61 Sandro Paolucci* Università di Ljubljana IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO. ALCUNE AFFINITÀ E DIFFERENZE LESSICALI E TERMINOLOGICHE 1 ALCUNE PREMESSE SUL LINGUAGGIO GIURIDICO IN GENERALE Il diritto regola ogni manifestazione della vita sociale e necessita di un apposito lin- guaggio ovvero del linguaggio giuridico. Il linguaggio giuridico inteso in senso stretto, può definirsi come il linguaggio con cui sono formulate le norme giuridiche. Tuttavia, inteso in senso ampio, può essere definito come il linguaggio in cui sono formulati tutti i discorsi riguardanti il diritto. In particolare, il linguaggio giuridico è lo strumento con cui il legislatore comunica i suoi precetti, i giudici pronunciano le sentenze, gli avvocati dibattono e argomentano, i docenti sistematizzano e propongono soluzioni interpreta- tive. Pertanto, più che di linguaggio giuridico, si dovrebbe parlare più propriamente di linguaggi giuridici (cfr. Caterina, Rossi 2008: 202). L’esistenza di detta pluralità di linguaggi, oltre che da Caterina e Rossi, è altresì ribadita da altri studiosi come Pezzin (cfr. 1996: 71), Pavčnik (cfr. 1997: 359) ed altri, i quali distinguono fra linguaggio legi- slativo o della legge, linguaggio giurisprudenziale o della giurisprudenza e linguaggio dottrinale o della dottrina. L’opinione prevalente tende a considerare il linguaggio giuridico un linguaggio solo in parte «tecnicizzato», in quanto composto in massima parte da termini appartenenti alla lingua d’uso generale e solo in minima parte da termini tecnici e specificamente giuridici. Come sottolinea Ajani (2006: 23) “il linguaggio giuridico non contiene sol- tanto vocaboli di uso comune come ‘veicolo’, ‘muro’, ma anche termini tecnicizzati (tratti dal linguaggio comune e dotati di significato specifico), come ‘responsabilità’, ‘simulazione’, ‘apparenza’, o tecnici (propri esclusivamente del linguaggio giuridico), come ‘espromissione’, ‘anatocismo’ ecc”. Pertanto, anche alla luce di quanto sopra, il linguaggio giuridico più che un vero e proprio linguaggio speciale in senso stretto (come la matematica, la fisica, la chimica, la statistica) è perlopiù considerato un linguaggio speciale in senso lato e viene asse- gnato in linea di massima alla classe dei linguaggi settoriali, sia dai giuristi (Belvedere 1994: 22), sia dai linguisti (Mortara Garavelli 2001: 8-9). Altro fatto che si desidera premettere è la dipendenza del linguaggio giuridico non solo dalla lingua in cui è espresso, bensì anche dal singolo sistema giuridico a cui si riferisce (cfr. Sacco 2000: 725).1 * sandro.paolucci@ff.uni-lj.si 1 Si vuole citare, altresì, una considerazione di Cao (2007: 28) secondo cui “(e)ach legal language is the product of a special history and culture”. UDK [811.163.6'373:811.111]:34 DOI: 10.4312/linguistica.61.2.61-78 Linguistica_2021_2_FINAL.indd 61 20. 12. 2022 12:02:21 62 In effetti, si puo’ affermare che non si ha solo un linguaggio giuridico per ogni lingua, bensì si hanno tanti linguaggi giuridici quanti sono i sistemi giuridici esistenti (cfr. Paolucci 2021). Possiamo, ad esempio, distinguere tra l’inglese giuridico dell’In- ghilterra, l’inglese giuridico degli Stati Uniti, l’inglese giuridico di tutti gli altri Paesi di common law, l’inglese giuridico dell’Unione europea nonché l’inglese giuridico del cosiddetto “diritto uniforme”. Il vocabolario giuridico, dunque, varia non solo da lingua a lingua, ma anche da sistema a sistema. 2 IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO 2.1 Le origini della lingua giuridica slovena Varie fonti rendono testimonianze inequivocabili sulle origini lontane nonché sulle radi- ci profonde della lingua giuridica slovena. Infatti, se è vero che il primo testo giuridico scritto, ovvero la traduzione in sloveno delle Gorske bukve a opera di Andrei Recelj, come si vedrà più avanti, risale appena al 1582, il diritto nonché la lingua giuridica slo- vena non scritta sembrano aver origine già nel primo medioevo e in particolare al tempo in cui gli antichi Slavi si insediarono nella regione delle Alpi Orientali. Come afferma Škrubej (cfr. 2002: 199), gli Slavi che nel primo medioevo si stabilirono sul territorio delle Alpi Orientali costituivano un popolo organizzato che si diede delle regole secondo un proprio ius gentis. Tale diritto, naturalmente, non costituiva un sistema giuridico in senso proprio, comparabile a quelli più vicini a noi, ma, piuttosto, consisteva in una for- ma organizzativa della società basata sul rispetto di tradizioni, di usi e costumi, secondo i quali le genti di quel tempo regolavano le loro relazioni sociali (cfr. Vilfan 1961: 23). Nel V secolo d.C. gli Slavi, ribellandosi all’Impero bizantino, iniziarono a invadere quei territori. Invasioni che si fecero più intense nel periodo d’imperio di Giustinia- no, proprio quando questi ordinò la compilazione del Codex iuris civilis. Gli Slavi si insediarono, dunque, sul territorio delle Alpi Orientali, ovvero della Slovenia odier- na, alla fine del VI secolo. Durante il processo d’invasione e d’insediamento su detto territorio, entrarono in contatto con diversi popoli come gli Illiri e i Romani e con le loro consuetudini ed usi giuridici. Il periodo che va dall’insediamento degli Slavi nel VI secolo, all’annessione del territorio del popolo degli Slavi in altri Stati nel IX e X secolo, viene diviso in due parti. La prima parte vede la società slava organizzata in forma di tribù e la formazione della Carantania; la seconda parte, invece, coincide con l’avvento dell’epoca feudale e della stratificazione sociale. Dal IX secolo il territorio del popolo degli Sloveni fu annesso a Stati stranieri. Gli usi e costumi delle tribù slave furono integrati dal diritto germanico, i cui effetti si possono riscontrare anche nel di- ritto sloveno moderno. Alla luce di quanto sopra, dunque, come sottolinea Škrubej (2007: 253) il diritto non scritto vigeva come tale da molti secoli e non fu codificato prima del XVIII secolo; la sua esistenza non è necessariamente legata all’esistenza dello Stato (cfr. anche Kranjc 1998: 168). La fonte del diritto principale di quel periodo fu la prassi delle corti e dei tribunali. La comunicazione giuridica si svolgeva principalmente in modo orale. Linguistica_2021_2_FINAL.indd 62 20. 12. 