ACTA 1IISTRIAF, III. ricevuto: 1994-04-29 UDK/UDC: 323.38:949.713 Istria "15/16" L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA I RA '500 E '600: PROBLEM1GIURISDIZIONALI, CONTESE TRA COMUNITÀ, CONFLITTIETN1CI TRA ORIGINARIE FORESTIERI Giuliano VERONESE laureaío in sioria, 33078 S. Vito ai Tagîiamcnto (PN), Via La Marmora 26, ÎT dipi. zgod., 33078 S. Vito al TagliameoSo ASV, Consiglio iieí Dieci, Processi criminuii, Capodistria, b.3. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Ibidem. 183 ACTA H1STRIAEIII. Giuliano VERONESE: L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETATRA '500 E '600:..., 181-192 Ií territorio di Pola fu, a met à '500, queilo che suscitó il maggior interesse de i go verno veneziano. Nell'intento di ripopolare. questo territorio, Venezia emano una legislazione che poi fu estesa al resto dell'Istria, ed è in base a questa legislazione che possiamo individuare la figura giuridica del "novo habitante". Prima di allora era nei Consigli comunali che si votava la concessione o meno dei terreni ríchiesti dai coloni provenienti da alîre zone dell'Istria o da paesi stranieri10. Zuan Antonio dall'Oca "inzegner, dessegnator et perticator publico" inviato dal governo veneziano con Bernardino Mantean e Sebastiano Bravi a rilevare, nel 1563, la consistenza dei fondi non coltivati nel Polesano, era stupito della desolazione di quel territorio: ben 72 ville erano abbandonatc mentre solo 16 erano abítate, circa íl 93% (135.632 campi) dei campi coltivabili era "inculto" e solo il 1% (10.513 campi) era ií arato . Ai dati forniti dal perito si aggiungevano le considerazioni dell'avvocato fiscale Sebastiano Bravi che trovava "nel detto paese tre veramente segnalate miserie. La prima che la maggior parte delle chiese Fabrícate et lasciate dalli antichi devoti progenitori per memoria della lor osservata religione, sono adesso fatte stalle di animait che vivono alia campagna. La seconda che esso paese di tanta circonferenza, et cosí bello, et cosí fertile, viene habitato da cosí poche persone, et resta in cosi poca quantità di terreni arato, et colíivato. La terza che in nisun luoclio dove si camina per la strada, o per le campagne, si vede arbori, terre o Coppare da potersi riparar dal caldo o dal fredo"12 L'elemento che aveva spinto i Proweditori sopra beni inculü ad interessarsi del problema della "ricollivazione" del Polesano era stato offerto certamente dalle continue dcscrizioni desolanti di questo territorio che periódicamente i rettori invíavano al Senato sotto forma di dispacci o contenute nelîe relazioni di fine mandato al Collegio13, ma anche dalla proposta concreta venuta da quelli che furono definiti "capí et inventori di far habitar la Città di Pola et metter il suo territorio a cultura", ossia Leonardo Fioravanti, Sabba di Franceschi e Vinccnzo dalPAcqua14. Questi avevano rivolto una supplica ai Provvediíori nel 1561 perla concessione di terreni incolti nel Polesano a loro e a 124 famiglie di "Cipriotti", "Malvasiotti" e "Napolitani". Questo "paese di Pola, è inculto, et inhabitato - scrissero nella supplica i tre capi - per la intemperantia dell'aere, per la sicità dell'aqua, per la non intera agricoltura, et perché non possono li habítanti di esso luocho viver da se stessi", I supplicanti si impegnavano quíndi a "purificare ¡"acre", a "scaturir delle acque", a "dar in luce nuovi modi utili, et 10 ASV, Se nota, Secreta, Dispacci Aei rettori in Istria, fil.50, cfr. lettera da Dignaría del 29 setiembre 1660 e da Rovigno del 5 luglio 1660.. 