GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO-AMERICANA TERRITORIO UBERO DI TRIESTE GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 3 - 1 febbraio 1954 Pubblicara dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico - Americane, Territorio Libero di Trieste La Editoriale Libraria S. p. A. Triasta • 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE: : il 1®, 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d’ogni mese. PREZZO: un fascicolo L. 60. VENDITA: Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO: solamente semestrale j si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, pianoterra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.... L. 1.080 c) per ima copia dei numeri „bis“ (inserzioni civili) aia in italiano, sia in sloveno L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI: devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato: „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel. : 83-33, 78-88, int. 76 ; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mereoledì e sabato. CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 5 RINNOVO ED ISTITUZIONE DI ALCUNE CONCESSIONI DI TEMPORANEA IMPORTAZIONE ATTESO che si ritiene opportuno rinnovare ed istituire alcune concessioni di temporanea importazione nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SLR JOHN WINTERTON, KCMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I E’ consentita, per la durata di sei mesi, T importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati : QUALITÀ* DELLA MERCE Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 1. Ramiè pettinato Per la fabbricazione di cappelli, trecce e lavori vari di paglia (concessione decorrente dal 28 ‘agosto 1953) kg. 100 6 mesi 2. Ritagli di maglierie di cotone e misti di cotone e fibre artificiali, di cascami di cotone e di seta ■ artificiale Per essere trasformati in filati (concessione decorrente dal 28 agosto 1953) kg. 50 6 mesi 3. Ghisa Per la produzione di lingotti di acciaio (concessione decorrente dal 12 agosto 1953) kg. 1000 1 anno 4. Materiali metallici Per la fabbricazione di cuscinetti a sfere ed a rotolamento (concessione decorrènte dal 12 agosto 1953) kg. 100 1 anno QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 5. Motori, parti staccate ed accessori di autoveicoli Per la costruzione, unitamente a materiali nazionali, di autoveicoli a „cassa portante“ o „monoscocca“ (concessione decorrente dal 28 agosto 1953) 6 mesi 6. Marmo in blocchi Per essere lavorato (concessione decorrente dal 12 agosto 1953) kg. 1000 1 anno 7. Obiettivi fotografici Per essere montati su fotocamere- oppure per essere adattati su speciali montature (concessione decorrente dal 28 agosto 1953) 6 mesi 8. Pelli semplicemente conciate Per essere rifinite (concessione decorrente dal 28 agosto 1953) kg. 100 6 mesi 9. Perle di vetro Per la fabbricazione di corone da rosario (concezione decorrente dal 12 agosto 1953) kg. 100 6 mesi 10. Eccipienti interni, che non risultino fatturati per l’importazione definitiva Per essere vuotati dei prodotti in essi contenuti e quindi rispediti all’estero (concessione decorrente dal 12 agosto 1953) n. 100 6 mesi 11. Coke di petrolio calcinato, coke di petrolio non calcinato, antracite per elettrodi, coke di pece e coke depurato Per la fabbricazione di elettrodi di carbone per forni elettrici (concessione decorrente dal 16 luglio 1953) kg. 100 6 mesi 12. Borato di sodio naturale (borace greggio) Per la produzione di per-borato di sodio (concessione decorrente dal 28 agosto 1953) kg. 500 6 mesi QUALITÀ’ DELLA MERCE Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione QuantTtà minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 13. Miele greggio Per essere raffinato e confezionato in recipienti (concessione decorrente dal 12 agosto 1953) kg. 100 6 mesi 14. Acido colico, grezzo, sgrassato Da trasformare in acido desossilico purificato (concessione decorrente dal 4 luglio 1953) kg. 100 6 mesi 15. Carta di pura cellulosa Per il rivestimento di cavi . e di conduttori elettrici (concessione decorrente dal 12 agosto 1953) kg. 100 6 mesi 16. Cadmio (metallo) Da impiegare nella produzione di sali di cadmio (concessione decorrente dal 4 luglio 1953) kg. 100 6 mesi 17. Materiale per guarnizioni, denominato „Reia2 Deuma“ costituito da retina di filo metallico ricoperto di amianto e caucciù Da impiegare per guarnizione delle teste dei cilindri, dei motori montati su autoveicoli di esportazione kg. 50 1 anno 18. Listelli di legno e parti di casse Destinati alla