2022 12:02:21 63 Importanti riscontri non soltanto dell’esistenza, bensì della rilevanza della lingua giuridica slovena emergono intorno all’anno 1000 dai celebri Brižinski spomeniki (Ma- noscritti di Frisinga) in cui sono formalizzati per iscritto, tra gli altri, anche espressioni, termini, istituti giuridici ed antiche denominazioni di istituzioni di diritto pubblico. Fra queste ultime, come testimonia chiaramente Škrubej (2002: 70-71) vi sono per esempio espressioni come oblast ‘autorità/potere’, gospod ‘signore’, kazen ‘pena’, rota ‘giura- mento’, pravda ‘causa’ ecc.2 2.2 L’evoluzione del linguaggio giuridico sloveno Se prendiamo come punto di partenza i dati appena illustrati, possiamo affermare che, tralasciando il diritto non scritto e i molteplici frammenti ed espressioni giuridiche pre- senti nei Brižinski spomeniki e in altre importanti fonti (come anche lo Stiški Rokopis, ‘Manoscritto di Stična’, o il Kranjski Rokopis, ‘Manoscritto di Kranj’), il primo testo normativo a carattere più esteso in lingua giuridica slovena sembra coincidere con la traduzione in sloveno delle Gorske bukve a opera di Andrei Recelj, avvenuta nel 1582. In effetti, da quei tempi e fino al 1848 il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto primariamente attraverso la traduzione (cfr. Jemec Tomazin 2009: 67-69) di fonti nor- mative, raccolte e opere giurisprudenziali e dottrinali straniere, specialmente dal latino, dal tedesco e dal francese. Particolarmente importante fu l’opera di traduzione dal te- desco in tutte le lingue dell’impero – e dunque anche in sloveno – delle principali fonti normative dell’Impero asburgico per volere dell’imperatrice Maria Teresa (1740-1780). Numerosi testi giuridici furono tradotti in sloveno anche nel periodo delle Province Illiriche (1809-1813). L’inizio della produzione sistematica del linguaggio giuridico sloveno e in primis della terminologia giuridica risale all’anno 1848, quando, previo assenso delle autorità austriache, si svolsero a Lubiana le prime lezioni di diritto civile e di diritto penale (cfr. Kocbek 2004: 107-108). Per lo sviluppo della scienza giuridica slovena e del linguag- gio giuridico ha avuto estrema importanza l’istituzione della prima università slovena nel 1919 e in essa la nascita della Facoltà di Giurisprudenza. Dopo la Prima Guerra Mondiale, in seguito all’adesione al Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni, venne previsto a livello costituzionale che la lingua ufficiale del Regno fosse il serbo-croato-sloveno. Come nota Kranjc (1998: 176), ciò rappresentò, comunque, un fatto positivo che vide la lingua slovena in una posizione migliore ri- spetto al passato. Lo sloveno, infatti, era la lingua ufficiale dell’amministrazione statale interna nonché dell’autorità giudiziaria interna; inoltre, era la lingua accademica ovvero la lingua in cui si tenevano le lezioni universitarie (cfr. Kranjc 1998:176). Dopo la Seconda Guerra Mondiale, la Costituzione della Repubblica Federale di Ju- goslavia portò un ulteriore grande cambiamento, in primis, nel sistema politico e ciò de- terminò di conseguenza anche grandi cambiamenti nel diritto, facendo confluire il siste- ma giuridico instauratosi nella famiglia giuridica del diritto socialista. Tali cambiamenti 2 Škrubej (cfr. 2002: 83-87) afferma che i Brižinski spomeniki (Manoscritti di Frisinga) costituiscono la fonte principale da cui emergono le più antiche espressioni giuridiche slovene. Linguistica_2021_2_FINAL.indd 63 20. 12. 2022 12:02:21 64 naturalmente si riverberarono anche sul linguaggio giuridico. Nel 1974 venne adottata la Costituzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e della Repubblica Socialista di Slovenia – le cui versioni nelle varie lingue e dunque anche in sloveno ave- vano un valore equipollente e in cui veniva fissato e riconosciuto l’uso obbligatorio della lingua slovena davanti agli organi e alle altre autorità pubbliche in Slovenia. Nel 1991 la Slovenia proclama la propria indipendenza e – quale Stato sovrano – può darsi una propria Costituzione. Ne consegue la nascita di un nuovo ordinamento giuridico originario e autonomo con delle proprie caratteristiche che naturalmente sono decisive anche per l’evoluzione del linguaggio giuridico. Con l’adozione della Costi- tuzione nel dicembre 1991, la Slovenia entra a far parte a pieno titolo dei paesi del co- siddetto mondo occidentale. Successivamente tale ruolo verrà ulteriormente rafforzato con l’adesione alla NATO e all’Unione europea. Tutto ciò ha richiesto un’attività di adeguamento e di progressiva armonizzazione della legislazione interna ai principi fon- damentali vigenti nei paesi occidentali, l’adesione a trattati e convenzioni internazionali e la ricezione di norme giuridiche straniere. Nel 2004 la Slovenia è diventata membro dell’Unione europea, di conseguenza, da allora, anche il diritto comunitario concorre a integrare le fonti del diritto della medesi- ma. Come noto, il diritto comunitario è un diritto sovranazionale che si applica in tutti gli Stati membri dell’UE. Pertanto anche l’adozione della legislazione comunitaria ha avuto un notevole impatto sul linguaggio giuridico sloveno in quanto quest’ultimo è stato integrato, primariamente mediante traduzioni, da una nuova serie di termini ed espressioni provenienti dalle altre lingue ufficiali dell’UE, soprattutto dall’inglese e dal francese (cfr. Paolucci 2021). 2.3 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico sloveno Come sopra detto, il linguaggio giuridico sloveno si è evoluto sistematicamente a parti- re dalla seconda metà del XIX secolo e, in questo contesto, importante è pure stata – ai fini della ricezione di concetti e termini giuridici – l’opera di traduzione da altre lingue. Per effetto anche del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell’Impero Asburgico – condizione che ha determinato la costante necessità di traduzioni dalla lingua giuridica primaria dell’Impero – molti termini, come ad esempio predpis (Vor- schrift), pravni posel (Rechtsgeschäft), izjava volje (Willenserklärung), derivano dal linguaggio giuridico tedesco (cfr. Kocbek 2004). Inevitabile è naturalmente l’influenza del latino; ricorrono infatti prestiti puri di termini – come causa, bona fides, sui generis – o calchi di espressioni di origine latina – come kodeks, derogacija – o, ancora, detti latini come »pacta sunt servanda« (cfr. Mattila 2006: 136-158). Successivamente anche la lingua serbo-croata ha influenzato il linguaggio giuri- dico sloveno e alcuni termini giuridici da essa derivati – come per esempio zaključek, prekiniti, tajnost (podatkov) ecc. – sono stati conservati anche nella moderna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2011). Dagli inizi del Novecento, via via sempre più massicciamente, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue, hanno fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico Linguistica_2021_2_FINAL.indd 64 20. 12. 2022 12:02:21 65 sloveno molti termini e espressioni di lingua inglese: si pensi a termini come leader, manager, hearing o a concetti come privacy, impeachment, dumping, o a contratti come leasing, franchising, forfaiting ecc. Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati – non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza – mediante calchi; taluni altri, nonostante gli sforzi profusi per arginare tale fenomeno, hanno fatto ingresso come prestiti puri. Inoltre, come sopra accennato, con l’ingresso nell’UE e per effetto della traduzione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchito di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell’UE, come Evropska komisija o Evropski par- lament, o a concetti specifici, come acquis communitaire, direktiva, enotni trg e altri (cfr. Paolucci 2021).3 3 IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO 3.1 Le origini: dal latino al volgare Mentre la lingua italiana, pur originando qualche secolo prima, getta le sue radici più profonde nel XIV secolo, grazie ai trecentisti toscani cioè Dante, Petrarca e Boccaccio, la lingua giuridica prima di assumere una certa organicità ed autonomia propria neces- siterà almeno di altri tre secoli. Infatti, come si vedrà più avanti, il linguaggio giuridico italiano, più che altri linguaggi giuridici europei, scaturisce dal latino che lo permea in tutte le sue peculiarità e manifestazioni; solo successivamente, in esso confluiranno altri fondamentali apporti provenienti da altre lingue giuridiche: in primo luogo dal francese, segnatamente a livello di legislazione, poi dal tedesco, specialmente a livello dottrinale e filosofico, infine dall’inglese o, più precisamente, dall’angloamericano, i cui influssi si sono fatti sempre più intensi nell’ultimo secolo. In effetti, parimenti a quanto è accaduto per altre lingue come il francese e il tedesco, l’emancipazione dal latino è stata opera assai lunga e complessa per una serie di ragioni. In primo luogo il latino era la lingua del diritto romano i cui principi sono stati alla base di tutti gli ordinamenti giuridici; per tale ragione, specialmente in Italia essi hanno costan- temente funto da prototipo nella creazione di vari istituti e nell’elaborazione di concetti giuridici. Ne consegue che il latino, almeno per la lingua giuridica (così come per altre scienze), è stato per molti secoli una vera e propria lingua franca. A tali fatti si aggiunga che il latino, e specialmente il latino giuridico, era una lingua classica, dotta, complessa, dominio dei ceti più alti, dunque difficile da sostituire ovvero soppiantare. Anche per tali ragioni, nella penisola italica si assiste a un sostanziale bilinguismo – prima fra il latino e il volgare e successivamente fra il latino e l’italiano giuridico – che perdurerà sino agli inizi dell’Ottocento. Basti pensare che fino a tale periodo le lezioni nelle facoltà di giurisprudenza erano tenute principalmente in latino. Il bilinguismo ha informato di sé il linguaggio giuridico, ha imposto certe scelte lessicali e certe movenze stilistiche. 3 Alcuni autori, in merito a tale fenomeno, sono giunti a parlare persino della nascita dell’“euroslove- no” (Kalin Golob 2003: 130-131). Linguistica_2021_2_FINAL.indd 65 20. 12. 2022 12:02:21 66 L’utilizzo del volgare nella comunicazione giuridica avviene con una certa gradualità. Taluni documenti mercantili antecedenti al Trecento e, successivamente, statuti, atti no- tarili ed altri atti erano redatti in lingua volgare, nonostante questa fosse guardata con diffidenza dai giuristi italiani. Il rapporto tra latino e volgare si traduce in un’opposizione tra lingua tecnica per iniziati e lingua comprensibile per i destinatari finali. Tuttavia, dalla fine del Seicento l’utilizzo dell’italiano diventa prevalente nella pra- tica giuridica, mentre il latino rimane ampiamente utilizzato negli altri campi del sa- pere. La giurisprudenza dell’epoca, quando non ricorre a un pieno bilinguismo, usa un linguaggio volgare complesso ovviamente gravido di latinismi; al contrario, nei testi le- gislativi vi è la tendenza ad utilizzare un linguaggio volgare non tecnico. L’opera Il dot- tor volgare di Giovan Battista de Luca, pubblicata nel 1673, è di solito indicata come la prima trattazione in italiano di tutto il diritto (cfr. Caterina/Rossi 2008: 191-192). 3.2 L’influsso di altre lingue sul linguaggio giuridico italiano Agli inizi dell’Ottocento, il linguaggio giuridico italiano, per effetto de Le Code Napo- leon, subisce un deciso influsso del francese. A partire dal 1804, infatti, i testi legislativi in particolare, ma anche la dottrina e la pratica del diritto recepiscono ovvero mutuano dal francese termini e concetti che lasciano un’impronta indelebile nella lingua giuri- dica italiana. Nella pratica ciò avviene attraverso l’adozione di testi legislativi bilingui in età napoleonica, mediante l’imitazione di modelli legislativi francesi nei decenni successivi nonché attraverso la diffusione in Italia della letteratura giuridica francese, la quale veniva attentamente studiata e tradotta. Da allora fanno ingresso nella lingua giu- ridica italiana denominazioni di istituzioni e organi come Corte di Cassazione, Consi- glio di Stato, Consiglio Superiore della Magistratura, quali calchi rispettivamente delle neonate denominazioni francesi Cour de cassation, Conseil d’Etat, Conseil supérieur de la magistrature. L’influsso è trasversale, e semina termini che attecchiscono pronta- mente in tutti i rami del diritto italiano, si pensi a quello amministrativo o commerciale es. prospetto, rendiconto o a quello penale, es. reclusione, vagabondaggio. Una serie di termini e concetti insomma verrà accolta in tutti i più importanti atti normativi italiani a partire dallo Statuto Albertino del 1848, per arrivare al primo Codice Civile post-uni- tario del 1865, al Codice di Commercio del 1882, fino al nuovo Codice Civile, tuttora vigente, del 1942 e alla Costituzione repubblicana del 1948. Alla fine dell’Ottocento, tuttavia, è la pandettistica tedesca a suscitare grande am- mirazione, prima fra i romanisti italiani e successivamente fra gli studiosi del diritto positivo. La letteratura giuridica tedesca veniva letta in lingua originale, ma sovente anche tradotta (cfr. Glück 1888). I giuristi italiani del tempo, soprattutto gli studiosi del diritto, importarono tanto il metodo concettuale, quanto la definizione e la sistematica elaborate in Germania. Ne conseguì una decisa influenza sulla lingua giuridica italiana in cui vengono introdotti tutti i termini necessari per esprimere le nuove idee tedesche. In alcuni casi ciò impone un arricchimento di significato di termini già esistenti per veicolare differenti istituti giuridici. A titolo di esempio, viene mutuato dai tedeschi un sistema concettuale quale l’invalidità (Ungültigkeit), figura di genere che compren- de la specie della nullità (Nichtigkeit) e la specie dell’annullabilità (Anfechtbarkeit), Linguistica_2021_2_FINAL.indd 66 20. 12. 2022 12:02:21 67 abbandonando così lo schema francese che suddivideva il genus nullità in assoluta e re- lativa. Spesse volte, il modello tedesco favorisce l’introduzione di nozioni più astratte, sconosciute al modello francese. Ad esempio il termine fattispecie, non era sconosciuto all’italiano, ma ha preso il suo significato tecnico per tradurre l’espressione tedesca Ta- tbestand; e ancora, rapporto giuridico traduce l’espressione Rechtsverhältnis. In taluni casi si ricorre a neologismi, come nel caso di negozio giuridico per tradurre Rechtsge- schäft ecc. (cfr. Caterina/Rossi 2008: 194-195). Presto il linguaggio dogmatico si trasferì dalle aule universitarie anche alle aule giudiziarie. Avvocati e magistrati iniziarono a ricorrere a espressioni come rapporto giuridico, negozio giuridico, annullabilità, fattispecie, presupposizione. In sostanza, se l’influenza francese si è manifestata precipuamente attraverso la legislazione, i modelli tedeschi sono giunti in Italia soprattutto attraverso la dottrina. A partire dal Novecento e fino ad oggi, anche l’italiano, così come le altre lingue, subisce un progressivo influsso dell’inglese. Le ragioni prime sono pressoché note; sono l’effetto dell’egemonia politica, economica, sociale e culturale, soprattutto ame- ricana, ottenuta e venutasi via via rafforzando a partite dalla fine della Prima Guerra mondiale. A