Lelo 1*72. 261 Državni zakonik za kraljevine in dežele v državnem zboru zastopane. Kos XXXVI. — Izdan in razposlan dne 3. julija 1872. 90. Ukaz trgovinskega ministra od I. julija 1872, ° vvèdbi novega krstnega pravilnika železnicam kraljevin in dežel, zastopanih v državnem zboru. Na podlogi člena Vlil v zakonu od 24. decembra 1867 (Drž. zak. št. 4 iz 1868. leta) ''-‘‘zdelo se mi je, ukazati, naj priloženi krétni pravilnik, v katerem so določila, kako je odpravljati ljudi, popotni pratež (robo), mrliče, vozila in živali, ter tudi blago, začenši od V avgusta 1872, po vseli železnicah kraljevin in dežel, zastopanih v državnem zboru, dohode nri0c v krajevnem in zvezovâlnem občilu, ter tudi v občilu se železnice na železnico. Posebna določila posameznih železnocestnih uprav ali železnoeestnih zvez imajo poleg ^8a pravilnika veljavo samo tedaj, ako so sprejeta v dotične tarife, ter ako si niso v križ 1 “aredbami tega pravilnika nego jih pač samo dopolnjâvajo, ali ako občinstvu naklanjajo "Sodnejše uvete (pogoje). Kraljevsko*ogerski minister za občevanje, s katerim sem o tem stopil v dogovor, ob enena napravlja enako uredbo železnicam po deželah ogerske krone. Bauhaus s. > . Krétni pravilnik železnicam kraljevin in dežel, zastopanih v državnem zhoru. A. Odpravljanje ljudi j, popotnega prateža, mrličev, vozil in živih živalij. I. Splošna določila. §. 1. Dolžnosti složnega osebja. Pri železnicah v službo postavljeno osebje ima dolžnost, da se z občinstvom vede skromno in uljudno a vendar odločno in tudi ugodljivo, znotraj služnih mej, katere so mu odkazane. Redna opravila svoje službe treba da zvrsuje brezplatno; strogo mu je zabranjeno, zanju od občinstva prejemati darila. Složnemu osebju je prepovedano, kadili, kadar ima v službi posle z občinstvom. §. 2 Pravice služnega osebja. Občinstvo je dolžno, izpolnjevati služne uredbe tega osebja, kadar je v uniformi ali ima na sebi služna znamenja. §• 3. Kazsojevanje prepirov. Prepire mej občinstvom in mej služnim osebjem na postajah razsoja postajski načelnik, a mej vožnjo voditelj vlaka. O p <> m n j a. ICnak l. rotili pri'vil m k jo kr.iljvvsko-ogcrski minister za občevanje postavil žloznicam po dvzP” lali ogerske krone. §• 4. Pritoževanje. Pritožbe se morejo složnim glavarjem zglaševati ustno ali pismeno in tudi vpisovati v pritožno knjigo, ki jo ima vsaka postaja. Upraviteljstvo treba da odgovori o vseh pritožbah, katere se zglasijo s pritožnikovim ■menoin in prebivališčem. Pritožbe o složnem človeku naj, kar se da, na tanko zaznamenajo nJrgovo ime, številko ali kak znak njegove uniforme. §. 5. Stopanje v kolodvore in na železnico. Stopati v kolodvore in na železnico zunaj prostorov, občinstvu zmirom ali samo časi v odprtje odločenih, zabranjeno je vsaeemu, razen tistih ljudij, kateri so v to upravičeni po določilih pravilnika žpleznocestne policije. §- 6. ttesnjèna dolžnost, kar se tiče prevažanja. S čim se plačuje. Odpravljanju ljudij, živalij in stvarij se je moči samo tedaj upreti, kadar ovirajo pre-,z-redne zapreke ali višja sila, ali kadar se ne izhaja s pravilnimi vozili. V plačilo je, razen drobiža, povsod take zlate in srebrne novce, kateri imajo zakonit k'Tz na sosednjih železnicah, jemati po tistem kurzu, ki ga je postavila železnocestna uprava 111 ki je pri vsa ce m odpravništvu nabit v javno razglasilo, kolikor tega jemanja sploh ne brani 'iilka zakonita prepoved. II. Posebna določila. a) Odpravljanje ljudij. §• 7. Vozni črteži. Nalašč dovoljene vožnje. Odvozila doba. Ljudje se odpravljajo po meri javno razglašenih ter na vseh postajah na vi dež obešenih v°znih črtežev, iz katerih je tudi videti, kaki razredi vozov teko s katerim vlakom. Vožnje nalašč se dovoljujejo samo po razsodilo želcznocestnc uprave. Postajske ure na kolodvorih so za pravilo, po katerem odhajajo vlaki. §. 8. Vozarili» od ljudij. Vozarino od ljudij ustanavlja tarifa, na vseh postajah na videž obešena. §• 9. Prodajanje voznih kart. Nazaj jemanje kupljenih voznih kart. Prodajanje voznih kart na takih postajah, kjer malo svéta prihaja in odhaja, more se Zahtevati samo zadnje pol ure, a na takih, kjer je več sveta, vso uro pred odhodom tistega vlaka, s katerim potnik huée odriniti, in c e je mej dvema vlakoma, po istem potu namerjenima, še menj casa vmes, tedaj samo v tem času. Kdor S minut pred vlakovim odhodom še ne kupi vozne karte, ta je nema pravice dobiti. Vozanna, kolikor je pr/stoji, naj se našteta pripravi, da ne bode pomude z »ovenim menjevanjem. Vozne karte dajo pravico do primernega razreda vozov, če so v njem še prostori ah oziroma če jih še kaj ostane, kadar se poprejšnji vozovi nadomestijo z drugimi. Ako se potniku ne odkaže prostor, primeren njegovi vozni karti, niti se mu ne more dati za kaj časa prostor v višjem razredu vozov, na izvolji mu je, da svojo vozno karto zamenja za vozno karto nižjega razreda ter da se mu zopet povrnejo novci, kolikor jih je bil poprej vee dal, ali da se ne odveze (odpelje) a vozarino zahteva nazaj. Vsakakor imajo potniki, s prehodnimi kartami dospevŠi, prednost pred onimi, kateri na novo dohajajo. tz. 10. Vozne karte in njih veljavnost. Znižana vozanna od otrok. Vozna karta imenuje postaje, od koder in do koder se vožnja zahteva, potem vozarino od tisfega razreda vozov, s katerim potnik hoče oditi, če vozanna morebiti ne omahujr z novčno vrednoto (valuto) vred, naposled čas ali vlak, za katerega karta velja. Na vsaki karti je s kolekom (štempljem) naudarje» čas ali vlak, za katerega je veljavna , da torej utegne vsak potnik takoj videti sam, ali res karta kaže tja, kamor on iti namerja. Potnikom je dovoljeno, mej vožnjo izstopati na vmesni postaji, da se do postaje svoje namere odvezo (odpeljo) potem z drugim vlakom, kateri še ta ali prihodnji dan tja odide ter nema višjih tarifnih postavkov. A taki potniki treba da na dotični vmesni postaji mahoma, ko pridejo z vlaka, svojo karto dadé postajskemu načelniku, kateri zaznamena nanjo, da se jej je veljavnost podaljšala. Otroci izpod 10 let se odpravljajo za znižano vozarino. Ce je dvomiti, kol kolčtni so otroci, naj razsodi izrek najvišjega uradnika, navzočnegi* pri pregledovanji. Od takih otrok, ki jih je treba še nositi, da torej nemajo svojega posebnega prostora, nij nič plačila. §• 11 I Zamenjavanje kupljenih voznih kart. Kupljene vozne karte zamenjavati za karte višjih razredov je potnikom do 10 mi»11* pred vlakovim odhodom nezabranjeno, če doplačajo, kolikor je razločka v ceni, ako n a ni' reč imajo višji razredi še prostorov. Na vmesnih postajah mej vožnjo more potnik saM° tedaj zahtevati, da preide na prostor višjega razreda, kadar karto, slovočo na njegov« namere mesto, dokupi tako, da ima cene z novci vred, že danimi za poprej kupljeno karto, konci toliko, kolikor je vozarme v višjem razredu. Že kupljena karta višjega razreda se more za karto nižjega razreda zamenjati sam« ob tistem slučaji, o katerem govori §. 9. §• 12. ‘ tidkazovanje prostorov. Ne pro dajejo se posamezni, določeni prostori, ter nikdo jih ne more poprej sebi izg0' varjati. Služno osebje ima pravico, ter ako zahtevajo potniki, celo dolžnost, odkazovat! jim prostore. Gospe, katere potujejo same, treba devati, ako zahtevajo, kar se največ da, samo z gospemi vkiipe v en kupe. Vsak vlak imej konci po en kupe za same gospe v druzem m tudi v tretjem razredu vozov. Na vozéh, zdelanih po ameriški uredbi, naj se to določilo izpolnjuje samo s tistimi izpremembami, ki jih ukazuje ta uredba. §. 13. Težavnih ljudij izločevanje od vožnje. Moči je ljudi, kateri bi zaradi kake vidne bolezni ali zaradi česa druzega sè svojim sosedstvom očevidno težili druge potnike, izločiti, da niti z drugimi vkupe niti dalje ne potujejo, ako ne plačajo posebnega kupeja, Vozarina, če so jo dali, naj se jim vrne, ako jim Qij dovoljeno, odpotovati. Spazi se li stoprv mej potjo, da kateri spada k ljudem te vrste, naj se od daljejše vožnje izloči na prvi postaji, če se poseben kupe ne more plačati in ‘•ati njemu v rabo. Vozarino od sebe in od p ra teža dohode povrneno za tist kos, kar se ga su nij prevézel (prepeljal). §• 14. (akâluiee, odpravnistva voznih kari in prateža. Priglèd nad voznimi kartami. Čakalnice treba najpozneje po eno uro, in odpravnistva voznih kart in prateža na takih Postajali, kjer več sveta prihaja in odhaja, tudi najpozneje po eno uro, a na tistih postajah, kjer je menj sveta, odpirati konci po pol ure pred odhodom vsacega vlaka. Potnik treba da kupljeno karto, ako se zahteva, pokaže ob vhodu v čakalnico in ob ystopu na voz. Karto naj potnik mej vožnjo ima pri sebi, dokler se mu zopet ne odvzame. Potnik, zatečen brez veljavne vozne karte, treba da od vsega kosa, kolikor se gaje Prevézel (prepeljal), in če se mahoma nedvomno ne dokaže, na kateri postaji je vstopil, tedaj od vsega kosa, kar ga je vlak do tedaj pretekel, dvakrat plača navadno vozarmo, a "Mrnenj, kar naj da, to je tri goldinarje. Nego tist potnik, kateri, vstopivši na ljudonosni v°z, takoj nepozvan upravniku ali voditelju vlaka zglasi, da karte kupiti nij mogel zato, ker 8e je zakesnèl, plača za 50 kr. povišano vozarmo, ako je sploh še puščen, da se z vlakom °dvêze, česar nema pravice zahtevati. Kdor se ustavlja takoj plačati, moči ga je izposaditi. §• 15. Vstop na vozove. Znamenje za vstop na vozove se daje z dvema razločen!ma udarcema ob zvonec. §• 16-Zamuda odvozne doke. Ko je parna piščal na lokomotivi zapela odvozno znamenje, nij moči nikomur več dati, a bi se še odvčzel s tem vlakom. Prepovedano in kaznilno je vsako poskuševanje vstopa in Vs®ka pripomoč k njemu, kadar so vozovi že jeli teči. Potnik, zamudivši odvozno dobo, nema pravice niti zahtevati, da se mu povrne vozari-***• »iti iskati kake druge odméne (odškodbe). §. 