fabbricazione di imballaggi per frutta ed ortaggi da esportare kg. 500 6 mesi ARTICOLO II La concessione di temporanea importazione, prevista dall’ Ordine No. 148 di data 18 dicembre 1953 per i lavori di materie plastiche (pagliette) da impiegare nella decorazione di cappelli da donna, è modificata nel senso che i lavori medesimi potranno essere destinati alla fabbricazione di decorazioni di berretti, borse ed altri articoli da esportare. ARTICOLO III E’ consentita, per la durata di sei mesi, l’importazione temporanea delle seguenti merci per gli scopi controsegnati : qualità della merce Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione Quantità minima ammessa alla temporanea importazione Termine massimo per la riesportazione 1. Olii greggi genuini di semi e frutti oleosi (e-sclusi quelli d’oliva) Per essere purificati (concessione decorrente dal 1° luglio 1953) kg. 100 4 mesi 2. Citrato di calcio biologico (nei limiti del contingente annuo di tonnellate 2000) Per la produzione di acido citrico (concessione decorrente dal 1° luglio 1953) kg. 500 6 mesi 3. Fluido adesivo termoindurente e relativo nastro Per incollaggio ceppi freno di autoveicoli kg. 100 6 mesi 4. Cardamomo semi ; pimento frutto ; noci moscate frutto ; pepe bianco e pepe nero frutto Per la distillazione di olii essenziali kg. 100 per ciascuna merce 6 mesi 5. Tetraetile di piombo Per essere miscelato con prodotti petroliferi nazionali o nazionalizzati kg. 10 1 anno ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dal 10 novembre 1953. TRIESTE, 21 gennaio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LblA/531183 Comandante della Zona Ordine N. 6 AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA RICOSTRUZIONE E RIPARAZIONE DI EDIFICI DANNEGGIATI DALLA GUERRA ATTESO che si ritiene opportuno fissare un nuovo termine per la concessione delle agevolazioni tributarie per la ricostruzione e riparazione di edifici danneggiati dalla guerra, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIB JOHN WINTERTON, KGMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Il termine per la concessione delle agevolazioni tributarie disposte per la ricostruzione e riparazione di edifici danneggiati dalla guerra coll’ Ordine Generale No. 31 di data 18 dicembre 1945, è fissato al 30 giugno 1955. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed avrà effetto dal 1 luglio 1953. TRIESTE, 21 gennaio 1954 Ref. : LD/A/53/185 Ordine N. 7 ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D’INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SUI VIAGGI CHE SI EFFETTUANO IN NOVE GIORNATE DOMENICALI ATTESO che si ritiene opportuno istituire un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si iniziano in certe giornate domenicali e festive, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze brìtannico--americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I È istituito, per la stagione invernale 1953-1954, il „Fondo di Soccorso invernale“ (qui di seguito indicato col termine „Fondo“), allo .scopo di incrementare l’assistenza invernale agli indigenti, con mezzi finanziari stabiliti per legge o provenienti da altre contribuzioni, anche volontarie. La gestione del Fondo è affidata al Dipartimento dell’Assistenza Sociale ed esercitata da un Comitato nominato da detto Dipartimento. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona In deroga all’Articolo V dell’Ordine n. 144 B, di data 29 luglio 1946, è istituito, a decorrere dal 29 novembre 1953 e per tutte le domeniche successive fino al 31 maggio 1954, nonché nei giorni 25 e 26 dicembre 1953, 1 e 6 gennaio 1954 e 19 marzo 1954, un sovraprezzo sui biglietti d’ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di ogni specie, soggetti a diritto erariale, comprese le manifestazioni sportive con o senza scommesse, nonché sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3276 e successive modificazioni. La misura relativa, da calcolarsi sull’importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo, è stabilita come segue : per importi fino a Lire 100 .............................................. L. 5.— „ „ da L. 101 a „ 200 „ 10.— „ „ „ „ 201 „ „ 400 „ 20.- „ „ „ „ 401 „ „ 800 „ 60.- „ „ „ „ 801 „ „ 1.000 ........................................... „ 100.- „ „ „ „ 1.001 „ „ 1.500 „ 150.- „ „ „ „ 1.501 „ „ 3.000 „ 200.- „ „ oltre „ 3.000 ............................................ „ 400,— Per gli spettacoli di lirica e di prosa il sovraprezzo è stabilito in Lire 100,— anche per importi superiori alle Lire 1.000.