ACTA Hî.ymiAE • 10 • 2002 • 1 îicevmo 2002-05-03 UDC 343.19(4)"i5" "pour pourvoir au bien de notre justice" * legislazioni statali, processo penale e modulo inquisitorio nell'europa del xvi secolo Ettore DEZ7A Universitá degü Sbidí di Pavía. Dipartimento di Diritto Romano, Storia c Filosofía del Diritto. ÍT-27100 Pavia. Strata Nuova 65 e-maií. cttoio.di-siza@unipv.il S/NTESl Alia fine del XV secólo ilmodello inquisitorio di processo pénale si e giá da tempo affermalo nella prarica dei tribunali europei ed e jflato compiutamente sviluppato da un punto di vista técnico e dogmático ad opera dei giuristi di tus commune. Dall'inivo del Cinquecento quesío modello viene largamente accolto anche nelle íegislazioni di gran parte degli Stati europei. In effetti, ta grande diffusions delle struiture processuali di natura inquisitoria nelle Iegislazioni statali del XVI secóla pud essere puntualmente verifícala attraverso una consistente serie di esempi concreti. L'esame di (/ueste fonti legislative cánsente diaffennare: a) che a partiré dalla fine del Medio Evo la storia. del processo penale inquisitorio tende a identificarsi con ta storia del tungo e complesso processo di assunzione, da parte dello Staio moderno, di una compete/iza pieria ed esclusiva in materia penale; b) che il momento decisivo di tale processo si colloca nel XV/ secolo; c) che lo strumento e l'oggetto privilegiato dell'inter\>ento stacale nella materia penale sano rappresentati dalla disciplina del processo. Parole chiave: processi penali, modctli inquisitori, Europa, XVt secolo "POUR POUR VOIR AU BIEN DE NOTRE JUSTICE" ** STATE LEGISLATION, CRIMINAL ACTION AND INQUISITIVE MODALITY IN XVI CENTURY EUROPE ABSTRACT By the end of the XV century the inquisition model for criminal action is already long established in the practice of European courts and is technically and Dal preambolo ùiï'Or002 • 1 tùKK DEZ2A- "POUR l>Oi ¡((VOIR Ad BIEN DE NOTRE JUSTICE".... 7-3S l'istruzione è dotato di poterí discrezionaU di larghissima portata. Ai termine del-Vinfonnmion préparatoire decide, sentito il procureur, se archiviare o formalizzare il procedimento (art. 145). In quesio secondo caso procede al ¡'interrogatorio dell'im-putato e alla scelta tra il procedimento ordinario e il procedimento straordinario. La distinzione ira i due riti, codificata daîl'ordonnace di Blois, viene infatti mantenuta in linea di principio, anche se ne i fatíi, a partiré dal XVI secólo, tutli i casi penali di una quaiche gravita risultano condotti in Francia à ¡'extraordinaire. Il procedimento straordinario viene condotto con método inquisitorio, comporta l'arresto deü'ímputato e la sua detenzione, impedisce il patrocinio professionaîe, riega la libertà provvisoria, prevede la tortura. Il procedimento ordinario, ormai residuale, è invece pubblico e contraddittorio. e consente di accedere ail'assistenza legale c alla libertà provvisoria. Assistito da una folta schiera di cotlaboralori ai quali puô delegare il compimento di una serie cospicua di atti, il giudice dell'istruzione è chiamato a raccogliere il materiale probatorio, certificándolo per iscritto mediante apposât verbali indirizzati al collegio giudicante. In particolare, egli sottopone l'imputato a uno o più inter-rogatori (art. 146) e, quancio lo ritenga, puô rinviarlo alla tortura (artt 163-164); riceve le deposizioni dei testimoni e provvede a eseguire verifïche e confronti (artt. 153-156); riceve le confessioni e, qualora l'imputato alleghi fatti giustificativi, chiede alio stesso di indicare i relativi testimoni e li interroga (art. 157). Rispetto al passato, la segretezza di tutti gîi adempimcnti ora elencati viene ulteriormente rafforzata, e la scrittura ne diviene un carattere fondamentale. La fase istruttoria è concepita in modo da agevolare la costruzione di una posizione di vantaggio per l'accusa e concede ben poche chances all'imputato. Tra queste, meritano di essere ricordate il diritto di proporre appello alla competente corte sovrana contro il rinvio alla tortura (art. 163), e il diritto non solo alla assoluzione ma anche alla "réparation de la caluninieuse accusation" riconosciuto a colin che sia riuscito a resistere alla tortura e non abbia confessato (arl. 