ACTA HLSTIUAE • 1« • 2(102 • 1 ricevuto: 2002-03-04 IJDC 343.8 !2(450)(()93.3}" 18" INDISCIPLINA, VIOLENZA E REPRESSIONE NELLE CARCERI ITALIANE DOPO L'UNITA Daniela FOZZl Utiivcisili degii Scudi di Sassari, Diiwtimcnto di Scoria, IT-07100 Sassari. Viaic Umberio I, 52 e-maif: dansela-foizi® (iscati.il: SINTESl AU'interiio degii isrituti penali italiani della seconda meta dell'Ottocento ii ri-corso alia violenza e un fenomena comune, eke si manifesta in Jo rim diverse. Infatti, accanto a quella che possiamo definit e "istituz.ioncde", e cioc disciplinata da norme speeifiche, si registra una violenza diffusa che spesso sfocia in episodi sanguinosi. La prima si traduce nelle piuiizioni inflitte ai condannati che violano le regole del-I'istituto in cui sono reclusi e eke possono andare dalla camicia di for za a lun g hi periodi di isolamento e a pesanti rcstriz.ioni nellc razioni di un cibo gia scarso e spesso disgustoso. La seconda e una violenza gene rata dalle tcrribili condiziani di vita al-I'intemo degii stabilimenti stessi, che viene esercitata dalle guar die nei confronti dei reclusi, anche quando i comportamenti di quest i ultimi nan rappresentano un vero pericolo, ma pure dai reclusi fra di low e nei confronti. delle guardie. nel qitadro di un sistema malato, su cui per anni non. si vuole e non si riesce ad attuare alcun inter-vento reabnente incisivo. Parole chiave: istituzioni penitenziali, carceri, violenza, Italia, XIX sec. INDISCIPLINE, VIOLENCE AND REPRESSION IN ITALIAN PRISONS AFTER UNITY ABSTRACT During the second half of the XIX century the resorting to violence in Italian criminal institutions is quite a common, phenomenon that takes different shapes. Indeed, besides what we commonly call "institutional violence", that is violence responding to specific norms, another form of violence, is registered, which often results in bloody episodes. The first one consists of punishments inflicted on convicts who violate the. rules of the institution they are confined into, and which can. range from straitjackei to long periods of seclusion as well as to heavy reductions of food rations, already scarce and. often disgusting. The second kind of violence instead is ge- 91 ACIA HJSTRIAE • 10 • 2002 • 1 Diirielil F0Z7J: indisciplina VIOUiNZA e REPRESSIONS nelis CARCCRIÍTALIANC DOPO l.'unjta. »1.128 iterated by the terrible life conditions inside the institutions, and is inflicted to the prisoners by the guards, even when the. behavior of the formers does not cause harm. This kind of violence takes place also between the convicts themselves and towards the guards in what can be defined as an ill system, over which for years no decisive inlen'cntion has either been done or wanted to be done. Key words: punitive institutions, prison, violence, Italy, 19'" century FREMESSA Fra la fine del Settecento e gli miz i dell'Ottocento nell'area italiana, come nel resto d'Europa, al di la del mantenimcnto della pena di morte, la sanzione su cuí é fon-dato il sistema penale di viene la privazione- della liberta personales Realizzala l'Unita d'italia viene esteso a tutto il Regno, con alevine modifíche per l'Italia men dionale2 e con l'esclusione della Tosca na,"' i) códice penale sabaudo del 1859 (Códice penale, 1859), che rimarra in vigore fino al 1889, quando finalmente si realizzerá l'unificazione del diritto penale italiano con la prontulgazione del códice Zanardelli (Códice penale. 1889). E quel códice é car at ler i zza to appunto dalla centralita di que-sto tipo di pena, anche se sono previste diverse articolazioni della stessa: i lavori for-zati a vita o a tempo; la reclusione; 1a relegazione (art. 13); il car cere; la custodia per i minori e gli adulti di tenue discernimento (art. 26); I'arresto (art. 35).4 Ora, a parte 1 Su! 1 tingo dibattito svituppütosi anche in llatia nel corso della prima meta dcli'OttocenEo, ai centro del quale c'é il problema della moclalita di esecuzione detia pena privativa della liberta personáis, incen-trato sulla scelta tra i diie grandi sistemi tl'incarcerazione sperimentati negli Stati Uniti, qucllo filadel-Si ano, noto anche come satitaiy confiuement, e quello aubumiano, o sitan syxtem, v. tra gli altri Capelli. 1983, 133-2! 1. 2 Le modifíche al códice pénale del ¡ 859 vengono apportate attiaverso i) decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861. ilcui testo puo leggersi in appendice a DaPassano, 1996, CXLlil CLXlH 3 !n Toscana infatti resta in vigore il códice torerese del 1853 (Códice penale, 1853). 4 I lavori forzali, a vita c a tempo, la reclusione, la relegazione, al pari della morte e dell'interdiziotie dai pubblici uffici, sono pene criminal! (art. 13): il carcere e la custodia, come il confino, resitio lócale, la sospensione dall'escrcizio dei pubblici uffici e la multa, sono pene correzionali (art. 26): l'arresto, al pari deH'ammenda, é ¡avece una pena di polizia ¡art 35). 11 códice segue cosí la tripartízione delle azi-oni delifluose del códice pénale tráncese del 1810, i¡ principale modelío della codiftcazionc penale italiana prenotaría (Libro I. Delle pene e delle rayale per la loro applicazione ed execi/zione, Titolo ?, Delle pene), 1 lavori forzati a vita o a tempo - da dieci a vent'anni - comportano la reclusione in un luogo di pena, con la caleña al piede e l'assoggeuamer.to ai lavori piii faticosi a vantaggio dello Stato {artt. 16 c 52); la reclusione, iovece - da -.re a dieci anni - si sconta in una casa di forza con l'obbltgo del lavoro (artl. 17 e 54); la relegazione - da tre a vent'anni - consiste nella deteczione del condannato in un castello "o in un altro luogo forte" (artt. 18 e 55); la pena de! carcere - da un minimo di sei giomi ad un massimo di cinque anni - si sconta in case di correzione, dove il detemito potra essere impiegato in lavori ivi stabiliti oppiire nal le careen del circondario se la sua durata supera i sei mes i (artt. 27 c 56); la pena della custodia, che puo estendersi fino a vent'anni ed é destínala ai minori e agli adulti di tenue discernimento, viene espiata in case specialt "di istai2Íone e d'mdustria" (artt, 28, 88 e 92 ACTA HIS J MAE • 10- 2002 • l D¿U)it¡;l F022I-INDISCIPLINA. VIOLENZA E REPRESSIONS MEI.I f.CARCFRI tTALIANE 00¡>0 l.WITA. 91-128 quelia di fondo Ínsita nel sistema stesso (quaie maggiore violenza che privare della propria liberta una persona?), le modaíttá previste per l'applicazione di tali pene, e ancor piii la concreta realtá della vita dei detenuti a vario titolo, sono caratterizzate da un esercizio quotidiano di forme di violenza piú o meno legali. Fig. 1: Un cortile del bagno peu ale di Portoferraio in un'incisione dell'Oitacento. SI 1: Dvorišče kaznilnice v Portoferraiv na gravuri s 19. stoletja. TI Regolamento e bandi per li bagni situad negli arsenali marittinú di terraferma del 22 febbravo 1826 Con i'estensione del códice del 1859, in tutte le province annesse cntrano in vigore anche i regolamenti relativi all'espiazione delle varie pene e tutti i luoghi di pena pas-sano sotto il Ministero dell'Interno (Bernabô Silorata, 189!, 316), ad eccezione dei bagni. che fino a tutto il 1866 rimangono alledipendenze del Ministero della Marina.3 95); mime l'airesto - da un mínimo ¡íi un giomo ¡i un massímo di cinque - si sconta nella casa di deposito di mandamento o m altro luogo desúnalo ncílo stesso mandamenlo (attt. 36 e 62). Le donne condaimate ai ¡avon torzal; veogono rinchiuse in una casa di forza per mito il tempo della condanna cotí l'obbligo del lavoro (an. 68). 5 Con íi regio decreto del 29 novembre 1866, n. 3411 (RD ÍSó6b), iiiíatti, c stabilíto che "col primo gennaio tS67 i Bagni penali anualmente dipendenti dal Ministero della Marina, passerauno sollo la dípendenza del Ministero dcU'Imemo" (ait. 1 ). È dello stesso atina il decreto con íl quaie "le atíríbuzi-oni relative a! servizio disciplínale det bagni penaii compétent! al Comandante in Capo del I" Dipai- 93 ACTA HISÍRiAli • 10 - 2002 • 1 Daniel» POZZf; INÜlSCtFUNA. VtOLP.NZA E REPRESSIONE NÉLLECARCERI1TAUANE DOPO L'UNITÁ. M-l» L'anno i inmediata mente successivo ail'Unitá viene promúlgalo un primo Regola mentó generóle per le case di pena (RD 1862a) dal quale rimangono esclusi solo i bagni e fe careen giudiziarie. Per i primi continuano a restare in vigore le disposizio-ni contenule nel bando reale sabaudo del 18266 e per le seconde un regolamenío spe-cifico del gennaiodel 1861 (RD 1861). II regime disciplinare a cui sono soggetti i forzati é es trema mente duro e l'atten-zione del legislatore é volta únicamente a fissare obblighi e punizioni per i forzati e per le guardie, mentre e assente qualsiasi disposizione relativa per esempio al vitto o al lavoro,7 che invece non mancheta rnai nella normativa postunitaria. I detenuti de-vono indossare un'uniforme e avere la testa rasata (art. 1); sono incatenati durante tulto il tempo8 e per qualunque infrazione sono severamente puniti. Le punizioni, in-faüi, possono andaré da consistenti aumenti nella durata della pena, a cui si aggiunge sempre la doppia caleña, alta bastonatura con cento colpi da infliggersi in due volte, sempre con l'aggiunta della doppia catena per cinque anni, fino alia morte.9 I forzati límenlo marittimo ... saranno devolute al Direítorc generale delle carccrí presso il Ministero deli'ln-temo"); il forzato che, con parole, biglietti. ¡etlere, fomenti ammutinamenti o rivolte incarre in pene corporali "estensibüi fino alia inerte'' (art. 7): i forzati che rivoigono ingítirie o si rivoltano eotilro 94 ACTA HIST1UAE ♦ 10 • 2002 • 1 Daniel» [ OZZI: INDISCIPLINA. VIOLENZA E REPRESSIONS NGLLE CARCERIITALIANEDOt'O LUNiTA, 91-124 sono vigilati da guardia-ciurme armati di seiaboia e fucile carico, autorizzati a sparare in caso di tentativo di fuga. AH'interno dei bagni si verificano spcsso episodi di violenza anche fra i forzati: è i! regolamento stesso che scatena l'odio fra di essi, sta-bilendo che ogni qualvolta uno di loro impedirá la fuga di un compagno o denuneerà con prove gli autori di furti, otterrà delíe diminuzioni di pena, mentre punizioni severe sono ri sérvate a chi non denuncia la fuga dei compagni.10 Da punizioni rigorose non sono esenti neppure i guardia-ciurme e gli aguzzini, che possono incorrere nella prigione, nella perdita deil'impiego, nella catena, nella diminuzione del vitto, nella riduzione della paga, fino alie ucrbate e alia galera (artt. 26-49). gli aguzzini o guardia-ciutnic con fallí, parole o gesti, incorrono nelle piü gravi pene coipornli, esclusa la raorte, che sararmo riienute convenienu dal Coosigli» mariltimo a cui spetleri ií giudizio delle circostanze di falto (art. 8); nelle slesse pene incorreranno anche coloro che irgiuriano o si rivollano con fatti o parole a qualunque persona appaneneme alia Marina (art. 9); le punizioni sano estensibüi fino alia inoiTc qualora ií forzato percuoia con quatsiasi sirumentó aguzzini, guardia-ciurmc o persónate ap-partenewe afla Marina (an. 10) e con la stessa pena é puníto l'omicídio o il tentativo di omicidio (art. 11); il forzato che senza auiorizzazione viene trovato a venderc oggetti verrá bastonato (art. 12). La bastonaturaé inollre prevista: per ¡i forzaio che c riconosciulo reo di disobbedienza fórmale, che potri essere aggravata, sccondo le circostanze, con ia doppia catena per un tempo determinato che non potra eccedcre i Iré mesi (art. 131; per il forzaio che danneggia i iocali o gli slrumeiiti di lavoro íart. 14). I forzati non possono battersi nel bagno o a bordo e in nltri luoghi, se lo fanno incorrono in pene corporali c, se durante lo scontro fisteo si verifica "effusione di sangiie", la pena pnó estendersi fino aüa morle (art. 15): le ingiurie seguilc. da vie di falto saranno punile con cento bastonate divisibili in due giorni (art. 16); la bestemmia o l'impreca/ione é pínula con quindici giorni di prigionia a pane e acqua ed "eziandio con qnella nwggior pena che fosse per mentare i'enormitá della bestemmia proferta" (art. 17). Ancora bastonate sono previste per i funi, che, se rigiiardano oggetli apparieneiui ai magazzini o ai regi vas-ccllt. poaaiíiio essere putiiti con sumenii di anni galera quano sono quelli che !e leggi comuni preve-dono per il furto e !c circostanze in cui questo é awemiio: se peró gli aumenii nella dutata dclla pena fossero inutili, poích¿ il forzato é giá condannato a vita, allora si prowederá a infliggerii cento básio-naie e ad 3pplicarii la doppia carena estensibile fino a díeci anni (art. 20); anche coloro chc venderanno ta loro razione di cibo poiranno essere puniti con venticinque bastonale per la prima volia. e un anno di galera in caso di recidiva se la pena che slanno sconlando é temporánea, con cinquanla bastonate e con cento per ta seconda se condanriati a vita (art. 2 i). 