GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO UBERO DI TRIESTE o GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 13 - 11 maggio 1954 Pubblicala dal G. M A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste La Editoriale Libraria S. p. A* Trieste - 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE : 0 1«, 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO : un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO : solamente semestrale ; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme...... L. 3.240 b) per ima versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.. .. L. 1.080 c) per una copia dei numeri „ bis “ (inserzioni civili) sia in italiano, sia in sloveno................................ L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle Inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esolusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „ Gazzetta G M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione Inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA : Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste, GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 42 MISURA DEL CONTRIBUTO DA CORRISPONDERSI, DALLE FARMACIE NON RURALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 115 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE ATTESO che si ritiene opportuno fissare la misura del contributo da corrispondersi dalle farmacie non rurali, ai sensi delV art. 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Per il 1953, il contributo da corrispondersi da tutte le farmacie, escluse quelle rurali, è fissato nella stessa misura stabilita per il 1950 dal primo comma dell’Articolo II dell’ Ordine No. 28 di data 6 febbraio 1951. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 7 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDfA/54143 Comandante della Zona Ordine N. 43 TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE ATTESO che si ritiene opportuno riunire in un Testo Unico le leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I OGGETTO DEL TRIBOTO Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nella Tabella A allegata al presente Ordine sono soggetti alle tasse da essa previste. Per gli,atti in forma pubblica amministrativa stipulati dalle Amministrazioni dello Stato ed Uffici dipendenti sono stabilite a favore dell’ Erario, sotto il nome di „diritti di segreteria“, le tasse previste dalla Tabella B. Le Tabelle A e B, richiamate nei precedenti commi, formano parte integrante del presente Ordine e sono depositate presso la Direzione degli Affari Legali, la Sovraintendenza di Finanza e 1’ Ufficio del Bollo, dove potranno essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse. In deroga di quanto è stabilito nel primo comma del presente Articolo per l’iscrizione nell’albo degli appaltatori di opere pubbliche, di cui al No. 205 dell’allegata Tabella A, continuano ad avere efficacia nella Zona le norme dell’ Ordine No. 39 di data 22 febbraio 1952. ARTICOLO II EFFETTI DEL MANCATO 0 RITARDATO PAGAMENTO DEL TRIBUTO SULL’ EFFICACIA DELL’ ATTO Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all’Articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l’efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso. ARTICOLO III ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DEL TRIBUTO Per l’accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all’Articolo I, si osservano le norme stabilite nelle tabelle. La riscossione è fatta sia in modo ordinario dall’ Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l’autorizzazione, il provvedimento o Tatto amministrativo o è ricevuta la dichiarazione, sia mediante speciali marche poste in vendita dall’Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all’autorità o all’ Ufficio che rilascia la concessione, l’autorizzazione, l’atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo. Il pagamento in modo ordinario può anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro. Le singole disposizioni dalTannessa Tabella A stabiliscono i casi, nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguite in uno dei modi previsti dal secondo e dal terzo c'omma del presente Articolo. Le tasse di cui ai numeri 45, lett. b) e c), 47, lett. a), 48, 49, 50 della Tabella A e quelle sul rilascio e la vidimazione annuale di cui all’art. 183 della tabella medesima sono riscosse mediante apposite marche. ARTICOLO IV PAGAMENTO IN ABBONAMENTO Qualora particolari norme legislative dispongano che la corresponsione delle tasse e imposte indirette sugli affari sia effettuata da determinati enti mediante speciali sistemi di abbonamento, detti enti sono esonerati dal pagamento delle tasse di cui alle tabelle A e B, nei limiti stabiliti dalle predette norme. ARTICOLO V PRENOTAZIONE A DEBITO Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l’amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il.re-cupero ai termini del R. D. 30 dicembre 1923, No. 3282, sul gratuito patrocinio. Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, No. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l’esattore. Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette. ARTICOLO VI ESAZIONE COATTIVA Per l’esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del Testo Unico approvato con R. D. 14 aprile 1910, No. 639. ARTICOLO VII ESENZIONE DAI DIRITTI DI SEGRETERIA Oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono l’esenzione, è esentata dalle tasse, di cui alla Tabella B (diritti di segreteria), la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a L. 100, ai sensi dell’art. 8 della legge 29 gennaio 1880, No. 5253, e dell’art. 8 della legge 29 giugno 1893, No. 347, sull’affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al demanio. ARTICOLO Vili CESSAZIONE DI PRIVILEGI TRIBUTARI Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle Tabelle A e B del R. D. 30 dicembre 1923, No. 3279, a favore di privati, società, enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore. Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel primo comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli enti risulti un utile netto di esercizio superiore all’ interesse legale commisurato all’effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora l’esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall’art. 2 della legge 31 gennaio 1926, No. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza. In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato l’estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio. In caso di contestazione sulla natura o sulla finalità dell’ente che domanda la conservazione dell’esenzione o della riduzione decide il Dipartimento di Finanza, uditi gli organi competenti. La durata dei privilegi di cui al presente Articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della società, ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse. ARTICOLO IX SANZIONI Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa sino al quadruplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a L. 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione. E’ soggetto alla pena pecuniaria da L. 250 a L. 5000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti o atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all’Articolo I del presente Ordine, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all’emanazione dell’atto. Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo. ARTICOLO X COMPETENZA PER L’ ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI Le violazioni delle norme contenute nel presente Ordine, le quali non costituiscono reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi. Sono competenti per l’accertamento delle infrazioni di cui ai numeri 51 (No. 1) e 52 (No. 1 e 2) della Tabella A, anche gli agenti delle ferrovie sia dello Stato, sia concesse all’ industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie. Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d’armi senza licenza. ARTICOLO XI COMPARTECIPAZIONE DEGLI SCOPRITORI AL PROVENTO DELLE MULTE Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal R.D.L. 28 dicembre 1922, No. 1675, sotto l’osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal R.D. 11 marzo 1923, No. 758 e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, No. 1491 e 14 aprile 1934, No. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, No. 18 e 14 giugno 1934, No. 1038. Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento. ARTICOLO XII COMPARTECIPAZIONE DEGLI SCOPRITORI AL PROVENTO DELLE AMMENDE E PENE PECUNIARIE Sul provento delle ammende e delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalle vigenti leggi. ARTICOLO XIII RICORSI AMMINISTRATIVI Salvo quanto è disposto nell’art. 22 della legge 7 gennaio 1929, No. 4 e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative alTapplicazione delle tasse sulle concessioni governative sono decisi dalla Sovraintendenza di Finanza. Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Dipartimento di Finanza nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l’ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le lire diecimila. Contro le decisioni definitive adottate dal Sovraintendente e contro quelle adottate in sede di ricorso gerarchico dal Dipartimento, può essere proposto nuovo ricorso, nei modi e nei termini previsti dall’art. 7 del R. D. 22 maggio 1910, No. 316, quando le decisioni anzidetto siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo. ARTICOLO XIV AZIONE GIUDIZIARIA E’ stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all’autorità giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente Articolo. Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente Articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal R.D. 22 maggio 1910, No. 316. ARTICOLO XV PRESCRIZIONE Col decorso di cinque anni si prescrive l’azione per riscuotere le tasse di cui alle Tabelle A e B. Col decorso di tre anni dal giorno dell’effettuato pagamento delle tasse si prescrive la azione tanto dell’Amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate. II presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 9 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/A/53/192 Comandante della Zona Ordine N. 44 VALORE UFFICIALE DELLA VANIGLIA E DEI GAROFANI (CHIODI E STELI), AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA GENERALE SULL’ ENTRATA ATTESO che si ritiene opportuno fissare il valore ufficiale della vaniglia e dei garofani (chiodi e steli), ai fini dell’applicazione dell’ imposta generale sull’entrata nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-annericane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMO, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Ai fini dell’applicazione, da parte della Dogana, dell’ imposta generale sull’entrata, il valore della vaniglia e dei garofani (chiodi e steli) è così stabilito : vaniglia: L. 6.400 (seimilaquattrocento) al chilogrammo garofani (chiodi e steli) : L. 1.400 (millequattrocento) al chilogrammo. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 5 gennaio 1954. TRIESTE, 7 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDIAfSéflO Comandante della Zona Ordine N. 45 MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI ATTESO che si ritiene opportuno apportare delle modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WIN TE RTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I L’imposta di fabbricazione sui filati, istituita col D.L.C.P.S. 3 gennaio 1947, No. 1, esteso nella Zona coll’ Ordine Generale No. 91 di data 24 gennaio 1947, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale, col sistema dell’abbonamento annuale sulla base delle misure unitarie di imposta vigenti nell’anno al quale si riferisce l’abbonamento, ed in ragione della capacità di produzione risultante dal numero dei fusi di filatura o dal numero delle filiere, installate e funzionanti, e della durata e tipo di lavorazione. L’abbonamento è obbligatorio per tutti i produttori di filati soggetti ad imposta, salvo quanto disposto dall’Articolo VII dell’ Ordine No. 98, di data 23 maggio 1952, per i fabbricanti che, avendo ima produzione annua presunta di filati corrispondente ad ima imposta complessiva annuale non superiore a Lire 800.000, sono ammessi a pagare T imposta in base a dichiarazione di lavoro ed alla qualità e quantità di filati da produrre. ARTICOLO II I numeri 3 e 8 dell’Articolo I dell’ Ordine No. 72 di data 14 aprile 1949 sono sostituiti dai seguenti : „3) per ogni kg. di filato di juta L. 15. 8) per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo sottoindicati (compresi lamette e crini, ed i filati di lanasel, lanalux e simili) la tassazione è stabilita come segue : „1 — Filati alla viscosa che nella lunghezza di 4500 metri pesano a) meno di 26 gr. : per ogni kg................................ b) gr. 26 fino a 38 gr. : per ogni kg.......................... c) più di 38 gr. fino a 50 gr. : per ogni kg.................... d) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg.................... e) più di 75 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg.................. f) più di 100 gr. : per ogni kg................................ II — Filati all’acetato che nella lunghezza di 4500 metri pesano a) meno di 26 gr. : per ogni kg................................ b) gr. 26 fino a 50 gr. : per ogni kg.......................... c) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg................... d) più di 75 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg.................. e) più di 100 gr. : per ogni kg................................c L. 164 „ 94 „ 79 „ 71 „ 67 L. 112 „ 92 „ 79 „ 71 „ 64 „ 60 Ili — Filati al cuprammonio ohe nella lunghezza di 4500 metri pesano : a) meno di 21 gr. : per ogni kg................................................... L. 139 b) gr. 21 fino a 30 gr. : per ogni kg.............................................. „ 113 c) più di 30 gr. fino a 50 gr. : per ogni kg....................................... „ 92 d) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg....................................... „ 81 e) più di 75 gr. : per ogni kg..................................................... „ 71 IV — Filati di fibre tessili artificiali a filamento continuo altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano : a) meno di 21 gr. : per ogni kg............... b) gr. 21 fino a 30 gr. : per ogni kg......... c) più di 30 gr. fino a 50 gr. : per ogni kg. d) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg. e) più di 75 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg f) più di 100 gr. : per ogni kg............... V — Filati di fibre poliamidiche che nella lunghezza di 4500 metri pesano : a) meno di 11 gr. : per ogni kg............... b) gr. 11 fino a 30 gr. : per ogni kg......... c) più di 30 gr. fino a 45 gr. : per ogni kg. d) più di 45 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg. e) più di 100 gr. fino a 125 gr. : per ogni kg f) più di 125 gr. : per ogni kg............... VI — Filati di fibre poliviliniche che nella lunghezza di 4500 metri pesano : a) meno di 41 gr. : per ogni kg.................................................... L. 139 b) gr. 41 fino a 50 gr. : per ogni kg........................................ „ 131 c) più di 50 gr. fino a 75 gr. : per ogni kg................................. „ 121 d) più di 75 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg................................ „ 114 e) più di 100 gr. : per ogni kg..................................................... „ 108 VII — Filati di fibre tessili sintetiche altre, che nella lunghezza di 4500 metri pesano : a) meno di 11 gr. : per ogni kg.............................................•...... L. 893 b) gr. 11 fino a 30 gr. : per ogni kg.............................................. „ 373 c) più di 30 gr. fino a 45 gr. : per ogni kg....................................... „ 320 d) più di 45 gr. fino a 100 gr. : per ogni kg....................................... „ 305 e) più di 100 gr. : per ogni kg..................................................... „ 279 ARTICOLO III L’art. 6 del D.L.C.P.S. 3 gennaio 1947, No. 1 esteso nella Zona con 1’ Ordine Generale No. 91 di data 24 gennaio 1947, successivamente modificato, è sostituito dal seguente : ,,L’ Ufficio Tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia, procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali. L. 812 „ 339 „ 291 „ 277 „ 254 „ 190 L. 180 „ 124 „ 101 » 89 „ 78 „ 74 In base alle risultanze della verificazione di cui sopra, 1’ Ufficio Tecnico rilascia una licenza di esercizio soggetta al pagamento di un diritto annuo di : a) L. 2.000 per le fabbriche artigiane di cui all’Articolo VII dell’ Ordine No. 98 di data 23 maggio 1952, nonché per le filande di seta, qualunque sia il numero di bacinelle installate, e per filature a mano di canapa ; b) L. 10.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filière non superiori a 20.000 ; c) L. 20.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 20.000 ma non a 50.000 ; d) L. 30.000 per le fabbriche nelle quali sono installati un numero di fusi o filiere superiore a 50.000. Il versamento del diritto di licenza deve essere effettuato dalla ditta presso la Sezione provinciale di tesoreria. La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per Fanno solare per cui è rilasciata. Il diritto deve essere pagato nella quindicina che precede F inizio di ogni anno solare e per gli stabilimenti di nuovo impianto o che cambino titolare, prima del rilascio della licenza. I diritti di licenza nella misura di cui sopra si applicano alle licenze da rilasciare, mentre per quelle già rinnovate per Fanno 1954 sarà provveduto alla riscossione della differenza fra la nuova e la vecchia misura.“ ARTICOLO IV L’Articolo III dell’Ordine No. 121 di data 6 luglio 1951 è sostituito dal seguente: „Quando l’imposta è riscossa in abbonamento spetta la riduzione proporzionale del canone per l’inattività completa della fabbrica di filati, od anche di un suo reparto omogeneo di filatura, che abbia durata non inferiore ad un intero turno giornaliero di lavorazione, qualunque sia la causa che provochi le anzidetto inattività. La riduzione del canone di cui al precedente comma spetta altresi quando mio o più filatoi o macchine da filiera rimangono inattivi per un periodo di tempo non inferiore a tre giorni lavorativi consecutivi. Per fabbrica di filati si intende 1’ insieme dei reparti di filatura (uno o più compresi in uno stesso recinto di fabbrica. Costituisce reparto omogeneo di filatura sia ogni corpo di fabbrica — compreso nello stesso recinto — nel quale siano stati installati macchinari che abbiano autonomia completa per la produzione di un determinato tipo di filato, sia un insieme di filatoi che, per tipo di macchine e per specie di produzione, abbia autonomia di funzionamento rispetto al rimanente della fabbrica, distinguendosi, ai fini della riduzione di canone prevista dal presente Articolo, il gruppo di filatoi di pettinati da quello dei filatoi dei cardati e, nella filatura dei pettinati e in quella dei cardati, il gruppo dei selfacting dal gruppo dei filatoi continui (ring, filatoi a campana, filatoi ad aletta). Nelle fabbriche di filati di lino o di canapa costituiscono pure reparti omogenei diversi, da un canto la filatura ad umido e dall’altro la filatura a secco. Ogni reparto deve essere distinto dall’altro con separazione ottenuta con elementi divisori di carattere stabile da approvarsi dall”Amministrazione finanziaria.