ACTA HISTRIAE 31, 2023, 4 UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185ACTA HISTRIAE 31, 2023, 4, pp. 529-838 UDK/UDC 94(05) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper Società storica del Litorale - Capodistria ACTA HISTRIAE 31, 2023, 4 KOPER 2023 ISSN 1318-0185 e-ISSN 2591-1767 ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 ISSN 1318-0185 UDK/UDC 94(05) Letnik 31, leto 2023, številka 4 e-ISSN 2591-1767 Darko Darovec Gorazd Bajc, Furio Bianco (IT), Stuart Carroll (UK), Angel Casals Martinez (ES), Alessandro Casellato (IT), Flavij Bonin, Dragica Čeč, Lovorka Čoralić (HR), Darko Darovec, Lucien Faggion (FR), Marco Fincardi (IT), Darko Friš, Aleš Maver, Borut Klabjan, Urška Lampe, John Martin (USA), Robert Matijašić (HR), Darja Mihelič, Edward Muir (USA), Žiga Oman, Jože Pirjevec, Egon Pelikan, Luciano Pezzolo (IT), Claudio Povolo (IT), Marijan Premović (MNE), Luca Rossetto (IT), Vida Rožac Darovec, Andrej Studen, Boštjan Udovič, Marta Verginella, Salvator Žitko Lara Petra Skela, Žiga Oman, Urška Lampe, Boštjan Udovič, Veronika Kos Gorazd Bajc (it.), Lara Petra Skela (angl.) Žiga Oman (angl., slo.), Gorazd Bajc (it.), Lara Petra Skela (angl.) Zgodovinsko društvo za južno Primorsko - Koper / Società storica del Litorale - Capodistria© / Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja / Institute IRRIS for Research, Development and Strategies of Society, Culture and Environment / Istituto IRRIS di ricerca, sviluppo e strategie della società, cultura e ambiente© Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, SI-6000, Koper-Capodistria, Garibaldijeva 18 / Via Garibaldi 18, e-mail: actahistriae@gmail.com; https://zdjp.si/en/p/actahistriae/ Založništvo PADRE d.o.o. 300 izvodov/copie/copies Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije / Slovenian Research and Innovation Agency, Mestna občina Koper Pretep na podeželju, Pieter Brueghel ml., 1610 / Una rissa in campagna, Pieter Brueghel il Giovane, 1610 / A Country Brawl, Pieter Brueghel the Younger, 1610 (Wikimedia Commons). Redakcija te številke je bila zaključena 15. decembra 2023. Odgovorni urednik/ Direttore responsabile/ Editor in Chief: Uredniški odbor/ Comitato di redazione/ Board of Editors: Uredniki/Redattori/ Editors: Prevodi/Traduzioni/ Translations: Lektorji/Supervisione/ Language Editors: Izdajatelja/Editori/ Published by: Sedež/Sede/Address: Tisk/Stampa/Print: Naklada/Tiratura/Copies: Finančna podpora/ Supporto finanziario/ Financially supported by: Slika na naslovnici/ Foto di copertina/ Picture on the cover: Revija Acta Histriae je vključena v naslednje podatkovne baze / Gli articoli pubblicati in questa rivista sono inclusi nei seguenti indici di citazione / Articles appearing in this journal are abstracted and indexed in: CLARIVATE ANALYTICS (USA): Social Sciences Citation Index (SSCI), Social Scisearch, Arts and Humanities Citation Index (A&HCI), Journal Citation Reports / Social Sciences Edition (USA); IBZ, Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur (GER); International Bibliography of the Social Sciences (IBSS) (UK); Referativnyi Zhurnal Viniti (RUS); European Reference Index for the Humanities and Social Sciences (ERIH PLUS); Elsevier B. V.: SCOPUS (NL); DOAJ. To delo je objavljeno pod licenco / Quest'opera è distribuita con Licenza / This work is licensed under a Creative Commons BY-NC 4.0. Navodila avtorjem in vsi članki v barvni verziji so prosto dostopni na spletni strani: https://zdjp.si. Le norme redazionali e tutti gli articoli nella versione a colori sono disponibili gratuitamente sul sito: https://zdjp.si/it/. The submission guidelines and all articles are freely available in color via website http: https://zdjp.si/en/. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 Volume 31, Koper 2023, issue 4UDK/UDC 94(05) ISSN 1318-0185 e-ISSN 2591-1767 VSEBINA / INDICE GENERALE / CONTENTS Žiga Oman: Enmity After the Feud: Violence and Its Control in Inner Austria, 1500–1750 ............................................................................................... L’inimicizia dopo la faida: la violenza e il suo controllo nell’Austria Interiore, 1500–1750 Sovražnost po fajdi: nasilje in njegov nadzor v Notranji Avstriji, 1500–1750 Jeppe Büchert Netterstrøm: Feuding and Peacemaking among Peasants in Seventeenth-Century Denmark ...................................................................... Faide e riconciliazione tra contadini nella Danimarca del seicento Fajde in pomiritve med kmeti na Danskem v 17. stoletju Vicent M. Garés Timor: Los hermanos Colomer de Valldigna ¿salteadores o miembros de una facción? ...................................................... The Colomer Brothers from Valldigna: Robbers or Members of a Faction? Brata Colomer iz Valldigne: roparja ali člana frakcije? Umberto Cecchinato: Everyday Violence and Natural Disasters in Early Modern Treviso. News of Homicides in the Libro Macaronico of Zuanne Mestriner (1682–1731) .................................................... Violenza quotidiana e calamità naturali nella Treviso di età moderna. Notizie di omicidi nel Libro macaronico di Zuanne Mestriner (1682–1731) Nasilje in naravne nesreče v zgodnje novoveškem Trevisu. Novice o ubojih v Libro macaronico Zuanneja Mestrinerja (1682–1731) Alejandro Llinares Planells: The Songs of the Scaffold: Characteristics, Creation, and Diffusion of Execution Ballads in Sixteenth- and Seventeenth-Century Catalonia ......................................................... Canzoni da patibolo: caratteristiche, creazione e diffusione della letteratura dei giustiziati in Catalogna nei secoli XVI e XVII Pesmi z morišča: značilnosti, nastanek in razširjanje balad o usmrtitvah v Kataloniji 16. in 17. stoletja Andrew Vidali: When Peace is not Enough. Marco Michiel and the Council of Ten in Early Sixteenth-Century Venice: Shifting Judicial Paradigms and Noble Violence ... Quando la pace non è sufficiente. Marco Michiel e il consiglio dei dieci nella Venezia di inizio cinquecento: paradigmi giudiziari in cambiamento e violenza nobiliare Ko mir ni dovolj. Marco Michiel in Svet desetih v Benetkah na začetku 16. stoletja: spreminjanje sodnih paradigem in plemiško nasilje 529 587 627 607 647 673 ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 Amanda Madden: The Peace and the Duel; the Peace in the Duel ............................. La pace e il duello; La pace nel duello Mir in dvoboj; Mir v dvoboju Matjaž Grahornik: Duelling in the Habsburg Hereditary Lands, 1600–1750: Between Law and Practice ............................................................................ I duelli nelle terre ereditarie asburgiche, 1600–1750: tra legge e pratica Dvoboji v habsburških dednih deželah, 1600–1750: med zakoni in prakso Darko Darovec: The Genesis of Koper Medieval Statutes (1238–1423) .................... La genesi degli statuti medievali di Capodistria (1238–1423) Geneza koprskih srednjeveških statutov (1238–1423) Darja Mihelič: Gli statuti di Capodistria e la vita cittadina .......................................... Medieval Statutes of Koper and City Life Koprski srednjeveški statuti in mestno življenje Martin Bele: Grad Lušperk in njegovi prebivalci med 13. in 15. stoletjem ................ Il castello di Lušperk e i suoi abitanti tra il duecento e il quattrocento Lušperk Castle and its Inhabitans Between the Thirteenth and Fifteenth Centuries POROČILA RELAZIONI REPORTS Veronika Kos: Conference Report on After the Feud? Dispute Settlement Between Custom and Law in Early Modern Europe, 21–22 June 2023, Maribor & Čentur (online) ................................................................................................. Veronika Kos: Conference Report on Violence and its Control in Early Modern Europe, 4–5 July 2023, York ........................................................... 495 707 743 689 Prvih osem člankov v tej številki Acta Histriae je nastalo iz prispevkov za mednarodno spletno konferenco After the Feud? Dispute Settlement Between Custom and Law in Early Modern Europe. Konferenca je bila del podoktorskega projekta Z6-3223 Reševanje sporov med nižjimi sloji v baročni Notranji Avstriji: med fajdo in kazenskim pravom, ki ga je financirala Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije (ARIS) v letih 2021–2023, ter raziskovalnega programa P6-0435 Prakse reševanja sporov med običajnim in postavljenim pravom na območju današnje Slovenije in sosednjih dežel, ki ga sofinancira ARIS v letih 2022–2027./I primi otto articoli in questo numero di Acta Histriae provengono dagli interventi presentati alla conferenza internazionale online After the Feud? Dispute Settlement Between Custom and Law in Early Modern Europe. La conferenza faceva parte del progetto di post-dottorato Z6-3223 La risoluzione delle controversie plebee nell'Austria Interiore nel periodo barocco: tra faida e diritto penale, finanziato dall'Agenzia slovena per la ricerca e l'innovazione (ARIS) nel periodo 2021–2023 e dal programma di ricerca P6-0435 Pratiche di risoluzione dei conflitti tra diritto consuetudinario e statutario nell'area dell'attuale Slovenia e dei suoi territori limitrofi, cofinanziato dall' ARIS nel periodo 2022–2027./The first eight papers in this issue of Acta Histriae originate from papers for the international online conference After the Feud? Dispute Settlement Between Custom and Law in Early Modern Europe. The conference was part of the post-doctoral project Z6-3223 Plebeian Dispute Settlement in Baroque Inner Austria: Between Feud and Criminal Law, funded by the Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS) in 2021–23, and the research programme P6-0435 Practices of Conflict Resolution Between Customary and Statutory Law in the Area of Today’s Slovenia and Its Neighbouring Lands, co-funded by ARIS in 2022–27. 499 508 516 525 807 831 777 834 ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 777 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA Darja MIHELIČ Murnikova ulica 18, 1000 Ljubljana, Slovenija e-mail: mihelic@zrc-sazu.si SINTESI L’articolo, basato sugli statuti medievali di Capodistria del 1423, offre una panora- mica di alcune delle principali disposizioni statutarie di questo periodo, che regolavano in modo completo tutti gli aspetti essenziali della vita pubblica e privata delle città medievali affacciate sul mar Mediterraneo e del loro entroterra. Gli statuti medievali di Capodistria, con i loro dati, definiscono e integrano l’immagine dell’allora ‘civitas Iustinopolis’. Parole chiave: Medioevo, Capodistria, statuti di Capodistria, vita cittadina, Liber niger MEDIEVAL STATUTES OF KOPER AND CITY LIFE ABSTRACT Predicated on Koper statutes from 1432, this paper points out some main contents that evidence the diversity and expression of medieval statutory stipulations that at the time comprehensively regulated the fundamental aspects of public and private life in Mediterranean cities and their hinterlands. The data from the statutes of medieval Koper concretize and complement the picture of the former ‘civitas Iustinopolis’. Key words: Middle Ages, Koper, Koper statutes, urban life, Liber niger Received: 2023-11-12 DOI 10.19233/AH.2023.34 ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 778 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 LA RICCHEZZA DEGLI STATUTI CITTADINI1 Gli statuti cittadini medievali regolavano vari aspetti della vita della comunità cittadina. Intervenivano nel campo dell’amministrazione comunale, dell’economia, del diritto di famiglia, del diritto penale, della vita pubblica, ecc. (Mihelič, 1994), cercando di mettere ordine dal punto di vista legislativo nella vita quotidiana della comunità. Contenevano principi teorici sull’ordinamento stabilito e consentito della quotidianità e sulle violazioni della legalità. Le disposizioni degli statuti si formarono in parziale interdipendenza e sotto l’influenza delle città vicine. Nelle città subordinate a Venezia, alle quali apparteneva anche Capodistria, si verificò un adattamento delle antiche pratiche giuridiche agli interessi e alle esigenze veneziani. Dalle norme statutarie che regolavano questioni specifiche della città possono essere estrapolate molte caratteristiche dell’ambiente urbano, dello scorrere del ritmo della vita e della quotidianità. Questo vale anche per gli statuti medievali di Capodistria del 14232, che, con i loro dati, integrano, specificano e arricchiscono l’immagine della precedente civitas Iustinopolis. La città aveva un proprio maggior e minor consiglio e un’amministrazione ramificata, che interveniva in tutti gli aspetti della vita cittadina. Questa era retta da un podestà e capitano (detto anche pretore), con quattro giudici, comprendendo due vicedomini, due stimatori, quattro giustiziari, sei avvocati, un ufficiale soprastante interno ed uno esterno, un camerario o camerlengo comunale, un soprastante comunale, vari cancellieri (cancel- larius), i caved(i)eri custodi delle porte cittadine e diversi altri funzionari comunali fino al precone, che informava i cittadini sugli avvenimenti importanti, sulle aste pubbliche, sui ricercati, sui documenti smarriti, ecc. Gli ospedali cittadini offrivano ricovero ai malati e ai poveri. La città nel suo organico aveva un medico stipendiato. Gli orfani minorenni e gli storpi erano accuditi dai loro tutori. Gli abitanti di Capodistria avevano degli obblighi (angaria) nei confronti del comune. Nessuno ne era esente, anche se era sotto l’autorità di un chierico ((libro) I, (capitolo) 28). Dopo un periodo di cinque anni gli stranieri erano affrancati dagli obblighi e diventavano cittadini di Capodistria, ma erano tenuti a registrarsi presso il cancelliere del podestà (I, 29). I conduttori dei dazi dovevano riscuotere le tasse entro un anno (II, 13). I cittadini di Capodistria dovevano pagare fino all’Assunzione di Maria il previsto congium dogale per il patriarca di Grado e il compenso per i guardiani delle vigne e dei campi (III, 49). Gli statuti descrivono gli elementi della fisionomia del nucleo urbano della città (Mlacović, 2022) e del territorio rurale. Per il primo si menzionano i rioni citta- dini con piazze e le porte lungo le mura. Quest’ultime erano: la porta S. Martino, Muda, Zubenaga, Bossedraga, S. Pietro, Isolana, S. Tommaso, Pretorio, Pusterla, 1 Il presente saggio è stato elaborato nell'ambito del progetto FACING FOREIGNERS Between the Medieval and Early Modern Period in the North Adriatic Towns, finanziato dall'Agenzia Slovena per la ricerca e innovazione (ARIS, n. J6-4603). 