59725 Regolamento per i forzati detenuti nella časa provinciale di forza a Lubiana. §• l. I forzati reclusi in questo stabiliraento di lavoro vengono suddivisi in tre classi, e hanno da subire la detenzione con animo rassegnato, finche resi di nuovo alla liberta diventino degni deli’ umano consorzio, et meritino d’ esservi riaccolti comme membri utili dello stato. Dessi vengono inprima collocati nell’ infima delle men- zionate classi, et possono avanzare, a misura della loro condotta e dei prestati lavori nella seconda, indi nella prima, per essere in seguito messi in liberta tostoche avrebbero dato prove sufficienti del loro miglioramento. §. 2 . I detenuti sono obbligati di conformarsi esattamente ali’ ordine di časa ed allc altre norme vigenti, di cui vien loro fatta lettura unmediatamente col loro entrare nello stabilimento, e cio tanto piu, che la menoma con- 2 travenzione sarebbe seguita inevitabilmente d’ im ri- goroso castigo e oltreccio la loro detenzione potrebbe essere prolungata. §• 3 . I lavoranti son tenuti a comportarsi col dovuto rispetto, non solamente verso il Capo - Amministratore, non che verso i di lui rappresentanti, ma anche dirim- petto agli altri inipiegati dello stabilimento, cioe 1’ Ag- giunto, il curato. il medico, il chirurgo F Inspettore dei lavori, gli Inspizienti, il Capo-Inspiziente e tutto il per- sonalc di sorveglianza, ai cui ordini devono senza con- tradizione alcuna, prestare la piii perfetta ubbidienza. §• 4 . Dessi devono stare tranquilli e modesti nelle stanze che furono lor assegnate per alloggio o per il lavoro, e non potranno uscirne senza permissione a seanso d’ inevitabile castigo. §. 5 . Nelle ore di lavoro e da osservarsi il piu rigoroso silenzio; nelle ore di ricreazione il parlare e permesso i colloquj pero devono farsi a voce sommessa, ct limitarsi ad oggetti affatto indifferenti; — e loro espressamente vie- tato di trattenersi delle antecedenze colpevoli, ne devono inoltrarsi in discorsi indecenti o contrarj al buon ordine e alla moralita. 3 I lavoranti hanno da rendersi ai loro rispettivi la- vori, al segno dato dali’ Inspiziente di camera, ovvero lui assente, allo spirare deli’ ora di ricreazione, rego- landosi in quest’ incontro puntualmente dappresso gli orologj collocativi. §• 6 . I lavoranti devon prestarsi ajuto vicendevolmente nei loro lavori ed esortarsi reciprocamente con amo- revolezza ali’adempimento delle prescrizioni rilasciate. §• 7 . E vietato ad ogni lavorante di barattare, commesti- bili, di scambiar lavori o qualsiasi oggetto, o prenderne o dare in prestito. §• 8 . Ogni lavorante deve esser posato e pacifico, ne deve intricarsi in brighe e risse con altri collavoranti, ingiuriarli, o rimproverar loro la condotta antecedente. Niun lavorante e autorizzato a farsi ragione da se medesimo per una ingiuria arrivatagli, ne deve ren- dere la pariglia, insultando 1’ offensore, e ancora meno maltrattarlo. Che se avesse provato un’ olfesa avrenutagli da un suo compagno, deve indirizzarsi ali’ Inspiziente, che šara di servizio accio questi lo presenti al solito rapporto, ove 1’ offeso potra insinuare decentemente le sue lagnanze. * 4 §• 9 . Ogni lavorante cleve sollecitamente custodire, sor- vegliare, e mantenere nella migliore condizione possibile gli utensili le vestimenta le scarpe, i letti ed il mate¬ riale di lavoro assegnatogli. Chi, o per malizia, o per grave trascuranza avesse guastato alcuni di questi oggetti šara tenuto a ripararne il danno cagionato, e dovra oltre di cio subire la pena per tal caso prevista. Le scarpe devono ogni giorno alternarsi sui piedi. §• 10 . I lavoranti devono mantenere in perfetta pulizia le loro stanze, comm’ anche tutti gli effetti ed arnesi as- segnati al loro nso, e sopratutto il loro corpo; devono quindi ogni giorno pettinarsi, i capelli, lavarsi il viso e le mani, e tagliarsi di tempo in tempo le unghie alle mani ed ai piedi; a tal scopo avranno dali’ Inspiziente delle forbici, che, fattone uso, sono da restituirsi. Si punira ogni contravvenzione contro la nettezza, siccome il lordare le laterine gli anditi, corridoj, le pa- reti le porte e le finestre. §• H- E vietato di portare barbe e mustacchi e capelli troppo lunghi, e di ungerli con deli’ oglio o con del sevo; i contraventori saranno puniti. 