ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 ricevuto: 2004-06-15 UDC 343.289(09)(453.1)"16" OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO Alfredo VIGGIANO Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Storia, IT-35139 Padova, Via Capitaniato 3 e-mail: alviggiano@libero.it SINTESI Per ordine del Consiglio dei dieci le cancellerie pretorie - gli uffici dei rettori inviati nelle principali città dello stato da terra e dello stato da mar - vengono chiamate, nel 1607, a inviare nella capitale un dettagliato resoconto dei banditi, a tempo e definitivi, dei condannati alla prigione, dei condannati a morte a partire dal 1600. Nel presente lavoro ci soffermeremo principalmente su tale resoconto, cercando di proporre alcune possibili ipotesi sui motivi che possono aver mosso i go-vernanti ad ordinarlo. Tali temi possono essere analizzati solamente con una ricerca capillare ed estesa ai diversi contesti sociali e istituzionali che ne sono coinvolti. La statistica criminale di cui ci occupiamo rappresenta solo uno dei possibili indicatori di una questione assai complessa. Parole chiave: diritto penale, registro penale, statistica, fonti giuridiche, storia del diritto, Repubblica Veneta, XVII secolo OBSERVATIONS ON CRIMINAL STATISTICS OF THE FIRST HALF OF THE 17th CENTURY ABSTRACT As per the order of the Council of Ten, the chanceries of the magistrates' court -the offices of the rectors sent to the main towns of the Mainland and the Maritime Empires - were instructed in 1607 to send promptly to the capital a detailed and complete report on all bandits, on the criminals sentenced to life in prison, and those sentenced to death from 1600 onwards. The present paper deals primarily with this report, attempting to suggest a few possible hypotheses on the motives that may have induced the authorities to order it. This kind of topic can only be analysed via a probing study involving various social and institutional contexts. The criminal 27 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 statistics under examination represent only one of the possible entrees into this very complex issue. Key words: penal law, criminal records, statistic, legal sources, history of law, Venetian Republic, 17th century Per ordine del Consiglio dei dieci le cancellerie pretorie - gli uffici dei rettori inviati nelle principali citta dello stato da terra e dello stato da mar - vengono chia-mate, nel 1607, a inviare nella capitale un dettagliato resoconto dei banditi, a tempo e definitivi, dei condannati alla prigione, dei condannati a morte a partire dal 1600. Il notaio dello stesso Consiglio dei dieci Giacomo Antonio Zonca verra incaricato a sua volta di raccogliere e organizzare i dati in apposite tabelle.1 Non era la prima volta che ai rappresentanti in terraferma giungeva una simile istanza. Gia nel 1584 una simile istanza aveva raggiunto i rappresentanti della Serenissima nei Domini (ASV, 1). Assai diversi appaiono i risultati: la prima richiesta produrra uno stringato ed incompleto registro che comprende localita per localita i nominativi dei condannati accompagnati dall'ammontare della pena. Molto piu dettagliata la seconda, quella d'inizio Seicento (ASV, 2). Ci soffermeremo su quest'ultima, cercando di proporre alcune possibili ipotesi sui motivi che possono aver mosso i governanti ad ordinarla. Non mi sembra siano affatto scontati i motivi per cui in un'epoca prestatistica ven-gono organizzati ed attivati simili conteggi. Qual era la reale intenzione del Principe? Contare per conoscere? Si, ma conoscere per controllare e per disciplinare, oppure conoscere in modo meno operativo, con una specie di compiacimento per la somma di informazioni che raggiungono gli uffici della capitale, per l'apparente compattezza dei possedimenti territoriali, cosi come si puo contemplare una rappresentazione cartografica celebrativa? Ed ancora, se di volonta di controllo si tratta, l'indagine intende vincolare progressivamente gli ufficiali periferici, oppure segnare un cambio di passo nei confronti di sezioni particolari della societa dello stato da terra assai poco convinte nei confronti (élites cittadine, detentori di giurisdizioni signorili e feudali etc.)? In conclusione, si tratta di un tentativo di controllo tutto interno al sistema costituzionale e giudiziario della Serenissima, o piuttosto di una piu estesa coscienza dei doveri del sovrano nei confronti dei sudditi? Appare evidente che a tali quesiti possa rispondere solo una ricerca capillare ed estesa ai diversi contesti sociali e istituzionali che ne sono coinvolti. La statistica criminale di cui ci occupiamo rappresenta solo uno dei possibili indicatori di una questione assai complessa. Piu che riportare nel dettaglio le cifre, cercheremo di disegnare i limiti di un contesto in cui l'inchiesta si situa. Piu che inseguire le tracce di una assai improbabile 1 Ne ha per primo sottolineato l'importanza Povolo (2000, 135-136), che riporta i dati di Brescia. 28 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 volonta di razionalizzazione degli apparati, proveremo a tratteggiare con molta cautela, le linee ed i meccanismi di un sistema di comunicazione delle notizie, tra centro e periferia, tra differenti forme d'autorita, che investe delicati e complessi meccanismi di rappresentazione dei conflitti. Si tratta di ipotesi che possono avere un qualche interesse rispetto al tema della formalizzazione delle procedure di giustizia - pur nella permanente molteplicita delle tradizioni giuridiche - e, piu generalmente, della legittimazione del sistema istituzionale che sono al centro del trattato di Priori e di questo volume. Un aspetto che puo sollevare qualche interesse e determinato dalle differenti modalita con cui i cancellieri delle podesterie di terraferma comunicano al consiglio dei dieci i risultati della loro ricerca. Anche per questo specifico aspetto la mancanza di un carteggio amministrativo tra le corti di giustizia locali e il Consiglio dei Dieci, o di annotazioni e osservazioni dei ministri, impedisce di andare oltre qualche timida ipotesi. Se riteniamo che l'indagine promossa dal piu importante tribunale dello stato abbia come scopo il controllo e il disciplinamento delle istanze giudiziarie dello stato appare piu che evidente, ad una semplice scorsa della documentazione raccolta, la sproporzione tra le intenzioni e il risultato. Dalle podesterie dello stato da terra non si leva un muro di omerta o un cosciente rifiuto di procedere ordinatamente a all'ordine. Tutti i rettori dei centri maggiori e di quelli piu piccoli accompagnano l'invio a Venezia dei plichi contenti il lavoro dei loro sottoposti con brevissimi e ossequiosi dispacci in cui viene si afferma l'obbedienza al mandato e la prestezza nell'eseguirlo. Per ogni podesteria lo schematico conteggio di Zonca e seguito dai registri originali in cui i cancellieri locali hanno provveduto a raccogliere le raspe, o sentenze. Tali registri non rappresentano dunque una copia letterale delle sentenze, quanto piuttosto un loro riassunto. Ai cancellieri pretori e stato concesso un margine di discrezionalita a tale proposito, un limitato potere interpretativo che rende, da questo punto di vista, tanto difformi le nostre fonti. A Treviso, ad esempio, il locale ministro ha deciso di tra-scrivere le sentenze dimenticandosi di farle precedere dalla data in cui sono state pronunciate: cosa piuttosto importante, come si puo immaginare, se consideriamo i bandi a tempo. Un'imprecisione meditata? Non e dato saperlo. Il medesimo distratto burocrate e tuttavia piu attento quando riporta il resto del dispositivo della sentenza. Piu che alla precisione cronologica e evidente che il cancelliere sia interessato a rendere edotti i governanti delle attitudini verbali o comportamentali dei protagonisti degli episodi di violenza e dello statuto sociale dei soggetti che vi sono coinvolti. Ruggero Bianchin sara condannato al bando da Treviso e Trevigiano, Ceneda e Cene-tese e quindici miglia per un periodo di sette anni. In caso di infrazione del bando servira la Repubblica nelle pubbliche galere con ferri ai piedi per due anni. La sua colpa era consistita nell'aver "bestemiato il Santissimo Nome del Signor Dio e Nostra Donna, dicendo et bestemiando putaña, pota et cospetazo de Dio et pota dela Vergine Maria et proferendo anco parole di dir contro san Paulo molte volte et in diversi modi". 