17. Kako je delati na vmesnih postajah. Odpiranje in zapiranje vrat na vozovih. Kadar se pride na postajo, treba na glas klicati, kako je ime tej postaji, in tam, kjer je pomuda določena, povedati, koliko pomude bode; klicati je tudi, ako se morebiti dozdanji vozovi nadomestijo z drugimi. Ko se vôzovlak ustavi, treba na oni strani, katera je v izstop odločena, odpreti vrata tistim vozem, ki so namenjeni potnikom, gredočim samo do te postaje. Vrata ostalih vozov se odprö edino tedaj, če kdo zahteva. Kdor na kaki vmesni postaji odide sè svojega sedeža tako, da nič nij položil nanj, bodi potlej zadovoljen z drugim sedežem, ako se v tem njegov zasede. §• 18. Nenavadni pomudki na odprti cesti. Ako bi se zaradi kakih zaprek bilo treba dalje časa ustaviti zunaj postaje, smejo potniki samo tedaj izstopiti, kadar jim voditelj vlaka izrecno dovoli. Potniki naj se takoj potlej umaknejo s kolčje železne ceste in ob prvem znamenji s piščaljo tudi zopet gredo vsak na svoj prostor. V znamenje, da pojde vožnja dalje, parna piščal trikrat zazvižga. Kdor še n>j vstopil, kadar se piščal tretjič glasi, izgubi pravico, zahtevati, da bi ga vlak dalje odnesel. §. 10. Kako je hiti mej vožnjo ter ob vstopanji in izstopanji. Mej vožnjo se nikdo ne sme v stran iztezati iz voza, naslanjati na vrata ali stopati na sedeže. Če zahteva tudi samo en potnik, naj se zaprd okna tiste strani, kjer veter piha. Potniki si zaradi vstepa in izstopa ne smejo sami odpirati vrat na vozéh, nego dade naj složnem» osebju odpirati, niti ne smejo vstopati in izstopati, predno vlak mirno ne obstoji. Vsak potnik budi vedno daleč proč od kolčj in maši n 1er nikdo ne odhajaj s kolodvor» v drugo razen v tisto stran, katera je v to odkazana. §. 20. Okvarba vozov. V odmčno (odškodbo) za ubita okna je taksa, in kadar se zgodi kaj taccga, ted»J ustanovljene vsote složno osebje taköj pobere od njega, kdor je to storil. A ta sme zalite' vati, da se mu taksa pokaže. Uprava železne ceste ima tudi oblast, kadar se vozovi od znotraj umažejo, zavese raztrgajo i. t. d., zahtevati odmčno, ter jo takoj dajati pobirati od tistega, kdor to stori. § 21. Zakesnéli vlaki. Prekinem vožnja. Zakesnčli odhod ali prihod vlakov ne daje pravice, da bi se zaradi tega moglo k»J zahtevati od železnocestne uprave. Izostala ali prekmena (prejénjana) vožnja upravičuje samo do tega, da se sme nazaj zahtevati vozarina, plačana od kosa, kolikor ga vlak nij pretekel. Če naturni prigodki ali drugačne zapreke vožnjo po kaeem kosu železne ceste ustavijo, tedaj se hode skrbelo, kolikor se more, da bodo prevažala do odprtega kosa ceste druga 'ozrla dotlč, dokler se o vsacem posameznem prigodku ne ustanovi posebna uredba. A potniki ne morejo zahtevati, da bi jih druga vozila dalje odpravljala za tiste pristojbine, kar so jih plačali od vožnje po železnici. Jemanje psov s saboj i.t.d. Kadež tabaka. Jemanje takih stvarij s saboj, ki so opasne (nevarne) zaradi ognja. Psov in drugih živalij nij smeti s saboj jemati v ljudonosni voz. A izneti so mali psički, košeni v naročji, ako se temu ne upi 6 ostali potniki istega kupeja. Tabak je dovoljeno kaditi po vseh razredih vozov, a v I razredu samo tedaj, ako na pristanejo vsi ostali potniki istega kupeja, če vlak v tem razredu nema posebnih kupej bdečim ljudem. Vsak ljudovozni vlak treba da ima nekadečim ljudem kjer se da, tudi tretjega razreda. Tabačne pipe naj bodo s pokrovi. Šivanj, opasnih zaradi ognja, dalje vsakoršnega prateža, v katerem so tekočine ali kaj druzega tacega, kar bi kakor koli utegnilo kaj pokvariti, zlasti nabitih pušek, smodnika, tohko vnetnih preparatov in vsega ostalega, kar ima enaka svojstva, nij smeti niti oddajati Za popotni pratčž niti ne jemati s saboj na ljudonosni voz. Služno osebje železne ceste je Upravičeno, da se o tem uvéri, kakor je treba Kdor temu dela v križ, porokuje za vso kvuro, kolikor bi se je s prestopom zgoraj omenjene prepovedi zgodilo na tujem prateži ali kako drugače, ter zadene ga vrhu tega tudi kazen, določena s pravilnikom železnocestne P°licije. Cev s saboj vzete puške naj se drži k višku obrnena. §. 23. Izločba pijanih ali upornih ljudij od vožnje. Kdor se prepisanega redu ne drži, nredeb služnega osebja ne izpolnjuje ali se nedo-8l°jno vede, tak se brez kake pravice do odmčne za plačano vozarino izloči, da se ne bode 1 'lakom dalje vozil. Zlasti nij pijanih ljudij spuščati v vožnjo niti ne v čakalnice, ter ako klu pridejo tako, da jih nikdo nij zapazil, treba jih je odsloviti. Kadar se odslové mej potjo, ali kadar se dotični ljudje odvrnejo, ko so že pratčž od-' correre dalla stazione di spedizione a quclla di destino, in un importo minimo di 50 sold' e arrotondando gli import! da corrispondersi a soldi inter!. All’ opposto la ferrovia presta 81 viaggiatori quale risarcimento di danno pel I a ritardata estradazione quell' importo del danno* ehe puô*essere comprovato nei limiti dell’importo didhiarato. 2. La ferrovia e esente dalla garanzia del danno derivato da ritardato termine d> resa, quando essa comprova di non aver potuto rimuovcre il ritnrdo impiegando la premu''8 di un ordiuario conduttore di cariclii. § 32. Facchini pei bagagli. In quelle stazioni ove si trovano facchini pei bagagli, i viaggiatori possuno prevalersi Mcdesimi, perô senza responsabilità deli’amministrazione pel trasporto del bagaglio non “ssuuto dalla ferro via nei locali e dai local! delle spedizioni dei bagagli. I facchini pei ba-flftgli si riconoscono dai «listi ntivi di servizio e sono m u uiti di un a istruzione di servizio a StamPa> obe devono teuere presso di sè, come pure la tariffa delle competenze a stampa 1’jando sono in servizio e presentarla a riehiesta. Essi devono inoltre consqgnare una marca a atto di ricevere lo scontrino del bagaglio. § 33. Oggetti lasciati indietro. Tutti gli oggetti lasciati indietro n el paraggio locale deli’ amministrazione ferroviaria " ne' veicoli, stati consegnati alia ferro via, ven go no custoditi per lo meno 3 mesi. Appena °P° trascorso questo termine si procédé coi medesimi giusta le disposizioni in proposito Assistent! presso le singole ferrovie. Oggetti soggetti a guasto possono essere venduti »el modo il pin vantaggioso quando da temersi il loro guasto ed in lal caso il ricavato viene tenuto a disposizione della vente ,r'tto fino a ehe sia trascorso il termine stabilito. Del resto tali oggetti ritrovati sono soggetti al trattamento indicate in proposito nelle Prescrizioni generali di I egge. c) Trasporto tli cadaveri. § 34. t’ondizioni del trasporto. Nella stazione di partenza del convoglio dev’essere annunciato il trasporto di un cada- Vere idmeno sei ore prima, e nelle stazioni intermedie almeno dodici ore prima. ^ I cadaveri devono essere rinchiusi ermeticamente in una cassa di métallo, la quale 6v essere ricoperta di altra cassa di legno. II trasporto puo anche effettuarsi insieme a I Carro funebre. I cadaveri devono essere accompagnati da una persona, la quale dovrà prendere un 'tdietto della classe che intende occupare, per lo meno poi un viglietto di 111 classe. All’ atto della consegna de' essere prodotto il foglio di via pel cad a vere prescritto 8 a legge, il quale rice vu to dalla ferrovia viene nuovamente restituito all’atto della ricon- SeRna del ca da vere. I cadaveri possono essere consegnati all’ tifficio di spedizione dei bagagli verso scon-"to di trasporto oppure come merce celere od ordinaria verso lettera di porto ; le tasse di a$porto portate della tariffa devono essere supplite all’atto della consegna. Quegli che sotto falsa dichiarazione consegnasse cadaveri per