Received: 2014-11-26 UDC 94:343.143(450.34) Original scientific article LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA E NEI REGIMI SUCCESSIVI Laura AMATO Universita degli Studi di Padova, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italia e-mail: lamato@hotmail.it SINTESI L 'importanza dell'affidabilita della prova testimoniale e cruciale considerando il suo ruolo di prova chiave all'interno del processo, storicamente soltanto seconda alla prova regina. La testimonianza dovrebbe avere un valore oggettivo ed essere al di sopra delle parti, spesso perd si insidiano dei meccanismi e degli elementi che ne guastano queste sue qualitä teoriche, corrompendola e rendendola piu vicina a degli interessi di parte e soggettivi. Questo studio si concentra sul ruolo svolto dall'istituto della denuncia anoni-ma nella Serenissima e nel Lombardo-Veneto, e, come, data la sua natura estremamente soggettiva, essa abbia giocato nel corrompere e inquinare la prova testimoniale e del perche nonostante la pericolositä dell'utilizzo di questo tipo di denunce, sia stato utile e necessario ricorrere ad esse da parte delle autoritä. Parole chiave: testimonianza, denuncia anonima, prova, Codice Penale, processo penale, oggettivitä, soggettivitä THE LETTERA ORBA AND CONTAMINATED TESTIMONY IN THE REPUBLIC OF VENICE AND IN THE FOLLOWING REGIMES ABSTRACT The importance of the reliability of testimony is crucial to the trial system considering its role and reputation as a one of the most important piece of evidence, historically considered to be second only to the evidence of confession. A testimony should have an objective value and to be above the parties, but often certain mechanisms and elements would come out and ruin its theoretical qualities, corrupting it and making it closer to the subjective interests of the parties involved in the trial. This study focuses on the institute of anonymous denunciation, in the Republic of Venice and in the following Austrian period in Lombardy and Veneto, and the role it played, considering its complete subjective nature, in corrupting and polluting the evidence proof of testimony and why, in spite of the risks that could rise through the use of these denunciations, it had been seen as useful and necessary for the authorities of the time to resort to it. Key words: testimony, anonymous denunciations, evidence, Penal Code, criminal trial, objectivity, subjectivity Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 Per comprendere fino in fondo il ruolo giocato dalla denuncia anonima quale Potenziale contaminatrice della prova testimoniale1, una questione questa problematica, e non facilmente risolvibile, poiche le denunce anonime e segrete sono da sempre state utilizzate dagli organi giudiziari e politici2, si deve innanzitutto considerare i diversi con-testi, socio-politico-istituzionali, analizzati in questo studio. Innanzi tutto si considera il sistema politico repubblicano della Serenissima, uno stato organizzato su un modello che puo essere definito orizzontale, fatto di cariche elettive e di deleghe3. Un contesto, quello della Serenissima, in cui la lettera orba4 divenne un essenziale mezzo per amministrare la giustizia con la collaborazione di tutta la societa, il cui uso venne in qualche modo incentivato fino alla fine della Repubblica nel 1797. Si osserva poi, nella fase successiva alla Caduta, nei regimi di dominazione austriaca, quando in presenza di codici organici e forze di polizia ufficiali, come la denuncia anonima venne ad assumere un peso diverso. In questo caso si ha a che fare con un sistema verticistico gerarchico, dove a livello teori-co la partecipazione dal basso e scoraggiata, ma in realta si nota come il pragmatismo e le esigenze di governo resero necessarie queste forme di collaborazione. Iniziamo con una premessa fondamentale: e importante non lasciarsi andare a ten-denze generalizzanti nel considerare la storia della denuncia anonima in Veneto durante il regno Lombardo-Veneto, come un continuum rispetto al periodo veneziano della Repubblica, poiche, cambiando il modo di amministrare la giustizia, le forme di stato e soprattutto le finalita e gli obbiettivi che il potere politico aveva nei confronti della giustizia, mutarono anche il modo e l'uso che le autorita fecero della denuncia anonima. La cesura e evidente e va sottolineata, tuttavia e interessante notare l'importanza di questo strumento e il suo rapporto con la testimonianza in questi diversi contesti, nonche la sua continuita. E, ancora, si puo osservare, come, in questi ambiti diversi, le autorita si siano poste il problema dell'utilizzo di un tale strumento cosi implosivo, ma utile, specialmente nella sua pericolosa facolta corruttiva della testimonianza. Si cerco infatti, di mettere in atto tutta una serie di meccanismi e sistemi precauzionali per di delimitare e arginare gli effetti collaterali di un sistema giustizia che, pronto a scendere a compromessi sulle garanzie nei confronti l'imputato, si basava su un utilizzo cosi pedissequo delle denunce segrete e anonime5. Per entrare nel vivo della questione, consideriamo alcuni esempi esplicativi del periodo repubblicano della Serenissima. Con il decreto sugli Esecutori contro la bestemmia del 30 agosto 1542, Il consiglio dei X delibera per questa magistratura che, per eliminare 1 Ovvero, la confessione al riguardo si veda l'interessante lavoro di Marchetti del 1994. 