11 Biblioteca del Museo Correr di Venezia (BMCV), Cicogna, 2547, memoriale di Zuan Antonio dall'Oca. 12 Ibidem. 13 ASV, Señalo, Secreta, Dispacci dei rettori in Istria, e Collegio, Relazioni. 14 BMCV, Cicogna, 2547. 184 ACTA HISTR1ÀE Iii. GiuliànoVERONESE: L'iMMlGRAZJONENELL'[STRIA VENETA TOA 'SODE '600:..., lgl-192 necessari aH'agricoîtura et far che molti artefici et agricuitori andaranno ad habitar con somma contentezza in quel luocho, dove prevaîendosi l'uno dell'altro, si viverà uberto- samente, et in pochissimo tempo si caverà tanta quantité di formenti, mercedi, vini et altro, quanta habbia da render grandissimo utile al Serenissimo Dominio" Le facilitazioni che questi richiesero per affrontate "le spese, gli interessi, le fatiche ei li pericoli grandissimi", furono parcialmente acemite e l'esenzione da ogni fazione realeepersonaleper20anni divennepoi il privilegio concesso a tutti i "novi¡habitan ti"16. Già in precedenza, comunque, il Senato aveva disposto con le parti del 10 ottobre 1556 e del 14 agosto 1560 che tutti i territori incolti di Pola fosscro ridotti a coltura. I coloni non ebbero vita facile e dovettero affrontare la violenta ostilità dei ceti dominant! locali che mal tolleravano la loro presenza. Lo stesso Vincenzo dall'Acqua venne assassinato nel 1565 e la vedova, in una supplicarivoltaalgovernoveneziano perché fossefatta giustiziadell'uccisione.scriveva chepochi potenti dellacittà"facendosi traloro assoluti patronidel paese, voriano poterlo 17 tenir tutto (si come lo tengono) per pascolo et in preda" . Vierainfatti l'usanza di affittare i terreni incolti a pascolo anche a sudditi arciducali; un'usanzache, comedirá Marin Malipiero nella sua relazione al Collegio di ritorno dal "carico" di Proweditore in [siria ciica 20 anni dopo, offriva "ogni anno, una buona i s entrata, senza spesa, fatica ne pur pensiero alcuno" 1. E' owio che in una situazione di questo genere la presenza massiccia di coloni non poteva essére vista con favore; l'imposizione, inoltre, dolía colonizzazione da parte di Venezia, che toglieva aglí orguni di potere locali la gestione del problema (come, invece, era accaduto fino alla metà del secolo), eliminava ogni possibilité di mediazione tra le esigenze dei coloni e le esigenze dei gmppi di potere locali (probabilmente non esístevano in Istría dei ceti dirigenti forti in grado di lar pesare i propri interessi e quindi Venezia poté imporre le proprie scelte). Se la concessione di terreni a pascolo era tradizionalmente diffusa nel Polesano e quindi ritenuta legittima, ben diversa era l'ottica di Venezia che riteneva fondamentale per la crescita economica e demográfica dell'Istria la sua coltivazione. II pascolo delle capre, tra Taltro, era distruttivo per i boschi, materia della quale Venezia era sempre stata moito gelosa. Particolarmente grave, poi, doveva essere la situazione delle colture arboree nel distretto di Pola come risulta anche dalla relazione, già considérala, di 1Q Sebastian Bravi . 15 Ibidem. 16 Mella suppliea oltre l'esenzione reale e personale per venti anni, si chiedeva di poter s frut tare laghi e pascoli comuni, di poter tenere due fiere " franche" all' anno per accrescere il commercio e che qualsiasi incolto potesse essere messo a coltura ad esdusione dei boschi (ibidem). 17 Ibidem. 18 ASV, CoUegio, Rehzwm,b.63. 19 BMCV, Cicogm, 2547. 