ACTA HI STRIAE III. ricevuto: 1994-01-27 UDK/UDC: 340:949.713 Istria "16/17" 340:945.036 "16/17" PARTICOLARISMOISTÍTUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA: ILFRIULIE L'ISTRIA NEL '6 -'700. Claudio POVOLO prof., Dipartimento di studi síorici, (Jmversitá tlegii Studi di Vcnezia, Vcnezia, IT prof. dr., Oddelek za zgodovino, Univerza v Benetkah, Benetke, IT S1NTESI Nella seconda metà del '600 in Friuli e in Istria vennero edite due raccolte di teggi aventi una comotazione marcatamente regionale. Per la loro eamplessità e caratteristiche queste due edizioni si distinguono notevoimentc dalla pur abbondante produzione coeva che si registra nella Terraferma veneta. Il saggio si soff er ma sulle peculiarità delle due edizioni evidenziandone lo sfondo sociale e político in eut ensero presero forma, alla luce in particolare del rapporto centro - periferia. Nel variegato e particolaristico sistema di diritto comune, in eui predominavano un approccio di tipo giurisprudenziale e una qualificata presenza di giuristi di formazioue dotta, I'innovazione normativa assumeva mevitabilménte significati e riferimenti siin-bolici, il oui rilievo supera va assai spesso i contenuti e la sostanza regolamentati dalla norma stessa. La nuova normativa, infatti, si calava per lo più in eontesti istituüionali e politici che godevano di notevole autonomía e la cui legittiniità traeva origine da statuizioni e paltî saldamente ancoratí al rispetto délia loro integrità ed immutabtiità.1 Era tale rispetto, pur di fronte agli innegabili inutamenti che la prassi giudiziaria e processualeregistrava solto la spinta délia ridefinizione dei rapporti economic! e politici, ( O a sancire la validità e la continuità di una società suddivisa per ceti e stati. L'immuta-bilità degli assetti islituzionali e delle statuizioni e palti che ne costituivano I'irrinuncia- 1 Intorno a questi problemi, anche per riïerimenti bibliogralici più approfonditi e specifid, cfr. M. Sbriccoîi, Uinterpretazione Mb siatuto. Contribuía alla studio délia fumáone dei giuristi ndl'età comunafe. Milano 1969; A. 'Maison,Lafannazianedeldirittociviie, Bologna 1981; A Cavanna, Stori« del diritto moderno in Europa. Le fanti eil pensicro giuridico, Milano 1982; R. Orestano, Introduzione alio studio del diritto rormino, Bologna 1987; M. Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzicni dal medioevo all'età moderna, Bologna 1989; R. C. Van Caenegem, I signori del diritto, Milano 1991; Idem, An 'Historiad introduction lo private law, Cambridge 1992. 2 J A Maravall, Potere, añore, élites nella Spagna del secoto doro, Bologna 1984; Idem, Stato moderno e mentalité sociale, voll. 2, Bologna 1991. 21 ACTA HISÏKIAK UI. Claudio POVOLO: PART1COLAR1SMO iSTITUZlONALE E PLURALISM O OIURIDICO..., 21-36 bile corollario, doveva innanzitutto garantiré la sostanziale continuità dei valori aristo-cratici che in quella società si ponevano al suo vertice. Nonostantc, duaque, 1'intensa conflittu alita sociale e i mutamenti politici che essa inevitabilraente prodnceva confluendo nelle aule dei tribunali, manifestandosi in una prassi giudiziaria rivelatrice in più di un'occasione di nuovi equilibri e di nuovi rapporti di forza, la società di antico regime riveló scarsa attitudine a modificare i suoi assetti fonnali ed istituzionali. La costante riedizione dell'antica normativa stava ad attestare i punti irrinunciabili di equilibrio e la sostanziale vaiidità degli assetti istituzionali precostituiti. Le nuove organizzazioni sialuali, come è noto, non vennero meno a questo principio, preferendo lasciare quasi inalteraíe le antiche strutture formali e la loro configurazione pluralistica. Ancora a '700 inoltrato le innovazíom furono assai lieviecaratterizzate per lo più dal fenomeno delle consolidaitoni, che comunque non misero in discussione il diffuso pluralismo giuridico esistente in tutti i livelli délia società.3 In talune occasioni le profonde modíficazioní che erano fíltrate dalla prassi giudiziaria furono cosj rilevanti e consistent! da gíustificare I'emergere di nuovi complessi normativi, che seppure non misero apertamente in discussione gliantichiassettigiurídici, affíancandosi ad essi sí posero inevitabilmentc in maniera alternativa o conflittuale nei loro confronti, assumendo significati