recieved: 2005-24-01 UDC 930.22:34(09)(497.4/.5 Istra)"8" original scientific article PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO E IN ALTRI DOCUMENTI GIUDIZIARI FRA DANUBIO E MARE ADRIATICO Reinhard HÄRTEL Universität Graz, Institut für Geschichte, A-8010 Graz, Heinrichstraße 26 e-mail: reinhard.haertel@uni-graz.at SINTESI Il Plácito di Risano è un "plácito " solo in parte. Quanto al contenuto materiale, il documento è da considerare, per mancanza di qualche elemento essenziale, un documento giudiziario soltanto a metà. Oltre a ció, considerando forza probatoria, mezzi di corroborazione e formule, il Placito di Risano presenta tanti elementi tipici di una carta privata. Nel contributo viene delineata la posizione del Placito di Risano nel quadro generale dei documentai giudiziari in un 'area più vasta. Vengono esaminati non tanto il contenuto materiale o le forme diplomatistiche, ma soprattutto la misura in cui i documentai del genere riñettono la realtà vissuta. Viene discussa la tipologia della documentazione giudiziaria, poi il rapporto fra le scritture da una parte e le decisioni giudiziarie dall'altra (con tante oscillazioni fra sentenze e convenzioni amichevoli), il trattamento degli antecedenti e finalmente il riflesso della procedura giudiziaria (in particolare delle prove) nel documento scritto. Tutti gli elementi essenziali del Placito di Risano si possono ritrovare in altri documentai, ma la composizione di questi elementi è da considerare assai particolare e sottolinea cosí, accanto all'eccezionale valore storico del documento, la sua singolarità. Parole chiave: Placito di Risano, documenti giudiziari, secoli IX-XII, Austria orientale, Alto Adriatico 45 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 ORAL PROCEDURE AND WRITTEN DOCUMENTATION IN THE PLACITUM OF RIZIANO AND IN OTHER JUDICIAL DOCUMENTS BETWEEN THE DANUBE AND THE ADRIATIC SEA ABSTRACT The Placitum of Riziano is only partly a "placitum". As regards the material content, the document is to be seen as a judicial document only in part, because of the lack of some essential elements. Moreover, if we take into account the probative force, corroboration means and formulas, the Placitum od Riziano offers many typical examples of a private deed. In the contribution the author traces the position of the Placitum of Riziano in the general framework of the judicial documents in a wider area. The author examines not only the material content or the diplomatic formulas, but also the measure in which this kind of documents reflectas the reality. The typology of the judicial documentation is analysed, together with the relation between the charters on one side and the judicial decisions on the other (with many variations between judgements on the one hands and amicable settlements on the other hand), the treatment of the precedents and finally the reflection of the judicial procedure (particularly in the evidence offered) of the written document. All the essential elements of the Placitum of Riziano can be recovered in other documents, but the organisation of these elements is to be seen as a particular one, thus underlying not only the historical value of the document, but also its originality. Key words: Placitum of Riziano, judicial documents, period from 9th to 12th century, Eastern Austria, North Adriatic Impostazione del problema La parola "plácito" significa una volta un'assemblea giudiziaria, e un'altra volta un atto giudiziario o il relativo documento scritto (Petrucci, Romeo, 1989, 5s): ecco proprio un invito per studiare il rapporto fra le azioni giudiziarie, in quanto ricostruibili, da una parte, e lo specchio relativo nella documentazione rimastaci dall'altra. Chi studia il Placito di Risano1 sotto quest'aspetto deve tenere conto anche di altri documenti giudiziari, per poter riconoscere e valutare meglio i tratti che il Placito di Risano ha in comune con la restante documentazione e anche i suoi tratti particolari. In questa sede tale confronto s'estende all'area fra Danubio e mare 1 In questa sede sara superfluo citare la cospicua bibliografía in materia. L'edizione autorevole rimane quella di Manaresi 1955, 48-56 nr. 17; oltre a ció ormai Krahwinkler 2004 e 2004a. 46 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 Adriático, e fino alla fine del dodicesimo secolo, considerando - con le dovute cautele - la crescente ricchezza della tradizione archivistica e la prospettiva che da questo confronto emerga qualche illustrazione addizionale sulle particolarita del Placito di Risano. Quanto all'area presa in esame, quest'ambito dell'indagine pare adeguato considerando non per ultimo l'attivita di "missi" imperiali la cui origine non sempre puo essere chiaramente identificata. Chi scrive ha esaminato, in questo contesto, circa 6500 documenti, e fra questi sono stati individuati piu di 300 documenti che in un senso lato possono essere classificati come documenti giudiziari.2 Sono circa 50 documenti degli arcivescovi di Salisburgo, circa 40 dei patriarchi di Aquileia e circa 40 di altri vescovi. I documenti giudiziari dei duchi e marchesi di Baviera e Austria, di Carinzia, Stiria e Istria ammontano complessivamente a quasi 60. A cio si aggiunge una pluralita di documenti emessi da altri emittenti: da