Sandro Paolucci ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Collana di Traduttologia e Linguistica Applicata Ljubljana 2021 Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 1 11. 02. 2021 10:12:29 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI COLLANA DI TRADUTTOLOGIA E LINGUISTICA APPLICATA (ZBIRKA PREVODOSLOVJE IN UPORABNO JEZIKOSLOVJE) ISSN 2335-335X, e-ISSN 2712-3855 Sandro Paolucci Recensori: Patrizia Farinelli, Boštjan Udovič Casa Editrice: Edizioni Scientifiche, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università di Lubiana/ Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani Pubblicato da: Dipartimento di Traduzione Per l'Editore: Roman Kuhar, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia Lubiana, 2021 Prima edizione Tiratura: 150 copie Progetto grafico: Kofein, d. o. o. Impaginazione: Nana Martinčič Stampa: Birografika Bori, d. o. o. Prezzo: 20 EUR Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale. - Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna licenca. / This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Questo volume è stato pubblicato con il contributo dell'Agenzia Nazionale per la Ricerca della Repubblica di Slovenia / Knjiga je izšla s podporo Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Prima edizione elettronica. La pubblicazione è disponibile gratuitamente in formato digitale su https://e-knjige.ff.uni-lj.si/ DOI: 10.4312/9789610604242 Kataložna zapisa o publikaciji (CIP) pripravili v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani Tiskana knjiga COBISS.SI-ID=49832707 ISBN 978-961-06-0426-6 E-knjiga COBISS.SI-ID=49722115 ISBN 978-961-06-0424-2 (pdf) 2 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 2 11. 02. 2021 10:12:29 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 3 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 3 11. 02. 2021 10:12:29 Sandro Paolucci IIndiceALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 4DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 4 11. 02. 2021 10:12:29 INDICE INDICE PREMESSA E RINGRAZIAMENTI 8 1 INTRODUZIONE 10 PARTE I 2 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI IN GENERALE E DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI IN PARTICOLARE: LE NOSTRE PROPOSTE 18 2.1 Premesse generali 19 2.2 Le nostre proposte 22 2.2.1 Sistemi giuridici diversi 23 2.2.2 Equivalenza 24 2.2.3 Tipologie testuali 25 2.2.4 Funzione 26 2.2.5 Coerenza e uniformità terminologica 28 2.3 La nostra ipotesi 29 3 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA: I RISULTATI DELLA NOSTRA RICERCA 30 3.1 Premessa 31 3.2 La traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slovena 32 3.3 Il Parlamento 32 3.4 Il Capo del Governo 40 3.5 La nostra indagine. I risultati emersi 44 3.5.1 Državni zbor 45 3.5.2 Državni svet 50 3.5.3 Predsednik vlade 55 3.6 Prime rilevazioni generali 60 PARTE II 62 4 IL LINGUAGGIO GIURIDICO 64 4.1 Alcune premesse sul linguaggio giuridico in generale 65 4.2 Il linguaggio giuridico sloveno 66 4.2.1 Le origini della lingua giuridica slovena 66 4.2.2 L’evoluzione del linguaggio giuridico sloveno 68 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI 5 Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 5 11. 02. 2021 10:12:29 Sandro Paolucci 4.2.3 L’indipendenza della Slovenia e del linguaggio giuridico sloveno 70 4.2.4 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico sloveno 71 4.3 Il linguaggio giuridico italiano 73 4.3.1 Le origini: dal latino al volgare 73 4.3.2 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico italiano 74 4.4 Peculiarità del linguaggio giuridico sloveno e del linguaggio giuridico italiano 78 4.4.1 Premessa 78 4.4.2 Peculiarità lessicali 78 4.4.3 Peculiarità morfosintattiche 82 4.4.4 Peculiarità testuali 88 4.5 Dipendenza del linguaggio giuridico dal sistema giuridico 89 5 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 92 5.1 Premessa generale 93 5.2 Principali teorie nella traduzione dei testi giuridici 93 6 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 108 6.1 Il concetto di equivalenza in generale 109 6.2 Il problema dell’equivalenza nella traduzione dei testi giuridici 112 6.3 Alcune riflessioni e proposte 118 6.4 Considerazioni conclusive 120 7 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 122 7.1 Premesse introduttive 123 7.2 Negoziazione, calcolo delle perdite e accettabilità delle perdite 124 7.3 I procedimenti traduttivi 127 7.3.1 La traduzione letterale 128 7.3.2 Il prestito e il calco 128 7.3.3 Il neologismo 130 7.3.4 La perifrasi 132 7.4 Altri procedimenti e strategie traduttive 134 7.4.1 Adattamento 134 7.4.2 Trasposizione 134 7.4.3 Modulazione 134 7.4.4 La traduzione con una terminologia neutra 135 7.5 L’applicazione combinata di vari procedimenti traduttivi 136 7.6 Alcune riflessioni e considerazioni conclusive 137 6 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 6 11. 02. 2021 10:12:29 INDICE 8 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI, IN PARTICOLARE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 140 8.1 Strategie estranianti e strategie addomesticanti: alcune premesse teoriche generali 141 8.2 Strategie traduttive principalmente estranianti e principalmente addomesticanti: alcuni casi 146 8.3 Strategie estranianti e strategie addomesticanti nella traduzione dei testi giuridici 151 8.3.1 Strategie estranianti o strategie addomesticanti nella traduzione delle denominazioni di organi o istituzioni: altri casi 155 8.3.2 Strategie estranianti o strategie addomesticanti nella traduzione di testi amministrativi: il caso della traduzione dei testi amministrativi per la minoranza italiana in Slovenia 157 PARTE III 160 9 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E GLI ORGANI COSTITUZIONALI DA ESSA PREVISTI 162 9.1 Premessa 163 9.2 La Costituzione della Repubblica di Slovenia 163 9.3 Gli organi costituzionali previsti dalla Costituzione 164 9.3.1 Il Državni zbor 165 9.3.2 Il Državni svet 166 9.3.3 Il Predsednik republike 167 9.3.4 Il Vlada e il Predsednik vlade 168 9.3.5 La Sodstvo 170 9.3.6 La Ustavno sodišče 171 10 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA COSTITUZIONE SLOVENA E IN PARTICOLARE DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI 174 10.1 La traduzione della Costituzione slovena 175 10.2 La traduzione in italiano della Costituzione slovena 176 10.3 La traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali 178 11 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 180 11.1 Futuri sviluppi e possibili ambiti di applicazione 186 RIASSUNTO 188 POVZETEK 200 SUMMARY 210 BIBLIOGRAFIA 214 INDICE DEI NOMI 228 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 7 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 7 11. 02. 2021 10:12:29 Sandro Paolucci PPremessa e ringraziamentiALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 8DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 8 11. 02. 2021 10:12:29 PREMESSA E RINGRAZIAMENTI La presente monografia è il frutto di uno studio intrapreso da oltre dieci anni, in cui si affronta la problematica della traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali e, in particolare, la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia in lingua italiana. Le nostre ricerche precipuamente evidenziano il problema della carenza di coerenza e uniformità terminologica, specialmente nella traduzione delle denominazioni all’interno dei testi giuridici normativi, i quali assumono prima- ria rilevanza poiché hanno un’efficacia vincolante per i destinatari. Seppur negli ultimi anni si assista a una maggiore attenzione all’uniformità terminologica, in questo lavoro offriamo alcuni suggerimenti tesi a trovare delle soluzioni a tale problema. In effetti, grazie a una effettiva coerenza e uniformità terminologica vi sarebbe maggiore chiarezza, trasparenza e meglio si salvaguarderebbe il principio della certezza del diritto. Inoltre, è mio vivo desiderio esprimere massima gratitudine a tutte quelle persone che hanno avuto un ruolo determinante nella realizzazione del presente progetto. Trattandosi di un lavoro di evoluzione e di completamento dell’originaria tesi di dottorato, vorrei innanzitutto ringraziare la professoressa Ada Gruntar Jermol, docente di Traduzione giuridica presso il Dipartimento di Traduzione della Fa- coltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, quale relatrice della citata tesi di dottorato, per la costante disponibilità, per l’opera di motivazione nonché per la competenza dimostrata nella guida di un progetto di natura interdisciplinare. Un sentito ringraziamento vorrei inoltre manifestare al professor Aleš Novak, docente di Fi- losofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza di Lubiana, quale correlatore del medesimo progetto, per il suo preziosissimo contributo, in special modo nella parte più strettamente giuridica. Anch’egli sempre disponibile, scrupoloso e puntuale nel mettere a disposizione tutta la propria saggezza e competenza. Un particolare ringraziamento va altresì ai membri della mia famiglia, i quali non mi hanno mai fatto mancare tutto il loro sostegno ed incoraggiamento. Inoltre, sono grato a tutti coloro, amici e colleghi, che in qualche misura hanno contribuito al compimento di questo progetto. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 9 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 9 11. 02. 2021 10:12:29 Sandro Paolucci 11IntroduzioneALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 10DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 10 11. 02. 2021 10:12:29 INTRODUZIONE Tema del presente studio, su cui si sta lavorando oramai da oltre dieci anni, è la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali e, in particolare, la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia in lingua italiana. La scelta di questo tema è stata essenzialmente determinata da una serie di fatti, di cui i principali sono i seguenti: a) perché già da vari anni mi occupavo di traduzione di testi giuridici, sia in qualità di docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, sia in qualità di libero professionista; b) perché, quale legale e traduttore, nel 2008 e nel 2017 sono stato chiamato a collaborare all’attività di revisione tecnico-linguistica della traduzione in italiano della Costituzione della Repubblica di Slovenia; c) perché ho condotto vari seminari per traduttori e interpreti giudiziari e frequentemente si è posto il problema concreto di come tradurre le denominazioni di istituzioni e organi dello Stato. Nel caso di specie, in Slovenia, con l’entrata in vigore della Costituzione del 1991, il traduttore si è trovato di fronte al compito arduo e gravido di responsabilità di dover tradurre nomi di istituzioni nuove le quali si contraddistinguono per le proprie peculia- rità. In particolare, ci si chiedeva come poter rendere tali termini nelle lingue di arrivo a seconda dei diversi tipi di testi giuridici, in dipendenza della funzione da essi assolta e di sistemi giuridici diversi e, altresì, come conseguire e garantire una certa coerenza e uniformità terminologica. Tutti fatti, questi, che mi hanno naturalmente indotto a intraprendere un’attività di approfondimento della materia, per poter essere in grado di fornire delle risposte quanto più esaustive e circostanziate, indicando altresì delle soluzioni traduttive congrue e apprezzabili. Dopo una prima attività di studio, condotta e a livello linguistico-traduttologi- co e a livello di diritto comparato, nonché dopo un primo approccio alla ricerca teso ad individuare possibili tendenze traduttive relative alle denominazioni degli organi costituzionali sloveni, e in una certa misura anche di altri Paesi, e tenendo conto altresì delle esperienze maturate in merito all’argomento, siamo giunti a formulare la seguente ipotesi: Nella traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali si usano di- verse strategie a seconda del tipo di testo, e, altresì, della sua funzione. Nella fattispecie: a) la traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzio- nali sloveni nei testi giuridici normativi, come è in primis la Costitu- zione, deve essere quanto più formale, ove possibile persino letterale, innanzitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ra- gioni di coerenza e uniformità terminologica, tese a favorirne la tra- sparenza, la riconoscibilità da parte dei destinatari (in particolare di ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 11 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 11 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci coloro che sono tenuti a osservare tali norme), e per la necessaria sal- vaguardia del principio della certezza del diritto;1 b) la traduzione delle medesime denominazioni nei testi giuridici di ca- rattere non vincolante, di tipo espositivo-informativo, deve essere quanto più funzionale e, in considerazione del tipo di testo nonché della funzione specifica, quanto più fruibile per i destinatari della lin- gua e cultura di arrivo. Successivamente, ci siamo concentrati sull’attività di indagine empirica per verificare in concreto come vengono tradotte le denominazioni degli organi costituzio- nali sloveni in italiano in particolare nei testi di tipo normativo, in quelli di tipo espositivo e in quelli di tipo informativo. Per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, si sono scelti determinati organi costituzionali sloveni che maggiormente presentano delle questioni aperte e delle insidie nella traduzione in italiano nonché in altre lingue, in particolare il Državni zbor, il Državni svet e il Predsednik vlade: nel capitolo 3, dopo una premessa teorica generale e comparata relativa a tali organi (v. 3.3. Il Parlamento e 3.4. Il Capo del Governo), si presentano i risultati emersi dalla nostra ricerca. Dai risultati della nostra indagine empirica, emerge in modo inequivocabile che, segnatamente nei testi normativi, nella traduzione in italiano delle denomina- zioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slovena i traduttori non seguono alcun criterio normativo, alcuna logica, procedendo, al contrario, in modo essenzialmente autonomo e incoerente. Tale fatto, anche in considerazione di tutti gli strumenti e supporti che la tecnologia oggi offre al traduttore, ci sembra alquanto sorprendente e assolutamente ingiustificabile. Come si vedrà, solo per fare un esempio, a livello di testi normativi quali leggi, regolamenti, trattati ecc., la denominazione Državni zbor (v. capitolo 3, Figura 1) anziché essere resa con un equivalente formale e possibilmente univoco, viene tradotta liberamente e autonomamente come Assemblea Nazionale, Camera di Stato, Camera dello Stato, Parlamento sloveno, Drzavni zbor e persino Camera dei deputati. Naturalmente, tale approccio, oltre ad essere criticabile, appare privo di fon- damento. Non esistono, infatti, basi teoriche su cui fondare e provare a giu- stificare un modus agendi così incoerente, talvolta persino errato, come quello rivelato dalla nostra indagine. Come si illustrerà nel presente lavoro, a nostro avviso e secondo il pensiero unanime di teorici e pratici della traduzione giuridica, tale approccio non è fondato, non è sostenibile e non è giustificabile. 1 Al riguardo, Šarčević, riferendosi alle istituzioni inglesi, afferma: “Names of English institutions and legal acts are usually translated literally to facilitate their identification” (Šarčević, 2000: 259). 12 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 12 11. 02. 2021 10:12:30 INTRODUZIONE Con il presente studio, invece, cercheremo di dimostrare che le linee da seguire, segnatamente per i testi di tipo normativo, sono quelle prospettate nella nostra ipotesi, secondo cui la traduzione delle denominazioni degli organi costitu- zionali (nel nostro caso specifico degli organi costituzionali sloveni in lingua italiana) deve essere quanto più formale, ove possibile persino letterale, innan- zitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ragioni di coerenza e uniformità terminologica volte a favorirne la trasparenza, la riconoscibilità da parte dei destinatari e inoltre per la necessaria salvaguardia del principio della certezza del diritto. Per quanto concerne la struttura, questo studio è stato articolato nel modo seguente: Introduzione; Parte I (Ipotesi e indagine); Parte II; Parte III; Discussione e conclusioni. In particolare è stato suddiviso per capitoli come segue. La Parte I è composta da due capitoli. Al capitolo 2, dopo una breve premessa in materia di traduzione dei testi giuridici, si presenta la nostra ipotesi. Il capitolo 3 è precipuamente dedicato all’indagine empirica. Come sopra det- to, in primis, per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, abbiamo scelto determinati organi costituzionali sloveni che maggiormente implica- no delle questioni aperte e delle insidie nella traduzione in italiano nonché in altre lingue, in particolare il Državni zbor, il Državni svet e il Predsednik vlade; dopo una premessa teorica generale e comparata relativa a tali organi (v. 3.3. Il Parlamento e 3.4. Il Capo del Governo), si presentano i risultati emersi dalla nostra ricerca in merito.2 Segue la Parte II, dove si presentano i punti e affrontano le questioni essenziali relative alla traduzione giuridica in generale e alle denominazioni degli organi costituzionali in particolare. Nella specie, in ogni capitolo, si presentano temi (come per esempio il linguaggio giuridico) e si affrontano questioni generali (come per esempio l’ equivalenza) in materia di traduzione giuridica. Tutti temi e questioni che, a nostro avviso, costituiscono i punti cruciali, le fondamenta su cui edificare e con cui giustificare la nostra ipotesi. Scendendo nello specifico, al capitolo 4 si inizia con il linguaggio giuridico, presentando in particolare origini, evoluzione e caratteristiche proprie di quello sloveno e di quello italiano. 2 In merito alla questione delle lettere iniziali – maiuscole o minuscole – delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni, si precisa sin da ora che, nonostante nella Costituzione il legislatore costituzionale sloveno abbia previsto le lettere iniziali minuscole, in questo studio, considerata la sua natura nonché funzione espositivo-informativa, e in linea con una prassi più ricorrente, abbiamo scelto di usare le iniziali maiuscole. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 13 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 13 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci Al capitolo 5 passiamo a presentare le teorie in materia di traduzione giuridica che ci appaiono più rilevanti per avvalorare e giustificare la nostra tesi. Al capitolo 6 si illustra la questione dell’equivalenza, che a nostro modo di vedere – ma si tratta di un’opinione condivisa da molti – è centrale in materia di traduzione giuridica e in particolare nella traduzione delle denominazioni degli organi. Al capitolo 7 si presentano i vari procedimenti traduttivi e strategie adottabili in materia di traduzione giuridica e in particolare nella traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali o dello Stato. Al capitolo 8 per continuare il tema affrontato nel capitolo precedente, e cioè quello delle scelte strategiche operate dal traduttore, dopo alcune premesse teoriche generali, si illustrano, anche con alcuni esempi, l’approccio estraniante e l’approccio addomesticante, con particolare riferimento alla traduzione dei testi giuridici. Segue la Parte III, composta dal capitolo 9, in cui si procede a una breve presentazione della Costituzione slovena e dei suoi organi costituzionali, e dal capitolo 10, in cui si affronta la questione della traduzione della Costituzione slovena e segnatamente delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla medesima. Speciale attenzione, naturalmente, viene prestata alla traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni in italiano. Come sopra accennato, seguono la discussione e le conclusioni. A chiusura, è stato inserito un breve paragrafo intitolato “Futuri sviluppi e possibili ambiti di applicazione” in cui, alla luce di quanto emerso, si manifesta l’auspicio che la ricerca intrapresa venga portata avanti, sviluppata e allargata ad altri sistemi e lingue, e che si insista nel sensibilizzare i protagonisti del processo traduttivo a una maggiore coerenza e uniformità terminologica nella traduzione del- le denominazioni degli organi pubblici, segnatamente nei testi legislativi ovvero normativi. Una maggiore coerenza e uniformità terminologica, infatti, permette ai destinatari una maggiore trasparenza e nel contempo assicura una migliore sal- vaguardia del principio della certezza del diritto. Per quanto attiene alla metodologia adottata nell’attività di ricerca, abbiamo proceduto nel modo seguente: 1) Dopo una prima indagine generale preliminare sull’argomento specifico, abbiamo distinto i testi giuridici, in considerazione del tipo testuale non- ché della funzione, in tre grandi categorie: a) testi normativi; atti vincolanti per il destinatario (leggi, decreti, regolamenti, trattati internazionali ecc.);3 3 Si precisa che la nostra ricerca si concentra precipuamente sulla traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali presenti nei testi normativi e in primo luogo nella Costituzione della Repubblica di Slovenia. 14 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 14 11. 02. 2021 10:12:30 INTRODUZIONE b) testi espositivi; testi poco vincolanti o non vincolanti, aventi una funzione esplicativa-argomentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia (manuali giuridici, saggi, articoli scientifici, tesi di dottorato, lezioni, conferenze, memorie forensi ecc.); c) testi informativi; testi non vincolanti, di regola di carattere giuridi-co generale e non tecnico, rivolti a tutti i destinatari in genere (es. : articoli di politica interna o estera o di cronaca nera apparsi su quoti- diani, riviste o su siti internet, testi e materiali a carattere divulgativo, promozionale ecc., in materia giuridica).4 2) Successivamente, abbiamo iniziato a condurre ricerche e indagini concer- nenti le denominazioni di organi costituzionali, dapprima su testi norma- tivi tradotti in italiano, contenenti denominazioni degli organi costituzio- nali sloveni – a partire naturalmente dal testo ufficiale della Costituzione della Repubblica di Slovenia e da tutte le relative versioni o meglio tra- duzioni in italiano – per poi passare alle traduzioni della Carta medesima in inglese, francese, tedesco e in talune altre lingue e per concludere, in- fine, con l’analisi di corpora, tesauri, raccolte terminologiche (EUR-Lex, Evrokorpus, Evroterm ecc.), Bollettini ufficiali dei comuni di Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola, Ankaran/Ancarano ed altri. 3) Ci siamo, quindi, concentrati sulla raccolta e analisi di testi autentici o tradotti in italiano di carattere espositivo-argomentativo quali manuali, trattati giuridici, saggi giuridici, discorsi di parlamentari e altri politici (esempio: EUROPARL parallel corpus), raccolte della dottrina e della giurisprudenza (esempio: sito della Corte di giustizia dell’Unione europea, Curia.europa.eu), memorie forensi ed altri testi rivolti precipuamente a destinatari conoscitori della materia.5 4) Da ultimo abbiamo effettuato ricerche su testi giuridici a carattere mera- mente informativo, presenti su siti web di quotidiani ( La Voce del Popolo, La Repubblica, Il Piccolo), su riviste, su testate giornalistiche televisive ( TV Koper Capodistria) nonché su altri siti online rivolti, dunque, a un pubblico più ampio e generalizzato. 4 Si premette sin da ora che tale distinzione, lungi dall’essere così rigida, si può prestare a ulteriori altre suddivisioni: per esempio, un testo normativo, si pensi a una legge di un dato Stato, ha funzione giuridica normativa per i cittadini di quello Stato, ma, di converso, può avere una funzione meramente informativa per altri soggetti di altri Stati che intendano ad esempio semplicemente conoscerne i contenuti. 5 I titoli delle raccolte e i nomi dei siti consultati sono citati nelle fonti bibliografiche. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 15 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 15 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci PPARTE IALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 16DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 16 11. 02. 2021 10:12:30 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 17 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 17 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci 22La traduzione dei testi giuridici in generale e delle denominazioni degli organi costituzionali in particolare: Le nostre proposteALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 18DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 18 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 2.1 PREMESSE GENERALI La traduzione dei testi giuridici ha origini molto lontane (cfr. Beuvant, Carvalho e Lemée 2018: 13 e ss.). Una delle traduzioni più note, da quanto emerge da alcune fonti, è quella del trattato di pace tra gli Egizi e gli Ittiti stipulato nell’anno 1271 a.C. In tempi più vicini a noi, la prima grande opera è senza dubbio la traduzione dal latino al greco del Corpus Iuris Civilis del 529–534 d.C. In particolare, come scrive Šarčević (1997: 25–36), in un’appendice di tale opera era stato previsto che il testo del Corpus Iuris Civilis potesse essere tradotto soltanto in greco e che la strategia da seguire dovesse essere la traduzione letterale. Nonostante il fatto che, all’epoca (ma, in generale, in passato, per secoli e secoli), la traduzione giuridica non venisse concepita come una vera e propria disciplina che richiede uno specifico approccio, una specifica analisi e la ricerca di possibili strategie adottabili, non vi è dubbio che i principali problemi di tale delicata materia ovvero attività siano emersi con tutta la loro forza; naturalmente, come tutti i problemi, venivano affrontati e in qualche modo risolti. Come si può notare da numerose opere soprattutto normative tradotte in pas- sato, vi era una tendenza più che consolidata di reputare il testo originale quasi “sacro” e, dunque, la traduzione sovente risultava una trasposizione meramente letterale, parola per parola, che privilegiava in assoluto il testo di partenza e poneva in secondo piano regole grammaticali, scelte stilistiche e altre peculiarità proprie della lingua di arrivo.6 Oggi, nell’era contemporanea, nell’era della globalizzazione, la traduzione dei testi giuridici assume un’importanza sempre maggiore e, dunque, l’intervento di studiosi che provvedano alla ricerca, all’analisi e all’elaborazione di teorie e strategie per sviluppare questa materia, questa disciplina, si rende più che mai ne- cessario. Non a caso negli ultimi quattro decenni sia linguisti, sia giuristi, seppur da diverse prospettive, hanno cominciato a occuparsi in maniera più mirata di questa disciplina specifica. In merito Caponi afferma: “All’interno della prassi traduttiva, la traduzione di testi giuridici è conside- rata tra i problemi più difficili e complicati. La linguistica ha sviluppato uno specifico ambito tematico, la linguistica giuridica o giurilinguistica, all’interno del quale questo problema è scientificamente affrontato. Esso non è rima- sto estraneo nemmeno alle riflessioni dei giuristi, in particolare degli studiosi di diritto comparato, che hanno cercato di mettere in luce le notevoli interrelazioni tra la lingua del testo di partenza, il sistema giuridico cui esso si riferisce e i problemi sollevati dalla sua traduzione” (Caponi 2006: 131–141). 6 Di converso va sottolineato, tuttavia, che quando la traduzione veniva richiesta da Stati eminenti o Stati aventi regimi autoritari, sovente si assisteva a traduzioni alquanto addomesticanti (v. capitolo 8). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 19 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 19 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci La traduzione di testi giuridici, come detto, è notoriamente un’attività particolarmente delicata e complessa (cfr. Gotti 2016: 19), all’interno della quale, dunque, assume più che mai un ruolo decisivo la figura del traduttore. In primis, anche a nostro avviso, il traduttore deve essere in possesso di un’ottima competenza linguisti-ca7 e giuridica.8 Ormai da tempo, detti traduttori vengono denominati giuristi-linguisti o linguisti-giuristi a seconda della loro formazione principale e, comunque, vengono riuniti in un’unica categoria, cioè quella dei traduttori giuridici.9 Tuttavia, per quanto concerne in particolare l’Unione Europea, i giuristi-lingui- sti (al Parlamento europeo e alla Commissione) vengono denominati “giuristi revisori” e sono degli esperti giuridici con solide conoscenze linguistiche presenti nelle quattro maggiori istituzioni comunitarie (Commissione, Consiglio, Parlamento e Corte di Giustizia). Il loro compito essenziale, oltre a quello di procedere ad un’ennesima e più approfondita revisione del testo sotto il profilo dell’esattezza traduttiva e della congruenza terminologica, è quello di garantire che il testo abbia la stessa portata giuridica nelle varie lingue (cfr. Cosmai 2007: 114). Quanto alla formazione dei traduttori giuridici, anche Herbots (1987: 825– 826) sostiene che segnatamente per le traduzioni giuridiche per le corti supe- riori e per le traduzioni giuridiche alte ovverosia di alto rilievo in generale, si richiedono traduttori che siano in possesso di due diplomi di laurea, uno in legge (preferibilmente con specializzazione in diritto comparato) e un altro in lingue; in somma che siano dei giuristi-traduttori. Lo stesso auspica altresì che si segua (nel caso specifico in Belgio) l’esempio della Facoltà di Giurisprudenza di Ottawa in cui ormai da alcuni decenni è stato istituito un corso di studi post-universitario in redazione legislativa. Altro aspetto che ci sembra significativo evidenziare in premessa è la relazione tra la traduzione giuridica e il diritto comparato e di conseguenza tra l’attività del traduttore giuridico e quella del comparatista. In effetti, la traduzione giuridica, come è stato acclarato, non si esaurisce in una mera trasposizione di testi giuridici da una lingua di partenza a una lingua di arrivo, ma va ben oltre, e cioè presuppone una complessa attività ex ante, volta a ricercare corrispondenze, equivalenze di contenuti, di intenti e di effetti giuridici non solo nell’ambito delle due lingue interessate, ma soprattutto nell’ambito dei relativi ordinamenti giuridici. E tale attività presuppone imprescindibili conoscenze di diritto comparato, 7 In particolare, il traduttore deve essere un vero e proprio mediatore linguistico e culturale, capace di riconoscere e applicare le specificità linguistiche e culturali proprie delle lingue giuridiche con cui sta operando. 8 In special modo nella traduzione dei testi normativi e quindi aventi efficacia vincolante per i destinatari (a cui il testo tradotto è rivolto), eventuali imprecisioni, incongruenze, errori formali o sostanziali potrebbero generare delle conseguenze indesiderate di varia entità. 9 Tuttavia, come rileva anche Megale (2008: 12), ciò nonostante, nel tradurre un testo giuridico, il giurista continua a badare più alla sostanza, alla trasposizione del concetto, mentre il linguista tende a prestare particolare attenzione alla forma. 20 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 20 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI relative a quei dati sistemi giuridici fra cui si sta operando. Pertanto, per ottenere i migliori risultati è necessario che esperti legali e traduttori collaborino sempre di più e che aumenti la comunicazione tra i rispettivi campi (cfr. Engberg 2013). In merito all’interconnessione fra la traduzione giuridica e il diritto comparato, si rileva che alcuni studiosi come Sacco (1992: 480), distinguono tra: a) traduzione giuridica “alta”, ovverosia concernente precipuamente atti normativi di alta rilevanza come carte costituzionali, codici civili, codici penali, trattati, convenzioni internazionali ed altri; b) altre traduzioni giuridiche molto differenziate ed eterogenee, accomunate dal fatto di essere svolte non tanto da giuristi, quanto da traduttori e revisori, la cui formazione universitaria è ancora in prevalenza di tipo linguistico (cfr. Megale 2008: 25). In particolare, in riferimento alla traduzione giuridica “alta” e ai soggetti che la debbano compiere, Sacco (1992: 480) afferma quanto segue: “La traduzione consta della ricerca del significato della frase da tradurre, e della ricerca della frase adatta per esprimere quel significato nella lingua della traduzione. La prima operazione spetta al giurista. La seconda spetta anch’essa al giurista. L’insieme delle due operazioni spetta al comparatista, unico competente a decidere se due idee, tratte da sistemi giuridici diversi, corrispondono l’una all’altra; e se una differenza di norme sfocia in una differenza di concetti”. Quindi si potrebbe dedurre che nel tradurre un testo giuridico, non si possa pre- scindere da una antecedente attività di comparazione giuridica e terminologica. Il traduttore giuridico, ancor più se giurista, avverte forte questa esigenza, considerando tale attività ex ante ineludibile e imprescindibile. Per cogliere ancor meglio l’importanza di tale attività, si può riportare a titolo di esempio un fatto significativo, proprio dell’Alto Adige, regione italiana in cui la lingua tedesca è parificata a quella italiana sia per quanto concerne i rapporti fra i cittadini e la pubblica amministrazione, sia in ambito processuale. In Alto Adige, con DPR 574/88, è stata istituita la Commissione Paritetica di terminologia, la quale ha il compito di fissare in modo vincolante l’equivalente denominazione tedesca di termini appartenenti all’ordinamento italiano, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca. All’attività di tale organo si affianca, altresì, un’opera intensa di elaborazione terminologica da parte dell’Istituto di Comunicazione Spe-cialistica e Plurilinguismo dell’Accademia Europea di Bolzano, consistente in un lavoro di analisi terminologica e comparativa preliminare alla fase di normazione. Come appare evidente anche da tale ultimo caso, in determinate situazioni sono proprio i comparatisti quelli che per primi creano o traducono certi termini, sce-gliendo il procedimento traduttivo più opportuno da adottare nei singoli casi e, in ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 21 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 21 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci tal modo, introducendo i termini in questione in un altro sistema giuridico. In altre parole, potremmo dire che nessuno meglio del comparatista è in grado di individuare la vera portata di un termine, di procedere ad un esame teso a ricercarne la corrispondenza ovvero l’eventuale equivalenza nel sistema giuridico della lingua di arrivo. Lo stesso comparatista – una volta effettuata un’analisi comparativa – sarà l’unico competente nell’individuazione della strategia traduttiva più opportuna. Per esemplificare, prendiamo la “loi organique” prevista dalla Costituzione francese: si tratta di un tipo di legge a sé stante diversa dalla legge costituzionale e dalla legge ordinaria, che non figura, invece, tra le fonti normative previste dalla Costituzione italiana. In tal caso, il comparatista, dopo uno studio in merito, accertata l’assenza di una fonte analoga nell’ordinamento italiano, dovrà decidere anche come trasferirla ovvero tradurla in italiano; in concreto, verosimilmente sceglierà il calco “legge organica” , da usare nei testi normativi, e il calco medesimo o anche il prestito “loi organique” o una perifrasi in testi tradotti per fini di carattere espositivo-informativo.10 2.2 LE NOSTRE PROPOSTE Alla luce di quanto premesso nonché degli approcci teorici che si esporranno più avanti, di seguito passiamo ad illustrare alcune nostre riflessioni e proposte in merito alle questioni fondamentali da affrontare e da risolvere nel tradurre testi giuridici in generale e nel tradurre le denominazioni degli organi dello Stato in particolare. Premesso e acclarato che la traduzione giuridica consiste in un’attività particolarmente articolata e complessa, la quale è il frutto di una valutazione dinamica di una lunga serie di elementi e fattori,11 anche non analizzati nello specifico nel presente studio, quali l’elemento sociologico, l’elemento culturale in generale nonché la cultura giuridica nella specie, l’elemento comunicativo ed altri, a nostro avviso le questioni principali o meglio gli elementi chiave ad assumere primaria rilevanza sono i seguenti: a) sistemi giuridici diversi; b) equivalenza; c) tipologie testuali; d) funzione; e) coerenza e uniformità terminologica. 10 Dovrà curarsi, in dati casi, persino di distinguerla dalla legge organica statunitense o spagnola, che nei rispettivi Stati ovvero ordinamenti esplicano effetti molto diversi. 11 Nello specifico, il traduttore nel tradurre termini ovvero denominazioni deve essere altresì capace di individuare e riconoscere varie particolarità di ordine culturale, sociale e politico che talvolta possono evidenziare differenze ancor più marcate rispetto a quelle che emergono dalle varie fonti normative dei rispettivi ordinamenti giuridici. 22 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 22 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Passiamo, dunque, anche al fine della formulazione della nostra ipotesi, ad una loro breve presentazione, premettendo sin da ora che tali elementi centrali saran-no oggetto di ulteriore approfondimento nel corso dei capitoli successivi. 2.2.1 Sistemi giuridici diversi Ogni ordinamento giuridico è originario e quindi diverso da qualsiasi altro. Anche laddove due ordinamenti appartengano alla stessa famiglia giuridica (es. ordinamento italiano e ordinamento sloveno), e l’uno si sia particolarmente ispirato all’altro (es. ordinamento italiano e ordinamento francese), una serie di differenze (che sono appunto manifestazione e espressione della sovranità di ciascuno Stato) sono inevitabili e quindi richiedono al traduttore di operare anche quale comparatista.12 In pratica il traduttore giuridico, così come il comparatista, nel passaggio da un dato sistema giuridico ad un altro, si trova di fronte ad una delle situazioni seguenti ovvero alla necessità di dover tradurre o interpretare: 1) un termine o un istituto che ha un equivalente formale ed è disciplinato sostanzialmente nello stesso modo nel sistema di arrivo; caso questo al- quanto raro che non crea particolari difficoltà (es.: Vlada, Governo; Mi- nister, Ministro); 2) un termine o un istituto che ha un equivalente formale nel sistema di ar- rivo ma che in esso è disciplinato diversamente (es.: Predsednik republike, Presidente della Repubblica); 3) un termine o un istituto che non ha né un equivalente formale, né una disciplina analoga nel sistema giuridico di arrivo (es.: in Slovenia Vrhov- no državno tožilstvo, Procura Suprema dello Stato o Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica di Slovenia; in Italia Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione); 4) un termine o un istituto esistente nel sistema giuridico di partenza che non è presente nel sistema giuridico di arrivo (es.: Varuh človekovih pravic RS, Garante dei diritti umani della RS). A livello mondiale il diritto si presenta frammentato in una molteplicità di siste-mi giuridici, le cui differenze reciproche sono accentuate spesso anche dalla di- versità di lingue utilizzate in ciascun sistema. Gli attuali processi di integrazione 12 Naturalmente, le differenze traggono origine anche dalle diverse evoluzioni storiche e culturali degli ordinamenti giuridici. A tal proposito, sottolinea Šarčević (1997: 13) “Due to the differences in historical and cultural development, the elements of the source legal system cannot be simply transposed into the target legal system.” ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 23 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 23 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci sovranazionale nonché i tentativi di armonizzazione giuridica a livello europeo e altresì a livello globale stanno lentamente erodendo le differenze tra i sistemi (questo fenomeno è indubbiamente agevolato dall’egemonia della lingua inglese e della cultura anglofona). Ciononostante tale armonizzazione rimane un’opera lenta, in quanto gli ordinamenti giuridici sono generalmente piuttosto rigidi e resistenti alle innovazioni. Nella fattispecie, anche il sistema giuridico italiano e quello sloveno, pur ap- partenendo entrambi alla famiglia giuridica di civil law, si contraddistinguono, come vedremo più avanti, per delle differenze formali e sostanziali talvolta persino molto marcate. Per concludere questo punto, vorremmo sottolineare come a nostro modo di ve- dere le differenze esistenti tra i vari sistemi giuridici – nonostante per l’interprete e per il traduttore possano costituire fonte di difficoltà, anche di speciale entità – si debbano considerare una autentica ricchezza per tutta la collettività, per tutta la società civile. Se in tutto il mondo si seguissero solamente due o tre sistemi, certamente si assisterebbe ad un impoverimento ingiustificabile della scienza giuridica e del diritto in genere. Le differenze, invece, sono l’espressione della sovranità giuridica dei singoli ordinamenti giuridici, manifestate autonomamente dal legislatore, elaborate dalla dottrina e interpretate e applicate dalla giurisprudenza; tutti attori principali che concorrono all’evoluzione non solamente giuridica bensì anche sociale, materiale e spirituale di una determinata società. 2.2.2 Equivalenza Il concetto di equivalenza per quanto sia oggetto di continuo dibattito e sovente motivo di controversia, permane centrale in materia di traduzione giuridica. Pur consci che la soluzione del problema traduttivo è ben oltre la mera trasposi- zione lineare del testo di partenza in una lingua d’arrivo, tuttavia, segnatamente nella traduzione dei testi giuridici si può constatare che, così come il comparatista, anche il traduttore giuridico, è alla ricerca continua di un termine ovvero di un concetto quanto più equivalente nella lingua di arrivo. Alcuni autorevoli studiosi come Šarčević (1997) distinguono i livelli della near equivalence, della partial equivalence e della non equivalence; altri come de Groot (2000), la suddividono in full equivalent, closest approximate equivalent ( acceptable equivalent) e partial equivalent; Ajani (2006) e Megale (2008) la distinguono in equivalenza completa o quasi completa, equivalenza parziale e equivalenza funzionale. Altri ancora – come Beaupré (1986), Sager (1993), Caponi (2006), Garzone (2007) – parlano di legal equivalence ovvero di equivalenza giuridica. 24 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 24 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI In merito alla distinzione dell’equivalenza, la nostra proposta (come si vedrà in maniera più specifica più avanti) è la seguente: • Equivalenza formale e sostanziale; quando un’istituzione o organo ha una denominazione formale omoni- ma (per effetto di una traduzione letterale, di un neologismo, di un calco) e ha attribuzioni e svolge funzioni analoghe nei rispettivi ordinamenti; es.: Cour de cassation, Corte di cassazione; Ministero degli Affari Esteri, Ministrstvo za zunanje zadeve; • Equivalenza più formale che sostanziale; quando la traduzione di determinati istituti giuridici, di nomi di istitu- zioni, di cariche o organi o di altri termini risulta equivalente nella for- ma, ma non completamente nei contenuti, nella sostanza; es.: Presidente della Repubblica, President de la Republique, Predsednik republike; • Equivalenza meramente sostanziale; quando due istituzioni o organi pur avendo analoghe attribuzioni e svol- gendo analoghe funzioni hanno un nomen iuris che non corrisponde nella forma; es.: Sottosegretario di Stato, Državni sekretar; Cancelliere, Sodni tajnik. 2.2.3 Tipologie testuali In questo contesto assumono altresì decisiva rilevanza i tipi testuali. Vari studiosi si sono cimentati nella suddivisione dei testi in vari tipi. Il primo, in ordine di importanza ai fini del nostro studio, è Sabatini (1990, 1998, 2006) il quale distingue i testi in generale in tre grandi categorie e precisamente: 1) testi molto vincolanti, in cui, fra gli altri, colloca i testi normativi (leggi, decreti, regolamenti e altre fonti normative); 2) testi mediamente vincolanti, in cui colloca i testi espositivi (trattati, manuali di studio, enciclopedie, saggi, memorie forensi, discorsi politici, conferenze, lezioni e altri) e i testi informativi (opere divulgative e di informazione corrente, testi giornalistici e tutti quei testi, aggiungiamo noi, anche giuridici che per la loro funzione meramente informativa non sono atti a produrre effetti giuridici); 3) testi poco vincolanti, in cui colloca i testi d’arte (letterari), non rilevanti ai fini del discorso qui condotto. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 25 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 25 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci In ambito prettamente giuridico, ci rifacciamo a Madsen (1997: 17–27), Šarčević (2000) e altri, i quali essenzialmente distinguono i testi giuridici in performativi (leggi, decreti e altre fonti aventi una funzione prescrittiva, dunque, obbligatori e vincolanti) e non performativi (altri testi o parte di essi aventi una funzione espositiva, argomentativa o informativa in materia giuridica, i cui contenuti non hanno carattere obbligatorio e vincolante per i destinatari).13 Come sopra preannunciato, anche per noi la distinzione dei testi – a seconda del tipo – è centrale al fine di suffragare le nostre tesi. Pertanto, prendendo spunto in primis da Sabatini, ma, a differenza di questi, concentrandoci solamente sui testi giuridici e limitandoci ad una prima distinzione generale di detti testi in vincolanti o non vincolanti per i destinatari, abbiamo elaborato la seguente classificazione: • testi normativi: atti vincolanti per il destinatario (leggi, decreti, regolamenti, trattati internazionali ecc.); • testi espositivi: testi poco vincolanti o non vincolanti, aventi una funzione esplicativa-argomentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia (manuali giuridici, saggi, articoli scientifici, tesi di dottorato, lezioni, conferenze, memorie forensi ecc.); • testi informativi: testi non vincolanti, di regola di carattere giuridico generale e non tecnico, rivolti a tutti i destinatari in genere (es.: articoli di politica interna o estera o di cronaca nera apparsi su quotidiani, riviste o su siti internet, testi e materiali a carattere divulgativo, promozionale ecc., in materia giuridica). 2.2.4 Funzione Ai fini del nostro studio è, altresì, di fondamentale importanza, come sopra citato, la funzione (v. Vermeer (1982), Reiss (1984), Nord (1997) e altri, in particolare al cap. 5) che un determinato testo dovrà avere nella lingua e nella cultura di arrivo. Come si vedrà più avanti, un testo, poniamo legislativo, può essere tradotto in un’altra lingua per avere la medesima funzione (es. funzione normativa) oppure per svolgere una funzione diversa (es. funzione informativa) da quella svolta nella lingua di partenza. 13 È necessario, tuttavia, sottolineare che Sabatini, Madsen e unanimemente tutti gli altri studiosi delle tipologie testuali concordano appieno sul fatto che così come i testi di carattere generale sono sempre o quasi dei “testi misti”, composti da parti narrative, parti descrittive, parti normative, parti espositive, informative ecc., anche i testi giuridici sovente sono formati da parti narrativo-descrittive, parti normative, parti espositive, argomentative, informative. A tal proposito, quale esempio classico, si pensi al testo di una sentenza in cui il testo del dispositivo è di tipo normativo, il testo della motivazione di diritto presenta, di solito, parti di tipo normativo e parti di tipo argomentativo e il testo della motivazione di fatto contiene parti essenzialmente espositivo-argomentative e parti informative (cfr. anche Di Benedetto 2003 e Megale 2012). 26 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 26 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI A tal riguardo, si può partire dalla distinzione elaborata da Nord (1997), nell’ambito della Skopostheorie a livello di traduzione in generale, ovvero tra traduzione con funzione strumentale e traduzione con funzione documentaria. Più tardi, la medesima distinzione è stata riproposta, circoscritta però alla sola traduzione giuridica, da Garzone (2007) e da Cao (2007). Quest’ultima, in particolare, in sintesi afferma che vi sono la traduzione giuridica per fini normativi (cfr. “there is legal translation for normative purpose”; Cao 2007: 10) e la traduzione giuridica per fini informativi con funzione constativa o descrittiva (cfr. “there is legal translation for informative purpose, with constative or descriptive functions”; Cao 2007: 11); per il primo caso riporta gli esempi delle traduzioni della legislazione nei paesi in cui vi è il bilinguismo o il multilinguismo come il Canada, la Svizzera, il Belgio, l’UE ecc., per il secondo caso riporta come esempi statuti, sentenze giudiziarie, saggi e altre opere accademiche o scientifiche tradotti per fini informativi in favore dei destinatari. Successivamente, Megale (2008: 144–146) parla di “traduzione con valore giuri- dico” e “traduzione con valore informativo”, proponendo per la prima categoria, analogamente a Cao, quale esempio tipico la traduzione per fini normativi della legislazione, dei trattati, dei contratti nei casi di plurilinguismo, mentre, per la seconda categoria riporta gli esempi delle pubblicazioni da parte degli editori giuridici di traduzioni di normative straniere per fini di studio e ricerca oppure delle traduzioni di contratti internazionali per fini informativi oltre alle versioni autentiche, oppure, il caso molto ricorrente, in cui un parlamento chiede ai propri uffici la traduzione della legislazione vigente in altri paesi su una determinata materia ecc. Ciò premesso, mentre concordiamo appieno con la distinzione e gli esempi offer- ti da Megale, altrettanto non possiamo dire per Cao, in particolare quando questa include fra gli esempi di traduzione con funzione informativa le sentenze giudiziarie. Infatti, crediamo sia pacifico che una sentenza contiene parti normative, prescrittive (es. il dispositivo) e parti informative, descrittive (es. motivazione di fatto). Inoltre, di una sentenza può essere richiesta la traduzione per una funzione normativa e vincolante (es.: nei casi, frequenti, in cui una delle parti è straniera) o per una funzione informativa (es.: per ragioni di studio o di ricerca o semplicemente per conoscerne i contenuti ed eventualmente pubblicarli). Da ultimo si vuole sottolineare il fatto, peraltro molto ricorrente, in cui un testo di partenza ha una data funzione mentre la relativa traduzione nella lingua di arrivo avrà una funzione diversa. In questo caso si assiste a quel fenomeno che, come vedremo, i funzionalisti tedeschi denominarono Funktionesveränderung ovvero cambio della funzione. Esempio classico: il testo di partenza (una legge) ha una funzione normativa, mentre il testo di arrivo ha una funzione informativa; nel passaggio dalla lingua di partenza alla lingua di arrivo, appunto, – a seconda dello scopo – la funzione cambia. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 27 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 27 11. 02. 2021 10:12:30 Sandro Paolucci Cambiando la funzione, come si vedrà anche in seguito, cambia anche la strategia traduttiva (Cao 2007; Sandrini 1999; Garzone 2007; Kocbek 2009; Biel 2009; Prieto Ramos 2011). Per esemplificare: il termine Državni tožilec, in osservanza di una funzione normativa lo tradurremo Procuratore di Stato; se lo stesso termine lo dovessimo tradurre per una funzione espositivo-conoscitiva, ovvero per prendere cognizione dello status, delle attribuzioni di tale soggetto, come in occasione di un convegno di magistrati o altri giuristi, potremmo renderlo o con la non traduzione (prestito) o forse ancor meglio con una parafrasi o altra forma esplicativa; se, invece, la traduzione dello stesso termine si rendesse necessaria per una funzione informativa intesa nel senso più ampio, pur non offrendo una piena equivalenza, ma per far comprendere a tutti i destinatari a cosa corrisponda, lo trasporremo con Procuratore della Repubblica, o, ancor meglio, con la più comune denominazione di pubblico ministero. 2.2.5 Coerenza e uniformità terminologica Nel tradurre i testi giuridici, una delle operazioni più complesse è come offrire ai destinatari una terminologia quanto più coerente e uniforme (cfr. Prieto Ramos e Guzmán 2018). Questo è uno dei punti principali del presente lavoro. Il traduttore, infatti, necessita di certezze, quando traduce testi giuridici, in special modo quando traduce atti normativi. Le ricerche richiedono tempo e non sempre permettono di superare l’insicurezza, nella scelta delle soluzioni. Un testo legislativo o amministrativo è non solo un atto tecnico-giuridico, ma anche un atto comunicativo con il quale lo Stato, le regioni o la pubblica amministrazione devono farsi capire dai cittadini. Se gli atti sono redatti ovvero tradotti secondo regole che ne aumentino l’omogeneità e l’uniformità terminologica saranno certamente più comprensibili (Ittig – Cnr 2011). Per tali ragioni sarebbe utile che vengano creati dei tavoli di lavoro o costituire vere e proprie commissioni di esperti che creino o traducano i vari termini in maniera uniforme. In tal modo vi sarebbe maggiore chiarezza, trasparenza e meglio si salvaguarderebbe il principio della certezza del diritto. Numerosi sono gli esempi di organi costituiti a tale scopo; si pensi alle Commission générale de terminologie e de néologie in Francia (Megale 2008) o l’Ufficio centrale per la lingua slovena istituito di recente in Friuli Venezia Giulia e pienamente operativo dal 2018. Quest’ultimo, in particolare, ha funzione di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, assicurando un servizio di traduzione e interpretariato per i fini istituzionali dell’ente regionale, e curando la standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena nel Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it/Comunità linguistiche regionali). 28 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 28 11. 02. 2021 10:12:30 LA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Nel tradurre determinati termini, infatti, talvolta possono essere possibili ovvero corrette due o più opzioni, creando così problemi di coerenza e uniformità terminologica (Paolucci 2020). In particolare il medesimo termine può essere tradotto in modo diverso a seconda se si usa una strategia estraniante ovvero source oriented o addomesticante ovvero target oriented (Venuti 1995); esempio: la denominazione “Državni tožilec” può essere tradotta Procuratore di Stato oppure Procuratore della Repubblica o pubblico ministero. Come si vedrà in dettaglio più avanti, si proporrà l’uso di strategie estranianti nel tradurre un termine o, nello specifico, una denominazione di un organo costituzionale per fini normativi, e il ricorso a strategie addomesticanti nel tradurre i medesimi termini o denominazioni per fini informativi. 2.3 LA NOSTRA IPOTESI Tutto ciò premesso, si è giunti a formulare la seguente ipotesi: Nella traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali si usano diverse strategie a seconda del tipo di testo, e, altresì, della sua funzione. Nella fattispecie: a) la traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni nei testi giuridici normativi, come è in primis la Costituzione, deve essere quanto più formale, ove possibile persino letterale, innan- zitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ragioni di coerenza e uniformità terminologica, tese a favorirne la trasparenza, la riconoscibilità da parte dei destinatari (in particolare di coloro che sono tenuti a osservare tali norme), e per la necessaria salvaguardia del princi- pio della certezza del diritto;14 b) la traduzione delle medesime denominazioni nei testi giuridici di caratte- re non vincolante, di tipo espositivo-informativo, deve essere quanto più funzionale e, in considerazione del tipo di testo nonché della funzione spe- cifica, quanto più fruibile per i destinatari della lingua e cultura di arrivo. 14 In effetti, specialmente perché la Costituzione consiste nella norma fondamentale dello Stato, il traduttore non dovrebbe ignorare o in qualsiasi modo tendere ad addomesticare, adattare o modificare la volontà manifestata dal legislatore. Quest’ultimo, infatti, ha voluto una sua propria Costituzione, che anche se in alcuni punti, come normalmente avviene, prende spunto da altre norme fondamentali, nella sua essenza è concepita e si palesa come unica, originale e indipendente e contiene e riflette lo sviluppo storico, sociale e culturale di quel popolo, avvenuto nei secoli precedenti. Pertanto, anche alla luce di ciò, riteniamo che la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali, nella fattispecie degli organi previsti dalla Costituzione slovena in italiano, segnatamente nei testi normativi, debba avvenire nel modo quanto più tecnico e formale possibile, rispettando rigorosamente il dettato del testo legislativo dell’ordinamento di appartenenza, e ciò, qualora la cosa non sia evitabile, anche a costo di una minore scorrevolezza o immediata fruibilità. Per esemplificare, nel tradurre in italiano per fini normativi e vincolanti la denominazione Predsednik vlade ( Presidente del Governo), si dovrebbe adottare la strategia formale-letterale e quindi usare Presidente del Governo, evitando forme neutre come Premier o Primo ministro o forme addomesticanti e persino errate come Presidente del Consiglio dei Ministri. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 29 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 29 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci 33La traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia: I risultati della nostra ricercaALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 30DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 30 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA 3.1 PREMESSA Nel presente capitolo verrà presentata la nostra ricerca, tesa ad accertare come sono state tradotte in lingua italiana le denominazioni di taluni organi costituzionali previsti dalla Carta costituzionale slovena. Come accennato nell’introduzione, dopo una prima indagine generale prelimi- nare, abbiamo distinto i testi giuridici, in considerazione del tipo testuale nonché della funzione, in tre grandi categorie: a) testi normativi; b) testi espositivi; c) testi informativi. Nello specifico per le nostre ricerche sono stati presi in esame: a) testi giuridici normativi, in particolare il testo ufficiale della Costitu- zione della Repubblica di Slovenia e tutte le relative traduzioni in ita- liano nonché in inglese, francese, tedesco e in talune altre lingue; inol- tre, testi monolingue o paralleli presenti all’interno di taluni corpora (Evrokorpus ecc.), Bollettini ufficiali dei comuni di Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Ankaran/Ancarano e Izola/Isola, raccolte terminologiche e tesauri (EUR-Lex, Evroterm, Eurovoc, Curia.eu) e altri; b) testi giuridici espositivi quali manuali giuridici, articoli scientifici, corpora contenenti discorsi di parlamentari o altri politici come Europarl, raccolte della dottrina e della giurisprudenza, memorie forensi ecc.; c) testi giuridici informativi presenti su siti web di quotidiani come La Repubblica, Il Piccolo e La Voce del Popolo, riviste, testate giornalistiche televisive ( TV Koper Capodistria), altre pagine web come Portale Slovenia, Europa.eu/Slovenia, Evropa.gov.si ecc. La ricerca delle denominazioni scelte poteva essere ulteriormente allargata ad altre fonti, ma ciò, di fatto (come abbiamo potuto constatare), verosimilmente non avrebbe prodotto sostanziali variazioni al trend ovvero ai dati emersi dalla nostra indagine. Un dato che occorre premettere, è che tutte le ricerche effettuate, in particolare in riferimento ai testi giuridici normativi, hanno prodotto un numero di riscontri piuttosto esiguo. Tale fenomeno è verosimilmente ascrivibile al fatto che vi sono stati pochi testi normativi sloveni tradotti in italiano contenenti tali denominazioni. Tale fatto, tuttavia, non riduce l’importanza e l’utilità che si annette al nostro studio. Si anticipa sin da ora che i dati emersi – segnatamente dall’indagine effettuata sulle traduzioni dei testi normativi esaminati – devono costituire oggetto di riflessione e potranno risultare alquanto utili non solamente per traduttori e interpreti bensì anche per traduttologi, comparatisti e altri studiosi che vorranno estendere la ricerca su tale tema. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 31 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 31 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci 3.2 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE SLOVENA La Costituzione della Repubblica di Slovenia, come sarà meglio illustrato al capitolo 9, nella Parte III, disciplina gli organi costituzionali, e precisamente: il Državni zbor, il Državni svet, il Predsednik republike, il Vlada, la Sodstvo, la Ustavno sodišče. Inoltre prevede determinati altri organi, denominati organi di rilievo costituzionale – ovverosia organi previsti dalla Costituzione ma da essa non direttamente disciplinati nelle funzioni – e, cioè, il Sodni svet, il Državno tožilstvo, l’ Odvetništvo in notarstvo, i Nosilci javnih pooblastil, il Varuh človekovih pravic, la Računsko sodišče. Oggetto di ricerca preliminare sono stati tutti gli organi costituzionali di cui sopra, tuttavia, per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, l’indagine è stata focalizzata sulle denominazioni di quegli organi che maggiormente presentano delle questioni aperte e delle insidie nella traduzione in italiano (e non soltanto) ovverosia le due assemblee parlamentari, il Državni zbor e il Državni svet e il capo del governo, il Predsednik vlade. Come si evince da quanto sopra detto, nel condurre la nostra indagine abbiamo voluto usare un approccio che tenesse conto precipuamente del tipo testuale e della funzione del testo. Pertanto, abbiamo effettuato ricerche separate su corpora, tesauri o altre raccolte contenenti testi giuridici normativi, su testi espositivi (ovvero testi a carattere espositivo-argomentativo rivolti a destinatari specifici i quali conoscono la materia) come manuali giuridici, saggi scientifici, interventi di parlamentari, opere dottrinali, raccolte di pronunce giurisprudenziali, memorie forensi ecc. e su corpora e altri materiali contenenti testi informativi in generale quali riviste, quotidiani, siti web ed altri mezzi di massa rivolti ad un pubblico più ampio. Per far sì che si possano percepire meglio gli intenti del nostro studio, delle nostre tesi e, non da ultimo, i risultati emersi dalla ricerca che verranno presentati nei successivi paragrafi, riteniamo utile, ora, presentare in un modo più esteso gli organi su cui ci siamo essenzialmente concentrati, ovverosia il Parlamento e il Capo del Governo. 3.3 IL PARLAMENTO Vari dizionari giuridici in varie lingue concordano nel definire il Parlamento, quale istituzione, come un’assemblea dei rappresentanti eletti dal popolo di un dato 32 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 32 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA Stato, formata da una Camera (monocameralismo) o due Camere (bicamerali- smo), dotata di potere legislativo e di controllo politico sul governo.15 La denominazione Parlamento deriva dal francese “parlement” intesa come azione del parlare. Il Parlamento, dunque, è il luogo dove si discute, si dibatte per prendere delle decisioni. Nonostante molteplici esempi di assemblee rappresentative – anche se improprie – fossero presenti antecedentemente, il Parlamento, in particolare in veste bicamerale, nasceva nel XIV secolo in Inghilterra,16 quando i rappresentanti dei borghi e delle contee cominciano a riunirsi separatamente dai nobili e dal clero, dando così vita alla distinzione fra Camera dei Comuni e Camera dei Lords.17 Il Parlamento bicamerale consegue al principio della divisione dei poteri e si propone di conciliare, nel passaggio dallo Stato assoluto a quello liberale, la componente aristocratica rappresentata dalla Camera alta non elettiva con la rappresentanza borghese della Camera bassa elettiva (cfr. Bin e Pitruzzella 2010: 217). In seguito – anche per effetto del pensiero di Montesquieu che nella sua opera “Lo spirito delle leggi” del 1748 teo-rizzava la separazione dei poteri e nell’ambito di questa la necessità dell’elezione di rappresentanti del popolo – anche altri Stati introdussero l’istituzione parlamentare, partendo quasi sempre da un sistema rappresentativo bicamerale, per poi qua e là passare, come avvenne in Francia alla fine del XVIII secolo, a sistemi monocamera-li;18 fenomeno che tuttavia, per effetto di nuovi governi al potere, sovente dava vita a dei ribaltamenti, generando nel tempo un continuo altalenarsi di sistemi bicame-ralisti o monocameralisti in una delle loro molteplici forme e gradazioni.19 Nel frattempo il Parlamento, di tipo bicamerale, si afferma nelle antiche colo- nie inglesi e in primis negli Stati Uniti d’America, dove fu opportuno istituire, nell’ambito del potere federale, due Camere: 1) la Camera dei rappresentanti ( House of Representatives); 2) il Senato ( United States Senate). Nella Camera dei rappresentanti il numero degli eletti è proporzionale alla popolazione dei singoli 15 In passato, tuttavia, vi sono stati anche esempi di Parlamenti tricamerali (per esempio: nella Costituzione sudafricana dal 1984 al 1994; oppure, nella Repubblica Socialista di Slovenia ( SR Slovenije) quale Stato membro della Repubblica Federale Jugoslava (SFRJ) (cfr. Kaučič e Grad 2008: 198). 