simbolici d'indubbía novità. Si tratíava di raccolte di leggi emanate nel corso del tempo dagii organi politici e giudiziari del centro dominante; di precedenti dei grandi tribunali ivi operar.ti, oppure di vari provvedimenti e ddïberazioni assunti dagli organi periferici di riflesso alla più recente legislazione delle istituzioni centrali.4 Nell'ambito penale il fenomeno si puo individuare precocemente, sin dagli inizi del '600, in quelle pratiche criminali che riflettevano i profondi rivolgiraenti che erano avvenuti di seguito all'incisiva política crimínale avviata dai centri dominanti a partiré dalla seconda metà del '500. Ma il settore penale, per la sua stessa natura e specificità, rispecchiava evidentemente con minore ambiguità gli esiti raggiunti da rapporti di forza apertamente conflittuali e daU'imnunciabile principio di sovranità su cui si reggeva l'autorità dei ceti dirigenti che si identificavano nel centro dominante.5 3 Sullceorisolidaziorj.oltrÉîallabibLiogroOagiàcitatacfr.M. E. Wicna,Cürtsolidaziomecad^iaizioni. Contribuía alla s teria delta codifiaaione, Torino 1967; C. Ghisalberti, Uttiià nazionalee unificazione pu ridica i« Italia. La codificazione del drritto nel Risorgimenta, Bari 1988; R. Feola, Istituzioni e cultura giuridica. Aspeiti e problemi, Napoli "¡993. 4 Ilruolosvoltodai grandi tribunali degli antichistatiitaliaraè statooggettodi un ampia intéressé da paite di studiosi attenti a deímire il rapporto tra istituzioni giudiziarie centrali e ruolo delle nascenti organizzaziom statuais; cfr. otee al lavoro di G. Coila, I tribunali suprenií degli stati italiani fra i secoli XVI e XIX c¡uali Jattori della unificazione del áiritto nelfo Siato e della sua ioiifomtazianefra$!ati'm làtr-,\, DiriUvcolímalocdirilto ccrniinc e.urúpt!0,M\\znn 1981; la raccûîta di interventi Grandi tribunals e rote nell'Italia di antico regime. Milano 1993. 5 Cfr. B. Lenrnan - G. Parker, The state, the community arid the criminal law in early modern Europe mCrimeand thelaw. The soáal history cf crime in wesferrt E urope since 1500, a cura di V.A.C. Gatrell, B. Lenman and G. Parker, London 1980, pp. 1148; M. VVaisser, Criminal!tà e repressiane 22 ACTA HI STRIAE III. Claudio POVOLO: PARTICOLARISMOISTITUZIONALE E PLURALISMO G1URIDICO..., 21-36 Molto diversa e dotata certamente di maggiore complessitá era Ja situazione neiram-bito civile, amministrativo e giurisdizionaie. L'affermazione di quella stessa sovranitá trovava resistenze e opposizioni difícilmente incrinabiíi in un settoie che racchiudeva ínteressi e prerogative d'indubbia rilevanza. Una aperta ridefinizione degli assettí preesístenti si sarebbe scontrata con forze ben decise a mantener© il loro ruolo privilegíalo e sarebbe apparsa politicamente assai pericolosa.0 La scelta di affidare alia prassi giudiziaria fíltrala dai grandi tribunali il compito di favorire se non di incentivare i mutamenti economici e sociali che si svolgevano nella societé era senza dubbio uno degli strumenti piü incisivi per intaccare le strutture gíuridiche esistenti, che si fondavano molto spesso su privilegi e prerogative giurisdi-zionali consolidad. Laddove quei mutamenti sociali ed economici erano stati piü consistenti o avevano apertamente manifestato un notevole distacco dalle strutture giuridiche preesistenti, le nuove forze sociali che spingevano per una ridefinizione degli antichi equilibri ricorsero con un certo successo ai grandi tribunali del centro dominante. II mantenimento degli assetti giurisdizionali ed amministrativi precostituiti stava peró ad attestare l'impossibilitá di una decisiva ridefinizione dei rapporti di forza. L'organizzazione della societá per ceti e stati favoriva d'altronde l'assorbimento dei ceti emergenti negli strati sociali piü elevati. Tale processo, físiologico si puó diré nella societa d'antico regime, fu pero assai piü complesso insituazioni incui le strutture istituzionali e sociali riflettevano físionomie e caratteristiclie che aitrove erano state supeiate di seguilo al prevalere político di grandi a w centri urbani. L'emergere di forze nuove, costantemente legittimate dalla prassi giudiziaria dei tribunali centxali, si spínse quindi anche nelia direzione di ridiscutere costantemente l'assetto político esistente oppure di dotarsi di un