una parte imperatori e papi, dall'altra conti, abati, prepositi e simili dignitari. Il numero dei documenti pare esiguo, ma cio e conforme alle esperienze in altre regioni (Heidecker, 2003, 128s). I criteri dell'indagine sono: (1) la tipologia della documentazione giudiziaria, (2) il rapporto fra scrittura da una parte e decisione giudiziaria dall'altra, (3) il modo in cui si tiene conto, nella documentazione scritta, dei fatti antecedenti, (4) e il rapporto fra testimonianza scritta da una parte e le singole fasi della procedura giudiziaria dall'altra (con particolare riguardo alle prove). Come si vede, l'attenzione non e indirizzata tanto agli elementi diplomatistici nello stretto senso della parola, ma piu allo studio delle strutture fondamentali. Cio permette un confronto che sotto altre circostanze sarebbe metologicamente pericoloso, tenendo contro, per la valutazione del placito dell'804, di una larga gamma di soluzioni documentarie. La bibliografia recente sulle attivita giudiziarie non e povera e riguarda, a prescindere delle opere di carattere piu generale, in particolare la provincia di Salisburgo (Paarhammer, 1983), Austria superiore e inferiore (Hageneder, 1967, Weigl, 2000, Zehetmayer, 2001) e la Stiria (Zehetmayer, 2002). Questa bibliografia, pero, non s'occupa tanto del periodo carolingio ed e, oltre a cio, indirizzata verso le procedure stesse e molto meno alle forme dei documenti relativi. Riguardo all'area friulano-istriana, la bibliografia disponibile in materia e soprattutto di carattere generale (Keller, 1976, Bougard, 1995, Arlinghaus, 2000). Quanto alle opere sulla diplomatica regionale (Fichtenau, 1971, Kos, 1994), esse non sono superate da con-tributi specifici sulla diplomatica giudiziaria.3 2 II contributo presente e l'applicazione di studi piu ampi al caso del Placito di Risano. La prima versione di questi studi piu generali e stata presentata il 14 settembre 2001 a Bologna, in occasione del X. Congresso di diplomatica "La diplomatica dei documenti giudiziari" pubblicati negli Atti relativi: Härtel 2004. 3 In questa sede e superflua una rassegna dei manuali generali sia della storia del diritto sia della diplomatica. 47 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 Sembra opportuno sottolineare già all'inizio un elemento caratteristico dei documenti giudiziari: molto spesso è impossibile distinguere i documenti giudiziari dagli "altri" documenti, sia riguardo al contenuto materiale sia riguardo alla veste formale (Keller, 1976, 41s, 42). Ció vale, in un certo senso, anche per il Placito di Risano. Con il passare del tempo appositi tipi della documentazione giudiziaria compaiono sempre più raramente, e i documenti giudiziari dell'area, per lo più, non sono riconoscibili attraverso certi caratteristici elementi formali come il formulario o i caratteri estrinseci. Lo stretto collegamento con la cosiddetta documentazione generale si presenta, non ultimo, nelle arenghe, che rimangano quasi sempre nel quadro tradizionale e nelle quali si riscontrano riferimenti alla causa in questione, i riferimenti sono quasi sempre da considerare casuali e superficiali (cfr. Sonnleitner, 1991). Quanto al contenuto, tanti procedimenti giudiziari sono stati terminati tramite un accordo amichevole, soluzione conforme sia ai principi del diritto canonico sia alle consuetudini della nobiltà. L'assemblea giudiziaria poteva dunque trasformarsi da un momento all'altro nel garante di un arbitrato o di un accordo. Un altro problema fondamentale è costituito dallo sviluppo della documentazi-one, tanto differente nell'Oltralpe rispetto allo sviluppo in Italia. Da questa differenza emerge che, particolarmente nel Nord, i documenti giudiziari, da un punto di vista formale, molto spesso non possono essere distinti dagli altri documenti. Nel Sud si sviluppó, nel corso del XII secolo e in base alla vecchia carta, lo strumento notarile (Härtel, 1989). Due tipi documentari che hanno in comune il fatto di essere redatti e scritti da appositi professionisti con una particolare autorizzazione. A Salisburgo invece, la carta era già morta nel decimo secolo. Essa fu sostituita, nel Nord, da una sorta particolare di notizia, scritta dal destinatario ecclesiastico per uso proprio, molto spesso in estrema brevità, ma molto elastica e perció utilizzabile per tante varie cose, e a ogni modo senza la necessaria partecipazione di un notaio, e senza una forza probatoria simile a quella dei documenti notarili. Sulla base di queste notizie, nel dodicesimo secolo si sviluppó il documento sigillato, anche questo non richiedeva la partecipazione di un professionista (Fichtenau, 1971). Perfino anche l'espressione "documento giudiziario" puó trarre in inganno: non solo il giudice poteva emettere un documento, anche la parte perdente poteva riconoscere certi obblighi e documentarli in un apposito documento, secondo la sentenza, e ció vale anche per il Placito di Risano. Un bellissimo esempio per la problematica del concetto "documento giudiziario" è il seguente: nel 1174 l'abate del monastero carinziano di Viktring vinse una causa davanti al duca di Carinzia, ma non ricevette un documento. L'abate dovette far scrivere un tale documento per conto proprio (Hauthaler, Martin, 1916, 557 nr. 405). Naturalmente il risultato