“ E’ in facoltà dell’Amministrazione finanziaria di applicare presso le fabbriche di filati soggette ad imposte, appositi contatori atti a registrare la produzione dei filati. Il contatore sarà applicato in diretta e stabile comunicazione con l’albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti dal divisore ovvero con 1’ ultimo albero di alimentazione ai fusi dei filatoi degli stoppini provenienti da banco a fusi o dalla preparazione, con sistema francese, di lana pettinata. ARTICOLO VI Gli articoli 25, 26 e 27 del D.L.C.P.S. 3 gennaio 1947, No. 1 esteso nella Zona con 1’ Ordine Generale No. 91 di data 24 gennaio 1947, successivamente modificato, gono sostituiti dai seguenti : Art. 25 — „Chiunque fabbrica clandestinamente i prodotti elencati all’Articolo I dell’ Ordine No. 72 di data 14 aprile 1949, successivamente modificato, è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell’ imposta corrispondente ai prodotti già ottenuti ed ottenibili dalle materie rinvenute in fabbrica e nei locali annessi od attigui. La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire un milione. E’ considerata fabbrica clandestina anche la sola esistenza nei locali della fabbrica o in locali annessi od attigui degli apparecchi o meccanismi di produzione e di materie prime ovvero di filati semilavorati e finiti, prima della prescritta denuncia. Gli apparecchi e i macchinari, i prodotti e le materie prime, oggetto della violazione di cui al primo comma del presente Articolo, sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940 No. 1424, e in deroga alle disposizioni dell’art. 240 del Codice penale.“ Art. 26 — „Chiunque sottrae o tenta di sottrarre con qualunque mezzo i prodotti al regolare accertamento dell’ imposta è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell’ imposta evasa. La multa non può essere in nessun caso inferiore a lire duecentomila. Il contravventore incorre nel ritiro della licenza. I prodotti sottratti o che si tentasse di sottrarre e le cose adoperate per commettere la frode sono soggetti a confisca ai termini della legge doganale 25 settembre 1940 No. 1424, e in deroga alle disposizioni dell’art. 240 del Codice penale.“ Art. 27 — „La lavorazione dei prodotti di cui all’Articolo I dell’ Ordine No. 72 di data 14 aprile 1949, successivamente modificato, eseguita in tempi diversi da quelli specificati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro, è punita con la multa da lire duecentomila a lire un milione nonché con la multa proporzionale in misura non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell’ imposta evasa. La stessa multa proporzionale in misura non minore del doppio, nè maggiore del decuplo dell’ imposta, si applica per le qualità e le quantità di filati che comunque importano una tassazione superiore a quella corrispondente ai filati indicati nelle convenzioni di abbonamento, nelle denuncie o dichiarazioni di lavoro. II contravventore può incorrere nel ritiro della licenza.“ ARTICOLO VII La misura dell’ammenda nei casi contemplati dagli articoli 28 e 31 del D.L.C.P.S. 3 gennaio 1947, No. 1 esteso nella Zona con 1’ Ordine Generale No. 91, di data 24 gennaio 1947, successivamente modificato, è elevata nel minimo a Lire 30.000 e nel massimo a Lire 300.000. L’ ultimo comma dell’art. 38 del D.L^C.P.S. 3 gennaio 1947, No. 1, esteso nella Zona con 1’ Ordine Generale No. 91 di data 24 gennaio 1947, successivamente modificato, è sostistuito dal seguente : „La Sovraintendenza, qualora risulti escluso il proposito di frode, può disporre che il trasgressore paghi, per effetto della definizione amministrativa, una somma da Lire 30.000 a Lire 300.000, fermo l’obbligo della corresponsione dei diritti dovuti“. ARTICOLO IX Le disposizioni di cui ai precedenti Articoli VI e VII per quanto concerne la misura delle pene della multa e dell’ammenda sono adottate in deroga agli articoli 24 e 26 del Codice penale e delle loro successive modificazioni. ARTICOLO X L’ ultimo comma dell’Articolo II dell’ Ordine No. 60 di data 7 aprile 1950 è sostituito dal seguente : „Sulle somme versate dalle ditte cadute in mora dopo il quinto giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, è dovuto, oltre 1’ indennità di mora di cui al comma precedente, anche 1’ interesse legale da calcolarsi a decorrere dal termine di scadenza della rata non pagata. “ ARTICOLO XI Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Trieste, 7 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re). : LD/AI54I33 Comandante della Zona Ordine N. 46 AUMENTO DELLE RETRIBUZIONI DOVUTE AGLI INCARICATI DELLE OPERAZIONI DI RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI ATTESO che si ritiene opportuno aumentare le retribuzioni dovute agli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KOMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Le competenze per vacazione, l’indennità di