☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 2-15 Ottobre 194-6 Indice pag. 117 Pubblicata dal Governo Militare Alleato con T autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1946 G overno JMilifare Alleato VENEZIA GIULIA Ordine N. 197 LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI VIAGGIO DA RIMBORSARSI AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Premesso che con l'Ordine No. 168 sono state apportate delle modificazioni e effettuati degli emendamenti alle disposizioni di legge che regolano il rimborso da parte dello Stato delle spese di viaggio sostenute dal personale delle Amministrazioni dello Stato, che sia in servizio o in corso di trasferimento. Ritenuta la necessità e l'opportunità di apportare ulteriori modifiche nonché di effettuare ulteriori emendamenti a tali disposizioni di legge nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. ordino : ARTICOLO 1 Trattamento relativo al rimborso delle spese SEZIONE 1: Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernoltazione fuori dell'ordinaria residenza Oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, sono rimborsate, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento. SEZIONE 2: Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, non, in conformità agli esborsi effettivamente fatti, ma mediante un compenso globale, •—■ di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate, — in ragione di tre volte l'importo della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ! primi quattro membri della famiglia, da ridursi a due volte l’importo della diaria di missione per le rimanenti persone di famiglia. SEZIONE 3: Limitatamente alle missioni che si svolgono nei Comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale summenzionato è elevato a quattro volte l’importo della diaria di missione. SEZIONE 4, Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonché quello per le missioni di durata inferiore, con per-nottazione, saranno regolabili con istruzione da emanarsi dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO II Indennità di prima sistemazione SEZIONE 1: Olire i rimborsi previsti dal precedente Art. I al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura: di 15.000 lire al personale dei gradi 4,o e superiori, di 12.000 lire al personale dei gradi 5,o al 7.o, di 10.000 lire al personale dei graldi 8.0 all'll.o e a quello subalterno, salariato e non di ruolo. SEZIONE 2: La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi a carico oppure che non abbia trasferita la famiglia e il mobilio, salvo per quest'ultimo caso, la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, SEZIONE 3: L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito, fruisca comunque di alloggio gratuito. ARTICOLO III Speciali disposizioni per brevi e lunghe missioni SEZIONE 1: Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente Ordine sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 perncttazioni fuori dell ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di afidata e ritorno. SEZIONE 2. Nulla è innovato per quanto concerne le gite nell'ambito di piccole distanze nel Comune di residenza, le gite fuori del Comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme dell'art. I SEZIONE 3: Per le missioni in una medesima località con più di 60 perncttazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni, — non computabli nella durata massima per la quale è dovuta a termini della legge vigente la diaria di missione — il trattamento di cui al presente Ordine; per il periodo eccedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa una integrazione compensativa per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50 per cento della diaria di missione. SEZIONE 4 : Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il l o maggio 1945 e il 30 giugno 1945; e, limitatamente ai primi 60 giorni di missione è uguagliata al 200 per cento della diaria di missione « al 300 per cento, se effettuate in Comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti. ARTICOLO IV Indennità per viaggi effettuati con mezzi propri Il compenso chilometrico per le percorrenze stradali con mezzi propri è fissato in lire tre ARTICOLO V Missioni effettuate per conto di altri enti statali o persone private Per le missioni compiute nell'interesse di Zone, Comuni, Distretti, Enti statali o Idi privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell’interesse dello Stato. L’Art, 10 del D.L. L. 14 settembre 1918, No. 1311 e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati. ARTICOLO VI Concessione della diaria di missione in casi speciali Con effetto dal l.o maggio 1945, per la retribuzione da assegnare agli estranei all’Amministrazione dello Stato incaricati idi speciali studi o lavori a norma dell'Articolo 57 del R. D. 8 maggio 1924 No. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il quarto grado dall'Art. I del R. D. L. 27 febbraio 1942 No. 76 aumentata del 155 per cento. xARTICOLO VII Limitazione al pagamento delTindennità di soggiorno SEZIONE 1: L'Art. 6 del R. D. L. 14 settembre 1948 No. 1311 è abrogato. SEZIONE 2: Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località, il quale ecceda i primi 180 giorni. SEZIONE 3 : Agli effetti di cui alla precedente Sezione la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte, si considera continuativa qualora l'interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siarfo di durata inferiore a 60 giorni. SEZIONE 4: Le disposizioni del presente Articolo si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi. N ARTICOLO Vili Norme e regolamenti concernenti spese individuali e applicazione delle disposizioni del presente Ordine ai personale specializzato dipendente dallo Stato SEZIONE 1 : Il trattamento nonché l'ammontare massimo dei rimborsi da effettuarsi in conformità all'Art, I e le norme per l'accertamento dei rispettivi importi, come pure il regolamento per l'applicazione delle disposizioni del presente Ordine al personale specializzato rispettivamente di servizi dipendenti dallo Stato potranno essere stabiliti e modificati con istruzioni da emanarsi di volta in volta dal Governo Militare Alleato. SEZIONE 2: I moduli e scontrini istituiti saranno esenti da bollo. ARTICOLO IX Applicazione delle disposizioni del presente Ordine al personale dipendente dalTAmministrazione delle Ferrovie dello Stato Il Governo Militare Allealo potrà emanare istruzioni per l’applicazione delle disposizioni del presente Ordine in favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato nel modo e nella misura che saranno ritenuti necessari per conferire al personale suddetto benefici equivalenti a quelli concessi per effetto delle stesse disposizioni al personale dipendente da altre Amministrazioni dello Stato. ARTICOLO X Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà da me firmato e, salvo quanto stabilito espressamente nello stesso, tutte le sue disposizioni avranno effetto e saranno applicabili a partire dal l.o luglio 1945. Trieste, 1 ottobre 1946. ALFRED C, BOWMAN Colonnello J.A.G-.L. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ALLIED MILITARY GOVERNMENT VENEZIA GIULIA Order No. ‘210 MODIFICHE AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO Ritenuto utile e necessario di apportare alcune modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento della misura dei contributi SEZIONE 1: A decorrere dal l.o gennaio 1945, il, contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo (in appresso denominalo «Fondo»), a norma deHart. 2 del R. D, L. 12 maggio 1938 No. 90S, è aumentato, entro il Territorio, del 2.50% dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 4 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863, eccezione fatta al contributo dovuto a favore del personale di cui alla Sezione seguente. , SEZIONE 2: Il contributo dovuto a favore del personale che, in base all'art. 35 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvalo con R. D. 1 febbraio 1925, No. 217 è aumentato del 3.35%. SEZIONE 3: Tali aumenti sono a carico del datore di lavoro. ARTICOLO II Assegnazione dei contributi SEZIONE 1: Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il contributo assegnalo alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell’art. 11 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863, è stabilito entro il Territorio nella misura del 10% della retribuzione. SEZIONE 2 : Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma del succitato art. 11 è stabilito nella misura del 5% della retribuzione quando l’indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato dal 0.18% delle retribuzioni per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più, quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge. SEZIONE 3: Con decorrenza idia! l.o gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia ia favore degli iscritti, che a norma dell'art. 35 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863, hanno optato per le. prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. D. 1 febbraio 1925 No. 217, è stabilito entro il Territorio nella misura del 13.35% della retribuzione. SEZIONE 4: Per gli iscritti di cui alla Sezione precedente il contributo da investire in ca pitalizzazione finanziaria è stabilito nella misura del 2.50% della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a (quella di legge, ed è aumentato del 0.18% delia retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge. ARTICOLO III Aumento delle pensioni SEZIONE 1 : Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo, liquidate con decorrenza anteriore al 1 o gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25% del loro ammontare. SEZIONE 2: Tale aumento ha effetto dal l.o aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se posteriore. SEZIONE 3: L'aumento di cui alla Sezione 1 del presente articolo, non si applica alla quota di concorso dello Stato. SEZIONE 4: Ai soli effetti del calcolo della misura della pensione per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a questa ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni, saranno considerati aumentati di un terzo. ARTICOLO IV Emendamento dell'articolo 12 del Regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863 Con decorrenza dal l.o gennaio 1945, il primo e il secondo comma idell'art. 12 del regolamento approvato con IR, D. 20 ottobre 1939 No. 1863, sono rispettivamente così modificati: «La misura annua della pensione per anzianità o per invalidità è calcolata nel modo seguente: a) il 26.25% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione nei primi dieci anni di assicurazione; b) il 13.125% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione oltre il decimo anno; c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. D. L. 4 ottobre 1935 No. 1827, e successive modificazioni». «Per il calcolo della pensione in base alle predette percentuali si considera il contributo totale fino all'8 luglio 1938, quello del 7.50% della retribuzione assegnato alle assicurazioni di pensioni dal 9 luglio 1938 al 31 dicembre 1944, a quello del 10% per il periodo successivo a tale data». V ARTICOLO V Emendamento dell’articolo 36 del Regolamento approvato con R. D. 20 ottcbre 1939, No. 1863 Con decorrenza dal l.o gennaio 1945 il secondo comma dell'art. 36 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863, e così modificato: «La misura della pensione è calcolata come segue: a) il 33.75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi dieci anni di assicurazione; b) il 16.875% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il dieci anni di assicurazione; c) Le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute a norma del R. D. L. 4 ottobre 1935, e successive modificazioni». ARTICOLO VI Emendamento dell’articolo 18 del Regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863 Il primo comma dell'art. 18 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863 e così modificato: «In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all’art. 16, sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 75% dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensione e in ogni caso non inferiori a Lire 500». ARTICOLO VII Emendamento dell’articoio 22 del Regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939, No. 1863 Il secondo comma dell'art. 22 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863, è così modificato: «I contributi versati a norma dell'art. 4 sono attribuiti alle date di versamento: a) per il 7.50% della retribuzione per il periodo fino al 31 dicembre 1944, e per il 10% per il periodo successivo, all’assicurazione facoltativa, a norma del titolo IV del R D. L. 4 ottobre 1935 No. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all’assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. L'iscrizione nell'assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda l'iscrizione del ruolo della mutualità; b) per il residuo alla capitalizzazione finanziaria, il tasso del 4.50% all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al No. 2 dell'art. 11». / ARTICOLO Vili emendamento dell'articolo 24 del Regolamento approvato con R. D. 2C ottobre 1939, No. 1863 SEZIONE 1: Con effetto dal l.o gennaio 1945, il primo comma lettera a) dell’art. 24 del regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1939 No. 1863, è così modificato: «Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10% della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio». SEZIONE 2: Al terzo comma dello stesso articolo 24 di cui alla precedente Sezione è sostituito il seguente: «La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, deve essere presentata non prima del tredicesimo e non dopo il ventiquattresimo mese dalla cessazione del servizio presso gestioni di imposte di consumo, trascorso tale termine, la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale fino all'8 luglio 1938 e con quello assegnato alle assicurazioni dirette o di famiglia per il periodo successivo a tale data, è trasferita nei ruoli dell' assicurazione facoltativa (ruoli dei contributi riservati), dedotta la parte corrispondente all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia». ARTICOLO IX Entrata in vigore dell’Ordine Il presente Ordine, salvo per quanto in esso diversamente disposto, entrerà in vigore con la data in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Oolnnnello J.A.G.P. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 211 NORME PER LA INTEGRAZIONE DI AGGIO A FAVORE DEGLI ESATTORI E DEI RICEVITORI PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE PREMESSO che si è considerato opportuno emanare delle norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle Imposte Dirette in quelle parti della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamale «Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A G. D.. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I LArt. Ili, Sezione 1, dell'Ordine No. 66 è abolito e viene sostituito dal seguente; «Gli esattori delle Imposte Dirette che con la misura dell'aggio loro spettante sulle riscossioni effettuate nel 1945, non abbiano percepito, in detto anno, l’aggio complessivo risultante dalla seguente tabella, in rapporto all'aggio risultante dai carichi dei ruoli 1943, hanno diritto di ottenere la differenza dallo Stato nella misura di cui alla seguente tabella: Carico dei ruoli 1943: 1) fino a 3 milioni 2) da 3 a 10 milioni 3) da 10 a 30 » 4) da 30 a 70 » 5) da 70 a 200 » 6) da 200 a 500 » 7) oltre 500 milioni ARTICOLO II L'Articolo III, Sezione 2 dell'Ordine No. 66 viene sostituito dal seguente: «Gli esattori che con l'integrazione di cui all'articolo precedente, non riescano a compensare le spese di gestione, hanno la facolta di chiedere che la misura della integrazione stessa venga determinata, in base a rendiconto entro i limiti di cui alla seguente tabella: Percentuale di integrazione: 410% 400% 390% 380% 370% 360% 350% Carico dei ruoli 1943: Percentuale di integrazione: 1) fino a 3 milioni . . . . . . ' . . . 510% 2) da 3 a 10 milioni .......... 500% 3) da 10 a 30 » . . 490% 4) da 30 a 70 . '......... 480% 5) da 70 a 200 » 470% 6) da 200 a 500 » 460% 7) oltre 500 milioni ........... 450% ARTICOLO III Per Tanno 1946. l’integrazione delle maggiori spese di riscossione a favore degli esattori delle imposte dirette, è liquidata, in rapporto all’aggio risultante dai ruoli dell’anno 1943, nella misura percentuale di cui alla seguente tabella: Carico dei ruoli 1943: Percentuale di integraz. per il 1) fino a 3 milioni 2} da 3 a 10 milioni 3) da 10 a 30 » 4) da 30 a 70 » 5) da 70 a 200 » 6) da 200 a 500 » 7) oltre 500 milioni Non sarà richiesto alcun sopra stabilite. 1946 .875% 825% 775% 700% 625% 550% 525% rendiconto per la liquidazione delle integrazioni qui ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore r.el Territorio alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 1 ottobre 1946. Ordine N. ‘216 MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI PENSIONATI DI GUERRA ED ESTENSIONE E VOLTURE DI CERTE PENSIONI DI GUERRA Ritenuta l'opporlunità -di elevare la misura delle percentuali relative all'integrazione speciale temporanea spettante ?_i pensionati di guerra ai sensi delle disposizioni contenute nella parte C dell'Ordine Generale No. 34, e di concedere un'indennità speciale a certi pensionati di guex-ra nei casi di invalidità grave; e di concedere ai congiunti dei pensionati di guerra disperili per cause dovute alla guerra il godimento di una pensione, come pure di prorogare la dala di scadenza di certe pensioni temporanee, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio»); Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino ; PARTE A ARTICOLO I Aumento della speciale integrazione temporanea SEZIONE 1: La speciale integrazione temporanea, prevista dalla parte C dell'Ordine Generale No. 34, di data 31 dicembre 1945, è, per quanto riguarda le pensioni e assegni di guerra, elevata alle seguenti misure; «cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse; «novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse; «settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni idi esse; «cinquanta per cento .sul rimanente importo eccedente le 3000 lire. SEZIONE 2: L'indennità mensile di contingenza prevista dall'Articolo III del presente Ordine non è computata, ai fini della determinazione della speciale integrazione temporanea, nell'ammontare lordo mensile della pensione. ARTICOLO li Determinazioe dell'aumento in caso di cumulo di pensioni SEZIONE 1: Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, al quale sia applicabile la speciale integrazione temporanea prevista nella parte C dell'Ordine Generale No. 34, è dovuta per intero la speciale integrazione temporanea, stabilita per le pensioni o assegni di guerra, con l'aumento di cui all Articolo I del presente Ordine. SEZIONE 2: Per l'applicazione dell’integrazione speciale temporanea sull'altro trattamento di quiescenza dovranno essere tenute presenti le percentuali stabilite nell'articolo V, Sezione 1 a) idell’Ordine Generale No. 34, considerando, nell'applicazione delle aliquote stesse, anche l'ammontare della pensione di guerra, nei cui riguardi l'aumentata integrazione speciale temporanea è già liquidabile ai sensi dell'Articolo I .del presente Ordine; e avendo riguardo alla limitazione a lire 1600.— sancita dall’Articolo V, Sezione b) dell'Ordine Generale No. 34, ARTICOLO III Indennità mensile di contingenza a favore di pensionati di guerra affetti di invalidità grave SEZIONE 1 : A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella E allegata alla legge 19 febbraio 1942, No. 137, modificata dall'Articolo II, Sezione 1 dell'Ordine Generale No, 52 di data 3 aprile 1946, è dovuta una indennità mensile di contingenza di lire seimila lorde. Si ZIONE 2: Per gli invalidi di prima categoria forniti di assegno supplementare, tale indennità è (fissata in lire duemila lorde. SEZIONE 3 : Per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiati nella misura della tabella B allegata all'Ordine Generale No. 52 di data 3 aprile 1946, la su menzionata indennità dii contingenza è ridotta di un quarto. ARTICOLO IV Variazione dell’indennità di contingenza in relazione al costo dell’alimentazione SEZIONE L L'importo della suddetta indennità di contingenza è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione. SEZIONE 2: L'importo dell'indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al l.o gennaio cidi al l.o luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione cell'indice base esistente nell ultimo trimestre relativamente a quello stabilito dal Governo Militare Alleato per il trimestre ottobre-dicembre 1945, che si considera uguale a 100.— In tale percentuale si trascurano' le frazioni idi 5.— ARTICOLO V Pensioni spettanti ai congiunti degli infortunati civili Retroattività della legge No. 1196 di data 18 agosto 1940 La norma contenuta nel!Articolo 1, Sezione. 4, della legge 18 agosto 1940, No. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, Si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al l.o settembre 1939. PARTE B ARTICOLO VI Pensioni o assegni per i congiunti dei pensionati di guerra scomparsi SEZIONE 1 : Ai congiunti di coloro che, già provvisti di pensione o assegno di guerra, non abbiano più dato notizia idi sè e non abbiano pertanto riscosso la pensione o l'assegno da almeno sei mesi per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, è concessa la pensione o 1 assegno a cui avrebbero diritto se il pensionato fosse morto per causa di guerra. SEZIONE 2: La pensione o l'assegno vengono liquidati nella misura prevista per i congiunti degli infortunati civili, salvo risulti che, quando il pensionato scomparve, era in servizio militare, nel qual caso si applicano le disposizioni vigenti per i militari. SEZIONE 3: Agli effetti delle sezioni precedenti (1 e 2) si considerano congiunti quelle persone di famiglia che avrebbero diritto alla pensione o all'assegno di guerra. SEZIONE 4 : Le disposizioni de! presente Articolo non sono applicabili ai congiunti di coloro a cui siano stati concessi assegni non rinnovabili, ai termini degli articoli 6 e 7 del D. L. 20 maggio 1917, No. 876, e dell'Articolo 13 del R. D. 12 luglio 1923, No. 1491. ARTICOLO VII Liquidazione in caso di accertamento che il pensionato è tuttora in vita SEZIONE 1: Nel caso che venga accertato che il pensionato è tuttora in vita, la pensione c l'assegno già liquidato ai congiunti è revocato dall’Ufficio del Tesoro di Zona dbpo Tappi-ovazione del Governo Militare Alleato; e le rate già pagate in relazione a tale pensione o assegno vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al pensionato medesimo per il periodo successivo alla data di decorrenza di detta pensione o assegno di cui all'Articolo IX e limitatamente alTammontare delle rate dovute per lo stesso periodo. SEZIONE 2; Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, e in relazione al disposto dell'Articolo IX sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte. ARTICOLO Vili Domande per le pensioni dei congiunti SEZIONE 1: Per il conferimento delle pensioni o degli assegni, di cui all'Articolo 1, è presentata domanda in iscritto all'apposita Commissione di Zona per le pensioni istituite a norma dell'Ordine No. 63 di data 18 gennaio 1946. SEZIONE 2: La mancanza di notizie del pensionato da almeno sei mesi dev'essere attestata mediante la produzione di atti giudiziali di notorietà, salvo alla Commissione di Zona per le pensioni la facoltà di esperire tutti gli accertamenti che ritenga necessari. ARTICOLO IX Decorrenza della pensione La pensione o l'assegno conferito ai congiunti dei pensionati di guerra ai sensi dell'Articolo VI del presente Ordine, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell'istanza da parte dei congiunti. PARTE C ARTICOLO X Proroga degli assegni rinnovabili di guerra SEZIONE 1: La proroga degli assegni rinnovabili di guerra prevista dall’Articolo 2, comma II, del R. Đ. L. 13 novembre 1919, No. 2232, convertito in legge 17 aprile 1925; No. 473, è protratla per il periodo ron oltre un anno successivo alla data ci scadenza di detto assegno, fino al 31 dicembre 1946. SEZIONE 2 : Gli Uffici del Te oro continueranno a corrispondere detti assegni, segnandone la variazione sul certificato di iscrizione, sino a che non sia compiuto il procedimento per la nuova valutazione dell'iijvalidità c sino alla data del 31 dicembre 1945, se anteriore. SEZIONE 3: Restano ferme le modalità di ricupero delle somme corrisposte dopo la scadenza dell'assegno e da imputarsi al nuovo assegno o alla pernione definitiva idei pensionato limitatamente, all'importo degli arretrati. ARTICOLO XI Volture provvisorie di determinate pensioni riversibili SEZIONE 1: E' autolizzata sino al 31 dicembre 1946 la proroga del pagamento, sulle volture provvisorie eseguite dall'Ufficio del Tesoro di Zona, delle pensioni di guerra liquidate a genitori e vedove di caduti, riversibili — rispettivamente per morte o passaggio a nuove nozze — in favore della madre vedova o degli orfani minorenni. ARTICOLO XII Entrata in vigore SEZIONE 1 . Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. SEZIONE 2: I maggiori benefici previsti nella parte A del presenta Ordine hanno effetto e sono dovuti a cominciare dalla prima rata mensile della pensione o assegno con scadenza succesnva a! l.o novembre '1945. Trieste, 27 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 217 LAVORO STRAORDINARIO E PREMIO DI PRESENZA AGLI IMPIEGATI DEGLI UFFICI STATALI PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario semplificare la procedura riguardante la correspor,sione a favore degli uffici statali del compenso per lavoro straordinario e per rendimento' e di riunire gli assegni e i premi in vigore, disponendo la corresponsione del compenso per lavoro straordinario e del premio di presenza, per quanto riguarda quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»), Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo: PARTE A ARTICOLO I Retribuzione del lavoro straordinario SEZIONE 1: Agli impiegati di ruolo ed avventizi, nonché a quelli subalterni, delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sarà da corrispondersi — nell’estensione e nella misura previste dal presente Ordine e per prestazioni di natura speciale o per lavoro eccedente la durata dell’orario, le attribuzioni ordinarie del posto occupato o del grado rivestito — un compenso per lavoro straordinario. SEZIONE 2: Agli effetti di quanto disposto nella precedente Sezione, gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati, i militari di truppa e gli aventi grado corrispondente nei Corpi dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, nonché della Polizia della Venezia Giulia, godranno lo stesso trattamento del personale impiegatizio, quando siano chiamati ad osservare le ore d’ufficio corrispondenti a quelle stabilite per il personale civile. SEZIONE 3: L'autorizzazione ad effettuare ore di lavoro straordinario retribuite sarà concessa dall'Intendente di Finanza nei soli casi, [in cui egli ritenga che le esigenze del servizio non consentano alcun differimento e che 1 importo complessivo iscritto nel hi lancio per tale titolo di spesa nn sarà superato. SEZIONE 4: / La corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, a termini del presente Ordine, non spetterà al personale delle Poste e delle Telecomunicazioni. AKTICOLO II Misura della retribuzione SEZIONE 1: Agli effetti del computo delle aggiunte previste in quest'Articolo, la retribuzione mensile va calcolata come segue: a) lo stipendio base lordo od altri emolumenti, a seconda del grado rivestito; ogni altro provento, gli assegni personali e le aggiunte di qualsiasi specie sono esclusi, anche se computati sull'ammontare dello stipendio o della retribuzione, e ne è [tenuto conto nel computo della pensione; b) il 75% dell'ammontare dell'indennità caroviveri, prevista dalla Sezione 1 del-l'Art. II dell'Ordine Generale No, 63, d ,d. 13 luglio 1946; ne è esclusa l’aggiunta a favore dei famigliari a carico, e così pure, ne restano esclusi tutti gli aumenti e le riduzioni previsti dalle altre disposizioni del citato Ordine Generale. SEZIONE 2: Il compenso orario per il lavoro straordinario sarà uguale (ad un settimo di una giornata di stipendio, aumentata d'un decimo. SEZIONE 3: Il compenso orario per il lavoro straordinario, a favore del personale subalterno, sarà uguale ad un'ottava parte d una giornata della retribuzione mensile, come indicata alla precedente Sezione 1, e aumentata d'un decimo. SEZIONE 4: Il compenso orario, di cui alle precedenti Sezioni 2 e 3, sarà ridotto d un terzo, quando le prestazioni eseguite fuori dell'orario' normale, consistano in lavoro d’attesa. SEZIONE 5: Il compenso orario per il lavoro straordinario, di cui alle precedenti Sezioni 2 e 3, sarà aumentato d'un ulteriore decimo, quando trattisi di lavoro notturno (tra le ore 22 e le 5), oppure di lavoro festivo, escluso il lavoro compensativo. SEZIONE 6: L’importo Complessivo che, per il titolo di cui trattasi, potrà essere corrisposto durante un mese, non dovrà superare quello dovuto per sessanta ore di lavoro straox-dinario, oppure di settantacinque di tali ore, qualora trattisi di personale subalterno; tali massimi saranno 'da applicarsi anche nei riguardi di lavoro straordinario prestato da cottimisti. SEZIONE 7 : Le disposizioni contenute nel presente Articolo, non dovranno applicarsi nei riguardi del personale insegnante, 'di qualsiasi ordine o grado. SEZIONE 1 : Il pagamento del compenso per lavoro straordinario avrà luogo a periodi non inferiori a, mesi uno. SEZIONE 2 : In qualsiasi Amministrazione dello Stato, il totale complessivo delle retribuzioni per lavoro straordinario corrisposte ai dipendenti di grado inferiore al sesto, durante il mese precedente od un più lungo periodo, non potrà eccedere la metà dell’importo che si sarebbe dovuto corrispondere al complesso dei dipendenti di ruolo dello stesso grado, se, unitamente agli avventizi in servizio avessero prestato il massimo delle ore di lavoro straordinario, come previsto all'Articolo II. SEZIONE 3: Agli effetti del computo del lavoro straordinario nei limiti previsti dalla precedente Sezione 2, il personale ceduto da laltri uffici sarà compreso tra il personale deirUfficio, per conto del quale è stato eseguito il lavoro straordinario. SEZIONE 4: La corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario non può essere goduta contemporaneamente: a) a titolo di competenze accessorie, comunque disposte, che si riferiscano ad ore di lavoro eccedenti l'orario normale; b) quale premio per lavori a cottimo; c) quale premio d’interessamento e di maggior produzione. Tuttavia, il personale interessato può optare per il trattamento più favorevole. ARTICOLO IV Contabilizzazione SEZIONE 1 ; Le somme pagate per le retribuzioni di lavoro straordinario vanno iscritte unicamente sull'apposito capitolo del bilancio. Nessun’altra retribuzione od assegno speciale, nè alcun'altra spesa potrà andare a carico del fondo all uopo destinato. SEZIONE 2 : Ai mandati di pagamento per le retribuzioni del lavoro straordinario, emessi in conformità al presente Ordine, dovrà essere unita una dichiarazione del capo ufficio, la quale attesti che il personale, di cui trattasi, ha effettivamente prestato del lavoro eccedente il normale orario d'ufficio, per un numero di ore non inferiore "a quello, per il quale la retribuzione è proposta. 8'J PARTE B ARTICOLO V Concessione del premio giornaliero di presenza SEZIONE 1 : , A favore degl'impiegati di ruolo e non di ruolo, nonché dei subalterni, appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che se ne dimostrano meritevoli, è concesso un premio giornaliero di presenza. SEZIONE 2: Tale premio verrà corrisposto soltanto per le giornate, in cui l’impiegato sia stato effettivamente presente per tutta la durata dell'orario normale; non, sarà, invece, corrisposto per le giornate d’assenza, sia che l'assenza dell’impiegato sia da attribuirsi a malattia, a licenza o a qualsiasi altro motivo, nè sarà corrisposto tale premio in occasione di feste o di ferie, durante le quali il lavoro dell'impiegato è totalmente considerato quale lavoro straordinario e retribuito come tale. ARTICOLO VI Altre categorie, alle quali tale premio è eia corrispondersi o meno SEZIONE 1: Le disposizioni contenute nell'Articolo V del presente Ordine si applicano a favore degli ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, o gradi corrispondenti, della Polizia della Venezia Giulia, dei Corpi Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana; nonché a favore degli insegnanti elementari di ruolo. SEZIONE 2: Le disposizioni contenute nell'Articolo V del presente Ordine non si applicano; a) al personale nei confronti del quale non sussiste un vero e proprio rapporto d’impiego con lo Stato, che richieda la prestazione di servizio di natura continuativa; b) al personale retribuito ad aggio o secondo indici basati sulla quantità e durata dei servizi prestati; nè ai dipendenti da tale personale; c) al personale insegnante e non insegnante, di ruolo e non di ruolo, delle scuole e degli istituti d'istruzione d'ogni ordine e grado, ad eccezione di quelli indicati alla Sezione 1 di quest'Articolo; d) personale di custodia aggregato; e) personale della magistratura. ARTICOLO VII Ammontare del premio SEZIONE 1 : Il premio giornaliero' dii presenza è corrisposto nell'ammontare pari ad 1/200 dello stipendio mensile lordo o della retribuzione. Dal computo di tale stipendio mensile lordo o della retribuzione, sono esclusi tutti gli altri emolumenti, gli assegni personali e le aggiunte di qualsiasi natura, anche quando siano computati sulla base dello stipendio o della retribuzione di cui trattasi, o agli effetti della pensione. L indennità di carovita è del pari esclusa. SEZIONE 2 : II premio ila corrispondersi non potrà essere inferiore alle 16 lire giornaliere; seconchè l'importo da corrispondersi per tale titoloi sarà diminuito d'un terzo nei confronti di chi percepisce viveri in natura, a meno che esso non preferisca rinunziare a tali viveri. SEZIONE 3: V Il premio sarà soggetto alla detrazione per ricchezza mobile e per altre imposte erariali, nonostante eventuali disposizioni d'esonero contenute in qualsiasi altra legge, all'infuori di quelle, di cui all’Articolo 25 idell'Ordine Generale No. 25 del 29 novembre 1945. SEZIONE 4: Nel calcolare l'ammontare del premio, in conformità alle disposizioni contenute nel presente Articolo, le frazioni di lira si arrotondano a lire una. ARTICOLO Vili Modalità di pagamento SEZIONE 1: Il premio sarà corrisposto a periodi non inferiori a mesi uno, e unicamente per i giorni di effettiva presenza in servizio del dipendente, confermata da una dichiarazione firmata dal capo ufficio. SEZIONE 2: Sarà provveduto al pagamento con remissione di ordini di accreditamento, in eccedenza delle somme consentite da leggi generali o speciali. SEZIONE 3: Le somme impiegate per la corresponsione del premio saranno portate a debito del capitolo da aprirsi nel bilancio a tale espresso scopo. PARTE C ARTICOLO IX Revoca di leggi e proibizione di pagamenti autorizzati SEZIONE 1: Sono revocate tutte lei disposizioni riguardanti i premi d'operosità e di rendimento, nonché quelle relative alle retribuzioni per il lavoro straordinario che siano in crontraddizione con ie disposizioni contenute nel presente Ordine; sono altresì revocate tutte le norme e i regolamenti, comunque emanati, concernenti le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo, in quanto in contrasto con le disposizioni di quest'Ordine. E' fatta eccezione per le norme che prevedono la così detta «indennità di toga» a favore del personale dell Ordine giudiziario e ciò nelle misure attualmente godute, come indicato nella Tabella annessa al presente Ordine, SEZIONE 2: All'infuori delle somme dovute per servizi prestati prima dell'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente Ordine, lo stanziamento di fondi in bilancio per la corresponsione idi premi d'operosità ordinari o speciali, è soppresso. SEZIONE 3: All’infuori delle retribuzioni per lavoro straordinario e del premio giornaliero di presenza, previsti nel presente Ordine, nessun altro importo, a titolo di compenso per servizi speciali prestati per qualsiasi ragione e sotto qualsiasi denominazione, potrà essere corrisposto al personale delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle a ordinamento autonomo. SEZIONE 4, E’ proibito altresì di concedere assegni addebitabili a fondi o contabilità speciali o, comunque, a capitoli di bilancio non esclusivamente e specificatamente destinati a tale scopo, in conformità a quanto disposto alla Sezione 1 dell'Articolo IV e alla Sezione 3 dell’Articolo Vili di quest'Ordine. ARTICOLO X Non applicabilità delle disposizioni contenute nei presente Ordine a talune categorie di impiegati Le disposizioni contenute nel presente Ordine non si applicano nei riguardi del personale delle Ferrovie dello Stato, nè del personale retribuito a giornata, cui si applicano le speciali provvidenze, previste nel Testo Unico approvato con R. D. 24 dicembre 1924, No. 2114, con successive modificazioni; ma, nel calcolo del compensai orario per lavoro straordinario', a favore del personale retribuito a giornata, l'indennità carovita sarà inclusa nella misura prevista all'Articolo II di quest'Ordine. ARTICOLO XI Entrata in vigore SEZIONE 1: Il presente Ordine entrerà in vigore nel giorno in cui sarà da me firmato. SEZIONE 2: Le disposizioni contenute nella PARTE «B» di quest’ Ordine avranno effetto con decorrenza dal l.o aprile 1946. SEZIONE 3 : Le disposizioni contenute nelle PARU «A» e «C» di quest Ordine avranno effetto con decorrenza dal l.o giugno 1946. Trieste, 20 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Officiale Superiore per gli Altari Civili Importi annuali lordi di speciali indennità a favore del personale dell’Ordine giudiziario (comunemente denominate «indennità di toga») Grado Lo . . . . . 1 34.000.— lire » 2 n 30.600,— » » 3.0 l(con funzioni di direttore generale) 34.000,— » » 3.0 (con funzioni direttive) ..... 28.000,— » » 3.0 (senza funzioni direttive) ..... 20.400.— » » 4.0 (con funzioni direttive) . . . . 20.400,— » » 4.0 (con funzioni in sottordine) .... 