GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME il N. 18 - 11 Giugno 1947 Pubblicata da! Governo Militare Alleato con l'autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 Governo Militare Allealo VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 107 TARIFFE DOGANALI Premesso che si è creduto opportuno e necessario di confermare con un Ordine formale la validità della Tariffa Doganale fissata in Italia, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio11,), e Premesso che è considerato opportuno che ogni ulteriore modificazione di tale Tariffa Doganale in Italia abbia immediato effetto nel Territorio con la più semplice procedura ; IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale ,Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I A partire dal 12 Giugno 1945 la Tariffa Doganale fissata in Italia a tale data e susse-guentemente modificata con 1) Decreto Ministeriale 28 Gennaio 1946 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Italiana No. 51 dd. 1 Marzo 1946) ; 2) D.L.L. No. 402, 24 Aprile 1946 ; 3) D.L.C.P. S. No. 206, 14 Ottobre 1946, copie dei quali sono state depositate alla Circoscrizione Doganale di Trieste, avrà pieno vigore nel Territorio come essa ha in Italia. ARTICOLO II Ogni ulteriore modificazione della Tariffa Doganale avrà vigore nel Territorio dopo la sua pubblicazione fatta a mezzo avviso affisso negli Uffici Doganali del Territorio a cura del Direttore di Dogana di Trieste, previa approvazione del Governo Militare Alleato. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmatQ. TRIESTE. 29 Maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 367 CONCESSIONE DI UN’ INDENNITÀ’ DI CAROPANE AD ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI E DI DISOCCUPATI RITENUTO opportuno e necessario di concedere, in seguito alVaumento del prezzo del pane, una indennità temporanea di caropane ad alcune categorie di pensionati e di disoccupati, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata „Territorio'1 ), Civili, ORDINO: ARTICOLO I ISTITUZIONE DI UN’INDENNITÀ’ DI CAROPANE Sezione i. — È istituita a carico del Governo Militare Alleato, un’ indennità temporanea di caropane, a favore delle categorie di pensionati e di disoccupati specificate nel successivo Art. II. Sezione 2. — L’indennità di cui alla Sezione 1 è fissata nella misura di Lire 5.— giornaliere, e sarà pagata ai disoccupati per le sole giornate per le quali è dovuta l’indennità di disoccupazione. Sezione 3. — L’indennità decorre dal 10 febbraio 1947 e sarà corrisposta agli aventi diritto unitamente alla rata di pensione o alla indennità di disoccupazione. ARTICOLO II AVENTI DIRITTO ALL’INDENNITÀ’ Sezione 1. — L’indennità temporanea di caropane di cui all’Art. I del presente Ordine spetta alle persone che alla data del 10 febbraio 1947 erano in godimento e che successivamente a tale data verranno in godimento : a) dell’indennità di disoccupazione normale in base all’assicurazione obbligatoria o dell’indennità di disoccupazione speciale in base all’Ordine No. 82 di data 5 marzo 1946 ; b) di pensioni di qualsiasi categoria a carico dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ; c) di pensioni o rendite per inabilità permanente di grado dal 50 al 100 per cento derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale e di pensioni o rendite ai superstiti di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro, a norma del R.D.L. 17 agosto 1935 No. 1765, dell’Art, 15 della Legge T.U. 31 gennaio 1904 No. 51 s Art. Ili del Regolamento 21 novembre 1918, No. 1889 e del R.D.L. 24 settembre 1931, No. 1555. Sezione 2. — L’indennità temporanea di caropane spetta inoltre alle persone che alla data del 10 febbraio 1947 erano in godimento e che successivamente a tale data verranno in godimento di una pensione o assegno : a) di cui all’Art. XV dell’Ordine No. 349 di data 26 aprile 1947 ; b) tabellare ; c) di cui all’Ordine No. 348 di data 10 aprile 1947 ; d) di guerra (escluse le ricompense al valor militare) ; e) di cui all’Ordine No. 236 di data 15 ottobre 1946 ; f) a carico dell’Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti da Enti Locali, Sezione 3. — Gli Enti Governativi Locali hanno la facoltà di estendere ai loro pensionati, con deliberazione degli organi competenti, i benefici dell’indennità prevista dall’Articolo I del presente Ordine. Sezione 4. — Nel caso delle pensioni ai superstiti spetta una sola indennità qualunque sia il numero dei beneficiari della pensione. Sezione 5. — Alle persone di cui alla Sezione 2 del presente Articolo l’indennità è concessa per ogni pensione o assegno. ENTRATA IN VIGORE DELL’ORDINE Il presente Ordine entra in vigore con la data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 31 maggio 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 378 SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ’ CAPITALI Atteso che si considera necessario ed opportuno di emanare in quella parte della Venezia Giulia amministrata (ìalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „ Territorio'1'') speciali provvedimenti nei riguardi di certe clausole contrattuali che si riferiscono alVammortamento dei débiti contratti dai Comuni e dalle Provincie con Banche, Istituti di Assicurazione ed Istituti di Previdenza (qui di seguito denominati „Istituti creditori'"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLE ANNUALITÀ’ CAPITALI Sezione i. — I Comuni e le Provincie interessati sono, per virtù del presente Ordine, autorizzati a sospendere il pagamento delle quote capitali delle rate annuali o semestrali di ammortamento dei prestiti loro concessi dagli Istituti di Credito. Sezione 2. — La sopraddetta autorizzazione, di cui alla sezione 1 del presente articolo, si applica anche alle quote capitali delle annualità di ammortamento già scadute e che non sono state pagate alla data di entrata in vigore del presente Ordine ed a quelle che verranno a maturare in futuro sino alla revoca del presente Ordine. Sezione 3. — Questa autorizzazione non riguarda il pagamento degli interessi di mora, contrattualmente stabiliti. Tali interessi dovranno essere pagati agli Istituti creditori nei termini e con le modalità previste dalle norme contrattuali. Sezione 4. — Per i mutui assistiti daha garanzia di delegazioni di pagamento sui cespiti tributari, viene dichiarata la moratoria delle dette delegazioni già scadute e che non sono state già pagate alla data di entrata in vigore del presente Ordine e quelle che verranno a maturare a una data posteriore. Resta fermo l’obbligo per i Comuni e le Provincie, rispettivamente per gli esattori delegati, di corrispondere gli interessi sul capitale mutuato ed i rispettivi eventuali interessi di mora nei termini e nella misura prevista dai contratti di mutuo. ARTICOLO II PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALI DIFFERITE Sezione 1. — Gli interessi sulle quote capitali il cui pagamento viene differito in conformità all’Art. 1 del presente Ordine, matureranno nella misura prevista dal contratto di mutuo. Sezione 2. — Le quote capitali differite saranno pagate ratealmente dopo la scadenza normale del contratto di mutuo a partire dalla ultima scadenza contrattuale. Alla fine del periodo di sospensione sarà determinato il corrispondente piano di ammortamento in conformità alle condizioni del contratto di mutuo. Sezione 3. — Per i mutui assistiti dalla garanzia di delegazione sui cespiti tributari delegati, i comuni e le provincie saranno tenuti a rilasciare al termine del periodo di sospensione agli Istituti creditori altrettante delegazioni nuove quante saranno le annualità di ammortamento rate zzate a sensi della Sezione 2 del presente Articolo. Sezione 4. — Tutte le garanzie, condizioni e modalità di pagamento stabilite per i mutili originari restano in vigore fino al completamento del pagamento delle annualità capitali differite, coi relativi interessi. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. TRIESTE, 5 Giugno 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 379 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI MOBILITATI CIVILI E DI ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI POICHÉ’ si ritiene opportuno ed equo di garantire la corresponsione delle prestazioni assicurative a certe categorie di mobilitati civili da parte, dell Istituto Nazionale Infortuni, e POICHÉ' si ritiene necessario ed opportuno di emanare disposizioni per il rimborso delle relative spese all'Istituto stesso nella parte della Venezia G.ulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio"), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I CONVALIDA DELL’EFFICACIA DI ATTI AMMINISTRATIVI Sono convalidati tutti gli atti amministrativi.emanati dalla sedicente repubblica sociale italiana in base alle seguenti disposizioni : a) Nota del Ministero delle Corporazioni No. 6447, di data 12 ottobre 1943. b) Decreto del Capo del Governo, di data 15 novembre 1944. e) Decreti del Ministero dell’Economia Corporativa, di data 20 settembre e 24 novembre 1944. d) Note del Ministero dell’Economia Corporativa, di data 9 novembre 1944 ed 11 gennaio 1945. ARTICOLO II RIMBORSI A CARICO DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO Sezione i. — Il Governo Militare Alleato rimborserà, con le norme consuetudinarie che regolano i rimborsi delle gestioni statali, le somme erogate o da erogarsi nel Territorio dal- * * l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per prestazioni assicurative in dipendenza di infortuni sul lavoro o di malattie professionali, verificatisi durante la guerra in danno ai lavoratori delle seguenti categorie : a) „mobilitati civili" addetti alle opere di sgombri, riparazioni e costruzioni, determinate da fatti di guerra o di necessità di difesa bellica fatte eseguire sia da autorità civili italiane sia da autorità militari italiane o da autorità militari di occupazione operanti nel Territorio. b) „mobilitati civili “ addetti ai lavori di fortificazione effettuati dalle autorità militari italiane o dalle autorità militari di occupazione. c) lavoratori