ANNO VII—N. 14. Sabbato 3 Aprile 1852 Esce una volta per settimana il Sabbato. — Prezzo anticipato d'abbonamento annui fiorini 5. Semestrein proporzione.- L'abbonamento non va pagato ad altriche alla Redazione. ALCUNI PODESTÀ' VENETI DI ROVIGNO ED ALCUNE MEMORIE PATRIE CONTEMPORANEE. (Continuazione). 1750-51-52. Antonio (da Riva q. Marco. (Suo ingresso li 30 settembre 1750.) 1. L'Inquisitoriato nel Magistrato alla Giustizia Vecchia rinovava con Lett. 14 gennaio 1751 la proibizione dell' estradazione in terre aliene, e massime in Trieste del pesce che prendevasi da questi pescatori, e l'ordine di doverlo tutto condurre, salvo il necessario mantenimento della Provincia, alla Dominante sì per uso di quella numerosa popolazione, che per promuovere insieme col-l'affluenza del genero la discretezza dei prezzi, e il vantaggio del pubblico Erario, mediante il dazio al palo, cui era soggetto il pesce della Provincia — prescrivendo inóltre la ripubblicazione della Terminaz. Badoer 10 gennaio 1747 (V. 1748-49 N. 2.) in merito di toglier alcuni cattivi modi di pesca distruttivi le specie. 2. Il Magistrato sopra Ospitale, Luoghi pii, e riscatto di schiavi in Venezia con Lett. 1. febb. 1751 raccomandava anche in quell'anno l'esecuzione della sua Terminaz. 8 luglio 1735, cioè che nella 3. 4 e 5. domenica di Quadrigesima fjssero fatte cerche per la ricupera degli schiavi anche qui come in tutti i Luoghi dello Stato. 3. La Carica di Raspo per importanti motivi di pubblico interesse col Proclama 16 aprile 1751 ravvivava gli ordini dati a tutta la Provincia negli anni scorsi in proposito della proibizione di condurre animali al pascolo nello Stato alieno, comminando la pena di I. 200 ai trasgressori, promettendone la metà ai denunziatori, accettando denunzie secrete, ed ordinando ai Zuppani delle Ville di dar in nota entro 8 giorni il numero e la specie degli animali di ciascun villico per gli opportuni riscontri. 4. La carica di Capodistria con lett. 11 maggio 1751 comunicava ai Podestà della Provincia per loro direzione la Ducale del Consiglio dei X 24 marzo di quel-l'anno, con la quale in seguito a supplica delli religiosi claustrali di Capodistria, e della informazione dei Consultori in jure, veniva preservato tanto ai defonti, che ai loro eredi 1' elezione della sepoltura, e ad essi religiosi il privilegio pontificio di seppellire nelle loro Chiese, co- me si praticava in allora; salva al Parroco la quarta fu-nerum. a) Una simile Ducale di data 23 marzo 1752 fu emanata ad istanza di questi Frati francescani riformati ; ma avendo questo capitolo istato la revoca della stessa;non essendo comparso in citazione Mattio Cherin Sindaco ap-postolico dei suddetti Francescani, nè altri per essi il giorno 2 giugno 1752, come da relativa Lett. della Carica di Capodistria in visita in Rovigno, fu con altra Ducale 27 giugno sudd. rivocata quella dei 23 marzo. b) Per altro anche dopo quell'epoca si seppellivano tanto nella Chiesa di questi Frati, quanto nel loro contiguo Cimitero sì defunti estranei, che proprj ; però a mia ricordanza non fu più permessa alcuna tumulazione, e gli stessi defunti religiosi francescani vengono da molti anni sepolti nel comune Cimitero. 5. Onde rimovere le perniciose direzioni dei Comuni della Provincia, i quali ad onta dell' usata carità in lasciar alle suddite popolazioni il godimento dei monti e dei boschi non riservati a'pubblici usi, e non esistenti in Catastico, si arrogavano di dar mano agli usurpi, massime a beneficio dei più opulenti, con impedire ai più poveri l'uso dei delti terreni ; il Senato con Ducale 27 maggio 1751 incaricava la Carica di Capodistria a proibire qualunque distrazione di fondi di tal sorta, come la stessa Carica ordinava col suo Proclama 25 successivo giugno, eccitando inoltre i Comuni e ogni privata persona a denunziare li possessori, e concèdendo per tre mesi l'impunità a chi avesse disposto o ricevuto simili fondi ; altrimenti sarebbe devenuta contro i trasgressori ai legali castighi. 