GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 16 - 15 Maggio 1947 Pubblicala dal Governo Militare Allealo con I’autorizzazione del Comandante Supremo Allealo delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 Allealo Governo Militare VENEZIA GIULIA Ordine Generale N. 103 (49 A) PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO PREMESSO che si è ritenuto opportuna, e necessaria la revisione delle Tasse di hollo di cui alla tariffa allegato „-4“ alla Legge 30 dicembre 1923, n. 3268 e syccessive modificazioni e di girelle stabilite coll’ Ordine Generale n. 49, in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato ,,Territorio^), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli . Affari Civili ORDINO: ART. 1 Le Sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (a), 9, 10 ed 11 dell’art. I dell’Ordine Generale 49 .sono abrogate e sostituite dagli Articoli 2 sino al 9 compreso. ART. 2. Le tasse fisse d’ importo inferiore a Lire una sono aumentate a Lire due ; quelle d’importo di Lire una e frazioni di Lire una sono aumentate a Lire tre. Le tasse fisse di Lire 2, 3, 6, 8, 12 e 24 sono elevate come segue : V Da L. 2,-— a L. 12.— da L. 8.— a L. 32.—- „ 3.— „ ,. 16.— „ .. 12.—>■ „ „ 40,— „ „ 6,— „ ., 24,— „ „ 18.— „ „ 60,— „ „ 24,— „ „ 80,— Restano immutate le tasse di bollo previste dall’art. 55 della Tariffa ,,A“. ART. 3 1. — Lo aliquote di tassa da bollo stabilite dagli articoli 52 e 205 della Tariffa ,,A“ per le, ricevute e quietanze ordinarie, note, conti e fatture, distinte e simili sono determinate come segue : Tassa fissa Per somme fino a L. 1.000.— ................................................... L. 1.— por somme superiori a L. 1.000.— e non sup riori a L. 500.000.-— .............. „ 2.— per ogni 1.000.— Lire o frazione di 1.000.— Lire. 2. — Quando la somma supera (1) L. 500.000.-— ovvero (2) sia indeterminata o (3) a saldo per somina inferiore al debito originario senza indicazione di questo o delle precedenti quietanze : Tassa fissa L. 1.000.—. ART. 4 Le aliquote di tassa di bollo stabilite dagli articoli 53, 54, 206 e 207 della Tariffa ,,A“ nonché quelle dall’art. 24 della Legge dell’ Imposta Generale sull’ Entrata 19 giugno 1940 n. 762 per tutti indistintamente i documenti in essi previsti, sono modificate come segue : Tassa fissa .... .......................................... I. L— e'hon L:re 5.000.— „ 2.— per ogni mille lire o frazione eli 1.000.— Lire; o per valori indeterminati ..................... L. 10.— ART. 5 La tassa fissa per le copie, seconde ed ulteriori di cambio, di cui agli art. 34 e 201 della Tariffa ,,A“ è aumentata a Lire 24.—. ART. 6 1. — Le tasse fisse di bollo stabilite dall’art. 6.(2 comma) del R. 13. L. 11 maggio 1942, n. 501, aumentate in virtù della Sezione 8 Art. 1 dell’ Ordine Generale n. 49 sono aumentate come segue : per ogni causa civile innanzi ai pretori . . .......................... L. 40.— per ogni causa civile innanzi ai Tribunali........................... „ 80.— per ogni causa civile innanzi alla Corte d’Appellò ...................... „ 120.— 2, — Le tasse f sse e graduali previste dagli articoli 118 n. 12-13 ; 119 n. 10-11 ; 120 n. 7 della Tariffa ,,A“ per le sentenze ó per i provvedimenti pronunciati in Camera di Consiglio a sensi dell’Art. 737 C.P.C. sono quadruplicate. ART. 7 Le tasse graduali stabilite in ragione della dimensione della carta di cui agli art. 27, 199 n. 3, 210 e 211 della Tariffa ,,A“ sono aumentate come segue : da L. 9.—- a L. 12.— ; da L. 12.— a L. 16.— ; da L. 18.— a L. 24.— ; da L. 36.— a L. 40.— '; ART. 8 Sezione 1. — Le tasse graduali sulle cambiali ed altri effetti di commercio emessi e pagabili nel Territorio o nell’area in cui la lira italiana ha corso legale, sono stabilite come segue : 1) con scadenza non superiore ad un mese dalla data dell’emissione o della presentazione al visto ............................................‘... L. 1.— • per ogni 1000 Lire o frazione di 1000 Lire. 2) con scadenza non superiore a quattro mesi tassa fino a Lire ,500.— ........................................................ L. 1.50 oltre Lire 500.— a L. 1.000.— ............................................. „ 3.— per le somme superiori a L. 1.000.— o frazioni di L. 1.000.— tassa di Lire 3.— per ogni 1.000.— Lire o frazione di 1.000.—. 3) con scadenza superiore a quattro mesi e sino a sei mesi : tassa fino Lire 500.:— ........................j................................ L. 3.— oltre Lire 500.— fino a L. 1.000.— .. /................;................ „ 6.— per le somme superiori a Lire 1.000.— o'1 frazioni di Lire 1.000.— tassa di L. 6.— per ogni 1.000.— Lire o frazioni di 1.Ò00.-X- Lire. 4) con scadenza superiore a sei mesi, o con data e scadenza in bianco, o mancanti del-l’una o dell’altra : il doppio delle tasse graduali stabilite al n. •> per le cambiali con scadenza non superiore a sei mesi. per somme sino a L. 1.000.— ... per somme superiori a L. 1.000.— per somme superiori a L. 5.000.— Sezione 2. — La tassa graduale di cui ai n. 2, 3 e 4 del presente Articolo è ridotta alla metà per le cambiali create nel Territorio e pagabili fuori dell’area nella quale la lira italiana ha corso legale ; è pure ridotta alla metà per le cambiali provenienti fuori dell’area nella quale la lira italiana ha corso legale in quanto siano state assoggettate a corrispondente tassa di bollo nel luogo di origine. Sezione 3. -— Se nessuna tassa di bollo risulta pagata nel luogo di origine dette cambiali sono soggette alla intera tassa graduale di cui alla Sezione 1 del presente Articolo. ART. 9 1. — Le tasse di bollo previste nell’art. 50 della Tariffa ,,A“ sono stabilite come segue : a) Titoli nominativi: Tassa quando il capitale nominale del titolo non supera L. 1.000.-— L. 18.— 24.— quando supera „ quando supera ,, quando supera „ quando supera. „ 5000.— 10.000.— 36,— 10.000.— 50.000.— 48.— 50.000.-— 100.000.— ” 72.—. 100.000,— 96,— b ) titoli al portatore : quando il.capitale nominale del titolo non supera L. 1.000 quando supera L. 1.000.— e non L. 5.000.— ....... quando supera „ 5.000.— „ „ L. 10.000.— ....... quando supera 10.000.— „ „ „ 50.000.—j ........ quando supera „ 50.000.— „ „ „ 100.000.— ........ quando supera „ 100.000.— ..... ..........' i ....... J.... La tassa di cui al presente articolo è dovuta per ogni titolo. La stessa tassa è dovuta per i certificati provvisori dei titoli suddetti. 2. — La tassa sui titoli si corrisponde mediante punzone marche da bollo o carta bollata, quella sui certificati provvisori esclusivamente con marche da bollo o carta bollata. 3. — Quando la tassa è pagata mediante marche, queste devono essere apposte ed annullate esclusivamente dall’ Ufficio del Registro. 4. — Resta ferma ogni altra disposizione di cui al citato Articolo 50.—. ART. 10 J. — Lo tasse graduali previste dagli articoli 38 e 203 della Tariffa ,,A“ riguardanti gli atti di protesto cambiario, sono stabilite, per ogni foglio dell’originale, nella misura seguente : Tassa fissa Se la somma della cambiale non supera L. 1.000.— ............................ L. 12.— se supera L. 1.000.— e non L. 10.000.— .......................................... „ 16.— se supera L. 10.000.—- e non L. 100.000.— ..............................^...... „ 24.— per somme superiori a L. 100.000.—............................................. „ 32.— copie: per ogni foglio qualunque sia l’importo della cambiale.................. „ 24.— 2. — Le suddette tasse nel caso che il protesto non sia scritto sulla cambiale devono essere corrisposte mediante carta bollata. ART. 11 Le aliquote di tasse sugli assegni bancari emessi in confoimità del R. D. 21 dicembre 1933, n. 1736, e previsto dagli articoli 35 e 202 della Tariffa ,,A“ sono stabilite come segue: Tassa fissa a) assegni emessi su banchieri ........................................ L. 1.— 24.— 36.— 48.— 72.— 96.— 120.— b) assegni emessi su persone ed enti che nop siano banche, istituti di credito e banchieri' e che siano pagabili soltanto fuori del Territorio o dell’area ih cui la lira italiana ha corso legale........................................... 3.— La suddetta tassa fissa di Lire 3.— è comprensiva della tassa graduate di quietanza. c) assegni contenenti la menzione prevista dal capo verso dell’art. 4 del R. D. 21 dicembre 1933 n. 1736. per l’accertamento della esistenza dei fondi : tassa graduale Lire 1.— per ogni 10.000.— lire o frazione di Lire 10.000.— dell’ importo dell’assegno, col massimo di Lire 40.— di tassa, indipendentemente dalla tassa di bollo sull’assegno. ART. 12. A decorrere dal 1 giugno 1947 la tassa di bollo sugli assegni circolari di cui all’art. 37 della Tariffa ,,A“, deve essere liquidata in base alle risultanze della denunzia trimestrale corredata dalla situazione trimestrale dei conti da presentarsi al competente Ufficio del Registro in questo Territorio entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun trimestre. L’importo delle rate trimestrali deve essere versato non oltre il lo.o giorno successivo alla presentazione della denuncia all’Ufficio del Registro competente di questo Territorio. ART. 13 Le tasse graduali sulle ricevute e quietanze ordinarie relative agli abbonamenti ai giornali e riviste ed altre stampe di cui all’alt. 59 della Tariffa ,,A“ sonò stabilite come segue: per somme non superiori a L. 2.000.—............................................... L. 12.— per somme superiori a L. 2.000.— e non a Lire 5.000.— ............................ „ 16.— per somme superiori a L. 5.000.—................................................... „ 24.— ART. 14 Le aliquote di tassa suhe bollette e quietanze per proventi doganali prescritte dall’art. 65 a) della Tariffa ,,A“ sono stabilite nella misura di Lire 2.— per ogni 1.000.— Lire o frazione di lire 1.000.— col massimo di Lire 200.—. ART. 15 Le tasse fisse di bollo sulle dichiarazioni di avaria di cui all’art. S3 della Tariffa ,,A" sono stabilite come segue : a) per, le navi al di* sotto delle cento tonnellate ............................ L. 60.— b) per piroscafi e velieri superiori a 100 e non a 1000 tonn................... „ 150- c) per piroscafi e velieri superiori a 1000 tonn................................. „ 300.— ART. 16 Le tasse previste all’Art. 85 e 86 della Tariffa ,,A“ sono abolite con effetto dal 1 luglio 1947. Non saranno concessi rimborsi per tasse eventualmente già corrisposte. ART. 17 1. — La tassa di bollo sulle inserzioni pubblicitarie previste dall’Art. 87 della Tariffa ,,A^‘ è dovuta in misura proporzionale ed è determinata in Lire 3.— per ogni 100 Lire o frazione di 100 Lire del costo della inserzione, ed è comprensiva di quella di quietanza. 2. — Qualora l’importo complessivo di tassa dovuto presenti da ultimo la frazione di Lira, questa deve essere arrotondata a Lire 1.—. ART. 18 La tassa di bollo sulle istanze, sui ricorsi principali ed incidentali e sulle memorie nei procedimenti avanti la Commissione Centrale delle Imposte dirette e delle imposte indirette sugli affari è stabilita per ogni foglio in Lire 80.— da corrispondersi mediante carta bollata. 'ART. 19 1. — Il limite di- esenzione per i mandati di pagamento di cui agli articoli 104 e 165 della Tariffa ,,A“ è elevato da Lire 50.— a Lire 1.000.—. 2. — È elevato da Lire 500.— a Lire 150.000.— il limite di esenzione per gli atti in materia di pensioni di cui all’art. 181 della anzi detta Tariffa. 3. — Sono elevati da L. 300.000.— a L. 3.000.000.— i limiti di esenzione di cui agli articoli 49 e 50 della Tariffa allegato ,,B“ alla legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, previsti per gli atti esecutivi e scritti relativi alle operazioni delle Associazioni agricole di mutua assicurazione. ART. 20 1. — La tassa fissa di bollo prevista per le citazioni per biglietto dall’art. 117 n. 1 della Tariffa ,,A“ è soppressa. 2. — Le citazioni nei procedimenti innanzi i giudici conciliatori sono soggette alla tassa fissa di Lire 16.— per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche. 3. — La tassa fissa di bollo prevista dal citato art. 117 n. 2 è determinata in Lire 16.— per ogni foglio, da corrispondersi mediante carta bollata o marche. 4. — Le tasse da bollo previste dail’art. 117 n. 3 a, b, e c sono soppresse. 5. — I decreti, verbali di causa, verbali di conciliazione, sentenze ed ogni altro atto, comprese le relative procure alle liti, anche contenenti facoltà di transigere e conciliare le vertenze nell’interesse del mandante ai termini dell’art. 319 C. Ih C., sono soggetti alla tassa fissa di Lire 24.— da corrispondersi mediante carta bollata. 6. — Le tasse fisse di bollo previste dall’art. 118 n. 1-3 ; 119 n. 1-2 della Tariffa ,,A“ per le citazioni per biglietto e per le citazioni riassuntive rispettivamente nei procedimenti innanzi i pretori ed innanzi i Tribunali e le Corti di Appello in materia civile, sono soppresse. 7. — Le citazioni avanti i pretori e quelle avanti i Tribunali e le Corti di Appello sono rispettivamente soggette alla tassa fissa di bollo di Lire 40.— e di Lire 60.— da corrispondersi mediante carta bollata o marche. ' ART. 21 Le tasse fisse di bollo sugli atti in materia penale previste dall’art. 137 n. 1 lett. a) o 6/; 138 e 140 della Tariffa „A “ sono quadruplicate. ART. 22 Le tasse di, bollo previste dagli art. 49 e 88 della Tariffa ,,A“ sono abolite. ART. 23 L’art. 66 della Legge del Rollo 30 Dicembre 1923, n. 3268 è sostituito dal seguente : Le trasgressioni al bollo sono punite con le seguenti pene pecuniarie : 1) da 10 a 20 volte la tassa non pagata, col min ino di Lire 300.— per le trasgressioni relative al bollo sui titoli esteri ; 2) da L. 100 a L. 300 per ogni trasgressione alle disposizioni che venissero stabilite con regolamento per l’applicazione della tassa di bollo sui titoli esteri ; 3) da 50 a 100 volte la tassa o Ja parte di essa non pagata, col minimo di lire 300.— per le trasgressioni relative al bollo sulle cambiali ed altri effetti di commercio ; 4) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni alle disposizioni deir ai t. 47 della legge del bollo ; 5) da L. 300 a L. 600.