complesso normativo che traeva origine dalFattivitá delle istítuzioni e degli organi giudíziari del centro dominante. In tali situazioni le nuove raccolte normati ve si affiancarotio a quel le giá esis tenti che sancivano la legittimüá delí'antíco assetto istituzionale, assuniendo un rilievo politico e un signi-ficato simboiico del tutto inediti.9 nell'Europá modema, Bologna 1989; E. Dezza, Accnsa e inquisizione dal dirillo comuiK ai ccdici moderni, Milano 1989; M. Sbriceoli, "Tormcntum idest torqucre mentem". Processo inquisitorio e interrogatorio per tortura rtell'Italia comunal?, in La parda all'aceusato, a cura di J.C. Maire ViguearA. Paravicim BagUani, Palermo 19 91. 6 P. Ungari, Storia del diritto di Janñglk in Italia (1796-1942), Bologna 1974; M, Tarrifo, La giustizia civile i>t Italia dal 700a oggi, Bologna 1980; J. Casey, Lajamiglm nella storia, Bari 1991. 7 .MaravaiJ, Sta toe mentalita.., II, pp. 20 e sgg. 8 Su questi problemi cfr. Statuti, cittá, territcri in Italia e Gennanía tra medioevo ed etb moderna, a cura di G. Chittolini - D. Willoweif, Bologna 1991. 9 In questo seriso appaiono piü cha fondate le osservazioní di R. Rouland in mérito all'opportunitá di studi che coniughino l'analisi normativa con quella processuale: "Lo studio dcMe norme non é inutile: non solo quello del ioro contenuto, ma soprattutto quello del modo in cui le partí della controversia le concepiseono ele negoziano nel corso del confli tto. .Si d e vono 23 ACTA HI STRIAE III. Claudio PO VOLO: PARTICOLARISMO ISTiTUZIONALE E PI.URA1.1SMO GIURÍDICO..., 21-36 A partiré dalia prima meiá del '600, ma il fenomeno é giá ben ravvisabile net secondo decennio del secolo, nella Terraferma véneta apparve una cospicua serie di edizioni a stampa di teggi riguardanti le singóle province. Si trattava pct lo piü di complessi normativi la cui impostarone era essenzialmente frammentaria e disorganica. La loro dizione era variamente íntitolata Proclami, Ordini, TerminazionL10 Ad emanarli erano per lo piü i singoli rettori. Assai spesso inolfre il loro referente diretto erano i diversi territori, che giá da secoli facevanocapo aile citta cui appartenevanogiurisdizionalmen-te ed amministrativamente.11 Questo fenomeno si accentuó nella seconda meta del secolo. Ai provvedimeníi di ordiue amministrativo emanati dai singoli rettori si aggiunsero, via via, gli Ordini e Proclami che i Sindaci ed Inquisitori ínviati periódicamente in Terraferma avevano deliberato su una quantita svariata di ¡naterie concernenti il buon funzionamento delle stesse istituzioni cittadine ed in partícolare dei fon giudiziari. Ad iniziativa di privati, l'insieme di queste regolamentazioni venne riunito secondo criteri di tipo compilativo ed edito con titoli che davano l'idea di un loro specifico carattere normativo per ciascuna singóla podesteria.12Nel '700, infine, queste edizioni lesero ad arapíiarsi, abbracciando ugualmentestu tiiare le ragíonipercuiessesonoapplicate, ignorateo viólate..", efe. N.Rotiland, Antropología giuridica, Milano 1992, pp. 66-67. 10 Ad esempio Raccolte ii¡ díverseparti, ordini t'f giudicii a favore el solevamento drifedeüístme territorio padoano.-fatta d'ordíne dell'ilhistrissimo signar Pieiro Duodo cavalier capitanía merinísimo di Padca, Padova 1609; Statutí, ordini e ¡Mrti con altre publiche scritture e terminationi concernenti il beneficio e buon governo dellosp. territorio veronese, Verona 1613; Capitolidirettialía migiiorumministraziane e regola del dispendio del denaro el interessi del territorio di Belluno et al sullievo de' distrettuelí., Belluno 1641; Ordini iell'illustrissimo signe Alvise Bragadin capitanía di Vicenta e suo distretto intorno al btion governo de' setle comuni, Vicenza 1642; Ordini et pwvisioni tleíVilluslríssimo sig. Gírolamo Cornam capitanía di Verona área il buon govento delspet■ territorio veronese.., Verona 1644. 11 Per una delinuaziore di caratteie generale cfr. G. Cozzi,M. Krtapton, G. Scarabello, La Repubbliat di Vcmzia mtl'etí moderna. Dalí 577 alia fine della Repubblica, Tormo 1992. 