164). La fase di giudizio interviene quando i giochi sono ormai fatli. L'imputato compare davanti alla corte, che decide sulla base deH'ultimo interrogatorio e della docu-mentazione scritta elaborata sotto la guida del giudice d'istru2Íone. Questa documentazione viene raccoita in un apposito fascicolo che, accanto alie risultanze istruttorie, ricomprende anche un rapporto sul processo e le concJusioni del regio procuratore e délia parte civile. La sentenza, che secondo l'ordonnance di Blois avrebbe dovuto essere pronunciata in udienza pubblica, viene letta dírettainente dal cancelliere all'imputato in carcere. La motivazione, per regola affermatasi neila prassi, è assente o viene sostituita da formule di rito. L'ordonnance di Villers-Cottei ets nasce come strumento per rendere più celere l'animinisiraztone della giustizia nel Regno di Francia.12 Gli intenti di costruire un 12 "François, etc.: Sçavoir faisons, à tous présens et advenii. que pour aucunement pourvoir au bien de notre justice, abréviation des procès, et soulagement de nos sujets, avons, par édit perpétuel et 14 ACTA JUS VRIAE • 10 ■ 2002 • 1 Em«*« dezza. POUR pourvoir Ati BÍE;S ßL *OTRiI JUSTICE" . 7-1S procedimento rápido ed efficace vetigono perseguili prevalentemente attvaverso La regolamenlazione dei poíeri spettanti ai giudici e ai funzionari nelie varíe fasi proceduraü. Minore é ía cura posta nella defioizione degli istituti; il sistema delie prove legali. ad esempto, viene in larga misura dato per scontato e presuppone l'accoglimento della tendenza, propria del primo periodo del diritto comune, a privilegiare la prova testimoníale e la confessione a scapiío della prova indiziaria (art. 164). Olí intenti ora menzionati porlano a conseguenze assai pesanti in campo penaie, poiché m tale ámbito ottengono il risultato di aumentare ulteriormente la gia forte pressione inquisitoria. Daquesto punto di vista l'ordonnance del 1539 si eotloca pienamente nella linea di sviluppo che caratterizza le vicende del processo penaie in tulla Europa. Nulla fora la cappa di segretezza che avvolge la procedura. Tutto avviene iontano dagli occhi del pubblico. Privo di assistenza professionale e di contatti con I'esterno, sottoposto a interrogatori carenti di regolamenlazione formale, minacciato dalla tortura. I'irnputato conosce ben poco della sua situazione e si trova sostanzialmente impedito nella costruzione dell'impianto difensivo. La macchina inquisitoria si awia ormaí a raggiungere, in Francia, la perfezione tecnico-fonnale che caratterizzerä la grande ordonnance seicentcsca, ma non manca di suscitare le prime voci di opposizione e le prime vivac-i proteste da parte degli spiriti piü iüuminati, che anlicipano nelle loro opere faluni dei lerni che saranno ripresi con ben altra fortuna nel XVIII secoío.15 Per il momento, Villers-Cotterets pone un punto fermo nell'evoluzione della procedura penaie in Francia. Modifica in senso integrativo ma non abolisce le ordinanze precedenti,14 stabüisce una struttura procedurale destinata a rimanere sostanzial-mente immutata per 130 anni e, sotto un diverso punto di vista, segna una svolta importante nella storia delle istituzioni e della cultura non solo giuridica in quanto, facendo seguíto a una ordonnance di Luigi XII dei 1510, prescrive i'uso esclusivo della iingua francese in luogo del latino tanto negli atti processuali quanto nella documentazione notarile (art. III). Con il 1539 le basi legislative del modulo inquisitorio sono in Francia ormai ben asseslate. É vero che gli interventi sovrani in tema di giustizia non mancano nel periodo seguente, ma jn materia di procedura penaie essi si limitano a confermare le linee gia fissate a Biois e a Villers-Cotterets. Esemplarc al riguardo é la sempre minore rilevanza riconosciuta all'atlivita della parte privata: I'Ordonnance di Orléans di Francesco II (gennaio 1560), XOrdonnance irrévocable, statué et ordonné, statuons et ordonnons les choses qui s'en suivent" {îsambert, Xll, 2, 1327,600-601). 13 Ci riferiamo aile critiche prese di posizione manifestais da Jean Constantin, da Charles Dumoulin c. in primo luogo. da Pierre Ayrault. Cfr. Esmetn, 18ÎÎ2, 15)t-lû8. e. per una siutesi sul tema, Dezza, 1989, 98-103. 