ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 ricevuto: 2004-06-23 UDC 340.15:343.1 MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA NEL PROCESSO PENALE: ALCUNE RIFLESSIONI PRELIMINARI IN PROSPETTIVA STORICA Ettore DEZZA Universita degli Studi di Pavia, Dipartimento di Diritto Romano, Storia e Filosofia del Diritto, IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65 e-mail: ettore.dezza@unipv.it SINTESI Il ruolo processuale della vittima appare assai differente nei due modelli -l'accusatorio e l'inquisitorio - che hanno dominato e che ancora oggi sembrano dominare, nonostante il vivace dibattito in corso, lo scenario del processo penale. La relazione si propone di segnalare vantaggi e svantaggi che i due diversi modelli di processo penale - l'inquisitorio e l'accusatorio - hanno presentato storicamente e tuttora presentano in ordine ai diritti che spettano alla vittima (godere di aiuto e di protezione da parte della pubblica autorita, far sentire la propria voce durante il procedimento, conoscere gli atti processuali, ottenere dall'autore del reato o dallo Stato un giusto indennizzo). Parole chiave: processo penale, processo inquisitorio, processo accusatorio, vittima nel processo penale THE INQUISITORIAL AND ACCUSATORIAL MODELS AND THE ROLE OF THE VICTIM IN THE PENAL PROCESS: PRELIMINARY REFLECTIONS IN HISTORICAL PERSPECTIVE ABSTRACT The two models that have dominated and appear to still dominate (despite the lively debate underway) the scenario of the penal process - the inquisitorial and the accusatorial - perceive the role of the victim in the judicial process in quite different ways. The present article undertakes to point out the advantages and disadvantages that the two models of the penal process have had throughout history and still have today, with respect to victims' rights (such as having the benefit of the help and protection of the public authorities, making oneself heard during the course of the 1 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 trial, knowing the acts of the judicial process, obtaining a fair indemnity from the author of the crime or the State). Key words: penal process, inquisitorial process, accusatorial process, victim in the penal process Desidero innanzitutto congratularmi con gli organizzatori di questo Convegno per avere scelto come oggetto dello stesso un argomento di grande interesse e complessita ma anche di grande attualita come quello dei "crimini senza vittime". E desidero in particolare felicitarmi con gli organizzatori per avere segnalato nel sottotitolo del Convegno - "la vittima nello scenario del processo penale" - la rilevanza di un tema fino a tempi recenti assai trascurato. La vittima e ovviamente un protagonista del processo penale, ma solo occasionalmente ha attirato l'attenzione degli studiosi - e segnata-mente degli storici del diritto - per una articolata serie di motivi che sarebbe proba-bilmente assai interessante approfondire. In effetti, altre sono la figure processuali studiate di preferenza: l'accusato, innanzitutto, e subito dopo il magistrato, considerato nei due ruoli, a volte congiunti, in altri casi disgiunti, di accusatore e di giudice. Prendo la parola quasi al termine di questo nostro convegno, e quindi quando ormai ci avviamo a tracciare un bilancio conclusivo dei nostri lavori. L'argomento sul quale vorrei soffermarmi - brevemente, lo sottolineo - e pero un argomento di carattere preliminare e introduttivo, e proprio per la sua generalita e un argomento estremamente ricco di aspetti e di prospettive che in questa sede potro trattare solo attraverso scarni e rapidi cenni, e di questo mi scuso anticipatamente. Il tema che intendo affrontare e quello del ruolo giocato dalla vittima del reato nel quadro dei due grandi modelli che hanno caratterizzato la storia del processo penale e che continuano, a mio sommesso avviso, a caratterizzarne anche le vicende contem-poranee.1 Mi riferisco - ga va sans dire - dal un lato al modello accusatorio di processo penale, particolarmente sviluppatosi nell'area di Common Law, e dall'altro al modello inquisitorio tipico, da un punto di vista storico-giuridico, delle esperienze 1 E ben noto come oggi da piu parti si guardi con crescente insoddisfazione alla classica dicotomia accusa-inquisizione, giudicata inadatta per la sua rigidita a rappresentare la complessitá del presente (si parla di una vera e propria "caduta dei modelli"). Il tema e certo assai controverso, e in questa sede puo essere semplicemente