III. ANNO. Sabato 10 Gingno 1848. - 33 - 34. Fondazione del porto franco e deli'Emporio ' di Trieste. E'la e cosa sorprendente coine gli atti che fonda-rono 1'emporio ed il porto franco di Trieste (facciamo queste distinzioni perche nella generale credenza che I' uno sia ideutico nell' altro, le patenti che lo fondarono suno difficili ad intendersi) sieno divenuti si rari, che inutilmente cercati per lungo tempo, fu ventura il ricu-perare quello che primo apri fra noi la via al commercio, e che fu creduto dichiarasse Trieste porto franco. Lo abbiamo pubblicato nel primo volume di questo Giornale a pagina 282 nel suo testo originale che fu in te-desco, unendovi traduzione privatissima. Non sappiamo quale condizione politica sia desti-nata per Trieste, non sappiamo se sara in condizione di Comune'semplice, di Municipalita o di Provincia; noi per amore di questa terra e di questa famiglia desideriamo che sia in condizione di provincia, perche seguendo il pensamento ed il giudizio dei nostri, la fusione di Trieste con altre provincie-Stati ne porterebbe di conse-guenza fusione di condizioni politiche ed economiche, e se non cessazione di quella posizione che un tempo di-cevasi privilegiata, che poi si disse eccezionale, almeno difficolta gravissima. Imperciocche e cosa ben diversa negli effetti il riconoscere che una condizione generale di provincia sia comune anche a noi, ed il farsi a chie-dere eccezioni e dispense, sempre odiose in un sistema costituzionale d' impero, ed il sostenere la posizione diversa da altri Stati comprovinciali, come frutto di propria costituzione provinciale alla quale ne conviene, ne si vorrebbe rinunciare. La saviezza, l'amor patrio, ed aggiungiamo ancora la virtu di quelli che sono chiamati a consultare la cosa pubblica, ed a far valere le nostre migliori condizioni, decideranno dei destini di Trieste; perche conoscendo pe-riclitante la condizione di porto franco nell'attuale sistema di pubbliche liberta, sapranno avvisare a quelle condizioni di pubblico governo provinciale che giovino a salvare il meglio che si puo delle condizioni di emporio, e fidiarno che in cio fare 1* amore di questa patria, il desiderio di sua futura prosperita, vinca quelle naturali propensioni alla propria persona, al proprio četo, alla propria stirpe, che sono si facili nell' uomo, per sotto-porle a cio che e di salvezza pubblica presente e ventura. Noi non vorremmo risolvere la questione se le condizioni di emporio, se le condizioni di porto franco si possano collocare fra le condizioni pubblico-politiche di Trieste; questo giudizio Io lasciamo ad altri piu valenti nel diritto pubblico; noi vi diamo soltanto i materiali. La prima patente del 2 giugno 1717 riguardo soltanto il commercio non il porto franco, non riguarda soltanto Trieste, ma tutte le spiaggie austriache deli' A-driatico, la provincia deli'Austria interiore; essa e piuttosto una manifestazione deli' Imperatore di voler aperti i mari, di voler attivati il commercio e 1' industria, e di volerli proteggere anche colla forza contro quelli che pretende-vano il mare non libero alla navigazione degli Austriaci. Fu equivoco il dire che 1' Imperatore avesse con questa patente dichiarato Trieste porto franco, equivoco occasionato dal leggersi in patenti posteriori qualcosa che poteva ingenerare credenza. La patente del 1717 ne e prova chiarissima, e meglio il dispaccio del 21agosto 1717 al Consiglio di Trieste col quale si chiedeva ove meglio convenisse fondare il porto franco, dispaccio che diamo qui per intero — " Carlo ecc. „ Onesti, dotti, fedeli, diletti! Vi e gia notorio come noi abbiamo graziosamente risolto d' introdjurre una libera navigazione, e universale commercio nei nostri porti marittimi. Ora noi per promovere questa principal opera tra lo altre per stabilimento e pubblicazione d'un porto-franco, faremo spedire quanto prima per li nostri porti marittimi una Patente. „ Pertanto avrete voi da spedire qui senza dimora 1' informazione, e buon parere, in qual luogo fosse piu comodo di fare il porto-franco? E che sorte di privilegi fossero di concedergli per dar maggior adito ai forastieri di venire cola? A quanto per cento si potessero tansare le merci che si vendessero? Non meno ancora e da ri-flettere ai mngazzini per le merci estere, e paesane, come ancora ai mercanti foresti, che venissero, e manufat-turisti, e non meno a un banco sufficiente, accio i mercanti esteri e paesani nel consegnare le loro merci ed altre cose potessero senza dilazione levare il contingente denaro, e quali potessero essere gli assicuratori? Pari-menti per i naufragi come venisse praticato in quelle parti, a chi fosse solito di consegnare la roba ricupe-rata, e verso quali condizioni? Similmente, che sorte di compagnia, ed in che modo fossero distabilire? Che potessero sole prender le merci che andassero qua e la? Insomma informare tutto quello che potesse servire alla promozione del libero commercio, poiche cosi ecc. „. II Consiglio di Trieste corrispose perorando in fa-vore della propria citta, ed anzi invio oratore alla Corte Gabriele de Marenzi che sostenne la causa di Trieste con tutto calore. Fu allora che venne incisa in rame certa tal quale pianta di Trieste, colle profondita deli' acqua; ed il rame esisteva od esiste tuttora nella famiglia de Costanzi. Nel di 15 maržo 1719 1'Imperatore emanava patente, ma questa non era ancora la patente del porto franco, era una ripetizione della patente del 1717, e cre-diamo meno necessario di pubblicarla oggidi. Questa ri-guardava 1' emporio, tanto e vero che tre giorni piu tardi si emanava la patente del porto franco, ne potrebbe mai supporsi che questa patente fosse preparata in questi tre giorni soltanto, quasi fosse pentito della patente ante-riore. Ecco il testo della prima legge sui porto franco, di quel porto franco che venne dapprima conceduto a tempo e che per patenti successive venne dato a perpetuita. Se piace a Dio daremo pubblicita anche a questi atti; in oggi speriamo che questa prima patente possa soddisfare al desiderio dei molti che delle cose nostre hanno desi-derio. " Noi Carlo VI ecc. ecc. A tutti e cadauno dei nostri