GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 15 - 1 Maggio 1947 Pubblicala dal Governo Mililare Allealo con l'autorizzazione del Comandante Supremo Allealo delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 G overno Militare All e a £ o VENEZIA GIULIA Ordine Generale N, 98 MODIFICAZIONI E AGGIUNTE ALL' ORDINE GENERALE No. 60 SULLA REVISIONE DELLE CARRIERE DEI DIPENDENTI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI RI TENUTA la necessità e l'opportunità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte all' Ordine Generale No. 60, per ciò che riguarda I' istituzione di una Commissione d' Appello é la procedura di riammissione in servizio dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni già licenziati per motivi politici, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il „ Territorio“) ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Altari Civili ORDINO: ARTICOLO I SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE 2 DELL’ ART. V DELL’ ORDINE GENERALE No. CO La Sezione 2 dell’Articolo V dell’ Ordine Generale No. 60 è soppressa. ARTICOLO II NUOVO ARTICOLO V A DELL’ ORDINE GENRALE No. 60 Il seguente nuovo, articolo V A è aggiunto all’Ordine Generale No. 60: „ARTICOLO V A ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI ZONA Sezione I. — Sono col presente Ordine istituite delle Commissioni di Zona col compito di decidere su tutte le domande presentate alle stesse ai termini degli Articoli IV e V. Le Commissioni di Zona sono nominate dal Governo Militare Alleato e siedono presso le Presidenze di Zona o presso altri Uffici designati dal Governo Militare Alleato. Sezione 2. — La Commissione della Zona di Trieste è formata da due Sezioni, ciascuna delle quali funge quale Commissione. La Commissione della Zona di Trieste è presieduta da un Presidente al quale compete la distribuzione del lavoro fra le due Sezioni ed il controllo sulle stesse. Sezione g. — Ogni Commissione di Zona o Sezione che funge quale Commissione'è composta da tre membri, uno dei quali con funzioni di Presidente e di un membro supplente.” ARTICOLO III MODIFICAZIONI ALL’ ARTICOLO VI DELL’ ORDINE GENERALE No. 60 Sezione I. — Nell’Articolo VI dell’ Ordine Generale No. 00, le parole „Articolo V Sezione 2 di quest’ Ordine" sono soppresse e sostituite dalle parole „Articolo V A di quest’Ordine. “ Sezione, 2. — L’ultimo periodo dell’Articolo VI dell’ Ordine Generale No. 60 e cioè „La pronuncia, contro la quale non è dato ricorso, dovrà essere immediatamente comunicata all’Amministrazione interessata per l’esecuzione44 è soppresso e sostituito dal periodo seguente : „La pronuncia dovrà essere immediatamente comunicata all’Amministrazione interessata e, quando non sia interposto appello ai sensi dell’Articolo VI B di quest’ Ordine, l’Amministrazione stessa darà esecuzione al]a pronuncia entro trenta giorni dalla data della medesima.44 ARTICOLO IV NUOVO ARTICOLO VI A DELL’ ORDINE GENERALE No. 60 Il seguente nuovo articolo VI A è aggiunto all’ Ordine Generale No. 60 : „ARTICOLO VI A NORME DI PROCEDURA Sezione 1. — Le Commissioni di Zona possono decidere in Camera di Consiglio nei casi in cui, dopo aver esaminato la domanda di riammissione ed i documenti allegati, ritenga di dover (a) emettere una decisione favorevole al ricorrente qualora l’Amministrazione non sollevi obiezioni, oppure (b) dichiari che il ricorso di cui si tratta non rientri nella sua competenza ai sensi del presente Ordine. Sezione 2. — In tutti gli altri casi il ricorrente e l’Amministrazione interessata dovranno essere citati ad una pubblica udienza nella quale potranno far udire le proprie ragioni e proporre testimonianze ed altri mezzi di prova. Sezione 3. — Le parti interessate potranno essere udite personalmente o facendosi rappresentare da un Procuratore Legale. Sezione 4. — Si seguiranno le norme della procedura sommaria. i Sezione 5. — Le Commissioni di Zona hanno la facoltà di : a) ricevere giuramenti ; b) esercitare discrezionalmente ed entro i limiti dell’applicazione del presente Ordine i poteri ritenuti necessari a tale scopo, in quanto gli stessi rientrino nella competenza dell’Autorità Giudiziaria in base al Codice di Procedura Civile italiano.11 ARTICOLO Y NUOVO ARTICOLO VI B DELL’ ORDINE GENERALE No. 60 Il seguente nuovo Articolo VI B è aggiunto all’ Ordine Generale No. 60 : „ARTICOLO VI B ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TERRITORIALE D’ APPELLO Sezione 1. — È istituita, con sede a Trieste, Palazzo di Giustizia, una Commissione Territoriale d’Appello, il cui compito è di conoscere e decidere sugli appelli proposti alla stessa contro le decisioni emesse dalle Commissioni di Zona di cui al presente Ordine. Sezione 2. — La Commissione d’appello è nominata dal Governo Militare Alleato ed è composta di cinque membri, uno dei quali con funzioni di Presidente, e di un membro supplente. Sezione 3. — Contro le decisioni sfavorevoli emesse dalle Commissioni di Zona, sia i ricorrenti che l’Amministrazione interessata hanno diritto di ricorrere alla Commissione Territoriale d’Appello entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla pronuncia. L’appello è presentato alla Commissione di Zona interessata la quale curerà l’inoltro dello stesso alla Commissione Territoriale d’Appello unitamente a tutti i documenti rilevati del caso. Sezione 4. — La Commissione Territoriale d’Appello applicherà la stessa procedura stabilita per le Commissioni di Zona. Le decisioni della Commissione Territoriale d’AppelIo saranno notificate alle parti ed alla Commissione di Zona interessata a cura della Commissione d’Appelo stessa." ARTICOLO VI NUOVO ARTICOLO XII DELL’ ORBINE GENERALE No. £0 Il seguente nuovo articolo XII è aggiunto all! Ordine Generale No. 60 : „ARTICOLO XII ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO Tutte le domande e i documenti necessari ai fini della applicazione del presente Ordine sono esenti dalla tassa di bollo." ARTICOLO VII NUOVA NUMERAZIONE RELATIVA ALL’ ARTICOLO XII DELL’ ORDINE GENERALE No. 60 All’Articolo XII dell’ Ordine Generale No. 60 viene data la nuova numerazione di „ARTICOLO XIII". ARTICOLO Vili / NORME TRANSITORIE Sezione I. — Contro lfe decisioni pronunciate dalle Commissioni di Zona fino alla data di entrata in vigore del presente Ordine, sia i ricorrenti che le Amministrazioni interèssate avranno diritto di ricorrere, nel termine di giorni trenta dall’entrata in vigore del presente Ordine, alla Commissione Territoriale d’Appello. Sezione 2. — I presidenti e i membri delle Commissioni di Zona istituite con la Sezione 2 dell’Articolo V dell’ Ordine Generale No. 60, abrogata col presente Ordine, cesseranno dalle loro funzioni non appena siano nominati dal Governo Militare Alleato i presidenti ed i membri delle nuove Commissioni istituite col presente Ordine. ARTICOLO IX ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà, in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì 26 Aprile 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Generale N. 99 (48 C) NUOVA MISURA DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO RITENUTA la necessità di aumentare la misura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico in quelle parti della Venezia. Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamate il „Territorio^ ), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili,. ORDINO: ARTICOLO I A partire dal Lo aprile 1947 la tabella B allegata all' Ordine Generale No. 48 viene modificata come appresso : . ■ ■ j ■ Sezione 1 e 2. — Gli importi di „L. 100, L. 60 e L. 40“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250, L. 150 e L. 90“. Sezione 3. — L’importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 90“. Sezione 4. — L’ importo di „L. 25“ è sostituito da quello di „L. 70“. Sezione 5. — Gli importi di „L. 115 e L. 210“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 250 e L. 400“. ' Sezione 6.-L’importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 90“. Sezioni 7 e 8. — L’ importo di „L. 20“ è sostituito da quello di „L. 50“. Sezione 9. — Gli importi di „L. 10 e L. 20“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 25 e L. 100“. Sezione 10. — L’importo di „L. 25“ è sostituito da quello di „L. 80“. Sezione 11. — L’importo di „L. 40“ è sostituito da quello di „L. 150“. Sezione 12. — Gli importi di „L. 30 e L, 10“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25“. . Sezione 13. — Gli importi di „L. 30 e L. 10“ sono rispettivamente sostituiti da quelli di „L. 70 e L. 25“. Sezione 14. 1— L’importo di „L. 10“ è sostituito da quello di „L. 30“. Sezione 15. — L importo di „L. 50“ è sostituito da quello di „L. 100“. ARTICOLO II Il presente Ordine Generale entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE. 12 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficile Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 100 NORME TEMPORANEE PER ACCELERARE LA DEFINIZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI CONTRO DETENUTI Ritenuto opportuno e necessario emanare disposizioni dirette ad- accelerare la definizione-dei procedimenti penali contro detenuti, senza apportare tuttavia modificazioni sostanziali al vigente codice di procedura penale ; Io, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I ADOZIONE DELL’ISTRUZIONE SOMMARIA Sezione i. — Per i reati di competenza della corte d’assise e del tribunale si procede con istruzione sommaria, quando l’imputato è in stato di arresto o ha commesso il reato mentre si trovava comunque in stato di detenzione, salvo che concorrano le condizioni per procedere a giudizio direttissimo a norma dell’Articolo VII del presente Ordine» Sezione 2. — Per i reati di competenza della corte d’assise l’istruttoria è compiuta dal procuratore generale di stato ; per quelli di competenza del tribunale dal procuratore di stato, osservate le disposizioni stabilite in materia dal vigente codice di procedura penale. Per atti da compiere fuori della propria sede il procuratore generale di stato può delegare il procuratore di stato o il pretore del luogo. ARTICOLO II MODALITÀ’ E TERMINI DELL’ISTRUZIONE SOMMARIA Sezione 1. — L’istruzione sommaria* di cui all’articolo precedente deve essere compiuta nel termine di giorni 40 dalla data di arresto dell’imputato, a norma dell’articolo 272 secondo comma del codice di procedura penale. Sezione 2. — Entro e non oltre il suddetto termine il pubblico ministero procedente deve depositare nella cancelleria competente gli atti del processo con la richiesta per il decreto di citazione e giudizio o per la sentenza di proscioglimento, salvo che concorrano gravi è fondate ragioni di ritardo o ragioni che non possano essere disattese senza pregiudizio per l’imputato ; delle suddette evenienze deve essere data immediata, notizia all’ufficiale legale capo .del Governo Militare Alleato. Sezione 3. — Se, nel corso dell’istruzione formale CQntro imputati non ancora detenuti saranno emessi contro costoro mandati di cattura, i procedimenti relativi saranno restituiti, dopo l’arresto degli imputati, al pubblico ministero competente, per la trattazione con istruzione sommaria, osservate le disposizioni delle sezioni precedenti. ARTICOLO III VIGILANZA SULL’ISTRUZIONE SOMMARIA Il procuratore generale di stato vigila perchè le istruttorie di cui al presente Ordine si compiano speditamente e siano osservati i termini prefissi dallo * stesso e le forme stabilite dal vigente codice di procedura penale. GIUDIZIO CONTRO DEPUTATI DETENUTI Entro 2 giorni dalla data di ricezione degli atti del procedimento relativi all’imputato detenuto, il presidente della corte d’assise o del tribunale, secondo la propria competenza, emette il decreto di citazione a giudizio, osservate le forme ed i termini stabiliti dal vigente codice di procedura penale. In ogni caso l’udienza di trattazione del processo non deve oltrepassare il 20° giorno dalla ricezione degli atti per i procedimenti di competenza di corte d’assise ed il 15° giorno per quelli di competenza del tribunale. ARTICOLO V PRCSIIO SLIKENT0 IN ISTRUTTORIA Sezione I. — Entro il termine di 3 giorni dalla data di ricezione degli atti la sezione istruttoria della corte d’appello od il giudice istruttore del tribunale, nei casi in cui si debba far luogo al proscioglimento in istruttoria, emettono, secondo la propria competenza, la prescritta sentenza, provvedendo alla liberazione immediata dell’arrestato. Sezione 2. — a) Entro lo stesso termine gli atti saranno restituiti al pubblico ministero procedente, nel caso che il procedimento debba continuare contro altre persone. b) Se alcuna di queste è arrestata, si continuerà a procedere con istruzione sommaria ai sensi degli Articoli I e II del presente Ordine. Del ritardo eventualmente verificantesi in tale ipotesi nel compimento in termine dell’istruzione sommaria sarà immediatamente informato l’ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato. Sezione 3. — a) Nei oasi in cui la sezione istruttoria od il giudice istruttore dissentano dalla richiesta