6. Il Senato in Pregadi coi Decreti 29 luglio e 16 settembre 1751 assentiva in massima 1'erezione in questa Parrocchiale di quattro Beneficii ecclesiastici con titolo di mansionari residenti, e con la dote di 75 D. per cadauno, che dal Capitolo dei Canonici, ottenutone dal Vescovo il relativo decreto, volevansi fondare per maggior servigio della Chiesa, qualora però la dote fosse fondata in modo legai-, e i quali non dovevano mai cadere sotto la riserva della Dateria romana. a) Contro la fondazione di questi Beneficii reclamò tutto il popolo; ma venne licenziato il suo ricorso dallo stesso Senato con Decreto 3 agosto 1752. Peraltro in seguito non furono ammessi i Benefici. V. 1755. 7. Risentendo il Dazio pesce, una delle forti rendite del Comune di Rovigno, notabili pregiudizj per opera dei pescatori, e particolarmente di Pola, Fasana, Fontane e Parenzo, i quali sempre intenti al defraudo ven- derano clandestinamente sardelle ed altro pesce a' mercanti di detta Terra senza pagamento di Dazio; la Carica di Capodistria Enrico Dandolo con Terminazione 16 agosto 1751 ordinava — che nessun pescatore fosse terriere a forastiere più azzardasse di vendere pesce in poca o molta quantità da insalare o estradare a'mercanti o altre persone di qualsiasi Luogo senza pagamento di Dazio, e senza essere muniti di Viglietto del Conduttore o Direttore, e così all' incontro mercanti od altre persone comprarlo senza Viglietto, che certificasse il pagamento del Dazio, e nemmeno i pescatori potessero venderlo al minuto senza tale Viglietto ; in pena sì agli uni che agli altri di D. 25, e di essere criminalmente processati oltre il pagamento del doppio Dazio. La qual Terminazione fu approvata dal Senato con Ducale 9 Dicembre 1751, con dichiarazione però, che circa il requisito del Viglietto fossero obbligati i soli mercanti, che comprassero all' ingrosso per rivendere, non intendendosi soggette quelle persone, che per loro uso famigliare si'provedessero del pesce al minuto. (Continua]. Dedizione dì Barbana al Principe Veneto. MDXVI DIE XYI MAY. Potestati Albone et Flanone, et successoribus suis. Barbana alle foci dell'Arsa non fu mai in condizione di Municipalità, ma sempre come pare di baronìa ed era parte della Contea d'Istria che formossi nel medio tempo. I Conti d'Istria non la staccarono per darne parziale investita a qualche loro fedele, ma la tennero per sè anche dopo caduto il patriarcato e rinnovati i confini fra Austria e Venezia. Nelle guerre al principio del secolo XVI, venne in potere dei Veneti insieme a tutto l'interno dell'Istria, nel 1508, poi di nuovo tornata agli Austriaci, ne) 1516 in quello stesso anno che i Veneti perdevano Castelnovo di Trieste, riavevano Barbana. In tale incontro si fè atto di dedizione come i Veneti sempre usarono e che diamo alla luce. Adierunt presentiam nostri Domini Santus Visco-tich gastaldio et Marinns Vinodolaz nuncij comunis, et hominum Ville Barbane territorii Istrie fidèlissimorum no-strorum nuper ex eorum precipua erga nos fide re-deuncium sub pristinam devocionem status nostri; et porectis infrascriptis capitulis continentie, ut inillis: hu-militer a nobis eorum confirmationem petieruntj quibus capitulis diligenter inspectis, et consultis de singulis ad singula : ea prò ut conveniens fore putavimus cum Collegio nostro, ex autoritate habila a senatu sic reforma-vimus, correximus, et confirmavimus, ut infra dicetur: Yolentes et cum eodem collegio ex autoritate supra-scripta Mandantes, et jubentes, quod ita observatis, et observari, ac exequi penitus faciatis, forma vero capitu-lorum cum concessione cujuslibet eorum infra sequitar: et primo. C apitulo ville Barbane. Humilmente supplicano