GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 23 - 1 Agosto 1947 Pubblicata da! Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato, delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 G o v e r n o M i ] i £ a r e Ali e a £ o VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 118 (16 H) AMMASSO DEI CEREALI CONSIDERATO che sì ritiene opportuno e necessario dì apportare alcioni emendamenti Iall’Ordine Generale No. ìli (61 G), di data 20 giugno 1947, contenente disposizioni sull’ammasso dei cereali per l'annata 1947 m quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il «Territorio»); IO, JAMES J. CARNES, Coionnelld di Fanteria, Ufficiale Superiore perigli Affari Civili., ORDINO : ARTICOLO I PROROGA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL PREMIO DI SOLLECITO CONFERIMENTO Il termine per la corresponsione del premio di sollecito conferimento di L. 400.—, di cui al No. 2 dell’Articolo VII dell’Ordine Generale No. Ili (61 G), viene prorogato dal 31 luglio al 31 agosto. t ARTICOLO II AGGIUNTA ALL’ARTICOLO III DELL’ORDINE GENERALE No. Ili (61 G) All’Articolo II A, aggiunto coll’Articolo III dell’Ordine Generale No. Ili (61 G) all’Ordine Generale No. 61, va l'atta la seguente aggiunta: «SEZIONE 4. 7 a) I produttori della zona di pianura devono ultimare le operazioni di trebbiatura del grano, della segala e dell’orzo entro il 15 agosto 1947. b) Tale termine, per i produttori della zona di collina è protratto al 31 dello stesso mese. c) I produttori che allo scadere dei termini fìssati non avessero ancora trebbiato i propri cereali saranno denunciati ai competenti Tribunali Militari Alleati per le sanzioni di cui all’Articolo XIV dell’Ordine Generale No. 61». ARTICOLO in ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 28 luglio 1947. 1 JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI POICHÉ’ si considera opportuno e necessario di procedere ad un riordintimento dei ruoti organici e della carriera degli insegnanti elementari nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata (Territorio*); IO, JAMES I. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI E DELLA CARRIERA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modifiche di cui alle sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del «Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 2 Maggio 1947, No. .499» (qui in appresso citato come «detto decreto»), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 142 del 25 Giugno 1947, e concernente un riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari, sono estese, per virtù di questo Ordine, e in quanto applicatali, al Territorio. ' SEZIONE 2 — L’Articolo 10 di «detto decreto» va cancellato e sostituito dal seguente : «Art. 10» E) abrogata la disposizione dell’Art. 9 della Legge l.o Giugno 1942, n. 675, concernente la distinzione delle sedi principali e secondarie». ARTICOLO II DISPOSIZIONI FINALI SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel «detto decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio. SEZIONE 2 — Copia del «detto decreto» è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Sovraintendenza Scolastica del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO III DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST’ORDINE Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall’Articolo 7 di «detto decreto». Trieste, li 24 Luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI DOVUTI PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI PER L’ANNO 1947 Ritenuto opportuno e necessario di modificare per l’anno 1947 la misura dei contributi •ntegrativi dovuti per le tissicurazionk sociali nella parte della Venezia Giulia amministrala dalle Forze Alleate (qui appresso denominata « Territorio »,) IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I ALIQUOTE DEI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL 1947 I contributi integrativi per le assicurazioni sociali dovuti entro il Territorio per l’anno 1947, sono fissati nelle seguenti aliquote della retribuzione calcolata secondo le disposizioni emanate con gli Ordini Generali No. 47 di data 20 marzo 1946 e No. 68 di data 23 luglio 1946 : 1) 5.55% per i lavoratori soggetti all’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti o all’iscrizione al Rondo Speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ; .2) 1.35% per i lavoratori soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ; 3) 0.80% per i lavoratori soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo ; 4) 1.45% per i lavoratori soggetti all’obbligo dell’iscrizione al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ; 5) 4.60% per i lavoratori soggetti all’obbligo dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ; i 4/10 di tale contributo sono destinati al finanziamento della gestione dei sussidi straordinari di disoccupazione disposto con l’Ordine No. 392 (103 C), di data 31 Maggio 1947; 6) 4% per i lavoratori soggetti all’obbligo dell’a&sieurazione obbligatoria contro la tubercolosi. ARTICOLO II ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI CONTENUTE IN PRECEDENTI ORDINI Tutte le disposizioni contenute in precedenti Ordini ed incompatibili con quanto disposto nel presente sono abrogate. ARTICOLO III II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato e le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza l.o gennaio 1947. Trieste, addì 24 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili RIORDINAMENTO DEI «CONSORZI AGRARI» ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare gli Ordini No. 46 e 46 B, di data 26 novembre 1945 risp. 28 agosto 1946, che prevedono il riordinamento dei « cSnsorzi Agrari » nella parte delta Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito de tignata quale " 'Territorio ir); IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I MODIFICHE ALL’ARTICOLO III DELL’ORDINE No. 46 Al primo comma della lettera A dell’Art. ITI dell’Ordine No. 46 va aggiunto quanto segue : «Tre dei membri ohe compongono i Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona, eletti o nominati, dovranno appartenere alle categorie dei coltivatori diretti o prestatori d’opera con la qualifica di mezzadri o coloni parziali». SEZIONE 2. — L’avviso di convocazione'đell’asseml'lea’ generale di cui al penultimo comma della lettera A dell’art. III dell’Ordine No. 46 dovrà venir pubblicato almeno dieci giorni prima in due quotidiani, l’uno in lingua italiana, l’altro in lingua slovena, anziché nei quotidiani «Giornale Alleato» e Glas Zaveznikov», ormai cessati. SEZIONE 3. — L’ultimo comma della lettera A deU’Art. Ili dell’Ordine No. 46 viene modificato nel senso che i membri dei Comitati amministrativi dovranno rimanere in carica un anno anziché sei mesi. Allo stesso comma va fatta la seguente aggiunta : «I Comitati amministrativi di ciascun Consorzio agrario di Zona dovranno adunarsi almeno ogni quattro mesi». ARTICOLO II MODIFICA DELL’ARTICOLO II DELL’ORDINE No. 46 B L'ultima frase della Sezione 1 dell’Articolo II dell’Ordine 46B è abrogato e sostituito da quanto segue : «Ulteriori assemblee generali saranno convocate ogni qualvolta il Comitato Amministrativo lo ritenga necessario, e, in ogni caso, almeno una volta all’anno". Ogni Comitato Amministrativo deve pure convocare senza ritardo l’assemblea, quando De. sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale consorziale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 25 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili AUTORIZZAZIONE PER L’ACCETTAZIONE DI UNA DONAZIONE FATTA ALLA CHIESA PARROCCHIALE DI SAN GOTTARDO Premesso che la Chiesa Parrocchiale dì S. Gottardo in Mariano del Frulli ha presentato domanda per Vautorizzazione di accattare una donazione di beni fatta odia predetta chiesa, dai signori Francesco e Riccardoidetto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Catering ved. Zotti, in Mariano del'Friuli e rispettivamente a Ronchi dei Legionari; Considerato che detta domandili è stata approvata in iscritto dal Presidente della zona di Gorizia; Considerato che non sussiste alcuna obiezione per la. concessione di detta domanda, IO-, JAMES J- ČARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : 1. — La Chiesa Parrocchiale di S. Gottardo in Mariano del Friuli è autorizzata di accettare la donazione dei beni fatta alla predetta chiesa dai Sigg. Francesco e Riccardo detto Enrico Zanetti di fu Giuseppe e dalla loro sorella Caterina Ved. Zotti, seconda la descrizione fatta nell’atto di donazione di data 17 marzo 1947 dal notaio Carlo Mosetti e registrata nel Comune di Gradisca in data 2 aprile 1917, in conformità alle condizioni contenute nel suddetto atto di donazione e senza pregiudizio ai diritti di terzi. Il presente Ordine entra in vigore alla data della sua firma da parte mia. Trieste, 23 luglio 1947. JAMES J. CARNES • Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 420 AUTORIZZAZIONE