14 Ordonnance di Villers-Cotterets. ait 107: "Le surplus des ordonnances de nous et de nos prédécesseurs, cidevant faictos sur le l'aict desdites matières criminelles, demeurant en sa force et vertu, en ce qu'il ne serait irouvé dérogeant ou préjudiciable au contenu de ces présentes". 15 ACTA HISTKIAK • 10 ♦ 2002 • I lino« OLZZA. "POUR POURVOIR Al' t»IM¡ OI:. NOTRE i l¡ST1CE" . 7-SS di Châteaubriant di Carlo IX (ottobre 1565) e la seconda Ordonnance di BSois di Enrico III (maggio 1579) insistono in parlicolare sul principio deil'tnizialiva ex officia, sancendo í'obbligo per i procureurs du voy e per i giudici delle corti regie di pronuiovere e condurre comumjue l'azione pubblica, anche tn a s se riza di denuncia o di iniziaiiva della parte civile.15 Non pare superfluo rammentare come risulti paradossalmenie legata agli stessi contenuti dell'ordonnance di Villers-Cotlerets la sorte de! suo autore. il cancelliere Poyeí. Accusato di malversszione, arréstate e spogliato di ogni carica, Guillaume Poyet spenmenta mfatti di persona la durezza della 'sua' procedura riel corso di un lungo processo, conclusosi nel 1545 con un'infamante condanna pronunciata nei suoi confronti dai Parlamento di Parigi (cfr. Esmein. 1882, 161-162; Carbasse, 1990. 125). 6. Accennata l'esperienza francese. spostiamoci ora in area germanica. Mentre la monarchia francese si impadronisce delle forme procédural! affacciatesi sulle scene giudiziarie duranie gli ultimi sccoli del Medioevo e provvede a consolidarle, anche all'interno del composito panorama istituzionale del Sacro Romano Impero si svilup-pa un movimento legislativo sotto molti aspetti analogo. destínalo a coticludersi nel 1532 con la promulgazione di uno dei massimí monumenti normativi nella storia del diritto e della procedura pénale, la Constitutio Criminal'ts Carolina. All'inizio del XVI secolo in Gemianía la riduzione dei poteri spettaníi alia corona e íl processo di frammentazione política che intéressa da tempo ü grande Impero mitteleuropeo ha ormai poriato all'emersione di una molteplicità di grandi o piccole entila politiche autonome di carattere regionale o municipale. Formalmente soggette all'autoritá impériale ma sostanzia!mente indipendenti, nel periodo considerato tali entila politiche si confrontano con i! potere sovrano attraverso un complesso rapporto dialettico, al centro del quale si propongono con particolare evidenza i problemi rela-tivi all'amministrazíone della giustizia penale. In effetü, ciascuna delle autonomie terrítoriali che compongono il mosaico germánico conosce e partecipa aile grandi trasformazioni che investono dal XIII secólo la giustizia pénale, e in particolare le strutture procedurali. La resistenza delle tradizionalt forme di giustizia di matrice germanica durano airinterno delílmpero forse un po' più a lungo, ma ben presto anche nei Paesi Tedeschi si rnanifestano consistent! irruzioni inquisitorie. e dal XV secolo la presenza delle nuove forme processuali è ormai indubiîabile e massiccia.),i 15 I giudici regí devono procedcre in materia di crimini e delitti "sans attendre la plainte, des parties civiles" (Ordonnance di Orléans, art. LXIÎI); i procureurs du roi "sont tenus fane diligente pursuiie et recherche des crimes, sans attendre qu'il y ait instigateur, dénonciateur ou partie civile" (seconda Ordonnance di Blois, art. 184). Cfr. Jeanclos. Î996,14, 20. 16 La storia de) processo pénale nei Paesi Tedeschi durante il Basso Medioevo ha assai per tempo attirato l'auctuione délia storiografia giuridîca. In quesia occasione ci limiliamo a segcalare i classjci contributi di: Biener, 1827, Stinlzing. 1SS0; His. 1928, Schmidl, H., 19653. Scmpre proficua é anche la cotisultazione di Wieacker, 1980 16 ACTA HISTR1AE • JO • 2002 • I El«»eDE2ZA;-pOUR POl'RVOIR AU BIEN DE NOTRE JUSTiCE" - .. 