2 "Delatores genus hominum publico exitio repertum, et poenis quidem numquam satis coercitum, per prae-mia eliciebantur" Tacito, Annates, nell'edizione di Arici, 1983. 3 Per una definizione precisa dei sistemi di governo e delle finalita della giustizia da parte del potere politico, si vedano le teorie e gli schemi proposti da Damaška, 1991. 4 Lettera orba e uno dei nomi piu comuni con cui venivano chiamate le denunce anonime durante la Sere-nissima. In questo saggio il termine verra usato anche in riferimento ai regimi successivi alla caduta della Repubblica di Venezia. 5 Ricordiamo il j'accuse del Beccaria alle denunce segrete. Al riguardo si veda la versione del capitolo XV dei Delitti e delle pene pubblicata dalla Garzanti nel 2000. Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 la pratica della bestemmia, nelle citta si potessero accettare denunce senza firma che menzionassero tre testimoni per provare l'accusa (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 15, c. 56v). Si osserva pero, come nel corso dei due secoli e mezzo successivi, nonostante la legge non lo prevedesse, le lettere orbe furono utilizzate dagli esecutori contro la bestemmia per tutta una serie di reati per i quali non erano state inizialmente previste6. L'esempio della magistratura degli Esecutori contro la Bestemmia, e sintomatico della confusione normativa che investi tutte le magistrature veneziane, e, piu in generale, l'intera classe dirigente patrizia, riguardo la materia delle denunce anonime. Rileva infatti Paolo Preto che "Tra gli inizi del Cinquecento e la meta del Seicento, il sistema delle denunce segrete, di fatto comunemente accettato nella prassi giudiziaria e politica della Repubblica, e oggetto di continui interventi legislativi." (Preto, 2003, 47) Da un lato vi erano esigenze di tutela della casta e di tutta la cittadinanza, dall'altra il pragmatismo e la ragione di stato che ri-chiedevano l'utilizzo delle lettere orbe sia per la normale amministrazione della giustizia, che nei casi realmente nocivi allo Serenissima come i tradimenti e le congiure. Preto osserva come "L'imprescindibile esigenza della sicurezza della Repubblica fa pendere, tra Cinquecento e Seicento, l'ago della bilancia a favore dell'accettazione, con poche riserve, delle denunce segrete anche non sottoscritte, in materia di stato; ben presto il concetto di materia di stato subisce un allargamento a tutta la sfera della morale pubblica e com-prende quindi vari di tipi di reato (quali la sodomia, bestemmia, corruzione, concussione, broglio, malgoverno, falsa monetazione, prostituzione) non strettamente connessi alla sicurezza della Repubblica." (Preto, 2003, 47) Durante gli anni Trenta e Quaranta del Seicento, Venezia risolvera una serie di casi singoli con deroghe alle leggi vigenti all'epoca, che fecero da predecessore alla normativa definitiva delle lettere orbe, che sarebbe avvenuta poco dopo (Preto, 2003, 51). Il 2 maggio 1647 il Consiglio dei X delibera che una denuncia segreta senza firma per essere accettata doveva veramente contenere materie di notevole importanza, come quelle di stato. E, affinche venisse dichiarata materia di stato, la denuncia doveva venire "in caso di prudenza ballottata cinque volte nello stesso giorno, sicche ne segua subito la delibera-zione" (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 97, c. 41r; ASC, Miscellanea codici, reg. 48, capitolare cc. 25v-26r). Il concetto di reato inerente a materia di stato, divenne altresi molto flessibile e arrive, nel corso del tempo, a comprendere una serie di reati che evidentemente non erano strettamente legati alla sicurezza e gli affari dello stato. Le lettere orbe, dunque, furono utilizzate per i reati piu vari per tutta la durata della Serenissima e, nel corso del XVII secolo aumentarono le bocche di pietra dall'aspetto severo e solenne con teste leonine e di grifone, dove collocare i foglietti anonimi di denuncia su tutto il territorio della Serenissima, sia nella Dominate e nel Dogado, che nei territori da Mar e da Terra7. 6 Ma si chiariva che "in tal caso la denuncia non si intendeva essere provata senza la menzione di tre testimoni, e che potendo occorrere che tra essi il proprio accusador se habbi a notar per testiomonio" (Preto, 2003, 47). 7 Restano, ahime, poche epigrafi rimaste, superstite sopravvissute alla distruzione avvenuta durante la fase democratica a Venezia, che sono state tutte fotografate da Paolo Preto. Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 II problema e che, spesso, la denuncia anonima risultava essere cruciale se non come base del processo, quantomeno per allertare le autorita circa il clima pubblico e fare partire le indagini preliminari e la raccolta di informazioni anche tramite confidenti (che sondavano il consenso sociale dal basso). Si cercava di utilizzare al meglio questo istituto cosi insidioso, mettendo in moto alcuni elementi di filtro per aggirare il problema della completa soggettivita e interesse di parte e la natura di corruttrice della denuncia. Come e stato gia accennato, si richiedeva, ad esempio, nel periodo della Serenissima un certo numero di testimoni (generalmente tre) e tra essi spesso poteva trovarsi l'accusatore ano-nimo. L'effettiva credibilita della denuncia anonima pero veniva messa in discussione da un altro fattore, ovvero il linguaggio presente nelle lettere che tendeva ad essere molto enfatico e colorito nella descrizione della persona accusata e nei fatti riportati. Il profilo psicologico che emerge dalle righe delle anonime merita considerazioni piu profonde e sara oggetto di ulteriori miei lavori, ma in questo contesto e sufficiente sottolineare come l'asprezza e la durezza dei toni delle lettere orbe, e la loro esagerata descrizione degli eventi, benche comprensibili per il soggetto accusatore che cercava di rendere ancora piu necessaria la sua accusa, creava dei seri problemi di legittimita da parte delle autorita che dovevano di volta in volta vagliare e considerate se le accuse potessero essere credibili, quando fossero state ripulite da tutti i fronzoli e i toni esasperati del caso, e valutare se potevano essere utilizzate anche solo in modo parziale. Dunque, il rischio che le accuse fossero almeno in parte calunniose, e sicuramente esagerate, era una possibilita che le autorita e gli organi giudicanti dovevano sempre tenere ben presente8. Per contrastare il problema delle finte denunce da parte di coloro che, con la pro-spettiva di ottenere un facile guadagno "riempiono la cassella degli esecutori contro la bestemmia e le bocche di pietra di cosi tante denunce false o vaghe" (Preto, 2003, 50), gli Esecutori contro la bestemmia predispongono, a partire da meta del Seicento, di un in-quisizione ex officio per arrivare "alla verita delle colpe senza dubbio che possano essere contaminate le deposizioni de' testimoni, come puo accadere ne' processi formati sopra denuntie secrete" (Preto, 2003, 49). Ecco emergere chiaramente la preoccupazione delle magistrature che le calunnie e gli interessi soggettivi potessero contaminare la bonta e il valore della testimonianza. Si ricordi il fatto che una denuncia anonima, per sua natura e struttura, sia per se un istituto soggettivo e non puo essere altrimenti poiche l'accusatore e spinto da un interesse di parte e l'accusa e completamente filtrata e finalizzata affinche il suo interesse prevalga. Questo e ancora piu evidente dal momento in cui e previsto e vi e la possibilita per il denunciatore di diventare testimone. La soggettivita di parte si trasferisce necessariamente all'interno del processo, rischiando cosi di corrompere e manipolare la validita e l'oggettivita della prova testimoniale. Le autorita ufficiali affron-tarono questo problema di volta in volta, a seconda della circostanza pragmatica del caso specifico e dell'esigenza del momento. Ad ogni modo la diffidenza di fondo nel ricorrere Interessanti sono le richieste che provengono alle magistrature da parte di presunte vittime di accuse anonime false che richiedono di indagare e di risalire all'autore e di sanzionarlo. E il caso di Gio Batta Sanfermo e suo figlio che da Brescia richiedono agli Inquisitori di Stato di indagare circa una denuncia anonima nei loro confronti sostenendo che fosse calunniosa (ASV, Inquisitori di stato, b. 642). Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 a questo istituto da parte delle autorita, emerge per tutto I'arco di tempo analizzato per questo studio e sara una caratteristica costante che accompagnera I'utilizzo delle denunce anonime. Il problema fondamentale legato alla loro attendibilita era quello del lucro e del guadagno personale dell'accusatore che poteva essere di vario tipo. Durante la Serenissi-ma poteva essere estremamente remunerativo per una persona denunciare poiche i premi monetari o di altro tipo erano notevoli. Ad esempio, vi era la possibilita di ottenere una 0 piu voci liberar bandito, e, perche no, gli accusatori potevano essere spinti da motivi di vendetta o rancore personale9. Il pericolo della calunnia era onnipresente. Infatti, il 13 agosto 1635, si rilevo che nelle casselle "per permuta e baratto delle ballotte e per bravi" venivano inserite lettere false e calunniose10. Nel giugno 1621 il Consiglio