L' ASSOCIAZIONE per un anno anticipati f. 4. Semestre e trimestrein proporzione. Si pubblica ogni sabato. Sabato 25 Aprile 1846. M 88-23. I. ANNO. Geografia amministrativa d'Istria. (continuazione) Massime per 1' amministrazione delle cose di comune. Le cose che sono di comune, altre provengono dal gius pubblico, quali le sopraimposizioni, i sopradazi, le regalie minori di caccia, di pesca nel mare aperto; altre provengono dal gius privato e restano destinate ad uso pubblico, o di tutti gli uomini, quali le strade, le piazze, i cimiteri, le fontane, o ad uso pubblico dei membri dei comunisti soltanto, siccome i pascoli, i boschi comunali; altre vengono dal gius privato, e privato ne è pure 1' uso, essendo riservato al comune intiero come persona morale. La prima categoria di cose, che diremmo di finanza, è retta dal diritto e dalle autorità amministrative; le autorità giudiziarie non vi prendono ingerenza alcuna. La seconda e terza categoria sono rette dal diritto e dalle autorità amministrative per ciò che riguarda l'uso. L'acquisizione, la conservazione, la trasmissione di queste cose son di regola rette dal diritto civile, ed è in ciò che i tribunali vi hanno ingerenza. La quarta categoria è retta dal diritto civile privato. La prima categoria non è proprietà dei comuni, se non per i frutti che ne vengono; il diritto medesimo è maestatico. La prima e la quarta categoria costituiscono il patrimonio del comune, i cui redditi sono' destinati a coprirne i pesi. La seconda e terza categoria e la pesca nel mare aperto della prima categoria, costituiscono i beni pubblici di comune o comunali strettamente, i quali ultimi sono lasciati a fruizione dei membri del comune. Le cose che sono di finanza, sottostanno agli ordinamenti generali dello stato. La pesca nel mare aperto è per legge di stato lasciata libera ad ogni comunista, entro un miglio dalla spiaggia. Il diritto di caccia, ove è regalia dei comuni, non può mai divenire bene comunale, ma rimane patrimoniale, l'uso viene appaltato al miglior oblatore; non sono ammesse all' esercizio di caccia che le persone abilitate dalla legge generale sulla caccia. La regalia di pesca dei comuni, rimane sempre patrimonio del comune; non può convertirsi in bene comunale; e deve appaltarsi al miglior offerente. Se la classe' dei pescatori di un comune mancasse di guadagno, e l'appalto riuscisse a quella di grave pregiudizio, le si può accordare l'appalto in via di accordo. Le peschiere chiuse sono proprietà civile dei comuni, ed appartengono al patrimonio civile. Le cose che sono di uso pubblico, di regola, vengono lasciate a gratuita fruizione. L' uso delle cose pubbliche è regolato da discipline di polizia. Però se la cosa destinata a pubblico uso, ha cagionato straordinario dispendio, o le spese di conservazione sono periodiche e rilevanti; possono i comuni proporre equa imposizione per l'uso, la quale viene di regola percetta mediante appalto; il ricavato viene versato nella cassa comunale ed è destinato a .coprire le spese di conservazione, in preferenza a quelle di costruzione. I benifondi, prati, pascoli, boschi i quali non sono suscettibili di venire fruiti da tutti i comunisti, perdono la caratteristica di beni comunali, ed entrano nella categoria dei patrimoniali. I beni fondi che eccedono 1' uso necessario dei comunisti, conservano la caratteristica di beni comunali; però la parte eccedente il bisogno viene utilizzata a profitto della cassa comunale, od applicata a stabilimenti, od imprese comunali, come patrimonio del comune, fino a chè il bisogno dei comunisti non esiga altrimenti. L'uso dei beni comunali viene regolato dalle discipline che ogni consiglio comunale stabilisce e pubblica. L'uso arbitrario esclusivo di un comunista è da trattarsi come usurpo. Non può ad ogni comunista concedersi uso maggiore o migliore di quello lo richieda il bisogno dell' e-conomia rurale o domestica. La divisione materiale dell' uso fra i singoli comunisti, non è di regola concessa. I fondi comunali non suscettibili di miglior uso, devono destinarsi a pascoli. Non è lecito condurre al pascolo quantità maggiore di animali di quello che ogni comunista possa nutrire regolarmente sulla propria tenuta. II pascolo è sorvegliato da pastori, che vegliano contro i danni avvenibili ai campi vicini ed alle giovani