di proscioglimento, gli atti saranno restituiti al pubblico ministero competente, con ordinanza motivata. b) Il pubblico ministero, compiute eventualmente ulteriori necessarie indagini provvede sollecitamente, ed in ogni caso non oltre il 15° giorno dalla data di ricezione degli atti, alla richiesta per il decreto di citazione a giudizio. ARTICOLO VI PERIZIE NEL DIBATTIMENTO Nei casi in cui siano ammesse perizie nel dibattimento a norma dell’Articolo 455 secondo comma del codice di procedura penale, vi provvede direttamente il magistrato procedente, sospendendo o rinviando, secondo i casi, per breve termine il dibattimento. Lo stesso magistrato procedente dovrà informare immediatamente l’ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato del conseguente ritardo nella celebrazione del processo, riferendone la durata o le ragioni. ARTICOLO VII • GIUDIZIO DIRETTISSIMO Nei casi di arresto in flagranza di un reato di competenza della corte d’assise o del tribunale, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competente, se ritiene di procedere e non sono necessarie speciali indagini, dopo aver sommariamente interrogato l’arrestato, può farlo subito tradurre in istato di arresto davanti alla corte o al tribunale competente se Tuna o l’altro siedono in udienza penale. Altrimenti, dopo aver disposto che 1 arresto sia mantenuto, può farlo présentare ad un’udienza prossima, non oltre il 15° giorno dall’arresto. Se non è possibile provvedere in tal modo, il procuratore generale di stato o il procuratore di stato, rispettivamente competenti procedono con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine, La suddetta procedura può essere seguita quando il reato viene commesso da persona già detenuta per altra causa. \ MODALITÀ’ E TERMINI DEL GIUDIZIO DIRETTISSIMO Si osservano nel giudizio direttissimo le norme stabilite dagli articoli 503 e 504 del codice di procedura penale, con la variante che, nei casi di sostituzione del procedimento ordinario a quello direttissimo, si procederà ad istruzione sommaria, ai sensi degli articoli I e II del presente ordine. ARTICOLO IX DISPOSIZIONE TRANSITORIA I procedimenti penali con istruzione formale pendenti alla data di entrata in vigore del presente Ordine saranno immediatamente restituiti al pubblico ministero competente per la trattazione con istruzione sommaria a norma degli articoli I e II del presente Ordine. Del ritardo eventualmente verifieantesi in tale ipotesi nel compimento in termine dell’istruzione sommaria sarà immediatamente informato l’ufficiale legale capo del Governo Militare Alleato. ARTICOLO X ENTRATA IN VIGORE Quest’Ordine entrerà in vigore con decorrenza 1° maggio 1947. Trieste, 26 Aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 101 (24 A - 57 A) TASSA DI CIRCOLAZIONE SUI MOTO VEICOLI Poiché si considera necessario di aumentare la tassa di circolazione sui moto-veicoli nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleale (qui in appresso chiamata „Territorio'''') ; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione i. — L’Articolo XXVII dell’Ordine Generale No. 57 e le tariffe ,,A“, ,,B“> ,,C“ e ,,D“ allegate all’Ordine Generale No. 24, sono soppressi e sostituiti da quanto segue : MOTOCICLI Potenza Tassa annua in C.V. MOTOCARROZZETTE . uso privato Potenza Tassa annua in C.V. I 500 i 690 2 580 2 790 3 660 3 910 4 760 ■ 4 1.050 5 880 5 1.210 6 1.010 6 1.390 • 7 1.150 7 1.590 8 1.300 8 1.810 9 1.460 9 2.050 IO 1.640 10 2.310 II 1.830 11 2.590 12 2.030 12 2.890 13 2.240 13 3.210 14 2.460 14 3.550 15 2.700 15 3.910 16 2.950 16 4.290 17 3.210 17 4.690 18 3.490 18 5.110 19 3.780 19 5.550 20 4.080 20 6.010 Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza autorizzato la tassa è ridotta ad un terzo. (b) TARIFFA ,,B“ AUTOVETTURE ADIBITE AL TRASPORTO DI PERSONE uso privato Potenza in C.V. Tassa annua Potenza in C.V. Tassa annua 5 1.530 18 6.660 6 1.740 19 7.270 7 1.990 20 7.900 8 2.260 21 8.570 9 2.570 22 9.260 10 2.900 23 9.990 11 3.270 24 10.740 12 3.660 25 11.530 13 4.090 26 12.340 14 4.540 27 13.190 15 5.030 28 14.060 16 5.540 29 14.970 17 6.090 30 15.900 Per le autovetture di potenza superiore ai 30 C. V. si applica la tasSa corrispondente ai C-V. 30 aumentata di L. 950 per ogni C.V. in più dei 30. La tassa, riportata nella presente tabella, è ridotta di un terzo (1/3) per le autovetture da noleggio di rimessa, mentre è ridotta ad un teizo (1/3) per quelle adibite a servizio pubblico da piazza e ad un quinto (1/5) per quelle destinate a servizio pubblico su linea regolare (autobus) AUTOSCAFI AD USO PRIVATO (Trasporto persone) Potenza Tassa annua Potenza Tassa annua in C.V. in C.V. 1 250 26 3.090 2 270 27 3.300 3 300 28 3.520 4 340 29 3.740 5 390 30 3.980 6 410 31 4.220 7 ' 500 32 4.470 8 570 33 4.730 9 650 34 4.990 10 730 35 5.260 11 850 36 5.540 12 920 37 5.830 13 1.030 38 6.040 14 1.140 39 6.420 15 1.260 40 6.730 16 1.390 41 7.050 17 1.530 42 7.370 18 1.670 43 7.830 19 1.820 44 8.040 20 1.980 45 8.390 21 2.150 46 8.740 22 2.320 47 9.100 23 2.500 48 9.470 24 2.690 49 9.850 25 2.890 50 10.230 Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 C.V. si applica la tassa corrispondente ai C.V. 50 aumentata di L. 375 per ogni C.V. in più del 50. Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa, riportata dalla presente tabella, ridotta a un terzo. (dì TARIFFA ,,D“ TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE Autocarri, motocarri, motofurgoncini e rimorchi Tassa annua Autocarri PORTATA UTILE DEL VEICOLO motocarri Rimorchi e motofurgoncini Fino a 7 quintali 2.250 2.490 8 2.700 • 2.970 10 4.500 4.950 da oltre 10 e fino a 15 quintali 9.000 , 9.900 15 20 13.950 15.360 20 25 .. 18.600 20.460 » 25 30 23.250 25.590 30 35 25.590 28.140 35 40 .... 27.900 30.690 40 45 37.200 40.920 45 50 41.850 46.050 50 60 48.000 52.800 .. 60 70 57.600 63.360 70 v 80 62.400 68.640 80 90 72.000 •79.200 90 86.400 — 90 e fino, a 100 quintali 84.480 100 ' 100 .... .— 91.200 V „ 110 quintali —. — 95.040 Sezione 2. — Le tariffe di cui alla precedente Sezione 1 di questo Articolo entreranno in vigore a decorrere dal 1 maggio 1947. ARTICOLO II L’Articolo IV dell’Ordine General ? No. 24 è modificato come segue : le parole „lire 35“, di cui alla lettera (a), le parole „lire 500“, di cui alla lettera (b), e le parole „lire 20“, di cui alla lettera (c), sono rispettivamente sostituite dalle parole „lire 88“, „lire 1250“ e lire 50“. ARTICOLO III L’Articolo VI dell’Ordine Generale No. 24 è soppresso e sostituito dal seguente : „La tassa, di circolazione di prova, di cui all’Articolo 2 del R.D.L. 19 dicembre 1936, No. 2168, è fissata nelle seguenti misure : autovetture ed autocarri, Lire 12.500 ; motocicli e motocarrozzette, Lire 1250 ; autoscafi Lire 500“. ARTICOLO IV Con effetto dal 1 maggio 1947, gli Automobile Clubs di questo Territorio verseranno i proventi delle tasse stabilite nel presente Ordine alla Tesoreria Provinciale competente. Metà di detti proventi sarà assegnata alla Zona nella quale i proventi sono stati raccolti. ARTICOLO V Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 26 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Generale N. 102 (36 C) MODIFICHE ALL’IMPOSTA DI CONSUMO Sitenuta l’opportunità di apportare alcune modifiche all’imposta di consumo sui vini e combustibili in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qt i t,» seguito denominata il ^Territorio” ) IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I Con decorrenza 1 maggio 1947 la misera massima dell’ imposta di consumo sui vini e combustibili imponibile entro il „Territorio", di cui alla tabella ,,A“ allegata e facente parte integrante dell’ Ordine Generale No. 30, e successive modificazioni apportate con 1’ Ordine Generale No. 82 e 1’ Ordine No. 115, è modificata come segue : Sezione 1. — Nella parte II, articolo III dell' Ordine Generale No. 82 le cifre 1.000, 2.000 e 20 sono soppresse e rispettivamente sostituite da: „1.500, 3.000 e 40“ Sezione 2. — Le disposizioni relative ai combustibili, di cui all’articolo I dell' Ordine No. 115 ed alla tabella ,,A“ dell’ Ordine Generale No. 36 sono soppresse e sostituite nel modo seguente : Gas, illiìminazione e riscaldamento ................................ 1 lira per m. c. Energia elettrica per illuminazione ............................... 0.07 per E.rvo Energia elettrica per altri usi domestici .......................... 0.04 per E.wo Sezione 1. —• Sul maggiore provento derivante dall’applicazione degli aumenti di tariffa concernenti l’imposta di consumo sui vini e sui combustibili come disposto nell’articolo I del presente Ordine, è dovuto all’appaltatore mi aggio di riscossione nella seguente misura : Per maggiore provento non eccedente Lire 200.000 : aggio dell’ 1 %. Sugli ammontari eccedenti Lire 200.000 : eccedenti 200.000 e non oltre 500.000 aggio del 0.75% „ 500.000 „ 1.000.000 JJ JJ 0.50% „ 1.000.000 „ 2.000.000 0.40% „ 2.000.000 „ 5.000.000 0.25% „ 5.000.000 „ u J5 10.000.000 0.15% 10.000.000 „ 20.000.000 0.10% „ 20.000.000 0,05% Sezione 2. — L’aggio stabilito nella sezione 1 del presente Ordine va aggiunto all’aggio previsto dall’articolo VII dell’ Ordine Generale No. 36, salvo che tale aumento sarà applicabile al maggiore provento relativo all’ imposta addizionale di cui alla sezione I del presente Ordine. Sezione 3. ■— Il maggior provento, al netto dal suindicato aggio, deve essere versato al competente Comune alle medesime scadenze stabilite per i versamenti delle riscossioni o delle rate di Canone. ARTICOLO III Le cauzioni prestate dagli appaltatori e dai consorzi degli esercenti debbono essere aumentate in relazione al maggiore provento e in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 81 e 87 del Testo Unico 14 settembre 1931, No. 1175. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 26 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 386 AUMENTO DEI CANONI DEMANIALI E DEI SOVRACANONI DOVUTI AGLI ENTI LOCALI Poiché si ritiene opportuno e necessario di aumentare le misure dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli enti locali nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio'') ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I 1. — I canoni ed i proventi di cui all’Art. 1 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, No. 2535, riferentesi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 dell’articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947, decuplicati se stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942. 2. — I canoni ed i proventi medesimi, se" stabiliti da contratti, concessioni, atti o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre 1941, possono essere sottoposti a revisione ed aumentati, con decorrenza dal lff gennaio 1947, sino al decuplo dell’importo precedente al 1° gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi che alla data del presente Ordine risultino stabiliti in misura superiore al limite di aumento anzidetto. 3. — Le disposizioni dei commi precedenti si applicant al canone per le concessioni di demanio pubblico marittimo di cui al primo comma dell’art. 2 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456, ed al limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da cantiere navale di cui al secondo comma dell’articolo stesso. ARTICOLO II 1. — Con decorrenza dal 1° gennaio 1947 sono decuplicati i canoni relativi alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche ad uso potabile e di irrigazione, stabiliti negli articoli 35 e 36 del testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775. 2. — La misura unitaria dei canoni per derivazioni di acque pubbliche ad uso di forza motrice è elevata a L. 164 annue per chilowat (capacità in kw. esistente). 3. -,— In nessun caso i canoni possono essere inferiori ad annue L. 120 per le utilizzazioni ad uso potabile e di irrigazione o ad annue L. 164 per le utilizzazioni ad uso di forza motrice. 4. — Per i canoni di cui ai commi precedenti non è applicabile la disposizione del terzo comma dell’art. 3 del R.D.L. 25 febbraio 1924, No. 456. 5. — Restano ferme le esenzioni stabilite o autorizzate dalle leggi vigenti. ARTICOLO III 1. — La misura unitaria massima del sovracanone che il Ministro per le finanze ha facoltà di liquidare a favore delle Amministrazioni provinciali e dei comuni di grandi derivazioni di acqua ad uso industriale a termini dell’art. 53 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, No. 1775, viene elevata, a decorrere da 1° gennaio 1947, a L. 109 per oghi kw. (capacità in kw. esistente) di energia prodotto o trasportato oltre il raggio di km. 15 dal territorio dei suindicati comuni. 2. — I sovracanoni che alla data di entrata in vigore del presente Ordine risultino già regolarmente liquidati a favore delle suindicate Amministrazioni provinciali e comuni, sono dovuti, dalle ditte concessionarie delle derivazioni di acqua, con effetto dal 1° gennaio, 1947, in ragione di 40 volte l’importo determinato nei decreti di liquidazione. ARTICOLO IV 1. — I canoni annui stabiliti dagli articoli 7 e 25 del R.D.L. 29 luglio 1927, N. 1443, rispettivamente per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, sono elevati, rispettivamente, a L. 20 ed a L. 50 per ogni ettaro o frazione di ettaro, |a decorrere dal 1° gennaio 1947. 