dipendenti dall’Ispettorato militare del lavoro o dalle autorità militari di occupazione per lavori di riattivazione delle linee e mezzi di trasporto danneggiati in seguito ad offese belliche. Sezione 2. — Sono altresi rimborsate dal Governo Militare Alleato le somme erogate o da erogarsi dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per prestazioni assicurative ai lavoratori che abbiano subito infortunio in occasione di lavoro prestato nel Territorio per ordine, comunque emanato, dalle autorità civili o dalle autorità militari, italiane o di occupazione. ARTICOLO III SCOMPUTO DEI CONTRIBUTI INTROITATI Gli eventuali contributi comunque introitati dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro per tutte le categorie di lavoratori di cui all’Articolo II del presente Ordine, quali potranno risultare dai. documenti contabili da trasmettersi dall’Istituto predetto per ottenere il rimborso delle prestazioni erogate, saranno conteggiati a scomputo dell’importo globale delle prestazioni stesse. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 29 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 380 DISPOSIZIONI RELATIVE A MERCI ESTERE IMPORTATE CON BOLLETTE DOGANALI A CAUZIONE RITENUTA la necessità di disciplinare il movimento di alcune merci vincolate a particolare controllo e di emanare disposizioni per garantirne la regolare consegna, e ciò nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso denominata „Territorio“), IO ALFRED G. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione i. — Oltre all’effettuazione di un depòsito o alla prestazione di una fideiussione in garanzia a) dei diritti doganali di confine ; e b) del massimo dell’ammenda prevista dall’Articolo 120 della vigente Legge Doganale, gli speditori dovranno depositare presso gli Uffici Doganali un ulteriore importo, in ragione di Lire 350 per chilogrammo, a garanzia del regolare trasporto e consegna dello zucchero estero spedito attraverso il Territorio con bollette doganali a cauzione. In caso di mancata consegna dello zucchero in conformità all’obbligo assunto nei confronti degli Uffici Doganali, l’importo stesso potrà essere confiscato in luogo dello zucchero. In caso di regolare consegna o trasporto dello zucchero, tale importo sarà restituito su presentazione dei relativi documenti probanti. Sezione 2. — Garanzie analoghe a quelle stabilite nella Sezione 1 di questo Articolo dovranno essere richieste per le importazioni di zucchero autorizzate in base a licenza rilasciata dalla Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato e vincolate a determinati usi industriali nel „Territorio “. ARTICOLO II L’eventuale mancato scarico parziale o totale delle bollette di cauzione e qualunque distrazione totale o parziale di zucchero per usi diversi da quelli consentiti dalle dogane, saranno passibili dell’ammenda massima prevista dall’Articolo 120 della Legge Doganale, nonché della confisca dello zucchero o, in mancanza, della somma depositata in garanzia ai sensi dell’Articolo I del presente Ordine. ARTICOLO III Per le operazioni doganali concernenti altre merci sottoposte a regime di licenza <5 ad altri vincoli, gli Uffici doganali sono autorizzati a chiedere garanzie analoghe a quelle stabilite nell’Articolo I, osservate, in caso di mancato scarico, le disposizioni dell’Articolo II del presente Ordine. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 29 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 382 AUTORIZZAZIONE AGLI ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO AD APPLICARE TEMPORANEAMENTE UN DIRITTO DI CONTINGENZA QUALE ADDIZIONALE DEL DIRITTO DI COMMISSIONE LORO SPETTANTE SUI CAPITALI DATI A MUTUO CONSIDERATO che si ritiene opportuno di autorizzare gli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo ; ARTICOLO I AUTORIZZAZIONE AD APPLICARE UN DIRITTO DI CONTINGENZA Sezione 1. — Agli Istituti esercenti il credito fondiario giusta il testo unico 16 Luglio 1905, No. 646, e successive disposizioni, è data facoltà di applicare e riscuotere tanto per i nuovi mutui quanto per quelli in corso, sulle semestralità in scadenza col 1° Luglio 1947 sino a due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra, un diritto di contingenza. Sezione 2. — La misura di tale diritto di contingenza non potrà, aggiunta al diritto di commissione di cui al R. Decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 83 superare l’importo di Lire 1.50 per ogni cento Lire di capitale mutuato e verrà regolata, per analogia dagli articoli 27 e 28 del testo unico suddetto. PAGAMENTO DEL DIRITTO DI CONTINGENZA IN CASO DI RESTITUZIONE ANTICIPATA DEL MUTUO Nel caso di restituzione anticipata del mutuo ai sensi dell’art. 28 primo comma, del ripetuto testo unico, sostituito dall’art. 4 della Legge 22 Dicembre 1905, n. 592, il diritto di commissione e quello di contingenza saranno dovuti in misura raddoppiata qualora la restituzione anticipata, totale o parziale, venga effettuata prima che sia decorso un terzo del periodo convenuto per l’ammortamento