1 forzati devouo esscie perquisili sia per ncceríare ctie non abÍJiano fern O ailri oggetli che possano favorire la fuga, sin per □ccerlare che non siano in possesso di piii denaro di queilo che é loro consenlilo; se Ja perquisizione rivelera che hanno in tramo il re-goiamento, saranno puniti con cinquartta bastonate e. in caso di recidiva, cod il doppio (art. 5(5) 10 Ogni forzato condatmaio a pena temporánea che impedirá la fuga di un compagno vena graziato detla diminuzione di uti anno di galera; se invece i condannaio a vita, la condanna sara ridotia di un grado; "di simili grazie" potranno goclerc inollre i forzati che denunceranno con prove gli autori di fura av-venuti negli arsenali. nci canden e nei magazzini o a bordo del "Regi Legni"; saranno passibili di diminuzioni, piu o meno ampie secondo i casi, anche quei forzali che dcnunccranno con prove gli autori di furti negli siessi luoghi (art. 4). 1 forzati che appartengono alia stessa "branca", o banco a bordo delle galrrc, sono tenuti a denunciare i compagni che (entono la fuga, sotio pena di un aumento di quattro anni di galera nel caso stiano sconlando la pena temporánea, menlre queili condannati a vita incorrono in cento bastonate da impartirsi in due giorni con l'aggiunta detla doppia catena per due anni (art 5) I forzail devano moltie denunciare evenluali sconlri fra compagni sotto pena dell'aurnento di due anni di galera se condannati a tempo, e di cerno bastonate e della doppia caleña per un anno, se i ti vece oondanuati a vita (art. 15) 95 ACTA ¡{¡STRIAE • 20 • 2002 • ! ounwl 1-02ZI tNOJSCIPUNA. v'IOLENZA b RtTRESSIONEnc1.1.h CARCERt ITaüANEoopo u'NITÄ. 9I-I2S Fig. 2: ¡1 cortile del penitenztario di Volten a in una foto della fine deli'Ottocento. SL 2: Dvorišče kaznilnice v Voite.rri na sliki s konca 19. stoletja. 96 ACIA HJSTRIAE • 10 • 2002 • 1 Djilicl.1 TOZZI: ¡KDISCIPLIKA. VK1| RNZA E REPRESSJONE NULLE CARCERIS7ALEANI; DOTO L'UNITÁ. «1-128 II Regolamento geiterede per le careen giudiziane del Regno del 27 gennaio 1861 Le careen giudiziarie, cioe quelle destínate principalmente ai detenuti in attesa di giudizio," fino al 1891 sono rette da un apposito regolamento promúlgalo quaiche mese prima dell'Unita (RD 1861). Questo prevede l'isolamento preliminare del con-dannato al suo ingresso (art. I54),12 il regime del silenzio durante i pasti, 11 lavoro, la scuola e l'isolamento durante la notte (ait. 176);'" le punizioni,'4 che sono inflitte per un numero rilevante di infrazioni, possono andaré dalla prívazione deila passeggia-ta,i5 di turto o di una parte del prodotto del lavoro e de) vitto, fino alia celia di puni-zione a pane e acqua, alia celia oscura di punizione con digíuno a pane e acqua,16 alia celia di punizione con cintura o camicia di forza'7 (art. 223)1S e digíuno a pane e ac- 11 Le carceri giudiziari« ospitano ¡nollre i cctidannaii a pene corporal! dütanie il giudizio d'appello e di Cassations; i condannati alia pesia del carcere sino a sei mesi a norma dell'art. 27 del códice pénale (secondo coi. lia l'altro, "se ta pena de! carcere non eccede i sei mesi. da computarsl dalla data delta seníetiza, i tribunali possono ordinäre che sia scqntata nelle carceri del circondario"); i condannali a pene maggton di sei mesi di carcere che, per malattia física o impotenza, sono inabiíi al lavoro nelfe case di pena: gli anesíati per disposizione dell'autoriti di pubblica sicurezza: i detenuti di passaggio; i detenuti per efebíti e quellt che scontano la pena subsidiaria del carcere (an. 150). Nelle carceri gi udiziarie. inoltre. si possono detencre i giovani incarcerati per corrczionc paterna, ma solo qualora contengano apposíti ¡ocaii dove ¡ minori possano cssere tenuti separali dagli altri deteniiti (art. 152). ! 2 1! detemito al momento delta siia ammissione aü'iaterno dallo stabilimento viene registrato e poi ccii-locato in una celia di "aspettazione" finché non nceve la visita dell'ufficlale sanitario, che al massimo viene fatta il giomodopo (ara. 153 e !54). i detenuti a seconda delfe ragioni per cui si trovano nell'is-tituto vengono divisi in eaíegorie che devono slare separate tía di loro (art. 159). 5.3 U regolamento obbliga inoltre i detenuti a comunicare ira di loro con un linguaggio intelligibiie ai guardían!, viecando loro anche di compiere qualsíasi alto che costituisca un tentativo di porsi in relazi-one non permessa con altri delenuli (art. 176). 14 ( detenuti che causano danni agli oggetti o all'edificio in cui sono rinehiusi non solo inconrono nelle punizioni previste da! regolamento, ma devoso risartire l'amminislrazíone per il danno provocato; se non possono pagare, vengono privan di parte dei víveri e in caso di dolo anche di tuiti i viven, tranne che de! pane (ajt. 17S). 15 La durata di tale punizione puo andaré da uno a cinque giorni: it digiuno a pane e acqua puó durare da uno a sei giotni. Con la pnvazione della passeggiata e di tutlo o paite del prodotto del lavoro si punis-cono il difettodi pulida sia personale sia della celia e in generale "lutlo cid che invotve colpa o negli-genza per parte dei dítemiti" (art. 224) Solo con la privazione di lutto o parte del prodotto del lavoro si punisce Ira l'altro l'inosscrvanza delS'obblígo del silenzio (art. 225). 16 Con la celia di puiiizione e digiuno a pane e acqua (da uuo a sei giorni) e con quclla oscura di punizione (da dodici a quaraniotlo ore), sempre con digiuno a pane e acqua, si pumseono i tentaüvi di comunicare con i propri compagm e di procurare volontariamcnte dei danni, le bestemmie. la corrispon-denza clandestina, la disobbedienza e le ¡nsolenze contra i guardiani (art. 227). Va detto inoltre che viene fatta una distinzione n©||a punizione delle ingiurie se queste sono rivoltc al personale di sorveg-Iianza o ad altri detenuti: nel primo caso infart! la punizione previsia e la celia di punizione con digiuno a pane e acqua, nel secondo solo il digiuno a pane e acqua. Con la celia di punizione e i ferri o la camicia di forza sono punite invece le vioienze contra gli «fficiati delí'Autorita giudiziaria o ammin istrativa, con tro i membri delle eommissioni vísilatrici, i cappellani e 1 inedici del carcere (art. 228). 17 Anche íí deten uto che compie atti di furore. o di rivolta e atli viotenti in genere, su ordine del capo 97 ACTA HISTRIAP, • Ift • 2002 ♦ i Daniela FOZZh INOISCtPUNA. VIOLI-N'/A l; REPRESSiONE NEU-ECARCERIITALIANE DOPO L'UNITÁ. 91-135 qua per le infrazioni ptii gravi. 11 regolamento fissa inoltre la frerjuenza con ia quale devono awenire i colloqui con persone esterne al carccrc, e, nspetto a quanto pi-evisto da altri regolamenti, appare meno restritlívo: i colloqui infatti possono svolgersi tre volte alia settimana per gli imputati. una sola volta se si tratta invcce di condannati, salvo eccezioni per circostanze particolari (art. 209); i detenuti in punizione non possono ricevere visite né dai parenti ne da altri detenuti (ar(. 211); i condannati non possono scrivcre e non possono ricevere piü di due lettere alia settimana (art. 219); la corrispondenza in entrata e in uscita e sempre letta e autonzzata daU'Autorita (art. 218). Un altro fattoreche rende ancora piü precaria la situazionc dei detenuti nel caso specifico nelle carceri giudiziane, ma in generale in tutíi i luoghi di pena, é i! regime alimentare dei condannati che é monotono e scarso; spesso il cibo é anche di Ínfima qualitá e talora disgustoso, come dimostrano le continué proteste dei detenuti,'9 II Regolamento generale per le Case di pena del Regno del 13 gennaio 1862 Anche il regolamento generale per le case di pena del 1862 (RD 1862a)20 prevede un periodo preliminare di isolamento assoluto del detenuto ai sito ingresso nello Stabi limentó21 (art. 238)22e stabilisce, inoltre, cheegli indossi "l'abito uniforme della casa", guardiano. in caso di urgente necesita, i consegnato in celia di punizione e puí> essere anche assicu-rato con cintura o camicia di forza (art. 170). 18 Quella con camicia di forza dura da uno a (¡uindici giomi. 19 II vitto Icgalc dei detenuti si compone di una razione di pane da soldato di settecentociníjuaitta grammi; di una razione di mines-lía di setieccntocinquaiita grammi e composta di riso, legutfti nelle quantita indícate nei regolamenti. le doime incinte e le mudri che aliattano, in scguito al paiere deií'uf-ficiale sanitario, possono ricevere una ra/ione supplementare ed una porzione di C3rne duc o piü volte alia settimana (art 277): una volla alia settimana la minestra sólita verrá sostituita con una fatta di brodo di carne (art. 278); i condannati possono procurarsi vino a loro spcse e in questo caso cessano di avene diritlo al vitto Icgalc del carccrc; qualora non consumirlo interamentc il vitto lega le non possono dame agli altri detenuti (art. 281); le compagine di carita e le opere pie non possono distribuiré vitto all'inicrtio delle carceri (artt. 281 ss.). 