7-38 Tali forme iri parte si sviluppano all'imcmo del!a slessa prassi consuetudinaria germanica, in parte sí ricollégano all'influsso operato dalla prassi deile corti ecclesiastiche e dalia dotti ina del dirirto comune romano-cancnico, avviato dalla fine del XV secolo -- attraverso il fenomeno della Recezione17 - a divenire il diritto comune di tutti i Faesi Tedeschi. Nel primo caso le procedure inquisitorio sono carat-terizzate da una sorta di daegulotion, che consente in ogni caso il ricorso alia tortura (Fiorelli, 1953-1954, I, 105-107) e riconosce ampi poteri discrezionali e d'iniziativa ai pubblici ufficiali incaricati deH'istruzione. In presenza di intlussi romano-canonici, al contrario, le nuove forme si distínguono per una accentuata complessitá técnica, ricorrono all'efementu della scríttura, e appaiono in buona sos tanza meno inclini a favorire Yarbiíriam dei magistrati e l'incondizionata utilizzazione della tortura. In entrambi i casi si manifesta poi ta tendenza e tende a creare una magistratura professionale, chiamata ad agiré in rapporto talora di collaborazione, talora ccn-flittuale con gli scabmi, giudici laici chiamati a operare collegíalmente e custodi del-I'antico principio germánico della parteeipazione popolare ali'amministraz.ione «ietla giustizia (cfr. Schmidt, 19653, 42-98; Langbein, 1974, 140-155; Trusen, 1984, 29118, in partícolare 29-77). Si apre in tal modo una fase di transizione, segnata dal sorgere di una serie di gravj problemi nell'amministrazione della giustizia penale. Le incertezze neil'applicazione il sistema probatorio sono assai frequenú: si pensi al proposito che, mentre le ordalie unilateral) scompaiono in Gerntania nel XHI secolo. il duello giudíziario é attestato per i reati con effusione di sangue fino a tutto i¡ XV secolo {cfr. van Caenegein, 1965, 691-753, in partícolare 717, 724-725). Proteste si levano da ogni parte contro i poteri arbitran riconosciuti ai pubblici ufficiali e contro gli abusi verifícatist nelia pratica e connessi a tali poteri. Numeróse perplessitá sono dovute alie inadeguatezze culturali della classe gíudiziaria, formatasi sulla pratica lócale e molto spesso digiuna dei complessi meccanismi del procedimento romano-canonico. Tutt'altro che sporadiche sono le sovrapposizioni tra le formule proprie della nuova procedura ex o/ficto e le antiche metodología. Pur se determínate da presupposti non sempre analoghi, anche in Gemianía si fanno dunque sernpre piü pressanti, sullo scorcio del Quattrocento, quelle esigenze di riordino della materia processuale che in Francia sono aH'origine degli ínterventi sovrani di Blois e di Villers-Cotterets (cfr. Langbein, 1974,155-158; Trusen, 1984. 77-89). Alia fine del XV secolo, richieste a ta! fine vengono piü volte avanzate e discusse pressoché a ogni riunione della Dieta imperiale (Kleinhcyer, 1984, 7-27, in partícolare 7-8). Le prime concrete risposte alia dornanda di riforma della giustizia penale sono nondimeno di matrice lócale, coerentemente con le peculiari forme di organiz-zazione ístítuzionaic ormai assunle dall'Impero. Tali risposte comportarlo interventi iegislativi di valore e portata diseguali, ma che appaiono caratterizzati da contenuti 17 Sulla Recezione del diritto comune in Germania cfr. la puntúate íltustiazione di Cavatina, 1979, 44347!. 17 ACTA JUS VRIAE • 10 ■ 2002 • 1 £11011: PEZZA: TOUR POURVOIR AU BIEN Di: N'GTHL H'STICE" ■ - " 'S non dissimiü da quel! i presentí nelle cocve ordonnances trances i II píi¡ rispíente tra questi intei'venli normativi è costituíto dalla Wormser Reformation del 1498, parle di una piii general« revisíone del diritto municipale realizzata in sei übrí a Worms, città libera impériale. L'ultimo dei sei libri di questo raccolta è dedicato a! diritto e alia procedura penate. e si segnala per la tcndenza a introduire, pur nel quadro di una struttura inquisitoria incentrata sulj'iniziativa ex ojficio, sulla scrittura e su un sistema probatorio che prevede il ricorso alia tortura, una serie di limiti formali e di garanzie raramente riscontrabiii nelle legislazioni del periodo. Non estranea al fenfativo di porre un freno alia cliscrezionalità del funzionario inquirente, la tendenza ora richiamata è chiaramente avvertibile laddove la legislazione in esame introduce un accurato sistema di valutazíone degli mdizi necessan alia tortura, e laddovc prevede una distinzione tra questi ultimi e gli indizi necessari alla condamna. Al rito exqffició viene contrapposta la forma privata di awio del procedímento, ma quest'ultima risulta definita in termini talmente onerosi per la parte da rendere comunque preferibile il ricorso all'azione pubblica. Fonte precipua del Jegislatore cittadíno è ia tradizione dottrinale di matrice romano-canomca che trova il proprio pumo RV0)r AU »JFN PE NOTRK JUSTICE" . .