29 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 Il clima bigotto della controriforma e la volontà di controllo e di repressione che a Venezia aveva trovato espressione nell'istituzione della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia (Cozzi, 2000, 65-145), e che aveva attribuito ai rettori dello stato il ruolo di rudimentale polizia laica sopra i costumi (affiancandosi a quella ecclesi-astica, ben più efficace e penetrante) si ripercuote evidentemente nella severità del provvedimento. Quattro anni di bando dalla stessa giurisdizione di Bianchin si troverà a dover scontare tale Paolo Emilio Musini, colpevole di aver insultato l'eccellente dominus Pietro Postumio, e di aver indirizzato parole grosse nella persona del Reverendo Vicario. Per i condannati di Rovigo e il Polesine conosciamo invece la data del proclama della pena e l'occupazione. La società violenta che viene evocata dalle carte è, nella circostanza, composta per la grandissima parte da affittuali o più genericamente villani che hanno scatenato la loro furia contro persone o cose, oppure cappelletti e militari che possiamo immaginare decisi a rivendicare l'offesa al loro onore. Da Padova e da Vicenza, con annesse giurisdizioni, il conteggio di Zonca è reso più rapido dal fatto che i cancellieri locali hanno annotato semplicemente nome e condanna dei rei. Vi sono dunque molteplici modi di sintetizzare le notizie e i dati che compaiono nelle raspe: non doveva dunque essere facile per il segretario del Consiglio dei dieci ordinare sintesi coerenti. Tale irriducibilità ad una logica comune ci pone, almeno indirettamente, la questione della pluralità dei modi di giudicare e di punire ancora presenti a inizio Seicento nei territori da terra e da mar. Indicative al proposito sono le indicazioni che giungono da Creta (ASV, 3). Sappiamo che il controllo dell'importante isola mediterranea da parte di Venezia risale alle origini del XIII secolo. Il gruppo originario di colonizzatori provenienti dalla città di san Marco nel corso del tempo, e soprattutto lungo Cinquecento, aveva smarrito progressivamente i suoi caratteri originari e si era mescolato alle élites locali. Il ceto dei feudati che si era in tal modo definito possedeva ampie ed autonome prerogative giurisdizionali. I conflitti all'inter-no e all'esterno del gruppo erano regolati attraverso la diffusa pratica della vendetta. Si trattava di sistemi di potere e di controllo sul territorio formali e informali che rendevano assai difficile l'opera di controllo dei rappresentanti inviati come rettori a governare quello che con una certa enfasi veniva denominato il Regno. A questo si aggiunga che solo a partire dalla seconda metà del Cinquecento le quattro principali sedi dei podestà inviati da Venezia - Candia, Retimo, La Canea, e Sitia - erano state in qualche modo coordinate e sottoposte all'autorità gerarchicamente superiore del Ca-pitano Generale, residente a Creta. Se scorriamo i dati quantitativi della nostra raccolta possiamo notare come la funzione del Capitano non avesse completamente esautorato le altre istanze giurisdizionali presenti a Creta, la città principale, e nelle altre località. La Cancellería Maggior del Capitano aveva comminato, nel periodo compreso tra 1600 e 1607, settantacinque bandi definitivi 'semplici'. Quarantacinque di questi erano stati formalizzati con "l'Auttorità dell'Eccelso Consiglio di X". I banditi definitivi con 30 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 alternativa della pena di morte erano stati sessantanove, dei quali ben sessantaquattro con delega dei Dieci. Centoventiquattro i banditi a tempo, cioè con bando compreso entro in vent'anni: quarantacinque in forza dell'autorità ordinaria del Capitano, e settantanove in seguito a delega dei Dieci. Delle tre principali categorie di banditi che abbiamo ora elencato, erano stati liberati dal bando prima del tempo, rispettivamente, diciassette, uno, e trentaquattro individui. Ad essi devono aggiungersi nove condannati alla prigione, undici al servizio nelle galere; tre, infine, i condannati a morte. Accanto al potere di punire del Capitano si ponevano altre istanze più tradizionali e più risalenti. Erano infatti attivi nell'isola i tribunali dell'Avogaria di comun e dei Signori di notte. Tali magistrature prendevano il nome, copiavano le procedure, riproducevano con esattezza l'ambito di giurisdizione e il tipo di composizione interna di omonime istituzioni veneziane. E occupavano nel centro principale dell'isola un notevole spazio di giurisdizione. Dalle raspe dell'Avogaria cretese risulta che i banditi definitivi nel settennio abbiano raggiunto il numero di settantatre, contro i trentacinque banditi definitivi con l'alternativa della pena di morte. Diciassette e quattro furono i soggetti liberati, per le due categorie citate, dalla pena del bando. Ben quattrocentoquarantuno risultano invece i banditi 'a tempo', con un'altissima percentuale di liberati prima del termine previsto, centonovantaquattro, e cioè oltre il 40%. In realtà, con effetti come si vedrà assai più gravi sul versante della certezza e della legittimità delle pene irrogate dai rettori, piuttosto che devastanti, almeno per il periodo oggetto di queste note, sotto il profilo del mantenimento dell'ordine pubblico, le statistiche penali del primo decennio dei Seicento ci ricordano l'incidenza comples-siva delle 'liberazioni' di banditi, definitivi e a tempo, in deroga a quanto era stato deciso dalle principali corti di giustizia dello stato. A Padova, nel periodo compreso tra 1600 e 1608, su 35 banditi definitivi da tutto lo stato dalla cancellería pretoria, e cioè l'istituzione giudiziaria sottoposta all'autorità del podestà, e quindi dotata di giurisdi-zione penale sulla città e sul contado per fatti di sangue, sette avevano visto sciolta prima del tempo la condanna che era caduta sul loro capo. Solo 9 dei 163 banditi definitivi con l'alternativa della pena capitale vedranno rimessa la severa punizione che li aveva colpiti. Le statistiche raccolte per la cancelleria prefettizia, vale a dire l'ufficio sottoposto alla giurisdizione del capitano capace quindi di punire uomini d'arme nonché tecnici, funzionari, mediatori legati alla gestione della camera fiscale, ci dicono che su 62 condannati definitivi e definitivi con pena capitale solo due erano stati assolti. Se consideriamo i registri di raspe del Ufficio del Boschetto, ai cui lavori partecipavano attivamente, a fianco del podestà e della corte pretoria i locali notai del maleficio e in cui si giudicava secondo la normativa statutaria locale, rileviamo a proposito delle medesime categorie di banditi, i quali assommavano al numero di 351, che saranno14 i fortunati cui viene reso possibile il ritorno entro i confini in precedenza loro interdetti (ASV, 3). In tutto, sono 32 gli individui, colpevoli dei delitti più gravi e condannati dalla corte più importante dello stato da terra vedranno 31 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 cancellata da un taglio trasversale la sentenza definitiva che li aveva colpiti depositata solennemente nei registri delle magistrature. Se ci spostiamo al di la del Mincio, a Brescia, ci troviamo a valutare un rapporto tra condanna e remissione, assai simili a quelli patavini. Nelle raspe del Maleficio su 1043 banditi tra definitivi e definitivi con l'alternativa della pena capitale 80 saranno 'perdonati' in torno di tempo piuttosto limitato. Per la cancelleria pretoria e per la cancelleria prefettizia le percentuali sa-ranno rispettivamente di 16 su 283, e di 6 su 147 (ASV, 3, b.2). A questi dati po-trebbero essere aggiunti quelli riguardanti i banditi a tempo - e questi potrebbero essere ulteriormente suddivisi tra i condannati fino a dieci anni di bando e quelli cui era stata comminata una pena superiore - ma ai fini del nostro discorso l'impressione di fondo non verrebbe di molto modificata. Ancora pochissimi dati a titolo di assaggio: su 123 condanne al bando ordinate dal Capitano di Brescia 10 saranno rese nulle. Delle 63 condanne irrogate dalla Cancellería pretoria di Padova 9 dei 63 banditi a tempo potranno far ritorno nei territori di san Marco. Solo potendo seguire i diversi fili di tanti percorsi biografici successivi alla remissione della pena si potrebbe avanzare un giudizio ponderato sull'incidenza reale di questo tipo di fenomeno. Tralasciando la questione del destino sociale degli sbanditi, o dei condannati in cerca di liberazione dal bando, appare piu agevole seguire i meccanismi istituzionali e le volonta individuali che possono aver concorso alla cancellazione di quella pena particolare. L'ultimo decennio del Cinquecento vede proliferare le richieste ai capi del Con-siglio dei dieci da parte dei piu svariati attori sociali tese ad ottenere la 'voce' di una li-berazione di bandito. Per restare nell'ambito socioistituzionale e di potere in cui e sorta l'indagine del 1607 puo essere interessante rilevare che molte istanze di quel genere provengono dal mondo degli uffici, della burocrazia minore che svolge le sue man-sioni al servizio dei consigli politici della capitale, dei birri e dei capitani del Consiglio dei dieci, di quell'insieme di figure, cioe, dedicate diversi modi al sistema di repres-sione penale. É, questo, un dato interessante e, per i paradigmi della statualita di deriv-azione weberiana, decisamente contraddittorio. Dentro l'apparato istituzionale opera-vano soggetti che da una parte tessevano la trama dei fermi, degli interrogatori, delle trascrizioni di processi, mandati, sentenze, dell'archiviazione