2. —- Si applicano le disposizioni deH art. I del presente Ordine per i canoni relativi a concessioni di miniere e stabilimenti minerari amministrati dal Demanio. I canoni per le concessioni demaniali dovuti a puro titolo ricognitorio dei diritti demaniali sono fissati nella misura minima di L. 200 annue ed in quella di L. 50 annue per ogni attraversamento per i canoni dovuti per semplici attraversamenti aerei con elettrodotti, senza infissione di pali o mensole e senza pose di cavi, di zone militarmente importanti, di fiumi, di torrenti, di canali, di miniere e foreste demaniali, di zone demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, di beni di demanio pubblicò e di opere di pubblico interesse. ARTICOLO VI II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 12 aprile >1947. ALFRED €. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 844 (223 A) RILASCIO DI CERTIFICATI D’ABILITAZIONE PROVVISORIA ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE IN MATERIA DI ECONOMIA E COMMERCIO CONSIDERATO che si ritiene opportuno e necessario di modificare le disposizioni dell’Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 per quanto riguardano il rilascio di certificati d’abilitazione provvisoria all’esercizio della professione in materia di economia e commercio e l’iscrizione condizionata negli albi relativi ; IO, ALFRED C. BOWAIÀN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, . ORDINO: ARTICOLO I MODIFICAZIONE DELL’ARTICOLO II DELL’ORDINE N. 223 Il testo dell’Articolo II dell’Ordine N. 223 di data 6 settembre 1946 è modificato come segue : „Ai laureati in economia e commercio presso TUniversità di Trieste durante gli anni 1939-1946 (incluso) sarà rilasciato, a loro domanda, un certificato sottoscritto dal Rettore o dal Direttore Amministrativo dell’Università stessa attestante che la laurea abilita, con la riserva di cui appresso, all’esercizio della professione in materia d’economia e commercio. Tale certificato od altro equipollente rilasciato da qualsiasi altra Università Italiana durante gli anni 1939-1946 (incluso) costituisce titolo per l’iscrizione condizionata nell’albo professionale. Alla domanda più sopra menzionata dovrà allegarsi la bolletta comprovante il pagamento della tassa per l’Opera Universitaria di Trieste. “ ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in dui sarà da me firmato. Trieste, Il aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 349 NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DEI PENSIONATI Poiché si ritiene opportuno e necessario introdurre nuove misure nelle competenze in godimento da parte di certe categorie di dipendenti da pubbliche amministrazioni e nelle pensioni in godimento da parte di certe categorie •di pensionati di pubbliche amministrazioni, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „Territorio"), Io, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello, J.A.&.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: PARTE ,,A“ ARTICOLO I AUMENTO DELLE MISURE DELLE COMPETENZE DI ALCUNI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI STATALI Le misure, in vigore al 31 agosto 1946 delle competenze dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, a titolo di : stipendio del personale dei Gruppi A, B e C del personale subalterno disciplinato dal R. D. 11 novembre 1923, no. 2395, e successive modificazioni, e del personale ferroviario di ruolo ; stipendio o paga dei sottufficiali, graduati e militi del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana ; retribuzione del personale civile non di ruolo disciplinato dal R. D. L. 4 febbraio 1937, no. 100, e successive modificazioni, e del personale non di ruo’o delle Ferrovie dello Stato ; sono aumentate : del 270 per cento per le prime Lire 12.000.— annue lorde del 70 per cento per la quota eccedente le 12.000 lorde. ARTICOLO II ARROTONDAMENTO DELL’IMPORTO RISULTANTE DALL’ AUMENTO PREVISTO NELL’ ART. I Sull’ importo lordo di ciascuno emolumento risultante dall’applicazione del precedente Art. I, si opera l’arrotondamento come segue : a) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a L. 1.000.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 1.000.— ; b) sugli stipendi, e retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a lire 100.— si arrotondano, per eccesso, a Lire 100.— ; c) sugli stipendi, o retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite a giornata, le fra zioni inferiori ad 1.— lira si arrotondano, per eccesso, ad una Lira; d) sulle retribuzioni, o paghe, le cui misure sono stabilite ad ora, le frazioni inferiori a centesimi 10 si arrotondano, per eccesso, a 10 centesimi. ARTICOLO III DISPOSIZIONI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE NON DI RUOLO Le distinzioni in relazione alla residenza previste per il personale non di ruolo delle categorie terza e quarta di cui alla tabella 1 allegata al R. D. L. 4 febbraio 1937, h. 100, sono abolite ; a tale personale è attribuita la retribuzione stabilita per i personali indicati nella tabella suddetta alla rispettiva lettera a). DISPOSIZIONI SULL’ INDENNITÀ’ DI CAROVITA Sezione 1. — Negli stipendi, nelle retribuzioni e nelle paghe risultanti dall’applicazione dei precedenti articoli rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di Lire 24.000.— annue, l’indennità mensile di carovita, istituita con 1’ Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, restando ridotta d.i uguale importo la indennità stessa. Sezione 2. — Quando sia da determinare T importo complessivo dell’ indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione agli articoli II e III dell’ Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui alla Sezione 1 del presente Articolo. ARTICOLO V EFFETTI DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTI NEI RIGUARDI DI ALCUNI ASSEGNI E COMPENSI Sezione 1. — Le nuove misure delle competenze risultanti dall’attuazione degli Art. I, II e III del presente Ordine non hanno effetto sulle altre indennità ed. assegni accessori di attività di servizio, comunque denominati, ragguagliati o graduati secondo le competenze considerate in tali articoli, fra le quali indennità ed assegni non vanno pero compresi i compensi per lavoro straordinario ed il premio giornaliero di presenza calcolati sulla base delle competenze suddette. Sezione 2. — In relazione alla riduzione di cui alla Sezione 1 dell’Art. IV .del presente Ordine, dai tre quarti dell’ importo dell’ indennità di carovita presi per base ai fini del computo del compenso orario per'lavoro straordinario, previsto dalle disposizioni vigenti a favore dei dipendenti delle Amministrazioni Statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, vanno detratte Lire 2.000.—. ARTICOLO VI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ASSEGNI PERSONALI Sezione 1. — L’importo dell’assegno personale previsto dall’Art. 4 del R. D. 11 novembre 1933, No. 2395, e da disposizioni analoghe, sarà nuovamente liquidato, con effetto dalla data di applicazione del presente Ordine, in base alle nuove misure delle competenze risultanti dall’attuazione dei precedenti Articoli I, II e III di quest’ Ordine. Sezione 2. ■— Gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, o di paga, o di retribuzione, o con gli aumenti del-P indennità di carovita o dell’aggiunta di famiglia o competenze analoghe, vengono ridotti o riassorbiti con i miglioramenti di trattamento economico comunque derivanti nelle competenze ed assegni medesimi dalla prima applicazione dei precedenti articoli di quest’ Ordine. ARTICOLO VII MINIMO GARANTITO DI AUMENTO Sezione 1, ■— Al personale avente rapporto d’impiego o di lavoro alla data da cui ha effetto il presente Ordine, il quale, nella prima applicazione del medesimo, consegua un miglioramento economico complessivo per stipendio, paga o retribuzione, assegni personali di cui all’Art. VI del presente Ordine e indennità di carovita, comprese le quote complementari, che non superi di almeno L. 2.500.— mensili'lorde (o di L. 2.200.— nette per i personali che fruiscano di assegni esenti da ritenute erariali), il trattamento complessivo dovuto agli stessi titoli nonché per assegni personali di cui all’art. VI del presente Ordine, è attribuito un assegno „ad personam" dell’importo necessario per conseguire l’indicato beneficio di L. 2.500.— (o di Lire 2.200.—). Sezione 2. — L’assegno di cui alla Sezione 1 di questo Articolo è riassorbibile nei successivi aumenti che si verifichino nello stipendio, paga o retribuzione. PERSONALE AVENTE CUMULO DI STIPENDI Il limite di cui all’Art. 99 del. Regio Decreto 30 dicembre 1923, No. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall’Àrt. 3 del Regio Decreto Legge 26 luglio 1925, N. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, No. 562, e dall Art.. IV Sezione 6 dell’ Ordine Generale No. 63, è elevato da Lire 60.000.— a Lire 100.000.—. ARTICOLO IX CONCESSIONE DI UNA TREDICESIMA MENSILITÀ’ Sezione 1. — Ai personali statali indicati all’Art. I del presente Ordine è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno. Sezione 2. — Detta gratificazione, commisurata al trattamento economico complessivo spettante alla data suindicata per stipendio, paga o retribuzione e indennità di carovita, escluse le quote complementari, va corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal l.o gennaio dello stesso anno. In caso di servizio prestato per un periodo inferiore ad un anno, la gratificazione stessa è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore ai quindici giorni e va commisurata dall’ultimo trattamento spettante. Sezione 3. — La gratificazione stessa non spetta per i periodi di tempo trascorsi in aspettativa per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che omporti la sospensione o privazione dello stipendio o paga o retribuzione e non è dovuta al personale di ruolo e non di ruolo cessato dal servizio per motivi disciplinari o per dimissioni volontarie. Per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi di salute, in disponibilità o in altra posizione di stato che comporti riduzione di stipendio o della paga o della retribuzione, il relativo rateo della gratificazione è ridotto nella stessa proporzione della riduzione di dette competenze. Sezione 4. — La gratificazione di cui al presente articolo non è cedibile, nè pignorabile, nè sequestrabile, nè computabile agli effetti del trattamento di quiescenza o dell’ indennità di licenziamento ; è soggetta all’ imposta di ricchezza mobile ed alle altre imposte erariali, anche in deroga a particolari norme legislative di esenzione, salve le disposizioni dell’art. 25 dell’ Ordine Generale 25 e successive modificazioni. Sezione 5. — Nel caso di cumulo di impieghi, consentito dalle vigenti disposizioni, spetta una sola gratificazione nella misura prevista per il grado più elevato rivestito negli impieghi cumulati. Sezione 6. —— Nei confronti del personale pensionato riassunto in servizio in base a norme prevedenti l’attribuzione, a titolo di retribuzione, di un trattamento differenziale fra lo stipendio inerente al grado rivestito all’atto del collocamento a riposo e la pensione, la gratificazione va commisurata, oltre che all’ importo dell’ indennità di carovita (escluse le quote complementari) a tale trattamento differenziale, ovvero, se più favorevole, alla retribuzione prevista per il personale non di ruolo, inquadrato in base al R. D. L. 4 febbraio 1937 No. 100 e successive modifiche .della stessa categoria di assimilazione. Sezione 7. — Nella concessione di cui al presente articolo resta assorbita per il personale delle Ferrovie dello Stato la gratificazione di cui all’Art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate dal R. O. L. 7 aprile 1925 n. 405 e successive modifiche. ARTICOLO X DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE RETRIBUITO PARZIALMENTE 0 INTEGRALMENTE A CARICO DI BILANCI NON STATALI Per il personale retribuito parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali l’onere derivante dall’attuazione del presente Ordine graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni. ESCLUSIONE CI ALCUNE CATEGORIE CI PERSONALE CAI BENEFICI PREVISTI DAL PRESENTE ORDINE Sezione 1. — Il presente Ordine non si applica al personale salariato di ruolo e non di ruolo per il quale sarà provveduto susseguentemente. Sezione 2. — Non rientra nei benefici previsti dal presente Ordine il seguente personale : a) ricevitori postelegrafonici, ricevitori del lotto, assuntori ferroviari e, in genere, i dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coefficienti riferiti all’entità e durata delle prestazioni, nonché il personale impiegatizio addetto agli uffici di vendita, alle sezioni di vendita, e alle rivendite di Stato dei Generi di Monopolio ; b) il personale che presta servizio alle dipendenze dei predetti ricevitori, assuntori e dipendenti statali ; e) gli ufficiali giudiziari e i loro commessi autorizzati ; d) il personale aggregato delle carceri ; e) gli incaricati marittimi e delegati di spiaggia; f) il personale impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, non contemplato nell’Art. I del presente Ordine. Sezione 3. — Il trattamento econòmico del personale non di ruolo, insegnante e non insegnante delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, che sia stabilito sulla base di quello spettante al personale di ruolo delle predette scuole ed istituti, va determinato prendendo a base le nuove competenze spettanti a quest’ultimo in applicazione delle disposizioni di cui.ai precedenti articoli. ARTICOLO XII FACOLTA’ AGLI ENTI LOCALI DI APPLICARE LE NORME DEL PRESENTE ORDINE Sezione 1. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese ai segretari provinciali ed ai segretari comunali o distrettuali. Le amministrazioni di Zona, i comuni o distretti e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza ,sono autorizzati ad estendere al personale dipendente, compresi i salariati, mediante deliberazione dei competenti organi, le disposizioni di cui agli articoli da I a IX del presente Ordine, con facoltà di contenere, in relazione alle peculiari situazioni locali, le concessioni di cui agli articoli stessi in misure inferiori a quelle previste dalle disposizioni medesime. In particolare, al personale che sia tenuto a prestazione che ne assorbano solo parzialmente l’attività, le concessioni stesse, compresa quolla. del miglioramento minimo di cui al precedente Art. VII non possono essere estese che in misura congrua-mente ridotta, Sezione 2. — In relazione alle deliberazioni di.cuialla precedente sezione, possono essere concessi alle amministrazioni di Zona e dei comuni o distretti, che non abbiano la possibilità di fronteggiare in tutto o in parte il conseguente maggiore onere, contributi integrativi, nella misura strettamente indispensabile. ARTICOLO XIII DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO Sezione i. — La Sezione 1 del precedente Art. XII si applica pure agli Enti Parastatali ed in genere a tutti gli Enti ed Istituti di diritto pubblico anche con ordinamento autonomo, sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato o ài cui mantenimento lo Stato concorra con contributi a carattere continuativo, nonché alle aziende annesse o direttamente dipendenti dalle Amministrazioni di Zona e dai comuni o distretti, o dagli altri enti suindicati, il cui personale non sia tuttora vincolato alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro. In nessun caso, però il miglioramento economico complessivo per stipendio, o paga, o retribuzione, od altro assegno di carattere fondamentale, anche se temporaneo e per indennità di carovita e relative quote complementari, spettante in applicazione della Sezione 1 del precedente Art. XII sul trat- tamento complessivo venuto a risultare per i suindicati titoli in attuazione dell’ Ordine Generale No. 63, potrà eccedere il miglioramento economico complessivo conseguito ai medesimi titoli in applicazione del presente Ordine dal personale statale di grado o categoria parificatali, provvisto dello stipendio iniziale del grado e della retribuzione e trovantesi nelle stesse condizioni di famiglia e di sede di servizio. A tali fini, qualora gli ordinamenti dei singoli enti non stabiliscano già le parificazioni di grado o di categoria Con i dipendenti dello Stato, detta parificazione va determinata, tenendo conto in particolare della importanza dell’ente e delle funzioni esercitate dal relativo personale, con provvedimenti da emanare dal Governo Militare Alleato HQ. Venezia Giulia. A tale scopo non si considerano valide le parificazioni determinate ad altri fini e comqnque non autorizzate dall’A.M. G. Sezione 2. —■ Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall’applieazione del presente articolo e del precedente articolo XII, si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico eventualmente concessi posteriormente all’attuazione dell’ Ordine Generale No. 63 sotto forma di incrementi degli emolumenti già in vigore o di nuovi assegni comunque denominati, anche se di carattere contingente, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza la cui concessione sia stata eventualmente disposta in misura non superiore ed a condizioni non più favore\roli di quelle previste dall’ Ordine No. 217 e relative modificazioni. Sezione 3. — La tredicesima mensilità prevista dal precedente Art. IX può estendersi anche al personale di cui alla precedente Sezione 1 del presente Articolo ed al personale di cui all’Art. XII e sostituisce qualsiasi altro emolumento di cui il personale stesso comunque fruisca al medesimo od analogo titolo. PARTE ,,B“ ARTICOLO XIV AUMENTI DI ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONI Sezione I. — Le pensioni ordinarie — escluse quelle tabellari — dirette o di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato, o dàlia Amministrazione Ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo il beneficenza e religione della Città di Roma, degli Archivi notarili, del cessato commissariato dell’emigrazione e dell’azienda dei patrimoni riuniti ex economali, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1 settembre 1946, sono aumentate : a) del 150% sulle prime 12.000.—• Lire annue lorde ; b) del 70% sulla quota eccedente le Lire 12,000.—• annue lorde. Sezione 2. — Nelle misure di cui alla precedente sezione, sono pure aumentate le pensioni e gli assegni graziali vitalizi temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austroungarico, a favore dei personali civili e militari e delle loro famiglie e le pensioni liquidate o maggiorate dall’ ex Stato Libero di Fiume. ARTICOLO XV LIQUIDAZIONE DI PENSIONI DOPO L’ APPLICAZIONE DEL PRESENTE ORDINE Sezione I. — Le pensioni e gli assegni ordinari diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati a carico dello Stato e delle amministrazioni indicate nella Sezione 1 dell’Art. XIV del presente Ordine relativi a cessazioni dal servizio che si verificheranno a partire dal 1 settembre 1946 sono liquidati, prendendo per base, nella formazione della media triennale, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni effettivamente percetti secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predett'a, i corrispondenti nuovi stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dalTapplicazionè dell’Art. I del, presente Ordine. Sezione 2. — Relativamente al presente Articolo ed al precedente Articolo XIV, si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nell’Art; VI dell’ Ordine Generale No. 34 B e successive modificazioni di cui all’ Ordine No. 173, le norme contenute nell’Art. XI dell’ Ordine Generale No. 34 e successive modificazioni di cui all’Art. Ili dell’ Ordine Generale No. 34 B e le norme contenute nell’Art. 14 del R. D. L. 31 marzo 1925, No. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, No. 597. Sezione' 3. — I ricorsi previsti dall’Art. XIV dell’ Ordine Generale No. 34, e successive modificazioni di cui all’Art. Ili dell’ Ordine Generale No. 34 B, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1947. Qualora non vengano presentati entro tale data, ogni diritto sarà prescritto. Per gli aumenti di pensioni al personale degli enti locali territoriali vale il disposto della Sezione 2 dell’Art. XII del presente Ordine. ARTICOLO XVI ARROTONDAMENTO DELL’ IMPORTO ANNUO LORDO DELLE PENSIONI L’importo annuo lordo delle pensioni e degli assegni ordinari, diretti e di riversibilità, compresi quelli privilegiati, a carico dello Stato e delle altre Amministrazioni indicate nella Sezione 1 del precedente Articolo XIV, qualunque sia la data della cessazione del servizio del rispettivo titolare o del dante causa, va in ogni caso, arrotondato, per eccesso, a Lire cento. ARTICOLO XVII DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE STATALE Sezione 1. — Per tutto il personale civile e militare dello Stato, compresi i dipendenti dell’Amministrazione Ferroviaria, per i quali le disposizioni in vigore stabiliscono che le pensioni per l’anzianità di servizio sono liquidate sulla base di una determinata aliquota sulle prime lire 4.000.—- o comunque su una prima parte della media degli stipendi o paghe e degli altri assegni pensionabili percepiti nell’ultimo triennio di servizio effettivo e di una diversa aliquota sulla rimanente parte, la prima delle anzidetto aliquote va calcolata sulle prime Lire 30.000.— della media sopra accennata. Sezione 2. — Agli effetti della liquidazione della pensione ordinaria agli incaricati stabili, si considera paga giornaliera la venticinquesima parte della loro retribuzione mensile utile a pensione. La norma di cui alla presente Sezione si applica anche agli altri salariati di ruolo i quali siano retribuiti, in forza di legge o regolamento, per tutti i giorni del mese compresi i festivi. ARTICOLO XVIII PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI L’ INDENNITÀ’ DI CUI ALL’ ARTICOLO 11 DEL R.D.L. 21 NOVEMBRE 1923 No. 2480 L’indennità per una sola volta in luogo di pensione, di cui all’Art. 11, primo e secondo comma, del R. D. L. 21 novembre 1923, No. 2480, spetta dopo un anno intero il servizio effettivo. Detta indennità è ragguagliata, sia per l’impiegato, sia per la vedova e gli orfani, a tanti dodicesimi dell’ultimo stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente ed integralmente percepiti quanti sono gli anni di servizio utile. ARTICOLO XIX DATA DI ENTRATA IN VIGORE E DATA DI APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE ORDINE Sezione 1. — Quest’ Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia, e, ad eccezione di quanto disposto alla successiva sezione 2, le disposizioni nel medesimo contenute hanno effetto dal 1 settembre 1946. Sezione 2. — I benefici di cui all’Art. XIV del presente Ordine sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 agosto 1946. Per il personale il cui rapporto d’impiego o di lavoro sussista alla data del 1 settembre 1946 si computa ,ai fini dell’applicazione dell’Art. IX, nei limiti ed alle condizioni in esso previsti, il servizio prestato durante il periodo dal 1 gennaio 1946 al 31 agosto 1946. Trieste, addì 26 Aprile 1947. Ordine N. 350 ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI RITENUTO opportuno e necessario di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge vigenti, relative all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in quella parte della Venezia Giulia amministrala dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"') ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione I. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25, gennaio 1947, No. 14, intitolato „Provvedimenti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e lè malattie professionali" (qui si seguito citato come „detto decreto") formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Una copia del „detto decreto" è depositata presso le Sedi dell’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro del Territorio, e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO II Ogni riferimento allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente, ministro o funzionario operante in nome dello stesso, contenuto nel „detto decreto", deve intendersi cancellato e sostituito con un analogo riferimento al Governo Militare Alleato. Nessuna disposizione in esso contenuta conferirà allo Stato Italiano o a qualsiasi persona od ente operanti in suo nome una qualsiasi giurisdizione nei confronti di persone, proprietà o cose del Territorio. ARTICOLO III L’articolo 8 del „detto decreto" e 1’ Ordine No. 153. di data 15 giugno 1946, sono abrogati e così sostituiti : „Sezione I. — Per la determinazione degli elementi della retribuzione dei lavoratori ai fini del calcolo dei premi e dei contributi e delle indennità per inabilità temporanea o permanente e per i casi mortali, previsti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali vigente entro il Territorio si applicano le disposizioni di cui agli Articoli I, III, IV e V dell’ Ordine Generale No. 47, di data 20 marzo 1946, intitolato „Contributi per gli Assegni Familiari", che ad ogni effetto si considerano qui come interamente riportate. Sezione 2. — Le indennità dell’assicurazione obbligatoria di cui alla Sezione 1 del presente Articolo assorbono e sostituiscono fino alla concorrenza del loro ammontare, gli assegni e le indennità che debbono per legge o per contratti o per accordi collettivi essere direttamente corrisposte o sono di fatto corrisposte direttamente dal datore di lavoro al lavoratore in caso d’infortunio o di malattia professionale, salvo nei casi in cui in virtù di contratti o di accordi collettivi i datori di lavoro sono tenuti a corrispondere direttamente ai propri dipendenti un supplemento di indennità sino alla copertura dell’ intera