fedeli, siano incoli o sudditi, di qualunque dignita, stato, officio, grado superiore od inferiore, che abitano e posseggono od in futuro abiteranno e prenderanno domicilio nei nostri Regni ereditari, Principali e Paesi, cioe nell' Ungheria, Boemia, Dalinazia, Croazia, Slavonia, Ser-via ed altri nostri conquisti, come pure nell'Austria, nel Tirolo, nella Stiria, nella Carinzia, nel Carnio, in Gorizia, in Gradišča, in Trieste, in Fiume, ed in tutte le altre provincie e porti di mare deli'Austria interiore, annunciamo la nostra grazia Imperiale e Principesca ed ogni bene. E facciamo loro sapere che nella pace teste conchiusa colla Porta Ottomana, ad oggetto di avviare commerci e navigazione vicendevoli, e di promuoverli con effetto, abbiamo conchiuso un trattato speciale nel di 27 luglio del 1718; ed avendo anche prima di que-sto pubblicate le patenti stampate del 2 giugno 1717 e recentemente del di 12 maržo di quest' anno, ad oggetto di avviare un commercio generale, precipuainente tra la Cristianita ed i nostri Regni, Principati e provincie ere-ditarie, specialmente mediante la navigazione dei nostri porti di mare deli'Austria interiore; in oggi facciamo nota la nostra volonta Imperiale e Principesca, e sulle proposizioni da noi richieste con ogni esame di circo-stanze, abbiamo decretato quanto segue: „ I. Accordiamo ampla abitanza e libero esercizio di commercio, di manufatture, di opifizi, a tutti gli stranieri trafikanti, proprietari di navi, manifattori, ed altri artieri che per cagione di commercio desiderano e vogliono mi-grare e prendere fissa stanza nei paesi deli'Austria interiore, non soltanto in Portore e nel Vinodol, ma in qualsiasi altra citta, borgata, terra e borgata deli'Austria interiore, dove e come meglio loro piace, assicurando loro la protezione occorrente ai commerci ed alle industrie. „ II. Abbiamo provveduto perche le strade regie sieno migliorate, regolate, e disposte in modo che sieno atte a promuovere il commercio ed al trasporto delle mercanzie secondo gli usi e consuetudini mercantili, e verra provveduto perche sieno fatte praticabili e sieno conipiute, quanto prima, e che vengano mantenute tali anche in futuro, Ed e percio che colle presenti concediamo fa-colta a tutti i negozianti e mercatori di approdare nei nostri porti e fiumi, deli'Austria interiore e stati ereditari senza qualsiasi Salvocondotto, senza qualsiasi licenza speciale o generale, tanto con navigli propri, che con navigli noleggiati, caricati o vuoti, con qualunque siasi effetto, robe e cose mercantili, di farvi stazione e di ripartirne per dove vorranno. „ III. A tale oggetto dichiariamo clementissimamente colle presenti temporaneamente porli franc/ii le due nostre citta sulFAdriatico, Trieste e Fiume, nelle quali tutti i trafficanti esteri che approderanno nei porti franchi po-tranno acquistare in grandissima parte di prima mano, e per conseguenza con grande loro guadagno quegli effetti dalle nostre provincie ereditarie, che prima dovevano provvedere di seconda, terza, quarta e quasi quinta mano, ed avranno facile occasione di trovare ulteriori ac-quisti. „ IV. Abbiamo per cio non solo provveduto a maggiore sicurezza e promozione di cose siffatte, per 1' or-dinamento speciale e costruzione di durevole contumacia; ma abbiamo conceduto e portiamo a pubblica conoscenza le seguenti speciali liberta concedute ai detli due porti franchi di Trieste e di Fiume, cioe: „ 1. Ogni trafficante, capitano di nave, patrono, ed altri siffatti possono antrare liberainente, senza impedi-mento, senza oneri nei porti franchi, ed uscirne; com-perare e vendere merci ed effetti, caricare e scaricare tanto personalmente che mediante agenti e fattori, come meglio e piu comodo sembrera loro; senza che per la loro stata, per P arrivo o per la partenza abbiano a pa-gare qualcosa ai nostri officiali a titolo di protezione, e pel cosi detto Regale, e per altro titolo qualunque nome possa avere; ne dovranno pagare per titolo di introdu-zione Ceccettuata la solita gabella tollerabile moderata secondo tariffa) piu che mezzo per cento di Consolato, e di cosi detta gabella di Ammiragliato delle merci ed effetti venduti o permutati, e questo secondo stima che ne fara il presidente del Consolato, od un consigliere del Tribunale Cambiario in concorso di una persona di quella nazione alla quale appartiene la nave giunta, e sulla proporzione della vendita o della permula effettiva, per modo che il non venduto o non permutato possa esportarsi senza alcun aggravio. „ 2. Le navi stazionate in ambedue i suddetti porti-franchi, e le navi che viaggieranno sotto nostra bandiera e con nostra patente goderanno della protezione e sicurezza imperiale e principesca assicurate colle anteriori patenti, contro ogni attentato, per modo che noi tratte-remo la nave che esercitasse forza o si arroga giurisdizione, il capitano, il patrono, i marinai, siccome pirati, perseguiteremo a terrore i loro complici, celanti e presta aiuto, li piglieremo insieme a tutte le loro navi e merci, e tutte le loro navi e merci predate e condotte in altri porti, per essere restituite queste alla parte dan-neggiata, e procureremo a questa indennita od altra con-veniente soddisfazione. • „ 3. Affinche ogni trafficante e negoziante nei sud-delti porti franchi possa provare la migliore sua conve-nienza in un modo o nell' altro, permeltiamo ad essi ne-gozianti tanto indigeni che stranieri di depositare le loro merci scaricate, negli empori camerali esistenti o futuri di Trieste e di Fiume, verso corrisponsione di propor-zionato affitto, e di lasciarli depositati nove mesi; e se nel frattempo gli empori si empissero di merci, di col-locarle e depositarle in časa ivi prossima, ovvero in emporio pri\ato, sotto due chiavi, una delle quali stara in mano del Console ivi residente, 1' altra in mano del proprietario della merci; e ne il Console, ne il proprie-tario prima dello scorrere dei nove mesi saranno tenuti di pagare gabella qualsiasi delle merci depositate. A tale oggetto vogliamo e clementissimamente permettiamo che siffatte merci vengano tassate dal Console o da un Con-sigliere del Tribunale Cambiario aggiuntivi negozianti, cioe