GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME N. IO - 16 Febbraio 1947 Pubblicata da! Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 'v;--; OVr . G overno Mili (are Alleai O VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 88 (70 Riveduto) (Abrogazione dell’ Ordine Generale No. 70 di data 23 settembre 1946) CONFISCA DEI BENI ED AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME CONSIDERATO l’intendimento del Governo Militare Alleato di sopprimere il fascismo con tutte le sue forze : CONSIDERATA la necessità di provvedere, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata „il Territorio“), alla confisca dei beni dei condannati per delitti fascisti e per collaborazione con l’invasore tedesco, nonché all’avocazione dei profitti illecitamente conseguiti — traendo vantaggio dalla carica politica od in altro modo — durante il periodo fascista, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello. J.A.G.D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili nel „Territorio", ORDINO: quanto segue : PARTE I CONFISCA DEI BENI DEI CONDANNATI PER I DELITTI DI CUI AL PROCLAMA No. 5 ED ALL’ ORDINE GENERALE No. 53 ARTICOLO 1 Sezione I. — Sono, confiscati a favore del Tesoro i beni in appresso specificati : a) I beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui all’Art. 1 dell’ Ordine Generale No. 53 („Ulteriori sanzioni contro i delitti di carattere fascista") ; b) In tutto od in parte, i beni dei condannati per alcuno dei delitti di cui agli Art. I o II del Proclama No. 5 in proporzione alla gravità del delitto commesso e tenuto conto di quanto stabilito dall’Art. IV dell’ Ordine Generale No. 53. Sezione 2. — In caso di azione penale, la confisca viene ordinata dall’Autorità giudiziaria, che pronuncia la sentenza di condanna. Negli altri casi la confisca è ordinata dalla competente Autorità giudiziaria a richiesta dell’ Intendente di Finanza. Trattandosi di confisca parziale, 1’ Autorità giudiziaria determina i beni da confiscare. Qualora non si sia provveduto con la sentenza di condanna, provvede il giudice che ha emesso la condanna stessa nella forma prescritta dal Codice di Procedura Penale per gli incidenti di esecuzione. Se la sentenza di condanna sia già intervenuta al momento dell’entrata in vigore del presente Ordine, la confisca è disposta, dal giudice che ha emesso la condanna su richiesta dell’ Intendente di Finanza. Nel caso di estinzione del reato per qualsiasi causa, permangono gli effetti della confisca già ordinata ; e, ove questa non sia stata disposta, può provvedervi il Tribunale Penale nella cui circoscrizione è situato il bene da confiscare. Il Tribunale provvede, su richiesta dell’ Intendente di Finanza, con ordinanza in camera di consiglio, previa citazione degli interessati o, in caso di morte del soggetto alla confisca, degli eredi di costui. È consentita l’assistenza dei difensori. Contro l’ordinanza è ammesso ricorso alla Corte d’Appello con funzioni di Corte di Cassazione. Sezione 3. — Non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui la sentenza o l’ordinanza di confisca è divenuta esecutiva, il cancelliere ne dà comunicazione all’ Intendenza di Finanza. Sezione 4. —• Su richiesta dell’ Intendente di Finanza, sono rilasciate ulteriori copie della sentenza o della ordinanza di confisca ad uso di altri Intendenti di Finanza interessati. Ciascuna di dette copie, in deroga al disposto dell’Art. 476 del Codice di Procedura Civile, è spedita in forma esecutiva a termini dell’Art. 475 del Codice stesso. Sezione 5. — L’Intendente di Finanza del luogo ove si trovano i beni immobili sottoposti a confisca provvede alla trascrizione della sentenza o dell’ordinanza di confisca presso la conservatoria dei registri immobiliari. Con proprio provvedimento, 1’ Intendente di Finanza provvede, altresì, alla determinazione dei singoli beni mobili ed immobili sottoposti a confisca. Detto provvedimento è notificato al condannato alla confisca od ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori, con 1’ intimazione di consegna o rilancio entro il termine di giorni dieci. 4) Trascorso detto termine, 1’ Intendenza di Finanza procede all’esecuzione in via amministrativa, effettuando l’immissione in possesso con l’assistenza, ove occorra, della polizia. Sezione 6. — Chiunque abbia interesse ad opporsi all’esecuzione della confisca può proporre la relativa opinione avanti all’Autorità giudiziaria competente. L’opposizione non sospende l’esecuzione, la quale può essere sospesa soltanto dall’ Intendente di Finanza con ordinanza motivata, sentita l’Avvocatm’a dello Stato. ARTICOLO 2 Sezione 1. — Sono privi di effetto rispetto al Tesoro, salvo quanto disposto dalla Sezione 1 dell’Art. 43 del presente Ordine : a) Gli atti a titolo gratuito posti in essere nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943 dal condannato per alcuno dei debiti previsti dall’Art. 1 dell’ Ordine Generale No.53 o dagli Art. I e II del Proclama No. 5. b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo tale data dal soggetto alla confisca. Sezione 2. — Di fronte al Tesoro, i beni acquistati entro il quinquenrio anteriore al 25 luglio 1943 dal coniuge del condannato per alcuno dei delitti specificati nell’Articolo precedente, si considerano appartenenti al condannato medesimo. Sezione 3. — Quanto previsto nelle Sezioni 1 e 2 del presente Articolo si applica pure ai casi per i quali sia estinto il reato. ARTICOLO 3 Sezione I. — L’Amministrazione finanziaria od il Pubblico Ministero possono chiedere il sequestro conservativo dei beni mobili di colui contro il quale sia stata iniziata azione penale per alcuno dei reati previsti dagli Art. 1 e 2 dell’ Ordine Generale No. 53 e dagli Art. 1 e 2 del Proclama No. 5. Il sequestro stesso può essere chiesto, altresì, nelle ipotesi di cui all’Art. 9 ed al comma quarte della Sezione 2 dell’Art. 1 del presente Ordine. In tal caso, il sequestro è chiesto all’Autorità giudiziaria nella cui circoscrizione è situato il bene o la maggior parte dei beni da confiscare. Per le formalità del sequestro si applicano le norme del Codice di Procedura Civile. Sezione 2. —• Entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Ordine, tutti coloro che, ai sensi dell’Art. 5 del presente Ordine, sono assoggettabili a procedimento di avocazione, debbono dichiarare al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette i negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari, col tedesco invasore, le requisizioni subite e le presta zioni fatte, indicando l’ammontare del negozio, della requisizione c della prestazione, delle spese e perdite relative e del profitto netto conseguito. Trattandosi (^i società cessata, l’obbligo della dichiarazione incombe a coloro che ne avevano l’amministrazione al tempo dei negozi, delle requisizioni e delle prestazioni. Per l’ommessa dichiarasene è applicabile un’ammenda fino a lire 100.000.— oltre ad una. pena pecuniaria pari allo ammontare dei profitti accertati. Per la infedele dichiarazione è applicabile una pena pecuniaria pari alla differenza tra il profitto netto dichiarato e quello definitivamente accertato. Gli amministratori delle società per azioni, delle società £b responsabilità limitata, in carica alla data di entrata in vigore del presente Ordine, quelli che copriranno la carica fino a completa estinzione degli obblighi derivanti dall’avocazione dei profitti di regime, nonché i liquidatori, sono in proprio solidalmente responsabili del debite per l’avocazione suddetta, qualunque sia l’epcca dell’accertamento o della riscossione. Gli amministratori in carica al 14 luglio 1945, quelli che hanno ricoperto la carica fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, nonché i liquidatori, sono solidalmente responsabili in proprio de! debito indicato nel comma precedente, ogni qualvolta ricorra uno o più delle seguenti condizioni : a) la società derivi dalla trasformazione di un’azienda individuale, di una società di fatto, di una società in nome collettivo o in accomandita semplicè, avvenuta dopo il 14 luglio 1945 ; b) sia stata sciolta prima dell’accertamento dei profitti di regime ; c) ricorrano elementi idonei a far ritenere che la costituzione o la gestione della società fu preordinata a creare una situazione di insolvenza, totale o parziale, del debito per avocazione dei profitti di regime. ARTICOLO 4 -Nel disporre la confisca dei beni, l’Autorità giudiziaria competente può riservare determinati beni o assegnare una rendita a titolo di alimenti a favore del soggetto o delle persone verso le quali il medesimo sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli Art. 433 e seguenti del Codice civile. PARTE II AVOCAZIONE DEI PROFITTI DI REGIME ARTICOLO 5 Sezione i. — Sono avocati al Tesoro tutti i profitti conseguiti dopo T 8 settembre 1943, in dipendenza ed in occasione di appalti, di forniture e di altri negozi conclusi, direttamente o a mezzo di intermediari col tedesco invasore. Sezione 2. — Si considerano conclusi col tedesco quei negozi la cui esecuzione non si ignorava o non si poteva ignorare avvenisse nell’ interesse del tedesco invasore. Sezione 3. — Rientrano tra i profitti indicati nella Sezione 1 del presente Articolo anche quelli derivanti da requisizioni o da qualsiasi prestazione obbligatoria. ARTICOLO 6 Sezione 1. — Sono avocati al Tesori, quali profitti di regime, gli incrementi patrimoniali conseguiti, successivamente al 3 gennaio 1925, da chi sia stato, dopo tale data : a) membro del Gran Consiglio de! Fascimo ; b) membro del Governo Fascista (Ministro, Sottosegretario di Stato, Alto Commissario) ; c) Segretario, Vice-Segretario o membro del Direttorio Nazionale del Partito Fascista ; d) Presidente, Pubblico accusatore o membro del Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato ; e) Ufficiala Generale o Console della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, salvo che avesse funzioni assistenziali o appartenesse a Milizie speciali ; f) Funzionario 0 confidente dell’ O.V.R.A. ; g) Prefetto o Questore nominato per titoli fascisti ; h) capo di missione diplomatica o governatore di colonia nominato per titoli fascisti ; i) Segretario federale ; l) Deputato Fascista che, dopo il 3 gennaio 1925, abbia mantenuto la iscrizione al Partito Fascista o a questo si sia iscritto durante Pesercizio del sue mandato, o abbia comunque votato dopo tale data, leggi fasciste ; m ) Consigliere Nazionale; n) Senatore nominato dopo il 3 gennaio 1925 e dichiarato decaduto ai sensi del D.L.L. 159 del 27 luglio 1944 ; o) Presidente di Confederazione Fascista. Sezione 2. — Se una delle persene specificate nel comma precedente, o uno dei suoi eredi : a) si oppose al fascismo prima dell’inizio della guerra 1940-1945, b) prese parte attiva o si distinse particolarmente con atti di valore, nella guerra contro i tedeschi. Tali persone c i loro eredi, entro i limiti dei loro rispettivi diritti, avranno facoltà di produrre le prove di cui all’Art. 10 di quest’ Ordine. Le persone indicate nel comma precedente o i loro eredi hanno il diritto di provare che gli incrementi patrimoniali acquisiti dopo il 3 gennaio 1925 o dopo la data più recente dell’assunzione della carica, provengono dai fatti economici previsti nella Sezione 2 dell’Art. 17 del presente Ordine. Sezione 3. — I provvedimenti di cui all’Art. 10 di quest’ Ordine possono essere anche applicati alle persone nominate alle lettere da jJ ad oj della Sezione 1 del presente Articolo quando, per lo scarso rilievo della loro azione politica o essere state assolte dalle Commissioni di Epurazione o da altri Organi per le Sanzioni contro il Fascismo, ne siano ritenute meritevoli. ARTICOLO 7 Si presumono profitti del regime, salva la prova di cui al successivo Articolo 10. gli incrementi patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 da : a) gli Accademici d’ Italia ; b) chi abbia rivestito una delle seguent i cariche : I) Membro del Consiglio Nazionale del Partite Fascista ; II) Ispettore del Partito Fascista ; III) Vice Segretario Federale ; IV) Ispettore Federale ; V) Segretario politico di Comune avente una popolazione non inferiore a 20.000 abitanti ; VI) Ufficiale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale in servizio permanente effettivo, di grado superiore a Centurione. c) chi abbia gestito, senza obbligo di rendiconto, fondi segreti dello Stato ; d) chi abbia, dopo il 3 gennaio 1925, diretto o sostenuto mediante notevoli contributi finanziari, propri o altrui, la propaganda e l’azione politica del Regime Fascista ; e) pedestà della città eapoluogo di provincia o i presidi di provincia. ARTICOLO 8 Si presumono profitti di regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10 gli incrementi patrimoniali conseguiti, dopo il 3 gennaio 1925 da chi, rivestendo cariche politiche, o mediante l’opera di professionisti, consulenti o intermediari aventi posizioni influenti nel campo politico, o valendosi di aderenze e rapporti con personalità fasciste, abbia ottenuto a condizioni di particolare favore, per sé, parenti o società da lui rappresentate o controllate, appalti, forniture e concessioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni o da Enti sottoposti alla vigilanza o al controllo dello