segnalato (aggiornate indicazioni bibliografiche sono offerte in Luparia, 2002, 8-9). Se utilizzata correttamente e senza eccessivi schematismi, peraltro, la dicotomia in oggetto continua a sembrare tutt'altro che rigida all'autore di queste note che - reputandola al contrario particolarmente duttile e atta a sottolineare e interpretare con singolare chiarezza le numerose contraddizioni dei sistemi moderni, caratterizzati da scelte articolate e frequentemente non univoche (nelle quali spesso riaffiorano, talora inconsciamente, esperienze del passato) - la ritiene se non irrinunciabile certo assai difficilmente sostituibile, quantomeno in prospettiva storica. Su quest'ultimo punto, si veda Passero, 2003. 2 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 europee continentali (e dunque di quei sistemi giuridici che formano la famiglia romano-germanica, chiamata tout-court Civil Law dai giuristi anglosassoni, che hanno cosí tradotto alla lettera l'antica espressione latina ius civile utilizzata per indicare il complesso della tradizione romanistica). Il primo dato che in ordine all'argomento testé indicato mi pare opportuno sotto-lineare è il seguente: il ruolo giocato dalla vittima nei sistemi accusatori, e segnata-mente nei sistemi processuali di Common Law, è profondamente differente non solo tecnicamente ma anche concettualmente dal ruolo che la vittima riveste nei modelli basati su esperienze inquisitorie, e dunque anche nella maggioranza dei modelli continentali codificati, che storicamente - e direi quasi geneticamente - hanno queste stesse esperienze non solo alle loro spalle ma anche in buona parte del loro bagaglio cromosomico. Gli esempi concreti valgono spesso più di tante elaborazioni astratte, ed è allora ad alcuni esempi concreti, anche attuali, che possiamo guardare per trovare conferma alla diversità testé affermata. Consideriamo in primo luogo, tra i tanti esempi possibili, il processo criminale inglese che, ancora oggi, è considerato da molti storici e da molti comparatisti la manifestazione più 'classica' di procedimento di natura accusatoria, poiché ne realiz-za in misura maggiore i presupposti teorici: processo di parti, giudice terzo, giuria popolare, oralità, pubblicità, contraddittorio, formazione della prova in dibattimento, e cosí via. Ora, nel processo criminale inglese - primo punto - non vi è nulla che corrisponda all'istituto di Civil Law della (costituzione di) parte civile, la partie civile di matrice napoleonica (sulla quale dovro ovviamente tornare in seguito). E nel processo criminale inglese - secondo punto - le istituzioni pubbliche deputate a condurre l'accusa, e cioè la polizia e lo stesso Crown Prosecution Service (CPS, isti-tuito una quindicina di anni or sono non senza analogie con il procuratore di Stato dei sistemi continentali) possono rifiutarsi di perseguire un determinato reato. E possono farlo in modo discrezionale, perché nel sistema di Common Law tuttora non esiste per gli organi della pubblica accusa - come accade invece in molti sistemi di Civil Law - l'obbligo di agire ex oficio. La discrezionalità nell'avviare e nel condurre l'azione penale è un carattere storicamente ricorrente e direi quasi ordinario dei sistemi di matrice accusatoria,2 e trova la sua ragione nell'originario carattere di actus trium personarum che li con-traddistingue, e cioè di processo di parti (private) di fronte a un giudice terzo. Diretta 2 Un'ulteriore vexata quaestio concerne la natura di tale discrezionalitá. Alcuni sostengono infatti che essa rappresenti semplicemente un effetto eventuale nelle vicende dei sistemi processuali accusatori; altri ritengono invece che essa sia un elemento costitutivo di qualsiasi tipo di procedimento accusatorio. Il dibattito rimane aperto. Ció che conta ai fini del presente discorso e il dato innegabile del collegamento storicamente esistente tra discrezionalitá dell'azione penale e modulo accusatorio. In tema di obbligatorietá e discrezionalitá dell'azione penale in prospettiva comparatistica si veda, anche per l'ampio corredo bibliografico, Luparia, 2002. 