li fedelissimi, et devotissimi servitorj, et sudditj de vostra Sublimità Santo Visco-vich gastaldo de Barbana et Marin Vinodolaz nuncij de li fidelissimi Comun, et homenj de dieta Villa de Barbana, territorio Istrian, cum sit che ne la presente guerra: come devotissimi del Stato de Vostra Sublimità postposto ogni rispecto, et pericolo de la vita loro, et facultà, in-cendj, et ruine patidi, habino cum summo studio, et ale-greza spontaniamente ritornati a la devotion da Vostra sublimità, et mediante al singular governo de li Magni-» fici missier Zorzi Diedo : et l'olo suo fratello cum sum-ma desterità, et justizia, sempre demostrato verso de lor, longamente tenulo, et governato. Perhò confisi ne la innata clementia de Vostra sublimità supplicano quella se degni de gralia special concederli che diclo Comun et homenj de la Villa de Barena de celerò fin che regnano le presente guerre, stiano sotto benigno governo del prefatto m Zorzi Diedo: et fornitala presente guerra perseveran poi, e passino sotto le jurisdition della vostra terra de Albona : per esser più vicin Jocho alla ditta Yilla de Barbana de tutj li altrj territorij cir-cumvicinij cum le consuetudine jnfrascripte. I. Come obedientissimi se offeriscono dar volentiera come hanno facto fin dal presente la Decima de Vini, biave, et agneli al prefato Magnifico m Zorzi, et poi al regimento de Albona che per tempj sera: overo a cui commanderà la Vostra sublimità, de la qual Decima al quae speda et virton allj sacerdotj de dieta Villa: ex-ceptuando la principal giesia de m san Nicolò: et la giesia de sancta Marie oraniza: et la giesia de san Spirito, et li preti de dicto loco : el gastaldo et sotto gastaldo anchor non pagano dieta decima. Quantum ad primum Capitulum, concedatur quod esse debeant sub Jurisditione Albone et Flanone, et quod in casu decimarum eis servetur quantum tempore quo erant sub Jurisditione Cesaree Majestatis serva-batur. Secondo poi che dictj poveri fidelissimj. suppli-cantj soleano pagar marche 46. a lire Viij p. marcha al Magnifico Capetanio de Pisino all'anno, et ritrovandose al presente penitus minali in summa jnopia, et calamità per li gravissimi danni per loro ut supra patidj; supplicano quella per sua clamentia se degni conciederlj che attente dette loro calamità siano liberi et exempti di pagar diete marche quaranta sei per tutto quel tempo meglio parerà a la vostra Sublimità. Ad secundum. Responditur, quod per biennium proximum solvere debeant ducatos 35. in racione annj, et postea solvere eo modo quo prius. Tertio obligati erano, et voleno*far una chaza: et per le spese per zorni doi al predicto Magnifico m Zorzi cum persone tre, et poi a cuj commanderà, la sublimità vostra secundo el nostro consueto. Ad Tercium. Responditur quod sint liberi a facien-da venacione. Quarto chel predicto Comun, et homenj de Barbana, ha sempre habuto, et hano libertà de decer uno gastaldo, et solto gastaldo: .i qual habiano [autorità de far rason a cadaun: et le appelation che andavano al Capitani*) de Pisin, vadano al prefatto m. Zorži: et poi a cui comanderà la sublimità vostra. Ad Quartum. Responditur quod Gastaldiones, etZu-panj per eos eligantur juxta solitum: quorum appellationes devoluantur ad potestatem nostrum Albone et Flanone in ciYilibus tantum. Quinto dicto comun et homenj de Barbana have-vano Autorità de elezer el piovan et Canonici et el R.do D.no. Yes. de Pola confirmava quelli sine aliqua contra-dictione; al presente supplicano la sublimità vostra se degni confirmarli dieta auctorità. Ad quintum R.tur quod ipsi possiut facere electiones eorum plébanorum, et clericorum juxta solitum. Sexto. Dicto Comun et homeni havevano libertà de aceptar animali in herbatico: quanti a loro piaceva; del qual erbatico pagavano le spese da far la caza, et a far nettar li lagi de Comun: et tegnir in conzo el