ALLIED MILITARY GOVERNMENT BRITISH - UNITED STATES ZONE FREE TERRITORY OF TRIESTE <3 OFFICIAL GAZETTE VOLUME VI No. 13 - 11 May 1953 Published by the A. M. G. F. T. T. under the Authority of the Commander British - United States Forces, Free Territory of Trieste. La Editorial« Llbrarla S. p. A., Trieste - 1953 ALLIED MILITARY GOVERNMENT British - United States Zone-Free Territory of Trieste Administrative Order No. 34 APPOINTMENT OF A MAGISTRATE WHEREAS the magistrate Dr. Mario EDEL has been placed at the disposal of the Allied Military Government for service in that part of the Free Territory of Trieste administered by the British- United States Forces, WHEREAS there is a vacancy at the local Pretura, NOW, THEREFORE, I, SIR JOHN WINTERTON, KOMG, OB, OBE, Major General, Zone Commander, ORDER: 1. The magistrate Dr. Mario EDEL is hereby assigned to the Pretura of Trieste as Subordinate Pretore. 2. This Order shall become effective on the date it is signed by me. Dated at TRIESTE, this 1st day of May 1953. H. R. EMERY Colonel G.S.C. Chief of Staff for T.J.W. WINTERTON Major General Ref. : LDIBI53I30 Zone Commander Notice No. 24 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY CINEMA OWNERS NOTICE is hereby given that Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order N. 63 dated 1 December 1947, has issued in respect of personnel employed by Cinema Oumers, not members of category Associations or not subject to collective contracts, the following Award : LOD 0 ARTICOLO 1 A partire dal 1° marzo 1953, al personale con qualifica impiegatizia sarà applicata sottoelencata tabella degli stipendi e CATEGORIE del terzo elemento Uomini Donne Terzo el. Stip. base Terzo el. Stip. base la categoria 2.250 — 41.000.— 2.250.— 41.000,— 2a categoria sup. ai 21 anni . ' 1.500,— 27.050.— 1.331,— 22.700,— dai 20 ai 21 anni 1.252,— 21.400,— 1.117,— 17.900.— inf. ai 20 anni 1.252,— 21.400,— 1.117,— 17.900.— 3a categoria„A“ sup. ai 21 armi 800,— 16.150.— 740,— 13.700,— dai 20 ai 21 anni 740,— 14.450,— 660,— 12.100,— dai 19 ai 20 anni 740,— 14.450,— 660,— 12.100,— dai 18 ai 19 anni 712,— 12.050,— 636,— 10.350,— dai 17 ai 18 anni 712,— 11.350.— 636,— 9.650,— dai 16 ai 17 anni 580,— 9.650.— 596,— 8.250,— inf. ai 16 anni 580,— 9.650,— 596,— 8.250,— 3a categoria ,,B“ sup. ai 21 anni 1.000.— 11.300,— 925,— 9.600,— dai 20 ai 21 anni 925,— 10.100,— 825,— 8.450.— dai 19 ai 20 anni 925,— 10.100,— 825,— 8.450,— dai 18 ai 19 anni 890,— 8.500,— 795.— 7.200 — dai 17 ai 18 anni 890,— 7.900,— 795,— 6.750 — dai 16 ai 17 anni 725,— 6.750.— 745,— 5.800,— inf. ai 16 anni 725,— 6.750,— 745,— 5.800.— Oltre ai due elementi riportati nella tabella precedente il personale avrà diritto all’indennità di contingenza prevista per i lavoratori disciplinati dal relativo contratto di categoria, con tutte le eventuali modificazioni future. Il personale impiegatizio avrà pure diritto per l’anzianità da maturare nel futuro o maturata a partire dal 1° gennaio 1937, a otto scatti biennali del 5% da calcolarsi sul minimo contrattuale di stipendio della categoria cui l’impiegato appartiene. Tali aumenti decorreranno dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati dovranno essere ricalcolati percentualmente sui minimi di stipendio in atto dalle singole scadenze mensili. Nel caso di passaggio a categoria superiore l’anzianità ai fini degli aumenti periodici decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari al minimo contrattuale di stipendio mensile della nuova categoria. Se risultasse superiore sarà aggiunto al minimo di stipendio della nuova categoria, un assegno ad personam pari alla differenza fra la. retribuzione di fatto finora goduta e lo stipendio iniziale della nuova categoria. A partire dalla data prevista all’Articolo 1 i predetti scatti d1 anzianità saranno calcolati nella stessa misura anche sulla relativa indennità di contingenza. Il ricalcolo sarà effettuato alla fine di ogni anno solare ed avrà applicazione al 1° gennaio dell’anno successivo. Per quello che concerne gli scatti già maturati, a titolo di rivalutazione, saranno concessi tanti importi convenzionali quanti saranno stati gli scatti maturati, della sottoindicata misura. Impiegati di la categoria L. Impiegati di Ila catego ia L. Impiegati di Illa A categoria L. Impiegati di Illa B categoria L. 450,— 375,— 325.— 300,— Per il personalé femminile gli importi suddetti saranno prevista per l’indennità di contingenza. Le somme soprariportate verranno corrisposte ogni mese ridotti della stessa percentuale unitamente allo stipendio base. ARTICOLO 3 Il lavoro straordinario notturno e festivo, sarà compensato con le maggiorazioni in appresso indicate : Lavoro straordinario diurno .. Lavoro notturno .............. Lavoro notturno straordinario Lavoro festivo ............... Lavoro festivo straordinario .. Le suddette maggiorazioni vanno calcolate solo sullo stipendio base. Esse non sono cumu-labili in quanto la maggiore assorbe la minore. Per la determinazione della retribuzione oraria, lo stipensio mensile va diviso per 180. E’ considerato lavoro notturno quello prestato tra le 21 e le ore 6 del mattino. Per gli impiegati che lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro è connesso con lo spettacolo, è considerato lavoro notturno quello compreso tra le ore 0.30 e le 6.30 e per le arene quello prestato tra la 1 e le 7. 45% 35% 65% 70% 85% La maggiorazione pei il lavoro festivo non è dovuta per gli impiegati adibiti normalmente al lavoro di domenica e che godono del riposo compensativo in altro giorno della settimana. ARTICOLO 4 In coincidenza con le festività natalizie il personale impiegatizio avrà diritto alla tredicesima mensilità ammontante alla normale retiibuzione globale mensile. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, l’impiegato avrà diritto a tanti dodicesimi di tale gratifica, quanti saranno stati i mesi di servizio compiuto. Frazione di mese superiore a 15 giorni varrà per mese intero. ARTICOLO 5 11 personale con qualifica non impiegatizia, dipendente dagli esercizi di la e di 2a categoria, a partire dal 1° marzo 1953, avrà diritto al seguente trattamento economico : Eserc. di la cat. Eserc. di 2a cat. 1° operatore, paga base giorn...................................... rivalutazione ....................................... 2° operatore, paga base giorn...................................... rivalutazione ....................... ............... Aiuto operatore fuochista con patente oltre 20 anni paga base giorn................................... rivalutazione ....................................... Come sopra dai 18 ai 20 anni paga base giorn............................... rivalutazione ....................................... Affissatore, fuochista senza patente, paga base giornaliera rivalutazione ....................................... Addetti sale e maschere controllo, paga base giorn................. rivalutazione ....................................... Custodi, paga base giornaliera..................................... rivalutazione ....................................... Addetti alla pulizia (uomini), paga base giornaliera .............. rivalutazione ....................................... Addetti alla pulizia (donne), paga base giornaliera................ rivalutazione ....................................... Fattorini, paga base giornaliera .................................. rivalutazione ....................................... Lire Lire 815,— 108,— 704,— 91.80 680,— 90,— 585,— 76.50 442,— *68.— 382,— 68,— 411,— 64.60 360,— 64.60 399.— 47,— 346,— 47,— 364,— 47.— 335,— 47,— 435,— 47,— 332,— 25,— 296,— 25.— 261.— 16.— 238,— 16.— 338.— 45,— — A partire dalla stessa data sarà corrisposta l’indennità di contingenza, nella stessa misura e con le stesse modificazioni future, previste per i lavoratori disciplinati dal contratto di categoria. Al primo e secondo operatore, per l’anzianità maturata presso l’azienda medesima, a partire dal 21° anno di età e nella medesima categoria di appartenenza, sarà corrisposta una maggiorazione della paga base nella misura seguente : 4% per il primo biennio di anzianità 5% per i bienni dal II0 all’VIII0. L’aliquota suddetta è calcolata sul minimo contrattuale di paga della categoria cui l’operatore appartiene. Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi di paga in atto alle singole scadenze mensili. Agli operatori attualmente in servizio sarà riconosciuto, agli effetti degli aumenti periodici, l’anzianità per il servizio prestato dal 1° gennaio 1937, con esclusione, in ogni caso, di quella maturata prima del compimento del ventunesimo anno di età. Tuttavia la maggiorazione della paga in conseguenza del riconoscimento dell’anzianità convenzionale di cui sopra, sarà calcolata, per i bienni maturati fino al 30 marzo 1947, nella misura del 3% per ciascun biennio e, per l’anzianità successiva a detta data, nella misura di cui al primo comma del presente Articolo. Nel caso di passaggio a categoria superiore, l’anzianità dell’operatore, ai fini degli aumenti decorrerà dal giorno di assegnazione alla nuova categoria. La retribuzione di fatto, ivi compresi gli eventuali aumenti periodici già concessi, resterà invariata qualora risulti pari o superiore al minimo contrattuale di paga della nuova categoria. ARTICOLO 7 Il personale con qualifica non impiegatizia, in caso di effettuazione di lavoro straordinario in genere, sarà compensato dalle maggiorazioni che seguono, calcolate sulla paga base. lavoro straordinario diurno .............................................. 45% lavoro notturno ....................................................... 35% lavoro notturno straordinario ................................................ 65% lavoro festivo ....................................................... 70% lavoro festivo straordinario........................,...................... 85% Le percentuali suddette non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore Si considera lavoro notturno quello compiuto dalle 0.30 alle 6.30 e, per gli operai dipendenti dalle arene, quello compiuto tra le ore 1 e le ore 7. Si considera lavoro festivo quello effettuato nelle giornate considerate festive, nella ricorrenza del patrono locale e nelle domeniche o nel giorno di riposo compensativo. ARTICOLO 8 In coincidenza con le festività natalizie al personale di cui all’articolo precedente, sarà corrisposta la gratifica natalizia nella forma e nella misura prevista dal rispettivo contratto collettivo di categoria. Il presente lodo decorrerà dal 1° marzo 1953 e verrà a scadere il 31 gennaio 1954. Sarà considerata legittima ima richiesta di revisione in data anteriore alla predetta, scadenza, solamente nel caso in cui avesse a subire delle modificazioni, il trattamento economico del personale disciplinato dal rispettivo contratto collettivo di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 24 febbraio 1953. Ratificato : 27 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro II Presidente : Sgd. Egidio FURLAN I Componenti : „ Claudio BENUSS1 I Consulenti temici : Bruno MARI Renato COR SI Livio SORANZ Giovanni POLI Ruggero TIRONI Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. : LD/C/53/20 . Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 25 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY MONEY-CHANGERS AND STOCK-EXCHANGE COMMISSION BROKERS NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947, has issued in respect of personnel employed by Money-• Chanyers and Stock-Exchange Commission Brokers, the following Award : LODO ARTICOLO 1 Con decorrenza dal 1° febbraio 1953, la tabella delle retribuzioni globali, compresa la indennità di contingenza, come stabilito dal lodo di data 29 ottobre 1952, viene modificata a seguito del corrispondente accertato aumento costo vita, come segue : Uomini Donne Lire La Categoria : 43.875,— 43.875,— II.a Categoria : 28.215,— III.a Categoria : 28.050,— . Per quanto non previsto dal presente lodo, che verrà a scadere il giorno 31 gennaio 1954, vale la disposizione stabilita all’Articolo 8 del lodo emesso in data 27 dicembre 1951, pubblicato oon Avviso No. 14 sulla Gazzetta Ufficiale No. 5 del 21 febbraio 1952. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 21 marzo 1953. Ratificato : 27 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente: Sgd. Walter LEVITUS I Componenti : „ Renzo BOLAFFIO „ Giovanni GIASSI „ Livio NOVELLI „ Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici : „ Ruggero TIRONI „ Mario SMECCHIA Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. : LDIC/53121 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 26 MINIMUM WAGES FOR WORKERS, WITHOUT CLERICAL QUALIFICATIONS, EMPLOYED BY FLOUR MILLING, RICE PEELING INDUSTRIAL CONCERNS AND BY PASTA FACTORIES NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947, has issued in respect of workers, without clerical qualifications, employed by flour milling, rice peeling industrial concerns and by pasta factories, not members of category associations or not subject to collective contracts, the following Award : LODO ARTICOLO 1 L’ efficacia del lodo pubblicato con 1*Avviso No. 49 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 21 luglio 1952, s’ intende prorogata sino al 31 gennaio 1954, con le aggiunte e le moaificazioni indicate negli Articoli che seguono. ARTICOLO 2 La tabella delle maggiorazioni per il lavoro straordinario in genere, prevista nell’Articolo 3 del lodo pubblicato con l’Avviso No. 41 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° ottobre 1951, a partire dal 1° marzo 1953, s’ intende sostituita da quella che segue : Lavoro strarodinario diurno ...................................................24% Lavoro festivo (domenica e giorno di rip. compens.) ..........................35% Lavoro straordinario festivo oltre le 8 ore...................................50% Lavoro eseguito nelle festività nazionali .....................................40% Lavoro notturno (dalle 22 alle 6) non compreso in turni.......................35% Lavoro straordinario notturno .................................................40% Lavoro a turni notturni........................................................ 9% Lavoro straordinario dei turnisti in aggiunta al lavoro notturno di 8 ore iniziato alle 22 .................................................................30% ARTICOLO 3 A partire dal 1° marzo 1953, i lavoratori cui il presente lodo si riferisce avranno diritto a un’ indennità speciale variabile per qualifiche e per età, ragguagliabile ad anno e corrisposta in quattro rate trimestrali scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e il 31 dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell’anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della prevista indennità, quanti saranno stati i mesi di effettivo servizio prestati, arrotondando a un mese le frazioni superiori a quindici giorni. Nel caso di assenza dal lavoro per qualsiasi ragione, se nel corso di un mese di calendario la somma dei giorni di assenza superi le 14 giornate, dalla quota trimestrale dell' indennità, sarà dedotto un importo corrispondente ai giorni di assenza stessi. L’ importo da detrarre sarà calcolato dividendo un dodicesimo della quota annua per ventisei. L’ indennità speciale non è suscettibile di alcuna variazione in relazione alle eventuali variazioni degli elementi costituenti la retribuzione e non costituisce ad alcun effetto parte della retribuzione stessa. La tabella della predetta indennità è la seguente : Operai - Uomini Operai specializzati . Operai qualificati .. . Manovali specializzati Manovali comuni .. .. 36.000,— 32.500.— 30.800. — 28.800, — . superiori ai 20 anni Manovali specializzati Manovali comuni .. . 28.600,— 26.400,— dai 18 ai 20 anni Manovali specializzati Manovali comuni .. . 22.100,— 1 2q gQQ__ r dai 16 ai 18 anni Manovali comuni 14.200.— inferiori ai 16 anni Operai - Donne 1. a categoria ....................................... 25.100.— \ 2. a categoria ....................................... 24.200.— l superiori ai 18 anni 3. a categoria ......................................... . 22.900.— J 3.a categoria ........................................ 18.350.— dai 16 ai 18 anni 3.a categoria ........................................ 16.050.— inferiori ai 16 anni A partire dalla stessa data nei riguardi degli operai addetti all’ industria della macinazione e risiera sarà corrisposta un’ indennità per lavori disagiati e per lavori pesanti come in appresso specificato. INDENNITÀ’ LAVORI DISAGIATI Agli operai addetti allo scarico del grano nelle tramogge (tranne il caso dell’ introduzione del grano con elevatori a tazza o a catena e trasportato a cassa chiusa), e addetti alla prepulitura e alle operazioni di battitura a mano dei sacchi, sempre che non esistano impianti di aspirazione atti ad epurare 1’ ambiente dalla polvere, solamente per il tempo dedicato a tali operazioni, sarà corrisposta un’ indennità nella misura del 5% calcolato sulla retribuzione globale di fatto. INDENNITÀ’ LAVORI PESANTI Ai facchini addetti ai lavori pesanti, che portano cioè a spalla colli da un quintale, ferma restando la loro qualifica di manovale specializzato, sarà corrisposta, esclusivamente per tale lavoro, una maggiorazione di salario corrispondente al 90% della differenza tra il minimo salariale dell’operaio qualificato e