degli atti, dall'altra, per una serie di ragioni, non necessariamente collegate alle pratiche d'ufficio, cercava di approfittare del sistema di deroghe che, nei fatti, indeboliva il sistema politico-giudiziario. La vicenda di Piero Darduino, "humilissimo et devotissimo servo", evocata da una supplica presentata ai Capi del Consiglio dei Dieci nel 1596, merita di essere brevemente tratteggiata (ASV, 4). Agli obblighi connessi alla funzione di Segretario del Senato, una delle massime cariche cui poteva essere nominato un membro della cancelleria ducale (Cfr. Trebbi, 1980, 117-119; Zannini, 1993), Darduino aggiungeva un'altra mansione di altrettanto grave responsabilita. Provvedeva infatti alla formazi-one dei processi condotti con il rito segreto nelle stanze del Consiglio dei dieci, 32 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 "capitando a tutte l'ore alle loro orecchie col mezo della lettura di essi processi, le fatiche che volentieri e con ardentissimo core impiego per ben servirle". Aveva trascorso diciannove dei quarant'anni della sua vita "in cosí laborioso et importante servitio". Chi in quel lasso di tempo aveva frequentato le solenni aule di giustizia dei Dieci avrebbe potuto testimoniare che "non e passato mai giorno che il mio cancello e il mio carico non m'abbi havuto; et molte fiate negl'istessi accidenti del male non ho sofferto contenermi in casa, dubitando mancar al bisogno ch'era di me". Un lavoro indefesso, con ovvie conseguenze sul piano della salute dell'officiale: "da quel lungo travagliare di mente et di corpo col molto scrivere contrassi varie et gravissime in-dispositioni, da parte de' quali non son ancora libero essendo anzi rimasto con una languidissima complessione assai ben palese et conspicua". L'autorappresentazione sofferta di una fedelta indiscussa alla cura delle carte di stato fino al sacrificio della propria individualita e uno dei temi ricorrenti nelle biografíe degli uomini di cancelleria operanti a Venezia tra Cinque e Seicento.2 La denuncia di una precarieta esistenziale, il profilo volutamente defilato, il tono dimesso, costituivano atteg-giamenti che con molta probabilita riflettevano realisticamente una condizione generale e diffusa. "Nella penuria de correnti tempi, circondato da cosí dispendiose av-versita" era stato costretto a contrarre molti debiti. Da quattordici anni percepiva la mediocre cifra di sette ducati al mese, netti dalla decima, e solo in seguito a graziosa concessione del Consiglio dei X con la Zonta, "la dove non v'e altro, non pur secreto, ma ordinario e forse estraordinario della sua Cancellaria che non mi avanzi di provisione havuta". Se si fosse limitato a servire il Senato i suoi utili sarebbero stati ben maggiori. Soltanto una assai remota opportunita - l'aspettativa di un non meglio specificato ufficio che si sarebbe liberato solo di lí a quattordici anni - poteva consentire a Piero Darduino di sottrarsi alla necessita di un progressivo impoveri-mento. Per questi motivi, Darduino implora che i Dieci gli concedano la "liberazione di un relegato a tempo da chi si voglia". Evidentemente gli interessa la monetariz-zazione immediata di quel privilegio. Sa bene che per ottenerlo dovra supplicare che non vengano prese in considerazione due leggi dello stesso Consiglio del 12 settembre 1588 e del 22 settembre 1592 che prevedevano precise limitazioni alla pratica delle concessioni di "liberar bandito". I Dieci non accetteranno di recepire quest'ultima clausola: dovendo ottenere il consenso dei 4/5 dei votanti presenti alla seduta del consiglio, l'istanza di Darduino (che ricevera otto voti a favore, sei contrari, due astenuti) verra rigettata 27. XI. 1596 in Consiglio dei X.3 2 Esemplare a questo proposito gli scritti di Antonio Milledonne, su cui cfr. Galtarossa, 2002, 5-64. 3 Un'altra supplica dimostra quale sia l'emergenza del problema. Allegata a supplica di Marco Dolce capitano del Consiglio dei Dieci che chiede di liberare dal bando Federico Capodilista, condannato dal podestà di Padova il 30 luglio dello stesso anno. Dolce si richiama ad una parte del Consiglio dei X, 1580 (ASV, 5; ASV, 6). Allegata alla supplica è la stampa della parte del 31 agosto 1580: "Perché possono esser usate facilmente diverse fraudi nel modo di che si tiene in conseguir i benefici di libera-tione di bandi, essendosi introdotto che quelli che li dimandano compareno indifferentemente dinanzi 33 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 In realtà al di là della questione intorno alla precisione o all'imprecisione statistica della fonte che stiamo scorrendo appare opportuno porre l'attenzione ai motivi più o meno prossimi che possono averla sollecitata. L'indagine si pone tra due 'correzioni' del Consiglio dei Dieci, quella del 1582-1583 e quella del 1627-1628. È questo un cinquantennio decisivo per la storia di Venezia, sia per quanto riguarda la definizione -verrebbe da dire la sclerotizzazione - degli assetti di potere interni, che per il ruolo de-cisamente e progressivamente minoritario della repubblica nel contesto internazionale. Secondo l'interpretazione che ne ha dato Gaetano Cozzi, le correzioni intendono riportare nel loro alveo originario le competenze giurisdizionali del Consiglio dei Dieci. Tali competenze erano state fissate da alcuni provvedimenti legislativi risalenti al Quattrocento e che si riferivano alle materie di tradimento, di falsificazione monetaria, di controllo sulle Scuole Grandi della capitale, di tutela dei patti che Venezia aveva stipulato con le città della terraferma al momento della conquista.4 La tracimazione del potere d'intervento del Consiglio dei Dieci in territori giurisdizionali appartenenti ad altre magistrature aveva provocato piccole e grandi crisi costituzio-nali. Tribunale e organo di giustizia allo stesso tempo, l'attività del Consiglio, composto da nobili di primo piano, tendeva quasi naturalmente ad allargare le proprie prerogative. Nel corso del Cinquecento tutto ció che riguardava monasteri, boschi e miniere, infrazioni all'ordine etico e religioso della società (bestemmie, sodomia) rientrava sotto il controllo dei Dieci, che attraverso una normativa autonoma aveva proceduto ad istituire specifiche magistrature. Principali interlocutori in terraferma del massimo tribunale veneziano erano i rettori. Anche la figura e la funzione degli ordinari rappresentanti dell'autorità della Serenissima in terraferma erano state investite, nel periodo compreso tra gli ultimi due decenni del Cinquecento e l'inizio del Seicento, di nuove attribuzioni. Terminali di decisioni politiche e normative determinate nei consigli e nei collegi della capitale, i rettori risultavano i collettori di istanze, di gravami e di proteste articolate dai sud-diti delle città e dei territori dello stato con l'intento di raggiungere vogliono la città di san Marco. Collocati in questa prospettiva, podestà e capitani sono chiamati a svolgere un delicato compito di mediazione tra province e capitale (Scarabello, 1981, 485-491). Si tratta comunque di una mediazione particolare: i rettori infatti sono tratti dal corpo ristretto e privilegiato dei governanti della repubblica. La comunicazi-one tra forme di culture politiche e giuridiche che sono chiamati ad assicurare è in un ogni Rettor c'habbia Corte, benché lontano dal luogo ove sia seguito il caso, si che uno ch'abbia ammazzato o preso un bandito in una cittá benché governata da Rettor o Rettori con Corte, overo nel territorio suo, si fa lecito, contra l'intentione delle parti di questo Conseglio in tal proposito andar a farsi dar il beneficio in un'altra cittá, ove non possono esser vedute le informationi che sarebbero necessarie". Solo i rettori con Corte con almeno due assessori potranno concedere simili grazie: in questo modo veniva anche precisata e formalizzata la subordinazione delle podesterie alle maggiori. 