piante. Le capre sono sbandite dai pascoli comunali, cosi gli animali forestieri, qualora i proprietari non abbiano diritto civile di promiscuità. In tale ultimo caso deve procedersi a divisione materiale del pascolo. Ogni terreno da pascolo deve possibilmente formare corpo unito, ed essere fornito di abbeveratoi e di ripari contro intemperie e sole, Per ogni animale condotto al pascolo deve darsi corrisponsione in danaro, per coprire le imposte pubbliche e le altre spese richieste dai pascoli. I terreni di uso comunale suscettibili di irrigazione, e i terreni paludosi suscettibili di asciugamento, saranno da ridursi a prati. Qualora la coltivazione del foragio sia di utilità, i terreni più atti da ridursi a prato, potranno distribuirsi fra singoli comunisti a tempo determinato dietro piano e condizioni da approvarsi dall' i. r. Governo provinciale. La concessione è meramente personale, 1' alienazione fatta da un concessionario porta caducità. La concessione non è gratuita. Dopo il corso di un periodo conveniente, la distribuzione dei prati fra i comunisti deve essere riveduta e posta in proporzione collo stato della popolazione; l'intera distribuzione può anche venire revocata, se le circostanze 1' esigono. II terreno che sopravanza ai bisogni del pascolo comunale, deve essere posto a coltivazione, preferibilmente di bosco. Però, qualora le condizioni di un comune, e l'estensione delle boscaglie esistenti facessero preferire la coltivazione a campi, ed il terreno si mostrasse atto, i pascoli potranno dissodarsi. La divisione dei pascoli fra i comunisti non è nè di regola, nè consigliabile; è preferibile la divisione in tenute economiche, ognuna delle quali deve essere tanta da poter mantenere una famiglia rurale, e coprire i pesi di dissodamento. Le tenute verranno date in affitto; e trattate come beni patrimoniali. Una frazione dei pascoli deve sempre tenersi a vivaio d' alberi da frutto o di gelsi se il clima Io comporta, per poterne somministrare ai comunisti. Le servitù attive di pascolare e legnare su fondi altrui, sono altresì beni comunali. Le servitù attive a tempi periodici sopra fondi altrui posti a coltura, devono possibilmente cessare e limitarsi sui fondi nudi. I proprietari dei fondi servienti coltivati possono reluire le servitù o mediante capitale o mediante annualità che passano nella cassa comunale. Qualora la servitù sia costituita su fondi nudi o su boschi, deve indursi il proprietario del fondo serviente, a cederli verso compenso, oppure a dividerli col comune in proporzione dei diritti di ciascheduno, però ad effetto che ognuno ne abbia la piena proprietà. I boschi esigono precipua attenzione da parte dei comuni, perchè han duopo di maggiore tempo per dare reddito conveniente e perciò facilmente l'interesse generale è in conflitto coli' interèsse dei singoli, e perchè il reddito dei boschi è atto a soperire quei dispendi che sono i maggiori. I boschi stanno sotto l'immediata amministrazione della rappresentanza comunale, nè senza assenso dell' i. r. governo provinciale possono essere convertiti in altro genere di coltura. Ogni comune fa un piano sistemato dell' economia dei boschi e dei terreni da imboschirsi sulla base di mappa esatta, il quale viene approvato dall' officio circolare, senza il di cui assenso non può deviarsi dal piano nè in parte nè in tutto. I boschi devono avere guardiani giurati e salariati, i quali, se i boschi sono estesi, devono abitare nel bosco od in prossimità. I boschi devono possibilmente ricignersi ed avere nell'interno strade pel movimento entro di essi; queste opere stanno a carico dei singoli comunisti. I comunisti possono venire indennizzati di queste prestazioni qualora nel comune predomini miseria. La conservazione del bosco, la sorveglianza, i pubblici carichi sono a debito della cassa comunale. Neil' impianto di nuovi boschi devesi porre attenzione alla qualità degli alberi e del terreno, ai bisogni del comune, ed avere in mente il maggiore e più durevole profitto del comune medesimo. Le sommità e li declivi dei monti e dei colli devo-a preferenza imboscarsi, per impedire lo sfranamento, ed il dilavamento. Siffatte boscaglie devono immediatamente porsi sotto interdetto ; la curazione non può farsi che di speciale assenso dell' officio circolare, e sotto severa osservanza di