5 §■ 12 . II far complotti a scopo di ricuperare illegalmente la liberta perdutta, o in pregiudizio deli’ ordine di časa, o per formare lagnanze non fond ate, ed ogni tentativa diretta a turbare la sicurezza domestica šara rigorosa- mente castigato. §• 13 . proibito e šara punito il possesso e 1’ uso di stromenti pericolosi ed equivochi e persino del danaro, e d’ altri vestimenti non assegnati. §■ 14 . I lavoranti devono compire i loro rispettivi lavori con zelo e con indeffessa applicazione e far ogni sforzo per condurli a quella perfezione a cui i superiori pos- sono attendersi, di modo che i lavori siano tali, da sostenere, senza richiamo alcuno, il piit minuto esame, §• 15 . Onde incoraggiare e ricompensare i lavori, asseg¬ nati ad ogni singolo lavorante, a scconda delle suc fa- colta e delle sue forze, ed a misura della prefissa tariffa, i, lavoranti, avanzati che fossero in una classe migliore, ottengono una ricompensa (sopramercede), che viene loro notificata ogni mese, senza pero che fosse loro con- segnata in contanti, ma deve anzi di regola, rimanere nella cassa di deposito, fino al termine ove il detenuto sarebbe messo in liberta. Nulla perro 1’ amministrazione e autorizzatta, avuto ri- guardo alla condotta del detenuto a consignargli la meta deli’ importo della suddetta sopramercede, accioch’ egli si procuri i piccioli godimenti atti a migliorargli la sussistenza, come, della zuppa, calda, pane, vino, birra, aceto, pevere, šale, tabacco da našo, frutta fresche o disseccate, butiro e lardo. §• 16 . Quei lavoranti che non fanno a tempo la porzione compartita di lavoro, o che la fanno negligentemente e senza attenzione, oclie vi mancano in qualunque altro ri- guardo, non solo perderanno il diritto alla mercede ( so¬ pramercede), ma potranno ali’ occorrenza sommettersi ad una punizione, ed essere tenuti a ripararo il danno pro- venuto dalla lora negligenza mediante diffalco sui ris- parmj gia fatti. §• 17 . Ali’ insegnamento di religione, e di scuola, al lavoro, alla distrubuzione del pasto e delle bevande, comme in tutti gli affari che verrebbero loro commessi i lavoranti devon osservare perfetta posatezza, il miglior ordine e tenersi tranquilli. §• 18 . Quando lavorano fuori dello stabilimento, e rigorosa- mente interdetto di parlare a chichessia, o chiedergli li- mosina ovvero accettare regali. 7 Regali in favori dei detenuti, provenienti da parenti, e da altri benefattori, non devono esser consegnati che alle mani deli’ amministrazione. §. 19 . Ogni invio, ogni commissione anche verbale, fra’ lavoranti, nell’ interno, o ad altre personne fuori dello stabilimento, e massimamente lo scrivere lettere, o bi- glietti di qualsiasi natura, e rigorosamente proibito e šara punito. Desirando un lavorante scrivere a’ suoi genitori o parenti, egli ha da rivolgersi ali’ Amministratore, il quale, ponderate le circonstanze, potra concederglielo. Tali let¬ tere pero non devono esser scritte che ai’ giorni di do¬ menka e di festa e sono dal Capo-Inspiziente dacon- segnarsi ali’ Amministratore. §. 20 . Ogni tentativo di comunicarc con lavoranti di al¬ tre camere, o di annodare discorsi con essi e vietato sotto rigoroso castigo; cosipure non deve trovarsi che un solo forzato in ogni singolo compartimento delle la- terine. §. 