4 Sulle competenze dei Dieci e la loro incerta definizione nel corso del Quattrocento cfr. Knapton, 1981,236-260 34 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 certo senso fortemente sovradeterminata.5 Garanti di delicati equilibri, sono posti in una zona di confine costituzionale: da una parte segnano - attraverso rituali di insediamento e di partenza, riti e procedure d'ufficio che si vengono a definire tra tardo Quattrocento e prima metà del Cinquecento (Cfr. Viggiano, 1993) - una 'distanza' tra sudditi e principe, con tutti i doveri di deferenza e di obbedienza ad essa connessi, che solo eccezionalmente puo essere valicata; dall'altra, i rettori sono continuamente es-posti alle pressioni e alle richieste che provengono dalla società locale. A partire dalla seconda metà del Cinquecento, attraverso l'emanazione di norme sempre più dettagliate e attraverso la costruzione di un'immagine coerente del rappresentante della Serenissima in terraferma, i governanti cercheranno di risolvere le incertezze e le ambiguità che ancora caratterizzavano la carica (Povolo, 1997b, 119-120). Tuttavia l'effettiva pratica di governo e le quotidiane fatiche dell'officio, cosí come ci sono rivelate dai carteggi amministrativi, continueranno a riproporre l'oscillazione tra poteri discrezionali e straordinari concessi ai rettori, o direttamente dagli stessi esercitati, e obblighi di attenersi al rispetto dei privilegi e delle autonomie detenute dai corpi locali. Si trattava di un'ambivalenza che aveva le sue origini in un periodo di molto precedente a quello compreso negli anni della nostra statistica,6 ma che si era riproposta con particolare urgenza nella seconda metà del Cinquecento. La risposta veneziana di fronte all'emergenza del banditismo e di una criminalità diffusa e feroce che pareva mettere in discussione la legittimità del suo governo era con-sistita in una sempre crescente concessione ai rettori di giudicare con il rito parti-colare del Consiglio dei dieci.7 Attraverso quella delega anche i rappresentanti della repubblica in terraferma potevano seguire la procedura inquisitoria e segreta tipica del più importante tribunale della capitale. Iniziativa ex officio da parte dei giudici, segretezza imposta ai testimoni, i capitoli di accusa che restavano sconosciuti agli stessi inquisiti, rapidità e informalità del processo, assenza degli avvocati di parte: Venezia estendeva alle zone periferiche del suo dominio un metodo di controllo e di repressione che aveva già accompagnato in diversi contesti l'accentramento (Alessi, 2001). Come tutte le pratiche di potere poteva essere manipolata e utilizzata da parte di quegli stessi soggetti che intendeva colpire. 5 Interessante a questo proposito le osservazioni di Marin Sañudo che negli ultimi anni del Quattrocento visita i domini di terra, accompagnando lo zio Marco investito del carico di Sindaco, cfr. al proposito Cozzi, 1997, 89-90. 6 Si potrebbero citare a questo proposito i diversi provvedimenti del Senato e del Consiglio dei dieci, risalenti agli anni ottanta e novanta del Quattrocento, che attribuivano ai rettori il potere di intervenire con decisione e secondo quanto loro pareva opportuno per scoprire o per reprimere gli autori di alcuni gravi delitti, ai quali poteva applicarsi la categoria sempre piu estensivamente considerata del crimen lesae maiestatis. E vedere come nella stessa congiuntura il complesso sistema d'appello della capitale (Avogadori di comun, Auditori novi, Quarantie) accogliessero le querele di sudditi eminenti della terraferma che protestavano per la lesione di antichi privilegi: cfr. Viggiano, 1994, 473-505. 7 Rilevazioni quantitative e osservazioni su questo momento di svolta della politica penale nello stato veneziano in Povolo, 1980, 154-258. 35 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 Di fatto tra fine Cinquecento e inizio Seicento il sistema delle deleghe ai rettori con il rito segreto, insinuandosi nel fitto reticolo delle conflittualità familiari, delle faide nobiliari, delle tensioni tra comunità rurali e proprietari cittadini, ha colpito soprattutto le giurisdizioni privilegiate delle corti di giustizia ancora operanti, formate da nobili e da giuristi delle città suddite. I componenti dei Consolati di Verona e di Vicenza, l'Ufficio dei Maleficio di Padova ad esempio, vedono diminuire rapidamente il numero di processi su gravi crimini che la consuetudine ha loro assegnato (Povolo, 1980, 154-258). Per privilegio le corti di giustizia veronese e vicentina che abbiamo appena citato potevano partecipare alla formazione dei processi e all'emanazione delle sentenze in collaborazione con lo staff tecnico del rettore veneziano (il gruppo degli Assessori, estranei alla logica di potere cittadina).8 Tale coabitazione veniva fortemente ridimensionata in forza dell'adozione della 'delega con il rito' del Consiglio dei dieci. Ridimensionata, non totalmente cancellata. La diffusione di quella procedura - sia essa sortita da una reale volontà di controllo, o piuttosto necessitata da una funzionale impossibilità a gestire da parte del centro la continua frizione che correva tra i corpi locali dei notai e dei giuristi da una parte, e dei rappresentanti veneziani dall'altra - non risolverà, e per certi versi accentuerà, i conflitti che percorrevano lo spazio territoriale veneto. Il ceto dirigente dello stato veneto come quelli di altre realtà territoriali coeve, italiane e non, disponevano di altri sistemi per raggiungere lo scopo della conser-vazione del bene e delle quiete pubblica. Si poteva infatti ricorrere in casi eccezionali all'intervento delle milizie, degli uomini d'arme (Cfr. Hale, 1987). Più diffusamente i governanti adotteranno l'istituto più consono ad un sistema di controllo dell'ordine pubblico privo di forze di polizia organizzate e ad un sistema giudiziario in cui era molto frequente che gli accusati non si presentassero in giudizio: il bando. Tale istituto poteva comprendere una molteplicità di fattispecie e di applicazioni: a tempo, o definitivo, dal perímetro di una podesteria minore a tutto il territorio dello stato. Il soggetto bandito non poteva rientrare nell'area da cui era stato espulso. In caso d'infrazione, a seconda della gravità del delitto commesso e della pena prevista, il bandito poteva essere condannato ad un periodo specificato di servizio sulle galere veneziane, ad una pena afflittiva e pecuniaria, quindi, secondo una variatissima sequela di possibilità, fino alla pena di morte. Fin qui, almeno formalmente, per i rettori e i loro officiali che dovevano di fatto controllare e gestire questo nodo nevralgico dell'amministrazione penale, i problemi che potevano sorgere nell'applicazione del bando consistevano nell'organizzazione di una struttura burocratica dotata di un minimo di efficienza, capace di registrare le sentenze con continuità, di garantire la trasparenza degli atti nel passaggio da rettore a rettore. Una fittissima e continua attività normativa riguardante il bando aveva caratterizzato l'azione dei governanti veneziani della prima età mo- 8 Per una descrizione delle funzioni dei Consolati e dell'attività degli Assessori tra Cinque e Seicento, cfr. Povolo, 1991. 36 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 derna. Alle prime leggi, risalenti alla prima meta del Quattrocento, erano seguiti aggiustamenti, precisazioni, correzioni di rotta. Sempre piu chiara, riguardo a tale legislazione, appare la coscienza del legislatore della delicatezza dello strumento bannitorio, e la percezione che un crinale sottilissimo divide va la necessita di reprimere dal rischio di una moltiplicazione delle violenze e delle ritorsioni.9 Tuttavia, proprio in quanto l'istituto del bando investiva i ceti di una specie di compito di autotutela, e quindi di fatto legittimava l'uso, sia pur controllato e dosato, della violenza, esso tendeva ad essere uno strumento difficilmente gestibile da parte di chi ere incaricato del mantenimento dell'ordine. Erano infatti i molteplici usi sociali del bando a rendere l'attivita giurisdizionale dei rettori simile alla tela di Penelope. Se cadeva sul capo di un nobile eminente di terraferma il bando poteva scompaginare alleanze e solidarieta, orizzontali e verticali, di clan e di famiglia: favorendo la forma-zione di nuovi ambiti di obbedienza, la ricerca, per diversi soggetti, di un'altra prote-zione. D'altra parte, il condizionamento che giuristi e giurisperiti locali riuscivano ad esercitare sulla fase di formazione dei processo, sui testimoni, sui cancellieri dei rettori veneziani poteva rendere il bando simile allo strumento di una vendetta privata. Inoltre e opportuno ricordare che l'emanazione del bando poteva in alcuni casi prevedere la facolta per i cosiddetti captori e interfettori di 'liberar bandito'. Una prospettiva alettante per molti, che produsse in aggiunta all'amplificazione degli episodi di vio-lenza una mercantilizzazione del bando, gestita da piccole imprese di bounty killer.10 Il 'bando' e il 'rito' del Consiglio dei dieci rappresentavano dunque due modalita di intervento sul terreno dell'ordine pubblico apparentemente agli antipodi. L'adozione del rito manifestava con chiarezza un'intenzione di controllo diretto e deciso; la com-minazione del bando sembrava determinata dall'intenzione di scaricare su diverse fasce della societa il compito di reprimere e controllare. Gli effetti che quelle due pratiche dell'intervento avevano prodotto erano invece molto simili da un punto di vista particolare che vogliamo qui evidenziare: la modificazione e l'assestamento dei codici di comunicazione tra consigli veneziani e rettori e piu in generale tra potere ve-neziano e poteri locali. Nell'indagare i sistemi politici della prima eta moderna e infatti opportuno chiedersi non solo come circolasse l'informazione politica tra i componenti del ceto di governo, ma anche quanto quella stessa informazione fosse influenzata da istanze che provenivano dalle diverse componenti sociali; quanto il flusso di informa-zioni potesse non solo favorire un momento di integrazione, ma anche, al contrario, potesse accentuare 'particolarismi', sensi di appartenenza cetuali e territoriali. L'esercizio della giurisdizione in campo penale e l'istituto del bando in senso specifico erano anche uno strumento per tracciare confini: materiali e simbolici. Stabilire dei limiti e quindi segmentare e circoscrivere una realta sociale, culturale, am-ministrativa, costituisce una pratica di separazione, e quindi puo alimentare resistenze 9 Un ampia disamina delle leggi del secondo Cinquecento in Povolo, 1997b, 153-158. 