2 Si sono preservati due manoscritti originali degli Statuti di Capodistria del 1423, custoditi rispet- tivamente presso l’Archivio di Stato di Venezia e presso l’Archivio di Stato di Fiume. I riferimenti nel saggio si basano sulla pubblicazione dell’esemplare di Fiume: Margetič, 1993. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 779 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Nuova, Maggiore e Brazzuolo3. Le porte di S. Martino, di Bossedraga, di S. Pietro, di S. Tommaso e Maggiore erano sorvegliate ciascuna da quattro guardie segrete (guardiani celati), le altre invece da due, il che probabilmente indica l’importanza e l’affollamento di questi ambienti urbani. Altri edifici visibili sono la torre civica con scalinata e campana, da dove il precone faceva le sue grida. Sulla torre erano presenti i campioni di riferimento di due misure della lunghezza lineari (il cubito veneziano grande e piccolo (brazolarium))4, utilizzate per i tessuti durante il commercio. Sulla piazza principale c’era anche una pietra con misure vuote per pesare gli alimenti sfusi. In città si fa cenno della chiesa cattedrale e di due ospedali: S. Nazario, che si affacciava sull’odierna piazza Prešeren e l’ospedale dei poveri di S. Marco sito nel piazzale del Museo, fondato dal lascito del signor Marco Trivisan di Venezia. Si men- ziona piazza Brolo, che gli statuti tutelavano dall’incuria e dalla sporcizia e di Campo Marcio ricoperto d’erba. La città era attraversata da strade pubbliche. Gli statuti ne assicuravano la viabilità e la pulizia. La macelleria e la pescheria ricadevano tra gli edifici commerciali importanti. Il pane veniva cotto nei forni appositi. La vita sociale si svolgeva nelle osterie. Accanto alle case residenziali c’erano giardini e in città c’erano anche alcune stalle per il bestiame. Gli statuti trattavano anche dell’entroterra agricolo di Capodistria, che era molto esteso5. I terreni erano irrigati da ruscelli e sorgenti. I fiumicelli principali erano il Risano e il Cornalunga attraversati da strade pubbliche, delle quali si menziona il ponte Trauolchi (Canzani) e il ponte di legno (passante sul Cornalunga) sulla via per Montignano. Nell’entroterra gli statuti enumerano numerosi villaggi, a Risano mulini, una locanda e anche i torchi. Nel Capodistriano la coltura dominante era quella della vite, anche se crescevano gli ulivi, i meli e altri alberi da frutto, così come i castagni, prosperavano i prati, i pascoli, i boschi; le saline erano importanti per l’economia. Gli statuti disciplinavano i rapporti con la campagna assegnata (diuisum) o comunale di Capodistria. Prescrivevano anche le regole alle quali erano soggette le attività degli agricoltori del circondario. I decreti statutari regolavano lo spazio urbano e il suo entroterra dal punto di vista dell’organizzazione, della tutela e delle coltivazioni, nonché in termini di proprietà. Regolamentavano la gestione delle proprietà immobiliari, dall’uso a fini commerciali di locazioni e di affitti fino alle alienazioni tramite vendite, aste ed eredità. Sull’attività commerciale in città influivano le festività obbligatorie previste dagli statuti, durante le quali alcune attività si fermavano: 15 giorni prima e 15 dopo Natale, altrettanti prima e dopo la festività della Risurrezione di Gesù, allo stesso modo prima e dopo S. Pietro (28 giugno) e dopo S. Maria (15 agosto) fino a 3 Un confronto interessante a riguardo lo troviamo in Likar, 2009; cf. anche Žitko, 2019. 4 Il cubito lungo era pari a 679 mm, quello più corto a 639 mm, cf. Herkov, 1971, 100. 5 Secondo Benussi (1910) a Capodistria e distretto si contavano dai 7.000 agli 8.000 abitanti nel 1533, dai 9.000 ai 10.000 nel 1548. Nel 1554 essa fu colpita da un’epidemia che, secondo una relazione, uccise 3.500 abitanti, ma secondo un’altra ne sopravvissero solo 2.300 persone. Benussi conclude che il centro storico cittadino, quando si diffuse la malattia, non contava più di 3.000 abitanti e il circondario 5.000 abitanti. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 780 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 S. Michele (29 settembre). Nonostante le giornate di festa era consentito richiedere i tributi per la casa (casaticum) e il pagamento per una prestazione di lavoro (pre- mium laboris) (II, 102). Gli statuti regolavano il rapporto tra datori di lavoro e i lavoratori salariati. Se quest’ultimi si impegnavano ad andare a lavorare e non lo facevano venivano multati (II, 99). Chi aveva ricevuto anticipatamente denaro per il lavoro e non si presentava a lavorare doveva restituire il denaro (II, 100). Gli schiavi e i lavoratori che andavano a lavorare per qualcun altro senza il consenso del padrone (ad esempio durante la vendemmia) e non davano nulla dei loro guadagni a quest’ultimo venivano multati o messi al palo della vergogna (I, 10). Gli statuti regolavano la cessazione del rapporto di lavoro e le regolazioni dei conti tra lavoratori salariati e i signori (I, 11). Era vietato trasferire un lavoratore straniero (I, 14). Era proibito condurre un parente o un lavoratore, sia maschio che femmina, appartenente ad un altro, in territorio extra terram (I, 15). Se qualcuno, consapevolmente o inconsapevolmente, si fosse costituito garante (fideiussore) per schiavi o lavoratori stranieri al loro padrone sarebbe spettato il controvalore della garanzia, detraibile dal patrimonio del garante (I, 12). All’oste non era consentito accettare pegno da uno schiavo o da un lavoratore salariato (I, 13). Gli statuti hanno invaso anche la sfera intima degli abitanti di Capodistria, ovvero la loro vita familiare. La questione è stata affrontata mettendo in rilievo il versante patrimoniale. Era pratica comune la comunione dei beni tra i coniugi considerata come «a fra e suor». Molte disposizioni riguardavano l’indebitamento, i testamenti e l’eredità dei coniugi. Si definivano inoltre i diritti commerciali e di proprietà delle mogli e in parte dei figli, così come la tutela degli orfani. Durante l’anno i ritmi di lavoro si allentavano per merito delle numerose festività e dei giorni in cui alcune attività riposavano. La settimana lavorativa durava dal lu- nedì fino alla campana della sera del sabato, quando si chiudevano anche le osterie. La campana dell’orologio suonava al mattino (in mane), all’ora della tercia (alle 9), alla nona (alle 15) e della messa vespertina (ad uesperas). Diversi ufficiali comunali dovevano rispettare questi orari: dalla mattina alle nove e dalle tre alla sera. Dagli statuti non risulta manifesto quando i capodistriani consumassero i pasti giornalieri, ma possiamo ricavare gli ingredienti di cui si componeva il menù dall’offerta delle botteghe di alimentari e dal mercato, nonché dai prodotti provenienti dall’entroterra: cereali, farina pane, latte, ricotta, formaggio, generi alimentari, frutta, castagne, erbe, vino, mustarda, olio, sale, miele, montone fresco, carne di maiale fresca e salata, galline, capponi, pollastri, fagiani, pernici, conigli, capretti, agnelli e uova. Dagli statuti non apprendiamo molto del comfort abitativo entro le mura domestiche: si menziona ad esempio il letto con cuscino, coperte e lenzuola, come oggetto del lascito del coniuge defunto. Gli statuti cittadini solitamente contenevano una sezione che prescriveva il comportamento in pubblico e le sanzioni per gli atti criminali che minacciavano la sicurezza della città e dei suoi residenti. Negli stessi emerge l’impegno delle autorità a favore dell’ordine pubblico e della pace, nonché della protezione dell’integrità ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 781 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 dei beni. Per quanto concerne i comportamenti illeciti gli statuti cittadini sono soliti menzionare le imprecazioni blasfeme, le diffamazioni, le ingiurie, le dispute, le risse, le «tirate» per i capelli, ma anche scontri più gravi, che potevano avere esiti tragici. Negli statuti di Capodistria non c’erano norme riguardanti i reati penali: ciuitas Iustinopolis e il suo distretto in materia penale seguivano gli statuti e le ordinanze del comune veneziano (I, 2). Il codice statutario menziona solo il divieto di vendere un uomo o una donna cristiana, il divieto di bestemmiare, limita la vita sociale nelle osterie solo al periodo diurno e proibisce l’intrattenimento con i giochi d’azzardo non autorizzati. Le disposizioni penali «mancanti» sono indicate in un documento separato chiamato, il Liber niger, conservato nel fondo dell’archivio storico della città di Capodistria presso l’Archivio di Stato di Venezia. L’AMMINISTRAZIONE DI CAPODISTRIA, I SERVIZI PUBBLICI E LE ISTITUZIONI SOCIALI La città medievale di Capodistria era retta dal podestà e capitano (anche pretore), mentre gli organi collettivi superiori erano il maggior e il minor consiglio. I figli di coloro che ne erano già membri potevano essere ammessi nel maggior consiglio dopo aver compiuto i vent’anni. I nuovi consiglieri venivano iscritti nel register generalis (III, 48). I funzionari capodistriani venivano eletti dal maggior consiglio secondo la procedura prescritta dallo statuto (III, 1). Mentre i quattro giudici, il cancelliere comunale, i quattro giustiziari iusticiarii, un soprastante esterno ed uno interno (superstes) ricevevano uno stipendio (da 6 libbre a 1 libbra e 7 soldi6 al mese), i due stimatori e i sei avvocati lavoravano senza ricevere un compenso da parte del comune (III, 2). Gli statuti non specificano a riguardo dello status del precone (preco), responsabile di informare i cittadini sugli eventi importanti, le aste e le vendite immobiliari. Il luogo di lavoro dei giudici, che ricoprivano il rango più elevato nell’ordina- mento cittadino dopo il podestà, era il tribunale. Per il cittadino era obbligatorio rispondere alla convocazione in tribunale. Se il convocato non si presentava veniva multato fino a 5 libbre la prima volta, fino a 10 per la seconda assenza, e per la terza con una somma a discrezione (II, 60). Gli statuti stabilivano che gli imputati che evitavano di comparire davanti al tribunale non potevano lasciare la città, finché non rispondevano a colui che aveva presentato la denuncia; in caso contrario i giudici avrebbero pronunciato la sentenza con l’ausilio di testimoni e di altre prove (II, 83). Il comune disponeva di sei avvocati comunali ufficiali, ai quali ognuno poteva e doveva rivolgersi in caso di controversia, a meno che non volesse rappresentarsi da sé (III, 10). Questa attività non poteva essere svolta da un chierico (III, 11). A causa del conflitto di interessi anche un giudice o un funzionario comunale non potevano presenziare durante una pena o una causa in cui lo stesso era avvocato o giudice (III, 9). 6 Il rapporto tra le monete era il seguente: 1 libbra = 20 soldi = 240 denari; 1 soldo = 12 denari. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 782 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 A Capodistria si svolgevano spesso le aste immobiliari dei debitori per soddisfare le pretese dei creditori. Queste erano gestite dall’ufficio delle aste (officium extima- rie), il funzionamento del quale era disciplinato dettagliatamente dagli statuti (III, 14). Gli stimatori disponevano di un cancelliere, il quale doveva presentare i suoi quaderni ad almeno un vicedomino e consegnarli agli stessi presso la loro sede, la vicedomineria (IIII, 40). L’ufficio dei vicedomini (Darovec, 2010) è trattato ampiamente negli statuti (III, 17). Due vicedomini venivano nominati per un anno e dovevano essere presenti in ufficio dall’alba sino alle nove e dalle tre alla sera. Lavoravano sei giorni alla settimana, che si riducevano a cinque durante il periodo della vendemmia. Nei loro quaderni – i libri dei vicedomini – si registravano gli atti notarili: testamenti, accordi matrimoniali, vendite e le relative pubblicazioni, rinunce a proprietà, donazioni, inventari, scambi e divisioni. Ricevevano un compenso in base al tipo di documento vicedominato. Gli statuti cercavano di garantire l’autenticità delle note e degli strumenti registrati nei libri vicedomini (II, 103). Prescrivevano la procedura per ottenere una copia autentica sulla base dell’iscrizione nei libri dei vicedomini (II, 104). Gli statuti menzionano diversi tipi di cancellieri (cancelarius): comunale (III, 2), podestarile (III, 7, III, 8) e l’addetto dell’ufficio delle aste (III, 15). Tra i funzionari pubblici comunali si annoveravano anche i tesorieri comunali o camerlenghi (ca- merarius), che erano procuratori e custodi dei beni del comune (cataverius). Essi sorvegliavano le cose appartenenti al comune (III, 12). Quattro giustiziari iusticiarii avevano compiti importanti nella vigilanza dello svolgimento delle professioni nel settore alimentare, dei commerci e delle misure. Un soprastante interno (superstes interior) era responsabile della manutezione e della viabilità degli spazi pubblici della città (III, 25); sul superstes uiarum extrinsecarum (III, 23) ricadevano le strade del territorio fuori dalla città di Capodistria. I cavedieri (caviderii portarum) erano a capo dei rioni cittadini. Ogni anno per la festa di S. San Pietro (28 giugno) venivano scelti dagli abitanti degli otto rioni o con- trade che prendono il nome dalle porte della città: S. Martino, Brazzuolo, Maggiore, Pretorio, S. Tommaso, S. Pietro, Bossedraga e Isolana. Il salario annuo era di 100 lire cadauno (III, 18). Le guardie segrete (guardiani celati) controllavano le porte della città: erano quattro a S. Martino, due alla Muda, due a Zubenaga, due a Bos- sedraga, quattro a S. Pietro, due all’Isolana, quattro a S. Tommaso due al Pretorio, due a Pusterla due alla Nuova, quattro alla Maggiore e due al Brazzuolo. Il giorno stesso e in ogni momento potevano segnalare al cancelliere del podestà tutti i danni alle superfici agricole, i responsabili e gli animali. Il cancelliere registrava l’atto e si occupava di avvisare l’imputato del reato ricordandogli che aveva a disposizione tre giorni per organizzare la difesa. Il podestà e i giudici sceglievano le guardie il primo marzo per un anno (IIII, 1). I cancellieri del comune, gli stimatori o gli ufficiali comunali dovevano ave- re il privilegium artis notarie (Darovec, 2014) e presentarlo al podestà prima ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 783 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 di prestare giuramento (IIII, 37). Dall’ordine dei notai provenivano anche i due vicedomini (Darovec, 1994; 2015), i quali possedevano il privilegio di svolgere l’attività notarile. La professione del notaio veniva attentamente considerata dagli statuti capodistriani (III, 19). Il notaio era incaricato di redigere un atto pubblico, doveva stilarlo e confermarlo entro 15 giorni, e riceveva il pagamento del servizio effettuato il giorno stesso o il giorno successivo (III, 20). La maggior parte dei documenti notarili registravano debiti commerciali. Il debitore poteva essere un individuo o più persone. In caso di un debito comune contratto da più debitori tutti erano responsabili per la restituzione del debito. I garanti che si erano impegnati a conseruare indepnem l’indebitato, erano responsabili della restituzione del debito contratto dallo stesso se egli non lo restituiva (II, 85). Il debito indicato nella cambiale era saldato dal patrimonio del debitore principale (debitor principalis). Quando c’erano più debitori, ognuno era responsabile della propria parte o quota di debito. Se il creditore non recuperava la somma dovuta dal singolo debitore poteva reclamare la differenza dagli altri debitori; in caso di insuccesso si rivolgeva ai garanti (fideiussores). Se i creditori non riuscivano a trovare i principali debitori si rivolgevano al podestà; si cercavano allora i debitori a casa per tre giorni e nel caso in cui non fossero stati trovati si poteva ricorrere ai beni dei garanti. In caso di debito congiunto di marito e moglie, il primo rispondeva per l’intero debito. Senza il consenso della moglie egli poteva mettere all’asta i beni comuni per soddisfare il creditore (II, 86, 87). Il creditore che non aveva recuperato il suo credito dalla vendita di un immobile del debitore, si rifaceva su quello successivo (II, 90, 91, 92). Se il debitore non aveva nulla con cui ripagare il debito, i creditori potevano anche confiscare i suoi beni, alienati dopo la stipula della cambiale. I recuperi dei debiti avve- nivano in base all’ordine dei prestiti contratti (II, 89). A pagamento avvenuto i creditori dovevano rilasciare al debitore la quietanza attestante l’avvenuto annullamento della cambiale (II, 88). Dopo dieci anni la registrazione del debito non era più valida e doveva essere rinnovata prima dello scadere di questo periodo. Il debitore doveva confermarla mediante giuramento. Se la registrazione andava persa e il debitore non compariva l’atto in questione veniva reso pubblico per tre volte; se il debitore non si presentava il cancelliere lo rinnovava senza la sua conferma (II, 65). Le cambiali degli stranieri venivano rinnovati entro un periodo di 20 anni (II, 67). Se l’atto veniva smarrito in seno al tribunale il precone lo rendeva pubblico, mentre il podestà ordinava la creazione di una nuova copia per il creditore. Tuttavia, se il documento perduto non era presentato in tribunale per il rinnovo era necessario il consenso del debitore (II, 84). Le cambiali non passavano liberamente di mano in mano come titoli di credito. Se in esse era annotata l’autorizzazione ad agire come creditore, da parte di chi deteneva il documento (in cuius manu instrumentum apparuerit), questa aveva valore solo se il principale creditore era nominato nella registrazione o se il detentore del documento era in possesso di un atto di donazione o di rappresentanza del principale debitore (II, 82). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 784 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 I notai erano indispensabili per la redazione dei testamenti; muniti di carta, penna e canna da scrittura (carta, pena, calamoque ornati)7 dovevano rispon- dere senza esitazione alla richiesta di registrare un testamento (II, 49). Il notaio forniva un’ulteriore aggiunta di autenticazione ai documenti scritti a mano, per i quali il testatore, alla presenza del vicedomino, garantiva che il testamento fosse suo. Durante la lettura del testamento erano presenti il testatore, il notaio, il vicedomino e i testimoni. Prima della morte del testatore il testamento veniva depositato presso la vicedomineria del comune in un’apposita cassa con due serrature e tre chiavi, che erano custodite da entrambi i vicedomini e dal giudice designato dal podestà. Se un cittadino moriva fuori da Capodistria e aveva fatto testamento era neces- sario presentarlo alle autorità capodistriane entro un certo periodo di tempo (II, 50). Chi redigeva il testamento non poteva più modificarne l’aggiunta, il codicillo (codicillum) (II, 51). I notai che redigevano il testamento dovevano informare gli eredi sulle volontà del defunto (IIII, 39). Nella Capodistria medievale ci si prendeva cura degli indigenti: i malati e i poveri trovavano rifugio in due ospedali cittadini (Bonin, 2009), presso l’ospedale di S. Nazario sito nell’odierna piazza Prešeren e l’ospedale di S. Marco in piazzale del Mu- seo. Al primo pervenivano numerosi finanziamenti. Riceveva le donazioni destinate all’anima del defunto, che non venivano utilizzate entro un anno (II, 53). La persona ecclesiastica alla quale era stata lasciata una proprietà doveva prendersene cura in modo adeguato, altrimenti questa veniva venduta. Un quarto del ricavato andava di- rettamente all’ospedale di S. Nazario, mentre i rimanenti tre quarti andavano al fondo dei prestiti veneziani a beneficio e per la crescita dell’ospedale, il quale li riceveva secondo necessità (II, 81). I beni di una ragazza che si sposava senza il consenso del suo tutore, che non fosse un suo parente stretto, sarebbero andati al comune e all’ospedale di S. Nazario (I, 19). Il pane di peso insufficiente, cotto dai panettieri capodistriani, veniva donato ai prigionieri o ai poveri dell’ospedale (III, 43). Il terre- no adiacente all’ospedale era coltivato e se veniva calpestato dagli animali, il danno cagionato veniva risarcito dal vicino più prossimo in possesso degli stessi (IIII, 44). Ogni anno il podestà e capitano sceglievano due fiduciari (procuratori) dell’ospe- dale di S. Nazario, mentre il priore dell’ospedale veniva eletto dal maggior consiglio per un anno. Il priore aveva una domestica (pedissequa) che si prendeva cura dei malati e degli indigenti dell’ospedale. Ogni giorno un sacerdote veniva all’ospedale per celebrare la messa (III, 4). L’ospedale dei poveri di S. Marco, istituito dal lascito di ser Marco Trivisan di Venezia, sorgeva nel rione Zubenaga, nell’odierno piazzale del Museo. I suoi beni 7 Oltre alla carta vengono menzionati due tipi di strumenti di scrittura (pena e calamus), ma non il calamaio (calamarius), che rappresentava uno strumento essenziale per i notai e veniva regolarmente menzionato nelle loro investiture (Darovec, 2014). Nell’edizione degli statuti del 1668 (Barbadicus, 1668, 40), a tale proposito, si fa riferimento a carta, penna e calamaio (calamarius), ma non al calamo (calamus). Così dovrebbe probabilmente essere indicato anche negli statuti del 1423, dove in questo caso manca l’abbreviazione sopra la parola calamarius. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 785 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 erano amministrati da quattro commissari: il vescovo, due «sapienti» capodistriani e un commissario giudiziario nominato in conformità al sudetto lascito (III, 6). A Capodistria operava un medico stipendiato, di cui si parla indirettamente: un ferito non poteva consegnarsi alle autorità, anche se dichiarato sano, senza il consenso del medico phisico salariato pro comuni Iustinopolis in presenza del podestà (III, 22). Al podestà e capitano spettava l’ultima parola in merito alla nomina di due procuratori della chiesa cattedrale in carica per un periodo di tre anni, che venivano da lui scelti dopo aver consultato il vescovo. Questi venivano confermati ogni anno dal maggior consiglio. Il vescovo poteva scegliere un terzo curatore, che era un sacerdote. Una volta al mese i procuratori presso la vicedomineria controllavano i lasciti testamentari destinati alla chiesa (III, 5). Il podestà aveva a disposizione un’unità militare composta da cavalleria e fanti, che contava diverse decine di uomini armati. In occasione dell’Assunzione di Maria, il 15 agosto, si svolgeva una fiera presso la foce del fiume Risano. Alla vigilanza della quale il podestà inviava un suo milite (socius miles) con una scorta militare, due giudici e un cancelliere per gestire la fiera e mantenere l’ordine. Erano presenti 25 cavalieri, il comandante podestarile (commestabilis) con fanti locali e stranieri, per un totale di circa 40 uomini armati. Il milite scelto del podestà riceveva dai con- tadini fino a 16 libbre per il suo soggiorno, il comandante fino a 8 libbre. I contadini fornivano tutto il necessario per il soggiorno dei sopraccitati e dei loro cavalli. Si provvedeva al podestà e al suo seguito nonché a 30 cavalli (III, 51). L’AMBIENTE URBANO La città nel suo complesso si prendeva cura del proprio spazio abitativo e dell’en- troterra cittadino, dove prosperavano vigneti, ulivi, castagni e alberi da frutto, prati, pascoli e foreste, attraversati da corsi d’acqua e collegati da strade pubbliche e locali. Nelle città medievali c’era il pericolo di incendi e Capodistria non faceva ecce- zione. I suoi statuti si occupavano della sicurezza contro gli incendi. Gli incendiari dovevano risarcire il doppio dei danni che avevano causato: metà andava al danneg- giato e metà al comune, a cui andava anche la multa di 5 libbre (I, 23). Gli statuti si impegnavano a favore di un ambiente urbano ordinato e pulito. Diversi decreti statutari cercavano di garantire la viabilità e la pulizia delle aree urbane. Né al residente né allo straniero era permesso dalle grondaie, dai balconi o dalle finestre versare acqua pulita o sporca, rifiuti o sporcizia sulla strada pubblica. Alla gente del posto e agli stranieri non era permesso depositare letame o altra sporcizia sulle stesse, che andava pertanto ripulita o fatta ripulire. Dovevano pulire o far rimuovere il pattume entro otto giorni (I, 42, 43). Gli abitanti di Capodistria non potevano versare letame o terra nei pressi della chiesa né lasciarvi carri o legna (I, 44). Le grondaie che si protendevano sopra le strade pubbliche o altre superfici, con l’acqua che scendeva dall’alto verso la strada, dovevano essere arrangiate per evitare lo scarico in esse, provvedendo a tapparle o a modificarle altrimenti (I, 44). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 786 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 A causa del fetore (?) a nessuno era permesso portare o appendere pellicce o pelli nell’orto o altrove se non sotto le mura della città (I, 37). Chiunque scavasse, asportasse, modificasse o restringesse una strada pubblica o uno spazio comunale all’interno o fuori da Capodistria doveva pagare una multa di 5 libbre, ripristinando inoltre la situazione allo stato precedente (I, 36). Nessuno poteva scavare, raccogliere o accumulare terra o letame sulla strada o la via pubblica di Agrapocrasti fino al ponte di Treuolchi, Cançani e neanche in Brolo (in Broylo maiori) (IIII, 36). Gli statuti limitavano gli spazi in cui il bestiame aveva accesso. Nella città di Capodistria nessuno poteva tenere maiali8 se non chiusi in stalla o in casa (I, 46, IIII, 23). A nessuno era concesso di avere capre senza il permesso del podestà e capitano. Anche in presenza di questa autorizzazione non era consentito mandare le capre fuori città a pascersi e a brucare. Ai macellai della città non era consentito avere capre da mungere (IIII, 23), ma potevano far pascolare gli animali di piccola taglia in Campo Marcio per il fabbisogno della macelleria (IIII, 7). Il fornaciaio del forno del pane poteva avere tre bestie da soma per condurre la legna utilizzata per lo stesso (I, 45). Le superfici coltivate erano sorvegliate dai custodi. Il 1 agosto queste venivano scelti dai cavedieri (cauiderii portarum) insieme a quattro cittadini «più competenti» (meliores et legaliores) di ciascun rione ed erano pagati dai residenti del vicinato9. I responsabili dei danni scoperti dai guardiani pubblici delle vigne o dai proprietari dovevano risarcire l’inconveniente arrecato e a pagare una multa, che dipendeva dall’entità degli stessi e dall’ora in cui si erano verificati: di notte era più alta che di giorno. I danni alle superfici erbose erano definiti a parte alla pari di quelli dei boschi. Se i trasgressori erano i custodi essi pagavano il doppio, ugualmente se non veniva trovato il colpevole (IIII, 2). Quando gli animali arrecavano danni ai terreni coltivati e il colpevole non veniva individuato, rispondevano gli abitanti delle vicine proprietà agricole (curia) e dei mulini o chiunque stesse pascolando gli animali in prossimità. Chi possedeva proprietà agricole fuori dal distretto di Capodistria non poteva arrecare danni ai terreni coltivati dai cittadini capodistriani. L’allevamento dei buoi nel distretto di Capodistria doveva essere denunciato al cancelliere del podestà (IIII, 4). Il cittadino o residente di Capodistria che si recava con asini, cavalli, muli o altri animali sui terreni coltivati propri o altrui, doveva – tranne che durante il raccolto – tenere legati gli animali in modo che non potessero causare danni, in caso contrario doveva pagare una multa e risarcire i danni. Al momento del risarcimento dei danni, il proprietario veniva multato per ciascun animale che aveva causato il danno (IIII, 5). La multa per un bue o una mucca che distruggeva i terreni coltivati era di 30 soldi nei giorni feriali e di 40 soldi nei giorni festivi e notturni per animale. Per un montone, un montone castrato, un capretto castrato, un caprone e un agnello si pagavano da 4 a 6 soldi a capo (IIII, 6). 8 Era acconsentito uccidere l’animale che provocava danni. 9 Un membro del maggior consiglio non poteva essere eletto a guardia di vigneti e di boschi. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 787 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Alla gente del posto e agli stranieri era vietato far pascolare animali di piccola taglia a Campo Marcio, ad eccezione dei macellai. Non era consentito né falciare l’erba né fare il fieno sul Campo Marcio o in nessun’altra area comunale (IIII, 7). Dal 1 marzo al 1 ottobre, nel contado di Capodistria era vietata la caccia senza il permesso del podestà (IIII, 8). Dal 1 aprile fino al giorno di Ognissanti (1 novembre) a nessuno era permesso di camminare sui terreni coltivati fuori città e di arrecarvi danni (IIII, 9). I contadini dall’altra parte del fiume Risano, tra S. Giorgio (23 aprile) e S. Michele (29 settembre), non potevano attraversare il fiume per pascolare animali di piccola o di grande taglia né sui prati né nei boschi né sui terreni coltivati o incolti del distretto di Capodistria (IIII, 11). Dal 1 marzo a Ognissanti (1 novembre) tutti i prati erano interdetti a chiunque (in banno): nessuna persona non autorizzata poteva raccogliere l’erba o falciarli (IIII, 12). Nelle vigne di Capodistria da aprile a S. Michele (29 settembre) era vietato ta- gliare o potare le viti (IIII, 13). Né una persona del luogo né uno straniero potevano asportare o far portare via legname di viti o di altri alberi altrui senza il permesso del proprietario; la multa andava da 3 a 5 libbre, a seconda della quantità sottratta (III, 14). In una vigna altrui, senza il consenso del proprietario, non era permesso potare o raccogliere steli di vite con l’intenzione di piantarli altrove (IIII, 19). Nel nuovo anno, senza il consenso del padrone, non era permesso portare via steli o erbe da giardini altrui (IIII, 16). Per coloro che desideravano allevare capre nell’entroterra capodistriano, gli statuti descrivevano dettagliatamente i confini dei vigneti dei cittadini capodistriani, dove le capre non potevano pascolare. Si menzionano a riguardo toponimi, località, rilievi, sentieri, corsi d’acqua, fossati, sorgenti, mulini, vigneti, terreni dissodati per le vigne, castagni, superfici erbose (IIII, 24). Era vietato tenere le capre all’interno della zona del vigneto dei cittadini di Capodistria e al di fuori di essa era necessario impedire l’accesso ai vigneti. La multa veniva inflitta anche a chi pascolava le capre e causava danni a vigne o campi al di fuori dall’area vinicola designata (IIII, 23). Gli statuti dedicavano attenzione anche alla protezione degli ulivi, dei castagneti e degli alberi da frutto. In qualsiasi periodo dell’anno era vietato scuotere, racco- gliere o potare alberi di olivi o castagneti altrui (IIII, 15). Le mele che pendevano dai rami al di sopra della terra di un altro potevano essere raccolte dal proprietario del terreno, ma non gli era permesso arrampicarsi sull’albero. Questo aveva diritto anche ai frutti caduti sulla sua terra. Il proprietario dell’albero, pertanto, non poteva raccogliere i frutti del suo albero su terreni altrui, né dai rami né dal suolo (IIII, 18). Chi tagliava un albero da frutto o un ramo di una pianta altrui doveva pagare una multa di un marco (8 libbre), altrimenti veniva fustigato alla colonna infame o per terra. Ai concittadini capodistriani e agli stranieri era consentito tagliare gli alberi da frutto secchi o verdi solo durante la festività di S. Michele (29 settembre) e di Ognissanti (1 novembre), quindi nel mese di ottobre. Solo durante questo periodo il podestà poteva permettere di estirpare le viti e gli altri alberi da frutto presenti nei vigneti per seminare il grano. L’albero estirpato o abbattuto doveva essere trasci- nato fuori dal vigneto e lasciato lì, mentre in città doveva essere portato nei tempi ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 788 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 prescritti. Gli alberi dovevano essere sostituiti. Tuttavia il podestà era autorizzato a consentire in qualsiasi momento il taglio dei castagni per la preparazione della carbonella. Se qualcuno voleva vendere alberi di castagno doveva concludere la transizione dinanzi al podestà (IIII, 20). La città sfruttava saggiamente le aree boschive. Queste erano divise in sei parti, che erano disponibili per il taglio e l’utilizzo una dopo l’altra per un anno, poi venivano interdette per un periodo di cinque anni, per permettere al bosco di ricrescere e rigenerarsi. Gli statuti precisano quale era l’area boschiva allora utilizzabile (1423) e quale la avrebbe seguita in questa funzione. Solo i proprietari di fondi agricoli (curia) e i mugnai potevano tagliare il bosco comunale. I boschi erano sorvegliati da otto custodi, scelti dal podestà tra i cittadini di Capodistria, dei quali almeno due persone dovevano essere di ispezione ogni giorno. I guardiani e i custodi delle vigne non potevano accettare nulla in dono o alcun pagamento dai contadini, mugnai o proprietari di beni agricoli. Il custode in caso di violazione era soggetto ad una pena doppia (IIII, 21). I proprietari di fondi agricoli e i mugnai potevano raccogliere nei boschi pubblici in agosto tutto il fogliame necessario per gli agnelli e gli animali di piccola taglia, ma prima dovevano sotto giuramento informare il podestà sul numero dei loro animali. Le foglie erano destinate a questi e non potevano essere vendute (IIII, 22). Dai decreti statutari risulta evidente la preoccupazione per la percorribilità e la sicurezza delle vie di comunicazione stradali. Chiunque durante il periodo della vendemmia veniva a Capodistria su un carro carico o vuoto trainato da buoi doveva tenere con la mano le redini degli animali sul ponte Trauolchi (Canzani) fino al luogo dove voleva scaricare o vendere le merci del carro (I, 47). I procuratori vigilavano sulle strade: sia interne (III, 25) che esterne, nonché i corsi d’acqua del Risano e della Cornalunga (Flumisellum?): il funzionario soprastante accertava quali lavori di riparazione erano necessari e stabiliva chi doveva svolgerli10 (III, 23). Gli stranieri o i capodistriani che possedevano poderi oltre il Flumisellum dovevano rimuovere e pulire i rami, il legname, i rovi e la sporcizia dalle loro proprietà entro il termine temporale di un mese (III, 24). GLI IMMOBILI, LE ATTIVITÀ IMMOBILIARI, I RAPPORTI FUORI DALLA CITTÀ La maggior parte delle proprietà immobili di Capodistria e dei suoi dintorni ap- partenevano al comune di Capodistria o erano state assegnate ai signori (diuisus). L’alienazione dei beni comunali non era valida senza il permesso del podestà o di altri signori (I, 40). Ai cavedieri cittadini era consentito di alienare terreni della comunità cittadina solo previo permesso del podestà (II, 27). Chiunque violasse o si appropriasse di una superficie comunale fuori dalla città (bosco, campo, prato), 10 Nel dettaglio sono elencati i collegamenti e gli insediamenti i cui abitanti erano responsabili della manuten- zione e della riparazione delle strade. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 789 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 senza il permesso del podestà e non lo avesse dichiarato entro 15 giorni, doveva pagare una multa di 25 libbre. Se non pagava perdeva la proprietà acquisita e veniva bandito (I, 39). Il comune si appropriava anche dei beni di un forestiero che moriva senza fare testamento (II, 14). Chiunque si appropriasse della pro- prietà di un defunto senza testamento al di fuori di Capodistria doveva, sotto giuramento, presentare al podestà la questione e rinunciarvi entro un mese dal suo arrivo in città; di questa il comune ne avrebbe preso una parte. Questa veniva resa nota pubblicamente (proclamata) affinché gli aventi diritto (i beneficiari) si presentassero (II, 15). La proprietà del terreno si trasferiva ai beni immobili presenti su di esso: se qual- cuno costruiva sul terreno di qualcun altro, secondo l’antica legge, quanto costruito apparteneva al proprietario del terreno. Se qualcuno voleva costruire o dissodare la propria terra e glielo vietavano, aveva diritto ad un risarcimento. Fuori città non era consentito appropriarsi delle terre altrui senza il permesso delle autorità (II, 19, 20). Gli statuti vietavano di violare i confini della terra del vicino (II, 31). Piccoli pezzi di terra inutilizzati altrui venivano assegnati a discrezione del podestà a chi aveva dei terreni in prossimità (II, 36). Per le vigne e i campi che non avevano un accesso proprio era l’autorità a designare la servitù di passaggio (II, 32). La città era garante della continuità della proprietà e della coltivazione dei beni immobiliari sul suo territorio. Chiunque avesse coltivato un terreno senza rimostran- ze per dieci anni lo usucapiva (II, 21). Il cittadino di Capodistria che per un periodo di 15 anni aveva goduto di una casa, di un campo, di un vigneto o di un altro bene nel territorio capodistriano o fuori dallo stesso, senza dispute sollevate davanti al capo del comune da parte di uno straniero di Capodistria o di altrove, ne diventava proprietario (II, 22). Dopo tre anni era vietato molestare il proprietario di un bene acquistato o altrimenti acquisito causa i debiti contratti dal precedente possessore (II, 23). Non era consentito acquisire la proprietà di un proprietario indebitato, qualora posseduta da un altro per un anno o più (II, 25). La proprietà dei beni immobili o il diritto di affittarli o di darli in locazione costituivano una fonte di reddito. Il canone di locazione e le tasse sugli immobili dovevano essere regolarmente pagati (II, 35). Se la vigna alla quale era conferita la tassa sul vino curuscongium rimaneva incolta per due anni, secondo l’antica usan- za, ritornava indietro al signore, a meno che il podestà non decidesse diversamente. Nel caso delle saline queste tornavano al loro proprietario, il comune (II, 34). Gli statuti specificavano dettagliatamente le norme riguardanti l’affitto annuale e pluriennale di case, di prati e di imbarcazioni (II, 94). La locazione e l’affitto di un immobile senza registrazione pubblica non era valida per più di un anno (II, 97). Non era consentito portare via i beni dell’affittuario se non previo consenso e in accordo con il proprietario (II, 95). Se il proprietario voleva vendere o riprendere per sé un immobile, affittato per più di un anno con atto pubblico a Capodistria, doveva avvisare l’affittuario o l’inquilino due mesi prima della scadenza di un anno, mediante atto notarile davanti al vicedomino e all’affittuario (II, 96). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 790 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Non erano valide le vendite o le alienazioni delle proprietà che non potevano essere provate da un documento pubblico (II, 38). L’alienazione dei beni im- mobili era valida se effettuata per iscritto e sottoposta al podestà per la verifica e al vicedomino per la conferma (II, 42). Al di fuori di Capodistria, prima di essere venduto, ipotecato, affittato, scambiato o alienato, l’estensione di un vigneto, campo, terreno o altro bene doveva essere misurato11 in pertiche12. Le alienazioni dovevano essere rese note pubblicamente dai gradini (scalae) del campanile, entro il termine di 15 giorni, affinché i parenti potessero esercitare il diritto di prelazione (II, 39, 42). Il proprietario doveva essere informato della vendita o dell’alienazione della sua proprietà, altrimenti questa non era valida (II, 26). L’immobile per il quale veniva pagato l’affitto, il canone o la tassa poteva essere venduto solo assieme agli obblighi (II, 28). A nessuno era consentito di comprare all’incanto sulla piazza pubblica la proprietà o alcuna rendita per conto di un altro, a meno che, davanti al podestà, non avesse dimostrato di essere un rappresentante legittimo (II, 48). Li contenziosi relativi ai beni immobili venivano regolati pubblicamente: il precone del comune le rendeva note dai gradini (ad gradum) del campanile (II, 1). Con il cambio di poteri le questioni irrisolte riguardanti i beni mobili e immobili proseguivano sotto la nuova autorità (II, 4). Per evitare controversie gli statuti prescrivevano istruzioni sulla divisione dei beni comuni, alla quale partecipava il capo cittadino (II, 30). Nelle controversie riguardanti beni immobili e mobili entrambe le parti coinvolte facevano pervenire domande scritte al podestà per l’audizione dei testimoni (II, 6). Il testimone doveva ispezionare la proprietà sul luogo a spese del querelante. Se il testimone mentiva veniva punito da una multa pari a 60 libbre; inoltre veniva dichiarato non attendibile (II, 7). I testimoni che cercavano di eludere il processo venivano condotti in tribunale forzatamente dal podestà (II, 8). Se il citato non compariva in tribunale pagava una multa aumentata ad ogni citazione successiva (II, 60). Chiunque chiamava un testimone gli pagava un’indennità giornaliera per le spese e questo veniva rimborsato dalla parte che perdeva la causa (II, 9). Se chi negava ogni addebito non riusciva a dimostrare la sua innocenza o la mancanza di debiti, si prendeva in considerazione la prova del querelante (II, 10). Se qualcuno citava in giudizio un debitore che negava di aver contratto un debito, ma questo veniva provato, quest’ultimo doveva pagare il doppio dell’importo (metà andava al comune). La testimonianza per un prestito superiore a 50 libbre era valida solo in presenza di una scrittura pubblica. Il procedimento doveva essere avviato entro tre anni dalla conclusione dell’affare. La testimonianza contro i cittadini capodistriani deceduti non era valida, mentre quella contro gli stranieri era nelle mani del podestà e capitano (II, 12, II, 8). 11 Per prima cosa si misuravano entrambi i lati, poi il lato superiore e quello inferiore (II, 40). Nell’atto generale della donazione non era necessario indicare il confine e la misura della proprietà (II, 41). 12 208 cm, cf. Herkov, 1971, 99–100. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 791 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Le relazioni creditore-debitore non appianate comportavano il pignoramento o l’intromissione nella proprietà del debitore (intromissio). Il precone lo rendeva noto dalle scale del comune e invitava il debitore a presentarsi e a regolare il debito con il creditore. L’intromissione era consentita se il debitore non si presentava (II, 45). Prima della sua esecuzione, il creditore doveva giurare davanti al podestà l’ammontare del suo credito in base alle cambiali (II, 47). Se qualcuno cercava di intromettersi nei beni del debitore assente, quest’ultimo veniva fatto chiamare dal podestà o avvisato in altro modo. Se il debitore si presentava il querelante aveva il diritto all’intromissione nei beni trattenuti. Se il debitore era informato e non si presentava si seguiva la normale procedura (IIII, 38). Al debitore che si sottraeva a questo compito e che il precone non riusciva a trovare, in città o presso la sua abitazione durante i giorni lavorativi, poteva essere trattenuto durante le festività quando si trovava a Capodistria (II, 63). Nel soddisfare le richieste dei creditori si rispettava l’ordine delle richieste (II, 62). Se qualcuno (nel testamento) affidava la gestione della proprietà a un rappresentante (commissario) e questi li alienava per sé, doveva pagare con i propri beni i creditori del defunto e coloro che avevano diritto all’eredità dallo stesso (II, 11). Per quanto riguarda le eredità gli statuti stabilivano che i beni assegnati in godimento temporaneo non potevano essere alienati senza il consenso di coloro che avrebbero dovuto successivamente ereditarli. Questi erano anche legittimati a possedere i beni se il beneficiario non ne avesse avuto cura (II, 33). Agli ecclesiastici potevano essere lasciati beni immobili solo se il beneficiario ecclesiastico si occu- pava della proprietà come un buon padre di famiglia (bonus pater familias); in caso contrario, la proprietà veniva venduta. Un quarto del ricavato andava direttamente all’ospedale di S. Nazario, mentre i restanti tre quarti andavano al fondo di prestiti veneziani per lo stesso ospedale. Secondo necessità i vicedomini assegnavano i fondi ai rappresentanti dell’ospedale (II, 81). Gli statuti cambiarono la vecchia pratica di disporre dei beni immobili, consue- tudine propria dell’area rurale capodistriana, i quali appartenevano al comune o erano stati assegnati ai signori (diuisus). Da quel momento in poi nessuno poteva vendere o impegnare i vigneti, i campi o le proprietà di un altro senza il consen- so del loro signore. Fu abolita l’antica usanza slava e chi lasciava il villaggio e passava sotto il dominio di un altro signore non poteva più conservare nessuna delle sue proprietà, che rimanevano al precedente signore (IIII, 25). Il contadino (Sclauus uel rusticus utriusque sexus) non poteva vendere, dare o in alcun modo alienare una proprietà se non ai suoi compaesani, ovvero non poteva comprarla o appropriarsene. Il 6 agosto 1318, il maggior consiglio decise che il contadino poteva vendere una proprietà solo ai suoi compaesani – contadini del suo signore. Il testo degli statuti fu integrato l’11 aprile 132513: Lo slavo o contadino non poteva vendere, dare o in alcun modo alienare una proprietà, né darla in pegno o impegnar- la in alcun modo (IIII, 26). Chiunque non fosse originario dei villaggi capodistriani 13 La decisione e l’aggiunta sono antecedenti all’anno di conferma degli statuti qui trattati. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 792 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 non poteva ereditare dai contadini di Capodistria, e questi non potevano lasciargli l’eredità nei testamenti, a meno che il primo non avesse dato o offerto alla comune o al signore del villaggio garanzia o assicurazione che sarebbe rimasto nel villaggio in cui viveva il precedente contadino per cinque anni e lo avrebbe servito allo stesso modo. Se non avesse rispettato questo impegno i beni sarebbero tornati ai parenti del contadino dello stesso paese, prestando la dovuta osservanza del diritto matrimoniale del villaggio (IIII, 35). Al di fuori dal villaggio in cui risiedeva un contadino non poteva rispondere a nessuno riguardo alle proprietà dello stesso senza avvisare il podestà in caso si trattasse di un contadino del comune, o il signore se apparteneva allo stesso padrone a cui era assegnato il villaggio (IIII, 27). Il contadino non poteva impegnarsi, con o senza documento, con il castellano o chiunque altro che risiedesse fuori dal territorio di Capodistria (IIII, 32). Non poteva consegnare i suoi animali in soccida (Mihelič, 2015), custodia o pascolo a un residente al di fuori del distretto (IIII, 33). I signori dei villaggi comunali avevano giurato di prendersi cura onestamente dei contadini. Essi potevano recarsi in visita cinque volte all’anno e portare con sé sei cavalli. Questi potevano ricevere fino a 16 soldi per un castrato, 4 denari per un pane e 18 denari per una gallina. Gli abitanti delle campagne dovevano prestare servizio al signore cinque giorni all’anno: per la festa di S. Maria ad agosto, per S. Michele, per S. Martino, per Natale e per il periodo della Quaresima (carnispriuium) (IIII, 28). Il gastaldo e il giudice del villaggio non potevano permettere a un contadino che volesse lasciare un villaggio di Capodistria con i suoi averi di portarli via o di farli portare fuori dallo stesso se il paesano non avesse prima pagato al signore ciò che gli doveva di diritto o non si fosse accordato con esso (IIII, 30). Se qualcuno avesse accettato una garanzia dal suo contadino, che poi fosse fuggito o avesse commesso un altro reato, la condanna sarebbe stata soddisfatta con i suoi beni (IIII, 29). I contadini e gli abitanti dei villaggi del comune di Capodistria e gli altri conta- dini, che servivano e erano soggetti ai signori di Capodistria, dovevano rispondere in città, ai cittadini e agli abitanti della stessa, sugli immobili e mobili secondo le loro usanze davanti ai gastaldi e ai giudici dei villaggi. L’istanza di appello era rappresentata dal podestà di Capodistria (IIII, 31). Tra gli sbirri (berrovieri, baroeri) inviati a far rispettare gli ordini nella campagna circostante a Capodistria e i contadi- ni sorgevano delle controversie. Gli sbirri avevano un comandante (commestabilis). Gli statuti stabilivano la retribuzione degli sbirri inviati nei villaggi, elencando i paesi anche per nome (IIII, 41). IL SETTORE ALIMENTARE La principale preoccupazione di ogni città medievale era di garantire il cibo ne- cessario alla città. Pertanto, gli statuti cittadini – compresi quelli di Capodistria – si occupavano intensamente delle attività legate all’alimentazione. Sotto stretto con- trollo i mugnai nei mulini, i pigiatori nei torchi, i panettieri nei forni, i macellai nelle macellerie, i locandieri nelle locande, i pescatori nei mercati del pesce, i salinari ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 793 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 nelle saline e numerosi venditori di generi alimentari nel mercato cittadino doveva- no svolgere le loro attività con dedizione e onestà. Particolarmente dettagliate erano le indicazioni per i macellai. I principali mulini in cui si macinava il grano di Capodistria erano situati lungo il fiume Risano. Questi svolgevano la loro attività nei giorni feriali fino al tramonto al sabato (I, 7). Di domenica e nei giorni festivi, Natale (25 dicembre), Epifania (6 gennaio), Pasqua, Ascensione di Cristo, Pentecoste, durante le festività mariane, e nei giorni dei santi apostoli e di S. Giovanni Battista (24 giugno) (I, 8) i mulini si fermavano. I mugnai, le mugnaie e gli osti che svolgevano la loro attività lungo il Risano dovevano vendere e consegnare grano e farina ai cittadini di Capodistria e ai locali, ma non agli stranieri (I, 6). Dovevano essere muniti di misure regolari: spettavano loro 2 scate14 di farina o 4 soldi15 di tasse di molitura per ogni staio macinato o proporzionalmente meno. Le misure erano sigillate e chiuse (I, 4). Dal mulino, costruito a Capodistria, al comune spettavano tre libbre e la stessa tassa di molitura di sempre (I, 9). Per riparare il mulino, lungo la diga o altrove, era necessario coinvolgere tutti coloro che avevano una quota nello stesso, in modo che ognuno contribuisse con la propria parte. Lo stesso valeva per i canali e gli argini dei soci delle saline e di altre proprietà (II, 98). Nel 130116 fu emanato un decreto che imponeva ai mastri torchiatori e ai loro servi nei torchi di conservare separatamente le olive portate da ogni proprietario. Quando era necessario queste venivano lavate. Successivamente le macinavano o le avrebbero fatte macinare e poi messe in sacchi e lavorate. Gradualmente a questa massa con un contenitore sigillato (situla), delle dimensioni di un quarto d’urna17, si aggiungevano almeno dieci misure (zonta) di buona acqua calda per ogni mezena18 di olive. I torchiatori e i servi ricevevano un soldo per ogni mezena di olive spremuta; per il cibo, le bevande e la legna per il lavoro ricevevano 7 libbre (libra) di olio19 netto per ogni centenario (100 libbre) o proporzionalmente. I residui della lavorazione appartenevano al proprietario delle olive. Le misure dei torchiatori dovevano essere regolari e sigillate dai giustiziari. Questi e i procuratori delle strade controllavano almeno una volta al giorno il lavoro dei torchiatori (III, 50). I possessori delle fornaci a Capodistria dovevano mantenere i loro forni ben preparati, in modo che potessero funzionare ogni giorno senza arrecare disturbo a nessuno; la sanzione per la violazione ammontava a 10 libbre, che non potevano essere saldate con una pagnotta ogni venti cotte, e con il divieto di cuocere per i successivi cinque anni. La decisione in merito alla pena veniva presa nella casa dei 14 3 scate equivalevano ad 1 bacharium. 