GOVERNO MILITARE ALLEATO VENEZIA GIULIA ☆ LA GAZZETTA DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO VOLUME II N. 17 - 1 Siugno 1947 Pubblicala dal Governo Militare Alleato con l’autorizzazione del Comandante Supremo Alleato delle Forze operanti nello Scacchiere Mediterraneo e Governatore Militare Editoriale Libraria, Trieste - 1947 G overno Militare Allea£o VENEZIA G I U L .1 A Ordine N. 361 ASSORBIMENTO DELL’ISTITUTO GENERALE DEI POVERI NELL’ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA Poiché si ritiene opportuno e necessario, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio"), di disporre Vassorbimento dell''Istituto Generale dei Poveri con sede in Trieste nelV Ente Comunale di Assistenza di Trieste : Io, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I ABROGAZIONE DEL DECRETO REALE 22 GIUGNO 1919 Il Decreto Reale 22 giugno 1939 che dispone la decentrazione dell’ Istituto Generale dei Poveri Vittorio Emanuele III con sede in Trieste dall’ Ente Comunale di Assistenza, è abrogato. ARTICOLO II ASSORBIMENTO DELL’ ISTITUTO GENERALE DEI POVERI NELL’ ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA Con effetto dalla data del presente Ordine l’Istituto Generale dei Poveri con sede in Trieste viene assorbito nell’ Ente Comunale di Assistenza di Trieste rimanendo cosi unificate le due amministrazioni. ARTICOLO TU DATA DI ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data della sua firma da parte mia. Trieste, 26 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili EMENDAMENTI, MODIFICHE ED AGGIUNTE IN MATERIA DI TARIFFE FERROVIARIE RITENUTO opportuno e necessario di dm forza di legge alle disposizioni adottate in via amministrativa nel febbraio 1946 ed- aprile 1947, concernenti emendamenti, modifiche ed aggiunte in materia di Tariffe Ferroviarie, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „ Territorio") ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari ' Civili ' ORDINO: ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 10 Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizioni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decréto Legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, intitolato „Aumento delle tariffe di trasporto sulle ferrovie dello Stato'4 formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Gli ultimi capoversi degli art. 1 e 3 del D. L. n. 10 vanno cancellati e sostituiti dalla seguente disposizione : Negli aumenti sopra indicati del 700, del 500 e del 300 per cento si intendono assorbite le maggiorazioni precedentemente in vigore. Sezione 3. — Nell’art. 5 del D. L. n. 10 vanno cancellate le disposizioni contenute alle lettere a) e c). Sezione . 4. -— L’ultimo capoverso dell’art, 6 del D. L. n. 10 va cancellato e sostituito dalle seguenti disposizioni : Ogni qual volta da qualsiasi fatto dello speditore derivi Faccettazione di una spedizione a carro sulle Ferrovie dello Stato non previamente autorizzata dalle autorità competenti, oppure quando la spedizione non corrisponda, per quel che concerne il mittente, la destinazione, il destinatario e la natura della merce, alla autorizzazione relativa, l’amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha il diritto di esigere —,senza pregiudizio dell’applicazione di sanzioni che fossero previste da altre disposizioni di legge — una sopratassa pari a dieci volte l’intero prezzo del trasporto della spedizione, ma non inferiore a L. 12.500.—. Le sopratasse minime di L. 250.— e di L. 12.500.— sono soggette alle maggiorazioni che risulteranno dovute nel momento della presentazione della spedizione, sui prezzi di trasporto sulle Ferrovie dello Stato. Sezione 5. — Gli articoli 7, 8 e 9 del D. L. n. 10 vanno cancellati. ARTICOLO II ADOZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO No. 134 Sezione 1. — Ad eccezione di quanto in appresso espressamente precisato, tutte le disposizióni contenute nel provvedimento emanato dal Governo Italiano con il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164, intitolato „Aumento delle tariffe di trasporto di persone ; di cose sulle ferrovie dello Statò „formano parte integrante del presente Ordine, con pieno vigore a tutti gli effetti entro il Territorio come se fossero qui interamente riportate. Sezione 2. — Gli articoli 8, 10 e 11 del D. L. n. 164 vanno cancellati. ARTICOLO III EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI ADOTTATE E DEPOSITO DELLE STESSE Sezione 1. — Le disposizioni del Decreto Legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1946, n. 10, adottate coll’articolo I del presente Ordine hafino avuto effetto entro il Territorio dal giorno 7 febbraio 1946 e quelle del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 164, adottate coll’articolo II del presente Ordine dal giorno 6 aprile 1947. Sezione 2. — Copie dei Decreti menzionati nella precedente sezione sono depositate presso la Direzione Compartimentale delle Ferrovie dello Stato in Trieste e possono essere liberamente consultate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà stato da me firmato. Trieste, 23 màggio 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello. J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine N. 365 COMPENSO AI MAESTRI DELLE SCUOLE DI STATO SOGGETTI AD ORARIO ALTERNATO CONSIDERATO che in un numero considerevole di scuole elementari, per esigenze didattiche, insufficenza di locali ed esuberanza di alunni, è stata disposta per Vanno scolastico 1946/47 V introduzione delVorario alternato ; RITENUTA ora Vopportunità di assegnare ai maestri soggetti alVorario alternato un equo compenso ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Ai maestri delle Scuole di Stato, ai quali sia affidato in orario alternato l’insegnamento con due turni in due sezioni della stessa classe o di due classi diverse, è corrisposta l’annua indennità di Lire cinquemila lorde. ARTICOLO II L’indennità stabilita nell’articolo I del presente Ordine sarà corrisposta con effetto dall’inizio dell’anno scolastico 1946/47. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta del Governo Militare Alleato. Trieste, addì r maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili ADEGUAMENTO DEI CAPITALI DI ESERCIZIO DELLE IMPRESE ASSICURATRICI RITENUTA Vopportunità e la necessità di apportare alcune modifiche alle leggi relative al capitale sociale e al fondo di garanzia delle imprese assicuratrici in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito denominata il ..Territorio1') : IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili : ORDINO: ARTICOLO I Sezione i. — Ad eccezione di quanto espressamente stabilito nel presente Ordine, tutte le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del Capo' Provvisorio dello Stato di data 4 ottobre 1946, No. 404, intitolato „adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici44 sono estese per virtù di quest’ Ordine, di cui fanno parte integrante, al Territorio, ove avranno lo stesso vigore ed effetto, come se fossero interamente riportate nel presente Ordine , Sezione 2. — Copie del sopra citato Decreto Legislativo sono state depositate presso le autorità giudiziarie e negli uffici dei Presidenti di Zona del Territorio e potranno essere liberamente esaminate da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO II * Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità contenuti nel Decreto Legislativo citato nell’ Articolo I del presente Ordine debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole „Governo Militare Alleato44. Nulla in quanto contenuto nel presente Ordine può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona o Ente operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persona che a proprietà, od oggetti esistenti nel Territorio. ARTICOLO III . Le disposizioni contenute nell’Articolo 6 del Decreto Legislativo, di cui all’Articolo I del presente Ordine, debbono ritenersi inesistenti e non fanno parte del presente'Ordine. ARTICOLO IV Il presente Ordine avrà effetto alla data in’cui sarà da me firmato, ad eccezione di quanto diversamente disposto negli articoli 1 a 5 del Decreto Legislativo menzionato nell’Articolo I del presente Ordine. TRIESTE, 24 aprile 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 370 COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI POICHÉ'’ si ritiene opportuno e necessario di emanare nuove disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo e non di ruolo delle poste e delle telecomunicazioni nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata „Territorio") IO, H.P.P.ROBE RT SON, Colonnello, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto, ORDINO: ARTICOLO I DISPOSIZIONI CIRCA LE COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI Sezione 1. — Con le eccezioni e modificazioni di cui alle Sezioni seguenti di questo Articolo, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725, emesso dal Governo Italiano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 53 del 5 marzo 1947 e concernenti le „Disposizioni circa le competenze accessorie al personale di ruolo é non di ruolo dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni “ e relativi allegati, sono per virtù di questo Ordin^ ed in quanto applicabili, estese al Territorio. Sezione 2. — Il primo comma dell’Articolo 7 dell’allegato 1 è cancellato e sostituito dal seguente : „L’espletamento di lavoro straordinario retribuito si intende autorizzato limitatamente alle effettive esigenze del servizio, in sostituzione di impiegati mancanti all’assegno di ciascun ufficio, o in conto della scorta a ciascun ufficio assegnata dagli organici per la sostituzione del personale assente “. Sezione 3. ■—- Il comma secondo dell’Articolo 8 dell’allegato 1 è cancellato. Sezione dal seguente : 4. — L’ultimo comma dell’Articolo 8 dell’allegato 1 è cancellato e sostituito „Per i funzionari di grado superiore al VII i compensi per lavoro straordinario possono eccezionalmente essere stabiliti dal Governo Militare Alleato in relazione all’attività e al rendimento, in misura forfettaria mensile ragguagliata ad un importo non superiore a quello risultante dal computo di 60 ore retribuite con le modalità previste dal Lo e dal 2.0' comma dello Articolo 6“. « Sezione 5. — Il primo comma dell’Articolo 10, Capo III dell’allegato 1, è cancellato e sostituito dal seguente : „Al personale di ruolo e non di ruolo delle poste e delle telecomunicazioni, in luogo del premio di presenza di cui agli Articoli V é seguenti dell’ Ordine No. 217 ed emendaménti apportati dall’ Ordine No. 284, è corrisposto un premio giornaliero di interessamento alla regolarità ed economia del servizio a ciascuno affidato nella misura risultante dalla seguente tabella, salvo quanto disposto dall’Articolo 12, ultimo comma.44 Sezióne 6. -— I commi 5.o e 6. o dell’Articolo 12 dell’allegato 1 sono cancellati e sostituiti dal seguente : „Le norme per determinare le ipaggiorazioni del premio e le riduzioni di questo sono approvate dal Governo Militare Alleato. Tale premio, che è cumulabile con le, altre competenze accessorie stabilite dal presente decreto, è pero concesso in misura giornaliera corrispondente al premio di presenza di cui all’ Ordine No. 217 ed emendamenti apportati dall’ Ordine No, 28444. , Sezione 7. — L’Articolo 25 dell’Allegato 1 è cancellato e sostituito dal seguente: „Al personale di ruolo e non di ruolo che presta servizio in uffici situati in zone malariche, riconosciute tali dal Presidente della rispettiva Zona, è concessa una indennità giornaliera di lire 8.