10 Su questa aspetto ha insistito particolarmente Basaglia (1981, 68-78). 37 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 e conflitti. Allo stesso tempo, proprio questo sforzo di precisazione di linee territoriali, di competenze e di autorita sollecita un confronto tra diversi centri di potere, e quindi favorisce la creazione di nuovi ambiti di legittimita. Evidentissimo appare il nesso previsto da una legge del Senato del 7 agosto 1546 tra uso del bando e definizione del perimetro delle unita amministrative in cui era suddiviso lo spazio territoriale veneto, le 'podesterie'. Nella parte dispositiva della legge, che riguardava la podesteria di Rovigo si precisa: "per autorita di questo Consiglio che il Polesine s'intenda aver li confini come hanno tutti li altri territori nostri, siché ognuno che fosse fuora Stato, over nell'avvenire sara bandito dal detto Polesine et 15 miglia, non possa star in alcun luogo nostro che per la piu breve strada, transversandosi li fiumi, venisse ad essere compreso nel termine delle miglia quindici predette" (ASV, 7). Esigenze di precisione e di esat-tezza che coinvolgeranno negli anni immediatamente successivi all'emanazione della legge appena citata le competenze di rettori, periti agrimensori, giuristi dello Studio patavino chiamati a redigere consulti, magistrature veneziane e componenti delle nobilta suddite. Quella che stiamo ripercorrendo e una vicenda che al lettore d'oggi potra apparire marginale, decisamente capziosa. Non doveva essere cosí per i contem-poranei. Anzi, quell'acribia tanto tenace nel definire limiti e distanze - nel multiforme accavallarsi di tante unita di misure, diverse da territorio a territorio - costituira per lungo tempo un impegno e un cruccio per i rettori dello stato veneto, se, ancora a meta Settecento, Andrea Radi, giudice assessore di primo piano, citera nella sua silloge di casi giudiziari e sentenze, alcuni episodi del tardo XVI secolo. Tra questi spicca la storia di Rodomonte Avogadro nobile bresciano, bandito dalla sua citta e quindici miglia oltre i confini, e ucciso da Aloisio Zen e Bortolo Luzago all'interno della giurisdizione del podesta di Bergamo nella chiesa di S. Pancrazio (Cfr. ASV, 8). Da qui si aprí una disputa interminabile su quale fosse la "via piu dritta", dai locali 'proti' fino ad uno dei piu prestigiosi consultori di cui disponesse la Repubblica, Marc'Antonio Pellegrini, attraverso la suggestiva contrapposizione tra la pratica di chi nella rigida stagione dovra fare i conti con strade che si interrompono o si biforcano, con piu o meno previsti intervalli determinati dai corsi d'acqua, e chi era invece in grado di disquisire elegantemente recuperando dal repertorio giurisprudenziale dei trattati e delle decisiones le autorita di Alberto da Gandino, di Paolo di Castro, di Bartolomeo Cipolla, di Alessandro del Nevo. La statistica da cui abbiamo preso le mosse puo offrire qualche elemento di ri-flessione intorno al rapporto tra potere e societa. Perché vengono richiesti conteggiati e registrati nominativi di condannati: volonta di conoscenza? Se e questo lo scopo principale, perché l'interesse del Consiglio dei dieci si concentra solo su alcuni 'dati', e non si configura e sviluppa secondo una scansione piu articolata? Non e una domanda retorica. Lo stato veneziano non conoscera, fino alla sua estinzione nel 1797, un sistema di indagini continuative sulle condizioni economiche politiche demografiche dei territori soggetti. Territori che, e opportuno ricordarlo comprendevano anche 38 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 l'Istria, la Dalmazia, le Isole Ionie: altre lingue, diverse culture religiose. Le pur inte-ressanti relazioni che i rettori ordinari delle città maggiori alla fine del loro mandato, o i sindaci inquisitori inviati periodicamente e straordinariamente ad indagare sullo stato dell'ordine pubblico, sull'attività giurisdizionale dei rettori o intorno alle incongruenze del sistema fiscale inviano alla capitale, costituiscono certo una fonte importante per conoscere le condizioni economiche, sociali e politiche dei domini. La perspicacia la lucidità dello visione non comporta un'immediata assunzione di res-ponsabilità, non si accompagna ad una sicura disponibilità di poteri operativi. É possibile infatti notare come l'invio di sindaci inquisitori in terraferma, anche in anni assai prossimi a quelli di cui si occupa la ricognizione statistica oggetto del nostro interesse, non sembra accompagnarsi ad una strategia di intervento diretto ed incisivo. Cosí i sindaci inviati in terraferma nel 1620 evidenzieranno con precisione i limiti e le incongruenze dei modi in cui si era sviluppato il rapporto tra province sog-gette e capitale. Allo stesso modo quei magistrati 'straordinari' porranno all'attenzione degli organi centrali di governo casi diffusi di corruzione amministrativa - intacco ai Monti di Pietà delle città maggiori e minori, appalti di dazi marchiati da illegalità, vendita della giustizia in civile e penale, irregolari compilazioni e falsificazione di libri d'estimo, ribadite disobbedienze, palesi o striscianti, al corpo delle leggi della repubblica (ASV, 9). Senza perifrasi i sindaci imputavano disfunzioni e violenze ai componenti dei ceti privilegiati che dai seggi dei consigli civici delle principali città dello stato potevano controllare risorse di potere tanto rilevanti, e ai detentori di giurisdizioni signorili, i quali, con l'ausilio di piccoli eserciti di bravi e banditi di cui disponevano, erano in grado di interrompere la continuità dell'esercizio di funzioni autoritative da parte dei rappresentanti della Serenissima. I dispacci dei sindaci in-viati in terraferma si concludevano sovente con una richiesta di concessione alla loro figura di procedere con 'mano regia' nei confronti di singoli e di istituzioni. Ed era proprio su questo aspetto che il flusso di informazioni conosceva una stasi, e l'idea di una virtuosa omologia tra gli intenti dei governanti che risiedevano a Venezia e le capacità operative dei loro delegati nello stato, si infrangevano. Nulla di clamoroso. Nulla che possa far pensare ad un conflitto di natura costituzionale. Piuttosto, proprio sul versante della comunicazione - al contrario di quanto si era verificato sul piano della descrizione - si addensava una fitta ragnatela di silenzi, di ambiguità, di autocensure. I sindaci che confesseranno di non voler tediare i loro interlocutori con visi-oni anatomiche dei corpi di potere locali eccessivamente dettagliate. Di contro i componenti del senato veneziano o del consiglio dei dieci che faranno cadere nel nulla tutte le istanze che potevano presupporre un cambiamento di marcia (ASV, 9). I modi della comunicazione politica non potevano non essere intaccati da quella specifica dialettica istituzionale, tra opacità e trasparenza. "Non frequentiamo senza necessità cotesto Ecc.mo Senato - cosí esordiva un dispaccio dei Sindaci operanti nel 1620 a Verona, perché sapendo quante sono le sue gravissime occupationi, cono- 39 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 sciamo che non conviene darli superfluo tedio. Attendiamo bene, con ogni maggior sollecitudine all'espeditione de' nostri negotii, perché correndo ormai il terzo mese che si ritroviamo in questa citta e dissegnando di partire tra otto o dieci giorni, per far qualche progresso non vogliamo pretermettere diligentia" per completare le opera-zioni che ci sono state assegnate, e quindi definire l'esazione di 10.000 ducati di vecchi debiti (ASV, 10). Bodin, in un passaggio De la Republique porra la figura del sindaco inquisitore veneziano all'origine, quasi un prototipo, della funzione del commissario.11 Di fatto, nella Repubblica di san Marco, gli ampi poteri ispettivi degli inquisitori non si trasformeranno in poteri di polizia. Si ha l'impressione che i rituali e gli equilibri sempre piu fragili della costituzione repubblicana finiranno con l'affogare, renden-dola sostanzialmente retorica e ornamentale, la funzione del sindacato. Non a caso Marco Foscarini a meta Settecento proporra il rilancio dell'immagine di Venezia nel contesto internazionale e presso i sudditi dello stato da mar - ma il discorso valeva anche per quelli dello stato da terra - attraverso un irrobustimento delle funzioni della magistratura.12 Si tratta di passaggi che mi sembra abbiano attratto assai meno rispetto a quello che meriterebbero l'attenzione degli studiosi. Tornando