essere trasportati, dovrà (|^ai'c oltre alla tassa defraudata dalla stazione di partenza sino a quella di destino, il qua-"|do importe di questa tassa a titolo di penalità. t H cadavere dev' essere levato alia stazione di destino entro sei ore dopo 1’arrivo del "voglio, diversamente esso viene deposto secondo la disposizione dell’ autorità locale. d) Traspoito rti equipaggi ert altri ruotabili. § 35. Aceettazione e trasporto. Termine di consegna. Equipaggi etl altri ruotabili vengono accettati per la spedizione soltanto in quelle e per quelle stazioni che sono a cio destinate. Es si devonu esse re annunciati due ore prima délia partenza del convoglio ed essere consegnati per la spedizione al piu tardi un ora prima^ Nelle stazioui intermedie il mitten te puô calcolare sulla sicura spedizione dei medesimi co» quel convoglio ehe desidera. solo allorquando essi vengano annunciati 24 oie prima. La ferrovia non è tenula a trasportare equipaggi ed altri ruotabili coi treni celeri. I viaggiatori non possono durante il viaggio rimanere nei loro equipaggi. § 36. Rlconsegaa. L’equipaggio o ruotabile viene riconsegnato dopo l’arrive nella stazione di destine verso restituzione délia quietanza eventualmente rilasciata e dev’essere leva to al più tardi entro 2 ore, se l’arrive segue lino aile ore 6 di sera. Se invece il convoglio arriva più tardi appena alla stazione di destine, in tal case questo termine decorre dalle ore 6 di mattina del giorno seguente. Per ogni ora di ulteriore rimanenza I’ amministrazione è autorizzato a pretendere una tassa di magazzinaggio. § 37. Il Issriare bagaglio da viaggio ecc. negli equipaggi. Alle persons che accoiiipagnano equipaggi e ruotabili resta libero di lasciare bagngh ed effetti da viaggio nei medesimi, in quanto a ciô non si oppongano prvserizioni doganah e di gabelle (redi § 38). § 38. Garanzia délia strada feriata per ruotabili. La ferrovia garantisse per gli equipaggi e ruotabili trasportafi secundo le eondizion' e gli accord,' stabiliti pel movimento -'elle merci, in quanto sieno applicabili all'oggetto-Essa perù non garanti see per quel dann» dérivante dal peri colo. a rimuovere il quale tend* 1’ accompagnamento da essa prescritto oppure assuntosi di spontanea volonté dal mittente- In proposito resta pattuito, ehe nei far valere pretese d’indennizzo per la perd I ta •' danneggiamento, II valore da prendere per base del calvolo del danno, giusta le vigenti pi'e' scrizioni di legge, non deve eceedere il valore indicate dal consegnante. Una tale indicazione del valore è ammissabile soltanto per I' i qiilpaggio o ruolahil*1 stesso, non perô pegli oggetti ehe si trovano nei inedesimo (ÿ 37). In riguardo a quest! ultimi la ferrovia non garantisve per il danno ehe derivô dal per1' colo, a rimuovere il quale tende l'accompagna ineuto, per danili poi di al Ira natura essa g11' rautisce soltanto quando sia prevala una eolpa dell* amministrazione ferroviaria o del s"0 personale. Se venne preferita 1’indicazione del valove, in tal easo il prtzzo di trasporto dell’equi-piggio o del ruotabile indicato nella tariffa viene aumenlato di un importe determinate. Questo importe non deve sorpassare 1 per mille delf intera somma dichiarata per ogni ruo-tabile, in ragione di ogni 20 miglia incominciate di tutta la traita del trasporto, con un importo minimo di 5 soldi ed arrotundando l'importe da c< rrispondersi a soldi interi. Qualora Don sia seguita una indicazione del valove, resta paituito, che 1 valove da risareirsi per ogni ruotabile, inclusivamente agli oggetti ehe si trovano nel medesimo, uon debba sorpassare l'importe di 450 (iorini in argento taute nei casi di perdita quanto in quellt di danneg-giamento. L’ indicazione di un valove superiore a 450 liorini per un equipaggio spedito con ac-'‘ompagnameiito ha effetto obbligalorio in via legale allora soltanto, se è cerziorata dall’uf-ficio di spedizione della stazione di partenza neilo scontrino di trasporto ; Vindicazione di Un valove superiore di equipaggi spediti senza aecompagnamento segne seconde le prescri-z*oni per le merci. (Sezione B § 23.) § 39. Termine di consegna. 11 trasporto di equipaggi ed altri ruotabili accompagnati, i quali vengono spediti con heni da passeggieri, ha luogo con quel convoglio lino alla stazione di destine per la quale *oiio consegnati; in quanto pero essi debbano strada facendo passare da un convoglio ad lln altro, basta che arrivino appena eol. prossimo treno da passeggieri. 11 termine di consegna per tutti gli altri equipaggi e ruotabili è*quello previsto per !a O'erce ordinaria. L' obbligo di garanzia pel danno tlerivato dal ritardo di questo termine di resa non va regola più in là del pagamento di tutt’ul pin 15 liorini per ogni equipaggio non arrivato e per ogni giorno incominciato del ritardo. ha dichiarazione, di un intéressé niaggiore della resa in tempo di equipaggi ed altri ruotabili accompagnati ha elfetto obbligatorio in via le-allora soltanto, se A annota ta dall’ufficio di spedizione della stazione di partenza nello Sc°ntrino di trasporto; per equipaggi senza aecompagnamento la dichiarazione segue gins la *e prescrizioni per le merci. In i ntrambi i casi viene prelevata un’ addizionale di nolo, la quale non dexe eceedere P<*r ogni lega e per ogni trenta kovini incou ineinti di tutta la somma dichiarata '/« di soldo e°D avrotondamento a soldi Interi ed in un importo minimo di 15 soldi. e) Trasporto di animali vivi. § 40. Afcettazione. (arico e scarico. Rsclnsione di animali ammalati e feroci. Animali vivi vengono accettati pel trasporto soltanto nolle slazioni e per le stazium estinate alla loro accettazione. Il mittente o ricevente deve provvedere da sè o far provve-ei'e al carico e scarico nei veicoli e «lai medesimi, corne "pure ai mezzi necessarî’per l’assi-CUr&zione izzo, se la perdita od il danneggiamento dorivÿ .'?/>• fuga, caduta, nrlo, alfogamento o da "liri motivi ali' atto del carico, dello scarico, .Vorante II trasporio o la fermata nelle stazione. Rssa inoltre non è garante del danno deri vato dal pericolo, a rimuovcrc il quale tende la scorta richiesla ( § 40). V anno qui annovcrati tutti i pericoli. che derivano da un danneggiamento del ruotabile impiegato pel trasporio e del quale danneggiamento non è contabile la ferrovia, nominalamente anehe quelli, ehe po, per un vitello. 30 „ .. .. per un majale ingrassato, 12 „ „ „ per un majale inagro, 3 „ ,. per un porcvllo da latte, 0 „ „ „ per una pecora od una eapra, 3 „ „ „ per un cane, 15 „ „ „ per eentinajo di altri animali. Se viene fatta indicazione di valore, si pagherà oltre a I prezzo di trasporio a tariffa u" oddizionale, ehe non deve eccedere 1 per mille di lutta la somma dichiarata per ogni ^0 leghe incominciate di tutta la traita del trasporio don uu importo minimo di 5 soldi e » via legale allora soltanto, quando sia riportata o sullo scontrino di trasporto dall ufficio di spedizione della stazione di partenza. oppure da parte de! mittente (nei casi in eni il trasporto ha luogo mediante lettere di por. lettere a tergo della lettera di porto nel sito ali' uopo designate. In entrambi i casi šarit prelevata nn’addizionele di nolo, ehe per ogni lega e per ogni 30 fiorini incominciati di lutta la somma dich'arata non uvTé eccedere 1 l0 di soldi con arro-tondamento a soldi interi e nelV importo minimo di 15 soldi. B. Trasporto di merci, § i. j Il trasporto di merci ha luogo da e per lutte le stazioni organizzate pel moviment» merci, senza ehe abbisogni di un indirizzo intermedin pel passaggio da una ferrovia all'altr» § 2. 1 Birevimento «telle merci. La ferrovia non è obbligata di ricevere pel trasporto merci, le quali non siano couve-nientemente imhallate o inancassero affatto di imballaggio, ad onta che per giudizio della fer' rovia ed in riserva della decisione giudiziale, la loro natura esigesse un imballaggio onde evitare perdita o danneggiamenti lungo il trasporto. Tali merci possono essere spedite in via di eccezion«, se il mittente riconoscel* ma »ca »za o 1’insufficienza deli’imballaggio m edian te n n a dich ia razi one mn n i ta deli8 sua firma e da ripetersi sulla lettera di porto ed in questa diehiarazione devoiX1 essere deseritti e specificati i singoli colli. Per la diehiarazione da farsi dal mittente rispetto alla inancanza od insufficienza deli,,1V ballaggio è preseritto il te n ore letterale in una modula (efr. allegato A), ehe viene tenU,# in pronto negli ufftct di spedizione. § 3- Oggetti eselusi dal trasporto od ammessi soltanto rondizlonatamente. I. So n o escluse dal trasporto. 