Castello: et altre spese occorreva a dicto comun: Rechiedono al presente li sia confirmà dieta auctorità, et libertà. Ad sextum. Responditur quod in facto herbacius: cis observetur quantum habebant donec fuerunt sub Imperio. Septimo. El predicto Comun et homeni havevano che ne li portj sui veniva posta ogni mercadantia et robe qual se voleva senza datio: et similiter potevano vender vin, carne, oglio et formento, et ogni altra grassa in dieta villa senza datio alcuno, et cusì al presente richiedono li sia confirmata tal facultà, et libertà. Ad seplimum. Responditur quod in omnibus, et per omnia eorum portus in venditione rerum sit ad conditio-nem illorum de Albona, et Flanona. Octavo. Dicto Comun et homenj, rechiedono de gratia special le sia concesso che alcun de loro Mag.co Retor, over Podestà non possano per alcun tempo taiar, ne far taiar ne li boschj del dicto loro Comun: ma siano conservati per uso, et beneficio de dicto povero comun, mediante la qual gratia viver, e perseverar possino sotto la felice ombra di quella: a la gratia' del qual genibus flexis sempre se ricommandano. Ad Octavuin. Responditur quod eis concedatur ob-servantia, et consuetudo: que fuit per elapsum. Die X.mo Maij 1516. In Collegio Auctoritatem ha-bente à Consilio Rogatorum. »I ALCUNE MONETE ANTICHE CBrano di Lettera). (Continuazione) Lì, dal tutto insieme quel che si è qui detto, intendesi il perchè l'elefante figurava come simbolo convenevole nell'insegne romane, negli scudi e nelle bandiere, secondo che il Tubbi, dietro Appiano, registrò nel suo Torno 6.to pag. 20 del dizionario, ma più nei trionfi, e nelle ^medaglie d'imperatori, fino ad esst e usata a significare precisamente l'eternità, anzi la consecrazione od apoteòsi, cioè 1 divini onori decretati e tribuiti agli eroi; nel che mi conferma con asseveranza il prenominato Landò, che intitola C. Julii Caesaris consecratio quella sua lettera al Giureconsulto Buccabarillo, dalla quale ho preso occasione di trattenermi su questo soggetto.: Vedo quindi nel dritto della moneta in discorso, che l'elefante significa tutto ciò che di più glorificante intendeva esprimere, il figlio adottivo ad onor del suo padre, e però poso sotto 1* emblematico animale, il nome del. suo encomiato. Chè sarebbe superfluo questo nome Sulla moneta, quando non fosse per altro che per dinotare l'essersi in quella peregrina lingua chiamato Cesare l' elefante, come del paro sarebbe malamente espressa la origine di tal cognome venuto alla gente Giulia, colla rappresentazione di elefante vivo, e,stante che si avrebbe dovuto piuttosto rappresentare prostrato e ucciso. U-nendo adunque i simboli d'ambe le parti della moneta, e ragionandovi sopra, sembra fuor di contrasto ch'essa sia un monumento della celebrità personale di C. Giulio, e ad un tempo della divozione professatagli da Ottavio Augusto. G. B. Vatla. INDICAZIONI SULLO STATO DI PIHANO. NEL SECOLO XVI. Il Principe Veneto aveva nel secolo XVI introdotto nelle sue provincie di terraferma, quindi anche nell'Istria le cerne di soldati, fatte a sua opera diretta, anzi che attendere l'invio delli soldati che i singoli comuni o domini mandavano nel numero da lui richiesto, e che 1' e-sperienza mostrava talvolta essere ciurmaglia non facilmente riducibile a militare disciplina, talvolta più d'imbarazzo che di aiuto. Le cerne o scelle diedero il nome al corpo detto cernide, dei quali 4000 ne dava l'Istria Veneta al suo Principe, soldati per lo più in permesso a domicilio, pochi di presidio, chiamati alle rassegne in tempi periodici dell' anno, mandati in guerra fuori della patria provincia a battaglioni (si erano quatro) poche volte e fatalmente quelle poche, tutta la legione. Anche il principe austriaco attivò le cernide nell' Istria e nel Goriziano, ed in Trieste le cernide erano di nome e di fatto quelle che si dissero poi