il proprietario della merce, ed altro della stessa na-zione; ed in altro modo non sieno tassate le merci. E sara del pari loro libero nei nostri Stati di compe-rare le meici al prezzo piu basso che potranno, e di ri-venderle ad altri negozianti esteri al prezzo piu alto che sara possibile, di introdurne secondo la disposizione di chi traffica, di venderle comodamente la da dove la nave ricaricata di altre merci vuole partire, o dove al patrono di nave si presenta occasione di navigare pili oltre, ed il venditore non trova pronto il compratore; ma che per-altro sia sempre provveduto del necessario danaro. „ 4. Procuriamo, ed agevoliamo che nei due porti-franchi fra breve sia banco o societa sufiiciente di si-curta, tanto per le navi che arrivano, che per quelle che partono, ed il quale dia anticipazione per tempo deter-minato sulle merci di importarsi o depositate in giusta proporzione del capitale. „ 5. Permettiamo clementissimamente ai trafficanti e negozianti che viaggiano pei portifranchi suddetti, o piu oltre nei nostri Regni, Principati e Stati ereditari, e vo-lessero ferinarvisi e negoziare, di non essere giudicati che dal giudice speciale che delegheremo e dal Tribunale Cambiario, eccettuate le cause che riguardassero la gabella od i dazi regi, ed i defraudi di queste, le quali cause verranno inquirite e giudicate secondo giustizia dal nostro Ricevitore e Controllore e dali' Aggiunto fi-scale deputato nei nostri luoghi. Le procedure negli af-fari mercantili e cambiari saranno definite sommariamente, celeremente, e senza protrazioni. „ 6. I suddetti trafficanti, edificando čase o botteghe fuori od entro le mura delle citta di Trieste e Fiume, e volendo prendere in queste domicilio non dovranno essere molestati nelle persone e nelle cose; ne le loro čase e le loro botteghe aggravate contro equitž. „ 7. Nascendo guerra, che Dio tenga lontana, per la quale i trafficanti abitanti nei portifranchi suddetti do-vessero lasciare i principati e paesi delfAustria inferiore, concediamo loro, ai fratelli e servi di vendere entro un ' anno i loro beni e mercanzie, o di prenderle seco; ne verranno arrestate le loro navi ed effetti nei paesi delfAustria interiore; molto meno verranno colpiti da rappre-saglie; ma anzi gli autori di simili attentati verranno perseguitati dinanzi ai Tribunali, e castigati secondo le circostanze delle cose, affinche 1' innocente non soffra pel reo. „ 8. In caso di naufragio che patissero i negozianti sulle spiaggie del nostro mare Adrialico, ne il fisco nostro, ne alcuno dei nostri sudditi potra appropriarsi le cose gettate dal mare, ne gli effelti mercantili e merci ricuperate dal naufragio, ma le cose gettate o ricuperate dovranno restituirsi ai naufragi od ai loro eredi. „9.1 trafficanti nei suddetti due porti saranno im-muni dali' alloggiamento militare, ed in altre occasioni dagli oneri personali; e di queste immunita saranno partecipi anche quelli che pel nostro servigio risiederanno in Trieste o Fiume, e saranno Consiglieri del Consolato. „ 10. Le navi che enlreranno nei nostri porti anderanno esenli da visita, ma aH' incontro i trafficanti saranno obbligati e costretti di mostrare i libri originali di passo, nei quali siano registrati il nome del comandante del naviglio, 1'attestato del suo domicilio, e della nave, insieme ad una specifica degli oneri di quei paesi da dove partono, rilasciata dalla competente autorita. E se la nave fosse carica di merci vietate Cehe si annun-cieranno in prossima patente) si visiteranno le merci proibite, e si piglieranno come cadute, non cosi le altre. „11. Del resto concediamo e permettiamo ai trafficanti e mercatori di qualunque nazione per migliore con-tinuazione del loro commercio di costruire per se abita-zione, e negozio aperto entro le mura di Trieste e di Fiume o fuori, di comperare terreni a cio, od altrimenti farne acquisto, di tenere un controllore da essi scelto, che vi risieda, come e di uso in altri regni,.provincie e citta, al quale effetto noi gli faremo assegnar luogo adatto, e se fosse necessario, gli accorderemo molte liberta in quanto sara possibile. „12. Affinche i negozianti ed i mercatori abbiano qualche primato e distinzione, promettiamo ad essi, alla loro nazione, alle loro famiglie che saremo per im-partire loro tutte le liberta utili, proficue, reali e personali, che siano mai slate concesse ai negozianti in altre citta fiorenti, e le concederemo per quanto sia possibile ad inehiesta delle parti. „ Le quali nostre clementissime volonta e promesse portiarno a conoscenza dei nostri fedeli, incoli, sudditi, e di tutti i singoli mediante la stampa di queste nostre Patenti, affinche ognuno possa fruirne in cosa di tanto pubblico utile e vantaggio, e possa godere deli' alta nostra protezione e sicurta. „ Ed e percio che ordiniamo seriamente ed efficace-mente a tutti e singoli i costituiti in dignita ecclesiasti-che e secolari, ai Prelati, Conti, Baroni, Signori, Cava-lieri, Luogotenenti, Marescialli, Capitani, Amministratori, Vicedomini, Prefetti, Burgravi, Presidl di provincia, Sa-trapi, Consoli, Giudici, Consiglieri, Cittadini, Comunita, ed agli altri nostri officiali, sudditi e fedeli, di qualunque dignita, grado e stato, di pjoteggere e mantenere i so-pradetti negozianti e trafficanti. „ In cio si adempiera la nostra clementissima volonta ed intenzione. „ Dato nella nostra Residenza di Vienna il di 18 maržo 1719, ottavo pel nostro Impero, decimosesto del Regno di Spagna, ottavo di Ungheria e Boemia „. Processo verbale delta seduta tenutasi la sera del 30 maggio dalla Societa dei Triestini. Convocata la Societa in Assemblea popolare, uno dei soci prese la parola per far conoscere aH' Assemblea 1' imprevista assenza del socio incaricatosi di prendere 1' iniziativa della discussione relativa alla nuova legge municipale, e domando se 1'Assemblea preferisca occu-parsi di questa o se meglio credesse svogliere gli argo-menti gia posti ali' ordine del giorno. La Societa credette di doversi occupare alla meglio deli' oggetto municipale, stimato come e di fatto, di somma urgenza ed interesse; per il che si fece lettura del progetto a stampa ed indi si