1. Tutte quelle merci, che per il loro peso o volume, per la loro forma od ultra g11” lit» non sono adattate al trasporto secondo I’organamento ed il modo di utilizzazione dr ferrovia. 2. Tutti gli oggetti devoluti al trasporto colla posta, come pure document» p*f*r preziose, perle genuine ed oggetti preziosi. it. Tutti gli oggetti soggetti ad infiammarsi o ad esplodeve, p. e. accenditoî di si*511 rezza (ad eccezione di quelli accennati sotto II A. 6), fucili carichi, argento fulminai'*e »lercurio fulminante, ovo fulminante, carta pivica (cosidetta carta dalle trincee di Düppel), Ditro-glicevina (olio da spruzzo), sali di acido di picrino (giallo di picrino, giallo anilino ecc.), cocche di natro e tutti i preparati, nella cui composizione si trova sostanza solforica, lonchè fogliette fulminanti (amorces). II. Sono ammessi condizionatamente al trasporto: A. 1. Etere, nafta, spirito di Hoffmann (goccie di Hoffmann), collodio, carbonico zolfo-r,co (alcool zolforico), spirito di legno in istato greggio e rettificato, alcool e spirito. 2. Calce arsenicale. 3. Cali acido clorico ed acido di picrino puro. 4. Acidi minerali di ogni sorta e sedimento di olio dalla raffineria di olio, lisciva di ni*tro corrosive, lisciva di soda e lisciva di cali corrosive, come pure i recipient! nei quali Vennero trasportati, inoltre vernici che vengono trasportate in globi, colori di vernice, succhi, oli eterei e grassi, spirito di vino ed altri spiriti non nominati al Nro. 1, del pari a9clie bromo. 5. Olio di terpentina, olio di pece (idrocarburo), olio minerale, canfmo, fotogeno, pinolino, olio fossile leggiero (benzina), ligroino (petrolio nafta), olio minerale da sugna e sostanze simili, come pure i recipient! nei quali vengono trasportati ; tutti gli oli ehe esa-!iino odore cattivo, del pari anche spirito di sale ammoniaco. 6. Accenditoi da strofinare o da fregare (come candelette, legnetti, esche), accen-â'îoi di sicurezza (cordoncini per accendere), se consistono in un otro sottile denso, nei Clli interno si trova una quantitii proporzionatamente piccola di polvere pirica. Scatole di ^Ucher per spegnere il fuoco in buccie di latta. 7. Fosforo. 8. Cotone e cascami di cotone, frammenti di panno, cascami di filanda, bombace e ^o di bombace, lino, canape, stoppa, stracci ed altri oggetti simili se sono ingrommati 1 8frasso, come pure cotone artificiale, cotone Mungo o Shoddy, cordicine da tessitore e da lorica, cordicine da stoviglie. 9. Petrolio in istato greggio o depurato, anche etere di petrolio (nafta), come pure rec*pieuti vuoli, nei quali si trasportano quest! oggetti. 10. Petardi per segnali scoppianti di fermata sulle ferrovie. 11. Capsule scoppianti, specchî ustorî e cartocci di métallo. 12. Verghe d’oro e d’argento, platina, denaro e carte di valore. 13. Dipinti ed altri oggetti d’arte. ^ 14. Preparati d’arsenico, cioù acido arsenico (arsenico bianco), arsenico giallo (san- ica, orpiments), arsenico rosso (zolfo rubino), cobalto di coccio (salgemma) ecc. ed Ire Materie velenose. 1 5. Nero di fumo. It). Feccia, tan to liquida ehe compatta. Oltreaciô nei movimento interno austro-ungberese anche : 17. Polvere pirica. 18. Cotone fulminante. 19. Corpi per fuochi d’artifizio. 20. Polvere scoppiante patenta ta (dinamita simili). lutti :li oggetii indicati da 1 a Iß e da 17 a 20 vengo a>->-ttat pel rasporlo sol-8e sono scorlati da apposite lett re di porio, che non abbracciano al 1 ri ogg. li. Sîu Heute si dovrà ossvrvare quanto segue : tanto Al Nro. 1. Etere, nafta e alcool assoluto, come pure spirito di Hoffmanu (goccie di Hoffmann) e collodio possono essere trasportati soltanto iiVdoppie chiuse e cio per modo, ehe le fiasche di vetro, nelle quali si trovano le materie, siano föderale con crusca o sega-ture in casse forti di legno. Pel trasporto di materia carbonica solforica (alcool solforico) valgono le seguenti preserizioni : a) Se la materia carbonica solforica si trova in recipient! cilindrici, confezionati di zinc° ed i quali alle parti superior! ed inferior! sono rinforzati con cerchi di ferro saldab, in tal caso quest! vengono accettati pel trasporto allora soltanto, se ogni singolo recr piente pesa tutt’al piti 70 funti. b) Invece una limitazione nel peso lia luogo in riguardo a quei recipient! ripieni di mate* ria carbonica solforica, confezionati con forti lamine di ferro, debitamente otturati6 bene saldati nelle connessure, solo in quanto il peso di ogni singolo recipiente no» deve oltrepassare 10 centinaja. c) I recipient! confezionati con lamine di zinco devono essere rinchiusi in canestri intrecciati- d) Viene ammesso il trasporto di materia carboncia solforica anche in recipient! di veto cbe sono foderati con crusca o segatura in scatole di latta. e) II trasporto di materia carboncia solforica lia luogo in tutti i casi soltanto sopra veidd1 aperti senza coperta. Spirito di legno in istato greggio e rettificato, alcool e spirito vengono ammessi soltanto in botti o recipient! di latta. A1 Nro. 2. Calce arsenicale viene trasportata soltanto sopra veicoli aperti. A1 Nro. 3. II cali acido clorico dev’ essere imballato con precauzione in carta ed 1 pacchetti devono essere rinchiusi in botti di legno o cassoni. II trasporto di acido di picrin0 puro segue soltanto in base ad una cerziorazione da rilasciarsi da un chimico provetto still9 purezza e nessuna pericolosità dell’acido di picrino consegnato. A1 Nro. 4. I globi nei quali si spediscono acido minerale (acido solforico — vitriol0 — acido di sale — acido di salnitro — acqua forte) devono essere bene imballati ed >9 particolare essere chiusi in recipient! provveduti di forti congegni per poterli comodamenb maneggiare (al ehe possono service anche canestri intrecciati). L’accettazione pel trasport° pub essere rifiutata, se 1’ imballagio non è fatto con precauzione ed i cassoni, rispetti'9' mente i recipient! non sono muniti di congegni pel comodo maneggio. Gli acidi minerali devono essere sempre separat!, non possono quindi essere reca*' nello stesso veicolo insieme ad altri oggetti chimici. II carico in cornu ne col petrolio e< altre materie minerali da lu me è permesso, perb il petrolio vuol essere carica to, per qua»!0 fattibile, in disparte. Al Nro. 5. Idrocarburo o sostanze simili vengono accettate per trasporti in recipe"11 di^latta o globi di vetro senza intessitura di vimini allora soltanto, se quest! recipient! s°"0 imballati in canestri. II trasporto di olio di terpentina e di tutti gli altri oil cbe esalano 11,1 cattivo odore ha luogo soltanto in veicoli aperti. Al Nro. 4 e 5. Globi con acido minerale (acido solforico, acido di sale, acido salnitro ecc.), come pure palloni con olio di pece (idrocarburo), olio minerale, canlino, ^ togene, pinolino, olio fossile leggero (benzina) e simili sostanze, vengono accettati pci eil* colo del nolo secondo il peso effcttivo, se i singoli - colli non pesano pib di un cenlinaj0 č mezzo. Trattandosi di spedire globi del peso di pin di un centinajo e mezzo, 1’ amminis^ zione ferroviaria pub prctendere il pagamento del nolo per 40 centinaja ed il carico e sea ri co dei globi dev’esserc provveduto dal mittente, rispettivamente dal ricevente. In c011 seguenza quest! ultimi non sono facoltizzati a requirire la ferrovia per siffatti globi coi>’e sarebbe ammissibile di requirirla per altre merci. Non seguendo lo scarico di tali globi da Parte del ricevente alia pin lunga entro tre giorni dopo l’arrivo alia stazione di ricevimento, ^apettivamente dopo ehe ne fu avvisato l’arrivo, la ferrovia è in diritto, di spedire indietro 1 globi calcolando come penalità il nolo di spedizione emerso (vedi § 16). Al Nro. 6. Gli accenditoi da strofinare o da Pregare, come pure gli accenditoi di sicu-jezza e cordoncini per accendere devono essere imballati con cura in recipient! di forte amina di ferro od almeno in cassoni forti di legno di grandezza non eccedente 1,2 metro cubo ed in modo che lo spazio dei cassoni sia completamente riempiuto. I cassoni devono essere désignât! esteriormente con chiarezza riguardo al loro contenuto. Scatole di Bucher per ispegnere il fuoco vengono ammesse al trasporto soltanto in assette contenenfi 12 fino 20 funti, federate internamente con carta e ehe siano^inoltre rinchiuse in cassoni grandi del pari foderati. Al Nro. 7. II fosforo circondato da acqua in scatole di latta, contenenti tutt’al più funti ed otturate, dev’ essere imballato solidamente in cassoni forti con segatura. I cas-s°ui vogliono inoltre essere imballati a dovere in tela grigia, avere ai loro due canti supe-ri°ri forti manichi, non pesare pin di ISO funti ed essere provveduti esteriormente dell’in-•cazione „contenenle fosforo“ e col segno ,,di sù“. Al Nro. 8. Se oggetti della qualità qui nominata vengono consegnati pel trasporto, e'e risultare dalla lettera di porto se sono ingrommati di grasso o no. Nel primo Caso vengono caricati soltanto sopra veicoli aperti e verso reversale del mittente, per modo le non viene prestala alcuna garanzia per ciô che i medesimi si bagnano. Se inanca una e indicazione, viene ritenuto ehe i rispettivi oggetti siano ingrommati di grasso ed effet-ato il carico in conformità. Al Nro. 9. Petrolio ed etere di petrolic (nafta) viene accettato per la spedizione sol-nto in botti o scatole di latta di qualità particolarmente buona e di dura ta, impaccate in Cass°ni riempiuti di segatura o crusca, oppure in recipient! di latta forte bianca, otturati c°n cura, di forma quadrata alia base, lunghi e larghi circa 21 centimetri ed alti circa 31 ®ntimetri, ehe sono impaccati due per volta in un cassone conformato da tavole grosse tli en° centimetre, per modo che non sia possibile uno scuotimento dei recipient!. Vasi a|l *!,fta danneggiati eventualmente durante il trasporto vengono tosto scaricati e venduti 'neglio insieme'al contenuto ancora trovantesi nei medesimi per conto del mittente. 