del mutuo. Questa disposizione si applica alle restituzioni che avvengono dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino ai due anni solari successivi a quello in cui sarà dichiarata la cessazione dello stato di guerra. ARTICOLO III ESENZIONE DALL’OBBLIGO DI PAGARE IL DIRITTO DI CONTINGENZA Il presente decreto non si applica ai mutui di cui all’Articolo Vili dell’Ordine Generale No. 14 di data 11 Settembre 1945. ARTICOLO IV Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione da parte mia. TRIESTE, li 31 Maggio 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 389 (141 A) DISPOSIZIONI RELATIVE A CONTRATTI AGRARI POICHÉ’’ Vordine No. 141 di data 3 giugno 1946 nell’Articolo I, Sezione 3, lettera b, stabilisce che il canone di affitto in denaro, fissato nei contratti agrari, va ragguagliato a quello in natura in relazione al prezzo unitario del grano e considerato che l’Ordine Generale No. 61 datato ij giugno 1946 nel primo capoverso dell’Articolo X fissava il prezzo base del frumento in Lire 2.230 al quintale ; e POICHÉ’ si ritiene necessario di stabilire entro quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il , Territorio^), il modo in cui il suddetto .prezzo base del frumento debba venir ripartito tra il proprietario del fondo ed il coltivatore, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I RIPARTIZIONE DEL PREZZO BASE DEL FRUMENTO Per. il computo del canone di affitto a sensi del disposto della lettera b, Sezione 3, dell’Articolo I dellOrdine No. 141, il prezzo base del frumento fissato per l’annata 1945-1946 nel primo capoverso dell’Articolo X dell’Ordine Generale No. 61 in Lire 2.250 al quintale, va sud- diviso in due parti, di cui la prima nell’ammontare di L. 1.500 va posta a base del suddetto computo per stabilire l’ammontare dell’affitto in denaro dovuto al proprietario del fondo, nel mentre la seconda parte, nell’ammontare di L. 750, spettaall’affittuario coltivatore quale premio di coltivazione. ARTICOLO II ANNULLAMENTO DI DETERMINATE DECISIONI Sezione i. — Le decisioni emanate dalle Commissioni Agrarie Mandamentali e di Zona, istituite a sensi dell’Articolo IV dell’Ordine No. 141, prima dell’entrata in vigore del presente Ordine, possono venir annullate a richiesta della parte interessata quando siano incompatibili con la disposizione del precedente Articolo I. Sezione 2. — La domanda di annullamento, di cui alla precedente Sezione, deve venir presentata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente Ordine alla Commissione Agraria che ha pronunciato la decisione impugnata. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 31 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.Gr.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 393 REVISIONE ECCEZIONALE DELLE PENSIONI E DEGLI ASSEGNI DI GUERRA CONCESSI IN DIPENDENZA DI ACCERTAMENTI SANITARI EFFETTUATI DOPO L’8 SETTEMBRE 1943 POICHÉ' si rende opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „ Territorio“) procedere ad una revisione delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in base ad accertamenti effettuati dopo V8 settembre 1943 e sino alla liberazione del Territorio da parte delle truppe alleate, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I REVISIONE DELLE PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA Le Commissioni Pensioni Statali sono incaricate di procedere ad una revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni rinnovabili di guerra concessi ai militari ed ai militarizzati su accertamenti sanitari subiti dopo l’8 Settembre 1943. DEFERIMENTO DELLE VISITE MEDICO LEGALI DI CONTROLLO ALLA COMMISSIONE MEDICA TERRITORIALE I titolari di tali pensioni ed assegni potranno essere sottoposti a visite medico -legali presso la Commissione Medica Territoriale istituita con l’Ordine N. 287, la quale si pronuncerà sia sulla classificazione che sulla causa, del servizio di guerra od attinente alla guerra, delle ferite, lesioni od infermità. ARTICOLO III CASI DI REVOCA O MODIFICA DELLA CONCESSIONE 1) Quando risulti che la invalidità non sussiste, o non abbia rapporto di interdipendenza col servizio di guerra, oppure che la pensione e gli assegni vennero concessi in misura superiore a quella dovuta, la Commissione delle Pensioni Statali competente, provvede alla revoca o alla modifica della concessione. 