non è da considerare un documento giudiziario nello stretto senso della parola, ma è evidente che, trattando di documenti giudiziari, si deve tenere conto anche di pezzi di questo genere. Come si vede nelle pagine successive i tribunali ecclesiastici e i tribunali 48 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 secolari non vengono distinti. I patriarchi di Aquileia, gli arcivescovi di Salisburgo e (in misura ridotta) i vescovi di Passau erano allo stesso tempo anche signori territoriali e con ció autorita spirituale e secolare contemporaneamente. I laici partecipavano molto spesso anche al tribunale ecclesiastico. I tribunali ecclesiastici s'occuparono di tante faccende secolari, e almeno fino al 1200 la procedura dei tribunali ecclesiastici era caratterizzata dalla procedura del diritto germanico.4 Quanto all'esercizio della giurisdizione il trapasso dal secolo XII al secolo XIII e una cesura di massimo rilievo sia nel Nord (Paarhammer, 1983, 1054-1059) sia nel Sud (Behrmann, 1995, 72s). E molto piu importante, rispetto alla classificazione formale, il rapporto del documento con il procedimento giudiziario. A prescindere dai tipici placiti e dai pochi sinodi, si tratta solo in un quarto dei casi della documentazione di sentenze vere e proprie, in un sesto dei casi la documentazione riguarda un accomodamento. Gli altri documenti contengono racconti o documentano singole fasi di un processo. Tipología dei documenti giudiziari La maggioranza dei documenti di natura giudiziaria non si puó dunque distinguere dagli "altri" documenti. Viceversa i documenti giudiziari osservano le forme di modelli molto differenti fra di loro, e perció si presentano molto eterogenei (Fumagalli, 1995, 615). Occorre guardare i tipi possibili di documentazione giudi-ziaria in modo sistematico.5 C'e innanzitutto la presenza, benché ridotta, del "placito" nello stretto senso della parola, come esso era in uso sia nel Regno franco sia nel Regno italico. La struttura fondamentale di questo tipo di documento restava costante, come anche la compo-sizione dell'assemblea giudiziaria e gli elementi della procedura: querela dell'attore, risposta dell'accusato, richiesta e presentazione delle prove, decisione del tribunale e documentazione. I documenti di questo tipo furono scritti, nel caso "ideale", da un apposito scrivano al servizio del tribunale pubblico (Bergmann, 1976, 119-144, Bougard, 1995, 128-137). I documenti di questo tipo vengono impiegati fino al 1100. Fanno uso di questo tipo, ma solo fino al Mille, anche i patriarchi di Aquileia, e i marchesi d'Istria. Tali o simili documenti, con l'inizio caratteristico Dum resedissent o Residente, si ritrovano nel Nord soltanto in eta carolingia (OOUB, 1852, 459 nr. 35), con qualche eco tardivo nel secolo XI (Hauthaler, Martin, 1916, 160s nr. 94; Jaksch, 1904, 198-200 nr. 501). 4 Anche cio permette il confronto del Placito di Risano con documenti giudiziari più recenti. 5 Senz'altro in questa sede si tratta soltanto di tali documenti che si riferiscono alla totalità di una procedura giudiziaria. Una "specializzazione" fra i documenti giudiziari (citazioni, esami di testimoni, ecc.) aveva luogo soltanto a partire del secolo XII, dovuta all'affermazione della procedura romano-canonica. 49 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 I delegati imperiali impiegavano questo tipo alternativamente con un altro, cioe con le notizie da parte dei destinatari, e certi scrivani ecclesiastici avevano sufficiente esperienza con l'attivita giudiziaria dei loro signori e messi regi per poter conoscere il formulario dei documenti dei tribunali pubblici. Nella Baviera (e percio anche in Austria) lo scrittore di documenti giudiziari non era affatto un apposito scrivano al servizio del tribunale e nemmeno un notaio pubblico, ma un chierico che in altre circostanze poteva scrivere altri testi documentari nell'interesse della sua chiesa, senza autorizzazione pubblica. Fa parte di questi scrivani anche lo scrivente del Placito di Risano. Sarebbe sbagliato pensare che in quest'ambiente vi fosse una netta distinzione fra una sfera di diritto pubblico e una sfera di diritto privato. Ma accanto a cio gia nei primi decenni del nono secolo compaiono, come terzo tipo fondamentale, le "semplici" notizie scritte da chierici su fogli volanti o in appositi libri, vale a dire dai destinatari stessi, e redatte con notevole liberta. Dalla semplice forma di queste notizie si sviluppo, finalmente, il documento con sigillo, anche questo redatto e scritto quasi esclusivamente da chierici e senza autorizzazione pubblica (cfr. anche Härtel, 2000, 10-14). II quarto tipo invece, la cosiddetta "carta", sembra gia in linea di principio essere stato ritenuto poco adatto per la documentazione di atti giudiziari. Cio puo sorprendere, visto che la documentazione dello svolgimento di un processo e della sentenza relativa per conto della parte perdente presenta certi vantaggi: essa esprime in modo particolarmente chiaro, che non c'era solo una sentenza, ma che anche la parte perdente ha accettato espressamente questo esito. A partire del dodicesimo secolo l'instrumentum notarile, sviluppato in base alla "carta", era elastico come lo era la notizia del Nord, ed esso aveva (almeno nel Sud) il vantaggio