11 8porto ha luogo soltanto in veicoli aperti. Non viene accettato il trasporto in base ad un !8origo nella procedura daziaria d’avviso ehe richiederebbe un forte coprime »to e l’applica-11 u <11 piombi alle coperte dei veicoli. Al Nro. 10. I petardi devono essere impaccati solidamente in ritagli di carta, segatura . Scsso od essere in altra guisa riposti cost solidamente ed in disparte, che le capsule di l>. a uc possano toccarsi fra di loro nè tangere un altro corpo ; i cassoni nei quali segue ^""ballaggio, devono essere confezionati con tavole chiuse con cocchiume, grosse almeno '° CeUtimetri e tenute aderenti con viti di legno, eseguiti in modo pienamente denso e cir-n da un secondo cassone denso ; nel ehe il cassone esterno non deve avere uno spazio a£f?iore di 0,06 metri cubi. « c c e 11 a z i o n e pel trasporto segue allora soltanto, se le lettere di pr*^.0 80 u o m unite di una attestazione ufficiosa ehe l’imhallaggio è stato 'ca to in conformità al preseritto. c0n ^ro' ^ 1 Accenditoi, speech! ustorî e patrone di métallo devono essere impaccate (oll-U,'e 'll uassoni forti o botti e ad ogni collo dev’ essere attaccato un viglietto spéciale "ulicazione „accenditoi“ ecc. AI Nro. 12. Le prescrizioni special! di ogni singola ferrovia determinano sotto quali condizioni vongono accettati pel trasporto verghe d’oro e d’argento, platina, métallo nobile, den aro inonetato ed in carte di valore. Al Nro. I 3. L’amministrazione ferroviaria è obbligata ad accettare il trasporto di dipinti ed altri oggetti d'arte allora soltanto, quando nelle lettere di porto non sia indicate aleun valore. Al Nro. 14. Preparati d’arsenico, vale a dire acido arsenico (arsenino bianco), arse-nico giallo (sandracca, orpimento), arsenico rosso (zolfo rubino), cobalto di coccio (sal-gemma) ecc., vengono accettati pel trasporto soltanto se imballati in botti od in cassoni doppî. 1 fondi delle botti devono essere assicurati con cerclii incastrati, i coperchî dei cas-soni con cerchi o bandelle di ferro. Le botti o cassoni interni vogliono essere confezionati con legno duro, asciutto ed incolati interiormente con tel a o simili tessuti densi. Sopra ogni collo dev’ essere apposta con color nero ad olio e con lettere leggibili la parola „arsenico (veleno)“. Altri preparati metali ici velenosi (color! metallic! velenosi, sali metallic, ecc.), ai quai’ appartengono segnatamente i preparati di mercurio corne: sublimato, calomelano, précipitât» bianco e rosso, cinabro, sali di rame e colovi di rame corne: vitriol o di rame, verderaw», materie colorant! di rame verdi ed azzurre, preparati di piombo corne: litargirio (massicot), minî, zucchero di saturno ed altri sali di piombo, biacca od altri color! di piombo, stagD» calcinato e polvere d’antimonio, non possono essere consegnati pel trasporto elle soltanto in botti o cassoni densi, confezionati di legno duro, asciutto e provveduti di cerchi incastrati, rispettivamente di spranghe circonflesse. Le chiuse devono essere di tal fatta, ehe >» seguito aile scosse, agli urti ecc. inevitabili nel trasporto la polvere delle sostanze non possa passare oltre aile fessure. Al Nro. 15. Il nero di fumo viene ammesso al trasporto soltanto in recipient! otturati internamente con carta imbevuta nel vetro sciolto in acqua boilente. Al Nro. 16. Feccia, tanto liquida ehe compatta viene ammessa soltanto in recipient' che non siano chiusi ermeticamente. Al Nro. 17. La polvere pirica di ogni quai il à dev' essere imballata in buoni sacchi il' traliccio (la polvere di farina in doppî sacchi) ed inoltre in botti di legno bene chiuse 6 provvcdute di cerchi incastrati. Al Nro. 18. Il coton« fulminante vuol essere imballato del pari chela polvere pirica i" sacchi di traliccio e botti da polvere — altrimenti senza sacchi, in cassoni di legno foderali di cart'1' Al Nro. 19. Corpi per fuochi d’artifizio non possono essere consegnati che in easson' di legno ehe chiudano bene e nei quali i singoli corpi devono essere collocati fermi eircoO' dandoli di stoppa. Al Nro. 20. Polverc scoppiante patentait, (dinamita e simili) puö essere accetlata Pc* trasporto soltanto allora, quando profiene da una fabbrica, i di cui prodotti in seguito a1* approvazione dell’autorità Sono adatti al trasporto ferroviario c clic vengono consegnati coll" scorta delle Iegittimazioni c marche di garanzia all’uopo necessarie. La medesima dev’essere imballata prima in carta, indi in cassoni o botti di legno rie»1' pinti di segaIlire, i quali recipient! di legno vogliono essere chiusi soltanto con cerchi «>' legno e chiodi di legno. B. Ficno, giuneo (canna <1 India), scorza, paglia .(anche paglia di riso e di lino) c torb" vengono ammessi al trasporto in ista to non imballato soltanto in veicoli coperti e qual°ril inoltre i mittenti e riceventi provvedono da sè al carico e scarieo. I mittenti devono oltr a cio a ricbiesfa dcU’amministrazione fornire da per loro la copertura di quest! articoli, coi"6 non meno del gesso, eenen di calee, mallo e carboni di legno. C. Per oggetti, il cui carico e trasporto a giudizio deU’amministrazione assumente cagiona particolari difficolta, la spedizione puo di volta in volta esser fatta dipendere da condizioni particolari da convenirsi. D. Dal presente regolamento si rileva quali merci vengono aecettate soltanto con scoria. Chi consegna per la spedizione con dichiarazione falsa od inesatta oggetti esclusi del tutto dal trasporto od ammessi soltanto verso osservanza di determinate condizioni, oltrechè s°ggiacere aile penalità stabilité da regolamenti di polizia o dal codice penale, deve, anche Se non sia avvenuto alcun danno, depositare una multa convenzionale di tre fiorini, nella Suale è incorso gitt coll'aver fatto una simile consegna, per ogni funto di tali capi di spedi-sione ed è inoltre garanta di ogni danno eventualmente derivato. La multa convenzionale Pl|o sccondo le circostanze essere riscossa dal mittente o dal ricevente la merce. § 4. Conchiusioiie del contralto di trasporto. Il contralto di trasporto viene conchiuso mediante compilazionc délia lettera di porto (*a parte del mittente e mediante apposizione del timbro di spedizione in segno di ricevi-^ento da parte dell’ufticio della stazione speditrice. L’ apposizione del timbro di spedizione a luogo senza remora dopo effcttuata la consegna compléta della merce dichiarata nella ^ee tlivengono necessarie aile merci e ehe sono occasionate da queste ultime in seguito alla ^ pria loro qualità es tema cd interna cd alla loro natura per essere conservate durante il dsporto). ^ Qualora singole ferrovie mandino a prendere le merci dall’abitazione del mittente o le Cc|ano sbarcare da bastimento, corne pure quando le fanno traduire all’abitazione del de- 'natario oppure in altro luogo, p. c. in ambienti doganali, magazzini, ri messe per la spedi- l0,le> bastimenti ccc., saranno da >» estais! ail’ uopo gü indennrzzi ehe si rilevano dalle tariffe. ,. i* nolo si calcola a peso daziario (ritenuto il centinajo di cento libbre ugnale a 50 1 °grammi), per quelle merci poi ehe vengono ricevute senza eseguire la pesatura, esso 6lle calcolato a norma delle prescrizioni contenute nelle tariffe e normative spécial! delle singolc ferrovie, secondo la portata dei veicoli oppure secondo la capacità o la misura dello spazio. Si stabilisée il peso coll’eseguire la pesatura eft'ettiva »elle stazioni ferroviarie, op-pure col caleolo secondo le