“ DISPOSIZIONI FINALI Seziono 1. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano o ad altri Enti, Ministri o funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725, debbono ritenersi inesistenti e sostituiti con le parole: „Governo Militare Alleato è funzionari od enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato “ e nulla di quanto contenuto nel predetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od entè operante sotto la sua autorità, sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio. Sezione 2. — Copia del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, No. 725, e degli allegati allo stesso, è stata depositata presso le Direzioni Provinciali delle Poste e Telegrafi e presso le Presidenze di Zona, e può essere liberamente esaminata da chiunque vi abbia interesse. ARTICOLO III ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data della sua firma da parte mia, mentre le disposizioni di cui all’Articolo I del medesimo hanno effetto dalla data per le stesse rispettivamente stabilita. Trieste, addi 20 maggio 1947. H.P.P. ROBERTSON i Colonnello, O.B.E. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto Ordine N. 371 (244 A) ATTENUAZIONE DELLE TASSE E SOPRATASSE IN MATERIA DI RICHIESTA ED USO DEI CARRI FERROVIARI ED EFFETTUAZIONE DI SPEDIZIONI IRREGOLARI PREMESSO che si è considerato opportuno modificare le tasse e sopratasse in materia di effettuazione di spedizioni irregolari previste dagli articoli II e. Ili dell’ Ordine No. 244 del 23 dicembre 1946, IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: ARTICOLO I MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI II E III DELL’ ORDINE No. 244 1) Le sopratasse minime di L. 2500 e L. 125 previste dagli articoli II e III dell’Ordine No. 244 sono modificate rispettivamente in L. 1800 e L. 100. 2) Tali nuove sopratasse minime sono soggette alla maggiorazione che risulti dovuta — nel movimento in cui le spedizioni relative vengono presentate per l’accettazione — sui prezzi di trasporto di cose sulle Ferrovie dello Stato. ARTICOLO II EFFICACIA DELL’ ORDINE Le disposizioni del presente Ordine s’applicano dal (S aprile 1947. ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine avrà effetto con la data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, 23 Maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN ' Colonnello .I.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 374 (298 A) ULTERIORI MODIFICHE DELLE NORME DI PROCEDURA RELATIVE AL GIUDIZIO ARBITRALE PRESSO LA CAMERA Dì COMMERCIO, INDUSTRIA E AGRICOLTURA DI TRIESTE PREMESSO che con V Ordine No. 298 di data 27 dicembre 1946 erano state apportate alcune modifiche alle Norme di Procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste, approvato con Decreto Ministeriale 29 dicembre 1936, (qui di seguito denominate „Nórme di Procedura") ; RITENUTA Vopportunità di apportare, a dette Norme alcune ulteriori modifiche; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D:, Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO* ARTICOLO I J L’articolo I delle Norme di Procedura è abrogato e viene sostituito dal seguente : Sezione 1. — Alla competenza, del Giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste sono deferite tutte le controversie commerciali, industriali, marittime ed agrarie, compresi gli affari bancari,' di assicurazione, trasporti terrestri e marittimi e spedizioni di merci, che le parti per obbligazione contemporanea o successiva al contratto dal quale la controversia deriva abbiano convenuto per iscritto di sottomettere alla sua decisione. Sezione 2. —- Gli stranieri sono soggetti al Giudizio Arbitrale anche quando essi abbiano accettato senza riserve una fattura o. uno stabilito contenente la clausola che deferisce ah Giudizio Arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura le controversie derivanti dall’affare concluso ARTICOLO II L’articolo I dell’ Ordine No. 298 di data 27 dicembre 1946 è modificato nel senso che alla designazione degli arbitri per la formazione del Collegio Arbitrale parteciperà anche l’Associazione degli Armatori.. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. ABOLIZIONE DELL’ UFFICIO FORESTALE E RIORDINAMENTO DELLA „SEZIONE FORESTALE" DELLA POLIZIA CIVILE ATTESO che si ritiene necessario di revocare V Ordine 64 e di riorganizzare e determinare i compiti della „Sezione Forestale44 della Polizia Civile, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, (qui di seguito denominata il „Territorio“), IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I È revocato 1’ Ordine 64 di data 14 gennaio 1946. ARTICOLO II La „sezione forestale44 della Polizia Civile viene riorganizzata con il personale-e le funzioni determinate in appresso. ARTICOLO III La „Sezione Forestale44 amministrerà tutti i beni e le proprietà e assumerà le attribuzioni già spettanti agli Uffici forestali a norma dell’ Ordine 64 e tutti gli ulteriori compiti che verranno determinati dal Governo Militare Alleato. Essa eserciterà pure tutte le mansioni relative alla caccia e alla pesca in conformità agli Ordini da impartirsi dal Governo Militare Alleato. Tutti i doveri e le facoltà spettanti agli Uffici forestali in base a Ordini precedenti del Governo Militare Alleato saranno di competenza della predetta „Sezione Forestale44. ARTICOLO IV Sezione 1. — Il personale destinato a tale „sezione forestale44 sarà selezionato fra membri delle Forze della Polizia Civilé. Sezione 2. — L’assegnazione del personale e la determinazione delle „Zone44 e delle „Stazioni44 saranno disposti secondo le direttive del Comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia. Sezione 3. —I membri della „Sezione Forestale44 delle Forze