alla congiuntura di fine Cinquecento e inizio Seicento che qui interessa, un'altra questione che va posta sullo sfondo dell'indagine quantitativa ordinata dal Consiglio dei dieci riguarda il peso e l'influenza determinata sulle pratiche di potere tra Venezia e i domini territoriali dal ruolo giocato dai cosiddetti giovani.13 Accanto alla forte pressione da loro esercitata per spostare la collocazione della Repubblica nel contesto internazionale da una posizione di neutralita, quando non di palese subalternita rispetto alle mire e alle politiche degli Asburgo di Spagna e di Vienna e della Santa Sede, ad una decisa e attiva reazione antiromana e antimperiale, si pone il tentativo di ridisegnare la mappa delle regole costituzionali. Secondo Claudio Povolo il successo del movimento dei giovani ebbe un immediato riflesso sotto il profilo della politica del diritto e promosse nuove occasioni di integrazione tra élites locali e patriziato della capitale. Si profilava in tal modo la possibilita di un intervento repressivo piu mirato e selettivo rispetto al passato (Povolo, 1997b, 176-177). La giustizia punitiva attraverso il processo con il rito del consiglio dei dieci, come dimostra il caso Paolo Orgiano, poteva colpire inesorabilmente frazioni della nobilta suddita. Per quella via tendeva a mutare di segno il senso e la percezione del 'privilegio'; allo stesso modo la pratica delle faide e delle vendette appariva sempre piu delegittimata.14 11 Cfr. in generale e per la citazione di cui sopra il noto saggio di Hintze (1980, 1-26). 12 Marco Foscarini, .. e per un inquadramento dello scritto del futuro doge, Paladini, 2002, 69-71. 13 Cfr. la classica opera di Cozzi (1958), ora ristampata in Cozzi, 1995. 14 Povolo (1992-93, 89-139) collega il violento emergere della faida nobiliare a fine Cinquecento alla perdita di controllo politico da parte degli antichi lignaggi delle citta di terraferma sui consigli civici 40 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 La più complessa articolazione dei rapporti tra capitale veneziana e province rendeva dunque possibile il dispiegarsi di un intervento più continuo ed incisivo da parte del centro. Non cancellava tuttavia - anzi probabilmente finiva col rendere ancora più barocca ed estenuante - la tessitura di un sistema legale caratterizzato da un pronunciato particolarismo, il caratteristico e tradizionale snodarsi delle cause tra corti locali e tribunali veneziani. Il modello repubblicano presupponeva una rete di garanzie: le ampie possibilité di ricorso in appello ne costituivano il segno tangibile. Gli stessi sindaci erano vincolati al rispetto di quelle regole. Nelle loro relazioni finali potevano protestare per la ferita che il sistema degli appelli provocava sulle loro quotidiane fatiche, potevano anche dichiarare apertamente che era proprio at-torno a quei meccanismi, pensati per facilitare il mantenimento della quiete e pro-muovere la fiducia dei sudditi verso una giustizia equa, che cresceva vigorosamente e si legittimava un'idea e una pratica della 'separatezza".15 Le rituali e formalizzate procedure che regolavano l'appello alla magistratura del-l'Avogaria di comun, continuavano a sussistere.16 Attraverso l'invio di una littera gli stessi avogadori erano in grado di bloccare in qualsivoglia fase del loro svolgimento processi che si stavano svolgendo di fronti ai rettori delle città di terraferma assistiti dal loro staff.17 Si trattava di un meccanismo in via di formalizzazione proprio negli anni in cui cade la nostra statistica criminale: i registri di lettere avogaresche appaiono più densi, più frequenti, più ordinati a partire dagli anni novanta del Cinquecento. La loro lettura propone interrogativi sul livello di possibili tensione tra nobili inviati a reggere le città dello stato da terra da una parte e, dall'altra, nobili che occupavano i seggi delle magistrature di controllo della capitale, e più in generale sul rapporto tra tenuta di un sistema giudiziario caratterizzato da un'ampia disponibilité legalitaria e, di contro, tutte le possibilità di manipolazioni cui andava incontro. Con il possibile conseguente rafforzamento di privilegi, di protervie, e con l'offuscamento dell'immagine virtuosa che Venezia voleva trasmettere attraverso l'esercizio della giurisdizione. Il capitano di Brescia Carlo Belegno, probabilmente non gradî l'ingiun-zione avogaresca che lo raggiunse nel corso del suo mandato nel 1596: in forza degli ed in generale sulle risorse di potere locali. La violenza nobiliare, nel Veneto come negli altri stati italiani coevi, appare cosr collegata alla trasformazione del sistema di legittimazione tra capitale e centri soggetti. 15 Cosi lo stesso Povolo (1997) insiste su tale concetto, ad esempio p. 211-212, e, a proposito delle trasformazioni cinquecentesche e primosecentesche: "di fronte all'espansione del centro dominante sul piano penale, i grandi centri urbani dello Stato di Terrafema persero gran parte della loro influenza sui rispettivi territori, che pure formalmente mantennero le antiche suddivisioni amministrative. (...). Era l'antica fisionomia delle antiche istituzioni ad essere ormai mutata e con essa le caratteristiche sociali e politiche dei loro ceti dirigenti", pp. 218-219. Tuttavia l'idea di una separatezza, che Povolo vede connotata in senso antropologico continuó a sussistere, p. 217. 16 Anche se nel passaggio tra Quattro e Cinquecento le prerogative della magistratura erano state limitate, cfr. Cozzi, 1982, 98-100. 17 Sulla redazione di tali 'lettere avogaresche' cfr. l'opera di Grecchi, 1790, I. 41 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 statuti della città, cosí gli avevano ingiunto i magistrati veneziani, non potrai considerare la testimonianza di Paride de Aiardi - uomo d'armi, "miles gravis armature" - perché consanguineo di Lelio de Aiardi accusato principale di un processo causato da un efferato delitto (ASV, 11). Molteplici erano poi le corti di giustizia veneziane cui si poteva adire in caso di controversie civili, su doti, eredità, possesso di beni immobili, usurpo di diritti territoriali. La crescita delle possibilità di ingerenza da parte della capitale in conflitti e microconflitti diffusa in terraferma, si accompagnava, e per molti versi appariva determinata, dal protagonismo di avvocati e procuratori legali che operando a Vicen-za e da Udine, da Padova e da Brescia, da Treviso e da Verona, investivano i magistrati delle corte sovrane di richieste di intervento per correggere l'operato, o provvedere a sollecitare l'inazione, dei rettori. La violenza costituiva spesso l'altra faccia della medaglia di quelle cause. Diritto e illegalità, composizione rituale dei conflitti e aggressioni improvvise, omertà localistiche e istanze di intromissione ri-volte ai consigli della capitale, si susseguivano con velocità e apparentemente senza logica all'interno di una medesima vicenda giudiziaria. Chiarissima testimonianza dell'allargamento della sfera di intervento da parte di Venezia tramite la gestione del sistema degli appelli e insieme di quella che puo essere interpretata come una vera e propria acculturazione politica, di conoscenza dei meccanismi istituzionali e quindi anche dell'eventualità di manipolarli o eluderli, da parte degli operatori della giustizia di terraferma è offerta dalla serie delle suppliche inviate alla Serenissima Signoria.18 Rivelatrici di modi di rappresentazione della realtà politica locale, di forme spe-cifiche di disordine, di corruzione amministrativa, di richieste di legittimità, le suppliche occupano da qualche tempo un ruolo privilegiato nell'analisi dei rapporti tra sudditi e principe negli stati di antico regime.19 L'elementarità del modo in cui vengono elaborate - questo vale per le suppliche alla Serenissima Signoria veneziana, come per altri consimili documenti ad altre autorità degli stati territoriali italiani - sotto il profilo linguistico e della disposizione degli argomenti è per molti versi solo apparente. Lo schema generico del racconto dettagliato di un sopruso cui fa seguito la richiesta di un risarcimento per la lesione dell'onore del singolo o della sua famiglia, manifesta una complessa e molto costruita trama di rapporti politici e sociali, evidenzia campi di tensione diffusi. I procuratori della comunità di Montecchio denunciano, nel corso del 1586 il "Mag.co Sig.r Conte Lelio Gualdo, gentilhuomo principale della città di Vicenza, potente per ricchezze, 18 In questo senso cfr. le lucide riflessioni di Grendi (1989), che pone comparativamente - cercando di comprenderle in termini di 'impatto sulla giustizia centrale' e di 'comunicazione politica' - le lettere anonime, alle suppliche ufficiali, formalizzate nell'enunciazione dei temi, e firmate, e di Preto, nel suo recentissimo volume dedicato al Veneto di antico regime, maggiormente dedicato alle tipologie delle denunce e alla tematica del controllo/repressione (Preto, 2003). 19 Cfr. al proposito i saggi raccolti in Nubola, Wurgler, 2002. 