12 Ad esempio Terminationi dell'ülustrissimo signar Giacomo Ñani capitanía di Vicenza infamo alia giurisdittkme de ifori de gli ülustrissimi signori rettori di essa citlá, Vicenza 1660; Rucedla di diverse partí prese nel Consiglio della magnifica cittá di Padova in diversi tempi et confírmate neU'eccelentissimo SímalopertinentialJoro di essacittádiPadovaconleregole daossemarsi neü'assicuraziometpagamento delle doti et non moksietur el intorno allí requisiti de' nodari et teriffe áell'illustrissimi et eccelcntissimi signori sindici in Terra Ferma, Padova 1663; Ordini di diversi Ülustrissimi rappresentanti stabiliti per il buon governo de' comniuni del spet. territorio di Brescia... Brescia 1669; Ordini in diversi tempi stabiliti per il buon governo dello sp. territorio nicentino, conimunitá e communi.., Vicenza 1673. L'arrivo deí Sindad Inquisitori in Terraferma produsse negli anni 70 una vera e propria prolíferaziorte di edizioni, in partícolare r.ei centri roinori: Ordini et rególe fatte dall'ülustriss. signar Maramtonio Justinian, Mkhé Foscarini e Gernlamo Córner per la Ser. República di Venetia Sindici inquisitori in T.F. per il territorio di Brescia, Brescia 1674; Ordini et terminationi stabilite per il ben governo di tutto il Polesene i¡agü iUustriss. eccelentiss. sifpiori Sindici et Inquisitori.., Padova 1674; Ordini stabiliti dagli ülustrissimi et eccelcntissimi signori Sindici et inquisitori in Terraferma per la vicaria di Tcola.., Padova 1674; Termimtmie stabiliti? dagli.Sindici el inquisitori in Terraferma concerrterile il buon governo de! commun di Sonitnacampagna, Verona 1674; Ordini e lariffe stabilite dagli illustriss, Sigtwri Sindici et Inquisitori in Terraferma per la tetra di Portogruaro l'anno 1676, Udiñe 1676. Si veda coirumque anche per ¡a successiva visi ta dei Sin daei Inquisi tori a fine secolo iaBiMiografia delle edizioni giuridiche antic'ie in liitgua italiana, í, Firenze 1973, p. 574 e sgg. 24 ACTA MSTRIAEIII. Claudio POVOLO: PART1COLARISMO tSTTRIZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO..., 21-36 in particolar modo gli interventi che via via i Sindaci Inquisitori avevano sino ad allora intrapreso per regolare sul piano ammiuistrativo molte istituzioni ed organi locali.13 II fenomeno appare assai rilevante soprattutto se solo lo si raffronta con la situazione cinquecentesca, ín cui gli interventi di carattere normativo inerenti sia il territorio che le istituzioni cittadine erano stati di quasi esclusiva competenza degíi organi consiliari locali ed in quanto tali soggetti e víncolati aU'autoritá che promanava dagli statuti cittadini. Le edizioni statutarie erano evidentemente proseguite in tutte fe podesterie nel corso del 400 e '500. E sarebbero state riprese anche nei dne secoli successivi a scadenze inegolari. Erano edizioni di quegli statuti riformati quattrocenteschi, che servivano innanzituüo a ricordare ií patto di fedeltá che era stato stabilito con Venezia e l'intangi-bilita deile concessioni ricevute dalle singóle cittá. In realtá, giá nei corso del '500, queste edizioni, in maniera sempre piü intensa, avevano iniziato ad accogliere al loro interno, seppure come appendice separata (che sarebbe divenuta sempre piü ampia) una legislazione emanata dagli organi centrali su materie che molto spesso erano contémplate gia negli stessi statuti e che indirettamente finivano per prospettare un pluralismo giuridico che l'edizione statutaria faceva fatica a nascondere.14 II loro inserimento negli statuti serviva probabilmente a ribadire il carattere non univoco dei provvedimenti emanati dagli organi centrali e la loro funzione di raccordo con gli antichi ordinamenti municipali. A difendere l'intangibilitá di questi ultimi stava comunque queila gerarchia delle fon t i che ribadiva la preminenza del diritto comune. Sta di certo, in ogni caso, che nel corso del '600, alie edizioni statutarie si affiancarono in maniera sempre piü marcata ed evidente quelle raccolte di leggi di cui ora si diceva. Se il loro carattere eminentemente amministrativo, teso a regolamentare il buon funzio-n a men te di organi cittadini e territorial!, li poneva in una cfaiara posizione di subordina-zione alie ristampe statutarie cittadine, di certo queste edizioni riflettevano il profondo rivolgimento dei rappotti di forza che si erano venuti ad instaurare, soprattutto sul piano della prassi giudiziaria, ira centri sudditi e centro dominante. Un rivolgimento che si era 13 Ad esempio Qrdini e tcrmiiuitioni degli ílL ed ecc. sig. Sindici ed Inquisitori in Terraferma..per ¡a cittá ¿ territorio di Padava, Padova 1767; linccolte di leggi sindicali ad aitri decreti e prodorni promulgati per la alta e territorio di Vicenza.., Vkenza 1762. 