di Polizia Civile sono sottoposti agli ordini e alle istruzioni dell’ Ufficiale Capo della Divisione Agricoltura del Governo Militare Alleato, e ciò per quanto riguarda le attribuzioni di carattere tecnico, mentre in ogni altro campo, dovranno attenersi alle direttive e agli ordini del comandante delle Forze di Polizia della Venezia Giulia. ARTICOLO V Sezione L —- Gli stipendi e salari come pure tutte le rimanenti spese concernenti il personale della „Sezióne Forestale44 saranno corrisposti dalla Polizia Civile. Sezione 2. — I fondi necessari per la suddetta „Sezione Forestale44 saranno provveduti dall’ Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato, in base a preventivi che saranno da prodursi in conformità alle istruzioni che verranno in seguito emanate dallo stesso Capo della Divisione di Finanza. Sezione 3. — L’impiego dei proventi derivanti a questa „Sezione Forestale44 dall’Amministrazione delle proprietà demaniali avverrà in base alle istruzioni che saranno impartite dall’Ufficiale Capo della Divisione di Finanza del Governo Militare Alleato. ARTICOLO VI Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. NORME INTEGRATIVE RELATIVE AL PAGAMENTO DEL PREMIO D’INVERNO Ritenuto opportuno e necessario di emanare disposizioni integrative all‘ Ordine N. 273, di data 26 novembre 1946, relativo al Premio d’ Inverno a favore dei lavoratori privati, dei disoccupati e dei grandi invalidi del lavoro, in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata , Territorio") IO, H.P.P. ROBERTSON, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto, ORDINO:, ARTICOLO I PREMIO D’ INVERNO AI SOCI LAVORATORI DI DETERMINATE COOPERATIVE Ai soci lavoratori delle Cooperative di produzione e lavoro edili, meccaniche ed affini, il Premio d’Inverno sarà corrisposto dalla Cassa Unica Assegni Eamiliari con le modalità previste dall’Articolo V, Sezioni 1 e 2, dell’ Ordine N. 273, di data 26 novembre 1946. ARTICOLO II PREMIO D’ INVERNO AGLI OPERAI RICHIAMATI ALLE ARMI Sezione 1. —- Agli operai eon rapporto di lavoro già assoggettabile alla disciplina del contratto collettivo ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modifiche, i quali risultino richiamati alle armi alla data del 1 settembre 1946 ed ai quali sia stato corrisposto dalTAmministrazione militare italiana il cosiddetto Premio della Repubblica nella misura di L. 1.500.—, compete, a titolo di Premio d’Inverno, un importo di L. 1.500.—, qualora essi beneficino degli assegni fainilìari ai sensi del R. D. L. 26 ottobre 194Ò, n. 1495, e successive -modifiche. Sezione 2. — Gli importi dovuti ai sensi della Sezione precedente saranno corrisposti agli aventi diritto, su domanda dell’interessato, dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e a questo rimborsati dal Governo Militare Alleato. ARTICOLO III PREMIO D’ INVERNO Ai LAVORATORI RICOVERATI IN CASE DI CURA Sezione 1. — Il Premio d’ Inverno compete anche ai lavoratori i quali alla data del 1 settembre 1946 si trovavano ricoverati in case di cura, purché risulti che posteriormente al 30 giugno 1939, o nell’anno precedente il loro ricovero, sia stato versato o dovuto a loro favore almeno un contributo dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione. Sezione 2. — I pagamenti di cui alla Sezione precedente saranno effettuati dalla Cassa Unica Assegni Familiari e saranno a carico del Governo Militare Alleato. ARTICOLO IV TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande per-ottenere il Premio d’inverno devono essere presentate dalle Cooperative di cui all’Articolo I e dai lavoratori di cui agli Articoli II e III del presente Ordine all’ Istituto Nazionale della Previdenza Sociale entro il 30 giugno 1947, sotto pena di decadenza. ARTICOLO V ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 20 maggio 194 7. H.P.P. ROBERTSON Colonnello, O.B.E. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto TARIFFE DEI CONTRIBUTI PER L’ ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI IN AGRICOLTURA Ritenuto opportuno e necessario di approvare le tariffe dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura da riscuotersi per Vanno 1946 in quella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territorio"), IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili : ORDINO: ARTICOLO I APPROVAZIONE DELLE TARIFFE Sezione 1. — Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi per l’anno 1946 per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, precisate nella Sezione seguente, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati dal R. D. 17 Agosto 1935 NT. 1765. Sezione 2. ■— Le misure ed i massimi di contributo a carico dei terreni soggetti all’as-' sicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l’anno 1946 sono i .seguenti : ZONE 1 Saggi di contributo al netto dell’aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o reddito imponibile 2 Saggi medi di contributo riferiti a 1 ha. di terreno, al netto dell’aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti sui terreni pei quali non sia dovuta, in parte o in tutto, l’imposta terreni (Art. 22, lettera b) del regolamento 21 novembre 1918 N. 1889) 3 Massimi di contributo per ettaro (Art. 1, punto V, comma terzo del D. L. 11 Febbraio 1923, N. 432) 4 TRIESTE .. 35.69 21.80 68 . POLA 19.30 29.90 84 GORIZIA . . 27.07 26.90 78 ARTICOLO II CONTRIBUTI PER I LAVORI DI COLTIVAZIONE DI ORTI E DI GIARDINI I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l’imposta sui terreni, saranno determinati a norma dell’Art. 22, lettera b), del regolamento 21 novembre 1918, N. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 3 della Sezione 2 dell’Articolo I. PđASSIMI DI CONTRIBUTO PER ETTARO Il massimo del contributo per ettaro di cui all’Art. 1, punto V, comma terzo, del D, L. 11 Febbraio 1923, N. 432, convertito in legge con legge 17 Aprile 1925, N. 473, è per ciascuna zona quello stabilito nella colonna 4 della Sezione 2, Articolo I. ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE DELL’ ORDINE , Il presente Ordine avrà effetto dalla data in cui sarà da me firmato. Trieste, 23 Maggio 1947 ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Ordine N. 385 TERMINI PER L’UNIFICAZIONE DELL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO RITENUTO opportuno e necessario di modificare i termini di cui alVArt. 5 del R.D.L. 25 marzo 1943, No. 315, per Vunificazione delVassicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nell1 industria e nelVagricoltura in quella parte della Venezia Giulia che è amministrata dalle Forze Alleate (in appresso denominata „Territoriol<) ; IO, ALFRED C. BOW MAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Sezione 1. — L’Art. 5 del R.D.L. 25 marzo 1943, No. 315 è abrogato e sostituito dal seguente : ..Il personale in servizio presso Ir Casse Mutue e la loro Federazione nel momento del rasferimento di cui agli Articoli 3 e 4, è assunto dallTstituto Nazionale Infortuni con la posizione da esso raggiunta alla data del 1 aprile 1943.“ Sezione 2. — L’ispettore per i] Territorio dell’Istituto Nazionale Infortuni provvederà, previa approvazione da parte del Governo Militare Alleato, all’inquadramento del personale di cui alla Sezione precedente. V ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. PROROGA DELL’INDENNITÀ’ SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE RITENUTO opportuno e necessario di prorogare sino a tutto il 31 maggio 1947 le disposizioni relative alVindennità speciale di disoccupazione di cui all’Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate, IO, ALFRED G. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I La speciale indennità temporanea di disoccupazione concessa per un periodo di tre mesi con l’Ordine No. 82, di data 5 marzo 1946, e successivamente prorogata sino al 30 aprile 1947, rimarrà in vigore a tutto il 31 maggio 1947. ARTICOLO II Il presente Ordine entrerà in vigore^alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 17 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN ■ Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine N. 387 MODIFICAZIONI AD ALCUNE NORME RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DEI SALARIATI STATALI E ALL’ INDENNIZZO DI LICENZIAMENTO PER GLI OPERAI TEMPORANEI DIPENDENTI DALLO STATO POICHÉ’ si ritiene opportuno e necessario di apportare alcune modificazioni alle norme relative alle licenze annali dei salariati statali e all’ indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il ..Territorio” ) IO, H.P.P. ROBERTSON, Colonnello O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto, ORDINO: ARTICOLO I MODIFICAZIONI AD ALCUNE NORME RELATIVE ALLE LICENZE ANNUALI DEI SALARIATI STATALI E ALL’INDENNIZZO DI LICENZIAMENTO PER GLI OPERAI TEMPORANEI DIPENDENTI DALLO STATO Sezione 1. ■—■ Con le modificazioni di cui al presente Ordine, le disposizioni del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, No. 15, emesso dal Governo Italiano e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale No. 36 del 13 febbraio 1947, concernenti modificazioni ad alcune norme relative alle licenze annuali dei salariati statali e all ’ indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato sono, per virtù di questo Ordine, estese al Territorio. Sezione 2. — L’ultimo comma dell’Articolo 1 del decreto di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è cancellato e sostituito dal seguente : „Queste ultime licenze annuali possono, in casi eccezionali, venire prorogate per più lunghi periodi con autorizzazione del Governo Militare Alleato". Sezione 3. — 11 penultimo comma dell’Articolo 4 del decreto di cui alla Sezione 1 del presente Articolo è cancellato e sostituito dal seguente : „Detta indennità è ragguagliata, sia per i salariati di molo, sia per le vedove e gli orfani di essi, a 20 giornate della paga o retribuzione, spettanti alla data di cessazione dal servizio o del licenziamento, e degli altri eventuali assegni utili a pensione effettivamente e integralmente percetti per ogni anno di servizio utile. Si applica per la liquidazione di detta indennità la Sezione 2 dell’Articolo XVII dell’ Ordine Generale No. 349“. Sezione 4. — Tutti i riferimenti allo Stato Italiano -o ad altri enti, Ministri e funzionari agenti sotto la sua autorità, contenuti nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, No. 15, sono cancellati e sostituiti con le parole „Governo Militare Alleato e funzionari od enti operanti nel Territorio sotto il controllo del Governo Militare Alleato“, e nulla di quanto contenuto nel predetto decreto può conferire qualsiasi autorità allo Stato Italiano, persona od ènte operante sotto la sua autorità sia con riguardo a persone che a beni e rapporti esistenti nel Territorio. ARTICOLO II DECORRENZA DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D. L. C.P.S. 21 GENNAIO 1947. No. 15 Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, NO 15, modificate ai sensi del presente Ordine, avranno pieno effetto con decorrenza dal 1 dicembre 1040 ARTICOLO III DEPOSITO DI COPIE DEL D.L.C.P.S. 24 GENNAIO 1947. No. 15 Lina copia del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio deilo Stato, 24 gennaio 1947, No. 15, viene depositata presso l’Intendenza di Finanza e la Presidenza di Zona e potrà essere liberamente esaminata da ogni persona interessata ARTICOLO IV ENTRATA IN VIGORE Il presente Ordine entrerà in vigore nel Territorio alla data in cui sarà, da me firmato. Trieste, addì 20 maggio 1947. H.P.P. ROBERTSON