20 Nelle Dirhiarazioni prtliminari del Regolamento generale si legge che le case di pena comprcndono "le case di forza destínate alia deten zione dei condannati alia reclusione - i castelli od altri luoghi forli peí condannati alia relcgazione - te case di covrezione pei condannati a¡ carcere - quellc pei condannati 3lla custodia e. salve le modiíícazioni nel regolamento indícate, gli stabilimcnti penali esistenti nelle Provincie Toscane in forza di provvedimenti spcciali vigemi in esse, e non coinpresi nelle suin-dicate categoric". Le dotine scontano la pena dei la vori foi'2at¡ nelle case di forza e appositi regolamenti contengono "le norme spcciali di governo delle case di relcgazione e di custodia" (art 1). Come si vede, quindi, sooo esclusi dalle disposízioni di tale regolamento coloro che sono condannati ai laven forjad, essendo previsto per essi un apposito regolamento, anche perche fino al tutto il 1866, come si é detto. rimangono alie dipendenze della Marina, mentre tutti gli altri luoghi di pena dopo l Unitá sono passati alie dipendenze del Ministerodell'lntcmo 21 Questo periodo di isolamento dura quindici gíomt per i condannati al carcere e venti per quclli condannati alia reclusione; per i rccidívi la segregazione si ptotrae "per un numero di giorní eomspon-denti alia meta del periodo determínalo per ciascuna categoría" (art. 2.39). Durante l'isolamentó il cori-dann3to non potra essere jmpiegato in alcun Iavoro (art. 238), non dovri avere alcun contatto con gh 98 ACTA HISTRIAF. • 10 - 2002 • 1 D imela ÍKY/./J INDISCIPLINA, ViQLEMZA £ RI-l'llí'SSlONE NEU.ECARCERI 1TAUAKEDOPO LWITÁ 91.126 al quale sul braccio sitiistro viene applicalo "in cifre graodi" ií numero di matricola con il quale ií deienuto é regístralo al suo ingresso e che "da quel momento egü non puó piú esscre chiamato aitrimenti fuorché per detto numero" (art. 237). Termínalo il periodo d'isolarnento, il recluso viene "associato" al resto della "famiglia ditenuta" e assogget-tato all'osservanzadi tutti gli ordinie discipline vigenti nell'i:,titulo (art. 241). Daquesto momento quindi egli dovra vivere all'interno de lio stabilimenio secondo quelle che sono le disposizioni contenute nel regolamento generale, che gli impongono, tía l'altro, di ri volgersi ai sorvegtianli sempre a voce bassa quaíora debba daré o chiedere spiegazio-ni e di parlare o rispondere solo se autorizzato (art, 243); di non comunicare in qualun-que modo con gli altri detenuti, oralmente, o per iscritto, o tramite gesti, e di pregare ncíta cappella o altrove solo mentalmente (art. 244): l'obbligo del silenzio équindi continuo (art. 5). Tra l'alíro, gli viene proibito di usare tabacco da fumo o da masticare (art. 245). di ricevere denaro, alimenti e vestiario (art. 246) e, tranne il caso di circostanze eccezionali, puó ricevere visite solo a ¡tinga distanza le une dalle altre.23 Le "pene disciplinarle" vanno daU'ammouizione24 all'isolamenlo con restrizioni nel vitto,25 da) di- aitri detenuti, ma únicamente con il direttore, l'ispettore economo e il eappellano. che ccichcratttio di corioscenie il car.ittere e di persuadirlo a cmendarsi, oltrc a informarlo sulle rególe dell'istiiuio in cui i finciiiuso (art. 240); í'isolamctilo de ve essere rigorosamente osservato anche durante le passeggisíc giomaliere (art. 238j. 22 All'ingresso neilo stahilimento il deten uto, oltre alia consueta perquisizione e conseguente privaziorie di dtmaro e oggetti in sito possesso (artt 230 e 231}, viene prívalo anche dei "commestibili od altri oggetti cofigeneri" di cui e in possesso e di cui evidentemente gli viene impedito il consumo. Al de-teeuto, dopo la visita del medico clürurgo. vengono lagliati i capclli e rasa la barba; alie donne i capeili vengono tagliatí solo in caso di iiecessjlñ (art 235). 23 Tranne jl caso di circostanze cceeziooali. come gravi malatlic o "urgenti intcfessi di famiglia", i detenuti possotio ricevere visite solo dopo tre mesi di detenzione, se sono stati conilannati alia pena del carcere, e dopo quattro se condannati itivece alia reclusione (art. 2791; le visite successive possono essere fatte ai condann.iti alia reclusione ogni tre mesi e a quelli condannoti a! carcere ogro due (art. 281 )e ogni colloquio non puó durare pííi di mezz'ora per visitante (art. 283), la conispondenza destínala ai detenuti i eonsegnata ¡oro solo dopo essere stata letta dal direttore o da clti ne ía le vecj. che qualora ritenga conveniente che il deten uto non ne conosca il contsnuto. ne victa la consegna (art. 291); salvo circostanze straorditiarie, i detenuti possono scrivere e spedire lellcre solo dopo la detenzi-one di un mese, se condannatí al carcere, c di due mesi se alia reclusione; in seguito i primi potranno scrivere una volca la mese e i secoridi una volt» ogni due (art. 294). 24 Tale punizione si applíca al detenuto che per la prima volta abbia ritardato nell'obbedire agli ordini superior!; qualora abbia trascurato i suoi doveri úi pulizia; abbia ínsudiciato i iocalí od oggetti delta stabil i mérito: buttati, "sciupatí" o dati ad altri gli alimenti; infanta la regola del silenzio o comunicato con altn detenuti; abbandonato prima del segnale it luogo assegnatogli; ditnosfiato Itegligenza o svo-gliutezza nel lavoro (art. 3%). 25 L'isolamenlo in celia di rigore "con pane ordinario e una sola minestra" al di (da uno a tre giomij viene iiifiirra ai detenuti reeidivi per la prima volta che ¿i sotto allomaríais dal loro posto durante la notte; si sono riíiutati di lavorare con falsi pretesti; han no atteso a tavori diversí da quelli assegnati loro; banno eseguito lavori peí' altri detenuti; hanno altéralo O rovinato i libretti con i loro COftti; banco rovinato oggetti che rtpagheranno con il loro peculio; sono stati trovan in possesso di curte, libri. oggetti vestiario, alimenti o abro introdoui clandestinamente; hanno fabbricato smimenti di lavoro per sé 99 ACTA HISTkiAK • iO • 2002 • J OaBicb FOZZi ^DISCIPLINA VIOLENZA I: Itl-PfitTSSIONF N'KÍ.IXCAJICERI ITAUANE OOPO t.'l'NITA «t-ilí victo di ricevere visite, di scrivere letterc. di Icggcre la corrispondenza, sirio ai ferri, che potranno essere applicati alie maní e ai piedi anche coníernporaneameme a se- 0 pf¡ alai: Iwnno abbandonato ií laboratorio seiun perrnesso (art. 397). Va precísala inolirc. che e considéralo recidivo i? detefttito che. esscndo gia si,no soüoposto ad a leu na dcllc pene disciplinan, commtita nell'iniervallo di due mesi "dacchí ha finiio di scon tarta, una nuova mancarua eguale o analoga a quella per cui fu giá p imito" (arl. 403). L'isolamemo in celia di rigorc con pane e .iccpia (da uno a quimlici giomi) si applica qualora il dctctinto si rendo recidivo per ia seconda nclle infraúoni indícate ncll'art. 396 e per !u prima in (¡tieílc di cus alfar!. 397. oppure qualora abbia fallo ricliiami colleltivi o "combinati", abbia dislurbato l'ordine in cappclla o nclla scuola; rivolte ingitiric ai eom-pagni: risposto con arrogo riza o con termini o atii sconvenienti agli ordtni clatigli; niancato di rispetto alie persone estranee che abbiaito aviito accesso alio slaliil miento: abbia simúlalo o si sia procurati malaitie od infermitá (art. 398). L'isolamenío in ccíla di figore con pane e acqua (da uno a quindtei giomi) e con í'aggiurita dei feiri si applica dopo la ierra, la seconda e la prima recidiva, rispetti-vamente nclle infmzioni di cui agíi artt. 396, 397 e 39S e. inolire. in caso di violen« commesse contro qualunque persona: di rífiulo a obbedire agü ordint dei superiori c di parole ingiuriose conlvo quesii; di sottrazione di oggctti: di coirispondcnzc clandestine; di aminutinamento o tentativo di evasione [art. 399). L'isolatnenio in celia con vino légale, da un periodo mínimo di un mese ad uno massime; di sei, sí applica nei casi di recidiva abituate, di assoluto o continuo rifiuto a lavorare e di pervicacia nel rifiutare d¡ assoggettarsi alia disciplina de lio stabilimento (art 400). Nelle celte di ptlmzione il de-teauto é coslrctto a donrürc su un letto "a campo", privo di sacconc. materasso e lenzuelo {art. 392); l'isolamemo in celia di rigore comporta sempre la priva/jone del lavoro, delle visite e delle corrispon-denze, mentre l'isolamento in celia da uno a sei mesi puó esí-ere aggravaío, per tulla la sua durata o peí una parte di quesla. dal divieío di lavoraie; ancora, al clelenuto a cui si applica tale punizione sarii con-cessa uiíora di passegaio solo dopo il primo mese di ¡solamente» e il direttore potra concedergli "di avere colloquio" o di scrivere delle letterc (art. 393). L'isolarnento da uno a sei mesi si applica se il delemito ha súbito precedentemente la punizione deU'isolamento in celia a pane e acqua da uno a quindici giomi con i feni (art. 391), in caso di recidiva abimale e di assoiuto c continuo rifiuto di lavorare e di "pervicacia riel non voler assoggettarsi alie disciplino dello stabilimento" (art. 400). Quando il consiglio di disciplina decide che ¡ate isolarnento tleve durare per piíi di tre mesi con l'ag-gravanle della privazione del lavoro, tale gíudizio tíeve essere approvato dai Ministero (art. 395). L'applicazione delle punizioni da scon 12re in celia di isolarnento per i "cronici" e le donne in gravi-danza verri effettuala solo dietro parere favorevole del chirurgo (art 406); in caso dj isolarnento in celia di rigore da uno a quindici giorni e in quello che precede t'aggiunta dei ferri, su tre giomi di isolarnento due saranno a paite c acqua e uno a vitlo ordinario fino alia fine delia punÍ2Íonc: i ferri po-irannci essere applicati alie mani e ai piedi anche contemporáneamente a seconda della gravita dei casi 1 il deienulopunilo, "ogni (re giomi il ierzo" lo deve passare libero dai ferri: al detenulo in punizionea pane e acqua sará accordato un supplemcnto di "mezza razione di pane", della quale pero puó essere prívalo quando lo richiedario circostanze particolarT e sentiío ruííiciale sanitario (art. 394). II medico chirurgo deve visitare giornalmenle i condannati rinchiusi in celia per punizior.e e, qualora ritenga chc non possano continuare a seontare ia punizione loro inflitla. il direttore ne ordinerá la sospensione per ií tempo che il chirurgo riteira necessario (arl 405). Qualora il detenuto durante la detenzione conv metta un reato, sará consegnato al pubblico ministero e nel fratiempo punito con Visolamemo ii» celia di rigore a pane e acqua e con i ferri da uno a quindici giomi (art 401) Anche il detenulo che sta per essere rilascwto dovríi subiré un periodo di isolarnento, la cui durata varia a seconda della pena che ha dovulo sconlate (art. 411): la durata del periodo di isolarnemo per il "liberando" varia a seconda della pena che sta scontando (ait 411) e durante questo periodo il direttore, ti cappellano c la madre supe-riora rsegli stabilirnenti femmiriüi dovranno fare a! liberando o íiberanda "quelle miglii>n esoriaziotii che valgano a persuaderli a bene usare della liberta che sta per ricuperare" (arl. 412). i 00 ACTA HISTKIAF: • 10 • 2002 * l Oanifl* FOZZI: INDlSCli'UKA. VIOUSNZA £ REPRESSIONK NKUÍ. CAlK'EItl ITAt.lANF. DOPO L'UN!TÁ. 91 -128 conda deíla gravita dei casi. Anche il vi tío dei condannati puó considerar»! una forma di violenza, perché oltre al fallo che spesso é disgustoso e di Ínfima qualílá, é scarso neile razioni: secordo il regolamento del 1862 infatri il cosiddetto vitto legale, cioé somministrabile a tutii i detenuti sani, si compone per ogni individuo di una razione di pane e di due ministre, a cui per i detenuti lavoratori, deve aggiimgersi ogni giorno una "pietanza";20 il vitto "di ricompensa" si compone del vitto dei lavoranti piti ven-ticinque centilitri di vino peí' Iré volte