— per qualunque trasgressione commessa' dai giudici, cancellieri od altri funzionari dell’ordine giudiziario, dai funzionari ed ufficiali del Go-, verno e delle pubbliche Amministrazioni, dagli Archivisti, notai, avvocati, procuratori, stampatori e litografi nell’esercizio delle rispettive loro funzioni, arti e professioni. La pena è elevata da L. 500 a L. 1000 per i giudici, pretori e notai che procedono alla vidimazione di libri di commercio o di quelli indicati nell’art. 2421 del Codice Civile, prima che siano stati assoggettati alla tassa di bollo dovuta. Qualora si tratti di cambiali od altri effetti di commercio, i giudici che omettono di pronunciare l’inefficacia come titolo esecutivo incorrono in proprio nella pena pecuniaria prevista dal n. .3 ; 6) da L. 300 a L. 600 per qualunque trasgressione commessa dagli ufficiali giudiziari, uscieri e messi nell’esercizio dei loro incarichi ; 7) da L. 1000 a Lire 5000 per la vendita di valori di bollo senza autorizzazione. In ogni caso si incorre inoltre nella perdita dei valori di bollo.. 8) da L. 1000 a L. 3000 per i casi di rifiuto o di ingiustificato ritardo, da parte dei distributori secondari a corrispondere alle richieste di acquisto dei valori bollati loro rivolte dal pubblico, o di insufficienza delle scorte'stabilite dal decreto, di nomina. 9) da L. 500 a L. 1000 per le trasgressioni per ogni scrittura privata di cui all’art.-6 della tariffa Allegato A non redatta sulla carta bollata prescritta ; 10) da 50 a 100 volte la tassa o la parte di tassa non pagata, col minimo di Lire 300 per ogni trasgressione al bollo su atti e documenti soggetti alla tassa stabilita per le ricevute ordinarie, note, conti, fatture, distinte, estratti e copie di conti, lettere di accreditamento o addebitamento di somme e relativi benestare. La stessa pena si applica per-il rifiuto al rilascio di ricevute ordinarie e per la rinnovazione o convalidazione per mezzo di carta bollata, di marche e di bollo a punzone, di ricevuta precedentemente rilasciata in trasgressione al bollo, nonché per il rilascio di lettere eli accreditamento in conto corrente, in luogo della regolare ricevuta o quietanza ordinaria ed in luogo della regolare fattura commerciale ; 11) la detta pena pecuniaria col minimo di L.,300 si applica per la indicazione nelle ricevute ordinarie di somma minore di quella effettivamente riscossa, nell’intento di evitare in tutto o in parte il pagamento della tassa, e per ogni altra frode diretta allo stesso, fine, salvo in ogni caso le maggiori pene stabilite dalle leggi penali ; 12) da L. 100 a L. 300 per ciascuna distinta non rilasciata all’atto del pagamento dei dividendi e dagli interessi di cui all’art. 58 della tariffa all. A) e non esibita ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria nel termine di anni tre dalla data di esse. Tale pena è dovuta indipendentemente dall’altra stabilita dal N: 11 del presente articolo, per le distinte rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente ; 13) da L. 300 e L. 600 a carico esclusivo e solidale dell’esercente, dei suoi rappresentanti e incaricati, per ciascuna scrittura o polizza o per ciascuna domanda relativa ai contratti di abbonamento e somministrazione di acqua, di gas e di energia elettrica non compilata all’atto della stipulazione della convenzione e non esibita ai funzionari del TAmmini strazi one finanziaria nei termini di tre anni dalla loro data. La tassa è dovuta indipendentemente da quella stabilita dal N. 19 del presente articolo per le scritture, polizze e domande rilasciate senza bollo o con bollo insufficiente ; 14) da L. 1000 a L. 3000 a carico esclusivo dell’esercente per la mancata esibizione ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria nel termine di tre anni del registro degli utenti di cui al numero precedente ; 15) eia Lire 100 a Lire 500 per ciascuna bolletta relativa alla tassa di bollo sulle inserzioni di cui alTart. 33 della legge del bollo ed all’art. 87 della tariffa (All. A) della quale si sia omesso il rilascio: V 16) da Lire 500 a Lire 1000 per ciascuna bolletta di cui al numero precedente nella quale sia stata indicata una somma minore di quella percetta ; 17) da L. 500 a L. 1000 per la mancata conservazione delle matrici dei bollettari prescritti dall’art. 33 della legge del bollo ; 18) da L. 200 a L. 400 per qualsiasi altra trasgressione in materia di tassa di bollo sugli avvisi di pubblicità inserita sui giornali, riviste ed altre stampe, non contemplate nei numeri precedenti ; 19) da L. 100 a L. 300 per le trasgressioni al disposto dell’art. 18 della legge del bollo e per ogni altra trasgressione per cui il presente articolo non determini una pena particolare. ART. 24 L’art. 74 della legge del bollo 30 dicembre 1923, N. 3208 è sostituito dal seguente ; „Sono soggetti alla sopratassa pari al doppio della tassa, le parti, gli avvocati i procuratori e i cancellieri giudiziari per le trasgressioni alle disposizioni relative alla tassa speciale di bollo sulle sentenze e sui provvedimenti presi in camera di consiglio ai sensi .dell’art. 737 C.P.C. di cui agli articoli 118 N.ri 12 e 13 ; 119 N.ri 10 e 11 ; e 120 N. 7 della tariffa (All. A). A carico dei cancellieri giudiziari è pure dovuta la pena pecuniaria da L. 300 a L. 600 in caso di inadempimento delle prescrizioni di cui all’art. 43 della legge del bollo.“ ART. 25 Sezione i. — La Sezione 2 dell’art. IT dell’Ordine* Generale N. 49 è abrogata e viene sostituita come segue : La misura .dell’aggio concessa a favore dei rivenditori di generi di monopolio è fissata nella misura del 3% per qualsiasi importo di valori bollati prelevati. Sezione 2. — La Sezione 6 dell’Art. Il dell’Ordine Generale N. 49 è abrogata. ART. 26 Le disposizioni del presente Ordine entrano in vigore il 16 maggio 1947. Dato a Trieste li 12 Maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 355 MODIFICAZIONI* ALLO STATUTO DELL ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE POICHÉ’ il commissario preposto dal Governo Militare Alleato all amministrazione del-VIstituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste (qui in appresso chiamato „Istituto11, ) lia suggerito delle modifiche odio Statuto deir Istituto stesso ; RITENTI TO che le modifiche relative al nome dell'Istituto -d odia composizione del suo Consiglio d'amministrazione e del collegio dei sindaci. nonché odici decorrenza dell’esercizio finanziario, hanno carattere di urgenza e sono necessarie : IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, - ORDINO: ARTÌCOLO I MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE Sono approvate le seguenti modificazioni del nome e dello Statuto dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste : 1. — Nel nome dell’Istituto è soppresso il termine „fascista4*. 