3 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 conseguenza di tale carattere è il fatto che nel sistema inglese di fronte all'inerzia degli organi della pubblica accusa, alla vittima del reato non resta che un solo mezzo per fare valere le proprie ragioni e i propri diritti a un giusto indennizzo, e questo mezzo è la private prosecution. In altre parole, in caso di mancata iniziativa da parte delle autorité pubbliche, nel sistema inglese la vittima del reato (o chi la rappresenta) puo semplicemente avvalersi di quel diritto che nei sistemi accusatori spetta in realtà a qualunque cittadino di portare dinanzi al giudizio di un tribunale penale chi ritenga colpevole della commissione di un reato. Se paragoniamo tutto cio all'istituto continentale della partie civile, notiamo assai agevolmente che l'istituto della private prosecution presenta una serie di notevoli svantaggi. Proviamo a enumerarli. 1) La vittima che agisce con la private prosecution non ha diritto ad alcun ausilio da parte della pubblica autorité (benché il tribunale possa accordare il rimborso delle spese in caso di esito favorevole della causa). 2) La vittima non puo obbligare la polizia o il CPS a fornirle alcun tipo di documento probatorio. 3) La vittima non puo obbligare la polizia o il CPS ad agire in suo favore nella ricerca delle prove. 4) Il CPS puo sempre decidere di sostituirsi alla vittima nell'azione penale, escludendola dunque dal condurre la private prosecution in modo eventualmente efficace. 5) In caso di assoluzione, la vittima che ha agito con la private prosecution puo essere obbligata a pagare un forte indennizzo qualora l'accusato sia stato assolto. Consideriamo ora il caso in cui le autorità della pubblica accusa decidano invece di condurre il procedimento. Il tal caso la vittima - stiamo sempre parlando del pro-cesso inglese - non ha alcuna facoltà di inserirsi nel processo per fare valere i propri diritti. In particolare, la vittima non ha alcun mezzo per fare comprendere alla corte la propria versione degli avvenimenti, a meno che non sia direttamente citata come testimone. Nello stesso modo, la vittima non ha modo di presentare alla corte richieste o raccomandazioni in ordine alla natura e alla quantificazione della pena. Certo, nel caso in cui gli organi della pubblica accusa decidano di agire, la vittima puo attualmente ottenere un ordine di compensazione (compensation order) che stabilisca il pagamento di un indennizzo da parte dell'imputato condannato. Ma questo compensation order è storicamente una novità recentissima, poiché è stato introdotto solo nel 1973. Anteriormente, la vittima per ottenere un risarcimento do-veva necessariamente intentare un'azione civile dopo la condanna dell'imputato in sede penale. E ancora oggi l'emissione di un compensation order non costituisce un obbligo ma una semplice facoltà del giudice penale, ed è altresi sottoposto a una notevole serie di limiti quantitativi e qualitativi. 4 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 Aggiungo al quadro generale finora illustrato un ultimo particolare, che concerne la scarsa protezione di cui gode la vittima in udienza. Nella tipica struttura del pro-cesso accusatorio inglese informato, come ricordato, ai principi del contraddittorio e della cross-examination, la vittima chiamata a testimoniare è spesso sottoposta a una prova terribile ed estenuante, specialmente quando deve rispondere al controinter-rogatorio dell'avvocato della difesa. Questo interrogatorio è di regola estremamente ostile, e tende spesso a rendere pubblici e a sottolineare particolari imbarazzanti, talora intimi e degradanti, dell'esistenza personale della vittima stessa. Dopo aver accennato all'esperienza accusatoria inglese, passo ora a considerare brevemente l'esperienza continentale di Civil Law, che come abbiamo visto ha radici inquisitorie. In tale ambito è possibile individuare, quantomeno nella prima fase della moderna codificazione, la presenza di due modelli in ordine al ruolo attribuito alla vittima nel processo penale. Il primo modello, frutto del processo di lucida razionalizzazione statualista del principio inquisitorio puro, è rappresentato con grande nettezza di contorni dalle scelte operate dal legislatore asburgico nel Codice Generale dei Delitti e delle Gravi Trasgressioni Politiche del 1803. In tale codice non si riconosce alla vittima la possibilité di svolgere alcuna particolare attività processuale, e si stabilisce al contrario (Parte Prima del Codice, § 522) che sia preciso dovere d'ufficio del giudice penale "porre in chiaro coll'inquisizione qual sia il danno derivato dal delitto" e decidere "se, ed in qual somma debbasi dal delinquente prestare una indennità". Il secondo modello, assai più noto e largamente diffuso, si manifesta nell'ambito di quel processo penale 'misto' di matrice napoleonica che trova nel Code d'Instruction Criminelle del 1808 la sua più nota espressione