dei X ritenne fasulla la lettera orba nei confronti di Angelo Giustinian e ordino che fosse archiviata e di indagare per risalire agli autori. Pochi anni dopo, il 7 agosto 1635 i Provveditori contro la Sanita richiesero l'arresto di Pasqualin Maffei per una falsa denuncia segreta nei confronti di certi funzionari. Maffei non era l'autore della denuncia, che era stata scritta da altri, ma si era fatto appuntare tra 1 testi (Preto, 2003, 51). La calunnia non solo creava problemi legati alle conseguenze dirette per gli eventuali accusati e alle risorse impiegate per seguire e investigate circa un presunto malfatto, ma rischiava di screditare anche il valore e la reputazione della prova della testimonianza che si basava, in casi come questi, su fatti parzialmente o totalmente fasulli. Le false accuse che potevano infiltrarsi nei riti processuali rischiavano di disonorare tutto il sistema di amministrazione della giustizia dei governi. Era necessario prendere serie precauzioni e sanzionare in modo duro ed efficace i calunniatori. Consideriamo que-sta problematica con un esempio tratto dal periodo di dominazione austriaca, successivo alla Repubblica. Nel 1801 veniva arrestato un delatore che, sia dal carcere e dopo il suo rilascio, si era offerto volontario come infiltrato per fornire informazioni contro Giacomo Buffetti, accusato di avere creato un circolo giacobino a Venezia. Le informazioni riporta-te dal delatore, a seguito delle indagini, risultarono essere inverificabili e sospette e, con-seguentemente, egli venne condannato per calunnia (ASV, Direzione generale di polizia, b. 20). D'altronde il Codice penale universale austriaco del 1803 in vigore in Lombardia e Veneto durante la seconda dominazione austriaca, nella prima parte relativa ai delitti, al capo XXVI chiarisce molto bene l'atteggiamento punitivo e severo del governo di Vienna nei confronti del reato di calunnia. Al § 188, infatti, esplicita che "chi per un delitto inventato denuncia qualcuno alla magistratura, o in tal modo lo incolpa, che la sua impu-tazione possa servir di motivo ad intraprendere la regolare inquisizione, od almeno a far indagini contro l'imputato, si fa reo del delitto di calunnia." Il §189 specifica la pena "La pena ordinaria della calunnia e del duro carcere da uno a cinque anni; e pero da estendersi 9 II fenomeno e affrontato in maniera efficace da Claudio Povolo nel suo volume del 1997. 10 Il Consiglio dei X decide quindi che "soltanto le denunce che riguardano strettamente queste materie debbano essere accettate, altrimenti le altre devono essere stracciate e bruciate. Fanno eccezione ovviamente le materie estremamente rilevanti, quali quelle di materia di stato o ritenute d'importanza straordinaria" (ASV, Consiglio dei dieci, comuni, reg. 85, cc. 165v-166v; ASV, Miscellanea codici, reg. 48, capitolare, cc. 25v-26r). Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 fino a dieci anni, se a) il calunniatore ha usata una singolar malizia per rendere credibile I'imputazione; se b) I'incolpato fu esposto ad un grave pericolo, o se c) il calunniatore e un servente dell'incolpato, un famigliare coabitante con lui, od una persona ad esso lui soggetta, ovvero se un impiegato commette la calunnia in cose del suo ufficio." Dunque, qual e il rapporto tra i testi e il denunciatore nelle fasi successive alla Caduta? E quanto e importante la reputazione e la morale del teste e l'attendibilita delle denunce anonime? Nei Regimi successivi alla Serenissima i testimoni non vengono sempre menzionati in modo esplicito dalla lettera anonima come accadeva durante la Repubblica e parreb-be logico che, quantomeno a livello formale, si dovesse rifiutare l'utilizzo di un istituto considerato retaggio di un sistema di giustizia antico e ingiusto. La lettera orba, durante la Serenissima, ha un valore e un peso molto preciso e per questo il suo utilizzo segue un iter procedurale particolare sia nella fase pre-processuale, nella notitia criminis, durante l'indagine e il vaglio dei testimoni, sia durante il processo, dove, come abbiamo spiega-to, poteva trovarsi il denunciante in forma anonima. Osservando le carte d'archivio del periodo austriaco, si osserva che anche le autorita austriache prestassero molta attenzione alle informazioni che emergevano nelle lettere di denuncia anonima. Questo si pone, almeno sul piano delle garanzie, come ambiguo, poiche le denunce anonime, come altri istituti di antichi regimi, erano state fortemente criticate dagli intellettuali e i giuristi di fine XVIII, considerate come un'eredita di un sistema non garantista, confusionario e tirannico che veniva rigettato dai codici ottocenteschi11. Anche nel periodo austriaco le denunce vengono vagliate in modo puntiglioso dalle autorita che, di volta in volta, considerano se la lettera possa essere presa in considerazione. Le indagini preliminari, ad ogni modo, vengono condotte