GOVERNO MILITARE ALLEATO ZONA BRITANNICO - AMERICANA TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE ó GAZZETTA UFFICIALE VOLUME VII N. 9 - 1 aprile 1954 Pubblicata dal G. M. A. T. L. T. con l'autorizzazione del Comandante le Forze Britannico • Americane, Territorio Libero di Trieste La Editoriale Libraria S. p. A. Triesta - 1954 GAZZETTA UFFICIALE DEL G.M.A PUBBLICAZIONE: il 1«, 1’ 11 ed il 21 d’ogni mese. (Nel mese di gennaio solamente 1’ 11 ed il 21, mentre nel mese di dicembre viene pubblicato un numero anche il 31). Edizione „bis“ (Inserzioni civili) il 1° ed il 15 d'ogni mese. PREZZO : un fascicolo L. 60. VENDITA : Presidenza di Zona, Economato, Palazzo della Prefettura p. II, stanza 60, giornalmente dalle ore 10 alle ore 12. ABBONAMENTO: solamente semestrale; si accetta presso la Direzione degli Affari Legali, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, stanza N° 10, piano torra. a) per le tre versioni della Gazzetta legate insieme.......... L. 3.240 b) per una versione sola, sia inglese, sia italiana o slovena.. .. L. 1.080 c) per una copia dei numeri „ bis “ (inserzioni civili) aia in italiano, sia in sloveno....................................... L. 720 Pagamento a mezzo vaglia postale o assegno bancario intestato a : „Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. INSERZIONI : devono essere redatte su carta da bollo da L. 200, o su carta uso bollo per quelle che per disposizioni di legge godono il privilegio dell’esenzione dalla tassa di bollo. Prezzo delle inserzioni : L. 7 per ogni parola o cifra, esclusa la punteggiatura. Pagamento a mezzo assegno bancario intestato : „ Gazzetta G.M.A., Prefettura di Trieste“. Presentazione inserzioni : Direzione degli Affari Legali del GMA, Palazzo dei Lavori Pubblici, via del Teatro Romano N° 17, pianoterra, stanza N° 10. Tel.: 83-33, 78-88, int. 76; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 15 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì o sabato. N. B. Le inserzioni devono essere presentate cinque giorni prima e quelle degli avvisi di convocazione d’assemblea tre giorni liberi prima della data di pubblicazione della Gazzetta. Reclami o ricerche riguardanti le inserzioni devono sempre fare riferimento al numero dell’ inserzione che corrisponde a quello della ricevuta rilasciata. UFFICIO GAZZETTA: Sede del GMA, stanza N° 196. Telefono: 29701-29794 int. 110; giornalmente dalle ore 9 alle 12.30 e dalle ore 16 alle 17, esclusi i pomeriggi di mercoledì e sabato. CORRISPONDENZA: Direzione degli Affari Legali, Ufficio Gazzetta, GMA, Trieste. GOVERNO MILITARE ALLEATO Zona Britannico - Americana - Territorio Libero di Trieste Ordine N. 27 MODIFICAZIONE DEL REGIME FISCALE DEGLI OLII MINERALI ATTESO che si ritiene opportuno modificare il regime fiscale degli olii minerali nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, (qui di seguito indicata col termine „Zona“), IO, Sin JOHN WINTERTON, KCMO, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I L’imposta di fabbricazione e la corrispondente sovraimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli olii provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono ■ stabiliti nella misura appresso indicata. per quintale 1) Olii minerali greggi naturali........................................... L. 6.000 2) Benzina................................................................... „ 10.500 3) Acqua ragia minerale ..................................................... „ 8.400 4) Petrolio ................................................................ „ 8.000 5) Olii da gas .............................................................. „ 9.000 0) Lubrificanti bianchi .................................................... „ 11.300 7) Lubrificanti altri........................................................ „ 9.000 8) Residui della lavorazione ............................................... „ 4.000 9) Vaselina naturale ........................................................ „ 2.500 10) Vaselina artificiale a base di paraffina ................................. „ 5.680 11) Paraffina solida.......................................................... „ 680 12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia) ................................ „ 180 13) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato 1’ imposta di fabbricazione o la sovraimposta di confine ...................................................................... „ 460 Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonché dalla lavorazione di olii minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di olii distillanti fino a 300°C non superiore al 10% in peso, è concesso un abbuono del 30 per cento sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Dipartimento di Finanza. ARTICOLO II La Tabella „A“ allegata all’ Ordine n. 67 di data 7 aprile 1950 e la Tabella ,,B“ allegata all’ Ordine n. 91 di data 31 maggio 1951, sono sostituite con le Tabelle „A“ e ,,B“ annesse al presente Ordine. L’Articolo II dell’ Ordine n. 67 di data 7 aprile 1950 è abrogato. Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell’applicazione dell’ imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sono quelle indicate nella Tabella „0“ allegata al presente Ordine. In conformità sono modificate le „note generali“ al Capitolo XXSGI della Tariffa generale dei dazi doganali d’importazione approvata con Ordine n. 176 di data 19 settembre 1950. Le so'ttovoci I) e II) della voce 271/b-4-alfa della tariffa stessa sono soppresse, rimanendo applicabile a tutti gli olii da gas da usare direttamente come combustibile il dazio del 10 per cento già previsto per le sottovoci abrogate. Alla voce 271/b-6-alfa-l A e B è aggiunta la seguente sottovoce: C) „fluidissimi“ col dazio del 6 per cento sul valore. Ai dazi suindicati è applicabile, fino a quando rimane in vigore, la riduzione del 10 per cento disposta con l’Articolo I dell’ Ordine n. 2 di data 2 gennaio 1952 e successive modifiche. ARTICOLO IV L’ esenzione dall’ imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, prevista dall’annessa Tabella „A“ per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, sarà disciplinata con successivo Ordine. I residui fluidissimi della lavorazione degli olii minerali ammessi dall’allegata Tabella „B“ a trattamento fiscale di favore quando siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere adulterati, prima dell’ immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con provvedimento del Dipartimento di Finanza. ARTICOLO V I seguenti articoli del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti : „Art. 22 -— Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nel-l’art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell’ imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell’ imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire. „Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell’ imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire. „La multa prevista dai precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica“. „Art. 23 — Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all’accertamento o al pagamento dell’ imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell’imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell’imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso a lire duecentomila.“ ARTICOLO VI Nel R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli: „Art. 23-bis -— Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall’ imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d’ imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle an- 104 Gazzetta G.M.A. - T.L.T. Voi. VII, No. 9 — 1 aprile 1954 r nesse Tabelle „A“ e ,,B“ è punito, indipendentemente dal pagamento dell’ imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell’ imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso. „11 gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al precedente comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l’osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto. „La condanna importa la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale“. „Art. 23-ter -— Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d’ imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell’ imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell’ imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire centomila. „La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica“. ARTICOLO VII La misura massima dell’ammenda prevista nell’articolo 26 del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aumentata a lire trecentornila. ARTICOLO Vili Le sanzioni, comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni del R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, continuano ad applicarsi in quanto non modificate col presente Ordine. ARTICOLO IX Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in quantità superiore a cento quintali, come pure chiunque detiene residui della lavorazione degli olii minerali, a qualsiasi uso destinati in quantità superiore a cento quintali, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati, col pagamento dell’ imposta nelle previgenti misure, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla Dogana o all’ Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente Ordine. L’ Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida il supplemento d’ imposta dovuto in base alle nuove aliquote, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione. Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un’ indennità di mora del 6 per cento. Detta indennità è ridotta al 2 per cento, quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine. ARTICOLO X Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente Articolo IX o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell’ imposta frodata o che siasi tentato di frodare. La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso Articolo. E’ abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente Ordine. ARTICOLO XII Le Tabelle „A“, ,,B“ e ,,C“ menzionate agli Articoli II e III del presente Ordine sono depositate presso la Direzione degli Affari Legali e il Dipartimento di Finanza del Governo Militare Alleato e presso la Sovraintendenza di Finanza, dove potranno essere consultate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO XIII Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto, a seguito delle istruzioni amministrative già impartite, dal 3 dicembre 1953. TRIESTE, 1C) marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. W1NTERT0N Maggior Generale Hej. : LD/A/531198 Comandante della Zona Ordine N. 28 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI SFRATTI GIUDIZIARI MODIFICA AGLI ORDINI No. 175/1950 E No. 92/1953 ATTESO che si ritiene opportuno modificare V Articolo VII dell' Ordine No. 175 di data 20 settembre 1950, come modificato dall' Articolo II dell' Ordine No. 92 di data 25 giugno 1953, contenente disposizioni riguardanti gli sfratti giudiziari, nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, OBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I Con effetto dal 1° luglio 1953 l’Articolo VII dell’ Ordine No. 175 di data 20 settembre 1950, come modificato dall’Articolo II dell’ Ordine No. 92 di data 25 giugno 1953 viene revocato e sostituito dal seguente : „ARTICOLO VII „La facoltà prevista dal n. 1 ) dell’Articolo IVnon può essere esercitata da chi ha acquistato T immobile con contratto di data posteriore al 24 marzo 1942 se non siano trascorsi tre anni dalla data del contratto d’acquisto dell’ immobile e comunque non prima del 31 dicembre 1953.“ TRIESTE, 18 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re/. : BDfAf54f8 Comandante della Zona Ordine N. 29 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’, URGENZA ED INDIFFERIBILITÀ, DELLO IMPIANTO DI UNA LINEA ELETTRICA DALLA CABINA DI ZAULE ALLA LINEA OPICINA-POLA NEI PRESSI DI CARESANA NEI COMUNI DI TRIESTE E DI SAN DORLIGO DELLA VALLE ATTESO che si ritiene opportuno autorizzare la „Società Elettrica della Venezia Giulia“ ad impiantare una linea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 50.000 Volt dalla cabina di Zaule alla linea Opicina-Pola nei pressi di Oaresdna nei Comuni di Trieste e di San DorUgo della Valle, ATTESO che durante V istruttoria non furono presentati nè opposizioni nè reclami e che per i relativi attraversamenti la Società suddetta ha ottenuto i nulla osta dagli Enti interessati, ATTESO che V Ufficio del Genio Civile ha espresso parere favorevole, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I La „Società Elettrica della Venezia Giulia“ (qui di seguito indicata col termine SELVEG) è autorizzata ad impiantare ed esercire una linea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 50.000 Volt, che partendo dalla cabina di Zaule si allaccia alla linea Opicina-Pola nei pressi di Caresana. ARTICOLO II Ai sensi dell’articolo 115 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, tutte le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione ed all’esercizio del cennato elettrodotto sono dichiarati di pubblica utilità. ARTICOLO III Ai sensi degli articoli 116 e 33 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, e degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, No. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, No. 5188, serie 2,a, i lavori di costruzione dell’elettrodotto di cui all’Articolo precedente e degli impianti ad esso connessi, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. Sezione 1. — Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro tre mesi e condotti a termine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Ordine. Sezione 2. ■— Entro due mesi dalla stessa data la SELVE G dovrà presentare all’ Ufficio del Genio’Civile di Trieste, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, i piani particolareggiati di quei tratti di linea interessanti la proprietà privata rispetto ai quali è necessario procedere a termini della citata legge 25 giugno 1865, No. 2359. ARTICOLO V La linea dovrà venir costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’ istanza della SELVEG di data 13 maggio 1952, e dovrà essere collaudata dall’ Ufficio del Genio Civile di Trieste. ARTICOLO VI L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell’Articolo 10 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775. In conseguenza la SELVEG viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dalla costruzione della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. ARTICOLO VII La SELVEG resta obbligata ad eseguire tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all’uopo stabiliti, salve le comminatorie di legge in caso di inadempimento. ARTICOLO Vili Sezione 1. — Per le spese di sorveglianza e del collaudo affidati all’ Ufficio del Genio Civile, la SELVEG depositerà presso la Sezione Tesorerie di Trieste, a disposizione dell’ Ufficio stesso, la, somma di Lire 20.000 (ventimila). Sezione 2. — Quale cauzione a garanzia degli obblighi dipendenti dalla presente autorizzazione e di quelli verso terzi, la SELVEG stessa depositerà presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Lire 20.000 (ventimila). Sezione 3. — La validità della presente autorizzazione s’intende subordinata al preventivo deposito di dette somme. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della SELVEG. ARTICOLO IX Il piano di massima e la relazione sommaria dei lavori sono allegati al presente Ordine, rispettivamente quali „Allegato A“ ed „Allegato B“, e sono depositati presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, ove chiunque vi abbia interesse potrà liberamente prenderne visione. TRIESTE, 22 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/A/54122 Comandante della Zona Ordine N. 30 DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ’, URGENZA ED INDIFFERIBILITA’ DELLO IMPIANTO DI UNA LINEA ELETTRICA DALLA CABINA DI ZAULE ALLA CABINA DELLA SOCIETÀ’ VENETA ELETTROINDUSTRIALE E DI METALLIZZAZIONE (SVEM) NEL COMUNE DI TRIESTE ATTESO che si ritiene opportuno autorizzare la „Società Elettrica della Venezia Giulia“ ad impiantare unalinea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 10.000 Volt dalla cabina di Zaule alla cabina della Società Veneta Elettroindustriale e di Metallizzazione (S.V.E.M.) nel Comune di Trieste, ATTESO che durante V istruttoria non furono presentati nè opposizioni nè reclami e che per i relativi attraversamenti la Società suddetta ha ottenuto i nulla osta dagli Enti interessati, A TTESO che V Ufficio del Genio Civile ha espresso parere favorevole, IO, SI E JOHN WINTERTON, KCMG, GB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I La „Società Elettrica della Venezia Giulia“ (qui di seguito indicata col termine SELVEG) è autorizzata ad impiantare ed esercire una linea per il trasporto di energia elettrica alla tensione di 10.000 Volt che, partendo dalla cabina di Zaule si allaccia alla cabina della Società Veneta Elettroindustriale e di Metallizzazione (S.V.E.M.). ARTICOLO II Ai sensi dell’Articolo 115 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, tutte le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione ed all’esercizio del connato elettrodotto sono dichiarati di pubblica utilità. ARTICOLO III Ai sensi degli articoli 116 e 33 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, e degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, No. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, No. 5188, serie 2.a, i lavori di costruzione dell’elettrodotto di cui all’Articolo precedente e degli impianti ad esso connessi, sono dichiarati urgenti ed indifferibili. Gazzetta O.M.A. - T.L.T. N oi. VII, No. 9 — 1 aprile 1954 109 Sezione 1. — Le espropriazioni ed i lavori dovranno essere iniziati entro tre mesi e condotti a termine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente Ordine. Sezione 2. — Entro due mesi dalla stessa data la SELVE G dovrà presentare all’ Ufficio del Genio Civile di Trieste, a norma dell’articolo 116 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775, i piani particolareggiati di quei tratti di linee interessanti la proprietà privata rispetto ai quali è necessario procedere a termini della citata legge 25 giugno 1865, No. 2359. ARTICOLO V La linea dovrà venir costruita secondo le modalità tecniche previste nel progetto allegato all’ istanza della SELVE G di data 8 gennaio 1952, e dovrà essere collaudata dall’ Ufficio del Genio Civile di Trieste. ARTICOLO VI L’autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate, ai sensi dell’ Articolo 10 del Testo Unico 11 dicembre 1933, No. 1775. In conseguenza la SELVEG viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni che potessero comunque essere causati dalla costruzione della linea elettrica, sollevando l’Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati. ARTICOLO VII La SELVEG resta obbligata ad eseguire tutte quelle opere nuove e modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi ed entro i termini che saranno all’ uopo stabiliti, salve le comminatorie di legge in caso di inadempimento. ARTICOLO Vili Sezione 1. — Per le spese di sorveglianza e del collaudo affidati all’ Ufficio del Genio Civile, la SELVEG depositerà presso la Sezione Tesoreria di Trieste, a disposizione dell’ Ufficio stesso, la somma di Lire 20.000 (ventimila). Sezione 2. — Quale cauzione a garanzia degli obblighi dipendenti dalla presente autorizzazione e di quelli verso terzi, la SELVEG stessa depositerà presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma di Lire 10.000 (diecimila). Sezione 3. — La validità della presente autorizzazione s’ intende subordinata al preventivo deposito di dette somme. Tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico della SELVEG. ARTICOLO IX Il piano di massima e la relazione sommaria dei lavori sono allegati al presente Ordine, rispettivamente quali „Allegato A“ ed „Allegato B“, e sono depositati presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, ove chiunque vi abbia interesse potrà liberamente prenderne visione. TRIESTE, 22 marzo 1954. Ref. : LD/A/S4I23 Ordine N. 31 COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALI ED AGRARI AI FINI DELLA IMPOSTA COMPLEMENTARE ATTESO che si ritiene opportuno fissare i coefficienti di valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell' imposta complementare nella parte del Territorio Libero di Trieste amministrata dalle Forze britannico-americane, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I La valutazione, nell’anno 1954, del reddito dominicale dei terreni, ai fini dell’applicazione dell’imposta complementare progressiva per l’esercizio finanziario 1954-1955, è fatta moltiplicando per tre gli imponibili iscritti in catasto per l’esercizio finanziario 1953-1954, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, a norma dell’Articolo I dell’ Ordine Generale No. 109 di data 11 giugno 1947. Per la valutazione, agli stessi fini, dei redditi agrari, gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici agli effetti della relativa imposta reale, sono moltiplicati per quattro. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 22 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LDfAI54/26 Comandante della Zona H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Comandante della Zona Ordine N. 32 MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE ATTESO che il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Trieste, nella seduta del 16 luglio 1953, ha approvato delle modifiche allo Statuto della Cassa di Risparmio stessa ; ed ATTESO che la Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura, nella seduta del 14 settembre 1953, ha dato la sua a/pprovazione alle modifiche di cui sopra; ed ATTESO che il Consiglio Comunale di Trieste ha pure dato la sua approvazione alle dette modifiche ; IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggior Generale, Comandante della Zona, ORDINO: ARTICOLO I È approvata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Trieste di data 16 luglio 1953, con la quale gli articoli 28 e 45 dello Statuto della Cassa di Risparmio di Trieste sono stati rispettivamente modificati come risulta dal testo degli articoli recanti gli stessi numeri e contenuti nell’unito „Allegato A“ che costituisce parte integrante del presente Ordine. L’„Allegato A“ è depositato presso la Direzione degli Affari Legali del Governo Militare Alleato, dove chiunque vi abbia interesse potrà prenderne liberamente visione. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. TRIESTE, 26 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Re). : LDfAf54l20 Comandante della Zona Ordine Amministrativo N. 14 AUTORIZZAZIONE AD AGGIUNTA DI COGNOME ATTESO che il Dott. Danilo PISCANC di Giusto e di Gabriella Piscanc, nato a Trieste il 20 novembre 1911, residente a Trieste, Via Foscolo No. 50, ha eseguito le formalità di legge dirette ad ottenere Vanteposizione del cognome ,,PISCHIANZil a quello di PISCANC anche nei confronti della di lui moglie Franzutti Licia e del suo figlio minore Sergio, in base alV autorizzazione concessagli dal Direttore per gli Affari Legali in data 9 settembre 1953, e ATTESO che la predetta persona ha ora chièsto che venga disposta la richiesta anteposizione di cognome ed ha domandato che la stessa abbia effetto, ATTESO che sono state osservate nel caso le disposizioni previste dal Titolo Vili, cap. I del R. D. 9 luglio 1939, No. 1238, sull’ Ordinamento dello Stato Civile e non sono state fatte opposizioni, IO, SIR JOHN WINTERTON, KCMG, CB, CBE, Maggiore Generale, Comandante della Zona, ORDINO: 1. — Il cognome „PISCHIANZ“ è anteposto a quello del Dott. Danilo Piscanc e l’ante-posizione è valevole anche nei riguardi di Franzutti Licia, sua moglie, e di suo figlio minore Sergio. 2. — Il presente Ordine sarà trascritto a cura del richiedente nel pertinente registro nascite ed annotato in calce agli atti di nascita stessi, ai sensi di legge. 3. — Quest’ Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 22 marzo 1954. H. R. EMERY Colonnello GS Capo di Stato Maggiore * per T. J. W. WINTERTON Maggior Generale Ref. : LD/B/54/14 Comandante della Zona Errata corrige Ordine No. 25 dd. 16 marzo 1954, pubblicato a pag. 100 della Gazzetta Ufficiale No. 8 dd. 21 marzo 1954. Nell’Articolo II, Sezionp 1, prima riga, leggasi : „cinque anni“ anziché „dieci anni“. INDICE Ordine Pag. No. 27 Modificazione del regime fiscale degli olii minerali...................... 103 No. 28 Disposizioni riguardanti gli sfratti giudiziari — Modifica agli Ordini No.175/ 1950 e No. 92/1953 ......................................................... 106 No. 29 Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’ impianto di una linea elettrica dalla Cabina di Zaule alla linea Opicina-Pola nei pressi di Caresana nei Comuni di Trieste e di San Dorligo della Valle .......... 107 No. 30 Dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell’ impianto di una linea elettrica dalla Cabina di Zaule alla cabina della Società Veneta Elettroindustriale e di Metallizzazione (S.V.E.M.) nel Comune di Trieste.. .. 109 No. 31 Coefficienti di valutazione dei redditi dominicali ed agrari ai fini dell’ imposta complementare ........................................................... Ili No. 32 Modifiche allo statuto della Cassa di Risparmio di Trieste ............... 112 Ordine Amministrativo No. 14 Autorizzazione ad aggiunta di cognome .................................... 113 ERRATA CORRIGE ................................................................'. ... 113