42 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 parenti et adherentie" (ASV, 12). Questi, in diverse occasioni, "con modi tirannici", aveva tentato di usurpare i diritti goduti per concessione veneziana dalla comunita, quali la riscossione dei diritti di decima e l'uso del pascolo. Come intimidazione nei confronti dei suoi oppositori il Conte aveva fatto aggredire Orazio Friziero, "homo del comune", che "per termini di ragione" tutelava gli interessi della comunita. La "que-rimonia" alla giustizia, e cioe la denuncia alla corte pretoria di Vicenza giaceva inespedita ("non si e mai passati pur inanti tanta e la potentia et autorita del ditto Sr. Conte Lelio"). Gli abitanti di Montecchio avevano allora deciso di rivolgersi a Venezia alla Quarantia Criminal, la piu importante corte d'appello con giurisdizione sullo 'stato da terra', ottenendo in risposta un'ingiunzione a loro favorevole, "una parte penale perché sotto gravissime pene non fossero molestati nelli beni e nelle persone". Il Conte, una volta ricevuto il mandato, porse un'istanza alla magistratura delle Rason Vecchie sotto mentite spoglie, usando un prestanome, e fingendo di essere 'uomo' dello stesso comune di cui stava cercando di conculcare i diritti. Grazie alla "santa giustizia" esercitata dai tribunali veneziani, il "tiranno" non era riuscito a raggiungere il suo scopo. Non si era per questo scoraggiato. Con l'assistenza dei suoi procuratori legali Lelio Gualdo si era infatti rivolto al magistrato dei Beni Inculti, rivendicando l'esclusiva sull'uso dei torrenti Gua e Poscola, due corsi d'acqua sfruttati dai comunisti per l'irrigazione di circa duecentocinquanta campi. La sentenza fu in questo caso favorevole al conte. La comunita, che disponeva evidentemente di risorse per soste-nere le spese legali del processo riusci ad interporre appello alla Quarantia. Qui "con larghissimo giudicio fu a favor del comune tagliata la sententia". I giudici veneziani avevano tuttavia posto una condizione: acclarata la protervia del loro potente com-petitore vicentino, gli uomini del comune avrebbero dovuto fornire, entro un limite di tempo stabilito, la prova del loro "lungo possesso". Mentre Sebastiano Scalabrin, uno dei "diffensori" di Montecchio si stava esercitando per ottemperare al mandato della Quarantia, era stato avvicinato da Lelio Gualdo. Il conte nell'occasione aveva cercato di raggiungere un accomodamento con il suo interlocutore, ma Scalabrin non aveva rivolto la minima attenzione alla proposta. A questo punto, esaurite le strategie istituzionali si aprivano nuovi spazi al dispiegamento della violenza. Lelio, sapendo che il difensore della comunita si sarebbe recato a Vicenza "per fare certi conti", organizza meticolosamente un aggressione, demandandone l'esecuzione al cugino, Galeazzo Gualdo e una squadra di bravi. Sulla "pubblica strada", non nel chiuso delle aule di giustizia che obbligava a formalizzare attraverso il linguaggio delle prove legali, del reperimento delle norme consuetudinarie, del rilievo della legislazione veneziana rispetto al dettato degli statuti cittadini, poteva esplicitarsi meglio l'espres-sione del livore sociale del nobile per l'insulto portato al nome e alla funzione. "Can villano ti insegnero io a procedere coi pari miei": e la breve imprecazione dell'onore offeso che Scalabrin riesce ad afferrare prima di essere colpito alla testa e al corpo da colpi sputati da un archibugio da ruota. La descrizione del fatto di sangue da parte dei 43 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 rappresentanti di Montecchio lascia infine spazio alla denuncia delle collusione di potere: impossibile rivolgere querela alla corte del rettore di Vicenza. Troppe sono le collusioni di potere, le amicizie, "parenti et adherentie", che i Gualdo possono vantare. I molti e reiterati delitti da loro commessi, di cui, cosí si afferma, è costellata la recente cronaca vicentina, stanno a dimostrare la sostanziale impunità che accompagna ogni atto dei nobili vicentini. La supplica si conclude con la richiesta di delegare il processo all'Avogaria di comun. Quella che abbiamo appena seguito non è che una delle tante simili vicende di prevaricazione che perviene alla Serenissima Signoria nel periodo di cui ci stiamo occupando. Ci è sembrata in qualche modo esemplare per la chiarezza con cui vengono evidenziati i poli di un contrasto: città e campagna, nobili privilegiati cittadini che godono di diritti signorili nel contado contro 'poveri' villici, etica della violenza del nobile contrapposta al costume pacifico dei componenti della comunità rurale, uso privato e distorto da parte dei Gualdo della disponibilità fornita dalle istituzioni pubbliche cui si oppone la fiducia ribadita dagli uomini di Montecchio. Contrasti che rimandano alla concretezza drammatica di tensioni sociali che attraversano la società veneta tra fine Cinquecento e inizio Seicento, ma che costituiscono anche, ed in questa sede per questo motivo li consideriamo, lo schema elementare di una costruzione culturale. Di un modo di comunicare tra nuovi protagonisti della vita dello stato e poteri centrali (Pezzolo, 1989, 115-146).20 Anche questo tipo di documentazione ve-niva ovviamente attraversata dalla questione del bando e dei banditi: la loro presenza diffusa nei piccoli eserciti di bravi al servizio delle Case aristocratiche tanto spesso ribadita nelle suppliche segna il limite dell'efficacia dell'intervento pubblico, evidenzia zone grigie di frontiera tra legalità e illegalità. Allo stesso tempo, è proprio il capillare radicamento sociale e istituzionale dei banditi, che - questa sembra essere la volontà predominante degli autori di tante suppliche - richiama la Serenissima ad appoggiarsi alle componenti 'virtuose' del mondo della terraferma. Anche da quest'angolo visuale il discorso politico che si sviluppa attorno alla questione del controllo dell'ordine pubblico e specificamente a proposito della legislazione riguardante i banditi puo essere interpretato anche come strumento di ricerca di legittimità da parte di diversi soggetti. Non appare casuale che in quella congiuntura, in un gioco continuo di rimandi tra produzione normativa veneziana e idiomi politici locali, prenda corpo la figura del 'tiranno'.21 La costruzione di un'immagine assolutamente negativa si svilup-pava in tal modo secondo modalità operative tali da consentire alle magistrature vene-ziane crescenti margini di intromissione in molteplici tipi di conflitti che coinvolge-vano le componenti cetuali dello 'stato da terra', ma che pareva altresí capace di 20 Sul nuovo protagonismo delle campagne e dell'organizzazione istituzionale dei comitatini nell'area interessata dal conflitto tra i Gualdo e la comunità di Montecchio cfr. Knapton (1984, 33-115) e Zamperetti (1985, 59-131. 21 Cfr. in questo volume il contributo di M. Vigato. 44 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 permettere ai soggetti politici del dominio da terra di scaricare eventuali responsa-bilita su famiglie ed individui che appartenevano ai medesimi universi territoriali, di partecipare alla formazione di capri espiatori. Meccanismi flessibili che potevano anche favorire nei consigli politici della capitale una piu approfondita conoscenza del sistema di potere delle diverse giurisdizioni disseminate nello stato regionale, e, piu indirettamente, all'istituzionalizzazione, e quindi al sostanziale depotenziamento, della tradizione aristocratica della faida.22 La schematica formalita delle suppliche, la loro redazione e la loro ricezione, alimentavano la ricerca e la rivendicazione di nuove, piu articolate, nozioni di fedel-ta. Nel raccontare l'odissea di aggressioni di cui era stato fatto oggetto, il veronese Francesco Manueli si soffermava sulle responsabilita, gravissime, del giudice del maleficio, Ludovico Agosti (ASV, 13). Costui era infatti "strettissimo parente" di suo suocero, Marco Franco, che occupava un seggio del tribunale del consolato della citta atesina. Per tale via si era creata un'innaturale collusione tra chi avrebbe dovuto garantire l'efficacia operativa della curia del rettore veneziano, e il componente di una magistratura in cui si incarnava il sentimento istituzionale del privilegio e dell'autonomia. Anche in questo caso la scintilla degli episodi di violenza era stata sollecitata da controversie civili in materia di doti, possessioni, ipoteche. L'accusa rivolta al giudice del maleficio non comportava tuttavia una surrettizia delegit-timazione della rappresentanza della Serenissima. Anzi, la disposizione degli argo-menti nel corpo della supplica enfatizzava la necessita di rafforzare la presenza e la funzione della corte del rettore. Marco Franco e i suoi figli Giuseppe e Giovanni, "dediti da fanciulli e nutriti continuamente nella professione delle armi, veramente formidabili appresso ad ogn'uno", dopo una sia pur leggera condanna pecuniaria che era stata loro inflitta avevano "assalito" Francesco