14 Stíilntfí civHüHs Brixie cuín reformatmtibils alias editis nec non curtí aíiquibus decretis tcceu-enrissita ¡*wú$¿¿¡¿í' VALERIO DA RIVA POD. ' E CAP.0 Di CAFO Di SIRIA, CON IL BENEPLACITO "DEL L'ECCr SEN ATO.. . Frontespizio. Biblioteca Cívica di Trieste. I due giurísii avrebbero dovuto esaminare, su ordine del Senato, quanto di snperfluo o di contradditorio era da eliminare nel complesso delle ieggi e decreti esistenii riguardanti l'Istria." Nella scrittura rivolta al podestá di Capodistria e pTesentata ai Senato i due giuristi avevano previsto tre volumi. II primo concemente I'autorita concessa dal Senato veneziano al magistrato di Capodistria; il secondo íutto ció eñe riguardava l'amministrazione dolía provincia; i! terzo, infine, compréndante "le obbli-gationi e i privilegi di cadaun luoco della provincia"." 38 Nel di&paccio del Senato veneziano del 28 marzo 16B2 l'irtiziativa era chiaramente ai tnbuita al podes ta Valerio da Riva, cui si scríveva: "Non puó che riuscirconferente la raccolta in un solo libro úi stampa delle terminazicmi e decreti stabilili da rappresentaritinostxi a buona regola dei maneggi, delle rendite e govemo irtsieme delle communita, fondachi e luochi pii di cotesta provincia. Si gradisceperó quanto amviene la rissoJutionevostradiferiniraprenaercioequest' opera moltc protficua e di dame la sopraintendenza allí Dottori cavalier Olimpio Guardo e Santo Grisonio, da quali farete, prima che ven gano posti alia stampa, essaminar detti ordini e decreti diligentemente, per osservare quali fcssero superflui o contraditori o non necessari..", teggi decreii.., decreto posto all'inizio del primo libro. 39 Ecco il testo completo della scrittura che i due giuristi rivolsero al podestá di Capodistria: "Humiliandosi r.oi cav. Olimpio Guardo e Santo Grisonio ai ríveriti commandi deU'eceelentissimo Senato e agli ordirii di V. E. sopra la raccolta e stampa de' publici decreti rigtiardanti ¡a buona direítione di questa provincia, esponemo i nostri sentimenti con tutta humiltá nel modo che siegue. Che sia fatto un solo volume diviso in tie libri. II primo contenga l'auttorita conferita a quesloeccelentissimo magistrato nel avile e ai cúnale e m si eme la facolía dell'eccelentissimo reggimento rtelle materie spedalmente destínate alia sua soprintendertza. ]1 secondo futto ció che concerne al govemo delle commuiütá, fontari e confraterne s buon 32 ACTA H1STRIAÍSIII. Claudio POVOLO: PART1C0IAR1SM0 rSTlTÜZION'ALE E PLURALISMO GlURIDICO™, 21-35 ln realtá ven ñero stampati solamente i due primi volumi. 11 terzo libro previsto, piü direttamente vincolato al tradizionale assetto istituzionale su cui l'Istria si reggeva ormai da secoii, non apparve mai alie stampe. Forse perché in contrasto con lo spirito che animava l'edizione nel suo coraplesso o, molto probabilmente, perché esso avrebbe toccato un terreno assai delicato come q¡relio delle giurisdizioni locali, difese dagli antichi statuti e privilegi che Venezia aveva formalmente approvato. Si diceva dell'accostamenío di queste leggi a quelie friulane. Un accostamento che appare quasi owio se ci si sofferma sulFimpostazione genérale che puré l'edizione di Leggi e decreli del 1683 manifestava chiaramente nei confronti di tutta la penisola istriana sottoposta al dominio veneto. ln questo senso, difatli, entrambe le raccolte si individuano per una vastitá di intentó che non sono fácilmente rawisabili nelle altre localitü. della Repubbiica, in cui semmai, come si é visto, le edizioni sono marcatamente contrassegnate da un diffuso particolarismo gturisdizionale e normativo. Ma al di la della loro ampia caratterizzaziotie politico-geografica le edizioni friulana ed istriana manifestano piü visibilmente profonde e signiñeative diversitá Nélla raccolta di Leggi s decreti del 1683 il secondo libro era piü prosaicamente dedícalo, come si c visto, ai decreti e provvedimenti emanati nel corso del tempo non solo dai vari podestá di Capodistria, ma anche dai provveditori invi ati in via straordinaria in ístria. In tal senso le Leggi e decreti non si discostavano in realtá dalle numeróse ed analoghe raccolte che un po' ovunque nella Terraferma véneta si erano via via edítate nel corso del 'óOO.40 Ma era in realtá la prima parte che distinguevanettamente l'edizione del 1683 da tutte quelie coevc, compresa quella friulana. 