guardia territoriale. Quel servigio militare comunque facile e leggiero perchè a domicilio, non sembrò comportabile a tutti i comuni dell'Istria Veneta; Ca-podistria ne andò esente dando all' invece un corpo di artiglieri e bersaglieri, che salì in fama, e clic fino al 1797 ostentava di tenere appesi alle case i tavolazzi del bersaglio, come tuttodì si vedono nel Tirolo ed in altri paesi alpini, e che và od andrà a rinnovarsi nel territorio di Trieste. A Pirano parve grave l'inusitata cerna dei soldati, e tentò sottrarsene sebbene senza effetto; chè anzi Pirano fino al cadere dello Stato di Venezia diè ottimi e non rari officiali all'armata Yeneta di terra. A deviare la cerna si rivolse il Comune al suo Principe, con suppliche a mezzo di ambasciatori (cosi dicevano allora agli agenti inviati da un comune). Yenne a nostra conoscenza un Promemoria che il Comune di Pirano diede in tale incontro agli agenti suoi; nel quale perchè si contengono indicazioni sulle condizioni del Comuno di Pirano in quel secolo, lo accogliamo in questo giornaletto, trattolo dagli atti dell' Archivio di Pirano. Per quanto si vede in diverse suppliche, in diversi tempi presentate a' piedi di S. Serenità da intervenienti della città di Pirano per liberarsi dall'aggravio delle cer-nede, la principal ragione era la cosa dei sali, che importava al prencipe utile di centenara di miara di ducati all'anno; ma essendo al presente il negotio di sali in pessima condizione per l'abbondanza che ha di essi, tendendo più tosto alla destrutione che alla conservatione, sarà necessario al presente aggionger a quella altre ragioni, come sono le seguenti, et altre che pareranno meglio alli eccellentissimi avvocati, vedute le scritture, et in particolar la supplica o memoriale a carte 65 dalla quale si cavano li meriti di essa Comunità, et la sostanza di tutto il negotio. Per le lettere dell'Eccellentissimo Senato scritte al podestà di Treviso li 28 Apule 1528 et dalla parte 1529 e 18 Ottob. a carte 45 et 46 non possono essere astretti li soldati delle ordinanze andar in mare, nè li bombardieri di terra ferma sono atti in mare non essendo esercitati, sicché il prencipe siccome abonda et di soldati di cernede et di bombardieri per terra, così ha bisogno grande in mare, et essendo quelli di Pirano dell' infrascritta condizione, potrà meglio valersi di loro nelli bisogni di mare, che degli altri di terra ferma. Pirano, detratti li cittadini nobili, sono tutti ridotti a quatro professioni et esercitii; li primi sono marinari et buonissimi, quali di continuo attendono alla navigatione con barche et navilii grossi; li secondi sono pescatori li quali essendo ogni giorno in mare non riescono inferiori alli primi; gli altri sono calafai, che attendono a far barche et vascelli non solo per Pirano, ma per tutta l'Istria et Dalmatia, et gli altri sono salinari li quali attendono anco al governo delle vigne et olivari, et per andar alli suoi esercitii (essendo massime le saline discoste mio-lia cinque) per condur li sali alli magazeni del Prencipe'et per portar le loro entrate a casa tutto il tempo dell' anno sono in barca, et adoperano et vela et remi secondo l'occasioni anzi che le donne istesse sono pratiche di questo esercitio, sapendo quasi tutte vogare, in maniera che vanno loro sole senza alcun huomo in barca, si che si possono dir tutte marinari, et nello stesso tempo il prencipe in mare haverebbe da una persona sola in occasione di. bisogno et bombardieri et marinari. U Non ha mancato la terra di Pirano per servitio del suo Prencipe nelli passati moti di guerra a quanto doveva, et non fu inferiore ad alcun'altroperchè sebene era più lontana degl i altri luoghi della provincia dell'inimico,. tene però quasi del continuo un terzo dei suoi soldati al presidio di Muggia alla frontiera,' et con' buon t t.. . , . '.'■;,.: