received: 2006-09-14 UDC 340.63.04(450)"18" original scientific article LA FOLLIA NEL PROCESSO. ALIENISTI E PROCEDURA PENALE NELL'ITALIA POSTUNITARIA Marco Nicola MILETTI Università degli Studi di Foggia, Facoltà di Giurisprudenza, IT-71100 Foggia, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 e-mail: mmiletti@inwind.it SINTESI Le acquisizioni scientifiche delfalienismo nel secondo Ottocento alimentano nella penalistica italiana, soprattutto sul versante della scuola positiva, una retorica della devianza psichica che pretende di ridisegnare il trattamento processuale del malato di mente. Oggetto di precipua attenzione è la fase istruttoria, che si vorrebbe sempre piu configurare come analisi bio-sociologica del delinquente finalizzata alla difesa della società. A tal fine soccorrono le tecniche probatorie dedotte dallo sperimentalismo antropologico: una funzione chiave spetta alla perizia, punto d'intersezione tra clinica alienistica e pratica penale, intorno al quale si disputa una rivendicazione di competenze e, in definitiva, un gioco di potere tra il giudice e lo psichiatra. Parole chiave: alienismo, psichiaria, processo penale, scuola positiva, perizia psichiatrica INSANITY IN THE TRIAL: ALIENISTS AND THE PENAL PROCESS IN POST-UNITARY ITALY ABSTRACT In Italian penal law, in particular within the circles of the positivist school, the scientific findings reached by alienism in the second half of the lSf1 century nourished a rhetoric of mental deviance aiming to revise the treatment of mentally ill people during penal processes. Special emphasis is laid on the phase of instruction, increasingly often configured as a bio-sociological analysis of the delinquent with the objective to protect the society. In order to reach this goal, probation methods borrowed from anthropological experimentalism were applied: a key role was attributed to the expert report, a point of intersection between alienist medicine and 321 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 penal practice, where a dispute between various competences, yet also a power play between the judge and psychiatrist, was taking place. Key words: alienism, psychiatry, penal process, positive school, psychiatric report FRENIATRI, POSITIVISTI, PROCESSUALISTI E' sin troppo noto che nella seconda metà dell'Ottocento la freniatria, la medicina legale e l'antropologia criminale alimentarono una retorica penalistica della devianza fortemente suggestionata dal determinismo bio-sociologico. Di quella retorica sono forse rimasti in ombra i riflessi processuali. Questo lavoro si prefigge di mettere a fuoco alcune influenze dell'alienismo (concetto per il quale si rinvia a Castel, 1980, spec. 74-85) sulla procedura penale italiana dei primi decenni successivi all'unità. L'indagine s'intreccia a filo doppio con le vicende della scuola positiva, che s'interessô alle dinamiche del processo soprattutto dopo aver superato la fase del rigido neurologismo lombrosiano (Ferri, 1896, 453). In limine ad un progetto 'posi-tivistico' di codice processualpenale (c.p.p), Raffaele Garofalo osserva nel 1889 che, mentre il codice penale fissa "i limiti della responsabilité per le condizioni morbose della mente" e la scienza indica "quali siano queste condizioni", la procedura stabilisce il funzionamento dei "mezzi dei quali dispone la moderna scienza, all'ef-fetto di rintracciare quelle condizioni che il codice ha determinato" (Garofalo, Ca-relli, 1889, CCXVIII). Tre anni dopo, nel capitolo di Sociologia criminale intitolato Le riforme pratiche, Enrico Ferri avverte: "Se dalla scuola positiva si riduce a piú stretti confini l'importanza pratica del codice penale, per una parte si riversa invece maggior luce sulle leggi di procedura e di ordinamento penale, come quelle [...] che hanno l'ufficio di trasportare la pena, ed i mezzi difensivi in genere, dal campo aereo delle minacce legislative al campo pratico della difesa sociale" (Ferri, 1892, 594). L'importanza annessa dai positivisti all'esame psichico del delinquente spiega perché le loro proposte (alcune velleitarie, altre circostanziate) di riforma del rito vigente tenessero in gran conto le acquisizioni teoriche ed applicative della clinica alienistica. Se ne offrirà qualche saggio nelle pagine seguenti, accantonando, per esigenze di sintesi, tematiche quali la segregazione manicomiale e il reclutamento dei magistrati, che pure presentano con la procedura penale connessioni evidenti. 322 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 PARAMETRI DELL'IMPUTABILITÀ All'alba del secolo XIX il problema del trattamento processuale dell'alienato consiste essenzialmente nell'accertarne l'imputabilltà secondo criteri dettati dalla parte generale dei codici penali. L'art. 64 di quello napoleonico negava l'esistenza del crimine o del delitto lorsque le prévenu était en état de déménce au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister. I primi commentari al code inclusero nel concetto di demenza stati morbosi quali il furore, la follia intermittente, l'imbecillità, la monomania (Fornari, 1997, 19-20). I codici penali preunitari, salvo la variante del § 2 del codice austriaco (1803) per il Lombardo-Veneto, ricalcano l'endiade francese (per gli artt. 61-62 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie cfr. Canofari, 1830, II, 282-283; Lauria, 1825, 267-268). Dal Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla del 1820 e da quello carloalbertino del '39 (Dezza, 1991, 137-138) il codice sardo del 1859, destinato a divenire il primo codice penale 'italiano', desume letteralmente sia l'esclusione del reato in caso di assoluta imbecillità, pazzia, furore e forza irresistibile [art. 94], sia la diminuzione della pena per l'ipotesi della semi-imputabilità [art. 95]. La formula dell'art. 94 "apriva l'adito a molteplici questioni" (Cosentino, 1863, 62). Essa - denunció nel 1872 Francesco Carrara - perpetrava il "gravissimo errore" di "costringere" il vizio di mente "nel letto di Procuste di una formula medica": quasi che, "in faccia all'universale progredire di tutte le scienze [...] la sola scienza alie-nistica" pretendesse di esaurire "le forme tutte della pazzia. Terribile pensiero!". Le simpatie di Carrara andavano, al contrario, al codice del Granducato di Toscana del 1853, che si era "saputo sbrigliare da simili triche" definendo [art. 34] non imputabili le violazioni della legge penale quando chi le commise non ebbe coscienza dei suoi atti e libertà d'elezione (Carrara, 1903, 409-410 e 430-432; per la "celebrata" formula toscana Dezza, 1991, 139-142). Intanto la prima giurisprudenza unitaria, nel timore d'un eccessivo lassismo, si mostrava disposta ad escludere l'imputabilità solo se l'accusato "fuori di senno" o "soverchiato da forza" avesse agito "senza il concorso della sua volontà", mentre viceversa tendeva a sanzionare chi avesse operato denotando almeno "un grado di malizia". In concreto, spettava alla Camera di consiglio o alla Sezione d'accusa, al momento di qualificare il fatto come crimine o delitto, "esaminare lo stato intel-lettuale dell'imputato e di porlo fuori processo, se il di lui stato di demenza è av-verato" (Cosentino, 1863, 63). I progetti di codice penale maturati entro un arco ultra-ventennale, sino a quello decisivo presentato da Zanardelli alla Camera nel novembre del 1887, risentono delle incertezze terminologiche della medicina alienistica coeva (Dezza, 1991, 157), ma nel complesso si avvicinano gradualmente al concetto toscano di imputabilità, piú limpido e ad ampio raggio. Il testo definitivo del 1889, all'art. 46, definisce non 323 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 punibile (locuzione preferita a non imputabile perché piú pratica e meno dogmatica: Tanzi, 1911, 20) il soggetto trovatosi in tale stato di infermità di mente da togliergli la coscienza o la libertà dei propri atti.1 L'elasticità della soluzione adottata dal codice Zanardelli piace agli alienisti. Per Antonio Raffaele, medico legale napoletano, essa corrisponde ai "progressi della psicologia e dell'antropologia", perché prende in considerazione non solo la pazzia in senso stretto ma "qualunque stato della mente che, allontanandosi dall'equilibrio normale, puô costituire infermità di mente congenita o acquisita, abituale o transitoria". Lo studioso coglie la ricaduta processuale della nuova norma, che lascia "alla dottrina del perito determinare la natura ed il grado dell'infermità, alla sagacia del giudice decidere se essa abolisca o attenui l'imputabilità. La pratica insegna" - av-verte Raffaele - che le "dissidenze tra periti" riguardano il piú delle volte non l'esi-stenza quanto il grado della patologia, che rispecchia d'altronde "la propria cultura psichiatrica, l'individuale esperienza, e le impressioni subiettive risultanti dal con-tegno dell'imputato [...J nonché dall'interrogatorio" (Raffaele, 1895, 363). Ancora nel 1911 Eugenio Tanzi, patriota e psichiatra triestino, allievo di Tamburini presso l'o-spedale San Lazzaro di Reggio Emilia e suo successore sulla cattedra dell'Università di Firenze, apprezza che l'infermità mentale di cui all'art. 46 sia svincolata da ogni "registro [...J delle psicopatie riconosciute [...J: si sa bene che la psichiatria non è concorde nella divisione e nella nomenclatura dei quadri morbosi, e il legislatore non volle precludere al perito la possibilità di conformarsi ai progressi dell'avvenire [...J. Il punto di vista fissato dalla legge", conclude Tanzi, "è dunque corretto e moderno, anzi squisitamente clinico, e permette all'alienista di muoversi senza pastoie noso-grafiche in un orizzonte assai largo" (Tanzi, 1911, 20). DAL DELITTO AL DELINQUENTE: RETORICA DEL PROCESSO POSITIVISTA Dalle testimonianze citate traspare la legittima aspettativa d'un piú ampio riconoscimento processuale alle cognizioni dello psichiatra. Si trattava di superare mentalità radicate nella criminalistica 'classica'. Per Nicola Armellini, penalista della Restaurazione borbonica, non v'era dubbio che l'esame dello stato di demenza o di furore dovesse restare "affidato al giudice, cui solo è attribuito il penetrare nel cuore del colpevole, attingervi il vero stato morale [...J e paragonarlo colle azioni eseguite" (Armellini, 1821, I, § 89, 83; cfr. anche Lauria, 1825, 268-269). Giovanni Carmi-gnani, dopo aver sostenuto che spetta alla legge "stabilire un giusto equilibrio" tra 1 In base al secondo comma dello stesso art. 46 c.p. 1889 il giudice, ove "stimi pericolosa" la libe-razione del prosciolto, "ne ordina la consegna all'Autorita competente per i provvedimenti di legge". Per l'art. 47 la pena e diminuita quando l'imputabilita sia non esclusa ma "grandemente scemata". 324 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 ideologia, fisiologia, medicina legale e giurisprudenza, in mezzo alle quali "l'alie-nazione di mente [...] ondeggia in una specie di mar burrascoso", rimetteva all'"ar-bitrio del giudice" l'accertamento dello stato mentale, sulla base di apposite "pre-sunzioni desunte dalla regolarità, o dalla irregolarità de' fenomeni fisiologici" (Car-mignani, 1831, 183-186 e 192; t. II, l. II, cap. IX, § III). Tanta fiducia nell'acume introspettivo del magistrato s'incrina quando la retorica positivistica inizia a dipingere il processo penale non piú come indagine sul delitto e sulla responsabilità dell'autore bensí come analisi della personalità del delinquente, assegnazione all'appropriata "categoria antropologica" e conseguente scelta della "sanzione" idonea a difendere la società (Ferri, 1892, 622-623 e 596; e già Garofalo, 1882). Una svolta cosí netta presuppone un radicale ripensamento della procedura vigente, a dispetto dell'ottimismo del Ferri che nell'Introduzione alla Sociologia criminale enumera compiaciuto le prime "applicazioni giudiziarie" delle teorie positivistiche: talune recenti motivazioni di sentenze; "le molte difese che, in Italia ed all'estero, traggono profitto dai nuovi studi, ottenendone perô spesso, per le premesse metafisiche formulate nei codici, delle assoluzioni pericolose"; "le moltissime perizie medico-legali, nelle quali ormai l'antropologia criminale ha pieno diritto di citta-dinanza" (Ferri, 1892, 41-42). Nel 1900 Bruno Franchi addossa alle regole processuali le piú pesanti responsabilità per il cattivo funzionamento della "difesa sociale". Mentre infatti il codice penale gli sembra rivelare, almeno in alcune norme (come gli artt. 46 e 47), "il senso di transizione tra gli antichi e i nuovi principii" ed il "riconoscimento, sia pur par-ziale, rudimentale e inconsaputo, della necessità [...] di aver riguardo ai caratteri del reo ed ai moventi del reato", analoga sensibilità manca, a suo parere, al codice di rito: "Ond'ebbesi il danno e la vergogna di vedere che quelle disposizioni del codice penale che ne rappresentavano il progresso in senso individualizzatore, o non sono applicate (ad esempio quella della riprensione giudiziale e dell'arresto in casa), o sono applicate male ed a vanvera, come quelle dell'art. 46" (Franchi, 1900, 644-646). Il 19 novembre del 1900 Agostino Berenini, deputato socialista (Rodotà, 1967), imposta la prolusione al corso sassarese di Diritto e procedura penale sulla necessità, ai fini della "difesa sociale", di rileggere unitariamente i codici di diritto sostanziale e processuale. Il secondo in particolare, ad avviso del penalista emiliano, non solo offre "al delinquente i mille effugi della legalità formale", ma gli consente di arrivare "al co-spetto del suo giudice a questi completamente ignoto", non essendo sufficienti a de-linearne la personalità né il cartellino giudiziario né le "note, spesso cervellotiche e talvolta grottesche, del Sindaco o dell'autorità politica". Al guardasigilli Finocchiaro-Aprile, che due anni prima, inaugurando i lavori della Commissione per la riforma del c.p.p., aveva promesso di rispondere ai nuovi bisogni e alle esigenze della scienza e della pratica, Berenini raccomanda che la prima non sia "quella fossilizzata nel formalismo dogmatico ed aforístico", bensí quella "viva e vivificatrice sul soggetto 325 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 attivo del delitto, che va dall'antropologia alla sociologia" (Berenini, 1900, 707-70S, 716-719). UNA NUOVA ISTRUTTORIA Antropologia e freniatria sono le scienze cui i positivisti ispirano i propositi di riforma concernenti il trattamento giudiziario dell'alienato mentale. Proposte tutt'altro che organiche, che spaziano dall'attivazione dell'azione penale all'accertamento istrut-torio del disturbo psichico, dai canoni di redazione della perizia psichiatrica ai criteri di giudizio. L'azione penale Nel capitolo della Criminología provocatoriamente intitolato Il delitto tollerato e protetto Raffaele Garofalo, vicepresidente del tribunale di Napoli ed artefice della prima trasposizione del biodeterminismo lombrosiano nel diritto penale, boccia come "totalmente priva di senso" l'ipotesi d'istituire un'azione privata: "La società non puô mai restare spettatrice passiva di fatti criminosi [...] perché essa è obbligata a soccorrere la vittima". All'alternativa classica tra perseguibilità d'ufficio o a querela Garofalo propone di sostituire quella tra delitti che "richiedono l'uso di mezzi elimi-nativf e delitti "che richiedono semplicemente una riparazione all'offeso". La diffe-renza "sarebbe determinata dal criterio subiettivo, dal tipo, dalla classe" del delin-quente: contro i soggetti "temibili od inidonei dell'ambiente (rei per istinto sanguinario, folli morali, impulsivi, per alcoolismo, epilettici, ladri recidivi etc.)" an-drebbero adoperati "mezzi eliminativi" quali la relegazione o segregazione; nei con-fronti della "classe non temibile", invece, "il miglior mezzo repressivo" consiste nella riparazione del danno (Garofalo, 1S91, 3SS-3S9). Le indagini Le speranze di trasformare il processo in una diagnosi nosografica dell'imputato si concentrano soprattutto nell'istruttoria. In una breve nota apparsa su "La Scuola positiva" del 1S95 l'avvocato Vittorio Olivieri si rammarica: "Se nelle istruttorie penali si badasse un po ' meno al delitto e un po' píú al delínquente, sí raccoglíerebbero fattí assaí píú concretí e sícurí per la classificazione dei delinquenti, che non síeno le umorístíche e grottesche informazioni dell'autorità política e amministrativa [...]. Igiudizi diventerebbero quello che devono essere e, cioè, non, come sono ora, un giuoco di sorte, ma un esame completo e sperimentale del gíudícabíle" (Olivieri, 1S95, 12S). 326 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 Nel brillante saggio poc'anzi citato Franchi si dichiara convinto che "parlare di individualizzazione della pena, come molti han fatto, senza occuparsi dell'istruttoria, sia come mettere il carro innanzi ai buoi". Lo studioso chiarisce: "Intendo per individualizzazione dell'istruttoria quel sistema per il quale alla magistratura inqui-rente sia affidato anche il compito di ricercare i caratteri biologici (anamnetici, psico-fisiologici etc.) dell'imputato, sia per l'utilità immediata" nella fase delle indagini, sia per quella "mediata" che tali dati assumeranno in giudizio, nella sentenza e nell'eventuale esecuzione. Ritenendo prematuro il "desiderio del Ferri" di trasformare il dibattimento in una "discussione scientifica" sul delinquente, Franchi pensa che allo stato attuale resti solo "il periodo istruttorio per disimpegnare" la funzione individualizzante: è quella "la sede logica e naturale" per determinare la capacità a delinquere, specie se - come egli auspica - lo stadio dell'istruzione saprà aprirsi al contraddittorio, che rappresenta "il necessario complemento della individualizzazione anche per ragioni scientifiche-tecniche" (Franchi, 1900, 651-662; il riferimento è a Ferri, 1892, 632). In concreto, i metodi probatori che dovrebbero aprire nuovi orizzonti si trovano enunciati nella Sociologia di Ferri, dove aleggia peró una sensazione di cauto realismo rispetto agli entusiasmi lombrosiani. Secondo l'Autore, lo studio dei "caratteri organici e psichici del delinquente", di cui egli dichiara già di avvalersi nella "pratica professionale", puó offrire "alla polizia giudiziaria ed alla [...] amministrazione della giustizia il sussidio di nuovi e piú sicuri mezzi per la ricerca dei colpevoli": tra questi "le note del tatuaggio, i lineamenti della fisionomía e del cranio, i dati sulle con-dizioni fisio-psicologiche, le nuove ricerche sulla sensibilità, sull'attività riflessa, sulle reazioni vasali, sul campo visivo ne' delinquenti", ma anche attrezzature piú sofisticate, come il sistema d'identificazione biometrico sviluppato da Bertillon e speri-mentato negli anni '80 dalla polizia parigina, "i dati sfigmografici sulle variazioni del circolo sanguigno" (pratica escogitata dal Lombroso ma rifiutata in Italia dai giudici del processo Misdea), che svelano "le emozioni interne" e le "infermità simulate", prima tra tutte l'epilessia. "Che dire poi" - si chiede lo studioso, pur esortando ad "andare guardinghi" - dell'applicazione dell'ipnotismo alle "ricerche giudiziarie?". Tecniche, conclude Ferri, che ormai meritano d'essere insegnate "agli agenti di polizia giudiziaria ed ai giudici" (Ferri, 1892, 624-628). Un proposito cui il penalista mantovano darà sèguito nel 1911 fondando a Roma la Scuola di applicazione giuridico-criminale. Allo strumentario indicato da Ferri (sfigmografo, bertillonage, anamnesi) i suoi seguaci affiancheranno i "piú recenti studii di psicologia e di psichiatria" in materia di suggestione, coordinati da Salvatore Ottolenghi presso il laboratorio medico-legale dell'Università di Siena (Franchi, 1900, 658), la "statistica individuale", e infine le note "ataviche o degenerative", grazie alle quali l'imputato arriverebbe non piú "ignoto dinanzi al giudice" bensí "accompagnato" da una "completa anamnesi" simile a 327 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 quella che va prodotta al momento dell'accettazlone ospedallera (Berenini, 1900, 727). Interrogatorio e contegno psicologico Sotto la vigenza del codice processualpenale del 1865 la gestione dell'inter-rogatorlo procura inquietudini. Nonostante il divieto, contenuto nell'art. 85 ma non sanzionato, di porre domande suggestive, i giudici istruttori usavano sciorinare la propria "abilitá dialettica [...] rotea[ndo] intorno all'imputato come farebbe un falco intorno ad un uccello di preda", per di piú senza alcuna cautela nei confronti dell'in-fermo o dell'instabile di mente (Nocito, 1900, 125-126). Il progetto Finocchiaro-Aprile del 1905 vietava espressamente di esercitare coercizioni sull'imputato o rivolgergli quesiti suggestivi tesi a vincerne il silenzio. Ma la Relazione della Camera negó che esistesse [parole della Relazione] "un giudice capace di agire in sí vituperevole modo", consideró la previsione del progetto "un residuo" del passato e ritenne che l' educazione del magistrate non fosse materia da codificare (Doná, 1929, 67-68). Quale impatto potesse suscitare una simile prassi sulle menti meno strutturate e ben descritto da un insigne psichiatra come Tanzi: "Certi individui timidi, emozio-nabili, suggestionabili, confusi, non possono resistere a lungo a un interrogatorio inquisitoriale, pieno di domande suggestive, di dilemmi stringenti, di esortazioni ad una confessione completa, di lusinghe e di intimidazioni. Dopo aver ceduto una prima volta sopra un particolare [...] per confusione, per un frainteso, per impulsivitá emotiva, per un calcolo sbagliato di difesa, questi individui finiscono per confessare il delitto", a volte persino con particolari inventati che "per fortuna vengono facilmente smentiti dall'istruttoria". Particolarmente a rischio appaiono a Tanzi "i deboli di mente, i fanciulli, le donne isteriche, gli ammalati di malattie debilitanti" (Tanzi, 1911, 124). Le riflessioni degli alienisti sulle modalitá dell'interrogatorio contribuiscono a sensibilizzare i giuristi. Eugenio Florian invita il giudice "ognora [a] considerare il soggetto particolarmente interrogato per indagarne le condizioni individuali e i motivi delle risposte" (Florian, 1924, 40). Con la medesima acribia Gaetano Doná consiglia di decifrare l'eventuale silenzio dell'imputato (Doná, 1929, 68-69). Una scelta, quella di tacere di fronte ai quesiti del giudice, che, secondo Enrico Altavilla, potrebbe sottintendere proprio una "malattia mentale: negli stati melanconici, per esempio, l'infermo si rifiuta di rispondere talora alle piú semplici domande" (Alta-villa, 1925, 249). Siamo qui alle origini della psicologia giudiziaria, intesa come analisi scientifica del contegno dei protagonisti processuali (Altavilla, 1948, cap. V; Ferri, 1930, 360361, il quale considera antesignani lo stesso Altavilla e Tesoro, 1929). Giá Ferri 328 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 ritiene che la psichiatria debba far luce sul comportamento del testimone, sul presup-posto che, come non esiste l'imputato astratto descritto dai "proceduristi classici", cosí non esiste il "tipo medio ed astratto" di teste (Ferri, 1892, 628). Gli alienisti non sottovalutano l'incidenza delle funzioni psichiche e dei disturbi affettivi sull'at-tendibilità della testimonianza e dell'accusa (Tanzi, 1911, 111-128, cap. VI). La campagna a favore di un'istruttoria piú attenta alle risultanze della clinica alienistica ottiene un implicito riconoscimento nell'ultima edizione (1920) degli Elementi di Lucchini. L'avversario irriducibile della scuola positiva, trattando degli indizi e specialmente di quelli "concernenti la capacità a delinquere", dedica una "speciale menzione" ai dati desumibili "dall'esame biologico del soggetto, esteso ancora alla famiglia [...J. Pur ritenendo paradossali e antiscientifiche le deduzioni della cosí detta antropologia criminale" rispetto ai principi generali del diritto penale, lo studioso veneto ammette che "non puó disconoscersi ció che in ogni tempo fu riconosciuto, ossia l'intima relazione [...J tra il fisico e il morale, tra il carattere psichico e le condizioni organiche e fisiologiche dell'uomo, tra la sua condotta morale e le sue funzioni biologiche". Lucchini invita pertanto a tenere in seria con-siderazione "nelle indagini giudiziarie [...J l'esame biologico dell'imputato e, ove occorra, anche dei testimoni". Avverte peró che il "calcolo indiziario", poiché dipende dal "fondamento scientifico" di fisiologi e biologi, richiede "tutto l'accorgi-mento del magistrato": questi deve sottoporre i risultati a "severissima critica" e alle "piú caute riserve", considerando la "somma facilità di queste discipline nell'esor-bitare dal campo seriamente e serenamente scientifico, per abbandonarsi ai piú fan-tastici e geniali concepimenti" (Lucchini, 1920, 172-173, n. 133). L'EPOCA DELLA PERIZIA In Sociologia criminale Ferri scandisce in "quattro fasi" la "evoluzione del sistema probatorio [...J: la fase religiosa delle ordalie e del duello giudiziario; la fase legale della tortura; quella politica dell'intima convinzione o del giurí; e la fase scientifica della perizia, ossia dei dati sperimentali metodicamente raccolti e vagliati, che segna il compito nuovo della procedura positivista" (Ferri, 1892, 623). La perizia diventa, nella retorica scientista, il simbolo della rigenerazione, ma anche l'avvio di quel percorso che - proprio con riferimento agli alienisti - Robert Castel definisce "erosione del diritto ad opera" di altri saperi (Castel, 1980, 12). Ri-spetto al peso che essa va assumendo, suonano riduttive le definizioni rintracciabili nella coeva letteratura processualpenalistica: "forma impropria di testimonianza", "organo complementare della facoltà percettiva del giudice, come una lente di cui si arma l'occhio" (Lucchini, 1895, 267-268, n. 244; Lucchini, 1920, 307, n. 244); piú che "mezzo di prova [...J, elemento sussidiario per la valutazione d'una prova o per la risoluzione d'un dubbio" (Manzini, 1912, 480, n. 323). 329 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 Il c.p.p. 1865 implanta un "sistema misto tra la perizia ufficiale e la perizia libera". In istruttoria la perizia "ha carattere unilaterale e ufficiale" (Manzini, 1912, 481, n. 323): il giudice [art. 152] nomina almeno due periti in tutti i casi nei qualiper la disamina di una persona o di un oggetto si richiedono speciali cognizioni ed abilità; lo stesso istruttore [art. 155] pone ai periti le domande che crederà del caso e loro darà, ove occorra, le direzioni convenienti; i periti compiranno tutte le operazioni e gli sperimenti richiesti dalla professione od arte. La perizia psichiatrica, in particolare, puó essere disposta [art. 236] se nasce dubbio sullo stato di mente. Nel dibattimento, infine, le parti sono libere di presentare propri periti [artt. 384 e 468]. Lucchini approva il congegno codicistico perché consente di mantenere la perizia "sotto il controllo del giudice" e non ne vincola "l'apprezzamento". Deplora tuttavia che troppo spesso i quesiti, anche quelli concernenti l'infermità mentale, siano for-mulati in modo da consentire agli esperti di sconfinare nelle questioni legali (Lucchini, 1895, 268-269, n. 244). Forse presagendo questa eventualità, i primi esegeti del codice del '65 si augurano che i magistrati, al fine di impostare correttamente i quesiti peritali, apprendano le nozioni della medicina legale (Madia, 1872, 187; Saluto, 1877, 315, n. 653). Gli alienisti, per contro, si spendono sin dalla fine degli anni settanta dell'Otto-cento affinché i periti legali siano selezionati sulla base d'un rigoroso esame d'abilitazione che contempli anche prove di diritto (Tamassia, 1879b, 483-487; cfr. anche Benevolo, 1883, 200). Tanzi, nel manuale di Psichiatria forense del 1911, si spinge oltre ed ammonisce gli aspiranti periti psichiatri a deporre ogni ingiustificato complesso di superiorità nei confronti dei giuristi. Nella Prefazione lo studioso triestino raccomanda ai colleghi di acquisire "quegli orizzonti di diritto civile e penale che sono antichi quasi quanto il mondo, ma che lasciano sempre adito ad osser-vazioni, a discussioni, a perfezionamenti raffinati e non meno importanti delle conquiste che formano l'orgoglio delle scienze biologiche. Non basta aver interrogato nei manicomi centinaia d'infermi incensurati per navigare convenientemente nei processi giudiziari. Armato di sole cognizioni psichiatriche, il perito alienista sarà quasi sempre impari alle domande sottili, ma tutt'altro che inconcludenti, da cui è premuto e che talvolta [...] mett[o]no a nudo la sua imperizia". Tanzi censura la supponenza dell'esperto che, "tronfio dei quattro o cinque luoghi comuni che formano il vade mecum del positivista da farmacia, e fidando per quanto al resto in un'alzata improv-visa d'ingegno, si attentasse d'impegnare polemiche con chi ne sa piú di lui sopra una materia elaborata da secoli e fecondata anch'essa, come la medicina, dall'esperienza d'incessanti applicazioni. La maggior parte dei giuristi non ignora affatto i criteri, i metodi e gli obiettivi della psicologia moderna, ma al contrario li ha coscienzio-samente meditati e magari oltrepassati" (Tanzi, 1911, V-VI). Il "perito alienista", ad avviso di Tanzi, "dev'essere al corrente" sia dei lavori preparatori al codice Zanardelli sia dei successivi orientamenti giurisprudenziali. A lui "non si richiede il nome d'una 330 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 malattia mentale ufflclalmente contemplata nella nosografía pslchiatrica, ma l'ac-certamento d'una infermità, magari anonima [...] e di cui nei manicomi manca spesso l'esemplare. La visuale dell'alienista deve spingersi oltre i manicomi ed oltre i trattati di psichiatria, che racchiudono principalmente casi di psicopatie croniche od assai gravi, ma appunto perció poco propizi al delitto" (Tanzi, 1911, 19). Penalisti e freniatri convergono dunque nel rappresentare la perizia psichiatrica come "giuntura" tra il sapere medico e il giudiziario (per dirla con Foucault, 2002, 45). Questa promiscuità epistemologica si riflette su quattro nodi processuali: a) le tecniche con cui va sciolto il dubbio sullo stato di mente dell'imputato, come richiede il secondo comma dell'art. 236 c.p.p.; b) l'accertamento dell'eventuale simuJazione di pazzia, ai sensi del primo comma dello stesso art. 236; c) l'ipotesi di istituire un giurí tecnico; d) le linee guida per la stesura della perizia. Il dubbio sullo stato di mente "Il giudice - scrive nel 1905 Vito Antonio Berardi, procuratore del re di marcata fede positivista - spesso invaso dall'idea volgare, intende per malattia mentale il furore, la demenza, [...] per lui per dirsi affetto da male psichico occorre operare senza volontà, senza libertà, [...] essere automa. Egli, per tal modo, si ferma ad un solo grado di alienazione mentale, al piú alto, allo stadio acuto [...], trascurando tutti gli altri gradi e le altre forme speciali di follia, che sono innumerevoli, e che non hanno tutte quelle manifestazioni, sulle quali si adagiano la coscienza ed il convincimento morale del giudicante" (Berardi, 1905, 101). Ma il disturbo mentale senza delirio, tallone d'Achille dell'alienismo 'giudiziario' (Castel, 1980, 126), paradossalmente schiude agli psichiatri le porte del tribunale. Il secondo comma dell'art. 236, in base al quale, quando nasca dubbio sullo stato di mente dell'imputato, deve assumersi il giudizio dei periti affinché riferiscano sulla natura e sul grado della malattia [...] determinandone possibilmente la data e l'influença sulle azioni, offre ai lombrosiani 'moderati' la chance di iniettare nel lessico processuale una robusta dose di terminologia psichiatrica e di concetti bio-antropologici. Nel titolo V (dedicato all'interrogatorio) del progetto Garofalo-Carelli di codice processuale penale, il terzo paragrafo riguarda le perizie psichiatriche ed è scritto di pugno del Garofalo. Il giurista napoletano propone, senza lasciare "sciolta la briglia" alle tesi positivistiche, di modificare il vigente art. 236 con una formula piú articolata: il perito sarà nominato non sulla base d'un semplice dubbio del giudice sullo stato di mente, bensí "quando dall'interrogatorio dell'imputato, dai suoi precedents dalle speciali circostanze del fatto, od altrimenti, vi sia ragione di supporre che egli non era sano di mente nel commettere il reato, od è affetto da nevrosi epilettica od isterica". Garofalo non si nasconde la difficoltà delle indagini sull'epilessia, specie nelle forme larvate o di "mania transitoria": tuttavia non comprende perché si do- 331 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 vrebbe "diffidare" della scienza laddove riesca "con método rigoroso ad accertare l'esistenza di una nevrosi epilettiforme", come avviene per l'ubriachezza (Garofalo, Carelli, 1889, XXVIII-IX; Introd. V, CCXVIII-XXI). Non la pensa cosí Orfeo Cecchi, il quale, illustrando su "Rivista penale" del 1914 la sua teoria della normalità del delinquente, non solo auspica che si torni a studiare piú "il reato come ente astratto" che il "reo come personalità biopsichica" ("in antitesi" agli assunti anormalisti in primo luogo del Ferri), ma suggerisce di sottoporre "a rigorose norme restrittive [...] le cosiddette perizie psichiatriche con le quali periti e legulei vanno in cerca, a ogni costo, di fantastiche stigmate degenerative somatiche e psichiche nei delinquenti piú feroci, non a fine di segregare questi dalla società ma a fine di liberarli dalla pena" (Cecchi, 1914, 435; contra Alimena, 1914, 413). Pazzia simulata Al primo comma l'art. 236 del c.p.p. 1865 (che ricalca pressoché alla lettera l'art. 228 dell'omologo testo subalpino del '59) autorizza il giudice istruttore, di fronte all'imputato che dia segni di pazzia presumibilmente simulati, ad avvertirlo che si passerà oltre alla istruttoria del processo. Sotto la vigenza del codice sardo, poi esteso alle province annesse, il commen-tario di Domenico Giuriati aveva raccomandato al giudice di vagliare i sospetti di simulazione, spesso confondibili con la "pazzia intermittente", solo dopo essersi informato "sugli antecedenti dell'imputato" ed aver "inteso l'avviso di periti" (Giuriati, 1863, 218-219). Nel 1881 Arrigo Tamassia, docente di medicina legale all'Uni-versità di Pavia, spiega che l'accertamento dei sintomi della mania transitoria non è "soltanto d'indole clinica puramente, ma ancora medico-forense" e che solo un'ade-guata preparazione consente al tribunale di sventare le manovre "d'una difesa, che s'avvinghia a tutte le armi, compresa quella d'una comoda storpiatura d'un postulato della scienza" (Tamassia, 1881, 466-486). Un altro medico legale, Antonio Raffaele, scrive che "compito del perito" è far comprendere al magistrato "con rigoroso ragionamento e serie considerazioni pratiche" se il delitto dipende da libero arbitrio o da costrizione patologica (Raffaele, 1895, 357). Tamassia e Raffaele esprimono una freniatria ancora rispettosa dei ruoli: lo psichiatra mette in guardia, ma è il giudice che decide. La prospettiva muta radicalmente nella vulgata positivista. Nel progetto Garofalo-Carelli [art. 298] la simulazio-ne di pazzia, da verificare attraverso una custodia ospedaliera di sei mesi, deve essere sospettata non piú dal giudice bensí dai periti (Garofalo, Carelli, 1889, CCXXV). Franchi è ancor piú esplicito: "Il giudice istruttore, come oggi è nominato, non ha le cognizioni psichiatriche necessarie per determinare se una pazzia sia simulata o no", né lo aiuta l'assenza di contraddittorio. "L'empirico senso comune" non è in grado di riconoscere la follia se non "nelle sue forme piú appariscenti e piú fracas- 332 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 sose", senza contare che esistono "delinquenti degenerati, ma non pazzi, i quali non rivelano le loro anomalie se non all'occhio intento, acuto e temprato dello psichiatra". Dunque l'avvertimento previsto dal vigente art. 236 si risolve nella "buona raman-zina" che il giudice istruttore rivolge al "furbone che gli vuol dare a bere di non aver la testa a posto" (Franchi, 1900, 646-647). D'altronde - riflette Franchi - anche il difensore del presunto malato mentale dispone di armi spuntate. "Il piú delle volte digiuno di nozioni psichiatriche", non ipotizza neanche l'"anomalia" del suo cliente. Oppure se ne accorge, "ma fra l'ideale dell'art. 46 c.p. [esclusione dell'imputabilità] e lo spauracchio del capoverso [invio all'autorità competente per i provvedimenti di legge], fra la mezza misura dell'art. 47 [semi-infermità] e il timore di perdere inutilmente fiato e tempo", sceglie di proseguire "a forza di concause o di minoranti o di scriminanti esclusivamente giuri-diche" anziché avventurarsi "per gli scogli dell'infermità di mente". Infine, ed è la terza possibile tattica, l'avvocato "visto che non c'è altro di meglio da menare in campo" gioca la carta degli artt. 46 o 47: si apre allora "la solita scaramuccia" col p.m., si nomina il collegio peritale, si ottiene un parere che il dibattimento rovescia sulla base dell'"empirico senso comune". In tutti e tre i casi soccombe "l'interesse della difesa sociale e della giustizia" ed emerge "l'insufficienza intrínseca e la mal-certa efficacia pratica" dell'art. 236 c.p.p., "che pure è l'unico onde possa discendere dalla procedura uno spiraglio di luce individualizzatrice dell'imputato" (Franchi, 1900, 647-649). Il giurí técnico Sulla scia di Lombroso e Garofalo (e di un perplesso Tamassia, 1879a, 407-412) Ferri propone nel 1892 "l'istituzione dei periti giudiziari permanenti presso ogni ufficio di istruzione". Il voto di questo collegio "dovrebbe essere obbligatorio per i giudici, almeno nelle sue parti tecniche ed essenziali". Il penalista mantovano cosí argomenta la sua tesi: "Che in una questione di falso in scrittura o di avvelenamento o di aborto il giudice ricorra a questo o quel perito calligrafico o chimico od ostetrico sta bene; ma fuori di queste speciali questioni tecniche, meno frequenti, in ogni processo penale la base delle ricerche è o dovrebb'essere costituita dai dati scientifici della biologia, psicologia e psicopatologia crimínale" (Ferri, 1892, 629-630; concorda Franchi, 1900, 650). L'idea incontra consensi tra i clinici (Morselli; cfr. Berardi, 1905, 216) ma forti resistenze parlamentari e dottrinali. Nel giugno del 1896 il nuovo guardasigilli Costa, nell'illustrare alle camere le linee d'una riforma processualpenale, respinge aperta-mente la richiesta di giurí tecnico vincolante e si limita a promettere l'istituzione d'un albo di periti (Rassegna, 1896, 376-378). 333 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 Lucchini, negli Elementi di procedura penale, scarta l'ipotesi del "giurí medico e peritale" perché vincolerebbe il "libero e sovrano [...] convincimento del giudice". Esso oltretutto, ad avviso del penalista veneto, intaccherebbe gli assetti dell'ordina-mento giudiziario: "Non è ammissibile che il magistrate sia spogliato di una parte, e talora (come in tema d'imputabilità) la piú importante, per sostituirvi quella dell'esperto". L'Autore riconosce che il "sussidio" dello scienziato non puó mancare, ma solo come strumento "di assistenza e di chiarimento": da un lato, infatti, la scienza non deve costituire "un oracolo inaccessibile a una mente di media levatura e cultura", dall'altro "il responso sovrano del tecnico, nella fallibilità dello scibile umano, nell'antagonismo e nei preconcetti delle scuole e delle dottrine, farebbe correre alla giustizia piú danni e pericoli che non quello del giudice tecnicamente incolto" (Lucchini, 1895, 268, n. 244; Lucchini, 1895, 181-182, n. 161; entrambe le posizioni sono ribadite in Lucchini, 1920, 307, n. 244; Lucchini, 1920, 204-205, n. 161, ove un significativo inciso aggiunge "specialmente in materia psichiatrica"). Anche Tanzi bolla nel 1911 come "uovo di colombo" l'idea d'un "unico collegio peritale" interpellate per pronunciare l'inappellabile "verdetto della Scienza". Egli peró ironizza sui "facili aristarchi che gridano allo scandalo, al fallimento della scienza, allo spettacolo indegno, e stigmatizzano i periti pronti a infiammarsi come av-vocati". In realtà, spiega Tanzi, gli "apprezzamenti psicologici e giuridici" non per-vengono mai a diagnosi di assoluta normalità o di infermità totale: i periti "starebbero freschi se pretendessero di applicare i dogmi di una scienza cosí poco dogmatica, come la psichiatria, all'interpretazione di fatti cosí poco perscrutabili come la maggior parte dei casi giudiziari". Scambiare la psichiatria e "qualunque altra clinica" per "una scienza esatta", insomma, "significa povertà di senso scientifico, mancanza d'ogni cultura moderna" (Tanzi, 1911, 488-489). E' curioso notare come analoghe professioni di relativismo epistemologico, proprio con riferimento alla psichiatria, si rinvengano in recenti sentenze della Cassazione (Cass. Sez. Un. 8 mar. 2005, n. 9163, su cui cfr. Centonze, 2005, 253). La stesura della perizia psichiatrica Struttura e contenuti della perizia psichiatrica tardottocentesca non possono pre-scindere dall'alluvionale, seppur disorganica, produzione lombrosiana. Recuperando gli spunti di Genio e follia (1864), l'anticipazione del XII capitolo de Luomo delin-quente apparsa sul primo numero di "Rivista penale" (1874) delinea, com'è noto, analogie e caratteri differenziali (anatomici e comportamentali) tra pazzo e delinquente (Lombroso, 1874, 38-45). Questa traccia alimenta una letteratura alienistica destinata ad un'utenza prettamente forense. Nelle prime annate di "Rivista penale", come pro-messo dal direttore nell'articolo d'esordio, trovano "premurosa accoglienza" (Lucchini, 1874) numerose perizie psichiatriche a firma dei piú rinomati clinici dell'epoca 334 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 (Lombroso, 1874; Tebaldi, 1874; Livi, Tamburini, 1874; Biffi, 1876; Tamburini, 1876a; Tamburini, 1876b). A giovani medici, avvocati e magistrati si rivolge, nel 1884, la Guida pratica delle perizie di Antonio Raffaele. L'Autore, medico legale, riporta un vero e proprio schema di perizia-tipo: anamnesi, caratteri somatici, esame psichico basato sull'inter-rogatorio e sulla grafia. Muovendo da un'impostazione organicistica ("le malattie della mente sono alterazioni funzionali del cervello") Raffaele si preoccupa di stabilire i confini "tra la sanità e la malattia mentale" dedicando una specifica attenzione ai mattoidi (Raffaele, 1895, IX, 384, 261-263). Il prontuario piú noto resta tuttavia La perizia psichiatrico-legale di Cesare Lombroso, che nel 1905 completa il programma intrapreso con Luomo delinquente, l'Archivio di psichiatria e la monumentale Biblioteca antropologico-giuridica. Il volume consta di due parti: uno spoglio delle perizie, effettuato con l'aiuto d'un congruo numero di allievi e suddiviso per classi di sindromi; ed "un sunto dei metodi d'indagine", che presenta le "applicazioni procedurali e peritali" delle ricerche antro-pometriche e fisiognomiche. Non è - ammette l'Autore - "un libro dai grandi ideali": esso "vuol camminare terra a terra, a conferma, da una parte, della teoria, e dall'altra a guida della pratica peritale" (Lombroso, 1905, VII-IX). Nella parte applicativa Lombroso delinea anzitutto uno "schema di perizie ordi-narie": "Dopo una breve esposizione del fatto, io consiglio di raccogliere i risultati delle misurazioni del peso e della statura, dell'urina, dell'esame dei caratteri antro-pologici generali, cute e appendici cutanee, cranio, arti etc., indi i dati della sensi-bilità meteorica, tattile, dolorifica, medicamentosa, dell'affettività, dell'emotività, del tono sentimentale, dell'associazione delle idee, per metterli in rapporto con l'atto singolo, finendo col dare, dal complesso di tutti questi caratteri, la sintesi che deve illuminare il giudice". Le "perizie molto importanti" richiedono una disamina estesa ad elementi esterni quali l'abbigliamento o la cute. L'esame psicologico si concentra invece sulla scrittura e sul linguaggio. Non mancano suggerimenti sul ritmo incal-zante con cui il perito deve condurre l'interrogatorio (Lombroso, 1895, 487, 489-495, 544-551). Le perizie ospitate nelle prime annate di "Rivista penale" presentano il medesimo schema: descrizione ictu oculi della conformazione esterna e cerebrale del presunto alienato; analisi eziologica, affidata all'anamnesi familiare, alla vita pregressa, al giudizio di conoscenti. A volte con esiti di sorprendente superficiality se due lumi-nari come Carlo Livi e Augusto Tamburini ritengono semi-imputabile un truffatore emiliano perché "a trent'anni chi è stato battezzato per matto da un intero paese non diventa uomo savio" (Livi, Tamburini, 1874, 514-515). Si passa quindi alla misu-razione della circonferenza cranica (Tamburini, 1876b, 107-112) e di altri dettagli corporei (fronte, occhi, guance, colorito, cute). L'esame psichico verte di norma sulla memoria, sulla reattività, sui segnali di affettività. Tutte le relazioni rivelano, oltre 335 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 che una certa ritualità argomentativa, da un lato il ricorso al linguaggio della perversità, ossia quella tendenza - colta da Foucault nelle perizie del tardo Ottocento - a rappresentare la criminalità in termini piuttosto banalizzanti e manichei (Foucault, 2002, 38); dall'altro un rigido determinismo: la pellagra, ad esempio, è con-siderata sintomo di perversione mentale e dunque causa di irresponsabilità penale (Tebaldi, 1874, 97-98; Tamburini, 1876a, 356-365; Tebaldi, 1878). La retorica peritale conferma insomma, quali "tratti dominanti della freniatria italiana" del se-condo Ottocento, l' "impostazione organicista", l'adesione all'empirismo positivistico, il "dogmatismo" (Fornari, 1997, 84). Quest'ansia classificatoria si attenua in autorevoli alienisti del primo Novecento. Per Tanzi, ad esempio, "non occorre [...J che il perito giunga ad una formula clinica del suo giudizio", spesso difficilmente oggettivabile, né si richiede "un'indagine generica sulla personalità psichica del soggetto" ma solo in rapporto al momento del delitto. Ció non toglie che, laddove si disponga di elementi sufficienti ad una "dia-gnosi clinica", torni "utile formularla", sia per "corroborare le induzioni psicolo-giche" sia per fornire "criteri prognostici che possono illuminare le decisioni di-screzionali del magistrato" (Tanzi, 1911, 490-491; concetti ribaditi dallo stesso Tanzi, 1911, 554). Anche Tanzi stila una minuziosa guida per la redazione della perizia. Essa deve partire dall' "esposizione esatta e testuale dei quesiti proposti dal giudice"; deve proseguire con i "rilievi clinici" sia caratteriali sia documentali; enucleare i "gruppi di dati" da considerare (anamnesi familiare, esame somatico e psichico); infine si conclude o con il responso oppure con dichiarazione d'impro-nunciabilità sia per "insufficienza dei dati" sia per "immaturità della scienza". Questa duplice possibilité - chiarisce lo studioso triestino - si spiega in quanto, mentre al giudice non è consentito sottrarsi alla decisione, il perito "puó astenersi dal senten-ziare, anzi ne ha il dovere, tutte le volte che non sia perfettamente convinto di possedere elementi indiscutibili": anche in quest'ultima evenienza peraltro il giudice potrebbe valersi degli elementi deducibili dalla perizia quantunque incompleti o non risolutivi (Tanzi, 1911, 491-492). LO SPETTACOLO DEL DIBATTIMENTO La rivisitazione 'positivista' del processo penale dedica al dibattimento un'attenzione di gran lunga minore di quella riservata all'istruttoria. Garofalo ammet-te che, qualora si accogliessero le istanze della scuola, "scemerebbe di molto l'impor-tanza" della "discussione in diritto fra l'accusa e la difesa, tendente alla definizione del reato [...J. La pubblicità, l'oralità del dibattimento cesserebbero con la dichiara-zione resa dai giudici sul fatto": provato il quale, non resterebbe che "la designazione della classe, della sottospecie, della varietà di delinquente a cui il reo appartiene, e l'applicazione del provvedimento [...J piú adatto al caso" (Garofalo, 1891, 412). Per 336 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 Ferri il dibattimento dovrebbe diventare una "discussione tra accusa e difesa [...J ben diversa da quelle gare che oggi rendono le corti d'assise poco diverse dagli spettacoli teatrali. Non piú gare di astuzia, non piú logomachie" volte ad accertare la "respon-sabilità morale del processato [...J; non piú effugi procedurali", bensí "discussione esclusivamente scientifica sui sintomi presentati dal delinquente, sulle circostanze [...J del fatto e sul loro significato antropologico-sociale" (Ferri, 1892, 621-622 e 632). Facendo proprie le preoccupazioni dei freniatri, i quali temono, non senza fonda-mento, "il disgustoso spettacolo" (cosí lo definisce Benevolo, 1883, 199) della con-trapposizione pubblica tra specialisti, i positivisti ritengono che la drammatizzazione tipica del dibattimento sconsigli, in quella sede, il confronto tra i periti. D'altronde, come osserva Tanzi, mentre "le perizie [psichiatricheJ ovvie, indiscutibili" di norma "esauriscono il loro compito in istruttoria", quelle che si trascinano in dibattimento risultano piú accese, poiché "si svolgono quasi sempre quando la psicopatia è scom-parsa o malsicura, sul terreno di testimonianze discordi" (Tanzi, 1911, 488). Proprio per risparmiare alla scienza il "disdoro" della teatralità, Tamassia e Tamburini propongono di anticipare all'istruttoria le conclusioni peritali (Tamassia, 1879b, 488; I periti, 1882, 452-454). Nei decenni successivi la prospettiva si ribalta e gli alienisti intuiscono che le aule giudiziarie potrebbero diventare un veicolo di promozione della psichiatria. Angelo Zuccarelli, medico legale napoletano, nel 1895 riflette: "Oggi non puó essere piú il tempo d'una scienza oligarchica, astrusa, dommatizzante ab alto; ma, come i piú vogliono, da Mantegazza a Lombroso, da Smiles a Figuier ecc., occorre che essa scenda piú vicina che puó, facile, familiare alle masse, ansiose di intendere e sapere, per una piú completa ed estesa educazione civile e per un maggior perfezionamento di ordinamenti sociali" (Zuccarelli, 1895, 7). Nel 1911 Tanzi non solo invita a non scandalizzarsi dei contrasti dibattimentali tra periti, ma appoggia l'ordine del giorno presentato alla Camera dall'onorevole Ellero il 17 maggio 1911, col quale si rac-comandava al governo di salvaguardare i princípi di "oralità e contraddittorio peritale nel pubblico dibattimento": criteri - conviene Tanzi - che eviterebbero l'"errore" e l'"ipocrisia" di "scodellare ai giurati un unico giudizio tecnico (scritto o pronunciato da un relatore di maggioranza)" (Tanzi, 1911, 489-490). Alla vigilia dell'approvazione del nuovo codice di rito, la dottrina che propugna una piú intensa partecipazione della difesa alla fase istruttoria invoca coerentemente una perizia "libera e contraddittoria" già durante le indagini: soluzione che elimi-nerebbe "lo spettacolo teatrale di una sconfinata discussione scientifica nel pubblico dibattimento" (Graziano, 1912, 678-680). Seguendo sostanzialmente questa impo-stazione, il codice Finocchiaro-Aprile del 1913 segna "un passo indietro" rispetto alla perizia dibattimentale perché sopprime "il contraddittorio" tra esperti, mentre in istruttoria concede all'imputato [art. 211J di contrapporre un proprio perito a quello 337 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 [art. 208] nominato d'ufficio, in attesa che il giudice ne scelga eventualmente un terzo [art. 221]. Il meccanismo non soddisfa Lucchini, il quale reputa particolarmente incongruo attribuire al perito psichiatra [art. 215 secondo cpv.] "nientemeno che la funzione di giudicare sulla pericolosità della libertà dell'infermo di mente" (Luc-chini, 1920, 308-309, nn. 244 bis e ter). LA DECISIONE: UNA "LOTTA TRA SCIENZA E GIUSTIZIA" Terminate le indagini, celebrato il dibattimento, la mole di informazioni raccolte sull'alienato esige una sintesi giudiziale. De iure condendo i positivisti sognano una pronuncia che non sia arido sillogismo bensí individuazione oculata del trattamento sanzionatorio e/o terapeutico piú adatto al giudicabile infermo di mente. Ma, nell'attesa, si contrappongono due retoriche 'trasversali', l'una intenzionata a blindare l'autonomia decisionale del giudice, l'altra decisa ad enfatizzare la vincolatività del responso scientifico. Si confrontano, evidentemente, due concezioni epistemologiche, ma in palio c'è la ridefinizione di compiti e di ruoli: del resto è stato scritto che la moderna perizia, specie psichiatrica, presuppone una delega di potere (Castel, 1980, 110). Nel luglio del 1872 Francesco Carrara pubblica sulla "Rivista dei dibattimenti celebri" le Impressioni del processo Agnoletti, vicenda giudiziaria milanese - in quel momento ancora in primo grado - che aveva visto alla sbarra un infanticida d'incerta salute mentale. Mentre l'opinione pubblica attendeva con ansia "l'oracolo della scienza medica", il penalista lucchese, benché "profano [...] alla scienza alienistica" ed incapace di "comprendere la stessa tecnologia di questa arcana (e tuttora oscillante) dottrina", si era illuso che essa sfociasse comunque "in una formula pratica ed in un ragionamento concreto che ognuno possa giudicare ed apprezzare col solo buon senso". E invece i periti, dopo aver dottamente "discorse le teoriche della pazzia gentilizia, ed analizzata la vita anteatta e la costituzione fisica" dell'inquisito, erano approdati ad una diagnosi "puramente congetturale" di mania ragionatrice, da cui non si evinceva se l'Agnoletti ragionasse bene o male. Carrara ironizza: "Ce lo per-donino i signori Periti, ma noi legali chiamati a formarci una opinione non di una teoria ma di un fatto, non dell'abito di un uomo, ma di un suo atto isolato, non possiamo determinarci ad un giudizio definitivo". Il verdetto della giuria (poi confermato in appello) condannô l'Agnoletti ma, accogliendo la proposta peritale, gli accordé l'ergastolo sulla base delle attenuanti: "per moto spontaneo dell'animo loro" - si domanda retoricamente Carrara - oppure come "eco del Collegio peritico?" (Carrara, 1903, 400-402, 409-412, 430-432). Il terreno è scivoloso. Nel 1879 Tamassia respinge il pregiudizio che vorrebbe il giurí inadatto ad affrontare questioni tecniche: esso al contrario, purché provvisto di "saldezza" ed "assoluta indipendenza", resta a suo avviso "l'unico mezzo per definire 338 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 equamente una questione penale, anche quando questa debba attingere la sua luce principale dal responso della medicina". Né gli sembra sensato obbligare i giurati a conformarsi al "verdetto della medicina", peraltro mai univoco (Tamassia, 1879a, 407-412). D'altra parte - come constata un fautore della magistratura popolare quale Emilio Brusa - sulla giuria, spesso competente su processi nei quali l'"efferatezza e la malignità del colpevole" sembrano "confinare con la pazzia, con delirio o senza", esercitano una "funesta influenza" le "perizie contraddittorie" ed in particolare quelle "dottrine mediche" che negano "il principio della responsabilité" o lo subordinano alle esigenze di difesa sociale (Brusa, 1882, 327-328). In questo clima di diffidenza Ferri denuncia nel 1892 "gli scandali di giudici profani alle scienze psichiatriche, che mentre si sottoscrivono in silenzio al parere di periti calligrafi o chimici, credono invece di potere col solo senso comune giudicare, ad esempio, delle piú oscure forme di alienazione mentale. Pretesa, nata dal volgare pregiudizio, effetto delle vecchie idee spiritualistiche, e sostenuta dallo stesso Kant, che il giudizio sulle 'malattie dello spirito' spetti al filosofo anziché al medico e ad ogni modo non presenti difficoltà tecniche superiori al senso comune, che si raffigura il pazzo in aspetti ben diversi dalla realtà". Ma pretesa derivante anche dalla fondata preoccupazione dei giudici di arginare le "frequenti dichiarazioni di pazzia, ac-campate dai difensori e sostenute dai periti" (Ferri, 1892, 630). L'accusa di Ferri trova opposte conferme nella giurisprudenza e nella 'retorica' peritale. Dal primo punto di vista, suona stentorea la massima pronunciata dalla Cas-sazione il 21 aprile 1902: "Il magistrate di merito puô dedurre altrimenti che dal responso dei pratici della materia il suo convincimento sullo stato mentale dell'im-putato, e non solo puô venire a un giudizio diverso da quello esposto da essi, essendo perito dei periti, ma a fortiori è competente anche ad escludere la concludenza della prova all'uopo invocata" (Cassazione, 1902). In base ad un'analoga logica di rivendi-cazione 'giurisprudenziale', la Suprema Corte aveva già stabilito con sentenza 15 dicembre 1897 che le parti potessero proporre ai giurati il quesito sull'infermità di mente anche quando la patologia non fosse stata riscontrata da un "giudizio di periti psichiatri": segno - come annota l'avvocato veronese Vittorio Olivieri - della "manifesta inettitudine della legge vigente a scongiurare il pericolo di giudizi sentimentali provocati da abili difese le quali, in difetto di prove d'infermità mentale [...J, non hanno ritegno di far passare per matto chi non lo è contando sull'incompetenza tecnica dei giudici popolari" (Olivieri, 1898, 167-169). Insomma, finché rimase in vigore l'art. 236, rilevare il dubbio sullo stato mentale dell'imputato spettava pur sempre al "palpitante [...J apprezzamento unilaterale del giudice", ingenerando un "circolo vizioso: il giudice dirige l'inchiesta peritale, portando la sua idea precon-cetta, a danno evidente della difesa del diritto individuale, senza che per altro si con-segua pienamente e sicuramente lo scopo della repressione" (Graziano, 1912, 378). 339 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 Dal canto loro i periti non esitano a sfogare, anche su periodici giuridici, la frustrazione per l'impossibilità di esercitare quel limitato ufficio di persuasione tecnica assegnato loro dalla legge. Nel 1S95 il medico legale Angelo Zuccarelli, perito di parte nel processo al soldato epilettico Pietro Radice condannato alla fucilazione da un tribunale militare, affida alla rivista "Studi Napolitani" una severa censura del comportamento tenuto dall'accusa: "L'Avvocatura Fiscale ebbe argomenti serii, scientifici da contrapporre agli argomenti dei Medici Periti? No, affatto". Il professore rievoca un paio di frasi pronunciate dal procuratore: "Non credo in questa scienza psichiatrica ancora rudimentale - Sol perché Pietro Radice è epilettico, e suo padre è ubriacone, e sua sorella malata, ha il diritto di ammazzare?". Obietta a muso duro Zuccarelli: "La scienza nostra ha superati da tempo tale sorta d'increduli e [...] gira ormai adulta trionfante pel mondo di color che sanno". Per converso, lo studioso napoletano elogia i difensori i quali avevano rinunciato a "certi luoghi comuni" ed avevano cercato di chiarire il responso della perizia medica "mostrandosi cosí non ignari del compito nuovo che incombe all'avvocato moderno conformemente all'attuale evoluzione progressiva scientifica" (Zuccarelli, 1S95, 7). In un saggio del 1S9S provocatoriamente intitolato Giustizia medioevale Vittorio Codeluppi, direttore del manicomio giudiziario dell'Ambrogiana, racconta "la storia di due disgraziati, sul capo de' quali, per una inspiegabile ostinazione, i signori magistrati si credettero in dovere di far pesare la severità [...] di una condanna". In qualità di perito, Codeluppi aveva tentato invano, per umanità e "a tutela del be-nessere sociale", di dimostrare che i due erano "infermi di mente e come tali se-questrabili in manicomio sino ad estinzione completa della loro temibilità". Lo studioso, pur reputandosi in compagnia di "giganti della scienza, quali un Tamburini, un Morselli, un Filippi ed un Virgilio" che avevano patíto analoghe "ingiuste di-sfatte", stigmatizza "il malvezzo" (per usare le colorite espressioni del Filippi) di "coercire colle manette íntellettualí di un artícolo di Codíce di procedura penale" un "professionista coscienzioso", e per giunta con "ricompense vergognose, da fiac-cheraio un tanto all'ora". E' come sentirsi apostrofare - esemplifica Codeluppi -contro ogni regola di galateo: "Sta di fatto che avete consumato tempo e quattrini per guadagnarvi quel pezzetto di carta che si chiama Diploma; [...] che avete esaminato Tizio di sopra, di sotto e da ogni lato, noi pero profani della scienza che professate e che soltanto ora vediamo Tizio, francamente vi diciamo che non avete un bel nulla!". Un disprezzo che offenderebbe persino "una donnicciuola da mercato" (Codeluppi, 1S9S, 305-306). I casi riportati dal Codeluppi riguardano due omicidi. Il primo era stato com-messo da un contadino per motivi di gelosia. La "conclusione peritale" lo considera "irresponsabile" in quanto "in gigantesche proporzioni [...] eredo-alcoolista, perse-guitato-persecutore [...], delirante sistematico geloso" e ne chiede la custodia in 340 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 manicomio. Durante il dibattimento in assise, tuttavia, la deposizione d'un teste insinua nel quadro indiziario il movente politico. Il p.m. coglie prontamente questo spunto e, "novello Giove tonante dall'alto del suo seggio, mi scaglió i fulmini della sua eloquenza, a base precipua di frizzi e di tratti di spirito", per poi concludere "col ritornello d'obbligo": e cioè che il perito era stato "in buona fede" indotto dalle frequentazioni quotidiane, come "tutti gli alienisti", a scambiare per pazzi anche in-dividui "di mente sanissima". I giurati, "tra le due opinioni contrarie, dimostrarono di non averne alcuna" e, "ammettendo la semiresponsabilità, pescata non si sa dove", comminarono al reo una condanna a sei anni di reclusione (poi ridotti). "L'unico che di tale verdetto, strano ed illogico, andasse contento fu l'accusato", il quale confidó al suo avvocato che se avessero dato retta al dottor Codeluppi gli sarebbe toccato restare "all'Ambrogiana per tutta la vita, mentre quattr'anni e mezzo passan presto e posso ritornare in libertà a fare i conti con chi so io" (Codeluppi, 1898, 311-313). Anche la seconda vicenda riguarda un omicidio perpetrato da un agricoltore, preda - secondo la relazione peritale - di palese epilessia aggravata dall'assunzione di alcoolici. Al dibattimento, celebrato nella primavera del 1897, Codeluppi voluta-mente non si presenta presagendo che "nella grande azione coreografica non gli spetta che l'umile parte di comparsa". Il p.m. "ottenne dai giurati, ai quali non sarà parso vero di potersi concedere la soddisfazione di punire, che tale malattia venisse curata, in mancanza del patibolo, con trenta anni di reclusione, aggraziando, ben s'intende, il medicinale con qualche anno di segregazione cellulare continua" (Codeluppi, 1898, 315). Per le conclusioni Codeluppi cita un'accorata pagina - risalente ad un quarto di secolo prima - dello psichiatra bergamasco Andrea Verga: "Quando io vedo in certe questioni sottilissime di Frenologia giudiziaria un procuratore del re sostenere con balda insistenza l'imputabilità di un accusato, non tenendo alcun conto delle osser-vazioni contrarie dei medici periti [...], dico allora in cuor mio: voi siete sempre i degni nipoti di coloro pei quali Cristo fu posposto a Barabba, pei quali nel medio evo si accesero falo non di codici ma di vittime umane". E sottoscrive lo sdegno di un altro pioniere dell'alienismo, Angiolo Filippi, per il quale la "lotta tra scienza e giustizia [...] è tanto piú vergognosa in Italia, dove ha brillato prima che altrove il sole galileiano" (Codeluppi, 1898, 315-316). Al coro degli scienziati delusi si uniscono sparute voci di magistrati positivisti. Vito Antonio Berardi, procuratore del re, ammette: "Il magistrate, cui molto spesso fa difetto il senso pratico della vita, necessario nel giudizio sugli altri uomini, compresi gli anormali, rimane ancora indifferente verso le nuove teorie, e non si è persuaso che ogni processo è una pagina di psicologia individuale". L'Autore chiude la sua monografía sui neurastenici auspicando irenisticamente che "la giustizia diventi una medicina e la medicina ed una giustizia ed una morale" (Berardi, 1905, 215 e 218). 341 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 BILANCIO DELLA RETORICA ALIENISTICA L'osmosi tra clinica alienistica e scuola positiva fomentó, nell'Italia del tardo Ottocento, l'attesa d'una palingenesi della procedura penale. Le applicazioni della freniatria e dell'antropologia promettevano nuovi strumenti di diagnosi dell'aliena-zione mentale, che avrebbero accresciuto il potere processuale dello psichiatra sacrificando, per converso, il libero convincimento del giudice. La medicina legale si affacció sul proscenio giudiziario intuendone opportunité e pericoli: da un lato esercitó pressioni per una formazione sempre piú qualificata dei periti alienisti, dall'altro mostró timori per gli effetti controproducenti di quella sovraesposizione (gl'insuccessi delle indagini psichiatriche, l'indecoroso spettacolo per le dispute dibattimentali) e lamentó la frustrazione dei tanti freniatri che si senti-vano profeti inascoltati. Va riconosciuto all'indirizzo sociologico e socialista emerso dalla galassia lombrosiana il merito d'aver saputo incanalare, grazie alle solide diramazioni parlamentari, alcune istanze dell'alienismo entro il dibattito che avrebbe condotto nel 1913 al codice Finocchiaro-Aprile (Miletti, 2003, 344-359). Tuttavia la rapida eclis-se del credo positivista lasció irrealizzato il sogno d'un processo penale interamente improntato all'analisi bio-psichica del delinquente. Nella nota prolusione sassarese del 1910 Arturo Rocco deplora l'incertezza e la confusione arrecate alle scienze penali dalla contaminazione con l'antropologia, la fisiatria, la psicologia e la psichia-tria. E tuttavia concede qualche utilità alla psicologia e piú ancora alla "psico-patologia criminale" nella "determinazione tecnica [...J dell'imputabilità e della responsabilité penale", a condizione che le nuove cognizioni non portino il diritto penale fuori "dal campo" rigorosamente giuridico (Rocco, 1910, 518). Alcune conquiste della clinica alienistica rappresentano dunque un punto di non ritorno per la dogmatica penale del XX secolo. Ma nelle aule di giustizia gli psichiatri resteranno a lungo, e si sentiranno, poco piú che ospiti. NOROST V PROCESU. PSIHIATRIJA IN KAZENSKI POSTOPEK V ZDRUŽENI ITALIJI Marco Nicola MILETTI Univerza v Foggii, Pravna fakulteta, IT-71100 Foggia, Largo Papa Giovanni Paolo II, 1 e-mail: mmiletti@inwind.it POVZETEK Članek raziskuje vpliv freniatrije, medicine duševnih bolezni in psihiatrije na kazenski proces v združeni Italiji. Izhajajoč iz pravil o obtožbi, določenih v splošnem delu kazenskega zakonika in ponovno utemeljenih v Zanardellijevem besedilu iz leta 342 Marco Nicola MILETTI: LA FOLLIA NEL PROCESSO, 321-346 1889, želi članek dešifrirati procesno retoriko psihične deviantnosti, kot jo pojmujeta dve šoli kazenskega prava iz tistega obdobja - liberalna in pozitivistična; ena je zaskrbljena zaradi naraščajoče moči psihiatrov v sodni dvorani, druga pa odločena, da znova določi koordinate postopka v luči hitrega razvoja znanosti zdravljenja duševnih bolezni in kazenske antropologije. Za obe usmeritvi, ki se strinjata v tem, da je reforma kazenskega postopka iz leta 1865 nujna, sodna obravnava duševno motene osebe in še zlasti načini ugotavljanja njene odgovornosti predstavljajo odločilno preizkusno področje, za katerim se skriva konflikt strokovnosti in pooblastil med tradicionalnimi sodnimi pristojnostmi sodnika (preiskovalnega ali odločevalnega, v uniformi ali ljudskega) in pričakovanja sodnega medicinskega izvedenca (ki se je včasih zavedal omejitev uporabne psihiatrije in je bil pogosto nezadovoljen, ker se mu je v sodnem procesu namenjalo premalo pozornosti). V tej dialektiki pozitivisti, pa naj sledijo lombrozijevskemu biodeterminizmu ali ferrijevski kazenski sociologiji, spodbujajo k bolj ali manj radikalnemu ponovnemu razmisleku o strukturi in ciljih procesa. Predlogi se osredotočajo predvsem na izobraževanje, kjer lahko znanost o zdravljenju duševnih bolezni ponudi vedno bolj rafinirane inštrumente: od fizičnega do psihičnega pregleda obtoženega, od družinske anamneze do antropometrične klasifikacije, pa vse do uporabe kompleksnih tehnologij (identifikacija po Bertillonu, sfigmograf). Ključna funkcija je po mnenju procesualistov pozitivistične šole psihiatrična ocena, ki predstavlja dejansko in pravo povezavo med medicino duševnih bolezni in pravom: prvotno je v zakoniku mišljena kot pomoč pri sodnikovi dokazni oceni, v znanstveni retoriki pa postane močan kanal psihiatrove prisotnosti v procesu, še posebej tam, kjer se zdi, da se dvom o stanju duha in neskončna siva območja nagibajo k umiku pravnega znanja in pooblastilu za "obsodbo znanosti". Ključne besede: duševna bolezen, psihiatrija, kazenski proces, pozitivistična šola, psihiatrična ocena BIBLIOGRAFIA Alimena, B. (1914): Intorno al vecchio tema dell'imputabllltà. 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