differenza del passato in cui i termini e concetti francesi e soprattutto tedeschi venivano tradotti e facevano così ingresso nel linguaggio italiano sotto forma di calchi o neologismi, per quanto riguarda specialmente l’inglese le incorporazioni di termini e concetti avvengono sovente in modo diretto ossia senza previa traduzione. Dottrina e giurisprudenza italiana e talvolta anche il legislatore ormai da decenni ricorrono a termini inglesi, veri e propri forestierismi, talvolta creandogli accanto anche un termine italiano parallelo (si pensi a leasing ‘locazione finanziaria’, franchising ‘affiliazione commerciale’, privacy ‘riservatezza’), spesse volte tuttavia trascurandone o evitandone la traduzione (si pensi a dumping, know how e altri); cfr. Paolucci (2021). Inoltre, analogamente a quanto accade per il linguaggio giuridico sloveno, un deciso influsso sul linguaggio giuridico italiano è esercitato dal diritto comunitario. Il linguag- gio giuridico comunitario talune volte crea ossia impiega termini nuovi rispetto a quelli propri dei vari linguaggi giuridici nazionali ed essi devono giocoforza essere recepiti da questi ultimi (ad esempio: procedura di codecisione, tariffa doganale comune, co- mitologia ecc.); più spesso, invece, il diritto comunitario impiega termini giuridici già conosciuti nei vari ordinamenti giuridici nazionali, risemantizzandoli sulla base delle specifiche esigenze comunicative alla base dell’adozione degli atti (ad esempio: rego- lamento, direttiva, diritto di recesso, sussidiarietà e altri ancora); cfr. Nystedt (2001: 273). 4 ALCUNE PECULIARITÀ LESSICALI E TERMINOLOGICHE DEL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E DEL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO Come sopra emerso, ogni linguaggio giuridico – pur essendo soggetto a continui influssi provenienti da altri linguaggi e dunque in costante evoluzione grazie al Linguistica_2021_2_FINAL.indd 67 20. 12. 2022 12:02:21 68 confronto e all’interazione con modelli stranieri – ha una sua autonomia e presenta specificità lessicali e terminologiche, morfosintattiche e testuali proprie. Nel pre- sente contributo di seguito si passano ad esaminare le principali specialità lessicali e terminologiche. Possiamo iniziare con alcune caratteristiche comuni ossia riscontrabili in entrambi i linguaggi giuridici. Le lingue speciali sono tali in quanto possiedono innanzitutto un lessico speciale, appunto, che le caratterizza e distingue dalle lingue comuni. Il lessico di tali lingue speciali è altresì tanto più cogente quanto più ci si avvicina alle scienze di alta formalizzazione quali la matematica, la fisica, la chimica ecc (cfr. Megale 2008). Per quanto attiene al nostro campo di indagine, si può innanzitutto partire dal fatto che il lessico giuridico è composto non soltanto da un lessico tecnico in cui sono presen- ti enunciati monosemici propri esclusivamente di tale disciplina come “anatocismo” (anatocizem), “collazione” (kolacija), “usucapione” (priposestovanje) ecc., ma anche da termini tecnicizzati derivati dal linguaggio comune come “azione” (dejanje, storitev, ma anche delnica, tožba), “denuncia” (naznanilo ma anche prijava, ovadba), “ordine” (red, vrsta ma anche ukaz, naročilo) e da espressioni introdotte da altre discipline come “banche dati” (podatkovne banke), “analisi autoptiche” (obdukcija) e altre. Inoltre, si può notare che il lessico delle lingue speciali è tendenzialmente deno- tativo ossia teso a trasmettere il contenuto oggettivo di un segno e monosemico ossia portatore di significati univoci. Tuttavia, non si può dire, in particolare per la mono- semia, che ciò valga anche per il linguaggio giuridico. Anzi, al contrario, la polisemia esiste in larga misura nel linguaggio giuridico e quindi la monosemia rappresenta più che altro un obiettivo condiviso (cfr. Megale 2008: 75). Per fare un esempio relativo al linguaggio giuridico italiano, si pensi al termine azione che: 1) nel diritto processuale civile corrisponde alla domanda con la quale si intenta una causa, si cita una parte o si chiede un provvedimento del giudice. In sloveno corrisponde a tožba; 2) nel dirit- to penale corrisponde alla condotta attiva tenuta dal reo nel compiere un determinato reato. In sloveno corrisponde a storitev; 3) nel diritto societario, un’azione costituisce un titolo mobiliare, un titolo rappresentativo di una frazione del capitale sociale di una società per azioni. In sloveno corrisponde a delnica. Altri esempi: arresto, decre- to, errore. Un esempio di polisemia inerente a termini propri del linguaggio giuridico sloveno – e alle conseguenze nel passaggio a quello italiano – è costituito dal termine pristojnosti, che in italiano può corrispondere a competenze (p. es. di un funzionario pubblico), a attribuzioni (p. es. del Presidente della Repubblica), a poteri (p. es. di un sovrano). Viceversa, nel passaggio dal linguaggio giuridico italiano a quello sloveno, un altro esempio è dato dal termine libertà che in sloveno può corrispondere a svoboda, pravica, svoboščina, prostost. Altra peculiarità delle lingue speciali, che discende poi dalla vocazione tendenzial- mente denotativa e monosemica delle medesime, è una certa riluttanza per la sinonimia. Riguardo a quest’ultima non fa eccezione il linguaggio giuridico. Infatti, in quest’ul- timo, segnatamente il legislatore nella previsione dei testi normativi, onde assicurare quanta più precisione, univocità e certezza del diritto, preferisce da sempre ricorrere alla ripetizione o ad altre strategie magari meno eleganti, anziché ai sinonimi che in quanto Linguistica_2021_2_FINAL.indd 68 20. 12. 2022 12:02:22 69 tali, appunto, non sono mai identici, e spesso risultano forieri di incertezza e ambiguità. Tuttavia, quando si tratta di testi giuridici espositivi, argomentativi e soprattutto infor- mativi, sovente e per scopi disparati si ricorre a sinonimi con maggiore disponibilità. Infatti, soprattutto nei testi giuridici informativi, spesso, per renderli meno tecnici e più fruibili anche a quei destinatari comuni che altrimenti non li comprenderebbero appieno, si usano sinonimi come, per esempio, timbrare, convalidare, annullare per obliterare, oppure interrogare i testimoni per escutere i testi ecc. (Paolucci 2017). Quanto poi agli aspetti più propriamente terminologici concernenti le due lingue giuridiche, si può notare quanto segue. In primis, il linguaggio giuridico italiano è far- cito di una molteplicità di termini tecnici, di fraseologismi specialistici nonché di ar- caismi ereditati soprattutto dal latino. In effetti, molti termini o espressioni giuridiche italiane sono meri calchi di antichi termini, locuzioni o detti latini che spesso vengono usati dai giuristi, anche se arcaici, nonostante la successiva creazione di termini o enun- ciati più moderni (ad es.: obliterare in luogo di convalidare, timbrare ecc.). A ciò va aggiunto altresì che l’italiano più che altre lingue ricorre spesso a veri e propri prestiti dal latino. Tale pratica è riscontrabile trasversalmente; infatti, vi ricorrono non solo la dottrina e la giurisprudenza ma sovente anche il legislatore, così che non solo in dottrina e in giurisprudenza ma anche a livello legislativo possiamo spesso incontrare locuzioni o termini come ipso iure, ope legis, ex lege, mortis causa, dominus, de cuius e molti altri. Le ragioni di tale tendenza conservativa riteniamo siano ancorate a un più alto grado di formalità e di solennità che attraverso espressioni arcaiche e latinismi l’operatore del diritto intende trasmettere a tutti i consociati ovvero alla collettività. Successivamente la terminologia giuridica italiana si arricchisce (come detto so- pra), a partire dagli inizi dell’Ottocento per effetto dell’influenza del francese, dalla fine dell’Ottocento per effetto dell’influenza del tedesco e dagli inizi del Novecento per lo sbarco nell’Europa continentale dell’inglese o meglio dell’angloamericano e per l’arrivo dei termini spesso intraducibili dei sistemi di common law. Come accennato sopra, mentre i termini francesi e tedeschi sono stati introdotti nel linguaggio giuridico italiano soprattutto attraverso calchi e neologismi, i termini in inglese, dal momento che spesso introducevano istituti nuovi, sconosciuti ai sistemi continentali di civil law, e sovente difficili da tradurre con un equivalente giuridico ovvero sostanziale, perlopiù sono stati accolti (non solo in Italia) con il loro nomen iuris originale e dunque hanno fatto breccia nella dottrina e nella giurisprudenza e talvolta anche nella legislazione come meri forestierismi. Parimenti, anche il linguaggio giuridico sloveno, come risultato di un processo si- mile a quello illustrato, si compone di un insieme di termini e espressioni principalmen- te di origine slava (cfr. Škrubej 2002, 2007) che via via nei secoli sono stati integrati con termini e espressioni provenienti dal latino prima, e successivamente dal tedesco, nonché dal francese, dal serbo-croato e – oggi più che mai – dall’inglese. Mentre il latino inizia a penetrare nella lingua giuridica slovena a partire dal IX-X secolo (entrano prestiti puri di termini come causa, bona fides, sui generis o calchi di espressioni di origine latina come kodeks, derogacija, o detti latini come »pacta sunt servanda«; cfr. Mattila 2006: 136-158), il tedesco vi irrompe soprattutto nel XVIII e Linguistica_2021_2_FINAL.indd 69 20. 12. 2022 12:02:22 70 nel XIX secolo. Come sopra detto, per effetto del lungo periodo in cui la Slovenia ha fatto parte dell’Impero Asburgico fanno ingresso nel linguaggio giuridico sloveno nu- merosi termini come predpis (Vorschrift), pravni posel (Rechtsgeschäft), izjava volje (Willenserklärung) e molti altri ancora. Nel XIX secolo, nel contempo, il collage della lingua giuridica slovena, per effetto delle grandi novità apportate dalle codificazioni napoleoniche, si arricchisce altresì di termini e espressioni francesi. Successivamente, nel XX secolo, anche la lingua ser- bo-croata concorre a influenzare il linguaggio giuridico sloveno e alcuni termini giu- ridici – come per esempio zaključek, prekiniti, ecc. – sono stati conservati anche nella moderna lingua giuridica slovena (cfr. Kocbek 2004). Dai primi del Novecento, parallelamente a quanto avvenuto nelle altre lingue, han- no fatto ingresso anche nel linguaggio giuridico sloveno molti termini di lingua inglese come leader, manager o concetti come privacy, impeachment, o contratti come leasing, franchising. Molti termini e concetti sono stati tradotti o spesso integrati mediante cal- chi, non solo dal legislatore ma anche da dottrina e giurisprudenza; taluni altri, invece, sono stati mutuati/recepiti come prestiti puri. Inoltre, come sopra accennato, con l’ingresso nell’UE e per effetto della traduzione della legislazione europea, il linguaggio giuridico sloveno si è ulteriormente arricchi- to di numerosi termini (mediante calchi, nuove definizioni, neologismi ecc.): si pensi alle denominazioni delle varie istituzioni dell’UE, come Evropska centralna banka o Evropski svet, o a concetti specifici come prosti pretok storitev, deljene pristojnosti, načelo subsidiarnosti ecc. 5 ANALISI DI ALCUNI TERMINI GIURIDICI DAI CONTENUTI EQUIVALENTI PRESENTI NELLA COSTITUZIONE ITALIANA E IN QUELLA SLOVENA Come sopra accennato un linguaggio giuridico – e il suo sviluppo lessicale e termino- logico – è il frutto di una serie di elementi e fatti quali la lingua storico-naturale da cui origina, il susseguirsi di fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali in una data società (cfr. Šarčević 1997, Cao 2007) e altresì dell’influsso di sistemi giuridici diversi (cfr. Gambaro/Sacco 2008). In particolare Cao (2007: 28) afferma “(e)ach legal language is the product of a special history and culture”. Alla stessa stregua di altri linguaggi giuridici, anche il linguaggio giuridico sloveno e quello italiano – come si è peraltro sopra rilevato – accanto ad alcuni elementi di af- finità che in questa sede non verranno esaminati/approfonditi, presentano altresì taluni elementi di diversità. Nell’intento di comprovare in concreto quanto appena sostenuto, si è condotta una breve indgine/analisi a livello terminologico volta a individuare ori- gine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici su determinati termini giuridici e altresi a rilevare come sono maturate certe scelte effettuate dal legi- slatore. In particolare sono stati scelti alcuni termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali (Šarčević 1997: 236 e ss.) o equivalenti sostanziali (Paolucci 2011), presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. Trattasi Linguistica_2021_2_FINAL.indd 70 20. 12. 2022 12:02:22 71 di termini scelti rispettivamente dal legislatore costituzionale italiano e da quello slove- no, che si elencano di seguito: Repubblica Država Consiglio Superiore della Magistratura Sodni svet Corte di Cassazione Vrhovno sodišče Forze armate Obrambne sile Camera dei deputati Državni zbor Presidente del Consiglio dei ministri Predsednik vlade Sovranità Oblast Sentenza Sodba Giudicare Soditi Pena Kazen Dall’esame di varie fonti normative e di alcuni studi dottrinali si è rilevato quanto segue. I primi due termini oggetto di esame sono Repubblica e Država, in italiano Stato. In tali casi la scelta del legislatore costituzionale italiano e rispettivamente di quello sloveno appare di ordine giuridico e altresi di ordine politico. In effetti, il legi- slatore ha voluto mettere in particolare rilievo l’elemento di novità che è stato alla base dell’esigenza di darsi una nuova Carta costituzionale. Per quanto concerne il termine italiano Repubblica come rilevato anche da studiosi come Barile (1998), Virga (1971) e altri, l’Italia era uno Stato unitario gia dal 1861, con il Regno d’Italia, appunto, che perdurò fino al 1946, quando in seguito agli esiti della Seconda Guerra Mondiale gli italiani nel referendum istituzionale del 2 giugno scelsero la Repubblica. Passando da una forma monarchica ad una repubblicana fu necessario darsi una nuova Costituzione dove, tra le altre, fosse espressa la principale novità ossia la Repubblica. Per tale ra- gione il legislatore sceglie costantemente il termine Repubblica anche laddove in altri ordinamenti – come quello sloveno, come si vedrà – si tende ad usare il termine Stato. Per esempio: “L’Italia è una Repubblica democratica …” art. 1 Cost.; “La Repubbli- ca tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.” art. 6 Cost.; “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura …” art. 9 Cost.; “Ordinamento della Repubblica”, “Procura della Repubblica”. In merito al termine Stato, adottato dal legislatore sloveno, invece va rilevato che la Slovenia era una Repubblica già dal 1945, quale Stato membro che aderì alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Nel 1991, con la procla- mazione dell’indpendenza della Slovenia, entra in vigore la prima Costituzione della Slovenia quale Stato indipendente e sovrano. E nel caso di specie la novità assoluta da esplicitare nella Costituzione era, appunto, lo Stato. Tale termine, infatti, permea l’inte- ra Carta costituzionale (cfr. Kaučič/Grad 2008). Solo per presentare alcuni esempi: “La Slovenia è uno Stato sociale e di diritto” art. 2; all’interno della Costituzione medesima Linguistica_2021_2_FINAL.indd 71 20. 