Colonnello, O.B.E. ' Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto AUTORIZZAZIONE ALLA CONGREGAZIONE DELLE SUORE SCOLASTICHE DEL TERZO ORDINE DI S. FRANCESCO D’ ASSISI DI TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE LEGALE DA TOMADIO A TRIESTE ATTÉSO che la Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz' Ordine di S. Francesco d' Assisi con sede legale in Tomadio ha inoltrato domanda di autorizzazione a trasferire la propria sede legale da Tomadio a Trieste in Via Risorta No. 3 ; Atteso che la su accennata domanda ha avuto Vapprovazione scritta dal Presidente della Zona di Trieste ; Ritenuto che non sussiste alcun motivo per respingere la domanda ; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili ORDINO: 1. — La Congregazione delle Suore Scolastiche del Terz’ Ordine di S. Francesco d’Assisi viene con ciò autorizzata a trasferire la propria sede legale da Tomadio a Trieste in Via Risorta No. 3. 2, — Quest' Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 23 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 105 CONVALIDA DI UN’ IPOTECA SU UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ’ DELLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ’ CONSIDERATO che con disposizione in data 18 gennaio 1945 del Direttore Generale del Tesoro, Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito sotto l'imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, è stata ordinata l'iscrizione di un'ipoteca su un immobile sito in Trieste di proprietà della Compagnia di Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà a garanzia della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della predetta compagnia ; e CONSIDERATO che si ritiene opportuno di convalidare la suddetta disposizione; IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore agli Affari Civili, ORDINO: ARTICOLO I Viene convalidata a tutti gli effetti la disposizione in data 18 gennaio 1945 del Direttore Generale del Tesoro, Capo dell’Ispettorato per la difesa del risparmio e per l’esercizio del credito, sotto l’imperio del governo della sedicente repubblica sociale italiana, con cui è stata ordinata l’iscrizione d’un ipoteca per Lire 2.200.000.— (duemilioniduecentomila) a peso dell’immobile Part. tav. 1014 di Trieste-città di proprietà della Compagnia d’Assicurazioni Riunione Adriatica di Sicurtà con sede a Trieste, e ciò a garanzia della massa degli assicurati sulla vita compresi nel portafoglio italiano della predetta Compagnia. L’Ufficio Tavolare di Trieste iscriverà d’ufficio l’ipoteca di cui all’Articolo I del presente Ordine. ARTICOLO III Il presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. Trieste, addì 17 maggio 1947. ALFRED C. BOWMAN Colonnello, J.A.G.D. Ufficiale Superiore agli Affari Civili Ordine Amministrativo N. 113 INQUADRAMENTO DI SEGRETARI ECONOMI DI ISTITUTI D’ISTRUZIONE TECNICA CONSIDERATE le disposizioni dell’ Ordine No. 290 riguardante la revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari economi e dei vice-segretari degli istituti e scuole d’ istruzione media tecnica e tenuto conto dei risolati delle ispezioni eseguite in conformità alle suddette disposizioni : IO, ALFRED C. BOWMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili ORDINO: 1. a) il rag. Clemente PAULIN, segretario — economo titolare presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di Gorizia è promosso al grado IX (Gruppo B) con la qualifica di prima classe ; b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l’anzianità complessiva di servizio di anni 12, mesi 1 e l’anzianità nel grado IX di anni 3, mesi 1. 2. a) il rag. Giuseppe PINTO, segretario economo titolare presso la Scuola Tecnica Industriale di Gorizia è promosso al grado X (gruppo B) con la qualifica di Segretario economo di seconda classe ; b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l’anzianità complessiva di servizio di anni 7 e l’anzianità nel grado X di anni 2. 3. a) il rag. Francesco OMMICCIOLI, segretario economo titolare presso la Scuola Tecnica Industriale di Cormons è promosso al grado X (gruppo B) con la qualifica di Segretario economo di seconda classe. b) alla data del 16 ottobre 1945 gli viene riconosciuta l’anzianità complessiva di servizio di anni 7, mesi IO, giorni 15, e l’anzianità nel giado X di anni 2, mesi 10, giorni 15, e ciò a sensi del D. M. 13 novembre 1940, Boll. Uff. II, No. 10, di data 6 marzo 1941 e con riserva di fissare definitivamente la sua anzianità in conformità al suddetto Decreto Ministeriale. 4. Le suddette tre promozioni hanno effetto dai 16 ottobre 1945. 5. Il presente Ordine entrerà in vigore il giorno in cui verrà da me firmato. Ordine Amministrativo N. 114 LIQUIDAZIONE DELLA „DITTA ENRICO KRISA SUCC.“, TRIESTE POICHÉ’ con V Ordine No. 53, di data 3 gennaio 1946, emanato da ALFRED C. BO WMAN, Colonnello, J.A.G.D., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili del Governo Militare Alleato della Venezia Giulia, la GERMANIA è stata dichiarata Stato nemico, e POICHÉ’ risulta che la „Ditta Enrico Krisa Succ.“ Trieste (qui di seguito chiamata „la Ditta”) è interamente od in parte di proprietà AUSTRIACA e svolge la sua attività nella parte della Venezia Giulia amministrata dalle Forze Alleate (qui di seguito chiamata il „Territorio”), e POICHÉ’ si ritiene opportuno di liquidare la Società e di nominare un liquidatore della stessa, IO, H. P. P. ROBERTSON, Colonnello, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto ORDINO: ARTICOLO I La „DITTA ENRICO KRISA SUCC.