legislativa. Il Code del 1808 prevede e disciplina l'istituto della partie civile, che individua la vittima come parte eventuale del giudizio, nel quale ha facoltà di costituirsi (appunto come partie civile): chi si ritenga leso dalla commissione di un reato puo, infatti, "en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction" (art. 63). La parte civile dunque, secondo la nota definizione di Joseph-Nicolas Guyot contenuta nel celebre Répertoire universel et raisonné de jurisprudence perfezionato da Philippe-Antoine Merlin,3 "c'est, en matière criminelle, celui qui pursuit en son nom l'accusé", e si chiama in questo modo "parce qu'il ne peut demander que des intérets civils", mentre "c'est au ministère public à prendre des conclusions pour la punition du crime".4 3 Già prima della Rivoluzione Philippe-Antoine Merlin aveva composto numerosi articoli per il monumentale ed enciclopedico Répertoire universel et raisonné de Jurisprudence di Joseph-Nicolas Guyot. Acquisiti in seguito i diritti sull'intera opera, tra il 1807 e il 1827 Merlin ripubblica a più riprese il Répertoire, destinato a divenire anche al di fuori dei confini francesi un indispensabile strumento di lavoro per intere generazioni di giudici e di avvocati per tutto il corso del XIX secolo. Si veda, in argomento, Halpérin, 1996, 57-58. 4 Le frasi tra virgolette sono riprese dalla voce Partie civile del Répertoire, consultato nella quarta edizione parigina di Garnery (1812-1815, vol. IX, 70). 5 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 L'istituto viene direttamente ripreso, talora alla lettera, dal titolo III, artt. 5 e 7-8, della ben nota Ordonnance Criminelle colbertina del 1670, e possiede di con-seguenza una sicura ascendenza inquisitoria. L'esame della relativa disciplina consente di giungere a conclusioni piuttosto agevoli in ordine al ruolo e alla collocazione della vittima nel processo continentale di Civil Law, scaturito dalla tradizione inquisitoria e dalla successiva codificazione. E tale collocazione appare assai più favorevole di quella che la vittima occupa nel processo di tipo accusatorio evolutosi nell'area di Common Law. Ritengo opportuno, nella presente occasione, non approfondire le scelte pur assai interessanti presenti nel modello alternativo presente nella codificazione asburgica, ove la lucida razionalizzazione dei principi inquisitori e statualisti attribuisce a un giudice onnivoro non solo i compiti di accusare, difendere e giudicare, ma anche di tutelare gli interessi civili della vittima senza consentire a quest'ultima alcuna parti-colare iniziativa. Tale modello costituisce infatti, in buona sostanza, una sorta di binario morto nella evoluzione dell'ambito disciplinare in oggetto, e lascerà il posto, alla metà dell'Ottocento, a una sorta di 'terza via', destinata a una certa diffusione in area mitteleuropea. Alla base di tale 'terza via' si collocano le scelte normative operate dal legislatore austriaco nel 1853 con il nuovo Regolamento Generale di Procedura Penale, scelte che rappresentano il frutto di un compromesso tra una serie di parziali aperture agli istituti della parte civile e dell'azione privata da un lato (§ 37), e il persistere dall'altro di una consistente massa di poteri attribuita al giudice anche nella determinazione degli indennizzi e più in generale delle "conseguenze di diritto privato" della condanna penale (§§ 352-364).5 Concentriamo piuttosto la nostra attenzione sulla disciplina napoleonica della partie civile che, come accennato, è quella che nell'Europa continentale ha avuto il maggiore successo e il più ampio sfruttamento come modello di riferimento tra il XIX e il XX secolo. Questa disciplina presenta per la vittima una serie di indubbi vantaggi. Anche in questo caso possiamo cercare di enumerarne alcuni. L'istituto della partie civile: 1) assicura alla vittima un ruolo attivo nel processo penale tra quelle che i manuali definiscono parti eventuali del procedimento; 2) consente alla vittima di operare concretamente al fine di ottenere in un solo episodio processuale tanto la condanna quanto la rifusione dei danni subiti; 3) non espone la vittima ai pericoli e alle conseguenze negative che invece sono presenti nel modello di Common Law (si pensi ai temi già accennati dell'inter- 5 Come noto, il Regolamento Generale di Procedura Penale del 29 luglio 1853 rappresenta una svolta di particolare rilevanza nella storia della disciplina processuale penale austriaca in quanto, pur conservando un sistema probatorio ispirato al tradizionale assetto asburgico fondato sulla prova legale, delinea per la prima volta un sistema misto di ispirazione napoleonica, con inquisizione scritta e segreta e dibattimento pubblico e orale. 