CONCESSA ALLA CHIESA DI SAN GIORGIO DI BRAZZANO AD EFFETTUARE UNO SCAMBIO DI PROPRIETÀ’ PREMESSO che la Chiesa Parrocchiale di S. Giorgio di Brezzano ha presentato domanda di autorizzazione per la cessione di un proprio immobile in cambio di uno dì proprietà del si gnor ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto, e del signor ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano; e PREMESSO che detta domtmda è stata regolarmente approvata per iscrìtto dal Presidente delia Zona di: Gorizia; e PREMESSO che non sussìste alckma obbiezione all’accettazione della summenzionata domanda; t ICh, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civil’-, ORDINO: 1. — La Chiesa Parrocchiale di San Giorgio di Brazzano è autorizzata ad effettuare lo scambio di un proprio immobile, e precisamente della p. c. 576 del I c. t. e della p. c. 580/1 del III e. t. della P. T. 66 di Brazzano, verso cessione della proprietà dell’immobile p. c. 443/1 e 443/2 formante parte del IX c. t., della p. c. 446/2 formante parte dell’VIII c. r. ed, inoltre, di quella parte della p. c. 446/1 e p. c. 444 formanti parte đell’VIII e XX e. t. della P. T. 240 di Brazzano, iscritto quale proprietà del Sig. ZORZON Luigi, fu Cesare Augusto e del Sig. ZORZON Luigi, fu Giovanni Battista, di Brazzano, secondo la descrizione del piano tavolare del geom. Egidio TOBOS, in data 17 maggio 1946, S. Lorenzo di Mossa. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 23 luglio 1947. JAMES J. CAKNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 425 (225 A) DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI RELATIVE A REQUISIZIONI POICHÉ’ $3 r.tiene opportuno e necessario dì apportare un emendamento all’Ordine No. 225 di data 7 gennaio 1947 che provvede alla disciplina del pagamento delle indennità di requisizione degli autoveicoli requisiti dalle autorità alleale in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qui dì seguito chiamata «Il Territorio»); IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I EMENDAMENTO ALLA SEZIONE 3 DELL’ART. VII DELL’ORDINE No. 223 L’ultima preposizione della Sezione 3 dell’Art. VII dell'Ordine No. 225 del seguente tenore : «Il valore di ciascuna gomma è stabilita moltiplicando il prezzo di listino del 1940 del veicolo per il coefficiente 4.25 e dividendo il risultato per cinque (5)» va cancellata e sostituita dalla seguente disposizione : «Il valore di ciascuna gomma è stabilita in conformità v ai prezzi di listino dei pneumatici di produzione italiana». ARTICOLO II . ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 25 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili AUMENTO DELL’INDENNITÀ’ DI CAROPANE PREMESSO che con l’Ordine No. 367, di data 31 maggio 1947 è stata concessa un'in-denmtà temporanea dì caropcme ad alcune categorie di pensionati e disoccupati, che successivamente è stada aumentata con l’Ordine No. 405 (367-a) di data 28 giugno 1947; RITENUTO opportuno e necessario di elevare, in seguito all’ulteriore aumento del pjrezzo del pane, la misura giornaliera della predetta Indennità temporanea nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, IO, JAMES J. CARNES, Colonnello! di Fanteria,' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I AUMENTO DELL’INDENNITÀ’ Con decorrenza dalla data del presente Ordine, l’indennità temporanea relativa allo aumento del prezzo del pane prevista dall’Ordine No, 367, di data 31 maggio 1947, è stabilita a Lire 18.— giornaliere. ARTICOLO n ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. Trieste, 18 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 428 DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di disporre per una tregua mezzadrile in quella parte della Venezia Giulia che viene amministrata dalle Forze Alleate (qn-i in appressò !designata quale « Territorio »j; IO, JAMES J. CARNES, Coilonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ARTICOLO I DISPOSIZIONI PER LA TREGUA MEZZADRILE SEZIONE 1 — Con la modificazione di cui alla Sezione 2 di questo Articolo, le disposizioni dell’«Accordo per la tregua mezzadrile», di data 24 giugno 1947, concluso in Italia tra la Confederazione Italiana degli Agricoltori, l’Associazione per la Ricostruzione ed il Rinnovamento Agrario, la Confederazione Nazionale dei Lavoratori della Terra e la Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (qui in appresso citato come «detto accordo»), è esteso, per virtù di quest’ordine, a! Territorio. SEZIONE 