anche sulla base di denunce considerate con scetticismo e quello che emerge viene riportato minuziosamente e commentato prima di decidere se andare avanti con la fase successiva. Nella prima parte del Codice penale austriaco, la denuncia anonima viene contemplata tra gli indizi vicini, ovvero tra "quegl'indizi che da soli bastano per arrivare alla legale imputazione" come esplicitato nella sezione seconda del Codice dei delitti relativa a legale processo12 e chiarisce nel § 266 la modalita di accettazione di denunce fatte a voce, mentre il § 267 e relativo a quelle anonime13. Gia il Capo II dell'investigazione del delitto e del legale riconoscimento del fatto, al § 226 chiarisce l'obbligatorieta del giudizio criminale all'investigazione del delitto dal mo-mento che "si venga a conoscenza di un delitto commesso nel suo distretto, anche tramite 11 Si rileva pero come, il Codice Universale Austriaco del 1803 si pone, sul piano sostanziale a pratico, in continuita con il Codice Penale di Giuseppe II. Riguardo al contesto culturale e politico e l'influenza dell'il-luminismo giuridico sulla stesura del Codice del 1803 si vedano i saggi di Cattaneo, 2001; Tshigg, 2001; Dezza, 2001; Cavanna, 2001. 12 Si tratta del capo III § 262. 13 §266 "Affinche una denunzia fatta in voce, ovvero in iscritto, ove trovasi nominato il denunziante, formar possa un legale indizio contro qualcuno, e necessario, che sia accompagnata da circostanze, che abbiamo relazione coll'autore del fatto". §267 "Sopra una denunzia anonima, o sottoscritta da un ignoto, che non siansi potuto rinvenire, non si puo procedere contro chicchessia. Ma se tale denunzia contiene indizj, che gia bastino da se a render legale l'imputazione, e questi coll'investigazione del fatto siansi verificati, si puo in forza di tal imputazione procedere contro quello, che nell'anonima denuncia n'e indicato autore." Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 una vociferazione"14. La validita della vociferazione e esplicitata nel § 227'5, mentre il § 231 prevede la possibilita di indagare le circostanze esposte nella denuncia anonima "Nondime-no anche sulle tracce d'una denuncia anonima, qualora contenga precise circostanze atte a rendere credibile il delitto, si puo procedere a verificare le circostanze medesime". Nella parte Seconda del Codice che tratta delle gravi trasgressioni di polizia, il capo II relativo all'investigazione delle gravi trasgressioni di polizia, e del riconoscimento del fatto, chiarisce la competenza della magistratura ad esercitare la sua giurisdizione "quan-do la magistratura politica colla vociferazione, colla denuncia, o colla propria scoperta ha congettura, o di notizia, di grave trasgressione di polizia". Il § 294 chiarisce che "anche pervenuta una semplice vociferazione, deve seguirne le tracce sino alla prima origine". Il § 296 fa il punto sulle denunce che "possono essere fatte sia voce che per iscritto il denunciante non deve rimanere occulto alla magistratura il denunciante puo domandare che non sia palesato il suo nome tranne dai casi del § 234 e § 235". E il § 297 tratta le denunce anonime "nel caso di denuncie anonime, o, cio che e lo stesso, fatte sotto un nome sconosciuto si puo bensi aver riguardo alle addotte circostanze di fatto, ma non si puo procedere contro l'autore indicato in simili denuncie, se non quando il riconoscimento delle circostanze medesimi lo indichi come tale". E nella fase investigativa quindi che si sonda e si valuta l'attendibilita della denuncia e si cerca di reperire i testi, per questo si devono trovare una serie di soluzioni per verificare la validita della denuncia. E ancora nelle carte d'archivio del periodo austriaco che si trovano spesso richieste di perizie calligrafiche che svelano numerose accuse false16. Si consideri inoltre il problema sulla legittimita delle circostanze riportate dalla denuncia, come anche quella dei testimoni menzionati. Fondamentale, dunque, risulta essere la re-putazione e la considerazione di cui gode in generale il teste, affinche la sua testimonianza possa essere considerata attendibile. Le richieste di verifica da parte delle autorita erano quindi sempre puntuali con approfondite indagini per risalire a una descrizione accurata di tutti gli elementi caratteriali e morali sia del potenziale imputato, che delle persone coinvolte nelle vicende processuali e anche dei testimoni. Essi dovevano essere per l'ap-punto di "carattere irreprensibile". Emerge quindi un altro elemento che va ben messo in evidenza: quello della reputazione del testimone, possibilmente un uomo di fede, o che, comunque, godesse di una buona reputazione all'interno del milieu di appartenenza. Durante la Serenissima, il 16 giugno 1632 il Consiglio dei X richiede, come requisito affinche le denunce segrete in materia di scambio e vendita di voti siano accettate, oltre 14 §226 "il giudizio criminale e tenuto d'esercitare la sua giurisdizione al momento, che o scopre egli stesso, o gli viene notizia col mezzo d'una vociferazione, d'una denuncia, od in altro qualunque modo, d'essersi del suo distretto commesso un delitto." 