poste normali indicate nelle tariffe. Trattandosi di merci in colli questo calcolo deve sempre aver luogo nella stazione di consegna. Rimesse al di sotto d> l/t centinajo vengono calcolate per tutt’al più % centinajo, il peso eccedente questa misura si calcula per centinaja di decine per modo ehe ogni decina incominciata vale quanto un decina piena. Questo calcolo del peso non esclude perd la riscossione degl' import! minimi del nolo di trasporto, stabiliti nelle tariffe di singole ferrovie. E libero a chi consegna di essere presente alia fissazione del peso. Se egli, dopo ehe fosse stato già lissato il peso dalla ferrovia e prima del carico delle merci, demandasse uns »nova pesatura in presenza sua o del suo incaricato, l’amministrazione ferroviaria è facol-tizzata a riseuotere per questo titulo la tassa di pesatura stabilita nella tariffa. Questa tassa di pesatura viene inoltre riscossa anche nel caso, in cui il mittente di una merce ordinaria avesse in via di eccezione omesso di indicarne il peso nella lettera di porto ed avesse quindi lasciato alla ferrovia di completare in quanto a questo la lettera di porto. Ove si tratti di merci celeri non viene in simili casi prelevata aleuna tassa di pesatura. Tutti gli oggetti della medesima posta di nolo riportati in una lettera di porto formano ‘una posizione di spedizione pel calcolo del nolo di trasporto. 11 nolo da riscuotersi viene arrotondato in soldi inter!, per modo che fraz ioni di soldo si calcolano per soldi interi. Qualora giusta le preserizioni special! delle singole ferrovie le merci debbano essere carica te dagli stessi mittenti, questi non possono caricare i veicoli ehe soltanto fino alla portala marcafa sopra i medesimi. Per sopracarico pub la ferrovia riseuotere una multa con-venzionale da fissarsi con norme special!, salvo Vulteriore indennizzo. §8. Pagamento del nolo. I noli di trasporto vengono pagati all’atto della consegna della merce oppure assegnstr al destinatario pel pagamento. Ea ferrovia pub pero pretendere 1’immediate pagamento delle competenze di nolo, segnatamente per oggetti, i quali a giudizio della ferrovia accet-tante va n no soggetti a rapido deperimento o non coprono con sieprezza il nolo. L’inesatta applicazione della tariffa, come pure gli error! di conteggio nella calcola' zione delle tasse, non devonu to mar e a danno ne della ferrovia, nè della parte. Import1 eventualmente riscossi in più delle poste di tariffa sussistenti saranno pubblicati e se ne aV' viseranno in quanto sia fattibile gli aventi diritto alla percezione. §9. j Rivnlsa e provvigione. Ee spesc gravitant! sulle inçrei all’atto della loro consegna alla ferrovia e ehe si domandare, vengano specificate, possono essere realizzate mediante ri valsa. Tali ri valse vengono consegnate al mittente in contanti, se il pagamento delle medesime sia seguito onl 20 leghe ulterior! incominciate un giorno di pin. B. Per merci celeri. Per un trasporto lino a 20 leghe 24 ore, trattandosi di distanze maggiori per eg"1 20 leghe ulterior! incominciate 12 ore di pin. Ai-termini accennati sotto A e B possono ancora aggiungcrsi tutt’al pin 24, rispeti1 vamente 12 ore per ognimo: a) se il trasporto viene effettuato con un convoglio ehe seconde il piano della corsa pe notta in una stazione intermedia; b) sc la merce non rimane nella percorrenza djretta, ma fa passaggio ad un al tra |)(/l correnza, o deve passare un transite di fiume non accavalciato da ponte o linabm1*1 nel trasporto trapassa dal circondario di una amministrazione a quelle di un altra 1,111 ministrazione di congiungimento. La decorrenza dei termini di resa è interrotta per la durata delle operazioni finalizing Resta riservato all’amministrazione di stabil!re. e pubblicare per mercati ed altri temp' straordinario movimento dei termini aggiuntivi. j Per merci clic sono ricapitate ferme nella stazione h mantenuto il termine di resa, -entro lo stesso la merce è te nuta in pronto nella stazione ill destine per essere asportata- § 13. Impediment« temporario del trasporto. Quando il principio o la continuazione del trasporto venga temporariamente 'imp1'1*',* da accidenti elementari o da altri casi, il mittente non b tenuto ad attendere ehe I’impnd1 'Hento venga rimosso ; egli pu o anzi recedere dal contratto, deve per altro quando la ferro-'la llon possa essere aggravata da alcuna colpa, indennizzarla delle spese per I’ appresta-n'ento del trasporto e di quelle pel nuovo scarico con un a tassa (stabilita dalle norme speciali) e corrispondere inoltre la tassa di trasporto per la tratta ehe la merce avesse già eventualmente percorsa. § 14. Avviso c rieonsegna della merce. La ferrovia è obbligata di consegnare la lettera di porto e la merce nel luogo di destina zio ne a] destinatario indicate nella lettera di porto. Posteriori disposizioni del mittente Pei' la restituzione della merce o per le consegna della medesima ad altri invece ehe al estinatario indicate nella lettera di porto, verranne osservate dalla ferrovia solo in quanto c,u* essa non abbia già consegnato al destinatario la lettera di porto, dopo l’arrive della Herce al luogo di destinazione. Il mittente deve in tal caso restituire a richiesta il duplicate ella lettera di porto eventualmente rilasciatogli (§ S, Nro. 5) oppure lo scontrino di aecettazione. La ferrovia non è obbligata ad osservare disposizioni diverse da quelle ehe vennero date alla stazione di partenza. Se dopo l’arrive della merce al luogo di destinazione, la lettera di porto fosse già 'onsegnata al destinatario, in tal caso la ferrovia dovrà attenersi soltanto aile disposizioni el destinatario designate, montre altrimenti essa sarebbe a lui garante del carico. Per quelle merci che la ferrovia non fa trasportare essa stessa al domicilie del destina-a,'io od al sue locale d’affari dopo l’arrive ed approntamento delle merci trasportate, ne Verra data notizia in iscritto al destinatario mediante messi, colla posta od in altro modo e'*e fosse usitato. Là dove l’amministrazione trovi opportune, verranne dalla medesima istituiti spécial! "nprenditori di ruotabili per traduire ed asportare le merci entre il luogo di stazione op-Pure da località lateral! e verso le medesime, ai quali iinprenditori trova applicazione il a 18 del regolamento. La tassa per la competenza da pagarsi all’imprenditore del ruotabile sarà aflissa per evidenza nei rispettivi local! di spedizione delle merci. Quei destinatarî, i quali fan no levare da soli le loro merci o vogliono prevalersi di , n iinprenditori di carriaggio ehe non di quelli dell’amministrazione ferroviaria, devono C|° üiinunziarc per iscritto anticipatamente alla rispettiva spedizione delle merci ed in ogni °do ancor prima dell’arrive della merce anche con cerziorazione autentica della firma ove a spedizione delle merci lo chiegga. Sono escluse dal prelevamento a cura dello stesso destinatario quelle merci, le quali 1,1 seguito a prescrizioni di gabella o per altri motivi devono essere tradotte con carri in '""fiienti doganali o magazzini dell’amministrazione delle imposte ; quelle merci ehe sono Pedite ferme in stazione o ehe vengono fatte ricapitare ail’ indirizzo dall’ amministrazione e,ïoviaria non vengono avvisate. Dopo seguito il pagamento del nolo eventualmente non peranco supplito, nonehè delle sl'ese c competenze garantite sulle merci, lia luogo la resa della merce nei locali di spedi--'oiie (magazzini di merci) e l’approntamento dei carri per lo scarico nei luoghi a cio desti- verso rieonsegna della cerziorazione di ricevimento eseguita giusta le prescrizioni e Pi’esentazione della lettera di porto saldata, e prccisamente seconde le disposizioni qui ap-P^esso indicate in quanto al tempo : 1. Le merci devono essere ricuperate éntro il tempo slabilito dalle tarisse per l’esen-z,°ne dalla tassa di magazzinaggio, durante il prescritto orario d’ufficio. Merci spodite ferme in stazione, come pure merci di quei destinatari ehe una volta pc> sempre hanno dichiarato per is eri t to di non voler essere avvisati, devono essere ricuperate entro un termine da stabilirsi dalla tariffa, il quale non deve essere minore di 24 ore dopo 1’ arrivo del la merce. 2. I termini entro i quali le merci caricate dallo stesso mittente devono essere scan-cate e levate dai destinatari, vengono fissati dalle norme special! di ogni amministrazione e recati a pubblica notizia in ogni stazione mediante aftisso nei locali di spedizione, rispetti-vamente anche mediante notificazione in un periodico locale. 3. Domeniche e giorni festivi intercalari non vengono dovunque calcolate. 