soggiorno e 1’ indennità chilometrica su via ordinaria, dovute a norma degli articoli 3 e 5 del regolamento approvato con R. D. 15 novembre 1925, No. 2180, ai delegati tecnici, agli istruttori ed ai periti incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici, sono elevate : a) al doppio con decorrenza dal 27 luglio 1945 ; b) al decuplo con decorrenza dal 28 novembre 1947 ; c) rispettivamente di trenta, di quaranta e di venti volte con decorrenza dal 1° gennaio 1948. ARTICOLO II Con decorrenza dal 27 luglio 1945, sulle predette competenze ed indennità sono soppresse le riduzioni previste dai R. D. L. 20 novembre 1930, No. 1491 e 14 aprile 1934, No. 561 convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, No. 18 e 14 giugno 1934, No. 1038. ARTICOLO III È abrogato 1’ Ordine 113 di data 9 giugno 1950. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 7 maggio 1954. Re/. : LDIA/54137 H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine N. 47 RINNOVO E ISTITUZIONI DI CONCESSIONI IN MATERIA DI IMPORTAZIONE TEMPORANEA ATTESO che si ritiene opportuno rinnovare ed istituire concessioni in materia di importazione temporanea, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIS JOHN WINTERTON, KCMQ, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I E’ consentita per la durata di sei mesi, V importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati : QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale l’importazione temporanea è consentita Quantità minima ammessa alia importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 1. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini Per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (concessione decorrente dal 23 dicembre 1953) kg. 100 6 mesi 2. Acido colico grezzo, sgrassato Da trasformare in acido desossicolico purificato (concessione decorrente dal 4 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 3. Cadmio (metallo) Da impiegare nella produ-, zione di sali di cadmio (pigmenti) (concessione decorrente dal 4 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 4. Cascami di seta • Per essere macerati, pettinati e filati (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 5. Citrato di calcio biologico (nel limite del contingente di tonn. 1000) Per la produzione di acido citrico (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 500 6 mesi • QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale T importazione temporanea è consentita Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 6. Coke di petrolio calcinato, coke di petrolio non calcinato, antracite per elettrodi, coke di pece e coke depurato Per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici (concessione decorrente dal 16 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 7. Isolatori di porcellana per terminali dei tipi : Per il completamento di apparecchiature elettriche (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) 6 mesi a) esterno, del peso da kg. 44,5 fino a kg. 270, del diametro al vertice da millimetri 136 a mm. 196 ed alla base da mm. 360 a mm. 710 ; b) interno, del peso da kg. 40 fino a kg. 225, del diametro al vertice da mm. 100 a mm. 400 ed alla base da mm. 285 a mm. 530 8. Lastre di vetro o di cristallo (dei tipi speciali per automobili), contachilometri e orologi, nastri per ceppi freno, dischi e segmenti Per il completamento, la guarnitura e la rifinitura di vetture automobili e di autocarri (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) 1 anno per frizioni, tessuti di cotone, incerati o pega-moidati, pelli finte a base di resine poliviniliche o di resine sintetiche con o senza supporto di tessuto 9. Legname Per la costruzione di case prefabbricate (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 500 6 mesi 10. Linters di cotone, greggi e candeggiati Per la fabbricazione di nitrocellulosa da impiegare nella lavorazione di polveri di lancio e di tiro (concessione decorrente dal 16 gennaio 1954) • kg. 100 6 mesi QUALITÀ DELLA MERCE Scopo per il quale 1* importazione temporanea è consentita Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 11. Malto 12. Olii greggi genuini di Per la fabbricazione della birra (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) Per essere purificati (con- kg. 100 1 anno semi e frutti oleosi (esclusi quelli di oliva) cessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 100 4 mesi 13. Olio amilico 14. Olio minerale greggio 15. Olive in salamoia cuori di palma al naturale, funghi in salamoia o in aceto, capperi in salamoia, ortaggi in aceto, in salamoia ed in olio, da importare in mastelli di legno o in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg. 16. Olive verdi o nere da importare in recipienti di legno del peso non inferiore a kg. 80 Per la produzione di amil-xantogenato di potassio (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 Per essere