16 Si sottolinea tuttavia che in realtà organi parlamentari bicamerali preesistevano anche in Europa a quello inglese, in particolare in Islanda. 17 Da allora, tuttavia, a poco a poco, l’importanza della Camera dei Comuni crebbe e correlativamente quella della Camera dei Lords diminuì (cfr. Barile 1998: 190). 18 In Francia, alla fine del XVIII secolo, in seguito alla vittoria del cosiddetto “Terzo Stato” nella rivoluzione francese, si volle istituire il monocameralismo in ossequio alla concezione dell’indivisibilità ed unitarietà della sovranità popolare. 19 In particolare, in quell’epoca, in Francia, un decisivo impulso a favore di un sistema rappresentativo politico venne espressamente teorizzato da Charles L. Montesquieu, segnatamente nella sua opera più celebre, “Lo spirito delle leggi”, pubblicata nel 1748, nella quale il teorico francese illustrava la necessità di un modello ovvero di un governo rappresentativo, che si configurasse come caratterizzato da un insieme di rappresentanti eletti direttamente dal popolo e aventi il dovere di svolgere i vari uffici amministrativi al suo posto; infatti, il popolo, per effetto della sua disomogeneità socio-culturale interna, non si poteva ritenere adatto a governare direttamente. I rappresentanti, che una volta eletti rappresentano l’intero Stato e non i singoli elettori, dovevano comunque essere scelti per ciascuna località, in modo, quindi, da permettere una rappresentanza cosciente dei problemi di ogni area geografica della nazione. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 33 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 33 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci Stati dell’Unione, nel Senato gli Stati sono in posizione di parità fra loro, perché sono rappresentati ciascuno da due senatori, indipendentemente dal numero di abitanti di ognuno di essi. Ne conseguì che la ragion d’essere di un Parlamento bicamerale fu sposata da altri Stati federali come quelli europei del primo e del secondo dopoguerra, quelli socialisti dell’Europa orientale o taluni Stati dell’America Latina.20 In effetti, ogni Stato, nell’opera di istituzione di un nuovo Parlamento, si con- fronta con la questione cruciale e spesso controversa relativa alla previsione di un organo rappresentativo bicamerale o monocamerale; nel caso del bicameralismo, poi, si deve scegliere se optare per due Camere aventi attribuzioni analoghe o differenti; se eleggerle entrambe direttamente o meno; se eleggerle con il sistema elettorale maggioritario, proporzionale, misto o altro.21 In Italia, lo Statuto Albertino del 1848 – Costituzione ottriata, concessa dal sovrano Carlo Alberto di Savoia al Regno di Sardegna (Costituzione che a partire dal 1861 e fino al 1946 sarà la norma fondamentale del Regno d’Italia) – preve- deva due Camere, un poco per spirito di imitazione verso la Costituzione francese del 1830 nonché verso quella belga del 1831, ma soprattutto allo scopo di mantenere il potere della corona nel Senato, di nomina regia, che andava ad affiancarsi alla Camera dei Deputati eletta dal popolo (cfr. Barile 1998: 191).22 In effetti, al di là del gesto benevolo del sovrano, si trattava comunque di una Carta che, pur improntata al principio della separazione dei poteri, sanciva una posizione dominante del Re in tutti e tre i poteri. Per quanto concerne il potere legislativo, basti pensare che al Re spettava l’iniziativa legislativa; al Re spettava la sanzione regia sulle leggi approvate dalle due Camere; il Senato del Regno era composto dai principi della famiglia reale e da altri senatori che il sovrano eleggeva a vita in numero illimitato. Il potere esecutivo era tutto nelle mani del Re; questi nominava e revocava i ministri che erano responsabili esclusivamente nei suoi confronti; dichiarava guerra e stipulava i trattati internazionali; nominava i funzionari dello Stato; concedeva la grazia e commutava le pene. Anche il potere giudiziario ema-nava dal Re, ed era gestito in suo nome da giudici che egli stesso istituiva.23 20 Si rileva, tuttavia, che se è vero che gli Stati federali tendono prevalentemente ad adottare un sistema bicamerale, proprio per l’esigenza di prevedere una Camera alta che rappresenti i singoli Stati membri, vi sono anche casi in cui questi optano per un sistema monocamerale (es.: Venezuela, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti). 21 Oggi il monocameralismo è previsto dalle costituzioni della Danimarca, della Svezia, della Grecia, del Portogallo, della Nuova Zelanda e in gran parte degli Stati europei ex socialisti non federati. Il bicameralismo, con preferenza per quello imperfetto o a competenze differenziate, è invece adottato da Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Francia, Giappone, Gran Bretagna, Irlanda, Olanda, Spagna. 22 La Camera dei Deputati non era eletta a suffragio universale, ma a suffragio limitato dal censo, ossia potevano partecipare al voto solo i sudditi di sesso maschile che godessero di una data situazione economica e fossero in grado di pagare le imposte. 23 Ciononostante, il difetto principale dello Statuto va visto senza dubbio nella sua flessibilità che permise più volte negli anni di plasmare – mediante mere leggi ordinarie – principi e istituzioni dello Stato a piacimento dei sovrani, fino ad avallare nell’ultimo ventennio il governo fascista e le sue istituzioni, segnando il periodo più nero della storia nazionale. 34 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 34 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA In seguito al referendum istituzionale del 1946, con il quale gli italiani scelsero la forma repubblicana in luogo di quella monarchica, in seno all’Assemblea Costituente (i cui membri furono eletti in occasione del suddetto referendum), che aveva il compito di redigere il testo della nuova Costituzione, fu particolarmente accesa la discussione in merito alla “costruzione” del nuovo Parlamento repub-blicano. Si concordò subito, o quasi, sulla necessità di una forma di governo parlamentare puro in cui la centralità del Parlamento, appunto, fosse inequivo- cabile. Un Parlamento autonomo che avesse – al contrario di quello del secolo precedente – il compito precipuo di emanare le leggi, che fosse dotato di potere di indirizzo politico e di controllo sull’operato del Governo. Particolarmente acceso e contrastato fu invece il dibattito in merito alla previsione di un sistema a una o due Camere e alle relative attribuzioni da assegnare alle medesime. Come rilevato unanimemente dalla dottrina, dopo lo studio dei lavori e della relazione all’Assemblea Costituente al progetto di Costituzione (cfr. e.g. Martines 1997: 276; Barile 1998: 192; Bin e Pitruzzella 2010: 216; Virga 1971: 163–164), i costituenti si divisero in due schieramenti principali. Da una parte vi erano coloro che propendevano per il bicameralismo più o meno pieno o perfetto, per una serie di ragioni e in particolare: a) prima fra tutte, la considerazione che le leggi, dovendo essere sottoposte all’approvazione di due distinte assemblee, risultano elaborate con migliore accuratezza e riflessione e ciò anche quando le due Camere sono espressione del medesimo corpo elettorale; b) il bicameralismo perfetto può garantire una maggiore ponderazione e una migliore tecnica legi- slativa; c) l’esistenza di due Camere consente di utilizzare un maggior numero di competenze; d) perché il bicameralismo, nonostante tutto, rappresentava una continuità con il precedente Statuto del Regno e alla Camera dei Deputati poteva essere affiancato un Senato della Repubblica eletto su base regionale; e) perché agevola la soluzione di eventuali conflitti tra Parlamento e Governo e attua il principio di equilibrio nell’organizzazione dello Stato. Dall’altra parte, invece, vi erano coloro che ritenevano il bicameralismo perfetto superfluo, macchinoso e possibile causa di inutili lungaggini nell’approvazione delle leggi che potevano dar vita a inefficienze del sistema. In effetti, dal momento che per l’adozione di una legge si richiedeva che il medesimo testo fosse approvato dalla maggioranza di entrambe le Camere, era prevedibile che spesse volte un testo rimbalzasse da un’Assemblea all’altra, ritardando oltre misura l’attività propria e del Governo. Proponevano, invece, un sistema monocamerale, facendo leva innanzitutto sul carattere unitario della sovranità popolare e ritenendo che una seconda Camera sarebbe da ammettere solo se lo Stato italiano fosse uno Stato federale, dove è necessario dare la possibilità agli interessi dei singoli Stati di ma-nifestarsi e farsi valere (cfr. Terezi 2002: 216–217, tratto da II Sottocommissione dell’Assemblea Costituente). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 35 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 35 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci Prevalse con una netta maggioranza il sistema bicamerale con una piena parità di poteri dei due rami del Parlamento. E ciò, come emerge dalla seconda Sottocom- missione “al fine – come recita l’ordine del giorno approvato a conclusione della discussione e concordato dagli onn.li Mortati, Bozzi, Castiglia e Einaudi – di dare completezza di espressione politica a tutte le forze vive della società nazionale” (Terezi 2002: 216, tratto da Resoconto II Sottocommissione, 153 e 157). Da allora ad oggi, il bicameralismo perfetto vige ancora, tuttavia, nel corso del-le varie legislature, sempre più frequenti sono stati i tentativi di riforma volti a instaurare un bicameralismo imperfetto o differenziato, dove alla Camera bassa ovvero alla Camera dei Deputati, venisse attribuita una prevalenza nell’esercizio della funzione legislativa, mentre alla Camera alta ovvero al Senato, venisse attribuita una prevalenza nell’esercizio della funzione di controllo. La ragione principale che ha animato più volte i tentativi di riforma è stata ed è oggi più che mai l’esigenza di avere un Parlamento più efficace nell’esercizio della sua funzione principale, ossia quella legislativa. Un Parlamento più celere nell’approvazione delle leggi consentirebbe al Paese di essere più reattivo, più dinamico e capace di intervenire prontamente anche in tempi molto ristretti. Ne conseguirebbe anche un ricorso meno frequente al decreto legge, restituendo a tale provvedimento il ruolo assegnatogli dal legislatore costituzionale del 1948, ovvero quello legato alla sua emanazione solo “in casi straordinari di necessità e d’urgenza” (art. 77 Cost.). Si aggiunga che oggi più che mai ci si chiede quale sia ormai l’utilità di due rami del Parlamento che svolgono le medesime funzioni. Ciononostante, tutti i tentativi, per varie ragioni o accadimenti, sono sempre naufragati. Di recente, comun- que, una riforma vi è stata, ed è quella introdotta con Legge costituzionale recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvata dalle due Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 240, del 12 ottobre 2019. Tuttavia, detta legge costituzionale non interviene sulle funzioni delle Camere, ma prevede solamente la riduzione del numero dei parlamentari, da 630 a 400 deputati (Camera dei de- putati) e da 315 a 200 senatori elettivi (Senato della Repubblica). In seguito alla sua approvazione, nel Paese si era aperto un acceso dibattito e un quinto dei senatori aveva richiesto di sottoporre la riforma al vaglio popolare ovvero a referendum popolare, come previsto dall’art. 138 della Costituzione. Dopo un rinvio a causa della pandemia da Covid 19, il referendum ha avuto luogo il 20 e 21 settembre 2020; in tale occasione la maggioranza dei votanti si è espressa a favore della riforma, confermando la scelta manifestata del legislatore costituzionale. In Slovenia, antecedentemente all’indipendenza del 1991, la Repubblica Socialista di Slovenia – SR Slovenija, quale Stato membro delle Repubblica Federale Socialista Jugoslava, era rappresentata da un proprio Parlamento che si componeva di ben tre Camere ovvero lo Zbor združnega dela (Camera del lavoro associato), composta “dai delegati dei lavoratori delle organizzazioni del lavoro associato e delle 36 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 36 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA restanti organizzazioni e comunità di lavoro autogestite”, lo Zbor občin (Camera dei Comuni), composta “dai delegati dei lavoratori e dei cittadini dei Comuni” e il Družbenopolitični zbor (Camera socio-politica), composta “dai delegati dei lavoratori e dei cittadini riuniti in organizzazioni socio-politiche” (art. 144, Costituzione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia del 1974). La peculiarità principale di tale organo – che ne faceva un organo sui generis – consisteva nel non prevedere una Camera rappresentativa generale del popolo sloveno, bensì tre Camere rappresentanti diversi interessi della società, della collettività, in ossequio all’idea del pluralismo degli interessi (collettivi) autogestiti (cfr. Kaučič e Grad 2008: 198). Tale sistema assembleare, come si vedrà più avanti, in taluni aspetti ha influenzato anche il legislatore costituzionale del 1991, il quale assegna notevoli poteri di elezione ovvero di nomina al Državni zbor in luogo di altri organi dello Stato. All’indomani dell’indipendenza del 1991, in Slovenia acceso fu il dibattito in merito alla scelta del tipo di corpo politico rappresentativo da adottare. Si tenne conto delle esperienze trascorse e si presero in esame in particolare le varie forme adottate dai vari Stati europei. Nel corso dei lavori di redazione della Costituzione, in seno all’Assemblea Costituente furono oggetto di discussione varie proposte, e l’ago della bilancia si spostava una volta a favore del bicameralismo, un’altra a favore del monocameralismo. La decisione definitiva fu presa poco prima dell’approvazione della Carta medesima, la quale prevedeva l’affiancamento al Državni zbor (organo direttamente rappresentativo della sovranità popolare, vera Camera bassa dello Stato) del Državni svet (organo eletto indirettamente, rappresentativo degli interessi sociali, economici, professionali e locali) come soluzione politica di compromesso (cfr. Kaučič e Grad 2008: 198). L’ordinamento vigente in Slovenia prevede dunque una Camera bassa, il Državni zbor, quale unico organo rappresentativo generale del popolo, titolare precipuamente della funzione legislativa. A questa si affianca una seconda Camera, il Držav-ni svet, organo rappresentativo di interessi sociali, economici, professionali e locali, non eletto direttamente dal popolo, avente funzioni prevalentemente consultive e di controllo sull’operato del Državni zbor. Il legislatore costituzionale sloveno, tuttavia, nell’ambito dell’ Ureditev države (Ordinamento dello Stato) non qualifica espressamente tali organi con “Parlamento”, “Camere” o simili, come avviene, per esempio, nella Costituzione italiana o analogamente nella Costituzione francese o in altre. Emerge, comunque, inequivocabile la volontà del legislatore costituzionale di attribuire centralità al sistema parlamentare, prevedendo il Državni zbor e di seguito il Državni svet quali primi organi costituzionali, precedendo nell’ordine il Predsednik republike (Presidente delle Repubblica) e il Vlada (Governo). Ora, la disquisizione relativa alla qualificazione del sistema come bicamerale imperfetto o addirittura sostanzialmente monocamerale – se si tiene conto soprattutto del fatto che il Državni svet non ha rapporti diretti con il Governo (anche se ha ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 37 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 37 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci strumenti per esercitare un certo influsso anche sull’azione del Governo, ad esempio mediante pareri o persino mediante il veto sospensivo su determinati disegni di legge del Governo), rapporto che, invece, è una caratteristica fondamentale di un organo parlamentare – non è oggetto primario della nostra ricerca. Tuttavia, a prescindere da questa, emerge chiaro che si tratta di una forma molto diversa da quella prevista dall’ordinamento italiano dove, come detto, i due rami del Parlamento svolgono funzioni legislative, di indirizzo e di controllo praticamente uguali. Ciò premesso, veniamo ora a individuare possibili punti di contatto e soprattutto di distinzione tra i due ordinamenti parlamentari. Innanzitutto, potremmo partire dalle affinità relative al Parlamento, inteso in senso ampio, dei due Stati. a) Sia il legislatore sloveno, sia quello italiano hanno scelto la forma di go- verno parlamentare che privilegia il ruolo del Parlamento come massima espressione della democrazia rappresentativa e del principio della sovra- nità popolare. b) Sia il legislatore costituzionale sloveno, nell’ Ureditev države (Ordinamento dello Stato), parte quarta della Costituzione slovena, sia quello italiano, nell’ambito dell’Ordinamento della Repubblica, parte seconda della Costituzione italiana, hanno previsto al primo posto le due assem- blee parlamentari, precedendo in eguale ordine gli altri organi costitu- zionali, ovvero il Presidente della Repubblica quale organo rappresen- tativo e super partes dello Stato, il Governo quale titolare della funzione esecutiva, la Magistratura quale titolare della funzione giurisdizionale. c) A prescindere dalle diverse attribuzioni di ciascuna delle due Camere – segnatamente per quelle slovene, dove, come più volte detto, il legisla- tore ha distinto le relative funzioni – possiamo rilevare, tuttavia, che le funzioni (soprattutto legislative e di indirizzo e controllo) esercitate nel complesso dalle due Camere slovene e dalle due Camere italiane, pur non essendo identiche, sono sostanzialmente analoghe. Ma passiamo ora a vedere quali sono le differenze salienti in materia tra i due ordinamenti. Considerati la vastità della materia e l’oggetto specifico del nostro studio, al fine di delimitare l’estensione del campo d’indagine riteniamo opportuno soffermarci soprattutto su quelle differenze che maggiormente si rilevano come essenziali ai fini della nostra ricerca. a) La prima differenza è di tipo innanzitutto formale: mentre la Costitu- zione italiana, nella parte seconda, apre con il Titolo I denominando 38 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 38 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA espressamente “Il Parlamento” e di seguito specificando nella Sezione I del medesimo titolo “Le Camere”, e provvede poi alla disciplina delle stesse agli articoli 55–69, la Costituzione slovena non denomi- na ovvero non nomina espressamente il Parlamento, né le Camere, limitandosi, invece (analogamente alla Costituzione tedesca, cui prin- cipalmente si ispira), a disciplinare uno ad uno i vari organi dell’ordi- namento dello Stato.24 b) La seconda grande differenza concerne le relative denominazioni, nella specie: mentre la Costituzione italiana, come detto, denomina espres- samente in rubrica “Le Camere” riferendosi inequivocabilmente alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, la Costituzione slo- vena non parla espressamente di due Camere, prevedendo due organi denominati Državni zbor (Camera di Stato) e Državni svet (Consiglio di Stato); e, in particolare, è quest’ultimo a presentare degli elementi di specialità in tema di denominazione, rilevato che il Consiglio, inteso quale Assemblea parlamentare, quale Camera, è proprio precipuamente degli Stati federali come, ad esempio, la Germania e l’Austria. Per di più, nel caso specifico, se si traduce letteralmente in italiano Državni svet con Consiglio di Stato (come, di fatto, si è unanimemente proceduto a fare), si va incontro a una pericolosa ambiguità, in quanto la Costituzione italiana con tale denominazione prevede espressamente un organo ausi- liario, il Consiglio di Stato, appunto, che ha funzioni molto diverse e, in particolare, è “organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione” (art. 100, comma 1, Cost.); c) La terza grande differenza è data dal fatto che, mentre in Italia entrambe le Camere sono elette direttamente dai cittadini (seppur con un sistema elettorale parzialmente differente), in Slovenia soltanto il Državni zbor è eletto direttamente ed è organo rappresentativo del popolo, mentre il Državni svet è eletto indirettamente e rappresenta categorie titolari di interessi sociali, economici, professionali e locali. d) Altra differenza particolarmente significativa fra i due sistemi è indub- biamente la marcata funzione elettiva ovvero di nomina che la Costitu- zione slovena assegna al Parlamento o meglio al Državni zbor, la quale, come sottolinea Grad (2000: 182) riprende anche talune peculiarità del sistema assembleare precedente ovvero vigente nell’ex Repubblica Socia- lista di Slovenia – SR Slovenija. 24 Anche per tale fatto, una parte seppur minoritaria della dottrina (cfr. Kaučič e Grad 2008: 199) ha messo in discussione il ruolo del Državni svet quale seconda Camera del Parlamento sloveno, ritenendo piuttosto tale organo una specie di consiglio (non elettivo, rappresentativo di determinati interessi) – posto a fianco, a sostegno della vera Assemblea parlamentare ossia il Državni zbor – cui tuttavia il legislatore ha assegnato importanti attribuzioni di rilievo legislativo, o meglio, che concorrono all’esercizio del potere legislativo. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 39 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 39 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci Il Državni zbor, infatti, elegge, nomina e revoca il Presidente del Gover-no e i ministri, il Presidente e il vicepresidente del Državni zbor, i giudici della Corte Costituzionale, i giudici ordinari, cinque membri del Consiglio della Magistratura, il Governatore della Banca Centrale, i membri della Corte dei Conti, il Garante dei diritti umani (cfr. Grad 2000: 182). Nomine queste che, di regola, nelle altre democrazie parlamentari odier- ne, così come in Italia, perlopiù appartengono formalmente al Capo del- lo Stato, il quale vi provvede, talvolta su deliberazione del Parlamento, ma molto più spesso su proposta del Governo. e) Altra differenza molto significativa è data dalla facoltà del Parlamento italiano di eleggere in seduta comune il Presidente della Repubblica, prerogativa che invece la Costituzione slovena attribuisce direttamente ai cittadini. Naturalmente vi sono ancora ulteriori differenze fra i due organi parlamenta- ri oggetto del nostro studio, tuttavia, riteniamo che già quelle sopra illustrate siano sufficienti a poter giustificare le nostre ragioni, tese a mettere in evidenza, nel caso specifico, che per effetto di tale mancanza di corrispondenza tra i due parlamenti e segnatamente tra i due rispettivi rami di essi, non si potrà, in particolare nella traduzione dei testi normativi, adottare una strategia tesa a ricercarne ad ogni costo un’equivalenza sostanziale, in quanto quest’ultima la potremmo conseguire soltanto a livello parziale e sovente si potrebbero solleva- re dei dubbi sulla sua accettabilità. 3.4 IL CAPO DEL GOVERNO Il Governo, quale organo costituzionale titolare del potere esecutivo, nei vari ordinamenti giuridici democratici odierni è previsto come organo collegiale com- posto, dunque, da più membri ovvero organi. In Gran Bretagna è composto dal Prime Minister (Primo Ministro) e dal Cabinet. In Francia (dove vige una forma di governo semipresidenziale) è composto dal Premiere ministre (Primo ministro), dai ministri e dal Consiglio dei ministri. In Germania è composto dal Bundeskan-zler (Cancelliere federale) e dai ministri. In Slovenia, la Costituzione all’art. 110 stabilisce: “Il Governo è composto dal Predsednik (Presidente) e dai ministri”. In Italia, invece, la Costituzione all’art. 92 stabilisce: “Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri”. Nonostante le varie e differenti forme di compo- sizione del governo, elemento comune non solo della realtà slovena ed italiana, bensì di tutti i governi democratici, è l’esistenza di un organo individuale, cui vengono conferite dai singoli ordinamenti varie funzioni più o meno estese, che 40 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 40 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA ha il compito di coordinare e dirigere l’attività collegiale di governo e dunque la funzione esecutiva. Tale organo che con un termine atecnico comune viene definito “capo del governo”, nei vari ordinamenti (a partire da quelli da cui ha avuto origine, come quello inglese e francese) è definito con denominazioni tecniche come Prime Minister, Premiere ministre, Premier, Kanzler, Presidente del Consiglio, Predsednik vlade, Presidente del Gobierno ecc. Specialmente nelle costituzioni meno recenti, la figura del capo del governo, definita come in Inghilterra Prime Minister o in Francia Premier ministre, come si evince anche da un’analisi letterale del termine, veniva concepita come quella di un primus inter pares individuando in essa solamente il primo tra i vari ministri che componevano quel governo, al quale non veniva, tuttavia, attribuita una posizione gerarchica sovraordinata (cfr. Grad 2000, 2002). Anche in Italia, la Costituzione repubblicana del 1948 denomina tale figura Presidente del Consiglio dei ministri, e (come emerge dalle norme costituzionali e ordinarie che ne regolano la funzione) gli assegna un ruolo di mero primus inter pares (cfr. Martines 1997; Barile 1998: 225; Cuocolo 2000). Vari studiosi e non solo, si sono chiesti il perché di questa sostanziale parità di poteri tra capo del governo e i rispettivi ministri; e se non fosse stato preferibile assegnare maggiori poteri al primo. Si potrebbe asserire, sempre col beneficio dell’eccezione, naturalmente, che i vari legislatori costituzionali dopo le esperienze antecedenti di governi autoritari (es. governo Mussolini in Italia) hanno cer- cato di privilegiare quanto più la posizione del Parlamento, naturalmente, e del Governo come organo collegiale a scapito del capo di esso, evitando così che que- sti potesse accentrare eccessivo potere nelle proprie mani. E ciò, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta del secolo scorso, pur creando sovente instabilità e talvolta gravi difficoltà (es. frequenti crisi di governo), è stato più o meno tollerato dai vari ordinamenti. Nell’ultimo trentennio, invece, anche per effetto di un nuovo dinamismo (cfr. Grad 1996: 95), non tanto politico, quanto economico (si pensi all’avvento di internet, alla new economy, alla globalizzazione, alla maggiore integrazione economica e monetaria dei Paesi UE ecc.), scongiurati ormai i pericoli di ritorno ai periodi bui del passato, nei vari Paesi si è avvertita sempre più l’esigenza di governi quanto più efficaci ed efficienti, pronti a reagire anche in tempi brevi alle continue esigenze dettate dai ritmi del mondo odierno, dove sempre più Stati di tutto il globo (si pensi a Cina, India, Brasile e altri), mercati, borse ed altri fenomeni richiedono scelte decise e tempestive. E per far sì che ciò avvenga, serve che il capo del governo non sia più soltanto un primus inter pares, bensì sia assegnatario di maggiori poteri che gli possano permettere, assumendosi naturalmente le dovute responsabilità, di agire in maniera più incisiva e autonoma. Se ci fosse permesso, oseremmo dire che potrebbe trattarsi di un potere analogo a quello di un amministratore delegato di un consiglio d’amministrazione di una grande società per azioni; del resto oggi si palesa sempre più una tendenza a gesti-re i vari governi in maniera sostanzialmente manageriale. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 41 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 41 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci Parallelamente ad altri Paesi, anche in Italia, dove i vari governi repubblicani hanno sovente denunciato la loro debolezza, concretizzatasi con frequenti crisi e dunque cadute, si è avvertita forte l’esigenza di rafforzare il ruolo del capo del governo. Dopo vari tentativi, un passo importante in tal senso è avvenuto con l’entrata in vigore delle Legge 400 del 1988, che nei limiti dei principi sanciti dalla Costituzione, senza assegnargli dunque una posizione di supremazia gerarchica, conferisce o rafforza le attribuzioni del Presidente del Consiglio nell’ambito del governo e della sua funzione esecutiva. A titolo di esempio, ai sensi dell’art. 5 della Legge 400, tra le altre attribuzioni, il Presidente del Consiglio “indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo”; “coordina e promuove l’attività dei Ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo”; “può sospendere l’adozione di atti da parte dei Ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei Ministri nella riunione immediatamente successiva”; “promuove e coordina l’azione del Governo relativa alle politiche comunitarie e assicura la coerenza e la tempestività dell’azione di Governo e della pubblica amministrazione nell’attuazione delle politiche comunitarie, riferendone periodicamente alle Camere” (cfr. Vignocchi e Ghetti 1994: 226). Al riguardo Cuocolo (2000) osserva che la supremazia del Presidente del Consi- glio, che dal 1948 era una supremazia meramente politica, con la legge 400/1988, è da ritenersi anche giuridicamente stabilita. Dunque da tal momento sarebbe inesatto (continuare a) “considerare il presidente primus inter pares, secondo una concezione nata in Inghilterra e poi trasmigrata nei regimi parlamentari europei” (Cuocolo 2000: 402). Tuttavia questo non significa che fra presidente e ministri si sia instaurato o si possa instaurare un rapporto di sopraordinazione gerarchica, essendo tutti organi costituzionali e come tali pariordinati. È certo però che, secondo la dottrina dominante, il potere di direzione e di coordinamento che l’art. 95 della Costituzione gli conferisce trasforma il primato politico del Presidente in un primato politico e giuridico insieme. In tempi molto più vicini a noi, in Slovenia, all’indomani dell’indipendenza con- seguita nel 1991, una Costituzione (fortemente ispirata alla Costituzione tedesca) che può essere certamente definita come recente, denomina il capo del governo come Predsednik vlade ovvero Presidente del Governo. Secondo autorevoli costituzionalisti come Bučar e Cerar (cfr. Bavcon, Bučar e Cerar et al. 2007), la scelta della denominazione Presidente del Governo sarebbe stata dettata dal fatto che non essendo previsto in Slovenia un Gabinetto come in Inghilterra o un Consiglio dei Ministri come in Francia o in Italia, ma, appunto, un Governo, tale organo dovesse giocoforza essere chiamato capo o meglio Presidente del Governo. Tuttavia, riteniamo che sarebbe stato possibile denominarlo comunque primo ministro o in altro modo, quindi, le ragioni della scelta potrebbero essere anche altre. 42 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 42 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA Si potrebbe azzardare che – premesso lo schema generale a cui la Costituzione slovena si rifà, ovverosia quello tedesco – l’intento del legislatore fosse pure quello di non prevedere, anche attraverso la denominazione tecnica, un mero primus inter pares, bensì un organo assegnatario di maggiori attribuzioni (seguendo la tendenza manifestatasi anche in altri Stati). Nella pratica, poi, come si vedrà più avanti, nonostante la maggiore consistenza e intensità del nome – Predsednik vlade, appunto, – le funzioni che la Costituzione prima e la legge ordinaria dopo conferiscono a tale organo non si allontanano molto da quelle degli altri ordinamenti di riferimento, mantenendo pressoché inalterati tutti i pregi e i difetti di una posizione che rimane tuttavia pariordinata. Passiamo ora a vedere come la figura del Predsednik vlade è regolata dalla Costituzione slovena. Il Predsednik vlade (Presidente del Governo) è il capo del governo; dirige la politica generale del Governo e promuove e coordina le attività dei ministri. Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione, infatti: “Il Presidente del Governo mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuovendo e coordi- nando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo ed individualmente degli atti dei loro dicasteri”. Dopo una breve analisi comparata relativa ai poteri e alle funzioni attribuite dai rispettivi ordinamenti al Predsednik vlade sloveno e al Presidente del Consiglio italiano, si possono agevolmente rilevare molti punti comuni (così come sono comuni con le funzioni svolte da altri capi di governo di altri Paesi); si pensi al potere di presiedere il governo o il consiglio, all’attività tesa al mantenimento dell’unità di indirizzo politico e amministrativo del governo, al potere di direzione e di coordinamento dell’attività di governo, alla indefettibilità della carica e altre. Dall’altra parte, però – e ciò sensibilizza il nostro interesse in materia e concorre a suffragare le possibili ragioni volte a sostenere la nostra tesi – si possono rilevare talune importanti differenze che si estrinsecano soprattutto, ma non soltanto, per l’influenza del sistema giuridico principale di riferimento, cioè quello tedesco. Le differenze principali sono le seguenti: a) Capo del Governo. In Slovenia, come detto in precedenza, il Predsednik vlade è il capo del governo. In Italia il Presidente del Consiglio è il capo del governo e, altresì, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero di un organo collegiale ulteriore previsto dalla Costituzione italiana. b) Sfiducia costruttiva. Analogamente a quanto previsto dalla Costituzione tedesca, la Costituzione slovena all’art. 116 prevede la cosiddetta “sfiducia costruttiva” ovverosia, così come in Germania, al fine di scongiurare possibili crisi di governo, il Državni zbor (Camera di Stato) può votare ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 43 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 43 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci la sfiducia al Presidente in carica e al suo Governo solo se nel contempo è in grado di eleggere un nuovo Presidente. In Italia, come è noto, la sfiducia costruttiva non è prevista dalla Costituzione del 1948. Quando viene meno la fiducia del Parlamento nei confronti del Governo e del suo Presidente, quest’ultimo si reca dal Presidente della Repubblica per rassegnare le dimissioni e si apre così la cosiddetta crisi di governo. c) Fiducia e sfiducia del Parlamento. In Slovenia la fiducia, così come la sfiducia, al Governo e al suo Presidente viene conferita soltanto dal Držav- ni zbor (Camera di Stato), dunque da un solo ramo del Parlamento slo- veno, dove vige, come detto, un bicameralismo imperfetto. In Italia, al contrario, dove vige il cosiddetto bicameralismo perfetto, il Governo e il suo Presidente devono ottenere e godere della fiducia o possono subire il voto di sfiducia di entrambi i rami del Parlamento. d) Nomina dei ministri. In Slovenia i ministri sono nominati dal Državni zbor (Camera di Stato), su proposta del Predsednik vlade. Come spiega Grad (cfr. 2000: 298), il legislatore costituzionale spogliando il Presidente della Repubblica del potere di nomina dei ministri e assegnandolo al Državni zbor (Camera di Stato), non si allontana soltanto dal modello parlamentare classico, bensì anche dal sistema parlamentare tedesco cui si è precipuamente riferito. In Italia, invece, così come in Germania, i ministri sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio. Alla luce di quanto sopra esposto, in considerazione del differente nomen iuris conferito dai due legislatori costituzionali al capo del governo sloveno e al capo del governo italiano nonché delle rilevanti differenze di attribuzioni conferite ai medesimi organi, ci sembra lecito sostenere ovvero ribadire la nostra posizione concernente le strategie traduttive adottabili nel tradurre detta denominazione dallo sloveno all’italiano. In particolare, nei testi giuridici normativi, e in primis nella Costituzione, la traduzione delle denominazioni degli organi deve essere estremamente formale, ove possibile persino letterale, innanzitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ragioni di coerenza e uniformità terminologica, tese a favorirne la riconoscibilità da parte dei destinatari, e per l’effettiva tutela del principio della certezza del diritto. 3.5 LA NOSTRA INDAGINE. I RISULTATI EMERSI Come detto nei paragrafi precedenti, dopo un’indagine iniziale concernente tut- te le denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slove-na, per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, l’indagine è stata 44 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 44 11. 02. 2021 10:12:31 LA NOSTRA RICERCA focalizzata sulle denominazioni di quegli organi che maggiormente presentano delle questioni aperte nella traduzione in italiano (e non soltanto) ovverosia le due assemblee parlamentari, il Državni zbor e il Državni svet e il capo del governo, il Predsednik vlade. Si passa ora ad illustrare i risultati emersi dalla nostra indagine relativa alle traduzioni delle denominazioni dei singoli organi costituzionali presi in esame.25 3.5.1 Državni zbor 3.5.1.1 Testi normativi Quali fonti normative autorevoli e rappresentative per la nostra indagine abbia- mo scelto le seguenti: 1) le varie versioni ovvero traduzioni in italiano della Ustava Republike Slovenije (Costituzione della Repubblica di Slovenia); 2) le traduzioni del termine Državni zbor nei Bollettini Ufficiali dei quattro Comuni bilingui del Litorale sloveno, ovvero, Koper-Capodistria, Piran-Pirano, Izola-Isola e Ankaran-Ancarano; 3) il sito dell’e-amministrazione RS (versione italiana per la minoranza); 4) EUR-Lex (eur-lex.europa.eu). Procedendo per ordine, passiamo ad illustrare i risultati. Il termine Državni zbor, nelle varie versioni in italiano della Costituzione slovena ( Costituzione della Repubblica di Slovenia – traduzioni in italiano), è stato tradotto nei modi seguenti: Traduzione 1992, Branko Furlan: Camera dello Stato; Traduzione 1992, Consiglio Veneto: Camera di Stato; Traduzione del 1992, Revisione del testo del 2009, Sandro Paolucci: Camera di Stato. Pubblicazioni ufficiali in lingua italiana dei Comuni di Koper-Capodistria, Piran-Pirano, Izola-Isola e Ankaran-Ancarano: Uradne objave Občine Koper/Bollettino Ufficiale del Comune di Capodistria, Uradne objave Občine Piran/Bolletti- no Ufficiale del Comune di Pirano, Uradne objave Občine Izola/Bollettino Uffi- ciale del Comune di Isola e Uradne objave Občine Ankaran/Bollettino Ufficiale 25 Si precisa sin da ora che tutte le occorrenze sono riportate fedelmente con le rispettive iniziali maiuscole o minuscole, così come emerse dalle indagini. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 45 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 45 11. 02. 2021 10:12:31 Sandro Paolucci del Comune di Ancarano. Dall’indagine eff ettuata sui Bollettini Uffi ciali di cui sopra, a partire dal 1992 sino al 2017, in riferimento ai termini Državni zbor e Državni zbor Republike Slovenije, si sono rilevate pressoché costantemente le seguenti traduzioni: Camera di Stato; Camera di Stato della Repubblica di Slovenia. Solo episodicamente il termine sloveno è stato tradotto con Camera dello Stato (3) e Assemblea Nazionale (4). Sito dell’e-amministrazione RS (versione in italiano): http://e-uprava.gov.si/ euprava/it Državni zbor: Camera dei Deputati: 4 EUR-Lex: termine ricercato: Državni zbor Republike Slovenije ultimo accesso: febbraio 2017 Osservazioni: La ricerca del termine Državni zbor Republike Slovenije ha prodotto 16 risultati. Si tratta di testi paralleli in versione slovena (o altra) e in versione italiana. Le traduzioni per il termine in oggetto sono: Parlamento della Repubblica di Slovenia (3), Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia (4), assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia ( assemblea nazionale, in minuscolo) (3), Camera di Stato (2); in tre casi il termine invece non è stato tradotto, ma lasciato con la denominazione originale Državni zbor (3). In un documento del 2006 è tradotto con Camera dei deputati slovena (1). Parlamento della Repubblica di Slovenia 1 3 Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia 3 assemblea nazionale della Repubblica di Slovenia Camera di Stato 2 4 Državni zbor 3 Camera dei deputati slovena Riepilogo grafi co: (Figura 1) 46 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 46 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA Le ricerche sono state effettuate anche su altri corpora e raccolte come Evrokorpus, Curia.eu ed altri, dai quali non sono stati rilevati dati significativi per la nostra indagine. 3.5.1.2 Testi espositivi La ricerca effettuata sui testi a carattere espositivo-argomentativo, in considerazione della loro potenziale ampiezza, per ragioni pratiche è stata circoscritta a un determinato numero di manuali giuridici, saggi e altri articoli scientifici, interventi a convegni, interventi di parlamentari nazionali ed europei, memorie difen- sive e altri scritti in materia forense ecc., da noi selezionati, i quali hanno prodotto risultati che come vedremo confermano pienamente la nostra tesi. In particolare abbiamo effettuato ricerche specifiche relative alla traduzione delle singole denominazioni in vari manuali di diritto costituzionale comparato, saggi, tesi di laurea, memorie, interventi ed altri testi rivolti primariamente a destinatari specifici ossia ad un pubblico che conosce la materia, come per esempio a ricerca-tori, docenti universitari, studiosi o pratici del diritto come magistrati, avvocati, notai, consulenti tecnici ed altri. Quando siamo andati a verificare, nelle fonti sopra elencate, come è stato reso in italiano Državni zbor, abbiamo riscontrato con una certa costanza e proporzione le seguenti opzioni: • Državni zbor o Drzavni zbor (non traduzione), • Camera bassa slovena, • Assemblea legislativa, • Assemblea Nazionale, • Parlamento sloveno, • Camera di Stato (denominazione usata in testi redatti o tradotti in italiano da autori o traduttori sloveni). Tale tendenza è sostanzialmente confermata anche dai dati (peraltro esigui) emer- si dal Corpus EUROPARL, contenente in particolare gli interventi dei parlamen- tari ovvero i discorsi tenuti al Parlamento Europeo dai membri del Parlamento e da altri politici (EUROPARL Parallel corpus Italian-English 1996–2012).26 26 Corpus EUROPARL, Italian-English (contiene gli interventi dei parlamentari dal 1996 al 2012). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 47 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 47 11. 02. 2021 10:12:32 Sandro Paolucci Corpus EUROPARL: • Camera di Stato: 3, • Državni zbor/Drzavni zbor: 20, • Assemblea nazionale: 6, • Parlamento sloveno: 8, • Assemblea legislativa 3. 3 3 Camera di Stato 8 Državni zbor/Drzavni zbor Assemblea nazionale Parlamento sloveno 20 6 Assemblea legislativa Riepilogo grafi co (Figura 2) Si può rilevare che, proprio perché si tratta di materiali redatti o tradotti da persone competenti in materia e rivolti a destinatari competenti, non si riscontrano, per esempio, forme addomesticanti palesemente errate (che incontreremo, invece, in taluni testi informativi) come “Camera dei Deputati” e solo episodicamente compaiono espressioni generiche e atecniche come “Parlamento”. Naturalmente, trattandosi di testi a carattere non vincolante, tali denominazioni si prestano ad essere espresse o tradotte in più modi, che a seconda del contesto o del caso specifi co possono risultare più consone all’illustrazione di un concetto, di una teoria o di un pensiero in genere. 3.5.1.3 Testi informativi Come sopra preannunciato, la base empirica della nostra analisi è costituita da corpora, siti web e altre fonti contenenti testi giuridici di natura informativa. Di seguito si riportano quelli che – nel caso di specie, riguardo alla denominazione Državni zbor – ci hanno fornito i risultati più signifi cativi. 48 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 48 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA Corpus “La Repubblica” Nel 2017 abbiamo proceduto alla ricerca del termine Državni zbor e delle sue possibili traduzioni in italiano sul corpus “La Repubblica” ed è emerso quanto segue: • Parlamento sloveno: 53, • Parlamento della Slovenia: 5, • Državni zbor o Drzavni zbor: 0, • Assemblea Nazionale slovena: 16, • Camera di Stato slovena: 10, • Assemblea legislativa slovena: 0. 10 Parlamento sloveno 16 Parlamento della Slovenia Assemblea Nazionale slovena 53 5 Camera di Stato slovena Riepilogo grafi co (Figura 3) In altri quotidiani come “Il Piccolo” e “La Voce del Popolo”, emergono dati dalle proporzioni pressoché analoghe e cioè: “Il Piccolo”: Državni zbor è tradotto con Parlamento sloveno (24), Camera di Stato slovena (2), Assemblea Nazionale slovena (1). “La Voce del Popolo”: Državni zbor è tradotto con Camera di Stato slovena (81), Parlamento sloveno (143), Assemblea Nazionale (3). Inoltre: “TV Koper Capodistria”: In tutti i testi parlati e scritti è usata coerentemente la denominazione Camera di Stato. “Portale Slovenia”: Assemblea Nazionale. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 49 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 49 11. 02. 2021 10:12:32 Sandro Paolucci 120 100 100 100 88,9 80 63 60 35,7 40 20 7,4 0 0 0 3,7 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Il Piccolo La Voce del Popolo TV Koper Capodistria Portale Slovenia Parlamento sloveno Parlamento della Slovenia Državni zbor Drzavni zbor Assemblea Nazionale Camera di Stato slovena assemblea legislativa slovena Riepilogo grafico (Figura 4) Dizionari e altre pubblicazioni Sloveno – Italiano Inoltre, abbiamo ricercato il termine Državni zbor sui principali dizionari sloveno-italiano, in particolare su due dizionari di lingua generale (Šlenc 2006, Veliki slovensko italijanski slovar e Kotnik 1998, Slovensko-italijanski slovar) e su uno concernente il lessico giuridico (Apovnik, Primožič e Feri, Slovenski pravni leksikon); sono emersi i seguenti risultati: Šlenc: assemblea nazionale; Kotnik: parlamento, assemblea nazionale; Apovnik et al.: Camera di Stato. 3.5.2 Državni svet Analogamente al Državni zbor, anche per il Državni svet abbiamo seguito lo stesso criterio. Di seguito, si presentano i relativi risultati. 50 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 50 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA 3.5.2.1 Testi normativi Costituzione della Repubblica di Slovenia – Traduzioni in italiano: Traduzione 1992, Branko Furlan: Consiglio di Stato; Traduzione 1992, Consiglio Veneto: Consiglio di Stato; Traduzione del 1992, Revisione 2009, Sandro Paolucci: Consiglio di Stato. Pubblicazioni ufficiali in lingua italiana dei Comuni di Koper-Capodistria, Piran-Pirano, Izola-Isola e Ankaran-Ancarano: Uradne objave Občine Koper/Bollettino Ufficiale del Comune di Capodistria, Uradne objave Občine Piran/Bolletti- no Ufficiale del Comune di Pirano, Uradne objave Občine Izola/Bollettino Uffi- ciale del Comune di Isola e Uradne objave Občine Ankaran/Bollettino Ufficiale del Comune di Ancarano. Dall’indagine effettuata sui Bollettini Ufficiali di cui sopra, a partire dal 1992 sino al 2017, in riferimento ai termini Državni svet e Državni svet Republike Slovenije si sono rilevate pressoché costantemente le seguenti traduzioni: Consiglio di Stato; Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia. Solo episodicamente il termine è stato tradotto con Consiglio Nazionale (5) e Consiglio dello Stato (2). Sito dell’e-amministrazione RS: http://e-uprava.gov.si/euprava/it Državni svet: La ricerca non ha prodotto alcun risultato. EUR-Lex: termine ricercato: Državni svet Republike Slovenije Osservazioni: La ricerca del termine Državni svet Republike Slovenije ha prodotto 23 risultati. Si tratta di testi paralleli in versione slovena (o altra) e in versione italiana. Le traduzioni in italiano della denominazione in oggetto sono: Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia (4), Consiglio nazionale della Repubblica di Slovenia (6; nazionale in minuscolo), Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovenia (3; nazionale in maiuscolo); in 6 casi la denominazione non è stata tradotta, ma lasciata in originale Državni svet, in 2 casi troviamo Državni svet sloveno, in 1 caso Državni svet (camera alta) Sloveno, e, in 1 caso, verosimilmente per errore, Državni svet slovacco. Le ricerche sono state effettuate anche su altri corpora e raccolte come Evrokorpus, Curia.eu ecc. nei quali non si sono riscontrati dati significativi per la nostra indagine. Primo breve commento. Analogamente a quanto rilevato per il Državni zbor, anche le indagini relative al Državni svet hanno prodotto risultati molto esigui, tuttavia sufficienti per confermare anche in questo caso, segnatamente a livello ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 51 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 51 11. 02. 2021 10:12:32 Sandro Paolucci Consiglio di Stato della Repubblica di Slovenia 1 1 Consiglio nazionale della 4 Repubblica di Slovenia 2 Consiglio Nazionale della Repubblica di Slovenia Državni svet 6 6 Državni svet sloveno 3 Državni svet (camera alta) Sloveno Državni svet slovacco Riepilogo grafi co (Figura 5) transnazionale, come emerge da EUR-Lex, una evidente disarmonia e incoerenza terminologica. Incoerenza, appunto, che è il risultato di strategie traduttive diverse, talvolta persino errate, che fuorviano i destinatari che, nella fattispecie, sono i soggetti tenuti ad osservarne la lettera. Quanto al Državni svet, va altresì sottolineata una signifi cativa diff erenza, e cioè che gli italiani tendono a tradurlo, perlopiù, Consiglio Nazionale, mentre gli sloveni tendono a tradurlo Consiglio di Stato.27 Le ragioni potrebbero es- sere le seguenti. Gli italiani, denominandolo Consiglio Nazionale in luogo di Consiglio di Stato, danno vita ad una traduzione soddisfacente e nel contempo evitano di cadere in confl itto con il Consiglio di Stato italiano che, come ve- dremo, esercita tutt’altre funzioni. I traduttori sloveni tendono a denominarlo Consiglio di Stato – talvolta anche perché ignari dell’esistenza di un possibile confl itto con il Consiglio di Stato italiano – soprattutto perché “Državni” alla lettera corrisponde a “dello Stato” e non “della Nazione” o “Nazionale”. E, inoltre, a nostro avviso non a caso, il legislatore costituzionale sloveno ribadisce più volte nella Carta il termine “država” o “državni”, probabilmente in omaggio al fatto che la Slovenia aveva appena ottenuto la propria indipendenza come “Sta- to” autonomo e sovrano.28 27 Diff erenza che appare ancora più marcata a livello di traduzione di testi espositivi specializzati. 28 Analogamente si potrebbe dire per la Costituzione italiana, in cui, però, in luogo di “lo Stato” viene ribadita più volte l’espressione “la Repubblica”, probabilmente per il fatto che allora la forma repubblicana era, appunto, la più recente conquista ottenuta. 52 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 52 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA 3.5.2.2 Testi espositivi Anche in riferimento ai testi di carattere espositivo, abbiamo seguito gli stessi criteri, così come sopra specificato in riferimento al Državni zbor. In particolare abbiamo effettuato ricerche specifiche relative alla traduzione del termine in oggetto in vari manuali di diritto costituzionale comparato, saggi, tesi di laurea, memorie, interventi ed altri testi rivolti primariamente a destinatari specifici ossia ad un pubblico che conosce la materia, come, per esempio, a ricer-catori, docenti universitari, studiosi del diritto, o operatori pratici come magistrati, avvocati, notai, consulenti tecnici ed altri. Per quanto concerne l’equivalente in italiano della denominazione Državni svet abbiamo riscontrato con una certa costanza e proporzione le seguenti opzioni: • Državni svet o Drzavni svet (non traduzione), • Camera alta slovena, • Consiglio Nazionale, • Consiglio Nazionale sloveno, • Consiglio di Stato, Consiglio di Stato sloveno (denominazioni usate in testi redatti o tradotti in italiano principalmente da autori o traduttori sloveni). Anche in questo caso, tale tendenza è confermata altresì dai dati emersi dal Cor- pus EUROPARL, contenente, in particolare, gli interventi dei parlamentari ov- vero i discorsi tenuti al Parlamento Europeo dai membri del Parlamento e da altri politici (EUROPARL Parallel corpus Italian-English 1996–2012).29 Corpus EUROPARL: • Consiglio di Stato: 3, • Državni svet/Drzavni svet: 11, • Consiglio nazionale: 5, • Consiglio Nazionale: 3, • Camera alta slovena: 2. 29 Corpus EUROPARL, Italian-English (contiene gli interventi dei parlamentari dal 1996 al 2012). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 53 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 53 11. 02. 2021 10:12:32 Sandro Paolucci 2 3 3 Consiglio di Stato Državni svet/Drzavni svet Consiglio nazionale 5 Consiglio Nazionale 11 Camera alta slovena Riepilogo grafi co (Figura 6) 3.5.2.3 Testi informativi Analogamente a quanto detto sopra per il Državni zbor, la base empirica della nostra analisi è costituita da corpora, siti web e altre fonti contenenti testi giuridici di natura informativa. Di seguito si riportano quelli che – nel caso di specie, riguardo alla denominazione Državni svet – ci hanno fornito i risultati più signifi cativi. Corpus “La Repubblica” Nel 2017 abbiamo proceduto alla ricerca del termine Državni svet e delle sue possibili traduzioni in italiano sul corpus “La Repubblica” ed è emerso quanto segue: • Consiglio di Stato sloveno: 4 risultati, • Državni svet o Drzavni svet: 0, • Consiglio Nazionale sloveno: 10 risultati, • Camera alta slovena: 5 risultati. 4 5 Consiglio di Stato sloveno Consiglio Nazionale sloveno Camera alta slovena 10 Riepilogo grafi co (Figura 7) 54 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 54 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA In altri quotidiani italiani, come “Il Piccolo” di Trieste, emergono dati che mo- strano una tendenza pressoché analoga: Consiglio di Stato sloveno (3), Consiglio Nazionale sloveno (5), Camera alta slovena (4). 3 4 Consiglio di Stato sloveno Consiglio Nazionale sloveno Camera alta slovena 5 Riepilogo grafi co (Figura 8) Inoltre: “La Voce del Popolo”: Državni svet è tradotto con Consiglio di Stato sloveno. “TV Koper Capodistria”: In tutti i testi parlati e scritti è usata coerentemente la denominazione Consiglio di Stato. “Portale Slovenia”: Consiglio Nazionale Dizionari e altre pubblicazioni Sloveno – Italiano Inoltre, abbiamo ricercato il termine Državni svet sui principali dizionari sloveno-italiano, in particolare su due dizionari di lingua generale (Šlenc, Veliki slovensko italijanski slovar e Kotnik, Slovensko-italijanski slovar) e su uno concernente il lessico giuridico (Apovnik, Primožič e Feri, Slovenski pravni leksikon); sono emersi i seguenti risultati: Šlenc: non presente; Kotnik: non presente; Apovnik et al.: Consiglio di Stato. 3.5.3 Predsednik vlade Analogamente al Državni zbor e al Državni svet, anche per il Predsednik vlade abbiamo seguito lo stesso criterio. Di seguito, si presentano i relativi risultati. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 55 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 55 11. 02. 2021 10:12:32 Sandro Paolucci 3.5.3.1 Testi normativi Costituzione della Repubblica di Slovenia – Traduzioni in italiano: Traduzione 1992, Branko Furlan: Presidente del Governo; Traduzione 1992, Consiglio Veneto: Presidente del Governo; Revisione Traduzione del 1992, 2009, Sandro Paolucci: Presidente del Governo. Pubblicazioni ufficiali in lingua italiana dei Comuni di Koper-Capodistria, Piran-Pirano, Izola-Isola e Ankaran-Ancarano: Uradne objave Občine Koper/Bollettino Ufficiale del Comune di Capodistria, Uradne objave Občine Piran/Bolletti- no Ufficiale del Comune di Pirano, Uradne objave Občine Izola/Bollettino Uffi- ciale del Comune di Isola e Uradne objave Občine Ankaran/Bollettino Ufficiale del Comune di Ancarano. Dall’indagine effettuata sui Bollettini Ufficiali di cui sopra, a partire dal 1992 sino al 2017, in riferimento alla denominazione Predsednik vlade si sono rilevate pressoché costantemente le seguenti traduzioni: Presidente del Governo; Presidente del Governo sloveno. Solo episodicamente il termine è stato tradotto con Primo ministro sloveno (4) e Presidente sloveno (3) inteso quale capo del Governo. EUR-Lex: Termine ricercato: Predsednik vlade Republike Slovenije ultimo accesso: febbraio 2017 Osservazioni: La ricerca dei termini Predsednik vlade e Presednik vlade Republike Slovenije ha prodotto 123 risultati utili. In particolare, quando in un testo sloveno è usata l’espressione predsednik vlade in un testo italiano la traduzione corrisponde a: • primo ministro (61), • premier (38), • Presidente sloveno (2; inteso quale capo del Governo), • Presidente del Consiglio (3), • Presidente del Governo (12), • capo del governo (4). 56 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 56 11. 02. 2021 10:12:32 LA NOSTRA RICERCA 4 12 primo ministro 23 premier Presidente sloveno 61 Presidente del Consiglio 38 Presidente del Governo capo del governo Riepilogo grafi co (Figura 9) Sito dell’e-amministrazione RS: http://e-uprava.gov.si/euprava/it Presidente del governo: 3 Ulteriori ricerche sono state eff ettuate anche su altri corpora e raccolte come Evrokorpus, Curia.eu ecc., ma non hanno prodotto dati signifi cativi per la nostra indagine. 3.5.3.2 Testi espositivi Analogamente a quanto detto sopra, in seguito ad una ricerca eff ettuata su testi espositivi specialistici come manuali, lezioni universitarie, articoli scientifi ci, tesi di dottorato, interventi a convegni ecc., abbiamo potuto rilevare un ricorso importante alla cosiddetta non traduzione (mantenimento quindi del termine predsednik vlade) e a forme parafrasate o tecnico-gergali come ad esempio “capo del governo”, “capo dell’esecutivo”, presenti accanto ad altre forme più generiche come “primo ministro” e “premier”. Tale tendenza è sostanzialmente confermata anche dai dati emersi dal Corpus EUROPARL, contenente, in particolare, gli interventi dei parlamentari ovvero i discorsi tenuti al Parlamento Europeo dai membri del Parlamento e da altri poli- tici (EUROPARL Parallel corpus Italian-English 1996–2012).30 30 Corpus EUROPARL, Italian-English (contiene gli interventi dei parlamentari dal 1996 al 2012). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 57 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 57 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci Corpus EUROPARL: La ricerca di Predsednik vlade e di Predsednik vlade republike Slovenije ha prodotto i seguenti risultati: • Primo Ministro sloveno: 16 (di cui 6 occorrenze all’interno dello stesso documento), • Primo Ministro della Repubblica slovena: 2 (entrambe le occorrenze risultate dallo stesso documento), • Primo Ministro della Repubblica di Slovenia: 0, • Premier sloveno: 10, • Capo del Governo sloveno: 4. Primo Ministro sloveno 4 Primo Ministro della Repubblica slovena 16 Primo Ministro della 10 Repubblica di Slovenia Premier sloveno 2 Capo del Governo sloveno Riepilogo grafi co (Figura 10) 3.5.3.3 Testi informativi Conformemente a quanto detto sopra per gli altri organi costituzionali, la base empirica della nostra analisi è costituita da corpora, siti web e altre fonti contenenti testi giuridici di natura informativa. Di seguito si riportano quelli che – nel caso di specie, riguardo alla denominazione Predsednik vlade – ci hanno fornito i risultati più signifi cativi. Corpus “La Repubblica” Analogamente a quanto sopra detto riguardo agli altri organi presi in esame, nel 2017 abbiamo proceduto alla ricerca del termine Predsednik vlade RS e delle sue possibili traduzioni in italiano sul corpus “La Repubblica” e si è rilevato quanto segue: 58 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 58 11. 02. 2021 10:12:33 LA NOSTRA RICERCA • Presidente del Governo sloveno: 2, • capo del governo sloveno: 8, • Primo ministro sloveno: 78, • Primo ministro della Slovenia: 1, • Primo ministro della repubblica slovena: 0, • Premier sloveno: 60, • Premier della Slovenia: 3. Presidente del Governo sloveno 32 8 capo del governo sloveno Primo ministro sloveno 60 Primo ministro della Slovenia 78 Premier sloveno 1 Premier della Slovenia Riepilogo grafi co (Figura 11) In altri quotidiani come “Il Piccolo”, emergono dati dalle proporzioni sostanzialmente analoghe. In particolare, troviamo: Premier sloveno (25), Primo ministro sloveno (7), Presidente del Governo sloveno (1). Inoltre: “La Voce del Popolo”: Predsednik vlade RS è tradotto con Premier sloveno (127), Primo ministro sloveno (50), Presidente del Governo sloveno (10). “TV Koper Capodistria”: In tutti i testi parlati e scritti è usata la denominazione Presidente del Governo. Tuttavia all’interno di un medesimo servizio o articolo, al fi ne di evitare delle ripetizioni del termine, sono usate anche le denominazioni premier, primo ministro e capo del governo. “Portale Slovenia”: Primo Ministro ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 59 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 59 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci Dizionari e altre pubblicazioni Sloveno – Italiano Inoltre, abbiamo ricercato anche il termine Predsednik vlade sui principali dizionari sloveno-italiano, in particolare su due dizionari di lingua generale (Šlenc, Veliki slovensko italijanski slovar e Kotnik, Slovensko-italijanski slovar) e su uno concernente il lessico giuridico (Apovnik, Primožič e Feri, Slovenski pravni leksikon); sono emersi i seguenti risultati: Šlenc: capo del governo, Presidente del Consiglio (dei ministri), premier; Kotnik: presidente del consiglio (dei ministri), capo del governo; Apovnik et al.: non presente. 140 127 120 100 80 60 50 40 25 20 7 10 1 0 Il Piccolo La Voce del Popolo Premier sloveno Primo ministro sloveno Presidente del Governo sloveno Riepilogo grafico (Figura 12) 3.6 PRIME RILEVAZIONI GENERALI Da quanto emerso, con una certa sorpresa, possiamo rilevare dei dati alquanto eterogenei. Da un lato, possiamo riscontrare in ambito sloveno – in particolare nelle fonti normative relative alla minoranza come le versioni in italiano della Costituzione e delle altre norme pubblicate sui vari Bollettini Ufficiali dei quattro Comuni litoranei, seppur con numerose eccezioni – una traduzione piutto- sto coerente e alquanto ossequiosa del testo ufficiale di partenza. In tale caso si fa riferimento alla traduzione all’interno di un sistema giuridico multilingue 60 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 60 11. 02. 2021 10:12:33 LA NOSTRA RICERCA (vale a dire, il sistema giuridico sloveno, che utilizza lo sloveno, l’italiano e l’ungherese), che implica tre diverse lingue giuridiche ma un solo sistema giuri- dico. Dall’altro lato, invece, per quanto concerne la traduzione tra due diverse lingue giuridiche e due diversi sistemi giuridici, la ricerca sul corpus EUR-Lex in particolare ha rivelato come nel tradurre le denominazioni degli organi costituzionali sloveni in testi normativi in ambito italiano nonché a livello europeo, si proceda con una certa approssimazione, e in modo poco coerente; fatto questo, poco comprensibile e dunque criticabile. In effetti, prevale una decisa incoerenza terminologica che riteniamo possa essere fonte di confusione o disorientamento e che, comunque, risulta fuorviante per il destinatario. Pertanto, dai risultati della nostra ricerca empirica emerge in modo inequivocabi-le che nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slovena nei testi normativi, i traduttori non seguono alcun criterio normativo, alcuna logica, procedendo al contrario in modo autonomo, incoerente e, talvolta, persino con una certa superficialità. Fatti, questi, che ci sembrano non soltanto sorprendenti, ma pure difficili da giustificare, anche alla luce di tutti gli strumenti che le tecnologie odierne (programmi informatici ad hoc, sistemi e software di traduzione assistita e altri) offrono agli operatori. Come si è potuto osservare, solo per fare un esempio, a livello di testi norma- tivi quali leggi, regolamenti, trattati ecc., la denominazione Državni zbor (v. grafico 1) anziché essere resa con un equivalente formale e possibilmente uni- voco, viene tradotta liberamente e autonomamente come Assemblea Naziona- le, Camera di Stato, Camera dello Stato, Parlamento sloveno, Drzavni zbor e persino Camera dei deputati. Naturalmente, tale approccio, tale modus agendi, oltre ad essere oggetto di critica, è privo di fondamento e non è sostenibile. Non esistono, infatti, basi teoriche su cui fondare e provare a giustificare un modo di operare così incoerente, talvolta persino errato, come quello rivelato dalla nostra indagine. Con il presente studio, invece, cercheremo di dimostrare che le linee da seguire sono quelle prospettate nella nostra ipotesi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 61 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 61 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci PPARTE IIALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 62DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 62 11. 