— Il sovraprezzo è dovuto — con riferimento al prezzo del posto cui si ha diritto — anche dai possessori delle tessere e dei biglietti d’ ingresso gratuiti, qualora vengano utilizzati nei giorni di applicazione del presente Ordine, fatta eccezione per le tessere ed i biglietti di servizio previsti da apposite disposizioni legislative. Per gli abbonamenti agli anzidetti spettacoli, trattenimenti e manifestazioni il sovraprezzo è dovuto nella misura del 3 per cento e si calcola sulla quota degli abbonamenti, validi per il periodo di applicazione del presente Ordine, relativa a tale periodo, al lordo del diritto erariale. Per le manifestazioni nelle quali il diritto erariale viene riscosso senza che abbia luogo la compilazione della distinta degli incassi, il sovraprezzo deve essere determinato con l’aliquota del 5 per cento sullo stesso imponibile che si prende per base ai fini della liquidazione del diritto erariale. I sovraprezzi suddetti sono esenti dal diritto erariale e dalTimposta generale sull’entrata. ARTICOLO III I sovraprezzi di cui al precedente Articolo II da registrarsi nella distinta giornaliera di incasso, sono riscossi dall’esercente e da questo versati alla Società Italiana Autori ed Editori, Agenzia Principale di Trieste, nei modi e nei limiti stabiliti per i diritti erariali. La Società Italiana Autori ed Editori, Agenzia Principale di Trieste, deve versare, entro ciascun mese successivo a quello della riscossione, l’ammontare dei sovraprezzi incassati al „Fondo“, dandone notizia alla Direzione degli Affari Interni ed al Dipartimento di Finanza. II servizio di accertamento, riscossione e versamento dei sovraprezzi sarà svolto gratuitamente dalla Società Italiana Autori ed Editori, Agenzia Principale di Trieste. ARTICOLO IV Il servizio di cassa del „Fondo“ è affidato alla Cassa di Risparmio di Trieste. Gli avvisi al pubblico, anche se luminosi, e le inserzioni pubblicate sui giornali, riviste ed altre stampe inerenti all’appello per la raccolta dei contributi da devolversi al soccorso invernale, sono esenti da tassa di bollo, a condizione che non rechino pubblicità a favore di terzi. ARTICOLO VI Per l’accertamento, la liquidazione e la riscossione del sovraprezzo di cui al presente Ordine, nonché per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni previste dagli Articoli precedenti, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali. ARTICOLO VII Le Ferrovie dello Stato debbono applicare a favore del „Fondo“ un sovraprezzo sull’im-importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano nei giorni 29 novembre e 13 dicembre 1953, 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo e 11 aprile 1954, nella misura seguente : III. classe L. 5— „ 10— „ 20— „ 45— „ 90— „ 135— „ 180— Per i biglietti collettivi il sovraprezzo deve essere applicato, nella stessa misura, sull’importo relativo a ciascun viaggiatore. Sono esclusi dall’applicazione del sovraprezzo i biglietti rilasciati all’estero. I. e II. classe per importi fino a L. 50— ................L. 10— „ „ da L- 51,- a L. 100— ................„ 15— „ „ „ 101—.,, „ 200— ................„ 25— „ „ 201— „ . 500— . ...............„ 60— „ „ „ „ 501— „ „ 1.000— ................„ 120— „ „ „ „ 1.001— „ „ 2.000— ............................ 180— „ „ oltre L. 2.000— ................„ 240— ARTICOLO Vili Le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto debbono applicare a favore del „Fondo“ un sovraprezzo sull’importo dei biglietti per i viaggi che si effettuano nelle domeniche di cui all’Articolo VII, nella misura seguente : a) tranvie extra-urbane, autolinee extra-urbane e servizi di navigazione extra-urbani: I e II classe III classe 6 per importi fino a L. 50— L. 10— L. 5— ìi „ da L. 51 — a „ 100— 15— „ 10— 5» 9» 99 99 101 — „ „ 200— „ 25— „ 20— 99 99 99 99 201 — „ „ 500— „ 60— „ 45— 9* 99 99 99 501— „ „ 1.000 „ 120— „ 90— lì 99 99 99 1.001 — „ „ 2.000— „ 180— „ 135— iì 99 oltre Lire 2.000— „ 180— 6) pubblici servizi di trasporto urbani : per qualsiasi importo ........................... L. 5— I sovraprezzi di cui agli Articoli VII e Vili, nella misura minima di Lire 5 e fino ad un massimo di Lire 200, sono dovuti anche da chi è munito di tessera di abbonamento o di biglietto a riduzione o gratuito ad eccezione dei mutilati ed invalidi di guerra, di quelli del lavoro, nonché dei mutilati civili per eventi bellici. L’importo dei sovraprezzi per le singole categorie e le modalità per la relativa riscossione sono i seguenti : Per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato : I. — Biglietti a riduzione : sovraprezzi previsti dall’Articolo VII fino ad un massimo di Lire 200. — . II. — Biglietti di abbonamento (di qualunque classe): a) ordinari (compresi quelli dei ragazzi), pei studenti, per statali e rispettive famiglie, rilasciati per percorrenze : fino a 50 km.............................................................. L. 20.