185 ACT A H1 STRIA £ III. Giuliano VERONESE: I-'IMMIGRAZIONE NEÏ.L'lSTRl A VENETA TRA '500 F. '60Û;..., 161-192 Tredici anni dopo, Venezia intervenne in modo più incisivo nei problema délia colonizzazione deil'Istria con una legge del Sen ato del 20 dicembre 1578 in materia "delli Cipriotti, Napolitani, Malvasiotti et altri circa l'h abitar et coltivar l'isola d'Istria e Territorio di Pitóla"20. Dopo aver ribadita la necessità di ripopolare quel distretto ed estendendola a tutta la Provincia, la parte stabiliva l'istituzione di un Proweditore in Istria che, risiedendo nella penisola, fosse preposto alia concessions dei terreni agli itnmigrati e prowedesse a tutto quanto fosse necessario ai nuovi abitanti per la coltiva-zione. Doveva esscre nobile, appartenere al Maggior Consiglio, aveva un mandato di due anni e doveva essere coadiuvato da un cancelliere. Inoltre era giudice inappellabile in tutte le cause civili ove fossero coinvolti "novi habitanti". Era, infine, incaricato di prowedere alia custodia dei boschi. La parte proibiva assolutamente il pascolo se non custodito e solo nelle ore diurne. Il contrawenire a questa regola poteva legittimare il danneggiato ad uccidere gli animali sorpresi sulle proprie coltivazioni. Fu esprcssamente vietato l'affitto di pascoli a"sudditi de alieni Princípi". Si intendeva quindi porre fine a quella pratica molto diffusa nei polesano dalla quale, conte ho già accennato, molti proprietari ricavavano parte delle loro entraíe. La casita a Zgrabuéi pressa Antignana (Pisino) (Foto; /). Darovcc, 1994). 20 ASV, Compüazbm leggi, b.232. 186 ACTA HISTÍUAE III. Giuliano VERONESE: L'IMMIGRAZIONENELL'ISTRIA VENETA TRA 'SOOE '6ÜG:..., 181192 Da unpunio di vista economice i prowedimenti adottaú parvero sortire buoni risultati tanto da far diré al Provvcditore in Istria, Ludovico Memo, nel 1590, che "¿1 negozio della coltívazione e, a giudizio mió, ridotto in buonissimo stato, poiché si cava tanta quantítá di biade dalla Polesana, che non solamente fa a bastanza per il bfeogno deila Cittá et Territorio ma anco ne viene estratto quantitá grande, cosí per Rovigno, Pirano et altrí luochi del Golfo' . Lo stcsso, pero, aggiungeva che Panno precedente un "tumulto grande" era sorto tra i ciprioti e i polesani e che questi ultimi si erano servíti di bravi e spadaccini per attaccare la popolazione greca. Se quindi, per certi aspetti, i prowedimenti paiono funzionare, nel coatempo la conflittuaíitá non si placa, anzi, le motivazioni che spingono il Senato a intervenire nuovamente con la parte del 18 giugno 1592 sono proprio quelle di porre un freno alie continué moiestie che i vecchi abitanti recano agli immigrati. "Dalla supplicazione de poveri Morlacchi novi habítanti nel Territorio di Parenzo, et da quanto, ha scritto il Capitano nostro di Raspo - recita la parte - si intendono le varié oppressioni a loro fatte dalii Vecchi habítanti et Cittadini di quel loco, con li quali inventando denontie et calunnie contra di loro, procurano con varj modi turbare le loro habitazioni, et coltivazioni; onde essendo a proposito di essa coltívazione sollivarli, et dar!i modo, che possano davanti Giudice et in loco sicuro difendersi, (se ben delle cause Civili lí era dato per Giudice esso Capitano per parte di questo Consiglio) con darli giudice neLle cause Criminali ancora" 11 Senato, quindi, concesse al Capitano di Raspo la giurisdizione sui "novi habítanti" stabilendo che "tutte le difficulta cosí Civili, come Criminali tanto principíate a írattare fin hora davanti li Podestá nostri di Parenzo, Cittá Nuova, et altri luochi nell'Istria, quanto quelle, che nell' awenire potessero principiare; et cosi ogni difficulta vertente sopra díspensazíoní di Terreni, o qual si voglia