02. 2021 10:12:33 P ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 63DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 63 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci 44Il linguaggio giuridico ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 64DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 64 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO 4.1 ALCUNE PREMESSE SUL LINGUAGGIO GIURIDICO IN GENERALE Il diritto regola ogni manifestazione della vita sociale e necessita di un appo- sito linguaggio ovvero del linguaggio giuridico. Il linguaggio giuridico inteso in senso stretto, può definirsi come il linguaggio con cui sono formulate le norme giuridiche. Tuttavia, inteso in senso ampio, può essere definito come il linguaggio in cui sono formulati tutti i discorsi riguardanti il diritto. In par- ticolare, il linguaggio giuridico è lo strumento con cui il legislatore comunica i suoi precetti, i giudici pronunciano le sentenze, gli avvocati dibattono e ar- gomentano, i docenti sistematizzano e propongono soluzioni interpretative. Pertanto, più che di linguaggio giuridico, si dovrebbe parlare più propriamen- te di linguaggi giuridici (cfr. Caterina e Rossi 2008: 202, in Pozzo e Timoteo 2008). L’esistenza di detta pluralità di linguaggi, oltre che da Caterina e Rossi, è altresì ribadita da altri studiosi come Pezzin (1996: 71), Pavčnik (1997: 359) ed altri, i quali distinguono fra linguaggio legislativo o della legge, linguaggio giurisprudenziale o della giurisprudenza e linguaggio dottrinale o della dottrina. Come, peraltro, già accennato in premessa – e lo si vedrà meglio più avanti – la nostra attenzione sarà precipuamente rivolta al linguaggio normativo o meglio al linguaggio legislativo. L’opinione prevalente tende a considerare il linguaggio giuridico un linguaggio solo in parte «tecnicizzato», in quanto composto in massima parte da termini ap- partenenti alla lingua naturale e solo in minima parte da linguaggi tecnici e specificamente giuridici. Come sottolinea Ajani (2006: 23) “il linguaggio giuridico non contiene soltanto vocaboli di uso comune come ‘veicolo’, ‘muro’, ma anche termini tecnicizzati (tratti dal linguaggio comune e dotati di significato specifico), come ‘responsabilità’, ‘simulazione’, ‘apparenza’, o tecnici (propri esclusivamente del linguaggio giuridico), come ‘espromissione’, ‘anatocismo’ ecc.”31 Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, il linguaggio giuridico più che un vero e proprio linguaggio speciale in senso stretto (come la matematica, la fisica, la chimica, la statistica) è perlopiù considerato un linguaggio speciale in senso lato e viene assegnato in linea di massima alla classe dei linguaggi settoriali, sia dai giuristi (Belvedere 1994: 22), sia dai linguisti (Mortara Garavelli 2001: 8–9). Ma le specificità lessicali, morfosintattiche e testuali delle lingue speciali in senso stretto sono presenti, seppur in modo tendenziale, anche nel linguaggio giuridico e, all’interno di questo, permeano in modo quasi totale il linguaggio dei testi legislativi (cfr. Megale 2008: 74). 31 Tali termini costituiscono sovente causa di difficoltà, talvolta sono persino fuorvianti, specialmente per quei soggetti privi di una adeguata formazione giuridica, qualora si accingano ad interpretarne il significato o magari a individuarne una plausibile traduzione (cfr. Gruntar Jermol 2013). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 65 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 65 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci Altro fatto che si desidera premettere è la dipendenza del linguaggio giuridico non solo dalla lingua in cui è espresso, bensì anche dal singolo sistema giuridico a cui si riferisce.32 Pertanto, come verrà spiegato in modo articolato più avanti, si ritiene di poter sostenere che non si ha solo un linguaggio giuridico per ogni lingua, bensì si hanno tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi giuridici esistenti (cfr. Sacco 2000: 75). Ciò premesso, passiamo ora a presentare i due linguaggi giuridici principalmente rilevanti per l’oggetto del nostro studio, ovvero il linguaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano. 4.2 IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO 4.2.1 Le origini della lingua giuridica slovena Varie fonti rendono testimonianze inequivocabili sulle origini lontane nonché sulle radici profonde della lingua giuridica slovena. Infatti, se è vero che il primo testo giuridico scritto, ovvero la traduzione in sloveno delle Gorske bukve a opera di Andrei Recelj, come si vedrà più avanti, risale appena al 1582, il diritto nonché la lingua giuridica slovena non scritta sembrano aver origine già nel primo medioevo e in particolare al tempo in cui gli antichi Slavi si insediarono nella regione delle Alpi Orientali. Come afferma Škrubej (2002: 199), gli Slavi che nel primo medioevo si stabilirono sul territorio delle Alpi Orientali costituivano un popolo organizzato che si diede delle regole secondo un proprio ius gentis. Tale diritto, naturalmente, non costituiva un sistema giuridico in senso proprio, comparabile a quelli più vicini a noi, ma, piuttosto, consisteva in una forma organizzativa della società basata sul rispetto di tradizioni, di usi e costumi, secondo i quali le genti di quel tempo regolavano le loro relazioni sociali. Nel V secolo d.C. gli Slavi, ribellandosi all’Impero bizantino, iniziarono a invadere quei territori. Invasioni che si fecero più intense nel periodo d’imperio di Giustiniano, proprio quando questi ordinò la compilazione del Codex iuris civilis. Alcuni manoscritti bizantini del tempo testimoniano che il popolo degli Slavi insediatosi su quei territori diede vita a una forma di società organizzata che si fondava sull’osservanza dei principi di democrazia e libertà. Nel contempo emer-geva, però, la loro ancora prematura attitudine alla costituzione di un vero Stato autonomo (cfr. Škrubej 2002: 67). Gli Slavi si insediarono, dunque, sul territorio delle Alpi Orientali, ovvero del-la Slovenia odierna, alla fine del VI secolo. Durante il processo d’invasione e 32 Si vuole citare, altresì, una considerazione di Cao (2007: 28) secondo cui “(e)ach legal language is the product of a special history and culture”. 66 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 66 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO d’insediamento su detto territorio, entrarono in contatto con diversi popoli come gli Illiri e i Romani e con le loro consuetudini ed usi giuridici. Si può presumere, dunque, che il diritto degli antichi Slavi abbia adottato delle usanze e delle consuetudini del popolo Illirico e dei principi del diritto romano. Il periodo che va dall’insediamento degli Slavi nel VI secolo, all’annessione del territorio del popolo degli Slavi in altri Stati nel IX e X secolo, viene diviso in due parti. La prima parte vede la società slava organizzata in forma di tribù e la formazione della Carantania; la seconda parte, invece, coincide con l’avvento dell’epoca feudale e della stratificazione sociale. All’inizio il popolo slavo viveva suddiviso in tribù e il diritto era costituito da un insieme di regole secondo le quali si organizzava la vita all’interno della comunità e si gestivano le relazioni tra i suoi membri. “Tra il 628 e il 658 il knez ‘principe’ Samo fu il primo capo delle tribù Slave, compreso l’allora popolo Sloveno” (Dolinar e Knop 2003: 930). Nel VII secolo dal Regno di Samo si costituisce la formazione politica detta Caran- tania. La Carantania occupa un posto particolarmente significativo nella storia del popolo sloveno, perché essa fu la formazione politica più importante nella quale per un periodo furono uniti tutti gli Sloveni (Dolinar e Knop 2003: 464). Il “principe” della Carantania era il sovrano dello Stato. Il popolo viveva in vari villaggi. Ogni villaggio aveva un proprio župan (sindaco). Nell’VIII secolo ebbe inizio la stratificazione sociale. La popolazione della Carantania si divise in tre classi: nella classe bassa figuravano schiavi e contadini, nella classe alta i proprietari dei poderi lavorati dai contadini, i proprietari degli schiavi e i kosezi (funzionari pubblici, giudici, alte autorità civili e militari ecc.); infine, la posizione in cima alla piramide spettava alla classe regnante. Il principe della Carantania era il capo dell’esercito, imponeva le tasse e collaborava con i giudici. Dopo i principi della Carantania, dissoltasi nel 828, sullo Zollfeld (slov. Gosposvetsko polje), nella regione della Carinzia venivano incoronati prima i conti sovrani della contea ca-rantana annessa al Regno dei Franchi e dopo anche i duchi della Carinzia (Čepič e Granda 1979: 111–131). Dal IX secolo il territorio del popolo degli Sloveni fu annesso a Stati stranieri. Gli usi e costumi delle tribù slave furono integrati dal diritto germanico, i cui effetti si possono riscontrare anche nel diritto sloveno moderno. Nel 745 la Carantania fu conquistata dai Franchi. Tra l’820 e l’822 divenne una contea confinaria con- trollata dai conti bavaresi. Il popolo carantano tentò di liberarsi dalla supremazia dei Franchi, tuttavia non riuscì nel proprio intento. La comunità slovena perse così i propri rappresentanti nella classe regnante, i quali furono sostituiti principalmente da conti tedeschi. Alla luce di quanto sopra, dunque, come sottolinea Škrubej (2007: 253) il diritto non scritto vigeva come tale e non fu codificato prima del XVIII secolo; la sua esistenza non è necessariamente legata all’esistenza dello Stato (cfr. anche Kranjc ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 67 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 67 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci 1998: 168). La fonte del diritto principale di quel periodo fu la prassi delle corti e dei tribunali. La comunicazione giuridica si svolgeva principalmente in modo orale. È necessario altresì sottolineare che la funzione di giudice veniva sovente ricoperta da persone non adeguatamente preparate, finché, alla fine del XVIII secolo, l’imperatore emanò una norma che imponeva un’idonea istruzione dei magistrati (Škrubej 2007: 253). Importanti riscontri non soltanto dell’esistenza, bensì della rilevanza della lingua giuridica slovena emergono, inoltre, intorno all’anno 1000 dai celebri Brižinski spomeniki (Manoscritti di Frisinga) in cui sono formalizzati per iscritto, tra gli altri, anche espressioni, termini, istituti giuridici ed antiche denominazioni di istituzioni di diritto pubblico. Fra queste ultime, come testimonia chiaramente Škrubej (2002: 70–71) vi sono per esempio espressioni come oblast ‘autorità/potere’, gospod ‘signore’, kazen ‘pena’, rota ‘giuramento’, pravda ‘causa’ ecc.33 4.2.2 L’evoluzione del linguaggio giuridico sloveno Se prendiamo come punto di partenza i dati appena illustrati, possiamo afferma- re che, tralasciando il diritto non scritto e i molteplici frammenti ed espressioni giuridiche presenti nei Brižinski spomeniki e in altre importanti fonti (come anche lo Stiški Rokopis, ‘Manoscritto di Stična’, o il Kranjski Rokopis, ‘Manoscritto di Kranj’), il primo testo normativo a carattere più esteso in lingua giuridica slovena sembra coincidere con la traduzione in sloveno delle Gorske bukve a opera di Andrej Recelj, avvenuta nel 1582. In effetti, da quei tempi e fino al 1848 il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto primariamente attraverso la traduzione (cfr. Jemec Tomazin 2009: 67–69) di fonti normative, raccolte e opere giurisprudenziali e dottrinali straniere, specialmente dal latino, dal tedesco e dal francese. Particolarmente importante fu l’opera di traduzione – dal tedesco in tutte le lingue dell’impero e dunque anche in sloveno – delle principali fonti normative dell’Impero asburgico per volere dell’im- peratrice Maria Teresa (1740–1780) dal tedesco in tutte le lingue dell’impero e dunque anche in sloveno. Numerosi testi giuridici furono tradotti in sloveno anche nel periodo delle Province Illiriche (1809–1813), quando a Lubiana usci- va il quotidiano Télégraphe officiel des Provinces Illyriennes in cui le pubblicazioni ufficiali avvenivano in francese, tedesco e sloveno. Tuttavia ancora non si poteva parlare della creazione sistematica di una lingua e di una terminologia giuridica slovena in quanto la nascita di questo nuovo linguaggio avveniva, come detto, perlopiù attraverso traduzioni in cui come strategia traduttiva dominava il ricorso 33 Škrubej (2002: 83–87) afferma che i Brižinski spomeniki (Manoscritti di Frisinga) costituiscono la fonte principale da cui emergono le più antiche espressioni giuridiche slovene. 68 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 68 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO continuo alla traduzione letterale e a calchi che rendevano sovente i testi poco comprensibili e oggetto di critica (cfr. Kocbek 2004). L’inizio della produzione sistematica del linguaggio giuridico sloveno e in primis della terminologia giuridica risale all’anno 1848, quando, previo assenso delle autorità austriache, si svolsero a Lubiana le prime lezioni di diritto civile e di diritto penale (cfr. Kocbek 2004: 107–108). A partire dallo stesso periodo la lingua giuridica slovena si viene sempre più affermando come lingua ufficiale di garanzia delle comunità slovene nei procedimenti civili e penali. In effetti, oltre che in tedesco, numerose attività processuali (come l’interrogatorio dell’imputato, l’escussione dei testimoni ecc.) dovevano svolgersi anche in sloveno. Così come le sentenze dovevano essere comunicate ovvero pubblicate anche in sloveno (cfr. anche Kranjc 1998: 173–175). Da allora legali e studiosi del diritto fra i quali citiamo i più eminenti ovvero Miklošič, Cigale, Babnik ecc., si adoperarono nell’opera di traduzione, interpretazione e integrazione del linguaggio giuridico sloveno; si avvertì forte altresì la necessità di una modernizzazione della terminologia giuridica; a tal fine, nel 1894 Pleteršnik pubblicò un dizionario – aggiornato poi dopo l’anno 1898 in seguito all’entrata in vigore di un nuovo ordinamento civile, consistente in una serie di nuove leggi – contenente nuovi termini, che richiedevano il relativo equivalente in lingua slovena (cfr. anche Kranjc 1998: 171–174). Per lo sviluppo della scienza giuridica slovena e del linguaggio giuridico ha avu-to estrema importanza l’istituzione della prima università slovena nel 1919 e in essa la nascita della Facoltà di Giurisprudenza. Quest’ultima istituzione cominciò subito a pubblicare la Zbornik znanstvenih razprav, ‘Rassegna di dibattiti giuridici scientifici’. Tuttavia, né questa nuova rivista né Slovenski pravnik, ‘Il giurista sloveno’, edita già antecedentemente, si erano sistematicamente dedicate alla questione del linguaggio giuridico sloveno. Dopo la Prima Guerra Mondiale, in seguito all’adesione al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, venne previsto a livello costituzionale che la lingua ufficiale del Regno fosse il serbo-croato-sloveno. Come nota Kranjc (1998: 176), ciò rappresentò, comunque, un fatto positivo che vide la lingua slovena in una posizione migliore rispetto al passato. Lo sloveno, infatti, era la lingua ufficiale dell’amministrazione statale interna nonché dell’autorità giudiziaria interna; inoltre, era la lingua accademica ovvero la lingua in cui si tenevano le lezioni universitarie (cfr. Kranjc 1998: 176). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la costituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia portò un ulteriore grande cambiamento, in primis, nel sistema politico e ciò determinò di conseguenza anche grandi cambiamenti nel diritto, facendo ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 69 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 69 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci confluire il sistema giuridico instauratosi nella famiglia giuridica del diritto socialista. Tali cambiamenti naturalmente si riverberarono anche sul linguaggio giuridico. Nel 1974 venne adottata la Costituzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e della Repubblica Socialista di Slovenia – le cui versioni nelle varie lingue e dunque anche in sloveno avevano un valore equipollente e in cui veniva fissato e riconosciuto l’uso obbligatorio della lingua slovena davanti agli organi e alle altre autorità pubbliche in Slovenia. Il nuovo sistema instauratosi dopo il 1945 è stato, dunque, un elemento che ha determinato – nel linguaggio e nella terminologia giuridica sloveni – radicali tra-sformazioni necessariamente collegate ai mutamenti intervenuti nel sistema so- ciale e giuridico. Si doveva anche prestare attenzione alla purezza linguistica e alla correttezza dei concetti giuridici – dando vita ad una riselezione dell’inventario terminologico preesistente (cfr. Kocbek 2004: 113–115). 4.2.3 L’indipendenza della Slovenia e del linguaggio giuridico sloveno Nel 1991 la Slovenia proclama la propria indipendenza e (per la prima volta) – quale Stato sovrano – può darsi una propria Costituzione, fonte prima da cui de- riveranno tutte le altre fonti del diritto sloveno. Per effetto di ciò nasce un nuovo ordinamento giuridico originario e autonomo con delle proprie caratteristiche (v. anche capitolo 9) che naturalmente sono decisive anche per l’evoluzione del linguaggio giuridico. Con l’adozione della Costituzione nel dicembre 1991, la Slovenia entra a far parte a pieno titolo dei paesi del cosiddetto mondo occidentale. Successivamente tale ruolo verrà ulteriormente rafforzato con l’adesione alla NATO e all’Unione Europea. Tutto ciò ha richiesto un’attività di adeguamento e di progressiva armo- nizzazione della legislazione interna ai principi fondamentali vigenti nei paesi occidentali, l’adesione a trattati e convenzioni internazionali e la ricezione di norme giuridiche straniere (in particolare dopo l’ingresso nell’UE: si pensi ai regolamenti europei che, una volta approvati dal Consiglio e dal Parlamento Europeo, sono immediatamente efficaci in tutti i Paesi dell’Unione). Ne sono conseguiti dei radicali cambiamenti, naturalmente, anche nel linguag- gio giuridico sloveno. In primo luogo, l’adozione di una nuova legislazione ha richiesto necessariamente l’introduzione di nuovi termini (avvenuta mediante nuove definizioni, risemantizzazioni, calchi, prestiti, neologismi ecc.) e l’adattamento del linguaggio. Per alcuni campi o materie è stata nuovamente ripresa la vecchia terminologia slovena, come è accaduto, ad esempio per i concetti del 70 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 70 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO diritto societario (abbandonati nel periodo socialista) di cui è stato ripristinato l’uso come družba ‘società’, delnice ‘azioni’ ecc. Con la successiva adesione della Slovenia all’UE e alla NATO, si è reso necessario altresì un estenuante e complesso lavoro di ordine linguistico-terminologico, in quanto occorreva tradurre, appunto, la legislazione europea e l’intero corpus dei documenti della NATO. Nel 2004 la Slovenia è diventata membro a pieno titolo dell’Unione europea, di conseguenza, da allora, anche il diritto comunitario concorre a integrare le fonti del diritto della medesima. Come noto, il diritto comunitario è un diritto sovranazionale che si applica in tutti gli Stati membri dell’UE. Questo opera e vige pienamente e uniformemente in tutta l’Unione, e non può essere oggetto di di- sapplicazione o abrogazione unilaterale da parte di uno dei singoli Stati membri. Dunque anche l’adozione della legislazione comunitaria ha avuto un notevole impatto sul linguaggio giuridico sloveno in quanto quest’ultimo è stato inte- grato, primariamente mediante traduzioni, da una nuova serie di termini ed espressioni provenienti dalle altre lingue ufficiali dell’UE, specialmente dall’inglese e dal francese. Dall’agosto del 2000, è accessibile pubblicamente il database terminologico Evro- term, aggiornato quotidianamente, che agevola l’uso di una terminologia uni- ficata dell’UE. Evroterm è parte integrante di Evrokorpus, che dà la possibilità di effettuare la ricerca dei termini nei testi originali e nei rispettivi testi paralleli tradotti. Altro mezzo eminente con cui si possono effettuare ricerche terminologiche, segnatamente in relazione alle versioni slovene della legislazione dell’UE, è lo IATE (Inter-Active Terminology for Europe), che come Evroterm è accessibile al pubblico gratuitamente. Un lavoro estremamente importante nell’ambito della terminologia giuridica è compiuto altresì dalla sezione terminologica della SAZU ( Slovenska akademija znanosti in umetnosti – Accademia Slovena delle Arti e delle Scienze; cfr. Jemec Tomazin 2009: 98–99) che ha portato a termine un progetto consistente nella redazione di un dizionario della terminologia giuridica antica, nonché di un di- zionario della legislazione europea e di un vocabolario giuridico moderno. 4.2.4 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico sloveno Come sopra detto, il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto sistematicamente a partire dalla seconda metà del XIX secolo e, in questo contesto, importante ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 71 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 71 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci è pure stata – ai fini della ricezione di concetti e termini giuridici – l’opera di traduzione da altre lingue. Per effetto anche del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell’Impero Asburgico – condizione che ha determinato la costante necessità di traduzioni dalla lingua giuridica primaria dell’Impero – molti termini, come ad esempio predpis (Vorschrift), pravni posel (Rechtsgeschäft), izjava volje (Willenserklärung), derivano dal linguaggio giuridico tedesco (cfr. Kocbek 2004). Inevitabile è naturalmente l’influenza del latino; ricorrono infatti prestiti puri di termini – come causa, bona fides, sui generis – o calchi di espressioni di origine latina – come kodeks, derogacija – o, ancora, detti latini come » pacta sunt servanda« (cfr. Mattila 2006: 136–158). Successivamente anche la lingua serbo-croata ha influenzato il linguaggio giu- ridico sloveno e alcuni termini giuridici da essa derivati – come per esempio zaključek, prekiniti, tajnost (podatkov) ecc. – sono stati conservati anche nella mo-derna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2011). Dagli inizi del Novecento, via via sempre più massicciamente, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue (per ragioni analoghe relative all’influsso sul linguaggio giuridico italiano di cui si dirà più avanti), hanno fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico sloveno molti termini e espressioni di lingua inglese: si pensi a termini come leader, manager, hearing o a concetti come privacy, impeachment, dumping, o a contratti come leasing, franchising, fortfaiting ecc.). Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati – non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza – mediante calchi; taluni altri, nonostante gli sforzi profusi per arginare tale fenomeno, hanno fatto ingresso come prestiti puri. Inoltre, come sopra accennato, con l’ingresso nell’UE e per effetto della tradu- zione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchito di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell’UE, come Evropska komisija o Evropski parlament, o a concetti specifici, come acquis communitaire, direktiva, enotni trg e altri.34 Come già si è detto – e il discorso verrà approfondito anche più avanti – molte- plici ragioni concorrono a far sì che taluni termini o concetti pur avendo a livello comunitario e a livello nazionale un medesimo nomen iuris non coincidano a livello di contenuti. La legislazione comunitaria origina, in pratica, essenzialmente dalle sue principali lingue di lavoro, inglese e francese; tuttavia, per effetto dei vari emendamenti proposti anche da Paesi in cui diversa è la lingua parlata, subisce 34 Alcuni autori, in merito a tale fenomeno, sono giunti a parlare persino della nascita dell’“eurosloveno” (Kalin Golob 2003: 130–131). 72 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 72 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO influenze e interferenze ulteriori. Come sostiene Nystedt (1996: 200), la legislazione comunitaria è uguale per tutti i destinatari ovvero per tutti i cittadini europei; pertanto, gli atti normativi devono essere pubblicati in tutte le lingue ufficiali in piena parità tra le diverse versioni; tuttavia, anche se i testi nelle varie lingue vengono considerate “versioni” e non “traduzioni”, nella sostanza traduzioni sono e non vengono sempre effettuate nelle migliori condizioni di lavoro. E, dunque, dal momento che sono traduzioni, si traducono termini e concetti propri di altre lingue e sistemi giuridici che non sempre hanno già un equivalente nella lingua nazionale (nel nostro caso, in sloveno); ne consegue che, normalmente median- te calco, neologismo o persino prestito, vengono implementati nuovi enunciati portatori di nuovi contenuti ed effetti che vanno a integrare continuamente il linguaggio giuridico nazionale dei singoli Stati dell’UE. 4.3 IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO 4.3.1 Le origini: dal latino al volgare Mentre la lingua italiana, pur originando qualche secolo prima, getta le sue radici più profonde nel XIV secolo, grazie ai trecentisti toscani cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, la lingua giuridica prima di assumere una certa organicità ed autonomia propria, necessiterà almeno di altri tre secoli. Infatti, come vedremo più avanti, il linguaggio giuridico italiano, più che altri linguaggi giuridici europei, scaturisce dal latino che lo permea in tutte le sue peculiarità e manifestazioni; solo successivamente, in esso confluiranno altri fondamentali apporti provenienti da altre lingue giuridiche: in primo luogo dal francese, segnatamente a livello di legislazione, poi dal tedesco, specialmente a livello dottrinale e filosofico, infine dall’inglese o, più precisamente, dall’angloamericano, i cui influssi si sono fatti sempre più intensi nell’ultimo secolo. In effetti, parimenti a quanto è accaduto per altre lingue come il francese e il tedesco, l’emancipazione dal latino è stata opera assai lunga e complessa per una serie di ragioni. In primo luogo il latino era la lingua del diritto romano i cui principi sono stati alla base di tutti gli ordinamenti giuridici; per tale ragione, specialmente in Italia essi hanno costantemente funto da prototipo nella creazione di vari istituti e nell’elaborazione di concetti giuridici. Ne consegue che il latino, almeno per la lingua giuridica (così come per altre scienze), è stata per molti secoli una vera e propria lingua franca. A tali fatti si aggiunga che il latino, e specialmente il latino giuridico, era una lingua classica, dotta, complessa, dominio dei ceti più alti, dunque difficile da sostituire ovvero soppiantare. Anche per tali ragioni, nella penisola italica si assiste a un sostanziale bilinguismo – prima fra il latino ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 73 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 73 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci e il volgare e successivamente fra il latino e l’italiano giuridico – che perdurerà sino agli inizi dell’Ottocento. Basti pensare che fino a tale periodo le lezioni nelle facoltà di giurisprudenza erano tenute principalmente in latino. Il bilinguismo ha informato di sé il linguaggio giuridico, ha imposto certe scelte lessicali e certe movenze stilistiche. L’utilizzo del volgare nella comunicazione giuridica avviene con una certa gradualità. Taluni documenti mercantili antecedenti al Trecento e, successivamente, statuti, atti notarili ed altri atti erano redatti in lingua volgare, nonostante questa fosse guardata con diffidenza dai giuristi italiani.35 Il rapporto tra latino e volgare si traduce in un’opposizione tra lingua tecnica per iniziati e lingua comprensibile per i destinatari finali. Tuttavia, dalla fine del Seicento l’utilizzo dell’italiano diventa prevalente nella pratica giuridica, mentre il latino rimane ampiamente utilizzato negli altri campi del sapere. La giurisprudenza dell’epoca, quando non ricorre a un pieno bilinguismo, usa un linguaggio volgare complesso ovviamente gravido di latinismi; al contrario, nei testi legislativi vi è la tendenza ad utilizzare un linguaggio volgare non tecnico. L’opera Il dottor volgare di Giovan Battista de Luca, pubblicata nel 1673, è di solito indicata come la prima trattazione in italiano di tutto il diritto (cfr. Caterina e Rossi 2008: 191–192, in Pozzo e Timoteo 2008). 4.3.2 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico italiano Agli inizi dell’Ottocento, il linguaggio giuridico italiano, per effetto de Le Code Napoleon ovvero delle grandi codificazioni, subisce un deciso influsso del francese. A partire dal 1804, infatti, i testi legislativi in particolare, ma anche la dottrina e la pratica del diritto recepiscono ovvero mutuano dal francese termini e concetti che lasciano un’impronta indelebile nella lingua giuridica italiana. Nella pratica ciò avviene attraverso l’adozione di testi legislativi bilingui in età napoleonica, mediante l’imitazione di modelli legislativi francesi nei decenni successivi nonché attraverso la diffusione in Italia della letteratura giuridica francese, la quale veniva attentamente studiata e tradotta. Da allora fanno ingresso nella lingua giuridica italiana denominazioni di istituzioni e organi come Corte di Cassazione, Consiglio di Stato, Consiglio Superiore della Magistratura, Prefetto, quali calchi rispettivamente delle neonate denominazioni francesi Cour de cassation, Conseil 35 A tal riguardo Fiorelli (1996: 559) parla di “un Rinascimento senza volgare” mettendo in evidenza la contraddizione secondo cui all’affermarsi e consolidarsi delle autonomie comunali non corrispondeva, come sarebbe stato logico attendersi, una fioritura dei volgari nella vita pubblica; al contrario, si assistette a una reviviscenza dell’autorità assoluta del diritto romano, propugnata sul piano politico da Federico Barbarossa per la restaurazione del Sacro Romano Impero, ed attuata sul piano scientifico dalla Scuola bolognese dei Glossatori con il ritorno alla lettura e all’interpretazione delle fonti romane comprese nel Corpus Iuris Civilis Iustinianei. 74 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 74 11. 02. 2021 10:12:33 IL LINGUAGGIO GIURIDICO d’Etat, Conseil supérieur de la magistrature, Préfet. L’influsso è trasversale, e semina termini che attecchiscono prontamente in tutti i rami del diritto italiano, si pensi a quello amministrativo o commerciale (es. prospetto, rendiconto) o a quello penale, es. reclusione, vagabondaggio ecc. Una serie di termini e concetti insomma verrà accolta in tutti i più importanti atti normativi italiani a partire dallo Statuto Albertino del 1848, per arrivare al primo Codice Civile post-unitario del 1865, al Codice di Commercio del 1882, fino al nuovo Codice Civile tuttora vigente del 1942 e alla Costituzione repubblicana del 1948. Nel 1848 ha luogo l’emanazione dello Statuto Albertino e nel 1865 entra in vi- gore il primo Codice Civile del Regno d’Italia. Il linguaggio giuridico italiano, anche se ricco di latinismi e francesismi, ha ormai acquisito una vera e propria organicità e autonomia. Non solo le scelte terminologiche ma anche le strutture sovente ricalcano le strutture latine e francesi; tuttavia è indubbio che si è ormai consolidato un vero linguaggio giuridico autonomo e finalmente anche proprio di tutto il Regno d’Italia. Alla fine dell’Ottocento, tuttavia, è la pandettistica tedesca a suscitare grande am-mirazione, prima fra i romanisti italiani e successivamente fra gli studiosi del diritto positivo.36 La letteratura giuridica tedesca veniva letta in lingua originale, ma sovente anche tradotta (cfr. Glück 1888). I giuristi italiani del tempo, soprattutto gli studiosi del diritto, importarono tanto il metodo concettuale, quanto la definizione e la sistematica elaborate in Germania. Ne conseguì una decisa influenza sulla lingua giuridica italiana in cui vengono introdotti tutti i termini necessari per esprimere le nuove idee tedesche. In alcuni casi ciò impone un arricchimento di significato di termini già esistenti per veicolare differenti istituti giuridici. A titolo di esempio, viene mutuato dai tedeschi un sistema concettuale quale l’ invalidità ( Ungültigkeit), figura di genere che comprende la specie della nullità ( Nichtigkeit) e la specie dell’ annullabilità ( Anfechtbarkeit), abbandonando così lo schema francese che suddivideva il genus nullità in assoluta e relativa. Spesse volte, il modello tedesco favorisce l’introduzione di nozioni più astratte, sconosciute al modello francese. Ad esempio il termine fattispecie, non era sconosciuto all’italiano, ma ha preso il suo significato tecnico per tradurre l’espressione tedesca Tatbestand; e ancora, rapporto giuridico traduce l’espressione Rechtsverhältnis. In taluni casi si ricorre a neologismi, come nel caso di negozio giuridico per tradurre Rechtsgeschäft ecc. (cfr. Caterina e Rossi 2008: 194–195, in Pozzo e Timoteo 2008). Presto il linguaggio dogmatico si trasferì dalle aule universitarie anche alle aule giudiziarie. Avvocati e magistrati iniziarono a ricorrere a espressioni come rapporto giuridico, negozio giuridico, annullabilità, fattispecie, presupposizione. 36 La Scuola delle Pandette o Pandettistica è una scuola di pensiero che trae il proprio nome dallo studio critico fatto dai suoi membri delle disposizioni del Corpus Iuris Civilis giustinianeo e in special modo della parte denominata, appunto, Pandette. Seguì ovvero rappresentò il continuo della Scuola Storica del diritto fondata alcuni decenni prima da von Savigny. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 75 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 75 11. 02. 2021 10:12:33 Sandro Paolucci In sostanza, se l’influenza francese si è manifestata precipuamente attraverso la legislazione, i modelli tedeschi sono giunti in Italia soprattutto attraverso la dottrina. A partire dal Novecento e fino ad oggi, anche l’italiano, così come le altre lin- gue, subisce un progressivo influsso dell’inglese. Le ragioni prime sono presso- ché note; sono l’effetto dell’egemonia politica, economica, sociale e culturale, soprattutto americana, ottenuta e venutasi via via rafforzando a partite dalla fine della Prima Guerra mondiale. A differenza del passato in cui i termini e concetti francesi e soprattutto tedeschi venivano tradotti e facevano così ingresso nel linguaggio italiano sottoforma di calchi o neologismi, per quanto riguarda specialmente l’inglese le incorporazioni di termini e concetti avvengono sovente in modo diretto ossia senza previa traduzione. Dottrina e giurisprudenza italiana e talvolta anche il legislatore ormai da decenni ricorrono a termini originali inglesi, veri e propri forestierismi, talvolta creandogli accanto anche un termine italiano parallelo (si pensi a leasing ‘locazione finanzia-ria’, franchising ‘affiliazione commerciale’, privacy ‘riservatezza’), spesse volte tuttavia trascurandone o evitandone la traduzione (si pensi a dumping, know how e altri). Le risposte ai perché di tale dirompente influsso dell’inglese sulla lingua giuridica italiana (così come, del resto, sulle altre lingue) possono essere molteplici. Si potrebbe iniziare da ragioni politiche. È indubbio che le vittorie degli inglesi e soprattutto degli americani nelle due grandi guerre hanno, di fatto e non solo, au-torizzato posizioni di potere e agevolato una certa egemonia anche linguistica che si riflette di conseguenza su tutta la vita non solo politica ma anche economica, sociale e culturale del pianeta. Altre ragioni altrettanto importanti riguardano l’influenza economica e culturale anglosassone nel mondo degli affari che sta lasciando un’impronta sempre più marcata sul linguaggio giuridico non solo italiano. Sulla scia di nuovi contratti, americani soprattutto, irrompono nella lingua giuridica italiana nomi come franchising, leasing, forfaiting, engineering, confirming e molti altri; termini aziendali e comunque commerciali penetrano progressivamente rendendo praticamente vano qualsiasi tentativo di arginarli. Gli esempi possono essere davvero numerosi: antitrust, insider trading, spread, bond, dumping ecc. Altrettanto si può dire, negli ultimi decenni, per i termini concernenti l’informatica giuridica. Altre ragioni ovvero considerazioni concernono i diversi sistemi, o meglio, le diverse famiglie giuridiche di appartenenza. Come è noto, i principali sistemi giuridici espressi in lingua inglese appartengono alla famiglia giuridica di common law che prevede modelli giuridici molto differenti rispetto a quelli di civil law; tale diversità spesso crea enormi difficoltà agli interpreti del diritto, ai comparatisti e sovente anche ai traduttori giuridici, che in taluni casi, di fronte all’impossibilità di riscontrarne un equivalente nella lingua e nel sistema giuridico di arrivo, ri-nunciano a tradurre determinati termini e concetti; consci di dar luogo a delle 76 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 76 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO carenze nel sistema ma nel contempo certi di non aver alterato la sostanza espressa da quel termine o concetto originale. Come sopra accennato, talvolta l’operazione di traduzione di termini e concetti, propri di modelli giuridici così diversi, non riesce neppure al legislatore (non soltanto italiano); ne consegue che come extrema ratio anch’egli si veda costretto a ricorrere al prestito linguistico puro. Tuttavia, per evitare ciò, sovente il legislatore (o meglio il legislatore-traduttore, cfr. Megale 2018) ricorre al mero calco, come nel caso della class action che per imitazione viene tradotta dal legislatore italiano azione di classe in luogo di un termine più equivalente e chiaro come azione collettiva o ancor meglio azione risarcitoria collettiva. Inoltre, analogamente a quanto accade per il linguaggio giuridico sloveno, un deciso influsso sul linguaggio giuridico italiano è esercitato dal diritto comunitario. Il linguaggio giuridico comunitario talune volte crea ossia impiega termini nuovi rispetto a quelli propri dei vari linguaggi giuridici nazionali ed essi devono giocoforza essere recepiti da questi ultimi (ad esempio: procedura di codecisione, tariffa doganale comune, comitologia ecc.); più spesso, invece, il diritto comunitario impiega termini giuridici già conosciuti nei vari ordinamenti giuridici na- zionali, risemantizzandoli sulla base delle specifiche esigenze comunicative alla base dell’adozione degli atti (ad esempio: regolamento, direttiva, diritto di recesso, sussidiarietà e altri ancora; cfr. Nystedt 2001: 273). I testi giuridici comunitari, per effetto delle loro specialità terminologiche e morfosintattiche, spesso si discostano dai testi giuridici nazionali aventi un oggetto analogo. In effetti, i testi giuridici comunitari sono in prima battuta discussi e redatti in una delle lingue di lavoro dell’UE (di regola l’inglese o il francese) e solo successivamente ne vengono redatte le versioni in tutte le altre lingue ufficiali dell’Unione. Tuttavia, nonostante il principio “teorico” della coredazione, anche a nostro avviso tali versioni sono comunque nella pratica delle traduzioni e, pertanto, sono necessariamente influenzate a livello lessicale e morfosintattico, appunto, dalle lingue di partenza ossia dalle lingue in cui sono state originariamente pensate e redatte (cfr. Cosmai 2007: 11–13). Per tale ragione principale, sebbene non unica, le versioni tradotte subiranno inevitabili influenze. Per esemplificare, potremo trovare in “italiano comunitario” paragrafo (dall’inglese paragraph) in luogo di “comma”, adozione (dall’inglese adoption) in luogo di “approvazione” e molti altri casi analoghi. Tutto ciò ci testimonia che il linguaggio comunitario è un linguaggio a sé stante che si affianca a tutte le lingue dell’Unione. Si deve altresì ricordare che il linguaggio comunitario ricorre di norma a un re- gistro meno formale, per far sì che l’intero acquis comunitario sia più accessibile e fruibile per il cittadino. Ne consegue che anche il traduttore rimane in parte vincolato alle scelte terminologiche e talvolta persino stilistiche adottate nel testo ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 77 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 77 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci di partenza, poiché deve permettere che i testi normativi comunitari siano il più possibile omogenei fra di loro e consentano così maggiore accessibilità e com-prensibilità ai cittadini europei, i quali sono naturalmente i destinatari specifici ossia coloro che sono tenuti a osservare tali norme. 4.4 PECULIARITÀ DEL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E DEL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO 4.4.1 Premessa Come sopra accennato, il linguaggio giuridico è un linguaggio speciale o, meglio ancora, settoriale, proprio non soltanto di ogni singola lingua, bensì di ogni singolo sistema giuridico. Per quanto concerne l’italiano, dunque, si può parlare di almeno tre linguaggi giuridici differenti: l’italiano giuridico nazionale, l’italiano giuridico svizzero e l’italiano giuridico comunitario. A questi, si potrebbero altresì aggiungere l’italiano giuridico croato e l’italiano giuridico sloveno.37 Per quanto riguarda lo sloveno, analogamente, si può parlare di almeno due linguaggi giuridici differenti: lo sloveno giuridico nazionale e lo sloveno giuridico comunitario. A questi si potrebbero altresì aggiungere lo sloveno giuridico relativo alle aree oltreconfine ove sono presenti le minoranze slovene (ad es. in Italia o in Austria). Come detto, ogni linguaggio giuridico – pur essendo soggetto a continui influssi provenienti da altri linguaggi e dunque in costante evoluzione grazie al confronto e all’interazione con modelli stranieri – ha una sua autonomia e presenta specificità lessicali, morfosintattiche e testuali proprie. Specificità, peculiarità che di seguito passiamo in breve a illustrare. Per favorire una più chiara comprensione delle osservazioni che seguono, si premette sin da ora che – nonostante talune, talvolta anche marcate differenze tra i due linguaggi giuridici di riferimento, visibili a livello lessicale, testuale e soprattutto morfosintattico – gran parte delle loro caratteristiche, delle loro peculiarità lessicali, testuali e persino morfosintattiche sono pressoché analoghe ovvero riscontrabili in entrambi. 4.4.2 Peculiarità lessicali Possiamo iniziare con alcune caratteristiche comuni ossia riscontrabili in entram-bi i linguaggi giuridici. 37 Per fare un esempio relativo alla Slovenia, il termine mandatar, che in italiano giuridico nazionale corrisponde a Presidente del Consiglio incaricato, in italiano giuridico sloveno è tradotto con mandatario. 78 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 78 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO Le lingue speciali sono tali in quanto possiedono innanzitutto un lessico speciale, appunto, che le caratterizza e distingue dalle lingue comuni. Il lessico di tali lingue speciali è altresì tanto più cogente quanto più ci si avvicina alle scienze di alta formalizzazione quali la matematica, la fisica, la chimica ecc. Per quanto attiene al nostro campo di indagine, si può innanzitutto partire dal fatto che il lessico giuridico è composto non soltanto da un lessico tecnico in cui sono presenti enunciati monosemici propri esclusivamente di tale disciplina come “anatocismo” ( anato-cizem), “collazione” ( kolacija), “usucapione” ( priposestovanje) ecc., ma anche da termini tecnicizzati derivati dal linguaggio comune come “azione” ( dejanje ma anche storitev, delnica, tožba), “denuncia” ( naznanilo ma anche prijava, ovadba), “ordine” ( red, vrsta ma anche ukaz, naročilo), “garanzia” ( zagotovilo, garancija ma anche jamstvo, poroštvo) (cfr. Gotti 2016: 11) e da espressioni introdotte da altre discipline come “banche dati” ( podatkovne banke), “analisi autoptiche” ( obdukci-ja, autopsija) e altre. Molto chiara, a tal proposito, ci sembra la distinzione effettuata da Mortara Garavelli (2001: 11–16) che prevede: a) tecnicismi specifici ovvero propri ed esclusivi di ciascun settore; termini di significato univoco (almeno tendenzialmente), che non hanno corso fuori del settore stesso. Per esempio, nel linguaggio giuridico sinallagma indica l’obbligazione reciproca che in un contratto vincola entrambe le parti a prestazioni corrispettive; b) ridefinizioni semantiche consistenti invece nell’attribuire a parole del linguaggio comune un significato che non coincide con quello secondo il quale esse vengono normalmente adoperate. In sostanza si tratta di un riuso specialistico di parti del lessico. Per esempio, nel linguaggio giuridico compromesso indica il negozio con cui le parti rimettono ad un arbitro la decisione di una controversia insorta fra di esse; c) tecnicismi collaterali consistenti in particolari espressioni stereotipiche, non necessarie alle esigenze della denotatività scientifica, ma preferite per la loro connotazione tecnica. Così, per l’uomo della strada, un magi- strato interroga dei testimoni durante un processo mentre, nel linguaggio giudiziario, procede alla loro escussione. Inoltre, si può notare che il lessico delle lingue speciali è tendenzialmente denotativo ossia teso a trasmettere il contenuto oggettivo di un segno e monosemico ossia portatore di significati univoci. Tuttavia, non si può dire, in particolare per la monosemia, che ciò valga anche per il linguaggio giuridico. Anzi, al contrario, la polisemia esiste in larga misura nel linguaggio giuridico e quindi la monosemia rappresenta più che altro un obiettivo condiviso (cfr. Megale 2008: 75). Per fare un esempio relativo al linguaggio giuridico italiano, si pensi al termine azione che: 1) nel diritto processuale civile corrisponde alla domanda con la quale ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 79 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 79 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci si intenta una causa, si cita una parte o si chiede un provvedimento del giudice. In sloveno corrisponde a tožba; 2) nel diritto penale corrisponde alla condotta attiva tenuta dal reo nel compiere un determinato reato. In sloveno corrisponde a storitev; 3) nel diritto societario, un’azione costituisce un titolo mobiliare, un titolo rappresentativo di una frazione del capitale sociale di una società per azioni. In sloveno corrisponde a delnica. Altri esempi: arresto, decreto, errore. Un esempio inerente a termini propri del linguaggio giuridico sloveno – e alle conseguenze nel passaggio a quello italiano – è costituito dal termine pristojnosti, che in italiano può corrispondere a competenze (p. es. di un funzionario pubblico), a attribuzioni (p. es. del Presidente della Repubblica), a poteri (p. es. di un sovrano). Viceversa, nel passaggio dal linguaggio giuridico italiano a quello sloveno, un esempio è dato dal termine libertà che in sloveno può corrispondere a svoboda, pravica, svoboščina, prostost. Tale fenomeno, ossia la polisemia all’interno di un linguaggio giuridico e nel passaggio da un linguaggio giuridico ad un altro, reca, dunque, serie difficoltà al traduttore che non abbia ancora acquisito un’adeguata formazione giuridica. Altra peculiarità delle lingue speciali, che discende poi dalla vocazione tenden- zialmente denotativa e monosemica delle medesime, è una certa riluttanza per la sinonimia. Riguardo a quest’ultima non fa eccezione il linguaggio giuridico. Infatti, in quest’ultimo, segnatamente il legislatore nella previsione dei testi normativi, onde assicurare quanta più precisione, univocità e certezza del di- ritto, preferisce da sempre ricorrere alla ripetizione o ad altre strategie magari meno eleganti, anziché ai sinonimi che in quanto tali, appunto, non sono mai identici, e spesso risultano forieri di incertezza e ambiguità. Tuttavia, come ribadito più volte, quando si tratta di testi giuridici espositivi, argomentativi e soprattutto informativi, sovente e per scopi disparati si ricorre a sinonimi con maggiore disponibilità. Infatti, soprattutto nei testi giuridici informativi, spesso, per renderli meno tecnici e più fruibili anche a quei destinatari comuni che altrimenti non li comprenderebbero appieno, si usano sinonimi come, per esempio, timbrare, convalidare, annullare per obliterare, oppure interrogare i testimoni per escutere i testi ecc. Quanto poi agli aspetti più propriamente terminologici concernenti le due lingue giuridiche, si può notare quanto segue. In primis, il linguaggio giuridico italiano è farcito di una molteplicità di termini tecnici, di fraseologismi specialistici nonché di arcaismi ereditati soprattutto dal latino. In effetti, molti termini o espressioni giuridiche italiane sono meri calchi di antichi termini, locuzioni o detti latini che spesso vengono usati dai giuristi, anche se arcaici, nonostante la successiva creazione di termini o enunciati più moderni (ad 80 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 80 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO es.: obliterare in luogo di convalidare, timbrare ecc.)38 A ciò va aggiunto altresì che l’italiano più che altre lingue ricorre spesso a veri e propri prestiti dal latino. Tale pratica è riscontrabile trasversalmente; infatti, vi ricorrono non solo la dottrina e la giurisprudenza ma sovente anche il legislatore, così che non solo in dottrina e in giurisprudenza ma anche a livello legislativo possiamo spesso incontrare locuzioni o termini come ipso iure, ope legis, ex lege, mortis causa, dominus, de cuius e molti altri. Le ragioni di tale tendenza conservativa riteniamo siano ancorate a un più alto grado di formalità e di solennità che attraverso espressioni arcaiche e latinismi l’operatore del diritto vuole trasmettere a tutti i consociati ovvero alla collettività. Successivamente la terminologia giuridica italiana si arricchisce (come detto so- pra), a partire dagli inizi dell’Ottocento per effetto dell’influenza del francese, dalla fine dell’Ottocento per effetto dell’influenza del tedesco e dagli inizi del Novecento per lo sbarco nell’Europa continentale dell’inglese o meglio dell’angloa- mericano e per l’arrivo dei termini spesso intraducibili dei sistemi di common law. Come accennato sopra, mentre i termini francesi e tedeschi sono stati introdotti nel linguaggio giuridico italiano soprattutto attraverso calchi e neologismi, i termini in inglese, dal momento che spesso introducevano istituti nuovi, sconosciuti ai sistemi di civil law continentali, e sovente difficili da tradurre con un equivalente giuridico ovvero sostanziale, perlopiù sono stati accolti (non solo in Italia) con il loro nomen iuris originale e dunque hanno fatto breccia nella dottrina e nella giurisprudenza e talvolta anche nella legislazione come meri forestierismi. Parimenti, anche il linguaggio giuridico sloveno, come risultato di un processo simile a quello illustrato, si compone di un insieme di termini e espressioni principalmente di origine slava che via via nei secoli sono stati integrati con termini e espressioni provenienti dal latino prima, e successivamente dal tedesco, nonché dal francese, dal serbo-croato e – oggi più che mai – dall’inglese. Mentre il latino inizia a penetrare nella lingua giuridica slovena a partire dal IX–X secolo (entrano prestiti puri di termini come causa, bona fides, sui generis o calchi di espressioni di origine latina come kodeks, derogacija, o detti latini come » pacta sunt servanda«; cfr. Mattila 2006: 136–158), il tedesco vi irrompe soprattutto nel XVIII e nel XIX secolo. Come sopra detto, per effetto del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell’Impero Asburgico, e, di conseguenza, delle continue traduzioni dalla lingua giuridica primaria dell’Impero, fanno ingresso nel lin- guaggio giuridico sloveno numerosi termini come predpis ( Vorschrift), pravni posel ( Rechtsgeschäft), izjava volje ( Willenserklärung) e molti altri ancora. 38 Come sottolinea Gruntar Jermol (cfr. 2013), tali espressioni giuridiche ovvero fraseologismi specialistici creano particolari difficoltà anche ai traduttori linguisti, specialmente se ancora in erba come gli studenti di traduzione giuridica. Infatti, se la ricerca di un singolo termine, su dizionari, corpora e altri strumenti, dà quasi sempre buon esito, non altrettanto avviene qualora si ricerchi l’equivalente ovvero la traduzione di un’espressione fraseologica tecnica, per esempio: Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe zakona o …; Con l’entrata in vigore della presente legge, cessano gli effetti delle disposizioni in materia di … ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 81 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 81 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci Nel XIX secolo, nel contempo, il collage della lingua giuridica slovena, per effetto delle grandi novità apportate dalle codificazioni napoleoniche, si arricchisce altresì di termini e espressioni francesi. Successivamente, nel XX secolo, anche la lingua serbo-croata concorre a influen- zare il linguaggio giuridico sloveno e alcuni termini giuridici – come per esempio zaključek, prekiniti, tajnost ( podatkov) ecc. – sono stati conservati anche nella mo-derna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2004). Dai primi del Novecento, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue, hanno fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico sloveno molti termini e espressioni di lingua inglese (si pensi a termini come leader, manager, hearing o a concetti come privacy, impeachment, dumping, o a contratti come leasing, franchising, factoring, fortfaiting ecc.). Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati mediante calchi, non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza; taluni altri, nonostante gli sforzi profusi per arginare il fenomeno, hanno fatto ingresso come prestiti puri. Inoltre, come sopra accennato, con l’ingresso nell’UE e per effetto della tradu- zione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchito di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell’UE, come Evropska centralna banka o Evropski svet, o a concetti specifici, e.g. prosti pretok storitev, deljene pristojnosti, načelo subsidiarnosti ecc. Per concludere, si può sottolineare che anche lo sviluppo lessicale e terminologico di una lingua e di un linguaggio, come nel nostro caso quello giuridico, è frutto del susseguirsi di fenomeni storici, politici, economici e culturali in una data società. 4.4.3 Peculiarità morfosintattiche Il linguaggio giuridico si differenzia dal linguaggio comune a livello non solo lessicale, ma anche morfosintattico e – come vedremo più avanti – testuale. In esso, infatti, si può rilevare, in dati contesti, un ricorso più frequente a determinate strutture e forme morfosintattiche (es.: frasi complesse, ricche di subordinate che riflettono uno stile di tono sostenuto) rispetto alla lingua comune.39 In tempi recenti, tuttavia, in particolare per quanto concerne il linguaggio 39 Nei testi giuridici, la complessità del periodo è data da una serie di fattori come la sua peculiare estensione, la molteplicità di proposizioni subordinate, varie anteposizioni (es. verbo al soggetto, aggettivo al nome), nominalizzazioni (uso del nome in luogo del verbo, tecnica con cui sovente i giuristi tendono ad astrarre – cioè a pensare per concetti – e poi a sostantivare i concetti dedotti per astrazione), uso di costrutti assoluti (es.: salvi i diritti di terzi; ferme restando le norme di attuazione ecc.) e altri ancora. 82 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 82 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO normativo – al fine di assicurare maggiore chiarezza, trasparenza e fruibilità dei testi legislativi, in linea con direttive analoghe già presenti in altri Paesi come Germania, Austria e, come vedremo, Slovenia – in Italia varie istituzioni pubbliche hanno previsto delle regole, delle raccomandazioni che si dovrebbero seguire nella stesura, nella redazione di leggi, decreti, regolamenti e altri atti normativi. In particolare, si ricordano alcune delle raccomandazioni principali previste nell’ambito della Camera dei deputati (v. anche La buona scrittura delle leggi a cura di Roberto Zaccaria: 2012), le raccomandazioni, peraltro simili, adottate dalla Regione Puglia (v. sito istituzionale della Regione Puglia. www.regione.pu- glia.it) e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2001 Guida alla redazione dei testi normativi. In estrema sintesi, le possiamo così riassumere: a) Nella redazione di testi normativi si devono seguire criteri di chiarezza, precisione, uniformità, semplicità ed economia. Tali criteri consistono in veri e propri principi volti a garantire la qualità della legislazione e con essa il fondamentale principio della certezza del diritto. b) Un testo normativo deve essere linguisticamente accessibile al cittadino, nei limiti permessi dalla complessità dei suoi contenuti. c) Quanto al periodo, questo dovrebbe essere breve e chiaro. La proposizio- ne principale preferibilmente dovrebbe precedere quelle subordinate. d) Quanto allo stile, non perseguire l’eleganza o la sinteticità a scapito della completezza ed univocità. e) Quanto ai tempi e ai modi, di regola usare l’indicativo presente, che nel linguaggio normativo assume valore imperativo. Possibilmente, evitare l’uso dei modali. f) Di regola usare la forma attiva del verbo. Se si usa il passivo deve risultare chiaro l’agente, cioè chi compie l’azione. g) Evitare le espressioni discriminatorie. Preferire le espressioni che consen- tono di evitare l’uso del maschile come neutro universale. h) Quanto ai neologismi, ricorrervi solo se sono di uso comune nella lingua italiana o nel linguaggio normativo. i) Quanto ai termini stranieri, usarli solo se sono di uso comune nella lin- gua italiana o nel linguaggio normativo e non hanno termini corrispon- denti in italiano. j) Infine, per quanto concerne l’uniformità terminologica, si raccoman- da di esprimere lo stesso concetto con il medesimo termine e di non ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 83 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 83 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci impiegare termini identici con accezioni diverse. Si consiglia di rispettare l’uniformità terminologica anche in relazione a testi affini, in particolare in relazione a quelli che regolano la stessa materia o che sono modificati dal testo in questione. Tali regole, come detto, sono delle raccomandazioni che in quanto tali andreb- bero seguite, pur non essendo vincolanti in assoluto per il legislatore. Pertanto, verosimilmente, continueremo a imbatterci in testi normativi che sovente non osserveranno le sopradette regole. Ma ora, ciò premesso, veniamo a presentare le principali peculiarità a livello morfosintattico del linguaggio giuridico italiano in generale. Potremmo iniziare dal verbo, mettendo subito in evidenza, specialmente nei te- sti normativi, un frequente ricorso alle forme impersonali, in obbedienza alle esigenze di neutralità scientifica, e alle forme passive, in direzione di un’analoga cancellazione della soggettività (cfr. Megale 2008: 76). Dal momento che spesse volte la proposizione è particolarmente articolata e complessa, per alleggerirne la struttura e favorirne una migliore lettura e interpretazione, sovente si ricorre alle forme implicite (gerundio, participio e infinito). Frequente è altresì l’uso del futuro deontico, e.g. le parti produrranno i documenti seguenti. Inoltre, ricorre in molti casi l’uso dell’imperfetto narrativo (es. Con sentenza del … la Corte d’Appello di Bologna condannava Mario Rossi al risarcimento dei danni …). Tuttavia, l’aspetto morfosintattico più evidente nel linguaggio giuridico, non soltanto italiano (si pensi all’inglese o al tedesco e, anche se in modo molto più marginale, pure allo sloveno),40 è la nominalizzazione, ovvero la tendenza a preferire il nome al verbo come portatore del significato.41 Per esemplificare: si preferisce usare effettuare il controllo anziché controllare, oppure, procedere alla verifica anziché verificare ecc. Inoltre, come scrive Garzone (cfr. 2007: 219–220) in merito all’italiano giuridi- co, vi sono altre caratteristiche sintattiche ricorrenti, in particolare: “• preferenza per costrutti sintetici, e in particolare l’enclisi del -si con l’infinito retto da un verbo modale (ad esempio ‘possono applicarsi’), la sovraestensione dell’infinito in frase completiva (ad esempio ‘chiedendo infine disporsi la riapertura del locale’), l’uso di completive con l’infinito e di ‘frasi ridotte principali’ (ad esempio ‘la situazione in cui si ritiene il 40 In effetti, nonostante sia pacifico che lo sloveno anche a livello di lingua giuridica si basi essenzialmente sulla forma verbale, con l’ingresso nell’Unione europea, nell’opera di traduzione dell’acquis comunitario i cui testi di partenza sono sempre o quasi in inglese, francese o tedesco, essendo queste tutte lingue che prediligono le forme nominali, esse finiscono in alcuni casi per influenzare il traduttore giuridico sloveno, il quale talvolta è indotto a optare per tale forma. 41 Del resto, lo stile nominale costituisce uno dei tratti più caratteristici di tutti i linguaggi specialistici (cfr. Halliday 1994, Mikolič Južnič 2017). 84 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 84 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO fatto essere avvenuto’; ‘nei limiti per cui ritiene già raggiunta la prova’); • anteposizione del verbo al soggetto in frasi principali (ad esempio ‘In conclusione, quindi, non può questa Corte accogliere il ricorso’); • anteposizione dell’aggettivo al nome (ad esempio ‘contestuale esercizio dell’azione penale’, ‘generale divieto’, ‘legale rappresentante’); • abbondanza di participi presenti (ad esempio ‘la sede risultante dal regi- stro’, ‘qualsiasi documento proveniente dall’imputato’); • frequenza e posizione degli avverbiali strumentali (ad esempio ‘il prefet- to determina …, con ordinanza motivata, la somma dovuta’)”. Degna di nota ci sembra anche la maggiore frequenza rispetto alla lingua comune della ripetizione di una parola a breve distanza, con funzione rafforzativa della certezza. Si riporta l’esempio di Megale: “Il presidente ordina ai testimoni di ritirar-si. Essi ne escono solamente per deporre. Il presidente assume, se necessario, ogni misura utile per impedire ai testimoni di conferire tra di loro”. Nel linguaggio giuridico, infine, si può notare anche un peculiare, un differente uso della punteggiatura. In effetti, questa si differenzia a seconda dei diversi tipi e generi di testo. In particolare nei testi vincolati a rigorose normative formali, come leggi, regolamenti, ma anche bilanci ed altri, si ricorre in modo esclusivo alla cosiddetta “punteggiatura logica”, la cui funzione è di dare precisione al significato; nei testi svincolati da tali normative, come consulenze tecniche, sentenze, relazioni ecc., ad essa si affianca la cosiddetta punteggiatura “ritmico-prosodica”, la cui funzione è dare ritmo e respiro al periodare (cfr. Mortara Garavelli 2004: 8). Quanto alle peculiarità morfosintattiche proprie del linguaggio giuridico slove- no, possiamo rilevare tendenze analoghe, punti di contatto e punti di distinzione rispetto a quello italiano. In primis, va rilevato che anche in sloveno i testi giuridici sia legislativi, sia della dottrina, sia della giurisprudenza sono redatti secondo un certo registro e stile formale, sovente impersonale, e spesso sono caratterizzati da lunghe e complesse proposizioni che talvolta creano difficoltà di comprensione ai destinatari in gene-re e non soltanto ai profani in materia. Anche in Slovenia, al fine di ovviare, per quanto possibile, a tali difficoltà, l’Ufficio del Governo per la Legislazione della Repubblica di Slovenia, Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, nel 2004 e in versione riveduta e integrata nel 2008 e nel 2018, ha pubblicato le Nomotehnične smernice, una raccolta di direttive e raccomandazioni – analoga a quelle sopra illustrate per il linguaggio norma- tivo italiano – di cui l’operatore dovrebbe tener conto nella stesura e redazione di testi e atti giuridici in lingua slovena. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 85 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 85 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci Dopo una lettura di tale raccolta, in estrema sintesi si può riferire che essa suggerisce agli operatori che si accingono a redigere un testo giuridico di compiere scelte il meno possibile equivoche e, dunque, chiare, precise, pratiche e efficaci, tese a permettere una maggiore comprensione, trasparenza, celerità e fruibilità di detti atti anche a quei destinatari non addetti ai lavori, insomma, a tutti i cittadini. Degno di nota ci sembra, come vedremo anche di seguito, che esse talvolta rac- comandano scelte che normalmente non vengono effettuate con costanza né dal legislatore, né da altri operatori, come per esempio il ricorso a frasi brevi e chiare scandite con un uso frequente del punto fermo, oppure l’utilizzo preferibile della forma attiva in luogo di quella passiva e altre.42 Tuttavia, trattasi anche in questo caso di raccomandazioni, che seppur provenienti da un ufficio del Governo, non assumono carattere vincolante per i destinatari e, dunque, nonostante le buone intenzioni, probabilmente continueremo a vedere anche in futuro, non solo epi- sodicamente, costruzioni giuridiche di tipo tradizionale. Per venire ora alle principali differenze a livello morfosintattico tra il linguaggio giuridico sloveno e quello italiano, si può subito premettere che queste sono di gran lunga meno marcate rispetto a quelle che invece emergono nelle due lingue comuni. Procediamo per ordine e passiamo ad elencare le diversità più rilevanti: 1. Forma impersonale: mentre l’uso di tale forma a livello di lingua comune in sloveno è molto meno frequente che in italiano, a livello di linguaggio giuridico, per esigenze di maggiore neutralità, tale differenza si riduce, ossia, anche nello sloveno giuridico, soprattutto a livello normativo, la forma impersonale è importante e ricorrente. 2. Forma passiva: analogamente alla forma impersonale, anche la forma passiva, che nella lingua comune slovena è molto meno usata rispetto all’italiano, a livello di linguaggi giuridici, per ragioni di cancellazione della soggettività, è applicata con una maggiore frequenza. E ciò accade nonostante le Nomotehnične smernice di cui detto sopra raccomandino che si usi ove possibile la forma attiva in luogo di quella passiva. 3. Nominalizzazioni: così come l’inglese e il tedesco, anche l’italiano tende sovente all’uso della forma nominale sia a livello di lingua comune, sia a livello di lingua giuridica; nello sloveno comune, invece, il suo uso è alquanto raro, mentre nel linguaggio giuridico la nominalizzazione è più frequente. Tuttavia la presenza della nominalizzazione nel linguaggio giuridico italiano è molto più marcata. 42 Riteniamo, tuttavia, che indipendentemente dalle raccomandazioni provenienti da dette Nomotehnične smernice, i testi giuridici, anche antecedenti ad esse, se paragonati a quelli italiani, siano in genere più agevoli da comprendere, ricorrendo, quando possibile, a strutture morfosintattiche meno complesse e a una punteggiatura più frequente e ordinata. 86 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 86 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO 4. Futuro deontico: analogamente all’italiano, è ricorrente anche in sloveno. Es.: Pogodbene stranke bodo predložile ustrezno documetacijo kot sledi/ Le parti produrranno i documenti seguenti. 5. Forme implicite: nell’italiano comune così come nell’italiano giuridico è frequente l’uso delle forme implicite e in particolare di forme al gerundio (es. considerando quanto segue, eleggendo domicilio, fissando il termine, stabilendo, essendo spirato il termine ecc.), di forme al participio presente (es. il richiedente, lo scrivente, i comparenti, l’anno corrente, il seguente atto ecc.), di forme al participio passato ( visto il decreto, ritenuto, considerato, accertato, rilevato ecc.), di forme all’infinito (come si può rilevare, dopo aver scontato la pena ecc.). Altrettanto non possiamo dire per la lingua slovena, dove di regola dette forme implicite vengono rese o tradotte con forme esplicite.43 6. Tempo verbale: i testi giuridici, in particolare quelli legislativi, sia in italiano che in sloveno usano come tempo verbale tipico il presente indicativo. 7. Ripetizioni: nell’italiano giuridico non di rado il legislatore, e non solo, ricorre alla ripetizione di una parola a breve distanza, con funzione rafforzativa della certezza; tale fenomeno in sloveno è raro e perdipiù scon- sigliato anche dalle Nomotehnične smernice che come detto suggeriscono altre opzioni per offrire maggiore chiarezza al testo giuridico. 8. Punteggiatura: la punteggiatura recita naturalmente un ruolo importante anche nel testo giuridico. In italiano, come detto sopra, in taluni casi il punto fermo, i due punti, il punto e virgola e talvolta anche la virgola devono essere posti rigidamente, mentre in altri è lasciata maggiore liber- tà al redattore. In sloveno, in parte possiamo constatare regole analoghe, in parte invece regole differenti. Per riportare alcune differenze, infatti, potremmo rilevare che in generale si assiste ad un uso anche più rigido 43 In merito si riporta il seguente esempio: IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, vista la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione …, vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio…, visto il progetto di direttiva della Commissione che modifica la direttiva 2009/43/CE…, considerando quanto segue: …, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: … SVET EVROPSKE UNIJE JE – ob upoštevanju Sklepa Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil ..., ob upoštevanju Direktive 2009/43/ES Evropskega Parlamenta in Sveta ..., ob upoštevanju osnutka direktive Komisije o spremembi Direktive 2009/43/ES..., ker: ..., SPREJEL NASLEDNJI SKLEP: … Estratto da: Decisione 2011/713/: Decisione del Consiglio, del 10 ottobre 2011, di opposizione all’adozione da parte della Commissione europea del progetto di direttiva che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei prodotti per la difesa Gazzetta ufficiale n. L 285 del 01/11/2011 pag. 0022. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 87 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 87 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci della punteggiatura, in particolare della virgola. Inoltre, in alcuni casi, come ad esempio in un’elencazione di oggetti o di dati, in italiano si usa il punto e virgola mentre in sloveno si usa la virgola ecc. 4.4.4 Peculiarità testuali Ai fini del nostro studio, come più volte si sottolinea, è di speciale importanza l’elemento testuale, soprattutto in relazione alle diverse tipologie (v. in particolare, tipologie testuali al capitolo 2). Anche a livello di linguaggio giuridico – italiano, sloveno e non soltanto – si possono rilevare (ossia, nel nostro caso, aggiungere) alcune specificità testuali. Una in particolare ce la illustra Mortara Garavelli (2001: 77), osservando che di regola i tipi di testo in cui si esprimono le lingue speciali sono fortemente “strutturati” in partizioni fra loro gerarchizzate, affinché il ragio-namento possa svolgersi in modo ordinato e logico. A dimostrazione di ciò porta l’esempio dei testi normativi che, a suo modo di vedere, vale anche per altri testi specialistici. Nello specifico sostiene: “L’ordinamento gerarchico delle unità di contenuto è tratto comune alla maggior parte dei prodotti linguistici che sottostanno a forti vincoli di for- malità, e può essere ricostruito con una lettura interpretativa. Nei testi di legge è marcato anche esteriormente dall’esplicitezza delle partizioni, stru- mentale, oltre che all’interpretazione, alle esigenze pratiche dei riferimenti. Il maggior numero di suddivisioni si trova nei codici (…) ripartiti in libri, titoli, capi (o capitoli), sezioni, paragrafi e articoli”. Analogamente, anche nel sistema sloveno i codici ovvero le leggi più articolate, come ad esempio la Zakon o kazenskem postopku ovvero il codice di procedura penale, sono ripartite in deli, poglavja, členi ovvero in oddelki e pododdelki. A riguardo, concordiamo con il pensiero di Mortara Garavelli, quando si riferisce ai testi normativi e a testi sottostanti a forti vincoli di formalità, evidenziando però che altri tipi testuali giuridici godono di maggiore flessibilità. Dalle riflessioni elaborate nelle pagine precedenti si evince, inoltre, che particolari specificità testuali e morfosintattiche sono ricollegabili pure alle differenze intercorrenti tra i testi legislativi ossia normativi e i testi della dottrina e della giurisprudenza e alle ulteriori distinzioni individuabili all’interno di tali categorie. Per esempio, in quest’ultima si possono notare delle differenze tra i testi della giurisprudenza di merito e di cassazione. Per non parlare poi, se si valicano i confini del mero linguaggio italiano o sloveno, della “famiglia” e del “sistema” entro i quali si colloca ogni specifica analisi. 88 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 88 11. 02. 2021 10:12:34 IL LINGUAGGIO GIURIDICO 4.5 DIPENDENZA DEL LINGUAGGIO GIURIDICO DAL SISTEMA GIURIDICO Come sopra ricordato, il linguaggio giuridico è considerato un linguaggio setto- riale dalla maggior parte dei giuristi e dei linguisti. Tuttavia, questo si differenzia rispetto agli altri linguaggi speciali o settoriali, soprattutto a livello di lessico, in quanto mentre la terminologia delle lingue speciali, dei sottocodici e dei linguaggi settoriali è in varia misura internazionale (formando spesso oggetto di stan- dard), quella del diritto è ancora differenziata in base ai sistemi giuridici esistenti (cfr. Megale 2008: 79). Al riguardo Sacco (2000: 725) così si esprime: “La parola esprime una nozione. Se un biologo, per parlare dei linfonodi, utilizza quattro lingue diverse, egli trova in tutte le lingue una parola che corrisponde con la precisione desiderata al concetto ch’egli ha bisogno di esprimere. Non avviene sempre così, nell’area del diritto. I concetti creati, elaborati e utilizzati dal legislatore o dai giuristi di un sistema dato non corrispondono necessariamente ai concetti elaborati nell’ambito di un altro sistema”. Insomma, appare evidente che non si ha solo un linguaggio giuridico per ogni lingua, bensì si hanno tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi giuridici esistenti. Possiamo, ad esempio, distinguere tra l’inglese giuridico dell’Inghilterra, l’inglese giuridico degli Stati Uniti, l’inglese giuridico di tutti gli altri Paesi di common law, l’inglese giuridico dell’Unione europea nonché l’inglese giuridico del cosiddetto “diritto uniforme”. Il vocabolario giuridico, dunque, varia non solo da lingua a lingua, ma anche da sistema a sistema. Per venire al nostro caso, come già abbiamo indicato, per lo sloveno si hanno almeno due linguaggi giuridici distinti, uno per la Slovenia e uno per l’Unione europea; per l’italiano, si hanno un linguaggio giuridico per l’Italia, un linguaggio giuridico per la Svizzera e un linguaggio giuridico per l’Unione europea. E spesse volte determinati termini non hanno lo stesso significato di quelli omologhi utilizzati da un altro legislatore di un altro sistema. Ad esempio il termine regolamento è usato dal legislatore italiano per indicare un atto normativo subordinato alla legge, una fonte del diritto di secondo grado, mentre lo stesso termine è usato dal legislatore comunitario per indicare un atto legislativo, il quale, una volta approvato dal Consiglio e dal Parlamento europeo, è direttamente applicabile ed efficace in tutti gli Stati membri dell’Unione; si pensi, ancora, al termine possesso che in Svizzera indica il potere di fatto sulla cosa scompagnato dall’intento di con-siderarsi proprietario (senza l’ animus possidendi), mentre in Italia tale potere viene denominato piuttosto “detenzione”. Analogamente, anche in sloveno assistiamo ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 89 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 89 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci a casi in cui un termine, come ad esempio uredba, assume significati diversi all’interno dell’ordinamento giuridico nazionale o all’interno dell’ordinamento giuri- dico comunitario. Per fare un altro esempio, si pensi al termine povprečnina che nel diritto sloveno è usato dal legislatore per indicare le spese forfettarie relative a un procedimento giudiziario (povprečni stroški sodnega postopka), mentre a livello di diritto comunitario si ricorre a tale termine per indicare una sanzione pecuniaria periodica (periodična denarna kazen). 90 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 90 11. 02. 2021 10:12:34 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 91 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 91 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci 55Principali teorie nella traduzione dei testi giuridiciALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 92DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 92 11. 02. 2021 10:12:34 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 5.1 PREMESSA GENERALE La traduzione, come è noto, fino alla metà del secolo scorso non costituiva una disciplina autonoma, ma rappresentava un ramo, una costola della linguistica applicata. A partire dagli anni Sessanta, grazie al contributo di numerosi studiosi quali Eugene Nida, Roman Jakobson, James Holmes, Gideon Toury, Hans Vermeer, Katharina Reiss, Christiane Nord e altri, anche sulla spinta di un mondo che da quel momento in poi inizia a girare più velocemente, come vedremo più avanti, la traduzione si emancipa a disciplina autonoma, è elevata a Translation Studies, a traduttologia.44 Infatti, a partire dalla metà del secolo scorso in avanti, con l’avvento o lo sviluppo di alcuni importanti fenomeni – quali, per citarne solo alcuni, l’istruzione scolastica generalizzata, il processo di democratizzazione di vari Stati, la cooperazione internazionale, le unioni internazionali, il turismo, l’economia di mercato, le privatizzazioni, la globalizzazione, l’informatica, internet ecc., che hanno generato una società sempre più ampia, sempre più istruita, sempre più agiata e votata alla produzione e al consumo – si traducono testi di ogni genere e tipo (prevalentemente informativi), per i più svariati fini, rivolti ad ogni tipo di target, plasmandoli sempre più secondo le esigenze della lingua e della cultura di arrivo. Nella realtà odierna, a differenza del passato, spesse volte fra l’autore del testo e il traduttore intervengono vari altri soggetti (agenzia di traduzioni, revisore, grafico, illustratore, casa editrice ecc.) che in un certo senso condizionano il processo e le strategie traduttive. La traduzione, come vedremo in seguito, diviene un’attività economica affidata a traduttori professionisti specializzati e viene da questi esercitata essenzialmente per fini di lucro. Per effetto dei fenomeni sopra elencati nonché dell’opera teorica di numerosi studiosi della nuova disciplina, soprattutto a partire dagli anni Settanta, fulcro della traduzione non è più, come in passato, soltanto l’elemento linguistico, la trasposizione di una lingua ovvero delle sue strutture (linguistiche) in un’altra, ma iniziano a essere valutati molti altri elementi come quello sociale, economico, culturale, sociologico; si prendono soprattutto in considerazione il contesto e la funzione, che condizionano le scelte non soltanto del traduttore, ma anche, come si evidenzierà più avanti, di tutti i protagonisti del processo traduttivo. 5.2 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Ormai da alcuni decenni vari studiosi sia di formazione linguistica che di for- mazione giuridica, hanno preso in esame la traduzione dei testi giuridici, 44 Eugene Nida, nel 1964, pubblica Toward a Science of Translating il quale viene considerato il primo vero e proprio trattato di traduttologia. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 93 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 93 11. 02. 2021 10:12:34 Sandro Paolucci concentrandosi sulle problematiche cruciali insite in essa e cercando di indivi- duare e proporre possibili soluzioni per una materia alquanto complessa e pregna di responsabilità (v. anche 2.1.). In passato la traduzione dei testi giuridici, in particolare di quelli normativi o per così dire di alto rilievo, avveniva perlopiù secondo criteri alquanto rigidi impron-tati al rispetto fedele dell’originale (cfr. Šarčević 1997), a una trasposizione quanto più letterale a scapito della forma e sovente delle specifiche peculiarità proprie dei singoli ordinamenti giuridici. Il traduttore giuridico era di solito un giurista che conosceva la lingua del testo di partenza e la lingua del testo di arrivo. Come è noto, testi giuridici, soprattutto a carattere normativo (trattati internazionali, leggi, regolamenti, provvedimenti giudiziari ecc.) o espositivo (trattati e manuali giuridici, saggi, commentari giuridici ecc.) vengono tradotti da millenni, ma è solo nel secolo scorso – con la costituzione di organizzazioni internazionali quali la Società delle Nazioni, l’OIL prima, le Nazioni Unite dopo, Il Consiglio d’Europa, le Comunità Economiche Europee nonché con la stipula di conven- zioni e accordi internazionali come la Convezione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed altre – che si è sentita l’esigenza di un’attività di traduzione sempre più organizzata, sistematica e svolta da personale altamente qualificato. Da ciò deriva la creazione di specifici servizi di traduzione a livello nazionale e internazionale, composti da team di traduttori, revisori ed esperti specializzati in determinate materie. E, inoltre, dagli anni Sessanta del secolo scorso in avanti, con il progressivo sviluppo economico dei paesi occidentali sempre più integrato (fino a dive- nire globalizzato), si assiste ad una crescente domanda di traduzioni di testi specialistici a contenuto non letterario (dunque anche giuridici; cfr. Agorni 2005: 47), e di testi a carattere informativo, divulgativo, promozionale (che successivamente avranno il loro “boom” con l’avvento di Internet) ecc.; e anche per tale fatto nascono teorie più orientate come ad esempio quelle descrittive di Holmes45 e specialmente di Toury46 o la Skopostheorie di Reiss 45 Fu proprio lo studioso nonché traduttore statunitense James Holmes che per la prima volta, nel 1972, definì la materia Translation Studies, per distinguerla in maniera netta e renderla autonoma dalla linguistica. 46 Toury è senza dubbio lo studioso che maggiormente si adopera per la promozione delle teorie descrittive. Come sottolinea Agorni (cfr. in Megale 2008: 124–125), egli decide di concentrarsi non sul processo traduttivo in astratto (come facevano Nida, Catford ed altri), bensì sulle realtà osservabili costituite dai testi effettivamente tradotti. Lo studioso israeliano propone infatti una nozione di traduzione molto ampia, in cui liberandosi dalle briglie tradizionali, giunge a considerare la traduzione come un fenomeno che appartiene principalmente al sistema linguistico e culturale di arrivo ossia target oriented. Nello specifico, Toury riconosce nella sola metatestualità il requisito minimo affinché un testo possa essere qualificato come traduzione, prevedendo tre postulati: 1) The source-text postulate: deve esistere un testo fonte; 2) The transfer postulate: il testo tradotto deve essere frutto di un’operazione di trasferimento; 3) The relationship postulate: deve esservi un qualche tipo di rapporto tra il testo fonte e la traduzione, rapporto la cui struttura, aggiunge Megale (2008: 125), “varia con le circostanze pragmatiche”. Tale definizione così aperta di traduzione, nello stesso periodo, sarà portata fino al punto estremo dai funzionalisti e in particolare da Vermeer che, come vedremo, giungerà a definire la traduzione, appunto, “un’offerta di informazioni”. 94 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 94 11. 02. 2021 10:12:34 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI e Vermeer. Teoria quest’ultima che in parte è stata pensata anche per la tra- duzione giuridica e che, come vedremo più avanti, nelle sue linee principali e meno estreme, è di utile e talvolta necessaria applicazione pratica per il tra- duttore giuridico. Molti sono gli studiosi che negli ultimi decenni in via principale o incidentale hanno affrontato la complessa questione della traduzione dei testi giuridici. Per ragioni pratiche, tuttavia, ci limiteremo a illustrare brevemente il pensiero di coloro che ci appaiono maggiormente rilevanti in considerazione del tema oggetto del nostro studio e che meglio suffragano le nostre tesi. Iniziamo con le teorie funzionaliste elaborate principalmente nel corso degli anni Ottanta dai maggiori esponenti di tale corrente – ovvero Vermeer, Reiss e Nord –, per poi presentare in sintesi il pensiero di alcuni teorici quali de Groot, Šarčević ed altri, che si sono occupati della traduzione giuridica dagli anni Novanta sino ai giorni nostri. Vermeer, Reiss e Nord. La Skopostheorie e la sua applicabilità alla traduzione dei testi giuridici. Quando si parla di origine e sviluppo della Skopostheorie si fa riferimento essenzialmente ai suoi autori principali ovvero a Reiss – la quale agli inizi degli anni Settanta propone un nuovo approccio partendo dalla distinzione dei tipi testuali a seconda della funzione “rappresentativa”, “espressiva” e “appellativa” – a Verme-er – il massimo esponente di tale teoria che, come vedremo in seguito, proporrà come una vera teoria generale della traduzione – e a Nord, che in primis ha provveduto a dare diffusione a tali teorie in inglese e in secundis a correggere ovvero a mitigare la teoria di Vermeer, soprattutto quando questa giungeva ad assumere posizioni estremiste, attraverso l’elaborazione del concetto di “loyalty” (ovvero di lealtà), suggerendo l’esigenza di un’etica. Tuttavia, il vero inizio della teoria dello skopos viene fatto risalire al 1978 quando un docente tedesco, Hans Vermeer, professore presso la Facoltà di linguistica applicata dell’Università di Mainz-Germersheim in Germania, pubblicò un articolo dal titolo “Ein Rahmen für eine allgemeine Translationstheorie” . In questo saggio, “Vermeer sposta l’attività di traduzione dall’ambito della linguistica a quel- lo della pragmatica, dichiarando che tale attività costituisce un atto co- municativo, di volta in volta contraddistinto da uno scopo diverso. I tipi e generi testuali quali definiti da Reiss non sono più entità assolute, ma vengono influenzate dallo scopo comunicativo del testo di partenza e del testo di arrivo. La strategia traduttiva è determinata, di volta in volta, dalla negoziazione fra tutti questi elementi, compresenti in ciascuna situazione determinata” (Megale 2008: 131). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 95 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 95 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci Mentre Reiss presuppone ancora in linea generale una costanza della funzione ( Funktionskonstanz) fra il testo di partenza e il testo di arrivo, nella concezione di Vermeer la funzione del testo di arrivo può essere diversa dalla funzione del testo di partenza ( Funktionsveränderung) ovvero si può verificare un “cambiamento della funzione”. Egli è stato il primo a porre l’accento su quest’ultimo fatto che, come vedremo, segnatamente in materia di traduzione giuridica, è fondamentale nella scelta della strategia traduttiva. Per Reiss e Vermeer attraverso il Grundlegung einer allegemeinen Translationstheorie (1984 e 1991), la Skopostheorie costituisce una vera e propria teoria generale della traduzione applicabile a tutti i tipi e generi di testi. Essa rispecchia un più ampio spostamento della riflessione dal piano formale a quello funzionale. In tale evoluzione ha influito il ruolo crescente della pragmatica (Nord 1997: 14, in Megale 2008: 132). Nella sua prima formulazione la traduzione appare vincolata dallo scopo del testo di arrivo ( purpose of the target text). Tale scopo, in condizioni ideali, viene indicato dall’iniziatore ( initiator) della traduzione con riferimento a un ricevente fi-nale ( receiver). Holz Mänttäri, la quale nello stesso periodo elabora la teoria della Translational action (teoria funzionalista anch’essa, per molti aspetti apparentabile alla Skopostheorie), in modo più analitico, fa seguire all’ iniziator un commissioner e fa precedere il receiver da uno user (Nord 1997: 20–22, in Megale 2008: 132). Sempre in condizioni ideali, lo scopo viene stabilito nell’incarico di traduzione ovvero nella translation brief. Quando ciò non accade lo scopo si considera impli-cito in ciascuna situazione comunicativa e deve essere ricavato dal traduttore sulla base delle informazioni a sua disposizione. La teoria di Reiss, Vermeer e Nord consente quindi tanto una traduzione orienta- ta al testo di partenza quanto una traduzione orientata al testo di arrivo, a seconda dello scopo, e offre pure la possibilità di “tarare” la traduzione su un qualunque punto intermedio fra queste due estremità (cfr. Nord 1997: 14, in Megale 2008: 132). In particolare, essa permette di determinare caso per caso il grado di pre- cisione semantica necessario nella traduzione del lessico specialistico (Hönig e Kussmaul, cit. in Nord 1997: 14). In sostanza, lo scopo è il risultato di una negoziazione tra traduttore e initiator, che viene definito nell’incarico di traduzione. Quanto alla nozione di negoziazione, Vermeer ed Eco (cfr. 2003: 191; v. capitolo 8) hanno idee molto vicine. Tut- tavia Vermeer ne ha una visione più ristretta (Vermeer 1998: 183): “Vi saranno casi in cui il traduttore riterrà utile applicare una data stra- tegia traduttiva per ottenere un testo di arrivo ottimale dati lo skopos e i destinatari specifici – chiamiamolo skopos 1. Se le circostanze contingenti, 96 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 96 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI incluse le richieste avanzate dal committente, costringono il traduttore a deviare dalla propria traduzione ottimale, parleremo invece di “skopos in circostanze date” o skopos 2. Il risultato dell’accordo tra traduttore e committente potrà non coincidere con il testo ottimale dal punto di vista del traduttore nel suo ruolo di specialista, ma sarà comunque ottimale date le circostanze. Esistono dunque due diverse condizioni ottimali: l’ optimum 1, ideale per lo specialista, e l’ optimum 2, di natura pragmatica (…). È responsabilità del traduttore produrre una traduzione potenzialmente otti- male nelle circostanze del caso specifico”. Comunque, secondo la Skopostheorie la traduzione di un testo non è l’unica azione possibile, in quanto scopi particolari possono richiedere azioni diverse dalla traduzione vera e propria. Tale novità ci sembra molto importante anche per la traduzione giuridica. Si pensi alla proposta al committente di non tradurre; alla proposta di un riassunto nella lingua di arrivo; alla proposta di una mera gist translation ovvero di una traduzione molto approssimativa volta a dare un’idea del contenuto; alla proposta di effettuare un adattamento e non una traduzione (cfr. Vermeer e Holz Mänttäri, cit. in Nord 1997: 21). Del resto Vermeer definisce la traduzione come una “offerta di informazioni” ( Informationsangebot). Al riguardo Agorni (2005: 47) sottolinea: “Partendo dalla definizione di testo come offerta di informazioni da parte di un produttore ad un ricevente, la traduzione viene considerata come un’offerta di informazioni ai membri di una determinata lingua e cultu- ra, informazioni ricavate da una precedente offerta redatta in una lingua diversa. La traduzione è dunque un prodotto derivato, e i traduttori sono responsabili del delicato processo di selezione e trasmissione delle informa- zioni ad un ricevente”. Si sottolinea altresì che in questo caso nella nozione di “offerta di informazioni” vengono incluse sia la traduzione in senso proprio che le altre forme di “azione traduttiva”. Per fare un esempio, la traduzione di un testo giuridico può svolgere una funzione performativa o normativa se si tratta di una traduzione autentica, oppure funzioni di ogni altro tipo, le quali possono richiedere “azioni tradutti- ve” diverse dalla traduzione (ad esempio svolge una funzione constativa il mero riassunto in italiano di una legge straniera, il quale costituisce pur sempre una “offerta di informazioni” (cfr. Megale 2008: 133). Per effetto delle teorie funzionaliste di cui sopra, nonché del sopravvento delle considerazioni pragmatiche su quelle linguistiche nella traduttologia, si era in un certo senso autorizzata una libertà quasi assoluta e senza precedenti della traduzione, costringendo gli operatori a porsi il problema dei suoi limiti in termini completamente nuovi. Venendo meno i tradizionali vincoli esterni, era necessario ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 97 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 97 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci chiedersi se occorreva darsi dei vincoli interni ovvero se si dovesse comunque agi-re nel rispetto di determinati principi etici (cfr. Megale 2008: 141). A tal fine è intervenuta Christiane Nord, la quale, resasi conto di talune conclusioni estreme a cui giunge Vermeer nell’ambito della Skopostheorie, teoria alla quale ella aderisce, nonché altre teorie contemporanee come la Translational action, manifesta l’esigenza del rispetto dei principi etici, introducendo il concetto di “loyalty ossia di lealtà”. In merito Morini (2007: 88–90), in sintesi, ben illustra il pensiero della studiosa: “Se lo skopos è sempre sovraordinato all’equivalenza, le modalità di tran- scodifica da una lingua all’altra possono dipendere, in certi casi, da progetti ideologici (in senso lato) piuttosto che da principi traduttivi. Per esempio, che cosa succede se il testo di arrivo è chiamato a svolgere una funzione propagandistica nella cultura di arrivo? Oppure: può il traduttore sentirsi giustificato a produrre sempre e comunque una versione “scorrevole” del testo di partenza (una versione cioè che risponda allo scopo di intrattenere senza fatica il lettore?). Secondo Vermeer lo scopo di una traduzione giusti- fica sempre le strategie e i metodi tradottivi scelti. (…) Vermeer è tuttavia l’unico, fra i traduttologi di scuola funzionalista, ad accettare le estreme conseguenze delle sue premesse teoriche (…). In un testo recente in cui passa in rassegna le teorie funzionalistiche della traduzione ed espone, im- plicitamente ed esplicitamente, i principi di una propria teoria funzionali- stica, Christiane Nord propone di bilanciare il concetto di “funzione” con quello di “lealtà” – laddove l’idea di lealtà rimanda a un concetto di tradu- zione come risultante di un patto fra diversi contraenti. Nord afferma: ‘La mia personale versione dell’approccio funzionalistico, perciò, si regge su due colonne: funzione (function) più lealtà (loyalty) (…). È esattamente la combinazione di questi due principi che conta, anche se ci possono es- sere casi in cui sembrano cozzare l’uno con l’altro. La funzione si riferisce ai fattori che fanno funzionare un testo d’arrivo nel modo voluto nella situazione d’arrivo. La lealtà si riferisce alla relazione interpersonale tra il traduttore, l’emittente ( sender) del testo di partenza, i destinatari ( addresse-es) del testo d’arrivo, il committente ( initiator). La lealtà limita il numero delle funzioni giustificabili del testo d’arrivo per un particolare testo di partenza, e rende necessaria una negoziazione dell’incarico traduttivo fra traduttori e clienti’ (…)”. Va sottolineato tuttavia che il concetto di loyalty era stato coniato da Christiane Nord già alla fine degli anni Ottanta, in un saggio intitolato Loyaltität statt Treue ossia “Non fedeltà ma lealtà”, vale a dire nello stesso periodo in cui Reiss e Vermeer diffondevano la loro teoria dello skopos. 98 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 98 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Per effetto dell’importante contributo apportato da Nord, Morini così conclude: “La studiosa reintegra il testo di partenza laddove la Skopostheorie lo aveva cancellato dall’orizzonte della traduttologia: il traduttore deve tener conto non solo dei suoi scopi, ma anche del fatto che esiste un numero limitato di funzioni giustificabili del testo d’arrivo per un particolare testo di partenza”. Comunque, se per effetto dell’avvento della Skopostheorie, come detto, vengono meno i limiti esterni all’attività di traduzione, si sottolinea tuttavia che – indipendentemente dal fondamentale contributo apportato da Nord introducendo il concetto di “lealtà” – per quanto concerne la traduzione di testi giuridici normativi tali limiti rimangono fermi. Si pensi ad esempio all’attività di controllo esercitata dai revisori (giuristi linguisti di comprovata competenza ed esperienza) presso la Direzione della Traduzione della Corte di Giustizia dell’UE. Per concludere, si potrebbe sostenere che la Skopostheorie (e, in particolare, il suo principale esponente, Vermeer) se da un lato conferisce al traduttore un più ampio raggio di azione, una licenza a interpretare e a mediare, in ra- gione della funzione di specie ovvero propria del caso specifico, tra culture per il raggiungimento di determinati scopi, dall’altro lo pone altresì davanti a delle responsabilità molto più ampie e marcate rispetto al passato. Le teorie funzionaliste nascono, sì in ambito universitario, ma sulla spinta di un mon- do che stava cambiando (soprattutto a livello economico), in risposta a una domanda crescente di traduzioni di testi di ogni tipo e genere, e per scopi sempre più vari, in particolare di testi specialistici a contenuto non letterario. In quegli anni comincia ad affermarsi un’economia globalizzata, si spalanca- no nuovi importanti mercati e ci si sta aprendo a Internet ovvero a uno dei mezzi principali per il raggiungimento dei fini più diversi anche nel caso di specie ovvero da parte di tutti i protagonisti del processo traduttivo. Dun- que la nuova realtà e le nuove esigenze determinate per così dire dal merca- to nonché le teorie rivoluzionarie di Reiss, Nord e soprattutto di Vermeer, che in parte sono anche la risposta a tale fatti, contribuiscono grandemente al cambiamento radicale del processo traduttivo e alla trasformazione dell’at- tività del traduttore da attività statica a attività dinamica. In una realtà glo- balizzata anche la traduzione diviene una vera e propria attività economica, spesso esercitata da vere e proprie società commerciali, in cui, a differenza del passato, intervengono le variabili proprie del mercato – come proposta, accettazione, incarico, prezzo, termine di consegna, qualità nonché altre ancora come partecipazioni a gare di appalto, acquisto di strumenti informatici all’a- vanguardia, attività di promozione e marketing, ricerca di personale efficiente ecc. – tese a affermare o mantenere la competitività in regime di libera con- correnza. Alla luce di quanto detto, ci associamo pienamente a Megale quando ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 99 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 99 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci afferma che ora “l’obiettivo della qualità non costituisce più un elemento indipendente ma una variabile dei costi e dei tempi” (Megale 2008: 135).47 Quanto all’applicabilità di tale teoria alla traduzione giuridica, mentre alcuni studiosi si sono mostrati scettici, come Trosborg e Cao o decisamente critici o avversi come Tymoczko (cfr. Megale 2008: 134), altri – come Garzone, Šarčević e Megale – ne hanno confermato l’applicabilità in linea generale, altri ancora – come Madsen – a talune condizioni. Va sottolineato, tuttavia, che fu Vermeer stesso per primo a sostenere espressamente la possibilità di estendere la Skopostheorie alla traduzione giuridica. La nostra opinione a riguardo, come spiegheremo più avanti in maniera più cir- costanziata, è in linea di principio di condivisione soprattutto per quanto con- cerne i testi di tipo informativo, mentre alcune riserve le manteniamo per i testi normativi aventi una funzione giuridica e vincolante. Ora possiamo riportare alcuni esempi in cui emerge con chiarezza che la strate- gia traduttiva adottabile dal traduttore dipende dalla funzione della traduzione. Megale, in riferimento alle istituzioni UE, riporta una disposizione della Court of Auditors (Special Report n. 9/2006 concerning translation expenditure incurred by the Commission, the Parliament and the Council together with the institutions’ replies, Official Journal of the European Union, C 284, 21 November 2006), in cui viene in un certo senso sancito che la precisione delle traduzioni varia a seconda della funzione delle medesime: “Translation should be accurate, clear and “fit for purpose” (whereby the re- quired quality of the translation depends on its destination). (…) For exam- ple, documents destined for publishing or legal texts require better quality translation (and thereby more resources) than documents for internal use. (…) The Commission’s Directorate-General for Translation gears its qua- lity control procedures to “fitness-for-purpose”: incoming documents are classified according to 5 different translation quality types (TQT), each having specific quality control procedures ranging from full revision (for key legal or political documents, including legislation) to cross-reading or sample checks. (…) This TQT classification system also permits to deliver high-quality translation for the Commission’s priorities and to apply a “fit for purpose” approach to all documents” (Megale 2008: 135). 47 A proposito di Internet, agli inizi molti sostenevano che in rete, per effetto della globalizzazione dell’economia, vi sarebbe stato un dominio assoluto dell’inglese che avrebbe annientato tutte le altre lingue; in verità, Internet è stata anche un’ottima occasione per dimostrare il contrario. Per fare un esempio, in passato un’azienda medio piccola, produttrice di colori o materiali isolanti innovativi, per presentare i propri prodotti e rivolgersi a dei potenziali clienti chiedeva la traduzione poniamo in inglese e in francese della propria offerta e successivamente attraverso agenzie di marketing e simili dava vita a una certa diffusione promozionale che tuttavia, ciononostante, rimaneva pur sempre circoscritta; oggi, al contrario, a costi molto minori la medesima azienda può chiedere la traduzione in venti o trenta lingue e presentare così in rete al mondo intero la propria offerta e avere aspettative molto più ambiziose. 100 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 100 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Da questo esempio appare chiaro come “tale approccio derivi da un mutamento nei rapporti fra qualità, costi e tempi, riscontrato non solo nelle istituzioni europee ma più in generale in tutta l’economia globalizzata, ai sensi del quale l’obiettivo della qualità non costituisce più un elemento indipendente ma una variabile dei costi e dei tempi” (Megale 2008: 135). Un altro esempio riportato da Megale (2008: 139) si riferisce alle lingue utilizza-te dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Yugoslavia e dal Tribunale penale per il Ruanda. In particolare, le lingue di lavoro dei due tribunali sono l’inglese e il francese; tuttavia i regolamenti di procedura di entrambi sanciscono il diritto dell’accusato, dei testimoni e della difesa di usare la propria lingua o un’altra lingua. L’interpretazione e la traduzione sono effettuate da servizi linguistici ap-positamente costituiti in seno alle due cancellerie (art. 3 Reg. ICTY e art. 3 Reg. ICTR, quasi identici nella loro formulazione). In particolare, l’intera documen- tazione ricevuta dall’Ufficio del Procuratore deve essere tradotta, a prescindere dalla sua rilevanza, affinché le prove siano disponibili in tutte le lingue utilizzate nel processo. Qui va rilevato che il medesimo Ufficio del Procuratore provvede ad effettuare una traduzione preliminare e approssimativa dei documenti, finalizzata a decidere se possono o meno essere prodotti in giudizio. In un secondo tempo i documenti così selezionati vengono tradotti in modo certificato dai servizi linguistici delle cancellerie dei due tribunali per poter essere effettivamente utilizzati nel corso del processo. Anche in tale caso appare palese che ogni traduzione è determinata dal suo scopo, e che, nonostante la sua natura approssimativa disposta in taluni casi specifici da norme o da prassi, essa può essere posta a fondamento di decisioni essenziali. Un altro esempio ancora ci proviene da una norma vigente nella legislazione ita- liana; in particolare dal “Testo unico sull’immigrazione” in cui al comma sesto dell’art. 2 è fissato un principio generale: “Ai fini della comunicazione allo straniero dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione, gli atti sono tradotti, anche sinteticamente in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall’interessato”. Con riferimento al decreto di espulsione, la giurisprudenza ha precisato che una traduzione sintetica può garantire sufficientemente la finalità del diritto alla difesa che il comma settimo dell’art. 13 del Testo unico mira a presidiare, senza che vi sia necessità di una traduzione integrale (Cass. civ. n. 16032/2011 e n. 28858/2005). Tal ultimo esempio dimostra come anche nella legislazione italiana non manchi- no casi di ricorso a soluzioni funzionali in considerazione anche dei tempi e dei costi del multilinguismo. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 101 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 101 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci Gerard-René de Groot. A occuparsi di questa materia è pure Gerard-René de Groot, una personalità di spicco, di estrazione giuridica, il quale in varie opere ribadisce e propone alcuni punti cardine e altresì traccia alcune linee fondamentali da seguire nella traduzione giuridica. Proviamo qui in sintesi a riassumerne le principali. Lo studioso olandese parte dall’assunto che i sistemi giuridici differi-scono da Stato a Stato e sostiene che ognuno di essi in quanto autonomo ha una sua autonoma terminologia giuridica che differisce dalle altre terminologie giu- ridiche espresse da altri sistemi nella medesima lingua. Specifica poi che esistono Stati in cui sono operativi più sistemi giuridici e afferma che in linea di principio quei sistemi possiedono tutti una terminologia giuridica autonoma. A tal fine porta l’esempio del Regno dei Paesi Bassi, dove nonostante la vigenza di una sola lingua, l’olandese, sono presenti tre sistemi giuridici diversi e tre terminologie giuridiche diverse (cfr. de Groot 2000). Pertanto, a differenza di quanto avviene per il linguaggio della medicina, della chimica o dell’economia, una lingua può avere tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi che ad essa ricorrono utiliz-zandola come propria lingua giuridica. Secondo de Groot è di fondamentale importanza stabilire che un linguaggio giu- ridico deve essere tradotto in un altro linguaggio giuridico. Fatto che spesso non avviene, o perché si traduce semplicemente con un linguaggio giuridico generico di una data lingua di arrivo (es. linguaggio giuridico inglese in genere) oppure perché spesso il traduttore non è a conoscenza di quali siano i veri destinatari di quel testo (es. il caso della traduzione di un testo in lingua inglese, quando non si sa in quale sistema giuridico di lingua inglese tale testo dovrà operare). Invece il traduttore dovrebbe essere messo in condizione di conoscere ex ante chi siano i destinatari delle informazioni giuridiche che deve tradurre e quale sia il sistema giuridico in cui dovranno operare; in base a ciò dovrebbe effettuare una scelta consapevole e tradurre il testo applicando la terminologia giuridica propria di quel sistema. Quest’ultima posizione dello studioso olandese tuttavia ci appare un po’ troppo generica. A nostro modo di vedere, come specificheremo più avanti, è da seguire in assoluto nella traduzione di testi informativi ma non altrettanto nettamente nella traduzione di testi normativi. Altro punto fermo per de Groot, che condividiamo in assoluto, è che il traduttore giuridico deve conoscere altresì il diritto comparato. Solo così potrà individuare e applicare nel sistema giuridico di arrivo un equivalente del termine o del concetto espresso nel linguaggio giuridico del sistema di partenza. Si tratta di un’equivalenza che in assoluto si può riscontrare solo in taluni paesi come Belgio, Finlandia o Svizzera dove si ha un unico sistema giuridico bilingue o multilingue. Fuori da questi casi il grado di equivalenza varia. Egli in particolare (de Groot 2006: 430) la suddivide in full equivalent, closest approximate equivalent ( acceptable equivalent) e partial equivalent; (v. anche capitolo 6). 102 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 102 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI De Groot (2000) sostiene che assumono altresì fondamentale rilevanza il contesto e la finalità della traduzione (cfr. “È possibile che in un particolare contesto certe parole siano degli equivalenti accettabili là dove non lo sono in contesti differenti”). Va capito, poi, se il testo tradotto avrà una funzione meramente informativa o se, invece, assumerà una funzione giuridica ossia valore di testo autentico (cfr. “In quest’ultimo caso, è importante che i termini del testo della lingua di arri- vo non siano più stretti o più ampi di quelli del testo della lingua di partenza”). Dunque giunge alla conclusione che “l’accettabilità dell’equivalenza dipende dai fattori sopra menzionati. È perciò una decisione che il traduttore deve prendere di volta in volta” (de Groot 2000: 140). Qualora poi non si riesca a trovare un termine equivalente nella lingua del sistema giuridico di arrivo, de Groot (2000: 141–142) propone tre soluzioni supplemen-tari e in particolare: “(a) non vi sarà traduzione e si dovrà usare il termine della lingua di partenza o la sua traslitterazione. Se necessario, il termine può essere spiegato tra- mite l’aggiunta di un’informazione fra parentesi o in una nota, in forma di spiegazione letterale o di osservazione del tipo “paragonabile a …”; (b) si utilizzerà una parafrasi per descrivere il termine della lingua di partenza; (c) si creerà un neologismo, si ricorrerà, cioè, a un termine della lingua di arrivo che non fa parte della terminologia del sistema giuridico della lingua di arrivo, se necessario, unitamente a una nota esplicativa”. Quest’ultima distinzione è particolarmente rilevante anche per il nostro tema; infatti la riprenderemo e illustreremo più in dettaglio al capitolo 7, quando esa-mineremo i vari procedimenti traduttivi. Susan Šarčević. Altra studiosa portatrice di numerose novità in materia di traduzione giuridica è senza dubbio Susan Šarčević. La studiosa croata in primis richiama l’attenzione sul fatto che nell’era della globalizzazione la necessità di traduttori giuridici competenti assume più importanza che mai. Rileva altresì lo speciale interesse attribuito negli ultimi due decenni alla traduzione giuridica da parte non solo dei linguisti ma anche dei giuristi. Nella sua opera più nota, New Approach to Legal Translation, pubblicata nel 1997, Šarčević prende in esame, in particolare, la traduzione giuridica vista anche come un atto di comunicazione. Partendo dai tentativi precedenti di creazione di una teoria della traduzione di testi giuridici, suggerisce nuovi percorsi e strategie da adottare nella traduzione giuridica. Dopo aver evidenziato come in passato la traduzione giuridica fosse soprattutto all’insegna del rispetto assoluto per l’originale e come consistesse sostanzialmente in una traduzione letterale, si pone la ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 103 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 103 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci questione se sia plausibile o meno una traduzione per così dire “creativa” in cam-po giuridico e in particolare nella traduzione di testi paralleli autentici o persino nel cosiddetto co-drafting. In particolare la studiosa croata afferma che nell’ambito del processo tradutti- vo, il traduttore può avere due compiti ovvero assumere due ruoli diversi: 1) agire come semplice mediatore che traduce in maniera statica (come avveniva soprattutto in passato) un dato testo di un dato autore per un dato ricevente o destinatario, senza avere relazioni, senza una comunicazione con questi; 2) agire come un soggetto attivo e “creativo” il quale per effetto della comunicazione con l’autore, con il ricevente nonché con altri possibili soggetti, può dar vita ad un metatesto ovvero a una traduzione dinamica, più vicina alla lingua e cultura di arrivo e nel contempo anche rispettosa degli effetti e ove necessario degli intenti e della funzione del testo della lingua di partenza. Per esemplificare in maniera grafica, si riporta la seguente illustrazione. A. TRADUTTORE MEDIATORE B. TRADUTTORE PRODUCER creatore/autore destinatario creatore/autore traduttore traduttore destinatario Schema 1: Ruoli del traduttore giuridico (Šarčević 1997: 88) Dopo aver dato testimonianza, con degli esempi, di tale nuovo approccio – adot- tato in particolare in Canada dai traduttori francofoni nel tradurre, dall’inglese al francese, la legislazione federale espressa secondo il sistema di common law – in un certo senso approvandolo, si adopera tuttavia a delimitarne i confini entro una sorta di creatività accettabile (cfr. Creativity in Legal Translation: How much is too much? , 2000). Nella specie ella sostiene che 104 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 104 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI “(t)he question to what extent creativity is acceptable in parallel texts de- pends on the communicative situation in the particular jurisdiction con- cerned. In Switzerland, for example, several co-drafting methods are also used, however, the results are very different in the sense that Swiss transla- tors are much more conservative when it comes to creativity”. Una traduzione creativa entro certi limiti dunque può essere considerata accettabile. Nella traduzione giuridica, attribuisce anche ella decisiva importanza alla differenza dei sistemi giuridici, al tipo testuale, alla funzione e all’equivalenza. In merito a quest’ultima ribadisce la difficoltà di individuare casi di equivalenza piena o perfetta, pertanto propone la cosiddetta “equivalenza funzionale” e distingue i livelli della near equivalence, della partial equivalence e della non equivalence. Più avanti richiameremo le tesi della studiosa con le quali concordiamo grandemente (v. in particolare capitolo 6). Remo Caponi. Sul fronte dei giuristi ci sembra altresì decisamente rilevante per il nostro studio il pensiero di Remo Caponi, ordinario di diritto processuale civile alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, il quale in merito alla traduzione giuridica (cfr. Caponi 2006: 131–141) ammette le reali difficoltà di tale attività determinate in primis dalla differenza dei singoli linguaggi giuridici nonché dalla differenza dei vari ordinamenti giuridici. In particolare, da giurista, egli vede un vero problema di sostanza, quando “due termini sono linguisticamente corrispondenti e mutuamente traduci- bili nelle due lingue ma esprimano dei concetti e/o delle regole giuridiche non identiche; ad esempio, la parola tedesca Besitz si presta perfettamente ad essere tradotta in italiano con possesso; mentre Besitz nel diritto civile tedesco significa un potere di fatto sulla cosa in genere, possesso nel diritto civile italiano significa potere di fatto sulla cosa con animus domini. In questo caso si verifica un’equivalenza linguistica, ma una diversità giuridica”; o meglio si potrebbe dire che si assiste ad un caso di equivalenza linguistica, ma non anche di equivalenza sostanziale, di equivalenza giuridica. Anche per tali ragioni, per Caponi, la traduzione di testi giuridici, in particolare di testi normativi, è preferibile che venga svolta da un giurista la cui lingua madre sia quella in cui il testo deve essere tradotto. Più precisamente, l’opera compete al giurista rivestito di una duplice qualificazione: che sia esperto di quella branca del diritto di cui tratta il testo da tradurre e che abbia altresì una solida competenza comparatistica fra i due ordinamenti giuridici che entrano in considerazione nel lavoro di traduzione. L’operare combinato ed armonico di questi due saperi specialistici è in grado di assicurare, ove possibile, che due idee, tratte da sistemi giuridici diversi, si equivalgano. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 105 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 105 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci Dopo vari esempi in cui mette in evidenza le effettive difficoltà che si incontrano nella ricerca di una equivalenza giuridica soddisfacente, conclude il suo studio con delle importanti considerazioni di ordine pragmatico attinenti al contesto e alla finalità concreta della traduzione del testo giuridico, e alla scelta dei termini appropriati nella lingua di arrivo. E conviene con de Groot quando sostiene che è “possibile che in un particolare contesto e/o in vista di una determinata finalità certi vocaboli siano degli equivalenti accettabili, mentre non lo siano in contesti differenti” (Caponi 2006). Fabrizio Megale. In Italia, uno degli studiosi più attenti e competenti in materia è Fabrizio Megale, docente di traduzione giuridica alla Facoltà di Interpretariato e Traduzione, all’UNINT di Roma.48 Nel 2008 è stato pubblicato un suo volume dal titolo Teorie della traduzione giuridica. Fra diritto comparato e Translation Studies, il quale a nostro avviso costituisce la migliore, la più completa produzione in Italia in tema di traduzione giuridica, appunto. Spesse volte, nel presente studio, in considerazione di ricorrenti affinità di idee, viene citata tale opera (così come altri scritti del medesimo autore, citati in biblio-grafia); pertanto, ci sembra opportuno presentarne i temi e punti salienti. In detto volume l’autore esordisce illustrando in breve il diritto comparato e la traduzione giuridica. Egli mette in evidenza differenze e affinità fra le due discipline e fra i rispettivi protagonisti ovvero il traduttore giuridico e il giurista esperto di diritto comparato, sostenendo che, per molti versi, il comparatista non può che essere un traduttore, e il traduttore giuridico non può che essere esperto delle questioni giuridiche che traduce. Osserva inoltre che sono numerosi i punti di convergenza tra giuristi e linguisti, a cambiare è solo il modo di esprimerli, nel senso che i giuristi tendono a formalizzare altamente i concetti giuridici ma lasciano più imprecisi e incompleti quelli linguistici, mentre il contrario accade per i linguisti. E aggiunge che “nonostante questa differenza di forma, sono comuni le nozioni di ‘procedimento traduttivo’, di ‘calcolo delle perdite’, di ‘precisione semantica’, di ‘prestito’ e ‘calco’ ecc.” (Megale 2008). Megale inoltre ci propone un’importante distinzione in merito alla traduzione giuridica e alle sue forme di esercizio, in particolare: da un lato, prevede una forma ‘alta’ di traduzione giuridica, che implica il sapere del comparatista e, citando Rodolfo Sacco, “presuppone adeguate conoscenze di tipo teorico e deve essere svolta pertanto da giuristi sperimentati di diritto comparato” (Sacco: 2000). A questa categoria appartiene, ad esempio, la traduzione dei cosiddetti core documents, quali i testi legislativi e giurisprudenziali dell’Unione europea, garantita dai ‘giuristi-linguisti’ delle istituzioni comunitarie. Dall’altro lato, prevede un’altra forma, ovvero, direm-mo noi, categoria, in cui vi ricomprende la traduzione giuridica ordinaria (corsivo 48 Fabrizio Megale, prima dell’incarico attuale quale docente di traduzione giuridica, è stato traduttore di ruolo presso la Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo. Tornato in Italia, dal 1983 ha lavorato alla Camera dei deputati, prima al Servizio con l’Unione europea e successivamente all’Ufficio di legislazione straniera e comparata. 106 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 106 11. 02. 2021 10:12:35 PRINCIPALI TEORIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI nostro), cioè tutte quelle traduzioni di testi giuridici “accomunate dal fatto di essere svolte non da giuristi ma da traduttori e revisori, la cui formazione universitaria è ancora in prevalenza di contenuto linguistico” (Megale 2008). Tra queste traduzioni, lo studioso ricorda quelle svolte “dai traduttori liberi professionisti, che operano sul mercato in forma singola, associata o societaria” (Megale 2008). L’autore successivamente passa ad occuparsi del plurilinguismo nella legislazione, nei trattati e nei contratti, soffermandosi in particolare sul plurilinguismo legislativo nell’Unione europea, in Canada, Svizzera, Belgio e Finlandia. Megale prosegue poi occupandosi del linguaggio giuridico come linguaggio set- toriale illustrando in particolare le specialità lessicali, morfosintattiche e testuali del linguaggio giuridico. Successivamente l’autore elenca e analizza i vari procedimenti traduttivi a cui può ricorrere il traduttore giuridico. Continua poi illustrando il significativo e, per certi versi, decisivo apporto della pragmatica e della traduttologia alla traduzione giuridica; dopodiché egli si sofferma sulle teorie funzionaliste, quali la Skopostheorie e la Translational action, a cui fa da contrappeso il concetto etico propugnato da Christiane Nord di lealtà, nel senso di relazione fra traduttore, emittente e destinatario, che finisce per bilanciare i possibili esiti estremi delle prime due. In ultimo, Megale conclude la sua trattazione presentando le diverse funzioni della traduzione giuridica e illustrando la distinzione teorizzata da Christiane Nord tra traduzione strumentale e traduzione documentaria e successivamente la traduzione con funzione giuridica e la traduzione con funzione informativa; per concludere con i casi – come vedremo molto rilevanti anche per la nostra tesi – di cambio della funzione. A ulteriore dimostrazione del valore di tale opera, così esordisce Danio Maldussi, docente di Traduzione presso la SSLMIT di Forlì, Università di Bologna, nella sua recensione del volume (Maldussi 2009): “Commensurare tradizioni giuridiche che per natura si presentano dispa- rate in ragione del loro ancoraggio forte agli ordinamenti dei singoli pae- si, problematizzare, in vista di una sintesi, acclarate diversità di approccio alla traduzione in ambito giuridico, proporre una visione articolata che favorisca in primis il dialogo tra giuristi e linguisti: queste, in sostanza, le tematiche centrali che leggiamo in filigrana nel volume di Fabrizio Megale, alle quali l’autore offre risposte argomentate e responsabili attingendo agli studi di giuristi di fama, linguisti e maestri della traduttologia”. Il pensiero di altri studiosi importanti per il nostro studio come Cao, Madsen, Sacco, Garzone ed altri verrà presentato in via incidentale nei capitoli successivi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 107 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 107 11. 02. 2021 10:12:35 Sandro Paolucci 66L’equivalenza nella traduzione dei testi giuridiciALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 108DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 108 11. 02. 2021 10:12:35 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 6.1 IL CONCETTO DI EQUIVALENZA IN GENERALE Il concetto di equivalenza per quanto sia oggetto di continuo dibattito e sovente motivo di controversia permane centrale in materia di traduzione. La problematica dell’equivalenza ha assunto e continua ad assumere un posto im- portante nelle teorie della traduzione. Quasi tutti gli studiosi di questa materia in via principale o comunque di riflesso hanno affrontato il complesso tema dell’equivalenza, taluni accogliendo il termine altri rifiutandolo. In considerazione della complessità nonché dell’ampiezza del tema dell’equiva- lenza, al fine di meglio delimitare l’oggetto della nostra ricerca, si rende necessario procedere ad una prima distinzione tra: • equivalenza quale criterio, modello, procedimento generale di trasmis- sione di segni linguistici di una lingua (di un testo di partenza) in un’al- tra lingua (in un testo di arrivo), consistente nel ricalcare pedissequa- mente strutture grammaticali, terminologia, lessico, stile; • equivalenza, primariamente terminologica o a livello terminologico, in- tesa come una delle varie strategie ovvero procedimenti traduttivi (rife- rita a unità di traduzione quali parola, termine, frase) che può convivere con altri anche all’interno di un medesimo testo. E sarà precipuamente quest’ultima a costituire oggetto della nostra indagine. Per quanto concerne la prima – ovvero l’equivalenza come criterio generale, come procedimento generale – è noto che in passato alcuni studiosi, soprattutto a parti-re dagli anni Cinquanta, mutuando il termine verosimilmente dalla terminologia matematica o dalla logica formale, hanno tentato in vari modi di introdurre un sistema di traduzione basato sulla equivalenza, più precisamente su un’equiva- lenza tra gli elementi linguistici del testo di partenza e del testo di arrivo a tutti i livelli. Tale approccio, soprattutto inteso come procedimento, come strategia traduttiva generale, come vedremo più avanti, è risultato errato, inesatto, ina- deguato e comunque insoddisfacente (cfr. anche Snell-Hornby 1988: 16; Ožbot 2006: 34). Analogamente al concetto di fedeltà (cfr. Morini 2007), anche il con- cetto di equivalenza, oggi, in particolare nella traduzione di testi letterari, è stato abbandonato da traduttologi e da altri studiosi per orientarsi in altre direzioni dando vita a più efficaci teorie come quella funzionalistica o a nuovi approcci come quello sociologico. L’equivalenza in generale viene definita come la relazione tra un testo fonte e un testo di arrivo che permette al secondo di essere considerato la traduzione del primo. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 109 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 109 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci Uno degli studiosi più insigni tra coloro che si sono occupati in maniera appro- fondita di equivalenza è senza dubbio Eugene Nida, uno dei fondatori della tra- duttologia come disciplina autonoma; egli, nel volume Towards a Science of Translating, pubblicato nel 1964, partendo dall’assunto che non esistono equivalenze esatte, sostiene che nel tradurre il traduttore dovrà cercare di trovare l’equivalente più prossimo possibile. A tal fine propone di ricorrere, senza per altro parteggia-re per l’una o per l’altra, a due tipi di equivalenza: 1) l’equivalenza formale nel caso in cui nel trasmettere il messaggio nella lingua di arrivo si voglia rispettare quanto più possibile sia la forma che il contenuto del testo originale; 2) l’equivalenza dinamica nel caso in cui il messaggio contenuto nel testo di partenza venga riformulato dal traduttore e trasmesso in un modo più naturale, più vicino, più consono alla lingua di arrivo. Nel 1965 Catford, nella sua famosa opera Linguistic Theory of Translation, afferma che “la traduzione è la sostituzione di materiale testuale in una lingua (LP) con materiale testuale equivalente in un’altra lingua (LA)” (Catford 1965). Più tardi Koller (1992: 189) nell’equivalenza riconosce l’aspetto davvero costitutivo del rapporto di traduzione esistente tra due testi, tanto che, secondo lo stesso, relazione di equivalenza diviene sinonimo di rapporto traduttivo (cfr. Bertozzi 1999: 12). Rigotti (1983: 364) ritiene che “due testi sono uno traduzione dell’altro se c’è fra essi un rapporto di equivalenza”. Tuttavia, come sostiene Morini (2007: 76), “come spesso accade, le definizioni generali diventano troppo rigide o troppo complesse per essere utili una volta che ci si addentra nei particolari”; in effetti, la soluzione del problema traduttivo va ben oltre la mera trasposizione lineare del testo di partenza in una lingua d’arrivo. Infatti, quando per equivalenza – come ben sottolinea Bertozzi (1999: 17-18) – si vuole intendere “una relazione di corrispondenza che implica transitività, assoluta sim- metria, inequivocabile reversibilità”, un concetto, cioè, che si rivela “par- ticolarmente in linea con le esigenze della traduzione automatica, per la quale risolvere il problema traduttivo significa, in primo luogo, poter individuare corrispondenze biunivoche tra forme della lingua di partenza e forme della lingua di arrivo che siano tra loro equivalenti, ovvero che abbiano lo stesso significato lessicale e grammaticale” ci si avvede, allora, che “proprio nell’asimmetria, nell’alogicità dei sistemi linguistici risiede, invece, il limite dei procedimenti automatici di traduzione, nella polise- mia, nell’ambiguità delle forme linguistiche, nella pluralità dei potenziali valori semantici di cui ogni singola unità linguistica è portatrice all’inter- no del proprio codice.” 