retribuzione". Il secondo comma dell’Articolo 11 del „detto decreto11 è soppresso e sostituito dal seguente : ' / „L’assegno integrativo dovuto ai beneficiari ai termini della Sezione precedente assorbe l’assegno straordinario previsto dall’Articolo 3 del Decreto Legislativo 23 agosto 1946, No. 202, il quale forma parte integrante dell’ Ordine No. 299, di data 31 dicembre 1946 ; per coloro invece che non beneficiano dell’assegno integrativo, l’assegno straordinario predetto viene conservato come assegno personale sino a nuova disposizione. “ ARTICOLO V L’ultimo comma dell’Articolo 12 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente : „Esso assorbe l’indennità temporanea prevista dalla Parte B dell’ Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945". ARTICOLO VI Il primo comma dell’Articolo 14 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente : „Alla copertura degli oneri derivanti all’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro dalla corresponsione dell’assegno temporaneo di carovita, contemplato dalle disposizioni degli Articoli 12 e 13, e da quella dell’indennità temporanea contemplata dalla Parte B dell’ Ordine Generale No. 17, di data 13 ottobre 1945, sarà provveduto con la corresponsione da parte dei datori di lavoro di una addizionale nella misura del sette per cento sui premi di assicurazione dovuti a decorrere dal 1 giugno 1946. ARTICOLO VII La disposizione contenuta nell’Articolo 21 del „detto decreto" viene soppressa e pertanto non è da considerarsi quale parte integrante del presente Ordine. ARTICOLO Vili Il „detto decreto", salvo per quanto diversamente disposto nel presente Ordine, avrà * effetto nel Territorio a decorrere dal 13 febbraio 1947. TRIESTE, addì 19 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine No. 353 NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO POICHÉ9 si considera opportuno e necessario di concedere benefici economici a favore dei salariati dello Stato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui in appresso denominata „ Territorio"), Civili, ORDINO: ARTICOLO I NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DELLO STATO Sezione i. — Con le eccezioni e le" modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del „Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, No. 585“ (qui in appresso citato come „detto decreto"), emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 20 del 25 gennaio 1947, e concernente un „nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato", sono estese, per virtù di quest’ Ordine, e in quanto applicabili, al Territorio, Sezione 2. — L’Articolo 1 del „detto decreto" è cancellato e sostituito dal seguente:- „Le paghe e le retribuzioni dei salariati dello Stato sono stabilite dalle tabelle allegate al presente decreto e cioè : a) per i capi operai, sorveglianti e simili, operai permanenti, operai temporanei, ed operai giornalieri, dalla Tabella A ; b) per i salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari", dalla Tabella B ; c) per gli incaricati stabili addetti a pubblici servizi, dalla Tabella C. Agli operai giornalieri va assegnata la paga iniziale della categoria nella quale, per le mansioni da espletare, dovrebbero essere inquadrati. Con provvedimenti successivi può essere fissato da parte del Governo Militare Alleato il trattamento economico per gli incaricati provvisori addetti a pubblici servizi." Sezione 3. — L’Articolo 2 di „detto decreto" è soppresso. Sezione 4. —•„ LIArticoìo 3 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente : „Nelle paghe e nelle retribuzioni di cui alle annesse tabelle resta assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000.— annue, l’indennità mensile di carovita istituita con l’Ordine Generale No. 63 del Governo Militare Alleato e successive modificazioni, restando ridotta di uguale importo 1’indennità stessa. Quando sia da determinare l’importo complessivo della indennità di carovita e relative quote complementari in applicazione degli Articoli II e III dell’Ordine Generale No. 63 e successive modificazioni, sul nuovo importo determinato deve essere applicata la locuzione di cui al precedente comma." Sezione< 5. — Il penultimo comma dell’Articolo 4 di „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente : „Rimangono in vigore le disposizioni contenute nell’Articolo X dell’Ordine N. 217 del Governo Militare Alleato, giusta il quale nella determinazione dei compensi per il lavoro straordinario (diurno e notturno) e festivo, va compresa l’aliquota dell’indeimità di carovita, secondo le modalità indicate indicate nella lettera b, Sezione 1 dell’Articolo II dell’Ordine medesimo previa detrazione, dell’aliquota stessa, delle lire 2.000.— mensili consolidate nella paga ai sensi del precedente Articolo 3." Sezione 6. — Il penultimo comma della parte La dell’Articolo 7 del „detto decreto" è sop. presso e sostituito dal seguente : „I salariati temporanei con la qualifica di „agenti ausiliari dei fari" sono classificati nelle quattro categorie di cui all’annessa tabella B, a seconda della loro specializzazione e della loro destinazione alle varie categorie di segnalamenti." Sezione 7. — L’Articolo 10 del „detto decreto" è soppresso e sostituito dal seguente : „Le norme contenute nella Sezione 1 dell’Articolo XVI dell’Ordine Generale 349 del Governo Militare Alleato si applicano anche per la liquidazione della pensione ai salariati statali cessati dal servizio a partire dal 1° settembre 1946, per i quali, nella formazione della media triennale, si devono prendere per base, in sostituzione delle paghe e retribuzioni effettivamente pereette secondo gli ordinamenti vigenti anteriormente alla data predetta, le corrispondenti nuove paghe o retribuzioni risultanti dall’applicazione del presente Ordine." Sezione 8. — L’intestazione della Tabella B annessa al „detto decreto" è soppressa e sostituita dalla seguente : „Paghe giornaliere dei salariati temporanei con la qualifica di agenti ausiliari dei fari." DISPOSIZIONI FINALI Sezione I. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel „detto decreto11 debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con riferimenti al Governo Militare Alleato, Enti e funzionari operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato, e nulla di quanto contenuto nel detto „decreto11 può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni esistenti nel Territorio. Sezione 2. — Copia del „detto decreto11 è depositata presso ciascun ufficio di Presidente di Zona e presso ciascuna Intendenza di Finanza del Territorio e può essere liberamente consultata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO III DATA DI EFFETTO E DATA DI ENTRATA IN VIGORE DI QUEST’ ORDINE Il presente Ordine entra in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia e le disposizioni in esso contenute hanno effetto come stabilito dall’Articolo 12 di „detto decreto11. TRIESTE, addì 19 aprile 1.947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 354 FISSAZIONE bELLA DATA CON LA QUALE HA TERMINE LA VALUTAZIONE DOPPIA DEL PERIODO D’IMBARCO SU NAVI DA GUERRA ECC. Visto il D.L.L. 22 marzo 1946 No. 391, esteso a quella 'parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio") con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, e Ritenuto necessario di stabilire la data con la quale debba aver termine nel Territorio la valutazione doppia del periodo d'imbarco, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione 1. — In adempimento alla noima dell’Articolo 11 del D.L.L. 22 marzo 1946, No. 391, esteso al Territorio con Ordine No. 300 di data 7 gennaio 1947, è fissata all’8 maggio 1945 la data con la quale ha termine il periodo durante il quale il servizio su navi da guerra e su navi mercantili nazionali è valutato per un tempo doppio. Sezione 2. — Per i marittimi imbarcati su navi da guerra o su navi mercantili inscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato adibite al dragaggio delle mine, la data di cui al citato Articolo 11 sarà stabilito successivamente. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato. Trieste, 12 Aprile 1947. Ordine . N. 858 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ ED URGENTE NECESSITA’ DELLA SISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI ALLA GALLERIA DI S. ANNA E MONTEBELLO ATTESO CHE si ritiene, essere di urgente necessità e di pubblico interesse la costruzione dei raccordi stradali dalVimbocco della Galleria di S. Anna e Via dell'Istria, rispettivamente di Via dell'Istria e Via Baiamonti, la rettif ica della curva di Via dell'Istria nonché la sistemazione della zona di imbocco della galleria in Piazza Foraggi ; CONSIDERATO CHE il progetto per la costruzione di detti raccordi, rettifiche e sistemazioni, presentato dal Genio Civile è stato approvato dal Governo Militare Alleato ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I a) Col presento Ordine si dichiara essere di urgente necessità e di pubblica utilità la costruzione del raccordo tra rimbocco della Galleria di S. Anna e Via dell’Istria, rispettivamente tra Via dellTstria e Via Baiamonti, della rettifica della curva di Via dell’Istria, nonché della sistemazione della zona di imbocco' della galleria in Piazza Foraggi, secondo il progetto presentato dal Genio Civile e approvato dal Governo Militare Alleato. b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti ad essa attribuiti dalle leggi in vigore l’8 settembre 1943. ARTICOLO II EFFICACIA DELLA MAPPA ALLEGATA E SUO DEPOSITO Il progetto e la mappa catastale relativi alla. costruzione dei predetti raccordi, rettifiche e sistemazioni si trova presso l’Ufficio Espropri del Genio Civile e. potranno essere liberamente ispezionati dalle parti interessate. Porta il contrassegno Ex A e fa parte integrante del presente Ordine. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 17 Aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 359 (106 I) DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI ATTESO che sì ritiene opportuno e necessario di prorogare fino a tutto il 30 aprile 1947 e vigenti disposizioni concernenti i limiti allo sblocco dei licenziamenti nonché la speciale indennità li disoccupazione in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate, IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I PROROGA DEI LIMITI ALLO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI Sezione 1. — L’efficacia delle disposizioni contenute nell’Articolo I, Sezione 1 dell’ Ordine No. 106 D, di data 28 agosto 1946 e negli Articoli II, III, IV, Y e VI dell’ Ordine No. 106, di data 6 aprile 1946 e successive modificazioni è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947. Sezione 2. — L’efficacia delle disposizioni contenute nell’ Articolo II dell’ Ordine No. 265, di data 29 ottobre 1946, prorogata con 1’ Ordine No. 280, di data 29 novembre 1946 e con 1’ Ordine No. 297 (106 H), di data 18 gennaio 1947, è prorogata fino a tutto il 30 aprile 1947. ARTICOLO II PROROGA DELLA SPECIALE INDENNITÀ’ DI DISOCCUPAZIONE La speciale indennità di disoccupazione prevista dall’ Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, rimane in vigore fino al 30 aprile 1947. ARTICOLO II ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data del l.o aprile 1947. TRIESTE, addì 15 aprile 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 360 CONTRIBUTO PER IL RIMBORSO DEL PREMIO D’INVERNO PAGATO AI LAVORATORI PORTUALI Ritenuto opportuno e necessario di determinare la misura del contributo previsto dall'Art. IV Sezione 2 dell'Ordine No. 273 di data 26 novembre 1946, e di emanare le norme necessarie per la relativa riscossione in quella parte della Venezia Giulia amministrala dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione 1. — A decorrere dal 1 gennaio 1947, le Compagnie ed i gruppi portuali sono autorizzati a riscuotere entro il Territorio un contributo nella misura di lire 5.— per ogni tonnellata di merce maneggiata dalle maestranza portuali. Tale contributo è a carico degli speditori e dei ricevitori di merci. 1 Sezione 2. — Il suddetto contributo sarà versato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con le modalità di cui al successivo articolo II a rimborso delle sommo corrisposte, ai sensi dell’Art. IV. Sezione 1, lettera a) dell’Ordine No. 273, di data 26 novembre 1946, dalla gestione speciale dell’Istituto stesso alle Compagnie e ai gruppi portuali per il pagamento ai lavoratori portuali del premio d’inverno. ARTICOLO II Le somme riscosse dalle Compagnie e dai gruppi portuali in base all’Art. I del presente) Ordine, accompagnate dalle relative fatture debitamente vistate dalle Autorità preposte alla j disciplina del lavoro nei porti, verranno trasmesse alla Capitaneria di Porto di Trieste, la quale alla fine di ciascun mese e comunque non oltre il quinto giorno successivo, provvederà a versarle j all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. ARTICOLO III Il contributo a carico degli speditori e dei ricevitori di merci a questo titolo continuerà sino alla copertura della somma anticipata dalla gestione speciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, e la data in cui avrà termine il detto contributo sarà stabilita con succes- j sivo Ordine. ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 19 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 363 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ E INTERESSE BELLA COSTRUENDA STRADA PABRICIANO-SISTIANA CONSIDERA TO CHE si ritiene essere di urgente pubblica utilità e interesse la costruzione di una strada da Padrieiano a Sistiana ; CONSIDERA TO ‘CHE il progetto per la costruzione di detta strada sottoposto dalla Società Anonima „Autovie Venete“ di Trieste (tramite U.S.'V.S.) è stato approvato dal Governo Militare Alleato ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’ a) Col presente Ordine si dichiara essere di urgente necessità, di pubblica utilità ed interesse la costruzione della strada pubblica Padrieiano-Sistiana secondo il progetto presentato dalla Società Anonima „Autovie Venete“ di Trieste, (tramite U.S.V. S.) e-approvato dal Governo Militare Alleato. b) La suddetta dichiarazione avrà tutti gli effetti delle Leggi in vigore T8 settembre 1943. EFFICACIA E DEPOSITO DEL PROGETTO Il progetto, di cui all’articolo I del presente Ordine si trova presso l’Ufficio „Espropri" del Genio Civile di Trieste e potrà essere liberamente esaminato da chiunque vi abbia interesse. Porta il contrassegno „A“ e fa parte integrante del presente Ordine. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Odine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me filmato. TRIESTE, 19 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 369 TASSA SPECIALE SUL LEGNAME IMPORTATO NELLO SCALO LEGNAMI DEL PUNTO FRANCO DI SERVOLA Premesso che si è ritenuto opportuno aumentare la tassa speciale in favore dell'Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname TRIES TE sul legname importato nello Scalo legnami del Pun o Franco di Servola, e cioè in quelle parti della Venezia Giulia amministrate dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato „Territorio“), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Con effetto dal 1 maggio 1947 la tassa speciale sui legnami istituita con l’art. 2 del R.D.L. 9 gennaio 1927, No. 110, in favore dell’Associazione degli Interessati nel Commercio del Legname - TRIESTE, viene portata a Lire 5.— per quintale. ARTICOLO 2 Quest’Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Ordine Amministrativo N. 107 / 1 KOMINA PROVVISORIA DI RENATA FONDA AD APPLICATA PRESSO L’ISPETTORATO TERRITORIALE DELL’AGRICOLTURA PREMESSO che si ritiene opportuno di homiìlare Renata FONDA ad applicata presso, VIspettorato Territoriale dell’Agricoltura, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.6.D., Ufficiale Superiore per gli Affari., Civili, ORDINO: 1. — Renata FONDA è provvisoriamente nominata applicata, gruppo C, grado XII, presso l’Ispettorato Territoriale dell’Agricoltura. 2. — Gli effetti economici di tale nomina decorreranno dal 1 gennaio 1947. 3. — Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, li 15 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A. G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 108 NOMINA TEMPORANEA DI UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER LA SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE DI CORMONS RITENUTO necessario di procedere alla, nomina temporanea di un Consiglio di amministrazione per la Scuola Tecnica Industriale di Cormons, in conformità allo statuto della Scuola medesima approvato con R.D. 17 maggio 1937, No. 1023, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: 1. — Sono nominati membri temporanei del Consiglio di Amministrazione della sunnominata Scuola : NADALE Alfonso, rappresentante della Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato, quale President^ del Consiglio ; CORAZZA Umberto, rappresentante della Divisione per l’Educazione del Governo Militare Alleato ; IACUZ Riccardo, rappresentante del Comune di Cormons ; Il Direttore della Scuola. 2. — Le mansioni ed i doveri del Consiglio d’Amministrazione sono quelli previsti dallo Statuto dell’Istituto. 3. — Quest’Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. Avviso N. 22 DENUNCIE RELATIVE A SUPERFICI SEMINATE A CEREALI Viene fatto obbligo a tutti i conduttori di aziende agricole nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate di denunciare le superfici seminate a cereali, specificando la specie di cereale relativamente a ciascuna superficie, secondo quanto disposto dall’Art. II, Sezione I, dell’Ordine Generale No. 61 ; si fa inoltre obbligo di specificare qualsiasi altra specie di coltura agraria. Le denuncie devono essere presentate agli Uffici Comunali Statistico Economici del-Agrieoltura (U.C.S.E.A.) su appositi moduli forniti dagli uffici stessi, a partire dal 1 maggio 1947 ed entro e non oltre il 31 maggio 1947. Contro gli inadempienti all’obbligo della denuncia si procederà penalmente in conformità alle disposizioni di cui all’Articolo XIV dell’Ordine Generale No. 61. Trieste, 16 aprile 1947. D’ordine del Colonnello Bowman : H.F.J. MYATT Maggiore Int. Corps. f.f. Uff. Capo della Div. per l’Agricoltura ZONA DI TRIESTE Ordine di Zona No. 53 LIMITAZIONI BELLA VELOCITA’ DI TRAFFICO SULLA STRADA TRIESTE-S. GIOVANNI POICHÉ’ si rende necessario per la sicurezza del traffico stradale sulla strada Trieste- J Barcola-S. Giovanni stabilire certi limiti di velocità per detto traffico stradale, IO, A. H. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: > ARTICOLO I LIMITI DI VELOCITA’ La strada principale da Trieste a S. Giovanni (crocevia 55. strada - strada principale) via Barcola sarà soggetta ai limiti di velocità più sotto specificati dal posto di blocco di Bar- cola a S. Giovanni, i quali saranno indicati con segnali di traffico. Velocità massima per : a) automobili, motociclette, corriere ................................ 48 km. all’ora ' b) autocarri, autovetture, motofurgoni di portata fino a 30 quintali 48 km. all’ora c) motocarri, autocarri, motofurgoni di portata superiore a 30 quintali con o senza rimorchio e autobus ................................... 40 km. all’ora ARTICOLO II ECCEZIONI I limiti di velocità stabiliti nell’articolo precedente non si applicano agli autoveicoli dei vigili del fuoco e della polizia, alle autoambulanze ed alle automobili di medici nei soli casi di soccorso e assistenza urgenti inerenti alle loro particolari funzioni. ARTICOLO III PENALITÀ’ Sezione 1. -— Chiunque violi quanto previsto nel presente ordine sarà passibile a) alla prima trasgressione di una multa da 1000 a 5000 Lire ; b) alla seconda o susseguente trasgressione di una multa da 5000 a 10.000 Lire. Sezione 2. — Appena. accertata la trasgressione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all’agente di polizia in uniforme responsabile dell’accertamento della trasgressione l’importo di Lire 1000, evitando col pronto pagamento un procedimento dinanzi al Tribunale, purché l’agente, a sua discrezione, consideri la trasgressione di minore entità. L’agente di polizia rilascierà al trasgressore una ricevuta per l’ammontare della multa e riterrà un duplicato della stessa ^.a essere trasmesso ai suoi superiori con la moneta riscossa. In caso di seconda o susseguenti trasgressioni il trasgressore sarà giudicato dal Pretore, che a sua discrezione potrà ritirare all’autista la patente d’abilitazione e/o ordinare il ritiro del permesso di circolazione per un periodo non eccedente un anno in rispetto alla licenza o al permesso. ENTRATA IN VIGORE Il presente ordine entrerà in vigore alle ore 01.00 del 14 Aprile 1947. Trieste, addì 12 .Aprile 1947. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 67 PROMOZIONE TEMPORANEA DEL RAGIONIERE Di l.a CLASSE MARINO ANTONIO A RAGIONIERE CAPO REPARTO . IO, A. H. GARDNER, Ten. Col. R.A., Commissario della Zona di Trieste ORDINO: 1. — MARINO Antonio è eoi presente temporaneamente promosso da Rag. di l.a classe, Grado V, Gruppo B a Rag. Capo Reparto, Grado IV, Gruppo B, con effetto dall’11 Aprile 1947. 2. ■— Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 11 Aprile 1947. A.H. GARDNER Ten. Col. R.A. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 68 NOMINA DEL SIG. SANSON FRANCESCO A DIRETTORE DELL’ UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GRADO Poiché con Vart. II dell’ Ordine di Zona N. 52 del 26 Marzo 1947 il dolt. MAROCCO Giovanni venne nominato Direttore, dell’ Ufficio Alloggi per il Comune di Grado e Poiché il dott. MAROCCO Giovanni ha rassegnato le dimissioni, Io, A. II. GARDNER, Ten. Col., Commissario della Zona di Trieste, ORDINO: 1. — Il Signor SANSON FRANCESCO è nominato Direttore dell’ Ufficio Alloggi per il Comune di Grado al posto del dott. MAROCCO Giovanni. 2. — Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste Ordine Amministrativo di Zona N. 89 SOSTITUZIONE DI MEMBRI DELLA COMMISSIONE LICENZE COMMERCIALI, POLA 1. — Poiché VENIER Franco, RUSICH Luigi e FRANCESCHINI Romeo vennero nominati quali membri della Commissione per le licenze commerciali di Pola, rispettivamente con gli ordini Amministrativi di Zona No. 12, 29 e 79. 2. — E poiché i tre nominati membri hanno lasciato la Zona e sono considerati dimissionari da detta Commissione. Pertanto ora, Io, Tenente Colonnello, E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO MAZZARO Ferruccio CASALOTTI William e PAOLETTI Carlo quali membri di detta Commissione Licenze Commerciali, in sostituzione di detti membri di-missionari. 3. — Questo ordine avrà effetto immediato. Pola, 15 Aprile 1947. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona Pola APPENDICE ELENCHI DI ORDINI FINALI EMESSI DALLE COMMISSIONI DI EPURAZIONE DEL TERRITORIO DECISIONI DELLA COMMISSIONE TERRIIORIAIE D’APPELLO PER L’EPURAZIONE IN TRIESTE Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data dell decisione di Appell Bini Dante imp. Istit. Naz. Trasporti Trieste licenziamento 6 mesi di sosp. c.s.b. 2/10/4 Fonzari Giuseppe ferroviere Trieste 7 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 2/10/4 Bonetti dr. Tullio impiegato Ass. Gen. Trieste 1 mese di sosp.. s.p. conferma 2/10/4 Breccia1 Michelangelo impiegato F. S. Gorizia licenziamento 24 mesi di sosp. di cui 15 s.p. e 9 c.s.b. (r.p.) 3/10/4 Virzi Luigi portiere A.C.E. G.A.T. Trieste licenziamento conferma 3/10/4 Demanins Bruno ferroviere- Trieste licenziamento conferma 3/10/41 de Gironcoli dr. Ugo medico Trieste 2 mesi di sosp. • conferma 3/10/4« Battigelli ing. Beniamino ingegnere Trieste 2 anni di sosp. 16 mesi di sosp. 4/10/41 Pagliari Consolati Pietro ferroviere Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 4/10/46 Ventura Paolo ferroviere Trieste 1 anno di sosp. c.s.b. 8 mesi di sosp. c.s.b. 4/10/46 Cocchiaro Raffaele impiegato F. S. Trieste 7 mesi di sosp. c.s.b. conferma 7/10/403 Ducei Mario impiegato F. S. Trieste 8 mesi di sosp. c.s.b. 3 mesi di sosp. c.s.b. 7/10/40 Danesi Giuseppe impiegato F. S. Trieste 2 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp c.s.b. (r.p.) 7/10/46 Stocco Antonio ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 7/10/46 Borri Vittorio ferroviere Trieste 5 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 7/10/46 Oberti di Val nera avv. Edmondo avvocato ì. p. Trieste 6 mesi di sosp. conferma 8/10/46 Treu Fiorenzo ferroviere Trieste 2 mesi di sosp. c.s.b. prosci ogliment o 8/10/46 Surace Domenico ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp c.s.b. 9/10/46 Marrone Salvatóre cancelliere di Pretura Gorizia 15 giorni di sosp. c.s.n - L. 1000 prosci oglimento 9/10/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appello Thiandai Alfredo impiegato postale Gorizia 3 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000 (r.p.) 0/10/46 Argentieri Ruggero impiegato postale Gorizia 1 mese di sosp. c.s.n. L. 2000 10 giorni di sosp. sosp. c.s.b. 9/10/46 Mayer dott. Alberto procuratore di Stato Gorizia licenzi ament o 14 mesi di sosp. di cui 7 s.p. e 7 c.s.b. 10/10/46 Stanta Emilio impiegato F. S. Trieste 1 mese di sosp. c.s.b. proscioglimento 10/10/46 Damini Aurelio impiegato C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. conferma 10/10/46 Demori Umberto capotecnico Genio Marina Pola 0 mesi di sosp. s.p. annullamento della decisione per improcedi bili tà 11/10/46 Musco Giovanni operaio Manifatt. Tab. Pola 10 mesi di sosp. s.p. 15 giorni si sosp. s.p li/10/46 Villatora Virgilio impiegato comunale Pola 3 mesi di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. c.s.b. 11/10/46 Valtellina Italo impiegato Arsenale Pola 3 mesi di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. c.s.b. 11/10/46 D’Angelo Geremia ' / Cortese Vincenzo ferroviere Trieste 1 anno di, sosp. c.s.b. 3 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 11/10/46 impiegato F. S. Trieste 4 mesi di Sosp. c.s.b. proscioglimento 14/10/46 Giordano Tommaso impiegato postale Trieste 5 mesi di sosp. c.s.b. prosci ogliment o 14/10/46 Vellat dott. Antonio impiegato R.A. S. Trieste 10 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 14/10/46 Cesar Ferdinando impiegato postale Trieste 3 mesi di sosp. . c.s.b. proscioglimento 14/10/46 Paternità Guido impiegato F. S’ Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. annullamento della decisione per improcedibilità 15/10/46 Dolžani Pietro impiegato Šepral Trieste licenziamento 1 anno di sosp. c.s.b. 15/10/46 Cannel lotto dott. Antonio commercialista Trieste 3 mesi di sosp. conferma 15/10/46 Binetti Umberto impiegato R.A.S. Trieste, licenziamento conferma 16/10/46 Casarsa Francesco infermiere Gorizia 2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 rinvio alla I.a istanza 16/10/46 Miotto Ferruccio impiegato I.A.M.L. Trieste 1 icenzi amento 10 mesi di sosp. c.s.b. - L. (r.p.) 17/10/46 Blasco Giovanni ferroviere Trieste 1 mese di sosp. c.s.b. proscioglimento 17/10/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appell« Di Benedetto Nicola ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 1 17/10/46 Fortuna Erilda insegnante Trieste 1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000 conferma 17/10/4« Rocco Mario impiegato C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. 