11 primo libro era infatti dedicato, come si é detto, all'autoritá del magistrato di Capodistria. Non a caso esso iniziava con la legge del 5 agosto 1584, che conferiva al podestá di Capodistria e alia nuova figura istituzionale dei due consiglieri patrizi eletti dai Maggior Consiglio della Dominante la fimzione di magistrato supremo per gli appelli dalle cause provenienti da tutta la penisola.41 Con la leíjge del 1584 si era sancita di diritto un'indiscussa autoritá del centro di Capodistria su tutti i rettori delí'Istria, stabilendo una scala giudiziaria gerarchica, che gûverno e sollievo de' sudditi delta Provincia. 11 terzo le obligation! e privilegi dicadaun Iudco della stessa provincia, con quaiche ateo particolare íruttuoso ali'interesse publico e prívalo. Che trovandosigià unita, disposta, ben esaminata ía materia aspettante al primo libro d'esso volume, si de va principiará la stampa e in tal merrtre si proseguisca all'unione e cssamme di quanto tiguarda alia perfetíione del restante dell'opera. Che il volume porti il frontispicio o titolo registrato qui sotto: Leggi, decreti e terminationi del seremssimo Maggior Conseglio, deH'ecceíentissimo Pregad), dell'ecceíso Consiglio de X e de publici rappresentanti con la publica appmvatione concemonti al buon governo dell'Istria, raccoltí e stampati per commando dell'illustrissimo, eccsleutissimo signor Valerio da Riva podestá e capitanio di Capodistria con ü beneplácito dell'eceeíeiitissimo Señalo", Leggi e decretiscrittura posta di seguito al decreto delSenato citato nella nota precedente. 40 Leggiedecreti.., libro II intitúlato Ordiniedecreti universalia conservatíone de'publici luochiebuon goaerno e solitevo de'sudditi della Provincia d'lstría. 41 Leggi e decreli.., c.le sgga InstUulione de! Magistrale di Capodistria. 42 La rifortna del 1584 si inserí in una serie di iniziative che, tra la fine del '500 e glí ínizi del secolo 33 ACTA HI STRIAE III. Claudio POVOl-0; PARTICOLARJSMO 1STITUZIQNAI.E £ PLURALISMO GIURIDICO.... 21 -36 nel tempo contribuí ad imprimere alla penisola sottoposta alla giurisdizione veneta una vera e propria configurazione provinciale che aveva il suo fulcro nel centro capoluogo 4 J Questa legge avrebbe avuto profonde ripercussioni sulla vita política istriana, segn ando un momento istituzionale assai significativo le cu i cause, molto probabilmente, sono da ricercarsi nel complesso panorama político europeo del periodo e neü'esigenza da parte veaeziana di rafforzare territori strategicamente assai importanti come l'Istria c la Dalmazia sottoposti alia pressione turca.44 Se le sue ripercussioni sul contesto sociale ed economico son o in gran parte da esaminare e valutare, la riforma del 1584 sancl senza dubbio la netta preminenza di un centro, quello di Capodistria, che sí vide assegnare una funzione di traino e di contrallo. Di certo il prowedimento del 1584 favori nel capoluogo istriano la crescita di un celo forense i cui interessi ed obbiettivi si legarono stretíamente aile direttive e alie scelte della Dominante. Lo stesso ceto dirigente capodistriano dovelíe probabilmente model-larsi e ridefinirsi sul nuovo ruolo che Venezia attribui al centro capoluogo. Non diversamente, l'autonomia dei centri minorí della penisola, in cui i rettori veneziani avevano da sempre goduto di ampi margini d'azione. venne nettamente ridimensionata e sottoposta ad uu certo contrallo, di seguíto al loro inserimento in una scala gerarchica che li poneva in posizione nettamente subordínala. In questi stessi centri la legge favor! probabilmente una maggiore mobilità sociale e política, attenuando quelle forme di collusionc e dicorxuzíone che si manifestavano assai di frequente all'ombra del ruolo indiscusso del rappreseniantc veneziano e deilegami che questi veníva a tessere con le ristrette élites locali. Le Leggi e decreti dei 1683 attestavano comunque il ruolo prominente assunto dal centro di Capodistria e la forte tensione política che sí era venuta a creare di seguíto alia riforma istituzionale awiata nel secolo precedente45 successivo, Venezia assunse in alcuiii dei territori del Dominio da mar per conferiré maggiore incisività alla propria azione di governo, cfr. Cozzi, Knaptox), Scarabelto, La Repubblica di Vettezia nett'f.tà moderna, pp. 376-390. 