110 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 110 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI Alcuni studiosi, fra cui Snell-Hornby, vorrebbero abbandonare del tutto l’uso del termine, in quanto esso “a parte il fatto che è impreciso e mal definito (persino dopo un acceso dibattito ultraventennale), presenta un’illusione di simmetria tra le lingue che in pratica non esiste, se non per certe vaghe approssimazioni, e che distorce i problemi fondamentali della traduzione” (Snell-Hornby 1995). Il concetto di equivalenza poggia su un assunto di base ovvero sul ruolo prima- rio del testo originale, ossia di partenza, e sull’esigenza di dar vita a un testo di arrivo corrispondente. All’inizio degli anni Ottanta la Skopostheorie, elaborata nell’ambito della Übersetzungswissenschaft, si pone come risposta ai sostenitori dell’equivalenza, che teoriz-zavano la soluzione del problema traduttivo nella trasposizione lineare del testo di partenza in una lingua d’arrivo, senza tener conto, ad esempio, della trasmissione delle componenti culturali. Il principale esponente di tal ultima teoria generale della traduzione, Hans Vermeer, detronizza il testo di partenza dando centralità alla funzione, allo scopo che un certo testo dovrà avere nella lingua e nella cultura di arrivo. Così agendo, appunto, abbatte i pilastri su cui poggiavano le teorie sull’equivalenza. Tuttavia, appurata l’insostenibilità e l’inapplicabilità dell’equivalenza come modello, come procedimento traduttivo generale assoluto o anche dominante, nu- merosi studiosi si sono orientati verso la definizione di tipologie di equivalenza basate sul grado (parole, frasi o livello testuale) e sul tipo di significato (deno-tativo, connotativo, pragmatico ecc.) che deve essere mantenuto costante nella traduzione. Si è rilevato infatti che l’equivalenza – come del resto altri concetti o teorie generali – non riesce a fornire una soluzione universale e univoca all’espli-cazione dell’attività di traduzione. Un testo complesso (ad esempio una sentenza, un bando di concorso ecc.) così come un testo semplice (ad esempio un comune articolo di un quotidiano), può contenere al suo interno tratti regolativi, tratti de-scrittivi, tratti espositivi, informativi nonché altre peculiarità, può altresì svolgere una funzione diversa nella lingua e cultura di arrivo rispetto a quella che gli era propria nella lingua di partenza; tutti fatti, questi, che richiedono al traduttore il ricorso a diverse strategie traduttive, quali l’uso di neologismi, prestiti, calchi, parafrasi, esplicitazioni, adattamenti e anche eventuali omissioni e compensazioni (calcolo e accettabilità delle perdite) ed altre. Detti procedimenti traduttivi “possono essere combinati tra loro nell’ambito di una stessa traduzione, ovviamente non in modo casuale, ma sulla base di una complessa strategia di lavoro applicata all’intera traduzione” (Megale 2008: 109). Alla luce di quanto sopra detto, si potrebbe ritenere, dunque, che se l’equi- valenza, come criterio o procedimento traduttivo generale sia da abbandona- re per le ragioni sopra esposte, altrettanto non si potrà dire per l’equivalenza ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 111 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 111 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci – soprattutto a livello terminologico – intesa come uno dei vari procedimenti traduttivi che concorrono con gli altri (in particolare nella traduzione specializzata) a produrre una traduzione ovvero un testo di arrivo quanto più corrispon- dente e soddisfacente per il conseguimento dei fini che i protagonisti del singolo processo traduttivo si sono preposti. 6.2 IL PROBLEMA DELL’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI All’interno della prassi traduttiva, la traduzione di testi giuridici è considerata tra i problemi più difficili e complicati. La linguistica ha sviluppato uno specifico ambito tematico, la linguistica giuridica o giurilinguistica, all’interno del quale questo problema è scientificamente affrontato. Esso non è rimasto estraneo nemmeno alle riflessioni dei giuristi, in particolare degli studiosi di diritto comparato, che hanno cercato di mettere in luce le notevoli interrelazioni tra la lingua del testo di partenza, il sistema giuridico cui esso si riferisce e i problemi sollevati dalla sua traduzione (cfr. Caponi 2006). Nella traduzione dei testi giuridici l’equivalenza, segnatamente quella termino- logica o, meglio, a livello terminologico, è uno dei procedimenti traduttivi più ricorrenti e oggetto di continuo dibattito. Ed è proprio per la sua ricorrenza e rilevanza che merita di essere esaminata. Quale premessa, va menzionato che verosimilmente l’equivalenza, segnatamen- te l’equivalenza formale nella traduzione di testi giuridici normativi, è stata una delle principali strategie traduttive adottate a partire da Cicerone sino agli inizi dell’Ottocento. Sin dall’avvento del Cristianesimo e fino agli inizi dell’Ottocento ha prevalso la convinzione che il testo giuridico, in virtù della sua stessa autore-volezza, dovesse essere reso nel modo più vicino possibile all’originale, seguendo-ne la formulazione parola per parola in modo pedissequo, senza riguardo per le regole sintattiche della lingua di arrivo e senza attenzione alcuna per la chiarezza e la fruibilità immediata del testo tradotto. Nel corso dell’Ottocento e nel primo Novecento, quando diversi paesi multietnici si dotarono di legislazione plurilingue, con traduzioni di testi di legge aventi tutte lo status di autenticità, si fece strada la necessità di migliorare la qualità dei “testi paralleli” (cfr. Garzone 2007). In effetti, i testi paralleli tradotti dovevano esser sì equivalenti, corrispondenti all’originale, tuttavia dovevano possedere la dignità di testi autentici autonomi. Tale dignità viene conseguita appieno in seguito all’introduzione in Canada e in altri paesi del co-drafting ovvero della redazione simultanea di testi paralleli autentici. Dai primi anni Ottanta dello scorso secolo, per effetto della nascita delle 112 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 112 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI teorie funzionalistiche, dell’introduzione della pragmatica, nonché dei contributi di studiosi quali Reiss, Sabatini, Madsen, Šarčević ed altri che teorizzano la classificazione dei testi a seconda del tipo (es. normativo, espositivo, informativo oppure performativo e non performativo ecc.) nonché a seconda della funzione che dovrà svolgere il testo di arrivo, soprattutto nella traduzione di testi non strettamente normativi ci si orienta in maniera più mirata, ovverosia in considerazione del tipo di testo, dei destinatari e della specifica funzione (talvolta diversa) che un determinato testo dovrà avere nella lingua e nella cultura di arrivo. Per esemplificare, nel passaggio dallo sloveno all’italiano, Državni zbor (organo legislativo sloveno, camera legislativa in un sistema che prevede un bicameralismo imperfetto), a seconda del tipo di testo (normativo, espositivo, informativo), del tipo di destinatario (accademici, giuristi, editori giuridici, comuni lettori ecc.) nonché della specifica funzione che la traduzione dovrà svolgere (normativa, prescrittiva, espositiva, argomentativa, informativa o altra), potrà essere tradotto in italiano come Camera di Stato, Assemblea Nazionale, Državni zbor, Parlamento, Camera legislativa, Assemblea legislativa; oppure, Predsednik vlade (Primo ministro sloveno) potrà essere tradotto come Presidente del Governo, Predsednik vlade, Primo ministro, Premier, Capo del Governo, capo dell’esecutivo, ecc. Traduttori, traduttologi nonché comparatisti, pur consci del fatto che il procedimento dell’equivalenza non può essere usato in assoluto, nell’esercizio della loro attività si trovano tuttavia a dover ricercare quanto più possibile equivalenze. In particolare il traduttore, sia esso linguista che giurista, nella gravosa opera di traduzione di testi giuridici è alla ricerca continua di un termine ovvero di un concetto equivalente o quanto più equivalente nella lingua di arrivo. Alcuni autorevoli studiosi come Šarčević (1997: 237) distinguono i livelli della near equivalence, della partial equivalence e della non equivalence. Altri come de Groot (2006: 430) la suddividono in full equivalent, closest approximate equivalent ( acceptable equivalent) e partial equivalent; Ajani (2006) e Megale (2008) la distinguono in equivalenza completa o quasi completa, equivalenza parziale e equivalenza funzionale. Altri ancora – come Beaupré (1986), Sager (1993), Caponi (2006), Garzone (2007) – parlano di legal equivalence ovvero di equivalenza giuridica. Tutte le distinzioni sopra citate sono degne di rilievo, tuttavia per ragioni di maggiore affinità di pensiero con Ajani e Megale e con Beaupré e Garzone, passiamo ora a presentare in sintesi unicamente le proposte da essi elaborate. a) Equivalenza completa o quasi completa A proposito dell’equivalenza completa o quasi completa Ajani (2006) afferma: Quando sia la corrispondenza semantica sia quella concettuale sono sicure, la traduzione può svolgersi a livello letterale: assegno, chèque, check; Conseil d’Etat, Consiglio di Stato, ecc. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 113 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 113 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci Si potrebbe sostenere che si ha equivalenza completa o totale in quei casi, peraltro piuttosto rari, in cui, per esempio, due istituti giuridici hanno la stessa sostanza e producono analoghi effetti giuridici nei rispettivi ordinamenti o due organi hanno le stesse competenze e svolgono le stesse funzioni. Se si volesse ulteriormente specificare potremmo affermare che si è in presenza di una vera e propria equivalenza completa o perfetta in quei casi, ad esempio, in cui si traducono nelle varie lingue comunitarie istituti giuridici, nomi di istituzioni o di organi dell’Unione Europea la quale rappresenta un unico ordinamento giuridico sovrannazionale: ad es. Parlamento europeo, Evropski parlament, European Parliament; Commissione europea, Evropska komisija, European Commission; Banca centrale europea, Evropska centralna banka, European Central Bank; Banca europea per gli investimenti, Evropska investicijska banka, European Investment Bank, ecc.). Si potrebbe parlare, invece, di equivalenza quasi completa nei casi in cui si traducono istituti giuridici, nomi di organi nazionali non soltanto da una lingua a un’altra bensì da un ordinamento ad un altro (cfr. anche Caponi 2006), es. Ministero della Difesa, Ministry of Defence, Ministère de la défense oppure Sindaco, Župan, Mayor ecc. Tuttavia tale ultima distinzione, per quanto utile e opportuna, non costituirà oggetto di indagine autonoma, in quanto, nel presente contesto, ci limiteremo a parlare di equivalenza completa o quasi completa. b) Equivalenza parziale Se i casi di equivalenza completa sono assai rari, non potremmo dire la stessa cosa per l’equivalenza parziale, che al contrario, è un procedimento traduttivo a cui frequentemente ricorre il traduttore e altresì un tema alquanto complesso e stimolante per il ricercatore nonché per gli altri studiosi della materia. In effetti, i casi di equivalenza parziale sono di gran lunga i più frequenti, segnatamente in quelle ipotesi in cui i concetti nelle due lingue coincidono o meglio corrispondono solo in parte. Si ha equivalenza parziale in tutti quei casi in cui tra due istituti giuridici o tra due organi di diversi ordinamenti giuridici l’identità o di contenuti o di competenze o di effetti non è completa. Per esemplificare, se prendiamo in esame le traduzioni in francese e in sloveno della carica di Presidente della Repubblica, ossia President de la Republique e Predsednik republike, osserviamo come – ben-ché, prima facie, esse possano sembrare un calzante esempio di equivalenza completa – si sia, in realtà, in presenza di un’equivalenza semantica (giuridica) solamente parziale, per effetto delle diverse forme di Stato oppure delle specifiche attribuzioni assegnate a chi ricopre tale carica dalla Carta costituzionale di ciascuna Nazione. Ciò nonostante potremmo dire che le traduzioni siano corrette e soddisfacenti e probabilmente le uniche plausibili in un testo normativo. Più esattamente Ajani (2006: 26–27) precisa che 114 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 114 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI “la traduzione si svolgerà a livello letterale quando, pur essendoci diversità semantiche di rilievo, si abbia la consapevolezza che esse non invalida- no la precisione del discorso. Così è evidente che Prime Minister e Primo ministro sono termini che indicano posizioni giuridiche non omologhe, ma proprio la diffusa consapevolezza di ciò consente di utilizzare il ter- mine Primo ministro anche per far riferimento alla istituzione di diritto britannico”. c) Equivalenza funzionale L’equivalenza funzionale analogamente all’equivalenza parziale, come si è visto sopra, è un procedimento traduttivo che molte volte grazie a un ponderato cal- colo delle perdite, al ricorso a compensazioni nonché ad altri stratagemmi, può fornire la soluzione di questioni traduttive complesse a traduttori, traduttologi e comparatisti. Va sottolineato che all’equivalenza funzionale fanno spesso ricorso non solo i traduttori giuridici bensì anche i comparatisti quando ricercano un istituto giuridico, un organo o comunque un termine avente equivalenza (giuri- dica) in un altro ordinamento giuridico. Tuttavia se per il comparatista costituisce un efficace strumento di ausilio, non sempre ciò vale anche per il traduttore (v. Šarčević 1997: 235–236; de Groot 2006: 423) il quale talvolta non possiede la competenza giuridica specifica del comparatista. Potremmo sostenere che l’e- quivalenza funzionale può costituire un’eccellente strategia traduttiva laddove il traduttore sia un giurista linguista ovvero un tecnico competente sia in materia linguistica che in materia giuridica. Per esemplificare: Sodnik za prekrške (in Slovenia, giudice di primo grado competente per le contravvenzioni), in un testo in- formativo potrebbe essere tradotto come Giudice di Pace (pur non avendo sempre identica competenza per gli stessi reati); mutuo ipotecario può essere tradotto in francese con hypothèque, o in inglese con mortgage, ecc. Tale strategia sovente accorre in aiuto quando un termine proprio di un ordina- mento, ad es. il Tribunal correctionnel francese, deve essere tradotto in un’altra lingua, poniamo in italiano, non solo a scopo normativo ma anche ad altri scopi. Tornando all’esempio, il Tribunal correctionnel francese a seconda del contesto e dello scopo della traduzione, calcolando ed accettando talune perdite e compensazioni, potrà essere tradotto come Tribunale penale in un romanzo, in un’opera cinematografica o al limite anche in un articolo di cronaca, ma diventerà Tribunale penale dei reati puniti fino a 10 anni di reclusione in una memoria forense; tuttavia, come sostiene Megale (2008: 98), “in presenza di determinati contesti e scopi della traduzione si può anche decidere di uscire da questa sfera della “equivalenza funzionale” e di adottare procedimenti che si sostanziano in una rinuncia a tradurre (i cosiddetti “procedimenti di traduzione diretta” o “falsi procedimenti di traduzione”). Per esempio, in una relazione ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 115 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 115 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci a giuristi potremo tradurre con un calco: Tribunale correzionale o, in una sentenza da eseguire, con un prestito: Tribunal correctionnel”. d) La legal equivalence o equivalenza giuridica Tuttavia l’idea più vicina a un concetto di equivalenza sostanziale nell’ambito della traduzione giuridica, segnatamente quella di testi normativi, verso cui sembrano convergere numerosi linguisti (Beaupré, Sager, Garzone), comparati- sti e altri giuristi (Herbots, Caponi) è il concetto di legal equivalence ovvero di equivalenza giuridica. Scrive Beaupré (1986: 179, in Garzone 2007) che per la traduzione di un testo giuridico – e in particolare di un testo normativo – destinata ad avere anche essa valore di testo autentico si riconosce l’esigenza di adottare un criterio specifico e peculiare che tenga conto della specificità della lingua del diritto, e in particolare dei suoi aspetti pragmatici, quello della legal equivalence, l’equivalenza giuridica, secondo una concezione che rivela un atteggiamento più flessibile rispetto al passato, più recipient-oriented e quindi più consapevole delle esigenze dei destinatari. Come ben chiarisce Herbots (1987: 822): “Le texte d’arrivée doit avoir la même signification juridique (c’est-à-dire qu’il aura le mêmes conséquences en droit) que le texte de départ”. Obiettivo di una buona traduzione giuridica sarà sì, dunque, l’identità di contenuti, ma necessariamente combinata con l’identità di effet-ti (Sager 1993: 180); essenziale sarà, inoltre, l’identità di intenti, o quanto meno il tentativo di tenere conto dell’intenzione di chi – legislatore, avvocato, giudice – ha steso il testo originale, e di impostare la traduzione in modo da trasferirla nel testo tradotto (cfr. Garzone 2007). Tuttavia non si può dare per scontato che questo principio della legal equivalence, concepito per i contesti in cui il testo tradotto debba avere valore regolativo o normativo autonomo, come i paesi bilingui, si applichi necessariamente a tutte le fattispecie di traduzione giuridica. Pertanto “è necessario astenersi da facili generalizzazioni e osservare che nella prassi sono sovente applicati criteri diversi sulla base di determinate variabili con- nesse da un lato alla tipologia del testo-fonte, alla sua natura più o meno autentica e al contesto – locale, soprannazionale, internazionale – in cui è stato generato e dall’altro all’uso e allo status a cui è destinata la traduzione nel contesto ricevente (testo autentico o non autentico, testo a fronte, testo informativo)” (Garzone 2007.). Dunque, continua la studiosa, “se il principio della legal equivalence è autorevole e sacrosanto, è erra-to dare per scontato che sia universalmente applicabile. Come si è visto, 116 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 116 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI è valido nei casi in cui i testi da tradurre siano testi generati all’interno di un determinato ordinamento giuridico e la traduzione sia finalizzata a produrre un testo corrispondente che abbia i medesimi effetti e realiz- zi l’intenzione del redattore in un’altra lingua e in un altro ordinamento giuridico. È valido inoltre nel caso dei paesi con legislazione bilingue (ed eventualmente anche bigiuridica, come il Canada), in cui il testo tradotto è considerato autentico, con valore identico a quello dell’originale, sì che la lingua vi esplica pienamente, proprio come nel testo originale, la sua forza pragmatica, e specificamente performativa e prescrittiva, oltre che descrit- tiva (assertiva, espositiva, narrativa)” (Garzone 2007). Si può quindi ritenere che il principio della equivalenza giuridica sia applicabile e valido tutte le volte che il testo di partenza e il testo di arrivo svolgano entrambi una funzione giuridica. Quando invece il testo tradotto non è destinato a conservare la forza giuridi- ca del testo fonte, il traduttore gode di maggiore discrezionalità. In quei casi, dunque, in cui il testo tradotto non avrà una funzione giuridica nella lingua di arrivo, si avrà un cambio della funzione (ideata e teorizzata da Vermeer nell’ambito della Skopostheorie). Tale cambio di funzione, da normativa a informativa ad esempio, assume grande rilevanza oltre che per il diverso grado di vincolatività nei confronti dei destinatari, soprattutto per le possibili strategie traduttive adottabili da parte del traduttore. Se il testo tradotto avrà una funzione giuridica, si seguirà una strategia tesa al conseguimento della equivalenza giuridica; ove invece esso abbia una funzione espositiva, argomentativa o informativa si seguiranno varie altre strategie (esplicitazioni, semplificazioni, parafrasi, calchi, prestiti ed altre) atte a rendere il testo di arrivo quanto più fruibile e idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati. Un esempio ce lo illustra Garzone (2007) citando il caso discusso da Obenaus (1995: 252), ovvero quello di “un certifi- cato di garanzia redatto negli USA per accompagnare prodotti in vendita sul mercato nazionale. La sua traduzione in lingua tedesca, destinata ad accompagnare i medesimi prodotti per l’esportazione sul mercato tedesco, adotta necessariamente un approccio basato sul principio dell’equivalenza giuridica con un certo grado di adattamento alla cultura ricevente in quanto è in quel contesto che dovrà perpetrare la propria validità. Al contrario, la traduzione richiesta da un’azienda tedesca per documentarsi sulle modalità della garanzia offerta negli Stati Uniti per una certa tipologia di prodotto avrà scopo essenzialmente informativo e sarà fortemente esplicativa (“a footnoted explanation of the original”); la strategia adottata sarà quindi interamente determinata dalla funzione a cui il testo tradotto è destinato (cfr. Obenaus 1995: 252). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 117 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 117 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci 6.3 ALCUNE RIFLESSIONI E PROPOSTE In linea con gli autori sopra menzionati, conveniamo che, non potendosi parlare di equivalenza in assoluto, si rende necessaria una sua distinzione in equivalenza completa o quasi completa, equivalenza parziale, equivalenza funzionale e altre eventuali categorie. In particolare quest’ultima ovvero l’equivalenza funzionale, segnatamente riferita ai testi giuridici, potrebbe corrispondere a un’equivalenza (giuridica) sostanziale, di fondamentale rilevanza sia per il traduttore che per il comparatista. Manifestiamo, inoltre, la nostra adesione al principio della legal equivalence ossia dell’equivalenza giuridica nella traduzione dei testi normativi. Riconosciamo e ribadiamo altresì la decisa importanza e rilevanza che il cambio della funzione assume nella scelta delle diverse strategie traduttive da parte del traduttore. Consci tuttavia del fatto che, indipendentemente dal tipo testuale, nel passaggio da una lingua in un’altra e nel contempo da un sistema giuridico ad un altro, il traduttore giuridico sovente non potrà ottenere un termine o un concetto total- mente equivalente, anche noi proponiamo una nostra classificazione di equiva- lenza, distinguendo tra: • equivalenza formale e sostanziale; nei casi, assai rari peraltro, in cui determinati istituti giuridici contengono norme che regolano in maniera analoga la stessa materia nei rispettivi ordinamenti giuridici (ad es. usufrutto ‘diritto reale di godimento su cosa altrui’, usufruit; proprietà ‘diritto reale che ha per contenuto la facoltà di godere e di di- sporre delle cose in modo pieno ed esclusivo’, propriété; titolo esecutivo ‘titolo necessario per intraprendere il procedimento di espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione di ipoteca giudiziale ecc.’, titre exécutoire, título ejecutivo; diritto civile, droit civil, derecho civil ecc.) oppure quando un’istituzione o organo ha una denominazione formale omonima (per effetto di una traduzione letterale di un neologismo o di un calco) e ha attribuzioni e svolge funzioni analoghe nei rispettivi ordinamenti (ad es. Corte di Cassazione, Cour de Cassation; Consiglio Superiore della Magistratura, Conseil Supérieur de la Magistrature; Notaio, Notaire, Notar, Notare). • equivalenza più formale che sostanziale; si ha nei casi in cui la traduzione di determinati istituti giuridici (es. possesso, possession, posest), di nomi di istituzioni, di cariche o organi (es. Presidente della Repubblica, President de la Republique, Predsednik republike; Parlamento, Parliament, Parlament; Pubblico Ministero, Javni tožilec; Consiglio Comunale, Občins- ki svet) o di altri termini risulta equivalente nella forma, ma non completamente nei contenuti, nella sostanza; 118 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 118 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI • equivalenza meramente sostanziale; si verifica, similmente alla equivalenza funzionale, nei seguenti casi: a) gli istituti giuridici contengono norme che regolano in maniera ana- loga la stessa materia nei rispettivi ordinamenti ma i loro nomina iuris non corrispondono formalmente ovvero nella forma. Ne sono esempio mortgage (in common law un mutuo ovvero un prestito che viene garantito da un’ipoteca su un immobile) che equivale a mutuo ipotecario; oppure nujni dedič (letteralmente erede necessario; nel diritto successorio sloveno è la persona alla quale è riservata per legge una quota del patrimonio del testatore la quale, indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo, è riservata ai discendenti legittimi e naturali, agli ascendenti legittimi e al coniuge) che corrisponde in italiano a legittimario; oppure sodni register (nel diritto commerciale sloveno, registro giudiziario, tenuto presso il tribunale, in cui devono iscriversi le società commerciali) che in italiano tradurremmo Registro delle imprese (in Italia, tale registro assolve sostanzialmente alla stessa funzione, ma è tenuto dalla Camera di Commercio); b) due istituzioni o organi pur avendo analoghe attribuzioni e svolgendo analoghe funzioni hanno un nomen iuris che non corrisponde nella forma. Ad esempio, Sottosegretario di Stato (nel diritto pubblico ita- liano diretto collaboratore del ministro nell’ambito di un dicastero) è equivalente sostanziale di državni sekretar nel diritto pubblico sloveno, così come Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio corrisponde a generalni sekretar vlade; o ancora Cancelliere (funzionario di cancelleria tenuto ad assistere il giudice, in tutti gli atti e le attività che devono essere documentate attraverso la redazione di un processo verbale ecc.) corrisponde a sodni tajnik (letteralmente segretario giudi- ziario, il quale nell’ordinamento sloveno assolve a funzioni analoghe). Tuttavia, qualora ci si limiti alla traduzione di testi giuridici di tipo informativo o con finalità informative, si potrà ricorrere a forme ovvero a strategie più flessibili. In un testo giuridico tradotto a fini informativi, infatti, onde perseguire l’obiettivo primario di rendere il testo comprensibile e fruibile a un pubblico quanto più ampio possibile, si è tendenzialmente disposti a rinunciare all’equi- valente perfetto e ad accettare inevitabilmente qualche perdita. In riferimento al sopraccitato tipo di testi, si presentano degli esempi nel passaggio dallo sloveno all’italiano come tiha družba (forma di società prevista dal diritto commerciale sloveno, letteralmente ‘società tacita’) che meglio tradurremmo con Associazione in partecipazione, o come preiskovalni sodnik (letteralmente, giudice istruttore, nel processo penale sloveno) che in italiano tradurremmo Giudice per le indagini preliminari o, ancora, come višje sodišče (nel diritto sloveno, letteralmente, ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 119 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 119 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci Tribunale superiore) che in italiano tradurremmo Corte d’Appello o, per finire, come obrambne sile (nel diritto sloveno, letteralmente, forze di difesa) che in italiano tradurremmo meglio come Forze armate. Dunque, il traduttore giuridico – o meglio il giurista-linguista – nel tradurre testi giuridici normativi dovrà essere in grado di trasmettere nella lingua di arrivo, alla cultura di arrivo un termine, una frase ovvero un testo che abbia equivalenza giuridica: che riesca, cioè, a mantenere gli stessi contenuti, gli stessi intenti e non da ultimo gli stessi effetti giuridici al fine di salvaguardare nel miglior modo possibile il principio della certezza del diritto. Nella fattispecie l’equivalenza giuridica dovrebbe essere massima nella traduzione di testi normativi per le seguenti ragioni: a) perché trattasi essenzialmente di testi solenni; b) perché in tali testi vi è rigidità nell’osservanza della struttura del testo (viene raccomandato il mantenimento degli stessi capoversi, della stessa punteggiatura ecc.); c) perché in tali testi di regola non si ricorre all’uso di sinonimi; d) perché nella lingua di arrivo la traduzione deve produrre gli stessi effetti giuridici. Nei casi, invece, in cui il testo tradotto avrà una funzione espositiva, argomen- tativa o informativa, si potranno seguire varie altre strategie (esplicitazioni, semplificazioni, trasposizioni, adattamenti, modulazioni, parafrasi, prestiti, ecc.) tese a fornire un’equivalenza quanto più sostanziale e atte a rendere il testo di arrivo quanto più fruibile e idoneo al raggiungimento degli scopi prefissi. 6.4 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Alla luce di quanto detto sopra, si può ritenere, dunque, che se l’equivalenza, come criterio o procedimento traduttivo generale sia da abbandonare per le ra- gioni esposte, altrettanto non si potrà dire per l’equivalenza – segnatamente terminologica – utilizzata nella traduzione di testi giuridici e intesa come uno dei vari procedimenti traduttivi a cui può ricorrere il traduttore nella gravosa opera di interpretazione e traduzione di detti testi. Per distinguere, il traduttore giuridico o meglio il giurista-linguista nel tradurre testi giuridici normativi dovrà essere in grado di trasmettere nella lingua di arrivo, alla cultura di arrivo un termine, una frase ovvero un testo che abbia equivalenza giuridica, che riesca, cioè, a mantenere gli stessi contenuti, gli stessi intenti e non da ultimo gli stessi effetti giuridici al fine di salvaguardare nel miglior modo possibile il principio della certezza del diritto. Nei casi, invece, in cui il testo tradotto avrà una funzione espositiva, argomen- tativa o informativa, si potranno seguire altresì varie strategie (esplicitazioni, 120 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 120 11. 02. 2021 10:12:36 L’EQUIVALENZA NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI semplificazioni, trasposizioni, adattamenti, modulazioni, parafrasi, prestiti, ecc.) tese a fornire un’equivalenza quanto più possibile sostanziale e atte a rendere il testo di arrivo quanto più fruibile e idoneo al raggiungimento degli scopi prefissi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 121 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 121 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci 77Procedimenti traduttivi e strategie nella traduzione dei testi giuridiciALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 122DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 122 11. 02. 2021 10:12:36 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI 7.1 PREMESSE INTRODUTTIVE Come illustrato nel capitolo precedente sono alquanto rari i casi in cui il traduttore giuridico (così come il comparatista) nel passaggio da una lingua a un’altra e da un sistema giuridico ad un altro riscontra una equivalenza completa o perfetta. Ne consegue dunque che nella maggior parte dei casi dovrà ricorrere ad al- tre strategie traduttive, a procedimenti che gli possano permettere di trasmettere nella lingua di arrivo e alla cultura di arrivo un effetto, un risultato, un messaggio quanto più corrispondente, adeguato e soddisfacente. Indipendentemente dalle strategie generali che si rifanno all’equivalenza nei suoi vari livelli (completa, parziale, funzionale ecc.), il traduttore può optare per vari procedimenti traduttivi quali la traduzione letterale, il calco, il prestito, il neologismo, la perifrasi ed altri. Ajani (2005: 26–27) afferma che “i problemi di traduzione sono molteplici; ad essi non vi è una unica risposta da parte del traduttore che opera comparando i significati presenti in diversi sistemi”; in particolare, così analizza e descrive i procedimenti di traduzione: “• quando sia la corrispondenza semantica sia quella concettuale sono sicu- re, la traduzione può svolgersi a livello letterale: assegno, chèque, check; • analogamente, si svolgerà a livello letterale quando, pur essendo diversità semantiche di rilievo, si abbia la consapevolezza che esse non invalidano la precisione del discorso (così), è evidente che Prime Minister e Primo Ministro sono termini che indicano posizioni giuridiche non omologhe, ma proprio la diffusa consapevolezza di ciò consente di utilizzare il ter- mine Primo Ministro anche per far riferimento alla istituzione di diritto britannico; • quando la diversità semantica incide sulla affidabilità della traduzione si potrà optare per la non traduzione, assistita da commenti esplicativi; ad esempio dal diritto inglese equity ed estoppel …, oppure dal diritto tedesco Bundestag, Bundesrat ecc.; • quando infine il traduttore osservi che giova alla comprensione, opterà in modo creativo, introducendo un neologismo, necessario a rendere il termine presente nella lingua di origine, o utilizzando una parola o espressione già esistente per tradurre termini privi di corrispondente: ad es. negozio giuridico per tradurre Rechtsgeschäft”. Alla luce di quanto spiegato, l’autore giunge alla conclusione secondo cui ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 123 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 123 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci “la traduzione è (quasi sempre) possibile, se si abbandona l’illusione della corrispondenza formale fra i termini e si sostiene con la comparazione il confronto fra i testi; analogamente a quanto si afferma in relazione all’in- terpretazione, non è agevole trovare quale sia la traduzione “vera”; l’ope- ra di traduzione resta comunque praticabile anche perché, come rileva la filosofia del linguaggio (Eco, Penco), le diverse possibili traduzioni sono soggette comunque a restrizioni pragmatiche di sensatezza e di credibilità”. A conclusioni analoghe giungono anche altri studiosi come Cao (2007), Megale (2008), de Groot (2000). Ora, accertato che sono possibili vari procedimenti traduttivi, sarà compito del traduttore scegliere caso per caso quello più idoneo. Naturalmente, come già ac- cennato, sono rari i casi in cui un testo (che non sia, ad esempio, un breve titolo di un libro o di un film, uno slogan ecc.) esteso viene tradotto seguendo un solo procedimento traduttivo. Quasi sempre, al contrario, nel tradurre un dato testo il traduttore si vedrà costretto a dover ricorrere a varie strategie diverse atte al raggiungimento dello scopo per cui la traduzione è stata commissionata. Prima di passare all’esame e alla descrizione dei procedimenti traduttivi sopra citati, prendendo spunto dalle riflessioni di Eco (2003), contenute nel suo volume Dire quasi la stessa cosa, così come dalle osservazioni di altri studiosi (Sacco 1994, de Groot 2000, Gambaro e Sacco 2008, Megale 2008), si ritiene necessario spiegare il significato di alcuni concetti quali negoziazione, perdite, calcolo e accettabilità delle perdite. 7.2 NEGOZIAZIONE, CALCOLO DELLE PERDITE E ACCETTABILITÀ DELLE PERDITE Si potrebbe partire, una volta tanto, dalla conclusione, ossia: in mancanza di un’equivalenza completa si dovrà ricorrere ad una negoziazione o a un calcolo tesi a rendere quanto più esigue e dunque accettabili le perdite.49 Questa accezio-ne del significato del termine negoziazione è stata individuata da Eco, in particolare in Dire quasi la stessa cosa, una pubblicazione molto utile per il traduttore. Eco, in detta opera, dopo essersi soffermato sul che cosa significhi o si intenda effettivamente per “cosa” e per “dire”, affronta il problema forse principale cioè il “quasi” ovvero l’estensione e la flessibilità che si può applicare e che può esser consentita al traduttore nella sua opera di trasferimento, di passaggio di un testo da una lingua ad un’altra (cfr. “Stabilire la flessibilità, l’estensione del quasi 49 Quanto alla linea di demarcazione fra una perdita accettabile e una perdita non accettabile, si concorda sostanzialmente con Eco e Megale quando sostengono che questa viene fissata di volta in volta in base a criteri pragmatici e funzionali. 124 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 124 11. 02. 2021 10:12:36 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI dipende da alcuni criteri che vanno negoziati preliminarmente”, Eco 2003). Si tratta di una negoziazione che deve intervenire innanzitutto tra l’autore dell’originale, il traduttore e il lettore. Trasferendo tale principio in un ambito giuridico – si pensi a un testo normativo – potremmo dire che la negoziazione deve intervenire tra il legislatore, il traduttore e il destinatario che può essere diverso a seconda se il testo di arrivo manterrà una funzione normativa o avrà un’altra funzione (espositiva, argomentativa, informativa); avremo maggiore rigidità nel primo caso, maggiore flessibilità negli altri (vedi sopra). Negoziazione, quindi, come attività consapevole tesa a calcolare possibili perdite e eventuali compensazioni che deve tuttavia generare un risultato accettabile atto al rispetto dei contenuti, degli intenti e degli effetti propri del testo di partenza. In merito Megale (2008: 91) afferma che “si ammettono diversità semantiche anche rilevanti, purché non invalidino la precisione del discorso e questa conclusione sia il risultato di un’analisi consapevole”. Sostanzialmente sulla stessa linea, pur formulando la stessa osservazione in maniera diversa, si pone Sacco (1994: 490): “Occorre individuare bene le differenze fra il termine espresso nella lingua in cui si esprime il diritto studiato e il termine più vicino ad esso fra quanti ne offre la lingua in cui si esprime il ricercatore, accertare che tali differenze siano irrilevanti ai fini della specifica indagine che si sta conducendo, e poi procedere alla traduzione”. Il punto nevralgico rimane, tuttavia, la soluzione traduttiva da individuare quan-do le differenze non sono irrilevanti. In questi casi, segnatamente nei testi normativi si dovrà ricorrere alla traduzione letterale, a calchi o – quando ciò è inevitabile – persino alla non traduzione. Gambaro (2004: 291), riferendosi alla realtà canadese, introduce la nozione di “calcolo delle perdite”; nella fattispecie osserva: “L’esperienza canadese indica come la traduzione non attenga al dominio dell’impossibile, anche se ogni trasposizione di questo tipo incontra osta- coli che variano assai in funzione del livello di astrazione dei termini im- piegati. Quando il livello di astrazione è assai elevato, e le parole utilizzate sono pregne di rimedi culturali, occorre procedere al calcolo delle perdite. I contesti discorsivi sono dunque decisivi ai fini di una traduzione”. A questo punto occorre però stabilire quando determinate perdite possano essere accettabili e quando non lo siano. A tal proposito anche noi concordiamo con de Groot (2000: 139–140) quando osserva che il calcolo delle perdite costituisce un’operazione di tipo pragmatico, nel senso che la linea di demarcazione fra cal- colo “accettabile” e “inaccettabile” varia caso per caso in funzione del “contesto” e dello “scopo” di ogni singola traduzione e non è quindi tracciata una volta per tutte solo dalla comparazione astratta dei due termini. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 125 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 125 11. 02. 2021 10:12:36 Sandro Paolucci “Di fondamentale importanza, nella mia prospettiva sono il contesto e lo scopo della traduzione: questi sono i fattori che determinano se le dif- ferenze fra il termine della lingua di partenza e il termine della lingua di arrivo sono così rilevanti che il possibile termine della lingua di arrivo può non essere usato come traduzione del termine della lingua di partenza. È possibile che in un particolare contesto certe parole siano degli equivalenti accettabili, là dove non lo sono in contesti diversi. Rilevante è, inoltre, se una traduzione va elaborata per fornire a chi non conosca perfettamente la lingua di origine un’impressione sommaria del contenuto del testo o, all’e- stremo opposto, se la traduzione riceverà lo status di testo autentico che si affiancherà al testo redatto nella lingua di partenza. In quest’ultimo caso, è importante che i termini del testo della lingua di arrivo non siano più stretti o più ampi di quelli del testo della lingua di partenza”. Guardando il problema da questa angolazione possiamo affermare che la conclu- sione secondo cui determinati termini sono equivalenti accettabili non è davvero assoluta. L’accettabilità dell’equivalenza dipende dai fattori sopra menzionati. È perciò una decisione che il traduttore deve prendere di volta in volta. Megale (2008: 92–93), dopo aver ricordato che contesto e soprattutto scopo sono concetti su cui si fondano le teorie funzionalistiche (vedi capitolo 5), rifacendosi agli elementi cardine di queste (il committente, l’autore del testo di partenza, il ricevente del testo di arrivo, il tipo, lo scopo, l’occasione dell’utilizzo, il supporto del testo di arrivo), propone un esempio molto chiaro e utile ai fini dell’argomento in esame: “In un manuale che espone in lingua italiana il diritto penale francese ed ha per committente un editore giuridico, per autore un teorico del diritto, per lettore una persona di cultura giuridica medio-alta, per utilizzo la pubblica- zione e per supporto un volume cartaceo, la traduzione dei termini giuridici francesi ricorrerà in prevalenza alla non traduzione (in pratica un “prestito”) o alla traduzione letterale (in pratica un “calco”), procedimenti traduttivi “colti” che presuppongono un lettore già minimamente esperto. Pertanto, le giurisdizioni penali francesi tipiche di quel paese e non corrispondenti in alcun modo alle giurisdizioni penali italiane saranno rese con un “prestito”, ossia lasciate in originale e seguite da una spiegazione, oppure con un “cal- co”: Giudice di prossimità, Tribunale di polizia e Tribunale correzionale.” Megale (2008: 93) successivamente così conclude: “Da tutte le considerazioni sopra riportate appare che la “mobilità” del confine fra perdita “accettabile e “inaccettabile” sulla base della situazione pragmatica (contesto e scopo della traduzione) di volta in volta esistente è una conclusione pacifica e condivisa degli studi sulla traduzione giuridica sia sul versante dei giuristi che su quello dei linguisti”. 126 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 126 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI A questo punto, dunque, proviamo a fare qualche riflessione a riguardo. Quando una perdita è accettabile? Quando è inevitabile, ovvero quando nel si- stema giuridico e nella lingua di arrivo non si ha un equivalente funzionale assoluto. A seconda del tipo testuale e dello scopo, eventuali perdite possono sortire un grado di accettabilità diverso. Nel testo normativo e nella traduzione a fini normativi, la situazione ci appare più critica in quanto le strategie traduttive sono piuttosto limitate (traduzione letterale, calco, neologismo e soltanto eccezional-mente la non traduzione). Se, invece, la traduzione avverrà per altre finalità (espositive, argomentative, informative) si potrà fruire di una ben più vasta gamma di strategie come la parafrasi, la non traduzione, le note a piè di pagina ed altre, attraverso le quali si potranno meglio riprodurre ed illustrare, senza rigidi vincoli, i contenuti effettivi del testo di partenza. Segnatamente per i testi normativi, si potrebbe pensare di proporre un procedi- mento uniforme adottato da tutti i giuristi linguisti teso a ricorrere quanto più possibile a calchi del termine espresso nella lingua originaria (es.: contract, contrè, contratto – nonostante questi non siano affatto equivalenti sostanziali) e ove necessario a neologismi (es.: negozio giuridico, Rechtsgeschäft). Siamo certi che così agendo non si riescono a risolvere tutti i problemi in materia, ma almeno si con-tribuirà a ridurli adoperandosi per il conseguimento di una maggiore coerenza e uniformità terminologica. Dall’altro canto, ci chiediamo però se sia meglio procedere in modo da garantire a tutti i costi una certa coerenza e uniformità terminologica o se, invece, sia meglio ricercare espressioni ovvero concetti quanto più equivalenti a livello di contenuti (es.: cancelliere, sodni tajnik). La nostra linea rimane sempre la stessa: applicare la strategia della traduzione formale (equivalenza formale, calchi, neologismi ecc.) e assicurare quanto più coerenza e uniformità terminologica possibili nella trasposizione di testi normativi; ricorrere, invece, a tutte le altre strategie funzionali ed esplicative (equivalenza funzionale, perifrasi, note ecc.) quando si traducono testi espositivi, argomentativi e informativi o, in generale, testi di natura non vincolante. 7.3 I PROCEDIMENTI TRADUTTIVI Come ribadito più volte, sono alquanto rari i casi in cui il traduttore giuridico nel passaggio da una lingua a un’altra e da un sistema giuridico ad un altro riscontra una equivalenza completa o perfetta. Ne consegue dunque che nella maggior parte dei casi dovrà ricorrere ad altre strategie traduttive che gli possano permettere ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 127 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 127 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci di trasmettere nella lingua di arrivo e alla cultura di arrivo un effetto, un risultato, un messaggio quanto più possibile corrispondente e adeguato. Dopo aver visto i procedimenti concernenti l’equivalenza nei suoi vari livelli (completa, parziale o funzionale ecc.), trattati nel capitolo precedente, si passa ora in breve a illustrare altri procedimenti ricorrenti quali la traduzione letterale, il prestito, il calco, il neologismo, la perifrasi e altri. 7.3.1 La traduzione letterale La traduzione letterale è la versione parola per parola operata dal traduttore nel passaggio da una lingua di partenza a una lingua di arrivo: il traduttore si occupa unicamente, nel passaggio tra le due lingue, degli obblighi linguistici. Per esempio: “Mon Dieu pardonnez-moi cette méprisable prière, mais je ne peux oublier la peine de mon cœur, ni écarter son nom de mes lèvres”. “Dio mio perdona questa igno-bile preghiera, ma non riesco a dimenticare la pena del mio cuore né a rimuovere il suo nome dalle mie labbra” . Secondo Vinay e Darbelnet (1958: 1–16), la traduzione letterale è lecita soprat- tutto tra lingue che condividono una stessa cultura. Per vicinanza geografica, periodi di bilinguismo, interscambi fra intellettuali, motivi politici, ecc. può ad esempio essersi prodotta una reciproca influenza che a sua volta ha originato un’imitazione conscia o inconscia fra le due lingue che spesso rende la traduzione letterale un procedimento assolutamente efficace. In ambito giuridico, è un procedimento traduttivo che viene usato in due casi specifici: 1) quando si è in presenza di un’equivalenza completa tra il termine o il concetto nella lingua di partenza e nella lingua di arrivo (per esempio: Consiglio di Stato, Conseil d’État); 2) quando un determinato testo (normalmente breve), o un’espressione o una denominazione non hanno un equivalente semantico nella lingua di arrivo e quindi vengono riprodotti in pratica con un calco. Le deno- minazioni delle istituzioni dell’Unione europea, ad esempio, quasi sempre sono tradotte in modo letterale, sovente con calchi dal francese Court de Justice, Court of Justice, Corte de Justicia, Corte di Giustizia ecc. 7.3.2 Il prestito e il calco Il prestito consiste nell’usare una parola o una frase del testo originale nel testo tradotto. I prestiti solitamente vengono indicati in corsivo o tra virgolette 128 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 128 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI e vengono lasciati nella lingua d’origine; in altre parole, è la non traduzione della parola. Esempi di prestito sono le parole inglesi workshop, business, export, location. Il calco linguistico è un procedimento di traduzione che consiste nella creazione di neologismi, seguendo la struttura della lingua d’origine. Esistono vari tipi di calco linguistico fra cui ricordiamo quello semantico, quello morfologico, quello sintagmatico, quello sintematico, ecc. Un esempio di calco semantico è la parola realizzare nella sua accezione di ‘rendersi conto’, derivata chiaramente dal verbo inglese to realize. Un esempio di calco morfologico è la parola grattacielo derivante dal termine inglese skyscraper (dove sky significa cielo e to scrape significa grattare). Prima dell’introduzione di questo termine l’italiano non aveva alcuna parola per indicare questo tipo di edificio. In merito Megale (2008: 104–108) così si esprime: “Segnatamente, la soluzione di non tradurre richiama la nozione di ‘prestito’, quella di creare un neologismo richiama la nozione di ‘calco’.” 50 Tuttavia, sia il prestito, sia il calco possono essere considerati dei procedimenti traduttivi (Vinay e Darbelnet 1958; de Groot 2000; Ulrych 2006). In particolare, Vinay e Darbelnet (1958: 4–16) forniscono le seguenti definizioni: Prestito: “Parola che una lingua prende in prestito da un’altra senza tradurla”. Calco: “Prestito di un sintagma straniero con traduzione letterale dei suoi elementi”. Secondo questi due studiosi prestiti, calchi e traduzione letterale appartengono alla sfera della “traduzione diretta”, in quanto non corrispondono a vere e proprie operazioni traduttive, e per questo motivo si distinguono dalla “traduzione indiretta od obliqua”, che comprende l’equivalenza, la trasposizione, la modulazione e l’adattamento. 50 Beccaria (1996: 318–319) nel dizionario di linguistica distingue come segue: “Forestierismo. – Parola straniera, utilizzata in una lingua diversa da quella di origine. In questo caso si parla in genere di prestito”. In italiano leader o software sono esempi di “prestito integrale” detto anche “prestito non assimilato” o “ prestito non adattato” o “prestito non integrato”, in quanto la parola straniera è presa nella forma originaria e non subisce modifiche, di natura morfologica o fonologica, per adattarsi alla lingua di arrivo (come avviene invece in brokeraggio, da broker, o in bistecca, da beefsteak, che sono dei prestiti assimilati o adatti o integrati). “Calco. – Nel calco, come nel prestito, si esplica il rapporto della lingua con una lingua forestiera. Il calco può esser distinto dal prestito diretto, il quale non è per nulla integrato, o è integrato solo in superficie. Nel caso del calco, invece, il termine forestiero viene “tradotto” mediante parole già esistenti nella lingua nazionale, le quali assumono un significato nuovo: così accade nell’it. realizzare nel senso di “comprendere esattamente”, calco dell’ingl. to realize. Oppure l’adattamento avviene mediante parole composte o derivate che riproducono il modello straniero: così la parola it. grattacielo, costruita sull’ingl. skyscaper. I due esempi di calchi citati posso essere ascritti a due categorie diverse, il “calco semantico” e il “calco traduzione” (detto anche “calco formale” o “calco strutturale”). Nel primo caso la parola già esistente assume il significato di quella straniera, mantenendo o perdendo il proprio. Nel secondo caso, invece, la parola italiana forma un composto del tutto nuovo. Infine, il “calco sintattico” (che rientra nel “calco traduzione”) risulta da più parole che danno vita a una locuzione di significato stabile (così il francesismo colpo di stato)” Beccaria (1996: 120–121). “Prestiti e calchi sono entrambi processi di interferenza linguistica: “nella sua accezione più ampia, questo termine indica tutti i fenomeni in cui una lingua A utilizza fatti fonologici, morfologici, sintattici e lessicali di una lingua B” (Beccaria 1996: 391). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 129 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 129 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci Si aggiunga che i procedimenti di traduzione diretta generano dei testi orientati verso la lingua e la cultura di partenza, mentre i procedimenti di traduzione indiretta generano dei testi orientati verso la lingua e la cultura di arrivo. Anche nella traduzione giuridica, quando l’equivalenza funzionale approda a ri- sultati parziali, si preferisce ricorrere a prestiti e calchi. A questo riguardo Schroth (1986: 57–58) preferisce accettare e comunicare la differenza fra ordinamenti, piuttosto che forzare a tutti costi la comparazione per trovare un equivalente. Altri giuristi sono invece fortemente critici nei confronti dei procedimenti tra- duttivi che lasciano ampio spazio ai prestiti, ai calchi e alla traduzione letterale. In particolare taluni – come Betti (1955) – sostengono che “la traduzione può anche servire da rinvio – come accade quando essa non basti da sola a produr- re una piena intelligenza del testo tradotto – ma che la sua funzione propria è sostitutiva”. Il traduttore si trova dinanzi lettori ai quali il testo originale non è accessibile; non può quindi limitarsi a fornire loro “un mero calco-canovaccio” (Megale 2008: 107). In conclusione, anche in tali casi potremmo nuovamente ribadire che dovrà essere il traduttore – considerati il testo di partenza, il tipo testuale, il fine e il destinatario – a scegliere l’approccio che converga in direzione della soluzione più idonea. Tuttavia, il ricorso al calco – segnatamente nei testi normativi – diviene la soluzione traduttiva più indolore, spesso obbligata, per trasferire in un’altra lingua e in un altro sistema giuridico un termine o una denominazione altrimenti intraducibile (vedi, ad esempio: Carabiniere, karabinjer; County, Contea ecc.). In situazioni analoghe, invece, in testi giuridici a carattere informativo, in luogo di un calco, può essere preferibile ricorrere a un prestito che potrà trasmettere direttamente tutta la sostanza e le peculiarità del termine. 7.3.3 Il neologismo Il termine neologismo, dal greco νέος-λόγος ( neos- logos, letteralmente ‘nuova parola’), in linguistica indica le parole di nuova formazione presenti in una lingua (cfr. Cortelazzo e Zolli 1999: 1033).. Il ricorso ai neologismi deriva solitamente dall’esigenza di identificare invenzioni e fenomeni di recente comparsa o diffusione. Generalmente si parla di forestierismi nel caso di voci che provengono da lingue straniere e di neologismi per le parole derivate da altri termini italiani tramite suffissi, prefissi o composizione. Un neologismo può consistere anche nell’uso di una parola preesistente con un nuovo significato: in questo caso si parla di neologismo semantico. Non di rado, l’aggiunta di un nuovo significato a una voce 130 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 130 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI preesistente avviene per influsso di un’altra lingua: in questo caso si parlerà di calco o di prestito semantico. Una parola di nuovo conio è precisamente indicata come neologismo lessicale, mentre un neologismo consistente in più parole costituenti un sintagma è denominato neologismo sintattico: è il caso, ad esempio, di espressioni del tipo giungla legislativa. I neologismi spesso sono creati mediante la combinazione di parole già esistenti o aggiungendo nuovi suffissi e prefissi. “Un neologismo può essere creato per abbre-viazione o da un acronimo, sullo stampo di una parola esistente o semplicemente giocando con i suoni” (Cortelazzo e Zolli 1999: 1033). Praticamente ogni parola in una lingua fu, in qualche periodo, un neologismo, sebbene la maggior parte abbia cessato di essere tale con il tempo e l’uso. Difatti, frequentemente i neologismi diventano parti comunemente accettate della lingua, sebbene alcuni scompaiano semplicemente dall’uso. Ne sono esempi papa- razzo, tangentopoli, mani pulite, esodato ecc. In traduttologia, fermo restando quanto detto sopra, il neologismo, segnata- mente nella traduzione di singoli termini, denominazioni, titoli, costituisce un’efficace strategia traduttiva. Nell’ambito della traduzione giuridica poi, no- nostante sovente si ricorra a calchi puri, il neologismo è creato e risulta efficace soprattutto se è inserito all’interno di un testo rivolto perlopiù ad un pubblico competente in materia. Alcuni giuristi si sono espressi in merito al ricorso ai neologismi come segue: “Quando il traduttore osservi che ciò giova alla comprensione, opererà in modo creativo, introducendo un neologismo, necessario a rendere il termi- ne presente nella lingua di origine, o utilizzando una parola o espressione già esistente per tradurre termini privi di corrispondente, ad esempio nego- zio giuridico per tradurre Rechtgeschäft” (Ajani 2006: 27). Sacco (1994: 488) osserva che il neologismo nasce con lo scopo di corrispondere a una nozione ben nota a quanti conoscono il sistema giuridico. Analoga l’opi- nione di de Groot (2000: 146): “Si deve scegliere con attenzione il neologismo in modo che un giurista del sistema giuridico della lingua di arrivo possa avere un’idea del suo significato”. In riferimento, poi, alla traduzione del diritto comunitario, è stato sottolineato il carattere eccezionale del ricorso a un neologismo (Gallas 2006b: 34–36): “Se è vero, come è vero, che l’ordinamento giuridico comunitario è un ordinamento a sé, che opera con i propri concetti, perché non creare dei neologismi ogniqualvolta la nozione del diritto comunitario sia creata ex novo o comunque non sia del tutto congruente con una nozione dei diritti ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 131 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 131 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci nazionali? In realtà, l’esperienza dimostra che normalmente si preferisce ricorrere alla risemantizzazione di parole già conosciute e che il ricorso ai neologismi è molto raro. La reazione spesso negativa da parte dei giuristi che ragionano in quel che Pierre Pescatore chiama il “nazionalismo giuridi- co”, l’accusa di “comunitarese”, dissuadono dal ricorrere a questa tecnica. C’è, a mio parere, un’altra valida ragione che sconsiglia una tale scelta. Ed è che si perderebbe tutto quel bagaglio di cultura giuridica di cui il termine è il precipitato e che non deve perdersi neppure nel diritto comunitario, perché questo non è avulso dalla storia giuridica europea”. Il legislatore comunitario utilizza dunque maggioritariamente una terminologia già in uso negli ordinamenti giuridici nazionali. Tuttavia il diritto comunitario nel suo processo di creazione ricorre altresì sovente a calchi dal francese, lingua in cui principalmente vengono redatti i testi originali (cfr. anche Pym 2000: 4). Come ben spiega poi Šarčević (2004: 130) detti calchi perlopiù provenienti dal francese divengono degli “internazionalismi” che tendenzialmente con qualche eccezione prevalgono sui cosiddetti “localismi” ovvero termini equivalenti nei singoli ordinamenti nazionali. 7.3.4 La perifrasi La perifrasi, dal greco períphrasis (denominata anche circonlocuzione dal latino circumlocutio) è una figura retorica consistente nell’indicare una persona o una cosa con un giro di parole, anziché con il suo nome abituale. Per fare alcuni esempi propri della nostra materia potremmo dire un ramo del parlamento italiano composto da 630 deputati quali rappresentanti dei cittadini per Camera dei deputati; capo dell’esecutivo ovvero del governo italiano in luogo di Presidente del Consiglio dei Ministri, giudice di terzo grado o di ultima istanza per Corte di cassazione ecc. Vari studiosi, in prevalenza giuristi quali de Groot, Caponi, Renis, considerano anche la perifrasi o meglio la parafrasi un procedimento traduttivo come gli altri, seppur con alcuni limiti. In merito de Groot (2006: 425) afferma: “Se la parafrasi nella lingua di arrivo è una definizione potenzialmente perfetta del concetto della lingua di partenza, tale parafrasi si avvicina ad un equivalente costituito da più parole. Seguiamo Šarčević nel qualificare tale parafrasi come equivalente descrittivo. L’entità giuridica così descrit- ta non esiste in quanto tale nel sistema giuridico della lingua di arrivo, 132 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 132 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI ma la combinazione dei suoi elementi rende il termine accessibile ad un giurista preparato su quel sistema. Dove la circonlocuzione è incompleta, questa soluzione si avvicina ad un neologismo. La desiderabilità e l’utilità della parafrasi come soluzione alternativa dipendono dalla lunghezza e dalla complessità della parafrasi, nonché dalla finalità della traduzione”. La parafrasi come procedimento traduttivo è menzionata anche da Caponi (2006: 138), che ne sottolinea i limiti in termini analoghi a de Groot: “È difficilmente praticabile l’idea di spiegare il significato giuridico del termine direttamente nel testo della traduzione, attraverso una perifrasi che non snaturi quest’ultima e la trasformi in un commento di diritto comparato”. Come ricorda Megale (2008: 103) la perifrasi è sconsigliata nelle traduzioni autentiche dei testi legislativi, come già sottolineava Cesena nella sua polemica con Rossel, a proposito della traduzione in francese, nel 1907, del Codice civile svizzero: “Secondo Cesena l’uso della parafrasi non aiuta ma distorce il significato del concetto originario causando il Begriffsverschiebungen, così denomi- nato da essi. In tal contesto, egli insiste che un traduttore che parafrasa concetti giuridici propri del testo fonte oltrepassa/valica le competenze domandategli per assumersi il difficile compito di interpretazione (nel senso di Gesetzauslegung), il quale è strettamente riservato ai giudici” (Šarčević 1997: 38). Per concludere, concordiamo con de Groot, Megale e Caponi sottolineando an- cora una volta che la perifrasi è un procedimento traduttivo a cui si può ricorrere e sovente si ricorre nella traduzione di testi giuridici argomentativi, espositivi o a fini informativi quando si voglia o si debba necessariamente esplicare il contenuto, il significato, gli effetti propri di un determinato termine o concetto. Allo stesso modo, riteniamo di doverne escludere l’uso nella traduzione di testi normativi, quali leggi e altre norme (a meno che la traduzione del testo legislativo non venga corredata da un paratesto), in quanto essa ne snaturerebbe la forma e il fine e ci troveremmo di fronte non più a un testo normativo parallelo ma ad un commentario del testo stesso.51 51 Ci sembra altresì utile ricordare che, indipendentemente dalle scelte dei singoli traduttori giuridici, a livello generale – si pensi ai vari uffici pubblici o ai servizi di traduzione dei parlamenti o dei governi – per effetto di politiche linguistiche più definite adottate da taluni Stati, tendenzialmente si ricorre a strategie e procedimenti traduttivi diversi. Si pensi alla Francia, dove la lingua è regolata e protetta dallo Stato, in cui appositi organi, le Commisions specialisées de terminologie et de néologie, coniano gli equivalenti francesi, i quali devono essere obbligatoriamente adottati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. E, per effetto di tale fatto, anche se il Parlamento è libero, è pratica diffusa che i suoi funzionari chiamati a effettuare traduzioni si sforzano di tradurre quanto più possibile i termini stranieri creando appositi equivalenti funzionali in francese. In Italia, invece, dove non vi sono politiche linguistiche regolate in modo analogo, i vari servizi e uffici pubblici di traduzione, nella pratica (cfr. Megale 2011: 673–674), quando riscontrano che nella legislazione italiana non vi è un termine equivalente, preferiscono rinviare all’ordinamento estero, ricorrendo diffusamente, segnatamente in testi a carattere informativo, a prestiti e a calchi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 133 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 133 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci 7.4 ALTRI PROCEDIMENTI E STRATEGIE TRADUTTIVE 7.4.1 Adattamento L’adattamento, definito anche traduzione libera, è un procedimento di traduzio- ne in cui il traduttore sostituisce una realtà culturale o sociale presente nel testo originario con la realtà che le corrisponde nella cultura del Paese in cui si parla la lingua d’arrivo del testo tradotto. Questa nuova realtà risulta più accessibile per i fruitori di detto testo. L’adattamento è spesso utile per la traduzione di testi letterari, opere teatrali, testi turistici, testi promozionali e di pubblicità. Nella traduzione di testi giuridici l’adattamento, oggi, per ragioni pragmatiche, anche in considerazione del rapporto costo, tempi e qualità (v. capitolo. 5), è sempre più frequente, segnatamente nella traduzione di taluni testi informativi i quali non necessitano di una traduzione alla lettera ma richiedono soltanto che sia riprodotta la mera sostanza (v. esempio capitolo 5). 