passd a discutere punto per punto. — Su di che si ebbero i seguenti risultati. Fu in generale osservato, che la legge sull' ele-zione del nuovo municipio, quantunque vanti di essere redatta su larghe basi, nullameno ha nella sua organiz-zazione tante divisioni e suddivisioni di caste che in-ceppano alla reale e vera liberta di far cadere, cioe, la scielta, come di diritto spetta, al possesso ed ali' intelligenza, risguardate queste siccome le migliori rappresen-tanze degli interessi morali e materiali di tutti. Venne osservato come il numero di 48 individui fosse troppo ristretto per avere una rappresentanza di ogni classe, e si opino che per lo meno si dovesse cal-colare sull' uno per mila, per cui portata la cifra degli abitanti la cittž ed il suo territorio a circa 70000 risul-tare dovessero 70 candidati per lo meno per la forma-zione del corpo. — Fu avvisato come improvvidamente si ammettessero i sudditi esteri a godere dei diritti riservati unicamente ai cittadini austriaci, adonta deli' assoluta esclusione pro-nunciata da risoluzione sovrana, e fu fatto conoscere come questo diritto non Io si acquista collo stabile do-micilio di dieci anni almeno in citta o nel suo territorio, e che la specialita di Trieste, specialita d' altronde comune a tutte le citta di commercio in porto franco, non fosse motivo sufficiente per agire in contravvenzione ad una risoluzione Sovrana, e quand'anche 1'estero qui di-morante per lunghi anni possedesse ed avesse interessi intimi con Trieste, il solo astenersi dal dimandare la cit-tadinanza Austriaca, fa presupporre un vincolo che lo lega colla primitiva sua patria, e che sdegnando di dichiararsi suddito Austriaco, non puo un cotale essere anteposto ad altri, che avendo eguali interessi deli' estero ha pure la condizione espressa ed unicamente voluta ed accor-data per decreto Sovrano ai soli sudditi Austriaci. — Su di che altri amava piu chiarito 1' argomento, e non sapeva perche si movesse tanta ostilita contro i forestieri. Gli fu replicata 1' argomentazione, e gli si aggiunse che se 1' estero aveva eguale interesse del nazionale, questi tutelando i propri interessi tutelerebbe que!li deli'estero con maggiore sincerita di quello non potrebbe chi ha divise le sue simpatie; su questo punto 1'Assemblea si pronuncio unanime. Osservo dappoi altro socio come stabilita per censo la qualificazione degli elettori possidenti, in confronto ai negozianti e trafficanti, questi, per quanto inconcludenti, sempre pero soggetti ad un canone di Borsa, fossero quindi tutti indistintamente elettori, non essendo nessuno esercente un traffico esonerato dal pagamento di un canone; nel mentre il possidente che ha uno stabile interesse in citta o nel territorio, il primo lo si limita ad un' im-posta non minore di fni. 25 e 1' altro ad un' imposta di fni. 12 annui, per godere di quel diritto che si vorreb-be liinitato anche nella classe dei negozianti e trafficanti, ma che non lo e sostanzialmente, quindi si osservo che qualora sulla base di un censo si dovessero stabilire le qualificazioni di queste classi degli elettori, si doveva avere maggior riguardo per i possidenti e ridurre il censo per lo meno al minimo canone di Borsa, a cui vanno soggetti tutti anche i piu modesti bottegai e trafficanti di Trieste. Altri fecero osservazione come gli ufficiali della Guardia Nazionale non sieno fuori di servizio se non che cittadini semplicemente, per cui il grado di ufficiale della Guardia Nazionale non darebbe un titolo ad una speciale qualificazione per essere elettore. Fu appoggiato da vari questa mozione, e si fece conoscere, come stra-namente si voglia accordare autorita fuori di servizio ad un graduato, sconoscendo per tale maniera lo scopo e le attribuzioni della Guardia Nazionale. Qualora poi si am-mettesse che la Guardia Nazionale possa avere un diritto ad essere nel numero degli elettori, venne proposto che il corpo delegasse i propri elettori. Fra gli elettori non vennero considerati i capilalisti, e questa classe di persone ragguardevole ed importanle, ineritava si prendesse in considerazione, che dando a mutuo i loro capitali avevano eguali interessi dei possidenti. Per le qualificazioni degli eleggibili dicevasi dovessero servire le ossevazioni fatte per gli elettori; propose taluno pero che gli elettori fossero tutti eleggibili, essendo che per gli elettori si usarono sufficienti riserve e cautele per ammettere il principio che chi conferisce ad altri un potere, dovrebbe averlo da per se stesso. — E qui ritorno nuovamente la questione per 1'eleg-gibilita degli esteri, e la si vorrebbe non solo vincolata alla sudditanza Austriaca, ma eziandio alla cittadinanza Tergestina, come lo vuole il suo speciale statuto, per garantire sempre piu la propria nazionalita e la propria costituzione, e togliere per tal modo il mai vezzo in-valso abusivamente fra noi di appellarsi cittadini di Trieste chi per un semplice e talvolta precario possesso altro diritto non vanta che un determinato domicilio in citta o nel territorio, ascrivendosi per tal maniera il diritto da niuna legge concesso, che uno straniero sieda arbitro dei destini di una popolazione, come se le fran-chigie di un porto franco, dessero titolo ad estendere poteri o rappresentanza per diritti ed interessi puramente cittadini. — Fu pure avvisato come poco si vedesse rappresen-tata 1' intelligenza e desideravasi scemato il numero dei possidenti e comtnercianti per aumentarlo in proporzione nella classe intelligente, risguardata questa siccome or-gano che di necessita conosca meglio i diritti ed i bi-sogni cittadini. Avvertiva qualcuno che la classe di persone go-denti per probita ed intelligenza pubblica fiducia, fosse troppo vagamente determinata, e come 1' intelligenza e la \ probila non si possano presuntivamente escludere dalle altre classi degli eleggibili. Riguardo poi al metodo e la forma di elezione pro-ponevasi che si rendesse lode alla Commissione provvi-soria per avere stabilito, che non accettando uno o piu degli eletti 1' affidato incarico, si dovesse passare ad una nuova e formale elezione, — attenuando per tal modo 1' uso invalso fra noi in quasi tutte