Stato, nonché gli incrementi patrimoniali conseguiti dai procacciatori di affari o dagli agenti intervenuti nella crnclusione dei negozi anzidetto, ed i compensi da chiunque ottenuti per la conclusione dei negozi stessi. Si presumono profitti del regime, salva la prova di cui al successivo Art. 10. gli incre menti patrimoniali conseguiti dopo il 3 gennaio 1925 : a) dagli ascendenti, dai discendenti, dal coniuge di taluna delle persene indicate negli articoli precedenti, nonché da chi abbia avuto con le stesse relazioni di concubinato : b) dalle persone fisiche e giuridiche private e dagli enti non riconosciuti., che abbiano avuto rapporti di associazione o cointeressenza con taluna delle perse no indicate alla lettera a) del presente articolo e negli articoli precedenti. La presunzione ha luogo limitatamente agli incrementi conseguiti per effetto di detta associazione o cointeressenza ; c) dalle persone giuriche private e dagli enti non riconosciuti, le cui partecipazioni azionarie o quote appartennero, alla data del 31 dicembre 1942, per nove decimi, a talune delle persone indicate alle lettere a) e b) del presente articolo e negli articoli precedenti. ARTICOLO 10 Sezione I. — L’avocazione degli incrementi patrimoniali di cui agli Art. 7, 8 e- 9 non ha luogo o ha luogo solo parzialmente, se sia data la prova che a determinare tali incrementi non abbiano influito o abbiano influito solo in parte : a) la carica esercitata o le attività svolte nell’ ipotesi di cui all’Art. 7 ; b) le condizioni di favore ottenute, nei casi di cui all’Art. 8 ; c) la sussistenza dei rapporti o partecipazioni, nei casi di cui all’Art. 9. Sezione 2. — Qualora persone non comprese tra quelle indicate negli Art. 6, 7, 8 e 9 abbiano conseguito, successivamente al 3 gennaio 1925, incrementi patrimoniali eccedenti in misura così ingente il normale da far presumere la partecipacione al malcostume invalso nel periodo fascista, la parte eccedente il normale si intende soggetta ad avocazione come profitti di regime, salva la prova della sua diversa-provenienza. Ai fini della determinazione della normalità degli incrementi patrimoniali devesi tener conto dell’entità dell’attività svolta, della natura e dimensioni dell’ impresa, del lavoro e del capitale impiegati. ARTICOLO 11 Sono avocati al Tesoro i profitti che risultino derivati dalla attività politica fascista, da ogni attività a sostegno del fascismo o del tedesco invasore, dalla posizione avuta nel regime fascista, nonché i profitti conseguiti per il favore del partito, dei gerarchi fascisti o del tedesco invasore, da persone diverse da quelle comprese nelle categorie contemplate nei precedenti articoli. ARTICOLO .12 Nel caso di morte della persona soggetta al procedimento di avocazione, questo è promosso o proseguito nei confronti dell’erede, nelle stesse forme in cui sarebbe stato iniziato o proseguito nei confronti del dante causa e con le stesse garanzie e gli stessi obblighi al medesimo spettanti. Bei profitti del suo dante causa, dichiarati avocati, l’erede risponde nei limiti dei beni pervenutigli con la successione. ARTICOLO 13 Nel disporre la confisca totale ovvero il sequestro, la competente autorità giudiziaria può, su richiesta degli interessati ed in contradditorio con 1’ Intendenza di Finanza, assegnare una somma mensile a titolo di alimenti a favore del soggette o delle persone verso le quali egli sia o fosse tenuto agli alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del Codice Civile, tenendo conto delle particolari condizioni di famiglia e dell’entità della rendita dei beni confiscati o sequestrati. DICHIARAZIONE DEI BENI AGLI EFFETTI DELL’ ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME ARTICOLO 14 Sezione i. — Al fine dell’accertamento dei profitti di regime, tutte le persone comprese in una delle categorie previste dagli Art. 6 e 7, sono tenute a dichiarare al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, entro 30 giorni dall’entrata in vigore di quest’ Ordine : .4 a) i beni posseduti alla data del 3 gennaio 1925 o a quella dell’assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste nel presente Ordine ; b) i beni posseduti, anche per interposta persona, alla data del 31 dicembre 1942, nonché alla data dell’entrata in vigore del presente Ordine f c) i beni che, durante il periodo avente inizio alla data indicata nella lettera a) e termine alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sono Aati acquistati o sono usciti dal patrimonio proprie o delle persone interposte, con la specificazione, per ciascuno di detti beni .della rispettiva provenienza o destinazione e con la indicazione del valore, riferito, rispettivamente, alla data in cui il bene entrò a far parte del patrimonio e a quella in cui ne uscì. Sezione 2. — Su richiesta dell’ Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, I Intendente di Finanza può ingiungere a chiunque sia indiziato di trovarsi nelle condizioni previste dagli Art. 5, 8, 9 e 11, o ai suoi eredi, di presentare all’ Ufficio stesso, nel termine di 30 giorni dalla notifica della ingiunzione, la dichiarazion - .prevista alla Sezione 1 del presente articolo. ARTICOLO 15 Sezione i. — Chiunque, al fine di sottrarre all'azione del Tesoro beni appartenenti alle persone ritenute profittàtori del regime, aliena o comunque trasferisce presso terzi od occulta tali beni e chiunque li acquista, 'li riceve od occulta, ovvero si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a 10 anni e/o con la multa fino a Lire 100.000.—. Sezione 2. — Senza pregiudizio dall’azione penale di cui alla precedente Sezione 1, chi omette di presentare, ovvero presenta tardivamente ,la dichiarazione indicata nell’articclo precedente, ovvero omette di indicare nella stessa uno o più dei beni posseduti, ovvero indica falsamente la provenienza o la destinazione di tali beni, incorre in una penalità pari a un decimo del valore definitivamente accertato agli effetti del presente Ordine. Tale penalità è condonata quando la proposta di accertamento dell’ Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette venga accertata senza impugnativa. Indipendentemente dal disposto dei commi precedenti, nel caso di omessa dichiarazione di singoli beni posseduti nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, è dovuta una penalità pari all’ammontare del loro valore. 4RTICOLO 16 Sezione I. — Chiunque detiene beni delle persone indicate negli Art. 6 e 7 è tenuto a farne dichiarazione nel termine di 30 giorni dalla entrata in vigore di quest’ordine Generale. Sezione 2. —■ Senza pregiudizio dell’azione penale di cui all’Art. 15, Sezione 1, del presente Ordine Generale, chi omette- di presentare la dichiarazione prevista nel comma precedente, incorre in una penalità pari al valore dei beni non dichiarati, salvo che non dimostri di aver ignorato, per colpa non sua, le qualifiche rivestite dal possessore ; o di essere stato impossibilitato a presentare la dichiarazione per ragioni di forza maggiore. Sezione 3. —• La disposizione della Sez. 1 del presente Articolo non si applica alle Banche ed agli Istituti di Credito se non per le persone loro indicate dall’ Intendenza di Finanza. ACCERTAMENTI DEGLI INCREMENTI PATRIMONIALI ARTICOLO 17 Sezione i. — Gli incrementi patrimoniali sono costituiti da tutti i beni entrati, anche per interposte persone, nel patrimonio del soggetto posteriormente alla data del 3 gennaio 1925 o a quella più recente dell’assunzione delle cariche o del verificarsi delle condizioni previste negli Art. 5, 6, 7, 8, 9 e 11. Sezione 2. — Sono esclusi : a) i beni preesistenti nel patrimonio del soggetto ; b) i relativi frutti ; c) i beni derivanti da trasformazione o vendita di altri beni preesistenti nel patrimonio stesso. Sono esclusi, altresì, i beni pervenuti per successione ereditaria o per atto di donazione avuta nell’ambito di nucleo familiare, i relativi frutti, nonché i beni risultanti da trasformazione o vendita di tali cespiti, sempre che non si tratti di beni derivanti da profitti avoòabili nei confronti del dante causa. II nucleo familiare, ai fini della disposizione contenuta nel presente comma, si intende costituito dalle persone considerate dal Codice Civile agli effetti del diritto agli alimenti. Sezione 3. — L’incremento determinato ai sensi del presente articolo è aumentato del 15% a titolo di possesso presunto di gioielli, denaro e mobili di valore. ARTICOLO 18 A richiesta dell’ Intendente di Finanza, la Sezione Speciale della Commissione di Zona delle imposte può ordinare, che i beni determinati, quando siano dovuti particolarmente apro-fitti di regime, vengano avocati al Tesoro a saldo del debito che sarà definitivamente accertato, od a parziale pagamento del medesimo. Il valore di tali beni viene determinato dalla predetta Commissione e dedotto dall’ intero profitto avocabile accertato. ARTICOLO 19 Sezione 1. — L’accertamento dei profitti di regime è demandato all’ Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto ha il suo domicilio e. per quanto non siano incompatibili col presente Ordine-Generale, si applicano le norme valevoli per l’accertamento dell’ imposta straordinaria sui profitti di guerra, Sezione 2. — Nel caso di domicilio sconosciuto o di morte del soggetto, l’accertamento spetta all’ Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella cui circoscrizione il soggetto medesimo risulta aver avuto il suo ultimo domicilio. La stessa norma si applica anche per la presentazione delle dichiarazioni da parte di quanti vi sono tenuti a mente del presente Ordine Generale. ARTICOLO 20 La facoltà della Commissione di Zona delle Imposte di aumentare i profitti accertati dall’ Ufficio Imposte Dirette e di accertare 1 profitti omessi nei casi di cui all’Art. 43 del testo unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877, No. 4021 e all’Art. 98 del regolamento approvato con R. Decreto 11 luglio 1907, No. 560, cessa col 31 dicembre del terzo anno successivo a quello jn cui l’accertamento si è reso definitivo. CONTROVERSIE E RICORSI RELATIVI ALL’ACCERTAMENTO DEI PROFITTI DI REGIME, ARTICOLO 21 Sezione I. — Le norme vigenti in materia di imposta straordinaria sui profitti di guerra escluse quelle concernenti il ricorso all’Autorità Giudiziaria, si applicano anche per la risoluzione delle vertenze relative all’accertamento dei profitti di regime. Sezione 2. — La competenza a risolvere tali vertenze spetta, in primo grado, ad una Sezione speciale della Commissione di Zona delle imposte, formata da un presidente nominato dal Governo Militare Alleato, su designazione del presidente del Tribunale della città capoluogo della Zona e dopo sentito T Intendente di Finanza, e da 4 membri effettivi e 4 supplenti scelti dal Presidente di Zona tra i membri della Commissione di Zona e pure nominati dal Governo Militare Alleato. Tali designazioni non hanno valore vincolativo. Contro le decisioni della Sezione speciale della Commissione di Zona è ammesso appello ala Commissione Territoriale con sede a Trieste ; tale Commissione è costituita da un presidente (un giudice della Corte d’Appello di Trieste) e da 4 membri nominati, sia quello Che questi, dal Governo Militare Alleate. ARTICOLO 22 Sezione 1. — Spetta alla competenza della Sezione speciale della Commissione di Zona la decisione di tutte le questioni relative all’accertamento e alla liquidazione dei profitti di regime, salvo quanto disposto appresso. La decisione di tali questioni non ha efficacia rispetto ai terzi. Sezione 2. —■ Sono, in ogni caso, escluse dalla competenza della Sezione speciale le questioni di falso, di stato e di capacità che non sia quella di stare in giudizio. Sorgendo una di tali questioni, la Sezione speciale, se la ritenga influente ai fini della decisione della controversia, può ordinare la sospensione del procedimento fino a quando non sia intervenuta la decisione del giudice competente, salva la facoltà dell’ Intendente di Finanza di promuovere o di proseguire il relativo giudizio. ARTICOLO 23 Sezione 1. — La Sezione speciale della Commissione di Zona ha tutti i poteri di indagini, ispezioni, controllo e richiesta di dati, conferiti ai funzionari delle imposte dirette ed alle commissioni amministrative per l’accertamento dell’ imposta straordinaria sui profitti di guerra. Sezione 2. — La stessa Sezione speciale ha il potere di procedere, direttamente 0 a mezzo della polizia giudiziaria, a perquisizione domiciliare, anche presso terzi, nelle forme prescritte dal codice di procedura penale. Nei procedimenti in corso presso la Sezione speciale della Commissione di Zona non è ammesso il diritto di astenersi dal testimoniare nei casi previsti dall’Art. 352 del codice di procedura penale. Sezione 3. — Chi, .chiamato . come testimonio o perito, non ottempera agli obblighi o commette falsità è punito a termini degli Art. 366, 372 e 373 del codice penale. Chi non adempie alle richieste della Sezione speciale della Commissione di Zona è punito con la. reclusione fino a 6 mesi e/o con la multa da 1000 a 10.000 Lire. Sezione 4. — Le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, ove abbiano conoscenza che sono stati realizzati profitti di regime, debbono immediatamente comunicarlo all’ Ufficio delle Imposte Dirette, Chi, appartenendo