2 — La disposizione No. 7 di «detto accordo» è cancellata e sostituita dalla seguente: «Ogni eventuale controversia per l’interpretazione ed esecuzione del. presente accordo viene deferita all’Ufficiale Capo della Divisione, per l’Agricoltura del Governo Militare Alleato, il quale giudicherà inappellabilmente come arbitro amichevole compositore senza vincoli di procedura». ARTICOLO II DISPOSIZIONI FINALI SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano ed a Dicasteri, Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla dì quanto contenuto nel detto «decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio. SEZIONE 2 — Copie conformi di «detto accordo», autenticate dall’Ufficiale Capo della Divisione per l’Agricoltura del Governo Militare Alleato, sono depositate presso ciascun uffioio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici - Economici dell’Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono ivi essere liberamente consultate da chiunque vi , abbia interesse. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in • vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Trieste, addi 25 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili PROROGA DEI TERMINI PER L’ALIENAZIONE DELLE FARMACIE PRIVILEGIATE E LEGITTIME CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario prorogare i termini per l’alienazione delle farmacie privilegiate e legittime in quella parte della Venezie! Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui, in appresso•, denominata il « il Territori^»j; IO, JAMES /. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I SEZIONE 1 — II termine previsto dall’art. 374 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato col R. decreto 27 luglio 1934, n. 1263, per la estinzione del privilegio concesso alle farmacie di antico diritto, ai sensi dell’art. 28 della legge 22 maggio 1913, n. 468 è prorogato fino a sei mesi dopo la cessazione dell’attuale stato di guerra. SEZIONE 2 — a) Tuttavia il trasferimento delle formarne contemplate nel comma precedente non può verificarsi, dal 31 maggio 1943 e sirio alla scadenza della proroga, se non a favore di farmacisti regolarmente iscritti nell’albo professionale. b) Nel caso di successione il trapasso della farmacia può avvenire anche ai sensi del secondo comma dell’art. 369 del testo unico delle leggi sanitarie. S c) Inoltre gli eredi del titolare possono trasferire la farmacia a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, ai termini dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868. SEZIONE 3 — E’- del pari prorogato, per lo stesso periodo, il termine stabilito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, per la alienazione delle farmacie legittime ivi contemplate, da parte degli eredi dei relativi titolari. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 26 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Eanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili' PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare de\i provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici in quella parte della Venezia Giulia che'piene, amministrata dalle Forze Alleate (in appresso designata quale « Territario »j; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI SEZIONE 1 — Con le eccezioni e le modificazioni di cui alle sezioni seguenti di questo articolo, il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato di data 1 Aprile 1947 No. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana No. 102 di data 5 Maggio 1947 e contenente i provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici (qui in appresso citato come «detto decreto»), è esteso, per virtù di quest’Ordine, e in quanto applicabile, al Territorio. SEZIONE 2 — L’Articolo 1 di «detto decreto» è soppresso. SEZIONE 3 — a) nel primo comma dell’articolo 3 di «detto decreto» vanno cancellate le parole : «Ferme restando le disposizioni dell’Articolo 1». b) Il secondo comma dello stesso Articolo 3 di «detto decreto» va cancellato e sostituito dalla seguente disposizione : «Per i contratti nei quali nessun accordo sia intervenuto ciascuna delle parti è autorizzata a ricorrere alla commissione agraria mandamentale che decide applicando i criteri stabiliti alla Sezone 3, lettera b) dell’Articolo I dell'Ordine No. 141». SEZIONE 4 — L’Articolo 4 di «detto decreto» è soppresso. SEZIONE 5 — Nel primo comma dell'articolo 5 di «detto decreto» il richiamo ivi contenuto all’Articolo I