a settimana (art 317).27 Al regolamento sono annesse anche dellé ta volé in cui é indicata minuziosamente la quantitá di ingredienti con i quali si preparano le pietanze dei detenuti.28 E ínoltre pioibito cibarsi iti modo diverso da quello indicato, sia attraverso integrazioni di cibo acquistate sia attiaverso quelle che i pareriti o altri vogliano fornire al detenuto ( art. 320). Va sottolineato che il cibo che un detenuto eventualmente per inappetenza non voglia consumare non puó essere dato ad altri2'' (íirt. 322); delle razioni di cibo piü sostanziose sono previste solo in casi di bulímia o verificandosi circostanze straordinarie (art. 32i). II Regolamento per i condannati alia pena della relegazione del 28 agosto 1862 e il Regolamento per le case penali di custodia del 27 novembre 1862 Poco dopo la promulgazione del regolamento genera le del 1862, vengono pubbli-cati due nuovi regolamenti specifici, uno per le case di relegazione (RD 1 S62b) e l'altro per le case di custodia (RD 1862c), c in entrambi la disciplina dei detenuti é piü o meno la stessa prevista dal regolamento generale, sia puré con aicune atlenua-zioni. Nel primo si stabilisce che i condannati alia relegazione devono essere distinti in due categorie: la prima comprende i condannati per crimíni contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, la seconda tutti gli altri; queste due classi di relegad scontano separatamente la pena "in casteiia, od altri luoghi forti destinad esclusivamente peí condannati a questo genere di pena, od in quartieri separan dello stesso stabilimentó"; 26 Per pietanza in genere si intende un piano composto di eame, o pesce o nova o formaggio. 27 Con il regio decreto del 23 luglio 1S6S. n. 4529 (RD 1868) per ¡e case di pena netle qirali e adottato it sistema dell'appalto generale del mantenimenlo dei detenuti c delle lavoiazíoni. e a balito il tratta-mento vittuariodi lavorante e di ricompensa. a cui si tiíeriscono gli artt. dal 316 ai 320. In questo caso l'3l¡meniaz¡one dei condannati a carico dello Stato. é ristrettt al vitto legale o scinplice per i sant e ai vitto dietético per i mnlati, come sono previsti dal regolamento. 11 detenuto potó compcrare il co-sidetto sopravitto, a cui pero non ha diritto per ttn giomo qualora sia stato puníto con l'ammonizione pei iut'razione al regolamento. 28 II trattainento alimentare delle donne c idéntico a quello dei masehí, tranne che per lo quantitá che sono ridotte di un décimo per il vitto legale, da lavorante e da convatescente, e di due quinti quanto al vino, che é compreso sia nel vitto di ricompensa sia in queflo di convaiescenza (art. 318). 29 Daré il propno cibo ad altn o scambiarlo é un'infrazione al regolamento punibile con rammonizione tan. 396). 101 ACTA ¡{¡STRIAE • 20 • 2002 • ! r>;ms«!;i FOZZI; INDISCIPLINA. VKJLENZA E REPttE,VilONE NEU.& CARCSKl ITALIAN6 DORO I.'UNITÁ. »1-128 le donne possono essere rinchiuse negli stabiümenti pena)i destinati per le condannate ad altrc pene corporali, "lenendole pero segregare, da queste ultime, ed osservata inol-tre, quanto ad esse, la separazione delledue. classi suindicate" (art. I). Ai relegati, sia che indossírio abíti propri o forniti dallo stabüimentó, dovra applicarsi su! braccio sini-stro il numero della matricola e anche in questo caso, al pari di quanto é previsto nel regola mentó generale, il condannato "non puó essere aítrimenti chiamato o indícalo che col suo numero" (art. 2); il periodo di isolamento preliminare dura due settimane, durante le quali i relegati possono usufruire solo del vitto legale. che non possono integrare in alcun modo (art. 3); dal momento ín cui il reíegato é ammesso alia vita carmine potra lavorare e rispettare la disciplina prevista da tale re.golamento (art. 5); dovra os-servare l'obbligo del silenzio durante la no lie, il iavoro, la scuola, le refezioni e le fun-zioni religioso; nelle altre ore della giornata il silenzio puó essere interrotto dal diretto-re o da chi ne fa le veci "con quelle limitazioni che credera opportune" (art. 7); i relegad che rieusano il lavoro durante il "passeggio" devono sempre osservare l'obbligo del silenzio e il "passeggio" ha luogo in un tuogo separato da quello nservatt ai lavo-ranti30 (art. 14): ai relegati a cui é concesso di rompere il silenzio é pero impedito di parlare in gergo o in maniera incomprensíbile al personaje di sorveglianza (art. 16). Per quanto riguarda le punizioni. queste sono piü o meno le stesse del regolamento genérale di qualchc mese prima e irrogabili per le stesse infrazioni31 (artt. 25-29). I relegati possono ricevere una visita al mese; le visite ogni quindici giorni sono permesse solo come ricompensa dopo sei mesi di detenzione e devono essere autorizzate dal di-rettore (art. 32); le lettere possono essere spedite due volte al mese e sino a quattro volte per ricompensa dopo sei mesi di detenzione (art. 33). In generale, tale regola-memo, per alcuni aspetti sembra essere meno restrittivo di quello genérate, ammetten-do che i relegati, che non sono incorsi in punjzioni rriaggiorí dell'ammonizione o inter-dizione dal sopravilto, possano acquisiare cinqne gramnn di tabacco al giorno (art. 36) e possano anche procurarsi a proprie spese un sopravitto (art. 37). Anche questo regó-lamento prevede che i detenuti affetti da buiimia abbiano un aumento nella razione del cibo dietro certifícalo rilasciato dall'ufflcio sanitario (art. 46); i relegati inoltre possono far uso di un materasso proprio sul letto messo a disposizíone dalla casa (art. 49). Sempre nel 1862 viene promúlgalo anche il regolamento per le case di custodia del regno, che sono destínate ad accoglíere i minori e agli adulti di tenue discernimento se-condo quanlo dispone il códice penale.32 Anche in questo caso, all'ingresso del dete- 30 Con una cjrcnlare del 1865, il Ministero degli Irtlerni ha disposto che l'ohhligo del silenzio durante le ore del passeggio é imposto anche ai relegati che preferiscono l'ozio a! lavoro e che le infrazioni a quest'obbligosonopunite con le stesse tnisure previste per i lelegali che lavorano (FC, 1865, 176) 31 Le utiiche diíterenze riguardano la dtírala di alcune punizioni 32 'i minori di qualíordici antii. il cui ricovero fu ordinato dai Tritmnali per avere agito senza discemi-mento. debbotto essere oggetto di cure particolari, benchc assoggetlati alie rególe generah dello Stc-bilimcmo" (art. 53). 102 AC I A HISTR1A1-; ♦ 1« • 2002 • 1 Daniel» FOZ7.I: INOISCfPLINA. VIOLES'?A E REPKfcSSItHMiNlíLLL CAXCEJU 1TAI.IANE DOPO LVMTÁ. 91-12» ñuto nell'islituto, é previsto un primo periodo di isolamento nelia "celia di osservazio-ne", che puó andaré da cinque a venti giorni secondo ii giudizio del direttore, il quale net determíname la durata, deve tenere conto deil'etá, deila condotla precedente, all'ar-reslo. dell'indole del detenuto e deila natura del reato commesso; per i recidivi l'isola-mento dureiá il massimo, cioé venti giorni; durante questo periodo ii direttore procura al detenuto qualche lavoro, gli concede ti passeggio ísoíato sollo la sorveglianza di un guardíano e gli puó permettere anche di frequentare la scuola, separándolo dagli altri (art. 4); i detenuti devono osservare l'obbligo del silenzio durante la notte, i! lavoro, la scuola, le refezioni e le. funzioni religiose; nelle altre ore deila giornata il direttore puo scioglierli da quesl.'obbligo con le limitazioni che erederá opportune (art. 5); i detenuti possono ricevere le visite dei loro parenti trenta giorni dopo il loro ingresso nello sla-bilirrientoesuccessivamentcuna volta al mese (art. 21); terminato il periodo iniziale di isolamento, possono scrivere e spedire lettere che successivamente e concesso loro una volta al mese (art. 25); i minori di sedicí anm ricevono il vitto nelle quaiitá e quantitá sfabiiite per le donne dal Regolamento genérale per le Case di pena (art. 37). Le puni-zioni disciplinari consistono nell'ammonizione o nelía privazione delta ricreazione da uno a cinque giorni, nella privazione deila seconda mínestra da uno a cinque giorni;-13 nella consegna nella propria celia durante la ricreazione con la privazione deila seconda mínestra da uno a cinque giorni;54 nella reclusione nella celia di punizione con pane e una sola minestra da uno a cinque giorni;-'-' nella reclusione nella celia di punizione a pane e acqua da uno a otto giorni;3 ecccdere i venti colpi, puó essere eseguito so/o dietro ¡¡ parere del medico "sulla innocuitá alio sfato di salute del condannato, non piti di una volta durante la pena e non mai in pubblico". 39 Gli adulti áevono essere rinchiusi in case sepárate da quelle destínate ai minorenni (art. 5); i mino-renni sottoposti alia custodia per condanna penale e i ricoverati per altre cause dovrunno essere sepa-rati ira di loro (art. ú); si atfueril inoltre (a divisione dei ricoverati in classi in ragione della loro etil o del loro grado di jstruzktne "morale e professionale" (art. 7). 40 La prima e ta seronda punizione sonó mílitte per le disobhedienze momentanee, per difetto di pulizia personáis, per la pigrizia nell'alzarsi da! letto, "peí divagamecto" nclla cappella, nelle officinc o uella scuola, per I'iiiossei vanza del silettzio quando é prescritto, per le parole sconvcnienti, e per tulti quegli atti che non cosítilliscoiio riegligenza o colpa grave (art. 129). Coloro che sorio punid con l'esclusione dalla ricreaziooe, durante questa possono essere rinchiusi in celia oppure obbligati ad assistervi in dispara (art. 134). 41 I.J terza e la quaria punizione ínvece sono inflitte per i "guasti tnaliziosi", le beffe e le minacce ai compagni. 1'abituale c persistente disobbedienza, le parole insolenti verso i maestri d'arte e i sorveg-lianti tan. 130). 42 La quinta, le sesta e la settima punizione sono inflúte per gli at£i o scritti contra il buon costume, le appropriazioní indebite, le irriverenze verso i superiori. le pereosse ai compagni, gli anunutitlamenii, le grida sediziose, gli atti di rivolra, le evasioni, "senza pregiudizio dell'azione pénale" (art. 131). Le 105 ACTA HiSTRlAí; • 10 • 2002 • 1 D.u«sbJ¡ FOZZJ: INDISCIPLINA. VIOLENZA E iU-PRESSIONE MELLE CAKCERIITAUAN8 I50F0 t.'t NITA. 91.I2S Nel frattempo vengono pubblicati altri decreti per disciplinare con norme nuove singoü aspetti. come rammimstrazione, il persónate, il vino e gli appalti.43 Nel 1878 viene pubbíicato anche il nuovo regolamento disciplinare per i bagm penal i (RD 1878b), che, pitr essendo meno duro de! precedente, e ancora estrenuamente severo.44 Rimangono infatti la rasatura dei forzato, la sua "ferratura" e l'isolamento inizia-le45 fino a due mesi se recidivo46 (artt. 3, 7), cosi come- l'obbligo del silenzio "in cappella, in scuola e durante la notie" (art. I i); i forzati non possono ten ere denaro ed c loro vietato cantare, giocare e avere comunicazioni segrete fra cli loro (art. 12); é con-sentito loro fumare durante il tempo di riposo e il passeggio, ma e proibito durante il lavoro e mentre scontano una punizione (art. 52); i forzad vengono ripartiti in quattro divisioni a seeonda del reato commesso;47 lavorano dicci ore al giorno e dormono punizioni dalla prima alia quarta sonó indine dai diretiore 1c aitre dai consiglio della casa; í'autore delta mancanza dovfa semprc essere scntilo e non si potranno appücare piti puniácini per un'unica mancanza (art. 133). II regolamento (arí. 139) indica anche guale deve essere ia composizione del consiglio di disciplina e siabilrsce che {il direttore come presidente, l'istitutore e il maestro di scuola torne consiglieri); il consiglio verrá convocato dal presidente quatilc volte occorrerá (art. 140). 