21 . Sentendosi in disposto un lavorante ha da rivol¬ gersi ali’ Inspizicnte che šara di scrvizio accio questo lo presenti al medico alla prossima visita; del pari, se un lavorante avesse da fare al curato una confidenza par- 8 tieolare dovra indirizzarsi ali’ Inspiziente il quale ne avisera il curato. §• 22 . Le ore per il lavoro, le orazioni, e per 1’ insegna- mento sono fissate come segue. Di State alle ore mattudine quatro e un quarto, d' inverno alle cinque un quarto ogni giorno si dara il segno a suon di campana, per levarsi, e di la ad un quarto d’ ora cioe alle quatro e mezzo e respettiva- mente alle cinque e mezzo lo stesso segno šara dato per 1’ apertura dei dormitorj; a puest’ ultimo tocco di campana il Capo-Inspiziente aprira in presenza di tutti gl’ Inspiziente i dormitorj; indi i detenuti, divisi in gruppe, sortono dai respettivi dormitorj nel corridojo per lavarsi nei mastelli ivi collocati; Lavatisi i detenuti, tornano nei dormitorj a far i letti a pcttinarsi, a ve- stirsi ed indi a far i’ orazione mattutina consistente in un „ Pater" in un „Ave“ ed un „ Čredo", il che faranno ginoccliioni. Questa funzione durera di State fin alle cinque e d’ inverno fin alle sei ore predse. Di state, alle cinque ore di mattina, i detenuti, di¬ visi in due gruppi procederanno nei due eortili destinati al passeggio, onde farsi moto e respirar 1’ aria fresca. Cio fara, per un mezz’ ora, ogni singulo gruppo. Mentreche, — spirata la mezza ora, la prima parte di essi rientrera nelle stanze da lavoro, 1’ altra parte dei forzati dopo una mezza ora di passeggio si rendera immediatamente nella capella di časa per assistervi al S‘°- uffizio, da celebrarsi di state alle sei ore, ove 9 dovra recarsi anclie la soconda parte dei forzati dalle altre camere sotto scorta degli Inspizienti. Finito alle ore sette e mezzo il S t0 - uffizio i for¬ zati ricevono il prescritto brodo abbrostolito ed una por- zione intiera di pane, la quale consumata, essi dovranno senza indugio rendersi ai loro lavori, da continuarsi fino alle ore undici predse. Dalle undici fin a mezzodi e 1’ ora di pranzo; — inanzi pranzo e dopo, i forzati faranno ginocchione la loro orazione, consistente in un „ benedie.it e “ particolare in un „ Pater “ ed un „Ave“. A mezzogiorno i lavori rincomminciano il che dura fin alle quatro ore pomeridiane, alla qual ora i forzati riceveranno nelle camere da lavoro deli’ aqua fresca da bere e verra loro concesso un quarto d’ora per con- sumare le mezze porzioni di pane, riservate la mattina, Al tocco d’ un quarto dopo le cinque rincommincia an- cora il lavoro da continuarsi senza interruzione fin alle otto di sera. D’ inverno, ali’ incontro, il lavoro e da coniminciarsi alle sei ore di mattina per esser continuato sin’ alle sette alla qual ora si fara la distribuzione del brodo abbrostolito colla porzione di pane; al tocco di sette ore e mezzo si va alla capella per assistere a.1 S 1 "- uffizio. Dopo la messa si riprende il lavoro, cioe dalle otto sino alle undici antemeridiane; a quest ora si distribuisce il desinare. Nel frattempo che resta dal mangiare fin alle do- dici e mezzo, i forzati, il tempo permettendolo, si con- 10 ducono nei cortili da passeggio onde respirar 1’ aria fresca e darsi moto; alle dodici e mezzo il lavoro va rincom- minciando per durare come d’ estate sino alle otto di sera. §• 23 . Pei forzati che partecipano ali’ insegnamento reli- gioso o di scuola, il lavoro naturalemente verra inter- rotto, non percio devon essi procurare di raggiungere a favore del lavoro il tempo passato ali’ istruzione, rad- doppiando d’ industria. L’ insegnamento per i forzati ancora giovani ha luogo ogni giorno, ad eccezione della settimana santa e quella che precede le feste di Natale; 1’ insegnamento religiosi per gli adulti, ali’ incontro si fara tre volte la settimana nelle ora destinatevi, ed i forzati devon as- sistervi con decenza ed edificazione. §. 