alfro atto cosi di cognizíoni, come di essecuzione, dove si tratti l'interesse de Morlacchi et loro fameglie, síano commesse et delegate tutte al Capitano di Raspo, et successori le quali servatis servandis, habbino secondo che occorrerá a diffinirlc et terminarle per giustizia, 23 con la medesima autoritá, che havevano li Proweditorí nostri nell'Lstria" . II reggimento che aveva sede a Pinguente era tra i maggiori della Provincia. Venivano sólitamente investíti della carica di Capitano nobili veneziani forníti di grande esperien-za nel campo gíudiztario. Questo, probabiimente, serviva a mitigare l'ampio potere discrezíonale di questo rettore che non era affiancato, ne! giudizio, da alcun assessore. 11 Capitano di Raspo aveva funzioni miütari, doveva organizzare la difesa della Provincia e, oltre alia giurisdizione sui "novi hab i ta nti", aveva anche 1' incaríco di tutelare i boschi con particolare riguardo a quello "riservato" della Valle di Montana. 21 ASV, Colkgio, Rekzioni, b.61. 22 ASV, Senato, Mar, reg. 53, c.34. 23 Ibidem. 187 ACTA H1STRIAE ni. Oíuíiaro VERONESE: L1MMIGRAZIONE NELL'fSTRIA VENETA TRA *500 E '600:-, 181-192 II Capitana trovandosi generalmente lontano dai iuoghi di residenza dei nuovi abitanti avrebbe dovuto essere piu "obbiettivo" dei rettori locali che, sebbene veneziani, erano probabihnente piü "sensibili" alie esigenze di chi localmente deteneva. il potere. E' interessante, perd, valutare glí effetti di questa scelta anche dal punto di vista dei vecchi abitanti. Questi si lamentarono non solo dei privilegi físcali di cui godevano i nuovi coloni ma anche del fatto che la lontananza del tribunale e le conseguenti maggiori spese avrebbero favorito l'abbandono delle cause. Le continué lamentele degli "originan" nascondevaoo pero altri problemi le cui articolazioni risulíavano abbastanza chiare se prendiamo in considerazione quanto scrissero alcuni rettori nel 1660 al Senato in mérito alia questione de!la presenza di "novi habitanti" ncl loro territorio. II Podestá di Rovigno spiegó in un dispaccio24 che i coloni giunsero in quella tcrra nel 1526 e ricevettero il permesso di risiedervi dal Consiglio ciUadino. Furono loro concessi dei terreni e un luogo ove costruire le loro case che prese il nomc di Villa di Rovigno. Non nacque mai tra loro alcuna forma di contrasto "vivendo pacificamente, come fossero stati nati et allevati sempre come originarij habitatori"25. La legge del 1592 ruppe, pero, la quiete perché diede occasione agli abitanti della Villa di farsi riconoscere dal Capitano di Raspo quali "novi habitanti" delITstria con tuíti i privilegi connessi a tale status. Della stessa opinione era anche il Podestá di Dignan». Nel 1539 comincíarono a giungere i primi "Morlacchi". Da allora fino al 1635, affermava il reítore, questí erano vissud erano vissuti sempre"obligati, etpronti comegl'altri a fattiometgravezze ne per immaginatione preteso mai titolo di Novi Habitanti", sebbene da tempo, bisogna aggiungere, avessero in corso un contraddittorio (i cui precedenti risalivano al 1572) con la Comunita di Dignano sulle contribuzioni da versare26. Nel 1635 i "Morlacchi", servendosi della legge del 1592, "per sottrarsi dalle mede-sime gravezze contro la forma delle leggi in tal materia disponenti si fecero artificiosamente investire Novi Habitatori et nel Regimentó del gia Eccellentissimo Signor GioBatta Basadonna Capitanio di Raspo ottennero, appreso oculatamente a lor modo, un Catastico di lutti li beni che da questa Comunita li furono assignati, per i quali 27 annualmeote li corrispondevano per inanti gl'uttili delle dazioni et terratici" . Anche se non é, forse, del tutto credibile che prima di allora mtto fosse pacifico tra gli originari e i forestieri, tuttavia con la legge del 1592 si verifica una recrudescenza dei conflitti. Questo, a mió parere, é dovuto al fatto che l'intervento veneziano tolse ulterior! spazi di mediazione tra le parti in causa (dopo averio giá fatto iinponendo la colonizza- 24 ASV, Sean lo, Secreta, Dispaeci dei rettori in Istria, fit.sO,5 lugiiü 1660. 