43 V. il regio decreto 23 Inglio 1868, n. 4529 (RD 1868), con il quaie vengono introdotte modifiche al regolamento genera le per le case di pena; il regio decreto I8 novembre 1869, n. 5347 (RD ¡869), con il quatc la dtrezione deilc carceri, delle case di pena e dei bagiti pena sono poste sotto 3'aworitá dei prefetti. ti regio decreto 8 dicembre 1870, n. 6096 (RD 1870), contenente alcune disposiziom relativa alie case di pena quanto all'appalto per la fornitura de! vitto ai condannaíi; il regio decreto 10 marzo 1871, n. 113 serie 2" (RD 1871a), relativo al personale delíamminisíra2íonc carceraria; il regio decreto 26 novembre 1871, o. 542, serie V (RD 1871b), coticcmeiile la somministrazioiie di vestiario e altn ciietti ai condannaíi ai lavori forzati; i) regio decreto 24 rnaggio 1874, n. 1928, serie 2' (RD 1874), contenente modifiche al trattamento alimentare dei detenutí sani nelle case di pena; ii regio decreto 19 novembre 1876. n. 3512, serie 2' (RD 1876), relativo ancora al personale deil'amjminisírazi-one carceraria; i! regio decreto 24 febbraio 1878, n. 4306, serie 2" (RD 1878a), che sopprirne ia direzi-onc genera le delle carceri presso il Ministero deli'lntetno; poi ricoslituila con il successivo regio decreto 11 scttembre 1879. n. 5131, serie 2' (RD 1879). 44 Qtiatuo anni prima della pubblicazionc del nuovo regolamento peí i bagni penati viene nomínala una corami.ssiooe coa l'incarieo di studiare c propone delle rifarme da introdursi neü'ordinamento dei bagni penali írulto del lavoro di quesla commissioue é una legge con la quale vengono sostituiti i tribunal! ordinari a queili militan marittimi relia cogriiziorie dei re,i ti commessi dai condannaíi ai lavori for/aii, abrogando i Bandi per i bagni marittimi pubbiicati riegli Stati saTdi nel 1826 e l'Editto pénale per i reati commessi dai forzati nell'ex Regno delle Due Sicilie, c disponendo che si provvcdesse alia pubblicazi one delle norme regoíamentari per l'esecuzione della legge stessa (RD 1877a; RD 1877c). 45 Rimane anche la disposizione che prevede che nc-Ua manica sinistra "delfabito uniforme fattogli m-dossare, ogni condaimato porta il numero di matncola che serve a distinguerlo inveee del cognomc" (art. 4). 46 Se invece il condannato non ¿ recidivo, í'isolamento preliminare dura un mese {an. 7); anche prima di essere rimesso liberta, i! condannaio ai lavori foreati deve passare un periodo in isolamento, jn cui ri-cevcrá le visite del dirctiore e del cappcllano che lo esonano a fare buon uso della liberii che su per riavere í art 63). 47 Alia prima appanengono i condannaíi per delitti militan, o "per reati commessi in Seguito a moto im-ptovviso dell'animo" e si disúnguono per una stnscia di lana biattca sul berretto, alia seeonda i con- 106 ACTA HISTRIAE * JO • 2002 • I Daniel» FOZZI INDISCIPLINA. VKH.ENZA E REPRESS Í0NE NELLE CARCERIITAUANE OOfO l-'iiNfTA. 91-128 per sette4S (art. 53) e durante !a notte sono legati con la catena a! proprio ietto (art. 54); le visite awengono a iunghi imervalli di tempo.49 Rispetto al regolamento del 1826 non sono pi it contemplate ia bastonatura e Ja morte, ma rimangono la doppia catena.50 i ferri e la camicia di forza per le infrazioni piü gravi.51 drtnnali per furto, la cui striscia nel berretto é di lana giaüa; alia ter?.a i condona,ili per grassazione che si distinguono con la striscia di lana giatlo-tiera; infine, alia quarla quelli condannaü per detitto a troce, assassimo eee che portano una striscia su! berrctlo di lana ñera (art. 8) I comhnnati vengono iroitre distinti tra di loro in tic calegorie a secotida delta loro condotía con di verst colorí del coiletto de lia gi-ubba (art. 15); i cottdannaci chc appantengono alia sccortda c alia terza categoría vengono incatcnaíi a coppie, mentre quelli che appartengono alia prima - cioe quelli che tengono tina condona mígliorc -sono incatcnati si ngolai mente; i condamsati inserviemi nei cameroni sono esentati dalla catena e por-taño il scmplicc attello (art. 21), la catena e "assicurata al malleolo del la gamba ministra" ed t "di vario grado": coloro clie apparlengono alia terza categoría, t cioe quelli ia cui condona £ considérala la peg-giore. portarlo una catena di nove magüe e di tre cltiíoerammi di peso, anche coloro che appartengono alia seconda catcgoria portano una catena con nove magüe ma di peso inferióte, un chilo e settecento giammi; le magüe della catena per coloro che appartengono alia prima categoría sono set e il peso e di un ehíío e trecento grammi (art. 22). A proposito del peso della catena del forzato, in una circolare del Mioistero dell'Intcmo del 20 aprile 1879, si legge che nel peso della catena € compreso anche il peso dell'ancllo, es se ti cío questo paite integrante della catena stessa e "d'altronde, «el dubbio, ¡e disposiziom che contengono le pene affütttve, debbono sempre ¡merpretatsi nel senso il piu favorevole" (Raccolta. 1885. 1276). 4S I «mdannatf che lavorano all'aperto, "mentre accedono al luogo de! lavoro e quando ne ntomano sono sempre accoppiati a duc ¡1 due. e le squadre sono congiunte da una catena fermara ai due estremi (art. 42). 49 I condannati possono ricevere visite solo dopo cinque mesi dal loro ingresso nello stabiümcnto e suc- cessivatnente ad intervalli di quattro niesi (art- 56); i condannati possono sen veré iettere ai parerui og«i tre mes i (ait. 58) e ildirettore, o chi per luí, deve contrallare il contenulo delle leí tere che il con-dannalo scrive e riceve (art. 59). 50 Olire alia doppia catena, tra te punizioní, sono previste l'ammonizione per "maneanze coiuro la pu-lizia, o altre disposizioni di mero ordine, píuttOSto per trascuratezza che per disprezzo" (art. 80): la privazione assoiuta del lavoro, aggravabíle col divieto del vitto venale, ed anche con la doppia cateo, estensibile da cinque giomi a due mesi, che. insierne alia privazione del Savoro senza mercede ag-gravabile come nel caso precedente ed estensibile da dice i giomi a due mesi, si applica in caso di tras- curatezza ai doveri di nettezza. della persona e del vestiario, svogliatezza nel lavoro. mancanza di risposta alia chi ama ra. alíoritanamento dal posto assegnato. fumare fttori del lempo e del luego prc-scritto. osservazione indebita agli ordini ritardo neU'esegmrii, ¡nfraztone al silenzio quando i d'ob-bligo, schíamazzi, besteitimie. canti che dísturbino la quiete (art. 81); Sa celia comune. da tre a i renta, giomi con tiattarnento a pane e acqua e con doppia catena (§ 4). con cui si puniscono il commercio di oggetti di vestiario e viuo, ¡I dan tieggi amento e ritisudiciamenio dei muri dello stabili mérito e degli oggetli, il possesso clandestino di giomali e libri, la clandestina fabbricaztone di manufaíti, fallerazi-one deí librelti del conío conenle, la mancanza di rispetto, Vingiliria e la minaccia delle guardie o di allro personale, il reclamo per ingiusta causa, il gioco, il proíltto illecito. la simulazione di malattie e il disturbo dell'ordinc (art 82); la celia comune da cinque a trenta giomi con trattamento a pane c acqua e catena fissata fino alia terza magüa (§ 5) con cui si puniscono la fabbricazíone o il possesso di arnesi atti alf'offesa o alta fuga, la corríspondenza clandestina con persone all'estemo, il possesso di denaro, lingiuria. la minaccia e la violenza contro i "conserví di pena", l'ubriachezza e gii atti immorali (art 83); la celia d'isolamento assoluto da ouo a tienta giorni con trattamento a pane e acqua e doppia caleña, o fissata fino alia terza maglia (§ 6) con cui si puniscono il nimio costante di lavorare. il com- 107 ACTA HlSTRfAE * 10 ■ 2002 - 1 Daniela FOZZI: INDISCIPLINA. VJOLENZA £ REPRESSÍONt NEI.LE CARCERI1TALIANF. POPO L'UNITÁ 0J -US II nuovo códice penale e ¡i regolamento del 1891 per la saa attuazione L lavori per l'unificazione del diritto penaie si concludono ne! 1889, quando finalmente si giunge alia promulgazione de! códice Zanardelli (Códice penale, 1889). La scala penale del nuovo códice, in cui non sono piü contémplate ¡a pena capitale e i lavori forzati, prevedequali pene restrittive deiia liberta personale i'ergastolo, la reclusioue e la detcnzione per i delitti,52 e ¡'arresto per le contravvcnzioni53 (art. 11). La pena del-i'ergastolo é perpetua e si sconta in uno speciaíe stabilimento dove il condannato rimane per i primi sette anni in segregazione ceílularecontinua con l'obbligo del lavoro, mentre per il resto della pena é ammesso al lavoro insieme agli altri condannati con l'obbligo del silenzio (art. 12); 1a reclusione, da tre giorni a ventiquattro anni. si sconta in apposiíi stabilimenti con l'obbligo del lavoro; quando non supera i seí mesi si sconta in segregazione ceílulare continua per tutta la sua durata e pud espiarsí in un carcere giudiziario; quando invecc supera i sei mesi si sconta in segregazione ceílulare continua per un sesto della pena (mínimo seí mesi, massimo tre anni), con segregazione notturna e silenzio durante il giorno per il periodo succcssivo (art. 13);54 la detenzione. anch'essa estensi-bile da tre giomi a ventiquattro anni, si espia in apposiíi stabilimenti in segregazione notturna, con l'obbligo del lavoro, che puo essere scelto dal condannato tra quelli atti- plotto, la violen/a ccntro le guardie e conlro altro personale. la rissa, ta mancanza di rispen« alte persone ammesse a visitare lo stabilimento, la mancanza di rispetto con parole, atti o scritíi al personale direitivo c alie autoiitá; il disiacco della catena o il semplice tentativo (art. 84); la celia d'isoiamento assoluto da quaranta giorni a sei mesi, con üattamento a vino ordinario e doppia catena (§ 7), con cui si puniscono i progetti e i tentalivi di fuga e la fuga semplice, fammutinamento, il rifiuto ostinaío ed assoluto di obbedire agli ordini del direttore, l'ingiuria e la minaccia contro gli impiegali e ie persone anunesse a vísjiarc lo stabilimento (art. 85). Coloro che sono puniti con le raisurc- di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 deveno nmancre a pane e acqua tranne i! giovedT e la domenica in cui ricevono il vino légale; mentre ai forzad punili secoitdo il paragrafo 7, potra concedersi un'ora di "passeggio solitario aífaria libera" tre volte alia sertimana (art. 78); a coloro che sono puniti con celia d'isoiamento in misura su-periore a tre mesi, trascorsi due, p»o esseve coacesso di lavorare (art. 77). 