“ TRIESTE, è col presente Ordine posta in liquidazione. ARTICOLO II Il signor Costantino PALEOLOGO, via Geppa 4, TRIESTE, è nominato liquidatore della Società nel Territorio. ARTICOLO. Ili Il suddetto liquidatore avrà tutte le funzioni, poteri, diritti e doveri di un liquidatore di proprietà nemiche ai sensi di tutte le disposizioni di legge in vigore alla data dell’ 8 settembre 1943, a condizione che nell’esercizio delle funzioni, poteri, diritti e doveri di cui sopra egli soggiaccia al controllo del Governo Militare Alleato e si uniformi agli ordini dello stesso. ARTICOLO IV Il liquidatore di cui sopra potrà essere rimosso dall’ incarico ed i suoi successori nominati per iscritto da me o da chiunque mi succeda nel mio Ufficio. ARTICOLO V II presente Ordine entrerà in vigore alla data in cui sarà da me firmato. TRIESTE, addi 21 maggio 1947. H.P.P. ROBERTSON Colonnello, O.B.E., Ufficiale Superiore per gli Affari Civili Sostituto Avviso N. 23 REVOCA DI ORDINI I numeri assegnati agli Ordini come qui sotto indicati sono stati annullati e non verrà pubblicato alcun Ordine portante detti numeri : ORDINE No. 327 ORDINE No. 328 Trieste, 26 maggio 1947 Per ordine del Colonnello BOWMAN : CHARLES M. MUNNECKE Tenente Colonnello Capo dell’ Ufficio Legale Errata - corrige \ La tabella B annessa all’Ordine No. 191 riguardante Disposizioni in materia d’Assicurazione per l’Assistenza Malattia a favore dei Lavoratori Agricoli“ apparsa nella Gazzetta No. 26, pag. 26, va rettificata come segue : Le parole „assist, sanit. farmaceutica“ stampate sotto „Prestazioni44 per le categorie 4 e 5 e le parole „assist, sanit. farmaceutica44 stampate sotto „Prestazioni ai familiari viventi a carico" per la categoria 5, vanno annullate. ' PARTE II Ordine di Zona N. 53 A EMENDAMENTO ALLE LIMITAZIONI DELLA VELOCITÀ DI TRAFFICO SULLA STRADA TRIESTE - S. GIOVANNI Poiché si ritiene opportuno apportare certi emendamenti all’Ordine di Zona N. 53 del 13 Aprile 1947 regolante i limiti della velocità di traffico sulla strada Trieste-S. Giovanni, Io, A. H. GARDNER, ten. col. R. A., Commissario della Zona di Trieste / ' ORDINO: ARTICOLO I La Sez. 2 Art. Ili dell’ Ordine di Zona N. 53 del 12 Aprile 1947 viene col presente ordine annullata e sostituita come segue : a) Appena accertata la trasgressione, il trasgressore potrà pagare immediatamente all’agente di polizia in uniforme responsabile dell’accertamento l’importo di Lire 1000, evitando col pronto pagamento un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria. L’agente di polizia rilascierà al trasgressore una ricevuta per l’ammontare dell’ammenda e tratterà un duplicato della stessa per la trasmissione ai suoi superiori insieme coll’ importo riscosso. h) In caso di seconda o susseguenti trasgressioni ed in caso di rifiuto di pagare prontamente l’importo stabilito nel paragrafo a) il trasgressore sarà giudicato dal Pretore, che potrà anohe, a sua discrezione, ritirare all’autista la patente d’abilitazione e/o ordinare il ritiro del permesso di circolazione per un periodo non eccedente un anno. ARTICOLO II Il presente ordine entrerà in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Trieste, addi 21 Maggio 1947 A. H. GARDNER Ten. Col. R. A. Commissario di Zona, Trieste Ordine di Zona N. 136 REVOCA DELL’ORDINE DI ZONA No. 131 E 133 E NOMINA DELL’ENTE GESTIONE E LIQUIDAZIONE IMMOBILI" QUALE AMMINISTRAZIONE PER LA TEMPORANEA GESTIONE DEI BENI APPARTENENTI AL SUDDITO BRITANNICO GUTIERS PEGNA ALFREDO E AL SUDDITO GRECO PALEOLOGO RODOLFO IO, FRED 0. MAVIS, Ten. Gol. Fant., Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi, con ciò ORDINO: ARTICOLO I Gli Ordini di Zona No. 131 e 132 sono con il presente ordine revocati. ARTICOLO II L’Ente Gestione e Liquidazione immobili è con il presente Ordine nominato quale amministratore per la temporanea gestione dei beni appartenenti al suddito britannico GUTIERS PEGNA Alfredo e al suddito greco PALEOLOGO Rodolfo, con tutti i poteri e doveri stabiliti nell’Ordine, Generale No. tifi. Quest’Ordine entra in vigore il giorno in cui sarà da me firmato. Datato a Gorizia, addì 7 Maggio 1947. FRED 0. MAVIS Ten. Col. Fant. Commissario di Zona Zona di Gorizia Ordine di Zona N. 137 (107 C) NOMINA DEL SIGNOR MICOTTI EUGENIO A DIRETTORE DELL’UFFICIO ALLOGGI PER IL COMUNE DI GORIZIA PREMESSO che con l'Ordine di Zona.No. 133 datato 21 Marzo 1947 il Dr. VELVI Giuseppe è stato nominato Direttore delT Ufficio Allogai per il Gomvme di Gorizia e PREMESSO che il Dr. VELVI Giuseppe ha ora dato le dimissioni IO, FRED O. MAVIS, Ten. Gol. Fant, Commissario di Zona per la Zona di Gorizia, in virtù dei poteri conferitimi con Vordine Generale No. 62 ORDINO; 1. — Il Signor MICOTTI Eugenio è con ciò nominato Direttore dellTJfficio Alloggi per il Comune di Gorizia al posto del Dr. VELVI Giuseppe. 2. — Il presente Ordine entra in vigore con la data del 19 Aprile 1947. Datato a Gorizia, addì 12 Maggio 1947. FRED. MAVIS Ten. Col. Fant. Commissario di Zona Zona di Gorizia Ordine Amministrativo di Zona N. 92 CUSTODE DEGLI ALBI 1. — Poiché con l’ordine Amministrativo di Zona dd. 24 Settembre 1945, il Dott. CARLO FRANCHI venne nominato quale Custode degli Albi per le Professioni ed Arti, e poiché il Dott. CARLO FRANCHI ha completato il suo lavoro quale Custode degli Albi delle Professioni ed Arti, ed ora non è più necessario avere un Custode degli Albi, Perciò, lo, Ten. Col. E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo ESONERO il Dott. CARLO FRANCHI dalle sue responsabilità quale Custode di tutti gli Albi per le Professioni ed Arti di Pola. 2. — Quest’ordine avrà effetto col 15 Maggio 1947. Pola, 17 Maggio 1947. E. S. ORPWOOD Ten. Col. Commissario di Zona - Pola Ordine Amministrativo di Zona N. 93 NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ OPERA MATERNITÀ' INFANZIA 1. — Io, Ten. Colonnello E. S. ORPWOOD, del Reggimento Reale di Berkshire, Commissario della Zona di Pola, con questo mezzo NOMINO il Dott. GUGLIELMI FOLCO quale Direttore dell’ Opera Maternità ed Infanzia. 