociale che politico basato su nozioni quali au-torità, gerarchia, ricchezza, onore. L 'articolazione cosí evidenziata mette in luce il sottile funzionamento di una data società, i rapporti di forze e di potere, le strategie familiari che segnano l'attività, formale e informale, del notaio, dello zio e del prete nel nord del territorio vicentino tra gli anni 1560 e 1590 circa. Parole chiave: mediazione, arbitrato, legami sociali, famiglia, notaio, prete, zio, giustizia civile 291 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 SOCIAL MEDIATION IN THE VENETIAN REGIONAL STATE: THE NOTARY, THE UNCLE, THE PRIEST (C. 1560-1590) ABSTRACT Analysis of notarial archives has drawn our attention to the social and political interactions at play in rural areas of the Veneto region during the early modern period. In particular, we can perceive the influence of certain social actors whose intervention is always solicited and permanent, but often discrete: the notary, whose activities confer a dual - social and professional - role in the community; the priest, with his presence as social and religious actor; and, to a different but just as decisive degree, the uncle whose influence has not yet been adequately studied by historians of Venice in the modern era. Through these persons, we can discern a variety of social and professional functions which, while not in competition with each other, are complementary, despite the specific position held by various members of the family and the community. How should we evaluate the different methods of mediation and arbitration in Vicenza during the second half of the 16th century? In their various manifestations, both mediation and arbitration allow us to reconsider and challenge our view of the role played by these persons. Each assumes their function, with regard to the cases presented to them, in order to follow established practice in protecting heritance and lineage, maintain social and client networks, and consolidate a social and political environment that relies on notions such as authority, hierarchy, wealth, and honour. The interplay of these persons and their activities highlights the subtle mechanisms behind any given society, the rapports de force and family strategies that influenced the formal, and less formal, business of notary, uncle and priest in the northern areas of Vicenza circa 1560-1590. Key words: mediation, arbitration, social ties, family, notary, priest, uncle, civil justice La storia della famiglia conosce in questi ultimi anni un rinnovo di interesse pro-ponendo nuove problematiche e impostazioni nell'ambito della parentela e delle sue configurazioni sociali, economiche, politiche {Gourdon, 2001 e ristampa nel 2012; Al-fani, 2006; Bellavitis, 2008; Bellavitis, Chabot, 2009; Boiteux, Brice, Travaglini, 2009; Bellavitis-Chabot, 2011) come pure una forte attenzione rivolta a membri delle Case aristocatiche, delle élites o dei gruppi emergenti {Povolo, 1997; Cattani, Romani, de Bernardo Ares, 2005; Alfani, 2007; Cowen, 2007; Trévisi, 2008). L'esame della mediazione sociale compiuta dal notaio, dallo zio e dal prete nei territori della Terraferma veneta nella prima età moderna, nelle società rurali, ci permette di evidenziare il ruolo di attori da tempo messo in luce dalle ricerche antropologiche e sociali, perô più spesso per le società non europee in età contemporanea. I dati forniti ci consentono di confrontarli con quelli ottenibili negli atti rogati nel nord del Vicentino - nella valle dell'Agno (vicariato di Val- 292 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 dagno), contigua al territorio veronese, nella seconda metà del '500. Le scienze sociali (sociologia, antropologia sociale e culturale) ci offrono indicazioni preziose per valutare la parte presa da ognuno di questi attori, i quali risultano emblematici della vita familiare, professionale ed istituzionale nelle campagne del Dominio. Indubitatamente, l'attenzione prestata a questi tre personaggi ci consente di cogliere elementi di analisi che prendino in conto fattori di natura interrelazionale, in grado di far corrispondere i vari settori della vita, dapprima nell'ambito della famiglia e della parentela, poi della professione di no-taio, il quale è sempre attento alle domande dei clienti e alle difficoltà sociali che a lui tocca risolvere, con il suo linguaggio giuridico filtrato e con gli accommodamenti a cui egli deve pervenire. Come accade pure, con modalità differenziate, per il prete e lo zio nella seconda metà del '500. L'analisi degli scambi permette di evidenziare i legami sociali e politici creatisi nel mondo urbano e rurale della prima età moderna nello stato regionale veneto. È possibile individuare la funzione, in modo formale o informale, assunta da certi attori della società, il cui ruolo è decisivo e permanente, ma spesso discreto: il notaio, la cui attività gli con-ferisce una duplice funzione - sociale e professionale -, come pure il prete - sociale e il suo rapporto al sacro -, e, in modo diverso ma determinante, lo zio, figura poco studiata in modo sistematico nell'ambito della storia veneta della prima modernità. La mediazio-ne e l'arbitrato palesano l'esistenza di gerarchie sociali interne alla comunità, il ruolo attribuito all'onore e alla parentela: il notaio e il prete detengono in tal modo un incarico rilevante, come lo zio, la cui parte viene valorizzata dalle logiche e strategie familiari. Viene cosi evidenziata una distribuzione variegata ed estesa di ruoli sociali e professionali specifici che non sono messi in concorrenza tra di loro, bensi complementan, sebbene ognuno assume una funzione particolare a seconda delle attese formulate dai vari membri della Casa e della comunità. Come valutare la mediazione e l'arbitrato nel Vicentino nella seconda metà del '500? Come essi vengono legittimati? Nelle sue molteplici espressioni, sia la mediazione sia l'arbitrato ci consentono di considerare e di confondere il ruolo preso da ognuno dei personaggi sollecitati, i quali compiono un'attività che segue, secondo i casi loro sottoposti, una logica della preservazione del patrimonio e del lignaggio, la volontà di mantenere le reti sociali e clientelari, di consolidare un assetto sia sociale che politico, basato su nozioni quali autorità, gerarchia, ricchezza e onore. L'articolazione evidenziata mette in luce il sottile funzionamento di una data società in un dato memento della sua storia, i rapporti di forze e di potere, le strategie familiari che segnano l'attività, formale e informale, del notaio, dello zio e del prete nel nord del territorio vicentino tra gli anni 1560 e 1590 circa. Aldila delle reti di potere, rappresentate dalle aristocrazie cittadi-ne del Dominio, nonché dal patriziato veneziano, fortemente presente per i beni posseduti in Terraferma come pure per gli incarichi amministrativi da loro ottenuti per via elettiva nel Maggior Consiglio di Venezia, quali rettore in una città maggiore o minore (podestà, capitano), ci è sembrato rilevante porre attenzione al ruolo detenuto da vari personaggi della società, permettendoci di individuare i rapporti interindividuali e interfamiliari in località attive, dinamiche, popolate, in cui forti e frequenti sono i rapporti con il potere provinciale (Vicenza) e con quello centrale (Venezia): le fonti studiate - gli atti notarili rogati nella valle dell'Agno nella seconda metà del '500 - offrono allo studioso elementi, 293 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 certamente parziali e filtrati dal notaio, ma pure rilevanti dal punto di vista dei legami inter- ed intrafamiliari, sociali e clientelari. IL NOTAIO, IL "TERZO MEDIATORE" Attore della vita sociale, interlocutore di rilievo per la comunità in cui vive ed esercita la sua professione, alle ovvie competenze giuridiche, probabilmente preoccupato ad in-serirsi nelle reti di potere, ma contestato nel mondo citadino dai notai collegiati, il notaio rurale è depositario di una indiscutibile autorità che va aldila del semplice e comune scambio basato sull'atto rogato (Faggion, 2008a e 2008b). Questi fa parte dei gruppi emergenti locali e puó anche figurare come mediatore ed arbitro, nell'ambito della società in cui lavora, tra le parti per le quali il compito è di trovare una risoluzione favorevole a tutti, anche se la riconciliazione è più spesso realizzata a vantaggio di una delle parti, l'altra dovendo accettare le clausole enunciate dagli arbitri (Faggion, 2005, 2010 e 2011). Il notaio svolge un ruolo di mediatore, cerca di mantenere le gerarchie sociali esistenti, di preservare i rapporti interpersonali e interfamiliari, è sollicitato per risolvere un affare, come accade ad esempio con il giovane Giovan Maria Nicoletti, di Trissino - ma desiderando fare la sua carriera di notaio, iniziata nel 1576, a Vicenza -, che è designato procuratore il 4 aprile del 1577 per una causa opponendo il suo cliente e, forse amico, Schebino Schebini a Giorgio Campenseta, panetiere, originario della Valtelina, e abitante nella città berica (ASVi, AN, A. Michelin, reg. [registro] 8337, 105r). La funzione di notaio incita i clienti al rispetto e alla deferenza verso gli altri membri della comunità i quali ricorrono alla sua autorità e alla sua conoscenza del diritto. Antonio Michelin gode di un credito morale notevole a Trissino, avendo egli l'appoggio di potenti padroni nobili - che lo hanno creato notaio -, essendo spesso chiamato per rogare un atto di liberazione di un debito accompagnato di un accordo (solutio et concordium); egli sa ovviamente mediare e pacificare, con il suo sapere giuridico e la sua capacità a filtrare le norme del diritto civile, nonché a tradurle nei casi concreti della vita quotidiana, i due clienti Alvise Valproti e Bartolomeo Zuchetti al fine di concludere un accommodamento (ASVi, AN, A. Michelin, reg. 8337, 21 aprile 1577, 133r). Nel 1579, è pure sollicitato per una divisione dei beni tra i fratelli Guglielmo e Benedetto Bassan, nobile famiglia legata ai Trissino, con mag-giorenti locali, quali Sebastiano Leoni, Francesco Dona, Giorgio Bisazza e Domenico Peloso. La divisione viene persino conclusa da Antonio Michelin che è incaricato di effet-tuare la spartizione dei beni richiesta dai Bassan e di prendere le misure esatte delle terre possedute (perticare). Designato commissario testamentarie, Alessandro Trevisan stiló il 20 dicembre del 1569 una sentenza arbitrale tra Gregorio, Francesco e Giacomo, fratelli del defunto Domenico Piazzon nel quale indicó: "Le infrascripte differentie et cause vertenti fra Gregorio quondam Domenico Piazzon et fratelli in me Alessandro Trivisan suo comissario [...]. Et orectenus compromesse desideroso de condurle a debito fine [...] havuto uno et doi et piu consegli de savio per tenirli in pace come si conviene havendo davanti li ochi Iddio omnipotente dal qual tutti gli savii consegli prociedeno" (ASVi, AN, A. Trevisan, reg. 7177). Uomo di fiducia, amico, fedele è il notaio che rappresenta e simbolizza l'equità e la giustizia. Una giustizia che è sempre di prossimità. 294 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 Se la redazione degli atti notarili risulta un lavoro ordinario, per il pratico della legge civile essa prende un ruolo molto più rilevante nelle transazioni che suppongono un vero intervento personale, in cui ogni parte tiene ad esprimere il suo parere, le sue scelte, la sua opposizione e cerca di vedere adottata una risoluzione sancita dall'atto notarile. Il documento stabilisce una riconoscenza dei clienti nei confronti della decisione prevista e permette altresi l'affermarsi e il rafforzarsi delle gerarchie sociali vigenti, per cui il pratico della giustizia civile sembra essere il rappresentante e il portavoce. È possibile trovare, in atti diversi - compromessi, sentenze arbitrali, atti di pace, doti, divisioni dei beni, procure -, un consenso forse proposto ma legittimato dal notaio, il cui potere de-tenuto nella comunità gli consente di evitare il possibile intervento dei giudici del capo-luogo territoriale. Ma le autorità ufficiali - il rettore, che è un patrizio veneziano, in sede a Vicenza, o il vicario del distretto, un nobile cittadino eletto a tale funzione - invitano anche le parti in dissenso ad abbandonare le aule dei tribunali e a ritornare in uno spazio senz'altro meno formale, in cui la mediazione costituisce la chiave di volta dell'attività notarile. Il compromesso, quindi, è favorito dagli statuti cittadini del 1264, sottolineato nello lus municipale vicentinum del 1567 come pure dal potere centrale (Venezia, 102r; Lampertico, 1886). Al pari degli atti di pace, rogati nella valle dell'Agno nel '500, la risoluzione delle violenze fisiche pur segnalate di rado dai notai segue un iter identico a quello originato dai dissidi per divisioni di beni, di dote o di qualsisia transazione tra le due parti, le quali hanno evidentemente degli interessi opposti e un onore da difendere. Le pratiche risolu-torie applicate dal notaio non sono informali, visto che questi agisce sulla base del diritto civile, del more veneto e degli statuti locali, e offre una cauzione ufficiale alla trattazione effettuata, il cui non rispetto necessita una pena pecuniaria. Gli affari domestici e fami-liari, che coinvolgono tutta la comunità in cui vivono le parti e il notaio, quale mediatore della lite e dei poteri provinciali e centrali, vengono cosi rinchiusi nello spazio del lignag-gio e della parentela, dove le modalità della conciliazione sono pronunciate da arbitri, senza possibilità di fare appello, more veneto. È cosi che il notaio Vicenzo Marzari, di Castelgomberto, rogó il 3 luglio del 1587 una sentenza arbitrale in cui fa parte degli arbitri, che sono stati eletti peró dal podestà di Vicenza, anziché le parti - segno, secondo gli statuti del 1264 e lo lus municipale, che la lite non trovava una risoluzione soddisfacente sul piano locale - al pari di un altro notaio, Alessandro Trevisan (ASVi, AN, V. Marzari, reg. 7760, 112-113r). Spesso il pratico della giustizia civile viene accompagnato, nel suo lavoro quotidiano, da membri della sua famiglia che hanno, pure loro, il ruolo di mediatore. Nella conclusione del compromesso effettuato il 29 gennaio del 1576 nella casa di Martino Merzari, padre del notaio Antonio Michelin, il Merzari è uno degli "iudices et amicabiles compositores" (ASVi, AN, A. Michelin, reg. 8337, 25 novembre 1576, 86v; N. Bisazza, b. [busta] 760) come, il 14 gennaio del 1577, in cui egli viene chiamato per valutare la dote di Maria Bisazza, figlia del notaio Giovan Maria e moglie di Pietro Ferrari (ASVi, AN, N. Bisazza, b. 760). Il pratico della giustizia civile svolge un ruolo rilevante e significativo nelle transazioni che suppongono un intervento personale, in cui ogni parte cerca di esprimere il suo parere e le sue attese, le sue opposizioni e vede riconoscere un esito formalmente 295 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 tradotto, filtrato, normalizzato nell'atto rogato. Un tale documento stabilisce in tal modo l'accettazione reciproca dei clienti nei confronti della decisione presa e permette sia il mantenimento sia la consolidazione delle gerarchie sociali esistenti, di cui il notaio è uno dei suoi maggiori rappresentanti, e persino il loro portavoce. Ricorrere al notaio sembra quindi per le parti essere una pratica obbligata, necessaria, che mira al rispetto della legge e alla ratificazione di un accordo che ha dovuto fare l'oggetto di previe e forse difficili negoziazioni tra le persone coinvolte. È cosí possibile pervenire a un consenso mediato e legittimato dal pratico del diritto civile, la cui autorità detenuta nella sua località di origine gli consente di evitare l'intervento dei giudici di Vicenza, nonostante le autorité ufficiali, il rettore o il vicario del distretto non esitassero ad invitare i querelanti a lasciare le aule dei tribunali e a ritornare in uno spazio in cui la mediazione, l'arbitrato e il consenso costituiscono la chiave di volta dell'atttività notarile, concretizzata dalla conclusione pubblica dell'atto. IL PRETE E LE FAMIGLIE Nell'ambito della conciliazione fatta davanti al notaio, i testi pure palesano il fun-zionamento dei sistemi reticolari nei quali ci sono dei membri del clero, che svolgo-no un ruolo notevole e determinante nel controllo sociale e nella pacificazione, sebbene emergono in modo discreto nelle fonti notarili (Povolo, 1997; Marcarelli, 2004; Bonzon, 2008). Seppur l'uomo di Chiesa non interviene sempre esplicitamente nella transazione -le indicazioni in merito non sono molte -, rimane tuttavia che la sua presenza sottolinea la parte presa dai membri influenti della comunità, investiti della sacralità conferita dalla loro funzione. È cosí che il 21 maggio del 1563, Iseppo Rubega, di Trissino, e Andrea Damni, di Quargnenta, cercano entrambi di evitare delle spese onerose in giustizia e de-cidono che l'arbitrato sia eseguito dall'egregius vir Marcantonio de Terusio e dal prete Pietro Campana, rettore nel paese di Quargnenta (ASVi, AN, Girolamo Bruni, b. 649). Analoga è la situazione il 21 dicembre del 1564, per una vendita in cui il teste è il prete Giuseppe Mollendinari o, il 21 aprile del 1563, a Vicenza, nella casa del reverendo Gerardo de Giovanni, con la presenza di un altro sacerdote, Bartolomeo Frizerio (ASVi, AN, Felice Sindico, reg. 7530; ASVi, AN, Girolamo Bruni, b. 649). L'attività e il ruolo svolti dall'uomo di Chiesa non sono banali né casuali nell'ambito delle giustizie di prossimità, che più spesso appartengono ai gruppi emergenti, degli arbitri e mediatori culturali e sociali come pure degli amministratori del tribunale di penitenza. I membri del clero deten-gono un notevole ruolo all'occasione dei compromessi, delle sentenze arbitrali, degli atti di pace, delle procure, delle vendite, delle doti: in ogni momento della vita quotidiana. Le riconciliazioni compiute dal prete, la cui azione è tenuta per decisiva e sacra, forse molto temuta e oggetto di maggior rispetto nelle società post-tridentine, inseriscono, concretamente, la valenza del sacro nell'ambiente della comunità. Pur essendo la partecipazione dei preti spesso discreta nel processo di accommoda-mento, essa ci permette comunque di cogliere la nozione del sacro - di cui i sacerdoti sono investiti -, una sacralità che è la base della legittimità dell'ordine morale e sociale in modo tale che il quotidiano puó essere delineato come una catena di eventi sacri che si 296 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 attribuiscono i mezzi per una relazione fondamentale tra la macrostruttura sociale e la mi-crostruttura interazionale, essendo entrambe celebrate. Secondo Durkheim, le manifesta-zioni rituali fondano simbolicamente la società, mentre, per Goffman, i riti di interazione compongono un insieme diversificato di possibilità ritenute per rafforzare l'ordine sia morale che sociale (Durkheim, 1912; Goffman, 1974). È cosi che i rituali di presentazio-ne sono degli atti di conferma che rendono percettibile la pratica del culto dell'ordine morale, instituendo la deferenza verso la personalità sociale dei inter-attanti, che troviamo nelle società della Terraferma con nozioni quali status, nobiltà, onore, ricchezza, all'ori-gine di profondi sconvolgimenti sociali e politici a partire degli anni 1530 (Povolo, 1997 e 2010). La discrezione e la fiducia, su cui si basa la negoziazione, tre nozioni fondamentali per la prima età moderna, hanno il sopravvento sul ricorso alla giustizia ufficiale - quella dei tribunali (Faggion, 2010 e 2011). Una risoluzione che viene effettuata nel segreto delle case - del prete e dello zio - o dello studio del notaio (apoteca). Peró l'accordo non puó stare confinato nell'alcova di coloro che sono in grado di decidere: deve essere pubblico. Questa garanzia di discrezione viene quindi assicurata dai mediatori che sono degli amici, dei vicini, delle persone di fiducia, di potere, che godono di una cauzione riconosciuta da tutti come, per esempio, gli uomini di Chiesa. Cosi, nel dicembre del 1578, il prete Nicoló Frigo viene sollecitato da vicini per stimare il valore e fissare il prezzo di un bene (ASVi, AN, A. Michelin, reg. 8337, 61v). L'8 febbraio del 1579, il prete Nicola Bisazza, un parente del notaio Gian Giacomo, membro di una famiglia influente di Trissino, è richiesto per un cambium che opponeva l'egregius vir Giorgio Bisazza ai fratelli Morati Leoni. La negoziazione, l'arbitrato e la pacificazione non sono assunti solo dai pratici della giustizia civile, dai membri delle loro famiglie o da personnaggi influenti della comunità, ma anche da membri dell'aristocrazia, rendendo cosi palese la parte presa dalle molteplici reti sociali, dalle alleanze, dalle fedeltà e dal patronato nobiliare. Nel compromesso conclusosi a Vicenza dal notaio trissinese Giovan Maria Nicoletti, Galeazzo Gorghi, nobile notaio collegiato, è presente per una lite opponendo la famiglia Minozzo, di Molvena, la quale sceglie per arbitro il prete Oliviero Sesso che fa parte della nobiltà berica: "vertiscono [scrisse Giovan Maria Nicoletti] litti civili et criminali tra ser Antonio quondam Lunardo Minozzo della contrà di San Domenico, pertinenze di Molvena, et Nicold et Francescho suoi figlioli da una, et Giacomo et Battista fratelli quondam Zuane Minozzo dell'istesso loco dall'altra; et desiderando le dette parti persuasione di comuni amici metter fine a dette loro controversie cosí criminali come civili sonno convenute di mettere tutte le dette loro differentie et pretensioni nel Magnifico et Reverendo Domino Oliviero Sesso" (ASVi, AN, G. M. Nicoletti, reg. 8715, 7). I casi sono innumerabili. Il notaio Ortensio Serafin, per esempio, rogó l'8 dicembre del 1588 una sentenza arbitrale tra il comune di Castel-gomberto e Francesco Zamberlano con la mediazione e l'arbitrato del prete Alessandro Beraldo, rettore "della Chiesia di san Pietro di Castelgomberto al qualle in confidentia como a suo sacerdote et parochiano son state rimesse le differentie fra il comune di ditto loci di Castelgomberto et Francesco Zamberlan suo esatoré" (ASVi, AN, O. Serafin, reg. 9285). Gli uomini di Chiesa svolgono un ruole rilevante nell'ambito della comunità, della famiglia e della parentela, come è già stato messo in luce nel caso del paese Orgiano e per il Friuli nel '500 e '600 (Povolo, 1997; Marcarelli, 2004). Che si tratti di mediazione, 297 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 nonché di compromesso e di pace, il clero detiene una notevole autorità riconosciuta e spesso sollicitata dalla poplazione. Al pari del notaio, la cui funzione è professionale e sociale, il membro del clero svolge anche lui un doppio ruolo, terrestre e celeste, in quanto egli rappresenta la parola del Vangelo e di Dio. LO ZIO, L'AMICIZIA E LA CONSANGUINITÀ Al pari della sociologia della famiglia che ha riscoperto la rilevanza dei legami fami-liari nello studio delle società umane in età contemporanea, gli storici hanno ridiscusso le generalità sul concetto di famiglia nucleare che avevano occultato l'esistenza dei legami estesi (Trévisi, 2008, 30). È cosi che, dagli anni 1980, gli studiosi hanno lasciato il linguaggio delle grandi cause spiegative generali sulla famiglia e sulla parentela per concentrarsi sugli attori, sulle loro costruzioni del mondo e sul loro margine di libertà nei confronti della società. La microsociologia e la microstoria si sono quindi dedicate agli individui nell'ambito della famiglia e dei legami affettivi, alle relazioni tra persone affine o distanti. I sociologi hanno evidenziato, da oltre venti anni, l'aumento del peso affettivo, anziché gli antichi obblighi mutui dettati dai legami della genealogia. Ognuno è l'erede delle leggi informali e implicite della sua famiglia, del suo clan, delle norme che riguarda-no la parentela, definita da B. Nagy come i "multilaterali obblighi" che vincolano l'indi-viduo - ad esempio, l'obbligo della fedeltà esteso al sistema della parentela (Nagy, 1980). Essa non è una legge ma un'attesa del gruppo che calcola i debiti di ognuno nei confronti della comunità (Trévisi, 2008, 18). Considerare lo zio all'interno della parentela e negli suoi rapporti interni permette di evidenziare i legami creati o imposti nell'ambito della famiglia, in senso largo, esprimendo la singolarità dei legami avuncoli nei territori della Terraferma nella seconda metà del Cinquecento. Puó essere che gli zii habbino detenuto un ruolo differente e differenziato rispetto agli altri membri della famiglia (nonni, fratelli, cugini)? Erano dei parenti rilevanti su cui valersi e dichiarare la sua fiducia, oppure erano secondari, al ruolo e all'influenza limitata? Ancora poco studiato (Povolo, 1997), il tema storico dello zio sembra peró di grande rilevanza per le società della prima età moderna. Non sono questi "legami familiari" segnati da permanenti interrelazioni, da scambi e dai loro propri legami, seppure questi non si limitino alla consanguinità e al cognome? Non sono i legami concepiti dai bisogni naturali, dall'affetto, dai sentimenti, dalla fedeltà, che rendono rilevante il ruolo assunto dallo zio? La realtà sociale del '500 ci offre alcune risposte a tali domande. Sia il pratico della giustizia civile, sia l'ambiente familiare possono servire di referenti per intervenire presso i membri della comunità in grado di risolvere, di attenuare o di evitare tensioni nel luogo di origine. Lo zio, che puó essere anche un prete e/o un notaio, mette in risalto i legami del lignaggio e del sangue. I ruoli si confondono e danno un rilievo familiare e sociale particolare a questo personaggio. Per esempio, il notaio valdagnese Bernardino Rigotti segnala il 10 settembre del 1594 la doppia funzione che è detenuta da Giuseppe Meliario: il "reverendus presbiter Joseph quondam Floriani Me-liarie de Valdaneo ibi presens nomine suo et Florianus eius nepotis et suorum heredum agens considerans inopiam et paupertatem domini Margarita eius sororis cum sit de pre- 298 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 sentibus vidua relicta Peregrini a Fornaze de Novalibus et ei promississet ultra doctem suam habitam temporibus sui matrimonii eidem dandi tronos centum et quinquaginta per argumento sue doctis vel legiptime eidem quod spectare posset ex bonnia paternis maternis et legiptime quondam Petri et Venturem eorum fratrum et hoc promisserat dare temporibus matrimonii dominae eius filie ut se nubere posset unde cum de parenti pre-ditta domina Anna se vinculo matrimonialli copulasset Julio Randodo quondam Luce de vila Novalium prefactus reverendus nomine ut supra agens intendens satiffacere pro-missioni sit facte in presentia testium predictorum et me notarii infrascripti et similliter domine Margerite eius sororis sic contentantis et laudantis" (ASVi, AN, B. Rigotti, reg. 9282, 18r). Similmente, il 23 ottobre del 1594, Bernardino Rigotti stila un compromesso tra Angelina de Gaiarsia, per la quale interviene la sua madre Maria, e il suo zio Baptista de Gaiarsia che "pro conservatione amititie et consanguinitatis sic persuasi a comunibus amicis se compromisserunt et compromissum more veneto et in appellabiliter fecerunt in providos viros Julium de Orbanis electum a preditto Baptista et in Mattheum filii Jacobi Rainerii electum a predictis mulieribus cum authoritate" (ASVi, AN, B. Rigotti, reg. 9282, 30r). Le poste in gioco sono notevoli per la famiglia e lo zio, nel sistema familiare e della solidarieta in cui si trova inserito, deve intervenire per la preservazione del patrimonio (divisioni dei beni, eredita, dote, legittima) e della famiglia (compromesso, sentenza arbitrale, atto di pace, procura), usando parole, almeno lo scrive il notaio, quali amicizia e consanguinita: i legami del sangue risultano essenziali e caratterizzano sia l'attitudine sia l'onore dei membri dell'intera parentela. L'atto di procura ci consente di evidenziare il ruolo dello zio, presente per sostenere delle cause che riguardano i suoi nipoti, maschi e femmine, che essi siano figli del suo fratello o della sua sorella, minorenni, orfani, indifesi, nel bisogno. Cosi il notaio Simone Neri stilo una procura il 6 febbraio del 1583 a Cereda, in casa dei "nobilium domini Romani et fratrum ac nepotum Cereda. Nobilis domina Anna filia quondam nobilis viri domini Boniacobi Cereda et uxor nobilis domini Joseph Cereda quondam nobilis domini Nigri civis vincentie procuratorem nobilem do-minumMarc'antonium Ceredam eiuspatruumpresentem" (ASVi, AN, S. Neri, reg. 8439, 213r). Cosi pure il 5 novembre del 1594, a Valdagno, Bernardino Rigotti scrisse che presenti all'atto di compromesso furono gli "egregii viri Joseph quondam Joannis Magara-ia, Johannes eius nepos fq Hieronimi interveniens nomine suo et Francissi et Caroli eius fratrum absentem [...] et similliter Joseph et Joannes prediti intervenientes nomine Do-minici fratris Joseph et patrui Joannes et similliter Joannes filius quondam Christophari Magaraia nomine suo et Antonii eius fratris absentis cumquo in unione bonorum habitat et domina Lucretia uxor Dominici de Valarisa et Diana uxor Joseph Moreli ambe filiae quondam Caroli Magaraia et Peregrinus maritus quondam domina Angeline filie Caroli interveniens nomine suorum filiorum et similliter interveniens nomine heredum quondam domina Catherine uxoris quondam Joseph Coradi de Trissino et filiorum Caroli prediti" (ASVi, AN, B. Rigotti, reg. 9282, 35r). Le trattative non possono non essere eseguite in luoghi sacri, con la presenza di persone appartenenti alla Chiesa: il 3 settembre del 1570, Girolamo Bruni rogo nella sede del vicariato di Valdagno un atto di compromesso tra "mi-stro" Andrea dal Castello e Clemente di Franceschi, "in domo ecclesie sancti Clementis. Ibique magister Andreas quondam Baptiste a Castello de Valdagno agens pro se suosque 299 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-S04 heredes ac loco vice et nomine Antonii sui Johannis absentis pro quo promisit in suis pro-priis bonis ex una et Clemens quondam Peregrini de Franceschis, Arcangelus quondam Pauli de Franceschis nomine suo Stephani et Francesci eius fratrem pro quibus promisit in propriis bonis quod laudabunt presentem contratum Bernardinus quondam Valentini Fabri agens nomine Valentini sui nepotis pro quo promisit Antonius quondam Nicolai Gerardi de Franceschis a Castello Valdagni [...] et predictus Andreas agens ut supra ellegitur reverendum dominum presbiterum Joseph Mollendinarium et predictus Clemens et littis consortes prenominati elligerunt reverendum dominum presbiterum Bernardinum Verona vice archipresbiterum Valdagni" (ASVi, AN, G. Bruni, reg. 649, c. [carta] 57). Il luogo sacro - la Chiesa di san Clemente -, i personaggi coinvolti - zio, nipote, sacerdo-ti - conferiscono a questo atto notarile una determinante protezione e valenza che sono sacre. La conciliazione auspicata non puó non succedere, almeno secondo i rituali attuati, seppur brevementi segnalati dal notaio. Al pari del compromesso, la procura esprime le difficoltà che conoscono gli individui e le famiglie, un atto che conduce gli attori a rispondere ai loro adversari - e ad ottenere da questi - tramite persone interposte, impegnate, almeno formalmente, a recarsi nel capoluogo o nella capitale per porre una denuncia e ricercare una soluzione idonea. La procura mira in teoria a riparare una situazione compromessa dagli interessi divergenti delle parti che minacciano la stabilità della famiglia, i rapporti intra- e interfamiliari. È uno strumento al servizio dei clienti che sono consigliati dai notai, a volte anche da giudici e avvocati, ma la procura puô anche costitutire un'arma preventiva per opporsi in realtà all'apertura di un processo e far cambiare l'attitudine della parte antagonista che non sembrava forse apprezzare una negoziazione informale, suggerendo con la pressione esercitata l'abbandono di un processo (civile, penale) che supporrebbe l'indebolirsi della mediazione e dell'arbitrato garantiti dai maggiorenti locali come pure della preservazione degli equilibri sociali. È possibile evidenziare il ruolo assunto da certi membri della co-munità che sono degli amici: per esempio, nel 1580, Giovanni Lazari e il notaio trissinese Giovan Giacomo Bisazza, in lite, designano come arbitri Giovan Maria Frigo e Iseppo Leoni, ma la risoluzione non viene trovata facilmente, al punto di elegerre un terzo arbitro, il prete Bernardino Verona, vice-rettore della chiesa di Sant'Andrea a Trissino (ASVi, AN, N. Nicoletti, reg. 3939, c. 268v). Il notaio, il prete, lo zio si trovano coinvolti in fac-cende che riguardano la famiglia, intesa come la Casa, pur nel mondo rurale, e le difese esposte in nome del mantenimento delle gerarchie familiari e sociali, della preservazione del patrimonio, dell'amicizia e della consanguinità, spesso richiamate negli atti rogati dal pratico della giustizia civile nel secondo '500. CONCLUSIONE La pratica dell'ordine morale mobilita l'intera comunità e, secondo modalità diverse e differenziate, il notaio, il prete e lo zio. La stabilità dei rapporti interfamiliari e sociali promossa da questi tre attori instituisce valori quali la deferenza nei loro confronti, il ri-spetto dello status detenuto nella sua società, la nobiltà, l'onore - del nome, del lignaggio e della famiglia come pure dello status -, la ricchezza che determina rapporti di forza 300 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 importanti nell'ambito della comunità in cui vivono e lavorano i protagonisti della me-diazione e dell'arbitrato. Le tecniche giudiziarie usate non sono diverse tra i vari attori sociali: il notaio rogante rende cosi conto degli atti che rappresentano gli strumenti per affrontare la parte che è in rivalité e chiederli una risposta, che possa essere quella della negoziazione tramite il perito della giustizia civile. La discrezione del notaio, che non puó trasmettere informazioni sul contenuto degli atti stilati, del prete - intercessore tra il terrestre e il celeste - e dello zio, in nome della famiglia e del sangue, si basa sulla transazione effettiva e interfamiliare, vince nei confronti dell'accordo che doveva essere eseguito in giustizia, nei tribunali della città-capoluogo o nelle varie sedi dei vicariati del Vicentino. Le intenzioni e le decizioni, filtrate e normalizzate dal notaio nel suo quotidiano lavoro nel territorio e nel centro provinciale, sono autentificate dall'atto rogato, devono essere compiute in pubblico, ufficialmente, assicurate da persone di fiducia, da mediatori accet-tati da entrambi le parti, dei mediatori che sono degli amici, dei vicini, dei parenti, delle persone che fanno più spesso parte dei gruppi emergenti o dell'aristocrazia. Dispongono di una cauzione sociale e morale riconosciuta dalla società, come accade per il clero e lo zio. Nel contesto conflittuale cosi teso del '500 veneto, nessuno si priva di adoperare una seria estesa di possibilità, che vanno dalla faida, dalla vendetta al ricorso alle grandi magistrature della Repubblica oppure, come nel nostro caso, a degli accommodamenti negoziati e variegati. È cosi che personaggi quali il notaio, il prete e lo zio rappresentano la stabilità e il consenso sociale per mantenere saldi gli equilibri familiari, etici e sociali della comunità. LA MEDIATION SOCIALE DANS L'ETAT REGIONAL VENITIEN : LE NOTAIRE, L'ONCLE, LE PRÊTRE (1560-1590 ENV) Lucien FAGGION Aix-Marseille Université, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme 5, rue du Château de l'Horloge - BP 647 - Aix-en-Provence, France e-mail: faggion@mmsh.univ-aix.fr RÉSUMÉ L'analyse des échanges permet de mettre en évidence les liens sociaux et politiques créés dans le monde rural de la première modernité dans l'État régional vénitien. Il est possible de cerner la fonction assumée par quelques acteurs de la société, dont le rôle est toujours sollicité, permanent, mais souvent discret : le notaire, dont l'activité lui confère une double fonction - sociale et professionnelle -, tout comme le prêtre - sociale et le rapport au sacré -, et, de façon différente mais décisive, l'oncle, peu étudié de façon systématique dans le cadre de l'histoire vénitienne à l'époque moderne. Se trouve exposée une distribution variée et étendue des rôles sociaux et professionnels spécifiques, qui ne sont pas mis en concurrence entre eux, mais sont complémentaires, même si chacun détient une fonction particulière selon les attentes formulées par les différents membres de 301 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 la Maison et de la communauté. Comment évaluer la médiation et l'arbitrage dans le Vi-centin dans la seconde moitié du XVIe siècle ? Dans ses multiples expressions, aussi bien la médiation que l'arbitrage nous permettent de considérer et de confondre le rôle détenu par chacun des personnages sollicités, lesquels accomplissent une activité qui suit, selon les affaires qui leur sont soumises, une logique de la préservation du patrimoine et du lignage, la volonté de maintenir les réseaux sociaux et de clientèles, de consolider un cadre à la fois social et politique fondé sur des notions telles que autorité, hiérarchie, richesse, honneur. L'articulation ainsi dégagée met en lumière le fonctionnement subtil d'une société donnée, les rapports de forces et de pouvoir, les stratégies familiales qui marquent l'activité, formelle et informelle, du notaire, de l'oncle et du prêtre dans le nord du territoire vicentin entre 1560 et 1590 environ. Mots-clefs : médiation, arbitrage, liens familiaux, notaire, prêtre, oncle, justice civile SOCIALNO POSREDNIŠTVO V REGIONALNI DRŽAVI VENETO: NOTAR, STRIC IN DUHOVNIK (OKOLI 1560-1590) Lucien FAGGION Aix-Marseille Université, Telemme, Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme 5, rue du Château de l'Horloge - BP 647 - Aix-en-Provence, Francija e-mail: faggion@mmsh.univ-aix.fr POVZETEK Analiza izmenjav nam ponuja možnost spoznati socialne in politične vezi, ki so se razvile v obdobju zgodnje moderne dobe na podeželju regionalne države Veneto. Možno je prepoznati funkcijo nekaterih akterjev v družbi, ki so bili - sicer pogosto na diskreten način - stalno pozvani: notar je imel dvojno vlogo, socialno in poklicno, ravno tako duhovnik, socialno ter v odnosu do svetega, in na drugačen, a odločilen način je svojo funkcijo imel stric; njegova vloga je bila tudi premalo sistematično raziskana v okviru beneške zgodovine v moderni dobi. Mediacija in arbitraža razkrijeta obstoj družbenih hierarhij znotraj skupnosti ter kakšno vlogo sta imeli čast in sorodstvo: notar in duhovnik sta odigrala pomembno vlogo, ravno tako stric, njegovo funkcijo pa je dodatno označila logika družinskih strategij. Izpostavljeno je torej pestro in obsežno razdeljevanje socialnih in profesionalnih vlog, ki si med seboj ne konkurirajo, se pa dopolnjujejo, vendar vsaka tudi ohranja svojo funkcijo glede na pričakovanja, ki jih izražajo različni člani skupnosti. Kako oceniti mediacije in arbitraže na območju Vicenze v drugi polovici 16. stoletja? Bodisi mediacija kot arbitraža nam v številnih oblikah omogočata, da upoštevamo in zamešamo vloge, ki jih imajo vse omenjene figure. Slednje sledijo logiki ohranitve premoženja in rodbine, želji po ohranjanju socialnih in pokroviteljskih mrež ter po utrdi- 302 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Lucien FAGGION: LA MEDIAZIONE SOCIALE NELLO STATO REGIONALE VENETO: IL NOTAIO, LO ..., 291-304 tvi družbene in politične strukture, ki temelji na oblasti, hierarhiji, bogastvu in časti. Taka struktura izpostavi subtilno delovanje neke določene družbe, razmerja moči in oblasti ter družinske strategije, ki so značilne za formalne in neformalne dejavnosti notarja, strica in duhovnika na severnem predelu območja Vicenze nekje v obdobju med leti 1560 in 1590. Ključne besede: mediacija, arbitraža, družbene vezi, družina, notar, duhovnik, stric, civilno pravosodje FONTIE BIBLIOGRAFIA ASVi, AN - Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Archivio Notarile (AN). Lampertico, F. (ed.) (1886): Statuti del Comune di Vicenza, 1264. Venezia. Venezia - lus municipale vicentinum. Venezia, 1567. Alfani, G. 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Paris, Presses de l'Université de Sorbonne. 304 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Received: 2011-10-21 UDC 347.623(450.34)"653" Original scientific article PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO IN ETÀ PRE-TRIDENTINA Ermanno ORLANDO Università di Verona, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Società, Via San Francesco 22, 37129 Verona, Italia e-mail: ermanno.orlando@alice.it SINTESI Attraverso in particolare lo spoglio delle fonti processuali matrimoniali conservate negli archivi ecclesiastici di area veneta si intende approfondire una tematica, quella delle forme di mediazione e controllo del matrimonio pre-tridentino, a cui è stata riser-vata dalla letteratura specialistica una attenzione occasionale e generica, più interessa-ta a delineare il fenomeno nelle sue generalità che a delinearne analiticamente figure, meccanismi e funzioni. Si intende cosí dimostrare come la mediazione rappresenti, al contrario, il necessario supporto ad un regolare svolgimento dei processi di formazione (e conservazione) della coppia, fungendo essa da elemento di raccordo e legittimazione delle transazioni in corso, operando come spazio di contenimento delle tensioni e attivan-do forme di controllo dell'istituto del tutto funzionali al buon esito degli accordi stabiliti. Parole chiave: mediazione, controllo, matrimonio, basso medioevo, famiglia, vicinato, Tribunale Ecclesiastico PRACTICES OF MARRIAGE MEDIATION AND CONTROL IN THE PRE-TRIDENTINE AGE ABSTRACT Through the examination of matrimonial procedural sources conserved in the ecclesiastical archives of the Venetian area, the subject regarding the marriage mediation and control in the Pre-Tridentine age is going to be investigated. To this topic, the specialized literature has given an occasional and generic attention, being more concerned with delineating the phenomenon in its generality, rather than outlining in detail the roles, mechanisms and functions. Our intention is to demonstrate how the mediation represents, on the contrary, the necessary support to a steady development of training processes (and conservation) of the couple, serving as an element of connection and legitimacy of the transactions in progress, operating as a restraining space of the tensions and initiating control mechanisms of the institution fully functional for the successful outcome of the established agreements. Key words: mediation, control, marriage, Late Middle Ages, family, neighbourhood, Ecclesiastical Court 3G5 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 FIGURE E PRATICHE, TRA MEDIAZIONE E CONTROLLO Si è molto ragionato, negli ultimi tempi, sulla natura dinamica, aperta e modulare del matrimonio pre-tridentino. In quanto istituto primario di funzionamento sociale, capace, come nessun altro, di dare stabilità alle famiglie, rafforzare le reti parentali e favori-re la pacificazione civica, il matrimonio aveva necessariamente mantenuto una struttura dialettica e partecipata, configurandosi come un processo a tappe, esposto a molteplici sollecitazioni, che cominciava con la promessa, passava per lo scambio dei consensi e si concludeva - anche a distanza di mesi o anni - con il trasferimento della sposa nella casa del marito. Altrettanto si è scritto, in anni recenti, sulle interazioni, formalizzate o meno, tra istituto, famiglia, comunità e poteri costituiti e sulle strategie adottate da questi ultimi per esercitare una direzione di fatto sul matrimonio e disciplinarne i comportamenti1. Di contro, lo stesso interesse non sembra aver investito la complessità dei rapporti di media-zione (e controllo) intessuti, a vari livelli e sotto diverse forme, attorno all'istituto; a tali tematiche, semmai, è stata riservata una attenzione occasionale e generica, più interessata a delineare il fenomeno della mediazione matrimoniale nelle sue generalità e a tracciarne sinteticamente pratiche e figure che a sviscerarne analiticamente meccanismi, funzioni e svolgimenti2. La mediazione rappresentava, invece, il necessario propellente al regolare svolgimento dei processi di formazione della coppia; funzionava da elemento di raccordo tra le sue diverse fasi; rendeva riconoscibili e legittimi attori e comprimari del negozio; fungeva da momento di garanzia e validité delle transazioni in corso; operava come spa-zio di contenimento delle inevitabili tensioni sottese ad ogni tipo di contrattazione; atti-vava, infine, forme condivise di responsabilizzazione e controllo nelle delicate (e talora lunghe e complicate) operazioni di trasferimento di donne, beni, alleanze e solidarietà da un gruppo parentale ad un altro. Quello legato al matrimonio, infatti, era un sistema di mediazioni complesso, diffuso e penetrante; un sistema che interveniva ad ogni stadio di avanzamento (o squilibrio) del processo di formazione della coppia, connettendo tra loro, in rapporti di relazione dinamica, gli sposi e i rispettivi network familiari e parentali e fornendo le garanzie necessarie al buon esito dell'accordo. A livello base, il mediatore metteva in relazione le parti inte-ressate alla transazione; alla stregua di un qualsiasi altro operatore commerciale, il suo ruolo primario era quello di far incontrare domanda e offerta, ossia, nel caso specifico, di connettere due disponibilità - espresse da singoli individui o da gruppi parentali - a strin-gere un'alleanza matrimoniale. Come ogni altro rapporto intersoggettivo, tuttavia, anche l'accordo matrimoniale rappresentava, in potenza, un momento di collisione e tensione tra le parti; l'incontro, stante le sue implicazioni sociali ed economiche, assumeva spesso i tratti del confronto serrato e talora dello scontro, tanto più acceso quanto più erano alti 1 In una bibliografia cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni qui si rinvia solo a Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Klapisch-Zuber, 1996, IX-X; Witthoft, 1996, 129-133; Muir, 1997, 31-44; Grubb, 1999, 22-23, 32, 42-48; Seidel Menchi, 2001, 18-22, 36; Donahue, 2007, 8-51; Lombardi, 2008, 21-22, 26-27, 30-31, 45-51; Orlando, 2010, 11-12, 65-66; Cristellon, 2010, 188-194. L'articolo e stato parzialmente ripreso in Orlando, 2014, 203-217. 2 Specifico sull'argomento e sul periodo in questione solo Seidel Menchi, 2004, 3-17. 306 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 gli interessi in gioco e le pressioni interne e/o esterne al negozio. In tal senso, la presen-za di un operatore matrimoniale, oltre a favorire dal punto di vista tecnico-operativo le trattative e a mettere in circolazione le necessarie informazioni, serviva a contenere le tensioni e a stemperare i contrasti impliciti nella contrattazione. La sua era una interces-sione indispensabile, in qualsiasi fase del processo matrimoniale fosse intervenuta: in primo luogo perché inseriva le parti in un contesto di interazioni e dipendenze - sociali, economiche e politiche - che le rendeva immediatamente riconoscibili, legittimandone l'azione agli occhi della collettività; in secondo luogo perché, assumendosi la responsa-bilità delle trattative, attivava procedure di avvicinamento tra le parti e di composizione delle {inevitabili) tensioni; infine e di conseguenza, perché riduceva gli spazi di contrasto, a vantaggio di un confronto disciplinato e composto tra i contraenti {Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Witthoft, 1996, 125-126). I PRELIMINARI MATRIMONIALI Tutta la fase ascendente del matrimonio pre-tridentino, culminante nei riti di forma-zione del coniugio - la promessa e lo scambio dei consensi -, era segnata da una stretta contrattazione tra le parti e animata da molteplici figure di mediazione. Si trattava per lo più di personaggi privi di una fisionomia specifica: parenti, vicini di casa, amici comuni, qualche volenteroso più o meno interessato, per la gran parte accomunati nelle fonti dalla medesima denominazione di mezzani. Niente li distingueva, quanto a profilo sociale, ambiente di appartenenza e preparazione tecnica, dalle parti che patrocinavano e a favore delle quali esercitavano la mediazione: agivano in buona fede, secondo prassi e abitudini consolidate dal tempo - seppur duttili e mutevoli e variabili da luogo a luogo -, facendo affidamento su conoscenze elementari del diritto in materia di negozi inter vivos, fidan-do piuttosto sulle proprie intuizioni, sull'esperienza e sulle convenzioni consolidate. Gli strumenti del loro agire erano codificati su modelli condivisi e plasmati dagli usi locali; la loro dimensione era quella del quotidiano, della contingenza delle reti sociali, dell'effet-tività delle situazioni {Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Seidel Menchi, 2004, 1-7; Caval-lar, Kirshner, 2004, 395-397; Niccoli, 2007, 54, 57). Anche in era veneta, infatti, era prassi arrivare al matrimonio (fatte salve le molti unioni informali e atipiche, assai documentate per tutto il basso medioevo) dopo una serrata negoziazione tra le famiglie coinvolte nella trattativa e una stretta contrattazione finanziaria. Tali preliminari erano condotti più spesso dai parenti maschi delle due case -padre, zio, fratello maggiore - o da mezzani {qualche volta da professionisti, come presto diremo), vale a dire pratici delle fasi di preparazione e patteggiamento introduttive al matrimonio, cui era affidato il compito, talora non semplice, di stringere un'alleanza tra le famiglie e raggiungere un accordo di massima sugli aspetti economici della transazio-ne {Rasi, 1943, 240-241; Molho, 1994, 182-185; Witthoft, 1996, 124-128; Muir, 1997, 33-34; Lombardi, 2008, 21-22; Orlando, 2010, 11-12, 65-66). Le trattative che avevano portato agli sponsali tra Elisabetta, figlia di Daniele mer-zario, e Marino Zabarella {Padova, 1448), erano state condotte direttamente dal padre di Elisabetta, che solo dopo una serrata negoziazione aveva concesso la figlia a Marino «in 307 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 suam legitimam sponssam et uxorem»3. Sempre sotto la direzione della famiglia della sposa si erano svolti i preliminari del matrimonio tra Giovanni da Fiume «zeponarius» e Bartolomea del fu Lorenzo da Firenze (Venezia, 1482). In quel caso era stato il fratello di Bartolomea, Domenico, frate dell'ordine dei minori, a tessere i primi intrecci della trama matrimoniale: nei patteggiamenti che avevano preceduto il coniugio Domenico aveva sta-bilito con lo sposo l'ammontare della dote - beni e sostanze per un valore di 200 ducati; inoltre, essendo la sorella vedova e madre di due figli, avuti dal primo matrimonio, aveva ottenuto da Giovanni l'impegno a «tenere in domo sua» i due minori, un bambino di tre anni e una bimba di poco più di un anno, sino al compimento del loro quindicesimo anno, «et ipsos alere, nutrire et educare usque ad dictam etatem omnibus suis laboribus, sumpti-bus et expensis», in cambio di un indennizzo di 200 ducati d'oro, «quos tenere debet ad galdimentum et illis posset uti, frui et gaudere ad libitum suum pro toto dicto tempore in recompensationem predictorum alimentorum» (ASPV, CM, vol. 5, fasc. i). Quando non erano i parenti a gestire le fasi, talora convulse, dei negoziati iniziali e degli accordi preliminari al matrimonio, il compito era delegato a comuni amici o a dei vicini, magari più influenti o stimati di altri, o solo più volenterosi, o forse più interessati a proporre un buon partito. Nel matrimonio tra Antonio di Stefano e Maria di Lotto (Monselice, 1376), le trattative che avevano preparato gli sponsali erano state affidate dalle rispettive famiglie a «comunes amicos ... providos et discretos», dai quali «fuit tractatum de copulando matrimonialiter predictos Anthonium et Mariam ... habito con-sensu predictorum de perficiendo dictum matrimonium»; gli stessi avevano poi reso noto il progetto matrimoniale alla comunità facendo le pubblicazioni nella chiesa di San Paolo «in presencia plurimorum» (ASPD, NC, b. 1, vol. 1). I preliminari delle nozze tra Maria Sanador e Francesco Talenti (Venezia, 1465), invece, erano stati inizialmente condotti da un vicino di Francesco, Antonio del fu Anastasio dalla Torre; questi, venuto a sapere che Maria, vedova e facoltosa (era proprietaria di case sfitte nella parrocchia di San Barnaba e titolare di investimenti consistenti sia presso i Procuratori di San Marco che i Signori al cattaver), intendeva riprendere marito, aveva avvisato Francesco, prospettandogli l'otti-mo partito e avviando i colloqui tra le parti. Il patrimonio della donna e la sua condizione di vedovanza, tuttavia, avevano presto complicato la vicenda, tanto da provocare una duplicazione degli spazi e delle figure di mediazione. Al primo mediatore se ne era cosi sovrapposto un secondo, una amica stretta di Maria, certa Peregrina; nella sua casa e sotto la sua egida le parti si erano incontrate, cosi soddisfacendo il desiderio di Francesco di vedere di persona la vedova e sincerarsi che fosse ancora, malgrado l'età, una donna pia-cevole e di buona presenza. Non le era affatto dispiaciuta, essendo peraltro «minus senex quam ipso»; anche Maria aveva manifestato un certo gradimento, incalzata da Peregrina che l'aveva rassicurata sulle condizioni economiche di Francesco. Per vincere le ultime resistenze delle parti era stata peró necessaria l'intercessione delle nobili casate dei Loredan e dei Querini, che erano intervenute ad arrangiare il negozio con tutto il peso del loro prestigio e del loro status; da ultimo, si era fatto ricorso anche alla mediazione di un 3 ASCP, A, b. 16, fasc. «1449. Processus cause matrimonialis Isabethe filie magistris Danielis merçarii cum ser Marino Zabarella». 3GS ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 parente stretto dl Marla, che aveva espresso ll pleno gradlmento alle nozze e applanato le ultime divergenze (e resistenze) economiche (ASPV, CM, vol. 2, fasc. 16). All'occorrenza, dunque, la rete delle medlazlonl poteva farsl plù fitta e artlcolata, affollandosi di figure diverse, tra loro complementan e sovrapponibili, in una moltiplica-zlone spontanea e funzlonale del puntl dl rlferlmento e del ruoll, seppur contlgul e lnter-scambiabili. Per esempio, le fasi introduttive del matrimonio tra Enrico Bruno, tedesco e Angela di Martino (Venezia, 1470), si erano svolte in maniera del tutto informale. In casa di vicini, una certa Margherita aveva interceduto presso Antonio Vignati, cui non di-spiaceva combinare matrimoni, chiedendogli se avesse un buon partito anche per Enrico, che desiderava pigliare moglle: «si tu podesse trovar moler qui a misser Rigo». Antonio aveva accettato di buon grado l'lncarlco e aveva voluto sapere «di che condition» la volesse; Enrlco non aveva posto condlzlonl partlcolarl, se non la garanzla che fosse una donna dabbene e di buona reputazlone: «e toria de ogni condition, purché la fosse bona, honesta et vertuosa». Antonio le aveva allora proposto la figlia di Martino, Angela, de-scrivendone la «condicionem optimam dicte iuvenis et elus facultatem». Si trattava a quel punto di verificare la disponibilità di Martino a dare la figlia in sposa ad Enrico e nel caso combinare le nozze. Proprio allora la vlcenda si era inaspettatamente complicata e aveva rischiato uno stallo prolungato; Martino, infatti, si era dimostrato riluttante alla proposta, non reputando i tempi ancora maturi per maritare la figlia: «e non la volo maridar anchora infina a 3 anni, perché l'è garzona et sola fia». Rlferlta la risposta ad Enrico, questi ave-va lncltato Antonlo a non deslstere e a contlnuare nelle trattatlve; per garantlrsl ll buon eslto del negozlo, aveva peró mobilitato alcuni suol protettorl nobili, dai quali aveva sperato dl ottenere la splnta declslva. Antonlo aveva cosi comlnclato un lntenso lavorlo di persuasione e convincimento della madre di Angela, mentre del padre si era occupato direttamente il nobile Andrea Contarini, che, avvalendosi del suo nome e prestigio sociale, aveva facilmente guadagnato un abboccamento con Martino nella sua bottega. Qui Andrea, presente la figlla, dopo aver pontlficato a lungo sulle vlrtù e le sostanze dl Enrlco, aveva finalmente ottenuto il consenso di Martino e Angela alle nozze con il suo protetto. Il matrimonio era stato celebrato di li a breve nella casa di Martino; Bernardo, un socio di Enrico, aveva fatto da sensale, chiedendo e ricevendo il consenso da entrambi gli sposi. Martino aveva infine benedetto quel coniugio; non senza tuttavia ricordare quanto difficili e fatlcosl fossero stati i negozl preliminari e come solo «per amor de ... misser Andrea Contarini e de misser Daniel de Leze e anchor per Antonio qua che si ha afatigado a que-sta cossa» avesse accondlsceso alle nozze (ASPV, CM, vol. 3, fasc. 5). In questo, come in diversi altri eplsodl simili, per non mancare al suo carattere strumentale di promozlone e tutela del matrimonio, l'lntercesslone aveva dovuto fare affidamento su una glrandola di figure e situazioni, sovente in stretta sinergia tra di loro; e in tale turbinio, una parte di primo plano l'avevano avuta i nobili, a cui da sempre era stata riservata la funzione di combinare i matrimoni dei subalterni, talora - come è stato rilevato -, con slittamenti evidenti dalla mediazione alla coercizione o altre forme di pressione e condizionamento più o meno pesanti4. 4 Cosi in particolare Seidel Menchi, 2004, 1-7. 