le elezioni, e che gioverebbe si evitasse da tutti per 1'avvenire, dove trat-tasi del principio di elezione per maggioranza relativa di voli, sistema d' altronde da per se sjesso vizioso, — ac-cadendo spesse volte che la rinunzia di un individuo porta al suo pošto altro che ottenne un numero insignificante di suffragi, e che non era per niun conto 1' espressione del voto della maggioranza, falsando per tal guisa la base fondamentale di ogni islituzione liberale. Si propose per ultimo di far pubblico colle stampe quanto in questa seduta veniva discusso; ma considerato dappoi che forse non del tutto avevasi esaurito 1' argo-mento, e che per esprimere colle stampe I' espressione di code.sta Spettabile Adunanzi si stimasse- opportuno una sanzione piu pronunciata, si ebbe cura di far uso di quella riserva che la Spettabile Societa ha diritto di chie-dere da chi a suo nome vuole farsi interprete dei suoi voti e de' suoi sentimenti. Dopo di che la radunanza si sciolse. Processo verbale della seduta dei 3 giugno. Letlo ed approvato il processo verbale della seduta precedente, fu attivata la votazione per la nomina d'una Commissione aH' oggetto di rivedere il progetto dello Slatuto sociale. Durante lo spoglio delle schede, uno dei soci tenne il seguente discojso sulla natura del nostro fuluro municipio e sul vero punto di vista da cui la Commissione provvisoria doveva diparlirsi per la forinazione del me-desimo. Furono dette ad un dipresso le seguenti parole: Fra gli argomenti del giorno, che meritamente piu di altri deve fissare la nostra attenzione, si e certo la composizione del nuovo municipio, stante che dalla forma dietro cui verra modellato, potreinmo conchiudere sulla soluzione del tanto agitato problema, se Trieste conser-vera 1' antica sua condizione di Provincia-Stalo o se pure dovra ricadere, per mai piu riaversi, aH' umile si-tuazione di frazione di altra provincia, a quella di sem-plice Comune. L' una o 1' altra di queste alternative decidera se i rappresentanti municipali, che stiamo per eleggere, verranno a formare il Parlamento di Trieste, se saranno veri Stati provinciali, oppure se una scmplice delega-zione comunale per gli afTari di amministrazione interna del Comune, chiamati per rappresentarlo unicamente presso il Governo o subordinatamente presso altro Parlamento generale che sarebbe appena da comporsi. La convocazione dei deputati di tutti gli Stati provinciali, promessa dali' Augusto nostro Principe e Signore colla magnanima sua dichiarazione del 15 maržo, al fine di dare compimento alla Costituzione della Patria, da lui decretata, non ebbe ancor luogo. La storia nelle incor-rotte sue pagine dara conto degli impedimenti, che finora attraversarono il pieno adempimento della Sovrana parola. II fatto sta che la convocazione delle rappresentanze provinciali ci venne novellamente rassicurata, e presto vedremo radunati in una Camera costituente i rappresentanti dei vari Stati componenti la Monarchia Austriaca per stipulare il gran patto sociale tra Sovrano e Popolo, in modo per ambi obbligatorio, per transigere fra popolo e popolo su quelle condizioni, differenze e diritti provinciali, senza la di cui rinuncia sarebbe impossibile una completa fusione delle parti in uno Stalo solo, ben unito ed uniformemente regolato. I diritti acquisiti non si tolgono con una parola imperiosa, essi non cessano legalmente che per lo stesso libero consentimento che li chiamo in vita. Anche Trieste ha i suoi diritti, non di semplice Comune, ma diritti di Stato, di provincia. Trieste ha pure il suo diritto pubblico. La e una falsa supposizione che la condizione ri-servata a Trieste colPatto di dedizione del 1382, fosse andata perduta per la breve separazione dali'Austria tra gli anni 1809 al 1813. La citta fece ogni sforzo per impedirla, tutti sanno il cordoglio ch' essa ne senti per la soccombenza. Col ritorno sotto il naturale Signore non si ruppero gli antichi legami, ma si riannodarono, il paese fu ricuperato ma non riconquistato. I diritti provinciali di Trieste furono rispettati da tutti i Principi, ri-conosciuti di fatto anche ai giorni nostri, mentre fra i suoi titoli annovera il Sovrano pur quello di Signore di Trieste, mentre nelle maggiori insegne deli' impero figura fra gli stemmi degli altri Stati pur quello della citta di Trieste ed e da notarsi, della sobt citta di Trieste e non cosi delle altre, benche forse di maggior conto come Praga, Leopoli ed altre capitali, ma che non vanno con-siderate se non che come frazioni degli Stati cui sono attinenti. Se i diritti di Trieste, acquistati dai nostri maggiori a prezzo d' oro, di fatiche e di sangue, dai nostri padri con tanta gelosia custoditi per ben cinque secoli, ed af-fidati alle nostre cure per trasmetterli intatti ai posteri qual loro sacro retaggio, se furono posti in obblio negli ultimi tempi, piu che ad altri dobbiamo ascriverlo a pro-pria noRcuranza, e se negli atti recenti del goveno co-stituzionale non vediamo piu fatto cenno in ispecie di Trieste, ma bensi d' una provincia amministrativa. cui non puo essere assegnato luogo nella storia, non ne dobbiamo accusare il Governo, che si dimostro anzi propizio e quasi direi preinuroso di secondare i particolari desideri delle provincie, ma incolpiamocene noi stessi per la poca pre-mura dataci di porgere al ministero, ingolfato in tanti affari, i lumi aH' uopo necessari, benche cio sarebbe stato piuttosto dovere della provvisoria municipalita, la quale chiamata a regolare momentaneamente i nostri destini, dimostro in oggetto di si alta importanza incuria tale, di cui difficilmente potra discolparsi. Pertanto speriamo che anche Trieste radunera i suoi rappresentanti a Congregazione provinciale, che questa al pari delle altre provincie deli' impero inviera i suoi deputati al grande Parlamento costituente, che ivi si verra a discutere e patteggiare sui nostri diritti come su quelli degli altri Stati, e che Trieste, come provincia, al pari delle altre avra voto nella formazione del generale Sta-tuto sociale; dico speriamo, ma non stiamo colle mani in cintola, che se vogliamo che Iddio ci aiuti dobbiamo in-cominciare coll' aiutarci noi