12. 2022 12:02:22 72 figurano termini come “Ordinamento dello Stato”, “Camera di Stato”, “Consiglio di Stato”, “Procura dello Stato”. Altri termini oggetto di esame come Consiglio Superiore della Magistratura e Sodni svet (Consiglio della Magistratura), Corte di Cassazione e Vrhovno sodišče (Corte Suprema), Forze armate e obrambne sile (Forze di difesa) sono invece espres- sione di due sistemi giuridici diversi – quello italiano e quello sloveno – che si sono inevitabilmente ispirati ad altri sistemi giuridici come quello francese, quello tede- sco e altri. Si pensi al Consiglio Superiore della Magistratura italiano – istituito già nel 1907 come organo consultivo e amministrativo presso il Ministero della Giusti- zia – introdotto nella Costituzione italiana del 1948 come organo di autogoverno dei giudici, imitando il modello francese dove tale istituzione viene creata già nel 1883. Dunque, un organo avente una funzione analoga a quello presente in Francia, anche se in parte se ne differenzia per quanto riguarda la sua costituzione e per talune diverse attribuzioni. In Slovenia invece l’organo di autogoverno dei giudici viene denominato nella Costituzione del 1991 Sodni svet, tradotto in italiano pressoché unanimemente come Consiglio della magistratura. In tal caso, in assenza di un organo equivalente nella Costituzione tedesca – cui il legislatore costituzionale sloveno si è maggiormen- te ispirato – i costituzionalisti sloveni si sono aperti agli altri modelli occidentali come quello francese, italiano ed altri, seppur introducendo alcune differenze tenuto conto della realtà anche giuridica esistente nel nuovo Stato (cfr. Kaučič/Grad 2008). Discor- so analogo vale per la Corte di Cassazione italiana in cui il legislatore costituzionale imita il modello francese della Cour de cassation e per il Vrhovno sodišče sloveno, tradotto in italiano pressoché unanimemente come Corte suprema in cui il legislatore si ispira anche per quanto concerne il nomen iuris ad altri modelli come quello austria- co, ma anche statunitense, o canadese. Inoltre, taluni termini come Camera dei deputati e Državni zbor (Camera di Stato), Presidente del Consiglio dei Ministri e Predsednk vlade (Presidente del Governo) ecc., sono invece elementi fondamentali dei singoli ordinamenti con i quali i legislatori co- stituzionali hanno inteso in parte seguire dei modelli stranieri affermati e sperimentati e in parte distinguersi da essi per meglio sodisfare le esigenze specifiche dello Stato e della collettività e nel contempo per riaffermare anche a livello legislativo la propria autonomia e sovranità. Vediamo ora in breve alcuni particolari in merito alle scelte effettuate dai legislatori relative alla figura del capo del governo. Quanto al Presidente del Consiglio dei Ministri si osserva quanto segue. In Italia, la Costituzione repubblica- na del 1948 denomina tale figura Presidente del Consiglio dei ministri e gli assegna un ruolo di mero primus inter pares (cfr. Martines 1997; Barile 1998: 225). Vari studiosi e non solo, si sono chiesti il perché di questa sostanziale parità di poteri tra capo del governo e i rispettivi ministri, non solo in Italia, ma anche in molti altri Paesi europei; e se non fosse stato preferibile assegnare maggiori poteri al primo ministro, appunto. Si potrebbe asserire che i vari legislatori costituzionali dopo le esperienze antecedenti di governi autoritari (es. governo Mussolini in Italia) hanno cercato di privilegiare quanto più la posizione del Parlamento, naturalmente, e del Governo come organo collegiale a scapito del capo di esso, evitando così che questi potesse accentrare eccessivo potere Linguistica_2021_2_FINAL.indd 72 20. 12. 2022 12:02:22 73 nelle proprie mani. E ciò, dal dopoguerra fino agli anni Ottanta del secolo scorso, pur creando sovente instabilità e talvolta gravi difficoltà (es. frequenti crisi di governo), è stato più o meno tollerato dai vari ordinamenti. Nell’ultimo trentennio, invece, anche per effetto di un nuovo dinamismo (cfr. Grad 1996: 95), non tanto politico, quanto economico (si pensi all’avvento di internet, alla new economy, alla globalizzazione, alla maggiore integrazione economica e monetaria dei Paesi UE ecc.), scongiurati ormai i pericoli di ritorno ai periodi bui del passato, nei vari Paesi si è avvertita sempre più l’esigenza di governi quanto più efficaci ed efficienti, pronti a reagire anche in tempi brevi alle continue esigenze dettate dai ritmi del mondo odierno, dove sempre più Stati di tutto il globo (si pensi a Cina, India, Brasile e altri), mercati, borse ed altri fenomeni richiedono scelte decise e tempestive. E per far sì che ciò avvenga, serve che il capo del governo non sia più soltanto un primus inter pares, bensì sia assegnatario di maggiori poteri che gli possano permettere, assumendosi naturalmente le dovute responsabilità, di agire in maniera più autonoma e incisiva. Passiamo ora al termine Predsednik vlade. In Slovenia, all’indomani dell’indipen- denza nel 1991, una Costituzione fortemente ispirata alla Costituzione tedesca denomi- na il capo del governo come Predsednik vlade ovvero Presidente del Governo. Secondo autorevoli costituzionalisti come Bučar e Cerar (cfr. Bavcon/Bučar/Cerar et al. 2007), la scelta della denominazione Presidente del Governo sarebbe stata dettata dal fatto che non essendo previsto in Slovenia un Gabinetto come in Inghilterra o un Consiglio dei Ministri come in Francia o in Italia, ma, appunto, un Governo, tale organo dovesse gio- coforza essere chiamato capo o meglio Presidente del Governo. Tuttavia, si ritiene che sarebbe stato possibile denominarlo comunque primo ministro o in altro modo, dunque, le ragioni della scelta potrebbero essere anche altre (cfr. Paolucci 2013). Si potrebbe sostenere che – premesso lo schema generale a cui la Costituzione slovena si rifà, ovve- rosia quello tedesco – l’intento del legislatore fosse pure quello di non prevedere, anche attraverso la denominazione tecnica, un mero primus inter pares, bensì un organo as- segnatario di maggiori attribuzioni (seguendo la tendenza manifestatasi in quegli anni anche in altri Stati). Nella pratica, poi, nonostante la maggiore consistenza e intensità del nome – Presidente del Governo, appunto, – le funzioni che la Costituzione prima e la