15 "Qualunque vociferazione si propaga colla comunicazione; ha percio sempre qualche causa, ed e un qual-che primo autore. Quindi il giudizio criminale e in dovere di farsene rendere conto da quelli, col mezzo de' quali la vociferazione e a lui pervenuta, di seguirne le tracce di bocca a bocca fino alla prima sua origine, e di assicurarsi per quant'e possibile, se abbia essa, o no, qualche fondamento." 16 ASV, Direzione generale di polizia, b. 42 "quale fu la sorpresa di Antonio Runo, allorche venne a rilevare che in nome di lui vi fosse un ricuso contro un arciprete, anche in nome di un suo collega in quale non sa scrivere". Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 ai tre testimoni, che "essi siano degni di fede" (ASV, Miscellanea codici, reg. 48, 16 giu-gno 1632). Nel periodo austriaco nel processo contro Abraham Finti a Venezia del 1833, si specifica, per quanto riguarda le gravi trasgressioni di polizia, al capo IV delle prove legali al § 368, che "e chiaramente stabilito che quando non vi e rimasta traccia alcuna, e necessario che due testimoni depongano le medesime circostanze e siano uguali" (ASV, Direzione generale di polizia, b. 1045). Evidentemente si sta cercando di stabilire un criterio di oggettivita in contesti in cui l'opinione e la percezione personale potevano modificare e influenzare notevolmente la narrazione dei fatti. Il § 320 e) richiede inoltre che i testi siano necessariamente di buona fama17, e il §366 stabilisce i requisiti per la credibilita del testimone e il § 367 i requisiti per la deposizione18. Dalle fonti di archivio austriaco emergono importanti commenti sull'attendibilita o meno della denuncia e se sia il caso o no di proseguire con la fase processuale, in partico-lare poiche molte denunce coinvolgevano funzionari dell'impero, i quali, essendo parte di un sistema di potere verticistico, rappresentavano direttamente le autorita superiori, il governo e, infine, lo stesso Imperatore. Quindi spesso si tendeva a tutelare la casta e gli apparati di governo e di preservarli dal pubblico clamore cui un processo avrebbe dato luogo19. Per questo motivo, le autorita cercarono di risalire al probabile autore della denuncia anonima, sia per mettere in atto un'ulteriore forma di controllo, per sondare il livello di consenso e fedelta nei confronti del governo, che per disincentivare denunce false tramite sanzioni e punizioni esemplari e severe. Il controllo sociale messo in atto non riguardava soltanto il popolo, ma coinvolgeva anche gli stessi organi di governo, poi-che, come menzionato, le accuse riguardavano spesso proprio i funzionari dello stato, in genere i livelli piu bassi dell'apparato, quelli con cui la popolazione aveva normalmente a che fare. Tramite le denunce si riusciva a capire se e quanto un funzionario fosse rispet-tato e il consenso di cui godeva, nonche la sua reputazione. Le informazioni raccolte nelle denunce anonime nei confronti dei funzionari, anche qualora si decidesse di non andare a processo, venivano comunque registrate e conservate e riutilizzate in un secondo periodo nel caso di bisogno (Rossetto, 2013, 181-188). Vi era pero, da parte del governo austriaco, una certa diffidenza nell'utilizzare le denunce anonime all'interno del processo. La cultura illuminista del garantismo procedu-rale e processuale esercito una certa influenza sui Codici ottocenteschi, anche quelli di 17 Inoltre il § 320 e) chiarisce come: "Nei casi di denuncie provenienti da persone di cattiva fama, o affatto sconosciute si osserva quanto e prescritto dal § 297 riguardo alle denuncie anonime." Il § 369 aggiunge che "potersi formare la prima condizione, quando il fatto sia legalmente stabilito, e l'imputato non e in grado di dare alcuna spiegazione giustificante sopra una delle circostanze enunciate nell'accusa che sta a suo carico". 18 §366"Per la credibilita d'ogni testimonio e necessario, a)che abbia compiuto i diciotto anni; b) che non sia riconosciuto reo di un delitto, ovvero, che sottoposto per delitto ad inquisizione, non sia stato dimesso solamente per difetto di prove; c) che non viva in nimicizia coll'imputato; d) che non abbia da attendere alcun vantaggio dalla condanna dell'inquisito, od alcun danno dalla sua assoluzione." 19 Un interessante lavoro che approfondisce il ruolo dei funzionari e quello di Filippo Rossi (2013) sul cattivo funzionario austriaco. Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 inizio secolo20. Progressivamente si ricorse sempre di piu alla testimonianza indiretta21, come anche alle informazioni confidenziali che divennero il mezzo potenziale per intro-durre all'interno del processo il giudizio e le dichiarazioni extra-processuali, ma di natura testimoniali22. Si assiste dunque ad un passaggio fondamentale tra la Serenissima e i regimi successi-vi, una differenza che va oltremodo rimarcata, le denunce anonime perdono il loro valore probatorio, diventano degli indizi, anche se indizi considerati vicini nel Codice austriaco e, quindi, gerarchicamente superiori rispetto a quelli remoti, restano pero, almeno sul piano formale e teorico, al di fuori del processo vero e proprio. Gli informatori e le anonime saranno quindi fondamentali per reprimere crimini e reperire informazioni circa lo spirito pubblico, ma la tendenza sara quella a non farli rientrare piu nel processo tramite la testimonianza come avveniva durante la Serenissima. Al loro posto i testimoni de relato, invece, depongono su circostanze che sono state loro riportate da terze persone. Consideriamo un altro aspetto rilevante. Siamo partiti dal principio come, in antitesi alla testimonianza, la denuncia anonima per sua natura e struttura, sia un istituto completamente soggettivo, l'accusatore e spinto da interessi di parte e l'accusa e filtrata e finalizzata affin-che il suo interesse soggettivo prevalga. Per questo motivo, e stato messo in evidenza che, poiche la lettera orba era essenziale al sistema di implementazione della giustizia veneziana, come anche lo era ai regimi successivi alla Caduta, le autorita e le magistrature affrontarono la spinosa questione della sua attendibilita di volta in volta, con estremo pragmatismo e cautela prima di decidere se utilizzare le denunce anonime o meno. Tutto questo pone un quesito fondamentale che ci fa riflettere su quel caposaldo teorico di oggettivita e di obbiettivita che la testimonianza ha tradizionalmente assunto in se. Abbiamo infatti visto come vi siano elementi che potenzialmente possono guastare questa sua qualita di oggettivita e, tramite esempi tratti da carte di archivio dei regimi diversi, abbiamo analizzato come il problema della natura corruttrice della denuncia anonima sia stato affrontato e considerato urgente da parte delle autorita. La questione sulla sua og-gettivita/soggettivita pero risulta pero essere complessa e difficilmente inquadrabile e de-finibile. Il valore di una testimonianza dipende molto dal contesto in cui essa si forma: ad esempio, quando i testi sono menzionati in un denuncia anonima non si puo non conside-rare il punto di vista soggettivo che le cita. La buona fama e accurate indagini, oltre a una serie di meccanismi per tutelare il valore probatorio della testimonianza, sono elementi utili che le autorita possono mettere in atto per preservarne il piu possibile il suo valore oggettivo e poterla utilizzare, ma non bastano. Nel caso che le denunce siano frutto di calunnie e di false testimonianze, esse arrivano a ledere non solo il caso specifico e l'im-putato, ma tutte la reputazione di cui gode un sistema giustizia agli occhi dei governati. Il problema pero non si ferma qui, bisogna andare oltre. Quando richiesto di riportare la sua opinione sul carattere dell'imputato (o accusato) o nella narrazione dei fatti, quand'anche 20 Si rimanda ai saggi gia menzionati alla nota 11 del presente saggio. 21 Ovvero la cosi detta de relato, quando si depone cioe su fatti di cui si ha soltanto una conoscenza indiretta. 22 Al riguardo si riveda i riferimenti relativi alle vociferazioni e alle testimonianze indirette gia menzionate nel § 226, § 294. Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 in buona fede, il teste fa entrare nel processo il suo punto di vista e lo sguardo della sua societa di appartenenza. Si considera quindi che la testimonianza e, in realta, un elemento di parte, poiche il punto di vista del testimone contamina il suo racconto e lettura dei fatti, come anche la reputazione di cui gode, che permette o meno alle autorita di mettere piu o meno in discussione la sua narrazione dei fatti. La testimonianza e, in realta, un filtro, uno sguardo soggettivo, poiche il fatto riportato viene narrato e distorto dal testimone. Egli lo interpreta in modo soggettivo, secondo il suo modo di osservare il mondo, seguendo i suoi valori e pregiudizi, e la sua idea di morale che e espressione del contesto sociale e della societa di appartenenza. Concludiamo, come nella premessa, sottolineando nuovamente che non si possa e non si debba generalizzare la storia della denuncia anonima in Veneto. Si deve sempre tenere a mente che si ha a che fare con sistemi di potere politico diverso, organizzazione della societa e finalita politiche della giustizia differenti, ma nonostante queste premesse, si puo rilevare come un istituto cosi spigoloso e potenzialmente implosivo e spesso inaffidabile, sia stato ritenuto utile e talvolta fondamentale anche in contesti e regimi diversi. E stato messo in evidenza come le denunce anonime siano state utilizzate durante la Serenissima in tutte le fasi dell'iter