51 I condannati punili in forja del paragsafo 2 restaño nel dormitorio a catena fissa; a questi e a queüi sonoposti alia punizione indícala a) paragrafo 5, "cjuando tengono un contegno violento", puo essere messa la canuda di forza, o possono essere applicati ferri ai poísí per qucl tempo che per motivi di sicurezza fosse rilenuto necessario; a coloro che sono puniti con celia d'isoiamento ¡n misma superiore a tre mesi. ti-ascorsi due, puo essere concesso di lavorare (art. 77). he punizioni si interrompotio prima del lempo quando ti sanitario dichiara che i! condannato non le pi;í> sopportare (art. 01). 52 Le aliie pene previste per i deliui sono it confino, la multa e finterdiziaue dai pubblict ufftci; nel códice é specificato che "sotto la denominazione di pene resiriitive delta liberta persónate", oltre a quclle indícate nel testo, si deve annoverare anche il confino (art. 11). 53 Le altre pone previste per le contravvenzioni sono l'ammenda e la sospensione dall'eserci2io di una professione o di un'arte 54 Art. 14: "II condannato alia reclusione per un tempo non minore di tre anni. it qualc abbia scontato meta della pena e non meno di tienta mesi, ed abbia tenuto buona condotta, puó essere ammesso a scontare il rimanente in uno síabilirnento penitenziario, agricolo o industríale, o anche lavorando in opere pubbliche o private, sotto a potestá della puhbiica Airmtinistrazionc. Se il condannato non per-severi netla buona condotta, l'amnüssionc suddetta é revócala". 108 ACI A HJSTKJAE « 10 • 2002 * 1 Daniel» rOZ2í: INDISCIPLINA. VtOLENZA £ REHtósSSlONE NKS.I.H CARCERIITAUANE COPO L'UNITÁ. 91-128 vati nel luogo elí pena, e "puó essergli anche permessa una specie diversa di lavoro"; se non supera i sei inesi puó espiarsi in una sezione speciale del carcere giudiziario (art. 15): la pena dell'arresio. da un giorno a dueanni, sí sconta neglí slabilimenlí aciodesti-nati con segregazione notturna e con l'obbligo del lavoro o anche in una sezione speciale del carcere giudiziario (art, 21). Alledonne vengono destinati speciali stabilimenti nei quali possono espiare tutte le diverse pene (art. 23). Tutte le pene restrítúve della liberta, nei casi determinad dalla legge, possono scontarsi incase di coiTezione o custodia destínate ai minori o adultí di imputabilita minórala. Per daré attuazione al códice, nel 1891 viene pubblícato il nuovo Regolamento generóle per gli stabilimenti. careerari e pei riformatori governativi del Regno (RD 1891), opera di Beltrani Scalia, che Neppí Moclona definí scc un "mostruoso monumento normativo" (Neppi Modona, 1973, 1913).55 Nel regolamento si legge che gli stabilimenti carcerari si distinguono in stabilimenti di prigioma preventiva (carceri giudiziarie centralí e succursali;56 carceri giu-diziarie mandamentaii57); stabilimenti di pena ordinari (ergastoii. case di reclusione, case di detenzione e case di arresto) e stabilimenti di pena speciali (case di pena intermedie, agricole e industrial)*, case di rigore; manicomi giudiziari; case di custodia; case per i condannati affetti da ubriachezza abituale: case di lavoro e case di corre- 55 Parole dure nei confronli del regolamento del 1891 sono ¿Ule espresse giá alcum anni dopo la sua promulgazíone, tra gli altrí, anche dall'onorcvole Maza, che presentando la sua tclaziane sut hilando del Ministero dell'lnterno del 1901, afferma: "Ma che diré del ponderoso regolamento carcerario? L'ordinamento del persónate, il vitto de i detenuti, c specialmenlü le punizioni, la camicia di forza, tutto vi £ difettoso e ¡acivile (...) Che importa che il códice abolí le tratare de! corpo" Esse rienirano per vía del regolamento" (APCD, 1901, 16). Vittorio Buttis, un coatto "político" che nel 1897 pub-blica Carceri e domicilio coalto, del regolamento del 1891 scrive: "quejlo regolamento che ebbi occa-sione ruó]le volte di consultare, per ricliiumare i signori dirig.en.Ei alia sua giusía applicazione, é un bellissimo gioco di parole stiracchiate l'uori dngli antichi regolamemi carcerari! austnaci e borbonici; se poco ne comprendono ccrti Dírettori, figuriamoci quate uso ne sappia fare !a bassa forza delle carceri stesse" (Buttis, 1897, 6). 56 Le carceri giudiziarie, centralí e sticeursali, nei capoluoghi od aitri comuni del circondario, sono destínate agli inquísiti, ai condannati alia detenzione o reclusione non ceeedenie i sei mesi o ai condannati all'aiTesto, salvo quanio disposio dall'art. 413 (art. 6). secondo cui sono esclusi i condannati recidivi, quelli che erano stati precedentemente ammoniii o ¿rano stuti a domicilio coatto, i condannati puniíi per alcune irfrazioiii disciplinan indícate dal regolamento sresso e tuttí quelti che sono giudicati peri-colosi dall'autoritá amministraliva o da quetla giuriiziaria 57 Le carceri giudiziarie mandamentaii, sitúate nei capoluoglú di mandamemo, sono destínate agli inquísiti "acagíone di reato di competenza deí pictori ": agli inquísiti per i qtiaü non sia ancora ítiiervenuto il provvedimento di rínvio a gíudízío: ai condannati alia rec-lusione o alta detenzione non eccedente i tre mesi, ovvero i condannati all'arTesio, salvo ancora il disposto deíl'art. 413 (art. 71. Tanto le carceri giudiziarie centrali e succursali, quanto quelle mandamentaii, possono anche serviré alia custodia dei condannati a qualunque pena restrittiva della liberta, io atiesa dinvio alia loro destinazione: dei detenuti di passaggio; dei detenuti che sono temporáneamente a disposizione deli'autoritá di pubbtica sicurczza o di altra (an. 8). 109 ACTA HÎSTRÏAE • 10 • 2002 • 1 Diluirla fo221: INDISCIPLINA. VIOLEN7.A |¿ REPRESSIONS nelle CARCERIITAUANE ROPO LHN1TÀ. 91-128 zione);58 i riformatori si distinguent) invece in istituti di educazione e conexione, istituti di educazione conezionale, istituti di correzione paterna59 (artl. 1-5). Le carceri giudiziarie centrali, succursaii c mandamentali sono a sistema di segregazione cellulare continua e a sistema di segregazione notturna (art. 9)00 Gli stabili-menti di pena ordinari sono destinati ai condannatí aü'ergastolo, aíía reclusione, alia detenzione e aU'arvesto, e sono a sistema di segregazione cellulare continua per quei condannati che con que! regime devono scontare tutta o parte delia loro condanna, e a sistema di segregazione notturna per tutti gli altri (art. 10). Gli stabiíimenli speciaii sono divisi in sezioni separate a sistema di segregazione cellulare continua, notturna, o in comune, secondo le. norme del regolamento generale e con le eccezioni che possono es sere stabilité con i regolamenti interni (art. II). Gü istituti di educazione e correzione sono a sistema di segregazione notturna e devono avere di verse sezioni per le di verse età (art. 12). 58 Alie case di pena intermedia sobo desttnali i condannati di cui all'art. 14 del códice pénale; alie case di rigore i condannati di cui all'art. 344 (cio£ coloro che, dopo aver «contato la punizione in celia d'iso-lamento da dsie a sei mesi, eommettono iin'nlíra ítifiazione punibile con !a stessa misura); ai manicomi gíudiziari i condannati di cuí all'art. 469 {cioe coloro che devono scontare una pena raaggiore di un anno e sono coiptli da alienazione mentale) e gli inquisiti di cui agü ant. 471-473 (si tralla di accusatt o imputati prosciolti di cui pero a norma dell'an 46 del códice penale il giudice - quanto ai prosciolti per iiifertrati menui?, - reputa pericotes la liberazione e h consegna all'autoritÍL competente per i prowedimenti del caso e per i quali il piesídenle del tnbunaie pronuncia il ricovero definitivo in un manicomio); alie case di cusiodia i condannati di cui agli articoli 46 & 47 del códice penale (e cíoé, come si e detto prima, gli infermi di mente, di cui il giudice reputa pericolosa la liberazione e. quelü per cui, quando incorrono iu pena rcstriltíva della libena personal«, i! giudice dispone l'assegnazione ¡n un casa di custodia a norma detl 'art. 47); alie case per affetti da ubriachezza i condannati ai sensi deü'art. 48, comí na 2° de! códice penale (in caso di ubriachezza abuuale); alte, case di lavoro i condannati ai sensi art. 22 del códice penale; alie case di conexione i condannati ai sensi arit. 54, 2" ca-poverso t arí. 55. e ait. 56 del códice penale, che riguardano i minorenni compresi fra i nove e i dici-otlo anm compiuti, se la condanna non supera i tre anni (art. 11). 59 Gli istituti di educazione e di correzione sono destinati ai minori di cui aií'ari. 53 e all'art. 54 primo contma del códice penale (cioe i minori di nove anni che non sono per legge imputabiii ma che il giudice ritenga opportuno inviare in istituto di questo tipo a seconda delle circostanze e del tipo di rc3to commesso). quelti di educazione conexiónale ai mi non di cui agli artt 114 e 116 della legge di puh-biiea sicüie2za del i 889 (cioe i minori di dieiotto anni oziosi. vagabondi e mendicatiti di cui i genitor! non possano prendersi cura) (RD 1889); gli istituti di correzione paterna ai minori interna ti ex art. 222 códice civile (Códice, i 8 í> 1} (con i! quale il padre di un minore puó richjedereal giudice del tributialc civile il ricovero, fino al eompimenlo della naaggiore eta, in un apposito istituto del proprio ftgüo che ritiene ribellealta sua autoritá) (art. 12). 60 Al sistema della segregazione cellulare continua sono assoggettati gli inquisiti durante il penodo del-l'istruttona e finché l'autorita giudiziaria competente non dicliiari che la segregazione cellulare continua puo cessare; gli inquisiti che facciano domanda di nmancre in isolamento; i condannati che, a norma del códice penale, possono scontare la loro pena nelle carceri giudiziarie senza l'obbiigo del-l'isolamento e che facciano domanda di rimanere segiegati; i deienuti che appartengono alie altre categoría sono invece assoggettati ¡tüa segregazione iioltuma; quetli che invece hanno fatto richiesta, e ottenuto, di scontare la loro pena in segregazione cellulare continua, non possono veder cessare il loro isolamento su loro sernplice domanda e senza gravi motivi di salute (art. 0). 110 ACTA H1STRIAE • Ki ■ 2002 • 1 datrirta FOZZt: INPtSCJPUNA. VIOLENZA F. REPRESSIOHE KELLE CaKCERI ITAUANE e>OPO IJUMtTA. 