24 . Coli’ entrare nella chiesa ogni forzato deve con genuflessione aspergersi d’ aqua santa, far il segno della S*J- Croce, e recarsi poi con silenzio e con somma de¬ cenza nel banco o ali’ assegnatogli pošto. A comminciar deli „Introito“ del sacerdote, sino al „Gloria“, indi dal „Sanctus“ sino dopo la santa Comunione, nonche durante la benedizione, il forzato deve star inginocchiato et comportarsi in tutto questo tempo, colla verecondia dovuta ali’ Onnipotente. 11 Al Santo uffizio ed alle Litanie, ove vienc esposto ali adorazione il „Venerabile“, i forzati devono tenersi senza interruzione inginocchiati, mentreche possano as- coltare seduti la predica e la dottrina cristiana. §• 25 . Finita la giornata i forzati devono mettere in ordine il materiale di lavoro, gli suppellettili, e far 1’ orazione vespertina, consistente in un „ Pater “ ed in nn „Ave“ il che faranno ginocchione ed ad alta voce; indi, fat- tasi la solita visitazione i lavoraratori vengono rimessi nei dormitorj, a fin di coricarsi, astenendosi d’ ogni ulteriore discorso. §■ 26 . In ogni singolo dormitorio, ed in ogni singola stanza di lavoro vengono instituiti cosidetti capi-camera (padri di stanza), la cui scelta, — da farsi dal mezzo dei for¬ zati, compete ali Amministratore. Le loro funzioni sono: di provvedere che si man- tenga 1’ ordine in generale, la pulizia, et specialmente 1’ ordine di časa nelle stanze per le quali sono insti¬ tuiti; essi hanno da animare i collavoranti con affabilita e moderazione e da esortarli, ma devono anche denun- ziar a tempo, quelli che si fossero permesso qualunque procedere illecito. I capi-camere reciteranno le orazioni mattutine e vespertine, inanzi, e dopo il mangiare, il che hanno da fare ginocchioni, e colla dovuta devozione, appie d’ un Crocefisso appeso in ogni stanza. 12 Del pari dessi dovranno ogni domenica far lettura di quest’ ordine di časa non che di libri edificanti de- stinativi, e cio in presenza di tutti i collavoranti. E da considerarsi come distinzione 1’ esser scelto capo - camera. §. 27 . II medesimo ordine di giorno e da osservarsi anclie domenica e gli altri giorni di festa, ad accezione pero ; che in questi giorni di riposo non avra luogo occupa- zione alcuna, e che i forzati si leveranno un ora piu tardi che a giorni di lavoro. In questi giorni 1’ Inspettore dei lavori inštruira i lavoratori in riguardo ai respettivi registri di lavoro, ed alla composizione delle loro mostre. Per impegnare convenientemente il tempo che re- stera innanzi 1’ uffizio divino pomeridiano, verra concesso ai forzati, divisi in gruppi, di passeggiare nel cortile destinatovi; il tempo non permettendolo, questo intervallo e da riempirsi d’ un esercizio edificante, o facendo let¬ tura di libri concessi. §• 28 . Ogni giorno alle ore otto di mattina ha luogo il rapporto; in quest’ incontro, i forzati, che in qualunque riguardo si credessero trattati inconvenientemente, o pregiudiziati neiloro diritti, o si sentissero offesi, potran- no, datone previo avviso al Capo-Inspiziente alla distri- buzione del pane, insinuare con dovuta modestia le loro 13 lagnanze davanti 1’ Amministratore i cui commandi, e le decisioni avranno da aspettare tranquillamente e confor- marvisi con esattezza. §. 29. Ogni domenica i capi-camere di tutte le stanze di lavoro verranno presentati al rapporto accio si ascoltino le eventuali langnanze ed i desiderj, clie i lavoranti in generale, o i singoli avrebbero da insiriuare, e affinche i capi - camere ricevano gli ordini e commandi che saveb- bero d’ occorrenza. Lubiana il 25. Settembre 1868. Della ditta provinciale di Cranio. Stamperia di J 4 Rodolfo Milliiz a Lwbiana i I I I