discipline che mirano alla loro conservazione. Le lacune formatesi per impeto di bufere, o per qual altra siasi causa, devono sollecitamente riempirsi. E debito di provvedere diligentemente mediante opere d'arte al prosciugamento dei boschi soggetti ad impaludarsi. I boschi che fanno parte del patrimonio dei comuni, li stessi boschi che sono beni comunali, in quella parte che eccedono il bisogno economico dei singoli comunisti, devono porsi sotto riserva per averne legna d' alto fusto per costruzioni urbane o marine. I prati boschivi devono convertirsi in bosco, ogni qual volta peculiari circostanze non esigano o non consiglino la loro conservazione. II pascolo in siffatti terreni è concesso soltanto in quanto è permesso il pascolo nel bosco che li circonda. Il pascolo nel novellarne è proibito fino a che il morso degli animali possa recare pregiudizio alle piante; il pascolo non è permesso in generale che in quelle parti ove lo conceda 1' amministrazione comunale. Non possono introdursi capre nei boschi, trovandosene verranno uccise. Non è permesso il pascolo senza presenza del pastore. I comunisti possono fissare coli' assenso dell' officio circolare pene convenzionali contro il pascolo vietato od irregolare. Nei boschi patrimoniali il pascolo è di regola vietato. Se il pascolo in siffatti boschi non è necessario al comune pei propri animali, può venire affittato ai pastori di comuni vicini, però non più a lungo che per un anno. II pascolo nei boschi è concesso ai comunisti soltanto pei loro animali, in proporzione ad altri pascoli comunali, verso compenso; è esclusa l'animalia forestiera; anche quella della quale i singoli comunisti fossero in società. Non è permesso di raccogliere le foglie secche sulle sommità dei monti, e nel terzo superiore della china dei monti; nelle altre parti, soltanto quando il buon governo di quel tale bosco lo conceda. Nei boschi patrimoniali viene concesso di raccogliere strame soltanto ai comunisti che tenghino in istalla animali propri, e ciò verso compenso; eccetto i poveri, ai quali le foglie fossero indispensabili per uso di strame. Altrettanto avviene per la raccolta delle ghiande. È proibito assolutamente lo scorzare le quercie. La legna secca lasciata ai più poveri dei comunisti (la quale non può mai essere oggetto di speculazione), deve raccogliersi in giorno determinato, nei riparti a ciò assegnati sotto sorveglianza ; nè può trasportarsi su carri. Durante tale operazione nessuno può entrare nel bosco con scure, ronciglio, o sega. La sramificazione viene concessa soltanto quando sia necessaria per nettare il bosco, dargli luce, e con grande cautela; è assolutamente proibito il tagliare le corone degli alberi. Il sito destinato a fare carbone, ed il riparto del bosco dal quale può prendersi la legna, devono fissarsi nel piano di conservazione economica dei boschi, e chiaramente segnarsi sul terreno. Qualora i comunisti usino per combustibile esclusivamente od in parte il carbone, dovrà ripartirvisi il carbone fra i comunisti in proporzione dei loro bisogni, il di più vendersi ai carbonai oppure ad incanto. Anche a singoli abitanti del comune può concedersi di bruciar carbone" nei luoghi destinati, verso licenza e compenso in proporzione di corba o sacco. È severamente proibito di accendere fuochi nei boschi, o di abbruciarne i sedimenti. Il legname da tagliarsi deve di regola essere venduto sulla pianta; il modo di taglio deve chiaramente indicarsi; gli alberi destinati a conservazione marcarsi. Al compratore deve assegnarsi il tempo entro il quale ha da essere effettuato il taglio, ed il tempo, entro il quale ha da esportarsi dal bosco il legname tagliato. Il legname tagliato deve accatastarsi in sito assegnato, nè può esportarsi senza commissione del comune che verifichi prima se nel tagliare non siasi sorpassata la misura convenuta, o recato danno al bosco; verificandosi ciò il comune deve darne partecipazione all' autorità ed invocare il sequestro della legna tagliata. In caso di taglio per trarne mezzi pecuniari ad o-pera di generale utilità, i comunisti possono, secondo le circostanze, obbligarsi a fare il taglio, e trasporto gratuitamente. In caso di miseria generale può il taglio ed il trasporto poggiarsi ai comunisti poveri, verso equo compenso: in ambi i casi il legname verrà venduto