43 Per un sintético quadro generate suU'lstria del periodo cfr. M. Bertosa, L'Istria veneta nel Cinquecentoe Seícento/mAtli delcentrodi ricerdie siariche di Rovígno, VII (1976 - 77), pp. 137 -160. 44 Per questi problem! iinvio a Cozzi - Knapton - Scarabeílo, cit., pp. 60 e sgg. 45 Le teiisioni sono chiaxamente palesinel l'insofferenza che mold rettori delle piccole dttà istriane manifestarono ripetutamentenei coníronti deli'aurorità del nu ovo magistrate di Capodistria. Ad esempio neí 1618 íi Señalo intervenne ñell'aperta insubotdin azione dei rettori di Rovigno e Isola, scrivendo al rappresentante di Capodistria: "..habbiarao con dispiaeere inteso la poca obedienía che vi prestano quei rettori di Rovigno e Isola, sottoposti alla vostra giurisditfione e alt'autorilà di quel Reggimento, poco curando gli vostri ordini e suffragi a poveri sudditi. Slimando noi quanta si deve questo negotio, ch'è in tutto contrario alia mente e intention-:: publica, vi coinmettiamo col Senato d'essercitare vivamente i'autorità commessavi, facendo ogn'opera per sollevar quei popoü e per renderli nelfe cose ragion evoli contend e consolati. In occasion! di estorsioni o altare cose rilevanti che fossero commesse da quei rettori, doverele o venire aüa íorrnatione dei processo per úrviarlo poi qui o pure scrivere allí Capí del Consegtio nûstro di dieci, accid ne faccino quel riflesso che loro parera conveniente.,", ck. I¿ggi e decreti.., libro I, p. 14. 34 ACTA HI STRIAE III. Claudio POVOLO: PARTiCOLARISMO ISTlTUZiONALE E PLURALISMO GUURIDICO.., 21-56 ln una societa come quella islriana, económicamente e demográficamente molto instabile e non dotata di centri di potere fortemente precostituiti, Venezia aveva dunque scelto una soluzione innovativa, che mirava alia netta prevalenza di un centro cittadino, in grado di escrcitare un forte controllo su tuíta la provincia. E* indubbio che questa scelta finí per influiré sulla conformazione culturale e política di tutta 1'Istria veneta, caratterizzandoia in maniera indelebile e dotandola di una fisionomía che le successive vicende storiche non avrebbero sosíanzialmente modifícalo.46 A meta del secolo successivo il processo di definizione política ed isíituzionale della peni sola veneta é piü aettamente awertibile. Nel 1757, difatti, venivano edite le Leggi statutarie per il buon governo dalla provincia delllstnaf' Patrocínala dal podestá Lorenzo Paruta, che ne era Jo stesso curatore ufficiale, la raccolta doveva apparentemente rifarsi all'edizione precedente del 1683. Infatti, come osservava lo stesso Paruta in un dispaccio rivolto al Senato veneziauo e significativamente posto ali'mizio dell'edizione, della raccolta del 1683 non era rimasta che una sola copia, in mano a privata persona.48 II podestá aggiungeva poi prosaicamente che avcva quindi sentito la necessita di ristampare le leggi del 1683, unendovi inoltre tutte le successive terminazioni che erano state emanate nel frattempo dai pubblici rappresentanti. I quattro libri in cui era suddivisa íanuova edizione, sancivano in realtá la maturazione del processo di cui si sono descritti i tratti essenziali. Piuttosto che una semplice riedizione della raccolta del 1683, le Leggi statutarie sottolineavano infatti quegli aspetti formali e normativi che rinviavano piü direttamente aHatiforma istituzionale operata a fine '500.1! primo dei due libri era significativamente dedícalo all 'Autoritá del podestá e capitanía di Capodistria, mentre il secondo si soffermava specificamente Sull'istituzione del magistrato di Capodistria che, come abbiamo visto, aveva aperto Fedizionc precedente. E se il terzo libro accoglieva i numerosi decreti emanate per 1'Istria nel corso del tempo, l'ultimo si occupava delle cause civilj e criminali.43 II carattere pin mareramente político di questa edizione era del resto awalorato dalFinserimento di numeróse leggi di carattere generale emanate dagli organi centrali veneziani.50 46 E' significativo, tra 1'aUro, che nelí'approntare l'êdixione dette Leggi e decreti, i! Senato mirasse non tanto a riunire l'insieme disordinato e rip«titivo delle leggi emanate in precedenza, ma prevedesse pure í'eliininazione det decreti "superfluí o contraditoríi o non necessari..", efir. il decreto del 28 marzo 1632, dtato poco sopra e ríportato aU'inizio del volume. 