91-12$ Fig. 4 e 5: Vestiario 1)02 • 1 Daniel« FOm INDISCIPLINA. VIOLEI-'ZA E «FJ'RESSiONE MELLE CARCERIITAUANE DOTO LUNITÁ, «1-128 Ancora sulie carceri giudiziarie di Napoli, nei 1869. suH'"Effemende" viene pub-blícata un'inchiesla che un'apposiia commissíone aveva condotto ín quello stesso anno, ma la relazíone é lontana dal fornire un quadro reale di una situazione come quella delíe carceri napoletane, notoriamente disastrosa. I commíssari, infatti, si li-mitano a indicare come note negative il sovraffollamento e la coramistione fra le varié categorie di reclusi, ma oltre a questo e a una tímida denuncia del t'atto che le condizioni igieniche tróvate non sono proprio quelle che í'applicazione. dei regola-mento garantirebbe, ancora una volta viene giustificato il ricorso all'uso della camicia di forza (di cui fra l'altro la commissione sembra auspicare l'abolizione) a causa della víolenza che i detenuti spesso dimostrano all'ínterno deí vari luoghi di reclusionc (EC, 1869,477-509). Nel 1870 esce lultimo numero deU'"Effemeride carceraria", che sará sostituita l'anno seguente dalla "Rivista di discipline carcerarie". uno "strumento indispensabiíe per ricostruíre le reali condizioni di vita dei luoghi di pena" (Neppi Modona, 1973, 1912), in cui nella parte ufficiale per un lungo periodo sono riferíti anche i fatti che accadono aH'interno deí vari stabtlimenti penali. Scorrendo questc cronache si puo vederc come siano numerosi i tentativi di suicidio79 e di fuga, i ferímenti di detenuti80 e di guardie, le reazioni eccessive e le violenze ingiustificate nei confronti dei cintura o camicia di foraa, strumenti ordinariamenle usati nei manicomi. dimostrerebbe che "lo spifito dei regolamenli nell'adozione di questa spccic di stromenti fu quello di adottare mezzi piü atti a conteneré chc ad offenderc e comprimere. Tanlo per la loro flessibilitü, che permette la liberta di movimenu, e non arreca danno al detenuto che voglia rcagirc, quanto per la loro uniformita in tutte Le prigioni del Regno, questi stromenti sono il portato del progresso moderno, ií quale, dappoiche non vede ancor giunta l'era della abelízione dei mezzi meccanici di costnzione, intende pero che siano in-formati a quella mitezza che vuolsi usare verso i prevenuti" (F.C, 1870, 301, 303)- Ma la libertá di movimento attribuíta da Vazio a questi slrumenii e smentila da alcuni casi di soffocaroento dei detenuti ai quali era stata appunto applicata la camicia di forza 79 Anche neir'Eflemeiide" vengono gia riportati fatli di cronaca che interessano i vari luoghi di reclu-sione. Alcuni di questi spesso hanno come protagonisti anche deí minori. Per fare alcuni esernpt, nel 1865 un giovanc di diciannove anni accusato di omicidio si uccide nel carcere delle Múrate a Hrcnze (EC, 1865, 126), e questo non é Túnico caso: ce nesono allri e Ic ragioni sono soprattutto la soütudíne e le continué putiizioni. 11 mese di marzo del 1876 c segnalato dalla rivista stessa come un mese in cui i suicidi sono siaii numerosi (RDC, 1876. 39-40). Nel 1879 un giovane di diciotto anni rimane ucciso nel riíormatorio La Generala da un colpo sparato da un sergente, al quale il giovane durante un3 ri volta aveva teníalo di strappare il fucile (RDC, 1879. 168) A proposito dei casi di suicidio, nel "Cesare Beccaria", nel 1867, viene riportaia la notizia di un forzato nel bagno penale di Genova atiuato dallo stesso in maniera raccapriccianle (Beccaria, 1867, 112). 80 Nel 1869, il Ministro dcU'inlerrio ínvia alie diiezioni delle case di pena e dei bagni penali del regno una circulare nella quale invita i direttori a sorvegliare maggionrnente le perquisición! dei detenuti da parte delle guardie poiehé accadeva di frequente che i detenuti in risse Ira di loro sí ferissero non di rado anche mortalmcnte con "strumenti taglienti deli'arte in cui sono occupati, o di armi insidióse che riuscirono a procacciarsi e a nascondere' (EC, 1869, 353). Ancora ne! 1876, il Direttorc genérale delle carceri Pavolim, invia una ctrcolare ai prefetti del regno perché essi fa indirizzino ai direttori dcllc varié case si pena. Nella circolare il diretrore denuncia che nelle carceri giudiziaríe, "e piíi spesso nelle Case e nei Bagni penali, avvengono frequentí risse fra detenuti e prodirorie aggressioni, con fe rite ta- 120 AC TA UiS ilUAÉ • 10 ■ 2002 • 1 Daiiieta VO'/Zl INDISCIPLINA. VIO' ENZA E REPRESS10NE NELt.E CAKCER! ITALIANE DOTO 1-IINtTÀ. 91 -128 carcerati, l'uso ripetuto deile armi da fuoco con.tro i deienuti con conseguenze spesso letali, le proteste, anche collettive, per esempio per i] cibo pessimo. Alcurii episodi dimostrano poi come la vioienza esercitata sui determti sia spesso occultata, anche se talvolta giustificata dal presunto grado di pericolosítá del detenuto stesso. Cosi ad esempio nel 1873, la rivista racconía di un detenuto, a cui, avendo ferito un membro di una commissione sanitaria in visita nel carcere, viene applicata la camicia di forza, ma riesce a liberavsi e a suicidarsi (RDC, 1873, 207); considerando pero come era fatta la camicia di forza e in quale modo il detenuto era assicurato con questa al letto, ci si rende fácilmente conto che in realta probabiimente, come avviene del resto in altri casi, il detenuto b morto in seguito a soffocamento provocato dalla camicia stes-sa.si Nel 1873 un soldato di guardia in un carcere giudiziario scarica interamente il proprio fucile su un detenuto perché questi .si rifiutava di obbedire all'ordine della guardia di spostarsi dalla finestra dalla quale tentava di guardare all'esterno (RDC, 1872, 120).^ E ancora nel 1877 un detenuto del carcere di Favignana, in ceíla di pu-nizione in seguito a una protesta con altri reclusi per ottenere un miglioramenlo del vitto, uccide il direttare e viene a sua volta ucciso dalle guardie (RDC, 1878, 172). lora gravi. Se quoli sono fatte quasi sempre con instrument atti ad offendere appositamente preparati". il possesso da parte del¡c varie catégorie di reclusi, di strumemi micidiaíi. che essi si procurano so-prattutto lidie officine tielle quali sono impiegaií, dimostrercbbe che le perqussjzioni non sonó faite con i'attcnzione necessaria e da qui la nccessità di esorlare i direttori a vigilare maggiormente sui deienuti e sui controlli Í3tti su di cssi dalle guardie. Non manca poi nella stessn circolare filUistraziotie delle mcdalità secando cui dovrebbero awenire tali perquisizioni (ASC, 1876). A dimostraziouc del-l'inuiiííti di quesii interverti, si piló ri corda re. fra l'altro, a titolo di esempio, una circolare di. molli anni dopo, (1904), con la quale il direttore générale detle carceri, Alessandro Paria, sottolinea come alliatemo deí vari istituti si eormiieitessero frequentemente reaú di sangue e da alcuite istruzioni ai direttori dogli stabi limen ti pcnali. Doria segnala che già con una circolare di duc anni prima, venivano n vol le particolan raccomandazioni ai direttori delle carceri "perché vigilassero personalmente sulla destinazionc dei condannati alie officine, onde evitare ai più tristi soggetti le facili occasioni di profittarc di strumenti d'offesa per daré sfogo ai loro istínti sanguinari e feroci" (RP, 1905, 107). II che ditrtoslra che ancora dopo piti di un irentennio la situazione rimane pralicamente immutata e le prob-lematiche sono prcssoché te stesse. 81 Secondo la rivista ¡t detenuto con l'ardiglione della fibbia della camicia di forza avrcbbe serkto sui muro "Muoio contento perché mi sono vendicato". 82 Due fatti simili accadono anche in un bagno penaie (RDC, 1872, 177) e nellinfermeria di un altro penitenziario con la síessa dinamica, il deiemuo perô in quest'uliimo caso rimaue ucciso. ma si dichi-ara il non luogo a proccdere a favore della sentínella chc "gli scaricô addosso la carabina" poichc sí verifica che il proietlile che uceíse il detenuto "lo colpi di rimbalzo" e non direttamente (RDC. 1875. 189). A questo proposito acl 1380 il Mirústcro di Grazia e Gitisrizia, al quale veniva chiesto se in una casa di pena si potesse far uso della forza, "e quindi delle armi", in casi di sommosse e tumulti di de-tcnuti, risponde affermai! vamente in confomiità degli artt. 28 c 29 della legge di Pubblica sicurezza del 1S65 {RD 1865) (riguardand i casi di riunioni e assembramenti. e le modalilik di intervento), che se ammettono questo tipo di azione in caso di qualunque riunione o assembnimento che turt» l'ordine pubblico, "a maggior ragíone sono applic.ibili alie riunioni od asseiubiametiti di deteíliiíí i quali iuvece di correggersi espiando le pene loro inflitte, osano ribellarsi aali ordini deH'Autorità ed alie Leggi" (Raccolta, 1885,1283-1282). 121 ACTA HISTRIAK • ti) • 20«: • 1 Daniel» P02ZI-INDISCIPLINA. VIOLENZ A EREPRESOONE nellecarceri ITaUANC DOTO CUNITÁ. 91-128 Ancora suN'uso del la camlcia di forza, Vittorio Buttis racconta de! disumano trattamento di cui è viltima un suo compagno rinchiuso insieme a lui nel carcere di Trani: "... Una guardia piíi de.íle altre zelanti consigliô di porre al Faccetti la camicia di forza, le altre aderirono e senz'altro si posero alia valerosa opera: la camicia di for-za per la corporatura esile del Faccetti era un po' larga e perché stasse meglio in cor-poraíura gli fu passato un guanciale per la schtena e. in quattro dico quattro guardie. si misero a tirare a tutta forza le cinghie. 11 sotto capo guardia, che era presente e nello svolgimento della triste scena mai aveva fatto una parola, per un solo momento senti d'esser uomo e disse: non tirate tanto. Ma la sólita zelante guardia sovreccitata disse: con qnesta gente non ci vuol compassion©, e con più forza stringeva ancora più le cinghie. Dallo sportello della mia celia ove ero rinchiuso vidi, sentii tutto e fre-metti ... pensando se possibile era che quei manigoldi facessero parte del consorzio umano. E gridai che mi meravigliavo che un superiore si lasciasse impone dai suoi subalterní. Uno sgherro, s'avvicinó alio sportello e mi disse che ce n'era anche una per me delle camicie di forza. lo invitai ad appiicarmeki pure, ad uccidermi piuttosto di dover presenziare a tali scene in un tempo in cui esistono delle società di protezio-ne degli animali, in un secolo che sí dice civile! Meglio era moriré. Al mattíno ap-presso vennero gli sgherrí e tolsero al povero Faccetti la camicia di forza; cgli disteso sull'indecente saccone [...] non parlava, più non fiatava, ed io lo chiamavo, e lui con flebíle voce per rassícurarmi tentava dirmi che ¡tulla era. Ma io compresi in che dolo-rosa situazione si trovava ..." (Buttis, 1897, 15-16). Ancora sulle condizioni generali dei luoghi di pena, nel 1881 la "Rivista penale" pubblica il resoconto di "unescursione scíentifica" in a i cu ne case di forza, bagni pc-naii e colonie agricole della Toscana, eompiuta da alcuni "neo dottorati" in giurispru-denza, che concludono il loro percorso di studi con una visita in questi stabiiimenti penali. A Lucca "l'allegra brígata", accompagnata dai professor Luechiní. occupato in alcune indagini antropologiche sui detenuti nelle case di pena toscane, visita la casa di forza. ma anche quella parte deilo stabiíimento che è adibito a carcere giudiziario. Al pari di quanto accade in altre carceri giudiziarie, anche in questa di Lucca "l'ozio infingardo e la miseria cenciosa gavazzano liberameníe in quei nauseabondí camero ni fra il putridume di quindici, venti, quaranta disgraziati" in parte in attesa di sconta-re la pena a cui sonó stati condannatí, in parte in attesa di giudizio. Qui la "famosa scuola dell'immoralith è rappresentala a meraviglia!". Lasciata Lucca i giovani vanno a visitare il bagno di Piombino e quindi vengono fatte delle considerazioni generali sulle condizioni dei bagni penaii italiani, dove, vedendo certi scenari, si dubita di tro-varsi in terra italiana, tanto sono lontani dalla civiîtà tali luoghi, dove si sente "il triste risuonare delle ferree catene in quelli stanzoni, che hanno tutto l'aspetto di gabbie, gremiti di forzati, in ozio completo e continuo". Tra i bagni penali quello di Portofer-raio è un iuogo terribile, dove quattrocento forzati stanno dtstesi in una lunga gallería 122 ACTA HiSTRlAí; • 10 • 2002 • 1 Daniel* FOZZI: INDISCIPLINA. V10I.EN7.A E RKPKKSSIONE N6I.LECARCEM ITALtANE DOPO LUNITÁ, ÍI-12S divisa in sette o iti otto ambienri cavemosi comunicanti fra di