ad asta pubblica. Il taglio in monte per anni avvenire non può concedersi che dall' i. r. governo. La ripartizione dei boschi in prese da taglio, deve avere a base il bisogno dei comunisti; per ciò è debito di ogni famiglia di dimostrare la quantità di combustibile a lei necessaria; questi fabbisogni vengono esaminati esattamente dal consiglio comunale, e se ne fissa F annuale occorrenza. L' eccedenza dei boschi oltre 1' annuo bisogno deve riservarsi per casi straordinari; questa eccedenza deve trattarsi come i boschi patrimoniali. I comuni dovranno dar mano a moltiplicare i boschi a fine di introdurre rotazione tale che copra il bisogno dei comunisti, e dia sopravanzo di bosco pei bisogni dei comuni. II taglio della legna destinata ai bisogni dei comunisti, viene fatta dai comunisti medesimi, simultaneamente, in tempo determinato sotto sorveglianza della rappresentanza comunale. Le legna vengono riunite, ad ogni famiglia se ne assegna la porzione che a lei tocca, verso corrisponsione di equo compenso, dal quale sono esenti soltanto i miserabili; il residuante viene venduto dalla rappresentanza e va nella cassa comunale. Il legname d'opera dei boschi patrimoniali e dei boschi comunali, deve di regola vendersi a tutto prezzo, che passa nella cassa comunale. I comuni devono porre cura alla propagazione del sommaco, ove può allignare, potendosene trarre vantaggio dalla foglia per le concie di pelli, e dallo stelo, come materia tintoria. II ricavato del sommaco è versato nella cassa comunale; la foglia verrà venduta a pubblico incanto. Il prodotto dei salici è rendita della cassa comunale. I fondi non coltivati, devonsi possibilmente convertire in boschi; od affittati per cave di pietre o per fornaci da calce o da mattoni, se adatti; se non sono atti che a pascolo, devesi pel pascolo corrispondere modico fitto. Dei fondi a coltura, i soli boschi possono tenersi in amministrazione propria, gli altri devono darsi in affitto. Dei fondi coltivati deve ritrarsi la rendita mediante affitto a tempo verso danaro, di regola mediante asta. I fondi fittabili devono ripartirsi in tenute delle quali ognuna possa sostenere onestamente una famiglia rustica. A partite minori possono affittarsi quando i comunisti sieno precipuamente dediti ad industrie, od in prossimità a città ove 1' orticoltura prepondera, o dove il terreno sia a frazioni non riunibili, o prossime a maggiori possidenze che possono trarne vantaggio. Qualora in comune agricolo, la concorrenza di non possidenti fosse tale da far eccedere i prezzi di fitto, o fosse di vantaggio una generale specie di coltura esperibile soltanto sui fondi comunali, può avere luogo 1' accordo in vece d'incanto, a prezzi modici. Nei comuni scarsi di mano d'opera, e di agricoltura scadente, si attireranno affittuali da comuni più progrediti, e si stipuleranno accordi. Fondi coltivati a perfezione si fitteranno a breve durata con patto di rinnovazione; fondi di cattiva coltivazione, si fitteranno a tempo maggiore con condizione che sieno migliorati. Frazioni di fondi circondate da terreni di persone che sole possono trarne profitto, o che sono soggette a pericolo di liti si permuteranno per arrondare altre possidenze comunali od altrimenti si venderanno. La spropriazione gratuita di un bene del connine ha luogo per oggetti di comune utilità o per dotare in-stituzioni comunali che andrebbero a carico della cassa. Oltre la facoltà patrimoniale e comunale, vi ha facoltà vincolata a determinati oggetti o destinata a dotazione di stabilimenti comunali. La sorveglianza di siffatta facoltà spetta ai comuni, sia che la facoltà provenga dal comune medesimo, o da liberalità privata, purché in que-st' ultimo caso non abbia il fondatore altrimenti disposto. A siffatte facoltà, il comune destina gli organi amministranti, coli' assenso dell' autorità politica i quali devono attenersi alle istruzioni da prefiggersi; il capo del comune, i delegati sono esclusi dall'amministrazione. Il consiglio e l'amministrazione comunale vegliano perché le istruzioni sieno osservate, riscontrano le casse, e le sostanze, esaminano i conti-resi, e denunziano all' autorità ogni pregiudizio o pericolo. Se 1' esame dei conti è di attribuzione dell' autorità, il consiglio li avanza a questa colle proprie osservazioni; altrimenti ne dà esso medesimo