quello del manovale specializzato. ARTICOLO 5 Sarà considerata legittima una revisione del presente lodo anteriormente alla scadenza prevista all’Art. 1, solamente in caso di modificazioni del trattamento economico del personale disciplinato dal contratto collettivo di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 25 febbraio 1953. Il Presidente : : I Componenti : I Consulenti tecnici Ratificato : 23 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Dr. Eng. E. de PETRIS Re). . LDlC/53122 ' Chief, Department of Labour Sgd. Egidio FURLAN }, Bruno MARI „ Domenico ROCCO „ Renato CORSI „ Guido BORZAGHIN1 „ Nicolò PASE „ Giovanni POLI Notice No. 27 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY WOOD WORKING ARTISAN FIRMS NOTICE is hereby given that the Minimum, Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1917 has issued in respect of personnel employed by wood-working artisan firms not members of category associations or not subject to collective contracts, the following Award LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con T Avviso No. 50 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 21 luglio 1952, s’intende prorogata sino al 31 gennaio 1954. Sarà considerata legittima una revisione in data anteriore a tale scadenza, solamente nel caso di modificazioni nel trattamento economico goduto dal personale disciplinato dal contratto collettivo di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 27 febbraio 1953 Ratificato : 23 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente Sgd. Egidio FURLAN I Componenti : I Consulenti tecnici : „ Bruno PERENTIN „ Aldo BREZZI „ Renato CORSI „ Livio SORANZ „ Ruggero TIRONI „ Giovanni POLI Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. RA : LD/C/53/23 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 28 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY FORWARDING AND SHIPPING AGENCIES NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947 has issued in respect of personnel employed by forwarding and shipping agencies not members of category associations or not subject to collective contracts, the following Award : LODO L’efficacia del lodo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di data 21 giugno 1952 con l’Avviso No. 41, s’intende prorogata sino al 31 gennaio 1954. Sara considerata legittima una revisione in data anteriore alla predetta, solamente nel caso di modificazioni nel trattamento economico del personale disciplinato dal contratto di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 26 febbraio 1953. Ratificato : 23 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro II Presidente : Sgd. I Componenti : „ I Consulenti tecnici : Egidio FURLAN Riccardo GROPAIZ Francesco VENTURA Renato CORSI Guido BORZAGHINI Nicolò PASE Giovanni POLI Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. .-LD/C/53/24 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 29 MINIMUM WAGES FOR WORKERS EMPLOYED IN OFFICES OF LAWYERS, ATTORNEYS, CERTIFIED ACCOUNTANTS, GRADUATES IN COMMERCIAL SCIENCES, FISCAL ADVISORS, HOUSE STEWARDS AND COMMERCIAL EXPERTS NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1st December 1947 has issued in respect of workers employed in offices of lawyers, attorneys, certified accountants, graduates in Commercial Sciences, Fiscal Advisors, House Stewards and Commercial Experts, not members of category associations, the following Award : L O D O ARTICOLO 1 A partire dal 1° febbraio 1953 la tabella deU’indennità di contingenza di cui all’Art. 1 del lodo pubblicato con l’Avviso No. 24 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 1° giugno 1952 viene sosti-tuita dalla seguente : Uomo Donna Segretario di studio ....................... L. 17.132 mens. L. 15.468 mens. Impiegato di concetto ..................... L. 16.069 mens. L. 13.948 mens. Impiegato d’ordine ......................... L. 14.832 mens. L. 12.901 mens. Fattorino................................... L. 3.374 sett. Donna di pulizia ............................................ L. 2.924 sett. Impiegata d’ordine di età inferiore ai 20 anni dai 18 ai 20 anni .................... dai 16 ai 18 anni .................... sotto i 16 anni....................... In caso di personale di età inferiore ai 20 anni, con qualifica diversa da quella d’impiegata d’ordine, verranno applicate le medesime percentuali di riduzione esistenti nella tabella di cui all’Art. 1 del lodo sopra citato. ARTICOLO 2 Inoltre ai dipendenti cui il presente lodo si riferisce, saranno corrisposte a titolo di compenso speciale, per il ritardato godimento della nuova misura dell’indennità di contingenza, le seguenti somme : Segretario Impiegato Uomo L. 1.750.— L. Donna 1.750.— di concetto L. 1.120.— Impiegato d’ordine L. 710,— Fattorino Donna di pulizia L. 730.— L. 600.— Impiegata d’ordine di età inferiore ai 20 anni : dai 18 ai 20 anni ........................................ L. 600.— dai 16 ai 18 anni .................................... L. 500.— sotto i 16 anni .......................................... L. 425.— Nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia iniziato in data successiva al 1° ottobre 1952, i avoratoi avranno diritto a tanti quarti dell’importo di competenza, quanti saranno stati i mesi di servizio prestati. Frazioni di mese superiori ai quindici giorni varranno per un mese intero. Il periodo di competenza nel quale si opera l’eventuale suddivisione in quarti degli importi di cui alla precedente tabella, va dal 1° ottobre 1952 al 31 gennaio 1953. L. 10.460 mens. L. 8.367 mens. L. 5.322 mens. Del lodo pubblicato con l’Avviso No. 14 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 11 giugno 1948, s’intendono qui riportati gli Articoli 1, 3 (eccettuata la tabella), 4, 5, 6, e 7. Dal lodo pubblicato con 1’ Avviso No. 10 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 21 marzo 1951, s’intende qui riportata la tabella dell’Articolo 1. ARTICOLO 4 Il presente Lodo decorre dal 1° febbraio 1953 e scadrà il 31 agosto dello stesso anno. Sarà considerata legittima una eventuale richiesta di riesame del presente lodo in data anteriore alla scadenza predetta, solamente nel caso in cui avesse a subire delle sensibili modificazioni il trattamento economico delle più vicine categorie di lavoratori. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, 21 febbraio 1953. Ratificato : 23 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro II Presidente : Sgd. Nicolò PASE I Componenti: „ Mario DAVANZO „ Guido NASSIGUERRA „ Livio NOVELLI „ Guido BORZACHINI I Consulenti tecnici : „ Ruggero TIRONI „ Giovanni POLI Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. : LD/C/53/25 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 30 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY STORE - INDUSTRIAL CONCERNS NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947 has issued in respect of personnel employed by Stone -industrial concerns, not members of category associations or not subject to collective contracts the following Award : LODO ARTICOLO UNICO L’efficacia del lodo pubblicato con l’Avviso No. 48 sulla Gazzetta Ufficiale dd. 21 luglio 1952, s’intende prorogata sino al 31 gennaio 1954. Sarà considerata legittima ima revisione anteriore alla predetta scadenza, solamente nel caso di modificazioni nel trattamento economico del personale disciplinato dal contratto collettivo di categoria. Letto, confermato e sottoscritto Trieste, 28 febbraio 1953. Ratificato : 23 marzo 1953. Sgd. de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Il Presidente : Sgd. I Componenti : „ Egidio FURLAN Bruno MARI Domenico ROCCO Renato CORSI Guido BORZAGHINI I Consulenti tecnici : „ Ruggero TIRONI Giovanni D’ ELIA Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. : LD/C/53/26 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Notice No. 31 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY STOCK BROKERS NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947, has issued in respect of personnel employed by stock-brokers, the following Award : LODO ARTICOLO 1 Con decorrenza dal 1° febbraio 1953, la tabella delle retribuzioni globali, compresa l’in-dennità di contingenza, come stabilito dal lodo di data 31 ottobre 1952, viene modificata a seguito del corrispondente accertato aumento costo vita, come segue : Uomini Donne Lire La Categoria .......................................... 43.875.'—- 43.875.— II. a Categoria ...........................s.......... 31.410.— 28 215.— III. a Categoria ...................................... 28.050.— —.