309 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Man mano che si saliva nella scala sociale, la mediazione, pur fondando sempre sulla prassi e alimentandosi della quotidianità e della contingenza dei rapporti interpersonali e di gruppo, acquisiva tratti di maggiore riconoscibilità, sino a configurare una professione (seppur esercitata in modo discontinuo e occasionale), quella del sensale o golo, munita di una sua disciplina e autonomia. Ovviamente, anche il mediatore di professione era custode di un sapere giuridico modesto, talora rudimentale. La sua era una specializza-zione fondata tutta sulla pratica, non certo sulla preparazione tecnico-giuridica: tuttavia, in quanto profondo conoscitore del mercato matrimoniale e delle sue regole e figura au-torevole e qualificata di collegamento tra le parti, era del tutto strumentale al buon esito del negozio, specie in presenza di trattative lunghe e complesse, quali quelle tra rampolli delle casate nobiliari o delle famiglie cittadine più facoltose (Klapisch-Zuber, 1988, 114-115; Witthoft, 1996, 125-126; Seidel Menchi, 2004, 7-10; Niccoli, 2007, 61-63; Lombardi, 2008, 26-27; Orlando, 2010, 65-66). Chiunque se lo potesse permettere, non esitava ad ingaggiare un mediatore di pro-fessione per avviare e seguire una pratica matrimoniale. Nel connubio tra Ursula di Bartolomeo marangone da Capodistria e Francesco di Giacomo, detto Tedesco (Pado-va, 1443), a condurre i colloqui preliminari era stato, appunto, un sensale, tale Alvise da Curtarolo, daziere ai mulini di Torreselle, reclutato dalla famiglia di Francesco. Questi aveva convocato il padre di Ursula per fargli una proposta: al suo occhio consumato non era sfuggito che Bartolomeo teneva una figlia «idoneam ad accipiendum maritum»; per quella ragazza aveva pronto un buon partito, un giovane piacente, virtuoso e già ben istruito sulle cose del mondo, che non aspettava altro che un suo assenso per convolare a nozze con Ursula. A Bartolomeo, quella proposta non era affatto dispiaciuta; solo per la resistenza della figlia (spalleggiata dalla madre) aveva manifestato delle perplessità, che il sensale aveva immediatamente fugato, chiudendo in breve tempo il negozio con il consenso di entrambe le parti5. Pure nel doppio matrimonio celebrato tra Caterina e Antonia, figlie di Rizzo, precone comunale, e Bartolomeo e Bonaventura, figli di maestro Pasio strazzarolo (Padova, 1451) le trattative pre-matrimoniali erano state condotte da un operatore appositamente ingaggiato «ad faciendum contrahere parentellam inter filios magistri Pasii et filias ser Ricii preconis». Prima di avviare il negozio, il sensale si era sincerato dalla viva voce delle due ragazze che quel matrimonio fosse di loro pieno gradimento, ottenendo in risposta «quod erant contente facere totum id quod volebat pater eorum». Quindi, in rapida successione, aveva favorito l'accordo sui punti fonda-mentali del contratto, in particolare l'entità e le modalità di corresponsione della dote; infine, aveva presenziato alla cerimonia degli sponsali, celebrata davanti alla chiesa di Sant'Agnese, dove i genitori avevano confermato i propositi nuziali dei loro figli e si erano scambiati la reciproca promessa, sancita da una stretta di mano e dalla stipulazio-ne del contratto dotale6. 5 ASCP, A, b. 12, fasc. «Actus cause matrimonialis Turisellarum domini Antonii Pelegrini pro Ursula filia magistri Bartholomei marangoni». 6 ASCP, A, b. 19, fasc. Causa matrimoniale tra Ursula, figlia di Bartolomeo calegario, e Bartolomeo, figlio di maestro Pasio strazarolo. 31G ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Francesco del fu Antonio de Nigris, che da tempo tramava per congiungersi in matrimonio con Elisabetta di Giovanni Gurgura, vedova facoltosa (Mogliano e Venezia, 1515), per ottenere la prestazione di Cogno del fu Ugone Barbarosi di Mogliano, sensale, gli aveva promesso una provvigione di 10 ducati. Ricevuta la «commission de far questo mariazo», Cogno aveva messo in campo tutta la sua forza di persuasione e il suo mestie-re. Elisabetta, inizialmente perplessa e reticente - era vedova da molti anni -, lusingata dall'insistenza del mediatore e rassicurata sulle facoltá del pretendente, aveva alla fine accettato la proposta. Passati alcuni giorni lo stesso Cogno aveva celebrato il matrimonio nella casa della sposa, a Mogliano, chiedendo ad entrambi i nubendi di esprimere il consenso e il gradimento alle nozze. Dopo lo scambio dei consensi, i due avevano congiunto le mani in segno di approvazione; poi si erano ritirati in camera a consumare il matrimonio (ASPV, CM, vol. 15, fasc. 4). La cifra corrisposta al mediatore, 10 ducati, era peraltro abbastanza comune in area veneziana nei primi decenni del Cinquecento come compenso per tali servizi; era stata la stessa somma offerta a Ginevra Bindi, vedova di Giovanni, della contrada di San Severo, per combinare il matrimonio tra Giorgio de Ungaris e Marietta del fu Angelo Teutonico (Venezia, 1530), parcella che Ginevra aveva tuttavia rifiutato, non credendo opportuno farsi pagare per quella che riteneva una cortesia dovuta piuttosto che una prestazione soggetta ad onorario: «fia mia, non vago drio a questo, si poro far quelo tu desideri el faro volentiera» (ASPV, CM, vol. 29, fasc. o). Come nel caso appena illustrato, la mediazione matrimoniale, anche quella retribuita, non era una esclusiva unicamente maschile. Sebbene le fonti facciano riferimento preva-lentemente a sensali maschi, non mancano tuttavia attestazioni di operatrici professioniste donne. Donna era stata anche la mediatrice che aveva condotto le trattative matrimoniali tra Giovanni del fu Arsenio da Corfú e Mattea del fu Antonio Zambono (Venezia, 1505). Mattea aveva allora quindici anni; una «nuntia seu mediatrix nuptiarum», di nome Elena schiavona, aveva chiesto a sua madre se volesse maritarla, «eo quia sibi offerebat virum idoneum et convenientem iuxta ipsius conditionem et statum». Il buon partito proposto da Elena era un certo Giovanni, fattore dei Barbarigo, di ottime condizione e qualitá. La madre di Mattea, Benedetta, intenzionata a raccogliere maggiori informazioni su Giovanni prima di dare il suo consenso alle nozze, aveva incaricato una sua comare, di nome Elisabetta, pizzocchera, di verificare presso i vicini la relazione presentatale da Elena. Tutti gli interpellati avevano confermato trattarsi di un giovane di buoni costumi e ottima situazio-ne finanziaria, uno di quelli che tutte le madri avrebbero voluto come marito per le loro figlie: «fecerunt tam bonam et convenientem [informationem], ut asserunt, quod si ipse haberent filiam vel filias ipsam darent in uxorem ipsi ser Iohanni propter eius qualitatem et conditiones optimas». Rinfrancata dalle relazioni raccolte, Benedetta aveva cosi dato mandato ad Elena di combinare all'istante quel matrimonio (all'apparenza) cosi vantag-gioso. Sennonché, a matrimonio formato, Mattea e la madre avevano scoperto di essere state vittime di un inganno riprovevole: Elena, la mediatrice, aveva spacciato «dolose et fraudulenter» Giovanni da Corfú, famulo dei Barbarigo, che Mattea aveva sposato, con un suo omonimo, sempre a servizio dei Barbarigo, ma in qualitá di fattore; il Giovanni di buona condizione e fortuna che Elena durante tutte le trattative le aveva prospettato non era lo stesso Giovanni che poi Mattea aveva sposato, di posizione sociale inferiore e 311 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 peraltro in debito con la giustizia. Era stata l'operatrice, abusando della sua veste e della fiducia risposta nella sua funzione, ad escogitare l'imbroglio «malitiose et per dolum ... inducta ... a dicto Ioanne famulo», sapendo che se avesse proposto alla madre di Mattea il Giovanni più disgraziato, lei non avrebbe mai acconsentito al matrimonio (ASPV, CM, vol. 11, fasc. 15). Quella del mediatore rimaneva dunque una figura centrale nella formazione del matrimonio pre-tridentino. Risultava anche, tuttavia, una figura ambigua: tutta sostanziale e assai poco formalizzata, poco normata sul piano della responsabilità giuridica e sociale, sdoppiabile e sovrapponibile e sin troppo condizionata dalla buona fede di quanti ne eser-citavano la funzione. Per questo, come nell'episodio appena illustrato, poteva rivelarsi talora infida, invadente e traditrice: per la sua forza indiscussa di alterare gli equilibri e disciplinare i negozi, senza tuttavia essere bilanciata da adeguate difese socio-giuridiche, in mancanza delle quali era sin troppo facile provocare frizioni e conflitti, laddove l'isti-tuto avrebbe voluto ordine e concordia. LE FASI FORMATIVE DEL MATRIMONIO La mediazione, come già detto, intersecava il matrimonio non solo nella sua fase preparatoria, con una funzione in qualche modo regolatrice del mercato e di collegamento tra le parti, ma anche nella fase formativa e di pubblicizzazione del connubio. Anche in questo caso si trattava per lo più di figure prive di una connotazione tecnico-giuridica specifica, legittimate più dalla funzione e dal contesto che dalla professione o da una par-ticolare preparazione tecnica. I volti incontrati in occasione della promessa o dello scam-bio dei consensi erano gli stessi già incrociati negli stadi precedenti: padri, zii, parenti stretti, tutori, amici, vicini. Solo che, nel frattempo, tali operatori avevano aggiunto una ulteriore mansione a quelle originarie di intercessione e controllo dell'istituto coniugale, ovvero quella dell'officiante, in una commistione di ruoli difficile da districare; la veste del mediatore si era combinata con quella del celebrante, senza che tale concentrazione di funzioni risultasse incongrua o sconveniente. La responsabilità di officiare gli sponsali o il matrimonio non era una complicazione, semmai una variabile ulteriore della funzione originaria, vale a dire quella di far incontrare le parti e favorirne l'intesa. Nel momento di raccogliere le promesse o i consensi, il celebrante non faceva altro che portare a com-pimento l'opera di mediazione che lui stesso, o altri prima di lui, avevano iniziato, in una sovrapposizione e intercambiabilità di compiti e ruoli che potrebbe sembrare ambigua, ma era del tutto funzionale alla formazione della coppia e al perfezionamento della tran-sazione matrimoniale. Anche quando ad ufficiare il rito erano dei tecnici - un prete, come avrebbe voluto la chiesa, da tempo impegnata a sottrarre l'istituto al controllo della famiglia e dei gruppi parentali e ad imporre una sua competenza esclusiva sul matrimonio; o un notaio, se-condo le indicazioni del potere politico, intervenuto anch'esso per tempo sull'istituto per imporre norme giuridiche proprie e propri modelli di comportamento7 - la linea di 7 Rinvio qui solo a Orlando, 2010, 17-22 e alla bibliografía ivi riportata. 312 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 separazione tra mediazione e celebrazione rimaneva del tutto sfumata e indistinta. Il surplus di preparazione tecnica messa in campo da tali figure interferiva in termini di pub-blicizzazione dell'evento e di tutela giuridica del coniugio, non certo in quelli del rito né tantomeno delle funzioni esercitate. D'altronde, nel matrimonio pre-tridentino, gli unici ministri del rito-sacramento erano gli stessi sposi; tutto il resto serviva a dare spessore, consistenza e protezioni giuridiche al matrimonio, di fatto inserendosi nella dimensione della mediazione e del controllo dell'istituto, quella per cui chi celebrava il coniugio esercitava certo una funzione cerimoniale, ma prima ancora di sostegno sociale e tutela pubblica dell'accordo stipulato e di garanzia dei suoi contenuti formali (Klapisch-Zuber, 1988, 116-118; Seidel Menchi, 2004, 11-15). Ebbene, anche in area veneta a raccogliere i consensi e a presenziare al coniugio nella doppia veste di mediatore e cerimoniere era un sensale: qualche volta un prete; altre volte un notaio; con maggior frequenza un parente (di norma il padre della sposa) o un amico (magari il tutore della ragazza, se orfana dei genitori). Anche se raro, non era improbabile il caso che ad interrogare gli sposi fosse una donna, generalmente la madre della promessa. Addirittura, poteva capitare che a celebrare il rito fosse chiamata una persona di religione o confessione estranea al cattolicesimo latino: un greco ortodosso, come nel matrimonio celebrato a Venezia nel novembre del 1362 tra Zilio del fu Barto-lomeo Rosso da Padova e Cateruzza del fu Ronconello da Chioggia8; o un ebreo, come nella cerimonia nuziale svoltasi sempre a Venezia nel maggio del 1522 tra Alvise del fu Domenico Caravello e Diana Minio, figlia di Lorenzo (ASPV, CM, vol. 25, fasc. 7). Peraltro, la figura del cerimoniere non era né indispensabile né sempre presente; sovente, infatti, come nei molti matrimoni clandestini, erano gli sposi a pronunciare da se stessi il consenso mutuale, senza la mediazione di terzi o l'intercessione di parenti o amici (Rasi, 1943, 261-264; Seidel Menchi, 2001, 21-22; Lombardi, 2008, 40-41; Cristellon, 2010, 192-194; Orlando, 2010, 74-76). Nella maggior parte dei casi, dunque, a fare da sensale alla stipula del matrimonio era un parente stretto della sposa: il padre, lo zio paterno, il fratello maggiore, il congiunto che ne aveva la tutela. Quando non era un parente, erano più spesso un notaio (specie in terraferma) e in subordine un prete (sulla cui figura di mediazione torneremo più oltre nel testo), a svolgere tale ruolo di intercessione e garanzia nella stipula dell'accordo: erano allora loro a porre le domande formative del vincolo e riceverne l'assenso; a congiungere le mani degli sposi e a guidare le successive fasi dell'inanellamento e del bacio; infine, limitatamente al notaio, a formalizzare la sequenza matrimoniale con la redazione di un documento scritto. La funzione svolta dal notaio (ma in parte pure dal prete) non differiva in alcun modo da quella esercitata da un qualsiasi altro sensale, seppure il primo fosse provvisto di un bagaglio tecnico e di una preparazione specialistica del tutto sconosciuti ai mediatori comuni; solo si inseriva in un contesto (anche formulare) ben più rigido e formalizzato e disponeva di un'enfasi maggiore, derivante dal ruolo pubblico di cui era investito tale professionista. Per esempio, nello scambio dei consensi officiato nel Trevigiano tra Francesca di ser Vilio da Guarda e Albrigetto di Nicoló da Bavaria (Guar- 8 ASVE, N, b. 73, Atti Eugubio (de) Angelo fu Luca, nr. 19. 313 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 da di Montebelluna, 1346), ad interrogare gli sposi era stato appunto un notaio; questi aveva verificato l'impegno dei nubendi con un formulario tecnico e solenne. Dapprima la sposa: «in Christi nomine et beate Marie virginis a quibus descendunt omnia bona, dona Francisca filia ser Vilii de Guarda Montisbellune, verbo et voluntate ser Vilii vestri patris, presentis et volentis et vobis parabolam dantis, laudatis et vultis ser Albrigetum filium ser Nicolay de Bavaria in vestrum legitimum maritum?». Poi lo sposo: «Et vos ser Albrigetus laudatis et vultis dictam donam Franciscam in vestram legitimam uxorem?». Entrambi avevano risposto convinti «quod sic». A quel punto, il notaio aveva presenziato al rito dell'inanellamento e subito dopo aveva assicurato veste formale e valore legale al contratto consensuale, mediante la redazione di un atto notarile (Cagnin, 2004, 441). Subito dopo venivano, quanto a frequenza, i matrimoni celebrati da amici o vicini. Poteva trattarsi semplicemente di un conoscente di fiducia, un buon uomo (seppur di diversa confessione), come nel caso delle nozze tra i già incontrati Cateruzza da Chioggia e Zilio da Padova. In quel caso, Dimitri, greco, sensale «ad hoc electum», si era dapprima rivolto alla sposa chiedendole «dona Catharucia, vultis ser Zilium sartorem de Padua hic presen-tem in vestrum legitimum sponsum et maritum?»; questa aveva risposto «sic». Verificato il consenso di Cateruzza, il cerimoniere aveva diretto la stessa domanda allo sposo, che similmente aveva suggellato l'impegno con un «sic». Più spesso a celebrare le nozze era un vicino stretto della coppia. Nel matrimonio tra Caterina e Felice de Grassis (Padova, 1505), a sostenere la parte del «piedo», o sensale, era stato maestro Piero, barbiere, della stessa contrada; questi aveva interrogate gli sposi «se i se volevano uno et l'altro per marido et moier et tuti doi disse de si et se tochono insieme la man dextra et dicto Felixe con una vereta spoxó la dita Chaterina» (ASPV, CM, vol. 10, fasc. 5). Altrettanto spesso, il cerimoniere era scelto nella cerchia dei colleghi di lavoro dello sposo o dei suoi clienti. Cosi era stato nel connubio tra Margherita da Spalato e Giovanni «batioro» da Norimberga (Venezia, 1476), dove ad ufficiare le nozze era stato Domenico Saraco, pittore, solito servirsi nella bottega di Giovanni. In quell'occasione, era stato Domenico a porgere agli sposi le domande di rito: prima a Pasqua, se volesse Giovanni quale suo marito secondo il rito di santa madre chiesa, quindi a Giovanni; entrambi avevano espresso il loro gradimento. Scambiati i consensi, Giovanni aveva infilato una vera d'oro al dito di Pasqua, «eam desponsando» (ASPV, CM, vol. 4, fasc. 1). Infine, in caso di matrimoni interetnici o tra stranieri, non era affatto raro che a celebrare l'unione fosse un loro conterraneo. Era quanto avvenuto nel matrimonio tra Margherita da Traù e Alessandro del fu Alvise Orio (Venezia, 1505), dove a fare da sensale era stato Andrea Pastrovich, conterraneo di Margherita. Andrea, dopo aver chiesto e ot-tenuto il consenso da entrambi i nubendi, aveva loro congiunto le mani e poi ricevuto da Alessandro «una vera d'oro ... per sposar la dicta dona Margarita». Andrea aveva preso la vera e l'aveva affidata a Franceschina Prachina, incaricata di portare l'anello in chiesa e farlo benedire. Tornata Franceschina con la vera benedetta, Andrea l'aveva infilata al dito di Margherita, augurando agli sposi «in bona hora e in bona gratia pregio Dio ch'el possiati galdir largo tempo in paxe et sanità», in tal modo ribadendo che la sua funzione non era solo cerimoniale, ma altresi intercessoria e di garante degli impegni presi dalla coppia (e dai loro parenti) (ASPV, CM, vol. 14, fasc. 4). 314 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ... , 305-326 Seppur insoliti, non erano nemmeno eccezionali i matrimoni celebrati da donne (in particolare la madre della sposa). Per esempio, nel matrimonio tra Bartolomeo di Vinci-guerra della Vallagarina e Gada di Giovanni Lupo di Trento (Trento, 1444), ad ufficiare l'unione era stata una vicina e conoscente di Gada, Brunetta, moglie di Bonincontro lana-iolo di Trento; era stata la vicina a fare le domande di rito agli sposi, alle quali entrambi avevano risposto affermativamente «illari vultu»; era stata ancora lei a guidare la mano di Bartolomeo mentre questi infilava una vera d'argento all'anulare della sposa; era stata sempre lei, infine, a suggellare gli impegni assunti con un breve sermone e ad avviare i successivi festeggiamenti9. LA DIMENSIONE SOCIO-POLITICA DELLA MEDIAZIONE La mediazione, dunque, con la sua plasticità, il suo coinvolgimento nella quotidianità e nella contingenza, la sua capacità di intercettare e far emergere le dinamiche sociali e di gruppo, era del tutto funzionale al matrimonio pre-tridentino. Come qualsiasi altro rapporto di interscambio, anche il matrimonio aveva un bisogno fisiologico di operatori capaci di mediare e agevolare la relazione, potendo intervenire in qualsiasi fase di for-mazione (o squilibrio) della coppia, in funzione di raccordo tra le parti, di contenimento delle tensioni e di risoluzione dei conflitti. A ben vedere, tuttavia, la mediazione non si risolveva mai a livello individuate, bensi in una dimensione necessariamente corale e partecipata. Anche quando la funzione intercessoria era esercitata da un singolo opera-tore, questi si inseriva naturalmente in un contesto sociale ben più ampio. Come nei casi sopra illustrati, la narrazione slittava continuamente da una dimensione soggettiva ad una corale; il baricentro dell'azione si configurava sempre in uno spazio condiviso, affollato da figure diverse e complementan, dietro alle quali si stagliava preminente la comunità sociale, con le sue interazioni e i suoi propositi di controllo, garanzia e ordine. Laddove interveniva una mediazione, era tutta la comunità ad esserne, in qualche modo, coinvolta; essa, infatti, attivava un sistema di relazioni complesse, che rimandava in primo luogo alle organizzazioni famigliari e parentali, ai legami di vicinato, alla parrocchia e ai gruppi professionali, alle reti di patronato, etniche o confessionali, ossia ai network entro i quali si consumavano le dinamiche relazionali (compreso il matrimonio) e si regolavano i conflitti (Seidel Menchi, 2004, 15-16; Cavallar, Kirshner, 2004, 395-397; Lombardi, 2006, 587-595; Niccoli, 2007, 58, 64, 67). Nella maggior parte dei casi, dunque, la mediazione matrimoniale era una azione collettiva, dispiegata pressoché tutta nel segno del gruppo. Il mezzano, il sensale o il con-ciliatore di turno non facevano altro che dare voce e consistenza ai veri protagonisti della intercessione: la famiglia, il parentado, i vicini, i conterranei, i correligionari, i colleghi di lavoro. In tal senso la mediazione attivava logiche di controllo e disciplinamento oriz-zontali della coppia, operanti sin dalle formazioni sociali più elementari. Era proprio a tali livelli che il gruppo assumeva, in maniera indistinta, il ruolo di protagonista occulto delle pratiche di composizione e conciliazione della coppia, in una stretta contiguità dei piani 9 ASCP, A, b. 12, fasc. «Bartholomeus filius Vinciguere de Muzio». 315 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 di azione con i poteri costituiti e in una combinazione funzionale dei ruoli e delle figure in azione, tra loro compatibili e interscambiabili. Ogni volta che una coppia si formava, o quando entrava in crisi e rischiava di sfasciarsi, o anche quando sembrava sbagliata e male assortita, il gruppo, con la sua approvazione o insofferenza, interveniva in maniera sensibile nelle dinamiche in atto, condizionandone gli esiti finali. La comunità intera fun-geva in quei casi da gruppo di pressione, ricorrendo talora a pratiche intercessorie dirette, talaltra a quelle indirette o meno formali, quali la mormorazione, la diceria, il gossip (Fer-raro, 2001, 6-13; Cowan, 2007, 22-24, 41-42, 88, 141, 148-149; Cowan, 2008, 1-21): una sorta di coscienza collettiva, informata dagli stessi valori culturali degli sposi, capace di ingerirsi nelle dinamiche relazionali, sino a disciplinarne azioni e reazioni10. Per esempio, nella vicenda che aveva avuto per protagonista Giovanni Domenico da Rovere (Venezia, 1512), responsabile di un matrimonio plurimo, le reti di vicinato11 ave-vano avuto un ruolo fondamentale nella composizione del conflitto e nel disciplinamento del caso. Da tempo era sulla bocca di tutti, nella parrocchia di San Cassiano, che Giovanni Domenico teneva contemporaneamente tre mogli in città; questo aveva creato sconcerto ed imbarazzo tra i vicini, che avevano dato sfogo alla loro insofferenza attraverso un intenso chiacchierio. Un amico e vicino di Giovanni Domenico, Simone da Treviso, si era cosi fatto portavoce di quel disagio, chiedendone ragione all'interessato. Questi aveva ammesso la sua colpa e confidato all'amico tutto il suo smarrimento: «e son intrigà cum tre femene, cum una griega [Camilla] sta a San Raphael, una da Sancto Apostolo [Angelica], la qual è una bella dona, e cum Bona [da Zara], e non so come debio far, qual che debio tuor». Aveva anche cercato di giustificare quel suo comportamento, agli occhi di tutti scorretto, facendo intendere che non era del tutto voluto; semplicemente la situazione gli era sfuggita di mano. In sostanza era capitato che mentre praticava con Camilla greca di San Raffaele, era giunto in casa un fornaio, il quale aveva chiesto il motivo della sua presenza colà; la greca aveva prontamente risposto che era suo marito; lui, con un attimo di disorientamento in più, aveva confermato quella versione, «tamen non era vero». I due avevano poi dato la stessa spiegazione ad altri vicini «che me trovavano là in caxa, che la era mia moglier, et questo per coverzer el fatto mio». Di chiarimento in chiarimento, la loro unione aveva ottenuto l'accreditamento della vicinia, che ne aveva riconosciuta la validità. Sennonché, mentre praticava con Camilla, Giovanni Domenico aveva già da qualche tempo «dà la man, presenti certi homeni et done», ad Angelica, ma soprattutto aveva in piedi una relazione pluriennale con Bona, alla quale «l'è quatro anni che li ho promesso e quella me par che la sia mia moglier et che habia più raxon cha le altre». A quel punto Simone aveva esortato Giovanni Domenico a regolarizzare al più presto la situazione: «fradello, metite la man sul pecto et paga la tua consciencia, el par che la prima debia esser tua moglier». Non andata a buon fine la mediazione di Simone, era intervenuta di rincalzo l'intercessione di Antonio del fu Andrea, sostituto diacono nella chiesa di San Cassiano. Antonio, assistito dallo stesso 10 Per un confronto: Capp, 2003. 11 Sulla vicinia quale elemento aggregativo e di mediazione della societa si rinvia in breve a Crouzet-Pavan, 1992, 382, 580; Romano, 1993, 199-200, 203-205; Ferraro, 2001, 5-6; Hacke, 2004, 23-24, 79-81; Franceschi, Taddei, 2012, 209-212. 316 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Simone, aveva ammonito Giovanni Domenico a risolvere la questione, invisa a Dio e di grave turbamento per gli uomini, «digando tu stai in pecado mortal, Dio anchora te punirà». Davanti allo smarrimento dello sposo, i due mediatori gli avevano chiesto, quale circostan-za dirimente, a chi per prima avesse «dà la man»; avuto il nome di Bona, entrambi avevano convenuto che «se tu a la prima hai dà la man a Bona» era quello il vincolo che ora avrebbe dovuto formalizzare. Solo a quel punto la complessa opera di mediazione e composizione messa in atto dalla vicinia, attraverso il ricorso al gossip e l'allertamento di operatori scelti tra le proprie fila, aveva ottenuto il suo scopo: con la decisione di Giovanni Domenico di solennizzare in chiesa il connubio con Bona da Zara, celebrato di li a qualche giorno da pre' Luca Donà nella chiesa di San Cassiano - alla presenza di molte persone, probabilmente le stesse che avevano esercitato la persuasione e fatto pressione sullo sposo -, solennizzato dal rito dell'anello e subito appresso consumato12. Anche in termini di codici culturali, linguaggi e strumenti impiegati, la mediazione si inseriva in un quadro dominato dalle interazioni orizzontali e partecipate: un sistema di scambi, mutualité e sinergie circolare e paritetico, in cui il mediatore non assumeva (quasi) mai una posizione gerarchicamente distinta dalle parti contraenti, condividendone generalmente status, profilo sociale e dimensione culturale. Come nell'episodio appena illustrato, gli intermediari e i pacieri erano essi stessi parte ed espressione di quella forma-zione sociale - in quel caso la vicinia - che li aveva investiti della regolazione del negozio o della composizione del conflitto; figure dunque sostanzialmente simili in termini di posizione, ceto, competenza e cultura di riferimento, le stesse che abbiamo visto, nei casi di sopra riportati, confondersi quasi indistintamente nelle comunità di cui erano state por-tavoce. Nemmeno quando la funzione mediatoria era esercitata da persone superiori per status, ricchezza e preparazione tecnica, come nel caso di membri dell'aristocrazia o della chiesa, si realizzava una preminenza gerarchica effettiva di questi su quelli, in quanto gli uni e gli altri condividevano codici culturali, linguaggi, bisogni e aspettative comuni, specie in fatto di matrimonio e famiglia. Anche allora le distanze erano attenuate dalla vi-cinanza fisica e dalla condivisione di valori comuni, pur in un contesto in cui l'ascendenza sociale, libera di esercitare il proprio carisma, si traduceva in potere e autorevolezza, con slittamenti frequenti dalla mediazione alla coercizione o altre forme di pressione e condi-zionamento dei subalterni più o meno pesanti (Seidel Menchi, 2004, 4-7)13. Nei casi già incontrati delle nozze tra Maria Sanador e Francesco Talenti (Venezia, 1465), ed Enrico Bruno e Angela di Martino (Venezia, 1470), ad arrangiare il matrimonio, con funzioni di supporto o supplenza dei mediatori assoldati dalle parti, erano stati appunto dei nobili. Nel primo episodio l'intercessione nobiliare era servita a vincere le ultime resistenze delle parti, ancora indecise sulla convenienza dell'unione e non ancora pienamente d'accordo sui termini economici della transazione (ASPV, CM, vol. 2, fasc. 16). Nel secondo, l'intervento di membri del patriziato lagunare, nella fattispecie i Conta- 12 ASPV, CM, vol. 12, fasc. Bona da Zara, di Santi Apostoli e Camilla greca, di San Raffaele vs. Giovanni Domenico da Rovere. 13 Per alcuni episodi, relativi alla Verona pieno cinquecentesca, si rinvia a Eisenach, 2004a, 269-303; Eisenach, 2004b, 134-177. 317 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., S05-S26 rini e i Da Legge, aveva avuto un ruolo di primo piano nella formazione del matrimonio, in stallo dopo i primi abboccamenti tra le parti per la reticenza del padre di Angela ad acconsentire al coniugio, stante la tenera età della figlia (ASPV, CM, vol. 3, fasc. 5). Nella vicenda matrimoniale che aveva visto come protagonisti Giovanni Battista Rizzo e Anastasia da Zara (Venezia, 1510), invece, la mediazione di un nobile, in quel caso Leonardo da Molin, presso il quale Anastasia prestava servizio come domestica, si era esercitata con tale prepotenza e malanimo da provocare infine la reazione insoddisfatta della parte dan-neggiata, che aveva preteso l'annullamento del vincolo da parte del tribunale patriarcale. A dire di Giovanni Battista, infatti, il mezzano gli avrebbe fatto credere che Anastasia fosse «solutam» al momento delle nozze, mentre lei aveva già un matrimonio formato alle spalle, celebrato quand'era ancora in patria. Giovanni Battista si era molto lamentato con l'intermediario per quella sua (deliberata) omissione, accusandolo di averlo voluto consapevolmente ingannare; sino a cercare poi (e quasi sicuramente ottenere) giustizia nel foro ecclesiastico di competenza (ASPV, CM, vol. 18, fasc. o). Assieme ai nobili, pure i parroci e il clero in cura d'anime ricoprivano un ruolo so-stanziale nelle pratiche di mediazione matrimoniale e di composizione dei conflitti. Tale funzione era strettamente legata all'ufficio della cura d'anime e in particolare all'obbligo della confessione annuale, introdotto dal IV concilio Lateranense (1215), che aveva for-nito ai parroci degli strumenti imprescindibili di controllo e direzione delle coscienze e un peso crescente nel disciplinamento degli istituti del vivere associato, ivi compreso il matrimonio. Specialmente il sacramento della confessione aveva da allora messo soven-te il parroco nella condizione di esercitare, con crescente zelo, una azione mediatrice e conciliatrice del matrimonio: intervenendo nelle situazioni ambigue o di conflitto; am-monendo le parti al rispetto degli obblighi assunti; regolarizzando i rapporti illegittimi o informali; facendo pressione sulle coppie in crisi per scongiurare o comporre eventuali conflitti; istruendo, infine, la coppia sulla natura e le finalità del sacramento matrimoniale (Romano, 1993, 141, 154; Cristellon, 2003, 858-863, 880-884; Lombardi, 2006, 584-586; Cristellon, 2010, 153-165, 183-184). Giorgio da Zara, residente nella parrocchia di San Moisè (Venezia, 1516), si era tra-sferito da qualche anno in laguna, lasciandosi alle spalle, nella sua città natale, un matrimonio sbagliato (la prima moglie era fuggita di casa, facendo perdere le tracce). Una volta a Venezia aveva instaurato una convivenza more uxorio con una sua conterranea, Elena da Spalato, con la promessa, in caso di morte certa della prima moglie, di regolarizzare immediatamente il loro rapporto. Per anni aveva continuato «in tali illicito et damnato comertio», astenendosi nel frattempo dall'accostarsi alla confessione e alla comunione, consapevole di vivere nel peccato. Alla fine si era risolto di confidare la sua angoscia al proprio padre spirituale, pre' Pietro, officiante nella chiesa di San Fantino, al quale aveva esposto il caso, impegnandosi «quod si posset cum bona conscientia contrahere matrimo-nium cum prefata Helena Spalatense libenter hoc faceret ad finem liberandi se a peccato in quo tamdiu perseveraverat». Il confessore l'aveva rassicurato che si sarebbe informato sugli aspetti giuridici della vicenda; quindi, del tutto a sproposito, gli aveva detto che non era tenuto ad aspettare la prima moglie (fuggitiva) se non per sette anni, passati i quali era in sua libertà «cum bona conscientia contrahere matrionium cum prefata Helena 31S ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Spalatense», persuadendolo anzi a regolarizzare al più presto la loro unione, per liberarsi dal peccato. Giorgio, rassicurato dalle parole del confessore e credendogli «prout credere poterat et debebat», aveva infine contratto nuovo matrimonio con Elena da Spalato nella contrada di San Moisè (ASPV, CM, vol. 18, fasc. e). In questo, come in altri casi simili, l'azione mediatrice e conciliatrice dell'uomo di chie-sa era stata favorita dalla vicinanza del clero secolare alla vita dei laici, in un contesto in cui gli uni e gli altri condividevano gli stessi codici (e gli stessi stereotipi) culturali: anche in termini di ignoranza delle leggi della chiesa e delle norme del diritto canonico in materia matrimoniale, per cui un prete, interpretando gli umori e le consuetudini della sua gente e facendosene carico, poteva ammettere, contro ogni legge, che un'assenza prolungata del co-niuge potesse bastare a sciogliere un matrimonio e a formarne uno successivo. È l'ennesima conferma di come in tali figure, sebbene superiori per status, grado e preparazione tecnica, la diversità di posizione gerarchica non implicasse una difformità di riferimenti culturali, specie in fatto di matrimonio e famiglia. Al contrario, il clero sembrava condividere appie-no, in molti casi, la cultura laica del matrimonio, che riconosceva a fatica l'indissolubilità del vincolo cosi come inteso dal diritto classico della chiesa, continuando invece a considerare il coniugio come un contratto da formare e sciogliere secondo necessità e la rottura dell'obbligazione come «un fatto privato, oppure come un processo che d[oveva] essere gestito dai reticolati parentali e vicinali» (Cristellon, 2003, 861-862, 880-884; Cristellon, 2008, 400-404; Cristellon, 2010, 16, 28-33, 104-106, 143-146, 176-183). Nell'episodio che aveva avuto come protagonisti Pietro di Bartolomeo da Brescia e Caterina schiavona, vedova di Andrea da Cattaro (Venezia, 1515), invece, l'azione del confessore, con una coscienza ben maggiore di quella espressa nella vicenda precedente, aveva rivendicato la piena competenza dell'autorità ecclesiastica sui casi di matrimoni controversi e ribadito il principio, non sempre riconosciuto, che solo la chiesa poteva pronunciarsi sulla legittimità del vincolo e sciogliere l'obbligazione mutuale; essa, inoltre, aveva costretto le parti, coinvolte in una relazione adulterina, poi sfociata in matrimonio, ad un profondo la-voro di introspezione, che aveva dato frutti efficaci in termini di responsabilizzazione della coppia (anche se non ancora in quelli del disciplinamento del loro rapporto). Un giorno del 1515, pre' Filippo di Fiandra, canonico regolare della Congregazione di San Salvador, aveva ascoltato la confessione di Caterina. Ella gli aveva confidato, «per modum consilii», che da tempo viveva nel peccato e non si comunicava; infatti, pur desiderando vivere da buona cristiana, era stata ammonita «che la non se poteva comonicar», in quanto «l'haveva habudo da far più volte cum el predicto Piero samiter», ancora vivo suo marito Andrea, «et cum dicto Piero haveva pratica et consuetudine et era da lui cognosciuda carnalmente». Il confessore le aveva confermato che, finché persisteva nella sua relazione adulterina, non si poteva comunicare, «et che li era forzza lassar tal pratica et al tutto non si pensar più di lui». Caterina gli aveva promesso di metter fine alla relazione; sulla base di tale impegno era stata assolta e si era comunicata. Qualche mese dopo, essendo venuto a morte il marito legittimo, Caterina e Pietro si erano sposati con un matrimonio clandestino. Nutrendo ancora dubbi sulla liceità della loro unione, Caterina si era di nuovo rivolta a pre' Filippo. La questione -le aveva spiegato il frate - era se la promessa di matrimonio, che i due si erano scambiati, era intervenuta vivente il marito o dopo la sua morte: nel primo caso il matrimonio sarebbe 319 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 stato illegittimo, nel secondo pienamente valido. Dopo qualche giorno, pre' Filippo aveva ricevuto la visita dello stesso Pietro. A Pietro il sacerdote aveva ribadito che se lui e Caterina si erano scambiati i consensi, il matrimonio era legittimo. Pietro aveva tuttavia obiettato che la promessa, contrariamente a quanto sostenuto da Caterina, era stata pronunclata «in tempo che viveva suo marido Andrea». A quel punto il confessore non aveva potuto che rinviare la questione al tribunale patriarcale, il solo competente a dirimere un matrimonio tanto contro-verso: «questo è un altro par de manege; se l'è cosi va dal patriarcha et fa desfar le nozze» (ASPV, CM, vol. 18, fasc. i). IL TRIBUNALE MATRIMONIALE COME FORO DI MEDIAZIONE L'ultimo stadio dl medlazlone-conclllazlone del matrimonio, quando dubblo, trabal-lante o in crisi, era rappresentato, dunque, dal tribunale. Il ricorso alle istituzioni giudizia-rie dl competenza, infattl, permetteva, tra le pleghe del processo e prima dl arrivare ad una soluzione giuridica, di riformulare i termini del contenzioso ed avviare forme alternative dl intercessione e pacificazione. A partire dal procedimento gludlzlarlo vi erano diverse altre possibilità, suppletive o integrative del tribunale, di mediazione e composizione delle contese: lo stesso giudice ecclesiastico se ne faceva spesso promotore, eludendo o adat-tando i meccanismi risolutivi del giudizio con strumenti alternativi dl conciliazione. In tal modo, la giustizia dl apparato dlveniva essa stessa strumento dl presslone per indurre le parti a ragglungere un accordo, in una stretta sinergia tra diverse figure dl mediazione -giudice, parroco, confessore, parenti, amlcl, vlclni - e una forte interazione tra le diverse forme dl composizione (Seidel Menchi, 2004, 17; Cristellon, 2003, 871-877; Lombardi, 2006, 577-578, 581-583, 587)14. Poco importava se la mediazione del giudice provocava una interruzione delle procedure ordinarie e la risoluzione del conflltto senza l'emanazlone dl una sentenza (e questo nonostante il divieto, sancito dal diritto canonico, di risolvere le cause matrimoniali con un compromesso tra le parti): contava piuttosto glungere ad una conciliazione, dentro o fuori del processo che fosse; importava ribadire l'lndlssolubllltà del vlncolo e vigilare che la norma venisse rispettata; interessava mettere fine a dissidi che minacciavano la pace sociale e la stabilità dell'istituto matrimoniale, nel contempo ribadendo il valore sacramentale del mutuo consenso, quando scambiato liberamente e in maniera consapevole dagll sposl. Glusto per tale motivo, il giudice, dlsmessa la veste ufficiale e indossata quel-la di pastore e mediatore o, come recitano le fonti, di arbiter et amicabilis compositor, non esitava, prima del processo o durante lo stesso, a incoraggiare trattative e accordi, «fino a glungere talvolta a ratificarli formalmente con una sentenza che non faceva che confermare le decisioni prese dal litiganti»15. 14 Più in generale sull'infragiustizia si rinvia brevemente a: Zorzi, 2001, 16; Sbriccoli, 2001, 349; Zorzi, 2003, 203-205; Povolo, 2004, II, 49; Vallerani, 2005, 16, 33, 114, 140-141, 167-199, 231-233; Meccarelli, 2007, 585-592. 15 Lombardi, 2006, 590-595 (da cui la citazione, 591) e in particolare, per Venezia, l'utilissimo lavoro di Cristellon, 2003, 851-858. 320 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 Pietro e Caterina, protagonisti confusi del presunto matrimonio veneziano di cui si è appena detto, dopo aver sottoposto il loro caso ad un confessore, su sollecitazione di quest'ultimo si erano rivolti direttamente al vicario spirituale e giudice del tribunale patriarcale, Ludovico Braino, dottore di decreti. Il colloquio si era svolto in maniera del tutto informale: a procedimento giudiziario non ancora avviato; fuori dalle aule del tribunale; nella dimensione confidenziale e riservata di un consulto ottenuto nell'a-bitazione stessa del giudice. Tra quelle mura, il vicario aveva spiegato alle parti che se la promessa, seguita da consumazione, era stata proferita dopo la morte del primo marito di Caterina (Andrea), il matrimonio era del tutto legittimo. Nemmeno il rapporto adulterino consumato tra i due ancora vivente Andrea o l'obiezione di Pietro di avere solo simulato la promessa, per scongiurare l'interruzione della relazione sessuale mi-nacciata da Caterina in caso di mancata regolarizzazione del loro legame, avevano la forza di inficiare, per il diritto canonico, il loro coniugio. Pietro aveva accolto lo sforzo di mediazione esercitato dal giudice con una certa avversione e un conato di sconforto, in quanto nel frattempo aveva stretto un nuovo vincolo con un'altra donna: «che faró 10 che ho tolto una altra zovene per moglie publicamente». A fatica il vicario gli aveva spiegato che quel secondo matrimonio era del tutto illegittimo agli occhi della chiesa, stante l'impedimento del vincolo precedente; solo in caso di assenza di prove certe del connubio con Caterina, quel matrimonio avrebbe acquisito validità. Pietro ne era stato rinfrancato, in quanto alla promessa fatta a Caterina non erano stati presenti testimoni (ASPV, CM, vol. 1S, fasc. i). Rimane difficile stabilire la frequenza di tali interazioni tra attività giurisdizionale ordinaria del giudice ecclesiastico e pratiche di mediazione esterne al processo, che paiono comunque abituali e del tutto funzionali alla composizione dei conflitti matrimoniali. Il giudice assumeva in tal caso una funzione prevalentemente pacificatrice e di controllo, intesa a favorire e nel caso convalidare gli accordi privati intervenuti tra le parti, cosi estendendo, con una certa elasticità, i propri margini di azione oltre gli spazi, ben più rigidi e formalizzati, concessi dal procedimento giudiziario. Troviamo cosi giudici dispo-nibili, come nel caso appena illustrato, a ricomporre matrimoni dubbi o in crisi operando tra le pieghe del processo; o solleciti a raccomandare forme di pubblicizzazione e solen-nizzazione del vincolo in caso di matrimoni clandestine o segreti; o pronti a celebrare essi stessi matrimoni controversi per smorzare la carica di violenza che li aveva imposti (Cristellon, 2003, S77-SS0). Si verificava in tal modo uno slittamento dei piani di azione: dal processo, alle sue fasi preliminari e introduttive; dalle procedure ordinarie ai sistemi di sospensione o interru-zione dei procedimenti giudiziari; dal tribunale ai suoi spazi esterni. Era in particolare tra i preamboli {o le pause) del processo che più spesso si esercitava la funzione mediatrice del giudice, favorita dalle sue responsabilità pastorali e improntata al precetto canonico del favor matrimonio, con l'effetto, talora, di evitare il contenzioso o di bloccarne la pro-secuzione. Ad una donna che, in via del tutto confidenziale, aveva confessato al vicario di non volere il marito; o ad un'altra che, dopo poche settimane di convivenza, aveva mani-festato un disagio tale da chiedere allo stesso se vi fossero i margini per una separazione: 11 giudice, nella veste di paciere, aveva semplicemente preteso da entrambe il ripristino 321 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 della coabitazione, cosi scongiurando sul nascere l'avvio di un procedimento giudiziario ordinario (Cristellon, 2003, 858-863). Giusto confidando nella funzione del giudice quale mediatore e regolatore degli istitu-ti della convivenza sociale, Arsenio greco (ortodosso), sposo confuso di Giacomina (Venezia, 1508), aveva richiesto un confronto informale, negli ambienti di curia, con il vicario del patriarca di Venezia. Al vicario egli aveva affidato tutte le sue perplessità di marito: «lui haveva dado la man a una dona, et perché la tegniva vita inhonesta el domandava a misser lo vicario se per tal causa lui la podeva lassar et maridarsse». La richiesta, dal suo punto di vista, era del tutto legittima, rimandando ad un sistema di diritto, quello cristiano orientale, che da sempre aveva ammesso la possibilità del divorzio in un matrimonio formato e consumato: l'adulterio, cui Arsenio alludeva, era tra le cause che giustificavano il divorzio in favore del coniuge innocente. Al contrario, la chiesa latina concedeva, per lo stesso motivo, la semplice separazione di letto e di mensa tra i due coniugi. Naturalmente, a quella domanda, solo apparentemente ingenua o inopportuna, il vicario aveva risposto ribadendo le posizioni del diritto canonico occidentale: «se lui li haveva dado la man, etiam che la non menasse bona vita, i non se podeva separar né partisse uno de l'altro, et che altri cha solo Dio non porave partir questo matrimonio» (ASPV, FC, vol. 9)16. Nel caso specifico, oltre a tentare una composizione del conflitto per le vie brevi e ufficiose, il giudice si era avvalso dell'episodio per svolgere una funzione divulgativa del diritto canonico romano in fatto di matrimonio: di fronte ad un marito ignaro della normativa, la prima preoccupazione del giudice-pastore era stata quella di spiegare la regola canonica, confidando che tanto potesse bastare a mettere fine al contenzioso e a ridare certezza e stabilità ad un rapporto incerto. Peraltro, e per finire, la mediazione rientrava in qualche modo tra gli stessi esiti pos-sibili del processo ordinario: cosi, per esempio, quando un giudice emetteva una sentenza di validità di matrimoni segreti o clandestini, non faceva altro che svolgere «una funzio-ne, istituzionalmente riconosciuta di mediazione sociale», in quanto «promotore e garante della solennizzazione dell'unione, funzionale all'ordine pubblico»; o quando decideva per una soluzione pragmatica del contenzioso, in qualche modo suggerita dai contendenti, allo stesso modo recitava un ruolo di intercessione, dando rilievo processuale a forme di composizione frutto sostanzialmente di una stretta contrattazione tra le parti. Poteva cosi accadere che ad un magistrato fosse delegata, in sede di giudizio, la scelta di una moglie ad un uomo conteso da due spose (Venezia, 1463); con le parti, incapaci di trovare da se stesse una composizione amichevole, disposte a rimettersi nelle mani del magistrato e a ricevere da lui la soluzione di un caso altrimenti difficile da sbrogliare (Cristellon, 2003, 864-866). 16 L'episodio e la sua contestualizzazione in Orlando, 2010, 205-206 (cui si rinvia anche per la bibliografia); ma cfr. pure Cristellon, 2003, 859-863; Cristellon, 2010, 142-144. 322 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 PRIMERI POSREDOVANJA IN NADZORA POROK V PREDTRIDENTINSKEM OBDOBJU Ermanno ORLANDO Universita di Verona, Dipartimento Tempo, Spazio, Immagine, Societa, Via San Francesco 22, 37129 Verona, Italija e-mail: ermanno.orlando@alice.it POVZETEK Članek analizira različne oblike posredništva in nadzora porok v predtridentinskem obdobju, s posebnim poudarkom na območju Benetk in Veneta. Zakonsko zvezo, institut družbene ureditve, ki zajema medsebojno menjavo (posebej še preselitev žensk, prenos blaga, zavezništev in solidarnosti iz ene sorodstvene skupnosti v drugo), je v odprti in spreminjajoči se strukturi določal zgoščen in strukturiran sistem zaščit in posredništev. Njihov namen je bila umestitev zakonske pogodbe v mrežo odnosov, ki bi zmanjševali nasprotja in jo legitimirali v očeh skupnosti. Posredništvo je bilo prisotno na vseh ravneh, od predporočnega pogajanja do poročne obljube, od obredov v čast dogovora do poravnave nesoglasij, in je bilo temeljnega pomena za uspešno delovanje sistema. Zmanjševalo je napetosti med stranmi, dajalo je prednost urejenemu in formalnemu soočanju, ki je bilo temeljnega pomena za dosego cilja (trdnost družin, utrjevanje sorodstvenih mrež, za občo spravo). V prispevku so raziskani posamezni, v sistem vključeni posredniški liki, njihove značilnosti in zveze, katerih del so bili, v kontekstu, v katerem je bila v mediacijo vključena celotna skupnost in v katerem so bili liki posameznih akterjev, glede na hierarhične odnose in referenčne kulturne kodekse, v horizontalni dimenziji skupine, družine, rodbinskih zvez in sosedskih mrež, nejasni. Ključne besede: mediacija, nadzor, poroka, pozni srednji vek, družina, sosedstvo, cerkveno sodišče 323 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Ermanno ORLANDO: PRATICHE DI MEDIAZIONE E CONTROLLO DEL MATRIMONIO ..., 305-326 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASCP, A - Archivio Storico della Curia Vescovile di Padova (ASCP), Curia, Actorum civilium, Acta (A). ASPD, NC - Archivio di Stato di Padova (ASPD), Notarile, Notai di curia (NC). ASPV, CM - Archivio Storico Patriarcale di Venezia (ASPV), Curia, Sezione Antica, Causarum Matrimoniorum (CM). ASPV, FC - ASPV, Curia, Sezione Antica, Filciae Causarum (FC). 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Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 197-214. 326 Received: 2011-06-25 Original scientific article ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 UDC 929.7:392.5(497.4)"17" PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO V PREDSTAVAH POZNOBAROČNEGA SVETOVLJANA Dušan Kos Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Zgodovinski inštitut Milka Kosa, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenija e-mail: dusan.kos@zrc-sazu.si IZVLEČEK V18. stoletju so morali mladi iz starih kranjskih plemiških družin med iskanjem zakonskih partnerjev pazljivo krmariti med statusnimi in materialnimi strategijami staršev in svojimi intimnimi željami. Večina se je morala ukloniti staršem, tam, kjer je starševska avtoriteta manjkala, pa so se poročali skoraj samostojno ali pa se pri mehčanju staršev posluževali posredništev uglednih znancev. Posrednik je z neformalnimi kompromisi in nasveti pomagal ohraniti ravnotežje v družinah. Načela in delovanje posredništva poskuša avtor predstaviti na primeru zapisov v dnevniku in korespondenci uglednega politika Franca Henrika pl. Raigersfelda, ki je bil sredi 18. stoletja najpomembnejši plemiški družabni medij na Kranjskem. Z njegovim sodelovanjem v poročnih in zakonskih težavah drugih oseb poskuša pokazati na metode vzdrževanja in sooblikovanje plemiških poročnih in zakonskih mentalitet zunaj velikih evropskih kulturnih centrov. Ključne besede: poročno posredništvo, ločitve, plemstvo, Kranjska, 18. stoletje LE SPOSE VENDUTE DEL BARONE RAIGERSFELD: LA MEDIAZIONE MATRIMONIALE NELLA VISIONE DI UN CITTADINO COSMOPOLITA DEL PERIODO TARDOBAROCCO SINTESI Fu soprattutto all'interno delle vecchie casate aristocratiche che andd acuendosi il conflitto generazionale durante l'instaurarsi dello stato assolutista e la comparsa della figura del sovrano visto come patriarca famigliare negli stati ereditari del XVIII secolo. Per la maggior parte, questi giovani uomini si dovevano piegare alla volontá dei genitori e solo nei casi in cui l'autoritá delle famiglie veniva a mancare, essi erano liberi di esprimere promesse di matrimonio e di fidanzamento, oppure era necessario ricorrere alla mediazione dei sonoscenti influenti, favorevolmente orientati nei confronti dei loro desideri. Il mediatore mediante compromessi informali aiutava a mantenere la pace in seno alle famiglie. Le procedure e gli estiti di tale dipo di mediazione si possono evincere 327 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 dalla corispondenza dell'illustre politico lubianese Franc Henrik nob. Raigersfeld. Ator-no alla metà del XVIII secolo Raigersfeld svolgeva instancabilmente anche la funzione di una specie di terapevta famigliare in Carniola. Parole chiave: mediazione matrimoniale, il divorzio, la nobiltà, Carniola, XVIII secolo Med velikim reformiranjem države v 18. stoletju so se v habsburških dednih deželah znotraj starih plemiških družin zaostrovala medgeneracijska nasprotja, ki so mdr. naje-dala tudi vlogo staršev pri vzpostavitvi zakonske zveze. Ko so mladi aristokrati krmarili med družinskimi statusno-materialnimi strategijami in svojimi željami, so se večinoma še uklonili željam staršev. Sredi 18. stoletja pa je prišlo tudi na Kranjskem do večjih konfliktov v nižjih plemiških slojih, tu pa tam tudi med slojem baronov in grofov. Starši niso več imeli popolne podpore za discipliniranje otrok pri cerkvenih oblasteh; deloma zaradi uveljavitve tridentinske paradigme o svobodni konsenzualni poroki, deloma zaradi porasta socialne samozavesti in drugačnega dojemanja ljubezni in podrejanja Cerkve državi. Pri ustavitvi trenda samovoljnega poročanja otrok je staršem priskočila na pomoč posvetna oblast (Stone, 1977, 274 sl.; Klammer, 2002, 221). Poleg izdajanja načelnih smernic o spoštovanju staršev se je na zahtevo ali samoiniciativno vmešavala v konkretne nuptialne spore; npr. s pozivi staršem po discipliniranju otroka.1 Staršem ni šla na roko niti grožnja z razdedinjenjem: celo ob popolnem neupoštevanju njihovih želja je dedno pravo v 17. in 18. stoletju dovoljevalo razdedinjenje le z oporoko, ne pa (intestatno) po dedovanjskem redu (Kambič, 2007, 158, 194-195).2 V najbolj skrajnih primerih so oblasti neposlušne otroke začasno internirale s stanu primerno oskrbo in namestitvijo, nikakor pa ne v prisilnih delavnicah ipd. vzgojnih ustanovah, ki so bile rezervirane za meščanske otroke (Čeč, 2009; Anžič, 2002). Ostrejše sankcioniranje neposlušnih zaljubljencev in mladih zakoncev pa je bilo sredi 18. stoletja lahko uspešno le še v višjih slojih aristokracije. Javno mnenje je nasprotovalo že blažjim kaznovanjem, še posebej, če so bili v igri tudi majhni otroci (sirote) neposlušnežev. Zato je usoda Ane Marije grofice Paradeiser s Poganic, ki se je pred letom 1747, stara vsaj 32 let (mati Marija Ana je umrla že leta 1715), navkljub očetovemu nasprotovanju poročila z bivšim stotnikom Danijelom Brunellijem, v javnosti odmevala predvsem zaradi hudih materialnih posledic za njeno družino: oče po hčerini 1 To se je leta 1728 zgodilo Wolfu Sigmundu grofu Gallenbergu. Ambiciozni karierist iz Ljubljane se je leta na Dunaju 1728 zapletel v ljubezensko razmerje z varovanko vojvode Leopolda Lotarinškega, očeta bodočega moža Marije Terezije in cesarja, in se hotel brez vojvodovega dovoljenja z njo kar poročiti. Vojvoda je takoj pisal Sigmundovemu očetu in stricu (tedaj kranjskemu deželnemu glavarju), naj sina spravita k pameti in ga odvrneta od poroke z mlado grofico Martigny (Kos, 2004, 50-56). 2 Tako je od leta 1720 do 1786 določal dedni red cesarja Karla VI., ki je v tit. II § 10 dopuščal razdedinjenje od očetove zapuščine le z oporoko, v tit. IV § 1-2 pa načelno prepovedal dedovanja za nezakonske otroke. Njegove določbe, ki so izhajale iz dednega reda za Spodnjo Avstrijo iz leta 1654 in so jih pozneje prevzeli tudi deželni dedni redi na notranjeavstrijske dežele - za Kranjsko je bil izdan leta 1737. Podobno prakso kažejo tudi že starejše oporoke, ki so celo izrecno razdedinjenim iz očetovega premoženja vendarle namenjale manjša volila (Kambič, 2007, 106, 112, 117, 119). 328 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 poroki o njej »ni hotel nič več slišati, zato sta zakonca živela v revščini.« Do pomiritve ni prišlo in po njuni zgodnji smrti so za mladoletni hčerki morali poskrbeli tuji ljudje (ARS, AS 1073, I/47, Notata Raigersfeld I, 162; Witting, 1894, 134). V družinah, kjer je starševska avtoriteta manjkala, pa so mladi lahko skoraj samostojno udejanjali svoje poročne načrte ali pa so se pri prepričevanju staršev (in vice versa) vsaj poslužili uslug posrednikov. Ne glede na karikiranje v literarnih in glasbenih delih predromantične dobe je bilo poročno mediatorstvo že dolgo koristno in se ni prikrivalo pred javnostjo. V nekoliko drugačni vlogi (vaška mladina, starši, sorodniki ali dobro informirani »zvodnik«) so ga kot stalno pomoč vedno poznali tudi drugi sloji (Sieder, 1998, 55). Plemiški posrednik je bil običajno iz istega socialnega kroga kot ženin in nevesta, vendar z njima ni bil v najbližnjem sorodstvu. Z neformalnimi kompromisi, arbitražami in nasveti ter z upoštevanjem lokalnih običajev in socialnih interakcij je lažje kot s pravno prisilo pomagal ohraniti družinsko ravnotežje. O takšnih posredništvih znotraj sloja provincialnega plemstva zunaj velikih kulturnih centrov se lahko poučimo iz zapisov Franca Henrika pl. (kasneje barona) Raigersfelda, ko je od leta 1747 do smrti leta 1760 živel in deloval v Ljubljani.3 Zapustil je obsežno pisno zapuščino, stotine prejetih pisem in osnutkov, spominskih zapiskov, strokovnih elaboratov in prek dva tisoč strani dnevniških zapisov (ARS, AS 730, knj. 165, 166 in fasc. 199). Ti zapisi izvrstno orisujejo življenje plemstva v Ljubljani in na Kranjskem, zaradi Raigersfeldove službe pri dvornih uradih v letih 1737-1760 pa tudi na Dunaju, v Trstu in Gorici. Iz njegovega časa in še pozneje na Kranjskem ni ohranjena nobena druga tako obsežna in vsebinsko pestra pisna plemiška zapuščina. Raigersfeld je dnevnik pisal sebi v veselje in spomin, pa tudi v samovšečni želji, da za njim ostane nekaj, kar bi občudovali potomci. Poleg poudarjanja svoje svetovljanskosti v provincialnem okolju ga je vodila birokratska obsedenost z urejanjem vsega, kar mu je prišlo pred oči. Leta in leta je prav vsak dan popisoval svoje življenje in življenjske utrinke znancev, njegov osebni tajnik pa je prepisoval službeno in drugo privatno korespondenco. V zrelih letih ga je najbolj zanimalo življenje sorodnikov, znancev, poslovnih partnerjev in službenih sodelavcev. Banalne teme, npr. vreme, mestno življenje in meščani ter kmetje se mu niso zdele zanimive, razen, če niso neposredno zadevale njegove družine in njegove službe. Zase je izdeloval dosjeje o značaju, karieri, premoženju in družinskih razmerah nekaterih znancev (plemičev), ki so mu kdaj prekrižali pot. Seveda mnogi plemeniti Ljubljančani v njegovih zapisih niso našli mesta. Razlog najbrž ni osebna antipatija, marveč to, da je bilo v Ljubljani več klasičnih plemiških salonov (sam je bil reden gost predvsem imenitnejših v palačah visokega plemstva) in interesnih skupin (Tanzer, 1992, 199 sl.), med katerimi stiki niso bili intenzivni. Informacije je dobival tudi iz stalnega dopisovanja, zlasti s sorodniki in sinovi (ARS, AS 730, fasc. 213-219). Pri dokumentiranju življenja si je postavil 3 Do leta 1725, ko je postal prisednik pri Ograjnem sodišču, je bil v službi pri različnih trgovskih družbah opravil veliko potovanj po zahodni Evropi, leta 1731 je postal asistent pri Komerčni intendanci v Trstu, nato član komisij v Trstu in v Gradcu, leta 1738 svetnik dunajske Dvorne komore in tržaške intendance. Najdlje in neprekinjeno od leta 1747 do smrti leta 1760 je deloval v kranjski Reprezentanci in komori, kjer je bil kot svetnik zadolžen za gospodarske zadeve (SBL 3, 14; Šorn, 1955, 83 sl.; Žontar, 1998, 37, 59). 