dello stesso va eliminato. SEZIONE 6 — L’Articolo 9 di «detto decreto» va cancellato e sostituito col seguente: «Art. 9 — La decisione delle controversie relative alla materia regolata dal presente decreto, è deferita al giudizio delle commissioni agrarie mandamentali e di zona istituite a sensi dell’Art. IV dell’Ordine No. 141 di data 3 giugno 1946 le quali commissioni esplicheranno gli stessi poteri e funzioni loro conferiti nello stesso articolo TV». SEZIONE 7 — L’Articolo 10 di «detto decreto» è soppresso. SEZIONE 8 —1 Gli articoli 13, 14 e 15 di «detto decreto» sono soppressi. DISPOSIZIONI FINALI SEZIONE 1 — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel «detto decreto» debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel «detto decreto» può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio. SEZIONE 2 — Copie conformi di «detto decreto» sono depositate presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso gli Uffici Comunali Statistici - Economici dell’Agricoltura (U. C. S. E. A.) del Territorio e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, li 15 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 131 NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI PREMESSO ohe il dott. Mario DEVEGLIA fu nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi e che ora desidera di recedere dalla sua carica; CONSIDERATO che si ritiene necessario di nominare un nuovo Presidente; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO ; ARTICOLO I Il Dott. Mario DEVEGLIA viene, a sua richiesta, dispensato dalla carica di Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi. ARTICOLO II Il Dott. Carlo URSI è nominato Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi in sostituzione del Dott. Mario DEVEGLIA, esonerato dalla carica. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. Trieste, 23 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 132 PROMOZIONE DEL MAGISTRATO DR. BENNO BOSCHINI RITENUTO che l’articolo 139 del vigente Ordinamento Giudiziario 31 gennaio 1941, No. 12 prevede la promozione al grado Vili dei magistrati clie hanno compiuto tfe cmrù^ di-permanenza nel grado IX; • RITENUTO che il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del Tribunale di Trieste, ha compiuto sotto Ha data del 18 giugno 1947 ■[ prescritti tre. anni Si permanenza nel grado IX ed ha perdo diritto alla promozione al grado Vili su conforme parere del Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Trieste; IO, JAMES J. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : 1. — Il Dr. Benno BOSCHINI, magistrato del tribunale di Trieste è temporaneamente promosso al grado Vili a tutti gli effetti con decorrenza 19 giugno 1917. 2. — Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, addì 18 luglio 1917. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 133 NOMINA DI EZIO STIBEL AD UFFICIALE GIUDIZIARIO ATTESO che il Primo Presidente della Corte d’Appello di Trieste ha proposto la nomina temporanea di Ezio STIBEL al posto attualmente Vacante dì ufficiale giudiziari nella Pcéra di Gradisca; ATTESO che si ritiene opportuno e necessari accogliere tal,e richiesta; IO, JAMES I. CARNES, Colonnello di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,, ORDINO : 1) Ezio Stibel, avente i requisiti richiesti, è con il presente Ordine temporaneamente incaricato a fungere da ufficiale giudiziario nella Pretura di Gradisca. 2) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 23 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 134 AUTORIZZAZIONE AL NOTAIO PIETRO FILIPPUTTI AD ESERCITARE TEMPORANEAMENTE A TRIESTE CONSIDERATO che vi è un posto vacante nel Distretto Notarile di Trieste, che si ritiene opportuno di coprire; i CONSIDERATO che a tale posto aspira il notaio Pietro FILIPPUTTI, già esercente a Pola, regolarmente iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, in base a DecretoI del Primo Presidente della Corte d’Appello di Trieste di data 15 luglio 1946, IO, JAMES J. CARNES, Colonnelle) di Fanteria, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : 1) Il Dott. Pietro FILIPPUTTI viene con il presente autorizzato ad esercitare tempo-neamente il suo ufficio di notaio a Trieste. 2) Il suddetto dovrà, nel termine di giorni 30 dall’entrata in vigore del presente Ordine, curare la registrazione senza spese dell’Ordine stesso ai sensi dell’Articolo 18, No. 3 della legge 16 febbraio 1913 No. 89, adempiere le altre formalità di cui ai numeri 4 e 5 del citato Articolo ed aprire un ufficio nella sede temporanea. 