legge ordinaria dopo conferiscono a tale organo non si allontanano molto da quelle degli altri ordinamenti di riferimento, mantenendo pressoché inalterati tutti i pregi e i difetti di una posizione che rimane tuttavia pariordinata (Paolucci 2013). Infine si è altresì rilevato che talvolta il legislatore costitizionale opta per termini arcaici presenti in antiche fonti, si pensi ai termini sloveni oblast o sodba o kazen che figuravano già nei Brižinski spomeniki (Manoscritti di Frisinga) o ai termini italiani tribunale o sentenza o Senato o Provincia che originano dal diritto romano. In partico- lare si sono esaminati i termini sloveni soditi e sodba e i termini corrispondenti italiani giudicare e sentenza. Quanto ai termini soditi e sodba, ricerche effettuate da Škrubej (2002: 58 – 60 e 2007: 247 – 261) ne dimostrano la presenza già nei Brižinski spo- meniki (Manoscritti di Frisinga) “soditi” e “soden dan”, e costantemente in numerosi documenti successivi come il Celovški o il Rateški rokopis (1362 – 1390) “soditi”, lo Starogorski rokopis (1492 – 1498): soditi, la Dalmatinova Biblija (1584): soditi, soden, Linguistica_2021_2_FINAL.indd 73 20. 12. 2022 12:02:22 74 prisoditi, obsoditi, sodba. Per effetto di ciò la studiosa ritiene che si possa parlare di un fenomeno di naravne terminologizacije (2002: 58 – 60) ovvero di terminologizza- zione naturale. Inoltre Škrubej presume l’esistenza e l’uso di termini come sod, sodna odločitev, sodba e sodja anche in precedenza da parte degli Slavi delle Alpi Orientali, termini che non figurano espressamente nei Brižinski spomeniki, ma che sono presenti stabilmente nelle fonti successive dove esprimono il medesimo significato. Passiamo ora ai termini corrispondenti italiani, ossia giudicare e sentenza. Il verbo giudicare deriva dal latino iudicare, derivazione di iudex = giudice; il sostantivo sentenza, dal latino sententia, derivazione di sentire, ritenere, giudicare. Vocabolario online Treccani 2017; accesso 15 giungo 2017. Tali termini originano dal diritto romano dove esprime- vano significato pressoché analogo a quello odierno (Biondi 1930). Si rileva tuttavia che nel corso dei secoli il significato e i contenuti in particolare di sentenza assumono sfumature più precise, si pensi alla distinzione tra sentenze definitive e sentenze inter- locutorie o all’obbligo della motivazione della stessa dalla rivoluzione francese in poi (cfr. Chiovenda 1933). 6 CONCLUSIONI Un linguaggio giuridico – e il suo sviluppo lessicale e terminologico – è il frutto di una serie di elementi e fatti quali la lingua storico-naturale da cui origina, il susseguir- si di fenomeni storici, politici, economici, sociali e culturali in una data società (cfr. Šarčević 1997, Cao 2007) e altresì dell’influsso di sistemi giuridici diversi (cfr. Gam- baro/Sacco 2008). Analogamente agli altri linguaggi giuridici, anche il linguaggio giuridico sloveno e quello italiano accanto ad alcuni elementi di affinità presentano altresì taluni elementi di diversità. Per comprovare quanto sopra sostenuto, in particolare in ambito termino- logico, si è condotto uno studio volto a individuare origine, evoluzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici su determinati termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali (Šarčević 1997: 236 e ss.), presenti rispettivamente nella Costituzione italiana e in quella slovena. La ricerca conferma che i termini equivalenti scelti dai due legislatori in determinati casi sono espressione di due sistemi giuridici diversi – quello italiano e quello sloveno – che si sono inevitabilmente ispirati ad altri sistemi giuridici come quello francese, quello tedesco e altri; esempio Corte di Cassa- zione e Vrhovno sodišče. In altri casi, invece, determinati termini contraddistinguono taluni elementi fondamentali dell’ordinamento in cui i singoli legislatori costituzionali hanno inteso in parte seguire dei modelli stranieri affermati e in parte distinguersi da essi per meglio sodisfare le esigenze specifiche dello Stato e della collettività e nel contempo per riaffermare anche a livello legislativo la propria autonomia e sovranità; esempio Presidente del Consiglio dei Ministri e Predsednk vlade. Si è altresì rilevato che talvolta il legislatore costitizionale opta per termini arcaici presenti in antiche fonti, si pensi ai termini sloveni oblast o kazen che figuravano già nei Brižinski spomeniki (Manoscritti di Frisinga) o ai termini italiani tribunale o sentenza che originano dal diritto romano. Linguistica_2021_2_FINAL.indd 74 20. 12. 2022 12:02:22 75 Bibliografia AJANI, Gianmaria (2006) Sistemi giuridici comparati. Lezioni e materiali. Torino: Giappichelli. BARILE, Paolo (1998) Istituzioni di diritto pubblico. Padova: Cedam. BAVCON, Ljubo/France BUČAR/Miro CERAR et al. (2007) 15 let uresničevanja Ustave Republike Slovenije. Ljubljana: Pravna fakulteta. BELVEDERE, Andrea (41994) “Nullità nel codice civile e nella legislazione speciale.” In: Nullità nel codice civile e nella legislazione speciale. Milano: Giuffrè, 555–567. BIONDI, Biondo (1930) “La sentenza civile romana.” In: Studi in onore di Pietro Bon- fante, IV. Milano: Treves, 29–102. CAO, Deborah (2007) Translating Law. Clevedon: Multilingual Matters. CATERINA, Raffaele/Piercarlo ROSSI (2008) “L’italiano giuridico.” In: Barbara Pozzo/Marina Timoteo (a cura di), Europa e linguaggi giuridici. Milano: Giuffrè, 185-208. CHIOVENDA, Giuseppe (1933) Cosa giudicata e preclusione. In Rivista italiana di scienze giuridiche. Istituto di diritto processual civile, I cit. Roma: Jovene Editore. COSMAI, Domenico (2007) Tradurre per l’Unione Europea. Milano: HOEPLI. DE GROOT, Gerard-René (2006) “Legal Translation.” In: Jan Smits (ed.), Elgar En- cyclopedia of Comparative Law. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 423–433. DOLINAR, Ksenija/Seta KNOP (52003) Leksikon Cankarjeve založbe. Ljubljana: Can- karjeva založba. GAMBARO, Antonio/Rodolfo SACCO (32008) Sistemi giuridici comparati. Torino: UTET. GLÜCK, Christian F. (1888) Commentario alle Pandette. Milano: Vallardi. JEMEC TOMAZIN, Mateja (2009) Prispevek prevodov temeljnih pogodb Evropske unije k slovenskemu pravnemu izrazju. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta. JEMEC TOMAZIN, Mateja (2010) Slovenska pravna terminologija: od začetkov v 19. stoletju do danes. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU. KALIN GOLOB, Monika (2003) Jezikovne reže 2. Ljubljana: GV Revije. KAUČIČ, Igor/Franc GRAD (2008) Ustavna ureditev Slovenije. Ljubljana: GV Založba. KOCBEK, Alenka (2004) “Razvrstitev nemško-slovenskih in slovensko-nemških slo- varjev pravnega in gospodarskega jezika po leksikografskih kriterijih.” Mostovi XXXVIII/1, 106-117. KOCBEK, Alenka (2011) Prevajanje pravnih besedil: pasti in strategije v prevodih pogodb. Koper: Fakulteta za management. KRANJC, Janez (1988) “Slovenski pravnik in razvoj slovenske pravne terminologije.” Pravnik: revija za pravno teorijo in prakso 43/8-10, 458-477. MARTINES, Temistocle (1997) Diritto costituzionale. Milano: Giuffrè. MATTILA, Heikki E. S. (2006) Comparative Legal Linguistics. Aldershot: Ashgate Publishing Limited. Linguistica_2021_2_FINAL.indd 75 20. 12. 