alle dette Amministrazioni ed Enti Pubblici, è tenuto a fare tali comunicazioni e non vi adempie, è punito come alla Sezione precedente. Sezione 5. — I poteri indicati nella Sezione 1 del presente articolo competono, ai fini dello accertamento dei profitti di regime, del reperimento dei beni e del sequestro, pure all’ Intendenza di Finanza, la quale può esercitarli anche presso terzi. L’Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha funzioni di vigilanza e controllo su tutti i servizi e le operazioni per l’avocazione dei profitti di regime. Esso, unitamente alla Intendenza di Finanza, ha facoltà di promuovere l’esercizio, da parte dei funzionari delle imposte dirette e delle Sezioni speciali delle Commissioni di Zona, dei poteri indicati nel presente Ordine e di richiedere che i risultati delle indagini, accessi, ispezioni, controlli e richieste di dati gli siano comunicati. lie sedute della Sezione speciale della Commissione di Zona per l’avocazione dei profitti di regime sono pubbliche e si svolgono in contradditorio tra 1’ Ufficio e il contribuente, il quale può essere assistito da una delle persone autorizzate a mente degli Art. 33 e 34 del R.D.L. 7 agosto 1936 No. 1639. L’ Ufficio distrettuale delle tasse dirette può essere assistito dall’Avocatura dello Stato. L’Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette ha facoltà d’intervenire alle udienze per sostenere il contradditorio in una con 1’ Ufficio delle Imposte, senza partecipare alla deliberazione, che ha luogo in segreto ed a maggioranza di voti, subito dopo la discussione e dopo che si sono ritirati e il soggetto sottoposto al procedimento di avocazione e l’Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette. ARTICOLO 25 Sezione 1. — Può essere presentato ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale solamente per assoluto difetto di giurisdizione. Il ricorso va presentato alla Corte di Appello, funzionante quale Corte di Cassazione, dal debitore o dall’Amministrazione Finanziaria entro 45 giorni dalla data della decisione. Sezione 2. — L’ Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette può tuttavia, dopo scaduto il termine di cui alla precedente Sezione, ma comunque entro due anni, disporre affinchè la Commissione Territoriale proceda alla rettifica dell’accertamento — anche quando lo stesso è divenuto definitivo — per fatti importanti che, in base al giudizio pronunciato, non risultino presi in considerazione nel precedente procedimento. ARTICOLO 26 Alla Commissione Territoriale si applicano le norme dell’Art. 22, dell’Art. 23, vSezioni 1, 2, 3 e 4 e dell’Art. 24 del presente Ordine. PARTE VI STIPULAZIONE DEL CONCORDATO ARTICOLO 27 Sezione 1. — Il concordato è stipulato tra 1’ Ufficio distrettuale ed il contribuente, previa approvazione dell’ Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette. Le trattative per la stipulazione del concordato sono subordinate alla condizione che sia stato notificato l’avviso di accertamento. Séziqne 2. — Il concordato deve risultare da verbale firmato dal Rappresentante del-1’ Ufficio distrettuale e dal contribuente. PARTE VII PRIVILEGI ED ALTRI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA TESORERIA ARTICOLO 28 Sezione 1. — Il credito del Tesoro per i profitti di regime ha privilegio generale su tutti i beni mobili ed immobili del debitore, con collocazione, quanto ai mobili, prima dei crediti indicati al numero 15 dell’Art. 2778 del codice civile e, quanto agli immobili, prima dei crediti iindicati al numero 5 dell’Art. 2780 del codice stesso. L’amministrazione finanziaria ha facoltà di rinunciare -al privilegio previsto nel comma precedente, rispetto a determinati beni, quando constati che gli altri beni rappresentano sufficiente garanzia per il suo credito. Sezione 2. — Il privilegio del Tesoro è posposto ai crediti garantiti da ipoteca anteriore al 25 luglio 1943, quando questa non debba ritenersi priva di effetti ai sensi del successivo Art. 43 di quest’ Ordine, nonché ai crediti chirografari risultanti da scritture di data certa anteriore al 25 luglio 1943. Sezione 3. -- T crediti concessi ai sequestratari di aziende soggette a sequestro ai termin del presente Ordine nonché quelli per i finanziamenti previsti nella Sezione 2 (b) dell’Art. 31 di questo Ordine sono soddisfatti con precedenza rispetto al credito del Tesoro per i profitt di regime. ARTICOLO 29 Sezione 1. — Salva la facoltà dell’ Ufficio distrettuale, di iscrivere provvisoriamente a ruolo ai sensi dell’Art. 109 del regolamento approvato col R.D.L. 11 luglio 1907, iSTo. 560, l’intero ammontare dei profitti non ancora definitivamente accertati, tale iscrizione provvisoria è limitata al massimo del 25 per cento dell’ammontare suddetto, nei casi in cui il contribuente abbia presentato domanda di addivenire a concordato ; questa limitazione perde efficacia quando la stipulazione del concordato non abbia avuto luogo entro il termine'di 60 giorni da quello in cui si sono verificato le condizioni per l’iscrizione dell’ intero ammontare del credito, a mente dell’Art. 109 sopracitato. Sezione 2. -— Quando il concordato viene stipulato prima che sia intervenuta la de_ cisione della Commissione di Zona, il contribuente ha il diritto di ottenere che il carico risultante dal concordato stesso venga ripartito in due annualità : con la facoltà di effettuare il riscatto mediante l’abbuono dell’ interesse semplice del 6 per cento, in ragione di anno, sulle annualità di cui venga anticipato il pagamento. TI contribuente con patrimonio costituito, per almeno tre quinti del suo ammontare netto, da beni immobili, che abbia stipulato il concordato ai sensi del comma precedente può, in qualsiasi momento, ottenere dall’Amministrazione finanziaria che la rateazione del carico ancora da soddisfare per profitti di regime sia prorogata per altri due anni, con l’obbligo di corrispondere all’Erario l’interesse del 6% annuo, sull’ammontare del debito rimanente. Sezione 3. — Salvo quanto disposto negli Art. 41 e 42, per la riscossione dei crediti di avocazione dei profitti di regime si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei profitti di guerra, escluso l’obbligo del non riscosso per riscosso. ARTICOLO 30 Quando l’accertamento del debito per l’avocazione è divenuto definitive, la morosità nel pagamento di due rate successive del debito stesso importa la dichiarazione di fallimento del soggetto, indipendentemente dalla qualità di commerciante, da pronunciarsi ad istanza dell’ Intendente di Finanza. ARTICOLO 31 Sezione j. — L’ Intendente di Finanza, qualora abbia motivo di ritenere che il contribuente possa sottrarsi al pagamento dei profitti di regime, può, anche prima della notificazione dell’avviso di accertamento, invitarlo a prestare idonea garanzia. Quando la garanzia è data sotto forma di ipoteca, la relativa isciizione è eseguita con la formula „per l’intéro valore del cespite" ed ha effetto, fino a concorrènza del credito erariale, per l’intera somma ricavabile all’atto dell’esecuzione, salvo il disposto dell’Art. 28. Sezione 2. / a) Ove la garanzia prevista nella Sezione I non venga prestata, 1’ Intendente di Finanza può domandare il sequestro conservativo di tutte le somme e dei beni, mobili ed immobili, di pertinenza del contribuente. Il sequestro può essere domandato anche per le cauzioni prestato da terzi, ma, in questo caso soltanto per garantire la riscossione dei profitti di regime, con relative penalità previste dal presente Ordine, derivanti da appalti, forniture ed altri negozi col tedesco invasore, per la cui conclusione la cauzione fu prestata. b) Quando il sequestro cada su aziende, spettano al sequestratalo, indipendentemente dall’espletamento delle operazioni di inventario, i poteri di gestione entro i limiti di ordinaria amministra, ione, con la facoltà di assumere, previa autorizzazione del-l’Amministrazione finanziaria, i finanziamenti necessari j>er la ripresa e per l’esercizio dell’attività dell’azienda. c) Il sequestro è richiesto dall’ Intendente di Finanza della Zona nella cui circoscrizione trovasi l’Ufficio distrettuale competente ad eseguire l’accertamento dei profitti avocabili, dovunque i beni siano situati, ed è disposto dal presidente del tribunale del Capoluogo della Zona stessa. In caso di urgenza, il sequestro può essere disposto dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione esso deve essere eseguito. H sequestro non richiede seguito di convalida ed è efficace fino a quando non sia dichiarato nullo l’accertamento o siano stati esperiti gli atti di escussione fiscale. Sezione 3. — L’atto di garanzia ipotecaria, di cauzione o di fideiussione, nonché gli atti relativi al procedimento per il sequestro conservativo sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie, nonché dagli emolumenti e diritti a favore del Conservatore dei registri immobiliari e dell’ Ufficio del registro. ARTICOLO 32 Sezione 1. — Il sequestro si esegue a norma degli Art. 678 e 679 del codice di procedura civile, restando esclusa, in ogni caso, l’applicazione degli articoli 674, 675 e 680 dello stesso codice. I beni indicati nelTArt. 520 del codice suddetto sono custoditi secondo le determinazioni dell’ Intendente di Finanza. Il sequestro può, eseguirsi anche sui libri, registri, modelli, campioni e su ogni altra cosa da cui possono desumersi elementi di prova circa la provenienza dei profitti. Sezione 2. — Jlel disporre il sequestro, l’autorità giudiziaria dichiara decaduti i commissari, ai quali fosse stata, in precedenza, affidata la gestione di determinati beni e grappi di beni. ARTICOLO 33 Sezione 1. — Il sequestro dei titoli azionari è eseguito sul titolo ed è notificato alla società emittente per Tannotazione sul libro dei soci. Ove il sequestro di detti titoli sia eseguito mediante atto notificato presso la società emittente, questa, se non detiene i titoli, prende nota del vincolo, il quale produce effetto su tutte le azioni intestate alla persona contro cui il sequestro è stato ottenuto e sui certificati azionari che pervengono successivamente alla società emittente. Sezione 2. — L’Intendente di Finanza che ha domandato il sequestro ha facoltà di richiedere alla società emittente di annotare sul titolo e sul libro dei soci le generalità del se-questratario, il quale è così legittimato ad esercitare i diritti indicati nel successivo Art. 35 di questo Ordine Generale. ARTICOLO 34 Le misure cautelari previste nell’Art. 31 possono essere richieste, oltre che in confronto delle persone indicate negli Art. 5, 6, 7, 8, 9 e 11 o dei loro eredi, anche in confronto : a) delle persone fisiche interposte ; b) dei legatari, donatari ed altre persone a favore delle quali il soggetto ha effettuato atti di disposizione dopo il 25 luglio 1943, od atti di trasferimento a titolo gratuito durante il quinquennio precedente il 25 luglio 1943, quando risultino insufficienti le garanzie assunte noi confronti del contribuente e dei suoi eredi. Il diritto di voto derivante dal possesso dei titoli, spetta al sequestrato. Quando il voto del sequestrato determina la maggioranza prescritta, il sequestratane può, nei termini di cui .all*Art. 2377 del Codice Civile, esercitare il diritto di voto, e 1* incidente sul disaccordo è risolto a termini dell’Art. 38. Spetta al sequestratario di esercitare, in via surrogatoria, tutte le azioni spettanti ai sequestrato in qualità di socio. Il sequestratario ha diritto di intervenire a tutte le assemblee, sociali. * ARTICOLO 36 Sulla istanza deh sequestrato, 1 ’Amrqinistrazione Finanziaria può autorizzare il sequestratalo ad esercitare il diritto di recesso, il diritto di opzione, nonché ad eseguire i versamenti richiesti sulle azioni, utilizzando a tali fini i fondi disponibili della gestione sequestrataria. ARTICOLO 37 Il sequestro presso terzi si esegue con le norme del sequestro diretto presso il debitore, previa semplice intimazione al terzo del precetto di rilascio e senza la osservanza delle altre norme prescritte dagli Art. 