lavorato e reso adatto alla fabbricazione di cavi elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 100 Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 1 anno 6 mesi Per essere riconfezionati in recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) ed altresi in recipienti di legno di peso non superiore a kg. 50 in quanto esclusivamente destinate a provviste di bordo (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale l’importazione temporanea ò consentita Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 17. Pelli di ogni specie, grezze o conciate e tinte Per la fabbricazione di guanti (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 25 6 mesi 18. Pesci preparati e conservati, in recipienti di lamiera da 5 a 10 kg. Per essere rilavorati e confezionati in piccoli recipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a kg. 0,500) (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 19. Pesci salati, anche in mastelli Per essere filettati e riconfezionati in piccoli reci-cipienti di vetro o di lamiera (questi ultimi di peso non superiore a gr. 500) e/o impiegati per la confezione di pasta di acciughe (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 20. Polveri da stampaggio a base di resine poli-stiroliche e di acetato di cellulosa Per la produzione di articoli stampati (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 100 6 mesi 21. Potassa caustica fusa Per la produzione di me" taminofenolo (concessione decorrente dal 16 gennaio 1954) kg. 500 6 mesi 22. Tessuti di lana (feltri) Per la produzione di palle da tennis (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 25 1 anno 23. Pili di rame, di bronzo e di ottone greggi lucidi Per la fabbricazione di tele e reti metalliche (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 100 1 anno QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale l’importazione temporanea è consentita Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 24. Parti staccate di macchine, non compieta-mente finite Per essere rifinite ed anche per il loro successivo impiego, previsto dal decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e dalle relative norme di applicazione di cui all’art. 164 del regolamento approvato col regio decreto 6 aprile 1922, n. 547 (concessione decorrente dal-F 8 gennaio 1954) 1 anno 25. Rame e zinco, in pani e in rottami Da impiegare in lega fra loro, e quindi sotto forma di ottone, per la placcatura di semilavorati ed oggetti finiti di ogni specie di metallo comune (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) kg. 100 di ciascun metallo 1 anno 26. Piombo in pani e in rottami Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici (concessione decorrente dal 1° gennaio 1954) kg. 1000 1 anno 27. Rhum Per la fabbricazione di vermouth e di liquori (concessione decorrente dal 16 gennaio 1954) hi. 1 1 anno 28. Pellicole cinematografiche e fotografiche, anche a colori, impressionate (compresi i relativi recipienti, caricatori e rocchetti di supporto) Per lo sviluppo o per lo sviluppo e la stampa di copie da esportare (concessione decorrente dal-1’ 8 gennaio 1954) — 2 mesi QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale P importazione temporanea è consentita Quantità minima ammessa alla importazione temporanea Termine massimo per la riesportazione 29. Nastro magnetico Per registrarvi programmi informativi sull’ Italia da diffondere per radio negli Stati Uniti d’America (concessione decorrente dall’ 8 gennaio 1954) mtl. 1000 2 mesi 30. Seta tratta greggia, Per la lavorazione di tes- bianca o gialla, e seta suti, calze, veli da burat- toussah (nel limite di ti, ecc. (concessione de- complessivi chilogram- corrente dal 1° gennaio mi 42.000 per le operazioni relative a merce da lavorare per conto proprio) 1954) kg. 100 6 mesi 31. Monete di argento fuori Per il recupero dell’argento kg. 50 4 mesi corso in esse contenuto 32. Gamma pieolina (prò- Per la trasformazione in dotto chimico omologo idrazide dell’acido isoni- della piridina) eotinico kg. 100 6 mesi ARTICOLO II Per la durata di sei mesi, decorrenti dal 18 dicembre 1953, la seta tratta greggia, bianca o gialla, e la seta toussah, ammesse alla temporanea importazione a termini dell’agevolazione prevista dall’ Ordine No. 90 di data 19 giugno 1953, per le lavorazioni ivi stabilite, potranno essere anche sottoposte a tintura. ARTICOLO III E’ consentita, per la durata di sei mesi, decorrenti dal 9 gennaio 1954, l’importazione temporanea di materiali da ripresa fotografica e radiofonica (registrazione su disco, su filo e su nastro), appartenenti a giornalisti stranieri che vengano nella Zona per svolgervi missioni radio-giornalistiche e „reportages“ speciali. La riesportazione dei materiali di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall’ importazione temporanea. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 14 marzo 1954. TRIESTE, 7 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : LD/Aj 54/41 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 21 NOMINA NEL COMITATO DELL’ OPERA ORFANI DI GUERRA DI TRIESTE ATTESO che si ritiene opportuno nominare quale membro effettivo del Comitato dell’Opera orfani di guerra di Trieste, di cui all’ Ordine Amministrativo No. 57, di data 1 settembre 1953, un rappresentante del .Commissariato della Gioventù Italiana, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — In aggiunta alle persone nominate con 1’ Ordine Amministrativo No. 57, di data 1 settembre 1953, è nominato membro effettivo del Comitato dell’ Opera orfani di guerra di Trieste, il signor : Gennaro Dogano — quale delegato del Commissariato della Gioventù Italiana. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 7 maggio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDfBf54l4 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 22 RICONOSCIMENTO LEGALE DI OLGA PERTOT ATTESO che GODINA Carlo fu Giovanni, residente a Trieste, Via Gaspare Gozzi No. 5, ha riconosciuto con atto notarile di data 16 giugno 1953 la propria figlia adulterina Olga PERTOT ed ha fatto istanza per l'emanazione di un decreto che dia effetto a tale riconoscimento in conformità a quanto previsto ai commi 2° e 3° dell’Art. 252 del Codice Civile, ATTESO che sono state osservate tutte le condizioni stabilite dal Codice medesimo, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — È ammesso a tutti gli effetti di legge a norma dell’Art. 252, 2° e 3° comma, del vigente Codice Civile, il riconoscimento legale della propria figlia adulterina Olga PERTOT di Emilia nata a Idria il 9 aprile 1921, fatto da Carlo GODINA con atto notarile di data 16 giugno 1953. 2. — Quest’ Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 7 maggio 1954. H, R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Se/. : LD/B/54125 Comandante della Zona Avviso N. 25 PREZZO DELL’ OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO DESTINATO ALL’AZIONAMENTO DI MACCHINE AGRICOLE E AL RISCALDAMENTO DI ESSICATOI DI PRODOTTI AGRICOLI OLIO COMBUSTIBILE FLUIDO AGEVOLATO Facendo seguito all’Avviso No. 2, di data 15 gennaio 1954, con decorrenza dal 6 aprile 1954, il prezzo massimo di vendita al consumo dell’olio combustibile fluido destinato all’azionamento di macchine agricole ed al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli, tenuto conto dell’esenzione fiscale prevista per tale prodotto dall’ Ordine No. 27 di data 16 marzo 1954, è fissato in Lire 2.150 al quintale (I.G.E. compresa) alle condizioni di merce nuda, resa franco deposito o franco centro distribuzione. Tale prezzo non comprende i diritti da versare all’ U.M.A. Nessun compenso o rimborso è dovuto per il travaso in fusti del cliente. Soltanto per le vendite in fusti cauzionati a rendere di proprietà del venditore è consentita la maggiorazione già stabilita di Lire 200 al quintale, comprensiva del nolo fusti. CARATTERISTICHE DEGLI OLII COMBUSTIBILI A seguito di quanto stabilito dall’ Ordine No. 27 di data 16 marzo 1954 (Tabella C, lettera G), si precisa che i prezzi massimi stabiliti con l’Avviso No. 2 di data 15 gennaio 1954 si riferiscono all’olio combustibile avente le seguenti caratteristiche. Olio combustibile — Punto di infiammabilità Pensky — Martins non inferiore a 65° C e con distillato a 300° C inferiore al 60% in volume (metodo ASTM) : a) per forni e caldaie : denso (viscosità a 50° C superiore a 7° Engler) ; fluido (viscosità a 50° C compresa fra 3° e 7° Engler) ; b) per motori : fluido (viscosità a 50° C compresa fra 3° e 7° Engler). TRIESTE, 3 maggio 1954. Ref. : LD/O/54119 Dott. E. D’ AVANZO Capo Dipartimento di Finanza INDICE Ordine Pag. No. 42 Misura del contributo da corrispondersi, dalle farmacie non rurali, ai sensi deH’artieolo 115 del Testo Unico delle leggi sanitarie...................... 147 No. 43 Testo Unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative.. 147 No. 44 Valore ufficiale della vaniglia e dei garofani (chiodi e steli), ai fini dell’applicazione dell’imposta generale sull’entrata.............................................. 152 No. 45 Modificazioni al regime fiscale di taluni filati di fibre tessili naturali ed artificiali 153 No. 46 Aumento delle retribuzioni dovute agli incaricati delle operazioni di riordinamento degli usi civici ............................,.............................. 157 No. 47 Rinnovo e istituzioni di concessioni in materia di importazione temporanea.. 159 Ordine amministrativo No. 21 Nomina nel Comitato dell’ Opera orfani di guerra di Trieste.................... 165 No. 22 Riconoscimento legale di Olga Pertot........................................... 165 Avviso No. 25 Prezzo dell’olio combustibile fluido destinato all’azionamento di macchine agricole e al riscaldamento di essicatoi di prodotti agricoli ............................ 166