processuale, dalla fase delle indagini preliminari, al processo vero e proprio, e che in ogni fase dell'iter assunsero valenze e ruoli diversi, arrivando a diven-tare vera e propria prova in qualita di testimonianza nel processo. Nei regimi successivi invece, benche estremamente utilizzata, la denuncia anonima, almeno a livello teorico, resto fuori dal processo vero e proprio, ove piuttosto si inseri la testimonianza de relato, anch'essa potenzialmente pericolosa e soggettiva. Sia nelle leggi veneziane pero, che sotto il governo austriaco, le denunce anonime furono spesso utilizzate, e questo nonostante la loro pericolosita e il loro potenziale ruolo contaminatore della testimonianza, poiche fondamentali e insostituibili per implementare la giustizia e mettere in atto un controllo sociale sia verticale che orizzontale. Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 LETTERA ORBA IN KONTAMINIRANO PRIČANJE V BENEŠKI REPUBLIKI IN V KASNEJŠIH REŽIMIH Laura AMATO Univerza v Padovi, Via 8 Febbraio 1848, 2, 35122 Padova, Italija e-mail: lamato@hotmail.it POVZETEK Pričanje je bilo vedno eden od temeljnih stebrov pravnega dokaza, na katerem slonita postopek in rezultat postopka. Dejansko so pravni preizkusi neposredno povezani z verodostojnostjo in kakovostjo dejstev, ki izhajajo iz pričevanja. Slednje je tako poleg priznanja glavni dokaz vsakega procesnega sistema. Verodostojnost in zanesljivost nekega pričevanja sta - poleg kakovosti dejstev, ki jih predstavi priča - nujno povezana s slovesom in mnenjem, ki ju uživa priča v okolju in miljeju družbe, ki ji pripada. Ljudski glas v zvezi z njeno integriteto, še posebej v povezavi z moralo, je bistven za sposobnost ocenjevanja njenih izjav, posebej če upoštevamo, da priče niso neposredno vključene v pravne dogodke, morajo imeti sposobnost pričevanja z verodostojno stvarnostjo in objektivnostjo v zvezi z okoliščinami, o katerih govorijo. O teh predpostavkah govorimo pri raziskovanju procesnih dokumentov prejšnjih režimov. Dejansko v nekaterih primerih lahko pride do dvomov v zvezi z verodostojnostjo in legitimnostjo pričanja. To se je dogajalo še posebej, ko so pristojna tožilstva morala reagirati na osnovi obtožb, ki so izvirala iz pisane anonimne ovadbe in ko so bili med pozvanimi pričami tudi isti obtoževalci ali navedene osebe, ki so se pojavile, ker so bile omenjene v obtožilni letteri orba. Poseben primer je Serenissima, vendar je lahko - čeprav v drugih okoliščinah in na druge načine - mešanja v pravni administraciji med organi oblasti in državljani v obliki sodelovanja od spodaj in uporabe instrumentov, kot je anonimna ovadba, opaziti tudi v kasnejšem lombardsko-beneškem avstrijskem režimu. Očitno se v takšnih primerih pojavi stranski interes, pri čemer sporna vrednost pričanja izniči in pokvari potencialno znanstveno objektivnost in kakovost in izniči vrednost pričanja in njeno kakovost biti super partes. Ključne besede: pričanje, anonimna ovadba, dokaz, kazenski zakonik, kazenski postopek, objektivnost, subjektivnost Laura AMATO: LA LETTERA ORBA E LA TESTIMONIANZA CONTAMINATA NELLA REPUBBLICA ..., 85-96 FONTI E BIBLIOGRAFIA ASV - Archivio di Stato di Venezia (ASV), Consiglio dei dieci, comuni; Miscellanea codici; Direzione generale di polizia; Inquisitori di stato. Arici, A. (1983): Annali di Tacito. Torino, UTET. Beccaria, C. (2000): Dei delitti e delle pene. Milano, Garzanti. Cattaneo, M. A: (2001): Il Codice Penale Austriaco tra illuminismo e razione. In: Vinciguerra, S. (ed.): Codice Penale universale Austriaco (1803). Padova, Cedam, XXXIX-XLIX. Cavanna, A. (2001): Ragioni del diritto e ragioni del potere nel codice penale austriaco del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): Codice Penale universale Austriaco (1803). Pado-va, Cedam, CCXIX-CCLXV. Damaška, M. R. (1991): I volti della giustizia e del potere. Analisi comparatistica del processo. Bologna, il Mulino. Dezza, E. (2001): L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garanti-smo nel codice asburgico del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): Codice Penale universale Austriaco (1803). Padova, Cedam, CLV-CLXXXIII. Marchetti, P. (1994): Testi contra se: l'imputato come fonte di prova nel processo penale dell'eta moderna. Milano, Giuffre. Povolo, C. (ed.) (1997): L'intrigo dell'Onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni. Preto, P. (2003): Persona per hora secreta. Accusa e delazione nella Repubblica di Venezia. Milano, Il Saggiatore Editore. Rossetto, L. (2013): Il commissario distrettuale nel Veneto asburgico. Bologna, il Mu-lino. Rossi, F. (2013): Il Cattivo Funzionario, fra responsabilita penale, amministrativa e disci-plinare nel Regno Lombardo-Veneto. Milano, Giuffre Editore. Tshigg, S. (2001): La formazione del Codice Penale Austriaco del 1803. In: Vinciguerra, S. (ed.): Codice Penale universale Austriaco (1803). Padova, Cedam, LI-LXVII.