2. — Quest’ordine avrà effetto dal Marzo 1947. Pola, 20 Maggio 1947. E. S. ORPWOCD Ten. Col. Commissario di Zona, Pola PARTE III APPENDICE » ANALISI DEL LAVORO SVOLTO DALLE COMMISSIONI PER L’EPURAZIONE E DALLA COMMISSIONE TERRITORIALE D’APPELLO PER L’EPURAZIONE NELLA VENEZIA GIULIA DAL LUGLIO 1945 AL 31 MARZO 1947 COMMISSIONI D’ EPURAZIONE DI PRIMA COMMISSIONE D’ EPURAZIONE DI PRIMA ISTANZA SCHEDE PERSONALI E DENUNCIE Avvisi di progettata sospensione o licenziamento OPPO Ricevute Decise senza alcun prow. (Archiviate) Inoltrate Accolte TRIESTE : Sezione I 0.709 6.221 451 385 191 Sezione II 10.713 9.945 394 390 66 Sezione III 3.670 3.273 302 302 168 Sezione IV 18.649 17.877 731 668 349 GORIZIA 4.164 3.902 . ' 262 259 136 POLA 4.074 3.886 167 162 93 TOTALE 47.979 45.104 2.307 2.166 1.003 COMMISSIONI D’ EPURAZIONE PER SCHEDE PERSONALI Avvisi di progettata ! ZONA Ricevute Archiviate sospensione o licenziamento TRIESTE 3.316 2.968 348 GORIZIA 530 443 87 POLA 260 225 18 TOTALE v 4.106 3.636 453 COMMISSIONE TERRITORIALE APPELL1 DECISIONI DELLE COMMISSIONI DI PRIMA ISTANZA Pratiche rimandate alle Commissioni di prima istanza por una nuova udienza 1 Pratiche pendenti Ricevuti Elsaminati Confermate Accolte parzialmente Accolte in pieno 745 687 165 . 254 222 46 58 , ISTANZA — TRIESTE — GORIZIA — POLA SIZIONI Totale ordini finali emessi Totale pratiche pendenti DOMANDE DI RIASSUNZIONE Rigettate Pendenti Ricevute Accolte Respinte Pendenti 31 163 222 200 525 . 161 363 i 15 309 85, 683 229 142 68 19 47 87 215 182 2 1 1 — 287 32 1.077 73 — — — — 123 — 126 — 124 112 11 1 68 » . 1 72 22 52 . 22 28 2 " 571 592 1.797 1.160 932 438 ' 471 23 LE LIBERE PROFESSIONI ED ARTI OPPOSIZIONI Totale ordini finali emessi Totale Inoltrate Accolte Rigettate Pendenti pratiche pendenti { 332 181 134 17 315 17 74 26 48 — 61 — 18 7 10 1 10 18 424 214 192 18 386 35 ; D’ APPELLO PER L’ EPURAZIONE DOMANDE PER LO SBLOCCO DI VALORI'DI PRESUNTI FASCISTI SEQUESTRATI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO i Ricevute Esaminate Accolte Respinte Pendenti 150 128 126 2 22 VOLUME II Gazzetta N. 17 GOVERNO MILITARE ALLEATO INDICE PARTE 1 Comando di Trieste Ordine Pag. No. 361 Assorbiménto dell’ Istituto Generale dei Poveri nell’ Ente Comunale di Assistenza .............................................. 635 No. 364 Emendamenti, modifiche ed aggiunte in materia di tariffe ferroviarie .............................................................. 636 No. 365 Compenso ai maestri delle scuole di Stato soggetti ad orario alternato ............................................... 637 No. 366 Adeguamento dei capitali di esercizio delle imprese assicuratrici 638 No. 370 Competenze accessorie del personale delle Poste e Telecomunicazioni ................................................... 638 No. 371 (244 A) Attenuazione delle tasse e sopratasse in materia di richiesta ed uso dei carri ferroviari ed effettuazione di spedizioni irregolari . . ..........................•. .. ...................... 640 No. 374 (298 A) Ulteriori modifiche delle norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Trieste .............•............... 641 No. 377 (64 A) Abolizione dell’ Ufficio Forestale e riordinamento della Sezione Forestale della Polizia Civile ................... 642 No. 383 (273 A) Norme integrative relative al pagamento del premio di inverno ................................................ 643 No. 384 Tariffe dei contributi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura.................................. 644 No. 385 Termini per l’unificazione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro................................. 645 No. 286 (82 A) Proroga dell’indennità di disoccupazione .......... 646 No. 387 Modificazioni ad alcune norme relative alle licenze annuali dei salariati statali e all’ indennizzo di licenziamento per gli operai temporanei dipendenti dallo Stato ........................ 646 No. 388 Autorizzazione alla congregazione delle suore scolastiche del terz’ Ordine di S. Francesco d’Assisi di trasferire la propria sede legale da Tomadio a Trieste................................... 648 Ordine Amministrativo Pag. No. 105 Convalida di un’ ipoteca su un immobile di proprietà della Compagnia di assicurazione Riunione Adriatica di Sicurtà................ 648 No. 113 Inquadramento di segretari economi di istituti di istruzione tocnica .................................................... 649 No. 114 Liquidazione della ditta „Enrico Krisa Succ.“, Trieste.... 650 Avviso No. 23 Revoca di Ordini.......................................... 651 Errata Corrige............................................................ 651 PARTE II Zona di Trieste Ordine di Zona No. 53 A Emendamento alle limitazioni della volocità di traffico sulla •strada Trieste - S. Giovanni .......................... 652 Zona di Gorizia Ordine di Zona No. 136 Revoca dell’ Ordine di Zona No. 131 e 132 e nomina dell’ Ente Gestione e Liquidazione Immobili quale amministrazione per la temporanea gestione dei beni appartenenti al suddito britannico Gutiers Pegna Alfredo e al suddito greco Paleologo Rodolfo ............................................................. 653 No. 137 (107 C) Nomina del signor Micotti Eugenio a direttore dell’Ufficio Alloggi por il Comune di Gorizia ....................... 653 Zona di Pola Ordine Amministrativo di Zona No. 92 Custode degli Albi........................................ 654 No. 93 Nomina dol direttore dell’ Opera Maternità Infanzia ...... 654 PARTE III Appendice Analisi del lavoro svolto dalle Commissioni per l’epurazione e dalla Commissione Territoriale d’Appello per 1’ epurazione nella Venezia Giulia dal luglio 1945 al 31 marzo 1947 ....................... 655