diretta evasione. Anche se il fondatore e dotante avesse instituita un' amministrazione propria indipendente dal comune o destinato un oggetto a peculiare uso ; il comune è in debito di esercitare sorveglianza, a fine la volontà del fondatore sia adempiuta, senza por mano nell' amministrazione medesima. Deve denunziare le irregolarità all' autorità distrettuale o circolare. Ove i comuni hanno il patronato delle chiese, è debito dei consigli di esercitare la controlleria, nel modo che spetta al patrono per legge generale. Ove ai comuni spetta il diritto di avvocazia, i consigli eleggono il commissario avvocaziale, per disimpegnarne F officio a tenore di legge. In ambi i casi, il consiglio ha diritto di prendere ispezione dei conti prima che si producano all' autorità, e di avanzarli colle proprie rimarche. Ove i comuni non abbiano nè 1' uno nò 1' altro diritto, i consigli esercitano quella sorveglianza che loro spetta sulle -facoltà che hanno propria amministrazione indipendente dal comune. (sarà continuato Delle Signorie istriane. Avendo toccato dei comuni, crederemmo mancare, se anche delle Sii/norie non tenessimo parola, tanto più che diversi sono i pensamenti siili' indole loro. Prima di esporre le proprie opinioni, addurremo i testi di legge di cui potemmo avere conoscenza; avvertendo quelle dell'Istria addetta alla Confederazione, che già Maria Teresa, in lettere patenti del 15 agosto 1751, le distingueva in quattro categorie : enfiteutiche, - censuarie, - feudali, - coloniche. Ecco or la legge del 1476 che regolava la possessione censuaria del Castel Venere nell' Istria già veneta. « Infrascritti sono capitoli, patti et convention si fanno con quelli voleno venir abitar in la Villa del Castel venere. 1.° Che a cadauno massaro vorrà venir habitar in ditta villa se glie consegna luogo abile per una casa, cortivo & horto, segondo la famiglia, & animali averà, le qual cose sieno sue proprie, & de quelle possa dis-poner quello a lui parerà. 2.° Che el glie sia consegnà pluine doi di terra, la qual terra sia sua propria, ed dei suoi eredi, et de quella possi disponer ciò che a lui parerà. 3.° Che tutti quelli vorranno venir abitar in detta villa siano obbligati di vegnir fino un mese doppoi saranno rimasi d' accordo con le loro famiglie a luogo, & fuogo di detta villa, altramente sii in libertà della comunità metter in luogo di quello cadaun altro, che volesse vegnir. 4.° Che alcuno di quelli non possa piantar vigne per far vin, eccetto che nella terra consegnata, ut supra, possa piantar fruttari d' ogni sorte & tanta vigna che sia zapadori 5, et non più, sotto pena de lire 100, la qual vegna in nostro comun, e desfar quello più fosse fatto. 5.° Che per anni diese, cominciando dal dì ve-gnaranno habitar in quello, siano esenti da ogni angaria real & personal, & da ogni dexima. 6.° Che tutti quelli vorrano venir habitar in detta villa, con le loro famiglie à luogo & fuogo, & partendosi avanti ditti anni diese cazano alla pena de lire du-sento, per la qual pena possano esser astretti in cadaun luogo, & tutto quello avesse fatto, over fabbricado in detta villa, over suo distretto de Pirano sia del nostro comune de Pirano. 7.° Per tutto il tempo de ditti diese anni della e-sentione non possino tegnir più de quarnara tre d' animali menuti, & de li in suso siano obbligati a pagar, come fanno li castoani, et similiter per tutto il ditto tempo non possano tegnir più de bò diese & vacche diese, & de li in suso pagar debbano soldi diese per cao, sì de buò come de vacca. 8.° Che tutti li abitanti in detta villa siano obbli-gadi vender tutte le sue entrade, cioè fomento & ogni altre biave, mesture, legumi & olio, solamente a cittadini & habitatori di Pirano sotto pena de lire 25 per cadauno & cadauna volta se troverà aver contrafatto, della qual pena la mità sia del comun de Pirano, & altra dell' accusador. 9.° Se alcuno dei ditti habitanti non volessero compir il tempo de anni dieso per la esentione, ut supra, siano obbligadi pagar la decima de tutto quello avessero arcolto per lo tempo fossero stati, & siano obbligati a pagare il pascolo delli animali menudi, come li castoani, & similiter le vaganzie, come fanno li altri carsini. 10.° Siano obbligadi i abitanti in ditta villa passadi anni diese d' esention, a tutte angarie real & personali, & siano trattadi per cittani de Piran. 