2) ''La concessione è pure revocata quando il titolare non si presenti, senza giustificato mo -ivo, alla visita di controllo o si rifiuti di assoggettar visi. 3) La revoca o la riduzione della pensione o dell’assegno rinnovabile decorrerà dalla data degli accertamenti sanitari di cui all’art. 2 del presente Ordine. ARTICOLO IV RICORSI Non è ammesso ricorso contro i provvedimenti della Commissione Medica Territoriale salvo 'l’eventuale revisione da parte del Governo Militare Alleato. ARTICOLO V APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano per le invalidità constatate. dopo l’8 Settembre 1943 e per il periodo di tempo di occupazione del Territorio da parte del nemico e la revisione eccezionale dovrà essere effettuata entro un anno dall’entrata in vigore del presente Ordine. ARTICOLO VI ENTRATA IN VIGORE II presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Ordine N. 395 CONTROLLO SUL TRASPORTO DI MERCI IN ITALIA POICHÉ' si ritiene necessario di regolare e controllare il trasporto di determinate merci dalla parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Ter-ritoriou) in Italia, IO, ALF RED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Le merci elencate nell’Articolo II del presente Ordine non possono essere trasportate in Italia nè attraverso la frontiera occidentale della Venezia Giulia nè per mare da qualsiasi parte della Venezia Giulia occupata dalle Forze Alleate senza un permesso di esportazione rilasciato dalla Divisione per il Commercio del Quartier Generale del Governo Militare Alleato 0 dagli Ufficiali ai R,ifomimenti (Supply Officers) delle Zone di Gorizia o di Pola. ARTICOLO II Le disposizioni di cui all’Articolo I del presente Ordine si applicano all’esportazione delle merci seguenti : 1) Benzina, petrolio, nafta, lubrificanti e tutti gli altri prodotti derivati dal petrolio, ad eccezione dei quantitativi ragionevolmente necessari per il funzionamento del veicolo sul quale si effettua il trasporto per il viaggio di cui si tratta. 2) Carbone, coke, residui di carbone e carbon dolce. 3) Legname e legna da ardere. 4) Soda caustica e carbonato di soda. 5) Vetri per Lastre. 6) Foraggio e mangime per animali, compresi i pannelli oleari. 7) Tutti i concimi artificiali. 8) Generi di monopolio. 9) Medicinali dei gruppi alcaloidi (cocaina, morfina, ecc.) 10) Tutti i materiali da costruzione (compreso cemento) e bitume. 11) Copertoni e camere d’aria. 12) Rottami di metalli (ferrosi e non ferrosi), acciaio da rinforzo ed acciaio da costruzione. 13) Fungicidi ed insetticidi impiegati nell’agricoltura. 14) Bestiame e macchine agricole, compresi i trattori, lo) Semi di cereali e di piante per foraggio. 10) Materiale da pesca (reti ,ecc.) 17) Semi contenenti oli non commestibili. ARTICOLO III Tutti i generi alimentari razionati o meno, i semi contenti oli non commestibili e le patate da semina non possono essere trasportate secondo quanto disposto nell’Articolo I del presente ordine senza un permesso di esportazione rilasciato dalle SEPRAL della Venezia Giulia. ARTICOLO IV Le domande per i permessi di cui sopra devono essere presentate agli enti rispettivamente indicati negli Articoli I e III del presente Ordine in conformità alle disposizioni da essi emanate ; 1 permessi saranno dagli enti stessi rilasciati in conformità a tali disposizioni. a) Il trasporto delle metci elencate negli Articoli II e III del presente Ordine attraverso la frontiera fra la Venezia Giulia e l’Italia può effettuarsi limitatamente alle strade ferrate presentemente in funzione ed alle seguenti strade : 1) Strada statale 14 Pieris - Cervignano 2) Strada statale 56 Gorizia - Udine 3) Strada statale 54 Caporetto - Cividale 4) Strada provinciale Romans dTsonzo - Palmanova - Udine. b) Nessuna merce, fra quelle di cui sopra, può essere trasportata attraverso la frontiera occidentale della Venezia Giulia se non lungo le strade indicate nella precedente Sezione a) ; il trasporto può effettuarsi solamente su presentazione del permesso di cui al presente Ordine ai posti di controllo lungo le sopraindicate strade. ARTICOLO VI Chiunque violi qualsiasi disposizione del presente Ordine avrà commesso reato e, se trovato colpevole da una Corte Militare Alleata, sarà soggetto ad una pena peeuniaria o ad una pena detentiva, o ad entrambe di esse, secondo quanto sarà stabilito dalla Corte medesima. In aggiunta a tali pene i prodotti od i materiale costituenti l’oggetto del reato ed i mezzi di trasporto impiegati nello stesso potranno essere sequestrati e dichiarati confiscati a beneficio del Governo Militare Alleato. ARTICOLO VII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 5 giugno 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 112 DISPENSA DAL SERVIZIO PER LIMITI DI ETÀ’ DEL NOTAIO CARLO MOSETTI Ritenutp die il dr. Carlo MOSETTI, notaio in Gradisca, è stato dispensato dal servizio per limiti d’età con decreto del Capo Provvisorio dello Stato Italiano in data là marzo 1947, con effetto dal 3 dicembre 1945 : Ritenuto che tale provvedimento deve essere reso esecutivo nel Territorio della Venezia Giulia amministrato dalle Forze Alleate e pubblicato come per legge : IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1. — Il dr. CARLO MOSETTI, notaio in Gradisca è con il presente dispensato dal servizio per limiti di età, con effetto dal 3 dicembre 1945. 2. — Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. NOMINA PROVVISORIA DI SMET ANTONIO A SEGRETARIO GIUDIZIARIO Atteso che si ritiene opportuno e necessario provvedere alla nomina temporanea di un segretario presso la Procura di Stato di Gorizia ; IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1, — SMET Antonio, reduce di guerra, avente i requisiti di legge è temporaneamente incaricato a fungere da aiutante di segreteria presso la Procura di Stato di Gorizia e vi presterà servizio con gli emolumenti spettanti ad un aiutante di segreteria di grado XII. 2. — Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da. me firmato. TRIESTE, 29 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 117 NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO AMMINISTRATIVO PER LA ..SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE “ DI MONFALCONE RI TEN V TO necessario che si proceda alla nomina temporanea di un Consiglio di Amministrazione per la Scuola Tecnica Industriale di Monfaìcone, in conformità allo Statuto della Scuola medesima approvato con R.D. 17 maggio 1937, No. 1007, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ORDINO: 1. — Con il seguente vengono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione della sunnominata Scuola : ' a) Ing. Dr. VARRIDI Nereo, vice-direttore del Cantiere di Monfaìcone, rappresentante della Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato, quale, presidente del Consiglio ; h) Ing. Dott. VERZEGNASSI Giuseppe, vice-direttore del Cantiere di Monfaìcone, rappresentante della Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato ; c) Ing. TOCIGL Antonio, rappresentante del Comune di Monfaìcone ; d) Ing. Dr. ORIONI Bruno, rappresentante della Camera di Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura ; ' e) Dr. Petronio Sergio, rappresentante della „Adria-Solway ; f) il direttore della Scuola, quale segretario con voto deliberativo. 2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio d’Amministrazione saranno quelli previsti dallo Statuto della Scuola. 3. — Quest’Ordine andrà ‘in effetto alla data in cui verrà da me firmato. PREZZI E CONDIZIONI PER LA PUBBLICAZIONE E LA VENDITA DELLA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO ARTICOLO I Le istruzioni Amministrative di data 15 settembre 1945, e rispettivamente 25 marzo 1947, concernenti la materia di cui sopra, sono revocate. ARTICOLO II a) In conformità con l’Articolo V del Proclama No. 7, sono prescritte le seguenti condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato : aa) PUBBLICAZIONE 1) La Gazzetta uscirà regolarmente il 1°, 11 e 21 di ogni mese. 2) La sottosezione 1 non si applicherà alla pubblicazione dei numeri ,,Bis“ della Gazzetta pubblicati unicamente per annunci legali. I numeri ,,Bis“ usciranno il 1° e 15 di ogni mese. bb) VENDITA Copie della Gazzetta saranno trasmesse al Presidente di ogni Zona nel Territorio il quale le metterà a disposizione per la vendita al pubblico ai seguenti prezzi : 1) Per ima copia della Gazzetta, nelle tre versioni, (inglese, italiano e sloveno), Lire 85.— 2) Per una copia in una singola versione, (inglese, italiana o slovena), Lire 35.— b) La Gazzetta potrà essere venduta soltanto da quelle persone che sono state autorizzate dal Governo Militare Alleato. • c) La Gazzetta verrà distribuita gratuitamente per tramite del Presidente di ogni Zona alle varie autorità del Governo. . d) Chiunque voglia inserire un annuncio, come richiesto dalla legge, nella Gazzetta deve mandarne copia dattilografata all’Ufficiale Legale di Zona, insieme con un vaglia postale o un assegno, pagabile alla Prefettura di Trieste. Il prezzo d’inserzione è di L. 4.— per parola, punteggiatura esclusa. Autorità e funzionari devono presentare le note da inserirsi con lo stesso procedimento, ma non sono soggette al pagamento. Gli annunci da essere inseriti devono essere sottoposti all’Ufficiale Legale di Zona non meno di dieci giorni prima della data per la quale si richiede la pubblicazione. ARTICOLO III La presente Istruzione Amministrativa avrà effetto alla data delle sua firma da parte mia. TRIESTE, 4 giugno 1947. CHARLES M. MUNNÉCKE Ten. Col. Eant. Ufficiale Legale Capo Errata - corrige La data posta in calce all’Ordine No. 366 intestato „Adeguamento dei capitali delle imprese assicuratrici" pubblicato a pagina 638 della Gazzetta No. 17, vol IX, va letta come segue : „Trieste, 24 maggio 1947". ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona N. 54 (4 B) ORARIO DI CHIUSURA PER I LOCALI CHE SOMMINISTRANO BEVANDE ALCOOLICHE POICHÉ’ si considera necessario di modificare la legge che regola la chiusura dei locali situati entro il Comune di Trieste che somministrano bevande alcooliche, IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario di Zona, Trieste, ORDINO: ARTICOLO I Il presente Ordine ha vigore per il solo Comune di Trieste. ARTICOLO II Con effetto-dalla data di pubblicazione del presente Ordine tutti gli hotels, ristoranti, bar, caffè ed altri locali del Comune di Trieste che somministrano bevande alcooliche devono venir chiusi entro le ore 24.00, salvo nei casi qui di seguito specificati. ARTICOLO III Nessuna persona che non sia addetta al locale potrà trattenervisi dopo le ore 24.00, salvo come sotto specificato. ARTICOLO IV Su domanda alla Stazione Centrale di Polizia della Venezia Giulia potranno venir concesse delle licenze per il prolungamento dell’orario, di cui agli Art. II e III, fino alle ore 2.30, salve le condizioni che la Polizia potrebbe stimare opportune, ARTICOLO V Le licenze di cui all’Art. IV saranno di due specie : 1) Licenze trimestrali: Dette licenze potranno essere concesse a discrezione della Polizia della Venezia Giulia per dei periodi non eccedenti 3 mesi e le domande per il loro rinnovo dovranno venir presentate 14 giorni prima dello scadere della licenza in corso. 