15.300,— » » 5.0 (con funzioni direttive) ..... 15,300,— .» » 5.0 (con funzioni in sottordine) .... 11.900,— » » . 6;q 8.500.— » » 7.0 6.800,— » » Ln o o '1 » 9.0 3.400,— » Gradi inferiori (uditori) ....... 3.400.— » O o VERNO M I T. I T A R E A L L E A T 0 VENEZIA GIULIA Ordine N. 219 ISTITUZIONE DEI CONSIGLI SCOLASTICI DI ZONA PREMESSO che si ritiene opportuno e necessario istituire i Consigli scolastici di Zora in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A, G, D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I Istituzione dei Consigli di Zona Presso le Sovraintencenze Scolastiche di Trieste, di Gorizia e di Pola sono istituiti dei Consigli scolastici. ARTICOLO II Composizione dei Consigli scolastici di Zona a) Il sovraintendente scolastico che fungerà da presidente; b) una persona esperta nei problemi dell educazione scolastica elementare, scelta dalla Divisione della Pubblica Istruzione del Governo Militare Alleato; c) il preside oppure un professore idi uno degli Istituti Magistrali della Zona, o, in mancanza di tale Istituto, il preside od un professore d'istituto governativo d istruzione media superiore, designato dal |Sovraintendente scolastico; d) due maestri elementari di ruolo, designati dal Sovraintendente scolastico, di cui uno italiano e 1 altro sloveno e, per Pola, uno italiano -e l'altro croato; e) un rappresentante del Presidente di Zona; f) un rappresentante del Comune capoluogo di Zona, designato dal Consiglio comunale; g) due rappresentanti degli altri Comuni (della Zona, designati dal Presidente di Zona, di cui uno italiano e l'altro sloveno*, e, per la Zona di Pola, uno italiano e '-'altro croato, SEZIONE 2: Fanno anche parte del Consiglio, ma intervengono alle sedute solo quando siano trattate questioni interessanti la loro competenza; a) l'ufficiale sanitario di Zona; b) l'ingegnere capo dell'Ufficio di Zona del Genio civile od un suo rappresentante. SEZIONE 3 : I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati nell ufficio. ARTÌCOLO III Compiti del Consiglio scolastico di Zona Spettano al Consiglio scolastico di Zona i seguenti compiti; (1) a) determinare, per ciascun anno scolastico, il piano relativo all'apertura di nuove scuole elementari e deliberare sul trasferimento delle scuole già esistenti, da una ad altre località della Zona; b) approvare gli statuti, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi dei patronati scolastici, le deliberazioni dei rispettivi consigli che importino impegni di spesa di carattere permanente e le deliberazioni comunali aventi per oggetto materie contemplate dalle leggi e dai regolamenti Sull'istruzione elementare. (2) Dare pareri sui progetti di costruzione di nuovi edifici scolastici, nonché sull'ordine di precedenza per l’esecuzione del piano per l'apertura di nuove scuole elementari, sui trasferimenti per motivi di servizio, sui ritardi di promozione, sulla decadenza e la dispensa dall'ufficio, sui licenziamenti per ragioni didattiche e sulla riammisisone in servizio degl'insegnanti elementari. 3 (3) Provvedere su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti e pronunciarsi su tutte le questioni che il Sovraintendente scolastico ritenga opportuno sottoporgli. Trattamento economico dei consiglieri scolastici di Zona SEZIONE 1: Le funzioni di consigliere scolastico sono gratuite. SEZIONE 2: I consiglieri che non risiedono nel capoluogo della Zona hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle diarie di missione, giusta le norme vigenti. Per quanto concerne la misura delle diarie, ai consiglieri estranei all'Amministrazione dello Siato compete il trattamento stabilito per i funzionari statali di grado VII. SEZIONE 3: I pagamenti vengono effettuati dal Sovraintendente scolastico sui fondi allo uopo accreditatigli dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO V Scioglimento dei Consigli provinciali dell’Educazione I Consigli provinciali dell'Educazione, istituiti presso ogni Provveditorato agli Studi, ai sensi del R. Dv L. 21 novembre 1938, No. 2163, convertito nella legge 1 giugno 1939, No. 928, sono disciolti. ARTICOLO VI Entrata in vigore II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 27 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N, 222 DISCIPLINA DEI RISTORANTI E DEGLI ALTRI ESERCIZI MUNITI DI LICENZA CHE PROVVEDONO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI ATTESO che si ritiene opportuno [di provvedere alla disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi muniti di licenza che provvedono alla somministrazione di pasti, nella parte della Venezia Giulia amministrata dal Governo Militare Alleato (qui di seguito denominata il «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J, A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Classifica dei ristoranti I ristoranti e gli altri esercizi di qualsiasi genere, muniti di licenza per la somministrazione di pasti, sono classificali in quattro categorie in rapporto alla loro licenza di esercizio, come stabilito! dal R. D. IL. d. d, 14 maggio 1946, No. 355. ARTICOLO II Attribuzioni della Commissione per la fissazione dei prezzi La Commissione per la fissazione dei prezzi avrà facoltà: 1) di limitare le pietanze che possono essere servite nei ristoranti o negli altri esercizi muniti di licenza per la somministrazione di vivande; 2) di disciplinare e di fissare il prezzo dei pasti qualora si ritenga opportuno di farlo; 3) di eseguire dei controlli e di denunciare le persone che contravvengono alle disposizioni del presente Ordine alle Autorità competenti per l'applicazione delle penalità previste dall'Art. VII del presente Ordine. ARTICOLO III La lista del giorno ed i prezzi delle vivande Una lista del giorno con l’indicazione dei prezzi delle singole vivande e di qualsiasi altra spesa, sarà affissa all'esterno del ristorante o del locale in cui vengono somministrati i pasti. ARTICOLO IV Diritto del cliente al rilascio di una ricevuta Per ogni pasto il cliente ha il diritto di richiedere e di ottenere il rilascio di una ricevuta Limitazione nella somministrazione di vivande per ogni pasto Le tre pietanze che verranno servite al cliente, a sua scelta, non potranno superare la seguente composizione: I portata: minestra o antipasto; II portata: carne, pesce o pollame con contorno di verdura; III portata: frutta o formaggio', ARTICOLO VI Il «pasto de! giorno» obbligatorio 1. Ogni ristorante somministrerà un «pasto del giorno» a prezzo fisso che comprenderà le seguenti pietanze: I portata: minestra; II portata: carne pesce o pollame, con contorno di verdura; III portata: frutta o formaggio. 2, La composizione del pasto del giorno sarà indicata separatamente nella lista cibaria e in maniera visibile, e comprenderà il prezzo complessivo rispettivamente quello del pane e la percentuale di servizio, ma non il prezzo del vino. 3, I pasti giornalieri, a prezzi fissi, costituiranno le pietanze principali che verranno somministrate da ogni ristorante e comprenderanno, nella maggior parte, le vivande reperibili in quei giorno al prezzo più conveniente. 4. Qualora una pietanza del pasto del giorno stabilito non sia disponibile eppure esaurita, sarà sostituita con un'altra pietanza di gradimento al cliente. ARTICOLO VII Penalità e revoca rispettivamente sospensione della licenza d’esercizio (a) Chiunque contravvenga alle disposizioni del presente Ordine sarà punito con un'ammenda fino a 50 ornila lire. (b) Indipendentemente dal procedimento penale potrà essere ordinata la sospensione o revoca della licenza d'esercizio del ristorante o esercizio nonché potrà essere nominato un commissario per gestire l'esercizio. ARTICOLO Vili Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 224 CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI DIRETTE A FAVORIRE LO SYILUPFO DEL NAVIGLIO PESCHERECCIO ATTESO che si ritiene opportuno concedere agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio in quella parte ideila Venezia Giulia che è amministrata dal Governo Militare Alleato (e qui di seguito, designata quale «Territorio»): lo, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I SEZIONE 1 : E' consentita per un periodo di tre anni, l'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, istituita con R. D. IL, 9 gennaio 1940, No, 2 a chiunque, dal 1 gennaio 1946 al 31 dicembre 1948, abbia messo in servizio scafi di qualsiasi tonnellaggio, con o senza apparato di propulsione meccanica, per la pesca o per il trasporto del pesce e degli altri animali acquatici, delle spugne e dei coralli. SEZIONE 2 : L'esenzione di cui alla precedente Sezione, non si applica alle cambiali e agli atti giudiziari. ARTICOLO II L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi, di cui all'articolo precedente, prima della scadenza d'un triennio dalla data della loro messa in esercizio, è tenuto a corrispondere allo Stato l’importo dèlie tasse, delle quali abbia goduto l'eienzione. ARTICOLO III Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio, alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.ti P. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 228 TUATTAMENTO ECONOMICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DELLE SCUOLE ELEMENTARI E DEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE MEDIA, E DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITÀ’ Atteso che si ritiene utile e necessario fissare il nuovo trattamento economico spettante agli insegnanti non di rudo delle scuole elementari e medie, nonché ai professori ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso le Università, in quella parte della Venezia Giulia, amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata «il Territorio») Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello J. A G. D., Ufficiale Superiore per gl» Affari Civili. ordino : PARTE A INSEGNANTI ELEMENTARI NON DI RUOLO ARTICOLO I Stipendio ed indennità di caro-vita agli insegnanti elementari provvisori SEZIONE t : Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale del grado 12.o dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato. SEZIONE 2 : A tali insegnanti spetta pure l'indennità di caro-vita e le relative quote complementari nella misura stabilita dall'Ordine Generale No. 63 e dai successivi emendamenti. SEZIONE 3: I pagamenti previsti in questo articolo saranno corrisposti a decorrere dal giorno in cui i detti insegnanti avranno assunto effettivo servizio, fino al termine dell'anno scolastico, compresa la sessione autunnale, semprechè abbiano iniziato 1 insegnamento non pili tardi del l.o febbraio. SEZIONE 4 : Per gli insegnanti provvisori, che abbiano iniziato il servizio dopo il l.o febbraio la corresponsione del trattamento economico avrà la durata dell'effettivo ser- . vizio prestato, computando per intero il mese nel cui corso avranno avuto termine le operazioni degli esami della sessione estiva. IO Stipendio ed indennità di carovita agli insegnanti supplenti SEZIONE 1 ; Agli insegnanti supplenti delle scuole elementari di Stato spetta lo stesso trattamento economico previsto dall'articolo I di quest'Ordine a favore degli insegnanti provvisori. SEZIONE 2 : La corresponsione del trattamento economico a favore degli insegnanti supplenti in conformità alla sezione 3 dell'articolo I viene a cessare con il ritorno in servizio del titolare al posto del quale l'insegnante supplente è stata, assunto e sem-prechè tale ritorno avvenga prima della chiusura dell'anno scolastico ARTICOLO III Retribuzione per la partecipazione alla sessione autunnale d'esami Dato che agli insegnanti provvisori e supplenti non viene corrisposta la retri-’buzione durante le vacanze estive, per la eventuale partecipazione agii esami della sessione autunnale spetterà loro la retribuzione di una mensilità in conformità alle sezioni 1 2 dell'articolo 11 di quest'Ordine. PARTE B PERSONALE NON DI RUOLO INSEGNANTE NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI D’ISTRUZIONE MEDIA ARTICOLO IV Stipendio ed indennità di caro-vita agli insegnanti non di ruolo SEZIONE I : Al personale insegnante incaricato o supplente degli istituti e deile scuole d istruzione media, classica, scientifica, tecnica e magistrale, che abbia almeno 20 ore settimanali d,i lezione, spetta la retribuzione e l'indennità di caro-vita, comprese le quote complementari dovute al personale insegnante di ruolo, di grado inizale, che presta il medesimo insegnamento in istituto o scuola di pari ordine e grado. SEZÌONE 2 : Quando l'insegnante incaricato o supplente abbia un numero di ore settimanali d'insegnamento inferiore alle 20, il trattamento economico di cui alla sezione 1 di questo articolo viene ridotto in proporzione al numero delle ore effettive d'insegnamento. ARTICOLO V Classifica degli insegnanti non di ruolo SEZIONE 1 ; a) Ai fini dell'applicazione