329 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 eno samo (nikoli zapisano) pravilo: zadreg svojih najtesnejših prijateljev ni širil naokrog, vendar ni storil veliko, da bi govorice tudi ustavil. Iz zapiskov je razvidno, da je Raigersfeld pogosto deloval kot nekakšen družinski terapevt v vseh mogočih zadevah, tudi v družinskih sporih zaradi porok. S tem je imel zanimive osebne izkušnje. Leta 1725 se je v stanovskem gledališču v Ljubljani na prvi pogled zaljubil v šele štirinajstletno Marijo Ano baronico Erberg, prijatelju takoj izjavil, da je to ženska njegovega življenja, in se čez dobro leto z njo zaročil in poročil. Ne da bi se vnaprej oziral na očetovo mnenje, ki pa je bilo zaradi velikega ugleda dekletove družine lahko le pozitivno (Štuhec, 1999, 205; Štuhec, 2009, 164-178). Ko se je leta 1747, po dveh desetletjih kariere v tujini, z družino dokončno ustalil v rodni Ljubljani, je imel trden pogled na svet, moralo in srečo v zakonu, imel pa se je tudi za moralno vzvišenega nad lokalnimi družabnimi aferami. V javnosti je kot svetovljan zaradi kariere in mladostnih potovanj po Evropi, življenjskih izkušenj, bistrine, zgovornosti, pa tudi zaradi seznanjenosti s premoženjskimi in moralnimi profili sodobnikov veljal za zaupanja vredno osebo. Kako so izgledala, kakšne vrednote so odsevala Raigersfeldova posredovanja in kakšno tehnologijo pri tem je imel baron? »Naročila« za poizvedbe in mnenja (seveda za to ni zahteval nikakršnih protiuslug) je prejemal na štiri oči, informacije je zbiral v salonih in na osebnih obiskih, posredoval in poročal pa le osebno poizvedovalcu. Razumljivo je imel dvojna merila - za prijatelje in uglednike visoka, za znance ohlapnejša. Kot zapriseženemu merkantilistu in državnemu funkcionarju (Šorn, 1955, 81-87) so mu bile zelo pri srcu materialne komponente zakonske zveze. Zato se kljub toleranci do fenomena vroče ljubezni, ki je že dodobra intrigirala razsvetljensko družbo in kulturo, nikoli ni izneveril prepričanju, da sta za poroko še vedno pomembnejši premoženjsko stanje in izbrančevi karierni potenciali. Ne trdimo, da je bilo to zanj res v vsakem primeru najpomembnejše, zdelo pa se mu je dovolj logično, da je npr. na prošnjo staršev in ženinov preverjal vsaj formalnosti poročnih sporazumov. Leta 1748 je bil npr. zraven pri poročnem sporazumu med Marijo Izabelo Heleno baronico Kušlan in Adamom Dinzlom pl. Angerburgom, pogodbo pa mu je že prej s posredovanjem znanca poslal v pregled nevestin oče, Rai-gersfeldov svak Kajetan Jožef (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 490). Povsem materialistične poudarke je leta 1750 izpostavil v poročilu kranjskemu deželnemu glavarju Jožefu Antonu grofu Auerspergu (vdovcu od leta 1747), ki je pogledoval za češko damo Dorotejo Vernier, vdovo po grofu Millesimo. Žensko so Auerspergu priporočili dunajski znanci, češ da je iz dobre družine in razpolaga z lepimi dohodki. Zelo zadolženi Auer-sperg je takšne namige rad slišal, a je za nasvet previdno zaprosil še Raigersfelda, čeprav ta ženske ni poznal. Baron je nalogo opravil rutinirano in hladno, saj ga na Auersperga ni vezalo prijateljstvo. Razumel pa je, da grofa zanima predvsem denar in tega ni obsodil niti z besedo. Poizvedba pa ni pokazala rožnate podobe štiridesetletne grofice, ki sicer »ni zelo lepa, a tudi ne grda, je pa dobra gospodinja in pozna širni svet; od premoženja pa ima kvečjemu 60.000 gld. vredno posest na Moravskem.« Skratka: denar, gospodinjske sposobnosti in malo še zunanji videz, drugo Raigersfelda v tem primeru ni zanimalo, niti se mu ni zdelo pomembno za koristen zakon najvišjega deželnega funkcionarja. Kako je to mnenje predstavil grofu, ne vemo, najbrž pa dovolj prepričljivo, saj Auerspergu grofi- 330 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 čin finančni potencial očitno ni več ustrezal in se do smrti leta 1762 sploh ni več poročil (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 746-748; Khevenhuller, 1758-1759, 83). Bolj grobo je Raigersfeld neugodna mnenja predstavil mlajšim in manj uglednim poizvedovalcem, od katerih pa je pričakoval, da upoštevajo njegova priporočila. Leta 1747 je mlademu Francu Rudolfu pl. Wolkensbergu brez olepševanja odsvetoval poroko z neko plemenito Saffranko, češ da je njen oče čudak in nevednež v gospodarstvu, ona pa neizobražena. Ker je mladenič računal na kar 20.000 gld. dote, mu je svetoval, naj se raje poroči v kakšno »boljšo hišo«. Ko pa je Wolkensberg še kar vztrajal pri svoji izbiri, je svojo nejevoljo pokazal tudi v dnevniku: »Sicer pa naj Wolkensberg stori, kar hoče in naj se priporoči Bogu, saj celo njegovi starši nasprotujejo poroki s to žensko« (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 560).4 Zaradi finančne negotovosti nekaterih zaljubljencev Raigersfeld leta 1751 ni imel razumevanja niti za poroko sedemindvajsetletne Marije Ane baronice Janežič-Adlersheim in stotnika Jožefa Antona pl. Schlutitzky. A ne zaradi statusa ženina, s katerim se nista strinjala nevestina mati in očim. Raigersfelda sta povprašala za mnenje in ta je potrdil sume o slabih finančnih osnovah mladega para. Najprej mu je padlo v oči, da bo nevestino doto zaradi spora s staršema (na slavju ju sploh ni bilo zraven) izplačal kar njen brat Jožef Anton. Baron si ni mogel kaj, da se ne bi obregnil ob zapravljivost ženina in neveste, ki sta za poročni obleki baje porabila 400 oz. 300 gld., čeprav so stotnikovi letni prihodki znašali le 400 gld. Ženina je mimogrede še označil za »nekoliko brutalnega«. Ker je bil Marijin brat dober Raigersfeldov prijatelj, je pesimistično sklenil svoje poročilo: »Nihče jima ni mogel napovedati nič dobrega« (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 158). Razplet te drame pa ni bil paradeiserski, saj družina Janežič po poroki s hčerko ni prekinila stikov. Predzakonsko spolno udejstvovanje in nosečnost Raigersfeldu kot svetovljanu in ži-vljenskemu realistu nista pomenili resne ovire za javno spodobnost in srečen zakon. V galantnih mentalitetah oskrunjenim plemenitim dekletom spodobna poroka nikoli ni bila onemogočena - najlažje dosegljiva pa, če so skrivaj abortirala (Fuchs, 1910, 288-290) ali so se še pred porodom dogovorile z zapeljivcem. Takšen prestopek za nekatere že v 17. stoletju ni bil pretirano sramoten: Janez Jurij pl. Gabelhoffen ter Eva Marija de Leo pl. Lewenberg sta leta 1680 zaradi nosečnosti stvari, kot sta zapisala v prošnji za poroko, na hitro »želela spraviti v red« oz. legalizirati otroka (NŠAL, Škof.prot. 9/2, 1-2). Nobenih besed o časti, sramoti ipd. plemiških načelih (Stone, 1977, 519 sl. in 609 sl.; Flandrin, 1986, 200-201). Tudi analiza poročnih datumov in rojstev plemenitih kranjskih nevest v obdobju 1650-1750 kaže, da jih je več kot 3 % stopilo v zakon zanesljivo nosečih; nekatere od teh so bile celo že visoko noseče in obenem zelo mlade.5 Običajno pa je šlo 4 Do te poroke le ni prišlo, saj se je 28-letni Franc Rudolf šele leta 1753 poročil z deset let mlajšo, statusno in premoženjsko bolje situirano Marijo Viktorijo grofico Thurn-Valsassina (| 1768), leta 1771 pa z Marijo Elizabeto grofico Lichtenberg, od leta 1768 vdovo po Wolfu Engelbertu grofu Auersperg (Schiviz, 1905, 161, 163; Wurzbach 58, 50-51; Preinfalk, 2005, 115). 5 Nekaj najbolj očitnih primerov po podatkih iz Schiviz, 1905: Janez Inocenc pl. Bosio in Ana Izabela pl. Portner poročena 27. 6. 1693 (krst prvorojenca 9. 9. 1693; po nekem drugem podatku celo že 9. 8. -Koblar, 1900, 184-185); Franc Ludvik pl. Radič in Marija Terezija pl. Ehrenreich 28. 1. 1712 (krst 28. 9. 1712); Wolfgang pl. Buseth in Marija Ana Klinc 23. 1. 1716 (krst 6. 3. 1716); Maks Anton pl. Peritzhoff 331 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 za članice nižjega (novega, uradniškega) plemstva, ne pa za grofice. Zato je Raigersfeld leta 1756 rad svetoval znanki Ani Mariji pl. Klee, ki je bila že nekaj časa intimna z Ra-igersfeldovim znancem stotnikom Karlom baronom Longville. Ni nemogoče, da je oba seznanil prav Raigersfeld, saj pred julijem 1752, ko je Longville prvič prestopil vrata Ra-igersfeldove hiše, gdč. Klee v dnevniku še ni omenjal. Konec marca 1756 pa se Raigersfeld ni mogel zadržati, da ne bi »Nandl« poklical k sebi in jo poučil, kako naj se obnaša v zakonu. V dnevniku ni niti namignil, da je bilo dekle pred poroko (junija 1756 je šele prišlo dovoljenje vojaških oblasti) že globoko v blagoslovljenem stanju - sina Kajetana Jožefa Karla v Ljubljani je rodilo že 14. 9. 1756 (Schiviz, 1905, 99), mesec dni potem, ko je mož odrinil na vojno. Z mladima zakoncema so baron in njegovi sinovi ohranjali stike do pomladi 1758, ko je stotnik padel, Ana Marija pa se je morala sama pobrigati za državno pokojnino (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 274, 806-807, 847, 855, 867, 876). Le zaradi finančnega izsiljevanja očeta je bila za Raigersfelda moralno vprašljiva zveza med nadporočnikom Jakobom O'Reillyem in visoko nosečo gospodično Widerkhern. Mladi častnik je leta 1750 postavil zahtevne pogoje Raigersfeldovemu prijatelju Avgustu Ludviku pl. Widerkhernu, očetu svoje ljubice, da se bo sploh poročil z njo. Oče, deželni svetnik, član ljubljanske »Akademije Operozov«, do leta 1747 namestnik deželnega vi-cedoma, zasebno pa sveži vdovec, namreč ni bil proti zvezi zaradi zelo verjetne hčerkine skorajšnje vdovelosti, niti zaradi prizadete družinske časti, pa tudi v statusnem smislu hčerina poroka za očeta ni bila problematična. O'Reilly ni bil le grenadirski nadporoč-nik, pač pa tudi baron, po rodu Irec. Eden tistih, ki so prišli na kontinent, ko je angleška oblast začela sistematično pritiskati na katoliške Irce (Wurzbach 21, 86-89). Raigersfeld je poznal moralne zadrege ljubljanskih plemičev s častniki, saj se je z njim in njihovimi ženami rad družil; ne le zaradi običajne radovednosti, marveč tudi zaradi pridobivanja informacij o sinovih in sorodnikih, ki so se kot častniki udeležili vojn s Prusi in Bavarci. Ljubljana, glavno deželno mesto in sedež stalne garnizije, pa je bila zaradi družabnih priložnosti daleč naokrog edini kraj za spodobno namestitev in zabavo častnikov. Častniki so za mesto in stanodajalce pomenili zaslužek, za domačo aristokratsko družbo pa družabno poživitev. Včasih celo preveč vročo. Ljubezenska spozaba s samskim dekletom za mlade častnike ni bila tako usodna kot za domače fante. Če pa je prišlo do poroke, so imeli častniki pri tem najprej materialne računice, kar je ne ravno bogatim domačinom (visoko plemstvo je mnogo bolje varovalo svoje hčerke pred uniformami brez generalskih insignij) povzročalo predvsem finančne težave pri zagotavljanju obveznih poročnih daril. V nadomestilo za izdano doto pa mladi častniki pač niso imeli nevestam kaj obljubiti. Tu je bil izvir Widerkhernove jeze. O'Reillyjeva izbranka je bila triindvajsetletna Marija Suzana, okoli katere se je Irec dolgo smukal, oče pa početja ni mogel preprečiti. Vendar je šele dva tedna pred hčerkinim porodom prišel »izlit svojo bolečino« k Raigersfeldovi ženi. Raigersfeld, ki dotlej Irca in in Frančiška Graill 3. 2. 1727 (krst 3. 3. 1727); Jožef pl. Kappus in Marija Katarina pl. Beisele 10. 1. 1747 (krst 30. 5. 1747); Jakob O'Reilly in Marija Suzana pl. Widerkhern 13. 4. 1750 (krst 13. 4. 1750!), Janez Filip pl. Schiviz in Ivana Frančiška pl. Karnburg 4. 1. 1753 (krst že 1. 1. 1753!); Ana Marija pl. Klee in Karel pl. Longville maja ali junija 1758 (krst 14. 9. 1758). 332 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 Marije Suzane skupaj v dnevniku ni omenil, je za razmerje že slišal, Widerkhemom pa je bil naklonjen iz drugih razlogov - oče Widerkhern je bil njegov star prijatelj, leta 1726 celo priča pri Raigersfeldovem poročnem dogovoru (Štuhec, 1999, 209). Zato se baron nad novico ni naslajal, marveč zapisal, da bo »ta casus fatalis ubogemu staremu očetu skrajšal življenje«. Ta je že dolgo tožil nad hčerko, češ da se ne ozira na njegove želje, slabo gospodinji in mu povzroča le skrbi; sploh pa je preveč »zaupna« s častniki (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 725). Imel je prav, saj je nadporočnik že zaprosil dunajski dvor za dovoljenje za poroko, 7. 3. 1750 pa je prejel odgovor, da mora še prej položiti poročni polog (ARS, AS 6, šk. 140, registraturna knjiga za leto 1750). Zaljubljenca sta proti očetu igrala na vse ali nič, ker sama nista imela niti zahtevanega denarja, vedela pa sta, da oče hčerke ne bo kaznoval. Kakšna je bila v tej intrigi Raigersfeldova vloga, ni povsem jasno. Gotovo pa je posredoval med očetom in bodočim zetom. Ker se v naslednjih tednih Widerkhern še ni otajal, mu je O'Reilly 7. 4. naznanil, da se z njegovo hčerko ne misli poročiti, če ne bo prinesla v zakon 1.500 gld., od materine dediščine pa še 2.000 gld. (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 724). Ker se je porod hitro bližal, je oče hčerki končno obljubil 2.000 gld., zaljubljenca pa sta se takoj poročila - na isti dan (13. 4.), ko je nevesta rodila (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 734-735). Družinica je kmalu sledila možu in očetu v Freistadt v Gornjo Avstrijo, kjer je Suzana po krajši bolezni že novembra 1754 umrla. Njen odhod iz Ljubljane je bil očitno rešitev za ugled Widerkhernov, saj matične knjige sploh ne omenjajo njene poroke in krsta otroka (ARS, AS 1073, 260, Genealogija družine Widerkhern, 18). Tudi statusna neenakost zaročencev znotraj plemiškega stanu v Raigersfeldovih predstavah do njegovega petinpetdesetega leta (leta 1750) ni bila zadržek za javno spodobnost in srečen zakon. O tem priča njegovo posredovanje za pomiritev Franca Karla grofa Lich-tenberga in sina Wolfa Sigmunda spomladi 1751. Spor je sprožil psihološko neuravnovešeni družinski patriarh, ki je iracionalno nasprotoval sinovi izbranki Mariji Tereziji grofici Auersperg, češ, naj se sin zaradi fideikomisnih določil poroči v stifftmassiges haus, Marijina mati pa je baje »le neka Batthyanyjevka«.6 Sin se je zatekel po pomoč k Raigersfeldu, ta pa je zaradi očetove nepopustljivosti vpletel še ljubljanskega škofa Ernesta Amadeja grofa Attemsa. Raigersfeld je po kosilu pri prijatelju komturju Nemškega viteškega reda Kajetanu Avguštinu grofu Wildensteinu kar med šahiranjem s škofom le-temu predstavil Wolfov problem. Škof je prisotnega Wolfa v duhu doktrine svobodne volje zaročencev podučil, da poreklo ni zadržek za poroko. Zato naj se ne on ne oče ne obotavljata s poroko (Kos, 2004, 155 sl.). Sploh pa se stari Lichtenberg ne more spotikati ob nevestin status, saj so tudi Lichtenbergi izšli iz pl. Schwabov in imajo od »starih« Lichtenbergov le ime, tako kot npr. baroni Billichgratzi.7 Stari Lichtenberg se je pod pritiskom škofa uklonil, čeprav 6 Batthyänyji so bili v resnici že dolgo ogrski grofje in že dve stoletji integrirani tudi v kranjsko družbo! 7 Konec 18. stoletja je sestavljalec rodovnika zapisal, da so izšli iz Schwab-Lichtenbergov, potem ko se je leta 1540 Janez Schwab z gradu Tuštanj poročil z Margareto Lichtenberg, zadnjo iz rodu srednjeveških Lichtenbergov. Ded Franca Bernardina Danijel je postal ok. leta 1600 začetnik od Schwabov osamosvojene veje Lichtenbergov, ki je dobila leta 1660 baronstvo in izpustila priimek Schwab, leta 1688 pa je dobil še grofovstvo (Wurzbach 15, 106-107; ARS, AS 1075, št. 149; ARS, AS 740, fasc. 6; ARS, AS 1064, št. 116; Smole, 1982, 455; Schollmayer-Lichtenberg, 1998, 13, 21-22; Slana, 2000, 31). 333 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 je na Dunaju celo dosegel podporo, vendar sina baje ni hotel videti. Poleg statusnih ovir mu pri poroki ni šlo na roko sorodstvo z Marijo Terezijo, zaradi česar je stiški arhidiakon zahteval papeško dispenzo.8 Tako je do svečane zaroke pri glavarju Auerspergu prišlo 1. 12., čez pet dni pa sta zaročenca odpotovala v cistercijanski samostan v Stični, kjer ju je opat poročil še isti dan. Očetov pristanek ni končal spora, ker je na Dunaju zahteval, naj oblast odvzame sinu pravico do fideikomisa, kar mu je po Raigersfeldovih besedah aprila 1752 celo uspelo (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 169-170, 214). V tem času Raigersfeld ni imel nič niti proti vedno številnejšim plemiškim morga-natskim zvezam.9 Navsezadnje je bil sam kmečkega porekla, česar ni skrival, poročil pa se je z baronico. Šele pozneje je lansiral zgodbo, da je njegov ded Martin Rakovec izšel iz vlaške bojarske (sic!) rodbine Racovizzano (Witting, 1894, 140). Pa je bil le navaden kmet iz vasice Rakovica pri Kranju. Raigersfeldov oče Sebastijan (Boštjan), dolgoletni deželni finančni uradnik, je bil poplemeniten šele proti koncu življenja (Košir, 2000, 78 sl). Zato je brez velike ironije v dnevniku omenil dva ljubljanska morganatska primera, vendar gotovo predvsem le zato, ker je enega skazil sodni proces zaradi dvojne zaroke, ob drugem pa ga je zmotilo, da o njem, čeprav se je imel za dobro obveščenega in ženi-novega prijatelja, ni vedel nič. Dne 26. 6. 1749 je Raigersfeld zapisal, da je bil odvetnik dr. Janez Bleiberg postavljen v zapor na ljubljanskem gradu, ker se je na »nedopusten« način poročil z neko Jenkovko. »Nedopustnost« pa ni izhajala iz narave zveze (morganata), marveč iz kanonsko nedovoljene dvojne zaroke. Bleiberg se je zaljubil z Marijo Rozalijo Jenko iz Škofje Loke, ki pa je bila že zaročena z nekim Jurijem Kurlijem. Ta se je pritožil gorenjskemu arhidia-konu, ki je 19. 2. 1748 razsodil, da mora Rozalija izpolniti obljubo Kurliju. Bleiberg in Jenkova pa sta spomladi 1749 zbežala v Ljubljano, se tam na hitro poročila (izkoristila sta duhovnikovo nevednost), zato je deželna oblast postavila Marijo Rozalijo v hišni pripor v škofjeloškem samostanu klaris, Bleiberga pa na ljubljanski grad. Bleiberg je za Rozalijo hitro izposloval izpustitev, deželnemu namestniku pa je zase predlagal, naj ga proti kavciji spusti iz zapora. Ni mu bilo ugodeno in zakonca sta 28. 7. prosila ljubljanski škofijski konzistorij za soočenje. Ta jima je po soočenju 1. 8. naložil, da Kurliju vrneta zadoščenje in odškodnino. Dne 8. 8. je Janezov oče dr. Lovrenc Bleiberg plačal kavcijo 1.200 gld. in Bleiberg je zapustil zapor, pa tudi deželo (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 572; NŠAL, Konz.prot. 1745-1758). O drugem primeru se je Raigersfeld razpisal iz jeze, ker je zanj izvedel med zadnjimi 8 To je Wolf iz Rima dobil septembra, goriški nadškof Karel Mihael grof Attems pa potrdil 11. 9. 1751 (Attems, 1994, 129). 9 M. Štuhec je na Kranjskem v obdobju 1701-1760 naštel 50 porok neplemenitih mož s plemkinjami (tj. 14,4 % vseh plemiških porok), a tudi že 32 (9,2 %) porok neplemkinj s plemiči. Ker pa je bil plemeniti partner največkrat iz nedeželanske družine, razlikovanja med partnerji niti ni bilo, saj je bila neplemkinja ali neplemič običajno iz socialno perspektivne, ugledne in premožne (uradniške) družine, največkrat pa je bil sam intelektualec (zdravnik, pravnik), ki je pozneje postal plemič. Med nižjim plemstvom je bil odstotek še višji: 16,75 % moških in 25,8 % še plemenitih žensk si je za partnerja izbralo neplemiča (neplemkinjo). Štuhec (2009, 80-87) navaja še nekaj primerov neenakih porok, kjer bil neplemič izobraženec ali zgolj takšen uradnik. 334 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 in, najbrž, ker poprej ni mogel dati svojega mnenja. Pozno zvečer 3. 7. 1750 je imel spet na obisku Avguština Widerkherna, ki mu je povedal, da se je že 28. 6. v kapeli sv. Ro-zalije že ob petih zjutraj poročil bivši vladni sekretar in trenutni vicefiskal dr. iur. Jožef Anton Kappus pl. Pichelstein. Nevesta je bila osemindvajsetletna Urša Fajdiga, sobarica grofice Marije Ane Giovanelli (od leta 1739 vdove po Adamu Antonu grofu Auerspergu). Priči sta bili Michelangelo pl. Zois in grof Auersperg, zraven pa so bili le Zoisova žena, Uršin brat, Kappusov sin in zdravnik dr. Pollini. Razlogi za tajnost poroke so postali Raigersfeldu bolj razumljivi, ko mu je Widerkhern povedal, da je Urša hči revnega kmeta iz vasi Hrušica pri Postojni, s Kappusi pa se že dolgo pozna, ker je bila nekoč služkinja Kappusove prve žene Marije Ane, ki je umrla pred nedavnim (23. 3. 1750, op. D. K.). Štiridesetletni Kappus se je torej drugič poročil komaj tri mesece po ženini smrti. Z zgodnjo jutranjo uro in omejenim številom povabljencev ni poskrivnostil le samega poročnega akta, pač pa tudi priprave nanj: šele 28. 6. je na škofijo zaprosil za odpustek od treh oklicev, med navajanjem razlogov pa je bil vsaj tam iskren - izogniti se želi posmehu in zgražanju celega mesta, pri čemer pa zagotavlja, da se ne poroča iz poželenja (to so cerkvene oblasti najraje slišale!), pač pa zaradi zakona samega. Generalni vikar je kočljiv položaj uglednega Ljubljančana razumel in mu je takoj dal odpustek. Pri vsem hitenju pa je prišlo do procesne zmede, ki ni ušla opravljivemu Widerkhernu: »Čudno pa je, da je bila poroka že ob petih zjutraj, oklici v stolnici pa šele ob devetih.« Kappusu osebno sicer ni nihče (če tega ni omenil Raigersfeld, to najbrž res pomeni nihče) očital neprimerne poroke z mlado služkinjo (formalno tudi ni bilo razlogov za to). Najbrž pa le zato, ker je bil pripadnik nižjega uradniškega plemstva in se je v drugo poročil kot vdovec v zrelih letih. Proti koncu življenja je Raigersfeld ob statusno neenakih porokah, še posebej pri tistih, ki so zadevale visoko plemstvo, reagiral drugače. Pozabil je na toleranco in deloval kot pristaš trše stanovske gradacije in nujnega starševskega konsenza. Ni več imel razumevanja za impulzivno ljubezen, silovito se je poganjal za čast in spodobnost plemenitih znancev. Takšen obrat je bil pravzaprav pričakovan: krčevitost boja za čast in ustreznost partnerjevega statusa celo pred premoženjem so tujci zaznavali med plemstvom habsburških dežel v 18. stoletju kot nadpovprečno propagirano normo (Kos, 2004, 74). Zadnjič, tik pred smrtjo je Raigersfeldova posredniška narava zažarela v nič kaj svetovljanski luči, ko je mlado vdovo Marijo Amalijo pl. Bubna (roj. grofico Podstatzky) želel podrediti strogim spodobnostnim in statusnim načelom, ki jih je prisojal visokemu plemstvu, katerega članstvo si je vsaj na tihem vedno želel. Njegov angažma ni bil le posledica bežnega znanstva z njenim uglednim sorodstvom,10 marveč tudi baronovega neprijetnega občutka, da je zelo ogrožena javna morala. Na Kranjskem se je tedaj že kazal versko-moralni in državno-pedagoški rigorizem, v katerem so načelne statusne ovire dopolnjevale moralne, med drugim tudi poudarjanje spoštovanja staršev in skrbnikov. Materialnega pogojevanja 10 Amalijin oče Franc Valerijan je bil cesarski komornik in svetnik dunajske Dvorne komore, prisednik moravske deželne pravde, cesarski komisar na moravskih deželnih zborih, vrhovni kuhinjski mojster Amalije, vdove cesarja Jožefa I. ter tik pred smrtjo leta 1741 tudi poveljnik cesarske telesne garde. Poročen je bil z Marijo Terezijo, leta 1749 umrlo dedinjo Franca Karla grofa Liechtensteina iz veje Kastelkorn. Leta 1759 je živelo še vseh njunih devet otrok - pet hčera in štirje sinovi, ki so se odlikovali po izjemnih karierah (d'Elvert, 1878, 66-67; Repertorium, 1950, 52). 335 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 porok ni presekala niti jožefinska civilna zakonodaja, še manj dvojna morala meščanske družbe. Kljub psevdoromantičnemu priseganju na ljubezen kot motiv zakonske zveze je imel v meščanskem konceptu poroke najpomembnejšo vlogo še naprej denar. Moravska grofica Amalija Podstatzky se je okoli leta 1752 poročila s stotnikom Janezom Vencljem pl. Bubno. Ker je mož služboval v garniziji v Kranju, je družina živela tam od leta 1753. Amalijina tamkajšnja družba je bila malomeščanska, saj mesto uglednejših ljudi ni premoglo že dolgo pred uničujočim požarom leta 1749 (Žontar, 1939, 222-232). Še pred moževim odhodom na fronto si je začela iskati ustreznejšo družbo v Ljubljani. Teren ji je pripravljal mož, ki se je z Raigersfeldom srečal poleti 1752, ta pa je leta 1755 spoznal tudi enega od Amalijinih bratov (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 749, 751, 758). Zato ni presenetljivo, da je prišla Amalija, potem ko je Bubnov regiment odšel na sever, rodit v Ljubljano, hčerka Marija Ana Sofija pa je bila septembra 1756 krščena v stolnici (Schiviz, 1905, 99). Raigersfeldovo »služenje« Amaliji pa se je že jeseni 1756 spreminjalo v varovanje pred njo samo. Prvi zaplet je nastal zaradi Amalijinega nezadovoljstva nad stanovanjem v Kranju. Baron ji je v Ljubljani priskrbel novo stanovanje, a je ženska odlašala s selitvijo. Raigersfeld je slutil, da ga bo očrnila pri možu, zato je stotniku Bubni v pismu neprizanesljivo opisal Amalijino »neprimerno obnašanje« in svoja prizadevanja ugoditi ji, stotnika Bubno pa še zaprosil, naj ženo spametuje (ARS, AS 730, fasc. 199, prepis pisma s 26. 4. 1757). Amalija se je umirila in občasno obiskovala Raigersfelda. Zatišje se je končalo septembra 1758, kmalu po moževi smrti na bojnem polju. Nekaj mesecev pozneje je Raigersfeld o njenem obnašanju v tistem času razmišljal takole: »Ženska je odličnega rodu, čeprav nima nobene izobrazbe. Je pa dobra in pobožna. Živi sama in in si zapuščena ne želi nič drugega kot moškega, vendar njeni sorodniki ne poskrbijo, da bi se poročila, kar bi bilo pravično za vsakogar. Baje polaga vse upe v brata generala, da ji bo le priskrbel kakšnega poročnika« (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 269). Baron je tedaj namreč že vedel, da ima Amalija ljubezensko razmerje, ki mu ga je dolgo prikrivala. V dnevnik je zapisal, da je bil pri Bubnovi v Kranju, ki se želi poročiti s ubožnim vdovcem Ruessom ali Ruessensteinom«. Od Amalije je dosegel obljubo, da se ne bo poročila, doklerji svojci tega ne bodo dovolili (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 195). Za Sigmunda Rudolfa Ruessa barona Ruessensteina bi bila Amalija že tretja žena.11 Njegova rodbina ni bila nepomembna, saj je bila v 17. in 18. stoletju lastnica večih gospostev v okolici Kranja in na Dolenjskem (Košir, 1999, 131-132). Raigersfeld vdovi ni več zaupal, zato je čez nekaj dni odšel v Kranj, kjer je izvedel, da bo poroka že čez osem dni (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 204). Njegove naslednje poteze so izhajale iz misli o neformalnem varuštvu vdove, ki ga je nekoč obljubil Amalijenemu možu in iz spoštovanja do njenih bratov, generala in diplomata. Predsednika kranjske Reprezentance Janeza Seifrida grofa Herbersteina je prosil, naj nagovori opatico uršulinskega samostana v Škofji Loki, da Bubnovo sprejme v samostan, dokler Herberstein o zapletu ne bi obvestil Podstatzkyjev (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 205). Temu je Herberstein ugodil, a 11 Sigmund se je leta 1747 poročil z Marijo Ano baronico Wernegg, ki pa je umrla avgusta 1757 (Schiviz, 1905, 160, 197). 336 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 vdovo poslal kar k ljubljanskim uršulinkam. Na obisku dne 2. 10. pa se je baron naslišal jadikovanja z obeh strani: Amalija je želela imeti ob sebi triletnega sinka, ni pa pogrešala dobro leto dni stare hčerke, za katero so še naprej skrbeli v Kranju. Ljubljanski generalni vikar Peer je obljubil posredovanje, še posebej, ker je Bubnova nunam na njihovo globoko zgražanje dopovedovala, da noče ostati v samostanu, še manj pa živeti brez moškega. Nune so Raigersfeldu potožile, da raje vidijo Amalijo vnovič poročeno kot pa pri njih (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 199, 217, 221). Tako angažiran Raigersfeld ni bil vse od smrti ljubljene žene leta 1752. Dne 5. 10. je obiskal Herbersteina in z njim preučil vprašanje Amalijene neprimerne poroke. Ženska pa je želela čimprej iz samostana in vrnitev svojih stvari od Ruessensteina - mdr. prstan, kapitalske naložbe in neveljavno poročno pogodbo za 3.000 gld., ki jih je Ruessensteinu zapisala, ko baje še ni bila obveščena o njegovi revščini (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 226-227). Zato je Raigersfeld odšel k deželnemu upravniku Leopoldu grofu Lamber-gu, ki je privolil, da sprejme Ruessensteina v avdienco, če bo ta prinesel prstan in poročno pogodbo. Če je bila sestavljena po vseh pravilih in na civilnem uradu, bo mogoče poroko razveljaviti le na škofijskem konzistoriju (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 228-229, 232). Ruessenstein pa se do 15. 10. ni pojavil pri Lambergu, zato Raigersfeldu in Herber-steinu ni preostalo drugega, kot da Amalijo nagovorita k vložitvi tožbe za neveljavnost zaroke na škofijskem sodišču. Ruessenstein je bil pritisnjen v kot: Amaliji so ljubljanski mnenjski voditelji uspešno prali možgane, poroka, s katero je kanil izboljšati svoje finance, pa se mu je izmikala. Ker sta Herberstein in Raigersfeld pri grofu Lambergu uspela s sumom o neveljavnosti poroke, mu je ostala le še pot na škofijsko sodišče, kjer je 21. 10. 1758 vložil tožbo. Podstatzkyji so se medtem končno odločili za Amalijin umik s Kranjskega. Če bi bila Amalija ob razglasitvi neugodne razsodbe že v Pragi, je Ruessenstein ne bi mogel spraviti k sebi. Na sojenju na konzistoriju 10. 11. 1758 se namreč zadeva ni dobro odvijala za Amalijo. Ruessensteinov zahtevek po formalizaciji zaroke je bil utemeljen, zato se v nasprotju s podobnimi zaročnimi procesi Amalijin odvetnik ni niti poskušal sklicevati na priče in kanonske interpretacije. Že njegove razlage, da Amalije na sodišču ni, ker je zaprta pri uršulinkah, sodniki niso sprejeli z veseljem. Zato je le izjavil, da se Amalija ne želi več poročiti, v njenem imenu pa prosi, naj ji sodišče dovoli oditi v Prago. Ruessenstein je vedel, da gre za zavlačevalni manever, zato je zahteval kontumačno sodbo (NŠAL, Konz. prot 3, nepaginirano). Sodniki so v vmesni razsodbi Amalijo oz. odvetnika pozvali na sodišče, Raigersfeld pa je naslednji dan nagovarjal deželnega glavarja Antona Jožefa grofa Auersperga, naj Ruessensteina preventivno pošlje v pripor. Naslednji dan sta Amalija in sin pred Raigersfeldovo hišo skrivaj sedla v voz in odpotovala v Prago (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 265-266, 270). S tem, ko ji je pomagal prelisičiti sodišče, je Raigersfeld izničil tisto, čemur je služil vse življenje - spoštovati pravico in oblast. Ker se je 24. 11. na konzistoriju pojavil le Ruessenstein, je bila obravnava prestavljena na 15. 12., ko je sodišče Amalijo s kontumacem obsodilo na izpolnitev zaročne obljube. V udejanjenje sodbe pa ni verjel nihče in zadeva je zamrla konec leta 1759, ko se je Amalija poročila na Češkem, kajpak ne z Ruessensteinom. Kmalu zatem je Raigersfeld umrl in na Amalijo je Ljubljana hitro pozabila. 337 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 Raigersfeld se je včasih in po sili vpletel tudi v boleče razveze in ločitve uglednih oseb, predvsem sorodnikov. Takšne spore je - drugače kot poročna posredništva, na katera je bil ponosen - skušal pomiriti tiho in čim bolj mimo javnosti. Čeprav ni izrecno nikoli zapisal, je bila zanj vsaka družina - s tem pa zakonska zveza - sveta. Razveza ali ločitev zakona sta smiselni le, če preprečita še hujšo družinsko in družbeno nesrečo. Vse to in še kaj, kar danes ne moremo več zaznati, so bili razlogi, da v številnih pismih (predvsem) sinovom (kaj šele nesorodnikom) v letih 1749-1753 niti z besedo ni omenil zakonskih težav njihove sestrične Marije Ane pl. Utschan, por. Widerkhern. Še več - če Raigersfeld z mlado Widerkhernovo ne bi bil v sorodstvu, njenega procesa v dnevniku najbrž niti ne bi omenil, čeprav je zapisal precej ljubljanskih pikantnosti. Marija Ana je bila namreč njegova prava nečakinja - njena mati Ana Cecilija je bila Raigersfeldova starejša sestra. Starša sta umrla že leta 1720 in Raigersfeld (do leta 1732 njegov oče Sebastijan) je bil varuh sirot vse do leta 1742 (Schiviz, 1905, 184; ARS, AS 730, fasc. 185, konv. Raigersfeld). Do nje je vedno čutil odgovornost, saj je brez dvoma sam dal nečakinji namig in pristanek za poroko. Nekako logično je, da ga je zato nečakinja pritegnila še k izvedbi razveze. Ker imamo Raigersfelda upravičeno za najpomembnejši ljubljanski družabni medij srede 18. stoletja, lahko obskurno omenjanje tega primera označimo kot skrajno mejo še dopustnega ukvarjanja z intimnimi težavami v tistem času in konkretnem okolju. Marija Ana je imela težave z možem Antonom Medardom pl. Widerkhernom že od poroke naprej. Mož se je rodil leta 1724, po končanem študiju v Perugii pa leta 1748 prevzel očetovo gospostvo Mala Loka (ARS, AS 1073, 260r, Genealogija družine Wider-khern, 13-14, 16-17; Otorepec, 1990, 5). Takrat ali malo prej se je poročil s kar sedem let starejšo nevesto (Schiviz, 1905, 57). Njun razvezni proces pa je stekel že pred avgustom 1749. Novica o tem sporu, ko je Raigersfeld 2. 8. 1749 že kontaktiral z nečakinjinim odvetnikom glede procesa na konzistoriju arhidiakonata v Stični, je presenetljiva le na prvi pogled. Skupaj s starim Widerkhernom sta ga zakonca namreč pogosto obiskovala, a v zapisih Raigersfeld njunega odnosa nikoli ni problematiziral. Res pa je Marija Ana s sestrami in brati v tednih pred vložitvijo tožbe obiskovala Raigersfelda še pogosteje kot dotlej. Kljub njegovim naporom (nečakinji in odvetniku je pomagal z nekimi »memo-riali«) pa konzistorij 29. 8. 1749 Mariji Ani zaradi prekratkega zakonskega staža še ni dovolil razveze. Ker sodni protokol primera Widerkhern ni ohranjen, najdemo nekaj namigov o procesnih dejanjih le v Raigersfeldovem dnevniku. Vzrok razveznega zahtevka je bila Antonova impotenca zaradi uročenosti, ki pa je do prve tretjine 18. stoletja v »civiliziranih« okoljih - to pa je v vseh pogledih Ljubljana bila - izgubila ves magični naboj. Z uročeno impotenco so teologi in zdravniki mislili na pretežno duševne vzroke, izjemoma na čudežna (tj. z medicino in naravoslovjem nerazložljiva) stanja (predvsem pri ozdravitvah). Ostala je večna dilema, ali gre za ozdravljivo ali trajno nadlogo; zdravljenje je možno predvsem z naravnimi sredstvi kot vsako drugo bolezen. Cerkvena sodišča so sledila tem gledanjem, le načelno pa obdržala vero v demonsko raboto pri tem. Zato komaj poročenima Widerkhernoma stiški sodniki niso predpisali eksorciranja idr. tehnik odpravljanja urokov, niti niso opravili odmevnejše preiskave (Raigersfeld bi to zaradi izjemnosti gotovo omenil), pač pa le triletni rok za razmislek oz. ozdravitev; a ne od dneva poroke, pač 338 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 pa od prve obravnave leta 1749. Marija Ana se je odločila, da bo kljub temu apelirala na dunajsko apostolsko nunciaturo, do razpleta te sodbe pa sta zakonca morala ostati skupaj. Po tem pa je stari Widerkhern že 2. 9. poročal Raigersfeldu, da sta mlada skupaj odpotovala na dolenjsko posest (ARS, AS 730, knj. 165, Dnevnik, 583, 594-595). Prisilno skupno življenje med dolgotrajnim sodnim procesom je bila pravna praksa in pričakovanje javnosti, etična (častna) zahteva za preprečitev govoric o nemoralnem življenju, npr. prešuštvovanju, ki se je v praksi neredko tudi zgodilo. V naslednjih mesecih zakonca Widerkhern nesporazumov nista več prikrivala. Decembra 1749 sta ločeno obiskala Raigersfelda, čez teden dni pa ju je obiskal tudi on in pomiril nesoglasja. V naslednjih tednih sta zakonca spet skupaj potovala med Malo Loko in Ljubljano. Sojenje pa se je nadaljevalo šele od pozne jeseni 1752, ko je umirala Rai-gersfeldova žena. Nečakinja mu je prišla 10. 11. 1752 poročat o vmesni sodbi iz 7. 11., po kateri je bila dolžna do končne razsodbe še šest mesecev živeti z možem (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 350-351). Po ženini smrti 14. 11. 1752 pa se je Raigersfeld za več mesecev zaprl v najglobljo žalost in osamo. Mnogo manj kot prej je komuniciral z znanci, le tu pa tam je še obiskoval sorodnike. Mladi Widerkhern, včasih skupaj z ženo, ga je obiskoval spomladi 1753. Marija Ana se je 23. 5. z njim posvetovala za končno obravnavo, ki je bila napovedana čez pet dni. Raigersfeld je tja ni pospremil, marveč ji je za spremljevalca dodelil sina. Dan po obravnavi je le kratko komentiral sodni epilog: »Včeraj je (sin, op. D. K.) odšel v Stično z bivšo gospo Widerkhern - odslej le gospo Ut-schan, ker je njun zakon izničen z danes objavljeno konzistorialno razsodbo« (ARS, AS 730, knj. 166, Dnevnik, 423, 434-435, 440, 449). Zatem je spravil odnose z Widerkherni na minimum, ker je imel bivšega nečakinjenega moža za krivca za razvezo.12 Nekdanja zakonca se po razvezi nista več poročila, čeprav bi se lahko vsaj Marija Ana. Kot »gospodična Utschan« je umrla v Ljubljani leta 1793 (Schiviz, 1905, 208). Anton Medard pa je vedel, da ga - čeprav premožnega - zaradi potrjene zakonske nesposobnosti najbrž ne želi za moža (pravzaprav je bilo to tudi v nasprotju s krščansko prokreativno paradigmo) nobena starostno in statusno primerna ženska. Njegov oče pa kljub temu, da sin ni mogel pričakovati potomcev, ni spremenil oporoke iz leta 1751, po kateri so bili univerzalni dediči vsi njegovi sinovi (ARS, AS 308, III, lit. W, št. 64). Sinu je omogočil dostojno življenje in Anton je leta 1759 lahko kupil dvorec v Čatežu, nekaj pozneje še graščino Zaprice pri Kamniku. Da ne bo imel potomcev je formalno priznal leta 1764, ko je kot družinski senior prepustil graščino Mala Loka bratu, ki se je tedaj ženil (Smole, 1982, 415). Anton je odtlej živel v dvorcu Zaprice in Ljubljani, kjer je kot zadnji od bratov in sester umrl 24. 11. 1805 (ARS, AS 1073, 260r, Genealogija družine Widerkhern, 17). Obe strani sta želeli hitro pozabiti na neuspešno zvezo, zato sta iz rodbinske tradicije Widerkhernov izginila oba primožena/priženjena partnerja: v genealogijah ni zapisan datum Marijine poroke z Antonom Medardom. Pozaba razvezanih/ločenih zakoncev je 12 Raigersfeld se je treh nečakinj iz rodbin Kušlan in Utschan, med njimi tudi »gdč. Marije Ane«, v oporoki spomnil tako, da je v oporoki vsaki volil po štiri skodelice za kavo (prepis oporoke je v: ARS, AS 730, fasc. 201). 339 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 bila za impotentnega nujna, saj je šlo za spomin na njegovo intimno neprijetnost. Erek-tilna impotenca je bila vsaj v višjih slojih na Kranjskem sredi 18. stoletja že precej bolj intimen problem kot nekaj desetletij prej. Ni šlo več le za baročni mačistični zadržek za nadzor ženske, delovanje družine in posledično države. Javno razpravljanje o impoten-ci, ki je v 17. stoletju še sokrojilo impotenčne ipd. zakonske procese, je zamenjal zgolj sodni govor. Plemiško okolje je imelo popolno impotenco za obžalovanja vredno oviro za normalno življenje, ne pa za sramoto in oviro za družabno življenje. Navsezadnje tudi največji uživač 18. stoletja Giacomo Casanova v svojih spominih ni zamolčal prostodušnega priznanja nekega znanca glede svoje impotence pri neki lepotici (Giovanni Giacomo Casanova, Histoire de ma vie 5, 14, 131-132). Ne smemo pa pozabiti, da je Casanova spomine napisal v letih 1789-1792, star že prek 65 let, ko se je baročna spolna odprtost že umikala meščanskemu moralizmu in intimizaciji čustev, spomin na lepe čase pa tudi že opešal. Raigersfeldu pa je bila ta tema že skorajda tabu, o katerem se ni spodobilo (preveč) govoriti, niti pisati. Zato se v dnevniških zapisih ni spuščal v vzroke Widerkhernove impotence, čeprav je dogajanje v ozadju gotovo moral poznati.13 Zelo takten je bil tudi med spremljanjem dolgotrajnega prešuštvovanja Elizabete baronice Gall leta 1758 s stotnikom Peregom. Ta afera je dve leti zapolnjevala ljubljansko družabno sceno. Raigersfeld tudi po sodni obsodbi ni želel obsoditi baronice, čeprav je njeno življenje nasprotovalo vsem njegovim vrednotam in je posredno onečastila tudi njegovo rodbino. Elizabeta je bila žena Jurija Vajkarda Galla, bratranca Raigersfeldove pokojne žene (Witting, 1895, 166). Ženski je bil naklonjen tudi zaradi njene nosečnosti med procesom in štirih oz. petih majhnih otrok. Raigersfeld se je osebno angažiral pri zdravljenju najmlajšega sinčka. Da je imel Raigersfeld pred očmi res predvsem varovanje ugleda sorodstva (in sebe), kaže tudi čisto drugačno presojanje podobnega škandala žene okrožnega glavarja Antona Janeza barona Tauffererja leta 1754, ki so mu zaradi resnobnosti Ljubljančani kar privoščili ženino prešuštvo z Alojzem Adolfom grofom Auersper-gom. Čeprav je bil Raigersfeld v dobrih odnosih z obema zakoncema, se je v dnevniku odkrito posmehoval možu, češ da »nima nobene avtoritete nad ženo in ne more držati ko-ketne žene v mejah« (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 400, 416). Zato je razumljivo, da je Elizabeta tudi med procesom z njegovo pomočjo lahko krožila po ljubljanskih salonih, kjer je bila vsaj na zunaj prepoznana kot žrtev Peregove strasti (ARS, AS 730, fasc. 199, Dnevnik, 10, 99-100, 784-785). Vedno pripravljen pomagati je Raigersfeld skušal pomiriti zakonca, z obvestili o javnem mnenju in sodnem procesu pa obveščal Perega. V enem od pisem se je zgražal nad krvoločnostjo ljubljanske salonske družbe: »Upam, da Vam bom lahko v naslednjem pismu sporočil vsaj to, kar se govori v javnosti oz. kar se govori na ušesa. Na višku stvari lahko vsakdo sklepa, da je to (sodni proces, op. D. K.) komedija, ki se igra pred vsemi pa tudi za zaprtimi vrati. Igralci morajo na lasten račun zabavati gledalce, ki se bojijo in si prizadevajo, da ne bi tudi sami postali igralci. Vsak si prizadeva uganiti izid zadeve glede na želje in različne poglede, marsikdaj tudi zlobne. In to je to, kar se da preprosto (pred)videti: da je namreč uboga gospa izpostavljena sodbi množice, 13 Na osebne frustracije impotentnih moških je opozarjal tudi Zedlerjev leksikon leta 1746 (Zedler, 1746, 2354). 340 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 ne glede na to, ali jo bo konzistorij spoznal za nedolžno, o čemer so prepričani vsi pošteni ljudje. Čeprav na njenem obrazu ni videti sledi bolečine, ki ji para srce, obžalujem njen nesrečni položaj, saj bo ločena od teh, ki jo spoštujejo« (ARS, AS 730, fasc. 199, osnutek pisma s 6. 5. 1758, 784). Kaj je s svojimi akcijami na področju matrimonialnih in moralnih zadev sredi 18. stoletja torej izpričeval Raigersfeld? Baročno galantnost? Merkantilistični in razsvetljenski ratio? Ali že zgodnji meščanski moralizem? Najbrž vse obenem. Z vmešavanjem v privatne zadeve znancev, včasih na prošnjo, včasih samoiniciativno, je na vse pretege vzdrževal in sooblikoval plemiške poročne in zakonske mentalitete ter skrbel za dostojnost plemiškega stanu v skladu z njegovo etiko in zaznavo civiliziranja plemstva. BARTERED BRIDES OF BARON RAIGERSFELD OR MARRIAGE BROKERAGE OF A LATE BAROQUE COSMOPOLITAN Dušan KOS Scientific Research Centre of the Slovenian Academy od Sciences and Arts, Milko Kos Historical Institute, Novi trg 2, 1000 Ljubljana, Slovenia e-mail: dusan.kos@zrc-sazu.si SUMMARY The process of establishing an absolute state and the figure of the ruler as the family patriarch was accompanied by aggravation of inter-generational conflicts in the Austrian lands of the 18th century, particularly within the old aristocratic families. Disputes began tarnishing the materialistic image of marriage and in searching for their brides, young aristocrats steered more or less (un)successfully between status and heredity-related family strategies and their own desires. Most of them had to eventually submit to their parents' wishes. In families where there was no parental authority, youth tended to get engaged and exchange marital vows quite independently, or at least through the mediation of respectable acquaintances who were in favour of their wishes. Regardless of the caricatures presented by literary and musical works from the romantic era, marriage brokerage by external consultants was beneficial to everyone. The mediator, usually from the same social circle as the bride and groom, helped people avoid the courts by maintaining family peace through informal compromises, arbitration and advice and by observing social interactions. Such marriage brokerage flourished in the 17th and the 18th centuries when parents could no longer depend on the absolute support of the Church and the secular authorities. This was partly due to the Trent paradigm of consensual marriage and absence ofparental coercion in civil law, and partly to the rise of social selj-confidence and a shift in the perception of love. In the region of Carniola in the middle of the 18th century, more severe forms ofpunishment of disobedient children were only successful among higher aristocracy. The public expressed disapproval already over much milder methods of punishing disobedient lovers, especially if they involved their young children. 341 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 We can learn about the course of such mediation from the diary and correspondence of a prominent politician Franc Henrik baron Raigersfeld, who lived and worked in Ljubljana from 1747 until his death in 1760. From this time and also from later times, few personal legacies have been preserved in this region that could match the richness and diversity of his written records. In the mid-18th century while managing his property and his family, Raigersfeld also worked diligently as a kind of family therapist. Being satisfied with his view of the world, morality and happiness in marriage, he regarded himself as the morally superior one in all local affairs. Among the public, he was respected as a trustworthy person whose reputation, life experiences and general knowledge, quickness of mind, eloquence and happiness with his wife and children, as well as familiarity with material and moral profiles of disputable marriage candidates made his mediation sought after among acquaintances. Howeve , he did have double standards - for friends and distinguished people they were high, while for less important parties they were more relaxed. Despite his pronounced cosmopolitanism he did not betray the belief that for marriage the candidate's economic status and general character were more important than love. He regarded family - and thus also marriage - as a sacred institution. Divorce or separations were only acceptable if they were to prevent a more severe family or social disaster. Since Raigersfeld represents the most important private mediator of the mid 18th century, his mentioning of and interference in the scandals of his acquaintances can be described as the extreme limit of the acceptable levels of dealing with other people's problems. Key words: marriage brokerage, divorce, aristocraty, Carniola, 18th century 342 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Dušan KOS: PRODANE NEVESTE BARONA RAIGERSFELDA ALI ŽENITNO POSREDNIŠTVO ..., 327-344 VIRI IN LITERATURA Anžič, S. (2002): Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom! Prisilna delavnica v Ljubljani. Kronika, 50, 3, 313-326. ARS, AS 6 - Arhiv Republike Slovenije (ARS), fond Reprezentanca in komora za Kranjsko (AS 6). ARS, AS 308 - ARS, fond Zbirka testamentov Deželnega sodišča v Ljubljani (AS 308). ARS, AS 730 - ARS, fond Graščinski arhivi: Dol (AS 730). ARS, AS 740 - ARS, fond Graščinski arhivi: Jablje (AS 740). ARS, AS 1064 - ARS, fond Zbirka plemiških diplom (AS 1064). 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MEDIATORI LAICI E MEDIATORI ECCLESIASTICI TRA CENTRO E PERIFERIA DELLA CONGREGAZIONE OLIVETANA Giovanni FLORIO Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia e-mail: giovanniflorio85@virgilio.it SINTESI Tra il 1542 e il 1545 la comunità di Lonigo (nel vicentino) e il monastero olivetano di S. Maria dei Miracoli intrattengono una complessa lite giudiziaria per i diritti su tre fiere annuali. Il fascicolo processuale derivatone ha permesso uno studio di caso sui rapporti tra clero regolare e comunità rurali in Età moderna. In particolar modo ci si è chiesti se la precoce centralizzazione e gerarchizzazione dell'ordine olivetano insieme alla temporalità e mobilità degli incarichi abbiano costituito un reale ostacolo a un pacifico e stabile inserimento del corpo monastico nel tessuto sociale locale. Ridimensionata questa prima ipotesi alla luce dell'evoluzione istituzionale attraversata in quegli anni dall'ordine olivetano, lo studio di caso ha permesso di indagare le dinamiche delle rela-zioni tra ordini regolari e società rurale mettendo in risalto alcune figure di mediatori. Parole chiave: congregazione olivetana, ordini regolari, comunità rurale, notaio, media-zione, S. Maria dei Miracoli di Lonigo PROPRIETARY RIGHTS OVER THE FAIRS OF MADONNA DI LONIGO (1542-1545). LAY MEDIATORS AND ECCLESIASTICAL MEDIATORS BETWEEN THE CENTRE AND THE PERIPHERY OF THE OLIVETAN CONGREGATION SUMMARY Between 1542 and 1545 there was a complex legal battle between the community of Lonigo (in the province of Vicenza) and the Olivetan monastery of S. Maria dei Miracoli (St. Mary of the Miracles) for the proprietary rights over three annual fairs. The court records resulting from this are the basis for a case study on the relationship between monastic clergy and rural communities in the modern era. In particular, we have investigated whether the early centralization and development of a hierarchy inside the Olivetan order, together with the mobile and temporal nature of the appointments within it, constituted a real obstacle to peaceful and stable incorporation of the monastic body 345 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 into local society. After redimensioning this first hypothesis in the light of the institutional evolution undergone by the Olivetan order during these years, the case study explores the dynamics of the relationship between monastic orders and rural society, highlighting the figures of a number of mediators. Key words: Olivetan congregation, monastic orders, rural community, notary, mediation, S. Maria dei Miracoli (St. Mary of the Miracles) in Lonigo INTRODUZIONE La storia degli ordini religiosi e delle loro strutture istituzionali, a lungo relegata al ruolo di argomento minore nell'alveo della storia della Chiesa, sminuita da una storio-grafia confessionale «prevalentemente descrittiva» che se ne è occupata «molto spesso in termini agiografici» (Russo, 1976, CI),1 ha saputo nell'ultimo ventennio del secolo scorso imporsi all'attenzione del mondo scientifico grazie a un radicale ripensamento dei suoi paradigmi epistemologici. Se Mario Rosa ha espresso in maniera convincente la necessità di intendere il clero come parte integrante della società italiana, protagonista di quella dialettica dei poteri propria dell'antico regime (Rosa, 1976; Rosa, 1992), nell'ambito della storia monastica i contributi più interessanti sono stati proposti da Carlo Fantappiè e Fiorenzo Landi (Fantappié, 1993; Landi, 1996). Di fronte a questioni e interessi sto-riografici di natura radicalmente diversa (storico-economici per Landi, più strettamente politico-istituzionali per Fantappié), entrambi gli autori hanno dimostrato come una cor-retta interpretazione del monachesimo in età moderna sia possibile solo attraverso un approccio che tenga in considerazione le interrelazioni tra le strutture istituzionali delle congregazioni, le loro emanazioni periferiche (monasteri) e quei sistemi di potere (Stati ma anche comunità locali e reti diocesane) chiamati a interagire con esse. Eloquenti in merito le parole di Landi: «Se, infatti, non viene ricostruita la rete specifica di relazioni fra un monastero e la sua congregazione, si tende facilmente ad equivocare sulle effettive motivazioni che sono alla base dei comportamenti, delle scelte, delle situazioni in cui esso operava. Ma più spesso accade che, per la sua disomogeneità con gli altri protagonisti della vita comunitaria, il clero regolare rimanga emarginato e sia avvertito come un corpo estraneo fuori dall'intreccio dei rapporti che nascevano e si componevano localmente» (Landi, 1996, 35). La memoria della vicenda storica del monastero olivetano di S. Maria di Lonigo (nel Vicentino) e del conflitto che tra il 1542 e il 1545 intrattenne con la comunità locale per la proprietà delle cosiddette "fiere della Madonna", veicolata da una produzione letteraria erudita troppo lontana dal dibattito storiografico internazionale (Toffanin, 1887; Giarolo, 1906; Tassello, 1942; Mazzadi, 1989), risente fortemente di questi equivoci e distorsioni: 1 Un analogo giudizio viene ribadito in Fragnito, 1992, 118-119. 346 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 intento del presente contributo è di sottrarre l'oggetto in analisi da interpretazioni loca-listiche, nella convinzione che possa costituire un case study utile alla comprensione del ruolo ricoperto dagli ordini monastici nelle dialettica dei poteri di antico regime. IL FATTO Fondato nel 1486 sui ruderi di un'antica cappella mariana a seguito di alcuni eventi miracolosi (Bertani, 1605), il monastero olivetano di S. Maria dei Miracoli di Lonigo fu per tutta l'età moderna meta di pellegrinaggio e sede di tre fiere annuali, dette per l'ap-punto fiere della Madonna (Giarolo, 1906). Difficile stabilire l'origine di questi mercati: nati a corollario delle principali festività mariane, almeno per il primo '500, in assenza di una specifica normativa, furono gestiti tanto dagli olivetani quanto dalla comunità di Lonigo le quali, in maniera del tutto autonoma e indipendente, procedevano all'affitto di apoteche e banchi. Il 7 settembre 1542, vigilia della Natività di Maria e dell'ultima delle fiere di quell'anno, i monaci stavano dunque procedendo alle consuete locazioni quando due leoniceni, Zuanne Boatello e Zanzo di Zanzi, si presentarono sul sagrato della chiesa armati di asce. I due avevano acquistato i diritti sui banchi di proprietà della comunità di Lonigo, ma a causa della concorrenza degli olivetani non erano riusciti ad affittarne nemmeno uno. Per questo, dopo aver minacciato i mercanti obbligandoli a servirsi dei padiglioni comunali, infierirono a colpi di scure su quelli costruiti dai religiosi. LA DIFFICILE RICERCA DI UNA MEDIAZIONE Fra Ippolito da Verona, cellerario (economo) del monastero, ricostrui quei dramma-tici eventi nella querela che il 25 gennaio 1543 presentó al podestà di Vicenza Andrea Loredan. Con essa il monaco chiedeva l'applicazione di una lettera penale ottenuta il 19 dicembre precedente dalla magistratura veneziana dell'Avogaria di Comun e con la quale si intimava tanto a Boatello e Zanzi quanto ai vertici della comunità di Lonigo di astenersi dal rinnovare quelle intimidazioni e dal costruire banchi comunali sul sagrato del monastero (ASCL, AA, 1, 8r-v). L'Avogaria, nella sua attività di controllo sull'operato delle magistrature e di garante della legittimità procedurale, fungeva quando operava in Terraferma da magistratura d'appello - o meglio da magistratura media - per le sentenze emanate dai rettori, con fa-coltà di cassarle e rinviarle a un grado superiore di giudizio (Viggiano, 1993, 51-123; Po-volo 1980, 200-203). Come nel caso in analisi, poteva tuttavia essere interpellata anche in prima istanza in virtù della facoltà di emettere lettere penali. Quello che il cellerario aveva richiesto e ottenuto era uno strumento duttile ma estremamente efficace nell'ambi-to della dialettica processuale: rigorosa nella forma ma blanda negli effetti, la lettera penale, pur non avendo facoltà di comminare alcuna sanzione, intimava sotto la minaccia di pene severissime la definitiva cessazione degli illeciti denunciati (Povolo, 1997, 27-28). Richiedendo una lettera penale, Fra Ippolito ottenne la formalizzazione di un precedente, tutelandosi per il futuro ma evitando al contempo di calcare troppo la mano nei confronti di una comunità, quella di Lonigo, particolarmente coesa nell'opposizione al monastero. 