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile. ARTICOLO 38 La competenza a risolvere gli incidenti che sorgano durante l’esecuzione dei sequestri spetta all’Autorità giudiziaria che ha' ordinato i sequestri stessi. La proposizione dell’ incidente non sospende l’esecuzione del sequestro. ARTICOLO 39 Sezione i. — Le spese, i diritti e le indennità relative agli atti necessari per porre in essere il sequestro sono anticipati dall’Amministrazione Finanziaria e sono ripetibili nei confronti del debitore. Tutte le spese di amministrazione sono prelevate dalle attività del sequestrato. Sezione 2. — Le parti private, quando, su loro richiesta siano disposte (a loro spese) indagini, perizie ed altri mezzi di prova, devono, qualora la Sezione speciale della Commissione di Zona lo prescriva, anticipare l’ammontare, da determinarsi in via presuntiva, salvo conguaglio. Sezione j. — Qualora l’accertamento dei profitti di regime sia riconosciuto insussistente con provvedimento definitivo, o il contribuente abbia soddisfatto totalmente il debito accertato a di lui carico, 1’ Intendente di Finanza, a richiesta dell’ interessato consente, con regolare decreto, la cancellazione della ipoteca, la quale sarà effettuata col pagamento dell’ imposta di cui all’Art. 14 della tariffa allegato A alla legge 25 giugno 1943. No. 540, commisurate sul solo importo del debito per profitto di regime definitivamente liquidato e pagato. ARTICOLO 40 Su istanza del sequestrato ed in contradditorio con 1’ Intendente di Finanza e con 1’ Ispettorato Compartimentale delle Imposte Dirette il Presidente del Tribunale può disporre, per fatti sopravvenuti, la revoca, la riduzione o la commutazione del sequestro in iscrizione di ipoteca legale, in fideiussione bancaria, in cauzione, determinando i beni da assogettare alla ipoteca, l’importo della fideiussione, l’importò e la natura della cauzione ed il termine perentorio entro il quale l’ipoteca deve essere iscritta e la fideiussione o la cauzione essere prestata. La iscrizione dell’ ipoteca legale, di cui al comma precedente si opera con le stesse modalità previste dall’Art. 31. Nei casi in cui 1’ Intendente di Finanza richieda altra garanzia reale o personale, la revoca del sequestro è subordinata alla prestazione della garanzia stessa. Nel decreto che ordina la revoca del sequestro sarà assegnato un termine per la riconsegna dei beni, alla quale può intervenire un funionario dell’Amministrazione Finanziaria. Il sequestra tar i o cessante deve presentare all’Intendenza di Finanza, entro il termine di un mese, dalla data della riconsegna, il rendiconto finale della gestione che, -a cura dell’ Intendente di Finanza, è sottoposto al benestare del proprietario. Nel caso in cui il proprietario o 1’ Intendente di Finanza non approvino il rendiconto, questo, a cura dell’ Intendente di Finanza, è rimesso al Presidente del Tribunale, il quale, sentiti il proprietario, il sequestratario e 1’ Intendente, decide con ordinanza non impugnabile. Il Presidente del Tribunale liquida, in contradditorio delle parti suddette, i compensi dovuti al sequestratario. Se questi non presenta il rendiconto nel termine sopra indicato, incorre nella perdita del compenso a’lui dovuto, salve le altre sanzioni legali. ARTICOLO 41 L’ Intendente di Finanza, sia di ufficio che su domanda del debitore, può disporre che il pagamento dei profitti di regime venga eseguito mediante versamento diretto alla Tesoreria provinciale. Qualora il debitore non versi alle scadenze fissate la somma dovuta, Ì’ Intendente di Finanza ne affida la riscossione al competente esattore delle impòste con l’aggiunta della indennità di mora e degli aggi di esazione. L’indennità di mora va versata in Tesoreria. La misura dell’aggio da attribuire agli agenti della riscossione è stabilita dall’ Ispettore Compartimentale delle Imposte Dirette. ARTICOLO 42 Sezione i. — Per l’esecuzione sui beni immobili del debitore l’esperimento d’asta è unico ed il prezzo minimo relativo è fissato nella somma pari al valore attribuito ai singoli cespiti nella decisione definitiva della Commissione. Qualora tale determinazione non risulti dalla decisione predetta, il valore dei singoli cespiti è fissato dall’ Ufficio Tecnico Erariale. Riuscito infruttuoso l’unico esperimento d’asta, i beni sono di diritto devoluti al Tesoro. Sezione 2. — Per l’esecuzione sui beni mobili, ferma la norma della prima sezione relativa al prezzo minimo, un nuovo incanto, se il pripao è riuscito infruttuoso ai sensi dell’Art. 39 del Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette e successive modificazioni, deve essere autorizzato dall’ Intendente di Finanza, il quale ha facoltà di disporre la devoluzione al Tesoro dei beni invenduti. Sezione j. — In ogni caso il Tesoro ha diritto di prelazione sui beni subastati, per il prezzo raggiunto nell’esperimento definitivo. Tale diritto deve esercitarsi nel termine perentorio di giorni 20 dall’aggiudicazione, mediante dichiarazione da depositarsi presso la competente cancelleria giudiziaria a cura del-1’ Intendente di Finanza e da trascriversi a cura dell’ Intendente medesimo all’ufficio dei registri immobiliari. Per i titoli azionari ed obbligazionari e per le quote sociali, il diritto di prelazione può essere esercitato anche prima della procedura esecutiva ; quanto ai titoli, in base al valore di borsa, o in mancanza, in base a quello da determinarsi dal Comitato degli agenti di cambio ; quanto alle quote sociali, in base al valore da determinarsi dalla Camera di Commercio. Sezione 4. — Per l’esercizio del diritto di prelazione, 1’ Intendente di Finanza notifica all’ interessato l’ordine di consegna delle azioni, le quali, a cura dell’ Intendente stesso saranno intestate alla Direzione Generale del Demanio con la formula : per prelazione ai sensi dell’Art. 42 del presente Ordine. Per le quote di partecipazione nelle società a responsabilità limitata, il diritto di prelazione è esercitato in base a decreto del Presidente del Tribunale, da emanarsi su richiesta del-, 1’ Intendente di Finanza ed avente efficacia di trasferimento al Tesoro delle quote' suddette^ ARTICOLO 43 Se il patrimonio del debitore risulta insufficiente a pagare le somme dovute al Tesoro sono privi di effetto rispetto a questo : a) Gli atti a titolo gratuito posti in essere dàl debitore nel quinquennio anteriore al 25 luglio 1943, non compresi quelli compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblico vantaggio. s ! b) Qualsiasi atto di disposizione effettuato dopo la data del 25 luglio 1943, eccetto quelli aventi per oggetto il pagamento di un debito certo e liquido, non contratto allo scopo di oberare di passività il patrimonio del soggetto. c) Altri atti di disposizione non a titolo gratuito in quanto sia dimostrato che il proprietarie o il possessore dei beni già posseduti dalla persona debitrice sapeva o poteva sapere, al memento in cui acquistava la proprietà o il possesso di tali beni, cho tra i suoi danti causa esistesse detta persona e che essa avesse realizzato profitti di regime. L’azione per la dichiarazione di inefficacia è proposta dall’ Intendente di Finanza centro il debitore e la persona a favore della quale sia stato dallo stesso compiuto l’atto di disposizione. La domanda giudiziale è soggetta a trascrizione. L’azione si prescrive nel termine di due anni dal giorno in cui la decision' di avocazione è divenuta irrevocabile. ARTICOLO 44 Nei confronti del Tesoro ed agli effe! ti della realizzazione del credito del medesimo derivante dai profitti di regime, i beni acquistati dal coniuge della persona debitrice nel quinquennio precedente al 25 luglio 1943, sono considerati di proprietà di quest’ultima. PARTE Vili PROCEDURA ARTICOLO 45 Sezione I. —• Entro un mese dalla data di pubblicazione del presente Ordine, 1’ Intendente di Finanza deve formare e comunicare al Governo Militare Alleate, l’elenco nominativo delle neroone “ottoooste o da sottoporre al giudizio di avocazione a norma degli Art. 5, C, 7. 8, 9, 11 e 12. Entro un mese dal ricevimento degli elenchi, si provvederà alla loro pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato ed al deposito degli stessi presso gli Uffici Tavolarj, del Pubblico Registro Automobilistico, Pubblico Registro Navak, Pubblico Registro Aereonautico, nonché presso le Borse valori. Avvenuta la pubblicazione ed eseguito il deposito di detti elenchi, l’azione per la dichiarazione di inefficacia prevista nell’Art. 43 non è proponibile per gli atti di disposizione successivamente effettuati o qualora le persone che li hanno compiuti o i loro danti causa non risultino comprese negli elenchi stessi. Sezione 2. —- Decorso il termine di prescrizione stabilito nel successivo Art. 48 è definite il procedimento di avocazione o soddisfatto il credito dell’ Erario. l’Amministrazione Finanziaria con ordine da pubblicarsi e depositato nei modi prescritti dalla Sezione I di questo Articolo, dichiara cessata la ragione della inclusione nell’elenco di determinato parsone. Sezione 3. — L’Amministrazione Finanziaria ha facoltà di autorizzare in ogni momento l’alienazione di determinati beni da parte di persone comprese negli elenchi, imponendo, se del caso, condizioni particolari per la migliore garanzia dell’ Erario. ARTICOLO 4G Su istanza dell’ Intendente di Finanza, il giudice competente dispone la sospensione, sino alla definizione del giudizio di accertamento, delle procedure esecutive o fallimentari in corso o sopravvenute, a carico delle persone sottoposte al giudizio stesso o nei confronti delle quali vengano o siano state adottate misure cautelari. ARTICOLO 47 Su istanza del sequestratalo o di qualunque interessato, può essere consentito, previa autorizzazione del Governo Militare Alleato, il pagamento dei crediti aventi privilegio anteriore al credito del Tesoro a nórma delle Sezioni 2 e 3 dell’Articolo 28, e degli altri crediti il cui pagamento risulti di evidente utilità per l’amministrazione e conservazione dei beni sottoposti a sequestro. TERMINE PER L’ AZIONE E PRESCRIZIONE ARTICOLO 48 L’aziona dell’Amministrazione di Finanza per l’accertamento dei profitti di regime non può iniziarsi oltre il 30 giugno 1948. La notifica della propi sta di accertamento sospende la prescrizione, la quale non corre per tutta la durata del giudizio davanti la Sezione speciale della Commissione di Zona e della. Commissione Territoriale. Il credito dell’ Erario per profitti di regime si prescrive nel termine di 5 anni dalla data in cui l’accertamento, è divenuto irretrat-tabile. La prescrizione è sospesa dalla notifica dell’crdine di versamento in Tesoreria o della cartella esattoriale di pagamente. PARTE X ARTICOLO 49 ABROGAZIONE DELL’ ORDINE GENERALE No. 70 L’ Ordine Generale No. 70 è abrogato, con effetto dalla data di pubblicazione del presente Ordine. PARTE XI ENTRATA IN VIGORE ARTICOLO 50 Il presente Ordine Generale entrerà in vigere alla data della firma da parte mia. TRIESTE, 31 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello. .l.A.G.L. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 93 (54 D) MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI L’AUMENTO ED IL CONTROLLO DEI CANONI LOCATIZI POICHÉ' si ritiene, necessarie di disporre alcune modifiche allo scopo di chiarire le norme contenute nell’Ordine Generale No. 64 (54 C) di data 7 gennaio 1947, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello. J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ORDINO: ARTICOLO I MODIFICHE ALL’ARTICOLO III DELL’ORDINE GENERALE No. 64 (54 C) L’Articolo ITI dell’Ordine Generale No. 64. di data .7 gennaio 1947, è abrogato e sostituito dal seguente : „Sezione i. — 1 limiti dei. canoni locatisi stabiliti nella Sezione 2, paragrafi „a" e ,,b“, e nella Sezione 3, Articolo' I, dell’Ordine Generale No. 54, modificati dall’Articolo I, Sezioni 1, 2, e 3, del presente Ordine, non possono applicarsi a discrezione del proprietario quando, successivamente alla data del 7 maggio 1946, sono state apportate alFimmobile importanti ed improrogabili opere di rparazicne o riattamento necessarie per la conservazione dell’iinmobile stesso, ed anche in caso di immobili danneggiati per fatti di guerra, ricostruiti ai sensi degli Ordini Generali No. 14 e No. 27 dèi Governo Militare Alleato. Seziona 2. — Per tali immobili l’aumento può determinarsi a discrezione del proprietario, senza riguardo alle norme di cui all’Articolo I, in modo da garantire, oltre alle spese, un interesse, da determinarsi dall’Ufficio reclami per gli affitti, non inferiore al 3 per cento e non superiore ai 5 per cento del capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità per risarcimento di danni di guerra e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepiti o che necessariamente venga a percepire per la riparazione dell'immobile. “ ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine Generale avrà effetto nel Territorio a decorrere dal 1 febbraio 1947. Trieste, addì 4 febbraio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colono elio, J. A. G. .D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 94 (41 E) CORTE STRAORDINARIA D ASSISE PREMESSO che la Corte Straordinaria d’Assise venne istituita con il Proclama No. 5 "e con le finalità in esso fissate, per la durata di mesi sei, termine questo scaduto addì 8 febbraio 194G, e PREMESSO che con gli Ordini Generali No. 41, di data 25 gennaio 1946, No. 41B, di data 18 aprile 1946, No. 41 C, di data 2 agosto 1946 e No. 77 (41 D) di data 17 ottobre 1946, detta Corte Straordinaria d’Assise, come istituita dal Proclama No. 5, fu prorogata per ulteriori periodi, l’ultimo dei quali spirato addì 6 febbraio 1947, e PREMESSO che si ritiene necessario prolungare Fattività di detta Corte Straordinaria d’Assise per un nuovo ulteriore periodo, TO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello. J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I La Corte Straordinaria d’Assise, istituita con il Proclama No. 5, rimarrà in attività per un ulteriore periodo di giorni 51. spirante addì 31 marzo 1947. ARTICOLO II La competenza della Corte, tutto le facoltà ed i compiti attribuiti alla stessa dal Proclama No. 5, rimangono inalterati, come se la stessa Corte fosse stata istituita da tale Proclama per il suindicato periodo di giorni 51, spirante addì 31 marzo 1947. ARTICOLO III I! presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data doll’8 febbraio 1947, Trieste, addì 8 febbraio 1947. H.P.P. ROBERTSON. Col. per ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili' LAVORO STRAORDINARIO E FREMI0 DI PRESENZA AGLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI STATALI PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario di estendere entro certi limiti talune' disposizioni dell’Ordine No. 217 che regola, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forzo Alleate (qui di seguito denominata il „Territorio"), il pagamento del compenso per lavoro straordinario e del premio di presenza agli impiegati degli uffici statali ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICHE AGLI ARTICOLI II E III DELL’ORDINE No. 217 Sezione i. — La Sezione 6 dell’Articolo II dell’Ordine No. 217 ò modifica come segue : „L’importo complessivo pagabile in un mese a titolo di lavoro straordinario non potrà eccedere, per ciascun impiegato, la somma cc rrispondente a 60 ore. Per il personale subalterno, tale importo non potrà eccedere la somma corrispondente a 75 ore. Questi massimi saranno da applicarsi anche per il lavoro straordinario prestate da cottimisti. In caso di eccezionali esigenze di servizio, e per brevi periodi, il Governo Militare Alleato, su raccomandazione dell’Intendentente di Finanza, può autorizzare l’effettuazione di lavoro straordinario oltre tali limiti." Sezione 2. — La Sezione 7 dell’Articolo II dell’Ordine Nc. 217 diviene Sezione 8 ed è sostituita dalla seguente Sezione 7 : „In casi eccezionali, su racccmandazione dellTntendente di Finanza, il Governo Militare Alleato può autorizzare, per il personale di grado superiore al 7° che presti servizio nelle condizioni descritte nella Sezione 1 dell’Articolo I. il pagamento di un compenso straordinario in misura forfetaria mensile non eccedente l’importo che sarobbe dovuto per 60 ere*retribuite in conformità alle precedenti Sezioni di questo Articolo". Sezione 3. — Le-Sezioni 8 e 9 delTArticolo II dell’Ordine No. 217 divengono rispettivamente Sezioni f) e 10. Sezione 4. — La Sezione 2 dell’Articolo III dell’Ordine di cui sopra è modificata come segue : „In ogni servizio delle Amministrazioni Governative, il numero delle ore di lavoro straordinario retribuibile che può essere effettuato dagli impiegati di grado inferiore al 6 e dal personale subalterno, non può eccedere nei riguardi degli impiegati e del personale subalterno, per ogni mese o periodo più lungo, la metà del numero complessivo delle ore che si sarebbero raggiunte se essi avessero prestato rispettivamente 60 e 75 ore di lavoro straordinario al mese. Il Governo Militare Alleato può tuttavia, nei casi di accertato eccezionali esigenze di servizio e su raccomandazione dellTntendento di Finanza, autorizzare l’aumento di tale aliquota oltre il limite stabilito nel precedente capo verso." ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE 11 presente Ordine entrerà in vigere nel Territorio dalla data della firma da parte mia od i provvedimenti nel medesimo contenuti avranno effetto con decorrenza dal 1 Giugno 1946. CONCESSIONE DELL’ INDENNITÀ’ DI PRIMA SISTEMAZIONE E DI UNA INDENNITÀ’ GIORNALIERA AL PERSONALE STATALE IN SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI,SEMI-DISTRUTTI 0 DANNEGGIATI E RIFUSIONE DI CERTE SPESE DI VIAGGIO ATTESO che si ritiene opportuno e necessario modificare l'Ordine No. igg in modo da qualificare meglio le categorie delle persone aventi diritto ài benefici dal medésimo concessi e da estendere la durata di alcuni di tali benefici, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominala quale „Territorio^), IO, ALFRED O. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D , Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDIN 0: ARTICOLO I CONCESSIONE DELL’ INDENNITÀ’ DI PRIMA SISTEMAZIONE La Sezione 1 dell’ Articolo' II dell’ Ordine No. 199 è abrogata e costituita dalla seguente. .„Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello State, include quelle con ordinamento autonomo, che ha riassunto servizio o è stato inviato per la prima volta a prendere servizio nei centri distrutti, oemi-distrutti o gravemente danneggiati a causa di operazioni belliche, dopo la data di tali operazioni, è corrisposta una indennità di prima sistema-zione“. ARTICOLO II ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELL INDENNITÀ’ GIORNALIERA A TUTTO IL PERSONALE CHE PRESTA SERVIZIO NEI CENTRI DISTRUTTI, SEMI-DISTRUTTI 0 , DANNEGGIATI La prima parte della Sezione 1 dell’Articolo III dell’ Ordine No. 199, del 10 settembre 1910. che dispone come segue : „Ai dipendenti statali menzionati nell’Articolo II, i quali prestano servizio nei centri su indicati, sarà da, corrispondersi una1 indennità giornaliera nelle misure seguenti“ è modificato per disporre quanto segue : ..Al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che presta servizio nei centri di cui aH’Àrticolc I, è Concessa una indenni tà giornaliera nelle misure seguenti ARTICOLO III ESTENSIONE DELLA DURATA DEL PAGAMENTO DELL’ INDENNITÀ’ GIORNALIERA E DEL RIMBORSO DI SPESE DI VIAGGIO L — La Sezione 4 dell’Articolo III dell’ Ordine'No. 199 è modificata per disporre quanto Segue : .. . p. „L’indennità giornalièra cesserà d’essere corrisposta dopo il 3.1 luglio 1947“. 2. — L’Articolo VII dell’Ordine No. 199 è mellificato per disporre quanto segue : „.CESSAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO COL 31 LUGLIO 1947 I rimborsi previsti nella parte B del presente Ordine cesseranno col 31 luglio 19474'. ENTRATA IN VIGORE Quest' Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato e tutte le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 16 ottobre 1945. TRIESTE, addì 31 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello. J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 307 AVVICENDAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLA MARINA MERCANTILE Ritenuta l’urgenza e la necessità di provvedere alla disciplina delle norme che regolano l’avvicendamento dei marittimi mercantili in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il ,,Territorio”) IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A. G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I AVVICENDAMENTO DEI MARITTIMI MERCANTILI L’imbarco dei marittimi mercantili è regolato secondo norme che disciplinano l’avvicendamento degli equipaggi. ARTICOLO II PROCEDURA DA SEGUIRE I marittimi mercantili che abbiano compiuto il numero di mesi di servizio specificato per ogni singola categoria negli articoli seguenti, saranno sospesi dal servizio sino a quando riacquisteranno il diritto di precedenza per l’imbarco. Il Comandante del Porto terrà in evidenza delle liste speciali da cui risulterà il turno degli equipaggi per il loro reimpiego in conformità alle disposizioni di cui agli articoli seguenti. Egli provvederà al rilascio a ciascuno di loro di un numero di turno. Coloro che saranno chiamati a rimpiazzare il personale sbarcato, saranno selezionati sotto la vigilanza del Comandante del Porto secondo la loro rispettiva precedenza di turno, eccettuati i casi enumerati negli articoli seguenti. ARTICOLO III AVVICENDAMENTO MARITTIMI DI BASSA FORZA Sono soggetti all’avvicendamento i marittimi di bassa forza che abbiano compiuto in modo continuativo nove mesi d’imbarco oppure d’impiego su navi ferme per disarmo. ARTICOLO IV AVVICENDAMENTO SOTTUFFICIALI E PERSONALE DI FIDUCIA Sono soggetti aH’avvieenđamento i marittimi sottufficiali ed il personale di fiducia che abbiano compiuto dieci mesi d’imbarco oppure d’impiego su navi ferme per disarmo. AVVICENDAMENTO STATO MAGGIORE MARINA LIBERA Sono soggetti all’avvicendamento gli ufficiali e gli allievi ufficiali della marina libera che abbiano compiuto dieci me.si d’imbarco oppure d’impiego su navi ferme per disarmo, salvo i casi contemplati all’articolo XI. ARTICOLO VI AVVICENDAMENTO STATO MAGGIORE SOCIETÀ’ PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE Sono soggetti all’avvicendamento gli ufficiali e gli allievi ufficiali delle società di preminente interesse nazionale, che abbiano compiuto, in navigazione oppure su navi ferme per disarmo : a) sei mesi, se ufficiali di ruolo e b) dodici mesi, se ufficiali non di ruolo rispettivamente allievi ufficiali. ARTICOLO VII MARITTIMI NON SOGGETTI ALL’AVVICENDAMENTO Non sono soggetti all’avvicendamento i marittimi imbarcati, con contratto di arruolamento „alla parte", in imprese armatoriali addette a! ricupero delle navi, pesca oceanica, o simili. ARTICOLO VITI NUMERO DEI MARITTIMI DA AVVICENDARE Il numero dei marittimi da avvicendare su ciascuna nave non dovrà essere maggiore di un terzo del numero complessivo del personale avvicendarle, ripartito per categoria. Lo sbarco dovrà essere iniziato con coloro che hanno una maggiore anzianità d’imbarco. ARTICOLO IX SBARCO MARITTIMI PER MALATTIA, INFORTUNIO 0 DISARMO Sezione i. — In caso d’imbarco per malattia o infortunio entro due mesi dall’imbarco, il.marittimo sbarcato, avrà diritto alla precedenza neU’imbarcc per una sola volta, al fine di completare il periodo stabilito per l’avvicendamento. Sezione 2. — Lo stesso diritto (di cui alla precedente sezione) ha il marittimo in caso di sbarco per disarmo della nave entro quattro mesi dall'imbarco. ARTICOLO X SOSTITUZIONE PERSONALE DI STATO MAGGIORE Il personale di stato maggiore, dopo Tavvioendamentc avvenuto, sarà sostituito a libera scelta dell’armatore. ARTICOLO XI NAVI SOGGETTE ALL’AVVICENDAMENTO , L’avvicendamento si applica su tutte le navi di stazza lorda supericro alle 50 tonnellate fatta eccezione per i piccoli piroscafi di uso locale entro il Territorio o per i velieri di stazza lorda inferiore alle 150 tonnellate ; per le navi della stazza lorda da 150 a 300 tonnellate, l’avvicendamento del comandante e del capo macchinista sarà effettuato soltanto dopo sentite le organizzazioni interessate da parte del Comandante del Porto. ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 4 febbraio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello. J.A. G.D. ' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 309 NUOVE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI PER GLI EQUIPAGGI ARRUOLATI ALLA PARTE, AGLI EFFETTI DELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO Ritenuto opportuno e necessario di stabilire nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati alla parte, agli effetti della assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I NUOVA MISURA DELLE TABELLE DI SALARI CONVENZIONALI MENSILI Le tabelle di salari convenzionali mensili per gli equipaggi arruolati alla parte, imbarcati su velieri, velieri con motore ausiliario, motovelieri e su navi da pesca, agli effetti delTassicura-0ione contro gli infortuni sul lavoro, di cui ai decreti Ministeriali 27 Maggio 1940, sono quintuplicate. ARTICOLO II SALARIO MEDIO GIORNALIERO Il salario medio giornaliero si determina dividendo per trenta i salari convenzionali mensili di cui all’art. I del presente Ordine. ARTICOLO III VALORE DELLA PANATICA Ti valore della panatica è determinato quintuplicando i valori determinati per ciascun compartimento dal rispettivo comande, agli effetti dei citati Decreti Ministeriali 27 maggio 1940. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordino ha effetto a decorrere da! 1 gennaio 1947. AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA STABILITA PER VIOLAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI REGISTRI DI POPOLAZIONE Poiché si ritiene necessario di apportare delle modificazioni alle disposizioni di legge relative alla pena pecuniaria stabilita per violazioni al Regolamento concernente la formazione e la tenuta, dei registri di popolazione, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, -J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ABROGAZIONE PARZIALE DELLA SEZIONE 3 DELL’ARTICOLO I DELL’ORDINE GENERALE No. 30 B ED AUMENTO DELLA PENA PECUNIARIA Sezione i. — La Sezione 3 dell’Articolo I dell’Ordine Generale No. 30 B è abrogata per quante si riferisce alla pena pecuniaria stabilita dall’Articolo 45 del Regolamento relativo alla formazione ed alla tenuta dei Registri di Popolazione, pubblicato con R.D. 2 dicembre 1929, No. 2132. Sezione 2. — La pena pecuniaria per violazione del Regolamento concernente la formazione e la tenuta dei Registri di Popolazione pubblicato con R.D. 2 dicèmbre 1929, No. 2132, stabilita dall’Art. 45 del Regolamento stesso, è aumentata, in tutti i Comuni de! Territorio ad un minimo di Lire 150 e ad un massimo di Lire 1500. ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà pubblicato. Trieste, addi 31 gennaio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.0.1). Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 313 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ E URGENTE NECESSITA’ DELLA COSTRUZIONE DI UN RACCORDO STRADALE FRA LA STRADA STATALE No. 14 E LA STRADA STATALE No. 55 — COMUNE DI DUINO-AURISINA CONSIDERATO che si ritiene essere di urgente necessità per la pubblica utilità ed interesse la costruzione di un raccordo stradale fra la strada statale N. 14 e la strada statale N. 55, vicino al punto di congiuntura di S. Giovanni di Duino, e CONSIDERATO che il progetto per la costruzione di detta strada da parte dell’U.S.V.S. (Ufficio Speciale Viabilità Statale) è stato approvato dal Governo Militare Alleato, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità per la pubblica utilità e interesse la costruzione di una strada pubblica come tracciata nella mappa nell’allegato A e precisamente fra la strada statale No. 14 e la strada statale No.. 55 secondo il progetto presentato dal Governo Militare Alleato. m b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gJi effetti ad fessa attribuiti dalle leggi in vigore l’S settembre 1943 ARTICOLO 11 EFFICACIA DELLA MAPPA STESSA E SUO DEPOSITO L’allegato a) della mappa menzionata nel precedente Articolo fa parte integrante del presente Ordine e viene depositato nell’Ufficio dei Lavori Pubblici del Governo Militare Alleato, Trieste e neH’Ufficio dell’ingegnere per le strade statali della Venezia Giulia, Trieste è potrà essere liberamente ispezionato dalle parti interessate. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 31 gennaio 1917. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 314 REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ’ TACITAMENTE PROROGATE CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di emanare disposizioni per la regolarizzazione delle sociotà tacitamente prorogato in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata il „Territorio") ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I REGOLARIZZAZIONE DI SOCIETÀ’ TACITAMENTE PROROGATE Sezione 1. — Qualora le società commerciali nel Territorio già regolarmente costituite, per le quali sia scaduto il termine fissato dall’atto costitutivo o dallo statuto, deliberino entro il 31 marzo 1947, un nuovo termine alla loro durata, è dovuta l’imposta proporzionale di registro di lire una per ogni cento lire di capitale versato o sottoscritto. Sezione 2. — L’aliquota suddetta è ridotta a Liro 0.50 per quello società ohe, alla data di entrata in vigore del prescinte Ordine, continuano a esistere per effetto della tacita proroga prevista nei loro statuti, atti -costitutivi o modificativi. ARTICOLO li ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. TARIFFE DEGLI ARCHIVI DI STATO RITENUTA l’opportunità di modificare le tariffe degli Archivi di Stato in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui di seguito denominate il „Territorio,,) IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I La tabella D dei diritti di archivio, di cui alla legge 22 dicembre 1939, n. 2006, è sostituita dalla tabella annessa al presente Ordine, di cui fa parte integrante, con decorrenza dai 1 febbraio 1947, ARTICOLO II ' v H presente Ordine entrerà in vigore alla data della .sua. pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 4 febbraio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 317 AUTENTICAZIONE DI FIRME DI DOCUMENTI PRIVATI Poiché cittadini degli Stati Uniti e della Gran Bretagna che desiderano fare uso di documenti privati si sono rivolti al Governo Militare Alleato per l’autenticazione o il riconoscimento delle loro firme su documenti da inviarsi negli Stati Uniti, in Gran Bretagna ed in possedimenti degli stessi, e Poiché nella Vonezia Giulia non si trovano consoli degli Stati Uniti o della Gran Bretagna, e Poiché, allo scopo di curare gli interessi di tali persone, si rende necessario designare un ufficiale per l’espletamento delle relative funzioni e di conferirgli poteri adeguati allo scopo, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, I ORDINO: ARTICOLO I FACOLTA’ DI AUTENTICARE FIRME All’Ufficiale Capo della Divisione Legale, da me designato, è delegata e conferita la facoltà di autenticare le firme e accertare con forza di atto notarile l’identità di cittadini degli Stati Uniti, della Gran Bretagna e loro possedimenti rispetto ad atti legali e documenti. Tali *tti hanno la stessa validità come se fossero compiuti da consoli all’estero. ARTICOLO II LIMITI Gli atti compiuti ai sensi dell’Articolo I del presente Ordine sono limitati a domande fatte da cittadini degli Stati Uniti e della Gran Bretagna e ad atti legali relativi a beni immobili e mobili situati fuori dei limiti territoriali della Venezia Giulia, m FORMA DELLA CERTIFICAZIONE L’ufficiale di cui all’Articolo I compie gli atti di cui si tratta nella qualità di Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, apponendo sid documento una certificazione sostanzialmente riproducente quanto segue : „Certifico che non esiste alcun console nella Venezia Giulia e che nella mia qualità di Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, ho autenticato o accertato la firma della suindicata persona, compiendo con ciò imo dei miei doveri ufficiali. Certifico inoltre che non esiste alcun sigillo ufficiale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia. “ ARTICOLO IV DESIGNAZIONE DELL’UFFICIALE L’Ufficiale designato sarà nominato con un Ordine Amministrativo da me emanato. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute avranno effetto con decorrenza dal 1 luglio 1946. Trieste, addì 6 febbraio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superioie pò- gli Affali Civili Ordine N. 823 (72 B) RIFUSIONE DEL COSTO DI PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA - EMENDAMENTO DELL’ORDINE No. 72 RITENUTA la necessità di fare alcune aggiunto e modifiche all’Ordine No. 72, intitolato „Rifusione di spese per la produzione doll’enorgia elettrica “ di data 20 febbraio 1946. IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO : ARTICOLO I DETERMINAZIONE DEL SOPRAPREZZO E’ abrogato l’articolo III, Sezione 2 dell’Ordine No. 72, di data 20 febbraio 1946 e sostituito dal seguente : Il sopraprezzo sarà da calcolarsi nolla maniera seguente : '/.) 65 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo, qualora il consumo complessivo non ecceda 15.000 K.W.H. mensili ; b) 20 centesimi per ogni K.W.H. di effettivo consumo, qualora il consumo complessivo ecceda 15.000 K.W.H. mensili. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordino ontrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato e avrà effetto in base a accertamenti fatti dopo la fiata della firma del presente Ordine. Ordine Amministrativo N. 97 FACOLTA’ CONCESSA A CHARLES M. MUNNECKE DI AUTENTICARE FIRME SU DOCUMENTI PRIVATI Poiché l’Ordine N. 317, di data 6 febbraio 1947, dispone la nomina di un ufficiale del Governo Militare Alleato per l’autenticazione di firme, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superici e per gli Affari Civili, ORDINO: • 1. — A seguito del disposto dell Articolo IV dell’Ordine No. 317, di data 6 febbraio 1947, CHARLES M. MUNNECKE, 0-238696, Tenente Colonnello di Fanteria, Ufficiale Capo della Divisione Legale del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, è col presente Ordine designato ed autorizzato ad autenticare firme ed a compiere accertamenti con forza di atto notarile in conformità al suddetto Ordine. 2. —- La designazione di cui al presente Ordine ha effetto con decorrenza dal 1 luglio 1946. Trieste, addì 6 febbraio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G. D. Ufficiale Superiore per gli Affali Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 50 E RESTRIZIONI SULL’USO DELLA CORRENTE ELETTRICA POICHÉ’ l’Ordine di Zona N. 50 del 5 novembre 1946, modificato dagii Ordini di Zona N. 50 B, N. 50 C e N. 50 D del 16 e del 27 novembre e del 19 dicembre 1946 rispettivamente, introduceva certe restrizioni sull’energia elettrica e POICHÉ’ la situazione della fornitura di energia elettrica è seriamente peggiorata, sì da rendere necessaria una revisione delle restrizioni dell’elettricità, IO, A.H. GARDNER, Ten. Col. R.A. Commissàrio della Zona di Trieste, ORDINO: ARTICOLO I CANCELLAZIONE DEGLI ORDINI PRECEDENTI L’Ordine di Zona N. 50 del 5 novembre 1946, l’Ordine di Zona N. 50 B del 16 novembre 1946 e l’Ordine di Zona N. 50 C del 27 novembre 1946 e l’Ordine di Zona N. 50 D del 19 dicembre 1946 vengono sostituiti dal presente ordine. •„ - • •; . ✓ v • ‘ - ARTICOLO II RESTRIZIONI SULL’USO DELLA CORRENTE ELETTRICA Sezione i. a] — Il consumo di energia elettrica da parte degli Utenti domestici per l’illu-minazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 kwo. per mese per ogni famiglia di. quattro pèrsone o meno, per ogni altra persona éecedentede quattro, l’assegnazione sarà aumentata, di 30 kwo. al mese con un massimo totale di 300. kwo. al mese. b) Qualora delle case, appartamenti o altre abitazioni provviste di un solo contatore elettrico, siano state adattate ad abitazioni per più di una famiglia ed il solo uso comune si ha con riguardo all’entrata e alle scale, l’assegnazione per ciascuna di queste famiglie sarà quella prevista nel paragrafo a). c) Qualora due o più famiglie vivano nella stessa casa, abitazione o altro locale non adattati ad abitazioni separate, e condividano l’uso della cucina, del bagno, del lavatoio o della stanza di soggiorno, e l’elettricità sia fornita attraverso lo stesso contatore, l’assegnàzione di elet-corrisponderà al 75% dell’assegnazione prevista nel paragrafo a) per ogni famiglia in più, cioè 135 kwo. al mese'Per ogni famiglia in più compósta di quattro persone o meno, più 25. 5 kwo al mese per ogni persona eccedente le quattro, con un massimo di 225 kwo. al mese. Sezione 2. -—: Ad eccezione di quanto previsto nella Sezione 3, la corrente sarà tolta in tutta la zona per tre giorni foriali non consecutivi por settimana dalla ore 07.30 alle 11.30 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00. Agli effetti di queste interruzioni il Comune di Trieste sarà diviso in due zone. In ima zona l’interruzione sarà effettuata ogni lunedì, mercoledì e venerdì e nell’altra zona ogni martedì, giovedì e sabato. La delimitazione di queste zòne verrà pubblicata nella stampa. b) Ogni domenica la corrente sarà tolta in tutta la zona, compreso l’intero comune di Trieste, dalle ore 07.30 alle 11.00 e dalle 13.00 alle 16.00. c) La corrente sarà tolta in tutta la zona ogni notte dalle ore 01.00 alle ore 01.30, dalle dalle 03.00 alle 03.30 e dalle 05.00 alle 05.30. d) Il Comune di Trieste sarà diviso in cinque distretti, in ciascuno dei quali la corrente elettrica sarà tolta una notte per settimana dalle ore 17.00 alle 21.00 Queste interruzioni saranno disposte in modo che non coincideranno in alcun distretto col giorno in cui vi sarà colà l’interruzione del mattino e del pomeriggio. La delimitazione di questi distretti ed il giorno in cui negli stessi sarà tolta la corrente dalle ore 17.00 alle 21.00 saranno pubblicati nella stampa. In ogni altro Comune della zona di Trieste la corrente elettrica sarà tolta una notte ogni settimana durante le stesse ore. I giorni saranno determinati dalla Compagnia per il rifornimento dell’elettricità e saranno pubblicati dalla stampa. Sezione j. — Onde alleggerire l’effetto delle restrizioni sugli ospedali le interruzioni specificate in Seziono 2 a) saranno limitate in certi piccoli distretti del Comune di Trieste dalle ore 13.00 alle 18.00. Gli utenti, trovantisi in questi circuiti favoriti, che non siano ospedali dovranno osservare in aggiunta l’interruzione dalle ore 7.30 alle 11.30. Sezione 4. — Nessun negozio, nessun Ufficio e nessuna impresa commerciale, industriale o artigiana, compresi barbieri e parrucchieri, dovranno usare energia elettrica per l’illuminazione o a scopi industriali tra le ore 18.30 e le 07.30 in nessun giorno della settimana. Sezione 5. — L’illuminazione elettrica delle stanze pubbliche negli alberghi dovrà esser tolta giornaJmente alle ore 22.30 ed oltre a ciò gli alberghi dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 66 2/3% del consumo medio settimanale registrato dal contatore nel quinto bimestre dell’anno 1946. Sezione 6. — I bar, le trattorie, i caffè, i ristoranti le sale da ballo ed i ritrovi di diverti-ment (ad eccezione dei. teatri e dei cinematografi) hanno la proibizione di usare la corrente elettrica in qualsiasi forma dalle ore 22.30 alle 07.00 giornalmente ed oltre a ciò dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 50% del consumo medio settimanale registrato dal contatore nel quinto bimestre dell’anno 1946. Sezione j. — I cinematografi saranno aperti soltanto durante le seguenti ore : a) in giorni feriali alterativi mente dalle ore 14.CO alle 23.00 e dalle 18.00 alle 23.00. 'V ■ b) le domeniche dalle 16.00 alle 24.00 Sezione 8. — L’intensità media dell’illuininazione stradale sarà ridotta del 50%. Sezione 9. — Una riduzione del 45% sul consumo dell’energia elettrica in qualsiasi forma del novembre 1946 sarà effettuato dalle imprese industriali ed artigiane mediante una restrizione delle ore di lavoro in conformità agli accordi presi fra l’Associazione degli Industriali, l’Associazione degli Artigiani, i Sindacati Unici e la Camera dd Lavoro ed approvati dal Governo Militare Alleato. g.