dell'articolo precedente si considerano insegnamenti di ruolo «A» tutte le materie del liceo classico, del liceo scientifico, dell isti - tuto magistrale, del ginnasio superiore, (degli istituti tecnici e delle scuole di magistero professionale per la donna, salvo le eccezioni previste in questa sezione. b) Si considerano insegnamenti di ruolo «B», l'insegnamento del disegno nel liceo scientifico, nell'istituto tecnico per geometri o in un istituto magistrale. c) Si considerano insegnamenti di ruolo «C», l'insegnamento di musica e canto corale, di strumento musicale e di quello impartito dalle maestre giardiniere negli istituti magistrali, dell'insegnamento della calligrafia, della stenografia e della dattilografia negli istituti tecnici commerciali. SEZIONE 2 : Si considerano insegnamenti di ruolo «B» tutte le materie della scuola media, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole e corsi di avviamento professionale, ad eccezione dell'insegnamento della calligrafia, della dattilografia e del canto nelle scuole tecniche e nelle scuole e corsi isecondari di avviamento professionale, che si considerano insegnamenti di ruolo «C». SEZIONE 3: L'insegnamento della religione, in qualunque ordine di scuola, si considera di ruolo «A» ARTICOLO VI Compenso per insegnamento fuori orario spettante agli insegnanti di ruolo e non di ruolo SEZIONE t: L'insegnamento impartito da professori di ruolo oltre il proprio obbligo di orario, da incaricati o supplenti oltre l'orario complessivo in una o più scuole di 20 ore isettimanali, e da insegnanti incaricati o supplenti che abbiano un impiego di ruolo o non di ruolo alle dipendenze dell’amministrazione statale o di altri enti pubblici, è [compensato in ragione di due terzi della misura oraria della sola retribuzione risultante dall'applicazione della sezione 1 dell'articolo IV di quest'Ordine. SEZIONE 2 : Nella stessa misura è retribuito, per le ore eccedenti, l'insegnante (di ruolo il cui obbligo d'orario superi le 20 ore settimali. ARTICOLO VII Trattamento economico spettante agli insegnanti non di ruolo che insegnano in più istituti SEZIONE t : Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più istituti o scuole fino al raggiungimento di complessve 20 ore settimanali, ciascun istituto o scuola corrisponde all'incaricato o supplente la relativa quota proporzionale del trattamento economico dovuto a norma della sezione 1 dell'articolo IV di quest'Ordine. SEZIONE 2 • Nei casi di incarichi o supplenze prestati in più scuole per un numero di ore complessivamente superiore a 20, le ore eccedenti sono retribuite dalla scuola m cui l'insegnante compì il maggior numero di ore, e nella misura prevista per dette ore, dalla sezione 1 dell'articolo IV di quest'Ordine. SEZIONE 3 ; Quando si verifica parità di orario, la retribuzione delle ore eccedenti sarà suddivisa in parti uguali fra ciascun istituto o scuola, ARTICOLO Vili Disposizioni generali sul trattamento economico spettante agli insegnanti non di ruolo SEZIONE 1 • Il trattamento economico per il servizio prestato durante l'anno scolastico è corrisposto mensilmente nell'ammontare di un dodicesimo delle retribuzioni previste dall'articolo IV di quest'Ordine. SEZIONE 2 : All'insegnante incaricato o supplente, il cui servizio abbia avuto inizio non più tardi del l.o febbraio e sia durato sino al termine della prima sessione di esame, il predetto trattamento è dovuto anche durante le vacanze estive. SEZIONE 3 : All'insegnante incaricato o supplente, che abbia iniziato il servizio dopo il l.o febbraio è corrisposta, per la partecipazione agli esami della sessione estiva, l'intera mensilità del trattamento economico di cui alla, sezione 1 del presente articolo, quando gli esami abbiano avuto termine oltre il 15 del mese, o la metà della mensilità stessa quando gli esami abbiano avuto termine entro la prima quindicina del mese. Per la partecipazione agli esami della sessione autunnale è dovuta un'intera mensilità del predetto trattamento, qualunque sia la durata di essa. SEZIONE 4: Il trattamento di cui alla sezione 3 del presente articolo è dovuto all'insegnante, che partecipi soltanto ad una o ad entrambe le sessioni di esame. SEZIONE 5: Per le supplenze di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico il trattamento economico sarà equivalente, in relazione ai giorni di servizio prestato, ad un trentesimo degli emolumenti previsti dall’articolo IV di quest'Ordine e dal presente articolo. A tal fine i mesi si considerano di 30 giorni. SEZIONE 6: All’insegnante chiamato, in mancanza di titolare, a supplire nell'ufficio di capo d'istituto, è dovuto un compenso mensile pari ad un decimo dello stipendio mensile iniziale del grado del titolare stesso. II preside supplente è dispensato dall'obbligo, semprechè l'assenza del superiore superi 15 giorni. ARTICOLO IX Trattamento economico dei membri aggregati delle commissioni per gii esami Ai membri aggregati delle commissioni per gli esami !di ammissione, di promozione, di idoneità e di licenza è corrisposto un compenso orario pari ad 1/43" della retribuzione annua per un'ora settimanale di lezione nonché 4/43“ dell’indennità di caro-vita annua spettante per ciascuna ora settimanale di lezione, ai sensi dell’articolo IV di quest'Ordine, per colorò che non fruiscono della predetta indennità di caro-vita in dipendenza di altro impiego statale o presso enti di diritto pubblico. Assegni ad personam per insegnanti non di ruolo SEZIONE 1 : Al personale incaricato, o supplente, rn servizio alla data del 2 luglio 1946 che fruisca di un trattamento economico complessivo, ragguagliato ad un anno, superiore a quello spettante in applicazione della parte «B» del presente Ordine, è attribuito, limitatamente all'anno scolastico 1945-46, un assegno «ad personam» pari alla differenza degli importi dei detti due trattamenti. SEZIONE 2 : Nei confronti degli insegnanti ai quali durante le vacanze estive non spetta, a sensi dell'articolo Vili del presente Ordine, alcun trattamento economico, l'assegno «ad personanm» per ogni mese di servizio, sarà pari alla differenza fra il trattamento economico complessivo mensile Idi cui risultino provvisti alla data del 2 luglio 1946 e quello mensile spettante in applicazione della parte «B» di quest'Ordine. SEZIONE 3 : | Ai fini del raffronto di cui alle sezioni 1 e 2 Idei presente articolo non vanno computate le somme corrisposte a titolo di anticipazione sui migliqramenti economici previsti dall’Ordine Generale No. 63. PARTE C PERSONALE NON DI RUOLO E NON INSEGNANTE ARTICOLO XI Retribuzione mensile spettante al personale non insegnante SEZIONE 1 : La retribuzione mensile e l'indennità di carovita, comprese le quote complementari, del personale non insegnante di qualsiasi categoria in servizio non jđi ruolo presso le scuole e gli istituti di istruzione media di cui all'articolo IV di quest'Ordine, salvo il disposto della sezione 2 di quest'articolo e della sezione .1 dell'articolo XII del presente Ordine, sono ragguagliate, rispettivamente, allo stipendio minimo mensile del grado iniziale e all'indennità di carovità, comprese le quote complementari del personale di ruolo della stessa categoria. SEZIONE 2 : La retribuzione e l'indennità di caro-vita, comprese le quote complementari, del segretario incaricato e dell'aiuto segretario di cui all'art, 11 della legge l.o luglio 1940, No. 899, e all'art. 98, comma 4, del R. decreto' 6 maggio 1923, IN©. '1054, e allo art. 81 del R. decreto 30 aprile! 4924, No. 965, e dell'aiuto segretario previsto dall'art. 3 del decreto-legge 26 settembre 1935, Noi, 1831, sono ragguagliate, rispettivamente, ai tre quarti dello stipendio minimo e dell'indennità di caro-vita, comprese le quote complementari, spettanti al segretario di ruolo al grado iniziale. Retribuzione spettante agli istruttori tecnici e pratici SEZIONE 1 : Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale si applicano le disposizioni degli articoli IV, VI, VII e Vili del presente Ordine. SEZIONE 2 : Tali istruttori avranno un orario d'obbligo stabilito in 42 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore Idi esercitazione. SEZIONE 3 : L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, No. 889 e degli istruttori pratici di ruolo, di cui all’articolo 19 della legge 22 aprile 1932, No. 490' viene fissato in 7 ore giornaliere. PARTE D PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITÀ’ ARTICOLO XIII Trattamento economico dei professori incaricati SEZIONE 1 : A coloro ai quali è conferito un incarico d'insegnamento presso un'Università, quando non ricoprano un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico ente, è attribuito un’assegno annuo corrispondente allo stipendio iniziale previsto per i dipendenti statali, a) di gruppo «A», grado 8.o, :se Tincaricato sia compreso nella terna o dichiarato maturo in concorso statale universitario; b) Idi gruppo «A», grado 9,o, se l’incaricato sia libero docente; e c) di gruppo «A», gradoi 10,o, se l’incaricato sia cultore della materia. SEZIONE 2 : Agli incaricati competono, altresì, l'indennità di caro-vita e relative quote complementari e qualsiasi altra indennità inerente ai gradi indicati nella sessione 1 di questo articolo. ARTICOLO XIV Retribuzione per altri eventuali incarichi Per altri eventuali incarichi conferiti ai professori di sui aH'articolo XIII di quest'Ordine oppure a coloro che ricoprono un ufficio con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o di altro pubblico Ente, la retribuzione è determinata dal Consiglio di amministrazione dell'Università entro i limiti che saranno stabiliti mediante provvedimento del Governo Militare Alleato. Obblighi dei professori incaricati SEZIONE 1 : I professori incaricati hanno l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito dal Preside della rispettiva Facoltà sia per quanto riguarda le lezioni catte-tratiche che le esercitazioni; ad ogni modo l'istruzione dovrà essere impartita per almeno sei ore settimanali. SEZIONE 2; Essi dovranno attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, laboratori annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonché alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati. ARTICOLO XVI Pagamento della maggior spesa La maggior spesa che le Università dovrebbero sostenere in dipendenza delle disposizioni di cui all’articolo XIII di questo Ordine è posta a carico della pubblica finanza a decorrere dall'anno accademico 1945-46. ARTICOLO XVII Entrata in yigore SEZIONE 1 : II presente Ordine entrerà in vigore alla data della firma da parte mia. SEZIONE 2; Le disposizioni di cui alle Parti «A», «B», e «C» del presente Ordine entreranno in vigore a partire dal l.o ottobre 1945. SEZIONE 3; Le disposizioni di cui alla Parte «D» di quest'Ordine entreranno in vigore a partire dal 3 novembre 1945. Trieste, 28 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Officiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 229 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI DISCIPLINA NEI PJKOUEDIMENTI A CARICO DI DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI PREMESSO che si ritiene necessario precisare le modalità della composizione delle Commissioni di disciplina chiamate a giudicare nei procedimenti a carico di dipendenti da enti o aziende pubbliche, in (quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»): Io, ALFRED C, BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili. dispongo : ARTICOLO I Nei procedimenti a carico di dipendenti da Enti o Aziende pubbliche, farà parte della rispettiva Commissione di disciplina un rappresentante di associazione dei prestatori d'opera, sindacale o di categoria. L'incolpato verrà invitato (dalTAmmi-nistrazione interessata ad indicare quale associazione sindacale debba essere richiesta di designare il proprio rappresentante, da scegliersi fra i dipendenti o fra gli estranei all'Ente, di cui trattasi. All'incolpato verrà fissato il termine di giorni 5, entro il quale dovrà comunicare all'Amministrazione la scelta da lui fatta. Trascorso inutilmente tale termine, o, qualora l'incolpato rifiuti d'indicare l'associazione sindacale, più sopra menzionata; l'Amministrazione richiederà il Presidente di Zona di designare, quale membro della convocanda Commissione di disciplina, un prestatore d'opera appartenente alla stessa categoria dell'incolpato. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio, alla data, della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, 20 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G-.