11.0 Siano obbligadi ditti abitanti, passando li primi anni diese pagar de anno in anno la decima di tutto quello che racoglieranno al nostro comun, cioè di tormento, et ogni altre biave, mesture, legumi & oglio. 12.° Che tutti i animali grossi & menudi haveranno delli primi anni diese in suso, siano obbligadi pagar, come pagano li altri cittadini de Piran, cioè delli animali grossi fin la summa de bò diese & vacche diese, & da lì in suso soldi diese per testa, et similiter degli animali menudi fin la summa de quarnari tre et da lì in suso debbano pagar come li castoani. 13.° Che alcuno delli abitanti in ditta villa, sia di che condizion che voja, non vaja, ne presuma comprar vin, ne oglio in altro luogo, che in Pirano sì per suo uso, come revender in ditta villa sotto pena de lire 5 per cadaun orna sì de oglio, come di vino, comprando in altro luogo, che in Pirano, della qual pena la mità sia del nostro comun & 1' altra dell' accusador. 14.° Che in detta villa se possa vender vin a me-nudo, cioè in taverna & pagar debbino detti vendenti soldi 20 per orna al nostro comun, ovvero a chi averà tal dacio. 15.° Che cadaun habitante in detta villa possa vender carne a menudo, come in la beccaria di Pirano, & siano obbligadi a pagar tanto dacio, quanto pagano li beccheri di Pirano al nostro comun, ovvero a chi averà tal dacio. 16.° Che li habitanti in ditta villa possino fabbricare molini sopra l'acqua della Dragogna, dove li sarà consegnado il luogo a comun & universal beneficio delli abitanti in quella, il qual molino esser debba a suo governo, dummodo el non sia in pregiudizio delle rason delli altri molini sono suso la Dragogna. 17.° Che per li ditti habitanti se possa elezzer uno Zuppano ovvero Meriga, & quello sarà eletto per la ma-zor parte remagna fermo per un anno solamente, & dop-poi sarà eletto debbia vegnir con uno, ovvero doi delli vicini di detta villa presentarse alla Magnificenza de M. Podestà, & Zudesi, & li per Io Cancelliero de ditto M. Io Podestà gli sia dato sagramento di esercitare il suo officio secondo la sua coscientia, & secondo la continenza delli capitoli infrascritti, & subito zurado, detto Cancelliero debba notar la presentazione di quello in li atti de M. lo Podestà, per la qual nota haver debbia doi soldi. 18.° EI sia obbligado ditto Meriga mantegnir le rason delli habitanti in delta villa a tutto suo potere, & saper a comune spese delli habitanti in quella, quando per la mazor parte di quelli li sarà commesso. 19.° Sia obbligado ditto Meriga ogni volta le fesse custion in ditta villa subito vignir a Pirano, e dar notizia de tal delitto, & manifestar li delinquenti al Rezi-mento che al tempo sarà, sotto pena de lire diese, s' el non sarà sangue, ed essendo effusion de sangue lire 25 per cadauna volta contrafacesse, & tal condannason ve-gna in comun de Piran, della qual pena 1' accusator abbia il terzo, contrafacendo el Meriga. 20.° EI sia lecito al ditto Meriga convocar tutti gli abitanti in ditta villa, & far tra loro ogni provision a utilità & beneficio universal degli abitanti in quella, dummodo non sia contrafatto ad alcun delli soprascritti, ovvero infrascritti capitoli in parte, ne in tutto, ne contra l'onor dell'Illustrissima Signoria nostra, ne del Rezi-mento de Piran, & del nostro comun, & se contrafacessero in alcuna delle parli predette, tal provision no tegna, & per il consegio de Piran non sia confermada, nel quale non possino esser manco de conseglieri 63, et presa per le doi parli di quelli. 21.° Che el sia lecito alli abitanti in quella villa tra loro elezzer doi, ovver tre zuradi, i quali abbiano a guardar tutto il territorio a loro consignado per ditta villa, & accusar tutti quelli andaranno pascolar sul dillo territorio contra la loro volontà & licentia, ovvero dalla mazor parte de loro, le qual accuse debbano essere date in nota dalli predetti zuradi al nostro cancellier de comun. Se li saranno anemali grossi paghi soldi diese per testa, & li anemali menudi soldi 4 per testa, & per danni de fomento, altre biave, ovver mesture, & legumi, paghi la pena, e mandi il danno al patron per quella fatta stima, & se faranno accuse d'uomini, ovver donne, paghi lire 3 per cadauno, e mandi il danno al patron, ut su-pra. — Delle qual pene la mità sia dell' accusador,