-, ARTICOLO III PROIBIZIONE DELL’USO DELLA CORRENTE ELETTRICA Sezione 1. — Ad eccezione di quanto previsto nell’articolo IV è proibito l’uso dell’elettri-oità per riscaldamento in qualsiasi locale. Sezione 2. — E’ proibito l’uso dell’elettricità per Filluminazione delle vetrine dei negozi e per le insegne esterne ed a scopi di pubblicità. Seziona 3. — E’ proibita l’illuminazione elettrica di entrate, aule o scale fra il levar del sole ed il tramonto. Sezione 4. — Ad eccezione di quanto previsto nell’articolo IV è proibito l’uso dell’elettricità per il riscaldamento d’acqua la produzione di vapore e la distillazione. Sezione 5. — E’ proibito l’uso degli accumulatori a scopo d’illuminazione. Sezione 6. —- Sono proibiti nuovi attacchi a scopi industriali, commerciali e domestici. ✓ ECCEZIONI E MODIFICHE Sezione i. — Gli ospedali e gli ambulatori medici potranno essere esentati dall’osservanza alle disposizioni dell’Art. II Sezione 2 c) e 4 e dall’Art. Ili Sezioni 1, 4 e 5 su domanda in iscritto al Commissario di Zona. Sezione 2. — I locali forniti di elettricità da generatori privati saranno esenti dall’osser-vanza delle disposizioni contenute in quest’ordine. • Sezione 3. — I fornai ed i farmacisti in turno saranno esentati dall'osservanza delle di -sposizioni contenute nell’Art. II Sez. 4. Sezione 4. — Riscaldatori d’acqua ad uso domestico'e macchine caffè espresso seno esentati dalle disposizioni dell’Art. III Sez. 4. Sezione 5. — Per ragioni di sicurezza i negozi avranno il permesso di mantenere l’illuminazione interna (ma non delle vetrine) su una base di 20 watt per ogni vetrina adibita a mostra tra le 18.30 e le 07.00. Sezione 6. — Stabilimenti, installazioni, e privati potranno nell’interesse della salute o della sicurezza pubblica essere esonerati completamente o in parte dall’osservanza delle disposizioni di quest’ordine su domanda scritta presentata al Commissario di Zona. Sezione 7. —La proibizione dell’uso dell’energia elettrica per rilluminazione o altri scopi durante certe ore non preclude l’uso di altre forme d’illuminazione e di energia in sua vece. ARTICOLO V' AMMONIMENTO DI ECCESSIVO CONSUMO In caso di eccessivo consumo in qualsiasi dista tto si effettuerà un’interruzione della corrente elettrica per. tre minuti. Ricevendo tale avvertimento gli utenti avvertiti dovranno immediatamente ridurre il loro consumo, diversamento dopo ulteriori 115 minuti la corrente sarà, tolta per un periodo di due ore. ARTICOLO VI DESIGNAZIONE D’UN UFFICIALE RESPONSABILE Designerò un Ufficiale di Zona che assumerà la responsabilità di far rispettare le disposizioni di quest’ordine. Egli eserciterà tali funzioni ed emetterà in mio nome gli ordini necessari al funzionamento ed al rispetto delle norme di questo Ordine. ARTICOLO VII PENALITÀ Sezione 1. — Chiunque contravvenga alle disposizioni elei presente Ordine potrà essere privato della fornitura di energia elettrica per i suoi locali c stabilimento per il periodo di una settimana per la prima trasgressione, e di due settimane per la seconda e per ogni successiva trasgressione. Sezione 2. — Chiunque contravvenga ad una qualsiasi disposizione del presente Ordine e sia trovato colpevole da una Corte Militare Alleata sarà punito con mia pena pecuniaria e reclusione, e entrambe le pene, a seconda della decisione della Corte. Inoltre la Corte potrà ordinare in tali casi la confisca degli apparecchi elettrici usati. Sezione 3. — Le contravvenzioni alle disposizioni del presente Ordine dovranno essere denunciate all’Ufficiale da me designato, come da Art. IV, il quale ordinerà l’interruzione della fornitura di energia elettrica e/o denuncerà la trasgressione all’Ufficio Legale di Zona perchè il caso sia giudicato dai tribunali del Governo Militare Allento. DATA DI ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore il 20 gennaio 1947 alle ore 00.01. Trieste, addì 17 gennaio 1947. A.H, GARDNER Ten. Cel. Commissario di Zona Ordine di Zona No. 51 COSTITUZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI Poiché si considera opportuno costituire in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate Comitati Consultivi Provvisori dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori (chiamato qui in seguito l’Istituto), allo scopo di facilitare il funzionamento e sveltire l’azione delle filiali di zona del predetto. Istituto in relazione alle necessità risultanti dalle condizioni locali, Perci ora IO, A. FI. GARDNER, Ten. Col. Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: ARTICOLO I COSTITUZIONE D’UN COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO Un Comitato consultivo provvisorio dell’Istituto'' (chiamato qui di seguito il Comitato) viene col presente costituito con sede presso l’Ufficio provinciale di Trieste-dell’Istituto. Detto Comitato sarà costituito ed eserciterà le funzioni indicate nelle seguenti disposizioni. ARTICOLO II Il Comitato : a) controllerà ed assicurerà l’osservanza delle disposizióni statutarie, dei regolamenti e delle istruzioni del Governo Militare Alleato concernenti la concessione di benefici, ed assistenza ai lavoratori, registrati, ed in genere l’ordinata amministrazione dello Ufficio Provinciale ; b) esaminerà e sottoporrà al Governo Militare Alleato le questioni inerenti alla riscossione dei contributi, alla concessione di assistenza pecuniaria e medica, alla prevenzione ed alla profilassi di malattie dei lavoratori, e farà i suoi suggerimenti per il miglioramento dei predetti servizi ; c) proporrà riduzioni temporanee delle indennità nel caso di una percentuale eccessivamente elevata di malattia e di forza maggiore ; 3) stabilirà entro i limiti fissi gli ammontari dell’assistenza funeraria-e dei premi di nu-, zialit.à e natalità ; e) esaminerà e darà la sua opinione in merito al bilancio ed.i resoconti annuali dell’Ufficio Provinciale dellTstituto che saranno sottoposti per l’approvazione al Governo Militare Alleato. // farà le. sue proposte e darà la sua opinione sull’istituzione di Sezioni Professionali e Territoriali dell’Ufficio Provinciale ; q) nominerà Commissari di vigilanza a domicilio; h) deciderà in merito agli appelli presentati dai membri iscritti, dai rispettivi datori di lavoro e dal personale dellTstituto contro le decisioni del direttore dell’Ufficio Provinciale in materia amministrativa e disciplinare. delegherà im numero adeguato dei suoi membri (compreso il Direttore dell’Ufficio Provinciale) per formare una Commissione che si riunirà settimanalmente. 1) per decidere in merito a domande diverse da^quelle indicate al paragrafo h) presentate dai membri iscritti o richiesto di premi straordinari o contributi straordinari a spese chirurgiche, mediche e farmaceutiche sostenute direttamente dai membri iscritti ; e 2) per sveltire mediante un’inchiesta preliminare la definizione da parte del Comitato degli appelli indicato a paragrafo h) ; deciderà in merito all’espulsione o la sospensione temporanea dei membri iscritti. , ARTICOLO III NOMINA DEL COMITATO Sezione 1. — Il Comitato sarà composto dei seguenti membri: a) Il Medico Provinciale, b) Un rappresentante. dell’associazione Medica della Zona, c) un rappresentante di ciascuna delle categorie interessate dei datoxi di lavoro e dei e dei lavoratori nel territorio (Industria, Commercio, Banche ed Assicurazioni, ed . Agricoltura) nominato dal Presidente di Zona su indicazione delle categorie interessate. Sezione 2. — Il Governo Militare Alleato nominerà un membro del Comitato quale Presidente e due altri ; uno scelto fra i. datori di lavoro e l’altro fra i lavoratori, quali Vicepresidenti del Comitato. Il- Direttore dell’Ufficio Provinciale agirà quale segretario. Sezione 3. — I membri indicati a paragrafo c) Sezione 1 del presente Articolo rimarranno in carica per un periodo di 12 mesi, al termine dei quali potranno essere riconfermati in carica. Se membri vengono sostituiti durante questo periodo i nuovi membri rimarranno in carica per la parte del periodo non ancora scaduta. Sezione 4. — I membri del Comitato, compreso il Presidente, non avranno diritto ad alcun compenso : eccettuato il rimborso delle spese effettivamente incorse in relazione alle sedute del Comitato. Ai membri lavoratori saranno rimborsate le ore di lavoro perdute. ARTICOLO IV SEDUTE E DECISIONI DEL COMITATO Sezione 1. — Il Comitato terrà la sua seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi. Il Presidente potrà convocare sedute straordinarie quando lo ritenga necessario e qualora almeno tre dei membri lo richiedano. Sezione 2. — Ogni qualvolta il Presidente convoca un’assemblea straordinaria e ordinaria del Comitato il segretario lo notifica a ciascun membro indicando i soggetti da essere discussi all’assemblea. Sezione 3. — Le decisioni del Comitato saranno valide se all’assemblea parteciperà il Presidente e uno dei Vicepresidenti ed almeno la metà dei membri. Le decisioni saranno prese con voto di maggioranza. A parità di voti deciderà il voto del Presidente e in sua assenza quello del Vice Presidente che lo sostituisce. Sezione 4. — I verbali di ogni seduta saranno conservati dal segretario e trasmessi in triplico esemplare al Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Il presento Ordino sarà effettivo il giorno in cui sarà da mo firmato. Trieste, addì 14 gennaio 1947. A.H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario di Zona, Trieste Ordine di Zona N. 13 ISTITUZIONE E FUNZIONI DEI COMITATI CONSULTIVI PROVVISORI DELL’ ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSISTENZA DI MALATTIA AI LAVORATORI Poiché si considera opportuno costituire in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate Comitati Consultivi Provvisori dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori (chiamato qui in seguito l’Istituto),; allo scopo di facilitare il funzionamento e sveltire l’azione delle filiali di zona del predetto Istituto in relazione alle necessità risultanti dalle condizioni locali. perciò, IO, Tenente Colonnello, E.S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario dèlia Zona di Pola ORDINO: ARTICOLO' I COSTITUZIONE D’UN COMITATO CONSULTIVO PROVVISORIO Un Comitato consultivo provvisorio dellTstituto (chiamato qui di seguito il Comitato) viene col presente costituito con sede presso l’Ufficio provinciale di Pola dell’Istituto. Detto Comitato sarà costituito ed eserciterà le funzioni indicate nelle seguenti disposizioni. ARTICOLO II Il Comitato : a) controllerà ed assicurerà l’osservanza delle disposizioni statutarie, dei regolamenti e delle istruzioni del Governo Militare Alleato concernenti la concessione di benefici ed assistenza ai -lavoratori iscritti, ed in genere l’ordinata amministrazione dello Ufficio Provinciale ; b) esaminerà e sottoporrà al Governo Militare Alleato le questioni inerenti alla riscossione dei contributi, alla concessione di assistenza pecuniaria e medica, alla prevenzione ed alla, profilassi di malattie dei lavoratori, e farà i suoi suggerimenti polii miglioramento dei predetti servizi ; c) proporrà riduzioni temporanee delle indennità nel caso di una percentuale eccessivamente elevata di malattia e di forza maggiore ; d) .stabilirà entro i limiti fissi gli ammontari dell’assistenza. funeraria e dei premi di nu- zialità e natalità ; e) esaminerà e darà la sua opinione in merito al bilancio ed i resoconti annuali dell’Uf -ficio Provinciale dell’Istituto che saranno sottoposti per l’approvaziojie al Governo Militare Alleato. f) farà le sue proposte e darà la sua opinione sull’istituzióne di Sezioni Professionali e Territoriali dell’Ufficio Provinciale ; g) nominerà Commissari di vigilanza a domicilio ; h) deciderà in merito ai reclami presentati dai membri iscritti, dai rispettivi datori di lavoro e dal personale dellTstituto contro le decisioni del direttore dell’Ufficio Provinciale in materia amministrativa e disciplinare. i) delegherà un numero adeguato dei suoi .membri (compreso il Direttore dell’Ufficio Provinciale) per formare una Commissione che si riunirà settimanalmente. 1) per decidere in merito a reclami diversi da quelli indicati al paragrafo h) presentati dai membri iscritti o richiesto di premi straordinari o contributi straordinari a spese chirurgiche, mediche e farmaceutiche sostenute direttamente dai membri iscritti ; e 2) per sveltire mediante un’inchiesta preliminare la definizione da ^arte del Comitato dei reclami indicato al paragrafo h) ; i) deciderà in merito all’espulsione o la sospensione temporanea dei membri iscritti. ARTICOLO III NOMINA DEL COMITATO Sezione 1. — Il Comitato sarà composto dei seguenti membri : a) Il Medico Provinciale, b) Un rappresentante dell’associazione Medica della Zona, c) un rappresentante di ciascuna delle categorie interessate dei datori di lavoro e dei lavoratori nel territorio (Industria, Commercio, Banche ed Assicurazioni, ed Agricoltura) nominato dal Presidente di Zona su indicazione delle categorie interessate. Sezione 2. — 11 Governo Militare Alleato nominerà un membro del Comitato quale Presidente e due altri ; uno scelto fra i datori di lavoro e l’altro fra i lavoratori, quali Vicepresidenti del Comitato. 