2) Licenze occasionali : Dette licenze potranno essere concesse per speciali occasioni. Le domande pei- dette licenze dovranno venir fatte 48 ore prima della data in cui la licenza è richiesta. Qualsiasi persona violi o prenda parte a violazioni di qualunque norma del presente Ordine commetterà un reato e, se trovata colpevole da un Tribunale Militare Alleato, sarà passibile di una pena detentiva o pecuniaria o di ambedue, a seconda della decisione del Tribunale. Il Tribunale avrà il potere di ordinare la chiusura di qualsiasi locale per il periodo che esso riterrà opportuno ARTICOLO VII Nessuna disposizione del presente Ordine revoca o modifica le leggi locali di Pubblica Sicurezza relative a detti locai’’, salvo dove specificatamente stabilito. ARTICOLO Vili * 11 presente Ordine entrerà in vigore il 27 maggio 1947. Trieste, 24 maggio 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Comm:ssario di Zopa, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 75 NOMINA DEL DOTT. BORTOLO TAMBURINI AL CONSIGLIO DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE POICHÉ’ con l'Ordine di Zona No. 16 del 21 .Settembre 1945 il Sig. Erminio CONTE venne nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste e POICHÉ' si rende necessario sostituire detto Sig. Erminio CONTE, che non è in grado di esplicare le sue funzioni per eccesso di altro lavoro, IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A. Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'Ordine Generale No. 11 dell’ 11 Agosto 1945, ORDINO: 1. — Il dott. Bortolo TAMBURINI è nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste al posto del Sig. Erminio CONTE. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 23 Maggio 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. ' A. Commissario di Zona, Trieste REVOCA DELLA NOMINA DEL Rag. TOMASINO ANDREA A ISPETTORE DEL LAVORO PER L’ISPETTORATO DEL LAVORO - TRIESTE POICHÉ’ con l’Ordine Amministrativo di Zona No. 65 del 31 Marzo 1947 il Rag. TOMASINO Andrea venne nominato Ispettore del Lavoro per VIspettorato del Lavoro, Trieste e POICHÉ’ si ritiene necessario destituire il Rag. TOMASINO Andrea IO A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: 1. — Il Rag. TOMASINO Andrea è destituito dalla carica d’ispettore del Lavoro per l’Ispettorato del Lavoro, Trieste. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 27 maggio 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario di Zona, Trieste APPENDICE ELENCO DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO COMMISSIONE DI EPURAZIONE DELLE LIBERE PROFESSIONI La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottoindicati in conformità alle sezioni 8, 9 e 10 dell’Ordine Genera1 e No. 13 e ha preso le seguenti decisioni : PERIODO DATA NOME PROFESSIONE DI EFFETTIVA SOSPENSIONE DELL’ORD. Dott. Amici Federico medico 2 mesi sosp. 5/5/47 Ing. de Antonellis Ed. ingegnere 3 mesi sosp. 30/12/46 Dott. Antonicelli Gius. musicista 3 mesi sosp. 27/1/47 Avv. Ara Mario avvocato 3 mesi sosp. 30/10/46 Ing. Barpi Arturo ingegnere 6 mesi sosp. 23/10/46 Dott. Barrella Vincenzo procur. leg. 6 mesi sosp. 13/1/47 Dott. Battigelli Giac. medico 3 mesi sosp. 30/10/46 Don Beari Giorgio giornalista 4 mesi sosp. 28/3/47 Geom. Cantagalli Galliano geometra 6 mesi sosp. 5/9/46 Dott. Caprio Gerardo procur. leg. 1 mese sosp. 31/3/47 Dott. Coretti Fulvio Fed. medico 3 mesi sosp. 24/4/47 Prof. Costa Domenico dott. in chimica 6 mesi sosjo. 3/5/47 'Covacci Giacomo pittore 6 mesi sosp. 13/11/46 Coffou Giordano giornalista 6 mesi sosp. 13/5/47 Cetin Francesco odontoiatra 3 mesi sosp. . 22/11/46 Rag. Cimminò Michele ragioniere 3 mesi sosp. 27/3/47 Ing. Cumin Sergio ingegnere 6 mesi sosp. 16/9/46 De Luca Attilio aut. e scritt. 6 mesi sosp. 10/12/46 Dott. Deretto Ruggero dott. comm.sta 6 mesi sosp. 9/1/47 de Privitcllio L. farmacista 6 mesi sosp. 14/11/46 Dott. Dolžani Pietro giornalista 3 anni .sosp. 31/5/46 de Dolcetti Carlo giornalista 6 mesi sosp. 27/11/46 Ing. Fanna Romano ing. e arch. 6 mesi sosp. 20/1/47 Dott. Grambassi Manlio giornalista 12 mesi sosp. 23/10/46 Avv. Gembrini Diego avvocato 6 mesi sosp. 20/3/47 Geom. Kretzsehmar Ose. geometra 6 mesi sosp. 14/11/46 Ing. Luci Costantino ingegnere 18 mesi sosp. 1/10/46 Lupi Eros aut. e scritt. 