dell'assoluta forza probatoria. Sotto questo punto di vista colpiscono all'occhio gli elementi della "carta" contenuti nel Placito di Risano: trovansi proprio le firme dei (per cosí dire) condannati, vale a dire delle persone che vengono aggravate con certi doveri o obblighi (come i mittenti di una carta). Le stesse persone (e non affatto i messi regi) in-caricano anche lo scrivente di scrivere il documento. La forza probatoria pare garantita tramite la corroborazione da parte dei testimoni e del diacono-scrivente, e non affatto dall'autorita dell'illustre assemblea. Cosí il documento sulle attivita della piu illustre riunione medievale in Istria si presenta, almeno in buona parte, con gli elementi caratteristici di un semplice documento privato. Documento e sentenza (o accordo) E un fatto ben noto che spesso e molto difficile distinguere arbitrati e accordi amichevoli, suggeriti da arbitri. Troppo spesso, quest'ambiguita era concepita di proposito (Paarhammer, 1983, 1063). Ma in molti casi anche le sentenze dei tribunali 50 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 ordinari non possono essere distinte da accordi. Quanto al rapporto fra documento da una parte e sentenza (oppure accordo) dall'altra e ben noto che spesso i dibattimenti giudiziari non avevano fine con una sentenza definitiva, o almeno una tale sentenza non veniva formulata in modo sufficientemente chiaro. E lecito generalizzare: proprio le notizie su dibattimenti giudiziari terminano piu volte con la presentazione delle prove di una delle parti, e non parlano affatto di una sentenza o di un risultato qualsiasi. Molto spesso manca un'indicazione sufficientemente chiara, per capire se il procedimento giudiziario sia concluso con una sentenza, con un arbitrato o con un accordo amichevole, o quando e come il tribunale abbia cambiato la sua funzione (Hageneder, 1967, 8). Naturalmente tutto ció non vale soltanto per l'area in questi- one.6 Spesso i relativi termini usati nei documenti sono talmente imprecisi o contraddittori fra di loro, da poterli ritenere un mascheramento ben deliberato. Succede, per esempio, che una decisione per compositionem subito dopo venga chiamata statutum nostrum (Kandler, 1986, 335s nr. 177), oppure che un decretum appaia subito dopo come traditio (Dienst, Lackner, 1997, 12s nr. 959). Evidentemente parecchi dibattiti cominciarono come procedimento giudiziario, ma senza transizione si parla di una conclusione amichevole, cioe di un accordo. Pare che parecchie volte la querela fosse nient'altro che un mezzo per costringere l'avversario a trattative. Nell'811 i monaci di Mondsee (Austria superiore) si lamentarono con l'arcivescovo di Salisburgo dell'ingiustizia sofferta da parte di un certo Regino: noticia faciamus vobis domno nostro Hiltipaldo archiepiscopo, ecc. Molto indiret-tamente i monaci offrirono anche testimoni per un'eventuale prova: hoc sciunt multi de genere nobilium in ipsa provincia, et ipsam causam scit Hitto episcopus et est in sua parocchia et alii multi sunt, qui hoc veraciter sciunt (Rath, Reiter, 1989, 237s nr 131). Non c'era una querela formale, e anche la menzione di tante persone ben informate non era una produzione di testimoni, ma essa significó mantenere aperta una tale possibilita nel futuro, secondo gli sviluppi della faccenda. Tutto ció crea l'impressione di un espediente per costringere l'avversario alle trattative, con la minaccia di una querela formale e di un esito meno mite per il malfattore. Anche in altre regioni la minaccia di rivolgersi a un tribunale e stata riconosciuta una delle tattiche a disposizione dei contendenti (Heidecker, 2003, 136s). Quanto all'area considerata in questa sede, sembra che, non per ultimo, il tipo della fonte documentaria fosse decisivo per la "classificazione" dell'esito di una causa. Il carattere sentenziale appare sottolineato proprio in una serie di semplici notizie. Sotto questo punto di vista pare che talvolta le parti avessero preferito una sentenza, e che le autorita avessero tentato di evitare nei loro documenti di mettere il peso sul carattere sentenziale delle soluzioni. Sembra ben conforme a quest'inter- 6 Per Milano fu constatato che intorno alla meta del secolo XII le sentenze tendono a dare l'impressione di essere in prima istanza memoriali sul regolamento di conflitti (Arlinghaus, 2000, 226). 51 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 pretazione un caso del 1136: l'arcivescovo di Salisburgo volle terminare una causa tramite un accordo (voluimus causam terminare per consilium), ma tutte e due le parti insistettero per una sentenza esplicita (sed pars utraque postulabat iudicium) (Hauthaler, Martin, 1916, 251-253 nr. 170). Molto simile e un documento del duca Enrico II d'Austria risalente al 1171: et ut omnis querimonie repeticio in posterum esset sopita, placuit nobis inter fratres et predictum matronam, licet ultra iusticiam, fieri amicam compositionem (Fichtenau, Zöllner, 1950, 56-58 nr. 42). I motivi di questa riservatezza, anche e proprio da parte delle autorita, si possono solo indovinare. Probabilmente per la documentazione si riteneva essenziale soprat-tutto il risultato materiale, e non tanto il carattere giuridico della soluzione della lite. Molto piu importante della distinzione fra sentenza e accordo