6 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 rogatorio in udienza della vittima da parte dell'avvocato della difesa; si pensi altresi alle gravi conseguenze anche finanziarie previste per l'accusa temeraria o comunque ritenuta infondata dalla corte); 4) realizza una sorta di sinergia tra vittima privata e organi dell'accusa pubblica nella ricerca e nella individuazione di un materiale probatorio ordinato ai medesimi scopi. 5) consente alla vittima di esercitare in vario modo pressioni su organi pubblici d'accusa eventualmente poco attivi o scarsamente interessati. Se e pur vero che le prerogative della partie civile non sono sempre state le stesse, e che in verita esse si sono andate estendendo col tempo, non appare comunque infondato, alla luce di quanto testé osservato, concludere che il modello continentale napoleonico di matrice inquisitoria risulta tendenzialmente assai piu favorevole alla tutela e all'affermazione dei diritti della vittima rispetto a quello di Common Law di tipo accusatorio. Resta ora da affrontare un ultimo punto, relativo ai motivi e alle cause che hanno determinato tale situazione di maggiore favore. In altre parole, la domanda che possiamo porci e la seguente: perché la vittima sembra trovarsi in una condizione piu favorevole in un ambiente processuale che mutua una parte assai consistente dei propri caratteri dalla tradizione inquisitoria piuttosto che in un ambito come quello accusatorio, che invece dovrebbe per sua natura mostrarsi maggiormente attento ai diritti del singolo? La risposta sembra essere a prima vista assai semplice, se non addirittura banale. Questa condizione maggiormente favorevole e dovuta al fatto che nell'ambiente inquisitorio l'interesse privato della vittima finisce inevitabilmente per saldarsi - lo dimostra lo stesso istituto della partie civile - con l'interesse pubblico, e si colloca anzi a ruota di quest'ultimo nel perseguire scopi certo non perfettamente coincidenti ma in concreto strettamente collegati, visto e considerato che la condanna costituisce il presupposto per il risarcimento del danno subito dalla vittima. Una siffatta spiegazione e certamente corretta, ma con ogni probabilita non esaurisce la complessita della questione. Vi sono altri dati dei quali conviene tenere conto, e su almeno uno di questi, del resto gia accennato in precedenza, sembra opportuno tornare a riflettere in sede conclusiva. Il processo accusatorio nasce come processo fra parti private nel quale chi accusa non si identifica (o non si identifica necessariamente) con la vittima del reato, ma puo benissimo essere - per ripetere la nota formula latina - un quivis de populo. Con lo scorrere lento dei secoli a questa originaria configurazione se ne sostituisce un'altra, che vede le autorita pubbliche prendere gradatamente il posto della parte privata nel condurre l'accusa. E in tal modo anche nei sistemi considerati di natura accusatoria si e venuto fissando un carattere acquisito (e cioe l'iniziativa dell'istituzione pubblica) che nel modello inquisitorio e invece originario. Ma tale carattere acquisito ha di regola 7 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 conservato un tratto tipico dell'iniziativa privata, e cioè la disponibilità dell'azione. Proprio una siffatta sostituzione ha fatto in modo che in ambito accusatorio nella dialettica del processo penale il ruolo e gli interessi della vittima siano rimasti fatalmente in ombra. Nel gioco a due tra l'interesse pubblico alla repressione e punizione dei reati (ne delicta remaneant impunita) e l'interesse dell'accusato a vedere garantiti i propri diritti (interesse particolarmente enfatizzato, come ben noto, dal pensiero illuminista e liberale), la posizione della vittima ha finito per trovare migliore tutela laddove il pendolo tra interesse pubblico e interesse privato ha oscillato verso il primo dei due poli e dunque, in concreto, nell'ambito di un processo come quello napoleonico caratterizzato, almeno in origine, dall'obbligatorietà ex officio dell'azione penale, condotta dal magistrato e sostenuta dalla partecipazione della partie civile. Laddove questa obbligatorietà non si è realizzata, come nei modelli accusatori e segnatamente nel caso inglese, la vittima si trova scoperta ogniqualvolta l'organo pubblico decida - come è sua