7.4.2 Trasposizione Consiste nel cambiamento della struttura grammaticale di una frase senza che cambi il significato del messaggio. Scarpa (2008: 149) la definisce una “parafrasi sintattica, dove il significato del testo di partenza viene espresso nel testo di arrivo con strutture sintattiche diverse”. Esempio: originale in ingl. “After he comes back” . Traduzione letterale in lingua italiana: “Dopo che egli ritorni”. Traduzione trasposta in italiano: “Dopo il suo ritorno”. La proposizione dipendente ( “he comes back” ) si traduce con una frase nominale (“il suo ritorno”). Un esempio in campo giuridico potrebbe essere il seguente: X investigated; Le indagini sono state effettuate da X. 7.4.3 Modulazione La modulazione viene definita da Scarpa (2008: 150) come “la parafra- si semantica, dove il significato del testo di partenza viene espresso nel testo di arrivo con una variazione di prospettiva”. Consiste nel variare la for- ma di un messaggio mediante un cambio semantico o di prospettiva. La 134 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 134 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI traduzione del messaggio viene effettuata sotto un nuovo punto di vista; ad esempio: originale in ingl. “It is not difficult to make” . Traduzione letterale in lingua italiana: “non è difficile da fare”. Traduzione modulata in italiano: “è facile da fare”. La modulazione avviene soprattutto quando la traduzione letterale non è confor- me alla peculiarità della lingua tradotta. In sostanza la modulazione produce una frase che suona meglio rispetto alla frase tradotta in modo letterale. Un esempio in ambito giuridico potrebbe essere il seguente: The links between the couple has not been entirely broken; I legami fra i coniugi sono ancora vivi. 7.4.4 La traduzione con una terminologia neutra Taluni studiosi, come Megale, considerano un procedimento traduttivo anche la traduzione mediante ricorso a una terminologia neutra. Megale (2008: 108–109) riporta come esempio la traduzione in inglese e in francese del Codice civile olandese pubblicata nel 1990 e da allora più volte aggiornata con il titolo di Netherlands Business Legislation. Tale esperienza è stata oggetto di commento di uno dei suoi traduttori, Mackaay, il quale riguardo al punto che qui interessa ha osservato che pur dovendo tener conto dei diversi vincoli, gli autori sono giunti alla conclusione pratica di ricercare, laddove possibile, un termine comprensibile a entrambe le famiglie giuridiche. “Pour l’acte qui est null en droit civiliste, mais void en common law, nous avons utilisé des tournures comme is a nullity. (…) La révision globale de la traduction pour la Netherlands Business Legislation a été l’occasion d’intro-duire quelques nouveautés. Ansi avons-nous remplacé le termes créancier et débiteur par obligee et obligor, termes proposés à l’article 1.10 des Principes relatifs aux contrats du commerce international publiés par Unidroit en 1994” (Mackaay 2005: 546–549, in Megale 2008: 108). Si parla inoltre di “lingua neutra” in riferimento all’attività di creazione e elaborazione del diritto uniforme dove l’inglese viene adottato come lingua esclusiva di lavoro e con il suo carattere neutro, appunto, rispetto ai diversi ordinamenti nazionali. Al riguardo osserva Sacco (2005: 440): “Comitati di giuristi redigono progetti di codici europei. Il lavoro dei Comitati implica una traduzione dalla lingua del singolo operatore alla lingua comune, o dalla lingua del modello legi- slativo preso come base alla lingua di lavoro, e un successivo trapianto dalla lingua di lavoro comune alle lingue nazionali”. A dir il vero, così come sovente per tutto ciò che in genere è o rimane neutro, tendiamo a rimanere non particolarmente entusiasmati. Tuttavia crediamo che ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 135 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 135 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci il ricorso a una terminologia neutra, auspichiamo cum grano salis, possa creare nuovi orizzonti nel percorso di elaborazione di un diritto uniforme effettivamente applicabile a livello globale. 7.5 L’APPLICAZIONE COMBINATA DI VARI PROCEDIMENTI TRADUTTIVI Tutti i procedimenti traduttivi fin qui illustrati possono essere combinati fra loro nell’ambito di una stessa traduzione, ovviamente non in modo casuale, ma sulla base di una consapevole strategia di lavoro applicata all’intera traduzione. Un esempio di applicazione combinata di varie strategie traduttive ce lo riporta Dullion (2005; in Megale 2008: 110) riguardo all’opera di traduzione in lingua fran- cese del Codice civile tedesco, compiuta a Parigi nel decennio 1904–1914. I lavo- ri furono diretti dall’eminente giurista e comparatista Raymond Saleilles, il quale, secondo Dullion, ha seguito una strategia di traduzione chiara, in cui al testo legislativo o testo primario viene affiancato un ampio paratesto. Il testo legislativo appunto è stato corredato da una introduzione, da una serie di allegati, da vocabo- lari e da alcune tavole. Il corpo dell’opera, inoltre, è arricchito da numerose note, consistenti in veri e propri commenti redatti in modo dettagliato che occupano di norma la maggior parte dello spazio nella pagina. Questi elementi secondari costituenti il paratesto hanno il compito di risolvere le difficoltà terminologiche derivanti dalla non coincidenza fra le nozioni giuridiche nelle due lingue. Per restituire fedelmente la complessità tecnica che contraddistingue il Codice civile tedesco, e renderlo nel contempo accessibile al lettore di cultura giuridica francese, gli autori hanno dato vita a una duplice strategia traduttiva in cui: 1) il testo primario viene reso con il letteralismo di una versione interlinea- re; in esso i termini sono tradotti con equivalenti linguistici fissi; 2) il paratesto è orientato invece sul testo di arrivo. Qui i termini tedeschi sono tradotti con equivalenti di vario tipo (equivalenti funzionali, pre- stiti, calchi e perifrasi). È molto interessante osservare che esattamente lo stesso procedimento di natura “mista” viene ancora invocato da giuristi per alcune traduzioni: “The lawyer who knows little or nothing of the foreign language on which the case depends is in a difficult position, and if possible should at least associate a lawyer who is familiar with both the foreign language and the foreign legal system. Sometimes, however, it will not be practical to do so, and even if a foreign law expert is involved, the original lawyer may want 136 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 136 11. 02. 2021 10:12:37 PROCEDIMENTI TRADUTTIVI E STRATEGIE NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI to handle the actual negotiation and litigation, in which local law and procedure probably predominate. The suggested technique is to have the expert prepare two translations simul- taneously: (1) a strictly literal word-for-word, interlinear translation – that is, the English translation of each word should be written above it on the copy in the original language; and (2) a clear, readable translation in the best idiomatic English the translator can muster, but avoiding words that are ter- ms of art in common law, because these may lead the audience to assume it understands more than it really does” (Schroth: 62, in Megale 2008: 111). 7.6 ALCUNE RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE Alla luce di quanto esposto nel presente capitolo, in estrema sintesi, si può concludere e in un certo senso ribadire che: • vari procedimenti traduttivi possono essere adottati anche all’interno di un medesimo testo; • la scelta relativa al procedimento adottabile viene ponderata caso per caso dal traduttore giuridico al quale si richiede necessariamente un’ottima abilità linguistica nonché un’ottima preparazione giuridica e una conoscenza specifica dei sistemi giuridici interessati; • la scelta dei vari procedimenti dipenderà principalmente dalla situazione pragmatica (al cui interno il tipo testuale assume un ruolo cruciale) ovvero dal contesto e dallo scopo della traduzione. In taluni casi, in particolare nella traduzione di testi normativi per così dire di alto rilievo, si pensi alla traduzione di una carta costituzionale, di un codice civile, di un codice penale, di un codice di procedura civile o penale, dove si richiede un mantenimento della struttura, della forma, della lettera e nel con- tempo un trasferimento/una trasposizione quanto più praticabile dei contenuti, della sostanza, sarebbe preferibile una doppia traduzione ossia una prima traduzione formale-letterale proponibile anche come testo a fronte e un’altra traduzione sostanziale-contenutistica a mo’ di commentario articolo per articolo o semplicemente proponibile quale paratesto. La prima risulterà naturalmente anche stilisticamente più orientata al testo originale (il traduttore, segnatamente nella traduzione delle denominazioni, anche a tutela dell’univocità semantica, sceglierà strategie come la traduzione letterale, il calco, il neologismo evitando l’uso di sinonimi, parafrasi, esplicitazioni e simili); la seconda, invece, sarà più ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 137 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 137 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci orientata alla lingua di arrivo, al sistema giuridico di questa e allo scopo, alla funzione che tale testo avrà nella cultura di arrivo (il traduttore in questo caso potrà ricorrere a una gamma più ampia di strategie traduttive più target-oriented come la parafrasi, le esplicitazioni, le note a piè di pagina e altre).52 Trattandosi di testi normativi eminenti, e tenuto conto che occorreranno traduttori giuristi-linguisti di alto livello, si dovrà accettare anche un inevitabile maggiore onere economico necessario per la realizzazione di tale doppia traduzione. Ma le grandi opere, se sono veramente tali, rimarranno perpetue. 52 In merito cfr. Nord (1997) che parla però piuttosto di alternativa tra traduzione strumentale e traduzione documentaria e non di doppia traduzione. 138 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 138 11. 02. 2021 10:12:37 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 139 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 139 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci 88Strategie estranianti e strategie addomesticanti, in particolare nella traduzione dei testi giuridiciALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 140DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 140 11. 02. 2021 10:12:37 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI 8.1 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI: ALCUNE PREMESSE TEORICHE GENERALI Il traduttore, ogni volta, prima di intraprendere la traduzione di un testo da una lingua ad un’altra, da una cultura ad un’altra, è chiamato a dar vita a una prima scelta, ovvero a decidere se adottare una strategia tesa al mantenimento delle strutture morfosintattiche, del lessico, dello stile della lingua di parten-za (dell’originale), oppure una strategia volta a commutare determinati aspetti morfosintattici, lessicali e stilistici per rendere così il testo di arrivo più vicino alla lingua e alla cultura di arrivo. Sebbene la dicotomia tra traduzione estraniante e traduzione addomesticante ab- bia origini lontane (già nell’antica Roma era vivace la riflessione su una traduzione soprattutto letterale o una traduzione più libera), il primo ad affrontare tale tema è stato Friedrich Schleiermacher, teologo e filosofo tedesco, che ci trasmise il suo pensiero a cavallo tra la fine del XVIII e l’inizio del XIX secolo, il quale si contraddistinse autorevolmente altresì quale teorico di alto profilo in tema di metodi di traduzione. Sosteneva, tra le altre sue posizioni, che, attraverso la traduzione, persone di origini molto diverse possono entrare in contatto tra loro e una lingua può accogliere i prodotti di un’altra. Nell’ambito della traduzione dovrebbero essere distinti due campi: l’interpretazione e la traduzione, la quale presuppone un’attività di scrittura. Il ruolo dell’interprete si esplica nelle attività di tutti i giorni mentre il traduttore assolve il proprio compito nell’ambito della scienza e dell’arte, discipline alle quali si addice la scrittura, che è l’unica via in grado di renderne durature le opere. In particolare, il filosofo tedesco in una sua conferenza del 1813 – Über die verschiedenen Methoden des Übersetzens ( Sui diversi metodi del tradurre; cfr. Morini 2007: 43) – aveva proposto due strategie alternative in materia di traduzione: quella di lasciare il più possibile in pace lo scrittore e muovergli incontro il lettore oppure quella di lasciare il più possibile in pace il lettore e muovergli incontro lo scrittore; tra le due, affermò che preferiva decisamente la prima. Secondo il suo pensiero, il fine ultimo del traduttore dev’essere quello di offrire ai lettori/ alla cultura di arrivo le stesse idee e le stesse emozioni (si sottolinea che le parole idea ed emozione sono termini alquanto problematici quando usati in materia di traduzione) che la lettura dell’opera in lingua originale avrebbe suscitato in loro. Tuttavia, il motivo della sua preferenza era dovuto non tanto al desiderio di accogliere lo “straniero” e la sua lingua (originale), quanto piuttosto all’inclina-zione nazionalista che portava a opporsi al dominio culturale francese di allora e a promuovere la letteratura tedesca. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 141 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 141 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci Alla fine del secolo scorso, in materia di Translation studies, il teorico americano Lawrence Venuti – riprendendo la distinzione già sviluppata da Schleiermacher – distingue o meglio individua due diversi tipi di strategie traduttive in senso ampio, ovvero una traduzione “addomesticante” e una traduzione “estraniante”: mentre la prima implica un’adesione alle convenzioni letterarie, linguistiche, di genere della cultura di arrivo e avvicina quindi il testo tradotto al lettore, la seconda implica un movimento del lettore verso gli aspetti culturali “altri” manifestati nel testo, in cui gli elementi “estranei” non vengono rimossi o normalizzati ma vengono invece esplicitamente manifestati. Anche egli – seppur per ragioni diverse, che vedremo più avanti – si schiera decisamente a favore di una strategia traduttiva estraniante. In particolare lo fa nel suo volume The Translator’s Invisibility (L’invisibilità del traduttore) del 1995, il quale è praticamente un atto di accusa contro quella che Venuti chiama “la strategia della scorrevolezza” ( fluent strategy; cfr. anche in The Scandals of Translation, Venuti, 1998) dominante nelle traduzioni americane contemporanee. Tale strategia, a suo modo di vedere, oltre a cancellare la differenza del testo con cui entriamo in contatto mediante la traduzione è causa dell’invisibilità del traduttore. Venuti intende nello stesso tempo riqualificare il lavoro del traduttore, permettendogli di emergere – diventare visibile – attraverso il suo modo di rendere visibile la differenza del testo che traduce. Contro le traduzioni scorrevoli che sono addomesticanti “nel senso che il testo straniero è sempre riscritto in accordo all’in-telligibilità e agli interessi familiari”, Venuti propone la traduzione estraniante che utilizza “materiali linguistici e culturali non familiari o marginali”. Tale estraneità non solo si realizza nelle strategie traduttive con cui vengono tradotti i singoli testi, ma può essere introdotta nella cultura di arrivo anche attraverso la semplice scelta di un testo straniero da tradurre. Ad esempio, già il fatto di optare per la traduzione di un’opera di una letteratura “piccola” (meno nota) o addirittura sconosciuta è di per sé estraniante (cfr. Venuti 1995; v. anche Ožbot 2000). Insomma, secondo Venuti “la traduzione estraniante rappresenta la differenza del testo straniero, ma può farlo solo infrangendo i canoni culturali prevalenti nella lingua di arrivo” (Venuti 1995). In questo modo è evidente come la traduzione si faccia processo etico e politico rispetto a questioni come “in quale modo rappresentare l’altro?” e “quale altro rappresentare?” Dunque, per Venuti, come sottolineano anche Shuttleworth e Cowie (2004: 43–44) “the term domestication has negative connotations as it is identified with a policy common in dominant cultures which are “aggressively monolin- gual, unreceptive to the foreign”, and which he describes as being “accusto- med to fluent translators that invisibly inscribe foreign texts with [target language] values and provide readers with narcissistic experience of reco- gnizing their own culture in a cultural other”. 142 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 142 11. 02. 2021 10:12:37 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI Il tema in questione, almeno in via incidentale, è stato affrontato anche da altri studiosi; per citarne alcuni, ricorderò Nida (1964), Snell-Hornby (1995), Toury (1995), Eco (2003), Ožbot (2000 e 2016). In particolare quest’ultima in un suo contributo del 2000 (i.e. Slovene literature in Italian translation: Facts, fiction and beyond) – presentando la questione della traduzione di opere letterarie provenienti da una letteratura “piccola” in una lingua e per una cultura “più grande”, e riferendosi, nella fattispecie, all’introduzione della letteratura slovena nella cultura italiana – rielabora e illustra la tematica dell’approccio estraniante e addomesticante, giungendo a conclusioni molto significative (che vedremo più avanti). La medesima studiosa slovena, inoltre, (Ožbot 2016) parlando della dicotomia tra traduzione estraniante e traduzione addomesticante, afferma che i confini tra esse sono meno rigidi di quanto si possa pensare. Evidenzia come l’intenzione di tradurre un determinato testo consista già di per se’ in una scelta estraniante in quanto in ogni caso si sostanzierà in un testo diverso dall’originale che rappresenterà una realtà diversa che si è scientemente deciso di far conoscere ad altri; ma, dall’altro canto, anche qualora il traduttore volesse attenersi strettamente all’originale, nel passaggio in un’altra lingua – oltre che agli elementi culturali propri dell’ambiente a cui il testo tradotto è destinato – non potrà prescindere dalle peculiarità lessicali, testuali, stilistiche, retoriche e soprattutto morfosintattiche di questa. Infatti, si può dedurre che, anche in simili casi, un certo addomesticamento vi sarà e vi deve essere necessariamente; per fare un esempio limitato all’aspetto morfosintattico, nel tradurre un testo dallo sloveno in italiano o in francese, vi sarà bisogno di un più frequente uso della forma passiva in luogo di quella attiva, della forma impersonale in luogo di quella personale, della nominalizzazione in luogo della forma verbale (cfr. Paolucci 2017). Tuttavia, tornando a Venuti, se da un lato si concorda con il suo pensiero quando richiama l’attenzione su questioni etiche, politiche, culturali e sociali particolarmente importanti e sensibili, dall’altro si intende andare oltre e individuare anche casi in cui una traduzione addomesticante può essere opportuna o addirittura necessaria. Innanzitutto, conveniamo con Shuttleworth e Cowie (2004: 43–44) quando so- stengono che “he views the two strategies more from the perspective of the post-colonialism, such as hegemony, major/minor cultural status, etc., than from that of the translation method”. Egli conia i due termini che poi utilizza precipuamente per illustrare una tendenza, un comportamento in materia di traduzione che ha le sue ragioni in motivazioni di ordine etico e politico, più che per indicare delle strategie traduttive raccomandabili al traduttore odierno. Se infatti ci concentriamo soltanto sull’aspetto del metodo, ossia su quale approccio traduttivo seguire, estraniante o addomesticante, non possiamo concordare con lo studioso americano sul fatto che strategia addomesticante sia sempre sinonimo di desiderio di egemonia, di dominio o prevaricazione; come si dirà più avanti, in molti casi o situazioni – indipendentemente da qualsivoglia pregiudizio o preconcetto – questa può essere preferibile e talvolta necessaria per il raggiungimento dei fini che il traduttore si prefigge. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 143 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 143 11. 02. 2021 10:12:37 Sandro Paolucci Per tentare di giustificare le nostre critiche o – se vogliamo – di avvalorare la nostra tesi, si rendono necessarie una breve premessa e alcune considerazioni in merito a come sia cambiata nel tempo l’attività di traduzione. Si potrebbe esordire – generalizzando un po’ – dicendo che in passato la tradu- zione veniva considerata soprattutto un’opera, oggi invece costituisce soprattutto un’attività. In passato i testi prescelti perlopiù venivano tradotti per ragioni di ordine culturale o di interesse pubblico, raramente per meri fini di lucro; oggi invece si potrebbe dire quasi il contrario. Si può rilevare altresì che in passato i testi (letterari, religiosi, giuridici, medici, scientifici ecc.) oggetto di traduzione erano spesse volte (sebbene frequentemente opere letterarie e libri di testo venissero adattati più che tradotti) opere o documenti importanti provenienti da autori illustri o da autorità pubbliche e anche per tali ragioni nel tradurle i traduttori si attenevano (si pensi soprattutto ai testi giuridici normativi) al rispetto rigoroso dell’originale, fatto che, al di là della mera strategia traduttiva, equivaleva altresì a rispetto e riguardo per l’autore (scrittore, scienziato, legislatore, giudice o altra autorità). Come detto, perlopiù tali traduzioni erano dettate da ragioni di ordine culturale o di interesse pubblico, raramente da fini di lucro. Ne consegue che almeno fino agli inizi del ‘900 i campi oggetto di traduzione, per quanto numerosi, erano comunque numericamente inferiori e molto più circoscritti rispetto a quanto avviene oggi. Dal 1950 in avanti – con l’avvento o lo sviluppo di alcuni fenomeni quali l’istruzione scolastica generalizzata, il processo di democratizzazione dei vari Stati, il turismo, la cooperazione internazionale, le unioni internazionali, l’economia di mercato, le privatizzazioni, la globalizzazione, l’informatica, la diffusione di internet ecc., che hanno generato una società sempre più am- pia, sempre più istruita, sempre più agiata e votata alla produzione e al consumo – si traducono testi di ogni genere e tipo ( testi prevalentemente informativi), per i fini più svariati e per ogni tipo di pubblico; tali testi richiedono sempre più di essere plasmati secondo le esigenze della lingua e della cultura di arrivo. Oggi, a differenza del passato, spesse volte fra l’autore del testo e il traduttore intervengono vari altri soggetti (committente, agenzia, revisore, casa editrice ecc.) che in un certo senso condizionano il processo e le strategie traduttive. La traduzione, come vedremo in seguito, diviene un’attività (economica) affidata a traduttori professionisti specializzati che viene da questi esercitata essenzialmente per fini di lucro. In effetti, si può notare che mentre in passato il lavoro di traduzione veniva svolto quasi sempre da esperti di un dato campo, quali scrittori (che traducevano opere di altri scrittori stranieri), medici, giuristi (che a loro volta traducevano testi di loro colleghi stranieri) ecc., oggi tale attività è esercitata da traduttori professionisti specializzati in linguaggi settoriali (giuridico, economico, tecnologico, scientifico, turistico ecc.) al fine di poter tradurre testi di ogni genere. Tutto ciò è stato agevolato dalla svolta (per certi aspetti alquanto discutibile) avvenuta a partire dagli anni sessanta del secolo scorso, quando la traduzione si emancipa, 144 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 144 11. 02. 2021 10:12:37 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI trasformandosi – da ramo della linguistica applicata – in specifica disciplina autonoma fino a diventare traduttologia; nelle varie università (e non solo) vengono istituiti appositi dipartimenti o indirizzi specialistici per traduttori e interpreti, master specialistici, dottorati di ricerca; fioriscono altresì riviste e convegni dedicati a tale materia. Parallelamente si assiste alla nascita di numerosissimi centri e agenzie che offrono servizi di traduzione e redazione svolgendo tale attività a fini imprenditoriali e agendo sul mercato in regime di libera concorrenza. L’attività di traduttore, che in passato veniva esercitata da un numero circoscritto di persone e sovente era associata ad un’altra attività principale (quale quella di scrittore, in-segnante, giurista, medico ecc.), ora viene svolta da una molteplicità di soggetti (persone fisiche e persone giuridiche) che la esercitano sempre più come attività professionale esclusiva. Per effetto di quanto sopra detto, oggi il processo traduttivo è costellato da una molteplicità di variabili e soggetti che lo rendono molto più complesso e popolato; accanto all’autore, al traduttore e al revisore, diventano protagonisti spesso imprescindibili altre figure quali l’agenzia committente, la casa editrice, il designer, l’illustratore, il promotore, ma anche e non da ultimi scuole, università, riviste, convegni ecc. Tutto ciò determina un cambiamento, un allargamento di orizzonti che indubbiamente ha una sensibile incidenza e rilevanza anche in merito alla questione oggetto di questo studio. Ne consegue, come si vedrà di seguito anche con degli esempi concreti, che, anche in considerazione del tipo e del genere testuale, della funzione, del destinatario ecc., l’adozione da parte del traduttore contemporaneo di strategie più addomesticanti ossia target oriented tese all’adattamento, spesse volte sarà preferibile e in alcuni casi persino necessaria per trasmettere i veri contenuti, per rivolgersi opportunamente e più efficacemente al destinatario specifico o generale e raggiungere i fini prefissati. Altra significativa distinzione in merito va fatta tra una traduzione addomestican-te e una traduzione resa invece semplicemente più fluente dal traduttore (v. anche Limon 2009). Rilevante qui diviene più che mai anche l’elemento psicologico ovvero la volontà manifestata dal traduttore o da altri soggetti che intervengono nel processo di traduzione (committente, agenzia, editore ecc.). In effetti, se potremmo concordare con Venuti tutte le volte che o si sceglie deliberatamente una certa opera o si procede a tradurre un certo testo con l’intenzione manifesta di plasmarlo poi a uso e consumo del destinatario, non potremmo fare altrettanto se il traduttore in alcuni passaggi adatta il testo per renderlo semplicemente più scorrevole e armonico. Di nuovo, qui interviene un’altra variabile fondamentale a nostro avviso, e cioè il tipo testuale. Prendendo spunto da Sabatini, potremmo distinguere i testi in vari tipi: normativi, espositivi e informativi. Quindi, come cercheremo di illustrare più avanti, una volta individuati il tipo testuale e la funzione (v. anche Vermeer 1980) che il testo tradotto dovrà esercitare, si potrà adottare un’adeguata strategia traduttiva. In particolare si potrebbe adottare una linea ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 145 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 145 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci principalmente estraniante nel tradurre, ad esempio, testi normativi quali leggi, regolamenti, sentenze, trattati internazionali e altri testi giuridici a contenuto vincolante, mentre si procederà con una strategia principalmente addomesticante o preferibilmente più fluente nel tradurre testi di tipo informativo (ad es. manua-li, commentari, trattati medici, consigli pratici, guide, fogli illustrativi, materiali informativi, promozionali ecc.) ovverosia in tutti quei casi in cui – indipendentemente da qualsivoglia intento politico, etico ecc. – un certo adattamento non sarà solo preferibile ma pure auspicabile e dovuto. 8.2 STRATEGIE TRADUTTIVE PRINCIPALMENTE ESTRANIANTI E PRINCIPALMENTE ADDOMESTICANTI: ALCUNI CASI Di seguito si riportano alcuni casi e talune situazioni in cui l’adozione di una strategia principalmente addomesticante a ragione o a torto è ricorrente. In alcune circostanze tale scelta ci sembra criticabile, in altre invece ci appare condivisibile e persino necessaria. A seconda del soggetto In linea di massima, si potrebbe sostenere che la traduzione effettuata da un native speaker della lingua di arrivo tende ad essere più addomesticante rispetto a quella effettuata da un non native speaker. Le ragioni possono essere di diverso ordine: alcune sono di tipo intenzionale, altre sono involontarie o quasi involontarie. Un esempio del primo genere di motivazioni si ha quando il traduttore segue deliberatamente la logica della fruibilità, della scorrevolezza, dell’omologazione, della “vendibilità” del testo tradotto ( Uživamo v zelenem! Z mislijo na prihodnost! Vse se začne z majhnimi koraki ... Pridružite se nam tudi vi, da bo teh korakov vedno več in naj bodo vedno večji! Prosimo vas, da uporabite eno skodelico za čaj večkrat (…) / Rispettiamo l’ambiente pensando al futuro! Tutto inizia con dei piccoli gesti … Contribuite anche voi, affinché tali gesti diventino sempre più frequenti e sempre più importanti! Proviamoci, anche usando più volte la stessa tazzina (…) (testi tratti dalla pagina web delle Terme Krka).53 Un esempio del secondo tipo di motivazioni si può individuare quando il tradut- tore talune volte traduce testi di un determinato campo in cui è competente (es. un legale che traduce un testo giuridico) da una lingua di partenza che conosce ma non padroneggia in assoluto come la propria; in tal caso dar vita a una traduzione estraniante risulta, anche oggettivamente, meno probabile. Casi analoghi si verificano 53 Verosimilmente si tratta di un testo rivolto a un pubblico quanto più ampio e generalizzato. 146 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 146 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI (v. anche Ožbot 2000) nella traduzione di testi letterari, specialmente delle espressioni idiomatiche, quando il traduttore ha una conoscenza limitata della lingua (e della cultura) di partenza. Il caso è diverso, invece, se il traduttore nel passaggio alla lingua di arrivo si attiene strettamente alla sintassi, alla forma, allo stile della lingua di partenza per carenza di competenza specifica sull’argomento o perché l’originale è di difficile interpretazione o in alcuni tratti si presenta persino equivoco. In quest’ultimo caso la strategia estraniante è in un certo senso involontaria; o meglio potremmo dire che si tratta di una strategia neutra, neutralizzante, pilatesca che soprattutto in testi di rilievo sortirà esiti essenzialmente insoddisfacenti. Al contrario, se il traduttore è native speaker della lingua di partenza avrà maggiori ragioni – intenzionali o meno – e possibilità di adottare una strategia estraniante. In merito si riporta l’esempio seguente ovvero il caso di alcuni articoli della Costituzione della Repubblica di Slovenia, tradotta da Furlan nel 1992 e successivamente ritradotta e rivista da soggetti di madrelingua italiana, il Consiglio Regionale Veneto e lo scrivente. 27. člen (domneva nedolžnosti) Kdor je obdolžen kaznivega ravnanja, velja za nedolžnega, dokler njegova krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo. (Testo originale 1991) Articolo 27 (presunzione di innocenza) La persona accusata di reato, si considera innocente finché la sua colpa non venga provata mediante sentenza definitiva. (Traduzione 1992: Furlan) Articolo 27 (presunzione di innocenza) La persona accusata di illecito si considera innocente finché la sua colpa non venga provata mediante sentenza passata in giudicato. (Traduzione 1992: Consiglio Regionale Veneto) Articolo 27 (presunzione di innocenza) L’imputato si considera innocente finché la sua colpa non sia accertata me- diante sentenza di condanna definitiva. (Revisione 2009: Paolucci) 28. člen (načelo zakonitosti v kazenskem pravu) Nihče ne sme biti kaznovan za dejanje, za katero ni zakon določil, da je kaznivo, in ni zanj predpisal kazni, še preden je bilo dejanje storjeno. (Testo originale 1991) Articolo 28 (principio di legalità nel diritto penale) Nessuno può venire punito per un atto non considerato punibile dalla legge dalla quale non sia prevista alcuna pena prima che l’atto sia stato commesso. (Traduzione 1992: Furlan) ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 147 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 147 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci Articolo 28 (principio di legittimità nel diritto penale) Nessuno può venire punito per un atto che la legge non considera punibile e per il quale non sia prevista la punibilità prima che l’atto sia stato commesso. (Traduzione 1992: Consiglio Regionale Veneto) Articolo 28 (principio di legalità nel diritto penale) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite prima del fatto commesso. (Revisione 2009: Paolucci) A seconda dell’origine, del contenuto e del fine dell’originale Il traduttore nella scelta dell’una o dell’altra strategia dovrà innanzitutto tener conto dell’origine, del contenuto e del fine dell’originale. In particolare, un testo letterario (poesia, romanzo) è scritto normalmente in una lingua che è quella del suo autore, il quale palesa il suo stile e la sua espressività attraverso costrutti grammaticali, locuzioni, metafore, frasi idiomatiche proprie di quella lingua. Quell’opera innanzitutto verrà letta in quella lingua. Normalmente, quando successivamente si constata che quel testo è di qualità o che, comunque, ha ot- tenuto un certo gradimento, può esser proposto di tradurlo in una o più lingue. Quando lo si traduce si dovrà innanzitutto scegliere una linea, una strategia atta a trasmettere i contenuti, lo stile, i valori, le peculiarità di quell’opera in un’altra lingua e ad un’altra cultura. Nel tradurre i tipi di testo di cui sopra, noi saremmo in generale propensi per l’adozione di strategie prevalentemente estranianti, rispettando quanto più le peculiarità della lingua di partenza, nonché lo stile e l’espressività dell’autore dell’opera. Tuttavia riteniamo che in alcuni casi, come ad esempio può accadere per talune espressioni idiomatiche proprie di una determinata lingua e cultura, il traduttore dovrà almeno in parte renderle percepibili e più vicine alla cultura di arrivo; e.g. Bolje vrabec v roki kot golob na strehi. Boljši danes kos kakor jutri gos. / Meglio l’uovo oggi che la gallina domani; Mamma ho preso 10. / Mama dobil sem 5; Amava la cronaca rosa. / Ljubila je rumeni tisk e altri. Si potrebbe sostenere, quindi, che, segnatamente nella traduzione di talune espressioni idiomatiche, una strategia prevalentemente addomesticante sarebbe non soltanto preferibile, ma addirittura doverosa; per continuare con gli esempi: Kjer se prepirata dva, tretji dobiček ima. / Tra i due litiganti il terzo gode; Rana ura, zlata ura. / Le ore del mat-tino hanno l’oro in bocca. Insomma, senza generalizzare, riteniamo che in tali casi l’adozione di una strategia estraniante non sia preferibile. Si veda ancora Aprilsko vreme … Držimo pesti …, Je šlo vse za med …; oppure In bocca al lupo! o Carla aveva mangiato la foglia. Come potremmo mai tradurre tali frasi idiomatiche in italiano, in sloveno o in altre lingue con delle strategie estranianti? 148 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 148 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI Tale questione è stata oggetto di esame attento anche da parte di Umberto Eco. In particolare, in uno dei suoi studi in materia di traduzione, Dire quasi la stessa cosa del 2003 (v. sopra), riproponendo varie teorie della traduzione ed esempi pratici, talvolta persino casi limite, cerca di far capire e di trasmettere come in traduzione, pur non potendosi dire mai la stessa cosa, si possa dire quasi la stessa cosa. In detta opera Eco (2003: 292) definisce la traduzione in termini funzionali come “strategia che mira a produrre, in lingua diversa, lo stesso effetto del discorso fonte”. Si tratta di una formulazione non dissimile da quella dell’”equivalenza dinamica” proposta da Nida, a cui Eco fa riferimento, così come fa riferimento alla skopostheorie di Vermeer (Eco 2003: 80). Affrontando nella fattispecie l’argomento, Umberto Eco – rifacendosi a Schleiermacher, il quale sosteneva che una volta scelta una delle due strategie, la si doveva seguire fino in fondo – afferma che ciò “vale solo per testi remoti per antichità o assoluta diversità culturale” e che invece “il criterio dovrebbe essere più flessibile per i testi moderni”. Scegliere di straniare o addomesticare oppure di modernizzare o arcaicizzare rimane “un criterio da negoziare frase per frase” (Eco 2003: 192–193). Non a caso, infatti, Eco distingue straniamento e addomesticamento da modernizzare e arcaicizzare; e anche mediante taluni esempi alquanto calzanti propone l’esigenza di una continua negoziazione (tra tradutto- re, lettore e autore originario), che sia accettabile, per permettere che il testo di partenza riproduca lo stesso effetto anche nella lingua e nella cultura di arrivo. Eco afferma che nel tradurre è fondamentale l’intentio operis. A seconda della (lingua di) provenienza dell’opera Come ben illustrato anche da Ožbot in una sua ricerca pubblicata nel 2000, quando si traduce un testo proveniente da una letteratura “piccola” – come ad esempio quella slovena – in un’altra lingua che esprime una letteratura per così dire maggiore o diciamo più nota quale potrebbe essere ad esempio quella italiana o tedesca, il traduttore (in particolar modo se native speaker della lingua di arrivo) tende a addomesticarne la traduzione, spesse volte intenzionalmente, per renderla più fruibile, più plastica, più vicina alla cultura di arrivo; in un certo senso “più vendibile”. Le ragioni sono molteplici (v. anche Ožbot 2000). L’adozione di tale strategia non è sempre solo frutto di una scelta autonoma del traduttore; al con- trario, sovente costituisce oggetto di meditata concertazione tra i vari protagonisti partecipanti al processo traduttivo quali l’agenzia committente, la casa editrice, il revisore ecc. Tuttavia, in detti casi riteniamo che una strategia eccessivamente addomesticante vanifichi pressoché completamente lo sforzo, seppur nobile, di voler promuovere un’opera o più opere provenienti da una letteratura meno nota, fatto che di per sé è comunque già estraniante. È da chiedersi: quale occasione migliore per promuovere qualcosa di nuovo se non con una traduzione estranian- te di talune espressioni idiomatiche o detti, di taluni caratteri o oggetti per così dire “estranei”? Si pensi al klopotec o al kozolec o alla zidanica, o alla plundra o alla ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 149 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 149 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci gibanica, agli žganci ecc. Addomesticando la traduzione di tali oggetti o fenomeni, si annienterà tutta l’autenticità, la novità, la peculiarità, la differenza, la caratteristica esclusiva degli stessi. Il lettore della lingua di arrivo, leggendo fienile, non potrà mai immaginare cosa sia e come sia effettivamente un kozolec. Ed è proprio in tali casi che l’opera di addomesticamento è non solo impropria, fuorviante e insoddisfacente, ma pure miope e talvolta palesemente erronea. Si potrebbe concludere asserendo che, a differenza di quella addomesticante, la traduzione estraniante è l’unica che veramente permette di accrescere la ricchezza della lingua ricevente. Infatti se noi addomestichiamo non introduciamo nulla o quasi di nuovo; al contrario, mediante una strategia estraniante introduciamo nuove espressioni che, se prima facie possono risultare alquanto insolite, estranee, ambigue o persino stridenti, poi entrano a far parte della lingua, della letteratura della lingua ricevente; e.g. Il mare era una tavola … / Morje je bilo gladko kot miza … (Andrea Camilleri, Il ladro di merendine; trad. sl. di V. Simoniti, Tat malic). A seconda dell’oggetto e del fine del testo di arrivo Molte volte invece alcuni testi vengono redatti o per avere un impiego meramente temporaneo (es. un articolo di cronaca, uno slogan pubblicitario /e.g. Ujemi svet! / Tutto intorno a te! , una lettera commerciale /e.g. We thank you for your letter of 15th June … / Lepo se zahvaljujemo za vaš dopis z dne 15. junija … / In riferimento alla vostra lettera del 15 giugno u.s. ... ) o per essere soprattutto tradotti e trasmes-si ad altro pubblico, ad altri destinatari e quindi tradotti in altre lingue e spesso avvicinati ad altre culture; si pensi a testi turistici, a offerte di centri benessere, a testi gastronomici (es. primi piatti, traduzione sl. predjed, e viceversa); in questi casi l’addomesticamento è opportuno, o meglio, necessario. In altri casi, ancora, come per esempio nella traduzione di titoli o nomi di perso-naggi di fiabe o altre opere destinate ai più piccini, l’addomesticamento ci sembra che giovi decisamente alla comprensione da parte del bambino di qualcosa che altrimenti potrebbe apparirgli estraneo, meno vicino, meno reale. Per concludere, dunque, si auspica che il traduttore e gli altri protagonisti del processo traduttivo non ignorino, non eludano, non trascurino l’importanza di tale distinzione e procedano all’adozione anche combinata delle due strategie ponde- randone costantemente l’opportunità e la congruità. In merito al ricorso ad un uso combinato di entrambe le strategie si sono espresse anche Bajčić e Dobrić Basaneže in riferimento alla traduzione dei testi dell’Unione europea, nel caso specifico in croato, dove in una ricerca hanno rilevato molti casi di incoerenza terminologica (2020: 12). 150 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 150 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI Si sottolinea che se da un lato la traduzione estraniante è quella che dà maggiore luce alle peculiarità della lingua e della cultura di partenza, alle percezioni e sen-sazioni dell’autore ed è l’unica che veramente permette di accrescere la ricchezza della lingua di arrivo, dall’altro (come sopra detto) non sempre traduzione addomesticante è sinonimo di desiderio di egemonia o di dominio o di prevaricazione, manifestati dalla cultura di arrivo; spesso – una traduzione addomesticante – in- dipendentemente da qualsivoglia pregiudizio o preconcetto, è invece la logica e lineare soluzione socio-compatibile. 8.3 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI NELLA TRADUZIONE DEI TESTI GIURIDICI La traduzione di testi giuridici, come più volte sottolineato, è notoriamente un’attività particolarmente delicata e complessa, all’interno della quale la figura del traduttore assume più che mai un ruolo decisivo. In primis, il traduttore deve essere in possesso di un’ottima competenza linguistica e giuridica ed essere in grado di fare scelte traduttive spesso difficili e pregne di responsabilità; ciò vale in special modo nella traduzione dei testi normativi, in quanto essi hanno efficacia vincolante per i destinatari. Anche il traduttore giuridico, analogamente a qualsivoglia traduttore, fra le varie scelte che è chiamato a operare, deve decidere se optare per delle strategie traduttive principalmente estranianti ovverosia source-oriented, tese a mantenere, a osservare, a rispettare quanto più possibile la lettera della lingua, il sistema giuridico, la cultura giuridica di partenza, oppure preferire delle strategie traduttive principalmente addomesticanti ovverosia target-oriented, volte alla riformulazione del messaggio, dei contenuti dell’originale, osservando e applicando le regole e tenendo altresì conto delle peculiarità giuridico-linguistiche e culturali proprie della lingua di arrivo. Prima di entrare nel merito, va sottolineato che mentre a livello di lingua o, meglio, di traduzione giuridica in generale – molti sono stati gli studiosi – come Biel, Cao, de Groot, Prieto Ramos e altri – che si sono espressi su tale tema, non altrettanto si può dire con riferimento alla traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali in particolare. Un buon contributo relativo alla traduzione dei nomi delle istituzioni è stato fornito da Humbley (2006). In effetti, possiamo considerarci dei pionieri o quasi in materia; pertanto, vogliamo sin da ora premettere che le constatazioni e le proposte formulate in questo studio sono solo un primo passo compiuto sulla lunga strada che è ancora da percorrere. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 151 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 151 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci Ora, per entrare nel vivo del problema – relativo all’importanza e all’opportunità del ricorso a strategie principalmente estranianti o addomesticanti nella traduzione dei testi giuridici – occorre considerare e presentare alcuni elementi e fattori altamente rilevanti ai fini della nostra indagine, e cioè la presenza di sistemi giuridici diversi, il tipo testuale, la funzione del testo, le esigenze del destinatario. Sistemi giuridici diversi Come più volte sottolineato, un fattore nevralgico per il traduttore di testi giuridici è dato dalla diversità dei sistemi giuridici (v. in particolare capitolo 2, paragrafo 2.2.1.). Ogni ordinamento giuridico è originario e quindi diverso da qual- siasi altro. Anche laddove due ordinamenti appartengano alla stessa famiglia giu- ridica (es. di civil law), e l’uno si sia particolarmente ispirato all’altro, una serie di differenze, che sono appunto manifestazione e espressione della sovranità dei singoli Stati, sono inevitabili e quindi richiedono al traduttore di operare anche quale comparatista. Tipologia dei testi Prendendo spunto da Sabatini (1990, 1998), Madsen (1997), Šarčević (2000) e dalle loro osservazioni sui diversi tipi testuali (v. capitolo 2, paragrafo 2.2.3), ribadiamo la distinzione dei testi giuridici in testi normativi, testi espositivi e testi informativi. Per testi normativi si intendono atti giuridici solenni, obbligatori e vincolanti per i soggetti a cui si rivolgono (es.: leggi, regolamenti, trattati e accordi internazionali ecc.). Per testi espositivi intendiamo in particolare materiali quali manuali giuridici di studio, raccolte giurisprudenziali, articoli e saggi scientifici, tesi di dottorato, lezioni, atti di conferenze e altri che nonostante la funzione informativa e non vincolante o poco vincolante si caratterizzano per essere rivolti essenzialmente ad un pubblico esperto o comunque competente in materia. Per testi informativi si intende invece ogni altro tipo di testo avente la funzione di informare un pubblico quanto più ampio in materia giuridica, intesa talvolta anche nel senso più ampio del termine (es.: articoli, contributi, interventi in campo politico pubblicati su quotidiani, su riviste, siti web o altri mezzi di comunicazione aventi contenuto giuridico). Naturalmente si sottolinea che al di là di tale distinzione apparentemente troppo rigida, molti testi giuridici come ad esempio una sentenza di un tribunale, contengono parti di tipo normativo (es. il dispositivo) e parti di tipo espositivo-informativo (es. motivazione). Funzione Altamente rilevante è altresì l’individuazione del tipo di funzione che un deter- minato testo ha nella lingua e nella cultura di partenza e che dovrà avere nella lingua e nella cultura di arrivo (v. capitolo 2, paragrafo 2.2.4.). Come è noto, in 152 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 152 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI alcuni casi, un testo può essere tradotto per uno scopo, per una funzione diversa da quella che aveva il testo di partenza. Come chiaramente dimostrato da molti teorici come Cao (2007), Sandrini (1999), Garzone (2000, 2007), Kocbek (2009) e Biel (2009, 2017), quando vi è un cambiamento della funzione, cambia anche la strategia traduttiva (Paolucci 2017). In particolare, a titolo di esempio, si pensi a una sentenza penale emanata da un Tribunale italiano: questa dovrà essere tradotta in modo formale, poniamo in francese, per avere valore giuridico e produrre effetti giuridici vincolanti, qualora una delle parti interessate fosse di lingua francese. Un caso diverso si pone se la medesima sentenza o parti di questa vengono invece tradotti in francese per essere illustrati in una ricerca o in un saggio giuridico o semplicemente per essere pubblicati a fini meramente informativi su un quotidiano, su una rivista o su un sito web. Nel primo caso sarà necessaria una traduzione formale per fini normativi, nel secondo, invece, occorrerà una traduzione tecnico-giuridica a fini espositivi oppure una traduzione quanto più chiara e fruibile per finalità informative. Esigenze del destinatario Ci sembra essenziale altresì tener conto delle esigenze del destinatario. Si deve, a tal fine, stabilire se i destinatari cui è diretto il testo tradotto sono inclini a accogliere una traduzione estraniante tesa a far emergere le peculiarità specifiche del sistema giuridico di partenza, le peculiarità volute dal legislatore emittente, le esigenze manifestate da quella data società – come accade per esempio in riferimento agli organi costituzionali di alcuni Paesi europei, mantenendo nella traduzione italiana i termini Camera di Stato, Presidente del Governo o persino Bundestag, Sabor ecc. – oppure se i destinatari desiderino, ritengano utile o persino necessario che anche le peculiarità specifiche del testo giuridico di partenza (emergenti dal sistema giuridico di partenza) vengano rese nel testo di arrivo con termini o espressioni più neutri come parlamento, capo di stato, primo ministro, capo di governo, corte suprema e altri; oppure, ancora, se per determinati fini preferiscano addirittura termini o espressioni addomesticanti come, nel caso italiano, camera, presidente della repubblica, presidente del consiglio, corte d’appello, corte di cassazione ecc. Per fare una riflessione, si potrebbe dire che la traduzione estraniante trasmettendo il diverso abbia una funzione accrescente nella lingua e cultura di arrivo, mentre la traduzione addomesticante abbia una funzione omologante, e talvolta neutralizzante da parte della lingua e cultura di arrivo. Esempio: traducendo in inglese il termine italiano carabiniere con un calco carabineer o con un prestito puro carabiniere, si trasmette e si fa conoscere un elemento diverso/di diversità ovverosia nel caso specifico un corpo delle forze armate del sistema italiano; ciò, invece, non avverrebbe se il medesimo termine fosse tradotto con una forma addomesticante ossia omologante come policeman or Italian policeman (Paolucci 2017). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 153 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 153 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci Ciò premesso, si può tentare di distinguere determinati casi in cui sia preferibile, auspicabile e talvolta indispensabile una traduzione principalmente estraniante ovvero source oriented e determinati altri casi in cui invece sia più opportuna o efficace una traduzione principalmente addomesticante ovvero target oriented. La traduzione di un testo normativo qualora essa venga effettuata con l’intento di lasciare al testo stesso anche nella lingua d’arrivo finalità normative e quindi efficacia giuridica vincolante (si pensi ad esempio alla traduzione in tedesco di una legge dello Stato italiano, vincolante anche per la minoranza di lingua tedesca dell’Alto Adige) dovrà essere principalmente estraniante rispettando quanto più possibile la volontà manifestata dal legislatore. In tali casi, infatti, un traduttore – per quanto competente e autorevole possa essere – non ha il potere di interpre- tare autenticamente ossia di dar vita a interpretazione autentica alla stessa stregua del legislatore; dovrà, pertanto, attenersi quanto più strettamente, formalmente e persino letteralmente possibile (v. anche Šarčević 2000: 259) al testo fonte che è espressione della volontà originaria propria del legislatore. Una strategia estraniante è dunque auspicabile per ragioni tecnico-giuridiche – dipendenti ovvero dettate dalla funzione prevista per il testo di arrivo nonché dal sistema giuridico della lingua di partenza in cui è redatto l’originale – e per la necessità di salvaguardare il rispetto del principio della certezza del diritto. Insomma, argomentando a contrario, nella traduzione di un testo giuridico normativo per finalità normative non si dovrebbe ricorrere a strategie addomesticanti. Quando si è in presenza di testi di tipo espositivo-argomentativo – nel senso da noi attribuitogli, ossia quando si tratta di testi creati e/o comunque rivolti a destinatari che posseggono competenza in materia giuridica, testi a carattere non vincolante e privi dunque di una funzione giuridica – le strategie traduttive adottabili sembrano altresì essere di ordine prevalentemente estraniante. Come ricordato soprattutto nel capitolo 7, i procedimenti traduttivi più ricorrenti in tali casi saranno quelli della non traduzione o prestito, della traduzione letterale o traduzione calco, del neologismo, tutti procedimenti essenzialmente estranianti. Lo studioso del diritto, infatti, nell’opera di comparazione (e sovente anche di traduzione), poniamo di un termine, non è incline a prescindere dalle specificità proprie che questo ha nel sistema giuridico di partenza, non è incline a omologa-re determinate differenze concettuali, sostanziali esistenti tra i due diversi sistemi giuridici interessati; di norma, invece, desidera riconoscere al concetto che il termine esprime un valore da tutelare anche a livello di denominazione. Per esem- plificare: un giurista non ha alcun interesse a tradurre Soviet o Duma o Državni zbor, bensì, di converso, tende a preservarli anche a livello di denominazione, per far sì che essi possano mantenere tutte le loro peculiarità, tutta la loro “intensità” e integrità giuridica. 154 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 154 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI Qualora, invece, un testo giuridico abbia una funzione prettamente informativa e sia rivolto a un pubblico quanto più generalizzato, un approccio traduttivo prin- cipalmente addomesticante sarà non solo preferibile, ma talora persino necessario. Se passiamo poi al nostro tema specifico, ovvero le denominazioni degli organi costituzionali o comunque pubblici, a supporto di quanto sopra affermato, po- tremmo proporre i seguenti esempi: se si deve tradurre in sloveno Corte di Cassazione in un testo normativo e vincolante per i destinatari a cui esso si rivolge (poniamo in una legge), si userà l’espressione (calco con funzione estraniante) kasacijsko sodišče; in una sentenza si userà ugualmente kasacijsko sodišče, o si preferirà addirittura mantenere Corte di Cassazione, come ormai costantemente si fa a livello di Unione europea. Per inciso, si potrebbe dire che la non traduzione è la massima espressione della strategia estraniante.54 Se, però, dobbiamo tradurre il medesimo termine – Corte di Cassazione – in sloveno in un testo di tipo espositivo-informativo, non avente una funzione giuridica vincolante per i destinatari – poniamo in un comune articolo di cronaca giudi- ziaria di un quotidiano o di una rivista o in un testo da pubblicare su un opu- scolo informativo o promozionale – si userà l’espressione quanto più equivalente presente nell’ordinamento sloveno ovvero vrhovno sodišče che meglio potrà essere percepita da un pubblico quanto più ampio e generalizzato. Analogo discorso potrebbe essere fatto anche per Presidente del Consiglio dei ministri, traducibile con predsednik ministrskega sveta, estraniante, in un testo normativo oppure con predsednik vlade, šef vlade, prvi minister, addomesticante, in un testo informativo. 8.3.1 Strategie estranianti o strategie addomesticanti nella traduzione delle denominazioni di organi o istituzioni: altri casi Proviamo a ipotizzare ovvero a individuare alcuni altri casi in cui si può ricorrere all’applicazione di strategie estranianti o addomesticanti in particolare nella traduzione delle denominazioni di organi o istituzioni. Un approccio principalmente estraniante è seguito, in genere, quando si traduco- no atti o documenti appartenenti a epoche storiche diverse contenenti termini, 54 Tuttavia, si sottolinea che alcuni autori, come ad esempio de Groot, sono alquanto critici a proposito della strategia della non traduzione e suggeriscono di evitarla, non soltanto nei testi legislativi, ma anche, ove possibile, negli altri tipi di testi giuridici. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 155 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 155 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci nomi i quali oggi non hanno più corrispondenti perché non più esistenti o co- munque perché caratterizzati da un uso molto differente. Ad esempio, se volessimo tradurre una fonte normativa – poniamo una lex – mantenendo la forma e lo stile del testo normativo, per rendere nella lingua d’arrivo i termini che indicano alcune cariche o istituzioni dell’epoca romana – come praefectus praetorium (prefetto del pretorio), praefectus urbi (prefetto della città), magister equitum (maestro dei cavalieri) magister militum (maestro dei soldati), quaestor sacri palatii (questore del sacro palazzo) – dovremmo necessariamente o ricorrere all’espressione latina (prestito) o tradurli letteralmente: dovremmo, cioè, utilizzare due strategie estranianti. Anche qualora la traduzione avvenga per fini meramente espositivo-informativi – per esempio, nel contesto di un manuale di storia del diritto romano – nor- malmente si mantiene il termine latino originale (spesso lo si traduce in modo letterale) e lo si illustra con una parafrasi o altra forma esplicativa. Se tuttavia per determinati fini si volesse ricorrere a tentativi di addomesticamento, si dovrà essere consci di notevoli perdite e incongruenze. Un caso, degno di rilievo, anche perché inerente al nostro tema specifico, in cui normalmente si opta per un approccio essenzialmente estraniante, si riscontra in presenza di termini che afferiscono ad una carica o funzione di alto rilievo, unica nel suo genere, spesso presa come modello da altri legislatori, come ad esempio accade per il tedesco Kanzler che notoriamente rimane in italiano Cancelliere e in sloveno kancler. Non siamo abituati a leggere o a sentir parlare di premier o primo ministro tedesco, perché tale soggetto viene indicato sempre, anche in testi meramente informativi, come il cancelliere tedesco. Analogamente avviene in altre lingue, dove troviamo Chanceller, Chanceler ecc. Altri esempi simili sono Soviet che solitamente rimane Soviet in luogo di Consiglio; oppure Bundestag che ordi-nariamente rimane Bundestag in luogo di Dieta federale. Al contrario, in passato, in particolare quando venivano tradotte denominazioni di organi di Paesi oggetto di colonizzazione o soggetti a protettorato e simili, la pratica più ricorrente era l’adozione di strategie addomesticanti; in effetti, anche attraverso tale comportamento si manifestava ovvero si affermava il proprio status di egemonia. Per concludere con dei casi in cui, invece, le strategie addomesticanti sono giu- stificabili e non tendenziose, si riporta in sintesi un interessante contributo di Pontrandolfo (2012) dove l’autore prende in esame le versioni tradotte in inglese e in spagnolo del romanzo italiano Testimone inconsapevole di Gianrico Carofiglio, pubblicato nel 2002. Il testo è un cosiddetto legal thriller: in sostanza si tratta di un testo letterario, che, per effetto della storia che narra, presenta anche una serie di termini, espressioni, realia di carattere giuridico o, più precisamente, giudiziario. Pontrandolfo, nella fattispecie, cerca di stabilire se la terminologia 156 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 156 11. 02. 2021 10:12:38 STRATEGIE ESTRANIANTI E STRATEGIE ADDOMESTICANTI dell’ordinamento giudiziario italiano, che assume un ruolo fondamentale nell’o- pera di Carofiglio, nella trasposizione in inglese e in spagnolo subisce gli effetti di strategie estranianti o addomesticanti. In altre parole, si tratta di scoprire se le strategie traduttive adottate dai due traduttori del romanzo per compensare le incongruenze terminologiche intercorrenti fra i relativi ordinamenti giudiziari generano una terminologia riferita al sistema italiano o orientata al sistema della cultura di arrivo. Dall’indagine condotta, essenzialmente a livello quantitativo, dall’autore, emerge in modo netto che in entrambe le versioni del romanzo vi è la prevalenza di una terminologia orientata alla cultura di arrivo, nonostante “gli evidenti tentativi da parte di entrambi i traduttori di mantenere l’alterità del sistema giudiziario penale italiano” (Pontrandolfo 2012). Dall’indagine è emerso che nel 65% dei casi nella versione inglese e nel 69% dei casi in quella spagnola i traduttori hanno usato la tecnica addomesticante della trasposizione o adattamento al sistema giudiziario di arrivo; tuttavia, viste le notevoli differenze tra i sistemi (in particolare rispetto a quello di common law), si registrano anche soluzioni estranianti: nella versione inglese troviamo il 2% di prestiti e ben il 22% di casi di traduzione-calco, mentre nella versione spagnola il traduttore non è ricorso al prestito ma esclusivamente alla traduzione-calco nel 25% dei casi. Quest’ultima indagine ci permette altresì di fare una breve riflessione sul compromesso che spesso i vari protagonisti del processo traduttivo devono trovare fra una traduzione estraniante, volta a rispettare l’opera originale, il suo autore, la realtà della cultura di partenza, e una traduzione addomesticante che risponde a ragioni più pratiche, talvolta di ordine sociale o politico ma sovente di ordine puramente commerciale, che non possono oggi essere più ignorate o che, per dirlo in altri termini, sempre più tendono a prevalere. 8.3.2 Strategie estranianti o strategie addomesticanti nella traduzione di testi amministrativi: il caso della traduzione dei testi amministrativi per la minoranza italiana in Slovenia Nel 2019 e nel 2020 abbiamo condotto una ricerca volta ad individuare come ve- nivano tradotti determinati termini ricorrenti in testi amministrativi dei comuni bilingui del Litorale sloveno. In particolare abbiamo analizzato 32 testi bilingui (statuti, regolamenti e decreti) dei quattro Comuni del Litorale sloveno. In alcuni casi sono emerse criticità di ordine terminologico e altresì di ordine morfosintattico. Noi ci siamo limitati all’analisi dei problemi di incoerenza terminologica. Come si è potuto rilevare, sovente alcuni termini, da Comune a Comune, sono stati tradotti in modo difforme. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 157 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 157 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci Nel tradurre determinati termini, infatti, talvolta possono essere possibili ovvero accettabili due o più opzioni, creando così problemi di coerenza e uniformità terminologica (Paolucci 2017). In particolare il medesimo termine può essere tra- dotto in modo diverso a seconda se si usa una strategia estraniante ovvero source oriented o addomesticante ovvero target oriented; esempio: zdravstveni dom = casa della sanità/ centro di salute/ poliambulatorio; vrtec = asilo oppure s cuola materna/ scuola dell’infanzia (cfr. Paolucci 2020). Come è emerso dall’esame dei testi normativi e amministrativi (statuti, regola- menti, decreti) tradotti per la minoranza italiana in Slovenia, in alcuni casi abbiamo rilevato scarsa coerenza e uniformità terminologica nel tradurre determinati termini di particolare importanza come ad esempio upravna enota o lokalne volitve. In particolare è emerso che anche all’interno dello stesso Comune sono state fornite più soluzioni, spesso tutte accettabili, ma che hanno dato vita a situazioni di incoerenza terminologica. Come detto in precedenza, anche in tale caso si suggeriscono delle scelte univoche, possibilmente concordate o prese da una Com- missione costituita ad hoc. Una terminologia coerente e uniforme nello specifico si richiede nei testi norma- tivi e amministrativi ovverosia nei testi contenenti disposizioni vincolanti per i destinatari (Statuti comunali, regolamenti, decreti e altri provvedimenti amministrativi). Pertanto, in tali casi sarebbe preferibile applicare strategie source oriented. Quando, invece, si traducono testi a carattere giuridico per finalità informative, ossia allo scopo di far conoscere, divulgare determinati contenuti o atti – non vincolanti per i destinatari – sarebbero preferibili strategie target oriented volte a essere meglio percepite da un pubblico più ampio. Per esemplificare: qualora un testo amministrativo venga tradotto per avere una funzione normativa e dunque detto testo è vincolante per i destinatari, si do- vrebbe usare una strategia source oriented, ovvero una traduzione vicina al testo e all’ordinamento di partenza; es: lokalne volitve = elezioni locali, mentre nel caso di testi aventi una funzione informativa e dunque non aventi carattere vincolante per i soggetti riceventi, si potrebbe agire con maggiore flessibilità, aprendosi anche a strategie target oriented, ovvero più vicine alla lingua e all’ordinamento della lingua di arrivo: es: lokalne volitve = elezioni locali, ma anche elezioni comunali o elezioni amministrative. Nel primo caso si richiede di scegliere in modo coordi-nato e coerente un solo termine, una soluzione univoca, poniamo elezioni locali, mentre nel secondo caso è ammesso, poiché spesso utile, l’uso dei sinonimi, quindi potremmo ricorrere a termini come elezioni locali o ancor meglio come elezioni comunali o elezioni amministrative (Paolucci 2020). 