— Per quanto non previsto dal presente lodo, che verrà a scadere il giorno 31 gennaio 1954, vale la disposizione stabilita all’Articolo 8 del lodo emesso in data 11 ottobre 1951 pubblicato con Avviso No. 53 sulla Gazzetta Ufficiale No. 33 del 1° dicembre 1951. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste 21 marzo 1953. Il Presidente: Sgd. Walter LEVITUS I Componenti : „ Giorgio RIZZARDI „ Gianni DINON „ Livio NOVELLI „ Guido BORZAGHIN' I Consulenti tecnici : „ Nicolò PASE „ Mario SMECCHIA Ratificato : 31 marzo 1953 Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Dr. Eng. E. de PETRIS Re).: LDICI53/2S, Chief, Department of Labour Notice No. 32 MINIMUM WAGES FOR PERSONNEL EMPLOYED BY INSURANCE AGENTS NOTICE is hereby given that the Minimum Wages Arbitration Board established pursuant to Order No. 63 dated 1 December 1947, has issued in respect of personnel employed by Insurance Agents the, following Award : LODO ARTICOLO 1 Gli stipendi e salari di cui all’Articolo 2 del lodo, pronunciato in data 24 giugno 1952, vengono aumentati a decorrere dal 1° aprile 1953, in relazione alle variazioni dell’ indice costo vita, avvenute nell’ottobre 1952 e nel febbraio 1953, nella misura del 2%, da riversarsi interamente sull’ indennità di contingenza. ARTICOLO 2 Stipendi e salari comprensivi dell’ indennità di contingenza per il personale superiore ai 20 anni : Uomini Donne mensili Lire Categoria A 41.002,— 41.002,— Categoria B 31.627,— Categoria CI 28.124,— Categoria C2 23.488,— Categoria C3 22.227,— Categoria D — Indennità di contingenza : Categoria A Sup. ai 20 anni........... Categoria B Sup. ai 20 anni........... Categoria CI Sup. ai 20 anni........... Categoria C2 Sup. ai 20 anni........... dai 18 ai 20 anni ........ dai 16 ai 18 anni ........ inferiore ai 16 anni...... Uomini Lire 17.156 — 16.284,— 15.648,— 14.909.— 13.413.— 11.155.— 5.948,— Donne Lire 15.002,— 14.122,— 13.587,— . 12.932,— 10.456,— 9.411,— 5.948,— Categoria C3 Sup. ai 20 anni................................... 14.720.— dai 18 ai 20 anni ................................ 13.243.— dai 16 ai 18 anni ................................ 11.014.— inferiore ai 16 anni ............................. 5.875.— 12.762,— 10.342.— 9.286,— 5.875,— Categoria D Sup. ai 20 anni .................................. 14.614.— dai 18 ai 20 anni ............................... 13.148.— dai 16 ai 18 anni ................................ 10.934.— inferiore ai 16 anni ............................. 5.842.— ARTICOLO 4 Il presente Lodo entrerà in vigore il giorno 1° aprile 1953 e verrà a scadere il 31 dicembre 1953. Letto, confermato e sottoscritto. Trieste, li 28 marzo 1953. Il Presidente : : I Componenti : I Consvienti tecnici : Sgd. Nicolò PASE Oreste BASILIO Giorgio TRAUNER Livio NOVELLI Guido BORZAGHINI Egidio Ì’URLAN Mario SMECCHIA Ratificato : 10 aprile 1953. Sgd. : de PETRIS Capo Dipartimento del Lavoro Dated at TRIESTE, this 2nd day of May 1953. Ref. : LD/CI53I29 Dr. Eng. E. de PETRIS Chief, Department of Labour Errata corrigenda Administrative Order N. 25, published in Gazette'N. 10 dated 11 April 1953. The name of Major H.T. Rook should read Major H. F. Rook. CONTENTS Administrative Order Page No. 34 Appointment of a magistrate................................................ 219 Notice No. 24 Minimum wages for personnel employed by cinema owners....................... 220 No. 25 Minimum wages for personnel employed by money-changers and stock- -exchange commission brokers ................................................. 224 No. 26 Minimum wages for workers, without clerical qualifications employed by flour milling, rice peeling industrial concerns and by pasta factories............ 225 No. 27 Minimum wages for personnel employed by wood-working artisan firms..... 228 No. 28 Minimum wages for personnel employed by forwarding and shipping agencies 228 No. 29 Minimum wages for workers employed in offices of lawyers, attorneys, certified accountants, graduates in commercial sciences, fiscal advisors, house stewards and commercial experts .................................................... 229 No. 30 Minimum wages for personnel employed by stone-industrial concerns........ 231 No. 31 Minimum wages for personnel employed by stock-brokers ................... 232 No. 32 Minimum wages for personnel employed by insurance agents................. 233 Errata Corrigenda ...................................................................... 235