— da 51 a -800 km..................... oltre 300 km. ...................... b) speciali (di qualunque itinerario) c) settimanali e festivi.............. d) per ferrovieri e loro famiglie .. . 50.- 100.- 100.- 20.- 20.- III. — Biglietti di libera circolazione (di qualunque classe) : a) turistici per l’intera rete........................................................ L. 100.— b) ad itinerario fisso................................................................ „ 100.— IV. — Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione (di qualunque classe ove non sia diversa- mente specificato) : a) biglietti per l’uso di carrozze salone serie S................................ L. 200.— b) biglietti per l’uso di compartimenti riservati serie R e RL................... „ 200.— c) carte di libera cirdolazione serie A con disco bianco ; stessi sovraprezzi di cui all’Articolo VII fino ad un massimo di ................................. „ 100.— d) carte di libera circolazione serie AL con disco bianco.......................... „ 100.— e) carte di libera circolazione serie EL .......................................... „ 100.— f) biglietti gratuiti per singoli viaggi : serie B, Bo, Ba ............................................................... „ 100.— serie B2, B4, B6, Bd, Bc di I. classe .......................................... „ 50.— serie B2, B4, B6, Bd, Bc di III. classe ......................................... „ 20.— ARTICOLO X I sovraprezzi da esigersi a nórma dell’Articolo IX, à cura delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto nei riguardi dei viaggiatori muniti di tessere di abbonamento, di biglietti a riduzione o gratuiti per i viaggi sui pubblici servizi medesimi sono stabilite in misura pari a quella da corrispondersi dai viaggiatori in possesso di biglietto a tariffa ordinaria fino ad un massimo di L. 200,— Le modalità di riscossione dei sovraprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovraprezzo stesso da parte di viaggiatori a tariffa ordinaria. ARTICOLO XII Le aziende di trasporto, cui è fatto obbligo di applicare i sovraprezzi stabiliti dall’Articolo Vili, non possono esigere alcun compenso per il relativo servizio di riscossione e sono tenute a rimettere, entro otto giorni, l’importo al „Fondo“ mediante versamento nel conto corrente X. 6187 — Cassa di Risparmio di Trieste — intestato al predetto „Fondo“. Le aziende stesse, qualora non applichino o non riscuotano i sovraprezzi suindicati, sono tenute a corrispondere in proprio il relativo importo, maggiorato di una somma pari a cinque volte l’importo medesimo a favore del „Fondo“ suddetto. ARTICOLO XIII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, ha effetto dall’ll novembre 1953. TRIESTE, 26 gennaio 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T.J.W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/A/53‘193 Comandante della Zona Ordine N. 8 CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO ATTESO che si ritiene opportuno concedere un'amnistia ed un indulto in relazione a determinati reati nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico americane (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, SIR JOHN WINTERTON, KGMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: PARTE PRIMA CONCESSIONE DI AMNISTIA ARTICOLO I Sezione 1. — È concessa amnistia : a) per i reati comuni per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, o a sei anni, se l’autore è minore degli anni 18, sola e congiunta a pena pecuniaria, oppure soltanto una pena pecuniaria, salve le esclusioni di cui alla Sezione 2 del presente Articolo ; b) per tutti i reati preveduti dal regio decreto-legge 22 aprile 1943, No. 245, e sue successive modificazioni, nonché per tutti i reati preveduti da leggi antecedenti e successive al decreto legge anzidetto in ordine alla disciplina dei consumi, degli ammassi e dei contingentamenti ; c) per i reati di diffamazione a mezzo della stampa ; d) per i reati finanziari preveduti : 1) dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione, per i quali sia comminata l’ammenda non superiore nel massimo a lire cinquantamila ; 2) dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione , importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, per i quali sia comminata la mylta o l’ammenda, non congiunte a pena detentiva, non superiore nel massimo a lire duemilioniduecento-ciiiquantamila ; e) per le infrazioni prevedute dalle leggi sull’imposta generale sull’entrata, quando esse siano connesse ai reati preveduti nella precedente lettera d). Sezione 2. — Sono esclusi dall’amnistia i delitti di corruzione di cui al libro secondo, titolo secondo, capo primo del Codi e penale, eccezion fatta per l’ipotesi di cui all’art. 318, capo-verso ; istigazione alla corruzione ; falso giuramento ; falsa testimonianza ; falsa perizia o interpretazione ; frode processuale ; commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti ; atti di libidine violenti ; pubblicazione e spettacoli osceni ; corruzione di minorenni ; istigazione alla prostituzione a norma degli articoli 531 e 532 del Codice penale ; tratta di donne e di minori a norma dell’art. 535 del Codice penale ; truffa aggravata ; violazione delle disposizioni penali per il controllo delle armi. ARTICOLO II Ai fini del computo della pena per l’applicazione della amnistia : a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato ; b) non si tiene conto dell’aumento della pena dipendente dalla continuazione ; c) si tiene conto dell’aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti esclusa la recidiva ; d) non si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dalle circostanze attenuanti, fatta eccezione per l’età. PARTE SECONDA CONCESSIONE D’INDULTO ARTICOLO III È concesso indulto : a) per i seguenti reati commessi dall’8 settembre 1943 al 18 giugno 1946 : reati politici, ai sensi dell’art. 8 del Codice penale, e reati connessi ; nonché reati inerenti a fatti bellici, commessi da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate. A tale effetto, relativamente ai suddetti reati : 1 ) la pena dell’ergastolo è commutata nella reclusione per dieci anni e, qualora l’ergastolo per effetto di indulto, sia stato già commutato in reclusione, questa è ridotta a dieci anni ; 2) la pena della reclusione superióre a venti anni è ridotta a due anni e quella non superiore a venti anni è interamente condonata ; b) per i reati commessi non oltre il 18 giugno 1946 da coloro che abbiano appartenuto a formazioni armate, e non fruiscano del beneficio indicato nella precedente lettera a). A tale effetto, relativamente ai suddetti reati : 1 ) la pena dell’ergastolo è commutata nella reclusione per venti anni, e, qualora l’ergastolo, per effetto di indulto, sia stato già commutato in reclusione, questa viene ridotta di otto anni ; 2) la pena della reclusione è ridotta di otto anni. In nessun caso la pena residua può superare i venti anni. I benefici previsti nelle precedenti lettere a) e b) si cumulano con quelli concessi dai precedenti provvedimenti di clemenza e si applicano anche a coloro che si siano trovati o si trovino in stato di latitanza ; c) per ogni altro reato comune limitatamente a pene detentive non superiori a tre anni e a pene peeuniarie non superiori a lire trecentomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori. La misura del condono è di cinque anni per coloro che all’epoca del commesso reato non avevano compiuto i diciotto anni e di quattro anni per coloro che alla data del presente Ordine hanno superato i settanta anni. Per coloro che furono liberati durante gli eventi bellici e poi nuovamente arrestati o che si costituiranno in carcere entro tre mesi dalla data del presente Ordine, è altresì condonata metà del periodo di pena durante il quale rimasero in libertà. Per le pene inflitte con 1’aggravante dello Stato di guerra, prevista dalla legge 16 giugno 1940, No. 582, modificata dal R.D.L. 30 novembre 1942, No. 1365, fuori dei casi indicati nelle precedenti lettere a) e b), è altresì concessa la riduzione di un terzo della pena o, trattandosi dell’ergastolo, la commutazione nella reclusione per venticinque anni, applicandosi poi l’indulto previsto nel primo comma della presente lettera c) sulla pena ridotta o commutata. Le pene accessorie indicate nell’art. 32, primo comma, del Codice penale, sono condonate in tutti i casi in cui l’ergastolo sia commutato in pena detentiva temporanea ; d) per i reati finanziari preveduti dalle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi,. .sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette, relativamente alle multe o alle ammende, non superiori a lire duemiliomduecentocinquantamila, congiunte a pena detentiva. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori ; e) per le infrazioni alle norme in materia di dogana e di imposte di fabbricazione, quando l’ammontare delle relative multe o ammende applicate non superi le lire centomila. Di altrettanto sono ridotte le pene superiori ; f) per le infrazioni previste dalle leggi sull’imposta generale subentrata, quando siano connesse ai reati previsti nelle precedenti lettere d) ed e) e nei limiti nelle stessè indicati. > - L’indulto per i reati comuni è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito riporti altra condanna per delitto non colposo punibile con pena detentiva superiore nel massimo ad un anno, commesso entro cinque anni dalla data del presente Ordine. PARTE TERZA DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI ARTICOLO V Sezione 1. — Fermo restando il divieto indicato nell’art. 151, ultimo comma, del Codice penale, limitatamente ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, l’amnistia e l’indulto si applicano anche ai recidivi, salvo che alla data del presente Ordine abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a quattro anni e salvo che si tratti di reati previsti nelle lettere a) e b) dell’Articolo III, per i quali l’indulto è applicato anche se ricorre l’ipotesi della recidiva. Sezione 2, — Nella valutazione dei precedenti penali, non si terrà conto delle condanne estinte per precedenti amnistie, nè dei reati estinti alla data del presente Ordine per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell’art. 167 del Codice penale, nè delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione. ARTICOLO VI L’amnistia e l’indulto per i reati finanziari sono subordinati alle seguenti cojidizioni : 1) trattandosi di mancato pagamento del diritto o del tributo evaso, il trasgressore paghi il diritto o il tributo stesso entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine ; 2) il trasgressore non abbia già subito condanna a pena detentiva per uno dei fatti previsti dalle leggi richiamate nell’Articolo III, lettera d). ARTICOLO VII L’amnistia e l’indulto hanno efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 21 settembre 1953, salvo quanto è stabilito nell’Articolo III, lettere a) e b). ARTICOLO Vili Le disposizioni del presente Ordine si applicano anche alle condanne pronunciate nella Zona dalle Corti militari alleate. INTEGRAZIONE DI PRECEDENTI ORDINI DI AMNISTIA ED INDULTO ARTICOLO IX Sezione 1. — Alla Sezione 2 dell’Articolo I dell’Ordine Generale No. 46 di data 2 marzo 1946 è aggiunto il seguente comma : „Per le condanne pronunciate da qualsiasi Magistratura speciale o straordinaria per fatti commessi in tutto o in parte nell’attuale distretto della Corte d’Appello di Trieste, la competenza ad emettere la declaratoria e a disporre gli appropriati accertamenti spetta alla predetta Corte d’Appello.“ Sezione 2. — All’Articolo V dell’Ordine No. 45 di data 18 marzo 1950 è aggiunto il seguente comma : „Per le condanne inflitte da qualsiasi Magistratura speciale o straordinaria per fatti commessi in tutto o in parte nell’attuale distretto della Corte d’Appello di Trieste, l’amnistia ed il condono sono applicati dalla sudetta Corte d’Appello.“ ARTICOLO X Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 27 gennaio 1954 Ref. : LD/A/53/2C0 Ordine Amministrativo N. 3 NOMINA DEL VICE DIRETTORE DEGLI AFFARI LEGALI ATTESO che si ritiene opportuno nominare il Vice Direttore degli Affari Legali del Governo Militare Alleato nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze bri-tannìco-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KG MG, GB, GBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — Con effetto dal 20 gennaio 1954 R. C. S. Ellison, Esq. è nominato Vice Direttore degli Affari Legali del Governo Militare Alleato. T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona TRIESTE, 22 gennaio 1954. H. R. EMERY Colonnello OS Re/. : LD/B/54/3 Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 4 RICONFERMA DEL DIRETTORE DELL’ UFFICIO DEL LAVORO PORTUALE ATTESO che con l'Ordine Amministrativo No. 3 di data 6 gennaio ig53 il sig. Buggero Tironi è stato nominato Direttore dell' Ufficio del lavoro portuale, ed ATTESO che si ritiene opportuno riconfermarlo in tale incarico, IO, SIB JOHN WINTERTON, KCMG, CB, GBE, Maggior Generale, Comandante 1. — Il sig. Ruggero Tironi è riconfermato Direttore dell’Ufficio del lavoro portuale per l’anno 1954 ai sensi del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (Navigazione marittima), di cui all’ Ordine No. 1 di data 5 gennaio 1953. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. della Zona, ORDINO: TRIESTE, 25 gennaio 1953. H. R. EMERY Colonnello GS Ref. : LDfB/53181 Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Avviso N. 8 RETRIBUZIONE MINIMA PER GLI ADDETTI A STUDI DI AVVOCATI, PROCURATORI LEGALI, RAGIONIERI, COMMERCIALISTI, CONSULENTI FISCALI, AMMINISTRATORI DI STABILI E PERITI COMMERCIALI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi, istituito ai sensi dell' Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi degli addetti a studi di avvocati, procuratori legali, ragionieri, commercialisti, consulenti fiscali, amministratori di stabili e periti commerciali non aderenti ad associazioni sindacali di categoria 0 comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO 1 A partire dall’ 1 dicembre 1953, la tabella dell’ indennità di contingenza prevista dal-l’art. 1 del lodo pubblicato con l’Avviso No. 29 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 maggio 1953, si intende così modificata : Segretario di studio Uomo L. Donna 15.860 mens. Impiegato di concetto 14.202 „ Impiegato d’ordine ...„ 15.018 „ » 13.061 Fattorino Donna di pulizia 11 2.956 sett. Impiegata d’ordine di età inferiore ai 20 anni : dai 18 ai 20 dai 16 ai 18 sotto i 16 mens. »» »> In caso di personale di età inferiore ai 20 anni, con qualifica diversa da quella di impietrata d’ordine, verranno applicate le medesime percentuali di riduzione esistenti nella tabella di cui all’art. 1 del lodo sopra citato. ARTICOLO 2 " A partire dalla stessa data, la misura degli scatti di anzianità, prevista dall’art. 5 del lodo pubblicato con l’Avviso No. 14 sulla Gazzetta Ufficiale di data 11 giugno 1948, si intende modificata nel modo indicato in appresso. Gli scatti in percentuale attualmente in godimento, vanno soppressi. In loro sostituzione, tanto per l'anzianità già maturata nella stessa azienda, che per quella da maturarsi, sono stabiliti degli scatti in cifra fissa, variabili per anzianità e qualifica, come determinato nella ta- bella che segue : Segretario di studio 1° e 2° scatto biennale................................. L. 1.181 30 40 e 5° „ „ „ 1.575 Segretaria di studio 1° e 2° „ „ „ 1.131 3° 40 e 5° „ „ ................................ „1.508 Impiegato di concetto 1° e 2° „ „ „ 821' 3° 4o e 5° „ „ ................................... 1.094 Impiegata di concetto 1° e 2° scatto biennale.............................. L. 696 3° 4° e 5° „ „ „ 928 Impiegato d’ordine 1° e 2° „ „ „ 619 3° 4» e 5° „ „ „ 827 Impiegata d’ordine 1° e 2° „ „ „ 541 30 40 e 5« „ „ „ 720 ARTICOLO 3 Del lodo pubblicato con l’Avviso No. 14 sulla Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1948, si intendono qui riportati gli articoli 1, 3 (eccettuata la tabella), 4, 6 e 7. ARTICOLO 4 Il presente lodo decorre dal 1° dicembre 1953 e scadrà il 31 maggio 1954. Sarà considerata legittima una eventuale richiesta di riesame, in data anteriore alla scadenza predetta, solamente nel caso in cui avesse a subire delle sensibili modificazioni, il trattamento economico delle più vicine categorie di lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 23 dicembre 1953. Ratificato : 4 gennaio 1954 P.10: E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : P I Componenti : I Consulenti tecnici : to Nicolò PASE Mario DAVANZO Guido NASSI GUERRA Livio NOVELLI Guido BORZAGHINI Ruggero TIRONI Giovanni POLI TRIESTE, 19 gennaio 1954. Re). : LD/CI54/2 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 9 RETRIBUZIONE MINIMA PER IL PERSONALE CON QUALIFICA NON IMPIEGATIZIA DIPENDENTE DA AZIENDE INDUSTRIALI CHIMICHE Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’ Ordine No. 63 di data i° dicembre 1947, ha emesso nei riguardi del personale con qualifica non impiegatizia dipendente da aziende industriali chimiche non aderenti ad associazioni sindacali di categoria 0 comunque non vincolate da contratti collettivi, il seguente LODO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso n. 11 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° marzo 1953, s’intende prorogata sino al 30 novembre 1954. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico dei lavoratori disciplinato dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 28 dicembre 1953. Ratificato : 4 gennaio 1954 F. o: E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : F.to Walter LEVITUS I Componenti : „ Bruno MARI , Claudio BENUSSI , Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici : , Renato CORSI , Ruggero TIR ONI , Giovanni POLI TRIESTE, 19 gennaio 1954. Ref. : LD/C/5413 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo D ipartimento del Lavoro Avviso N. 10 RETRIBUZIONE MINIMA PER DIPENDENTI CON QUALIFICA NON IMPIEGATIZIA ADDETTI AD INDUSTRIE DOLCIARIE, DI CONSERVE VEGETALI E ANIMALI E DI PRODOTTI ALIMENTARI VARI Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito ai sensi dell’ Ordine No. 63 di data i° dicembre 1947, Ita emesso nei riguardi dei dipendenti con qualifica non impiegatizia addetti ad industrie dolciarie., di conserve vegetali e animali e di prodotti alimentari vari, non a-derenti ad associazioni sindacali dì categoria, o comunque non vincolati da contratti collettivi, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 10 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° marzo 1953, si intende prorogata sino al 30 novembre 1954. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore, solamente in caso di modificazioni del trattamento economico concernente il personale disciplinato dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 29 dicembre 1953. Il Presidente: F.to Walter LEVITUS I Componenti : „ Claudio BEXUSSI „ Bruno MARI „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHINI Ratificato : 4 gennaio 1954 F. o : E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro I Consulenti tecnici : „ Ruggero TIRONI „ Egidio FURLAN TRIESTE, 19 gennaio 1954. Dott. Ing. E. de PETRIS Ref. : LD/C/ 54/4 Capo Dipartimento del Lavoro Avviso N. 11 RETRIBUZIONE MINIMA PER IMPIEGATI DIPENDENTI DA AZIENDE INDUSTRIALI IN GENERE CON ESCLUSIONE DI CERTE CATEGORIE Si rende noto che il Collegio Arbitrale per i salari minimi istituito con V Ordine No. 63 di data 1° dicembre 1947 ha emesso nei riguardi del personale impiegatìzio dipendente da aziende industriali in genere, non aderenti ad associazioni sindacali di categoria o comunque non vincolati da contratti collettivi, con esclusione delle aziende grafiche, metalmeccaniche, di vini e liquori, delle aziende esercenti servizi di autolinee in concessione e autotrasporti di cose per conto di tèrzi e servizi di noleggio e di rimessa, e delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani, il seguente LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 20 sulla Gazzetta Ufficiale di data 1° aprile 1953, s’intende prorogata sino al 30 novembre 1954. Sarà considerata legittima una richiesta di revisione di data anteriore, solamente nel caso di modificazioni del trattamento economico concernente i lavoratori disciplinati dai contratti di categoria. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 30 dicembre 1953. Il Presidente : F.to Walter LE VITTIS I Componenti : „ Bruno MARI „ Claudio SENTISSI „ Guido BORZAGHINI „ Renato CORSI 1 Consulenti tecnici : „ Giovanni POLI „ Nicolò PASE Ratificato : 4 gennaio 1954 F.ìo: E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro TRIESTE, 19 gennaio 1954. Ref. : LD/C'! 5415 Dott. Ing. E. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro INDICE Ordine Pag. No. 5 Rinnovo ed istituzione di alcune concessioni di temporanea importazione.... 29 No. 6 Agevolazioni tributarie per la ricostruzione e riparazione di edifici danneggiati dalla guerra............................................................. 32 No. 7 Istituzione di un sovraprezzo sui biglietti di ingresso nei locali di spettacolo, trattenimenti e manifestazioni sportive e sui viaggi che si effettuano in nove giornate domenicali .......................................................... 33 No. 8 Concessione di amnistia e di indulto ...................................... 37 Ordine Amministrativo No. 3 Nomina del Vice Direttore degli Affari Legali ............................. 41 No. 4 Riconferma del Direttore dell’ Ufficio del lavoro portuale ................ 42 Avviso No. 8 Retribuzione minima per gli addetti a studi di avvocati, procuratori legali, ragionieri, commercialisti, consulenti fiscali, amministratori di stabili e periti commerciali .................................................................. 43 No. 9 Retribuzione minima per il personale con qualifica non impiegatizia dipendente da aziende industriali chimiche.......................................... 44 No. 10 Retribuzione minima per dipendenti con qualifica non impiegatizia addetti ad industrie dolciarie, di conserve vegetali e animali e di prodotti alimentari vari ......................................................................... 45 No. 11 Retribuzione minima per impiegati dipendenti da aziende industriali in genere con esclusione di certe categorie............................................. 46