era l'approvazione del risultato da parte dei contendenti, e soprattutto dalla parte perdente. Evidentemente quest'approvazione doveva mettere al sicuro la durata della decisione o la soluzione materiale della causa. Sotto tali condizioni un riassunto dei dibattiti giudiziari non era ritenuto necessario, e percio tali riassunti appaiono solo in via d'eccezione, almeno nel Nord. I redattori delle notizie ecclesiastiche, e per conseguenza anche dei docu-menti sigillati, pensavano soprattutto all'avvenire. I loro documenti avrebbero dovuto garantire che le cause terminate non potessero ricominciare, e talvolta lo esprimono esplicitamente. Il Patriarca Pellegrino I di Aquileia ha espresso la necessita di arrangiarsi in un tono di rassegnazione: intorno al 1158 consiglio ai monaci di Beligna (presso Aquileia), nella loro lite con i conti di Gorizia, di scegliere il minor male e di terminare l'inconveniente in qualche modo (inter duo mala minus eligere et adversis eventibus quoque modo finem dare) (De Rubeis, 1748, 586s). Il vescovo Diepold di Passau esprime invece una prospettiva piena di speranze, nel 1188, terminando una lite fra il conte Corrado di Peilstein e i canonici di Seitenstetten tramite una ricompensa in denaro a favore del conte che rinuncio alle sue pretese: cosi il conte poteva restare propizio ai religiosi (et sic monasterium et gratia comitis non careret) (Raab, 1870, 23s nr. 15).7 Anche il risalto notevolmente frequente di concordia e approvazione che appare gia nei tribunali dei messi regi (e che non era necessario nel caso di un accordo amichevole) depone in questo senso (Paarhammer, 1983, 1062). Ma talvolta anche la parte vincitrice mirava a un accordo amichevole, probabilmente pensando alla prospettiva di un futuro pacifico. Cosi lo fece il capitolo di Salisburgo nel 1183, offrendo alla parte perdente una somma di denaro per ottenere una rinuncia "spontanea" (Hauthaler, Martin, 1916, 422s nr. 303), e lo stesso fecero i canonici di Reichersberg davanti a Enrico il Leone nel 1176 (OÖUB, 1852, 342-360 nr. 123; Classen, 1960). Il peso che spesso viene attribuito al consenso di tutte e due le parti, non solo sottolinea il carattere oscillante dei giudizi fra sentenza e composizione, ma 7 Sta in un certo contrasto con questa soluzione del problema l'asserzione immediatamente precedente: talem premisse contentioni finem imposuerunt. 52 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 anche la scarsa fiducia dei contemporanei sulla capacita delle sentenze di ridurre una parte perdente all'obbedienza. La vicinanza e l'intreccio di giudizio e accordo appaiono in molte varianti. Ecco un caso emblematico: nel 1140 un laico dichiaro la sua rinuncia a ulteriori pretese a favore del vescovado di Passau. Lo fece sia dictante iusticia sia conformemente al consiglio di personaggi sanioris consilii, e anche, secondo quel che si asserisce nel documento, di sua volontà (a propria conscientia) (Heuwieser, 1930, 225s nr. 615). Qui si vede riunita una gamma del tutto inverosimile di motivi contraddittori, un evidente mascheramento di cio che dev'essere successo nella realtà. Pare che alla parte perdente fu lasciata aperta una scappatoia, per salvare la faccia in una situazione giuridicamente senza speranza, e che la documentazione avesse amichevolmente mascherato la brutta realtà per salvare il decoro. Cosí alla parte perdente fu anche risparmiata un'umiliazione pubblica che sarebbe stata pericolosa per la pace futura (cfr. anche Weigl, 2000, 70). Un tale comportamento è tipico per le notizie del Nord. Quanto alla sottolineatura di una sentenza, per lo più nelle notizie, anche questo elemento puo essere spiegabile: queste notizie provengono di regola dalla tradizione dei vincitori, e rappresentano l'aide-mémoire della parte vincitrice, in buona parte per uso proprio. Nonostante tanti rinvii ai dibattiti sembra che anche nel Placito di Risano non manchi proprio questa voluta confusione fra giustizia e accomodamento. Il Placito di Risano parla di diiudicatio et convenientia, e cio non è da considerare strano, ma un tale punto di vista s'inserisce in una lunga serie di sentenze-componimenti ambigui, con un ben voluto mascheramento del carattere dell'affare compiuto. Quanto alla diiudicatio, in tutto il placito non si trova una sentenza vera e propria, e nessuna condanna degli evidenti malfattori. Manca perfino la solita formula dei documenti giudiziari finita est causa. Viene soltanto asserito che tutto debba essere osservato come fu deposto sotto giuramento. Immediatamente dopo la menzione della diiudicatio et convenientia seguono le sottoscrizioni, non solo quelle (solo accennate) dei messi dell'Imperatore. Qui il patriarca Fortunato, il duca Giovanni, e il vescovo Stauratius dichiarano il documento una repromissionis chartula. Nello stesso senso si esprime lo scrittore, il diacono Giovanni, come se non avesse avuto luogo una procedura giudiziaria. Documento e antecedenti Quanto al trattamento degli antecedenti nella documentazione giudiziaria, ci sono tre modi fondamentalmente differenti per poterne tenere conto. La prima è la rappresentazione per cosí dire materiale dei fatti concernenti la causa, in un'apposita narratio. La seconda è la rappresentazione del procedimento finora svolto, con