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 232 PROVVEDIMENTI CONCERNENTI DIVISE PER IMPIEGATI STATALI Atteso che si ritiene opportuno idi abrogare il R. p. L. 5 settembre 1938, contenente provvedimenti riguardanti la fornitura di divise al personale civile dello Stato, in quella parte della Venezia Giulia occupata dalle Forze Alleate (qui appresso denominato il «Territorio»), Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello! J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLO I Abrogazione del R. D. L. S settembre 1938 Il R. D. L. 5 settembre 1938 'No. 1524, convertito nella legge 5 gennaio 1939 No. 87 e successive modificazioni, concernenti la istituzione di una uniforme di servizio per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato, è abrogato. ARTICOLO II Uniformi per gli uscieri e uomini di fatica Per gli agenti adibiti a servizio di usciere o servizio di fatica divise adatte saranno fornite in conformità alle disposizioni 'previste nell'art. 117 del R. D. 30 dicembre 1923 No 2960. ARTICOLO III Data di entrata in yigore Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 5 settembre 1946. ALFRED C_. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 234 / SISTEMAZIONE A RUOLO DI AGENTI SUSSIDIARI, PARIFICAZIONE DELLO STIPENDIO DI DETERMINATE CATEGORIE DEL GRUPPO C A QUELLO DEL GRUPPO B DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO, NONCHÉ’ MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE PREMESSO che si ritiene opportuno concedere la sistemazione a ruolo di agenti delle Ferrovie dello Stato; che si ritiene necessario parificare lo stipendio di determinate categorie del gruppo C delle Ferrovie dello Stato a quello del gruppo B; che si ritiene necessario apportare delle modifiche al regolamento del personale delle Ferrovie, in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (e, qui di seguito, designata quale «Territorio»); Io, ALFRED C. J30WMAN, Colonnello; J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, dispongo : ARTICOLÒ I Salvo quanto in seguito espressamente rilevato, tutte le disposizioni contenute nei seguenti decreti emessi dal Governo Italiano; Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, No. 292 «Sistemazione a ruolo del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato»; Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, No. 362 «Parificazione degli stipendi del personale di ruolo degli uffici di gruppo C e d’ordine dell’amministrazione delle Ferrovie dello Stato a quelli dei corrispondenti gradi del gruppo B». Decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, No. 440 «Modificazioni al regolamento per il funzionamento dell'Opera di previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato», Decreto Presidenziale 21 giugno 1946, No. 9 «Modificazioni al regolamento del personale, approvato con R. D. 12 ottobre 1942, No. 1210», Copie dei quali, contrassegnate quale allegato A, saranno qui unite, fanno parte integrante del presente Ordine e, nel Territorio, avranno piena efficacia. Copie dell'allegato A saranno conservate negli uffici di ciascun Presidente di Zona e in quelli del Capo compartimento di Trieste, delle FF. SS. ARTICOLO II Tutti i riferimenti allo Stato Italiano e a qualsiasi dicastero, ente ministro o funzionario che agisca per suo conto, fatti nei decreti sopra indicati, sono da considerarsi cancellati e sostituiti da riferimenti al Governo Militare Alleato, ad enti e funzionari che operano nel Territorio setto il controllo dello stesso Governo. Nulla di quanto qui è contenuto potrà conferire allo Stato Italiano, nè. a qualsiasi ente o persona che agisca in suo nome, una qualsiasi autorità su persone cose o diritti pertinenti al Territorio, ARTICOLO III Le disposizioni contenute nel D. L. L, 12 aprile 1946, No, 362 che non faranno parte di quest’Ordine e la relativa modifica che avrà vigore nel Territorio, sono le seguenti: L'articolo 2 viene abrogato e sostituito dal seguente: «Articolo 2: Il presente decreto ha effetto dal 1 maggio 1945», ARTICOLO IV I decreti specificati all'Articolo I entreranno in vigore nel Territorio alla data, in cui il presente Ordine sarà da me firmato. Trieste, 27 settembre 1946. ALFRED Ch BOWMAN Colonnello J.A.G.D.-Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 238 ESTENSIONE DELL’ORDINE No. 123, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELL’IMPOSTA GENERALE SULL’ENTRATA CONSEGUITA DAI COMUNI O ALTRI ENTI E RISCOSSA A MEZZO DEI RUOLI ESATTORIALI . PREMESSO che si è considerato opportuno prorogare per l'anno 1947 l’attuale regime per il pagamento deH’impo.sta sull’entrata per le entrate soggette a detto tributo conseguite dai Comuni e da altri Enti e riscosse a mezzo dei ruoli esattoriali, in quelle parti della Venezia Giulia iamministrata dalle Forze Alleate (qui appresso chiamato «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO 1 L’imposta Generale sull'Entrata per le entrate soggette a detto tributo, conseguite dai Comuni o da altri Enti e riscosse a mezzo di ruoli esattoriali, .stabilita in base all’Ordine No. 125 di data (10 maggio 1946, per l'anno 1946, rimane in forza anche per l'anno 1947 ed anni susiseguenti. ARTICOLO li L'Art. Ili, ultimo comma, dell'Ordine No. 125 viene sostituito dal seguente: «La percentuale così determinata sarà comunicata dalle Intendenze ai dipendenti Uffici del Registro ed agli esattori della Provincia non oltre il 31 dicembre 1946». L'Art. IV, primo comma, dell'Ordine 125 viene sostituito dal seguente: «Ai fini del versamento dell'imposta gli esattori debbono presentare al competente Ufficio del Registro, entro il 10 marzo 1947, una denucia in duplice esemplare contenente l’indicazione del carico totale delle entrate soggette ad imposta risultante dai ruoli ricevuti per la riscossione». ARTICOLO IV Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Miitare Alleato. Trieste, 5 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine N. 240 INTEGRAZIONE DELL’INDENNITÀ’ MENSILE DI CONTINGENZA, IN FAVORE DI PENSIONATI DI GUERRA PER SUPERINYALIDITA’, DOVUTA IN SEGUITO ALL’AUMENTO DELL’INDICE BASE DEL COSTO DELL’ALIMENTAZIONE Premesso, che ai sensi del disposto dell'articolo IV dell’Ordine No. 216 di data 27 .settembre 1946, l’ammontare dell'indennità mensile di contingenza prevista dall'articolo III del presente Ordine, è suscettibile di aumento o dii riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alitnentazione. Premesso,. che l'indice base del costo dell'alimentazione per ciascuno dei tre trimestri precedenti la data del 30 giugno 1946 è stato fissato dall'art. |I dell'Ordine amministrativo No. 58, di data 16 settembre 1946 nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, ('qui di seguito denominata il «Territorio») Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : ARTICOLO I Aumento dell’indennità mensile di contingenza in favore di pensionati di guerra per super- invalidità A termini della Sezione 2, Articolo IV dell’Ordine No. 216, l'indennità mensile di contingenza prevista dall'articolo III dell'Ordine No. 216 è elevata nelle seguenti misure: - i Per i sei mesi gennaio - giugno 1946 — 20 per cento. Per i sei mesi luglio - dicembre 1946 — 35 per cento. ARTICOLO II Entrata in vigore Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da ime firmato. Trieste, 5 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO . . VENEZIA GIULIA Ordine Amministrativo N. 61 PROMOZIONE TEMPORNAEA DEL PRETORE DOTT. FRANCESCO ULAGA AL GRADO DI PRIMO PRETORE CONSIDERATI i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con l'Ordine No. 157 del 16 giugno 1946 per la promozione temporanea dei pretori, che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata il «Territorio»), per merito e per merito distinto a turno d’anzianità in base alla graduatoria generale del personale giudiziario del Territorio, ad un posto di primo pretore (grado V), da assegnare nell'anno 1946; CONSIDERATO che il suddetto scrutinio è stato compiuto dal Consiglio Superiore Giudiziario, appositamente istituito in questo «Territorio», con l'osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato Ordine No. ,157 e nel vigente Ordinamento giudiziario del 31 gennaio 1941, iNo, 12; CONSIDERATO che il pretore Dott. Francesco ULAGA è il più anziano tra gli scrutinati per la suddétta promozione, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) Il Dott, Francesco ULAGA, pretore di Trieste, avendo ottenuto, in seguito allo scrutinio di cui sopra, la relativa classificazione, è nominato, per merito primo pretore della Pretura di Trieste con tutti gli emolumenti ed indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine, gli viene conferito. 2) Quest’Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà dia me firmato. Trieste, 1 ottobre 1946. Ordine Amministrativo N. 62 PROROGA DI TERMINI RIGUARDANTI IL PIANO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRIESTE RITENUTO che si rende necessario di prorogare a lavore del Comune di Trieste i termini fissati allo stesso col Decreto Reaie di data 9 dicembre 1940, registrato alla Corte dei Conti in data 23 gennaio 1941, Reg. No, 3 Lavori Pubblici foglio No, 9; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1. Il termine assegnato al Comune di Trieste col Decreto Reale di data 9 dicembre 1940, registrato alla Corte dei Conti in data 23 gennaio 1941, Reg. No, 3 Lavori Pubblici foglio No. 9 per il compimento delle espropriazione per l'attuazione del piano particolareggiato relativo alla zona a monte del passeggio di s. Andrea in Trieste e quello per l'attuazione del piano stesso sono prorogati di due anni. 2. Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 20 settembre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine Amministrativo di Zona N. 68 \ COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE NOGHERE Considerato che col R. D. 13 settembre 1928 No. 2399 sono state classificate in l.a categoria le opere di bonifica delle ex saline di Muggia presso Trieste; Considerato che si ritiene utile e necessario di costituire a sensi dell art. 34 e seg. del R. D. 12 febbraio 1933 No. 215 un Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio di tale bonifica da denominarsi «Consorzio di bonifica delle Noghere»; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ordino; 1. Viene costituito a sensi dell'art. 54 e seg. del R. D. 12 febbraio 1933 No. 215 un Consorzio, denominato «Consorzio di bonifica delle Noghere» per l’esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica di cui al R. D. 13 settembre 1928, No. 2399. 2. Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmalo. Trieste, 28 settembre 1946. Ordine Amministrativo N. 64 NOMINA DI NUOVI COMPONENTI LA COMMISSIONE TERRITORIALE D’APPELLO PER L’EPURAZIONE PREMESSO che l'avv. Edmondo PUECHER ha (rassegnato le dimissioni da Presidente della Commissione territoriale d'appello per l’epurazione e che risulta necessaria la nomina d'un nuovo Presidente: che il Signor Antonio UKMAR, membro della Commissione territoriale per l’epurazione, da qualche tempo, non ha (prestato la sua collaborazione e si rivela pertanto necessario di sostituirlo: Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili dispongo : ARTICOLO I L'avv. Girolamo TESTA, residente a Gorizia, in Corso Verdi 38 e l'avv. Giuseppe AGiNELETTO, residente a Trieste, in via San Lazzaro 17, sono designati a far parte della Commissione territoriale d'appello per l'epurazione. ARTICOLO II L'avv. Girolamo TESTA è nominato presidente della Commissione territoriale d'appello per l'epurazione, in sostituzione dell'avv, Edmondo IPUECHER che ha rassegnato le dimissioni. ARTICOLO ITI L'avv. Giuseppe AGNELETTO è nominato vice-presidente della Commissione territoriale d’appello per l'epurazione, al posto dell'ing. Fernando GANDUSIO che continuerà a far parte della Commissione stessa. ARTICOLO IV Il presente Ordine Amministrativo entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 settembre 1946. Ordine Amministrativo N. 65 NOMINA PROVVISORIA DI CANCELLIERI GIUDIZIARI ATTESO che si ritiene opportuno e necessario in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate idi provvedere alla nomina di due cancellieri giudiziari in aggiunta a quelli già nominati con l’Ordine Amministrativo No. 55; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : Le seguenti persone, aventi i requisiti di legge, sono temporaneamente incaricate a fungere da cancellieri giudiziari e presteranno (servizio negli uffici loro assegnati con gli emolumenti spettanti ai cancellieri giudiziari del grado che viene loro col presente Ordine attribuito: 1. Giacomo COVI — grado XI — Tribunale idi Trieste; 2, Attilio CHERSOVANI — graldo XI — Pretura di Gorizia. Questo Ordine entrerà in vigore alla data in cui isarà da me firmato, Trieste, 1 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine Amministrativo N. 66 TEMPORANEE PROMOZIONI DEL PERSONALE DI CANCELLERIA E SEGRETERIA Considerati i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con l’Ordine No. 157 del 16 giugno 1946, per le