4. A motivo di non seguito arrivo di una parte della rimessa riportata nella medesiina lettera di porto, della quale rimessa ogni parte sen za connessione col complesso ha un valor e generale di consumo, non puô il destinatario rifiutare il ricevimento delle parte arrivata ed il pagamento del corrispondente importo del nolo, salve le pretese d’indennizzo da ele-varsi da lui in base al § 17 e seguenti. Merci celeri vengono avvisate, in quanto circostanze sfraordinarie non rendano indi-spensabile un termine più lungo, entro due ore dopo l’arrivo, rispettivamente entro sei ore, e cio a eolui al quale sono indirizzate, al suo domicilio. L’avviso, rispettivamente la tradu-zione delle merci celeri arrivate più tardi delle ore 6 p. m. puô essere richiesta appena h> mattina seguente. 11 ricevente c in dirilto di domandare ail’ atto dell’estradazione delle merci la r i pesait, ra delle medesime verso pagamento délia tassa di pesatura conforme alla tariffa. § 13. Tassa di magazzinaggio e milita ronvenzionale. 1. Chi senza i motivi accennati al § 13 ritirasse dai magazzini o dai vagoni della fci-rovia prima della loro partenza le merci da lui consegnate per essere trasportate, dovrà « richiesta dell’amministrazione ferroviaria pagare oltre aile competenze di carico e scarico per ciascun giorno dal moment» délia consegna, sia il giorno appena incominciato o trascor-so, una tassa di magazzinaggio. Se il mittente ricerca la restituzione di una merce in una stazione intermedia della tratta di trasporto e l’amministrazione aderisce a taie demanda, in tal caso oltre il nolo a tariffa per la trutta percorsa dalla merce sulla ferrovia dev’ essere pagato anche l’importe di ravvcdimcnto a tariffa. 2. Verificandosi la consegna a riprese delle spedizioni, dichiarate nella medesima let* tera di porto, oppurc qualora siano consegnate delle merci con lettere di porto incomplete od inesatte e debbano quindi rimanere giacenti fino al rieapito delle lettere di porto compléta te e rettiticate, puô la ferrovia, se la consegna non fosse compiuta entro 24 ore ed apparisse una dilazione délia manipolazionc di consegna, rispettivamente se entro quel tempo non fosse seguito il completamcnlo e la rettifica delle lettere di porto, far prelevare un« tassa di magazzinaggio sulle merci consegnate dopo trascorsc le 24 ore fino all’ effettuat« compléta consegna della spedizione complcssiva contemplata dalle lettere di porto, rispettivamente lino al completamcnto cd alla rettifica di questc ultime. La ferrovia puô del pal"* riscuotere una multa convenzionale, a garanzia délia quale dev’essere depositata a richiesta, all’atto di ordinäre la provvista di vagoni, una cauzione pari ail’ importo délia multa per *1 ritardo di un giorno, e cio da colui, il quale ordina vagoni di ferrovia pel trasporto di merci, il di cui carico vuol essere provveduto dal mittente ed il quale entro il termine da stabil»"81 (lalle preserizioni special! (cfr. § 11 in chiusa) non effettua il carico a dovere nè il disbrigo Oklle merci ; in quest’ultimo caso la ferrovia è pure facoltizzata, trascorso ehe sia il termine, 'H allontanare il carico dal vagone a spese del committente, di far immagazzinare lo scarico a di lui rischio e pericolo e verso una tassa di magazzinaggio e di sottrarre il vagone di 'eiTovia alla disposizione del committente. In egual modo la ferrovia è tenuta al pagamenlo di una multa convenzionale di pari importo, nel caso essa non effettui a tempo debito la soniministrazione di vagoni che ebbe ad assumersi. 3. Chi entro il termine prvscritto non ri tira le merci di trasporto, deve pure pagare *il tassa di magazzinaggio. All’incontro l’amministrazione ferroviaria è obbligala al risar-e>niento delle spese comprovate pel lievo pred sposto di una merce nel caso una merce già «•vvisata non fosse per anco arrivata alla stazione al tempo del lievo. 4. Se le merci caricate non vengono scaricate e levate dai vagoni caricati dal mittente ei'lro il termine prescritto dal § 14 Nro. 2, la ferrovia è autorizzata a praticare questo 8carico a spese del destinatario, rispettivamente del mittente, pero senza assumere qualsi-v°glia garanzia ed essa put» in effetto di preserizioni special! fissare in pari tempo un inden-n,zzo convenzionale corne tassa di magazzinaggio o corne penalità di noleggio dei vagoni. 5. Se si tratta di merci, il cui destinatario non lia potato esserne notiziato, il calcolo délia tassa di magazzinaggio e délia penalità di noleggio dei vagoni decor re dopo l’espiro dei termini stabiliti nelle preserizioni special!. 6. La tari fia pel trasporto delle merci contiene le determinazioni più precise suH’am-'"ontare e sulle modalità del calcolo di queste tasse convenzionali di magazzinaggio e pena-Htà di noleggio dei vagoni. Se il movimento ordinario è messo a repentaglio in seguito a fort! agglomerainenti di *nerci, la ferrovia è in diritto di aumentare le tasse di magazzinaggio e qualora questa mi-8,U'a non fosse suffi ci ente, di limitarc anche il temjio di magazzinaggio esente da tassa per *a durata dell’ agglomeramento delle merci. § 16. Modo di procedere in casi di impedimenlo alla rironsegna. Quelle merci, di cui viene ri fin ta ta l’acccttazione o la consegna o per le quali questa 110,1 si effettua a tempo debito, corne pure quelle merci la cui consegna divenne impossibile ° »on meno quelle che coll’indirizzo „ferme in stazione“ vi rimasero depositate più a °g" del termine accord a to dalle preserizioni special! dopo l’arrivo, senza ehe il destina-an° si sia insinuate, rimangono nci magazzini a rischio e spese dei mittenti, i quali ne I Ov°no essere notiziati per quanto fattibile colla maggior possibile sollecitudine. La ferrovia del mittente, in quanto quest’ultimo in seguito a partecipazione avuta dalla ferrovia, |j°n premia entro 14 giorni a datare dalla partenza di questa partecipazione, una diversa sPosizione per la consegna delle merci. I^a ferrovia è facoltizzata di far trasportare in avant! le merci, il cui luogo di destina-"le non glace lungo la ferrovia, a mezzo di uno speditore o con altro mezzo lino al luogo destinazione a rischio e spese del mittente, qualora dal mittente o dal destinatario non ®tata presa alcuna disposizione per 1’immediate ulteriore trasporto delle merci. Vale lo sso per merci, il cui luogo di dvstinazione sia una stazione ferroviaria non organizzata ° •Uovimcnto delle merci. La premessa determinazione non è applicaliile in quanto 1’ amministrazione abbia am-messo imprenditori di ruotabili pel trasporto di merci in luoglii lateral! (cfr. § 14). Colla consegna della metre il mittente si dichiara d’accordo anclie in riguardo a cio, cite quelle merci, di eu! viene riliutata o non effettuata a tempo l’accettazione ed il ritiro, o di cui non è fattibile la consegna, qualora siano soggette a guasto rapido oppure copraito sicuramente soltanto il nolo, ma non anche il nolo di ritorno, o fmalmente quelle merci, ehe in seguito a rifiutato ritiro da parte del destinatario vengono esibite di ri torno al mittente, senza ehe egli le ricuperi, oppure nel caso cite non possa essere eruito il destinatario, siano dalla ferrovia vendute senza ulteriore formalità nel modo il pin vantaggioso e precisamente quelle merci che sono soggette a guasto rapido, senza indugio, lutte le altre poi nel termine il più brève di 4 settimane dopo trascorso il tempo del magazzinaggio esente da tassa, per indennizzarsi del nolo e della spesa, assegnando il soprappiii al mittente. Vale lo stesso nel caso il mittente non possa essere eruito. Merci relitte (senza proprietario) trovantisi nel distretto locale della ferrovia, sog-giaciono del pari alle determinazioni della sezione A § 32. § 17. Obbligo di garanzia in generale. Se una ferrovia assume la merce con una lettera di jtorto, giusta la quale il trasporto è da effettuarsi da più ferrovie ehe si congiungono l'una all’altra, in tal caso non tutte h* ferrovie ehe assunsero la merce colla lettera di porto garantiscono come conduttrici della merce per tutto il trasporto, ma soltanto la prima e quella ferrovia, che da ultimo assunsc la merce colla lettera di porto ; un’altra ferrovia intermedia puo essere chiamata garante »> qualità di conduttrice della merce allora soltanto, quando le possa essere comprovato che II danno di cui si chiede 1’ indennizzo, sia avvenuto lungo la medesima. 