l'accento sulle formalità (citazioni, appelli, sentenze interlocutorie, ecc.). Ma la rap- 53 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO ..., 45-62 presentazione degli antecedenti non è necessariamente cronologica, essa puo essere anche sistematica. In questo terzo caso i singoli elementi vengono introdotti per cosí dire in capitoli, cioè nelle argomentazioni delle due parti contendenti. I casi in cui l'accento è posto sulla rappresentazione materiale-cronologica, sono i più frequenti, vale a dire essi sono proprio tipici per le notizie e per i documenti con sigillo nel Nord. La valutazione di tutte le attività precedute è già determinata o dall'esito del procedimento giudiziario o (e questo soprattutto) dalla posizione parziale del redattore di una notizia. Nel documento la valutazione è espressa non tanto attraverso un maggiore risalto alla legittimità della propria posizione, quanto soprattutto tramite la cattiva luce sotto la quale vengono presentati gli atti e i motivi dell'avversario, visto come scellerato, malvagio, illegale, violento, avido, ecc.8 Dove gli avversari vengono trattati con più clemenza, l'opinione della parte perdente puo venire caratterizzata come l'opinione sostenuta da simplicibus quibusdam fratribus (Hauthaler, Martin, 1916, 251-253 nr. 170).9 Queste forme di condanna per cosí dire privata sono per lo più una specialità del Nord. Ma cio non autorizza a dire che nell'Oltralpe dominasse la barbarie e che non si tenesse conto degli argomenti delle parti. Sarà invece lecito supporre che questa parzialità sia rozza solo apparentemente e sia una conseguenza del tipo particolare di fonte documentaria. Oltralpe prevalse, all'inizio, la notizia del destinatario per uso proprio, e qui i chierici-scrivani potevano scrivere nei loro libri conformemente ai loro sentimenti e risentimenti, senza essere impediti da nessuno. È abbastanza rara, invece, la raffigurazione più approfondita dei particolari per cosí dire tecnici di un procedimento giudiziario. Essa si trova soltanto dopo il 1170, e prevalentemente nel Sud. Ma anche la contrapposizione dei punti di vista delle due parti, senza linea continua cronologica, si ritrova soprattutto nel Sud, e non esclusivamente nei documenti con la tipica forma del placito fino al 1100, con le posizioni delle parti redatte in discorso diretto (cioè in redazione soggettiva). Nell'Istria si trova un'eco di questo tipo ancora nel 1139, con due querele reciproche (Kandler, 1986, 262s nr. 133).10 Un certo particolare tecnico, pero, si trova proprio e particolarmente nel Nord: cioè le ripetute asserzioni documentarie, che l'attore avesse sporto querela già più volte, anche davanti tribunali diversi. Si sa benissimo che la tutela di pace e giustizia fece parte dei compiti più nobili della signoria medievale, e percio il risalto di una negligenza del genere puo sembrare strano, e lo sembra tanto più, quando questa negligenza viene sottolineata anche in documenti emessi dai presidenti stessi di un 8 Si fa dunque tutto cio che nel Placito di Risano si tenta di evitare. 9 Quando l'avversario fu il proprio vescovo ordinario, egli fu una volta caratterizzato sinistra quorundam suggestione fatigatus (Hauthaler, Martin, 1916, 525s. n. 376). 10 Nel Nord tali discussioni si trovano solo molto presto, all'inizio del nono secolo, e anche questi esempi si presentano per lo più in redazione oggettiva (Heuwieser, 1930, 46 nr. 54). 54 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 tribunale. Nel 1194 il duca di Carinzia confesso che l'abate del monastero di S. Paolo (Carinzia) presentiam nostram sepe et sepius adiit et coram nobis querimoniam deposuit, aggiungendo che tandem vero commoniti et frequenti clamore abbatis et fratrum inducti avesse finalmente accolto la querimonia dell'abate (Jaksch, 1904, 556s nr. 1436). Talvolta la querimonia fu mossa davanti a tribunali differenti, tam in conciliis iudicum quam in conventibus episcoporum (Zahn, 1875, 430 nr. 464). Anche il re Corrado III, tornando dalla seconda crociata, ad Aquileia si vide confrontato con parecchie querele, e in questa situazione dichiaro di non voler essere negligente riguardo ai suoi doveri giudiziari (ne prorsus negligere vel postponere iusticiam dei videremur), nonostante l'urgente necessita di continuare il suo percorso verso la Germania (Hausmann, 1969, 357-359 nr. 198). Percio sembra tanto piu strano che talvolta una tale "negligenza" venga messa in rilievo anche dal preside di un tribunale stesso. Tali "confessioni" appaiono anche nei placiti dei duchi carinziani nella Marca veronese (Manaresi, 1960, 358-360 nr. 449). Pare sostenibile l'inter-pretazione che anche qui il documento raffiguri la realta soltanto in misura molto ridotta. Forse faceva parte delle buone maniere di non accettare una querela subito, per dare il tempo necessario per una riconciliazione amichevole dei due contendenti. Confrontando il Placito di Risano con tutte queste soluzioni possibili, esso ci svela un caso singolare: non ce un'apposita narratio, non ce un'accusa vera e propria. Mancano proprio gli elementi principali sia della notizia del Nord, sia del placito vero e proprio. Il movente asserito di riunire quest'ingente assemblea e l'inda-gine sulla violenza contro chiese, popolo, poveri, orfani e vedove, ma senza menzi-one esplicita di un malfattore. Tutti i fatti rilevanti vengono esposti solo secondo le singole testimonianze, tutte presentate soltanto dalla parte "vincitrice", senza la minima obiezione o replica nemmeno dell'avversario principale, il dux Giovanni. Questi ammette subito il suo errore. C'e l'impressione che i litigi fossero stati es-senzialmente gia composti nei giorni precedenti, e che la pubblica procedura giudiziaria sia, sotto quest'aspetto, vicina a un processo fittizio. Documento e procedura Riguardo alle argomentazioni e alle prove, i documenti giudiziari di solito servono non tanto al "controllo" del procedimento svolto. Al contrario, la maggior parte di essi sembra piu orientata verso il futuro. Conformemente a cio si tiene conto anche delle argomentazioni e delle prove soltanto in modo molto disuguale11. Era molto piu importante dimostrare che le formalita necessarie furono osservate in modo corretto, essendo cio importante per il valore legale dell'esito (cfr. Weigl, 2000, 72). Il ruolo di gran lunga piu importante, nel racconto dei documenti, e giocato dalla 11 Cio vale prescindendo dai "placiti" veri e propri, in uso nel Regno d'Italia. 55 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 prova testimoniale e tramite giuramento. Ció vale tanto per il Sud quanto per il Nord (cfr. p.e. Paarhammer, 1983, 1055; per Milano Behrmann, 1992, 84s). La menzione nominativa dei testimoni esaminati appare soprattutto nei placiti veri e propri del Sud, e oltre a ció in occasione di qualche rettifica di confine in età carolingia, e nell'ambito di sinodi fino al Mille. Fra i 172 testimoni giurati del Placito di Risano naturalmente si fa menzione esplicita solo delle persone più eccellenti. Un vescovo non è un testimone qualsiasi. Poi, dopo un lungo silenzio quasi ininterrotto, la menzione nominativa riappare soltanto poco prima del 1200, e ció esclusivamente in Friuli e in Istria. Talvolta la qualifica (problematica) di certi testimoni poteva essere più importante dei rispettivi nomi (Zahn, 1875, 257-259 nr. 250). Contrariamente all'uso generale nel Placito di Risano non è sempre chiaro, se i testimoni interrogati siano quelli di una parte del processo giuridico, o testimoni "in generale", per costatare le consuetudini tradi-zionali. Quanto alla procedura giudiziaria stessa, le notizie ecclesiastiche per cosí dire parziali presentano gli indizi più preziosi, proprio perché esse sono meno legate a certe norme di redazione.12 Il già accennato racconto dei canonici di Reichersberg risalente al 1176 e la dettagliata storia di un processo condotto dai canonici di Klosterneuburg (Austria inferiore) nel 1171 (Fischer, 1851, 70-72 nr. 349) ne sono esempi veramente eccellenti. Naturalmente la regola generale che i dettagli della procedura non trovano grande spazio nei documenti, vale con l'eccezione dei placiti, e di alcuni pezzi poco precedenti il 1200, appartenenti alla giurisdizione ecclesiastica e già ispirati dai principi della procedura romano-canonica. Ció succede soprattutto nel Sud, mentre il Nord rimane in una posizione arretrata. Per la documentazione era importante non tanto la menzione delle persone che avevano partecipato alla formazione del giudizio, ma era essenziale la menzione di quelli che prendevano atto di esso o lo approvavano, cioè delle persone che erano in grado di garantire la durata del risultato ottenuto, senza riguardo alla sua qualifica giuridica. La scrupolosa rappresentazione degli elementi cruciali della procedura è caratteristico della documentazione del Sud. È vero che il Placito di Risano contiene i tratti essenziali anche della procedura, ma d'altra parte c'è una sorta di "nebbia": nessun'accusa formale, nessuna risposta dell'evidente malfattore principale, nessuna condanna o sentenza. Perfino il ruolo concreto dei messi imperiali rimane in retroscena. Nonostante la procedura per inquisitionem avviata dai messi regi (Bougard, 1995, 194-204) mancano quasi tutti i particolari di un placito - una costatazione paradossale, almeno partendo dalla consueta terminologia italiana. 12 Non per caso i dettagli intorno al giudizio dei principi tedeschi del 1035, concernente la deposizione del duca Adalberone di Carinzia, emergono con particolare chiarezza proprio da una lettera e non da un documento qualsiasi (Wolfram, 2000). 56 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 Naturalmente tutto cio è anche dovuto al carattere oscillante del Placito di Risano fra tribunale da una parte e dieta regionale dall'altra. Conclusione Finalmente si deve tener conto del fatto che procedure giudiziarie, diete regionali, e altri atti giuridici talvolta siano abbastanza vicini fra di loro, e vediamo i riflessi di questa vicinanza anche nella documentazione rimastaci. Come sempre, soprattutto le notizie ecclesiastiche tradite da un codex traditionum, dove gli scrittori erano meno legati a norme diplomatiche, ci aiutano a comprenderlo. I monaci di Garsten (Austria superiore) documentavano di aver superato la perseveranza di un laico violento, tramite iudicum censura da una parte, e con l'aiuto di Dio dall'altra: perché Dio aveva esaudito le preghiere dei monaci medesimi e colpito il malfattore con grave malattia (OOUB, 1852, 459 nr. 35). Ecco (in un documento