47 Leggi statutarie per il buen ¡averno della Provincia deli'lstria, delle communità, foníici, montidipietà, scuole ed altri luochi pii ed offízi deite medesima, Capodistria 1757. 48 "..Anco una ¡ale raccolta, benchè venisse essequita, comparisce neilé città e Ierre de!í'intiera Provincia il di lui nome incognito, attesochè non sí vede che restasse allora diffusa ed una sola stampa d'essa v'esiste in questa città iit mano di privata persona, che ai tro non serve che atl'inutile instruzione di questa, quandochè sarebbe necessaiia alli dkettori dei pubblici luoghi", Leggi statutarie.., p. 4. 49 Libro quarto in materia ai cause avili e crimiiwli e per il buon gewerno e privilegi deVia Provincia, in Leggi statutarie.. 35 ACTA IHSTRIAE HI. Claudio POYOLO: P ARTICO LAR í SMO JSTITUZIONALE E PLURALISMO GIURIDICO.... 21-36 Indubbiamente l'edizionc del 1757 sotlolineava esplicitamente il carattere regionalc o se vogliamo provinctale ormai assunto dall'lstria e il ruolo guida ricoperto dal suo capoluogo.' Le edizioni delle leggi friulanc ed istríane sancivaco innanzitutto le proíonde trasfor-mazioni sociali che erano awenute a partiré dalla seconda meta del '500 nei due contesti regionali, nonche la marcata influenza che su di essi il centro dominante aveva esercitato tramite le sue istituzioni e la sua azione di governo, Entrambe lasciavano inoltre írasparíre il peso determinante assunto dalla prassi giudiziaria nei confronti della cometa vita delle ístituzioni locali. Tale prassi aveva indubbiamentc un punto di riferimento costante nell'azione esercitata dalle magistrature centrali veneziane o, comunque indirettamente, dal loro possíbíle intervento su una quantitá di materie non piü gelosamente difese dagli statuti locali. ' Di certo, queste raccolte non eJiminarono il diffuso particolarismo giuridico esistente nei clue contesti sociali, evidenziandone semmai le aiticolazioni e la complessitá. Sí potrebbe aggiungere che esse fiiiono il riflesso di un pluralismo giuridico che trac v a la 52 sua ragion d'essere dalTindebolimecto degli antichi assetti normativi ed istituzionali. 11 loro emergere, inoltre, atiesta significativamente ii peso determinante ormai assunto nella socio t a seicentesca da un ceto di giurisíi provvisto di una nuova fisionomía sociale e política e veicoio di pressioni e ríchiestc non piü fácilmente contenibili in contesti locali ormai inseriti in una lógica istituzionale piü ampia e complessa come quella statuale. POVZETEK V drugi polovici XVII. stoletja sta bila v Furlaniji in Istri objavljena dva izrazito regionalno obaivana zakonika. Po težavnosti in določenih značilnostih se močno razlikujeta od, resda zelo plodne, sodobne produkcije v notranjosti Beneške republike (Terra.fe.rma). Prispevek podrobneje obravnava posebnosti dveh izdaj in določa družbeno in politično ozadje, v katerem sta se oblikovali, še posebej pa se ukvarja z nasprotjem center periferija. 50 In particDlare nei libro quarto; ad esempio sono inserüe, suüa falsariga delle stesse raccolte friulane, le note leggi sulle legittimazioni del figli naturali (5 ottobre 1612) e sulla "creazione de' nodari" (12 gennaio 1612 m.v.), cfr. Lcggi statutarie.., pp. 32-36. 51 Si vedano i números! decreíi pubblicatí nei primí due libri delle Leggi statutarie, in cui viene ribadiíá la lorie auiorilá del iwgistrata di Capod.istria su luí le le altre podesterie delta penisola, 52 Come é stato osservato, il pluralismo giuridico piü che indicare una pluralita di diritliesistenti nell'ambifo di un territorio, consiste "nella moltepücitá dei diritti presentí, all'interno di uno stesso campo sociale", c£r. Rouland, Antropología giuridica, p. 72 o sgg. Ir» contesti sociali, che puré preservarono gli assetti istituzionali e la normativa piú tradizionali, I'mserímcnto di un diriíto esterno politicamente supeiiore diede ai goveinati la possibilitá di ricorrere, a seconda delle situazioni e degli interesa spedfici, a una pluralita di fonti normative taivolta assai contrastanti tra loro. * 36