promozióni temporanee al grado superiore del personale di cancelleria e segreteria giudiziaria in servizio nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata «il Territorio») da conferire nell'anno 1946; Considerato che lo scrutinio predetto è stato compiuto dalla Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte d'appello di Trieste, in funzione anche di Commissione Centrale di scrutinio, con l'osservanza delle disposizioni contenute nell art, V del richiamato Ordine No. 157 ed in base alle leggi organiche sul personale di cancelleria e segreteria giudiziaria vigenti alla data dell 8 settembre 1943. Esaminati i verbali di scrutinio e le proposte di graduatoria e promozione della predetta Commissione; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : I) I seguenti cancellieri e segretari idi grado VII sono promossi al grado VI con decorrenza dalla data del presente Ordine e nell'ordine seguente di graduatoria: seguente di graduatoria: 1. OERELLA GIOVANNI — Segretario — dal l.o luglio 1945; 2. BISCIONI FORTUNATO — Cancelliere — dalla data del presente Ordine, II) I seguenti cancellieri e segretari di grado Vili sono promossi al grado VII con decorrenza dalla data del presente Ordine e nell'ordine seguente di graduatoria: 1, ABRUZZESE FRANCESCO GUSTAVO — Cancelliere; 2, SORRENTINO LUIGI — Cancelliere. III) I seguenti cancellieri e segretari di grado [IX sono promossi al grado Vili con decorrenza dal l.o luglio 1945 e nell'ordine seguente di graduatoria; seguente: 1. TOiLLOY ROMANO — Segretario — dal l.o luglio 1945; 2. DRAGOiGNA GIOVANNI — Cancelliere 1— dal l.o luglio 1945; 3. PAOLETTI DONATO — Segretario — dal l.o luglio 1945; 4. GIANNATTASIO DOMENICO — Cancelliere — dal l.o-luglio 1945; 5 DEA CARLO — Segretario — dalla data del presente Ordine; 6. CLAVORA ROMANO — Cancelliere — dalla data del presente Ordine; 7. CIPOLLA PIETRO — Cancelliere — dalla data del presente* Ordine; 8. LITTENELLI LODOVICO —- Segretario — dalla data del presente Ordine; 9. FERANI RAIMONDO — Cancelliere — dalla data del presente Ordine; 10. VILLATORA MASSIMILIANO — Cancelliere — dalla data del presente Ordine; 11. TURCO GIUSEPPE — Cancelliere — dalla data idei presente Ordine; 12. OGNISSANTI GIULIO — Segretario — dalla data del presente Ordine; 13. COVACCI ANTONIO — Segretario — dalla data del presente Ordine; 14. ZARATiLNI ATTILIO — Cancelliere — dalla data del presente Ordine; IV) I seguenti cancellieri e segretari di grado X sono promossi al grado IX con decorrenza dal l.o luglio 1945 e nell'ordine seguente di graduatoria: 1. CHIURCO GIORGIO — Cancelliere; 2. MOSCARDA GIOVANNI — Cancelliere; 3. PESLAIZ ARTURO — Cancelliere; 4. JANfNI GIOVANNI — Cancelliere; 5. ALBORGHETTI NICOLO' — Segretario; 6. VALENTINI CECILIANO — Cancelliere; 7. ZANETTI VITTORIO — Cancelliere; 8. OMERI GIUSEPPE — Cancelliere; 9. MICHETTI GIOVANNI — Cancelliere; 10. GUGLIELMI GUIDO — Cancelliere; 11. VARAGALLI GIOVANNI — Cancelliere; 12. AMADIO FRANCO — Cancelliere; 13. PETRONIO LUIGI — Cancelliere; 14. GHERGORINA GUIDO — Cancelliere; 15. INTERINA GIOVANNI — Cancelliere; 16. VERLA FELICE — Cancelliere; 17. POLLI GIUSEPPE — Cancelliere; 18. VILLATORA PIETRO — Cancelliere; T9. SIDERINI GIUSEPPE — Cancelliere; 20. TERPXN GIUSEPPE — Cancelliere; 21. PERTOTT1 FRANCESCO — Cancelliere; 22. DESIMON VINCENZO — Cancelliere; 23. PISANI COSTANTINO — Cancelliere; 24. PIUK FRANCESCO — Cancelliere. V) I .seguenti cancellieri e segretari di grado XI sono promossi al grado X con decorrenza dalla data di quest’Ordine e nell’ordine seguente di graduatoria; 1. MARZARI LUCIO — Segretario; 2. SORE' EGIDIO — Cancelliere; 3. COLLE RUGGERO — Cancelliere; 4. CALCAGNO ANDREA — Cancelliere; 5. NERI FRANCESCO — Cancelliere. VI) I seguenti aiutanti di cancelleria di grado X isono promossi al grado IX con decorrenza dalla data di quest Ordine e nell ordine seguente di graduatoria: 1. BERNSTEIN GUIDO; 2. CHERUBINI ADALBERTO. VII) I seguenti aiutanti di cancelleria di grado XI sono promossi al grado X con decorrenza dalla data di quest’Ordine e neH'ordine iseguente di graduatoria: 1. CLAGNAN RUGGERO; 2. CLAGNAN CARLO. Vlil) I seguenti aiutanti di cancelleria di grado XII sono promossi al grado XI con decorrenza dalla data del presente Ordine e nell'ordine seguente di graduatoria: 1. PALANGE ALPINOLO; 2. TESSIER SALVATORE. IX) Quest'Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della firma da parte mia. Trieste, 27 settembre 1946. ALFRED C; BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA Ordine Amministrativo N. 67 PROMOZIONI TEMPORANEE DI MAGISTRATI IN CORTE D’APPELLO PER MERITO Considerati i risultati dello scrutinio indetto dal Governo Militare Alleato con 1 Ordine No. 157 del 16 giugno 1946 per la promozione temporanea dei giudici e sostituti procuratori di Stato, che esercitano le loro funzioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso chiamata il (Territorio»), per merito a turno d'anzianità in base alla graduatoria generale del personale giudiziario del «Territorio» a 2 posti di consigliere di Corte d'appello e gradi equiparati, da assegnare nell'anno 1946; i Considerato che il suddetto scrutinio è stato compiuto dal Consiglio Superiore Giudiziario, appositamente istituito in questo «Territorio», con l'osservanza delle disposizioni contenute nel richiamato Ordine No. 157 e nel vigente Ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941 No, 12; Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello; J. A. G. D,, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, nomino 1) Lusner dott. Cirillo, giudice in Trieste, avendo ottenuto, in seguito allo scrutinio di cui sopra, la necessaria classificazione per la promozione in Corte d'Ap-pelio, è nominato, per merito, consigliere di Corte d’Appello, con tutti gli emolumenti c le indtennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito. 2) Fabric dott. Antonio, giudice in Trieste, avendo ottenuto in seguito allo scrutinio: i cui sopra la necessaria classificazione per la promozione in Corte d'Appello, è nominato, per merito, Consigliere di Corte d'Appello, con tutti gli emolumenti e le indennità inerenti al grado V, che con il presente Ordine gli viene conferito. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 27 settembre 1946. Ordine Amministrativo N. 68 NOMINA TEMPORANEA DEL DOTT. GUIDO BAISSERO A PRETORE DI CORMONS ATTESO che si ritiene opportuno e necessario provvedere alla nomina del Pretore . della Pretura di Cormons, attualmente vacante, Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J. A. G. D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ordino : 1) Il dott. Guido BAISSERO è temporaneamente incaricato fungere da Pretore in Cormons con lo stipendio e le indennità spettanti ai magistrati di grado Vili. 2) Sono applicabili al magistrato nominato col presente Ordine le incompatibilità previste daH'Ordinamento giudiziario 31 gennaio 1941 No, 12. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data, in cui sarà da me firmato. Trieste, 2 ottobre 1946. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiors per gli Affari Civili PARTE II ZONA DI TRIESTE GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI 'TRIE .8 T E Ordine di Zona N. 47 OBBLIGO DEL PILOTAGGIO NEI PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE Poiché l'aumento del traffico marittimo nei porti di Trieste e Monfalcone rende necessaria l'istituzione del pilotaggio obbligatorio per alcuni tipi di inavi, 10 H. P, P. ROBERTSON 0, B. E. Commissario della Zona di Trieste ordino: ARTICOLO 1 Tutte le navi di qualsiasi tipo e nazionalità di stazza lorda superiore alle 200 Ton. devono sottostare al pilotaggio obbligatorio, tanto! in uscita che in entrata nei suddetti porti, come pure durante i cambiamenti di ormeggio, e ciò in conformità alle norme contemplate dal Regolamento I. ARTICOLO II 11 pilotaggio non è obbligatorio per le navi aventi una stazza lorda inferiore alle 200 Ton. Piroscafi, motonavi e motovelieri del servizio costiero non oltre ^Pola e Venezia e natanti del servizio locale sono ^altresì esenti da tale obbligo. ARTICOLO III Al fine di assicurare un regolare servizio di pilotaggio, viene istituito a 'Trieste un Corpo di Piloti di I classe, e ciò in conformità al Codice di Navigazione approvato con R. D. No. 327 dd. 30.3.1942 e R. D. No>. 778 dd. 29.4.1926 e susseguenti emendamenti. ARTICOLO IV Il serviziò di pilotaggio e il Corpo dei Piloti: sottosteranno alle norme contemplate dal Regolamento I. ARTICOLO V I tassi da pagarsi per il pilotaggio nei porti di Trieste e (Monfalcone sono specificati dal Regolamento II. ARTICOLO VI I piloti, elencati nel Regolamento III, che prestano attualmente la loro opera nei porti di Trieste e Monfalcone, sono nominati piloti effettivi a (norma del R. D. No. 2256 did. 1.12.1934, in considerazione della loro esperimentata capacità professionale. ARTICOLO VII II presente Ordine entra in vigore dalla data della firma. Trieste, 14 settembre 1946. H. P. P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E. Commissario di Zona, Trieste REGOLAMENTO I ARTICOLO I Il «Corpoi Piloti Esperti di Trieste e Monfalcone» (che in seguito verrà chiamato soltanto «Corpo») sarà composto di 7 membri inclusi il Capo Pilota ed il suo sostituto. Una cauzione dii lire 70.000, corrispondente ad una quota individuale di lire 10.000, sarà depositata alla Cassa del Corpo, ARTICOLO II Il iCorpo dei Piloti avrà la sua sede nell'edificio situato al Molo Audace e assicurerà un servizio' di pilotaggio continuo mediante regolari turni approvati dalla Capitaneria di Porto. ARTICOLO III I tassi dovuti ai piloti saranno calcolati sulla base della Stazza Lorda dei piroscafi e in relazione alle tariffe stabilite dal Regolamento II. ARTICOLO IV A Trieste il pilotaggio delle navi in arrivo avrà inizio in un punto situato almeno 1 miglio al largo dalla testata nord della prima diga del Porto Duca d'Aosta, ed allo stesso punto terminerà (quello delle navi in uscita, eccetto casi di forza maggiore. A Monfalcone il pilotaggio delle navi in arrivo avrà inizio in un punto situato almeno 1 miglio al largo della boa luminosa del canale di entrata ed allo stesso punto terminerà quello delle navi in uscita. Se il pilota fosse impedito1 di salire a bordo per cattivo tempo, la pilotina guiderà la nave mettendosi in testa ad essa ed il pilota si imbarcherà non appena possibile. In caso di impossibilità di salire a bordo, la nave ancorerà nel punto indicato dal ^pilota. Qualsiasi nave che per qualsiasi motivo non dovesse incontrare il pilota nel punto stabilito, dovrà ancorarsi ed attenderlo. In caso di nebbia la nave emetterà a regolari intervalli due suoni lunghi seguiti da due corti mediante fischio o sirena (segnale per chiamare il pilota). Tanto in entrata che in uscita dal porto, il capitano dovrà approntare una biscaglina in perfette condizioni e un buon cavo per la pilotina. In caso di mancata ottemperanza alle suddette norme, la nave sarà ritenuta responsabile per ogni eventuale infortunio accaduto al pilota e per ogni eventuale danno alla pilotina. ARTICOLO V Ili . I capitani dei rimorchiatori e gii ormeggiatori prestanti servizio alla nave pilotata dovranno eseguire gli ordini del pilota. i ARTICOLO VII Nell'onorario dovuto al pilota è compreso anche il compenso per la sorveglianza delle operazioni di ormeggio. Il capitano è tenuto a seguire i consigli del pilota per quanto riguarda la sicurezza dell'ormeggio e dell'ancoraggio. ARTICOLO Vili Allo scopo di partecipare alla proprietà dei patrimonio del Corpo ogni pilota verserà alla Cassa del Corpo, al momento della sua nomina ad «effettivo», una somma eguale al valore di una parte di detto patrimonio. II patrimonio del Corpo è costituito: a) dall'importo di garanzia menzionato all'articolo il; b) dall'inventario della Sede del Corpo. ARTICOLO IX Per espletare il suo servizio, il Corpo ha attualmente in prestito dalla Royal Navy un'imbarcazione in perfette condizioni e fornita dei segni distintivi prescritti per le Pilotine. ARTICOLO X La somma pagata al momento dell'entrata nel Corpo come pure quella costituente una parte del valore dell’inventario verranno restituite al pilota al momento del suo ritiro dal servizio per qualsiasi ragione esso avvenga. In caso di morte durante il servizio, il diritto a tali somme passa agli eredi del defunto pilota. ARTICOLO XI Alla fine di ogni mese il Capo Pilota, dopo aver dedotte le spese ed Aver accertati gli introiti derivanti dai tassi di pilotaggio, provvederà alla distribuzione dei profitti al netto ai piloti in servizio attivo ed al pagamento delle spettanze ai (pensionati, come previsto dall’art. 30 del Regolamento Generale (per il Servizio di Pilotaggio, salvi i diritti acquisiti dai piloti fondatori come stabilito dall'Atto Costitutivo del Pubblico Notaio [Dott. Mario FROGLIA, No, 1327 del l.o ottobre 1945. ARTICOLO XII Alla fine dell'anno, il Capo Pilota presenterà per l'approvazione al Capitano di Porto, il bilancio riguardante l'amministrazione annuale ed in ciò egli sarà assistito da un suo sostituto o da un pilota con il quale idivjderà la responsabilità della tenuta di detti libri. I registri per gii introiti e le spese e le ricevute possono venir controllati in qualsiasi momento dalle autorità marittime e di questi possono prender visione i membri del Corpo, I pensionati ed altri aventi diritto. Le fatture per l'ammontare dei diritti di pilotaggio saranno vistate dal Capitano di Porto prima di essere presentate per il pagamento. I Una tabella contenente il nome, cognome, paternità e domicilio dei pensionati del Corpo, delle loro vedove ed orfani sarà esposta nell’Ufficio dei Piloti per loro conoscenza e per eventuali verifiche da parte delle autorità marittime. ARTICOLO XIV Qualunque modifica al presente regolamento dovrà essere preventivamente autorizzata dal Capitano di Porto. ARTICOLO XV Nei casi non previsti da! presente Regolamento saranno applicate le norme contenute nel Regolamento Generale per il Servizio di Pilotaggio nei Porti del Regno d’Italia approvato dal R. D, 29/4/1926 No. 778 e successivi emendamenti. REGOLAMENTO II TARIFFE DI PILOTAGGIO per il porto di Trieste e Monfalcone da applicarsi a partire dal l o agosto 1946, come da lettera iNo. 8752/lA in data 10 luglio 1946 del Presidente del Comitato di Controllo del Porto di Trieste. 