11 regrcsso spettante alle ferrovie fra di loro non viene con ciô alterato. § 18. Obbligo di garanzia della ferrovia per il proprio personale. La ferrovia garantisce per il proprio personale e per gli altri individu! dei quali essa si prevale per l’esecuzione del trasporto da essa assunto. § 19. Kstensione e durala deli'obbligo di garanzia. Procedura di reclamo. La ferrovia garantisce per il danno che si fosse verificato in causa di perdita o guasln della merce, dal momento del ricevimento di essa, da determinarsi giusta il § 4, lino alla riconsegna, in quantochè essa non possa provare che la perdita o il guasto sia derivato «l!l forza maggiore (vis major) o dalla naturale qualità della merce, segnatamente per depefl' mento interno, evaporazione, gocciolamento ordinario e simili, oppure da difetti d’imbalia?' gio non riconoscibili esternamente. Alla riconsegna al destinatario équivale la riconsegna a o ail’avvnte diritto al reclame di far stabilirc il danno da periti nominal! dal tribunale munnierciale od in mancanza di questo dal giudicc del luogo oppure da periti già istituiti 8hthilmente presse il giudizio. Un reclame insinuate ih v’essere elfettivamente prodolto entre il termine legale della llresci izione eon un documente comprovante il valore della merce e se la merce venue riti— anche colla Icitera di porto ed incombe alla ferrovia, produite che sia, di dani risposla l (l evaderlo colla maggior possibile solle iludine. § 20. Liiuitazione deli’obbligo di garanzia per quelle merci, elle non sono destinate per stazioni di ferrovia. Quando viene assunta pci tvasporto una merce eon un a lettera
  • e ad 1 e I’importo massimo accennato al 2 e 3. §24. Ohbligo di garanzia in raso die la consegna non sia statu effettnata entro il termine di resa. La ferrovia garantisce pel danno derivatu in conseguenza a ritardo del termine <1' resa (§ 12) in quanto essa non possa provare, di non aver potuto evil are il ritardo coll i"r piego della premura die si addice ad un diligente conduttore di carichi. Se la merce venue accettata da parle del destinatario indica to nella lettera di porto ‘j della sua gente o di quelle persons, alle quali la consegna pud farsi vali da mente giusta 1 § 1 $1 e se venne pagato il nolo, le pretese dcrivanti dal ritardo del termine di resa van1111 ad estinguersi in quanto entro 8 giorni dopo la consegna, respettivamente dopo il paga' mento del nolo, non siano state accampate in modo legalmente efficace. Se la merce non accettata od il nolo non pagato, tali pretese si estinguono dopo un anno. Questo terml,|t’ incomincia collo spirare del giorno in cui lu effettuata la riconsegna e quando essa in gel,e raie non sia avvenuta, collo spirare del termine di resa. § 25. ipprezzamento in «Innar» dcllobbligo di garanzia nel raso di ritardato termine di resa. L’indennizzo da pres tarsi dalla ferrovia pel danno derivatu dal ritardo del terming resa e da comprovarsi dall’avente diritto all’ indennizzo non potrà sorpassare l’importo ,j metà del nolo se il ritardo non importa più di 24 ore e l’importo del nolo intero in ca»° ritardo importasse più di 24 ore. Senza domandare la prova che in causa di rifardata consegna sia derivatu un danfll’ la ferrovia presta la seguente indennizzazione : a) trattandosi di merci ordinarie : Se il ritardo importa piti di 1 giorno, fino a 3 giorni 'A, fino a 8 giorni '/s e »o >1 ritardo importa piti di 8 giorni, la metà del nolo; b) trattandosi di merci celeri : Se il ritardo importo pin di 12 ore, fino a 24 ore */*» fi»" a 3 giorni '/s e se il ritardo importo piti di 3 giorni, la metà del nolo. Intendendo il mittente di assicurarsi un indennizzo di danno superiore a detta misura, dere dichiarare nn importo determinate) corne suo intéresse alla resa in tempo, ripor-tondolo nella rubrica délia lettera di porto a cio destinata. Perché taie dichiarazione sia valida oecorre cite sia riportata con lettere nell’accennata rubrica e muni ta del visto per ls<*ritto da parte deli'nffi cio di spedizione delle merci. Se il mittente ha diehiarato espressamente in questa forma un importo determinate) luale interesse della resa in tempo, la ferrovia è te nuta ad indennizzare il danno compro-Vato anche oltre l’importo del nolo lino tutt’al pin ail' importo délia somma dichiarata. In questo caso pero viene prelevata una addizionale di nolo, la quale per ogni 4 li. e 0 s. della somma dichiarata — calcolati 4 li. e 50 s. incnminciati conte inter! — non Pyo sorpassare per le prime 20 leghe V2 s. Per le susseguenti 30 leghe '/, „ Per ogni 50 leghe ulteriormente susseguenti ,/4 „ > '"ispettivamente 30 e 50 leghe incominciate, si calcolano come intere. Le frazioni vanno arrolondate a soldi interi. La minima addizionale eli nolo im-Porta 5 soldi. Allegato A- La spedizione di merci della ferro via., __________________________________________________________________ a______________________________________ ha accettato_____________________________________________dietro________________________________________ ■"* richiesta le seguenti merci, le qtiali giusta lettera di porto di odierna data sono specific8*1’ come in appresso e ciô pel trasporto col mezzo della ferrovia per .................................... da , vale a dire : _____________________________ riconosco,_______________________ _.in proposito espressamente, cite qufiS*p merci sono consegnate senza imballaggio___________________________________________________________ con imballaggio difettoso, cioè_____________________________________________________________ e ehe ciô c riconosciuto nella lettera di porto del,. h e a, -r Sl »« ■e j « s •e »: SBI oc O 'S o A •M S O O Ki ti _o *5 •S ‘o o CQ GO 03 O -4-s ti od g > o e OD Ph od "od cti ‘3 od P GO -4-2 O GO OD '3 O K GT1 0D Ct-H CD OD OD a O 60 OD ti ti OD > OD CD ‘C '3 a ti p) H OD îti OD 'ti O ti 0 1 o Ph & O ti o3 & > - Z o • FF = — = FF Ih © © •FF 'Z • m k- © - L- ,© ÎH 03 P O’* o ti 111 ti o 03 -ti &c 03 1—4 OD Pl 03 'ti FF 03 N 95 - 35 • M S • fH S ti o S cd > od Ph GO OD ‘P O fc OD H © OD “ P GO © e © OD pr OD •ti N .2 =3 © © 35 35 68 o 03 Ph 00 ta ti -B 2? cz> -o 3 ■o o hd ^ H 3 S3 h=J CD O O 25 o 5C -i O S' g - e L. 00 p Is ~ s ■5 e s •c e 5 0) 5h O O O ?H O O*«»., CD ti O o o 02 02 c3 y ti CD S *> O a CD ti. ti <32 a ce o 60 <32 P5 <32 ti ti ti <32 ti O O ti O cS ti <32 'ti 02 ti! ti 02 02 C3 rO L c3 C2 Cti *o 02 ti. 02 "ti 22 O »M 02 > % K GT< 02 C*-. •H O 02 F-4 r—. 02 Ä a Z, 02 Q rH __ r—« 02 b» 'H S I •c I 02 tir 02 ti 02 ti O i o ■M Ph & o - Z D > z; o o ^ • fN -j-J ti Z ti O1 a ■» ti ~ o L- V •ti ' s « - O ° U —.o .5 ©- .-s s e ,y — « JS fc ^ s ® *3 a o » .1 o = ‘5d a> bx) 'ti * 'ti _û S -- o fl.S: O © Ž ôiick.) Timbre di pesatura. Timbre délia stazione di partenza. Firma: a > a I- r S. m > a & f- 2. -5 5" 5 > a a. o =T S N, y. > a — o S- - 5’ =» 2 3 > a y p: e ce a G o |2. H Ë: O ? *— -O CD a? 1 cv «r ■e 5 *T3 O ï CL *«S -• » S ® I * ïï. 5- § » 5 n w 5L © 3 ^ *c oora n I© » w " 2î © te 50 © OQ o Vedi le penul-time eolooee délia pagina davauti- hä CD tf O co I o y CD § o p. CD g* CD 3 O 3. S> •>* •%» S P. P CD CD O' P: O a rxr CD a B. o* y CD CD 1 O ! 'vvï *z\w\a Indice. A. Trasporto di persone, bagagli da viaggio, cadaveri, ruotabili ed animali vivi. 1. Determinazioni 'generali. I !• Obblighi del personale di sevvizio. ? 2. Diritti del personale di servizio. S S. Oecisione di controversie. s A. Keclami. I 5 Aecesso aile stazioni ferroviarie ed alla strada. * 6- Limi(azione deli' obbligo al trasporto. Mezzo ili pagamento. II. Determinazioni particolari. a) Trasporto di persone. - Piani di corsa (orari). Corse separate. Tempo di partenza. corsa. p • « 'aui ui ru 1 ^iruri S 8. Prezzi dei viglietti di curs«. I Vendita dei viglietti. Acceltazione di ritorno dei viglietlijgià presi. 8 1, Viglietti di corsa e loro valitura. Rihasso del prezzo di corsa per faneiulli v Cambio di viglietti di corsa ricuperati. v }'■ Assegnamento dei posti, t '*• Ksclusione dalla corsa di persone moleste. 8 ^->le di aspetto, cancelli per viglietti e bagagli. Controllo dei viglietti. r II salire nei veicoli. 8 iS' Pßrdita dell" ora di partenza. Il8 Oontegno nolle stazioni interinedie. Aprimenlo e chiusa delle portiere dei veicoli. § In ^crmata straordinaria sopra strada libera, j j?- Contegno durante la corsa e net salire e diseendere. 8 ' Hanneggiamento del veicoli. § 2s **dardo dei eonvogll. Interruzione della corsa. § 2n H condur scco cani ecc. II furnace tabaccn. II portare eon sè nggctti pericolosi in lines d" incendio. • Ksclusione dalla corsa di persone ubbriache o renitenti. h) Trasporto del bagaglio da viaggio. I 2K 0l>e cosa s' intends per bagaglio do viaggio. § 26 '"°d° d’imballaggio, lievo di marche postali e ferroviarie di data più remota. I ÿj' Consegna del bagaglio. 1Il prouder soco bagaglio a mano. I contrini di bagaglio ed estradazione del bagaglio. § 3() Obbligo di garanzia della ferrovia pel bagaglio di viaggio. § 3)