6 mesi di sosp. s.p. 17/10/46 Ortali Mario impiegato A.C.E.G.A.T. Trieste licenziamento conferma 18/10/46 Altamura Michele ferroviere Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp. c.s.b. 18/10/46 Casari Livio ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp. c.s.b. 18/10/46 Vidulich Marsilio insegn. educ. fisica Trieste 18 mesi di sosp. c.s.b. 12 mesi di sosp. c.s.b. 21/10/46 De Nordis Leopoldo farmacista Trieste 6 mesi di sosp. 4 mesi di sosp. 21/10/46 Falcone Rolanio custode palazzo Gorizia della Provincia 6 mesi di sosp. c.s.b. conferma 22/10/46 Guerzoni Antonio guardiano idraulico Gorizia 4 mesi di sosp. c.s.n - L. 2000 2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 22/10/46 Battigelli ing. Raffaello ingegnere 1. p. Trieste 1 mese di sosp. conferma 22/10/46 Parrinello Giovanni ferroviere Trieste 8 paesi di sosp. c.s.b. 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 23/10/46 Campanella Corrado commesso Cassa Rispar. Pola licenziamento rinvio alla I.a istanza 23/10/46 Clemente Vincenzo operaio Arsen. Pola 1 anno di sosp. s.p. 1 anno di sosp. c.s.b. (r.p.) 23/10/4« Ruggiero Cataldo ferroviere Trieste 5 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp. c.s.b. 23/10/46 Zavagli dott. Piero medico 1. p. Gorizia 2 mesi di sosp. proscioglimento 24/10/46 Macorini Francesco impiegato comunale Gorizia licenziamento rinvio alla I.a istanza 24/10/46 Molinari Giuseppe impiegato postale Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. conferma 24/10/46. Miagostovich avv. Giovanni avvocato 1 p. Corizia 2 mesi di sosp. 1 mese di sosp. 24/10/46 Di Pierro Mario impiegato C.R.D.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. conferma 24/10/46 Cassano Mario ferroviere Trieste 15 mesi di sosp. c.s.b. 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 24/10/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appello Lizier dott. Ermanno medico 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 25/10/46 Bernardini Mario impiegato F. S. Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. conferma 25/10/46 Baricelli Dino impiegato F. S. Trieste 10 mesi di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 28/10/46 Pascoli dott. Bruno proc. legale ì. p. Gorizia 2 mesi 'di sosp. proscioglimento 28/10/46 Del Piccolo Mario commesso R.A.S. Trieste licenziamento rinvio alla I.a istanza 28/10/46 Sinico Vasco impiegato C.R.D.A. Trieste licenziamento / 1 anno di sosp. s.p. 28/10/46 Giorgiacopulo avv. Giorgio avvocato 1. p. Trieste 1 mese di sosp. rinvio alla I.a istanza 28/10/46 Sospisio ing. Ernesto commissario Osped. Riuniti Trieste licenziamento conferma 29/10/46 Ragusin Righi dott. Livio commercialista ■ P- 1 impiegato C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. conferma 29/10/46 Modun Giuseppe Trieste 8 giorni di sosp. s.p. proscioglimento 29/10/46 Plehan Francesco ferroviere Trieste 2 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 30/10/46 Marass Marcello perito industr. 1. p. Trieste 8 mesi di sosp. 6 mesi di sosp. 30/10/46 De Rosa dott. Umberto commercialista ì. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 31/10/46 Pettinato Giuseppe operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento 6 mesi di sosp. s.p. 31/10/46 Montanari dott. Giovanni insegnante privato 1. p. Gorizia 3 mesi di sosp. * 1 mese di sosp. 31/10/46 Baggiani Aurelio guardia forest. Gorizia 4 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 proscioglimento ' 31/10/46 Blasigh Silvio ferroviere Trieste 8 mesi di sosp. c.s.b. 4 mesi di sosp. c.s.b. 31/10/46 Ramponi Francesco ferroviere Trieste 2 mesi di sosp. c.s.b. .V conferma 31/10/46 Marzillo Francesco impiegato provincia Gorizia 2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 conferma 4/11/46 Zuech dott. Sismi o medico 1. p. Trieste ' 3 mesi di sosp. conforma 4/11/46 Gl aduli ing. Antonio geom. statale Trieste 1 mese di sosp. c.s.b. proscioglimento 4/11/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appello jRobusa Giovanni messaggero postale Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 5/11 /40 Dionisio Giuseppe ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 5/11/46 Sartini Pietro fe rro v iere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. prosci ogl iment o 5/11/46 Pagnacco Federico impiegato R.A.S. Trieste 9 mesi di sosp. s.p. conferma 5/11/46 Bertossi Norma dattilografa Gorizia 2 mesi di‘sosp. annullamento della decisione per improcedibilità 6/11/46 Biasini eh-Bondi Carlo impiegato R.A.S. Trieste 5 mesi di sosp. s.p. conferma 6/11/46 Giai Michele impiegato F. S. Trieste 12 mesi di sosp. c.s.b. 8 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) i 6/11/46 Caccese ing. Francesco ingegnere l. p. Gorizia 18 mesi di sosp. conferma 7/11/46 Terremoto Giuseppe impiegato F. S. Trieste licenziamento . conferma 7/11/46 Grisendi Angelo impiegato C.R.D.A. Trieste licenziamento 3 mesi di sosp. s.p. 7/11/46 Netzbandt prof. Irma insegnante Gorizia licenziamento rinvio alla I.a istanza 7/11/46 Mattioli Ermanno insegnante Pola proscioglimento c.s.b. - L. 2000 proscioglimento 8/11/46 Danisio Vincenzo agente postale Trieste 5 mesi di sosp. c.s.b. prosciogliemento 8/11/46 Trevisani Prof. Renato prof, univers. Trieste licenziamento rinvio alla I.a istanza v 8/11/46 Tonello dott. Carlo medico 1? p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 12/11/46 Polli Francesco ferroviere Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. 2 mesi di sosp. c.s.b. 12/11/46 Nardi Cesiro ferroviere Trieste 8 mesi di sosp. c.s.b. 3 mesi di sosp. c.s.b. 12/11/46 . Cosolo Massimiliano impiegato F. S. Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp. c.s.b. 12/11/46 Bidoli dott. Attilio impiegato R.A. S. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. conferma 12/11/46 \ Pieri avv. Piero avvocato 1. p. Trieste 9 mesi di sosp. conferma 13/11/46 Marsano Matteo Capo Isp. Agr. Gorizia 2 mesi di sosp. c.s.n. - L. 2000 15 giorni di sosp. c.s.n. - L.1000 14/11/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della deeisìone di Appello Delneri Luigi usciere Infail Gorizia 1 mese di sosp. c.s.n. - L. 2000 conferma 14/11/46 Batt Giuseppe operaio C.R.D.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 15/11/46 Di Gennaro doti. Alfonso cancelliere Corte Appello Trieste 1 mese di sosp. c.s.b. prosci ogli mento 15/11/46 Oapussotto Aldo impiegato F. S. Trieste 1 anno di sosp. c.s.b. 6 mesi di sosp. c.s.b. 15/11/46 Zaccaria Oscar impiegato Arsenale Trieste licenziamento conferma 18/11/46 Ferri Domenico ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. rinvio alla I.a istanza 18/11/46 Saveri Renato impiegato C.R.D.A. Trieste lic«. nziamento 6 mesi di sosp. s.p. 18/11/46 Gomiseili Albino operaio C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp . s.p. rinvio alla I.a istanza 19/11/46 Sa violo Attilio impiegato F.S. Trieste 8 mesi di sosp. - c.s.b. 4 mesi di sosp., c.s.b. 19/11/46 Marchetti Pirnet dr. Clelia insegnante Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. rinvio alla I.a istanza 20/11/46 Orlando Vincenzo ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. pvosci oglimento 20/11/46 Raspaolo Giuseppe ferroviere Trieste 2 mesi di • sosp. c.s.b. conferma 20/11/46 Papis ing. Federico ingegnere Gorizia 3 mesi di sosp. . proscioglimento 21/11/46 Cosentino Domenico operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento 6 mesi di sosp. s.p. 21/11/46 Cangemi Francesco operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento 1 anno di sosp. s.p. 21/11/46 Quarantotto' dott. Ezio insegnante . Trieste licenziamento 2 mesi di sosp. c.s.b. 21/11/46 Gomba Celestino / ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. prosci oglimento 22/11/46 |Giachin Giuseppe impiegato Cam. Comm. Pola 9 mesi di sosp. s.p. 9 mesi di sosp. c.s.b. 22/11/46 Umani ing. Bruno ingegnere 1. p. Trieste 1 anno di sosp. rinvio alla I.a istanza ( 25/11/46 Asquini dr. Germano Proc. legale 1. p. Trieste 1 anno di sosp. 8 mesi di sosp. 25/11/46 Schinaia Orazio ferroviere Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. prosci oglimento 25/11/46 Impiego Commissione Decisione Decisione Data della Appellante 0 di Epuraz. impugnata di decisione Professione di Appello di Appello De Giampietro impiegato Trieste licenziamento 1 anno di sosp. 26/11/46 Massimo I.A.M.L. c.s.b. Laurini commere. 1. p. Trieste !) mesi di sosp. 6 mesi di sosp 26/11/46 dott. Beniamino Manzutto commerc. 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 27/11/46 dott. Girolamo Rissolo Salvatore impiegato F. S. Trieste 4 mesi di sosp. p rosei oglimento 27/11/46 c s.b. / Occhipinti Vincenzo ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. prose ogl intento 27/11/46 c.s.b. Giannini ing. Giuseppe ingegnere 1. p. Trieste 9 mesi di sosp. proscioglimento 28/11/46 Franco Giorgio farmacista 1. p. Trieste 6 mesi di sosp. 4 mesi di sosp. 28/11/46 Gefter Wondrich avv. Riccardo Spangaro avvocato 1. p. Trieste 6 mesi di sosp. conferma 28/11/46 ingegnere 1. p. Trieste 18 mesi di sosp. 9 mesi di sosp. 28/11/46 ing. Ferruccio Vendramin medico 1. p. Trieste 1 mese di sosp. conferma 28/11/40 dott. Giovanni Cappelletti Giuseppe operaio Trieste licenziamento 6 mesi di sosp. 29/11/46 C.R.D.A. s.p. Fasola Oreste operaio Trieste 1 mese di sosp. proscioglimento 29/11/46 C.R.D.A. s.p. Lo Vecchio Michele operaio Trieste licenziamento rinvio alla 29/11/46 Arsenale I.a istanza Marin dott. Biagio impiegato Trieste proscioglimento conferma 2/12/46 Ass. Gen. per „insufficenza di prove" Poggiani Ferruccio impiegato provine. Trieste licenziamento conferma £/12/46 Zampieri ing. Piero ingegnere 1. p. Trieste 2 anni di sosp. rinvio alla I.a istanza 2/12/46 Ortis Antonio guard. Arsenale Trieste licenziamento 1 anno di sosp. s.p. 3/12/46 Manosperti Giuseppe operaio Arsen. Trieste licenziamento rinvio alla I.a istanza 3/12/46 Negrotto Pasquale impiegato Trieste licenziamento rinvio alla 3/12/46 A.C.E.G.A.T I.a istanza Zanolla Francesco impiegato Trieste licenziamento rinvio alla 3/12/46 C.R.D.A. I.a istanza Galopin Marcello operaio Trieste 1 mese di sosp. conferma 4/12/46 C.R.D.A. s.p. Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appello Surez ing. Giovanni impiegato C.R.D.A. Trieste 2 mesi di sosp. s.p. conferma 4/12/46 Velicogna Eneo impiegato C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. conferma 4/12/46 Conidi Francesco ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. 1 mese di sosp. c.s.b. 4/12/46 Bardi Oscar impiegato C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. annullamento della decisione per improcedibilità 4/12/46 Danielis Bruno operaio A.C.E.G.A.T. Trieste icenziamento conferma 4/12/46 Bassi Mario impiegato C.R.D.A. Trieste 2 mesi di sosp. s.p. 1 mese di sosp. s.p. 4/12/46 Sanzin Antonio operaio C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. .rinvio alla I.a istanza 5/12/46 Gregori Giuseppe operaio Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 5/12/46 Seganti Luigi operaio C.R.D.A. Trieste 5 mesi di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. s.p. 5/12/46 Zar ing. Ugo ingegnere 1. p. Trieste 3 anni di sosp. 18 mesi di sosp. 5/12/46 Orlini Enrico operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento conferma 9/12/46 Lupo Tommaso impiegato C.R.D.A. Trieste licenziamento conferma 9/12/46 Magris Felice magazziniere C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. s.p. 9/12/46 Cosulich Aurelio operaio C.R.D.A. Trieste 4 mesi di sosp. s.p. proscioglimento • 9/12/46 Parovel Giuseppe impiegato Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 10/12/46 Giraldi Bruno impiegato C.R.D.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. 