15 1 scata di farina corrispondeva a 2 soldi, 1 bacharium di farina invece a 6 soldi. 16 Il decreto è antecedente all’anno di conferma degli statuti qui trattati. 17 L’urna misurava 64,7 litri, cf. Mihelič, 1989, 25. 18 La mezena misurava 3 quarte ed equivaleva a 62,5 litri, considerando uno staio diviso in 4 quarte e pari a 83,3 litri, cf. Darovec, 2004, 287–291. 19 La libbra d’olio misurava 0,52 litri, cf. Herkov, 1971, 40–41. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 794 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 patroni, dove i panettieri cuocevano il pane. Ogni fornaciaio del forno poteva avere tre animali da soma per portare la legna per le esigenze del forno (I, 45). Ogni panettiere e ogni panettiera dovevano cuocere il pane secondo il peso sta- bilito dal podestà e capitano. Il pane non confacente veniva fornito ai prigionieri o agli indigenti dell’ospedale di S. Nazario (III, 43). Le misure dei pesi dei panettieri erano controllati settimanalmente dai giustiziari. Nessuno di loro poteva entrare in società con i fornai (III, 27). I macellai dovevano avere i loro tavoli all’interno del colonnato del macello; all’e- sterno di esso non erano autorizzati a scuoiare gli animali, rimuovere il pelo o smembrarli (III, 37). Non potevano conservare, vendere o far vendere la carne di montone, caprone e capra nella macelleria comunale, tranne all’interno del colonnato di pietra nel mezzo della stessa verso il muro e verso est o al di fuori di essa. Il macellaio non poteva gonfiare (sconflare) la carne che vendeva, né vendere zampe e cosce insieme alla carne a peso (III, 36). Egli non poteva vendere carne di un tipo per un altro, ad esempio caproni per capretti castrati, montoni per montoni castrati (III, 38); vendere contemporaneamente due tipi di carne, ma gradualmente da quella migliore a quella peggiore (III, 39) e vendere la carne di un animale morto fuori dalla macelleria (III, 40). La carne dell’animale macellato andava venduta a chiunque e a nessuno andava negata finché durava la scorta. Il macellaio non poteva posare la carne su tavole e conservarla in macelleria, se non in un luogo designato (III, 41). Il macellaio e nessun altro poteva portare o produrre sporcizia in macelleria (III, 42). Uno dei giustiziari doveva sorvegliare i macellai ogni volta che vendevano la carne. Nella macelleria pesava e verificava la carne acquistata in un luogo designato, con una bilancia e dei pesi (cadelepum?). Il macellaio era presente in bottega dalle prime ore del mattino fino alla tercia (alle 9) e dalla nona (dalle 15) alla messa serale (ad uesperas). I giustiziari non potevano entrare in società con i macellai, né mangiare o bere con loro durante l’orario di lavoro né potevano acquistare carne neanche per un altro (III, 27) o accettare regali dai macellai (III, 28). Il macellaio non poteva tenere capre da mungere in città (IIII, 23). In Campo Marcio i macellai di Capodistria potevano far pascolare gli animali di piccola taglia per la macellazione (IIII, 7). Il locandiere non poteva vendere a credito il vino nella locanda finché non veniva pagato (II, 61). Il funzionamento delle locande era posto sotto controllo: di notte, all’ultimo rintocco della campana serale, nessuno poteva stare o entrare in una locanda o tenerla aperta servendo da bere ai cittadini di Capodistria, ad eccezione degli stranieri che vi alloggiavano (III, 29). A nessuno era acconsentito di giocare a dadi o permettere di farlo a casa o in osteria, sotto la pena di una multa di 3 libbre per ciascuna infrazione. Chi veniva sorpreso a giocare doveva pagare lo stesso importo, indipendentemente se cittadino, straniero, cavaliere o fante mercenario. Anche i padroni di casa e gli osserva- tori del gioco che non segnalavano le violazioni erano multati (I, 41). Il locandiere non poteva accettare pegno da un servo o da un lavoratore retribuito (I, 13). Il locandiere che viveva lungo il Risano doveva vendere e consegnare grano e farina solo alle persone del luogo e non agli stranieri (I, 6). Le misure nelle locande erano controllate almeno una volta alla settimana dai giustiziari, che non potevano entrare in società con gli osti (III, 27). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 795 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Anche la produzione per consumo personale di vino era limitata. A Capodistria o nel suo distretto nessuno poteva bollire o far bollire il vino se non per la preparazio- ne della mustarda per uso personale e non per la vendita. Nessuno poteva aggiungere miele al vino per dolcificarlo, né altri ingredienti (IIII, 34). Il pesce era importante per l’alimentazione della città. Nessun pescatore poteva portare a vendere il pescato altrove se non a Capodistria. I pescatori locali e stranieri che portavano a vendere i pesci in città dovevano consegnare immediatamente tutto il pesce catturato in pescheria e non altrove. Se un pescatore non riusciva a vendere i pesci nello stesso giorno doveva tagliare la coda degli invenduti, segno per indicare che non erano freschi. Né ad un pescatore né ad una pescatrice era permesso di avere pesci fetidi in pescheria comunale. Essi dovevano vendere i pesci in piedi (III, 44) e non potevano stare in un luogo coperto della stessa (III, 46, III, 47). Nessun pescatore poteva vendere pesci ad alcuno per la rivendita (III, 45). I salinari di Capodistria non potevano lavorare altrove se non nelle saline di Capodistria, altrimenti venivano multati e non avrebbero potuto lavorarvi per cinque anni, eccezion fatta per i veneziani (I, 24). Dall’ora del tramonto all’alba nessuno poteva andare nelle proprie o nelle saline altrui, tranne durante il periodo della raccolta quando era acconsentito preavvisando le autorità (I, 25). I salinari potevano andare a lavorare nelle saline dalla metà di aprile (I, 26). Non potevano raccogliere il sale nelle saline se non lo avevano preventivamente comunicato ai proprietari delle stesse e ai dazieri (I, 27). LE ATTIVITÀ COMMERCIALI Gli statuti regolavano anche il commercio. La merce poteva essere venduta solo nei mercati cittadini (platea communis). Né un abitante del luogo né un forestiero potevano acquistare grano, farina o altri generi alimentari, ferro, legno, formaggio salato, carne di maiale salata o altre merci per rivenderle, tranne che sulle piazze di Capodistria e solo quattro ore dopo che le merci erano state consegnate al mercato dall’esterno. Se qualcuno acquistava merci per la rivendita doveva venderle, il giorno in cui le aveva acquistate e non più tardi, agli abitanti locali per consumo personale e allo stesso prezzo a cui le aveva acquistate. Questa regola non si applicava ai venditori ambulanti (musselati) e ad altri commercianti che vendevano a peso con una bilancia o secondo i pesi comunali. Loro potevano vendere immediatamente al loro arrivo e anche i commercianti potevano acquistare da loro immediatamente senza dover aspettare che trascorressero quattro ore (I, 34). Galline, capponi, polli, fagiani, pernici, conigli, capretti, agnelli, uova, formaggio, ricotta, latte, frutta, importati dall’esterno, non potevano essere acquistati per la rivendita, tranne dopo le 9 del mattino. Se però i sopraccitati arrivavano al mercato dopo le 9 del mattino dovevano rimanervi per due ore affinché i cittadini potessero acquistarli per il consumo per- sonale. Quest’ultimi potevano acquistare merci per consumo personale in qualsiasi momento (I, 35). Era vietato falsificare le merci in vendita (III, 30). Il latte doveva essere venduto senza l’aggiunta d’acqua (I, 30). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 796 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Grano, vino, sale o olio potevano essere acquistati solo durante il periodo usuale di raccolta/produzione: il grano dalla festa di San Pietro (28 giugno) in poi, il sale dal 1 maggio a seguire, il vino dall’Assunzione di Maria (15 agosto) in avanti e l’olio dalla festa di San Luca (18 ottobre) in poi (III, 21). L’offerta e la carenza dei prodotti agricoli locali erano evidenti dai decreti che vietavano l’importazione di certi beni forestieri e l’esportazione di alcuni beni locali. Ai locali e agli stranieri era vietato portare a Capodistria vino o uva da fuori per la produzione di vino, a meno che non si trattasse di uva propria proveniente da vigneti di proprietà. Chi possedeva un vigneto in terra straniera doveva annunciare la vendemmia e il cancelliere podestarile gli rilasciava una certificazione (I, 31). Nessuno poteva, senza il permesso del podestà, portare in città la propria o altrui uva dal giorno di San Pietro (28 giugno) al giorno dell’Assunzione di Maria (15 agosto) (IIII, 17). Chi vendeva uva o altra frutta al mercato senza indicare la provenienza pagava una multa (IIII, 10). Senza il permesso del podestà a locali e stranieri era vietato trasportare per terra o per mare grano o alimenti fuori città, ad eccezione di Venezia. Il trasgressore veniva punito anche con la privazione dell’animale da trasporto e dell’imbarcazione. Un contadino non poteva portare al di fuori del distretto di Capodistria legna, fieno o alimenti senza il permesso del signore (I, 33). Il trasporto di merci proibite doveva essere segnalato al podestà (I, 32). Quest’ultimo aveva un ruolo importante anche alla fiera, che si teneva ogni anno in agosto il giorno dell’Assunzione di Maria, presso la foce del fiume Risano (III, 51). I commercianti e gli altri partecipanti erano tenuti a misurare e pesare la merce con le misure regolari (III, 31). A causa delle frodi ai commercianti non era consen- tito avere misure per l’olio diverse dalla libbra, mezza libbra e quarto di libbra di vetro e con il sigillo di San Marco (III, 32). La merce doveva essere venduta a peso come a Venezia (III, 33). I mercanti dovevano avere le misure in regola. La meçena, la quarta e il bacharium, utilizzati per pesare grano e legumi, dovevano avere il sigillo dei giustiziari ed essere verificati secondo il modello comunale; i braçolaria erano armonizzati con le misure comunali e portavano il sigillo dei giustiziari, men- tre per i tessuti colorati e il fustagno si conformavano a quelli veneziani. I campioni delle misure per i tessuti brazolarium maior e brazolarium Venetum erano esposti sulla torre campanaria (III, 35). Il grano, il frumento e i legumi venivano pesati utilizzando misure in pietra sulla piazza. I commercianti che vendevano grano o legumi all’ingrosso con misure di meçena in metallo, eccezion fatta per i venditori ambulanti o altri stranieri che portavano grano o farina a Capodistria, lo facevano secondo le grandezze comunali: 40 libbre per quarta20 di grano o farina (III, 34). Le misure e i pesi dei commercianti, panettieri, locandieri e similari venivano controllati almeno una volta alla settimana da tre giustiziari. Quest’ultimi non pote- vano entrare in società con i macellai, i panettieri e i locandieri, né durante l’orario di lavoro frequentare i macellai o acquistare carne da loro (III, 27). Gli stessi non 20 La libbra corrispondeva a 0,52 litri, mentre la quarta (la quarta parte dello staio) equivaleva a 20,8 litri. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 797 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 potevano accettare regali dai macellai o da altre persone con i quali entravano in contatto durante il loro lavoro (III, 28). Il procuratore delle misure del vino (spro- chanarus) non poteva essere qualcuno che commerciava con il vino, l’olio, il sale o che entrava in una società avente questo tipo di commercio (III, 26). I RAPPORTI FAMILIARI Gli statuti intervenivano anche nella vita familiare dei cittadini di Capo- distria. Questi mantenevano legami di parentela anche al di fuori del nucleo familiare più stretto, il che emergeva nelle disposizioni riguardanti la gestione dei beni coniugali e dell’eredità da parte di parenti in linea paterna o materna. I figli nati nel matrimonio dovevano obbedire ai genitori fino alla maggiore età; se erano orfani dovevano sottostare ai loro tutori, i quali ne erano respon- sabili. Se un figlio minorenne offendeva qualcuno, il padre avrebbe dovuto soddisfare il risarcimento o impegnarsi a non consegnare i beni al figlio, finché con questi non si fosse compensata la comunità e la parte lesa. Un figlio mino- renne senza proprietà non poteva impegnare né fornire garanzie (II, 44). Invece, i minorenni la cui cura era affidata ad anziani e inermi dovevano rispondere legalmente in tribunale e agire sia a nome proprio che a nome dei tutori, conse- guendo in questo modo la maggiore età legalmente (II, 43). In caso di dispute familiari tra padre e figlio o figlia, o tra madre, figlio e figlia e vice- versa, tra fratello e fratello, fratello e sorella, o sorella e sorella, era necessario informare il podestà e capitano di Capodistria, che, dopo aver ascoltato i propri giudici, costringeva le parti in conflitto ad affidare la risoluzione della disputa a due arbitri, la decisione dei quali era definitiva. Se le parti non si accordavano il podestà poteva nominare altri tre uomini «saggi» per assisterli nel giudizio (III, 13). Il matrimonio doveva essere contratto in presenza e con il consenso dei parenti di entrambi i contraenti. Una ragazza o una moglie sotto la tutela o l’autorità del padre, della madre, del fratello o del tutore avrebbe perso il suo patrimonio se si fosse sposata o avesse avuto rapporti sessuali senza il loro consenso prima che le fosse assegnata la proprietà. I beni sarebbero andati al comune e ai parenti più prossimi della stessa. Se invece il tutore fosse stata una persona diversa, l’ospedale di S. Nazario avrebbe rice- vuto quanto spettante al posto dei consanguinei. Se una ragazza fosse stata ostacolata a contrarre matrimonio dai genitori, dal fratello o da un parente stretto-tutore, anche dopo aver compiuto i quindici anni, poteva ricevere lʼautorizzazione dal podestà previa con- sultazione di due o tre dei suoi parenti (I, 19). Chiunque avesse contratto matrimonio segretamente con testimoni segreti doveva pagare una multa pari a 200 libbre, mentre i testimoni pagavano 50 libbre al comune. La giovane sposa veniva punita anche con la perdita del suo patrimonio, che le sarebbe spettato dai genitori e dai parenti, di cui metà sarebbe stato confiscato dal comune e metà dai parenti (I, 20). In questo modo appare evidentemente che la ragazza non poteva disporre di mezzi propri. Dopo il matrimonio il patrimonio passava dal padre sotto lʼautorità del marito, che gestiva gli affari e agiva legalmente sia nel proprio che nel suo nome. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 798 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Il matrimonio comunemente a Capodistria veniva contratto «a fra e suor» (Margetić, 1970; 1993, XCIV–XXVI), a differenza del «matrimonio degli Slavi», che veniva concluso secondo le antiche tradizioni del villaggio (II, 68), ma era possibile anche un matrimonio secondo l’usanza veneziana. Il patrimonio dei coniugi rimaneva distinto nell’interesse dei loro parenti: il marito non poteva scambiare beni con la moglie o vendere le sue proprietà. Una cambiale contratta tra marito e moglie non era valida, salvo diversa disposizione testamentaria (II, 73). Marito e moglie non potevano dividere o assegnarsi reciprocamente la proprietà, tranne in caso di divorzio religioso. In tal caso, tutto il patrimonio restava al marito, che doveva fornire alla moglie solo il necessario per il suo sostentamento (I, 21). Sebbene il marito fosse il capo della famiglia, in caso di un matrimonio «a fra e suor» questi non poteva rispondere in tribunale riguardo ai beni immobili senza l’autorizzazio- ne della moglie (II, 2). Se il matrimonio era stato contratto secondo l’usanza veneziana e il marito aveva venduto i beni dalla dote della moglie, senza valutarli, questa poteva richiedere un risarcimento dai suoi averi (II, 74). Senza il consenso del marito la moglie non poteva indebitarsi (II, 3) e neanche vendere una proprietà senza il suo permesso; la vendita era consentita solo a fruttivendole, locandiere e panettiere (II, 75). Riguardo ai debiti dei coniugi, gli statuti stabilivano che il debito contratto prima del matrimonio doveva essere pagato dal coniuge debitore con i propri beni. In caso di morte di questo il debito veniva saldato con il patrimonio comune acquisito durante il matrimonio (II, 69). Se il marito e la moglie si erano indebitati il primo era respon- sabile per l’intero debito: senza il consenso della consorte poteva mettere all’asta la proprietà comune per soddisfare il creditore (II, 86). In caso di un indebitamento congiunto il creditore poteva ottenere il pagamento da uno qualsiasi dei due, ma il marito decideva liberamente cosa vendere all’asta. Se quest’ultimo si era indebitato senza il consenso della moglie questa non era responsabile del debito (II, 70). Indi- pendentemente se sulla cambiale erano indebitati insieme o separatamente, il marito veniva chiamato pubblicamente a pagare il debito. Se non si presentava il creditore poteva rifarsi utilizzando il patrimonio comune dei coniugi; se tale patrimonio non c’era poteva richiedere il pagamento da quello del marito o della moglie. La consorte, tuttavia, senza l’autorizzazione o la presenza del marito non poteva rispondere al creditore per il debito (II, 47). In caso di morte del coniuge la vedova poteva decidere di mantenere i beni che ave- va portato in dote al matrimonio e rinunciare sia alla quota di debiti che al patrimonio acquisito durante la vita coniugale. I beni acquisiti dal marito rimanevano quindi di sua proprietà e di quella dei suoi eredi, inclusi i lasciti, mentre la moglie manteneva i beni che le spettavano come dote o eredità (II, 71). Se alla morte del coniuge la vedova o i suoi eredi rinunciavano ai debiti e al patrimonio matrimoniale e optavano per i beni originari, venivano considerati tali i beni mobili posseduti dalla coppia al momento della morte di uno dei coniugi. Se tuttavia il valore dei beni mobili fosse stato stabilito nel contratto di matrimonio allora si teneva conto della loro valutazione (II, 72). Il vedovo o la vedova poteva mantenere per un anno il letto con cuscino, coperte e lenzuola, purché prima fossero saldati i debiti del defunto (II, 56). ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 799 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Gli statuti prevedevano come doveva essere ripartita l’eredità (Kambič, 2005; Kambič, 2010) nel caso in cui il defunto non avesse lasciato testamento. Si teneva conto anche dei figli illegittimi e dei loro discendenti (II, 16). Se il defunto lasciava figli illegittimi, alcuni dei quali avevano ricevuto l’eredità e altri no, i primi, se volevano ereditare, dovevano restituire nel fondo comune tutto ciò che avevano ricevuto fino a quel momento (II, 17). Se il genitore destinava un legato separato a uno dei figli e non specificava in benedictio- ne et contentu, quel legatario non era escluso dall’eredità del resto della successione (II, 52). Gli eredi erano responsabili dei debiti contratti dal defunto solo fino all’ammontare dell’eredità. I beneficiari dell’eredità dovevano far inventariare i beni in due copie entro un mese di tempo (II, 24). Alle aste dei beni immobili per saldare i debiti, i parenti del defunto avevano il diritto di prelazione sulla proprietà dei beni di famiglia (II, 37). Se chi voleva acquisire la proprietà faceva valere tale diritto e non pagava, questa poteva essere acquistata dal vicino (II, 27). Dopo la morte dei genitori i tutori si occupavano dei figli orfani (Kambič, 2021). Il tutore diventava il genitore sopravvisuto, a meno che il testatore nel testamento non avesse disposto diversamente (II, 54). La madre agiva come tutrice, se il testatore non aveva designato altri tutori, finchè viveva onorevolmente da vedova (donec caste uixerit uiduata) e fintanto non fosse accusata di immoralità e di danneggiare il patrimonio dei figli. In tal caso veniva nominato un altro tutore. Se nessun genitore era in vita il podestà nominava come tutore il parente che offriva «di più», era più idoneo e forniva buone garanzie. Se il tutore si rivelava inadatto il podestà poteva nominarne uno nuovo entro otto giorni. Se un genitore moriva senza testamento sui tutori decidevano il podestà e il maggior consiglio (II, 55). Al tutore non era pemesso di danneggiare il patrimonio dell’orfano. Entro 30 giorni egli doveva redigere un inventario in presenza di due parenti o testimoni designati dal podestà e preparare due copie autentiche. Una copia veniva consegnata ai minoriti di Capodistria per essere vicedominata, l’altra veniva conservata dal tutore. Al raggiungimento della maggiore età l’erede avrebbe dovuto ricevere la sua eredità intatta. Se il tutore, eccetto il padre, fosse stato accusato di danneggiare il patrimonio ne sarebbe stato nominato uno nuovo. Se la vedova, tutrice dei figli, si fosse risposata, prima che questi raggiungessero la maggiore età, avrebbe dovuto coprire al tutore successore le spese per il cibo e l’abbigliamento della prole e il mantenimento dei beni. La tutela si concludeva con il conseguimento dei 15 anni d’età per i ragazzi, dei 14 anni per le ragazze. Questi non potevano indebitarsi o vendere i beni prima di aver compiuto i 20 anni, senza il consenso del podestà e in presenza di due parenti designati dallo stesso. Se non c’erano i parenti era il podestà a dover approvare l’alienazione. Tuttavia, a un ragazzo di 14 anni malato era permesso di redigere un testamento con il consiglio dei parenti o, in loro assenza, con quello del podestà. A 14 anni un ragaz- zo poteva sposarsi «a fra e suor» previo consiglio dei parenti. Una ragazza poteva sposarsi a 13 anni e redigere un testamento in presenza del tutore o dei tutori e di due parenti più idonei. In mancanza di questi suppliva l’autorità del podestà. Le proprietà immobiliari non potevano essere impegnate o alienate per il sostentamento dei figli, se non in conformità alla volontà del podestà (II, 57). Tra i 15 e i 20 anni l’erede poteva prendere possesso dei suoi beni o di una parte di essi dal tutore, con la mediazione di ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 800 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 due parenti designati dal podestà; in assenza di quest’ultimi egli designava altre due persone. I parenti facevano una valutazione propria dei beni, che venivano inventariati secondo la loro stima. Se il tutore non era d’accordo i parenti vendevano i beni all’asta e il ricavato veniva registrato. Gli statuti stabilivano cosa succedeva ai beni se l’erede moriva in giovane età, ecc. (II, 58). Il tutore era responsabile delle richieste degli orfani sul patrimonio. Se moriva il tutore del patrimonio del padre subentrava il tutore del della madre assumendosene la responsabilità e viceversa, in quanto la proprietà doveva rimanere intatta (II, 59; Mihelič, 2007). Il trattamento dei reati Gli statuti cittadini si impegnavano a preservare l’ordine e impedire i compor- tamenti indecorosi, varie villanie, la disonestà, lo sfruttamento materiale, nonché vari reati (anche i più gravi) contro la proprietà o la persona. Nel segnalare ciò che è vietato si rappresentano di riflesso le debolezze umane presenti nella società. Nel caso degli statuti di Capodistria del 1423 è assente la parte relativa a tali violazioni. Nelle questioni penali la città e il suo territorio si regolavano secondo le leggi vene- ziane: Quod ciuitas Iustinopolis et eius districtus in criminalibus regatur secundum statuta et ordines communis Venetorum (I, 2). Gli statuti di Capodistria vietavano, come del resto gli statuti di altre città, che un cristiano vendesse un cristiano e che un notaio ne registrasse la transazione. Né un abitante del luogo né un forestiero a Capodistria potevano comprare un cristiano o una cristiana senza il consenso del podestà (!?). Un acquirente straniero che non avesse pagato una multa di 100 lire sarebbe stato frustato e marchiato nonché gli sarebbe stato vietato l’ingresso in città (I, 16). Gli statuti menzionavano la bestem- mia contro Dio, Maria e i santi come comportamento inappropriato. La multa per tale violazione era di 5 libbre; chi invece non avesse pagato doveva rimanere mezza giornata al palo della vergogna (I, 1). Gli statuti vietavano il gioco dei dadi: la pena per organizzarlo o permettere di giocarlo a casa o in osteria era di 3 libbre per ciascuna infrazione per chi giocava, per l’oste e per gli osservatori del gioco, che non avevano denunciato la violazione (I, 41). L’incendio doloso era considerato un crimine grave: gli incendiari dovevano risarcire il doppio del danno causato. La metà del risarcimento andava alla vittima e l’altra metà al comune, a cui spettavano anche le 5 libbre della sanzione (I, 23). Alcune disposizioni del diritto penale che erano in vigore a Capodistria sono contenute nel Liber niger, un codice conservato negli archivi della vecchia città di Capodistria presso l’Archivio di Stato di Venezia. Nei primi fogli sono registrate in modo non sistematico e non ordinato cronologicamente le disposizioni relative a delitti e crimini, che integrano gli articoli degli statuti veneziani in vigore anche a Capodistria. In esse vengono menzionate crudeli punizioni corporali inflitte ai delinquenti21. 