stessi. Era giustamente d' attendersi che la commissione provvisoria di Trieste, nel formare il progetto di regola-mento per la composizione del Consiglio municipale, siccome demandata dal popolo Triestino, quindi Triestina per eminenza, sarebbe partita da questi stessi principi e che essa ci avrebbe data una rappresentanza tale, che non soltanto fosse qualificata alle ingerenze di governo comunale, ma pur anche di rivestirsi d' un carattere di-plomatico, di assumere il carattere di veri Stati provinciali di Trieste. Ma le nostre aspettazioni furono grandemente de-luse quando dalla lettura del progetto risulto, che la Commissione provvisoria non aveva in mente nulla di tutto cio, ma se P opera corrisponde ali' idea, non aveva altro proponimento, che di darci una rappresentanza locale appena qualificata ai disimpegni di amministrazione comunale. E pur forza conchiudere cosi, imperciocche se e vero, che per rappresentare una provincia austriaca di-rimpetto al Sovrano austriaco ed alla nazione austriaca ci vogliono cittadini austriaci e precisamente di quella provincia che deve rappresentarsi; se e vero che ogni atto di pubblico governo e esercizio di sovranita e che per esercitare la sovranita inerente al popolo ci vuole la compartecipazione alla sovranita medesima col far parte di questo popolo; se vero e tutto cio, egli e certo che il progettato Consiglio di Trieste a cui sarebbero ammessi indistintamente forestieri ed indigeni, ne potra assumere una rappresentanza pubblica politica, ne inge-rirsi in afTari di Governo municipale, che quindi reste-rebbe del tutto abbandonato ali' i. r. magistrato, ma la sua missione sarebbe unicamente limitata aH' amministrazione dei bisogni meramente materiali del comune. Che se poi si credesse, potere la massime di diritto pubblico soffrire delle eccezioni per Trieste, che le idee astruse di cosmopolitismo fossero praticabili ad una citta non cosmopolita ma austriaca, non sarebbe cosa del tutto im-possibile, che da qui a qualche anno, col progresso della civilta vedessimo rappresentato presso il Sovrano o le Ca-inere auslriache, il fedele e buon popolo Triestino da una deputazione di Turchi o di Cinesi o da una miscellanea delle varie nazioni di cui va popolato il mondo. Non ci sembra che P ammissione dei non austriaci al reggimento del comune sia misura, ne giustificata da necessita o convenienza, ne ci sembra che stia in potere dei cittadini, ne tampoco della Commissione dai cittadini delegata, di accordare al suddito estero 1' esercizio dei diritti civili e politici riservati ai cittadini austriaci. Non la riteniamo misura di convenienza, perche ne richiesta dal bisogno di evitare un notabile pregiudizio, ne consigliata dalla prospettiva d'un piu ridente avve-nire che stesse in correlazione colla medesima. Chi volesse pretendere che il risorgimento, P at-tuale grandezza della citta, P estensione dei suoi com-merci vadano attribuiti soltanto alla buona predisposizione di propri elementi, alla felice sua posizione, ali' attitudine degli abitanti, alle premure del governo, e in errore; ma s' inganna del pari chi črede che dobbiamo andare esclu-sivamente debitori di tutto cio agli stranieri quivi venuti per esercitare la mercatura. Se gli elementi locali somministrarono le prime condizioni, diedero il primo sviluppo, furono in una parola la causa predisponente del nostro grande commercio, se 1' affluenza dei forestieri diede al medesimo il suo colossale movimento e fu causa ultima del suo ingran-dimento, la vera causa efficiente non dobbiamo cercarla ne nell' una ne nell' altra di queste condizioni, ma nella legge, che la storia ci addita scritta nel libro dei destini, che un punto deli' intimo seno delPAdriatico dovra sempre essere emporio mercantile, chiave del commercio fra 1' Europa settentrionale e 1' oriente. Trieste fu chiamata a compiere questa legge del destino per circostanze che erano fuori di ogni umana previsione, indipendenti da ogni uinano conato. Quando i negozianti esteri comin-ciarono a frequentare la nostra piazza, il commercio era gia formato, il genio mercantile vi aveva di gia eretta la sua sede. Esso non ci abbandonera fin che le condizioni favorevoli resteranno inalterate, ei prendera il suo volo per altre parti qualora le costellazioni propizie co-minciassero a declinare. Se vogliamo che questo felice stato di cose abbia la sua durata, volgiamo tutta la nostra attenzione su quanto tocca veramente il commercio. Interessi municipali ed interessi mercantili sono interessi affatto distinti, che possono bensi camminare di conserva con reciproco vantaggio, ma che del resto sono guidati da princip! propri, affatto indipendenti tra di loro. 11 fore-stiere che viene a stabilirsi transitoriamente in questa piazza ha volto la mente a tutt' altri desideri che a quello di ambire cariche municipali, ne sempre gli sarebbe gradito P obbligo di doverle accettare, obbligo da cui non si potrebbe dispensarlo, tosto che anche nell' e-sercizio dei diritti venisse pienamente equiparato ai veri cittadini. Coll' ammettere adunque i forestieri agli uffici del comune saremmo non soltanto inutilmente prodighi d' una grazia, che come tale puo veramente da noi ve-nir apprezzata, e non cosi da quelli che devono seguire altri sentimenti se vero e, che 1' affetto patrio, quando e intenso, non e suscettibile di divisione, ma oltre questa prodigalita inutile e quindi colpevole, noi corriamo ri-schio d' imporre ai forestieri degli oneri, ai quali come non si terranno per nulla tenuti di sottostare, cosi na-scera spesso di trovarci posti in disgustevole conflitto. E poi pensiaino un poco alla nostra dignita, alla dignila della nazione! Se 1'estero, come buon figlio della patria cui appartiene, non vuole rinnegare la sua nazionalita, perche ne va giustamente orgoglioso, fa egli mestieri che lo facciamo ancor piu fiero, tributandogli incensi a sca-pito della nostra? Non sarebbe questo un segno di de-bolezza, un vero avvilimento ? E potremo attendere opere grandi da un popolo pronto aH' umiliazione ? Che diranno di noi i nostri figli ? Triestini egli e ora al fine di di-mostrare al mondo che noi siaino sufficienti