347 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 Assegnati a S. Maria dei Miracoli dal capitolo generale della loro congregazione2 senza alcun intervento da parte della comunità locale, gli olivetani rappresentavano per l'élite leonicena un elemento estraneo e potenzialmente perturbante. Se anche la presenza di un corpo monastico autoctono non poteva garantire un'assoluta identità d'intenti con il locale ceto dirigente (Landi, 1996, 61-69), temporalità e mobilità delle cariche - proprie dell'ordine olivetano sin dalle sue origini (Dickson, 1972) -, potevano costituire un ul-teriore ostacolo ad un pacifico e stabile inserimento della famiglia monastica nel tessuto sociale locale, soprattutto in realtà comunitarie minori (Brambilla, 1987). Il monastero di Lonigo benefició solo in parte della progressiva regionalizzazione e stabilizzazione delle famiglie monastiche in atto in seno alla congregazione olivetana alla metà del XVI secolo (Fantappié, 1993, 81-86; Tagliabue, 1979; Cattana, 1981): considerata l'assenza di una natio olivetana vicentina, S. Maria dei Miracoli venne a costituire insieme a S. Maria in Organo di Verona - dalla quale era nata per gemmazione (Bertani, 1605) - la natio vero-nensis, e perlopiù veronesi erano gli officiali monastici (abate, priore, cellerario, maestro dei novizi) ad essa assegnati.S Sullo sfondo del contenzioso sulle fiere si profilava uno scontro tra superiori esigenze dell'ordine e istanze locali: una dialettica conflittuale che - come avverte Sara Fasoli, studiando il convento domenicano di Vigevano in età moderna - non ci si puó esimere dal considerare confrontandosi con il problema dei rapporti tra un cenobio e il contesto sociale in cui era chiamato ad operare, soprattutto nei suoi primi decenni di vita, quando la famiglia religiosa poteva ancora essere percepita come corpo estraneo, da espellere o, possibilmente, da contrallare (Fasoli, 1997, 111-112). Sul finire del XV secolo, all'in-domani dell'arrivo degli olivetani, la comunità di Lonigo aveva tentato in un primo momento di cacciarli a favore di altri religiosi e successivamente di riservarsi la gestione economica del monastero (ASVI, CRS, SML, 424, mazzo XVI, 3r-93r). La questione si concluse ufficialmente nel 1498 con un pronunciamento dogale a favore dei religiosi (Bertani, 1605, 29-30), ma l'esplodere a una quarantina d'anni di distanza del conflitto per le fiere testimonia come gli attriti tra la comunità di Lonigo e gli olivetani fossero ben lungi dall'essere composti. La posizione di intrinseca debolezza in cui versava il monastero convinse fra Ippolito ad attendere più di un mese prima di richiedere l'applicazione della lettera penale, nel tentativo di convincere la comunità a desistere dal suo evidente intento di escludere gli olivetani dalla gestione delle fiere della Madonna di Lonigo. Un tentativo di mediazione ancora ravvisabile nella querela inoltrata al podestà di Vicenza: nel richiedere l'esecuzio-ne della lettera penale, Fra Ippolito si guardó bene dal chiamare direttamente in causa le istituzioni leonicene, chiedendo punizioni esemplari solo ed esclusivamente nei confronti di Zuanne Boatello e Zanzo di Zanzi (ASCL, AA, 22, 8r-v). Nello iato tra le richieste del querelante e il provvedimento penale preso dall'autorità veneziana emerge la forte contraddizione tra una pacificazione pensata dal basso - volta a ricreare il consenso tra 2 Per un quadro dell'organizzazione normativa olivetana e delle sue evoluzioni si rimanda a Mariani, 2003. 3 Per un quadro dell'articolazione territoriale della congregazione olivetana si rimanda a Lancellotti, 1989, 11-13. 34S ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 due parti le quali, deposte le armi giudiziarie, sarebbero dovute tornare a convivere - e una pacificazione calata dall'alto, per la quale la composizione del conflitto non poteva esimersi dal «trasmettere il senso della imparzialità e della inesorabilità della giustizia veneziana» (Viggiano, 1993, 68). Estendendo il provvedimento al sindico e ai decani della comunità, vietando la costruzione di banchi comunali nelle pertinenze del mona-stero, il rettore aveva ottenuto un risultato diametralmente opposto a quello auspicato dal querelante, complicando ulteriormente il contenzioso e facendone una questione confinaría (ASCL, AA, 22, 7r): in conseguenza al proclama del podestà, Bartolomeo di Zanzi, difendendo il suo parente Zanzo, sostenne infatti come quello che i monaci chiamavano sagrato fosse invece «locho publico et publica strada et publica piazza della Comunità de Lonigo», illecitamente usurpato dagli olivetani, i quali, sotto pretesto «de esser persona che sono fuora del seculo», andavano «cum diversi inganni et astutie agabando quelli del seculo» (ASCL, AA, 22, 9r). La difesa conferiva a un conflitto locale una dimensione più ampia, vicina alla sensibilità politica veneziana (Cozzi, 1995) - e non solo (Giannini, 2007) - per le questioni di giurisdizione sui regolari: se gli olivetani si permettevano certe insolenze, lo facevano «sotto pretexto de certa sue lezze che chi vol niente da lori biso-gna andar a Roma» (ASCL, AA, 22, 9r). La struttura verticistica e sovraterritoriale delle congregazioni, l'indipendenza dalle reti diocesane nonché la frequente rotazione degli incarichi garantivano una sostanziale impunità ai regolari con pregiudizio dei sudditi ma soprattutto - sembrava dire Bartolomeo di Zanzi - del prestigio della Repubblica. Simili argomentazioni difensive ritornarono in maniera più o meno esplicita per tutta la durata del contenzioso, soprattutto dopo i disordini che ancora si verificarono in occa-sione della fiera del 26 marzo 1543. Tra maggio e agosto di quello stesso anno testimoni e accusati comparirono di fronte al giudice del Maleficio di Vicenza riferendo come in occasione di quella fiera la lettura pubblica degli ordini del rettore vicentino e l'abbatti-mento indiscriminate delle apoteche comunali avessero provocato violente proteste nei confronti del cavaliere del podestà di Lonigo. Luca della Scolara, titolare dei diritti co-munali sulla fiera, una delegazione di consiglieri guidata dal sindico Silvestro Prianti e il cellerario fra Ippolito si erano addirittura portati dal podestà di Lonigo chiedendogli di giudicare in via definitiva sulla questione.4 Non ottennero quanto sperato: il rettore rifiutó categoricamente di esprimersi adducendo di non volersi «impastar in cosa alcuna riguardo che tal comandamento era sta fatto da parte del magnifico podestà de Vicenza».5 Traspariva nelle parole del podestà leoniceno la volontà di evitare qualsiasi conflitto giu-risdizionale in una congiuntura che vide più volte i rettori di Vicenza accusare quelli di Lonigo di connivenza nei contrabbandi di grani organizzati dalla comunità locale (ASVE, ACCX, LV, 223, 261r-262r; ASVE, ACCX, LV, 224, 11r, 14r). La mancanza di un interlocutore istituzionale capace di porsi come terza parte6 e di sciogliere i nodi del conflitto convinse i contendenti dell'opportunità di tentare una 4 ASVI, CRS, SML, 423, mazzo XIV, cartella D, interrogatori di Bartolomeo Guerreri e Giovanni Donato, 20 maggio 1543, interrogatori di Luca Della Scolara e Gerolamo De Rosso, 11 agosto 1543. 5 ASVI, CRS, SML, 423, mazzo XIV, cartella D, interrogatorio di Luca Della Scolara, 11 agosto 1543. 6 Sulla funzione del rettore come mediatore si veda Scarabello, 1981. 349 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 composizione extragiudiziale: a fronte del ritiro della querela e del completo e esclu-sivo riconoscimento degli antichi diritti comunali sulle fiere, la comunità si disse disposta ad elargire a favore del monastero parte dei proventi degli affitti. Si trattava, a ben vedere, di una proposta di composizione fortemente asimmetrica: la comunità pretendeva «quello che è sta sempre suo et che già dieci et quindeci anni et più ha pos-sedutto» senza riconoscere alcun equivalente diritto di fiera alla controparte, alla quale si offrivano delle elemosine per pura magnanimità (ASCL, AA, 22, iir). La proposta venne formalizzata dal notaio Ottolino Guglielmazzi (ASCL, AA, 22, 11r), proprietario terriero7 e soprattutto genero del sindico Silvestro Prianti.8 Professionista del diritto al servizio della comunità e della sua rete familiare, fu Guglielmazzi a dare fondamento giuridico al linguaggio eminentemente politico di un documento che, più che a una reale proposta di pacificazione, assomigliava a una fede, a una pubblica certificazione della bontà delle pretese della comunità e dell'onestà del suo operato. «Perché se conoscha che la povera Comunità de Lonigo voglia quello solum che volle la ragione et iustitia» aveva del resto recitato il pubblico banditore dandovi lettura sul sagrato del monastero (ASCL, AA, 22, iir). Rifiutata questa offerta e ripreso l'iter giudiziario, il 9 luglio 1543, a un mese dalla fiera dell'Assunta, le parti, logorate da un procedimento fino ad allora inconcludente, optarono per una soluzione arbitrale nominando congiuntamente un collegio giudican-te formato da giuristi vicentini (ASCL, AA, 22, 12r-14v). Di fronte al notaio Giacomo Prianti - in un sempre maggiore coinvolgimento della rete familiare del sindico Silvestro -, le parti concessero ai giudici il solo mese di luglio per emettere un responso inappellable, secondo la disciplina del compromesso more veneto (Cozzi, 1980, 108-110). Il tutto si risolse ancora una volta in un nulla di fatto: il 13 agosto 1543, fra Teofilo da Lendinara, nuovo cellerario, presentó al podestà di Vicenza la richiesta di esecuzione di un pronunciamento dell'Avogaria emesso solo tre giorni prima e con il quale si ribadiva la necessità che la lettera penale del dicembre 1542 fosse mandata ad esecuzione. Sia per l'Avogaria sia per il podestà di Vicenza l'attribuzione del diritto di fiera aveva ormai assunto un ruolo secondario rispetto alla punizione di quegli individui che, disattendendo i loro ordini, avevano messo in discussione l'autorità veneziana. Le pene di carcere e bando previste dalla lettera penale costituivano del resto per gli olivetani un'opportunità per colpire duramente il fronte avversario: fra Teofilo si dimostró meno accondiscendente del suo predecessore e nella lista degli accusati inseri senza troppi scrupoli Silvestro Prianti e altri componenti della dirigenza leonicena. Ancora una volta il sindico rispose mettendo a disposizione della comunità la propria rete familiare: presso il podestà Vicenza si sarebbe infatti attivato suo figlio, l'avvocato Giovan Antonio Prianti9, il quale già il 13 agosto ottenne la revoca della lettera penale. 7 In merito si rimanda alla registrazione di Ottolino Guglielmazzi nell'estimo comunale del 1542 (ASCL, AA, 64, registro 5, 17r). 8 Per una ricostruzione dei rapporti di parentela tra Guglielmazzi e Prianti si rimanda al testamento di Silvestro Prianti conservato in ASVI, AN, 7322, 91r-v. 9 Sul ramo vicentino della famiglia Prianti, vera e propria dinastia di giuristi si veda Faggion, 1998. 35G ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanm FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 Fu quindi con grande stupore che il 14 agosto gli uomini di Lonigo accolsero sul luogo della fiera il cavaliere del podestà, latore del consueto divieto di erigere banchi sulle terre del monastero. Solo due giorni dopo l'élite leonicena avrebbe appreso come la revoca della lettera penale fosse stata a sua volta cassata: il podestà l'aveva concessa in considerazione della contumacia di fra Teofilo, ma, tratto in inganno da Giovan Antonio Prianti, non aveva considerato come in assenza del cellerario si sarebbe dovuto convocare l'avvocato Gerolamo Priorati interveniente per conto del monastero.10 L'ACCORDO Il 3 settembre 1543, fra Teofilo e Silvestro Prianti comparvero nuovamente di fronte all'Avogaria la quale si espresse ancora una volta in favore i religiosi.11 Lacune archivisti-che non permettono di indagare oltre gli sviluppi di una vicenda giudiziaria che sappiamo concludersi il 12 novembre 1545 con il già citato accordo rogato dal notaio Ottolino Guglielmazzi. Le parti, logorate dai costi e dalle lungaggini giudiziarie, condonatisi vi-cendevolmente le spese, si accordavano per una gestione condivisa delle fiere: a partire da quell'anno sindico e decani, abate e cellerario sarebbero stati chiamati a sovraintendere congiuntamente all'affitto delle botteghe; i ricavi, a prescindere dalla proprietà dei fondi dove sarebbero state istallati i padiglioni, sarebbero stati divisi in parti uguali. Si trattava di una scelta sofferta ma pur sempre preferibile a quello stallo che ormai da tre anni impediva il regolare svolgimento delle fiere a danno di entrambi i contendenti. Una scelta sofferta soprattutto per gli olivetani i quali, a ben vedere, nei diversi appelli alle magistrature venete si erano sempre visti assegnare l'esclusivo controllo sulle fiere. Tuttavia se i religiosi cedettero alle pressioni della comunità, non rinunciarono per questo a far valere il peso di quei pronunciamenti, ottenendo dalla contraparte importanti garan-zie e concessioni: il sagrato tornava ad essere inviolabilmente proprietà del monastero e come tale su di esso gli olivetani avrebbero potuto costruire botteghe fisse da affittare al di fuori dei vincoli imposti dall'accordo. La scelta di rogare l'atto nella sacrestia del monastero e non nello spazio neutro costi-tuito della casa del notaio (Faggion, 2008, 537) preservava inoltre l'onore del monastero: lasciare la sicurezza delle proprie case e delle mura cittadine, raggiungere il monastero quasi in pellegrinaggio, costituiva il segno di penitenza richiesto dai monaci ai leoniceni a garanzia del buon esito dell'accordo.12 10 L'intricata fase del contenzioso che andó dal 13 al 16 agosto1543 è stata ricostruita sulla base di documentazione conservata in copia negli archivi della comunità di Lonigo e del monastero di S. Maria dei Miracoli. Nella fattispecie: ASCL, AA, 22, 15r-18v e ASVI, CRS, SML, 423, mazzo XIV, cartella D, lettera dell'avogadore Francesco Sanudo al podestà di Vicenza, 10 agosto 1543; Bernardo Venier, podestà di Vicenza, mandato contro uomini di Lonigo, 14 agosto 1543; Bernardo Venier, podestà di Vicenza, revoca del mandato contro uomini di Lonigo in contumacia di fra Teofilo, 13 agosto 1543; Bernardo Venier, podestà di Vicenza, revoca della contumacia di fra Teofilo, 16 agosto 1543; relazione di Antonio Zilio, banditore del podestà di Vicenza, 16 agosto 1543. 11 ASVI, CRS, SML, 423, mazzo XIV, cartella D, alla data 05 settembre 1543. 12 ASVI, AN, accordo tra Comunità di Lonigo e monastero di S. Maria dei Miracoli, 12 novembre 1545. Vedi anche Giarolo, 1906. 351 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanm FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 IL NOTAIO I termini del compromesso del 12 novembre 1545 erano già stati discussi nell'agosto precedente:13 quattro mesi erano serviti al notaio Ottolino Guglielmazzi per ascoltare le volontà delle parti, conciliare le loro esigenze e infine dar loro forma giuridica.14 Il suo operato contava del pieno appoggio della dirigenza della comunitá, nei cui ristretti ran-ghi trovava ormai stabilmente posto suo fratello - e collega notaio - Gian Matteo.15 Con il suo ingresso nel consiglio si rafforzava il gruppo di potere capeggiato da Silvestro Prianti, sceso nel frattempo alla mansione di rasoniere16 solo in virtù di quella rotazio-ne delle cariche che di fatto garantiva ai maggiorenti locali l'ininterrotta permanenza al governo della comunità (Ventura, 1964; Knapton, 1984; Zamperetti, 1981). Un'alleanza politico-matrimoniale, quella tra Prianti e Guglielmazzi, che sembrava segnare l'ideale passaggio di consegne tra due generazioni di uomini di comun, il superamento di un modello tradizionale di primazia politica fondato sulla proprietà fondiaria a favore di un nuovo paradigma nel quale acquistava un peso sempre maggiore il possesso di specifiche competenze tecnico-giuridiche (Povolo, 1997, 62). Espressione dell'oligarchia al potere, Ottolino Guglielmazzi riusci a proporsi come terza parte nel contenzioso per le fiere in virtù dei rapporti professionali che nel frattempo aveva iniziato ad intrattenere con gli olivetani di Lonigo: tra il marzo e il settembre 1545 Innocenzo Compareti da Verona, abate di S. Maria dei Miracoli e visitatore generale della congregazione, si era affidato a lui per rogare una serie di permute di terreni, nell'ottica di una razionalizzazione dei possedimenti del monastero (ASVI, AN, 500, cartella «15431546», 224r, 227v, 240r, 254v). Che Ottolino Guglielmazzi godesse della piena fiducia del capitolo di S. Maria dei Miracoli lo conferma l'atto da lui stesso rogato il 3 novembre 1544 con il quale i religiosi conferivano al cellerario Martino da Soave e allo stesso abate Compareti la nomina a «nuntios, actores missos, commissos, legitimos ac generalles pro-curatores», con espresso riferimento alla lite in atto con la comunità.17 Se la risoluzione del contenzioso delle fiere della Madonna di Lonigo sembra di-pendere dalla stretta collaborazione tra il notaio Guglielmazzi e l'abate Compareti, la presenza al momento della stipula dell'accordo dell'abate Cipriano Cipriani da Verona,18 ex abate generale e allora visitatore della congregazione olivetana, inserisce la questione delle fiere in una dimensione più ampia, ponendo degli interrogativi sul ruolo ricoperto dalle alte gerarchie monastiche nella gestione della stessa. 13 ASVI, AN, accordo tra Comunità di Lonigo e monastero di S. Maria dei Miracoli, 12 novembre 1545. 14 Sull'attività del notaio come consulente delle parti si veda Hillaire, 2003, 229-279. 15 II rapporto di parentela viene ricavato - oltre che dalla stesso patronimico "q. Andrea" - dalla partita dell'estimo comunale del 1542 di Ottolino Guglielmazzi nella quale compaiono "[...] Campi quatro aradi in contrà dicta in contrà del Vo [.] apudZuanmathio mio fradello [...]" (ASCL, AA, 64, registro 5, 17r). Per una ricostruzione della lunga carriera politica del notaio Gian Matteo Guglielmazzi si vedano le liste di consiglieri della Comunità di Lonico conservate in ASCL, AA, 23. 16 ASVI, AN, accordo tra Comunità di Lonigo e monastero di S. Maria dei Miracoli, 12 novembre 1545. 17 ASVI, AN, 500, nomina di procuratori del monastero di S. Maria di Lonigo, 3 novembre 1544. 18 ASVI, AN, accordo tra Comunità di Lonigo e monastero di S. Maria dei Miracoli, 12 novembre 1545. 352 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanm FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 L'ABATE GENERALE A ragione, Cipriano Cipriani puó essere considerata la personalità più illustre del '500 olivetano: le Historiae olievtanae di Secondo Lancellotti (Lancellotti, 1623) contribuiro-no a perpetrare la memoria storica del personaggio, conferendogli un'aurea di saggezza e di moderazione. Stando allo storico olivetano, la propensione alla mediazione e al com-promesso avrebbe caratterizzato entambi i suoi generalati, ricoperti in una congiuntura particolarmente critica per gli equilibri dell'ordine: intorno agli anni '30 del XVI secolo, l'incapacità delle alte gerarchie olivetane di comporre gli attriti tra le nationes bologne-se e fiorentina da una parte e quella lombarda dall'altra - nonché il continuo ricorso da parte delle fazioni in lotta al giudizio del papa e dei cardinali protettori - aveva favorito l'ingerenza della curia romana nel governo della congregazione, secondo dinamiche molto simili a quelle riscontrate da Martin Faber per il secolo successivo (Faber, 2005, 389-390).19 In questo clima di forte conflittualità intestina, Cipriano Cipriani fu il primo generale olivetano eletto per ordine pontificio e non per volontà del capitolo monastico. Appartenente a una provincia - quella veneta - estranea alle lotte in atto e che mai ave-va dato un abate generale, Cipriani godeva della stima di Clemente VII, il quale, stando a quanto riferito da Lancelotti, avrebbe ravvisato nel prelato veronese il mediatore per eccellenza: «Tantam de sanctitate, et virtute Cypriani Pontifex opinionem gerit, ut eius tantummodo consilio, integritate, et prudentia iudicaverit, tam multas posse controversias dirimi» (Lancellotti, 1623, 66). Una reputazione ampiamente giustificata dalla carriera del prelato olivetano (Rognini, 1973): nato a Verona nel 1482 da una famiglia di rango notarile, Cipriani prese il saio a S. Maria in Organo e i voti a Bologna. Il suo primo incarico come officiale fu quello di maestro dei novizi, ricoperto nel 1509 proprio a S. Maria dei Miracoli. Ottenuto l'abba-ziato20 nel 1515, la sua carriera fu caratterizzata da una regolare alternanza di incarichi a Verona e a Lonigo, secondo una tendenza alla circuitazione delle cariche abaziali già riscontrata da Valerio Cattana per i monasteri olivetani ferraresi (Cattana, 1981),21 e che si puó individuare anche nella carriera di Innocenzo Compareti, già abate a Verona prima del suo incarico leoniceno (Biancolini, 1749, 314). Negli anni '20 del '500 Cipriani affiancó agli incarichi locali quelli di visitatore generale della congregazione (Rognini, 1973, 669): autorità locale ma al contempo inserito a pieno titolo ai vertici della gerarchia monastica, chiamato a vigilare sulla salute morale ed economica delle singole famiglie olivetane (Mariani, 2003), Cipriani venne a trovarsi al centro di quella dialettica tra centro (congregazione) e periferia (monastero) connotante l'organizzazione monastica in età moderna (Landi, 1992; Fantappiè, 1993; Fasoli, 1997). Se la carica di visitatore permise di stringere legami con altre personalità olivetane, fu 19 Per uno studio complessivo del fenomeno della conflittualità interna agli ordini religiosi si veda Rurale, 2008. 20 Priorato per quanto riguarda S. Maria dei Miracoli di Lonigo. 21 Questa tendenza alla circuitazione e all'adozione di un principio di territorialità nell'assegnazione delle cariche monastiche verrà progressivamente riconosciuta dalle costituzioni olivetane (Fantappié, 1993, 81-102; Tagliabue, 1979, 61-70). 353 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 probabilmente il riconoscimento come autorità locale a garantirgli la stima del vescovo veronese Gian Matteo Giberti (Prosperi, 1969) e la conseguente introduzione negli am-bienti della Curia romana. Non privi di qualche tensione, i rapporti tra i due prelati registrarono una prima distensione nel 1529, quando il vescovo concesse a Cipriani una lette-ra pastorale con la quale - messo da parte il suo scetticismo nei confronti dei fenomeni di miracolismo popolare (Brambilla, 2000, 361) - i fedeli vennero invitati a contribuire alla fabbrica del monastero di S. Maria di Lonigo (Tassello, 1942, 46). L'anno successivo la scelta di condurre congiuntamente al vescovo le visite pastorali delle parrocchie sottopo-ste a S. Maria in Organo (Rognini, 1973, 646-649)22 costitui un capolavoro diplomatico, mettendo per la prima volta in luce quelle doti di mediatore di Cipriani sulle quali tanto avrebbe insistito Lancellotti nella sua Historiae olivetanae (Lancellotti, 1623). TRA VERONA E MONTE OLIVETO La designazione pontificia conferi a Cipriani l'autorità e i poteri necessari per condur-re una profonda campagna di riforma delle strutture istituzionali della congregazione. Il generale si mosse nel senso di una più equa ripartizione tra le nationes degli incarichi di governo. Alla base della riforma vi era la convinzione che solo una gestione condivisa del potere potesse garantire quel consenso e quell'unità del corpo monastico necessari ad evitare nuove interferenze pontificie nella vita istituzionale dell'ordine olivetano. La congregazione venne divisa con la benedizione pontificia in due macroregioni (" Ultra montem Appenninum" e "Citra montem Appenninum"), le quali, a cadenza biennale, si sarebbero alternate nella designazione dell'abate generale. Questi, una volta lasciato l'incarico, non sarebbe stato rieleggibile per altri sei anni (Lancellotti, 1623, 67-68). Con quest'ultima disposizione Cipriani intendeva rassicurare quanti nella sua nomina per breve pontificio avevano intravisto il concreto rischio di una gestione personalistica del generalato. Si trattava di diffidenze non del tutto ingiustificate: durante il suo generalato Cipriani procedette autonomamente all'assegnazione delle famiglie monastiche dando luogo a una campagna di epurazioni e promozioni che lo stesso Lancellotti faticosamente riusci a giustificare come un male funzionale alla pacificazione delle fazioni in lotta (Lancellotti, 1623, 69). Il provvedimento - insieme a quello che conferi il titolo abaziale anche ai priorati - comportó un rafforzamento dei legami del generale con quella base monastica che nel capito-lo generale trovava la sua espressione. Un capitolo generale all'interno del quale Cipriani si premura di aumentare il peso della natio veronensis aggregandovi il monastero di San Giacomo in Grigliano (Rognini, 1988). Politiche di riassetto dell'ordine e politiche di affermazione della natio veronensis vennero a fondersi in un'unica strategia d'azione, nella quale è ascrivibile anche la costruzione di un oratorio dedicato a S. Maria di Lonigo nell'archicenobio senese di Monte Oliveto Maggiore (Scarpini, 1952, 156). Nel 1537, lasciato il generalato e tornato a Verona, Cipriani avviô una radicale opera di ottimizzazione della gestione e delle rendite dei monasteri della natio veronensis. Il ri-assetto economico venne condotto prevalentemente attraverso la chiusura in via compro- 22 Vi è la testimonianza di una visita congiunta anche nel 1537 (Fasani, 1989, 1669). 354 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 missoria di tutte le vertenze in atto: il prestigio acquisito dal generalato conferi all'abate l'autorità per trattare personalmente con avversari del calibro dei patrizi veneziani Antonio Cappello (Procuratore di San Marco) e Marino Cavalli, o ancora Federico II Gonzaga (Rognini, 1973, 654-655).23 Nell'ottica di Cipriani, il parziale riconoscimento dei diritti dell'avversario costituiva il prezzo da pagare per una pacificazione stabile e duratura, in quanto condivisa dalle parti. Nelle composizioni raggiunte da Cirpiani nel periodo tra il 1537 e il 1542 è ravvisabile la medesima ratio sottostante al successivo accordo sulle fiere della Madonna: la soluzione extragiudiziaria permetteva di chiudere rapidamente le vertenze, abbattendo i costi processuali e permettendo ai contendenti di tornare in breve tempo al godimento dei beni, sospeso durante il contenzioso. Nella difficile congiuntura economica attraversata dall'ordine olivetano, particolarmente vessato dalla fiscalità pontificia (Fantappié, 1993, 97-102), simili concessioni rappresentavano agli occhi di Cipriani lo scotto da pagare per ottimizzare la gestione economica delle rendite della natio veronensis e rispondere in maniera efficace alle superiori esigenze romane. Nell'aprile del 1542, trascorsi il periodo di ineleggibilità previsto da quella riforma che egli stesso aveva promosso, Cipriano Cipriani lasciava l'abbaziato di S. Maria di Lo-nigo conscio di essere il principale candidato al generalato (Rognini, 1973, 671): minac-ciata nelle sue autonomie e economicamente provata, la congregazione, rimasta in quegli anni saldamente in mano a uomini di sua fiducia, ritenne opportuno affidarsi nuovamente alla sua persona (Lancellotti, 1623, 84). La rielezione non impedi a Cipriani di continuare ad occuparsi della sua natio d'origine: già nell'ottobre di quell'anno il generale tornó a Verona in visita pastorale (Rognini, 1973, 671), evento che si sarebbe ripetuto anche l'anno successivo (Lancellotti, 1623, 85). Nel 1544, terminato il suo secondo generalato e raggiunto l'apice della sua carriera ecclesiastica, Cipriani sarebbe tornato definitivamente a Verona, dedicandosi sino alla sua morte (1548) all'amministrazione della sua natio (Rognini, 1973, 671-672). RITORNANDO A S. MARIA DI LONIGO (CONCLUSIONI) L'incartamento processuale sulle fiere della Madonna ha contribuito a perpetrare una rappresentazione del monastero di S. Maria dei Miracoli come corpo estraneo rispetto alla realtà socio-istituzionale leonicena. A veicolare questa immagine fu in primo luogo la comunità di Lonigo, la quale fece dell'alterità degli olivetani rispetto al tessuto sociale e normativo locale un caposaldo della sua strategia accusatoria. D'altro canto, la docu-mentazione prodotta dai religiosi, enfatizzando la centralità del cellerario nella gestione del monastero, contribui indubbiamente ad offuscare l'influenza esercitata sul conflitto locale dalla struttura congregazionale olivetana e dai rapporti di potere ad essa sottesi. La retorica processuale tende a presentare il mutamento della famiglia monastica come momento di forte aleatorierà: tuttavia, una volta messi in relazione con lo stato comples- 23 Restano tutti da indagare i rapporti tra la casa Gonzaga e gli olivetani veronesi (Tassello, 1942, 163), consacrati nel 1520 da un pellegrinaggio dello stesso Federico II a S. Maria dei Miracoli di Lonigo (Barbarano, 1762, 233). 355 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanm FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 sivo della congregazione e analizzati da una prospettiva di più lungo periodo, gli effetti destabilizzanti generati in conseguenza alla rotazione delle cariche monastiche risultano notevolmente depotenzianti. Il turn over imposto al cellerari cela infatti una sostanziale permanenza del superlorl monastlcl, i quali, attraverso un'attenta alternanza dl incarichi, riusclvano dl fatto a influire con contlnultà sul governo del medeslmo monastero, confe-rendo organicltà alla sua gestione e favorendo la sua integrazione tanto nel tessuto sociale locale quanto nella struttura sovranazionale della congregazione monastica. Le strategie approntate da fra Ippollto, fra Teofilo e dall'abate Compareti, apparen-temente disomogenee, rispondevano di fatto a un disegno organico maturato in seno ai vertici della congregazione, retta in quegli anni da Cipriano Cipriani. Negli anni centrali del '500 l'assunzlone del generalato da parte dl quello che a ragione poteva considerarsi il vertice indiscusso della natio veronese determinó una magglore integrazione della rete dei monasteri veneti nelle dinamiche complessive dell'ordine olivetano, interessato in quegli anni da un profondo riassetto politico, istituzionale e economico. Cipriani costrui la propria ascesa al generalato sulla base della primazia esercitata sulla natio veronese ma allo stesso tempo seppe sfruttare il generalato al fine dl rafforzare il suo controllo sulla sua provincia d'origine, destinandovi uomlni dl propria fiducia e intervenendo personalmente nella sua gestione in veste di visitatore. Nell'ambito di questa dialettica tra poteri appare determinante il ruolo del visitatore, nella fattispecie l'abate Compareti, responsabile in-sleme a Cipriani della soluzione del conflltto sulle fiere della Madonna dl Lonigo: autorltà locale e al contempo dl vertice, la figura del visitatore rende possibile quella mediazione (Bertelli, 1992, 9-17) tra gli ordini provenienti dal centro e le istanze della periferia ca-ratterizzante la vita economica e istituzionale delle congregazioni monastiche della prima età moderna. 356 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanm FLORIO: LA PROPRIETA DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (1542-1545). MEDIATORI ..., 345-360 LASTNIŠTVO SEJMOV MADONNE DI LONIGO (1542-1545). LAIČNI IN CERKVENI POSREDNIKI MED CENTROM IN PERIFERIJO OLIVETANSKE KONGREGACIJE Giovanni FLORIO Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija e-mail: giovanniflorio85@virgilio.it POVZETEK Dne 7. septembra 1542 sta v Lonigu, na območju Vicenze, Zuanne Boatello in Zanzo De Zanzi pred svetiščem Madonne dei Miracoli razbila stojnice, ki so jih olivetanski menihi dali v najem trgovcem, prispelim zaradi sejma naslednjega dne. Prodajalcem sta celo grozila in jih prisilila, da so kupovali v trgovinah skupnosti Loniga. Po tem nasilju so morali olivetanci uskladiti željo po pravici s potrebo po ohranjanju miru z lokalno skupnostjo; kljub nestalnostim je mir namreč trajal že vsaj štirideset let. Odločili so se torej za procesno strategijo, ki je poleg varovanja pravic samostana puščala odprte možnosti za mediacijo in poravnavo. Natančnejša analiza virov nam namreč omogoča razumeti, da sta obe strani vztrajno iskali dialog. Protagonist mediacije je notar, Ottolino Guglielmazzi, ki so ga izbrali zaradi njegove poklicne vloge in ker je užival posebno zaupanje pri obeh strankah, s katerima je vzdrževal poklicne ali sorodstvene vezi. Pri interpretaciji primera moramo tudi upoštevati korenite institucionalne spremembe, značilne za tedanjo olivetansko kongregacijo. Postavili smo si vprašanji, kakšen vpliv so lahko olivetanske hierarhije izvajale na obravnavo konflikta in ali so nenehne spremembe pri menihih predstavljale pravo oviro pri oblikovanju stabilnih in miroljubnih odnosov z lokalno družbo. Odgovorna oseba pri normalizaciji konflikta je bil opat Cipriani, ki se je spoprijel s problemom in stranema ponudil pravično delitev pri upravi sejmov. Ključne besede: olivetanska kongregacija, redi menihov, ruralne skupnosti, notar, medi-acija, S. Maria dei Miracoli di Lonigo 357 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Giovanni FLORIO: LA PROPRIETÀ DELLE FIERE DELLA MADONNA DI LONIGO (i542-i545). MEDIATORI ..., 345-360 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASCL, AA - Archivio Storico del Comune di Lonigo (ASCL), Archivio Antico (AA). ASVE, ACCX, LV - Archivio di Stato di Venezia (ASVE), Archivio del Capi del Consi-gllo del Dlecl (ACCX), Lettere dl rettori e altre carlche, da Vlcenza (LV). ASVI, AN - Archivo dl stato dl Vlcenza (ASVI), Atti del notai (AN). ASVI, CRS, SML - ASVI, Corporazioni Religiose Soppresse da Venezia (CRS), S. Maria dei Miracoli di Lonigo (SML). Barbarano de' Mironi, F. (1762): Historia ecclesiastica della città territorio e diocese di Vlcenza, Libro VI. Vlcenza, Bressan. Bertani, G. D. (1605): Historia della gloriosa imagine della Madonna di Lonico. In Verona, appresso Angelo Tamo. Bertelli, S. (ed.) (1992): La mediazione. Firenze, Ponte alle Grazie. Biancolini, G. (1749): Notizie storiche delle chiese di Verona, Libro I. Verona, Scolari. Brambilla, E. (1987): Politica, chiesa e comunità locale in Lombardia: l'abbazla di Ci-vate nella prima età moderna (i500-i700). 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TERRITORIO, SOCIETÁ E ISTITUZIONI IN VAL BELLUNA NEL XVII SECOLO Roberto BRAGAGGIA Via Cima Campo 3/2, 30174 Favaro Veneto (VE), Italia e-mail: r.bragaggia@gmail.com SINTESI Nel presente contributo si cerca di mostrare quale ruolo ebbero gli arbitri locali e l'uso dell'arbitrato more veneto nelle liti in materia di beni comunali. Avvalendosi della ricca documentazione veneziana e bellunese si vuole provare, inoltre, a riflettere sullo stretto legame esistente, tutt'oggi di grande interesse, tra societá, ambiente e istituzioni nell'utilizzo delle risorse collettive in etá moderna. La lite avvenuta tra comunitá di vil-laggio bellunesi viciniori, con il coinvolgimento di quelle friulane, per l'uso di pascoli e boschi é un caso piuttosto interessante per comprendere i meccanismi che regolavano le relazioni tra Venezia e la Terraferma in materia di beni comunali. Abilmente condotta da arbitri e mediatori, espressione diretta dei poteri locali che governavano i territori, la contesa ridefini un tratto di confine tra la giurisdizione bellunese e quella friulana. Utilizzando sapientemente la legislazione veneziana e tenendo conto degli interessi locali, gli arbitri giunsero a pronunciare delle sentenze che, come in altri casi, furono poi acquisite dalle stesse istituzioni della Repubblica. Questi atti rielaborarono l'assetto dei territori sancito dai catasti dei beni comunali. Parole chiave: Bellunese, Regole, Catasti, Confini, Beni Comunali, Arbitri, Arbitrati, Mediatori, Pascoli, Boschi, Montagne, Comunitá di villaggio, Provveditori sopra beni comunali LOCAL COMMUNITIES AND ARBITRATORS ON THE «MOUNTAIN PEAK». TERRITORY, SOCIETY, AND INSTITUTIONS IN VAL BELLUNA DURING THE 17th CENTURY ABSTRACT The aim of this paper is to show the role of local arbitrators and the use of more veneto arbitration in disputes concerning common goods. Using primary sources of Venice and Belluno, this article studies the link between society, environment and institutions in the use of the commons in early modern age. This study presents a case study regarding a trial between some villages of Belluno's district. The core of this lawsuit was the use of pastures and forests on the Toc Mountain. This lawsuit was managed by arbitrators 361 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 and mediators (third parties), expressions of local government of these territories, and it was useful to redefine the boundaries between Belluno's and Friuli's jurisdictions. These judgments also influenced the following definition of the cadastres of the common goods. Key words: Bellunese, Upland Communities, Villages, Regole, Common goods, Boundaries, Arbitrators, Pastures, Forests, Woodlands, Mountains, Provveditori sopra beni comunali PREMESSA La catasticazione dei beni comunali veneziani fu un'importante e complessa opera-zione politica, economica e sociale, che interessó in tempi e modi diversi la Terraferma nel corso del '6001. L'ampia e articolata descrizione di pascoli, boschi e montagne in uso alle comunità di villaggio e, nello stesso tempo, di proprietà della Repubblica marciana, fu un intervento difficile e ambizioso per il patriziato, costoso per le casse dello Stato e assai gravoso per i sudditi2. La compilazione del catasto coinvolse, infatti, gli aspetti più suscettibili della complessa società di terraferma: dedizioni, privilegi, consuetudini, statuti campestri, memorie, tradizioni, antichi documenti (talvolta abilmente manipolati)3, confini, territori, giurisdizioni, usi collettivi delle risorse, per giungere poi al nodo centrale da sbrogliare in ogni descrizione, ossia i problematici rapporti tra gli uomini dei villaggi e le intricatissime reti dei poteri locali4. Da queste brevi note, ben s'intende che il catasto dei beni comunali non fu un affaire tra i più semplici: prima di avviare la campagna di misurazioni, tra il 1603 e il 1605, il Se-nato studió con attenzione la situazione. Definire d'autorità spazi e territori sui quali città e i centri della Terraferma si erano contesi la proprietà e che, sino allora, erano stati la-sciati alla gestione consuetudinaria, alla memoria degli anziani o dei capivillaggio, era un compito assai arduo anche per i patrizi più esperti. Tuttavia, i Pregadi decisero che questo grande censimento non poteva attendere oltre. Gli episodi di occultamento o di usurpo delle terre concesse alle comunità per grazia del Principe erano troppi e malamente 1 Nella prima metà del secolo furono catasticati i territori di Treviso, Patria del Friuli, Belluno, Feltre, Vicenza, Verona, Padova, Crema. Alcune indicazioni generali in Guaitoli, 1984. 2 Ricordiamo che i beni comunali erano tutte quelle terre (pascoli e boschi) che le comunità utilizzavano da tempi immemorabili pur non potendo dimostrarne la proprietà poiché le assemblee dei capifamiglia non ne possedevano prove documentarie. Proprio per questa mancanza di atti che avvalorassero la piena proprietà, la Serenissima incameró molti di questi incolti durante il secolo della conquista della Terraferma, mantenendo per sé il dominio eminente e concedendo per grazia alle comunità di villaggio il dominio utile. Per la legge veneziana, i beni comunali non potevano essere ridotti a coltura, né venduti, né affittati e nemmeno permutati. Inoltre, poiché si trattava di beni del Principe, i comunali erano defiscalizzati (Pitteri, 1985a; Pitteri 1985b; Barbacetto, 2008). 3 Sulle false investiture e documenti modificati, (Varanini, 2006; Cargnelutti, 1999). 4 Strascichi importanti di queste annose questioni si ripercossero negli anni successivi alla caduta della Repubblica, v. per il periodo napoleonico (Viggiano, 2009); per quello austriaco (Pitteri, 2005). 362 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 controllabili. Inoltre sfuggivano quantità e qualità del patrimonio demaniale sul quale la Repubblica poteva contare per soddisfare le esigenze fiscali (Barbacetto, 2008, 101-160). L'operazione fu condotta dai Provveditori sopra beni comunali, Magistrato creato nell'ottobre 1574 al fine regolare e governare l'annosa materia: dapprima con propri uo-mini e poi lasciando l'incarico ai pubblici rappresentanti di stanza nei reggimenti locali. Sin dalle iniziali rilevazioni compiute nel primo decennio del Seicento nella Trevisana e nella Patria del Friuli, i patrizi e le commissioni di periti mandati nei villaggi si resero conto che avrebbero dovuto fare i conti con resistenze di vario tipo, spesso abilmente celate nei racconti degli uomini dei villaggi. Rappresentazioni del territorio che narravano implicitamente di multiformi, asimmetrici e mai scontati intrecci d'interesse tra comunità viciniori; di un differente uso delle risorse collettive, rispetto a quanto si aspettava il Se-nato; e, infine, ma non ultimo, degli appetiti di combattivi gruppi di potere costituiti da nobili, notabili, mercanti, giusdicenti e Corpi territoriali5. Nonostante le comprensibili difficoltà, i beni comunali della Terraferma di qua dal Mincio furono registrati nei catasti6. Furono cosi definiti i confini d'uso (pascolo e/o bosco) tra i villaggi e tra giurisdizioni, rivedendo e regolando, nello stesso tempo, gli equilibri interni nelle comunità e quelli esterni tra di esse, poiché sulla distribuzione e divisione locale dei beni comunali si sostanziavano molti dei poteri, delle politiche e delle identità comunitarie che costituivano il territorio (Bianco, 2000; Lorenzetti, Merzario, 2006; Lorenzini, 2011, 99). Con il catasto dei beni comunali e le successive rilevazioni, per la prima volta parte del patrimonio fondiario della Repubblica fu rappresentato in scritture e mappe piuttosto dettagliate. Non solo il patrimonio pascolivo e boschivo, bensi anche lo stesso Domino da Terra fu cosi raffigurato e depositato nell'archivio dei Provveditori sopra beni comunali. Dopo la compilazione dei catasti, la Repubblica di Venezia rilasció alle comunità le investiture d'uso dei beni comunali. Questi atti dovevano essere rinnovati ogni decennio. Nelle intenzioni veneziane si trattava di un altro tassello importante della politica lagunare per conseguire un maggiore controllo degli spazi sotto l'egida del Principe, perfezio-nando un processo di territorializzazione del potere mai compiuto appieno7. Il catasto bellunese (1621-1622) segui di qualche anno quello trevigiano e friulano. In breve tempo, il Podestà e Capitano di Belluno Federico Cornaro chiuse le operazioni di misurazione e confinazione con una nota auto celebrativa riportata nella relazione di fine mandato in Senato (Relazioni-Belluno, 82). Di fronte ai Pregadi, il pubblico rappre-sentante affermó di avere messo fine alla massa di usurpi, dando compimento a tutti quei buoni propositi che ne avevano caratterizzato il lavoro e che sin dal suo insediamento nella città alpina lo avevano visto in prima linea nel tentativo di sedare ogni occultamen-to, anche violento, dei beni comunali. Pertanto, nelle intenzioni del Rettore, il corposo 5 ASV, CR, 58, Relatione dell'Illustrissimo Signor Bernardin Belegno ritornato di Provveditor sopra li beni communali, e letta all'Eccellentissimo Senato [...] il giorno [13 gennaio 1607]. 6 Per le vicende dei beni comunali delle province veneziane poste di là dal Mincio e quelle del Dogado, v. Barbacetto, 2008, 152-160. 7 Circa il controverso «superamento» del frazionamento territoriale alto-medievale entro la struttura dello «stato-cittadino», in generale, cfr. Chittolini, 1994. Nello specifico per il caso veneto, Varanini 1997. 363 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 catasto, compilato in poco meno di un anno, avrebbe definito per sempre la locazione, la misura e i confini dei beni comunali (ASV, PSBC, 246). Il caso che presenteremo in questo contributo si situa tra la compilazione del catasto Cornaro e l'inizio delle vendite dei beni comunali (1646-1727). Dalle carte indagate emergono nuovi aspetti informali che dalla descrizione ufficiale trapelano solo in parte. Ad esempio, la reale «cognizione» del territorio e il suo utilizzo da parte degli uomini delle comunità erano prassi concordate (e spesso mal tollerate) con altri attori che il catasto avrebbe solo in parte raccontato alla ruling class veneziana. Le linee d'uso del pascolo e del bosco fissate in quell'imponente opera, che, di fatto, permettevano una maggiore definizione dei confini territoriali delle comunità di villaggio, separando il bene pubblico da quello privato, continuarono a essere modificate anche molti anni dopo. E ció avven-ne anche grazie a una narrazione locale dei confini sempre più articolata e controversa attraverso l'intervento di notai, causidici, la penna d'importanti avvocati, il ruolo dei pro-curatori, e la nomina di arbitri assai esperti in difficili mediazioni. Tra le descrizioni dei catasti e quelle dei mediatori, di fatto, vi fu una certa quale complementarietà: entrambe, su versanti differenti, partecipavano alla costruzione delle linee di confine tra i villaggi e alla loro fissazione nella memoria collettiva (in generale cfr. Cella, 2006). Con la redazione del catasto, inoltre, riemersero quegli antichi e mai sanati dissidi tra comunità contermini (le Regole nel Bellunese)8 che trovarono cosi una nuova legittima-zione e posizione nello spazio della politica del centro lagunare. Per Venezia si apriva una nuova stagione di relazioni con la Terraferma. Sin dalla conquista, i territori sottoposti all'egida della Repubblica erano uno spazio politico composito e plurale che con diffi-coltà si adeguavano a divenire un territorio inteso come «prodotto culturale» del centro dominante9 . Uno degli elementi costitutivi e decisivi i rapporti di forza della Terrafer-ma erano gli usi e le antiche consuetudini esercitate dalle popolazioni per il possesso e lo sfruttamento delle risorse naturali. D'altra parte all'interno di uno Stato territoriale com'era quello veneziano durante l'età moderna, la cultura del gruppo dirigente venezia-no era giocoforza costretta a confrontarsi con le diverse pluralità che l'animavano. È pertanto da chiedersi: quale fu il risultato di questo importante censimento? La risposta andrebbe articolata sotto diversi aspetti. In linea generale si puó affermare che 8 Sulle Regole, utilizziamo la maiuscola per distinguere l'istituto, v. Vendramini, 1979. I documenti veneziani utilizzano talvolta il lemma Regola per definire il villaggio: non e infrequente trovare la sequenza «Regola, o Villa» nei carteggi. Nel presente contributo, il termine che caratterizza l'istituto della Regola sara inteso come assemblea dei capifamiglia: ossia la comunita di villaggio. Nel Bellunese, nel Feltrino e in Cadore, la comunita e definita con questo lemma, lo stesso si e riscontrato nel Trevigiano. Nelle scritture cancelleresche il territorio definito dai confini stabiliti dall'assemblea dei capifamiglia e talvolta riportato come regalado. Nella Patria del Friuli, e in altre zone della Terraferma, la comunita di villaggio e invece indicata con il termine Commun o Comune. In alcuni casi concernenti le comunita friulane, i documenti veneziani parlano di Regola. Una casistica particolare riguarda il Bellunese. Sovente nei casi di villaggi molto piccoli, i capifamiglia si aggregavano per costituire una Regola. In un recente studio, Ferruccio Vendramini riflette su una distinzione lessicale che aiuta a definire una caratterizzazione dell'istituto: se riuniti singolarmente questi villaggi costituivano la vicinia, se adunati assieme invece componevano la Regola, Vendramini, 2009. 9 Sui concetti di spazio e territorio, vedi Nordman, 1997; Marchetti, 2001; Bordone, 2007. 364 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 la Dominante dovette tenere conto di operare le sue scelte politiche, fiscali e giudiziarie nel riconoscimento di una miriade di soggetti che costituivano il nerbo dello Stato giu-rlsdlzlonale (cfr. in generale, Fioravanti, 2002, 3-36). Le istituzioni veneziane dovette-ro, infatti, destregglarsl a lungo tra nuove «leggi» e antichi «prlvlleggl» per far capo al controverso nodo rappresentato dai beni comunali in Terraferma. Sarà solo attraverso un continuo, serrato e bilanciato controllo delle liti in tale materia che Venezia, sino alla caduta, riuscirà a contenere ed evitare violente sollevazioni locali, mantenendo la pace e una capillare legittimità nei territori (Bragaggia, 2011). Il catasto e la continua opera di controllo dei tribunali lagunari, infatti, non posero fine alle risalenti pretese sui beni comunali da parte della società rurale o delle schiatte nobi-liari e mercantili della città di Belluno, come invece aveva auspicato Federico Cornaro. Né riuscirono a rlcondurre «a una sola figura giuridica una realtà [quella della Terraferma] estremamente complessa ed eterogenea» (Guatoll, 1984, 34). Soprattutto l'arlstocra-zla del centro alpino non si rassegnó a considerare i beni comunali come beni propri (Vendramini, 1974). Si aprirono, infatti, nuovi fronti litigiosi per determinare o nascondere i beni comunali alle istituzioni al fine di legittimare politiche e strategie dei poteri locali. Protagonisti di questa fase posteriore ai catasti furono spesso gli arbitri nominati dalle parti in causa. La loro opera di mediazione e i loro giudizi rappresentarono un aspetto con il quale i Provveditori sopra beni comunali dovettero spesso confrontarsi10. In alcuni casi le sentenze dl questi medlatori determinarono nuovl modi d'uso del pascoll e del boschi e, dl conseguenza, portarono alla costruzlone dl nuovl confini che rispondevano esattamente alle necessità dl poterl territoriall, discostandosi, tuttavla, dalle eslgenze del Principe. LE LITI, IL TERRITORIO, LE RISORSE, GLI INTERESSI Nel febbraio 1634, presso la casa del notaio e cittadino bellunese Antonio Crocecalle quondam Giorgio ublcata nel villaggio dl Castello (oggl Castellavazzo), sl riunirono alcu-ni procuratori eletti dalla Regola di Dogna e Provagna, e poi quelli nominati dalla Regola di Soverzene, in lite da lungo tempo, per raggiungere un compromesso. Gli incontri da-vanti al professionista bellunese avvennero separatamente. Dopo aver raggiunto l'accor-do, l'obiettivo dei procuratori era di nominare contestualmente due arbitri che ponessero fine alla contesa secolare tra le due Regole trasformando il compromesso informale in una sentenza vera e propria. Postl sulla sinistra orografica del fiume Plave, i vlllaggl erano compresl nella circo-scrizione rellgloso-polltlco-fiscale denominata Pleve dl Lavazzo e sita all'lncroclo tra la Val Belluna, la Valle di Zoldo, la Valle del Vajont e il Cadore. Il capoluogo plebanale era il villaggio di Longarone. La lite tra le Regole era scoppiata molti anni prima per lo sfrutta-mento promiscuo di alcuni pascoli, boschi e montagne i cui confini erano continuamente messl in discussione a causa delle numerose interpretazioni comunitarie concernenti l'uso del Monte Gallina «et dl altri» pascoll, prati e boschi che rispetto ai vlllaggl dl Dogna e 10 Sui giudizi degli arbitri i Provveditori dovettero spesso ratificarne il contenuto facendo seguire una terminazione o rinviandolo al Senato per un eventuale decreto (ASV, PSBC, 49, lettera del 14 luglio 1682). 365 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 36I-378 Provagna erano «conservati tra il fiume Gallina [a sud], il fiume Piave [a ovest], il fiume Vajont [a nord] e la sommità de monti [a est]» (ASCB, ST, I703, 9). La diatriba non era un fatto nuovo. Già nell'aprile del 1499 la Regola di Dogna e Provagna e quella di Soverzene s'incontrarono davanti al Podestà e Capitano di Belluno per trovare un accordo che ponesse fine ai numerosi incidenti e liti per il possesso del luogo detto Budizza che avevano perso la natura episodica divenendo invece frequenti e in certi casi violenti. L'uso di queste parti delle montagne che guardavano la villa di Longarone era disciplinato da un atto di acquisto datato 29 giugno 1281, nel quale le due Regole avevano comprato parti del monte Embulon «inter Vajontum et la Garinam et aquam Plavis usque ad summitatem Montis» (documento cit. in Vendramini, 2009, 62). Tale acquisto fu poi ripetutamente ripreso e interpretato nelle nuove fasi della ripartizione dei pascoli e dei boschi tra le comunità soprattutto nel corso del '600. La sentenza di fine Quattrocento del Rettore Lodovico Memmo ebbe la qualità di indicare con estrema precisione i confini e gli usi promiscui dei boschi e dei pascoli tra le Regole (ASCB, ST, I703, I-2). Essa definiva le pertinenze entro le quali le comunità avrebbero potuto esercitare, secondo le consuetudini, gli usi legati al pascolo e al bosco. Un aspetto di non secondaria importanza per la definizione dei confini e delle distanze tra le proprietà erano gli affitti percepiti dalle Regole in caso di locazione a terzi. Memmo sentenzió che quando si manifestassero queste condizioni, il canone sarebbe toccato solo alle famiglie della Regola di Dogna e Provagna, «riconosciuta come proprietaria del bene» (Vendramini, 2009, 62). La distribuzione dei canoni di locazione, unitamente al nuovo confine d'uso rivedeva, di fatto, anche il confine territoriale. Si trattava di una si-tuazione assai complessa che certamente attirava gli esclusi dalla distribuzione della terra a cercare di accaparrarsi eventuali lembi di beni comunali che mai, tuttavia, avrebbero potuto coltivare, vendere o affittare. Negli anni successivi alla sentenza Memmo, lo spirito combattivo dei Regolieri par-ve placarsi. Tuttavia, nei decenni centrali del '500 vi fu una vampa di lite, stavolta tutta interna alle vicinie di Dogna e Provagna, a causa della messa a coltura dei pascoli inclusi nel provvedimento di fine '400. Il compromesso raggiunto davanti al notaio bellunese Francesco Colle, con il contributo e l'abile mediazione di alcuni esponenti della Regola piuttosto influenti, portó a un'altra divisione degli spazi che avrebbe contestualmente modificato i confini (Vendramini, 2009, 32I-325). L'area della contesa è in una zona alpina piuttosto ampia i cui termini a est erano delimitati da un'incerta «sommità de' monti»11 che lambiva la giurisdizione feudale ap-partenente all'Abazia di Sesto al Reghena nella Patria del Friuli. A causa di quell'inde-terminato confine, da molto tempo la città di Belluno aveva avviato un aspro contenzioso con le comunità di Erto e Casso, giurisdizione degli abati. Agli occhi dell'aristocrazia bellunese, su quella sommità si trova il pascolo (o monte) di Ranz, parte della montagna di Toc, e almeno dal 1467 agevolmente raggiungibile da uomini e armenti attraverso 11 Si tratta di una formula che sarà usata in relazioni, sentenze e trattati anche negli anni a venire per tracciare una linea spartiacque lungo le creste alpine. Tuttavia, e lo vedremo, si tratta di un'espressione aperta a innumerevoli interpretazioni (cfr. Pitteri, 2010, p. 175). 366 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 strada che va appunto «a Ranc» sia dalla villa di Dogna, bellunese, sia dalle ville di Erto, Casso e Cimolais, friulane (ASCB, COMI, 140, 279v)12. Proprio per questa promiscuité, nei decenni centrali del '600 il monte di Ranz fu al centro di un acceso dibattimento nel tribunale dei Provveditori sopra beni comunali per determinare appunto la sua demania-lità. Questa contesa fu combattuta attraverso numerose scritture in causa che portavano la firma d'importanti avvocati e l'intervento di numerosi sollecitadori. Le tesi prodotte dalle parti erano costruite attorno a dilemmi di non facile risoluzione: l'uso del Ranz era esclusivo dei bellunesi o dei friulani? L'uso era promiscuo? Chi lo deteneva ab antiquo? Quali elementi determinavano la divisione e l'uso fra le parti? Ogni risposta, anche la più meditata, avrebbe avuto una ricaduta sui rapporti politici fra la giurisdizione feudale e la città alpina. Dai primi catasti friulani compilati dai Provveditori straordinari in Terraferma, le co-munità di Erto e Casso avevano dichiarato il Ranz come bene comunale. Le motivazio-ni erano di ordine pratico: assicurandone la tutela giuridica alla Repubblica, i comuni auspicavano di liberarsi dalle gravose imposizioni fiscali e personali che uno dei rami della famiglia veneziana dei Giustinian faceva gravare su di loro per via di alcuni boschi locabili sui quali questi patrizi detenevano il diritto di prelazione. Un diritto concesso ai Giustinian dal patriarca di Aquileia Giovanni Grimani, loro parente, negli anni centrali del '500 (Bianco, 2001, 40-47). Dalla rilevazione di Federico Cornaro, si apprende, invece, che la Regola di Sover-zene «non possede beni comunali ma sono propri [beni comuni] di essa Regola come si vede espresso nel Catastico» (ASV, PSBC, 247, s.c.). D'altra parte la Regola di Soverze-ne aveva presentato alcuni «instrumenti» notarili nei quali era dimostrata con certezza la proprietà dei monti «Embulon, Sodezza, Gallina e Sassolera» (ASV, PSBC, 246, 110r)13. Scorrendo il medesimo Catasto, invece, la Regola di Dogna e Provagna non è nemmeno citata. Parte del pascolo di Ranz (a misura trevigiana, 60 campi sono equivalenti a circa 30 ettari) è denunciato invece dalla Regola composta dai villaggi Castello, Olantreghe e Podenzoi (ASV, PSBC, 247, 10v). Si tratta inoltre di un luogo nel quale tra il 1622 il 1647 non furono rilavate usurpazioni (ASV, PSCB, 86, 99r; ASV, PSBC, 247, 10v). Si comprende come la confusione aleggiasse sovrana. Parti di bosco o di pascolo potevano essere rivendicate da chiunque accendendo liti o millantando titoli veri o presunti. Negli anni centrali del '600 era necessario trovare una soluzione al problema che in poco tempo avrebbe potuto rivelarsi un gravoso fardello non solo per le comunità ma anche per la classe dirigente bellunese. Nelle assemblee del Consiglio Maggiore di Belluno la domanda era la seguente: come circoscrivere l'area a rivendicazioni esterne evitando di contravvenire alla legislazione veneziana e non scontentando le comunità di villaggio? Su quella «sommità de' monti» oltre ai pascoli del Ranz c'erano anche diversi boschi, come la «costa» detta Vasei (o Vaseri) che interessava ai numerosi mercanti di legname 12 Ringrazio sentitamente la dottoressa Orietta Ceiner, instancabile e insostituibile conservatrice dell'Archivio storico del Comune di Belluno, sempre generosa d'intelligenti consigli e di sapienti aiuti, per avermi segnalato questo documento sul quale la stessa studiosa sta compiendo delle ricerche. 