25 Ibidem. 26 Ibidem. 27 Ibidem. 1SS ACTA HISTR1AE ÏIJ. Giuliano VERONESlá: I.'IMMIGRAZIONE NE1.U1STRIA VENETA TOA '500 E '600:..., 181-3.92 zione) visto che ai tribunali locaii, probabilmente propen-si a favorire i vecchi abitanti rispetto ai nuovi, fu tolta ia giurisdizione civile e penaie sugíi immigrati. La stessa legge portó anche ai sorgere di conflitti fra rettori nelíe cui giurisdizioni vive-vano nuovi abitanti e il Capi-taño di Raspo. La sottrazione di attivitá giudiziaria oitre agli effetti di cui s'é detto in termini di conflittualitá tra originari e forestieri determinó anche una forte dimimizione di pote-re dei retían delle podesterie minori. Forti erano, infatti, le resi-stenze da parte dei Podestá quando il Capitano di Pin-gaenteümava i proprifunzio-nari a richiedere loro gli incar-tamenti di quei processi che, dopo una prima informazione, avevano messo in evidenza la presenza, come víttime o come colpevolí, di nuovi abitan- Si trattó di una renitenza sulla quale il Senato dovette intervenire piü volte inviando ordini sempre piü minacciosi - ai vari "rappresenfanti" gelosi Decret0 dd Cf"""í **** 11 b (Foto: Ü.Darovcc, 1994) della loro autonomía. Cosi in una lettera del 13 maggio 1595 il Senato aveva ordinato al Podestá di Parenzo che in nessuna "di quelle cose che da esso capitano per tal occasione de novi habitanti vi sará ricercato, sia fatta resistenza, o fatta difficolta venina nelia essecutione" . 28 ASV, Senato, Mar, rtg.55, c.134. 189 ACTA H1STR1AE ili. Giaiiano VEHONESE: L'IMMIGRAZIONE NELL'ISTRIA VENETA TRA '500 E 'ÍOO:..., 181-192 Un mese dopo ven ne redarguito anche il Conte e Provvedi tore di Pola: "Con molta nostra maraviglia habbiamo inteso che nonostante i'ordine efficacissimamente da noi dato, et al precessor vostro, et a voi medesimo col Senato sotto li 13 del mese di Maggio prossimo passato di dover essequir quanto vi viene ricercato dal Capitanio nostro di Raspo, per l'auttorità che tiene in materia de novi habitanti nella Provincia dell'Histria, non havete voluto permeítere, che li curiali di esso Capitanio essercitino Fofficio loro nella materia sopradetta anzi havete loro intimato un mandato penaíe, con pena di bando, et altro"29 E, ancora, al Podestà di Rovigno fu intimato piü volte di prestare la "dovuta obbedienza" al Capitano di Raspo nei casi attinenti i "novi habitanti". Quanto era accaduto per gli abitanti di Rovigno dopo la promulgazione della legge del 1592, fat fi cuí abbiamo accesnato in precedenza, era conseguenza della scarsa chiarezza della stessa parte. Non veniva, infatti, specificato se a godere del privilegio di essere sottoposti al rettore di Pinguente fossero solamente i nuovi abitanti recentemente arrivati in Istria, o anche quelli qui residenti da molti anni, néera chiaro per quanto tempo un nuovo abitante dovesse considerarsi dipendente dal Capitano. Questa mancanza di chiarezza aveva fatto si che anche abitanti ormai considerati "vecchi", con la semplice investitura di altri terreni incolti avevano assunto lo