2. — L’articolo 4 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente : „L’Istituto è retto da un Consiglio di Amministrazione così composto : a) un Presidente ed un Vice Presidente, da nominarsi dal Presidente di Zona sentito il parere del Consiglio di Zona ; b) 3 membri da nominarsi dal Presidente del Comune di Trieste tra persone di sicura, competenza nel ramo tecnico ed amministrativo sentito il parere del Consiglio comunale ; c) un membro da nominarsi dalla Cassa di Risparmio di Trieste ; d) due membri scelti tra gli inquilini dell’Istituto dal Presidente di Zona; e) un rappresentante scelto dagli altri comuni (escluso quello di Trieste) dove l’Istituto possiede dei beni. Il Consiglio, per circostanze temporaneamente ed eccezionali, potrà affidare speciali incarichi a singoli suoi membri. “ 3. — L’articolo 9 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente : „Ai membri del Consiglio è corrisposta una indennità di presenza per ogni intervento alle sedute nonché il rimborso spese e la rifusione della perdita del salario. L’ammontare della indennità di presenza verrà stabilito dal Consiglio e dovrà essere approvato dal Presidente di Zona. Il Consiglio potrà assegnare un’indennità speciale ai Presidente, al Vice Presidente ed a quei Consiglieri a cui fossero demandati speciali incarichi. “ 4. — L’articolo 1 6 dello Statuto è soppresso e sostituito dal seguente : „a) Per la sorveglianza delle operazioni commerciali dell’Istituto e per la revisione dei registri e del bilancio sarà costituito un Collegio di Sindaci di 5 componenti dei quali 3 effettivi e 2 supplenti. b) Uno dei sindaci effettivi e uno dei Sindaci supplenti sono nominati dal Presidente di Zona ; gli altri due effettivi e il secondo supplente sono nominati dal Presidente del Comune di Trieste. Uno dei sindaci effettivi e quello supplente nominati dal Presidente del Comune, saranno scelti fra gli inquilini dell’Istituto. c) I Sindaci rimangono in carica per 4 anni e possono essere riconfermati. d) P§r la nomina, per la decadenza e sostituzione dei Sindaci valgono le norme stabilite per i componenti-il'Consiglio di Amministrazione. e) Ai Sindaci effettivi sarà corrisposta 'un’indennità nella misura da fissarsi ogni anno dal Consiglio di Amili1' ni strazi one in sede di approvazione del conto consuntivo. “ 5. — Il primo comma dell’articolo 18 è soppresso e sostituito dal seguente : „L’esercizio finanziario dellTstituto decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. “ 6. — Il riferimento al Ministro dei Lavori Pubblici contenuto negli articoli 18, 19 e 22 è sostituito dal riferimento al „Presidente di Zona. “ 7. — L’ultimo comma dell’articolo 26 è soppresso e sostituito dal seguente : „L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto agli Enti Comunali Assistenza dei vari commai in proporzione al contributo dato all’Istituto dagli Enti ed Istituzioni esistenti nelle singole circoscrizioni.“ ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia. Trieste, addì 29 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.L. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine No. 362 AUMENTO DELLE TARIFFE BELLA SELVEG POICHÉ’ le tariffe dell'energia elettrica normale ed industriale fornita a quella’ parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Fòrze Alleate (qui di seguito chiamata ..Territorio1") sono state aumentate da parte dei produttori che si trovano fuori dal territorio ; e POICHÉ’ si ritiene necessario che la SEL VEG si adegui agli aumenti di cui sopra ponendoli a carico del consumatore, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ” ' , ORDINO: ARTICOLO I \ 1. — La SELVEGi è col presente Ordine temporaneamente autorizzata ad aumentare le sue tariffe nelle misure seguenti: a) Per la fornitura di energia elettrica, del 600% rispetto alle corrispondenti tariffe praticate nel 1942 ; b) Per il noleggio dei contatori, spese di manutenzione ed altre spese accessorie, del 400% rispetto ai corrispondenti importi del 1942. 2. — T suddetti aumenti temporanei, che comprendono anche quelli autorizzati in precedenza, saranno praticati su tutte le bollette e fatture emesse dalla SELVEG nel semestre 1 maggio 1947 - 31 ottobre 1947. ARTICOLO II Gli utenti inquilini di case operaie e popolari fornite di impianti da non più di. 100 watt, sono col presente Ordine dichiarati esenti dagli ulteriori aumenti di cui all’Articolo I. Gli aumenti di tariffe già apportati anteriormente al 1 maggio 1247 rimangono tuttavia in vigore e continueranno ad essere pagati dagli utenti inquilini di case operaie e popolari. ARTICOLO III 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 9 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 368 CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO SPECIALE AI LAVORATORI SOGGETTI ALL ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI E AI LORO FAMILIARI DIMESSI DALLE CASE DI CURA Ritenuto opportuno e necessario di concedere un sussiodio speciale ai laboratori soggetti alVassicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari, quando siano dimessi dalle case di cura per ,guarigione clinica, per stabilizzazione o prosecuzione della cura ambulatorialmente, in quella parte della Venezia. Giulia amministrata dalle Forze Alleate {in appresso denominata „Territorio"), IO, ALFRED. C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I AVENTI DIRITTO AL SUSSIDIO Sezione 1. — Ai lavoratori soggetti all’assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari ricoverati in case di cura a norma dell’Articolo 15 del R.QD.L. 14 aprile 1939, No. 636, convertito, con modificazioni, nella 1 gge 6 luglio 1939, No. 1272, dimessi successivamente al 30 settembre 1946 per guarigione clinica, per stabilizzazione, o per prosecuzione della cura ambulatorialmente, è dovuto entro il Territorio un sussidio speciale a titolo di assistenza post-sanatoriale di Lire 200 giornaliere. L’assegno è-a carico clè-1 Fondo di integrazione delle assicurazioni soc ali. Sezione 2. — Tale sussidio non spetta quando l’infermo dimesso è ricoverato in convalescenziario o colonia post-sanatoriale. ARTICOLO II DECORRENZA E DURATA DEL SUSSIDIO Sezione 1. — Il sussidio di cui all’Articolo I del presente Ordine è corrisposto per periodo di 180 giorni a decorrere dal 24 febbraio 1947 per coloro che a tale data erano già stati dimessi a norma del citato Articolo I e dal giorno successivo alla dimissione per gli altri. • : ■ - ‘ ' . A Sezione 2. — Tale periodo può essere prorogato, quando le condizioni economiche e fisiche dell’assistito lo rendano necessario, fino a un massimo di altri 90 giorni. Sezione 3. — La corresponsione del sussidio di' assistenza post-sanatoriale cessa comunque dalla data in cui l’assistito assuma servizio retribuito alle dipendenze altrui ovvero da quella in cui rifiuti una occupazione confacente alle sue attitudini fisiche. ARTICOLO III MODALITÀ’ PER LA CORRESPONSIONE DEL SUSSIDIO Sezione 1. — Il detto sussidio sarà corrisposto a’settimane anticipatamente. Nel caso di aventi diritto minori di età il pagamento sarà effettuato alle persone che esércitano su di essi la patria potestà e, in mancanza, a coloro cui è affidata la tutela e la cura di essi. Sezione 2. —- L’indennità temporanea per tubercolosi, nonché gli assegni integrativi previsti nell’Articolo I, Sezione 1. lettera a), b) e c) dell’Ordine No. 104, di data Caprile 1946, cesseranno di essere corrisposti nel periodo durante il quale è corrisposto il sussidio di cui al presente Ordine. La concessione di.esse non pregiudica il diritto all’indennità di disoccupazione. ARTICOLO IV NORME DA OSSERVARE Per l’applicazione del presente Ordine si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D.L. 4 ottobre 1935, No. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, No. 1655, nonché le disposizioni del R.D.L. 14 aprile 1939, No. 633, e le relative norme regolamentari in vigore. ARTICOLO V 7 ENTRATA IN VIGORE DELL’ORDINE Il presente Ordine avrà effetto con la data, in cui sarà da me. firmato. TRIESTE, 8 maggio 1947. ALFRED C .BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 372 AUMENTO DEL DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO E DI ALTRI DIRITTI PREMESSO che si è ritenuto opportuno di aumentare il diritto di magazzinaggio per le merci depositate nei magazzini doganali ed il diritto „doganale di statistica“ in quelle parti della Venezia Giulia’ amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamalo ,-,Territorio“), . IO, ALFRED 0. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, • ORDINO: ARTICOLO I A decorrere dal 24 aprile 1947, l’art. 19 delle disposizioni preliminari alla Tariffa dei Dazi Doganali approvata col R. D. L. 9 giugno 1921, No. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, No. 473, modificato con l’art. 7 del R. D. 21 ottobre 1923, No. 2367 e successivamente con l’art. 1 del R. D. L. 28 gennaio 1943, No. 11. è sostituito dal seguente: a) ..Per tutte le merci tanto in temporanea custodia quanto sotto diretta custodia nei magazzini della dogana, siano essi in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di Lire 5.— (cinque) per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale. b) Per le merci in temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a Lire 10.— dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a Lire 25.-— dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno ed a Lire 50.— dopo il centocinquantesimo giorno. c) Per le merci sotto la diretta custodia della dogana il diritto di Lire 5.— è elevato a Lire 20.— dopo i primi novanta giorni di giacenza. d) Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana, e per le merci estere in temporanea, custodia, neanche dei primi tre giorni completi di giacenza*1. ARTICOLO II 1) A decorrere dal 24 aprile 1947 il diritto di statistica sulle merci che entrano nel territorio doganale o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi riesportate ,è stabilito in Lire 10.— (dieci) per ognuna delle unità di misura specificate secondo la qualità delle merci nell’art. 1 del R. D. 22 novembre 1914, No. 1280 e successive modificazioni. 2) Nella stessa misura di Lire 10.— è stabilito il minimo del diritto di statistica da riscuotere su ogni spedizione o sulle frazioni di peso di cui all’art. 3 del citato R. D. 22 novembre 1914, No. 1280. 3) Rimangono immutate le esenzioni del diritto di statistica previste dall’art. 2 del decreto medesimo. ARTICOLO III Il presente Ordine entra in vigore il giorno in cui verrà da me firmato. TRIESTE. 10 maggio 1947. - ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 375 (106 I) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI POICHÉ’ si ritiene opportuno e necessario di prorogare fino a tutto il 30 giugno 1947 le vigenti disposizioni concernenti i Umiti allo sblocco dei licenziamenti in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate. IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO ARTICOLO I PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI Sezione 1. — L’efficacia delle disposizioni contenute nell’Articolo I, Sezione 1, dell’Ordine No. 100 D, di data 28 agosto 1946, e negli Articoli II, III, IV, V e VI dell’Ordine No. 100, di data 6 aprile 1946 e successive modificazioni, è prorogata fino a tutto il 30 giugno 1947. Sezione 2. — L'efficacia delle disposizioni contenute nell’Articolo II dell’Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946. prorogata con l’Ordine No. 286, di data 29 novembre 1946, e con l’Ordine No. 359 (106 I), di data 15 aprile 1947, è pure prorogata fino a tutto il 30 giugno 1947. ARTICOLO II 11 presente Ordine entrerà in vigore alla data del 1 maggio 1947. Trieste, ‘addi 1 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 376 (O. G. 21 C.) SOVRAIMPOSTA DI NEGOZIAZIONE DEI TITOLI AZIONARI PREMESSO che si è ritenuto opportuno di ripristinare la sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato ..Territorio'1 ), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, . ORDINO: ARTICOLO I A decorrere dal 4 aprile 1947 la sovraimposta di' negoziazione regolata dall’articolo 17 del Testo Unico approvato con R.D. 9 marzo 1942 N. 357 e successive modificazioni, soppresso dall’articolo 10 dell’Ordine Generale N. 2l B del 2 agosto 1946, è ripristinato nella misura del 4% (quattro per cento) del prezzo o valore pieno, determinato a norma dell’articolo 2 del R.D.L. 19 agosto 1943, N. 738. Questa disposizione si applica anche alle cessioni dei titoli azionari emessi dalle società previste dall’articolo 6 del citato R.D.L. 19 agosto 1943,'N. 738. La sovraimposta di negoziazione fa carico per metà al cedente e per metà al cessionario, salva, per il pagamento di essa, la responsabilità solidale dei contraenti e degli intermediari, nei confronti della Finanza. ARTICOLO II Si applicano, in quanto riferibili alla covraimposta di negoziazione, le norme dei citati decreti 9 marzo 1942, N. 357 ad eccezione dell’articolo 19, e 19 agosto 1943, N. 738, in quanto non modificato o abrogato dall’articolo VIE dell’Ordinc Generale N. 21. La sovraimposta dì negoziazione deve essere corrisposta al 5 ed al 20 d’ogni mese per le contrattazioni della quindicina precedente. Per le contrattazioni fra privati la sovraimposta deve essere corrisposta in ogni caso entro 3 giorni dal giorno della contrattazione. ARTICOLO III Per l’accertamento della congruità del valore o del prezzo di cessione dei titoli non quotati, in borsa di società immobiliari, si procede a norma dell’articolo 3 del R.D.L. 19 agosto 1943, N. 738, tenendo conto del valore dei beni di proprietà della società all’atto del trasferimento. ' - / Nei casi in cui la sovraimposta va corrisposta mediante marche, è consentito, in via provvisoria, l’impiego di marche doppie in uso per l'Imposta Generale sull’entrata. ARTICOLO V Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addì 8 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 381 (263 A) MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI PREMESSO che si è considerato opportuno modificare il regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate „Territorio"), IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.AG.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civici ORDINO: ARTICOLO I È revocato l’Articolo I doli’ Ordine No. 263, eli data 24 ottobre .1946. ARTICOLO II Con effetto dal .5 maggio 1947 l’imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovraimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero• sono stabilite nella misura di Lire 8000.