giudiziario) il culmine di parzialità e di interpretazione legata alla mentalità del tempo, lontanissima dai nostri concetti di realtà storica. Ma più spesso vediamo che sentenze giudiziarie e accordi amichevoli, anzi affari commerciali o semi-commerciali, potevano coesistere sia nella realtà sia nei concetti dei contemporanei, e percio anche nella documentazione relativa, fino al punto che un pagamento in denaro, cioè una composizione, poteva essere considerata alla pari di una prova giudiziaria. Nel 1131 il marchese Engelberto d'Istria era in lite con il monastero di San Pietro in Salisburgo. Finalmente cedette sulla base di due motivi considerati (o almeno dichiarati) stringenti, dichiarandosi tandem veracium testium assercione, immo decem talentorum largitione superatus (Hauthaler, 1910, 316s nr. 137c). Ecco forse, al di là di ogni quadro teorico, il culmine di raffigurazione documentaria della realtà giudiziaria vissuta, nella quale troppo spesso non si possono distinguere giudizio, politica, e commercio. Nel Placito di Risano colpisce il fatto che non viene escluso l'eventuale contumacia di una delle parti, cioè di quella perdente, soprattutto il dux Giovanni. Il risarcimento previsto ricorda non tanto i consueti placiti, quanto una pena convenzionale contenuta in una "carta" privata, e percio anche senza alcuna firma di un giudice. Lo scrivente, il diacono Petrus, adopero elementi della "carta" che era familiare a lui, come i chierici-scrivani del Nord fecero uso della "notitia", forse non per ultimo perché al diacono Petrus quest'obbligazione sembro sufficientemene vicina a un atto privato. Tutto sommato si puo dire che i particolari diplomatici essenziali del Placito di Risano, in parte ben contradittori, si trovino anche in moltissimi altri documenti dell'area fra Danubio e mare Adriatico, cioè in documenti contemporanei e successivi. Ma a prescindere dall'estrema importanza storica del Placito, anche la composizione di questi ben noti elementi diplomatici è da considerare, nel quadro dei 57 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 documenti giudiziari rimastici, assai particolare. E ció non vale soltanto riguardo alle formule di un documento giudiziario in generale, ma anche riguardo ai principi fondamentali secondo cui il processo orale si e trasformato in un documento scritto. In questo senso il Placito di Risano si svela un misto composito fra Nord e Sud. Lujo Margetic ha dimostrato che il famoso documento e simile al tipo dei placiti soltanto apparentemente (Margetic, 2004). Sembra invece che anche questa vicinanza formale sia ancora minore di quanto si pensava. Quanto al contenuto materiale, il documento e da considerare un documento giudiziario soltanto a meta, e considerando forza probatoria, mezzi di corroborazione e formule, esso si svela in buona parte una carta privata. Tutto ció sottolinea il carattere del Placito di Risano come documento singolare. USTNA PRAKSA rN PISNA DOKUMENTACIJA V LISTINI O RIŽANSKEM ZBORU IN DRUGIH SODNIH LISTINAH V PROSTORU MED DONAVO IN JADRANSKIM MORJEM Reinhard HÄRTEL Univerza v Gradcu, Inštitut za zgodovino, A-8010 Graz, Heinrichstraße 26 e-mail: reinhard.haertel@uni-graz.at POVZETEK Pričujoči prispevek je poskus umestitve listine o Rižanskem zboru v okvir splošnega razvoja sodnih dokumentov. Naloge se avtor ne loteva na tradicionalen način s pomočjo diplomatike, ampak skozi študijo kriterijev, ki zadevajo odnos med dogodki na sodišču na eni strani in pripadajočo pisno dokumentacijo na drugi strani. Razprava zajema poleg področja današnje Slovenije in Istre tudi severno Italijo in obmejne pokrajine današnje Avstrije. V luči aktivnosti cesarjevih poslanikov, izvora katerih ni mogoče vedno jasno identificirati, se tak dvojni zorni kot izkaže za ustreznega. Najpomembnejši kriteriji, ki so se upoštevali pri pripravi študije, so: tipologija sodne dokumentacije (ki je zelo pomembna pri sestavi pisnih dokumentov), odnos med sodnim aktom in sklepom sodišča (ki zelo pogosto - tudi v Rižanskem zboru -niha med razsodbo in prijateljskim dogovorom) in način, kako se v pisni dokumentaciji obravnavajo predhodna dejstva (dogodki so lahko predstavljeni v časovnem zaporedju, ali pa sledijo taktiki argumentiranja ene ali druge strani). Poleg tega prispevek obravnava tudi vprašanje, v kolikšni meri je utemeljevanje in dokazno gradivo zabeleženo v pisni obliki (ti elementi ponekod manjkajo, spet 58 Reinhard HÄRTEL: PROCEDURA ORALE E DOCUMENTAZIONE SCRITTA NEL PLACITO DI RISANO .... 45-62 drugod pa so zabeleženi v celoti), zaključi pa se s preučevanjem odnosa med pisnim pričevanjem na eni strani in med posamičnimi fazami jurisdikcijskega postopka (za katere se pogosto izkaže, da sploh niso pomembne) na drugi strani. Ključne besede: Rižanski zbor, pravni dokumenti, 9.-12. stoletje, vzhodna Avstrija, severni Jadran FONTI E BIBLIOGRAFIA Arlinghaus, F.-J. (2000): From "improvised theatre" to scripted roles. Literacy and changes in communication in North Italian law courts (twelfth-thirteenth centuries). In: K. Heidecker (ed.): Charters and the use of the written word in medieval society. Utrecht studies in medieval literacy, 5. Turnhout, Brepols, 215-237. Behrmann, Th. (1992): "Ad maiorem cautelam". 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