status di "novi habitanti"30. Fu quindi per porre riparo a questi disordini che il Senato promulgó una nuova legge il 3 novembre 1601 con l'intento dicbiarire questi aspetti."Si sonoindiversiíempimolte volte intesi dispareri seguiti per occasione di Giurisdittione in casi cosi civíli come criminali - si legge nell'introduzione alia legge del 1601 - tra alcuni Rettoii nostri deH'lstria, et il Capitanio di Raspo al quale principalmente è commessa la cura, et auttorità sopra li Nuovi habitanti nel modo, che havevano già li Froweditori che per î'innanzi, solevano esser eletti nelFIstria; et l'esperienza fa conoscer - si sottolineava con preoccupazione - quanto simili accident! di competenza di foro siano pregiudiziali alia quiete di essi Novi habitanti, et dannosi allí beneficij che íl publico et li popoli istessi deveno ricever dalia rihabitazione et cultivazione di quei Terreni" . II Capitano di Raspo rimaneva giudice civile e crimínale per i nuovi abitanti ma solo per li tempo "delle loro concessioni"3i. Ció significava che passati i venti anni adisposizione perridurre a coltura le terre, i forestieri sarebbero decaduti da ogni privilegio compreso quello di essere sottoposti al Capitana. Nel caso che un immigrato divenuto "vecchio habitante" si fosse fatto investiré di altri beni incolti godeva delle esenzioni solo per quanto riguardava i nuovi terreni e non 29 Ibid., C.Í42. 30 Ibid., reg.56, ec.44 e 49. 31 Ibid., reg.61, 32 Ibidem. 190 ACTA ÎUSTRIAE lil. Giuliano VERONESEt LTMMIGRAZIONE NELL'ISTRÍA VENETA TRA '500 E '600:..., 181-192 potcva, come era accaduto spesso, consideráis! esente da ogni "gravezza" per ogni sua propriété. Inoltre, in tali casi il Capitano di Raspo manteneva ancora la giurisdizione ma limitatamente ai soli nuovi beni, diversamente restavano giudici gli altri rettori della Provincia. Questo prowedimento trovava difficoltà ad attuarsi per la mancanza di una precisa catasticazione dei terreni incolti da destinare ai coloni che si recavano in Istria. Gli stessi Consultori in jure, Treo e Sarpi, in una relazione su tale problema insistettero sul fatto che era necessario conoscere i beni "con distinzione senza la quale ogni rimedio è vano"33. Fintanto che non fosse staîo chiaro quali fossero i beni demaniali (magari "usurpati" dai Comuni) né quali fossero con precisione i confini tra quei terreni dati ai nuovi abitanti e quelli rímasti incolti le cause e le discordie sarebbero durate a lungo. Fu, probabiímente, in seguito a tali pareri che il Senato proprio in quel periodo (1611) diede incarico a Piero Bondumier, allora Capitano di Raspo, di "descrivere" tutti i terreni incolti dell'Istria34. Pare che 1'impresa non abbia avuto seguito almeno fino alia meta del secolo quando rifrovjamû ancora intatti i problemi sulla distinzione tra vecchie nuovi abitanti. La parte del Senato, infatti, del 4 apriíe 1654 premetteva che "confondendosi li vecchi con li nuovi habitanti, siriconosce di Pubblico essentialissimo servido rinovarli Decretti e aggionger quelle provision! d'avantaggio che conferir possano all'aggetto medesi-mo"35. Perciô veniva assolutamente proibito "il rinovar l'investiture ad alcuno di quei beni, ne quali si] stato investito precedentemente, mentre a solo fine d'esimersi dalle gravezze, et dai Fort, vengono teníate le nuove investiture per prorogar il tempo a Publico pregiudizio". La legge stabiíiva che non dovessero essere concessí terreni "ad esteri che non vengano ad habitare a luoco et fuoco con le Famiglie" e, soprattutto, che "prima d'investir alcuno