— per ogni quintale di zucchero di La classe e nella misura di Lire 7680.— per ogni quintale di zucchero di 2. a classe. ARTICOLO III L’ imposta di fabbricazione per i prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovraimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall’estero, sono stabilite per ciascuno di essi e per ogni quintale nelle misure di seguito indicate : glucosio solido ..................................................................... L. 4.000.— glucosio liquido .................................................................... „ 2.000.— zucchero invertito liquido, ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all’ 84% in peso espresso in zucchero invertito........................ „ 6.000.— zucchero invertito liquido, ottenuto dai sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all’ 84% in peso espresso in zucchero invertito .......................................................... „ 3.000.— Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia, solido o avente un contenuto zuccherino totale non superiore all’ 84% in peso, espresso in zucchero invertito ...................................................................:......... „ 7.000.— maltosio o sciroppo di maltosio (escluso l’estratto di malto), che nel consumo possono servire agli usi del glucosio ; le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido ; levulosio:' le stesse aliquote stabil in per lo zucchero invertito. Le nuove misure d’imposta di cui agli articoli II e III del presente Ordine si applicano anche allo zucchero e prodotti derivati, esistenti alla data suddetta nei magazzini vincolati alla finanza, nonché agli stessi prodotti viaggianti in cauzione. ARTICOLO V Sono esenti dall’ imposta di cui ai precedenti articoli e dalla corrispondente s o v r aimp osta di confine i sughi concentrati di uva e di carrube, impiegati per la preparazione dei vini dagli agricoltori e dalle loro cooperative, oppure dagli stabilimenti enologici, osservate le norme che saranno stabilite dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO VI Sezione 1. — Gli .aumenti d’imposta di cui ai precedenti articoli I e II si applicano pure allo zucchero in natura, al glucosio, maltosio èd altri prodotti zuccherini da chiunque detenuti alla data di pubblicazione del presente Ordine in quantità superiore ad un quintale, anche se viaggianti. Sezione 2. — A tal uopo le ditte dovranno fare denuncia della quantità detenuta o viaggiante entro 20 giorni dalla data suddetta, alla competente sezione dell' Ufficio tecnico delle - imposte di fabbricazione o al più vicino ufficio doganale od alla V. G. Police. * ARTICOLO VII Sezione 1. — La differenza d’imposta dovuta in base agli articoli II e III del presente Ordine, deve-essere versata in Tesoreria entro 30 giorni dalla notifica della liquidazione. Sezione 2. — Sulle somme dovute e non versate entro il suddetto termine si applica una indennità di mora del 6%. Sezione 3. — In caso eli mancata o inesatta denuncia da presentarsi agli effetti dell’articolo VI del presente Ordine si applica la pena pecuniaria nella misura dal doppio al decuplo della differenza d’imposta dovuta sulle quantità non denunciate. ARTICOLO Vili La restituzione dell’ imposta per i prodotti esportati contenenti zucchero, glucosio, maltosio, o analoghe materie zuccherine, sarà effettuata in base alle nuove aliquote per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dal 60.o giorno dalla data di pubblicazione del presente Ordine. ARTICOLO IX La disposizione del vigente repertorio per l’applicazione della tariffa dei dazi doganali che classifica il mosto cotto o concentrato sotto la voce 44 della tariffa (marmellata, ecc.) è modificata nel senso che tale prodotto è classificato come lo zucchero invertito secondo la specie, sotto la voce 39-bis della tariffa medesima. ARTICOLO X Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili NOMINA DEL PRESIDENTE E, RISPETTIVAMENTE, DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE DI APPELLO ISTITUITA CON L’ORDINE GENERALE No. 98 PREMESSO che con l’Ordine Generale No. 98 è stata istituita una Commissione Territoriale con il compito di esaminare gli appelli presentati contro le decisioni delle Commissioni di Zona istituite a nortoia dell Ordine Generale No. 60, e successive modificazioni effettuate con l'Ordine Generale No. 98, CONSIDERATO che si ritiene necessario di provvedere alla nomina del Presidente e dei membri di detta Commissione, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1. — Sono nominate le seguenti persone, rispettivamente a Presidente e membri della Commissione Territoriale di Appello istituita a norma dell’Ordine Generale No. 88 : Dr. ALBERTI Alberto —- Presidente della Commissione Dr. BOSCHIN Francesco — membro Avv.' ZUMIN Edmondo — membro Avv. RINALDINI Rodolfo — membro Avv. BOLAFFIO Giuseppe — membro * Dr. ROATTI Giovanni — membro sostituto. 2. —- Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da. me firmato. Trieste, 26 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 109 (57 A) ABROGAZIONE DELL’ORDINE AMMINISTRATIVO No. 57 PREMESSO che con VOrdine Amministrativo No. 57, di data 26 agosto 1946, „l'Agenzia Marittima Orientale F. STOEHR Trieste” è stata posta in liquidazione con la nomina del Geom. Engels BASTONI, Via S. Nicolo’ No. 7 Trieste come liquidatore ; e PREMESSO che tutti i debiti conosciuti sono óra. stati pagati in pieno, si ritiene opportuno che la liquidazione venga, cancellala e tramutata in sindacatura ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, Governo Militare Alleato, Venezia Giulia, ORDINO : ARTICOLO I E’ abrogato l’Ordine Amministrativo No. 57 di data 26 agosto 1946. ARTÌCOLO II L’,.Agenzia Marittima Orientale F. STOETIRA Trieste è. posta sotto sindacatura. Il Geom. Engels BASTONI è nominato sindacatore dell’Agenzia Marittima Orientale F. STOEHR, Tn< ste, limitatamente al Territorio. ARTICOLO IV Il predetto sindacatore avrà tutte le funzioni, facoltà, diritti e doveri di un sindacatore come previsto dalle leggi vigenti in data 8 settembre 1943, premesso, tuttavia, che nell’esercizio delle sue attribuzioni egli sarà sotto il controllo e dovrà conformarsi agli ordini ed istruzioni del Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Il detto "sindacatore potrà essere revocato e i suoi successori potranno essere nominati per iscritto da me o da chi mi succederà nell’ufficio. ARTICOLO VI Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 26 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 110 NOMINA DEL DOTT. MARCELLO BASSA A DIRETTORE AMMINISTRATIVO DELLA AMMINISTRAZIONE TERRITORIALE DELL’ ALIMENTAZIONE (DITERAL) PREMESSO che con l’Ordine Amministrativo No. 71, di data 15 novembre 1946; il dott. Umberto FA VARO è stato nominato Rirettore amministrativo della DITERAL : PREMESSO che è 'necessario di sostituire il dott. Umberto FA VARO a causa del suo trasferimento da Trieste : PREMESSO che il dott. Marcello BASSA ha tutte le qualifiche richieste per il posto di direttore amministrativo dell Amministrazione Territoriale dell Alimentazione (DITERAL), IO, ALFRED C. BOWMAN. Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1. — Il dott. Marcello BASSA è nominato direttore amministrativo del!Amministrazione Territoriale del!Alimentazione (DITERAL) in sostituzione al dott. Umberto FAVARO. 2. — 31 presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili NOMINA DEL DOTT. MARCELLO BASSA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA DITERAL E DEL RAG.OMERE NICOLA LO VERRE A MEMBRO DEL COLLEGIO SINDACALE PREMESSO che con l'Ordine Amministrativo No. gì, di data io febbraio 1947, il dott. Umberto FA VARO è stato nominato Presidente del Consiglio d'Amministrazione della DITERAL e il ragioniere Domenico RIBUTTI a membro del Consiglio Sindacale di detta Amministrazione, PREMESSO che è necessario di sostituire il dott. Umberto FA VARO e il ragioniere Domenico LI BUT TI a, causa del loro trasferimento da Trieste, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore'per gli Altari Civili, ORDINO: 1. — Il dott. Marcello BASSA è nominato Presidente del Consiglio d’Amnmiistrazione della DITERAL in sostituzione al dott. Umberto FAVARO. 2. — Il rag; Nicola LO VERRE • nominato membro del Collegio Sindacale della DITERAL in sostituzione al rag. Domenico LIBUTTI. Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato.. Trieste, 29 Aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A G.D. Ufficiale Superióre per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 69 NOMINA DI STRADI FRANCESCO A DIRETTORE DELL’UFFICIO METRICO E DEL SAGGIO E MARCHIO DEI METALLI PREZIOSI DI TRIESTE POICHÉ’ il sig. Silvio STRETTI, direttore dell'Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste è stato trasferito ad altra sede, e POICHÉ5 risulta necessario sostituire il predetto sig. Silvio STRETTI, IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. T, Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: 1. —Il sig. STRADI Francesco, Primo Ispettore dell’Ufficio Metrico e del Saggio e Marchio dei Metalli Preziosi di Trieste viene nominato Direttore di detto ufficio. 2. — Questa nomina deve esser considerata temporanea e per il periodo dell’amministrazione del Governo Militare Alleato in questa Zona, a meno che non venga confermata dall’Au-torità che assumerà l’amministrazione della Zona alla cessazione del Governo Militare Alleato. 3. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 24 Aprile 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 70 NOMINA DELLA COMMISSIONE CENTRALE D’APPELLO IN RELAZIONE ALLA FORMAZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall'Art. Ili dell'Ordine No. 237 del 13 Ottobre 1946 •. ORDINO: 1. — Le seguenti persone sono nominate alfe Commissione Centrale d’Appello istituita eon l’Art. Ili dell’Ordine N. 237 del 13 Ottobre 1946 Presidente : ZKTTO Dott. Riccardo Membri: FRANE)OLI Carlo MANNI Dott. Giorgio MARTIN OLLI Carlo PARISI Pino SANDRIN Dott. Luciano ZANNINI Dott. Nino 2. — Il présente ordine entrerà in vigore i] giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 25 aprile 1947. A. H. GARDNER T, n. Col. R. A. Commissario di Zona Trieste NOMINA DI COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DI CERTI ALBI COMMERCIALI Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. .4.. Commissario della Zona di Trieste, valendomi del ■potere conferitomi dall’Art. I dell'Ordine N. 237 del 13 Ottobre 1946 ORDINO; I. — Le seguenti persone sono nominate membri delle commissioni stabilite con l’Ordine N. 237 del 13 Ottobre 1946: RUOLO CAMERALE DEI PERITI E DEGLI ESPERTI Presidente : SOSPISIO Dr. Ing. Ernesto Membri ALBERTI Steno SLAVJCH Dr. Valdemaro FONDA Dr. Umberto BUDINI Dr. Giuseppe LEGAT Dr. Irmo BOSCHIAN Marcello D’AMBROSIO Rag. Riccardo FABRIS Giorgio GHERBEZ Mario CARNIEL Cap. Eugenio PERSOGLIA Avv. Luciano ALBO PROVINCIALE DEGLI ESPORTATORI ORTOFRUTTICOLI 1 Membri effettivi Membri sostituti Presidente : De DOTTORI Dr. Giuseppe RUGGER 1. Dr. Guido Membri : CRESPI Ermanno GIANFRE’ Luigi BATTI ATI Dr. Adolfo FONDA Di'. Umberto v- VELLA Giuseppe VÈRTOL Mario GATTONAR Antonio CIAC Giovanni ELENCO AUTORIZZATO INTERPROVINCIALE DEGLI SPEDIZIONIERI Membri effettivi Membri sostituti Presidente : VALBUSA Angelo CALISSANO Dr. Guido Membri : RE GLI Valentino PONTELLI Guido CO STRE’ Ermanno MIRANDOLA Virgilio CALDA S SI Dr. Ermanno TOMMASI Ottone . ELENCO AUTORIZZATO INTERPROVINCIALE DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI Membri effettivi Membri sostituti Presidente : FALCHI Dr. Ruggero BOSCH INI Dr. Benno Membr i : MALAZZI Dr. Guglielmo BUDINI Dr. Giuseppe MARASS Umberto de KLODIC Dr. Paolo SFORZINA Ermenegildo GODENICO Dr. Ing. Aldo MATHION cap. Baccio BALDUCÒI Emanuele PENSO Onorato BRUSAFERRO Dr. Ferruccio GEROLIMICH Dr. Carlo RUDAN cap. Marsilio DUCCIO Colleone MINUCCI Mario CORDOVADO Dr. Marcello POSTOGNA Giovanni 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 24 Aprile 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona. Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 72 NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DEI DIPENDENTI LICENZIATI PER MOTIVI POLITICI POICHÉ’ con VOrdine Generale N. 98 del 26 Aprile 1947 si è riorganizzata la Commissione di Zona istituita eon VOrdine Generale A7. 60 del 27 Maggio 1946 e si è provveduto alla costituzione di una seconda, sezione della Commissione di Trieste, e POICHÉ’ si, ritiene era necessario nominare il Presidente, i Presidenti delle Sezioni ed i membri della Commissione della Zona di Trieste per la valutazione delle condizioni dei dipendenti licenziati per motivi politici, IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A. Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: 1. — Le seguenti persone sono nominate rispettivamente a Presidente, Presidenti delle Sezioni e membri della Commissione della Zona di Trieste quale venne istituita con l’Ordine Generale No. 60 ed emendata con l’Ordine Generale No. 98 Art. V a) : s Presidente della Commissione ; Avv. PUECHER Edmondo Prima Sezione Presidente di Sezione : Membro : Membro : Membro sostituto : Dr. OBLAK Giuseppe Avv. SCHIVI Mario Dr. PALESE Paolo Dr. SANTONASTASO Francesco Sav. Seconda Sezione Presidente di Sezione : Membro : Membro : Membro sostituto : Dr. RENZI Aldo Avv. OKRETIČ Enrico Dr. SCROSOPPI Paolo Dr. PALERMO Carmelo 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A.' Commissario di Zona Trieste NOMINA DEL DOTT. GIUSEPPE VIOTTI AL CONSIGLIO DI ZONA PER LA ZONA DI TRIESTE POICHÉ'* con VOrdine di Zona N. 16 del 21 Settembre 1945 il doti. PERESSONI Luciano venne nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona, di Trieste e POICHÉ’ si rende ora necessario sostituire detto Dott. PERESSONI Luciano che non può accudire alle sue mansioni essendo stato trasferito ad altro posto, IO, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste, valendomi del potere conferitomi dall Ordine Generale N. 11 delVll Agosto 1946, ORDINO: 1. ~ 11 dott. Giuseppe VIOTTI è nominato membro del Consiglio di Zona per la Zona di Trieste al posto del dott. PERESSONI Luciano. 2. — Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 2 Maggio 1947. A. H. GARDNER Ten. -Col. R. A. Commissario di Zona Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 74 REVOCA DELLA NOMINA DEL DOTT. BERNAZZA CARLO A MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO D AMMINISTRAZIONE DELL OSPEDALE CIVILE DI MONFALCONE IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R. A-, Commissario della, Zona di ■Trieste, ORDINO: 1. — L’ Ordine Amministrativo di Zona del 19 Febbraio 1947 col quale si nominava il Dott. BERNAZZA CARLO a membro effettivo del Consiglio d’Amministrazione dell’ Ospedale Civile di Monfalcone è revocato. 2. -— Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da ine firmato. Trieste, addì 5 Maggio 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona No. 90 SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO ALLOGGI DI POLA 1. — POICHÉ'' con VGrdine Amministratilo di Zena N. 16 dd. 14.12.45 il Sign or F RAT T ON Steno venne designato ad essere uno dei membri del Comitato Alloggi 'per la Zona di Pola e POICHÉ’ il detto FPATTON Steno si è dimesso dalla sua qualità di membro del suddetto Comitato, Io. Tenente Colonnello E: S. OPPWCOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona, di Pola, con questo mezzo NOMINO il quale membro di detto Comitato Alloggi per la Zona di Pola in sostituzione del Sig. FRATTON Steno. 2. — Quest5 Ordine avrà effetto immediato. Pola, 21 Aprile 1947. .. Io, Tenente Colonnello E. S. ORPWOOD, dèi Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO le sottoelencate persone quali impiegati del Governo Militare Alleato, con l’anzianità risultante dalle rispettive date, segnate' a fianco dei loro nomi : Dott. BALDE Bruno E. S. 0RPW00D Ten A Col. Commissario di Zona. Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 91 NOMINA IMPIEGATI G.M.A. NOME Data di assunzione Impiego attuale (< L’ABBATE Maria 20.5.1946 Assist. Ammiii. „JUNIOR11 (Ufficio Comm. dì Zona) 16.8.1945 Assist. Ammin. „JUNIOR11 (Uff. Affari Civili) 22.6.1945 Assist. Ammin. „SENIOR11 (Ufficio Legale) 13.2.1946 Assist. Ammin. „JUNIOR11 BERTA GNO Elena MALUSA’ Liliana VLACH Willia GRUNHUT Rodolfo 16.11.1945 „EXECUTIVE11 ( Uff. Rifornimenti) SRICC'HIA Duilio 23.6.1945 Assist. Ammin. „SENIOR11 N O M E Data di assunzione Impiego attuale OREFICE Gino PI ARITELI Liliana M ATT ii 1 Spart aco MENARD Alessandro ULIAEI Nella PIZZUL Amelia MUSICEK Lidia GENZO Pietro FOGO UN Maria TRA VINI Olga MODESTO Caterina 1.9.1046 Impiegato (Uff. Rifornimenti) 1.10.1046 Assist. Ammin. „JUNIOR" „ 1.10.1045 Assist. Animili. „JUNIOR" „ 1.9.1945 ' „PROFESSIONAL-WORKER" (Uff. Lavori Pubbl.) 7.7.1945 Assist. Ammin. „JUNIOR" „ 7.7.1945' Assist. Ammin. „SENIOR" (Uff. Assistenza) 1.2.1946 ^ Assist. Ammin. „SENIOR" Uff. Salute Pubb .) 28.1.1946 Impiegato 30.8.1945 Telefonista 1.9.1945 Donna di pulizia 16.5.1946 Donna ìli pulizia Pola. 25. aprile 1947. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario d Zona Pola A P P E N D I C E ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO \ La Commissione avendo considerato le obbiezioni presentate nei seguenti casi secondo quanto previsto dalla Sezione 9 dell’Ordine Generale No. 7 o Sezione IN dell’Ordine Generale N o. 8, ha deciso come segue : N 0 M E E N T E DECISIONE BONANNO Ernesto DOGANA 1 mese' sosp. BRAZZATI Orfeo C.R.D.A. Rep.- Navale 15 giorni sosp. CA VENA G O Aldo C.R.D.A. Rep. Aereo 1 anno sosp. . COSTANTINI Romeo Arsenale Triestino licenziato EARRA Leone C.R.D.A. Tìep. Navale 1 mese sosp. FORNARI Giacomo Arsenale Triestino licenziato FOSSATI Italo Ferrovie 12 mesi sosp. FRATTA Giovanni I.L.Y.A licenziato LAURI Oscarre l.L.V.A. licenziato MANDOLIN Giuseppe C.R.D.A. - F.M.S.A. licenziato RALISCA Biagio C.R.D.A. - F.M.S.A. 2 mesi sosp. PICININI Pietro Arsen. Triestino licenziato POZZAR Enrico C.R.D.A. Rep. Navale fi mesi sosp. SINICO Tullio ' C.R.D.A. - F.M.S.A. 3 mesi sosp. SONCINI Mario C.R.D.A. S. MARCO licenziato TOMAIE! Renato I.L.'V .A. 45 giorni sosp. VOLUME II Gazzetta N. 16 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE 1 Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 103 (49 A) Provvedimenti in materia di tasse d; bollo............ 607 Ordine No. 355 Modificazioni allo statuto dell’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Trieste.................... 014 No. 362 Aumentò delle tariffe della Selveg ........................ 615’ No. 368 Concessione di un sussidio speciale ai lavoratori soggetti alla assicurazione contro la tubercolosi e ai loro familiari dimessi dalle case di cura ................................................. 616 No. 372 Aumento del diritto di magazzinaggio e di altri diritti.... 617 No. 375 (106 J) Disposizioni relative allo sblocco dei licenziamenti. 618 No. 376 (O.Q. 21 C) Sovraimposta di negoziazione dei titoli azionari.. .... 619 No. 381 (263 A) Modificazioni al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini .......'............................. 620 Ordine Amministrativo No. 106 Nomina del presidente e. rispettivamente, dei membri della commissione territoriale di appello istituita con l'Ordine Generale No. 98 ................................................. 622 No. 109 (57 A) Abrogazione debordine Amministrativo No. 57........... 622 No. 110 Nomina del dott. Marcello Bassa a direttore amministrativo dell’Amministrazione Territoriale 'dell’Al mentazione (DITE-RAL) ............................................................ 623 No. Ili Nomina del dott. Marcello Bassa a presidente del Consiglio di Amministrazione della ĐITERAL e del ragioniere Nicola Lo Verro a membro del Collegio Sindacale ........................ 624 Zona di Trieste Ordine Amministrativo di Zona Pag. No. 69 Nomina di Stradi Francesco a direttore dell’ufficio metrico e del saggio e marchio dei metalli preziosi di Tri'ese....... 625 No. 70 Nomina della Commissione centrale d’appello in relazione alla formazione di certi albi commerciali .................. 625 No. 71 Nomina di commissioni per la formazione di certi albi commerciali ................................................................ .. 626 No. 72 Nomina della commissione per la valutazione delle condizioni dei dipendenti licenziati per motivi politici............ 627 No. 73 Nomina del dott. Giuseppe Viotti al Consiglio di Zona per la Zona di Trieste ....................................... 628 No. 74 Revoca della nomina del dott. Bernazza Carlo a membro effettivo del consiglio d’amministrazione dell’ospedale civile di Monfaleone .. ........................................................ 628 Zona di Po!a Ordine Amministrativo di Zona No. 90 Sostituzione di un membro del comitato alloggi di Pola........ 629 No. 91 Nomina impiegati G.M.A.................................... 629 PARTE III Appendice Elenchi di ordini finali emessi dalle Commissioni (l’Epurazione dei Territorio......................................... 631 s