loro.83 coloro che sono condannaü alia celia di punizione sono assicurati al suolo da una caleña.84 e vi é un forzato che per aver ucciso i! carabiniere che lo scortava fino al bagno a cui era destínalo, é stato condannato in isolamento con la catena fissa al suolo per dieci anni (RP, 1881,444). Ancora nella "Rivista penale", una decina di anni dopo, nella rubrica Corrí e Tti-bunali é riassunto un celebre processo conlro alcune guardíe del bagno penaíe di Cí-vitavecchia accusate di aver provocato la morte di un detenuio nell'autunno del Í887.s<5 Da tempo i! forzato dava segni di alienazione mentale e un giorno vedendo le guardíe che gli si avvicinano per condurlo in celia d'isolamenlo si rivolta; le guardie lo riducono all'impotenza percotendolo e malmenandolo e "a furia di calci e di per-cosse" lo getlano in fondo alia celia; qui il dctenuto viene assicurato al púntale, gli viene rnessa la camicia di forza e il bavaglio; egli invoca l'aiuío del direttore, ma i "manigoldi gli sono sopra. lo serrano alia gola, lo strozzano". Al processo, al quale si presentano solo due persone delle cinque o sei coinvolte nel deliuoS6 e testimoniarlo anche alcuni galeottt che sfilano "con la divisa del bagno. con la testa rasata, vecchi per la maggior parte, lentamente incidenti per la carena, che ribadíta al eolio del pie-de e appesa al flanco sinistraroente risueña", essi fanno i nomi delle guardie che as-salirono il forzato ucciso, che pero non essendo state precedentemente accusate non compaiono in aula, e qualcuno dichiara anche che il sistema di strangolare é usuale nel bagno di Civitavecchia. II processo si conclude proclamando i due imputati, una guardia e il forzato assegnato al servizio interno del bagno, colpevoli, ma "non come autori, invece come complicí non necessari" dell'uecisione del forzato e condannando pero la guardia a tre anni di reclusione e il forzato a nove, non cssendogli ricono-sciuta attenuante alcuna (RP, 1890, 601-602). Diversi anni dopo la promuigazione del códice penale unitario e del regolamento del 1891, la "Rivista penaíe" pubblica 1a risposta a un'interrogazíone parlamentare del deputato Spírito rivolta ai Minisíri deH'Interno e di Grazia e Giustízía al fine di sapere se essí ritenessero che i condannati dovessero continuare a espiare la pena con la catena ai piede, nonostante che il nuovo códice avesse abolito la pena stessa; il sotfosegretario di Stato per I'ínterno Roncheltí, spiegava che il regolamento del 1878, 83 "Quivi puó dirsi che Votta pudrida dei lavori forzati, cosí ctuamati per isehemo, manifesti lutta Sa sua pestífera essenza, Non l'avrcmmo creduto, se non ne fossimo stati spettaiori" (RP, 1881,443). 84 "Un'altra porzíone, quindici a ventí, presi fia ! più famigerati. viuíenti o indisciplinan, occupa uno stanzone a parte, ove sí tengono costanteraeme con ¡a catena fissa al suolo, come bclve íeroci, per impedir toro di nuocere anche nella gran gabbia del bagno. Qui vi i'ozio t egua sovrano" (RP, 1851. 444). 85 L'articolo che ri porta la notízia è insitolaio dai redattori delle rivista í drammi de.'ia galera e a proposito scrivono; "Pare il titolo di un romanzo tenebroso o di un drammone a foní ticte per un teatro diurno Eppure è il titolo più appropriaio ad una lugubre storia" (RP, 1890, COI ). SÓ Non si traita solo di guardie, ma anche di un forzato. che per ta sua buona condona era stato assegnato ad un servizio iniemo del bagno 123 ACTA HI STRIA K - 1« ■ 2002 « i D;wie)a rozzt: INDISCIPLINA. VIOLENZA F. REI'RESSfONE NFXl.E C ARCER1 iTALIANf: OOPO L'JNJTÀ. (M-I2S "con una casisüca crude.le. médiévale e perfectamente arbitraria, distingueva i forzati in tre catégorie secondo ia loro condona; imponeva a quelli di prima categoría la caleña isolatamente, e ínílíggeva a quelii del le altre due l'ineatenamento per coppie; determinava 11 modo con il quale doveva esscre eseguita questa brutale operazione", ma dichiarava anche che il Ministro dell'Interno avrebbe preséntalo alia firma del re un decreto con il quale si sarebbe abolito l'obbligo della catena per tutti i condannati ai iavori forzati prima dell'entrata in vigore del códice Zanardelli (RF, 1902, 224226). Ed effettivamente ció avviene con un decreto dello stesso anno in cui si svolge quesla interrogazione parlamentare (RD 1902). Dal verificarsi di tali episodi violenti, come già detto, non sono esenti i luoghi di reclusione o correzione destinati ai minori. Per esempio, tra glí altri, GugHehno Cur-li, nel suo libro Ricoveri e Riformatorii. Mali e rimedi, racconta di quanto emerge nel corso di un processo ad un gíovane rícoverato in una casa di correzione di Bologna, dove, durante una rivolta, a cui, "stanco di una vita di stenti. di privazioni", aveva preso parte, una guardia, in seguito alie tente, riportate, muore. AU interno di quel-l'istituto i giovani ricoveratí sono oggetto di arbitro, maltrattameníi, privazioni di un cibo già scarso e di poco valore nutritivo che fa soffrire loro continuamente la fame, punizioni severe e irrógate arbitrariamente, dorrnendo in piccole celle "che rammen-tano le gabbie dei serragli delle belve feroci". Da questi istituti, infatti, è lontano lo spirito filantrópico e. umano, mentre vige un sistema di severità che degenera spesso in vera crudeltà, del tutto inadatto a migliorare moralmeníe i giovani corrigendi (Curli, 1S93, 19-22). In un suo successivo lavoro Curli racconta ancora della sua esperienza e pubblíca un'inchiesta del sacerdote Alessandro Bianchi sui disordini scoppiati aH'interno di a1-cuni riformatori italiani, al fine di capire quaii fossero le cause alia loro origine. Si tratta di sommosse verificatesi in diciotto istituti87 tra il 1867 e il 1902, época della pubblícazione del volume e Alessandro Bianchi, attraverso la cronaca di queste, di mostra che sono gencrate dalle pessime condizioni di vita a cui i ricoverati sono statí sottoposti, poiché se la case di correzione formalmente non sono carceri, sono concretamente "una e ma nazie ne del carcere" e da cío derivano le pessime condizioni igieniche in cui versano i ricoverati, la scarsità di cibo, i maitratlamenli, le continue punizioni, e ancora l'incap3cità dei personale preposto alia vigilanza ed educazíone dei minori. 87 Si tratía di chique riformatori privad non piü esistenü nel 1902, di selle sempre privati zna ancora csistcnti all'cpoca del libro e infine di sei goverruitivj ancora in attivná (Curli-Bianchi. 1902,85) 88 Le denunce faite da Curli e Bianchi nel loro libro scaleoano la rcazionc delta "Rivista di disciplina carcerarie", che aítacca duramente i due autori e dá toizio a un'aspra polémica con cssí. Quanto alie af-fermazioni det sacerdote Bianchi sulle cause delle sommosse nei riformatori e sulla sua convinzione che con una disciplina metió severa si potrebbero ottenere degli ottimi risoltati dal punto di vista della correzione dei mine«, con parole che purtroppo esprtmono il pensiero di molti, la "Rivista" libarte che "o il sacerdote Bianchi ha una potenza taumatúrgica ccceziotiale, o, per la sua grande fortuna, non 124 ACI A H1STRIAE • 10 • 2002 • 1 Danic la rOZZI INDISCIPLINA, VIOLENZA E REP K ES SI ONE NEI-LE C ARCERIÎT AMANE DOI'O L'UNITÀ. 91-128 CONCLUSION! In conclusione quindí all'interno degli istituti penali italiani della seconda meta dell'Ottocento il ri corso alla vioienza è un fenomene largamente diffuso, che si manifesta in forme diverse: a una vioienza che possiamo definiré "istituzionale", e cioè prevista e disciplínala da norme specifichc, si aggiunge quel la. esercitata su individui costretti a vivere in stabilimenti fatiscenti, mal aerati, dove manca il rispetto anche per le píü elementar! norme igieniche; e ancora queste condizioni di vita generano inevitabilmente altre violenze, messe in atto dalle guardie neí confronti dei reclusi, ma pure dai reclusi fra di loro e nei confronti delle guardie. Anche queste ultime del resto, spesso vittimedell'ignoranza e di un lavoro per il quale non sono preparate, vi-vono, come è possibile dedurre dagli stessi regolamenti, in condizioni non molto diverse dai detenuti, con fortissime limitazioni della liberta e soggette anch'esse a severe punizioni. NEDISCIPLINA, NASILJE TN REPRESIJA V ITALIJANSKIH ZAPORIH PO ZDRUŽENJU ITALIJE Daniela FOZZl Univerza v Sassariju, Oddelek za zgodovino. 1T-07100 Sassari, Viale Umbcrto I, 52 e-maii: da1nela.foz2i@tiseali.1t POVZETEK V italijanskih kazenskih ustanovah druge polovice 19. stoletja je zatekanje k nasilju običajen pojav, ki se kaže v različnih oblikah. Poleg, recimo temu, "institucionalnega" nasilja, ki se nad zaporniki izvaja zakonito in ga urejajo posebni zakoni, je namreč zaznati močno razširjeno spontano nasilje, ki se pogosto konča v krvavih prizorih. Prvo je torej sistematično nasilje, fizično ali ne fizično, ki ga narekujejo pravila, ki urejajo življenje zapornikov v različnih zaporniških ustanovah. Gre za kompleksna pravila, od popolne ali delne osamitve, prisile k tišini, nočnega ali dnevnega eonobbe mai l'ingralitudine, non tanto rara nei fanciulli. e ponata, certe volts, piii che da cattivo cuore, dalla slessa inconsideratezza e svcatatezza giovanile". A queste critiche Curlí e Bianchi rispondono affermando di non aver scriito quel libro con l'intento di daré "una disquisizione storica-etnica-sociale-giuridica-eeonomica sulle carceri iialiane". ma di averio fatto con l'inlento "pratico di otleoere là dove si puote. qualche miglioramento al regime cui vengono sottoposti da un regola mente spietato e cicco molti e molti anormali gettati tra gentí dolowse nette rittñ dolenti". Alia risposta di Curli e Bianchi segue poi la replica della Ri vista di discipline cancerarle impréntala ancora una volta a tula difesa del sistema carcerario e ad aitaccare le affermazioni dei due autori (RDC. 1902, 274-280, 310321). 125 acta hlstriaf: . 10 • 20«2 • i Itanieta F02ZI: INÜISCIPIJNA. V10U5W.A E RÉPRESSIONK NEUX CARCURIITALIANE DOPO LUMTÁ. 91-128 vklenjanja med delovnimi urami do prepovedi stikov z družinskimi člani za daljša obdobja, ki predstavljajo del rednih načinov služenja kazni. Temu se pridružujejo kctzni zaradi kršenja disciplinskih pravil, ki segajo od prisilnega jopiča in osamitve za daljši čas pa do občutnega zmanjševanja obrokov hrane, ki je že tako skromna in pogosto neužitna. Obstaja pa tudi posredno nasilje, kt izhaja iz prisilnega bivanja v razpadajočih, slabo opremljenih in nezdravih poslopjih, kjer ne veljajo niti najosnovnejše higienske norme, ter nasilje, ki iz teh razmer žal izvira in ga pazniki samovoljno izvajajo nad zaporniki, zaporniki pa drug nad drugim in nad pazniki. O vsem tem pričajo kronike iz tistega časa, ki odsevajo izkrivljen sistem, v katerega pa dolgo niso hoteli ali niso mogli resno in odločno poseči. Ključne besede: kazenske ustanove, zapori, nasilje. Italija, 19. stoletje FON 11 E BIBLIOGRAFIA ACS (1876): Archivio di Stalo di Cagliari. Prefettura. Vc rs amento li, busta 376. APCO <1901): Atli Parlamentan. Camera dei Deputati. Documenti. Legisl. XXI. Sess. 1900-1901. Roma, Stamperia Reale, n, 127 A. Beccaria, C. 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