a noi stessi! Non temiamo che la non ammissione dei forestieri ali' esercizio dei nostri diritti cittadini, desse argomento a dissapori o a disgustevoli conseguenze. Essi stessi, se sono giusti, ci dovranno rispettare per una siflatta misura, come in caso contrario avrebbero motivo di tenerci in poco conto. Noi additeremo loro quanto si usa nella stessa loro patria, che i diritti nazionali sono ovunque i piu gelosa-mente custoditi, che non facciaino uso che del diritto di reciprocita, che in fine come gli altri popoli vanno su-perbi detla loro nazionalita, noi pure egualmente voglia-mo andar superbi della nostra. Si disse inoltre che la Commissione accordando ai non austriaci 1' esercizio dei diritti riservati ai soli cittadini austriaci verrebbe ad eccedere i limiti dei suoi poteri; che inoltre fissando per condizione di tale am-missibilita il non interrotto domicilio di dieci anni, quand' anche con cio intendesse parlare di conferimento di cit— tadinanza, essa verrebbe ad arrogarsi un potere legisla-tivo, un potere derogativo delle leggi ancora vigenti, potere che del certo non le spetta. Si disse di gia che tanto per la cittadinanza attiva che passiva della citta di Trieste richiedonsi due requi-siti, cioe la cittadinanza austriaca ed implicitamente a questa la cittadinanza speciale di Trieste. Ci asteniamo di dimostrare che non si puo essere cittadino Triestino senza essere nazionale austriaco, che non ogni nazionale austriaco sia gia da per se cittadino di Trieste. II modo con cui si acquista la cittadinanza austriaca viene fissato dal Codice civile generale austriaco e dalle relative risoluzioni sovrane. Dettagliatamente ne parlano il § 29 e successivi, del di cui contenuto non si fara cenno, essendo che per Trieste come per gli altri porti franchi austriaci non vale che la Sovrana risoluzione del 1816 emessa sopra proposizione della Commissione au-lica per 1' organizzazione centrale dello Stato, la quale non ammette per questi luoghi altro mezzo per 1' acqui-sto della cittadinanza austriaca, che 1' ingresso in un pubblico impiego, oppure la naturalizzazione, escludendo e-spressamente il caso della dimora decennale. Aggiungiamo a questa disposizione quella del § 33 dello stesso Codice, ove si determina che gli stranieri hanno bensi generalmente eguali diritti ed obblighi ci-vili coi nazionali, ma si restringe la regola generale colle susseguenti parole, " qualora per godere di questi di-" ritti non si richiedesse espressamente la qualita di cit— „ tadino „. — Non fa mestieri ripeterlo che fra questi diritti dobbiamo anzi tutto annoverare 1' esercizio d' ogni atto di sovranita del popolo. Oueste disposizioni stanno ferme ed inconcusse fin-che non piacera alle Camere legislative di toglierle di mezzo, esse sono inoltre troppo chiare e categoriche, perche si possa pur dubitare che la Commissione prov-visoria sia autorizzata di agire in senso contrario ad esse. Ma avvi ancora di' piu; per 1'esercizio dei diritti civili austriaci in Trieste richiedesi eziandio la cittadinanza Triestina. Come 1' acquisto della cittadinanza austriaca viene stabilito dalle leggi civili generali, cosi vengono stabiliti i modi deli' acquisto della cittadinanza locale di Trieste dagli Statuti locali Triestini. Gli statuti Triestini sono obbligatori per noi come ogni altra legge Sovrana, siccome impostici da un So-vrano, cioe dali' Imperatore Ferdinando I, il quale li ap-provo e fece pubbblicare in seguito alla Patente del 12 novembre 1550. Quanto stfisse a cuore ali'Imperatore che i medesimi venissero esatamente adempiuti lo rile-viamo dalle seguenti parole della anzidetta Patente. " Laonde fermamente, e strettamente comandiamo, „ ed ordiniamo, tanto al presente, come agV altri, che „ per tempo saranno, Capitani nostri *) al Vicecapi-„ tano, Giudice det Maleficio, alli Giudici, e a tutti gli „ altri Magistrati, ed Officiali, e a tutto il Comune di „ essa Citta di Trieste, ed ancora a tutti li abitanti in „ (/uelta, che inviotabilmente osservar debbono queste „ Ordinazioni, Leggi e Statuti......E non ardischino, „ ne presumino in alcun modo di contravenirs, o con-„ trafare a guelli sotto la pena espressa nelli medesimi „ Statuti, e della nostra disgrazia, nella gnale ogni „ contrafattore sappia di dover immediatamenle esser „ incorso „. Colla stessa patente poi si riservava il suddetto Imperatore a se ed -ai suoi successori 1' esclusivo diritto di riforma e derogazione degli stessi Statuti ove dice: " Volendo pero che a Noi, ed atti Posteri e Suc-„ cessori nostri, li Arciduchi d' Austria resti sempre salva „ ed espressamente riservata la suprema, e principal „ autorita, e potestd di mutare, correggere, ed alterare „ (juesti stessi Statuti, Leggi, e Decreti nostri in tutto, „ ovvero in uno, o piu articoli, come ricldederd il bi-„ sogno delle cose, de tempi, e i utile di detta nostra „ Citta, e come meglio parerd a JSroi, ed a Posteri „ nostri „. - Di questo diritto hanno usato i Principi successori in quanto che con nuove leggi generali fu abolita inte-ramente Ia parte civile e criminale degli Statuti e fu par-zialmente riformata la parte amministrativa e la istitu-zione organica del Comune; ma la parte essenzialmente politica regolante il diritto pubblico della citta non fu mai abolita ed e tuttora in vigore. Ora in questa viene stabilito rigusrdo alla Cittadinanza Triestina sotto il ti-tolo: Chi siano, o si chiamano Cittadini, abitatori o fo-rastieri, alla rubrica 35, quanto segue : " Cittadini di Trieste siano, o si chiamino quelli, „ che nati nella Citta di Trieste ivi abitano o che sono „ stati dal Capitanio e Consiglio grande ricevuti nel nu-„ mero de' Cittadini „. Dichiara inoltre che siano reputati Cittadini quei forestieri che avranno avuto un domicilio nella citta per dieci anni continui, se possessori di beni stabili di alme-no 200 ducati di valore e per cinque anni se avendo una Triestina per moglie avranno procreato prole colla medesima. *) La carica di Capitano coincide con quella degli odierni gover-natori di provincia, ed era anzi piu ampia in quanto che coin-prendeva anche il potere mililare. Prosegue inoltre: " Li quali nuovi Cittadini pos-„ sano, e debbano essere astretti dni Capitanio, o Giu-„ dici della Citta con solenne giuramento a dover es-„ serci fedeli; e difender le ragioni, e comodi delta Cit-ta. Altri poi, che li sopradetli non s' intendino Citta-„ din/ di Trieste, ne godino delli loro privilegi „. " Li forastieri poi che tengono domicilio nella Cit-„ ta, siano stimati, e chiamati solamente abitatori della „ Citta „. « C/ii poi non ha domicilio nella citta, ne anco „ nel territorio, si reputi e si chiami forastiere e stra-„ niero „. Si osserva in conclusione come per gli sessi Statuti fosse stabilito: Che nessuno possa essere ascrilto, eletto o inserto nel Consiglio della Citta di Trieste, il di cui Avo non sia stalo Cittadino di Trieste; dal che si potra conchiu-dere quanta precauzione usassero i nostri maggiori affm-che la cosa pubblica non venisse affidata a chi non fosse per anima e corpo veramente Triestino, a segno tale che per andar certi del fatto loro richiedettero che nelle vene del candidato da eleggersi fosse trasfuso sangue triestino almeno per una triplice generazione. Ma questa misura, che crediamo spinta al di la della convenienza fu tacitamente abolita dalla Sovrana legge municipale del 1338, che la Commissione avrebbe dovuto adotlare per norma, almeno nelle sue parti fon-damentali, conciliabili colla costituzione, in luogo di ec-cedere il suo mandato, limitato unicamente a ricomporre il municipio sulle basi di una piu larga legge eletlorale. Della Necropoli del Ss. Martiri in Trieste. Aprendosi canale per deviazione di acque nella via S. Lucia, fu toccat^ grandissimo sarcofago che tosto venne sbarazzato dalla terra e macerie sovrapposte ed anche e-stratto per ripararlo al museo di antichita. II sarcofago di grandi dimensioni disposto per due persone, e della golita forma di cassone con coperchio ad orecchioni, privo di qualunque decorazione o scrittura. Aperto si rinvennero gli scheletri di due corpi, pero scomposti e da questo come dai rottami di fiala di vetro, di vasi in terra rossa e nera, e dalla deficienza totale di arredi siccome anelli, spille, moneta e da indizi certi nel coperchio si deve conchiudere che fosse stato aperto per rubarne gli oggetti, in tempi assai lontani. Della quale pratica di spogliare i sepolcri assai testimonianze ne rimangono in quelle stesse leggi romane che aveano dichiarati sacri i sepolcri, e miiiacciavano di pene severissime i violatori. Vi hanno in prossimila avanzi di muraglie bene intona-cate che erano gia di una cella mortuaria, di una stanza aH' ingresso della quale stava collucata la leggenda in-dicante le persone che 1'avevano alzata per loro ultima dimora, e la gente o famiglia alla quale apparteneva. Ouesto monumento e novella prova deli'antica destinazione di tutto quel terreno, che e oggidi coperto dali'edifizio delfAcademia reale, della Capo - Scuola Nor-male, delle čase Czievotovich, Premuda, ed Andre; terreno che era destinato a necropoli o cimitero. Negli scavi fatli a caso per fondamenta di edifizi si rinvennero inolti sarcofaghi di pietra; dalle cave di Pola perchč non venata, piu facile al taglio, piu leggera di peso, di que!lo che la pietra calcare dei nostri monti si rinvennero tombe fatte a mattoni, o muratura, coperte con embrici; stan-zoni nei quali ponevansi alla rinfusa i cadaveri delle persone del popolo che non avevano propria tomba; celle a bellissimi intonachi colorati, ornate a stucchi, rivestite di tavole di marmo, con pavimenti a mosaico di bellissimi disegni ed a varieta di marmi, e fra questi rottami che permettevano di riconoscere 1' antico stato quando era completo , si trovarono monete , armille, armi, utensili gentilissimi di bronzo, pur troppo spcrperati o distrutti. Le tombe deli' antica colonia erano collocate sulle grandi vie, su quella di Pola che dalle alture di S. Mi-chele e per Ponzano andava verso Zaule, su quella cho per Pondares per la valle delle Sette Fontane andava sotto Montebello verso S. Lorenzo e verso I' odierna strada di Fiume, su quella che per la valle di S. Pelagio andava al Monte Spaccato, su quella che dali' odierna ca-serma andava per Scorcola a Gretta, Barcola e Prosecco; sulle rive del mare; ma queste tombe erano isolate e disperse secondo la volonta di chi sceglieva il sito di sua ultima dimora. Molte tombe si rinvennero presso la chiesa della Madonna del mare; ma pensiamo che stes-sero li dal quinto o sesto secolo in poi, non in tempi an-teriori, e lo fossero per divozione intorno a chiesa che fu assai antica, parocchiale diremo di quella parte di citta che stava fuori delle mura e che formava 1' antico emporio. La necropoli antica, romana, e che durd tale fino ai giorni dei padri nostri, fu sui colle che sovrastava al porto sulla via verso il Campo Maržo, nel luogo che poi ebbe nome di Santi Martiri. E lo ebbe perche ivi presso stava il campo delle giustizie, e concedendo le leggi romane che i corpi dei giustiziati si dessero alle famiglie od »gli amici per la sepoltura, ebbero tomba in questa necropoli quei testimoni della fede che non ricu-sarono il sagrifizio della vita. S. Giusto fu sepolto alla riva del mare in cella che divenne sacello e che durava ancora intorno il mille; il piti degli altri martiri nostri vennero deposti in questa necropoli, dalla quale passa-rono poi nella basilica di S. Giusto nel secolo sesto. Ed e percio che la necropoli prese nome di SS. Martiri e lo conserva tuttora in mernoria duratura della fede per la quale diedero testimonianza di sangue. A "V V I S O. SOCIETA DEI TRIESTINI. Siccome per imperiosita di circostanze V Assemblea Popolare, avvisata per la sera deli'8 passato, non ebbe effetto, s' invilano per la medesima tutti i soci a radu-narsi domani domenica 11 corrente alle ore 5 p. m. onde trattare o lire agli oggetti posti aH' ordine del giorno, I' importante argomento sulla posizione di Trieste, rispetto alla Confederazione Germanica, dopo la nostra protesta dei due deputati di Trieste. — l soci potranno prelevare i viglietti d'ingresso per ospiti al cancello della Societa sito in contrada s. Nicolo, časa al Buon Pastore N. 759—60. Trieste 10 giugno 1848. Per il comitato costituente Michele D.r Cusin.