158 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 158 11. 02. 2021 10:12:38 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 159 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 159 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci PPARTE IIIALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 160DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 160 11. 02. 2021 10:12:38 P ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 161DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 161 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci 99La Costituzione della Repubblica di Slovenia e gli organi costituzionali da essa previstiALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 162DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 162 11. 02. 2021 10:12:38 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA 9.1 PREMESSA Sebbene sia l’ordinamento giuridico sloveno che l’ordinamento giuridico italiano facciano parte della stessa famiglia giuridica – ovvero della famiglia di civil law – numerose sono le differenze di tenue o notevole entità e rilevanza che contrad- distinguono i due sistemi giuridici.55 In effetti, come si è potuto già evincere al capitolo 3, se è vero che l’ordinamento giuridico italiano – a partire dallo Statuto Albertino, per arrivare al Codice civile del 1865, fino all’attuale Codice civile e in un certo qual modo anche alla Costituzione del 1948 – è essenzialmente improntato sul modello ossia sul sistema francese (solo per citare taluni organi mutuati da quelli francesi, si pensi al Consiglio di Stato, alla Corte di Cassazione, al Consiglio Superiore della Magistratura ecc.), dall’altro canto si può affermare che l’ordinamento giuridico sloveno e, in primo luogo la sua norma fondamentale, fanno primario riferimento al sistema tedesco (si pensi a organi come il Državni zbor che più di ogni altro si ispira al Bundestag e soprattutto a principi cardine dell’ordinamento costituzionale come la cosiddetta “sfiducia costruttiva” mutuata in toto dal sistema tedesco ecc.). Naturalmente, come sottolineato, tali differenze costituiscono uno dei nodi cen- trali che in concreto il traduttore giuridico dovrà sciogliere. Come si è visto nel capitolo 3, per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, si è proceduto ad un’analisi comparativa dei due ordinamenti indirizzata in particolare a quegli organi costituzionali ritenuti più rilevanti e interessanti per la nostra ricerca ovverosia il Državni zbor, il Državni svet (le Camere del Parlamento) e il Predsednik vlade (il Capo del Governo). Ciò premesso, nel presente capitolo si procede ad una breve illustrazione delle caratteristiche della Costituzione slovena e in particolare degli organi costitu- zionali da essa previsti. 9.2 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA L’ordinamento giuridico sloveno si fonda sulla Costituzione della Repubblica di Slovenia, approvata dall’Assemblea costituente slovena il 23 dicembre 1991, 55 Per famiglia giuridica s’intende quell’insieme di ordinamenti che presentano tra di loro significative somiglianze tra gli elementi fondamentali e stabilizzati delle loro fonti. Per civil law oggi si intende il complesso degli ordinamenti giuridici statali che ritrovano nel ceppo del diritto romano-germanico i principi fondamentali della propria struttura; si tratta degli ordinamenti degli Stati dell’Europa continentale e di altri Paesi che ne hanno subito il condizionamento durante l’epoca coloniale come quelli dell’America latina o dell’Africa francofona (cfr. Morbidelli, Pegoraro, Reposo e Volpi 2009: 153). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 163 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 163 11. 02. 2021 10:12:38 Sandro Paolucci all’indomani del raggiungimento dell’indipendenza proclamata il 25 giugno dello stesso anno. È una Costituzione scritta, lunga, votata e rigida, vale a dire non modificabile con legge ordinaria, bensì soltanto con una procedura aggravata che prevede all’atto della votazione una maggioranza qualificata ossia il voto favorevole dei due terzi dei membri del Parlamento. I principi cardine di tale Carta costituzionale sono sanciti ai primi articoli: “La Slovenia è una Repubblica democratica” (art. 1); “La Slovenia è uno Stato sociale e di diritto” (art. 2); “La sovranità appartiene al popolo” (art. 3, 2. comma); “La Slovenia è uno Stato unitario e indivisibile” (art. 4) che tuttavia “riconosce le autonomie locali” (art. 9); “La Slovenia tutela i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali nonché tutela le minoranze presenti sul suo territorio” (art. 5). Quanto all’ordinamento dello Stato, la Slovenia si conforma al principio della tripartizione ovvero della separazione dei poteri in legislativo, esecutivo e giudiziario. È una repubblica parlamentare basata su un bicameralismo cd. imperfetto, in cui sono previste una camera bassa – il Državni zbor, composto da 90 deputati eletti a suffragio universale da tutti i cittadini aventi diritto di voto – e una camera alta – eletta indirettamente – e cioè il Državni svet, composto da 40 membri rappresentanti gli interessi sociali, economici, professionali e locali del Paese. Il Presidente della Repubblica – Predsednik Republike – è organo super partes il quale rappresenta la Repubblica ed è eletto a suffragio universale diretto dei cittadini. Il potere esecutivo è assegnato al Governo – Vlada – che è composto dal Presidente – Predsednik vlade – e dai ministri – ministri – da questi proposti e nominati dal Parlamento o meglio dal Državni zbor. Il potere giurisdizionale appartiene alla Magistratura – Sodstvo – che ha un organo di autogoverno, il Consiglio della Magistratura ( Sodni svet). 9.3 GLI ORGANI COSTITUZIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE La Costituzione della Repubblica di Slovenia, nella Parte IV. Državna ureditev (Ordinamento dello Stato) disciplina nell’ordine i seguenti organi costituzionali: Državni zbor (Camera di Stato), Državni svet (Consiglio di Stato), Predsednik republike (Presidente della Repubblica), Vlada (Governo), Sodstvo (Magistratura), Ustavno sodišče (Corte costituzionale). Inoltre, prevede determinati altri organi, denominati organi di rilievo costitu- zionale ovverosia organi previsti dalla Costituzione ma da essa non direttamente 164 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 164 11. 02. 2021 10:12:38 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA disciplinati nelle funzioni. Tali organi sono: Sodni svet (Consiglio della Magistratura), Državno tožilstvo (Procura dello Stato), Odvetnisko in notarstvo (Avvocatura e Notariato), Nosilci javnih pooblastil (Titolari di concessioni pubbliche), Varuh človekovih pravic (Tutore dei diritti umani), Računsko sodišče (Corte dei conti) e altri. Per favorire una migliore comprensione del nostro studio nonché delle indagini e dei risultati delle medesime di cui al capitolo 3, si rende opportuna una breve presentazione dei singoli organi costituzionali sloveni. 9.3.1 Il Državni zbor Il Državni zbor (Camera di Stato) è il primo organo costituzionale previsto dalla Costituzione slovena, alla Parte IV “Ordinamento dello Stato”, e precisamente agli articoli 80 e seguenti. Il Državni zbor è l’assemblea rappresentativa e legislativa principale della Repubblica di Slovenia. È composta di novanta membri ovvero deputati, eletti a suffragio universale diretto con un sistema elettorale misto maggioritario-proporzionale, con sbarramento al 4%. Due di detti seggi sono riservati alle comunità nazionali autoctone italiana ed ungherese. Il mandato ovvero la legislatura del Državni zbor è di quattro anni. I deputati rappresentano la nazione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.56 Analogamente a quanto avviene nelle altre democrazie parlamentari, la funzione principale del Državni zbor è la funzione legislativa. a) Funzione legislativa. La funzione legislativa appartiene esclusivamente al Državni zbor, il quale in particolare: 1) approva le leggi di modificazione della Costituzione; 2) approva le leggi ordinarie e altre norme generali; 3) approva il proprio regolamento; approva la leg- ge di bilancio ovvero il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dello Stato; ratifica i trattati internazionali; indice i referendum (Kaučič e Grad 2008: 201). b) Potere di iniziativa legislativa e iter legis. Per quanto concerne il potere di iniziativa legislativa, questo appartiene a ciascun deputato dell’assemblea e, inoltre, al Državni svet (Consiglio di Stato), al Vlada (Governo) e ai cittadini previa raccolta di almeno 5000 firme valide. Tutte le fasi dell’ iter legis si svolgono o comunque originano dal Državni zbor. Una volta presentata una proposta di legge, questa viene messa dal Presidente 56 In Slovenia vige un sistema bicamerale o meglio un bicameralismo imperfetto in cui sono previste una Camera bassa (il Državni zbor) eletta a suffragio universale diretto dai cittadini e una Camera alta (il Državni svet) eletta in modo indiretto, composta dai rappresentanti di interessi sociali, economici, professionali e locali della nazione. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 165 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 165 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci della Camera all’ordine del giorno, per poi dare inizio alla discussione che so- vente può avere un corso lungo e contrastato, soprattutto per effetto di eventuali emendamenti presentati dalle forze di opposizione. Conclusasi la fase della discussione, si passa alla votazione in cui con le relative maggioranze previste dalla Costituzione, la proposta di legge sarà approvata o respinta. Tuttavia, il Državni svet (Camera alta) , entro sette giorni dall’approvazione di una determinata legge e, quindi, prima della promulgazione, può richiedere al Državni zbor di deliberare nuovamente sulla stessa (art. 91 Cost. RS). Una volta approvato, il testo di legge viene inviato al Presidente della Repubblica per la sua promulgazione. Successivamente il testo viene pubblicato sull’ Uradni list RS (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia) e decorsi 14 giorni entra in vigore ed è obbligatoria per tutti i cittadini, stranieri e apolidi che si trovino nel territorio della Repubblica di Slovenia. c) Altre attribuzioni del Državni zbor. Il Državni zbor, oltre alla funzione prettamente legislativa, esercita anche funzioni di controllo, funzioni di indirizzo politico e di inchiesta. In particolare, vota la fiducia o la sfiducia al Governo, può intervenire nei confronti anche di singoli ministri, in caso di violazione della Costituzione, mette in stato di accusa il Presidente della Repubblica, il Presidente del Governo e i Ministri dinanzi alla Corte costituzionale, può disporre inchieste parlamentari su questioni di pubblico interesse ed altre. Ha altresì una funzione elettiva ovvero elegge, nomina o rimuove dalla carica il Presidente del Governo e i ministri, il Presidente della Camera di Stato e i vice-presidenti, i giudici della Corte costituzionale, i membri della Corte dei conti e altri funzionari (cfr. Kaučič e Grad 2008: 202). 9.3.2 Il Državni svet Il Državni svet (Consiglio di Stato) è il secondo organo costituzionale regolato dalla Costituzione, precisamente agli articoli 96 e seguenti, e, anche per tale col-locazione, viene definito come la seconda Camera del Parlamento sloveno. Il Državni svet è un’istituzione rappresentativa dei titolari degli interessi sociali, economici, professionali e locali. È composto da 40 membri, così ripartiti: 4 rappresentanti dei datori di lavoro, 4 rappresentanti dei lavoratori dipendenti, 4 rappresentanti degli agricoltori, degli artigiani e dei liberi professionisti, 6 rappresentanti delle attività non economiche e 22 rappresentanti degli interessi locali. Il presidente, eletto tra i membri del Consiglio con la maggioranza assoluta, nonché gli altri membri del Državni svet vengono eletti per un periodo di 5 anni; inoltre, tale carica è incompatibile con quella di membro del Državni zbor. 166 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 166 11. 02. 2021 10:12:39 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA Attribuzioni del Državni svet. Il Državni svet ha facoltà di proporre al Državni zbor l’approvazione delle leggi; può esprimere al Državni zbor il proprio parere su tutte le questioni di sua competenza; può richiedere al Državni zbor, prima della promulgazione di una determinata legge, di deliberare nuovamente sulla stessa (esercizio del cosiddetto veto sospensivo); può inoltre richiedere di disporre inchieste su questioni di pubblico interesse di cui all’articolo 93 (Articolo 97 Cost. RS). Le sessioni ordinarie del Državni svet sono pubbliche e hanno luogo una volta al mese. Possono essere convocate anche sedute straordinarie, qualora si debba decidere su questioni importanti, come ad esempio per il veto sospensivo. Le elezioni del Državni svet non sono stabilite dalla Costituzione, la quale all’art. 98 assegna al Državni zbor il compito di approvare – con la maggioranza di due terzi dei deputati – una legge che ne regoli la materia. A differenza dei deputati del Državni zbor, i membri del Državni svet esercitano una funzione a carattere onorario (cfr. Kaučič e Grad 2008: 246); non devono necessariamente rappresentare partiti politici. O meglio, secondo l’opinione dominante in dottrina, il compito del Državni svet sarebbe quello di neutralizzare l’influenza e gli interessi dei partiti politici nei procedimenti legislativi. 9.3.3 Il Predsednik republike La Costituzione slovena nell’ambito dell’Ordinamento dello Stato, al capo c) (articoli 102 e seguenti) prevede il Predsednik republike (Presidente della Repubblica) che per effetto della forma di governo parlamentare adottata dalla Slovenia, in ordine, segue il Parlamento e precede il Governo. È la prima ca- rica istituzionale dello Stato e ai sensi dell’art. 102 della Cost. “rappresenta la Repubblica di Slovenia ed è comandante supremo delle forze di difesa”. Il Presidente della Repubblica (art. 103 della Cost.) è eletto a suffragio universale diretto da tutti i cittadini. Il suo mandato è di cinque anni ed è rinnovabile per un altro mandato successivo. La Costituzione, pur non assegnando al Presidente la titolarità di alcuno dei tre poteri, gli conferisce delle attribuzioni in tutti e tre i poteri, come si evince dall’art. 107 rubricato “attribuzioni del Presidente della Repubblica”. In particolare, questi indice le elezioni della Camera di Stato; promulga le leggi; nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato; nomina e richiama amba-sciatori e rappresentanti della Repubblica e accoglie le lettere credenziali dei rappresentanti diplomatici stranieri; emette atti di ratifica; può concedere la grazia ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 167 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 167 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci e commutare le pene; conferisce decorazioni e onorificenze; inoltre, esercita altre funzioni stabilite dalla Costituzione. Su richiesta della Camera di Stato, il Presidente della Repubblica è tenuto a esprimere il proprio parere su singole questioni. Tali attribuzioni (cfr. Kaučič e Grad 2008: 283) sono espressamente e tassati- vamente determinate dalla Costituzione e dunque costituiscono una materia di riserva costituzionale ( materia constitutionis); in sostanza, la legge ordinaria non può assegnare al Presidente della Repubblica nuove o ulteriori attribuzioni oltre a quelle previste dall’art. 107 della Costituzione. Quanto alle responsabilità del Presidente della Repubblica, l’art. 109 della Cost. stabilisce quanto segue: “Se il Presidente della Repubblica nell’esercizio delle sue funzioni viola la Costituzione ovvero viola gravemente la legge, è messo in stato di accusa dalla Camera di Stato per il giudizio davanti alla Corte costituzionale. Questa accerta la fondatezza dell’accusa oppure proscioglie l’accusato; può deli- berarne altresì la decadenza dalla carica con la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i suoi componenti”. 9.3.4 Il Vlada e il Predsednik vlade Il Vlada (Governo) è l’organo costituzionale, previsto dalla Costituzione slovena agli articoli 110 e seguenti, preposto all’esercizio del potere esecutivo. Il Vlada (Governo) è un organo collegiale composto dal Presidente del Governo e dai ministri (Art. 110 Cost. RS). Il Predsednik vlade (Presidente del Governo) è il capo del governo; dirige la politica generale del Governo e promuove e coordina le attività dei ministri. Ai sensi dell’art. 114 della Costituzione infatti: “Il Presidente del Governo mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo del Governo, promuovendo e coordi- nando l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Governo ed individualmente degli atti dei loro dicasteri”. Analogamente agli altri sistemi di tipo parlamentare, anche in Slovenia il Gover- no origina ed inizia il proprio mandato solo dopo aver ottenuto il voto di fiducia da parte del parlamento, nella fattispecie dal Državni zbor. Tale fiducia nel corso della legislatura può essere revocata, costringendo il Governo a rassegnare le dimissioni o, addirittura, in seguito al voto di un’apposita mozione di sfiducia, il Državni zbor può decretarne la decadenza. Il Governo dunque oltre che dal Presidente è formato dai ministri – con portafo- glio e sovente anche senza portafoglio – nominati dal Državni zbor su proposta 168 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 168 11. 02. 2021 10:12:39 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA dal Presidente del Governo incaricato ( mandatar). Ogni ministro inoltre è ausi-liato da uno o più Državni sekretar (Sottosegretari di Stato) i quali sono i suoi primi diretti collaboratori. Il numero e le denominazioni dei singoli ministeri sono determinati e proposti all’inizio di ogni mandato dal Presidente incaricato. I ministeri dell’attuale Governo della Repubblica di Slovenia sono i seguenti: • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari Sociali e delle Pari Opportunità; • Ministrstvo za finance – Ministero delle Finanze; • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – Ministero dello Sviluppo Economico e delle Tecnologie; • Ministrstvo za infrastrukturo – Ministero delle Infrastrutture; • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport; • Ministrstvo za javno upravo – Ministero della Pubblica Amministrazione; • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari; • Ministrstvo za kulturo – Ministero della Cultura • Ministrstvo za notranje zadeve – Ministero degli Affari Interni; • Ministrstvo za obrambo – Ministero della Difesa; • Ministrstvo za okolje in prostor – Ministero dell’Ambiente e del Territorio; • Ministrstvo za pravosodje – Ministero della Giustizia; • Ministrstvo za zdravje – Ministero della Salute; • Ministrstvo za zunanje zadeve – Ministero degli Affari Esteri. In merito alle funzioni principali esercitate dal Governo, a questi compete: a) la funzione di indirizzo politico ovvero il compito di elaborazione e di guida della politica interna ed estera dello Stato; b) la funzione amministrativa ovvero il compito di direzione e controllo della pubblica amministrazione e di intervento nella risoluzione dei conflitti di competenza tra i ministeri; c) la funzione normativa ovvero il compito di emanare atti sublegislativi quali regolamenti di esecuzione, decreti e altri atti normativi di secondo grado. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 169 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 169 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci 9.3.5 La Sodstvo La Sodstvo (Magistratura) anche nel sistema giuridico sloveno costituisce l’organo costituzionale preposto all’esercizio del cosiddetto terzo potere, ovvero del potere giudiziario. La Costituzione la regola agli articoli 125 e seguenti, nei quali sono fissati i principi di indipendenza, imparzialità e inamovibilità dei giudici. In particolare, l’art. 125 sancisce il principio di indipendenza dei giudici: “Nell’esercizio della funzione giudiziaria i giudici sono indipendenti. Sono vincolati alla Costituzione e alla legge”. L’art. 130 stabilisce l’elezione dei giudici: “I giudici sono eletti dalla Camera di Stato su proposta del Consiglio della Magistratura”. L’articolo 129 sancisce l’inamovibilità dei giudici. I giudici sono titolari della funzione giudiziaria, che amministrano in nome del popolo. La Costituzione, altresì, all’art. 131 prevede un apposito organo di autogoverno e di tutela dei giudici e della loro funzione ovvero il Sodni svet (Consiglio della Magistratura). Il sistema giudiziario sloveno è formato da organi giudiziari muniti di competen- za generale e speciale. Tra le giurisdizioni con competenza generale figurano 44 okrajno sodišče (tribunali circondariali), 11 okrožna sodišča (tribunali distrettuali), 4 višja sodišča (tribunali superiori ovvero corti d’appello) e la Vrhovno sodišče (Corte suprema) la quale ai sensi dell’art. 127 della Cost. “è la più alta magistratura dello Stato”. Tra le giurisdizioni speciali figurano 3 delovna sodišča in socialno sodišče (tre tribunali del lavoro e un tribunale sociale e del lavoro) e un višje delovno in socialno sodišče (tribunale superiore sociale e del lavoro), che si pronunciano su controversie in materia di lavoro e di previdenza sociale e un Upravno sodišče (tribunale amministrativo), che provvede alla tutela giuridica per le cause di natura amministrativa ovvero per le controversie che possono intercorrere tra una persona fisica o giuridica e la Pubblica Amministrazione nonché in caso di conflitto fra vari enti o istituzioni nell’ambito della medesima Pubblica Amministrazione. Il Sodni svet (Consiglio della Magistratura), come sopra accennato, è l’organo di autogoverno dei giudici, previsto dalla Costituzione, al fine di garantire indipendenza e autonomia alla Magistratura nell’esercizio della funzione giudiziaria. La sua composizione, in particolare, è fissata all’art. 131 della Costituzione, il quale così recita: “Il Consiglio della Magistratura è composto da undici membri. Cinque membri sono eletti dalla Camera di Stato, su proposta del Presidente della Repubblica, tra i professori ordinari di università in materie giuridiche, tra avvocati ed altri giuristi, sei membri, invece, sono eletti tra le proprie file dai 170 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 170 11. 02. 2021 10:12:39 LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA magistrati che esercitano in via permanente la funzione giudiziaria. Il presidente è eletto dal Consiglio della Magistratura tra i propri membri”. Le principali attribuzioni del Sodni svet sono: • proporre alla Camera di Stato i nomi dei candidati alla carica di giudice; • esprimere il proprio parere in merito a questioni di incompatibilità di funzioni con la carica di magistrato; • esprimere il proprio parere in merito al bilancio preventivo dei tribunali; • fornire alla Camera di Stato un parere in merito a leggi che determinano lo status, i diritti e gli obblighi dei giudici e del personale giudiziario; • proporre alla Camera di Stato la rimozione di un giudice; • adottare, su richiesta, misure tese a far fronte al quantum di lavoro previsto per i giudici; • esaminare e decidere sulla legittimità di un ricorso di un giudice che ritiene che i propri diritti o la propria posizione indipendente o l’autono- mia della magistratura siano stati violati; • svolgere altre funzioni previste dalla legge. 9.3.6 La Ustavno sodišče La Ustavno sodišče (Corte costituzionale) anche nel sistema sloveno costituisce l’organo supremo di garanzia costituzionale avente come funzione precipua il controllo di legittimità costituzionale delle norme ossia la conformità di queste con la Costituzione. Tuttavia, a tale organo appartengono altresì altre attribuzioni come sancito espressamente dall’art. 160 della Cost. il quale recita: “La Corte costituzionale delibera: • sulla conformità delle leggi alla Costituzione; • sulla conformità delle leggi e di altre norme ai trattati internazionali rati-ficati e ai principi generali del diritto internazionale; • sulla conformità dei regolamenti e di altri atti aventi forza di legge alla Costituzione e alle leggi; • sulla conformità degli atti delle comunità locali alla Costituzione e alle leggi; • sulla conformità degli atti generali, diretti allo svolgimento delle funzioni pubbliche, alla Costituzione, alle leggi, ai regolamenti e alle altre norme; ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 171 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 171 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci • sui ricorsi costituzionali per la violazione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali mediante atti individuali; • sui conflitti di attribuzione tra lo Stato e le comunità locali e tra le comunità locali stesse; • sui conflitti di attribuzione tra l’autorità giudiziaria e altri organi statali; • sui conflitti di attribuzione tra la Camera di Stato, il Presidente della Repubblica e il Governo; • sull’anticostituzionalità degli atti e delle attività dei partiti politici; • su altre questioni che le sono attribuite da questa Costituzione o dalle leggi”. La Corte costituzionale è un organo indipendente e autonomo composto da nove giudici i quali devono essere esperti in discipline giuridiche e devono avere compiuto il quarantesimo anno di età. Sono eletti dalla Camera di Stato, su proposta del Presidente della Repubblica. La Corte altresì elegge fra i suoi componenti il Presidente che rimane in carica per tre anni. 172 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 172 11. 02. 2021 10:12:39 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 173 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 173 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci 10 La traduzione in italiano della Costituzione slovena e in particolare delle denominazioni degli organi costituzionali 1Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 1740 174 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI 11. 02. 2021 10:12:39 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA COSTITUZIONE SLOVENA 10.1 LA TRADUZIONE DELLA COSTITUZIONE SLOVENA Come noto, all’indomani della proclamazione dell’indipendenza della Repubbli- ca di Slovenia, avvenuta il 25 giugno 1991, nel dicembre dello stesso anno l’As- semblea costituente slovena approvò la nuova Costituzione. Una volta entrata in vigore la nuova Costituzione, si avvertì forte il desiderio di farne conoscere al più presto al mondo il testo e suoi contenuti. Fu deciso così di tradurne il testo – in inglese per farlo conoscere a un pubblico più ampio – in tedesco – sia perché la Germania si dimostrò subito favorevole all’indipendenza della Slovenia, riconoscendola per prima come Stato sovrano, sia perché la Co- stituzione slovena in taluni punti qualificanti si ispira a quella tedesca – e, altresì, in italiano e in ungherese per soddisfare le esigenze e per meglio tutelare gli interessi delle due minoranze presenti in Slovenia. A tal fine, in seno al Parlamento sloveno, il Segretario Generale della Camera di Stato conferì i relativi incarichi di traduzione del testo costituzionale nelle lingue sopra citate. La traduzione in inglese fu assegnata a Sherill O’Connor-Šraj, avvocato presso la Corte Suprema di Victoria, Australia, coadiuvata dal coniuge, di origine slovena, il quale contribuì soprattutto nell’attività di interpretazione del testo. La versione tradotta fu poi oggetto di revisione linguistica da parte di Garry Moore, avvocato e consulente di questioni costituzionali a Melbourne, Australia. La redazione fu opera di Miro Cerar e Janez Kranjc, docenti della Facoltà di Giurisprudenza di Lubiana. La versione inglese venne pubblicata nel 1993 da Uradni list Republike Slovenije (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia) e distribuita gratuitamente. Va sottolineato che non soltanto la casa editrice ma anche tutti i soggetti costituenti il gruppo di lavoro svolsero la propria opera spontaneamente, senza alcun onere a carico dello Stato, in omaggio alla causa dell’indipendenza. Negli anni che seguirono, detta versione fu oggetto di numerose critiche; critiche rivolte a causa di talune incongruenze soprattutto giuridiche piuttosto che stilistico-linguistiche. Ne conseguì che nel 1999 fu deciso di costituire un nuovo gruppo di esper-ti, composto da traduttori, comparatisti e costituzionalisti, il quale in un primo 10momento si sarebbe dovuto occupare della revisione delle parti oggetto di critica, ma successivamente optò per la ritraduzione dell’intero testo costituzionale. Il gruppo, presieduto dal costituzionalista e comparatista Miro Cerar, già in occasio-ne della sua prima riunione fissò alcuni principi cardine a cui attenersi nell’opera di traduzione e redazione della nuova versione; in particolare si decise quanto segue: a) quanto alla lingua, uso dell’inglese standard “internazionale”; b) quanto al registro, uso di un linguaggio e di una terminologia giuridica consoni con l’elevato tenore e registro del testo in oggetto; c) quanto alla coerenza e uniformità, uso di espressioni e termini quanto più univoci, evitando sinonimi e parafrasi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 175 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 175 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci Tale nuova versione, ultimati i relativi lavori, nel 2001 venne pubblicata da Uradni list RS (Gazzetta Ufficiale della RS); per effetto di alcune modifiche costituzionali resesi necessarie successivamente in Slovenia, è stata riaggiornata nel 2008 e nel 2017 e, tuttora, costituisce la versione (la traduzione in lingua inglese) ultima ossia più recente. 10.2 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA COSTITUZIONE SLOVENA Come sopra ricordato, oltre alla traduzione in inglese e in tedesco, il Parlamento sloveno, più o meno nello stesso periodo, autorizzò altresì la traduzione della Costituzione anche in italiano e in ungherese ossia nelle lingue delle due minoranze presenti sul territorio della Repubblica di Slovenia. Le ragioni prime alla base di tale decisione furono verosimilmente le seguenti: 1) l’esigenza di compiere solle-citamente un apprezzabile gesto nei confronti delle due minoranze; 2) l’esigenza di dimostrare ovvero assicurare agli Stati esteri – in modo particolare all’Unione europea, che è da sempre molto sensibile a tale fatto – che lo Stato sloveno pre-stava sin da subito peculiare attenzione e interesse per le minoranze esistenti sul suo territorio; 3) l’esigenza ovvero il dovere di dare una versione tradotta della Costituzione, a garanzia di tutti i membri delle minoranze. In merito a tale ultima ragione, che nel nostro caso, in effetti, è certamente la più importante, ci sembra rilevante osservare come lo Stato sloveno avesse, non solo l’onere, bensì il dovere di dare una versione tradotta della Carta costituzionale che avesse altresì un valore giuridico ossia normativo per i membri delle minoranze, specialmente per quei membri che non fossero in possesso di una adeguata com- petenza linguistica in sloveno. In effetti, soltanto in tal modo il cittadino della minoranza da un lato sarà pienamente vincolato a osservare i doveri da essa previsti e dall’altro sarà pienamente garantito da quei diritti dalla medesima sanciti. Dunque, anche nel caso delle lingue delle minoranze, fu il Segretario Generale della Camera di Stato a conferire i relativi incarichi di traduzione. Per quanto concerne la traduzione in lingua italiana, l’incarico venne conferito al dr. Branko Furlan, traduttore del Litorale sloveno, scomparso alcuni anni fa. Nonostante varie ricerche effettuate, purtroppo, non siamo riusciti ad ottenere maggiori informazioni relative al traduttore. In particolare, sarebbe stato utile sapere se fosse madrelingua italiano o madrelingua sloveno; se avesse una formazione giuridica o linguistica e se l’avesse conseguita in un’università slovena o italiana; se nel corso della sua opera di traduzione avesse agito sempre autonomamente o se invece fosse stato coadiuvato da altri soggetti come costituzionalisti, comparatisti, giuristi in genere, consulenti, lettori ecc. Da quanto si può evincere dal testo da lui tradotto, sia a livello stilistico che a livello tecnico contenutistico, se avesse operato autonomamente (come appare più che 176 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 176 11. 02. 2021 10:12:39 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA COSTITUZIONE SLOVENA probabile), potremmo presumere che fosse anche di madrelingua italiana e avesse una formazione giuridica o comunque anche giuridica. Ma, dal momento che non abbiamo alcun riscontro certo, preferiamo astenerci da ulteriori supposizioni. La traduzione in italiano del 1992, in seguito alle modifiche costituzionali apportate dal legislatore sloveno nel 1997, nel 2000, nel 2003, nel 2004, nel 2013 e nel 2016, fu integrata delle relative traduzioni ad opera di Nina Barlič, traduttrice presso il Servizio di Traduzione e Interpretariato del Državni zbor Republike Slovenije. In Italia, sempre nel 1992, il Consiglio Regionale del Veneto, pubblicò una versione in italiano della Costituzione slovena. Tale testo, accessibile in rete al sito www.con- siglioveneto.it, non è preceduto da alcuna premessa o nota introduttiva e nemmeno da alcuna postfazione o nota conclusiva, pertanto, non possiamo conoscere i nomi dei traduttori e dei componenti del gruppo di lavoro; inoltre, non possiamo sapere a quali fini sia stata tradotta, quale funzione abbia tale testo e altro ancora. Abbiamo ragione di credere che tale versione in italiano abbia una funzione informativa; tuttavia, va rilevato che il testo è tradotto in modo alquanto formale e fedele. Talvolta fanno eccezione delle scelte traduttive discutibili, in alcuni casi persino errate, ma, nel complesso, può essere ritenuta, comunque, una buona traduzione. Quanto alle traduzioni delle denominazioni degli organi costituzionali, come vedremo, le scelte terminologiche corrispondono a quelle adottate da Furlan e successivamente dallo scrivente. Nel 2009, esaurite, ormai, tutte le copie stampate della traduzione in italiano del 1992, tenuto conto delle varie modifiche apportate negli anni dal legislatore al testo costituzionale e della necessità di fornire, comunque, una versione riveduta dell’intera Carta, in particolare alla minoranza italiana, il Državni zbor Republike Slovenije conferì l’incarico di revisione tecnica del testo allo scrivente. Nell’attività di revisione tecnica della traduzione in italiano del 1992, sono stato coadiuvato dalla dottoressa Nina Barlič, traduttrice del Servizio di Traduzione e Interpretariato presso il Državni zbor Republike Slovenije, nonché da un consulente legale del medesimo organo. Dal momento che si trattava di una mera revisione e non di una nuova traduzione (come era invece stato richiesto per la versione in inglese), abbiamo certamente mantenuto e rispettato quanto più possibile le forme stilistiche adottate dal traduttore, concentrando, in particolare, il nostro intervento su un’attività tesa a verificarne innanzitutto l’accuratezza, ovvero ad accertare se nel testo tradotto fosse stato trasposto ogni singolo elemento, ogni singola informazione contenuta nell’originale; ci siamo dedicati, inoltre, a un’attività di rimozione di errori or-tografici o tecnico-giuridici e a un’attività di verifica terminologica complessiva. Inoltre, nel 2017 abbiamo provveduto alla revisione tecnico-linguistica degli articoli oggetto di modificazione costituzionale, intervenuta tra il 2009 e il 2016; ad esempio l’art. 70 a, l’art. 90 e l’art. 97 Cost. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 177 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 177 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci Per quanto concerne, in particolare, le denominazioni degli organi costituzio- nali previsti dalla Costituzione, abbiamo cercato di mantenere per quanto pos- sibile quelle adottate da Furlan nella traduzione del 1992 nonché quelle usate dalla minoranza e dai suoi organi, dalle amministrazioni dei Comuni dove, oltre allo sloveno, è lingua ufficiale anche l’italiano, e, altresì, quelle usate da taluni mass-media come ad esempio la TV Koper Capodistria, La Voce del Popolo e altri. Scopo primo di tale approccio è stato quello di mantenere e assi- curare per quanto possibile coerenza e uniformità terminologica e evitare che i destinatari, a distanza di quasi due decenni, dovessero riadattarsi anche a nuove denominazioni. 10.3 LA TRADUZIONE DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI Come sopra preannunciato, per quanto riguarda, in particolare, le denomina- zioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slovena, sono state conservate per quanto possibile quelle adottate dal traduttore nel 1992, le quali corrispondevano appieno o quasi a quelle usate dalla minoranza e dai suoi organi, dalle amministrazioni dei Comuni dove, oltre allo sloveno, è lingua ufficiale anche l’italiano, e, altresì, a quelle usate da taluni mezzi di comunicazione di massa come ad esempio la TV Koper Capodistria e il quotidiano La Voce del Popolo. Come appena detto, scopo primo di tale approccio è stato, dunque, quello di mantenere e assicurare per quanto possibile coerenza e uniformità terminologica e evitare che i destinatari ( in primis, i membri della minoranza italiana) dovessero riadattarsi anche a nuove denominazioni.57 Quanto alle strategie traduttive adottate, si può agevolmente evincere che tutte le versioni sia redatte in Slovenia, sia redatte in Italia, sono all’insegna di una traduzione formale, in taluni passi persino letterale, in cui, il traduttore pur rinuncian-do ad una più ammaliante armonia e forma stilistica, meglio rispetta il dettato costituzionale voluto dal legislatore. Nella fattispecie, gli organi costituzionali sono stati tradotti nel modo seguente: 57 Al riguardo, ci appare alquanto utile far richiamo alla riflessione di de Groot (2000: 14) secondo cui ogni traduzione di un termine appartenente al sistema giuridico della lingua di partenza nella terminologia di un sistema giuridico di una specifica lingua di arrivo, costituisce, in qualche misura, una sorta di precedente. La forza di tale precedente dipenderà fra le altre dallo status della traduzione, dallo status del traduttore e, altresì, dal numero di copie pubblicate e dalla loro diffusione. E successivamente sottolinea: “I traduttori successivi saranno in grado di informarsi sulla traduzione e debbono riesaminare le scelte operate dai traduttori precedenti. In tale riesame la soluzione selezionata dai precedenti traduttori ha un certo peso, se si può con sicurezza assumere che il traduttore è stato consapevole delle differenze e delle analogie ed ha preso una decisione sulla base di tale consapevolezza. Un traduttore può deviare dalla terminologia già stabilita solo in presenza di ragioni davvero buone” (de Groot 2000: 15). 178 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 178 11. 02. 2021 10:12:39 LA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLA COSTITUZIONE SLOVENA Tabella 1: Traduzioni in italiano delle denominazioni degli organi costituzi- onali sloveni. Organo Traduzione 1992 Traduzione Consiglio Veneto Revisione 2009 Državni zbor Camera dello Stato Camera di Stato Camera di Stato Državni svet Consiglio di Stato Consiglio di Stato Consiglio di Stato Predsednik Presidente della Presidente della Presidente della republike Repubblica Repubblica Repubblica Vlada Governo Governo Governo Predsednik vlade Presidente del Presidente del Presidente del Governo Governo Governo Sodstvo Magistratura Magistratura Magistratura Ustavno sodišče Corte costituzionale Corte costituzionale Corte costituzionale Come si evince dalla tabella 1, nell’opera di revisione del 2009 abbiamo mante- nuto pressoché inalterate tutte le denominazioni. È stata modificata soltanto la denominazione Camera dello Stato, sostituita con Camera di Stato. Tale ultima denominazione ci appare più corretta della prima e soprattutto è stata adeguata alla denominazione “Camera di Stato”, usata pressoché unanimemente sin dal 1992 da tutti gli enti e organi amministrativi nonché dai mezzi di informazione della minoranza italiana in Slovenia. L’unico organo che avremmo voluto denominare in modo diverso era il Državni svet. In effetti, la soluzione da noi adottata, Consiglio di Stato, è, a livello formale, indubbiamente la più corrispondente, ma, a livello sostanziale può dare luogo ad ambiguità, inducendo il destinatario a istituire un’analogia con il Consiglio di Stato presente in Italia, il quale – come illustrato al capitolo 3 – non è un organo parlamentare, ma un organo di consulenza giuridico-amministrativa nonché di tutela della giustizia nell’amministrazione.58 Ma anche in tale caso, considerato che da quasi due decenni enti e organi amministrativi, giuristi, traduttori, interpreti nonché i principali mezzi d’informazione della minoranza lo avevano sempre denominato Consiglio di Stato, abbiamo deciso di mantenere tale definizione invariata. Per effetto di talune modifiche apportate dal legislatore sloveno alla Carta costituzionale fra il 2009 e il 2016, nel 2017 si è proceduto ad una ulteriore revisione ed integrazione della traduzione della medesima in italiano, tuttavia le denominazioni degli organi costituzionali sono state lasciate inalterate. 58 Sebbene la traduzione più corretta fosse Consiglio di Stato, onde evitare di confonderlo con il Consiglio di Stato italiano, si era pensato di denominarlo Consiglio Nazionale. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 179 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 179 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci 11 Discussione e conclusioni 1Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 1801 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 180 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI 11. 02. 2021 10:12:39 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI Come più volte detto, nella formulazione della nostra ipotesi nonché nell’in- dagine empirica effettuata abbiamo proceduto essenzialmente distinguendo i testi giuridici a seconda del tipo testuale e della funzione e individuando, in particolare, testi normativi aventi una funzione giuridica, testi espositivi aventi una funzione espositivo-argomentativa e testi informativi aventi una funzione meramente informativa. Come si è potuto evincere, l’ipotesi a), quella relativa alla traduzione dei testi normativi, non ha trovato conforto, ovvero riscontro nei risultati emersi dalla nostra indagine, mentre l’ipotesi b), quella relativa alla traduzione dei testi espositivi e informativi, è sostanzialmente confermata. Ma vediamo meglio, ora, cosa è emerso dalla pratica e quali potrebbero essere, invece, le linee direttrici più idonee da seguire. Da quanto emerso, in particolare dall’indagine condotta sui testi normativi, con una certa sorpresa, si possono rilevare dei dati alquanto eterogenei. Da un lato, possiamo riscontrare in ambito sloveno – in particolare nelle fonti normative relative alla minoranza come le versioni, o meglio, le traduzioni in italiano della Costituzione e delle altre norme pubblicate sui vari Bollettini Ufficiali dei quattro Comuni litoranei, seppur con varie eccezioni – una traduzione piuttosto coerente e alquanto ossequiosa del testo ufficiale di partenza, dall’altro, invece – come emerge in particolare dall’indagine effettuata su EUR-Lex – appare evidente che nel tradurre le denominazioni degli organi costituzionali in testi normativi in ambito italiano nonché a livello europeo, si proceda con una certa approssimazione e disarmonia, a nostro avviso poco comprensibile e dunque criticabile. In effet- ti, prevale una decisa incoerenza terminologica che riteniamo possa essere fonte di confusione o disorientamento e comunque fuorviante per l’utente generale o specifico ovvero per il singolo cittadino. Problemi di incoerenza terminologica a livello di traduzione UE sono stati sollevati anche di recente da Martina Bajčić e Katja Dobrić Basaneže (2020) in un articolo in cui nello specifico analizzano testi giuridici tradotti in croato. Una delle cause principali di ciò deriverebbe dal fatto che vi è un’alta frammentazione dei servizi di traduzione presso le varie istituzioni dell’Unione europea (ibid.: 6). 11Tale approccio – come più volte ribadito – a nostro avviso e secondo il pensiero pressoché unanime di teorici ed esperti della traduzione giuridica non è fondato, non è sostenibile e non è giustificabile. Al contrario, l’ipotesi da noi prospettata è, invece, avvalorata da numerosi autorevoli studiosi e tecnici della materia (vedi, in particolare, le osservazioni contenute nella Parte II), i quali suggeriscono linee e strategie da seguire volte nella stessa direzione. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 181 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 181 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci A sostegno della nostra ipotesi, si può esordire affermando che, se è vero che i testi normativi vengono applicati da tecnici (come giudici e altri esperti in materia, politici, funzionari), non va dimenticato che in primis le leggi sono emanate (e, ove necessario, sono tradotte) per essere conosciute e per essere osservate obbligatoriamente da tutti i membri di quella determinata collettività ed è soprattutto per tale ragione che i termini in esse contenuti devono essere tecnici, usati con coerenza e devono avere significato univoco. L’uso di sinonimi, in effetti, a livello di testi giuridici normativi, è non soltanto fuorviante, ma pure errato. Dalla nostra indagine, al riguardo, emerge un quadro ben diverso. Infatti, per esempio, come si può vedere dalla Figura 1 del capitolo 3, relativa all’indagine condotta su EUR-Lex, la denominazione Državni zbor, in testi normativi, viene tradotta con Parlamento della Repubblica di Slovenia, Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia, Camera di Stato, Državni zbor, Camera dei deputati slovena. A nostro avviso – e si tratta di un parere condiviso – segnatamente a livello di UE, già il traduttore (ma, in special modo, il servizio di revisione che interviene successivamente, prima della pubblicazione) dovrebbe verificare, nei testi paralleli (che disciplinano la stessa materia) più autorevoli disponibili, come quel dato termine è stato tradotto sino ad allora, e, dunque, tradurre lo stesso nel modo quanto più conforme e coerente. Tale modo di agire si rende altresì necessario per effetto delle regole e delle convenzioni previste da varie raccolte come il manuale per la traduzione degli atti dell’Unione Europea, pubblicato dalla DGT della Commissione Europea, e da altre pubblicazioni analoghe le quali indicano in modo non equivoco che nel tradurre termini e concetti si devono usare sempre le medesime espressioni al fine di garantire assoluta conformità e coerenza termino- logica (a titolo di esempio, vedi anche la pagina: http://ec.europa.eu/translation/ guidelines/documents/styleguide_slovene_dgt_pdf. ). Non si può eludere il fatto che a livello di legislazione dell’Unione Europea, più che di traduzione, si parla di co-redazione (il cosiddetto co-drafting), e ciò significa che il traduttore e il revisore agiscono, in un certo senso, anche in veste di co-legislatori. In tali casi, infatti, il traduttore giuridico e il revisore, alla pari di altri interpreti, concorrono a creare il diritto. A tal proposito, si riporta quanto affermato da Ajani e Rossi (2006: 134): “Occorre riconoscere che i traduttori rappresentano un formante del si- stema, che anche i traduttori, alla pari di altri interpreti, creano dirit- to. Se si considera la lingua come ciò che appartiene alla sostanza della produzione legislativa comunitaria, allora l’opera dei traduttori va intesa come formante”. Si ribadisce, dunque, che nella traduzione dei testi normativi si dovrebbe se- guire un criterio, una strategia tesa a garantire il massimo grado di equivalenza, 182 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 182 11. 02. 2021 10:12:39 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI uniformità e coerenza terminologica.59 In particolare a livello comunitario, cre- diamo che sarebbe utile o meglio necessario che, in sede di revisione tecnico-linguistica e in particolare di revisione terminologico-lessicale, i servizi presso le varie istituzioni dell’UE (come i servizi di revisione presso la Direzione Generale della Traduzione – Commissione Europea) a ciò preposti si adoperassero effettivamente anche in tal senso.60 Riteniamo che tale coerenza e tale armonia debbano essere quanto più rigide possibili e, in un certo senso, crediamo che siano anche più semplici da ottenere proprio in relazione alle denominazioni di organi, istituzioni, enti e simili in quanto soggetti per così dire formali, statici. Crediamo, invece, che si possa comprendere come sia più difficile garantire tale armonia terminologica anche nella traduzione della legge, rispetto a elementi sostanziali, dinamici come per esempio concetti, espressioni e teorie elaborate dalla dottrina o altri soggetti. Tuttavia, va sottolineato che negli ultimi anni a livello di UE si agisce con maggiore coerenza terminologica. Detta coerenza, infatti, è assicurata da testi di riferimento forniti ai traduttori, dalle memorie di traduzione e dalle banche dati terminologiche dell’UE, cui i traduttori sono tenuti ad attenersi. È bene specificare che molto importante è anche il contributo dei traduttori (col- laboratori) esterni. Affinché questi ultimi possano lavorare in modo efficiente e armonico, la DG Traduzione presso la Commissione Europea offre loro assistenza con informazioni di riferimento e consulenze terminologiche.61 Per tornare ai dati rilevati dalla nostra indagine di cui al capitolo 3, la traduzione, in particolare, di Državni zbor e di Predsednik vlade in testi normativi è talvolta resa con forme addomesticanti – Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio – e sovente con forme neutre o addirittura “neutralizzanti”, come parlamento sloveno o primo ministro e premier. Il legislatore sloveno, se avesse voluto, avrebbe potuto liberamente e autonomamente denominare tali organi rispettivamente Parlament (Parlamento), Prvi minister (Primo ministro) o Premier (Premier), ma poiché ha optato per Državni zbor e Predsednik vlade, riteniamo che il traduttore non abbia il potere o il mandato per intervenire sul merito di una scelta che appartiene esclusivamente al legislatore costituzionale medesimo ovvero alla sovranità del popolo di quel dato Stato. 59 Come detto in particolare nei capitoli 4 e 5, nel tradurre un termine o nel nostro caso specifico una denominazione in testi normativi, si deve tendere alla salvaguardia dell’univocità semantica evitando in assoluto l’uso di sinonimi i quali rappresentano una soluzione errata e fuorviante per i destinatari. 60 Oggi, come ben si sa, grazie alle tecnologie informatiche a supporto dei traduttori, tale attività può essere svolta con assoluta facilità ed efficienza. 61 Uno degli strumenti più importanti è la memoria di traduzione centrale. Al momento dell’accettazione di una richiesta di traduzione, il documento originale viene automaticamente trasmesso ad Euramis e dalla memoria centrale vengono estratte tutte le traduzioni pregresse di frasi o brani. Il risultato può essere importato direttamente in una memoria locale. Quando la traduzione è completata il traduttore carica la memoria locale riveduta in Euramis affinché possa essere utilizzata in altre traduzioni. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 183 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 183 11. 02. 2021 10:12:39 Sandro Paolucci Pertanto, crediamo che tali denominazioni vadano tradotte in modo formale e soprattutto con coerenza; nello specifico, Camera di Stato (oppure, purché univocamente, Assemblea Nazionale) per Državni zbor e Presidente del Governo per Predsednik vlade. La traduzione letterale in questi casi è necessaria e costituisce la strategia traduttiva (strategia estraniante) che meglio rispetta il testo giuridico di partenza così come voluto dal legislatore. È nel contempo un modo per trasmettere, per far meglio conoscere le peculiarità (come denominazioni, istituti giuridici) di ordi- namenti e sistemi giuridici diversi; peculiarità che, se per il traduttore possono costituire fonte di difficoltà, si devono considerare una autentica ricchezza per tutta la collettività, per tutta la società civile. Al contrario, se si tendesse ad addomesticare, a standardizzare, a neutralizzare tutto ciò che non appare in linea con i due o tre sistemi giuridici reputati preminenti, non faremmo altro che ridimensionare illogicamente l’estensione della scienza del diritto e, inoltre, impoverire uno dei linguaggi più ricchi e solenni come, appunto, il linguaggio giuridico. Ma, ora, comunque, proviamo a dare una risposta a una delle principali domande di questo studio. Come assicurare una certa coerenza e uniformità terminologica nella traduzione delle denominazioni nei testi normativi? A livello nazionale, nella fattispecie in Italia, forse, potrebbe essere opportuno seguire l’esempio adottato in Francia, che ci è stato sopra ben illustrato da Megale (2011: 674), secondo cui, in Francia, appunto, vi sono appositi organi, le Commissions specialisées de terminologie et de néologie, i quali hanno il com- pito precipuo di coniare i termini equivalenti francesi, termini che devono essere obbligatoriamente e univocamente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e, dunque, anche dai traduttori di detti soggetti. Ne consegue, altresì, che il Parlamento, pur essendo libero ovverosia non vincolato al rispetto dei termini creati da dette commissioni, di regola tende a conformarvisi, verosimilmente anche per amor di armonia. In Italia, invece, non essendovi a livello nazionale appositi organi come le com- missions specialisées francesi e venendo, pertanto, meno analoghe regole e vin- coli, tale armonia terminologica è più difficile da perseguire; inoltre, la pubblica amministrazione e sovente anche il legislatore – di fronte a “irriducibili differenze ordinamentali” – anziché tradurre o creare un neologismo preferiscono di fatto “rinviare” attraverso la traduzione-calco all’ordinamento estero. Va menzionato in questa sede che nel 2015 in Friuli Venezia Giulia è stato istituito l’Ufficio Centrale per la Lingua Slovena, il quale è pienamente operativo dal 2018. Tale Ufficio, in particolare, ha funzione di gestione e coordinamento delle attività inerenti all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, assicurando un servizio di traduzione e interpretariato per i fini istituzionali dell’ente regionale, e 184 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 184 11. 02. 2021 10:12:40 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI curando la standardizzazione della terminologia giuridico-amministrativa slovena nel Friuli Venezia Giulia (www.regione.fvg.it/Comunità linguistiche regionali). A livello europeo, invece, ci sembra utile ribadire la necessità che il traduttore specializzato e soprattutto i servizi preposti alla revisione tecnico-linguistica dei testi giuridici normativi provvedano in modo effettivo anche a tutela di tale armonizzazione terminologica. Alla luce di quanto sopra esposto, si può concludere che i risultati emersi dalla nostra indagine sui testi giuridici normativi hanno evidenziato un quadro e un modo di agire degli operatori interessati (traduttori, revisori) alquanto insod- disfacente; riteniamo, quindi, che le linee, le strategie adottate da detti soggetti non vadano seguite e non vadano confermate, e, che, invece, venga confermata la nostra ipotesi, la quale, come si è visto in particolare nella Parte II, risulta avvalorata e giustificata dal pensiero pressoché unanime dei più autorevoli studiosi e esperti della materia. Quanto ai testi espositivi, nel senso da noi inteso – ovverosia di testi giuridici poco vincolanti o non vincolanti, aventi una funzione esplicativo-argomentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia – si può rilevare (vedi relativi grafici al capitolo 3) che, proprio perché trattasi di materiali redatti o tradotti da tecnici in materia e rivolti perlopiù a destinatari altrettanto esperti e competenti, non si riscontrano, per esempio, forme addomesticanti palesemente errate (come abbiamo notato, invece, in taluni testi informativi e persino normativi) come Camera dei Deputati o Presidente del Consiglio e solo episodicamente si incontrano espressioni generiche come, per esempio, Parlamento. Naturalmente, trattandosi di testi espositivi – tesi a illustrare, spiegare, chiarire un determinato concetto o nozione – i cui contenuti non hanno carattere vincolante per il destinatario, tali denominazioni si prestano ad essere espresse o tradotte in più modi, che a seconda del contesto o del caso specifico possono risultare più consoni all’illustrazione di un concetto, di una teoria o di un pensiero in genere. Per esempio, la denominazione Državni zbor, a seconda del contesto o del caso specifico (come un Convegno internazionale di diritto pubblico comparato, una Conferenza di diritto pubblico, una Rassegna di diritto pubblico ecc.), potrà es- sere tradotta in molti modi diversi come: Državni zbor, Camera bassa, Assemblea legislativa, Organo legislativo, Camera dei rappresentanti, Assemblea nazionale. Quanto ai testi informativi – intesi quali testi, di regola, non particolarmente tecnici rivolti a un pubblico più ampio, contenenti anche termini ovvero denominazioni, appunto, giuridiche – dall’indagine condotta su materiali cartacei e su testi elettronici presenti in rete abbiamo potuto rilevare molte occorrenze particolarmente variegate, spesso sinonimiche e comunque corrette e opportune; talvolta (soprattutto in taluni testi in rete), invece, le scelte sono risultate inadeguate e in ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 185 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 185 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci alcuni casi persino errate e fuorvianti. Ed è proprio per effetto di quest’ultima constatazione che si raccomanda all’utente e, altresì, nel nostro caso specifico al traduttore, di verificare sempre in più fonti un termine riscontrato su un sito web non conosciuto o conosciuto come poco affidabile in taluni campi, come ad esempio quello giuridico. Rifacendoci a quanto più volte detto, essendo tali testi di carattere informativo generale, rivolti potenzialmente all’intera collettività, e, dunque, anche a destinatari che non possiedono conoscenze tecniche nel campo specifico, dette denomi- nazioni a seconda del contesto, della funzione e della situazione specifica, si possono prestare ad essere espresse o tradotte in vari modi diversi (ora con una forma generica, ad es. Parlamento,62 ora con una forma più tecnica ma inequivocabile, ad es. Soviet, ora con una forma addomesticante, e.g. Procuratore della Repubblica ecc.) volti sempre a raggiungere nel modo più efficace lo scopo prefissato. Tale tendenza, peraltro, è emersa anche dalla nostra indagine. Pertanto, dai testi espositivi e informativi esaminati e, soprattutto, per effetto degli apporti degli studiosi e degli esperti da noi presentati, viene confermata la nostra ipotesi b), vale a dire che, venendo meno la vincolatività dell’atto normativo per il destinatario, il traduttore potrà adottare una serie di strategie traduttive, che vanno dalla non traduzione, al neologismo, alla perifrasi, alle note esplicative sino al ricorso a forme addomesticanti tese a offrire una maggiore fruibilità del testo di arrivo. 11.1 FUTURI SVILUPPI E POSSIBILI AMBITI DI APPLICAZIONE Alla luce di quanto emerso, si formula l’auspicio che la ricerca intrapresa venga portata avanti, sviluppata e allargata ad altre lingue e sistemi, e che si insista nel sensibilizzare i protagonisti principali del processo traduttivo a una maggiore coerenza e uniformità terminologica nella traduzione delle denominazioni degli or- gani pubblici, segnatamente nei testi legislativi ovvero normativi. Una maggiore coerenza e uniformità terminologica, infatti, permette ai destinatari di fruire di una maggiore trasparenza e nel contempo assicura altresì una migliore salvaguardia del principio della certezza del diritto. Riteniamo che la presente ricerca, pur toccando soltanto taluni punti e necessi- tando dunque di ulteriori estensioni e approfondimenti, possa risultare utile in 62 Per esempio, se dovessimo tradurre la seguente frase “Včeraj Državni zbor RS sprejel novi zakon o dedovanju” per farla pubblicare da un quotidiano italiano, al fine di renderne il contenuto quanto più chiaro e fruibile, proporremmo la soluzione seguente: Ieri il Parlamento sloveno ha approvato la nuova legge sulle successioni. 186 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 186 11. 02. 2021 10:12:40 DISCUSSIONE E CONCLUSIONI ambito universitario ai fini dell’insegnamento ovvero dell’apprendimento della traduzione giuridica; inoltre, in ambito professionale può suggerire qualche buo- na indicazione a traduttori e interpreti giudiziari nonché anche a taluni operatori nel campo del diritto comparato. Va aggiunto altresì che, sebbene la nostra ricerca sia stata focalizzata essenzialmente su due lingue e su due sistemi giuridici in particolare, alcuni rilievi, alcune idee e intuizioni potrebbero mostrarsi applicabili o comunque utili anche per altre combinazioni di lingue e sistemi giuridici, anche se appartenenti a famiglie giuridiche diverse. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 187 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 187 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci RRiassuntoALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 188DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 188 11. 02. 2021 10:12:40 RIASSUNTO Tema del presente studio è la traduzione delle denominazioni degli organi costi- tuzionali e, in particolare, la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia in italiano. La scelta di questo tema è stata essenzialmente determinata da una serie di fatti, di cui i principali sono i seguenti: a) perché da vari anni mi occupo di traduzione di testi giuridici, sia in qualità di docente presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Lubiana, sia in qualità di libero professionista; b) perché, quale legale e traduttore, nel 2008 e nel 2016 ho collaborato all’attività di revisione tecnico-linguistica della traduzione/versione in italiano della Costituzione della Repubblica di Slovenia; c) perché ho condotto vari seminari per traduttori e interpreti giudiziari e spesse volte si è posto il problema concreto di come tradurre le denominazioni di istituzioni e organi dello Stato; in particolare, ci si chiedeva come poter tradurre tali termini a seconda dei diversi tipi di testi giuridici e come conseguire e garantire una certa coerenza e uniformità terminologica. Tutti fatti, questi, che mi hanno naturalmente indotto a intraprendere un’attività di approfondimento della materia, per poter essere in grado di fornire delle risposte quanto più esaustive e circostanziate, indicando altresì delle soluzioni traduttive congrue e apprezzabili. Dopo una prima attività di studio, condotta e a livello linguistico-traduttologi- co e a livello di diritto comparato, nonché dopo un primo approccio alla ricerca (quantitativa) teso ad individuare possibili tendenze traduttive relative alle denominazioni degli organi costituzionali sloveni, e in una certa misura anche di altri Paesi, e tenendo conto altresì delle esperienze maturate in merito all’argomento, siamo giunti a formulare le seguenti ipotesi: Nella traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali si usano diverse strategie a seconda del tipo di testo, e, altresì, della sua funzione. Nella fattispecie: a) la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni nei testi giuridici normativi, come è in primis la Costituzione, deve esse- re quanto più formale, ove possibile persino letterale, innanzitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ragioni di coerenza e uniformità terminologica, tese a favorirne la trasparenza, la riconosci- bilità da parte dei destinatari (in particolare di coloro che sono tenuti a osservare tali norme), e per la necessaria salvaguardia del principio della certezza del diritto; b) la traduzione delle medesime denominazioni nei testi giuridici, di caratte- re non vincolante, di tipo espositivo-informativo, deve essere quanto più funzionale e, in considerazione del tipo di testo nonché della funzione spe- cifica, quanto più fruibile per i destinatari della lingua e cultura di arrivo. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 189 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 189 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci In seguito, abbiamo proceduto con l’attività di indagine empirica/analitica per verificare in concreto come vengono tradotte le denominazioni degli organi co- stituzionali sloveni in italiano in particolare nei testi di tipo normativo (su cui ci siamo concentrati principalmente nel presente studio), in quelli di tipo espositivo e in quelli di tipo informativo.63 Per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, abbiamo scelto determinati organi costituzionali sloveni che maggiormente presentano delle questioni aperte e delle insidie nella traduzione in italiano nonché in altre lingue, in particolare il Državni zbor, il Državni svet e il Predsednik vlade, e, dopo una premessa teorica generale e comparata relativa a tali organi (v. par. 3.3. Il Parlamento e par. 3.4. Il Capo del Governo), abbiamo presentato i risultati emersi dalla nostra ricerca in merito. I risultati dell’indagine empirica da noi condotta hanno mostrato in modo ine- quivocabile che, segnatamente nei testi normativi, nella traduzione in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla Costituzione slove-na i traduttori non seguono alcun criterio normativo, alcuna logica, procedendo, al contrario, in modo essenzialmente autonomo, incoerente e talvolta persino superficiale. Tale fatto, anche in considerazione di tutti gli strumenti e supporti che la tecnologia oggi offre al traduttore, ci appare assolutamente ingiustificabile. Solo per fare un esempio, a livello di testi normativi quali leggi, regolamenti, trattati ecc., la denominazione Predsednik vlade anziché essere resa con un equivalente formale e possibilmente univoco, viene tradotta liberamente, autonomamente come Primo Ministro, Premier, Presidente del Governo, Predsednik vlade, Capo del Governo e persino Presidente del Consiglio. Con il presente studio si è appurato, dunque, che tale approccio, oltre ad essere degno di critica, è palesemente infondato. Non esistono, infatti, basi teoriche su cui fondare e provare a giustificare una pratica così incoerente e persino errata, come quella rivelata dalla nostra indagine. Di converso, in particolare nella Parte II abbiamo dimostrato, anche grazie alle teorie e al pensiero di autorevoli studiosi e tecnici della nostra materia come Šarčević, de Groot, Nord, Madsen, Cao, Megale, Sacco, Garzone e altri, che le linee da seguire, segnatamente per i testi di tipo normativo, sono quelle pro- spettate nella nostra ipotesi, secondo cui la traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali (nel nostro caso specifico degli organi costituzionali 63 Nella specie per testi normativi si intendono atti vincolanti per il destinatario quali leggi, decreti, regolamenti, trattati internazionali ecc. Per testi espositivi si intendono testi non vincolanti o poco vincolanti, aventi una funzione esplicativa-argomentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia (manuali giuridici universitari, saggi, articoli scientifici, tesi di dottorato, lezioni, conferenze, memorie forensi ecc.). Per testi informativi si intendono testi non vincolanti, di regola di carattere giuridico generale e non tecnico, rivolti a tutti i destinatari in genere (es.: articoli di politica interna o estera o di cronaca nera apparsi su quotidiani, riviste o su siti internet, testi e materiali a carattere divulgativo, promozionale ecc., in materia giuridica). 190 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 190 11. 02. 2021 10:12:40 RIASSUNTO sloveni in lingua italiana) deve essere quanto più formale, ove possibile persino letterale, innanzitutto nel rispetto della volontà del legislatore e altresì per ragioni di coerenza e uniformità terminologica tese a favorirne la trasparenza, la riconoscibilità da parte dei destinatari e inoltre per la dovuta salvaguardia del principio della certezza del diritto. Per quanto concerne la struttura, il presente studio è stato articolato nel modo seguente: Introduzione; Parte I (Ipotesi e Indagine); Parte II; Parte III; Discussione e conclusioni. In particolare è stato suddiviso come segue. Parte I. Il capitolo 1 prevede l’introduzione, in cui si presentano in sintesi la scelta del tema oggetto della ricerca, l’ipotesi, la ricerca empirica, la struttura e la metodologia del presente studio. Al capitolo 2, dopo a una breve premessa in materia di traduzione dei testi giuridici, abbiamo presentato la nostra ipotesi. Il capitolo 3 è precipuamente dedicato all’indagine empirica. Come sopra det- to, in primis, per ragioni di ordine pratico nonché di interesse specifico, abbiamo scelto determinati organi costituzionali sloveni che maggiormente implicano delle questioni aperte e delle insidie nella traduzione in italiano nonché in altre lingue, in particolare il Državni zbor, il Državni svet e il Predsednik vlade; dopo una premessa teorica generale e comparata relativa a tali organi (v. par. 3.3. Il Parlamento e par. 3.4. Il Capo del Governo), si sono presentati i risultati emersi dalla nostra ricerca in merito. Segue la Parte II, dove si sono presentati i punti e affrontate le questioni essenziali relative alla traduzione giuridica in generale e alle denominazioni degli organi costituzionali in particolare. Nella fattispecie, in ogni capitolo si sono presentati temi (come per esempio il linguaggio giuridico) e si sono affrontate questioni generali (come per esempio l’ equivalenza) in materia di traduzione giuridica. Tutti temi e questioni che, a nostro avviso, hanno costituito i punti cruciali, le fondamenta su cui edificare e con cui giustificare la nostra ipotesi. Scendendo nello specifico, al capitolo 4 si inizia con il linguaggio giuridico, presentando in particolare origini, evoluzione e caratteristiche proprie (a livello morfosintattico, lessicale, testuale) di quello sloveno e di quello italiano. Al capitolo 5 passiamo a presentare le principali teorie in materia di traduzione giuridica che ci appaiono più rilevanti per avvalorare e giustificare la nostra ipotesi. Al capitolo 6 si illustra la questione dell’equivalenza, che a nostro modo di vedere – ma si tratta di un’opinione condivisa da molti – è centrale in materia di traduzione giuridica e in particolare nella traduzione delle denominazioni degli organi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 191 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 191 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci Al capitolo 7 si presentano i vari procedimenti traduttivi adottabili in materia di traduzione giuridica e in particolare nella traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali o dello Stato. Al capitolo 8, per continuare il tema affrontato nel capitolo precedente, e cioè quello delle scelte strategiche operate dal traduttore, dopo alcune premesse teoriche generali, si illustrano, anche con alcuni esempi, l’approccio estraniante e l’approccio addomesticante, con particolare riferimento alla traduzione dei testi giuridici. Segue la Parte III, composta dal capitolo 9, in cui si procede a una breve presentazione della Costituzione slovena e dei suoi organi costituzionali, e dal capitolo 10, in cui si affronta la questione della traduzione della Costituzione slovena e segnatamente delle denominazioni degli organi costituzionali previsti dalla medesima. Speciale attenzione, naturalmente, è prestata alla traduzione delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni in italiano. Come sopra accennato, seguono la discussione e le conclusioni. A chiusura, è stato inserito un breve paragrafo intitolato “Futuri sviluppi e possibili ambiti di applicazione” in cui alla luce di quanto emerso, si manifesta l’auspicio che la ricerca intrapresa venga portata avanti, sviluppata e allargata altresì ad altri sistemi e lingue, e che si insista nel sensibilizzare i protagonisti del processo traduttivo a una maggiore coerenza e uniformità terminologica nella traduzione delle denominazioni degli organi pubblici, segnatamente nei testi legislativi ov- vero normativi. Una maggiore coerenza e uniformità terminologica, infatti, per- mette ai destinatari una maggiore trasparenza e nel contempo assicura altresì una migliore salvaguardia del principio della certezza del diritto. Per quanto concerne la metodologia adottata nell’attività di ricerca, abbiamo proceduto nel modo seguente: 1) Dopo una prima indagine generale preliminare sull’argomento specifi- co, abbiamo distinto i testi giuridici, in considerazione del tipo testuale nonché della funzione, in tre grandi categorie: a) testi normativi; b) testi espositivi; c) testi informativi; 2) Successivamente, abbiamo iniziato a condurre ricerche concernenti le denominazioni di organi costituzionali, dapprima su testi normativi tra- dotti in italiano, contenenti denominazioni degli organi costituzionali sloveni – a partire naturalmente dal testo ufficiale della Costituzione del- la Repubblica di Slovenia e da tutte le relative versioni o meglio tradu- zioni in italiano – per poi passare alle traduzioni della Carta medesima in inglese, francese, tedesco e in talune altre lingue e per concludere, in- fine, con l’analisi di corpora, tesauri, raccolte terminologiche (EUR-Lex, Evrokorpus, Evroterm ecc.) e Bollettini ufficiali dei comuni di Koper/ Capodistria, Piran/Pirano, Izola/Isola e Ankaran/Ancarano; 192 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 192 11. 02. 2021 10:12:40 RIASSUNTO 3) Ci siamo, quindi, concentrati sulla raccolta e analisi di testi autentici o tradotti in italiano di carattere espositivo-argomentativo quali manuali giuridici, saggi giuridici, discorsi di parlamentari e altri politici, raccolte della dottrina e della giurisprudenza, memorie forensi ed altri testi rivolti precipuamente a destinatari conoscitori della materia; 4) Da ultimo abbiamo effettuato ricerche su testi giuridici a carattere mera- mente informativo, presenti su siti web di quotidiani ( La Voce del Popolo, La Repubblica, Il Piccolo), di riviste, di testate giornalistiche televisive ( TV Koper Capodistria) nonché su altri siti online rivolti, dunque, a un pubblico più ampio e generalizzato. Conclusa l’attività di ricerca, condotta, come si è detto, prima su testi di tipo normativo e successivamente su testi di tipo espositivo e informativo, abbiamo proceduto all’analisi dei risultati riscontrati, per poi verificare se questi fossero in linea o in contrasto con le ipotesi da noi formulate. Come si è potuto subito evincere, i dati emersi dalla ricerca empirica di cui al capitolo 3, hanno mostrato una corrispondenza solo parziale con le ipotesi da noi formulate. Detti risultati, in particolare, se sostanzialmente appaiono in linea con la nostra ipotesi b), ossia quella relativa alla traduzione delle denominazioni presenti nei testi espositivi e informativi, non concordano, invece, con la nostra ipotesi a), cioè quella relativa alla traduzione delle denominazioni presenti nei testi normativi. Risultati, tuttavia, che, come si è potuto vedere, mettono in luce un andamento del tutto insoddisfacente, infondato e che non può essere giustificato e seguito. Pertanto, in seguito si è proceduto a vedere più in dettaglio cosa è emerso dalla pratica e quali potessero essere invece le linee, le strategie più idonee da seguire. L’indagine condotta, in particolare, sui testi normativi, ha rivelato dati alquanto eterogenei e per molti aspetti sorprendenti. Da un lato, si è riscontrata in ambito sloveno – in particolare nelle fonti normative relative alla minoranza come le versioni, o meglio, le traduzioni in italiano della Costituzione e delle altre norme pubblicate sui vari Bollettini Ufficiali dei tre Comuni litoranei, seppur con varie eccezioni – una traduzione piuttosto coerente e alquanto ossequiosa del testo ufficiale di partenza, dall’altro, invece – come emerso in particolare dall’indagine effettuata su EUR-Lex – appare evidente che nel tradurre le denominazioni degli organi costituzionali in testi normativi in ambito italiano nonché a livello europeo, si proceda con una certa approssimazione e disarmonia, a nostro avviso poco comprensibile e dunque criticabile. In effetti, prevale una decisa incoerenza terminologica che riteniamo possa essere fonte di confusione o disorientamento e comunque fuorviante per l’utente generale o specifico ovvero per il singolo cittadino. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 193 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 193 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci Naturalmente, tale modo di agire, oltre ad essere criticabile, è apparso subito privo di fondamento. Non vi sono, infatti, basi teoriche su cui basare e con cui suffragare un modus agendi così incoerente, talvolta persino errato, come quello rivelato dalla nostra indagine. Al contrario, l’ipotesi da noi prospettata è, invece, avvalorata da numerosi autorevoli studiosi e esperti della materia (vedi, in particolare, le osservazioni contenute nella Parte II), i quali suggeriscono linee e strategie da seguire volte nella stessa direzione. Nel confutare i risultati indicati dall’indagine, abbiamo esordito affermando che, se è vero che i testi normativi vengono applicati da tecnici (come giudici e altri esperti in materia, politici, funzionari), non va dimenticato che in primis le leggi sono emanate per essere conosciute e per essere osservate obbligatoriamente da tutti i membri di quella determinata collettività ed è soprattutto per tale ragione che i termini in esse contenuti devono essere usati con coerenza e devono avere con significato univoco. L’uso di sinonimi, in effetti, a livello di testi giuridici normativi, è non soltanto fuorviante ma pure errato. Dalla nostra indagine, al riguardo, è emerso un quadro ben diverso. Infatti, per esempio, come si può evincere dalla Figura 1 del capitolo 3, relativa all’indagine condotta su EUR-Lex, la denominazione Državni zbor, in testi normativi, viene tradotta con Parlamento della Repubblica di Slovenia, Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia, Camera di Stato, Državni zbor, Camera dei deputati slovena. A nostro modo di vedere – e si tratta di un parere condiviso – segnatamente a livello di UE, già il traduttore (ma, in special modo, il revisore che interviene successivamente, prima della pubblicazione) dovrebbe verificare, nei testi paralleli (che disciplinano la stessa materia) più autorevoli disponibili, come quel dato termine è stato tradotto sino ad allora, e, dunque, tradurre lo stesso nel modo quanto più formale e conforme. Tale modo di agire si renderebbe altresì necessa- rio per effetto delle regole e convenzioni previste da opere come il manuale per la traduzione degli atti dell’Unione Europea, pubblicato dalla DGT della Com- missione Europea, e da altre pubblicazioni analoghe, le quali indicano in modo non equivoco che nel tradurre termini e concetti in una data lingua dell’Unione, si devono usare sempre le medesime espressioni al fine di garantire assoluta con- formità e coerenza terminologica (per esempio, si vedano anche la pagina: http:// ec.europa.eu/translation/guidelines/documents/styleguide_slovene_dgt_pdf). Si è sottolineato, altresì, che non si può eludere il fatto che a livello di legislazione dell’Unione Europea, più che di traduzione, si parla di co-redazione (il cosiddetto co-drafting), e che ciò significa che il traduttore e il revisore agiscono, in un certo senso, anche in veste di co-legislatori. In tali casi, infatti, il traduttore giuridico e il revisore, alla pari di altri interpreti, concorrono a creare il diritto. A tal proposito, si riporta quanto affermato da Ajani e Rossi (2006: 134): 194 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 194 11. 02. 2021 10:12:40 RIASSUNTO “Occorre riconoscere che i traduttori rappresentano un formante del sistema, che anche i traduttori, alla pari di altri interpreti, creano dirit- to. Se si considera la lingua come ciò che appartiene alla sostanza della produzione legislativa comunitaria, allora l’opera dei traduttori va inte- sa come formante”. Si è ribadito, dunque, che nella traduzione dei testi normativi si dovrebbe se- guire un criterio, una strategia tesa a garantire il massimo grado di uniformità e di coerenza terminologica.64 In particolare a livello comunitario, crediamo che sarebbe utile o meglio necessario che, in sede di revisione tecnico-linguistica e in particolare di revisione terminologico-lessicale, i servizi presso le varie istituzioni dell’UE (come i servizi di revisione presso la Direzione Generale della Traduzione – Commissione Europea) a ciò preposti si adoperassero effettivamente anche in tal senso.65 Riteniamo che tale coerenza e tale armonia debbano essere quanto più rigide possibile e, in un certo senso, crediamo che siano anche più semplici da ottenere proprio in relazione alle denominazioni di organi, istituzioni, enti e simili in quanto soggetti per così dire formali, statici. Riteniamo, invece, che si possa comprendere come sia più difficile garantire tale armonia terminologica anche nella traduzione della legge, rispetto a elementi sostanziali, dinamici come per esempio concetti, espressioni e teorie elaborate dalla dottrina o altri soggetti. Per tornare ai dati della nostra indagine di cui al capitolo 3, la traduzione, in particolare, di Državni zbor e di Predsednik vlade in testi normativi è stata talvolta resa con forme addomesticanti – Camera dei Deputati, Presidente del Consiglio – e sovente con forme neutre o addirittura “neutralizzanti”, come Parlamento sloveno o Primo ministro e Premier. Il legislatore sloveno, se avesse voluto, avrebbe potuto liberamente e autonomamente denominare tali organi rispettivamente Parlament (Parlamento), Prvi minister (Primo ministro) o Premier (Premier), ma poiché ha optato per Državni zbor e Predsednik vlade, riteniamo che il traduttore non abbia il potere o il mandato per intervenire sul merito di una scelta che appartiene esclusivamente al legislatore costituzionale medesimo ovvero alla sovranità del popolo di quel dato Stato. Pertanto, crediamo che tali denominazioni vadano tradotte in modo formale e soprattutto con coerenza; nello specifico, Camera di Stato (oppure, purché unanimemente, Assemblea Nazionale) per Državni zbor e Presidente del Governo per Predsednik vlade. 64 Come sottolineato, nel tradurre un termine o nel nostro caso specifico una denominazione in testi normativi, si deve tendere alla salvaguardia dell’univocità semantica evitando in assoluto l’uso di sinonimi i quali rappresentano una soluzione errata e fuorviante per i destinatari. 65 Oggi, come ben si sa, grazie alle tecnologie informatiche a supporto dei traduttori, tale attività può essere svolta con facilità ed efficienza. Tuttavia, va sottolineato che negli ultimi anni a livello di UE si agisce con maggiore coerenza terminologica. Detta coerenza, infatti, è assicurata da testi di riferimento forniti ai traduttori, dalle memorie di traduzione e dalle banche dati terminologiche dell’UE, cui i traduttori sono tenuti ad attenersi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 195 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 195 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci La traduzione letterale in questi casi è necessaria e costituisce la strategia traduttiva (strategia estraniante) che meglio rispetta il testo giuridico di partenza così come voluto dal legislatore. È nel contempo un modo per trasmettere, per far meglio conoscere le peculiarità (come denominazioni, istituti giuridici) di ordinamenti e sistemi giuridici diversi; peculiarità che, se per il traduttore possono costituire fonte di difficoltà, si devono considerare una autentica ricchezza per tutta la collettività, per tutta la società civile. Al contrario, se si tendesse ad addomesticare o a neutralizzare tutto ciò che non appare in linea con i due o tre sistemi giuridici reputati preminenti, non faremmo altro che ridimensionare illogicamente l’estensione della scienza del diritto e, inoltre, impoverire uno dei linguaggi più ricchi e solenni come, appunto, il linguaggio giuridico. Abbiamo provato, inoltre, a dare una risposta alla seguente domanda. Come as- sicurare una certa coerenza e uniformità terminologica nella traduzione delle de- nominazioni nei testi normativi? A livello nazionale, nel nostro caso in Italia, nel caso di specie, forse, si potrebbe far riferimento al sistema francese, che ci è stato spiegato da Megale (2011: 674), secondo cui, in Francia, appunto, vi sono appositi organi, le Commissions specialisées de terminologie et de néologie, i quali hanno il compito precipuo di coniare i termini equivalenti francesi, termini che devono essere obbligatoriamente e univocamente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici e, dunque, anche dai traduttori di detti soggetti. Ne consegue, altresì, che il Parlamento, pur essendo libero ovverosia non vincolato al rispetto dei termini cre- ati da dette commissioni, normalmente tende a conformarvisi, verosimilmente anche per amor di armonia. In Italia, invece, non essendovi appositi organi come le commissions speciali- sées francesi, e venendo, pertanto, meno analoghe regole e vincoli, tale armonia terminologica è più difficile da perseguire; inoltre, la pubblica amministrazione e sovente anche il legislatore di fronte a “irriducibili differenze ordinamentali”, anziché tradurre o creare un neologismo preferiscono di fatto “rinviare” attraverso la traduzione-calco all’ordinamento estero. A livello europeo, invece, ci sembra utile ribadire la necessità che il traduttore specializzato e soprattutto i servizi preposti alla revisione tecnico-linguistica dei testi giuridici normativi provvedano in modo effettivo anche a tutela di tale armonizzazione terminologica. Alla luce di quanto sopra esposto, si è potuto concludere che i risultati emersi dalla nostra indagine sui testi giuridici normativi hanno evidenziato un quadro e un modo di agire degli operatori interessati (traduttori, revisori) alquanto insoddisfacente; si è ritenuto, quindi, che le linee, le strategie adottate da detti soggetti non vadano seguite e non vadano confermate, e, che, invece, venga confermata 196 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 196 11. 02. 2021 10:12:40 RIASSUNTO la nostra ipotesi a), la quale, come si è visto in particolare nella Parte prima, risulta avvalorata e giustificata dal pensiero pressoché unanime dei più autorevoli studiosi e esperti della materia. Per quanto riguarda i testi espositivi, nel senso da noi inteso, ovverosia di testi giuridici poco vincolanti o non vincolanti, aventi una funzione esplicativo-argo- mentativa, rivolti a destinatari specifici competenti in materia, si è potuto rilevare (vedi relativi grafici al capitolo 3) che, proprio perché trattasi di materiali redatti o tradotti da tecnici in materia e rivolti perlopiù a destinatari altrettanto esperti/ competenti, non si riscontrano, per esempio, forme addomesticanti palesemente errate (come abbiamo notato, invece, in taluni testi informativi e persino norma- tivi) come Camera dei Deputati o Presidente del Consiglio e solo episodicamente si constatano espressioni generiche e atecniche come, per esempio, Parlamento. Naturalmente, trattandosi di testi espositivi – tesi a illustrare, spiegare, chiarire un determinato concetto o nozione – i cui contenuti non hanno carattere vincolante per il destinatario, tali denominazioni si prestano ad essere espresse o tradotte in più modi possibili, che a seconda del contesto o del caso specifico possono risultare più consone all’illustrazione di un concetto, di una teoria o di un pensiero in genere. Per esempio, la denominazione Državni zbor, a seconda del contesto o del caso specifico (come un Convegno internazionale di diritto pubblico comparato, una Conferenza di diritto pubblico, una Rassegna di diritto pubblico ecc.), potrà essere tradotta in molti modi diversi: Državni zbor, Camera bassa, Assemblea legislativa, Organo legislativo, Camera dei rappresentanti, Assemblea nazionale. Quanto ai testi informativi – intesi quali testi, di regola, non particolarmente tecnici rivolti a un pubblico quanto più ampio, contenenti anche termini ovvero denominazioni, appunto, giuridiche – dall’indagine condotta su materiali carta- cei e su testi elettronici presenti in rete abbiamo potuto rilevare molte occorrenze particolarmente variegate, spesso sinonimiche e comunque corrette e opportune; talvolta (soprattutto in taluni testi in rete), invece, le scelte sono risultate inadeguate e in alcuni casi persino errate e fuorvianti. E proprio per effetto di tale ultima constatazione, si è raccomandato all’utente e, altresì, nel nostro caso specifico al traduttore, di verificare sempre in più fonti un termine riscontrato su un sito web non conosciuto o conosciuto come poco affidabile in taluni campi come ad esempio quello giuridico. Si è sottolineato, inoltre, che essendo tali testi di carattere informativo generale, rivolti potenzialmente all’intera collettività, e, dunque, anche a destinatari che non possiedono conoscenze tecniche nel campo specifico, dette denominazioni a seconda del contesto, della funzione e della situazione specifica, si possono prestare ad essere espresse o tradotte in vari modi diversi (ora con una forma generica, ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 197 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 197 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci ad es. Parlamento,66 ora con una forma più tecnica ma inequivocabile, ad es. Soviet, ora con una forma addomesticante, ad es. Procuratore della Repubblica ecc.) volti sempre a raggiungere nel modo più efficace lo scopo prefissato. Tale tendenza, peraltro, è emersa anche dalla nostra indagine. Dai testi espositivi e informativi esaminati e, in particolar modo, dai contributi degli studiosi e esperti da noi presentati, è stata, pertanto, confermata la nostra ipotesi b), ovvero che, venendo meno la vincolatività dell’atto normativo per il destinatario, il traduttore potrà adottare una serie di strategie traduttive, che vanno dalla non traduzione, al neologismo, alla perifrasi, alle note esplicative sino al ricorso a forme addomesticanti tese a offrire una maggiore fruibilità del testo di arrivo. 66 Per esempio, se dovessimo tradurre la seguente frase “Včeraj Državni zbor RS sprejel novi zakon o dedovanju” per farla pubblicare da un quotidiano italiano, al fine di renderne il contenuto quanto più chiaro e fruibile, proporremmo la soluzione seguente: Ieri il Parlamento sloveno ha approvato la nuova legge sulle successioni. 198 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 198 11. 02. 2021 10:12:40 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 199 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 199 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci PPovzetekALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 200DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 200 11. 02. 2021 10:12:40 POVZETEK Iskanje terminološke enotnosti pri prevajanju poimenovanj slovenskih ustavnih organov v italijanščino Ključne besede: ustava, poimenovanja državnih organov, pravni sistemi, prevodne strategije, pravni besedilni tip, pravno prevajanje, terminološka koherenca in poenotenje. Tema te študije, s katero se poglobljeno ukvarjam več kot deset let, je prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov, predvsem pa prevajanje poimenovanj državnih organov Ustave Republike Slovenije v italijanski jezik. Izbiri teme so bistveno botrovala mnoga dejstva, med katerimi velja izpostaviti predvsem naslednja: a) že vrsto let se ukvarjam s prevajanjem pravnih besedil, bodisi kot učitelj na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani bodisi kot profesionalni prevajalec; b) kot pravnik in prevajalec sem leta 2008 in 2016 sodeloval pri strokovnem pregledu prevoda Ustave Republike Slovenije v italijanski jezik; c) poleg tega sem ob vodenju številnih seminarjev za prevajalce in sodne tolmače pogosto naletel na konkretne probleme oz. vprašanja, in sicer kako prevajati poimenovanja državnih institucij in organov, še posebej kako prevajati termine glede na različne tipe pravnih besedil ter kako doseči in zagotoviti določeno terminološko koherenco in poenotenje. Vsa ta dejstva so me spodbudila k raziskovanju omenjene problematike – z na- menom podati čim izčrpnejše in natančnejše odgovore na zastavljena vprašanja ter obenem na konkretnih vzorčnih primerih ponuditi čim ustreznejše oz. spreje- mljivejše prevajalske rešitve. Po poglobljeni preučitvi na jezikoslovno-prevodoslovni ter primerjalnopravni ravni, ter na podlagi začetne kvantitativne raziskave (s katero je bilo mogoče ugotoviti prevajalske trende pri prevajanju poimenovanj slovenskih državnih orga- nov, v določeni meri pa tudi poimenovanj organov nekaterih drugih držav), pa tudi na podlagi izkušenj, pridobljenih pri prevajanju pravnih besedil in pozneje med raziskovanjem, smo izoblikovali naslednji hipotezi: Pri prevajanju poimenovanj državnih organov se uporabljajo različne strategije, in sicer glede na tip besedila in z ozirom na njegovo funkcijo: a) prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov v normativnih pravnih besedilih – predvsem takih, kot je ustava – mora biti čim bolj formalno, kjer je mogoče, celo dobesedno. Taka prevodna strategija je potrebna predvsem zato, ker je pri prevajanju treba upoštevati voljo zakonodajalca, pa tudi zaradi terminološke koherence in poenotenja. Vse to namreč zagotavlja naslovnikom (predvsem tistim, ki morajo ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 201 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 201 11. 02. 2021 10:12:40 Sandro Paolucci temeljne pravne norme spoštovati) večjo transparentnost, prepoznavnost in seveda tudi večjo pravno varnost; b) prevajanje poimenovanj v pravnih besedilih, ki niso zavezujoča in imajo pojasnjevalno-informativno funkcijo, mora biti čim bolj funkcionalno naravnano. Pri tem je treba upoštevati tip besedila ter njegovo specifično funkcijo, zato mora biti prevod čim dostopnejši oz. čim razumljivejši naslovniku ciljnega jezika in kulture. V nadaljevanju smo se lotili empirične raziskave, pri čemer smo na konkretnih primerih želeli preveriti, kako se prevajajo poimenovanja slovenskih državnih organov v italijanščino. Še posebej nas je zanimalo, kakšni trendi prevladujejo pri prevajanju normativnih besedil (ta imajo v pričujoči nalogi namreč osrednjo vlogo), analizirali pa smo tudi izbrani korpus pojasnjevalnih in informativnih besedil. Tako v teoretičnem delu kot tudi pri raziskavi smo se osredotočili na določene slovenske državne organe, ki večinoma predstavljajo odprta vprašanja oz. pasti pri prevajanju v italijanščino, pa tudi v druge jezike. To so Državni zbor, Državni svet in Predsednik vlade. Po splošnem teoretičnem in primerjalnopravnem uvodu, ki se nanaša na izbrane državne organe (glej poglavji 3.3. Il Parlamento in 3.4 Il Capo del Governo), smo predstavili in komentirali rezultate, do katerih smo prišli na podlagi raziskave. Rezultati raziskave jasno kažejo na naslednji trend: predvsem v normativnih besedilih se pri prevajanju poimenovanj državnih organov Ustave Republike Slovenije v italijanski jezik prevajalci ne držijo nikakršnih normativnih kriterijev; prav nasprotno – prevodi so zelo avtonomni in premalo upoštevajo izhodiščno besedilo, terminološko gledano so nekoherentni in celo neprecizni. Spričo vseh orodij in pripomočkov, ki jih sodobna tehnologija nudi prevajalcem, so taki rezultati povsem neopravičljivi. Če ponazorimo na konkretnem primeru: na ravni normativnih besedil, kot so zakoni, uredbe in podobno, bomo za poimenovanje Predsednik vlade zasledili naslednje prevode: Primo Ministro, Premier, Presidente del Governo, Predsednik vlade, Capo del Governo in celo Presidente del Consiglio. Namesto tega bi bilo treba izraz prevesti s formalnim ekvivalentom (kalkom), pri čemer se moramo izogibati tudi sinonimom. Tako bi bili v normativnih besedilih najustreznejši prevodni ekvivalenti Camera di Stato za Državni zbor, Presidente del Governo za Predsednik vlade in Consiglio di Stato za Državni svet. V pričujočem delu smo prišli do ugotovitve, da takih prevodnih tendenc ni mo-goče ne utemeljiti ne upravičiti. To smo skušali v drugem delu naloge dokazati tudi s pomočjo teorij in razmišljanj priznanih teoretikov in praktikov/prevajal- cev na tem področju, kot so Šarčević, de Groot, Nord, Madsen, Cao, Megale, Sacco, Garzone in drugi. Omenjeni avtorji priporočajo pri prevajanju norma- tivnih pravnih besedil smernice, ki smo jih tudi sami izpostavili v hipotezi, in 202 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 202 11. 02. 2021 10:12:41 POVZETEK sicer: prevajanje poimenovanj državnih organov (v našem konkretnem primeru slovenskih državnih organov v italijanski jezik) mora biti čim bolj formalno, kjer je mogoče, celo dobesedno. To priporočilo izhaja iz dejstva, da je pri pre- vajanju normativnih besedil treba upoštevati voljo zakonodajalca; poleg tega je ob upoštevanju teh smernic mogoče zagotoviti tudi terminološko koherenco in poenotenje – to pa naslovnikom (predvsem tistim, ki morajo temeljne pravne norme spoštovati) omogoča večjo transparentnost, prepoznavnost in seveda tudi večjo pravno varnost. Delo je sestavljeno iz naslednjih sklopov: uvoda, prvi del (hipoteze in izsledkov raziskave); sledijo drugi del (4.–8. poglavje), tretji del (9. in 10. poglavje), raz-prava in zaključki. V nadaljevanju bomo na kratko orisali posamezna poglavja: Prvi del. V prvem poglavju – uvodu – smo predstavili razloge za izbiro teme, hipotezo, empirično raziskavo, orisali smo strukturo naloge in zastavili metodologijo. V drugem poglavju smo po kratki predstavitvi problematike prevajanja pravnih besedil (pri tem smo še posebej izpostavili razlike med pravnimi sistemi, problem ekvivalence, besedilno tipologijo in funkcijo prevoda) postavili hipotezo. Tretje poglavje je posvečeno empirični raziskavi. Pri raziskavi smo preverjali, kako se izbrana poimenovanja slovenskih državnih organov, in sicer Državni zbor, Državni svet in Predsednik vlade, prevajajo v italijanščino v različnih tipih besedil. Predstavili in komentirali smo rezultate raziskave. Sledi drugi del (ta obsega pet poglavij), kjer smo predstavili poglavitne težave pri prevajanju na splošno in pri prevajanju pravnih besedil, pri čemer smo se še prav posebej osredotočili na prevajanje poimenovanj državnih organov. Teme, obravnavane v prvem sklopu, predstavljajo bistvena izhodišča ali bolje temelje, na katerih smo gradili in skušali upravičiti zastavljeno hipotezo. Četrto poglavje je posvečeno pravnemu jeziku, izvoru in razvoju slovenskega ter italijanskega pravnega jezika; v drugem delu pa smo spregovorili o značilnostih in posebnostih ter poglavitnih razlikah med obema pravnima jezikoma, in sicer na leksikalni, morfosintaktični in besedilni ravni. V petem poglavju so v prvem delu predstavljene tiste pomembnejše teorije s področja pravnega prevajanja, ki so se izkazale kot najbolj relevantne za našo študijo in ki potrjujejo našo hipotezo. Predstavljena so bila predvsem razmišljanja uglednih teoretikov splošnega prevodoslovja, kot so Eugene Nida, Gideon Toury, Hans Vermeer, Katharina Reiss, Christiane Nord in Giuliana Garzone; s področja pravnega prevodoslovja pa Fabrizio Megale, Susan Šarčević, pa tudi prispevki teoretikov s področja prava in primerjalnega prava, kot so Gerard-René de Groot, Remo Caponi in drugi. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 203 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 203 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci V šestem poglavju smo skušali – predvsem pri prevajanju pravnih besedil – še posebej natančno predstaviti problem ekvivalence in se do njega opredeliti. Problem ekvivalence je po našem mnenju, pa tudi z vidika nekaterih drugih teoretikov (kot so Šarčević, Megale, Garzone, de Groot in drugi) poglavitnega pomena pri pravnem prevajanju, še zlasti pri prevajanju poimenovanj državnih organov in javnih institucij. V sedmem poglavju so podane razne prevodne strategije (dobesedni prevod, kalk, izposojenke, parafraze, adaptacije in druge), ki jih je mogoče uporabiti pri pravnem prevajanju, še zlasti pri prevajanju poimenovanj državnih organov. V osmem poglavju smo nadaljevali z obravnavanjem teme prejšnjega poglavja, pri čemer smo predstavili možne prevodne strategije, za katere se lahko odloči prevajalec. Po splošnem teoretičnem uvodu smo skušali predstaviti tudi nekaj primerov potujitvene in podomačitvene prevodne strategije, s poudarkom na prevajanju pravnih besedil. Tretji del je sestavljen iz devetega poglavja, kjer na kratko predstavimo Ustavo Republike Slovenije in njene ustavne organe, ter iz desetega poglavja, v katerem so obravnavane težave pri prevajanju slovenske Ustave, predvsem težave pri prevajanju poimenovanj slovenskih državnih organov v italijanščino. Enajsto poglavje je posvečeno razpravi in zaključkom. Temu sledi krajši odsta-vek, v katerem smo nakazali uporabnost pričujočega dela. Z metodološkega vidika je raziskava potekala na naslednji način: 1. Po splošni uvodni raziskavi o izbrani temi smo na podlagi tipa in funkcije besedil razdelili pravna besedila v tri velike sklope: a) normativna besedila, ki so za naslovnika obvezujoča (npr. zakoni, uredbe, odloki, pravilniki, mednarodne pogodbe itn.); b) pojasnjevalna besedila, ki so delno obvezujoča ali niso obvezujoča in imajo pojasnjevalno-argumentativno funkcijo, namenjena so specifičnim in točno določenim naslovnikom (univerzitetni pravni učbeniki, pravne razprave, znanstveni prispevki – npr. članki, doktorske disertacije, predavanja, konference, sodni spisi); c) informativna besedila so neobvezujoča besedila (npr. članki s področja notranje in zunanje politike ali črne kronike v časopisju, revijah ali na spletu, ter poljudno-znanstvena in oglaševalska besedila, povezana s pravnim področjem). 2. Nato smo pričeli z raziskovanjem in proučevanjem poimenovanj državnih organov, najprej v normativnih besedilih, prevedenih v italijanski jezik. Kot prvo smo analizirali uradno besedilo Ustave Republike Slovenije z vsemi verzijami oz. prevodi v italijanski jezik; prav tako smo upoštevali tudi prevode v angleščino, francoščino, nemščino 204 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 204 11. 02. 2021 10:12:41 POVZETEK in nekatere druge jezike. Nato smo prešli na analizo korpusov besedil, tezavrov ter terminoloških zbirk (EUR-Lex, Evrokorpus, Euroterm itn.), Uradnih objav občin Koper/Capodistria, Piran/Pirano, Izola/ Isola, Ankaran/Ancarano in drugih. 3. V naslednjem koraku smo se osredotočili na zbiranje in analizo avtentičnih ali v italijanščino prevedenih pojasnjevalnih besedil, kot so univerzitetni pravni učbeniki, pravne razprave, parlamentarni in politični govori, znanstveni prispevki, zbirke sodb, sodni spisi in druga besedila, namenjena predvsem naslovnikom, ki so pravni strokovnjaki (ali pa se na področju prava šele izobražujejo). 4. Na koncu smo raziskali še izbrana besedila informativnega tipa, ki jih je mogoče dobiti na spletnih straneh časopisov ( La Voce del Popolo, La Repubblica, Il Piccolo), revij in televizij ( TV Koper Capodistria), pa tudi na drugih spletnih straneh, namenjenih širši in laični publiki. Po opravljeni raziskavi smo nadaljevali z analizo pridobljenih rezultatov in s preverjanjem zastavljenih hipotez. Dokaj hitro je bilo mogoče ugotoviti, da se rezultati analize le delno ujemajo z našo hipotezo; neujemanje je še zlasti očitno pri prevodih normativnih besedil. Raziskava je namreč predvsem pri prevodih tega tipa besedil – kar nekoliko preseneča – pokazala precej heterogene rezultate. Na eni strani se je izkazalo, da so prevodi na nacionalni ravni – predvsem normativnih virov, ki se nanašajo na manjšino (kot so prevodi Ustave in drugih pravil, ki so bila objavljena v raznih uradnih objavah treh primorskih občin v italijanski jezik), z nekaj izjemami dokaj koherentni in da so prevajalci spoštovali uradno besedilo izhodiščnega jezika. Na drugi strani pa – kot se je evidentno pokazalo predvsem pri raziskavi besedil v spletni zbirki EUR-Lex – gre pri prevajanju poimenovanj državnih organov v normativnih besedilih na italijanskem področju in tudi na evropski ravni za nenatančne in neskladne prevode, pa tudi slabo razumljive prevode. Tu prevladuje določena terminološka nekoherentnost, ki po našem mnenju izvira iz nejasnosti in dezorientacije, in je vsekakor zavajajoča tako za stroko kot za laično javnost. Take prevodne tendence so seveda popolnoma neupravičene, saj ne temeljijo na nikakršnih teoretičnih izhodiščih ali siceršnjih razmišljanjih in si kot take zaslužijo kritiko. Predvsem pa kličejo po nujno reflektiranem pristopu k prevajanju normativnih besedil oz. postavitvi smernic, ki bi bile zavezujoče narave. Temu namenu služi tudi pričujoče delo, ki – kot že omenjeno – gradi tudi na teorijah priznanih prevodoslovcev. Nedoslednemu ali celo napačnemu ravnanju v prevodni praksi nasprotuje tudi naslednje dejstvo: normativna besedila sicer res uporablja stroka (sodniki, odvetniki ter politiki in drugi funkcionarji). Kljub temu pa ne smemo pozabiti, ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 205 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 205 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci da so zakoni v prvi vrsti napisani in sprejeti zato, da jih upoštevajo in spoštujejo vsi – torej tudi vsi državljani, ki pa so večinoma pravni laiki. Uporaba sinonimov in druge nedoslednosti v prevodih so zato še posebej moteča prav za slednje. Tudi zato bi morali tisti, ki so zadolženi za strokovno in jezikovno redakcijo besedil, zagotoviti terminološko koherenco in poenotenje. Uporaba sinonimov v normativnih pravnih besedilih namreč ni samo zavajajoča, temveč tudi napačna. Kot rečeno, se v praksi ravna drugače, kar je potrdila tudi naša raziskava. V ponazoritev navajamo primer, ki se nanaša na raziskavo spletne besedilne zbirke EUR-Lex: poimenovanje Državni zbor se v normativnih besedil prevaja kot Parlamento della Repubblica di Slovenia, Assemblea Nazionale della Repubblica di Slovenia, Camera di Stato, Državni zbor ali celo Camera dei deputati slovena. Menimo, da bi še zlasti na ravni Evropske unije moral že sam prevajalec (pred- vsem pa seveda redaktor, ki v besedilo strokovno poseže pozneje, tj. pred objavo) preveriti v najzanesljivejših razpoložljivih besedilih, ali in kako je bil določen termin že preveden. Če prevoda določenega termina še ni, je treba poiskati čim bolj formalen in ustrezen ekvivalent. Tako bi morali prevajalci in redaktorji ravnati že zaradi raznih publikacij, kot so na primer Navodila za prevajanje pravnih aktov Evropske unije, ki jih je izdal Generalni direktorat za prevajanje Evropske komisije. Ta navodila so zelo natančna in predvidevajo, da se morajo pri prevajanju dolo- čenih terminov uporabljati točno določeni izrazi, saj je ravno tako mogoče zago- toviti terminološko koherenco in poenotenje (glej npr. tudi http://ec.europa.eu/ translation/guidelines/documents/styleguide_slovene_dgt_pdf). Dejstvo je, da je na zakonodajni ravni Evropske unije bolj kot o prevajanju govo- ra o strokovni so-redakciji (tako imenovanem co-draftingu); to pomeni, da imata prevajalec in redaktor v nekem smislu tudi vlogo »sozakonodajalca«. V teh primerih namreč prevajalec in redaktor, pogosto pa tudi pravni strokovnjaki v vlogi svetovalcev tako rekoč soustvarjajo pravo (glej tudi Ajani in Rossi 2006: 134). Naj torej ponovno poudarimo, da bi morali pri prevajanju normativnih besedil slediti kriterijem in strategijam, ki bi zagotavljali čim večjo terminološko koherenco in poenotenje. Predvsem na ravni Evropske unije bi morale službe, zadolžene za strokovno in jezikovno redakcijo besedil, zagotoviti terminološko koherenco in poenotenje. Tako poenotenje pa je konec koncev najlaže doseči prav pri poimenovanjih držav- nih organov, institucij, zavodov in drugih ustanov. Po drugi strani pa je treba po-udariti, da je veliko teže zagotoviti takšno terminološko skladnost in doslednost tudi pri prevajanju dinamičnih oz. spreminjajočih se elementov, kot so denimo pravni pojmi in teorije, ki jih razvijajo pravna doktrina in drugi strokovnjaki. Kot smo ugotovili v tretjem poglavju, posvečenem pridobljenim rezultatom razi- skave, se predvsem izraza Državni zbor in Predsednik vlade v normativnih besedilih 206 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 206 11. 02. 2021 10:12:41 POVZETEK včasih prevajata s podomačitveno obliko, in sicer kot Camera dei Deputati in Presidente del Consiglio, pogosto pa tudi z nevtralnimi oz. celo »sterilnimi« oblikami, kot so parlamento sloveno, primo ministro ali premier. Če bi slovenski zakonoda-jalec želel, bi lahko namesto zgoraj omenjenih izrazov uporabil tudi parlament in prvi minister oz. premier. Ker pa se je avtonomno odločil za izraza Državni zbor in Predsednik vlade, menimo, da prevajalec nima ne svobode ne pooblastila, da bi izbral druge izraze; pooblastilo za kaj takega imata namreč izključno ustavodajalec oz. ljudstvo kot nosilec vrhovne državne oblasti. Dobesedni prevod je v normativnih besedilih zato nujen; z izbiro potujitvene prevodne strategije upoštevamo pravno besedilo izhodiščnega jezika in s tem spo- štujemo voljo zakonodajalca. Poleg tega lahko na tak način predstavimo nekatere značilnosti drugih pravnih sistemov (npr. ravno institucij in njihovih poimeno- vanj). Take posebnosti sicer prevajalcem resda povzročajo nemalo preglavic, ven- dar pa po drugi strani predstavljajo nekaj avtentičnega, kar bogati vso skupnost oz. določen pravni sistem. S podomačitvijo bi take posebnosti nevtralizirali, na ta način pa tudi osiromašili raznolikost v pravni znanosti in tako pravnemu jeziku odvzeli njegovo veličastnost. Čeprav rezultati, ki smo jih pridobili z analizo normativnih pravnih besedil, ne potrjujejo naše hipoteze v celoti, menimo, da so smernice in rešitve, ki smo jih podali v pričujočem delu, vsekakor vredne nadaljnjega preučevanja in razmisleka. V študiji smo skušali odgovoriti tudi na naslednje vprašanje: Kako zagotoviti do- ločeno terminološko koherenco in poenotenje pri prevajanju poimenovanj v nor- mativnih besedilih? Na nacionalni ravni, še zlasti v Italiji, bi bilo morda dobro slediti francoskemu zgledu, ki ga Megale (2011: 674) opiše nekako tako: V Franciji jezik ureja in ščiti država, zato posebne komisije (fr. les Commissions specialisées de terminologie et de néologie) za tuje pravne termine določajo francoske ekvivalen-te; slednje morajo upoštevati in obvezno uporabljati tako javna uprava kot tudi vsi javni organi. Čeprav francoski parlament teh norm ni obvezan upoštevati, pa skuša v praksi čim bolj slediti rešitvam komisije, predvsem glede poimenovanj in- stitucij. Prav tako si tudi parlamentarni funkcionarji (poslanci) prizadevajo slediti odločitvam zgoraj omenjene francoske komisije. Po drugi strani pa se italijanski parlamentarni funkcionarji, kadar se znajdejo pred izrazitimi razlikami med prav- nimi sistemi, raje zatečejo k uporabi kalka. Kot že rečeno, pa bi tudi na evropski ravni morali specializirani prevajalci, predvsem pa ustrezne službe Evropske unije, ki so zadolžene za strokovno revizijo normativnih besedil, čim bolj učinkovito poskrbeti tudi za terminološko usklajenost. Drugače ravnamo v primeru pojasnjevalnih besedil. Tako bi denimo za poimeno- vanje Državni zbor glede na tip besedila in določeno situacijo – npr. na kakšnem simpoziju javnega primerjalnega mednarodnega prava, na konferenci ali v kakšni ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 207 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 207 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci reviji s področja javnega prava ipd. – lahko uporabili več različnih izrazov, in sicer Državni zbor, Camera bassa, Assemblea legislativa, Organo legislativo, Camera dei rappresentanti ali Assemblea nazionale. Pojasnjevalna besedila večinoma prevajajo in revidirajo pravni strokovnjaki in so namenjena strokovni javnosti. Zato tu praviloma ne srečujemo neustreznih (in včasih celo napačnih) podomačitvenih oblik, kot so Camera dei Deputati ali Presidente del Consiglio; smo pa tako tendenco pri prevajanju opazili pri nekaterih informativnih in celo normativnih besedilih. Samo občasno pa je zaslediti splošne in nestrokovne izraze, npr. Parlamento. Ker gre seveda za pojasnjevalna besedila, ki so namenjena ponazarjanju in raz- lagi določenih pojmov, pravnih institutov ipd. in so zato njihove vsebine za na- slovnika neobvezujoče, lahko tudi poimenovanja državnih organov izrazimo oz. prevedemo na več možnih načinov. Pri tem izberemo pač tisti način, s katerim je mogoče – glede na kontekst ali glede na specifičen primer – določene pojme, teorije ali splošna razmišljanja kar najbolje ponazoriti. Informativna besedila po navadi niso strokovne narave in so namenjena nekoliko širši publiki, vsebujejo pa tudi določene pravne termine. Tu gre za prispevke v tisku, besedila na spletu ipd. Z analizo teh besedil smo prišli do različnih rezultatov: pri poimenovanjih državnih organov gre pogosto za rabo sinonimov ter drugih sicer pravilnih in ustreznih rešitev. Včasih, predvsem v nekaterih besedilih na spletnih straneh, pa je zaslediti tudi kakšno neustrezno in v nekaterih primerih celo napačno oz. zavajajoče poimenovanje. Prav zaradi slednje ugotovitve priporočamo tako uporabnikom, še posebej pa seveda prevajalcem, da termin, ki ga zasledijo na nepoznani spletni strani ali na spletni strani, ki ni preverjena, vedno preverijo v zanesljivih virih (npr. raznih strokovnih besedilih). Če se vrnemo k temu, kar smo že večkrat zapisali: Glede na to, da so besedi- la splošno informativne narave teoretično namenjena celotni skupnosti – torej tudi naslovnikom, ki nimajo strokovnega znanja pravnega področja, lahko poi- menovanja državnih organov glede na kontekst, funkcijo in glede na specifično situacijo prevajamo na veliko različnih načinov, in sicer s splošno obliko, npr. Parlamento, včasih tudi z bolj strokovnim izrazom, denimo Soviet, drugič spet s podomačitvijo, npr. Procuratore della Repubblica, itn. Skratka – pri vsakokratni izbiri moramo stremeti k najučinkovitejšemu doseganju zastavljenih ciljev. Rezultati raziskave pojasnjevalnih in informativnih besedil, ki niso obvezujoče narave (kot so to normativna besedila), torej potrjujejo našo hipotezo: prevajalec lahko izbira med številnimi različnimi prevodnimi strategijami, kot so »nepre-vod« (= ohranitev izvirnega poimenovanja), neologizem, parafraza, pojasnjevalne opombe, pa tudi podomačitvene oblike. 208 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 208 11. 02. 2021 10:12:41 POVZETEK Naj za zaključek dodamo še uporabnost pričujočega dela: Rezultati doktorske disertacije bi lahko spodbudili k podobnim raziskavam tudi v drugih pravnih je- zikih in sistemih. Prav tako menimo, da bi bilo treba vztrajati pri spodbujanju vo-dilnih strokovnjakov na področju pravnega prevajanja, da se zavzamejo za večjo terminološko koherenco in poenotenje pri prevajanju poimenovanj državnih organov, in sicer predvsem v normativnih pravnih besedilih. Večja terminološka koherenca in poenotenje namreč zagotavljata večjo transparentnost in hkrati tudi večjo pravno varnost. Menimo, da bi pričujoča raziskava (čeprav smo obravnavali samo nekatere probleme in bi jo bilo zato v naslednjem koraku potrebno razširiti še na nekatere druge iztočnice) lahko služila nadaljnjim inter-pretacijam, refleksijam in preučevanjem. Koristna in uporabna bi bila tudi na akademskem nivoju, in sicer pri poučevanju pravnega prevajanja. Navsezadnje pa bi bila lahko dobrodošla tudi na strokovnem področju, saj so v njej podane smer- nice, ki bi bile lahko koristne za prevajalce, sodne tolmače ter vse, ki se ukvarjajo s področjem primerjalnega prava. Naša raziskava je sicer osredotočena na dva jezika in na dva pravna sistema, vendar bi se lahko predvsem nekateri poudarki oz. ideje in spoznanja izkazali kot uporabni in koristni tudi pri drugih jezikovnih kombi-nacijah, še posebej pri sistemih držav, ki pripadajo različnim pravnim družinam. ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 209 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 209 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci SSummaryALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 210DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 210 11. 02. 2021 10:12:41 SUMMARY In Search of Terminological Consistency in Translating the Names of Slove- nian State Bodies into Italian Keywords: constitution, names of state bodies, legal system, legal texts, legal translation, translation strategies, coherence and terminological consistency. The topic of this study is translating the names of Slovenian state bodies in legal texts; in particular, translating the names of state bodies in the Slovenian constitution into Italian. After a brief introduction, this work presents a hypothesis and investigates it us-ing empirical research on trends in translating the names of Slovenian state bodies into Italian. The hypothesis is that translations of the names of state bodies use different strategies depending on the type of text and its function: a) Italian translations of the names of Slovenian constitutional organs in legislative legal texts, such as the constitution in particular, will be as formal as possible, even literal, not only respecting the intent of the legislator, but also for reasons of coherence and terminological consistency, which promotes transparency and recognition by recipients (especially those that are required to comply with these rules), and also safeguards the principle of legal certainty; b) Translations of the same names in legal texts of a non-binding character, such as expository and informative texts, will be functional and, with regard to the type of text and the specific function, will be more accessible to the recipients of the target language and culture. In particular, the hypothesis is especially based on the following key elements and issues: a) Different legal system. Each legal system is original and unlike any other. Even if two systems belong to the same legal family, and have had a mu- tual influence on each other, a number of differences (which are a mani- festation of the sovereignty of each state) are inevitable and therefore require the translator to take a comparative approach; b) Equivalence. The concept of equivalence remains a central topic in translation studies, especially in translating legal texts (Šarčević 1997, De Groot 2006, Megale 2008). Particularly when translating legal texts, comparative law specialists and legal translators continuously strive to find the most equivalent term or concept in the target language; c) Text type. Distinguishing texts into various types also assumes decisive significance for the purpose of this study. Inspired by Sabatini (as well as by Madsen, Šarčević, and others in the field of law), legal texts can ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 211 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 211 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci be divided as follows: a) Normative: binding acts (laws, regulations, international treaties, agreements, etc.); b) Expository: partially binding or non-binding texts/materials addressed to specific recipients or with binding force (university legal handbooks, essays, scholarly articles, doctoral dissertations, lectures, conferences, forensic testimonies, etc.); c) Informative: non-binding texts/materials addressed to a broad audience (foreign or domestic political articles in newspapers and magazines or on websites, as well as texts, other documents, promotional material, etc. in legal matters); d) Function. For the purpose of this study, the function is also of fundamental importance (Vermeer, Reiss, Garzone, and others); it must correspond to a certain text in the target language and culture. Sometimes, in the transition from the source language to target language, this function changes, depending on the purpose. For instance, the original text may have a normative function and the target text may have an informative function; or, for example, the translation of a judgment may have a legal and binding character on the parties concerned, and may be expository or simply informative for other target audiences. By changing the function, the translation strategy also changes; e) Coherence and terminological consistency. In legal texts, in particular in texts for normative purposes (regulations and other normative acts), it is fundamental to guarantee coherence and terminological consistency in order to ensure transparency and recognition by recipients, especially those that are required to comply with these rules, and also to safeguard the principle of legal certainty. The hypothesis is followed by a presentation of the empirical research, which ascertains the trend in translating the names of Slovenian state bodies into Italian—in particular, in legislative texts that are binding for the recipient, and in non-binding expository texts and non-binding informative texts. The research findings were particularly heterogeneous and thus unsatisfactory regarding legislative legal texts; however the research findings were more uni- form for expository and informative texts, offering some support for the second part of the hypothesis. Due to the obvious inconsistencies that appear in translation practice, it is important for this study to use findings in translation studies and the author’s own thoughts and experience to construct theoretical premises and equip them with guidelines that can be applied while translating legal texts. The use of such guidelines will make it possible to achieve suitable terminological coherence in translation practice and thereby also greater transparency—that is, greater legal certainty. 212 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 212 11. 02. 2021 10:12:41 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 213 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 213 11. 02. 2021 10:12:41 Sandro Paolucci BBibliografia ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 214DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 214 11. 02. 2021 10:12:41 BIBLIOGRAFIA FONTI PRIMARIE Agorni, Mirella. 2005. La traduzione: Teorie e metodologie a confronto. Milano: LED. Ajani, Gianmaria. 2006. Sistemi giuridici comparati. 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ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 225 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 225 11. 02. 2021 10:12:42 Sandro Paolucci Lex Localis. http://www.lex-localis/info (ultimo accesso: 16 marzo 2017). Nomotehnične smernice. http://www.svz.gov.si/fileadmin/svz.gov.si/pageuploads/ Dokumenti/Nomotehnicne_smer. (ultimo accesso: 10 ottobre 2019). Nomotehnične smernice. Služba Vlade RS za zakonodajo. http://www.svz.gov.si / si/delovna_podrocja/nomotehnika/nomotehnicne_smernice (ultimo accesso: 10 ottobre 2019). Nova beseda. Besedilni korpus na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html (ultimo accesso: 16 marzo 2017). Organi dello Stato. Il portale degli Organi dello Stato Italiano. http://www.organi- dellostato.it (ultimo accesso: 16 marzo 2017). Organi Republike Slovenije. 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Ustava Republike Slovenije. http://www.uradni-list.si/1/content?id=61579 (ulti- mo accesso: 12 maggio 2020). 226 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 226 11. 02. 2021 10:12:42 BIBLIOGRAFIA Vlada Republike Slovenije. http://www.vlada.si (ultimo accesso: 12 maggio 2020). Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije – Organigram. http://www.dt-rs.si/ www.dt-rs.si/sl/vrhovno_drzavno_tozilstvo/organigram (ultimo accesso: 10 marzo 2017). ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 227 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 227 11. 02. 2021 10:12:42 Sandro Paolucci IIndice dei nomiALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 228DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 228 11. 02. 2021 10:12:42 INDICE DEI NOMI A Č Agorni, Mirella 94, 97 Čepič, Zdenko 67 Ajani, Gianmaria 24, 65, 113–114, 123, 131, 182, 194, 206 D Apovnik, Pavel 50, 55, 60 Dante, Alighieri 73 Darbelnet, Jean 128–129 B De Groot, Gerard-René 24, 95, Babnik, Janko 69 102–103, 106, 113, 115, 124–125, Bajčić, Martina 150, 181 129, 131–133, 151, 155, 178, 190, Barbarossa, Federico 74 202–204, 211 Barile, Paolo 33–35, 41 Di Benedetto, Giorgio 26 Barlič, Nina 177 Dobrić Basaneže, Katja 150, 181 Battista de Luca, Giovan 74 Dolinar, Ksenija 67 Bavcon, Ljubo 42 Dullion, Valérie 136 Beaupré, Rémi Michael 24, 113, 116 E Beccaria, Gian Luigi 129 Eco, Umberto 96, 149 Belvedere, Andrea 65 Engberg, Jan 21 Bertozzi, Roberto 110 Betti, Emilio 130 F Beuvant, Hugo 19 Feri, Aleksander 50, 55, 60 Biel, Łucia 28, 151, 153 Fiorelli, Piero 74 Bin, Roberto 33, 35 Furlan, Branko 45, 51, 56, 147, 176–178 Boccaccio, Giovanni 73 Bučar, France 42 G Gallas, Tito 131 C Gambaro, Antonio 124–125 Camilleri, Andrea 150 Garzone, Giuliana 24, 27–28, 84, Cao, Deborah 27–28, 66, 100, 107, 100, 107, 112–113, 116–117, 153, 124, 151, 153, 190, 202 190, 202–204, 212 Caponi, Remo 19, 24, 105–106, Ghetti, Giulio 42 112–114, 116, 132–133, 203 Glück, Christian Friedrich 75 Carofiglio, Gianrico 156–157 Gotti, Maurizio 20, 79, 110 Carvalho, Thérence 19 Grad, Franc 33, 37. 39–41, 44, Caterina, Raffaele 65, 74–75 165–168 Catford, John Cunnison 94, 110 Granda, Stane 67 Cerar, Miro 42, 175 Gruntar Jermol, Ada 9, 65, 81 Cigale, Matej 69 Guzmán, Diego 28 Cortelazzo, Manlio 130–131 Cosmai, Domenico 20, 77 H Cowie, Moira 142–143 Halliday, Michael A. K. 84 Cuocolo, Fausto 41–42 Herbots, Jacques H. 20, 116 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 229 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 229 11. 02. 2021 10:12:42 Sandro Paolucci Holmes, James 93–94 Morini, Massimiliano 98–99, 109– Hönig , Hans G. 96 110, 141 Humbley, John 151 Mortara Garavelli, Bice 65, 79, 85, 88 J Mussolini, Benito 41 Jakobson, Roman 93 Jemec Tomazin, Mateja 68, 71 N Nida, Eugene 93–94, 110, 143, 149, K 203 Kalin Golob, Monika 72 Nord, Christiane 26–27, 93, 95–99, Kaučič, Igor 33, 37, 39, 165–168 107, 138, 190, 202–203 Knop, Seta 67 Novak, Aleš 9 Kocbek, Alenka 28, 69–70, 72, 82, Nystedt, Jane 73, 77 153 Koller, Werner 110 O Kotnik, Janko 50, 55, 60 O’Connor-Šraj, Sherill 175 Kranjc, Janez 67, 69, 175 Obenaus, Gerhard 117 Kussmaul, Paul 96 Ožbot, Martina 109, 142–143, 147, 149 LLemée, Mathilde 19 P Limon, David 145 Paolucci, Sandro 29, 45, 51, 56, 143, 147–148, 153, 158 M Pavčnik, Marjan 65 Mackaay, Ejan 135 Pegoraro, Lucio 163 Madsen, Dorte 26, 100, 107, 113, Penco, Carlo 124 152, 190, 202, 211 Pescatore, Pierre 132 Maldussi, Danio 107 Petrarca, Francesco 73 Mänttäri, Holz 96–97 Pezzin, Claudio 65 Maria Teresa 68 Pitruzzella, Giovanni Martines, Temistocle 35, 41 Pontrandolfo, Gianluca 156–157 Mattila, Heikki E. S. 72, 81 Pozzo, Barbara 65, 74–75 Megale, Fabrizio 20–21, 24, 26–28, Prieto Ramos, Fernando 28, 151 65, 77, 79, 84–85, 89, 94–101, Primožič, Karlo 50, 55, 60 106–107, 111, 113, 115, 124–126, Pym, Anthony 132 129–130, 133, 135–137, 184, 190, 196, 202–204, 207, 211 R Miklošič, Franc 69 Recelj, Andrej 66, 68 Mikolič Južnič, Tamara 84 Reiss, Katharina 26, 93–96, 98–99, Montesquieu, Charles L. 33 113, 203, 212 Moore, Garry 175 Renis, Chiara 132 Morbidelli, Giuseppe 163 Reposo, Antonio 163 230 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 230 11. 02. 2021 10:12:42 INDICE DEI NOMI Rigotti, Eddo 110 Vermeer, Hans J. 26, 93–100, 111, Rossel, Virgile 133 117, 145, 149, 203, 212 Rossi, Piercarlo 65, 74–75, 182, 194, Vignocchi, Gustavo 42 206 Vinay, Jean-Paul 128–129 Virga, Pietro 35 S Volpi, Mauro 163 Sabatini, Francesco 25–26, 113, 145, 152, 211 Z Sacco, Rodolfo 21, 66, 89, 106–107, Zaccaria, Roberto 83 124–125, 131, 135, 190, 202 Zolli, Paolo 130–131 Sager, Juan C. 24, 113, 116 Saleilles, Raymond 136 Sandrini, Peter 28, 153 Scarpa, Federica 134 Schleiermacher, Friedrich 141–142, 149 Schroth , Peter W. 130, 137 Shuttleworth, Mark 142–143 Simoniti, Veronika 150 Snell-Hornby, Mary 109, 111, 143 ŠŠarčević, Susan 12, 19, 23–24, 26, 94–95, 100, 103–104, 113, 115, 132–133, 152, 154, 190, 202–204, 211 Škrubej, Katja 66–68 Šlenc, Sergij 50, 55, 60 T Terezi, Francesco 35–36 Timoteo, Marina 65, 74–75 Toury, Gideon 93–94, 143, 203 Trosborg, Anna 100 Tymoczko, Maria 100 U Ulrych, Margherit 129 V Venuti, Lawrence 29, 70, 142–143, 145 ALLA RICERCA DELL'UNIFORMITÀ TERMINOLOGICA NELLA TRADUZIONE IN ITALIANO DELLE 231 DENOMINAZIONI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI SLOVENI Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 231 11. 02. 2021 10:12:42 Iskanje_terminoloske_kohernece_FINAL.indd 232 11. 02. 2021 10:12:42