3) Avendo il nominato già depositato la cauzione prescritta dalla legge per i notai, è dispensato dal prestare altra cauzione per il temporaneo esercizio al quale è ammesso con il presente Ordine. 4) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Trieste, 25 luglio 1947. JAMES J. CARNES Colonnello di Fanteria Ufficiale Superiore per gli Affari Civili P ARTE II Ordine Amministrativo di Zona N. 82 NOMINA DI FRANCESCO PARISI ALLA COMMISSIONE CENTRALE D’APPELLO PER LA DIREZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI POICHÉ’ con Ordine amministrativo di Zona No. 70 del 25 'aprile 1047 il signor Pino PARISI venne nominato membro della Commissione Centrale dì Appello per la direzione di certi Albi Commerciali istituita coni Ordine No. 237 del 13 ottobre 1946, e POICHÉ’ si rende ora necessario sostituire il predetto signor Pino Parisi che si è dimesso per essersi dovuto trasferire ad altra, località, IO, A. H. GARDN'ER, ten. col. R, A., Commissario della Zona di Triestet valendomi del potere conferitomi dall’art. Ili dell’Ord.ne No. 237 del 13 ottobre 1946, ORDINO : • 1. — Il Sig Francesco PARISI è nominato membro della Commissione Centrale di Appello per la Direzione di certi Albi Commerciali al posto del Sig. Pino PARISI. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 22 luglio 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona - Trieste Ordine di Zona N. 141 NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLE PERSONE LICENZIATE PER MOTIVI POLITICI PRECESSO che con Ordine Generale No. 98 del 26.4.1947 T Ordina Generale No. 60 del 27.5.1946 è stato modificato; CONSIDERATA ora la necessità di nominare ili Presidente e i Membri della Commissione di Zona per la valutazione delle condizioni} delle person\e licenziate per motivi politici; IO, FRED 0. MAVIS} Ten. Col. Fani., Commissario dii Zona per 1/joi Zona di Gorizia; ORDINO ; 1. — Le seguenti persone sono con ciò nominate, rispettivamente Presidente e Membri della Commissione di Zona di Gorizia come costituita in base all’Ordine Gen. n. 60 modificato dair’Ordine Generale n. 98: » 1. Presidente : Dott. HUGUES Guido 2. Membri : Dott. SALIS Aldo — Dott. RAKUSCEK Alfonso 3. Membro suppl. : Aw. DEVETAG Cesare. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Gorizia, 26 giugno 1947. FRED O. MAVIS, Ten. Col. Fant. Commissario di Zona • Gorizia VOLUME II Gazzetta N. 23 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE . PARTE I « Comando di Trieste Ordine Generale pag. No. 113 (16 H) Ammasso dei cereali ................................. 761 Ordine No. 414 Riordinamento dei ruoli organici e della carriera degli insegnanti elementari ............................................. 762 No. 416 Determinazione dei contributi integrativi dovuti per le assicurazioni sociali per l’anno 1947..................................... 763 No. 418 (46 C) Riordinamento dei Consorzi Agrari.................... 764 No. 419 Autorizzazione per l’accettazione di mia donazione fatta alla chiesa parrocchiale di San Gottardo..................... 765 No. 420 Autorizzazione concessa alla Chiesa di San Giorgio di Brazzano ad effettuare uno scambio di proprietà ................. 765 No. 425 (225 A) Disposizioni complementari relative a requisizioni . 766 No. 426 (367 B) Aumento dell’indennità di caropane ................. 767 No. 428 Disposizioni per la tregua mezzadrile .................... 767 No. 429 Proroga dei termini per l’alienazione delle farmacie privilegiate e legittime.........:................................... 769 No. 430 Provvedimenti in materia di affitto di fondi rustici...... 770 No. 131 Nomina del Presidente della Commissione per la fissazione dei prezzi ...................................................... 771 No. 132 Promozione del magistrato Dr. Benno Boschini................ 772 No. 133 Nomina di Ezio Stibel ad ufficiale giudiziario.............. 772 No. 134 Autorizzazione al notaio Pietro Filipputti ad esercitare tempo - raneamente a Trieste ........................................ 773 PARTE II Zona di Trieste Ordine Amministrativo di Zona No., 82 Nomina di Francesco Parisi alla Commissione Centrale d’appello per la direzione di certi albi commerciali................ 774 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 141 Nomina della commissione per la valutazione delle condizioni delle persone licenziate per motivi politici ................ 775