1. PILOTAGGIO D'ENTIRATA: fino a 1000 G, R. T. (Stazza Lorda) ....... Lst. 1.— da 10O1 a 2500 G. R. T........................................Lst. 2.10 da 2501 a 6000 G. R. T........................................Lst. 3.— da 6001 a 10000 G. R. T.......................................Lst. 4. — oltre 10000 G. R. T...........................................Lst. 5,— 2 3 4 2. PILOTAGGIO D’USCITA: fino a. 1O00 G. R. T. . . . . . . . . . Lst. 1.— da 1001 a 2500 G. R. T.......................................Lst. 2.10 da 2501 a 6000 (G. R. T........................................Lst. 3.— da 6001 a 10000 G. R. T.......................................Lst. 4,— oltre 10000 G. R. T...........................................Lst. 5.— 3. MOVIMENTI IN PORTO: fino a 1000 G. R. T. ..................................Lst. 0.10 da 1001 a 2500 G. R. T.........................................Lst. 1.10 da 2501 a 6000 G. R. T.........................................Lst. 2— da 6001 a 10000 G. R. T. . . . . . . . Lst. 2.10 oltre 10000 G. R. T...........................................Lst. 4,— 4. ANCORAGGIO IN RADA: a) Ancoraggio in rada esterna — tariffa fissa . .... Lst. 1.— b) Per le navi in arrivo, l’ancoraggio in rada interna è da considerarsi come pilotaggio di entrata. c) Per le navi già ormeggiale nel porto, l'ancoraggio in rađa interna è da considerarsi come movimento. d) La partenza dalla rada interna è da considerarsi come pilotaggi« d'uscita. 5. H. M. S. Tutte le navi da guerra H. M. S. pagano una tariffa fissa di Lst. 1.— per tutti i servizi (pilotaggio d'entrata, e d'uscita e movimenti). 6. FUORI ORARIO E GIORNI FESTIVI. Peri pilotaggi eseguiti fuori orario, di domenica e nei giorni festivi le tariffe delle tabelle 1-2-3-4-5 sono aumentate del 50%. Per fuori orario intendasi il periodo di tempo dalle ore 17 alle 7. Sono considerati giorni festivi: il l.o di gennaio —• il lunedì di Pasqua — il l.o maggio — il 3 novembre — il 25 dicembre. 7. GIRI DI BUSSOLA E PROVE DI MACCHINA. L'imbarco del pilota a bordo per l'assistenza durante i giri di bussola e le prove 'di macchine isarà compensato con una tariffa fissa di Lst, 2.—. 8. PERMANENZA DEL PILOTA A BORDO. La permanenza del pilota a bordo, oltre a due ore è compensata con Lst., 0.5.— per ogni ora a partire dalla prima ora, di permanenza. 9. ANNULLAMENTO DI MOVIMENTI. Per annullamento di movimenti, quando il pilota è già a bordo- è da pagarsi il 50% della /tariffa. 10 NAVI PASSEGGERI. Per le navi da passeggeri la tariffa aumenta -del 50%. Tutte le suaccennate tariffe devono essere pagate in valuta locale al cambio locale del giorno. Cap. AGOSTINI Bruno (Capo Pilota) Cap. MATTEI Giovanni (Sostituto) Cap. FRANCO Ferdinando (Pilota) Cap. CERN1BORI Camillo (Pilota) Cap. BELLEN Ugo (Pilota) Cap. PERONI Italo (Assistente Pilota) Cap. SUTTORA Bruno (Assistente Pilota) REGOLAMENTO III di Carlo e fu Emilia COFFOU — nato a Trieste il 30/5/1900 — abitante a Trieste in Via Nizza No. 43 — Tel. No. 27139. fu Antonio ed Evelina CANTU — nato a Sab-bioncello il 26/9/1899 — abitante a Trieste in Via Pasquale Revoltella No. 18 — Tel. No. 90798. fu Giovanni e '(Giovanna PAGLIARO — nato a Trieste il 13/7/1901 — abitante a Trieste in Via F. Denza No. 8 — Tel. No. 29271. di Camillo e fu Giuseppina -SLUGAN — nato a Trieste il 23/2/1907 — abitante a Trieste in Via R. Manna No. 24 — Tel. No. 27888. di Guido e di FABIANI Luigia •— nato a Trieste il 13/11/1913 — abitante a Trieste in Via Franca No. 7 — Tel. No. 32445. fu Riccardo e di Natalia CLADICZED — nato a Zara il 18/2/1904 — abitante a Trieste in Via R. Manna No. 16 — Tel. No. 26633. di Natale e fu Domenica MORICICH — nato a Lussinpiccclo il 7/3/1910 — abitante- a Trieste in Via Armando Diaz No. 17 — Tel, No. 25288. GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 41 NOMINA DI FRANCESCO BENEDETTO ALLA COMMISSIONE PER LE PENSIONI PER LA ZONA DI TRIESTE VISTO che con l'Ordine Amministrativo di Zona No. 4 del 2 febbraio 1946 il dott, Giulio COSSU è stato nominato membro della Commissione per le Pensioni per la Zona di Trieste, e VISTO che si è reso necessario nominare un nuovo membro al posto del detto doitt. Giulio COlSSU, Io, Fred, O. MAVIS, Ten. Col. ff. Commissario di Zona per la Zona di Trieste, in conformità al potere conferitomi dall'Art. 1 dell'Ordine No. 63 del 18 febbraio 1946, ordino : 1. Il dott. Francesco BENEDETTO è con il presente nominato membro della Commissione per le Pensioni per la Zona di Trieste in luogo del dott, Giulio COSSU. con effetto dal 26 agosto 1946. 2. Detta nomina sarà temporanea e solo per la durata del Governo Militare Alleato. I 3. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 24 settembre 1946. FRED. O. MAVIS, Ten Col. f.f. Commissario di Zona, Trieste GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI TRIESTE Ordine Amministrativo di Zona N. 42 NOMINA DI UN MEMBRO SUPPLEMENTARE DELLA COMMISSIONE D’EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA Poiché è ritenuto desiderabile e necessario nominare un membro supplementare alla Commissione depurazione di prima istanza della Zona di Trieste, perciò io, FRìED 0. MAVIS, Ten. Col. f. f. Commissario di Zona, Trieste, valendomi del potere conferitormj dalla Sezione III dell'Ordine Generale No. 7 idi data 11 luglio 1945, ordino : 1. L’Avv. GABRIELLI Augusto è nominato membro supplementare della Commissione di Epurazione di prima istanza per la Zona idi Trieste con effetto dal 23 settembre 1946. 2. Quest'Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, 27 settembre 1946. FRED. O. MAVIS, Ten. Col. f.f. Commissario di Zona, Trieste ZONA DI POLA GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 65 CONSIGLIO DI DISCIPLINA PER I MAESTRI DELLE SCUOLE ELEMENTARI 1. Io, Tenente Colonnello, E, S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo nomino : il Sig. Enrico DESTRADI quale membro dfel Consiglio di disciplina per i -maestri delle scuole elementari di Pola, in sostituzione del Sig. Achille GOlRLATO. 2, Quest'Ordine avrà effetto immediato. Pola, 2 ottobre 1946, E* S. ORPWOOD - Ten. Col. Commissario di Zona, Pola GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA DI POLA Ordine Amministrativo di Zona N. 67 NOMINA DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DELLA «FEDERAZIONE PROVINCIALE DELL’Q.N.M.I.» Dato che con l'Ordine Amministrativo di Zona No, 38 del 12 aprile 1946, il dott. Armando MARTINZ è stato nominato temporaneamente Commissario Straordinario della «Federazione Provinciale delTO.iN.-MJ.; e, ritenendosi ora opportuno provvedere alla ricostituzione della normale amministrazione della suaccennata «Federazione Provinciale dell'O.M.N.I.» in conformità alle leggi esistenti ed in particolare con il R. D. L. 5 settembre 1938 No. 2008; Io, Tenente Colonnello E. S, Orpwood, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola ordino : 1. Che la nomina del suddetto dott. Armando MARTINZ quale Commissario Straordinario del «F.P. -OM.N.il.» di cui all’Ordine Amministrativo di Zona No, 38, cessi con la presente. 2. Che con questo mezzo siano nominate le seguenti persone quali componenti del Consiglio d’Ammini,strazione del F.P. O.MjN.1.»: Prof. Giorgio DAGRI Monsignor Dott. Antonio ANGELI Dott. Michele PALUMBO Prof. Emilio VILLA Dott. Attilio PALIAGA Signor Luigi SPERANZA Prof. Egidio ANTONIAZZI 3. Quest'Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me -firmato. Pola, 25 settembre 1946. E. S. ORPWOOD, Ten Col. Commissario di Zona, Pola VOLUME M Gazzetta N. 2 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE I Comando di Trieste Pag. Ordine No. 197 Liquidazione delle spese di viaggio da corrispondersi al personale delle amministrazioni dello Stato........................................ 65 No. 210 Modifiche al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo........................ 68 No. 211 Norme per la integrazione di aggio a favore degli esattori e dei ricevitori provinciali delle imposte dirette...................... 72 No. 216 Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra ed estensione e volture di certe pensioni di guerra.............. 74 No. 217 Lavoro straordinario e premio di presenza agli impiegati degli uffici statali ................................................... 78 No. 219 Istituzione dei Consigli scolastici di Zona.......................... 84 No. 222 Disciplina dei ristoranti e degli altri esercizi muniti di licenza che provvedono alla somministrazióne dei pasti ............... 87 No. 224 Concessione di agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio ........................................ 89 No. 228 Trattamento economico degli insegnanti non di ruolo delle scuole elementari e degli istituti d’istružione media, e dei professori incaricati delle Università............................ 90 No. 229 Composizione delle commissioni di disciplina nei procedimenti a carico di dipendenti da enfi pubblici ...................... 97 No. 232 Provvedimenti concernenti divise per gli impiegati statali...... 98 No. 234 Sistemazione a ruolo di agenti sussidiari, parificazione dello stipendio di determinate categorie del Gruppo ,,C“ a quello del Gruppo ,,B“ del personale delle ferrovie dello Stato, nonché modifiche al regolamento del personale delle ferrovie ........ 99 No. 238 Estensione dell’Ordine No. 125 concernente il pagamento della imposta generale sull’entrata conseguita dai Comuni o altri Enti e riscossa a mezzo dei ruoli esattoriali ................ 100 No. 240 Integrazione dell’indennità mensile di contingenza, in favore di pensionati di guerra per superinvalidità, dovuta in seguito all’aumento dell’indice base del costo dell’alimentazione..... 101 Ordine Amministrativo Pag; No. 61 Nomina temporanea del Pretore tjlaga dott. Francesco al grado di Primo Pretore .............................................. 102 No. 62 Proroga di termini riguardanti il piano edilizio del Comune di Trieste ....................................................... 103 No. 63 Costituzione del Consorzio di bonifica delle Noghere.............. 103 No. 64 Nomina di nuovi componenti la commissione territoriale d’appello per l’epurazione................................................... 104 No. 65 Nomina provvisoria di cancellieri giudiziari...................... 105 No. 66 Temporanee promozioni del personale di cancelleria e segreteria 106 No. 67 Promozioni temporanee di magistrati in Corte d’Appello per merito........................................................ 108 No. 68 Nomina temporanea - del dott. Guido Baissero a Pretore di Cormons ..................................................... 109 PARTE II Zona di Trieste Ordine di zona No. 47 Obbligo del pilotaggio nei porti di Trieste e Monfalcone.......... 110 Ordine Amministrativo di Zona No. 41 Nomina di Benedetto Francesco alla Commissione per le pensioni per la Zona di Trieste.............................................. 115 No. 42 Nomina di membro supplementare della commissione d’epurazione di prima istanza.................................................. 115 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 65 Consiglio di disciplina per i maestri delle scuole elementari. ... 116 No. 67 Nomina del Consiglio d’Amministrazione della Federazione Provinciale dell’O.N.M.1....................................... 116