11 Direttore dell’Ufficio Provinciale agirà quale segretario Sezione 3. — I membri indicati a paragrafo c) Sezione 1 del presente Articolo rimarranno in carica per un periodo di 12 mesi, al termine dei quali potranno essere riconfermati in carica. Sé membri vengono sostituiti durante questo periodo i nuovi membri rimarranno in carica per la parte del periodo non ancora scaduta. Sezione 4. — I membri del Comitato, compreso il Presidente, non avranno diritto ad alcun compenso, eccettuato il rimborso delle spese effettivamente incorse in relazione alle sedute del Comitato. Ai membri lavoratori sarannorimborsate le ore di lavoro perdute. ARTICOLO IV SESSIONI E DECISIONI DEL COMITATO Sezione 1. — Il Comitato terrà la sua sessione ordinaria almeno una volta ogni due mesi. 11 Presidente potrà convocare sessioni straordinarie quando lo ritenga'necessario o qualora almeno tre dei membri lo richiedano. Sezione 2. Ogni qualvolta il Presidente convoca un’assemblea straordinaria e ordinaria del Comitato il segretario lo notifica a ciascun membro indicando i soggetti da essere discussi all’assemblea. Sezione 3. — Le decisioni del Comitato saranno valide se all’assemblea parteciperà il Presidente e uno dei Vicepresidenti ed almeno la metà dei membri. Le decisioni saranno prese con voto ai maggioranza. A parità di voti deciderà il voto del Presidente e in sua assenza, quello del Vice Presidente che lo sostituisce. Sezione 4. — I verbali di ogni seduta saranno conservati dal segretario e trasmessi in triplice esemplare al Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Il presente Ordine diverrà effettivo il giorno in cui sarà da me firmato. Pola, 22 gennaio 1947. E.S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola Ordine di Zona N. 14 RESTRIZIONI SULL’USO DELLA CORRENTE ELETTRICA POICHÉ’ l’Ordine di Zona No. 12 dd. 6 novembre 1946, rettificato dall’Ordine di Zona No. 12 a) dd. 7 dicembre 1946, impose certe restrizioni sull’uso dell’energia elettrica e POICHÉ’ la situazione dei rifornimenti di energia elettrica è seriamente peggiorata ed è necessaria la revisione delle restrizioni sull’energia, elettrica, ORA, IO, Tenente-Colonnello E.S. ORPVVOOD, del Reggimento Reale di Berkshire Commissario della Zona di Pola, ORDINO: ARTICOLO I ' ANNULLAMENTO DEGLI ORDINI PRECEDENTI L’ Ordine di Zona No. 12 dd. 6 novembre 1940 e l’Ordine di Zona No 12a dd. 7 dicembre 1946 con questo mezzo. vengono sotituiti dal presente Ordine. ARTICOLO II RESTRIZIONI SULL’USO DELL’ENERGIA ELETTRICA Paragrafo i. — a) Il consumo di energia elettrica da parte degli utenti domestici per l’illuminazione ed usi domestici dovrà essere limitato a 180 Kwo. mensili per ogni famiglia di quattro persone o meno. Per ciascuna persona oltre le quattro, l’assegnazione sarà aumentata di 30 Kwo.' mensili, con un totale massimo di 300 Kwo. mensili. b) Nei casi in cui delle case, appartamenti od altri locali d’abitazione, forniti di un solo contatore elettrico, sono stati adibiti come abitazione da più di una famiglia e l’unico, uso comune è l’ingresso, l’anticamera o la scala, l’assegnazione per ciascuna famiglia sarà corno disposto nel paragrafo a). c) Nel caso in cui due o più famiglie vivono nella medesima casa, appartamento od altri locali che non sono stati adibiti come abitazioni separate e gli inquilini adoperano in comune la cucina, la stanza da bagno, il gabinetto o le stanze di soggiorno e l’energia elettrica è fornita per mezzo di un solo contatore, l’assegnazione dell’energia elettrica sarà del 75% dell’assegnazione stabilita nel paragrafo a) per ogni famiglia in più abitante in detti locali, e cioè 135 Kwo. mensili per ogni addizionale famiglia di quattro persone o meno, pili 25,5 Kwo. mensili per ciascuna persona in più delle quattro, con un massimo di 225Kwo. mensili. Paragrafo 2. — a) In tutta la zona, fatta eccezione per quanto previsto,nei paragrafo 3, la corrente dovrà essere tolta ogni settimana in 3 giorni feriali non consecutivi dalle ore 7,30 alle! 11.30 e dalle ore 13 alle 1S. b) Ogni domenica la corrente verrà tolta in tutta la zona dalle ore 7,30 alle Ile dalle ore 13 alle 16. c) In tutta la zona la corrente dovrà essere tolta ogni notte dalle oro 1 alle ore 1,30, dalle ore 3 alle 3,30 e dalle ore 5 alle 5,30. Paragrafo 3. — Per diminuire l’effetto della restrizione, per gli ospedali le sospensioni specificate nel paragrafo 2 a) saranno limitate alle ore 13-18. Gli utenti diversi dagli ospedali, che usufruiscono di questi circuiti preferenziali, dovranno osservare la sospensione elettrica dalle ore 7,30 alle 11,30. Paragrafo 4.. — Negozi, uffici o imprese commerciali, industriali o artigiane, compresi saloni da, barbiere e da parrucchiere, non potranno far uso della corrente elettrica fra lo oro 18.30 e le 7. Paragrafo - Lili umiliazione elettrica di sale destinato al pubblico negli alberghi sarà tolta alle ore 22,30 di ogni sera, ed oltre a ciò gli alberghi dovranno ridurre il loro consumo settimanale a non più del 66% del consumo mèdio settimanale riscontrato durante la quinta lettura bimestrale dei contatori del 1946. Paragrafo 6. -— Bar, osterie, caffè, ristoranti, sale da ballo e luoghi di divertimenti (eccetto i teatri ed i cinema) non dovranno usare la corrente elettrica per nessun scopo fra le ore 22,30 e le 7.30 di ogni giorno ed inoltre dovranno.ridurre il loro consumo settimanale e non più del 50% del consumo settimanale riscontrato nella quinta lettura bimestrale del 1946, Paragrafo y. — I cinematografi potranno rimanére aperti soltanto nelle seguenti ore ; a) nei giorni feriali dalle ore 16 alle 23 ; b) nelle domeniche dalle ore 16 alle 24. Paragrafo S. — L’intensità media dell’i 11 umiliazione stradale dovrà essere ridotta del 50% Paragrafo 9. — Tutte le imprese industriali ed artigiane dovranno ridurre il consumo di energia elettrica del 45% rispetto al consumo di energia elettrica effettuato nel novembre 1946, ri ducendo le ore lavorative in conformità agli accordi intervenuti fra l’Associazione degli Industriali, quella degli Artigiani, Sindacati Unici e la Camera del Lavoro, con rapprovazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III : DIVIETI SULL USO DELL'ENERGIA ELETTRICA Paragrafo i. —L’uso dell’energia elettrica per riscaldamento di ambienti, ad eccezione di quanto previsto nell’Articolo IV, è vietato in ogni specie di locali. Paragrafo 2. — E’ vietato l'uso dell’energia elettrica per l'illumiliazione di vetrine o d’insegne luminose esterne o d’insegne pubblicitarie. Paragrafo j. — E’ vietata l’il(umiliazione elettrica degli ingressi, atri e scale tra il levar del sole ed il tramonto. Paragrafo 4. — Fatto eccezione per quanto disposto, nell’Articolo IV, è vietato l’uso dell’energia elettrica per riscaldamento d’acqua, per produzione di vapore o per distillazione Paragrafo 5. — E’ vietato ‘l’uso di accumulatori a scopo di illuminazione. Paragrafo 6. — Sono del pari vietati nuovi allaccia monti a scopi industriali, commerciali o domestici. ARTICOLO IV ESENZIONI E MODIFICHE Paragrafo 1. — Gii ospedali e le side di consultazioni mediche potranno essere esentate dall’osservanza delle disposizioni di cui aH’Articolo II - par agrafo 2c) e all’Articolo III - paragrafi 4 e 5, su richiesta scritta ai Commissario di Zona. Paragrafo 2. — I locali provvisti di generazione elettrica privata saranno esenti dalla osservanza delle disposizioni di questo Ordine. Paragrafo 3. — I fornai ed i farmacisti di turno saranno esentati dall’osservanza delle disposizióni di cui all’Articolo II - paragrafo 4. Paragrafo 4. — I riscaldatori domestici d’acqua 0 lo macchine da caffè espresso sono esenti dall’Articolo III - paragrafo 4: Paragrafo 5. — Per ragioni di sicurezza, sarà permesso ai negozi di mantenere l’illuminarono interna (ma non nelle vetrine del negozio) in ragione di 20 Watts per ogni vetrina adibita a mostra, tra le ore 18,30 e le 7. Paragrafo. 6. StabJimenti o privati potranno, in circostanze eccezionali e nel l’ interesse della salute e della sicurezza pubblica, essere esonerati interamente o in parte dall’osservanza delle disposizioni di questo Ordine, su richiesta presentata al Commissario di Zona,. Paragrafo 7. — Il divieto dell'uso dell’energia elettrica per l’illuminazione o per altri scopi non esclude l’uso di altre forme d’illuminazione o di energia in sua vece. ARTICOLO V AVVERTIMENTO DI CONSUMO ECCESSIVO In caso di consumo eccessivo in qualche distretto sarà fatta una interruzione di tre minuti sul rifornimento di corrente elettrica. Su ricezione di questo avvertimento, tutti gli utenti ridurranno immediatamente il loro consumo, altrimenti .dopo ulteriori quindici minuti, il ri-fornimento verrà sospeso per un periodo di due ore. ARTICOLO VI NOMINA DI UN FUNZIONARIO Sarà nominato da me un funzionario di Zona, che avrà la responsabilità di fare eseguire le disposizioni di quest’ordine. Egli esplicherà tale compito ed emetterà a mio nome gli ordini necessari all’attività ed all’esecuzione di quest’ordine. ARTICOLO VII PENALITÀ’ Paragrafo 1. -— Ogni persona che violerà le disposizioni di quest’ordine sarà passibile della sospensione immediata del riforniménto di energia elettrica nei suoi locali o stabilimenti per un periodo di una settimana per la prima violazione e di due settimane per la seconda ed ogni seguente. Paragrafo 2, — Su giudizio della Corte Militare A'leata, ogni persona che violerà qualche disposizione di quest’ordine sarà punita con ima multa, con la detenzione o con entrambe, seconda della decisione della Corte. Oltre a questo, la Corte potrà, su tale giudizio, ordinare la confisca degli apparecchi elettrici. Paragrafo .3. — Le violazioni alle disposizioni deb presente Ordine saranno riferite al funzionario da me nominato, secondo l’Articolo IV, il quale ordinerà la cessazione del riforniménto di energia elettrica o riferirà la violazione all’Ufficiale Legale per il processo preso la Corte Militare Alleata. ARTICOLO Vili DATA EFFETTIVA Quest’Ordine entrerà in vigore dalle ore 00,01 del 25 gennaio 1947. fola. 24 gennaio .1947. E.S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 84 COMMISSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE AI VENDITORI AMBULANTI NEL COMUNE DI POLA — RETTIFICA ALL- ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 15 1. — Io, Tenente-Colonnello. E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il Sig. KIRCHENKNOPF PAOLO quale membro della Commissione per il rilascio delle licenze ai Venditori Ambulanti nel Comune di Pola, in sostituzione del Sig. BALDESSARINI ORESTE, che ha dato le dimissioni. 2. — Quest’Ordine a- *à effetto immediato. Pola, 31 gennaio 194? E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 85 CONSIGLIO DELLA CAMERA DI COMMERCIO, POLA — RETTIFICA DELL- ORDINE AMMINISTRATIVO DI ZONA No. 24 1. — Io, Tenente-Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il Sig. Ing. PEDROTTI FELICE quale membro del Consiglio della Camera di Commercio, Pola, in sostiti! ione dell’ Ing. DAVANZO PIERO, dimissionario. 2. — Quest’ Ordine avrà effetto immediato. Pola, 1 febbraio 1947. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona Pola VOLUME ii Gazzetta N, IO GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA R TE I Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 88 (70 riveduto) Confisca dei beni, ed avocazione dei profitti di regime 413 No. 93 (54 P) Modifiche alle norme concernenti l’aumento ed il controllo dei canoni locatizi ... ........ ...................... .. 427 No. 91 (41 14) Corte Straordinaria d’Assise .............. , 428 Ordine No. 284 (217 B) Lavoro straordinario e premio di presenza agli impiegati degli uffici statali ...................... .............. 429 No. 285 (199 B) Concessione dell’indennità di prima sistemazione e di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semi distrutti o danneggiati e rifusione di certe spese di viaggio .......................................... 430 No. 307 Avvicendamento degli equipaggi della marina mercantile.. 431 No. 309 Nuove tabelle di salari convenzionali per gli equipaggi arruolati ■ alla parte, agli.'effetti dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ............................................. 433 Nò. 312 Aumento della pena pecuniaria stabilita per violazioni, alle norme relative ai registri di popolazione ................. 434 No. 313 Dichiarazione di pubblica utilità e urgente necessità della costruzione di un raccordo stradale fra la strada statale No. 14 e la strada statale No. 55 — Comune di Duino-Aurisina..... 434 No. 314 Regolarizzazione di società tacitamente prorogate ......_... 435 No. 315 Tariffe degli Archivi di Stato ............................. 436 No. 317 Autenticazione di firme di documenti privati............... 436 No. 323 (72 B) Rifusione del costo di produzione dell’energia elettrica - Emandamento dell’ Ordine N.o 72 ..................... 437 Ordine Amministrativo .No. 97 Facoltà concessa a Charles M. Munnecke d’autenticare firme su documenti privati ................................... 438 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona Pag- No. 50 E Restrizioni sull’uso della corrente elettrica................ 439 No. 51 Costituzione e funzioni del comitato consultivo provvisorio dell’Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori 442 Zona di Pola Ordine di Zona No. 13 Istituzione e funzioni dei Comitati consultivi provvisori dell’ Istituto Nazionale per l’Assistenza di Malattia ai Lavoratori............... 414 No. 14 Restrizioni sull’uso della corrente elettrica................ 441Ì Ordine Amministrativo di Zona No. 84 Commissione per il rilascio delle licenze ai venditori ambulanti nel Comune di Pola — Rettifica all’ Ordine Amministrativo di Zona No. 15 .......................................... 449 No. 85 Consiglio della Camera di Commercio, Pola — Rettifica del- 1’ Ordine Amministrativo di Zona No. 24 .................. 449