13 I notai erano Gio.Giacomo Bertoldo (1580) e Andrea Lippo (1612). 367 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 abitanti a Longarone, peraltro con numerosi interessi, va ricordato, anche sul lato friula-no14. Il taglio dei boschi e il trasporto sulle vie d'acqua erano un affare importantissimo da tenere ben controllato. I mercanti pertanto cercavano sempre nuove mediazioni con la città e con le Regole. Antonio Crocecalle era un notaio piuttosto conosciuto e richiesto da comunità, singoli contadini, mercanti, nobili e notabili bellunesi che risiedevano e avevano proprietà tra il fiume Piave, il torrente Vajont e il torrente Gallina, tutti luoghi citati, non a caso, nella contesa. Il suo compito non era dei più semplici. Doveva, infatti, fornire prestazioni a più livelli sociali: riunioni di Regola, paci, compromessi, arbitrati, compravendite tra comunità, nobili e mercanti, locazioni e testamenti riempivano le sue giornate. Tuttavia, il professionista aveva deciso di stabilire casa e lavoro in una zona la cui economia gra-vitava su due ambiti complementari: il pascolo e il bosco, vero centro delle sue scritture, avendo come clienti principali alcune famiglie di mercanti di legname (Corazzol, 2001). La Pieve di Lavazzo era particolarmente ricca di pascoli, boschi e di corsi d'acqua (ASV, SDRBL, 10, 39r). L'agricoltura era invece poco praticata a causa delle asperità del terreno. Molti dei corsi d'acqua scaricavano direttamente nella Piave permettendo un'agevole fluitazione del legname verso la pianura (Vendramini, 2009, 20). Numerose erano, infatti, le segherie di proprietà di eminenti mercanti che trasformavano i tagli di legno provenien-ti dai boschi in prodotti pronti per essere venduti nelle loro botteghe a Venezia: costoro sono stati definiti di recente con il titolo di mercanti globalisti (Corazzol, 1997, 228). Ad esempio, i Campelli, cittadini veneziani e residenti a Longarone e Belluno, dichiaravano di detenere la giurisdizione su tutto il torrente Vajont (ASV, CSRF, 410, 6 marzo 1657). Poiché si situava tra giurisdizioni vicine, questo corso d'acqua era assai conteso e affol-lato da soggetti potenti che ne volevano governare il corso, come purtroppo drammatica-mente avvenne tre secoli dopo (Reberschak, 2003), laddove convergevano anche interessi di mercanti e patrizi veneziani che appoggiavano gli interessi dell'Abate giusdicente. Nel 1629, Bernardo Tiepolo quondam Almoró, insieme ai suoi fratelli, eredi designati dal defunto Benedetto Giustinian15 allo sfruttamento di alcuni boschi sopra Cimolais, impetró una supplica in Collegio per ottenere la possibilità di costruire una «una porta di passi 300 (cominciando dalla bocca dei monti del Cimoleso [Cimolais] fino al fiume della Piave nella parte di Cudisago [Codissago]) per fabbricarvi una siega da segar legnami con tutti li suoi ripari, et altre cose necessarie per tal edificio, sopra le giare del detto fiume Vaionte» (ASV, CSRF, 382, 23 agosto 1629). A tale richiesta si sommavano le istanze delle Regole espresse nelle diverse narrazioni dei confini proposte dai protagonisti attraverso le descrizioni di pascoli, boschi, acque e strade che determinavano ogni giorno gli spostamenti degli uomini e l'uso delle risorse. Oltre ai Tiepolo, c'erano altri potentissimi mercanti a contendersi i pascoli, i boschi e le acque tra la Pieve di Cimolais e la Pieve di Lavazzo (Bianco, 2001). Va inoltre ricordato 14 Per una disamina delle famiglie di mercanti (Campelli, Stefani, Pellizzaroli, Lamberti, Sartori) che facevano base soprattutto a Longarone, v. Vendramini, 2009. 15 Fino al 1622, i Giustinian detenevano la prelazione su tutti i boschi locabili sul lato friulano, diritto poi concesso ai Campelli (Bianco, 2001). 368 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 che le comunità di villaggio per sopravvivere alle numerose spese affittavano per 29 anni il taglio della legna anche di boschi comunali. E ció in virtù di una sentenza promulgata nel 1611 del Collegio dei Dieci Savi del corpo del Senato, che permetteva le affittanze lunghe alle comunità della Valcellina, in deroga alla legislazione del Senato in materia di beni comunali. GLI ARBITRI Ben sapendo quali erano gli incerti e assai interpretabili equilibri giurisdizionali che sorreggevano il complesso sistema di poteri e territori dell'area (cittadino-comunitario-mercantile), molto probabilmente il notaio Crocecalle propose, d'accordo con le comu-nità in lite, due nomi che bene ritraevano gli interessi in gioco. Fu lui, di fatto, il primo mediatore nella fase seicentesca della lite16. La scelta cadde su due individui tutt'altro che sconosciuti e piuttosto influenti sia in città sia nel territorio: l'avvocato Bortolamio Stefani e il nobiluomo bellunese Zuanne Antonio Persicini17. Era necessario che l'arbitrato tenesse in considerazione le vicende e la storia di questi territori del Bellunese. Inoltre gli arbitri erano caricati di un altro compito: utilizzando le sentenze precedenti e la legislazione veneziana vigente in materia di beni comunali, Stefani e Persicini dovevano porre un argine ad altre rivendicazioni soprattutto dei vicini friulani interessati ad ampliare il bacino di raccolta del legname. Dietro non c'erano solo interessi materiali, la posta in gioco era assai più alta: ne andava dell'autorità politica ed economica di Belluno in materia di sfruttamento delle risorse e attraverso l'oculata gestione dei confini interni. Pur sapendo di valersi d'una forma di arbitrato che a breve avrebbe riscosso numerose critiche, la scelta cadde sul «more veneto» che per sua forma era inappellabile18. Zuanne Antonio Persicini era uno dei maggiori esponenti di un'antica famiglia aristocratica. Grazie ai numerosi lignaggi, questa discendenza nobiliare fu fortemente rap-presentata nel Consiglio Maggiore della città alpina. Attraverso le nomine periodiche, i Persicini ricoprirono cariche importanti nel governo dell'urbe bellunese. Negli anni poco precedenti la lite, Zuanne Antonio fu eletto più volte alla carica di Console della città alpina, nomina che a suo modo di vedere gli si addiceva, disdegnando invece gli incarichi minori e spesso supplicandone la «surroga», ossia la sostituzione19. Va ricordato che le 16 Sul notaio come mediatore, Faggion, 2008. 17 Gli atti con le deliberazioni delle Regole enunciate in occasione dell'elezione degli arbitri non sono stati trovati nei protocolli notarili consultati. Questa mancanza non ci permette di sapere quale comunità ha nominato l'uno e quale l'altro. Tali documenti avrebbero chiarito i criteri di scelta che spinsero a designare le nostre terze parti. 18 Qualche anno dopo, il podestà e capitano Alvise Barbarigo, anch'egli coinvolto nelle annose vicende dei beni comunali, parlando dei bellunesi, affermó: «sono fra loro molto litigiosi, e frequentano molto l'uso di compromessi more veneto inappellabiter, se ben non se conseguiscono quel fine, per il quale sono stati con somma sapienza introdotti, mentre invece di terminar le liti si perpetuano» (Relazioni-Belluno, 136). Sul compromesso more veneto (Ferro, 18432, 123-125). In generale, sull'uso dell'arbitrato e sulla scelta degli arbitri nella costruzione delle relazioni locali (Gaddi, 1993). 19 I consoli a Belluno erano quattro, tutti nobili, e affiancavano il Rettore e la sua piccola corte (qui il Vicario fungeva anche da giudice del maleficio) nei processi criminali formati con autorità ordinaria del reggimento. 369 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 cariche del Consiglio Maggiore bellunese erano sorteggiate ogni quadrimestre e avevano questa durata: marzo-giugno; luglio-ottobre; novembre-febbraio. Da un breve sondaggio degli incarichi, per gli anni tra il 1616 e il 1634, apprendiamo che Zuanne Antonio fu dapprima eletto alla carica di «Scrivano delle robbe dell'Eccellentissimo Rettore»; nel secondo quadrimestre del 1616, alla carica di Rasonato; nel primo quadrimestre del 1621 fu nominato all'importante officio del Consolato, al quale subentrô tale Lelio Persicini nel quadrimestre successivo; tra novembre e febbraio 1621-1622 ricopri ancora l'incarico di Rasonato, mentre nel primo quadrimestre del 1622 fu eletto alla carica di Massaro. Ricopri ancora l'incarico di Console nel secondo quadrimestre del 1624 e nel terzo del 1631 (ASCB, COMP, 216, alle date). Parte degli interessi fondiari del Persicini si raggruppava nella Pieve di Lavazzo, soprattutto attorno ai pascoli e ai boschi posti nelle pertinenze di Fortogna, villaggio poco distante da quelli di Dogna e Provagna. Nel 1634, anno della nomina ad arbitro, Zuanne Antonio era iscritto nei ruoli d'estimo per una partita di poco superiore a 60 lire con numerose proprietà sempre a Fortogna. Per via delle detrazioni fiscali concernenti la decima pagata alla mensa episcopate locale, apprendiamo che nel 1634 il patrimonio fondiario del nostro arbitro era legato a quello, notevolmente superiore, dei Campelli (ASCB, ESLV, 67, 2v, 41v). Nell'estimo del 1647, il patrimonio del Persicini nella Pieve di Lavazzo era aumentato di poco rispetto alla precedente rilevazione: doveva al fisco circa 75 lire (ASCB, ESLV, 94, 82v). Altri rami della sua famiglia erano invece molto presenti con proprietà di cospicue dimensioni nella vicina Pieve di Castion, posta più a sud di Lavazzo, ai confini con il Trevigiano. Il dottor Bortolamio Stefani figliolo del «Magnifico signor Nicoló» era invece uno dei discendenti di una notissima famiglia di mercanti di legname, provenienti dalla vicina Val Zoldana e radicati da molto tempo nei villaggi coinvolti nella lite. La famiglia del nostro avvocato era proprietaria di moltissime porzioni di campi e prati nei villaggi di Dogna e Provagna, oltre che nelle ville di Longarone, Igne, Pirago, Olantreghe e Podenzoi. Sfu-mata, se non nulla, la presenza di proprietà a Soverzene. Bortolamio era proprietario e affittuario allo stesso tempo della potentissima famiglia Campelli. LA SENTENZA Da queste brevi note, si comprende quanti fossero gli interessi in gioco. Il problema presentato ai nostri arbitri era assai controverso e la sentenza doveva essere equilibrata per mantenere l'ordine nei villaggi bellunesi e, visto il clima di tensione con i confinanti friulani, anche in funzione di questi ultimi aspetti. Come potevano intervenire Persicini e Stefani? Fin dove potevano spingere l'interpretazione del compromesso stipulato dalle Regole davanti al notaio? Scelta la via del more veneto inappellabile, non di certo attorno a materie concernenti gli «affari di Stato» o «che interess[i]no il pubblico», tra cui ricade-vano appunto i beni comunali (Ferro, 18432, 123-125). Tuttavia, giocando sull'indetermi-natezza di parte delle descrizioni, anche quelle più antiche, allargando l'interpretazione di quella «sommità de' monti» e dichiarando la presenza di beni allodiali, Persicini e Stefani pronunciarono ben due sentenze a distanza di un anno. 370 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 La prima sentenza fu emanata venerdi 13 aprile 1635. Cercando di rispettare i termini dell'acquisto del 1281 e la sentenza Memmo del 1499, «la proprietà de fondi» del Monte Gallina fu divisa dagli arbitri in quattro parti d'uso: una alla Regola di Soverzene, le altre tre alla Regola di Dogna e Provagna. Da questa prime righe della sentenza emergono di certo gli interessi delle comunità che non erano rimaste ad attendere passivamente il giudizio della terza parte. Pochi giorni prima della pronuncia degli arbitri, mercoledi 11 aprile i procuratori della Regola di Dogna e Provagna si erano ritrovati insieme al notaio Antonio Crocecalle nella casa di un cittadino bellunese proveniente da quelle località: Nadalin Corona. Viste le conoscenze di quest'ultimo del territorio e lo stretto rapporto con i mercanti, i regolieri di quei villaggi lo ricercavano spesso come arbitro compositore nelle liti per la divisione dei boschi. «Mosso per sua liberalità et coscientia [...] a sua gra-tificatione», in attesa della sentenza, Corona concesse alla Regola di Dogna e Provagna la sospensione della promessa di locazione del bosco di Gallina fino la domenica succes-siva, due giorni dopo la pronuncia di Stefani e Persicini. Il 15 aprile, infatti, si comprese la natura della promessa pronunciata dalla comunità. Questa volta in casa del notaio nella villa di Castello, la Regola, ben rappresentata dai suoi procuratori, tra i quali spiccava per autorità Zorzi Paloldo, affittó a Nadalin Corona il taglio del bosco Gallina per far fronte alle spese di lite contro la comunità di Soverzene. I tempi concordati tra la comunità e Nadalin per la sospensione della promessa furono ben studiati in funzione della pronuncia arbitraria (ASB, NOTCRO, 2434, 1349-1350v). La sentenza degli arbitri non s'interrompe descrivendo la divisione dei boschi. Nella seconda parte essa ci fa entrare nel vivo della costruzione di un nuovo confine d'uso posto a difesa delle rivendicazioni territoriali degli Abati di Sesto al Reghena. Persicini e Stefani affermarono che il luogo conteso, nominato Budizza, era parte indubitabile del monte Toc, laddove c'erano il pascolo di Ranz e la costa di Vasei. Con attente formule rispettose degli interessi dei proprietari della zona, fu definita nuovamente la divisione degli usi tra le co-munità: «Che in Budizza luogo del Monte Toc tutte due le Regole, cioè Regola di Duogna, e Provagna, e Regola di Soverzene possino comunemente tanto una, quanto l'altra valersi del pascolo, e bosco, ma solo nelli luoghi communi di esso luogo Budizza, e non nei luoghi particolari, e il rimanente del Monte Toc sia, e s'intenda di piena ragione delle Regole della Dogna, e Provagna, fuorché nei Pascoli, se peró li Regolieri di Soverzene fossero stati soliti per il passato pascolar ivi, e che in tal caso essi da Soverzene possino ancora nel modo solito, e nei luoghi soliti di esso Toc continuare il Pascolo, solamente. Che li Regolieri, e Regola di Soverzene possino per tutto il Monte Gallina pascolar nei luoghi peró soliti, e consueti, e nel modo solamente, ch'hanno fatto per il passato, e non in altro luogo, o altro modo, e che nei altri luoghi tra confini Vajont, Galina, Piave, e sommità de' Monti, il nome de' quali non è specificato nella presente sentenza». In questa fase finale rimane l'incertezza di non sapere il nome effettivo di queste creste alpine. Infine, nel caso il «fiumicello» Gallina rompesse gli argini e trascinasse con sé il legname lasciandone parti lungo le rive, i tagli senza fregi di proprietà dovevano essere divisi come il bosco Gallina: una parte alla Regola di Soverzene e tre parti alla Regola di Dogna e Provagna (ASCB, ST, 1703, 9-11). Il 4 aprile 1636 segui una seconda sentenza che annullava la prima. Questa volta l'in-contro avvenne presso la casa dei fratelli Stefani a Longarone. Pare che nella parte di arbi- 371 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-37S trato compilato dal Persicini, il nobiluomo avesse commesso un «errore». In realtà pare si sia trattato di una leggerezza nell'uso dei lemmi. Tuttavia, se utilizzata da sapienti giuristi, essa avrebbe potuto riverberarsi in interpretazioni successive sfavorevoli a tutti, alla città come al territorio. I due arbitri furono allora più chiari. Il 3 marzo precedente, dopo aver ottenuto delega da parte del notaio Fioravante Persicini, Antonio Crocecalle pubblicô nei suoi atti la nuova scrittura che riprendeva la sentenza Memmo e un processo del 1550. La forma del testo fu asciugata e i modi d'uso dei pascoli e dei boschi furono resi più rigorosi per le parti. «Che il bosco che si contien in Gallina, e Toc Monti di quattro parti ne siano tre della Regola di Dogna, e Provagna, e l'altra parte della Regola di Soverzene, e ció dicono del Bosco, ma de' prati, e Pascoli, che si contengono in essi Gallina, e Toc Monti, possedono le dette Regole Dogna, e Provagna, e Regole di Soverzene in ogni tempo, e loco, siccome hanno posseduto per il passato, e non in altro modo, o maniera. Dichiarando che in Budizza la Regola di Soverzene possi, e voglia pascolar, e boscar tanto, e quanto fa la Regola Dogna, e Provagna, giusto la Sentenza del Magnifico, e Clarissimo Signor Lodovico Memmo Pode-stà, e Capitano di Belluno siccome in processo scritto per domino Giulio Dojon [Doglioni] a c[arta] 62, che incomincia dall'anno 1550 adi 22 maggio». La pubblicazione avvenne il giorno S aprile davanti alla Corte del Rettore bellunese Vettore Correr. Due i testimoni presentí: il notaio Leonardo Farelli figliolo di Ercole e Gerardo Carrera. Scelti dagli arbitri non a caso, entrambi rappresentavano gli interessi della città e del Corpo territoriale bellunese {ASCB, ST, 1703, 12-14; ASB, NOTCRO, 1406v-1407r)20. L'arbitrato era ormai ufficiale. Mancava solo la divisione effettiva delle parti sul territorio. Tre anni dopo, nel marzo 1639, un manipolo di uomini delle due Regole, sentenza alla mano, si portó su quelle alture. Dopo aver promesso di celebrare una messa presso la chiesa di Dogna dedicata a San Giacomo per ringraziare «Iddio» della concordia ritrovata, tracciarono i nuovi confini. Con massima precisione descrittiva fecero attenzione a non includere i prati dei privati, ma incorporarono invece boschi, pascoli e quelle «sommità de' monti» che erano invece rivendicate sin dai catasti del primo '600 come beni comunali in uso alle comunità viciniori di Erto e Casso (ASCB, ST, 1703, 15-21). In questa complessa operazione, la Regola di Dogna e Provagna, le cui famiglie, parentele e fazioni erano molto vicine al lignaggio del dottor Bortolamio Stefani, vedeva ampliarsi notevolmente l'ambito dei suoi limiti fino a lambire quei monti contesi non tanto con la piccola comunità di Soverzene, ma con i vicini friulani. A contrallare, infatti, che le operazioni di confinazione si svolgessero nel migliore dei modi c'era l'onnipresen-te Zorzi Paloldo, uomo di fiducia degli Stefani {ASB, PCBRS, 35, 39v). Con la sentenza, attraverso la mano delle comunità, i due arbitri ridefinirono i confini d'uso non solo tra le Regole che li avevano chiamati a rappresentarli, ma tra alcuni beni comunali contesi fra giurisdizioni. La sentenza more veneto sarà in seguito esibita nelle cause con i friulani davanti al Magistrato veneziano dei Provveditori sopra beni comunali. 20 Oltre alla professione di notaio che finira nel 1683, negli anni '70 del '600, Farelli ricoprirà la carica di «scontro» presso la Camera Fiscale di Belluno e di Cancelliere del Territorio (ASV, SDRBL, 20, 26 agosto 1676). 372 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 Con quest'arbitrato, Persicini e Stefani inauguravano un nuovo corso nella «cognizio-ne» del territorio. Esso fornirà inoltre gli strumenti retorici alle comunità per la descri-zione successiva dei confini. Ben si capisce che la sentenza non ebbe valore solamente locale. Fu un bel problema anche per il Magistrate sopra beni comunali: come basarsi solo ed esclusivamente sulle rilevazioni catastali di qualche anno prima? I MOTIVI DELLA SENTENZA Per un momento lasciamo da parte le controversie tra le nostre comunità e torniamo agli arbitri e alle loro scelte. Chiediamoci: quali criteri utilizzavano? Erano terzi rispetto a chi? Quali conflitti tentavano di pacificare? Quali, inoltre, le ricadute di questa senten-za sull'ambiente, la sua percezione e rappresentazione da parte delle comunità e, più in generale, sulla politica bellunese? Quali, infine, i ragionamenti utilizzati dagli arbitri di fronte a una materia cosi complessa? Proviamo ad abbozzare alcune possibili spiegazioni che tuttavia abbisognerebbero di altre ricerche. La possibilità di ottenere in affitto i boschi, anche comunali dalle Regole, sia per gli Stefani sia per i Persicini, era, come per tutti quelli che operavano nel comparto del legname, un affare redditizio da non lasciarsi sfuggire. In quegli anni furono numerose le denunce da parte dei pubblici rappresentanti per interrompere il corso di vere e proprie vendite mascherate da legittime affittanze lunghe di boschi comunali soprattutto nella Pieve dei Lavazzo (ASV, SDRBL, 10, 39rv). Lo stesso valeva per i pascoli presso i quali portare a monticare le proprie mandrie. Ma non solo. Le motivazioni di queste molteplici attenzioni erano insite sia nel ruolo locale che i nostri arbitri ricoprivano, sia nel ruolo politico, economico, e per i Persicini, abbiamo visto, di potere, che giocavano nella città di Belluno e nel territorio. Essi cercavano d'individuare dei modi diversi di rivendicazione di alcuni diritti (quelli sui beni comunali) che la città non rinunciava a sentire come propri. Già da qualche tempo i Persicini erano impegnati in ruoli di mediazione nella Pieve di Lavazzo. D'altra parte essi dovevano trovare una nuova legittimazione sul territorio, poiché, di li a breve, nei villaggi della Pieve di Castion, dove possedevano numerosi boschi, saranno scalzati da un'altra famiglia di estrazione popolare di recente nobilitazione: i Barcelloni. Questi ultimi, attraverso abili mosse, riusciranno a mettere le Regole di quella circoscrizione contro i Persicini (ASV, PSBC, 472, 18 luglio 1652). Inoltre, per la famiglia del nostro arbitro, i tempi non erano buoni nemmeno sul fronte cittadino visti i non sempre benevoli giudizi dei loro pari: troppe le manovre a favore della loro parentela e la concentrazione dei poteri in ambito politico e religioso affinché le altre famiglie e fazioni incardinate nel Consiglio Maggiore non sollevassero qualche ragionevole dubbio sull'operato di questa schiatta aristocratica. Pochi anni dopo, tra i Persicini e un'altra importante famiglia della nobiltà locale, i Miari, scoppierà un conflitto, di cui allo stato delle ricerche si fatica a individuare le origini. Il sanguinoso litigio, tuttavia, coinvolse numerosi lignaggi e porterà il rettore Leonardo Dolfin a richiedere l'intervento del Consiglio dei dieci per riportare famiglie e fazioni a una «pace generale» nel settembre 1653 (ASCB, COMPRO, 724; ASV, CCXLR, 154, 28 settembre 1653). Dall'altra parte, la famiglia dell'arbitro Stefani era coinvolta in una serrata compe-tizione nella Pieve di Lavazzo con la potentissima parentela dei Campelli. Gli interessi 373 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 per lo sfruttamento delle risorse di queste comunità alpine erano legati al riconoscimento di uno spazio d'esercizio del potere attraverso la continua definizione delle proprietà nei territori. Lo scontro con i Campelli avveniva soprattutto su queste «sommità de' monti» riprese nella sentenza e descritte sul territorio poi dagli uomini in forza alla famiglia Stefani, come Zorzi Paloldo. Anche i Campelli avevano in affitto numerosi boschi siti nell'area contesa. La partita per il predominio sul territorio fu vinta più volte da questi ultimi. Già nel 1630, con la scusa di erigere un muro a difesa della loro casa posta in loca-lità Rivalta, poco distante dal Longarone, i Campelli avevano chiuso una «stradella» che portava a un mulino di Nicoló Stefani padre di Bortolamio21. La reiterazione di episodi similari fu abbastanza frequente in quegli anni. Il 19 dicembre 1633, i regolieri che la-voravano nei boschi del padre dell'avvocato furono sonoramente ammoniti da un agente dei Campelli: in futuro quegli uomini non avrebbero dovuto arrecare più alcun danno al bosco del Fiolin posto nella valle del Crisol. Con tono di supponente munificenza, i cu-gini Francesco e Stefano Campelli concessero allo Stefani di poter «menar via» gli alberi tagliati impropriamente (ASB, NOTCRO, 2434, 1267v, 7 giugno 1634). Era pertanto manifesto il tentativo da parte degli Stefani di provare ad allargare, anche attraverso questa sentenza arbitraria, la propria sfera d'influenza su quell'area, che di legname ne aveva in quantité, contrastando cosi l'autorità in crescita dei Campelli. Lo fecero tendendo la mano alla famiglia Persicini. Tuttavia, i tempi che si prospettavano davanti erano assai difficili per questi aristocratici bellunesi. Gli Stefani, cosi, si dovettero accontentare di giocare un ruolo, comunque attivo, di comprimari rispetto ai Campelli dei quali un ramo sarebbe stato nobilitato a Belluno nel 1659. Dagli atti conservati nei protocolli del notaio Crocecalle, i Campelli divennero arbitri privilegiati nelle contese comunitarie nella Pieve di Lavazzo a cavallo tra gli anni '30 e '50 del '600. In conclusione possiamo affermare che in entrambi i casi, gli arbitri stavano operando soprattutto per gli interessi della città di Belluno e per i poteri a essa legati. Era li anzitutto che i rampolli di casa Stefani e Persicini cercavano di ottenere un successo politico attra-verso l'abile tessitura di trame di governo tra fazioni e famiglie, o, meglio, tra aristocrazia, università dei popolari, necessità dei mercanti, Corpo territoriale e piccole comunità di vil-laggio. Patti che poi si sarebbero riverberati sul territorio determinandone lo sfruttamento, la forma e la percezione e la conseguente descrizione. Il confine determinato in quella sen-tenza è ancora quello che oggi segna uno dei limiti alpini tra il Bellunese il Pordenonese. E VENEZIA? Queste contese e arbitrati, la cui origine era molteplice, non avevano un effetto solo nella politica locale, bensi modificavano gli assetti della litigiosità concernente i beni comunali che Venezia voleva gestire presso il Palazzo. In diverse occasioni l'Officio del Magistrate si trovó a dover decidere sul da farsi rispetto a queste sentenze e al peso da dare alle terze parti. Sebbene la procedura veneziana prevedesse che in materia di «con-fini litigiosi» fosse solo il Magistrate a decidere, accadeva sovente che compromessi, 21 ASV, PSBC, 295, Longarone e altri. 374 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÀ E ARBITRI SULLA «SOMMITÀ DE' MONTI» ..., 361-378 arbitrati e sentenze fossero poi «confirmate et approbate» dalle istituzioni (ASV, PSBC, 41, 17 settembre 1657; ASV, PSBC, 49, 12 luglio 1681). Questa dimensione del dibattito politico tutta veneziana, che portava all'immortalità delle cause e all'apparente ineffi-cienza dei catasti e del sistema giudiziario in generale, modificava, in realtà, i parametri delle cause in corso e, in senso più ampio, correggeva la discussione politica attorno al problema della sovranità adattandola alla dimensione giurisdizionale dello Stato. OBČINSKA IMETJA IN ARBITRI NA «VRHOVIH GORA». TERITORIJ, DRUŽBA IN INSTITUCIJE NA OBMOČJU VAL BELLUNA V 17. STOLETJU Roberto BRAGAGGIA Via Cima Campo 3/2, 30174 Favaro Veneto (VE), Italija e-mail: r.bragaggia@gmail.com POVZETEK Namen članka je predstaviti nekatera preliminarna razmišljanja o vlogi, ki so jo v primerih urejanja sporov, ki so se razvili zaradi občinskega imetja v okviru Beneške republike v prvih treh destletjih 17. stoletja, odigrali arbitri in tisti, ki so bili deležni posredovanja. V tem obdobju so oblasti skušale obvladovati zapletene okoliščine glede občinskih imetij, in sicer od politično-pravne faze o navadni zaščiti do tiste, v kateri je prevladoval strog mehanizem nadzora nad teritorijem in zakoni. Na podlagi virov beneških institucij (registri občinskega premoženja, korespondence, procesi, prošnje) in tistih, ki so nastali na območjih sporov (zelo bogata in raznovrstna dokumetnacija notarjev, gradiva Višjega sveta iz Belluna, tiskana gradiva), smo želeli rekonstruirati kriterije, na podlagi katerih so arbitri prišli do svojih odločitev. To nam ponuja dovolj elementov za razumevanje mehanizmov o tesni povezvi med družbo, institucijami in ambientom. V tej interpretativi smeri je predstavljal dolgotrajni spor med vasmi ob reki Piave in hudourniku Vajont ne le lokalni primer spora zaradi uporabe pašnje in gozda, temveč je vplival na nastanek novih pravil o uporabi resursov, kar je naposled pripeljalo do nove meje med območji. Vloga arbitrov je bila precejšnja: na podlagi spretne rekonstrukcije najstarejših sporov in z uporabo beneških pravnih norm jim je uspelo dokazati potrebo po novih pravilih. Pravila, ki bi nastala na podlagi prakse, bi uporabili pri novih sporih. Analiza je pokazala, da so bili posegi institucij, ki so želeli spremeniti občinska imetja v eno samo juridično obliko v registrih občinskega premoženja, v resnici stalno spremenjeni zaradi nenehnega delovanja posrednikov (in med temi so bili tudi arbitri). Ključne besede: območje Belluna, Regole, registri občinskega premoženja, meje, občinsko imetje, arbitri, posredniki, pašniki, gozdovi, gore, vaške skupnosti, proveditorji ob-činksega imetja 375 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Roberto BRAGAGGIA: COMUNITÄ E ARBITRI SULLA «SOMMITÄ DE' MONTI» ..., 361-378 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASB, NOTCRO - Archivio di Stato di Belluno (ASB), f. Notarile. Antonio Crocecalle (NOTCRO). ASB, PCBRS - ASB, f. Podestá e Capitano di Belluno. Raspe (PCBRS). ASCB, COMI - Archivio Storico del Comune di Belluno (ASCB), f. Comunitá di Civi-dál di Belluno. Provisioni. Libro I (1454-1474) (COMI). ASCB, COMP - ASCB, f. Comunitá di Cividál di Belluno. Provisioni. Libro X (16161640) (COMP). ASCB, COMPRO - ASCB, f. 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V obravnavanem primeru je ritual tako imenovane »mačje godbe« (charivari, mattinata, sdrondenata), ki je sicer izpričan in razširjen v skoraj vsej Evropi, prerasel v hujši konflikt in se razrasel v nasilno vedenje in dejanja, kar tudi ni bilo neobičajno pri tovrstnih obrednih zasmehovanjih in kaznovanjih. Izkaže se, da so v Štivanu leta 1651 glavno posredniško vlogo odigrale ženske. Ključne besede: ritual mačje godbe (charivari), spor v vaški skupnosti CHI E LA TERZA PARTE IN QUESTA MATTINATA? GLI INTERMEDIARI TRA IL VEDOVO E I GIOVANI A S. GIOVANNI DI DUINO NEL 1651 SINTESI Il contributo presenta il canzonamento rituale di un vedovo al secondo matrimonio, svolto dai giovani del villaggio di S. Giovanni di Duino (signoria e capitanato di Duino, ducato di Carniola) nel 1651, ponendo l'accento sulla risoluzione del conflitto insorto. La questione centrale cui si tenta di dare una risposta e costituita dall'identificazione degli intermediari tra le parti in conflitto e dall'individuazione del rispettivo ruolo nella sua risoluzione. Nel caso trattato il rituale della "mattinata" (charivari, sdrondenata, calderada), diffuso in quasi tutta Europa, escalo in un acceso conflitto con atteggiamenti e azioni violente, ricalcando anche da questo punto di vista un aspetto diffuso dello svol-gimento di tali rituali. A S. Giovanni nel 1651 il ruolo di intermediario fu svolto dalle donne della comunita. Parole chiave: rituale della mattinata (charivari), conflitto nella comunita rurale 379 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 UVOD Prispevek obravnava ritualno zasmehovanje vdovca ob njegovi drugi poroki, ki so ga leta 1651 priredili mladi fantje oziroma fantovščina iz vasi Štivan pri Devinu, s poudarkom na razreševanju nastalega spora. Osrednje vprašanje, na katerega bomo poskušali najti odgovor, je , kdo so bili posredniki med sprtima stranema, kakšno vlogo so odigrali pri razreševanju konflikta in, ne nazadnje, kateri sta bili njihova socialna pripadnost in družbena vloga v vaški skupnosti. V obravnavanem primeru je ritual tako imenovane »mačje godbe« (charivari), ki je sicer izpričan in razširjen v skoraj vsej Evropi, prerasel v hujši konflikt in se razrasel v nasilno vedenje in dejanja, kar tudi ni bilo popolnoma neobičajno pri tovrstnih ritualih. Štivanska mačja godba (oziroma »mattinata« ali »sdron-denada« ali »calderada«, kot so ritual z italijanskim in furlanskima izrazoma definirali v našem viru) je presegla dopustne meje in s tem sprožila sodni proces, ki ga je vodilo deželsko sodišče v Devinu. Zapisnik procesa je vir, na katerem sloni naša rekonstrukcija.1 V prispevku bomo uvodoma navedli nekatere splošnejše značilnosti charivarija, nato na kratko predstavili dogodke iz naše zgodbe in se na koncu osredotočili na vprašanje, kdo je v tem primeru nastopil kot tretja stranka in kdo je razrešil nastali zaplet: sodnik, različni posredniki in posrednice ali morda celo devinska gospa, grofica Leonora vdova della Torre (Thurn), rojena markiza Gonzaga? Naša zgodba je zanimiva tudi zaradi samega kraja dogajanja. Štivan pri Devinu leži na skrajni severni točki Jadrana, kjer reka Timava (Timav, reka Reka) ponovno izvira iz kraškega podzemlja in se takoj izlije v morje, nedaleč od gradu in trga Devina. Obenem je bil Štivan izrazito obmejna skupnost, saj se je nahajal prav na mejnem območju med habsburškim in beneškim ozemljem, kot zadnji habsburški kraj pred mejo pa ga je od beneškega Tržiča (Monfalcone) ločevalo le močvirnato območje (Lokavec). Štivan je spadal pod gospostvo in glavarstvo Devin, ki je od jadranske obale segalo v notranjost kraške planote in je pripadalo vojvodini Kranjski. Poleg mitnice je bil tu še pristan, ki je v zgodnjem novem veku odigral določeno vlogo v pomorskem trgovinskem prometu, pa tudi v tihotapstvu s soljo, zlasti v povezavi z mestom Gorico in dalje z Goriškimi Brdi in Tolminsko.2 Njegova obmejna lega se je odražala tudi v sestavi prebivalstva. Poleg slovenske jezikovne komponente je bila prisotna še furlanska, kar izpričuje v sodnem spisu navedeni obstoj vaške četrti, poimenovane »contrada Furlans«. Dejansko je bil velik del udeležencev naše mačje godbe po vsej verjetnosti furlanskega rodu, čeprav se na tem obmejnem območju ni mogoče zanesti na imena in priimke kot na zanesljive pokazatelje jezikovne pripadnosti posameznika. Furlanski so tudi izrazi, ki se v viru uporabljajo kot sopomenke za mačjo godbo (sdrondenada, calderada) in so nedvomno vzeti iz živega govora prič na sodišču, kar tudi potrjuje navedeno tezo o furlanskem poreklu nekaterih 1 Zajeten sveženj procesnih aktov (to so predvsem zapisniki zaslišanj vpletenih v obravnavano dogajanje, večinoma domačinov iz Štivana pri Devinu) so hranjeni v AST, ATTA, 201/1. Vse dogajanje v zvezi s štivansko mačjo godbo in z njo povezani citati v članku so povzeti iz tega arhivskega vira. 2 O gospodarski in družbeni strukturi devinskega gospostva v času tu obravnavanega dogajanja glej Panjek, 2004; o goriški trgovini skozi Štivan je nekaj informacij mogoče najti v Panjek, 2002. 380 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 udeležencev. Obenem nakazuje verjetnost oziroma možnost, da se je tudi sam obred navezoval na širši italijanski kulturni prostor in njegove različice charivarija (mattinata), kar pa bo mogoče preveriti le z bolj poglobljeno analizo štivanske mačje godbe, kot si jo lahko privoščimo na tem mestu. Vsekakor sta tovrsten obred in navada izpričana že dvesto let pred štivansko mačjo godbo tudi v sosednjem Trstu, torej v habsburški deželi, in sicer s »proti-mladinskim odlokom« (1451), ki je starejšim od štirinajst let z grožnjo hudih kazni in zapora prepovedoval nočno »petje sramotnih, nespodobnih ali žaljivih stvari v kateremkoli kraju v mestu« (Klapisch-Zuber, 1985, 269). SPLOŠNE ZNAČILNOSTI MAČJE GODBE Mačja godba je ritual, ki ga v mednarodnem zgodovinopisju poznamo pod različnimi imeni (fran. charivari, it. mattinata, angl. roughmusic, nem. Katzenmusik) in se je v novem veku in ponekod vse do 20. stoletja prakticiral marsikje v Evropi, od Škotske preko Anglije in Francije, do Portugalske, Španije in Italije ter Nemčije, Madžarske in Romunije.3 Na Slovenskem je doslej poznanih razmeroma malo in večinoma poznejših primerov od našega, štivanskega.4 Gre za ritual ljudskega grajanja in obsojanja vidnejših kršitev vrednot in standardov lokalne skupnosti o tem, kaj je pravilno in sprejemljivo spolno ter zakonsko vedenje. Tarče, in sicer par ali posameznik, so bile podvržene ritualni javni očrnitvi svojega ugleda z zasmehovalnim petjem, glasnim razgrajanjem, razbijanjem po loncih, kozicah in raznovrstnih posodah ter predmetih, s katerimi je bilo mogoče povročati hrup. Običajno so sodelujoči sestavili sprevod, vzdušje je bilo pustno polno smeha in grobih parodij. Charivari je torej karnevalni ritual, ki je (kot karnevalski rituali nasploh) predstavljal nekakšen javni in glasni komentar na družbeno stvarnost v skupnosti in katerega namen je bilo uveljavljanje pravilnega vedenja s pomočjo zasmehovanja nepravilnega ravnanja. Tako kot druge karnevaleskne uprizoritve, je tudi mačja godba nudila ritualno obliko, ki se je lahko uporabljala v različnih primerih in s katero so se lahko izvajale različne stopnje kaznovanja tako, da je nudila ritualno strukturo tudi za izvajanje nasilja v primerih, ko je posmeh prerasel v napad. Mačja godba je pomenila ritualni izziv časti njenih žrtev, ki so se lahko odzvale s plačilom globe in si s tem zagotovile pomiritev, ali pa so se lahko uprle plačilu in na ta način tudi same izzvale čast napadalcev, ki so jo nato morali braniti z vztrajanjem pri zahtevah in stopnjevanjem nasilja. Sodelujoči na charivariju so namreč svojim tarčam praviloma postavljali zahtevo po odkupnini v obliki pijače in hrane, na račun katere so potem veseljačili pozno v noč. Če pa žrtev ni pristala na plačilo odkupnine, se je lahko ritual tudi nesrečno končal s prepiri, pretepi, večjimi izgredi in celo umori ter posledično s sodnimi procesi. Sami sodelujoči niso nujno vedeli, kaj natanko želijo, niti kakšen bo končni izid charivarija. Izid rituala je bil torej odprt: lahko se je končal z rein-tegracijo nekonformistov v skupnost, z njihovim izgonom, s ponižanjem ali, kot rečeno, 3 Muir, 2005, 106. Za pregled nad temeljno literaturo na temo mačje godbe v mednarodnem zgodovinopisju glej Muir, 2005 in Thompson, 2010. 4 Glej npr. Studen, 2001. 381 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 v najhujših primerih tudi s smrtjo. Tarče mačje godbe so bili posamezniki in pari, ki so s svojim vedenjem in ravnanjem na različne načine izstopali in kršili pravila skupnosti na spolnem in zakonskem področju. Najobičajnejše žrtve so bili: moški ali ženska ob drugi, tretji poroki (torej vdovec ali vdova ob vnovični poroki); starejši moški, ki je poročil mlado dekle, in obratno, starejša ženska, ki je poročila mladega fanta; dekle, ki je poročila »tujca« (pri čemer je bilo dovolj, da je fant iz druge skupnosti); fant iz druge vasi, ki je prišel snubit dekle iz lokalne skupnosti; ženi podrejen mož; prešuštniki in prešuštnice; pari brez otrok (Muir, 2005, 106-111). Posebej pogosta tarča so bili starejši moški in vdovci, ki so se poročili z mlajšim dekletom. Mačjo godbo so namreč marsikje praviloma uprizarjale fantovščine, to so skupine fantov in mlajših neporočenih moških iz skupnosti, ki so si prilaščali pristojnost nad pustnimi in drugimi vaškimi praznovanji, kakor tudi nadzor nad vedenjem neporočenih deklet in drugih mladostnikov ter izstopajočih parov v skupnosti. Neporočeni fantje so izvajali nekakšno spolno jurisdikcijo nad neporočenimi dekleti v svoji skupnosti in skušali varovati ter regulirati spolni dostop do »svojih« mladih žensk z uporabo rituala in nasilja. V milejših primerih so lahko postavili smrdeč grm pred hišo dekleta moralno »vprašljivega« vedenja ali so ji prepevali vulgarne in žaljive podoknice, fant iz druge skupnosti, ki je želel neovirano snubiti vaško dekle, pa je moral plačati odkupnino, če ni hotel biti pretepen.5 Poleg navedenih je bilo še veliko več možnih prekrškov, razlogov in oblik obrednega norčevanja, ki so bili v različnih evropskih deželah drugače pogosto zastopani in poudarjeni, obenem pa so se lahko spreminjali v času, v teku stoletij. Tudi osrednja vloga fantovščin ni nujno predstavljala pravila, kakor vnovična poroka vdovca ali vdove z mlajšim partneijem ni povsod bila izstopajoči vzgib za mačjo godbo (Thompson, 2010, 561-642). K temu je potrebno dodati, da je mačja godba pod krinko in podobo tipičnega rituala proti spolnim in zakonskim prekrškom lahko prikrivala tudi druge vzgibe in motive oziroma natančneje, da so za prireditvijo rituala stali drugi razlogi nezadovoljstva in drugačni konflikti, pri čemer je prekršek na področju spolne ali zakonske morale predstavljal le priročno priložnost za obračun, kateremu je mačja godba nudila ustaljeno, obredno obliko izvedbe in splošno znan način izražanja. Kakor je prepričljivo argumentiral Thompson, je za razumevanje pomena in vloge mačje godbe potrebno upoštevati vsakokratni lokalni kontekst, saj sta vsak prekršek in njegovo kaznovanje imela neko predzgodovino, ki je bila marsikdaj odločilnega pomena za sproženje obreda. Tako je mogoče ugotoviti, da je bil v številnih primerih tarča mačje godbe nekdo, ki je bil v skupnosti nepriljubljen tudi iz drugih razlogov, ki so lahko predstavljali prevladujoči vzgib. Žrtev mačje godbe je lahko bil »tujec«, prišlek, nekdo, ki se je zavestno in hote razlikoval od članov skupnosti, nekdo, ki je že dalj časa narobe ali neprimerno ravnal, nekdo, ki je kršil pravila skupnosti in njeno percepcijo pravičnosti na ekonomskem področju (na primer z neustreznim izkoriščanjem srenjske zemlje, kakor tudi s tem, da je svoje izdelke prodajal po prenizki ceni in s tem predstavljal nelojalno konkurenco), ali pa je bil predstavnik ene od dveh 5 Muir, 2005, 107, 109. O fantovščinah in njihovi vlogi pri izvajanju in ohranjanju običajev ter pravil skupnosti na Primorskem glej npr. Hrobat Virloget, 2012. 382 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 skupin v skupnosti, sprtih zaradi razhajajočih se ekonomskih interesov, lahko je bil tudi osovraženi predstavnik lokalne oblasti, v dobi industrializacije pa tudi stavkokaz. Poleg sankcioniranja ravnanj v zasebnem življenju je torej mačja godba svoje razloge večkrat črpala na področju »javnega«, čeprav je treba upoštevati, da je v majhni skupnosti, kjer se vsi poznajo in so med seboj sorodstveno ali drugače povezani ter dan za dnem živijo v tesnem stiku, ravnanje v zasebnosti obenem tudi del »javnega« življenja. »Toda mačja godba je lahko bila tudi izgovor za pijanske orgije ali izsiljevanje. Lahko je legitimirala mladine« (Thompson, 2010, 607-633). Kot bo mogoče opaziti iz sicer strnjenega opisa dogajanja, podanega v nadaljevanju, mačja godba v Štivanu pri Devinu leta 1651 vsebuje in izkazuje marsikatero od navedenih značilnosti ter pomenskih razsežnosti, vključno s »pijansko orgijo«, izsiljevanjem in »agresijo mladine«, in jo je na tej osnovi mogoče nedvoumno in polnopravno umestiti v široko tipologijo evropskih charivarijevskih ritualov. Naš primer nedvomno sodi v široko zastopano skupino mačjih godb, prirejenih proti vdovcu ob vnovični poroki in s pomembno vlogo vaške fantovščine, obenem pa je iz sodnih spisov mogoče sklepati (ali bolje slutiti), da je tudi ta charivari imel svojo predzgodovino v lokalni skupnosti in razloge, ki so presegali sámo dejstvo vnovične poroke. Vendar tovrstna analiza »ozadja« in geneze sdrondenade, ki je potekala v Štivanu leta 1651, presega predvideni obseg in cilje pričujočega prispevka, poleg tega pa bi v namen take, globlje rekonstrukcije morali poleg samega procesnega spisa pritegniti v analizo tudi drugo arhivsko gradivo, kar doslej še ni bilo opravljeno. Tudi zaradi teh razlogov se bomo v nadaljevanju osredotočili na izhodiščno vprašanje kdo (vse) je pri razreševanju nastalega zapleta nastopil kot »tretja stranka«, kar nam bo vsaj deloma osvetlilo tudi socialni kontekst in preplet medosebnih vezi v vaški skupnosti, v katerih se je ustvarila napetost, ki je leta 1651 »počila« v obliki hrupne in nasilne mačje godbe. MATTINATA, SDRONDENADA, CALDERADA ALI MAČJA GODBA V ŠTIVANU PRI DEVINU Mačja godba se je pričela 27. januarja 1651 ob popoldanskem času, s prihodom dr. Zorzija Baldigare iz Gorice v Štivan v spremstvu svoje nove žene in manjše skupine njenih sorodnikov. Baldigara je bil vdovec, ki se je pravkar ponovno poročil z nevesto iz družine Milost (Millost) iz bližnjega mesta Gorice. Fantje iz štivanske vaške skupnosti so se zbrali na domu svojega župana Antona Budi-na in ga pozvali, naj se oglasi pri Baldigari ter od njega v imenu sosedov poda zahtevo po odkupnini v skladu z običajem, sicer mu bodo priredili mačjo godbo, oziroma, kot se je na zaslišanju natančno izrazil eden od udeležencev, Franc Bagon: »Združili smo se mi Mladi, in Sosedje, ki stanujemo v Štivanu, in smo šli obiskat gospoda Antona Budina našega Župana, kot našega Vodjo, in glavnega, kateremu smo rekli, da ker je dobro znana navada te Dežele, da ko se Vdovec ali Vdova ponovno poroči, se običajno plača dobro napitnino Mladini iz Občine, zato da se mu ne priredi sdrondenate, tako naj omenjeni Župan gre obiskat Zorzija in ga opozori, da se mora sam obsoditi in se podvreči običaju«. Tako so soglasno poudarjali na procesu tudi drugi udeleženci mačje godbe. Anton Paštrovič je na 383 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 primer izjavil, da »tak je namreč deželni običaj, in povsod je tako, da se te sdrondenate priredijo vdovcem, ko se ponovno poročijo«. Zorzi Baldigara je županu obljubil, da bo naslednjega jutra ponudil »častno malico« (honorata colatione), če bo vaška fantovščina odstopila od namere, da priredi sdrondenado. Zbrani fantje se niso zadovoljili s tem odgovorom, ampak so od Baldigare zahtevali jamstvo, da bo držal obljubo, in natančen opis tega, kako in koliko jih bo počastil. Ker pa želenega zagotovila in opredelitve »častne malice« niso dobili, so pričeli z mačjo godbo. Podali so se k Baldigarovi hiši v vasi, kjer so se ob poročni večerji zbrali vdovec -ženin z nevesto in svati, ter pričeli glasno vpiti in hrupno razbijati po kozicah in drugih predmetih. Na zahteve po opredelitvi in potrditvi svoje obljube jim je Baldigara odgovoril tako, da je k njim nekajkrat zapored poslal svojega hlapca in deklo z namenom, da potrdita njegove namere glede »častne malice«. Hlapec in dekla sta vaškim fantom prenesla Baldigarjevo sporočilo, vendar pa nista hotela prevzeti odgovornosti za obljubo, ki so jo fantje zahtevali. Užaljeni, ker se Baldigara ni hotel osebno pogovarjati z njimi in jim je kot sogovornike pošiljal služinčad, kakor tudi zaradi tega, ker ni opredelil obljubljene »častne malice«, se fantje niso zanesli na samo ustno preneseno obljubo brez osebne potrditve z možatim stiskom roke. Tako se je mačja godba stopnjevala v nekaj zaporednih valovih, med katerimi so si fantje privoščili premore in kar precej vina. Glasno razgrajanje je kmalu prešlo v nasilna dejanja, v katerih so udeleženci pričeli razbijati z lesenimi koli, kamenjem, sekirami, kladivi za razbijanje kamna in puškami (nekateri so bili namreč oboroženi s strelnim orožjem) po hišnih vratih, balkonih in Baldigarovi trgovini, ki se je nahajala v pritličju njegove stanovanjske hiše. Baldigarova jedilnica je bila točno nad obokom, postavljenim nad javno cesto, tako da so fantje s ceste dosegli strop podvoza in z razbijanjem po njem tolkli ob tla jedilnice, kjer so bili svatje zbrani pri večerji. Naenkrat je iz stropa pricurlja tekočina, za katero so udeleženci mačje godbe posumili, da je urin, kar jih je še dodatno razjarilo, svatje pa so, po nekaterih pričevanjih,na razbijanje odgovorili z lučanjem kamenja na fante. Sledil je premor, med katerim so si opiti in razposajeni fantje na domu svojega vodje Karla Bizjaka nadeli vojaške nazive, njihov »kapitan« pa je zapisal imena sodelujočih »vojakov« na list papirja. Kljub nadaljevanju in vztrajanju pri razbijanju in nagajanju novo poročenemu vdovcu, je bila fantovščina tistega dne neuspešna in ni dosegla želenega, zato se je zvečer razšla. Naslednje jutro je Baldigara sestavil prijavo, v kateri je opisal dogodke prejšnjega večera in jo odnesel na devinski grad, kjer jo je izročil namestniku glavarke in obenem sodniku (Luogotenente et Giudice) Giovanniju Trevasu. Na ukaz devinske gospe grofice Leonore vdove Thurn je namestnik in sodnik nemudoma odšel s svojim pisarjem (kan-celarjem) v Štivan na ogled poškodovane Baldigarove hiše in zaslišanje prič. Začel se je procesni postopek. Ogled je potrdil hude poškodbe na lesenih delih stavbe. Baldigara je v bistvu trdil, da fantovščina ni imela razloga za svoje ravnanje, saj naj bi sam spoštoval običaj mattinate s tem, ko jim je večkrat obljubil »častno malico«. Nato je namestnik in sodnik Trevas zaslišal še udeležence svatbene večerje in štivanskega župana Antona Budina. Svatje so v svojih pričevanjih potrdili navedbe iz Baldigarove prijave. 384 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 Po prihodu sodnika Trevasa na Baldigarov dom so se vaški fantje ponovno zbrali na vaškem trgu, kamor jih je priklical zvok priložnostnega bobna - mernika za žito, in se nato odpravili k štivanskemu župniku Karlu Delfinu. Izvedeli so, da se sodnik nahaja pri Baldigari, zato so zbrani ob vinu na župnikovem domu sklenili, da bodo Trevasa prosili, naj jim dovoli nadaljevati z mačjo godbo, saj vdovec - ženin še ni izpolnil običajne obveznosti do plačila odkupnine. Tokrat so skoraj vsi imeli pri sebi strelno orožje. Tako oboroženi so se odpravili in se nekaj časa zadržali na manjši vzpetini, ki so ji pravili Breg in se je nahajala ob cerkvici sv. Katarine, nedaleč stran od Baldigarove hiše. Nato so fantje in bobnar, ki je tolkel po merniku za žito, oboroženi in vojaško postrojeni paradirali po vaških ulicah in pred Baldigarovo hišo, v kateri je sodnik vodil preiskavo. Zaskrbljeni namestnik in sodnik Trevas je zato dvakrat izdal ukaz (mandato), napisan v latinščini, v katerem je pozval udeležence neredov, naj se povrnejo k poslušnosti in se nemudoma napotijo na devinski grad ter se predajo sodišču. V nasprotnem primeru jim je grozil s kaznijo desetih mark. Zapisan ukaz je predal županu z navodilom, naj ga izroči zbrani fantovščini, vendar so fantje oba ukaza zavrnili z zahtevo, naj namestnik in sodnik poleg Baldigarovega opisa dogodkov prisluhne tudi njihovi različici zgodbe. Njihova prošnja je naletela na gluha ušesa, zato so jezni fantje, oboroženi s strelnim in hladnim orožjem ter postrojeni, ob bobnanju žitnega mernika nadaljevali s paradiranjem po vaških ulicah in pred Baldigarovo hišo, v kateri je še tičal osupli (in prestrašeni) sodnik, dokler se proti zgodnjemu januarskemu večeru niso oddaljili. Vzporedno s tem dogajanjem so potekala pogajanja, vendar posredna, med ženskami, o katerih bomo več izvedeli kasneje. Na teh pogajanjih je bil dosežen dogovor o Baldi-garovi »kazni« v višini dveh skudov v denarju, pol urne vina in dukata kruha, s čimer je fantovščina nekako dosegla svoj cilj, čeprav je sprva zahtevala bistveno več. Umaknili so se na dom Karla Bizjaka, vodje mačje godbe in »kapitana« mačje čete, ki je na svojem dvorišču s spisanega seznama sklical postrojene udeležence po imenu in činu in na ta način preveril njihovo prisotnost. Nato se se napotili v hišo mitnice, kjer jih je pogostila mitničarjeva žena v odsotnosti svojega moža. Tu so dobili obljubljeno vino in kruh, se predali popivanju in veseljačenju ter na koncu skupaj prespali noč. Ob zori naslednjega dne je skupina najbolj gorečih fantov odplula po bližnjem jezeru Lokavcu z barko, katere lastnik je bil aktivni udeleženec mačje godbe in bobnar v matti-nati Paron Seff Turchetto. Ta je namreč moral dostaviti sod olja gospe grofice na bližnji termalni vrelec, kjer se je gospa očitno rada kopala. Razposajena skupina mladeničev se je na barki predala norčijam v karnevalesknem stilu z dejanji, ki so črpali navdih v simboliki in oblikah kaznovanja, značilnih za mačjo godbo: mlajšega, rahlo slaboumnega fanta so privezali z vrvjo čez trebuh in ga dvignili na jambor, da je vreščal in jokal od bolečine in strahu, županovega sina Ivana Budina pa so prisili v običajno ljudsko obliko posmeha, to je jahanje osla. Sredi dneva so se vrnili v Štivan, odložili orožje in odšli na dom župnika Delfina, kjer so srečali Baldigaro in »goriške gospode«, sorodnike njegove neveste, se z njimi pobotali, dogovor pa potrdili ob nazdravljanju z vinom. A ne vsi. Eden od vodilnih fantov v mačji godbi, »alfiere« Giobatta Blonda, pobota ni sprejel, zato mu je župnik zlil kozarec vina na glavo. Užaljeni Giobatta se je umaknil na svoj dom, kamor so pred tem fantje pospravili 385 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 svoje orožje, se zaprl v hišo ter pričel groziti. Seff Turchetto je splezal v hišo skozi okno in odprl vrata fantom, da so lahko odnesli svoje orožje in se mirno razšli. S tem je bilo zgodbe navidezno konec. Fantovska druščina se je zvečer zbrala ob pijači v gostilni čevljarja Ivana Lavrihe, vendar njihova napetost očitno še ni povsem popustila. Ko so naenkrat zagledali skupino mož, ki se je približevala Štivanu, so se v strahu, da gre za vojake z gradu, ki so prišli ponje, oboroženi zatekli v mitnico. Ženske so klicale za njimi, da to niso vojaki temveč kmetje, zato so se fantje pomirjeni vrnili vsak na svoj dom, Karlo Bizjak, »kapitan« mačje godbe, pa je šel na večerjo z Giorgiom Baldigaro, »saj sta se pobotala in pomirila«. To je bil konec mačje godbe, a sodni proces se je šele zares začenjal, z njim pa so fantje začeli čutiti tudi posledice skoraj tridnevnega prestopanja meje zakona. V naslednjih dneh so, v strahu pred posledicami in kaznimi, nekateri od udeležencev zbežali čez mejo v beneški Tržič in se tam kar nekaj časa zadrževali. Paron Seff Turchetto je zbežal z ženo in otroki, kar mu je bilo s strani sodnika kasneje očitano kot oteževalna okoliščina, saj se je kot odrasel in poročen moški udeležil rituala, ki je bil sicer značilen za mladostnike. Zatočišče pred pravico pa sta si županov sin Ivan Budin in »mežnar« (mesnar, monigo) štivanske cerkve Matija Brajnik poiskala kar v vaškem zvoniku. Proces je trajal bistveno dlje kot beg, zavlekel se je tja do septembra, ko je »Grofica Eleonora Gospodarica« (Illustrissima signora Contessa Eleonora Padrona) še tretjič in zadnjič ukazala sodniku Trevasu, naj ga vendarle zaključi. KDO JE ODIGRAL VLOGO TRETJE STRANKE? Kot prvo velja omeniti, da so vaški fantje očitno pridobili dovoljenje od gospe grofice, da vdovcu Baldigari priredijo mattinato ob njegovi vnovični poroki. Lokalna oblast je torej priznavala pravico do izvedbe običajnega rituala. Problem in prekoračitev zakona tako nista nastala zaradi same mačje godbe, ampak zaradi drugih razlogov. Poglejmo jih. Najprej se bomo vprašali, ali je kot posrednik v sporu nastopal sodnik. Čeprav je bil po svoji funkciji institucionalno poklican, da razsoja o dogodkih in dejanjih, in bi v tem primeru lahko nastopil kot tretja stranka med sprtima stranema, je sodnik na tej točki odpovedal. Iz procesnega gradiva je namreč precej jasno razvidno, da se je zaradi materialne škode, ki je bila povzročena, takoj postavil na Baldigarovo stran. Še več, zaradi tega, ker je nespoštovanje svojih ukazov in vztrajno paradiranje z orožjem razumel kot izziv in kršitev svoje avtoritete in »postave« ter skorajda prevratniško in uporniško ravnanje proti »Pravici«, se je sodnik počutil (tudi osebno) razžaljenega in je to ravnanje vključil med obtožbe udeležencem mačje godbe. Na tej osnovi je Trevas sebe in avtoriteto gospostva dejansko vključil kot oškodovano stranko v postopku, tako da je bil zaplet sestavljen iz dveh konfliktov: prvi je bil na relaciji fantovščina - Baldigara, drugi pa na relaciji fantovščina - sodnik. Posredniško in miriteljsko vlogo so torej odigrali drugi. Osrednjo vlogo so prav gotovo odigrale ženske, med katerimi izstopa mati vodje mačje godbe Karla Bizjaka, to je gospa Marjana Bizjak (Donna Mariana Bisiacha), ki je ves čas spremljala dogajanje in mirila sina. Gospa Marjana je bila tudi ta, ki se je dogovorila za plačilo in znesek »odkupnine«, in sicer z žensko, to je s Katarino, vdovo Štanta, ki je 386 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 bila prisotna na Baldigarovi poročni večerji in s katero so jo vezale sorodstvene vezi, saj je bila Marjanina svakinja. Ker je ta dogovor med ženskama omogočil prenehanje mačje godbe lahko upravičeno trdimo, da so prav ženske odigrale bistveno vlogo posrednic v sporu. Ženske so tudi poskrbele za to, da so se fantje izživeli brez nadaljnjega povzročanja težav, s tem, ko so jih gostile (in zaklenile) v prostore mitnice (mitničarjeva žena je to storila »v moževi odsotnosti«). Šele nato sta nastopila »lokalna veljaka«, moška predstavnika skromnejše devinske in štivanske elite, to sta bila župnik gospod Delfin in gospod Vespasiano Brunner (Signor Vespasiano Pruner), ki sta fante po njihovem povratku z norčij na barki, s katero so pluli po Lokavcu, pregovorila, naj z Baldigaro in njegovimi sorodniki sklenejo mir. To se je tudi zgodilo, in sicer na župnikovem domu, dogovor pa so potrdili z nazdravljanjem. Uradna pomiritev je bila torej sklenjena med moškimi, ob prisotnosti avtoritete v skupnosti, ki jo je v tem primeru poosebljal župnik. Vendar pa so zadeve že pred tem dodobra zgladile ženske, ki so ustvarile primerno ozračje, saj je takrat fantovščina že dosegla svoj eksplicitni cilj, in sicer plačilo »kazni« oziroma odkupnine. Nazadnje velja omeniti še devinsko gospo grofico Leonoro della Torre Gonzaga, ki je sicer odredila preiskavo, vendar je nato očitno bila vse bolj nezadovoljna zaradi trajanja procesa, ki ga je vodil sodnik Trevas. Trikrat mu je namreč ukazala, naj vendarle zaključi več mesecev trajajoči proces z ustreznimi kaznimi za storjena dejanja. Dolgotrajnost procesa namreč ni bila le posledica izmikanja in kupovanja časa s strani obtožencev, ampak več kot očitno tudi osebne »čustvene« vpletenosti sodnika, ki je svojo osebno prizadetost sicer pretvarjal v obtožbe o neposlušnosti in upornosti proti gosposki in zakonu. V tem smislu, to je kot spodbujevalko zaključka procesa, lahko interpretiramo vlogo devinske gospe kot tretje stranke, in sicer tako v konfliktu na relaciji Baldigara - štivanska fantovščina, še bolj pa v tistem med sodnikom Trevasom in fantovščino. Na osnovi povedanega je mogoče zaključiti, da se je v razreševanje zapleta tako ali drugače vključila lokalna skupnost skorajda v celoti, oziroma predstavniki njenih segmentov in lokalnih avtoritet: ženske, župnik, lokalni veljak in grofica. Odpovedali pa sta ravno tisti dve osebi oziroma funkciji, ki bi bili najbolj poklicani k posredniški vlogi. To sta vaški župan, ki je svojo posredniško nesposobnost oziroma neučinkovitost dokazal že prvi večer, poleg tega, da je bil v dogajanje vpleten v prvi osebi ter preko svojega sina, in devinski sodnik, ki se je osebno vključil v zaplet in na ta način izgubil možnost, da bi posredoval med stranema. Ob vsem tem velja za zaključek omeniti še očitno in pomembno vlogo sorodstvenih vezi. Ta je jasno razvidna pri razreševanju spora, saj sta ga odločilno omilili mati in teta vodje mačje godbe ter s tem zaplet razpletli do točke, ko je bila možna tudi moška sprava. Vendar so bile sorodstvene vezi morda povezane tudi z vzgibi za samo sdrondenado. Ne gre namreč spregledati dejstva, da je bila teta Karla Bizjaka sorodnica goriške neveste in članica njenega spremstva, tako da je tudi sam vodja mačje godbe, vsaj posredno, bil v sorodstvu z nevesto, obenem pa je bil drugi človek v sdrondenadi, to je »alfiere« Giobatta Blonda, nečak vdovca - ženina Baldigare, svojega strica po materini strani. Vlogo teh (in drugih) sorodstvenih razmerij pri ustvarjanju razlogov za mačjo godbo je zaenkrat mogoče le slutiti, kakor tudi pomen dejstva, da se žrtev mačje godbe dr. Baldigara očitno ni 387 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 čutil enak med enakimi v štivanski vaški skupnosti, kar je dokazoval tudi s tem, da se ni želel osebno pogovarjati in pogajati s fantovščino, temveč je na razgovore pošiljal deklo in hlapca. Postavlja se torej vprašanje, koliko in kako je bila žrtev mačje godbe vpeta v vaško skupnost in ali ji je bila morda »tuja«, morebiti zato, ker se ji je zavestno odtujeva-la. Tudi to mora biti še predmet preudarka v nadaljnji, bolj poglobljeni analizi štivanske mačje godbe in njenega procesa iz leta 1651, a v ta namen bo potrebno pritegniti tudi druge vire, ki bi pomagali osvetliti družbena in sorodstvena razmerja v vaški skupnosti in s tem tudi pojasniti prikrite vzgibe za »našo« sdrondenato. 388 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 WHO IS THE THIRD PARTY IN THIS ROUGH-MUSIC RITUAL? THE INTERMEDIARIES BETWEEN THE WIDOWER AND THE YOUTH-ABBEY IN STIVAN (S. GIOVANNI DI DUINO) IN 1651 Aleksander PANJEK University of Primorska, Science and Research Centre, Garibaldijeva 1, 6000 Koper, Slovenia e-mail: aleksander.panjek@zrs.upr. si SUMMARY The paper presents a mock ritual directed to a widower at his second marriage, and played by the youth abbey of the village ofStivan / S. Giovanni di Duino (manor and captaincy of Duino, the Duchy of Carniola) in 1651, with an emphasis on the resolution of the conflict that arose. The central question addressed is the identification of the intermediaries between the conflicting parties and the identification of their role in the resolution of the conflict. In our case the »rough music« ritual (charivari, mattinata, sdrondenata, calderada), spread throughout most of Europe, escalated in a heated conflict with violent attitudes and actions, which also represents a common aspect in the performance of these rituals. In Stivan in 1651 the main intermediary role was played by the women in the community. Key words: rough music ritual (charivari), conflict in a rural community 389 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Aleksander PANJEK: KDO JE TRETJA STRANKA V TEJ MAČJI GODBI? POSREDNIKI MED VDOVCEM ..., 379-390 VIRI IN LITERATURA AST, ATTA, 201/1 - Archivio di Stato di Trieste, Archivio Torre Tasso Antico, šk. 201/1, fasc. 53, l. 1-107. Hrobat Virloget, K. (2012): Šagre v Istri: etnološki pogled. V: Panjek, A. (ur.): Istrski praznik: preteklost, sedanjost, avtentičnost. Šagre in ljudski prazniki v severni Istri. Koper, Univerzitetna založba Annales, 14-24. Klapisch-Zuber, C. (1985): Women, Family, Ritual in Renaissance Italy. Chicago, University of Chicago Press. Muir, E. (20 052): Ritual in Early Modern Europe. Cambridge, Cambridge University Press. Panjek, A. (2002): Terra di confine. Agricolture e traffici tra le Alpi e l'Adriatico: la contea di Gorizia nel Seicento. Gorizia, Edizioni della Laguna. Panjek, A. (2004): Fevdalna renta in agrarno gospodarstvo na Krasu na podlagi cenitev gospostev (1615-1637). Acta Histriae, 12, 2, 1-72. Studen, A (2001): Mačja muzika v Celju. V: Cvirn, J. et al. (ur.): Slovenska kronika XIX. stoletja, knj. 1. 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Questa procedura ormai ben definita acquisi grande prestigio e venne poi descritta dalla trattatistica giuridica del XVII e XVIII secolo. Il ricorso all'arbitrato permetteva di evitare le dispendiose liti foren-si ed era uno dei cardini del sistema fiduciario, specie per il mondo mercantile: nessuna delle magistrature centrali dello stato, né le sei corti ordinarie cittadine potevano inge-rirsi od ostacolare la prassi del compromesso privato. In questo contesto, va ricordata la procedura del concordato in materia fallimentare, che ebbe a Venezia caratteri simili a quella dell'arbitrato propriamente detto, specie per la sua importanza nell'ambito della tutela delle attività imprenditoriali. Parole chiave: arbitri, Venezia, fiducia, commercio, compromesso ARBITRATION AND BANKRUPTCY AGREEMENT IN THE REPUBLIC OF VENICE ABSTRACT The institution of arbitration "more veneto" (in Venetian manner) was a cornerstone of the Venetian society and a special means for the resolution of conflicts, stated from the 'Maggior Consiglio ' of Venice between XVth and XVIth centuries. In 1554, the jurisdiction was entrusted to the court of 'Conservatori ed Esecutori delle leggi ' and the basic principle of the irrevocable nature of the arbitration judgments was approved. This procedure, now well defined, acquired great prestige and was then described by the legal treatises of the XVIIth and XVIIIth centuries. The arbitration allowed to avoid expensive legal trials and became one of the pillars of the confidence system, especially for the merchant world. The State courts and the six ordinary town courts could not interfere 391 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 or hinder the practice ofprivate agreement. In this context, the procedure of bankruptcy agreement had in Venice similar features of the arbitration, especially for its importance for the protection of entrepreneurial activities. Key words: arbitrator, Venice, confidence, commerce, agreement LA LEGISLAZIONE SULL'ARBITRATO MORE VENETO L'istituto dell'arbitrato, i cui caratteri generali di fondo vanno riconosciuti nella vo-lizione privata di procedere alla nomina di un giudice per la risoluzione di una partico-lare controversia, è già presente nell'evoluzione del diritto romano almeno dalla fine del II secolo a.C. Codificato da Giustiniano nella forma della convenzione scritta nel 529 e nel 539, era sopravvissuto nel sistema giudiziario veneziano (e non solo veneziano, naturalmente) nel corso dell'età medievale, come attesta l'interesse prestato alla materia da alcuni commentatori del diritto romano, primo fra tutti Giovan Battista Perugino (Marrone, 1996; D'Ottavi-Mastrocola-Mele-Racco, 2007, 4-5, 8-9). A Venezia, tuttavia, l'istituto si presentó in età moderna come un modello affatto riconoscibile e originale per la risoluzione dei conflitti. Ad esempio, il Maggior Consiglio cittadino, l'organo costitu-zionale supremo della Repubblica almeno per quanto riguarda la distribuzione degli uffici di governo, poteva cosi menar vanto nel 1578: «.non era parte alcuna particolare del mondo, alla quale con molto honor della Repubblica nostra non pervenisse la fama delli compromessi fatti more veneto, et inappellabili»1. Fu proprio nel corso del Quattro e Cinquecento, in conformità con una generale tendenza di natura giuspubblicistica a livello europeo, che la legislazione veneta giunse a precisare, circoscrivere e garantire l'utilizzo del compromesso arbitrale, erigendolo cosi per alcuni secoli a pilastro della società civile, nonché a basilare sostegno delle relazioni orizzontali tra i suoi membri, soprattutto per quanto riguarda la sfera finanziaria e commerciale2. Ci è sembrato dunque opportuno percorrere con precisione le tappe della costruzione di questo istituto giuridico, che rive-sti senza dubbio un'importanza strategica nell'ambito dei rapporti socio-economici della Serenissima. «Conciosiaché le differentie fra li nostri Cittadini, che si termina per via de arbitri sia honor della terra, et utilità delli nostri, et pur l'occorre, che in le sententie fatte per li arbitri, si trova, et zudesi, et arbitri aldidori [patrocinatori], che incarcera, over intro-mette quando son fatte le ratification.»3: l'incipit del primo provvedimento legislativo 1 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 35r-v, 22 giugno 1578 (cfr. Statuta, 1729, cc. 305r-v). 2 Per la definizione di "società civile": Scazzieri, 1999, 369-371 e Gambetta, 1989, 285. 3 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 1r-v, copia del decreto del Maggior Consiglio del 20 ottobre 1433 (reg. Ursa, c. 96) (copia a stampa in ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", c. 507v). Questo il testo completo (ortograficamente rivisto da chi scrive): «Conciosiaché le differenze fra i nostri Cittadini, che si termina per via di arbitri, sia onore della terra e utilità dei nostri, e pur l'occorre che in le sentenze fatte per gli arbitri si 392 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 reperibile in materia di compromessi, adottato a Venezia nel 1433, sottolineava la loro fondamentale importanza per la regolata vita civile. Nel contempo, denunciava in modo esplicito l'esistenza di abusi riguardanti il mancato rispetto delle sentenze arbitrali. In particolare, invece di essere comodamente ratificate dai magistrati, alcune sentenze arbitrali erano seguite da provvedimenti giudiziari illegittimi, vuoi per ottenere la revisione della stessa sentenza (intromissione), vuoi addirittura di tipo restrittivo. Per prima cosa venne stabilito nel 1433, contro ogni tipo di abuso, che le sentenze arbitrarie dovessero essere rispettate e ratificate da qualsiasi magistratura repubblicana, senza alcuna possibilità di avvalersi della cosiddetta "intromissione" ovvero sospensione e proposta di appello diretta a un magistrate di rango superiore. L'intervento di natura sospensiva veniva sollecitato presso la magistratura degli Auditori vecchi e nuovi, che da questo momento in avanti non poterono più accoglierlo, salvo nel caso, pure previsto, di formale ammissione di errore evidente da parte degli arbitri stessi. Tra il 1437 e il 1444 venne in seguito precisato che due soli arbitri potevano sentenziare anche in assenza del terzo arbitro, qualora questo fosse stato nominato, com'era usuale, e che sempre in caso di errore, commesso e riconosciuto dagli stessi arbitri, si potesse ricorrere in giudizio solo per la parte della sentenza dichiarata erronea e non per l'intero dispositivo di quest'ulti-ma4. Nel 1466, la competenza su eventuali controversie sorte in materia arbitrale venne sottratta al magistrato degli Avogadori di comun, ai quali era stata in precedenza affidata, e trasferita agli Auditori vecchi, eccettuati i casi in cui ci fosse fondato sospetto di falso o di corruzione nella procedura di formazione della sentenza 5. Nel frattempo, tra il 1433 e il 1475, una serie di disposizioni obbligó i congiun-ti (coniugi e figli) a risolvere obbligatoriamente le proprie pendenze familiari tramite compromesso arbitrale, che diventava dunque, come lo descrive la dottrina giuridica, "necessario"6. In caso di disaccordo sul nome degli arbitri, venne adottata per i familiari una complessa procedura di elezione con il coinvolgimento di un'altra magistratura, quella dei Giudici del proprio. Restó esplicitamente vietato il ricorso ai fori ordinari nelle liti parentali e previsto il deposito delle sentenze entro quattro o cinque mesi sempre presso trova e zudesi [giudici], e arbitri aldidori [patrocinatori] che incarcera over intromette [decretare l'appello] quando son fatte le ratificazioni, et questo sia cason [cagione] che molti non si comprometta, e anche che gli arbitri recusa, onde per provvedere secondo l'onor nostro. L'anderà parte che in le sentenze arbitrarie che si farà per compromesso, i qual de cetero sarà celebrati e fatti di rason [= de iure] e de fatto in quelle cose, che sarà fatto i compromessi, i giudici nostri senza altro rispetto sia tegnudi di confermarle, e i nostri Aldidori non le possa intrometter, salvo se avanti la ratificazion di quelle i detti giudici arbitri, o la mazor parte di quelli dicesse esser sta ingannati, e aver tolto error; in questo caso i nostri giudici e alditori possano giudicar come giusto gli parerà, nonostante la presente parte. In ogni altro caso la presente parte sia osservata, né in contrario si possa far giudicare, salvo sempre l'officio di Avogadori di Comun in le cose che appartien al suo officio, e contra la presente parte non si possa far grazia nome [sic] per i Consiglieri, tre Capi [del Consiglio dei dieci], XXXV di XLtia, et le doi parti di Gran Consiglio.» 4 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 1v-2v, 1 settembre 1437 e 10 maggio 1444 (copia a stampa in ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", cc. 508r-v). 5 ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", c. 527, copia legge del Maggior Consiglio, 2 marzo 1466 (reg. Regina, c. 63v). 6 Sulla distinzione teorica tra arbitrato volontario e necessario v. D'Ottavi, Mastrocola, Mele, Racco, 2007, 10. 393 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 i Giudici del proprio7. I compromessi tra congiunti venivano inoltre distinti tra quelli solamente «de rason» [de jure] oppure «de rason et de facto»: nel secondo caso i Giudici di Petizion o qualsiasi altra corte civile dovevano obbligatoriamente confermare la sentenza e gli Auditori non potevano in alcun modo bloccarla, a meno che la maggioranza degli arbitri non dichiarasse di avere sbagliato, come per tutti gli altri arbitrati. In caso di com-promesso dichiarato solo de jure, invece, se una delle parti era ancora in tutto o in parte insoddisfatta dalla sentenza poteva ricorrere ai Giudici del Proprio e a quelli di Petizion, i quali eleggevano nuovi arbitri, sempre con uno stesso complesso meccanismo di nomina per confermare o meno la prima sentenza. Era in questo caso possibile un ulteriore ricorso a una terza "mano" di giudici-arbitri su richiesta di una delle parti o degli stessi arbitri della seconda "mano": la terza sentenza diventava questa volta inappellabile8. I CONSERVATORI ED ESECUTORI DELLE LEGGI E IL PRECISARSI DELLA LEGISLAZIONE Dopo la creazione nell'ottobre del 1553 del nuovo organo costituzionale dei Conser-vatori ed esecutori delle leggi, investito del compito di custodire e di imporre il rispetto delle originali disposizioni legislative e con compiti di controllo sull'avvocatura e sul notariato9, tutta la competenza riguardo agli arbitrati venne a esso trasferita, in virtù di una deliberazione del 14 gennaio 1554. In questa occasione, venne anche sancito in modo molto chiaro e indiscutibile il fondamentale principio della inappellabilità delle sentenze arbitrarie: proprio i Conservatori erano tenuti ad agire obbligatoriamente con-tro ogni inosservanza del principio stesso. Vennero inoltre concessi solamente otto gior-ni di tempo prima della registrazione della sentenza affinché gli arbitri si esprimessero sulla richiesta di un eventuale riconoscimento dei loro errori inoltrata dalla parte rimasta insoddisfatta10. Pochi giorni più tardi, venne esteso fino al quarto grado di parentela (cugini) l'arbitrato obbligatorio per le cause tra congiunti e rivista anche la procedura, che rimase sempre assai complessa, per i tre gradi di giudizio arbitrale in caso di man- 7 ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", cc. 515-516, 529, 531-532, leggi del Maggior Consiglio dell'8 novembre 1433 (reg. Ursa, c. 96), 19 gennaio 1475 (reg. Regina, c. 145), 23 luglio 1475 (reg. Regina, c. 149). Nel caso non vi fosse accordo sul nome degli arbitri, le parti dovevano consegnare in modo indipendente due liste al Giudice del Proprio, una di 10 e una di altri 5 nominativi: i giudici dovevano trovare i primi due nomi coincidenti nella prima lista ("zoè quelli che prima se scontrerà"), i quali dovevano poi concordare sul terzo, altrimenti quest'ultimo doveva essere reperito fra i nomi coicidenti della seconda lista; nel caso una delle due parti non presentasse le liste, allora la scelta doveva ricadere tra i nominativi indicati dalla parte avversa. 8 ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", c. 516. 9 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 21v-22r, copia legge del Maggior Consiglio del 29 ottobre 1553. Si trattava di tre nobili membri del Senato che duravano in carica un anno, ai quali spettava tra l'altro il controllo sull'esercizio dell'avvocatura e la riscossione della relativa contribuzione fiscale: «.. .il cargho di queli, sia, et esser debba d'eseguir, et far osservar la legge del 1537 circa gl'Advocati, et altri ordeni, come in quella, et le legge, et ordeni prese in questo Conseglio sotto di 16 agosto, et 21 settembre prossimamente passati, et che de cetero saranno prese.». Sull'esercizio dell'avvocatura a Venezia: Gasparini, 2005. 10 ASVe, CEL, reg. 2, cc. 24r-25v, copia legge del Maggior Consiglio del 14 gennaio 1554 (copia in Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", c. 537; Statuta, 1729, c. 183v). 394 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 cato accordo tra i familiari sui nomi degli arbitri. Nel maggio del 1555 questa procedura venne semplificata e venne anche riconosciuta la possibilité di un appello finale presso il tribunale della Quarantia. L'obbligo di compromesso per i congiunti non era valido, peró, nel caso fossero implicati minori di 18 anni, nella costituzione di dote ab intestato (cioè in mancanza di testamento) e per le cedole e i legati testamentari di terzi estranei al compromesso medesimo11. Il 22 giugno 1578, per preservare intatta la "fama" acquisita dalla procedura more veneto e, in particolare, per evitare abusi a danno dei minori nelle cause di successione, il Maggior Consiglio stabili che i giudici/arbitri dovessero depositare una scrittura giurata davanti al giudice ordinario per la ratifica delle loro sentenze, in mancanza della quale il compromesso non avrebbe avuto la fondamentale caratteristica della inappellabilità12. Infine, per maggiore comodità dei sudditi e per far fronte alla mole di lavoro che si riversó presso il magistrate dei Conservatori delle Leggi venne stabilito nel 1609 che la loro com-petenza fosse di li in avanti limitata a Venezia e al Dogado; per il resto dello Stato venne trasferita alle corti di giustizia dei locali podestà, con la sola eccezione della podestaria di Bassano, che restó affidata ai Conservatori medesimi (1612)13. Su queste ormai robuste basi legislative, la procedura dell'arbitrato privato poté prosperare, tanto da trovare il giusto spazio nella trattatistica giuridica veneziana del XVII e XVIII secolo. Filippo Nani, ad esempio, spiegó che solo i Conservatori delle leggi pote-vano eventualmente sospendere la ratifica di un compromesso e forni una formula per la sottomissione delle parti al giudizio arbitrale (Nani, 1663, 39-40, 250-252)14. Secondo il Nani, gli arbitrati si potevano avviare con atto notarile, con scrittura privata e, come qualcuno sosteneva, anche con «scriver un foglio in bianco». Una traccia di quest'ultimo uso molto particolare è rinvenibile in un ricorso risalente al 1609 inoltrato ai Conservatori delle leggi da parte di tale Orsetta Oliva, erede dei beni di una sua cugina, che si riteneva 11 ASVe, Leggi, b. 142, fasc. "compromessi filza CVIII", cc. 539-540 e 545-546, copia leggi del Maggior Consiglio del 25 gennaio 1554 (reg. Rocca, c. 23) e 26 maggio 1555 (reg. Rocca, c. 36v). Ecco cosa prevedeva la legge del 1555 nel caso di mancata concordanza tra i familiari nella nomina degli arbitri: «... si debba dar per loro in nota in termine de tre giorni quindese di honesta conditione per loro arbitri; di qual li Giudici di Proprio possano depenare quelli, che a loro paressero di qualità di non admetter, facendosi dar in nota altri in loco loro, non si possendo dar alcuno, che si cazzasse da capello per sangue solamente con una delle parte, il che fatto secretamente siano pubblicate le polizze alle parte, et di queste cadauna di esse elezono due arbitri della polizza dell'altra parte, la sententia delli quali se saranno tutti quattro d'accordo sia ferma et inappellabile, et sia notificata dalli Giudici del Proprio giurando li arbitri di haver fatto giustitia, et non haver preso error....». 12 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 35r-v, copia legge del Maggior Consiglio del 22 giugno 1578 (Statuta, 1729, c. 305). 13 ASVe, CEL, reg. 1, cc. 44r-45r e 48r, copia legge del Maggior Consiglio, 11 gennaio 1609 (v. anche ASVe, Leggi, b. 142, c. 551) e del Senato, 27 ottobre 1612. 14 Questo il facsimile fornito a pp. 250-251: «Vertendo difficoltà fra il N. & il N. per occasione di una compagnia, che hanno fatto fin l'anno... & desiderando amichevolmente deffinir le loro differenze senza andar in Palazzo, peró si sono compromessi de iure, & de facto, more veneto, & inappellabiliter, o come si vuol nel N. eletto dal N. & nel N. eletto dal N. & in caso di discordia possino, o loro, o esse parti elegger il Terzo, sopra le quali difficoltà possino fare una, e più sentenze, tanto in giorno festivo quanto non, tanto viste le parti, quanto non; il qual compromesso debba durar per mesi due: & alcuna volta si aggionge, che possa esser prorogato per una, e due volte, come li par.» 395 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 39i-402 raggirata dal solito scaltro fratei5. Inoltre, specificando che i Conservatorl non potevano in nessun caso intervenire nel merito dei compromessi ma solo per la tutela delle procedure, il Nani richiamó l'eslstenza di una delle normall clausole del contratti di società: «Molte volte cl sono delle scritture fra le parti, che non possono andar in palazzo, ma che si debbano comprometter vertendo difficoltà, se da una parte citasse a fori ordinari, si suspende per ll Conservatorl nel modo sopradetto» (Nani, 1663, 252, 254)ie. In materia societaria, cioè, il ricorso all'elezlone di «un amico per parte», dl «due comuni amicl», di «comuni amicl confidenti» o «comuni confidentl» cl fa intuire come il rapporto di so-lldarletà, che veniva mlnato dalle dlvergenze sorte tra gll interessati, potesse recuperare una sua valenza proiettandosi sul soggetti scelti concordemente come arbitri. In altre parole, l'arbitrato non solo permetteva di evitare le dispendiose e defatiganti liti forensi, ma era potenzialmente delegato al ripristino della fiducla reciproca all'lnterno della più ampia rete dl rapporti tra mercantl. La consuetudlne mercantile grazie al rlconosclmento giuspubblicistico e alla garanzia fornita dal possibile intervento di tutela delle sentenze da parte dei Conservatori si prendeva cosi quasi una rivincita sulla stessa codificazione legislativa; a sua volta, peró, quest'ultima derivava dalla consuetudlne, in un intreccio che sarebbe vano cercare di sciogliere una volta per tutte. Diametralmente opposta all'evoluzlone avvenuta a Venezia era quella che si era ve-rificata, ad esemplo, a Firenze, dove a partire dal XIV secolo la procedura dell'arbltrato venne assorblta nell'attivltà del tribunale ordinario della Mercanzla, che aglva con una procedura piuttosto rapida, tuttavia esemplata su quella del tribunale podestarile (Colli, 2006, 275-277, 293-297; Astorri, 2009, 83-85). A Venezia, invece, nessuna delle magl-strature di stato (Consoli e Sopraconsoli dei mercanti, Cinque savi alla mercanzia), né le sel corti ordinarie di palazzo poterono in alcun modo scalfire la prassl del libero ricorso al compromesso privato. Nemmeno i Conservatori delle leggi, che pure intervennero spesso su richiesta delle parti per sanare o correggere procedure non del tutto corrette, furono mai tentati di debordare dalle loro formali competenze. Dal sondaggio effettuato scopria-mo pluttosto l'eslstenza di altre consuetudini che rlsultano non essere mal state codificate: il rifiuto della nomina da parte degli arbitri che andava depositato con atto notarile; gli ar- 15 ASVe, CEL, b. 102, 11 settembre 1609: «Fu per la legge 1585 provisto alli disordini, et sinistri effetti, che nascevano per via di sententie arbitrarle da giudici, che senza veder dimande, et risposte si facevano lecito componer le parti, che causava ingiustissimi effetti, poiché absque alla juris cognitione nascevano sententie ingiuste contro soggetti deboli, et ignari, come a ponto è successo a me povera Orsetta Oliva, la qual per la morte de madama Camilla mia germana, dovendo haver quelle poche robe, che al tempo della sua morte si attrovava, delle quali s'era impadronito il Rev.do fra Tadeo Ubaldini dell'ordine di S. Steffano, et s'era fatto lecito romper li bolli, già fatti ad instantia mia, et impadronirsi di esse, fui costretta fino del mese di febraro 160S a sottoscriver certa scrittura in bianco, persuadendomi ch'haverei havuto il mio [corsivo ddel'A.]; il qual foglio essendo stato tenuto per il spatio de mesi 4 in circa, finalmente sopra di esso e sopra detta mia sottoscritione fu fatta certa tal qual sententia da doi Avocati, li quali, credendo solo a quanto detto Reverendo fraudemente [?] asseriva circa li mobili, dissero che dovessi havere quello, che detto reverendo mi havesse dato con suo giuramento, astringendomi di stare alla pura coscinentia di quello, ch'haveva sprezzati et alterati li bolli pubblici, et che s'era impadronito del mio, et più a persuasione di detto Rev.do mi sentenziarono di L. 190, tra debiti di medicine, et mortorio, che mendacemente esso Rev.do asseriva haver pagato, credendo anche in questo alla pura sua asserzione.» 16 Sugli aspetti riguardanti il ricorso all'arbitrato nei contratti di società rimando a: Panciera, 200i, i00-ii5. 396 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 NOVISSIMUM STATUTORUM A C VENETARUM LEGUM VOLUMEN, DUABUS IN PARTIBUS DI VISUM, ALOYSIO MOCENIGO VENETIARUM PRINCIPI DICATUM. VENETIIS. M, D, C C XXIX, Ex Typographía Ducalí Pínelliana. CU M PRIVILEGIO. Fig. 1: Novissima Veneta Statuta. Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen. Venezia, Pinelli, 1729, copertina. Fig. 1: Novissima Veneta Statuta. Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen. Venezia, Pinelli, 1729, the cover page. Sl. 1: Novissima Veneta Statuta. Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen. Venezia, Pinelli, 1729, naslovnica. 397 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 bitri che non potevano sentenziare sopra questioni già giudicate in precedenza; l'esclusio-ne da arbitro di chi fosse eventualmente debitore di una delle parti in causa; la consegna della contabilità in mano agli arbitri nelle controversie di natura societaria17. Abbastanza sistematico era poi l'intervento dei Conservatori in materia di nomina degli arbitri nelle cause tra congiunti, affiancando o forse sovrapponendosi all'azione dei giudici del Proprio in virtù di un'ambigua norma di legge, non sempre tra l'altro nel pieno rispetto della procedura fissata nel 155518. In ogni caso, non risulta che le loro competenze debordasse-ro da quelle molto aderenti allo spirito dell'istituto arbitrale more veneto, come annotava Filippo Argelati ancora negli anni trenta del Settecento (Argelati, 1737, 76): «Giudicano anche la materia de' compromessi, e correggono li disordini, che vi fossero, o per illegit-timità di persone, o per altri motivi, procedendosi per via di dimanda, e risposta» ovvero su richiesta di una delle parti interessate. IL CONCORDATO FALLIMENTARE Nel contesto delle procedure di risoluzione extragiudiziale dei conflitti, merita parti-colare attenzione la specifica procedura del concordato more veneto in materia fallimentare. Le prime disposizione legislative in materia di "fida", ossia del periodo di salvacon-dotto concesso al debitore insolvente per soddisfare i propri creditori risalivano ancora una volta al tardo Medioevo. Il Maggior Consiglio delegó nel 1395 il magistrate dei So-praconsoli dei mercanti a farsi consegnare beni e libri contabili dal "fuggitivo" o supposto tale, cioè del fallito, concedendogli un mese di tempo per regolarizzare la sua posizione, con eventuale proroga a discrezione del magistrate. La ratifica dell'accordo con i creditori era possibile solo se il fallimento fosse stato riconosciuto di natura non fraudolenta e se la proposta di liquidazione fosse stato approvata dalla maggioranza semplice dei creditori stessi, successivamente elevata a due terzi, infine ratificata dal tribunale della Quarantia Criminale19. Successive disposizioni precisarono l'obbligo del deposito dei libri contabili e fissarono le modalità per la "assicurazione di dote", cioè la sottrazione dalla massa dei beni posti in liquidazione di quanto portato in dote dalla moglie del fallito20. 17 ASVe, CEL, b. 391, 12 maggio 1623 (Giacomo Arparel e Mateo Nichel), 13 e 28 giugno, 4 luglio 1628 (Giacomo Murlaco, Saverino Bonamino, Francesco Rostamonti), 8 maggio 1627 (Lodovico Rodriguez); b. 102, 12 novembre e 3 dicembre 1610 (Gottardo e Giovanni Antonio Zanchi), 21 febbraio 1611 (Girolamo e Nicoló Rovelli). 18 ASVe, CEL, b. 544, fasc. "Polizze de' confidenti degli anni 1613...1704". La succitata norma del 1555 recitava, tra l'altro «... si debba dar per loro in nota in termine de tre giorni quindese di honesta conditione per loro arbitri; di qual li Giudici di Proprio possano depenare quelli, che a loro paressero di qualità di non admetter [...] il che fatto secretamente siano pubblicate le polizze alle parte, et di queste cadauna di esse elezono due arbitri della polizza dell'altra parte, la sententia delli quali se saranno tutti quattro d'accordo sia ferma et inappellabile, et sia notificata dalli Giudici del Proprio giurando li arbitri di haver fatto giustitia, et non haver preso error.»; inoltre: «alli quali [Conseervatori delle leggi] sia commessa l'essecution de tutta la presente leze...». 19 Statuta, 1729, cc. 131v-132r (Consulto del Maggior Consiglio del 28 marzo 1395), 140v-141r (decreto della Quarantia criminale del 28 aprile 1441); Lattes, 1880, 7-9 e 21-22. 20 Statuta, 1729, c. 168t (Parte dei Capi della Quarantia del 14 settembre 1488, correzione Barbarigo) e cc. 319v-320 (Parte del Maggior Consiglio del 12 marzo 1611); cfr. Nani, 1663, 257-260. 398 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 La procedura fallimentare, a giudicare dai fascicoli settecenteschi rimasti, appariva sempre assai snella e veloce, capace di risolversi a volte addirittura nel giro di due sole settimane21. Lo strumento era dunque a quell'epoca ottimamente rodato. L'insolvente, dopo aver richiesto e ottenuto la fida, normalmente di due mesi e rinnovabile, depositava le sue scritture contabili e i suoi beni nelle mani del magistrato dei Sopraconsoli dei Mercanti22. Dopo di ció, egli poteva adoperarsi per trovare un onorevole compromesso con i ceditori, eventualmente anche per il tramite di qualcuno di essi che poteva godere di incondizionata fiducia da parte degli altri, chiamati a volte "capi dei creditori", mediatori riconosciuti con una legge del 12 marzo 1611. Scopo primario di tutta l'operazione era quello di arrivare a stipulare un accordo informale di liquidazione tramite scrittura priva-ta, che doveva essere sottoscritto da almeno i due terzi dei creditori medesimi23. L'accor-do veniva cosi presentato ai Sopraconsoli che lo accettavano, raccoglievano i costituti di giuramento di tutti creditori sottoscriventi e inoltravano il concordato all'approvazione del tribunale della Quarantia Criminale, dove doveva ottenere ancora una maggioranza dei due terzi (Manzini, 1925-26, 1111)24. A questo punto l'accordo diventava vincolante anche per gli eventuali creditori non consenzienti e l'insolvente poteva liquidare le sue pendenze e uscire senza altre ulteriori conseguenze dal suo periodo di fida. L'iter giudiziario sui fallimenti di natura non fraudolenta conferma sia l'importanza centrale degli accordi assunti per via extragiudiziale, sia la funzione di pacificazione e di risoluzione dei conflitti svolta in età moderna da alcuni tribunali civili, questione che è già stata sottolineata in altri contesti e con molta chiarezza (Ago-Cerruti, 1999, 309). In questo caso, peró, l'azione delle magistrature era combinata a una procedura di tipo volontario tutta interna al mondo mercantile. In particolare, il concordato fallimentare si inseriva come meccanismo atto a circoscrivere il diffondersi della sfiducia, inglobando nel sistema istituzionale quelle pratiche di accordo extragiudiziale tipiche della società civile commerciale. Pertanto, la procedura veneziana relativa al fallimento rivestiva ca-ratteri simili nelle finalità e, almeno in parte, nel metodo con la procedura dell'arbitrato more veneto propriamente detto. La sua importanza per l'ordinato svolgimento dell'atti-vità mercantile e per la risoluzione dei contenziosi più spinosi, legati ai casi di fallimento, è suffragata dal calcolo che sono riuscito a svolgere circa la frequenza nelle concessioni della fida: nel periodo 10 giugno 1720 - 3 luglio 1797 si tratta di un totale di ben 4.060 affidati (si tratta di persone e non di ditte, che a volte sono invece delle società, perché la fida era personale), per una media complessiva di 53 affidati all'anno. 21 Ho scorso rapidamente tutte le buste riguardanti gli accordi settecenteschi: ASV, Consoli, Accordi, bb. 116-122. Naturalmente, la maggior parte dei procedimenti aperti in caso d'insolvenza non riguardava direttamente questioni di carattere societario, ma aveva certo attinenza col tema dei meccanismi contrattuali e fiduciari. 22 Secondo il Lattes la durata normale del salvacondotto era di quattro mesi: Lattes, 1880, 32. 23 Statuta, 1729, cc. 319v-320v, parte del Maggior Consiglio del 13 marzo 1611; cc. 140v-141r, consulto della Quarantia Criminale del 28 aprile 1441; cfr. Manzini, 1925-26, 1111. 24 Ció veniva fatto anche in conformità di una sentenza della stessa Quarantia emessa in data 30 aprile 1711. 399 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 Questo é il dettaglio della statistica per ilperiodo 1720-1797 di quanto é stato possibile ricavare: Numero di fide Media annua Periodo Fonte 999 66 10.6.1720 - 4.8.1735 ASVe, Sopraconsoli, b. 37, rubricario. 2621 52 9.8.1735 - 28.2.1786 ASVe, Sopraconsoli, b. 37, rubricario. 440 38 2.3.1786 - 3.7.1797 ASVe, Sopraconsoli, b. 37, "Alfabeto fide....". Totale 4060 53 Media annua generale (365/53) (=7) Media di una fida a settimana In altri termini, nell'arco di poco meno di ottant'anni si ebbe in media il riconosci-mento di un soggetto "affidato" ogni settimana, ovvero fallito senza volontá di frode, e che poté godere della procedura di concordato per uscire senza ulteriori conseguenze da una congiuntura per lui negativa. Si trattava dunque di una cosa tanto consueta da farci sospettare che fosse uno dei punti di forza nel mantenimento di una proficua sfera fiduciaria all'interno del mondo mercantile d'etá moderna, almeno nell'importante piazza veneziana. E i numerosi esempi che possiamo ricavare dalla documentazione rimandano naturalmente alla sfera del rischio d'impresa e in generale all'aleatorietá delle vicende umane (ASVe, Sopraconsoli, 108): «Gl'accidenti ai quali e sottoposta la negotiatione, la mala fede de' ministri quali assistono a negotij, sono origine degl'infortunij a poveri negotianti» (proposta di accordo di Giorgio Lambudi, mercante in Levante, s.d., inizio XVIII sec.) - «Ha voluto la mala sorte di me povero Francesco Perini a causa della ca-lamitá di questi tempi, che faccia punto al mio negotio. Se fosse stata in me malizia, o haverei coperto tutto ció che mi attrovo, o invaso con la forza della dote della moglie. Tale e tanta e la mia fede che mi conduco a spogliarmi di tutto quello mi attrovo per renderli al possibile soddisfatti assegnandole a cadauno effetti, crediti, e stabili, che ripartiti tra essi a soldo per lira per le estime fatte, e calcoli, che esebisco sará il pagamento a sessantatre per cento in circa....» (Francesco Perini, mercante di legname, 4 gennaio 1705) - «Si come fu puro disordine quello di me Teodoro Tambani di non haver adempito alle parti della mia dovuta puntualitá, e non giá malanimo né meno per l'idea passato di mancar a me stesso, mancando al pagamento di quello devo a loro signori, manifesta e la cagione perché visibili sono li miei capitali, parte incagliati in navigli, e parte dispersi, che altro non richiedono che tempo all'uscirne.» (Teodoro Tambani, 16 aprile 1704). 400 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 POSTOPKI PRISILNE PORAVNAVE IN ARBITRAŽE V BENEŠKI REPUBLIKI Walter PANCIERA Universita degli studi di Padova, Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell'antichita, Via del Vesco- vado, 30, 35141 Padova, Italija Email: walter.panciera@unipd.it POVZETEK V Benetkah moderne dobe je arbitražna institucija predstavljala ustaljen in priznan model reševanja sporov. Pravna opredelitev zasebnega dogovora more veneto sega v obdobje med 15. in 16. stoletjem; pravna jamstva pa so ga preoblikovala v pravi steber civilne družbe. S pomočjo štirih zakonov, sprejetih med leti 1433 in 1466, je beneški Mag-gior Consiglio (Veliki svet) med drugim določil, da morajo arbitražne sodbe spoštovati vsa sodišča. Poleg tega je omejil možnost uporabe pravnih sredstev, ki so se lahko uporabljala le takrat, ko so razsodniki priznali svojo napako, in sicer le za tisti del sodbe, ki se je štel za napačnega. Nadzor skladnosti s predpisi je bil prenesen z organa Avogadori di Comun (Občinski odvetniki) na organ Auditori Vecchi (Stari avditori). Poleg tega so dodatne določbe med leti 1433 in 1475 zakonce in otroke silile, da so svoje družinske spore reševali z zasebnimi sporazumi. Dne 14. januarja 1554 so pristojnosti, vezane na arbitražo, zaupali novemu organu, ki je bil ustanovljen leto pred tem, tj. Conservatori ed Esecutori delle Leggi (Varovalci in izvajalci zakonov). Hkrati je beneški senat potrdil temeljno načelo neizpodbitnosti arbitražnih sodb; Conservatori so morali ukrepati v primeru kakršnega koli nespoštovanja tega načela. Da bi zaščitili ugled, ki si ga je ta postopek pridobil, je Maggior Consiglio leta 1578 določil, da morajo razsodniki za ratifikacijo sodb na redno sodišče vložiti s prisego potrjen dokument. Zahvaljujoč se tem zakonodajnim podlagam je arbitraža dobila natančno definicijo in je postala predmet številnih beneških pravnih razprav iz 17. in 18. stoletja. Arbitraža more veneto je omogočila, da so se ljudje izognili dragim pravnim postopkom, in postala je eden od stebrov sistema zaupanja, zlasti za avtonomno mrežo odnosov v trgovskem svetu. Za razliko od Firenc v Benetkah ni nobeno od državnih sodišč in nobeno od šestih mestnih sodišč moglo preprečiti ali ovirati prakse zasebnih dogovorov. V tem kontekstu je imel postopek prisilne poravnave (fida) v Benetkah podobne značilnosti kot arbitraža, zlasti zaradi pomena, ki ga je imel za varstvo podjetniških dejavnosti. Prvi pravni predpisi, vezani na prisilno poravnavo, segajo v pozni srednji vek. Na to, kako pomemben je bil postopek prisilne poravnave (fida), pa kaže število njegovih odobritev v 18. stoletju. Ključne besede: razsodnik, Benetke, zaupanje, trgovina, sporazum 401 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Walter PANCIERA: IL COMPROMESSO ARBITRALE E IL CONCORDATO FALLIMENTARE ..., 391-402 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASVe, CEL - Archivio di stato di Venezia (ASVe), Conservatori ed esecutori delle leggi (CEL). ASVe, Consoli - ASVe, Consoli dei mercanti (Consoli). ASVe, Leggi - ASVe, Compilazione delle leggi (Leggi). ASVe, Sopraconsoli - ASVe, Sopraconsoli dei mercanti (Sopraconsoli). Ago, R., Cerruti, S. (1999): Premessa. Quaderni storici, n.s., XXXIV, 101, 307-314. Argelati, F. (1737): Pratica del foro veneto. Venezia, Savioli. 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Statuta (1729): Novissima Veneta Statuta. Novissimum statutorum ac venetarum legum volumen. Venezia, Pinelli. 402 Received: 2012-10-18 Original scientific article ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 UDC 347.961:339(450.34)"15" "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE" ESEMPI DI ARBITRATO MERCANTILE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA DEL XVI SECOLO Edoardo DEMO Università di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, Lungadige Porta Vittoria 41, 37129 Verona, Italia e-mail: edoardo.demo@univr.it SINTESI Basandosi su fonti notarili e giudiziarie con il presente breve intervento si intendono presentare diversi esempi, attraverso i quali porre l'accento sulle modalità e le consue-tudini seguite nell'uso dell'arbitrato mercantile a Venezia e nelle città suddite, al fine di dirimere controversie di natura commerciale che altrimenti avrebbero potuto durare molto a lungo, arrecando un grave danno economico ad entrambe le parti in causa. Parole chiave: Repubblica di Venezia, Terraferma veneta, manifatture, commercio inter-nazionale, mercanti, controversie, abitrato mercantile "TO AVOID MUCH EXPENSE AND DELAY". EXAMPLES OF MERCANTILE ARBITRATION IN THE REPUBLIC OF VENICE IN THE 16th CENTURY ABSTRACT With this brief intervention we would like to present several examples based on notarial and judicial sources. With their help we want to focus on the ways and customs used in mercantile arbitration in Venice and the subjected cities, in order to settle disputes related to trade that otherwise would have lasted very long, causing serious economic damage to both parties. Key words: Republic of Venice, Venetian Terraferma, manufacturing, international trade, merchants, disputes, mercantile arbitration 403 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE" ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Le più recenti ricerche hanno permesso di porre in risalto l'intenso sviluppo economico che la Terraferma veneta conosce nel corso del XVI secolo, quando i manufatti (principalmente tessili, sia di lana che di seta) in essa prodotti trovano amplissimo smercio in quasi ogni angolo della Penisola italiana, d'Europa e del Vicino Oriente1. In un'area cosi fortemente votata alla manifattura ed ai traffici internazionali, la possibi-lità di poter accedere a norme e pratiche rivolte a favorire le procedure di arbitrato e di concordato in materia commerciale è di cruciale importanza, citando le fonti, "per evitar molte spese et longhezze"2. Scopo dell'intervento è presentare, in rapida sintesi, diversi esempi reperiti nella documentazione notarile e giudiziaria dei ricchissimi archivi veneti, attraverso i quali porre in evidenza in che modo e secondo quali consuetudini venisse utilizzato l'arbi-trato mercantile nella Venezia e nelle altre città suddite della Terraferma del XVI secolo, al fine di dirimere controversie di natura commerciale che altrimenti avrebbero potuto durare molto a lungo, arrecando un grave danno economico ad entrambe le parti in causa. LA PROCEDURA DELL'ARBITRATO MERCANTILE La procedura prevede che prima di tutto si arrivi alla redazione del compromesso. Tramite esso si arriva alla nomina dell'arbitro o degli arbitri, alla determinazione delle competenze e del modo con il quale si deve procedere. Il compromesso puó essere sintetico e non fare riferimento al motivo del contendere o essere assai più particolareggiato, riportando esplicitamente la natura della discordia. Cosi ad esempio se nel gennaio del 1589 i mercanti Orazio Verteman e Francesco Brocchi dichiarano che "si compromettono de iure et de fatto more veneto di tutte le differenze vertite, vertenti et che possono vertire fra di essi in che modo si voglia senza eccettuarsi cosa alcuna", senza aggiungere altro che renda chiaro il perché del ricorso agli arbitri3; nel settembre del 1588 il cavaliere veronese Alessandro Guagnini ed i mercanti Giacomo e Gian Martino Gavazzeni, soci in una compagnia mercantile operante in Svezia, "se comprometteno de iure et de fato more veneto" a causa delle "controversie et difficoltà che vertisse sopra una parte della nave nominata Cerva" naufragata, carica di mercanzie, sulla via del ritorno dalla Scandinavia4. 1 Per il tema, oggetto di numerosissimi studi, basti in questa sede il rinvio a Fontana, 2004; Lanaro, 2006 (in particolare si veda l'intervento della medesima curatrice); Demo, Vianello, 2011. In ognuno di questi contributi si trova opportuno rinvio alla bibliografia precedente in materia. La citazione riportata nel titolo dell'articolo è tratta da ASV, NA, reg. 10528, c. 554v, 10 settembre 1588: "Compromissuminter magnificos Alexandrum Guagninum equitem et Iacobum et Ioannem Martinum Gavaceni". 2 Per la citazione riportata nel testo si veda il riferimento archivistico alla nota 1. In altri casi davanti al notaio le parti in causa dichiarano di ricorrere al giudice arbitro "per fugir le spese di palazzo" (ASV, NA, reg. 10529, c. 41r, 30 gennaio 1589) o richiedono espressamente che si operi fuori di palazzo" (ASV, NA, reg. 10526, c. 508v, 25 settembre 1587). Come si vedrà in seguito vi sono anche dei contratti societari in cui viene esplicitamente dichiarato che "sii prohibito l'andar in palazzo" (si veda il documento riportato alla nota 11). 3 ASV, NA, reg. 10529, c. 41r, 30 gennaio 1589. Per la procedura dell'arbitrato mercantile nella Repubblica di Venezia tra tardo medioevo ed età moderna,si veda Marrella, Mozzato, 2001, in particolare per le modalità con cui si procede per la stipulazione di un compromesso, 51-56. Per altre utili osservazioni, cfr. Panciera, 2001, soprattutto 100-115. 4 ASV, NA, reg. 10528, c. 554v, 10 settembre 1588: "Compromissum inter magnificos Alexandrum Guagninum equitem et Iacobum et Ioannem Martinum Gavaceni". 404 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Assai di frequente, poi, è prevista la possibilité - d'accordo entrambe le parti in causa - di usufruire di una proroga, concedendo, in tal modo, più tempo ai giudici per emettere la sentenza5. Gli arbitri possono disporre di amplissimi poteri che permettono anche di escutere testimoni, nonché assumere mezzi di prova (libri contabili, lettere commerciali, lettere di cambio ...). Un caso molto interessante, a tal proposito, è quello della società "Pellizzari-Fossa" di Venezia, Vicenza e Cremona. Nata nel 1581 al fine di operare in traffici mer-cantili di carattere internazionale che coinvolgono l'intera penisola italiana, la Francia, le Fiandre e l'area tedesca; rinnovata, con piena soddisfazione dei soci, cinque anni dopo nel luglio del 1586; nel corso del 1587 la compagnia va incontro ad improvvise difficoltà che nel giro di pochi mesi ne sanciscono la prematura e burrascosa fine sfociata in un catastrofico fallimento. Ha inizio da questo momento una lunghissima causa tra i soci che non si concluderà se non tramite una definitiva sentenza arbitraria emessa intorno alla metà degli anni '90, a cui i giudici arbitri pervengono solo dopo aver sentito decine di testimoni ed aver lungamente e approfonditamente esaminato ampi estratti di registri contabili, atti notarili di vario genere e natura, centinaia e centinaia di lettere commerciali provenienti da ogni angolo d'Europa (Demo, 2006b, 284-286). IL NUMERO DEGLI ARBITRI Circa il numero degli arbitri non paiono esistere particolari obblighi (Marrella, Moz-zato, 2001, 57-59). Nella maggior parte dei documenti reperiti il modello più diffuso pare essere quello che prevede l'utilizzo di due arbitri. Ad esempio, due sono gli arbitri (il mercante vicentino Paolo Ravazzoli ed il milanese Melchiorre Scotti) che nel febbraio del 1584 vengono nominati per dirimere la controvesia insorta tra Vincenzo Pilati "mer-cator vincentinus in presentiarum moram trahens in civitate Lugduni" ed il fratello Gian Battista6. Due ancora sono i giudici eletti nel dicembre 1582 dall'uomo d'affari tedesco Gerolamo Craster di Augusta e dal mercante bresciano Bernardino Aroldi "per occasione di alcune lettere di cambio" la cui riscossione non è andata a buon fine7. E sempre due sono gli arbitri a cui viene demandato il compito, nel settembre del 1587, di "rissolvere le differenze" che contrappongono il mercante/banchiere fiorentino Roberto Strozzi al "mercator sirici" veronese Gian Battista Zaccaria8. 5 Sulla proroga Marrella, Mozzato, 2001, 56. Per un esempio eclatante di continue proroghe concesse ai giudici arbitri Demo, 2006a, 133 n. 34. 6 ASV, NA, reg. 6531, c. 78r, 29 febbraio 1584. 7 ASV, NA, reg. 8376, 12 dicembre 1582. 8 ASV, NA, reg. 10526, c. 508v, 25 settembre 1587. Tra i numerosissimi altri documenti in cui le parti in causa procedono alla nomina di due giudici arbitri, v., ad esempio, ASV, NA, regg. 2587 (c. 14r, 23 gennaio 1581), 3106 (c. 40r, 27 gennaio 1574), 3335 (19 ottobre 1580), 3360 (c. 40v, 11 febbraio 1589), 3363 (c. 200r, 23 maggio 1592), 3364 (c. 148v, 22 marzo 1593), 8279 (c. 210v, 15 maggio 1565), 8283 (cc. 158r e 216v rispettivamente 29 marzo e 5 maggio 1568), 8288 (c. 229v, 11 agosto 1571), 10661 (c. 472r, 5 settembre 1579), 10670 (c. 301r, 21 giugno 1584), 10682 (c. 185v, 4 aprile 1590), 10686 (c. 180r, 10 giugno 1592). 405 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 Spesso (e soprattutto per le dispute di maggior rilievo economico) dopo diverse proro-ghe dell'atto di compromesso e visto che i 2 giudici arbitri nominati inizialmente non ri-escono a giungere ad una decisione condivisa, si procede con la scelta di un terzo arbitro. Anzi vi sono casi in cui giá nell'atto di compromesso e prevista la clausola che, qualora se ne presentasse la necessitá, venga eletta una terza persona con cui risolvere eventuali situazioni di difficoltá che hanno reso impossibile pervenire alla sentenza. Cosi avviene alla fine degli anni '80 del '500 nella lite insorta tra i vecchi soci della compagnia "Pellizzari-Fossa" di cui si e parlato anche in precedenza. Fin da subito, in-fatti, nell'atto di compromesso si stabilisce che vengano nominati tre giudici arbitri: il pisano Benedetto Puppi come persona di fiducia dei Pellizzari di Vicenza, il cremonese Gian Battista Regazzola per conto dei Fossa e il milanese Iseppo Villa come terzo arbitro interveniente in caso di discordia tra i primi due (Demo, 2006b, 284-286). Altrettanto interessante il caso della Guagnini-Gavazzeni operante sul mercato svede-se. In questo caso inizialmente con compromesso del settembre 1588 vengono nominati in veste di giudici arbitri i patrizi veneziani Alvise di Andrea Sanudo e Giovanni da Mosto. Nel luglio del 1589, tuttavia, per cercare di risolvere i gravi problemi nel frattempo emersi si decide di procedere con la nomina di un terzo arbitro. Si tratta ancora una volta Fig. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Firenze. Fig. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Florence. Sl. 1: Palazzo Ducale e Piazza di San Marco, Canaletto (Giovanni Antonio Canal), Galleria degli Uffizi, Firence. 406 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 di un patrizio veneziano tra i piu esperti nella pratica di mercatura: Marco di Paolo Con-tarini (Demo, 2006a, 133-134 e n. 34). In alcuni casi si e a conoscenza anche della sostituzione di tutti e tre i giudici arbitri inizialmente nominati, perché entrambe le parti in causa sono in disaccordo con quanto da loro sentenziato. E' quanto fanno nel giugno del 1578 il "magnificus eques et nobilis primarius vincentinus" Giuliano di Guido Piovene ed il mercante berico attivo sul mer-cato di Lione Orazio di Rocco Agudi. Non contenti di quanto "sententiado" nell'ottobre del 1577 "dalli signori arbitri Gio Pietro di Ferrari, Vicenzo di Pilati e Paolo Ravazzolo" soprattutto "sopra la interpretatione di alcuni capitoli et partite" inerenti all'esito di un cospicuo quantitativo di seta posto in vendita durante le famose fiere della cittá sul Rodano, decidono di nominare "in loro giudici arbitri et arbitratori amici communi et amicabili compositori" tre mercanti fiorentini dimoranti a Venezia: Gian Battista Michelozzi, Pel-legrino Brunacini e Nicolo Galli9. Meno diffusa, anche se prevista, e la possibilitá di ricorrere ad un unico arbitro. Si tratta per lo piu di dispute di poco rilievo economico, in cui fondamentale e la necessitá di ottenere significativi risparmi in termini di tempo e di denaro10. Rarissimi (almeno stando alla documentazione consultata) i casi in cui gli arbitri sono piu di tre. LA PREVISIONE DI UNA PENALE Assai di frequente negli atti si prevede la possibilitá di poter ricorrere ad una penale nel caso di ricorso alla magistratura ordinaria. La scelta di inserire una clausola di tale tenore ha la chiara funzione di limitare il contenzioso, di ridurre il rischio di spese elevate e, nel contempo, di evitare il pericolo di eccessiva lunghezza del dibattimento (Marrella, Mozzato, 2001, 63-69). Tale aspetto e particolarmente evidente se si fa riferimento a diversi contratti societa-ri. Anzi piu rilevante e l'attivitá praticata dalla compagnia, piu di frequente e inserita la suddetta clausola. Bastino tre esempi. Nel contratto societario per commerciare in Svezia stipulato nel luglio 1582 tra il veronese Alessandro Guagnini ed i patrizi veneziani Gerolamo Corner e Alvise Priuli "de diverse sorte di mercantie da essere tratte die quelle parti di Svetia et similmente da essere mandate et rimesse in detto Regno" per la durata di cinque anni con un capitale di 20.000 ducati, il capitolo XV recita come segue : Che occorrendo, il che non si crede, alcun disparer fra detti compagni per qual si voglia cosa et in qual si voglia luoco, le sii prohibito l'andar in palazzo, ma il tutto 9 ASV, NA, reg. 8300, c. 261v, 10 giugno 1578. Sull'operato a Lione di entrambi Demo, 2003. Per altri esempi in cui i giudici arbitri sono tre, v. ASV, NA, regg. 8261 (c. 7v, 7 dicembre 1571), 8288 (c. 275r, 20 ottobre 1571), 8302 (c. 66v, 21 gennaio e 3 marzo 1580), 8308 (c. 222v, 23 maggio 1571), 11914 (c. 135v, 13 marzo 1593). Si veda, anche, quanto stabilito nei contratti societari riportati alle note 12 e 13 del presente lavoro. 10 Per qualche esempio, v. ASV, NA, regg. 3103 (c. 369r, 2 agosto 1571), 8309 (c. 107r, 12 marzo 1572), 10529 (c. 41r, 30 gennaio 1589), 10682 (c. 186v, 4 aprile 1590). 407 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 debba esser terminato et diffinito per mezzo di comuni amici che da ogn'un di loro in tala caso serà nominato11. Nel giugno del 1581 viene stipulato il contratto societario della compagnia "Murari-Fabriani" di Verona attiva prevalentemente alle fiere di Bolzano e sul mercato tedesco (Norimberga, Francoforte, Lipsia), ma anche nelle Fiandre, in Inghilterra e in Francia per la durata di sette anni e dotata di un capitale di ben 50.000 ducati. Anche in questo caso un capitolo (il nono) recita: Son convenutti che ogni volta per qual si voglia occasione nascesse per questi negocii fra l'interessati alcuna disparità, che Iddio non voglia, non sia licito a nissuno d'essi né possi andar alla giustitia, ma che la differentia sia rimessa e lasciata terminare da dua communi amici mercanti et in caso che gli dua non fusse d'accordo s'habbi dalle parti a ellegere il terzo et chi a questo contrafacesse cada in pena de ducati 1000 correnti d'essergli tolti delle loro porcioni e applicati all'altre parte et questo si fa per oviare alle litte et che tutto habbi d'haver fine con ogni amorevolezza12. Se ci spostiamo a Vicenza, qui nel marzo del 1585 viene stipulata una società per commerciare in seterie vicentine alle fiere di Francoforte, a Norimberga e a Strasburgo. I soci sono i vicentini Cogollo ed i grigionesi Verteman; la durata della società è stabilita in cinque anni, mentre il capitale versato dai soci ammonta a 33.700 ducati. Anche in questo caso si trova un capitolo riguardante il pagamento di una penale da parte del socio che decidesse di ricorrere alla magistratura ordinaria per dirimere un contenzioso. Nel contratto, infatti, si legge che In caso de differentie che potesse nascere tra li sopradetti interessati siano da essi eletti dui mercanti periti di questa città de Vicenza con auttorità di elegere un terzo li quali habiano auttorità di accomodare ogni sorte de differentia, contentandossi ogn'uno del-li suddetti compagni di essequire et stare a quel tanto che per detti eletti et loro terzo serà stato terminato et dechiarito13. Ma clausole di questo tipo sono frequentemente riportate tra i patti costitutivi di so-cietà mercantili attive su scenari internazionali. Anzi si trovano anche negli atti di procura con cui gli operatori commerciali nominano i loro rappresentanti presso i mercati esteri. Cosí, ad esempio, fanno sia il nobile Vincenzo Scroffa, esponente di una tra le più antiche e prestigiose famiglie vicentine che negli anni '80 del '500 risulta essere proprietario di una nave denominata significativamente "Scroffa" facente la spola tra Venezia, Cadice 11 ASV, AC MC, b. 76/24, fasc. intestato "A. Registro di tutto il negozio di Svecia con le litere che di tempo in tempo si andarano scrivendo", alla data, in cui è per esteso riportato il contratto societario. 12 ASVr, N, b. 691, fasc. 1065, 21 marzo 1585: "1581: Scritto della compagnia tra Gieronimo e Gotardo Murari e Gio Battista Fabriani per anni sette da ultimo giugno detto anno fino a di ultimo giugno 1588". 13 ASVi, N, reg. 8452, c. 151r, 11 marzo 1585. 40S ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 e Lisbona; sia il già più volte menzionato patrizio veronese Alessandro Guagnini, nella seconda metà del XVI secolo attivamente impegnato in traffici mercantili di "gran riguar-do" che coinvolgono la Polonia e la Svezia (Demo, 2006a, 123-146). LA SCELTA DEGLIARBITRI Cruciale è la scelta dell'arbitro (Marrella, Mozzato, 2001, 69-75). Se, ad esempio, si tratta di mercatura internazionale è importante che esso sia pratico ed esperto e sappia muo-versi con dimestichezza con la contabilità, la corrispondenza commerciale, i pesi e le misure in utilizzo in luoghi spesso lontani. Questo è ancor più significativo se il motivo del contendere riguarda paesi o aree non comunemente inserite lungo le tradizionali linee di traffico. L'arbitro, in ogni caso, non deve essere solo pratico ed esperto, ma deve anche godere di "buona fama" ed essere dotato di adeguato carisma. Proprio per questo si è a conoscenza di operatori ben inseriti nei traffici internazionali che oltre a seguire i propri affari di frequente sono nominati procuratori di altri mercanti o giudici arbitri in diversi dibattimenti. Di grande interesse, ad esempio, è il caso del mercante cremonese Gian Pietro di Giovanni Clerici che alla fine degli anni '70 del '500 dopo oltre vent'anni di proficui traffici mercantili sulla piazza di Venezia ed in diverse parti d'Europa, ormai anziano, risulta specializzarsi, comparendo più volte negli atti notarili veneziani in veste di procuratore di altri mercanti lombardi, come giudice arbitro in cause "de mercatura" e anche come esperto di scritture mercantili a cui viene richiesto un parere sulla veridicità o meno di partite contabili e lettere commerciali. Tutta una serie di mansioni che ne dimostrano l'indubbio prestigio raggiunto dopo anni di presenza ed attività sulla piazza di Rialto14. ALCUNE CONCLUSIONI La procedura dell'arbitrato, dunque, garantisce flessibilità, pragmatismo e rapidità, essendo fortemente ispirata ad esigenze di essenzialità e di libertà delle forme. Quello che viene perseguito (anche grazie alla precisa scelta che gli arbitri fossero prevalentemente degli esponenti del ceto professionale e non dei giuristi - o almeno dei giuristi pratici di mercatura) è una risoluzione il più possibile rapida ed efficace, a disca-pito di una preminenza del momento tecnico-giuridico. In ogni caso, nonostante come visto in precedenza, siano spesso previste delle penali, non sono rari i casi in cui le parti in causa sono costrette a ricorrere alla giustizia ordinaria, vista l'impossibilità di raggiungere un accordo per via extragiudiziale. E' quanto accade, per fare un solo significativo esempio, al nobile vicentino e committente di Andrea Palladio Giuliano di Guido Piovene. Implicato in diversi traffici mercantili anche di carattere internazionale, negli anni '60 del '500 risulta intrattenere saldi e proficui rapporti d'affari con il mercante Pietro Dal Pozzo. Il sodalizio entra in crisi, improvvisamente, nel 1566 a causa di una serie di ingenti crediti che il mercante dice di vantare nei confronti del nobile e che il Piovene, al contrario, non vuole riconoscere. Inizialmente si cerca di ri- 14 Demo, 2006b, 276-277, con i riferimenti archivistici ivi riportati. 409 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 correre ai giudici arbitri per trovare un accordo; ma fallito ogni tentativo (numerosi sono i compromessi, come numerose sono le proroghe concesse agli arbitri perché arrivino ad una sentenza) al Dal Pozzo non resta altro che ricorrere alla giustizia ordinaria per veder riconosciuti quelli che lui stesso definisce "li suoi diritti". La conseguenza è un im-pressionante allungamento dei tempi ed un considerevole aumento dei costi sostenuti da entrambe le parti in causa. E la situazione non si risolve. Anzi. Morti sia Giuliano Piovene che Pietro Dal Pozzo, saranno gli eredi a proseguire nella lite che, lungi dal trovare esito, sfocia in un drammatico fatto di sangue nel gennaio del 1593, quando Marco, figlio di Pietro Dal Pozzo, verra assalito e ferito a morte dagli sgherri al soldo del conte Ascanio, figlio di Giuliano Piovene15! 15 Per la ricostruzione degli eventi v. ASVe, AC MC, b. 128, fasc. 18, intitolato "Prozeso a e contra de domino Marco dal Pozzo e Piovene Ascanio". Per il fatto di sangue e l'apertura di un procedimento penale a carico del conte e "principe dell'Accademia Olimpica" Ascanio Piovene che verra alla fine "bandito", v. ASV, AC MP, b. 244, fasc. 21. Sui rapporti mercantili intercorsi tra Giuliano Piovene e Pietro Dal Pozzo, si veda anche ASV, AC MC, b. 199, fasc. 14 intestato "Prozeso B de domino Marco dal Pozo. Conduttor dazio del sale di Vicenza 1571-1579". Per i loro affari internazionali, cfr. Demo, 2003, 189 192; in specifico per il Piovene, v. Demo, 2008, 26-27. 410 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 "DA BI SE IZOGNILI VISOKIM STROŠKOM IN ZAVLAČEVANJEM". PRIMERI TRGOVSKE ARBITRAŽE V BENEŠKI REPUBLIKI V 16. STOLETJU Edoardo DEMO Universita di Verona, Dipartimento di Scienze Economiche, Lungadige Porta Vittoria 41, 37129 Verona, Italija e-mail: edoardo.demo@univr.it POVZETEK Kot je razvidno iz številnih študij, izvedenih v zadnjih dvajsetih letih, je beneška Ter-raferma v 16. stoletju veljala za eno izmed najpomembnejših območij za trgovske in proizvodne dejavnosti na evropski ravni. Na območju, ki je bilo tako zelo vdano proizvodnji in mednarodni trgovini, je bila možnost dostopa do predpisov in praks za spodbujanje postopkov arbitraže in prisilne poravnave v trgovskih zadevah ključnega pomena, in to zato, "da se izognemo mnogim stroškom in trajanju," če navedemo enega izmed virov. Namen razprave je na kratko predstaviti različne primere iz notarske in sodne dokumentacije, ki jo najdemo v bogatih beneških arhivih. Z njihovo pomočjo bomo pokazali, katere načine in navade so uporabljali pri trgovskih arbitražah v Benetkah in drugih mestih pod Terrafermo šestnajstega stoletja. Z njimi so namreč reševali gospodarske spore, ki bi sicer lahko trajali zelo dolgo in bi lahko posledično povzročili resno gospodarsko škodo za obe strani, vpleteni v spor. Ključne besede: Beneška republika, beneško zaledje, proizvodnja, mednarodna trgovina, trgovci, spori, trgovska arbitraža 411 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Edoardo DEMO: "PER EVITAR MOLTE SPESE ET LONGHEZZE". ESEMPI DI ARBITRATO ..., 403-412 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASV, NA - Archivio di Stato di Venezia (ASV), Notarile Atti (NA). ASV, AC MC - ASV, Avogaria di Comun, Miscellanea Civile (AC MC). ASV, AC MP - ASV, Avogaria di Comun, Miscellanea Penale (AC MP). ASVi, N - Archivio di Stato di Vicenza (ASVi), Notarile (N). ASVr, N - Archivio di Stato di Verona (ACVr), Notarile (N). Demo, E., Vianello, F. (2011): Manifatture e commerci nella Terraferma Veneta in Etá Moderna. Archivio Veneto, VI serie, CXLII, 1, 27-50. Demo, E. (2003): Sete e mercanti vicentini alle fiere di Lione nel XVI secolo. In: Lanaro, P. (ed.): La pratica dello scambio. Sistemi di fiere, mercanti e cittá in Europa (14001700). Venezia, Marsilio, 177-199. Demo, E. (2006a): Gli affari mercantili di dimensione internazionale di due nobili della Terraferma Veneta del secondo Cinquecento: Alessandro Guagnini e Vincenzo Scrof-fa. Studi Storici Luigi Simeoni, LVI, 119-158. Demo, E. (2006b): Dall'auge al declino. 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(2001): Fiducia e affari nella societá veneziana del Settecento. Padova, Cleup. 412 Received: 2011-10-22 Original scientific article ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 UDC 336.24(450.456)" 1555/1562" UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO Elisabetta TRANIELLO Rovigo, Italia e-mail: betti.puck@libero.it SINTESI Tra il 1569 e il 1571 si protrasse a Ferrara una controversia sull'esazione di alcuni dazi per il commercio di drappi di seta e di altri beni relativi alla produzione serica. In sintesi, il gruppo dei setaioli si rivolgeva al duca per denunciare l'eccessiva pressione fiscale cui li sottoponeva Cristoforo da Fiume, appaltatore del dazio a Ferrara. Essi chiedevano al duca che intervenisse per far rispettare esenzioni e facilitazioni di cui da decenni godeva il commercio serico. Il quadro della controversia, che si pud probabil-mente descrivere come la denuncia di un abuso di potere, si presenta come uno snodo di diversi aspetti istituzionali, poichè tutti e tre gli attori coinvolti (Cristoforo da Fiume, gli "uomini della seta" e la terzaparte ovvero Alfonso IId'Este) sono latori di interessi tra loro in frizione, ma assimilabili a quelli di istituzioni o corpi sociali più che di singoli soggetti privati in lite fra loro. Parole chiave: Ferrara, dazio, seta, Alfonso II d'Este, appalto delle gabelle, Cristoforo Fabretti da Fiume, controversia, mercanti A DISPUTE ON TAXES DUTIES IN FERRARA AT THE END OF THE 16th CENTURY ABSTRACT Between 1569 and 1571 a dispute on the collection of certain customs duties occurred in Ferrara, regarding trade in silk cloths and other kinds of silk products. Briefly, the syndicate of silk workers appealed to the duke to report the excessive tax burden imposed by Cristoforo da Fiume, who was the contractor for tax collection in Ferrara. The traders asked the duke to intervene, in order to respect tax exemptions and concessions that the silk trade had enjoyed for several decades. The general framework of this quarrel, which may be described as the report of an abuse ofpower, shows itself to be a point of confluence of several institutional aspects, since all three players involved (Cristoforo da Fiume, the "uomini della seta" - the men of the silk industry - and the third party, 413 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 the Duke Alfonso II d'Este) are stakeholders whose interests conflict with one another; however, these interests are typical of institutions or broader social groups rather than of conflicting private parties. Key words: Ferrara, customs, silk, Alfonso II d'Este, procurement of the gabelles, Cristo-foro Fabretti da Fiume, dispute, merchants Tra il 1569 e il 1572 si protrasse a Ferrara una controversia sull'esazlone dl alcuni dazl appllcatl all'esportazlone dl drappl dl seta e dl altri beni relatlvl alla produzlone serica1. Un dossier dl carte riferite a questa vertenza è conservato a Modena nell'Archi-vlo Ducale Estense. Nel corso dl riordini settecenteschi, questo Archivio subi pesanti rimaneggiamenti, a seguito dei quali molto materiale fu smembrato secondo la logica dell'ordinamento "per materie"2: nonostante lo sradicamento dei documenti dal contesto originario, la serie delle carte relative a questa controversia permette di ricostruire in gran parte la vicenda. Ml propongo innanzi tutto dl esporre la sequenza del fatti, per pol allargare lo sguar-do al contesto e al contenutl. La vertenza si apri il 29 glugno 1569, quando gli "uoml-ni dell'arte della seta" presentarono una supplica al duca Alfonso II d'Este, nella quale denunciavano come abuso il comportamento dell'appaltatore della gabella. Costui, tale Cristoforo Fabretti da Flume, gravava di dazlo i drappl di seta prodotti a Ferrara e succes-sivamente esportati, con la stessa misura che si applicava ai mercanti forestieri, mentre da tempo immemorabile i ferraresi non erano soggetti a questa tassa. I setaioli lamenta-vano che in questo modo essi erano doppiamente gravati, dato che versavano comunque alcune gabelle per la materia prima o per le lavorazioni intermedie, e finivano per trovarsi assoggettati a costi superiori a quelli dei mercanti forestieri. I setaioli dunque chiedevano l'ellminazlone dl tale obbllgo e che venisse istrulta una causa per chiarire la questlone, commettendola "ad un consultore non sospetto alle parti"3. Le parti in gloco sono dunque tre: i setaioli (per ora adopereremo questa definizione collettiva senza dare troppa importanza al suo significato istltuzlonale, ma blsognerà tornare sull'argomento), Cristoforo Fabretti da Flume, ossla l'ufficlale che dagli anni Ses- 1 Il presente articolo costituisce una prima presentazione di una ricerca non ancora conclusa: si è privilegiata in questa fase l'aderenza al documento e alla ricostruzione del contesto fattuale, proponendo linee interpretative che richiederanno una più piena maturazione in prossimi scritti. 2 L'intero Archivio familiare e di governo della casa d'Este si trova presso l'Archivio di Stato di Modena, dal momento che nel 1598 i principi persero la potestà su Ferrara, a causa di un'interruzione nella linea dinastica. Modena divenne la nuova capitale del ducato, ed in quella occasione vi furono trasferite anche le carte del precedente governo ferrarese. Per le linee generali della storia di Ferrara, e per ulteriori approfondimenti bibliografici, si rimanda ai volumi della Storia di Ferrara (Vasina, 1987; Prosperi, 2000). Per le vicende archivistiche, in particolare, Valenti, 1963; Valenti, 2000. 3 ASMo, Arti, b. 32a, cc. sciolte, 29 giugno 1569. 414 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 santa del Cinquecento aveva in appalto la riscossione delle gabelle di Ferrara, e infine il potere di governo, il duca Alfonso II, con funzioni di parte terza, ossia di arbitro della contesa. Quest'ultimo, come si legge nel rescritto alla supplica, incaricó delle funzioni inquisitorie i suoi fattori generali4. Per un anno la cosa si trascinó senza grossi risultati. Come risulta dalla narrazione di una nuova supplica indirizzata al duca il 5 giugno 1570, le istanze dei setaioli erano state inizialmente respinte, ma essi avevano ripresentato la mozione, ottenendo che il duca ordinasse ai fattori generali un nuovo esame, che tuttavia stentava a prendere consisten-za. Il gabelliere Cristoforo da Fiume, infatti, otteneva continue dilazioni, allegando ora l'assenza da Ferrara del consultore delegato a tal proposito, ora assentandosi egli stesso. I setaioli chiedevano, infine, che il consultore Ippolito Fontana5, al quale il gabelliere era "tropo afetionato", fosse sostituito, poiché, si potrebbe riassumere, non presentava il requisito dell'equidistanza; nel giro di pochi giorni il Consiglio di segnatura stabili che la causa dovesse essere seguita da Alfonso Morello, in sostituzione del Fontana6. È possibile che, essendo ormai giunto il pieno della stagione della seta7, il frenetico la-voro manifatturiero assorbisse tutte le energie, dato che il carteggio tace per tutta l'estate del 1570. A novembre di quell'anno, un violento terremoto danneggió la città (Guidoboni, 1987, 625-640) e di certo la cosa contribui all'ulteriore dilazione della causa. Nell'autunno del 1571 il processo riprese. I setaioli revocarono il mandato al precedente patrocinatore della causa, investendo tre nuovi causidici della cura dei loro interes-si8, e pochi giorni dopo inizió da parte dei consultori ducali l'esame di diversi testimoni. Il dossier conserva sia lo schema delle domande da porre agli interrogati, volte a verificare l'effettiva consistenza delle questioni poste dai setaioli ed elencate punto per punto9, sia i verbali delle deposizioni rese10. Queste ultime restituiscono una preziosa immagine dell'attività serica a Ferrara nei decenni precedenti e chiariscono alcune consuetudini. Richiesti sulla veridicità dell'asserto che le tassazioni richieste da Cristoforo da Fiume fossero in effetti di recente introduzione, i testimoni affermarono concordemente che nei decenni precedenti il commercio dei drappi di seta non era stato soggetto a tassazione, ad eccezione del versamento di due bolognini "per la bolletta", indipendentemente dalla quantità dei tessuti. Nel presentare la supplica al duca, i setaioli avevano sostenuto che la tassazione aveva danneggiato il traffico: tutti gli interrogate confermavano che l'aumento dei prezzi causa- 4 I fattori generali erano fiduciari del duca, soprattutto per quel che concerneva la materia economica in senso ampio, e ricevevano dal principe una vera e propria procura notarile per compiere in suo nome molte delle azioni giuridiche necessarie a porre in atto gli indirizzi decisi dal duca stesso: Folin, 2001, 130-131. 5 Testimonianza del servizio a corte di Ippolito Fontana si trova in Guerzoni, 2000, 279. 6 ASMo, Arti, b. 32a, cc. sciolte, 5 giugno 1570 (con rescritto del Consiglio di segnatura datato 10 giugno 1570). Sul Consiglio di segnatura, che faceva parte degli organi giudiziari estensi, si veda Turchi, 2005. 7 Per una dettagliata descrizione della lavorazione della seta e per approfondimenti bibliografici: Demo, 2001; Caracausi, 2004, 15-75. 8 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, 7 ottobre 1571. 9 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, s.d., a tergo, di mano diversa, 26 ottobre 1571. 10 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, fascicolo Testes examinati ad instantia universitati artis sirici Ferrarie contra dominum Christophorum de Flumine, primo interrogatorio il 10 ottobre 1571. 4i5 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUT DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 to dall'imposizione aveva spinto quei forestieri che solevano rifornirsi a Ferrara a recarsi altrove, con pesanti ricadute sulla domanda dei tessuti e di conseguenza sull'occupazione dei ferraresi. Questa descrizione si colora dei nomi degli operatori (per lo più padovani o di area veneta) che avevano confidato ai sensali ferraresi la loro intenzione di volgersi al mercato bolognese, ritenuto più conveniente dopo l'aumento delle gabelle ferraresi11. Il danno colpiva direttamente i mercanti, ma l'effetto negativo si trasmetteva anche a tutti i lavoranti di varia natura coinvolti nell'industria serica, inclusi monasteri e luoghi pii, che rimanevano privi del salario con cui mantenevano se stessi e le proprie famiglie. Molti sottolineavano, inoltre, che la diminuzione del traffico di seta implicava una contrazione della ricchezza urbana, perché il denaro portato dai mercanti forestieri, seguiva questi ultimi nelle città dove si spostavano i loro traffici. Venne infine verificata l'affidabilità di ogni deposizione, indagando l'esistenza di eventuali legami familiari o di affari con i setaioli che avrebbero potuto influenzare le dichiarazioni dell'interessato: ma, come era da prevedere, nessuno si dichiaró vincolato (e anche chi dichiarava qualche pendenza creditizia, ne specificava la poca consistenza)12. Fino a questo momento, le contromosse di Cristoforo da Fiume si possono solo dedur-re dalle dichiarazioni dei setaioli e dalla piega degli eventi, ma in un documento dell'a-prile 1572 si fa sentire anche la sua voce: il gabelliere intervenne controbattendo alle argomentazioni poste dai setaioli13. Egli, affermava, non faceva altro che seguire la lettera contrattuale dell'appalto ("nell'instrumento che ho con la Camera"), dove era sancito come unico riferimento normativo accettabile il regolamento ("li statuti et ordini") del-la gabella stessa, escludendo consuetudini diverse. In aggiunta, le antiche normative da costoro invocate per dimostrare che dai tempi di Nicoló II non si pagava dazio sulla seta non erano significative, secondo il da Fiume, dato che il loro silenzio in materia di seta era dovuto al semplice fatto che al tempo della loro emanazione non si lavorava la seta a Ferrara, piuttosto che ad una precisa volontà di non tassarla; e il volersi attenere alle antiche provvisioni solo per il fatto che non erano contraddette da nessuna normativa posteriore era pretestuoso, poiché su altri beni la tassa veniva versata senza discutere, pur in presenza di un quadro normativo analogamente silente. È interessante constatare come la lettera con le ragioni di Cristoforo da Fiume sia indirizzata nel 1572 al consultore Ippolito Fontana, lo stesso che secondo il suggerimento del Consiglio di segnatura, nel 1570 avrebbe dovuto essere stato rimosso dalla causa e so-stituito da un'altra persona; ma le carte esaminate non consentono di chiarire se vi fossero stati ulteriori avvicendamenti in queste competenze. 11 I nomi maggiormente ricorrenti sono quelli dei padovani Ilario Spinelli, Antonio Vicino, Francesco Mazzoleno, Paolo "detto Boglo", Martino "Galinaro"; colui che confida ai sensali ferraresi l'intenzione di spostare i suoi traffici a Bologna e Francesco Mazzoleno. 12 A questo proposito, e interessante aggiungere che la serie delle domande da porre ai testimoni si dilunga molto sulla verifica dell'ortodossia religiosa, cioe l'effettiva osservanza dei sacramenti cattolici e l'assenza di condanne o inquisizioni per eresia. Nelle deposizioni, tuttavia, non sono registrate risposte a domande sulla vita religiosa, che forse non furono quindi veramente poste. ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, s.d. (a tergo, 26 ottobre 1571). 13 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, 12 aprile 1572. 416 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 Sembra comunque che il dibattito pendesse a favore dei setaioli. Un documento non datato - ma di certo posteriore al 5 aprile 1572, poiché cita le carte presentate da Cristo-foro da Fiume - ha tutta l'aria di un parere legale che demolisce le ragioni del gabelliere, e torneremo in conclusione sugli argomenti in esso contenuti. Purtroppo, il testo non è firmato, ma la sua redazione in una calligrafia umanistica particolarmente curata, quasi del tutto priva di corsività, al contrario degli altri documenti, fa supporre che fosse un documento destinato forse al duca stesso14, più che un appunto processuale di uso corrente, come sono invece gli altri fogli di questo dossier. La controversia, che si puó descrivere sinteticamente come la denuncia di un abuso di potere, al di là del piano strettamente giuridico, tocca diversi aspetti istituzionali: tutti e tre gli attori coinvolti, infatti, sono latori di interessi tra loro in frizione, assimilabili a quelli di cui si facevano portatori le istituzioni o corpi sociali più che a quelli proposti da singoli soggetti privati in lite fra loro. La geometría complessiva della dialettica che si stava impostando con l'iniziativa dei setaioli, si compone di due parti in causa (i setaioli contro l'appaltatore) che invocano il duca come terza parte: vediamo ora di contestualizzare ciascuno degli attori coinvolti. La prima parte è costituita dagli "uomini dell'arte della seta", come recita la fonte: nello specifico del caso ferrarese, questa definizione pone dei problemi di inquadramento istituzionale dei rappresentanti di questa istanza collettiva. Secondo quanto sin qui noto alla storiografia, infatti, la corporazione dei setaioli a Ferrara fu istituita formalmente solo nei primi anni del Seicento, dopo il passaggio al governo pontificio, mentre nel corso dell'ultimo ventennio del Cinquecento l'opportunità di una costituzione formale della corporazione era oggetto di dibattito (Cazzola, 2003, 325-363)15. Nella causa qui esami-nata, tuttavia, il documento del 1570 nel quale i setaioli revocano il mandato al loro primo rappresentante per sostituirlo con altri tre causidici, è composto secondo lo schema della procura, ossia lo stesso con il quale normalmente le corporazioni conferivano ai rappre-sentanti eletti i poteri giuridici che derivavano dal ruolo di massaro (il più alto grado di governo della corporazione) o da altri ruoli istituzionali di supporto16. Il lessico con cui la collettività dei setaioli agisce è, in altre parole, lo stesso di una riunione di iscritti ad una corporazione: si elencano i nomi dei presenti, indicandoli come "homines exercentes artem serici et draporum sericorum in civitate Ferrarie", si precisa che essi formano la maggioranza dell'intero insieme degli operatori. Anche la sede della riunione è significativa: il "sacrarium" (da intendersi come sacrestia, probabilmente) della chiesa di San Romano, cioè l'antichissima sede delle principali corporazioni di Ferrara, e in particolare di quella dei drappieri. V'è quindi da chiedersi se non sia da riproporre, analizzando altre fonti oltre a quelle già note, il problema dei tempi e dei modi dell'istituzionalizzazione corporativa dei setaioli ferraresi, o se non si sia in presenza dell'utilizzo di un modello di 14 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, s.d., A favore degli huomini dell'arte della seda. 15 Per gli statuti delle corporazioni di Ferrara vedi Bonazza, 2008. 16 Per alcuni esempi di modello documentario in cui una corporazione sicuramente esistente agisce come ente collettivo: ASFe, 455, 1, 1542, cc. sciolte, 27 maggio 1542; ASFe, 493, 27s, 1541-1542, cc. sciolte, 7 settembre 1541. 417 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 rappresentatività, mutuato dalla consuetudine corporativa e operante anche in assenza di una formalizzazione statutaria della comunità dei produttori di seta. Rapidissimamente vale la pena di ripercorrere la vicenda economica della seta nella città di Ferrara, perché permette di compiere un primo riscontro sulle dichiarazioni dei setaioli (e sulle opposizioni di Cristoforo da Fiume). Entrambi i rami principali del settore tessile, lana e seta, vivevano entrambi una sorta di "doppia vita". Al normale circuito produttivo gestito come in ogni città da mercanti-imprenditori locali, con esiti più o meno felici, nel Cinquecento si affiancava, con crono-logie e coinvolgimenti di diversa natura, anche un diretto interesse del principe. All'inizio del secolo, la Camera ducale gestiva tanto una produzione di drappi di seta quanti una di lana, di proporzioni paragonabili a quelle di un robusto imprenditore: i libri contabili superstiti mostrano che nell'arco di due anni circa furono tessuti un'ottantina di panni di lana e un centinaio di drappi di seta. Nel 1522 entrambe le produzioni furono dismesse cedendole a dei mercanti assai contigui agli ambienti di corte: Francesco e Sebastiano Zaninelli, la cui carriera successiva li portó ad assumere alti incarichi negli uffici economici della corte (Traniello, 2012b)17. Nel 1540 e fino al 1559, Ercole II pose in opera un massiccio programma di incentivo alla vita mercantile della città, tanto costituendo compagnie mercantili a partecipazione ducale quanto sostenendo una produzione laniera affidata ad mercante fiorentino, dotandola di capitale e investendo in infrastrutture (anche notevoli: la costruzione di un purgo, di un "vaso da sapone"): in questo caso l'impresa aveva proporzioni decisamente superio-ri a quella di inizio secolo, arrivando a produrre 1865 panni in un quinquennio (Traniello, 2011b; Traniello, 2012)18. La seta invece, che pure mostra un evidente sviluppo a livello cittadino, non fu assunta nel programma di sviluppo di Ercole II con la stessa intensità della lana. Furono infatti attivate un paio di compagnie finalizzate al traffico di tessuti, ma esse sembrano orientate prevalentemente al circuito dei prodotti finiti (non necessariamente in Ferrara) e meno interessate invece alla produzione19. Eppure, la produzione di seta grezza a Ferrara e nel Ferrarese era in crescita: i registri della Mercanzia ne riportano quantità sempre maggiori, a fronte di una tendenza alla diminuzione di seta grezza forestiera20. Non va trascurato, tuttavia, che le stesse testimo-nianze dei setaioli pongono in luce come la tassazione (e quindi l'iscrizione della merce nei registri fiscali) fosse applicata in modo discontinuo; senza commettere quindi l'im- 17 Nel 1536 Sebastiano Zaninelli ebbe in appalto il dazio "delle bestie morte", successivamente fu tesoriere ducale. ASFe, 493, 25s, 1536, cc. sciolte, 7 marzo 1536; Guerzoni, 2000, 315. 18 La "fabbrica delle pannine", secondo il lessico delle fonti, conobbe alterne fasi di avvio, e toccô il suo apice nel quinquennio 1550-1555. Una più ampia ricostruzione della politica economica di Ercole II è stata elaborata nella tesi di dottorato, Traniello, 2011a. 19 ASFe, 493, 27s, 1541-1542, 49r-50r, 25 gennaio 1542; ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, s.d. [1541]. 20 Nei tre anni esaminati, la seta locale registrata fu pari a 642 libbre ferraresi nel 1534, solo 87,5 libbre nel 1545 (crisi di produzione o allargamento dell'esenzione dal dazio?), per poi salire a 1300 libbre nel 1555. La seta grezza forestiera, invece, ammontava a 6234 libbre nel 1534, scese a 5545,5 libbre nel 1545 e di nuovo diminui a 4501 libbre nel 1555. ASMo, Finanziaria, 1534, 1545, 1555, passim. 418 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 4i3-424 prudenza di ritenere questi dati esattamente rappresentativi della produzione locale, essi testimoniano comunque un trend ascendente. Come si puó osservare attraverso la documentazione notarlle, molti operatorl della seta (quasi tutti quelll citati nelle deposizioni) mostrano chiaramente nel corso del secolo un'attività sempre più vivace e una discreta coesione economica (osservabile tramite gli atti di scamblo e negoziazioni fra "colleghi"): Ferrara insomma aveva plenamente rece-pito la moda della seta. Con l'avvento al potere di Alfonso II, la manifattura laniera ducale era stata dismessa (la sua produttività era del resto calata nel tempo), e per qualche anno non si riscontra più un diretto interesse ducale nel tessile. Ma nel i567 (due anni prima dell'avvio della nostra controversia), Alfonso II aveva accettato la proposta di un setaiolo, e aveva concluso con lui un contratto secondo il quale Sigismondo Capello avrebbe curato una produzione di sete per conto della Camera, assicurando cosi alla corte una fornitura dl drappi di vario genere a prezzi concorrenziali2i: la posizione di Alfonso II nella controversia potrebbe essere stata forse influenzata dalla presenza dl questo interesse specifico, oltre che dalla preoccupazlone generica di mediare tra l'attenzlone all'esazlone delle gabelle e l'lncentl-vo alla produttività artigiana e mercantile della città. Per tornare alla causa di cui ci stiamo occupando, in essa la seconda parte è rappre-sentata da Cristoforo Fabrettl da Flume. In quanto appaltatore di dazlo, costui è in sé da considerare un privato, il quale ha peró rilevato una funzione pubblica (nei limiti in cui si possa definire pubblico il sistema fiscale in uno stato principesco del Cinquecento)22, ed è quindi latore di un interesse ambivalente. Di norma, l'appaltatore si impegnava a corrispondere un certo importo, anticipando le entrate che sarebbero state via via raccolte negll anni; nel caso dl esenzioni concesse dal duca in un tempo successlvo alla stipula, egli avrebbe potuto scalare il mancato introito dalla quota dovuta al duca per l'appalto. Una volta versata la quota pattuita, eventuali introiti superiori a questa sarebbero rimasti nelle sue tasche, e questo probabllmente splega il motivo dell'lnizlatlva di applicare il dazio di esportazione anche ai drappi di seta, irrigidendo il controllo su questa materia. Le notizie intorno Cristoforo da Fiume sono peró abbastanza scarne (e tutte cattive). Nel 1558 egli risulta titolare di alcuni dazl a Ferrara (Provasl, 2011, 159-160)23, nel i562 ebbe un controverso ruolo nelle saline di Comacchio, per poi tornare dal i564 a Ferrara con un numero sempre crescente di appalti, fino a raggiungere posizioni di monopolio. Nel i569 aveva ottenuto il controllo dei generi annonari e quello della Gabella grossa, 21 ASMo, Arti, 32a, i567, cc. sciolte. 22 La distinzione pubblico/privato è una chiave interpretativa necessaria, ma che non va assolutizzata: è emblematico che nel suo testamento Alfonso I d'Este includesse tra i lasciti anche alcuni proventi della raccolta fiscale, disponendo quindi di una raccolta pubblica come un bene privato. Ma se vi è coincidenza fra patrimonio e dominio, come accadeva agli Estensi nel Cinquecento, la cosa più che significare una rapacità principesca, non fa che tradurre in scelte pragmatiche una concezione del potere. Per il testamento di Alfonso I (Guerzoni, 1998, 67-68; Turchi, 2007, 229-230 e n. 35). 23 Le cronache riferiscono dell'appalto del dazio della malvasia, mentre in un atto notarile il testimone dominus Christophorus filius Iohanni Antonii a Flumine è detto conduttore delle saline di Ferrara; si tratta probabilmente della stessa persona.; ASFe, 535, 15s, 1558/III, 52r, 22 novembre 1558. 419 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 ossia il principale centro di esazione sui beni che giungevano a Ferrara. Pare fosse un soggetto senza scrupoli: applicava tassazioni di sua iniziativa, senza essere contrastato in modo significativo dal duca Alfonso II, e per queste soperchierie aveva anche subito un attentate24. Poiché tuttavia, allo stato attuale della ricerca, le fonti di informazione sono prevalentemente narrative, il quadro non puó dirsi esaurito. L'agire concreto dell'appalta-tore nella quotidianità economica non è ancora suficientemente indagato mediante fonti istituzionali o contabili: un punto di vista, quest'ultimo, dal quale il suo ritratto potrebbe forse essere rimodellato o comunque scolpito con nuovi dettagli. La popolazione ferrarese, almeno in alcuni casi, non subiva il carico fiscale senza resistere: nella primavera del 1570 i fornai tentarono di contestare il monopolio sulla produzione e distribuzione del pane che era stato assegnato a Cristoforo da Fiume, con scarso successo. Anche la causa mossa dai setaioli nel 1569 sembrerebbe suggerire che vi fossero gruppi di interesse, se non vere e proprie organizzazioni, che tentavano di contrastare le sgradite imposizioni: una maggior conoscenza della struttura fiscale, delle sue prassi concrete, degli attriti che si generarono e dei percorsi con i quali vennero risolte porterà una miglior comprensione di come si svolgessero i rapporti fra principe e sudditi sul finire del Cinquecento. Nella controversia oggetto di questo studio, infine, la terza parte è la più autorevole che si potesse proporre, perché si tratta del duca stesso, Alfonso II d'Este. E qui i giochi si complicano: perché il duca è una terza parte, si potrebbe dire, dalla personalità multipla. In quanto principe, egli è la terza parte ideale, garante assoluto dell'equidistanza e della giustizia, e per questo lo si coinvolge come arbitro. Al contempo, egli è tuttavia anche l'ente da cui, in diversi modi, procede la legittimazione delle altre due parti in frizione fra loro. È il duca che, rispondendo alla supplica, riconosce "i setaioli" come detentori di un interesse collettivo accettabile e tutelato (e questo vale indipendentemente dal fatto che il riconoscimento sia formalizzato o meno dalla presenza della corporazione). Ma anche la legittimazione dell'esazione fiscale da parte di Cristoforo da Fiume proviene dal duca, il quale ha scelto di delegare, mediante appalto, la funzione fiscale, che costituisce uno degli elementi della sovranità25. Il ruolo del principe, come capo di stato, nella prima età moderna include il potere normativo in senso assoluto, tanto di emanazione dei precetti quanto quello di deroga agli stessi; tuttavia la componente dinastica nella legittimazione del potere, impone anche l'attenzione a non delegittimare quanto determinate dai predecessori (Turchi, 2005, 86). Si tratta di un aspetto che, come si è visto, viene consapevolmente evocato dai setaioli, quando argomentano l'antichità delle provvisioni stabilite dagli avi del principe, e che invece Cristoforo da Fiume tenta di aggirare avvalendosi del dettato contrattuale e propo-nendo un'analisi del contenuto letterale del testo. Non solo: il principe come capo di stato è anche il garante e l'arbitro ultimo della giustizia, della quale fa senz'altro parte (almeno teoricamente) anche l'equità nell'impo-sizione fiscale in funzione del bene pubblico (Turchi, 2005, 83-84). Si tratta insomma di 24 Provasi, 2011, 157-193, anche per le informazioni sulle contestazioni dei fornai esposte poco oltre. 25 Sul sistema fiscale estense: Folin, 2001, 184-189; Sitta, 1891, 166-180. 420 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 una terza parte alla quale contemporaneamente ci si appella per risolvere la causa, e cosi facendo, pero, implicitamente la si chiama in causa. A proposito del processo di disciplinamento sociale fra Medioevo e Rinascimento, è stato osservato che si tratta di un processo che non avviene dall'alto verso il basso, ma che si tratta piuttosto di un' "osmosi in cui il ruolo dei sudditi non è puramente passivo" (Prodi, 2009, 181): come si vede dall'iniziativa dei setaioli di Ferrara, mi pare che anche il campo delle imposizioni dei dazi e delle gabelle sia un luogo dotato di una sua dinamica, in cui si giocano istanze e tensioni proprie di tutte e tre le parti coinvolte, per quanto l'elemento asimmetrico abbia il suo peso. In conclusione, è il momento di tornare sulle argomentazioni che attribuisco all'ipote-tico giurista che commentava la difesa di Cristoforo da Fiume26. Il parere si apre negando che Cristoforo da Fiume possa e debba applicare la discussa gabella ai drappi di seta, decostruendo le analisi testuali che l'appaltatore aveva presen-tato. La prima provvisione invocata dai setaioli (risalente al 1380) viene difesa spiegando che essa era da intendersi applicata alle merci che fossero state importate da Ferrara, vi avessero stazionato per più di un mese, e fossero poi di nuovo esportate. Ma, poiché i drappi che si producevano a Ferrara erano in grandissima parte tessuti con sete prodotte "in questa terra" , ne conseguiva che il dazio era inapplicabile perché mancava il requisito della prima importazione del prodotto (eliminando cosi alla radice il problema se di un drappo di seta si potesse dire che avesse mutato forma o natura rispetto alla seta come materia prima, mutamento che avrebbe implicato il pagamento del dazio). La seconda provvisione richiamata (datata 1420), che taceva i drappi di seta tra i beni elencati perché fossero esenti da gabella, e veniva quindi allegata da Cristoforo da Fiume per sostenere che essi dovessero quindi essere sottoposti al dazio, fu ugualmente smontata con un argomento squisitamente tecnico. Non solo il fatto che all'epoca i drappi non fossero lavorati era ragione sufficiente per spiegare il silenzio normativo ("onde è impossibile che la eccetione di quel tempo habbia potuto confermare la regola" che in quel caso non si poteva dare, "et sopra il qual [caso] non poteva cadere pensiero alcuno"). Ma, volendo insistere sulle eccezioni, poiché erano comunque esplicitamente esenti i veli che si fabbricavano anche a quel tempo, sempre impiegando la seta, allora per analogia si doveva concludere che l'esenzione sarebbe stata estesa anche ad altre qualità di tessuti serici eventualmente prodotti al tempo della provvisione. Il terzo argomento entra nel vivo della politica economica (e riprende la realtà descrit-ta dai setaioli nelle loro testimonianze), evidenziando come l'aumento del dazio avrebbe causato la contrazione del mercato sia per la rinuncia dei mercanti forestieri a frequentare la piazza di Ferrara, sia per l'eccesso di costo che avrebbe gravato sui mercanti ferraresi che avessero voluto esportare, rendendo la loro merce poco o per nulla competitiva. Logica conseguenza ne sarebbe stata la riduzione dell'offerta di lavoro e il calo di reddito della popolazione, con le ricadute sociali negative che avrebbero danneggiato non solo l'economia in senso stretto, ma anche la società. Infine, ne sarebbe stato danneggiato il 26 ASMo, Arti, 32a, cc. sciolte, s.d., A favore degli huomini dell'arte della seda. 421 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 principe stesso, che avrebbe perso l'introito dei dazi che al momento si applicavano alle materie prime (sete d'importazione, materie tintorie). A questo punto, torna il richiamo alla catena dinastica e all'onorabilità dei predecessori: non sarebbe stato ammissibile che gli Estensi avessero errato con costanza per tutti i decenni passati, infatti di certo l'esen-zione non avrebbe avuto luogo se essi "maturamente considerate tutte le cose, non haves-sero giudicato essere cosi d'honestà et di ragione et di maggiore utilità alla città tutta e all'istessa Camera ducale". Pur mancando nel dossier la parola definitiva sull'esito della vertenza, si direbbe che le argomentazioni dei setaioli fossero sostenute con maggior vigore, ed è possibile che -almeno per quel momento - essi fossero stati accontentati. SPOR O DAVKIH V FERRARI KONEC 16. STOLETJA Elisabetta TRANIELLO Rovigo, Italija e-mail: betti.puck@libero.it POVZETEK Med letoma 1569 in 1571 se je v Ferrari odvijal spor glede nekaterih carin in izterjevanj pri trgovanju s svilenim blagom in drugimi dobrinami svilarske proizvodnje. Skupina svilarjev se je obrnila na vojvodo, da bi prijavila čezmeren davčni pritisk, ki ga je nad njimi izvajal Cristoforo da Fiume, carinski zakupnik v Ferrari, in zahtevala, naj vojvoda posreduje ter poskrbi za spoštovanje oprostitev in olajšav, ki jih je trgovina s svilo uživala že desetletja. Fascikel dokumentov, ki ga avtorica uporablja, se pričenja s prošnjo, ki so jo leta 1569 predložili »možje svilene umetnosti«, in nadaljuje z vrsto preiskav za ugotavljanje dejanskega izvrševanja olajšav, zahtevanih v prošnji, vključno s pričevanji. Prav tako ne manjka argumentacija carinika in zaključni akti, ki po površinskem pregledu odobravajo zahtevo svilarjev. Slika spora, ki ga verjetno lahko označimo kot prijavo zaradi zlorabe oblasti, se kaže kot splet različnih institucionalnih vidikov, kajti vsi trije vpleteni akterji so nosilci med seboj nasprotujočih si interesov, ki pa jih lahko asimiliramo bolj z interesi institucij ali družbenih teles kot pa z interesi prepirajočih se posameznih subjektov. »Stranke« v pravnem postopku so namreč: 1) Cristoforo da Fiume je kot carinski zakupnik sicer zasebnik, ki pa je prevzel javno funkcijo. 2) »Možje svile«: v ferrarskem primeru ta definicija pod vprašaj postavlja institucionalno umeščenost predstavnikov te kolektivne zahteve. Kot je znano, naj bi namreč združenje svilarjev v Ferrari formalno bilo ustanovljeno v prvih letih papeške vlade, medtem ko razprava o ustanovitvi, ki je potekala v 80.-90. letih 16. stoletja, v obdobju družine d'Este, ni prinesla formalno priznanih rezultatov. Avtorico je torej zanimalo, ali imamo opravka z neformalno interesno 422 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Elisabetta TRANIELLO: UNA CONTROVERSIA SUI DAZI A FERRARA ALLA FINE DEL XVI SECOLO, 413-424 skupino ali pa bi morda bilo treba ponovno revidirati vprašanja o nastanku združenja svilarjev v Ferrari. 3) Tretja stran je v tem primeru najvišja avtoriteta, saj govorimo o sami vojvodi, Alfonsu II. d'Este. Gre za tretjo stran, ki predstavlja kompleksne vidike, iz tega istega vira namreč izhaja legitimiranje ostalih dveh strank: od vojvode so odvisni davčni zakupi, prav tako ta priznava svilarje kot nosilce sprejemljivega in zaščitenega kolektivnega interesa (kar velja ne glede na to, ali je priznanje formalizirano z navzočnostjo združenja ali ne). Vloga Alfonsa II. poleg tega odpira pomembne teme, kajti vladar je tisti, ki mu pripada normativna oblast in možnost spreminjanja zakonov, je pa tudi tisti, ki mora prevzeti odgovornost za ugodnosti, ki so jih določili njegovi predhodniki. Še več - je tudi porok in poslednji arbiter pravičnosti (ki vključuje davčno pravičnost kot del splošne blaginje). Ključne besede: Ferrara, carina, svila, Alfonso II d'Este, pogodba o davkih, Cristoforo Fabretti da Fiume, spor, trgovci FONTI E BIBLIOGRAFIA ASFe, 455, 1, 1542 - Archivio di Stato di Ferrara (ASFe), Archivio Notarile antico di Ferrara (ANAFe), Romano Calcetta, matricola 455, pacco 1, fascicolo 1542. ASFe, 493, 25s, 1536 - ASFe, ANAFe, Battista Saracco, matricola 493, pacco 25s, fascicolo 1536. ASFe, 493, 27s, 1541-1542 - ASFe, ANAFe, Battista Saracco, matricola 493, pacco 27s, registro 1541-1542. ASFe, 535, 15s, 1558/111 - ASFe, ANAFe, Maurelio Taurini, matricola 535, pacco 15s, registro 1558/III. ASMo, Arti, 32a - Archivio di Stato di Modena (ASMo), Archivio Segreto Estense (ASE), Cancelleria, Raccolte e Miscellanee, Archivio per materie, Arti e mestieri (Arti), busta 32a. ASMo, Finanziaria, 1534, 1545, 1555 - ASMo, ASE, Camera Ducale, Amministrazione finanziaria dei paesi, Ferrara e Ferrarese, registri 1534, 1545, 1555, passim. Bonazza, M. (ed.) (2008): ManuStatuta. 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IL MAGISTRATO MERCANTILE ALLE FIERE DI BOLZANO (1635-1S50): TRA GIUSTIZIA E MEDIAZIONE Andrea BONOLDI Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento Via Inama 5, 3S100 Trento, Italia e-mail andrea.bonoldi@unitn.it SINTESI Nel contributo si affrontano alcune questioni inerenti alle forme di risoluzione delle controversie tra mercanti in età medievale e moderna. In particolare, si mette in evidenza come gli operatori commerciali abbiano cercato di promuovere nel tempo organi giuri-sdizionali dotati di adeguate competenze tecniche e l'adozione di una procedura snella e rapida. Partendo da un'analisi della letteratura che negli ultimi anni ha affrontato il tema sotto il profilo storico-economico e storico giuridico, si procede poi illustrando alcuni risultati di un progetto di ricerca relativi al funzionamento del tribunale delle fiere di Bolzano - il Magistrato mercantile -, attivo dal 1633 al 1850. Alla luce dei dati stati-stici rilevati da un campione di procedimenti e dell'analisi di alcuni casi processuali, si propongono brevi considerazioni in merito all'operatività dell'istituzione. Parole chiave: commercio, tribunali mercantili, fiere, contratti, Bolzano, Magistrato mercantile "PROMPT RESOLUTION OF DISPUTES". THE FAIR COURT OF BOLZANO (1635-1850): BETWEEN JUSTICE AND MEDIATION ABSTRACT This paper examines some issues concerning how controversies between merchants had been solved in the Middle Ages and Early Modern Age. In particular it points out how commercial players always tried to foster courts with technical expertise as well as to encourage the adoption of simple and rapid processes. On the basis of literature which faced this topic from the point of view of economic history and history of law, this paper presents some results of a research project concerning the activity of the Fair Court in Bolzano - the Magistrato mercantile, or Merkantilmagistrat - which operatedfrom 1633 up to 1850. Starting from the analysis of a broad data-base of trial cases, this paper offers some reflections on the activity of this institution and how it worked. Keywords: trade, Merchant courts, fairs, contracts, Bolzano, Magistrato mercantile 425 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 Già che sono privilegii, e prerogative, e concessioni di singolarissima qualité, e con-sideratione ad altre fiere non impartite. Quindi è, cortese lettore, che nel presente libretto ti vengono notificate affine dall'honorevolezza, et avantaggiosa condittione di quelle, per chi vi negotia resti invitato a godere, et di partecipare di uni, et di altro. La dignité della Giudicatura, tanto nella prima, quanto nella seconda istanza conferita a mercanti; la presta espedittione delle liti, che nascono senza dispendio; le merci di qualsivoglia sorte, e condittione, de quali abbondano le mentionate fiere; il gran pro-fitto, che puoi havere, si nel dare, come nel ricevere nelli tuoi bisogni denaro a cambio, del quale ne sono ben provviste esse fiere, con la moltiplicità di utili, che in uno et l'altro capo ne riporta il mercante che vi negotia, con la certa sicurezza anco nelli casi di fallimenti d'havere molti opportuni rimeddi per la soddisfattione de creditori; la commodità del sito della città di Bolgiano; la salubrità dell'aria; l'abbondanza, e delicatezza delle vivande, e de saporiti vini, ti invitano, non trascurare l'occasione, e vivifelice. (APB, AMM, 3.4.14, 619-622) Cosí si poteva leggere in una sorta di volantino pubblicitario inviato nel 1674 dalla cancellería del Magistrato mercantile di Bolzano a numerose piazze commerciali euro-pee, nell'intento di promuovere l'afflusso degli operatori verso la fiera tirolese. Se con-tavano anche "l'abbondanza e delicatezza delle vivande, e de saporiti vini", nello scritto si rimarcavano peró soprattutto i vantaggi legati alla particolare dotazione istituzionale delle fiere, che le distingueva da altri appuntamenti consimili. In particolare il fatto che a giudicare in merito alle controversie tra operatori fosse un tribunale composto ed eletto esclusivamente da mercanti - "la dignità della Giudicatura ... conferita a mercanti" -, che la procedura consentisse soluzioni rapide - "la presta espedditione delle liti" -, che ci fossero "molti opportuni rimeddi" a garanzia dei crediti anche in caso di fallimenti. IL PROBLEMA FONDAMENTALE DELLO SCAMBIO, LA LEX MERCATORIA E I TRIBUNALI MERCANTILI A partire da Smith e Ricardo, la teoria economica classica ha individuato nell'esten-sione dei mercati, ovvero nella possibilità di sfruttare i vantaggi derivanti dalla divisione del lavoro, un motore fondamentale della crescita economica. Numerosi esempi storici dimostrano come tale assunto trovi robuste verifiche sul piano empirico: i processi di cre-scita si sono infatti accompagnati in vario modo all'intensificazione degli scambi, dalla rivoluzione commerciale del XIII secolo, alla nascita di quella che è stata definita l'eco-nomia atlantica, fino ai più recenti processi di globalizzazione (Findlay, O'Rourke 2008). Nell'Europa di antico regime, l'attività commerciale ad ampio raggio ha dovuto mi-surarsi costantemente con un alto livello di rischio, che ne ha ostacolato lo sviluppo. Da un lato, vi erano infrastrutture di trasporto, via terra e via acqua, che spesso non garan-tivano standard costanti per quanto concerneva i tempi di consegna e il mantenimento dell'integrità della merce. D'altro lato, la cornice istituzionale - politica e giuridica -all'interno della quale gli scambi avevano luogo, non sempre era in grado di tutelare adeguatamente il diritto di proprietà. Il controllo incerto del territorio rendeva piuttosto 426 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 frequenti furti e rapine, l'arbitrarietà dei poteri locali conduceva a imposizioni e confi-sche, e il sistema giudiziario spesso non era in grado di risolvere in maniera rapida, equa ed efficace le dispute sorte tra operatori. Questo ha fatto sí che i rischi insisti nel com-mercio internazionale siano rimasti a lungo assai elevati, disincentivando l'attività in un settore dove spesso accadeva che gli operatori investissero su singole operazioni una parte consistente del proprio patrimonio, e dove dunque il rischio di fallimenti costituiva una minaccia costante. In questo contesto, l'effettiva realizzabilità delle transazioni era legata in parte importante alla soluzione di quello che Avner Greif ha definito il "problema fondamentale dello scambio", ovvero alla possibilità per un operatore di fare affidamento sul fatto che la contraparte avrebbe rispettato il contenuto del contratto (Greif, 2000). Ció valeva in par-ticolare per quel tipo di transazioni - in realtà piuttosto numerose - in cui le prestazioni delle due parti non erano simultanee, ma sequenziali (come ad esempio accade laddove è previsto, in qualsiasi forma, un credito - dal mutuo alla compravendita con pagamento differito). In una realtà dove l'accesso alle informazioni risultava difficile e deboli erano gli strumenti formali che garantivano l'esecutività dei contratti, la reputazione degli attori giocava in questo senso un ruolo di primo piano. Ora, finché il mercato era suficientemente piccolo e gli scambi ripetuti, la reputazione personale (il credito, la fiducia) funzionava come segnale per ridurre il rischio implicito nel contratto: fondamentale era in questo senso la rispondenza del comportamento dell'operatore ai canoni della correttezza mercantile, che poteva essere certificata dagli scambi passati. Ció valeva sia per i rapporti tra parti contrapposte (come nel caso di una compravendita), che nella regolazione delle relazioni tra un mercante e i suoi soci o agenti che operavano a distanza. Si trattava di meccanismi che funzionavano bene in presenza, come visto, di relazioni ripetute e su base personale, ma che si dimostravano meno funzionali quando la scala degli affari tendeva ad ampliarsi1. Storicamente, diverse sono state le strategie adottate per minimizzare i rischi di cui sopra, in assenza di un sistema formale - ossia di una normativa adeguata e di organi giudiziari e di polizia capaci di applicarla. Ormai classico, e piuttosto dibattuto, è il caso dei commercianti ebraici del Maghreb medievale, studiato da Avner Greif, che in qual-che modo costituisce anche un riferimento generale per diversi studi successivi che si sono occupati del funzionamento delle reti economiche costruite su comuni appartenen-ze etniche o religiose. Greif definisce l'organizzazione dei rapporti tra i commercianti ebraici del Maghreb come una "coalizione - una istituzione non anonima basta su un meccanismo di reputazione multilaterale" (Greif 2000, 266). In tali situazioni, la rete riesce a limitare comportamenti opportunistici da parte dei suoi membri - sia nei rapporti di compravendita, che in quelli di agenzia - perché le possibili sanzioni costituiscono un deterrente sufficientemente elevato. Da un lato, le informazioni circolano rapidamen- 1 Il che non toglie che la personalizzazione delle relazioni d'affari sia rimasta a lungo una strategia per la riduzione del rischio perseguita dai mercanti che operavano a distanza: anche in eta moderna, molti operatori commerciali hanno rapporti particolarmente stretti e frequenti con un numero limitato di partner che operano su mercati distanti, e tali rapporti non di rado persistono di generazione in generazione. 427 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 te all'interno della rete stessa, e perciô un comportamento deviante diventa in breve di pubblico dominio, potendo avere come conseguenza il fatto che tutti i membri della rete escluderanno il reo dagli affari futuri. Dall'altro, il singolo operatore si trova immerso in un sistema di relazioni che non è fatto solo di rapporti economici, ma dove contano anche i legami di natura sociale e culturale: i disincentivi al comportamento opportunistico agiscono cosi su piani diversi. Al caso dei mercanti del Maghreb, Greif contrappone quello degli operatori genovesi, dove il controllo sugli agenti non avviene nell'ambito di una coalizione, ma in un rapporto che si basa sia sulla reputazione bilaterale (l'agente non imbroglia il principale perché teme di non poter più operare con lui o con i membri della sua famiglia), che sull'azione delle istituzioni pubbliche (con forme di registrazione ufficiali dei contratti e misure di intervento per punire chi non ne rispetta il contenuto)2. Proprio in quest'ultimo aspetto Greif individua anche il punto di forza del modello genovese: quando infatti il numero di operatori e il raggio degli affari si amplia e le transazioni diventano più complesse, la reputazione non basta più a ridurre i rischi di insolvenza nei contratti, e occorre introdurre meccanismi formali di controllo. La creazione di una vasta rete di mercato segnata dallo scambio impersonate presuppone infatti l'esistenza di istituzioni capaci di garantire l'ese-cutività dei contratti oltre il meccanismo di fiducia e al di là delle modalità di regolazione dei conflitti interne a gruppi socialicircoscritti. La nascita e lo sviluppo di queste istituzioni non risponde, ovviamente, a una logica di natura soltanto economica, ma è legata a speci-fici contesti sociali, politici e culturali3; ció nonostante, le conseguenze economiche sono particolarmente rilevanti. E in ogni caso, la necessità di definire un contesto di regole certo che agevolasse l'attività di scambio è stata all'origine di importanti processi di formazione di istituzioni giuridiche, con effetti di lungo periodo sulla storia dell'economia occidentale. In diverse realtà urbane a vocazione mercantile dell'Italia centro-settentrionale si svi-luppano nel medioevo organismi preposti a risolvere le controversie tra operatori com-merciali caratterizzati dal fatto di rispondere ad alcune specifiche esigenze insite nell'at-tività di scambio, come l'attenzione specifica alla dimensione economica più che a quella giuridica in senso formale dei contratti, e la snellezza e rapidità delle procedure. Il primo aspetto è legato al fatto che gli operatori commerciali erano interessati soprattutto a che la controversia si chiudesse con la miglior soluzione possibile sotto il profilo economico, più che non con il riconoscimento di un diritto formale, e ció spiega anche la frequenza con cui queste controversie si risolvevano in accordi - sia giudiziali che stragiudiziali - in cui i contenuti del contratto originale venivano cambiati in maniera anche sostanziale. Il secondo aspetto invece, quello procedurale, è legato alla necessità di risolvere i conflitti in tempi e a costi contenuti: spesso una controversia commerciale implica un'immobilizza-zione di risorse (il credito non riscosso, la merce non consegnata) che puó causare danni 2 Greif rileva come i differenti modelli non siano da ricondurre alla mancanza di un sistema legale organizzato nel caso dei mercanti ebrei del Maghreb - che infatti esisteva - ma sostanzialmente al fatto che la struttura della coalizione induceva a risolvere i conflitti in via informale (Greif 2000, 277). 3 Ció implica comunque che tali istituzioni non siano necessariamente "ottimali" sotto un profilo strettamente economico. 