3 mesi sosp. 13/11/46 Rag. Maineri Augusto ragioniere 2 anni sosp. 4/10/46 Avv. Malossi Ferruccio avv. e proc. 3 anni sosp. 20/5/47 Ing. Malossi Livio ingegnere 6 mesi sosp. 3/1/47 Ing. Marziani Delio ingegnere 2 mesi sosp. 4/3/47 PERIODO DATA NOME PROFESSIONE DI EFFETTIVA SOSPENSIONE DELL’ORD. Avv. Mamolo Mario avv. e proc. 6 mesi sosp. 11/12/46 Dott. Manzin Domenico notaio , 2 mesi sosp. 7/1/47 Geom. Medelin Aurelio geometra 1 mese sosp. 6/3/47 Ing. Miani Anteo ing. e farm.sta 6 mesi sosp. 30/12/46 Dott. Nanni Carlo medico 2 mesi sosp. 20/2/47 Avv. Novacco Francesco avv. e proc. 3 mesi sosp. 17/4/47 Avv. Pagnini Cesare avv. e proc. 3 anni sosp. ■ 11/2/47 Pavanello Geny giornalista 6 mesi sosp. 13/11/46 Pizzarello Costante giornalista 6 mesi sosp. 26/4/47 Dott. Pepeu Francesco medico 3 mesi sosp. 5/9/46 Ing. Polli Alberto ingegnere 18 mesi sosp. - 7/10/46 Rag. Pozza Ugo ragioniere 3 mesi sosp. 5/9/46 Dott. Poverelli Giuseppe aut. e scritt. 6 mesi sosp. 8/4/47 Ing. Rostirolla Renato ingegnere 6 mesi sosp. 28/4/47 Prof. Dott. Risolo Michele giornalista 3 anni sosp. 26/11/46 Rumer' Vittorio odontoiatra 3 mesi sosp. 16/9/46 Rota Massimo giornalista 18 mesi sosp. 13/5/47 Dott. Scampicchio Nicolò notaio 3 mesi sosp. 26/11/46 Scocciai Mariano giornalista 6 mesi sosp. 18/12/46 Geom. Senardi Enrico geometra 6 mesi sosp. 28/4/47 Simonini Stelio giornalista 1 mese sosp. 12/11/46 Sofianopulo Cesare aut. scritt. pitt. 6 mesi sosp. 21/1/47 Ing. Spanyol Renato ingegnere 6 mesi sosp. 2/9/46 Stefani Armando scenografo 1 anno sosp. 14/3/47 Pr. Dott. Tagliaferro Enr. medico 3 mesi sosp. 3/1/47 avv. Tamaro Remigio avv. e proc. 6 mesi sosp. 3/2/47 Avv. Tamaro Gianfranco avvocato 6 mesi sosp. 18/9/46 Dott, Tranquilli Vittorio giornalista 2 mesi sosp. 24/10/46 Toffolo Luigi musicista 1 mese sosp. 29/11/46 Avv. Udina Manlio aut. scritt. avv. 1 anno sosp. 30/12/46 l'rof. Urbani Umberto aut. scritt. 1 mese sosp. 17/12/46 Dott. Usiglio Ester Rina scrittrice 6 mesi sosp. 26/7/46 Valenti Omero pittore decor. 1 mese sosp. 5/11/46 Valeri Valerio giornalista 6 mesi sosp. 26/4/47 Ing. Valitutti Umberto ingegnere 15 mesi sosp. 28/10/47 Dott. Vatta Eugenio dott. comm.sta 3 mesi sosp. 22/12/46 Avv. Zennaro Teobaldo avv. proc. dott. 1 anno sosp. 3/4/47 Dott. Zoppolato Ferruccio medico 3 anni sosp. 19/2/47 COMMISSIONE DI EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA TRIESTE La Commissione ha preso in esame le opposizioni prodotte nei casi sottoindicati in conformità alla Sezione IX delTOrdin'e Generale No. 7 o Sezione IX dell’Ordine Generale No. 8 ed ha preso le seguenti decisioni : NOME OCCUPAZIONE ORDINE Barale Emanuele Intend; Finanza 15 giorni sosp. Cosciani Albino I.L.V.A. licenziato NOME OCCUPAZIONE ORDINE Del Fabbro Vittorio I. L. V. A. licenziato Ferro Ferruccio Intend. Finanza 15 giorni sosp. Grill Giovanni Ferrovie 15 giorni sosp. Maggiolaro Umberto I. L. V. A. licenziato Magris Emilio C.R.D.A. S. Narco 9 mesi sosp. Mersini Mario Coop. Operaie 1 mese sosp. Perugini Vitaliano I.L.V.A. licenziato Quinto Domenico I. L. V. A. licenziato VOLUME II Gazzetta N. 18 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PA R TE I Comando di Trieste Ordine Generale . Pag. No. 107 Tariffe doganali ........................................ 661 * Ordine No. 367 Concessione di un’indennità ........!........................ 661 No. 378 Sospensione del pagamento delle annualità capitali ....... 663 No. 379 Disposizioni relative all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di inabilitati civili e di altre categorie di lavoratori .... 664 No. 380 Disposizioni relative a merci estere importate con bollette doganali a cauzione ................................................... 665 No. 382 Autorizzazione agli Istituti esercenti il credito fondiario ad applicare temporaneamente un diritto di contingenza quale addizionale del diritto di commissione loro spettante sui capitali dati a mutuo ................................................. 666 No. 389 (141 A) Disposizioni relative a contratti agrari.. .......... 667 No. 393 Revisione eccezionale delle pensioni e degli assegni di guerra concessi in dipendenza di accertamenti sanitari effettuati dopo 1’ 8 settembre 1943 ............................... 668 No. 395 Contr'ollo sul trasporto- di merci in Italia .................... 670 Ordine Amministrativo No. 112 Dispensa dal servizio per limiti d’età del notaio Carlo Mosetti.. 671 No. 115 Nomina provvisoria di Smet Antonio a segretario giudiziario.. 672 No. 117 Nomina temporanea di un Consiglio Amministrativo per la Scuola Tecnica Industriale di Monfalcone ............... 672 Istruzione Amministrativa Pag. —- Prezzi e condizioni per la pubblicazione e la vendita della Gazzetta del Governo Militare Alleato............................... 673 Errata Corrige PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 54 (4 B) Orario di chiusura per i locali che somministrano bevande alcooliche ................................................ 674 No. 75 Nomina del dott. Bortolo Tamburini al Consiglio di Zona per la Zona di Trieste ..................................... 675 No. 76 Revoca della nomina del rag. Tomasino Andrea a Ispettore del Lavoro per lTspettorato del Lavoro, Trieste ........... 676 PARTE III Appendice — Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio .................. ..................... 677