2022 12:02:22 76 MEGALE, Fabrizio (2008) Teorie della traduzione giuridica fra diritto comparato e «translation studies». Napoli: Editoriale Scientifica. MOTARA GARAVELLI, Bice (2001) Le parole e la giustizia. Divagazioni grammati- cali e retoriche su testi giuridici italiani. Torino: Einaudi. NYSTEDT, Jane (1996) “L’italiano che si scrive a Bruxelles.” Italiano e oltre XIV, 198-206. PAOLUCCI, Sandro (2011) “The problem of equivalence in translating legal texts.” Lebende Sprachen: Zeitschrift für fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis 56/1–2, 87–99. PAOLUCCI, Sandro (2013) Prevajanje poimenovanj slovenskih državnih organov v pravnih besedilih: Primer prevoda Ustave Republike Slovenije v italijanščino. Doktorska disertacija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani. PAOLUCCI, Sandro (2017) “Translating names of constitutional bodies in legal texts: Italian translation of names of Slovenian constitutional bodies in different types of legal texts.” Journal of Specialised Translation 27/1, 75-103. PAOLUCCI, Sandro (2021) Alla ricerca dell'uniformità terminologica nella traduzio- ne in italiano delle denominazioni degli organi costituzionali sloveni. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. PAVČNIK, Marjan (1997) Teorija prava. Ljubljana: Cankarjeva založba. PEZZIN, Claudio (1996) La metafora nell’argomentazione retorico-giuridica. Verona: Cierre Edizioni. POZZO, Barbara/Marina TIMOTEO (a cura di) (2008) Europa e linguaggi giuridici. Milano: Giuffrè. SACCO, Rodolfo (2000) “Traduzione giuridica.” In Aa.vv., Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile. Aggiornamento I. Torino: UTET, 722–735. ŠARČEVIČ, Susan (1997) New Approach to Legal Translation. The Hague/London/ Boston: Kluwer Law International. ŠKRUBEJ, Katja (2002) Ritus gentis Slovanov v vzhodnih Alpah: model rekonstrukcije pravnih razmerij na podlagi najstarejšega jezikovnega gradiva. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, Pravna fakulteta. ŠKRUBEJ, Katja (2007) “Diahrona pomenska stabilnost nekaterih najstarejših sloven- skih pravnih izrazov in performativ.” V: Irena Orel (a cura di), Razvoj slovenskega strokovnega jezika: Obdobja 24 – Metode in zvrsti. Ljubljana: Univerza v Ljublja- ni, Flozofska fakulteta, Oddelek za slavistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 247–261. VILFAN, Sergij (1961) Pravna zgodovina Slovencev. Ljubljana: Slovenska matica. VIRGA, Pietro (1971) Diritto Costituzionale. Milano: Giuffrè. Linguistica_2021_2_FINAL.indd 76 20. 12. 2022 12:02:22 77 Riassunto IL LINGUAGGIO GIURIDICO SLOVENO E IL LINGUAGGIO GIURIDICO ITALIANO. ALCUNE AFFINITÀ E DIFFERENZE LESSICALI E TERMINOLOGICHE Nel presente contributo si illustrano gli esiti di una ricerca avente per oggetto il lin- guaggio giuridico sloveno e il linguaggio giuridico italiano. In primis, si è proceduto allo studio di numerose fonti, da cui sono emerse le origini, l’evoluzione avvenuta nel corso dei secoli e l’influenza di altre lingue sui due linguaggi giuridici in esame. In riferimento a quest’ultimo punto, si pensi all’influsso del francese in seguito all’en- trata in vigore del Code Napoleon nel 1804, del tedesco per effetto della dottrina pan- dettistica verso la fine dell’Ottocento e dell’inglese dall’inizio del Novecento in poi. Successivamente si è passati allo studio delle principali specialità lessicali e termi- nologiche dei linguaggi giuridici in generale e del linguaggio giuridico sloveno e italia- no in particolare, rilevando talune analogie e differenze particolarmente significative. Per esemplificare, in ambito lessicale si pensi alla marcata presenza della polisemia (per esempio il termine italiano azione può corrispondere in sloveno a tožba, storitev o delnica). Segue una breve indagine a livello terminologico volta a individuare origine, evo- luzione e influenza di altre lingue e di altri sistemi giuridici sulla scelta di determinati termini giuridici, che potremmo definire equivalenti funzionali, presenti rispettivamen- te nella Costituzione italiana e in quella slovena. Ne emergono elementi alquanto signi- ficativi che richiedono naturalmente ulteriori estensioni e approfondimenti. Parole chiave: Costituzione, linguaggio giuridico, sistemi giuridici, terminologia giuridica Abstract LEGAL SLOVENE AND LEGAL ENGLISH: SOME LEXICAL AND TERMINOLOGICAL OBSERVATIONS The paper presents the results of research on Slovene and Italian legal language. First, several sources were studied which can shed light on the origins, the historical evolu- tion and the influence of other languages on the two legal languages in question. These other languages include French after the introduction of the Napoleonic Code in 1804, German as a result of the Pandettist doctrine towards the end of the 19th century and English from the beginning of the 20th century onwards). Then, the main lexical and terminological features of legal language in general and of the Slovene and Italian legal language are analysed and some significant similari- ties and differences are noted. For example, in lexis a marked presence of polysemy has been observed (e.g. the Italian term azione may correspond to the Slovene tožba, storitev or delnica). Linguistica_2021_2_FINAL.indd 77 20. 12. 2022 12:02:22 78 Finally, there is a brief terminological discussion aimed at identifying the origin, evolution and influence of other languages and other legal systems on the choice of certain legal terms which can be seen as functional equivalents in the Italian and Slo- venian constitutions. Some rather significant findings have emerged, which call for further research and analysis. Keywords: Constitution, legal language, legal systems, legal terminology Povzetek SLOVENSKI PRAVNI JEZIK IN ITALIJANSKI PRAVNI JEZIK: NEKATERE LEKSIKALNE IN TERMINOLOŠKE PODOBNOSTI IN RAZLIKE Članek predstavlja rezultate raziskave o slovenskem pravnem jeziku in italijanskem pravnem jeziku. Najprej so bili preučeni različni, na osnovi katerih je mogoče ugotovi- ti, kakšen je bil zgodovinski razvoj obeh obravnavanih pravnih jezikov in vpliv drugih jezikov na njiju. V zvezi s slednjim članek omenja vpliv francoščine po začetku veljav- nosti Napoleonovega zakonika leta 1804, nemščine zaradi pandektistike proti koncu devetnajstega stoletja in angleščine od začetka dvajsetega stoletja. Nato so prikazane glavne leksikološke in terminološke posebnosti pravnih jezikov nasploh ter zlasti slovenskega in italijanskega pravnega jezika, pri čemer smo opazili nekatere posebno pomembne podobnosti in razlike. Naprimer na leksikalnem področju je bila ugotovljena izrazita prisotnost polisemije (na primer italijanskemu izrazu azione lahko v slovenščini ustrezajo tožba, storitev ali delnica). Na koncu je še prikaz kratke terminološke raziskave, katere namen je bil ugotoviti izvor, razvoj in vpliv drugih jezikov in drugih pravnih sistemov na izbiro določenih pravnih izrazov v italijanski in slovenski ustavi, ki bi jih lahko opredelili kot funkci- onalne ustreznice. Zanimive ugotovitve, do katerih smo prišli, kličejo po nadaljnjih poglobljenih raziskavah. Ključne besede: ustava, pravni jezik, pravni sistemi, pravna terminologija Linguistica_2021_2_FINAL.indd 78 20. 12. 2022 12:02:22