428 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 rilevanti alle parti in causa. Ecco dunque emergere alcuni tratti caratteristici - e persistenti nel tempo - di una "terza parte" del tutto peculiare, ossia degli organismi preposti alla risoluzione dei conflitti tra operatori commerciali. Da un lato vi è la competenza specifica sulla materia, e dunque la conoscenza non solo degli aspetti tecnici delle transazioni, ma anche delle necessità e delle sensibilité specifiche dei mercanti, perseguita attraverso una composizione degli organi giudicanti che prevedeva una presenza più o meno forte di soggetti provenienti dal mondo del commercio. Dall'altro vi è la relativa informalità delle procedure, che trova nel tempo supporto anche in alcune elaborazioni della forma sommaria nel diritto canonico a partire dal Trecento: la formula «simpliciter, et de plano, ac sine strepitu iudicij, et figura» diventa cosi un riferimento cardine per le giurisdizioni mercantili4. Da un'evoluzione ed estensione degli organismi preposti a risolvere i conflitti interni alle corporazioni, nascono cosi le "mercanzie", fori mercantili operanti, in forme e con caratteristiche in parte diverse, in numerose città mercantili dell'Italia centro-settentrio-nale: Firenze, Lucca, Milano, Bologna, Pavia, Perugia, Cremona, Siena etc.5. Ma orga-nismi per la risoluzione dei conflitti nascono anche nei principali centri di fiera, dove la limitazione del tempo per le contrattazioni e la presenza di operatori provenienti da realtà diverse rafforzava ulteriormente la necessità di avere una procedura rapida e almeno in parte slegata dai vincoli della giustizia territoriale. Fin dalle fiere della Champagne del XII e XIII secolo, i tribunali che trattavano le controversie mercantili hanno contribuito a tutelare i diritti di proprietà derivanti dai contratti grazie a una procedura rispondente alle esigenze del commercio - veloce e informale - e a una competenza tecnica legata al fatto che l'organo giudicante vedeva la partecipazione degli stessi mercanti. In questi casi, la trascrizione dell'esito dei processi in appositi registri accessibili agli operatori mercantili, costituiva la fonte informativa primaria cui riferirsi per conoscere lo stato di reputazione della contraparte6. Ecco dunque che per la funzionalità delle fiere è sempre stata cruciale la disponibilité di adeguati strumenti di risoluzione delle controversie (Fortunati, 2005). In un contesto altamente rischioso e instabile come quello del commercio a distanza di età medievale e moderna, il fatto che un centro disponesse di un organo capace di ri-spondere alle esigenze degli operatori mercantili in termini di competenza e rapidità delle decisioni, costituiva un vantaggio competitivo non indifferente, che poteva attirare sulla piazza importanti flussi commerciali. Negli ultimi decenni sia gli storici del diritto che quelli dell'economia hanno affron-tato lo studio di queste istituzioni, dando origine a vivaci dispute. Nel campo giuridico il confronto è avvenuto all'interno della querelle sorta attorno all'effettiva storicità di una "lex mercatoria" valida per gli operatori mercantili e largamente autonoma rispetto alle 4 La formulazione si ritrova nella clementina Saepe. Cfr. Marchisello, 2008; sugli influssi del diritto canonico in ámbito commerciale, Landau, 2003. 5 Si vedano, in generale, Piergiovanni, 1987 e 2003 e Fortunati, 2009; su Firenze Astorri, 1998; su Siena Ascheri, 1989 e Chiantini, 1996; su Bologna Legnani, 2005 e 2008; su Milano Mainoni, 1998. 6 La reale natura delle giurisdizioni competenti per gli affari di fiera e oggetto, nel caso della Champagne ma non solo, di discussione. Cfr. Milgrom, North, Weingast, 1990, (dove, a onor del vero, la componente storica viene in gran parte sacrificata sull'altare della modellizzazione) con Edwards, Ogilvie, 2012a. 429 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 leggi e ai tribunali ordinari. Il confronto trae l'origine dal tentativo, aspramente conte-stato da alcuni studiosi, dl giustificare oggi l'lstituzlone di un sistema dl regolazlone del conflitti nell'amblto delle transazioni globall che prescinda in sostanza dagli ordlnamenti nazlonall, e sla praticamente governato dagli operatorl economici, anche sulla base del precedente storico di una "lex mercatoria" attiva appunto in età medievale e moderna e intesa in tal senso7. Anche in campo storico-economico il funzionamento delle istituzioni che regolavano l'attlvltà commerciale è stato recentemente oggetto dl interesse, e anche in questo ambito sono emerse, proprio negli ultimi anni, visioni contrastanti che in qualche modo costituiscono un pendant del dibattito che ha avuto luogo tra i giuristi. Due questioni fondamentali sono al centro della disputa, tuttora in corso. La prima è se le istituzioni preposte alla regolazlone degli scambi, in particolare quelle nate all'lnterno del mondo mercantile, abbiano favorito o meno l'espansione degli scambi e la crescita dell'economia nel suo complesso, o non si siano tradotte invece in uno strumento di tutela di interessi particolari. La seconda verte su quanto tali istituzioni possano effettivamente considerarsi realmente autonome rispetto a un contesto politico e giuridico sempre me-gllo definito dal progresslvo rafforzarsi delle potestà statuall8. I recentl dibattiti hanno indubbiamente contribuito a una plù chiara definizione anall-tica di alcune questioni centrali nel sistema di regole che stava alla base dell'attività commerciale in età medievale e moderna. Declsamente meno svlluppata è invece la verifica empirica delle tesl proposte: pur non mancando dlversl studi sul funzionamento reale del tribunali mercantili9, si è infatti ancora lontani da un'analisi ampia al punto da consentire di trarre conclusioni generali sul fenomeno. Un progetto di ricerca del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Trento ha indagando il funzionamento di queste istituzioni alla luce del caso del Maglstrato mercantile operante dal 1635 al 1850 presso le fiere dl Bolzano, uno del nodi principali nella rete del traffici tra area mediterranea ed Europa centro-settentrionale10. 7 Trakman, 1983 e Benson, 1989 ad esempio, sostengono l'idea di una "lex mercatoria" autonoma per formazione e condivisa, in età medievale, dagli operatori internazionali; piuttosto critici nei confronti di questa interpretazione Cordes, 2001; Dohahue, 2004; Schulz, 2008. L'argomento è stato tra l'altro oggetto di una sezione monografica del Chicago Journal of International Law, 5, 2004, intitolata The Empirical and Theoretical Underpinnings of the Law Merchant, di diversi saggi contenuti in Piergiovanni, 2005, e in un numero monografico della rivista Sociologia del diritto, 32, 2005, 2-3. 8 Il confronto vede ora contrapporsi in particolare Sheilagh Ogilvie e Avner Greif (Greif, 2006; Ogilvie, 2007 e 2011; Edwards, Ogilvie, 2012b; Greif, 2012; cfr. anche Gederblom, Grafe, 2010). Per una trattazione più ampia delle questioni qui presentate, cfr. Bonoldi, 2012. 9 Alcuni casi locali sono stati affrontati più estesamente. Si vedano ad esempio i lavori già citati di Astorri, 1998 e Legnani, 1998 e 2005. Una serie di dibattimenti di natura economica, nello specifico relativi a negozi cambiari, tenutisi presso le maggiori istanze del sistema giudiziario del Sacro Romano Impero, sono analizzati in Amend-Traut, 2009. 10 Endogenous Institutions in Trade Networks: Some Lessons from History, PAT-CRS 2008. 430 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 LE FIERE DI BOLZANO, I PRIVILEGI DEL 1635 E IL MAGISTRATO MERCANTILE Bolzano nasce e si sviluppa come centro di mercato e sede di fiera a partire dal XIII secolo, traendo vantaggio da una posizione geografica favorevole nel contesto dei per-corsi che collegavano l'area mediterranea e l'Europa centro-settentrionale attraverso le Alpi. A partire dal 1202 vi sono testimonianze di mercati annuali, che col tempo si trasfor-mano in fiere, sulla base di una serie di agevolazioni di varia natura concesse dai signori territoriali (il principe vescovo di Trento prima, i conti del Tirolo e gli Asburgo poi). Il commercio di transito costituiva, grazie al ritorno dei servizi prestati sul territorio - dal trasporto all'intermediazione - e al gettito daziario, un'importante voce di riequilibrio nel contesto di un'economia locale segnata dalle debolezze tipiche delle aree di montagna. Il ruolo delle fiere bolzanine come snodo del commercio transalpino si consolidó tra il XV e il XVI secolo, quando assunsero la configurazione definitiva con quattro appuntamen-ti distribuiti nell'arco dell'anno (Mezza Quaresima, Corpus Domini, San Bartolomeo, Sant'Andrea). In una prima fase, gli scambi riguardavano soprattutto i prodotti in lana, i metalli, le telerie e le spezie, mentre dalla fine del Cinquecento acquistó rilevanza la seta, che assunse l'assoluta preminenza nel traffico "ascendente", ossia proveniente dall'Italia (Bonoldi, 2007a). Gli operatori giungevano in fiera soprattutto dall'Italia centro-settentrionale, e in particolare dall'area veneta - con Verona in testa -, e dalle città mercantili della Germania meridionale, con un ruolo dominante di Augsburg. L'evoluzione, politica ed economica, della situazione europea tra la fine del Cinquecento e i primi decenni del Seicento introdusse nello scenario in cui operavano le fiere di Bolzano notevoli fattori di incertezza, ai quali si cercó di fare fronte mediante una rior-ganizzazione istituzionale, che ebbe luogo nel 1633/35 con i privilegi concessi dall'Ar-ciduchessa del Tirolo Claudia de' Medici. Nacque cosi anche il Magistrato mercantile. Ora, se confrontiamo il tribunale di fiera bolzanino con i modelli classici riportati dalla letteratura - dalle fiere della Champagne alle "mercanzie" delle città italiane - ci si trova di fronte a un caso piuttosto curioso di tarda istituzione di un foro mercantile. Per lungo tempo, le forme di regolazione dei conflitti tra i mercanti di diversa prove-nienza operanti a Bolzano, incentrate sul ruolo dei tribunali locali e, si puó supporre, su pratiche informali di arbitrato, sembrano svolgere bene la loro funzione. Ma con i primi decenni del Seicento cresce presso gli operatori di fiera il malcontento nei confronti del tribunale territoriale, lo Stadt- und Landgericht Bozen-Gries. Ció avviene in un contesto generale di crescente instabilità politica ed economica in Italia settentrionale e in Europa centrale, segnato tra l'altro dall'esplosione della guerra dei Trent'anni, dal ripetersi di disordini monetari in area tedesca e dalla disintegrazione del sistema internazionale dei cambi basato sulle fiere di Bisenzone. Nello stesso torno di tempo, nelle transazioni di fiera bolzanine paiono assumere importanza crescente i negozi cambiari11. Il clima di notevole incertezza e il diffondersi di pratiche commerciali e finanziarie tecnicamente complesse sembrano dunque giustificare la richiesta da parte degli operatori di un foro che fosse in grado di risolvere le dispute in modo rapido e competente, richiesta infine 11 Sulla posizione di Bolzano nel circuito cambiario internazionale, Denzel, 2005. 431 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 soddisfatta con l'istituzione del Magistrato.12 Viene peró spontaneo chiedersi come mai il governo tirolese - retto da un ramo degli Asburgo, e in quella fase da Claudia de' Medici, vedova di Leopoldo V - abbia deciso di rinunciare, pur nell'ambito circoscritto dei negozi di fiera, all'esercizio una prerogativa fondamentale come quella giurisdizionale (Bonoldi, 2007b, 103-112). E in effetti all'interno dell'amministrazione arciducale, non mancarono di manifestarsi resistenze contro la concessione dei privilegi prima, e contro la loro applicazione poi.13 Se dal lato degli operatori mercantili i motivi per la richiesta di una diversa gestione della giustizia di fiera erano evidenti, anche sul fronte del governo tirolese in realtà non mancavano le ragioni per cercare di mantenere, e se possibile rafforzare, l'attrattività della piazza bolzanina. I pur notevoli vantaggi in termini geografici dei percorsi tirolesi non erano infatti tali da escludere del tutto la concorrenza di vie alternative di attraversamento delle Alpi. Inoltre, le fiere di Bolzano correvano il rischio di trovarsi spiazzate dall'istituzione di una fiera di cambi e merci a Verona, che cominciava a emergere come prospettiva reale proprio nel secondo decennio del Seicento, e che potenzialmente avrebbe potuto sottrarre una mole consistente di affari al mercato bol-zanino, anche se poi, in realtà, non sarebbe mai decollata pienamente (Mandich, 1947; Lanaro, 2003). Per il governo tirolese era dunque importante mantenere sul territorio tanto i flussi di transito, quanto le fiere. I primi in particolare perché garantivano, nel contesto difficile di un'economia di montagna che nel secolo precedente aveva visto ridimensionarsi le entrate legate all'attività mineraria, un ritorno significativo in termini tanto di introiti daziari, quanto di occasioni di lavoro per i servizi legati al commercio14. Le seconde, perché proprio in quegli anni era di importanza vitale per il Tirolo mante-nere stretti rapporti con le grandi case mercantili, in particolare veronesi e augustane, che frequentavano la piazza bolzanina. Infatti, soprattutto a causa dell'incremento delle spese per motivi bellici intervenuto a cavallo tra Cinque- e Seicento, il deficit della camera arciducale era cresciuto a dismisura: solo tra il 1618 e il 1625 l'aumento era stato del 40 %, portando l'indebitamento complessivo a oltre nove milioni di fiorini, una cifra enorme per le possibilità economiche del territorio (Bonoldi, 2007b, 109-110). Ecco allora che il finanziamento del debito diventava una questione urgente per Innsbruck, che non poteva rinunciare in alcun modo all'apporto di operatori in grado di mobilitare importanti risorse finanziarie: anche nei secoli successivi, il Magistrato mercantile bol-zanino e i mercanti di fiera avrebbero continuato a sostenere massicciamente la finanza pubblica tirolese15. 12 Sugli statuti delle fiere di Bolzano e sulla loro genesi si vedano Silberschmidt, 1894; Bückling, 1907; Huter, 1927; Mandich, 1947; Krasensky, 1957; Sprung, 1981; Bonoldi, 2007b; Barbacetto, 2012. 13 Con l'emanazione dei privilegi, l'arciduchessa aveva intimato ai funzionari pubblici di rispettare le competenze del Magistrato mercantile, e di agevolarne l'attivita (TLAI, L, 40, 207); ma i numerosi richiami successivi di tale prescrizione dimostrano come l'applicazione fosse tutt'altro che univoca. Nel 1663 Sigismondo Francesco invitava i funzionari a far attuare i privilegi e a tutelare i mercanti "et ció per quanto vogliono star lontani dal nostro irremissibile castigo" (APB, AMM, 3.4.13, 50). 14 Per alcune valutazioni quantitative, riferite al Settecento e al primo Ottocento, Bonoldi 1999, 339-375. 15 Nel periodo compreso tra il 1710 e il 1770, ad esempio, i prestiti alla Camera tirolese intermediati dal Magistrato mercantile assommarono a oltre tre milioni e trecentomila fiorini. Bonoldi 2007b, 109. 432 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 Con quanto visto si spiega dunque la posizione di forza contrattuale degli operatori di fiera, che fece si che nel complesso processo di concessione dei privilegi, conclusosi nel 1633 con la prima elezione del Magistrato, e definitivamente due anni dopo con l'emis-sione del diploma arciducale, venissero accolte molte delle richieste di parte mercantile. Da una sommaria analisi del contenuto del provvedimento (Canali, 1942-1943; Barba-cetto, 2012), emergono subito alcune peculiarità dell'istituzione bolzanina, in particolare in merito a due aspetti interessanti ai fini dell'argomento generale qui trattato, ovvero la composizione degli organi giudicanti e le caratteristiche della procedura adottata. In primo luogo, il tribunale - competente per tutte le controversie insorte in fiera o connesse al traffico di fiera - era composto esclusivamente da operatori commerciali, e i giudi-ci venivano eletti dagli stessi mercanti che intervenivano alle fiere (o meglio, dall'élite costituita dai mercanti immatricolati nella contrattazione)16. Non c'era dunque nessuna rappresentanza, diretta o indiretta, del potere politico17, che manteneva la prerogativa, essenzialmente formale, dell'approvazione dei nominativi proposti dalla contrattazione. Si trattava di un significativo riconoscimento di autonomia giurisdizionale per gli operatori di fiera, che garantiva che l'organo giudicante fosse composto da soggetti che avevano piena consapevolezza non solo dei contenuti tecnici delle controversie su cui erano chiamati a giudicare, ma anche delle particolari esigenze, in termini di rapidità e informalità della procedura, proprie del corpo mercantile, a maggior ragione nel contesto di appuntamenti di fiera che duravano 14 giorni. Le corti - composte da un Console e due Consiglieri - erano due, una per la prima e una per la seconda istanza. E dovevano riflettere, e qui vi è un'altra peculiarità dei Privilegi, la natura composita degli operatori, garantendo la perfetta parità di rappresentanza delle due principali "nazioni mercantili", la tedesca e l'italiana, con un'alternanza di anno in anno e tra i due gradi di giudizio. Il capitolo quarto dei Privilegi recita in tal senso: "Li carichi dovranno durare per un anno continuo, potendo quelli, che fossero stati eletti Consiglieri esser eletti Consuli, & anco Giudici di Appellatione, con espressa circonspetione perô, che quando il Consule sarà Alemanno, li due Consiglieri siano Italiani, il Giudice de Appello parimente Italiano, & i suoi due Consiglieri Alemanni, e converso, il che sempre si dovrà osservare"18. In questo modo, la fiera di Bolzano ribadiva la sua funzione di mercato di confine, a cavallo tra due aree economiche e culturali, nel quale le differenze linguistiche, giuridiche e culturali venivano mediate e risolte in funzione dell'attività commerciale. E in n tal senso, l'isti-tuzione bolzanina svolgerà un'importante funzione di mediazione verso nord di alcune 16 Riporta il cap. 1 dei Privilegi del 1635 (si utilizza qui la versione pubblicata in Canali 1942-1943, 262-271): "Che ogn'Anno... sia fatta elettione per pluralità di voti dalli Mercanti della Contrattatione di un Consule e due Consiglieri.". 17 Cfr. a tal proposito quanto riporta, per altri casi, Fortunati, 2007, 51 s. e 2008, 95. 18 A lungo furono i due principali poli di riferimento del traffico di fiera bolzanino a esprimere il maggior numero di membri del Magistrato mercantile: Verona e Augsburg. In particolare, lungo l'intero arco dell'esistenza dell'istituzione (1633-1850), furono 71 i consoli e 170 i consiglieri che provenivano dalla città scaligera, mentre 48 consoli e 83 consiglieri facevano capo all'importante centro mercantile svevo. Con i decenni centrali del Settecento peró, divenne sempre più rilevante la presenza delle case mercantili bolzanine, che espressero in tutto 72 consoli e 152 consiglieri. Cfr. Canali, 1942-1943, 61-63 e Bonoldi, 2004. 433 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 importanti acquisizioni del diritto commerciale italiano, in particolare in relazione alle pratiche cambiarie (Krasensky, 1957, 84). La necessità di procedimenti rapidi e informali viene invece menzionata esplicitamen-te al capitolo VIII del Privilegio: "Le giudicature debbano farsi summariamente con lo stil mercantile, udite le ragioni delle parti, riguardata la sola verità del fatto, senza formation di processo solenne, figura, o strepito di giuditio, & senz'alcuna recognitione alli Giudici delle loro fatiche". Si riprendeva cosi quasi alla lettera un passaggio cruciale della clementina Saepe - "...ac sine strepitu iudicij, et figura" - di cui s'è già detto, che oltre tre secoli prima aveva fissato una procedura sommaria in ambito canonico dimostratasi in sintonia con le specifiche esigenze in termini di tempestività del mondo mercantile. PROCESSI DI FIERA Per quanto gli statuti possano contenere indicazioni rilevanti, è evidente che valutare un'istituzione soltanto alla luce delle fonti normative, significa correre il rischio di non capire quale fosse il suo reale funzionamento. Ecco dunque che il progetto di cui s'è detto ha previsto un'analisi approfondita dei processi di fiera, dai quali pare di poter evincere una serie di informazioni dettagliate su come funzionasse la pratica quotidiana della giu-stizia mercantile, ma anche in merito alle caratteristiche degli scambi (protagonisti, merci, forme di pagamento etc.) difficilmente desumibili da altre fonti. Sono stati catalogati circa un migliaio di processi (sui circa 13.000 verbalizzati nell'archivio tra 1633 e 1850), 750 dei quali, relativi ai periodi 1633-1638 e 1697-1701, sono stati sottoposti a una prima analisi statistica19. Dai risultati della quale emergono alcuni dati interessanti, proprio in relazione alle categorie interpretative che stanno alla base di questa pubblicazione. Risulta ad esempio evidente, e non sorprende in relazione alla natura dell'istituzione, come l'obiettivo finale della magistratura mercantile non fosse tanto trovare ad ogni costo una soluzione formale delle controversie, quanto piuttosto favorire un accordo tra le parti. Sono decisamente numerosi infatti i casi di procedimenti aperti la cui conclusione non si trova negli atti, lasciando presumere che si siano conclusi con una soluzione stragiudizia-le. Circa il 10 % dei processi trova una soluzione concordata espressamente verbalizzata, mentre una percentuale crescente nel tempo, e superiore alla metà ad esempio a caval-lo tra Sei- e Settecento, non si conclude formalmente, lasciando presupporre l'avvenuta soluzione stragiudiziale. Occorre tener presente che data la rapidità del giudizio - un giorno per il primo grado, al massimo altri due per il secondo - e i bassi costi di accesso al Magistrato - finanziato esclusivamente in basse a un dazio che colpiva tutte le merci di fiera - l'istituzione veniva chiamata in causa anche semplicemente per affermare o meno l'esistenza di un diritto, o per esprimere un parere di natura arbitrale20. In molti casi poi, 19 Per un maggior dettaglio, si veda Bonoldi, 2012. 20 In particolare a proposito delle controversie cambiarie discusse di fronte al Magistrato mercantile, Giulio Mandich scriveva: "Ció che più preoccupa, nel traffico di fiera, è la certezza formale dell'acquisto del diritto. Ma reso certo, nel miglior modo possibile, questo acquisto, resta il problema di rendere anche realizzabile, nella maggiore misura, il diritto acquisito ad un debitore che non vuole o non puó adempiere" (Mandich, 1979, 519). Certezza dei diritti acquisiti ed esecutività dei contratti sono elementi che riemergono 434 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 la soluzione della controversia veniva rimessa direttamente dal tribunale agli arbitri. Nel luglio 1697 ad esempio, un inadempimento contrattuale di Christian Turm di Augsburg ai danni di Carlo Briani di Verona in merito a una partita di seta nera, venne risolto con il Magistrato che rimandava alla mediazione arbitrale di Andrea Maldura - lo stesso console che presiedeva la corte - e Andrea Conti (APB, AMM, 3.1.19, cc. 220v-221r; 253v-254r; 262v). Il fatto che per il campione preso a riferimento la grandissima parte dei processi (92 % nel primo quinquennio, 85 % nel secondo) si fosse risolta nel primo grado di giudizio, testimonia poi come l'esigenza di rapidità ed efficienza insita nelle pratiche mercantili fosse rispettata. La snellezza della procedura era garantita anche dagli elementi che venivano conside-rati nel processo, in particolare la testimonianza diretta - in caso di necessità giurata - e le scritture commerciali. Queste ultime, in particolare, costituivano un elemento di prova rilevante, perché rappresentavano una descrizione che veniva ritenuta sufficientemente "oggettiva", almeno dal punto di vista mercantile, della realtà delle transazioni. In un processo tenutosi il 28 giugno del 1634 ad esempio, Bartolomeo Sala di Verona chiede-va che il Magistrato condannasse Pietro Lanzellini di Augsburg al pagamento a prezzo concordato di una partita di tessuti; il Lanzellini peró eccepiva che il valore effettivo della merce fosse inferiore a quanto pattuito sulla base del campione. Dall'analisi delle scritture di fiera del Sala tuttavia, si poteva evincere che la stessa tipologia di merce era stata venduta a quel prezzo a diversi operatori, e cosi il compratore fu condannato seduta stante al pagamento (APB, AMM, 3.1.1, cc. 32v-33r )21. Questi dunque alcuni tratti caratteristici di una terza parte che era espressione diretta, se si vuole "dal basso", del contesto in cui si trovava a dover dirimere le controversie, e la cui funzione principale era quella di ridurre l'incertezza legata all'esecutività dei contratti, aumentando in tal modo l'efficienza degli scambi. L'intento prevalente era so-stanzialmente quello di rendere fluido il mercato, favorendo compromessi e accordi tra le parti, in un contesto complesso e mutevole, e quindi difficilmente codificabile. Da nume-rosi processi traspare con chiarezza come la massima funzionalità degli scambi fosse un obiettivo primario dell'azione del tribunale di fiera. Nel settembre del 1634, il mercante tedesco Geronimo Lidl e un suo socio si rivolsero al Magistrato per chiedere il rimborso di una parte dell'importo versato a Bartolomeo e Antonio Pantini di Verona per una partita di raso fiorentino e lucchese, pagata 44 bezzi al braccio, ovvero al di sopra di quello che ex-post, alla luce di quanto saputo da altri operatori, ritenevano essere il suo valore reale. Ora, non trovandosi di fronte a un vizio evidente della merce o della forma del contratto, il Magistrato avrebbe potuto, in ossequio al principio della libertà negoziale, respingere il tardivo intervento degli attori. In realtà, ritenendo che l'applicazione di un prezzo equo -ossia non troppo distante da quello applicato solitamente in transazioni analoghe - fosse un principio fondamentale per il buon funzionamento sul lungo periodo degli scambi di fiera, il Magistrato mercantile intervenne imponendo alla parte convenuta di restituire parte di quanto corrisposto. Qui il tribunale operó coscientemente per sanare quella che la continuamente nella lettera del privilegio e nella pratica operativa successiva del Magistrato. 21 Sull'utilizzo delle scritture mercantili come prova processuale, Fortunati, 1996. 435 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 teoria economica oggi definirebbe un'asimmetria informativa, ossia una delle cause prin-cipali di cattivo funzionamento delle relazioni di mercato, la cui potenziale pericolosità era dunque ben nota anche agli operatori dell'epoca (APB, AMM, 3.1.1, 40rv)22. In conclusione, si puó notare come nel Magistrato mercantile bolzanino siano riscon-trabili caratteristiche parzialmente assimilabili a quelle di altre istituzioni giudiziarie di antico regime, in primo luogo perché non era raro che si verificasse un'inversione dei ruoli: capitava infatti che chi ricopriva la carica di console o consigliere fosse, prima o poi, parte in causa. Inoltre la funzione dell'istituzione non era solo giuridica, ma anche politica. Il Magistrato infatti agi per quasi due secoli in funzione di rappresentanza degli interessi di tutti gli operatori presso le istanze politiche tirolesi e viennesi, esercitando un intenso lavoro di lobbying in favore del commercio a distanza (Heiss, 1992). Col tempo l'attività del Magistrate dovette tuttavia forzatamente misurarsi con le mo-dificazioni - economiche e istituzionali - che intercorrevano nell'ambiente in cui operava. Cosi il fatto che nel corso del Settecento il controllo del traffico di fiera sia passa-to in mano alle case mercantili bolzanine condusse a sensibili cambiamenti anche nella composizione del Magistrato, con un numero crescente di cariche ricoperte da operatori locali23. Il processo di "Staatswerdung" della monarchia asburgica nel secondo Settecento poi, si attuó anche attraverso l'estensione del controllo statale sull'ambito giurisdizionale, con la graduale eliminazione dell'intreccio di particolarismi tipico dell'antico regime. Il Magistrato bolzanino riusci a lungo a difendere i suoi privilegi, non da ultimo grazie alla dimostrata efficienza della sua azione e alla forza contrattuale garantitagli dall'accesso a importanti risorse finanziarie. Ma con l'età giuseppina, e soprattutto con il periodo napoleonico e l'occupazione franco-bavarese del Tirolo, le prerogative del Magistrato furono sensibilmente ridimensionate. Come in altri casi, il ritorno all'Austria sancito dal Congresso di Vienna portó a una restaurazione solo formale della situazione precedente, mentre anche l'attività economica delle fiere tendeva sempre più a ripiegare su di una dimensione regionale. Ben prima dunque che l'istituzione fosse sostituita, nel 1851, della Handelskammer (la Camera di commercio), il Magistrato mercantile aveva cessato di svolgere quelle funzioni che per due secoli l'avevano reso un protagonista importante dei transiti transalpini. 22 Sul ruolo delle relazioni fiduciarie come elemento fondamentale dell'attività commerciale in questo contesto, cfr. Lorandini 2012. 23 Solo a partire dal 1656 si trovano mercanti bolzanini tra i membri (di nazione alemanna) della Magistratura; dal 1770 la prevalenza è evidente. Bonoldi 2004, 31. 436 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 "HITRO RAZREŠEVANJE SPOROV". TRGOVSKO SODIŠČE NA SEJMIH V BOCNU (1635-1850): MED SODNO OBLASTJO IN MEDIACIJO Andrea BONOLDI Dipartimento di Economia e Management, Università degli Studi di Trento, Via Inama 5, 38100 Trento, Italija e-mail andrea.bonoldi@unitn.it POVZETEK V srednjem veku in v sodobnem času je bila trgovska dejavnost v veliki meri odvisna od delovanja mehanizmov dobrega imena. V okoliščinah posebno otežene dostopnosti informacij in kaj malo učinkovitih formalnih sredstev za zagotavljanje izvršilnosti pogodb, je bil ugled udeležencev temeljnega pomena. Dokler je bil trg dovolj majhen in trgovanje utečeno, je ugled (kredit, zaupanje) deloval kot neke vrste pokazatelj, ki je zmanjševal v pogodbi vsebovano tveganje: temeljnega pomena je bila skladnost agentovega obnašanja z načeli trgovske korektnosti, kot jo je potrjevalo dotedanje trgovanje. S povečanjem števila izvajalcev, širšega področja dejavnosti in večje zapletenosti transakcij pa za zmanjševanje tveganja zaradi nesposobnosti poravnave plačilnih obveznosti sam ugled ni več zadostoval. Potrebno je bilo uvesti ukrepe za formalni nadzor. Vse od sejmov v Champagni v 12. in 13. stoletju so k zaščiti lastninskih pravic, izhajajočih iz pogodb, prispevala trgovska sodišča s pomočjo hitrih in neformalnih postopkov, ki so odgovarjala potrebam trgovine in strokovnosti, ki je izhajala iz dejstva, da so razsodniški organ po večini sestavljali trgovci sami. Če so v zadnjem času bodisi raziskave gospodarske bodisi pravne zgodovine obravnavale tematiko z različnimi in včasih nasprotnimi argumenti, bo za zgodovinsko rekonstrukcijo praks trgovskih procesov potrebno še veliko dela in iskanja po arhivih. Na projektu, v okviru Oddelka za ekonomijo in management pri Univerzi v Trentu, so se pričele raziskave o delovanju tovrstnih institucij skozi primer Trgovskega sodišča, ki je med letoma 1635 in 1850 deloval na sejmih v Bocnu, enem najpomembnejših prometnih vozlišč med Sredozemljem ter severno in osrednjo Evropo. Doslej je bil analiziran vzorec približno 750 primerov, ki so porazdeljeni v dve obdobji (1633-1638 in 1697-1701). V prispevku avtor predstavlja nekatere vidike te raziskave in namenja pozornost medsebojnemu vplivu modus operandi ustanove in razvoja političnih in gospodarskih razmer na obravnavanem območju. Ključne besede: trgovina, trgovska sodišča, sejmi, pogodbe, Bocen, Magistrato mercantile 437 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Andrea BONOLDI: "LA PRESTA ESPEDITTIONE DELLE LITI" IL MAGISTRATO MERCANTILE ..., 425-440 FONTI E BIBLIOGRAFIA APB, AMM - Archivio provinciale di Bolzano {APB), f. Archivio del Magistrato mercantile (AMM). 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Littleton, Rothman & Co. 440 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 NAVODILA AVTORJEM 1. Revija ACTA HISTRIAE objavlja izvirne in pregledne znanstvene članke s humanistično vsebino, zlasti s področja zgodovinopisja. Temeljno geografsko območje, ki ga publikacija pokriva, je Istra in mediteranska Slovenija ter vsebine, ki se na podlagi interdisciplinarnih in primerjalnih preučevanj povezujejo s sredozemskimi deželami. Uredništvo uporablja za vse članke obojestransko anonimen recenzentski postopek. 2. Sprejemamo članke v slovenskem, italijanskem, hrvaškem in angleškemjeziku. Avtorji morajo zagotoviti jezikovno neoporečnost besedil. 3. Članki naj obsegajo do 36.000 znakov brez presledkov. Članek je mogoče oddati na e--naslov ActaHistriae@gmail.com ali na elektronskem nosilcu (CD) po pošti na naslov uredništva. Avtor ob oddaji članka zagotavlja, da članek še ni bil objavljen in se obvezuje, da ga ne bo objavil drugje. 4. Naslovna stran članka naj vsebuje naslov in podnaslov članka, ime in priimek avtorja, avtorjeve nazive in akademske naslove, ime in naslov inštitucije, kjer je zaposlen, oz. domači naslov vključno s poštno številko in naslovom elektronske pošte. 5. Članek mora vsebovati povzetek in izvleček. Izvleček je krajši (max. 100 besed) od povzetka (cca. 200 besed). V izvlečku na kratko opišemo namen, metode dela in rezultate. Izvleček naj ne vsebuje komentarjev in priporočil. Povzetek vsebuje opis namena in metod dela ter povzame analizo oziroma interpretacijo rezultatov. V povzetku ne sme biti ničesar, česar glavno besedilo ne vsebuje. 6. Avtorji naj pod izvleček članka pripišejo ustrezne ključne besede (5-7). Potrebni so tudi angleški (ali slovenski) in italijanski prevodi izvlečka, povzetka, ključnih besed, podnapisov k slikovnemu in tabelarnemu gradivu. 7. Zaželeno je tudi (originalno) slikovno gradivo, ki ga avtor posreduje v ločenih datotekah (jpeg, tiff) z najmanj 300 dpi resolucije pri želeni velikosti. Največja velikost slikovnega gradiva je 12x15 cm. Vsa potrebna dovoljenja za objavo slikovnega in arhivskega gradiva (v skladu z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah) priskrbi avtor sam in jih predloži uredništvu pred objavo članka. Vse slike, tabele in grafične prikaze je potrebno tudi podnasloviti in zaporedno oštevilčiti. 8. Vsebinske opombe, ki besedilo še podrobneje razlagajo ali pojasnjujejo, postavimo pod črto. Bibliografske opombe, s čimer mislimo na citat - torej sklicevanje na točno določeni del besedila iz neke druge publikacije, sestavljajo naslednji podatki: avtor, leto izida in - če citiramo točno določeni del besedila - tudi navedba strani. Bibliografske opombe vključimo v glavno besedilo. Primer: (Piijevec, 2007, 219) ali (Pirjevec, 2007). 441 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Celotni bibliografski podatki citiranih in uporabljenih virov so navedeni v poglavju Viri in literatura (najprej navedemo vse vire, nato literaturo). Pri tem avtor navede izključno dela ter izdaje, ki jih je v članku citiral. Popolni podatki o tem delu v poglavju Literatura pa se glasijo: Pirjevec, J. (2007): "Trst je naš!" Boj Slovencev za morje (1848-1954). Ljubljana, Nova revija. Če citiramo več del istega avtorja iz istega leta, poleg priimka in kratice imena napišemo še črke po abecednem vrstnem redu, tako da se navedbe med seboj razlikujejo. Primer: (Pirjevec, 2007a) in (Pirjevec, 2007b). Bibliografska opomba je lahko tudi del vsebinske opombe injo zapisujemo na enak način. Posamezna dela v isti opombi ločimo s podpičjem. Primer: (Pirjevec, 2007a; Verginella, 2008). 9. Pri citiranju arhivskih virov med oklepaji navajamo kratico arhiva, kratico arhivskega fonda / signaturo, številko tehnične enote in številko arhivske enote. Primer: (ARS-1851, 67, 1808). V primeru, da arhivska enota ni znana, se dokument citira po naslovu v opombi pod črto, in sicer z navedbo kratice arhiva, kratice arhivskega fonda / signature, številke tehnične enote in naslova dokumenta. Primer: ARS-1589, 1562, Zapisnik seje Okrajnega komiteja ZKS Koper, 19. 12. 1955. Kratice razložimo v poglavju o virih na koncu članka, kjer arhivske vire navajamo po abecednem vrstnem redu. Primer: ARS-1589 - Arhiv republike Slovenije (ARS), Centralni komite Zveze komunistov Slovenije (fond 1589). 10. Pri citiranju časopisnih virov med tekstom navedemo ime časopisa, datum izdaje ter strani: (Primorske novice, 11. 5. 2009, 26). V primeru, da je znan tudi naslov članka, celotno bibliografsko opombo navedemo pod črto: Primorske novice, 11. 5. 2009: Ali podjetja merijo učinkovitost?, 26. V seznam virov in literature izpišemo ime časopisa / revije. Kraj, založnika in periodo izhajanja: Primorske novice. Koper, Primorske novice, 1963-. 11. Poglavje o virih in literaturi je obvezno. Bibliografske podatke navajamo takole: - Opis zaključene publikacije kot celote - knjige: Avtor (leto izida): Naslov. Kraj, Založba. Npr.: Šelih, A., Antic, G. M., Puhar, A., Rener, T., Šuklje, R., Verginella, M., Tavčar, L. (2007): Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana, Tuma - SAZU. V zgornjem primeru, kjer je avtorjev več kot dva, je korekten tudi citat: (Šelih et al., 2007) 442 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Če navajamo določeni del iz zaključene publikacije, zgornjemu opisu dodamo še številke strani, od koder smo navedbo prevzeli. - Opis prispevka v zaključeni publikaciji - npr. prispevka v zborniku: Avtor (leto izida): Naslov prispevka. V: Avtor knjige: Naslov knjige. Kraj, Založba, strani od-do. Primer: Darovec, D. (2011): Moderna štetja prebivalstva in slovensko-hrvaška etnična meja v Istri. V: Darovec, D. & Strčic, P. (ur.): Slovensko-hrvaško sosedstvo / Hrvatsko-slo-vensko susjedstvo. Koper, Univerzitetna založba Annales, 129-142. - Opis članka v reviji: Avtor (leto izida): Naslov članka. Naslov revije, letnik, številka. Kraj, strani od-do. Primer: Čeč, D. (2007): Nasilne detomorilke ali neprištevne žrtve? Spreminjanje podobe de-tomora v 18. in začetku 19. stoletja. Acta Histriae, 15, 2, 415-440. - opis ustnega vira: Informator (leto pričevanja): Ime in priimek informatorja, leto rojstva, vloga, funkcija ali položaj. Način pričevanja. Oblika in kraj nahajanja zapisa. Primer: Žigante, A. (2008): Alojz Žigante, r. 1930, župnik v Vižinadi. Ustno pričevanje. Zvočni zapis pri avtorju. - opis vira iz internetnih spletnih strani: Če je mogoče, internetni vir zabeležimo enako kot članek in dodamo spletni naslov ter v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran: Young, M. A. (2008): The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). Http://www.trynova.org/ victiminfo/read-ings/VictimsMovement.pdf (15. 9. 2008). Če avtor ni znan, navedemo nosilca spletne strani, leto objave, naslov in podnaslov besedila, spletni naslov in v oklepaju datum zadnjega pristopa na to stran. Če leto objave ni znano, damo v oklepaj leto pristopa na to stran: UP ZRS (2009): Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Znanstveni sestanki in konference. Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm (2. 2. 2009). Članki so razvrščeni po abecednem redu priimkov avtorjev ter po letu izdaje, v primeru da gre za več citatov istega / istih avtorja/-jev. 12. Kratice v besedilu moramo razrešiti v oklepaju, ko se prvič pojavijo. Članku lahko dodamo tudi seznam uporabljenih kratic. 13. Pri ocenah publikacij navedemo v naslovu prispevka avtorja publikacije, naslov, kraj, založbo, leto izida in število strani (oziroma ustrezen opis iz točke 10). 14. Prvi odtis člankov uredništvo pošlje avtorjem v korekturo. Avtorji so dolžni popravljeno gradivo vrniti v enem tednu. Širjenje obsega besedila ob korekturah ni dovoljeno. Druge korekture opravi uredništvo. 15. Za dodatna pojasnila v zvezi z objavo člankov je uredništvo na voljo. UREDNIŠTVO 443 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 ISTRUZIONI PER GLI AUTORI 1. La rivista ACTA HISTRIAE pubblica articoli scientifici originali e rassegne relati-vi alla sfera degli studi umanistici, in particolare la storiografia. L'area geografica di base coperta dalla pubblicazione include l'Istria e la parte mediterranea della Slovenia, nonché tutti gli altri temi che si ricollegano al Mediterraneo in base a studi interdisci-plinari e comparativi. Tutti gli articoli vengono recensiti. La recensione è completamente anonima. 2. La Redazione accetta articoli in lingua slovena, italiana, croata e inglese. Gli autori devono garantire l'ineccepibilità linguistica dei testi. 3. Gli articoli devono essere di lunghezza non superiore alle 36.000 caratteri senza spa-zi. Possono venir recapitati all'indirizzo di posta elettronica ActaHistriae@gmail. com oppure su supporto elettronico (CD) per posta ordinaria all'indirizzo della Redazione. L'autore garantira l'originalità dell'articolo e si impegnerà a non pubblicarlo altrove. 4. Ogni articolo deve essere corredato da: titolo, eventuale sottotitolo, nome e cognome dell'autore, denominazione ed indirizzo dell'ente di appartenenza o, in alternativa, l'indirizzo di casa, nonché l'eventuale indirizzo di posta elettronica. 5. I contributi devono essere corredati da un riassunto e da una sintesi. Quest'ultima sarà più breve (max. 100 parole) del riassunto (cca 200 parole). Nella sintesi si descriveranno brevemente i metodi e i risultati delle ricerche e anche i motivi che le hanno determinate. La sintesi non conterrà commenti e segnalazioni. Il riassunto riporterà in maniera sintetica i metodi delle ricerche, i motivi che le hanno determinate assieme all'analisi, cioè all'interpretazione, dei risultati raggiunti. Si evi-terà di riportare conclusioni omesse nel testo del contributo. 6. Gli autori sono tenuti ad indicare le (5-7) parole chiave adeguate. Sono necessari anche le traduzioni in inglese (o sloveno) e italiano della sintesi, del riassunto, delle parole chiave, delle didascalie, delle fotografie e delle tabelle. 7. L'eventuale materiale iconográfico (originale) va preparato in formato elettronico (jpeg. / tiff) e consegnato in file separati alla definizione di 300 dpi a grandezza desiderata, purché non ecceda i 12x15 cm. Prima della pubblicazione, l'autore provvederà a fornire alla Redazione tutte le autorizzazioni richieste per la riproduzione del materiale iconografico ed archivistico (in virtù della Legge sui diritti d'autore). Tutte le immagini, tabelle e grafici dovranno essere accompagnati da didascalie e numerati in successione. 444 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 8. Le note a piè di pagina sono destínate essenzialmente a fini esplicativi e di contenuto. I riferimenti bibliografici richiamano un'altra pubblicazione (articolo). La nota bibliografica, riportata nel testo, deve contenere i seguenti dati: cognome dell'autore, anno di pubblicazione e, se citiamo un determinate brano del testo, anche le pagine. Ad es.: (Isotton, 2006, 25) oppure (Isoton, 2006). I riferimenti bibliografici completi delle fonti vanno quindi inseriti nel capitolo Fonti e bibliografia (saranno prima indicate le fonti e poi la bibliografia). L'autore indicherà esclusivamente i lavori e le edizioni citati nell'articolo. I dati completi sulle pubblicazioni nel capitolo Fonti e bibliografia verranno riportati in questa maniera: Isotton, R. (2GG6): Crimen in itinere. Profili della disciplina del tentativo dal diritto comune alle codificazioni moderne. Napoli, Jovene. Se si citano più lavori dello stesso autore pubblicati nello stesso anno accanto al co-gnome va aggiunta una lettera in ordine alfabetico progressivo per distinguere i vari lavori. Ad es.: (Isotton, 2006a) e (Isotton, 2006b). II riferimento bibliografico puô essere parte della nota a pié di pagina e va riportato nello stesso modo come sopra. Singole opere o vari riferimenti bibliografici in una stessa nota vanno divisi dal punto e virgola. Per es.: (Isotton, 2006; Massetto, 2005). 9. Le fonti d'archivio vengono citate nel testo, traparentesi. Si indicherà: sigla dell'ar-chivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, numero del documento (non il suo titolo). Ad es.: (ASMI-SLV, 273, 7r). Nel caso in cui un documento non fosse contraddistinto da un numero, ma solo da un titolo, la fonte d'archivio verrà citata a piè di pagina. In questo caso si indicherà: sigla dell'archivio - numero (oppure) sigla del fondo, numero della busta, titolo del documento. Ad es.: ACS-CPC, 3285, Milanovich Natale. Richiesta della Prefettura di Trieste spedita al Ministero degli Interni del 15 giugno 1940. Le sigle utilizzate verranno svolte per intero, in ordine alfabetico, nella sezione "Fonti" a fine testo. Ad es.: ASMI-SLV - Archivio di Stato di Milano (ASMI), f. Senato Lombardo-Veneto (SLV). 1G. Nel citare fonti di giornale nel testo andranno indicati il nome del giornale, la data di edizione e le pagine: (Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009, 26) Nel caso in cui è noto anche il titolo dell'articolo, l'intera indicazione bibliografica verrà indicata a piè di pagina: 445 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 Il Corriere della Sera, 18. 5. 2009: Da Mestre all'Archivio segreto del Vaticano, 26. Nell'elenco Fonti e bibliografia scriviamo il nome del giornale. Il luogo di edizione, l'editore ed il periodo di pubblicazione. Il Corriere della Sera. Milano, RCS Editoriale Quotidiani, 1876-. 11. Il capitolo Fonti e bibliografia è obbligatorio. I dati bibliografici vanno riportati come segue: - Descrizione di un'opera compiuta: autore/i (anno di edizione): Titolo. Luogo di edizione, casa editrice. Per es.: Cozzi, G., Knapton, M., Scarabello, G. (1995): La Repubblica di Venezia nell'età moderna - dal 1517 alla fine della Repubblica. Torino, Utet. Se gli autori sono più di due, la citazione è corretta anche nel modo seguente: (Cozzi et al., 1995). Se indichiamo una parte della pubblicazione, alla citazione vanno aggiunte le pagine di riferimento. - Descrizione di un articolo che compare in un volume miscellaneo: autore/i del contributo (anno di edizione): Titolo. In: autore/curatore del libro: titolo del libro. Luogo di edizione, casa editrice, pagine (da-a). Per es.: Clemente, P. (2001): Il punto sul folklore. In: Clemente, P., Mugnaini, F. (eds.): Oltre il folklore. Roma, Carocci, 187-219. - Descrizione di un articolo in una pubblicazione periodica - rivista: autore/i (anno di edizione): Titolo del contributo. Titolo del periodico, annata, nro. del periodico. Luogo di edizione, pagine (da-a). Per es.: Miletti, M. N. (2007): La follia nel processo. Alienisti e procedura penale nell'Italia postunitaria. Acta Histriae, 15, 1. Capodistria, 321-342. - Descrizione di una fonte orale: informatore (anno della testimonianza): nome e cognome dell'informatore, anno di nascita, ruolo, posizione o stato sociale. Tipo di testimonianza. Forma e luogo di tra-scrizione della fonte. Per es.: Predonzan, G. (1998): Giuseppe Predonzan, a. 1923, contadino di Parenzo. Testimonianza orale. Appunti dattiloscritti dell'intervista presso l'archivio personale dell'au-tore. - Descrizione di una fonte tratta da pagina internet: Se è possibile registriamo la fonte internet come un articolo e aggiungiamo l'indirizzo della pagina web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso: Young, M. A. (2008): The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). (15. 9. 2008). Http://www. trynova.org/ victiminfo/readings/VictimsMovement.pdf Se l'autore non è noto, si indichi il webmaster, anno della pubblicazione, titolo ed even-tuale sottotitolo del testo, indirizzo web e tra parentesi la data dell'ultimo accesso. Se l'anno di edizione non è noto si indichi tra parentesi l'anno di accesso a tale indirizzo: UP CRS (2009): Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche di Capodistria. Convegni. Http://www.zrs-kp.si/SL/kongres.htm (2. 2. 2009). 446 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 La bibliografia va compilata in ordine alfabetico secondo i cognomi degli autori ed anno di edizione, nel caso in cui ci siano più citazioni riferibili allo stesso autore. 12. Il significato delle abbreviazioni va spiegato, tra parentesi, appena queste si pre-sentano nel testo. L'elenco delle abbreviazioni sarà riportato alla fine dell'articolo. 13. Per quanto riguarda le recensioni, nel titolo del contributo l'autore deve riportare i dati bibliografici come al punto 10, vale a dire autore, titolo, luogo di edizione, casa editrice, anno di edizione nonché il numero complessivo delle pagine dell'opera recensita. 14. Gli autori ricevono le prime bozze di stampa per la revisione. Le bozze corrette vanno quindi rispedite entro una settimana alla Redazione. In questa fase i testi corretti non possono essere più ampliati. La revisione delle bozze è svolta dalla Redazione. 15. La Redazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti. LA REDAZIONE 447 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 INSTRUCTIONS TO AUTHORS 1. The journal ACTA HISTRIAE publishes original and review scientific articles from the sphere of humanities, historiography in particular. The basic geographic areas covered by this publication are Istria and Mediterranean Slovenia, as well as other topics related to the Mediterranean on the basis of interdisciplinary and comparative studies. All articles are reviewed. The review process is entirely anonymous. 2. The articles submitted can be written in the Slovene, Italian, Croatian or English language. The authors should ensure that their contributions meet acceptable standards of language. 3. The articles should be no longer than 36,000 characters (without spaces). They can be submitted via e-mail (ActaHistriae@gmail.com) or regular mail, with the electronic data carrier (CD) sent to the address of the editorial board. Submission of the article implies that it reports original unpublished work and that it will not be published elsewhere. 4. The front page should include the title and subtitle of the article, the author's name and surname, academic titles, affiliation (institutional name and address) or home address, including post code, and e-mail address. 5. The article should contain the summary and the abstract, with the former (max. 100 words) being longer than the latter (c. 200 words). The abstract contains a brief description of the aim of the article, methods of work and results. It should contain no comments and recommendations. The summary contains the description of the aim of the article and methods of work and a brief analysis or interpretation of results. It can contain only the information that appears in the text as well. 6. Beneath the abstract, the author should supply appropriate (5-7) keywords, as well as the English (or Slovene) and italian translation of the abstract, summary, keywords, and captions to figures and tables. 7. If possible, the author should also supply (original) illustrative matter submitted as separate files (in jpeg or tiff format) and saved at a minimum resolution of 300 dpi per size preferred, with the maximum possible publication size being 12x15 cm. Prior to publication, the author should obtain all necessary authorizations (as stipulated by the Copyright and Related Rights Act) for the publication of the illustrative and archival matter and submit them to the editorial board. All figures, tables and diagrams should be captioned and numbered. 8. Footnotes providing additional explanation to the text should be written at the foot of the page. Bibliographic notes - i.e. references to other articles or publications - sho- 448 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 uld contain the following data: author, year of publication and - when citing an extract from another text - page. Bibliographic notes appear in the text. E.g.: (Friedman, 1993, 153) or (Friedman, 1993). The entire list of sources cited and referred to should be published in the section Sources and Bibliography (starting with sources and ending with bibliography). The author should list only the works and editions cited or referred to in their article. In the section on bibliography, citations or references should be listed as follows: Friedman, L. (1993): Crime and Punishment in American History. New York, Basic Books. If you are listing several works published by the same author in the same year, they should be differentiated by adding a lower case letter after the year for each item. E.g.: (Friedman, 1993a) and (Friedman, 1993b). If the bibliographic note appears in the footnote, it should be written in the same way. If listed in the same bibliografic note, individual works should be separated by a semicolon. E.g.: (Friedman, 1993; Frost, 1997). 9. When citing archival records within the parenthesis in the text, the archive acronym should be listed first, followed by the record group acronym (or signature), number of the folder, and number of the document. E.g.: (ASMI-SLV, 273, 7r). If the number of the document could not be specified, the record should be cited in the footnote, listing the archive acronym and the record group acronym (or signature), number of the folder, and document title. E.g.: TNA-HS 4, 31, Note on Interview between Colonel Fisera and Captain Wilkinson on December 16th 1939. The abbreviations should be explained in the section on sources in the end of the article, with the archival records arranged in an alphabetical order. E.g.: TNA-HS 4 - The National Archives, London-Kew (TNA), fond Special Operations Executive, series Eastern Europe (HS 4). 10. If referring to newspaper sources in the text, you should cite the name of the newspaper, date of publication and page: (The New York Times, 16. 5. 2009, 3) If the title of the article is also known, the whole reference should be stated in the footnote: The New York Times, 16. 5. 2009: Two Studies tie Disaster Risk to Urban Growth, 3. In the list of sources and bibliography the name of the newspaper. Place, publisher, years of publication. The New York Times. New York, H.J. Raymond & Co., 1857-. 449 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 11. The list of sources and bibliography is a mandatory part of the article. Bibliographical data should be cited as follows: - Description of a non-serial publication - a book: Author (year of publication): Title. Place, Publisher. E.g.: Barth, F., Gingrich, A., Parkins, R., Silverman, S. (2005): One Discipline, Four Ways. Chicago, University of Chicago Press. If there are more than two authors, you can also use et al.: (Barth et al., 2005). If citing an excerpt from a non-serial publication, you should also add the number of page from which the citation is taken after the year. - Description of an article published in a non-serial publication - e.g. an article from a collection of papers: Author (year of publication): Title of article. In: Author of publication: Title of publication. Place, Publisher, pages from-to. E.g.: Rocke, M. (1998): Gender and Sexual Culture in Renaissance Italy. In: Brown, I. C., Davis, R. C. (eds.): Gender and Society in Renaissance Italy. New York, Longman, 150-170. - Description of an article from a serial publication: Author (year of publication): Title of article. Title of serial publication, yearbook, number. Place, pages from-to. E.g.: Faroqhi, S. (1986): The Venetian Presence in the Ottoman Empire (1600-1630). The Journal of European Economic History, 15, 2. Rome, 345-384. - Description of an oral source: Informant (year of transmission): Name and surname of informant, year of birth, role, function or position. Manner of transmission. Form and place of data storage. E.g.: Baf, A. (1998): Alojzij Baf, born 1930, priest in Vizinada. Oral testimony. Audio recording held by the author. - Description of an internet source: If possible, the internet source should be cited in the same manner as an article. What you should add is the website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis): Young, M. A. (2008): The victims movement: a confluence of forces. In: NOVA (National Organization for Victim Assistance). Http://www.trynova.org/ victiminfo/rea-dings/VictimsMovement.pdf (15. 9. 2008). If the author is unknown, you should cite the organization that set up the website, year of publication, title and subtitle of text, website address and date of last access (with the latter placed within the parenthesis). If the year of publication is unknown, you should cite the year in which you accessed the website (within the parenthesis): UP SRC (2009): University of Primorska, Science and Research Centre of Koper. Scientific meetings. Http://www.zrs-kp.si/konferenca/retorika_dev/index. html (2. 2. 2009). If there are more citations by the same author(s), you should list them in the alphabetical order of the authors' surnames and year of publication. 450 ACTA HISTRIAE • 22 • 2014 • 2 12. The abbreviations should be explained when they first appear in the text. You can also add a list of their explanations at the end of the article. 13. The title of a review article should contain the following data: author of the publication reviewed, title of publication, address, place, publisher, year of publication and number of pages (or the appropriate description given in Item 10). 14. The authors are sent the first page proofs. They should be returned to the editorial board within a week. It is not allowed to lengthen the text during proof-reading. Second proof-reading is done by the editorial board. 15. For additional information regarding article publication contact the editorial board. EDITORIAL BOARD 451