siano prese esatte informazioni se vi sij chi habbi possesso sopra li beni, che si concedono; di che ragíone; se obbiigati ad aggravij o decime; se possessi da Pupilli o da Commuuità; non si possano insomma far concession! senza l'informazione di quei Rappresentanti, dove sono li beni supplicatí, ne senza lestride, accio gl 'aggravati possino usar le ragioni loro". Si trattava di una apertura senza altri precedenti nei confronti delle ragioni dei vecchi abitanti tesa a «equilibrare la bilancia che, per una serie di motivi, pendeva forse eccessivamente dalla parte dei nuovi coloni. Infine, doveva essere chiarantente espressa "la quantità dei beni investiti, et si chiamino U confini, intendendosi decaduti dai beneficio, e dai possesso quelli che nel termine statuito dalle leggi, non h avérais no riddotto a coltura quella porzione de beni, a che restassero obbiigati . 33 ASV, Consultori injure, fi!. 21, c.174. 34 ASV, Senato, Secreta, Dispncci dei rettori in Istria, fil. 6. 35 ASV, Miscelhnea Soranzo, b.30, alíegato alia lettera del 30 higlio 1,657. 36 Ibidem. 191 ACTA HISTÍUAE III. Giuliano VBU0NESE: L'lMMtfíRAZIONE NlLL'IS'fRIA VENETA TKA '50QE '600:..., 181-192 II17 gennaio 3658 il governo vcncziano intervcnne nuevamente sulla questione con una legge che avrebbe dovuto fare definitivamente chiarezza: "E" considerabile la confusione, e scontentezza dell'Istria per l'abuso d'esser goduta dai Novi habitanti ressentioni, e privileggi piil oltre de vinti anni prescritti, a segno che coll'introduttione di rinovar investiture de beni, o di qualche piccolo novo possesso, conservano sempre il títolo e le imraunílá de novi habitanti, dove legítimamente da piü anni ín qua doveriano esser molti di loro diventati vecchí habitanti, compartecipi delle gravezze de gli altri, e sottoposti ai fori, a qualí competiscono per ragioni di domicilio"37. Per questo e per far fronte alia difficoltá della lontananza del tribunale veniva confermata la parte del 1654 ma si aggiungeva che la concessione di nuovi terreni incolti dava diritto al rirmovo dei privilegi solo per quanío riguardava le esenzioni fiscali, mentre "l'esentione" dai tribunal! Iocali terminava dopo i prími venti anni dall'arrivo in Isíria3S. A meta del secolo XVII si verifico una inversione di tendenza. I molti privilegi concessi per stimolare quanto possibile l'arrívo di coloni in Istria, alia lunga e in mancanza di strumenti adeguati, quale poteva essere una precisa catasticazione dei terreni, avevano portato a notevoli abusi e ad una accesa conflittualitá che rimase tale ancora a '700 inoltrato quando la mattina del 26 dicembre 1792 iré "greghi" di Peroi furono portati dalla folla tumultuante nelle carceri di Dignano. Conflittualitá di lungo se non di lunghissimo periodo, che contrasta sorprendentemente con il clima di tolleranza che caratterizza invece i rapporti tra le popolazioni originarle e i nuovi coloni di lingua greca e di rcligione greco-ortodossa stabilitisi nelle terre bonifícate dei comprensori lagunari del Friuli. POVZETEK Odió, stoletja je Beneška republika, da bi preprečila naraščajočo depopulacijo istrskih posestev, spodbujala priseljevanje albanskih, črnogorskih in ciprskih kolonov. Globoke verske m kulturološke razlike med priseljenci in "domačini" so vzrok, da je prišlo do hudih sporov, ki niso pojenjali kljub posredovanjem beneških oblasti, nadaljevali pa so se tudi dolgo po tem, ko so Benečani sredi 17. stoletja sporne zakone dopolnili in korigirali. 37 Ibid, allégalo alia Setlera del 28 gennaio 1658. 38 íbidem. 192