21 Le pene comminate a Pirano nel XIV secolo non si discostano da quelle prescritte negli statuti (Mihelič, 2023); per Capodistria una ricerca simile non è stata ancora condotta. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 801 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Il ladro al primo furto di valore fino a 1 libbra veniva frustato; per un valore da 1 a 5 libbre veniva frustato e marchiato; alla seconda ruberia della stessa entità gli strappavano un occhio. Se il valore di quanto sottratto era compreso tra 5 e 20 libbre perdeva un occhio e la mano; da 20 a 30 libbre perdeva entrambi gli occhi, mentre da 30 a 60 libbre ci rimetteva occhi e mano. Al secondo furto veniva impiccato alla pari del ladro che avesse la prima volta rubato più di 60 libbre. Allo scassinatore sorpreso in una casa altrui durante una rapina, che si difendeva o colpiva qualcuno con una spada durante la fuga, veniva tagliata la mano destra o veniva accecato. Coloro che venivano sorpresi di notte in una casa altrui venivano frustati e marchiati, ma se venivano colti nuovamente, venivano privati di un occhio, come coloro che distruggevano e danneggiavano la casa d’altri. Se uno o l’altro di questi commetteva un furto veniva punito anche per questo. In caso di aggressione fisica, l’aggressore che con una spada feriva qualcuno fino a farlo sanguinare doveva pagare alla vittima una multa di 25 libbre. In caso di uccisione veniva impiccato, ma secondo l’aggiunta del 1382 gli avrebbero dovuto tagliare la testa (debeat amputari caput a spatulis itaque moriatur). Chi cercava di avvelenare qualcu- no con il cibo o una bevanda veniva frustato e marchiato; se il colpevole confessava o se l’atto fosse stato provato avrebbe perso occhi o mano a discrezione dei giudici. Se qualcuno fosse morto o avesse perso la ragione a causa del filtro, il criminale sarebbe stato impiccato o bruciato. Il delitto sessuale di stupro era definito come la deflorazione di una vergine, la violenza su una donna sposata o «già corrotta» (mulier iam corrupta): il colpevole dei reati veniva immediatamente gettato in prigione Se entro otto giorni non avesse risarcito la vittima gli avrebbero cavato gli occhi. Al falsario veniva confiscata la merce contraffatta e veniva rivelato pubblicamen- te sulle scale (del comune). Se qualcuno falsificava il sigillo veneziano o il sigillo del sale o il denaro veneziano gli veniva tagliata la mano. Per la falsificazione di quest’ultimo, il codice in secondo luogo aggiunge che un falsario straniero sarebbe stato punito alla pari di un veneziano, ovvero sarebbe stato arso. L’esecuzione delle pene differiva tra uomini e donne. Le donne non venivano impiccate, ma la decisione sul metodo da adottare spettava al giudice. Queste al posto di occhio e mano perdevano il naso e il labbro e in più venivano picchiate e marchiate. Non venivano accecate, ma private del naso, del labbro e di entrambe le orecchie, e poi frustate e marchiate. Il Liber niger registra anche un decreto del 1279 che stabiliva la nomina di tre giudici competenti a giudicare i criminali, per i quali i giudici ordinari non erano idonei. Il decreto include un giuramento giudiziario. La parte di quest’ultimo relativa all’incorruttibilità recita: Preterea presens seu donum aut in prestitum non recipiam aut recipi faciam occasione huius offitii per me uel per alium ullo modo uel ingenio in predictis. Amicum non iuuabo nec inimico nocebo per fraudem22. 22 Oltre a ciò in occasione di questo incarico in alcun modo non accetterò né concederò omaggi, doni o pre- stiti. Non aiuterò astutamente l’amico né danneggerò il nemico. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 802 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 CONCLUSIONI Il presente studio suggerisce alcune delle tematiche fondamentali dalle quali emerge, attraverso l’esempio degli statuti di Capodistria del 1423, la ricchezza e la versatilità delle disposizioni statutarie medievali, che regolavano in modo com- pleto tutti gli aspetti essenziali della vita pubblica e privata nelle città medievali mediterranee e del loro entroterra. La problematica che è stata appena accennata può essere ulteriormente integrata, grazie ai dati provenienti dagli statuti, mediante approfondite e dettagliate ricerche sui fenomeni più vari che toccano diversi aspetti della storia, del diritto, dell’architettura, delle relazioni interpersonali e persino della percezione del mondo. Sembra che le possibilità di ricerca offerte dagli statuti cittadini siano praticamente illimitate. Gli statuti nel loro insieme e le singole que- stioni che regolano consentono e stimolano anche ricerche comparative sugli stessi e sulle condizioni tra le città di luoghi vicini e più lontani. Tuttavia, è importante considerare con una certa cautela gli statuti, sia per il loro scopo che per il loro messaggio, come fonte di dati per lo studio di vari aspetti della vita nel passato. Non dobbiamo dimenticare che si tratta di atti normativi medievali e che la legislazione giuridica dell’epoca si adattava spesso piuttosto rigidamente alle esigenze effettive e alla pratica quotidiana. Sorge giustamente la domanda se sia possibile dedurre dalle regole prescritte le reali condizioni della società e della vita quotidiana. La presunzione di discordanza tra la norma prescritta e la situazione effettiva per quel periodo non è infondata. Tuttavia, a causa dell’abbondanza di dati raccolti in un unico luogo, gli statuti cittadini sono e rimangono un oggetto di studio gratificante; disturba solamente che le disposizioni statutarie siano spesso erroneamente interpretate come il riflesso di pratiche effettive consolidate. Per concludere, è opportuno aggiungere una riflessione sul codice Liber niger e sulle disposizioni del diritto penale che erano in vigore nella Capodistria medievale. Nella valutazione della terribile crudeltà dei delitti e delle pene menzionati dobbiamo essere consapevoli che ogni epoca e luogo hanno regole proprie di comportamento e modi di farle rispettare. Lo storico deve valutare il crimine e la punizione solo nel contesto dei principi affermatisi in un determinato momento e luogo. L’uso di criteri valoriali moderni, propri dell’ambiente europeo, su cosa sia o non sia crudele o violento, è inappropriato dal punto di vista della disciplina storica. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 803 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 KOPRSKI SREDNJEVEŠKI STATUTI IN MESTNO ŽIVLJENJE Darja MIHELIČ Murnikova ulica 18, 1000 Ljubljana, Slovenija e-mail: mihelic@zrc-sazu.si POVZETEK Srednjeveški mestni statuti so urejali različne plati življenja v mestni skupnosti. Posegali so na področje mestne uprave, gospodarstva, družinskega, kazenskega prava, javnega življenja itd. Iz statutarnih predpisov, ki urejajo konkretno proble- matiko v mestu, je mogoče izluščiti številne značilnosti mestnega okolja, njegovega življenskega utripa in vsakdana. To velja tudi za statute Kopra iz 1423, ki s svojimi podatki dopolnjujejo podobo nekdanje ‘civitas Iustinopolis’. Mesto je imelo svoj veliki in mali svet in razvejano upravo, ki je posegala v vse pore mestnega življenja. Načeloval mu je podestat in kapitan s štirimi sodniki, v upravi pa so sodelovali še številni uradniki in mestni uslužbenci do klicarja, ki je obveščal meščane o pomembnih dogodkih. Mestna špitala sta nudili zatočišče bolnikom in revežem. Mesto je imelo plačanega zdravnika. Za nedoletne sirote in nebogljene so skrbeli varuhi. Koprski statuti opisujejo elemente fizionomije mestnega urbanega jedra in ko- prskega podeželskega ozemlja. Za prvega omenjajo mestne četrti z mestnimi trgi in obzidnimi vrati. Omenja se mestni stolp s stopnicami in zvonom, od koder je klicar objavljal razglase. Na stolpu sta bili označeni dve dolžinski meri za izmero tkanin ob trgovanju. Na glavnem trgu je stal kamen z votlimi merami za merjenje sipkih živil. V mestu se omenjajo stolna cerkev in dva špitala: sv. Nazarija na današnjem Prešerno- vem trgu in špital za reveže sv. Marka na današnjem Muzejskem trgu. Omenja se trg Brolo, ki so ga statuti ščitili pred uničevanjem in onesnaženjem in ‘Campo Marcio’, ki je bil porasel s travo. Mesto so prepredale javne poti. Statuti so skrbeli za njihovo prehodnost in snažnost. Od gospodarskih objektov sta bili pomembni mesnica in ri- barnica. Kruh so pekli v krušnih pečeh. Družabno življenje se je odvijalo v gostilnah. Ob hišah so bili vrtovi, v mestu je bilo tudi nekaj staj za živino. Statuti so obravnavali tudi koprsko kmetijsko zaledje, ki je bilo zelo obsežno. Namakali so ga vodotoki in izviri. Glavni rečici sta bili Rižana in Badaševica, preč- kale pa so ga javne poti, na katerih se omenjata most ‘Trauolchi’ (‘Canzani’) in lesen most (prek Badaševice) na trasi proti Montinjanu. V zaledju naštevajo statuti številne vasi, na Rižani mline in gostilno, omenjajo se tudi torklje. Vodilna kultura, ki je prevladovala na Koprskem, je bila trta, sicer pa so tam rastle oljke, jablane in drugo sadno drevje ter kostanji, uspevali so travniki, pašniki, gozd, za gospodarstvo so bile pomembne soline. Statutarni odloki so skrbeli za urbani prostor in za mestno zaledje tako glede njegove urejenosti, zaščite in kultiviranosti, kot glede njegovega lastništva. Urejali so poslovanje z nepremičninami od njihovega koriščenja v pridobitne namene do odtujitev v obliki prodaj, dražb in zapuščin in opredeljevali razmerja med delodajalci in plačanimi delavci. ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 804 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 Statuti so posegali tudi v intimno sfero Koprčanov, namreč v njihovo družinsko življenje. Obravnavali so ga s poudarkom na premoženjski plati. V navadi je bila skupnost imetja med zakoncema »kot brat in sestra« . Številni predpisi so se posvečali zadolževanju, testamentom in dedovanju zakoncev. Opredeljevali so tudi poslovne in premoženjske pravice žena in deloma otrok, kakor tudi skrbništvo za sirote. Delovni ritem so v letu rahljali številni prazniki in dnevi, ko se določena opravila niso opravljala. Delovni teden je trajal od ponedeljka do sobotnega večernega zvo- njenja, ko so se tudi gostilne zaprle. Zvon ure je udarjal zjutraj, ob devetih, petnajstih in za večerno mašo. Kdaj so Koprčani uživali dnevne obroke hrane, iz statutov ni razvidno, pač pa moremo iz ponudbe v prehranskih obratih in na trgu ter iz pridelkov zaledja povzeti sestavine jedilnikov: žitarice, moka, kruh, mleko, skuta, sir, živila, sadje, kostanj, zelišča, vino, ‘mustarda’, olje, sol, med, sveže meso drobnice, sveža in soljena svinjina, kokoši, kopuni, piščanci, fazani, jerebice, zajci, kozlički, jagnjeta, jajca. Glede bivanjskega udobja za domačimi zidovi iz statutov ne izvemo dosti – omenja se npr. postelja z blazino, odejo in rjuhami kot predmet zapuščine pokojnega zakonca. Mestni statuti so praviloma vsebovali sklop, ki je predpisoval vedenje v javnosti ter sankcije za kazniva dejanja, ki so ogrožala varnost mesta in njegovih prebivalcev. Prizadevali so si za javni red in mir. Skušali so zavarovati nedotakljivost premoženja. V koprskih statutih predpisov glede kriminalnih deliktov ni: ‘ciuitas Iustinopolis’ s svojim distriktom se je v kriminalnih zadevah ravnala po statutih in uredbah beneške komune. »Manjkajoča« kazenska določila pa so nakazana v ločenem dokumentu Liber niger, ki se hrani v fondu starega koprskega mestnega arhiva v Archivio di Stato di Venezia. Ključne besede: srednji vek, Koper, koprski statuti, mestno življenje, Liber niger ACTA HISTRIAE • 31 • 2023 • 4 805 Darja MIHELIČ: GLI STATUTI DI CAPODISTRIA E LA VITA CITTADINA, 777–806 FONTI E BIBLIOGRAFIA Barbadicus (1668): Barbadicus, Augustinus, Finus, Raimundus, Vergerius, Carolus. Statuta Iustinopolis metropolis Istriae. Venetiis, apud Franciscum Salerni, & Ioannem Cagnolini. 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