facoltà - di non condurre l'accusa. Il tal caso alla vittima non resta, come abbiamo visto, che un ritorno a una private prosecution ormai per molti aspetti anacronistica. E anche quando la parte pubblica decida di agire, la vittima rimane paradossalmente fuori dal processo, poiché quest'ultimo è un processo per sua natura di parti contrapposte, e la parte che accusa è gia presente, essendo appunto rappresentata dal magistrato o dal funzionario statale. Tutto ció aiuta a comprendere la grande rilevanza anche politica attualmente assunta tanto in Inghilterra che negli Stati Uniti dal dibattito relativo ai diritti della vittima, dibattito che da un lato ha dato vita a un efficace movimento inteso a migliorarne la posizione processuale, e dall'altro non ha mancato di investire con esiti non trascurabili anche l'ambito al momento di enorme rilevanza della giustizia penale internazionale. Del resto, nella stessa Francia, ove l'iniziale obbligo napoleonico di agire ex officio era stato attenuato per una serie di considerazioni sicuramente tutt'altro che trascurabili, si sono elaborati e si stanno tuttora studiando dei correttivi per venire incontro agli interessi della vittima.6 Il che non significa certo fare venire meno i sacrosanti diritti dell'accusato a vedersi garantito un giusto processo e, ancora prima, a non essere ingiustamente accusato o calunniato. Piuttosto, nell'ambito dei complessi problemi della giustizia penale si tende oggi a tenere nel giusto conto, accanto ai due elementi tradizionalmente contrapposti e testé ricordati rappresentati dall'interesse pubblico (della collettività, dello Stato) e dall'interesse del singolo in quanto accusato, anche un terzo elemento fino a tempi recenti largamente negletto, che è quello dell'interesse del singolo in quanto vittima. Una vittima che torna a muoversi nello scenario del processo penale da protagonista, e non come una sorta di convitato di pietra. 6 Analoghi sviluppi si possono osservare anche in numerosi tra gli ordinamenti processuali europei di matrice napoleonica che, come in Francia, avevano visto affievolirsi l'originale rigidità dell'obbligo dell'azione penale. Si veda al proposito Luparia, 2002. 8 ACTA HISTRIAE • 12 • 2004 • 1 Ettore DEZZA: MODELLO INQUISITORIO, MODELLO ACCUSATORIO E RUOLO DELLA VITTIMA ..., 1-10 INKVIZICIJSKI MODEL, OBTOŽBEN MODEL IN VLOGA ŽRTVE V KAZENSKEM PROCESU: NEKATERE PREDHONE REFLEKSIJE V ZGODOVINSKI PERSPEKTIVI Ettore DEZZA Univerza v Pavii, Oddelek za rimska pravo, zgodovino in filozofijo prava, IT-27100 Pavia, Strada Nuova 65 e-mail: ettore.dezza@unipv.it POVZETEK Vloga in procesni položaj žrtve sta zelo različna v obeh modelih - inkvizicijskem in obtožbenem - ki sta prevladovala in še dandanes prevladujeta v kazeskem postopku. Ce kot primer vzamemo procesne sisteme Common Law, zlasti angleškega - ta običajno velja kot sistem, ki se zelo navdihuje pri obtožbenih načelih - ni v njih nič takega, kar bi ustrezalo institutu (nastopa) tožeče stranke - takšen institut je zelo razširjen v kontinentalnem sistemu Civil Law - ki se zdi francosko-napoleonskega izvora in torej izhaja iz pretežno inkvizicijskih pojmovanj kazenskega procesa. V angleškem sistemu žrtev kaznivega dejanja, proti kateremu so obtožbeni organi - ki nimajo obveznosti postopanja ex officio - odločili, da ne postopajo, nima nobene druge možnosti, kot da začne private prosecution, to je, da uveljavlja neko pravico, ki v obtožbenem sistemu, in torej tudi v anglosaškem, pripada vsakemu državljanu (quivis de populo). Po teh uvodnih pojasnilih bodo v poročilu nakazane nekatere prednosti in nekatere negativne strani, ki sta jih oba različna modela imela v zgodovini in jih še vedno imata glede pravic, ki pripadajo tako žrtvi (da dobi pomoč in zaščito javnih oblasti, da ji je med postopkom dana beseda, da ima vpogled v procesne akte, da od storilca kaznivega dejanja ali od države prejme kako odškodnino) kot po drugi strani tudi obtožencu (na primer, da ni po krivem obtožen ali obrekovan). Ključne besede: zgodovina prava, sodni procesi, pravni sistemi, žrtve, pravice BIBLIOGRAFIA Amodio, E., Bassiouni, M. C. (eds.) (1988): Il processo penale negli Stati Uniti d'America. Milano, Giuffrè. Carbasse, J.-M. (2000): Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Paris, PUF. Cedras, J. (1997): Le droit pénal américain. Paris, PUF. Cordero, F. (19862): Criminalia. Nascita dei sistemi penali. Roma-Bari, Laterza. Cordero, F. (20037): Procedura Penale. 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