Manueli all'interno della stesso tribunale veneziano. Si trattava di un' "aggressione pensatamente e proditoriamente perpetrata", cosí si concludeva la richiesta di intervento del Collegio della capitale, "in tempo e luoco nel quale teneva la pubblica dignita protettione particolare della persona mia et ricevutomi come presentato nel grembo et seno di Rappresentante di Vostra Serenita m'assicurava dell'ingiuria di qualunque empio". Se anche i luoghi del potere potevano essere cosí sfrontatamente umiliati, chi avrebbe garantito ai sudditi la sicurezza all'interno delle loro abitazioni, nell'esercizio del loro negozi? Disciplina della societa, regolata attivita della giurisdizione. Puo apparire perfino superfluo sottolineare che proprio negli anni in cui si va articolando nello stato veneto un nuovo sistema di rapporti tra capitale e province soggette, il modello della controriforma stia operando una ben piu decisa ridefinizione degli obblighi di obbedienza al potere, attraverso una fino ad allora sconosciuta sul foro interno, sulla coscienza dei fedeli (Cfr. Prosperi, 1996). Tornando all'oggetto da cui e partita la 22 Ancora su questo aspetto Povolo, 1997b. 45 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 nostra ricognizione, e forse possibile ipotizzare che l'indagine quantitativa ordinata dal Consiglio dei dieci si sia ispirata ad una delle mirate ricognizioni sullo stato delle anime, o sulla diffusione dell'eresia che caratterizzano l'attivita pastorale e di repres-sione della Chiesa postridentina. Echi sia pur flebili del nuovo dialogo tra potere civile e potere ecclesiastico, e delle contaminazioni culturali che lo accompagnano e di un clima morale che si sta diffondendo, si possono incontrare con continuita nel-l'attivita giurisdizionale delle istituzioni veneziane,23 ed anche nella particolare do-cumentazione che stiamo scorrendo. Sebastiano Sebastiani, civis veronese, denuncia al Collegio veneziano nel corso del 1599 il "mostruoso eccesso" commesso da un suo eminente concittadino Marc'Antonio Vimercati (ASV, 14). Costui era sposato da tre anni con Lucrezia, sorella del supplicante. Un matrimonio umiliante per la donna e per il cognome che portava. In casa con loro viveva ancora l'anziano padre di Marc'Antonio, Giovanni Giacomo, e la sua amante - "una meretrice", cosí nella supplica. La vergognosa unione impediva che il nuovo nucleo familiare fosse allieta-to da "compagnia" e "conversari". Le pressioni esercitate da Vimercati a nome della sorella erano riuscite ad ottenere che il vecchio e la sua amante lasciassero la casa. Lo spirito della vendetta si era presto impossessato dell'animo di Giovanni Antonio, che aveva a sua volta istillato l'"istesso veneno" nella mente del figlio. I due avevano escogitato una congiura. "Figimenti e chimere" diffuse artatamente in citta, "falsis-simi e calunniosi sospetti" di adulterio erano caduti sul capo di Lucrezia, macchiando la fama virtuosa della sua casata. La donna era al secondo matrimonio. Vedova del primo marito aveva da questo avuto un figlio; un altro lo aveva generato con l'attuale consorte, e di un secondo era in attesa, giunta ormai all'ultimo mese di gravidanza. Il racconto di Sebastiano Sebastiani, teso a descrivere un conflitto d'onore, appare improvvisamente ellittico. Temendo il peggio per la sorella, sappiamo che l'ha sottratta all'autorita maritale e l'ha condotta in un'abitazione di Campagna di sua proprieta in "villa di Caprino". Qui era stato raggiunto da alcuni scellerati sicari, i quali gli avevano chiesto di esibire il documento che testimoniava l'avvenuto accordo - secondo quanto Lucrezia e i suoi andavano affermando - tra i Sebastiani e i Vimercati di riportare in citta Lucrezia al momento del parto. Era solo una scusa, un'occasione per finire il compito per cui erano stati arruolati. La donna verra aggredita selvaggiamente, "tigri e fiere" piu che uomini infieriscono su di lei con ottantadue ferite d'arma da taglio. Nella ricostruzione dei supplicanti il crimine ormai trascolora apertamente nel peccato, la difesa esasperata dell'onore si traduce nel piu innaturale degli atti, in una rivolta contro la divinita. Vale la pena di seguire da vicino il documento. L'accorta precisione avvocatesca e la retorica mozione degli affetti che le e collegata finisce col disegnare un quadro corrusco e barocco: "eccesso e sceleratezza, la quale inhoridisce l'animo e quasi agghiaccia i membri 23 Esemplare a questo proposito la ricerca di Cozzi (1991, 7-95), ristampato in Cozzi, 2000. 46 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 di chi l'intende, cosí fa a me credere che l'habbia permesso il S.r. Iddio che nascano questi cosí scelerati e monstruosi huomini per far conoscere che nella fierezza e nella crudeltà ancora più non che nelle altre cose pud avanzare l'huomo le fiere stesse. Cosí da crudelissimo e indiavolato padre è trucidato il figliolo non ancora nato, et nasce senza vita doppo la morte. Cosí da rabioso marito innocente et honesta moglie che pur ha nel ventre l'imagine di quello che li tiene il pugnale nel petto (...) non pud trovar pace negli ultimi singulti". Nel delitto che si è consumato si possono scorgere "tutti i gradi dell'empietà e della crudeltà, il marito ha trucidata la moglie, il suocero la nuora, l'avo il nepote, il padre il figliolo". E tutto questo non aveva ancora placato la sete dei vendetta dei Vimercati. Non un segno di contrizione. In luogo delle "honorevoli esequie con-venienti alla condizione del marito", Lucrezia viene sepolta "senza honore alcuno", collocata in una bara di infima qualità, avvolta nelle vesti del supplizio ancora mac-chiate di sangue. NEKATERI VIDIKI STATISTIKE ZLOČINOV V ZAČETKU SEDEMNAJSTEGA STOLETJA Alfredo VIGGIANO Univerza v Padovi, Odelek za zgodovino, IT-35139 Padova, Ul. Capitaniato 3 e-mail: alviggiano@libero.it POVZETEK Po nalogu Sveta desetih so bili leta 1607 pretorski uradi - uradi rektorjev, poslanih v večja mesta pod oblastjo Beneške republike (Stato da terra, Stato da mar) - pozvani, da pošljejo v glavno mesto natančno poročilo o prestopnikih ter o obsojenih na zaporno in smrtno kazen od leta 1600 naprej. Notar Sveta desetih, Gia-como Antonio Zonca, je bil zadolžen za zbiranje podatkov in njihovo ureditev v za to pripravljene tabele. Ni bilo prvič, da so predstavniki kopenskega dela Beneške republike dobili podoben nalog. Ze leta 1584 so predstavniki gospostev Serenissime dobili podobno zahtevo. Rezultati pa se precej razlikujejo: na osnovi prve zahteve je nastal jedrnat in nepopoln imenik obsojenih po posameznih krajih z navedbo obsodbe. Seznam iz začetka 17. stoletja je bil veliko bolj popoln. Osredotočili se bomo na slednjega, tako da bomo skušali poiskati nekatere možne hipoteze o vladarjevih motivih za naročilo poizvedbe. Razlogov, ki so v obdobju pred razvojem statistike pripeljali do organizacije in izvedbe te vrste štetij, ne moremo vzeti za samoumevne. Kaj je bil vladarjev pravi namen? Štetje zaradi poznavanja stanja? To že, vendar vedenje z namenom nadzora in discipliniranja ali vedenje z neke vrste zadovoljstvom zaradi obilice informacij, ki dosežejo urade glavnega mesta, z na- 47 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Alfredo VIGGIANO: OSSERVAZIONI SU UNA STATISTICA CRIMINALE DEL PRIMO SEICENTO, 27-50 menom navidezne strnjenosti teritorialnih posesti, kot če bi opazovali slavnostno kartografsko upodobitev? Se več, če gre za zeljo po nadzoru, bo namen poizvedbe progresivno zavezati uradnike iz periferije ali označiti spremembo v odnosu do določenih plasti družbe v Stato da terra, ki niso prepričani v mestne elites, nosilce gosposkih in fevdnih jurisdikcij itd. ? Gre torej za poskus nadzora znotraj ustavnega in sodnega sistema Serenissime ali morda za bolj široko zavest o dolžnostih vladarja v odnosu do podložnikov? Očitno je, da lahko na ta problem odgovori le natančna raziskava, ki obsega različne družbene in institucionalne kontekste, vpletene v problem. Statistika zločinov, s katero se ukvarjamo, predstavlja le enega izmed možnih kazalcev zelo kompleksne problematike. Bolj kot natančno predstaviti številke, bomo poskušali očrtati meje konteksta, v katerem se omenjena poizvedba izvaja. Ne bomo le sledili precej dvomljivi želji po racionalizaciji aparata, ampak bomo skušali zelo previdno zarisati smeri in mehanizme komunikacijskega sistema - med centrom in periferijo, med različnimi vrstami avtoritet —, ki vsebuje občutljive in zapletene mehanizme reprezentacije konfliktov. Pri tem gre za hipoteze, ki lahko imajo - kljub stalni mnogovrstnosti sodnih tradicij - nek interes do formalizacije sodnih postopkov in, na splošno, do legitimacije institucionalnega sistema, ki sta osrednja tema Priorskega sporazuma in pričujočega prispevka. Ključne besede: kazensko pravo, kazenski register, statistika, pravni viri, pravna zgodovina, Beneška republika, 17. stol. FONTI E BIBLIOGRAFIA ASV, 1 - ASV, Quarantia Criminal, b. 103. 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