- 7-1*8 municipal) di origine slatiitaria e l'ormai comune accettazione dei moduli ínqui-sitori 4j I puriti qualificanii dcila disciplina - fondata su un principio orrnai tralatizio: "ne delicia ipsa impunita rcmaneant"44 - sono individuabili ncU'ordinarietà del procedimento ex officia, nella particolare visibilità all'avvocatura fiscale, e nel ruólo di cardine del sistema aitribuito al Senato. 11 procedimento viene avviato ex officio dal giudîce e ha ordinariamente come presupposto l'accusa o la querela della parte privata owero la denuncia di un pubblico ufficiale.45 La denuncia è obbligatona per i reati di maggiore gravita, e spetta in particolare agli anziani eletti nelle parrocchie e ai consoli delle comunità.46 Una volta avviato, il procedimento deve essere condotío seeondo le forme e i temps prcxcriUi dalle singóle legislazioni statutarie, e comunque in tempi assai ristretti.47 In tutte le cause criminali la parteeipazione dell'awocato fiscale è richiesta a pena di nullità, onde garantiré la tutela degli interessi pubblici e la condanna dei colpevoli ("ne condemnandi absolvantur"45). Le Nuove Costituzioni non impongono espressamente al fiscale l'omis accusandi, che spetta ai consol» e agli anziani; egli deve piuttosto coilaborare alla formazione dell'inquisizione non solo mediante la presentazione di istanze, voti e conclusion!, ma anche assistendo il giudice nella cattura dei reo, intervenendo all'esaiiie dei testimoni, e partecipando ali'asstmzione del materiale probatorio.49 Il fiscale deve altrest sottoscrivere la relazionc con la quale il giudice è chiamato a trasmettere al Senato, per la decisionc finale, le cause istruite in sede locale nei casi che si possono concludere con l'ir-rogazione delle pene di morte, di mutilazione di un arto, o di confisca dei beni.30 Quest'ultima prévisions comporta la riserva alia competenza senatoria di tutti i piii important! processi penali, e indica dunque il ruolo di assoluta centralita ormai assunto dal supremo organismo giurisdizionate dello Stato (cfr. Petronio, 1972). L'incidenza delle competenze senatorie neU'ammimstrazione della giustizia penale è vieppiù accentuata dal fatto che le Conmtutiones vietano bensi l'appel lo ed ogni aitra forma di impugnazione m crimincdihus, ma lasciano apena la via del ricorso al uiilizaita Veditio undécima (Mediolani, sumptibus Joseph Richini Malaiestac) delle Nuove Costituzumi. cu ra ta nel 1747 da Gabriete Verri 43 Per una puntuale illustrazíone del processo petiate neilo Stato di Milano del XVI socolo cfr. Massctto. 19S5, 239-331. 44 La nota formula (sulla quaíe cfr. Sbriccoli. Í99!. 19-21) 6 impiegata neilesordio de! tit. De accusationibus e.t denuntiatiombux del Líber Quartus delle Nuove Costiuaioní, cap. Kalione et //su (cd. cit., 118). 45 IV, tit. De accusationibus, cap. Déla lis crimitlibtts (ed. cit., 119). 46 IV, tit. De accusationibutt, cap. Ratione ei usu. <¡ Qui Antiairi et Cónsules (ed. cit., 118). 47 IV, tit De accusationibus. cap Üclatis criminibus (ed cit, 119) 48 I, tit. De advocan'.* et syndicisfiseidibus, cap. Advocad et Syndici (ed. cit., 47). 49 1, tit. De advocad* a ayndias Jücolibus (ed. cit. 46-4S), e IV, ut. De accusationibus. capp. £S Schmidt, G. (1966): Sinn und Bedeutung der Constitutio Criminalis Carolina als Ordnung des materiellen und prozessualen Rechts. Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, G. A„ LXXXIU. Wien, 239-257. Schroeder, F.-C. (ed.) (1986): Die Carolina. Die Peinliche Gerichlsordnung Kaiser Karls V. von 1532. Darmstadt, Wiss. Btichges. Sofíletti, I. (1976): La costiluzione délia Cour de parlement di Torino. Rivista di Storia de! Diritto Italiano, XLIX. Roma, 301-308. Soffiettí, I., Monlanari, C. (1993): Problem! relativ) alle fonti del diritto negli Stati sabaudi (secoli XV-XIX). Torino, Giappichelli. Stintzing, R. (1880): Geschichte der Deutschen Rechtswissenschaft, I. MünchenLeipzig, Oldenbourg. StoHcis, M. (ed.) (1995): Juristen. Ein biographisches Lexikon. Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert. 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