1 mese di sosp. s.p. 10/12/46 Felizion Romano operaio Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 10/12/46 Pozzar Enrico operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento rinvio alla I.a istanza 10/12/46 Doria Mario impiegato C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. prosci ogl J mento 10/12/46 Moimas Guerrino operaio C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. conferma 10/12/46 Doria Oscar impiegato C.R.D.A Trieste 2 mesi di sosp. s.p. 1 mese di sosp. s.p. 10/12/46 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di •Decisione di Appello Data della decisione di Appello Mosca Vittorio impiegato C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. 8 mesi di sosp. s.p. 11/12/46 Pozzar Giuseppe impiegato F. S. Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p. ) 4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 11/12/46 Andri ani Egone impiegato C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 13/12/46 Laco Lakovič Giuseppe impiegato C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. proscioglimento 13/12/46 Piccoli Aureliano impiegato C.R.D.A. Trieste 12 mesi di sosp. s.p. 6 mesi di sosp. s.p. 13/12/46 Gianimaresi Benedetto operaio C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 16/12/46 Blason Antonio operaio C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. s.p. 16/12/46 De Forheger Emilio impiegato C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. conferma 16/12/46 Gonnella Giacomo ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) proscioglimento 16/12/46 Pattay Vincenzo impiegato C.R.D.A. Trieste 8 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 16/12/46 Biondi Giovanni impiegato C.R.D.A. Trieste 2 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 17/12/46 Fabbri Pietro impiegato A.C.E.G.A.T. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. 1 mese di sosp. c.s.b. (r.p.) 17/12/46 Mischiatti Mario ferroviere Trieste proscioglimento „per perdono" (r.p.) conferma (senza r.p.) 18/12/46 Lucchetti Roberto ferroviere Gorizia 2 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) conferma 18/12/46 Franzutti Ernesto impiegato F. S. Trieste 2 mesi di sosp. c.s.b. conferma 18/12/46 Kuerner Lodovico farmacista 1. p. Gorizia 8 mesi di sosp. 6 mesi di. sosp. 19/12/46 Brussi Aurelio architetto 1. p. Pola 1 anno di sosp. conferma 19/12/46 Longo Olga operaia Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 20/12/46 Bazzarini Giuseppe operaio C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 20/12/46 Guizza Arrigo impiegato C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. prosci oglimento 20/12/46 Pontarini Luigi operaio Arsenale Trieste 1 anno di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 20/12/46 Impiego Commissione Decisione Decisione Data della Appellante o di Epuraz. impugnata di decisione Professione di Appello di Appello Smareglia Remo impiegato C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 20/12/46 D’Ambrosi Paolo Autista A.C.E.G.A.T. Trieste 1 anno di sosp. c.s.b. conferma 23/12/46 Ghisu Giuseppe impiegato F. S. Trieste proscioglimento „per perdono “ conferma 23/12/46 V Mede] in Aurelio impiegato C.R.D.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. conferma 23/12/46 Serbo Attilio impiegato Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 23/12/46 Fabbri Carla operaia Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 23/12/46 Bradaschia arch. Guerrino arch. 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 27/12/46 Apollonio dott. Alfonso medico 1. p. Trieste 3 anni di sosp. 2 anni di sosp. 27/12/46 Morosi Domenico imp. F. S. Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. conferma 27/12/46 Furlan Secondo operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento deferimento alla Procura di Stato 30/12/46 Cosani Teodoro operaio C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. 8 mesi di sosp. s.p. 30/12/46 Poiani Elia operaio C.R.D.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. 2 mesi di sosp. s.p. 30/12/46 Zanolla Francesco impiegato C.R.D.A. Trieste licenziamento rinvio alla I.a istanza 30/12/46 Benes Mario operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento deferimento alla Procura di Stato 7/1/47 Martines Salvatore impiegato F. S. Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. conferma 7/1/47 Cobaldi Edoardo tranviere Trieste 15 mesi di sosp. c.s.b. conferma 7/1/47 Zannoni avv. Alfredo avvocato 1. p. Trieste 6 mesi di sosp. conferma 8/1/47 Costa Giuseppe impiegato F. S. Trieste 6 mesi di sosp. c.s.b. prosci ogl imento 8/1/47 Rizzi Giuseppe impiegato C.R.D.A. Trieste 6 mesi di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 10/1/47 Pilato Umberto ferroviere Trieste 3 mesi di sosp. c.s.b. proscioglimento 13/1/47 Giacornini Bruno impiegato C.R.D.A. Trieste 8 mesi di sosp. s.p. 0 mesi di sosp. s.p. 13/1/47 Appellante Impiego 0 Professione Commissione Decisione di Epuraz. impugnata di Decisione di Appello Data della decisione di Appello Miceu Giuseppe insegnante educ. fisica Trieste 3 mesi di sòsp. s.p. rinvio alla I.a istanza 13/1/47 Fabretto Ercole impiegato I.A.M.L. Trieste licenziamento 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 14/1/47 Filini avv. Ezio avvocato 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 15/1/47 Pepeu dr. Francesco medico 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. conferma 15/1/47 Rescigno Pasquale ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) proscioglimento 15/1/47 Crassan Armando operaio Arsenale Trieste 1 mese di sosp. s.p. conferma 1 5/1/47 Romeo Jacopo operaio C.R.D.A. Trieste licenziamento 1 anno di sosp. s.p. 16/1/47 Duse Giuseppe impiegato C.R.D.A. Trieste 20 giorni di sosp. s.p. proscioglimento 16/1/47 D’Agostinis Angelo impiegato C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. * proscioglimento 16/1/47 Coretti dott. Fulvio medico 1. p. Trieste 3 mesi di sosp. rinvio alla I.a istanza 16/1/47 Gallo Giovanni ferroviere Trieste 4 mesi di sosp. c.s.b. conferma 17/1/47 Russo Vincenzo operaio C.R.D.A. Trieste 5 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 20/1/47 Soranzio Giuseppe operaio C.R.D.A. Trieste 2 mesi di sosp. s.p. prosciogl imento 20/1/47 Bigaglia Gaban Manlio impiegato C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. 1 mese di sosp. s.p. 20/1/47 Gagliardi Francesco impiegato A.C.E.G.A.T. Trieste licenziamento 1 anno di sosp. s.p. 20/1/47 Rao Salvatore operaio. C.R.D.A. Trieste 1 anno di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 21/1/47 Bello Bruno collaud. C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. conferma 22/1/47 Gollessi Giovanni impiegato comunale Pola 16 mesi di sosp. s.p. 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 22/1/47 Sinek Beniamino operaio Arsenale Pola licenziamento conferma 22/1/47 Alberelli Angelo operaio Arsenale Pola licenziamento 18 mesi di sosp. c.s.b. 22/1/47 Pin Giovanni operaio C.R.D.A. Trieste 1 mese di sosp. s.p. proscioglimento 23/1/47 Appellante Di Buono Sebastiano Galluzzo Zoilq Zi voli Antonio Fallani Mario Spanyol ing. Renato Battara Armando Talatin Romualdo Sardo dott. Ettore Lisot Giovanni Cumin ing. Sergio Tevarotto Nello Faraone Michele Pozza Giovanni Timpanelli Rocco Ieram Mario Carlet Domenico Di Pasquale Luigi Violin Italo Crosatto Michele Galante Felice Sartori Ugo giornalista Trieste 1. p. 3 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 23/1/47 4 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 23/1/47 6 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 23/1/47 9 mesi di sosp. s.p. 3 mesi di sosp. c.s.b. 23/1/47 6 mesi di sosp. conferma 23/1/47 licenziamento 1 mese di sosp. c.s.b. 24/1/47 18 mesi di sosp. s.p. 6 mesi di sosp. c.s.b. 24/1/47 proscioglimento per „perdono" conferma 24/1/47 6 mesi di sosp. s.p. 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 27/1/47 6 mesi di sosp. proscioglimento 27/1/47 1 anno di sosp. c.s.b. 6 mesi di sosp. c.s.b. (r.p.) 27/1/47 4 mesi di sosp. proscioglimento 27/1/47 3 mesi di sosp. conferma 28/1/47 licenziamento conferma 28/1/47 15 giorni di sosp. s.p. proscioglimento 28/1/47 5 mesi di sosp. s.p. conferma 29/1/47 4 mesi di sosp. s.p. rinvio alla I.a istanza 29/1/47 2 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 29/1/47 4 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 29/1/47 licenziamento conferma 29/1/47 1 anno di sosp. proscioglimento 29/1/47 Decisione Data della di decisione Appello di Appello ferroviere Trieste ragioniere 1. p. Trieste impiegato C.R.D.A. Trieste impiegato C.R.D.A. Trieste operaio C.R.D.A. Trieste operaio C.R.D.A. Trieste impiegato C.R.D.A. Trieste impiegato C.R.D.A. Trieste cursore A.C.E. G.A.T. Trieste Impiego Commissione Decisione 0 di Epuraz. impugnata Professione di addetto uff. C.R.D.A. Trieste operaio C.R.D.A. Trieste oper. manif. Tabacchi Pola impiegato postale Pola ingegn. 1. p. Trieste capo tecnico Telve Pola impiegato base nav. Pola impiegato F. S. Trieste impiegato A.C.E. G.A.T. Trieste ingegnere 1. p. Trieste impiegato Genio Civile Irieste Impiego Commissione Decisione Decisione Data della Appellante 0 di Epuraz. impugnata di decisione Professione di Appello di Appello Serravallo Lodovico tranviere Trieste licenziamento 24 mesi di sosp. di cui 12 s.p. 29/1/47 Cumar Giuseppe operaio A.C.E. G.A.T. Trieste licenziamento conferma 27/1/47 Romanini Luigi operaio I.L.V.A. Trieste 3 mesi di sosp. s.p. proscioglimento 27/1/47 Del Cielo Francesco operaio A.C.E. G.A.T. Trieste licenziamento ABBREVIAZIONI rinvio alla I.a istanza 27/1/47 s.p. — senza paga C.s.b. — con lo stipendio, base C.s.n.-L. — con gli emolumenti normali, detratte L........mensili (r.p.) — restituzione dei premi percepiti dall’appellante per le sue qualifiche fasciste VOLUME M Gazzetta N. 15 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE 1 Comando di Trieste Ordine Generale Pag. No. 98 Modificazioni e aggiunto all’Ordine Generale No. 60 sulla revisione dello carriere dei dipendenti dalle pubbliche amm'nistra- zioni ....................................................... 559 Nc. 99 (48 C) Nuova ra sura degli emolumenti dovuti sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico ............................ 562 No. 100 Norme temporanee per accelerare la definizione dei procedimenti penali contro i detenuti .. ................................... 563 No. 101 (24 A. 57 A) Tassa di circolazione sui moto-veicoli............... 565 No. 102 (36 C) Modifiche alla imposta di consumo ....................... 568 Ordine No. 336 Aumento dei canoni demaniali e dei sopracanoni dovuti agli enti locali ................................................. 569 No. 344 (223 A) Rilascio di certificati d’abilitazione provvisoria all’esercizio della professione in materia di econoima e commercio ........ 571 No. 349 Nuovo trattamento economico dei dipendenti dalle amministrazioni statali e dei pensionati ........................................ 572 No. 350 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ......'............................... 578 No. 353 Nuovo trattamento economico dei salariati dello Stato .......... 579 No. 354 F.ssazione della data con la quale ha termine la valutazione doppia del periodo d’imbarco su navi da guerra............... 581 No. 358 Dichiarazione di pubblica utilità ed .urgente necessità della sistemazione degli accessi alla galleria di S. Anna e Montebello 582 No. 359 (1061) Disposizioni relative allo sblocco dei licenziamenti........ 583 No. 360 Contributo per il rimborso del premio d’inverno pagato ai lavoratori portuali ............................................................. 583 No. 363 Dichiarazione di pubblica utilità ed interesse della costruenda strada Padriciano-Sistiana ...................................... 584 No. 369 Tassa speciale sul legname importato nello scalo legnami del punto franco di Sorvola ......................................... 585 Ordine Amministrativo Pag. No. 107 Nomina provvisoria di Renata Fonda ad applicata presso l’Ispettorato Territoriale dell’Agricoltura........................ 586 No. 108 Nomina temporanea di un Consiglio d’amministrazione per la scuola tecnica industriale di Cormons ...................... 586 Avviso No. 22 Denuncio relative a superfici seminate a cereali............... 587 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 53 Limitazioni della velocità di traffico sulla strada Trieste- San Giovanni ................................................... 588 Ordine Amministrativo di Zona No. 67 Promozione temporanea del ragioniere di X.a classe Marino Antonio a ragioniere capo reparto.......................... 589 No. 68 Nomina del sig. Sanson Francesco a direttore dell’Ufficio Alloggi per il Comune di Grado................................ 589 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 89 Sostituzione di membri della commissione di licenze commerciali, Pola .. . '................................................. 590 PARTE III Appendice - Elenco di ordini finali emessi dalle Commissioni di Epurazione del Territorio............................................................ 591